Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura all'estero - AA.C. 111, 719, 1632, 1963 - Elementi per l'istruttoria legislativa Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 111/XVI   AC N. 719/XVI
AC N. 1632/XVI   AC N. 1963/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 365
Data: 02/07/2010
Descrittori:
PERSONALE A CONTRATTO   PERSONALE DIPLOMATICO E CONSOLARE
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

02 luglio 2010

 

n. 365/0

 

Personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura all’estero

AA.C. 111, 719, 1632, 1963

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

111

719

1632

1963

Titolo

Disposizioni per la stabilizzazione del personale a contratto regolato dalla legge italiana in servizio presso le rappresen­tanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di assunzione di impiegati presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura

Disposizioni per la stabilizzazione del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero

Norme riguardanti il personale a contratto regolato dalla legge italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

No

No

Numero di articoli

7

8

5

7

Date:

 

 

 

 

presentazione

29 aprile 2008

5 maggio 2008

11 agosto 2008

27 novembre 2008

assegnazione

29 maggio 2008

9 ottobre 2008

8 gennaio 2009

28 gennaio 2009

Commissione competente

XI Lavoro

XI Lavoro

XI Lavoro

XI Lavoro

Sede

Referente

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

I, III, V e VII

I, III, V e VII

I, III, V e VII

I, III, V e VII

 


Contenuto

Le proposte di legge C. 111 (Angeli), C.719 (Fedi e altri), C.1632 (Di Biagio e altri) e C. 1963 (Lenzi) prevedono norme volte alla stabilizzazione del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti di cultura all’estero.

 

Le proposte di legge C. 111, C. 1632 e C. 1963, di contenuto sostanzialmente analogo, dettano una nuova disciplina della materia, volta ad affiancarsi alla normativa vigente in materia, che non viene peraltro espressamente modificata.

La proposta di legge C. 719, pur perseguendo finalità analoghe alle restanti proposte di legge, interviene sulla normativa vigente in materia, recata prevalentemente dal DPR  n.18 del 1967, modificandola ed integrandola in più parti.

Di seguito si darà conto, pertanto, in primo luogo dei contenuti delle proposte di legge C. 111, C. 1632 e C. 1963, avendo cura di evidenziarne anche le limitate differenze reciproche; successivamente, si darà conto dei contenuti della proposta di legge C. 719.

 

Le proposte di legge C. 111, C. 1632 e C. 1963.

 

L’articolo 1 prevede che il personale a contratto del Ministero degli affari esteri regolato dalla legge italiana, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, venga  collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del medesimo Ministero (di cui alla legge 775/1956).  Per quanto concerne i requisiti richiesti, il solo AC 1963richiede ilmaturamento di un periodo di servizio di almeno cinque anni dalla data di prima assunzione.

Per tale personale si prevede, in particolare:

§      l’inquadramento nell'area B prevista dal CCNL vigente per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri;

§      la valutazione per intero del periodo di servizio prestato anteriormente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri;

§      l’immissione a domanda nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, in caso di vacanza nell’organico, anche in soprannumero.

 

L’articolo 2 prevede ilmantenimento stabile all’estero nella sede in cui il personale presta servizio. Il trasferimento ad altra sede è consentito solo per motivi personali o nel caso di chiusura o di soppressione dell'ufficio all'estero, con conseguente riconoscimento delle indennità di trasferimento spettanti al personale di ruolo del Ministero.

 

L’articolo 3 prevede una retribuzione annua base non inferiore all'80 per cento (nelle proposte di legge C. 111 e C. 1963) o al 70 per cento (nella proposta di legge C. 1632) dell'ammontare complessivo dell'indennità di servizio percepita, nella stessa sede, dai pari grado di ruolo del Ministero degli affari esteri. Sono riconosciute, inoltre, le aggiunte di famiglia percepite all'estero dal personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, nonché i congedi, i periodi di maternità e di malattia previsti per il personale di pari grado e ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

Le proposte di legge C. 111 e C. 1963, inoltre (diversamente dalla proposta di legge C.1632, che nulla dispone al riguardo), fissano il periodo di malattia senza decurtazione del salario in 45 giorni all'anno.

 

L’articolo 4 prevede che il personale a contratto abbia diritto all’assicurazione  per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'INPS, con contributi commisurati alla retribuzione imponibile.

Le sole proposte di legge C. 111 e C. 1963 (diversamente dalla proposta di legge C.1632, che nulla dispone al riguardo) riconoscono, inoltre, al personale a contratto con un’anzianità di servizio di almeno 15 anni, la facoltà di optare tra regime previdenziale contributivo e retributivo.

 

L’articolo 5 delle proposte di leggeC.111 e C.1963 attribuisce al personale con 18 anni di anzianità di servizio, senza demerito, a domanda, la progressione di carriera di un livello superiore rispetto a quello di prima assunzione.

 

L’articolo 6 delle proposte di legge C.111 e C.1963, nonché l’articolo 5 della proposta di legge C.1632, prevedono, poi, una norma di chiusura, volta a prevedere che per quanto in esse non espressamente previsto  trovano applicazione le disposizioni normative e la contrattazione collettiva nazionale applicabili agli impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

 

Infine, le sole proposte di legge C.111 e C. 1963 recano una disposizione di copertura degli oneri, valutati in 30 milioni di euro annui.

 

La proposta di legge C. 719

 

La proposta di legge C. 719 novella, come detto, il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri (di seguito “DPR”)

 

L’articolo 1 modifica l’articolo 93 del DPR, al fine ricondurre pienamente gli impiegati in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all’estero, nell’ambito del personale dell'Amministrazione degli affari esteri.

 

Gli articoli 2 e 3 modificano la struttura del titolo VI del DPR, recante la disciplina del personale a contratto presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura, suddividendolo in due Capi: il primo, riguardante l’assunzione degli impiegati presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura; il secondo, riguardante le norme applicabili ai dipendenti con contratto di lavoro regolato dalla legge locale.

 

L’articolo 3, comma 2, abroga l’articolo 167 del DPR, che prevede una riserva di posti (pari al 10 per cento) per gli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato in occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici del Ministero degli affari esteri.

 

L’articolo 4 modifica l’articolo 152 del DPR, il quale dispone che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all’estero, possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. La norma, in particolare, è volta a ricondurre alla disciplina vigente, recata dall’articolo 6 del decreto legislativo n.165 del 2001 e dall’articolo 1, comma 1317, della legge n.296 del 2006, la definizione della dotazione organica del personale a contratto.

 

L’articolo 6 del D.lgs 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche determinano le dotazioni organiche, nonché la loro consistenza e variazione, previa verifica degli effettivi fabbisogni e consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Nello svolgere questo compito le amministrazioni perseguono le finalità dell'efficienza, della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e della migliore utilizzazione delle risorse umane, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.

Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 449/1997, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.

Per il Ministero degli affari esteri l’articolo 6 sopra richiamato fa salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore.

 

Il comma 1317 dell’articolo 1 della legge 296/2006 ha incrementato di 65 unità il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, che l'articolo 152 del D.P.R. 18/1967 fissa a 2.277 unità.

 

L’articolo 5 sostituisce  l’articolo 154 del DPR - il quale attualmente prevede che per quanto non espressamente previsto dalla normativa italiana i contratti sono regolati dalla legge locale - al fine di riconoscere ai dipendenti a contratto la possibilità di optare per la legge, italiana o locale, che dovrà regolare il proprio  contratto individuale di lavoro.Per ilpersonale che ha optato per la legge locale viene fatta salva (sempre che la legge locale non sia più favorevole) l’applicazione dell'articolo 45, comma 2, del D.lgs. 165/2001, il quale prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. Dopo la prima scelta all’atto dell’assunzione, si attribuisce ai dipendenti la facoltà di optare, entro tre anni dalla stipula del primo contratto individuale di lavoro e per una sola volta, per una diversa legge regolatrice del contratto. Infine, la disposizione prevede che nei confronti del personale che ha optato per la legge locale trovino comunque applicazione gli accordi collettivi concernenti la costituzione e il funzionamento delle RSU e i diritti sindacali sul luogo di lavoro.

 

L’articolo 6 integra l’articolo 155 del DPR, ove sono disciplinati i requisiti e  le modalità di assunzione, al fine di prevedere che alle procedure selettive si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 35 del D.lgs. 165/2001, che definisce i principi del reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche.

 

L’articolo 7 introduce l’articolo 155-bis, al fine di prevedere che il trasferimento presso gli uffici centrali del Ministero degli affari esteri del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, debba avvenire sulla base di una graduatoria permanente per soli titoli, aggiornata annualmente, predisposta secondo appositi criteri stabiliti dallo stesso Ministero, d'intesa con le organizzazioni sindacali. La norma precisa che tale trasferimento non comporta alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro in precedenza instaurato. Inoltre, durante il periodo di prova (che l’articolo 152, comma 2, fissa in nove mesi) il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato viene regolato dalla legge italiana, salvo rinuncia alla domanda di trasferimento.

 

L’articolo 8 introduce l’articolo 155-ter, al fine di coordinare formalmente il testo con la suddivisione del Titolo VI in due Capi, il secondo dei quali recante le norme applicabili al personale con contratto di lavoro regolato dalla legge locale.

 

Relazioni allegate

Alle proposte di legge è allegata la relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto la materia oggetto delle proposte di legge è regolata da fonti primarie.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina oggetto delle proposte di legge appare riconducibile alla materia di potestà legislativa esclusiva statale “Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione. Inoltre, è possibile fare riferimento alla materia di potestà concorrente Stato-Regioni “Tutela e sicurezza del lavoro”, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Nella proposta di legge C.719 il coordinamento con la normativa vigente è assicurato dal ricorso alla tecnica della novella del DPR n.18/1967.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si fa presente che sulla materia interviene anche la proposta di legge C. 717 (Fedi e altri), all’esame della XI Commissione (Lavoro) della Camera dei deputati, la quale reca modifiche al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di riconoscere specifici diritti e prerogative sindacali al personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti di cultura all’estero.

 

QUADRO DELLA NORMATIVA VIGENTE

La disciplina del personale a contratto del Ministero degli affari esteri e degli istituti di cultura all’estero.

Ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18¹, il personale del Ministero degli affari esteri è costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali, come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura.

La disciplina relativa agli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura è contenuta nel Titolo VI (articoli da 152 a 167)² della Parte II (relativa al personale) dello stesso D.P.R. 18/1967.

In particolare, l’articolo 152 dispone che tali organismi possano assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un determinato contingente³. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.

Ai sensi del successivo articolo 154, i contratti sono regolati dalla legge locale, tranne per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso Titolo VI. Il compito di accertare la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo spetta alle rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, agli uffici consolari di prima classe, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede. Gli stessi organismi, inoltre, hanno l’obbligo di assicurare, in ogni caso, l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni di cui allo stesso Titolo VI. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.

Per quanto concerne la retribuzione, l’articolo 157 dispone che essa è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

Specifiche disposizioni riguardano l’assegno per il nucleo familiare (articolo 157-bis), l’orario di lavoro (articolo 157-ter), le ferie (articolo 157-quater), i permessi (articolo 157-quinquies), le assenze dal servizio (articolo 157-sexies), gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 158-bis).

Per quanto concerne, infine, il trattamento previdenziale ed assistenziale, l’articolo 158 assicura la tutela previdenziale nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Nel caso in cui la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, è previsto che gli impiegati a contratto possano, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri. In ogni caso, gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana, e, allo stesso tempo, possono (articolo 158-bis), sempre su richiesta, essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi della legislazione italiana. La cessazione dal servizio è prevista al compimento del 65° anno di età, fatti salvi limiti differenti previsti dalla normativa locale (articolo 160).

 


 

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1    “Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri”.

2    Si ricorda che l’intero Titolo VI è stato interamente sostituito dall’articolo 1 del D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 123, recante la disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della L. 28 luglio 1999, n. 266.

3    Il limite complessivo è pari a 2.277 unità, incrementato di non più di 65 unità ai sensi dell’articolo 1, comma 1317, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006).

 

 

 

Dipartimento lavoro                                                                                                        ( 06-67604884 - *st_lavoro@camera.it

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