Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||
Titolo: | Riassetto delle norme sull'ordinamento militare - Schema di D.Lgs. n. 165 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Nota breve - Commissione per la semplificazione Numero: 7 | ||
Data: | 11/01/2010 | ||
Descrittori: |
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Camera dei deputati
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Senato della Repubblica
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n. 7 – 11 gennaio 2010
Riassetto delle norme sull’ordinamento militareSchema di D.Lgs. n. 165Elementi di valutazione sulla qualità del testo |
Numero dello schema |
165 |
Titolo |
Riordino del codice dell’ordinamento militare |
Norma di autorizzazione |
Art. 14 della legge n. 246 del 2005 |
Numero di articoli |
2263 |
Date: |
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Presentazione |
15 dicembre 2009 |
Assegnazione |
15 dicembre 2009 |
termine per l’espressione del parere |
3 febbraio 2010 (a seguito di proroga) |
Commissione competente per il parere |
Commissione parlamentare per la semplificazione |
Al riordino della normativa sull’ordinamento militare si procede ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 246/2005 (legge di semplificazione per il 2005), il quale ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente:
- il comma 14 del citato
art.
Il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, emanato in attuazione di tale delega, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" del 14 dicembre 2009; esso fa salvi circa 2.400 atti normativi di rango primario anteriori al 1°gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.
Il decreto legislativo è stato preceduto da altri due interventi legislativi che, agendo in maniera speculare rispetto al meccanismo taglia-leggi ed utilizzando anche il lavoro di ricognizione effettuato a quel fine, abrogano espressamente circa 32.000 atti normativi, anche successivi al 1970. Si tratta dell’art. 24 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, e del successivo decreto-legge 200/2008, convertito dalla legge 9/2009;
- il comma 15 del
medesimo articolo dispone che i decreti legislativi di cui al comma 14 possano
provvedere non solo alla individuazione delle disposizioni legislative statali
vigenti ma anche alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è
oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n.
Il preambolo dello
schema di decreto legislativo n. 165 richiama l’art. 14, commi 14, 15, 19 e 22.
Il comma 19 concerne
Per quanto riguarda lo schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 166, il preambolo richiama le disposizioni di delega e l’articolo 20 della legge n. 59/1997, con specifico riguardo al comma 3-bis, il quale prevede che il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia. Si segnala in proposito che lo schema di DPR reca anche norme di rango legislativo che il Governo considera aventi valenza regolamentare, operando una sorta di delegificazione per la quale sarebbe però necessaria una specifica autorizzazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Alla luce di quanto sopra rilevato, il provvedimento assume un valore di ricognizione della legislazione vigente.
Come specifica la relazione all’articolo 1, la materia oggetto del codice risulta essere la disciplina della difesa e della sicurezza militare dello Stato, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 300/1999, della politica e organizzazione militare, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 25 del 1997 e l’organizzazione e funzionamento del Ministero della difesa e delle forze armate. In particolare. Il comma 2 dell’articolo 1 esclude dall’ambito di applicazione del codice il Corpo della guardia di finanza, il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, l’Amministrazione della pubblica sicurezza, le Forze di polizia a ordinamento civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si segnala che il Corpo della Guardia di finanza, pur dipendendo direttamente dal Ministro dell’economia e delle finanze, fa parte integrante, a legislazione vigente, delle Forze armate dello Stato. L’esclusione di tale Corpo dall’applicazione del codice dell’ordinamento militare non comporta di per sé un mutamento del suo status attuale ed anzi può giustificarsi in ragione della totale dipendenza dal Ministro dell’economia (diversa è, al riguardo, la posizione dell’Arma dei carabinieri che dipende, tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari e funzionalmente dal Ministro dell’interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica). In proposito appare comunque opportuno un approfondimento.
Il codice, composto di 2263 articoli, è articolato in nove libri:
1) organizzazione e funzioni, suddiviso in sei titoli:
-disposizioni
preliminari composto dal solo articolo
- Consiglio supremo della difesa;
- Amministrazione della difesa, che, tra le altre cose, individua le funzioni del Ministro e del Ministero, del Consiglio superiore della forze armate, del Capo di stato maggiore della difesa e definisce l’ordinamento giudiziario militare;
- forze armate, con la definizione delle funzioni dell’esercito, della marina, dell’aereonautica e dell’arma dei carabinieri;
- sanità militare
- istituti di istruzione e di formazione (scuole militari ed accademie
2) beni suddiviso in otto titoli:
- disposizioni generali, che comprende, tra gli altri la definizione di patrimonio indisponibile della difesa di cui all’articolo 826 del codice civile);
- singole categorie di beni militari (nel titolo è ricompresa la disciplina in materia di alloggi di servizio);
- accesso di parlamentari a strutture militari
- dismissione di beni immobili e mobili
- modi di acquisto coattivo di beni e diritti nell’interesse della difesa militare
- limitazioni a beni e attività altrui nell’interesse della difesa
- urbanistica, edilizia paesaggio, energia, ambiente salute (in cui è ricompresa la disciplina in materia di incidenti legati all’utilizzo di sostanze pericolose e alla gestione dei rifiuti
- requisizione in tempo di guerra o grave crisi internazionale;
3) amministrazione e contabilità, suddiviso in tre titoli:
- disposizioni generali;
- attività negoziale del Ministero della difesa
- bilancio, norme di spesa, fondi da ripartire
4) personale militare, suddiviso in undici titoli:
- disposizioni generali;
- reclutamento;
- formazione;
- ruoli e conseguente dotazione organica
- stato giuridico e impiego del personale
- documentazione personale
- avanzamento e diversi profili di carriera
- disciplina militare
- esercizio dei diritti
- personale delle bande musicali
- personale dei gruppi sportivi
5) personale civile e personale ausiliario delle forze armate, suddiviso in cinque titoli:
- disposizioni generali;
- personale civile;
- personale religioso in servizio presso le Forze armate;
- personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate;
- personale dell’associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta;
6) trattamento economico, assistenza e benessere, suddiviso in sei titoli:
- disposizioni generali;
- personale di leva;
- personale in ferma volontaria;
- personale non dirigente;
- personale dirigente;
- assistenza morale
7) trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio, suddiviso in sei titoli:
- disposizioni generali;
- trattamento previdenziale normale;
- trattamenti per le invalidità di servizio;
- trattamento di fine servizio;
- trattamento previdenziale integrativo;
- decorati dell’ordine militare d’Italia e ricompense al valor militare.
8) servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, suddiviso in tre titoli:
- disposizioni generali;
- disciplina della leva in caso di guerra o di grave crisi internazionale;
- servizio degli obiettori di coscienza e degli ammessi a programma di recupero per tossicodipendenti in tempo di guerra o di grave crisi internazionale;
9) disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, suddiviso in tre titoli:
- disposizioni generali;
- disposizioni transitorie;
- disposizioni finali;
Si segnala che in alcuni casi il provvedimento ricomprende disposizioni attualmente contenute in atti di natura regolamentare, operando in questo modo una sorta di “rilegificazione”. Come ulteriore profilo, si segnala che, in alcuni casi, le disposizioni regolamentari in questione risultano abrogate.
In particolare, si possono segnalare a titolo esemplificativo:
l’articolo 203 ricomprende l’articolo 107 del D.P.R. 09-10-1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
l’articolo 2184 ricomprende l’articolo 14, comma 2 del D.P.R. 15-11-2000, n. 424 (Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell'articolo 22 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300);
Come esempio di disposizioni di rango regolamentare ricomprese nel codice che risultano abrogate si può invece indicare l’articolo 24, il quale ricomprende l’articolo 47 del D.P.R. n. 1478 del 1965 recante norme sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa; tale provvedimento è stato abrogato, ad eccezione dell'art. 7, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 17, D.P.R. 3 agosto 2009, n. 145.
In molti casi, le disposizioni del codice richiamano disposizioni di regi decreti. In proposito, si ricorda che, nel periodo statutario, tale fonte normativa assumeva un carattere ibrido, in quanto alla categoria erano ricondotti sia testi adottati sulla base di apposite deleghe legislative, e quindi aventi rango primario, sia testi emanati in assenza di tali deleghe e quindi aventi rango secondario.
Con riferimento ai regi decreti inseriti nel codice si possono segnalare a titolo esemplificativo i seguenti che appaiono avere un chiaro carattere di fonte secondaria:
- regio decreto n. 827 del 1924 recante regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, richiamato dall’articolo 235;
- regio decreto n. 443 del 1927 recante abrogazione del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, richiamato dall’articolo 563;
-regio decreto n. 1024 del 1928 recante regolamento per l’esecuzione della legge n. 416 del 1926 sulle procedure in materia di accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità del personale militare, richiamato dagli articoli 190 e 191;
Inoltre, con riferimento a specifiche disposizioni del testo, si segnala una difformità tra il testo vigente e quello ricompreso nel codice con riferimento al:
- articolo 41: per la nomina a Segretario generale della difesa è richiesto il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente in servizio permanente, mentre ai sensi del DPR n. 556 del 1999 è richiesto il grado di tenente generale o corrispondente in servizio permanente
- l’articolo 880 definisce la posizione di “a disposizione” come quella del tenente colonnello e del colonnello e gradi corrispondenti idoneo al servizio incondizionato che continua ad essere provvisto di rapporto di impiego; il comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 113 del 1954 ricomprende invece in tale posizioni tutti gli ufficiali e non solo i tenenti colonnelli, i colonnelli e gradi corrispondenti e precisa anche che tali ufficiali per rientrare tra quelli “a disposizione” devono essere tolti dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento.
Si segnala che alcune disposizioni contenute del codice sono oggetto di intervento da parte del decreto-legge n. 1 del 2010, attualmente all’esame della Camera per la conversione in legge. In particolare:
- l’articolo 19 in materia di circolo ufficiali delle forze armate d’Italia sostituisce, peraltro in modo non testuale, l’articolo 32 della legge n. 3 del 2003. Tale disposizione è oggetto di modifica testuale da parte dell’articolo 9 del decreto-legge, modifica, che, tuttavia, non è riprodotta nell’articolo 19. Conseguentemente, per effetto della successione delle leggi nel tempo, al momento dell’entrata in vigore del codice potrebbe risultare abrogata
- l’articolo 360 riproduce il comma 5-bis dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente). Tale disposizione prevede che i sistemi d’arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei relativi siti sono disciplinati dal codice con procedure speciali da adottare con decreto ministeriale (in attuazione della disposizione è stato adottato il decreto del Ministero della difesa 6 marzo 2008). Il decreto-legge n. 1 del 2010, richiamando proprio il comma 5-bis dell’articolo 184 del codice dell’ambiente, ha introdotto la previsione della non punibilità, a titolo di colpa, per violazioni di disposizioni in materia di tutela dell’ambiente, in relazione a fatti connessi nell’espletamento del servizio connesso ad attività operative o di addestramento svolte nel corso delle missioni internazionali il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto.
Si segnala inoltre che sono attualmente all’esame delle Commissioni difesa di Camera e Senato gli schemi di decreto ministeriale n. 137 (piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l’anno 2008) e n. 138 (regolamento per l’attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare). Le disposizioni di legge che autorizzano il Governo all’adozione di tali atti risultano confluite nel libro secondo del presente codice.
All’articolo
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Camera dei deputati Servizio Studi Dipartimento Difesa (06. 67604172 - *st_difesa@camera.it
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Senato della Repubblica Servizio Studi Ufficio ricerche esteri e difesa (06. 67063538 - *studi1@senato.it
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File: OR0206.doc