Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero - Schema di D.Lgs. n. 494 - (art.1 commi 2 e 4 L. 14 settembre 2011 n. 148) - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 494/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 436
Data: 18/07/2012
Descrittori:
L 2011 0148   ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO
PUBBLICO MINISTERO   TRIBUNALI
Organi della Camera: II-Giustizia

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

 

Schema di D.Lgs. n. 494
(art.1, commi 2 e 4, L. 14 settembre 2011 n. 148)

 

Schede di lettura

 

 

 

 

 

n. 436

Seconda edizione

 

 

18 luglio 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: gi0792_II ediz.doc


INDICE

 

I contenuti della legge delega  3

Lo schema di decreto legislativo  sulla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero  7

§      Art. 1 (Riduzione degli uffici giudiziari ordinari)9

§      Art. 2 (Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e disposizioni di coordinamento)17

§      Art. 3 (Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni di coordinamento)21

§      Art. 4 (Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi)23

§      Art. 5 (Magistrati titolari di funzioni dirigenziali)27

§      Art. 6 (Personale di polizia giudiziaria)31

§      Art. 7 (Edilizia giudiziaria)33

§      Art. 8 (Disposizioni transitorie)35

§      Art. 9 (Clausola di invarianza)37

§      Art. 10 (Entrata in vigore)39

Documentazione

§      Tribunali per distretto di Corte d'appello (AG 494)43

§      Tribunali ordinati in base al bacino d'utenza (AG 494)49

§      Tribunali ordinati in base all'estensione territoriale (AG 494)53

Mappe delle Corti d’Appello e dei Tribunali

Distretto di Ancona  60

Distretto di Bari62

Distretto di Bologna  64

Distretto di Brescia  66

Distretto di Cagliari68

Distretto di Caltanissetta  70

Distretto di Campobasso  72

Distretto di Catania  74

Distretto di Catanzaro  76

Distretto di Firenze  78

Distretto di Genova  80

Distretto di L’Aquila  82

Distretto di Lecce  84

Distretto di Messina  86

Distretto di Milano  88

Distretto di Napoli90

Distretto di Palermo  92

Distretto di Perugia  94

Distretto di Potenza  96

Distretto di Reggio di Calabria  98

Distretto di Roma  100

Distretto di Salerno  102

Distretto di Torino  104

Distretto di Trento  106

Distretto di Trieste  108

Distretto di Venezia  110

 

 


Schede di lettura


I contenuti della legge delega

Lo schema di decreto legislativo recante Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero dà attuazione alla delega prevista dall’art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148[1], e volta a riorganizzare la complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (commi da 2 a 5 dell’art. 1).

 

In particolare, il comma 2 delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (e dunque entro il 17 settembre 2012), uno o più decreti legislativi per «riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento dì efficienza», con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere da a) a q) del medesimo comma.

 

Nell'esercizio della delega il Governo dovrà, ai sensi della lettera a), ridurre gli uffici giudiziari di primo grado mantenendo comunque sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011. Il principio di delega fa dunque salvi i tribunali ordinari attualmente esistenti nei comuni capoluogo di provincia.

 

La lettera b) delega il Governo a ridefinire la geografia giudiziaria, ovvero l’assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall’attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. Nel compiere questa attività il Governo dovrà tenere conto di «criteri oggettivi e omogenei» che comprendano i seguenti parametri:

§      estensione del territorio;

§      numero degli abitanti;

§      carichi di lavoro;

§      indice delle sopravvenienze;

§      specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale;

§      presenza di criminalità organizzata.

 

Il legislatore delegato, inoltre, in base alla lettera c), deve ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti. Tale operazione dovrà rispettare i seguenti principi:

§       la ridefinizione dell’assetto territoriale non dovrà riguardare le procure distrettuali, ovvero le procure della repubblica presso i tribunali dei capoluoghi dei distretti di corte d'appello;

§       la ridefinizione non dovrà comportare la soppressione delle procure presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

§       possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali. In tali casi, l’ufficio di procura accorpante dovrà poter svolgere le funzioni requirenti in più tribunali. Tale riorganizzazione dovrà consentire una migliore organizzazione delle risorse e dei mezzi, e una più agevole trattazione dei procedimenti.

 

In base alla lettera d), nell’esercizio della delega il Governo potrà procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle attuali 220 sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, tenendo conto dei criteri delineati dalla lettera b). La delega dunque:

§         non impone la soppressione di tutte le sezioni distaccate (consentendo anche semplicemente una loro riduzione);

§         consente, a seguito della soppressione delle sedi distaccate, lo spostamento di comuni da un circondario di tribunale ad un altro (principio peraltro affermato anche dalla lettera b)).

 

La lettera e) individua come principio e criterio direttivo di carattere generale quello di assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni, mentre la lettera f) impone di garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica.

 

Le successive lettere g), h) e i) disciplinano la destinazione del personale di magistratura e amministrativo in servizio presso uffici giudiziari di primo grado soggetti alla riorganizzazione territoriale.

In particolare, la lettera g) stabilisce che i magistrati e il personale amministrativo dei tribunali e delle procure soppresse transitino automaticamente negli organici degli uffici cui sono trasferite le funzioni, anche in eventuale sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze.

 

La lettera h) prevede che la suddetta assegnazione dei magistrati e del personale ai nuovi organici non dovrà essere interpretata come assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né dovrà costituire trasferimento ad altri effetti.

 

Infine la lettera i) dispone che, con successivi decreti del ministro della giustizia, saranno disposte le conseguenti modificazioni delle piante organiche.

 

Le lettere da l) a p) dettano principi e criteri direttivi per la riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace, realizzata con lo schema di decreto legislativo AG 455, tuttora all’esame della Commissione.

 

La lettera q) stabilisce infine che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 3 prevede che la riforma realizzi il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

 

Con riguardo alla fase transitoria, non disciplinata dalla legge delega, si rammenta il precedente di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 254 del 1997, recante delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado, che prevedeva espressamente l'adozione di una specifica disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni. La previsione di delega da ultimo ricordata è all'origine delle previsioni del decreto legislativo n. 51 del 1998, che prevedevano che l'ufficio del pretore fosse mantenuto per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia del citato decreto. L'assenza di un'analoga previsione di delega nel testo in esame sembrerebbe escludere la possibilità di un'analoga soluzione - o comunque di altre soluzioni ad hoc - per cui l'assegnazione dei procedimenti pendenti dovrebbe essere decisa secondo gli ordinari criteri interpretativi sulla base del nuovo assetto della competenza territoriale.

 

Il comma 4 delinea il procedimento per l’esercizio della delega e prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri. I pareri delle commissioni parlamentari competenti dovranno essere espressi entro 30 giorni dalla data di trasmissione; in assenza, il Governo potrà procedere comunque. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di 60 giorni.

 

Il comma 5 stabilisce infine che il Governo, con la procedura indicata nel comma precedente, possa - entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega - adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi già fissati.

 

Il comma 5-bis, introdotto dalla legge n. 14 /2012[2], in considerazione degli effetti prodotti dal terremoto del 2009, differisce di tre anni il termine per l’esercizio della delega limitatamente alle sedi di tribunale dell’Aquila e di Chieti.


 

Lo schema di decreto legislativo
sulla nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, il 6 luglio 2012, lo schema di decreto legislativo recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, che è stato trasmesso alle Camere il 9 luglio 2012, pur in mancanza del parere del CSM.

 

Questo schema di decreto legislativo dunque si affianca allo schema con il quale il Governo intende esercitare la delega relativa agli uffici del giudice di pace (AG 455), tuttora all’esame della Commissione Giustizia.

Non necessariamente, infatti, le due deleghe devono essere esercitate contestualmente; si può pertanto determinare il caso che tra sedi del giudice di pace e sedi del tribunale non vi sia una perfetta coincidenza. Può, dunque, verificarsi l’ipotesi della soppressione della sede di un Tribunale ed il mantenimento, nella stessa sede, dell’ufficio del giudice di pace.

 


Art. 1
(Riduzione degli uffici giudiziari ordinari)

 

Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

 

 

L’articolo 1 prevede la soppressione di tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e di procure della Repubblica. L’elenco degli uffici soppressi è contenuto nella tabella A allegata allo schema di decreto.

La soppressione è ricondotta a due esigenze: maggiore efficienza e riduzione delle spese.

 

Si legge infatti nella relazione illustrativa: «Tutti gli studi in materia guardano al recupero delle risorse umane scarsamente utilizzate negli uffici giudiziari di più modeste dimensioni come uno strumento strategico per restituire efficienza al sistema giudiziario. Se a ciò si aggiunge che, a regime, la diminuzione degli uffici giudiziari di primo grado è destinata a realizzare notevoli risparmi di spesa - dovuti alle numerose economie di scala (si pensi, ad es., alla riduzione della spesa conseguente alla diminuzione del numero delle sale server presso gli uffici di procura) uniti ad una più marcata specializzazione delle funzioni giudiziarie (per definizione non realizzabile nei piccoli uffici) si coglie appieno il rilievo determinante del riassetto della geografia giudiziaria italiana recato dal presente decreto legislativo. La riduzione degli uffici derivante dagli interventi di riorganizzazione di cui al presente provvedimento comporterà, infatti - secondo quanto più nel dettaglio esposto nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto - complessivi risparmi di spesa pari a euro 2.889.597 per l'anno 2012, euro 17.337.581 per l'anno 2013 e 31.358.999 per l'anno 2014, determinati con riferimento alle sole spese di gestione e di funzionamento delle strutture, con esclusione dei costi incomprimibili del personale dell'amministrazione giudiziaria, personale per il quale è prevista la riallocazione in uffici di maggiore dimensione».

 

Attualmente sono operanti sul territorio nazionale 165 tribunali (più uno, Giugliano in Campania, previsto ma non operativo) e 220 sezioni distaccate.

Lo schema di decreto legislativo sopprime complessivamente 37 tribunali e le corrispondenti Procure della Repubblica (oltre alla Procura della Repubblica di Giugliano in Campania) e tutte le sezioni distaccate di tribunale.

 


Il quadro, per distretto di Corte d’appello, dei tribunali e delle relative procure della Repubblica soppressi è il seguente:

 

Distretto

Tribunale e Procura della Repubblica soppressi

Ancona

Camerino

Urbino

Bari

Lucera

Brescia

Crema

Caltanissetta

Nicosia

Catania

Caltagirone

Modica

Catanzaro

Castrovillari

Lamezia Terme

Paola

Rossano

Firenze

Montepulciano

Genova

Chiavari

Sanremo

L’Aquila

Avezzano

Lanciano

Sulmona

Vasto

Messina

Mistretta

Milano

Vigevano

Voghera

Napoli

Ariano Irpino

Sant’Angelo dei Lombardi

Palermo

Sciacca

Perugia

Orvieto

Potenza

Melfi

Roma

Cassino

Salerno

Sala Consilina

Torino

Acqui Terme

Alba

Casale Monferrato

Mondovì

Pinerolo

Saluzzo

Tortona

Trieste

Tolmezzo

Venezia

Bassano del Grappa

La relazione illustrativa indica il procedimento seguito ai fini della soppressione dei tribunali.

 

a) sono state in primo luogo valutate le conclusioni cui è pervenuto il gruppo di studio all'uopo incaricato dal Ministro della giustizia, formalizzate nella relazione finale approvata nel marzo del 2012.

Il gruppo di lavoro ha utilizzato solamente, tra i criteri individuati dalla delega, i parametri considerati incontrovertibili: numero degli abitanti e delle sopravvenienze (cd. indice di litigiosità), nonché dei carichi di lavoro rispetto all'organico disponibile (cd. indice di produttività).

E’ stata considerata l’attività nel quinquennio 2006-2010 e valutati il totale dei provvedimenti iscritti e di quelli definiti nei procedimenti civili e penali. E’ stata inoltre considerata la dotazione organica normativamente assegnata all'ufficio e non già quella realmente presente.

Si osserva che, con riguardo allo schema di decreto legislativo relativo alla soppressione degli uffici del giudice di pace, è stato tenuto conto del numero medio di presenze effettive dei giudici nel quinquennio e non del numero di magistrati previsti dalla pianta organica. Non è esplicitato nella relazione illustrativa dello schema sui tribunali il motivo per cui è adottato un metodo diverso.

In base alla delega, non sono sopprimibili i tribunali con sede nei capoluoghi di provincia. Di questi uffici sono stati considerati, come standard di riferimento, i valori medi, per valutare gli altri tribunali, astrattamente sopprimibili.

 

I valori medi risultano i seguenti:

-          popolazione media di 363.769 abitanti (la media nazionale è 345.606)

-          sopravvenienze totali medie di 18.094 procedimenti (la media nazionale è 18.623)

-          organico di magistratura pari a 28 unità (la media nazionale è 31)

-          carico di lavoro annuo pari a 638,4 o 647,1 (la dualità è legata all'uso possibile del numero di procedimenti sopravvenuti ovvero di quelli definiti al fine di desumere la produttività, che per la media nazionale è rispettivamente: 600,6 -606,9).

 

I dati medi degli uffici giudiziari di primo grado siti in capoluogo provinciale, relativi ad abitanti, sopravvenienze, organico e produttività, sono quindi stati utilizzati a confronto con i dati degli altri tribunali. E’ stata pregiudizialmente esclusa, invece, la considerazione della cd. pendenza.

Non è stata ipotizzata la soppressione dei tribunali che soddisfano almeno uno dei parametri medi individuati.

 

Quanto alla produttività, il gruppo di studio ha tenuto conto delle diverse classi di uffici in base all’organico e ha quindi escluso la necessità di permanenza degli uffici che contano meno di 20 unità di organico, ma non anche di quelli con organico compreso tra 20 e 28 magistrati.

Come si legge nella relazione illustrativa, «tale criterio, pur apparendo il più residuale (in quanto derivato dall'analisi dei criteri principali previsti dalla legge delega) tra quelli adottati dal gruppo di studio, può essere condiviso, laddove ad esso possano abbinarsi criteri valutativi succedanei, come quelli della "situazione infrastrutturale", o del "tasso di impatto della criminalità organizzata».

Sarebbero in conclusione 45 i tribunali non provinciali che si collocano al di sotto dei criteri desumibili dalla legge delega. Di questi, 8 risultano intangibili per consentire il mantenimento di almeno tre degli «attuali tribunali» (Gela, Larino, Barcellona P.d.G., Patti, Spoleto, Melfi, Vallo d.L. e Rovereto). Residuano 37 uffici giudiziari di primo grado aventi sede fuori dei capoluoghi provinciali per i quali è senz' altro stimabile in base a criteri oggettivi e omogenei l'operazione di riduzione e ridefinizione dell'assetto territoriale».

 

b) si è inoltre tenuto conto del primo schema di decreto sul riassetto degli uffici del giudice di pace, in cui era stato fissatoun limite minimo di popolazioneper la sopravvivenza dell'ufficio del Giudice di pace non circondariale.

 

Il limite minimo di 100.000 abitanti, ivi adottato come parametro di riferimento, porta a concludere che «nessun tribunale sotto tale limite può essere tendenzialmente mantenuto in vita, ove astrattamente sopprimibile, neppure in quei casi ove emergano profili di difficoltà infrastrutturali anche di non trascurabile rilievo».

 

c) Le conclusioni del gruppo di studio sono state poi ulteriormente approfondite dall’amministrazione giudiziaria, al fine di garantire, compatibilmente con i limiti della delega, la maggiore omogeneità possibile per numero di abitanti, estensione territoriale, carichi di lavoro e indice delle sopravvenienze.

Sono state effettuate verifiche relative a tutti i parametri indicati dalla legge delega: situazione infrastrutturale, tasso d'impatto della criminalità organizzata nei singoli territori interessati dall'intervento (con acquisizione di relazioni delle competenti Direzioni Distrettuali Antimafia), necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane.

I dati sono stati incrociati con la dimensione minima del bacino di utenza, fissata in 200.000 abitanti, la misura doppia rispetto a quella già utilizzata per gli uffici dei giudici di pace.

Evidenzia poi la relazione illustrativa che «ferma la necessità di procedere sulla base di parametri di valutazione oggettivi, saranno utili sul punto le indicazioni provenienti dalla commissioni parlamentari e dal Consiglio Superiore della Magistratura che, ovviamente, saranno opportunamente valutate ai fini dell'approvazione definitiva del decreto legislativo da parte del Governo».

E’ stato inoltre aggiunto il parametro dell'estensione del territorio. A tal fine è stata presa come riferimento la media dei 103 tribunali provinciali, intangibili per legge, depurati dal dato relativo ai 5 circondari provinciali metropolitani di Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo. La media sarebbe pari a 2.169 Km quadrati.

 

Precisa la relazione illustrativa che «se si prendono in considerazione i 57 circondari non capoluogo di provincia si constata che solo quattro di essi (Termini Imerese, Lucera, Santa Maria Capua Vetere e Tolmezzo) hanno una superficie territoriale maggiore della media di riferimento, mentre Lucera e Tolmezzo hanno una densità di popolazione molto bassa, nonché valori nettamente al di sotto della media rispetto a tutti gli altri parametri. Va qui subito chiarito che soltanto una valutazione globale e bilanciata dei parametri può garantire una corretta decisione in ordine agli uffici giudiziari da sopprimere o da mantenere e che, ovviamente, non può ritenersi sufficiente a garantire la permanenza della singola struttura l'esistenza di un solo parametro superiore al modello».

 

L’amministrazione giudiziaria ha perseguito l’intento di garantire che ciascun tribunale potesse acquisire - anche mediante la ridefinizione dei suoi confini territoriali e non necessariamente attraverso accorpamenti conseguenti a soppressioni - una dimensione media quanto più vicina possibile al modello ideale di ufficio giudiziario individuato attraverso il ricorso a standard oggettivi, in grado di assicurare anche l'indispensabile specializzazione dei magistrati.

 

Come già ricordato viene prevista anche la completa soppressione delle sezioni distaccate di tribunale, considerato un modello organizzativo portatore di inconvenienti sotto il profilo dell'efficienza del servizio e del buon andamento dell'amministrazione, come dimostrerebbero i numerosi provvedimenti di accentramento adottati dai presidenti di tribunale.

Sulla base delle conclusioni del gruppo di studio, è stata considerata compatibile con la delega la soppressione anche delle sezioni distaccate dei tribunali considerati intangibili.

 

Come evidenziato nella relazione illustrativa:

§         non esisterebbe un vero e proprio organico di personale giudiziario destinato alla sezione distaccata, essendo l'assegnazione del magistrato al suddetto ufficio giudiziario il risultato della procedura tabellare che viene applicata per la distribuzione degli affari fra i magistrati all'interno dello stesso ufficio giudiziario;

§         le sezioni distaccate di tribunale si sono rivelate, alla prova dei fatti, dopo oltre un decennio di operatività, produttrici di inconvenienti sotto il profilo dell'efficienza del servizio e del buon andamento dell'amministrazione della giustizia anche con riferimento ai criteri di economicità di gestione; gli inconvenienti che si registrano in relazione ai tribunali di ridotte dimensioni in conseguenza della concreta impossibilità di realizzare le cosiddette economie di specializzazione, risultano amplificati nella gestione di una sezione distaccata;

§         l’esigenza di avvicinare la giustizia al cittadino, oggi, si presta infatti a essere realizzata con modalità alternative a quelle ormai datate, inconcepibili con un sistema razionale di organizzazione di uomini e mezzi, dell'esistenza di un presidio giudiziario in ogni centro abitato di dimensioni significative (ad esempio tramite la creazione di servizi telematici chiamati «sportelli della giustizia»).

 

Quanto alle grandi aree metropolitane (richiamate dall’art. 1, comma 2, lettera b) della delega: «razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane»), il provvedimento provvede a:

a) impedire accorpamenti di tribunali sub-provinciali alle 5 grandi aree metropolitane (Roma, Napoli, Milano; Torino e Palermo);

b) favorire, ove possibile e ragionevole, l'accorpamento di territori delle sezioni distaccate metropolitane ai tribunali limitrofi;

c) prevedere - nella sola provincia di Napoli - l'accorpamento delle sezioni distaccate ivi presenti (destinate, come tutte le altre sezioni distaccate, alla soppressione) al tribunale di Giugliano, che - ridenominato “tribunale di Napoli nord” - diverrebbe operativo a tutti gli effetti, in modo da garantire una più razionale distribuzione dei carichi e uffici di più gestibili dimensioni. Le funzioni requirenti sono state peraltro mantenute in capo a un solo ufficio di procura, quello di Napoli.

 

Si rileva nella relazione che il distretto di Napoli risulta caratterizzato da una concentrazione di popolazione per kmq impressionante, nonché da una vasta area metropolitana particolarmente congestionata e interamente di competenza del tribunale di Napoli. «Le statistiche dimostrano come - verosimilmente anche a causa dell'eccessiva dimensione del tribunale - la produttività è particolarmente bassa (569,4) collocando l'ufficio giudiziario al 97° posto su 165 nella classifica della produttività».

 

Per ciascun distretto di corte di appello (o sezione distaccata di corte di appello) sono quindi riportati negli allegati alla relazione l'analisi e le specifiche modalità della revisione nelle singole circoscrizioni giudiziarie.

Nella stessa relazione si evidenzia che l'intangibilità dei tribunali provinciali e la necessaria permanenza di tre circondari in ogni distretto – vincoli imposti dalla delega - hanno determinato in più casi la sopravvivenza di uffici che presentano indici al di sotto dei parametri considerati, precludendo l’omogeneità tra i territori degli uffici giudiziari.

 

Sono inoltre riportate dal Governo le istanze propositive provenienti dal territorio e dalle organizzazioni sindacali acquisite nel corso dei numerosi incontri tenuti presso il Ministero con i rappresentanti locali e con le sigle sindacali espressione dell'intero territorio nazionale o comunque inviate all'amministrazione giudiziaria. In esito alle valutazioni sono esposte le concrete modalità della revisione di ciascun distretto, espresse in termini di soppressione ed accorpamento degli uffici giudiziari, corredate da una mappa che evidenzia i dati del territorio ed il percorso tra le località interessate.

 

Pur in assenza di espresse previsioni nella legge di delegazione, è stato in fine individuato il rapporto tra popolazione residente e numero di giudici e pubblici ministeri che risultano operare presso gli uffici di primo grado.

In primo grado presso gli uffici ordinari (esclusi gli uffici minorili e quelli di sorveglianza) si calcolano le seguenti medie nazionali:

-          un giudice ogni 11.745 abitanti;

-          un pubblico ministero ogni 30.715 abitanti.

 

La relazione precisa che «si tratta di un dato significativo che potrà essere utilizzato, con tutti i correttivi utili a tenere conto della diversa distribuzione della domanda di giustizia nel nostro Paese nonché della quantità e della qualità del contenzioso, all'esito dell'intervento allorché l'amministrazione giudiziaria dovrà procedere a rideterminare le piante organiche di ciascun ufficio giudiziario esistente sull'intero territorio nazionale».

 


Art. 2
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e disposizioni
di coordinamento)

 

 

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 2, primo comma, è sostituito dai seguenti:

«Salvo quanto previsto nel secondo comma, presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l’ufficio del pubblico ministero.

L’ufficio del pubblico ministero non è costituito presso i tribunali di cui alla tabella B»;

b) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto;

c) la tabella B è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2 del presente decreto;

d) la tabella C è soppressa;

e) gli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono abrogati.

2. Il tribunale di Giugliano in Campania è rinominato in «tribunale di Napoli nord».

 

 

 

L’articolo 2, comma 1, novella l’ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto n. 12 del 1941, al fine di:

 

§         coordinarne le previsioni con la nuova distribuzione degli uffici del pubblico ministero; in particolare, intervenendo sull’articolo 2, la riforma conferma che un ufficio del pubblico ministero è normalmente costituito oltre che presso la corte di cassazione, le corti di appello, anche presso i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni, ma ammette che possano sussistere eccezioni a questa regola, rinviando alla tabella B (introdotta dallo schema di decreto) l’individuazione dei tribunali presso i quali non è costituito l’ufficio del PM. Attualmente tale tabella menziona esclusivamente il tribunale ordinario di Napoli nord;

 

 

 

 

 

§         aggiornarne le tabelle allegate.

 

 

RD 12/1941

AG 494

Tabella A

Numero delle sedi delle Corti di Appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate con relativa circoscrizione territoriale

Sedi dei tribunali della Repubblica (con relativa circoscrizione territoriale) distinti per distretto di Corte d’appello

Tabella B

Sezioni distaccate di tribunale e relativa circoscrizione territoriale

Tribunale presso il quale non è costituito l’ufficio del PM

Tabella C

Circoscrizione territoriale delle preture circondariali

Soppressa

 

In particolare, sostituendo la tabella A, il Governo ridefinisce la geografia giudiziaria delineando, sulla base dei comuni d’Italia, la circoscrizione di ogni tribunale ordinario. La nuova tabella B (in luogo della precedente, ormai inutile data la soppressione delle sedi distaccate) prevedere un elenco di uffici giudiziari per i quali non si costituisce l’ufficio di procura. La soppressione della tabella C ha funzioni di mero aggiornamento normativo;

 

§         abrogare l’intera sezione dell’ordinamento relativa alle sezioni distaccate di tribunale (artt. da 48-bis a 48-sexies[3]).

 

Legge delega n. 148/2011, art. 1, comma 2, lett. d)

Procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b).

 

Attualmente, in base all’ordinamento giudiziario, ciascuna sezione distaccata degli uffici di tribunale ha una circoscrizione territoriale a carattere infracircondariale. Ciò significa che le circoscrizioni delle sezioni distaccate si estendono sempre sul territorio di uno o più comuni limitrofi compresi all’interno di uno stesso circondario (art. 48-bis e tabella B, OG).

Alla istituzione, alla soppressione e alla modifica delle circoscrizioni territoriali delle sezioni distaccate si provvede con decreto motivato del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e previo parere del CSM. La legge prevede che il decreto sia adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell’indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell’articolazione delle attività economiche e sociali esercitate all’interno dell’area geografica interessata dal provvedimento ministeriale (art. 48-ter).

Quanto agli affari di competenza della sezione distaccata, l’art. 48-quater dispone che nelle sezioni siano trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime (eccezione per le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché per le funzioni di GIP e GUP, che vengono svolte esclusivamente nella sede principale del tribunale). Deroghe ed eccezioni possono essere disposte dal presidente del tribunale (art. 48-quinquies).

Le sezioni distaccate sono composte da giudici di professione secondo il numero richiesto dalle esigenze di servizio ma i magistrati assegnati alle sezioni distaccate possono comunque svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate del medesimo tribunale. Il coordinamento dei magistrati e degli affari viene coordinato dalla sede principale del tribunale ordinario (art. 48-sexies).

 

Il comma 2 dell’articolo 2 dello schema di decreto legislativo rinomina il tribunale di Giugliano in Campania, che diviene il tribunale di Napoli nord, che accorpa i territori attualmente di competenza delle sezioni distaccate di Afragola, Casoria, Frattamaggiore e Marano di Napoli.

 

Il Tribunale di Giugliano in Campania è stato istituito dal decreto legislativo D.Lgs. 3 dicembre 1999, n. 491 (Istituzione di nuovi tribunali e revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, a norma dell'articolo 1 della L. 5 maggio 1999, n. 155).

In particolare, l’articolo 2, nel distretto della corte di appello di Napoli ha istituito:

- il tribunale ordinario di Giugliano in Campania, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Giugliano in Campania, Qualiano, Villaricca, nonché sui comuni attribuiti alle sezioni distaccate di Marano di Napoli e Pozzuoli;

- la procura della Repubblica presso il tribunale di Giugliano in Campania.

Peraltro, nel circondario del nuovo tribunale sono state istituite anche la sezione distaccata di Marano (avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Calvizzano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli) e la sezione distaccata di Pozzuoli (avente giurisdizione sul territorio dei comuni attualmente ricompresi, ai sensi della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella sezione distaccata del tribunale di Napoli di Pozzuoli).

Tali uffici giudiziari non sono ancora operativi e dunque al momento competente per il circondario di Giugliano è il Tribunale di Napoli.

 


Art. 3
(Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni
di coordinamento)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 51, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando presso il giudice competente non è istituito l’ufficio del pubblico ministero, le funzioni previste dal comma 1, salvo che la legge disponga diversamente, sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero indicato nella tabella A»;

b) all’articolo 328, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:

«1-quinquies. Nei casi di cui all’articolo 51, comma 3, secondo periodo, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale presso il quale ha sede l’ufficio del pubblico ministero indicato nella tabella A»;

c) è inserita, in fine, la tabella di cui all’allegato 3 del presente decreto.

2. La disposizione di cui all’articolo 51, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente articolo, si applica anche a tutti gli altri casi in cui la legge indica, quale ufficio del pubblico ministero competente, un ufficio ricompreso nella tabella A allegata al codice di procedura penale.

 

 

L’articolo 3 novella il codice di procedura penale per quanto riguarda la competenza degli uffici del pubblico ministero, così da coordinare il codice di rito con la previsione dell’art. 2 che elimina il necessario parallelismo tra tribunale e relativa procura della Repubblica.

 

Legge delega 148/2011, art. 1, comma 2, lett. c)

Ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpare più uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;

 

In particolare, la lettera a) interviene sull’art. 51, comma 3, c.p.p., che ordinariamente attribuisce le funzioni del PM all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

La disposizione specifica che quando presso tale ufficio non è istituito l’ufficio del PM (in base allo schema di decreto, per il Tribunale di Napoli nord), le funzioni sono svolte dal pubblico ministero indicato dalla tabella A, allegata al codice (ad inserire nel codice la tabella provvede la successiva lettera c)).

Il Governo avverte peraltro l’esigenza di chiarire – e a ciò provvede il comma 2 dell’articolo in esame – che restano ferme le disposizioni sulla competenza della procura distrettuale in tutte le ipotesi particolari di cui al comma 3-bis dell’art. 51.

 

La lettera b) novella l’art. 328 del codice di procedura per quanto concerne la competenza del giudice per le indagini preliminari e del giudice per l’udienza preliminare.

Lo schema di decreto legislativo decide di individuare il GIP-GUP competente in un magistrato del tribunale ove ha sede il pubblico ministero competente. Se ne ricava che nei tribunali privi di ufficio del PM (ovvero, al momento, il solo Tribunale di Napoli nord), non sarà costituito neanche l’ufficio del GIP-GUP.

La relazione illustrativa sottolinea l’esigenza di «evitare che il pubblico ministero sia costretto ad inutili spostamenti – anche semplicemente documentali – ogni volta in cui, in corso di indagine, debba richiedere un provvedimento del GIP».

Appare utile valutare se la modificazione relativa alla competenza del GIP-GUP sia compatibile con la delega.

 

La lettera c) inserisce nel codice di procedura penale la tabella A che, in relazione al tribunale di Napoli nord, individua in Napoli l’ufficio del pubblico ministero competente.


Art. 4
(Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi)

 

 


1. I magistrati già assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell’organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. I magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione di tali controversie e possono chiedere il trasferimento a posti di organico della sezione lavoro della corte di appello del distretto in cui è compreso l’ufficio di appartenenza anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. L’assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, né costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall’applicazione delle disposizioni del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le piante organiche dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale.

4. I magistrati onorari già addetti agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni.

5. Il personale amministrativo già assegnato agli uffici giudiziari soppressi entra di diritto a far parte dell’organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

6. Al personale amministrativo addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso è attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello nei tribunali e nelle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni. Ove ciò non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti di ufficio, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali di livello inferiore vacanti anche presso altra sede.

7. Con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale.


 

 

L’articolo 4 dà attuazione ai principi della delega contenuti nelle lettere da g) ad i), sul personale di magistratura e amministrativo da trasferire a seguito della revisione della geografia giudiziaria.

 

Legge delega n. 148/2011, art. 1, comma 2, lettere g), h) i)

Prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze.

Prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti.

Prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo.

 

In particolare, i commi da 1 a 3 dell’articolo 4 disciplinano le nuove assegnazioni dei magistrati ordinari, salva la disciplina specifica sui magistrati titolari di funzioni dirigenziali, recata dal successivo articolo 5.

 

Il comma 1 stabilisce che i magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano a far parte dell’organico degli uffici cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero.

Una disposizione speciale è dettata per i c.d. giudici del lavoro (“magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie”), per i quali è prevista l’assegnazione alla sezione di tribunale che si occupa di tali controversie; in alternativa, questi magistrati possono chiedere il trasferimento alla sezione lavoro della Corte d’appello, anche in deroga ai requisito della permanenza triennale nella sede ex art. 194 OG).

Si osserva che dovrebbe essere chiarito lo status giuridico di magistrati di tribunale che, in forza di legge, possono essere assegnati a uffici di corte d’appello.

Pare inoltre da valutare la compatibilità con la delega della disposizione sulla possibilità del trasferimento alla corte d’appello dei magistrati del lavoro. La delega infatti farebbe riferimento esclusivo all’inserimento dei magistrati e del personale amministrativo nell’organico dei tribunali e delle procure accorpanti.

 

Il comma 2 specifica che l’assegnazione dei magistrati ai nuovi uffici non va interpretata né come “assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede” né come “trasferimento”.

 

In particolare il Governo esclude che si applichino le seguenti disposizioni:

-          art. 194 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941) in base a cui il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia;

-          art. 2, terzo comma, del R.D.Lgs. n. 511/1946 (Guarentigie della magistratura), in base al quale «In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede»;

-          l’art. 13 della L. n. 97/79 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato) che in caso di trasferimento di magistrati riconosce loro l’indennità di prima sistemazione nonché il rimborso spese oltre all’indennità di missione, se il trasferimento riguarda una sede servizio per la quale i magistrati non hanno proposto domanda.

 

Peraltro, se con l’assegnazione al nuovo ufficio un magistrato deve mutare la propria residenza, lo schema di decreto riconosce l’applicazione delle disposizioni della legge n. 836/1973, sull’indennità di missione e sul trasferimento dei dipendenti statali (il cui trattamento economico è stato aggiornato dalla legge n. 417/1978).

 

Il comma 3 demanda al Ministro della giustizia – sentito il CSM – il compito di determinare con decreto le nuove piante organiche dei tribunali e delle procure.

 

Il comma 4 dispone in ordine ai magistrati onorari, stabilendo che anch’essi siano assegnati agli uffici giudiziari cui sono trasferite le funzioni.

 

Infine, i commi da 5 a 7 disciplinano l’assegnazione del personale amministrativo, prevedendo:

§         che il personale assegnato agli uffici giudiziari soppressi transita automaticamente nell’organico degli uffici cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero (comma 5);

§         che il personale con qualifica dirigenziale conserva la qualifica nella nuova sede; se ciò non è possibile, il dirigente è trasferito d’ufficio ad altra sede, a meno che non chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali inferiori e vacanti presso una sede diversa (comma 6); appare utile che vengano chiarite le conseguenze giuridiche dell’assunzione di incarichi dirigenziali inferiori;

§         che sia il Ministro della giustizia a determinare con decreto le nuove piante organiche del personale amministrativo dei tribunali e delle procure (comma 7).


 

Art. 5
(Magistrati titolari di funzioni dirigenziali)

 


 

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici destinati alla soppressione possono chiedere, in deroga al disposto dell’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l’assegnazione a posti vacanti pubblicati.

2. Nel medesimo termine indicato al comma 1, i magistrati titolari dei posti ivi indicati possono chiedere altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 1, di essere destinati all’esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:

a) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;

b) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta.

3. Successivamente alla data di efficacia di cui all’articolo 10, comma 2, i magistrati già titolari dei posti indicati al comma 1 che nel termine previsto non hanno richiesto l’assegnazione o la destinazione ai sensi dei commi 1 e 2, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l’assegnazione e che non hanno richiesto la destinazione.

4. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.

5. In deroga all’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni:

a) trascorsi due anni dal giorno dell’inizio effettivo dell’attività nell’ufficio al quale sono stati destinati, se assegnati a funzioni direttive a norma del comma 1;

b) senza l’osservanza di alcun termine, se assegnati ad altre sedi o destinati ad altre funzioni a norma dei commi 2, 3 e 4, fuori del caso previsto dalla lettera a) del presente comma.

6. In deroga al disposto dell’articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, successivamente alla data di efficacia di cui all’articolo 10, comma 2, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici.


 

L’articolo 5 detta una disciplina specifica per le nuove assegnazioni dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali, vale a dire i presidenti di tribunale, i presidenti di sezione del tribunale, i procuratori della Repubblica ed i procuratori aggiunti.

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 160 del 2006 (art. 10) inquadra i dirigenti indicati dall’art. 5 nelle seguenti funzioni, per le quali delinea requisiti e criteri di conferimento (art. 12):

-          funzioni semidirettive giudicanti di primo grado (presidente di sezione presso il tribunale ordinario, presidente e presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari); funzioni semidirettive requirenti di primo grado (procuratore aggiunto presso il tribunale). Per il conferimento di queste funzioni è richiesta almeno la II valutazione di professionalità;

-          funzioni direttive giudicanti di primo grado (presidente del tribunale ordinario, presidente del tribunale per i minorenni); funzioni direttive requirenti di primo grado (procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni). Per il conferimento di queste funzioni è richiesta la III valutazione di professionalità;

-          funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado (presidente del tribunale di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, e presidente dei tribunali di sorveglianza); funzioni direttive requirenti elevate di primo grado (procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città). Per il conferimento di queste funzioni è richiesta la IV valutazione di professionalità.

 

 

In particolare, i commi 1 e 2 stabiliscono che entro 180 giorni dall’entrata in vigore della riforma, i magistrati titolari delle funzioni dirigenziali negli uffici giudiziari soppressi possano:

-          chiedere l’assegnazione a posti vacanti, anche in deroga al requisito della necessaria permanenza triennale nella sede (ex art. 194 OG),

-          ovvero, eventualmente anche in subordine, chiedere di essere destinati all’esercizio di una funzione diversa (consigliere di corte d’appello, giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica) in una sede da loro scelta, anche in soprannumero.

 

Peraltro, il comma 6 disciplina la fase transitoria, vale a dire il periodo che va dall’effettiva entrata in vigore delle disposizioni sulla soppressione dei tribunali (ovvero 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo) al momento dell’assunzione delle funzioni da parte dei dirigenti nei nuovi uffici giudiziari.

Lo schema prevede infatti che i magistrati, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitino le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi; i magistrati già titolari del posto di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con i dirigenti di tali uffici per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione.

 

Il comma 3 aggiunge che se le richieste di assegnazione a posti vacanti o di destinazione ad una funzione diversa (di cui ai commi 1 e 2) non vengono inoltrate, decorsi 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto, i magistrati titolari di funzioni dirigenziali possono essere destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi.

Anche in questo caso appare utile che sia chiarito lo status dei magistrati in questione.

 

Diversamente da quanto disposto dall’art. 4, in base al comma 4 le nuove destinazioni dei magistrati con funzioni dirigenziali sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti.

 

Si applica dunque non solo l’art. 13 della L. n. 97/79 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato) che, in caso di trasferimento di magistrati, riconosce loro l’indennità di prima sistemazione nonché il rimborso spese oltre all’indennità di missione, se il trasferimento riguarda una sede servizio per la quale i magistrati non hanno proposto domanda, ma anche la legge n. 836/1973, sull’indennità di missione e sul trasferimento dei dipendenti statali (il cui trattamento economico è stato aggiornato dalla legge n. 417/1978).

 

Si osserva che occorre valutare se, oltre alla diversità di trattamento tra i magistrati con funzioni dirigenziali e gli altri magistrati, il comma 4 sia compatibile con i principi di delega e, in particolare, con l’art. 1, comma 2, lettera h), della legge 148/2011, secondo cui l'assegnazione dei magistrati non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti.

 

La posizione dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali negli uffici giudiziari soppressi viene ulteriormente salvaguardata dal comma 5 che consente loro, in deroga al requisito della permanenza triennale nella sede (art. 194 OG) di:

§         chiedere di essere trasferiti ad altra sede o assegnati ad altre funzioni dopo due anni di esercizio delle funzioni dirigenziali nella sede vacante richiesta ai sensi del comma 1;

§         chiedere altrimenti in qualsiasi momento di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni, se in base ai commi 2 e 3 sono stati destinati a funzioni diverse dalle dirigenziali o ad altre sedi.

 

Appare utile che venga chiarito, in ordine alla formulazione del testo, la portata del rinvio al precedente comma 4, che tratta sostanzialmente le conseguenze economiche del trasferimento.


 

Art. 6
(Personale di polizia giudiziaria)

 

1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.

2. L’assegnazione e l’applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.

 

 

L’articolo 6 provvede alla riassegnazione del personale di polizia giudiziaria in servizio presso le 37 procure della repubblica soppresse.

 

Si ricorda che la polizia giudiziaria è l’organo chiamato allo svolgimento di ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

L’art. 55 del codice di procedura penale stabilisce che la polizia giudiziaria, tramite i propri ufficiali ed agenti, deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dalle sezioni di polizia giudiziaria (art. 56 c.p.p.), istituite presso tutte le Procure della Repubblica, incluse quelle presso il Tribunale per i minorenni (ma non presso le Procure generali, le quali, a parte i poteri di sorveglianza e vigilanza che loro competono, possono disporre di tutte le sezioni del distretto) e composte da personale interforze proveniente dai servizi, con netta prevalenza degli ufficiali di polizia giudiziaria sugli agenti[4].

Alle sezioni di polizia giudiziaria si è assegnati su richiesta nominativa congiunta del Procuratore generale e del Procuratore della Repubblica interessato (artt. 58-59; artt. 5-8 disp. att.; art. 5, D.P.R. 22.9.1988, n. 488; art. 6, D.Lgs. 28.7.1989, n. 272).

Lo Stato giuridico del personale delle sezioni è disciplinato dalle amministrazioni di appartenenza, comunque tenute ad acquisire elementi informativi dal Procuratore della Repubblica, il quale dirige e coordina le attività della sezione, ma, salvo casi eccezionali o per esigenze di istruzione o addestrative, e comunque previo consenso del Procuratore capo, il personale è esonerato dai compiti e dagli obblighi non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria (artt. 9-10 disp. att.). I trasferimenti del personale delle sezioni sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso il quale è istituita la sezione o, se su iniziativa dell'amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del Procuratore generale, ma, qualora il trasferimento sia necessario per la progressione in carriera dell'addetto, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio ed al Procuratore generale (art. 11 disp. att.). Per le promozioni è necessario il parere favorevole del procuratore generale e del Procuratore della Repubblica, e ciò anche quando l'ufficiale ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni (art. 15 disp. att.).

 

 

Analogamente a quanto disposto per magistrati e personale amministrativo, lo schema di decreto legislativo dispone l’assegnazione o applicazione del personale di polizia presso le sezioni di polizia giudiziaria delle procure istituite presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli organi giudiziari soppressi.

Anche il questo caso la disposizione (comma 2) esclude che si tratti di nuove assegnazioni, applicazioni o trasferimenti.


 

Art. 7
(Edilizia giudiziaria)

 

1. In deroga all’articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all’articolo 10, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.

2. Il provvedimento è adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell’ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate.

3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l’immobile stesso è ubicato.

4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.

 

 

L’articolo 7 disciplina la sorte degli edifici giudiziari nelle sedi soppresse dalla riforma.

 

Il comma 1 stabilisce che il Ministro della giustizia può decidere di continuare a disporre per un massimo di 5 anni degli edifici già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate soppresse, senza che lo Stato debba corrispondere ai comuni alcun rimborso spese, come ulteriormente specificato dal comma 4. Tali edifici verranno utilizzati a servizio del tribunale che ha accorpato gli uffici soppressi.

Il comma 1 opera in deroga all’art. 2, primo comma, della legge 392/1941, in base a cui: a) le spese per i locali degli uffici giudiziari sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede i medesimi uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria; b) ai detti Comuni sedi di uffici giudiziari è corrisposto dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime.

 

La decisione del ministro sarà assunta previo parere del presidente del Tribunale, del consiglio giudiziario, del consiglio dell’ordine degli avvocati e delle amministrazioni locali interessate (comma 2).

 

Infine, il comma 3 stabilisce che per il personale che presta servizio presso gli immobili già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate, si considera sede di servizio il comune nel quale l’immobile stesso è ubicato.

 

Appare utile che vengano chiarite le conseguenze, sul piano giuridico ed organizzativo, della disposizione di cui al comma 3.


 

Art. 8
(Disposizioni transitorie)

 

1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l’entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all’articolo 10, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all’ufficio competente a norma dell’articolo 2.

2. Fino alla data di cui all’articolo 10, comma 2, il processo si considera pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione.

3. Compatibilmente con l’organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dall’articolo 2, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l’apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici.

4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.

 

 

L’articolo 8 reca le disposizioni transitorie.

Pur non espressamente prevista dai principi e criteri direttivi di delega, la disciplina transitoria può essere ricondotta all’art. 1, comma 3, della legge delega, in base al quale la riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

 

Come sopra ricordato, la delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado prevedeva espressamente l'adozione di una specifica disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non sarebbero passati ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.

 

In base al comma 1, le udienze fissate dinanzi a uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l’entrata in vigore del decreto legislativo e la data di sua efficacia (diciotto mesi dopo) sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all’ufficio competente sulla base della nuova geografia giudiziaria stabilita dal decreto legislativo.

Fino al diciottesimo mese successivo all’entrata in vigore il processo si considera pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione (comma 2).

I capi degli uffici giudiziari debbono assicurare – compatibilmente con l’organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro – che i procedimenti penali per i quali sia già stata dichiarata l’apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici.

Si osserva che appare opportuno specificare quale sia la data da prendere come riferimento rispetto all’apertura del dibattimento (verosimilmente si tratta della scadenza del diciottesimo mese successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo).

Si rileva inoltre che la clausola di compatibilità con il personale in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro rimette, nella sostanza, alla discrezionale valutazione dei capi degli uffici giudiziari la possibilità di proseguimento del procedimento penale davanti agli stessi giudici.

 

Il comma 3 prevede che i capi degli uffici giudiziari curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.

Ancor più in questo caso, è rimesso alla valutazione discrezionale dei capi degli uffici la possibilità che il procedimento civile prosegua davanti agli stessi giudici.

 


 

Art. 9
(Clausola di invarianza)

 

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione si provvede nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

L’articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Dal decreto legislativo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla sua attuazione di provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 10
(Entrata in vigore)

 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 acquistano efficacia decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e Chieti nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell’Aquila e Chieti le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano decorsi due anni dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

 

L’articolo 10 disciplina l’entrata in vigore.

Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 1).

Le disposizioni sulla riduzione degli uffici, le nuove tabelle, le modifiche al c.p.p., i magistrati e il personale amministrativo presso gli uffici soppressi e il personale di polizia giudiziaria sono efficaci decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore.

Saranno pertanto immediatamente efficaci le disposizioni sui magistrati titolari di funzioni dirigenziali (art. 5) e quelle sull’edilizia giudiziaria (art. 7).

 

Il comma 3 disciplina l’efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie di L’Aquila e Chieti.

Lo schema di decreto interviene infatti anche con riguardo a tali circoscrizioni.

 

Si rammenta che, in virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni (art. 1, comma 5-bis, della legge 148/2011).

 

La scelta adottata dallo schema di decreto è pertanto di rivedere fin d’ora le circoscrizioni giudiziarie anche con riguardo ai predetti tribunali, differendo l’efficacia.

In base al comma 3, le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie di L’Aquila e Chieti e delle relative sedi distaccate sono efficaci decorsi tre anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo e nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari di L’Aquila e Chieti, le disposizioni dell’art. 5 si applicano decorsi due anni dall’entrata in vigore del decreto (comma 3).

 

Si osserva che sarebbe utile chiarire che i diversi termini di efficacia interessano i magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari di L’Aquila e Chieti così come modificati dal decreto legislativo (ovverosia i magistrati titolari di tali funzioni negli uffici soppressi e accorpati a L’Aquila e Chieti)

.


Documentazione

 


 

 

Tribunali per distretto di Corte d'appello (AG 494)

 

 

 


 

 






 

Tribunali ordinati in base al bacino d'utenza (AG 494)





 

Tribunali ordinati in base all'estensione territoriale (AG 494)





 

Mappe delle Corti d’Appello e dei Tribunali

 


 

La documentazione che segue contiene le mappe, ordinate per corti d’Appello, che rappresentano gli attuali Tribunali ordinari, le rispettive sezioni distaccate e le nuova geografia giudiziaria delineata dall’ A.G. 494.

Ogni mappa è accompagnata da una tabella in cui sono indicati, per ogni ufficio giudiziario (e sezione distaccata) i residenti al dicembre 2011 e la superficie espressa in Kmq; viene inoltre calcolato il dato sulla densità della popolazione, vale a dire il numero dei residenti per Kmq.

 

Fonte dei dati: i residenti sono quelli risultanti dai dati provvisori del Censimento 2011 (tratti dal sito www.I.STAT.it); la superficie espressa in Kmq (anno 2004, Agenzia del Territorio) è quella risultante in "Elenco_comuni_italiani_1°_ottobre_2011" (in www.istat.it/it/archivio/6789).

 

 

Sono indicati in rosso gli uffici soppressi dallo schema di decreto legislativo all’esame della Commissione.

 

Per ogni distretto di Corte di appello vengono ricordati i criteri direttivi che il Governo ha rispettato nel taglio degli uffici giudiziari e si ricordano sinteticamente le scelte compiute dal Governo sui giudici di pace.

 

 


















 











 







 



















 



[1]    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

[2]    Legge 24 febbraio 2012, n. 14, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

[3]    Si tratta di disposizioni inserite nell’Ordinamento giudiziario dal decreto legislativo n. 51 del 1998 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

[4]    L’articolo 57 c.p.p. individua, salve le disposizioni delle leggi speciali, come ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato, un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

Sono, invece, agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni (quando sono in servizio).

Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.