Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Aggiornata alle modifiche apportate dal D.L. 83/2012, dal D.L. 179/2012 e dalla L. 228/2012) - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 5256/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 650    Progressivo: 2
Data: 10/07/2012
Descrittori:
L 2012 0092   MERCATO DEL LAVORO
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Le leggi

 

 

 

Riforma del mercato
del lavoro

Legge 28 giugno 2012, n. 92

(Aggiornata alle modifiche apportate dal D.L. 83/2012, dal D.L. 179/2012 e dalla L. 228/2012)

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 650/2

 

 

 

 

 

8 febbraio 2013

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento lavoro

( 066760- 4884 / 066760- 4974– * s_lavoro@camera.it

 

 

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File: LA0619b.doc

 


INDICE

Indice tematico  3

I provvedimenti di attuazione previsti dalla legge  9

Schede di lettura

Articolo 1  23

§     Articolo 1, commi 1-6 (Finalità della legge e sistema di monitoraggio e valutazione) 23

§     Articolo 1, commi 7-8 (Rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A.) 32

§     Articolo 1, commi 9-13 (Contratti a tempo determinato) 34

§     Articolo 1, commi 14 e 15 (Soppressione del contratto di inserimento) 57

§     Articolo 1, commi 16-19 (Apprendistato) 59

§     Articolo 1, comma 20 (Lavoro a tempo parziale) 69

§     Articolo 1, commi 21-22 (Lavoro intermittente) 74

§     Articolo 1, commi 23-25 (Lavoro a progetto) 82

§     Articolo 1, commi 26 e 27 (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo) 91

§     Articolo 1, commi 28-31 (Associazione in partecipazione con apporto di lavoro) 94

§     Articolo 1, commi 32 e 33 (Lavoro accessorio) 97

§     Articolo 1, commi 34-36 (Tirocini formativi) 105

§     Articolo 1, commi 37-41 (Licenziamenti individuali) 109

§     Articolo 1, commi 42-43 (Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo) 115

§     Articolo 1, commi 44-46 (Licenziamenti collettivi) 124

§     Articolo 1, commi 47-69 (Rito speciale per le controversie in materia di licenziamenti) 135

Articolo 2  143

§     Articolo 2, commi 1-3 (Assicurazione Sociale per l’Impiego - ambito di applicazione) 143

§     Articolo 2, commi 4-5 (Assicurazione Sociale per l’Impiego - requisiti per la fruizione) 154

§     Articolo 2, commi 6-10 (Assicurazione Sociale per l’Impiego - importo e contribuzione figurativa) 155

§     Articolo 2, comma 11 (Assicurazione Sociale per l’Impiego - durata) 158

§     Articolo 2, commi 12-14 (Assicurazione Sociale per l’Impiego - procedura per l’erogazione) 159

§     Articolo 2, commi 15-19 (Tutele della nuova occupazione) 160

§     Articolo 2, commi 20-24-bis (Assicurazione sociale per l’impiego - istituzione del trattamento breve [cd. mini-ASpI]) 164

§     Articolo 2, commi 25-39 (ASpI e mini-ASpI - contributo di finanziamento) 166

§     Articolo 2, commi 40-41 (ASpI e mini-ASpI – casi di decadenza) 178

§     Articolo 2, commi 42-43 (Assicurazione Sociale per l’Impiego - contenzioso) 179

§     Articolo 2, commi 44-45 (Disposizioni transitorie relative alla durata di specifici ammortizzatori) 181

§     Articolo 2, commi 46-46bis (Disposizioni transitorie relative all’indennità di mobilità) 183

§     Articolo 2, commi 47-50 (Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri) 185

§     Articolo 2, commi 51-56 (Indennità una tantum per i lavoratori a progetto disoccupati) 193

§     Articolo 2, comma 57 (Aumento aliquote contributive della Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) 200

§     Articolo 2, commi 58-63 (Revoca di prestazioni assistenziali e previdenziali a condannati per gravi reati) 203

§     Articolo 2, commi 64-67 (Gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali) 205

§     Articolo 2, comma 68 (Estensione del campo di applicazione delle aliquote contributive della gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni) 209

§     Articolo 2, commi 69-73 (Abrogazioni e modifiche alla legge 23 luglio 1991, n.223) 213

Articolo 3  223

§     Articolo 3, comma 1 (Applicazione della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria a particolari settori) 223

§     Articolo 3, commi 2-3 (Indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale) 225

§     Articolo 3, commi 4-13 (Fondi di solidarietà bilaterali) 228

§     Articolo 3, commi 14-18 (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) 232

§     Articolo 3, commi 19-21 (Fondo di solidarietà residuale per l’integrazione salariale) 236

§     Articolo 3, commi 22-25 (Contributi di finanziamento ai fondi di solidarietà) 237

§     Articolo 3, commi 26-30 (Risorse finanziarie dei fondi di solidarietà) 238

§     Articolo 3, commi 31-34 (Prestazioni erogate dai fondi di solidarietà) 240

§     Articolo 3, commi 35-41 (Gestione dei fondi di solidarietà) 242

§     Articolo 3, commi 42-43 (Adeguamento dei fondi di solidarietà ex articolo 2, comma 28, della L. 662/1996) 244

§     Articolo 3, comma 44 (Adeguamento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo) 246

§     Articolo 3, comma 45 (Adeguamento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto ferroviario) 248

§     Articolo 3, commi 46-47 (Abrogazioni) 250

§     Articolo 3, commi 48-49 (Fondo di solidarietà mutui prima casa) 252

Articolo 4  257

§     Articolo 4, commi 1-7 (Interventi in favore di lavoratori anziani) 257

§     Articolo 4, commi 8-11 (Incentivi all’occupazione per lavoratori anziani e donne  in aree svantaggiate) 259

§     Articolo 4, commi 12-15 (Principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni) 261

§     Articolo 4, commi 16-23 (Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco) 265

§     Articolo 4, commi 24-26 (Sostegno alla genitorialità) 271

§     Articolo 4, comma 27 (Efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili) 275

§     Articolo 4, commi 28-29 (Disposizioni in tema di contrattazione di secondo livello) 285

§     Articolo 4, comma 30 (Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati) 288

§     Articolo 4, comma 31 (Responsabilità solidale negli appalti) 291

§     Articolo 4, comma 32 (Modifiche all’articolo 36 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, in materia di regolazione dei trattamenti di lavoro nelle imprese ferroviarie) 295

§     Articolo 4, comma 33 (Livelli essenziali delle prestazioni rese dai servizi per l’impiego) 298

§     Articolo 4, commi 34-37 (Sistema informativo ASpI; monitoraggio dei livelli essenziali dei servizi erogati; sistema premiale) 304

§     Articolo 4, commi 38-39 (Semplificazione delle procedure in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione) 306

§     Articolo 4, commi 40-45 (Offerta di lavoro congrua) 310

§     Articolo 4, commi 46-47 (Abrogazioni) 315

§     Articolo 4, commi 48-50 (Delega al Governo in materia di politiche attive e servizi per l’impiego) 316

§     Articolo 4, commi 51-54 (Finalità) 320

§     Articolo 4, commi 55-57 (Reti territoriali dei servizi) 322

§     Articolo 4, commi 58-61 (Delega al Governo per l’Individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali) 324

§     Articolo 4, commi 62-63 (Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica) 326

§     Articolo 4, commi 64-68 (Sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze) 333

§     Articolo 4, commi 69-71 (Copertura finanziaria) 335

§     Articolo 4, commi 72-76 (Misure fiscali) 338

§     Articolo 4, commi 77-79 (Riduzione delle spese di funzionamento di enti) 342

 

 


Indice tematico

 

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Articolo 2, commi 37, 39; Articolo 4, commi 8-15, 28-29;

 

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI (v. anche ASpI e mini-ASpI)

Articolo 2, commi 44-45, (fase  transitoria), 64-67 (fase transitoria, ammortizzatori in deroga), 69-73 (abrogazioni); Articolo 3, commi 4-18 (fondi di solidarietà bilaterali e bilaterali alternativi);

Articolo 4, commi 33 (livelli essenziali), 35 (banca dati), 47 (abrogazioni);

 

 

APPALTI

Articolo 2, comma 34;

Articolo 4, comma 31 (responsabilità solidale);

 

 

APPRENDIMENTO PERMANENTE

Articolo 4, commi 51-54 (Finalità), 55-57 (Reti territoriali), 58-61 (Delega), 64-68 (Certificazione competenze);

 

 

APPRENDISTATO

Articolo 1, commi 16-19; Articolo 2, commi 2, 8, 20, 29, 32, 36-37;

Articolo 4, comma 52;

 

 

ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (ASpI)

Articolo 2, commi 1-3 (applicazione), 4-5 (requisiti), 6-10 (importo e modalità di calcolo), 11 (durata), 12-14 (erogazione), 15-18 (sospensione), 19 (liquidazione mensilità non ancora percepite), 1, 25, 38 (soci di società cooperative di lavoro), 25-39 (contributi di finanziamento); 40-41 (decadenza) 42-43 (contenzioso amministrativo);

Articolo 3, comma 17;  Articolo 4, commi 34-37 (sistema informativo, monitoraggio, premialità), 38-39 (semplificazione procedure), 40-45 (offerta lavoro congrua);

 

 

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Articolo 1, commi 28-31;

 

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIG)

Articolo 1, comma 71 (edilizia); Articolo 2, commi 64, 66-67; Articolo 3, commi 4, 18, 19;

 

 

CASSA INTERAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)

Articolo 2, commi 70, 72; Articolo 3, commi 1, 3, 4, 19, 46-47;

Articolo 4, commi 40-46;

 

 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Articolo 1, commi 9, 17, 20, 23, 42, 45;

Articolo 2, commi 29, 34;

Articolo 3, commi 4, 12-15, 36, 42-45;

Articolo 4, commi 1, 12, 17, 28-29, 31-32, 62;

 

 

CONTRATTI A TERMINE

Articolo 1, commi 9-13;

 

 

CONTRATTO DI INSERIMENTO

Articolo 1, commi 14-15;

Articolo 4, comma 27;

 

 

CONTRIBUTI FIGURATIVI

Articolo 2, comma 10;

 

 

CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO

Articolo 2, commi 25-39 (ASpI e Mini- ASpI);

Articolo 3, commi 22-25 (Fondo di solidarietà bilaterale e Fondo di solidarietà residuale per l’integrazione salariale);

 

 

DIMISSIONI

Articolo 2, comma 5;

Articolo 3, commi 46-48;

Articolo 4, commi 16-23 (dimissioni in bianco), 30;

 

 

DISOCCUPAZIONE (STATO DI)

Articolo 2, commi 4, 22; Articolo 4, 38-39;

 

 

FINANZIAMENTO DELLA RIFORMA

Articolo 1, comma 32;

Articolo 2, commi 19, 25-39 (contributi finanziamento ASPI e mini-ASPI), commi 47-50, 57, 65;

Articolo 3, commi 12, 15, 17; 23-25, 48-49;

Articolo 4, commi 24, 69-79;

 

 

FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI

Articolo 3, commi 4-13 (istituzione, finalità, prestazioni), 22-25 (contributi di finanziamento), 9, 14-18, 19-21, (rapporto con fondi alternativi), 35-41 (gestione); 26-30 (risorse finanziarie), 31-34 (prestazioni), 35-37 (comitato amministratore), 38 (presidente), 41 (sospensione decisioni comitato) e 47;

 

 

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI ALTERNATIVI

Articolo 3, commi 14-18;

 

 

FONDI DI SOLIDARIETÀ EX ARTICOLO 2, COMMA 28, DELLA L. 662/1996

Articolo 3, commi 42-43;

 

 

FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Articolo 2, comma 27;

Articolo 3, comma 13;

 

 

FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE PER L’INTEGRAZIONE SALARIALE

Articolo 3, commi 19-21, 22-25 (contributi di finanziamento), 26-30 (risorse finanziarie), 33-34 (prestazioni);

 

 

FONDO DI SOLIDARIETA’ PER I MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Articolo 3, commi 48-49;

 

 

FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

Articolo 2, commi 64-65;

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE (RIQUALIFICAZIONE)

Articolo 2, comma 66;

Articolo 4, commi 33, 40-45, 47, 55;

 

 

GENITORIALITÀ (SOSTEGNO ALLA)

Articolo 4, commi 24-26;

 

 

GESTIONE SEPARATA INPS

Articolo 1, comma 26;

Articolo 2, comma 57

 

 

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Articolo 4, commi 8-15, 27, 39;

 

 

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILE

Articolo 2, comma 1;

 

 

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI NORMALI

Articolo 2, commi 1, 44-45, 58, 69-70;

Articolo 4, comma 46;

 

 

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI RIDOTTI

Articolo 2, comma 1, 24, 69-70;

 

 

INDENNITA’ DI MOBILITA’

Articolo 1, comma 44;

Articolo 2, commi 1, 33, 46, 64, 66-67, 70-73;

Articolo 3, commi 1, 12, 46-47;

Articolo 4, commi 39, 41, 46-47;

 

 

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

Articolo 4, commi 62-63;

 

 

LAVORATORI ANZIANI

Articolo 1, commi 1, 21, 32; Articolo 2, commi 11, 45, 46; Articolo 4, commi 1-8, 55;

 

 

LAVORATORI DEL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO

Articolo 3, commi 45, 47; Articolo 4, comma 32;

 

 

LAVORATORI DEL SETTORE PORTUALE

Articolo 3, commi 2-3;

 

 

LAVORATORI DEL SETTORE AEROPORTUALE

Articolo 2, commi 47-50; Articolo 3, commi 1, 44, 46-47;

 

 

LAVORATORI IMMIGRATI

Articolo 1, comma 32;

Articolo 4, comma 30;

 

 

LAVORO A PROGETTO

Articolo 1, commi 23-27; Articolo 2, commi 51-56, 70;

 

 

LAVORO A TEMPO PARZIALE (part time)

Articolo 1, comma 20;

 

 

LAVORO ACCESSORIO

Articolo 1, commi 32-33;

 

 

LAVORO AGRICOLO

Articolo 1, commi 2, 32; Articolo 2, commi 3, 68;

 

 

LAVORO AUTONOMO

Articolo 1, commi 26-27; Articolo 2, commi 18-19;

 

 

LAVORO DEI DISABILI

Articolo 4, comma 27

 

 

LAVORO FEMMINILE

Articolo 1, commi 1, 3; Articolo 4, comma 11;

 

 

LAVORO GIOVANILE

Articolo 1, commi 1, 2, 32, 33; Articolo 4, commi 33, 48, 55;

 

 

LAVORO INTERMITTENTE

Articolo 1, commi 21-22;

 

 

LAVORO PUBBLICO

Articolo 1, commi 7-8, 32; Articolo 2, comma 2, 29;

 

 

LICENZIAMENTI COLLETTIVI

Articolo 1, commi 44-46; Articolo 2, commi 35, 71; Articolo 4, comma 14;

 

 

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

Articolo 1, commi 11-13, 37-43;

Articolo 2, comma 31, 34-35, 73;

Articolo 3, commi 46-48, Articolo 4, commi 12, 14;

 

 

MINI-ASpI

Articolo 2, commi 20 (applicazione); 21 (corresponsione); 22 (importo, erogazione, modalità di calcolo), 23 (sospensione); 24 (sostituzione indennità disoccupazione con requisiti ridotti); commi 25-39 (contributi di finanziamento), 40-41 (decadenza), 56;

 

 

MONITORAGGIO DELLA RIFORMA

Articolo 1, commi 2-5;

Articolo 4, comma 70;

 

 

PREVIDENZA

Articolo 1, commi 26, 32; Articolo 2, commi 47, 58-63;

 

 

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

Articolo 1, comma 40;

Articolo 2, commi 42-43;

 

 

PROCESSO DEL LAVORO

Articolo 1, commi 12-13, 47-69;

 

 

SERVIZI PER L’IMPIEGO

Articolo 4, commi 27; 33-37; 44; 48-50;

 

 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Articolo 1, commi 9-10, 16; Articolo 2, comma 39;

Articolo 4, commi 13, 27;

 

 

TIROCINI

Articolo 1, commi 34-36;

 


I provvedimenti di attuazione previsti dalla legge

 

 

 

Disposizione

 

 

Attuazione

 

Termine

 

Articolo 1, comma 9, lettera f)

Lavoro a tempo determinato

Obbligo di comunicazione del datore di lavoro al Centro per l’impiego della prosecuzione del rapporto di lavoro

Decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Definizione delle modalità della comunicazione

1 mese dall’entrata in vigore della disposizione

 

 

Articolo 1, comma 21, lettera b)

Lavoro intermittente

Obbligo di comunicazione preventiva del datore di lavoro alla Direzione territoriale competente del ricorso alla prestazione lavorativa

Decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione

Definizione delle modalità applicative

Non indicato

Articolo 1, comma 26

Prestazioni in regime di lavoro autonomo

Presunzione che alcune prestazioni di titolari di partite IVA siano da considerarsi collaborazioni a progetto in presenza di specifici presupposti (nuovo art. 69-bis del D.Lgs. 276/2003)

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ricognizione delle attività per le quali non opera la richiamata presunzione

3 mesi dall’entrata in vigore della disposizione

 

 

 

 

Articolo 1, comma 32, lettera c)

Lavoro accessorio

Nuovo campo di applicazione del lavoro accessorio (nuovo articolo 70 del D.Lgs. 276/2003)

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Rideterminazione della percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali nei carnet di buoni con i quali vengono erogati i compensi per i lavoratori (mod. ad articolo 72, comma 4, del D.Lgs. 276/2003)

Non indicato

Articolo 1, comma 34

Tirocini formativi

Accordo tra Governo e Regioni per la definizione di linee-guida in materia

Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni

Linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento sulla base di specifici criteri

180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione

Articolo 2, comma 19

ASPI

Facoltà per lavoratore interessato di richiedere la liquidazione delle mensilità non ancora percepite per intraprendere attività di lavoro autonomo, auto impresa, micro impresa o per associarsi in cooperativa

Decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto Ministro dell’economia e delle finanze

Definizione dei limiti, delle condizioni e delle modalità

180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione

Articolo 2, comma 27

Contributo di finanziamento per l’ASPI e la mini-ASPI

Decurtazione del contributo per determinate categorie di lavoratori, allineamento graduale delle aliquote ASPI per i lavoratori ai quali la decurtazione sia stata già applicata

Decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto Ministro dell’economia e delle finanze

Rideterminazione annuale delle prestazioni (modalità di calcolo, importi, contribuzione) inerenti l’ASPI e la mini-ASPI

31 dicembre di ogni anno precedente l’anno di riferimento

Articolo 2, comma 66

Ammortizzatori sociali in deroga

Proroga, nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione di ammortizzatori sociali in deroga, di specifici istituti di sostegno al reddito

Decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto Ministro dell’economia e delle finanze

Proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi

Non indicato

Articolo 3, comma 4

Fondi di solidarietà bilaterali

Obbligo di costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali

Accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali

Stipulazione degli accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

6 mesi dall’entrata in vigore della disposizione

Articolo 3, comma 5

Fondi di solidarietà bilaterali

Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Istituzione presso l’INPS dei fondi

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

Articolo 3, comma 5

Fondi di solidarietà bilaterali

Aliquote di contribuzione al fine di garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l’avvio dell’attività sia per la situazione a regime

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Determinazione delle aliquote di contribuzione

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

Articolo 3, comma 5

Fondi di solidarietà bilaterali

Contributo addizionale per il datore di lavoro che sia ricorso alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
Calcolo del contributo in rapporto alle retribuzioni perse (comunque non inferiore all’1,5%)e

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

 

 

Articolo 3, comma 6

Fondi di solidarietà bilaterali

Possibilità di modificare gli atti costitutivi dei fondi

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Modifiche agli atti costitutivi dei fondi

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

Articolo 3, comma 6

Fondi di solidarietà bilaterali

Aliquote di contribuzione al fine di garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l’avvio dell’attività sia per la situazione a regime

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Determinazione delle aliquote di contribuzione

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

Articolo 3, comma 6

Fondi di solidarietà bilaterali

Contributo addizionale per il datore di lavoro che sia ricorso alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Calcolo del contributo in rapporto alle retribuzioni perse (comunque non inferiore all’1,5%)

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

Articolo 3, comma 7

Fondi di solidarietà bilaterali

Ambito di applicazione

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Determinazione dell’ambito di applicazione dei fondi con riferimento al settore di attività alla natura giuridica ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

 

 

 

 

Articolo 3, comma 7

Fondi di solidarietà bilaterali

Aliquote di contribuzione al fine di garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l’avvio dell’attività sia per la situazione a regime

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
Determinazione delle aliquote di contribuzione

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

Articolo 3, comma 7

Fondi di solidarietà bilaterali

Contributo addizionale per il datore di lavoro che sia ricorso alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
Calcolo del contributo in rapporto alle retribuzioni perse (comunque non inferiore all’1,5%)

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

Articolo 3, comma 12

Fondi di solidarietà bilaterali

Istituzione di fondi in settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali

Accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali

Stipulazione degli accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

6 mesi dall’entrata in vigore della disposizione

Articolo 3, comma 13

Fondi di solidarietà bilaterali

Possibilità di far confluire nei fondi anche l’eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi dell’articolo 118 della L. 388/2000

Accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali

Stipulazione degli accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

6 mesi dall’entrata in vigore della disposizione

Articolo 3, comma 14

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
Facoltà di adeguare le fonti istitutive di fondi già operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e per esigenze peculiari dei settori stessi

Accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali
Stipulazione degli accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

6 mesi dall’entrata in vigore della disposizione

 

 

 

Articolo 3, comma 16

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

Determinazione di specifici parametri dei fondi alternativi,

Decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei gestori, dei criteri e requisiti per la contabilità, delle modalità per rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione

Non indicato

Articolo 3, comma 19

Fondo di solidarietà residuale per l’integrazione salariale

Istituzione del fondo per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali superiori a 15 dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale per i quali non siano stati stipulati entro il 31 marzo 2013 accordi per la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali

Decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Istituzione del Fondo di solidarietà residuale per l’integrazione salariale

Non indicato

Articolo 3, comma 22

Fondo di solidarietà residuale per l’integrazione salariale

Aliquote di contribuzione al fine di garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l’avvio dell’attività sia per la situazione a regime

Decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Determinazione delle aliquote di contribuzione

Non indicato

 

 

 

 

 

Articolo 3, comma 23

Fondi di solidarietà residuale per l’integrazione salariale

Contributo addizionale per il datore di lavoro che sia ricorso alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

Decreto direttoriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Calcolo del contributo in rapporto alle retribuzioni perse (comunque non inferiore all’1,5%)

Non indicato

Articolo 3, comma 29

Risorse finanziarie dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di solidarietà residuale

Possibilità di modificare l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione su proposta del comitato amministratore

Decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze

Adozione, anche in corso d’anno, delle modifiche alle risorse finanziarie

Non indicato

Articolo 3, comma 30

Risorse finanziarie dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di solidarietà residuale

Possibilità di modificare l’aliquota contributiva per esigenze di bilancio, anche senza proposta del comitato amministratore

Decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze

Non indicato

Articolo 3, comma 34

Contribuzione ai fondi di solidarietà bilaterali e al fondo di solidarietà residuale

Possibilità che l’obbligo di versamento della contribuzione correlata alla gestione del lavoratore interessato sia previsto in relazione alle prestazioni erogate dai fondi

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e Decreto direttoriale del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze

 

3 mesi dall’entrata in vigore della disposizione (decreti del Ministro);

termine non indicato (decreti direttoriali)

 

 

 

Articolo 3, comma 37

Fondi di solidarietà bilaterali

Comitato amministratore

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nomina del comitato amministratore

Non indicato

Articolo 3, comma 42

Fondi di solidarietà ex articolo 2, comma 28, della L. 662/1996

Adeguamento di tali fondi alle disposizioni della presente legge

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Adeguamento dei fondi ex art. 2 comma 28 della L. 662/1996 sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi  da stipulare entro il 30 giugno 2013

Non indicato

Articolo 3, comma 44

Fondo di sostegno al reddito per il trasporto aereo

Adeguamento della disciplina di tale fondo a specifiche disposizioni della presente legge

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Adeguamento della disciplina del richiamato fondo sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi stipulati entro il 30 giugno 2013

Non indicato

Articolo 3, comma 45

Fondo di sostegno al reddito per il trasporto ferriovario

Adeguamento della disciplina di tale fondo a specifiche disposizioni della presente legge

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Adeguamento della disciplina del richiamato fondo sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi stipulati entro il 30 giugno 2013

Non indicato

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 4, comma 11

Assunzione di categorie deboli

Assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Individuazione annuale delle aree o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici

Non indicato

Articolo 4, comma 18

Dimissioni volontarie

Procedura alternativa alla convalida delle dimissioni volontarie presso la Direzione territoriale o il Centro per l’impiego competenti, ovvero presso le sedi individuate dalla contrattazione collettiva

Decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Individuazione di ulteriori modalità semplificate ai fini dell’accertamento della veridicità della data e dell’autenticità della manifestazione di volontà dei lavoratori

Non indicato

Articolo 4, comma 25

Sostegno della maternità e paternità

Introduzione di misure sperimentali a sostegno della maternità e paternità (astensione obbligatoria del padre lavoratore dipendente per un giorno entro i 5 mesi dalla nascita del figlio; corresponsione di un voucher alla madre lavoratrice per servizi di baby-sitting ovvero per far fronte alla rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati))

Decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze

Definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo delle misure sperimentali e definizione del numero e dell’importo dei voucher da corrispondere in alternativa al congedo parentale ex art. 32 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 151/2001

1 mese dall’entrata in vigore della disposizione

 

 

 

Articolo 4, comma 26

Sostegno della maternità e paternità

Introduzione di misure sperimentali nel triennio 2013-2015 a sostegno della maternità e paternità (astensione obbligatoria del padre lavoratore dipendente per un giorno entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, nonché di ulteriori 2 giorni previo accordo con la madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante con conseguente corresponsione di una specifica indennità; corresponsione di un voucher alla madre lavoratrice per servizi di baby-sitting ovvero per far fronte alla rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati)

Decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze

Determinazione, per il voucher per servizi di baby-sitting o per i servizi per l’infanzia, della quota di risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, nel limite della quale è riconosciuto il beneficio

1 mese dall’entrata in vigore della disposizione

Articolo 4, comma 27, lettera c)

Diritto al lavoro dei disabili

Esoneri parziali dagli obblighi di assunzione (nuovo articolo 5, comma 8-quinquies, della L. 68/1999)

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata

Definizione dei procedimenti relativi agli esoneri, criteri e modalità per la loro concessione potenziamento attività di controllo

2 mesi dall’entrata in vigore della disposizione

Articolo 4, comma 34

Politiche attive del lavoro e servizi per l’impiego

Sistema di premialità per la ripartizione delle risorse del FSE legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l’impiego

Accordo in sede di Conferenza unificata

Definizione del sistema di premialità

Non indicato

 

 

Articolo 4, comma 35

Sistema informativo ASpI

banca dati telematica beneficiari ammortizzatori sociali

Accordo in Conferenza Unificata D.lgs. 281/1997

 

banca dati telematica beneficiari di ammortizzatori sociali allestita dall’INPS e messa a disposizione dei Centri per l’impiego

30 giugno 2013

Articolo 4, comma 49

Servizi per l’impiego

Delega (non ancora esercitata) per il riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego ex articolo 1, comma 30, alinea, della L. 247/2007

Decreto legislativo

Differimento del termine per l’esercizio della delega (termine attuale 24 novembre 2012)

6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione

Articolo 4, comma 58

Delega al Governo l’Individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali

 

Uno o più decreti legislativi

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza unificata

norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, riferiti negli ambiti di competenza dello Stato e delle regioni, per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze

Sei mesi dall’ entrata in vigore della legge

 

 

 

Articolo 4, comma 62

Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica

 

Uno o più decreti legislativi

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

finalizzazione: organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale.

Nove mesi dall’ entrata in vigore della legge

 

 

 

 

 

 

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1

Articolo 1, commi 1-6
(
Finalità della legge e sistema di monitoraggio e valutazione)

 

I commi da 1 a 6 enunciano le finalità dell’intervento di riforma e istituiscono un sistema permanente di monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione degli interventi.

 

Il comma 1 individua gli obiettivi generali dell’intervento di riforma, consistenti nella realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione. Le finalità del provvedimento vengono perseguite attraverso:

·     l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, con il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato;

·     la valorizzazione dell'apprendistato;

·     la ridistribuzione in modo più equo delle tutele dell’impiego, da un lato, contrastando l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità relativi alle tipologie contrattuali e, dall’altro, adeguando la disciplina del licenziamento;

·     la revisione dell'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive;

·     il contrasto di usi degli istituti contrattuali esistenti volti ad eludere obblighi contributivi e fiscali;

·     la promozione di una maggiore inclusione delle donne nella vita economica e di nuove opportunità di impiego o di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni;

·     la promozione di modalità partecipative di relazioni industriali in conformità agli indirizzi assunti in sede europea.

 

I commi 2, 3, 4, 5 e 6 prevedono l’istituzione (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) di un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan), volto a verificare lo stato di attuazione degli interventi e a valutarne gli effetti sull’efficienza del mercato del lavoro, sull’occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e di uscita nell’impiego.

Al sistema di monitoraggio e valutazione, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con le altre Istituzioni competenti, concorrono le parti sociali (attraverso le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro), nonché l’INPS e l’ISTAT, chiamati ad organizzare una banche dati informatizzate anonime (contenente i dati individuali anonimi, relativi ad età, genere, area di residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute), aperta ad enti di ricerca e università.

Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione è chiamato a produrre rapporti annuali sullo stato di attuazione delle singole misure, da cui potranno essere desunti elementi per successivi interventi di implementazione o correzione delle norme introdotte.

 

Merita in questa sede ricordare che l’articolo 17 del D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) già prevedeva un sistema di monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro. Il sistema faceva capo ad una Commissione di esperti, da costituire presso Ministero del lavoro, composta da rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione, integrata con rappresentanti delle parti sociali, era inoltre incaricata di definire, entro sei mesi, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di riforma contenuti nel decreto legislativo n.276 del 2003. Tali indicatori, previo esame ed approvazione da parte della Conferenza unificata, avrebbero dovuto costituire linee guida per le attività di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. In particolare, sulla base di tali strumenti di informazione e tenuto conto delle linee guida, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, avrebbe dovuto predisporre un Rapporto annuale al Parlamento (e alla Conferenza unificata), volto a fornire una rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche del lavoro alla luce della riforma, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili, in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle politiche che il Ministero del lavoro, le regioni e le province avessero inteso portare avanti.

Il sistema di monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. 276/2003, tuttavia, è rimasto del tutto inattuato e nessun Rapporto annuale è mai stato presentato al Parlamento.

 

 

Documenti all’esame dell’UE

Per quanto concerne l’attività a livello europeo, si fa presente in primo luogo che il Consiglio europeo dell’1-2 marzo 2012 ha stabilito priorità per l’UE e gli Stati membri nell’ambito della procedura del semestre europeo 2012 per il coordinamento delle politiche economiche e tra queste in particolare la lotta contro la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi.

Il Consiglio europeo ha invitato, in particolare, gli Stati membri  a modernizzare le politiche del lavoro, nel rispetto del ruolo delle parti sociali e dei sistemi nazionali di formazione dei salari, provvedendo a:

·        rendere le assunzioni più agevoli per i datori di lavoro, se necessario attraverso il miglioramento dei meccanismi di determinazione dei salari;

·        eliminare gli ostacoli alla creazione di nuovi posti di lavoro;

·        attuare politiche attive del mercato del lavoro, indirizzate in particolare ai giovani, alle donne e ai lavoratori anziani.

·        progredire nel rafforzamento del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, riducendo il numero delle professioni regolamentate ed eliminando gli ostacoli regolamentari ingiustificati.

 

La Commissione europea ha presentato il 18 aprile 2012 una comunicazione intitolata “Verso una ripresa fonte di occupazione” (COM (2012) 173)[1] (c.d. Pacchetto occupazione) nella quale delinea una strategia complessiva volta a rilanciare l’occupazione in Europea attraverso un serie di azioni basate su tre assi:

·        promuovere la creazione di posti di lavoro;

·        riformare i mercati del lavoro;

·        migliorare la governance dell’UE nel settore dell’occupazione.

 

Promuovere la creazione di posti di lavoro

Al fine di promuovere la creazione di posti di lavoro, la Commissione europea individua i seguenti strumenti:

·        orientare i sussidi all'assunzione verso nuove assunzioni, indirizzandole a categorie vulnerabili, come i giovani o i disoccupati di lungo periodo;

·        ridurre il cuneo fiscale che grava sul lavoro orientandosi verso imposte ambientali, fondiarie o sui consumi;

·        promuovere il lavoro autonomo, le imprese sociali e la creazione di nuove imprese, anche attraverso una maggiore disponibilità di servizi di microfinanziamento all'avviamento di imprese e regimi che convertano le indennità di disoccupazione in contributi per nuove imprese;

·        trasformare il lavoro informale o non dichiarato in occupazione regolare, in particolare mediante la piena attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle sanzioni e sui lavoratori irregolari;

·        incrementare la retribuzione netta e modernizzare i sistemi di fissazione dei salari per allineare i salari all'andamento della produttività e stimolare la creazione di posti di lavoro;

·        sfruttare il potenziale di creazione di posti di lavoro in alcuni settori chiave quali: l’economia verde, l'assistenza sociale e sanitaria; le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);

·        mobilitare i fondi UE per la creazione di posti di lavoro.

 

In tale contesto la Commissione europea intende assumere le seguenti iniziative:

·         una serie di interventi in materia di occupazione per l'economia verde; un piano d'azione per l'occupazione nell'assistenza sanitaria; una serie di interventi chiave a favore dell'occupazione nel settore delle TIC;

·         una consultazione sulle possibilità di creazione di posti di lavoro di qualità nei servizi per la persona e la famiglia;

·         una consultazione sulla creazione di una piattaforma a livello UE tra gli ispettorati del lavoro e altri organismi preposti all'applicazione della normativa per combattere il lavoro sommerso, volta a migliorare la cooperazione, condividere le migliori pratiche e individuare principi comuni in materia di ispezione entro la fine del 2012.

·         Invitare gli Stati membri, in particolare, ad adottare politiche per la creazione di posti di lavoro nei rispettivi piani nazionali per l’occupazione, all’interno dei programmi nazionali di riforma.

 

Riforma dei mercati del lavoro

La Commissione ritiene che le prossime tappe delle riforme strutturali del mercato del lavoro a livello europeo dovrebbero riguardare in particolare i seguenti aspetti:

·        utilizzo della flessibilità interna per ridurre l'insicurezza e i costi di bilancio. Il ricorso alla capitalizzazione delle ore di lavoro o a banche delle ore, a regimi di disoccupazione parziale (short-time working arrangements o STWA) e a clausole di deroga nei contratti collettivi per alcune condizioni di lavoro hanno contribuito a salvare posti di lavoro e a preservare la competitività delle imprese. Tuttavia, poiché il margine di bilancio destinato a finanziare tali regimi è attualmente più ridotto, la Commissione sottolinea come il dialogo sociale nelle imprese diventi più importante al fine di trovare le soluzioni ottimali in materia di flessibilità interna;

·        garantire salari dignitosi e sostenibili evitando le trappole dei bassi salari. Fissare salari minimi di livello adeguato può contribuire ad evitare l'aumento della povertà lavorativa ed è un fattore importante per garantire la qualità e la dignità dei posti di lavoro;

·        fare in modo che le transizioni sul mercato del lavoro risultino proficue. La Commissione ritiene che occorra prestare particolare attenzione per: la transizione dei giovani dallo studio al lavoro; l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro, stabilendo la parità di retribuzione, fornendo servizi adeguati di custodia dei bambini, eliminando ogni forma di discriminazione e i disincentivi fiscali che scoraggiano la partecipazione femminile, e ottimizzando la durata del congedo di maternità e del congedo parentale; le transizioni dei lavoratori più anziani nel contesto della modernizzazione dei sistemi pensionistici e del prolungamento della vita lavorativa, per le quali occorrono misure come incentivi fiscali, l'accesso all'apprendimento permanente attraverso l'orientamento professionale e la formazione ed orari di lavoro flessibili;

·        garantire disposizioni contrattuali adeguate per contrastare la segmentazione del mercato del lavoro. Occorrono riforme equilibrate della legislazione in materia di tutela del lavoro allo scopo di correggere la segmentazione o di frenare l'eccessivo ricorso a contratti atipici e l'abuso del falso lavoro autonomo. Più in generale, tutti i tipi di accordi contrattuali dovrebbero garantire ai lavoratori un insieme di diritti di base (compresi i diritti alla pensione) fra cui l'accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la protezione sociale e la protezione economica in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza colpa da parte del lavoratore;

·        sviluppare l'apprendimento permanente per i lavoratori e per i disoccupati. A tale riguardo, diventa essenziale l'impegno dei datori di lavoro a formare i loro dipendenti, in particolare i lavoratori poco qualificati e i lavoratori anziani;

·        rafforzare il dialogo sociale. Occorre stabilire un processo condiviso di riforme che determinino le condizioni necessarie affinché in futuro si possano creare posti di lavoro sostenibili e di qualità e coinvolgere attivamente le parti sociali, a tutti i livelli, nell'elaborazione e nella realizzazione di tali riforme;

·        ridefinire i servizi primari ed essenziali dei servizi pubblici per l'impiego (SPI), che devono diventare "agenzie per la gestione delle transizioni" a sostengo di transizioni sostenibili durante tutta la vita professionale dei lavoratori.

 

In tale contesto la Commissione europea intende assumere le seguenti iniziative:

·         presentare una proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità per i tirocini entro la fine del 2012, sulla base di una consultazione dei servizi della Commissione;

·         presentare una proposta di raccomandazione del Consiglio sulle garanzie per i giovani entro la fine del 2012;

·         intraprendere ulteriori azioni per diffondere le buone pratiche e promuovere il dibattito sugli accordi aziendali transnazionali;

·         elaborare entro il 2012, in collaborazione con la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, un piano d'azione europeo per la prestazione di servizi per l'occupazione efficaci;

 

La Commissione rileva come la mancata corrispondenza tra le competenze disponibili e le esigenze dei mercati del lavoro interessino se pur in maniera diversa tutti gli Stati membri e considera che l’azione a livello europeo si debba sviluppare secondo i seguenti assi:

·        il monitoraggio del fabbisogno di competenze;

·        il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche;

·        la sinergia tra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro.

 

In tale contesto la Commissione europea intende assumere le seguenti iniziative:

·      adoperarsi, in collaborazione con gli Stati membri e le parti sociali, affinché il Cedefop (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale) e Eurofound (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e
lavoro) integrino la loro esperienza a livello settoriale e dell'UE con maggiori conoscenze specifiche per paese e per far sì che la collaborazione tra le due istituzioni sia rafforzata;

·       lanciare, entro la fine del 2012, una panoramica europea delle competenze, basata in particolare sull'osservatorio europeo dei posti di lavoro vacanti;

·      avviare una nuova fase nel riconoscimento delle qualifiche, grazie a orientamenti per indicare in modo sistematico i livelli del quadro europeo delle qualifiche in tutti i nuovi titoli che saranno rilasciati nell'UE;

·      garantire, a partire dal 2013, che almeno un quarto dei titoli rilasciati ogni anno contenga un riferimento al livello di qualifica europeo corrispondente

·      introdurre il passaporto europeo delle competenze entro la fine del 2012;

·      favorire la creazione di una rete di rappresentanti del mondo del lavoro e dell'istruzione a sostegno della gestione delle competenze.

 

Al fine di creare un mercato europeo del lavoro, la Commissione individua i seguenti obiettivi:

·        eliminare gli ostacoli giuridici e pratici alla libera circolazione dei lavoratori;

·        migliorare l'abbinamento fra offerta e domanda di lavoro al di là delle frontiere;

·        prendere in considerazione gli effetti dell’immigrazione nell’Unione e dell’emigrazione dall’Unione.

 

In tale contesto, la Commissione europea intende assumere le seguenti iniziative:

·         presentare una proposta legislativa entro la fine del 2012 al fine di sostenere i lavoratori mobili nell'esercizio dei diritti derivanti dal trattato e dal regolamento n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione;

·         dare un nuovo impulso, nel 2012, ai lavori relativi alla direttiva sulla trasferibilità dei diritti a pensione, che stabilisce norme minime per l'acquisizione e la salvaguardia dei diritti a pensione complementare;

·         continuare a migliorare il portale "La tua Europa" per offrire uno sportello unico di informazione sui diritti nell'UE e un facile accesso a servizi di assistenza personalizzata;

·         esaminare possibili misure fiscali per i lavoratori transfrontalieri al fine di proporre provvedimenti volti a eliminare gli ostacoli fiscali incontrati dai lavoratori dipendenti, ma anche dai lavoratori autonomi e dai pensionati;

·         riformare la rete EURES[2], facendone uno strumento europeo di collocamento e assunzione basato sulla domanda, che risponda ai bisogni economici ma soddisfi anche l'obbligo giuridico di garantire la trasparenza delle offerte di lavoro mediante strumenti innovativi on line di adeguamento tra domanda e offerta di lavoro;

·         introdurre a partire dal 2013 "Match and Map", una funzione innovativa on line, per fornire in tempo reale agli utenti una chiara mappa geografica delle offerte di lavoro a livello europeo corrispondenti ai loro profili;

·         che gli Stati membri facciano un migliore e sistematico uso della rete EURES;

·         di avviare una consultazione, entro la fine del 2012, sulle opportunità offerte dalla migrazione economica.

 

Migliorare la Governance dell’Unione

La Commissione europea ritiene che sia necessario associare alla nuova governance economica un coordinamento rafforzato delle politiche sociali ed occupazionali.

 

In tale contesto la Commissione europea intende:

·         potenziare il coordinamento e la sorveglianza multilaterale nel settore delle politiche per l'occupazione, pubblicando un sistema di analisi comparativa fondato su indicatori selezionati di occupazione, in cooperazione con gli Stati membri ed elaborando entro il 2012 un "quadro di valutazione" per monitorare i progressi compiuti da quest’ultimi nell'attuazione dei piani nazionali per l'occupazione, nell'ambito dei programmi nazionali di riforma; il primo quadro dovrebbe essere realizzato nel contesto dell'analisi annuale della crescita per il 2013;

·         rafforzare il coinvolgimento delle parti sociali europee nel semestre europeo;

·         rafforzare il legame tra le politiche per l'occupazione e gli strumenti finanziari pertinenti.

 

 

Da ultimo, si segnala che il 30 maggio 2012 la Commissione europea ha presentato, nell'ambito della procedura del semestre europeo, raccomandazioni specifiche per ciascun Paese sui piani nazionali di riforma (PNR) e pareri sui rispettivi programmi di stabilità.

Le raccomandazioni della Commissione saranno approvate dal Consiglio europeo del 28-29 giugno prossimi e successivamente adottate formalmente entro il mese di luglio 2012.

La Commissione e gli Stati membri sorveglieranno l’attuazione delle raccomandazioni nel quadro di un processo di “valutazione tra pari”.

La Commissione valuterà i progressi realizzati a livello dell’UE nella prossima analisi annuale della crescita, che sarà pubblicata nel gennaio 2013.

Per quanto riguarda l’occupazione n particolare, la Commissione invita a:

·      approvare in via definitiva la riforma del mercato del lavoro proposta nell’aprile 2012 per combattere la segmentazione del mercato del lavoro stesso e istituire un sistema integrato di sostegno alla disoccupazione;

·      assumere ulteriori iniziative per affrontare la disoccupazione giovanile, incluse misure per promuovere la formazione orientata al lavoro, attraverso incentivi per lo start up delle nuove imprese e per le assunzioni;

·      promuovere la mobilità del lavoro anche attraverso la generalizzazione del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali;

·      prendere misure ulteriori per incentivare la partecipazione delle donne al lavoro (che è pari in Italia al 46,5% rispetto ad una media UE a 27 del 58,5%), in particolare fornendo adeguati servizi all’infanzia e agli anziani;

·      per promuovere la competitività in termini di costi, ancorare i salari alla produttività, in linea con le prassi nazionali e consultando le parti sociali.

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 7-8
(Rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A.)

 

I commi 7 e 8 prevedono che le disposizioni della legge costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

 

Il comma 7 prevede che le disposizioni di cui al presente provvedimento, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscano principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici (con esclusione del personale in regime di diritto pubblico), in coerenza con quanto disposto all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001.

Il comma 8 dispone che, ai fini dell’applicazione del comma 7, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individui e definisca, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti pubblici[3].

 

L’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, prevede che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel medesimo D.Lgs. 165, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.

L’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 prevede, in deroga all’articolo 2, che il personale in regime di diritto pubblico è disciplinato dai rispettivi ordinamenti. Tale personale è costituito dalle seguenti categorie:

          magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato;

          personale militare e Forze di polizia di Stato;

          personale volontario di leva;

          personale della carriera diplomatica;

          personale della carriera prefettizia;

          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

          personale della carriera dirigenziale penitenziaria;

          professori e ricercatori universitari.

Tale articolo richiama, inoltre, i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.L.C.P.S. 691/1947, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287. Tali materie sono, rispettivamente:

-        l’esercizio della funzione creditizia e la materia valutaria;

-        l'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa, l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito, l’attuazione delle direttive CEE in materia di mercato dei valori mobiliari e la tutela del risparmio;

-        la tutela della concorrenza e del mercato.

In queste materie operano la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Antitrust).

 

Si segnala, infine, che l’11 maggio 2012 Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le Regioni, le Province e i Comuni, le Organizzazioni sindacali, hanno siglato il Protocollo “Migliorare La pubblica amministrazione”, che definisce un percorso volto a realizzare un nuovo modello di relazioni sindacali, a razionalizzare e semplificare i sistemi di misurazione, valutazione e premialità, ad introdurre nuove regole per il mercato del lavoro, la formazione professionale e la dirigenza nel settore pubblico.

 


 

Articolo 1, commi 9-13
(
Contratti a tempo determinato)

 

I commi da 9 a 13 modificano la disciplina del contratto a tempo determinato (c.d. contratto a termine) e del contratto di somministrazione.

 

Il comma 9 modifica in più parti il decreto legislativo n. 368/2001, che disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato.

 

La disposizione, in particolare, prevede:

·     l’esclusione del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (riferibili anche all'ordinaria attività del datore di lavoro) (c.d. acausalità) ai fini della stipulazione di un primo contratto di lavoro a termine, purché esso sia di durata non superiore a 1 anno; in tali casi il contratto non può comunque essere oggetto di proroga. Una ulteriore ipotesi di esclusione del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, opera nei casi, previsti dalla contrattazione collettiva (a livello interconfederale o di categoria ovvero, in via delegata, ai livelli decentrati), in cui l’assunzione avvenga nell’ambito di particolari processi produttivi (determinati dall’avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente);

·     l’esclusione del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (riferibili anche all'ordinaria attività del datore di lavoro), ai fini della prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato;

·     il prolungamento dei limiti temporali di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i quali il contratto a termine si considera a tempo indeterminato (dai 20 giorni attualmente previsti a 30 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi; dai 30 giorni attualmente previsti a 50 giorni in caso di contratti di durata superiore), con l’introduzione dell’obbligo per il datore di lavoro di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente (secondo modalità definite con decreto del Ministro della lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge), entro la scadenza della durata del rapporto prevista dal contratto, che il rapporto continuerà, indicando anche la durata della prosecuzione;

·     il prolungamento dell’intervallo di tempo oltre il quale la stipula di un nuovo contratto a termine dopo la scadenza del precedente si considera come assunzione a tempo indeterminato (dai 10 giorni precedentemente previsti a 60 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi; dai 20 giorni in precedenza previsti a 90 giorni in caso di contratti di durata superiore); peraltro, nell’ambito di particolari processi produttivi (determinati dall’avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente), i contratti collettivi possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione di tali intervalli di tempo (fino a 20 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi; fino a 30 giorni in caso di contratti di durata superiore). In assenza dell’intervento della contrattazione collettiva entro il 19 dicembre 2012, a stabilire le suddette condizioni provvede (sentite le OO.SS. più rappresentative sul piano nazionale) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le richiamate riduzioni si applicano alle attività stagionali ed in ogni altro caso previsto, ad ogni livello, dalla contrattazione collettiva[4];

·     che ai fini del calcolo del limite complessivo di 36 mesi (superato il quale, anche per effetto di proroghe o rinnovi di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto a termine si considera comunque a tempo indeterminato) si tenga conto anche dei periodi di missione nell'ambito di contratti di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato) aventi ad oggetto mansioni equivalenti e svolti tra gli stessi soggetti.

 

Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dal D.Lgs. 368/2001 (adottato in attuazione della direttiva 1999/70/CE).

L’articolo 1 consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni.

L'articolo 3 vieta l’apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti; presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

L’articolo 4 prevede che il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

L’articolo 5 prevede che se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi  ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero entro venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Il comma 4-bis dell’articolo 5[5] prevede poi che, ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. In deroga a quanto disposto dalla sopracitata disposizione, tuttavia, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

Il comma 4-quater dell’articolo 5[6] dispone che lavoratore il quale, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha (fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

 

Il comma 10 modifica ulteriormente (ossia oltre a quanto già previsto al comma 9) la disciplina della somministrazione di lavoro (di cui agli articoli 20-28 del decreto legislativo n. 276/2003).

 

Nel nostro ordinamento la fornitura di lavoro temporaneo (cd. lavoro interinale) è stata introdotta dagli articoli 1-11 della L. 24 giugno 1996, n. 197 (cd. legge Treu), i quali hanno disciplinato la fattispecie sotto il profilo contrattuale, retributivo e previdenziale, innovando profondamente la previgente normativa, che addirittura sanzionava penalmente e civilmente l'attività delle agenzie fornitrici di manodopera (articoli 11 e 27 della L. 29 aprile 1949, n. 264, sul collocamento) e vietava, in generale, di affidare a un soggetto terzo l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro da svolgersi da parte di personale assunto e retribuito dal terzo intermediario (articolo 1 della L. 23 ottobre 1960, n. 1369).

Si ricorda che nel lavoro interinale viene individuato un rapporto trilaterale (tra impresa fornitrice, lavoratore temporaneo e impresa utilizzatrice) fondato su due diversi contratti:

·     il contratto di fornitura di lavoro temporaneo (stipulato tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice);

·     il contratto di natura lavoristica tra impresa fornitrice e lavoratore temporaneo, (denominato "contratto per prestazioni di lavoro temporaneo") che deve indicare anche l'impresa utilizzatrice, ma in cui il rapporto tra quest'ultima e il lavoratore non assume una autonoma veste contrattuale.

Successivamente, il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. decreto-Biagi), di recente modificato dal D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24[7], ha introdotto la fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro (articoli 20 e ss.), che può essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto (somministratore) a ciò autorizzato dal Ministero del lavoro.

Tale contratto in sostanza sostituisce il contratto di fornitura di lavoro interinale (la cui disciplina è stata contestualmente abrogata). Pertanto le agenzie di somministrazione hanno preso il posto delle vecchie agenzie di lavoro temporaneo.

La normativa originaria prevedeva che il contratto di somministrazione potesse essere concluso a termine o a tempo indeterminato (staff leasing). Successivamente, l’articolo 1, comma 46, della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”) è intervenuto in materia, abolendo la fattispecie della somministrazione a tempo indeterminato. Successivamente, l’articolo 1, commi 142-143 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) ha reintrodotto la fattispecie della somministrazione a tempo indeterminato.

 

Oltre all'introduzione di una norma di coordinamento con le novelle di cui al precedente comma 9, la disposizione in esame sopprime il comma 2 dell’articolo 23 del d.lgs. n. 276/2003.

 

L’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, prevede, in via generale, che per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Un’eccezione è tale regola è prevista al comma 2 (che la disposizione in esame intende, per l’appunto, sopprimere), ove si prevede che “La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'àmbito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13”[8]

 

I commi 11 e 12 ampliano i termini per l'impugnazione (anche extragiudiziale) e per il successivo ricorso giudiziale (o per la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato), nel contenzioso relativo alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Il primo termine è elevato da 60 a 120 giorni (decorrenti dalla cessazione del contratto), mentre il secondo termine è ridotto da 270 a 180 giorni (decorrenti dalla precedente impugnazione).

I nuovi termini si applicano con riferimento alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.

 

Il comma 13 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 32, comma 5, della legge n. 183/2010[9] (cd, collegato lavoro), relativamente al risarcimento del danno subìto dal lavoratore nelle ipotesi di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

 

L’articolo 32, comma 5, della legge n.183 del 2010 prevede che nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604[10].

 

La norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) è volta a chiarire che l'indennità onnicomprensiva costituisce l'unico risarcimento spettante al lavoratore, anche in relazione alle conseguenze retributive e contributive, concernenti il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento giudiziale di conversione del rapporto di lavoro[11].

 

Procedure di contenzioso

Si segnalano alcune procedure di infrazione relative ad alcune disposizioni sui contratti a tempo determinato.

La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (proc. n. 2010/2045), con l’invio il 30 settembre 2009 di una lettera di messa in mora per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

La Commissione europea ritiene che l’articolo 8 del D.lgs. 368/2001, li dove prevede una durata contrattuale minima di 9 mesi sotto la quale il lavoratore a tempo determinato è escluso dal conteggio ai fini delle soglie per la costituzione degli organi di rappresentanza dei lavoratori, non sia conforme con i requisiti previsti dalla clausola 7 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che prevede che i lavoratori a tempo determinato debbano essere computati a prescindere dalla durata del contratto a termine. La Commissione europea ritiene, inoltre, che l’Italia abbia attuato in modo incorretto l’art. 2, par. 2., della direttiva 94/45/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, nonché l’art. 3 della direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, nella misura in cui la normativa italiana di recepimento (D.lgs. 74/2002 e D.lgs 25/2007) impone limiti per l’inclusione dei lavoratori con contratto a tempo determinato nel conteggio del personale.

La Commissione europea ha aperto, con l’invio di una lettera di messa in mora il 14 marzo 2011, una procedura di infrazione (proc. 2010/2124) nei confronti dell’Italia per il non corretto recepimento della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

In particolare, la Commissione ritiene che la prassi di impiegare personale ausiliario tecnico amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l’abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il 24 maggio 2011, il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea delle note di risposta predisposte dalle Amministrazioni interessate, nelle quali si comunicava che al fine di fornire riscontro alle censure formulate dalla Commissione europea è stato predisposto un nuovo quadro legislativo, attraverso due interventi normativi specifici inseriti nel Decreto legge n. 70 del 2011: l’art. 9, comma 8 relativo ad una deroga all’applicazione della direttiva 1999/70/CE per i contratti a tempo determinato nella scuola; l’art. 9, comma 17 recante attuazione del piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA per ridurre il fenomeno del precariato.

Secondo informazioni raccolte dalla Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’UE, i servizi della Commissione europea si appresterebbero a proporre al collegio dei Commissari, nel corso del mese di giugno 2012 l’adozione di una lettera di messa in mora complementare, poiché si riterrebbe che il problema non sia più circoscritto al solo personale ausiliario tecnico-amministrativo, bensì a tutto il personale della scuola.

 

 

Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES

Testo previgente

Testo ex L. 92/2012

 

 

Articolo 1
(Apposizione del termine)

 

 

 

01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.

01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

1. È’ consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

 

 

«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell’ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato o la missione nell’ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all’articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva»;

2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.

2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo;

3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

 

4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.

 

 

 

Articolo 4
(Disciplina della proroga)

 

 

 

1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

 

2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.

 

 

2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 1-bis, non può essere oggetto di proroga.

 

 

Articolo 5
(Scadenza del termine e sanzioni. Successione dei contratti)

 

 

 

1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

 

2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

 

2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato: dall’avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste. I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

 

4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonchè di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

 

4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

 

4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

 

4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

 

 

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

Testo previgente

Testo ex L. 92/2012

 

 

Articolo 13
(Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato)

 

 

 

1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:

 

a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;

a) operare solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;

b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

 

2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando:

 

a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;

 

b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

 

c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

 

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.

 

4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.

 

5. Avverso gli atti di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.

 

5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

6. [Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse].

 

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7.

 

8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

 

 

 

Articolo 20
(Condizioni di liceità)

 

 

 

1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

 

2. Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.

 

3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:

 

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

 

b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;

 

c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

 

d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

 

e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

 

f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

 

g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

 

h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;

 

i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;

 

i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

 

 

i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. È fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

 

 

Articolo 23
(Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà)

 

 

 

1. Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.

Soppresso

 

Legge 4 novembre 2010, n. 183
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Testo previgente

Testo ex L. 92/2012

 

 

Articolo 32
(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)

 

 

 

1. Il primo e il secondo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

 

1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’ articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.

 

2. Le disposizioni di cui all’ articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.

 

3. Le disposizioni di cui all’ articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

 

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

 

c) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

 

d) all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo;

Soppressa

4. Le disposizioni di cui all’ articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:

 

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

 

b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

 

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

 

d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’ articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

 

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’ articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

 

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile.

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 14 e 15
(Soppressione del contratto di inserimento)

 

I commi 14 e 15 sopprimono il contratto di inserimento.

 

I commi 14 e 15 sopprimono il contratto di inserimento, attraverso l’abrogazione degli articoli 54-59 del decreto legislativo n. 276/2003 che attualmente ne dettano la disciplina. La disciplina previgente continua tuttavia a trovare applicazione per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che la soppressione dell'istituto è connessa all'introduzione (all’articolo 4, commi 8-11) di un nuovo ed organico sistema di incentivi all’occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate (a decorrere dal 2013).

 

Il contratto di inserimento, di cui agli articoli 54-59 del decreto legislativo 276/2003, mira a inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo. Momento centrale del contratto è la redazione del piano di inserimento lavorativo, che deve garantire l'acquisizione di competenze professionali attraverso la formazione on the job. Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro (CFL) nel settore privato.

Il contratto di inserimento riguarda:

o     persone di età compresa tra 18 e 29 anni;

o     disoccupati di tra 29 e 32 anni; lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro;

o     lavoratori che intendono riprendere un'attività e che non hanno lavorato per almeno due anni;

o     donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%). Le richiamate aree nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (aiuti de minimis), vengono individuate con specifico decreto interministeriale da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo;

o     persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

 

Datori di lavoro possono essere enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali e sportive, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni e associazioni di categoria

Non è prevista una percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto di inserimento (anche se questa potrà essere stabilita dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali).

Il datore di lavoro, per poter assumere con questo contratto, deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.

Il contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi, (fino a 36 mesi per gli assunti con grave handicap fisico, mentale o psichico). Non può essere rinnovato tra le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro) e le eventuali proroghe devono comunque aversi nei limiti stabiliti (18 o 36 mesi).

Il contratto di inserimento deve avere forma scritta e contenere l'indicazione precisa del progetto individuale di inserimento. La mancanza di forma scritta comporta la nullità del contratto e la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La definizione del progetto individuale di inserimento deve avvenire con il consenso del lavoratore e nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, oppure all'interno di enti bilaterali.

Per quanto concerne il trattamento economico e normativo, al contratto di inserimento si applicano per quanto compatibili le previsioni relative ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento può essere "sotto inquadrato", ovvero essere inquadrato con uno o due livelli (al massimo) inferiori rispetto ad un lavoratore già qualificato a parità di mansioni svolte. Il sotto inquadramento non può essere applicato nel caso di assunzione di donne residenti in particolari aree geografiche (in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile oppure quello di disoccupazione superiore del 10%), salvo che ciò non sia previsto dal contratto collettivo nazionale o territoriale.

Al datore di lavoro spettano inoltre degli sgravi economici e contributivi per l'assunzione di lavoratori con contratto di inserimento.

Le modalità di definizione del piano di inserimento, in particolare per quanto riguarda la realizzazione del progetto, devono essere stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali e dai contratti aziendali.

 


 

Articolo 1, commi 16-19
(Apprendistato)

 

I commi da 16 a 19 modificano la disciplina generale del contratto di apprendistato.

 

I commi da 16 a 19 intervengono sull’articolo 2 del decreto legislativo n.167 del 2011, al fine di modificare la disciplina generale dell’apprendistato.

 

Le modifiche previste dai commi da 16 a 19 dispongono quanto segue:

·     si richiede che la disciplina posta dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali preveda una durata minima del rapporto di apprendistato non inferiore a sei mesi (fatte salve le attività stagionali);

·     si specifica che, nel caso di recesso al termine del periodo formativo, durante il periodo di preavviso (che decorre dal medesimo termine) continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato;

·     si prevede che la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato sia ammessa in tutti i settori produttivi in caso di utilizzo da parte del somministratore di lavoratori assunti con contratto di apprendistato[12];

·     con riferimento alle assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013, si incrementa il numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro (direttamente o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro). Mentre la normativa previgente (che continua ad operare per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012) fissava un unico limite massimo, pari al 100% per cento rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio in servizio presso il medesimo datore di lavoro (ossia un rapporto di 1 a 1), la disposizione in esame prevede:

-        che il suddetto limite massimo, pari al 100% rispetto alle  maestranze specializzate e qualificate in servizio in servizio presso il medesimo datore di lavoro, si applica esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti;

-        che negli altri casi il numero di apprendisti che un medesimo datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2;

-        che è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.

·     si prevede che, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (la percentuale è tuttavia stabilita al 30 per cento nei primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge). Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.

 

Con il decreto legislativo n.167 del 2011 è stato approvato il Testo unico dell’apprendistato.

Il provvedimento definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, articolato in tre diverse tipologie contrattuali: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il provvedimento, inoltre, unifica all’interno di una sola disposizione (articolo 2) la regolamentazione normativa, economica e previdenziale del contratto, garantendo la semplificazione dell’istituto e l’uniformità di disciplina a livello nazionale.

In particolare, la disciplina del contratto è rimessa totalmente alle parti sociali, attraverso il rinvio alla disciplina attuativa recata da appositi accordi interconfederali o da contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, nel rispetto di una serie di principi:

a)   forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto;

b)   divieto di retribuzione a cottimo;

c)   possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio;

d)   presenza di un tutore o referente aziendale;

e)   possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali (articolo 118 della L. 388/2000 e articolo 12 del D.Lgs. 276/2003) anche attraverso accordi con le Regioni;

f)    possibilità del riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

g)   registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali;

h)   possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

i)     possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato;

j)     divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;

k)   possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 c.c.. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per gli apprendisti è prevista l’estensione a specifiche forme[13] delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria (comma 2).

Infine, si conferma che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente, non possa superare il 100% (rapporto di 1 a 1) delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Specifiche disposizioni inoltre sono previste per i datori alle cui dipendenze non ci siano lavoratori qualificati o specializzati, e per le imprese artigiane (comma 3).

L’articolo 3 disciplina l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Tale contratto è inteso alla stregua di un titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e formazione (così come definito dal D.Lgs. 226/2005), la cui regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni (comma 2). Possono essere assunti con tale contratto i soggetti con un età compresa tra 15 e 25 anni. La durata massima del contratto è di 3 anni, elevabili a 4 nel caso di diploma quadriennale regionale (comma 1).

L’articolo 4 disciplina l’apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere). Tale istituto si applica si applica ai settori di attività pubblici e privati (comma 1). Possono essere assunti con tale contratto i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (a partire dai 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale). La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche sono stabiliti dagli accordi interconfederali e i contratti collettivi, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, nonché in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale. Agli stessi accordi e contratti è rimandata la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a 3 anni ovvero 5 per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento (comma 2). E’ inoltre prevista l’integrazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, da parte della offerta formativa pubblica (comma 3), nonché la possibilità, per le Regioni e i sindacati dei datori di lavoro, di definire le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere (comma 4). Infine, sono previste specifiche modalità di svolgimento dell’apprendistato per le lavorazioni in cicli stagionali (comma 5).

L’articolo 5 disciplina l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Possono essere assunti (comma 1) in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con tale contratto (compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della L. 144/1999, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di nonché il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali) i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (a partire dai 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale). La regolamentazione e la durata dell’istituto è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo anche con altre istituzioni di ricerca (comma 2).  In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'istituto è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

L’articolo 6 disciplina le procedure di definizione degli standard formativi e professionali. In particolare, tali standard sono definiti mediante un apposito decreto interministeriale da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome e di quanto stabilito nella richiamata intesa Stato-regioni del 17 febbraio 2010. Gli standard professionali sono definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale. Viene altresì specificato che ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca, i profili di riferimento debbano essere legati a quelli definiti nei contratti collettivi (commi 1 e 2). Al fine di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite, inoltre, si prevede che il repertorio delle professioni (già istituito) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e (in coerenza con quanto previsto nella richiamata intesa del 17 febbraio 2010) da un apposito organismo tecnico, composto dal MIUR, dai sindacati comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai rappresentanti della Conferenza Stato-regioni (comma 3). Infine, si stabilisce che la certificazione delle competenze acquisite dall’apprendista venga effettuata secondo specifiche modalità definite dalle Regioni e dalle Province autonome (comma 4).

L’articolo 7 detta una serie di disposizioni finali.

In primo luogo, è presente un apposito apparato ispettivo e sanzionatorio (commi 1 e 2), operante in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5. In tali casi il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Ulteriori disposizioni concernono gli inadempimenti nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale e le violazioni delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) (vedi supra).

Tranne specifiche eccezioni, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (comma 3).

Si dispone inoltre la possibilità di assumere come apprendisti i lavoratori in mobilità (comma 4). Per tali soggetti trovano applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali (di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604), nonché il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (aliquota contributiva agevolata del 10% per i primi 18 mesi) e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della stessa L. 223/1991 (concessione di un contributo mensile, a favore del datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità, pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore). 


 

 

Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167
Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247

Testo previgente

Testo ex L. 92/2012

 

 

Art. 2
(Disciplina generale)

 

 

 

1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

 

a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

 

 

a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 5;

b) divieto di retribuzione a cottimo;

 

c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio;

 

d) presenza di un tutore o referente aziendale;

 

e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;

 

f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

 

g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

 

h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

 

i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;

 

l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;

 

m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

 

a)    assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

 

b)    assicurazione contro le malattie;

 

c)    assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

 

d)    maternità;

 

e) assegno familiare.

 

3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443

3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

 

3-bis. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.

 

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.

Articolo 4
(Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)

 

 

 

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

 

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

 

4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

 

5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.