Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Riassetto delle norme sull'ordinamento militare - Schema di D.Lgs. n. 166 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
SCH.DEC 166/XVI     
Serie: Nota breve - Commissione per la semplificazione    Numero: 8
Data: 11/01/2010
Descrittori:
FORZE ARMATE     
Organi della Camera: Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione

Casella di testo: Commissione parlamentare per la semplificazione
NOTA BREVE
 

 

 

 

 

 

 

 


Camera dei deputati

 

 

Senato della Repubblica

 

 

n. 8 –  11 gennaio  2010

Riassetto delle norme sull’ordinamento militare

Schema di DPR n. 166

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

Numero dello schema

166

Titolo

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare

Norma di autorizzazione

Art. 14, commi 14 e 15 della Legge 28 novembre 2005, n. 246 ed art. 20 della legge n. 59/1997

Numero di articoli

1097

Date:

 

Presentazione

15 dicembre 2009

Assegnazione

15 dicembre 2009

termine per l’espressione del parere

3 febbraio 2010 (a seguito di proroga)

Commissione competente per il parere

Commissione parlamentare per la semplificazione

 


Presupposti normativi

Ai sensi della delega contenuta nella legge 28 novembre 2005, n. 246 recante "semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", articolo 14, commi 14 e 15, l'esecutivo, con gli Atti del Governo n. 165 e n. 166 ha presento alle commissioni parlamentari per un parere, oltre allo schema di decreto legislativo recante il Codice dell'Ordinamento militare, anche lo schema recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, oggetto della presente scheda.

 

Al riordino della normativa sull’ordinamento militare si procede, dunque, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 246/2005 (legge di semplificazione per il 2005), il quale ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente:

- il comma 14 del citato art. 14 ha previsto l’adozione, entro il 16 dicembre 2009, di decreti legislativi volti ad individuare le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, con la conseguente abrogazione generalizzata della restante legislazione a decorrere dal 16 dicembre 2010.

Il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, emanato in attuazione di tale delega, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" del 14 dicembre 2009; esso fa salvi circa 2.400 atti normativi di rango primario anteriori al 1°gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.

Il decreto legislativo è stato preceduto da altri due interventi legislativi che, agendo in maniera speculare rispetto al meccanismo taglia-leggi ed utilizzando anche il lavoro di ricognizione effettuato a quel fine, abrogano espressamente circa 32.000 atti normativi, anche successivi al 1970. Si tratta dell’art. 24 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, e del successivo decreto-legge 200/2008, convertito dalla legge 9/2009;

- il comma 15 del medesimo articolo dispone che i decreti legislativi di cui al comma 14 possano provvedere non solo alla individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti ma anche alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A questo comma, in particolare, fa riferimento il preambolo dello schema di decreto legislativo n. 164.

 

Il preambolo dello schema di decreto legislativo n. 165 richiama l’art. 14, commi 14, 15, 19 e 22. Il comma 19 concerne la Commissione parlamentare per la semplificazione, chiamata ad esprimere il parere (le Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento competenti per materia possono trasmettere i loro rilievi alla Commissione bicamerale); il comma 22 prevede un meccanismo di scorrimento della delega, qualora il termine di trenta giorni previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal medesimo articolo 14, cioè nei trenta giorni precedenti il 16 dicembre 2009.  Nel caso di specie, il termine per l’espressione del parere scadrebbe il 14 gennaio 2010 (il termine è stato poi prorogato al 3 febbraio 2010), in quanto lo schema è stato assegnato alla Commissione parlamentare per la semplificazione il 15 dicembre. Si segnala in proposito che le leggi comunitarie prevedono in genere un analogo meccanismo di scorrimento anche qualora il termine per l’espressione del parere scada successivamente al termine per l’esercizio della delega; da ultimo, l’articolo 6, comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha novellato l’articolo 6, comma 3 della legge n. 42/2009 all’esclusivo fine di prevedere che il meccanismo di scorrimento del termine di delega scatti anche qualora il termine per l’espressione del parere scada successivamente al termine per l’esercizio della delega. Si segnala inoltre che il comma 18 dell’art.14 sembra offrire al Governo l’ulteriore possibilità di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, disposizioni di riassetto (oltre che integrative o correttive) sempre nel rispetto del citato articolo 20 della legge n. 59/1997.

Per quanto riguarda lo schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 166, il preambolo richiama le disposizioni di delega e l’articolo 20 della legge n. 59/1997, con specifico riguardo al comma 3-bis.

L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sopra richiamata, stabilisce che il Governo presenti entro il 31 maggio di ogni anno un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento. Tale disegno di legge deve includere il riferimento alla emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti per le norme regolamentari di competenza dello Stato, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi che impongono, fra l'altro, l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato nell'opera di riassetto normativo e di codificazione della normativa primaria, il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, l'indicazione esplicita delle norme abrogate. Il comma 3-bis dell'articolo richiamato stabilisce inoltre che il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completi il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri specifici che puntano alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato. Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce poi che i regolamenti di cui in oggetto siano emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari che deve esser reso entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali i regolamenti possono essere comunque emanati.

L’articolo 20 della legge n. 59 del 1997 dispone che la facoltà di affiancare al decreto legislativo di riassetto un testo unico regolamentare deve trovare una sua autorizzazione legislativa nell’ambito della legge annuale di semplificazione. Non essendosi fatto ricorso all’adozione di tale atto normativo per procedere poi alla predisposizione dello schema di decreto in esame, il quale reca per la maggior parte norme di rango legislativo che il Governo considera aventi valenza regolamentare, si opera una sorta di delegificazione in assenza di una specifica autorizzazione, prevista dall’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

In merito al riassetto organico delle fonti secondarie in materia di ordinamento militare, secondo quanto evidenziato nella relazione introduttiva al testo in esame, l'esecutivo ha inteso, mediante una semplificazione formale, aggiornare il linguaggio legislativo ed il rinvio ad altre fonti, eliminare le norme superflue, aggiornare gli istituti alla luce del diritto vivente, semplificare i procedimenti amministrativi ed operare una delegificazione ed una deregolamentazione.

 

La medesima relazione precisa come la raccolta organica delle norme di tipo regolamentare, in conformità con quanto asserito dal Consiglio di Stato relativamente alla esigenza di emanazione di un testo unico contestualmente alla attività di codificazione della fonte primaria, intenda avere, a seconda dei casi, natura esecutiva, attuativa, integrativa, organizzatoria, delegata, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

L'opera di riassetto delle norme di secondarie del comparto della difesa (come di quelle primarie, peraltro), è stata affidata ad un "Comitato scientifico per il coordinamento delle attività del Ministero della difesa in materia di semplificazione della legislazione", organismo che nello svolgimento del proprio incarico ha operato in stretto raccordo con l'Ufficio legislativo, con il Gabinetto del Ministro della Difesa, con lo Stato Maggiore della difesa e con il Segretariato generale.

 

L'opera di ricognizione effettuata dal Comitato ha portato a catalogare circa 2250 fonti di rango primario di interesse per l'amministrazione militare, 391 fonti secondarie e 11 fonti terziarie, nonché alla redazione di indici informativi delle fonti normative redatti in ordine cronologico e suddivisi per macromaterie ed, infine, alla creazione di una banca dati informatica ad uso interno, con gli indici delle fonti ed i relativi testi, strumenti che - si legge nella relazione introduttiva - possono essere messi a disposizione di quegli organi di controllo che ne facciano richiesta.

 

Il riassetto normativo, viceversa, ha portato alla codifica dei due schemi sopra richiamati, il Codice ed il Testo Unico Regolamentare, avvenuta - come si legge nella relazione introduttiva - nel rispetto dei criteri di delega, secondo i parametri del coordinamento formale e sostanziale e del riassetto normativo come elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e del Consiglio di Stato. Nella relazione introduttiva a tal riguardo, riprendendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, si afferma che attraverso un riassetto complessivo è possibile anche "legificare norme di origine regolamentare sia pure con cautela e deregolamentare una determinata materia affidando l'individuazione delle prescrizioni di dettaglio a fonti non normative".

Il testo Unico Regolamentare, dunque, analogamente al Codice, si limiterebbe - a giudizio dell'esecutivo - a fotografare l'esistente, presentandosi come contenitore ordinato delle norme vigenti, adeguatamente suddivise e ripartite, e pronto ad accogliere ogni innovazione sostanziale che in futuro Parlamento e Governo volessero introdurre. Tuttavia, come apertamente evidenziato nella relazione, lo schema di testo unico in oggetto non si limita solo ad includere norme vigenti di rango secondario, ma anche fonti regolamentari in itinere, non formalmente pubblicate alla data di redazione dello schema di Testo Unico.

In particolare, nella relazione che accompagna la presentazione dello schema, si rimarca come siano stati inseriti nel Testo unico una serie di regolamenti ancora in itinere (relativi alla Accademie ed alle scuole di formazione, all'accesso agli atti amministrativi, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle casse previdenziali dei militari ed enti vigilati dal Ministero, dell'Unione italiana tiro a segno, della Lega Navale, dell'Unione nazionale ufficiali in congedo, dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori) in considerazione dei meccanismi di accentuata semplificazione organizzativa e funzionale che essi introducono, e per il fatto che per le rispettive materie sia già stato fatto esercizio di potestà regolamentare in attuazione della fonte primaria novata. L'esclusione di altri regolamenti in itinere dal testo unico regolamentare, viceversa, deriverebbe dalla loro natura sostanzialmente innovativa (come nel caso di quelli attuativi degli articoli 92 e 196 del codice dei contratti pubblici n. 163/2006 per il comparto della difesa o di quello attuativo dell'articolo 1, comma 269 della legge finanziaria 2008 - legge 244/2007 - in materia di alloggi di servizio).

Contenuto

La struttura formale del Testo unico regolamentare, che è organizzato su 1097 articoli complessivi suddivisi in nove libri, ricalca l'impostazione e la ripartizione del codice delle norme di rango primario.

 Il riassetto delle norme secondarie ha portato alla abrogazione totale o parziale di 391 regolamenti e di circa 7.000 articoli, ovvero alla riduzione dei quattro quinti della normativa finora vigente, nonché alla elaborazione di un esaustivo indice sistematico degli aspetti organizzativi in materia di ordinamento militare.

 

Il primo libro, dedicato all'Organizzazione ed alle funzioni in materia di ordinamento militare, è articolato in cinque titoli relativi rispettivamente al Consiglio Supremo di Difesa, all'Amministrazione della Difesa, alle Forze Armate, alla Sanità militare ed agli istituti di istruzione e formazione, interforze e per singola Forza armata.

Il secondo libro, suddiviso in sette titoli, è dedicato ai beni dell'ordinamento militare, ed include l'elenco dei porti militari, il registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, l'elencazione delle unità navali delle Forze armate e di altre Forze di Polizia, la disciplina degli alloggi di servizio, l'accesso dei parlamentari alle strutture militari, le procedure di dismissione dei beni militari, le servitù militari.

Il libro terzo, articolato in quattro titoli, disciplina l'Amministrazione e la contabilità della Difesa.

Il libro quarto, suddiviso in undici titoli in modo speculare al libro IV del Codice dell'Ordinamento militare, è dedicato al personale militare, disciplinandone le modalità di reclutamento, la formazione, i ruoli, lo stato giuridico e l'impiego, la documentazione personale, l'avanzamento, la disciplina militare, l'esercizio dei diritti. Gli ultimi due titoli, poi, sono dedicati al personale delle bande musicali e dei gruppi sportivi.

Il libro quinto è dedicato al personale civile ed a quello ausiliario delle Forze Armate. In particolare il titolo primo si occupa del personale civile del Ministero della difesa, il titolo secondo di quello religioso, il terzo di quello della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate, il quinto di quello dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta.

Il libro sesto, suddiviso in due titoli, è dedicato ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della Difesa ed al trattamento dei dati personali.

Il libro settimo, che si compone di un unico titolo, è dedicato alle provvidenze, anche di tipo previdenziale, a favore di soggetti esposti a particolari fattori di rischio e per le invalidità di servizio.

Il libro ottavo è dedicato alla disciplina regolamentare sulla leva ed è articolato su cinque titoli relativi, rispettivamente, all'ambito di applicazione, alla compilazione delle schede personali, alla formazione ed all'aggiornamento delle liste di leva, agli adempimenti inerenti le liste da parte delle autorità diplomatiche e consolari, ed infine al servizio civile degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

Il libro nono, da ultimo, articolato su tra titoli, è dedicato alle disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

La lettura del testo dello schema del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, porta ad evidenziare i seguenti aspetti.

 

Articoli includenti normativa in itinere: alcuni articoli del testo includono il riferimento a normativa in itinere. A titolo esemplificativo si segnalano i seguenti:

- articolo 29 (Natura e finalità dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia);

- articolo 553 (Definizioni - corsi di formazione per l'accesso ai ruoli);

- articolo 1091 (Attività contrattuale dell'Amministrazione della difesa - disposizioni transitorie).

 

Fra gli schemi di regolamenti in materia di Difesa già sottoposti nel corso dell'attuale Legislatura al parere delle Commissioni parlamentari si ricordano:

Atto del Governo n. 69 sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della difesa, trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 marzo 2009;

Atto del Governo n. 96 sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 giugno 2009;

Atto del Governo n. 97 sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino della Lega navale italiana, trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 giugno 2009;

Atto del Governo n. 98 sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Unione italiana tiro a segno, trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 giugno 2009;

Atto del Governo n. 122 sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino delle Casse militari, trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 settembre 2009;

Atto del Governo n. 128 sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA), trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 ottobre 2009;

Atto del Governo n. 138 sullo Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 ottobre 2009.

 

Declassamento del rango delle norme

 

Alcuni articoli dello schema di testo unico regolamentare contengono sintesi di disposizioni già di rango primario espressamente abrogate dallo schema di decreto legislativo recante "Codice dell'ordinamento militare".

A titolo esemplificativo si segnalano i seguenti:

- articolo 31 (Organi centrali dell' Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia) - (r.d.l. 2352 del 1926);

- articoli da 125 a 130 (Specialità, unità e reparti dell'esercito) - L. 368/1940;

- articolo 1080 (Facoltà del personale delle Forze di Polizia) - r.d.l. 382/1925.


 

 

 

Camera dei deputati

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(06. 67604172 - *st_difesa@camera.it

 

Senato della Repubblica

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(06. 67063538 - *studi1@senato.it

 

 

 

File: OR0208.doc