Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione A.C. 4434 - Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Lavori preparatori - Iter alla Camera -Discussione in Assemblea - Parte quarta
Riferimenti:
AC N. 4434/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 513    Progressivo: 1
Data: 05/12/2012
Descrittori:
CORRUZIONE E CONCUSSIONE   L 2012 0190
PREVENZIONE DEL CRIMINE   REATI CONTRO L' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E LA GIUSTIZIA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia
Altri riferimenti:
AS N. 2164/XVI   AS N. 2168/XVI
AS N. 2174/XVI   AS N. 2340/XVI
AS N. 2346/XVI   AS N. 2156/XVI
AS N. 2044/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di

Progetti di legge

Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

 

Legge 6 novembre 2012, n. 190

Lavori preparatori
Camera dei deputati (A.C. 4434) (discussione in Assemblea)

 

 

 

 

 

 

n. 513/1

(parte quarta)

 

 

5 dicembre 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855 / 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ac0660a4.doc

 


INDICE

Camera dei deputati

§      A.C. 4434 e abb.-A, (Governo), Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione                                                                 3

Discussione in Assemblea

Seduta del 28 maggio 2012                                                                                    47

Seduta del 30 maggio 2012                                                                                    93

Seduta del 31 maggio 2012                                                                                  146

Seduta del 5 giugno 2012                                                                                     197

Seduta del 6 giugno 2012                                                                                     249

Seduta del 7 giugno 2012                                                                                     299

Seduta del 12 giugno 2012                                                                                   310

Seduta del 13 giugno 2012                                                                                   317

Seduta del 14 giugno 2012                                                                                   433

 

 


Camera dei deputati

 


 

N. 4434-3380-3580-4382-4501-4516-4906-A

 

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 giugno 2011 (v. stampato Senato n. 2156)

presentato dal ministro della giustizia

(ALFANO)

di concerto con il ministro dell'interno

(MARONI)

con il ministro per le riforme per il federalismo

(BOSSI)

con il ministro per la semplificazione normativa

(CALDEROLI)

e con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

(BRUNETTA)

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 giugno 2011

 

e sulle

 

PROPOSTE DI LEGGE

 

n. 3380, d'iniziativa dei deputati

DI PIETRO, PALOMBA, DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PIFFARI, PORCINO, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, nonché disposizioni in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo e disposizioni concernenti le cause ostative all'assunzione di incarichi di governo

Presentata il 9 aprile 2010

 

 

n. 3850, d'iniziativa dei deputati

FERRANTI, ANDREA ORLANDO, AMICI, CAVALLARO, CIRIELLO, CUPERLO, D'ANTONA, FERRARI, FIANO, MELIS, NACCARATO, PICIERNO, SAMPERI, TENAGLIA, TIDEI, TOUADI

Modifiche al codice penale e altre disposizioni per il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato, nonché disposizioni in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche elettive negli enti locali

Presentata il 10 novembre 2010

 

 

n. 4382, d'iniziativa dei deputati

GIOVANELLI, ANDREA ORLANDO, MELIS, AGOSTINI, AMICI, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCI, BOCCIA, BOCCUZZI, BOFFA, BOSSA, BRAGA, BRANDOLINI, CAPODICASA, CARELLA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CAVALLARO, CENNI, CODURELLI, CORSINI, CUPERLO, DAL MORO, D'ANTONA, DE BIASI, DE PASQUALE, D'INCECCO, FEDI, FERRARI, FIANO, FONTANELLI, FRONER, GARAVINI, GATTI, GHIZZONI, GINOBLE, GNECCHI, GOZI, GRAZIANO, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LENZI, LOVELLI, LUCÀ, LULLI, MARANTELLI, MARCHI, MARCHIGNOLI, MARGIOTTA, MARIANI, CESARE MARINI, MARTELLA, MATTESINI, MAZZARELLA, GIORGIO MERLO, MIGLIOLI, MIOTTO, MISIANI, MOGHERINI REBESANI, MOTTA, MURER, NACCARATO, NARDUCCI, OLIVERIO, PEDOTO, PELUFFO, MARIO PEPE (PD), PICCOLO, PIZZETTI, POLLASTRINI, POMPILI, PORTA, QUARTIANI, RAMPI, ROSATO, ROSSOMANDO, RUBINATO, RUGGHIA, SAMPERI, SANI, SBROLLINI, SCHIRRU, SERENI, SIRAGUSA, SPOSETTI, TOUADI, TRAPPOLINO, TULLO, LIVIA TURCO, VANNUCCI, VELO, VICO, VILLECCO CALIPARI, VIOLA, ZACCARIA, ZAMPA, ZUCCHI, ZUNINO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nonché per la funzionalità e la razionalizzazione delle spese della pubblica amministrazione e delega al Governo in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche

Presentata il 25 maggio 2011

 

n. 4501, d'iniziativa dei deputati

TORRISI, CASSINELLI, DISTASO, FUCCI, PIANETTA

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione

Presentata il 12 luglio 2011

 

 

n. 4516, d'iniziativa del deputato GARAVINI

Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per il contrasto della corruzione e del traffico di influenze illecite

Presentata il 15 luglio 2011

 

 

n. 4906, d'iniziativa dei deputati

FERRANTI, ANDREA ORLANDO, FIORONI, VENTURA, VILLECCO CALIPARI, SAMPERI, ROSATO, LUCÀ, NACCARATO, BRANDOLINI, D'INCECCO, LARATTA, CODURELLI, TIDEI, MARCHI, MATTESINI, MARCO CARRA, MIOTTO, FONTANELLI, VELO, BOCCI, GINOBLE, SANI, RUBINATO, VERINI, TRAPPOLINO, CAUSI, SBROLLINI, IANNUZZI, BUCCHINO, DE BIASI, GNECCHI, ROSSOMANDO, SERENI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato

Presentata il 25 gennaio 2012

 

(Relatori: SANTELLI per la I Commissione

 

ANGELA NAPOLI per la II Commissione)

 

¾

 

 

 

 


 

 

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

 

Il Comitato per la legislazione,

 

esaminato il testo del disegno di legge n. 4434 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca una pluralità di disposizioni che incidono in materia di: individuazione dell'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione (articolo 1), trasparenza dell'attività amministrativa (articolo 2), incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici (articolo 3), tutela del pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro (articolo 4), individuazione delle attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso (articolo 5), danno all'immagine della pubblica amministrazione (articolo 7), aumento delle pene per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (articolo 9), nonché norme di delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (articolo 8), il cui elemento unificante risulta essere la finalità di assicurare una maggiore efficacia nella prevenzione e nella repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e negli organi rappresentativi e di governo dei diversi livelli territoriali; peraltro, il testo non risulta articolato per capi corrispondenti agli anzidetti settori di intervento, come sarebbe stato invece auspicabile;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame, ancorché la grandissima parte delle disposizioni dallo stesso recate siano formulate in termini di novella, non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano talvolta oggetto di modifiche non testuali; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 1, che modifica l'attuale assetto delle competenze in materia di lotta alla corruzione, attribuendo alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, attualmente svolto dal Dipartimento della funzione pubblica, senza tuttavia novellare il suddetto articolo 13 che istituisce la Commissione in questione, né coordinando le nuove disposizioni con la normativa che delinea l'attuale assetto di competenze (si tratta dell'articolo 6 della legge n. 116 del 2009, dell'articolo 68, comma 6-bis del decreto legge n. 112 del 2008 e delle relative disposizioni di attuazione); ciò si riscontra altresì all'articolo 2, recante disposizioni in materia di trasparenza dell'attività amministrativa, che contiene misure – principalmente di carattere ricognitivo – che fanno sistema con quelle oggetto di numerosi altri provvedimenti con le quali dovrebbero essere opportunamente coordinate (si tratta, segnatamente, dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009, degli articoli 54 e 57 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, rispettivamente riguardanti il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni e dei moduli e dei formulari da rendere disponibili in via telematica; del combinato disposto dell'articolo 65 del citato codice dell'amministrazione digitale e dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che già prevedono che tutte le istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi possono essere inviate anche per fax e via telematica; dell'articolo 6 del recente decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, che reca ulteriore riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici, ponendo tra l'altro in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e dei documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi); inoltre, con particolare riguardo al comma 5, l'articolo 2 in questione, laddove prevede che «le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati (...) le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano (...)», reca una norma della quale andrebbe valutata la congruità con la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della legge generale in materia di procedimento amministrativo (legge 241 del 1990), nonché, con particolare riferimento al contenuto necessario dei siti delle pubbliche amministrazioni, con gli obblighi di pubblicità posti in capo alle pubbliche amministrazioni dagli articoli 54 e 57 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; un difetto di coordinamento con la normativa previgente si riscontra altresì all'articolo 5, che fa sistema con l'articolo 4, comma 13, del decreto legge n. 70 del 2011, che ha previsto l'istituzione, presso ogni prefettura, dell’«elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture», individuando una serie di attività «come particolarmente esposte a tale rischio», mentre si sovrappone con quanto disposto dall'articolo 101, comma 8, dello schema di decreto legislativo recante il cosiddetto codice antimafia, definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri e non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

analogamente, il provvedimento, all'articolo 9, comma 1, lettera h), laddove novella il primo comma dell'articolo 319-ter del codice penale, che disciplina il reato di corruzione in atti giudiziari, innalzando il minimo della pena ivi previsto da tre a quattro anni, non effettua il necessario coordinamento con la disposizione recata al comma 2 del medesimo articolo che, in relazione alla fattispecie di reato aggravata dall'evento (dell'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni) prevede, a seguito della modifica del comma 1, il medesimo minimo edittale;

il disegno di legge si connota per la presenza di numerose disposizioni – meramente ricognitive e quindi prive di un'autonoma portata normativa – che, nel modificare alcuni aspetti dell'ordinamento, precisano che determinate norme o discipline previgenti continuano ad avere efficacia: ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 2, al comma 2 e al comma 6, ultimo periodo;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

esso reca disposizioni che riproducono il contenuto di progetti di legge all'esame del Parlamento (si veda, in particolare, l'articolo 4 che ha contenuto analogo a quello dell'articolo 9 della Convenzione civile sulla corruzione, del 4 novembre 1999, il cui disegno di legge di ratifica – AC 3737 – approvato dal Senato, è all'esame della Commissione esteri della Camera), nonché una disposizione – si tratta dell'articolo 5 – che si sovrappone, senza che sia tuttavia effettuato il necessario coordinamento, con altra contenuta all'articolo 101, comma 8, dello schema di decreto legislativo recante il cosiddetto codice antimafia, sul quale il Comitato per la legislazione si è espresso nella seduta del 26 luglio 2011, e che è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 agosto 2011, ma non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; tali circostanze, come rilevato già in altre occasioni analoghe, configurano una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

sul piano dei rapporti con le fonti di rango primario:

il provvedimento, all'articolo 5, comma 2, laddove attribuisce ad un decreto interministeriale la possibilità di aggiornare l'indicazione delle attività particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso contenuta al comma 1 del medesimo articolo, demanda ad una fonte secondaria del diritto il compito di modificare una disciplina oggetto di fonte primaria, secondo una procedura che si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, che non offre pertanto le medesime garanzie individuate da tale procedura e di cui appare dubbia la coerenza con il sistema delle fonti;

sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate:

il disegno di legge, all'articolo 1, comma 4, nell'elencare le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione, dispone che esso agisce «anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», demandando conseguentemente ad un atto – peraltro neanche qualificabile come fonte secondaria del diritto – la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto della legge, quanto meno per ciò che concerne la definizione delle finalità e della composizione del Comitato;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il disegno di legge, all'articolo 8 (che reca una delega al Governo per l'adozione di un testo unico [rectius: di un codice] delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi), al comma 1, relativo alla definizione dell'oggetto della delega, da un lato, reca un'espressione imprecisa, in quanto il riferimento ivi contenuto al «testo unico» lascerebbe presupporre che la delega abbia ad oggetto la sola ricognizione ed armonizzazione della normativa vigente, e non anche la disciplina di una nuova materia, quale quella della incandidabilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 2, lettere da a) ad f), e, dall'altro, reca una disposizione incompleta, considerato che, mentre la rubrica dell'articolo (cui si conformano i principi e i criteri direttivi indicati al comma 2) specifica che «il testo unico» concerne l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo in conseguenza di «sentenze definitive di condanna per delitti non colposi», tale riferimento è assente al comma 1; al successivo comma 2, l'articolo 8 indica undici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, taluni dei quali appaiono tuttavia coincidere con l'oggetto della delega (si vedano, al riguardo, la lettera f) e la lettera g), che riproduce pressoché interamente il contenuto del comma 1 del medesimo articolo), mentre altri appaiono eccessivamente generici: ciò si riscontra, ad esempio, alla lettera b), che demanda al Governo l'individuazione «se del caso» di altri delitti, oltre a quelli indicati alle lettere a) e b), «per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni», in relazione ai quali, in caso di condanna definitiva, far discendere l'incandidabilità temporanea; alla lettera c), che demanda al Governo la definizione della durata dell'incandidabilità temporanea in assenza di qualsiasi criterio direttivo; alla lettera h), che prevede «l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da delitti di grave allarme sociale»; altre formulazioni generiche si riscontrano altresì alle lettere i) e m);

esso, reca talune espressioni generiche, imprecise o delle quali andrebbe chiarita la portata normativa; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 9, comma 1, lettera i) che, nell'introdurre nel codice penale un nuovo articolo 335-ter che individua le circostanze aggravanti in caso di delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, opera un riferimento ad: «atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione», richiamando una fattispecie della quale andrebbe chiarita la portata normativa;

infine, il disegno di legge presentato dal Governo al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate la seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 4, laddove prevede che il Dipartimento della funzione pubblica agisca «anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», siano quanto meno definite per legge le finalità e la composizione del Comitato in questione, onde evitare che l'intera disciplina della materia sia demandata ad una fonte atipica del diritto;

sia chiarita la portata normativa complessiva dell'articolo 2, che, in materia di trasparenza dell'attività amministrativa, reca disposizioni che appaiono generalmente di carattere ricognitivo e delle quali non sembra quindi chiara la portata novativa; sia in particolare chiarita la portata normativa del comma 5 che – laddove configura come mera facoltà per le pubbliche amministrazioni quella di consentire l'accesso agli atti da parte degli interessati – non appare coordinata con la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della legge generale in materia di procedimento amministrativo (legge 241 del 1990), nonché, con particolare riferimento al contenuto necessario dei siti delle pubbliche amministrazioni, con gli obblighi di pubblicità posti in capo alle pubbliche amministrazioni dagli articoli 54 e 57 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

all'articolo 5, commi 2 e 3, sia valutata la congruità dello strumento giuridico prescelto (il decreto interministeriale) al fine di aggiornare l'indicazione delle attività particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso contenuta al comma 1 del medesimo articolo, secondo una procedura che si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per i regolamenti di delegificazione e di cui appare dubbia la coerenza con il sistema delle fonti, valutando, eventualmente, la possibilità di demandare alla fonte secondaria il solo compito di maggiormente specificare l'elenco di attività contenuto al comma 1;

all'articolo 8, comma 1, sia sostituito il riferimento ivi contenuto al «testo unico» – che lascerebbe presupporre che la delega abbia ad oggetto la sola ricognizione ed armonizzazione della normativa vigente – con il riferimento al «codice» delle norme che disciplinano la materia, in considerazione del carattere innovativo della delega in relazione alla disciplina delle incandidabilità e del divieto di ricoprire le cariche di deputato e di senatore della Repubblica; conseguentemente, al successivo comma 2, che indica i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, sia precisato che il decreto legislativo che sarà adottato, avrà il compito non solo di riordinare e armonizzare la normativa vigente, ma anche quello di innovarla e di modificarla.

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 8, comma 1, che delega il Governo ad adottare «un testo unico» delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo, sia precisato che – come si evince dalla rubrica dell'articolo nonché dai principi e criteri direttivi indicati al comma 2 – l'incandidabilità ed i divieti in questione sono conseguenza di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

all'articolo 8, comma 2, che indica undici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega:

a) per quanto detto in premessa, siano esplicitati i principi e i criteri direttivi contenuti alle lettere b), c) e h);

b) alla lettera f), in materia di divieto di ricoprire cariche di governo, sia espunto il riferimento, ivi contenuto, all'incandidabilità e sia sostituito il riferimento «all'assunzione delle cariche» con una locuzione conforme a quella utilizzata nella rubrica dell'articolo;

c) alla lettera g), sia valutata la portata normativa del «principio e criterio direttivo» ivi indicato, tenuto conto che lo stesso – che sembra peraltro coincidere con l'oggetto della delega – riproduce sostanzialmente i contenuti del comma 1 dell'articolo 8;

d) alla lettera i), laddove «fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali», delega il Governo a definire le ipotesi di incandidabilità conseguenti a sentenze definitive di condanna, sia chiarita la portata normativa della disposizione in questione, alla luce del disposto dell'articolo 122, primo comma della Costituzione, che stabilisce che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, e tenuto conto che la legge n. 165 del 2004, all'articolo 2, fa salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione;

e) alla lettera m), sia valutata l'opportunità di specificare che le ipotesi di sospensione e di decadenza di diritto dalle cariche non si riferiscono ai titolari delle cariche di deputato e senatore, dal momento che l'articolo 66 della Costituzione stabilisce espressamente che «Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare i commi 2 e 3 in termini di novella all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, istitutivo della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, nonché di coordinare, più in generale, le disposizioni introdotte dall'articolo in questione con le norme sulle quali si fonda l'assetto organizzativo e funzionale oggi vigente in materia di prevenzione e controllo di fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione e, in particolare, con quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 106 del 2009, dall'articolo 68, comma 6-bis del decreto legge n. 112 del 2008 e dalle relative norme di attuazione;

all'articolo 2, commi 2 e 6, ultimo periodo – che precisano che le disposizioni dai medesimi richiamate continuano ad avere efficacia – sia valutata l'opportunità di espungere le norme in questione, tenuto conto che le stesse hanno mera natura ricognitiva e sono prive di portata normativa autonoma.

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 9, comma 1, lettera i) che, nell'introdurre nel codice penale un nuovo articolo 335-ter in materia di circostanze aggravanti in caso di delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, opera un riferimento ad: «atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione», si dovrebbe chiarire la portata normativa della fattispecie in questione; al medesimo articolo, medesimo comma, medesima lettera, si dovrebbe altresì sostituire il riferimento alle «Comunità europee», con quello, più corretto, all'Unione Europea.

 

 

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4434 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

sottolineata l'importanza di dare sollecita e accurata attuazione alla Convenzione delle Nazioni sulla corruzione, entrata in vigore nel 2005 e ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009;

apprezzata in particolare l'istituzione di un'Autorità nazionale contro la corruzione, che, unitamente alle altre misure previste, contribuisce a rafforzare l'immagine internazionale del nostro Paese nel contrasto all'illegalità sia a livello nazionale che internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 5 ottobre 2011)


La III Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4434 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

ribadita l'importanza di dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni sulla corruzione, entrata in vigore nel 2005 e ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009;

preso atto che le modifiche introdotte al codice penale e al codice civile sono coerenti agli impegni internazionali assunti dall'Italia nel sottoscrivere la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 23 maggio 2012)

 

 

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

NULLA OSTA

 

 

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE

 

 

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.), quale risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente,
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valutino le Commissioni di merito l'impatto che può avere sul sistema delle piccole e medie imprese l'introduzione della procedibilità d'ufficio di cui all'articolo 2635 del codice civile, come novellato dall'articolo 9-bis del provvedimento in esame.

 

 

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 4434, approvato dal Senato, nel testo risultante dagli emendamenti (al quale sono abbinate ulteriori proposte di legge di iniziativa parlamentare);

rilevato che il provvedimento è stato modificato e integrato in diverse parti, anche con riferimento alle competenze della XI Commissione;

preso atto che all'articolo 1, comma 4, è stata inserita la lettera e), con cui si attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica anche il compito di definire criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione;

osservato che il nuovo articolo 2-bis introduce condivisibili criteri per la trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali;

considerato che all'articolo 4 si prevede una specifica forma di tutela per i pubblici dipendenti che segnalino illeciti;

preso atto delle nuove disposizioni introdotte con l'articolo 8-ter, che reca interventi per il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

 

 

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 27 settembre 2011)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

vista la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999;

ricordato che il 6 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato una Comunicazione sulla lotta alla corruzione nell'UE, che individua nuovi strumenti di valutazione dell'azione delle istituzioni UE e degli Stati membri in materia, nonché gli interventi necessari per potenziare il contrasto alla corruzione nelle politiche interne ed esterne dell'UE (COM(2011)308), e che tale comunicazione è accompagnata da due relazioni rispettivamente dedicate alle modalità di partecipazione dell'Unione europea in seno al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) (COM(2011)307) e all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato (COM(2011)309);

rilevato che tale Comunicazione sottolinea che l'impatto finanziario stimato della corruzione risulterebbe pari a 120 miliardi di euro ogni anno, ossia l'1 per cento del PIL dell'UE;

evidenziato che, al fine di stimolare la volontà politica a combattere la corruzione, e di aumentare la coerenza fra le politiche e le azioni anti-corruzione intraprese dagli Stati membri, la Commissione intende predisporre un nuovo meccanismo, la «Relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione», per monitorare e valutare gli sforzi degli Stati membri in tale settore e generare di conseguenza un maggiore impegno politico; tale Relazione sarà pubblicata a partire dal 2013, con cadenza biennale e in essa saranno identificate le tendenze e le carenze che devono essere affrontate;

ricordato infine che il 14 marzo 2012 il Parlamento europeo ha approvato la costituzione di una commissione parlamentare speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 23 maggio 2012)

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge n. 4434, in corso di esame presso le commissioni riunite I e II della Camera, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, organi dello Stato e relative leggi elettorali, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione;

rilevato che il disegno di legge appare finalizzato a prevenire i fenomeni degenerativi della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in modo da fornire risposte adeguate alla domanda di trasparenza, intesa quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

evidenziata l'esigenza di assicurare la conformità alle competenze regionali fissate dal Titolo V della Costituzione delle previsioni di cui all'articolo 6, secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali, adeguano, compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia, i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del testo,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 28 settembre 2011)


La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge n. 4434, in corso di esame presso le commissioni riunite I e II della Camera, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, organi dello Stato e relative leggi elettorali, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione;

evidenziata l'esigenza di assicurare la conformità alle competenze regionali fissate dal Titolo V della Costituzione delle previsioni di cui all'articolo 6, secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali, adeguano, compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di

attuazione in materia, i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 23 maggio 2012)

 


 

TESTO

del disegno di legge n. 4434 approvato dal Senato della Repubblica

TESTO

delle Commissioni

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Art. 1.

(Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione).

Art. 1.

(Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione).

1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1. In particolare, la Commissione:

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1. In particolare, la Commissione:

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

a) identica;

b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);

b) identica;

 

c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

c) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5;

d) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dall'articolo 2 e dalle altre disposizioni vigenti;

d) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

e) identica.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), la Commissione può esercitare poteri ispettivi chiedendo notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani di cui ai commi 4 e 5.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera d), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dall'articolo 2 della presente legge e dalle altre disposizioni, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

4. Identico:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

a) identica;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

b) identica;

c) predispone sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 5 il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);

c) identica;

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata.

d) identica;

 

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

5. Identico.

a) propri piani di azione che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;

 

b) gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui alla lettera a);

 

c) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

 

Art. 2.

(Trasparenza dell'attività amministrativa).

Art. 2.

(Trasparenza dell'attività amministrativa).

1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni sono altresì pubblicati i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Tali informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni pubbliche assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 con particolare riferimento ai procedimenti di:

2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

a) identica;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) identica;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

c) identica;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

d) identica.

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 1 e 2 nei siti istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.

 

4. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.

3. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie.

5. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione.

4. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

6. Identico.

5. Le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

7. Identico.

6. Con uno o più decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 4 e 5. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006.

8. Con uno o più decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 6 e 7. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

7. La mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni di cui al comma 6 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

9. La mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni di cui al comma 8 del presente articolo costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

 

Art. 3.

(Trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali).

 

1. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse»;

 

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

 

«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»;

 

c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»;

 

d) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:

 

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni».

 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4.

(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

Art. 5.

(Introduzione dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

 

1. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

«Art. 54-bis. – (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). – 1. Identico.

2. Salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, fino alla contestazione dell'addebito disciplinare.

2. Identico».

Art. 5.

(Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio d'inquinamento mafioso).

Art. 6.

(Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).

1. Ai fini dell'applicazione delle norme vigenti in materia di controlli antimafia in relazione alle attività d'impresa, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d'inquinamento mafioso, sono definite come particolarmente esposte a tale rischio le seguenti attività:

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 91, comma 7, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono individuate le seguenti tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa per le quali è sempre richiesta l'informazione antimafia di cui all'articolo 84 del citato codice indipendentemente dal valore del contratto o del sub-contratto:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

a) trasporto di materiali a discarica per conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

c) identica;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

d) identica;

e) noli a freddo di macchinari;

e) identica;

f) fornitura di ferro lavorato;

f) identica;

g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto, ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006;

g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto, ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

h) autotrasporti conto terzi;

h) autotrasporti per conto terzi;

i) guardianìa dei cantieri.

i) identica.

 

2. L'affidamento a terzi, da parte dell'aggiudicatario, di attività comprese tra quelle di cui al comma 1, nonché le modifiche dell'assetto proprietario e degli organi sociali delle imprese aggiudicatarie degli appalti riguardanti le attività di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione alla prefettura per l'espletamento degli opportuni controlli anche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. L'indicazione delle attività di cui al comma 1 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

3. L'individuazione delle attività di cui al comma 1 può essere aggiornata, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Soppresso

4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Soppresso

 

Art. 7.

(Modifica al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

 

1. All'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, comma 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale, nonché».

Art. 6.

(Princìpi generali per regioni ed enti locali).

Art. 8.

(Princìpi generali per regioni ed enti locali).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché gli enti locali adeguano, compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia, i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge.

Identico.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

Art. 9.

(Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies, sono inseriti i seguenti:

1. Identico:

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

«1-sexies. Identico.

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di probabile attenuazione della garanzia del credito erariale».

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale».

Art. 8.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi).

Art. 10.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

a) identica;

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale e, se del caso, per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

c) prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere a) e b);

c) identica;

d) prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

d) identica;

e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;

e) identica;

f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo;

f) identica;

g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna;

g) identica;

h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione della lettera a) e della lettera i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da delitti di grave allarme sociale;

h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale;

i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;

i) identica;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1;

l) identica;

m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 1 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.

m) identica.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Identico.

 

Art. 11.

(Modifica all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

 

1. All'articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

 

Art. 12.

(Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato).

 

1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori ruolo se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.

 

2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri rimangono a carico della stessa.

 

3. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 9.

(Modifiche al codice penale).

Art. 13.

(Modifiche al codice penale).

1. Al libro II, titolo II, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 314, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater,»;

b) all'articolo 316, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;

c) all'articolo 316-bis, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

c) al primo comma dell’articolo 314 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

d) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317. – (Concussione). – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

e) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

e) all'articolo 317-bis le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;

f) all'articolo 318, secondo comma, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno e sei mesi»;

f) l’articolo 318 è sostituito dal seguente:
«Art. 318. – (Corruzione per l'esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto »;

h) all'articolo 319-ter, primo comma, le parole: «da tre a otto anni » sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;

h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

i) nel capo I, dopo l'articolo 335-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 335-ter. – (Circostanze aggravanti). – Per i delitti previsti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee»;

i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:
«Art. 319-quater. – (Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;

l) all'articolo 354, le parole: «sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno»;

l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;

m) all'articolo 356, primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

 

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

 

n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;

 

2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità»;

 

o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

 

p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

 

q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» è inserita la seguente: «319-quater,»;

 

r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

 

«Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

 

Art. 14.

(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile).

 

1. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

«Art. 2635. – (Corruzione tra privati). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni».

 

Art. 15.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

 

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;

 

2) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;

b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

 

Art. 16.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

 

1. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

 

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

 

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».

 

Art. 18.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

 

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità),»;

 

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

 

Art. 19.

(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97).

 

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

Art. 10.

(Clausola di invarianza).

Art. 20.

(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Identico.

2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

 


 

Discussione in Assemblea

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO e STENOGRAFICO

_________

 

639.

 

Seduta di lunedì28 mAGGIo 2012

 

presidenza del vicepresidente ROCCO BUTTIGLIONE

 

 


La seduta comincia alle 14,35.

 

Discussione del disegno di legge: S. 2156 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Approvato dal Senato) (A.C. 4434-A); e delle abbinate proposte di legge: Di Pietro ed altri; Ferranti ed altri; Giovanelli ed altri; Torrisi ed altri; Garavini; Ferranti ed altri (A.C. 3380-3850-4382-4501-4516-4906) (ore 14,40).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Di Pietro ed altri; Ferranti ed altri; Giovanelli ed altri; Torrisi ed altri; Garavini; Ferranti ed altri.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 24 maggio 2012.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 4434-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto, altresì, che le Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

La relatrice per la Commissione affari costituzionali, onorevole Santelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

JOLE SANTELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo che le Commissioni I e II sottopongono all'approvazione dell'Assemblea, si articola in tre fondamentali aspetti dell'azione di contrasto alla corruzione e all'illegalità nel settore pubblico: prevenzione generale, controlli mirati e sanzioni.

Esso è volto, in particolare, a dare attuazione alle politiche ed alle «buone pratiche» di prevenzione della corruzione previste nel capo II della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116.

L'adozione del Piano nazionale anticorruzione si rende necessaria anche a seguito della valutazione svolta dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), organismo istituito nell'ambito del Consiglio d'Europa, di cui l'Italia fa parte dal 2007. Tra le altre raccomandazioni formulate, il GRECO ha invitato il nostro Paese ad adottare un Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto alla corruzione e a riferirne dinanzi al Consiglio d'Europa.

Com'è noto, la Commissione europea ha stimato che la corruzione costa all'economia dell'Unione 120 miliardi di euro l'anno, ovvero l'1 per cento del PIL dell'Unione europea e poco meno del bilancio annuale dell'Unione europea.

Per quanto riguarda l'Italia, la Corte dei conti ha di recente ricordato che il nostro Paese nella classifica degli Stati percepiti più corrotti nel mondo stilata da Transparency International per il 2011 assume il non commendevole posto di sessantanovesimo su 182 Paesi presi in esame e nell'Unione europea è posizionata avanti a Grecia, Romania e Bulgaria. Un intervento del Parlamento appare, pertanto, urgente e quanto mai necessario.

Il testo definito dalle Commissioni riunite I e II al termine dell'esame svolto in sede referente è stato, quindi, oggetto di particolare attenzione ed approfondimento. Nella mia relazione mi soffermerò sui profili che investono maggiormente le competenze della Commissione affari costituzionali, rinviando, per le altri parti, a quanto illustrerà la collega relatrice per la Commissione giustizia, onorevole Angela Napoli.

Il testo che l'Assemblea si accinge ad esaminare reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Le Commissioni riunite hanno deliberato di adottare come testo base per l'esame in sede referente il disegno di legge del Governo A.C. 4434, approvato dal Senato, in esito ad alcuni stralci deliberati presso l'altro ramo del Parlamento sul testo presentato dal Governo il 4 maggio 2010.

Il provvedimento si pone come attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003, nonché degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione del 1999, che richiedono, sostanzialmente, che in ogni ordinamento vi siano uno o più organi specializzati, incaricati di prevenire la corruzione, con i quali le autorità preposte alle indagini e al perseguimento di reati cooperino.

A tal fine, l'articolo 1 del disegno di legge, ampiamente modificato nel corso dell'iter al Senato e, quindi, dalle Commissioni I e II della Camera nell'ambito dell'esame in sede referente, individua l'Autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche-Civit, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Viene così modificata l'attuale distribuzione delle competenze in questa materia, poiché la Civit si sostituisce nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione al Dipartimento della funzione pubblica, che tale ruolo ricopre secondo la normativa vigente.

Il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali.

Tra i compiti della Civit vi è quello di riferire al Parlamento sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno. Al contempo, in base a quanto previsto da un emendamento approvato dalle Commissioni in sede referente, la Civit è chiamata ad analizzare le cause e i fattori della corruzione e ad individuare interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto.

Per l'esercizio delle funzioni di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati si prevede che la Civit eserciti poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e che ordini l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa, ovvero provveda alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza summenzionati.

La Civit e le amministrazioni interessate devono dare notizia sui rispettivi siti istituzionali dei provvedimenti a tal fine adottati. Residuano in capo al Dipartimento della funzione pubblica importanti funzioni normative, esecutive e di coordinamento, tra cui la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione, sulla base dei singoli piani predisposti e trasmessi dalle pubbliche amministrazioni centrali, nonché la definizione di criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il Dipartimento svolge le sue funzioni anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Poiché la disciplina, la composizione e le funzioni del Comitato non sono altrimenti individuate, vi è da ritenere che siano comprese nel rinvio alla fonte secondaria.

L'articolo 2 reca norme concernenti la trasparenza dell'attività amministrativa, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi. Si prevede che la trasparenza, che, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009, è livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sia assicurata attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi.

L'articolo 2 richiede che le pubbliche amministrazioni assicurino i livelli essenziali di trasparenza con particolare riferimento a specifici procedimenti: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni in carriera.

Inoltre, le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Ancora, le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Secondo quanto previsto da alcuni emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e II, si stabilisce, inoltre, che sui siti Internet delle amministrazioni pubbliche sono altresì pubblicati i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Tali informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura, altresì, la raccolta sul proprio sito, al fine di consentirne un'agevole comparazione.

Al contempo, in base alle modifiche approvate, tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti realizzati in deroga alle procedure ordinarie. Viene altresì specificato che i soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti istituzionali, come ad esempio i commissari, pubblicano le informazioni sui siti istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati. Le informazioni così pubblicizzate sono poi trasmesse in via telematica alla Civit.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, si prevede l'emanazione di uno o più decreti ministeriali e la mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni individuate da tali atti costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2009 e, dunque, presupposto per la cosiddetta azione di gruppo (class action) contro la pubblica amministrazione. Ciòè altresì valutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di responsabilità dirigenziale, così come eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti e sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

Nell'ambito dell'esame in sede referente, è stato poi approvato un nuovo articolo 3 in materia di trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali con il quale si stabilisce che, al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi e la reciproca autonomia, le amministrazioni pubbliche, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio previsto dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, tramite gli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alla pubblica amministrazione, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al medesimo articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e vengono trasmessi alla Civit per le finalità di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Santelli.

JOLE SANTELLI, Relatore per la I Commissione. L'articolo 4, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici, prevedendo che: per l'autorizzazione a svolgere incarichi l'amministrazione di appartenenza verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici entro 15 giorni dall'erogazione stessa; le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica...

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Santelli.

JOLE SANTELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Santelli, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha facoltà di parlare la relatrice per la Commissione giustizia, onorevole Angela Napoli.

ANGELA NAPOLI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, Ministri, onorevoli colleghi, la mia relazione si concentra sulle parti del testo riconducibili alla competenza propria della Commissione giustizia e, in particolare, sugli articoli 5, 6, 7, 9 e da 12 a 19.

L'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, mira a tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro, sulla base del comma 1. Viene, infatti, disposto che il segnalante non può essere licenziato o sottoposto a misure discriminatorie aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi, direttamente o meno, collegati alla denuncia presentata.

Fatti salvi gli obblighi legali di denuncia, è fatto divieto alla pubblica amministrazione di rivelare l'identità del segnalante, in assenza del consenso di quest'ultimo, fino alla contestazione dell'illecito disciplinare, sulla base del comma 2. È importante segnalare che analoga disposizione a tutela del dipendente pubblico è contenuta nell'articolo 9 della Convenzione civile sulla corruzione, stipulata a Strasburgo il 4 novembre 1999, e attualmente in corso di ratifica parlamentare. Il provvedimento, approvato dal Senato, è proprio oggi all'esame dell'Assemblea.

Rispetto al testo del Senato, le Commissioni riunite I e II, per ragioni sistematiche, hanno collocato la disposizione nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo l'articolo 54 recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

L'articolo 6, introdotto dal Senato, individua una serie di attività di impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa per le quali è apparso opportuno prevedere immediatamente - cioè senza attendere l'emanazione ed efficacia di un apposito regolamento previsto dal Codice sulle leggi antimafia - l'informazione antimafia, indipendentemente dal valore del contratto o del subcontratto.

L'elenco delle attività a rischio è aggiornabile dalla fonte secondaria al fine di evitare tutte quelle difficoltà che potrebbero derivare dall'approvazione di una nuova legge. In Commissione, per prevenire facili elusioni della norma, si è previsto che l'affidamento a terzi da parte dell'aggiudicatario di attività comprese tra quelle individuate a rischio di infiltrazione mafiosa, nonché le modifiche dell'assetto proprietario e degli organi sociali delle imprese aggiudicatarie degli appalti riguardanti le attività in questione, sono oggetto di comunicazione alla prefettura per l'espletamento degli opportuni controlli.

L'articolo 7 interviene sul decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cosiddetto Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare sui casi di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione, ampliandone l'applicazione ai delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, e dagli articoli 314, comma 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale. Forse questa lista dovrà essere rivista a seguito delle modifiche apportate dal provvedimento in esame al codice penale nei successivi articoli del presente provvedimento.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di danno all'immagine della pubblica amministrazione, mediante modifica dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa. In particolare il comma 1 prevede due nuovi commi (1-sexies e 1-septies) all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Con il primo, è introdotta una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione. Secondo quanto si dispone, infatti, qualora sia stato commesso un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, l'entità del danno all'immagine dell'amministrazione derivante da tale reato si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore di altra utilità che sia stata indebitamente percepita dal dipendente.

Con la seconda modificazione, che introduce il comma 1-septies dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, si prevede che nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine - nell'ipotesi di fondato timore di attenuazione, anziché di probabile attenuazione come previsto nel testo del Senato, della garanzia patrimoniale del credito erariale - su richiesta del procuratore regionale, sia sempre concesso dal presidente della sezione della Corte dei conti, competente sul merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute.

Il provvedimento cautelare è assunto con decreto motivato che il giudice può con ordinanza confermare, modificare o revocare alla successiva udienza di comparizione. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi articolo 669-terdecies del codice di procedura civile davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

L'articolo 12, introdotto dalle Commissioni, prevede che il servizio in posizione di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi.

Viene posto il limite massimo di dieci anni complessivi. Si stabilisce che il soggetto ricollocato in ruolo non può essere nuovamente collocato fuori ruolo se non ha esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. In merito al trattamento economico si stabilisce che il personale collocato fuori ruolo mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza compresa l'indennità, mentre i relativi oneri rimangono a carico della stessa. Si tratta di una disposizione che è stata a lungo all'esame delle Commissioni per le diverse implicazioni, anche di natura organizzatoria, che determina. Proprio per tali questioni il Governo e il relatore per la I Commissione (Affari costituzionali) avevano espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Giachetti, che introduceva nel testo la disposizione in esame. Anzi, dopo alcuni mesi che già si era avviato l'esame dell'articolo aggiuntivo, il relatore per la I Commissione (Affari costituzionali), l'onorevole Santelli, riprendendo un subemendamento presentato fuori il termine massimo, ha presentato un articolo aggiuntivo sulla medesima materia volto a disciplinare una serie di questioni che necessitano di essere risolte, ma che non erano trattate dall'articolo aggiuntivo dell'onorevole Giachetti. All'articolo aggiuntivo del relatore sono stati presentati subemendamenti da parte di tutti i gruppi, almeno su uno dei quali il Governo aveva preannunciato parere favorevole così come lo aveva fatto per l'articolo aggiuntivo del relatore. Tuttavia, non si è arrivati ad esaminare questo articolo aggiuntivo, essendo stato precluso dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Giachetti.

Gli articoli da 13 a 19 sono stati introdotti dalle Commissioni a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato dal Ministro Severino, volto a sostituire l'articolo 9 del testo trasmesso dal Senato, che interveniva in maniera del tutto insufficiente su una materia, quale quella dei reati contro la pubblica amministrazione, che invece, considerata la drammaticità del fenomeno corruttivo, necessita di una vera e propria riforma radicale.

Per quanto nel corso dell'esame presso il Senato tanto le forze politiche di maggioranza ed opposizione quanto il Governo, con allora a capo il Presidente Berlusconi, avessero rinviato all'esame della Camera la sistemazione della parte penale...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ANGELA NAPOLI, Relatore per la II Commissione. ...quando si è avviato l'esame presso questo ramo del Parlamento, si è registrato da parte delle forze di Governo e del Governo stesso un atteggiamento di chiusura che avrebbe dovuto portare alla conferma di quanto approvato dal Senato. Solo il cambio di Governo, avvenuto proprio quando le Commissioni stavano ad accingersi ad esaminare la parte penale del disegno di legge, ha consentito un'inversione di tendenza. Il Ministro Paola Severino, una volta insediatasi, proprio in ragione di questo nuovo spirito con cui il Governo affrontava la materia della lotta alla corruzione, ha chiesto tempo per studiare a fondo gli emendamenti presentati ed eventualmente presentarne di nuovi. Cosìè avvenuto e le Commissioni hanno approvato un emendamento del Governo risultante dalla modifica di tre subemendamenti. Altri emendamenti e subemendamenti non sono stati approvati, per quanto meritevoli di interesse, come ad esempio quelli diretti ad introdurre nell'ordinamento il reato di autoriciclaggio, spesso connesso a fatti corruttivi. La scelta di non intervenire in tale materia è stata giustificata dal Governo dal fatto che si tratterebbe di un reato la cui formulazione comporta una serie di questioni che esulano dalla materia della lotta alla corruzione, trattandosi di un reato di portata generale e connesso anche a reati diversi da quelli contro la pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Onorevole Napoli, la prego di concludere.

ANGELA NAPOLI, Relatore per la II Commissione. Per la stessa ragione il Governo non ha accolto gli emendamenti volti ad incidere sulla disciplina generale della prescrizione del reato, per aumentare il periodo di prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione.

Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale del mio intervento, perché la relazione è abbastanza lunga e circostanziata ma il tema da trattare richiede anche la lunghezza e la definizione di tutti i contenuti.

PRESIDENTE. Onorevole Napoli, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti. Leggeremo con grande interesse la sua relazione adeguata all'importanza del provvedimento in esame.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FILIPPO PATRONI GRIFFI, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Sta bene. È iscritto a parlare l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione le relazioni dei due relatori, almeno per quanto riguarda la parte che hanno potuto leggere, ma li avevo già ascoltati durante i lavori delle Commissioni congiunte, per cui conosco bene quale è stato il loro impegno, la loro azione, che ci ha portato anche con il concorso di tutti colleghi ad affrontare in questa fase tutta la problematica e la tematica del provvedimento oggi all'esame di questa Aula. Vorrei fare alcune considerazioni, rimettendomi ovviamente nello specifico alle cose che abbiamo ascoltato e che abbiamo detto. È un lavoro che si sta trascinando, che si è trascinato in un arco molto lungo di tempo nelle Commissioni congiunte. Noi capiamo e comprendiamo che la problematica non era semplice, che si sono confrontate varie scuole di pensiero, di dottrina e di quant'altro, ma il tema credo che debba uscire fuori dalle varie interpretazioni e anche dalle forzature che pur ci sono quando si parla di corruzione, e soprattutto della produzione di norme e provvedimenti sull'anticorruzione.

Si è detto parecchie volte, signor Presidente, signori Ministri, che la corruzione crea delle disarmonie, delle disarmonie sociali, delle colpevoli penalizzazioni sul piano economico. L'onorevole Santelli poc'anzi faceva riferimento ad una cifra a livello europeo, 120 miliardi costerebbe la corruzione all'interno del nostro Paese; in Italia si parla di 60 o 70 miliardi ma poi ovviamente sono sempre cifre relative, e non è che abbiamo contezza del volume che crea queste disarmonie, volume di denaro, di risorse che vengono ad essere sottratte allo sviluppo economico, alle prospettive di avanzamento civile e umano nel nostro Paese. Certo è che la corruzione crea e ha creato delle situazioni incredibili. Ne abbiamo avuto contezza nella vita del nostro Paese anche recente e possiamo dire che rispetto anche al passato (faccio riferimento al 1992-1993 quando si è evidenziata l'azione del pool di Mani Pulite) la corruzione è lungi dall'essere svanita ed attutita, ma abbiamo anche degli elementi che ci consentono in questo momento di dire che per alcuni versi si è aggravata; si è aggravata nell'attività di gestione del nostro Paese, delle autonomie locali, delle regioni, e si aggrava sempre di più ed evidenzia sempre con maggiore forza una situazione di malessere, delle situazioni ovviamente ammalate che certamente non hanno predisposto alla creazione di condizioni per guardare al futuro con un minimo di serenità. C'è da dirsi: le norme che abbiamo predisposto certamente raggiungono degli obiettivi, ma le norme da sole non sono sufficienti.

Se le norme consentono di creare una fase culturale diversa, di creare una diffusa sensibilità all'interno del nostro Paese, nelle istituzioni, nel rapporto fra istituzioni, pubblica amministrazione e cittadino, certamente alcuni traguardi possono essere raggiunti. Ma le norme da sole non possono farcela. Tutte queste norme, infatti, sia della prima parte che veniva ad essere indicata dalla relatrice per la I Commissione, sia della seconda parte che veniva ad essere elencata e, quindi, sviluppata dall'onorevole Angela Napoli, possono servire da deterrenza, da condizioni, ma da sole non sono sufficienti, se non c'è un senso morale, se non c'è un'etica che riguarda la responsabilità e il modo di essere diverso nei rapporti tra istituzioni, come dicevo poc'anzi, e cittadini. Questo è il dato. Non c'è dubbio che il problema è la pubblica amministrazione, il problema è della responsabilità. Dobbiamo pensare, capire e comprendere che esiste, anche per normative passate, una differenziazione fra due momenti, fra l'organo politico che programma e l'organo amministrativo che attua e gestisce, e che questi due momenti non sono stati assorbiti e metabolizzati nemmeno sul piano culturale dove a volte il funzionamento di questa realtà differenziata, spesso dicotomica, non ha creato delle condizioni di agibilità. Le norme che sono state poste in essere sono certamente importanti e fondamentali; mi riferisco sia alla prima parte, quella a cui faceva riferimento l'onorevole Santelli, come dicevo poc'anzi, sia a tutta l'area e alla fase delle sanzioni, le quali sono importanti e fondamentali. Alcune sanzioni le abbiamo aumentate, alcune fattispecie le abbiamo anche innovate, abbiamo introdotto delle previsioni nuove rispetto al codice penale, ma certamente tutto questo non può essere sufficiente se non si accompagna ad una azione molto più vasta e complessiva che riguarda l'educazione, la formazione, ma, soprattutto, una presa di coscienza rivoluzionaria all'interno del nostro Paese.

Non c'è dubbio che una delle prime vicende che noi abbiamo dovuto affrontare è questa della CIVIT che, certamente, è un fatto importante, concernente l'Autorità nazionale anticorruzione, per quanto riguarda anche i compiti che essa ha e dovrebbe avere. È previsto ovviamente dalla norma. Ma qualcosa non ci tranquillizza - lo dico con estrema chiarezza - per il modo con cui i componenti di questa autorità vengono ad essere nominati. Per un certo senso vengo ad essere nominati da parte del Governo; poi c'è, ovviamente, la fase parlamentare con la comunicazione della composizione al Parlamento. Certamente questo avviene per i tanti atti e fatti di cui è competente tale autorità. Non c'è dubbio che qualcosa, però, come ripeto, non funziona per quanto riguarda l'indipendenza e l'autonomia. L'autonomia e l'indipendenza sono elementi importanti e fondamentali, da garantire e da sottolineare per quanto riguarda un'autorità come la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Questo è un dato su cui certamente abbiamo discusso e che abbiamo valutato, forse non sufficientemente - lo dico anche ai colleghi della I e della II Commissione - perché questo nostro Paese si trova sempre a dover gestire e, quindi, creare delle autorità e non sappiamo fino a che punto esse sono autonome e fino a che punto riescono a determinare quelle svolte che tutti quanti auspichiamo. Ma c'è un altro problema che noi abbiamo sempre più evidenziato e sottolineato, quello della pubblica amministrazione. Mi fa piacere che c'è il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il problema è quello di capire cos'è la pubblica amministrazione, se esistono delle sfasature, se esiste un ridimensionamento della pubblica amministrazione stessa, se esiste una mancanza di coscienza, di passione, di entusiasmo e, come dicevo poc'anzi, di responsabilità nella pubblica amministrazione. Signor Ministro della giustizia, possiamo approvare tutte le norme, possiamo aumentare le pene e creare delle fattispecie, ma se non c'è una grande presa di coscienza di un Paese che deve consolidarsi nelle sue strutture, nella sua azione e nel suo modo di essere e di stare, certamente sul «mercato delle realizzazioni» tutto questo svanisce.

Si è fatto riferimento alla dirigenza recuperando lo spoil system, cosicché coloro che vengono ad essere nominati fuori dall'amministrazione, devono sempre declinare le proprie generalità: chi sono, da dove vengono, cosa hanno fatto, cosa hanno determinato o cosa hanno costruito nella loro vita. Questo è un dato che viene fuori e sul quale ci interroghiamo: vale ancora lo spoil system? È ancora necessario mantenere questa figura che veniva ad essere un po' recuperata dall'esperienza, per così dire, dalla cultura americana, statunitense? Oppure bisogna fare qualche passo in avanti non per eliminare lo spoil system, ma perché sia accompagnato da altre vicende, da altre storie e da un dato culturale diverso. Infatti i dirigenti generali che sono nominati dall'esterno appartengono molto più alla cerchia ristretta di chi li nomina e, quindi, perdono di vista il dato che avevamo evidenziato: la differenziazione e l'autonomia tra l'organo di indirizzo programmatico e politico e l'organo amministrativo. Ognuno con le proprie responsabilità distinte: questa differenziazione, quando uno viene ad essere nominato, si perde, si svilisce, svanisce, si attenua sempre di più. Dunque pongo il problema certamente in questi termini. Allo stesso modo nella pubblica amministrazione - l'ho sempre sottolineato - questa pletora di consulenti, che a volte prendono il posto di chi ha la responsabilità istituzionale nella gestione amministrativa, sono figure anomale perché diventano collaboratori del Ministro e, di fatto, sono sovraordinati agli stessi dirigenti generali della pubblica amministrazione. Il fatto vero è che se andiamo a capire e a comprendere che cosa sta avvenendo fuori, verifichiamo la perdita di vigore ma soprattutto di entusiasmo della pubblica amministrazione. Certamente l'inefficienza della pubblica amministrazione crea una fascia di permeabilità e, quindi, di corruttela e non possiamo far finta che tutto questo non esiste negli appalti e nei subappalti. L'onorevole Napoli per quanto riguarda gli affidamenti dei subappalti ricordava che c'è una misura prevista anche in questo articolato secondo la quale bisogna avere chiarimenti circa le attività svolte e tutte le garanzie necessarie, visto e considerato che le infiltrazioni mafiose si insinuano attraverso le forniture, i subappalti e i vari servizi. Chi vive in regioni compromesse conosce il fenomeno - ma non sappiamo quali sono le vere regioni compromesse oltre quelle del Mezzogiorno - che credo sia ormai diffuso. Certamente chi fornisce materiale e quant'altro molte volte è collegato oppure è il tramite veicolare di organizzazioni criminali ed organizzazioni mafiose. Ma in tutto questo manca il senso del controllo in questo nostro Paese. Lo diciamo con estrema chiarezza: non c'è un controllo perché anche in tutto questo impianto che abbiamo costruito, che le commissioni saggiamente, con grande senso di opportunità, hanno costruito manca il controllo. Infatti bisognerebbe parlare di un altro aspetto più importante, che è quello della denuncia: spesso chi è che denuncia? È difficile molte volte esporre denuncia se non c'è una tutela e se non c'è una reattività da parte dell'organo politico e da parte dei vertici della pubblica amministrazione. Credo sia un aspetto da tenere ben presente per evitare che margini di manovra di organizzazioni criminali si inseriscano in vicende e in situazioni che dovrebbero certamente essere salvaguardate per dare ovviamente una prospettiva, un'immagine diversa alle opere pubbliche.

Qualcuno mi diceva, qualche tempo fa, che, forse, quando negli appalti o negli enti - e così via - emerge qualche dato legato alla corruzione, molte volte, c'è uno sviluppo. Esiste, infatti, un ulteriore problema che vorrei indicare con estrema chiarezza: il problema di un Paese che vuole essere sano rispetto ad un altro Paese che, invece, sano non è. Lo Stato e l'anti-Stato. Si dice chiaramente che con la lotta alla corruzione dobbiamo salvare la nostra economia: ebbene, in alcune regioni del nostro Paese, il lavoro nero e il lavoro della criminalità organizzata creano un certo tipo di equilibrio.

È brutto dire queste cose, ma lo faccio per farvi capire fino in fondo quale sia la situazione reale. In alcune regioni, in alcuni territori, se non vi fosse il lavoro nero e se non vi fossero organizzazioni, possiamo dire, non legali, forse, alcuni collassi sarebbero molto più forti e, soprattutto, molto deflagranti. Io ritengo che dobbiamo parlare di questo aspetto, perché la battaglia contro la corruzione è una battaglia di civiltà e di libertà:«corruzione», infatti, significa non essere liberi nei propri movimenti, significa che i cittadini non sono liberi nei propri movimenti.

Si fa bene, tanto per parlare di un'altra questione, quando, dall'articolo 1 all'articolo 5, si dice che anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovrebbero essere informate a questi principi. Poi, vi è tutta la vicenda della sanità nel nostro Paese, con la sua mole. Ma voi pensate veramente, quando si dice, in questo articoletto, che le province autonome di Trento e di Bolzano o le regioni si debbano informare a questi principi, che esse siano sotto controllo? Da parte di chi? Da parte di chi le regioni sono sotto controllo? La spesa, da parte di chi è sotto controllo? La corruzione, da parte di chi? Chi ha oggi la responsabilità di tutto questo?

La vicenda dei controlli è un'altra vicenda opaca. Per le autonomie locali non sono previste più le vecchie giunte provinciali amministrative né i comitati regionali di controllo Co.Re.Co.; nei comuni, vi sono semplicemente i revisori dei conti, che sono una caricatura di un reale controllo; nelle regioni, c'era un commissario di Governo. Non sto vagheggiando né sono nostalgico di cose antiche e superate, ma i controlli non ci sono. Dunque, possiamo anche realizzare un nuovo codice penale, signori Ministri, ma se non ci sono i controlli e se non c'è la responsabilità, tutto diventa relativo e difficile, perché la criminalità - quella con i colletti bianchi o vestita di grigio - che bypassa le norme, le aggira sempre di più e, certamente, non si commuove né si intimorisce perché vi sono nuove fattispecie di reato o figure giuridiche, come quelle che sono state indicate ed evidenziate anche attraverso il lavoro congiunto delle Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

Potrei anche parlare della crescita economica, tuttavia, non credo che oggi sia il momento dell'enfatizzazione. In questo nostro Paese, fin quando ci saranno poteri forti, non si riuscirà a scardinare il sistema. Ci sono delle immoralità che tutti quanti capiamo e conosciamo. Non è possibile, con le difficoltà che abbiamo avuto in sede di Commissioni congiunte I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) - mi rivolgo al Ministro Patroni Griffi -, non sapere quanto, ad esempio, sia il volume. Egli è riuscito ad avere un quadro di ciò e per questo, la volta scorsa, l'ho ringraziato, gliel'ho comunicato in contumacia, mentre, adesso, lo faccio direttamente, lo ringrazio per il suo lavoro. Non si sa: è una materia sfuggente. Non sappiamo chi è, chi sono queste realtà. Dunque, si operano tagli lineari, ad esempio, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, ma vi sono zone e aree che godono del diritto di extraterritorialità: non si può andare da nessuna parte.

In questo nostro Paese ci sono persone che sono ancora in una condizione di incompatibilità chiara. Faccio un esempio per una questione di brevità del discorso: non è ammissibile che ci sia uno che fa il presidente dell'ANAS e nel contempo, da molti anni, sia presidente della società per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Credo che questo discorso sia chiaro; se volete vi dico il nome: Ciucci. Come si fa? Ma di che cosa stiamo parlando? Se c'è una situazione di questo genere, non esiste uno straccio di norma che sia necessaria, non c'è bisogno di approvare una norma di questo genere, perché ci sono già altre norme, le norme dell'opportunità, del buonsenso, norme che certamente il Governo della Repubblica può incoraggiare e alle quali può richiamarsi con molta forza. Ritengo che questi siano problemi e temi che riguardano il modo di essere; ecco perché facevo riferimento al costume, questo è un dato culturale molto importante, fondamentale.

Non c'è dubbio che il lavoro fatto dalle Commissioni sia importante; debbo ringraziare anche il Ministro della giustizia per ciò che è riuscita a fare, in una situazione un po' difficile come questa, con un provvedimento a cavallo tra la Seconda Repubblica - alla quale non ho mai creduto, che ritengo una finzione - e la nascita di non si sa bene che cosa, non si sa di quale Repubblica; qualcuno vuole andare subito alla Quinta Repubblica con il semipresidenziale, scavalcando delle fasi storiche. Comunque, come dicevo, ci troviamo a cavallo tra queste due fasi, a cavallo tra un Governo e l'altro, parlando un po' per scherzo, che poi tanto scherzo non è, e certamente le relatrici, le Commissioni e il Governo, sono riusciti a puntualizzare alcune condizioni in grado di sbloccare una situazione che risentiva e rischiava di risentire di vicende del passato legate non necessariamente al provvedimento stesso, ma ad altre situazioni che potevano essere politiche e quindi estranee alla materia, come si suole dire. Eppure si sono ottenute quelle individuazioni che sono state fatte e che sono state racchiuse nell'articolo 13 per quanto riguarda, ad esempio, la concussione, la corruzione nell'esercizio delle funzioni, l'induzione indebita; tutte queste sono figure che, certamente, completano un po' il quadro di riferimento, a mio avviso importante e necessario a dare una prospettiva reale all'interno del nostro Paese.

Questo provvedimento contiene poi l'articolo sul traffico di influenze illecite di cui si è parlato e si è discusso, e questo è un fatto innovativo, è un fatto di costume. Il traffico di influenze illecite può essere capito o non essere capito, a seconda dell'ottica con cui lo analizziamo; non è un problema di scuole di pensiero o di dottrina, non è un fatto teorico, è un fatto che rientra pienamente nei comportamenti e nei modi di essere dove ci sono, certamente, i cialtroni, dove ci sono gli impostori e dove ci sono anche coloro che sfruttano la loro condizione, il loro status, per creare affari e creare condizionamenti al proseguo lineare anche del nostro impegno civile e sociale all'interno del nostro Paese.

Vorrei terminare qui; non avrei altro da aggiungere; ecco perché mi sono rimesso un po' alle cose che ho sentito dire dalle relatrici. Certamente viviamo un momento importante e particolarmente significativo. Mi ero però dimenticato il problema del riciclaggio. Più volte in Commissione antimafia, anche con Angela Napoli, abbiamo tentato di sollecitare l'attenzione su questo punto. Capisco che questa parte potrebbe creare delle condizioni su cui bisogna riflettere, ma su che cosa? Vorrei che sempre in quest'Aula, in sede di replica, il Governo potesse dare qualche indicazione per il futuro per quanto riguarda l'autoriciclaggio. Ritengo che questo sia un dato importante.

Non ho voluto ripercorrere tutte le fasi, in termini analitici, dei lavori delle Commissioni, ma soprattutto non ho voluto richiamare punto per punto quello che è il provvedimento, che, certo, è un buon aggancio, un buon punto di riferimento. Dico ciò, signor Presidente, perché poi bisogna che qualcuno le applichi queste norme. I Ministri si chiederanno: ma di cosa parla? Noi abbiamo approvato, dopo tanto tempo di lavoro, quel provvedimento che va sotto il nome di legge Lazzati, la

n. 175 del 13 ottobre 2010, che toglie ai sorvegliati speciali la possibilità di fare propaganda elettorale, ma ancora non è stato realizzato; non si realizza! L'abbiamo approvato, e vi fu una grande soddisfazione - fu approvato all'unanimità, in un periodo delicato (mi sembra che l'onorevole Napoli fosse la relatrice ed io ero stato tredici o quindici anni fa il primo presentatore di questo provvedimento) -, ma di esso non vi è applicazione. Vi è il problema dei magistrati, certamente. Questa è una fattispecie di reato che nessuno sta perseguendo, che non esiste, e allora il dato vero, importante e fondamentale sono certamente le norme. Vi sono le incompatibilità e tutto il resto, ma vi è certamente il problema di una presa di coscienza anche di carattere culturale.

Un altro dato, per quanto riguarda l'incandidabilità: abbiamo amministrazioni che hanno candidato, in queste elezioni - non tanti anni fa - gente che è stata condannata per delitti nei confronti della pubblica amministrazione con sentenza passata in giudicato. Ma non si muove nessuno, come se questa'Aula, quando discutiamo questi argomenti, o l'aula della Commissione - in questo caso la sala del Mappamondo - fosse destinata semplicemente ad un'accademia di persone di buon senso e di buona volontà; ma il Paese è estraneo, non vi è coinvolgimento. Le forze politiche sono in crisi e in difficoltà. Noi abbiamo approvato - e faccio riferimento alla Commissione antimafia - un codice deontologico, che doveva essere affidato alla sensibilità dei partiti; ma non vi è questa sensibilità dei partiti; manca la lungimiranza anche dei magistrati, per alcuni versi, che fanno tutti quanti il proprio dovere, e non facciamo altro che ringraziare i magistrati e le forze dell'ordine, ma ritengo che l'approdo serio, più tangibile e più concreto del lavoro che si sta facendo sia di dare una spinta, sul piano culturale, a questo Paese, che deve trovare la sua ragion d'essere, la sua identità, la sua capacità di reagire; e si reagisce con una motivazione più volte evidenziata e da me richiamata, quella dello sviluppo economico, per vedere, per capire e per far capire, soprattutto, che le tangenti e la corruzione affossano anche l'economia.

Quest'ultimo è un motivo ulteriore, ma bisogna che nasca l'orgoglio del Paese, l'amore verso il Paese. Vi sono strutture e realtà dove il cittadino è violentato: non può avere una definizione di una pratica se non paga la tangente. Ritengo che questo sia il danno vero, e il dato è che il cittadino non denuncia. Non denuncia l'usura, non denuncia l'estorsione e tutte le fattispecie di reato - introdotte anche con il concorso autorevole del Ministro Severino - che sono rappresentate dall'estorsione. Ci troviamo di fronte a delle estorsioni pure e semplici; poi abbiamo creato altre figure di reato, ma sono delle estorsioni. Allora ritengo che l'impegno non sia soltanto di votare una legge, ma di creare una fase nuova. Non so se ci troviamo sulla strada della Terza o della Quarta Repubblica, ma l'auspicio che noi facciamo, in questo momento, e che noi poniamo, è che questa fase possa essere ricca di grande impegno e di grande slancio. Credo che le forze politiche si recuperino, e possano recuperare il loro ruolo, dando dignità e forza soprattutto alla norma, ma soprattutto con una capacità diversa anche di approcciarsi ai temi, ai grandi problemi e alle grandi questioni che abbiamo oggi sul tappeto.

PRESIDENTE. Onorevole Tassone, la prego di concludere.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, ho concluso e sarò ligio al suo richiamo autorevolissimo.

Credo di aver dato qualche sollecitazione e manifestato qualche sentimento mio e qualche mia preoccupazione, ma non ci sono solo preoccupazioni. C'è qualche sentimento, a volte di pessimismo, ma quello che prevale, nel momento in cui abbiamo discusso e discutiamo, per poi approvarlo, questo provvedimento, credo sia la necessità di dare spazio e cittadinanza alla fiducia nella democrazia e nel funzionamento delle istituzioni, come garanzia della sopravvivenza di questo Paese, ma soprattutto come perseguimento e tutela dei suoi interessi generali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nicola Molteni. Ne ha facoltà.

NICOLA MOLTENI. Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, innanzitutto voglio ricordare come questo sia un provvedimento importantissimo, che viene giustamente portato all'attenzione del Parlamento. C'è l'augurio, da parte del gruppo della Lega Nord Padania, che questo provvedimento venga approvato e quindi reso esecutivo nel più rapido tempo possibile, perché la richiesta che proviene dal Paese, dai cittadini, dalla Corte dei conti e dall'Europa, su questo tema, è pressante ed importante. Quindi credo che anche il nostro Parlamento debba dare una risposta altrettanto importante e altrettanto celere.

Noi siamo all'opposizione, e siamo sempre stati duramente all'opposizione di questo Governo, ma abbiamo sempre detto, sin dall'inizio, che se il Governo avesse proposto iniziative interessanti, utili ed importanti da approvare, da parte nostra ci sarebbe stato un atteggiamento assolutamente serio e responsabile, che è poi l'atteggiamento che abbiamo tenuto in questi mesi di Commissione e che terremo ovviamente anche in Aula.

Prima il collega Tassone diceva che questo provvedimento si è trascinato tanto tempo in Commissione ed io direi che forse si è trascinato troppo tempo in Commissione, anche perché questo è un provvedimento che è già stato approvato al Senato, che è arrivato nelle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) il 7 luglio scorso, ed il suo iter era già stato avviato dal precedente Governo. Crediamo che, anche alla luce del fatto che si tratta di una provvedimento particolarmente complesso, in modo particolare sulla parte penale, lo si sarebbe potuto concludere e portare all'attenzione del Parlamento in tempi un po' più stringenti.

Do atto al Ministro - noi spesse volte siamo entrati in discussione ed in conflitto con il Ministro su tanti provvedimenti - di aver cercato di trovare una sorta di mediazione e di compromesso, non sempre facile - mi permetto di dire, signor Ministro - soprattutto per le diverse sensibilità che campeggiano all'interno della vostra maggioranza.

Non abbiamo voluto strumentalizzare o fare della demagogia su questi tipi di difficoltà all'interno della maggioranza, e abbiamo sempre tentato di tenere un atteggiamento costruttivo. Anzi, soprattutto nelle ultime fasi, quando vi erano ancora numerosi emendamenti pendenti che avrebbero rischiato, non dico di affossare il provvedimento, ma di tenerlo ancora troppo tempo in Commissione, sono stati proprio i parlamentari della Lega Nord Padania a chiedere una accelerazione del provvedimento, affinché esso arrivasse in Aula per una approvazione rapida.

Facciamo presente semplicemente questo al Governo, e in modo particolare al Ministro Severino: questo è il primo provvedimento importante in materia di giustizia che viene portato all'attenzione del Parlamento e crediamo che esso avrebbe potuto essere anticipato rispetto ad altri, che invece avete ritenuto più opportuni. Mi riferisco, in modo particolare, al famoso «svuota carceri», e all'altro provvedimento, che arriverà in settimana, sulla particolare tenuità del fatto, detto anche «svuota processi».

Credo che avreste potuto avere maggiore attenzione e sensibilità per questo tema, anche perché, se è vero, come è vero, che i dati - ovvero centoventi miliardi di euro di sistema corruttivo presente nel nostro Paese - sono importanti, gravi e seri, credo che una maggiore attenzione e una maggiore celerità potevano essere rivolte a questo provvedimento. È indiscutibile che all'interno della maggioranza ci siano state e ci siano sensibilità diverse. Mi auguro che l'esame del provvedimento in Aula non rispecchi le diverse sensibilità che sono emerse in Commissione.

Credo che questo provvedimento possa e debba essere ulteriormente migliorato, soprattutto sulla parte relativa alle fattispecie penali. Mi auguro che, in modo particolare, alcuni colleghi di maggioranza possano ripresentare alcuni degli emendamenti già presentati e poi ritirati in Commissione, perché credo che possano tranquillamente essere considerati oltremodo migliorativi di questo testo. Il tema della corruzione è un tema grave, un tema importante e, quindi, credo e mi auguro che, sia oggi sia questa settimana, si possa scrivere una pagina importante, una pagina bella della politica di giustizia del nostro Paese.

Sono alcuni, in modo particolare, gli aspetti che vorrei sottolineare e sui quali credo che debba dato essere merito al lavoro che è stato svolto. In modo particolare, per quanto riguarda la prima parte, ovvero il rapporto tra la pubblica amministrazione e gli illeciti penali, credo che siano stati introdotti e individuati anche nuovi organi - e credo che sia giusto anche ricordare il buon lavoro svolto dal precedente Governo da questo punto di vista -, come la Civit. Come diceva prima il collega Tassone, si tratta di un organo di valutazione, di analisi, di trasparenza e di integrità delle pubbliche amministrazioni. È un organo importante e va a sostituire il ruolo svolto dal Dipartimento della funzione pubblica. Inoltre, vengono dettate alcune specifiche misure volte alla trasparenza dell'attività amministrativa nell'attribuzione di posizioni dirigenziali, oltre a misure per l'assorbimento di obblighi informativi verso i cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni.

Poi vi è il tema delle incompatibilità, il cumulo di impieghi di incarichi di dipendenti pubblici, la delega, che viene data al Governo, per l'adozione di un testo unico in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive e di governo a seguito di condanne. Giustamente, prima il collega Tassone citava la presenza, purtroppo ancora all'interno del Parlamento, di soggetti con condanne definitive a carico che siedono ancora all'interno del Parlamento stesso. Credo che questo fatto, in questo momento di antipolitica importante e dilagante, possa e debba diventare un deterrente importante di serietà, di trasparenza e di coerenza che, credo, il Parlamento debba dare. Ricordo, inoltre, che il gruppo parlamentare cui appartengo ne ha sempre sollecitato un'immediata definizione.

Poi vi è la tutela del pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del rapporto di lavoro. Vengono indicate, sempre nei primi articoli del provvedimento, le attività di impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa per le quali, indipendentemente dal valore del contratto, è sempre richiesta l'informazione antimafia. Su questo punto mi permetto di dire che un primo incipit, da questo punto di vista, venne fatto dal Ministro Roberto Maroni, allora Ministro dell'interno, che, in tema di lotta alla criminalità organizzata, in tema di lotta alla mafia e in tema di infiltrazioni della mafia e della criminalità organizzata all'interno delle pubbliche amministrazioni, soprattutto in materia di appalti, diede risposte importanti e significative, ad esempio con le white list. Poi, vi è l'adeguamento a queste normative da parte di regioni ed enti locali.

Vi è, inoltre, il tema dei magistrati fuori ruolo, che è stato un tema che ha appassionato molto la Commissione e in merito al quale ci si è dibattuti, confrontati e sul quale vi sono state importanti riflessioni che hanno poi portato a una disciplina opportunamente più restrittiva, tanto per i magistrati quanto per gli avvocati e i componenti dell'Avvocatura dello Stato.

Sono poi state introdotte nuove figure penali. Qui è subentrata la parte probabilmente più delicata, la parte più complicata, la parte più difficile del provvedimento. Diamo atto al Ministro di essere intervenuta in modo tale da poter sbrogliare una matassa che stava assumendo contorni abbastanza difficili, abbastanza complicati. Il Ministro, però, non sempre è stato supportato dalla propria maggioranza. Credo, comunque, che siano state individuate e introdotte nuove figure penali importanti e significative, in riferimento alle quali, come peraltro il Ministro stesso ha dichiarato a seguito dell'approvazione del provvedimento in Commissione, serviranno delle ulteriori modifiche e degli ulteriori aggiustamenti sia per quanto riguarda le pene sia per quanto riguarda la prescrizione, che è l'altro tema importante su cui poi mi soffermerò. Però, credo che si sia, alla fine di un lavoro importante e complesso, arrivati a una soluzione che, per quanto riguarda il gruppo della Lega, troverà sostegno, appoggio e piena condivisione. Mi riferisco, in modo particolare, al reato di concussione, che diventa riferibile al solo pubblico ufficiale. Non è più prevista la fattispecie dell'induzione che, invece, viene prevista come reato a se stante e sul quale svolgerò alcune considerazioni.

L'attuale reato dell'articolo 318 del codice penale, relativo alla corruzione impropria del pubblico ufficiale, che ora diventa «corruzione per l'esercizio della funzione», viene riformato in modo da rendere più evidenti i confini tra le diverse forme corruttive: da una parte, la corruzione propria prevista dall'articolo 319 del codice penale, che rimane ancora ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio e, dall'altra parte, l'accettazione o la promessa di un'utilità indebita da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prescinde dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio.

C'è l'introduzione di due nuovi delitti: la cosiddetta concussione per induzione ed il cosiddetto reato di induzione indebita a dare o promettere utilità e noi riteniamo - e ci auguriamo - che, con riferimento a questa nuova fattispecie di reato introdotta, anche alla luce di alcuni articoli apparsi su quotidiani nazionali, essendovi una nuova e diversa definizione dei minimi e dei massimi di pena, la previsione della pena del reato da tre a otto anni debba essere modificata, nel senso di riportare - peraltro come già prevede un emendamento presentato e poi ritirato e mi auguro di nuovo presentato in Aula dalla collega Ferranti - la pena a dieci anni, altrimenti a pene più basse corrispondono termini di prescrizione più bassi. Alcuni reati eccellenti, che in questi giorni, in queste settimane e in questi mesi hanno colpito ed accompagnato l'opinione pubblica rischiano di poter cadere in prescrizione, prestandosi pertanto a tutta una serie di strumentalizzazioni e demagogie che credo non debbano entrare in questo provvedimento ed accompagnare la sua approvazione. Credo nella buona fede del Ministro, credo nella buona fede di coloro i quali hanno proposto questo nuovo reato, ma credo anche che qualche aggiustamento e qualche miglioramento - come anche il Ministro ha annunciato - si possa apportare. Noi sosterremo quelle modifiche che elimineranno dubbi, equivoci o si presteranno, in modo particolare ad un'interpretazione non corrispondente al vero.

Oltre all'introduzione di questo nuovo reato vi è anche l'introduzione - come diceva prima il collega Tassone - del reato di «traffico di influenze illecite». Il nuovo articolo 346-bis del codice penale sanziona con la reclusione da uno a tre anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette.

Altro tema importante ed altra importante innovazione è l'introduzione della cosiddetta corruzione tra privati, la modifica dell'articolo 2635 del codice civile, l'infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, denominata corruzione tra privati, riferita all'infedeltà nella redazione dei documenti contabili e societari.

Mi accingo a concludere, proprio perché questo è un provvedimento che è stato abbondantemente frutto di analisi, di riflessioni, di dibattito, anche acceso, all'interno della Commissione tra maggioranza e opposizione. Crediamo che in alcuni passaggi vi siano stati atteggiamenti, se non propriamente dilatori, tali da consentire alla maggioranza di poter recuperare una propria univoca sensibilità, che su questo tema evidentemente non è stata tale. Ribadisco la nostra posizione ed il nostro atteggiamento: un atteggiamento serio e responsabile di chi - di fronte a problemi reali del Paese, di fronte a problemi seri, di fronte a soluzioni importanti che vengono proposte dalla maggioranza e dal Governo - non ha alcun timore a prendersi le sue responsabilità e a sostenere tutti quei provvedimenti che vanno nella direzione giusta. Crediamo che questo provvedimento vada in quella direzione. Invitiamo il Ministro a continuare a percorrere queste soluzioni e ad affrontare i problemi della giustizia da punti di vista corretti e giusti. Questo crediamo che sia un punto di vista giusto e quindi, da parte nostra, ci sarà lealtà, collaborazione, responsabilità e coerenza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giovanelli. Ne ha facoltà.

ORIANO GIOVANELLI. Signor Presidente, signor Ministro, innanzitutto vorrei sottolineare come dal punto di vista politico siamo di fronte ad un fatto rilevante.

Dopo un lungo tempo, in cui questo provvedimento sulla corruzione è rimasto chiuso nei cassetti e poi ha avuto un'approvazione per noi del tutto insoddisfacente nell'altro ramo del Parlamento, oggi mi pare che siamo nelle condizioni di poter avviare la discussione per arrivare ad approvare un testo significativamente migliorato. Di questo voglio dare atto ai Ministri e anche ai colleghi e ai relatori, perché penso, mi auguro che in questi giorni di discussione parlamentare ci sia la forte assunzione di responsabilità rispetto al fatto che non possiamo mancare questo obiettivo. Il Paese attende questo obiettivo, che ha un grande significato politico e tutti siamo chiamati a concorrervi.

Il secondo elemento politico che mi sembra importante è che, dopo l'approvazione, nella scorsa settimana, del provvedimento sulla riforma delle modalità attraverso le quali si contribuisce al finanziamento dei costi della politica, ci sia la possibilità di affrontare questo provvedimento. Volevo segnalare cioè come politicamente mi sembra rilevante che la contingenza istituzionale e politica che stiamo attraversando non sia soltanto dominata dalla necessità di mettere a posto i conti e rilanciare la crescita, ma anche di ridare su alcune basi etiche, morali e di trasparenza, segnali importanti per riacquistare un rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Sono passaggi fondamentali. Se pensiamo che siamo al ventennale da tangentopoli e questo Paese non era stato ancora in grado di produrre una legge più o meno organica di contrasto della corruzione, penso che possiamo dirci tutti insufficienti rispetto al percorso che sarebbe stato necessario. Quindi, questa insufficienza va rapidamente colmata.

Penso che ci spinga verso questa assunzione di responsabilità anche la particolare situazione economica. Penso che la corruzione nella pubblica amministrazione si sia fatta strada perché, tutto sommato, la si è sempre ritenuta sostenibile e in qualche modo conveniente per i singoli. Oggi penso che siamo tutti chiamati a delle decisioni che rendano evidente il fatto che per il sistema Italia la corruzione è un fenomeno insostenibile, per la sua dimensione, per i costi sociali che scarica sulla possibilità di accesso ai diritti fondamentali da parte dei singoli cittadini, per l'alterazione delle regole del mercato, che squalificano il nostro Paese agli occhi dell'economia internazionale e quindi allontanano possibili investitori dal nostro Paese, proprio nel momento in cui abbiamo bisogno di rappresentarci al mondo nel modo migliore. Questa insostenibilità del costo della corruzione deve diventare motore di una rigorosa intransigenza nell'esame e nell'approvazione degli articoli che andiamo a discutere. Da questo punto di vista, a mio parere, è certo importante il dibattito relativamente alla parte del provvedimento che attiene alle norme relative al codice penale. Il Ministro Severino ha dato un contributo importante per sbloccare una situazione che si stava impantanando e per consentirci di arrivare a fare dei passi avanti significativi da questo punto di vista. Ma non meno rilevante - se mi consentite, forse più rilevante - è tutto il lavoro che va fatto in direzione della prevenzione del fenomeno, cioè di tutti quei gesti, quegli atti, quelle decisioni e quelle norme che possono tornare a dare un valore alla pubblica amministrazione.

Non è un caso che anche gli organismi internazionali, ad esempio, ci richiamino sull'importanza dei codici etici. Quando si parla di codici etici nel nostro Paese, qualcuno fa un sorrisino, nel senso che si afferma che questi non si negano a nessuno. Invece, i codici etici testimoniano il valore che noi stessi assegniamo al lavoro della pubblica amministrazione. Se passiamo gli anni a denigrare la pubblica amministrazione, se passiamo gli anni a considerare chi lavora nella pubblica amministrazione soltanto un costo e un peso, se ne squalifichiamo sistematicamente la professionalità, poi non si può pensare che chi sta nella pubblica amministrazione si dia valore, dia valore a se stesso. Passare attraverso l'approvazione e la definizione di codici etici è, invece, una modalità attraverso la quale si torna ad investire sul valore intrinseco della funzione della pubblica amministrazione.

E come è importante questo passaggio, credo che sia importante il passaggio relativo alla definizione di norme che possano prevenire, in qualche modo, la corruzione nella pubblica amministrazione, che sono norme sulle quali, poi, mi dilungherò un attimo. La settimana scorsa abbiamo vissuto una parentesi di una discussione. Parlavamo del finanziamento della politica e, a un certo punto, Ugo Sposetti, un collega che per me è molto più di un collega, ha fatto un'affermazione che, in qualche modo, è stata ripresa questa sera anche dal collega Tassone: egli ha detto che non vi è alcuna norma che ci possa salvare dai corrotti, non vi è alcuna norma che possa, in qualche modo, impedire di rubare, se uno vuole rubare. Penso che dietro questa affermazione vi sia qualche elemento distorsivo e qualche pericolo, che va svelato. Vi è un errore di impostazione, perché, invece, le norme sono molto importanti. Non è vero che le norme non possano aiutare non solo a creare una visione, un punto di vista, una cultura relativi al contrasto di fenomeni corruttivi, ma le norme possono indirizzare il nostro lavoro, il lavoro pubblico, sia esso fatto dai politici, dai dirigenti o dai funzionari e dai dipendenti della pubblica amministrazione, in uno o in un altro modo. Penso che sottovalutare questo aspetto significhi tirarsi la zappa sui piedi e non capire quanto sia importante imprimere, invece, una svolta in questo senso. È come se vi fosse, sotto sotto, una sorta di ineluttabilità rispetto a certi fenomeni, che vengono considerati incomprimibili; invece, di incomprimibile rispetto alle cattive pratiche nella pubblica amministrazione non vi è proprio niente, tanto meno la corruzione.

Quali sono gli strumenti che si possono, e si devono, costruire per affrontare questo fenomeno? Innanzitutto, vi deve essere, come ci viene chiesto dagli organismi internazionali, una struttura dello Stato che si occupi di queste questioni con sistematica continuità, che definisca modelli, analizzi pratiche, intervenga a correggerne e così via. Abbiamo individuato, nel presente disegno di legge, questo soggetto nella Civit, e noi condividiamo questa individuazione. Mi sia consentito, tra parentesi, di dire che non so quanto la Civit, nelle modalità organizzative e di risorse con cui opera oggi, sia pari all'impegno che le viene chiesto. È un elemento di riflessione sul quale sospendo il giudizio, nel senso che siamo d'accordo ad andare avanti sull'attribuzione di questa funzione alla Civit, ma pensiamo che, forse, una riflessione sulle sue risorse e sulle sue strutture, per poter far fronte anche a questo tipo di lavoro, sia fondamentale. Quello che condividiamo dell'individuazione della Civit è che mettiamo la corruzione in parallelo con il presidio della trasparenza e della qualità della performance della pubblica amministrazione. Stabiliamo un nesso funzionale forte tra trasparenza e valutazione del merito nella pubblica amministrazione e lotta alla corruzione, ed è un nesso funzionale assolutamente virtuoso, sul quale bisogna lavorare.

Infatti, la prima azione concreta che va portata avanti per combattere la corruzione è la trasparenza! Questo significa, ad esempio, avere chiari quali sono i punti critici, all'interno di una struttura amministrativa, laddove è maggiormente possibile che si verifichi un fenomeno corruttivo. Non tutti i mestieri sono uguali all'interno della pubblica amministrazione! Ve ne sono alcuni più a rischio di altri.

Trasparenza significa, ad esempio, ruotare gli incarichi per fare in modo che non vi sia una sorta di concentrazione di funzioni, di poteri, di ruoli, in capo a persone che diventano talmente indispensabili nel sistema amministrativo da poter essere al di sopra di qualsiasi valutazione. È il «collo di bottiglia», sostanzialmente, che spesso accade di trovare nella pubblica amministrazione e che va prevenuto attraverso la rotazione di questi incarichi e l'individuazione dei punti critici che soltanto dei piani contro la corruzione possono individuare in modo adeguato.

Trasparenza, quindi, attraverso l'uso di nuove tecnologie e l'abbattimento di pretestuosi limiti dovuti ad una privacy che spesso è soltanto un alibi rispetto al divieto di rendere tutto accertabile e conoscibile da parte dei cittadini. Non vi è nulla che riguarda la vita della pubblica amministrazione che non possa essere conosciuto dai cittadini, se non i dati sensibili che attengono alla dignità della persona.

Un altro elemento che deve caratterizzare la «sterzata» contro la corruzione è costituito dalla revisione dell'abuso che si è fatto in questo Paese dell'emergenza e dello strumento dell'ordinanza. Diciamo che se ne discuterà in altra sede. Adesso abbiamo alla nostra attenzione la riforma della Protezione civile, già incardinata nei lavori della I Commissione, e ne discuteremo, ma questo è stato un passaggio delicatissimo nel rapporto tra l'opinione pubblica e la pubblica amministrazione perché ha evidenziato una distorsione profonda, una strumentalizzazione del concetto di emergenza tanto da portare ad un abuso dell'ordinanza, che è diventata un elemento sostitutivo della norma e dei regolamenti. Questo è un elemento che abbiamo messo a fuoco, mi pare, del quale cominciamo a prendere le misure e rispetto al quale bisognerà essere assolutamente conseguenti.

Un altro elemento, contenuto in un provvedimento presente nel calendario dei lavori del Senato, riguarda gli acquisti. In questo Paese le «fabbriche della spesa» - come le chiama il Ministro Giarda - si moltiplicano. Insieme a queste, si moltiplicano anche i luoghi dove si dispone l'acquisto di beni e servizi. Non è che manchino le strutture, la Consip esiste - vi sono anche alcuni modelli di livello regionale che si rifanno alla Consip - ma è stato tollerato fino alla sfacciataggine in questi anni il non utilizzo di questi strumenti, malgrado esistessero. Pensiamo che soltanto i Ministeri ricorrono alla Consip per una percentuale di acquisti di beni e servizi pari al 3,5 per cento. Questa percentuale è ridicola.

Non soltanto potremmo andare verso un risparmio della spesa della pubblica amministrazione, ma sicuramente anche verso l'introduzione di misure più trasparenti nell'acquisto di beni e servizi. Perché lì si annida la corruzione, altrimenti dove?

Un altro aspetto che spero verrà rafforzato in questi giorni riguarda il tema delle incompatibilità. So che anche nel disegno di legge delega che andrà al Consiglio dei ministri, concernente il lavoro pubblico, vi saranno delle norme rafforzative del tema delle incompatibilità, ma questa è una questione di fondo.

Pensate soltanto al tema degli incarichi nella pubblica amministrazione. C'è gente che prende uno stipendio per fare un lavoro e viene incaricata sistematicamente per farne altri e senza una rotazione anche di quel tipo: sono più o meno sempre gli stessi. Oppure pensate al tema degli arbitrati come se la pubblica amministrazione, per farsi difendere, abbia bisogno di fare il mercato degli arbitrati e non di incaricare i propri dirigenti.

Si tratta di questioni specifiche e rilevanti che, se affrontiamo con il rigore che meritano, possono consentirci di prevenire sistematicamente il proliferare della corruzione.

L'altro tema è quello dei controllori e dei controllati che noi abbiamo affrontato per i fuori ruolo, approvando un emendamento a prima firma Giachetti (anche chi vi parla era promotore di un emendamento in questa direzione). Non c'è dubbio che noi abbiamo visto negli ultimi anni emergere questo fenomeno delle cricche. Che cosa era e che cos'è questo fenomeno delle cricche, se non un'alterazione della classica corruzione e della classica questione morale che era legata all'invadenza del ruolo dei partiti? Le cricche sono una specie di sistema all'interno del quale operano figure amministrative, figure politiche, figure della magistratura e ove vi è il gioco a definire i destini delle persone e le loro carriere o i destini di appalti milionari. Le cricche si combattono andando ad analizzare sistematicamente il tema della congiunzione funzionale fra controllori e controllati, cioè laddove si crea la sovrapposizione. Questo problema va affrontato con grande energia e con grande forza se lo si vuole estirpare.

Un altro aspetto - e mi avvio verso la conclusione - che attiene alla lotta ed alla prevenzione del fenomeno corruttivo è la semplificazione: semplificazione normativa e semplificazione istituzionale. Laddove più poteri si sovrappongono nel determinare le scelte e l'esercizio di diritti da parte dei cittadini e delle imprese, si crea la ragnatela e, quindi, non solo si hanno ritardi nelle risposte da parte della pubblica amministrazione, ma diventa più equivoco sapere chi è responsabile e di che cosa Infatti, c'è il rimpallo delle competenze e, nel rimpallo delle competenze, c'è la vischiosità della pubblica amministrazione, sulla quale rimangono attaccate appunto le possibilità di esercitare i diritti delle imprese e dei cittadini.

Tale questione si affronta con le riforme costituzionali, con la Carta delle autonomia, ma anche con una semplificazione normativa sempre più rilevante.

Concludo con un passaggio - che a me sta molto a cuore e che sta a cuore, credo, ad ognuno di coloro i quali hanno della pubblica amministrazione un giudizio non semplificatorio, ma legato alla sua funzione fondamentale - che riguarda la dirigenza.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Giovanelli.

ORIANO GIOVANELLI. Si è discusso tanto in passato e si continuerà sempre a discutere su dove arriva la funzione della politica e dove comincia quella della dirigenza. Ciò che posso dire a nome del mio gruppo, per le conoscenze che ho, è che un Paese che non ha una dirigenza capace di esercitare autonomamente la sua funzione e che sistematicamente dipende dalla discrezionalità politica, non sarà mai in grado di affrontare i nodi che stiamo mettendo a fuoco con questo provvedimento.

Dobbiamo fare un passo avanti, che non è un passo indietro della politica ma è un passo avanti di tutti, sia della funzione dirigente che della politica.

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Giovanelli.

ORIANO GIOVANELLI. Infatti, la politica che si riduce a determinare i destini di un appalto è una politica non degna di questo nome (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Misiti che era iscritto a parlare. Si intende vi abbia rinunziato.

È iscritto a parlare l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, il collega Giovanelli è appena intervenuto su una parte di questo provvedimento complesso che investe due Commissioni, la I Commissione (Affari costituzionali) e la II Commissione (Giustizia), mentre la collega Ferranti interverrà più tardi. Entrambi hanno parlato riguardo il complesso del provvedimento, o meglio, il collega Giovanelli e poi la collega Ferranti parleranno sul complesso del provvedimento per la parte che più direttamente compete a queste due Commissioni. Ho chiesto la parola e, anzi, la prego, se non abuso della sua pazienza, signor Presidente, di avvisarmi quando avrò raggiunto i cinque minuti a mia disposizione, per un brevissimo flash che riguarda una materia che, grazie anche a quanto dettagliatamente riportato dal relatore Angela Napoli nella sua relazione, mi ha visto in qualche modo protagonista riguardo ad una proposta: si tratta del famoso articolo aggiuntivo sul collocamento fuori ruolo, che poi è diventato il noto articolo 8-ter del provvedimento in esame.

Vorrei semplicemente dedicare poche parole a spiegare la ratio di questa proposta emendativa che è stata letta da più parti anche come un tentativo di abolire drasticamente l'istituto del collocamento fuori ruolo e comunque qualcosa di particolarmente pesante. Vorrei semplicemente spiegarne la ratio e contemporaneamente rivolgere un appello al Governo. Sono stati presenti fino a poco fa i due Ministri, il Ministro Patroni Griffi e il Ministro Severino, ora è presente il sottosegretario Mazzamuto, ma sono sicuro che avrà la possibilità di trasferire questo mio appello al Ministro della giustizia.

Signor Presidente, con questa proposta emendativa non ho mai pensato di abolire drasticamente l'istituto del collocamento fuori ruolo che, come sappiamo, nel corso del tempo, ha avuto in modo elastico uno sviluppo abbastanza cospicuo in termini di anni di posizionamento fuori ruolo dei magistrati, che si è tentato in alcuni casi di regolare, il che non sempre è riuscito molto bene. La mia proposta, ora contenuta nel disegno di legge, semplicemente circoscrive a dieci anni nella carriera di un magistrato - ci riferiamo anche alla Corte dei conti, al Consiglio di Stato e all'Avvocatura dello Stato - la possibilità di essere collocato fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo sappiamo tutti cosa significa, signor Presidente: nonostante siamo in presenza di funzionari che fanno parte di una certa amministrazione, questa amministrazione, per ragioni le più diverse, decide di collocare fuori dal ruolo previsto in quella medesima amministrazione il personale e di dedicarlo ad un'altra istituzione e, ovviamente, può trattarsi delle istituzioni più varie. Il mio intento è quello di dire che può essere utile e necessario che questo accada ma nella carriera di un rappresentante dello Stato ciò dovrebbe essere limitato a dieci anni, con un intervallo di cinque anni: cinque anni si è collocati fuori ruolo, cinque anni si rientra in ruolo, e poi si può di nuovo essere collocati fuori ruolo per altri cinque anni. Complessivamente, in una carriera che ovviamente io auguro a tutti sia la più lunga possibile, stiamo parlando di quindici anni, quindi non stiamo parlando di un termine molto breve.

Il secondo aspetto che era in evidenza, quello che è contenuto nella norma, è che nel momento in cui si decide di collocare fuori ruolo del personale, questo non percepisca la doppia retribuzione - cosa che è accaduta e continua ad accadere - sia da parte dell'ente di provenienza che da parte dell'ente che lo accoglie per gli importanti incarichi che deve sostenere ma che semplicemente, proprio perché l'amministrazione di appartenenza ritiene utile dare il contributo del proprio personale per far andare avanti un altro istituto, sia più che sufficiente mantenere lo stipendio di provenienza, peraltro si tratta nella stragrande maggioranza di primi livelli e funzionari direttivi.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ROBERTO GIACHETTI. Sto per concludere, signor Presidente.

L'altro elemento, quello conclusivo, è che l'entrata in vigore di questa legge fa cessare gli incarichi già in essere di durata superiore a cinque anni. Sappiamo perfettamente, signor Presidente, che non pochi di questi incarichi vanno avanti da anni, in talune occasioni anche da 20-25 anni, quindi stiamo parlando di persone che ormai il ruolo non se lo ricordano più e magari ricordano solo il fuori ruolo. Questo emendamento nasce in un momento diverso (lo ricordava la collega Angela Napoli), tanti mesi fa. Ancora non era accaduto in Italia tutto quello che è accaduto, e mi riferisco agli interventi necessari e spesso drammatici per i cittadini «normali» con i tagli, gli interventi sulle pensioni, e abbiamo visto il dibattito che sta procurando anche il disegno di legge sulla riforma del lavoro. Ovviamente siamo in una situazione diversa. Penso che, dopo che abbiamo tagliato con provvedimenti di Monti il tetto per gli stipendi dei manager, dopo che abbiamo tagliato (anche se poco si sa, ma dobbiamo rivendicarlo magari solo in questa Aula) gli stipendi dei parlamentari, dopo che abbiamo tagliato il finanziamento pubblico, cioè abbiamo «tagliato» in Italia per la situazione in cui siamo, a tutti i livelli, francamente è singolare che si possa pensare che vi sia un angolo del mondo in cui non si possa fare nulla.

Mi si è detto che era un emendamento troppo drastico, ma penso che sia un emendamento semplice - concludo -, un emendamento approvato senza voti contrari dalla Commissione. Il mio appello al Governo (e la prego, sottosegretario, di trasferirlo al Ministro Severino), è il seguente: questa norma è all'interno del provvedimento, pensate bene se effettivamente, in questo momento, inserire modifiche che tolgano la chiarezza di un limite (non la negazione di un istituto o di un diritto) da porre in questa materia sia davvero auspicabile. È una responsabilità che veramente il Governo si sente di prendere davanti al Paese nel momento in cui il Paese sta vivendo - come è inevitabile - il peso di tante decisioni impopolari che toccano la vita quotidiana di tante persone che certo non sono a questi livelli di retribuzione, non sono certamente a questo livello di possibilità? Probabilmente in un ambito di regolamentazione e di riduzione, inevitabile per tutti quanti, di certi status, sarebbe opportuno lasciare la norma così com'è (poi quando ci saranno tempi migliori si potrà rivedere tutto magari, se si ritiene di doverlo fare); pertanto, l'appello che faccio veramente al Governo è di pensare bene se toccare una questione che, a mio avviso, è semplice ma anche emblematica di un sistema nel quale sacrifici e pesi devono toccare a tutti, proprio a tutti (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, devo evidenziare che il lavoro che è stato svolto dalle Commissioni su questo disegno di legge è un lavoro molto intenso. Devo ricordare - ci tengo a farlo - che il disegno di legge è stato presentato dal Governo Berlusconi, in particolare dal Ministro della giustizia Alfano in Consiglio dei Ministri e poi nell'Aula del Senato. Quindi si tratta chiaramente di un'innovazione rispetto al passato, passato in cui si pensava che le criticità nell'ambito della pubblica amministrazione, i crimini nell'ambito della pubblica amministrazione vedessero soltanto un momento di repressione attraverso la norma penalistica; tale aspetto è stato valutato insieme ad un altro, secondo me molto interessante, il momento della prevenzione, il momento della trasparenza, il momento della valutazione dell'inserimento di procedure nell'ambito del procedimento amministrativo che potessero consentire un controllo ex ante sugli atti della pubblica amministrazione. Questo è un elemento particolarmente importante dimostrato anche dal peso di queste norme rispetto al complesso del provvedimento. Ebbene, forse la comunicazione esterna crea delle proporzioni diverse in colui che legge, che recepisce i termini di questo provvedimento.

Infatti, un solo articolo è dedicato alla modifica delle norme penali, mentre otto articoli sono dedicati alla procedura amministrativa e alle buone pratiche di amministrazione per giungere ad un controllo e ad una trasparenza. Un percorso, quindi, in due fasi e l'obiettivo, che mi sento di dire comune a tutte le forze politiche, di evitare, di reprimere e di prevenire quei fenomeni criminosi, nei confronti chiaramente della pubblica amministrazione che, per svariate ragioni, nel nostro Paese sembrano avere terreno fertile. Mi soffermo sulle modifiche al codice penale di competenza, ovviamente, della Commissione giustizia e ci tengo a precisare che la discussione dei subemendamenti all'emendamento del Governo presentato all'articolo 9 è stata costruttiva. Alcuni hanno tentato di far apparire la voglia di discutere da parte del gruppo del Popolo della Libertà come una forma di ostruzionismo. Ebbene, si tratta di un provvedimento che è arrivato in Commissione intorno al 7 luglio del 2011 e che è stato più volte rinviato non su richiesta del Popolo della Libertà.È stato affrontato negli otto articoli in modo intenso dalle due Commissioni, attraverso votazioni e dibattiti, e si è fermato per due mesi su richiesta del Governo che aveva intenzione di presentare un emendamento. A fronte di un numero minimo di emendamenti presentati dal Popolo della Libertà, che ha inteso correggere il provvedimento e ha inteso motivare queste proposte emendative, talune forze politiche hanno ritenuto di svilire questo atteggiamento qualificandolo come ostruzionismo. Siamo qua in Aula, non c'è stata alcuna forma di ostruzionismo, ma c'è stata una discussione seria, anche accesa, e ci sono stati dei temi che sono stati posti, taluni accolti, taluni condivisi, altri che, in sostanza, hanno aperto un dibattito. Gli emendamenti, comunque, sono stati chiari, puntuali e precisi e si sono agganciati ad alcuni aspetti di politica penale che, chiaramente, aprono delle fasi di riflessione.

Il punto fondamentale è cercare di capire se il Parlamento, attraverso queste norme, voglia semplicemente dare un segnale all'esterno o approvare una norma manifesto oppure individuare delle soluzioni efficaci. È facile, se vogliamo approvare una norma manifesto, raddoppiamo le pene. Questa è una norma che dal punto di vista esterno e della propaganda può avere il suo effetto, però dal punto di vista della prevenzione e della repressione probabilmente effetto pratico ne avrà ben poco. Vogliamo fare propaganda o vogliamo invece riflettere sulle norme, sulla loro struttura, sugli elementi oggettivi delle norme stesse, sull'elemento psicologico, su quelle che sono le attuali lacune dell'ordinamento? Nel nostro ordinamento ci sono delle lacune, ci sono delle situazioni che meritano di essere affrontate? Vi sono delle lacune, vi sono degli spazi entro i quali dei comportamenti critici possono trovare terreno fertile? Da questo dobbiamo partire. Approfitto della presenza del Ministro Patroni Griffi per ritornare ad un aspetto che è fondamentale e che non attiene alle questioni e alle vicende realistiche, ma alla pubblica amministrazione. Le pratiche criminose nella pubblica amministrazione trovano terreno fertile anche per una ragione, per il grande impatto della burocrazia che c'è nel nostro Paese.

Nel nostro Paese la trasparenza viene soffocata dalla burocrazia. Nel nostro Paese non sappiamo quante sono le leggi in vigore: c'è chi dice che siano 50 mila, c'è chi dice che siano 70 mila. C'è una Commissione bicamerale per la semplificazione normativa che ha preparato il terreno al cosiddetto provvedimento «taglia leggi». Ebbene, c'è un disordine normativo ancora oggi che non consente all'interprete, non consente al cittadino, non consente a chi vorrebbe in qualche modo controllare le procedure amministrative, di farlo in modo intellegibile. È chiaro che in questo disordine burocratico presente nel nostro Paese - in questo Paese pesante, in questo elefante che non vuole dimagrire - si possono annidare comportamenti critici e che i controlli sono sempre più difficili. Quindi la burocrazia crea costi notevoli e dovremmo pensarci ogni volta che premiamo il tasto favorevole ad un emendamento o ad una legge. Infatti ogni legge crea uffici, strutture, funzionari, controlli, adempimenti e, quindi, crea anche la possibilità di annidarsi a delle pratiche criminose. Questa considerazione è fondamentale e, da liberale, dico che nel nostro Stato, nel momento in cui siamo chiamati ad affrontare aspetti normativi di innovazione, dovremmo sempre pensare più all'abrogazione che all'innovazione normativa. Sotto questo profilo è fondamentale intervenire. Il provvedimento lo fa in modo consistente. Otto articoli su nove affrontano questo argomento. Il profilo penalistico sicuramente parte dalla valutazione delle lacune nel nostro ordinamento. È fondamentale: lo ha fatto l'Europa, lo ha fatto il Ministro in modo serio. Ha valutato quelli che possono essere i comportamenti che oggi mancano di una copertura penalistica: sono comportamenti critici che mancano di una copertura penalistica. Lo ha fatto chiaramente alla luce di un lavoro e di un coordinamento con le discipline degli altri Paesi europei. In alcuni casi lo ha fatto, a nostro parere, in modo molto efficace. In altri casi siamo convinti che magari il Parlamento possa ancora intervenire per migliorare ulteriormente le norme. Il traffico di influenza, ad esempio, è un altro aspetto che condividiamo in relazione all'obiettivo finale come condividiamo anche il percorso che è stato posto in essere per cercare di delimitare la fattispecie. È fondamentale che il legislatore sappia identificare in modo chiaro ciò che è illecito e ciò che è lecito, evitando di attribuire al giudice e all'interprete questo compito. A mio avviso al giudice, invece, deve essere attribuito il compito di valutare, alla luce del caso concreto, l'entità della pena. A questo punto mi ricollego proprio all'aspetto dei minimi edittali delle pene. Non ci convince un innalzamento «manifesto» delle pene minime perché dobbiamo fare in modo che le pene, le sanzioni, vengano comminate in proporzione ai fatti che sono posti in essere. A fronte di fatti lievi è giusto che vi siano sanzioni lievi. In questo modo non andremo in contraddizione con un provvedimento che avremo all'esame del Parlamento tra poche settimane: quello sulla tenuità del fatto. Non possiamo come Parlamento individuare come non procedibile un fatto perché considerato tenue e, poi andare ad innalzare, sottraendo alla discrezionalità del magistrato, le pene minime edittali.

Dobbiamo cercare di essere coerenti, e mi rivolgo agli amici del Partito Democratico, che hanno proposto il provvedimento, che ci trova favorevoli, sulla tenuità del fatto.

Vorremmo - l'ho già evidenziato - che tutte le norme, quelle nuove, fossero chiare, tassative ed intelligibili. Su questo, lo sforzo del Ministro, che dal punto di vista tecnico sicuramente può insegnare a noi come confezionare le norme e come raggiungere gli obiettivi che ci poniamo, può essere molto utile.

È fondamentale cercare di correggere alcuni passaggi che, forse, sono sfuggiti alle Commissioni. Mi riferisco ad un emendamento sulle pene previste dall'articolo 319 del codice penale, che rende poco coerente il sistema delle pene, che è stato predisposto dal Ministro: l'ho già evidenziato, i minimi edittali, non fare scelte precipitose.

Per quanto riguarda la distinzione tra la concussione e l'induzione - quindi, il mantenimento dell'articolo 317 del codice penale -, già presso le Commissioni, ho evidenziato come il ragionamento fatto dalle autorità europee portasse, forse, ad una conclusione diversa. Tuttavia, devo dire che apprezzo la raffinata tecnica che ha portato il Governo a predisporre un emendamento fatto sicuramente in modo equilibrato, nell'ambito di quella che è stata la «piramide» che il Ministro ha più volte evocato.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ENRICO COSTA. Faremo, proporremo degli emendamenti; cercheremo di intervenire in modo costruttivo per migliorare ancora, se possibile, il testo. Rivolgo un auspicio: che sui nostri emendamenti, come sugli emendamenti di tutti, vi sia - e lo dico da deputato che vota la fiducia a questo Governo - un'indicazione chiara da parte del Governo. C'è una maggioranza parlamentare, c'è un Governo, c'è un Ministro del quale abbiamo fiducia: quindi, l'auspicio è che vi sia una linea chiara da parte del Governo, per evitare che, in certe circostanze, si possa arrivare a maggioranze diverse da quella che sostiene il Governo. Perché? Perché questo potrebbe, altrimenti, giustificare, anche nell'altro ramo del Parlamento, anche su provvedimenti concernenti la giustizia, il mantenimento di norme - penso alla responsabilità civile - attraverso maggioranze diverse. Questo non lo vogliamo: vogliamo condividere con il Governo tutto il percorso su tutti i provvedimenti. Quindi, anche il metodo per noi è molto importante (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

PRESIDENTE.È iscritta a parlare l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, prendo la parola dopo vari interventi che hanno affrontato in maniera costruttiva questo provvedimento. Vorrei subito dire che, sicuramente, c'è soddisfazione per un provvedimento così complesso e così articolato, che cerca di affrontare, in maniera dirimente, il fenomeno della corruzione dal punto di vista della prevenzione e della repressione, e che, finalmente, è approdato in Aula.

Su questo, come dicevo, c'è soddisfazione e c'è anche la coscienza, la consapevolezza di un forte mutamento rispetto ai contenuti con cui il provvedimento era approdato alla Camera dopo il voto del Senato; un provvedimento che aveva un titolo altisonante, ma contenuti, a nostro avviso, scarsamente incidenti sul fenomeno.

Un fenomeno, quello della corruzione, che - come è stato più volte ripetuto e ormai rappresenta un denominatore comune di vari interventi, anche di esponenti di diverse forze politiche - sicuramente è sistemico, invasivo, mina la fiducia dei cittadini, mina la nostra economia ma che, soprattutto, ha un'incidenza, a mio avviso, negativa proprio sulla società e sull'affermazione di principi fondamentali della democrazia - quali l'eguaglianza, la trasparenza, il buon andamento della pubblica amministrazione - e che, quindi, necessitava di una azione forte, costruttiva, fatta, non solo di affermazioni, ma di soluzioni. Tali soluzioni sono state trovate attraverso una sinergia e, a questo proposito, certamente, bisogna dare atto al Parlamento del fatto di voler affrontare questa problematica a trecentosessanta gradi e quindi, come è stato detto dal collega Giovanelli e da altri parlamentari, occorre cercare di cogliere prima di tutto l'aspetto della prevenzione; questa parte dovrà essere ancora rivista - credo che ne abbia parlato anche la relatrice Santelli - e arricchita da ulteriori emendamenti che ci attendiamo dal Ministro Patroni Griffi. Nella parte che attiene alla repressione dei reati credo che la proposta del Ministro Severino rappresenti un notevole passo avanti rispetto all'articolo 9 del disegno di legge Alfano. Un ulteriore passo avanti c'è stato, anche grazie al contributo forte e rigoroso della relatrice, oltre che nell'atteggiamento e nella attività di costruzione che siamo riusciti in qualche modo a portare avanti nella discussione in Commissione. Credo che ci sia un punto fermo: noi - e con il noi intendo tutte le forze politiche - non ci possiamo sottrarre a questo impegno che rappresenta un banco di prova di credibilità della politica; non ci possiamo sottrarre a quello che deve essere un confronto sì, ma non al ribasso. Questo provvedimento deve accrescersi, eventualmente, di strumenti che rafforzino la lotta alla corruzione, ma non deve assolutamente indebolirsi. Questo è un fenomeno dilagante, un fenomeno incidente che non si può superare con le parole; non ci possiamo accontentare di dire che incide per 70 miliardi di euro e ripeterlo, continuamente, nei vari interventi sull'economia; abbiamo la responsabilità politica, istituzionale, di trovare degli strumenti che lo contrastino. Su questo punto dobbiamo tener conto anche delle tracce e degli input che vengono dagli organismi internazionali; non solo dalle convenzioni internazionali - e credo che sia un punto molto favorevole per questo Parlamento il fatto che contestualmente si avvii anche la ratifica, da parte della Camera, della Convenzione internazionale di Strasburgo del 1999 proprio sulla corruzione penale - ma dobbiamo tener conto anche di quello che è il frutto del rapporto della Commissione Greco, depositato nel marzo 2012, dove sostanzialmente, dopo una approfondita valutazione e un approfondito monitoraggio, vengono riportati quelli che sono gli aspetti critici del nostro ordinamento.

Noi non possiamo stravolgere la proposta del Ministro Severino e quindi far finta di non comprendere che bisogna andare in certe direzioni. Alcune lacune che interessano proprio il nostro contesto legislativo sono state colmate; nel nuovo articolato presentato dal Ministro sono state introdotte nuove fattispecie di reato che prima non c'erano o non erano adeguate.

Si è parlato prima del traffico di influenza illecita, che si distingue dal millantato credito, che già esisteva nel nostro ordinamento, ma che fa riferimento all'inganno da parte del millantatore, mentre nel traffico di influenza illecita vi è lo sfruttamento di relazioni esistenti, il pagamento di un prezzo per mediazioni illecite, e su ciò vi è stato lo sforzo congiunto per cercare di delimitare le fattispecie di reato, per non creare incertezze, per non punire condotte border line, per non creare proprio quella situazione di non determinatezza della fattispecie normativa penale. Però, sicuramente, l'introduzione di questo reato, non ci è richiesta solo dalle convenzioni internazionali, ma perché essa coglie anche prassi ed effetti distorti della nostra società e del fenomeno corruttivo.

Sappiamo che lo statuto che riguarda i reati contro la pubblica amministrazione, oggi vigente è antico: costruito negli anni Novanta, ha avuto qualche ritocco negli anni Duemila, ma in realtàè ancora impostato sul cosiddetto patto duale, l'accordo tra corrotto e corruttore, quando invece la fenomenologia della corruzione è molto più articolata e molto più complessa, perché vi sono le triangolazioni e vi sono le cricche. Occorre adeguare la norma penale alle nuove fattispecie di reato di corruzione è stato perciò costruito il nuovo reato della corruzione per l'esercizio della funzione, ne parleremo poi diffusamente, quando si entrerà nel merito dell'esame degli articoli e delle eventuali proposte emendative. Tuttavia, con questa nuova figura si è voluto colpire quello che rappresenta un altro aspetto molto pericoloso, che è quello della messa a libro paga del pubblico ufficiale, il fatto che non vi sia uno stretto collegamento con l'atto illecito, con l'atto contrario ai propri doveri, ma un collegamento con l'esercizio della funzione che viene sostanzialmente asservita, che viene, in qualche modo, messa a disposizione di interessi illeciti privati che esula e distorce quello che deve essere il rapporto con la pubblica amministrazione.

Dobbiamo ricordare che prima di questo rapporto del marzo 2012, vi sono stati altri rapporti della commissione Greco, vi sono state ventidue raccomandazioni ancora non recepite, per le quali, quindi, siamo in grandissimo ritardo. Esse coglievano anche la necessità di introdurre un nuovo reato o, comunque, di rivedere un reato che è addirittura inserito nell'ambito del codice civile: la corruzione nel settore privato, sostanzialmente in disuso, disapplicato, così come congegnato, in quanto era un reato punibile soltanto a querela. La corruzione tra privati rivisitata dall'emendamento del Governo ha avuto una rivitalizzazione, una nuova costruzione, che, a nostro avviso, può essere ancora migliorata, proprio perché vede come elemento essenziale il nocumento alla società privata, mentre sappiamo, così come accade per il falso in bilancio, che questo tipo di reati non hanno come bene giuridico di riferimento il patrimonio della società e gli interessi privati della società, ma piuttosto quello del libero mercato, della garanzia della concorrenza, della tutela dei terzi che devono poter partecipare alle attività imprenditoriali, senza che vi sia quell'alterazione che deriva dalla corruzione dei manager, dai passaggi di denaro che può darsi portino anche vantaggio alle società private, ma che sicuramente incidono negativamente e alterano le regole del libero mercato.

Per tornare e rispondere, nella riflessione che faceva poco prima il collega Costa: vorrei fare qualche precisazione in merito alla inadeguatezza delle sanzioni penali, dei minimi e dei massimi delle pene.

Non si può pensare che alzare il minimo delle pene voglia dire «essere forcaioli», perché questa - ecco il motivo per cui dico che bisogna stare accorti a come si porterà avanti anche questo dibattito, perché la pubblica opinione ci guarda - sarebbe un'ipocrisia.

Nel regime complessivo delle pene, e quindi in relazione alla gravità dei comportamenti, credo che sicuramente sia grave il furto, sia grave la rapina, sia grave l'estorsione, perché attentano al patrimonio privato, ma sono ugualmente, se non più gravi, soprattutto certi reati, emblematici dello sviamento della funzione pubblica. Mi riferisco alla concussione, alla corruzione propria, alla corruzione per induzione, alla sanzione per atti qualificabili come reati che incidono sulla fiducia del cittadino nell'apparato-Stato, e creano anche rilevanti danni economici e sociali alle istituzioni.

Quindi, non ci dobbiamo nascondere dietro a un dito. Sappiamo che quando si parla di pene, dobbiamo guardare alla proporzione rispetto alla gravità delle condotte nelle varie articolazioni, ed anche nelle ulteriori fattispecie criminose. Si è tenuto presente il fatto che alcune fattispecie, per esempio, sono prodromiche, ossia puniscono comportamenti «preparatori» rispetto alla corruzione vera e propria, alla devianza vera e propria della funzione, e quindi a quella che è l'essenza della corruzione.

Lì abbiamo mantenuto delle pene che, ad esempio per il traffico di influenza, arrivano fino a tre anni, così per la corruzione tra privati, ed anche per quanto riguarda la corruzione nell'esercizio della funzione (il nuovo 318 c.p. arriva fino a cinque anni). Il minimo, cioè, alcune volte non è fissato ed altre volte è mantenuto basso. Dove si è alzato il minimo? Si è alzato rispetto a reati che hanno un particolare disvalore sociale, e che quindi abbisognano di una pena adeguata, anche perché quella pena, con le pene accessorie collegate, esercita una funzione di repressione e di prevenzione.

Infatti, è ovvio che quando si pensa di poter avere delle conseguenze effettivamente dannose dal proprio comportamento, ciò ha un'efficacia anche di prevenzione nei confronti del pubblico ufficiale. L'inadeguatezza degli attuali minimi e massimi ha fatto sì che uno studio che è riportato nella relazione del rapporto Greco del 2 marzo 2012, analizzando le statistiche dei tribunali per i periodi dal 1983 al 2004, abbia evidenziato che l'87,63 per cento delle condanne per fatti di corruzione sia stato convertito in sospensione della pena.

Poi è intervenuto nel 2006 l'indulto, che ha previsto una riduzione di tre anni di pena per ogni condanna detentiva per tutti i reati commessi al 2 maggio 2006, inclusi i reati in materia di corruzione, e questo ha contribuito sicuramente a rafforzare gli effetti di una sostanziale impunità. Questo è tratto dal rapporto della commissione Greco depositata qualche mese fa. Quindi, su questa linea di congruità delle pene (principali ed accessorie) riteniamo possa essere in qualche modo migliorato il testo attraverso un dibattito adeguato.

Non vogliamo dare un messaggio, comunque, riferibile esclusivamente alla pena carceraria. Noi, invece, vogliamo dare un messaggio che sia anche di deterrenza reale e che riguardi anche l'effettività delle pene accessorie e, quindi, per sintesi: estinzione del rapporto di pubblico impiego, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, interdizione dai pubblici uffici, incandidabilità. Su questo punto vi è anche la delega che fa parte della prima parte dell'articolato, quello che è maggiormente di pertinenza della I Commissione (Affari costituzionali). Su questo, Ministro, verteranno anche alcuni dei nostri emendamenti, che vorremmo discutere proprio perché, a prescindere dalla bontà dell'uno o dell'altro emendamento, ne esca un testo che garantisca, in qualche modo, l'effettività della pena principale e anche di quella accessoria.

L'altro punto, che non deriva soltanto da una nostra linea politica, ma che fa parte anche dei rilievi che sono stati espressi a livello internazionale, nelle raccomandazioni ripetute di cui parlavo, è quello - che si raccorda sempre con l'effettività dell'accertamento e, quindi, delle sanzioni - che riguarda il regime della prescrizione. Su questo punto presenteremo alcune proposte, una o due, che sostanzialmente, a nostro avviso, potrebbero dare un segnale importante e fattivo. Siamo consapevoli del fatto che il regime della prescrizione dovrebbe essere affrontato in maniera sistematica. Però, riteniamo che così come già il legislatore ha previsto delle deroghe al regime che è attualmente in vigore, quello che deriva dall'ex Cirielli, che sostanzialmente ha dimezzato i tempi di prescrizione, riteniamo che alcune deroghe possano essere previste anche per i reati più gravi riguardanti la pubblica amministrazione, in un contesto di deroghe già previste dal legislatore per alcuni fatti di particolare allarme.

Credo, dunque, che sia importante segnalare la trattazione di questo provvedimento in Aula. Si tratta di un provvedimento che non deve assolutamente porsi come uno spot, ma che può essere un banco effettivo di prova e di confronto tra le forze politiche. Mi ha fatto piacere che anche la Lega Nord Padania si sia apertamente manifestata in un atteggiamento costruttivo, perché credo che non vi sia più tempo da perdere. Credo che la politica debba dare un segnale effettivo. Lo ha dato l'altra settimana con il provvedimento riguardante il finanziamento dei partiti, ma credo che questo sia uno dei provvedimenti concreti, con cui la politica possa riappropriarsi della fiducia e della credibilità dei cittadini.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Ferranti.

DONATELLA FERRANTI. Noi ci adopereremo sicuramente per procedere lungo questa strada, in questi giorni (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, chiedo di autorizzarmi a depositare il testo che ho predisposto, che è molto articolato e di cui mi limiterò a farne una sintesi a voce.

Vorrei, innanzitutto, rendere un apprezzamento alla signora Ministro, che è presente in Aula. Questo fatto non è avvenuto molto spesso, in passato.

Apprezziamo questo stile, che pratichiamo - di rispetto per le istituzioni - che non mi esimerà naturalmente dall'esprimere, con garbo, ma con nettezza, le ragioni per le quali l'Italia dei valori non è d'accordo sul testo che arriva oggi all'esame dell'Aula. Vorrei leggere molto brevemente alcune considerazioni.

La corruzione è un fatto molto grave di deformazione del sistema politico; la corruzione distorce alla radice il ruolo delle istituzioni rappresentative perché le usa come terreno di scambio politico tra richieste clientelari e prestazioni dei governanti. In tal modo, le scelte politiche favoriscono gli obiettivi ristretti di quanti possiedono i mezzi per influenzarle ed impediscono la realizzazione del bene comune di tutti i cittadini. La corruzione va annoverata tra le cause che maggiormente concorrono a determinare il sottosviluppo e la povertà e talvolta è presente anche all'interno degli stessi processi di aiuto ai Paesi poveri. La corruzione priva i popoli di un fondamentale bene comune, quello della legalità, il rispetto delle regole, il corretto funzionamento delle istituzioni economiche e politiche e la trasparenza. Quello della legalitàè un vero bene comune a destinazione universale: esso è infatti una delle chiavi per lo sviluppo in quanto permette di stabilire corretti rapporti tra società, economia e politica e predispone il quadro della fiducia in cui l'attività economica si iscrive. Queste poche parole descrivono in modo molto chiaro il concetto della pericolosità della corruzione. Esse non sono parole scritte dall'Italia dei Valori, ma contenute nel documento del Pontificio consiglio della giustizia e della pace, adottato a seguito di un congresso internazionale che quel consiglio ha svolto nel 2006. Noi le facciamo nostre.

È una battaglia, quella per legalità e contro la corruzione nella pubblica amministrazione, che da tempo l'Italia dei valori conduce, ed è per questo che noi diamo una valutazione complessivamente di una certa delusione per il risultato complessivo di questo provvedimento. La parte relativa alla prevenzione avrebbe potuto essere molto, ma molto più efficace e determinata. Lo strumento della delega adoperato non ci trova d'accordo per motivi istituzionali, di metodo e di contenuto, ma questa è una parte che non è attribuibile agli attuali Ministri presenti - saluto anche il Ministro Patroni Griffi - in quando si tratta di norme e disposizioni di un articolato approvato prima che questo Governo si insediasse.

Vogliamo esprimere anche un giudizio di delusione nei confronti della parte relativa alla normativa penale. Questa deriva da due considerazioni: la prima è relativa al fatto che in questo provvedimento avrebbero potuto essere presenti alcune norme molto più efficaci di contrasto alla corruzione all'interno della pubblica amministrazione. Voglio riferirmi alla normativa più stringente sulla prescrizione: è noto che i reati contro la pubblica amministrazione spesso vengono scoperti tardi, e quando vengono scoperti necessitano di un'istruttoria molto lunga e prolungata; cosìè facile che questi processi cadano in prescrizione. Noi crediamo che un intervento di carattere generale sulla prescrizione - come si prevede in una nostra proposta di legge, per la quale la prescrizione rimane definitivamente sospesa una volta che vi è l'esercizio dell'azione penale - oppure delle normative relative alla specie dei reati contro la pubblica amministrazione, avrebbero potuto portare a quella efficace azione di contrasto a questa tipologia di criminalità, che l'Unione europea raccomanda a tutti gli Stati membri. Purtroppo, noi siamo agli ultimi posti per quanto riguarda la ratifica della Convenzione, ma soprattutto per quanto riguarda l'adeguamento della normativa penale interna ad una più efficace lotta contro la corruzione.

Avremmo voluto e abbiamo anche chiesto che in questo provvedimento venisse inserito il nuovo delitto di autoriciclaggio. Abbiamo proposto degli emendamenti che riguardavano la punizione di reati come l'istigazione alla concussione quando non viene accolta e l'istigazione alla corruzione quando non viene accolta. Abbiamo anche proposto una serie di emendamenti volti a rendere assai più severe le pene accessorie. Tutto questo non ha avuto ingresso e per noi è una riduzione, una diminuzione, una rinuncia ad interventi e a strumenti normativi che avrebbero potuto rendere assai più efficace e direi inesorabile, implacabile la lotta contro questo cancro della nostra società, che colloca purtroppo l'Italia ai livelli più bassi nella graduatoria mondiale della corruzione.

Ma ci sono anche alcuni elementi concreti che secondo noi indeboliscono la lotta contro la corruzione. Ci riferiamo in modo particolare a quello che noi abbiamo chiamato lo spacchettamento dell'articolo 317 del codice penale, cioè la distinzione tra concussione per costrizione, che rimane l'unica forma di concussione, e la concussione per induzione, che non esiste più come reato di concussione, ma è diventata un'illecita induzione a dare o promettere danaro o altri benefici o vantaggi. Noi su questo abbiamo una concezione che ci fa piacere aver visto presente anche nella relatrice per la Commissione giustizia. Abbiamo apprezzato che anche lei, come noi, abbia rinunciato a tutti gli emendamenti. Ma noi non abbiamo rinunciato al loro contenuto, in quanto abbiamo ritirato gli emendamenti per consentire al Governo un voto in Commissione sulla sua proposta. Questo lo crediamo assolutamente legittimo, ma noi riproponiamo in questa Aula la nostra concezione, che è una concezione di assimilazione in un unico delitto di concussione-corruzione di tutte le ipotesi, sia di concussione per costrizione, sia di concussione per induzione, sia di corruzione propria, sia di corruzione impropria. In questo modo, avremmo messo in un'unica fattispecie normativa incriminatrice tutta questa tipologia di reati contro la pubblica amministrazione, senza se e senza ma, senza distinguere tra le condotte, cosa che spesso è molto difficile.

Credo che in il reato di concussione per costrizione sia rarissimamente contestato. Mi domando quale sia la costrizione. Se c'è una pistola puntata alla tempia o un sequestro di una persona in atto? La costrizione è fisica e morale e sono ipotesi di una tale rarità che conservare solo per esse l'ipotesi della concussione ci sembra francamente molto riduttivo. La concussione per induzione è quella che più frequentemente si verifica. L'induzione, il suggerimento molto cogente, che rappresenta spesso non solo la forma più frequente di tentativo di coartazione della volontà altrui, ma spesso anche una forma più subdola e non necessariamente meno grave della costrizione. D'altra parte la mafia, quando non usa lo scioglimento nell'acido o nel cemento, usa l'induzione, cioè tutte quelle forme di timore che viene inculcato per un bene dei propri figli o anche per un bene immateriale da conseguire, come un concorso o una laurea.

Ecco, la concussione per induzione è uno degli strumenti più subdoli. Ora, noi riteniamo che averla espunta dalla concussione, averla chiamata in modo diverso e, soprattutto, averla punita con molta minore serietà determini una ridotta efficacia della lotta contro la corruzione e la concussione nella pubblica amministrazione.

Tutti noi leggiamo la stampa, anche quella meno schierata, la stampa più oggettiva, che si è posta e ha posto all'opinione pubblica rilevanti problemi e interrogativi, che oggi vorrei trasferire, con tutto il rispetto, ma anche con tutta la nettezza che è necessaria in quest'Aula, che è il luogo della responsabilità, al Ministro. Il Sole 24 Ore è un organo assolutamente imparziale, che si occupa di questi problemi non con una visione di parte, ma, ugualmente, anche su il Fatto Quotidiano e su altri organi di stampa importanti sono nati diversi interrogativi. In Commissione ho detto che il nuovo articolo 319-quater è la madre di tutte le verità, perché da questa ipotesi si vede se si vuole fare una lotta efficace nei confronti della corruzione e della concussione. Vorrei porre alcuni interrogativi, che sono rivolti all'illustre giurista per quanto riguarda gli aspetti tecnici e sono rivolti al Ministro per quanto riguarda gli aspetti politici.

La prima domanda è questa: quale regime giuridico, poiché ci sono diverse leggi nel tempo, reggerà i processi in corso, che sono stati iniziati con l'imputazione di concussione per induzione, ai sensi dell'articolo 317 del codice penale? Se in certi processi l'imputazione sarà stata fatta in concorso o comunque vi sarà un concorso formale di reati e se ci saranno diversi reati in un unico procedimento, cosa succederà? Si fermerà tutto il procedimento? Si farà uno stralcio soltanto per iniziare un nuovo procedimento? Sono interrogativi seri e importanti, signora Ministro. In quanto tempo si prescriverà il nuovo reato dell'articolo 319-quater, anche rispetto all'attuale articolo 317, soprattutto in rapporto al fatto che, mentre la pena della concussione per induzione supera i 10 anni, arriva fino a 12 anni, la pena prevista per il reato di cui all'articolo 319-quater si ferma a 8 anni? Mi pare di capire che la prescrizione sarà assai più ridotta e limitata.

Vorrei anche chiedere se risulta al Ministro quanti processi pendono per concussione per induzione che saranno soggetti al nuovo regime giuridico. Qual è la data di prescrizione di questi diversi processi? È vero che alcuni di questi stanno per prescriversi e che anche processi in corso a carico di imputati eccellenti, di cui non dico i nomi qui, ma sono scritti sulla stampa, se si passa dalla concussione per induzione all'induzione illecita con consegna di denaro o di altra utilità, sarebbero già automaticamente prescritti? Sono processi che riguardano, ripeto, imputati eccellenti, che fanno riferimento a diversi partiti, presenti anche in Parlamento.

Queste cose le chiedo non solo perché il gruppo di Italia dei Valori ritiene che sia importante saperle, ma anche perché credo che sia un'opera di chiarezza importante, anche per eliminare equivoci, anche per eliminare dubbi, anche per eliminare ogni ombra che possa esistere su un'operazione di questo genere.

Soprattutto, c'è una domanda che io mi rivolgo e che ho rivolto anche alla Commissione: perché? Perché si è avvertita la necessità di trasformare un'ipotesi criminosa quale la concussione per induzione in un reato meno grave? Fuori da ogni strumentalità, signora Ministro, fuori da ogni problema di lotta politica, che qui non esiste, perché stiamo trattando questioni di grande serietà per la nostra collettività, io non mi so dare una risposta al perchéè stata operata una trasformazione, una modifica, così grande.

Noi abbiamo proposto degli emendamenti che servirebbero anche a sgombrare ogni equivoco, ogni nube, ogni dubbio, ogni sospetto. Per esempio, abbiamo proposto - a parte l'emendamento soppressivo, a parte la nostra ipotesi di delitto di concussione e corruzione che coincide, lo ripeto, con quella della relatrice collega Angela Napoli - anche alcuni emendamenti. Portiamo la pena per l'induzione indebita prevista dal 319-quater alla pena da 6 anni a 12 anni. In questo modo, lo qualifichiamo diversamente, però non apportiamo variazioni rispetto al sistema attuale che riguarda, tra l'altro, la prescrizione.

Ci siamo anche posti il problema se non sia possibile, in deroga al quarto comma dell'articolo 2 del codice penale, prevedere che comunque questa normativa non si applichi ai processi in corso. Non mi pare che ci sia un vincolo costituzionale, perché il secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione, che si occupa di questi problemi, vieta solo la retroattività della norma penale.

Ecco alcuni interrogativi che noi crediamo che l'opinione pubblica si aspetti di vedere risolti, perché crediamo che in un intervento di questo genere non sia possibile, ma sia necessario, fugare ogni dubbio. Naturalmente, siccome discuteremo di nuovo e cominceremo la votazione mercoledì, ci sarà tutto il tempo per poi fare anche tutti questi accertamenti, anche quantitativi, su queste cose.

Se non ci fossero state alcune cose che noi consideriamo un vulnus per una maggiore efficacia della lotta nei confronti della corruzione e concussione, avremmo preso in considerazione diversamente questo testo. Lo avremmo preso in considerazione diversamente perché riteniamo che sia di straordinaria importanza, oltre che di necessità assoluta, il fatto che il Parlamento, finalmente, dopo più di dieci anni in cui non ha ratificato la Convenzione di Strasburgo, arrivi ad una sua determinazione. Ci conforta il fatto di vedere che non stiamo più discutendo su un disegno di legge che il precedente Governo aveva, secondo noi, confezionato in maniera ancora meno efficace, ma avremmo voluto, ci avrebbe fatto piacere, che questo testo fosse stato ancora più efficace e stringente nei confronti della corruzione. Confidiamo che ci sia la possibilità ancora, in sede di discussione in Aula, di apportare quegli emendamenti che servirebbero comunque a fugare ogni dubbio e ogni perplessità, cosa che noi fortemente desideriamo.

Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Palomba, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche dei relatori e del Governo - A.C. 4434-A)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare la relatrice per la Commissione affari costituzionali, onorevole Santelli. Prendo atto che l'onorevole Santelli vi rinuncia.

Ha facoltà di replicare la relatrice per la Commissione giustizia, onorevole Angela Napoli.

ANGELA NAPOLI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per ringraziare intanto i due ministri, Patroni Griffi e Severino, per essere stati presenti e sicuramente avere preso atto di quelli che sono stati gli interventi dei colleghi rappresentanti dei vari gruppi.

Il provvedimento è stato calendarizzato, ha iniziato il suo iter un anno fa. È un provvedimento di notevole necessità ed urgenza. Sicuramente, dal mio punto di vista, meriterebbe ancora qualche intervento, anche nel settore relativo alla prevenzione. Penso che il Ministro Patroni Griffi interverrà in tal senso, sperando che non vi siano, nelle sue proposte emendative, delle retrocessioni rispetto a quanto è stato il frutto del lavoro delle due Commissioni. Mi auguro che anche il Ministro Severino, senza volere per questo stravolgere l'impianto predisposto nel settore della repressione dallo stesso Ministro, possa tuttavia prendere atto di quello che è possibile ancora affinare. Ringrazio per gli interventi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

PAOLA SEVERINO DI BENEDETTO, Ministro della giustizia. Signor Presidente, intervengo molto brevemente perché ritengo che poi vi sarà, nell'esame dei singoli articoli, una più specifica presa di posizione.

Come lor parlamentari sanno, questo è un provvedimento del quale abbiamo lungamente discusso e sul quale, quindi, vi è stato un forte impegno del Governo insieme alle Commissioni riunite per arrivare ad un testo che tenesse conto di una serie di esigenze di carattere assolutamente oggettivo. Questo ci terrei a sottolinearlo. In questo testo nulla vi è che non sia stato ispirato dal desiderio di mettere in fila una serie di valori di rilevanza costituzionale, di coniugarli con delle condotte che si è cercato di specificare al meglio e di collegarli a delle sanzioni che fossero proporzionate ai valori individuati e alle pene che sono state ritenute più aderenti a questo elenco di valori.

Per quanto riguarda la selezione delle fattispecie, come pure tutti sanno, l'introduzione delle due nuove fattispecie, di traffico di influenze illecite e di corruzione privata, ha rappresentato una delle novità di questo provvedimento. Si tratta di fattispecie sulle quali il confronto con altri Paesi europei è stato condotto in maniera assolutamente piena, proprio per verificare che vi fossero fattispecie simili negli altri ordinamenti europei e per allineare l'Italia a queste esigenze, che comunque apparivano ampiamente e fortemente condivise.

La costruzione delle condotte non è stata semplicissima. Io ringrazio la Commissione per il contributo che, su invito del Governo, ha dato ad una migliore costruzione delle fattispecie ed a una migliore selezione dei disvalori costituzionalmente tutelati da porre a presidio di queste fattispecie.

Anche il tema della corruzione, con una spendita della funzione della corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, mi pare che abbia ricevuto un beneficio dal contributo della Commissione in termini di definizione delle condotte.

Rimangono due temi su quali il dibattito è rimasto acceso: quello delle pene e quello della concussione. Sul tema delle pene devo dire che la scala dei valori è abbastanza ben delineata.

Vorrei che si evitasse - lo vorrei nell'interesse dei cittadini, del Paese e di un'esigenza di avere una normativa coerente e compatta - un'altalena di pene che non siano in scala con i valori. Dunque certamente la discussione è aperta, perché ancora sono aperti tutti i termini per gli emendamenti, ma naturalmente mi aspetto fiducia nel fatto che, dopo il ritiro degli originari emendamenti, si riesca a trovare una soluzione che coordini le pene, perché credo che dobbiamo dar conto al Paese di una normativa, di una legislazione importante, di un blocco importante di norme che devono avere una loro coerenza intrinseca. Quindi più che di temi di carattere generale, di pena minima e di pena massima, credo si debba mantenere una coerenza interna al sistema. Accolgo quindi l'invito ad una presa di posizione del Governo al riguardo. Certamente il Governo non si è mai sottratto alle proprie responsabilità; ha semplicemente voluto che il Parlamento e i parlamentari avessero il più ampio spazio per fornire un contributo costruttivo, ma nel momento in cui occorrerà arrivare ad una determinazione il Governo è senz'altro pronto ad assumersi tutte le responsabilità.

Rimane il tema della concussione. Al riguardo, si è cercato di costruire una fattispecie che prescindesse dal tema dei processi in corso, il che ritengo sia un pregio e non un difetto della legislazione. Se il legislatore dovesse, ogni volta che modifica una norma, darsi carico di ciò che sta accadendo nelle aule di giustizia, nessuna norma sarebbe modificabile nel nostro ordinamento.

Le ragioni di questa modifica - poiché mi è stato chiesto di darne conto - ci sono, esistono, e si rinvengono nell'invito, che noi abbiamo ricevuto dall'Europa, non a specifici interventi di unione di due fattispecie diverse, come la corruzione e la concussione, ma semmai a dare maggiore chiarezza ad una distinzione che può portare l'impunità di alcuni soggetti e la punibilità di altri. È a questo bisogno di chiarezza che ho cercato di rispondere, creando una struttura nella quale la concussione per costrizione vede come unico soggetto attivo il pubblico ufficiale che non ha bisogno della pistola per costringere, non ha bisogno della violenza fisica per costringere, ha uno strumento molto più forte che è quello del metus publicae potestatis, rispetto al quale il soggetto privato non si può sottrarre. Al contrario, nella fattispecie di induzione ci sono due categorie di soggetti, anche quella dell'incaricato di un pubblico servizio, e dunque vi è una situazione di superiorità del soggetto pubblico ma non tale da portare ad una vera e propria costrizione. Di questo abbiamo già a lungo discusso in sede di Commissione, quindi credo il tema sia chiaro. Anche sul tema invece del fondere le due fattispecie di corruzione e concussione, la cosiddetta «proposta Cernobbio», si è molto discusso ma vi sono state molte critiche in sedi assolutamente non sospettabili di avere interessi diversi da quelli scientifico-teorici perché il dibattito si è svolto proprio sul piano scientifico-teorico. Quella unione delle due fattispecie non tiene conto di una profonda diversità di due situazioni: quella del privato che si accorda con il pubblico ufficiale e ne ottiene quindi un qualcosa di utile e quella invece del privato che è costretto ad un certo comportamento. Ho fatto più volte l'esempio del padre che per ricoverare il proprio figlio è costretto a pagare il primario: in questa situazione vi è una costrizione vera e propria e gradatamente vi sarà poi un'induzione nella quale vi sarà una corresponsabilità, sia pure con pena più bassa, del privato e poi un accordo vero e proprio. Questa è la linea che ho cercato di tenere e che naturalmente tiene conto del fatto che nell'esperienza giurisprudenziale le due figure della concussione per costrizione e per induzione coesistano ampiamente. Sono proprio i casi di induzione che hanno determinato maggiori difficoltà interpretative.

È proprio per questo che ho cercato di dare un apporto di maggiore chiarezza sulla distinzione, e su questo ringrazio la Commissione che a maggioranza ha seguito questa indicazione. Un'ultima annotazione sul tema della prescrizione. Ho detto più volte che il regime della prescrizione segue e non precede quello dell'entità della pena. La pena va stabilita non sulla base di ragioni prescrizionali ma sulla base del rilievo del bene giuridico tutelato. Dunque la prescrizione sarà una conseguenza, e più volte ho detto che un'eventuale modifica della prescrizione va fatta in altra sede, in sede di carattere generale, per non creare dei provvedimenti che sono sproporzionati e pieni di quelli che chiamerei una sorta di bubboni che nulla hanno a che vedere con l'impianto normativo di quello specifico settore. La stessa cosa vale per l'autoriciclaggio. Il rifiuto dell'idea di inserire una norma sull'autoriciclaggio nell'ambito del provvedimento in materia di concussione nasce da una considerazione: la condotta di autoriciclaggio è una condotta che può essere comune a tutti i reati che abbiano un contenuto patrimoniale.

Allora rimbocchiamoci le maniche e studiamo una ipotesi di aggravante o di fattispecie autonoma (sono a piena disposizione per farlo), ma che questa norma debba essere inserita in questo provvedimento mi sembra sia assolutamente incongruo. Mi sono mantenuta alla sintesi perché anche gli onorevoli parlamentari lo avevano fatto (li ringrazio anche di questo), visto che del tema si è abbondantemente discusso e ci sono delle relazioni scritte estremamente ampie. Quindi confido poi in un confronto sugli emendamenti che possa essere, come già lo è stato in Commissione, estremamente costruttivo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

 


Allegato A

 


TESTO INTEGRALE DELLE RELAZIONI DEI DEPUTATI JOLE SANTELLI E ANGELA NAPOLI IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434-A

 

JOLE SANTELLI, Relatore per la I Commissione. Onorevoli Colleghi! Il testo che le Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia) sottopongono all'approvazione dell'Assemblea, si articola in tre fondamentali aspetti dell'azione di contrasto alla corruzione e all'illegalità nel settore pubblico: prevenzione generale, controlli mirati e sanzioni.

Esso è volto, in particolare, a dare attuazione alle politiche ed alle «buone pratiche» di prevenzione della corruzione previste nel capo II della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116.

L'adozione del Piano nazionale anticorruzione si rende necessaria anche a seguito della valutazione svolta dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), organismo istituito nell'ambito del Consiglio d'Europa, di cui l'Italia fa parte dal 2007. Tra le altre raccomandazioni formulate, il GRECO ha invitato il nostro Paese ad adottare un Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto alla corruzione e a riferirne dinanzi al Consiglio d'Europa.

Com'è noto, la Commissione europea ha stimato che la corruzione costa all'economia dell'Unione 120 miliardi di euro l'anno, ovvero l'1% del Pil della Ue e poco meno del bilancio annuale dell'Unione europea.

Per quanto riguarda l'Italia, la Corte dei Conti ha di recente ricordato che il nostro Paese nella classifica degli Stati percepiti più corrotti nel mondo stilata da Transparency International per il 2011 assume il non commendevole posto di 69o su 182 Paesi presi in esame e nell'Unione europea è posizionato avanti alla Grecia, Romania e Bulgaria. Un intervento del Parlamento appare, pertanto, urgente e quanto mai necessario.

Il testo definito dalle Commissioni riunite I e II al termine dell'esame svolto in sede referente è stato quindi oggetto di particolare attenzione ed approfondimento. Nella mia relazione mi soffermerò sui profili che investono maggiormente le competenze della Commissione Affari costituzionali rinviando, per le altri parti, a quanto illustrerà la collega relatrice per la Commissione Giustizia, onorevole Angela Napoli.

Ambito normativo e contenuto.

Il testo che l'Assemblea si accinge ad esaminare reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Le Commissioni riunite hanno deliberato di adottare come testo base per l'esame in sede referente il disegno di legge del Governo C. 4434, approvato dal Senato, in esito ad alcuni stralci deliberati presso l'altro ramo del Parlamento sul testo presentato dal Governo il 4 maggio 2010.

Il provvedimento si pone come attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 (cosiddetta Convenzione di Merida), nonché degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione del 1999, che richiedono, sostanzialmente, che in ogni ordinamento vi siano uno o più organi, specializzati, incaricati di prevenire la corruzione, con i quali le autorità preposte alle indagini e al perseguimento di reati cooperino.

A tal fine, l'articolo 1 del disegno di legge, ampiamente modificato nel corso dell'iter al Senato e, quindi, dalle Commissioni I e II della Camera nell'ambito dell'esame in sede referente, individua l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 150 del 2009. È così modificata l'attuale distribuzione delle competenze in questa materia, poiché la Civit si sostituisce nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione al Dipartimento della funzione pubblica, che tale ruolo ricopre secondo la normativa vigente. Il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali.

Tra i compiti della Civit vi è quello di riferire al Parlamento sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno. Al contempo, in base a quanto previsto da un emendamento approvato dalle Commissioni in sede referente, la Civit è chiamata ad analizzare le cause e i fattori della corruzione e ad individuare interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto.

Per l'esercizio delle funzioni di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, si prevede che la Civit eserciti poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e che ordini l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa, ovvero provveda alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza summenzionati. La Civit e le amministrazioni interessate devono dare notizia, sui rispettivi siti istituzionali, dei provvedimenti a tal fine adottati.

Residuano in capo al Dipartimento della funzione pubblica importanti funzioni normative, esecutive e di coordinamento, tra cui la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione, sulla base dei singoli piani predisposti e trasmessi dalle pubbliche amministrazioni centrali nonché la definizione di criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione. Il Dipartimento svolge le sue funzioni «anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». Poiché la disciplina, la composizione e le funzioni del Comitato non sono altrimenti individuate, vi è da ritenere che siano comprese nel rinvio alla fonte secondaria.

L'articolo 2 reca norme concernenti la trasparenza dell'attività amministrativa, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi. Si prevede che la trasparenza - che ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 150 del 2009 è livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - sia assicurata attraverso pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi.

L'articolo 2 richiede che le pubbliche amministrazioni assicurino i livelli essenziali di trasparenza con particolare riferimento a specifici procedimenti: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni in carriera. Inoltre, le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. Ancora, le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Secondo quanto previsto da alcuni emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e II si stabilisce, inoltre, che sui siti internet delle amministrazioni pubbliche sono altresì pubblicati i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Tali informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che ne cura altresì la raccolta sul proprio sito al fine di consentirne una agevole comparazione.

Al contempo, in base alle modifiche approvate, tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti realizzati in deroga alle procedure ordinarie. Viene altresì specificato che i soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti istituzionali (ad esempio i commissari) pubblicano le informazioni sui siti istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.

Le informazioni così pubblicizzate sono poi trasmesse in via telematica alla Civit.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 si prevede l'emanazione di uno o più decreti ministeriali e la mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni individuate da tali atti costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2009 e, dunque, presupposto per la cosiddetta azione di gruppo (class action) contro la pubblica amministrazione. Ciòè, altresì, valutato ai sensi dell'articolo 21 decreto legislativo 165 del 2001 (in materia di responsabilità dirigenziale) così come eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

Nell'ambito dell'esame in sede referente, è stato poi approvato un nuovo articolo 3 in materia di trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali con il quale si stabilisce che, al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi e la reciproca autonomia, le amministrazioni pubbliche, nonché le aziende e società partecipate dello Stato e degli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio previsto dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alla pubblica amministrazione, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al medesimo articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e vengono trasmessi alla CIVIT per le finalità di cui all'articolo 1 della proposta di legge in esame.

L'articolo 4, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici prevedendo che: per l'autorizzazione a svolgere incarichi, l'amministrazione di appartenenza verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici entro 15 giorni dall'erogazione; le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati; i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione. Sono nulli i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione ed è vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

L'articolo 5 introduce l'articolo 54-bis nel decreto legislativo n. 165 del 2001 ed attiene alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Si prevede che fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, fino alla contestazione dell'addebito disciplinare.

Sull'articolo 6 si soffermerà la collega Angela Napoli.

L'articolo 7 introduce una modifica all'articolo 135 del codice degli appalti, in materia di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione, al fine di ampliare il novero dei reati a carico dell'appaltatore per i quali, dopo che sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, il responsabile del procedimento procede, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, alla risoluzione del contratto.

L'articolo 8, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, contiene una clausola di adeguamento ad alcune disposizioni del provvedimento per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di danno all'immagine della pubblica amministrazione, mediante novella dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa.

In particolare, si introduce una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all'immagine della Pubblica amministrazione. Si dispone, infatti, qualora sia stato commesso un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, l'entità del danno all'immagine della amministrazione derivante da tale reato si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro del valore di altra utilità che sia stata indebitamente percepita dal dipendente.

Con la seconda novella, si prevede che nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine - nell'ipotesi di fondato timore di attenuazione della garanzia patrimoniale del credito erariale - su richiesta del procuratore regionale, sia concesso dal presidente della sezione della Corte dei conti competente sul merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute. Il provvedimento cautelare è assunto con decreto motivato che il giudice può - con ordinanza - confermare, modificare o revocare alla successiva udienza di comparizione. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

L'articolo 10 reca una delega, con termine annuale, che autorizza il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare - in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi - l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale, nonché il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali.

L'incandidabilità, che ha natura temporanea, riguarda le elezioni europee, politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Il divieto riguarda le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi; presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni; consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 267 del 2000); presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

La finalità del testo unico è individuata nel riordino e nell'armonizzazione della normativa vigente, nonché nel coordinamento delle norme sull'incandidabilità con quelle in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di voto attivo.

In base al comma 3 lo schema di testo unico è trasmesso alle Camere che esprimono il parere attraverso le competenti Commissioni per materia e per i profili finanziari entro 60 giorni e, decorso tale termine, il testo unico può essere comunque emanato anche in assenza dei pareri.

L'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sospensione di diritto dalla carica. Si prevede che questa consegua, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale (Divieto e obbligo di dimora), quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

Sugli altri articoli riferirà la relatrice per la II Commissione.

Istruttoria legislativa svolta.

Le Commissioni riunite I e II hanno avviato, il 7 luglio 2011, l'esame in sede referente degli abbinati progetti di legge, deliberando successivamente di procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa sui progetti di legge.

Le Commissioni hanno dunque proceduto, nelle sedute del 13 e del 14 settembre 2011, ad una serie di audizioni di esperti della materia.

Il 15 settembre 2011 è stato adottato come testo base il disegno di legge n. 4344 del Governo. Nelle successive sedute le Commissioni hanno esaminato, svolgendo un attento approfondimento ed un ampio dibattito, i numerosi emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati. Sono state quindi approvate proposte emendative di diversi gruppi giungendo, in taluni casi, ad una diversa formulazione del testo dopo ulteriori valutazioni da parte delle relatrici e sulla base di una costante interlocuzione con i rappresentanti del Governo.

Infine, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni in sede consultiva, nella seduta del 24 maggio 2012, è stato dato mandato alle relatrici a riferire in Assemblea in senso favorevole sul testo elaborato dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente.

L'auspicio è dunque quello che quest'Assemblea possa giungere in tempi brevi e con il più ampio consenso all'approvazione del testo in esame, volto a definire misure efficaci per contrastare il fenomeno della corruzione e dell'illegalità nell'azione amministrativa, che - com'è noto - crea nella realtà un forte danno alla credibilità del Paese, stimato dalla Corte dei conti in 60 miliardi di euro annui, disincentivando gli investimenti, anche stranieri, e frenando, di conseguenza, quello sviluppo economico di cui il Paese ha così forte bisogno.

ANGELA NAPOLI, Relatore per la II Commissione. La mia relazione si concentra sulle parti del testo riconducibili alla competenza propria della Commissione Giustizia ed, in particolare, sugli articoli 5, 6, 7, 9 e da 12 a 19.

L'articolo 5 - introdotto nel corso dell'esame al Senato - mira a tutelare il pubblico dipendente che - fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione - denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro (comma 1). Viene, infatti, disposto che il segnalante non può esser licenziato, o sottoposto a misure discriminatorie aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi, direttamente o meno, collegati alla denuncia presentata. Fatti salvi gli obblighi legali di denuncia (il riferimento è ai pubblici dipendenti che rivestono anche la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) è fatto divieto alla Pubblica Amministrazione di rivelare l'identità del segnalante - in assenza del consenso di quest'ultimo - fino alla contestazione dell'illecito disciplinare (comma 2). È importante segnalare che analoga disposizione a tutela del dipendente pubblico è contenuta nell'articolo 9 della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, ed attualmente in corso di ratifica parlamentare. Il provvedimento, approvato dal Senato, è proprio oggi all'esame dell'Assemblea. Rispetto al testo del Senato, le Commissioni, per ragioni sistematiche, hanno collocato la disposizione nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (dopo l'articolo 54) recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

L'articolo 6, introdotto dal Senato, individua una serie di attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali è apparso opportuno prevedere immediatamente, cioè senza attendere l'emanazione ed efficacia di un apposito regolamento previsto dal codice sulle leggi antimafia, l'informazione antimafia indipendentemente dal valore del contratto o del sub-contratto. L'elenco delle attività a rischio è aggiornabile dalla fonte secondaria, al fine di evitare tutte quelle difficoltà che potrebbero derivare dall'approvazione di una nuova legge. In Commissione, per prevenire facili elusioni della norma, si è previsto che l'affidamento a terzi, da parte dell'aggiudicatario, di attività comprese tra quelle individuate a rischio di infiltrazione mafiosa, nonché le modifiche dell'assetto proprietario e degli organi sociali delle imprese aggiudicatarie degli appalti riguardanti le attività in questione, sono oggetto di comunicazione alla prefettura per l'espletamento degli opportuni controlli.

L'articolo 7 interviene sul decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cosiddetto Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare sui casi di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione, ampliandone l'applicazione ai i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, comma 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del Codice penale. Forse questa lista dovrà essere rivista a seguito delle modifiche apportate dal provvedimento in esame al codice penale nei successivi articoli del presente provvedimento.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di danno all'immagine della pubblica amministrazione, mediante modifica dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa. In particolare, il comma 1 prevede due nuovi commi 1-sexies e 1-septies all'articolo 1 della legge 20 del 1994.

Con il primo, è introdotta una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all'immagine della Pubblica amministrazione. Si dispone, infatti, qualora sia stato commesso un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, che l'entità del danno all'immagine dell'amministrazione derivante da tale reato si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro del valore di altra utilità che sia stata indebitamente percepita dal dipendente.

Con la seconda modificazione, che introduce il comma 1-septies dell'articolo 1 legge 20 del 1994, si prevede che nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine - nell'ipotesi di fondato timore di attenuazione (anziché di probabile attenuazione, come previsto nel testo Senato) della garanzia patrimoniale del credito erariale - su richiesta del procuratore regionale, sia sempre concesso dal presidente della sezione della Corte dei conti competente sul merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute. Il provvedimento cautelare è assunto con decreto motivato che il giudice, può - con ordinanza - confermare, modificare o revocare alla successiva udienza di comparizione. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

L'articolo 12, introdotto dalle Commissioni, prevede che il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. Viene posto il limite massimo dei dieci anni complessivi. Si stabilisce che il soggetto ricollocato in ruolo non può essere nuovamente collocato fuori ruolo se non ha esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. In merito al trattamento economico si stabilisce che il personale collocato fuori ruolo mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri rimangono a carico della stessa. Si tratta di una disposizione che è stata a lungo all'esame delle Commissioni per le diverse implicazioni anche di natura organizzatoria che determina. Proprio per tali questioni il Governo ed il relatore per la I Commissione avevano espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Giachetti, che introduceva nel testo la disposizione in esame. Anzi, dopo alcuni mesi che già si era avviato l'esame dell'articolo aggiuntivo, il relatore per la I Commissione, riprendendo un subemendamento presentato fuori il termine massimo, ha presentato un articolo aggiuntivo sulla medesima materia volto a disciplinare una serie di questioni che necessitano di essere risolte, ma che non erano trattate dall'articolo aggiuntivo dell'onorevole Giachetti. All'articolo aggiuntivo del relatore sono stati presentati subemendamenti da tutti i gruppi, almeno su uno dei quali il Governo aveva preannunciato parere favorevole così come lo aveva fatto per l'articolo aggiuntivo del relatore. Tuttavia, non si è arrivati ad esaminare questo articolo aggiuntivo, essendo stato precluso dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Giachetti.

Gli articoli da 13 a 19 sono stati introdotti dalle Commissioni a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato dal Ministro Severino volto a sostituire l'articolo 9 del testo trasmesso dal Senato, che interveniva in maniera del tutto insufficiente su una materia, quale quella dei reati contro la pubblica amministrazione, che invece, considerata la drammaticità del fenomeno corruttivo, necessita di una vera e proprio riforma radicale. Per quanto nel corso dell'esame presso il Senato tanto le forze politiche di maggioranza ed opposizione quanto il Governo, con allora a capo il Presidente Berlusconi, avessero rinviato all'esame della Camera la sistemazione della parte penale, quando si è avviato l'esame presso questo ramo del Parlamento si è registrato da parte delle forze di governo e del Governo stesso un atteggiamento di chiusura che avrebbe dovuto portare alla conferma di quanto approvato dal Senato. Solo il cambio di Governo, avvenuto proprio quando le commissioni stavano ad accingersi ad esaminare la parte penale del disegno di legge, ha consentito una inversione di tendenza.

Il Ministro Paola Severino, una volta insediatasi, proprio in ragione di questo nuovo spirito con cui il Governo affrontava la materia della lotta alla corruzione, ha chiesto tempo per studiare a fondo gli emendamenti presentati ed eventualmente presentarne di nuovi. Cosìè avvenuto e le Commissioni hanno approvato un emendamento del Governo risultante dalla modifica di tre subemendamenti. Altri emendamenti e subemendamenti non sono stati approvati, per quanto meritevoli di interesse, come ad esempio quelli diretti ad introdurre nell'ordinamento il reato di autoriciclaggio, spesso connesso a fatti corruttivi. La scelta di non intervenire in tale materia è stata giustificata dal Governo dal fatto che si tratterebbe di un reato la cui formulazione comporta una serie di questioni che esulano dalla materia della lotta alla corruzione, trattandosi di un reato di portata generale e connesso anche a reti diversi da quelli contro la pubblica amministrazione. Per la stessa ragione il Governo non ha accolto gli emendamenti volti ad incidere sulla disciplina generale della prescrizione del reato, per aumentare il periodo di prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione.

Obiettivo delle novità introdotte dagli articoli 13 e seguenti è rafforzare il contrasto penale della corruzione pubblica e privata anche in attuazione degli accordi internazionali già ratificati dall'Italia (Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione) o in corso di ratifica (Convenzione penale sulla corruzione, Strasburgo 27 gennaio 1997). Il Governo inoltre ha inteso precisare anche che le modifiche all'attuale normativa recepiscono le raccomandazioni dei gruppi di lavoro dell'OCSE e del Consiglio d'Europa (GRECO), incaricati di verificare la conformità agli standards internazionali delle norme statali in materia di corruzione.

In tale contesto, secondo il Governo, si collocano la modifica della concussione e l'introduzione del reato di induzione indebita a dare o a promettere denaro o altra utilità, previste rispettivamente nelle lettere d) ed i) del comma 1 dell'articolo 13.

In Commissione questa scelta è stata oggetto di confronto, in quanto non tutti condividono lo spacchettamento delle fattispecie corruttive. Vi sono stati emendamenti volti a ricondurre ad un'unica fattispecie i reati di corruzione e concussione, facendo rimanere nell'ambito della concussione anche l'induzione. Chi, come io stessa, era di questa opinione, ha ritenuto anche eccessiva la scelta di ricondurre la concussione alla sola figura del pubblico ufficiale.

Il Governo ha mantenuto la sua posizione ricordando che nel rapporto del Gruppo di lavoro sulla corruzione internazionale dell'OCSE (Work Group Bribery - WGB), relativo al terzo ciclo di valutazione sull'Italia, è stata recentemente rinnovata la raccomandazione all'Italia di modificare l'articolo 317 del Codice penale, con riferimento ai casi di corruzione internazionale, in quanto strumento di possibile esonero dalla responsabilità del privato che effettui la promessa o la dazione indebita. Analogamente, nel Rapporto sull'Italia adottato in occasione della 54a riunione plenaria del GRECO (Strasburgo, 20-23 marzo 2012), si fa menzione del rischio di un ricorso improprio al delitto di concussione nell'ambito di indagini aventi ad oggetto rapporti illeciti tra privati e pubblici agenti, raccomandando pertanto di valutare possibili modifiche della norma penale.

L'emendamento approvato e, quindi, il testo in esame, si propongono di circoscrivere la concussione alle sole ipotesi in cui la condotta abusiva abbia determinato una costrizione in capo al privato limitando la soggettività attiva, e la conseguente punibilità, al pubblico ufficiale in quanto titolare dei poteri autoritativi da cui deriva il metus publicae potestatis.

Nella relazione di accompagnamento all'emendamento, il Governo sottolinea che a tale limitazione si accompagna la netta differenziazione delle ipotesi di costrizione e induzione. Le condotte di induzione, oggi ricadenti nell'articolo 317 del Codice penale confluiscono, infatti, in un'autonoma fattispecie di reato, rubricata «Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità» (articolo 13, comma 1, lettera i)). In questo caso, soggetti attivi del reato sono tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio e la punibilitàè estesa anche al privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta tale da giustificare una pena seppure in misura ridotta rispetto al pubblico agente.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il minimo della pena detentiva per il delitto di concussione è aumentato da quattro a sei anni, fermi restando il limite massimo (dodici anni) e lo speciale regime della pena accessoria previsto dall'articolo 317-bis del codice penale. Nei casi di induzione indebita, invece, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da tre a otto anni, mentre il privato con la reclusione fino a tre anni. È prevista, inoltre, l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis con riferimento a fatti di particolare tenuità (lettera q)).

L'articolo 13, comma 1, lettera e), estende il regime dell'interdizione dai pubblici uffici, oggi previsto in caso di condanna per peculato e concussione, ai reati di corruzione propria (articolo 319 del Codice penale) e di corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter).

L'articolo 13, comma 1, lettera f), riformula l'articolo 318 del Codice penale nel senso di sostituire la figura della corruzione per un atto d'ufficio, o corruzione impropria, con la corruzione per l'esercizio della funzione. Una delle tre modifiche apportate al testo del Governo dalle Commissioni attiene proprio alla descrizione della condotta, che inizialmente puniva il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve denaro od altra utilità o ne accetti la promessa. Al fine di evitare il rischio di una fattispecie indeterminata che avrebbe potuto punire anche condotte prive di una effettiva lesività dal punto di vista del diritto penale si è costruita la fattispecie sulla base di un nesso teleologico anziché funzionale: la condotta si realizza quando il pubblico ufficiale riceve denaro od altra utilità o ne accetta la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, anziché in relazione ad essi. Inoltre, si è specificato che la ricezione deve essere indebita. In tal modo si è voluto evitare il rischio di applicare la fattispecie a comportamenti che nella realtà concreta non devono essere ricondotti al fenomeno della corruzione.

Con la riformulazione dell'articolo 318 del Codice penale, pertanto, coesistono nel codice due forme di corruzione: quella tradizionale della corruzione propria, ancorata ad un atto contrario ai doveri d'ufficio, e quella nuova che prescinde dall'adozione o dall'omissione di atti. Quest'ultima forma è meno grave per la pubblica amministrazione e, pertanto, punita con una pena più tenue (reclusione da uno a cinque anni) rispetto a quella della corruzione propria.

A questo proposito si segnala che il testo originario dell'emendamento del Governo elevava la pena del reato di corruzione propria aumentando il minimo ed il massimo, portandoli rispettivamente a tre e sette anni, rispetto agli attuali due e cinque. Le Commissioni hanno ulteriormente innalzato la pena portandola a quattro ed otto anni.

Attraverso l'aumento delle pene anziché attraverso le modifiche della disciplina generale del codice civile - come previsto da alcuni emendamenti presentati anche da me - si è intervenuti sulla durata della prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione. Si ricorda, infatti, che l'aumento del massimo edittale della pena fa conseguire un allungamento dei termini massimi di prescrizione. Le lettere e) ed h) del comma 1 dell'articolo 13 aumentano le pene previste per il peculato e per la corruzione in atti giudiziari.

Una novità sicuramente rilevante è l'estensione dell'applicabilità della confisca per equivalente prevista in caso di delitti contro la pubblica amministrazione (articolo 322-ter, primo comma, codice penale) e di truffa ai danni dello Stato e delle Comunità europee (articoli 640, 640-bis e 640-quater del Codice penale). Con l'articolo 13, comma 1, lettera o) si prevede che la confisca per equivalente può ricadere su tutti i proventi criminosi; non limitandosi al prezzo del reato, secondo la normativa vigente, ma estendendosi al profitto. Ciò consentirà di applicare questa sanzione anche quando mancherà il prezzo del reato, come nei casi di condanne per peculato o per concussione. In questo modo, la norma interna è allineata al diritto dell'Unione europea che obbliga gli Stati a prevedere la confisca di valore in relazione a qualsiasi vantaggio economico da reato (articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 212/2005).

Altro punto importante del testo è la lettera r), che introduce nel codice penale il reato di traffico di influenze illecite, che consente di realizzare una tutela anticipata dei beni del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica amministrazione, sanzionando comportamenti eventualmente prodromici all'accordo corruttivo. Si tratta, peraltro, di un reato previsto dalla Convenzione di Strasburgo sulla corruzione penale, che l'Italia si appresta a ratificare.

Viene punito con la reclusione da uno a tre anni colui che, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La norma si colloca nel codice penale subito dopo la disposizione che punisce colui che millanta del credito. Si tratta di due condotte ben distinte per quanto la giurisprudenza abbia incluso nel millantato credito, tanto le ipotesi di vanto di un credito inesistente quanto quelle di amplificazione di un credito reale.

Proprio sul reato di traffico di influenze illecite si concentra l'ulteriore modifica apportata dalle Commissioni al testo dell'emendamento del Governo. Con il subemendamento, peraltro riformulato a seguito di richiesta del Governo, si è previsto che la condotta si esplichi nello sfruttare relazioni esistenti, anziché nell'avvalersi delle medesime. In tal modo si è resa la fattispecie maggiormente determinata, sembrando eccessivamente elastica la nozione riconducibile all'avvalersi di relazioni. Sempre con la finalità di evitare di punire condotte che concretamente non ledono beni giuridici di rilevanza penale, si è previsto che oggetto di dazione o promessa di essa non debba essere (oltre al denaro) ogni utilità quanto piuttosto ogni altro vantaggio patrimoniale. È evidente che in tal modo si è ristretto l'ambito applicativo del reato, per quanto la giurisprudenza abbia interpretato in maniera molto ampia la nozione di patrimonialità. Si è poi voluto specificare che la mediazione deve essere illecita affinché vi sia il reato. Anche in questo caso la modifica al testo del Governo è stata dettata dalla preoccupazione di alcuni gruppi parlamentari di evitare il rischio di punire condotte che in realtà non sono corruttive.

L'articolo 14 è diretto a modificare l'articolo 2635 del Codice civile, che punisce l'infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, riferita alle infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari., introducendo nell'ordinamento italiano il reato di corruzione tra privati. Anche in questo caso si tratta di un reato previsto dalla Convenzione di Strasburgo sulla corruzione penale, che l'Italia si appresta a ratificare.

Le modifiche incidono anzitutto sulla platea degli autori, includendo tra i soggetti attivi accanto ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. Il reato, punito con la reclusione da uno a tre anni, consiste nel compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Si prevede poi la riferibilità della dazione o promessa di denaro o altra utilità non solo ai soggetti attivi ma anche a terzi e la procedibilità d'ufficio. Quest'ultima scelta è determinata dalla constatazione che gli effetti negativi del reato non si limitano alla società ma investono l'intero mercato venendo leso, ad esempio, il bene della concorrenza, essendo questa alterata. Proprio per questa ragione potrebbe essere utile sopprimere il riferimento al nocumento prodotto alla società quale evento del reato.

L'articolo 15 inserisce l'induzione indebita a dare o promettere utilità e la corruzione tra privati tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Infine, gli articoli da 16 a 19 prevedono una serie di coordinamenti con le norme contenenti espliciti richiami al reato di concussione, che ora è sdoppiato in quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, relativamente all'applicazione di pene accessorie, di ipotesi particolari di confisca, di cause ostative alla candidatura o al mantenimento di cariche elettive, alla disciplina della notifica all'amministrazione di appartenenza del decreto che dispone il giudizio emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti a prevalente partecipazione pubblica.


 

TESTO INTEGRALE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO FEDERICO PALOMBA IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434-A

 

FEDERICO PALOMBA. Il disegno di legge in titolo, detto in modo roboante «anticorruzione», si aggira dal 2010 tra i meandri del Parlamento. È stato presentato dal Governo Berlusconi nel marzo 2010 e assegnato al Senato, dal quale è uscito nel giugno del 2011 per iniziare l'iter alla Camera. Due anni e due mesi per giungere all'approvazione di un testo nato spuntato come arma contro la corruzione e non molto migliorato. Non si può dire, infatti, se il testo che giunge oggi in Aula sia buono o cattivo, in quanto è vicino ad essere inutile, indifferente ai fini della lotta alla corruzione.

Persa la credibilità dello Stato e quella che i tecnici definiscono «fiducia sistemica», c'è da domandarsi: «Se non ora quando?». Invece è il momento di agire contro soluzioni minimaliste o «patteggiate» di un fenomeno corruttivo che morde e deruba lo Stato ed i cittadini. «Se non ora quando?»: lo gridavano gli scienziati e gli umanisti uniti negli Anni '70, lo gridano ora le donne vittime di una recrudescente sopraffazione maschile, dovrebbero gridarlo tutti coloro che ritengono sia questo il momento di imprimere una brusca inversione di rotta per una rieducazione all'etica pubblica, che prescinde, di base, dal fatto che un comportamento sia o no penalmente rilevante o perseguibile, ma si lega ai concetti di responsabilità, dignità, onorabilità, opportunità di fare o non fare qualcosa. Lo stesso Presidente della Corte dei Conti ha sottolineato che «per contribuire ad accrescere la cultura dell'integrità nella p.a. e sfidare la corruzione, un ruolo fondamentale può svolgere l'etica, vale a dire la propria, intima tensione morale del funzionario pubblico al suo corretto agire». Ha proseguito ritenendo che «oggiè necessario prestare una più rilevante attenzione a questo aspetto e spendere un impegno anche personale per dare maggiore senso civico a tutto il nostro Paese e una migliore diffusione di comportamenti virtuosi, rispettosi delle norme e improntati, alla massima considerazione del bene comune.»

Siamo davanti a questo testo mentre molti continuano imperturbati a divorare la ricchezza residua della nazione, saccheggiano denaro pubblico sotto lo scudo di un'impunità garantita dalla stratificazione di leggi che nell'ultimo decennio hanno azzerato il rischio penale, garantendo la sistematica prescrizione di reati ridotti a carta straccia, impianto che funge da straordinario moltiplicatore della corruzione.

Da un punto di vista economico, una recente ricerca (P. Davigo e M. Arnone, «Arriva la crisi economica? Subito spunta la corruzione»), evidenziata da «Lavoce.info», ha messo in relazione l'interazione tra la variazione percentuale del PIL e l'emersione di vicende corruttive di una certa rilevanza, E ha confermato la tesi generale secondo cui fasi negative del ciclo economico facilitano l'emersione di fenomeni di criminalità politico-affaristica in generale e corruttiva in particolare.

Ciò non significa che la casistica dei reati di corruzione aumenti nei frangenti di crisi economica, anzi è assunto condiviso che gli illeciti tendano a essere costanti nel tempo: si può riscontrare un'improvvisa contrazione solo quando l'emersione degli scandali è tale da innalzare esponenzialmente il «costo del rischio» del mercato illegale, rendendo l'accordo corruttivo «diseconomico». Ad esempio, negli appalti banditi dopo «Tangentopoli» il prezzo pagato dagli enti pubblici è calato in media del 40-50% (dai 300-350 mld di lire per km della metropolitana di Milano si è passati a 150-250 mld.).

Come indicato dal Presidente della Corte dei Conti Giampaolino, la lotta alla corruzione, specie se viene intesa nel modo più ampio di «malamministrazione», svolge un ruolo chiave per l'economia di un Paese, in quanto consente di liberare energie vitali compresse, che possono aiutare lo sviluppo dei mercati, e favorisce situazioni di emersione delle attività economiche che giovano al sistema generale della fiscalità:«I fenomeni corruttivi vanno perseguiti con rigore perché incidono con conseguenze profondamente negative sulla Comunità, non solo in termini di lesione del principio della concorrenza, con effetti deprimenti sul sistema economico, ma anche sotto il profilo etico-sociale. L'incremento di gravi episodi di illegalità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni può minare la credibilità delle istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie, favorendo il consolidarsi nella società di atteggiamenti negativi di mancanza di fiducia nel corretto funzionamento dell'ordinamento democratico.»

Il provvedimento in esame, l'impianto che ne scaturisce e gli strumenti che ha inteso utilizzare non sembrano idonei a condizionare il mercato della corruzione, che altro non è che una tassa occulta sui cittadini estranei all'accordo criminale.

Dal testo non si evince con chiarezza che tipo di «sistema» intenda adottare il legislatore italiano per combattere, nel combinato disposto della prevenzione e della repressione, la corruzione e l'illegalità, pur così diffusa. Nel Regno Unito, ad esempio, è chiara la scelta in favore di un sistema di tutela marcatamente preventivo, severissimo sui controlli di tutti i fattori in gioco e sulle linee-guida di comportamento per i funzionari pubblici.

Di seguito, indichiamo alcuni dei punti intorno ai quali, secondo Italia dei Valori, si dovrebbe costruire un impianto efficace per la lotta alla corruzione.

Il nuovo testo del progetto di legge, elaborato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, è composto da 20 articoli.

L'articolo 1 (Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione) individua, in ossequio alle Convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, l'Autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Civit, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 150/2009. Si modifica così l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che lo ricopre secondo la normativa vigente. Il testo elenca, poi, i compiti spettanti alla Commissione tra i quali la collaborazione con organismi stranieri paritetici e l'analisi delle cause e dei fattori della corruzione con l'individuazione degli interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto; alla stessa sono riconosciuti importanti poteri ispettivi e d'indagine (richiesta di notizie, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni) nonché poteri di sollecitazione e sanzionatori (ordina l'adozione di atti o la rimozione di comportamenti contrastanti con le regole sulla trasparenza amministrativa). Vengono, infine, individuate le attività degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali (tra le quali si segnala l'introduzione, nel corso dell'esame in sede referente, della definizione dei criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione).

L'articolo 2 (Trasparenza dell'attività amministrativa) dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa - livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - sia assicurata con la pubblicazione delle informazioni relative a: procedimenti amministrativi, anche se realizzati in deroga alle procedure ordinarie e costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (le informazioni pubblicizzate sono trasmesse in via telematica alla Civit); risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. Si prevede, altresì, che le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

L'articolo 3 (Trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali) è volto a realizzare la trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali imponendo alle pubbliche amministrazioni, in occasione dell'annuale rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile da esse utilizzate, la comunicazione di tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne all'amministrazione, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

L'articolo 4 (Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), modifica l'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici.

L'articolo 5 (Modifica all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), aggiunge l'articolo 54-bis al TU pubblico impiego al fine di a tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.

L'articolo 6 (Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa) individua - fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento ministeriale previsto dal Codice antimafia (D.Lgs n. 159/2011) - le attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa per le quali - indipendentemente dal valore del contratto - è sempre richiesta l'informazione antimafia. Il relativo elenco può essere modificato con decreto, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. È obbligatorio segnalare al prefetto, ai fini dei controlli antimafia, sia l'affidamento a terzi delle attività comprese tra quelle individuate come a rischio d'infiltrazione che le variazioni degli assetti proprietari delle stesse imprese. Le citate variazioni devono essere comunicate entro 30 gg.; la violazione di tale obbligo è punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.

L'articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) modifica l'articolo 135 del Codice dei contratti pubblici al fine di inserire tra le cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore anche la sentenza definitiva di condanna nei confronti di quest'ultimo per i gravi reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis (ad es. associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di persone, riduzione in schiavitù) e 3-quater (delitti con finalità di terrorismo), per il reato di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione (v. ultra articolo 13) e per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e corruzione di incaricato di un pubblico servizio.

L'articolo 8 (Principi generali per regioni ed enti locali) contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 9 (Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20) dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione, inserendo due nuovi commi all'articolo 1 della legge 20/1994 che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa. In particolare si prevede: una presunzione fino a prova contraria relativa alla quantificazione del danno all'immagine della PA, derivante dalla commissione di un reato contro la stessa p.a. da parte del dipendente (il danno si presume essere pari al doppio del valore illecitamente percepito dal dipendente); la concessione del sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

L'articolo 10 (Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze di condanna per delitti non colposi) delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi: l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale e al Parlamento europeo; il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali; le ipotesi di decadenza o sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica.

L'articolo 11 (Modifica all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) novella l'articolo 59 del TUEL (Testo unico enti locali) prevedendo la sospensione di diritto da una serie di cariche pubbliche elettive (presidente della provincia, sindaco, assessore consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale) delle persone nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato la misura coercitiva del divieto di dimora, quando quest'ultima coincida con la sede dove si svolge il mandato elettorale.

L'articolo 12 (Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, così come gli avvocati dello Stato) prevede che i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili, così come gli avvocati dello Stato) possano rimanere fuori ruolo per non più di cinque anni consecutivi e, nel corso della carriera, per un massimo di dieci anni. Tra i due incarichi devono, tuttavia, intercorrere almeno cinque anni. Si prevede, inoltre, che non si possa determinare pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza e che il magistrato fuori ruolo mantenga, nel nuovo incarico, esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità.

È precisata la prevalenza della nuova disciplina su ogni normativa speciale nonché la sua applicazione agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 13 (modifiche al codice penale) introduce numerose modifiche al codice penale. Il minimo sanzionatorio della reclusione per peculato (articolo 314 c.p.) è portato da tre a quattro anni.

È ridefinito il reato di concussione (articolo 317) che diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all'incaricato di pubblico servizio) e da cui è espunta la fattispecie per induzione (v. ultra); è previsto un aumento del minimo edittale, portato da quattro a sei anni di reclusione.

È dettata una nuova formulazione dell'attuale reato di cui all'articolo 318 (Corruzione per un atto d'ufficio), ora rubricato «Corruzione per l'esercizio della funzione», sanzionato più severamente (la reclusione da uno a cinque anni, anziché da sei mesi a tre anni). Con la riformulazione dell'articolo 318 (cd. corruzione impropria) vengono ridelimitate le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria di cui all'articolo 319, che rimane ancorata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'indebita ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità di cui al nuovo articolo 318, che risulta adesso collegata all'esercizio delle funzioni e non al compimento di un atto dell'ufficio.

Risulta inoltre soppressa l'ipotesi più lieve per il pubblico ufficiale che riceve la retribuzione per un atto già compiuto. La disposizione si applica anche all'incaricato di pubblico servizio.

È aumentata, all'articolo 319 (che continua ad applicarsi anche all'incaricato di pubblico servizio), la pena della reclusione prevista per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (da quattro a otto anni anziché da due a cinque anni), mentre all'articolo 319-ter è prevista, per la corruzione in atti giudiziari, la pena della reclusione da quattro a dieci anni (attualmente va da tre a otto anni).

Sono introdotti nel codice due nuovi delitti: «l'induzione indebita a dare o promettere utilità» (cosiddetta concussione per induzione, nuovo articolo 319-quater). La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (reclusione da tre a otto anni); il privato che dà o promette denaro o altra utilitàè punito con la reclusione fino a tre anni; il «traffico di influenze illecite» (nuovo articolo 346-bis) che punisce con la reclusione da uno a tre anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La stessa pena si applica a chi dà o promette denaro o altro vantaggio. Sono previste aggravanti e attenuanti speciali.

È sanzionato più severamente l'abuso d'ufficio (articolo 323: è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni anziché da sei mesi a tre anni).

È modificato l'articolo 317-bis c.p.: l'interdizione perpetua dai pubblici uffici consegue anche alla condanna per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e in atti giudiziari.

Ulteriori modifiche al codice penale dettate dall'articolo 9 hanno, soprattutto, natura di coordinamento rispetto alle novelle introdotte, con particolare riferimento ai nuovi reati aggiunti. Si tratta delle disposizioni sull'incapacità di contrattare con la p.a. a seguito di condanna (articolo 32-quater c.p.), sull'estinzione del rapporto di lavoro (articolo 32-quinquies), sulla fattispecie di istigazione alla corruzione (articolo 322), sull'applicabilità agli organi dell'UE (articolo 322-bis), sulla confisca (articolo 322-ter), sulla circostanza attenuante (articolo 323-bis).

L'articolo 14 (Modifica all'articolo 2635 del codice civile) sostituisce all'attuale fattispecie di cui all'articolo 2635 del codice civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) quella di corruzione tra privati. Sono puniti con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, compiendo od omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionano nocumento alla società.

L'articolo 15 (Modifiche al D.Lgs n. 231/2001) coordina con le novelle introdotte nel codice penale la disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche di cui al D.Lgs n. 231/2001.

In particolare, la citata responsabilità consegue anche per i reati: di concussione per induzione (ovvero l'induzione indebita a dare o promettere utilità) sanzionato con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; di corruzione tra privati (nella ipotesi aggravata in cui la società danneggiata sia una società quotata sui mercati regolamentati) sanzionato con la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

L'articolo 16 (Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) novella l'articolo 133 delle norme di attuazione del c.p.p. prevedendo che anche il decreto che dispone il giudizio per il nuovo reato di cui all'articolo 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) sia comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza.

L'articolo 17 (Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306) aggiunge la condanna per il citato reato di induzione indebita a dare o promettere utilità tra quelle per cui si applica la confisca obbligatoria di beni, denaro o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza, confisca prevista dall'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306/1992 (L. n. 356/1992).

L'articolo 18, ( Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) modificando gli artt. 58-59 del TUEL, introduce la condanna definitiva per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità tra le cause ostative alla candidatura alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali ovvero di impedimento a ricoprire cariche presso gli organi rappresentativi degli enti locali. Ad analoga condanna, ma non definitiva, consegue la sospensione di diritto dalle cariche rappresentative degli enti locali.

L'articolo 19 (Modifica alla legge n. 97/2001) novella l'articolo 3 della legge n. 97/2001 prevedendo, anche nei confronti del dipendente pubblico rinviato a giudizio per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, il trasferimento - da parte dell'amministrazione di appartenenza - ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza.

L'articolo 20 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 


 

 

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO e STENOGRAFICO

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641.

 

Seduta di MERCOLedì30 maGGIo 2012

 

presidenza del vicepresidente ROCCO BUTTIGLIONE

 

La seduta comincia alle 11,10.

 

 


Seguito della discussione del disegno di legge: S. 2156 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Approvato dal Senato) (A.C. 4434-A); e delle abbinate proposte di legge: Di Pietro ed altri; Ferranti ed altri; Giovanelli ed altri; Torrisi ed altri; Garavini; Ferranti ed altri (A.C. 3380-3850-4382-4501-4516-4906).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Di Pietro ed altri; Ferranti ed altri; Giovanelli ed altri; Torrisi ed altri; Garavini; Ferranti ed altri. Ha chiesto di intervenire il presidente della II Commissione (Giustizia), onorevole Bongiorno. Ne ha facoltà.

GIULIA BONGIORNO, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, intervengo anche a nome del presidente Bruno per rappresentarle che presso le Commissioni I e II - siamo in sede, come sa, di Comitato dei diciotto relativamente al disegno di legge anticorruzione - siamo ancora in attesa del parere della V Commissione (Bilancio). Ovviamente le devo chiedere quindi un rinvio dell'inizio dei lavori. Non sono assolutamente in grado di quantificare il tempo necessario per avere questo parere, perché dipende dalla Commissione bilancio. Non so nemmeno che tipo di condizioni verranno apposte. Le chiederei mezz'ora, ma non so nemmeno se saremo in grado di rispettare questo termine. Chiederei alla signoria sua di verificare.

PRESIDENTE. Chiarissimo, presidente Bongiorno, la ringrazio anche per la «signoria sua».

ANTONIO DI PIETRO. Una volta tanto!

PRESIDENTE. L'onorevole Di Pietro è abituato a questo linguaggio.

MAURIZIO FUGATTI. Chiedi di parlare.

PRESIDENTE. Mi perdoni onorevole Fugatti, poi le darò la parola (e anche all'onorevole Giulietti). Se non ci sono obiezioni, visto la richiesta del presidente Bongiorno (minimo una mezz'ora), suggerirei di evitare di trovarci tra mezz'ora e poi dover eventualmente sospendere un'altra volta. Chiedo ai presidenti, Bongiorno e Bruno, e al presidente della Commissione bilancio di avere a disposizione al massimo un'ora in modo da poter aggiornare i nostri lavori e iniziare alle 17 ma in maniera continuata con il complesso degli emendamenti, disponendo a quel punto - mi confermi e mi conforti - di tutti i pareri espressi da parte della V Commissione e anche delle Commissioni riunite. Se poi dovesse eventualmente accadere qualcosa vedremo, ma un'ora, se non ci sono obiezioni, mi sembra il tempo congruo. Presidente Bongiorno, è d'accordo?

GIULIA BONGIORNO, Presidente della II Commissione. Sì, Presidente.

RAFFAELE VOLPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VOLPI. Signor Presidente, intervengo solo per chiedere alla presidente Bongiorno se, visto che lo spazio che viene definito ora in concordanza con l'Aula è di un'ora, intendano procedere anche all'esame dei rimanenti emendamenti che sono stati lasciati da parte in Commissione rinviandoli a domani mattina. Mentre si aspetta il parere della Commissione bilancio, credo che debba essere reso utile il lavoro delle Commissioni riunite continuando anche l'esame degli emendamenti che sono stati messi da parte.

PRESIDENTE. È evidente che è un suggerimento. Non entriamo in un dibattito sull'organizzazione dei lavori che è di competenza sia del presidente Bongiorno che del presidente Bruno. Auspichiamo che questo possa accadere, nel senso che ci permetterà di accelerare i lavori dell'Aula.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO LEONE

 

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 28 maggio 2012 si è conclusa la discussione sulle linee generali e la relatrice per la Commissione giustizia ed il rappresentante del Governo sono intervenuti in sede di replica.

(Esame degli articoli - A.C. 4434-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo delle Commissioni.

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere (Vedi l'allegato A - A.C. 4434-A), che è distribuito in fotocopia, e che reca una condizione riferita all'articolo aggiuntivo del Governo 1.0600 volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione. Al fine di recepire tale condizione, le Commissioni hanno presentato il subemendamento 0.1.0600.300, che è in distribuzione.

Le Commissioni hanno, altresì, presentato il subemendamento 0.4.600.300 che è in distribuzione.

Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del Regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare. A tal fine, il gruppo dell'Italia dei Valori è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.

Avverto che l'emendamento della Commissione 4.600, sarà posto in votazione prima dell'emendamento Paolini 4.290, a pagina 20 del fascicolo.

Avverto, altresì, che l'emendamento Di Pietro 13.301, identico all'emendamento Ferranti 13.89, collocato a pagina 78 del fascicolo, deve intendersi rinumerato come 13.351.

Avverto, altresì, che all'emendamento Scilipoti 2.255, il riferimento normativo è alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e non n. 240; all'emendamento Vassallo 2.257 le parole «31 aprile» devono intendersi sostituite dalle parole «30 aprile».

Avverto, inoltre, che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi degli articoli 86, comma 1, e 89 del Regolamento, le seguenti proposte emendative, non previamente presentate in sede referente ed estranee, comunque, rispetto al contenuto del provvedimento: Mantovano 4.0255 che, novellando il decreto legislativo n. 104 del 2010, prevede che le Autorità amministrative indipendenti possano agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi che violino le norme poste a tutela degli interessi pubblici garantiti dalle Autorità stesse nell'ambito delle proprie competenze.

Avverto, ancora, che la Presidenza non ritiene ammissibile, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, l'articolo aggiuntivo Di Pietro 13.08, già dichiarato inammissibile in sede referente e volto a prevedere, nell'ambito del codice di procedura penale, la costituzione di squadre investigative comuni in caso di indagini collegate a quelle condotte in altri Stati.

Avverto, infine, che all'emendamento del Governo 2.600, parte consequenziale, lettera b), le parole: «le informazioni sui conti» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «le informazioni sui costi».

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 4434-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 4434-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Lehner. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LEHNER. Signor Presidente, farò un intervento che potrà apparire un po' insolito ma voglio arrivare al dunque partendo da una vicenda storica che credo non sia a tutti nota.

Dopo il 28 settembre 1939, con l'accordo Stalin-Hitler sulla cosiddetta frontiera della pace, il territorio polacco fu diviso in tre parti: la parte orientale fu annessa all'Urss, quella occidentale al Terzo Reich, e rimase una parte centrale, una striscia, che da Varsavia arrivava a Cracovia, che fu chiamata Gubernia Generale. Il territorio della Gubernia Generale fu affidata al generale tedesco Hans Frank, il quale poi scelse come sua sede il castello Wawel, la storica sede dei re polacchi. Il generale Frank, come governatore della Gubernia generale, si rivelerà uno dei più bestiali criminali nazisti. Frank apparteneva a quella mentalità giuridica secondo la quale l'unico vero ostacolo o impedimento alla commissione di reati era la durezza della pena, la più dura possibile. Il deterrente, insomma, era l'inasprimento, oltre ogni limite, delle pene.

Infatti, nel codice penale della Gubernia, Frank inserì pene durissime per qualsiasi reato. Venne, ad esempio, prevista la pena di morte per chiunque nascondesse in casa, o ospitasse in casa, un ebreo, un maiale o un partigiano, perché per il generale Frank, partigiani ed ebrei erano assimilabili al maiale. Il «bestiale» giurista Frank pensava, con questa norma barbarica (condanna a morte per ospitare in casa esseri umani e un maiale), di avere tolto ai polacchi ogni voglia di commettere questo reato; eppure, nonostante la pena di morte e la polizia nazista, le SS, che controllavano famiglia per famiglia, molti polacchi continuarono a commettere quel reato, ospitando non solo il proprio maiale, ma ebrei e partigiani. A Gerusalemme vi è un parco, il parco dei giusti, in cui vi sono alberi che ricordano molti cittadini polacchi che non si fecero piegare dalla durezza della pena, e così, i partigiani in Polonia, anche dopo l'occupazione sovietica, continuarono a esistere fino al 1962. La resistenza polacca durò, anche nei confronti dei comunisti, fino al 1962, operando nei boschi e ospitati da altri coraggiosi cittadini polacchi. Vi ho raccontato questi accadimenti terribili, ma anche questi esempi di grande coraggio, di grande senso civico, di capacità di orgoglio e di resistenza alla violenza e alle leggi disumane.

Ciò proprio per dire che noi abbiamo per anni, a destra e a sinistra, teorizzato e ci siamo riempiti la bocca con il concetto, secondo me giusto, che ad impedire o comunque a limitare la commissione dei reati non è la durezza della pena, ma è la certezza della pena. Ne abbiamo parlato in questi anni da tutte le parti, in Commissione, sui giornali, in Aula.

La mia osservazione critica nei confronti di questo provvedimento di legge è che invece va nella direzione opposta, ossia che la corruzione si possa combattere non con la prevenzione, non con la certezza della pena, ma con delle grida manzoniane che divengono via via sempre più pesanti, sempre più dure e mi riferisco al fatto che vengono aumentati gli anni di carcere (da tre a sei anni, fino ad otto anni; siamo arrivati, mi pare, ad otto anni).

Credo che sia culturalmente, filosoficamente, giuridicamente e politicamente sbagliato questo atteggiamento mentale, anche perché - attenzione - in questo momento accade un fenomeno secondo me preoccupante: ci sono magistrati che premono sul Parlamento affinché vari non una buona legge anticorruzione, ma una durissima legge anticorruzione, il che non corrisponde affatto alla finalità di combattere la corruzione, ma - attenzione - ad un messaggio politico. Poiché non voglio fare polemiche con nessuna parte del Parlamento, non voglio cercare di analizzare qual è questo messaggio politico, ma certamente si tratta di un messaggio politico preoccupante in una temperie in cui la politica è quanto mai debole e ci sono invece altri poteri che sono eccessivamente potenti ed eccessivamente forti.

Quindi dico: se non riuscì la belva Hans Frank a convincere i polacchi con la pena di morte a non commettere quei gesti umani, ma anche allora sembravano reati, non capisco come possiamo illuderci di andare a limitare, impedire o ostacolare la corruzione, indurendo le pene e aumentando gli anni di carcere (Applausi dei deputati del gruppo Popolo e Territorio).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ria. Ne ha facoltà.

LORENZO RIA. Signor Presidente, signor Ministro, la materia dell'anticorruzione è argomento di massima pregnanza ed urgenza nel quadro delle esigenze normative rilevate nell'ambito del settore giustizia. I fenomeni di corruzione e di illegalità nella pubblica amministrazione presentano profili di disvalore molteplici e diffusi, riverberando i loro effetti non solo nell'ambito strettamente amministrativo, ma anche e soprattutto nel settore economico, contribuendo a peggiorare il quadro già drammatico della burocrazia e dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Per questo motivo, il tema avrebbe meritato, nel corso della legislatura, ben altra tempistica rispetto all'iter che al momento non lascia intravedere nulla di buono circa la definitiva approvazione del provvedimento al nostro esame, pur rendendomi conto che l'approfondimento e lo studio si sono resi essenziali e imprescindibili nell'ambito dei lavori delle Commissioni I e II specie con riguardo alle modifiche relative alla parte della materia che afferisce agli illeciti penali.

Rispetto al testo approvato dal Senato, quello su cui oggi siamo chiamati a votare è stato a mio avviso migliorato e raffinato anche grazie all'intervento poderoso del Governo che ha rimodulato in prima battuta gli aspetti repressivi della proposta per poi presentare in Assemblea una serie di emendamenti rivolti anche alle disposizioni con fini preventivi.

Certamente è da accogliere con favore l'istituzione dell'Autorità nazionale anti-corruzione, che eserciterà i propri poteri attraverso un vero e proprio piano di azione generale da disciplinare in via regolamentare. Il Governo, sul punto, ha presentato un corposo emendamento all'articolo che coordina i compiti delle pubbliche amministrazioni centrali, chiamate a definire uno specifico piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Si prevede, inoltre, l'individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. Ciò risponde alla necessità di poter affidare ad un soggetto il compito specifico di presidiare sulla corretta applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione. Questo schema, a mio avviso, è da accogliere con favore poiché affronta il problema con metodo che definirei scientifico. Ciò che si vuole ottenere attraverso una specifica modifica dell'organigramma del personale delle pubbliche amministrazione e degli enti locali mi fa pensare, in una sorta di parallelismo, al metodo utilizzato per la prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro che, seppure con altri fini, si muove proprio sulla stessa riga facendo riferimento a due parti essenziali: la redazione di un documento sull'individuazione dei rischi e la nomina di un responsabile.

Sicuramente la proposta di legge sull'anti-corruzione si caratterizza, in un Paese come il nostro, quasi come una svolta epocale. Prima di affrontare qualsiasi problema è necessario, infatti, rendersi conto della portata e dell'estensione del fenomeno, di modo da calibrare a dovere i possibili rimedi. Non sarà facile ottenere quella che si configura come una vera e propria rivoluzione culturale prima che normativa. Ciò che effettivamente può fare la differenza dal punto di vista preventivo su un tema come quello degli illeciti contro la pubblica amministrazione è un lavoro che parta dal basso, dalle maglie più larghe della società. Auspico un percorso di legalità che coinvolga i cittadini e che parta dal momento in cui per la prima volta si confrontano con la società (penso alle scuole, ad esempio) e termini nei più impervi rapporti con la burocrazia con cui ognuno di noi, in misura più o meno rilevante, in funzione di variabili soggettive connesse prettamente alla sfera lavorativa, si trova presto o tardi a fare i conti.

A tal proposito, mi sembra d'obbligo spendere una breve considerazione in merito all'emendamento presentato dal Ministro Patroni Griffi all'articolo 5, disponendo sulla garanzia di anonimato per il pubblico dipendente che informa l'autorità giudiziaria o la Corte dei conti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Mi pare che tale misura possa essere a ragione annoverata proprio tra quelle finalizzate alla rivoluzione culturale cui accennavo poco fa.

È necessario, infatti, bilanciare la sollecitazione a collaborare da parte dei dipendenti con un sistema di tutela della loro posizione lavorativa poiché spesso è proprio il timore di poter subire delle ripercussioni discriminatorie nell'ambiente di lavoro ad alimentare l'omertà ed il silenzio sui reati gravissimi contro la pubblica amministrazione.

È, infatti, una caratteristica ontologicamente connaturata a tale tipologia di illecito quella di poter essere portata alla luce solo grazie a chi, per ragioni di contatto sul piano lavorativo, può venire a conoscenza del fatto illecito. Ricordiamo che la corruzione, ad esempio, punisce, nella maggior parte dei casi, sia il corrotto sia il corruttore. È uno dei cosiddetti reati a concorso necessario e per tale ragione difficilmente i soggetti coinvolti vengono allo scoperto.

Mi pare che il Governo abbia, dunque, segnato un ulteriore punto nella corsa al perfezionamento del testo preordinato alla sua efficacia e mi sembra doveroso ricordare che su un tema come questo e, più precisamente, su tutti gli argomenti del settore giustizia, l'atteggiamento che bisognerebbe tenere, da parte di tutte le forze politiche coinvolte, dovrebbe essere proprio e solo quello della tensione al miglioramento dei testi e all'efficienza dei percorsi normativi.

Accolgo pienamente le parole pronunciate lunedì in Aula dal Ministro Severino, con cui ci ha più volte invitato ad affrontare le questioni in maniera che possa dirsi scevra da qualsiasi spettacolarizzazione e, aggiungerei, da qualsiasi strumentalizzazione. Purtroppo, in più di un'occasione ho avuto l'impressione che sui temi della giustizia si stesse attuando una sorta di trattativa politica. Più di una volta ho temuto che si potesse decretare l'azzeramento dei lavori di Commissione a causa di prese di posizione più o meno esplicitamente personalistiche.

Mi duole rilevare che anche in questa fase stiamo assistendo a provocazioni di questo genere. Mi riferisco all'emendamento presentato dal collega Sisto, sulla concussione. È stato prontamente ribattezzato «norma Ruby» riportandoci, come in un terribile ritorno al passato, alle leggi ad personam. Penso che sia necessario sgombrare il campo da tali dinamiche, che reputo contorte e ammorbanti. Penso che non costruiscano nulla di buono, perché temi così determinanti per il Paese non possono e non devono essere terreno di trattativa politica, tanto meno se dettata da evidenti interessi personalistici.

Non vogliamo più assistere alle spettacolarizzazioni cui abbiamo ampiamente assistito in passato. Abbiamo bisogno, piuttosto, di un approccio eminentemente tecnico nella definizione dei provvedimenti di legge e politico nel senso più nobile del termine, per la definizione degli scopi dei provvedimenti stessi.

Ritornando, signor Ministro, all'impianto, come dire, preventivo del provvedimento - mi riferisco ai primi 12 articoli -, oltre ad accogliere con favore gli emendamenti presentati dal Governo credo che si debba attuare un'opera di raccordo di alcuni degli articoli con disposizioni già esistenti, che incidono sulla stessa materia. Ne richiamo uno, signor Ministro, a titolo di esempio, poiché lo reputo il più importante anche perché modifica quella che, nel testo del comma 5 dell'articolo 2, è prevista come mera facoltà in un vero e proprio obbligo per la pubblica amministrazione. Mi riferisco alla parte in cui la disposizione prevede che «le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano». Ebbene, tale disposizione contravverrebbe all'obbligo già disposto dalla disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della legge generale in materia di procedimento amministrativo, appunto la legge n. 241 del 1990.

Penso quindi che sia nostro dovere porre rimedio alla discrasia che conseguirebbe all'approvazione dell'attuale articolo 2, approvandone la modifica da me proposta.

Quanto alla parte della legge che affronta l'aspetto repressivo, mi soffermo sugli emendamenti all'articolo 13 che, nella sua originaria formulazione, prevedeva sostanzialmente un aumento della pena edittale prevista per alcuni dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché la previsione di circostanze aggravanti specifiche. Su questo schema si è innestata dapprima l'emendamento del Governo, che avuto l'intento di adeguare la normativa penale dei reati contro la pubblica amministrazione alle linee guida contenute in accordi internazionali già ratificati dall'Italia o in corso di ratifica. Premesso un generale giudizio di favore rispetto all'azione di rafforzamento del contrasto penale della corruzione pubblica e privata, non si può, nell'ottica di una costante tensione al miglioramento delle norme, non considerare l'opportunità di analizzare ulteriormente il testo di legge al fine di rendere ancora più efficaci e concrete le regole imposte sul rispetto e la tutela del corretto andamento della pubblica amministrazione.

Ciò che preme anzitutto rilevare concerne la modifica introdotta in seno al reato di concussione, di cui all'articolo 317 del codice penale, dall'articolo 13, lettera d). Si modifica il reato nella parte riguardante i soggetti attivi, eliminando la figura dell'incaricato di pubblico servizio e lasciando unicamente quella del pubblico ufficiale. Per quanto l'esperienza giuridica indichi l'esiguità dei casi di concussione commessa dall'incaricato di pubblico servizio, ritengo che il restringimento del campo dei soggetti attivi riferito ad un reato di tale gravità non possa considerarsi in linea con lo spirito generale della riforma, che tende all'opposto a rinvigorire sia l'aspetto preventivo, sia quello repressivo del reato proprio in oggetto. Su questo punto ho proposto quindi la rimodulazione del reato di concussione per costrizione, mantenendo la punibilità dell'incaricato di pubblico servizio oltre che quella del pubblico ufficiale, adottando l'aumento del minimo della pena, come nell'emendamento del Governo, da quattro a sei anni di reclusione.

Quanto alla corruzione tra privati, di cui all'articolo 2635 del codice civile, gli emendamenti presentati si dirigono nella direzione di aumentare la forbice edittale di pena prevista e di agevolare l'accertamento processuale del fatto, sopprimendo l'inciso: «cagionando nocumento alla società». La fattispecie passerebbe dunque da reato di evento a reato cosiddetto di mera condotta, con evidenti ripercussioni positive in seno all'accertamento dello stesso dal punto di vista processuale.

Richiamo da ultimo l'emendamento a mia firma che incide sull'articolo 363 del codice penale estendendone l'applicabilità anche ai reati contro la pubblica amministrazione. Tale disposizione attualmente prevede infatti circostanze aggravanti specifiche relative ai reati contro le personalità dello Stato, che ben possono applicarsi anche ai reati contro la pubblica amministrazione, stante la necessità condivisa ed ispiratrice dell'intero provvedimento di rafforzare la repressione di questa categoria di fatti penalmente illeciti.

Alla luce di quanto esposto - e concludo - esprimo ampio consenso agli emendamenti presentati dal mio gruppo, invitando i colleghi a sostenerli con il voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole D'Anna. Ne ha facoltà.

VINCENZO D'ANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che siamo qui ad esaminare pare sia stato spezzettato in due tranche: la prima che riguarda il discorso più in generale del provvedimento e quindi la parte amministrativa, salvo poi valutare nei giorni della prossima settimana la parte del penale.

Indipendentemente quindi dalla discussione di merito che certamente dovrà essere fatta sia sulla prima che sulla seconda parte, credo che quello che il collega Lehner poc'anzi ci diceva ci debba far riflettere. Vedete, vige su questo Parlamento ormai un condizionamento esasperato da parte di una certa parte della pubblica opinione, cioè di quella che sostanzialmente ha in ampio discredito sia il Parlamento che i parlamentari e credo che invece di riaffermare la bontà e la funzione in democrazia della politica, della rappresentanza e della volontà popolare nella sede istituzionale che è quella del Parlamento, attraverso il ruolo e la funzione dei parlamentari, da qualche parte ci si affanna ad inseguire delle leggi che siano da modello, che siano da scudo, che testimonino per noi una garanzia del fatto che non siamo e non intendiamo essere quello che gli altri dicono che noi siamo.

Quindi c'è una rincorsa all'esasperazione delle norme - così come Lehner prima ci ricordava - per cui il più onesto, il più bravo, il più integerrimo è colui che chiede condanne sempre più esemplari, che affastella norme che più numerose sono, più danno luogo all'inapplicabilità delle stesse - perchéè tipico dello Stato burocratico avere più funzioni, più funzionari e più norme da applicare - per cui mi sovviene la frase che Silone cita in La scuola dei dittatori, quando dice che la burocrazia è anonima e irresponsabile, sostanzialmente crea difficoltà per vendere benefici. In buona sostanza, vedo che in tutto questo coacervo di articoli ed emendamenti c'è una corsa a chi maggiormente escogita ulteriori rimedi per porre freno all'incipiente e, oserei dire, all'ontologica vocazione corruttiva della pubblica amministrazione.

Credo che stiamo sbagliando strada, non perché io debba essere considerato migliore degli altri, ma credo che ognuno di noi è quel che fa, indipendentemente da come la pensa sulla natura dello Stato e la sua funzione. Credo che uno Stato sburocratizzato, che uno Stato in cui le autorizzazioni e le concessioni sono limitate al massimo e quindi portate al minimo, sia la migliore garanzia perché i funzionari, ridotti al minimo e all'essenziale di questo Stato, non possano esercitare influenze e corruttele nei confronti di coloro che si rivolgono alla pubblica amministrazione. Noi invece ci affanniamo a curare i sintomi della malattia e a non voler fare i conti con una profonda revisione della struttura, della natura e della funzione dello Stato, tentando di recuperare a valle quello che non riusciamo ad arginare a monte, per cui nessuno si pone il problema di ampliare l'ambito delle libertà negative - come Isaiah Berlin le chiama - cioè delle libertà che sono indisponibili allo Stato e ai poteri di controllo dello Stato, perché più si aumenta la gamma delle autorizzazioni, delle concessioni, dei visti e dei timbri più si alimenta in potenza la possibilità che nella pubblica amministrazione ci sia chi fa mercimonio di questi timbri, firme, autorizzazioni e concessioni.

Quindi, invece di andare verso uno Stato più snello, in cui le libertà e i diritti dei cittadini siano indisponibili nei confronti di chi esercita la pubblica autorità - credo che questo sia uno dei compiti del liberalismo: riscattare il cittadino dal soggiacere alla pervicace opera di controllo e di indirizzo dello Stato - noi approviamo una legge per complicare e burocratizzare ulteriormente il vivere civile e la funzione e il ruolo che lo Stato svolgono nei confronti del cittadino.

Consentitemi di dire, pur in un'Aula distratta, che chi ha letto La città del sole di Campanella ricorda che l'utopia, definita impossibile, era tale perchéè impossibile ricondurre la vita degli individui all'interno di schemi e il magistrato - credo che La città del Sole di Campanella sia la Repubblica preferita di alcuni, in cui Di Pietro potrebbe certamente fare il Capo dello Stato - in quell'aureo mondo era colui che stabiliva finanche la foggia degli vestiti degli individui e stabiliva chi e come si dovesse accoppiare. Non lo dico perché sono a favore della corruzione. Sono, però, a favore di uno Stato che come minimo non possa esercitare tutta una serie di greppie, di autorizzazioni, di vincoli, che sono criminogeni di per se stessi. Allora, in questo provvedimento noi arriviamo, nella parte relativa alla concussione, addirittura ad ipotizzare il reato di traffico di influenze illecite, ad ipotizzare che, ancorché vi sia qualcuno che ha millantato qualche credito, ma, in buona sostanza, non ha esercitato alcun potere corruttivo, né ha manomesso, alterato o turbato le conclusioni di un procedimento o di un endoprocedimento amministrativo, questa persona, per il fatto di averlo millantato, sia da sottoporre ad una pena detentiva dai 2 ai 7 anni.

Delle due l'una: o qui facciamo il processo alle intenzioni e siamo alla carcerazione preventiva o vi è l'altra condizione, per cui, qualora l'ipotesi del traffico di influenze illecite abbia portato ad un illecito amministrativo, il reato non può che prevedere la pena dell'ergastolo. Infatti, se il reato non si è consumato e diamo a una persona 7 anni di carcere, se il reato si è consumato gliene dobbiamo dare almeno 30.

Allora, cari colleghi, l'invito che vi faccio non è quello di mettere una sentinella dietro ogni cittadino, ma di fare della cittadinanza il luogo in cui vi siano dei diritti indisponibili allo Stato e che lo Stato sia minimo ed autorevole. Vedete, non saranno una serie di norme astruse e pletoriche a diminuire la corruttela in Italia. Vi sarà, invece, uno Stato che è più autorevole, perché noi non abbiamo bisogno di ulteriori leggi, cari amici, noi abbiamo bisogno di buoni esempi (Applausi dei deputati del gruppo Popolo e Territorio).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

JOLE SANTELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, le Commissioni formulano un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Favia 1.252 e Favia 1.8.

Sull'emendamento Zaccaria 1.9 vi è una richiesta di riformulazione. La leggo.

«Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti: c-bis) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento, ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; c-ter) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della presente legge».

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Zaccaria accetta la riformulazione. Prego, onorevole relatore.

JOLE SANTELLI, Relatore per la I Commissione. Le Commissioni formulano un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Favia 1.253 e Mantini 1.250. Le Commissioni, sul medesimo punto, hanno presentato un subemendamento che leggerei, anche se è riferito all'articolo 4. All'emendamento 4.600 del Governo, parte consequenziale, comma 2-bis, capoverso articolo 54, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che comunque preveda il divieto per tutti i dipendenti pubblici di chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia».

Ricordo che l'emendamento Mantini 1.251 è stato ritirato.

Le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento 1.600 del Governo e formulano un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Favia 1.256.

Le Commissioni esprimono altresì parere favorevole sull'emendamento Favia 1.255 e sull'articolo aggiuntivo 1.0600 del Governo e raccomandando l'approvazione del subemendamento 0.1.0600.300 delle Commissioni, riferito all'articolo aggiuntivo 1.0600 del Governo.

DAVID FAVIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVID FAVIA. Signor Presidente, se è consentito dal Regolamento, noi vorremmo far nostro il testo originario dell'emendamento Zaccaria 1.9, sottoscrivendolo.

PRESIDENTE. Onorevole Favia, aspettiamo prima i pareri del Governo.

DAVID FAVIA. Signor Presidente, non vorrei poi che fosse tardiva la richiesta.

PRESIDENTE. Il Governo?

FILIPPO PATRONI GRIFFI, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore per la I Commissione. Se mi è possibile, vorrei specificare, sull'emendamento Mantini 1.250, i motivi. Pur comprendendo l'importanza dei contenuti della norma, la difficoltà nostra è che, vuoi l'autorità, vuoi il Governo difficilmente potrebbe emanare un codice etico per gli amministratori. È solo questo il motivo per cui noi abbiamo aderito al parere del relatore per la I Commissione, invitando il proponente a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento.

DAVID FAVIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVID FAVIA. Signor Presidente, non mi sono permesso di interrompere la relatrice mentre dava i pareri, ma vorremmo fare nostro l'emendamento Zaccaria 1.9 nella formulazione originaria, per poterlo sottoporre al voto, anche nella parte relativa agli articoli 357 e 358 del codice penale.

PRESIDENTE. Onorevole Favia, si possono fare propri solo gli emendamenti ritirati e non quelli riformulati. C'è sostanzialmente un parere favorevole, con quella riformulazione. Insomma, l'emendamento Zaccaria 1.9 non è ritirato. In termini di Regolamento, non è possibile farlo proprio.

DAVID FAVIA. Signor Presidente, noi lo sottoscriveremmo e, una volta sottoscritto, ne chiederemmo la votazione. Chiedo se è consentito dal Regolamento.

PRESIDENTE. No assolutamente, onorevole Favia, non è possibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Favia 1.252. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro dell'emendamento Favia 1.252, formulato dal relatore.

DAVID FAVIA. No, signor Presidente, insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVID FAVIA. Signor Presidente, interverrò su questo emendamento anche a proposito di altri, per economia, con un intervento solo.

Quest'emendamento è interamente sostitutivo dell'articolo 1 e ripristina l'autorità anticorruzione istituita dal Governo Prodi, che era denominata Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno pubblica amministrazione e nel settore privato, che è stato poi soppresso. L'Alto commissario, così come lo proponiamo noi, ovvero come era originariamente sia nella forma che nella sostanza, si attaglia perfettamente a quanto espressamente indicato nella Convenzione ONU contro la corruzione. L'articolo 1 del provvedimento individua l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione, come richiesto dalla Convenzione ONU contro la corruzione, nella commissione cosiddetta CiVIT, che apparentemente rispecchia le finalità indicate dalla Convenzione. In realtà, noi crediamo che la vecchia autorità sia più attinente alla Convenzione ONU, mentre la CiVIT appare sostanzialmente una dipendenza del Dipartimento della funzione pubblica. Crediamo, cioè, che il modello originario presentasse più attinenza con la Convenzione ONU e più indipendenza con le proprie regolamentazioni.

Noi crediamo che il cuore di questo articolo sia l'emendamento 1.600 del Governo e vogliamo dare atto al Ministro ed al Governo di aver compiuto uno sforzo apprezzabile, ma debole. Certamente poco è meglio di niente, però questo nuovo istituto - che è basato sostanzialmente sui piani anticorruzione delle pubbliche amministrazioni locali, piani che si basano sulla collaborazione del prefetto, ma sostanzialmente su questa figura centrale del segretario comunale - potrebbe avere una valenza, ma troviamo che la previsione che il segretario comunale, nel caso in cui nella propria amministrazione, fatto un piano, vi sia una sentenza di condanna passata in giudicato per corruzione, venga di fatto punito con una sospensione dal servizio e dallo stipendio da uno a sei mesi sia una misura estremamente debole, come è facilmente comprensibile.

Avremmo ritenuto più opportuno giungere alla decadenza, al limite, nei casi più gravi. Abbiamo poi una scriminante, se così vogliamo chiamarla, molto facilmente raggiungibile, perché basta dimostrare di avere fatto il piano e di avere in qualche modo agito affinché il piano venisse applicato. Sappiamo, in realtà, che è abbastanza semplice per il segretario comunale conoscere tutti i vari gangli della propria amministrazione, a meno che non parliamo di amministrazioni di dimensioni gigantesche, che in Italia non ci sono. Quindi, al limite, avremmo potuto limitare questa scriminante alle amministrazioni superiori ad un certo numero di abitanti. Come ripeto, lo sforzo è quindi apprezzabile, ma francamente ci sembra che la struttura che viene proposta sia estremamente debole.

Tornando al mio emendamento 1.252, riteniamo che l'organismo originario abrogato fosse ben migliore e più attinente alla Convenzione ONU di questo che viene proposto e, quindi, insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Favia 1.252, non accettato dalle Commissioni né dal Governo, e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Nizzi, onorevole Bernardo, onorevole Moles, onorevole Zampa, onorevole Stradella, onorevole Garagnani, onorevole Castellani, onorevole Paladini, onorevole Porcino, onorevole Concia, onorevole Bonaiuti, onorevole Servodio, onorevole Gibiino, onorevole Gasbarra, onorevole Mastromauro...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 498

Votanti 496

Astenuti 2

Maggioranza 249

Hanno votato21

Hanno votato no 475).

Prendo atto che il deputato Ruben ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo all'emendamento Zaccaria 1.9 Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione dell'emendamento Zaccaria 1.9.

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, noi abbiamo esaminato questo emendamento al Comitato dei Diciotto. Le dico la riformulazione proposta dai relatori: esprime pareri facoltativi, cioè, sia nella lettera c)-bis, sia nella lettera c)-ter; in entrambi i casi si fa riferimento a pareri facoltativi. Per il resto il testo rimane quello precedente ed è espunta, nella prima parte, il riferimento all'articolo 357 del codice penale, e poi la parte conseguente. Volevo chiarire che in sede di Comitato dei Diciotto, il Ministro Severino ha spiegato che questa riformulazione (con la parte che è stata espunta e che io ho accettato che fosse espunta) aveva un significato dal punto di vista amministrativo (quello su cui le idee sono forse più mature, almeno nel sottoscritto), mentre dal punto di vista penale avrebbe determinato dei problemi.

Questa è la ragione - lo dico in due battute - per la quale ho accettato questa riformulazione che rappresenta parte dell'emendamento iniziale. Per il resto non c'è altro, quindi, ovviamente, incrementa le facoltà della CIVIT e questo per me è un fatto molto positivo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, è questo il senso della proposta di riformulazione da lei avanzata?

JOLE SANTELLI, Relatore per la I Commissione. Si, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prendo atto che anche il Governo è d'accordo. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zaccaria 1.9, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Lussana, onorevole Mura, onorevole Paladini, onorevole Sbai, onorevole Grassano, onorevole Cesaro, onorevole Divella, onorevole Corsini...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 507

Votanti 503

Astenuti 4

Maggioranza 252

Hanno votato498

Hanno votato no 5).

Prendo atto che il deputato Ruben ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo all'emendamento Favia 1.253. Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro dell'emendamento Favia 1.253, formulato dal relatore. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Favia 1.253, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Mura, onorevole Ruben...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 510

Votanti 507

Astenuti 3

Maggioranza 254

Hanno votato32

Hanno votato no 475).

Passiamo all'emendamento Mantini 1.250.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro dell'emendamento Mantini 1.250 formulato dai relatori.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, abbiamo a lungo meditato su questa formula, però abbiamo il dovere di informare veramente in breve l'Aula, perché stiamo parlando di un divieto da porre come principio per un codice etico di comportamento, che vuole che gli amministratori e i dipendenti pubblici non possano prendere regali ingenti, di qualunque natura, superiori al modico uso o regalo di cortesia, da persone che hanno affari o attività strettamente inerenti alle funzioni amministrative esercitate. Può sembrare un principio quasi scontato, ma scontato non è, e qualche fatto di cronaca ci dice che, in realtà, queste condotte ci sono. Ho visto pure che qualche agenzia parla di cozze pelose, di vacanze ai Caraibi. Non c'interessa. Il punto è che il Governo ha sollevato, e anche i relatori, delle perplessità, affermando che ciò si può fare per i dipendenti pubblici, ma non per gli amministratori.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MAURIZIO LUPI (ore 18,25)

PIERLUIGI MANTINI. Francamente noi dell'Unione di Centro per il Terzo Polo, che abbiamo sottoscritto questo emendamento, abbiamo un'opinione diversa. Il divieto in questione si può estendere anche agli amministratori pubblici elettivi, cioè gli assessori, i sindaci e i presidenti, che sono amministratori pubblici e che possono, anche loro, avere dei principi deontologici di comportamento. Tuttavia, siccome il Governo ha mostrato la disponibilità ad accogliere uno stringente ordine del giorno che estenda questo principio, non solo ai dipendenti pubblici, ma anche agli amministratori pubblici, riteniamo di aderire a questa soluzione - naturalmente con l'impegno del Governo che poniamo un po' come condizione, seppur rispettosamente - di un accoglimento del suddetto ordine del giorno volto ad estendere un principio, che è un principio di sobrietà della politica, anche agli amministratori pubblici.

PRESIDENTE. Prendo atto, quindi, che i presentatori dell'emendamento Mantini 1.250 lo ritirano.

Prendo, altresì, atto che il presentatore dell'emendamento Mantini 1.251 lo ritira.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.600 del Governo.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.600 del Governo, accettato dalle Commissioni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Zeller, D'Incecco, Sbai...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 506

Votanti 500

Astenuti 6

Maggioranza 251

Hanno votato498

Hanno votato no 2).

Prendo atto che il deputato Di Biagio ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo all'emendamento Favia 1.256.

Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Favia 1.256 non accedono all'invito al ritiro formulato dai relatori.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Favia 1.256, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Scilipoti, Sardelli, Toto, Di Pietro...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 507

Votanti 505

Astenuti 2

Maggioranza 253

Hanno votato69

Hanno votato no 436).

Prendo atto che il deputato Di Biagio ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Favia 1.255, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Della Vedova... onorevole Lehner... onorevole Laboccetta... onorevole Moles... onorevole Cesareo...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 509

Votanti 503

Astenuti 6

Maggioranza 252

Hanno votato497

Hanno votato no 6).

Prendo atto che il deputato Di Biagio ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà per tre minuti.

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, molto rapidamente, questo articolo 1 non è soltanto la premessa, ma anche l'architrave di questo provvedimento dal punto di vista organizzativo e istituzionale. Bisogna ricordare che l'articolo 6 della Convenzione delle Nazione Unite contro la corruzione, adottata nel lontano 2003 e poi ratificata nel 2009, e un'altra serie di principi normativi contenuti negli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, richiedono agli Stati l'individuazione di autorità nazionali anticorruzione. Questo adempimento non era stato realizzato dal nostro Paese. Invece con il provvedimento in esame, questa autorità oggi è riconosciuta: è un'autorità che già opera, già esiste, ed è la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Questa autorità, più sinteticamente chiamata Civit, sostanzialmente svolge una serie di funzioni importanti, collabora con gli organismi stranieri, approva - e questo è l'elemento fulcro di questa materia - il piano nazionale anticorruzione, esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e l'efficacia delle misure adottate e riferisce, come normalmente fanno le autorità, al Parlamento alla fine di ogni anno. Con l'emendamento 1.9 a mia prima firma, che abbiamo appena approvato, e sul quale il Governo ha espresso parere favorevole, si aggiungono funzioni ulteriori a tale autorità, che sono un po' ricalcate su modelli stranieri, in particolare sul modello anglosassone del comitato che vigila sugli standard di comportamento nella vita pubblica. In quel Paese essi sono anche applicati ai comportamenti dei soggetti politici. Questi standard, che sono contenuti nelle nostre normative, richiedono un adempimento da parte dei funzionari pubblici, e la Civit, quindi, sia pure non ordinariamente ma facoltativamente, può intervenire in merito. La Civit si somma al Dipartimento per la funzione pubblica, che viene potenziato dall'emendamento del Governo. L'insieme, la struttura così costruita, con l'emendamento del Governo e con la base di partenza che nasceva dalle nostre proposte, costituisce l'architrave della legge che stiamo approvando.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Lussana... onorevole Leone... onorevole Stefani...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 507

Votanti 504

Astenuti 3

Maggioranza 253

Hanno votato502

Hanno votato no 2).

Prendo atto che il deputato Di Biagio ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento delle Commissioni 0.1.0600.300, accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Sardelli? Onorevole Mura? Onorevole Mondello? Onorevole Pili? Onorevole Leone? Onorevole Cambursano?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 503

Votanti 498

Astenuti 5

Maggioranza 250

Hanno votato497

Hanno votato no 1).

Prendo atto che il deputato Di Biagio ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo del Governo 1.0600, accettato dalle Commissioni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Scilipoti? Onorevole Garagnani? Onorevole Volpi?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 508

Votanti 505

Astenuti 3

Maggioranza 253

Hanno votato504

Hanno votato no 1).

Prendo atto che il deputato Di Biagio ha segnalato che non è riuscito a votare

(omissis)

Si riprende la discussione (ore 18,35).

 

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 4434-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 4434-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Orsini. Ne ha facoltà.

ANDREA ORSINI. Signor Presidente, signor Ministro e onorevoli colleghi, ho chiesto la parola sull'articolo 2, perché credo sia una buona occasione per sottolineare, proprio anche alla luce degli emendamenti presentati, e in particolare dell'ampio emendamento presentato dal Governo, che evidenzia un importante, ed io credo politicamente ed anche moralmente significativa continuità nella battaglia per la trasparenza, che è una continuità istituzionale e, io credo, di grande valore, al di là delle diverse formule politiche o tecnico-politiche. Ricordo che fu la riforma Brunetta a fare della trasparenza un livello essenziale delle prestazioni della pubblica amministrazione, come definite dall'articolo 117 della Costituzione, e da lì prese il via una serie di scelte sulla strada della trasparenza, di cui questo provvedimento è in qualche modo il punto d'arrivo. Certo, colleghi, siamo tutti - io credo - consapevoli del fatto che la trasparenza, come l'onestà, non si impongono per legge. La trasparenza, come l'onestà, sono parte di un codice etico e di un codice morale che riguarda le persone. Ma sappiamo anche che delle buone leggi servono a prosciugare quello stagno di acque torbide, e appunto poco trasparenti, nelle quali, a causa della mancanza di trasparenza, si annidano i margini per la disonestà. Ma non è neppure, colleghi, soltanto una questione di carattere morale: se anche fosse solo una questione di carattere morale, ciò sarebbe più che sufficiente per affrontare tale problema con grande determinazione e con grande impegno. Ma è anche, colleghi, una questione di carattere economico. Se - e ce lo dicono tutti i rapporti, ce lo dicono tutti gli studi, ce lo dicono tutte le inchieste - gli investimenti stranieri esitano a venire in Italia, è per tanti motivi.

Tra questi tanti motivi, l'incertezza dei tempi, l'incertezza delle procedure, l'incertezza delle risposte della pubblica amministrazione e il malcostume che in questa si insidia sono una delle cause principali e più gravi. Allo stesso modo sappiamo, anche, che è un grande costo in sé, per la collettività, per il complesso della spesa pubblica, l'impossibilità di avere tempi certi; il tempo è un costo nell'attività dello Stato e nell'attività pubblica. Quindi, ben venga l'emendamento del Governo che delega al Governo stesso il riordino complessivo di questa materia secondo criteri da un lato più organici e dall'altro più stringenti.

Questo è un grande passo avanti per un rapporto meno conflittuale e più aperto e, quindi, un rapporto, in definitiva, più liberale fra lo Stato e i cittadini. Se il rapporto fra i cittadini e lo Stato è spesso così difficile, se i cittadini in Italia, purtroppo, non amano lo Stato, non amano la burocrazia, non amano le istituzioni, spesso, le colpe di ciò vengono date alla politica e la politica ha il dovere di dare una risposta, non con vani esercizi retorici ma con atti concreti che rendano la pubblica amministrazione veramente più trasparente e veramente più al servizio del cittadino. Questo significa, innanzitutto, nello spirito di questa legge, prevenire la corruzione; la corruzione non si combatte, la corruzione si previene; solo laddove non si sia riusciti a prevenirla si può provare a combatterla, ma sarà tutto molto meno efficace. Allora io credo che dobbiamo dire grazie, e mi avvio a concludere, al Ministro Alfano che, a suo tempo, ha varato ed ha creato questo pacchetto di provvedimenti di grande importanza, meritatamente continuati poi, a suo tempo, dal Ministro Nitto Palma e oggi dai ministri Severino e Patroni Griffi che abbiamo il dovere di ringraziare per aver portato a compimento questo provvedimento.

Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma il tempo non me lo consente; aggiungo soltanto che, negli emendamenti di molti colleghi, vedo la volontà di inserire ulteriori elementi e altre procedure orientate alla trasparenza ma, spesso, il meglio è nemico del bene e, forse, in questo caso, il meglio rischia di essere ancora più nemico del bene perché ciò che rende le procedure più lente e più complesse, anche se a fin di bene, non aiuta la trasparenza ma la rende più difficile.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

JOLE SANTELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere favorevole sul subemendamento Vassallo 0.2.600.1.

Ricordo che, a pagina 8 del fascicolo degli emendamenti, nell'emendamento 2.600 del Governo, al comma 1, lettera b) c'è un refuso e quindi le parole: «le informazioni sui conti» devono essere lette come: «le informazioni sui costi». Le Commissioni raccomandano l'approvazione di questo emendamento.

Le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Ria 2.250, Mariani 2.17, Mariani 2.80 e Barbaro 2.2.Il parere è invece favorevole sull'emendamento Mariani 2.19.

Le Commissioni formulano un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Scilipoti 2.254 ed esprimono parere favorevole sull'emendamento Mariani 2.281 a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: dopo il comma 2, aggiungere il seguente 2-bis: «Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico».

PRESIDENTE. Onorevole Santelli, viene espunta anche la lettera b), oppure la lettera b) rimane?

JOLE SANTELLI, Relatore per la I Commissione. No, va via, rimane solo il comma 2-bis.

PRESIDENTE. Mi scusi, rimane solo la lettera a) e non più la lettera b), giusto? Allora rimane solo fino alle parole: «arbitro unico» e tutto il resto viene eliminato. Sta bene.

JOLE SANTELLI, Relatore per la I Commissione. Le Commissioni invitano al ritiro altrimenti il parere è contrario sull'emendamento Scilipoti 2.255 mentre invitano i presentatori al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Barbaro 2.256.

Le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento Ria 2.251, mentre invitano al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli identici emendamenti Favia 2.7 e Ferranti 2.20, nonché degli emendamenti Ria 2.252 e 2.253,.

Signor Presidente, le Commissioni chiedono l'accantonamento dell'emendamento Vassallo 2.257, perché stiamo facendo un approfondimento legislativo.

Inoltre, le Commissioni invitano al ritiro degli articoli aggiuntivi Abrignani 2.0260, degli identici articoli aggiuntivi Pisicchio 2.0251 e Cimadoro 2.0270, e degli articoli aggiuntivi Barbaro 2.01 e Ferranti 2.010, altrimenti il parere è contrario.

Le Commissioni esprimono parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mantovano 2.0250, mentre esprimono parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mantovano 2.0280 a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente: Art. 2-bis. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «1. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni svolgono il procedimento con istruttoria celere e lo concludono con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.»

Infine, Le Commissioni invitano al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'articolo aggiuntivo Mantovano 2.0252.

PRESIDENTE. Il Governo?

FILIPPO PATRONI GRIFFI, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Vassallo 0.2.600.1, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Santori, Binetti, Frassinetti, Sardelli, Cesaro, Paladini, Lussana, Rao.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 501

Votanti 498

Astenuti 3

Maggioranza 250

Hanno votato496

Hanno votato no 2).

Prendo atto che il deputato Sarubbi ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.600 del Governo, nel testo corretto come subemendato, accettato dalle Commissioni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Lussana, Sardelli, Cesario, Della Vedova..

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 507

Votanti 504

Astenuti 3

Maggioranza 253

Hanno votato503

Hanno votato no 1).

Prendo atto che i presentatori degli emendamenti Ria 2.250 e Mariani 2.17 li ritirano.

Passiamo all'emendamento Mariani 2.280.

DORIS LO MORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIS LO MORO. Signor Presidente, ritiriamo il nostro emendamento, però volevamo segnalare l'importanza che davamo all'emendamento, che è un po' collegato ad un altro che, comunque, è stato accolto. Il tema è quello degli arbitrati: riteniamo che le pubbliche amministrazioni dovrebbero evitarli. Vedremo, poi, durante l'esame del prossimo articolo, che quanto meno abbiamo evitato la partecipazione di un certo tipo di soggetti.

PRESIDENTE. Sta bene. Dovremmo passare all'emendamento Barbaro 2.2.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, noi effettivamente riteniamo estremamente interessante ed importante la proposta della collega e ci apprestavamo a votare favorevolmente. Non vorrei rubare molto tempo per spiegarlo, anzi non credo neanche di far perdere molto tempo all'Aula. Tenete presente che stiamo parlando di divieti di ricorrere ad arbitrati nelle controversie relative a concessioni di appalti, servizi e forniture da parte di una particolare categoria di soggetti, soprattutto per quanto riguarda le società a partecipazione pubblica.

È una vexata quaestio molto delicata che si sposa anche con la questione riguardante gli arbitrati molto spesso fatti dai magistrati, altra questione che affronteremo in un altro emendamento. Pertanto, chiedo - e invito a riflettere su questa questione - se davvero valga la pena di rinunciarci. Lo dico al Governo, perché il rappresentante del Governo che ci ascolta ha scritto dei grandi trattati su questo argomento, convincendo anche me. Si autoconvinca ancora di quello che ha scritto, la prego.

PRESIDENTE. Quindi, onorevole Di Pietro - poi dovrò chiedere conferma all'onorevole Evangelisti o all'onorevole Borghesi - lo fate vostro?

ANTONIO DI PIETRO. Sì, signor Presidente, a nome mio.

PRESIDENTE. L'onorevole Borghesi mi conferma?

ANTONIO BORGHESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non era per mettere in discussione l'autorevolezza dell'onorevole Di Pietro, ma sono i responsabili d'Aula che devono farlo. Quindi dovremmo ora votare l'emendamento Mariani 2.280, fatto proprio dal gruppo dell'Italia dei Valori.

ERMETE REALACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI. Signor Presidente, intendo sottoscrivere l'emendamento, condividendone totalmente il contenuto.

LINDA LANZILLOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presidente, anche io vorrei sottoscrivere lo stesso emendamento.

PRESIDENTE. Chiunque voglia sottoscrivere l'emendamento può rivolgersi agli uffici.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, volevo chiedere, nel caso in cui passasse questo emendamento, se gli emendamenti successivi, che riprendono parti delle questioni che sono trattate nell'emendamento Mariani 2.280, vengono meno, oppure possono essere ugualmente votati. Questa è una questione non indifferente.

PRESIDENTE. Il Relatore? Onorevole Santelli, c'è una domanda - credo anche opportuna per i lavori dell'Assemblea - da parte dell'onorevole Quartini: nel caso (poi ha chiesto di intervenire anche il Governo) fosse approvato l'emendamento Mariani 2.280, gli emendamenti successivi vengono preclusi nel voto, ne viene messa in discussione l'approvazione, oppure no? Prendo atto che è indipendente, cioè vive per conto proprio. Credo sia chiara la risposta del relatore.

FILIPPO PATRONI GRIFFI, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO PATRONI GRIFFI, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Signor Presidente, intervengo solo per chiarire che stiamo discutendo della nullità di clausole compromissorie. In altri termini, per risolvere controversie tra imprese private e pubbliche amministrazioni non sarà più possibile ricorrere a... Mi si dice di no? Mi sembra di sì. Non sarà più possibile ricorrere all'arbitrato.

ANTONIO DI PIETRO. Società a partecipazione pubblica!

FILIPPO PATRONI GRIFFI, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Allora, il problema quindi riguarda la nullità integrale delle clausole compromissorie per come io capisco l'emendamento e, se sbaglio, me ne scuso. Volevo sottoporre alla loro attenzione che raccomandazioni dell'Unione europea tendono a favorire il ricorso a rimedi alternativi alla giurisdizione e che imprese private che lavorano con soggetti pubblici possono avere interesse a queste formule di rimedi alternativi alla giurisdizione. Solo questo volevo sottoporre alla loro attenzione. Si arriverebbe, cioè, a vietare la possibilità per le imprese private di ricorrere a rimedi alternativi alla giurisdizione.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, alla luce delle considerazioni svolte dal Ministro volevo chiedere al relatore e al presidente della Commissione, visto che tanto abbiamo già accantonato un emendamento all'articolo 2 che non ci consentirà di votare l'articolo perché c'è l'accantonamento, se fosse possibile accantonare anche questo per verificare come le dichiarazioni del Ministro incidano effettivamente rispetto all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Santelli?

JOLE SANTELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, va bene.

PRESIDENTE. Quindi, l'emendamento Mariani 2.280 risulta accantonato, anche perché abbiamo verificato che l'accantonamento non incide sull'eventuale approvazione degli emendamenti successivi e, pertanto, possiamo proseguire in ogni caso.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Barbaro 2.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Lussana... Onorevole Giacomoni... Onorevole Gregorio Fontana... Onorevole Repetti... Onorevole Renato Farina... Onorevole Raisi...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 495

Votanti 493

Astenuti 2

Maggioranza 247

Hanno votato21

Hanno votato no 472).

Prendo atto che il deputato Corsaro ha segnalato che non è riuscito a votare e che la deputata Samperi ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mariani 2.19, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Cicchitto... Onorevole Razzi... Onorevole Lussana... Onorevole Vaccaro...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 492

Votanti 451

Astenuti 41

Maggioranza 226

Hanno votato440

Hanno votato no 11).

Prendo atto che il deputato Tullo ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che la deputata Pedoto ha segnalato di aver espresso voto contrario mentre avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Passiamo all'emendamento Scilipoti 2.254.

Prendo atto che l'onorevole Scilipoti insiste per la votazione del suo emendamento 2.254, sul quale il relatore aveva formulato un invito al ritiro.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Scilipoti 2.254, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Anna Teresa Formisano Onorevole Mariarosaria Rossi Onorevole Tanoni... Onorevole Fugatti Onorevole Polledri Onorevole Simeoni Onorevole Letta. Onorevole Pes.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 502

Votanti 463

Astenuti 39

Maggioranza 232

Hanno votato20

Hanno votato no 443).

Chiedo ai presentatori se accettano la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Mariani 2.281.

DORIS LO MORO. Signor Presidente, ho sottoscritto tutti gli emendamenti dell'onorevole Mariani, che oggi non è presente. Accettiamo la riformulazione anche perché sono state eliminate alcune parti in quanto già previste dalla normativa vigente. Solo per questo abbiamo accettato di buon grado la riformulazione.

DONATELLA FERRANTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, voglio intervenire per porre una questione d'ordine che non capisco. Se ho capito bene, la lettera d) è stata soppressa. Anche in questo caso si è verificato quanto accaduto con l'emendamento Zaccaria 1.9, vale a dire che noi non possiamo chiedere che venga reinserita?

PRESIDENTE. No, onorevole Di Pietro. Questo è un tema di competenza della Presidenza. Si tratta di un problema regolamentare.

Lei lo poteva far proprio, come ha fatto prima, se l'onorevole Mariani o l'onorevole Lo Moro avessero ritirato l'emendamento. In quel caso un gruppo può farlo proprio. In questo caso, invece, l'emendamento permane. Il presentatore ha accettato la riformulazione proposta dalla Commissione e dal Governo e, quindi, si deve, per forza di cose, votare l'emendamento così come riformulato perché, appunto, la riformulazione è stata accettata. Lei può votare a favore o contro.

ANTONIO DI PIETRO. Posso intervenire sull'emendamento, allora?

PRESIDENTE. Assolutamente sì e può dire se è d'accordo o no.

Dunque, ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, l'intero emendamento Mariani 2.281 pone una questione di fondo che dovrebbe essere vista insieme - e mi auguro che sia così - allorché la Commissione ha chiesto di accantonare anche l'emendamento Mariani 2.280, volto ad introdurre il comma 2-bis.

La questione di cui stiamo discutendo è delicatissima e riguarda, da una parte, la possibilità o meno che quando nasce una controversia, di cui è parte la pubblica amministrazione, questa si possa risolvere al di fuori di un normale procedimento giudiziario con arbitrati. Dall'altra parte - e con quest'altro emendamento si chiude il cerchio - si pone, una volta per tutte, termine al ricorso da parte di enti pubblici, dello Stato e di tutti coloro che fanno gare, a magistrati di qualsiasi ordine - ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato e quant'altro - vietando loro di partecipare a collegi arbitrali o alle commissioni di gare di aggiudicazioni.

Credo che sia molto importante stabilire, una volta per tutte, che il magistrato deve fare il magistrato e lo deve fare nelle aule dei tribunali e non al di fuori delle stesse, in arbitrati tra privati e in cui una delle parti è, addirittura, la pubblica amministrazione. Vi è un luogo deputato, che è il tribunale, e un organo deputato, che è la magistratura ordinaria. Questa idea, cioè, che addirittura quando è parte la pubblica amministrazione o, comunque sia, che si debbano utilizzare i magistrati al di fuori delle proprie funzioni potrà essere valida per i medici, che svolgono attività intramoenia. Ma i magistrati che svolgono attività intramoenia a me sembra un cosa che non ha né capo né coda!

Dunque, si tratta di un emendamento molto importante perché stabilisce, una volta per tutte, che non si può partecipare, da parte di qualsiasi organo giurisdizionale, a commissioni di gara di aggiudicazione o, comunque, ad attività inerenti alla scelta del contraente. Questo perché? Perché se fai l'arbitro non puoi fare il giocatore!

Avrei scelto anche la possibilità che non si faccia parte di collegi arbitrali. Insomma, a me sembra limitativo quel che è stato disposto adesso e che la Commissione ha richiesto e, cioè, di eliminare il punto b). Perché mai il magistrato dovrebbe partecipare a commissioni di gara di aggiudicazione o, comunque, di attività inerenti a procedure per la scelta del contraente (Commenti del deputato Giovanelli)? Perché, allora, lo avete inserito qui?

Invece, sono estremamente favorevole al fatto che, una volta per tutte, il magistrato sia escluso completamente dai collegi arbitrali. Per questa ragione chiedo di apporre la mia firma all'emendamento Mariani 2.281 e chiedo al mio gruppo di votare a favore.

JOLE SANTELLI, Relatore per la I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, intervengo solo per dare una giustificazione all'Assemblea. L'emendamento Mariani 2.281 è stato riformulato perché eravamo tutti concordi su questi principi. Tuttavia, alcuni di questi sono già previsti dalla legge.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Santelli. Credo che l'onorevole Lo Moro lo abbia già detto prima in maniera molto chiara, accettando la riformulazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presidente, questo emendamento ha contenuto identico al mio emendamento 12.5, che ho formulato in quel punto perché l'articolo 12 riguarda le incompatibilità dei magistrati, i fuori ruolo e gli incarichi.

Quindi, o si rinvia l'argomento all'articolo 12 o chiederei che i due emendamenti fossero esaminati congiuntamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Lanzillotta si riferisce all'emendamento 12.5 da lei sottoscritto.

L'osservazione dell'onorevole Lanzillotta è pertinente. Possiamo quindi votare congiuntamente i due emendamenti a condizione che la Commissione esprima esattamente lo stesso parere sull'emendamento Lanzillotta 12.5, proponendo la stessa identica riformulazione proposta per l'emendamento Mariani 2.281 ed accettata dall'onorevole Lo Moro.

JOLE SANTELLI. Relatore per la I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, la cosa più opportuna sarebbe che la collega Lanzillotta accettasse la stessa riformulazione espressa dalla Commissione con riferimento all'emendamento Mariani 2.281.

PRESIDENTE. La relatrice sta chiedendo quanto la Presidenza ha proposto. Onorevole Lanzillotta, l'emendamento 12.5 da lei sottoscritto verrebbe posto in votazione congiuntamente all'emendamento Mariani 2.281 a condizione che lei accetti la medesima riformulazione accettata dall'onorevole Lo Moro.

LINDA LANZILLOTTA. Signor Presidente, potrei riascoltare la riformulazione dell'emendamento Mariani 2.281?

PRESIDENTE. Onorevole Lanzillotta la rileggo. L'emendamento Mariani 2.281 viene così riformulato: «Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati ed ai procuratori dello Stato, ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico».

Onorevole Lanzillotta accetta la riformulazione?

LINDA LANZILLOTTA. Si, signor Presidente, accetto la riformulazione dell'emendamento a mia prima firma 12.5.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mariani 2.281 e Lanzillotta 12.5, nel testo riformulato, accettati dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Scilipoti, Pianetta, Maurizio Turco...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 497

Votanti 490

Astenuti 7

Maggioranza 246

Hanno votato486

Hanno votato no 4).

Prendo atto che i deputati Tenaglia e Lovelli hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Passiamo all'emendamento Scilipoti 2.255.

Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro dell'emendamento Scilipoti 2.255 formulato dal relatore.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Scilipoti 2.255, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Leone, Osvaldo Napoli, Veltroni, Ventura...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 497

Votanti 456

Astenuti 41

Maggioranza 229

Hanno votato28

Hanno votato no 428).

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro dell'emendamento Barbaro 2.256 formulato dal relatore.

ALDO DI BIAGIO. Sì, signor Presidente, accediamo all'invito al ritiro.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, l'emendamento interviene - se ho capito bene, altrimenti correggetemi - su una determinata questione. Il comma 7 dell'articolo 2 prevede che «le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati (...)». La proposta emendativa del collega, testé ritirata, prevede invece che la locuzione «possono rendere» venga sostituita con la parola «rendono».

La questione è questa: di cosa stiamo parlando? Le amministrazioni già adesso possono farlo senza bisogno di una legge, la legge non dà una facoltà, dà un'indicazione, pertanto le amministrazioni «rendono» accessibile in ogni momento agli interessati tramite gli strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti. Se lasciamo «possono rendere» vuol dire che possono anche non renderlo, in pratica paradossalmente una norma che è destinata a dettare più trasparenza, lasciando «possono rendere», mette in condizione l'amministrazione di fare una scelta discrezionale a danno della trasparenza, ecco perché io dico che mai come in questo momento, se decidiamo che le amministrazioni devono rendere trasparenti le loro attività, dobbiamo usare un verbo indicativo, «rendono», in questo senso chiedo al Ministro di esprimersi davvero e darci una spiegazione.

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, è implicito ovviamente nel suo intervento, ma lo deve rendere esplicito, a questo punto fate vostro l'emendamento? Sta bene, l'onorevole Borghesi fa proprio l'emendamento Barbaro 2.256, quindi è possibile che a questo punto il Governo intervenga.

FILIPPO PATRONI GRIFFI, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Signor Presidente, vorrei chiedere all'onorevole Di Pietro di leggere l'emendamento successivo, l'emendamento Ria 2.251, sul quale sia i relatori che il Governo hanno espresso parere favorevole. L'emendamento successivo dice che le amministrazioni «hanno l'obbligo», nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241. Poiché sono certo che anche l'onorevole Di Pietro convenga che la legge 7 agosto 1990, n. 241 vada rispettata e che «hanno l'obbligo»è anche meglio di «rendono» perché appunto stabilisce che «hanno l'obbligo», mi chiedo se, questo solo per comprendere almeno da parte del Governo il ritiro da parte del presentatore, che ovviamente non ha bisogno di...

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Borghesi, è evidente quello che sta dicendo il Governo, nel senso che le Commissioni hanno espresso un invito al ritiro dell'emendamento Barbaro 2.256 proprio perché, qualora invece fosse approvato, sarebbe preclusa la votazione dell'emendamento Ria 2.251. Da quello che percepisce la Presidenza, sia i relatori che il Governo ritengono «più coerente» l'approvazione dell'emendamento Ria 2.251 rispetto a quella dell'emendamento Barbaro 2.256. Vorrei quindi chiedere a questo punto all'onorevole Borghesi se, comprese le ragioni del Governo che sono state condivise anche dai relatori, non vi aderisca, in modo che si possa passare alla votazione dell'emendamento Ria 2.251.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione, anche al Governo: proprio perché nel successivo emendamento si fa riferimento a una norma cogente, per quale motivo dovrebbe restare il «possono rendere» anziché il «rendono»? Questo diventa a mio giudizio non comprensibile, per questo noi chiediamo che si ponga in votazione l'emendamento Barbaro 2.256.

PRESIDENTE. Quindi, volete procedere con la votazione?

ANTONIO BORGHESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Perchéè evidente che l'emendamento successivo sostituisce questo, comunque...

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, se posso ultimare il mio ragionamento, noi non sappiamo se il prossimo emendamento verrà approvato o meno!

PRESIDENTE. Ma c'è il parere favorevole delle Commissioni e del Governo! Comunque, il Presidente deve solo regolamentare i lavori, quindi da questo punto di vista...

ANTONIO BORGHESI. Ogni emendamento ha una storia...

PRESIDENTE. È chiarissimo, il suo gruppo ha assolutamente la possibilità di ripetere quello che state dicendo, una volta compreso l'iter, ognuno è giustamente libero di dire no, noi vogliamo lo stesso il voto.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare, per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, credo che, anche per dare consequenzialità alle cose che ha detto poco fa il collega Borghesi, se si vuole prima andare a verificare la possibilità che l'emendamento Ria 2.251 venga approvato, si potrebbe accantonare l'emendamento Barbaro 2.256 e procedere prima alla votazione dell'emendamento Ria 2.251.

PRESIDENTE. Questo non è assolutamente possibile, perché si altererebbe il senso della votazione, ma è evidente, poiché il Presidente ha il compito di chiarire, questa è un'osservazione di altro genere, che non appartiene alla Presidenza, ma che riguarda il dibattito parlamentare.

Quindi, ogni gruppo è autonomo nel sottoporlo. Preciso, per gli atti parlamentari, che l'emendamento Lanzillotta 12.5 deve intendersi rinumerato come emendamento Lanzillotta 2.800.

JOLE SANTELLI, Relatore per la I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, in sede di espressione del parere avevo già spiegato perché le Commissioni hanno dato parere favorevole all'emendamento Ria 2.251 rispetto ad altri: esso è più cogente e afferma che le amministrazioni hanno «l'obbligo di rendere, ai sensi della legge sull'accesso».

PRESIDENTE. Va bene, è molto chiaro. Siamo in fase di dichiarazione di voto e la relatrice sta dicendo che conferma il parere contrario.

ORIANO GIOVANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORIANO GIOVANELLI. Signor Presidente, suggerirei di ritirare l'emendamento Barbaro 2.256, perché, casomai l'emendamento Ria 2.251 non venisse approvato, ve ne sono altri due, gli identici emendamenti Favia 2.7 e Ferranti 2.20, di sicurezza. Quindi, dov'è tutta questa paura? Secondo me l'emendamento Barbaro 2.256 va ritirato e va votato l'emendamento Ria 2.251.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Barbaro 2.256, fatto proprio dal gruppo dell'Italia dei Valori, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Veltroni, D'Antona...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 482

Votanti 481

Astenuti 1

Maggioranza 241

Hanno votato21

Hanno votato no 460).

Prendo atto che il deputato Crosio ha segnalato che non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ria 2.251.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ria. Ne ha facoltà.

LORENZO RIA. Signor Presidente, poiché ho provocato tutta la discussione sull'emendamento precedente, vorrei ringraziare la relatrice e il Governo che hanno scelto la formula dell'emendamento da me proposto per sciogliere questa discrasia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ria 2.251, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Pionati, Servodio, Mondello, Froner...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 488

Votanti 485

Astenuti 3

Maggioranza 243

Hanno votato482

Hanno votato no 3).

Prendo atto che il deputato Stefani ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Con l'approvazione dell'emendamento Ria 2.251 gli identici emendamenti Favia 2.7 e Ferranti 2.20 sono assorbiti.

Prendo atto che il presentatore degli emendamenti Ria 2.252 e 2.253 accede all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Ricordo che l'emendamento Vassallo 2.257 è stato accantonato.

Non potendo procedere alla votazione dell'articolo 2, passiamo agli articoli aggiuntivi all'articolo 2. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Abrignani 2.0260, formulato dal relatore.

IGNAZIO ABRIGNANI. Signor Presidente, accedo all'invito al ritiro, anche se sottolineo l'importanza di questo articolo aggiuntivo, relativo all'estensione anche ai servizi del meccanismo delle SOA previsto per i lavori pubblici. Però, d'accordo con il Ministro, vi sarà una normativa ad hoc per questo tipo di impegno. Per questo, presenterò un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo agli identici articoli aggiuntivi Pisicchio 2.0251 e Cimadoro 2.0270.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Pisicchio 2.0251, formulato dal relatore.

PINO PISICCHIO. Signor Presidente, l'intento di questo emendamento è facilmente intuibile. Nasce dalla volontà di inserire in questo provvedimento una regolazione giuridica delle lobby, un'esigenza che sentiamo da tempo in questo Parlamento, vi sono proposte di legge che risalgono addirittura a tre o quattro legislature fa. Credo che, in un atto come quello che stiamo prendendo in considerazione, che tende alla costruzione di uno schema di massima trasparenza tra la pubblica amministrazione e il vasto pubblico degli utenti, questo ci stia tutto, abbia senso.

Mi rendo conto che forse il luogo per discutere di questa compiuta e minuziosa disciplina possa anche non essere, come dire, perfetto all'interno di questo contesto, tuttavia accolgo l'invito al ritiro, ma pongo il problema e rammento, ancora una volta, la necessità di intervenire su questo grande, importante, moderno, fondamentale problema rappresentato dalla regolazione del lobbismo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Cimadoro 2.0270.

Prendo atto che il presentatore accede all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Barbaro 2.01.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Barbaro 2.01, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Lussana, Pelino, Crosetto...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 484

Votanti 479

Astenuti 5

Maggioranza 240

Hanno votato26

Hanno votato no 453).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Ferranti 2.010.

Prendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mantovano 2.0250, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Contento, Scilipoti, Gioacchino Alfano, Follegot...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 479

Votanti 477

Astenuti 2

Maggioranza 239

Hanno votato470

Hanno votato no 7).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Mantovano 2.0280.

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal relatore. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, vorrei invitare il relatore e il Governo a fare una riflessione, perché la proposta di Mantovano è del tutto condivisibile, ma c'è un aspetto, secondo me, che pecca sotto il profilo logico. Infatti, la norma dice «se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni svolgono il procedimento con istruttoria celere», ma, in realtà, se è manifesta non dovrebbe esserci alcuna istruttoria. Per cui, a mio giudizio, sarebbe forse opportuno che la disposizione venisse riformulata - mi rivolgo al relatore e al Governo - in modo da affermare che se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono senza ritardo il procedimento, con un provvedimento redatto in forma semplificata.

Infatti, altrimenti, non avrebbe senso fare addirittura un'istruttoria celere, quando la stessa non serve a nulla.

FILIPPO PATRONI GRIFFI, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO PATRONI GRIFFI, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Signor Presidente, l'onorevole Contento ha manifestamente ragione.

PRESIDENTE. Quindi? Mi scusi, signor Ministro, il Governo deve esprimere un parere.

FILIPPO PATRONI GRIFFI, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Signor Presidente, al Governo sta bene questa riformulazione: «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso...» e via di seguito, lasciando inalterata la riformulazione originaria. Sono stato chiaro?

PRESIDENTE. Sì, signor Ministro, mi scusi, siccome è una riformulazione in corso ripeto: «...le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso, redatto in forma semplificata...» e via di seguito fino a «risolutivo».

Quindi, c'è una nuova riformulazione. Prendo atto che il parere delle Commissioni è conforme a quello espresso dal Governo e che i presentatori accettano la riformulazione proposta.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Signor Presidente, in linea con quanto detto dal collega Contento, quella riformulazione mi sembra che vada bene per tutte le ipotesi, tranne che per quella dell'infondatezza. L'infondatezza, essendo un giudizio di merito, richiede comunque un'istruttoria. Quindi dovremmo distinguere le ipotesi di manifesta inammissibilità o di irricevibilità o di improcedibilità, da quella dell'infondatezza.

Per essere infondata una domanda richiede comunque un'indagine nel merito. Quindi mi sembra che, per l'utente, avere un provvedimento di infondatezza senza istruttoria, possa non essere in linea con le ipotesi invece della patologia procedimentale.

PRESIDENTE. Il Governo rimane sulla formulazione espressa oppure vuole accogliere questa osservazione?

FILIPPO PATRONI GRIFFI, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. No, signor Presidente, il Governo rimane sulla riformulazione espressa, perché ovviamente è manifesta anche l'infondatezza. Il termine «manifesta» regge tutte le ipotesi, quindi, da questo punto di vista, la riformulazione può tenere, con questa precisazione alla giusta preoccupazione dell'onorevole Sisto.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Signor Presidente, vorrei segnalare come qualche volta la manifesta infondatezza potrebbe diventare un viatico per non istruire le domande. Parliamoci chiaro: chi stabilisce la manifesta infondatezza? Sempre colui che poi emette il provvedimento. Quindi, a tutela degli istanti, a tutela di colui che chiede comunque l'accesso, sarei per espungere la parola «infondatezza» da un provvedimento conclusivo senza istruttoria.

PRESIDENTE. Bene. Prendo, però, atto che il Governo ed il relatore rimangono nella loro riformulazione.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 2.0280, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Tremonti, Dal Moro, D'Anna...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 481

Votanti 435

Astenuti 46

Maggioranza 218

Hanno votato433

Hanno votato no 2).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Mantovano 2.0252.

Su questo articolo aggiuntivo manca ancora un parere della V Commissione (Bilancio), quindi, o i presentatori accedono all'invito al ritiro, oppure noi dobbiamo accantonarlo per aspettare il parere della Commissione bilancio.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro e pertanto l'articolo aggiuntivo Mantovano 2.0252 viene accantonato.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Mi scusi, signor Presidente, non ho ben compreso.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Mantovano 2.0252 è accantonato, perché non c'è il parere della Commissione Bilancio, quindi non possiamo esprimerci.

Proporrei di procedere con l'esame dell'articolo 3 e poi, se siete d'accordo e non vi sono obiezioni, di concludere anche la seduta.

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 4434 -A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 4434-A).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

JOLE SANTELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Melchiorre 3.250

Per quanto riguarda...

PRESIDENTE. Il 3.0250 dell'onorevole Mantovano?

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Presidente, gli articoli aggiuntivi li facciamo domani!

PRESIDENTE. Perfetto. Il Governo?

FILIPPO PATRONI GRIFFI, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Melchiorre 3.250. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Melchiorre 3.250, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Foti, onorevole Tenaglia, onorevole Abrignani...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 472

Votanti 469

Astenuti 3

Maggioranza 235

Hanno votato464

Hanno votato no 5).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare l'importanza di questo articolo che pone il tema della trasparenza nell'attribuzione di posizione dirigenziali. Uno dei grandi risultati della riforma della pubblica amministrazione nel corso degli anni Novanta, è stato proprio quello di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra gli organi di indirizzo politico e gli organi amministrativi, un punto straordinariamente importante per una amministrazione improntata ad una cultura della modernità. Però la condizione perché questa separazione e autonomia siano effettive, sta nella massima trasparenza con cui si procede alle nomine dei dirigenti della pubblica amministrazione, sia che queste avvengano per concorso, sia che queste avvengano con una cultura amministrativa moderna, attraverso l'attribuzione discrezionale da parte degli organi di indirizzo politico. Scelta discrezionale che è molto importante, ma per essere accettata e accettabile dev'essere garantita al massimo la trasparenza. Ecco perché questo è un articolo importante, perché impone alle amministrazioni, alle società partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici, di comunicare tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate anche discrezionalmente.

Introdurre questo principio cardine della trasparenza, è quello che legittima la possibilità di scelte diverse dai pubblici concorsi e che garantisce, pur in questa scelta discrezionale, il massimo della garanzia e dell'autonomia, della garanzia di imparzialità e di autonomia tra gli organi di indirizzo politico e gli organi amministrativi. È un articolo estremamente importante che corona un processo di riforma che è cominciato negli anni Novanta e trova questa sera una sua ragionevole conclusione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sisto. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Signor Presidente, condivido quello che il collega Bressa ha testè riferito, e soprattutto condivido il tema della discrezionalità come uno dei momenti più importanti da regolamentare per una pubblica amministrazione che oltre ad essere trasparente debba esserlo con dei limiti e delle regole. Mi sembra che questa norma ponga ordine in una materia in cui ordine non c'era, e consenta di perseguire quello che deve essere, a mio avviso, lo scopo principale, anche con il riferimento al settore penale. Mi riferisco ad una discrezionalità vincolata e trasparente che sia il vero baricentro della tutela all'interno della pubblica amministrazione. Pertanto condivido le osservazioni sull'importanza di questa norma del collega Bressa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor presidente, anch'io condivido le valutazioni fatte dai colleghi per quanto riguarda l'importanza ed il significato di questa norma (la trasparenza per quanto riguarda la dirigenza). Ritengo che bisogna fare anche un passo avanti nella valutazione anche della portata di questa norma per quanto riguarda i controlli.

La trasparenza non si può fermare semplicemente alla visitazione di quelli che sono i dati e gli elementi che la compongono e ciò vale, quindi, anche per la dirigenza. Ma c'è un problema di controlli. Infatti, se noi ci fermiamo semplicemente a questo aspetto, a questo dato, certamente sacrificheremo il tutto. Ma questa problematica l'abbiamo anche affrontata in sede di discussione sulle linee generali e ritengo che, anche passando agli altri articoli e agli altri emendamenti, avremo modo di ritornare su questo tema e su questo argomento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, intendo riprendere le argomentazioni svolte dal collega Tassone. Infatti, a me pare che la questione qui sia delicata perché mi sembra una decisione monca quella che viene presa. Ovviamente, è meglio di niente. Riepiloghiamo brevissimamente: stiamo discutendo del fatto che, anche quando si nominano in posizioni dirigenziali persone esterne o, comunque sia, ogni volta che la pubblica amministrazione ha la discrezionalità di scegliere a chi far fare il dirigente, poi il nominativo, le generalità e l'indicazione del suddetto dirigente siano inviati al Dipartimento della funzione pubblica ed anche alla commissione che istituiamo con questo provvedimento. E allora? Che ci faccio? Una volta che l'abbiamo saputo, che ci facciamo? Che trasparenza è se non è prevista la chiusura del cerchio? Cioè vale a dire che ci deve essere poi la possibilità di verificare se qualcuno non ha utilizzato la sua discrezionalità per metterci amici o amici degli amici, con un curriculum, con qualcosa che non vale. Se non chiudiamo il cerchio, l'articolo 3 è un'affermazione di stile che serve soltanto a dire che sarebbe bello se le persone che nominiamo a fare i dirigenti fossero anche brave, però, se non lo sono, non ci possiamo fare niente, anzi ve lo diciamo pure. Ecco perché per noi si tratta di una disposizione monca. Questa parte che viene qui scritta per noi è soltanto il cappello; noi ci asteniamo, non perché non condividiamo il cappello, ma perché ci manca il corpo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, ha già detto il collega Tassone, ma voglio solo dire con brevità che questa norma è un po' ipocrita. Sia chiaro, infatti, che, per quanto ci riguarda, il principio è che le nomine di persone esterne all'amministrazione in ruoli dirigenziali apicali si fanno con procedure di selezione pubblica. Quando non si fanno e si fanno discrezionalmente, si comunicano i dati. Non c'entra nulla la premessa «al fine di garantire l'autonomia tra». Noi riteniamo, quindi, che questo sia un piccolo passo in avanti, ma il principio deve rimanere quello detto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Letta, Tenaglia, Ciccioli, Andrea Orlando...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 466

Votanti 446

Astenuti 20

Maggioranza 224

Hanno votato445

Hanno votato no 1).

Secondo le intese intercorse, interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento che riprenderà nella seduta di domani a partire dalle ore 9,30.

 



DISEGNO DI LEGGE: S. 2156 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4434-A); ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: DI PIETRO ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; GIOVANELLI ED ALTRI; TORRISI ED ALTRI; GARAVINI; FERRANTI ED ALTRI (A.C. 3380-3850-4382-4501-4516-4906)

A.C. 4434-A – Proposte emendative inammissibili

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. Al decreto 104, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:legislativo 2 luglio 2010, n. Art. 26-bis. – (Diritto di azione delle Autorità amministrative indipendenti). – 1. Le Autorità amministrative indipendenti sono legittimate ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme poste a tutela degli interessi pubblici garantiti da tali Autorità nell'ambito delle proprie competenze.
2. Ciascuna Autorità amministrativa indipendente, se ritiene
   che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme di cui al comma 1, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica i profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità amministrativa indipendente può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi
   instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del presente codice.
4. 0255. Mantovano, Costa.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. (Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale). – 1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «Art. 371-ter. – (Procedura attiva di costituzione di Squadre investigative comuni). – 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.
  2. La richiesta di cui ai comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.
  3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
  4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.
  5. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
  6. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.
  7. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.
  8. L'atto che costituisce la Squadra investigativa comune contiene l'indicazione:
   a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;
   b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;
   c) del nominativo del direttore della squadra;
   d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;
   e) degli atti da compiersi;
   f) della durata delle indagini;
   g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;
   h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

  9. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.
  10. Nel caso di cui all'articolo 371-quater, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
  11. Il termine di cui all'articolo 371-quinquies, comma 2, lettera j), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un amo. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
  12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.
  13. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio 36, edello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.
  14. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.
  15. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.
  16. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nel fatto costitutivo.
  17. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune”;

  18. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.
  19. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.
  20. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.
  21. Dall'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater 8-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione dei medesimi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».
13. 08. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

A.C. 4434-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:   

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
  all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti
     parole: fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 10 e 24 della 241, le disposizioni di cui all'articolo 65, comma 1,legge 7 agosto 1990, n. lettera c-bis), ultimo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, 82, nonché le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto deln. Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 69 del 25 marzo 2011;n.
    al comma 7, aggiungere, infine, le seguenti parole: fatte salve le disposizioni di cui 241;agli articoli 10 e 24 della legge 7 agosto 1990, n.
Sugli
    emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 1.0600,  
   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-
  bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione tutte le risorse autorizzate ai sensi del comma 3, sono destinate, nei limiti delle somme iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima».

  Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1, sopprimere la lettera
   b);
b) sopprimere il comma 2.
   

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 1.252, 20.3 e 20.15 e sugli articoli aggiuntivi 2.0251 e 2.0270, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.  

A.C. 4434-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N.4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione).

1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione   delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione,n. fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la
   trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 150, e successive modificazioni, didel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1. In particolare, la Commissione:
   a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
   b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);
c)
   analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
   d) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dall'articolo 2 e dalle altre disposizioni vigenti;
   e) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera   d), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dall'articolo 2 della presente legge e dalle altre disposizioni, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
   secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:
   a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
   b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
   c) predispone sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 5 il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
   d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
   e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al   Dipartimento della funzione pubblica:
   a) propri piani di azione che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;
   b) gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui alla lettera a);
   c) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. (Autorità nazionale anticorruzione). – 1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e ratificata ai sensi della 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penalelegge 3 agosto 2009, n. sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
2.
   112, convertito, conAll'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, sono apportate le seguentimodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. modificazioni:
   a) al comma 6, la lettera a) è abrogata;
   b) al comma 6-bis, le parole: «delle strutture di cui al comma 6, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di cui al comma 6, lettera b)».

116, è sostituito dal3. L'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n.   seguente:
«
  Art. 6. – (Autorità nazionale anticorruzione). – 1. È designato quale autorità nazionale, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 116, l'Alto31 ottobre 2003, e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato.
2
  . Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia e indipendenza nell'attività».
3
  . L'Alto Commissario, 3, assume laistituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. denominazione di «Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato».
1. 252. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-
  bis. 112, convertito, conAll'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133, sono apportate le seguentimodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. modificazioni:
   a) al comma 6, la lettera a) è abrogata;
   b) al comma 6-bis, le parole: «delle strutture di cui al comma 6, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di cui al comma 6, lettera b)».
1-
  ter. 116, è sostituito dal seguente:L'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n.
«
  Art. 6. – (Autorità nazionale anticorruzione). – 1. È designato quale autorità nazionale, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 116, l'Alto2003, e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato.
1-
  quater. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia e indipendenza nell'attività».
1-
  quinquies. L'Alto Commissario, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, 3, assume la denominazione di «Alto Commissario per la prevenzione e iln. contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato».
  Conseguentemente, al comma 2 e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche o la Commissione, rispettivamente, con le seguenti: l'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato e l'Alto Commissario.
1. 8. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) esprime pareri agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 165, in materia di conformità di atti elegislativo 30 marzo 2001, n. comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento, ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico. Sono considerati pubblici funzionari tutti i soggetti cui si applica la definizione dell'articolo 357 del codice penale, così come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera s) della presente legge;
   c-ter) esprime pareri vincolanti in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della presente legge».

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   s) l'articolo 357 è sostituito dal seguente: «Art. 357. Agli effetti della legge penale sono pubblici funzionari coloro i quali svolgono direttamente o contribuiscono allo svolgimento di pubbliche funzioni, normative, giurisdizionali, amministrative. A tal fine sono pubblici funzionari i titolari di organi di indirizzo e i loro collaboratori, i titolari di incarico di coordinamento generale, i dirigenti e i dipendenti che operano presso gli organi dello Stato, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 165, ovvero presso enti e società didel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. diritto privato controllate da pubbliche amministrazioni e comunque esercenti funzioni pubbliche, attività di servizio pubblico o finalizzate all'interesse pubblico».
   t) l'articolo 358 è abrogato.
1. 9. Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli, Favia.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 165, in materia di conformità di2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento, ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico.
   c-ter) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della presente legge».
1. 9.(Testo modificato nel corso della seduta) Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli, Favia.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) ha l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge.
1. 253. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f)
    adotta entro sei mesi, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il codice etico tipo delle amministrazioni pubbliche che comunque prevede il divieto di donazioni o regali, di qualunque natura, di valore superiore a trecento euro, agli amministratori pubblici, da parte di soggetti aventi affari o attività strettamente inerenti alle funzioni amministrative esercitate.
1. 250. Mantini, Tassone, Rao, D'Ippolito Vitale, Libè, Ria.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f)
    adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, i principi guida per il codice etico tipo delle amministrazioni pubbliche, che comunque devono prevedere il divieto, per gli amministratori pubblici elettivi o di carriera, di accettare donazioni o regali, di qualunque natura, di valore superiore a trecento euro, da parte di soggetti aventi affari o attività strettamente inerenti alle funzioni amministrative esercitate.
1. 251. Mantini.

  Al comma 4, lettera c), le parole: «sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 5» sono soppresse;

  Conseguentemente:
   a) al comma 5,
1) la
     lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;»;
2) la lettera b) è soppressa;
    
   b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-
  bis. Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel piano nazionale approvato dall'Autorità.
5-
  ter. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.
5-
  quater. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 5-ter, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curando la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del 5-sexies, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale ai sensi del predetto comma 5-sexies. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.
5-
  quinquies. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:
   a) individuare le attività tra le quali quelle di cui all'articolo 2, comma 2, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis)165;, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
   b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio corruzione;
   c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 5-ter, a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del piano;
   d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
   e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
   f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

5-  sexies. Il responsabile individuato ai sensi del 5-ter provvede anche a:
   a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
   b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
   c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 5-septies.

5-  septies. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le Amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori i cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.
5-
  octies. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 5-ter risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto 165, nonché sul piano disciplinare, oltre che perlegislativo 30 marzo 2001, n. il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
   a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 5-quinquies e 5 sexies;
   b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

5-  novies. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 5-ter non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
5-
  decies. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 5-ter risponde ai sensi dell'articolo 21 165, nonché, per omesso controllo, suldel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano, costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 5-ter pubblica sul sito dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'Amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.».
1. 600. Governo.
(Approvato)

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) propone misure idonee a rafforzare, e, ove necessario, ripristinare gli opportuni poteri di controllo della Corte dei conti e di tutti i presidi di legalità nel Paese, essendo il controllo della magistratura contabile sui conti pubblici e sulla gestione della spesa arma precipua nella lotta contro fenomeni di corruttela e mala amministrazione nel campo della finanza pubblica.
1. 254. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Cimadoro, Borghesi, Evangelisti.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) propone misure idonee al riordino della disciplina vigente in materia di rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione, finalizzate all'introduzione della previsione di incompatibilità assoluta tra la condanna per reati corruzione e la permanenza nei ranghi della pubblica a amministrazione per i dipendenti pubblici e degli enti pubblici, economici e non economici, provvedendo altresì a disciplinare le misure di sospensione dal servizio nelle more e nei gradi del giudizio per i medesimi reati.
1. 256. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

  Al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure per scongiurare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.
1. 255. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.
(Approvato)

  All'articolo aggiuntivo 1.0600 del Governo, al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-
  bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione tutte le risorse autorizzate ai sensi del comma 3, sono destinate, nei limiti delle risorse iscritte in bilancia a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima.

  Conseguentemente:
a)
   al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b);
b)
   sopprimere il comma 2.
300.0600.1.0.Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
A
  rt. 1-bis. (Modifiche all'articolo 4 15 e all'articolo 13 del decreto legislativo 27della legge 4 marzo 2009, n. 150).ottobre 2009, n. 15,1. All'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-  bis. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri relativi al funzionamento, compresi i compensi dei componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), si provvede mediante l'utilizzo delle somme di cui al comma 3.» e, conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole da per finanziare fino alla fine;
   b) al comma 4, le parole: del comma 3, sono sostituite dalle seguenti: dei commi 3 e 3-bis.

2. All'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,   150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2012,n. agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della 15.legge 4 marzo 2009, n.
1. 0600. Governo.
(Approvato)

A.C. 4434-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N.4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Trasparenza dell'attività amministrativa).

1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello   essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti istituzionali dellen. pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni sono altresì pubblicati i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Tali informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto
   165, come da ultimo modificato dall'articolo 4legislativo 30 marzo 2001, n. della presente legge, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, 82, e successive modificazioni,di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 69, e successive modificazioni,nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 150, le pubblichee nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
   a) autorizzazione o concessione;
   b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 163;2006, n.
   c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
   d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo 150 del 2009.n.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti   posti
in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 1 e 2 nei siti istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.
4. Le informazioni pubblicate
   ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
5. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del
   rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione.
6. Ogni amministrazione pubblica rende noto,
   tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente 445, e ricevere informazioni circa idella Repubblica 28 dicembre 2000, n. provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
7. Le
   amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 82 del 2005, e successive1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
8. Con uno o più decreti dei Ministri per la pubblica
   amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data1997, n. di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 6 e 7. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, 163.n.
9. La mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche
   amministrazioni delle informazioni di cui al comma 8 del presente articolo costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi 198, ed èdell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento2001, n. dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Trasparenza dell'attività amministrativa).

  All'emendamento 2. 600 del Governo, parte consequenziale, lettera c), comma 9-ter, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: il più ampio riutilizzo aggiungere le seguenti: anche a fini statistici
0. 2. 600. 1. Vassallo
(Approvato)

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ai fini della presente legge,».

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini»;
   b) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Tali informazioni» con le seguenti: «Le informazioni sui costi»;
   c) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-  bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 165, agli enti pubblici nazionali, nonché allelegislativo 30 marzo 2001, n. società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
9-
  ter Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina inerente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o la integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;
   b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
   c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere quanto meno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica in questione;
   d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità mediante pubblicazione sui siti istituzionali di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione , sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;
   e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;
   f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui alla presente delega anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere quanto meno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;
   g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascun obbligo di pubblicazione;
   h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle relative sanzioni, per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

9-  quater. Le disposizioni di cui al codice adottato ai sensi del comma 9-ter integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione».
2. 600. Governo.
(Approvato)

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: Fermo restando fino a: 150,.n.
2. 250. Ria.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: A tal fine gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia o con procedura negoziata senza bando di importo superiore a 40.000 euro sono comunque preceduti da un avviso preventivo pubblicato sul sito internet della stazione appaltante. Per gli affidamenti di importo pari o inferiore a 40.000 euro è sufficiente la pubblicazione dell'esito della procedura.
2. 17. Mariani, Ferranti, Lo Moro, Cilluffo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-
  bis. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 165, o una società a partecipazione pubblica, olegislativo 30 marzo 2001, n. che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. Le presenti disposizioni non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2-
  ter. Gli articoli 241, 242 e 243 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 163, sono abrogati.forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. Le disposizioni di cui ai citati articoli mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati di cui al comma 2-bis.
2. 280. Mariani, Lo Moro, Borghesi, Di Pietro, Realacci, Lanzillotta, Cilluffo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-
  bis. Al fine di incrementare la trasparenza e favorire l'emergere delle migliori pratiche in seno alle pubbliche amministrazioni, durante la fase di pubblicazione nei siti istituzionali, i bandi potranno essere oggetto di osservazioni sui contenuti dei capitolati e sulle procedure adottate da parte degli interessati. Le amministrazioni interessate trasmettono entro sessanta giorni dall'aggiudicazione i risultati della gara, le osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione e le valutazioni su ciascuna di esse formulate dal responsabile del procedimento. L'Autorità per i profili di propria competenza elabora e pubblica a sua volta, le proprie osservazioni sui procedimenti esaminati.
2. 2. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-
  bis. Le stazioni appaltanti possono inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito il rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità quale causa di esclusione dalla gara.
2. 19. Mariani, Ferranti, Lo Moro, Cilluffo.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-
  bis. La trasparenza dell'attività amministrativa è altresì assicurata attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, secondo normali criteri di consultazione, accessibilità e semplice fruibilità per tutti i cittadini nazionali e non, dell'importo stanziato per le commesse e gli affidamenti ed appalti per le forniture di beni e servizi a diverse società aggiudicatarie.
2. 254. Scilipoti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-
  bis. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti:
   a) la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;
   b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario.
2. 281. Mariani, Lo Moro, Cilluffo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-
  bis. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.
* 2. 281.(Testo modificato nel corso della seduta) Mariani, Lo Moro, Ferranti, Realacci, Granata, Samperi, Di Pietro, Cilluffo.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-
  bis. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.
* 2. 800 (ex 12.5)
(Testo modificato nel corso della seduta) Lanzillotta.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-
  bis. 240, il comma 1 è sostituito dalAll'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. seguente: «1. La pubblica amministrazione è tenuta a stabilire, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di propria competenza, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e per ogni procedimento amministrativo, dopo aver individuato il responsabile, deve comunicarne il nominativo a tutte le parti interessate».
2. 255. Scilipoti

  Al comma 7, sostituire le parole: possono rendere con la seguente: rendono.
2. 256. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto, Borghesi, Di Pietro.

  Al comma 7, sostituire la parola: possono con le seguenti: , nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai 241, indocumenti amministrativi di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di.
2. 251. Ria, Ferranti.
(Approvato)

  Al comma 7 sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
*2. 7. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

  Al comma 7, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
*2. 20. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

  Al comma 7, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: coerentemente con quanto disposto dagli articoli 54 e 57 del decreto medesimo, in ordine al contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni e alla redazione di moduli e formulari,
2. 252. Ria.

  Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 253. Ria.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-
  bis. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerta; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzarne e rielaborarne, anche a fini statistici, il contenuto. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica sul proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 31 aprile di ciascun anno l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del decreto 163.legislativo 12 aprile 2006, n.
2. 257. Vassallo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
A
  rt. 2-bis. – (Efficienza, economicità e trasparenza amministrativa nei contratti pubblici di servizi e forniture). – 1. Al fine di tutelare l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'azione amministrativa, la disciplina relativa alla qualificazione per eseguire i lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 12 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,aprile 2006, n. servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», è estesa ai servizi e alle forniture pubbliche di importo superiore ai 150.000 euro.
163, sono apportate le
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.   seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 40, le parole: «lavori pubblici» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «lavori, servizi e forniture pubbliche»;
   b) all'articolo 41, comma 1, alinea, dopo le parole: «Negli appalti di forniture o servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o inferiore a 150.000 euro»;
   c) all'articolo 42, comma 1, alinea, dopo le parole: «Negli appalti di servizi e forniture» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o inferiore a 150.000 euro»;
   d) all'articolo 74, comma 2-bis, le parole: «servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «lavori, servizi e forniture pubbliche di importo pari o inferiore a 150.000 euro».

3. Agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 5   207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione delottobre 2010, n. 163», le parole: «lavori» e le parole:decreto legislativo 12 aprile 2006, n. «lavori pubblici» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «lavori, servizi e forniture pubbliche».

3. Le disposizioni di cui al Capo III del Titolo III, relative ai requisiti   per la qualificazione dei lavori pubblici, si applicano ai contratti di servizi e forniture pubbliche in quanto compatibili.
2. 0260. Abrignani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente
A
  rt. 2-bis. – (Istituzione del Registro pubblico della trasparenza). – 1. In analogia con quanto deciso dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, è istituito, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, il Registro pubblico della trasparenza, al fine di rendere trasparenti tutte le attività di rapporti con le istituzioni, a prescindere dai canali o dai mezzi di comunicazione impiegati, svolte allo scopo di influenzare, direttamente o indirettamente, l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali di Parlamento, Governo, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici statali, Enti locali, Amministrazioni del servizio sanitario nazionale. Dette attività comprendono, inter alia, i contatti con membri, funzionari o altro personale delle istituzioni, la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi, e l'organizzazione di eventi, riunioni, attività promozionali e iniziative sociali o conferenze, cui siano stati invitati membri, funzionari o altro personale delle istituzioni. È altresì inclusa la partecipazione a consultazioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici delle istituzioni ovvero ad altre consultazioni aperte.
2. Al Registro per la trasparenza sono obbligati ad iscriversi tutti
   coloro che intendono svolgere tali attività di rappresentanza degli interessi anche di natura non economica. Sono esclusi dall'obbligo le Chiese, le parti sociali, in quanto attori di processi decisionali che si concludono con protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione. Sono esclusi dall'obbligo di registrazione anche i partiti politici, eccetto le organizzazioni da essi create, sostenute o impegnate in attività che rientrano nell'ambito di applicazione del Registro.
3. Con la registrazione, di cui
   al comma 1, le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni interessate:

   a) sottoscrivono l'impegno ad agire in conformità con il Codice di condotta, adottato di comune accordo dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, per quanto compatibile, in particolare:

1) si identificano sempre con il proprio nome e facendo riferimento     all'organismo o agli organismi per cui lavorano o che rappresentano;

2) dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità promosse e, se     del caso, specificano i clienti o i membri che essi rappresentano;

3) evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in     maniera disonesta, esercitando pressioni indebite o comportandosi in modo inadeguato;

4) non rivendicano alcuna relazione ufficiale con le istituzioni nei loro     rapporti con terzi, e non distorcono gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o altro personale delle istituzioni;
5) garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni
     fornite ai fini della registrazione e successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti;
6) si astengono dal vendere a terzi copia
     dei documenti ricevuti dalle istituzioni;
7) non inducono i membri delle
     istituzioni, i funzionari e altro personale delle istituzioni a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento a essi applicabili;
8)
     qualora ex funzionari o altro personale delle istituzioni, ovvero ex assistenti dei membri delle istituzioni, lavorino per loro, rispettano l'obbligo di tali lavoratori di conformarsi alle norme e agli obblighi a essi applicabili in materia di riservatezza;
9) informano chiunque loro rappresentino dei
     propri obblighi nei confronti delle istituzioni;
   b) sono tenute a fornire annualmente informazioni specifiche sulla propria identità, sull'identità dei portatori di interesse rappresentanti, sulla natura di questi interessi e sull'entità finanziaria dell'attività. Tali informazioni sono rese pubbliche sul sito internet del Registro per la trasparenza.

4. I decisori pubblici, destinatari di attività di rapporti con le   istituzioni finalizzate alla rappresentanza di interessi, danno evidenza, nei documenti relativi agli atti normativi e amministrativi, dei contatti avuti con i rappresentanti di interessi iscritti nel Registro e segnalano eventuali violazioni del Codice di condotta.
5. Entro 90 giorni dalla data di
   entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti definiscono con atti amministrativi le modalità di accesso ai propri uffici dei rappresentanti di interessi iscritti al Registro.
6. Entro lo stesso termine, il Senato
   della Repubblica e la Camera dei Deputati possono individuare le modalità di armonizzazione dei propri Regolamenti alle disposizioni del presente articolo.
7. Il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di
   entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire:
   a) i requisiti per l'iscrizione al Registro, con l'esclusione di coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati di particolare rilevanza e gravità;
   b) le modalità di accesso, per gli iscritti al Registro, alle sedi istituzionali e alle informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interesse;
   c) le modalità di partecipazione per gli iscritti al Registro alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione(AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) di cui all'articolo 14 della 246, del decreto del Presidente del Consiglio deilegge 28 novembre 2005, n. 170, e della direttiva del Presidente delministri 11 settembre 2008, n. Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2009;
   d) le modalità di partecipazione per gli iscritti al Registro alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti;
   e) le modalità di accesso per gli iscritti al Registro ai documenti ove gli interessi rappresentati siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, secondo quanto 241, e successiveprevisto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. modificazioni, fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge, ad eccezione del comma 1, lettera c);
   f) le attività incompatibili con l'iscrizione al Registro;
   g) le sanzioni per chi svolge l'attività di rapporti con le istituzioni finalizzata alla rappresentanza di interessi senza essere iscritto al Registro;
   h) le sanzioni per chi viola gli obblighi del Codice di condotta;
   i) le sanzioni per chi fornisce al Registro informazioni false;
   l) le modalità di tenuta del Registro e la possibilità che possa essere attivato un Registro presso ciascuna istituzione.
*2. 0251. Pisicchio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente
A
  rt. 2-bis. – (Istituzione del Registro pubblico della trasparenza). – 1. In analogia con quanto deciso dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, è istituito, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, il Registro pubblico della trasparenza, al fine di rendere trasparenti tutte le attività di rapporti con le istituzioni, a prescindere dai canali o dai mezzi di comunicazione impiegati, svolte allo scopo di influenzare, direttamente o indirettamente, l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali di Parlamento, Governo, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici statali, Enti locali, Amministrazioni del servizio sanitario nazionale. Dette attività comprendono, inter alia, i contatti con membri, funzionari o altro personale delle istituzioni, la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi, e l'organizzazione di eventi, riunioni, attività promozionali e iniziative sociali o conferenze, cui siano stati invitati membri, funzionari o altro personale delle istituzioni. È altresì inclusa la partecipazione a consultazioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici delle istituzioni ovvero ad altre consultazioni aperte.
2. Al Registro per la trasparenza sono obbligati ad iscriversi tutti
   coloro che intendono svolgere tali attività di rappresentanza degli interessi anche di natura non economica. Sono esclusi dall'obbligo le Chiese, le parti sociali, in quanto attori di processi decisionali che si concludono con protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione. Sono esclusi dall'obbligo di registrazione anche i partiti politici, eccetto le organizzazioni da essi create, sostenute o impegnate in attività che rientrano nell'ambito di applicazione del Registro.
3. Con la registrazione, di cui
   al comma 1, le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni interessate:
   a) sottoscrivono l'impegno ad agire in conformità con il Codice di condotta, adottato di comune accordo dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, per quanto compatibile, in particolare:
1) si
     identificano sempre con il proprio nome e facendo riferimento all'organismo o agli organismi per cui lavorano o che rappresentano;
2) dichiarano gli
     interessi, gli obiettivi e le finalità promosse e, se del caso, specificano i clienti o i membri che essi rappresentano;
3) evitano di ottenere o
     cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta, esercitando pressioni indebite o comportandosi in modo inadeguato;
4) non
     rivendicano alcuna relazione ufficiale con le istituzioni nei loro rapporti con terzi, e non distorcono gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o altro personale delle istituzioni;
5)
     garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite ai fini della registrazione e successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti;
6) si astengono dal vendere a terzi copia dei documenti
     ricevuti dalle istituzioni;
7) non inducono i membri delle istituzioni,
     i funzionari e altro personale delle istituzioni a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento a essi applicabili;

8) qualora ex funzionari o altro personale delle istituzioni, ovvero ex     assistenti dei membri delle istituzioni, lavorino per loro, rispettano l'obbligo di tali lavoratori di conformarsi alle norme e agli obblighi a essi applicabili in materia di riservatezza;

9) informano chiunque loro rappresentino dei propri obblighi nei     confronti delle istituzioni;

   b) sono tenute a fornire annualmente informazioni specifiche sulla propria identità, sull'identità dei portatori di interesse rappresentanti, sulla natura di questi interessi e sull'entità finanziaria dell'attività. Tali informazioni sono rese pubbliche sul sito internet del Registro per la trasparenza.

4. I decisori pubblici, destinatari di attività di rapporti con le   istituzioni finalizzate alla rappresentanza di interessi, danno evidenza, nei documenti relativi agli atti normativi e amministrativi, dei contatti avuti con i rappresentanti di interessi iscritti nel Registro e segnalano eventuali violazioni del Codice di condotta.
5. Entro 90 giorni dalla data di
   entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti definiscono con atti amministrativi le modalità di accesso ai propri uffici dei rappresentanti di interessi iscritti al Registro.
6. Entro lo stesso termine, il Senato
   della Repubblica e la Camera dei Deputati possono individuare le modalità di armonizzazione dei propri Regolamenti alle disposizioni del presente articolo.
7. Il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di
   entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire:
   a) i requisiti per l'iscrizione al Registro, con l'esclusione di coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati di particolare rilevanza e gravità;
   b) le modalità di accesso, per gli iscritti al Registro, alle sedi istituzionali e alle informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interesse;
   c) le modalità di partecipazione per gli iscritti al Registro alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione(AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) di cui all'articolo 14 della 246, del decreto del Presidente del Consiglio deilegge 28 novembre 2005, n. 170, e della direttiva del Presidente delministri 11 settembre 2008, n. Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2009;
   d) le modalità di partecipazione per gli iscritti al Registro alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti;
   e) le modalità di accesso per gli iscritti al Registro ai documenti ove gli interessi rappresentati siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, secondo quanto 241, e successiveprevisto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. modificazioni, fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge, ad eccezione del comma 1, lettera c);
   f) le attività incompatibili con l'iscrizione al Registro;
   g) le sanzioni per chi svolge l'attività di rapporti con le istituzioni finalizzata alla rappresentanza di interessi senza essere iscritto al Registro;
   h) le sanzioni per chi viola gli obblighi del Codice di condotta;
   i) le sanzioni per chi fornisce al Registro informazioni false;
   l) le modalità di tenuta del Registro e la possibilità che possa essere attivato un Registro presso ciascuna istituzione.
*2. 0270. Cimadoro.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Compensi per gli incarichi extra giudiziari dei magistrati). – 1. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado, ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali, ricevere direttamente alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.
2. Le amministrazioni e gli organismi versano il
   compenso , ivi inclusi i rimborsi spesa, relativo agli incarichi di cui al comma 1 all'amministrazione di appartenenza dei magistrati destinatari degli incarichi, le quali provvedono a corrisponderlo ai magistrati interessati nel limite di un terzo del totale dell'importo attribuito come compenso complessivo, per ciascun anno solare.
3. Le somme eccedenti il limite di cui al comma 2
   sono versate nei fondi perequativi eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti magistratuali o, in mancanza di tali fondi, in un capitolo dell'amministrazione riguardante l'assistenza e la previdenza del personale di magistratura.
4. Il presente articolo non si applica agli incarichi di
   docenza presso Università o altri soggetti pubblici.
2. 01. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Secretazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici). – 1. All'articolo 16, 165, e successivecomma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. modificazioni, la lettera d-bis è abrogata.
2. All'articolo 17
   del Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, sono apportate le seguenti modificazioni:n.
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del   Ministro competente, sono individuate le opere, i servizi e le forniture da 1161, e dellaconsiderarsi segreti ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili conlegge 3 agosto 2007, n. speciali misure di sicurezza».
   b) al comma 4, le parole: «e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza» sono soppresse.
2. 010. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

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