Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Aggiornata alle modifiche apportate dal D.L. 83/2012, dal D.L. 179/2012 e dalla L. 228/2012) - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 650 Progressivo: 2 | ||
Data: | 10/07/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Le leggi |
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Riforma del mercato Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Aggiornata alle modifiche apportate dal D.L. 83/2012, dal D.L. 179/2012 e dalla L. 228/2012) |
Schede di
lettura |
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n. 650/2 |
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8 febbraio 2013 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento lavoro ( 066760- 4884 / 066760- 4974– * s_lavoro@camera.it |
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono
destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi
parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni
responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini
non consentiti dalla legge. |
File: LA0619b.doc |
INDICE
I provvedimenti di
attuazione previsti dalla legge
§
Articolo 1, commi 1-6 (Finalità della legge e sistema di monitoraggio e valutazione)
§
Articolo 1, commi 7-8 (Rapporti di lavoro alle dipendenze della
P.A.)
§
Articolo 1, commi 9-13 (Contratti a tempo determinato)
§
Articolo 1, commi 14 e
15 (Soppressione del contratto di
inserimento)
§
Articolo 1, commi 16-19 (Apprendistato)
§
Articolo 1, comma 20 (Lavoro a tempo parziale)
§
Articolo 1, commi 21-22 (Lavoro intermittente)
§
Articolo 1, commi 23-25 (Lavoro a progetto)
§
Articolo 1, commi 26 e
27 (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)
§
Articolo 1, commi 28-31 (Associazione in partecipazione con apporto
di lavoro)
§
Articolo 1, commi 32 e
33 (Lavoro accessorio)
§
Articolo 1, commi 34-36 (Tirocini formativi)
§
Articolo 1, commi 37-41 (Licenziamenti individuali)
§
Articolo 1, commi 42-43 (Tutele del lavoratore in caso di
licenziamento illegittimo)
§
Articolo 1, commi 44-46 (Licenziamenti collettivi)
§
Articolo 1, commi 47-69 (Rito speciale per le controversie in
materia di licenziamenti)
§
Articolo 2, commi 1-3 (Assicurazione Sociale per l’Impiego -
ambito di applicazione)
§
Articolo 2, commi 4-5 (Assicurazione Sociale per l’Impiego - requisiti
per la fruizione)
§
Articolo 2, commi 6-10 (Assicurazione Sociale per l’Impiego -
importo e contribuzione figurativa)
§
Articolo 2, comma 11 (Assicurazione Sociale per l’Impiego -
durata)
§
Articolo 2, commi 12-14 (Assicurazione Sociale per l’Impiego -
procedura per l’erogazione)
§
Articolo 2, commi 15-19 (Tutele della nuova occupazione)
§
Articolo 2, commi 25-39 (ASpI e mini-ASpI - contributo di
finanziamento)
§
Articolo 2, commi 40-41 (ASpI e mini-ASpI – casi di decadenza)
§
Articolo 2, commi 42-43 (Assicurazione Sociale per l’Impiego -
contenzioso)
§
Articolo 2, commi 44-45 (Disposizioni transitorie relative alla
durata di specifici ammortizzatori)
§
Articolo 2, commi
46-46bis (Disposizioni transitorie
relative all’indennità di mobilità)
§
Articolo 2, commi 47-50 (Addizionale comunale sui diritti di imbarco
dei passeggeri)
§
Articolo 2, commi 51-56 (Indennità una tantum per i lavoratori a progetto disoccupati)
§
Articolo 2, commi 69-73 (Abrogazioni e modifiche alla legge 23
luglio 1991, n.223)
§
Articolo 3, commi 4-13 (Fondi di solidarietà bilaterali)
§
Articolo 3, commi 14-18 (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi)
§
Articolo 3, commi 19-21 (Fondo di solidarietà residuale per l’integrazione salariale)
§
Articolo 3, commi 22-25 (Contributi di finanziamento ai fondi di
solidarietà)
§
Articolo 3, commi 26-30 (Risorse finanziarie dei fondi di
solidarietà)
§
Articolo 3, commi 31-34 (Prestazioni erogate dai fondi di solidarietà)
§
Articolo 3, commi 35-41 (Gestione dei fondi di solidarietà)
§
Articolo 3, commi 46-47 (Abrogazioni)
§
Articolo 3, commi 48-49 (Fondo di solidarietà mutui prima casa)
§
Articolo 4, commi 1-7 (Interventi in favore di lavoratori anziani)
§
Articolo 4, commi 12-15 (Principi generali concernenti gli incentivi
alle assunzioni)
§
Articolo 4, commi 24-26 (Sostegno alla genitorialità)
§
Articolo 4, comma 27 (Efficace attuazione del diritto al lavoro
dei disabili)
§
Articolo 4, commi 28-29 (Disposizioni in tema di contrattazione di
secondo livello)
§
Articolo 4, comma 30 (Interventi volti al contrasto del lavoro
irregolare degli immigrati)
§
Articolo 4, comma 31 (Responsabilità solidale negli appalti)
§
Articolo 4, comma 33 (Livelli essenziali delle prestazioni rese
dai servizi per l’impiego)
§
Articolo 4, commi 40-45 (Offerta di lavoro congrua)
§
Articolo 4, commi 46-47 (Abrogazioni)
§
Articolo 4, commi 48-50 (Delega al Governo in materia di politiche
attive e servizi per l’impiego)
§
Articolo 4, commi 51-54 (Finalità)
§
Articolo 4, commi 55-57 (Reti territoriali dei servizi)
§
Articolo 4, commi 64-68 (Sistema pubblico nazionale di
certificazione delle competenze)
§
Articolo 4, commi 69-71 (Copertura finanziaria)
§
Articolo 4, commi 72-76 (Misure fiscali)
§
Articolo 4, commi 77-79 (Riduzione delle spese di funzionamento di enti)
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE |
Articolo 2, commi 37, 39; Articolo 4, commi 8-15, 28-29; |
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AMMORTIZZATORI SOCIALI (v. anche ASpI e
mini-ASpI) |
Articolo 2, commi 44-45, (fase transitoria), 64-67 (fase transitoria, ammortizzatori in deroga),
69-73 (abrogazioni); Articolo 3, commi 4-18 (fondi di solidarietà bilaterali e
bilaterali alternativi); Articolo 4, commi 33 (livelli
essenziali), 35 (banca dati), 47
(abrogazioni); |
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APPALTI |
Articolo 2, comma 34; Articolo 4, comma 31 (responsabilità
solidale); |
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APPRENDIMENTO PERMANENTE |
Articolo 4, commi 51-54 (Finalità), 55-57 (Reti
territoriali), 58-61 (Delega), 64-68
(Certificazione competenze); |
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APPRENDISTATO |
Articolo 1, commi 16-19; Articolo 2, commi 2, 8, 20, 29, 32, 36-37; Articolo
4, comma 52; |
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ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (ASpI) |
Articolo 2, commi 1-3 (applicazione),
4-5 (requisiti), 6-10 (importo e modalità di calcolo), 11 (durata), 12-14 (erogazione), 15-18 (sospensione),
19 (liquidazione mensilità non ancora
percepite), 1, 25, 38 (soci di
società cooperative di lavoro), 25-39 (contributi di finanziamento); 40-41 (decadenza) 42-43 (contenzioso
amministrativo); Articolo 3, comma 17;
Articolo 4, commi 34-37 (sistema informativo, monitoraggio,
premialità), 38-39 (semplificazione
procedure), 40-45 (offerta lavoro
congrua); |
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ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE |
Articolo 1, commi 28-31; |
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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIG) |
Articolo 1, comma 71 (edilizia);
Articolo 2, commi 64, 66-67; Articolo 3, commi 4, 18, 19; |
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CASSA INTERAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS) |
Articolo 2, commi 70, 72; Articolo 3, commi 1, 3, 4, 19, 46-47; Articolo 4, commi 40-46; |
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CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA |
Articolo 1, commi 9, 17, 20, 23,
42, 45; Articolo 2, commi 29, 34; Articolo 3, commi 4, 12-15, 36,
42-45; Articolo 4, commi 1, 12, 17,
28-29, 31-32, 62; |
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CONTRATTI A TERMINE |
Articolo 1, commi 9-13; |
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CONTRATTO DI INSERIMENTO |
Articolo 1, commi 14-15; Articolo 4, comma 27; |
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CONTRIBUTI FIGURATIVI |
Articolo 2, comma 10; |
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CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO |
Articolo 2, commi 25-39 (ASpI
e Mini- ASpI); Articolo 3, commi 22-25 (Fondo di solidarietà bilaterale e Fondo di solidarietà residuale per l’integrazione salariale); |
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DIMISSIONI |
Articolo 2, comma 5; Articolo 3, commi 46-48; Articolo 4, commi 16-23 (dimissioni in bianco), 30; |
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DISOCCUPAZIONE (STATO DI) |
Articolo 2, commi 4, 22; Articolo 4, 38-39; |
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FINANZIAMENTO DELLA RIFORMA |
Articolo 1, comma 32; Articolo 2, commi 19, 25-39 (contributi finanziamento ASPI e mini-ASPI), commi 47-50, 57, 65; Articolo 3, commi 12, 15, 17; 23-25, 48-49; Articolo 4, commi 24, 69-79; |
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FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI |
Articolo 3, commi 4-13 (istituzione,
finalità, prestazioni), 22-25 (contributi
di finanziamento), 9, 14-18, 19-21, (rapporto
con fondi alternativi), 35-41 (gestione);
26-30 (risorse finanziarie), 31-34
(prestazioni), 35-37 (comitato amministratore), 38 (presidente), 41 (sospensione decisioni comitato) e 47; |
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FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI ALTERNATIVI |
Articolo 3, commi 14-18; |
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FONDI DI SOLIDARIETÀ EX ARTICOLO 2, COMMA 28, DELLA L. 662/1996 |
Articolo 3, commi 42-43; |
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FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE
CONTINUA |
Articolo 2, comma 27; Articolo 3, comma 13; |
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FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE PER L’INTEGRAZIONE
SALARIALE |
Articolo 3, commi 19-21, 22-25 (contributi di finanziamento),
26-30 (risorse finanziarie), 33-34
(prestazioni); |
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FONDO DI SOLIDARIETA’ PER I MUTUI PER L’ACQUISTO
DELLA PRIMA CASA |
Articolo 3, commi 48-49; |
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FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE |
Articolo 2, commi 64-65; |
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FORMAZIONE PROFESSIONALE (RIQUALIFICAZIONE) |
Articolo 2, comma 66; Articolo 4, commi 33, 40-45, 47, 55; |
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GENITORIALITÀ (SOSTEGNO ALLA) |
Articolo 4, commi 24-26; |
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GESTIONE SEPARATA INPS |
Articolo 1, comma 26; Articolo 2, comma 57 |
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INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI |
Articolo 4, commi 8-15, 27, 39; |
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INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILE |
Articolo 2, comma 1; |
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INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON
REQUISITI NORMALI |
Articolo 2, commi 1, 44-45, 58, 69-70; Articolo 4, comma 46; |
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INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON
REQUISITI RIDOTTI |
Articolo 2, comma 1, 24, 69-70; |
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INDENNITA’ DI MOBILITA’ |
Articolo 1, comma 44; Articolo 2, commi 1, 33, 46, 64, 66-67, 70-73; Articolo 3, commi 1, 12, 46-47; Articolo 4, commi 39, 41, 46-47; |
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INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI |
Articolo 4, commi 62-63; |
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LAVORATORI ANZIANI |
Articolo 1, commi 1, 21, 32; Articolo 2, commi 11, 45, 46; Articolo 4, commi 1-8, 55; |
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LAVORATORI DEL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO |
Articolo 3, commi 45, 47; Articolo 4, comma 32; |
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LAVORATORI DEL SETTORE PORTUALE |
Articolo 3, commi 2-3; |
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LAVORATORI DEL SETTORE AEROPORTUALE |
Articolo 2, commi 47-50; Articolo 3, commi 1, 44, 46-47; |
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LAVORATORI IMMIGRATI |
Articolo 1, comma 32; Articolo 4, comma 30; |
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LAVORO A PROGETTO |
Articolo 1, commi 23-27; Articolo 2, commi 51-56, 70; |
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LAVORO A TEMPO PARZIALE (part time) |
Articolo 1, comma 20; |
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LAVORO ACCESSORIO |
Articolo 1, commi 32-33; |
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LAVORO AGRICOLO |
Articolo 1, commi 2, 32; Articolo 2, commi 3, 68; |
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LAVORO AUTONOMO |
Articolo 1, commi 26-27; Articolo 2, commi 18-19; |
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LAVORO DEI DISABILI |
Articolo 4, comma 27 |
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LAVORO FEMMINILE |
Articolo 1, commi 1, 3; Articolo 4, comma 11; |
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LAVORO GIOVANILE |
Articolo 1, commi 1, 2, 32, 33; Articolo 4, commi 33, 48, 55; |
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LAVORO INTERMITTENTE |
Articolo 1, commi 21-22; |
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LAVORO PUBBLICO |
Articolo 1, commi 7-8, 32; Articolo 2, comma 2, 29; |
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LICENZIAMENTI COLLETTIVI |
Articolo 1, commi 44-46; Articolo 2, commi 35, 71; Articolo
4, comma 14; |
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LICENZIAMENTI INDIVIDUALI |
Articolo 1, commi 11-13, 37-43; Articolo 2, comma 31, 34-35, 73; Articolo 3, commi 46-48, Articolo 4, commi 12, 14; |
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MINI-ASpI |
Articolo 2, commi 20 (applicazione);
21 (corresponsione); 22 (importo, erogazione, modalità di calcolo),
23 (sospensione); 24 (sostituzione indennità disoccupazione con
requisiti ridotti); commi 25-39 (contributi
di finanziamento), 40-41 (decadenza),
56; |
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MONITORAGGIO DELLA RIFORMA |
Articolo 1, commi 2-5; Articolo 4, comma 70; |
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PREVIDENZA |
Articolo 1, commi 26, 32; Articolo 2, commi 47, 58-63; |
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PROCEDURE DI CONCILIAZIONE |
Articolo 1, comma 40; Articolo 2, commi 42-43; |
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PROCESSO DEL LAVORO |
Articolo 1, commi 12-13, 47-69; |
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SERVIZI PER L’IMPIEGO |
Articolo 4, commi 27; 33-37; 44; 48-50; |
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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO |
Articolo 1, commi 9-10, 16; Articolo 2, comma 39; Articolo 4, commi 13, 27; |
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TIROCINI |
Articolo 1, commi 34-36; |
Disposizione |
Attuazione |
Termine |
Articolo 1,
comma 9, lettera f) Lavoro a tempo
determinato Obbligo di comunicazione
del datore di lavoro al Centro per l’impiego della prosecuzione del rapporto
di lavoro |
Decreto di
natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Definizione delle modalità
della comunicazione |
1 mese dall’entrata
in vigore della disposizione |
Articolo 1,
comma 21, lettera b) Lavoro intermittente Obbligo di comunicazione
preventiva del datore di lavoro alla Direzione territoriale competente del
ricorso alla prestazione lavorativa |
Decreto di
natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione Definizione delle
modalità applicative |
Non indicato |
Articolo 1,
comma 26 Prestazioni in regime di
lavoro autonomo Presunzione che alcune prestazioni di
titolari di partite IVA siano da considerarsi collaborazioni a progetto in
presenza di specifici presupposti (nuovo art. 69-bis del D.Lgs. 276/2003) |
Decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ricognizione delle
attività per le quali non opera la richiamata presunzione |
3 mesi
dall’entrata in vigore della disposizione |
Articolo 1,
comma 32, lettera c) Lavoro accessorio Nuovo campo di
applicazione del lavoro accessorio (nuovo articolo 70 del D.Lgs. 276/2003) |
Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze Rideterminazione della
percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali nei carnet di
buoni con i quali vengono erogati i compensi per i lavoratori (mod. ad
articolo 72, comma 4, del D.Lgs. 276/2003) |
Non indicato |
Articolo 1,
comma 34 Tirocini formativi Accordo tra Governo e
Regioni per la definizione di linee-guida in materia |
Accordo in sede
di Conferenza Stato-Regioni Linee-guida condivise in
materia di tirocini formativi e di orientamento sulla base di specifici
criteri |
180 giorni dalla
data di entrata in vigore della disposizione |
Articolo 2,
comma 19 ASPI Facoltà per lavoratore
interessato di richiedere la liquidazione delle mensilità non ancora
percepite per intraprendere attività di lavoro autonomo, auto impresa, micro
impresa o per associarsi in cooperativa |
Decreto non
regolamentare del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto
Ministro dell’economia e delle finanze Definizione dei limiti,
delle condizioni e delle modalità |
180 giorni dall’entrata
in vigore della disposizione |
Articolo 2,
comma 27 Contributo di
finanziamento per l’ASPI e la mini-ASPI Decurtazione del
contributo per determinate categorie di lavoratori, allineamento graduale
delle aliquote ASPI per i lavoratori ai quali la decurtazione sia stata già
applicata |
Decreto del Ministro
del lavoro e politiche sociali di concerto Ministro dell’economia e delle
finanze Rideterminazione annuale
delle prestazioni (modalità di calcolo, importi, contribuzione) inerenti
l’ASPI e la mini-ASPI |
31 dicembre di
ogni anno precedente l’anno di riferimento |
Articolo 2,
comma 66 Ammortizzatori sociali in
deroga Proroga, nell’ambito
delle risorse finanziarie destinate alla concessione di ammortizzatori
sociali in deroga, di specifici istituti di sostegno al reddito |
Decreto del Ministro
del lavoro e politiche sociali di concerto Ministro dell’economia e delle
finanze Proroga dei trattamenti
di integrazione salariale e di mobilità sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a 12 mesi |
Non indicato |
Articolo 3,
comma 4 Fondi di solidarietà
bilaterali Obbligo di costituzione
dei fondi di solidarietà bilaterali |
Accordi e
contratti collettivi, anche intersettoriali Stipulazione degli
accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale |
6 mesi
dall’entrata in vigore della disposizione |
Articolo 3,
comma 5 Fondi di solidarietà
bilaterali Istituzione dei fondi di
solidarietà bilaterali |
Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze Istituzione presso l’INPS
dei fondi |
3 mesi dalla
stipulazione degli accordi |
Articolo 3,
comma 5 Fondi di solidarietà
bilaterali Aliquote di contribuzione al fine di garantire la
precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l’avvio
dell’attività sia per la situazione a regime |
Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze Determinazione delle
aliquote di contribuzione |
3 mesi dalla stipulazione
degli accordi |
Articolo 3,
comma 5 Fondi di solidarietà
bilaterali Contributo addizionale
per il datore di lavoro che sia ricorso alla sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa |
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze |
3 mesi dalla
stipulazione degli accordi |
Articolo 3,
comma 6 Fondi di solidarietà
bilaterali Possibilità di modificare
gli atti costitutivi dei fondi |
Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze Modifiche agli atti
costitutivi dei fondi |
3 mesi dalla
stipulazione degli accordi |
Articolo 3,
comma 6 Fondi di solidarietà
bilaterali Aliquote di contribuzione al fine di garantire la
precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l’avvio
dell’attività sia per la situazione a regime |
Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze Determinazione delle
aliquote di contribuzione |
3 mesi dalla
stipulazione degli accordi |
Articolo 3,
comma 6 Fondi di solidarietà
bilaterali Contributo addizionale
per il datore di lavoro che sia ricorso alla sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa |
Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze Calcolo del contributo in
rapporto alle retribuzioni perse (comunque non inferiore all’1,5%) |
3 mesi dalla
stipulazione degli accordi |
Articolo 3,
comma 7 Fondi di solidarietà
bilaterali Ambito di applicazione |
Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze Determinazione
dell’ambito di applicazione dei fondi con riferimento al settore di attività
alla natura giuridica ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro |
3 mesi dalla
stipulazione degli accordi |
Articolo 3,
comma 7 Fondi di solidarietà
bilaterali Aliquote di contribuzione al fine di garantire la
precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l’avvio
dell’attività sia per la situazione a regime |
Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze |
3 mesi dalla
stipulazione degli accordi |
Articolo 3,
comma 7 Fondi di solidarietà
bilaterali Contributo addizionale
per il datore di lavoro che sia ricorso alla sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa |
Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze |
3 mesi dalla
stipulazione degli accordi |
Articolo 3,
comma 12 Fondi di solidarietà
bilaterali Istituzione di fondi in
settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di
integrazioni salariali |
Accordi e
contratti collettivi, anche intersettoriali Stipulazione degli
accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale |
6 mesi
dall’entrata in vigore della disposizione |
Articolo 3,
comma 13 Fondi di solidarietà
bilaterali Possibilità di far
confluire nei fondi anche l’eventuale fondo interprofessionale istituito ai
sensi dell’articolo 118 della L. 388/2000 |
Accordi e
contratti collettivi, anche intersettoriali Stipulazione degli
accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale |
6 mesi
dall’entrata in vigore della disposizione |
Articolo 3,
comma 14 Fondi di solidarietà
bilaterali alternativi |
Accordi e
contratti collettivi, anche intersettoriali |
6 mesi
dall’entrata in vigore della disposizione |
Articolo 3,
comma 16 Fondi di solidarietà
bilaterali alternativi Determinazione di
specifici parametri dei fondi alternativi, |
Decreto di
natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze Determinazione dei
requisiti di onorabilità e professionalità dei gestori, dei criteri e
requisiti per la contabilità, delle modalità per rafforzare la funzione di
controllo sulla corretta gestione |
Non indicato |
Articolo 3,
comma 19 Fondo di solidarietà
residuale per l’integrazione salariale Istituzione del fondo per
i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali superiori a 15
dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale
per i quali non siano stati stipulati entro il 31 marzo 2013 accordi per la
costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali |
Decreto di
natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze Istituzione del Fondo di
solidarietà residuale per l’integrazione salariale |
Non indicato |
Articolo 3,
comma 22 Fondo di solidarietà
residuale per l’integrazione salariale Aliquote di contribuzione al fine di garantire la
precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l’avvio
dell’attività sia per la situazione a regime |
Decreto di
natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze Determinazione delle
aliquote di contribuzione |
Non indicato |
Articolo 3,
comma 23 Fondi di solidarietà
residuale per l’integrazione salariale Contributo addizionale
per il datore di lavoro che sia ricorso alla sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa |
Decreto
direttoriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze Calcolo del contributo in
rapporto alle retribuzioni perse (comunque non inferiore all’1,5%) |
Non indicato |
Articolo 3,
comma 29 Risorse finanziarie dei
fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di solidarietà residuale Possibilità di modificare
l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione su
proposta del comitato amministratore |
Decreto
direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e
dell’economia e delle finanze Adozione, anche in corso
d’anno, delle modifiche alle risorse finanziarie |
Non indicato |
Articolo 3,
comma 30 Risorse finanziarie dei
fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di solidarietà residuale Possibilità di modificare
l’aliquota contributiva per esigenze di bilancio, anche senza proposta del
comitato amministratore |
Decreto
direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia
e delle finanze |
Non indicato |
Articolo 3,
comma 34 Contribuzione ai fondi di
solidarietà bilaterali e al fondo di solidarietà residuale Possibilità che l’obbligo
di versamento della contribuzione correlata alla gestione del lavoratore
interessato sia previsto in relazione alle prestazioni erogate dai fondi |
Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e Decreto direttoriale del Ministero del lavoro
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze |
3 mesi
dall’entrata in vigore della disposizione (decreti del Ministro); termine non
indicato (decreti direttoriali) |
Articolo 3,
comma 37 Fondi di
solidarietà bilaterali Comitato amministratore |
Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nomina del comitato
amministratore |
Non indicato |
Articolo 3,
comma 42 Fondi di solidarietà ex
articolo 2, comma 28, della L. 662/1996 Adeguamento di tali fondi
alle disposizioni della presente legge |
Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali Adeguamento dei fondi ex
art. 2 comma 28 della L. 662/1996 sulla base di accordi collettivi e
contratti collettivi da stipulare
entro il 30 giugno 2013 |
Non indicato |
Articolo 3,
comma 44 Fondo di sostegno al
reddito per il trasporto aereo Adeguamento della
disciplina di tale fondo a specifiche disposizioni della presente legge |
Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze Adeguamento della
disciplina del richiamato fondo sulla base di accordi collettivi e contratti
collettivi stipulati entro il 30 giugno 2013 |
Non indicato |
Articolo 3,
comma 45 Fondo di sostegno al
reddito per il trasporto ferriovario Adeguamento della
disciplina di tale fondo a specifiche disposizioni della presente legge |
Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze Adeguamento della
disciplina del richiamato fondo sulla base di accordi collettivi e contratti
collettivi stipulati entro il 30 giugno 2013 |
Non indicato |
Articolo 4,
comma 11 Assunzione di categorie
deboli Assunzioni di donne di
qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi |
Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze Individuazione annuale
delle aree o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che
superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori
economici |
Non indicato |
Articolo 4,
comma 18 Dimissioni volontarie Procedura alternativa
alla convalida delle dimissioni volontarie presso la Direzione territoriale o
il Centro per l’impiego competenti, ovvero presso le sedi individuate dalla
contrattazione collettiva |
Decreto non regolamentare
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Individuazione di
ulteriori modalità semplificate ai fini dell’accertamento della veridicità
della data e dell’autenticità della manifestazione di volontà dei lavoratori |
Non indicato |
Articolo 4, comma
25 Sostegno della maternità
e paternità Introduzione di misure
sperimentali a sostegno della maternità e paternità (astensione obbligatoria
del padre lavoratore dipendente per un giorno entro i 5 mesi dalla nascita
del figlio; corresponsione di un voucher alla madre lavoratrice per servizi
di baby-sitting ovvero per far fronte alla rete pubblica dei servizi per
l’infanzia o dei servizi privati accreditati)) |
Decreto non
regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze Definizione dei criteri
di accesso e delle modalità di utilizzo delle misure sperimentali e
definizione del numero e dell’importo dei voucher da corrispondere in
alternativa al congedo parentale ex art. 32 co. 1 lett. a) del D.Lgs.
151/2001 |
1 mese
dall’entrata in vigore della disposizione |
Articolo 4,
comma 26 Sostegno della maternità
e paternità Introduzione di misure
sperimentali nel triennio 2013-2015 a sostegno della maternità e paternità
(astensione obbligatoria del padre lavoratore dipendente per un giorno entro
i 5 mesi dalla nascita del figlio, nonché di ulteriori 2 giorni previo
accordo con la madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad
essa spettante con conseguente corresponsione di una specifica indennità;
corresponsione di un voucher alla madre lavoratrice per servizi di
baby-sitting ovvero per far fronte alla rete pubblica dei servizi per
l’infanzia o dei servizi privati accreditati) |
Decreto non
regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze Determinazione, per il
voucher per servizi di baby-sitting o per i servizi per l’infanzia, della
quota di risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento
in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle
donne, nel limite della quale è riconosciuto il beneficio |
1 mese
dall’entrata in vigore della disposizione |
Articolo 4,
comma 27, lettera c) Diritto al lavoro dei
disabili Esoneri parziali dagli
obblighi di assunzione (nuovo articolo 5, comma 8-quinquies, della L.
68/1999) |
Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
unificata Definizione dei
procedimenti relativi agli esoneri, criteri e modalità per la loro
concessione potenziamento attività di controllo |
2 mesi
dall’entrata in vigore della disposizione |
Articolo 4,
comma 34 Politiche attive del
lavoro e servizi per l’impiego Sistema di premialità per
la ripartizione delle risorse del FSE legato alla prestazione di politiche
attive e servizi per l’impiego |
Accordo in sede
di Conferenza unificata Definizione del sistema
di premialità |
Non indicato |
Articolo 4,
comma 35 Sistema informativo ASpI banca dati
telematica beneficiari ammortizzatori sociali |
Accordo in
Conferenza Unificata D.lgs. 281/1997 banca dati telematica beneficiari di
ammortizzatori sociali allestita dall’INPS e messa a disposizione dei Centri
per l’impiego |
30 giugno 2013 |
Articolo 4,
comma 49 Servizi per l’impiego Delega (non ancora
esercitata) per il riordino della normativa in materia di servizi per
l’impiego ex articolo 1, comma 30, alinea, della L. 247/2007 |
Decreto
legislativo Differimento del termine
per l’esercizio della delega (termine attuale 24 novembre 2012) |
6 mesi dalla
data di entrata in vigore della disposizione |
Articolo 4,
comma 58 Delega
al Governo l’Individuazione e la
validazione degli apprendimenti non formali e informali |
Uno o più
decreti legislativi proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della
ricerca, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la
Conferenza unificata norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, riferiti negli
ambiti di competenza dello Stato e delle regioni, per l’individuazione e la
validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al
sistema nazionale di certificazione delle competenze |
Sei mesi dall’ entrata in
vigore della legge |
Articolo 4,
comma 62 Delega al Governo
in materia di informazione
e consultazione
dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia
economica |
Uno o più
decreti legislativi proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali finalizzazione:
organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e
consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli
utili e al capitale. |
Nove mesi dall’
entrata in vigore della legge |
Articolo 1, commi 1-6
(Finalità della legge e sistema di monitoraggio e
valutazione)
I commi da 1 a 6 enunciano le finalità dell’intervento di riforma e istituiscono un sistema permanente di monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione degli interventi.
Il comma 1 individua gli obiettivi generali dell’intervento di riforma, consistenti nella realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione. Le finalità del provvedimento vengono perseguite attraverso:
· l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, con il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato;
· la valorizzazione dell'apprendistato;
· la ridistribuzione in modo più equo delle tutele dell’impiego, da un lato, contrastando l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità relativi alle tipologie contrattuali e, dall’altro, adeguando la disciplina del licenziamento;
· la revisione dell'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive;
· il contrasto di usi degli istituti contrattuali esistenti volti ad eludere obblighi contributivi e fiscali;
· la promozione di una maggiore inclusione delle donne nella vita economica e di nuove opportunità di impiego o di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni;
· la promozione di modalità partecipative di relazioni industriali in conformità agli indirizzi assunti in sede europea.
I commi 2,
3, 4, 5 e 6 prevedono
l’istituzione (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) di un sistema permanente di monitoraggio e
valutazione, basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) e
da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan), volto a verificare
lo stato di attuazione degli interventi e a valutarne
gli effetti sull’efficienza del mercato del lavoro, sull’occupabilità dei
cittadini e sulle modalità di entrata e di uscita nell’impiego.
Al sistema di monitoraggio e valutazione, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con le altre Istituzioni competenti, concorrono le parti sociali (attraverso le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro), nonché l’INPS e l’ISTAT, chiamati ad organizzare una banche dati informatizzate anonime (contenente i dati individuali anonimi, relativi ad età, genere, area di residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute), aperta ad enti di ricerca e università.
Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione è chiamato a produrre rapporti annuali sullo stato di attuazione delle singole misure, da cui potranno essere desunti elementi per successivi interventi di implementazione o correzione delle norme introdotte.
Merita in questa
sede ricordare che l’articolo 17 del D.Lgs.
276/2003 (Legge Biagi) già prevedeva
un sistema di monitoraggio statistico e valutazione delle
politiche del lavoro. Il sistema faceva capo ad una Commissione di esperti, da
costituire presso Ministero del lavoro,
composta da rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti
previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e dei Ministeri dell'economia e delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione, integrata con
rappresentanti delle parti sociali, era inoltre incaricata di definire, entro
sei mesi, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale dei diversi interventi di riforma contenuti nel decreto legislativo
n.276 del 2003. Tali indicatori, previo esame ed approvazione da parte della
Conferenza unificata, avrebbero dovuto costituire linee guida per le attività di monitoraggio e valutazione condotte
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dalle regioni e
dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. In
particolare, sulla base di tali strumenti di informazione e tenuto conto delle
linee guida, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di
proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, avrebbe dovuto
predisporre un Rapporto annuale al Parlamento (e alla Conferenza
unificata), volto a fornire una rendicontazione dettagliata e complessiva delle
politiche del lavoro alla luce della riforma, sulla base di schemi
statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili, in grado di
fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle politiche che
il Ministero del lavoro, le regioni e le province avessero inteso portare
avanti.
Il sistema di monitoraggio statistico e
valutazione delle politiche del lavoro previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. 276/2003, tuttavia, è rimasto
del tutto inattuato e nessun
Rapporto annuale è mai stato presentato al Parlamento.
Documenti
all’esame dell’UE
Per quanto concerne l’attività a livello europeo, si fa presente in primo luogo che il Consiglio europeo dell’1-2 marzo 2012 ha stabilito priorità per l’UE e gli Stati membri nell’ambito della procedura del semestre europeo 2012 per il coordinamento delle politiche economiche e tra queste in particolare la lotta contro la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi.
Il Consiglio europeo ha invitato, in particolare, gli Stati membri a modernizzare le politiche del lavoro, nel rispetto del ruolo delle parti sociali e dei sistemi nazionali di formazione dei salari, provvedendo a:
· rendere le assunzioni più agevoli per i datori di lavoro, se necessario attraverso il miglioramento dei meccanismi di determinazione dei salari;
· eliminare gli ostacoli alla creazione di nuovi posti di lavoro;
· attuare politiche attive del mercato del lavoro, indirizzate in particolare ai giovani, alle donne e ai lavoratori anziani.
· progredire nel rafforzamento del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, riducendo il numero delle professioni regolamentate ed eliminando gli ostacoli regolamentari ingiustificati.
La Commissione europea ha presentato il 18 aprile 2012 una comunicazione intitolata “Verso una ripresa fonte di occupazione” (COM (2012) 173)[1] (c.d. Pacchetto occupazione) nella quale delinea una strategia complessiva volta a rilanciare l’occupazione in Europea attraverso un serie di azioni basate su tre assi:
· promuovere la creazione di posti di lavoro;
· riformare i mercati del lavoro;
· migliorare la governance dell’UE nel settore dell’occupazione.
Promuovere
la creazione di posti di lavoro
Al fine di promuovere la creazione di posti di lavoro, la Commissione europea individua i seguenti strumenti:
· orientare i sussidi all'assunzione verso nuove assunzioni, indirizzandole a categorie vulnerabili, come i giovani o i disoccupati di lungo periodo;
· ridurre il cuneo fiscale che grava sul lavoro orientandosi verso imposte ambientali, fondiarie o sui consumi;
· promuovere il lavoro autonomo, le imprese sociali e la creazione di nuove imprese, anche attraverso una maggiore disponibilità di servizi di microfinanziamento all'avviamento di imprese e regimi che convertano le indennità di disoccupazione in contributi per nuove imprese;
· trasformare il lavoro informale o non dichiarato in occupazione regolare, in particolare mediante la piena attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle sanzioni e sui lavoratori irregolari;
· incrementare la retribuzione netta e modernizzare i sistemi di fissazione dei salari per allineare i salari all'andamento della produttività e stimolare la creazione di posti di lavoro;
· sfruttare il potenziale di creazione di posti di lavoro in alcuni settori chiave quali: l’economia verde, l'assistenza sociale e sanitaria; le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
·
mobilitare
i fondi UE per la creazione di posti di lavoro.
In tale contesto la
Commissione europea intende assumere le seguenti iniziative:
·
una serie di
interventi in materia di occupazione per
l'economia verde; un piano d'azione per l'occupazione nell'assistenza sanitaria; una serie di interventi
chiave a favore dell'occupazione nel
settore delle TIC;
·
una consultazione sulle possibilità di
creazione di posti di lavoro di qualità nei servizi per la persona e la famiglia;
·
una consultazione
sulla creazione di una piattaforma a
livello UE tra gli ispettorati del lavoro e altri organismi preposti
all'applicazione della normativa per combattere il lavoro sommerso, volta a migliorare la cooperazione, condividere le
migliori pratiche e individuare principi
comuni in materia di ispezione entro la fine del 2012.
·
Invitare gli Stati membri, in particolare, ad adottare politiche per la creazione di
posti di lavoro nei rispettivi piani nazionali per l’occupazione,
all’interno dei programmi nazionali di riforma.
Riforma dei
mercati del lavoro
La Commissione ritiene che le prossime tappe delle riforme strutturali del mercato del lavoro a livello europeo dovrebbero riguardare in particolare i seguenti aspetti:
· utilizzo della flessibilità interna per ridurre l'insicurezza e i costi di bilancio. Il ricorso alla capitalizzazione delle ore di lavoro o a banche delle ore, a regimi di disoccupazione parziale (short-time working arrangements o STWA) e a clausole di deroga nei contratti collettivi per alcune condizioni di lavoro hanno contribuito a salvare posti di lavoro e a preservare la competitività delle imprese. Tuttavia, poiché il margine di bilancio destinato a finanziare tali regimi è attualmente più ridotto, la Commissione sottolinea come il dialogo sociale nelle imprese diventi più importante al fine di trovare le soluzioni ottimali in materia di flessibilità interna;
· garantire salari dignitosi e sostenibili evitando le trappole dei bassi salari. Fissare salari minimi di livello adeguato può contribuire ad evitare l'aumento della povertà lavorativa ed è un fattore importante per garantire la qualità e la dignità dei posti di lavoro;
· fare in modo che le transizioni sul mercato del lavoro risultino proficue. La Commissione ritiene che occorra prestare particolare attenzione per: la transizione dei giovani dallo studio al lavoro; l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro, stabilendo la parità di retribuzione, fornendo servizi adeguati di custodia dei bambini, eliminando ogni forma di discriminazione e i disincentivi fiscali che scoraggiano la partecipazione femminile, e ottimizzando la durata del congedo di maternità e del congedo parentale; le transizioni dei lavoratori più anziani nel contesto della modernizzazione dei sistemi pensionistici e del prolungamento della vita lavorativa, per le quali occorrono misure come incentivi fiscali, l'accesso all'apprendimento permanente attraverso l'orientamento professionale e la formazione ed orari di lavoro flessibili;
· garantire disposizioni contrattuali adeguate per contrastare la segmentazione del mercato del lavoro. Occorrono riforme equilibrate della legislazione in materia di tutela del lavoro allo scopo di correggere la segmentazione o di frenare l'eccessivo ricorso a contratti atipici e l'abuso del falso lavoro autonomo. Più in generale, tutti i tipi di accordi contrattuali dovrebbero garantire ai lavoratori un insieme di diritti di base (compresi i diritti alla pensione) fra cui l'accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la protezione sociale e la protezione economica in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza colpa da parte del lavoratore;
· sviluppare l'apprendimento permanente per i lavoratori e per i disoccupati. A tale riguardo, diventa essenziale l'impegno dei datori di lavoro a formare i loro dipendenti, in particolare i lavoratori poco qualificati e i lavoratori anziani;
· rafforzare il dialogo sociale. Occorre stabilire un processo condiviso di riforme che determinino le condizioni necessarie affinché in futuro si possano creare posti di lavoro sostenibili e di qualità e coinvolgere attivamente le parti sociali, a tutti i livelli, nell'elaborazione e nella realizzazione di tali riforme;
· ridefinire i servizi primari ed essenziali dei servizi pubblici per l'impiego (SPI), che devono diventare "agenzie per la gestione delle transizioni" a sostengo di transizioni sostenibili durante tutta la vita professionale dei lavoratori.
In tale contesto la
Commissione europea intende assumere le seguenti iniziative:
·
presentare una proposta di raccomandazione del
Consiglio su un quadro di qualità per i
tirocini entro la fine del 2012, sulla base di una consultazione dei
servizi della Commissione;
·
presentare una proposta di raccomandazione del
Consiglio sulle garanzie per i giovani
entro la fine del 2012;
·
intraprendere
ulteriori azioni per diffondere le buone
pratiche e promuovere il dibattito sugli accordi aziendali transnazionali;
·
elaborare entro
il 2012, in collaborazione con la rete europea dei servizi pubblici per
l'impiego, un piano d'azione europeo
per la prestazione di servizi per
l'occupazione efficaci;
La Commissione rileva come la mancata corrispondenza tra le competenze disponibili e le esigenze dei mercati del lavoro interessino se pur in maniera diversa tutti gli Stati membri e considera che l’azione a livello europeo si debba sviluppare secondo i seguenti assi:
·
il monitoraggio del fabbisogno di competenze;
·
il riconoscimento delle competenze e delle
qualifiche;
·
la sinergia tra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro.
In tale contesto la
Commissione europea intende assumere le seguenti iniziative:
·
adoperarsi, in
collaborazione con gli Stati membri e le parti sociali, affinché il Cedefop (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale) e Eurofound (Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e lavoro) integrino la loro
esperienza a livello settoriale e dell'UE con maggiori conoscenze
specifiche per paese e per far sì che la collaborazione tra le due istituzioni
sia rafforzata;
·
lanciare, entro la fine del 2012, una panoramica europea delle competenze,
basata in particolare sull'osservatorio europeo dei posti di lavoro vacanti;
·
avviare una nuova fase nel riconoscimento delle
qualifiche, grazie a orientamenti per indicare in modo sistematico i
livelli del quadro europeo delle qualifiche in tutti i nuovi titoli che saranno
rilasciati nell'UE;
·
garantire, a
partire dal 2013, che almeno un quarto
dei titoli rilasciati ogni anno contenga
un riferimento al livello di qualifica europeo corrispondente
·
introdurre il passaporto europeo delle competenze
entro la fine del 2012;
·
favorire la
creazione di una rete di rappresentanti
del mondo del lavoro e dell'istruzione a sostegno della gestione delle
competenze.
Al fine di creare un mercato europeo del lavoro, la Commissione individua i seguenti obiettivi:
· eliminare gli ostacoli giuridici e pratici alla libera circolazione dei lavoratori;
· migliorare l'abbinamento fra offerta e domanda di lavoro al di là delle frontiere;
· prendere in considerazione gli effetti dell’immigrazione nell’Unione e dell’emigrazione dall’Unione.
In tale contesto, la
Commissione europea intende assumere le seguenti iniziative:
·
presentare una proposta legislativa entro la fine del
2012 al fine di sostenere i lavoratori
mobili nell'esercizio dei diritti derivanti dal trattato e dal regolamento
n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno
dell'Unione;
·
dare un nuovo impulso, nel 2012, ai lavori relativi
alla direttiva sulla trasferibilità dei
diritti a pensione, che stabilisce norme minime per l'acquisizione e la
salvaguardia dei diritti a pensione complementare;
·
continuare a migliorare il portale "La tua Europa"
per offrire uno sportello unico di informazione sui diritti nell'UE e un facile
accesso a servizi di assistenza personalizzata;
·
esaminare
possibili misure fiscali per i
lavoratori transfrontalieri al fine di proporre provvedimenti volti a
eliminare gli ostacoli fiscali incontrati dai lavoratori dipendenti, ma anche
dai lavoratori autonomi e dai pensionati;
·
riformare la rete
EURES[2], facendone uno strumento
europeo di collocamento e assunzione basato sulla domanda, che risponda ai
bisogni economici ma soddisfi anche l'obbligo giuridico di garantire la
trasparenza delle offerte di lavoro mediante strumenti innovativi on line di adeguamento tra domanda e
offerta di lavoro;
·
introdurre a
partire dal 2013 "Match and Map", una funzione
innovativa on line, per fornire in
tempo reale agli utenti una chiara mappa geografica delle offerte di lavoro a
livello europeo corrispondenti ai loro profili;
·
che gli Stati membri facciano un migliore e sistematico uso della rete
EURES;
·
di
avviare una consultazione, entro la
fine del 2012, sulle opportunità offerte dalla migrazione economica.
Migliorare
la Governance dell’Unione
La Commissione europea ritiene che sia necessario associare alla nuova governance economica un coordinamento rafforzato delle politiche sociali ed occupazionali.
In tale contesto la
Commissione europea intende:
·
potenziare il coordinamento e la sorveglianza
multilaterale nel settore delle
politiche per l'occupazione, pubblicando un sistema di analisi comparativa fondato su indicatori selezionati di
occupazione, in cooperazione con gli Stati membri ed elaborando entro il 2012 un "quadro di valutazione"
per monitorare i progressi compiuti da quest’ultimi
nell'attuazione dei piani nazionali per
l'occupazione, nell'ambito dei programmi nazionali di riforma; il primo
quadro dovrebbe essere realizzato nel contesto dell'analisi annuale della
crescita per il 2013;
·
rafforzare il coinvolgimento delle parti sociali
europee nel semestre
europeo;
·
rafforzare il legame tra le politiche per
l'occupazione e gli strumenti finanziari pertinenti.
Da ultimo, si segnala che il 30
maggio 2012 la Commissione europea ha presentato, nell'ambito della procedura del semestre europeo, raccomandazioni specifiche per ciascun Paese sui piani nazionali di riforma (PNR) e pareri sui rispettivi programmi di
stabilità.
Le raccomandazioni della Commissione saranno approvate dal Consiglio europeo del 28-29 giugno
prossimi e successivamente adottate formalmente entro il mese di luglio 2012.
La Commissione e gli Stati membri sorveglieranno l’attuazione delle
raccomandazioni nel quadro di un processo di “valutazione tra pari”.
La Commissione valuterà i progressi realizzati a livello dell’UE nella
prossima analisi annuale della crescita,
che sarà pubblicata nel gennaio 2013.
Per quanto riguarda l’occupazione
n particolare, la Commissione invita a:
·
approvare in via
definitiva la riforma del mercato del
lavoro proposta nell’aprile 2012 per combattere la segmentazione del
mercato del lavoro stesso e istituire un sistema integrato di sostegno alla
disoccupazione;
·
assumere ulteriori iniziative per affrontare la disoccupazione giovanile, incluse
misure per promuovere la formazione
orientata al lavoro, attraverso incentivi per lo start up delle nuove imprese e per le assunzioni;
·
promuovere la mobilità del lavoro anche attraverso
la generalizzazione del sistema di riconoscimento
delle qualifiche professionali;
·
prendere misure ulteriori per incentivare la partecipazione delle donne al lavoro (che
è pari in Italia al 46,5% rispetto ad una media UE a 27 del 58,5%), in
particolare fornendo adeguati servizi all’infanzia e agli anziani;
·
per promuovere la competitività in termini di
costi, ancorare i salari alla
produttività, in linea con le prassi nazionali e consultando le parti sociali.
Articolo 1, commi 7-8
(Rapporti di lavoro alle dipendenze della
P.A.)
I commi 7 e 8 prevedono che le
disposizioni della legge costituiscono principi
e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
Il comma 7 prevede che le disposizioni di cui al presente provvedimento, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscano principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici (con esclusione del personale in regime di diritto pubblico), in coerenza con quanto disposto all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001.
Il comma 8 dispone che, ai fini dell’applicazione del comma 7, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individui e definisca, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti pubblici[3].
L’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 165/2001,
prevede che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
fatte salve le diverse disposizioni contenute nel medesimo D.Lgs. 165, che
costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di
legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro
la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi
contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente
applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.
L’articolo 3 del D.Lgs.
165/2001 prevede, in deroga all’articolo 2, che il personale in regime di diritto pubblico è disciplinato dai
rispettivi ordinamenti. Tale personale è costituito dalle seguenti categorie:
•
magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato;
•
personale militare e
Forze di polizia di Stato;
•
personale volontario
di leva;
•
personale della
carriera diplomatica;
•
personale della
carriera prefettizia;
•
personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
•
personale della
carriera dirigenziale penitenziaria;
•
professori e
ricercatori universitari.
Tale articolo
richiama, inoltre, i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del D.L.C.P.S. 691/1947, e dalle leggi 4
giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287. Tali materie sono,
rispettivamente:
-
l’esercizio della
funzione creditizia e la materia valutaria;
-
l'ordinamento della
Commissione nazionale per le società e la borsa, l'identificazione dei soci
delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti
il credito, l’attuazione delle direttive CEE in materia di mercato dei valori
mobiliari e la tutela del risparmio;
-
la tutela della
concorrenza e del mercato.
In queste materie
operano la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB) e l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Antitrust).
Si segnala, infine,
che l’11 maggio 2012 Il Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, le Regioni, le Province e i
Comuni, le Organizzazioni sindacali, hanno siglato il Protocollo “Migliorare La pubblica amministrazione”, che definisce
un percorso volto a realizzare un nuovo modello di relazioni sindacali, a
razionalizzare e semplificare i sistemi di misurazione, valutazione e
premialità, ad introdurre nuove regole per il mercato del lavoro, la formazione
professionale e la dirigenza nel settore pubblico.
Articolo 1, commi 9-13
(Contratti a tempo determinato)
I commi da 9 a 13 modificano la
disciplina del contratto a tempo
determinato (c.d. contratto a termine) e del contratto di somministrazione.
Il comma 9 modifica in più parti il decreto legislativo n. 368/2001, che disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato.
La disposizione, in particolare, prevede:
·
l’esclusione del requisito della sussistenza
di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo
(riferibili anche all'ordinaria attività del datore di lavoro) (c.d. acausalità) ai fini della stipulazione
di un primo contratto di lavoro a
termine, purché esso sia di durata
non superiore a 1 anno; in tali casi il contratto non può comunque essere
oggetto di proroga. Una ulteriore ipotesi di esclusione del requisito della
sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, opera nei casi, previsti
dalla contrattazione collettiva (a livello interconfederale o di categoria
ovvero, in via delegata, ai livelli decentrati), in cui l’assunzione avvenga nell’ambito di particolari processi
produttivi (determinati dall’avvio di una nuova attività, dal lancio di un
prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante
cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto
di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa
consistente);
·
l’esclusione del requisito della sussistenza
di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo
(riferibili anche all'ordinaria attività del datore di lavoro), ai fini della
prima missione di un lavoratore
nell'ambito di un contratto di somministrazione
a tempo determinato;
· il prolungamento dei limiti temporali di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i quali il contratto a termine si considera a tempo indeterminato (dai 20 giorni attualmente previsti a 30 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi; dai 30 giorni attualmente previsti a 50 giorni in caso di contratti di durata superiore), con l’introduzione dell’obbligo per il datore di lavoro di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente (secondo modalità definite con decreto del Ministro della lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge), entro la scadenza della durata del rapporto prevista dal contratto, che il rapporto continuerà, indicando anche la durata della prosecuzione;
· il prolungamento dell’intervallo di tempo oltre il quale la stipula di un nuovo contratto a termine dopo la scadenza del precedente si considera come assunzione a tempo indeterminato (dai 10 giorni precedentemente previsti a 60 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi; dai 20 giorni in precedenza previsti a 90 giorni in caso di contratti di durata superiore); peraltro, nell’ambito di particolari processi produttivi (determinati dall’avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente), i contratti collettivi possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione di tali intervalli di tempo (fino a 20 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi; fino a 30 giorni in caso di contratti di durata superiore). In assenza dell’intervento della contrattazione collettiva entro il 19 dicembre 2012, a stabilire le suddette condizioni provvede (sentite le OO.SS. più rappresentative sul piano nazionale) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le richiamate riduzioni si applicano alle attività stagionali ed in ogni altro caso previsto, ad ogni livello, dalla contrattazione collettiva[4];
· che ai fini del calcolo del limite complessivo di 36 mesi (superato il quale, anche per effetto di proroghe o rinnovi di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto a termine si considera comunque a tempo indeterminato) si tenga conto anche dei periodi di missione nell'ambito di contratti di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato) aventi ad oggetto mansioni equivalenti e svolti tra gli stessi soggetti.
Il contratto di
lavoro a tempo determinato è disciplinato dal D.Lgs. 368/2001 (adottato
in attuazione della direttiva 1999/70/CE).
L’articolo 1 consente l'apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria
attività del datore di lavoro. L'apposizione del termine è priva di effetto se
non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono
specificate le ragioni.
L'articolo 3 vieta l’apposizione del termine alla
durata di un contratto di lavoro subordinato per la sostituzione di lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive nelle quali si
sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che
abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso
per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti; presso unità produttive
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a
termine; da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi.
L’articolo 4 prevede che il termine del contratto a
tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi
casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da
ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale
il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a
tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere
superiore ai tre anni.
L’articolo 5 prevede che se il rapporto di lavoro
continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente
prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni
giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo
giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il
rapporto di lavoro continua oltre il
ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre
il trentesimo giorno negli altri casi, il
contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti
termini. Qualora il lavoratore venga
riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata
fino a sei mesi, ovvero entro venti
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei
mesi, il secondo contratto si considera
a tempo indeterminato. Quando si tratta di due assunzioni successive a
termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di
continuità, il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo
contratto.
Il comma 4-bis dell’articolo 5[5] prevede poi che, ferma restando la disciplina della
successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine
per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso
datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i
trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi
di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo
indeterminato. In deroga a quanto disposto dalla sopracitata disposizione,
tuttavia, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti
può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga
presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con
l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia
iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In
caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di
superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo
indeterminato.
Il comma 4-quater dell’articolo 5[6] dispone che lavoratore il quale, nell’esecuzione di
uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività
lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha (fatte salve diverse
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale) diritto
di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore
di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già
espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Il comma 10 modifica ulteriormente (ossia oltre a quanto già previsto al comma 9) la disciplina della somministrazione di lavoro (di cui agli articoli 20-28 del decreto legislativo n. 276/2003).
Nel nostro
ordinamento la fornitura di lavoro temporaneo (cd. lavoro interinale) è stata
introdotta dagli articoli 1-11 della L.
24 giugno 1996, n. 197 (cd. legge Treu), i quali hanno disciplinato la
fattispecie sotto il profilo contrattuale, retributivo e previdenziale,
innovando profondamente la previgente normativa, che addirittura sanzionava
penalmente e civilmente l'attività delle agenzie fornitrici di manodopera
(articoli 11 e 27 della L. 29 aprile 1949, n. 264, sul collocamento) e vietava,
in generale, di affidare a un soggetto terzo l'esecuzione di mere prestazioni
di lavoro da svolgersi da parte di personale assunto e retribuito dal terzo
intermediario (articolo 1 della L. 23 ottobre 1960, n. 1369).
Si ricorda che nel
lavoro interinale viene individuato un rapporto trilaterale (tra impresa
fornitrice, lavoratore temporaneo e impresa utilizzatrice) fondato su due
diversi contratti:
· il contratto di fornitura di lavoro temporaneo
(stipulato tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice);
· il contratto di natura lavoristica tra impresa
fornitrice e lavoratore temporaneo, (denominato "contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo") che deve indicare anche l'impresa utilizzatrice, ma
in cui il rapporto tra quest'ultima e il lavoratore non assume una autonoma
veste contrattuale.
Successivamente, il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d.
decreto-Biagi), di recente modificato dal D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24[7], ha introdotto la fattispecie del contratto di
somministrazione di lavoro (articoli 20 e ss.), che può essere concluso da ogni
soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto (somministratore) a
ciò autorizzato dal Ministero del lavoro.
Tale contratto in
sostanza sostituisce il contratto di fornitura di lavoro interinale (la cui
disciplina è stata contestualmente abrogata). Pertanto le agenzie di
somministrazione hanno preso il posto delle vecchie agenzie di lavoro
temporaneo.
La normativa
originaria prevedeva che il contratto di somministrazione potesse essere
concluso a termine o a tempo
indeterminato (staff leasing).
Successivamente, l’articolo 1, comma 46,
della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (“Norme di attuazione del Protocollo del
23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la
crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza
sociale”) è intervenuto in materia, abolendo la fattispecie della
somministrazione a tempo indeterminato. Successivamente, l’articolo 1, commi 142-143 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010)
ha reintrodotto la fattispecie della somministrazione a tempo indeterminato.
Oltre all'introduzione di una norma di
coordinamento con le novelle di cui al precedente comma 9, la disposizione in
esame sopprime il comma 2 dell’articolo
23 del d.lgs. n. 276/2003.
L’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 276/2003,
prevede, in via generale, che per tutta la durata della missione presso un
utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a
condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a
quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni
svolte. Un’eccezione è tale regola è prevista al comma 2 (che la disposizione
in esame intende, per l’appunto, sopprimere), ove si prevede che “La
disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai
contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati
nell'àmbito di specifici programmi di formazione, inserimento e
riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati,
in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 13”[8]
I commi 11 e 12 ampliano i termini per l'impugnazione (anche extragiudiziale) e per il successivo ricorso giudiziale (o per la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato), nel contenzioso relativo alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Il primo termine è elevato da 60 a 120 giorni (decorrenti dalla cessazione del contratto), mentre il secondo termine è ridotto da 270 a 180 giorni (decorrenti dalla precedente impugnazione).
I nuovi termini si applicano con riferimento alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Il comma 13 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 32, comma 5, della legge n. 183/2010[9] (cd, collegato lavoro), relativamente al risarcimento del danno subìto dal lavoratore nelle ipotesi di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato.
L’articolo 32, comma 5, della legge n.183 del 2010 prevede che nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604[10].
La norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) è volta a chiarire che l'indennità onnicomprensiva costituisce l'unico risarcimento spettante al lavoratore, anche in relazione alle conseguenze retributive e contributive, concernenti il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento giudiziale di conversione del rapporto di lavoro[11].
Procedure di contenzioso
Si segnalano alcune procedure di infrazione relative ad alcune disposizioni sui contratti a tempo determinato.
La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (proc. n. 2010/2045), con l’invio il 30 settembre 2009 di una lettera di messa in mora per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
La Commissione europea ritiene che l’articolo 8 del D.lgs. 368/2001, li dove prevede una durata contrattuale minima di 9 mesi sotto la quale il lavoratore a tempo determinato è escluso dal conteggio ai fini delle soglie per la costituzione degli organi di rappresentanza dei lavoratori, non sia conforme con i requisiti previsti dalla clausola 7 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che prevede che i lavoratori a tempo determinato debbano essere computati a prescindere dalla durata del contratto a termine. La Commissione europea ritiene, inoltre, che l’Italia abbia attuato in modo incorretto l’art. 2, par. 2., della direttiva 94/45/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, nonché l’art. 3 della direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, nella misura in cui la normativa italiana di recepimento (D.lgs. 74/2002 e D.lgs 25/2007) impone limiti per l’inclusione dei lavoratori con contratto a tempo determinato nel conteggio del personale.
La Commissione
europea ha aperto, con l’invio di una lettera di messa in mora il 14 marzo
2011, una procedura di infrazione (proc. 2010/2124) nei confronti dell’Italia
per il non corretto recepimento della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a
tempo determinato.
In particolare, la Commissione ritiene che la prassi di impiegare personale ausiliario tecnico amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l’abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il 24 maggio 2011, il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea delle note di risposta predisposte dalle Amministrazioni interessate, nelle quali si comunicava che al fine di fornire riscontro alle censure formulate dalla Commissione europea è stato predisposto un nuovo quadro legislativo, attraverso due interventi normativi specifici inseriti nel Decreto legge n. 70 del 2011: l’art. 9, comma 8 relativo ad una deroga all’applicazione della direttiva 1999/70/CE per i contratti a tempo determinato nella scuola; l’art. 9, comma 17 recante attuazione del piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA per ridurre il fenomeno del precariato.
Secondo informazioni
raccolte dalla Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’UE, i servizi
della Commissione europea si appresterebbero a proporre al collegio dei
Commissari, nel corso del mese di giugno
2012 l’adozione di una lettera di messa
in mora complementare, poiché si riterrebbe che il problema non sia più
circoscritto al solo personale ausiliario tecnico-amministrativo, bensì a tutto
il personale della scuola.
Decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 |
|
Testo previgente |
Testo
ex L. 92/2012 |
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Articolo 1 |
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01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. |
01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. |
1. È’ consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. |
|
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«1-bis. Il
requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a
tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un
datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di
qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo
determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di
un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4
dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di
categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo
dell’ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non
sia richiesto nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato o la missione
nell’ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga
nell’ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui
all’articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale
dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva»; |
2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1. |
2. L'apposizione del termine è priva di effetto
se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono
specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non
operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico,
organizzativo, produttivo o sostitutivo; |
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. |
|
4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni. |
|
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Articolo 4 |
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1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. |
|
2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro. |
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2-bis. Il
contratto a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 1-bis, non può
essere oggetto di proroga. |
|
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Articolo 5 |
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1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. |
|
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. |
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. |
|
2-bis.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare
al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del
termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine,
indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione
sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. |
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. |
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato: dall’avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste. I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale |
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. |
|
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. |
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. |
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonchè di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. |
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4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. |
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4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. |
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4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. |
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Decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 |
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Testo previgente |
Testo
ex L. 92/2012 |
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Articolo 13 |
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1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito: |
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a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi; |
a) operare solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi; |
b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale. |
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2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: |
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a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore; |
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b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza; |
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c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. |
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3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati. |
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4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati. |
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5. Avverso gli atti di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S. |
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5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
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6. [Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse]. |
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7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7. |
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8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie. |
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Articolo 20 |
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1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. |
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2. Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro. |
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3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa: |
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a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; |
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b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; |
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c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; |
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d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; |
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e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; |
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f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; |
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g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; |
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h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa; |
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i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; |
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i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. |
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i-ter) in tutti i settori produttivi, in
caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti
con contratto di apprendistato. |
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. |
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. È fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. |
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Articolo 23 |
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1. Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. |
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2. La
disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai
contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati
nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e
riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati,
in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 13. |
Soppresso |
Legge
4 novembre 2010, n. 183 |
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Testo previgente |
Testo
ex L. 92/2012 |
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Articolo 32 |
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1. Il primo e il secondo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo». |
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1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’ articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011. |
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2. Le disposizioni di cui all’ articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento. |
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3. Le disposizioni di cui all’ articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: |
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a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; |
a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni; |
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; |
|
c) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; |
|
d)
all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e
successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo; |
Soppressa |
4. Le disposizioni di cui all’ articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: |
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a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; |
|
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; |
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c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento; |
|
d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’ articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. |
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5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’ articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. |
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6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà. |
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7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile. |
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Articolo 1, commi 14 e 15
(Soppressione del contratto di
inserimento)
I commi 14 e 15 sopprimono il contratto di inserimento.
I commi 14 e 15 sopprimono il contratto di inserimento, attraverso l’abrogazione degli articoli 54-59 del decreto legislativo n. 276/2003 che attualmente ne dettano la disciplina. La disciplina previgente continua tuttavia a trovare applicazione per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012.
La relazione illustrativa del disegno di
legge osserva che la soppressione dell'istituto è connessa all'introduzione
(all’articolo 4, commi 8-11) di un nuovo ed organico sistema di incentivi
all’occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate (a
decorrere dal 2013).
Il contratto di inserimento, di cui agli articoli 54-59 del decreto legislativo
276/2003, mira a inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune
categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle
competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo.
Momento centrale del contratto è la redazione del piano di inserimento lavorativo,
che deve garantire l'acquisizione di competenze professionali attraverso la
formazione on the job. Il contratto
di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro (CFL) nel
settore privato.
Il contratto di
inserimento riguarda:
o
persone di età
compresa tra 18 e 29 anni;
o
disoccupati di
tra 29 e 32 anni; lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro;
o
lavoratori che
intendono riprendere un'attività e che non hanno lavorato per almeno due anni;
o
donne di
qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione
femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile (oppure quello di
disoccupazione superiore del 10%). Le richiamate aree nonché quelle con
riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui
all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008 (aiuti de
minimis), vengono individuate con specifico decreto interministeriale da
adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo;
o
persone
riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Datori di lavoro
possono essere enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, gruppi di
imprese, associazioni professionali, socio-culturali e sportive, fondazioni,
enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni e associazioni di categoria
Non è prevista una
percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto di
inserimento (anche se questa potrà essere stabilita dai contratti collettivi
nazionali, territoriali o aziendali).
Il datore di lavoro,
per poter assumere con questo contratto, deve aver mantenuto in servizio almeno
il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi
precedenti.
Il contratto di
inserimento va da 9 a 18 mesi, (fino a 36 mesi per gli assunti con grave
handicap fisico, mentale o psichico). Non può essere rinnovato tra le stesse
parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso
datore di lavoro) e le eventuali proroghe devono comunque aversi nei limiti
stabiliti (18 o 36 mesi).
Il contratto di
inserimento deve avere forma scritta e contenere l'indicazione precisa del
progetto individuale di inserimento. La mancanza di forma scritta comporta la
nullità del contratto e la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. La definizione del progetto individuale di inserimento deve
avvenire con il consenso del lavoratore e nel rispetto di quanto stabilito dai
contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, oppure all'interno di
enti bilaterali.
Per quanto concerne
il trattamento economico e normativo, al contratto di inserimento si applicano
per quanto compatibili le previsioni relative ai contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato. Il lavoratore assunto con contratto di
inserimento può essere "sotto inquadrato", ovvero essere inquadrato
con uno o due livelli (al massimo) inferiori rispetto ad un lavoratore già
qualificato a parità di mansioni svolte. Il sotto inquadramento non può essere
applicato nel caso di assunzione di donne residenti in particolari aree
geografiche (in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del
20% a quello maschile oppure quello di disoccupazione superiore del 10%), salvo
che ciò non sia previsto dal contratto collettivo nazionale o territoriale.
Al datore di lavoro
spettano inoltre degli sgravi economici e contributivi per l'assunzione di
lavoratori con contratto di inserimento.
Le modalità di
definizione del piano di inserimento, in particolare per quanto riguarda la
realizzazione del progetto, devono essere stabilite dai contratti collettivi
nazionali e territoriali e dai contratti aziendali.
Articolo 1, commi 16-19
(Apprendistato)
I commi da 16 a 19 modificano la disciplina generale del contratto di apprendistato.
I commi da 16 a 19 intervengono sull’articolo 2 del decreto legislativo n.167 del 2011, al fine di modificare la disciplina generale dell’apprendistato.
Le modifiche previste dai commi da 16 a 19 dispongono quanto segue:
· si richiede che la disciplina posta dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali preveda una durata minima del rapporto di apprendistato non inferiore a sei mesi (fatte salve le attività stagionali);
· si specifica che, nel caso di recesso al termine del periodo formativo, durante il periodo di preavviso (che decorre dal medesimo termine) continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato;
· si prevede che la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato sia ammessa in tutti i settori produttivi in caso di utilizzo da parte del somministratore di lavoratori assunti con contratto di apprendistato[12];
· con riferimento alle assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013, si incrementa il numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro (direttamente o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro). Mentre la normativa previgente (che continua ad operare per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012) fissava un unico limite massimo, pari al 100% per cento rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio in servizio presso il medesimo datore di lavoro (ossia un rapporto di 1 a 1), la disposizione in esame prevede:
- che il suddetto limite massimo, pari al 100% rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio in servizio presso il medesimo datore di lavoro, si applica esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti;
- che negli altri casi il numero di apprendisti che un medesimo datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2;
-
che è in
ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti
con contratto di somministrazione a tempo determinato.
· si prevede che, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (la percentuale è tuttavia stabilita al 30 per cento nei primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge). Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.
Con il decreto legislativo n.167 del 2011 è
stato approvato il Testo unico
dell’apprendistato.
Il provvedimento
definisce l’apprendistato come un contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e
all’occupazione dei giovani, articolato in tre diverse tipologie contrattuali: apprendistato per la qualifica
e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca.
Il provvedimento,
inoltre, unifica all’interno di una sola disposizione (articolo 2) la
regolamentazione normativa, economica e previdenziale del contratto, garantendo
la semplificazione dell’istituto e l’uniformità di disciplina a livello
nazionale.
In particolare, la disciplina del contratto è rimessa
totalmente alle parti sociali, attraverso il rinvio alla disciplina
attuativa recata da appositi accordi interconfederali o da contratti collettivi
di lavoro stipulati a livello nazionale dai sindacati comparativamente più
rappresentativi sul piano nazionale, nel rispetto di una serie di principi:
a)
forma scritta del
contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da
definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione
collettiva o dagli enti bilaterali, entro 30 giorni dalla stipulazione del
contratto;
b)
divieto di
retribuzione a cottimo;
c)
possibilità di
inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria
spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento
delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la
retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale
all'anzianità di servizio;
d)
presenza di un tutore
o referente aziendale;
e)
possibilità di
finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei
fondi paritetici interprofessionali (articolo 118 della L. 388/2000 e articolo
12 del D.Lgs. 276/2003) anche attraverso accordi con le Regioni;
f)
possibilità del
riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle
competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi
di istruzione degli adulti;
g)
registrazione
della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini
contrattuali;
h)
possibilità di
prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra
causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni,
secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
i)
possibilità di
forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori
assunzioni in apprendistato;
j)
divieto per le
parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di
una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di
giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa
vigente;
k)
possibilità per
le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del
periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 c.c.. Se
nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di
formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato.
Per gli apprendisti
è prevista l’estensione a specifiche forme[13] delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria (comma 2).
Infine, si conferma
che il numero complessivo di apprendisti
che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato,
direttamente o indirettamente, non possa superare il 100% (rapporto di 1 a 1) delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro
stesso. Specifiche disposizioni inoltre sono previste per i datori alle cui
dipendenze non ci siano lavoratori qualificati o specializzati, e per le
imprese artigiane (comma 3).
L’articolo 3
disciplina l’apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale. Tale contratto è inteso alla
stregua di un titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e formazione
(così come definito dal D.Lgs. 226/2005), la cui regolamentazione dei profili
formativi è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,
previo accordo in Conferenza Stato-Regioni (comma 2). Possono essere assunti
con tale contratto i soggetti con un età
compresa tra 15 e 25 anni. La durata
massima del contratto è di 3 anni, elevabili a 4 nel caso di diploma
quadriennale regionale (comma 1).
L’articolo 4
disciplina l’apprendistato
professionalizzante (o contratto di mestiere). Tale istituto si applica si
applica ai settori di attività pubblici e privati (comma 1). Possono essere
assunti con tale contratto i soggetti di età
compresa tra i 18 e i 29 anni (a partire dai 17 anni per i soggetti in
possesso di una qualifica professionale). La durata e le modalità di erogazione
della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e
specialistiche sono stabiliti dagli accordi interconfederali e i contratti
collettivi, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione
contrattuale da conseguire, nonché in funzione dei profili professionali
stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale. Agli
stessi accordi e contratti è rimandata la durata, anche minima, del contratto
che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a 3
anni ovvero 5 per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla
contrattazione collettiva di riferimento (comma 2). E’ inoltre prevista
l’integrazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere,
svolta sotto la responsabilità della azienda, da parte della offerta formativa
pubblica (comma 3), nonché la possibilità, per le Regioni e i sindacati dei
datori di lavoro, di definire le modalità per il riconoscimento della qualifica
di maestro artigiano o di mestiere (comma 4). Infine, sono previste specifiche
modalità di svolgimento dell’apprendistato per le lavorazioni in cicli
stagionali (comma 5).
L’articolo 5
disciplina l’apprendistato di alta
formazione e ricerca. Possono essere assunti (comma 1) in tutti i settori
di attività, pubblici o privati, con tale contratto (compresi i dottorati di
ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della
L. 144/1999, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di
specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di nonché il
praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze
professionali) i soggetti di età
compresa tra i 18 ed i 29 anni (a partire dai 17 anni per i soggetti in
possesso di una qualifica professionale). La regolamentazione e la durata
dell’istituto è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo anche con altre istituzioni di ricerca (comma 2). In assenza di regolamentazioni regionali
l'attivazione dell'istituto è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai
singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli
istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).
L’articolo 6
disciplina le procedure di definizione
degli standard formativi e
professionali. In particolare, tali standard
sono definiti mediante un apposito decreto interministeriale da emanare entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nel rispetto delle
competenze delle Regioni e delle Province autonome e di quanto stabilito nella
richiamata intesa Stato-regioni del 17 febbraio 2010. Gli standard
professionali sono definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o,
in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale
o interconfederale. Viene altresì specificato che ai fini della verifica dei
percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di
ricerca, i profili di riferimento debbano essere legati a quelli definiti nei
contratti collettivi (commi 1 e 2). Al fine di armonizzare le diverse
qualifiche professionali acquisite, inoltre, si prevede che il repertorio delle
professioni (già istituito) presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sia predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale
previsti nei contratti collettivi di lavoro e (in coerenza con quanto previsto
nella richiamata intesa del 17 febbraio 2010) da un apposito organismo tecnico,
composto dal MIUR, dai sindacati comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e dai rappresentanti della Conferenza Stato-regioni (comma 3). Infine,
si stabilisce che la certificazione delle competenze acquisite dall’apprendista
venga effettuata secondo specifiche modalità definite dalle Regioni e dalle
Province autonome (comma 4).
L’articolo 7 detta
una serie di disposizioni finali.
In primo luogo, è
presente un apposito apparato ispettivo e sanzionatorio (commi 1 e 2), operante
in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la
realizzazione delle finalità di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5. In tali
casi il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione
versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento
contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine
del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi
altra sanzione per omessa contribuzione. Ulteriori disposizioni concernono gli
inadempimenti nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo
individuale e le violazioni delle disposizioni contrattuali collettive
attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b),
c) e d) (vedi supra).
Tranne specifiche
eccezioni, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal
computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l'applicazione di particolari normative e istituti (comma 3).
Si dispone inoltre
la possibilità di assumere come apprendisti i lavoratori in mobilità (comma 4).
Per tali soggetti trovano applicazione le disposizioni in materia di
licenziamenti individuali (di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604), nonché il
regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della L. 23
luglio 1991, n. 223 (aliquota contributiva agevolata del 10% per i primi 18
mesi) e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della stessa L. 223/1991
(concessione di un contributo mensile, a favore del datore di lavoro che assume
a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità,
pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore).
Decreto legislativo 14 settembre 2011, n.
167 |
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Testo previgente |
Testo
ex L. 92/2012 |
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Art. 2 |
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1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: |
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a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; |
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a-bis)
previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 5; |
b) divieto di retribuzione a cottimo; |
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c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio; |
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d) presenza di un tutore o referente aziendale; |
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e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni; |
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f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; |
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g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; |
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h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; |
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i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; |
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l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; |
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m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. |
m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. |
2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: |
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a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; |
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b) assicurazione contro le malattie; |
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c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; |
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d) maternità; |
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e) assegno familiare. |
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3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 |
3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443; |
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3-bis.
L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei
mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli
apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della
predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il
periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione
di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un
apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma
sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori
delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del
rapporto. |
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3-ter. Le
disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori
di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore
a dieci unità. |
Articolo 4 |
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1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. |
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2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. |
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. |
3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. |
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4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. |
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5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. |