Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Misure contro la durata indeterminata dei processi - A.C. 3137-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 3137-A/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 277    Progressivo: 2
Data: 28/03/2011
Descrittori:
TERMINI NEL PROCESSO PENALE     
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
AS N. 1880/XVI     

 

28 marzo 2011

 

n. 277/2

Misure contro la durata
indeterminata dei processi

A.C. 3137-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

3137-A

Titolo

Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Data approvazione in Commissione

24 marzo 2011

 


Contenuto

Il provvedimento, approvato dal Senato in data 20 gennaio 2010, reca misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi; esso consta di sei articoli.

Nel corso dell’esame in sede referente sono stati soppressi gli articoli 1, 4, 7, 8 e 9 del testo approvato dal Senato. L’articolo 1 novellava la legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) in materia di procedure di equo indennizzo nel caso di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo; l’articolo 4 interveniva in materia di ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile; l’art. 7 prevedeva un meccanismo di monitoraggio per valutare l'impatto finanziario derivante dall'applicazione della nuova legge; l’articolo 8 prevedeva l’applicabilità anche ai procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato del meccanismo di estinzione del processo per decorso dei termini contemplato dal testo dell’articolo 5 approvato dal Senato; l’articolo 9, nell’ambito delle disposizioni transitorie, prevedeva un meccanismo di estinzione per decorso dei termini dei processi in corso in primo grado relativi ai reati commessi fino al 2 maggio 2006, puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva, inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, diversi da quelli rientranti nelle esclusioni previste dalla legge sull’indulto.

L’art. 1 (ex art. 2) assoggetta al pagamento di un contributo unificato di 70 euro i processi per equa riparazione previsti dalla legge Pinto (attualmente esenti).

L’art. 2 (ex art. 3) reca una norma di interpretazione autentica che chiarisce la portata di una disposizione transitoria in materia di procedimento per danno erariale introdotta dall’art. 17, c. 30-ter, del decreto-legge 78/2009; essa è volta ad escludere dall’applicazione della relativa norma transitoria esclusivamente i casi in cui sia stata pronunciata sentenza “di merito” anche non definitiva.

L’art. 3, inserito a seguito dell’approvazione di un articolo aggiuntivo del relatore, novella il secondo comma dell’articolo 161 c.p., che disciplina gli effetti dell’interruzione della prescrizione del reato.

Gli atti giuridici in presenza dei quali la prescrizione si interrompe sono indicati dall’articolo 160, primo e secondo comma, c.p. (sentenza di condanna, decreto di condanna, ordinanza che applica le misure cautelari personali, ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto, interrogatorio reso davanti al p.m. o al giudice, invito a presentarsi al p.m. per rendere l'interrogatorio, provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, richiesta di rinvio a giudizio, decreto di fissazione della udienza preliminare, ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, presentazione o citazione per il giudizio direttissimo, decreto che dispone il giudizio immediato, decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio).

A seguito di interruzione della prescrizione il termine di prescrizione già decorso viene meno e comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione.

Il secondo comma dell’articolo 161 c.p. individua i limiti al prolungamento del tempo necessario a prescrivere che l’interruzione comporta. A seguito della riforma operata con la legge n. 205 del 2005, tali limiti si differenziano in funzione sia delle tipologie dei reati sia dei rei.

Con riferimento al primo profilo, il testo vigente esclude dal suo ambito di applicazione i reati di grave allarme sociale di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.

Con riferimento al secondo profilo, esso prevede che in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento:

§         come regola generale, di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere;

§         della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, c.p. (recidiva aggravata);

§         di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma (recidiva reiterata);

§         del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 (abitualità e professionalità nel reato).

Il testo emendato, da un lato, conferma l’eccezione per i reati di grave allarme sociale di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.; dall’altro riduce il limite del prolungamento del tempo necessario a prescrivere nella fattispecie generale (da un quarto ad un sesto) e introduce una disposizione specifica per un’ulteriore categoria di rei, ovvero i recidivi semplici di cui all’articolo 99, primo comma, c.p. (prevedendo il limite di un quarto).

Con specifico riferimento alla differenziazione dei limiti all’aumento del tempo necessario a prescrivere, la tabella seguente pone a raffronto la nuova disciplina con quella vigente:

 

 

 

Articolo 161, secondo comma, vigente

Articolo 161, secondo comma, novellato

 

Incensurati

Un quarto

Un sesto

 

 

Recidiva semplice (art. 99, primo comma, c.p.)

Un quarto

 

Recidiva aggravata (art. 99, secondo comma, c.p.)

Metà

Metà

 

Recidiva reiterata (art. 99, quarto comma)

Due terzi

Due terzi

 

Delinquenti abituali e professionali (artt. 102, 103 e 105)

Doppio

Doppio

 

 

Il comma 2 reca la disposizione transitoria, prevedendo l’inapplicabilità della novella all’articolo 161, secondo comma, c.p. nei procedimenti nei quali sia stata già pronunciata sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della legge.

L’articolo 5 del testo approvato dal Senato (ora art. 4) è stato integralmente sostituito nel corso dell’esame in sede referente a seguito dell’approvazione di un emendamento del relatore.

Il testo approvato dal Senato, attraverso una novella al codice di procedura penale, disciplinava un meccanismo di estinzione dei processi penali a seguito del decorso di termini specificamente indicati, senza che il medesimo grado fosse stato definito. I “termini di fase” erano individuati con riferimento a ciascun grado del processo penale ed erano diversamente articolati in funzione della gravità del reato.

L’art. 4 del testo della Commissione novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo art. 205-quater. Esso conferma i termini di ciascun grado del processo contenuti nel testo approvato da Senato, ma all’inutile decorso dei medesimi ricollega non l’estinzione del processo penale, ma una comunicazione da parte del capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede al Ministro della giustizia e al procuratore generale preso la Corte di Cassazione.

Lo schema seguente riassume i termini e il relativo dies a quo:

 

 

Fase

Pena pecuniaria o pena detentiva inferiore nel massimo a 10 anni

Pena detentiva pari o superiore nel massimo a 10 anni

Reati previsti dall’art51, c. 3-bis e 3-quater c.p.p.

Dies a quo

Giudizio di I grado

Tre anni

Quattro anni

Cinque anni

Esercizio dell’azione penale (formulazione dell’imputazione ai sensi dell’art. 405 c.p.p.)

Giudizio d’appello

Due anni

Due anni

Tre anni

Sentenza di primo grado

Giudizio di Cassazione

Un anno e sei mesi

Un anno e sei mesi

Due anni

Sentenza di appello

Gradi ulteriori

(nel caso di annullam. con rinvio)

Un anno

Un anno

Un anno e sei mesi

Sentenza con cui la cassazione ha annullato con rinvio.

 

 

Il nuovo art. 205-quater detta ulteriori disposizioni che prevedono: il limite temporale di tre mesi dal termine delle indagini preliminari entro il quale il P.M. deve assumere le proprie determinazioni in ordine all’azione penale;il prolungamento di tre mesi dei termini nel caso di modifica dell'imputazione ai sensi degli artt. 516, 517 e 518 c.p.p.; i casi di sospensione del decorso dei termini. Un’ulteriore ipotesi di sospensione è contenuta nel comma 2 dell’articolo 3per il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2008 (legge n. 125 del 2008).

Tale disposizione prevede la facoltà per i dirigenti degli uffici giudiziari giudicanti di individuare criteri e modalità di rinvio della trattazione dei processi per i reati coperti da indulto, con la finalità di assicurare invece la rapida definizione dei processi pendenti per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Il comma 3, infine, reca la norma transitoria, prevedendo in particolare l’inapplicabilità della disposizione ai processi in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia stato già emesso il provvedimento con cui il P.M. esercita l’azione penale formulando l’imputazione  ai sensi dell’articolo 405 c.p.p.

L’art. 5 (ex art. 6), novellando l’art. 23 c.p.p., prevede che, se in una fase antecedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l’esistenza di una causa di non punibilità in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato connesso e dispone contestualmente la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

L’art. 6 (ex art. 10), infine, prevede l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Il provvedimento è stato approvato dal Senato nella seduta del 20 gennaio 2010.

L’esame alla Camera in Commissione giustizia è iniziato nella seduta del 28 gennaio 2010.

Nel corso dell’esame è stato deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni di rappresentanti dell’avvocatura, della magistratura, della Corte europea dei diritti dell’uomo, di professori universitari. L’attività conoscitiva ha affrontato soprattutto il tema dell’impatto del meccanismo di prescrizione processuale contemplato dall’articolo 5 del testo approvato dal Senato sia a regime sia con riferimento ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge (a seguito dell’applicazione della norma transitoria contenuta nell’articolo 9). Su entrambi i profili è intervenuta la Commissione attraverso la soppressione dell’originaria norma transitoria e la sostituzione del meccanismo di prescrizione processuale a seguito dell’inutile decorso dei “termini di fase” con una comunicazione al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione (ora art. 4). 

Un profilo particolarmente dibattuto in Commissione ha riguardato il tema della prescrizione sostanziale del reato, affrontato in alcune proposte emendative presentate in Commissione.

Con riferimento all’ammissibilità di tali emendamenti, il Presidente della Commissione, nella seduta del 16 marzo, ha ricordato “come nel corso dell'esame da parte di più deputati si sia evidenziato come la prescrizione processuale sia un istituto che debba essere coordinato con la prescrizione sostanziale anche al fine, secondo taluni, di evitare effetti paradossali”.

La Commissione ha approvato un articolo aggiuntivo del relatore che interviene in materia di interruzione della prescrizione, che riduce da un quarto ad un sesto il limite del prolungamento del tempo necessario a prescrivere nel caso di imputati incensurati e mantiene il limite di un quarto nel caso di recidivi semplici. La discussione si è in particolare concentrata: sull’introduzione di una differenziazione ulteriore di tali limiti rispetto alla normativa vigente in funzione dello status soggettivo dell’imputato; sulla norma transitoria e in particolare sulla scelta della pronuncia della sentenza di primo grado quale momento di discrimine per l’applicazione della disposizione. Con riferimento a tale ultimo profilo, il relatore si è riservato di valutare l’opportunità di proporre, in vista dell’esame da parte dell’Assemblea, la soppressione della disposizione transitoria contenuta nel nuovo articolo 3.

La Commissione ha inoltre particolarmente discusso l’emendamento del relatore integralmente sostitutivo dell’articolo 5 del testo approvato dal Senato (ora art. 4); tale testo ricollega all’inutile decorso dei termini indicati la comunicazione al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Cassazione piuttosto che, come nel testo approvato dal Senato, la prescrizione processuale.  

In particolare, sono emerse le questioni, da un lato, della ratio della disposizione (di prevedere la responsabilità disciplinare dei giudici o, più in generale, di attuare il principio della ragionevole durata del processo); dall’altro dell’eccessiva rigidità dei “termini di fase”, che potrebbero non essere adeguati sia rispetto alle diverse situazioni processuali (in particolare con riferimento ai processi di primo grado) sia alle particolari necessità istruttorie dei singoli procedimenti.

Si segnala, infine, che il relatore si è riservato una riflessione ai fini dell’esame dell’Assemblea su alcuni emendamenti che intervenivano in materia di notificazione degli atti processuali, con finalità di accelerazione del processo.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La Commissione Finanze e la Commissione Bilancio hanno espresso nulla osta, quest’ultima in particolare rilevando che il provvedimento non determina apprezzabili effetti di carattere finanziario.

La Commissione Affari Costituzionali ha espresso parere favorevole; con riferimento alla disposizione transitoria contenuta nell’articolo 161, secondo comma, c.p., il parere richiama in particolare la giurisprudenza costituzionale che si è più volte pronunciata sull’ambito di applicazione temporale della disciplina in materia di prescrizione contenuta nelle legge n. 251 del 2005.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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