Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali , Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Partecipazione dei giovani alla vita della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo - A.C. 4358 e abb. - Schede di lettura, testo a fronte e lavori dell'Assemblea costituente
Riferimenti:
AC N. 4358/XVI   AC N. 849/XVI
AC N. 997/XVI   AC N. 3296/XVI
AC N. 4023/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 498
Data: 15/06/2011
Descrittori:
ELETTORATO ATTIVO   ELETTORATO PASSIVO
GIOVANI   PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Partecipazione dei giovani alla vita della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo

A.C. 4358 e abb.

Schede di lettura, testo a fronte
e lavori dell’Assemblea costituente

 

 

 

 

 

 

n. 498

 

 

 

15 giugno 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

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Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

( 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it

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File: AC0654.doc

 


INDICE

Schede di lettura

La partecipazione dei giovani alla vita della Nazione  3

I giovani e il diritto di voto  7

I precedenti tentativi di riforma dell’elettorato attivo e passivo  11

Testo a fronte

Testo a fronte tra gli art. 56 e 58 della Costituzione e le proposte di legge A.C. 4358, 849, 997, 3296, 4023  14

Dati statistici

L’età dei deputati e dei senatori nella XVI Legislatura  19

Elementi di diritto comparato

I limiti di età per l’esercizio dell’elettorato attivo in sedici Paesi europei (a cura del Servizio Biblioteca)23

I limiti di età per l’esercizio dell’elettorato passivo in sedici Paesi europei (a cura del Servizio Biblioteca)25

Lavori preparatori

II Sottocommissione

Seduta del 13 settembre 1946  31

I Sottocommissione

Seduta del 14 novembre 1946  33

Assemblea Costituente

Seduta del 23 settembre 1947  39

Seduta del 9 ottobre 1947  43

 

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


 

La partecipazione dei giovani alla vita della Nazione

Le proposte di legge in esame, di modifica costituzionale, intervengono in materia di diritto di voto al fine di abbassare i limiti di età per l’eleggibilità e per il diritto di voto attivo al Parlamento (A.C. 997, 3296 e 4023) ovvero esclusivamente per l’eleggibilità (A.C. 4358) attraverso la modifica degli artt. 56 e 58 Cost.

La pdl A.C. 849 abbassa i limiti di età, sia per l’elettorato attivo, sia passivo, esclusivamente per l’elezione del Senato.

La proposta di legge del Governo A.C. 4358, inoltre, introduce in Costituzione il principio della valorizzazione della partecipazione giovanile alla vita della Nazione.

 

Il disegno di legge del Governo, infatti, oltre a intervenire in materia di elettorato, introduce un nuovo articolo nella Parte I della Costituzione, nell’ambito del Titolo II dedicato ai rapporti etico-sociali, finalizzato a stabilire il principio della valorizzazione del merito e della partecipazione attiva dei giovani alla vita della Nazione. Si stabilisce, inoltre, una riserva di legge per l’attuazione di tale principio.

L’articolo 31-bis si pone dunque come un ideale completamento del 2° comma dell’art. 31 Cost. il quale comprende la gioventù tra le categorie destinatarie di una particolare protezione, accanto alla maternità e all'infanzia, e specificando che la Repubblica deve altresì favorire gli istituti necessari a tale tutela.

 

Nella legislatura in corso la valorizzazione del merito, soprattutto dei giovani, è oggetto di diversi provvedimenti, approvati o in corso di esame.

In primo luogo, si ricorda il disegno di legge costituzionale del Governo (A.C. 4144), attualmente all’esame della I Commissione Affari costituzionali della Camera, che propone la modifica degli articoli 41, 97 e 118 Cost. In particolare, qui rileva, il riferimento al merito, analogo a quello contenuto nel disegno di legge A.C. 4358 in esame. L’articolo 2 del disegno di legge 4144 novella il 3° comma del vigente art. 97 Cost., che stabilisce il principio di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge. Al comma, che resterebbe inalterato nella formulazione vigente, viene aggiunto un ultimo periodo, in base al quale la carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito.

A tale riguardo, si ricorda che il Titolo III (articoli 16-30) del D.Lgs. 150/2009[1], che reca una nuova disciplina del lavoro pubblico con l'obiettivo di incrementare produttività ed efficienza delle pubbliche amministrazioni, disciplina gli strumenti di valorizzazione del merito e i metodi di incentivazione della produttività e qualità della prestazione lavorativa.

Specificatamente diretto ai giovani il fondo speciale, istituito dalla legge di riforma dell’università (L. 240/2010), finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione[2].

Con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario, il decreto-legge 70/2011[3] istituisce la Fondazione per il Merito (art. 9) che ha, tra l’altro, lo scopo di realizzare gli obiettivi del Fondo del merito.

 

Organismi ed istituti a sostegno dei giovani

A seguito del riordino di competenze istituzionali, operato dal decreto-legge 85/2008[4], sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia e sono state conferite al Ministro della gioventù le deleghe ad esercitare le funzioni e i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili.

Si ricordano una serie di istituti ed organismi finalizzati a svolgere un'azione di sostegno in favore dei giovani.

§      l’Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma, istituita in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE, che amministra il programma comunitario "Gioventù in azione";

§      l’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

§      il Forum nazionale dei giovani con un ruolo consultivo e propositivo in tema di politiche giovanili.

 

Gli stanziamenti finalizzati alle politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù hanno registrato nell’ultimo quinquennio una notevole contrazione. Di seguito elenchiamo i fondi esistenti:

-      il Fondo per il credito ai giovani, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche giovanili, ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 81/2007[5], favorisce l'accesso al credito degli studenti universitari o post-universitari di età compresa tra i 18 e i 40 anni in possesso di requisiti di merito. ll Fondo ha una dotazione di 10 milioni per ciascun anno del triennio 2007-2009. Successivamente, in ragione delle esigenze di contenimento della finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2009, è stato disposto un definanziamento del Fondo. La dotazione finanziaria attuale si compone pertanto di quanto residua dallo stanziamento già trasferito per l'esercizio finanziario 2007 e da quello impegnato contabilmente per l'esercizio finanziario 2008. Per il 2010 e il 2011 non è stato previsto alcun rifinanziamento;

-      ai sensi dell’articolo 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008[6], è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della gioventù, un Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo è pari a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Come previsto dalla legge finanziaria 2010, i criteri per l’accesso al Fondo e le modalità di funzionamento dello stesso sono stati disciplinati dal decreto 17 dicembre 2010, n. 256. Il Fondo non risulta rifinanziato per l’anno 2011;

-      l’articolo 2, comma 60 della legge finanziaria 2010[7], sostituendo l'articolo 1, comma 556, della legge finanziaria 2006, ha istituito l’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, contestualmente è stato istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 3 milioni di euro per l’anno 2010. Come rilevato nel D.P.C.M. del 10 dicembre 2010 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2011, in considerazione delle significative riduzione dei nuovi stanziamenti destinati per il triennio alle politiche di settore si è scelto di allocare le risorse del fondo all’interno del Fondo per le politiche giovanili;

-      il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 223/2006[8], presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Il fondo è destinato  a finanziare azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le Regioni e gli Enti Locali. Il decreto del 18 ottobre 2010 ha ripartito le risorse del Fondo per il 2010. Il decreto destina alle azioni e ai progetti di rilevante interesse nazionale la somma di 33.181.019,40 euro. Contestualmente il decreto destina una quota di 47.905.980,60 euro al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio, di cui una quota di euro 37.421.650,50 è ripartita fra le Regioni, secondo i criteri indicati nell'Intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 7 ottobre 2010, mentre la quota destinata a cofinanziare interventi proposti da Comuni e Province è pari a 10.484.330,10 euro. Per il 2011 il fondo risulta ridotto legislativamente pertanto la sua quantificazione è pari a 32,909 milioni di euro.

-      il Fondo Mecenati, istituito con il decreto 12 novembre 2010, al fine di promuovere, sostenere e sviluppare l'imprenditoria giovanile nonchè al fine di promuovere e sostenere il talento, l'innovatività e la creatività dei giovani di età inferiore ai 35 anni, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate dall'articolo 1, commi 72 e 73, della legge 247/2007[9]. Il Fondo è istituito presso il Dipartimento della gioventù con una dotazione di 40 milioni di euro.

 


I giovani e il diritto di voto

L’equiparazione del diritto di voto passivo e attivo e il conseguente abbassamento dei limiti di età per l’eleggibilità a Camera e Senato, oggetto degli articoli 2 e 3 del disegno di legge A.C. 4358, costituisce, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, un primo “intervento concreto, teso a favorire l’ingresso delle nuove generazioni nella politica attiva del Paese”, in attuazione del nuovo articolo 31-bis introdotto dall’articolo 1.

 

Secondo la Costituzione vigente, votano per l’elezione delle due Camere i cittadini italiani che siano in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto i seguenti requisiti anagrafici:

§         la maggiore età (diciotto anni) per l’elezione dei deputati;

§         il compimento del venticinquesimo anno di età per l’elezione dei senatori.

Per il Senato, il requisito dell’età è fissato dall’art. 58, primo comma, della Costituzione: «I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età». Il requisito è ribadito negli stessi termini dal testo unico per le elezioni del Senato (D.Lgs, 533/1993[10], art. 13, comma 1).

Per quanto riguarda l’elezione della Camera, la Costituzione si limita a stabilire che essa «è eletta a suffragio universale e diretto» (art. 56) e, pertanto, è necessario fare riferimento al principio generale secondo il quale il corpo elettorale, cioè l’insieme di coloro che possono partecipare alle votazioni (per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per il referendum) è formato da tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età (art. 48 Cost., primo comma).

La maggiore età, disciplinata dall’articolo 2 del Codice civile, fino al 1975 era fissata al compimento del ventunesimo anno.

La legge 39/1975[11] ha abbassato la soglia della maggiore età a diciotto anni e ha contestualmente modificato il testo unico sull’elettorato attivo (D.P.R. 223/1967[12]) stabilendo il diritto di voto attivo per tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili alla Camera dei deputati gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età (art. 56, 3° co. Cost.). Mentre al Senato sono eleggibili gli elettori che hanno compiuto il 40° anno (art. 58, 2° co., Cost.).

I diversi limiti di età per l’elettorato attivo e passivo sono stati inseriti dai Costituenti quali elementi di differenziazione tra Camera e Senato, in un sistema in cui i due rami del Parlamento hanno identici poteri e funzioni (bicameralismo perfetto).

L’equiparazione tra diritto di voto attivo e passivo

Il disegno di legge del Governo (A.C. 4358), interviene, come si è accennato, esclusivamente sull’eleggibilità dei membri del Parlamento (e non anche sul diritto di voto attivo), equiparando completamente il limite di età tra elettorato attivo e passivo, attraverso l’adeguamento del secondo, al primo. In tal modo, sarebbero eleggibili alla Camera i maggiori di 18 anni (articolo 2), e al Senato di 25 anni (articolo 3).

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa “le proposte di modifica costituiscono applicazione di un principio di allineamento tra l'età dell'elettorato passivo e l'età dell'elettorato attivo. Principio che si basa sulla convinzione che, se l'ordinamento ritiene che i cittadini al raggiungimento di una determinata età acquisiscano la maturità e la consapevolezza necessarie per l'esercizio della delicatissima funzione elettorale, è opportuno che lo stesso ordinamento ritenga quegli stessi cittadini idonei a rivestire le cariche pubbliche alla cui elezione possono viceversa partecipare”.

 

Si rileva che la formulazione utilizzata nel disegno di legge, porterebbe ad esiti diversi tra le due Camere. Infatti, la modifica del 2° comma dell’art. 58 Cost., prevede che tutti gli elettori del Senato (ossia gli elettori con almeno 25 anni di età, secondo quanto disposto dal 1° comma del medesimo art. 58) sono eleggibili a senatori. Invece, per quanto riguarda la Camera, la modifica al 3° comma dell’art. 56 Cost. stabilisce che sono eleggibili a deputati tutti gli elettori, ossia tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età (art. 48 Cost., 1° comma sopra citato).

 

Si osserva, in proposito, che una eventuale successiva modifica della soglia della maggiore età (ad esempio a 16 anni) avrebbe la conseguenza di portare automaticamente (alla Camera) ad abbassare, non solo l’età dell’elettorato attivo, ma anche quella dell’eleggibilità.

Le proposte di legge di iniziativa parlamentare

Le altre proposte di legge incidono sia sull’elettorato attivo (per il Senato) che passivo (Camera e Senato).

Per quanto riguarda la Camera alcune proposte di legge abbassano, come per il disegno di legge governativo, a 18 anni (A.C. 997 e 4023) o a 20 anni (A.C. 3296) l’età minima per l’eleggibilità.

Per quanto riguarda il Senato, tutte le proposte (a differenza del disegno di legge del Governo che non interviene sul punto) portano da 25 a 18 anni l’età minima per il diritto di voto attivo.

Verrebbe di fatto equiparato l’elettorato attivo tra Camera e Senato e reso perfettamente omogeneo il corpo elettorale dei due rami del Parlamento. Tale disposizione avrebbe l’effetto di mitigare, in parte, le differenze tra i due sistemi elettorali. Si ricorda, infatti, che la Camera e il Senato sono eletti con lo stesso un sistema proporzionale ad esito maggioritario. Tuttavia, il calcolo delle soglie di sbarramento e l’attribuzione del premio di maggioranza sono effettuati a livello nazionale, alla Camera, e a livello regionale, al Senato.

 

Nella XV legislatura la Commissione Affari costituzionali del Senato aveva avviato (ma non concluso) l’esame di alcune proposte di legge (A.S. 129 e abb.) in materia di riforma del sistema elettorale per le elezioni della Camera e del Senato Nel dibattito parlamentare si richiamavano i contenuti delle iniziative referendarie in materia, il cui iter aveva di recente preso avvio, nonché i tratti fondamentali di alcune delle proposte di riforma che all’epoca erano oggetto di attenzione nell’ambito del dibattito pubblico sul tema della riforma del sistema elettorale.

Venivano in particolare, richiamati i contenuti della c.d. “proposta D’Alimonte”, che prende il nome dal costituzionalista Roberto D’Alimonte ed era stata da questi più volte esposta in una serie di scritti pubblicati tra il finire del 2006 ed i primi mesi dei 2007  come una soluzione “di ripiego” rispetto alla reintroduzione del sistema maggioritario, che però – diversamente da questa - avrebbe avuto possibilità di essere realizzata nel corso della legislatura.

La proposta si basava su alcune puntuali modifiche alla legge elettorale vigente, le quali – senza modificare l’impianto fondamentale della L. 270/2005 - miravano a migliorarne l’applicazione rafforzando gli elementi volti ad assicurare minore frammentazione politica, maggiore governabilità e maggiore partecipazione dei cittadini alla scelta dei candidati eletti.

In particolare, accanto a modifiche di minore portata, si proponeva di:

-      attribuire anche al Senato il premio di maggioranza a livello nazionale e non più a livello regionale;

-      riconoscere anche per le elezioni del Senato l’elettorato attivo a tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età;

-      abolire sia alla Camera che al Senato la possibilità di candidature “plurime”;

-      conteggiare, ai fini dell’assegnazione del premio di maggioranza, solo i voti delle liste che abbiano raggiunto le soglie di sbarramento previste per l’assegnazione dei seggi;

-      introdurre meccanismi che consentano agli elettori di scegliere i candidati da eleggere, in particolare valutando la possibilità di prevedere - come avviene nel sistema elettorale tedesco – che la metà dei parlamentari sia eletto in collegi uninominali e la metà in base a liste “bloccate;

-      includere i voti espressi nella Valle d’Aosta nel calcolo per l’attribuzione del premio di maggioranza alla Camera.

 

Le proposte di legge di iniziativa parlamentare prevedono anche l’abbassamento dell’età minima per l’esercizio del diritto di voto passivo al Senato: a 25 anni come per il ddl del governo le pdl A.C. 848 e A.C. 4023, a 30 anni la pdl A.C. 3296, addirittura a 18 anni la pdl A.C. 997.

Il limite massimo di età per il diritto di voto passivo

La sola proposta di legge A.C. 3296 pone anche un limite massimo di età (70 anni) per l’eleggibilità sia alla Camera, sia al Senato.

 

Tale disposizione andrebbe valutata in relazione al principio di parità di accesso alle cariche elettive sancito dall’art. 51 Cost. e, più in generale, al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

 

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, le condizioni di ineleggibilità alle cariche elettive – rappresentando una deroga al diritto di elettorato passivo – devono essere espressamente determinate dalla legge e sono da interpretarsi in senso restrittivo. Tale assunto è stato ribadito nella sent. n. 25 del 2008, dove viene ricordato che l’art. 51 Cost. assicura, in via generale, il diritto di elettorato passivo senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadini (cfr. sen. 288/2007 e 235/1988). Pertanto, le restrizioni del contenuto di tale diritto sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale. Di conseguenza, le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricollegantisi alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate (cfr. sen. 306/ 2003 e 132/2001).

 

Si rileva, inoltre, che la fissazione di una età massima per i senatori elettivi, porterebbe ad una disparità di trattamento tra questi e i senatori di diritto e a vita, di cui all’art. 59 Cost., per i quali non è previsto alcun limite di età.


I precedenti tentativi di riforma dell’elettorato attivo e passivo

Negli anni passati le diverse ipotesi di riforma costituzionale discusse in Parlamento hanno sempre incluso l’abbassamento del limite di età per l’elettorato attivo e passivo.

 

Nella XV legislatura venne approvato dalla I Commissione affari costituzionali della Camera un testo di riforma costituzionale (A.C. 553 ed abbinate) di cui iniziò l’esame in Assemblea; la fine anticipata della legislatura non consentiva la prosecuzione dell’esame.

 

La riforma incideva essenzialmente:

-         sul sistema bicamerale e sui limiti di età per l’elettorato attivo e passivo;

-         sulle modalità di esercizio della funzione legislativa dello Stato;

-         sulla forma di governo e sui rapporti tra Governo e Parlamento;

-         sui requisiti di età per l’elezione a Presidente della Repubblica.

 

In particolare, oltre a ridefinire i compiti del Senato, sostituito dal Senato federale della Repubblica, in funzione del superamento del sistema bicamerale perfetto, il progetto prevede (art. 3 e 7) l’abbandono dell’elezione diretta dei senatori in favore dell’elezione di secondo grado ad opera dei consigli regionali e dai consigli delle autonomie locali, nell’ambito rispettivamente dei consiglieri regionali e di quelli degli enti locali. Viene di conseguenza abrogato l’art. 58 e pertanto scompariva il requisito dell’età minima (40 anni) per l’elezione a senatore che viene implicitamente abbassata a 18 anni, così come, modificandosi il sistema elettorale, scompare anche il requisito dell’età minima per l’esercizio del diritto di voto.

L’articolo 2 del progetto di legge modifica l’art. 56 della Costituzione intervenendo sulla composizione della Camera dei deputati e sull’età per l’eleggibilità a deputato: il numero dei deputati viene ridotto da 630 a 512 e l’età minima per poter essere candidati portata da 25 anni a 18 anni.

L’abbassamento dell’età per l’eleggibilità ha, in primo luogo, l’obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla politica consentendo una maggiore rappresentanza delle giovani generazioni alla Camera[13]. Inoltre, la disposizione consente di superare l’incoerenza dell’attuale sistema che permette ad esempio l’elezione di un cittadino di 18 anni alla carica di Presidente di regione e non anche a quella di deputato[14]. A queste motivazioni, per così dire preesistenti al progetto di riforma, deve essere aggiunta la necessità di equilibrare l’età della rappresentanza tra la Camera e il nuovo Senato federale come risultante dall’art. 3 del progetto di riforma. Infatti, come si è detto, l’elezione indiretta del Senato da parte dei consigli regionali e dei consigli delle autonomie locali che eleggono i senatori al proprio interno (i primi) e tra i consiglieri degli enti locali (i secondi), apre di fatto l’elettorato passivo ai diciottenni per questo ramo del Parlamento.

 

Anche il progetto di riforma della Parte II della Costituzione approvato nella XIV legislatura (ma non confermato dal referendum del 2006) interveniva sui limiti anagrafici dell’elettorato attivo e passivo[15].

Per quanto riguarda la composizione e formazione della Camera dei deputati, il numero dei deputati è ridotto a 518; non viene modificata la disciplina dell’elettorato attivo, per il quale resta il “suffragio universale e diretto”; mentre per quanto riguarda l’elettorato passivo, l’età minima per essere eletti si abbassa da 25 a 21 anni.

Il nuovo testo dell’art. 57 Cost. stabilisce che il Senato “federale” è composto di 252 senatori eletti a suffragio universale e diretto, quindi da tutti gli elettori che hanno superato la maggiore età.“

Quanto all’elettorato passivo, in ciascuna Regione sono eleggibili a senatore gli elettori che abbiano compiuto i 25 (non più 40) anni di età[16].

 

Nel testo elaborato dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali nella XIII legislatura[17], il limite anagrafico per l’elettorato passivo per la Camera è abbassato a 21 anni (art. 85).

Per quanto riguarda il Senato, l’esercizio del diritto di voto è equiparato a quello della Camera (18 anni), mentre l’età minima per l’eleggibilità è portata a 35 anni (art. 86).


Testo a fronte

 


 

Costituzione

A.C. 4358
Governo

A.C. 849
Pisicchio

Art. 56

 

 

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

 

 

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

 

 

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

 

 

 

 

Tutti gli elettori sono eleggibili a deputati.

 

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

 

Art. 58

 

 

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

 

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Tutti gli elettori del Senato della Repubblica sono eleggibili a senatori.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il venticinquesimo anno.

 

 

 

 


 

A.C. 997
Lenzi ed altri

A.C. 3296
Vaccaro

A.C. 4023
Gozi ed altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono eleggibili a deputati gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto i diciotto anni di età.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venti anni di età. Non sono eleggibili a deputati gli elettori che hanno superato il settantesimo anno di età.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto i diciotto anni di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

 

Non sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno superato il settantesimo anno di età.

 


Dati statistici

 


 

 

Tab. 1. XVI Legislatura. Composizione della Camera. Distinzione dei deputati per fasce di età

 

Fascia di età

N. deputati

%

25-29

3

0,48

30-39

50

7,94

40-49

158

25,08

50-59

260

41,27

60 e oltre

159

25,24

Totale

630

100

 

Fonte: www.camera.it (dati elaborati dal Servizio studi della Camera)

 

 

 

 

Tab. 2. XVI Legislatura. Composizione del Senato. Distinzione dei senatori per fasce di età

 

Fascia di età

N. senatori

%

40-49

44

13,71

50-59

137

42,68

60-69

106

33,02

70 e oltre

34

10,59

Totale

321

100

 

Fonte: www.senato.it (dati elaborati dal Servizio studi della Camera)

 

 


Elementi di diritto comparato

 


I limiti di età per l’esercizio dell’elettorato attivo in
sedici Paesi europei
(a cura del Servizio Biblioteca)

Paese

Organo parlamentare

Età minima per votare

Fonti normative

Austria[18]

Nationalrat (Camera bassa)

16 anni

Cost. art. 26

Belgio[19]

Chambre des Représentants

18 anni

Cost. art. 61

Danimarca

Folketing (assemblea unica)

18 anni

Cost. art. 29
Parliamentary Election Act 1987, art. 1

Finlandia

Eduskunta (assemblea unica)

18 anni

Cost. art. 14
Election Act 1998, art. 2

Francia[20]

Assemblée nationale

18 anni

Cost., art. 3
Code electoral, art. L2

Germania[21]

Bundestag

18 anni

Cost. art. 38
Bundeswahlgesetz (Legge elettorale federale), art. 12

Grecia

Chamber of Deputies (assemblea unica)

18 anni

Cost. art. 51
Legge n. 1224/1981

Irlanda[22]

Dáil Ėireann (Camera bassa)

18 anni

Cost. art. 16

Lussemburgo

Chambre des Députés (assemblea unica)

18 anni

Cost. art. 52

Norvegia

Storting (assemblea unica)

18 anni

Cost. art. 50
Representation of the People Act 2002, cap. 2, art. 1

Paesi Bassi[23]

Tweede Kamer (Camera bassa)

18 anni

Cost. art. 54

Portogallo

Assembleia da República (assemblea unica)

18 anni

Cost. art. 49
Lei Eleitoral da Assembleia da República, art. 1

Regno Unito[24]

House of Commons

18 anni

Representation of the People Act 1983, art. 1

Spagna[25]

Congreso de los Diputados

18 anni

Cost. artt. 12 e 68; Ley Orgánica  5/1985 del Régimen Electoral General, art. 2

Senado

18 anni

Svezia

Riksdag (assemblea unica)

18 anni

The Instrument of Government (una delle quattro leggi che formano la Costituzione),

cap. 3, art. 2

Svizzera[26]

Consiglio nazionale (camera bassa)

18 anni

Cost. art. 136

 

 

 

 


 

I limiti di età per l’esercizio dell’elettorato passivo in
sedici Paesi europei
(a cura del Servizio Biblioteca)

Paese

Organo parlamentare

Età minima eleggibilità

Fonti normative

Austria[27]

Nationalrat(camera bassa)

18 anni

Cost. art. 26

Belgio[28]

Chambre des Représentants

21 anni

Cost. art. 64

Sénat

21 anni

Cost. art. 69

Danimarca

Folketing(assemblea unica)

18 anni

Cost. artt. 29 e 30
Parliamentary Election Act 1987, artt. 1 e 4

Finlandia

Eduskunta (assemblea unica)

18 anni

Cost. artt. 14 e 27
Election Act 1998, art. 3

Francia[29]

Assemblée nationale

18 anni

Cost., art. 3
Code electoral, art.
LO127

Sénat

30 anni

Code electoral, art. LO296

Germania[30]

Bundestag

18 anni

Cost. art. 38
Bundeswahlgesetz (Legge elettorale federale), art. 15

Grecia

Chamber of Deputies (assemblea unica)

25 anni

Cost. art. 55

Irlanda[31]

Dáil Ėireann (camera bassa)

21 anni

Cost. art. 16

Seanad Ėireann (camera alta)

21 anni

Cost. art. 18

Lussemburgo

Chambre des Députés (assemblea unica)

18 anni

Cost. art. 52

Norvegia

Storting (assemblea unica)

18 anni

Cost. art. 61
Representation of the People Act 2002, cap. 3, art. 1

Paesi Bassi[32]

Tweede Kamer (camera bassa)

18 anni

Cost. art. 56

Eerste Kamer (camera alta)

18 anni

Cost. art. 56

Portogallo

Assembleia da República

(assemblea unica)

18 anni

Cost. art. 150
Lei Eleitoral da Assembleia da República, art. 4

Regno Unito[33]

House of Commons

18 anni

Electoral Administration Act 2006, art. 17

House of Lords

21 anni

Standing Orders Of The House Of Lords Relating To Public Business, art. 2

Spagna[34]

Congreso de los Diputados

18 anni

Cost. artt. 12 e 68
Ley Orgánica  5/1985 del Régimen Electoral General, art. 6

Senado

18 anni

Svezia

Riksdag (assemblea unica)

18 anni

The Instrument of Government (una delle quattro leggi che formano la Costituzione),
cap. 3, art. 10

Svizzera[35]

Consiglio nazionale
(camera bassa)

18 anni

Cost. artt. 136 e 143

 

 

 




[1]     D.Lgs. 2 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

[2]     Art. 4, della L. 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

[3]     D.L. 13 maggio 2011, n. 79, Semestre eEuropeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia.

[4]     D.L. 16 maggio 2008, n. 85, Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (conv. L. 14 luglio 2008, n. 121).

[5]     D.L. 2 luglio 2007, n. 81, Disposizioni urgenti in materia finanziaria (conv. L. 3 agosto 2007, n. 1279.

[6]     D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (conv. L. 6 agosto 2008, n. 133).

[7]     L. 23 dicembre 2009, n. 191, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

[8]     D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (conv. L. 4 agosto 2006, n. 248).

[9]     L. 24 dicembre 2007, n. 247, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

[10]    D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

[11]    L. 8 marzo 1975, n. 39, Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato.

[12]    D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

[13]    Si vedano le relazioni illustrative delle pdl A.C. 553, 1524 e 2586.

[14]    Si veda in questo senso la relazione illustrativa della pdl A.C. 2586 e l’intervento del relatore on. Bocchino nella seduta del 12 giugno 2007 della I Commissione.

[15]    Si veda il Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante «Modifiche alla Parte II della Costituzione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005).

[16]    Il progetto prevedeva, inoltre, che i candidati dovessero rispondere ad uno dei seguenti requisiti: avessero ricoperto o ricoprissero cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della regione; fossero stati eletti deputati o senatori nella regione; risiedessero nella regione alla data di indizione delle elezioni.

[17]    A.C. 3931 – A.S. 2583, Progetto di legge costituzionale. Revisione della parte seconda della Costituzione, trasmesso dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica il 30 giugno 1997.

[18]    In Austria il Bundesrat (camera alta) non è eletto dai cittadini, ma è composto dai membri dei governi delle regioni (Länder).

[19]    In Belgio i senatori non sono eletti direttamente dai cittadini, ma in parte dai collegi elettorali olandese e francese, in parte dai Consigli delle Comunità fiamminga, francese e germanofona.

[20]    In Francia i membri del Sénat sono eletti a suffragio universale indiretto da collegi elettorali formati dai titolari di cariche elettive negli enti territoriali.

[21]    In Germania il Bundesrat (camera alta) non è eletto dai cittadini, ma è composto dai membri dei governi delle regioni (Länder).

[22]    In Irlanda, dei 60 membri che compongono il Seanad Ėireann (Camera alta), 11 sono nominati dal Primo Ministro, mentre gli altri 49 sono eletti a suffragio universale indiretto.

[23]    Nei Paesi Bassi i membri della Eerste Kamer (Camera alta) sono nominati tra i membri dei consigli provinciali.

[24]    Nel Regno Unito la House of Lords è un’assemblea non elettiva.

[25]    In Spagna il Senato è la camera di rappresentanza delle autonomie territoriali: i senatori sono, in parte, eletti a suffragio universale dal corpo elettorale delle singole Comunità, in parte designati dagli organi collegiali supremi delle stesse; si riporta comunque il dato relativo all’età minima per poter votare alla Camera alta in quanto espressamente previsto dalla Costituzione e dalla legge elettorale.

[26]    In Svizzera il Consiglio degli Stati (Camera alta) è eletto a suffragio universale indiretto ed è composto da 46 membri dei Cantoni.

[27]    In Austria il Bundesrat (camera alta) non è eletto dai cittadini, ma è composto dai membri dei governi delle regioni (Länder).

[28]    In Belgio i senatori non sono eletti direttamente dai cittadini, ma in parte dai collegi elettorali olandese e francese, in parte dai Consigli delle Comunità fiamminga, francese e germanofona; si riporta comunque il dato relativo all’età minima per l’eleggibilità alla Camera alta in quanto espressamente previsto dalla Costituzione.

[29]    In Francia i membri del Sénat sono eletti a suffragio universale indiretto da collegi elettorali formati dai titolari di cariche elettive negli enti territoriali; si riporta comunque il dato relativo all’età minima per l’eleggibilità alla Camera alta in quanto espressamente previsto dalla legge elettorale.

[30]    In Germania il Bundesrat (camera alta) non è eletto dai cittadini, ma è composto dai membri dei governi delle regioni (Länder).

[31]    In Irlanda, dei 60 membri che compongono il Seanad Ėireann (Camera alta), 11 sono nominati dal Primo Ministro, mentre gli altri 49 sono eletti a suffragio universale indiretto; si riporta comunque il dato relativo all’età minima per l’eleggibilità alla Camera alta in quanto espressamente previsto dalla Costituzione.

[32]    Nei Paesi Bassi i membri della Eerste Kamer (Camera alta) sono nominati tra i membri dei consigli provinciali; si riporta comunque il dato relativo all’età minima per l’eleggibilità alla Camera alta in quanto espressamente previsto dalla Costituzione.

[33]    Nel Regno Unito la House of Lords è un’assemblea non elettiva; si riporta comunque il dato relativo all’età minima per l’eleggibilità alla Camera alta in quanto espressamente previsto dal Regolamento dei Lord.

[34]    In Spagna il Senato è la camera di rappresentanza delle autonomie territoriali: i senatori sono, in parte, eletti a suffragio universale dal corpo elettorale delle singole Comunità, in parte designati dagli organi collegiali supremi delle stesse; si riporta comunque il dato relativo all’età minima per l’eleggibilità alla Camera alta in quanto espressamente previsto dalla Costituzione e dalla legge elettorale.

[35] In Svizzera il Consiglio degli Stati (Camera alta) è eletto a suffragio universale indiretto ed è composto da 46 membri dei Cantoni.