Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense - testo a fronte tra AC 3900 (approvato dal Senato) e AA.C. 420, 1004, 1447, 1494, 1545, 1837 e 2419
Riferimenti:
AC N. 3900/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 425    Progressivo: 1
Data: 08/02/2011
Descrittori:
AVVOCATI E PROCURATORI   LIBERI PROFESSIONISTI
Organi della Camera: II-Giustizia

SIWEB

 

 

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

 

Testo a fronte tra A.C. 3900 (approvato dal Senato) e
AA.C. 420, 1004, 1447, 1494, 1545, 1837 e 2419

 

n. 425/1
Edizione provvisoria

 

8 febbraio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9148 / 066760-9559 – * st_giustizia@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: gi0509a.doc


Testo a fronte
Testo a fronte tra A.C. 3900 (approvato dal Senato) e le proposte di legge
AA.CC. 420, 1004, 1447, 1494, 1545, 1837, 2419

 


 

 

 

 

AVVERTENZA

 

 

 

Nel presente dossier sono messe a raffronto l’A.C. 3900 (approvato dal Senato) e le proposte di legge 1004, 1447, 1494, 1837 e 2419, in tema di riforma dell’ordinamento della professione forense.

Limitatamente all’aspetto dell’accesso alla professione forense, l’A.C. 3900 è messo a raffronto anche con le p.d.l. 420 e 1545, che intervengono in materia novellando la normativa vigente.

Il testo a fronte non prende invece in considerazione l’A.C. 2246, che novella il codice civile e il decreto-legge Bersani esclusivamente in tema di tariffe professionali.

 


 

ATTENZIONE: per stampare correttamente la tabella:

 

Le disposizioni generali (il Titolo I delle proposte di legge)

 

A.C. 3900
(approvato dal Senato)

A.C. 1004
(Pecorella)

A.C. 1447
(Cavallaro)

 

A.C. 1494
(Capano e altri)

A.C. 1837
(Mantini e altri)

A.C. 2419
(Cassinelli e altri)

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1.

(Disciplina dell'ordinamento forense)

Art. 1.

(Disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato)

Art. 1.

(Disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato)

 

Art. 1.

(Disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato)

Art. 1.

(Disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato)

Art. 1.

(Disciplina dell'ordinamento forense).

1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina la professione di avvocato.

1. La professione di avvocato è disciplinata dalla presente legge nel rispetto dei princìpi  costituzionali e della normativa comunitaria.

1. La professione di avvocato è disciplinata dalla presente legge nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa comunitaria.

 

1. La professione di avvocato è disciplinata dalla presente legge nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa comunitaria.

1. La presente legge disciplina l'ordinamento forense e la professione di avvocato nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa comunitaria vigente in materia, e ha natura di legge speciale.

1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina in modo autonomo la professione di avvocato e le norme in essa contenute hanno carattere di specialità.

2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

2. L'ordinamento forense, nell'interesse pubblico, garantisce l'idoneità professionale degli iscritti.

2. L'ordinamento forense, nell'interesse pubblico, garantisce l'idoneità professionale degli iscritti.

 

2. L'ordinamento forense è strumento per garantire la difesa dei diritti e degli interessi legittimi nonché la consulenza e l'assistenza nella interpretazione e nell'attuazione del diritto. A tale fine l'ordine forense, nell'interesse pubblico, garantisce l'idoneità professionale degli iscritti.

4. In considerazione della specificità e della rilevanza, della funzione difensiva e consultiva, l'ordinamento forense deve:

2. In considerazione della specificità e della rilevanza della funzione difensiva, l'ordinamento forense:

a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

 

 

 

 

a) regolamentare l'esercizio della professione di avvocato al fine di garantire la tutela degli interessi generali sui quali essa incide;

a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato al fine di garantire la tutela degli interessi generali sui quali essa incide;

b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona;

 

 

 

 

b) valorizzare la rilevanza sociale ed economica della professione legale, favorendo la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese, al fine di garantire in ogni sede la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona nonché di dare attuazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, favorendo la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese, al fine di garantire in ogni sede la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona e di dare attuazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

 

c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

 

 

 

 

c) garantire l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

d) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;

 

 

 

 

d) tutelare l'affidamento della collettività e della clientela, assicurando la correttezza nei comportamenti e la qualità della prestazione professionale.

d) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, favorendo la correttezza dei comportamenti e la qualità della prestazione professionale.

e) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni.

 

 

 

 

 

 

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti, che devono essere adottati dal Ministro della giustizia o dal Consiglio nazionale forense (CNF), secondo le rispettive competenze.

4. Il Ministro della giustizia può annullare i regolamenti emanati dal CNF per motivi di illegittimità entro sessanta giorni dalla data in cui gli siano stati notificati.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti, che devono essere adottati dal Ministro della giustizia o dal Consiglio nazionale forense (CNF), secondo le rispettive competenze.

4. Il Ministro della giustizia può annullare i regolamenti emanati dal CNF per motivi di illegittimità entro sessanta giorni dalla data in cui gli sono stati notificati.

 

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti emanati dal Consiglio nazionale forense (CNF) e trasmessi al Ministro della giustizia.

4. Il Ministro della giustizia può annullare i regolamenti di cui al comma 3 per motivi di legittimità entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione.

5. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti, emanati dal Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF, prevista dalla presente legge, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di parere dei consigli degli ordini territoriali e sentite le associazioni maggiormente rappresentative della categoria, individuate dal Congresso nazionale forense di cui all'articolo 37, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e l'organismo espresso dal citato Congresso nazionale forense, ove costituito.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF prevista dalla presente legge, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di parere dei consigli dell'ordine circondariale e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense di cui all'articolo 37, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e, in quanto costituito, l'organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense.

4. Al fine della consultazione di cui al comma 3 il CNF trasmette ai soggetti ivi indicati lo schema di regolamento, fissando un termine per l'invio dei pareri non inferiore a trenta giorni.

5. Scaduto il termine di cui al comma 4, il CNF richiede il parere di una commissione composta da un delegato per ogni regione designato dagli ordini circondariali forensi della stessa e da un delegato di ciascuno degli altri soggetti di cui al comma 3.

6. La commissione di cui al comma 5 è istituita entro sessanta giorni dall'elezione del CNF e ha la medesima durata in carica del Consiglio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2.

(Disciplina della professione di avvocato).

Art. 2.

(Funzioni dell'avvocato).

Art. 2.

(Funzioni dell'avvocato).

 

Art. 2.

(Funzioni dell'avvocato).

Art. 2.

(Attività dell’avvocato).

Art. 2.

(Disciplina della professione di avvocato).

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.

1. La professione forense si esplica, in piena autonomia e libertà, attraverso la rappresentanza e la difesa in giudizio e ogni altra attività di assistenza e di consulenza giuridiche, senza limiti territoriali.

1. La professione forense si esplica, in piena autonomia e libertà, attraverso la rappresentanza e la difesa in giudizio e ogni altra attività di assistenza e di consulenza giuridiche, senza limiti territoriali.

 

1. La professione forense si esplica, in piene autonomia e libertà, attraverso la rappresentanza e la difesa in giudizio e ogni altra attività di assistenza e di consulenza giuridiche, senza limiti territoriali.

[art. 1] 2. L'avvocato è un libero professionista intellettuale che, senza limiti territoriali, opera con attività abituale e prevalente, in piena libertà, autonomia e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in attuazione dei princìpi di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione e dell'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui alla comunicazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 12 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 303 del 14 dicembre 2007.

1. L'avvocato è un libero professionista che opera con attività abituale e prevalente in piene libertà, autonomia e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in attuazione dei princìpi di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione e dell'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.

 

 

 

 

[art. 1] 3. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino, mediante la difesa in giudizio e la consulenza e l'assistenza nell'interpretazione delle norme, l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.

2. Identico all’A.C. 3900.

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. [continua]

 

 

 

 

1. L'iscrizione a un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. [continua]

3. L'iscrizione a un albo circondariale forense è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. [continua]

[segue] Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; [continua]

 

 

 

 

 

 

[segue] b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. [continua]

[art. 17] 1. Hanno diritto di essere iscritti all'albo degli avvocati, senza limiti di età, purché in possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 16, coloro che, anche se privi del requisito indicato alla lettera a) del medesimo comma 1, sono stati avvocati dello Stato e i professori ordinari o associati nelle università inquadrati in settori scientifico-disciplinari attinenti all'esercizio della professione dopo almeno cinque anni effettivi di insegnamento.

 

 

 

 

 

[segue] L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21. [continua]

[art. 6] 3. Gli avvocati esercitano l'attività di consulenza e di rappresentanza in giudizio senza limiti territoriali; il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è riservato agli iscritti al relativo albo speciale.

[art. 6] 3. Gli avvocati esercitano l'attività di consulenza e di rappresentanza in giudizio senza limiti territoriali; il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è riservato agli iscritti al relativo albo speciale.

 

 

[segue] L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica; per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori egli deve essere iscritto all'albo speciale di cui all'articolo 20.

[segue] L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica; per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale disciplinato dall'articolo 20.

[segue] Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

 

 

4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto solo alla legge.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'avvocato è soggetto soltanto alla legge.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'avvocato è soggetto soltanto alla legge.

 

2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'avvocato è soggetto soltanto alla legge.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni, l'Ordine professionale forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni e attività l'ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge.

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

3. Sono funzioni esclusive dell'avvocato: la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati rituali e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, fatte salve le competenze delle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione.

3. Sono funzioni esclusive dell'avvocato: la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati rituali e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, fatte salve le competenze delle leggi speciali per l'assistenza e per la rappresentanza della pubblica amministrazione.

 

3. Sono funzioni esclusive dell'avvocato: la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati rituali e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, fatte salve le competenze delle leggi speciali per l'assistenza e per la rappresentanza della pubblica amministrazione.

3. Sono attività esclusive dell'avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito: la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad altre amministrazioni pubbliche, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e per la rappresentanza della pubblica amministrazione.

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito: la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti davanti alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e per la rappresentanza della pubblica amministrazione.

6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche.

4. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti ad altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria, disciplinare e simili.

5. È riservata, inoltre, agli avvocati l'attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri lavoratori per particolari settori del diritto.

4. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti ad altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria, disciplinare e simili.

5. È riservata, inoltre, agli avvocati l'attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri lavoratori per particolari settori del diritto.

 

4. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti ad altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria, disciplinare e simili.

5. È riservata, inoltre, agli avvocati l'attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri lavoratori per particolari settori del diritto.

4. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti ad altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare.

5. Al fine di assicurare al cittadino una tutela competente e qualificata, è riservata, inoltre, agli avvocati l'attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori del diritto.

6. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti ad altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare.

7. È riservata, altresì, agli avvocati, in quanto soggetti necessari e insostituibili per assicurare ai cittadini una tutela dei diritti competente e qualificata, l'attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori del diritto.

7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

[art. 8] 1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti agli appositi albi o elenchi, anche se cancellati da essi.

[art. 8] 1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti agli appositi albi o elenchi, anche se cancellati da essi.

 

[art. 8] 1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti agli appositi albi o elenchi, anche se cancellati da essi.

6. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che sono o che sono stati iscritti a un albo circondariale forense.

8. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che sono o che sono stati iscritti a un albo circondariale forense.

8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

[art. 8] 2. L'uso del titolo è vietato a chi è stato radiato per ragioni disciplinari.

[art. 8] 2. L'uso del titolo è vietato a chi è stato radiato per ragioni disciplinari.

 

[art. 8] 2. L'uso del titolo è vietato a chi è stato radiato per ragioni disciplinari.

7. L'uso del titolo di avvocato è vietato a chi è stato radiato dal relativo albo.

9. L'uso del titolo di avvocato è vietato a chi è stato radiato dall'albo forense.

 

 

 

 

 

8. La violazione delle disposizioni del presente articolo, quando non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato, ai sensi dell'articolo 498 del codice penale e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, ai sensi dell'articolo 348 dello stesso codice.

10. La violazione delle disposizioni di cui del presente articolo, ove non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato, ai sensi dell'articolo 498 del codice penale e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, ai sensi dell'articolo 348 dello stesso codice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3.

(Doveri e deontologia).

Art. 3.

(Doveri e deontologia).

Art. 3.

(Doveri e deontologia).

 

Art. 3.

(Doveri e deontologia).

Art. 3.

(Doveri e deontologia).

Art. 3.

(Doveri e deontologia).

1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

 

 

 

 

1. L'avvocato è tenuto a rispettare le leggi e il codice deontologico ai fini della tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio intellettuali e tecniche. È dovere dell'avvocato adempiere agli obblighi della difesa d'ufficio.

1. L'avvocato è tenuto a rispettare le leggi e il codice deontologico, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. È dovere dell'avvocato adempiere agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza.

1. La professione forense, tenuto conto del rilievo sociale della difesa, deve essere esercitata, sia in forma individuale, sia in forma collettiva, con indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà e discrezione, nel rispetto delle regole della corretta e leale concorrenza.

1. La professione forense, tenuto conto del rilievo sociale della difesa, deve essere esercitata, sia in forma individuale, sia in forma collettiva, con indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà e discrezione, nel rispetto delle regole della corretta e leale concorrenza.

 

1. La professione forense deve essere esercitata, sia in forma individuale, sia in forma collettiva, con indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà e discrezione, tenendo conto del rilievo sociale della difesa.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza.

3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai princìpi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera d), e 64, comma 6. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme devono essere caratterizzate dalla stretta osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

2. Il codice deontologico, la cui violazione dà luogo a responsabilità disciplinare, è redatto e aggiornato periodicamente dal CNF, sentiti gli ordini forensi circondariali e le associazioni forensi riconosciute. Esso è finalizzato a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, e in particolare a:

a) garantire la libera scelta del professionista da parte dell'utente e il suo affidamento;

b) garantire il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale, nonché a un'adeguata informazione sulle competenze dell'avvocato, sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto anche potenziale di interesse;

c) garantire la credibilità della professione;

d) garantire la concorrenza;

e) individuare gli illeciti disciplinari connessi all'inadempimento dell'obbligo di formazione permanente di cui all'articolo 11, alla violazione dei princìpi in materia di pubblicità di cui all'articolo 10, nonché ai comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro professionali.

2. Il codice deontologico, la cui violazione dà luogo a responsabilità disciplinare, è redatto e aggiornato periodicamente dal CNF, sentiti gli ordini forensi circondariali e le associazioni forensi riconosciute. Esso è finalizzato a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, e in particolare a:

a) garantire la libera scelta del professionista da parte dell'utente e il suo affidamento;

b) garantire il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale, nonché a un'adeguata informazione sulle competenze dell'avvocato, sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto anche potenziale di interesse;

c) garantire la credibilità della professione;

d) garantire la concorrenza;

e) individuare gli illeciti disciplinari connessi all'inadempimento dell'obbligo di formazione permanente di cui all'articolo 11, alla violazione dei princìpi in materia di pubblicità di cui all'articolo 10, nonché ai comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro professionali.

 

2. Le norme deontologiche sono approvate dal CNF, sentiti gli ordini forensi circondariali, e revisionate ogni quattro anni. Esse devono realizzare i princìpi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi, nel rispetto del diritto comunitario, da attuare tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni italiane, nei limiti della discrezionalità riconosciuta.

3. Le norme deontologiche, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, sentiti gli ordini forensi circondariali, al fine di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere svolta per la prevalente tutela dell'interesse del cliente. Esse sono aggiornate periodicamente e devono realizzare i princìpi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi vigenti in materia, nel rispetto del diritto comunitario, comunque da attuare tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni italiane.

3. Le norme deontologiche, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, sentiti gli ordini circondariali forensi, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere esercitata per la prevalente tutela dell'interesse del cliente. Le norme di cui al presente comma sono aggiornate periodicamente e realizzano i princìpi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi, nel rispetto del diritto comunitario, da attuare tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni italiane.

4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

4. Il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque ai sensi di specifiche norme regolamentari emanate dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

4. Il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con regolamento del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

3. L'avvocato è responsabile verso il cliente dei danni ingiusti cagionati, direttamente o da suoi collaboratori o ausiliari, per negligenza, imperizia o violazione di regole di condotta, ai sensi del codice civile.

3. L'avvocato è responsabile verso il cliente dei danni ingiusti cagionati, direttamente o da suoi collaboratori o ausiliari, per negligenza, imperizia o violazione di regole di condotta, ai sensi del codice civile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4.

(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).

Art. 4.

(Associazioni e società tra avvocati).

Art. 4.

(Associazioni e società tra avvocati).

 

Art. 4.

(Associazioni e società tra avvocati).

Art. 4.

(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).

Art. 4.

(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità illimitata dei soci. [continua]

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità illimitata dei soci. [continua]

 

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità illimitata dei soci.

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma societaria, purché con responsabilità solidale e illimitata dei soci, che devono essere iscritti all'albo forense. Lo svolgimento dell'attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui l'incarico sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o di una società professionale. L'appartenenza ad un un'associazione o ad una società professionale non pregiudica l'autonomia o l'indipendenza intellettuale o di giudizio degli associati e dei soci. [continua]

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità solidale e illimitata dei soci, tutti necessariamente iscritti all'albo forense. Lo svolgimento dell'attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui l'incarico sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o di una società professionale. L'appartenenza a un'associazione o a una società non pregiudica l'autonomia o l'indipendenza intellettuale o di giudizio degli associati e dei soci. [continua]

2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi gli associati e i soci, salvo il caso in cui questi non partecipino all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

[segue] Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, alle associazioni si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme vigenti relative alla società semplice, in quanto compatibili.

3. Ciascun socio o associato è, ad ogni effetto, solidalmente e illimitatamente obbligato con la società o con l'associazione verso i clienti. L'associazione o la società è sempre solidalmente obbligata nella responsabilità con l'associato o con il socio e lo è in modo esclusivo se non è individuato l'avvocato responsabile.

[segue] Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, alle associazioni si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme vigenti relative alla società semplice, in quanto compatibili.

3. Ciascun socio o associato è, ad ogni effetto, solidalmente e illimitatamente obbligato con la società o con l'associazione verso i clienti. L'associazione o la società è sempre solidalmente obbligata nella responsabilità con l'associato o con il socio e lo è in modo esclusivo se non è individuato l'avvocato responsabile.

 

 

[segue] Alle società professionali si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme vigenti per la società semplice, in quanto compatibili.

[segue] Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme vigenti in materia di società semplice, in quanto compatibili.

3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.

2. Le associazioni e le società possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense o al registro dei praticanti, professionisti appartenenti a categorie definite compatibili dal CNF. In caso di società o associazioni multidisciplinari, esse possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fino a quando, vi sia tra i soci o associati almeno un avvocato iscritto all'albo. Solo gli iscritti all'albo degli avvocati possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate indicate nell'articolo 2.

2. Le associazioni e le società possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense o al registro dei praticanti, professionisti appartenenti a categorie definite compatibili dal CNF. In caso di società o associazioni multidisciplinari, esse possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fino a quando, vi sia tra i soci o associati almeno un avvocato iscritto all'albo. Solo gli iscritti all'albo degli avvocati possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate indicate nell'articolo 2.

 

2. Le associazioni e le società possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense o al registro dei praticanti, professionisti appartenenti a categorie definite compatibili dal CNF. In caso di società od associazioni multidisciplinari, esse possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all'albo. Solo gli avvocati e gli iscritti all'albo degli avvocati possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate indicate nell'articolo 2.

3. Le associazioni e società professionali di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense, professionisti iscritti ad altri albi.

4. Le associazioni e le società multidisciplinari possono comprendere nel loro oggetto sociale l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se vi sia tra gli associati o i soci almeno un avvocato iscritto all'albo forense. [continua]

 

 

 

 

7. Alle società professionali multidisciplinari si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano le società tra avvocati indicate al comma 1.

3. Le associazioni e le società di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense, altri professionisti iscritti ad albi appartenenti a categorie individuate dal CNF con regolamento.

4. Le associazioni e le società multidisciplinari possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fino a quando, vi sia tra i soci o tra gli associati almeno un avvocato iscritto all'albo forense. Solo gli iscritti all'albo e i praticanti avvocati nel periodo di abilitazione al patrocinio, nei limiti della loro competenza, possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate indicate nell'articolo 2. [continua]

7. Alle associazioni e alle società multidisciplinari si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano le società tra avvocati indicate nel comma 1.

 

 

4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

4. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede.

5. I soci hanno domicilio professionale nella sede dell'associazione o della società.

7. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e i diritti previsti dalle norme previdenziali; i contributi indiretti e quelli di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo, per la quota spettante a ciascun avvocato o praticante.

4. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede.

5. I soci hanno domicilio professionale nella sede dell'associazione o della società.

7. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e i diritti previsti dalle norme previdenziali; i contributi indiretti e quelli di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo, per la quota spettante a ciascun avvocato o praticante.

 

3. Gli avvocati facenti parte, a qualunque titolo, di un'associazione o società sono soggetti al controllo disciplinare dell'ordine presso cui sono iscritti.

4. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede.

5. I soci hanno domicilio professionale nella sede dell'associazione o della società.

6. Le associazioni e le società professionali sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della rispettiva associazione o società.

6. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. I associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede dell'associazione o della società.

5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

 

 

 

 

5. L'associato e il socio possono fare parte di una sola associazione o società professionale.

5. L'associato e il socio possono fare parte di una sola associazione o società.

6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

 

 

 

 

 

 

7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata. Sono nulli i relativi atti costitutivi e quelli successivamente intervenuti di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.

 

 

 

 

2. È vietata la costituzione di società di capitali che hanno nel proprio oggetto l'esecuzione delle attività indicate nell'articolo 2.

2. È vietata la costituzione di società di capitali che hanno nel proprio oggetto l'esecuzione delle prestazioni indicate nell'articolo 2.

8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.

 

 

 

 

 

 

9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

6. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa, in analogia a quanto previsto per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. Essi sono imputati a ciascun associato o socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione della sua quota di partecipazione.

6. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa, in analogia a quanto previsto per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. Essi sono imputati a ciascun associato o socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione della sua quota di partecipazione.

 

6. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa, in analogia a quanto stabilito per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. Essi sono imputati a ciascun associato o socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione della sua quota di partecipazione e sono tassati soltanto in capo a lui come redditi professionali, se derivanti da prestazioni professionali dell'associazione o della società, e come redditi da partecipazione in società di persone, se derivanti da altra fonte di reddito. I redditi spettanti ai soci, a fronte di loro conferimenti, sono tassati come reddito di capitale.

9. I redditi delle associazioni e delle società professionali sono determinati secondo i criteri di cassa, in analogia a quanto previsto per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

9. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa, con le modalità previste per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

 

 

 

 

7. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e i diritti previsti dalle norme previdenziali; i contributi indiretti e quelli di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura dovuta dal professionista singolo, per la quota spettante a ciascun avvocato o praticante.

8. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e i diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti.

8. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

10. L'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti possono stipulare associazioni temporanee in partecipazione ai sensi degli articoli da 2549 a 2553 del codice civile con imprese, società, associazioni o consorzi di imprese o altre società tra professionisti, per il compimento di un determinato affare alle seguenti condizioni:

a) l'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti possono assumere soltanto la qualità di associato;

b) l'avvocato, anche se facente parte di associazione o società tra professionisti, può apportare ed eseguire soltanto prestazioni rientranti tra le funzioni indicate nell'articolo 2 della presente legge;

c) l'associazione in partecipazione può essere solo temporanea e non può avere durata superiore a cinque anni; se, entro tale termine, l'affare non è stato portato a conclusione, l'associazione può essere prorogata per non più di cinque anni con il consenso di tutti gli associanti e associati; nell'associazione o società tra professionisti, la proroga deve essere approvata all'unanimità;

d) devono essere espressamente riconosciute dagli associanti e dagli altri associati all'avvocato, anche se facente parte di associazione o società tra professionisti, assoluta libertà e autonomia nel compimento delle sue prestazioni, nel rispetto delle norme deontologiche, con la esclusione della trattazione di affari in conflitto di interessi. È nullo ogni accordo con il quale l'associante vieta la contemporanea attività professionale dell'associato;

e) l'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti possono continuare a svolgere autonoma attività contemporaneamente a quella compiuta con l'associazione in partecipazione;

f) l'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti devono stipulare una assicurazione autonoma rispetto a quella per l'attività di carattere ordinario.

10. L'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti possono stipulare associazioni temporanee in partecipazione ai sensi degli articoli da 2549 a 2553 del codice civile con imprese, società, associazioni o consorzi di imprese o altre società tra professionisti, per il compimento di un determinato affare alle seguenti condizioni:

a) l'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti possono assumere soltanto la qualità di associato;

b) l'avvocato, anche se facente parte di associazione o società tra professionisti, può apportare ed eseguire soltanto prestazioni rientranti tra le funzioni indicate nell'articolo 2;


     c) l'associazione in partecipazione può essere solo temporanea e non può avere durata superiore a cinque anni; se entro tale termine l'affare non è stato portato a conclusione, l'associazione può essere prorogata per non più di cinque anni con il consenso di tutti gli associanti e associati; nell'associazione o società tra professionisti la proroga deve essere approvata all'unanimità;

d) devono essere espressamente riconosciute dagli associanti e dagli altri associati all'avvocato, anche se facente parte di associazione o società tra professionisti, assoluta libertà e autonomia nel compimento delle sue prestazioni, nel rispetto delle norme deontologiche, con l'esclusione della trattazione di affari in conflitto di interessi. È nullo ogni accordo con il quale l'associante vieta la contemporanea attività professionale dell'associato;

e) l'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti possono continuare a svolgere autonoma attività contemporaneamente a quella compiuta con l'associazione in partecipazione;

f) l'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti devono stipulare un'assicurazione autonoma rispetto a quella per l'attività di carattere ordinario.

 

 

10. L'avvocato, le associazioni e le società professionali di cui al presente articolo possono stipulare tra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle disposizioni regolamentari emanate dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare tra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle disposizioni del regolamento adottato dal CNF al fine di adeguare le citate norme del codice civile alle disposizioni della presente legge e alle specificità della professione forense.

11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

8. Il socio o l'associato è escluso se cancellato dall'albo con provvedimento definitivo o è sospeso con provvedimento disciplinare definitivo con sospensione non inferiore a un anno e può essere escluso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

8. Il socio o l'associato è escluso se cancellato dall'albo con provvedimento definitivo o sospeso con provvedimento disciplinare definitivo con sospensione non inferiore a un anno e può essere escluso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

 

 

 

11. Il socio o l'associato deve essere escluso se cancellato dall'albo forense con provvedimento definitivo o sospeso con provvedimento disciplinare definitivo non inferiore a un anno e può essere escluso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

9. Le norme che disciplinano l'impresa commerciale non si applicano all'avvocato, né alle associazioni e società comprendenti avvocati.

9. Le norme che disciplinano l'impresa commerciale non si applicano all'avvocato, né alle associazioni e società comprendenti avvocati.

 

 

[comma 4] [segue] Le medesime associazioni e società devono, altresì, avere ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

[comma 4] [segue] Le associazioni e le società hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5.

(Segreto professionale).

Art. 5.

(Segreto e discrezione professionali).

Art. 5.

(Segreto e discrezione professionali).

 

Art. 5.

(Segreto e discrezione professionali).

Art. 5.

(Segreto professionale).

Art. 5.

(Segreto professionale).

1. L'avvocato è tenuto, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

1. L'avvocato è tenuto alla discussione e al segreto professionale nell'interesse del cliente.

1. L'avvocato è tenuto alla discrezione e al segreto professionali nell'interesse del cliente.

 

1. L'avvocato è tenuto al segreto professionale e alla discrezione.

1. L'assistito ha diritto alla rigorosa osservanza del segreto professionale da parte dell'avvocato nell'attività di rappresentanza e di assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento delle attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

1. L'avvocato è tenuto nei confronti della parte assistita alla rigorosa osservanza del segreto professionale nell'attività di rappresentanza e di assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. L'avvocato è tenuto altresì all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi.

2. L'avvocato è inoltre tenuto all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

2. L'avvocato è inoltre tenuto all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

 

2. L'avvocato è inoltre tenuto all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

2. L'avvocato è tenuto all'osservanza del massimo riserbo in merito agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

2. L'avvocato è altresì tenuto all'osservanza del massimo riserbo in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

 

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

4. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

 

 

 

 

4. Gli avvocati e i loro collaboratori e dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione, fatto salvo quanto disposto in materia dal codice di procedura penale.

4. L'avvocato e i suoi collaboratori e dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, fatto salvo quanto disposto nel codice di procedura penale.

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6.

(Prescrizioni per il domicilio).

Art. 6.

(Esercizio della professione).

Art. 6.

(Esercizio della professione).

 

Art. 6.

(Prescrizioni per il domicilio).

Art. 6.

(Prescrizioni per il domicilio).

Art. 6.

(Prescrizioni per il domicilio).

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.

1. L'avvocato è iscritto all'albo del circondario del tribunale nel cui territorio ha il proprio domicilio professionale, ovvero la sede legale in caso di società o di studio associato.

2. Ogni variazione del domicilio professionale è immediatamente comunicata al consiglio dell'ordine di appartenenza.

1. L'avvocato è iscritto all'albo del circondario del tribunale nel cui territorio ha il proprio domicilio professionale, ovvero la sede legale in caso di società o di studio associato.

2. Ogni variazione del domicilio professionale è immediatamente comunicata al consiglio dell'ordine di appartenenza.

 

1. L'avvocato deve eleggere domicilio professionale nel capoluogo del circondario del tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto; l'elezione avviene con dichiarazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'avvocato. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine.

1. L'avvocato deve iscriversi all'albo del circondario del tribunale ove ha il domicilio professionale. Il domicilio professionale è il luogo dove l'avvocato svolge la professione in modo prevalente. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'interessato all'ordine territoriale di appartenenza.

1. L'avvocato deve essere iscritto all'albo forense del circondario del tribunale ove ha il proprio domicilio professionale. Il domicilio professionale è il luogo ove l'avvocato svolge la professione in modo prevalente. Ogni variazione è tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine forense. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine circondariale di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio.

2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.

 

 

 

 

 

 

3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

 

 

 

2. L'avvocato può tenere uffici ed eleggere domicilio anche in luoghi diversi dal domicilio professionale. L'avvocato deve dare immediata comunicazione scritta dell'apertura o della variazione di tali uffici, sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

2. L'avvocato che stabilisce uffici al di fuori dei circondario del tribunale ove ha il domicilio professionale deve darne immediata comunicazione scritta sia all'ordine territoriale di appartenenza, sia all'ordine territoriale del luogo sede dell'ufficio.

2. L'avvocato che stabilisce propri uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha il proprio domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

 

 

 

3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati aventi ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine, ma che sono iscritti ad altri albi.

3. Presso ogni ordine territoriale è tenuto un elenco degli avvocati iscritti ad altri albi che hanno il proprio ufficio nel circondario dove ha sede lo stesso ordine territoriale.

3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti ad altri albi che hanno un proprio ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

 

 

 

 

4. Gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dal capoluogo del circondario di tribunale ove sono iscritti oppure ove hanno stabile domicilio, ai sensi del comma 2, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio presso un avvocato avente domicilio nel comune ove ha sede l'autorità giudiziaria adita. In mancanza dell'elezione di domicilio questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

 

 

5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia.

 

 

 

5. Gli avvocati italiani che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza conseguono o mantengono l'iscrizione all'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia.

 

 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

 

 

 

6. La violazione degli obblighi prescritti nei commi 1 e 2 costituisce infrazione disciplinare.

4. La violazione degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.

4. La violazione degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7.

(Impegno solenne).

Art. 7.

(Impegno solenne).

Art. 7.

(Impegno solenne).

 

Art. 7.

(Impegno solenne).

Art. 7.

(Impegno solenne).

Art. 7.

(Impegno solenne).

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento».

1. Per poter esercitare la professione l'avvocato deve assumere dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la seguente formula: «Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con onere i doveri della professione di avvocato».

1. Per poter esercitare la professione l'avvocato deve assumere dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la seguente formula: «Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente a osservare con il massimo scrupolo e con onere i doveri della professione di avvocato».

 

1. Per poter esercitare la professione l'avvocato deve assumere dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la seguente formula: «Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente a osservare con il massimo scrupolo e con onore i doveri della professione di avvocato».

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato deve assumere davanti al consiglio dell'ordine territoriale competente in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia».

1. Per poter esercitare la professione l'avvocato assume davanti al consiglio dell'ordine, in pubblica seduta, l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la seguente formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8.

(Specializzazioni).

Art. 8.

(Titolo di avvocato e settori specialistici).

Art. 9.

(Conseguimento del titolo di specialista).

Art. 8.

(Titolo di avvocato e settori specialistici).

Art. 9.

(Conseguimento del titolo di specialista).

 

Art. 8.

(Titolo di avvocato e settori specialistici).

Art. 8.

(Specializzazioni).

Art. 8.

(Specializzazioni).

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.

[art. 8] 5. Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista, secondo le modalità stabilite dall'articolo 9, nei rami del diritto individuati con apposito regolamento, approvato dal Ministro della giustizia, su proposta congiunta del CNF e delle associazioni forensi riconosciute.

[art. 8] 5. Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista, secondo le modalità stabilite dall'articolo 9, nei rami del diritto individuati con apposito regolamento, approvato dal Ministro della giustizia, su proposta congiunta del CNF e delle associazioni forensi riconosciute.

 

4. Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista, nei rami del diritto individuati dal CNF, secondo modalità stabilite con apposito regolamento, approvato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del CNF.

1. Agli avvocati è riconosciuta la possibilità di ottenere e di indicare il titolo di specialista, secondo modalità stabilite con apposito regolamento emanato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche.

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e di indicare il titolo di specialista, secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 8 del presente articolo.

 

[art. 8] 6. Il conseguimento del titolo di specialista abilita all'iscrizione nel relativo elenco degli avvocati specialisti tenuto dal consiglio dell'ordine.

[art. 8] 6. Il conseguimento del titolo di specialista abilita all'iscrizione nel relativo elenco degli avvocati specialisti tenuto dal consiglio dell'ordine.

 

 

 

 

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

 

 

 

 

2. Al fine di garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale il regolamento di cui al comma 1 prevede:

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, al fine di garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni;

 

 

 

 

a) l'istituzione di un elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni;

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale per un totale di almeno centocinquanta ore complessive, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno;

[art. 9] 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo l7, comma 6, l'iscrizione negli elenchi degli avvocati specialisti è subordinata alla frequenza di una scuola di alta formazione, organizzata su base regionale o interregionale dal CNF o dalle associazioni forensi riconosciute dal Ministero della giustizia, e al superamento del relativo esame finale.

[art. 9] 3. Alle scuole di alta formazione possono essere ammessi, nei limiti dei posti disponibili, soltanto gli avvocati che, alla data di presentazione della domanda di iscrizione, hanno maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, per almeno due anni e che nello stesso periodo di tempo non hanno riportato sanzioni disciplinari.

[art. 9] 4. La scuola di alta formazione non può avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. [continua]

[art. 9] 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 6, l'iscrizione negli elenchi degli avvocati specialisti è subordinata alla frequenza di una scuola di alta formazione, organizzata su base regionale o interregionale dal CNF o dalle associazioni forensi riconosciute dal Ministero della giustizia, e al superamento del relativo esame finale.

[art. 9] 3. Alle scuole di alta formazione possono essere ammessi, nei limiti dei posti disponibili, soltanto gli avvocati che, alla data di presentazione della domanda di iscrizione, hanno maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, per almeno due anni e che nello stesso periodo di tempo non hanno riportato sanzioni disciplinari.

[art. 9] 4. La scuola di alta formazione non può avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. [continua]

 

 

b) l'istituzione di corsi di alta formazione di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data di presentazione della domanda d'iscrizione abbiano maturato un'anzianità d'iscrizione all'albo forense, ininterrotta e senza sospensioni, di almeno due anni;

 

3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista di cui al comma 1, lettere b) e c), non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 250 ore di formazione complessive. [continua]

b) i percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione hanno maturato un'anzianità di iscrizione all'albo forense, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno due anni;

 

3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 400 ore di formazione complessive [continua]

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private, prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

 

 

 

 

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti e istituzioni pubblici o privati per l'organizzazione, anche d'intesa tra loro, di scuole e di corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

c) le prescrizioni destinate agli ordini forensi territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti e istituzioni pubblici o privati per l'organizzazione, anche d'intesa tra loro, di scuole e di corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

[art. 8] 9. È vietato l'uso del termine «specialista» o «specializzato» da parte di coloro che non hanno conseguito il titolo di specialista secondo le modalità indicate nell'articolo 9 nell'articolo 17, comma 6.

[art. 8] 9. È vietato l'uso del termine «specialista» o «specializzato» da parte di coloro che non hanno conseguito il titolo di specialista secondo le modalità indicate nell'articolo 9 e nell'articolo 17, comma 6.

 

 

d) le sanzioni per l'uso indebito del titolo di specialista;

d) identico all’A.C. 3900;

e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.

 

 

 

 

e) il regime transitorio.

e) il regime transitorio.

3. Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto, da docenti universitari, da magistrati a riposo, da componenti indicati dalle associazioni forensi di cui al comma 9.

[art. 9, comma 4, segue] All'esito della frequenza, l'avvocato deve sostenere un esame di specializzazione, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'iscrizione negli elenchi. La commissione esaminatrice è composta da avvocati, scelti dal CNF o dall'associazione forense organizzatrice.

[art. 9, comma 4, segue] All'esito della frequenza, l'avvocato deve sostenere un esame di specializzazione, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'iscrizione negli elenchi. La commissione esaminatrice è composta da avvocati, scelti dal CNF o dall'associazione forense organizzatrice.

 

 

[comma 3] [segue] Al termine della frequenza l'avvocato deve sostenere un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dallo stesso Consiglio ed è composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini territoriali, da docenti universitari, da magistrati e da componenti designati dalle associazioni forensi indicate con il regolamento di cui al comma 1.

[comma 3] [segue] al termine dei quali l'avvocato sostiene un esame di specializzazione, presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione di esame è designata dal CNF ed è composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati e da componenti indicati delle associazioni forensi individuate con apposito regolamento del CNF adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5.

 

 

 

 

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF.

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF.

 

[art. 8] 3. Nello svolgimento dell'attività professionale, l'avvocato indica il proprio titolo e, se lo ritiene, l'abilitazione all'esercizio davanti le giurisdizioni superiori o davanti i tribunali ecclesiastici.

[art. 8] 8. Il titolo di specialista obbliga coloro che lo detengono a indicarlo nella carta intestata, nei biglietti da visita, nelle comunicazioni al pubblico e nel mandato professionale.

[art. 8] 10. Gli incarichi professionali aventi rilevanza pubblica devono essere affidati con preferenza ad avvocati muniti del titolo di specialista nel settore proprio dell'incarico, ferma restando la facoltà di affidare incarichi ad altri avvocati ritenuti idonei.

[art. 8] 3. Nello svolgimento dell'attività professionale, l'avvocato indica il proprio titolo e, se lo ritiene, l'abilitazione all'esercizio davanti le giurisdizioni superiori o davanti i tribunali ecclesiastici.

[art. 8] 8. Il titolo di specialista obbliga coloro che lo detengono a indicarlo nella carta intestata, nei biglietti da visita, nelle comunicazioni al pubblico e nel mandato professionale.

[art. 8] 10. Gli incarichi professionali aventi rilevanza pubblica devono essere affidati con preferenza ad avvocati muniti del titolo di specialista nel settore proprio dell'incarico, ferma restando la facoltà di affidare incarichi ad altri avvocati ritenuti idonei.

 

3. Nello svolgimento dell'attività professionale l'avvocato può indicare soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i settori di attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera in numero non superiore a tre, scelti tra quelli individuati dal CNF; egli inoltre può indicare l'abilitazione all'esercizio avanti giurisdizioni superiori o avanti i tribunali ecclesiastici.

 

 

5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i cui corsi annuali devono essere di almeno cinquanta ore. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.

[art. 8] 11. Il possesso del titolo di specialista o di titolo universitario non esonera dagli obblighi relativi alla formazione continua permanente di cui all'articolo 11.

[art. 9] 5. Il mantenimento del titolo di «specialista» è subordinato alla frequenza di un programma di formazione continua specialistico organizzato annualmente dalle associazioni forensi riconosciute o dal CNF, conformemente al regolamento per l'attività forense specialistica di cui all'articolo 11, e alla prova dell'effettività dell'esercizio continuativo della professione nel settore prescelto.

[art. 8] 11. Il possesso del titolo di specialista o di titolo universitario non esonera dagli obblighi relativi alla formazione continua permanente di cui all'articolo 11.

[art. 9] 5. Il mantenimento del titolo di «specialista» è subordinato alla frequenza di un programma di formazione continua specialistico organizzato annualmente dalle associazioni forensi riconosciute o dal CNF, conformemente al regolamento per l'attività forense specialistica di cui all'articolo 11, e alla prova dell'effettività dell'esercizio continuativo della professione nel settore prescelto.

 

 

 

 

6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

 

 

 

 

5. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), organizzano, altresì, con cadenza annuale, corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente a quanto disposto dal regolamento di cui al comma 1.

5. I soggetti di cui al comma 3, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

[Art. 8] 7. Il titolo di specialista non determina riserva di attività nel relativo settore di specializzazione.

 

[art. 8] 7. Il titolo di specialista non determina riserva di attività nel relativo settore di specializzazione.

 

 

6. Identico all’A.C. 3900.

6. Identico all’A.C. 3900.

8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

[art. 8] 4. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche possono altresì indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

[art. 8] 4. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche possono altresì indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

 

5. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che hanno conseguito titoli specialistici riconosciuti possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni

7. Identico all’A.C. 3900.

7. Identico all’A.C. 3900.

9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

[art. 9] 2. Possono ottenere il riconoscimento, previa registrazione presso il Ministero della giustizia, le associazioni di avvocati iscritti all'albo, prive di finalità di lucro e aventi lo scopo di tutelare la figura professionale e di favorire la preparazione e la competenza degli iscritti, se: sono costituite da almeno quattro anni; hanno ampia diffusione sull'intero territorio nazionale, con la presenza organizzata in almeno dieci regioni; sono dotate di statuti e di regolamento associativi che garantiscano la rappresentatività elettiva delle cariche interne, la trasparenza degli assetti organizzativi e dell'attività dei relativi organi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei princìpi deontologici; hanno una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata a garantire la formazione specialistica di base e continua, e in particolare adeguata a istituire e comunque a gestire scuole di alta formazione su base regionale o interregionale, dotate di piena autonomia gestionale e finanziaria e concernenti la materia oggetto di specializzazione.

[art. 9] 2. Possono ottenere il riconoscimento, previa registrazione presso il Ministero della giustizia, le associazioni di avvocati iscritti all'albo, prive di finalità di lucro e aventi lo scopo di tutelare la figura professionale e di favorire la preparazione e la competenza degli iscritti, se: sono costituite da almeno quattro anni; hanno ampia diffusione sull'intero territorio nazionale, con la presenza organizzata in almeno dieci regioni; sono dotate di statuti e di regolamento associativi che garantiscono la rappresentatività elettiva delle cariche interne, la trasparenza degli assetti organizzativi e dell'attività dei relativi organi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei princìpi deontologici; hanno una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata a garantire la formazione specialistica di base e continua, e in particolare adeguata a istituire e comunque a gestire scuole di alta formazione su base regionale o interregionale, dotate di piena autonomia gestionale e finanziaria e concernenti la materia oggetto di specializzazione.

 

 

8. Al fine di promuovere le specializzazioni di cui al presente articolo, possono essere costituite associazioni specialistiche tra gli avvocati iscritti agli albi nel rispetto dei seguenti requisiti:

8. Identico all’A.C. 3900:

a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

 

 

a) l'associazione deve avere adeguate diffusione e rappresentanza territoriali;

a) l'associazione deve avere adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, per il riconoscimento e per il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

 

 

b) lo statuto deve prevedere espressamente come scopo dell'associazione la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

b) identico all’A.C. 3900;

c) lo statuto include espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

 

 

c) lo statuto deve escludere espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

 

 

d) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività a fini di lucro;

d) identico all’A.C. 3900;

e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

 

 

e) l'associazione deve dotarsi di strutture organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

 

 

f) le associazioni professionali specialistiche devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto dal CNF.

f) le associazioni professionali sono iscritte in un elenco tenuto dal CNF.

10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c).

 

 

 

 

9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini territoriali, esercita la vigilanza sui requisiti e sulle condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo.

9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali forensi, esercita la vigilanza sui requisiti e sulle condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo e il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, lettera c).

11. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9.

(Informazioni sull'esercizio della professione).

Art. 10.

(Informazioni sull'esercizio della professione e certificazione di qualità).

Art. 10.

(Informazioni sull'esercizio della professione e certificazione di qualità).

 

Art. 9.

(Informazioni sull'esercizio della professione).

Art. 9.

(Pubblicità e informazioni sull'esercizio della professione).

Art. 9.

(Pubblicità e informazioni sull'esercizio della professione).

1. È consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, è consentito all'avvocato, italiano o straniero abilitato all'esercizio della professione in Italia, di fornire informazioni sulle modalità di esercizio della professione, purché in maniera veritiera e non elogiativa, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, è consentito all'avvocato, italiano o straniero abilitato all'esercizio della professione in Italia, di fornire informazioni sulle modalità di esercizio della professione, purché in maniera veritiera e non elogiativa, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.

 

1. È consentito all'avvocato, italiano o straniero abilitato all'esercizio della professione in Italia, dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera e non elogiativa, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. Il CNF determina i criteri delle modalità e degli strumenti dell'informazione.

1. All'avvocato è consentito di fornire informazioni sulle modalità di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

1. All'avvocato è consentito dare informazioni sull'esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei princìpi del codice deontologico.

 

 

 

 

2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione, degli obblighi di segretezza e di riservatezza e dei princìpi del codice deontologico.

2. Il contenuto e la forma delle informazioni di cui al comma 1 devono essere coerenti con la finalità della tutela della collettività, del rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché dei princìpi del codice deontologico.

3. Il CNF determina i criteri concernenti le modalità dell'informazione e della comunicazione.

 

 

 

 

 

 

4. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare.

 

 

 

 

 

 

 

2. Quando l'avvocato italiano svolge attività professionale all'estero, forme e contenuto dell'informazione possono adeguarsi alle norme e ai princìpi deontologici locali.

3. Gli studi legali possono ottenere certificazioni di qualità, attestanti il possesso di determinati requisiti di organizzazione del lavoro, da parte di società e di organismi certificatori inseriti in un apposito elenco tenuto presso il CNF.

4. È fatto divieto di pubblicizzare certificazioni di qualità rilasciate da società o da organismi non compresi nell'elenco di cui al comma 3.

5. Il CNF, sentiti gli ordini territoriali e consultate le associazioni forensi riconosciute, emana un regolamento contenente i criteri organizzativi cui attenersi per il rilascio della certificazione di qualità.

6. Il possesso delle certificazioni di qualità, prima del suo uso pubblico, deve essere comunicato al consiglio dell'ordine di appartenenza.

2. Quando l'avvocato italiano svolge attività professionale all'estero, forme e contenuto dell'informazione possono adeguarsi alle norme e ai princìpi deontologici locali.

3. Gli studi legali possono ottenere certificazioni di qualità, attestanti il possesso di determinati requisiti di organizzazione del lavoro, da parte di società e di organismi certificatori inseriti in un apposito elenco tenuto presso il CNF.

4. È fatto divieto di pubblicizzare certificazioni di qualità rilasciate da società o da organismi non compresi nell'elenco di cui al comma 3.

5. Il CNF, sentiti gli ordini territoriali e consultate le associazioni forensi riconosciute, emana un regolamento contenente i criteri organizzativi cui attenersi per il rilascio della certificazione di qualità.

6. Il possesso delle certificazioni di qualità, prima del suo uso pubblico, deve essere comunicato al consiglio dell'ordine di appartenenza.

 

2. Quando l'avvocato italiano svolge attività professionale all'estero, forme e contenuto dell'informazione possono adeguarsi alle norme e ai princìpi deontologici locali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10.

(Formazione continua).

Art. 11.

(Formazione permanente).

Art. 11.

(Formazione permanente).

 

Art. 10.

(Formazione permanente).

Art. 10.

(Formazione permanente).

Art. 10.

(Formazione continua).

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale in conformità al regolamento che il CNF approva, sentiti gli ordini territoriali e le associazioni forensi riconosciute. L'aggiornamento ha il fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali dell'avvocato e di contribuire al miglior esercizio della professione.

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale in conformità al regolamento che il CNF approva, sentiti gli ordini territoriali e le associazioni forensi riconosciute. L'aggiornamento ha il fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali dell'avvocato e di contribuire al miglior esercizio della professione.

 

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale in conformità al regolamento che il CNF approva, sentiti gli ordini territoriali. L'aggiornamento ha il fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali dell'avvocato e di contribuire al miglior esercizio della professione.

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell'interesse degli utenti.

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell'interesse degli utenti.

 

 

 

 

2. La violazione dell'obbligo di aggiornamento espone alle conseguenze stabilite nel regolamento.

 

 

 

3. Il controllo del compimento delle attività prescritte per l'aggiornamento e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti è affidato ai consigli degli ordini.

3. Il controllo del compimento delle attività prescritte per l'aggiornamento e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti è affidato ai consigli degli ordini.

 

4. Il controllo del compimento delle attività prescritte per l'aggiornamento e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti è affidato ai consigli degli ordini.

 

 

2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo; gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i membri del Parlamento nazionale ed europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

 

 

 

 

 

 

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.

2. L'aggiornamento professionale richiede la partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi, secondo regole e criteri di valutazione specificati nel regolamento.

2. L'aggiornamento professionale richiede la partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi, secondo regole e criteri di valutazione specificati nel regolamento.

 

3. L'aggiornamento professionale richiede la partecipazione a convegni, seminari ed altri eventi formativi, secondo regole e criteri di valutazione specificati nel regolamento.

2. Con apposito regolamento emanato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5, sono disciplinate, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione permanente da parte degli iscritti nonché per la gestione e per l'organizzazione dell'attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.

2. Con apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinate, al fine di garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione da parte degli ordini circondariali, delle associazioni forensi e di terzi.

4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

 

 

 

 

3. Identico all’A.C. 3900.

3. L'attività di formazione svolta dagli ordini circondariali, anche in cooperazione o in convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, disciplinano l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati, organizzati dalle università, dai consigli degli ordini, dalle associazioni forensi riconosciute, dalla Cassa nazionale di previdenza forense e da ogni altro ente autorizzato dal regolamento.

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, disciplinano l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati, organizzati dalle università, dai consigli degli ordini, dalle associazioni forensi riconosciute, dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e da ogni altro ente autorizzato dal regolamento.

 

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, disciplinano l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati, organizzati dalle università, dai consigli degli ordini, dalle associazioni forensi, dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e da ogni altro ente autorizzato dal regolamento.

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, disciplinano l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, disciplinano l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11.

(Assicurazione per la responsabilità civile).

Art. 12.

(Assicurazione per la responsabilità civile).

Art. 12.

(Assicurazione per la responsabilità civile).

 

Art. 11.

(Assicurazione per la responsabilità civile).

Art. 11.

(Assicurazione per la responsabilità civile).

Art. 11.

(Assicurazione per la responsabilità civile).

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

1. L'avvocato deve assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti.

2. Al momento dell'assunzione dell'incarico, se richiesto, l'avvocato rende noti al cliente la compagnia assicuratrice e gli estremi della propria polizza per la responsabilità professionale.

6. Gli ordini, nelle loro varie articolazioni, le associazioni e i sindacati di avvocati possono negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze previste dal presente articolo, anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli iscritti, previa procedura di gara comunitaria in materia di affidamento di servizi. È fatta salva la facoltà di ogni iscritto di aderire.

1. L'avvocato deve assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti.

2. Al momento dell'assunzione dell'incarico, se richiesto, l'avvocato rende noti al cliente la compagnia assicuratrice e gli estremi della propria polizza per la responsabilità professionale.

6. Gli ordini, nelle loro varie articolazioni, le associazioni e i sindacati di avvocati possono negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze previste dal presente articolo, anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli iscritti, previa procedura di gara comunitaria in materia di affidamento di servizi. È fatta salva la facoltà di ogni iscritto di aderire.

 

1. L'avvocato deve assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti.

 

 

4. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, dagli ordini territoriali o dalle associazioni ed enti previdenziali forensi.

1. L'avvocato o l'ente collettivo professionale deve stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

1. L'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti stipulano una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

4. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, per i propri iscritti, dagli ordini circondariali, dalle associazioni e dagli enti previdenziali forensi.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. Della stipulazione della garanzia assicurativa e di ogni successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. Della stipulazione della garanzia assicurativa e di ogni successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

 

3. Della stipulazione della garanzia assicurativa e di ogni successiva variazione deve essere data comunicazione al consiglio dell'ordine.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione deve essere data comunicazione, se richiesta, al consiglio dell'ordine territoriale.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione, se richiesta, al consiglio dell'ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

 

4. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

3. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

3. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

4. Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. I massimali devono essere adeguati alla natura degli incarichi e delle conseguenti possibili responsabilità.

3. I massimali devono essere adeguati alla natura degli incarichi e delle conseguenti possibili responsabilità.

 

2. I massimali devono essere adeguati alla natura degli incarichi e delle conseguenti possibili responsabilità, secondo i criteri indicati nel regolamento.

 

 

 

 

 

 

5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dalla data di emanazione delle direttive comunitarie approvate in materia e si conformano ai princìpi ivi contenuti.

6. Nelle more dell'emanazione delle direttive comunitarie di cui al comma 5 l'avvocato deve rendere noto, se richiesto, se ha stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione indicandone gli estremi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12.

(Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali).

Art. 13.

(Tariffe professionali).

Art. 13.

(Tariffe professionali).

 

Art. 12.

(Tariffe professionali).

Art. 12.

(Tariffe professionali).

Art. 12.

(Tariffe professionali).

1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.

 

 

 

 

 

 

2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La violazione della disposizione di cui al comma 6 comporta la nullità dell'accordo.

 

 

 

 

1. Ferme restando le disposizioni particolari stabilite dal presente articolo, il compenso professionale è determinato mediante accordo scritto tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore, alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile, fermi restando i limiti di cui al comma 4. I compensi devono essere determinati in modo da consentire all'avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione.

1. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile, fermi restando i limiti di cui al comma 5. I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua funzione sociale e al decoro della professione.

3. L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso o di nullità dell'accordo di cui ai commi 2 e 7, si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

 

 

 

 

 

2. Le tariffe professionali sono approvate ogni quattro anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato, su proposta formulata dal CNF.

 

 

 

 

 

2. Le tariffe professionali sono approvate ogni quattro anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato, su proposta formulata dal CNF.

 

 

 

 

 

 

2. Le tariffe professionali sono approvate ogni quattro anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato. La proposta è formulata dal CNF.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica, il Consiglio di Stato e le principali associazioni dei consumatori.

2. Identico all’A.C. 3900.

4. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

1. Per ogni incarico professionale, l'avvocato, a cui è equiparato il praticante abilitato, ha diritto ad una giusta retribuzione e al rimborso delle spese generali e particolari, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. Egli può chiedere congrui acconti. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

1. Per ogni incarico professionale, l'avvocato, a cui è equiparato il praticante abilitato, ha diritto a una giusta retribuzione e al rimborso delle spese generali e particolari, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. Egli può chiedere congrui acconti. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

 

1. Per ogni incarico professionale, l'avvocato, a cui è equiparato il praticante abilitato, ha diritto a una giusta retribuzione e al rimborso delle spese generali e particolari, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. Egli può chiedere congrui acconti. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi di carattere sociale o familiare. Sono fatte salve le norme per la difesa d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

3. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto a un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile e del comma 1 del presente articolo. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per la difesa d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

3. Identico all’A.C. 3900.

5. Le tariffe professionali, approvate secondo quanto previsto dal comma 3, devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Esse devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

3. È data la massima pubblicità alle tariffe e l'avvocato, se richiesto, ne dà notizia all'atto dell'incarico al cliente, il quale ha diritto alla preventiva indicazione dei criteri per la determinazione del compenso, con l'individuazione di limiti massimi per ciascun incarico professionale.

4. Le tariffe possono indicare onorari minimi e massimi ed essere distinte in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione. Per le prestazioni giudiziali, possono essere mantenute e aggiornate le tariffe fisse attualmente in vigore per adempimenti processuali.

3. È data la massima pubblicità alle tariffe e l'avvocato, se richiesto, ne dà notizia all'atto dell'incarico al cliente, il quale ha diritto alla preventiva indicazione dei criteri per la determinazione del compenso, con l'individuazione di limiti massimi per ciascun incarico professionale.

4. Le tariffe possono indicare onorari minimi e massimi ed essere distinte in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione. Per le prestazioni giudiziali, possono essere mantenute e aggiornate le tariffe fisse in vigore per adempimenti processuali.

 

 

 

 

 

 

3. Le tariffe possono indicare onorari minimi e massimi ed essere distinte in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. I compensi devono essere determinati in modo da consentire all'avvocato un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione. Per le prestazioni giudiziali, possono essere mantenute e aggiornate le tariffe fisse in vigore per adempimenti processuali.

 

 

 

 

 

4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

 

 

 

 

 

4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

6. Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe, gli onorari minimi previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento commisurati al valore di ciascuna controversia sono inderogabili e vincolanti indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa della prestazione. Se le parti convengono una clausola di contenuto contrario, questa è nulla e sono dovuti gli onorari minimi. A tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze.

5. Gli onorari minimi sono vincolanti:

a) per la liquidazione giudiziaria delle spese a carico del soccombente;

b) per la liquidazione dei compensi posti a carico dello Stato o di altri enti pubblici, per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

5. Gli onorari minimi sono vincolanti:

a) per la liquidazione giudiziaria delle spese a carico del soccombente;

b) per la liquidazione dei compensi posti a carico dello Stato o di altri enti pubblici, per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

 

4. Gli onorari minimi sono vincolanti:

a) per la liquidazione giudiziaria delle spese a carico del soccombente;

b) per la liquidazione dei compensi posti a carico dello Stato o di altri enti pubblici, per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti;

c) per la liquidazione degli onorari da parte del consiglio dell'ordine o dell'autorità giudiziaria, in assenza di accordo tra le parti.

5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe, e devono essere individuati garantendo che gli stessi perseguano l'obiettivo di tutela dei consumatori e il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe.

7. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

b) che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.

6. Le tariffe minime giudiziali non sono derogabili tranne che per controversie aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali si applica il comma 7. Per le altre prestazioni, previo accordo tra avvocato e cliente, è consentita la deroga ai minimi delle tariffe alla condizione, a pena di nullità, che siano riconosciuti all'avvocato il rimborso delle spese generali e particolari e un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo di prestazione compiuta.

7. Il compenso, nelle controversie e nelle pratiche aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, può essere concordato, anche in deroga alle tariffe minime, in misura percentuale sul risultato utile; deve essere comunque rispettata, a pena di nullità, la condizione indicata nel comma 6. La misura delle percentuali non può superare un limite massimo determinato nella tariffa.

8. Per ogni categoria di controversie, diverse da quelle di cui al comma 7, sono nulli gli accordi che prevedono la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. È tuttavia consentito che sia concordato tra cliente e avvocato un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di esito positivo della controversia.

6. Le tariffe minime giudiziali non sono derogabili tranne che per controversie aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali si applica il comma 7. Per le altre prestazioni, previo accordo tra avvocato e cliente, è consentita la deroga ai minimi delle tariffe alla condizione, a pena di nullità, che siano riconosciuti all'avvocato il rimborso delle spese generali e particolari e un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo di prestazione compiuta.

7. Il compenso, nelle controversie e nelle pratiche aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, può essere concordato, anche in deroga alle tariffe minime, in misura percentuale sul risultato utile; deve essere comunque rispettata, a pena di nullità, la condizione indicata nel comma 6. La misura delle percentuali non può superare un limite massimo determinato nella tariffa.

8. Per ogni categoria di controversie, diverse da quelle di cui al comma 7, sono nulli gli accordi che prevedono la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. È tuttavia consentito che sia concordato tra cliente e avvocato un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di esito positivo della controversia.

 

5. Non sono derogabili le tariffe minime giudiziali tranne che per controversie aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali si applica il comma 6. Per le altre prestazioni, con accordo tra avvocato e cliente, è consentito derogare i minimi delle tariffe alla condizione, a pena di nullità, che siano riconosciuti all'avvocato il rimborso delle spese generali e particolari e un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo della prestazione compiuta.

6. Il compenso, nelle controversie e nelle pratiche aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, può essere concordato, anche in deroga alle tariffe minime, in misura percentuale sul risultato utile, ma deve essere rispettata, a pena di nullità, la condizione indicata nel comma 5. La misura delle percentuali non può superare un limite massimo determinato nella tariffa.

7. Per ogni categoria di controversie, diverse da quelle del comma 6, sono nulli gli accordi che prevedono la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. È tuttavia consentito che sia concordato tra cliente e avvocato un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di esito positivo della controversia.

6. È consentito che sia concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi restando i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.

6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario in caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi restando i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedono la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. [continua]

8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

 

 

 

 

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale è definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni.

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni.

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l).

 

 

 

 

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente spetta ai consigli degli ordini territoriali integrati da un rappresentante di un'associazione dei consumatori riconosciuta, eventualmente indicato dal cliente, esperire il tentativo di conciliazione per determinare motivatamente i compensi, secondo le voci e i criteri della tariffa, valutati l'incidenza e il pregio dell'attività professionale svolta.

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci e i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera l).

10. Le eccezioni di nullità di cui ai commi 2 e 7 non possono essere sollevate decorsi cinque anni dalla conclusione dell'incarico o del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi.

 

 

 

 

 

 

 

9. È redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

9. È redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

 

8. Deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ogni accordo:

 

[comma 6] [segue] Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

 

 

 

 

 

 

a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

 

a) in deroga ai minimi di tariffa;

a) in deroga ai minimi di tariffa;

 

a) in deroga ai minimi di tariffa;

 

b) in deroga agli onorari minimi e massimi delle tariffe, consentiti ai sensi del comma 6;

 

b) con previsione di compensi percentuali;

b) con previsione di compensi percentuali;

 

b) con previsione di compensi percentuali;

 

 

 

c) con previsione di un premio per l'avvocato in caso di esito positivo della controversia.

c) con previsione di un premio per l'avvocato in caso di esito positivo della controversia.

 

c) con previsione di un premio per l'avvocato in caso di esito positivo della controversia.

 

c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, ai sensi di quanto previsto dal comma 6.

 

10. Sono, in ogni caso, nulli gli accordi che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza.

10. Sono, in ogni caso, nulli gli accordi che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza.

 

9. Sono, in ogni caso, nulli gli accordi che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza.

10. Quando un giudizio è definito mediante accordi presi in qualsiasi forma le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

9. L'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, è abrogato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13.

(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni).

Art. 14.

(Mandato professionale e procura).

Art. 15.

(Sostituzioni e collaborazioni).

Art. 14.

(Mandato professionale e procura).

Art. 15.

(Sostituzioni e collaborazioni).

 

Art. 13.

(Mandato professionale e procura).

Art. 14

(Sostituzioni e collaborazioni)

 

 

Art. 13.

(Sostituzioni e collaborazioni).

 

 

Art. 13.

(Sostituzioni e collaborazioni).

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

[art. 14] 1. Fatto salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio e il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizio al cliente.

[art. 14] 1. Fatto salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio e il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizio al cliente.

 

[art. 13] 1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizio al cliente.

 

1. Fatto salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

 

 

 

 

[art. 13] 2. Il conferimento della procura all'avvocato può essere sia scritto sia orale, anche in sede giurisdizionale, in ogni grado del giudizio, compreso quello avanti le giurisdizioni superiori. Se è orale, la procura è attestata dall'avvocato per iscritto anche per quanto attiene la data, con efficacia fino a querela di falso.

 

 

 

[art. 14] 2. Il cliente è libero nella scelta dell'avvocato, nel rispetto dei princìpi nazionali e comunitari a tutela della concorrenza.

[art. 14] 2. Il cliente è libero nella scelta dell'avvocato, nel rispetto dei princìpi nazionali e comunitari a tutela della concorrenza.

 

 

 

 

 

[art. 14] 3. L'esistenza o la validità di una procura può essere contestata solo dal cliente.

[art. 14] 3. L'esistenza o la validità di una procura può essere contestata solo dal cliente.

 

[art. 13] 3. Solo il cliente può contestare l'esistenza o la validità di una procura.

 

 

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

 

 

 

 


[art. 15] 1. L'avvocato può farsi sostituire in giudizio da altro avvocato o da un praticante abilitato, restando comunque personalmente responsabile verso il cliente.

 

 

 

 


[art. 15] 1. L'avvocato può farsi sostituire in giudizio da un altro avvocato o da un praticante abilitato, restando comunque personalmente responsabile verso il cliente.

 

[art. 13] 4. La procura può essere conferita anche ad una società o associazione professionale forense, con efficacia per ogni socio o associante avvocato.

 

[art. 14] 1. Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da un altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

 

 

 

 

1. L'avvocato può farsi sostituire in giudizio da un altro avvocato o da un praticante abilitato con delega scritta.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito a un avvocato componente di un'associazione o di una società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o con la società. Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da un altro avvocato con delega scritta.

 

[art. 15] 2. L'esistenza o la validità della delega in sostituzione può essere contestata solo dal delegante.

[art. 15] 2. L'esistenza o la validità della delega in sostituzione può essere contestata solo dal delegante.

 

[art. 14] 3. Solo il cliente può contestare l'esistenza e la validità della delega in sostituzione.

 

 

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

 

 

 

[art. 14] 2. Identico all’A.C.3900.

2. Identico all’A.C.3900.

3. Identico all’A.C.3900.

4. La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

[art. 15] 4. L'avvocato, che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nell'esecuzione della prestazione. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato. L'avvocato stipula l'assicurazione prescritta dall'articolo 12 anche in favore di collaboratori con rapporto continuativo, ad eccezione di quelli con incarichi di domiciliazione di procuratori, di praticanti e di dipendenti, escludendo la facoltà di rivalsa.

[art. 15] 4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti corrisponde loro un adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nell'esecuzione della prestazione. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato. L'avvocato stipula l'assicurazione prescritta dall'articolo 12 anche in favore di collaboratori con rapporto continuativo, ad eccezione di quelli con incarichi di domiciliazione di procuratori, di praticanti e di dipendenti, escludendo la facoltà di rivalsa.

 

[art. 14] 5. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti deve corrispondere loro un adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

3. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nell'esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro un adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nell'esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

5. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

[art. 15] 3. Identico all’A.C. 3900.

[art. 15] 3. Identico all’A.C. 3900.

 

[art. 14] 4. Identico all’A.C. 3900.

4. Identico all’A.C. 3900.

5. Identico all’A.C. 3900.

 

[art. 15] 5. L'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti possono avvalersi di ausiliari lavoratori dipendenti o autonomi o di società in qualsiasi forma costituite per il compimento soltanto di prestazioni esecutive, con esclusione delle funzioni proprie dell'avvocato, indicate nell'articolo 2. L'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti rispondono del fatto degli ausiliari ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile.

[art. 15] 5. L'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti possono avvalersi di ausiliari lavoratori dipendenti o autonomi o di società in qualsiasi forma costituite per il compimento soltanto di prestazioni esecutive, con esclusione delle funzioni proprie dell'avvocato, indicate nell'articolo 2. L'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti rispondono del fatto degli ausiliari ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gli albi, gli elenchi ed i registri (il Titolo II delle proposte di legge)

 

A.C. 3900
(approvato dal Senato)

A.C. 1004
(Pecorella)

A.C. 1447
(Cavallaro)

 

A.C. 1494
(Capano e altri)

A.C. 1837
(Mantini e altri)

A.C. 2419
(Cassinelli e altri)

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

 

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14.

(Albi, elenchi e registri)

Art. 16.

(Albi, elenchi e registri)

Art. 16.

(Albi, elenchi e registri)

 

Art. 15.

(Albi, elenchi e registri)

Art. 14.

(Albi, elenchi e registri)

Art. 14.

(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti:

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti:

 

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti:

1. Presso ciascun consiglio degli ordini circondariali sono istituiti e tenuti aggiornati:

1. Identico all’A.C. 3900:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva, devono essere indicate le associazioni o le società di appartenenza;

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva, devono essere indicate le associazioni o le società di appartenenza;

 

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva devono essere indicate le associazioni o le società di appartenenza;

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione di avvocato, per coloro che esercitano la professione in forma collettiva devono essere indicate le associazioni o le società professionali di appartenenza;

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

b) l'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici di cui all'articolo 21;

b) l'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici di cui all'articolo 25;

 

b) l'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

b) identico A.C. 3900;

b) identico A.C. 3900;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

i) gli elenchi degli avvocati specialisti nella misura di uno per ogni settore di specializzazione individuato ai sensi dell'articolo 8;

i) gli elenchi degli avvocati specialisti nella misura di uno per ogni settore di specializzazione individuato ai sensi dell'articolo 8;

 

 

c) identico A.C. 3900;

c) identico A.C. 3900;

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;

c) identico all’A.C. 3900;

c) identico all’A.C. 3900;

 

c) identico all’A.C. 3900;

d) identico all’A.C. 3900;

d) identico all’A.C. 3900;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;

d) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, e inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;

d) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, e degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;

 

d) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, e degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, e l'elenco degli avvocati cancellati, per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, e degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;

f) l'elenco degli avvocati che hanno subìto provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;

 

 

 

 

 

 

g) il registro dei praticanti;

e) identico all’A.C. 3900;

e) identico all’A.C. 3900;

 

e) identico all’A.C. 3900;

f) identico all’A.C. 3900;

f) identico all’A.C. 3900;

h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);

f) il registro dei praticanti abilitati al patrocinio;

f) il registro dei praticanti abilitati al patrocinio;

 

f) il registro dei praticanti abilitati al patrocinio;

g) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera f);

g) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera f);

i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;

g) il registro degli avvocati stabiliti, che hanno il domicilio professionale nel circondario;

g) il registro degli avvocati stabiliti che hanno il domicilio professionale nel circondario;

 

g) il registro degli avvocati stabiliti che hanno il domicilio professionale nel circondario;

h) il registro degli avvocati stabiliti, che hanno il domicilio professionale nel circondario;

h) il registro degli avvocati stabiliti, che hanno il domicilio professionale nel circondario;

l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

h) identico all’A.C. 3900;

h) identico all’A.C. 3900;

 

h) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

i) identico all’A.C. 3900;

i) identico all’A.C. 3900;

m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 6;

 

 

 

 

l) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 2 dell'articolo 6;

l) l'elenco degli avvocati di cui al comma 2 dell'articolo 6;

n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

l) ogni altro albo o registro previsto dalla legge o da un regolamento.

l) ogni altro albo o registro previsto dalla legge o da un regolamento.

 

i) ogni altro albo o registro previsto dalla legge o da un regolamento.

m) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o dai regolamenti.

m) ogni altro albo, elenco o registro previsto dalla legge o dai regolamenti.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti in materia dei consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti in materia dei consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.

 

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti in materia dei consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai consigli degli ordini territoriali, sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.

3. L'albo, gli elenchi e i registri sono a disposizione del pubblico. Almeno ogni tre anni, essi devono essere pubblicati a stampa e una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti d'appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, al CNF, agli altri ordini forensi del distretto e alla Cassa nazionale di previdenza forense.

3. L'albo, gli elenchi e i registri sono a disposizione del pubblico. Almeno ogni tre anni essi devono essere pubblicati a stampa e una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti d'appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, al CNF, agli altri ordini forensi del distretto e alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

 

3. L'albo, gli elenchi e i registri sono a disposizione del pubblico. Almeno ogni tre anni essi devono essere pubblicati a stampa e una copia deve essere inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti d'appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, al CNF, agli altri ordini forensi del distretto e alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

3. L'albo, gli elenchi e i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine forense. Almeno ogni due anni, essi devono essere pubblicati a stampa e una copia deve essere inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti delle corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini territoriali del distretto e alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.

3. L'albo, gli elenchi e i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni essi sono pubblicati a stampa e una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti delle corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, al CNF, agli altri consigli dell'ordine forense del distretto nonché alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

 

 

 

4. Entro il mese di marzo di ogni anno ogni consiglio degli ordini territoriali trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi dei quali cura la tenuta, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi, gli elenchi e i registri di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

 

 

 

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli degli ordini ai sensi del comma 4, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Identico all’A.C. 3900.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.

 

 

 

 

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e di pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati di cui al comma 5 del presente articolo sono determinati con regolamento emanato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

6. Le modalità di trasmissione degli albi, degli elenchi e dei registri, nonché le modalità di redazione e di pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio).

 

 

 

 

 

 

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989», è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari».

 

 

 

 

 

 

2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio».

 

 

 

 

 

 

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16.

(Iscrizione e cancellazione).

Art. 17.

(Iscrizione).

Art. 17.

(Iscrizione).

 

Art. 16.

(Iscrizione).

Art. 15.

(Iscrizione e cancellazione).

Art. 15.

(Iscrizione e cancellazione).

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

 

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

 

 

 

 

 

 

b) avere superato l'esame di abilitazione;

a) avere superato l'esame di abilitazione da non oltre cinque anni;

a) avere superato l'esame di abilitazione da non oltre cinque anni;

 

a) avere superato l'esame di abilitazione da non oltre cinque anni;

a) avere superato l'esame di abilitazione non oltre i cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda d'iscrizione;

a) avere superato l'esame di abilitazione non oltre i cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione;

c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

b) avere il domicilio professionale nel luogo ove si esercita prevalentemente la professione;

b) avere il domicilio professionale nel luogo ove si esercita prevalentemente la professione;

 

b) identico all’A.C. 3900;

b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale dove ha sede il consiglio dell'ordine territoriale;

b) identico all’A.C. 3900;

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione civile;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione civile;

 

 

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione civile;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e non essere stato dichiarato fallito, salvo aver ottenuto la riabilitazione;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 17;

d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;

d) non trovarsi in una delle condizioni d'incompatibilità di cui all'articolo 18;

 

d) non trovarsi in una delle condizioni d'incompatibilità di cui all'articolo 18;

d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 16;

d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 16;

f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

e) identico all’A.C. 3900;

e) identico all’A.C. 3900;

 

e) identico all’A.C. 3900;

e) identico all’A.C. 3900;

e) identico all’A.C. 3900;

g) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

 

 

 

 

f) tenere una condotta irreprensibile; [continua]

f) essere di condotta irreprensibile; [continua]

 

f) non avere riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti non colposi tra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto.

f) non avere riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti non colposi tra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto.

 

f) non avere riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto;

 

 

 

 

 

 

g) non avere compiuto il quarantesimo anno di età alla data in cui sono stati indetti gli esami per l'abilitazione alla professione il cui superamento dà titolo all'iscrizione.

 

 

 

 

 

 

2. L'iscrizione all'albo può essere chiesta anche dopo il compimento del quarantesimo anno di età nei seguenti casi:

a) cittadino di Stato estero che è stato abilitato, prima del compimento del quarantesimo anno di età, all'esercizio della professione di avvocato nello Stato d'origine, con il quale sono previste condizioni di reciprocità per il riconoscimento dei titoli professionali;

b) avvocati che chiedono la reiscrizione a un albo italiano dopo aver trasferito la propria iscrizione all'estero ed ivi avere effettivamente esercitato la professione;

c) avvocati iscritti nell'elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno quando chiedono il trasferimento all'albo ordinario;

d) avvocati iscritti all'albo speciale dei dipendenti degli enti pubblici, che chiedono il trasferimento nell'albo ordinario, alla condizione che, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito il titolo professionale prima del quarantacinquesimo anno di età, si siano iscritti all'albo, ordinario o speciale, non oltre cinque anni dal superamento dell'esame di abilitazione e abbiano esercitato, dopo l'iscrizione all'albo speciale, esclusivamente l'attività di avvocato presso l'ufficio legale dell'ente pubblico, senza interruzione.

 

 

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

 

 

 

 

 

 

3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

 

 

 

 

[art. 15, comma 1, lett. f)] [segue] il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine territoriale competente, osservate in quanto applicabili le norme dei procedimenti disciplinari.

[art. 15, comma 1, lett. f)] [segue] il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

4. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, può essere subordinata dal consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel Paese di origine per un congruo periodo di tempo.

 

 

 

 

 

 

5. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 1.

 

 

 

 

2. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti, è necessario il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), e f) del comma 1.

2. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f) del comma 1.

6. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.

3. È consentita l'iscrizione a un solo albo circondariale.

3. È consentita l'iscrizione a un solo albo circondariale.

 

5. È consentita l'iscrizione a un solo albo circondariale.

3. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale.

3. È consentita l'iscrizione a un solo albo circondariale.

7. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

 

 

 

 

4. La domanda d'iscrizione è presentata al consiglio dell'ordine territoriale del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

4. Identico all’A.C. 3900.

8. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 13. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

 

 

 

 

5. Il consiglio dell'ordine territoriale, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede all'iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e termini di cui al presente comma. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la corte di appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al CNF. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. Qualora il consiglio dell'ordine territoriale non abbia provveduto nel termine di tre mesi stabilito nel presente comma l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale temine, presentare ricorso al CNF il quale decide sul merito dell'iscrizione. La decisione del CNF è immediatamente esecutiva.

5. Il consiglio di cui al comma 4, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede all'iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 10. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi anche i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la corte di appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare ricorso al CNF entro venti giorni dalla notificazione. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi stabilito nel presente comma l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al CNF, il quale decide sul merito dell'iscrizione. La sentenza del CNF è immediatamente esecutiva.

9. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri comunicano al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri comunicano al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

 

7. Identico all’A.C. 3900.

6. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine territoriale ogni variazione dei dati d'iscrizione con la massima sollecitudine.

6. Identico all’A.C. 3900.

 

2. Coloro che hanno superato l'esame di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge possono conseguire l'iscrizione all'albo presentando domanda fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla suddetta data di entrata in vigore.

 4. L'avvocato che ha superato l'esame di abilitazione e non si è iscritto all'albo nei cinque anni successivi, o è rimasto cancellato per qualsiasi motivo per più di cinque anni, può essere iscritto, o reiscritto, subordinatamente alla verifica della idoneità professionale nelle forme da stabilire con il regolamento approvato dal CNF.

 5. Per l'iscrizione a un elenco degli avvocati specialisti la domanda di iscrizione con la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 è presentata al consiglio dell'ordine, il quale delibera entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

 6. Gli avvocati che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'anzianità di iscrizione all'albo professionale pari ad almeno sei anni, possono richiedere al consiglio dell'ordine, non oltre il termine di tre anni dalla medesima data di entrata in vigore, l'iscrizione a un elenco degli avvocati specialisti, a condizione che non abbiano riportato le sanzioni disciplinari della censura e della sospensione nei sei anni precedenti. Il richiedente presenta al consiglio dell'ordine la documentazione attestante lo svolgimento, negli ultimi tre anni, in maniera continuativa e prevalente, dell'attività forense nel settore di specializzazione oggetto della richiesta; a tale fine non si tiene conto dell'attività forense esercitata in forza di nomine d'ufficio. L'iscrizione è deliberata dal consiglio dell'ordine con atto motivato e previo parere positivo di almeno un'associazione forense riconosciuta, se esistente. L'avvocato iscritto a un elenco di avvocati specialisti ai sensi del presente comma può iscriversi a un altro elenco di avvocati specialisti solo previo conseguimento del titolo di specialista nei modi indicati dagli articoli 8 e 9.

 7. Una volta deliberata l'iscrizione a un elenco degli avvocati specialisti, il consiglio dell'ordine procede all'iscrizione dell'avvocato nel relativo elenco e all'annotazione nell'albo del titolo «specialista in» con l'indicazione del settore di specializzazione in relazione al quale è stato conseguito il titolo.

2. Coloro che hanno superato l'esame di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge possono conseguire l'iscrizione all'albo presentando domanda fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla suddetta data di entrata in vigore.

4. L'avvocato che ha superato l'esame di abilitazione e che non si è iscritto all'albo nei cinque anni successivi, o che è rimasto cancellato per qualsiasi motivo per più di cinque anni, può essere iscritto, o reiscritto, subordinatamente alla verifica dell'idoneità professionale nelle forme da stabilite con regolamento del CNF.

5. Per l'iscrizione a un elenco degli avvocati specialisti la domanda di iscrizione con la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 è presentata al consiglio dell'ordine, il quale delibera entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

6. Gli avvocati che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'anzianità di iscrizione all'albo professionale pari ad almeno sei anni, possono richiedere al consiglio dell'ordine, non oltre il termine di tre anni dalla medesima data di entrata in vigore, l'iscrizione a un elenco degli avvocati specialisti, a condizione che non abbiano riportato le sanzioni disciplinari della censura e della sospensione nei sei anni precedenti. Il richiedente presenta al consiglio dell'ordine la documentazione attestante lo svolgimento, negli ultimi tre anni, in maniera continuativa e prevalente, dell'attività forense nel settore di specializzazione oggetto della richiesta; a tale fine non si tiene conto dell'attività forense esercitata in forza di nomine d'ufficio. L'iscrizione è deliberata dal consiglio dell'ordine con atto motivato e previo parere favorevole di almeno un'associazione forense riconosciuta, se esistente. L'avvocato iscritto in un elenco di avvocati specialisti ai sensi del presente comma può iscriversi in un altro elenco di avvocati specialisti solo previo conseguimento del titolo di specialista nei modi indicati dagli articoli 8 e 9.

7. Una volta deliberata l'iscrizione in un elenco degli avvocati specialisti, il consiglio dell'ordine procede all'iscrizione dell'avvocato nel relativo elenco e all'annotazione nell'albo del titolo «specialista in» con l'indicazione del settore di specializzazione in relazione al quale è stato conseguito il titolo.

 

3. Coloro che hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge possono conseguire l'iscrizione all'albo presentando domanda fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla suddetta data di entrata in vigore.

4. Entro lo stesso termine del comma 3 può essere iscritto all'albo anche chi ha superato il limite di età di cui al comma 1, lettera g).

 6. L'avvocato che ha superato l'esame di abilitazione e non si è iscritto all'albo nei cinque anni successivi, o che è rimasto cancellato per qualsiasi motivo per più di cinque anni, può essere iscritto, o reiscritto, subordinatamente alla verifica dell'idoneità professionale nelle forme stabilite con regolamento del CNF.

 

 

10. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è deliberata dal consiglio dell'ordine:

a) a richiesta dell'interessato;

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è deliberata dal consiglio dell'ordine:

a) a richiesta dell'interessato;

 

8. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è deliberata dal consiglio dell'ordine:

a) a richiesta dell'interessato;

7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine territoriale, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) a richiesta dell'iscritto, quando questi rinuncia all'iscrizione;

7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) identico all’A.C. 3900;

b) identico all’A.C. 3900;

 

b) identico all’A.C. 3900;

b) identico all’A.C. 3900;

a) identico all’A.C. 3900;

b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

 

 

 

 

c) quando l'iscritto non ha prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento d'iscrizione;

b) quando l'iscritto non ha prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 20;

c) quando è accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 20 ovvero, per quanto riguarda gli elenchi degli avvocati specialisti quando è accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 9, comma 5;

c) quando è accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 20 ovvero, per quanto riguarda gli elenchi degli avvocati specialisti quando è accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 9, comma 5;

 

c) quando è accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 22;

d) quando è accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 19;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo e continuativo della professione ai sensi dell'articolo 19;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

 

 

 

 

e) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici di cui all'articolo 21, quando è cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente.

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 21, quando è cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, fatta salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di un'apposita richiesta.

 

d) in caso di radiazione.

d) in caso di radiazione.

 

d) in caso di radiazione.

 

 

 

Art. 48

(Cancellazione dal registro)

Art. 48

(Cancellazione dal registro)

 

Art. 47

(Cancellazione dal registro)

 

 

11. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 13, 14 e 15, nei casi seguenti:

1. La cancellazione dal registro è deliberata, sentito l'interessato, nei casi seguenti:

1. La cancellazione dal registro è deliberata, sentito l'interessato, nei casi seguenti:

 

1. La cancellazione dal registro è deliberata, sentito l'interessato, nei casi seguenti:

8. Per la cancellazione dal registro dei praticanti si applica l'articolo 41.

8. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 10, 11 e 12, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo, per oltre sei mesi;

a) se il tirocinio è stato interrotto, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi;

 

a) se il tirocinio è stato interrotto, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi;

 

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi; è in ogni caso giustificata l'interruzione per maternità;

 

b) al compimento del quarantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante sta sostenendo o sta per sostenere l'esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo;

b) al compimento del quarantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante sta sostenendo o sta per sostenere l'esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo;

 

b) al compimento del quarantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante sta sostenendo o sta per sostenere l'esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo;

 

b) al compimento del cinquantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante sta sostenendo o sta per sostenere l'esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, se il praticante non è iscritto nel registro speciale dei praticanti abilitati;

c) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, se il praticante non è iscritto nel registro speciale dei praticanti abilitati;

 

c) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, se il praticante non è iscritto nel registro speciale dei praticanti abilitati;

 

c) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto decorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica; l'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, fermo restando il limite di età stabilito nella lettera b);

 

d) per i praticanti iscritti nel registro speciale degli abilitati, dopo la scadenza dei cinque anni dall'iscrizione a tale registro, fermo restando quanto previsto alla lettera b);

d) per i praticanti iscritti nel registro speciale degli abilitati, dopo la scadenza dei cinque anni dall'iscrizione a tale registro, fermo restando quanto previsto alla lettera b);

 

d) per i praticanti iscritti nel registro speciale degli abilitati, dopo la scadenza dei cinque anni dall'iscrizione al medesimo registro, fermo restando quanto previsto alla lettera b);

 

 

c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

e) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

e) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

 

e) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

 

d) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo forense, in quanto compatibili.

12. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 11;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

2. Gli effetti della cancellazione si hanno: con effetto costituitivo, dalla data di deliberazione per i casi di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 1; con effetto di accertamento, dall'avverarsi dell'evento per i casi di cui alle lettere b) e d) del medesimo comma.

2. Gli effetti della cancellazione si hanno: con effetto costituitivo, dalla data di deliberazione per i casi di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 1; con effetto di accertamento, dall'avverarsi dell'evento per i casi di cui alle lettere b) e d) del medesimo comma.

 

2. Gli effetti della cancellazione si hanno: con effetto costituitivo, dalla data di deliberazione per i casi di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 1; con effetto di accertamento, dall'avverarsi dell'evento per i casi di cui alle lettere b) e d) del medesimo comma.

 

9. Gli effetti della cancellazione si hanno:

a) con effetto costitutivo dalla data della delibera per i casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 8;

b) con effetto di accertamento, nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 8;

c) alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

13. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

 

 

 

 

9. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il Consiglio dell'ordine territoriale, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

10. Nei casi in cui è rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio dell'ordine, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

14. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

 

 

 

 

10. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine territoriale in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte di appello e il tribunale.

11. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte di appello e il tribunale.

15. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

 

 

 

 

11. L'interessato e il pubblico ministero possono presentare ricorso al CNF nel termine di quindici giorni dalla notificazione di cui al comma 10. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

12. L'interessato e il pubblico ministero possono presentare ricorso al CNF nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

16. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a f) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 8.

 

 

 

 

12. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e qualora sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. Per la reiscrizione all'albo si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 5.

13. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. Per le reiscrizioni si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 5.

17. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 59.

 

 

 

 

13. La cancellazione non può essere effettuata quando è in corso un procedimento penale o disciplinare.

14. Non si può pronunciare la cancellazione dall'albo quando è in corso un procedimento disciplinare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 60.

18. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 16 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 21 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

 

 

 

 

14. L'avvocato reiscritto all'albo ai sensi del comma 12 è reiscritto anche all'albo speciale di cui all'articolo 20 se ne è stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era assegnato.

15. L'avvocato reiscritto all'albo ai sensi del comma 13 del presente articolo è automaticamente reiscritto all'albo speciale di cui all'articolo 20 qualora ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era iscritto.

19. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 56. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

 

 

 

 

15. Qualora il consiglio dell'ordine territoriale abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione dell'albo, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 57. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

16. Qualora il consiglio dell'ordine abbia rigettato la domanda di iscrizione all'albo oppure abbia disposto, per qualsiasi motivo, la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 57. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

20. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

 

 

 

 

16. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine territoriale comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione dall'albo.

17. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali l'avvenuta cancellazione dall'albo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 17.

(Incompatibilità).

Art. 18.

(Incompatibilità).

Art. 18.

(Incompatibilità).

 

Art. 18.

(Incompatibilità).

Art. 16.

(Incompatibilità).

Art. 16.

(Incompatibilità).

1. La professione di avvocato è incompatibile:

1. La professione di avvocato è incompatibile con:

1. La professione di avvocato è incompatibile con:

 

1. La professione di avvocato è incompatibile:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

a) qualsiasi lavoro autonomo svolto professionalmente, esclusi quelli di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

a) qualsiasi lavoro autonomo svolto professionalmente, esclusi quelli di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

 

a) con qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

b) l'esercizio di qualunque attività di impresa, svolta in nome proprio o in nome altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi, salvo nelle funzioni di gestione e di vigilanza nelle procedure concorsuali o relative a crisi di impresa;

b) l'esercizio di qualunque attività di impresa, svolta in nome proprio o in nome altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi, salvo nelle funzioni di gestione e di vigilanza nelle procedure concorsuali o relative a crisi di impresa;

 

b) con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale compiuta con fini di lucro, svolta in nome proprio o in nome altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi; è fatta salva la possibilità di svolgere le funzioni di liquidatore, commissario giudiziale e curatore nelle procedure concorsuali anche con gestione dell'impresa;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; è fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e di vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi d'impresa;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività d'impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; è fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e di vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi d'impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

c) la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone esercenti attività di impresa, in qualunque forma costituite e di presidente con poteri di gestione, di amministratore unico o di delegato di società di capitali, ad eccezione delle società professionali;

c) la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone esercenti attività di impresa, in qualunque forma costituite e di presidente con poteri di gestione, di amministratore unico o di delegato di società di capitali, ad eccezione delle società professionali;

 

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone, in qualunque forma costituite, esercenti effettivamente attività commerciale con fini di lucro, nonché di amministratore unico o delegato di società di capitali esercenti effettivamente attività commerciale con fini di lucro, e inoltre di presidente o di consigliere di tali società, con poteri personali di gestione;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o di consigliere delegato di società di capitali;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, in qualunque forma costituite, di amministratore unico o di consigliere delegato di società di capitali, nonché di presidente di consiglio di amministrazione con poteri di gestione; l'incompatibilità non sussiste se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, senza lo svolgimento di attività d'impresa;

 

 

 

 

d) con l'attività di imprenditore agricolo professionale, quando l'entità e il reddito di questa superino l'entità e il reddito derivanti dalla professione di avvocato; l'incompatibilità sussiste anche con la partecipazione in società agricole di persone o con incarichi con potere di gestione in società di capitali, quando la quota del reddito spettante all'avvocato supera il suo reddito professionale ed egli dedica alla società un'attività prevalente;

d) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;

d) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;

 

 

 

 

 

e) con la qualità di ministro di culto;

e) con la qualità di ministro di culto;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

d) qualsiasi lavoro subordinato pubblico o privato, e qualunque impiego o ufficio pubblico con stipendio posto a carico del bilancio dello Stato o degli organi costituzionali, delle regioni, delle province o dei comuni e, in generale, di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o a vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni fatta eccezione per i professori di università e di istituti di istruzione secondari o di secondo grado.

d) qualsiasi lavoro subordinato pubblico o privato, e qualunque impiego o ufficio pubblico con stipendio posto a carico del bilancio dello Stato o degli organi costituzionali, delle regioni, delle province o dei comuni e, in generale, di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o a vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni fatta eccezione per i professori di università e di istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

 

e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici.

f) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico e privato, anche se con orario di lavoro limitato.

f) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di lavoro limitato.

 

 

 

 

2. Qualora l'esercizio di un'attività incompatibile, ancorché non rilevato dal consiglio dell'ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali. La prevalenza è definita dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La suddetta Cassa dà notizia della delibera d'inefficacia al consiglio dell'ordine d'iscrizione dell'avvocato.

 

2. Qualora l'esercizio di un'attività incompatibile, ancorché non rilevato dal consiglio dell'ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione all'albo ai fini previdenziali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal comitato dei delegati della Cassa con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18.

(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità).

 

 

 

Art. 19.

(Eccezioni alle norme sull'incompatibilità).

Art. 17.

(Eccezioni alle norme sull'incompatibilità).

Art. 17.

(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità).

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 17, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.

 

 

 

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o con la ricerca nelle materie giuridiche nelle università e nelle scuole secondarie di secondo grado pubbliche o private parificate.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 16, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o con la ricerca in materie giuridiche nelle università e nelle scuole secondarie di secondo grado pubbliche e private parificate.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 16, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o con la ricerca in materie giuridiche nelle università e nelle scuole secondarie di secondo grado pubbliche e private parificate.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

 

 

 

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale di avvocato soltanto nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti in un elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario e previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per tale limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 22.

 

 

 

 

3. É fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 2 del presente articolo per gli avvocati che esercitano attività legale per conto di enti pubblici ai sensi dell'articolo 21.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 2 del presente articolo per gli avvocati che esercitano attività legale per conto di enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20.

(Norme transitorie per l'incompatibilità e per l'adeguamento dei requisiti).

 

 

 

 

 

 

1. Gli avvocati e i procuratori iscritti ad albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro cinque anni dalla citata data di entrata in vigore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19.

(Sospensione dall'esercizio professionale).

Art. 19.

(Sospensione dall'esercizio professionale).

Art. 19.

(Sospensione dall'esercizio professionale).

 

Art. 21.

(Sospensione dall'esercizio professionale).

Art. 18.

(Sospensione dall'esercizio professionale).

Art. 19.

(Sospensione dall'esercizio professionale).

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

1. È sospeso dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato nominato Presidente della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Senato della Repubblica, Ministro o Viceministro, presidente di giunta regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario del Governo, componente di un'autorità di garanzia, presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

1. È sospeso dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato nominato Presidente della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Senato della Repubblica, Ministro o Viceministro, presidente di giunta regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario del Governo, componente di un'autorità di garanzia, presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

 

1. È sospeso dall'esercizio professionale, durante il periodo della carica, l'avvocato nominato Presidente della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Senato della Repubblica, Ministro o Viceministro, presidente di giunta regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario del Governo, componente di un'autorità di garanzia, presidente di provincia con più di un milione di abitanti o sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti.

1. È sospeso dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato nominato Presidente della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale e assessore regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario del Governo, componente di un'autorità indipendente, presidente di provincia o assessore di provincia con più di 300.000 abitanti e sindaco o assessore di comune con più di 100.000 abitanti.

1. È sospeso dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato nominato Presidente della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale o assessore regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario del Governo, componente di un'autorità indipendente, presidente di provincia o assessore provinciale di provincia con popolazione superiore a 300.000 abitanti, sindaco o assessore comunale di comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati.

2. L'iscrizione all'albo può essere sospesa a richiesta dell'avvocato che è stato iscritto da almeno dieci anni. L'iscrizione riacquista efficacia a richiesta dell'avvocato. La reiscrizione non può essere chiesta prima che siano trascorsi cinque anni dalla delibera di sospensione, dopo i quali il consiglio dell'ordine delibera la cancellazione.

3. Durante la sospensione l'avvocato non può svolgere alcuna attività professionale.

2. L'iscrizione all'albo può essere sospesa a richiesta dell'avvocato che è stato iscritto da almeno dieci anni. L'iscrizione riacquista efficacia a richiesta dell'avvocato. La reiscrizione non può essere chiesta prima che siano trascorsi cinque anni dalla delibera di sospensione, dopo i quali il consiglio dell'ordine delibera la cancellazione.

3. Durante la sospensione l'avvocato non può svolgere alcuna attività professionale.

 

2. L'iscrizione all'albo può essere sospesa a richiesta dell'avvocato che è stato iscritto da almeno dieci anni. L'iscrizione riacquista efficacia a richiesta dell'avvocato. La reiscrizione non può essere chiesta trascorsi cinque anni dalla delibera di sospensione, dopo i quali il consiglio dell'ordine delibera la cancellazione. 

3. Durante la sospensione l'avvocato non può svolgere alcuna attività professionale.

2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore a cinque anni. La sospensione non può essere concessa più di una volta.

2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.

3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

4. Della sospensione è fatta annotazione nell'albo.

4. Della sospensione è fatta annotazione nell'albo.

 

4. Della sospensione è fatta annotazione nell'albo.

3. Della sospensione è fatta annotazione nell'albo.

3. Della sospensione di cui al comma 2 è fatta annotazione nell'albo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20.

(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).

Art. 20.

(Permanenza dell'iscrizione all'albo).

Art. 20.

(Permanenza dell'iscrizione all'albo).

 

Art. 22.

(Permanenza dell'iscrizione all'albo).

Art. 19.

(Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).

Art. 19.

(Esercizio effettivo e continuativo della professione. Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo.

2. La prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione è data dalla dichiarazione, ai fini delle imposte dirette, di un reddito professionale pari a quello richiesto per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza forense, prendendo in considerazione la media dei redditi dichiarati nell'ultimo triennio.

3. Mediante regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, possono essere previste forme alternative di prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione o cause giustificative del mancato esercizio.

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo.

2. La prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione è data dalla dichiarazione, ai fini delle imposte dirette, di un reddito professionale pari a quello richiesto per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, prendendo in considerazione la media dei redditi dichiarati nell'ultimo triennio.

3. Mediante regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, possono essere previste forme alternative di prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione o cause giustificative del mancato esercizio.

 

1. L'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo è condizione per la permanenza dell'iscrizione all'albo.

3. Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione quando l'avvocato dichiara, ai fini dell'imposta sul reddito, un reddito netto derivante dall'esercizio della professione in misura superiore ai livelli minimi determinati ogni tre anni dal CNF, sentito il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La misura del reddito dell'avvocato è determinata, ai sensi del periodo precedente, in un importo tale da dimostrare la sussistenza di un rilevante e costante impegno di lavoro professionale.

4. Ai fini della dimostrazione del requisito indicato nel comma 3, si tiene conto della media dei redditi denunciati nell'ultimo triennio. Si considerano soltanto i redditi dichiarati al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate nell'anno successivo a quello della loro produzione.

6. Per gli avvocati che esercitano la professione all'estero la dichiarazione del reddito deve essere conforme alle norme fiscali dello Stato in cui è svolta l'attività professionale.

1. La permanenza nell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, salve le eccezioni previste con il regolamento del CNF di cui al presente comma. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento del CNF, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, che prevede anche eventuali criteri presuntivi, sentita la Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense. Può costituire criterio presuntivo il livello minimo di reddito in vigore per la medesima Cassa per l'accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo della professione.

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, fatte salve le eccezioni previste con regolamento del CNF, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento del CNF, adottato ai sensi del periodo precedente, che prevede anche eventuali criteri presuntivi, sentita la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense. Il livello minimo di reddito in vigore per la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense può costituire criterio presuntivo per l'accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo della professione.

 

5. Per consentire la verifica dell'effettività e continuità dell'esercizio professionale, la Cassa nazionale di previdenza forense, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'inoltro alla medesima Cassa della comunicazione annuale dei redditi, invia agli ordini circondariali, per ciascun iscritto all'albo, un'attestazione relativa al raggiungimento del reddito minimo necessario per l'iscrizione alla stessa Cassa. Il consiglio dell'ordine, nel caso di mancato raggiungimento del reddito minimo, compie le verifiche necessarie mediante richiesta di informazioni all'interessato.

6. Nel caso in cui l'iscritto, nel termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 5, non fornisca i chiarimenti di cui al medesimo comma 5, il consiglio dell'ordine provvede alla sospensione dall'esercizio della professione, secondo le modalità proprie del procedimento disciplinare.

5. Per consentire la verifica dell'effettività e continuità dell'esercizio professionale, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'inoltro alla medesima Cassa della comunicazione annuale dei redditi, invia agli ordini circondariali, per ciascun iscritto all'albo, un'attestazione relativa al raggiungimento del reddito minimo necessario per l'iscrizione alla stessa Cassa. Il consiglio dell'ordine, nel caso di mancato raggiungimento del reddito minimo, compie le verifiche necessarie mediante richiesta di informazioni all'interessato.

6. Nel caso in cui l'iscritto, nel termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 5, non fornisca i chiarimenti di cui al medesimo comma 5, il consiglio dell'ordine provvede alla sospensione dall'esercizio della professione, secondo le modalità proprie del procedimento disciplinare.

 

7. Per consentire la verifica dell'effettività e della continuità dell'esercizio della professione, gli iscritti, entro lo stesso termine previsto per l'inoltro alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense della comunicazione annuale dei redditi, devono inviarne copia anche al consiglio dell'ordine. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, entro novanta giorni dalla scadenza annuale del termine per la comunicazione dei redditi, invia a ciascun consiglio dell'ordine l'elenco degli avvocati che non hanno inviato la comunicazione o che hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo prescritto per la prova dell'esercizio continuativo della professione.

8. In caso di omessa comunicazione, il consiglio dell'ordine può diffidare l'iscritto a provvedere e, ove questi non ottemperi all'obbligo nel termine di trenta giorni dalla diffida, il medesimo consiglio può deliberare la sospensione dall'esercizio della professione, previa audizione dell'interessato.

9. Gli effetti della sospensione cessano con il compimento dell'atto omesso. La cessazione degli effetti è accertata dal consiglio dell'ordine d'ufficio o su istanza dell'interessato.

 

 

2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.

 

 

 

10. Il consiglio dell'ordine, almeno ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione agli uffici finanziari e all'ente previdenziale.

2. Il Consiglio dell'ordine territoriale, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione agli uffici finanziari e all'ente previdenziale.

2. Il consiglio dell'ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazioni agli uffici finanziari e all'ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

 

 

 

 

3. Con la stessa periodicità di cui al comma 2, il consiglio dell'ordine territoriale esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per l'iscrizione, e, se necessario, prende gli opportuni provvedimenti. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

3. Con la stessa periodicità di cui al comma 2, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangono i requisiti per l'iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 16, comma 13.

7. La mancanza della continuità dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dall'albo, previa audizione dell'interessato.

7. La mancanza della continuità dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dall'albo, previa audizione dell'interessato.

 

11. La mancanza della continuità dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dall'albo, previa audizione dell'interessato.

4. La mancanza dell'effettività e della continuità dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dell'albo; si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 8.

4. La mancanza dell'effettività e della continuità dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dall'albo, con l'applicazione dei criteri dell'articolo 15, comma 8.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

 

 

 

13. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla revisione periodica dell'esercizio continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spettano il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno previsto per i dirigenti statali di prima categoria e un'indennità giornaliera determinata dal CNF. Gli oneri relativi alle spese e all'indennità sono posti a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

5. Qualora il consiglio dell'ordine territoriale non provveda al controllo periodico dell'esercizio effettivo e continuativo o compia la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini territoriali, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e un'indennità giornaliera determinata dal CNF. Le spese e le indennità sono a carico del consiglio dell'ordine territoriale inadempiente.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla revisione periodica dell'esercizio effettivo e continuativo della professione o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spettano il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e un'indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono poste a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 19, e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di 30.000 abitanti, di membro di giunta comunale di comune con più di 50.000 abitanti, nonché per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo sociale che il CNF giudica equivalente.

 

 

 

2. L'effettività e la continuità non sono richieste, durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 21, e per gli avvocati che svolgono funzioni di Sottosegretario di Stato, membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia con numero di abitanti inferiore a un milione, sindaco di comune con più di diecimila abitanti e con meno di cinquecentomila abitanti, membro di giunta comunale di un comune con più di trentamila abitanti o che ricoprono un incarico politico giudicato equivalente dal CNF.

 

6. L'effettività e la continuità della professione non sono richieste durante il periodo della carica per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 18, e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia con popolazione inferiore a un milione di abitanti, di sindaco di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 500.000 abitanti, nonché di membro di giunta comunale di comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti e che ricopre un incarico politico giudicato equivalente dal CNF.

7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:

a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro in modo tale da non rientrare nel limite minimo di reddito imponibile.

4. Il parametro di cui al comma 2 non è richiesto:

a) per i primi cinque anni dalla prima iscrizione all'albo;

b) dopo il compimento del settantesimo anno di età;

c) per la donna nei sei mesi anteriori al parto e per entrambi i genitori nei due anni successivi alla nascita;

d) in caso di malattia invalidante protrattasi per un periodo superiore a sei mesi.

4. Il parametro di cui al comma 2 non è richiesto:

a) per i primi cinque anni dalla prima iscrizione all'albo;

b) dopo il compimento del settantesimo anno di età;

c) per la donna nei sei mesi anteriori al parto e per entrambi i genitori nei due anni successivi alla nascita;

d) in caso di malattia invalidante protrattasi per un periodo superiore a sei mesi.

 

5. L'avvocato è esonerato dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per i cinque anni successivi all'iscrizione, per la prima volta, all'albo e dopo il compimento del settantesimo anno di età. L'avvocato è altresì esonerato dalla prova dell'esercizio effettivo per gravissimo impedimento nei casi indicati dal CNF. La donna è esonerata dalla prova dell'esercizio continuativo per i sei mesi anteriori al parto e per i due anni successivi.

 

 

 

8. In caso di cancellazione è ammessa la reiscrizione all'albo; tuttavia, se la domanda è presentata oltre tre anni dopo la cancellazione, la reiscrizione è subordinata alla verifica della idoneità professionale nelle forme da stabilire con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

8. In caso di cancellazione è ammessa la reiscrizione all'albo; tuttavia, se la domanda è presentata oltre tre anni dopo la cancellazione, la reiscrizione è subordinata alla verifica dell'idoneità professionale nelle forme da stabilire con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

 

12. In caso di cancellazione è ammessa una sola reiscrizione all'albo. L'accoglimento della relativa domanda è subordinato alla verifica dell'idoneità professionale nelle forme previste dall'articolo 16, comma 6, e alla prova che l'avvocato è dotato dei mezzi strumentali prescritti dal CNF per l'utile svolgimento della professione, anche entrando a far parte di associazione o di società professionale comprendente tra i soci almeno due avvocati.

 

 

 

 

 

 

 14. Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello minimo di reddito è quello in vigore per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e dall'articolo 22, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576.

 15. Entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il reddito minimo per la prova dell'esercizio continuativo della professione deve essere fissato in misura non inferiore al costo del dipendente di studi professionali con la retribuzione più bassa, per il lavoro ad orario completo, certificato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 21.

(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).

Art. 21.

(Albi speciali per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).

Art. 22.

(Modalità di accesso agli albi speciali per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).

Art. 21.

(Albi speciali per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).

Art. 22.

(Modalità di accesso agli albi speciali per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).

 

Art. 23.

(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori).

Art. 20.

(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).

Art. 20.

(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).

 

[art. 21] 1. Presso il CNF sono istituiti e conservati gli albi speciali per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

[art. 21]  2. Davanti alla Corte di cassazione, sezioni civili, e al Tribunale superiore delle acque pubbliche il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sezioni civili.

[art. 21]  3. Davanti alla Corte di cassazione, sezioni penali, e al Tribunale supremo militare il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sezioni penali.

[art. 21]  4. Davanti al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti in sede giurisdizionale il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti al Consiglio di Stato.

[art. 21] 1. Presso il CNF sono istituiti e conservati gli albi speciali per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

[art. 21] 2. Davanti alla Corte di cassazione, sezioni civili, e al Tribunale superiore delle acque pubbliche il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sezioni civili.

[art. 21] 3. Davanti alla Corte di cassazione, sezioni penali, e al Tribunale supremo militare il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sezioni penali.

[art. 21] 4. Davanti al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti in sede giurisdizionale il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti al Consiglio di Stato.

 

 

 

 

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

[art. 22] 1. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione a uno o più albi speciali per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori di cui all'articolo 21 devono farne domanda al CNF, allegando un attestato che certifichi il superamento del relativo esame o dei relativi esami.

[art. 22] 1. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione a uno o più albi speciali per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori di cui all'articolo 21 devono farne domanda al CNF, allegando un attestato che certifichi il superamento del relativo esame o dei relativi esami.

 

1. L'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta da chi è iscritto a un albo circondariale e ha, alternativamente:

a) superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni. [continua];

b) conseguito da almeno cinque anni il titolo di professore associato o professore ordinario nelle università italiane per l'insegnamento in una materia attinente l'esercizio della professione ed è stato iscritto per almeno otto anni all'albo degli avvocati;

c) esercitato lodevolmente e proficuamente la professione di avvocato per almeno venti anni. I requisiti per la prova del lodevole e proficuo esercizio della professione sono determinati con regolamento del CNF. In tale regolamento deve essere previsto un controllo della qualità degli atti processuali, redatti dall'avvocato, che devono essere dimostrativi di ottima capacità a trattare questioni giuridiche.

1. L'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi è iscritto in un albo ordinario da almeno cinque anni e ha superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo ordinario. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, quarto comma, della citata legge n. 1003 del 1936, e successive modificazioni, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, hanno ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette.

1. L'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi è iscritto a un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e ha superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo. In deroga a quanto previsto nell'articolo 4 della citata legge n. 1003 del 1936, e successive modificazioni, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, hanno ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette. [continua]

2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato.

 

 

 

 

 

2. L'iscrizione all'albo speciale di cui al comma 1 può essere altresì richiesta anche da chi, avendo maturato un'anzianità di iscrizione all'albo ordinario di dieci anni ha successivamente, lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura del CNF, istituita e disciplinata con regolamento del medesimo Consiglio. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati, da professori universitari e da magistrati, mediante un esame basato prevalentemente sulle materie oggetto dei settori nei quali il candidato esercita la professione. [continua]

[segue] Alternativamente, l'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di dodici anni, ha lodevolmente e proficuamente frequentato la scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con apposito regolamento del CNF adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è effettuata da una commissione di esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, e consiste in un esame vertente prevalentemente sulle materie di competenza dei settori di esercizio professionale del candidato. [continua]

 

[art. 22]  2. Gli esami per l'iscrizione a uno o più albi speciali per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori si svolgono ogni anno in Roma presso il Ministero della giustizia, hanno carattere teorico-pratico e le relative prove sono scritte.

[art. 22]  3. Le prove di cui al comma 2 consistono nella compilazione di un ricorso per Cassazione, avente ad oggetto la singola materia relativa al corrispondente albo speciale al quale si richiede l'iscrizione. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale. Per la compilazione dei ricorsi è consegnato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali è ammissibile uno dei predetti ricorsi.

[art. 22]  4. Gli esami per l'iscrizione a uno o più albi speciali per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori sono indetti con decreto del Ministro della giustizia, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia e nella Gazzetta Ufficiale, nel quale sono stabiliti i giorni delle prove e il termine entro il quale devono essere presentate le domande di ammissione agli esami.

[art. 22]  2. Gli esami per l'iscrizione a uno o più albi speciali per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori si svolgono ogni anno in Roma presso il Ministero della giustizia, hanno carattere teorico-pratico e le relative prove sono scritte.

[art. 22]  3. Le prove di cui al comma 2 consistono nella compilazione di un ricorso per Cassazione, avente ad oggetto la singola materia relativa al corrispondente albo speciale al quale si richiede l'iscrizione. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale. Per la compilazione dei ricorsi è consegnato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali è ammissibile uno dei predetti ricorsi.

[art. 22]  4. Gli esami per l'iscrizione a uno o più albi speciali per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori sono indetti con decreto del Ministro della giustizia, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia e nella Gazzetta Ufficiale, nel quale sono stabiliti i giorni delle prove e il termine entro il quale devono essere presentate le domande di ammissione agli esami.

 

 

 

 

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

[art. 22]  5. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori mantengono la predetta iscrizione. Essi devono, entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore, indicare al CNF l'albo, tra quelli indicati nell'articolo 21, in relazione al quale intendono mantenere l'iscrizione.

[art. 22]  5. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori mantengono la predetta iscrizione. Essi devono, entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore, indicare al CNF l'albo, tra quelli indicati nell'articolo 21, in relazione al quale intendono mantenere l'iscrizione.

 

3. Gli avvocati iscritti all'albo speciale alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'iscrizione alla condizione indicata nel comma 2.

[segue] Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato i requisiti per l'iscrizione al citato albo ai sensi della normativa vigente alla medesima data possono richiedere l'iscrizione entro il termine massimo di tre anni.

[segue] Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo speciale conservano l'iscrizione; possono altresì richiedere l'iscrizione al medesimo albo, entro il limite massimo di tre anni, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato i requisiti per tale iscrizione ai sensi della normativa vigente alla medesima data.

4. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:

 «Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».

 

 

 

[art. 23, comma 1, lett. a)] [segue] In deroga a quanto prescritto dalla citata legge n. 1003 del 1936, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, hanno ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette;

 

 

 

 

 

 

2. La conservazione dell'iscrizione all'albo speciale è condizionata alla permanenza dell'iscrizione all'albo circondariale e all'esercizio effettivo del patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, accertati dal CNF. I requisiti dell'esercizio effettivo sono determinati con regolamento del CNF tenendo conto di un periodo pluriennale, considerando, in particolare, la partecipazione alle udienze. Sono esonerati dalla prova dell'esercizio effettivo gli avvocati iscritti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 23.

(Commissioni esaminatrici).

1. Le commissioni esaminatrici per i singoli albi speciali di cui all'articolo 21 sono nominate dal Ministro della giustizia con il decreto con cui sono indetti gli esami emanato ai sensi dell'articolo 22, comma 4, o con altro successivo decreto e sono rispettivamente composte:

a) quella per l'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sezioni civili, da un presidente di sezione civile della Corte di cassazione, che la presiede, da altri due magistrati che svolgono la funzione di consigliere di sezione civile della Corte di cassazione e da due avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sezioni civili, da almeno cinque anni;

b) quella per l'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sezioni penali, da un presidente di sezione penale della Corte di cassazione, che la presiede, da altri due magistrati che svolgono la funzione di consigliere di sezione penale della Corte di cassazione e da due avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sezioni penali, da almeno cinque anni;

c) quella per l'albo speciale per il patrocinio davanti al Consiglio di Stato, da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da altri due magistrati che svolgono la funzione di consigliere presso il Consiglio di Stato o la Corte dei conti in sede giurisdizionale e da due avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti al Consiglio di Stato da almeno cinque anni.

 

Art. 24.

(Soggetti legittimati a partecipare agli esami).

1. Agli esami di cui all'articolo 22 possono partecipare gli avvocati che hanno esercitato per almeno dieci anni la professione forense davanti ai tribunali e alle corti d'appello prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione agli esami.

2. I candidati devono presentare la domanda di ammissione agli esami, nel termine stabilito, al Ministro della giustizia, specificando la prova o le prove che intendono sostenere al fine dell'iscrizione ad uno o più albi speciali. La domanda deve essere corredata dall'attestazione relativa al requisito indicato nel comma 1 del presente articolo, nonché della ricevuta della tassa prevista dall'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003.

Art. 23.

(Commissioni esaminatrici).

1. Le commissioni esaminatrici per i singoli albi speciali di cui all'articolo 21 sono nominate dal Ministro della giustizia con il decreto con cui sono indetti gli esami emanato ai sensi dell'articolo 22, comma 4, o con altro successivo decreto e sono rispettivamente composte:

a) quella per l'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sezioni civili, da un presidente di sezione civile della Corte di cassazione, che la presiede, da altri due magistrati che svolgono la funzione di consigliere di sezione civile della Corte di cassazione e da due avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sezioni civili, da almeno cinque anni;

b) quella per l'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sezioni penali, da un presidente di sezione penale della Corte di cassazione, che la presiede, da altri due magistrati che svolgono la funzione di consigliere di sezione penale della Corte di cassazione e da due avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sezioni penali, da almeno cinque anni;

c) quella per l'albo speciale per il patrocinio davanti al Consiglio di Stato, da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da altri due magistrati che svolgono la funzione di consigliere presso il Consiglio di Stato o la Corte dei conti in sede giurisdizionale e da due avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti al Consiglio di Stato da almeno cinque anni.

 

Art. 24.

(Soggetti legittimati a partecipare agli esami).

1. Agli esami di cui all'articolo 22 possono partecipare gli avvocati che hanno esercitato per almeno dieci anni la professione forense davanti ai tribunali e alle corti d'appello prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione agli esami.

 2. I candidati devono presentare la domanda di ammissione agli esami, nel termine stabilito, al Ministro della giustizia, specificando la prova o le prove che intendono sostenere al fine dell'iscrizione ad uno o più albi speciali. La domanda deve essere corredata dall'attestazione relativa al requisito indicato nel comma 1 del presente articolo, nonché della ricevuta della tassa prevista dall'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22.

(Avvocati degli enti pubblici).

Art. 25.

(Avvocati degli enti pubblici).

Art. 25.

(Avvocati degli enti pubblici).

 

Art. 24.

(Avvocati degli enti pubblici).

Art. 21.

(Avvocati dipendenti degli enti pubblici).

Art. 21.

(Avvocati degli enti pubblici).

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

1. Gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in società per azioni, sino a quando siano partecipati esclusivamente da enti pubblici, che si occupano, con autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell'ente, sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatoria per compiere le prestazioni elencate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro sono garantite l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

1. Gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in società per azioni, sino a quando siano partecipati esclusivamente da enti pubblici, che si occupano, con autonomia e con indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell'ente, sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatoria per compiere le prestazioni elencate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro sono garantite l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

 

1. Gli avvocati degli uffici legali istituiti presso enti pubblici, anche se trasformati in società per azioni e sino a quando mantengano natura pubblicistica, che si occupano, con autonomia e con indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell'ente, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.

1. Fatti salvi i diritti quesiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, i quali si occupano, con autonomia e indipendenza, esclusivamente e stabilmente della trattazione degli affari legali dell'ente, sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b). L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le attività indicate all'articolo 2. Nel contratto di lavoro devono essere garantite l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

1. Fatti salvi i diritti quesiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, fino a quando sono partecipati prevalentemente da enti pubblici ai quali sono assicurati la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b). L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro sono garantite l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i princìpi della legge professionale.

3. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulta la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risultano la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

 

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati devono presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risultano la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari dell'ente stesso e l'appartenenza all'ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

2. Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), gli interessati devono presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risulta la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risultano la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza al citato ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

4. Identico all’A.C. 3900.

4. Identico all’A.C. 3900.

 

3. Identico all’A.C. 3900.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine territoriale competente.

3. Identico all’A.C. 3900.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gli organi e le funzioni degli ordini forensi (il Titolo III delle proposte di legge)

 

A.C. 3900
(approvato dal Senato)

A.C. 1004
(Pecorella)

A.C. 1447
(Cavallaro)

 

A.C. 1494
(Capano e altri)

A.C. 1837
(Mantini e altri)

A.C. 2419
(Cassinelli e altri)

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

 

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DELL’ORDINE FORENSE

CAPO I
L’ordine forense

 

 

 

 

Capo I

Ordine forense e ordini territoriali

Capo I

Ordine forense e ordini circondariali

Art. 23.

(L’ordine forense)

 

 

 

 

Art. 22.

(Ordine forense).

Art. 22.

(Ordine forense).

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.

 

 

 

 

1. Identico all’A.C. 3900.

1. Gli iscritti agli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.

2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.

 

 

 

 

2. L'Ordine forense si articola nel CNF e nei consigli degli ordini distrettuali e circondariali.

2. L'ordine forense si articola negli ordini forensi circondariali e nel CNF.

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

[art. 26] 3. Gli ordini forensi sono enti pubblici associativi non economici istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e del codice deontologico di cui all'articolo 3.

4. Gli ordini hanno prevalente finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autoregolazione e sono soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia.

 

[art. 26] 3. Gli ordini forensi sono enti pubblici associativi non economici istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e del codice deontologico di cui all'articolo 3.

4. Gli ordini hanno prevalente finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autoregolazione e sono soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia.

 

 

[art. 25] 3. Gli ordini forensi sono enti pubblici associativi non economici istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. [continua]

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

3. Il CNF e gli ordini circondariali forensi sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

 

[art. 26] 5. Agli ordini non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

[art. 26] 5. Agli ordini non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

 

[art. 25, comma 3] [segue] Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20.

4. Al CNF e agli ordini territoriali non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le altre norme vigenti concernenti l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. In relazione all'attività svolta essi devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in un apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità ad un apposito regolamento emanato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

4. Agli ordini circondariali forensi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e ogni norma concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. In relazione all'attività svolta essi redigono scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e a rappresentare adeguatamente in un apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità a un apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

Ordine circondariale

CAPO I
Ordini circondariali

CAPO I
Ordini circondariali

 

CAPO I
Ordini circondariali

 

 

Art. 24.

(L'ordine circondariale forense).

Art. 26.

(Ordini forensi)

Art. 27.

(Ordine circondariale forense).

Art. 26.

(Ordini forensi)

Art. 27.

(Ordine circondariale forense).

 

Art. 25.

(Ordini forensi)

Art. 26.

(Ordine circondariale forense).

Art. 23.

(Ordine circondariale forense).

Art. 23.

(Ordine circondariale forense).

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

[art. 26] 1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il domicilio professionale nel circondario.

[art. 26] 2. I consigli circondariali hanno la rappresentanza istituzionale dei rispettivi ordini.

[art. 26] 1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il domicilio professionale nel circondario.

[art. 26] 2. I consigli circondariali hanno la rappresentanza istituzionale dei rispettivi ordini.

 

[art. 25] 1. Presso ciascun tribunale è istituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il domicilio professionale nel circondario.

[art. 25] 2. I consigli circondariali hanno la rappresentanza istituzionale dei rispettivi ordini.

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine circondariale forense, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale.

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine circondariale forense al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e con le pubbliche amministrazioni.

2. L'ordine circondariale di Roma capitale ha sede presso la Corte di cassazione.

 

 

 

 

 

 

3. Al fine di assicurare il funzionamento in relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, capitale della Repubblica, sono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'edificio della suprema Corte di cassazione.

 

 

 

 

 

 

 

[art. 27] 1. Fanno parte dell'ordine circondariale gli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi di cui all'articolo 16.

[art. 27] 1. Fanno parte dell'ordine circondariale gli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi di cui all'articolo 16.

 

[art. 26] 1. Fanno parte dell'ordine circondariale gli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi.

 

 

4. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 27 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.

[art. 27] 2. Gli iscritti eleggono i componenti del consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti, con le modalità stabilite dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

[art. 27] 2. Gli iscritti eleggono i componenti del consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti, con le modalità stabilite dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

 

[art. 26] 2. Gli iscritti eleggono i componenti del consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine circondariale, con le modalità stabilite dall'articolo 29 e dall'apposito regolamento emanato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

2. Gli iscritti all'ordine circondariale forense eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 26 e da un apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

5. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.

 

 

 

 

3. Presso ogni consiglio dell'ordine circondariale è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale locale.

3. Identico all’A.C. 3900.

6. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. L'ordine circondariale tutela gli interessi pubblici connessi al corretto esercizio delle funzioni di competenza dell'avvocatura, secondo i compiti attribuiti con legge. Le associazioni forensi di natura sindacale perseguono liberamente ogni altro scopo a tutela degli avvocati sulla base della Costituzione e delle leggi vigenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 25.

(Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto).

Art. 28.

(Organi dell'ordine circondariale).

Art. 28.

(Organi dell'ordine circondariale).

 

Art. 27.

(Organi dell'ordine circondariale).

Art. 24.

(Organi dell'ordine circondariale).

Art. 24.

(Organi dell'ordine circondariale).

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

a) l'assemblea degli iscritti;

b) il consiglio;

c) il presidente;

d) il segretario;

e) il tesoriere;

f) il collegio dei revisori.

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

a) l'assemblea degli iscritti;

b) il consiglio;

c) il presidente;

d) il segretario;

e) il tesoriere;

f) il collegio dei revisori dei conti.

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

a) l'assemblea degli iscritti;

b) il consiglio;

c) il presidente;

d) il segretario;

e) il tesoriere;

f) il collegio dei revisori dei conti.

 

1. Sono organi dell'ordine circondariale: l'assemblea degli iscritti, il consiglio, il presidente, il segretario, il tesoriere e il collegio dei revisori dei conti.

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

a) l'assemblea degli iscritti;

b) il consiglio;

c) il presidente;

d) il segretario;

e) il tesoriere;

f) il collegio dei revisori dei conti.

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

a) l'assemblea degli iscritti;

b) il consiglio;

c) il presidente;

d) il segretario;

e) il tesoriere;

f) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

2. Identico all’A.C. 3900.

2. Identico all’A.C. 3900.

 

2. Identico all’A.C. 3900.

2. Identico all’A.C. 3900.

2. Identico all’A.C. 3900.

3. Sono organi degli ordini circondariali del distretto:

a) il Consiglio istruttore di disciplina;

b) il Collegio giudicante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26.

(L'assemblea).

Art. 29.

(Assemblee).

Art. 29.

(Assemblee).

 

Art. 28.

(Assemblee).

Art. 25.

(Assemblea).

Art. 25.

(Assemblea).

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

 

 

 

 

1. L'assemblea è costituita dagli iscritti all'albo e agli elenchi speciali di cui all'articolo 14. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi speciali di cui all'articolo 14. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

1. Le assemblee, previa delibera del consiglio, sono convocate dal presidente o, in caso di suo impedimento, da uno dei vicepresidenti, o dal consigliere più anziano per iscrizione.

1. Le assemblee, previa delibera del consiglio, sono convocate dal presidente o, in caso di suo impedimento, da uno dei vicepresidenti, o dal consigliere più anziano per iscrizione.

 

1. Le assemblee, previa delibera del consiglio, sono convocate dal presidente o, in caso di suo impedimento, da uno dei vicepresidenti, o dal consigliere più anziano per iscrizione.

2. Identico all’A.C. 3900.

2. Identico all’A.C. 3900.

3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, è portato a conoscenza degli iscritti con le modalità indicate  nel regolamento adottato dal CNF, almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, è portato a conoscenza degli iscritti con le modalità indicate nel regolamento adottato dal CNF, almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.

 

2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere portato a conoscenza degli iscritti con le modalità indicate con regolamento del CNF, almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.

3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da un apposito regolamento emanato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da un apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per l'elezione del consiglio e dei revisori dei conti si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. Nel caso di cessazione dalla carica di singoli consiglieri, se non è possibile la sostituzione ai sensi dell'articolo 30, comma 7, oppure nel caso di scioglimento dell'intero consiglio, l'assemblea si svolge entro novanta giorni dall'evento che impone il rinnovo.

4. L'assemblea per le elezioni è valida se vota un quarto degli iscritti negli ordini con meno di cinquemila iscritti e un sesto in quelli con più di cinquemila iscritti. Nel caso in cui non sia raggiunto il numero legale, l'assemblea è riconvocata immediatamente e si tiene non oltre quindici giorni dopo la precedente. Nell'avviso della prima convocazione possono essere indicate le date delle riunioni successive eventualmente necessarie.

3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per l'elezione del consiglio e dei revisori dei conti si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. Nel caso di cessazione dalla carica di singoli consiglieri, se non è possibile la sostituzione ai sensi dell'articolo 30, comma 7, oppure nel caso di scioglimento dell'intero consiglio, l'assemblea si svolge entro novanta giorni dall'evento che impone il rinnovo.

4. L'assemblea per le elezioni è valida se vota un quarto degli iscritti negli ordini con meno di cinquemila iscritti e un sesto in quelli con più di cinquemila iscritti. Nel caso in cui non sia raggiunto il numero legale, l'assemblea è riconvocata immediatamente e si tiene non oltre quindici giorni dopo la precedente. Nell'avviso della prima convocazione possono essere indicate le date delle riunioni successive eventualmente necessarie.

 

3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per l'elezione del consiglio e dei revisori dei conti deve svolgersi, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. Nel caso di cessazione dalla carica di singoli consiglieri, se non è possibile la sostituzione ai sensi dell'articolo 29, comma 7, oppure nel caso di scioglimento dell'intero consiglio, l'assemblea deve svolgersi entro novanta giorni dall'evento che impone il rinnovo.

4. L'assemblea per le elezioni è valida se vota un quarto degli iscritti negli ordini con meno di cinquemila iscritti e un sesto in quelli con più di cinquemila iscritti. Nel caso in cui non sia raggiunto il numero legale, l'assemblea deve essere riconvocata immediatamente e svolgersi non oltre quindici giorni dalla precedente. Nell'avviso della prima convocazione possono essere indicate le date delle riunioni successive eventualmente necessarie.

4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; la seduta per l'elezione del nuovo consiglio deve svolgersi, per il rinnovo ordinario, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per l'elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti all'albo oppure almeno duecento iscritti negli ordini con più di duemila iscritti.

5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti all'albo oppure almeno duecento iscritti negli ordini con più di duemila iscritti.

 

5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti all'albo oppure almeno duecento iscritti negli ordini con più di duemila iscritti.

5. Il consiglio delibera, altresì, la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritiene necessario o quando ne fa richiesta almeno la metà dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti negli ordini sino a duemila iscritti o almeno un quinto degli iscritti negli ordini con oltre duemila iscritti.

5. Identico all’A.C. 3900.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27.

(Il consiglio dell'ordine).

Art. 30.

(Consiglio dell'ordine).

Art. 30.

(Consiglio dell'ordine).

 

Art. 29.

(Consiglio dell'ordine).

Art. 26.

(Consiglio).

Art. 26.

(Consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio, fatta salva la previsione di cui all'articolo 24, comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto:

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

 

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto mediante elezione:

a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

a) identico all’A.C. 3900;

a) identico all’A.C. 3900;

 

a) identico all’A.C. 3900;

a) identico all’A.C. 3900;

a) identico all’A.C. 3900;

b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

b) identico all’A.C. 3900;

b) identico all’A.C. 3900;

 

b) identico all’A.C. 3900;

b) identico all’A.C. 3900;

b) identico all’A.C. 3900;

c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

c) identico all’A.C. 3900;

c) identico all’A.C. 3900;

 

c) identico all’A.C. 3900;

c) identico all’A.C. 3900;

c) identico all’A.C. 3900;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

d) identico all’A.C. 3900;

d) identico all’A.C. 3900;

 

d) identico all’A.C. 3900;

d) identico all’A.C. 3900;

d) identico all’A.C. 3900;

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a millecinquecento iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a millecinquecento iscritti;

 

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a millecinquecento iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a millecinquecento iscritti;

e) identico all’A.C. 3900;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

f) identico all’A.C. 3900;

f) identico all’A.C. 3900;

 

f) identico all’A.C. 3900;

f) identico all’A.C. 3900;

f) identico all’A.C. 3900;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

g) identico all’A.C. 3900.

g) identico all’A.C. 3900.

 

g) identico all’A.C. 3900.

g) identico all’A.C. 3900.

g) identico all’A.C. 3900.

 

2. Per l'elezione dei consiglieri sono presentate liste di candidati contenenti un numero di nominativi non superiore a quello dei componenti del consiglio. La presentazione delle liste è fatta almeno dieci giorni prima di quello fissato per la votazione.

2. Per l'elezione dei consiglieri sono presentate liste di candidati contenenti un numero di nominativi non superiore a quello dei componenti del consiglio. La presentazione delle liste è fatta almeno dieci giorni prima di quello fissato per la votazione.

 

 

2. Per l'elezione dei consiglieri devono essere presentate liste di candidati contenenti un numero non superiore a quello dei componenti del consiglio. La presentazione delle liste deve essere fatta almeno dieci giorni prima di quello fissato per la votazione.

 

 

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti agli albi il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali.

3. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti agli albi il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali.

 

3. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti agli albi il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità previste da un apposito regolamento emanato dal CNF, ai sensi dell'articolo 1, comma 5. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti agli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco nazionale degli avvocati di cui all'articolo 14, commi 1 e 5, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti aventi titolo con voto segreto con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 23, comma 2. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti agli albi e agli elenchi speciali degli avvocati di enti pubblici, dei docenti e dei ricercatori universitari e nel registro degli avvocati stabiliti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b), d) e h), il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Ciascun elettore può indicare sulla scheda un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. Il voto può essere espresso anche per candidati di liste diverse.

4. Ciascun elettore può indicare sulla scheda un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. Il voto può essere espresso anche per candidati di liste diverse.

 

4. Ciascun elettore può indicare sulla scheda un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. Il voto può essere espresso anche per candidati di liste diverse.

3. Identico all’A.C. 3900.

3. Identico all’A.C. 3900.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Sono eleggibili coloro che hanno un'anzianità di iscrizione non inferiore a sei anni e che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

5. Sono eleggibili coloro che hanno un'anzianità di iscrizione non inferiore a sei anni e che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

 

5. Sono eleggibili coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a sei anni e che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna anche non definitiva a una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad un anno.

6. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione; i consiglieri possono essere rieletti consecutivamente non più di due volte. Non sono considerate le elezioni fatte nel corso di un mandato del consiglio, se l'incarico è durato meno di un anno e mezzo.

6. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione; i consiglieri possono essere rieletti consecutivamente non più di due volte. Non sono considerate le elezioni fatte nel corso di un mandato del consiglio, se l'incarico è durato meno di un anno e mezzo.

 

6. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione; i consiglieri possono essere rieletti consecutivamente non più di due volte.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che hanno uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Non sono considerate le elezioni fatte nel corso di un mandato del consiglio se l'incarico è durato meno di un anno.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Non sono considerate le elezioni svolte nel corso di un mandato del consiglio se l'incarico ha avuto durata inferiore a un anno.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. In caso di morte, dimissioni, decadenza o impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti della stessa lista e successivamente nell'ordine coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti tra i candidati della stessa lista; in caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione; il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. In caso di morte, dimissioni, decadenza o impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti della stessa lista e successivamente nell'ordine coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti tra i candidati della stessa lista; in caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

 

7. In caso di morte, dimissioni, decadenza o impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri subentra il primo dei non eletti della stessa lista e successivamente nell'ordine coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti tra i candidati della stessa lista; in caso di parità di voti subentra il più anziano per iscrizione. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza o impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza o impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno, cessando comunque dalle funzioni con la proclamazione dei nuovi eletti. L'elezione per il rinnovo è svolta nel mese di gennaio successivo alla scadenza.

8. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno, cessando comunque dalle funzioni con la proclamazione dei nuovi eletti. L'elezione per il rinnovo è svolta nel mese di gennaio successivo alla scadenza.

 

8. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno e cessa dalle funzioni con la proclamazione dei nuovi eletti. L'elezione per il rinnovo deve svolgersi nel mese di gennaio successivo alla scadenza.

7. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo consiglio.

7. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Identico all’A.C. 3900.

9. Identico all’A.C. 3900.

 

9. Identico all’A.C. 3900.

8. Identico all’A.C. 3900.

8. Identico all’A.C. 3900.

 

10. Se cessa dalla carica un consigliere, che non può essere sostituito ai sensi del comma 7, e se il consiglio è sciolto o decade, si procede immediatamente all'elezione in sostituzione nei termini indicati nell'articolo 29, comma 3, di un nuovo consigliere o di un nuovo consiglio, che durano in carica quanto sarebbero durati il consigliere o il consiglio cessato o sciolto o decaduto.

10. Se cessa dalla carica un consigliere, che non può essere sostituito ai sensi del comma 7, e se il consiglio è sciolto o decade, si procede immediatamente all'elezione in sostituzione nei termini indicati nell'articolo 29, comma 3, di un nuovo consigliere o di un nuovo consiglio, che durano in carica quanto sarebbero durati il consigliere o il consiglio cessato o sciolto o decaduto.

 

10. Se cessa dalla carica un consigliere, che non può essere sostituito ai sensi del comma 7, e se il consiglio è sciolto o decade, si procede immediatamente all'elezione in sostituzione nei termini indicati nell'articolo 28, comma 3, di un nuovo consigliere o di un nuovo consiglio, che durano in carica quanto sarebbero durati il consigliere o il consiglio cessato o sciolto o decaduto.

 

 

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vice presidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

11. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere fino a due vicepresidenti. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente il più anziano per iscrizione all'albo, e segretario o tesoriere il più giovane.

11. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere fino a due vicepresidenti. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente il più anziano per iscrizione all'albo, e segretario o tesoriere il più giovane.

 

11. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti il consiglio può eleggere fino a due vicepresidenti. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente il più anziano per iscrizione all'albo, e segretario o tesoriere il più giovane.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici membri, il consiglio può eleggere fino a due vicepresidenti e un vicesegretario. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo.

9. Identico all’A.C. 3900.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

12. La nomina a consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale e di componente dei vari organi della Cassa nazionale di previdenza forense e con incarichi presso associazioni forensi, secondo le deliberazioni dell'assemblea generale ai sensi dell'articolo 40, comma 2. Si applica il disposto dell'articolo 39, comma 4.

12. La nomina a consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale e di componente dei vari organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e con incarichi presso associazioni forensi, secondo le deliberazioni dell'assemblea generale ai sensi dell'articolo 40, comma 2. Si applica il disposto dell'articolo 39, comma 4.

 

12. La nomina a consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale e di componente dei vari organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

13. Per la validità delle riunioni, è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

13. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

 

13. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

11. Identico all’A.C. 3900.

11. Identico all’A.C. 3900.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

 

 

 

 

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio ciascun avvocato iscritto all'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione.

12. Avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio ciascun avvocato iscritto all'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione; la presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 28.

(Compiti e prerogative del consiglio).

Art. 31.

(Compiti e prerogative del consiglio).

Art. 31.

(Compiti e prerogative del consiglio).

 

Art. 30.

(Compiti e prerogative del consiglio).

Art. 27.

(Compiti e prerogative del consiglio).

Art. 27.

(Compiti e prerogative del consiglio).

1. Il consiglio:

1. Il consiglio:

1. Il consiglio:

 

1. Il consiglio:

1. Il consiglio:

1. Il consiglio:

 

a) compie gli atti inerenti alla rappresentanza istituzionale e favorisce ogni attività avente lo scopo di favorire l'avvocato nella sua partecipazione ad ogni iniziativa politica che coinvolge gli interessi dell'avvocatura;

a) compie gli atti inerenti alla rappresentanza istituzionale e favorisce ogni attività avente lo scopo di favorire l'avvocato nella sua partecipazione ad ogni iniziativa politica che coinvolge gli interessi dell'avvocatura;

 

a) tutela l'indipendenza e il decoro della professione;

 

 

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

b) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri di cui all'articolo 16;

b) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri di cui all'articolo 16;

 

b) identico all’A.C. 3900;

a) identico all’A.C. 3900;

a) identico all’A.C. 3900;

b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;

c) approva i regolamenti;

c) approva i regolamenti;

 

c) approva i regolamenti interni;

b) adotta i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e i regolamenti integrativi e attuativi dei regolamenti emanati dal CNF;

b) approva i regolamenti interni e i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF;

c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, organizza i corsi integrativi di formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio e rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, organizza i corsi integrativi di formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio e rilascia il certificato di compiuta pratica;

 

d) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, organizza i corsi integrativi di formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, rilascia il certificato di compiuta pratica;

c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, istituisce e organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo e rilascia il certificato di compiuta pratica;

c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, e secondo modalità previste con regolamento del CNF adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, istituisce e organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, e rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

 

 

 

 

d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione permanente degli iscritti;

d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione;

 

 

 

 

e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e di scuole di specializzazione;

e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e di scuole di specializzazione;

 

m) designa gli avvocati per la rappresentanza e la difesa di chi ne faccia richiesta, nei casi previsti dalla legge;

m) designa gli avvocati per la rappresentanza e per la difesa di chi ne fa richiesta, nei casi previsti dalla legge;

 

m) designa gli avvocati per la rappresentanza e per la difesa di chi ne fa richiesta;

 

 

f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al Consiglio istruttore di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti del Consiglio istruttore di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 49;

 

 

 

 

f) elegge i componenti del collegio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50, vigila sulla condotta degli iscritti e denuncia al collegio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui è venuto a conoscenza;

f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui è venuto a conoscenza; elegge i componenti del consiglio istruttore di disciplina in conformità a quanto disposto dall'articolo 50;

g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale;

e) esegue il controllo della continuità dell'esercizio professionale;

e) esegue il controllo della continuità dell'esercizio professionale;

 

e) esegue il controllo della continuità dell'esercizio professionale;

g) esegue il controllo sull'effettività e sulla continuità dell'esercizio professionale;

g) esegue il controllo dell'effettività e della continuità dell'esercizio professionale;

 

h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

f) identico all’A.C. 3900;

f) identico all’A.C. 3900;

 

f) identico all’A.C. 3900;

h) identico all’A.C. 3900;

h) identico all’A.C. 3900;

i) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la formazione continua degli avvocati;

g) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione permanente degli avvocati a garanzia verso i clienti della qualità delle prestazioni e assume, a tal fine, ogni opportuna iniziativa;

g) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione permanente degli avvocati a garanzia verso i clienti della qualità delle prestazioni e assume, a tal fine, ogni opportuna iniziativa;

 

g) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la formazione permanente degli avvocati a garanzia verso i clienti della qualità delle prestazioni e assume, a tal fine, ogni opportuna iniziativa;

i) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la formazione permanente degli iscritti;

i) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per verificare la formazione continua degli avvocati;

l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

h) identico all’A.C. 3900;

h) identico all’A.C. 3900;

 

h) identico all’A.C. 3900;

l) identico all’A.C. 3900;

l) identico all’A.C. 3900;

m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

l) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, dà i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

l) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, dà i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

 

l) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, dà i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione e di risoluzione alternativa delle controversie;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione e di risoluzione alternativa delle controversie;

 

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione e di risoluzione alternativa delle controversie;

n) può costituire camere arbitrali e di conciliazione nonché organismi di risoluzione alternativa delle controversie, ai sensi di quanto stabilito da un apposito regolamento emanato dal CNF, ai sensi dell'articolo 1, comma 5;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da un apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

i) identico all’A.C. 3900;

i) identico all’A.C. 3900;

 

i) identico all’A.C. 3900;

o) interviene su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra questi e i loro clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi deve essere redatto un verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale, che ne rilascia una copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra questi e i clienti in relazione all'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi deve essere redatto un verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

 

 

 

 

p) può costituire o aderire a unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se delegate dagli ordini che ne fanno parte, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione tra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

p) identico all’A.C. 3900;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

 

 

 

 

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni, purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti fondamentali dai cittadini;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e a fondazioni che hanno come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

 

 

 

 

r) favorisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

r) favorisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

 

o) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle norme previdenziali;

o) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle norme previdenziali;

 

o) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle norme previdenziali;

 

 

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;

p) identico all’A.C. 3900.

p) identico all’A.C. 3900.

 

p) identico all’A.C. 3900.

s) identico all’A.C. 3900.

s) identico all’A.C. 3900.

t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

 

 

 

 

 

 

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento adottato dal CNF, che devono garantire l'economicità della gestione.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento adottato dal CNF, che devono garantire l'economicità della gestione.

 

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni di un apposito regolamento emanato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), che devono garantire l'economicità della gestione.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni di un apposito regolamento adottato dal CNF, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, che devono garantire l'economicità della gestione.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

3. Per provvedere alle spese di gestione, il consiglio è autorizzato:

3. Per provvedere alle spese di gestione, il consiglio è autorizzato:

 

3. Per provvedere alle spese di gestione, il consiglio è autorizzato:

3. Identico all’A.C. 3900:

 3. Per provvedere alle spese di gestione e alle attività indicate nel presente articolo nonché ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura e per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali, il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

a) a fissare e a riscuotere un contributo annuale da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro;

a) a fissare e a riscuotere un contributo annuale da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

 

a) a fissare e a riscuotere un contributo annuale da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

a) identico all’A.C. 3900;

a) a fissare e a riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari dagli iscritti a ciascun albo, elenco e registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

b) a fissare contributi per l'iscrizione agli albi, negli elenchi e nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

b) a fissare contributi per l'iscrizione agli albi, elenchi e registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

 

b) a fissare contributi per l'iscrizione agli albi, elenchi e registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

b) a fissare contributi per l'iscrizione agli albi, elenchi e registri, per il rilascio di certificati, di copie e di tessere e per i pareri sui compensi.

b) a fissare contributi per l'iscrizione agli albi, elenchi e registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.

 

 

 

 

 

 

5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

4. Il consiglio ha la facoltà di provvedere alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

4. Il consiglio ha la facoltà di provvedere alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

 

4. Il consiglio ha la facoltà di provvedere alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

4. Identico all’A.C. 3900.

4. Identico all’A.C. 3900.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

5. Coloro che non versano il contributo fissato nei termini stabiliti sono obbligati al pagamento di una sanzione amministrativa pari all'ammontare del contributo stesso, se il ritardo supera i trenta giorni. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo di oltre sei mesi, gli inadempienti sono sottoposti a procedimento disciplinare. Può essere inflitta la sospensione dall'esercizio professionale fino a quando non si è provveduto al pagamento.

5. Coloro che non versano il contributo fissato nei termini stabiliti sono obbligati al pagamento di una sanzione amministrativa pari all'ammontare del contributo stesso, se il ritardo supera i trenta giorni. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo di oltre sei mesi, gli inadempienti sono sottoposti a procedimento disciplinare. Può essere inflitta la sospensione dall'esercizio professionale fino a quando non si è provveduto al pagamento.

 

5. Coloro che non versano il contributo fissato nei termini stabiliti sono obbligati al pagamento di una sanzione amministrativa pari all'ammontare del contributo stesso, se il ritardo supera i trenta giorni. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo oltre sei mesi i soggetti inadempienti sono sottoposti a procedimento disciplinare. Può essere inflitta la sospensione dall'esercizio professionale fino a quando i soggetti inadempienti non provvedano al pagamento.

5. Coloro che non versano il contributo annuale nei termini stabiliti sono sospesi dal consiglio previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata all'atto del versamento del contributo prescritto.

5. Coloro che nei termini stabiliti non versano il contributo annuale prescritto sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata all'atto di effettuazione del pagamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 28.

(Sportello per il cittadino).

Art. 28.

(Sportello per il cittadino).

 

 

 

 

 

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

1 Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l'accesso alla giustizia.

 

 

 

 

 

2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.

2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.

 

 

 

 

 

3. Il consiglio determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino.

3. Il consiglio determina, con proprio regolamento, le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino.

 

 

 

 

 

4. Per regolare l'accesso allo sportello per il cittadino il consiglio può stipulare opportuni protocolli con enti pubblici territoriali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di cittadini e di consumatori.

 

4. Per regolare l'accesso allo sportello per il cittadino il consiglio può stipulare appositi protocolli con enti pubblici territoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

 

 

 

 

5. Lo sportello per il cittadino fornisce altresì alle persone che si trovano in condizioni di disagio economico e che sono residenti nel circondario del tribunale dove ha sede l'ordine, informazioni di indirizzo da far valere in fase precontenziosa. L'accesso allo sportello per tali soggetti è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fattispecie per le quali chiedono di accedere allo sportello, si trovano nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio per i non abbienti ai sensi della legislazione vigente in materia.

5. Lo sportello per il cittadino fornisce gratuitamente a coloro che si trovano in condizioni di disagio economico e residenti nel circondario del tribunale ove ha sede l'ordine, informazioni durante la fase precontenziosa. Ai fini di cui al presente comma sono considerati in condizioni di disagio economico coloro che, ai sensi della legislazione vigente, si trovano nelle condizioni di reddito che consentono di fruire del beneficio del patrocinio per i non abbienti.

 

 

 

 

 

6. Il consiglio determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino e per l'accertamento del requisito di reddito di cui al comma 5.

6. Il consiglio determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 29.

(Il collegio dei revisori).

Art. 32.

(Collegio dei revisori dei conti).

Art. 32.

(Collegio dei revisori dei conti).

 

Art. 31.

(Collegio dei revisori dei conti).

Art. 29.

(Collegio dei revisori dei conti).

Art. 29.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente eletti dagli iscritti con le modalità previste dal regolamento di attuazione adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente eletti dagli iscritti con le modalità previste dal regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

 

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente eletti dagli iscritti con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 3.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.

 

 

 

 

2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione del collegio di cui al comma 1 è svolta da un revisore dei conti unico.

2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione del collegio dei revisori dei conti è svolta da un unico revisore.

3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

2. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

2. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

 

2. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati non più di due volte consecutive.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

3. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente all'assemblea.

3. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente all'assemblea.

 

3. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente all'assemblea.

4. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione patrimoniale dell'ordine riferendo annualmente all'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

4. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

5. Le competenze dovute ai revisori sono liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento.

 

 

 

 

5. Le competenze dovute ai revisori dei conti sono liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle relative tariffe professionali ridotti al 50 per cento.

5. Le competenze dovute ai revisori dei conti sono liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle relative tariffe professionali ridotti al 50 per cento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 30.

(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni).

Art. 33.

(Funzionamento dei consigli per commissioni).

Art. 33.

(Funzionamento dei consigli per commissioni).

 

Art. 32.

(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni).

Art. 3.

(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni).

Art. 30.

(Funzionamento dei consigli).

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

1. I consigli composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni. Alle commissioni è conferita delega per determinate attività e deliberazioni. Contro i provvedimenti delle commissioni, può essere proposto da ogni interessato reclamo al consiglio in seduta generale.

1. I consigli composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni. Alle commissioni è conferita delega per determinate attività e deliberazioni. Contro i provvedimenti delle commissioni può essere proposto da ogni interessato reclamo al consiglio in seduta generale.

 

1. I consigli dell'ordine, composti da nove o più membri, possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni. Alle commissioni è conferita delega per determinate attività e deliberazioni. Contro i provvedimenti delle commissioni può essere proposto da ogni interessato reclamo al consiglio in seduta generale.

1. Identico all’A.C. 3900.

1. Identico all’A.C. 3900.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

 

 

 

 

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato da un regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattano dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattano dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 31.

(Scioglimento del consiglio).

Art. 34.

(Scioglimento del consiglio).

Art. 34.

(Scioglimento del consiglio).

 

Art. 33.

(Scioglimento del consiglio).

Art. 31

(Scioglimento del consiglio).

Art. 31

(Scioglimento del consiglio).

1. Il consiglio è sciolto:

1. Salvi i casi previsti dalla presente legge, il consiglio è sciolto:

1. Fatti salvi i casi previsti dalla presente legge, il consiglio è sciolto:

 

1. Fatti salvi i casi previsti dalla presente legge, il consiglio è sciolto:

1. Il consiglio è sciolto:

1. Il consiglio è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

a) identico all’A.C. 3900;

a) identico all’A.C. 3900;

 

a) identico all’A.C. 3900;

a) identico all’A.C. 3900;

a) identico all’A.C. 3900;

b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;

 

 

 

 

b) identico all’A.C. 3900;

b) identico all’A.C. 3900;

c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

b) identico all’A.C. 3900.

b) identico all’A.C. 3900.

 

b) se ricorrono altri gravi motivi.

 

c) identico all’A.C. 3900.

c) identico all’A.C. 3900.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.

2. Identico all’A.C. 3900.

2. Identico all’A.C. 3900.

 

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF.

2. Identico all’A.C. 3900.

2. Identico all’A.C. 3900.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale, improrogabilmente entro il termine indicato nell'articolo 29, comma 3, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale, improrogabilmente entro il termine indicato nell'articolo 29, comma 3, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

 

3. In caso di scioglimento le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale, improrogabilmente entro il termine indicato nell'articolo 28, comma 3, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

3. Identico all’A.C. 3900.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario..

4. Il commissario di cui al comma 3, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

4. Il commissario di cui al comma 3, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

 

4. Il commissario di cui al comma 3, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

4. Il commissario di cui al comma 3, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

4. Il commissario di cui al comma 3, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo III

Consiglio Nazionale Forense

Capo II

Consiglio Nazionale Forense

Capo II

Consiglio Nazionale Forense

 

Capo II

Consiglio Nazionale Forense

Capo II

Consiglio Nazionale Forense

Capo II

Consiglio Nazionale Forense

Art. 32.

(Durata e composizione).

Art. 35.

(Rappresentanza, durata e composizione).

Art. 35.

(Rappresentanza, durata e composizione).

 

Art. 34.

(Durata e composizione).

Art. 32.

(Durata e composizione).

Art. 32.

(Durata e composizione).

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

1. Il CNF ha la rappresentanza istituzionale dell'ordine forense in campo nazionale. Esso ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere eletti consecutivamente non più di tre volte. Per la sua elezione si applica l'articolo 30, comma 6.

1. Il CNF ha la rappresentanza istituzionale dell'ordine forense in campo nazionale. Esso ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere eletti consecutivamente non più di tre volte. Per la sua elezione si applica l'articolo 30, comma 6.

 

1. Il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti possono essere eletti consecutivamente non più di due volte.

1. Il CNF è disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

1. Il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 39, eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in numero di due per ciascun distretto con più di cinquemila iscritti. Nei distretti con più di cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 39, eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in numero di due per ciascun distretto con più di cinquemila iscritti. Nei distretti con più di cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.

 

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38, eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in numero di due per ciascun distretto con più di cinquemila iscritti. Nei distretti con più di cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36, in numero di un componente per ciascun distretto di corte di appello. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocata dal presidente in carica.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36, in numero di un componente per ciascun distretto di corte di appello. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocata dal presidente in carica.

3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

 

 

 

 

3. A ciascun consiglio dell'ordine circondariale spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti e oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

3. A ciascun consiglio dell'ordine spetta un voto ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, e un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, e un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti e oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

3. Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti della sezione giurisdizionale, delle altre sezioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

3. Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti della sezione giurisdizionale, delle altre sezioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

 

3. Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti della sezione giurisdizionale, delle altre sezioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza; il CNF nomina, inoltre, i componenti delle commissioni, del collegio dei revisori dei conti e degli altri organi previsti da un regolamento emanato dallo stesso CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b).

4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti da un apposito regolamento interno.

5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

 

 

 

 

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 33.

(Compiti e prerogative).

Art. 36.

(Funzioni).

Art. 36.

(Funzioni).

 

Art. 35.

(Funzioni).

Art. 33.

(Compiti e prerogative).

Art. 33.

(Compiti e prerogative).

1. Il CNF:

1. Il CNF:

1. Il CNF:

 

1. Il CNF:

1. Il CNF:

1. Il CNF:

a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

c) compie gli atti inerenti la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura;

c) compie gli atti inerenti la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura;

 

c) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura;

a) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e con le amministrazioni pubbliche competenti;

a) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e con le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;

a) adotta i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale, nelle materie di propria competenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

a) adotta i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale, nelle materie di propria competenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

 

a) approva i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

b) emana i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e i regolamenti interni per il suo funzionamento;

b) adotta i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e i regolamenti interni per il suo funzionamento;

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

b) esercita la giurisdizione, nei limiti di cui all'articolo 37;

b) esercita la giurisdizione, nei limiti di cui all'articolo 37;

 

b) esercita la giurisdizione, nei limiti di cui all'articolo 36;

c) esercita la giurisdizione, in conformità all'articolo 34;

c) esercita la funzione giurisdizionale ai sensi degli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni;

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;

d) redige e periodicamente aggiorna il codice deontologico di cui all'articolo 3;

d) redige e periodicamente aggiorna il codice deontologico di cui all'articolo 3;

 

d) emana e periodicamente aggiorna il codice deontologico;

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli degli ordini circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente, o da altro consigliere da questi delegato, e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base a un apposito regolamento interno del CNF;

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da un altro consigliere da questi delegato, e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base ad un apposito regolamento interno dello stesso CNF;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 14, comma 5;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento degli albi speciali per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

g) pubblica l'albo nazionale;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento degli albi speciali per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

g) pubblica l'albo nazionale;

 

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori;

f) pubblica l'albo nazionale;

e) identico all’A.C. 3900;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15;

f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

f) coordina e controlla l'attività dei consigli circondariali, formando indirizzi per la loro attività;

f) coordina e controlla l'attività dei consigli circondariali, formando indirizzi per la loro attività;

 

 

f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli degli ordini territoriali;

 

f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e l'accesso alla stessa;

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali;

h) propone al Ministro della giustizia le tariffe professionali e le loro modificazioni;

h) propone al Ministro della giustizia le tariffe professionali e le loro modificazioni;

 

g) propone al Ministro della giustizia le tariffe professionali e le loro modificazioni;

g) identico all’A.C. 3900;

g) identico all’A.C. 3900;

h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

i) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionali;

i) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionali;

 

h) identico all’A.C. 3900;

h) collabora con i consigli degli ordini circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionali;

h) identico all’A.C. 3900;

 

 

 

 

 

i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 38 per i rapporti con le università e dall'articolo 41 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;

l) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 43 e 44 per i rapporti con le università e dagli articoli 51 e 52 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;

l) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 43 e 44 per i rapporti con le università e dagli articoli 51 e 52 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;

 

i) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 42 e 43 per i rapporti con le università e dagli articoli 50 e 51 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;

i) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 39 e 40 per i rapporti con le università;

i) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 39 e 40 per i rapporti con le università e dagli articoli 41 e 42 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;

l) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

m) esprime pareri in merito alla previdenza forense su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza forense;

m) esprime pareri in merito alla previdenza forense su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

 

l) esprime pareri in merito alla previdenza forense su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

l) identico all’A. C. 3900;

l) identico all’A. C. 3900;

m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

n) identico all’A.C. 3900;

n) identico all’A.C. 3900;

 

m) identico all’A.C. 3900;

m) identico all’A. C. 3900;

m) identico all’A. C. 3900;

 

 

 

 

n) redige l'elenco dei rami di attività professionali e delle specialità agli effetti dell'articolo 8;

n) emana il regolamento in materia di specializzazioni di cui all'articolo 8, comma 1;

n) adotta il regolamento in materia di specializzazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

 

 

 

 

o) organizza e controlla, d'intesa con le università, i corsi per il conseguimento del titolo di specialista;

 

 

n) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 31;

o) propone al Ministro della giustizia di bandire gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e nomina i componenti delle commissioni per gli esami e gli ispettori;

o) propone al Ministro della giustizia di bandire gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e nomina i componenti delle commissioni per gli esami e gli ispettori;

 

p) propone al Ministro della giustizia di bandire gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e nomina i componenti delle commissioni per gli esami e gli ispettori;

 

 

 

p) può sciogliere i consigli degli ordini circondariali ai sensi dell'articolo 34;

p) può sciogliere i consigli degli ordini circondariali ai sensi dell'articolo 34;

 

q) può sciogliere i consigli dell'ordine circondariali ai sensi dell'articolo 33;

o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli degli ordini circondariali quando sussistono le condizioni previste dall'articolo 31;

o) identico all’A.C. 3900;

 

q) indice le elezioni ordinarie o supplettive per i membri dello stesso consiglio;

q) indice le elezioni ordinarie o supplettive per i membri dello stesso consiglio;

 

r) convoca le elezioni ordinarie o supplettive per i membri dello stesso CNF;

 

 

o) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

r) cura, anche a mezzo di bollettini e di altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti di interesse dell'avvocatura;

r) cura, anche a mezzo di bollettini e di altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti di interesse dell'avvocatura;

 

s) cura, anche a mezzo di bollettini e di altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

p) identico all’A.C. 3900;

p) identico all’A.C. 3900;

 

s) delibera sulle indennità e sui rimborsi delle spese per gli organi dell'ordine nazionale forense;

s) delibera sulle indennità e sui rimborsi delle spese per gli organi dell'ordine nazionale forense;

 

t) delibera sulle indennità e sui rimborsi delle spese per gli organi dell'ordine nazionale forense;

 

 

 

t) promuove l'istituzione di borse di studio per i praticanti;

t) promuove l'istituzione di borse di studio per i praticanti;

 

u) promuove l'istituzione di borse di studio per i praticanti;

 

 

p) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

u) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e su disegni di legge che, anche indirettamente, interessano la professione forense;

u) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e su disegni di legge che, anche indirettamente, interessano la professione forense;

 

 

 

 

q) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

 

 

 

 

r) identico all’A.C. 3900;

r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

 

v) designa gli avvocati componenti della commissione per gli esami di abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

v) designa gli avvocati componenti della commissione per gli esami di abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

 

v) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessano la professione forense;

q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri sui progetti di legge che, anche indirettamente, interessano la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

t) esprime i pareri ad esso richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri sui progetti di legge che, anche indirettamente, interessano la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

t) esprime i pareri ad esso richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

 

r) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

z) identico all’A.C. 3900;

z) identico all’A.C. 3900;

 

z) designa gli avvocati componenti della commissione per gli esami di abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;

s) identico all’A.C. 3900;

s) identico all’A.C. 3900;

s) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

aa) identico all’A.C. 3900.

aa) identico all’A.C. 3900.

 

aa) identico all’A.C. 3900.

u) identico all’A.C. 3900.

u) identico all’A.C. 3900.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

 

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

 

a) a imporre diritti sulle proprie decisioni, escluse quelle in materia disciplinare;

a) a imporre diritti sulle proprie decisioni, escluse quelle in materia disciplinare;

 

a) a imporre diritti sulle proprie decisioni, escluse quelle in materia disciplinare;

 

 

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

b) a determinare la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti agli albi ed elenchi;

b) a determinare la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti agli albi ed elenchi;

 

b) a determinare la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti agli albi ed elenchi;

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti agli albi, registri ed elenchi;

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti agli albi, registri ed elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) identico all’A.C. 3900.

c) identico all’A.C. 3900.

 

c) identico all’A.C. 3900.

b) identico all’A.C. 3900.

b) identico all’A.C. 3900;

c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

 

 

 

 

 

c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuti dagli iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

 

 

 

 

3. La riscossione del contributo annuale di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, è compiuta dagli ordini circondariali, ai sensi di quanto previsto da un apposito regolamento interno emanato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

3. La riscossione del contributo annuale di cui al comma 2, lettera b), è compiuta dagli ordini circondariali, ai sensi di quanto previsto da un apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34.

(Competenza giurisdizionale).

Art. 37.

(Competenza giurisdizionale).

Art. 37.

(Competenza giurisdizionale).

 

Art. 36.

(Competenza giurisdizionale).

Art. 34.

(Competenza giurisdizionale).

Art. 34.

(Competenza giurisdizionale).

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il Consiglio istruttore di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

1. Il CNF decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; decide sui ricorsi relativi alle elezioni degli organi forensi; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti.

1. Il CNF decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio di certificato di compiuta pratica; decide sui ricorsi relativi alle elezioni degli organi forensi; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti.

 

1. Il CNF decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio di certificato di compiuta pratica; decide sui ricorsi relativi alle elezioni degli organi forensi; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti.

1. Il CNF decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio dei certificati di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti.

1. Il CNF decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari e in materia di albi, elenchi e registri nonché di rilascio dei certificati di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la medesima Corte.

 

2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la medesima Corte.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la medesima Corte.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la medesima Corte.

3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

 

 

 

 

 

 

4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

 

 

 

 

3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte di appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte di appello, il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene e la Corte di cassazione. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

 

 

 

 

 

 

6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

 

 

 

 

4. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 3, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

4. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 3, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

 

 

 

 

5. Il ricorso di cui al comma 4 non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

5. Il ricorso di cui al comma 4 non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

 

 

 

 

6. Nel caso di annullamento con rinvio da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della stessa Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

6. Nel caso di annullamento con rinvio da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della stessa Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 35.

(Funzionamento).

Art. 38.

(Funzionamento).

Art. 38.

(Funzionamento).

 

Art. 37.

(Funzionamento).

Art. 37.

(Funzionamento).

Art. 35.

(Funzionamento).

 

1. Il CNF istituisce una sezione giurisdizionale che comprende consiglieri eletti in tutti i distretti.

1. Il CNF istituisce una sezione giurisdizionale che comprende consiglieri eletti in tutti i distretti.

 

1. Il CNF istituisce una sezione giurisdizionale che comprende consiglieri eletti in tutti i distretti.

 

 

 

2. Immediatamente dopo la propria costituzione, il CNF nomina i componenti della sezione di cui al comma 1.

2. Immediatamente dopo la propria costituzione, il CNF nomina i componenti della sezione di cui al comma 1.

 

2. Immediatamente dopo la propria costituzione, il CNF nomina i componenti della sezione di cui al comma 1.

 

 

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 34 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i princìpi del codice di procedura civile.

3. La sezione giurisdizionale decide sui ricorsi indicati nell'articolo 37 con la presenza di almeno otto componenti, oltre al presidente o ad un vicepresidente allo scopo designato, che la presiede secondo turni prestabiliti o, in caso di grave impedimento, da un consigliere delegato dal presidente; decide, secondo le norme del codice di procedura civile, per il giudizio di Cassazione.

3. La sezione giurisdizionale decide sui ricorsi indicati nell'articolo 37 con la presenza di almeno otto componenti, oltre al presidente o ad un vicepresidente allo scopo designato, che la presiede secondo turni prestabiliti o, in caso di grave impedimento, da un consigliere delegato dal presidente; decide, secondo le norme del codice di procedura civile, per il giudizio di Cassazione.

 

3. La sezione giurisdizionale decide sui ricorsi indicati nell'articolo 36 con la presenza di almeno otto componenti, oltre al presidente o ad un vicepresidente allo scopo designato, che la presiede secondo turni prestabiliti o, in caso di grave impedimento, dal consigliere delegato dal presidente; decide, secondo le norme del codice di procedura civile per il giudizio di Cassazione.

1. Il CNF decide sui ricorsi indicati all'articolo 34 con la presenza di almeno otto componenti, secondo le norme del codice di procedura civile.

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati all'articolo 34 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme e i princìpi del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli circondariali hanno natura di sentenza.

4. Nei procedimenti di competenza delle sezioni si applicano le norme del codice di procedura civile sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli circondariali hanno natura di sentenza. Essi sono impugnabili in Cassazione ai sensi dell'articolo 75, comma 8.

4. Nei procedimenti di competenza delle sezioni si applicano le norme del codice di procedura civile sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli circondariali hanno natura di sentenza. Essi sono impugnabili in Cassazione ai sensi dell'articolo 71, comma 8.

 

4. Nei procedimenti di competenza delle sezioni si applicano le norme del codice di procedura civile sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli circondariali hanno natura di sentenza. Essi sono impugnabili in Cassazione ai sensi dell'articolo 74, comma 8.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei collegi di disciplina di cui all'articolo 50 e dei consigli degli ordini circondariali hanno natura di sentenza.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei collegi di disciplina di cui all'articolo 50 e dei consigli circondariali hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.

9. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominati dal Ministro della giustizia, che li sceglie tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti; il Ministro della giustizia nomina anche due revisori dei conti supplenti.

9. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominati dal Ministro della giustizia, che li sceglie tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti; il Ministro della giustizia nomina anche due revisori dei conti supplenti.

 

 

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, nominando anche due revisori dei conti supplenti.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, nominando anche due revisori dei conti supplenti.

4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all'articolo 29, comma 5.

 

 

 

 

4. Per il compenso dei revisori dei conti si applica il disposto di cui all'articolo 29, comma 5.

4. Per il compenso dei revisori dei conti si applica il disposto di cui all'articolo 29, comma 5.

5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

5. Per l'attività amministrativa, il CNF istituisce commissioni, presiedute da un vicepresidente o da un consigliere allo scopo delegato, composte da non più di otto membri, scelti anche tra avvocati esterni al CNF. Alle commissioni è conferita delega per determinate attività e delibere. Contro le delibere delle commissioni può essere proposto reclamo all'adunanza generale.

5. Per l'attività amministrativa, il CNF istituisce commissioni, presiedute da un vicepresidente o da un consigliere allo scopo delegato, composte da non più di otto membri, scelti anche tra avvocati esterni al CNF. Alle commissioni è conferita delega per determinate attività e delibere. Contro le delibere delle commissioni può essere proposto reclamo all'adunanza generale.

 

5. Per l'attività amministrativa, il CNF istituisce commissioni, presiedute da un vicepresidente o da un consigliere allo scopo delegato, composte da non più di otto membri, scelti anche fra avvocati esterni al CNF. Alle commissioni è conferita delega per determinate attività e delibere. Contro le delibere delle commissioni può essere proposto reclamo all'adunanza generale del CNF.

 

5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, eventualmente anche con la partecipazione di membri esterni al medesimo Consiglio.

 

6. Sono di competenza esclusiva della adunanza generale:

a) eleggere il presidente, i vicepresidenti, il segretario e i vicesegretari;

b) nominare i componenti delle commissioni di lavoro e i revisori dei conti;

c) indicare i criteri generali a cui devono uniformarsi le commissioni;

d) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

e) approvare i regolamenti interni per il funzionamento del CNF e quelli attribuiti dalla legge alla sua competenza;

f) deliberare sulle materie attribuite alle commissioni quando ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti di ciascuna commissione, con esclusione delle deliberazioni in materia giurisdizionale.

6. Sono di competenza esclusiva della adunanza generale:

a) eleggere il presidente, i vicepresidenti, il segretario e i vicesegretari;

b) nominare i componenti delle commissioni di lavoro e i revisori dei conti;

c) indicare i criteri generali a cui devono uniformarsi le commissioni;

d) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

e) approvare i regolamenti interni per il funzionamento del CNF e quelli attribuiti dalla legge alla sua competenza;

f) deliberare sulle materie attribuite alle commissioni quando ne faccia istanza almeno un terzo dei componenti di ciascuna commissione, con esclusione delle deliberazioni in materia giurisdizionale.

 

6. Sono di competenza esclusiva della adunanza generale del CNF:

a) eleggere il presidente, i vicepresidenti, il segretario, i vicesegretari;

b) nominare i componenti delle commissioni di lavoro ed i revisori dei conti;

c) indicare i criteri generali a cui devono uniformarsi le commissioni;

d) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

e) approvare i regolamenti interni per il funzionamento del CNF e quelli attribuiti dalla legge alla sua competenza;

f) deliberare sulle materie attribuite alle commissioni quando ne fa istanza almeno un terzo dei componenti di ciascuna commissione, con esclusione delle deliberazioni in materia giurisdizionale.

 

 

 

7. Le deliberazioni dell'adunanza generale e delle commissioni sono valide se ad esse partecipa più della metà dei componenti e le relative decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

7. Le deliberazioni dell'adunanza generale e delle commissioni sono valide se ad esse partecipa più della metà dei componenti e le relative decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

 

7. Le deliberazioni dell'adunanza generale e delle commissioni sono valide se ad esse partecipa più della metà dei componenti e le relative decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

 

 

 

8. L'adunanza generale provvede agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 6 non appena avvenuto l'insediamento del CNF.

8. L'adunanza generale provvede agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 non appena avvenuto l'insediamento del CNF.

 

8. L'adunanza generale provvede agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 non appena avvenuto l'insediamento del CNF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36.

(Eleggibilità e incompatibilità).

Art. 39.

(Eleggibilità e incompatibilità).

Art. 39.

(Eleggibilità e incompatibilità).

 

Art. 38.

(Eleggibilità e incompatibilità).

Art. 36.

(Eleggibilità e incompatibilità).

Art. 36.

(Eleggibilità e incompatibilità).

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti agli albi speciali per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

 

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti agli albi speciali per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

 

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori.

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

2. Non possono essere eletti coloro che hanno riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva a una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

2. Non possono essere eletti coloro che hanno riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva a una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

 

2. Non possono essere eletti coloro che hanno riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva a una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

2. Non possono essere eletti coloro che hanno riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

2. Non possono essere eletti coloro che hanno riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna anche non definitiva a una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

3. La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente di organi della Cassa nazionale di previdenza forense.

3. La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente di organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

 

3. La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente di organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere di un ordine territoriale e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere di un ordine circondariale e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico preesistente.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico preesistente.

 

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione d'incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provvede decade automaticamente dall'incarico preesistente.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda egli decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda egli decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo IV

Congresso nazionale forense

Capo III

Assemblee

Capo III

Assemblee

 

Capo III

Assemblee

Capo III

Congresso nazionale forense

Capo III

Congresso nazionale forense

Art. 37.

(Congresso nazionale forense).

Art. 40.

(Assemblea generale).

Art. 40.

(Assemblea generale).

 

Art. 39.

(Assemblea generale).

Art. 37.

(Congresso nazionale forense).

Art. 37.

(Congresso nazionale forense).

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.

1. Il CNF convoca ogni due anni l'assemblea generale degli iscritti con le modalità previste dal proprio regolamento.

1. Il CNF convoca ogni due anni l'assemblea generale degli iscritti con le modalità previste dal proprio regolamento.

 

1. Il CNF convoca ogni due anni l'assemblea generale degli iscritti con le modalità previste dal proprio regolamento.

1. Il CNF convoca il Congresso nazionale forense.

1. Il CNF convoca il Congresso nazionale forense.

 

2. L'assemblea generale determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità tra incarichi negli organi istituzionali e nelle associazioni.

2. L'assemblea generale determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità tra incarichi negli organi istituzionali e nelle associazioni.

 

 

 

 

2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

 

 

 

 

2. Al Congresso nazionale forense partecipano tutte le componenti dell'avvocatura, nel rispetto della loro autonomia; esso tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché sulle questioni che riguardano la professione forense.

2. Al Congresso nazionale forense partecipano tutte le componenti dell'avvocatura, nel rispetto della loro autonomia; esso tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché sulle questioni che riguardano la professione forense.

 

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

 

 

 

 

3. Il Congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie.

3. Il Congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 41.

(Unioni regionali e assemblee distrettuali).

Art. 41.

(Unioni regionali e assemblee distrettuali).

 

Art. 40.

(Unioni regionali e assemblee distrettuali).

 

 

 

1. Con statuti approvati dal CNF, possono essere costituite unioni regionali o interregionali dei consigli degli ordini forensi.

1. Con statuti approvati dal CNF possono essere costituite unioni regionali o interregionali dei consigli degli ordini forensi.

 

1. Con statuti approvati dal CNF possono essere costituite unioni regionali o interregionali dei consigli degli ordini forensi.

 

 

 

2. A richiesta di almeno la metà dei consigli degli ordini circondariali, il presidente dell'ordine del distretto convoca i consigli stessi per deliberare su materie di comune interesse.

2. A richiesta di almeno la metà dei consigli degli ordini circondariali, il presidente dell'ordine del distretto convoca i consigli stessi per deliberare su materie di comune interesse.

 

2. A richiesta di almeno la metà dei consigli degli ordini circondariali, il presidente dell'ordine del distretto convoca i consigli stessi per deliberare su materie di comune interesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L’accesso alla professione forense (il Titolo IV delle proposte di legge)

 

A.C. 3900
(approvato dal Senato)

A.C. 420
(Contento)

A.C. 1004
(Pecorella)

A.C. 1447
(Cavallaro)

 

A.C. 1494
(Capano e altri)

A.C. 1545
(Barbieri)

A.C. 1837
(Mantini e altri)

A.C. 2419
(Cassinelli e altri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

 

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

 

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

 

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

 

 

Capo I

Rapporti con l'università

Capo I

Rapporti con l'università

 

Capo I

Rapporti con l'università

 

Capo I

Rapporti con l'università

Capo I

Rapporti con l'università

 

 

Art. 42.

(Corsi di laurea specialistici).

Art. 42.

(Corsi di laurea specialistici).

 

Art. 41.

(Corsi di laurea specialistici).

 

Art. 38.

(Corsi di laurea specialistici).

Art. 38.

(Corsi di laurea specialistici).

 

 

1. Le facoltà di giurisprudenza delle università pubbliche e private assicurano il carattere professionalmente formativo del corso di laurea magistrale.

2. Ferme restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza promuovono altresì l'orientamento pratico e casistico dei metodi didattici utilizzati nelle facoltà

1. Le facoltà di giurisprudenza delle università pubbliche e private assicurano il carattere professionalmente formativo del corso di laurea magistrale.

2. Ferme restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza promuovono altresì l'orientamento pratico e casistico dei metodi didattici utilizzati nelle facoltà.

 

1. Le facoltà di giurisprudenza delle università pubbliche e private assicurano il carattere professionalmente formativo degli insegnamenti propri del biennio conclusivo dei corsi di laurea specialistici.

2. Ferme restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza promuovono altresì l'orientamento pratico e casistico dei metodi didattici utilizzati nelle facoltà.

 

1. Ferme restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle università pubbliche e private assicurano il carattere professionalizzante dei propri insegnamenti, promuovendo altresì l'orientamento pratico e casistico degli studi.

1. Ferme restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle università pubbliche e private assicurano il carattere professionalizzante dei propri insegnamenti, promuovendo altresì l'orientamento pratico e casistico degli studi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 43.

(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza).

Art. 43.

(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza).

 

Art. 42.

(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza).

 

Art. 39.

(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza).

Art. 39.

(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza).

 

 

1. Ai fini di cui all'articolo 42, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute.

1. Ai fini di cui all'articolo 42, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute.

 

1. Ai fini di cui all'articolo 41, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute.

 

1. Ai fini di cui all'articolo 38, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del consiglio dell'ordine forense nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute convocate per discutere i profili applicativi delle disposizioni di cui al citato articolo 38.

1. Ai fini di cui all'articolo 38, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale forense nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute convocate per discutere i profili applicativi delle disposizioni di cui al citato articolo 38.

 

 

2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'università più vicina.

2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'università più vicina.

 

2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'università più vicina.

 

2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli degli ordini forensi territoriali nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'università più vicina.

2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli degli ordini circondariali forensi nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'università più vicina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo I
Tirocinio professionale

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38.

(Accordi tra università e ordini forensi).

 

Art. 44.

(Accordi tra università e ordini forensi).

Art. 44.

(Accordi tra università e ordini forensi).

 

Art. 43.

(Accordi tra università e ordini forensi).

 

Art. 40.

(Accordi tra università e ordini forensi).

Art. 40.

(Accordi tra università e ordini circondariali forensi).

1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.

 

1. Le università e i consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

1. Le università e i consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

 

1. Le università e i consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

 

1. Le università e i consigli degli ordini forensi possono stipulare convenzioni quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

1. Le università e i consigli degli ordini circondariali forensi possono stipulare convenzioni quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

 

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di un'apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente articolo.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di un'apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente articolo.

 

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente articolo.

 

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di un'apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di un'apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini circondariali forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo II
Tirocinio

Sezione I
Disposizioni generali

Capo II
Tirocinio

Sezione I
Disposizioni generali

 

Capo II
Tirocinio

Sezione I
Disposizioni generali

 

Capo II
Tirocinio professionale

Capo II
Tirocinio professionale

Art. 39.

(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).

Art. 1

Art. 45.

(Abilitazione alla professione di avvocato e tirocinio).

Art. 45.

(Abilitazione alla professione di avvocato e tirocinio).

 

Art. 44.

(Abilitazione alla professione di avvocato e tirocinio).

Art. 1

(Modifica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36).

Art. 41.

(Contenuti e modalità di svolgimento).

Art. 41.

(Contenuti e modalità di svolgimento).

 

 

1. L'abilitazione alla professione di avvocato si consegue con il superamento del prescritto esame che deve essere preceduto da un periodo di tirocinio, secondo le norme stabilite dal presente articolo.

1. L'abilitazione alla professione di avvocato si consegue con il superamento del prescritto esame che deve essere preceduto da un periodo di tirocinio, secondo le norme stabilite dal presente articolo.

 

1. L'abilitazione alla professione di avvocato si consegue con il superamento del prescritto esame che deve essere preceduto da un periodo di tirocinio, ai sensi delle norme previste dal presente articolo.

 

 

 

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche.

 

2. Il tirocinio consiste:

a) in un periodo obbligatorio di pratica professionale presso un avvocato italiano, che esercita effettivamente la professione da almeno cinque anni; la pratica presso l'avvocato italiano può essere sostituita parzialmente dalla pratica presso un avvocato che esercita in uno Stato membro dell'Unione europea; la pratica può essere compiuta anche presso l'Avvocatura dello Stato o presso un avvocato di ente pubblico iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), da almeno cinque anni;

b) nella frequenza facoltativa dei corsi integrativi di formazione professionale;

c) nella frequenza facoltativa di uffici giudiziari.

3. Il tirocinio, nelle sue varie forme, deve garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione.

2. Il tirocinio consiste:

a) in un periodo obbligatorio di pratica professionale presso un avvocato italiano, che esercita effettivamente la professione da almeno cinque anni; la pratica presso l'avvocato italiano può essere sostituita parzialmente dalla pratica presso un avvocato che esercita in uno Stato membro dell'Unione europea; la pratica può essere compiuta anche presso l'Avvocatura dello Stato o presso un avvocato di ente pubblico iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), da almeno cinque anni;

b) nella frequenza facoltativa dei corsi integrativi di formazione professionale;

c) nella frequenza facoltativa di uffici giudiziari.

3. Il tirocinio, nelle sue varie forme, deve garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione.

 

2. Il tirocinio consiste:

a) in un periodo obbligatorio di pratica professionale presso un avvocato italiano, che esercita effettivamente la professione da almeno cinque anni; la pratica presso l'avvocato italiano può essere sostituita parzialmente dalla pratica presso un avvocato che esercita in uno Stato membro dell'Unione europea; la pratica può essere compiuta anche presso l'Avvocatura dello Stato o presso un avvocato di un ente pubblico iscritto nell'elenco speciale da almeno cinque anni;

b) nella frequenza facoltativa dei corsi integrativi di formazione professionale;

c) nella frequenza facoltativa di uffici giudiziari.

 

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche della professione.

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche della professione.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza.

1. I laureati in giurisprudenza, che intendono svolgere la pratica forense, devono fare domanda di iscrizione alla scuola forense istituita presso il luogo in cui ha sede il tribunale nella cui circoscrizione essi risiedono.

2. Al termine del corso, di durata annuale, gli iscritti sostengono, previa verifica dell'effettiva frequenza ai corsi, un colloquio per l'ammissione alla pratica forense.

3. Il colloquio di cui al comma 2 verte sull'esposizione e sul commento del lavoro svolto durante l'anno. La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio espresso in decimi e rilascia, a coloro che abbiano ottenuto il voto minimo di sei decimi, l'attestazione di avere frequentato con profitto la scuola forense, necessaria per l'iscrizione alla pratica.

5. Per l'efficacia del tirocinio, è necessaria l'iscrizione nel registro dei praticanti. L'iscrizione nel registro è consentita a tutti i laureati in giurisprudenza che hanno i requisiti per l'iscrizione nell'albo di avvocato indicati nelle lettere b), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17, che non abbiano compiuto il trentasettesimo anno di età e che hanno superato durante il corso universitario i seguenti esami: diritto costituzionale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto tributario.

5. Per l'efficacia del tirocinio è necessaria l'iscrizione nel registro dei praticanti. L'iscrizione nel registro è consentita a tutti i laureati in giurisprudenza che hanno i requisiti per l'iscrizione nell'albo di avvocato indicati nelle lettere b), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17, che non hanno compiuto il trentasettesimo anno di età e che hanno superato durante il corso universitario i seguenti esami: diritto costituzionale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo e diritto tributario.

 

4. Per l'efficacia del tirocinio è necessaria l'iscrizione nel registro dei praticanti. L'iscrizione nel registro è consentita a tutti i laureati in giurisprudenza che hanno i requisiti per l'iscrizione all'albo di avvocato indicati nelle lettere b), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 16, che non hanno compiuto il trentasettesimo anno di età e che hanno superato, durante il corso universitario, i seguenti esami: diritto costituzionale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo e diritto tributario.

1. I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione dell'avvocato di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

2. Presso il consiglio dell'ordine circondariale è tenuto il registro dei praticanti avvocati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati è necessario il superamento di un test di ingesso, da svolgere periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei consigli degli ordini distrettuali, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui princìpi generali dell'ordinamento e degli istituti giuridici fondamentali.

2. Presso il consiglio dell'ordine circondariale forense è tenuto il registro dei praticanti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di un test di ingesso, da svolgere periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei consigli dell'ordine circondariale del distretto della corte di appello di cui al comma 2, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui princìpi generali dell'ordinamento e degli istituti giuridici fondamentali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2

 

 

 

 

 

3. Il test di ingresso di cui al comma 2 è disciplinato da un regolamento emanato dal CNF, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene all'esecuzione e alla correzione della prova stessa. L'aspirante praticante avvocato è ammesso a sostenere il test di ingresso nella sede della corte di appello nel cui distretto ha la residenza. Ai fini dell'espletamento della prova informatica e della sua correzione è istituita, per la durata massima di due anni, presso l'ordine distrettuale, un'apposita commissione formata da avvocati, da magistrati e da docenti universitari.

3. Il test di ingresso di cui al comma 2 è disciplinato da un regolamento adottato dal CNF, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene all'esecuzione e alla correzione della prova stessa. L'aspirante praticante avvocato è ammesso a sostenere il test di ingresso nella sede della corte di appello nel cui distretto ha la residenza. Ai fini dell'espletamento della prova informatica e della sua correzione è istituita, per la durata massima di due anni, presso l'ordine circondariale, un'apposita commissione formata da avvocati, da magistrati e da docenti universitari.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 16.

1. Coloro che abbiano ottenuto l'attestazione di cui all'articolo 7-bis sono iscritti, a domanda e previa certificazione dell'avvocato di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso. [continua]

6. L'iscrizione è deliberata dal consiglio dell'ordine circondariale ove il praticante intende compiere il tirocinio e gli effetti di essa hanno inizio dalla data della deliberazione.

6. L'iscrizione è deliberata dal consiglio dell'ordine circondariale ove il praticante intende compiere il tirocinio e gli effetti di essa hanno inizio dalla data della deliberazione.

 

5. L'iscrizione è deliberata dal consiglio dell'ordine circondariale ove il praticante intende compiere il tirocinio e gli effetti di essa hanno inizio dalla data della deliberazione.

 

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e per la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 15.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo  15.

4. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico. Al praticante avvocato si applicano le eccezioni previste per l'avvocato dall'articolo 18. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento.

 

 

 

 

 

[segue, art. 1] 5. I praticanti avvocati che richiedono l'iscrizione nel registro speciale di cui al comma 1 devono, contestualmente alla domanda, depositare un'autocertificazione dalla quale risulti che gli stessi non svolgono altre attività professionali o di lavoro dipendente o pubblico, pena la cancellazione dal registro medesimo. [continua]

5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico e privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività d'impresa; al praticante avvocato si applica, inoltre, il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l'avvocato dagli articoli 16 e 17.

5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico e privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività d'impresa; al praticante si applica, inoltre, il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l'avvocato dagli articoli 16 e 17.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

 

4. Il periodo complessivo di tirocinio ha la durata minima di trenta mesi. Di questi, almeno dodici mesi devono essere di pratica presso un avvocato italiano. Il periodo complessivo è ridotto a ventiquattro mesi per chi ha frequentato con esito positivo un corso integrativo di formazione.

7. Il tirocinio deve essere continuativo. Se interrotto, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi, esso deve essere ricominciato.

4. Il periodo complessivo di tirocinio ha la durata minima di trenta mesi. Di questi, almeno dodici mesi devono essere di pratica presso un avvocato italiano. Il periodo complessivo è ridotto a ventiquattro mesi per chi ha frequentato con esito positivo un corso integrativo di formazione.

7. Il tirocinio deve essere continuativo. Se interrotto, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi, esso deve essere ricominciato.

 

3. Il periodo complessivo di tirocinio ha la durata minima di trenta mesi. Di questi almeno dodici mesi devono essere di pratica presso un avvocato italiano. Il periodo complessivo è ridotto a ventiquattro mesi per chi ha frequentato con esito positivo un corso integrativo di formazione.

6. Il tirocinio deve essere continuativo. Se interrotto, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi, esso deve essere ricominciato.

 

 

6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione senza giustificato motivo per oltre sei mesi comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, fatta salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione senza giustificato motivo per oltre sei mesi comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, fatta salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

 

 

 

 

 

 

7. Il tirocinio può essere svolto:

7. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

 

 

 

 

 

 

a) identico all’A.C. 3900;

a) identico all’A.C. 3900;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

 

 

 

 

 

 

b) presso l'Avvocatura dello Stato o un ufficio legale di un ente pubblico;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o un ufficio legale di un ente pubblico;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

 

 

 

 

 

 

c) per non più di sei mesi, in un altro Paese membro dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

c) per non più di sei mesi, in un altro Paese membro dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

 

 

Art. 47.

(Doveri dell'avvocato).

Art. 47.

(Doveri dell'avvocato).

 

Art. 46.

(Doveri dell'avvocato).

 

 

 

7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

 

1. Gli avvocati assicurano che la pratica si svolga in modo proficuo e dignitoso, istruiscono i praticanti e danno loro consapevolezza del ruolo del difensore nel processo e nella società; essi rilasciano, al termine del periodo, l'attestazione del compiuto tirocinio.

2. Ciascun avvocato può assumere sotto la propria vigilanza non più di due praticanti.

3. Dietro specifica richiesta dell'avvocato, il consiglio dell'ordine può concedere una deroga al disposto di cui al comma 2, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività professionale, dell'organizzazione dello studio legale, della quantità e qualità delle questioni trattate e comunque nel pieno rispetto dei doveri di cui al comma 1.

4. L'avvocato deve favorire l'accesso alla professione delle giovani generazioni accogliendo nel suo studio praticanti, se gli è possibile fornire ad essi idonea sistemazione, nel rispetto del presente articolo.

5. Si applica l'articolo 15, comma 4, tenuto conto dell'apporto del praticante all'attività complessiva dello studio dell'avvocato.

1. Gli avvocati assicurano che la pratica si svolga in modo proficuo e dignitoso, istruiscono i praticanti e danno loro consapevolezza del ruolo del difensore nel processo e nella società; essi rilasciano, al termine del periodo, l'attestazione del compiuto tirocinio.

2. Ciascun avvocato può assumere sotto la propria vigilanza non più di due praticanti.

3. Dietro specifica richiesta dell'avvocato, il consiglio dell'ordine può concedere una deroga al disposto di cui al comma 2, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività professionale, dell'organizzazione dello studio legale, della quantità e qualità delle questioni trattate e comunque nel pieno rispetto dei doveri di cui al comma 1.

4. L'avvocato deve favorire l'accesso alla professione delle giovani generazioni accogliendo nel suo studio praticanti e, se gli è possibile, fornire ad essi idonea sistemazione, nel rispetto del presente articolo.

5. Si applica l'articolo 15, comma 4, tenuto conto dell'apporto del praticante all'attività complessiva dello studio dell'avvocato.

 

1. Gli avvocati sono tenuti ad assicurare che la pratica si svolga in modo proficuo e dignitoso, a istruire i praticanti e a dare loro consapevolezza del ruolo del difensore nel processo e nella società; essi devono rilasciare, al termine del periodo, l'attestazione del compiuto tirocinio.

2. Ciascun avvocato può assumere sotto la propria vigilanza non più di due praticanti.

3. Dietro specifica richiesta dell'avvocato, il consiglio dell'ordine degli avvocati può concedere una deroga al disposto di cui al comma 2, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività professionale, dell'organizzazione dello studio legale, della quantità e qualità delle questioni trattate e comunque nel pieno rispetto dei doveri di cui al comma 1.

 

8. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere più di due praticanti avvocati contemporaneamente, salvo autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

8. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere più di due praticanti contemporaneamente, salvo autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo anno, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un rimborso congruo per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio.

 

 

 

 

 

 

9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo mese, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali.

9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante, decorso il primo mese, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.

 

 

Art. 50.

(Abilitazione al patrocinio sostitutivo).

Art. 50.

(Abilitazione al patrocinio sostitutivo).

 

Art. 49.

(Abilitazione al patrocinio sostitutivo).

 

 

 

9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

[segue, art. 2] 2. I praticanti avvocati, dopo un anno dall'iscrizione nel registro di cui al comma 1, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, a esercitare il patrocinio davanti ai giudici di pace e ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto.

 

 

 

 

 

3. L'ammissione al patrocinio consente ai praticanti avvocati di esercitare per lo stesso periodo anche la funzione di sostituto processuale dell'avvocato presso il quale svolgono la pratica davanti ai tribunali del medesimo distretto.

 

 

 

 

 

 

 

4. È condizione per l'esercizio del patrocinio aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante avvocato è iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia".

1. Decorsi dodici mesi dall'inizio della pratica presso un avvocato italiano, il praticante può chiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo davanti ai giudici di pace, nell'ambito del circondario del tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro; essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione.

2. L'abilitazione consente al praticante la rappresentanza e la difesa in giudizio davanti al giudice di pace sotto il controllo dell'avvocato presso il quale esercita la pratica e con la personale responsabilità di questi.

3. Con specifico mandato scritto, il praticante abilitato al patrocinio può sostituire l'avvocato nelle udienze di trattazione davanti al tribunale civile, nel circondario ove è svolta la pratica. Il mandato è rilasciato per ogni singola udienza ed è allegato al verbale di causa.

4. Per ottenere l'abilitazione al patrocinio, il praticante presenta dichiarazione scritta al consiglio dell'ordine di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste per l'esercizio della professione di avvocato previste dall'articolo 18.

5. Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante fa, davanti al consiglio dell'ordine, la dichiarazione solenne di cui all'articolo 7.

1. Decorsi dodici mesi dall'inizio della pratica presso un avvocato italiano, il praticante può chiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo davanti ai giudici di pace, nell'ambito del circondario del tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto. L'abilitazione decorre dalla delibera d'iscrizione nell'apposito registro; essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione.

2. L'abilitazione consente al praticante la rappresentanza e la difesa in giudizio davanti al giudice di pace sotto il controllo dell'avvocato presso il quale esercita la pratica e con la personale responsabilità di questi.

3. Con specifico mandato scritto, il praticante abilitato al patrocinio può sostituire l'avvocato nelle udienze di trattazione davanti al tribunale civile, nel circondario ove è svolta la pratica. Il mandato è rilasciato per ogni singola udienza ed è allegato al verbale di causa.

4. Per ottenere l'abilitazione al patrocinio, il praticante presenta dichiarazione scritta al consiglio dell'ordine di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste per l'esercizio della professione di avvocato stabilite dall'articolo 18.

5. Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante pronuncia, davanti al consiglio dell'ordine, la dichiarazione solenne di cui all'articolo 7.

 

1. Decorsi sei mesi dall'inizio della pratica presso un avvocato italiano, il praticante può chiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo avanti i giudici di pace, nell'ambito del circondario del tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto. L'abilitazione decorre dalla delibera d'iscrizione nell'apposito registro; essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione.

2. L'abilitazione consente al praticante la rappresentanza e la difesa in giudizio avanti il giudice di pace sotto il controllo dell'avvocato presso il quale esercita la pratica e con la personale responsabilità di questi.

3. Con specifico mandato scritto, il praticante abilitato al patrocinio può sostituire l'avvocato nelle udienze di trattazione avanti il tribunale civile, nel circondario ove è svolta la pratica. Il mandato deve essere rilasciato per ogni singola udienza e deve essere allegato al verbale di causa.

4. Per ottenere l'abilitazione al patrocinio il praticante deve presentare dichiarazione scritta al consiglio dell'ordine di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste per l'esercizio della professione di avvocato.

5. Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante deve pronunciare, davanti al consiglio dell'ordine, la dichiarazione solenne di cui all'articolo 7.

[segue, art. 1] 2. I praticanti avvocati, dopo due anni dall'iscrizione nel registro di cui al comma 1, sono ammessi, con il titolo di procuratori legali abilitati, ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente articolo, nonché dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.

3. Dopo tre anni di attività continuativa, effettiva e controllata annualmente dal consiglio dell'ordine, i procuratori legali abilitati sono iscritti a domanda all'albo professionale degli avvocati.

4. I procuratori legali abilitati che, dopo tre anni di patrocinio, non chiedono l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati, sono cancellati dal registro speciale di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

6. È condizione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante avvocato è iscritto secondo la formula seguente: «Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia.

10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare l'attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile, davanti al tribunale e ai giudici di pace, e, in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza dei pretori.

10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare l'attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile, davanti al tribunale e ai giudici di pace, e, in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza dei pretori.

10. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

 

[art. 45] 9. Il CNF approva il regolamento che determina le modalità della dimostrazione, da parte del praticante, delle attività di tirocinio e del controllo, da parte del consiglio dell'ordine, dell'effettivo esercizio di esse.

[art. 45] 9. Il CNF approva il regolamento che determina le modalità della dimostrazione, da parte del praticante, delle attività di tirocinio e del controllo, da parte del consiglio dell'ordine, dell'effettivo esercizio di esse.

 

[art. 44] 8. Il CNF approva il regolamento che determina le modalità della dimostrazione, da parte del praticante, delle attività di tirocinio e del controllo, da parte del consiglio dell'ordine, dell'effettivo esercizio di esse.

 

11. Il CNF disciplina con proprio regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5:

11. Il CNF disciplina con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

 

 

 

 

 

 

a) identico all’A.C. 3900;

a) identico all’A.C. 3900;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

 

 

 

 

 

 

b) identico all’A.C. 3900;

b) identico all’A.C. 3900;

c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

 

 

 

 

 

 

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in un altro Paese membro dell'Unione europea.

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in un altro Paese membro dell'Unione europea.

11. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

 

[art. 45] 8. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove egli intende trasferire il domicilio professionale e proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

[art. 45] 8. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove egli intende trasferire il domicilio professionale e proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia all'interessato un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

 

[art. 44] 7. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove egli intende trasferire il domicilio professionale e proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia all'interessato un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

 

12. Identico all’A.C. 3900.

12. Identico all’A.C. 3900.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 40.

(Norme disciplinari per i praticanti).

 

Art. 46.

(Norme disciplinari per i praticanti).

Art. 46.

(Norme disciplinari per i praticanti).

 

Art. 45.

(Norme disciplinari per i praticanti).

 

 

 

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

v. sopra, art. 2, comma 1

1. Identico all’A.C. 3900.

1. Identico all’A.C. 3900.

 

1. I praticanti devono osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

v. sopra, art. 1, comma 1

 

 

 

 

2. La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.

2. La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.

 

2. La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.

 

 

 

 

 

3. Il praticante radiato non può essere reiscritto nel registro dei praticanti, fatto salvo il disposto dell'articolo 76, comma 10.

3. Il praticante radiato non può essere reiscritto nel registro dei praticanti, fatto salvo il disposto dell'articolo 72, comma 10.

 

3. Il praticante radiato non può essere reiscritto nel registro dei praticanti, fatto salvo il disposto dell'articolo 75, comma 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II

PRATICA PROFESSIONALE

Sezione II

PRATICA PROFESSIONALE

 

Sezione II

PRATICA PROFESSIONALE

 

 

 

 

 

Art. 49.

(Pratica professionale).

Art. 49.

(Pratica professionale).

 

Art. 49.

(Pratica professionale).

 

 

 

 

 

1. La pratica si svolge sotto la vigilanza del consiglio dell'ordine.

1. La pratica si svolge sotto la vigilanza del consiglio dell'ordine.

 

1. La pratica professionale è svolta sotto la vigilanza del consiglio dell'ordine.

 

 

 

 

 

2. La pratica consiste nel compimento, presso lo studio dell'avvocato, e sotto la sua guida e controllo, delle attività che sono proprie della professione.

2. La pratica consiste nel compimento, presso lo studio dell'avvocato, e sotto la sua guida e controllo, delle attività che sono proprie della professione.

 

2. La pratica professionale consiste nel compimento, presso lo studio dell'avvocato, e sotto la sua guida e controllo, delle attività che sono proprie della professione.

 

 

 

 

 

3. Gli avvocati, hanno il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di accogliere i praticanti, di istruirli e di prepararli all'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 47.

3. Gli avvocati hanno il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di accogliere i praticanti, di istruirli e di prepararli all'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 47.

 

3. Gli avvocati che esercitano la professione da almeno cinque anni hanno il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di accogliere i praticanti, di istruirli e di prepararli all'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 46.

 

 

 

 

 

4. Il CNF approva il regolamento che disciplina la pratica e il patrocinio sostitutivo.

4. Il CNF approva il regolamento che disciplina la pratica e il patrocinio sostitutivo.

 

4. Il CNF approva il regolamento che disciplina la pratica e il patrocinio sostitutivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 41.

(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

 

 

 

 

 

 

Art. 42.

(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

Art. 42.

(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

 

 

 

 

 

 

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti da ordini e da associazioni forensi o da associazioni ed enti riconosciuti dai medesimi ordini.

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti da ordini circondariali e da associazioni forensi.

2. Il CNF disciplina con regolamento ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c):

 

 

 

 

 

 

2. Il CNF disciplina con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

2. Il CNF disciplina con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera c):

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

 

 

 

 

 

 

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi o delle associazioni ed enti riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini circondariali e delle associazioni forensi, in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

 

 

 

 

 

 

b) identico all’A.C. 3900;

b) identico all’A.C. 3900;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero biennio;

 

 

 

 

 

 

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecentocinquanta ore per l'intero biennio;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a 250 ore per l'intero biennio;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

 

 

 

 

 

 

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che devono essere affidate ad una commissione composta da avvocati, da magistrati e da docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che devono essere affidate ad una commissione composta da avvocati, da magistrati e da docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

3. Gli oneri per l'istituzione e per lo svolgimento dei corsi di formazione possono essere posti, in parte, a carico dei praticanti avvocati che li frequentano, ferma restando la possibilità per gli ordini e le associazioni forensi nonché per le associazioni ed enti riconosciuti ai sensi del comma 1, di accedere a finanziamenti resi disponibili dallo Stato, dalle regioni, da altri enti pubblici e da privati. I consigli degli ordini forensi possono istituire borse di studio o altre forme di agevolazione.

3. Gli oneri per l'istituzione e per lo svolgimento dei corsi di formazione possono essere posti, in parte, a carico dei praticanti che li frequentano, ferma restando la possibilità per gli ordini circondariali e per le associazioni forensi di accedere a finanziamenti resi disponibili dallo Stato, dalle regioni, da altri enti pubblici e da privati. I consigli degli ordini circondariali possono istituire borse di studio o altre forme di agevolazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione III

Corsi integrativi di formazione e di aggiornamento professionale

Sezione III

Corsi integrativi di formazione e di aggiornamento professionale

 

Sezione III

Corsi integrativi di formazione e di aggiornamento professionale

 

 

 

 

 

Art. 51.

(Norme comuni alle scuole di specializzazione per le professioni legali e alle scuole forensi).

Art. 51.

(Norme comuni alle scuole di specializzazione per le professioni legali e alle scuole forensi).

 

Art. 51.

(Norme comuni alle scuole di specializzazione per le professioni legali e alle scuole forensi).

 

 

 

 

 

1. I corsi integrativi di formazione professionale possono svolgersi presso le scuole di specializzazione o presso le scuole forensi e devono essere strutturati in modo teorico-pratico. Essi sono facoltativi.

1. I corsi integrativi di formazione professionale possono svolgersi presso le scuole di specializzazione o presso le scuole forensi e devono essere strutturati in modo teorico-pratico. Essi sono facoltativi.

 

1. I corsi integrativi di formazione professionale possono svolgersi presso le scuole di specializzazione o presso le scuole forensi. Essi sono facoltativi.

 

 

 

 

 

2. L'organizzazione dei corsi deve consentirne la frequenza a tutti i praticanti con oneri limitati. Le regioni possono aiutare economicamente gli appartenenti a famiglie meno abbienti; il Ministro della giustizia ed il CNF istituiscono per essi, in modo autonomo, borse di studio.

2. L'organizzazione dei corsi deve consentirne la frequenza a tutti i praticanti con oneri limitati. Le regioni possono aiutare economicamente gli appartenenti a famiglie meno abbienti; il Ministro della giustizia e il CNF istituiscono per essi, in modo autonomo, borse di studio.

 

2. L'organizzazione dei corsi deve consentirne la frequenza a tutti i praticanti con oneri limitati. Le regioni possono aiutare economicamente gli appartenenti a famiglie meno abbienti; il Ministro della giustizia e il CNF istituiscono per essi, in modo autonomo, borse di studio.

 

 

 

 

 

3. Le scuole di specializzazione per le professioni legali presso le facoltà di giurisprudenza istituite ai sensi dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e le scuole forensi istituite presso i consigli dell'ordine ai sensi e per gli effetti della presente legge tengono i corsi di formazione annuali per l'accesso alla professione di avvocato.

3. Le scuole di specializzazione per le professioni legali presso le facoltà di giurisprudenza istituite ai sensi dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e le scuole forensi istituite presso i consigli dell'ordine ai sensi e per gli effetti della presente legge tengono i corsi di formazione annuali per l'accesso alla professione di avvocato.

 

3. Le scuole di specializzazione per le professioni legali presso le facoltà di giurisprudenza istituite ai sensi dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e le scuole forensi istituite presso i consigli dell'ordine degli avvocati ai sensi e per gli effetti della presente legge tengono i corsi di formazione annuali per l'accesso alla professione di avvocato.

 

 

 

 

 

4. I corsi hanno un carico didattico equivalente a 250 ore annue, in modo da consentire al praticante il contemporaneo svolgimento della pratica professionale.

4. I corsi hanno un carico didattico equivalente a 250 ore annue, in modo da consentire al praticante il contemporaneo svolgimento della pratica professionale.

 

4. I corsi devono avere un carico didattico equivalente di 250 ore annue, in modo da consentire al praticante il contemporaneo svolgimento della pratica professionale.

 

 

 

 

 

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del CNF, sono definiti i criteri e le linee guida relativi all'organizzazione e al funzionamento dei corsi, con indicazione degli obiettivi formativi e dei contenuti minimi qualificanti, generali e specifici, dei corsi stessi.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del CNF, sono definiti i criteri e le linee guida relativi all'organizzazione e al funzionamento dei corsi, con indicazione degli obiettivi formativi e dei contenuti minimi qualificanti, generali e specifici, dei corsi stessi.

 

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del CNF, sono definiti i criteri e le linee guida relative all'organizzazione e al funzionamento dei corsi, con indicazione degli obiettivi formativi e dei contenuti minimi qualificanti, generali e specifici, dei corsi stessi.

 

 

 

 

 

6. Il decreto di cui al comma 5 prevede:

6. Il decreto di cui al comma 5 prevede:

 

6. Il decreto di cui al comma 5 deve prevedere:

 

 

 

 

 

a) metodologie didattiche specificamente finalizzate alla formazione dell'avvocato, che valorizzano lo studio del dato casistico, l'affinamento delle tecniche di redazione degli atti e di svolgimento delle attività qualificanti l'esercizio della professione forense, con particolare riferimento alla argomentazione giuridica e alle tecniche di comunicazione e di persuasione;

a) metodologie didattiche specificamente finalizzate alla formazione dell'avvocato, che valorizzano lo studio del dato casistico, l'affinamento delle tecniche di redazione degli atti e di svolgimento delle attività qualificanti l'esercizio della professione forense, con particolare riferimento all'argomentazione giuridica e alle tecniche di comunicazione e di persuasione;

 

a) metodologie didattiche specificamente finalizzate alla formazione dell'avvocato, che valorizzano lo studio del dato casistico, l'affinamento delle tecniche di redazione degli atti e di svolgimento delle attività qualificanti l'esercizio della professione forense, con particolare riferimento all'argomentazione giuridica e alle tecniche di comunicazione e di persuasione;

 

 

 

 

 

b) l'affidamento delle docenze a professori universitari di materie giuridiche, avvocati, notai, magistrati ed esperti di riconosciuta competenza;

b) l'affidamento delle docenze a professori universitari di materie giuridiche, avvocati, notai, magistrati ed esperti di riconosciuta competenza;

 

b) l'affidamento delle docenze a professori universitari di materie giuridiche, avvocati, notai, magistrati ed esperti di riconosciuta competenza;

 

 

 

 

 

c) un esame conclusivo del biennio identico a livello nazionale, da svolgere presso la sede della scuola, e consistente in una prova scritta avente ad oggetto, a scelta del candidato, la redazione di atti giudiziari o la stesura di pareri concernenti il diritto civile e commerciale e la procedura civile, il diritto e la procedura penali, il diritto e la giustizia amministrativi, il diritto e il processo del lavoro, il diritto e il processo tributari; in caso di mancato superamento, l'esame finale può essere ripetuto una sola volta; in caso di ulteriore mancato superamento, il candidato è tenuto a frequentare nuovamente il secondo anno del corso di formazione;

c) un esame conclusivo del biennio identico a livello nazionale, da svolgere presso la sede della scuola, e consistente in una prova scritta avente ad oggetto, a scelta del candidato, la redazione di atti giudiziari o la stesura di pareri concernenti il diritto civile e commerciale e la procedura civile, il diritto e la procedura penali, il diritto e la giustizia amministrativi, il diritto e il processo del lavoro, il diritto e il processo tributari; in caso di mancato superamento, l'esame finale può essere ripetuto una sola volta; in caso di ulteriore mancato superamento, il candidato è tenuto a frequentare nuovamente il secondo anno del corso di formazione;

 

c) un esame conclusivo del biennio identico a livello nazionale, da svolgere presso la sede della scuola, e consistente in una prova scritta avente ad oggetto, a scelta del candidato, la redazione di atti giudiziari o la stesura di pareri concernenti il diritto civile e commerciale e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa; in caso di mancato superamento, l'esame finale può essere ripetuto una sola volta; in caso di ulteriore mancato superamento, il candidato è tenuto a frequentare nuovamente il secondo anno di corso di formazione;

 

 

 

 

 

d) una commissione esaminatrice nominata, per le scuole forensi, dagli organi direttivi della scuola e composta da tre membri: un avvocato, che la presiede, un magistrato e un professore universitario;

d) una commissione esaminatrice nominata, per le scuole forensi, dagli organi direttivi della scuola e composta da tre membri: un avvocato, che la presiede, un magistrato e un professore universitario;

 

d) una commissione esaminatrice nominata, per le scuole forensi, dagli organi direttivi della scuola e composta da tre membri: un avvocato, che la presiede, un magistrato e un professore universitario;

 

 

 

 

 

e) idonei sostegni economici a beneficio di laureati privi di mezzi e meritevoli sotto il profilo del curriculum di studi;

e) idonei sostegni economici a beneficio di laureati privi di mezzi e meritevoli sotto il profilo del curriculum di studi;

 

e) idonei sostegni economici a beneficio di laureati privi di mezzi e meritevoli sotto il profilo del curriculum di studi;

 

 

 

 

 

f) agevolazioni fiscali per incentivare l'erogazione di provvidenze e di liberalità in favore delle scuole, da parte di privati e di enti pubblici.

f) agevolazioni fiscali per incentivare l'erogazione di provvidenze e di liberalità in favore delle scuole, da parte di privati e di enti pubblici.

 

f) agevolazioni fiscali per incentivare l'erogazione di provvidenze e di liberalità in favore delle scuole, da parte di privati e di enti pubblici.

 

 

 

 

 

7. I diplomi rilasciati a seguito della proficua frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 1 hanno il medesimo valore legale. Essi consentono:

a) la riduzione del tirocinio a ventiquattro mesi;

b) l'esonero dalla preselezione per l'esame di abilitazione;

c) l'attribuzione di un punteggio da uno a cinque da sommare al voto complessivo dell'esame scritto e di quello orale.

7. I diplomi rilasciati a seguito della proficua frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 1 hanno il medesimo valore legale. Essi consentono:

a) la riduzione del tirocinio a ventiquattro mesi;

b) l'esonero dalla preselezione per l'esame di abilitazione;

c) l'attribuzione di un punteggio da uno a cinque da sommare al voto complessivo dell'esame scritto e di quello orale.

 

7. I diplomi rilasciati a seguito della proficua frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 1 hanno il medesimo valore legale. Essi consentono:

a) la riduzione del tirocinio a ventiquattro mesi;

b) l'esonero dalla preselezione per l'esame di abilitazione;

c) l'attribuzione di un punteggio da uno a cinque da sommare al voto complessivo dell'esame scritto e di quello orale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 52.

(Scuole forensi).

Art. 52.

(Scuole forensi).

 

Art. 51.

(Scuole forensi).

 

 

 

 

 

1. Il CNF sostiene l'organizzazione dei corsi integrativi di formazione professionale delle scuole forensi da parte dei Consigli dell'ordine predisponendo linee operative e sviluppando servizi e forme di assistenza, con particolare riguardo:

1. Il CNF sostiene l'organizzazione dei corsi integrativi di formazione professionale delle scuole forensi da parte dei consigli dell'ordine predisponendo linee operative e sviluppando servizi e forme di assistenza, con particolare riguardo:

 

1. Il CNF sostiene l'organizzazione dei corsi di formazione delle scuole forensi da parte dei consigli dell'ordine predisponendo linee operative e sviluppando servizi e forme di assistenza, con particolare riguardo:

 

 

 

 

 

a) alla predisposizione di statuti e di modelli organizzativi per la gestione delle scuole forensi;

a) alla predisposizione di statuti e di modelli organizzativi per la gestione delle scuole forensi;

 

a) alla predisposizione di statuti e di modelli organizzativi per la gestione delle scuole forensi;

 

 

 

 

 

b) all'adozione di protocolli didattici omogenei, quanto alle materie insegnate e alle tecniche di insegnamento;

b) all'adozione di protocolli didattici omogenei, relativi alle materie insegnate e alle tecniche di insegnamento;

 

b) all'adozione di protocolli didattici omogenei relativi alle materie insegnate e alle tecniche di insegnamento;

 

 

 

 

 

c) alla formazione di un corpo qualificato di avvocati-docenti da impiegare nelle scuole forensi.

c) alla formazione di un corpo qualificato di avvocati-docenti da impiegare nelle scuole forensi.

 

c) alla formazione di un corpo qualificato di docenti avvocati da impiegare nelle scuole forensi.

 

 

 

 

 

2. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni forensi riconosciute, che operino senza fini di lucro. Tali scuole devono essere autorizzate dal CNF, che verifica l'idoneità dei programmi e dei docenti.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni forensi riconosciute che operano senza fini di lucro. Tali scuole devono essere autorizzate dal CNF, che verifica l'idoneità dei programmi e dei docenti.

 

2. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni forensi che operano senza fini di lucro. Queste scuole devono essere autorizzate dal CNF, che verifica l'idoneità dei programmi e dei docenti.

 

 

 

 

 

3. Il CNF vigila sul corretto percorso formativo delle scuole forensi, può richiedere informazioni ai consigli dell'ordine, effettuare ispezioni e richiedere misure integrative e correttive.

3. Il CNF vigila sul corretto percorso formativo delle scuole forensi, può richiedere informazioni ai consigli dell'ordine, effettuare ispezioni e richiedere misure integrative e correttive.

 

3. Il CNF vigila sul corretto percorso formativo delle scuole forensi, può richiedere informazioni ai consigli dell'ordine, effettuare ispezioni e richiedere misure integrative e correttive.

 

 

 

 

 

4. Nei casi più gravi di cattivo funzionamento della scuola, il CNF può proporre al Ministro della giustizia la revoca dell'approvazione.

4. Nei casi più gravi di cattivo funzionamento della scuola, il CNF può proporre al Ministro della giustizia la revoca dell'approvazione.

 

4. Nei casi più gravi di cattivo funzionamento della scuola, il CNF può proporre al Ministro della giustizia la revoca dell'approvazione.

 

 

 

 

 

5. Per il compimento delle attività di cui al presente articolo, il CNF si avvale dei propri organi ed uffici, e può operare anche in collaborazione con le associazioni forensi riconosciute.

5. Per il compimento delle attività di cui al presente articolo il CNF si avvale dei propri organi ed uffici, e può operare anche in collaborazione con le associazioni forensi riconosciute.

 

5. Per il compimento delle attività di cui al presente articolo il CNF si avvale dei propri organi ed uffici, e può operare anche in collaborazione con le associazioni forensi.

 

 

 

 

 

6. Il CNF può affidare la gestione operativa totale o parziale delle attività di cui al comma 1 alla Fondazione dell'avvocatura italiana, ovvero ad altro organismo.

6. Il CNF può affidare la gestione operativa totale o parziale delle attività di cui al comma 1 alla Fondazione dell'avvocatura italiana, ovvero ad altro organismo.

 

6. Il CNF può affidare la gestione operativa totale o parziale delle attività di cui al comma 1 alla Fondazione dell'avvocatura italiana, ovvero ad altro organismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione IV

Frequenza di uffici giudiziari

Sezione IV

Frequenza di uffici giudiziari

 

Sezione IV

Frequenza di uffici giudiziari

 

 

 

Art. 42.

(Frequenza di uffici giudiziari).

 

Art. 53.

(Frequenza di uffici giudiziari).

Art. 53.

(Frequenza di uffici giudiziari).

 

Art. 52.

(Frequenza di uffici giudiziari).

 

 

 

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

 

1. Il tirocinio può svolgersi per non più di sei mesi presso gli uffici giudiziari addetti alla trattazione degli affari civili. La frequenza presso gli uffici giudiziari deve consentire al praticante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da un apposito regolamento adottato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

1. Il tirocinio può essere svolto per non più di sei mesi presso gli uffici giudiziari addetti alla trattazione degli affari civili. La frequenza presso gli uffici giudiziari deve consentire al praticante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da un apposito regolamento adottato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

 

1. Il tirocinio può essere svolto, per non più di dodici mesi, presso uffici giudiziari. La frequenza presso gli uffici giudiziari deve consentire al praticante di ricevere un'ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da un apposito regolamento adottato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione V

Conclusione del tirocinio

Sezione V

Conclusione del tirocinio

 

Sezione V

Conclusione del tirocinio

 

 

 

Art. 43.

(Certificato di compiuto tirocinio).

 

Art. 54.

(Certificato di compiuto tirocinio).

Art. 54.

(Certificato di compiuto tirocinio).

 

Art. 53.

(Certificato di compiuto tirocinio).

 

Art. 43.

(Certificato di compiuto tirocinio).

Art. 43.

(Certificato di compiuto tirocinio).

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato.

 

1. Il consiglio dell'ordine, verificate modalità e condizioni dell'utile compimento del tirocinio, rilascia al praticante il certificato di compiuto tirocinio, che costituisce titolo per l'ammissione all'esame di avvocato. Il certificato consente l'iscrizione all'esame di abilitazione per le tre sessioni successive al rilascio del certificato medesimo da parte del consiglio dell'ordine oppure alla cessazione dell'abilitazione al patrocinio, se disposta.

1. Il consiglio dell'ordine, verificate modalità e condizioni dell'utile compimento del tirocinio, rilascia al praticante il certificato di compiuto tirocinio, che costituisce titolo per l'ammissione all'esame di avvocato. Il certificato consente l'iscrizione all'esame di abilitazione per le tre sessioni successive al rilascio del certificato medesimo da parte del consiglio dell'ordine oppure alla cessazione dell'abilitazione al patrocinio, se disposta.

 

1. Il consiglio dell'ordine, verificate modalità e condizioni dell'utile compimento del tirocinio, rilascia al praticante il certificato di compiuta pratica, che costituisce titolo per l'ammissione all'esame di avvocato. Il certificato consente l'iscrizione all'esame di abilitazione per le tre sessioni successive del consiglio dell'ordine oppure alla cessazione dell'abilitazione al patrocinio, se concessa.

 

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio ai sensi dell'articolo 42 rilascia il relativo certificato che consente al praticante avvocato di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'articolo 46 per le tre sessioni immediatamente successive, fatto salvo il diritto di riprendere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica.

1. Il consiglio dell'ordine circondariale presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio ai sensi dell'articolo 42 rilascia il relativo certificato che consente al praticante di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'articolo 46 per le tre sessioni immediatamente successive, fatto salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica. Si considera come sostenuta la sessione nella quale il candidato ha consegnato l'elaborato di tutte le prove.

 

 

 

2. Avverso il provvedimento di rifiuto del rilascio del certificato è ammesso ricorso al CNF, che decide nel merito nei sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso. In pendenza di questo, il praticante è ammesso a sostenere l'esame di avvocato sotto condizione.

2. Avverso il provvedimento di rifiuto del rilascio del certificato è ammesso ricorso al CNF, che decide nel merito nei sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso. In pendenza di questo, il praticante è ammesso a sostenere l'esame di avvocato sotto condizione.

 

2. Avverso il provvedimento di rifiuto del rilascio del certificato è ammesso ricorso al CNF, che decide nel merito nei sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. In pendenza di questo, il praticante è ammesso a sostenere l'esame di avvocato sotto condizione.

 

 

 

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

 

 

 

 

 

 

2. Identico all’A.C. 3900.

2. Identico all’A.C. 3900.

 

 

Art. 58.

(Sede per l'esame).

 

 

Art. 57.

(Sede per l'esame).

 

 

 

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

 

1. Ciascun candidato può sostenere l'esame scritto soltanto presso la sede di corte d'appello di cui all'articolo 55, comma 3; per l'esame orale, si applica l'articolo 60, comma 1.

2. Se il candidato ha svolto il patrocinio presso diversi ordini, l'esame deve essere da lui sostenuto davanti alla commissione nazionale.

 

 

1. Ciascun candidato può sostenere l'esame scritto soltanto presso la sede di corte d'appello nel cui distretto egli è stato iscritto per l'esercizio della pratica per l'intera sua durata; per l'esame orale si applica l'articolo 59, comma 1.

2. Se il candidato ha svolto il patrocinio presso diversi ordini, l'esame deve essere da lui sostenuto avanti la commissione nazionale.

 

3. Identico all’A.C. 3900.

3. Identico all’A.C. 3900.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo II

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

 

Capo III

Esame di abilitazione

Capo III

Esame di abilitazione

 

Capo III

Esame di abilitazione

 

Capo III

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

Capo III

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

Art. 44.

(Disposizioni generali).

 

Art. 55.

(Esame di abilitazione).

Art. 56.

(Indizione dell'esame).

 

Art. 54.

(Esame di abilitazione).

 

Art. 44.

(Disposizioni generali).

Art. 44.

(Disposizioni generali).

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.

 

 

 

 

 

 

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che ha effettuato il tirocinio professionale ai sensi del capo II, che non ha compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione e che ha superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45.

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante che ha effettuato il tirocinio professionale ai sensi del capo II, che non ha compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione e che ha superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 45.

2. L'esame di Stato si svolge con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

 

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico per tutto il territorio della Repubblica ed è indetto ogni anno dal Ministro della giustizia su proposta del CNF entro il mese di settembre.

2. L'esame si svolge entro il successivo mese di novembre presso ciascuna sede di corte d'appello.

3. Il Ministro della giustizia, su proposta del CFN, può stabilire che l'esame si svolga presso un'unica sede in Roma oppure presso alcune sedi di corte d'appello, raggruppando in esse gli iscritti di più distretti. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione è tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione.

4. L'esame di abilitazione ha valore di esame di Stato.

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è indetto in unica sede nazionale in Roma, con decreto del Ministro della giustizia, entro il mese di ottobre di ogni anno. Nel decreto è altresì stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.

 

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico per tutto il territorio della Repubblica ed è indetto ogni anno dal Ministro della giustizia su proposta del CNF entro il mese di settembre.

2. L'esame deve svolgersi entro il successivo mese di novembre presso ciascuna sede di corte d'appello.

3. L'esame di abilitazione di cui al presente articolo ha valore di esame di Stato.

Cfr. sopra, art. 8, comma 3, r.d.l. 1578/1933.

2. La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi delle corti di appello determinate con il regolamento del Ministro della giustizia, di cui all'articolo 45, comma 1, che fissa anche il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prova.

 2. La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi delle corti di appello determinate con il regolamento del Ministro della giustizia, di cui all'articolo 45, comma 1, che fissa anche il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 57.

(Ammissione dei candidati).

 

 

Art. 56.

(Ammissione dei candidati).

 

 

 

 

 

1. La commissione esaminatrice è competente ad ammettere i candidati, verificando la regolarità delle domande e il possesso dei titoli richiesti.

 

 

1. La commissione esaminatrice è competente ad ammettere i candidati, verificando la regolarità delle domande e il possesso dei titoli richiesti.

 

 

 

 

 

2. Contro la deliberazione della commissione esaminatrice, che nega l'ammissione, il candidato può reclamare, nel termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione, al CNF, che decide, con rito abbreviato, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. In pendenza della decisione, il candidato è ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.

 

 

2. Contro la deliberazione della commissione esaminatrice che nega l'ammissione, il candidato può proporre reclamo, nel termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione, al CNF, che decide, con rito abbreviato, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. In pendenza della decisione, il candidato è ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 45.

(Prova di preselezione informatica).

Art. 45.

(Prova di preselezione informatica).

 

 

 

 

 

 

 

 1. La prova di preselezione informatica è disciplinata dal regolamento adottato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche e il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quanto altro attiene all'esecuzione della prova stessa e alla conservazione, gestione e aggiornamento dell'archivio dei quesiti. Il parere del CNF è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta comunque il regolamento.

2. Nell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) predisposizione dell'archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire, l'effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono riguardare argomenti relativi a tutti i libri dei codici civile e penale, di procedura civile e di procedura penale;

b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo da consentirne il raggruppamento per materia e da distinguere le domande per grado di difficoltà, al fine di assicurare l'assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascun gruppo per il quale la prova si svolge congiuntamente;

e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono e sia per il grado di difficoltà di ciascuna materia;

f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.

3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all'80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, in conformità alla tabella dei punteggi, allegata al regolamento di cui al comma 1.

1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche e il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quanto altro attiene all'esecuzione della prova stessa e alla conservazione, gestione e aggiornamento dell'archivio dei quesiti. Il parere del CNF è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta comunque il regolamento.

2. Nell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) predisposizione dell'archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire l'effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono riguardare argomenti relativi a tutti i libri dei codici civile e penale, di procedura civile e di procedura penale;

b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo da consentirne il raggruppamento per materia e da distinguere le domande per grado di difficoltà, al fine di assicurare l'assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascun gruppo per il quale la prova si svolge congiuntamente;

e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono e sia per il grado di difficoltà di ciascuna materia;

f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.

3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all'80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, in conformità alla tabella dei punteggi allegata al regolamento di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 45.

(Esame di Stato).

 

Art. 59.

(Prove d'esame scritte).
Art. 60.

(Prove d'esame orali).

Art. 55.

(Esame di abilitazione).

 

Art. 58.

(Prove di esame scritte).
Art. 59.

(Prove di esame orali).

 

Art. 46.

(Esame di Stato).

Art. 46.

(Esame di Stato).

 

 

[art. 59] 1. L'esame di abilitazione è preceduto da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple. Dalla prova sono esonerati:

a) i candidati che hanno superato l'esame conclusivo dei corsi integrativi di formazione;

b) i candidati dichiarati idonei nei concorsi di notaio o di magistrato.

[art. 59] 2. La prova di preselezione è disciplinata da un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto da coloro che hanno effettuato il tirocinio pratico e conseguito il diploma rilasciato al termine del corso di formazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 1, lettere a) e b).

 

[art. 58] 1. L'esame di abilitazione è preceduto da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple. Dalla prova sono esonerati:

a) i candidati che hanno superato l'esame conclusivo dei corsi integrativi di formazione;

b) i candidati dichiarati idonei nei concorsi di notaio o di magistrato.

[art. 58] 2. La prova di preselezione è disciplinata da un regolamento approvato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

 

 

 

1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

 

[art. 59] 3. Se il candidato supera la prova preliminare, o ne è esonerato, egli è ammesso a sostenere l'esame, che è composto da prove scritte ed orali.

2. L'esame consiste:

 

[art. 58] 3. Se il candidato supera la prova preliminare, o se ne è esonerato, egli è ammesso a sostenere l'esame, che è composto da prove scritte ed orali.

 

1. L'esame di Stato di cui all'articolo 44, comma 1, si articola:

1. L'esame di Stato di cui all'articolo 44, comma 1, si articola:

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

 

[art. 59] 4. Le prove scritte sono tre: esse sono svolte su temi dettati dal CNF, i quali devono consentire il controllo delle competenze anche pratiche acquisite attraverso il tirocinio e l'esperienza professionale. I temi hanno per oggetto:

a) in una prova scritta riguardante il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, e consistente in due elaborati, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle citate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima;

 

[art. 58] 4. Le prove scritte sono tre: esse sono svolte su temi dettati dal CNF e hanno per oggetto:

 

a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postula la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civili o di diritto e procedura penali o di diritto e giustizia amministrativi;

a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postula la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civili o di diritto e procedura penali o di diritto e giustizia amministrativi;

a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

 

a) la redazione di un parere motivato su una questione in materia regolata dal codice civile, a scelta del candidato tra due proposte della commissione;

 

 

a) la redazione di un parere motivato su una questione in materia regolata dal codice civile, a scelta del candidato tra due proposte della commissione;

 

 

 

b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

 

b) la redazione di un parere motivato su una questione in materia regolata dal codice penale, a scelta del candidato tra due proposte della commissione;

 

 

b) la redazione di un parere motivato su una questione in materia regolata dal codice penale, a scelta del candidato tra due proposte della commissione;

 

 

 

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

 

 

 

Art. 4

c) la redazione di un atto giudiziario che prevede la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto del lavoro e il diritto tributario.

 

 

c) la redazione di un atto giudiziario che postula la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto dalla commissione in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

 

 

 

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

Le prove orali consistono:

a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative alle materie del diritto civile, del diritto processuale civile, del diritto penale, del diritto processuale penale e a una quinta materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto internazionale privato e diritto comunitario;

 

 

 

 

b) nella dimostrazione della conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

[art. 60] 2. Le prove orali consistono:

a) in una breve discussione su argomenti trattati nelle prove scritte;

b) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, procedura penale, diritto comunitario ed internazionale privato;

c) nell'illustrazione e nella discussione di una massima giurisprudenziale nell'ambito delle materie scelte;

d) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

[art. 60] 3. Dalle domande e dalle risposte deve risutlare che il candidato ha appreso, durante tirocinio, le regole principali, anche pratiche, dell'esercizio professionale.

[art. 60] 4. Il verbale della prova contiene l'indicazione degli argomenti oggetto delle domande o della discussione e un giudizio sintetico sulle risposte.

b) in una prova orale vertente sulla conoscenza dell'ordinamento e della deontologia forense e su almeno cinque delle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto costituzionale, diritto tributario, diritto internazionale e diritto comunitario.

 

[art. 59] 2. Le prove orali consistono:

a) in una breve discussione su argomenti trattati nelle prove scritte;

b) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, procedura penale, diritto comunitario e diritto internazionale privato;

c) nell'illustrazione e nella discussione di una massima giurisprudenziale nell'ambito delle materie scelte;

d) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

[art. 59] 3. Il verbale della prova deve contenere l'indicazione degli argomenti oggetto delle domande o della discussione e un giudizio sintetico sulle risposte.

 

b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice di cui all'articolo 47, durante la quale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile e diritto processuale penale. La prova orale comprende altresì l'esame su altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario e internazionale privato e diritto tributario.

b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice di cui all'articolo 47, durante la quale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile e diritto processuale penale. La prova orale comprende altresì l'esame su altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario e internazionale privato, diritto tributario e ordinamento giudiziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; [continua]

 

[art. 59] 9. Per ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Gli elaborati dei candidati sono esaminati separatamente. L'abbinamento degli elaborati con i nominativi dei candidati e l'attribuzione del punteggio relativo avviene a conclusione dalla correzione di tutte le prove scritte.

 

 

[art. 58] 6. Per ciascuna prova scritta ogni componente della commissione di esame dispone di dieci punti di merito. Gli elaborati dei candidati sono esaminati separatamente. L'abbinamento degli elaborati con i nominativi dei candidati e l'attribuzione del punteggio relativo avvengono a conclusione dalle correzione di tutte le prove scritte.

 

2. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti di merito.

2. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti di merito.

[segue] alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

 

[art. 59] 10. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno novantacinque punti e un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova. Il candidato è ammesso alla prova orale, qualunque sia il punteggio delle singole prove, se consegue complessivamente un punteggio non inferiore a centocinque punti.

[art. 59] 11. I punteggi complessivi comprendono il punteggio ottenuto nell'esame che conclude il corso integrativo di formazione e il punteggio per la conoscenza di una lingua straniera, secondo quanto prescritto nell'articolo 61.

 

 

[art. 58] 7. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno novantacinque punti e un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova. Il candidato è ammesso alla prova orale, qualunque sia il punteggio delle singole prove, se consegue complessivamente un punteggio non inferiore a centocinque punti.

[art. 58]  8. I punteggi complessivi comprendono il punteggio ottenuto nell'esame che conclude il corso integrativo di formazione e il punteggio per la conoscenza di una lingua straniera, secondo quanto prescritto nell'articolo 60.

 

4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta.

4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. [continua]

 

[art. 59] 12. Su apposito spazio, da lasciare libero ai margini dell'elaborato scritto, la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che è espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.

 

 

[art. 58] 9. Su apposito spazio, da lasciare libero ai margini dell'elaborato scritto, la commissione deve annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che è espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.

 

3. La commissione esaminatrice procede alla correzione delle prove scritte, riportando sugli elaborati le proprie osservazioni, positive o negative, le quali costituiscono motivazione del voto che è espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli membri della commissione. [continua]

3. La commissione esaminatrice procede alla correzione delle prove scritte, riportando sugli elaborati le proprie osservazioni, positive o negative, le quali costituiscono motivazione del voto che è espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli membri della commissione. [continua]

[segue] Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. [continua]

 

[art. 59] 6. Al fine di garantire l'uniforme valutazione delle prove, la correzione dei compiti scritti avviene secondo le seguenti modalità:

a) gli elaborati scritti sono inviati al Ministero della giustizia, che provvede a distribuirli alle varie commissioni distrettuali, mediante estrazione a sorte eseguita per ciascun elaborato, tenendo separati gli elaborati delle singole prove;

b) a ciascuna commissione distrettuale sono assegnati tanti elaborati da correggere quanti sono stati i candidati che hanno concluso la prova scritta presso di essa;

c) le commissioni distrettuali provvedono alla correzione e quindi rinviano al Ministero della giustizia gli elaborati con il verbale per ciascuna correzione;

d) il Ministero della giustizia riunisce le tre prove di ogni candidato, verifica i punteggi assegnati e ne redige verbale, che invia, unitatamente agli elaborati, alla commissione distrettuale competente per la prova orale;

e) la commissione distrettuale, sulla base dei punteggi indicati nel verbale redatto dal Ministero della giustizia e delle eventuali maggiorazioni di punteggio spettanti al candidato, accerta e proclama l'ammissione alle prove orali.

 

 

 

 

[segue] Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello dove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. [continua]

[segue] Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello dove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. [continua]

[segue] La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

 

[art. 60] 1. La sede della prova orale è la stessa di quella in cui è stata sostenuta la prova scritta. Tuttavia, allo scopo di favorire l'uniforme valutazione delle prove di tutti i candidati la prova orale si svolge davanti alla commissione nazionale, per i candidati dei tre distretti nei quali nell'anno precedente, è stata promossa la più elevata percentuale tra coloro che hanno sostenuto la prova orale.

 

 

[art. 59] 1. La sede della prova orale è la stessa di quella in cui è stata sostenuta la prova scritta. Tuttavia, la prova orale si svolge davanti alla commissione nazionale, per i candidati che hanno sostenuto la prova scritta nelle tre sedi distrettuali ove è stata ammessa all'orale la maggior percentuale di candidati, e che hanno concluso le tre prove scritte.

 

[segue] La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

[segue] La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

 

[art. 59] 7. Il Ministro della giustizia adotta il regolamento per la correzione delle prove scritte, sentito il CNF.

8. La valutazione delle prove è compiuta considerando:

3. Le prove sono valutate tenendo conto dei seguenti criteri:

 

[art. 58] 5. La valutazione delle prove deve essere compiuta considerando:

 

5. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con proprio regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato nonché di valutazione delle prove scritte e orali. In particolare, la valutazione delle prove è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

5. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con proprio regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato nonché di valutazione delle prove scritte e orali. In particolare, la valutazione delle prove è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

 

a) la chiarezza e la logicità dell'esposizione;

a) identico all’A.C. 3900;

 

a) la chiarezza e la logicità dell'esposizione;

 

a) identico all’A.C. 3900;

a) identico all’A.C. 3900;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

 

b) identico all’A.C. 3900;

b) identico all’A.C. 3900;

 

b) identico all’A.C. 3900;

 

b) identico all’A.C. 3900;

b) identico all’A.C. 3900;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

 

c) identico all’A.C. 3900;

c) identico all’A.C. 3900;

 

c) identico all’A.C. 3900;

 

c) identico all’A.C. 3900;

c) identico all’A.C. 3900;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

 

 

d) identico all’A.C. 3900;

 

 

 

d) identico all’A.C. 3900;

d) identico all’A.C. 3900;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

 

d) identico all’A.C. 3900.

e) identico all’A.C. 3900.

 

d) identico all’A.C. 3900.

 

e) identico all’A.C. 3900.

e) identico all’A.C. 3900.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene  la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

 

[art. 59] 5. Le prove si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali.

 

 

 

 

6. La prova scritta si svolge con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il medesimo provvedimento con il quale sono indetti gli esami. A tale fine, i testi di legge utilizzati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati presso la postazione assegnata a ciascun candidato per lo svolgimento della prova. L'appello dei candidati deve essere effettuato in tempi utili al fine di assicurare che la prova scritta abbia inizio all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

6. La prova scritta si svolge con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il medesimo provvedimento con il quale sono indetti gli esami. A tale fine, i testi di legge utilizzati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati presso la postazione assegnata a ciascun candidato per lo svolgimento della prova. L'appello dei candidati deve essere effettuato in tempi utili al fine di assicurare che la prova scritta abbia inizio all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

 

 

 

 

 

 

 7. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né strumenti di telecomunicazione, pena l'immediata esclusione dall'esame, disposta con provvedimento del membro della commissione esaminatrice che ha rilevato l'irregolarità.

7. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né strumenti di telecomunicazione, pena l'immediata esclusione dall'esame, disposta con provvedimento del membro della commissione esaminatrice che ha rilevato l'irregolarità.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.

 

 

 

 

 

 

8. Qualora siano fatti pervenire, con qualsiasi mezzo, nell'aula dove si svolgono le prove di esame, scritti o appunti di qualunque genere, il candidato che li riceve e che non ne fa immediata denuncia alla commissione esaminatrice è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 7.

8. Qualora siano fatti pervenire, con qualsiasi mezzo, nell'aula dove si svolgono le prove di esame, scritti o appunti di qualunque genere, il candidato che li riceve e che non ne fa immediata denuncia alla commissione esaminatrice è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 7.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

 

 

 

 

 

 

9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo a uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall'articolo 326 del codice penale. Per i fatti indicati dal presente comma e dal comma 8, i candidati sono denunciati al collegio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all'albo, di cui all'articolo 50, per i provvedimenti di competenza del medesimo collegio.

9. Chiunque fa pervenire in qualsiasi modo a uno o più candidati, prima o durante la prova di esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall'articolo 326 del codice penale. Per i fatti indicati dal presente comma e dal comma 8, i candidati sono denunciati al consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all'albo, di cui all'articolo 50, per i provvedimenti di competenza del medesimo consiglio.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

 

5. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle cinque materie di esame scelte dal candidato; nel punteggio è tenuto conto della discussione sullo svolgimento della prova scritta e dell'illustrazione e della discussione della massima giurisprudenziale. Sono inoltre assegnati fino a cinque punti per la conoscenza dell'ordinamento forense.

 

 

[art. 59] 4. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle cinque materie di esame scelte dal candidato; nel punteggio è tenuto conto della discussione sullo svolgimento della prova scritta e dell'illustrazione e discussione della massima giurisprudenziale. Sono inoltre assegnati fino a cinque punti per la conoscenza dell'ordinamento forense.

 

10. Per la valutazione della prova orale la commissione esaminatrice dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie oggetto di esame.

10. Per la valutazione della prova orale la commissione esaminatrice dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie oggetto di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

 

6. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova o un punteggio complessivo di centosessanta punti, comprensivo dei punti:

a) per la conoscenza dell'ordinamento forense;

b) per il superamento della prova a conclusione del corso integrativo di formazione;

c) per la conoscenza della lingua straniera, di cui all'articolo 61.

 

 

[art. 59] 5. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova o un punteggio complessivo di centosessanta punti, comprensivo dei punti:

a) per la conoscenza dell'ordinamento forense;

b) per il superamento della prova a conclusione del corso integrativo di formazione;

c) per la conoscenza della lingua straniera, di cui all'articolo 60.

 

11. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia della prova orale.

11. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia della prova orale.

13. I costi per l'espletamento delle procedure di esame devono essere posti a carico dei soggetti partecipanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L'esame per la professione di avvocato non è ripetibile per più di tre volte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 61.

(Conoscenza di una lingua straniera).

Art. 58.

(Conoscenza di una lingua straniera).

 

Art. 60.

(Conoscenza di una lingua straniera).

 

 

 

 

 

1. La conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, può consentire di conseguire, da parte del candidato, un punteggio particolare da aggiungere al punteggio complessivo della prova scritta e della prova orale.

2. L'esame della conoscenza di una lingua straniera è indetto annualmente presso le facoltà universitarie di lingue e letterature straniere davanti a una commissione composta da due docenti ordinari o associati o ricercatori confermati della lingua sulla quale il candidato intende sostenere l'esame, e da un avvocato che ha perfetta conoscenza della lingua oggetto dell'esame. I componenti della commissione sono designati dal CNF di concerto con le facoltà universitarie, che provvedono a indire gli esami.

 3. La prova è scritta e orale.

 4. La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano alla lingua straniera di un atto giudiziario, consistente in una citazione, ricorso o sentenza, e nella redazione di un parere su un quesito semplice di diritto privato, diritto penale o diritto comunitario, a scelta del candidato.

 5. La prova orale si svolge nella lingua dell'esame con domande su questioni giuridiche semplici, che implicano la conoscenza del linguaggio giuridico.

 6. L'idoneità è riconosciuta a chi dimostra una corretta conoscenza scritta e parlata della lingua. Non hanno rilievo eventuali errori o insufficienze di carattere giuridico nelle risposte al quesito e alle domande.

 7. Il punteggio è graduato da uno a cinque punti; il punteggio massimo è riconosciuto a chi ha una conoscenza perfetta della lingua straniera scritta e parlata; il punteggio minimo a chi ha una buona conoscenza scolastica, integrata dalla terminologia giuridica.

1. La conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, può consentire di conseguire, da parte del candidato, un punteggio particolare da aggiungere al punteggio complessivo della prova scritta e della prova orale.

2. L'esame della conoscenza di una lingua straniera è indetto annualmente presso le facoltà universitarie di lingue e letterature straniere davanti a una commissione composta da due docenti ordinari o associati o ricercatori confermati della lingua sulla quale il candidato intende sostenere l'esame, e da un avvocato che ha perfetta conoscenza della lingua oggetto dell'esame. I componenti della commissione sono designati dal CNF di concerto con le facoltà universitarie, che provvedono a indire gli esami.

3. La prova è scritta e orale.

4. La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano alla lingua straniera di un atto giudiziario, consistente in una citazione, ricorso o sentenza, e nella redazione di un parere su un quesito semplice di diritto privato, diritto penale o diritto comunitario, a scelta del candidato.

5. La prova orale si svolge nella lingua dell'esame con domande su questioni giuridiche semplici, che implicano la conoscenza del linguaggio giuridico.

6. L'idoneità è riconosciuta a chi dimostra una corretta conoscenza scritta e parlata della lingua. Non hanno rilievo eventuali errori o insufficienze di carattere giuridico nelle risposte al quesito e alle domande.

7. Il punteggio è graduato da uno a cinque punti; il punteggio massimo è riconosciuto a chi ha una conoscenza perfetta della lingua straniera scritta e parlata; il punteggio minimo a chi ha una buona conoscenza scolastica, integrata dalla terminologia giuridica.

 

 1. La conoscenza di una lingua straniera, tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, può consentire al candidato di conseguire un punteggio da aggiungere al punteggio complessivo della prova scritta e della prova orale.

 2. L'esame della conoscenza di una lingua straniera è indetto annualmente presso le facoltà universitarie di lingue e letterature straniere davanti a una commissione composta da due docenti ordinari o associati o ricercatori confermati della lingua sulla quale il candidato intende sostenere l'esame, e da un avvocato che ha perfetta conoscenza della lingua oggetto dell'esame. I componenti della commissione sono designati dal CNF di concerto con le facoltà universitarie, i quali provvedono a indire gli esami.

 3. L'esame consiste in una prova scritta e in una prova orale.

 4. La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano alla lingua straniera di un atto giudiziario, citazione, ricorso o sentenza, e nella redazione di un parere su un quesito semplice di diritto privato, diritto penale o diritto comunitario, a scelta del candidato.

 5. La prova orale si svolge nella lingua dell'esame con domande su questioni giuridiche semplici, che implicano la conoscenza del linguaggio giuridico.

 6. L'idoneità è riconosciuta in favore di chi dimostra una corretta conoscenza scritta e parlata della lingua. Non hanno rilievo eventuali errori o insufficienze di carattere giuridico nelle risposte al quesito e alle domande.

 7. Il punteggio è graduato da uno a cinque punti; il punteggio massimo è riconosciuto a chi ha una conoscenza perfetta della lingua straniera scritta e parlata; il punteggio minimo a chi ha una buona conoscenza scolastica, integrata dalla terminologia giuridica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 46.

(Commissioni di esame).

 

Art. 56.

(Commissioni esaminatrici).

Art. 57.

(Commissione esaminatrice).

 

Art. 55.

(Commissioni esaminatrici).

 

Art. 47.

(Commissioni esaminatrici).

Art. 47.

(Commissioni esaminatrici).

 

 

1. Gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sono sostenuti presso apposite commissioni esaminatrici:

a) commissioni distrettuali, istituite presso ogni corte d'appello;

b) commissione nazionale con sede in Roma.

 

 

1. L'esame di abilitazione è sostenuto presso apposite commissioni esaminatrici:

a) commissioni distrettuali, istituite presso ogni corte d'appello;

b) commissione nazionale con sede in Roma.

 

 

 

1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

 

2. Le commissioni sono composte da cinque membri e nominate nella misura necessaria affinché ciascuna di esse non debba giudicare più di duecento candidati.

5. La commissione nazionale giudicante è composta come la commissione distrettuale.

6. I componenti della commissione nazionale sono designati con le seguenti modalità:

a) i docenti universitari, di concerto tra il Ministro della giustizia e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) gli avvocati, dal CNF;

c) i magistrati, dal Consiglio superiore della magistratura.

1. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, è composta da sette membri effettivi e da setti membri supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; due effettivi e due supplenti sono docenti con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, due effettivi e due supplenti sono professori universitari della fascia degli associati o degli ordinari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

 

2. Le commissioni sono composte da cinque componenti e sono nominate nella misura necessaria affinché ciascuna di esse non debba giudicare più di duecento candidati.

5. La commissione nazionale giudicante è composta in modo analogo alla commissione distrettuale.

6. I componenti della commissione nazionale sono designati:

a) i docenti universitari di concerto tra il Ministro della giustizia e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) gli avvocati dal CNF;

c) i magistrati dal Consiglio superiore della magistratura.

 

1. La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato, è nominata dal Ministro della giustizia con proprio decreto ed è composta da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, dei quali: tre membri effettivi e tre membri supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un membro effettivo e un membro supplente sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte di appello; un membro effettivo e un membro supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

1. La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato, è nominata dal Ministro della giustizia con proprio decreto ed è composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti, dei quali: tre membri effettivi e tre membri supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un membro effettivo e un membro supplente sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte di appello; un membro effettivo e un membro supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

 

3. Le commissioni distrettuali giudicanti sono composte da:

a) un docente universitario ordinario, associato o ricercatore confermato di materie giuridiche attinenti l'esercizio professionale;

b) due avvocati, con anzianità di iscrizione all'albo maggiore di sei anni;

c) due magistrati assegnati allo stesso distretto con qualifica non inferiore a consigliere d'appello.

4. I componenti delle commissioni distrettuali giudicanti sono designati con le seguenti modalità:

a) i docenti universitari, di concerto tra il Ministro della giustizia e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) gli avvocati, dal CNF, su congiunta proposta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto;

c) i magistrati, dai consigli giudiziari di ciascun distretto.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì nominate più sottocommissioni, aventi composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma, per gruppi sino a trecento candidati. Ciascuna sottocommissione ha un presidente, nominato tra i componenti avvocati.

 

3. Le commissioni distrettuali giudicanti sono composte da:

a) un docente universitario ordinario, associato o ricercatore confermato di materie giuridiche relative all'esercizio professionale;

b) due avvocati con anzianità di iscrizione all'albo maggiore di sei anni;

c) due magistrati assegnati allo stesso distretto con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello.

4. I componenti delle commissioni distrettuali giudicanti sono designati con le seguenti modalità:

a) i docenti universitari di concerto tra il Ministro della giustizia e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) gli avvocati dal CNF, su congiunta proposta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto;

c) i magistrati dai consigli giudiziari di ciascun distretto.

 

2. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì nominata, presso ogni sede di corte di appello, una sottocommissione avente composizione identica alla commissione prevista dal citato comma 1.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì nominata, presso ogni sede di corte di appello, una sottocommissione avente composizione identica alla commissione prevista dal citato comma 1.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

 

 

 

 

 

 

3. Presso ogni corte di appello, qualora il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate, con gli stessi criteri di cui ai commi 1 e 2, ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

3. Presso ogni corte di appello, qualora il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate, con gli stessi criteri di cui ai commi 1 e 2, ulteriori sottocommissioni per gruppi fino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

 

 

6. Esercitano le funzioni di segretario, alle dirette dipendenze dei presidenti della commissione e delle sottocommissioni, funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

 

 

 

4. Esercitano le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici, posto alle dirette dipendenze del presidente della stessa commissione, uno o più funzionari distaccati del Ministero della giustizia.

4. Esercitano le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici, posto alle dirette dipendenze del presidente della stessa commissione, uno o più funzionari distaccati del Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

 

7. Non possono essere designati componenti di commissioni gli avvocati che sono membri del consiglio dell'ordine, del CNF, delegati o sindaci della Cassa nazionale di previdenza forense. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti a ricoprire uno degli incarichi indicati nel periodo precedente nelle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto.

4. Non possono essere designati quali componenti della commissione esaminatrice gli avvocati che sono membri dei consigli dell'ordine, del CNF o degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

 

7. Non possono essere designati componenti di commissioni gli avvocati che sono membri del consiglio dell'ordine, del CNF, delegati o sindaci della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti a ricoprire uno degli incarichi indicati dal periodo precedente nelle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto.

 

5. Non possono essere designati membri delle commissioni esaminatrici gli avvocati che sono membri dei consigli degli ordini territoriali o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del CNF.

5. Non possono essere designati membri delle commissioni esaminatrici gli avvocati che sono membri dei consigli degli ordini circondariali o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

 

 

5. Gli avvocati componenti della commissione non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine, né alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e di componente del CNF nel turno elettorale immediatamente successivo all'incarico ricoperto.

 

 

 

6. Gli avvocati membri della commissione esaminatrice non possono candidarsi quali componenti dei consigli degli ordini territoriali, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla cessazione dell'incarico ricoperto.

6. Gli avvocati membri della commissione esaminatrice non possono candidarsi quali componenti dei consigli degli ordini circondariali, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

 

 

7. L'avvio delle procedure per l'esame di Stato deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo le modalità contenute in un apposito regolamento adottato dal Ministro di giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di Stato deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo le modalità contenute in un apposito regolamento adottato dal Ministro di giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

8. Le commissioni nominano nelle loro prime riunioni, a cui partecipano titolari e supplenti, il presidente e un vicepresidente scelti tra gli avvocati e i docenti universitari, sia titolari, sia supplenti.

9. Le commissioni esaminatrici devono sempre avere la stessa composizione. Ogni commissario può sostituire commissari di altre commissioni dello stesso distretto, purché avente gli stessi requisiti.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in conformità ai princìpi e alle disposizioni della presente legge sono adottate le disposizioni per l'espletamento dell'esame di abilitazione, con particolare riferimento all'ammissione dei candidati all'espletamento delle prove scritte e orali nonché alla loro correzione e valutazione, alle modalità di coordinamento e di omogeneizzazione dei lavori della commissione e delle sottocommissioni, alle modalità di effettuazione delle prove e ai criteri e princìpi per la valutazione dei risultati delle prove.

 

8. Le commissioni nominano nelle loro prime riunioni, a cui partecipano titolari e supplenti, un presidente e un vicepresidente scelti tra gli avvocati e i docenti universitari, sia titolari sia supplenti.

 9. Le commissioni esaminatrici devono sempre avere la stessa composizione. Ogni commissario può sostituire commissari di altre commissioni dello stesso distretto purché avente gli stessi requisiti.

 

 

 

 

 

Art. 63.

(Controllo degli esami ed ispettori).

 

 

Art. 62.

(Controllo degli esami e ispettori).

 

 

 

8. Il CNF può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.

 

1. I verbali degli esami sono trasmessi al CNF che, entro tre mesi, può annullarli per illegittimità, d'ufficio o su ricorso di interessati o di un consiglio dell'ordine.

2. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti agli albi speciali per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e dell'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame.

3. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove.

4. Gli ispettori redigono e inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per prove di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.

5. Il CNF dispone l'immediata rinnovazione degli esami annullati. La nuova prova si svolge davanti alla commissione nazionale.

 

 

1. I verbali degli esami sono trasmessi al CNF che, entro tre mesi, può annullarli per illegittimità, d'ufficio o su ricorso di un interessato ovvero di un consiglio dell'ordine.

2. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove di esame scritte e orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni di esame.

3. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e di far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove.

4. Gli ispettori redigono e inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui sono state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per una o più prove di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.

5. Il CNF dispone l'immediata rinnovazione degli esami annullati. La nuova prova si svolge avanti la commissione nazionale.

 

8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, propri ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove di esame scritte e orali nonché dell'uniformità di giudizio delle commissioni esaminatrici. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni esaminatrici di uno o più distretti indicati nel rispettivo atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e di far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF una relazione sulle prove di esame oggetto del loro controllo, formulando osservazioni e proposte. Qualora la relazione indichi, con prove documentate, il compimento di atti irregolari nello svolgimento delle prove di esame, il CNF provvede a informarne il Ministro della giustizia, ai fini dell'eventuale annullamento delle prove stesse. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione esaminatrice o per tutte le prove dell'intero distretto.

8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, propri ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove di esame scritte e orali nonché dell'uniformità di giudizio delle commissioni esaminatrici. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni esaminatrici di uno o più distretti indicati nel rispettivo atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e di far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono e inviano al CNF una relazione sulle prove di esame oggetto del loro controllo, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui sono state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione esaminatrice o per tutte le prove dell'intero distretto.

 

 

Art. 62.

(Certificato d'esame).

Art. 59.

(Certificato di esame).

 

Art. 61.

(Certificato di esame).

 

 

 

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

 

1. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione agli albi, per la prima volta, per cinque anni.

1. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione agli albi, per la prima volta, per cinque anni.

 

1. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione agli albi, per la prima volta, per cinque anni.

 

9. Dopo la conclusione dell'esame di Stato con risultato positivo, la commissione esaminatrice rilascia il certificato per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione all'albo.

9. Dopo la conclusione dell'esame di Stato con risultato positivo, la commissione esaminatrice rilascia il certificato per l'iscrizione all'albo forense. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione all'albo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 47.

(Disciplina transitoria per la pratica professionale).

Art. 6

 

 

 

 

Art. 2

(Norme transitorie)

Art. 48.

(Disciplina transitoria per la pratica professionale).

Art. 48.

(Disciplina transitoria per la pratica professionale).

1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità indicate nel capo I, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 41.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.

3. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

1. Le disposizioni della presente legge si applicano soltanto a coloro i quali non abbiano già iniziato la pratica alla data della sua entrata in vigore. [continua]

 

 

 

 

1. I praticanti avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato tre anni di abilitazione, decorrenti dall'ammissione al patrocinio di cui all'articolo 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla medesima data, ovvero rispetto ai quali sia già decorso il termine dei sei anni di ammissione al patrocinio previsto dal medesimo articolo, devono chiedere, entro un anno a decorrere dalla citata data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati a pena di decadenza.

2. I praticanti avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla medesima data di entrata in vigore, e che non hanno maturato il periodo di ammissione al patrocinio di cui al comma 1 del presente articolo, possono chiedere la conversione del periodo di pratica svolta a tale data, ai fini del computo del termine biennale e di quello triennale previsti dai commi 2 e 3 del citato articolo 8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge. I praticanti avvocati non ammessi al patrocino alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiederne l'ammissione ai sensi del secondo comma del citato articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla medesima data di entrata in vigore, al fine della maturazione dei tre anni di patrocinio necessari all'iscrizione al citato albo professionale degli avvocati. I praticanti avvocati ammessi al patrocinio alla data di entrata in vigore della presente legge devono, per il medesimo fine di cui al periodo precedente, portare a compimento il periodo triennale di patrocinio richiesto per l'iscrizione al citato albo professionale.

1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere conseguita anche superando l'esame di Stato di cui all'articolo 49, al termine di un periodo di tirocinio pratico di due anni, da svolgere secondo le modalità di cui al capo II, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 42. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato una volta sola, per altri due anni.

2. Alla proroga di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, richiesta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41.

4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, escludendo, ai fini del compimento del periodo di un anno di pratica per l'accesso alla professione di avvocato, la possibilità di valutare quale titolo valido il diploma di specializzazione previsto dal medesimo articolo 1.

1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere conseguita anche superando l'esame di Stato di cui all'articolo 49, al termine di un periodo di tirocinio pratico di due anni, da svolgere secondo le modalità di cui al capo II, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 42. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato una volta sola, per altri due anni.

2. Alla proroga di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti, richiesta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41.

4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, escludendo, ai fini del compimento del periodo di un anno di pratica per l'accesso alla professione di avvocato, la possibilità di valutare quale titolo valido il diploma di specializzazione previsto dal medesimo articolo 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 48.

(Disciplina transitoria per l'esame).

 

 

 

 

 

 

Art. 49.

(Disciplina transitoria per l'esame di Stato).

Art. 49.

(Disciplina transitoria per l'esame di Stato).

1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L'ammissione alle prove orali è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l'idoneità è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

[segue] 2. L'esame di abilitazione si svolge secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al momento in cui i praticanti avvocati che si siano iscritti al registro dopo la data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato il periodo di frequenza annuale e di pratica biennale previsti per l'ammissione all'esame.

 

 

 

 

 

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato previsto all'articolo 48, comma 1, ferma restando la prova di preselezione informatica prevista dall'articolo 45, si articola:

a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:

1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, che postula conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postula conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

3) la redazione di un parere motivato, a scelta del candidato, su una materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;

b) in una prova orale, durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile e diritto processuale penale. La prova orale comprende, altresì, l'esame su altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario e internazionale privato e diritto tributario.

2. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti di merito. La commissione esaminatrice procede alla correzione delle prove scritte riportando sugli elaborati le proprie osservazioni, positive o negative, le quali costituiscono motivazione del voto che è espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli membri della commissione.

3. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello dove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio non inferiore a trenta.

5. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il medesimo provvedimento con il quale sono indetti gli esami. A tale fine, i testi di legge utilizzati dai candidati per le prove devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prima prova e collocati presso la postazione assegnata a ciascun candidato per lo svolgimento delle prove. L'appello dei candidati deve essere effettuato in tempi utili al fine di assicurare che la prova scritta abbia inizio all'ora fissata dal Ministro delle giustizia.

6. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né strumenti di telecomunicazione, pena l'immediata esclusione dall'esame, disposta con provvedimento del membro della commissione esaminatrice che ha rilevato l'irregolarità.

7. Qualora siano fatti pervenire, con qualsiasi mezzo nell'aula dove si svolgono le prove di esame, scritti o appunti di qualunque genere, il candidato che li riceve e che non ne fa immediata denuncia alla commissione esaminatrice è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 6.

8. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo a uno o più candidati, prima o durante la prova di esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall'articolo 326 del codice penale. Per i fatti indicati dal presente comma e dal comma 7, i candidati sono denunciati al collegio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all'elenco dei praticanti avvocati, di cui all'articolo 50, per i provvedimenti di competenza del medesimo collegio.

9. Per la valutazione della prova orale la commissione esaminatrice dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie oggetto di esame.

10. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia della prova orale.

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato previsto all'articolo 48, comma 1, ferma restando la prova di preselezione informatica prevista dall'articolo 45, si articola:

a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:

1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, che postula conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postula conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

3) la redazione di un parere motivato, a scelta del candidato, su una materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;

b) in una prova orale, durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile e diritto processuale penale. La prova orale comprende, altresì, l'esame su altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario e internazionale privato, diritto tributario e ordinamento giudiziario.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 46, commi da 2 a 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Il procedimento disciplinare (il Titolo V delle proposte di legge)

 

A.C. 3900
(approvato dal Senato)

A.C. 1004
(Pecorella)

A.C. 1447
(Cavallaro)

 

A.C. 1494
(Capano e altri)

A.C. 1837
(Mantini e altri)

A.C. 2419
(Cassinelli e altri)

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

TITOLO V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

TITOLO V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

TITOLO V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

TITOLO V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

TITOLO V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

Capo I

Regole generali

Capo I

Norme generali

 

Capo I

Norme generali

Capo I

Regole generali

Capo I

Regole generali

Art. 49.

(Organi del procedimento disciplinare)

Art. 64.

(Consigli distrettuali di disciplina).

Art. 60.

(Consigli distrettuali di disciplina).

 

Art. 63.

(Consigli distrettuali di disciplina).

Art. 50.

(Collegio di disciplina).

Art. 50.

(Organi del procedimento disciplinare).

1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante.

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

 

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

1. La funzione disciplinare è esercitata dal collegio di disciplina, organo degli ordini circondariali del distretto, istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte di appello.

1. L'azione disciplinare è esercitata dal consiglio istruttore di disciplina e dai consigli dell'ordine circondariale costituiti in collegio giudicante.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante sono organi degli ordini circondariali del distretto. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

2. Il consiglio istruttore di disciplina è organo degli ordini circondariali del distretto, istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte di appello.

 

 

 

 

 

2. Il collegio di disciplina è composto da avvocati con anzianità non inferiore a dodici anni e che non hanno mai riportato una sanzione disciplinare.

3. I componenti del collegio di disciplina sono eletti, fra gli iscritti agli albi degli ordini circondariali del distretto, non più di due volte consecutivamente. La durata del mandato è triennale.

 

3. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine compresi nel distretto; ciascun consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del consiglio distrettuale pari alla metà dei suoi componenti arrotondata per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali da eleggere, arrotondati per difetto.

2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine compresi nel distretto; ciascun consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del consiglio distrettuale di disciplina pari alla metà dei suoi componenti, arrotondata per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.

 

2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali compresi nel distretto; ciascun consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del consiglio distrettuale disciplinare pari alla metà dei suoi componenti, arrotondata per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, tra gli iscritti al proprio albo, i membri del collegio di disciplina in numero pari alla metà di quello dei componenti del consiglio stesso, arrotondato per difetto.

3. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, tra gli iscritti al proprio albo, i componenti del consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previsti con apposito regolamento del CNF adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

 

 

 

 

5. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e ogni consigliere dell'ordine circondariale esprime il voto di preferenza in numero non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

4. Identico all’A.C. 3900.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

 

 

 

 

6. La carica di componente del collegio di disciplina è incompatibile con quelle di consigliere nazionale forense, di consigliere di un ordine territoriale e di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere di un ordine territoriale e del CNF.

5. La carica di componente del consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine circondariale e di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense; si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine circondariale. Il componente del consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al presente comma per il periodo di tre anni immediatamente successivo alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

 

 

 

 

7. Il collegio di disciplina è convocato per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte di appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli degli ordini circondariali dell'esito delle operazioni elettorali. Nella stessa riunione che è presieduta dal membro con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, il collegio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente e il segretario, designa i membri componenti dell'ufficio istruzione e quelli dell'ufficio giudicante. Quest'ultimo si articola in più sezioni giudicanti, composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a cinque, designati dal collegio di disciplina, che provvede a nominare anche il relativo presidente. I membri del collegio di disciplina non possono far parte contemporaneamente di entrambi gli uffici di cui al presente comma. L'organizzazione del collegio è disciplinata dal regolamento di cui al comma 11.

6. Identico all’A.C. 3900.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.

 

 

 

 

 

7. I collegi del consiglio istruttore di disciplina sono istituiti presso la sede del consiglio dell'ordine di cui al comma 6 del presente articolo, sono composti da tre membri effettivi e da un membro supplente, scelti sulla base di criteri stabiliti con apposito regolamento del CNF adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e sono presieduti dal componente più anziano per iscrizione all'albo.

8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il presidente del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

3. Il consiglio distrettuale svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono far parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono far parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

 

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

 

8. I consigli dell'ordine circondariale costituiti in collegio giudicante sono composti, per ogni procedimento, da sette membri effettivi e da tre membri supplenti: il presidente del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, o un altro consigliere da lui delegato in caso di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare; due membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine circondariale. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine circondariale designano due consiglieri supplenti. I membri dei collegi sono scelti sulla base di criteri stabiliti con apposito regolamento del CNF, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, che disciplina altresì la formazione dei collegi stessi nelle ipotesi in cui, per motivi di incompatibilità o per altre ragioni, ne sia impossibile la costituzione ai sensi del presente comma. Salvo casi di forza maggiore i collegi non possono mutare la loro composizione dopo l'inizio del dibattimento.

9. Il Collegio giudicante è presieduto dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi del comma 8.

 

 

 

 

 

9. Il consiglio dell'ordine costituito in collegio giudicante è presieduto dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi del comma 8.

10. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, per i componenti del Consiglio istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento deve tenersi presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale. Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell'ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

 

 

 

 

9. Alle attività del collegio di disciplina che hanno ad oggetto la trattazione di singoli procedimenti non possono partecipare più di due membri eletti dal consiglio dell'ordine di appartenenza dell'avvocato indagato incolpato nel procedimento stesso.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 2 per i componenti del consiglio dell'ordine costituito in collegio giudicante, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, al collegio giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento deve tenersi presso la sede del medesimo consiglio dell'ordine; se il procedimento riguarda un componente del consiglio dell'ordine circondariale, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede determinata ai sensi dall'articolo 11 del codice di procedura penale.

11. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

 

 

 

 

 

11. I componenti dei consigli dell'ordine circondariale costituiti in collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi è un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

 

 

 

 

8. Per la validità delle riunioni del collegio di disciplina e delle sezioni giudicanti di cui al comma 7, è necessaria la presenza della maggioranza dei rispettivi membri. Nel caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano per iscrizione all'albo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, nel caso di parità, prevale il voto del presidente.

12. Per la validità delle riunioni dei collegi dei consigli istruttori di disciplina e dei consigli dell'ordine circondariale costituiti in collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

 

 

 

 

10. Gli oneri relativi al funzionamento del collegio di disciplina sono posti a carico dei consigli degli ordini circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario alla data del 31 dicembre precedente l'elezione dei componenti del medesimo collegio. I membri del collegio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le trasferte compiute in adempimento di ogni compito ad essi affidato.

13. I costi del consiglio istruttore di disciplina e dei consigli dell'ordine circondariale costituiti in collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariale del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo.

14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali, e disciplina il procedimento disciplinare secondo i princìpi del diritto di difesa, di innocenza, del contraddittorio e della partecipazione necessaria dell'incolpato e di chi si dichiara leso dalla violazione disciplinare e secondo le disposizioni della presente legge.

 

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

11. Il CNF disciplina con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, il funzionamento dei collegi di disciplina e la relativa organizzazione.

14. Il CNF disciplina con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini circondariali del distretto dei consigli istruttori di disciplina e dei consigli degli ordini circondariali costituiti in collegi giudicanti. Il regolamento può determinare altresì i criteri di formazione delle tabelle periodiche per la composizione dei consigli istruttori di disciplina e dei consigli dell'ordine circondariali costituiti in collegi giudicanti che devono essere trasmesse al CNF per l'approvazione.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

 

 

 

 

 

15. Ai procedimenti disciplinari per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge è già stato notificato il capo di incolpazione, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data di entrata in vigore.

 

[art. 64] 4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di un illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro un termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

[art. 60] 4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di un illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro un termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

 

[art. 63] 4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 50.

(Competenza).

Art. 65.

(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).

Art. 61.

(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).

 

Art. 64.

(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).

Art. 51.

(Competenza).

Art. 51.

(Competenza).

1. La competenza territoriale del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l'iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto. La competenza è determinata, volta per volta, dalla prevenzione.

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico di cui all'articolo 3 sono sottoposte al giudizio disciplinare dei consigli distrettuali.

2. È competente il consiglio nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 72.

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico di cui all'articolo 3 sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.

2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 68.

 

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.

 2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 71.

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico di cui all'articolo 3 sono sottoposte al giudizio disciplinare del collegio di disciplina territorialmente competente.

2. La competenza territoriale del collegio di disciplina è determinata, alternativamente dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, i cui elenchi speciali o il cui registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato oppure in cui è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare.

1. La competenza territoriale del consiglio istruttore di disciplina e del consiglio dell'ordine costituito in collegio giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenco o registro è iscritto l'avvocato o il praticante, ovvero dal luogo ove l'iscritto a un altro albo, elenco o registro ha commesso il fatto.

2. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio istruttore di disciplina o del Collegio giudicante, nonché in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

 

 

 

 

3. Nell'ipotesi in cui indagato o incolpato sia un componente del collegio di disciplina e in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

4. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nel registro di cui all'articolo 54, comma 2.

2. Nell'ipotesi in cui l'indagato o l'incolpato sia uno dei componenti del consiglio istruttore di disciplina e in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 51.

(Azione disciplinare).

 

 

 

 

Art. 52.

(Azione disciplinare).

Art. 52.

(Azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio istruttore di disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa segnalazione non provenga dal consiglio dell'ordine, il Consiglio istruttore di disciplina ne dà immediata notizia al consiglio dell'ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza.

 

 

 

 

1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata d'ufficio dal collegio di disciplina ovvero a seguito di comunicazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare da parte di chiunque vi ha interesse.

1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal consiglio istruttore di disciplina d'ufficio o a seguito di comunicazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare da parte del consiglio dell'ordine circondariale o da parte di chiunque vi abbia interesse. Nel caso in cui la segnalazione non provenga dal consiglio dell'ordine, il consiglio istruttore di disciplina ne dà immediata notizia al consiglio dell'ordine circondariale competente trasmettendo gli atti per conoscenza.

2. Al fine di cui al comma 1:

 

 

 

 

2. Al fine di cui al comma 1:

2. Al fine di cui al comma 1:

a) il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare, ovvero l'abbia acquisita d'ufficio, la trasmette entro quindici giorni al Consiglio istruttore di disciplina;

[art. 65] 3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. [continua]

[art. 61] 3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. [continua]

 

[art. 64] 3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. [continua]

a) il consiglio dell'ordine circondariale trasmette senza ritardo al collegio di disciplina competente ogni segnalazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare ad esso pervenuta ovvero acquisita d'ufficio;

a) il consiglio dell'ordine circondariale che ha ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare ovvero che l'ha acquisita d'ufficio la trasmette entro quindici giorni al consiglio istruttore di disciplina;

b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l'azione penale, ovvero è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, ovvero sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché in merito agli sviluppi processuali successivi. Il consiglio dell'ordine circondariale trasmette al Consiglio istruttore di disciplina la notizia nel termine di cui alla lettera a).

[segue] L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

a) è esercitata l'azione penale;

b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

[segue] L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

a) è esercitata l'azione penale;

b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

 

[segue] L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

a) è esercitata l'azione penale;

b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al collegio di disciplina competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, negli elenchi speciali o nel registro è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché degli sviluppi processuali successivi.

b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto a un albo, elenco o registro è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché degli sviluppi processuali successivi. Il consiglio dell'ordine circondariale trasmette al consiglio istruttore di disciplina la notizia nel termine di cui alla lettera a).

3. Se l'esponente è un avvocato e l'esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell'ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, fatta salva l'immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui al comma 2, lettera a), il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l'esito al Consiglio istruttore di disciplina.

 

 

 

 

 

3. Se l'esponente è un avvocato e l'esposto riguarda violazioni del rapporto tra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell'ordine circondariale, o con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, fatta salva l'immediata trasmissione degli atti ai sensi del comma 2, lettera a), il consiglio dell'ordine circondariale che ha ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l'esito al consiglio istruttore di disciplina.

4. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 52.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

Art. 70.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

Art. 66.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

 

Art. 69.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

Art. 53.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

Art. 53.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

 

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

1. Identico all’A.C. 3900.

1. Identico all’A.C. 3900.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 58 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 69, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 65, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

 

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 68, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

2. Identico all’A.C. 3900.

2. Identico all’A.C. 3900.

3. Il termine della prescrizione è interrotto:

3. Identico all’A.C. 3900 [continua]

3. Identico all’A.C. 3900 [continua]

 

3. Identico all’A.C. 3900 [continua]

3. Identico all’A.C. 3900:

3. Identico all’A.C. 3900:

a) dalla comunicazione di apertura del procedimento disciplinare;

 

 

 

 

a) dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare;

a) dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare;

b) dalla comunicazione all'iscritto del capo di incolpazione;

[segue] con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. [continua]

[segue] con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. [continua]

 

[segue] con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. [continua]

b) identico all’A.C. 3900;

b) identico all’A.C. 3900;

c) dalla notificazione della delibera di convocazione dell'incolpato;

 

 

 

 

c) dalla delibera di convocazione dell'incolpato;

c) dalla delibera di convocazione dell'incolpato;

d) dalla notificazione della decisione del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante emessa all'esito del dibattimento;

[segue] Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina [continua]

[segue] Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina [continua]

 

[segue] Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina [continua]

d) dalla notifica della decisione del collegio di disciplina emesso all'esito del dibattimento;

d) dalla notifica della decisione del consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante emessa all'esito del dibattimento;

e) dalla notificazione all'iscritto della sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 56.

[segue] e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. [continua]

[segue] e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. [continua]

 

[segue] e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. [continua]

e) dalla notifica all'iscritto della sentenza pronunciata dal CNF ai sensi dell'articolo 57;

e) dalla notifica all'iscritto della sentenza pronunciata dal CNF ai sensi dell'articolo 57;

 

 

 

 

 

f) da ogni altro atto che costituisce esercizio della potestà disciplinare.

f) da ogni altro atto che costituisce esercizio della potestà disciplinare.

4. Dalla data di comunicazione o notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. In caso di pluralità di atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.

[segue] Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

[segue] Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

 

[segue] Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

4. Identico all’A.C. 3900. [continua]

4. Identico all’A.C. 3900.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 53.

(Istruttoria disciplinare).

Art. 72.

(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria preprocedimentale).

Art. 68.

(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria preprocedimentale).

 

Art. 71.

(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).

Art. 54.

(Istruttoria disciplinare).

Art. 54.

(Istruttoria disciplinare).

1. Ricevuti gli atti, il presidente del Consiglio istruttore di disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui la stessa si riferisce, e assegna il procedimento al collegio competente per la trattazione dell'istruttoria. Del collegio non può far parte un iscritto allo stesso albo dell'indagato.

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 64, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi ad un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità nel caso di manifesta infondatezza.

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 60, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi ad un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità nel caso di manifesta infondatezza.

 

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 63, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.

1. Il presidente del collegio di disciplina, ricevuta la segnalazione di cui all'articolo 52, richiede all'ufficio giudicante la pronuncia di provvedimento immediato di non luogo a provvedere nel caso di manifesta infondatezza e in ogni altro caso in cui l'azione disciplinare non può essere attivata.

1. Ricevuti gli atti, il presidente del consiglio istruttore di disciplina provvede, senza ritardo, a iscrivere in un apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui la stessa si riferisce, e assegna il procedimento al competente consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante. Del collegio non può far parte un iscritto allo stesso albo dell'indagato.

 

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, [continua]

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, [continua]

 

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, [continua]

2. Qualora l'ufficio giudicante non ritenga di pronunciare il provvedimento di non luogo a provvedere restituisce il fascicolo al presidente. In tale caso, nonché negli altri casi diversi da quelli previsti dal comma 1, [continua]

 

2. Il presidente del collegio istruttorio designa per la trattazione se stesso o altro componente del collegio stesso. L'istruttore designato diventa responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dall'istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. Il collegio istruttorio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall'interessato. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.

[segue] il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria preprocedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

[segue] il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria preprocedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

 

[segue] il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

[segue] il presidente del collegio di disciplina provvede senza indugio a iscrivere in un apposito registro riservato la notizia dell'illecito e il nome dell'indagato, dandone contestuale comunicazione al consiglio dell'ordine di appartenenza, e dispone l'avvio delle indagini, assegnandole ad un membro dell'ufficio istruzione scelto tra gli eletti dai consigli degli ordini circondariali diversi da quelli di appartenenza dell'indagato.

3. Il componente dell'ufficio istruzione incaricato dello svolgimento delle indagini ai sensi del comma 2 è responsabile della fase istruttoria; egli senza indugio ne dà comunicazione all'indagato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione; provvede, altresì, ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 2. Nei casi di maggiore complessità può chiedere al presidente di essere coadiuvato da un altro membro dell'ufficio istruzione.

2. Il presidente del consiglio istruttore di disciplina designa per la trattazione se stesso o un altro componente del consiglio stesso. L'istruttore designato è responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica, senza ritardo, all'iscritto l'avvio di detta fase, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dall'istruttore e ha facoltà di farsi assistere da un difensore. Il consiglio istruttore provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall'interessato. Si tiene conto, in ogni caso, della sospensione feriale dei termini.

 

 

 

 

 

4. Il responsabile della fase istruttoria e l'eventuale altro membro che lo coadiuva ai sensi del comma 3 non possono partecipare alle successive riunioni del collegio di disciplina relative al procedimento né svolgere alcuna attività per conto del medesimo collegio fino al termine dell'istruttoria.

 

3. Conclusi gli atti di sua competenza, nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l'istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare. In questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell'istruttore, l'archiviazione o l'apertura del procedimento.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale di disciplina delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può far parte del collegio giudicante.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale di disciplina delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può far parte del collegio giudicante.

 

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può fare parte del collegio giudicante.

5. Concluse le indagini, il responsabile dell'istruttoria di cui al comma 3 deposita il relativo fascicolo nella segreteria del collegio di disciplina con contestuale formulazione di una proposta motivata, redatta in forma scritta, di provvedimento di archiviazione ovvero di rinvio a dibattimento disciplinare con formalizzazione del capo di incolpazione.

6. Sulla richiesta di cui al comma 5 la decisione è assunta da un collegio composto da tre membri dell'ufficio istruzione appositamente designati dal presidente del collegio di disciplina, acquisito il parere del consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato. Del collegio non può far parte più di un membro eletto dal consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato.

7. Il collegio di cui al comma 6 decide sulla proposta formulata ai sensi del comma 5, con facoltà di modificare sia la motivazione che il capo di incolpazione proposti.

8. Delle determinazioni di cui al comma 7 è data comunicazione al presidente del collegio di disciplina, all'incolpato, al consiglio dell'ordine circondariale di appartenenza di questi, al pubblico ministero e all'autore della segnalazione che ha determinato l'attivazione dell'azione disciplinare.

3. Conclusi gli atti di sua competenza, e nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l'istruttore propone al consiglio istruttore di disciplina di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare; in questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il consiglio delibera, con la partecipazione dell'istruttore, l'archiviazione o l'apertura del procedimento; in questa seconda ipotesi, approva il capo di incolpazione.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all'iscritto, al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed all'esponente.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto ed al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

 

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

 

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all'iscritto, al consiglio dell'ordine circondariale presso il quale l'avvocato è iscritto, al pubblico ministero e all'esponente.

5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla decisione che contenga l'applicazione di una sanzione.

 

 

 

 

 

5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla decisione che contiene l'applicazione di una sanzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo II

Procedimento

Capo II

Procedimento

 

Capo II

Procedimento

 

 

Art. 54.

(Dibattimento disciplinare).

Art. 73.

(Procedimento disciplinare).

Art. 69.

(Procedimento disciplinare).

 

Art. 72.

(Procedimento disciplinare).

Art. 55.

(Dibattimento disciplinare).

Art. 55.

(Dibattimento disciplinare).

 

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti princìpi fondamentali:

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti princìpi fondamentali:

 

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti princìpi fondamentali:

 

 

1. Qualora il Consiglio istruttore di disciplina disponga l'apertura del procedimento disciplinare, ne dà comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero e al consiglio dell'ordine competente.

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

 

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

 

1. Identico all’A.C. 3900.

2. La comunicazione contiene:

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

 

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

 

2. La comunicazione contiene [continua]

a) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno, gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri;

3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

1) identico all’A.C. 3900:

1) identico all’A.C. 3900:

 

1) identico all’A.C. 3900:

 

[segue] identico all’A.C. 3900:

b) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale, e ha facoltà di depositare memorie e documenti.

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese; la data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese; la data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

 

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

 

d) identico all’A.C. 3900.

3. Decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il Consiglio istruttore di disciplina trasmette gli atti al competente consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante.

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

 

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

 

3. Identico all’A.C. 3900.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante nomina il consigliere relatore e ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

 

 

 

 

1. Qualora sia deliberato il rinvio dell'incolpato al dibattimento disciplinare, il presidente del collegio di disciplina designa la sezione dell'ufficio giudicante competente per le ulteriori fasi del procedimento. Il presidente della sezione giudicante, senza indugio, nomina il relatore e ne dà comunicazione all'incolpato notificandogli, con almeno trenta giorni di preavviso, la citazione ad udienza dibattimentale, contenente l'enunciazione del capo di incolpazione nonché l'indicazione del luogo e della data di svolgimento del dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine costituito in collegio giudicante nomina il consigliere relatore e ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. [continua]

5. Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell'incolpato.

 

 

 

 

 

[segue] Il consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell'incolpato.

6. Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il proscioglimento al Consiglio istruttore di disciplina, al pubblico ministero, all'incolpato e all'autore dell'esposto. In caso di rinvio a giudizio, la citazione a giudizio è notificata negli stessi modi all'incolpato, nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente e almeno venti giorni liberi prima della data di comparizione. La citazione contiene:

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale; la citazione contiene:

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale; la citazione contiene:

 

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

2. La notifica della citazione ad udienza dibattimentale di cui al comma 1 è contestualmente effettuata anche al pubblico ministero del tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine di iscrizione dell'incolpato, con l'invito a partecipare al dibattimento, e al difensore già nominato.

 

 

 

 

3. Il capo d'incolpazione contiene anche l'indicazione:

5. Il consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento il proscioglimento al consiglio istruttore di disciplina, al pubblico ministero, all'incolpato e all'esponente. In caso di rinvio a giudizio, la citazione a giudizio è notificata con le medesime modalità all'incolpato, nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4 e almeno venti giorni liberi prima della data di comparizione. La citazione contiene:

a) le generalità dell'incolpato;

1) identico all’A.C. 3900;

1) identico all’A.C. 3900;

 

1) identico all’A.C. 3900;

a) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

a) identico all’A.C. 3900;

b) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno, essi sono contraddistinti da lettere o numeri;

2) identico all’A.C. 3900;

2) identico all’A.C. 3900;

 

2) identico all’A.C. 3900;

b) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

b) identico all’A.C. 3900;

 

 

 

 

 

c) della data della delibera di formulazione del capo d'incolpazione;

 

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti al Collegio giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione davanti ad consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o ad assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione davanti al consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o ad assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

 

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

 

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione davanti al consiglio dell'ordine costituito in collegio giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

d) l'avviso che l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti, nel termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti; tali atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti; tali atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

 

4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

d) dell'avviso all'incolpato e al pubblico ministero che, fino a dieci giorni prima della data del dibattimento, hanno diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo istruttorio, prendendone visione ed estraendone copia integrale, nonché di depositare memorie e documenti, indicando specificamente i mezzi di prova di cui intendono valersi;

d) identico all’A.C. 3900;

e) l'elenco dei testimoni che il Collegio intende ascoltare;

5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;

5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;

 

5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;

e) dell'elenco dei testimoni che la sezione giudicante intende ascoltare.

e) l'elenco dei testimoni che il consiglio dell'ordine costituito in collegio giudicante intende ascoltare;

f) la data e la sottoscrizione del presidente.

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

 

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

 

f) identico all’A.C. 3900.

7. Nel corso del dibattimento, che si apre con l'esposizione dei fatti da parte del relatore, l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni. L'incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all'esame del Collegio. L'incolpato ha la parola per ultimo.

e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

 

e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

4. L'udienza dibattimentale si apre con l'esposizione dei fatti da parte del relatore.

5. L'incolpato e il pubblico ministero hanno diritto di produrre nuovi documenti, oltre quelli eventualmente depositati ai sensi del comma 3, lettera d), e di interrogare o di far interrogare testimoni.

6. Nel corso del dibattimento, che si apre con l'esposizione dei fatti da parte del relatore, l'incolpato e il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, di interrogare o di far interrogare testimoni e di rendere dichiarazioni. L'incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all'esame del consiglio dell'ordine costituito in collegio giudicante. L'incolpato ha la parola per ultimo.

8. Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato e dal pubblico ministero; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l'accertamento dei fatti.

f) nel dibattimento, il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l'accertamento dei fatti;

f) nel dibattimento, il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l'accertamento dei fatti;

 

f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

6. La sezione giudicante acquisisce, ove rilevanti e ammissibili, i documenti prodotti dall'incolpato e dal pubblico ministero ai sensi dei commi 3 e 5; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti.

7. Il consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato e dal pubblico ministero; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti.

9. Sono utilizzabili per la decisione le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento, gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria.

 

 

 

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

7. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione.

8. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione unitamente agli esposti e alle segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare nonché ai verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria.

10. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, all'incolpato e al suo difensore, per le loro conclusioni e per la discussione, che si svolge nell'ordine che precede. L'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi.

g) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine che precede; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

g) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine che precede; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

 

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

8. Al termine del dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato, se intende fare dichiarazioni, e al suo difensore, per le conclusioni e per la discussione, che si svolge nell'ordine previsto dal presente comma; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi.

9. Concluso il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, all'incolpato e al suo difensore per le loro conclusioni e per la discussione che si svolge nell'ordine che precede. L'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi.

11. Conclusa la discussione, il Collegio delibera il provvedimento a maggioranza.

h) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;

h) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;

 

i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;

9. Al termine della discussione, la sezione giudicante si riunisce in camera di consiglio e delibera il provvedimento a maggioranza, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

10. Conclusa la discussione, il consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante delibera il provvedimento a maggioranza dei suoi componenti.

12. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l'indicazione del termine per l'impugnazione, che decorre dal deposito della motivazione.

i) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento; il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

i) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento; il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

 

l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

10. Il dispositivo del provvedimento, che contiene anche l'indicazione del termine per l'eventuale impugnazione, è immediatamente comunicato con lettura in udienza.

11. Alle parti viene data immediata lettura del dispositivo con l'indicazione del termine per l'impugnazione.

13. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da altro consigliere se il presidente lo ritenga opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal presidente del Collegio e dal relatore e depositato nella segreteria del consiglio dell'ordine entro il termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo. Copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al pubblico ministero, al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto, al Consiglio istruttore di disciplina, nonché all'autore dell'esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante allegato al dispositivo della decisione.

l) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento; nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

l) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento; nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

 

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

11. La motivazione del provvedimento è predisposta, su designazione del presidente, dal relatore o da un altro membro della sezione giudicante che ha partecipato al dibattimento e alla discussione in camera di consiglio ed è approvata a maggioranza dei presenti. Essa deve essere depositata nella segreteria del collegio di disciplina entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificato all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto dove ha sede il collegio di disciplina. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con espresso provvedimento della sezione giudicante indicato nel dispositivo della decisione.

12. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da un altro consigliere se il presidente lo ritiene opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante e dal relatore ed è depositato presso la segreteria del medesimo consiglio dell'ordine entro il termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo. Copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al pubblico ministero, al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto, al consiglio istruttore di disciplina, nonché all'autore dell'esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante allegato al dispositivo della decisione.

14. Per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura civile, se compatibili.

m) per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

m) per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

 

n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

12. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili.

13. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile, se compatibili.

15. Il procedimento avanti il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante si conclude entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii ottenuti dall'incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il Collegio giudicante. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.

 

 

 

 

[art. 53] 5. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di due anni dalla sua apertura; a tale fine non si computano i periodi di sospensione e i rinvii chiesti dall'incolpato o dal suo difensore sia in fase di istruttoria che in fase dibattimentale. Il mancato rispetto del termine costituisce infrazione disciplinare a carico dei componenti dell'ufficio istruzione e di quello giudicante che hanno partecipato al procedimento.

14. Il procedimento davanti al consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante si conclude entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura; nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii ottenuti dall'incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il citato consiglio dell'ordine. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 55.

(Decisione disciplinare e sanzioni).

Art. 66.

(Contenuto della decisione).

Art. 62.

(Contenuto della decisione).

 

Art. 65.

(Contenuto della decisione).

Art. 56.

(Decisione disciplinare e sanzioni).

Art. 56.

(Decisione disciplinare e sanzioni).

1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati:

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

 

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

1. identico all’A.C. 3900:

1. identico all’A.C. 3900:

a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare». Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante può pronunciarsi con la medesima formula in ogni stato del procedimento;

a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

 

a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

a) identico all’A.C. 3900;

b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione.

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

 

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni radiazione.

c) identico all’A.C. 3900.

b) identico all’A.C. 3900.

 

Art. 67.

(Sanzioni).

Art. 63.

(Sanzioni).

 

Art. 66.

(Sanzioni).

 

 

2. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico di cui all'articolo 3 e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico di cui all'articolo 3 e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

 

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico di cui all'articolo 3 e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con l'invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

3. La censura consiste nel biasimo formale.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

 

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.

3. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

3. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando per la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto non sia irrogata altra sanzione più grave.

4. La sospensione importa l'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e di responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

 

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in gradi di responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La sospensione importa l'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in gradi di responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco speciale o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro consiglio dell'ordine, salvo quanto stabilito nell'articolo 61, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco speciale o registro.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, salvo quanto stabilito nell'articolo 76. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi, che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, salvo quanto stabilito nell'articolo 72. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi, che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

 

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 75. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, dall'elenco speciale o dal registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da un altro consiglio dell'ordine circondariale, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 62, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, nell'elenco speciale o nel registro.

5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco o registro tenuto da un altro consiglio dell'ordine, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 62, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro.

6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto della gravità dell'infrazione, del grado di responsabilità, dei precedenti dell'incolpato, del suo comportamento successivo al fatto e dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

5. Nella determinazione della sanzione si deve tenere conto dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

 

5. Nella determinazione della sanzione si deve tenere conto dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

 

 

6. Nella determinazione della sanzione si deve tenere conto dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 56.

(Impugnazioni).

Art. 75.

(Impugnazioni).

Art. 71.

(Impugnazioni).

 

Art. 74.

(Impugnazioni).

Art. 57.

(Impugnazioni).

Art. 57.

(Impugnazioni).

1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento.

1. Avverso la decisione del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

1. Avverso la decisione del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

 

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

1. Avverso la decisione del collegio di disciplina è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, rispettivamente, del circondario e del distretto, sedi del collegio di disciplina che ha emesso la decisione. L'incolpato ha comunque facoltà di presentare al procuratore della Repubblica e al procuratore generale, competenti per territorio, richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.

1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale presso la corte di appello, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione, nonché del consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento.

2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al procuratore generale competente per territorio e al presidente del Consiglio istruttore di disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.

 

 

 

 

 

2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al procuratore della Repubblica e al procuratore generale competenti per territorio nonché al presidente del consiglio istruttore di disciplina una richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.

3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del consiglio dell'ordine presso il quale opera il Collegio giudicante che ha emanato la decisione impugnata, nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 54, comma 13. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

2. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del consiglio distrettuale di disciplina che ha emanato la decisione impugnata nel termine di trenta giorni dalla notifica della stessa.

2. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del consiglio distrettuale di disciplina che ha emanato la decisione impugnata nel termine di trenta giorni dalla notifica della stessa.

 

2. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del consiglio distrettuale di disciplina che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica della stessa.

2. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del collegio di disciplina che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 55, comma 11. Si applica, per quanto non specificato nel presente articolo, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del consiglio dell'ordine cui appartiene il consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 55, comma 12. Per quanto non stabilito dal presente articolo, si applica l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.

3. Identico all’A.C. 3900.

3. Identico all’A.C. 3900.

 

3. Identico all’A.C. 3900.

3. Identico all’A.C. 3900.

4. Identico all’A.C. 3900.

 

4. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

4. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

 

4. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

4. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte di appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

5. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica. Ne è altresì data comunicazione al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato, se diverso dal consiglio dell'ordine che ha deciso.

5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 60.

5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

 

5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, fatto salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 61.

6. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, fatto salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 61.

6. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

6. Il giudizio si svolge secondo le norme che disciplinano il ricorso davanti alla Corte di cassazione civile.

6. Il giudizio si svolge secondo le norme che disciplinano il ricorso davanti alla Corte di cassazione civile.

 

6. Il giudizio si svolge secondo le norme che disciplinano il ricorso avanti la Corte di cassazione civile.

6. Il giudizio si svolge secondo le norme regolamentari emanate dal CNF ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e, in quanto applicabili, secondo quelle relative al giudizio civile davanti alla corte di appello; le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

7. Identico all’A.C. 3900.

 

 

 

 

 

7. In ogni caso di impugnazione da parte dell'incolpato, il CNF può irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal collegio di disciplina.

8. In ogni caso di impugnazione da parte dell'incolpato il CNF può irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante.

7. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

7. Si applicano, per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al CNF, gli articoli 59 e 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

7. Si applicano, per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al CNF, gli articoli 59 e 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

 

7. Si applicano, per quanto qui non specificato dal presente articolo, per il procedimento avanti il CNF, gli articoli 59 e 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

8. Per quanto non specificato dal presente articolo, per il procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni.

9. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni.

8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato e dal procuratore generale presso la corte d'appello al cui distretto appartiene l'incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale della corte d'appello. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale della corte d'appello. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

 

8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale della corte d'appello. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

9. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale della corte di appello al cui distretto appartiene l'incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

10. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale presso la corte di appello al cui distretto appartiene l'incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

9. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.

 

 

 

 

10. Identico all’A.C. 3900.

11. Identico all’A.C. 3900.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 57.

(Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale).

Art. 68.

(Rapporto con il processo penale).

Art. 64.

(Rapporto con il processo penale).

 

Art. 67.

(Rapporto con il processo penale).

Art. 58.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale).

Art. 58.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale).

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto all'eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

1. Identico all’A.C. 3900.

1. Identico all’A.C. 3900.

 

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

1. Identico all’A.C. 3900.

1. Identico all’A.C. 3900.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante hanno il potere di acquisire atti e documenti appartenenti al processo penale presso l'autorità giudiziaria.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

 

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso per una durata non superiore a due anni. Durante il periodo di sospensione non decorre il termine di prescrizione.

2. Identico all’A.C. 3900.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

3. Identico all’A.C. 3900.

3. Identico all’A.C. 3900.

 

3. Identico all’A.C. 3900.

3. Identico all’A.C. 3900.

3. Identico all’A.C. 3900.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta all'avvocato dall'autorità giudiziaria è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

4. Identico all’A.C. 3900.

4. Identico all’A.C. 3900.

 

4. Identico all’A.C. 3900.

4. Identico all’A.C. 3900.

4. Identico all’A.C. 3900.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58.

(Riapertura del procedimento disciplinare).

Art. 69.

(Riapertura del procedimento).

Art. 65.

(Riapertura del procedimento).

 

Art. 68.

(Riapertura del procedimento).

Art. 59.

(Riapertura del procedimento disciplinare).

Art. 59.

(Riapertura del procedimento disciplinare).

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

 

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso;

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso, il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso, il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

 

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e se, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento dell'incolpato;

a) Identico all’A.C. 3900;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante non ha potuto valutare.

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che il consiglio distrettuale di disciplina non ha potuto valutare. In tale caso, i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che il consiglio distrettuale di disciplina non ha potuto valutare. In tale caso, i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

 

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e se l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che il collegio di disciplina non ha potuto valutare. In tale caso, i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

b) Identico all’A.C. 3900.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

2. Identico all’A.C. 3900.

2. Identico all’A.C. 3900.

 

2. Identico all’A.C. 3900.

2. Identico all’A.C. 3900.

2. Identico all’A.C. 3900.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione. In tal caso il presidente lo assegna ad un Collegio giudicante che deve essere diversamente formato da quello che ha emesso il precedente provvedimento.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato ad una sezione diversa da quella che ha deciso.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato ad una sezione diversa da quella che ha deciso.

 

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il collegio di disciplina che ha emesso la decisione. In tale caso il presidente del medesimo collegio lo assegna a una sezione giudicante diversa da quella che ha emesso il precedente provvedimento.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione. In tal caso il presidente lo assegna a un consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante che deve essere diversamente formato da quello che ha emesso il precedente provvedimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 59.

(Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall'albo).

Art. 71.

(Divieto di cancellazione).

Art. 67.

(Divieto di cancellazione).

 

Art. 70.

(Divieto di cancellazione).

Art. 60.

(Divieto di cancellazione volontaria dall'albo).

Art. 60.

(Divieto di cancellazione volontaria dall'albo o dal registro).

1. Nel caso di cancellazione dall'albo, d'ufficio o a seguito di richiesta dell'avvocato o del praticante avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l'iscrizione dell'interessato nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, tale procedimento rimane sospeso e deve essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione.

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina, non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

 

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina, non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

 

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 54, comma 2, non può essere accolta la richiesta di cancellazione dal relativo albo o registro dell'avvocato o del praticante avvocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare né può essere accolta la sua richiesta di trasferimento.

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 54, comma 1, non può essere deliberata la richiesta di cancellazione dal relativo albo o registro fatta dall'avvocato o dal praticante sottoposto a indagine in sede disciplinare, né essere accolta la richiesta del suo trasferimento fino alla fine del procedimento.

 

 

 

 

 

 

2. Nel caso di cancellazione d'ufficio dal relativo albo o registro dell'avvocato o del praticante, il procedimento disciplinare rimane sospeso; può essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante, cessate le ragioni che hanno imposto la cancellazione, si iscrive nuovamente. Dalla delibera di cancellazione rimangono sospesi i termini per la celebrazione del giudizio e i termini di prescrizione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 60.

(Sospensione cautelare).

Art. 74.

(Sospensione cautelare).

Art. 70.

(Sospensione cautelare).

 

Art. 73.

(Sospensione cautelare).

Art. 61.

(Sospensione cautelare).

Art. 61.

(Sospensione cautelare).

1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio deve essere deliberata dal consiglio dell'ordine competente, previa audizione dell'interessato, fatta salva la sua rinuncia, anche a mezzo di un consigliere delegato, nei seguenti casi:

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o del tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: [continua]

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o del tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: [continua]

 

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o del tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: [continua]

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o del tirocinio può essere deliberata dal collegio di disciplina competente per il procedimento ai sensi dell'articolo 51, previa audizione dell'interessato, nei seguenti casi:

1. Identico all’A.C. 3900:

a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

[segue] applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; [continua]

[segue] applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; [continua]

 

[segue] applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; [continua]

a) applicazione di una misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

a) applicazione di una misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

 

[segue] pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; [continua

[segue] pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; [continua

 

[segue] pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; [continua

b) pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado;

b) pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena comminata con la sentenza penale di primo grado;

b) applicazione di misura di sicurezza detentiva;

[segue] identico all’A.C. 3900; [continua]

[segue] identico all’A.C. 3900; [continua]

 

[segue] identico all’A.C. 3900; [continua]

c) identico all’A.C. 3900;

c) Identico all’A.C. 3900;

c) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale;

[segue] condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale; [continua].

[segue] condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale; [continua].

 

[segue] condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale; [continua].

d) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni;

[segue] identico all’A.C. 3900.

[segue] identico all’A.C. 3900.

 

[segue] identico all’A.C. 3900.

[segue] identico all’A.C. 3900.

[segue] identico all’A.C. 3900.

e) in ogni altro caso in cui il fatto contestato sia di gravità tale da rendere necessaria la sospensione per la tutela del decoro dell'avvocatura o dei diritti di terzi.

 

 

 

 

 

e) identico all’A.C. 3900.

2. La decisione è deliberata in camera di consiglio, dopo aver concesso un termine per il deposito di difese non inferiore a dieci giorni. Gli atti del procedimento e la decisione devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina. Nei casi di eccezionale urgenza il termine per il deposito di difese viene assegnato con il provvedimento di sospensione. In tale caso il consiglio dell'ordine prende in esame le difese al fine della conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto, quindi trasmette immediatamente gli atti del procedimento e i provvedimenti assunti al Consiglio istruttore di disciplina.

 

 

 

 

2. Il presidente del collegio di disciplina, appena venuto a conoscenza di uno dei fatti di cui al comma 1, designa la sezione giudicante competente che si riunisce senza indugio per ogni necessaria determinazione.

 3. Il procedimento si svolge ai sensi dell'articolo 55, in quanto compatibile.

2. Identico all’A.C. 3900.

3. La sospensione cautelare non può avere durata superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

 

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

4. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore a due anni ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato, che deve essere stato citato a comparire davanti al collegio di disciplina, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.

3. Identico all’A.C. 3900.

4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di due anni dalla sua irrogazione, non sia deliberato il provvedimento sanzionatorio. Nel termine non si computano i periodi di cui all'articolo 54, comma 15.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.

 

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non delibera il provvedimento sanzionatorio.

5. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua applicazione, il collegio di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di due anni dalla sua irrogazione, non è deliberato il provvedimento sanzionatorio. Nel termine non si computano i periodi di cui all'articolo 55, comma 14.

5. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se sia deliberato di non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero se sia disposta l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

 

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

6. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il collegio di disciplina, nel termine di cui al comma 5, delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

5. Identico all’A.C. 3900.

6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

 

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

7. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, in ogni caso previa audizione dell'interessato, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Identico all’A.C. 3900.

7. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso davanti al CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

6. Identico all’A.C. 3900.

6. Identico all’A.C. 3900.

 

6. Identico all’A.C. 3900.

8. Identico all’A.C. 3900.

7. Identico all’A.C. 3900.

 

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

 

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

9. Il collegio di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine circondariale al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato affinché gli dia esecuzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 61.

(Esecuzione).

Art. 76.

(Esecuzione).

Art. 72.

(Esecuzione).

 

Art. 75.

(Esecuzione).

Art. 62.

(Esecuzione).

Art. 62.

(Esecuzione).

1. La decisione emessa dal consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 60 e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.

 

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.

1. La decisione emessa dal collegio di disciplina non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 61 e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.

1. La decisione emessa dal consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 61 e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine per l'impugnazione, per le decisioni del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante, o dal quindicesimo giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa dal CNF.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza del CNF all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza del CNF all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

 

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza del CNF all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del collegio di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa dal CNF.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio dell'ordine circondariale costituito in collegio giudicante, o dal quindicesimo giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa dal CNF.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'incolpato. A tal fine il CNF trasmette senza ritardo al consiglio dell'ordine competente, affinché provveda all'immediata notifica all'incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

 

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'incolpato. A tale fine il CNF trasmette senza ritardo al consiglio dell'ordine competente, affinché provveda alla notifica all'incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa.

3. Identico all’A.C. 3900.

4. Il consiglio dell'ordine, una volta perfezionata la notifica e verificata la data della stessa, invia all'incolpato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale della esecuzione della sanzione.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza del CNF e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza del CNF e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

 

4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza del CNF e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

4. Il consiglio dell'ordine perfezionata la notifica di cui al comma 3 e verificata la data della stessa, invia all'incolpato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

4. Il consiglio dell'ordine di cui al comma 3, perfezionata la notifica e verificata la data della stessa, invia all'incolpato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, nonché a tutti i consigli dell'ordine. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti negli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti negli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

 

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto dove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, nonché a tutti i consigli degli ordini territoriali. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è diventata definitiva e riguarda un iscritto a un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di essa è data comunicazione senza ritardo ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, nonché a tutti i consigli dell'ordine. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

 

7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

 

7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

 

 

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata inflitta la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

 

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto, è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

 

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

 

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

 

 

7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio della radiazione, può essere richiesta una nuova iscrizione all'albo, all'elenco speciale o al registro, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 16.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

 

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio, può essere richiesta, non oltre un anno dalla scadenza di tale termine, una nuova iscrizione all'albo, elenco speciale o registro, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 15.

7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio della radiazione, può essere richiesta una nuova iscrizione all'albo, elenco o registro, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 62.

(Poteri ispettivi del CNF).

 

 

 

 

 

Art. 63.

(Poteri ispettivi del CNF).

1. Il CNF può richiedere ai Consigli istruttori di disciplina e ai consigli dell'ordine notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli dell'ordine quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti i Consigli istruttori di disciplina chiedendo la loro sostituzione agli ordini.

 

 

 

 

 

1. Il CNF può richiedere ai consigli istruttori di disciplina e ai consigli dell'ordine notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli istruttori di disciplina e dei consigli dell'ordine in merito all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono e inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti dei consigli istruttori di disciplina chiedendo la loro sostituzione ai rispettivi ordini di appartenenza.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 48.

 

 

 

 

 

2. Poteri ispettivi analoghi a quelli previsti al comma 1 del presente articolo possono essere esercitati per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali è già stato modificato il capo di incolpazione ai sensi di quanto disposto all'articolo 50, comma 15.

 


La delega al Governo e le disposizioni transitorie e finali (il Titolo VI di alcune proposte di legge)

 

A.C. 3900
(approvato dal Senato)

A.C. 1004
(Pecorella)

A.C. 1447
(Cavallaro)

 

A.C. 1494
(Capano e altri)

A.C. 1837
(Mantini e altri)

A.C. 2419
(Cassinelli e altri)

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI

DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

 

 

TITOLO VI

DELEGA AL GOVERNO

TITOLO VI

DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 63.

(Delega al Governo per il testo unico).

 

 

 

Art. 76.

(Norma finale. Testo unico).

Art. 63.

(Delega al Governo).

Art. 64.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

 

 

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento forense, apportando ad esse le modificazioni e integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento formale e sostanziale.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi recanti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di avvocatura, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno decreto legislativo recante un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento della professione di avvocato, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;

 

 

 

 

a) riunire le norme la cui vigenza è confermata in quanto compatibili con la nuova disciplina; indicare le norme abrogate, anche implicitamente, da disposizioni successive e le norme abrogate dal medesimo testo unico; indicare le norme che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate nello stesso testo, che sono comunque abrogate;

a) accertare la vigenza delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, comunque abrogate;

b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

 

 

 

 

b) procedere al coordinamento delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e di semplificare il linguaggio normativo.

b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e di semplificare il linguaggio normativo.

 

 

 

 

 

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi almeno due mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il parere si intende acquisito e il Governo può procedere all'emanazione dei decreti legislativi.

 

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

 

 

 

 

3. Dopo l'emanazione del testo unico previsto dal comma 1, il Governo provvede alla raccolta delle disposizioni regolamentari vigenti nella materia e al loro coordinamento in un regolamento, che è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'ordinamento della professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nell'adozione del testo unico di cui al comma 1, ad inserire in esso, con adeguata evidenza, le norme legislative e regolamentari vigenti.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 64.

(Disposizioni transitorie).

 

 

 

 

Art. 64.

(Disposizioni transitorie).

Art. 65.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, da approvare entro il termine di cui al comma 3, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

 

 

 

 

1. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti dalla presente legge, si applicano, se necessario e in quanto compatibili, le norme vigenti in materia.

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, da adottare entro il termine di cui al comma 3, si applicano, se necessario e in quanto compatibili, le norme vigenti in materia.

2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla medesima data.

 

 

 

 

3. Sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il CNF e i consigli degli ordini territoriali forensi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il CNF e i consigli degli ordini circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla medesima data.

3. È data facoltà ai consigli locali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato. In tal caso, gli organi eletti decadono alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

4. È data facoltà ai consigli degli ordini territoriali forensi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del loro mandato. In ogni caso, gli organi eletti decadano alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. È data facoltà ai consigli degli ordini circondariali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato. In tale caso, gli organi eletti decadono alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non sono in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

2. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in condizioni di incompatibilità ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge o che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle disposizioni ivi stabilite entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli avvocati iscritti ai relativi albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non sono in possesso dei requisiti prescritti dalla medesima legge, sono tenuti, pena la cancellazione dall'albo, ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro tre anni dalla sua data di entrata in vigore.

5. L'incompatibilità di cui all'articolo 27, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

 

5. L'incompatibilità di cui all'articolo 26, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense deve essere rimossa non oltre la scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 65.

(Disposizione finale).

 

 

 

 

 

 

1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 66.

(Clausola di invarianza finanziaria).

 

 

 

 

 

 

1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.