Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Misure contro la durata indeterminata dei processi - A.C. 3137 (Iter al Senato: esame in Commissione)
Riferimenti:
AC N. 3137/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 277    Progressivo: 1
Data: 27/01/2010
Descrittori:
PROCESSO PENALE     
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
AS N. 1880/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Misure contro la durata
indeterminata dei processi

A.C. 3137

Iter al Senato: esame in Commissione

 

 

 

 

 

 

n. 277/1

parte prima

 

 

27 gennaio 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it

 

 

 

 

 

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File: GI0296a.doc

 


INDICE

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 1880 (sen. Gasparri ed altri), Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi,in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta` fondamentali5

Esame in sede referente

-       2 ^ Commissione (Giustizia)

Seduta del 24 novembre 2009  17

Seduta del 1° dicembre 2009  21

Seduta del 1° dicembre 2009 (pomeridiana)31

Seduta del 2 dicembre 2009  35

Seduta del 2 dicembre 2009 (pomeridiana)39

Seduta del 2 dicembre 2009 (notturna)45

Seduta del 3 dicembre 2009  51

Seduta del 3 dicembre 2009 (1a pomeridiana)55

Seduta del 3 dicembre 2009 (2a  pomeridiana)61

Seduta del 10 dicembre 2009  63

Seduta del 15 dicembre 2009  67

Seduta del 15 dicembre 2009 (notturna)207

Seduta del 16 dicembre 2009  209

Seduta del 16 dicembre 2009 (pomeridiana)211

Seduta del 17 dicembre 2009  229

Seduta del 17 dicembre 2009 (pomeridiana)247

Seduta del 13 gennaio 2010 (esame ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento)251

Indagine conoscitiva sugli effetti dell'introduzione nell'ordinamento dell'istituto dell'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole

-       2^ Commissione (Giustizia)

Seduta del 30 novembre 2009 - Comunicazioni del Ministro della giustizia; Audizione del Vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e del Presidente del Consiglio Nazionale Forense  263

Esame in sede consultiva

§      Sull’ordine dei lavori

-       1^ Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 24 novembre 2009  275

§      Pareri resi alla 2^ Commissione (Giustizia)

-       1^  Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 25 novembre 2009  277

Seduta del 1° dicembre 2009  283

Seduta del 2 dicembre 2009  289

Seduta del 15 dicembre 2009  299

Seduta del 13 gennaio 2010  301

-       5^  Commissione (Bilancio)

Seduta del 3 dicembre 2009  307

Seduta del 9 dicembre 2009  313

Seduta del 16 dicembre 2009  319

§      Pareri resi all’Assemblea

-       5^  Commissione (Bilancio)

Seduta del 12 gennaio 2010  321

Seduta del 14 gennaio 2010  323

Relazione della 2^ Commissione Giustizia

§      A.S. 1880-A (sen. Gasparri ed altri) Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta` fondamentali327

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge intende attuare il principio della ragionevole durata dei processi, sancito sia nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (articolo 6), ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.848, sia nella Costituzione (articolo 111).

L’articolo 1 contiene misure per razionalizzare le procedure di equo indennizzo previste nella legge 24 marzo 2001, n.89 (cosiddetta «legge Pinto»), che trovano applicazione allorquando sia stato violato il diritto alla ragionevole durata del processo civile, penale o amministrativo.

L’obiettivo è quello di rendere più certi i presupposti, la procedura e la quantificazione dell’equo indennizzo, nel quadro di un generale contenimento degli effetti, anche economici, derivanti dalla durata non ragionevole dei processi.

Lo Stato italiano è, infatti, quello che subisce il maggior numero di condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo per l’eccessiva durata dei processi. A fronte di tali condanne, sono stati corrisposti indennizzi pari a 14,7 milioni di euro nel 2007, a 25 milioni di euro nel 2008, e a 13,6 milioni di euro nel primo semestre del 2009. Questi dati sono ancor più preoccupanti se si considera che, per lo stesso titolo, erano stati pagati, nel 2002, indennizzi per 1,26 milioni di euro, e che essi si riferiscono a somme erogate direttamente dal Ministero della giustizia, cui devono aggiungersi i pignoramenti che le parti operano presso le singole tesorerie provinciali (ad esempio, nel biennio 2007-2008 sono stati pignorati presso la tesoreria di Roma 7,2 milioni di euro). Altrettanto preoccupante è l’incremento del numero dei procedimenti di equa riparazione, pari al 42 per cento all’anno: erano 5051 nel 2003; 28.383 nel 2008; 17.259 nel primo semestre del 2009 (con una proiezione finale di oltre 34.000 procedimenti, per il corrente anno).

Ai danni finanziari, si aggiunge il rilevante danno di immagine che l’Italia subisce per le ripetute condanne dinanzi alla Corte di Strasburgo. Si tratta di una vera e propria emergenza, come riconosciuto anche dal Presidente della Corte di Cassazione nel corso della inaugurazione dell’anno giudiziario 2009.

Tanto premesso, l’articolo 1 del disegno di legge modifica e integra l’articolo 2 della legge n.89 del 2001.

In primo luogo, è previsto che la domanda di equa riparazione sia subordinata a una specifica istanza di sollecitazione, che la parte deve presentare nel processo (civile, penale o amministrativo) entro sei mesi dalla scadenza dei termini di non irragionevole durata, previsti dal nuovo comma 3-ter dell’articolo 2 della legge n.89 del 2001. In questo modo, il meccanismo potrà assumere una funzione non solo risarcitoria, ma anche acceleratoria e, dunque, virtuosa. Presentata l’istanza di sollecitazione, i processi godranno, infatti, di una corsia preferenziale, sotto la vigilanza del capo dell’ufficio interessato, e la sentenza che definisce il giudizio potrà essere sinteticamente motivata (ad eccezione delle sentenze penali).

In secondo luogo, il comma 3-ter dell’articolo 2 della legge n.89 del 2001, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del disegno di legge, stabilisce una presunzione legale di non irragionevole durata dei processi nei quali ciascun grado di giudizio si sia protratto per un periodo non superiore a due anni (un anno per il giudizio di rinvio). Non si tratta di una presunzione assoluta, in quanto il giudice che decide sulla domanda di equa riparazione – vale a dire, la corte d’appello competente ai sensi dell’articolo 31 della legge n.89 del 2001, non modificato dal disegno di legge – potrà aumentare il termine fino alla metà nei casi di complessità del caso e valutato pure il comportamento delle parti private e del giudice.

Inoltre, per valorizzare la speditezza, ma anche la lealtà processuale, dal termine di ragionevole durata del processo sono esclusi i periodi relativi ai rinvii richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.

In terzo luogo, è previsto che, nella liquidazione dell’indennizzo il giudice debba tener conto del valore della domanda proposta, o accolta, nel procedimento nel quale si è verificata la violazione del termine di ragionevole durata. Anche questa previsione è in linea con la giurisprudenza della Corte europea, che ha fissato dei criteri generali per la liquidazione riconoscendo ai giudici nazionali la possibilità di uno «scostamento ragionevole» da essi. Nella stessa ottica si spiega la riduzione di un quarto dell’indennizzo quando il procedimento, cui si riferisce la domanda di equa riparazione, è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.

In quarto luogo, con una disposizione transitoria, si prevede che nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge in cui siano già decorsi i termini di ragionevole durata, l’istanza di sollecitazione deve essere depositata entro sessanta giorni.

L’articolo 2 prevede l’estinzione dell’azione penale e, quindi, del processo, per violazione dei termini di ragionevole durata.

La norma intende adeguare il sistema processuale alla citata Convenzione europea dei diritti dell’uomo (articolo 6) e alla Costituzione (articolo 111, secondo comma) e contenere entro limiti fisiologici il contenzioso derivante dalle procedure di equa riparazione.

Da molti anni, gli analisti registrano come in Italia il principio della ragionevole durata dei processi sia sistematicamente violato, al punto che il nostro Paese è quello che subisce il maggior numero di condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, con conseguenze molto severe, sia in termini finanziari che di immagine. Peraltro, il processo penale, oltre ad essere irragionevolmente lungo, è anche in molti casi privo di reale sostanza, come dimostra il numero sempre maggiore di reati dichiarati estinti per prescrizione. Ciò significa che l’organizzazione giudiziaria occupa una parte delle proprie risorse per celebrare processi privi di reale utilità, generando sfiducia nella certezza della pena e indebolendo la capacità della norma penale di operare come un deterrente.

In tale contesto, si colloca il meccanismo di estinzione del processo, espressione di una moderna sensibilità giuridica e destinato ad attuare il principio della «durata ragionevole» nel processo penale.

In alcuni casi, il diritto dell’imputato a non restare sotto la soggezione del processo per un periodo di tempo troppo lungo può essere pienamente soddisfatto prevedendo ex lege termini massimi di durata dei diversi gradi di giudizio, il cui superamento obbliga il giudice della fase a pronunciare una sentenza di non doversi procedere. In questo modo, il processo sarà definito prima che si verifichi la violazione del diritto alla ragionevole durata, sul presupposto dell’inattuabilità, o sopravvenuta carenza, dell’interesse all’esercizio dell’azione penale e, attraverso di essa, alla pretesa punitiva dello Stato. Questo meccanismo soddisfa, da un lato, l’aspettativa dell’imputato a che il processo si concluda entro una certa misura di tempo; dall’altro, l’aspettativa dell’apparato giudiziario a concludere i processi senza subire altri effetti che non siano la propria scarsa sollecitudine.

Quando, però, il processo riguarda reati gravi o di allarme sociale, la sua durata massima non può essere determinata ex lege. Pertanto, il disegno di legge prevede che l’estinzione processuale opera solo nei processi relativi a reati puniti con pene inferiori nel massimo ai dieci anni di reclusione e sempreché non si proceda nei confronti di imputati recidivi o delinquenti o contravventori abituali o professionali (commi 1 e 5 dell’articolo 346-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall’articolo 2 del presente disegno di legge). Al di fuori di questi casi, l’estinzione processuale non può operare in quanto prevale l’interesse all’accertamento delle responsabilità e all’applicazione della sanzione. Il rimedio al protrarsi del processo potrà, quindi, consistere soltanto nell’equo indennizzo.

Il meccanismo dell’estinzione processuale si basa sulla previsione di termini di durata di ciascun grado del giudizio e di cause di sospensione, che fermano l’«orologio», premiando i «tempi attivi» del processo e neutralizzando quelli passivi o «di attraversamento» dovuti a rinvii forzati, imputabili a scelte delle parti, o a cause esterne, come quando sia necessario acquisire una condizione di procedibilità (ad esempio, l’autorizzazione a procedere).

Il comma 1 del citato articolo 346-bis, come introdotto dall’articolo 2 del presente disegno di legge stabilisce che, a partire dall’assunzione della qualità di imputato, ciascun grado del processo deve essere definito entro un termine massimo di due anni (un anno per il giudizio di rinvio), scaduto il quale il giudice della fase deve dichiararne l’estinzione. La previsione di un termine di eguale durata per i diversi gradi di giudizio è giustificata dalla diversa distribuzione degli organici e dei carichi di lavoro presso tribunali, corti d’appello e Corte di cassazione, che non consente di prevedere tempi più brevi per i processi che pendono in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.

Nel comma 2 del citato articolo 346-bis, si indicano i casi in cui il corso dei termini è sospeso, tra cui i periodi di sospensione del processo previsti dalla legge e il tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore. La scelta delle cause di sospensione si fonda sull’articolo 159 del codice penale.

I termini di fase restano, quindi, sospesi in ogni caso in cui la sospensione del procedimento è imposta da una particolare disposizione di legge (ad esempio, articoli 3, 47, 71, 477, 479, 509 del codice di procedura penale; articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n.87; articolo 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274; articolo 343 del codice di procedura penale, in tema di autorizzazione a procedere; articolo 16 della legge 22 maggio 1975, n.152). Il termine è, altresì, sospeso in conseguenza di un impedimento dell’imputato o del suo difensore o quando il rinvio è stato disposto su loro richiesta.

A queste ipotesi, è doveroso aggiungere quelle in cui il blocco del procedimento si verifica per una causa esterna, non imputabile agli organi giudiziari, come quando sia in atto l’estradizione dell’imputato.

Il comma 3 del citato articolo 346-bis prevede che, quando in dibattimento vengono effettuate nuove contestazioni dal pubblico ministero, il termine di fase non può essere aumentato complessivamente per più di tre mesi.

Nel comma 4 del citato articolo 346-bis, si specifica che la sentenza di non doversi procedere, per estinzione del processo, una volta definitiva, produce l’effetto preclusivo previsto dall’articolo 649 del codice di procedura penale. Pertanto, rispetto ai fatti oggetto del processo dichiarato estinto opera il principio del ne bis in idem.

Il comma 5 del citato articolo 346-bis prevede un ampio numero di eccezioni.

L’estinzione processuale non opera nei processi a carico di imputati recidivi, delinquenti abituali o professionali, in quelli relativi ai reati di mafia, terrorismo e agli altri delitti ad essi assimilati (articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale) e in quelli ritenuti di allarme sociale. In questi casi, sull’interesse dell’imputato alla ragionevole durata del processo prevale l’interesse della collettività all’accertamento della responsabilità penale e all’applicazione della pena. Questo «doppio binario» è in linea con le scelte già compiute dal legislatore e già più volte sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, che ne ha riconosciuto la ragionevolezza e legittimità.

Il comma 6 prevede che la parte civile costituitasi nel processo colpito dalla estinzione, quando trasferisce l’azione in sede civile, ha diritto sia alla riduzione della metà dei termini a comparire di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile, sia alla trattazione prioritaria del processo relativo all’azione trasferita.

Infine, il comma 7 sancisce la facoltà per l’imputato di rinunciare alla estinzione del processo, secondo un principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n.275 del 31 maggio 1990.

L’articolo 3 del disegno di legge contiene disposizioni relative alla data di entrata in vigore della legge e all’applicazione delle norme sull’estinzione processuale.

In particolare, nel comma 2 è specificato che le nuove norme si applicheranno nei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, ad eccezione dei processi che pendono avanti alla Corte d’appello o alla Corte di Cassazione.

 

 




DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n.89)

1. All’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Chi ha subìto» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subìto»;

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.

3-quater. Nella liquidazione dell’indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L’indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all’articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell’udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell’ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell’istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, con esclusione della deroga prevista dall’articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all’articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabile l’udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge».

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 3-ter, della legge n.89 del 2001, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, l’istanza di cui al comma 3-quinquies del citato articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Estinzione del processo per violazione

dei termini di durata ragionevole)

1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente:

«Art. 346-bis - (Non doversi procedere per estinzione del processo). – 1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando.

3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l’articolo 649.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l’imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

a) delitto di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 del codice penale;

b) delitto di incendio di cui all’articolo 423 del codice penale;

c) delitti di pornografia minorile di cui all’articolo 600-ter del codice penale;

d) delitto di sequestro di persona di cui all’articolo 605 del codice penale;

e) delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis del codice penale;

f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n.533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625 del codice penale;

g) delitti di furto di cui all’articolo 624-bis del codice penale;

h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all’articolo 643 del codice penale;

i) delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

l) delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a);

m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;

o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall’articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l’articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l’imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall’interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest’ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni dell’articolo 2 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla corte d’appello o alla Corte di Cassazione.

 


Esame in sede referente

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2009

100ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Alberti Casellati e Caliendo.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso.

 La seduta inizia alle ore 14,10.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il senatore CASSON (PD) esprime il proprio disappunto per la mancata risposta alla richiesta, più volte reiterata, di chiarimenti sull'ammontare degli stanziamenti di cui al fondo unico per la giustizia.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) si associa ai rilievi critici da ultimo formulati, osservando peraltro che la necessità di una risposta da parte del Ministro della giustizia sull'ammontare delle risorse del fondo unico, appare necessaria anche in considerazione delle recenti dichiarazioni del sottosegretario all'interno, onorevole Mantovano, il quale ha affermato che risultano stanziati 670 milioni di euro per tale fondo che devono essere ancora ripartiti fra i dicasteri.

 Dopo aver nuovamente reiterato la richiesta di audizione del Ministro della giustizia, esprime perplessità sull'interpretazione fornita dalla Presidenza con riguardo all'articolo 79 del Regolamento relativo ai disegni di legge fatti propri dai Gruppi. A suo parere infatti una lettura sistematica di tale disposizione in combinato disposto con l'articolo 44 del Regolamento, sembrerebbe imporre non solo l'avvio dell'esame dei disegni di legge fatti propri dai Gruppi ma anche la conclusione dei medesimi entro due mesi dall'avvio della trattazione.

 

 Il presidente BERSELLI fa presente di essersi conformato ad una prassi costante, per la quale si considera adempiuto l'obbligo imposto dall'articolo 79 del Regolamento con il semplice inserimento all'ordine del giorno e lo svolgimento della relazione introduttiva dei disegni di legge fatti propri. Con riguardo all'articolo 44 osserva come il termine ivi previsto debba essere, per prassi costante, considerato meramente ordinatorio.

 Invita in ogni caso il senatore Li Gotti a proporre, laddove lo ritenga, la questione all'attenzione della Giunta per il Regolamento.

 

 Il senatore CASSON (PD) alla luce dell'interpretazione fornita dalla Presidenza dell'articolo 79, insiste affinché sia avviato nel corso della giornata odierna l'esame dei disegni di legge n. 582 e 1496, fatti propri dai Gruppi e non ancora incardinati.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) chiede che sia quanto prima ripreso l'esame del disegno di legge n.1287 in materia di notifiche di atti nel procedimento penale.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) invita a valutare l'opportunità di procedere all'esame congiunto del disegno di legge n. 1880, con i disegni di legge di riforma del processo penale già in corso d'esame in Commissione, in considerazione dell'affinità di materia.

 

 Il presidente BERSELLI fa presente che tale questione è stata già oggetto di discussione nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza che si è svolta il 18 novembre scorso.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) ritiene che non vi siano ragioni di urgenza tali da giustificare un esame disgiunto del disegno di legge n. 1880 rispetto agli altri provvedimenti, vertenti su analoga materia, di più ampia riforma del processo penale. L'assenza di urgenza appare confermata dalle stesse recenti dichiarazioni del Ministro della giustizia, il quale ha affermato che le disposizioni del disegno di legge n. 1880 determineranno l'estinzione solo di un 1 per cento dei processi pendenti.

 

 Il senatore MARITATI (PD) si associa alla richiesta di procedere ad un esame congiunto di tale disegno di legge formulata dal senatore D'Ambrosio.

 

 Il presidente BERSELLI propone di rimettere alla Commissione la decisione sulla proposta dei senatori D'Ambrosio e Della Monica di congiungere il disegno di legge n. 1880 con i provvedimenti di riforma del processo penale già in corso d'esame.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) dopo aver sottolineato come la questione relativa alla giustizia appaia di primaria importanza, così come è confermato dalla presentazione di una serie di disegni di legge di modifica del codice penale e di quello di rito, si sofferma sulla problematica connessa alla eccessiva durata dei processi. Nell'esprimere perplessità per la soluzione prescelta dal disegno di legge n. 1880 sottolinea come si possa pervenire ad una riduzione della eccessiva durata dei giudizi attraverso modifiche più strutturali del sistema giudiziario, quali quelle prospettata nel proprio disegno di legge congiunto all'A.S. n. 1440. Un esame congiunto del disegno di legge n. 1880 appare quanto mai auspicabile, soprattutto in considerazione del fatto che disposizioni volte ad assicurare più brevi tempi processuali sono previste anche nei disegni di legge di modifica del codice di rito.

 

 La proposta dei senatori D'Ambrosio e Della Monica, di procedere alla congiunzione del disegno di legge n. 1880 ai disegni di legge n. 1440 ed altri, in materia di riforma del processo penale, è posta ai voti e respinta.

 

 IN SEDE REFERENTE

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

- e delle petizioni nn. 607 e 900 ad esso attinenti

(Esame e rinvio)

 

 Il relatore VALENTINO (PdL) illustra il disegno di legge in titolo con il quale si intende dare attuazione al principio della ragionevole durata dei processi sancito non solo nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ma anche nella stessa Costituzione e che purtroppo appare troppo spesso disatteso nel nostro ordinamento.

 Dà conto quindi dell'articolo 1 del disegno di legge il quale contiene misure per razionalizzare le procedure di equo indennizzo previste dalla cosiddetta legge Pinto, introducendo misure volte, in particolare, a rendere più efficienti i procedimenti pendenti innanzi alle Corti d'appello. In questo quadro particolare rilievo riveste la previsione per la quale la domanda di equa riparazione deve essere subordinata alla presentazione nel corso del giudizio principale di una specifica istanza di sollecitazione entro sei mesi dalla scadenza dei termini di non irragionevole durata del giudizio introdotti dallo stesso disegno di legge in esame. La norma prevede inoltre una presunzione legale di non irragionevole durata dei processi nei quali ciascun grado di giudizio si sia protratto per un periodo non superiore a due anni. L'articolo 1 inoltre stabilisce che nella liquidazione dell'indennizzo il giudice debba tenere conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si è determinata la violazione del termine di ragionevole durata. In ultimo la norma prevede una disciplina transitoria per la quale nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge in cui siano già decorsi i termini di ragionevole durata, l'istanza di sollecitazione deve essere depositata entro 60 giorni.

 Passa quindi ad illustrare l'articolo 2, il quale prevede l'estinzione dell'azione penale e quindi del processo per violazione dei termini di ragionevole durata. Il disegno di legge stabilisce tuttavia che l'estinzione processuale possa operare solo con riguardo ai processi relativi a reati puniti con pene inferiori nel massimo ai dieci anni di reclusione e sempre che non si proceda nei confronti di imputati recidivi, in modo da poter conciliare le esigenze di certezza processuale con quelle di sicurezza pubblica. Di particolare rilievo è la previsione di cui al comma 6 per la quale la parte civile costituitasi nel processo colpito dalla estinzione, quando trasferisce l'azione in sede civile, ha diritto ad una riduzione dei termini processuali, nonché alla trattazione prioritaria del nuovo giudizio.

 

 Il senatore CASSON (PD) chiede se la Commissione affari costituzionali si sia già pronunciata in sede consultiva sul disegno di legge in esame.

 

 Dopo un breve dibattito sulla prosecuzione dell'iter di esame del disegno di legge nel quale intervengono i senatori D'ALIA(UDC-SVP-Aut), LI GOTTI(IdV), DELLA MONICA (PD) e CASSON(PD), il presidente BERSELLI propone di rimettere tale decisione ad una successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza che convoca fin da ora per domani alle ore 16.

 

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI 

 

 Il presidente BERSELLI comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2009

103ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 9,40.

 

 IN SEDE REFERENTE

 

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

- e petizione n. 900 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 novembre scorso.

 

Il senatore CASSON (PD) si riserva di svolgere il proprio intervento solo dopo aver potuto effettuare una più precisa valutazione dei dati e del metodo statistico di acquisizione da parte del Ministero. Relativamente ai profili di incostituzionalità del provvedimento, ventilati peraltro nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata di ieri, chiede che sia acquisito quanto prima il parere della Commissione affari costituzionali. Con riguardo infine all'ambito di applicazione delle norme di riforma della legge Pinto, chiede se si intenda procedere anche all'audizione degli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e di quella contabile.

 

Il senatore LI GOTTI(IdV), con riguardo ai dati forniti dal Ministro nel corso della audizione di ieri, chiede che sia completata la documentazione già acquisita anche con i dati relativi alla durata dei processi in tutti i 165 tribunali con relative sezioni distaccate; ciò al fine di consentire una più completa ed esaustiva valutazione dell'impatto del provvedimento.

 

Il presidente BERSELLI concorda e si associa alla richiesta da ultimo formulata.

 

E' quindi aperta la discussione generale.

 

Il senatore FERRANTE (PD) osserva preliminarmente come la necessità di assicurare una durata ragionevole dei giudizi risponda, da un lato, all'esigenza di tutelare le vittime dei reati e, dall'altro, di garantire la certezza dei diritti degli imputati. I ritardi processuali influiscono negativamente anche sulla situazione carceraria, già caratterizzata da un evidente problema di sovraffollamento, che non può essere risolto unicamente con interventi di carattere infrastrutturale. Pur essendo quindi, in linea di principio, condivisibile l'obiettivo di assicurare il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, ritiene che il disegno di legge n. 1880 non introduca misure efficaci in tal senso, limitandosi invece a prevedere norme ad personam. Il disegno di legge, inoltre, come peraltro rilevato già nel corso del dibattito svoltosi ieri, presenta evidenti profili di incostituzionalità, nella parte in cui viola, di fatto, il principio di uguaglianza di tutti i cittadini. Il problema della riduzione dei tempi processuali non può essere poi risolto prevedendo ope legis limiti di durata, ma necessita di interventi più sostanziali quali la riorganizzazione dell'assetto geografico del sistema giudiziario e la razionalizzazione dei metodi di lavoro dei singoli uffici giudiziari.

Il provvedimento inoltre desta particolari perplessità nella parte in cui esclude dal proprio ambito applicativo i giudizi relativi ad alcune tipologie di reato quale quello di immigrazione clandestina, scelta ispirata a logiche di carattere unicamente politico. Osserva poi come tale norma, in combinato disposto con quanto previsto dal disegno di legge in materia di intercettazioni, possa determinare la sostanziale impunità di alcune fattispecie di reato, quali i delitti di natura ambientale, la cui riforma è stata peraltro sollecitata anche dal proprio Gruppo.

 

Il senatore CECCANTI (PD) ricorda preliminarmente che critiche e perplessità sul disegno di legge sono state manifestate anche non solo da numerosi costituzionalisti, vicini alla maggioranza, ma anche dallo stesso senatore Malan, relatore sul disegno di legge in Commissione affari costituzionali, nella stesura della proposta di parere. Il provvedimento, in primo luogo, appare criticabile nella parte in cui nell'introdurre norme per assicurare la ragionevole durata dei processi, individua criteri presuntivi che appaiono caratterizzati da eccessiva rigidità. Nella proposta di parere formulata dal senatore Malan si invita la Commissione di merito a valutare l'impatto che un tale irrigidimento è in grado di determinare sull'ordinamento e di considerare di conseguenza l'introduzione di alcune clausole di flessibilità della durata, da commisurarsi a parametri certi. Per quanto riguarda poi l'ambito applicativo, taluni rilievi, sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di uguaglianza, sono stati formulati anche con riguardo all'articolo 3, il quale stabilisce che le disposizioni sulla durata massima si applicano anche ai processi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del provvedimento. Al riguardo, ritiene non sufficiente quanto suggerito dal relatore per la 1a Commissione, il quale propone di prevedere che le disposizioni si applichino a tutti i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna, ovvero quando da ultimo vi sia stata una pronuncia favorevole all'imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo.

Relativamente poi all'ambito oggettivo di applicazione, ed in particolare alla questione connessa alla previsione di alcune fattispecie di reato per i cui processi non può trovare applicazione l'articolo 2 del disegno di legge, osserva come nella proposta di parere sia segnalata l'irragionevolezza e l'incongruità di tale scelta e si suggerisca di razionalizzare il catalogo dei reati esclusi, in base alla gravità.

 

La senatrice BONINO(PD), dopo aver sottolineato come sia ben chiara la posizione del Partito radicale sulle questioni oggetto del disegno di legge, svolge ampie considerazioni sul problema della riforma della giustizia, sia penale che civile. Con riguardo alla giustizia civile osserva come le inefficienze processuali rappresentino uno degli ostacoli agli investimenti esteri nel nostro Paese. Il provvedimento in esame appare a suo parere l'ennesimo tentativo di intervenire in via emergenziale su una questione di così ampio rilievo. Si sofferma poi sulla questione della prescrizione dei reati nel nostro Paese, nonché sugli effetti dell'indulto, i quali si sono rivelati assai meno drammatici di quanto paventato. Invita il Governo e la maggioranza a valutare l'opportunità di risolvere parte dei problemi della giustizia, fra cui il sovraffollamento delle carceri, attraverso un disegno di legge di amnistia, il quale non sarebbe certo più impopolare del provvedimento in esame. Ritiene infatti che singole misure volte a garantire l'efficienza della giustizia non siano in grado di fronteggiare la situazione attuale, caratterizzata da un elevato numero di processi. Una riforma della giustizia dovrebbe peraltro prevedere sia la separazione delle carriere, sia la soppressione dell'obbligo di esercizio dell'azione penale, che risultando di fatto inapplicabile, finisce per consentire una fissazione arbitraria delle priorità da parte dei giudici, mentre dovrebbe essere il Parlamento a esercitare questa funzione in maniera generale e astratta.

Le inefficienze dell'amministrazione della giustizia si ripercuotono non solo sulla situazione carceraria, come è stato ricordato, ma anche sulla tutela dei diritti degli imputati. Al riguardo, ricorda che nel corso dello scorso anno l'Italia ha subito innanzi alla Corte europea di Strasburgo oltre 1.200 condanne per violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Con riguardo al problema del sovraffollamento, osserva come la situazione sia stata aggravata dalla introduzione di nuove fattispecie di reato, nonché dalla scelta di continuare a sanzionare con pene detentive delitti senza vittima.

Il provvedimento in esame desta inoltre perplessità sul piano costituzionale, in quanto crea un'evidente discriminazione non solo fra incensurati e pregiudicati, ma anche fra cittadini italiani e stranieri, nella parte in cui infatti si esclude l'applicabilità delle norme ai giudizi aventi ad oggetto il reato di immigrazione clandestina. Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene inaccettabile qualificare il disegno di legge in esame come provvedimento di riforma della giustizia.

 

Il senatore RUSCONI (PD) osserva che il disegno di legge in esame, che con tutta evidenza non nasce per tutelare gli interessi e soddisfare le legittime aspettative dei semplici cittadini, è però abilmente presentato, secondo una tecnica di comunicazione nella quale questo Governo eccelle, con i nomi accattivanti di "processo breve" - secondo quella che è la formula mediatica corrente - o addirittura, di "misure a tutela del cittadino contro l'eccessiva lunghezza dei processi".

Non diversamente la Commissione istruzione, a cui egli stesso appartiene, e successivamente l'Assemblea, hanno approvato la conversione di un decreto-legge che nella vulgata corrente era definito come "salva precari", e nella sua intitolazione ufficiale come "misure per garantire il regolare inizio dell'anno scolastico" e che non era né l'una né l'altra cosa, avendo come oggetto l'eliminazione di 25.000 posti di lavoro nel settore dell'insegnamento.

In questo caso, a smorzare l'entusiasmo di chi, non edotto nel contenuto del disegno di legge, immaginasse che questo fosse idoneo a garantire un effettivo accorciamento dei tempi processuali, vi sono i pareri di molti esperti, fra i quali egli segnala in particolare il professor Grosso, che, in una approfondita analisi svolta su La Stampa di Torino lo scorso 25 novembre, ha rilevato i diversi profili di irragionevolezza, quando non di incostituzionalità, che compromettono l'impianto di questo disegno di legge.

Nell'osservare come la stessa presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, onorevole Giulia Bongiorno, abbia avuto modo di sottolineare la sostanziale in emendabilità di un disegno di legge che appare strutturalmente viziato da illogicità e aporie, l'oratore osserva come il carattere di polemica politica e personale che ha accompagnato la genesi di questo provvedimento abbia finito per riflettersi anche sui toni usati nel dibattito e sulla perdita di senso delle relazioni istituzionali; a parere dell'oratore, è necessario che tutti quanti facciano una riflessione sulla necessità di invertire la china sulla quale si rischiano di avviare le ragioni profonde del dibattito politico e a preoccuparsi anche degli effetti che l'applicazione delle novità prefigurate dal disegno di legge potrebbe avere sull'etica pubblica.

In proposito, riallacciandosi all'esperienza personale che lo ha visto nella scorsa legislatura, quale componente della Commissione cultura della Camera dei deputati, coinvolto nell'indagine conoscitiva sul cosiddetto fenomeno di "Calciopoli", egli fa presente che con l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal disegno di legge n. 1880, i processi relativi a quella vicenda finirebbero per essere pressoché tutti estinti.

Egli si chiede quale esempio possa rappresentare ciò per quei ragazzi e quei giovani ai quali si pretenderebbe di indicare lo sport come una scuola di lealtà e di onestà.

Allo stesso modo, del resto, potrebbe essere molto difficile con queste nuove norme portare a sentenza i processi per doping.

Sempre restando a delle riflessioni tratte dal mondo dello sport, il senatore Rusconi si chiede se non sia velleitario e inutile immaginare, come molti stanno facendo in questi giorni, di introdurre severissime sanzioni sportive contro quelle squadre le cui tifoserie si abbandonano a manifestazioni di razzismo, quando a quegli stessi giovani si offre l'esempio di un Parlamento che vara una norma di diritto processuale penale che distingue fra cittadini di serie A e di serie B, relegando reati bagatellari, ma ricadenti nell'ambito del Testo unico sull'immigrazione, a quella stessa disciplina processuale meno favorevole che, per i cittadini italiani, è riservata ai reati più gravi.

L'oratore conclude sottolineando come da parte del Partito democratico vi sia piena consapevolezza sulla necessità di dover incidere, non solo in termini di risorse e di organizzazione, ma anche di regole processuali, sulla lunghezza dei processi, ma ciò evidentemente non può realizzarsi se non attraverso un complesso lavoro riformatore al quale la sua parte politica, qualora venga ritirato il disegno di legge in esame, sarebbe assolutamente disponibile.

 

Il senatore SANNA (PD) si sofferma sugli elementi emersi dalle audizioni svolte ieri dalla Commissione, del ministro Alfano e successivamente del Consiglio Superiore della Magistratura e dell'Associazione Nazionale Magistrati.

In particolare, egli osserva - senza voler nulla togliere alla correttezza con cui il Ministro e i suoi collaboratori hanno chiarito alla Commissione quali criteri abbiano usato per elaborare i dati che sono stati forniti - l'audizione di ieri ha messo in luce il carattere politicamente e polemicamente riduttivo delle valutazioni fornite, che si spiega con la necessità di giustificare con motivazioni di interesse generale una iniziativa legislativa evidentemente ispirata ad un interesse particolare.

Il Ministro, come è noto, contrapponendosi immediatamente alle preoccupazioni manifestate dai magistrati, aveva in un primo tempo affermato che gli effetti della disposizione retroattiva recata dall'articolo 2 del disegno di legge avrebbero colpito poco più dell'1 per cento dei procedimenti penali pendenti.

Ieri è stato chiarito come questa valutazione singolarmente bassa fosse collegata ad una quantificazione molto ampia del denominatore, definendo come procedimento penale, al minimo, la mera assunzione da parte di un pubblico ministero di una notizia di reato qualificata, e comprendente tutte le successive fasi di indagine, mentre evidentemente il parametro da assumere non poteva essere che quello adottato dallo stesso articolo 2 del disegno di legge n. 1880, cioè i processi in primo grado nella fase successiva alla formulazione dell'imputazione, salvi ulteriori criteri di delimitazione del denominatore.

Evidentemente, quindi, nel dichiarare questa percentuale minima il ministro Alfano non parlava tanto come capo di un'amministrazione che deve fornire gli elementi tecnici relativi alla valutazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, ma come rappresentante politico del Governo che, nel mentre esprime il sostegno politico del Governo stesso a questa iniziativa, tende a tranquillizzare la pubblica opinione rassicurandola che, a fronte degli asseriti vantaggi in termine di abbreviamento del processo, le sue legittime aspettative di giustizia non saranno disattese se non in una misura assolutamente minima.

Ciò detto, anche la quantificazione finale fornita appare fortemente influenzata dai criteri adottati.

In particolare, come hanno onestamente chiarito il Ministro e i suoi collaboratori, la stima - effettuata mantenendosi rigorosamente nell'ambito del petitumdelle interpellanze presentate dagli onorevoli Ferrante e Di Pietro - ha avuto ad oggetto una valutazione "istantanea", limitata cioè alla pura e semplice previsione di quanti processi, avendo superato il limite dei due anni, sarebbero stati presumibilmente caducati dall'entrata in vigore della legge, laddove una valutazione credibile non può che essere dinamica, cioè estesa sugli effetti nei mesi successivi in relazione a quei processi che hanno consumato prima dell'entrata in vigore della legge gran parte del tempo assegnato da questa e che non possono essere conclusi in tempo utile.

Peraltro, bisogna considerare come il Ministro stesso abbia ammesso che a fronte dei 391.000 processi pendenti in primo grado vi siano oggi circa 100.000 processi che si concludono ogni anno con il patteggiamento o i riti alternativi, e che come è stato da più parti rilevato, a fronte della possibilità di estinguere il processo portandolo avanti per due anni, un gran numero di imputati potrà essere indotto a scegliere il rito ordinario.

Nel ribadire che in ogni caso il disegno di legge in esame presenta prima di tutto rilevanti profili di incostituzionalità, l'oratore conclude formulando un giudizio fortemente negativo sull'idoneità delle norme in esame a ridurre i tempi della giustizia penale e civile.

 

Il senatore CAROFIGLIO (PD) condivide l'affermazione del senatore Rusconi circa il fatto che il disegno di legge in titolo rappresenti una manifestazione della straordinaria capacità del Presidente del Consiglio di trasmettere alla pubblica opinione messaggi rassicuranti e positivi ma sostanzialmente elementari e falsificanti.

Se il decreto-legge definito "salva precari" ha determinato la perdita di 25.000 posti di lavoro nella scuola, il disegno di legge mediaticamente e popolarmente definito come "processo breve" servirà invece ad allungare i tempi dei processi e a diminuirne il contenuto di giustizia.

Chiunque abbia esperienza della realtà dell'organizzazione giudiziaria, infatti, sa che qualora questa legge dovesse entrare in vigore, la prima preoccupazione dei dirigenti sarà quella di limitare al massimo le estinzioni dei processi, e dunque di modificare i calendari processuali, a svantaggio di quei processi che non sono soggetti alla prescrizione processuale introdotta dalla nuova normativa, vale a dire in primo luogo i processi per i reati più gravi, quali l'omicidio volontario e i reati di criminalità organizzata, con il risultato fra l'altro di rendere molto più frequenti le scarcerazioni per decorrenza dei termini di imputati non giudicati.

L'evidente "occasionalità" della presentazione di questo disegno di legge, che non solo i rappresentanti dell'opposizione, ma gli stessi esponenti della maggioranza, ammettono candidamente essere nato come risposta alla bocciatura della legge sull'immunità delle alte cariche da parte della Corte costituzionale, è del resto testimoniata dall'evidente mancanza di coerenza interna e di coerenza costituzionale dell'articolato.

L'oratore rileva quindi come uno dei primi e più evidenti elementi di incostituzionalità è dato dalla creazione sostanziale di due diversi modelli processuali per gli incensurati e per i pregiudicati.

E' evidente il paradosso per cui il processo si deve concludere entro una data particolare solo per uno dei due concorrenti in uno stesso reato, la cui posizione processuale sia differenziata solo da un dato personale come l'esistenza di un precedente penale.

Tralasciando il fatto che il disegno di legge non è chiaro né sul fatto se la condanna che fa venir meno il beneficio della prescrizione processuale debba essere solo quella definitiva, come peraltro sembrerebbe logico, né se lo status di condannato debba sussistere all'atto della formulazione dell'imputazione o possa maturare successivamente, vi è da rilevare l'assoluta genericità e irragionevolezza di questa condizione, che non fa alcun riferimento alla recidiva o a precedenti specifici - è curioso anzi come fra le condizioni che fanno venir meno l'estinzione del processo siano previste anche la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o di tendenza che in realtà presuppongono la condanna - mentre sembrerebbe addirittura che non venga tenuto conto neanche della avvenuta riabilitazione: in pratica il fatto che un imputato adulto sia stato condannato in giovanissima età per un reato bagatellare e successivamente riabilitato, è sufficiente a determinare il non eguale trattamento nel processo rispetto al suo coimputato.

Il senatore Carofiglio si sofferma quindi sui rilievi formulati in un articolato parere dell'associazione dei processual penalisti che - nell'osservare come il principio di ragionevolezza della durata del processo fissato dall'articolo 111 della Costituzione non giustifichi in alcun modo l'introduzione di un meccanismo estintivo automatico come quello previsto dal disegno di legge in esame - sottolineano che un istituto di prescrizione processuale analogo a quello introdotto dal disegno di legge in esame non si riscontra in alcun sistema giuridico; semmai, proprio perché si tratta di una fase anteriore alla formazione dialettica della prova in un processo pubblico che caratterizza il sistema accusatorio, nei paesi di common low si prevede l'estinzione dell'azione qualora il pubblico ministero non abbia formulato un'imputazione entro una certa data dalla notitia criminis.

Il senatore Carofiglio conclude manifestando viva preoccupazione in ordine alle implicazioni in termini di interazione sistemica fra le disposizioni recate dal disegno di legge e quelle proposte da altri provvedimenti, quale il disegno di legge presentato dal Governo in materia di riforma del processo penale, laddove si pensi che tra le innovazioni proposte c'è quella di togliere al giudice qualsiasi possibilità di intervento sulla lista testimoniale, sicchè nei processi per i reati sottoposti ad estinzione a norma del disegno di legge n. 1880 - fra i quali tutti i reati economici o contro la pubblica amministrazione - sarà sufficiente all'imputato dilatare i tempi del processo attraverso la citazione di numerosissimi testimoni per garantirsi l'impunità.

 

Il senatore VITA (PD) si sofferma sugli evidenti profili di incostituzionalità del disegno di legge, che investono l'uguaglianza tra i cittadini, sia sotto il profilo del differente trattamento processuale riservato a chi abbia un precedente penale e a chi risulti incensurato, sia sotto il profilo dell'enucleazione tra i reati sottratti alla prescrizione processuale - accanto ai reati più gravi - anche di reati magari minimi ma commessi da cittadini stranieri immigrati.

Del resto, egli osserva, la violazione del principio di uguaglianza di fronte alla legge sancito dall'articolo 3 della Costituzione, prima ancora che manifestarsi in singole disposizioni, appare in qualche modo insita nella filosofia stessa a cui è ormai da troppi anni ispirato il complesso di gran parte degli interventi dei Governi di centro-destra in materia di giustizia.

Quale che sia il grado maggiore o minore di consenso o di accettazione che questi interventi possono incontrare nella pubblica opinione, è a tutti evidente che, lungi dal migliorare un servizio giustizia al quale anzi da anni vengono sistematicamente sottratte risorse, gran parte degli interventi nel settore sono consistiti in leggi - che hanno poi avuto maggiore o minore fortuna, anche sotto il profilo della censura della Corte costituzionale - dirette a piegare l'ordinamento a esigenze particolari del Presidente del Consiglio.

Si tratta di un modo di procedere che oggettivamente fa assumere al nostro ordinamento tratti autoritari e preliberali, dove la legge perde le caratteristiche che la connotano in uno stato di diritto, prima fra tutte la generalità e l'astrattezza, per piegarsi all'utilità contingente del principe.

Il senatore Vita osserva poi che, anche dagli elementi raccolti dalle audizioni svolge ieri dalla Commissione giustizia, appare di tutta evidenza come vi sia un grave scarto di efficienza tra gli uffici giudiziari delle varie parti del Paese, sicchè a situazioni in cui la giustizia procede con accettabile rapidità, si contrappongono altre dove carenze strutturali e organizzative, unite a situazioni particolari del contesto nel quale la giustizia deve operare, determinano tempi processuali sicuramente più lunghi. Nel momento in cui a questa lunghezza dei tempi processuali si dovesse collegare l'effetto prescrittivo previsto dall'articolo 2, i rei potrebbero essere indotti, qualora le modalità del reato lo consentano, a fare in modo che l'eventuale competenza penale sia radicata in località dove i tempi medi di conclusione dei processi facciano ritenere probabile la loro impunità.

Il senatore Vita conclude osservando che il Partito democratico è ampiamente disponibile a raccogliere l'invito che viene dal Ministro della giustizia e dalla maggioranza a confrontarsi per la ricerca di soluzioni legislative che consentano un effettivo miglioramento del servizio giustizia, e non solamente sotto il profilo dei tempi: tuttavia è evidente che questa manifestazione di disponibilità al dialogo da parte del Governo e della maggioranza è platealmente contraddetta dalla presentazione di un disegno di legge che appare come una vera e propria dichiarazione di guerra.

 

La senatrice ADAMO (PD) rileva come una volta di più il Parlamento si appresti a varare un disegno di legge di evidente incostituzionalità e destinato ad avere un impatto negativo proprio su quei mali che pretende di curare; e ciò avviene perché la maggioranza si fa guidare non dal perseguimento dell'interesse generale, ma dagli interessi processuali contingenti del Presidente del Consiglio.

Sembra cioè che ci sia una sorta di coazione a ripetere lo stesso copione che si era già visto in occasione dell'approvazione della legge Alfano sulla sospensione dei procedimenti penali contro le alte cariche dello Stato: nel corso della discussione l'opposizione, così come tutti gli esperti del settore, avevano continuato a mettere in guardia la maggioranza dall'inutilità di approvare una legge che sarebbe sicuramente caduta sotto la censura della Corte costituzionale; ella si augura quindi che questa volta vi sia una maggiore disponibilità ad ascoltare le ragioni della minoranza.

La senatrice si sofferma quindi su quello che è a suo parere l'aspetto evidentemente più grave della proposta in esame, e cioè il suo carattere retroattivo.

L'oratrice fa presente come, prima ancora che al dettato costituzionale, sia contrario al senso comune il fatto che si possano cambiare in corsa le regole del gioco, e che un procedimento che fino a quel momento si è svolto secondo una tempistica conforme alle leggi vigenti, venga ex abrupto caducato da una norma sopravvenuta che stabilisca che il processo stesso è durato troppo a lungo.

Dopo aver rilevato l'ulteriore patente incostituzionalità insita nel fatto che l'articolato sembri creare una disparità di trattamento di carattere generale fra i cittadini italiani e gli immigrati extracomunitari, la senatrice osserva come anche l'identificazione dei reati sottratti alla prescrizione processuale appaia informata a criteri di dubbia ragionevolezza, laddove ad esempio si tenga conto che fra questi reati considerati più gravi è stato inserito quello di molestie insistenti e non quello di maltrattamenti in famiglia.

Nel ribadire come gli esperti abbiano sottolineato che l'istituto della prescrizione processuale prefigurato nel disegno di legge in esame non si riscontra in nessun ordinamento giuridico, la senatrice invita la maggioranza a ritirare il disegno di legge e ad avviare un confronto reale sui problemi della giustizia.

 

Il senatore NEROZZI(PD), nel ribadire le ragioni di carattere generale che inducono il Partito democratico a pronunciarsi contro il disegno di legge in esame, intende dare voce alle preoccupazioni che agitano il mondo del lavoro in relazione alle nuove norme che vengono proposte.

Egli osserva in via preliminare che il disegno di legge in titolo, scontando evidentemente in questo la sua natura di provvedimento pensato e proposto unicamente in relazione alle particolari esigenze processuali del Presidente del Consiglio, appare incoerente con iniziative assunte dal Governo in altri settori dell'amministrazione della giustizia; in particolare i recenti interventi sul processo del lavoro hanno aumentato la discrezionalità del giudice, con una conseguente possibilità di dilatazione dei tempi processuali, che, evidentemente viene ritenuta accettabile quando si tratti di dare soddisfazione ai diritti dei lavoratori, mentre viene considerato un insopportabile vulnus, che deve essere evitato anche a rischio della rinuncia all'accertamento della verità e alla pretesa punitiva dello Stato, quando si tratti di reati anche gravi.

Ciò detto come il sistema configurato dal disegno di legge in esame, e in particolare la tipologia dei reati che potranno usufruire della prescrizione processuale, destano notevole sconcerto.

Appare in primo luogo evidente che, per assecondare la demagogia di alcune componenti della maggioranza, sono stati esclusi dall'applicazione dell'istituto della prescrizione processuale, accanto a gravi reati, violazioni minori o minime, in quanto commesse da immigrati extracomunitari; si arriverà al paradosso per cui in alcune zone, come ad esempio il foggiano, dove si sono verificati gravi episodi di riduzione in schiavitù di immigrati irregolari, questi ultimi si vedranno, in quanto imputati, destinatari dello stesso percorso processuale speciale che caratterizza i processi per i reati nei quali figurano come vittime.

Anche se le modifiche introdotte nella seconda stesura del disegno di legge eviteranno, come appariva possibile in un primo momento, conseguenze che sarebbero state gravissime come quella della prescrizione processuale per il caso Thyssen, tuttavia è evidente che un gran numero di reati del lavoro e ambientali, spesso caratterizzati da un quadro probatorio complesso che rende difficile arrivare alla sentenza in tempi brevi, saranno sottoposti alla prescrizione processuale, che comunque sembra destinata a garantire l'impunità per un gran numero di reati societari - si pensi ai casi Cirio e Parlamat - che colpiscono una vastissima platea non solo di risparmiatori ma anche di lavoratori, in Italia e, nel caso Parmalat, anche all'estero.

 

Il senatore Ignazio MARINO (PD) sottolinea preliminarmente come il problema della giustizia sia strettamente collegato anche alla questione dello sviluppo economico, nella parte in cui i ritardi processuali e i rischi connessi al fenomeno dell'infiltrazione mafiosa nell'economia rendono il nostro Paese scarsamente idoneo a attrarre investimenti stranieri, come rileva di aver avuto modo di verificare con riguardo alla realtà siciliana. Dopo aver sottolineato come le misure finora introdotte per contrastare la criminalità sembrino aver determinato evidenti discriminazioni, svolge considerazioni sugli aspetti principali di una possibile riforma della giustizia, esprimendo un giudizio critico sulle proposte di separazione delle carriere, di modifica del CSM e di abolizione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Affronta poi il tema relativo alle immunità per le più alte cariche dello Stato, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale, con la quale è stato dichiarato illegittimo il cosiddetto lodo Alfano. Un'analisi di diritto comparato mostra peraltro come le immunità che si volevano introdurre, negli altri ordinamenti, appaiono una prerogativa dei soli monarchi o comunque dei capi di Stato.

Si sofferma quindi sul tema della riforma delle intercettazioni, osservando come pur essendo necessario tutelare la privacy dei cittadini, non si possa depauperare della propria validità tale importante strumento, il quale ha dimostrato la propria efficacia in casi giudiziari di particolare rilievo, quale quello relativo alla clinica Santa Rita di Milano.

Riformare la giustizia non può che implicare anche un miglioramento degli strumenti a disposizione sia delle forze investigative, sia della magistratura, nonché un aumento delle dotazioni organiche. Al riguardo, fa presente di aver direttamente avuto modo di verificare le drammatiche situazioni di lavoro di un commissariato della capitale.

Sottolinea poi l'esigenza di introdurre misure alternative alla detenzione per sanzionare i reati bagatellari.

Si domanda poi per quale ragione dal dicembre 2008, data in cui una delegazione del Gruppo del Partito democratico è stata ricevuta in audizione dal Ministro guardasigilli, alla sentenza della Corte costituzionale del 2009, il tema della giustizia non sia stato così al centro dell'attenzione come oggi.

Ricorda peraltro i numerosi disegni di legge presentati dai senatori del proprio Gruppo, volti ad intervenire su alcune delle più evidenti inefficienze del sistema. In particolare, ricorda le proposte per l'istituzione dell'ufficio del processo, per lo sviluppo dell'informatizzazione dei giudizi, per la creazione di archivi informatici, nonché per il rinnovo delle dotazioni organiche.

Venendo al merito del provvedimento, ritiene che l'articolo 2 introduca una discriminazione assolutamente irragionevole e inaccettabile.

 

Il sottosegretario CALIENDO prende brevemente la parola per sottolineare come l'idea di introdurre tempi processuali certi e fissati ope leges, oltre ad essere stata contemplata anche da alcuni disegni di legge dell'attuale opposizione nella passata legislatura, abbia concretamente mostrato i propri effetti positivi con riguardo alla realtà del tribunale di Torino. L'unico limite, al quale peraltro il disegno di legge in esame pone rimedio, era rappresentato dalla impossibilità di risolvere la questione connessa alla presenza di un elevato numero di processi pendenti. L'articolo 2 della norma, prevedendo una nuova forma di estinzione del processo, rappresenta uno strumento idoneo ad eliminare un'ampia parte di contenzioso, restituendo così funzionalità al sistema in generale. Nota peraltro come parte dei giudizi interessati dal provvedimento siano destinati in ogni caso ad estinguersi sulla base della vigente normativa sulla prescrizione dei reati.

 

Il senatore LI GOTTI(IdV), con riguardo all'articolo 2, lettera d), del disegno di legge, chiede che siano acquisiti i dati relativi ai giudizi di rinvio con annullamento della Cassazione.

 

 La seduta termina alle ore 12,50.

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2009

104ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

- e petizione n. 900 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

 La senatrice INCOSTANTE (PD) nell'esprimere un giudizio critico sul disegno di legge, osserva come esso introduce misure che, nel tentativo di ridurre i tempi di durata dei processi, risultano in concreto idonee a violare il principio della ricerca della verità, la cui natura fondamentale è stata evidenziata dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 255 del 1992. Pur essendo, a suo parere, in linea di principio condivisibile l'obiettivo di assicurare una ragionevole durata dei giudizi, ritiene inidonee le misure previste dal provvedimento. Nell'evidenziare l'incostituzionalità del disegno di legge rileva come l'introduzione di termini di durata stabiliti ope legis uguali per tutti i giudizi, costituisca una violazione del principio costituzionale di obbligatorietà di esercizio dell'azione penale. Dubbi di legittimità risultano peraltro condivisi anche da costituzionalisti vicini alla maggioranza di Governo. Analoghe perplessità desta poi l'articolo 2 nella parte in cui determina, con un'evidente violazione del principio di uguaglianza, una distinzione fra incensurati e recidivi. Paradossali sono poi gli effetti della normativa transitoria di cui al comma 2, dell'articolo 3. Critiche sul provvedimento, come rileva un recente sondaggio dell'IPSOS, sono state formulate anche da gran parte dell'elettorato di centro-destra il quale peraltro ha precisato di non voler negar fiducia all'attuale Esecutivo. Ogni riforma della giustizia dovrebbe, a suo parere, prescindere da logiche personalistiche o comunque emergenziali, e basarsi su una riflessione approfondita e con tempi adeguati.

 Svolge poi talune considerazioni sull'impatto del provvedimento sul sistema giudiziario anche alla luce dei dati forniti alla Commissione nel corso dell'audizione dell'ANM. Come è stato evidenziato, peraltro, anche da talune associazioni rappresentative dell'avvocatura tali misure previste se non accompagnate da interventi di carattere strutturale appaiono inadeguate. Una riforma della giustizia non può prescindere in ogni caso da un proficuo dialogo tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione e del confronto fra i diversi operatori del settore della giustizia.

Il disegno di legge poi in concreto si configura come una nuova legge di indulto, priva però di misure adeguate ad assicurare l'integrazione e il reinserimento dei detenuti.

Giudizi negativi sui rischi connessi alla sostanziale impunità derivante dall'articolo 2 sono stati evidenziati anche dalla stampa internazionale ed in particolare dalla rivista l'Economist. Anche le associazioni dei penalisti hanno avuto modo di esprimersi in senso contrario al provvedimento sia sul piano metodologico, trattandosi anche questa volta di un intervento inorganico e del tutto settoriale, sia in relazione al merito, con particolare riguardo alla disparità di trattamento che la normativa crea.

I dati forniti dal CSM circa l'impatto della normativa sul sistema giudiziario dovrebbero indurre quanto meno ad un'ulteriore riflessione anche sotto il profilo del possibile aumento dei giudizi civili conseguenti all'estinzione dei giudizi penali. Per quanto riguarda poi l'ambito oggettivo di applicazione ricorda che l'ex presidente della Corte costituzionale, professor Baldassarri, ha, tra l'altro, criticato l'applicazione delle norme sull'estinzione dei processi anche ai giudizi per i reati di corruzione e concussione.

La predeterminazione infine di tempi rigidi di durata delle singole fasi processuali rischia di influire negativamente su quei processi, quali quelli relativi ai casi Cirio o Parmalat, per i quali la causa della durata risulta essere l'oggettiva difficoltà istruttoria.

 

La senatrice BASTICO (PD) sottolinea come il provvedimento presenti un indubbio carattere ad personam, essendo volto ad incidere su una delle vicende giudiziarie del Presidente del Consiglio, dopo che la Corte costituzionale è intervenuta dichiarando l'incostituzionalità del ben noto lodo Alfano. Si domanda se nel nostro ordinamento la legittimazione popolare possa legittimare una così evidente violazione del principio di uguaglianza e di legalità.

Si sofferma quindi sulle finalità del provvedimento le quali appaiono in linea di principio condivisibili. A ben vedere infatti l'eccessiva durata dei processi costituisce una violazione dei diritti dei cittadini ed un vulnus alla certezza della pena. I ritardi processuali poi hanno comportato, in base alla legge Pinto, gravosi obblighi risarcitori da parte dello Stato.

Il provvedimento in esame non sembra introdurre misure adeguate a perseguire tali finalità, soprattutto se si considera che con la recente manovra sono stati ridotti gli stanziamenti per la giustizia.

La riduzione dei tempi di durata dei processi non deve rappresentare però un principio in assoluto, in quanto, come ha affermato la Corte costituzionale, finalità primaria del processo penale è la ricerca della verità.

La predeterminazione ope legis dei tempi di durata delle singole fasi processuali rischia di incidere peraltro sul principio di obbligatorietà di esercizio dell'azione penale.

Analoghe perplessità desta poi l'articolo 3, relativo alla disciplina transitoria.

Esprime poi un giudizio critico sulla previsione di un elenco di reati da considerarsi esclusi dall'ambito applicativo della normativa. Tale elenco presenta alcune incongruità, a ben vedere infatti l'elencazione dei reati esclusi comprende sia delitti che reati contravvenzionali.

Si sofferma poi sulla questione relativa alla possibilità di trasferire l'azione in sede civile, sottolineando l'esigenza di un'attenta valutazione dell'impatto di tale previsione sulla funzionalità degli uffici giudiziari e sulle posizioni delle parti civili.

Svolge quindi considerazioni sui dati relativi all'impatto della normativa sui processi in corso, soffermandosi in particolare sul tribunale di Torino, realtà fra le più efficienti del Paese.

Evidenzia poi l'impatto di tale norma sul ricorso ai cosiddetti riti alternativi.

Conclude esprimendo il proprio rammarico per il fatto che di nuovo l'attività parlamentare appaia concentrata su un provvedimento di interesse marcatamente individualistico nonostante vi siano esigenze ben più urgenti e problematiche da risolvere.

 

Il senatore TEDESCO (PD) osserva che nel titolo "Misure per la tutela del cittadino contro la durata dei processi" sembra mancare l'aggettivo "urgenti", ed infatti ciò che colpisce è il carattere di urgenza con il quale questo disegno di legge è stato ideato, elaborato e presentato in Parlamento, dopo la bocciatura del cosiddetto "lodo Alfano" da parte della Corte costituzionale.

E' infatti evidente come questo disegno di legge sia ispirato al perseguimento di un interesse particolare e non dell'interesse generale: non è infatti interesse della giustizia veder caducata la possibilità di perseguire i colpevoli e di portare il processo a sentenza né, di converso, è interesse degli imputati innocenti vedersi sottratta la possibilità di dimostrare la propria innocenza in giudizio né, infine, è interesse delle parti lese vedere da un lato frustrata la loro legittima aspettativa alla condanna del colpevole, e vedersi costrette dall'altra a intentare un nuovo processo civile per tentare di avere comunque un risarcimento del danno.

Ciò avviene evidentemente perché - come sempre è accaduto quando l'attuale maggioranza ha tentato di risolvere per via legislativa i problemi legali del Presidente del Consiglio - si è finto di risolvere un problema generale affrontandone gli effetti piuttosto che le cause.

In realtà è a tutti evidente che il perseguimento e la realizzazione di un processo penale di durata ragionevole passa attraverso una serie di interventi di carattere organizzativo e normativo.

Per quanto riguarda i primi, la strada maestra passa indubbiamente per l'attribuzione di risorse adeguate, laddove si pensi che numerosi uffici giudiziari, in particolare quelli del sud, sono in difficoltà perfino per reperire le provviste di carta necessarie.

Sotto il profilo normativo è indubbia la necessità di semplificare le procedure e di intervenire in maniera sistematica sul diritto penale sostanziale.

Si è invece scelta la strada di fingere che i problemi che determinano la lunghezza del processo siano risolti stabilendo che il processo stesso si estingue se non riesce a stare nei tempi prefissati, un po' come se si pretendesse di aver risolto il problema delle liste d'attesa negli ospedali stabilendo, ad esempio, che decada dal diritto ad avere un determinato accertamento medico chi non sia riuscito ad ottenerlo entro una data determinata.

Nel rilevare poi come uno degli aspetti più evidentemente offensivi del disegno di legge risiede nella classificazione dei reati sottratti alla prescrizione processuale, che sembra voler creare una sorta di impunità per i cosiddetti delitti dei "colletti bianchi", il senatore Tedesco conclude osservando che il problema del rapporto fra esercizio dell'azione penale e garanzie per le massime cariche dello Stato, che certamente esiste, va affrontato e risolto attraverso lo strumento costituzionale e in forme che siano rispettose dei principi fondamentali di cui all'articolo 3 della Costituzione, e che possano essere comprese e accettate anche dall'opinione pubblica.

 

Il senatore DELLA SETA (PD) intende offrire alla Commissione un contributo basato sulla propria specifica esperienza, osservando come il disegno di legge in esame appare foriero di gravi rischi per la persecuzione dei reati ambientali, più in particolare per la lotta nei confronti del cosiddetto fenomeno delle ecomafie.

Per quanto infatti il disegno di legge escluda dalla prescrizione processuale lo specifico nuovo reato associativo di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, non vi è dubbio che anche questo tipo di offesa all'ambiente possa essere realizzato in modo da sottrarsi all'esclusione dall'applicazione della prescrizione processuale prevista dal comma 5 dell'articolo 6.

In realtà gli operatori ambientalisti hanno unanimemente rilevato come al tradizionale elemento che ostacola la persecuzione dei reati ambientali - e cioè l'incertezza del quadro normativo e il mancato inserimento delle violazioni ambientali nel codice penale - rischino ora di aggiungersi da un lato la nuova legge sulle intercettazioni, che potrebbe determinare una sostanziale sterilizzazione del principale strumento di indagine nei confronti delle ecomafie - e dall'altro il disegno di legge in discussione che - attesa la complessità, in particolare per quanto riguarda il quadro probatorio che caratterizza i processi per reati ambientali - rischia di determinare l'estinzione di gran parte di essi.

Si tratta quindi di un rischio molto grave, vale a dire quello di distruggere un quadro di competenze, conoscenze e capacità di contrasto che solo oggi si sta cominciando a costruire - grazie anche agli studi di associazioni come Legambiente o a circostanziate denuncie come quella recata da "Gomorra" di Roberto Saviano, un libro che egli si augura non cada sotto la censura del Presidente del Consiglio contro di chi denuncia i mali dell'Italia - nei confronti di un fenomeno criminale che ha assunto dimensioni ormai imponenti, con un fatturato vicino ai 5 miliardi annui, e che coinvolge, al pari di altri settori criminali più tradizionali, potenti organizzazioni criminali, dai clan dei Casalesi, dei Nuvoletta o degli Alfieri in Campania, a quello degli Anacondia in Puglia, a quelli dei Pulvirenti o dei Virga in Sicilia, fino alle cosche calabresi che proprio in questo settore, come dimostrano recenti inchieste, stanno dimostrando la loro forza di capacità di penetrazione anche in aree del nord di grande valore ambientale, come il ponente ligure.

 

Il senatore BUBBICO (PD) concorda con gli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto circa l'assoluta necessità che i presentatori ritirino il disegno di legge in titolo, avviando un confronto vero sui problemi della giustizia.

Il sistema giustizia infatti necessita a suo parere di una modernizzazione a tutto campo, che investa tanto gli aspetti procedurali, che vanno riformati nel senso della semplicità e dell'eliminazione di fasi ridondanti e ripetitive, quanto quelli organizzativi, e a tale proposito egli osserva che, piuttosto che stabilire un meccanismo automatico di eliminazione dei processi che non farebbe che aumentare il gap attualmente esistente tra gli uffici più efficienti e quelli in difficoltà, sarebbe invece opportuno partire dalla fissazione di uno standard di recupero di efficienza, al quale le varie realtà dovrebbero essere messe progressivamente in grado di adeguarsi.

In mancanza di tutto ciò, il disegno di legge in esame si configura come una sorta di dichiarazione di resa da parte dello Stato, e in particolare da parte del Ministro della giustizia che a norma della Costituzione è responsabile dell'efficacia e dell'efficienza complessive del sistema.

Invece cioè che mettere in campo risorse e strategie per garantire una ragionevole durata del processo, ci si limita a imporne la prescrizione quando non si riesca a concluderlo in un termine arbitrariamente definito: perché mai infatti dovrebbe essere ragionevole la durata di due anni, e non ad esempio quella di un anno o di sei mesi, e perché mai si dovrebbe definire un termine unico di ragionevolezza del processo senza riguardo alla complessità delle imputazioni formulate e del relativo quadro probatorio?

In realtà è evidente a tutti come questo intervento normativo rappresenti una manifestazione di quella tendenza a garantirsi uno spazio di impunità che, come dimostra un recente sondaggio di opinione, è avvertito dal pubblico come uno dei tratti più odiosi della classe politica.

 

 La seduta termina alle ore 16,30.

 

 


 

GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2009

105ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

CENTARO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

 

La seduta inizia alle ore 8,35.

 

IN SEDE REFERENTE

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

- e petizione n. 900 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

 Il senatore PERDUCA (PD) fa presente come il tema della giustizia ed in particolare della irragionevole durata dei processi sia da sempre stato oggetto di attenzione da parte del Partito radicale. Al riguardo ricorda l'impegno e l'interesse mostrato dal proprio Partito per le vicende giudiziarie di Enzo Tortora e Toni Negri.

 Il problema della eccessiva durata dei processi è confermato dalle numerose condanne che ogni anno sono inflitte allo Stato italiano dalla Corte di Strasburgo per violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

 La situazione della giustizia italiana richiede con urgenza un intervento riformatore, non alluvionale e parziale ma organico, come del resto nel luglio 2008 nel corso di un convegno presso l'Unione delle camere penali ebbe modo di riconoscere lo stesso Ministro della giustizia.

 Sempre in relazione alla questione della durata dei giudizi ricorda l'impegno della vice presidente Bonino, la quale riuscì alla fine degli anni '90 a portare tale problema all'attenzione dello scenario internazionale ed in particolare della Commissione ONU per i diritti umani. Per porre rimedio a tale problema il Parlamento varò una legge, la cosiddetta "legge Pinto".

 L'eccessiva durata dei processi oltre a rappresentare un vulnus per la certezza del diritto influisce in concreto anche sull'efficienza del sistema carcerario, i cui problemi di sovraffollamento sono estremamente noti.

 Dopo aver svolto taluni rilievi sui profili di incostituzionalità che il provvedimento in titolo pone, osserva come la previsione di una ulteriore causa di estinzione dei giudizi non sia la misura idonea a risolvere la questione della eccessiva durata dei giudizi stessi.

 Conclude osservando come, in generale, nessuna riforma della giustizia possa risultare efficace se prima non si risolve il problema dell'elevato numero di giudizi pendenti. A tal fine ritiene necessario che il Parlamento vari preventivamente una legge di amnistia.

 

 La senatrice GRANAIOLA(PD), dopo aver lamentato l'insostenibile dilatazione dei tempi della giustizia in Italia, la quale è causa di ripetute condanne da parte della Corte di Strasburgo, svolge considerazioni critiche sull'articolo 1 del disegno di legge il quale introduce misure che di fatto ostacolano il diritto al risarcimento da eccessiva durata del processo. In particolare lamenta la drastica riduzione del quantum che può essere risarcito al cittadino vittima della lungaggine processuale, nonché l'introduzione dell'ulteriore incombenza dell'istanza per sollecitare la definizione della pendenza. Nell'esprimere un giudizio critico sul disegno di legge nel suo complesso, osserva che il contenimento dei tempi processuali si può ottenere solo attraverso un generale quadro di riforma che intervenga armonicamente ed efficacemente nei diversi aspetti del complesso sistema dell'organizzazione della giustizia. Tale progetto di riforma dovrebbe basarsi poi su un ampio consenso sia in Parlamento che nel Paese, al fine di evitare quel contenzioso e quel pericoloso scontro tra poteri dello Stato che è in atto e sul quale è intervenuto il Presidente della Repubblica.

 Si sofferma poi sul carattere ad personam del provvedimento e sulle conseguenze negative che esso può determinare sull'efficienza del sistema della giustizia.

 Pone poi l'attenzione sull'impatto della normativa, segnalando come le norme dell'articolo 2 rischino di trovare applicazione anche sui processi connessi al tragico incidente ferroviario di Viareggio, nella parte in cui l'omicidio colposo plurimo - uno dei due reati ipotizzabili dalla procura di Lucca - presenta pene edittali inferiori ai dieci anni. A suo parere, appare necessario escludere dall'ambito applicativo del provvedimento tutti i giudizi per il reato di omicidio colposo tenuto conto peraltro che sono già esclusi quelli per reati di omicidio colposo derivanti da incidenti sul lavoro o stradali.

Dopo aver svolto talune considerazioni sulle iniziative legislative del Centro Sinistra delle precedenti legislature le quali sono state oggetto di intercettazioni strumentali da parte della maggioranza, invita il Governo a tenere conto delle contestazioni provenienti dalla società civile, le quali si sono sostanziate nella raccolta di oltre 440 mila firme di uomini di cultura, giuristi ed intellettuali apposte all'appello lanciato da Roberto Saviano.

 

 Il relatore VALENTINO (PdL) osserva come sia infondato il rischio paventato dalla senatrice Granaiola circa l'applicabilità delle norme sulla prescrizione ai processi relativi all'incidente ferroviario di Viareggio, dal momento che il meccanismo previsto dall'articolo 2 determina l'estinzione del processo e non la prescrizione del reato, e pertanto laddove un processo con più capi d'imputazione non si estingua per effetto dell'esenzione oggettiva prevista per uno dei capi di imputazione stessi, esso prosegue anche in relazione agli altri.

 

 Il senatore VITALI (PD) esprime un giudizio critico sul provvedimento il quale rischia di determinare effetti devastanti sull'efficienza della giustizia, senza risolvere il problema della certezza della pena.

 Si sofferma quindi sul carattere di legge ad personam del disegno di legge in esame. Tale provvedimento è stato presentato infatti all'indomani della declaratoria di incostituzionalità del "lodo Alfano". Osserva peraltro come l'Atto Senato n. 1880 sia solo una delle diverse iniziative per porre riparo il Presidente del Consiglio dalle vicende giudiziarie che lo vedono protagonista. Al riguardo ricorda la presentazione di un disegno di legge alla Camera dei deputati per il legittimo impedimento, nonché il progetto di reintrodurre le immunità parlamentari ex articolo 68.

 Si sofferma quindi sulla situazione del sistema giudiziario italiano, caratterizzata da un'eccessiva durata dei giudizi.

 A tale problema non si può però far fronte unicamente fissando in via legislativa termini massimi di durata di ogni grado del giudizio.

 Le criticità del disegno di legge sono state peraltro rilevate anche dal senatore Malan, relatore sul provvedimento per la 1a Commissione nello schema di parere che dovrà oggi essere sottoposto al plenum.

 In tale schema il relatore osserva come nell'introdurre norme per assicurare la ragionevole durata dei processi si individuino criteri presuntivi che appaiono caratterizzati da eccessiva rigidità. A ben vedere infatti in taluni casi la durata del giudizio appare commisurata dalla complessità degli adempimenti probatori. Come del resto ha ricordato la Corte costituzionale in una ben nota sentenza del 1992 obiettivo primario del processo penale è l'accertamento della verità.

 Nello schema di parere, nel rilevare come le nuove norme non trovino applicazione a tutti gli imputati e a tutte le parti civili ma in modo variabile tenendo conto di circostanze soggettive, si suggerisce di escluderne l'applicazione solo per coloro che siano dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali e per i recidivi già riconosciuti come tali e non per tutti coloro che abbiano riportato anche una sola condanna. Tale suggerimento per quanto in linea di principio condivisibile non appare comunque idoneo a risolvere il problema dell'irragionevolezza di tale previsione, la quale determina una violazione del principio di parità di trattamento tra imputati.

 Ulteriori elementi di criticità sono ravvisabili nella previsione di una lista di reati esclusi dall'applicazione delle norme. Nello schema di parere si suggerisce di razionalizzare il catalogo dei reati esclusi tenendo conto della gravità, al fine di evitare che la decisione di includere o escludere un certo reato possa essere assunta sulla base di trattative politiche interne alla maggioranza.

Si sofferma infine sull'articolo 3 del disegno di legge il quale stabilisce che le disposizioni sulla durata massima si applichino ai processi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del provvedimento. Anche al riguardo nella proposta di parere si rileva l'irragionevolezza di tale disposizione.

 Fa presente infine che nella proposta di parere si richiama l'opportunità di integrare il provvedimento con misure volte ad accelerare lo svolgimento dei processi, quali, ad esempio, la riduzione della sospensione feriale dei termini processuali.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 9,25.

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2009

106ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

CENTARO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 14,40.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il presidente BERSELLI avverte che l'Ufficio di Presidenza testé riunitosi ha stabilito a maggioranza il calendario dei lavori della Commissione con riguardo all'esame del disegno di legge n. 1880. In tale sede si è convenuto di convocare quattro nuove sedute per la settimana in corso, da destinare al seguito e alla conclusione della discussione generale sul provvedimento, rispettivamente per stasera dalle ore 20,30 alle ore 24; domani dalle ore 8,30 alle ore 9,30 (antimeridiana); dalle ore 15 alle ore 16 (pomeridiana) e dalle ore 18 alle ore 24 (notturna).

 Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per lunedì 14 dicembre, alle ore 20.

 L'illustrazione degli emendamenti si svolgerà nelle sedute da convocarsi per martedì 15 dicembre, dalle ore 8,30 alle ore 16,30 (antimeridiana) e dalle ore 20,30 alle ore 24 (notturna). Nelle tre sedute da convocarsi per mercoledì 16 dicembre, rispettivamente dalle ore 8,30 alle ore 9,30 (antimeridiana), dalle ore 14,30 alle ore 16,30 (pomeridiana) e dalle ore 20,30 fino a conclusione (notturna) si procederà infine alla votazione degli emendamenti e alla conclusione dell'esame del provvedimento.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

- e petizione n. 900 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

 Il senatore CASSON (PD) lamenta l'assenza del rappresentante del Governo, la cui presenza appare quanto mai necessaria soprattutto in considerazione dei rilievi che questi ha svolto precedentemente. Fa presente peraltro che sulla base di una prassi consolidatasi nella Commissione giustizia a partire dalla XV legislatura, la presenza del Governo è stata ritenuta necessaria anche nel corso dell'esame dei disegni di legge in sede referente.

 

Il presidente CENTARO fa presente che la presenza del Governo non è richiesta per l'esame dei provvedimenti in sede referente e che sono riscontrabili precedenti in tal senso anche nella recente prassi della Commissione giustizia.

 

Fa ingresso in aula il sottosegretario Caliendo.

 

La senatrice ANTEZZA (PD) esprime un giudizio critico sul provvedimento nel suo complesso, in quanto esso introduce disposizioni palesemente violative del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Si sofferma poi sull'articolo 3 del disegno di legge il quale, nella parte in cui prevede che le disposizioni sull'estinzione del processo si applichino anche ai processi di primo grado pendenti, si sostanzia in una vera e propria amnistia occulta.

Le norme di cui all'articolo 2 inoltre non sembrano apprestare adeguata tutela alle persone offese dal reato. Al riguardo esprime perplessità sulla norma relativa al trasferimento dell'azione civile dal processo penale, estinto per effetto della legge in esame, al processo civile. In particolare rileva che riconoscere carattere prioritario ai giudizi trasferiti può rappresentare una violazione del diritto alla difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione.

Con riguardo sempre al merito del provvedimento lamenta la mancata disciplina dei giudizi oggettivamente cumulativi, segnalando i possibili effetti paradossali che si potrebbero determinare in sede interpretativa.

Dopo aver svolto talune considerazioni sull'impatto di tale norma sul ricorso ai cosiddetti riti alternativi si sofferma concretamente sui criteri soggettivi di esclusione dall'ambito applicativo, i quali di fatto reintroducono nell'ordinamento una presunzione di pericolosità sociale espunta e condannata dalla Consulta.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) esprime un giudizio critico sul provvedimento ed in particolare sull'articolo 2, il quale introduce nell'ordinamento un istituto, quale quello dell'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole, del tutto sconosciuto agli altri ordinamenti europei, ed anzi introduce un'inusitata fattispecie di prescrizione dell'azione senza che vi sia inerzia da parte dell'attore.

Fa quindi presente che nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo la valutazione della ragionevole durata del processo non è mai stata effettuata sulla base di standard di durata prefissati, ma è sempre stata considerata in relazione a parametri oggettivi quali la complessità del caso, la condotta dell'istante o delle autorità competenti o l'importanza del giudizio per la parte.

Il disegno di legge in esame inoltre non sembra porsi in linea con quanto previsto dal disegno di legge n. 1440, recante la riforma del processo penale, di iniziativa governativa. In quest'ultimo provvedimento infatti, al fine di assicurare un'adeguata durata dei giudizi si prevedono, all'articolo 23, puntuali modifiche alla legge Pinto, senza però intervenire sul codice di rito attraverso l'inserimento di nuove cause di estinzione processuale.

Per quanto riguarda poi l'introduzione di termini di durata predeterminati osserva come tale previsione appaia in linea di principio condivisibile, ma dovrebbe essere inserita nell'ambito delle norme di attuazione del codice di rito, come del resto è previsto nel proprio disegno di legge n. 584.

L'articolo 2 appare criticabile nella parte in cui prevede una serie di criteri soggettivi e oggettivi di esclusione complessivamente incoerenti e irrazionali, mentre l'articolo 3 risulta inusitatamente lesivo del secolare principio del tempus regit actum, dal momento che, mentre introduce un termine di prescrizione processuale che potrà essere rispettato solo prestabilendo una scansione dei tempi delle varie fasi del processo, colpisce gli atti compiuti quando tale scansione non era legittimamente prevista.

 

 Il senatore MARCUCCI (PD) si sofferma dapprima sulla questione posta nel corso della seduta antimeridiana di oggi dalla senatrice Granaiola, circa l'applicabilità delle norme del provvedimento anche ai processi relativi alla strage ferroviaria di Viareggio. Al riguardo auspica che a fornire rassicurazioni analoghe a quelle già date dal relatore possa essere il rappresentante del Governo. Si domanda poi se per porre rimedio alle vicende processuali di una sola persona sia opportuno approvare un disegno di legge che ha un impatto tanto devastante sulla giustizia. Che si tratti di un provvedimento ad personam appare evidente per il fatto che è stato presentato all'indomani della dichiarazione di incostituzionalità del lodo Alfano. Rileva come sia inaccettabile far assurgere problemi individuali a questioni di interesse nazionale.

 Una riforma coerente della giustizia, basata su un dialogo costruttivo con tutte le forze politiche da realizzarsi con tempi congrui è a ben vedere l'unico vero mezzo per ovviare alle inefficienze del sistema.

 

Il senatore CHIURAZZI (PD) dopo aver lamentato l'elevata conflittualità anche a livello istituzionale sorta intorno al disegno di legge in esame, svolge considerazioni critiche sul provvedimento, il quale rischia di impattare negativamente sull'efficienza e sulla credibilità della giustizia nel nostro Paese. Si sofferma poi ampiamente sulla questione relativa alla eccessiva durata dei processi, che rappresenta un vulnus per la giustizia italiana, ma alla quale non si può porre rimedio con gli strumenti previsti dal disegno di legge in esame. Sono invece necessari interventi di carattere strutturale volti in primo luogo all'implementazione delle risorse sia umane che finanziarie da destinare al settore della giustizia.

Svolge poi considerazioni sull'impatto negativo che tale normativa è destinata da avere sui giudizi pendenti.

Relativamente poi all'articolo 2 preannuncia la presentazione di una proposta emendativa volta a prevedere fra l'altro tempi processuali di durata diversificata a seconda del grado di giudizio.

Si sofferma sulla questione relativa ai vizi di incostituzionalità che il provvedimento pone e che peraltro sono stati rilevati anche nel corso del dibattito. Invita infine a riflettere sulle conseguenze derivanti da una possibile declaratoria di incostituzionalità del provvedimento, anche alla luce di quanto si è verificato in seguito alla sentenza n. 262 del 2009 relativa al cosiddetto lodo Alfano.

 

Il senatore PARDI (IdV) si sofferma sul quadro politico-culturale nel quale nasce il disegno di legge in esame, che può essere valutato alla stregua di un capitolo di quella particolare vicenda della storia italiana recente che può essere definita come conflitto tra giustizia e politica.

A questo proposito, egli fa presente che il rapporto tra l'amministrazione della giustizia e la sfera della politica e più in generale del potere, nel corso della vicenda storica della Repubblica italiana ha vissuto due fasi ben distinte: nella prima, definibile a un dipresso come il trentennio successivo alla conclusione della Seconda guerra mondiale, il rapporto fra la giustizia e il potere non è stato in alcun modo conflittuale, come testimoniano le pagine scritte alla fine degli anni '50 da Dante Troisi, che nel suo romanzo autobiografico "Diario di un giudice" descrisse in maniera quanto mai viva la sofferenza di un magistrato consapevole di dover amministrare una giustizia forte con i deboli e debole con i potenti.

In quegli anni la preoccupazione, che oggi vediamo così diffusa e forte per le garanzie dell'imputato, semplicemente non esisteva.

Mentre infatti il rapporto delle classi dirigenti con l'esercizio dell'amministrazione della giustizia, ed in particolare della giustizia penale, si esprimeva in termini di correttezza formale e di soggezione sostanziale, nei confronti di altri soggetti, ad esempio dei lavoratori che si battevano per i loro diritti sindacali, la giustizia presentava il suo volto più severo, e per gran parte della prima fase della storia della Repubblica si è pagato a volte col carcere l'esercizio di diritti che pure apparivano formalmente garantiti dalla Costituzione.

Le cose hanno cominciato a cambiare a partire dall'ingresso in magistratura di una nuova generazione di giudici, portatori di una cultura egualitaria della legalità; fra le prime inchieste che hanno messo in discussione l'intoccabilità delle classi dirigenti anche quando violavano la legge, vi sono quelle condotte a Genova dal giudice Sansa, il primo ad essere appellato con quel termine "pretore d'assalto" che già tradiva la percezione di questa attività giudiziaria, pur diretta alla mera applicazione della legge, come un elemento che tendeva a scardinare rapporti sociali consolidati.

Dalla fine degli anni '70, quindi, è progressivamente diventata una preoccupazione centrale delle classi dirigenti quella di costruire tutele legislative contro le attività dei magistrati inquirenti che potessero toccare i loro interessi.

Il risultato di questa sorta di inseguimento tra il tentativo di una parte sempre crescente della magistratura di applicare la legge in modo uguale a tutti i cittadini e delle classi dirigenti di costruirsi una sfera di immunità, è stata quella legislazione sempre più contorta e contraddittoria di cui, con forse involontaria sincerità, ha parlato recentemente Luciano Violante.

Ne è testimonianza la stessa formulazione del nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione che, nel regolamentare in maniera minuziosa le caratteristiche che configurano il giusto processo, fa costante e ripetuto riferimento ai certamente sacrosanti diritti dell'imputato, mentre non nomina neanche i diritti delle parti offese.

Questa costruzione di protezioni legislative da parte dei potenti ha avuto una indubbia accelerazione nel momento in cui al centro del sistema politico italiano si è collocato un ricchissimo imprenditore del sistema mediatico, come Silvio Berlusconi, che sulla base delle leggi vigenti non sarebbe stato neanche eleggibile in Parlamento.

Poiché questo stesso imprenditore ha una serie di problemi con la giustizia - cominciati, a dispetto della vulgata corrente, ben prima del suo ingresso in politica - l'attività del Parlamento nell'ultimo quindicennio è stata destinata in parte significativa all'approvazione di leggi dirette a salvaguardare le sue posizioni processuali, non sempre con esito felice, a causa dell'evidente incostituzionalità di molte iniziative. Tale incostituzionalità colpisce anche il disegno di legge in titolo, che peraltro non è l'ultima iniziativa in questo senso, dal momento che alla Camera dei deputati è stato appena depositato il disegno di legge sul cosiddetto legittimo impedimento, mentre si parla di nuovo di modificare talune fattispecie di reato.

 

La senatrice FIORONI (PD) rileva che la lunghezza dei processi è senza dubbio uno tra i più evidenti sintomi dello stato di sofferenza in cui versa il servizio giustizia in Italia, dal momento che, come è a tutti evidente, una giustizia tardiva equivale in molti casi ad un diniego di giustizia.

Il Partito democratico ha presentato in questo scorcio di legislatura numerosi disegni di legge che, riprendendo anche iniziative avviate nella breve legislatura precedente dal Governo allora in carica, sono dirette ad affrontare questo problema in maniera organica e sistematica, agendo sia sul lato dell'organizzazione e degli strumenti, sia su quello di una modernizzazione e semplificazione della procedura penale e civile.

In realtà la stessa maggioranza, fino a poche settimane fa, sembrava condividere questo approccio, come testimonia la mozione sulla giustizia approvata nel gennaio di quest'anno e, al di là di fisiologiche differenze di impostazioni e di orientamenti anche profonde, nella prima parte della legislatura è sembrato che vi fosse uno spazio di confronto reale sulle modalità per perseguire un modello di giustizia più rapida ed efficiente.

La situazione è mutata improvvisamente a seguito della bocciatura da parte della Corte costituzionale della legge sulla sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato, che ha determinato la presentazione del disegno di legge in titolo con il quale, al mero scopo di determinare l'estinzione di un processo a carico del Presidente del Consiglio, si costruisce un meccanismo assurdo: laddove il processo penale dovrebbe essere configurato in maniera da realizzare un equilibrio fra il proficuo esercizio della pretesa punitiva dello Stato e il diritto degli imputati ad un processo giusto, anche sotto il profilo della durata e quindi del diritto a non veder sequestrata la propria esistenza da un'imputazione penale - e nella consapevolezza che la situazione attuale non garantisce a sufficienza la soddisfazione di nessuna delle due esigenze - invece di tentare di migliorare l'efficacia e l'efficienza complessive del sistema, ci si limita ad affermare l'assoluta prevalenza del diritto a veder concluso il processo in tempi ragionevoli, e la conseguente irrilevanza della pretesa punitiva dello Stato e delle aspettative delle parti offese.

L'oratrice si sofferma poi su uno dei profili che caratterizzano maggiormente in senso incostituzionale il disegno di legge in esame, vale a dire l'esclusione della prescrizione processuale per chi abbia ricevuto una condanna penale.

Si tratta di una disparità di trattamento evidentemente irrazionale, che collega un differente trattamento processuale ad una mera situazione soggettiva; un ulteriore paradosso poi, specialmente nel caso di quei reati che per loro natura hanno una particolare complessità probatoria - quali sono quei reati finanziari, tributari, professionali o contro la pubblica amministrazione che questa iniziativa legislativa sembra in particolare diretta a tutelare - risiede nell'evidente disparità di trattamento fra gli imputati già colpiti da una condanna - dal momento che tutti i procedimenti a loro carico saranno sempre esentati dalla prescrizione processuali - e gli incensurati, che beneficiando delle prescrizioni processuali attuali, manterranno la loro posizione di incensurati e potranno beneficiare anche di prescrizioni processuali future.

La senatrice conclude sottolineando il grave effetto inflattivo sul contenzioso civile e sui risarcimenti per durata eccessiva dei processi che potrà conseguire dal combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 3.

 

Il senatore PROCACCI (PD) osserva come il libero confronto in ordine alle strade per superare lo storico problema della lentezza della giustizia sia in maniera evidente pregiudicato dal carattere occasionale dell'iniziativa legislativa in esame, adottata dopo la bocciatura da parte della Corte costituzionale della legge sulla sospensione dei procedimenti penali nei confronti delle alte cariche.

L'oratore ricorda come nella sua passata esperienza di parlamentare europeo, la lentezza dei processi italiani e le quotidiane condanne dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti umani fossero fonte di vergogna e frustrazione, sicché non vi è dubbio che in una condizione in cui non vi fossero i problemi giudiziari del Presidente del Consiglio, qualsiasi iniziativa, da qualsiasi parte proveniente, diretta a risolvere finalmente questo problema, non potrebbe essere salutata se non con soddisfazione ed entusiasmo.

Certamente, egli osserva, perfino un'iniziativa diretta a tutelare le specifiche esigenze del Presidente del Consiglio, qualora si traducesse in una reale trasformazione di una situazione per più versi intollerabile, potrebbe essere accolta con favore; non sembra però essere questo il caso, specialmente in presenza di una politica finanziaria che ha visto la sottrazione di risorse al comparto giustizia, negli ultimi due anni, per complessivi 500 milioni di euro circa, mentre per il 2011 si prefigura un'ulteriore riduzione della stessa entità.

L'oratore quindi invita la maggioranza a non arroccarsi intorno all'obiettivo di approvare in tempi brevissimi il disegno di legge nella sua attuale formulazione, ma a mostrarsi disponibile, riconoscendo prima di tutto le vere ragioni che hanno determinato la presentazione di questa iniziativa legislativa, ad aprire un confronto con l'opposizione per apportare al testo profonde modifiche, che siano idonee a trasformarle in uno strumento utile per avviare un processo di razionalizzazione e modernizzazione del servizio giustizia, in quello stesso spirito che consente oggi all'Assemblea del Senato di esaminare una mozione condivisa da maggioranza e opposizione in materia di riforme costituzionali.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

Il senatore CASSON (PD) comunica che nella seduta di questa sera interverranno per il Gruppo del Partito democratico i senatori De Luca, Pinotti, Lumia, D'Ambrosio, Legnini e Tomaselli.

 

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA  

 

Il presidente CENTARO convoca la Commissione in seduta per le ore 20,30 di oggi, 2 dicembre 2009, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1880.

 

 

 La seduta termina alle ore 16,30.

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2009

107ª Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente

CENTARO

 

 

 La seduta inizia alle ore 20,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

- e petizione n. 900 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

 

Il senatore DE LUCA (PD) esprime preliminarmente un giudizio critico sul disegno di legge il cui testo appare difficilmente migliorabile in fase emendativa: come ha ricordato, infatti, l'onorevole Bersani, risulta difficile intervenire su un provvedimento che viola così palesemente il principio di uguaglianza dei cittadini, si pensi all'irragionevole disparità di trattamento processuale fra gli incensurati e gli imputati che hanno subito una condanna. Dopo aver svolto talune considerazioni sulla questione relativa all'irragionevole durata dei giudizi e sui danni anche finanziari che esso comporta per il nostro paese, si sofferma sul problema relativo alla necessità di una riforma organica della giustizia, basata, da un lato, sulla riforma dei codici di rito e, dall'altro, sull'implementazione delle risorse sia umane che finanziare da destinare al comparto. Al riguardo lamenta la drammatica situazione degli organici sia amministrativi che togati, soprattutto in alcune aree del mezzogiorno d'Italia. Si sofferma poi criticamente sul divieto per i magistrati di prima nomina di ricoprire l'incarico di giudice monocratico, previsione questa introdotta nel 2006 dalla legge di modifica dell'ordinamento giudiziario. Lamenta inoltre l'inefficacia delle misure volte ad incentivare il trasferimento dei magistrati nelle sedi disagiate.

Introdurre per via legislativa termini prestabiliti di durata appare irragionevole, in quanto si prescinde dal fatto che talvolta la durata del giudizio è dovuta alla particolare delicatezza dell'istruttoria. Svolge poi talune considerazioni sulle stime fornite dal Ministro della giustizia circa l'impatto del disegno di legge sui procedimenti in corso. La non coincidenza fra i dati forniti dal Ministero e quelli resi dall'Associazione Nazionale Magistrati appare in parte dovuta alla difficoltà di effettuare stime in assenza di archivi informatizzati completi.

Dopo aver lamentato la progressiva riduzione dei stanziamenti in favore del Ministero della giustizia, si sofferma sulla questione relativa alla produttività dei magistrati. Al riguardo osserva come, secondo uno studio compiuto nel 2008 dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia, il sistema giudiziario italiano sia fra quelli con meno personale e con il più alto numero di giudizi pendenti, e come nonostante tale situazione la produttività dei magistrati appaia comunque elevata.

Dopo aver denunciato il carattere ad personam del disegno di legge, esprime un giudizio critico sull'articolo 3, nella parte in cui prevede che le norme sulla prescrizione si applichino retroattivamente ai processi in corso che si trovano al primo grado di giudizio. Tale previsione appare senza alcun dubbio legata all'esigenza di fornire tutela al Presidente del Consiglio, privo ormai, dopo la declaratoria di incostituzionalità delle immunità del lodo Alfano e coinvolto in giudizi penali di primo grado, quali il processo Mills e quello per i diritti televisivi Mediaset.

 Con riguardo all'ambito oggettivo di applicazione osserva come l'articolo 2 rischi di determinare la prescrizione di alcuni importanti giudizi avviati per reati ambientali, quali quello per la diossina all'Ilva di Taranto, quello per l'inquinamento chimico della Valle del Sacco ed infine quelli sull'affare Eternit. Al riguardo si sofferma sulle implicazioni e sul coinvolgimento della criminalità organizzata nell'ambito dei reati contro l'ambiente.

 Conclude ribadendo la propria contrarietà al provvedimento il quale reca, nel tentativo di apprestare tutela al Presidente del Consiglio, un pericoloso vulnus all'equilibrio dei poteri dello Stato.

 

 La senatrice BUGNANO (IdV), nell'esprimere un giudizio critico sul disegno di legge nel suo complesso, osserva come sia una vera e propria ingiustizia qualificare, come fa la maggioranza di governo, il provvedimento quale efficace strumento per la soluzione dell'annoso problema della eccessiva durata dei processi.

 In linea generale appare condivisibile la finalità del provvedimento, cioè assicurare una ragionevole durata dei processi, obiettivo peraltro previsto sia dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo sia dalla Carta costituzionale.

 Il provvedimento in esame rappresenta, come ha ricordato il procuratore Giancarlo Caselli, una vera e propria "strage di Erode", nella parte in cui per assicurare la perenzione dei processi Mills e Mediaset-diritti televisivi, a carico del Presidente del Consiglio, determina l'indiscriminata estinzione di un numero non quantificabile di giudizi.

 Si sofferma poi sulla questione relativa all'ambito oggettivo di applicazione del disegno di legge, segnalando come esso possa comportare la perenzione di processi per reati quali quello di abuso di ufficio, di frode e di falso in bilancio.

 Affronta quindi il problema dell'impatto della normativa sui processi, alla luce delle stime fornite sia dal Ministero della giustizia che dall'Associazione Nazionale Magistrati. Al riguardo osserva che qualora si volesse considerare attendibile il dato, pari all'1 per cento, fornito dal Ministro guardasigilli, non rimarrebbe che chiedersi quale sia l'oggettiva utilità del provvedimento. Laddove invece si volessero prendere in considerazione i dati resi dall'Associazione Nazionale Magistrati, lo scenario appare ben più preoccupante.

 Si sofferma quindi sull'effetto disincentivante nei confronti dei riti alternativi in seguito all'introduzione della normativa in esame.

 Svolge considerazioni poi sui profili di incostituzionalità che il provvedimento pone, in primo luogo, in relazione alla violazione del principio di uguaglianza nei casi di processi che vedono coinvolti, per la medesima fattispecie criminosa, soggetti recidivi e soggetti incensurati.

 Il principio di ragionevolezza appare poi espressamente violato dall'articolo 2 nella parte in cui prevede una lista di reati fra loro fortemente disomogenei anche per gravità.

 Ricorda quindi la relazione fornita dal Consiglio consultivo del Consiglio d'Europa sul sistema giudiziario italiano. In tale documento si ribadisce la necessità di assicurare in ogni paese il principio di indipendenza e di imparzialità della magistratura nonché l'esigenza di garantire una giustizia efficiente.

 Alla luce di tali premesse appare quanto mai necessaria una riforma organica della giustizia ed in particolare dell'ordinamento giudiziario, da incentrarsi sulla modernizzazione del sistema, sulla rimodulazione dell'assetto geografico ed infine sull'informatizzazione degli uffici giudiziari.

 Dopo aver svolto talune considerazioni sul principio di indipendenza della magistratura - tema questo particolarmente caro al proprio gruppo e peraltro oggetto anche della mozione per le riforme costituzionali esaminata dal Senato nel corso della seduta pomeridiana di oggi - si sofferma sulle iniziative intraprese dal tribunale di Torino per migliorare l'efficienza della giustizia. Al riguardo ricorda che tale tribunale, attraverso l'adesione al cosiddetto programma di Strasburgo, è riuscito ad assicurare una drastica riduzione dei tempi di durata dei processi, i quali in media risultano attualmente non superiori al triennio.

 Conclude auspicando un ripensamento da parte del governo e della maggioranza sul disegno di legge.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) osserva che con il disegno di legge in titolo si riproducono gli stessi errori che furono commessi al tempo dell'approvazione della cosiddetta "legge Pinto"; anche allora, infatti, si ritenne poter realizzare la riduzione dei tempi del processo senza intervenire sulle cause che ne determinavano la lunghezza.

 E che la lunghezza dei processi in Italia sia intollerabile è sicuramente vero; la stessa "legge Pinto" nacque dalla sollecitazione da parte della Corte europea dei diritti umani all'Italia affinché introducesse nel suo ordinamento un sistema per sanzionare l'eccessiva durata dei processi - se non era in grado di ridurla - piuttosto che scaricare gli effetti di questa eccessiva durata sulla Corte europea stessa.

 Il disegno di legge in esame, in realtà, non fa nulla per accelerare lo svolgimento dei processi, in particolare dei processi penali, ma al contrario aggrava gli effetti della loro lentezza, determinandone la prescrizione qualora non si concludano entro termini che sono oltre tutto identificati in maniera del tutto irrazionale.

 Non solo infatti risulta del tutto ingiustificato prevedere che la durata massima dei processi in appello e in Cassazione, per i quali ordinariamente non è necessario acquisire nuovamente le prove, sia la stessa concessa al primo grado di giudizio, ma oltretutto la definizione che viene data del primo grado stesso risulta assolutamente inaccettabile.

 Il decorso del termine di due anni infatti non viene fissato a partire dalla prima udienza dibattimentale ma dalla formulazione dell'accusa. E' noto a tutti come l'udienza preliminare si sia di fatto configurata negli anni come un'ulteriore grado di giudizio, caratterizzato dall'obbligo per il giudice di ricercare le prove favorevoli all'imputato, nonché dallo svolgimento delle attività processuali complesse, in particolare in presenza di un gran numero di imputati e di capi di accusa, così come avviene quando una parte degli imputati sceglie il ricorso ai riti alternativi, il più delle volte con poco vantaggio per i tempi del processo qualora altri imputati vadano al giudizio ordinario.

 Dunque la fase precedente all'apertura del dibattimento presenta spesso tempi che non possono essere contenuti, e che non possono essere neanche capitalizzati per ridurre i tempi del dibattimento, dal momento che l'articolo 111 della Costituzione prevede comunque che la prova debba essere raccolta nel dibattimento stesso.

 Ulteriore esempio dell'illogicità dei termini che si intendono introdurre col disegno di legge, si riscontra nel fatto che mentre a norma dell'articolo 1, per quanto riguarda la valutazione dell'irragionevolezza dei tempi del processo civile, il giudice può portare i termini da due a tre anni, questo non avviene per il processo penale.

 L'introduzione dell'istituto della prescrizione processuale - che, va ricordato, nei termini preposti dal disegno di legge non esiste in nessuno Stato, cosa del tutto diversa evidentemente essendo la perenzione dell'azione prevista nel processo di diritto anglosassone - rischia di avere gli stessi effetti inflattivi della riduzione dei termini di prescrizione del reato introdotta con la cosiddetta ex Cirielli, che hanno reso meno attraente il ricorso ai riti alternativi.

 L'oratore conclude sottolineando l'assurdità di un iniziativa che determinerà, secondo la più prudente stima proposta dal Ministro della giustizia, l'estinzione di 36.213 processi, al solo scopo di impedire che vadano a sentenza i due che riguardano il Presidente del Consiglio, determinando contemporaneamente un'inflazione del processo civile e una crescita esponenziali delle eque riparazioni e configurando in più punti evidenti violazioni della Costituzione sotto numerosi profili.

 

 Il senatore LUMIA(PD), deplora in primo luogo l'ipocrisia con cui si pretende di nascondere - dietro un'asserita finalità di venire incontro alle giuste aspirazioni dei cittadini ad una giustizia rapida ed efficiente - quello che in realtà è un intervento diretto a tutelare il Presidente del Consiglio, e del quale nessun esponente del governo e della maggioranza sembrava aver intravisto l'opportunità fino a quando la Corte costituzionale non ha bocciato la legge sulle immunità alle alte cariche dello Stato.

 Questo disegno di legge - che non è certamente l'ultimo dei provvedimenti ad personam che verranno messi in campo per tutelare la posizione giudiziaria del presidente Berlusconi - è un iniziativa frettolosa, che non reca interventi di sistema, che non è dalla parte dei cittadini e che creerà danni incalcolabili, oltre ad essere, prima di tutto, affetta da gravi profili di incostituzionalità.

 Affrontare veramente la questione dei tempi dei processi significa affrontare prima di tutto gravi problemi di risorse finanziarie e umane.

 E' noto ad esempio che, in particolare nelle procure, si sta assistendo ad una emorragia senza precedenti che sta creando impressionanti vuoti di organico, anche in uffici che fino ad oggi ne erano stati esenti come le direzioni distrettuali antimafia.

 Ancora più impressionanti sono i crescenti vuoti negli organici del personale amministrativo che, unitamente alle risorse materiali sempre più scarse e alla perdurante vetustà del sistema, nel quale i processi di informatizzazione e telematizzazione avanzano molto lentamente, rende sempre più farraginoso il compimento di atti quali le notifiche.

 L'oratore invita quindi i colleghi della maggioranza a ritirare il disegno di legge e ad avviare un serio confronto sui problemi della giustizia, rispetto al quale egli manifesta la massima disponibilità a discutere senza pregiudizi, cominciando una riflessione anche sui principi fondamentali del processo penale italiano, che appare per molti versi arcaico; si pensi alla tradizionale configurazione dei tre gradi di giudizio, che fa ormai dell'Italia un caso unico tra i paesi industrializzati, determinando una incertezza delle situazioni giuridiche soggettive e più in generale della legalità, che rappresenta il principale ostacolo agli investimenti stranieri in Italia e in particolare nel mezzogiorno.

 

 La senatrice BERTUZZI(PD), dopo aver osservato come il Paese sta affrontando un momento di forte crisi economica, abbia bisogno di riforme strutturali efficaci esprime un giudizio fortemente critico sul provvedimento, il quale si presenta come l'ennesimo disegno di legge ad personam.

 Molteplici sono i profili di irragionevolezza rinvenibili in tale normativa, la quale, oltre ad influire sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, determina l'effetto paradossale di incidere diversamente sui processi a seconda del loro grado di giudizio.

 La normativa poi non appare tener conto dei casi di processi relativi a concorso di reati.

 Sollecita quindi una riflessione sul possibile impatto del disegno di legge sull'efficienza della giustizia civile, nella parte in cui si prevede che l'estinzione del giudizio penale possa comportare il trasferimento dell'azione risarcitoria della parte lesa in sede civile.

 Dopo aver rilevato come il disegno di legge abbia destato critiche non solo in parlamento ma anche più in generale nell'opinione pubblica, osserva come esso, nel tentativo di incidere sulla situazione processuale del Presidente del Consiglio, determina di fatto la caducazione di un numero elevato di giudizi, violando peraltro il principio processuale del tempus regit actum. Il carattere ad personam del provvedimento appare peraltro confermato dal fatto che l'esame del provvedimento è stato avviato con urgenza proprio all'indomani della declaratoria di incostituzionalità del cosiddetto lodo Alfano, il quale assicurava ampie immunità al Presidente del Consiglio.

 Dopo aver ribadito la disponibilità dell'opposizione a collaborare ad una riforma reale della giustizia e che non accentui lo scontro fra poteri dello Stato, sollecita una riflessione sulle conseguenze che il provvedimento è destinato ad avere sul rapporto fiduciario fra eletti ed elettori.

 

 Il senatore LEGNINI(PD), nell'evidenziare le conseguenze negative del disegno di legge sul sistema giudiziario, si sofferma sul possibile fenomeno del cosiddetto "forum shopping", per il quale la scelta del luogo dove perpetrare il reato risulta effettuata dai soggetti anche alla luce dell'inefficienza dell'ufficio giudiziario eventualmente competente. Laddove infatti ci si trovi in presenza di un ufficio dove la durata dei processi appare statisticamente superiore al biennio, l'imputato potrebbe avere ottime possibilità di vedere estinto il proprio giudizio.

 Svolge poi alcune riflessioni sull'impatto della normativa relativa all'estinzione dei processi per violazione della ragionevole durata dei giudizi sulla giustizia civile, nella parte in cui si prevede la possibilità per la parte civile, di chiedere, una volta intervenuta l'estinzione del processo penale, il trasferimento dell'azione risarcitoria in sede civile. A ben vedere quindi il sistema che il sistema di legge intende introdurre, da un lato, non appare in grado di assicurare un effetto deflattivo sui giudizi pendenti e, dall'altro, è destinato invece ad ingenerare un aumento del contenzioso in sede civilistica.

 Osserva poi come sia un unicum del nostro ordinamento la contemporanea previsione dell'istituto della prescrizione del reato, e di quello dell'estinzione dell'azione. Conclude svolgendo considerazioni sulle ragioni endemiche dell'inefficienza della giustizia e ricordando d'altro canto come nel campo del processo civile l'istituzione, nel lontano 1996 delle cosiddette sezioni stralcio abbia dimostrato come vi siano strumenti per garantire che l'introduzione di un nuovo regime processuale non determini la perenzione dei processi predetti.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 22,10.

 

 


 

GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2009

108ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

CENTARO

 

 

 La seduta inizia alle ore 8,30.

 

IN SEDE REFERENTE

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

- e petizione n. 900 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

 Il senatore GALPERTI(PD), nell'esprimere un giudizio critico sul provvedimento nel suo complesso, osserva come il problema della eccessiva durata dei processi sia una questione ancora aperta e tale da comportare continue condanne dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

 Riassume al riguardo anche il contenuto della risoluzione n. 42 di quest'anno del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nella quale si denunciano gli oltre duemila casi di condanna dell'Italia per l'eccessiva durata dei giudizi. L'inefficacia della legge Pinto, nata per evitare la paralisi della Corte di Strasburgo, è stata peraltro riconosciuta dalla Corte stessa nella sentenza Scorrino contro Italia. Pur essendo sancito dall'articolo 6 il principio della durata ragionevole del giudizio, la giurisprudenza della corte non ha mai richiesto che esso si concretizzasse o comunque fosse valutato sulla base di termini prefissati di durata. La ragionevolezza è stata sempre valutata alla luce di alcuni criteri oggettivi quali quello della complessità della questione, dalle condotte della parte e delle autorità procedenti nonché infine dell'importanza della causa per le parti.

 La soluzione prospettata nel disegno di legge risulta peraltro in contrasto con quanto previsto nel disegno di legge n. 1440 di riforma del processo penale, di iniziativa governativa. L'articolo 23 del suddetto provvedimento prevedeva puntuali modifiche alla legge Pinto, nonché l'introduzione di alcune misure più strutturali volte a deflazionare il contenzioso in Corte d'appello.

 Il disegno di legge governativo inoltre definiva anch'esso per legge termini di ragionevole durata che venivano però individuati in tre anni per il primo grado di giudizio, due anni per il contenzioso d'appello e un anno per il processo in cassazione. A ben vedere quindi l'impianto complessivo del disegno di legge governativo appare più accettabile anche se si considera che alcuni tribunali italiani, quali quello di Torino, sono riusciti ad assicurare una durata triennale dei giudizi.

 Dopo aver svolto taluni rilievi critici sull'articolo 3 nella parte in cui determina una sostanziale disparità di trattamento, si sofferma sulla questione relativa all'ambito oggettivo di applicazione, a riguardo osserva come sia paradossale ricomprendere ad esempio l'omicidio colposo per responsabilità medica, laddove peraltro l'accertamento istruttorio determina un allungamento dei tempi processuali ed escludere invece il medesimo reato verificatosi a seguito di incidente stradale o di infortunio sul lavoro.

 Svolge poi considerazioni sui dati relativi all'impatto della normativa sui giudizi pendenti esprimendo perplessità sull'attendibilità delle stime fornite dal Ministero. Se fosse vero infatti che solo l'1 per cento dei giudizi pendenti risulti superiore al biennio, non si comprenderebbe la ragione del disegno di legge.

 Conclude osservando peraltro come la durata dei giudizi appaia diversificata anche in relazione alle diverse aree territoriali del paese, in particolare le maggiori inefficienze sembrano caratterizzare con i distretti laddove i fenomeni di criminalità organizzata appaiono più rilevanti.

 

 Il senatore MARITATI(PD), replicando in primo luogo ad alcune affermazioni rese alla stampa dal presidente della Commissione Giustizia, osserva come il disegno di legge n. 2699 della XIV legislatura di cui egli era uno dei firmatari, presenti differenze sostanziali rispetto al provvedimento in esame. In primo luogo esso non prevedeva forme di prescrizione dell'esercizio dell'azione ma una diversa modulazione dei tempi di prescrizione del reato; in secondo luogo la fissazione dei tempi processuali di durata era ben più elastica di quella dell'attuale provvedimento; infine esso, si inseriva in un quadro di più ampie riforme organiche della giustizia.

 Nell'esprimere un giudizio fortemente critico sul disegno di legge in esame osserva come sia impensabile riuscire ad assicurare una riduzione dei tempi di durata dei giudizi senza prevedere interventi di carattere strutturale in grado di intervenire sulle reali cause dell'inefficienza della giustizia.

 Con riguardo all'impatto del disegno di legge, ritiene che le conseguenze negative di esso siano innegabili anche da parte di alcuni senatori della maggioranza che da operatori ben conoscono i problemi della giustizia.

 Si sofferma poi sul rapporto Italia dello scorso 16 ottobre elaborato dalla Commissione Greco, nel quale oltre a denunciarsi la drammatica diffusione dei fenomeni di corruzione nel nostro paese e a esprimersi viva preoccupazione per l'introduzione di immunità specifiche per le più alte cariche dello Stato, si sottolinea la necessità di intervenire attraverso misure in grado di assicurare una riduzione dei processi e quindi il rispetto del principio di effettività della pena.

 Fa presente peraltro le inefficienze dell'amministrazione della giustizia, in certe aree del Paese favoriscono il sistema di criminalità organizzata.

 Si sofferma poi criticamente sul titolo del disegno di legge, il quale in realtà non assicura una riduzione dei processi ma la perenzione di numerosi di essi. Appare criticabile inoltre l'uso strumentale della condivisibile finalità di garantire una ragionevole durata dei processi, per di fatto assicurare l'impunità al Presidente del Consiglio.

 Con riguardo alle stime fornite nel corso delle audizioni di lunedì, osserva come il problema dei dati non possa essere adeguatamente valutato ex ante, a ben vedere infatti l'effetto caducatorio deve essere valutato in forma dinamica: ogni anno infatti un certo numero di processi sarà destinato all'estinzione.

 Dopo aver svolto talune considerazioni sull'istituto della custodia cautelare, il quale potrebbe essere con adeguate modifiche processuali ampiamente ridimensionato, sottolinea come il paese abbia bisogno di una riforma più ampia ed organica della giustizia, incentrata su una ridefinizione della geografia giudiziaria, sulla realizzazione dell'ufficio e per il processo ed infine sull'informatizzazione del sistema giudiziario, progetto quest'ultimo che per ragioni non del tutto comprensibili appare ostracizzato dal Ministero della giustizia. Si sofferma poi sulle conseguenze sull'efficienza della giustizia civile derivanti dalla normativa in esame, la quale consente, alle parti lese di richiedere il trasferimento dell'azione risarcitoria in sede civile.

 Con il disegno di legge in esame si introduce una corsia preferenziale per alcuni giudizi, anche se l'esperienza, quale quella maturata in relazione al cosiddetto rito del lavoro, dovrebbe dimostrare che ogni qualvolta si è provato ad introdurre sistemi alternativi facilitati i risultati prodotti in termini di efficienza sono stati fallimentari.

 Conclude auspicando che la maggioranza ripensi la propria posizione sul disegno di legge, il quale è non solo ingiusto, come lo era del resto il lodo Alfano, ma è anche dannoso per il Paese.

 

Il senatore ICHINO (PD) esprime viva preoccupazione per i contenuti del disegno di legge in esame, che rischia di determinare conseguenze dannose di straordinaria gravità delle quali, a suo parere, i presentatori non possono non essersi resi conto.

 Appare prima di tutto desolante la decisione di piegare una volta di più l'interesse pubblico alla difesa di un interesse assolutamente privato del Presidente del Consiglio, quali che siano le motivazioni che vengono pretestuosamente addotte per giustificare un simile comportamento.

 Anche se poi si volessero prendere per buone le motivazioni stesse, la strategia di fondo con cui si intende affrontare il problema della lunghezza dei processi, al di là del contenuto puntuale delle singole disposizioni, sembra rispondere a un vizio storico radicato nella cultura politica del nostro Paese - più ancora forse in quella di sinistra che in quella conservatrice - per cui si ritiene di risolvere un problema dalle cause complesse con un tratto di penna che imponga obblighi e termini, laddove sarebbe invece necessaria la maturazione di una cultura materiale che si realizza attraverso l'impegno quotidiano a individuare e curare i nodi che determinano la sofferenza complessiva di un sistema.

 Nel caso di specie, però, la lettura delle norme proposte rivela non il semplice velleitarismo di chi metta in campo disposizioni perfette sulla carta senza preoccuparsi se nel contesto reale risultino effettivamente applicabili, ma un'insensatezza difficilmente giustificabile.

 L'oratore ritiene che, essendosi i colleghi lungamente soffermati sui gravissimi danni comportati dalle disposizioni di carattere processual penalistico, vadano posti in luce gli effetti perversi determinati dalle disposizioni dell'articolo 1.

 Appare infatti in primo luogo del tutto illogico sollecitare i cittadini all'instaurazione di un nuovo procedimento, l'istanza di sollecitazione, per ottenere la definizione di un processo già pendente.

 Soprattutto poi si introduce un meccanismo automatico di attribuzione del risarcimento, dovuto, in misura ridotta, perfino alla parte che sia risultata soccombente nel processo principale e addirittura nel caso in cui la domanda fosse palesemente infondata.

 E' del tutto illogico, in un sistema oltretutto gravato da un enorme contenzioso pendente, sanzionare un presunto danno causato dal ritardo di un giudice nel rigettare una domanda la cui pretestuosità e infondatezza era manifesta.

 Si tratta di un meccanismo incentivante del contenzioso, ciò che evidentemente aumenterà il carico di lavoro dei tribunali favorendo un circolo vizioso che renderà più frequente la violazione dei termini di ragionevolezza, non diversamente da quanto avverrà nel processo penale, dove gli imputati saranno incentivati all'esercizio di tattiche dilatorie nel tentativo di guadagnare l'estinzione del processo.

 In un contesto in cui gli oneri per lo Stato determinati dal pagamento dell'equa riparazione prevista dalla cosiddetta legge Pinto sono cresciuti dal 2001 con andamento esponenziale, è facile prevedere che l'assurdo meccanismo previsto dal disegno di legge ne determinerà un'ulteriore e tumultuosa crescita, un rischio a fronte del quale, egli osserva, il disegno di legge in titolo, non opera alcuna quantificazione, e non prevede alcuna copertura finanziaria.

 Ben diversi sono gli interventi, prima di tutto nel settore dell'organizzazione e delle metodologie del lavoro, che servirebbero per migliorare l'efficienza del sistema.

 A tale proposito fa riferimento alla sua lunga esperienza di avvocato del foro di Milano, una sede giudiziaria la cui efficienza è decisamente superiore alla media; ebbene nel 2006 il Presidente della Corte d'appello di Milano dovette con dolore emanare una circolare in cui imponeva alle sezioni di tenere udienza in non più di quattro giorni lavorativi settimanali, mentre in precedenza vi erano cinque giorni utili, e di non protrarre le udienze oltre le ore 14, e ciò a causa delle gravi carenze di personale amministrativo utilizzabile per le udienze; questa decisione ha determinato un ulteriore restringimento del collo di bottiglia dell'amministrazione della giustizia nel distretto di Milano, rappresentato già in precedenza dal giudizio d'appello.

 All'apertura di quest'anno giudiziario, il Presidente della Corte d'appello di Milano ha ricordato che basterebbe poter recuperare 10 unità di personale amministrativo, in una realtà come quella milanese dove ve ne sono diverse centinaia nei vari uffici giudiziari, per consentire di ripristinare la quinta giornata settimanale di udienza.

 Per realizzare questo obiettivo, a parità di spesa, basterebbe attribuire ai dirigenti effettivi poteri di organizzazione degli uffici e di allocazione razionale del personale, così come potrebbero essere quanto mai utili l'introduzione di criteri di valutazione della produttività dei singoli magistrati e di procedure per la migliore organizzazione del loro lavoro, si pensi ad esempio ai positivi risultati che si sono ottenuti a Torino, assegnando ai giudici le pratiche in modo che essi le affrontassero e le chiudessero in sequenza e non in parallelo.

 

 Il senatore CASSON (PD) comunica che intendono prenotare il loro intervento i senatori Negri, Zanda, Della Monica e Passoni.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 9,30.

 

 


 

GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2009

109ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

CENTARO

 

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

- e petizione n. 900 ad essi attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

 

 La senatrice NEGRI (PD) osserva come il disegno di legge in esame debba spingere ad una più ampia riflessione sul rapporto tra il principio di legalità e principio di legittimità. Si sofferma quindi sul merito del provvedimento ed in particolare sulla previsione di termini fissi di durata di ciascuna fase processuale. Al riguardo svolge talune considerazioni sul funzionamento del tribunale di Torino, il quale riesce a garantire ragionevoli termini di durata dei processi, anche grazie all'ampio ricorso ai riti alternativi. Il provvedimento in esame rischia laddove approvato di determinare una sostanziale disincentivazione al ricorso a tali riti. E' quindi necessaria una valutazione più ampia rispetto a quella strettamente legata alla ricaduta immediata del provvedimento sull'impatto delle norme dell'estinzione del processo per violazione della ragionevole durata. Il nostro sistema giudiziario rischia il collasso se viene privato dell'importante strumento deflativo dei riti alternativi.

 E' innegabile che una riforma della giustizia non possa prescindere dall'obiettivo di assicurare una ragionevole durata dei giudizi, finalità che però non sembra adeguatamente perseguita dal provvedimento in esame. Al fine di perseguire tale obiettivo sollecita una riflessione sull'opportunità di introdurre talune forme di filtro per il ricorso in appello. Al riguardo rileva come l'assenza di limiti alla impugnazione delle sentenze di primo grado, originariamente giustificata sulla base del principio del divieto di reformatio in peius non dovrebbe più trovare fondamento nel nuovo sistema di stampo accusatorio.

 Dopo aver svolto talune considerazioni sulle implicazioni di carattere finanziario del nuovo comma 3-quater introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, si sofferma sugli esiti di un'indagine condotta dall'IPSOS sulla giustizia nel nostro Paese. Da tale studio emerge, oltre ad una generale insoddisfazione dell'opinione pubblica nei confronti del sistema giudiziario vigente, anche una evidente involuzione giustizialista della sensibilità collettiva.

 Conclude ribadendo la propria contrarietà al provvedimento anche in ragione del suo carattere ad personam. A suo parere, appare esecrabile il tentativo del Presidente del Consiglio di cercare con ogni espediente di difendersi non già nel processo ma dal processo stesso.

 

 Il senatore ZANDA (PD) esprime un giudizio fortemente critico sul disegno di legge sia per ragioni politiche sia per profili di merito.

 Dopo aver osservato come le ragioni reali del provvedimento siano ben altre rispetto alla riduzione dei tempi di durata dei processi, come è dimostrato dal fatto che il disegno di legge è stato presentato all'indomani della sentenza di declaratoria di incostituzionalità del lodo Alfano, si sofferma sui profili di costituzionalità e di irragionevolezza del provvedimento.

 L'irragionevolezza appare inoltre confermata dalla sostanziale divergenza delle stesse sulla valutazione dell'impatto del disegno di legge fornite dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministro della giustizia.

 Risulta indubbiamente irragionevole, poi, la previsione legislativa di termini stabiliti di durata di ciascuna fase processuale, a prescindere da ogni valutazione circa l'eventuale oggettiva difficoltà istruttoria del procedimento.

 Il contrasto sulle stime fra Consiglio Superiore della Magistratura e Ministro della giustizia rappresenta solo uno degli scontri in atto a livello istituzionale e che stanno lentamente minando l'intero sistema democratico. Ricorda, al riguardo, con viva preoccupazione anche le parole sprezzanti rivolte dal Capogruppo di maggioranza in Senato all'Associazione Nazionale Magistrati ed infine le dichiarazione del presidente della Commissione giustizia circa l'inutilità di audire professori di diritto costituzionale nell'ambito dell'esame del disegno di legge.

 L'irragionevolezza del provvedimento però non è negata tout court dalla maggioranza, a ben vedere, infatti, vi sono illustri giuristi, parlamentari del Partito delle libertà, quali l'onorevole Pecorella, che hanno contestato il carattere demagogico di alcune delle previsioni del disegno di legge in esame, quali ad esempio l'esclusione dall'ambito applicativo della norma i processi aventi ad oggetto i reati di immigrazione clandestina, nonché i recidivi.

 L'incostituzionalità del provvedimento per violazione del principio di ragionevolezza e del principio di uguaglianza è poi, peraltro, stata denunciata anche da due ex Presidenti della Corte costituzionale, il professor Onida e il professor Baldassarre.

 Anche nel merito il provvedimento non può che essere criticabile in quanto non prevede misure di carattere strutturale di riforma del sistema giudiziario.

 Il disegno di legge Gasparri rappresenta l'ennesimo tentativo del Presidente del Consiglio di sottrarsi, in nome della propria ostentata legittimazione democratica, al giudizio della magistratura. Esprime in conclusione viva preoccupazione per la fase politica che sta vivendo il Paese, contrassegnata da un acceso conflitto tra poteri dello Stato ed in particolare da una costante denigrazione del ruolo del Parlamento - svilito nella funzione legislativa dall'abuso dello strumento della decretazione d'urgenza -della Corte costituzionale - qualificata, all'indomani della declaratoria di costituzionalità del lodo Alfano, come eversiva - della libertà di stampa ed infine della magistratura nel suo complesso, e soprattutto di coloro che svolgono funzioni requirenti.


 Il senatore
D'ALIA (UDC-SVP-Aut) ritiene di dover esprimere in primo luogo una valutazione di carattere politico sul disegno di legge in esame, dal momento che i rilievi sui suoi contenuti giuridici, certamente gravi, apparirebbero però meno urgenti e importanti se risultasse confermata la sua previsione che questo disegno di legge finirà per non essere approvato, e che debba quindi essere considerato allo stato come mera esercitazione di forza da parte dell'Esecutivo; infatti, al di là dell'assistenza prestata al Governo dal senatore Gasparri e dagli altri firmatari, il disegno di legge non può in alcun modo essere considerato come un'iniziativa parlamentare, come dimostra la circostanza che in via di fatto, e anche di diritto, a questo disegno di legge è stata sostanzialmente offerta una corsia preferenziale, che ha determinato la pretermissione di disegni di legge del Governo stesso fino a un attimo prima considerati prioritari e urgenti - primo fra tutti quello sulle intercettazioni, ma anche quello sulla riforma del processo penale - e già incardinati in Commissione, o anche di un disegno di legge come la riforma della professione forense, che il presidente Berselli era riuscito a portare avanti con straordinaria rapidità e grande determinazione.

 In verità, il disegno di legge in esame, più che dalla preoccupazione della ragionevole durata del processo, sembra ispirato da quella della ragionevole durata del Governo: non è certamente il primo caso di legge diretta a rispondere in primo luogo ad una preoccupazione personale del Presidente del Consiglio, è il primo però che, se approvato, risulterebbe avere conseguenze negative di così vasta portata.

 Al di là del severo parere espresso dalla Commissione affari costituzionali - sulla scorta della relazione di un senatore, quale il collega Malan, che certo non può essere accusato di appartenere alla componente della maggioranza critica verso il Presidente del Consiglio - il problema più grave è quello dell'impatto sul sistema che avrebbe l'approvazione di questa legge.

 Nelle comunicazioni rese lunedì scorso alla Commissione giustizia, il ministro Alfano ha focalizzato l'attenzione sul numero dei processi penali che si estinguerebbero all'atto dell'approvazione della legge, quantificandoli in numero di 36 mila -39 mila

 Nulla però è stato detto dal Ministro e dai suoi collaboratori, che pure ne sono stati richiesti, sul ben più ampio impatto che avrà l'applicazione dell'articolo 1 del disegno di legge.

 Allo stato, infatti, risultano pendenti in primo grado presso la Corte dei conti, 51.867 ricorsi pensionistici, 36.077 dei quali avrebbero già superato la durata biennale; nella stessa situazione, sarebbero 2.044 procedimenti per responsabilità contabile, mentre i ricorsi amministrativi in primo e secondo grado di durata biennale, secondo informazioni fornite dal Consiglio di Stato, sarebbero 566.539 e, soprattutto, risultano pendenti in primo grado circa 5.425.000 cause civili, metà delle quali, secondo valutazioni che sono state espresse nelle audizioni di lunedì, si trovano ad uno stato per il quale sarebbe immediatamente attivabile dalle parti la procedura di cui all'articolo 1, comma 3-quinquies.

 Se a fronte di questo si considera che in questi casi l'equa riparazione assumerà carattere automatico e che, laddove oggi può essere accolta in una misura che va dall'1 per cento al 100 per cento della domanda, domani lo sarà in un misura che non potrà comunque essere inferiore a un quarto, è evidente che l'erario dovrà pagare un ammontare al momento non calcolabile di eque riparazioni per il quale questa legge non reca né previsione né copertura.

 Se si considerano poi i guasti che recherebbe l'approvazione dell'articolo 2 - si pensi solo all'inflazione di procedimenti penali ordinari dovuti alla minor convenienza dell'accettazione dei riti alternativi - egli ritiene come risulti del tutto evidente l'impraticabilità di questa strada.

 La sua parte politica è certamente consapevole del fatto che esista oggi un problema di relazioni fra giustizia e politica, ma ritiene che non possa essere affrontato in maniera obliqua; il Gruppo dell'UDC ha presentato alla Camera dei deputati, e oggi anche al Senato, un disegno di legge che riconosce al Presidente del Consiglio il diritto ad opporre per un periodo limitato, nell'ambito di un processo penale, un legittimo impedimento a comparire per motivazioni collegate alle funzioni specifiche della sua carica, così come indicate dalla legge n. 400 del 1988.

 Accanto a questo, vi è la necessità di aprire un confronto su una soluzione di più ampio respiro, attraverso l'inserimento nella Costituzione di disposizioni a tutela della funzione di Governo, sulla falsariga di quelle che erano previste dalla legge sulla sospensione dei procedimenti penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.

 

 Il presidente CENTARO fa presente che, secondo gli accordi, la seduta in corso sarebbe dovuta terminare alle ore 16, per riprendere alle ore18 dopo i lavori dell'Assemblea

 Considerando però che all'ordine del giorno dell'Assemblea vi sono esclusivamente attività di sindacato ispettivo, egli chiede se il senatore Passoni e la senatrice Della Monica intendono svolgere adesso i loro interventi, ferma restando la convocazione della seduta delle ore 18.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) ringrazia il Presidente della sua disponibilità. Tuttavia ella esprime perplessità, così come in altra seduta aveva fatto il senatore Casson, sull'assenza del Governo in una discussione di questa importanza.

 

 Il presidente CENTARO fa presente che vi è una consolidata prassi nel senso di poter proseguire in sede referente la discussione generale anche in assenza del rappresentante del Governo, assenza che peraltro egli deplora.

 

 Il senatore PASSONI (PD) rileva come il disegno di legge in esame intervenga in modo occasionale, e sostanzialmente controproducente, su un problema, quale quello dell'amministrazione della giustizia, che avrebbe bisogno invece di un approccio ben altrimenti organico e sistematico.

 In realtà negli ultimi anni, piuttosto che sull'esigenza di fornire ai cittadini un servizio giustizia realmente efficace ed efficiente, il dibattito politico è stato incentrato sul problema delle relazioni fra giustizia e politica, e questo stesso dibattito è stato piegato dal Presidente del Consiglio e dalla maggioranza ad esigenze di parte, fino a creare un clima di scontro, nel quale la formulazione di qualsiasi opinione diversa da quella del premier sulle problematiche sull'amministrazione della giustizia viene pubblicamente tacciata di avere natura strumentale.

 In realtà la problematica dei rapporti fra giustizia e politica andrebbe forse guardata in una prospettiva completamente diversa, quella cioè di chiedersi come sia possibile garantire degli standard etici più elevati nell'amministrazione della cosa pubblica.

 L'oratore pur dichiarando di non possedere dati ufficiali ed attendibili che consentano di valutare la consistenza di tale sensazione, fa presente come sia diffusa nella pubblica opinione l'impressione che il livello della corruzione nella politica e nella pubblica amministrazione sia oggi non dissimile da quello che si registrò all'epoca della cosiddetta "tangentopoli".

 Del resto quel fenomeno era legato ad una sorta di mutamento culturale nella classe dirigente che si era consumato nel corso degli anni '80, e con cui la politica non ha ancora fatto i conti fino in fondo.

 Nel rilevare come il disegno di legge in esame abbia incontrato le critiche di molti e qualificati esperti, egli osserva - al di là delle differenze, pur impressionanti, tra i dati forniti dal Ministro della giustizia e quelli del Consiglio Superiore della Magistratura e dell'Associazione Nazionale Magistrati sui processi in corso che verrebbero a prescriversi per effetto dell'approvazione del disegno di legge in esame - come rischino di non avere giustizia migliaia di vittime di reati che hanno gravemente turbato la pubblica opinione, da reati ambientali come quelli oggetto del processo Eternit, a reati finanziari come quelli compiuti negli scandali Parmalat e Cirio, a reati professionali come quelli commessi dai medici e dagli amministratori della Clinica Santa Rita di Milano.

 L'oratore invita i colleghi a riflettere sul fatto che dietro le carte di questi processi vi sono persone la cui vita è stata spezzata, con la morte o la malattia di un famigliare o con la perdita dei risparmi di una vita.

 Il senatore Passoni conclude quindi auspicando il ritiro di un disegno di legge che, a suo parere, non ha certamente molto futuro davanti a sé, e ad aprire invece un serio dibattito sulla riforma e il rilancio del servizio giustizia.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) esprime in primo luogo un vivo sgomento per il fatto che un disegno di legge come quello in esame rechi anche le firme di colleghi di maggioranza facenti parte di questa Commissione, nei confronti dei quali ella prova profondi sentimenti di stima.

 Peraltro è di assoluta evidenza come in questa occasione esponenti della maggioranza del Senato abbiano prestato il loro avallo a quella che, al di là delle apparenze, è una iniziativa legislativa del Governo.

 Il grave vulnus costituzionale e democratico rappresentato dal disegno di legge in esame, è reso evidente non solo dal fatto che gran parte dei senatori dell'opposizione abbia ritenuto di venire a testimoniare il proprio dissenso in discussione generale - una testimonianza che sarebbe fuorviante classificare riduttivamente come attività ostruzionistica - ma anche dalle fortissime riserve espresse non solo dalla magistratura attraverso il Consiglio Superiore da un lato e l'Associazione Nazionale Magistrati dall'altro, ma da tutte le componenti dell'universo dei giuristi, solo se si pensi ai severissimi rilievi espressi dall'Unione delle camere penali, dall'Associazione degli operatori del diritto penale e, da ultimo, dal Consiglio nazionale forense in audizione presso questa Commissione.

 La senatrice si sofferma poi sull'articolo 1 ed esprime piena condivisione per i timori espressi nel suo intervento dal collega D'Alia circa il rischio che il meccanismo previsto dal comma 3-quinquies inneschi una spirale inflazionistica di richieste di equa riparazione.

 Bisogna oltretutto considerare i gravissimi problemi in cui versa in questo momento il mondo dell'avvocatura, dovuta alla crescita ipertrofica della categoria negli ultimi anni, e alla presenza quindi di un vasto strato di professionisti poco qualificati e privi di risorse - un problema ben presente al Consiglio Nazionale Forense e alle altre associazioni di categoria, da cui non a caso è venuta una pressante richiesta per una nuova regolamentazione del settore cui la Commissione giustizia ha tentato di dare risposta in questi mesi con l'esame dei disegni di legge nn. 601 e congiunti - e tale situazione di difficoltà può contribuire alla crescita di liti temerarie, dirette semplicemente a lucrare l'equa riparazione.

Non vi è dubbio peraltro come al centro di questo provvedimento vi sia il meccanismo estintivo dei processi penali previsto dall'articolo 2.

 Senza ripercorrere tutti i gravi profili di costituzionalità che caratterizzano questa disposizione, e che sono stati trattati dagli altri interventi in discussione e sono implicitamente ammessi nel parere della Commissione affari costituzionali, la senatrice fa presente come da parte del Partito Democratico non vi sia una pregiudiziale chiusura all'idea di meccanismi di prescrizione legati ai tempi processuali.

 Al di là delle proposte presentate nelle legislature precedenti richiamate questa mattina dal senatore Maritati, ella fa presente che in questa legislatura i senatori del Partito Democratico componenti la Commissione giustizia insieme ai colleghi Chiti e De Sena hanno presentato il disegno di legge n. 1043, già iscritto all'ordine del giorno di questa Commissione, recante delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale.

 Questa iniziativa, fondata sulle conclusioni della cosiddetta Commissione Pisapia, istituita nella scorsa legislatura dal Ministro della giustizia, reca fra i criteri di delega, agli articoli 43 e 44, un nuovo meccanismo di prescrizione del reato, che prevede in primo luogo che i reati si prescrivano se entro un determinato termine dalla data in cui erano stati consumati non sia stata esercitata l'azione penale, prevedendo poi che dall'esercizio dell'azione penale decorrano ulteriori termini di prescrizione quantificati in cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio e due anni per ogni successivo grado di giudizio.

 Benchè la disposizione sia espressa in forma di delega al Governo - in modo da poter consentire una valutazione ponderata delle nuove disposizioni anche rispetto alle norme transitorie per i processi in corso - essa è comunque formulata in termini assai meno rozzi di quella recata dall'articolo 2 del disegno di legge in corso, che, pure, essendo immediatamente precettiva, avrebbe dovuto essere calibrata con la massima attenzione: infatti in primo luogo la scansione dei tempi tiene presente che i successivi gradi di giudizio richiedono tempi certamente minori di quelli richiesti per la definizione del processo di primo grado, che nella delega peraltro erano formulati con un'ampiezza sufficiente a consentire lo svolgimento di tutte le attività successive all'esercizio dell'azione penale e prevedendo una serie di cause interruttive del decorso della prescrizione che tengano conto di quella che è la realtà degli adempimenti processuali.

 L'oratrice conclude osservando che in queste ore sembra maturare nella maggioranza la consapevolezza che il testo del disegno di legge così come formulato sia improponibile. Ella invita quindi il relatore e i colleghi della maggioranza a rendere note le modifiche che si intendono apportare al testo, anche per orientare l'attività emendativa dell'opposizione, che deve essere messa in grado di capire se vi sono spazi di mediazione per approvare una normativa utile al Paese o se non vi sia altra strada che consegnare agli atti parlamentari la testimonianza del proprio assoluto dissenso.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,50.

 

 


 

GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2009

110ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

CENTARO

 

 

 La seduta inizia alle ore 18.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

- e petizione n. 900 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame)

 

Il presidente CENTARO, preso atto, alla presenza del relatore, che non sono presenti senatori che chiedano di parlare in discussione generale, dispone di proseguire la seduta fino alle 18,30, per consentire a colleghi che lo desiderino di intervenire.

Preso atto, alle ore 18,30, che non vi sono colleghi che desiderino intervenire, dichiara chiusa la discussione generale rinviando lo svolgimento delle repliche ad altra seduta.

 

 La seduta termina alle ore 18,30.

 

 


 

GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2009

112ª Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 8,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

- e petizioni nn. 900 e 918 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella 2a seduta pomeridiana del 3 dicembre scorso.

 

Il senatore CASSON (PD) reitera al rappresentante del Governo la richiesta di far pervenire alla Commissione i dati completi relativi all'impatto del disegno di legge in esame sui processi pendenti.

 

Il sottosegretario CALIENDO si impegna a far pervenire oggi stesso la documentazione richiesta.

 

Il relatore VALENTINO (PdL), intervenendo in sede di replica, esprime apprezzamento per il tenore del dibattito e per i numerosi contributi che da esso sono emersi. Nel sottolineare l'atteggiamento fortemente partecipativo delle opposizioni, confermato dall'ampio numero di senatori intervenuti in sede di discussione generale, osserva come siano emersi con riguardo al merito del provvedimento almeno tre diversi ordini di rilievi.

In primo luogo sono stati formulati giudizi critici legati alle circostanze politiche, di carattere contingente, nelle quali è maturata la presentazione del provvedimento.

Un secondo ordine di rilievi presenta carattere tecnico-giuridico. Sono infine espresse significative perplessità sotto il profilo costituzionale. In particolare, oggetto di critica sono state sia le esclusioni di carattere soggettivo e sia quelle relative all'ambito applicativo e alla decisione di escludere alcune fattispecie di reato. Complessivamente, però, le finalità del provvedimento risultano condivise: la ragionevole durata del processo è stata unanimemente riconosciuta come un principio costituzionale non sacrificabile; egli osserva peraltro come il disegno di legge rappresenti solo un primo passo nella direzione di dare complessiva attuazione alle previsioni costituzionali dell'articolo 111 sul giusto processo.

Dopo aver rilevato come perplessità e considerazioni critiche siano state formulate anche nel parere reso dalla Commissione affari costituzionali, sulla scorta della relazione del senatore Malan, si sofferma sui rilievi emersi con riguardo all'articolo 3, recante la disciplina transitoria.

Affronta poi la questione relativa all'impatto della normativa sui processi pendenti, osservando come appaiano, a suo giudizio, più convincenti le stime fornite, sia per la loro completezza sia per il metodo statistico di rilevazione, dal Ministero della giustizia. Rileva peraltro che i rappresentanti del CSM e dell'Associazione Nazionale Magistrati hanno ammesso il carattere parziale dei rilevamenti da essi resi alla Commissione.

Si sofferma quindi sui profili di carattere finanziario, osservando come l'attuazione del disegno di legge richieda un aumento degli stanziamenti in favore del comparto della giustizia, da destinarsi all'implementazione delle risorse umane e degli strumenti anche informatici. Al riguardo, sottolinea l'opportunità di destinare a tale finalità parte delle ingenti risorse sequestrate alla criminalità organizzata, il cui ammontare è stato peraltro reso noto in una conferenza stampa dei Ministri della giustizia e degli interni svoltasi nella giornata di ieri.

Conclude auspicando che si possa giungere, in ragione della sostanziale condivisione delle finalità, alla elaborazione di un testo quanto più possibile condiviso e scevro da gran parte dei rilievi critici.

 

Il sottosegretario CALIENDO osserva come il provvedimento affronti due questioni: da un lato il miglioramento dell'efficienza del sistema previsto dalla legge Pinto, oggetto di critiche da parte del mondo giudiziario, e dall'altro la necessità di dare attuazione al principio di durata ragionevole dei giudizi, sul quale nel corso delle ultime legislature si è innestato e svolto un fervido dibattito sia dottrinale che politico.

Dopo aver svolto talune considerazioni sul comma 3-ter dell'articolo 1, il quale prevede termini di durata fissi per ogni fase del giudizio, si sofferma sui problemi applicativi della legge Pinto. In particolare, rileva come negli ultimi anni si sia assistito ad un aumento del contenzioso legato alla eccessiva durata anche dei procedimenti incardinati ai sensi della legge Pinto.

Il disegno di legge prevede inoltre un ruolo più attivo della parte processuale, la quale è tenuta ad attivarsi per sollecitare una rapida soluzione della controversia.

Il sistema delineato dall'articolo 1 del disegno di legge può, a suo parere, come del resto dimostra l'esperienza del tribunale di Torino, indurre, attraverso anche interventi di carattere organizzativo, ad una riduzione dei tempi di giudizio. Ritiene che possa essere oggetto di discussione e di modifica la previsione della durata biennale di ogni grado di giudizio. Analogamente potrà essere migliorato il testo in relazione all'ambito applicativo sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo.

Ritiene che la valutazione del disegno di legge non possa prescindere anche dalla considerazione dell'impatto che ogni anno l'istituto della prescrizione dei reati sortisce sui processi.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) invita la Commissione a valutare l'opportunità di procedere anche all'audizione dei rappresentanti dell'Unione delle Camere penali.

 

Il presidente BERSELLI, nel condividere gli auspici formulati dal relatore, ricorda che il termine per gli emendamenti è stato fissato per lunedì 14 dicembre alle ore 20, e che l'illustrazione delle proposte si svolgerà nelle sedute previste per martedì 15 dicembre.

Con riguardo alla richiesta di audizione, ritiene sufficiente l'acquisizione del documento predisposto da tali soggetti, anche in considerazione dei tempi d'esame concordati.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 9,20.

 

 


 

GIUSTIZIA (2a)

113ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 8,35.

 

IN SEDE REFERENTE

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

- e petizioni nn. 900 e 918 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre scorso.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che si procederà dapprima all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra l'emendamento 1.3, con il quale si intende sopprimere l'articolo 1. Tale disposizione presenta, come del resto rilevato nello stesso parere reso dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), evidenti profili di irragionevolezza. In particolare esprime un giudizio critico sulla previsione di termini di durata fissi e determinati per via legislativa, la quale rischia peraltro di determinare effetti negativi sull'efficienza della giustizia civile, nonché conseguenze negative sul piano della sostenibilità finanziaria. Conclude osservando come l'articolo in esame di fatto riproduca disposizioni già contenute, anche se in modo ben più sistematico, in un disegno di legge d'iniziativa governativa attualmente ancora all'esame della Commissione.

 

Il senatore CASSON (PD) illustra gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9 e 1.11, con i quali si intendono introdurre, attraverso la integrale riscrittura dell'articolo 1, misure effettivamente idonee a migliorare la funzionalità del sistema giudiziario e a ridurre la durata dei contenziosi. In particolare l'emendamento 1.7, riprendendo quanto già contenuto in disegni di legge d'iniziativa parlamentare all'esame della Commissione, reca delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio del processo.

Gli emendamenti 1.8 e 1.9 invece prevedono deleghe al Governo in materia rispettivamente di dotazione organica e di assunzione del personale dell'amministrazione giudiziaria. Si sofferma infine sull'emendamento 1.11, il quale reca delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi in materia di punibilità e di estinzione del reato e della pena nel libro I del codice penale. Al riguardo ricorda che la Commissione ha avviato l'esame di un disegno di legge volto a modificare la parte generale del codice penale.

 

Il senatore MARITATI (PD), dopo aver osservato come l'atteggiamento dell'opposizione non sia ispirato a logiche ostruzionistiche, ma anzi al tentativo di perseguire realmente l'obiettivo di ridurre i tempi "dei processi". interviene sull'emendamento 1.7, in materia di ufficio per il processo. Al riguardo, rileva che tale istituto appare, a differenza delle misure previste dal disegno di legge in esame, innegabilmente funzionale al rilancio dell'efficienza della giustizia, nonché alla riduzione dei tempi processuali. Tale istituto peraltro appare rispondente alla filosofia sottesa al nostro sistema giudiziario, incentrato sul ruolo della giurisdizione. Conclude soffermandosi sulla lettera n) del comma 2 dell'articolo 1 così come previsto dall'emendamento in esame. La possibilità di avvalersi delle prestazioni professionali di praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione rappresenta un utile strumento per l'accelerazione dei tempi di svolgimento dell'attività istruttoria, attualmente esclusivamente a carico dei magistrati.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) dà conto dell'emendamento aggiuntivo 1.0.4, il quale interviene sulla disciplina della recidiva di cui all'articolo 99 del codice penale. In particolare con tale proposta si intende adattare tale istituto alla nuova struttura del processo penale, introdotta con la riforma del 1988. Si vuole in particolare evitare che la recidiva finisca per coincidere con una presunzione di colpevolezza per l'imputato, come del resto sembra ispirarsi il disegno di legge in esame. La proposta poi nel modificare l'articolo 99, attribuisce un particolare rilievo ai casi di recidiva per diritti di mafia.

Passa poi ad illustrare l'emendamento 1.0.20 il quale interviene sull'articolo 415-bis del codice di rito relativo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Al riguardo rileva come la proposta in esame è volta ad assicurare il pieno rispetto del principio costituzionale del diritto alla difesa.

 

Il presidente BERSELLI illustra l'emendamento 1.27, con il quale si modifica il comma 3-ter dell'articolo 2 della "legge Pinto", prevedendo che nel caso di giudizio di rinvio si debba considerare un ragionevole tempo di durata un anno per ogni successivo grado di giudizio. L'emendamento inoltre incide, per ragioni di logica sistematica, anche sull'articolo 2 del disegno di legge in esame.

 

Il senatore CASSON (PD) illustra quindi gli emendamenti 1.3 e 1.36, con i quali si intende fornire una più adeguata copertura finanziaria alle misure volte ad assicurare efficienza e celerità ai processi.

Riferisce poi sull'emendamento 1.0.2, il quale reca modifiche al codice penale in materia di non punibilità per non rilevanza del fatto. Tale previsione può, a suo parere, influire positivamente sull'efficienza degli uffici giudiziari.

Si sofferma infine sull'emendamento 1.0.7, il quale strettamente collegato all'emendamento precedente, reca modifiche al codice di rito per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto, inserendo fra l'altro una norma ad hoc per i casi di proscioglimento.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV), nell'illustrare gli emendamenti 1.2, 1.5 e 1.6 osserva come essi siano volti a risolvere sostanziali profili di criticità del disegno di legge. In particolare non appare comprensibile, in primo luogo, la decisione di non procedere all'esame congiunto del disegno di legge n. 1880 con i provvedimenti relativi all'ufficio per il processo, anch'essi volti ad assicurare un miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario con una conseguente riduzione dei tempi processuali. In secondo luogo il provvedimento introduce un istituto quale quello dell'estinzione del giudizio che appare difficilmente compatibile con l'assetto complessivo del nostro ordinamento processuale. Dopo aver svolto talune considerazioni sul rapporto fra prescrizione del reato ed estinzione del processo, esprime un giudizio critico sulla collocazione stessa nel codice di rito del nuovo articolo 346-bis. Dopo aver espresso perplessità per la mancata modifica del comma 2 dell'articolo 2 della "legge Pinto", il quale appare strettamente collegato all'articolo 3-ter, si sofferma sull'emendamento 1.6 il quale recepisce in larga parte quanto previsto nel disegno di legge d'iniziativa governativa in materia di riforma del processo penale.

L'emendamento 1.5, poi, reca modifiche alle norme di attuazione del codice di rito in materia di programmazione e disciplina delle udienza dibattimentali. Analoghe previsioni, sottolinea l'oratore, sono contenute nel disegno di legge n. 582 già all'esame della Commissione.

 

Il senatore GALPERTI (PD) illustra il complesso degli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1, svolgendo talune considerazioni sulla difficoltà di coordinare quanto previsto dal disegno di legge in esame con le norme dell'Atto Senato n. 1440 di riforma del processo penale. Quest'ultimo provvedimento introduce misure in linea generale più condivisibili in quanto di carattere maggiormente sistematico. Si sofferma in particolare sull'emendamento 1.0.3, il quale introduce nel codice penale un articolo 49-bis in materia di particolare tenuità dell'offesa. Svolge infine talune considerazioni sull'emendamento 1.0.16 recante modifiche all'articolo 161 del codice di rito, in materia di notificazioni.

 

Il senatore CASSON (PD) illustra gli emendamenti 1.0.8, 1.0.11 e 1.0.12 i quali incidono tutti sulla questione relativa alle notifiche. In particolare la prima delle proposte reca modifiche all'articolo 148 del codice di procedura penale in materia di forme delle notificazioni. L'emendamento 1.0.11 interviene invece sul codice di rito prevedendo che le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato uno o più difensori di fiducia possano essere effettuate presso uno solo dei legali. Si sofferma infine sull'emendamento 1.0.12, il quale modifica l'articolo 157 del codice di procedura penale relativo alla prima notificazione all'imputato non detenuto.

 

Il senatore MARITATI (PD) si domanda per quale ragione ritmi di lavoro così serrati non siano stati adottati anche in passato per agevolare la conclusione dell'esame dei diversi disegni di legge, anche dell'opposizione, volti a migliorare l'efficienza della giustizia attualmente all'ordine del giorno della Commissione. Dopo aver ribadito il proprio giudizio critico sul provvedimento nel suo complesso il quale non introduce in realtà misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, illustra l'emendamento 1.10. Tale proposta interviene sull'annosa questione della doppia dirigenza per il personale degli uffici giudiziari. Conclude invitando la maggioranza ed il Governo a rivalutare le previsioni del disegno di legge anche in ragione del possibile impatto che tale disegno di legge è destinato a produrre non solo su giudizi pendenti ma anche sui contenziosi futuri.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) fa presente di non aver presentato emendamenti all'articolo 1, salvo l'emendamento aggiuntivo 1.0.5, nella consapevolezza della difficoltà di modificare in maniera soddisfacente disposizioni profondamente irrazionali come quelle contenute nell'articolo 1, che in realtà è stato introdotto unicamente per giustificare, grazie all'individuazione di una disposizione generale sui tempi ragionevoli di durata del processo, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, che sono quelle che realmente stanno a cuore ai presentatori del disegno di legge.

 L'articolo 1, infatti, interviene sulla legge Pinto introducendo un criterio standard per identificare la soglia di ragionevolezza della durata del processo, ma lo fa in maniera assolutamente rozza, oltretutto entrando in conflitto con altre disposizioni della legge sulla riparazione per ingiusta durata del processo, che restano in vigore, e che adottano quattro diversi criteri, desunti del resto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, attraverso i quali il giudice deve valutare la fondatezza della domanda di riparazione.

 Il disegno di legge in realtà non interviene in alcun modo sulle cause della lentezza della giustizia, che sono strutturali.

Per quanto riguarda i processi civili, è del tutto illusorio stabilire un termine ragionevole di durata di due anni per ciascun grado di giudizio, laddove si pensi che in talune materie, come quelle afferenti ai diritti reali, i tempi complessivi sono anche di venti anni, un fenomeno in parte collegato all'eccessiva mobilità dei giudici civili che rende necessario ricominciare l'esame di una causa, a volte ripetutamente.

Per quanto riguarda poi il processo penale, la causa profonda dei suoi ritardi è nell'incompleta e incoerente adozione del modello processuale accusatorio, che per poter funzionare richiede che vi sia un numero limitato di processi dibattimentali e si faccia ampio ricorso al patteggiamento, che in alcuni Stati americani riguarda il 95 per cento dei procedimenti.

Non a caso, del resto, negli stessi Stati Uniti il modello processuale è entrato in sofferenza quando nelle numerosissime cause relative ad incidenti stradali le compagnie assicurative hanno cominciato ad opporsi sistematicamente ai patteggiamenti, con i quali l'imputato riconosceva la sua colpevolezza determinando l'obbligo di risarcimento a carico dell'assicurazione.

In Italia, da un lato il sistema del patteggiamento è stato copiato malamente, con l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta che, non determinando un giudizio di colpevolezza, finisce poi per trasferire il contenzioso per il risarcimento dalla sede penale a quella civile, dall'altro è stato introdotto il cosiddetto rito abbreviato che, certamente idoneo nella sua originaria formulazione a favorire la deflazione del processo penale, ha finito, con la riforma del 2000, per determinare la trasformazione dell'udienza preliminare in un vero e proprio separato grado di giudizio, con risultati - in particolare nei processi con più imputati, solo alcuni dei quali chiedano il ricorso al procedimento abbreviato - estremamente negativi per la durata del processo.

L'oratore si sofferma quindi sull'emendamento 1.0.5, che interviene sulle disposizioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del codice di procedura penale in materia di incompetenza, stabilendo in particolare l'inappellabilità dell'ordinanza o della sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio, che diventano definitive salvo che non sia proposto contro di esse ricorso per cassazione, e ciò al fine di risolvere un problema che è tra le cause più gravi di dilatazione dei tempi processuali.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) illustra l'emendamento 1.1, osservando in via preliminare come da parte degli esponenti dei Gruppi di maggioranza e di opposizione che esercitano la propria attività professionale in ambito giudiziario vi sia una piena consapevolezza sulle problematiche connesse all'eccessiva durata dei procedimenti che stanno emergendo nel corso del dibattito. In tal caso, il ruolo costruttivo che sta svolgendo l'opposizione appare quanto mai difficile poiché a suo avviso vi è una pregiudiziale contrarietà da parte della maggioranza per ragioni esterne al tema in argomento. Ciò nondimeno sollecita una risposta da parte del Governo rispetto al problema del potenziamento degli uffici giudiziari con particolare riferimento all'esigenza di implementare il numero dei cancellieri, anche tenuto conto dei prossimi passaggi in trattamento di quiescenza, paventando il rischio di paralizzare la celebrazione stessa di un gran numero di udienze. In particolare durante la scorsa legislatura si erano poste le basi per una soluzione, all'epoca condivisa da maggioranza e opposizione per l'assunzione di 2.800 cancellieri, proposta sulla quale vi era stata peraltro la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato.

Occorre inoltre a suo avviso sopprimere l'articolo 2 del disegno di legge in esame poiché è estraneo al sistema processuale italiano l'istituto dell'estinzione del processo, quale intervento fin troppo disarmonico in relazione all'impostazione complessiva del codice di rito. In particolare, appare impensabile contenere, nell'ambito di una durata predefinita, i tempi relativi al giudizio di primo grado, che al suo interno si compone di due distinti processi; d'altro canto il giudizio di appello e quello di legittimità soffrono di numerosi tempi morti che spezzano l'ordinato sviluppo del processo. Sarebbe invece preferibile a suo avviso un'attenta selezione dei reati per cui si ritenga necessario ridurre i tempi di durata dei procedimenti.

Esprime quindi un giudizio fortemente critico sulla norma transitoria di cui all'articolo 3, laddove applicando tale disposizione ai processi in corso si va ad incidere sullo svolgimento di processi modulati in assenza di una durata contingentata. Essa rappresenta a suo avviso un'eccessiva forzatura, giustificabile solo nell'ottica di voler sostenere ragioni estranee all'oggetto specifico della discussione.

Esprime infine apprezzamento per la proposta emendativa formulata dal Presidente riguardo alle ipotesi di rinvio, sottolineando tuttavia l'esigenza di individuare opportune forme di adattamento in caso di annullamento dell'udienza preliminare e rinvio degli atti al pubblico ministero.

 

Il presidente BERSELLI, nel ringraziare il senatore Li Gotti per il suo intervento, osserva però che l'emendamento 1.1 è da considerarsi inammissibile, in quanto diretto a sopprimere tutti gli articoli del disegno di legge.

 

Il senatore MARITATI (PD) interviene per illustrare l'emendamento 1.0.1 ed esprime l'auspicio di una proficua interlocuzione con i rappresentanti del Governo riguardo all'informatizzazione del procedimento penale. Si tratta a suo avviso di uno strumento cruciale che il Governo precedente aveva approntato, senza che potesse giungere a compimento a causa dell'anticipata conclusione della legislatura. L'emendamento in particolare recepisce il contenuto di uno studio accurato condotto a livello interministeriale secondo cui la riforma della giustizia è possibile solo attraverso la realizzazione di un sistema informatizzato della macchina giudiziaria. Tale proposta, oltre ad essere confluita in un disegno di legge presentato a sua firma e che a suo avviso non è stato sinora oggetto di attenta riflessione da parte della maggioranza parlamentare e del Governo, riguarda in particolare la sistematizzazione informatica delle notizie di reato sulla base di uno schema già strutturato, con evidenti ricadute in termini di risparmi di tempo. Si prevede inoltre la formazione del fascicolo informatico delle indagini preliminari, che renderebbe possibile l'accesso da parte dei difensori autorizzati attraverso una casella di posta elettronica certificata, realtà peraltro già operativa in alcuni distretti e che sarebbe necessario estendere in modo uniforme sul territorio. Merita inoltre una riflessione la possibilità del pubblico ministero di accedere in via telematica alle banche dati di amministrazioni pubbliche e di enti pubblici e privati: operando in tale direzione è ben possibile che un grado di giudizio possa concludersi in un arco temporale di soli due anni. Si dispone quindi l'istituzione del registro delle intercettazioni, con possibilità di accesso selettivo: nel corso della precedente legislatura erano stati individuati specifici stanziamenti ai fini della realizzazione di un sistema basato su sonde. Si sofferma quindi sull'informatizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e del giudice, rilevando la necessità di realizzare il fascicolo dibattimentale informatico, nonché l'istituzione di un sistema informatico della cognizione penale, delle misure cautelare e dei beni confiscati.

Conclude rilevando come sia impensabile che la giustizia non si possa avvalere di adeguati supporti informatici alla luce dell'evoluzione tecnologica in itinere: tale proposta si colloca pertanto nella specifica direzione di voler offrire un correttivo al disegno di legge in esame ai fini del raggiungimento effettivo dell'obiettivo prefissato riguardo al contenimento dei tempi processuali.

 

Il presidente BERSELLI interviene incidentalmente per chiedere maggiori ragguagli in merito allo stato di avanzamento del processo di informatizzazione domandando altresì chiarimenti riguardo ai costi e alle ragioni che ne hanno impedito la piena realizzazione durante la scorsa legislatura.

 

Il senatore MARITATI (PD) fa presente che lo studio del sistema di informatizzazione, con la relativa sperimentazione, è stato già realizzato e riguarda tutti i profili segnatamente enunciati. Occorre tuttavia provvedere all'estensione capillare sul territorio di tali meccanismi che risultano già essere operativi in alcuni distretti giudiziari. Si tratta in particolare di un progetto frutto di un lungo lavoro svolto nei tempi in cui ricopriva l'incarico di Governo e per il quale erano stati individuati idonei stanziamenti, pari a 60 milioni di euro, necessari per l'approntamento delle macchine e l'avviamento della formazione del personale, progetto poi interrotto in ragione dell'anticipata conclusione della legislatura.

 

Non essendovi altri senatori iscritti a parlare, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

 

Il presidente BERSELLI dà conto del complesso delle proposte emendative presentate a sua firma sull'articolo 2, soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.88 in materia di esclusioni soggettive. Illustra quindi la proposta 2.120 che interviene nell'ambito delle esclusioni oggettive, con la precisa indicazione del riferimento ai delitti in materia di immigrazione. Quanto all'emendamento 2.124, sottolinea l'esigenza di aggiungere anche i delitti di maltrattamento in famiglia e a danno dei fanciulli, mentre la proposta 2.126 accoglie l'indicazione formulata dal Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura nel corso della sua audizione riguardo all'esigenza di prevedere, oltre alla fattispecie di omicidio colposo, anche il reato di lesioni personali gravi e gravissime. Dopo aver dato conto delle finalità sottese all'emendamento 2.128, illustra la proposta 2.130 volta a prevedere i reati di usura che molto spesso costituiscono una condotta prodromica all'attività della criminalità organizzata.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) svolge alcune considerazioni critiche sulle cifre fornite dal Ministro della giustizia circa il numero di processi che dovrebbero essere dichiarati estinti a seguito dell'approvazione dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, cifre la cui fondatezza non sembra maggiore di quella delle previsioni a suo tempo offerte dal ministro Mastella in ordine agli effetti che avrebbe avuto l'approvazione dell'indulto relativamente alle pene inferiori a tre anni, previsioni sulla cui inattendibilità egli era stato fin troppo facile profeta.

La vicenda rischia ora di ripetersi, dal momento che le disposizioni in esame sembrano preludere ad una vera e propria estinzione di massa di processi, che, determinando, in applicazione del principio del ne bis in idem, una sorta di prescrizione anticipata dei reati, finirà di fatto per operare - secondo quanto ha del resto rilevato il Consiglio Superiore della Magistratura - come una vera e propria amnistia, approvata però senza la maggioranza qualificata prescritta dalla Costituzione.

E' evidente che se il Governo e la maggioranza si ostineranno nell'approvare in questi termini la nuova normativa, ciò determinerà un inevitabile ricorso alla Corte costituzionale e, nella probabilissima ipotesi di un suo accoglimento, in nuove infondate e pretestuose polemiche sull'indipendenza della Corte stessa.

Illustra poi l'emendamento 2.12, con il quale si intende affrontare una delle più gravi cause da un lato di dilatazione dei tempi processuali, e dall'altro di censura del processo italiano da parte della Corte europea dei diritti umani, modificando le disposizioni del codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento.

In particolare, egli sottolinea la necessità di garantire l'effettività della consegna della prima citazione, che deve essere sempre citazioni a mani, superando in tal modo quella che è stata una delle maggiori critiche avanzate negli anni dalla Corte di Strasburgo al processo italiano.

Una volta garantita l'effettività della prima citazione, le successive si riterranno validamente effettuate al domicilio del difensore di fiducia o d'ufficio.

Il senatore D'Ambrosio svolge poi una serie di considerazioni sugli snodi critici del processo penale italiano, osservando come nel corso degli anni l'effettivo ricorso all'istituto del patteggiamento ha finito per essere limitato agli imputati detenuti, finendo di fatto per operare solo in presenza del ricorso al rito direttissimo.

Proprio per questo, all'epoca in cui egli aveva ricoperto le funzioni di procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Milano, aveva elaborato con i suoi sostituti una serie di protocolli operativi diretti a favorire - in particolare nei confronti di reati commessi da delinquenti abituali, come il furto con destrezza - il ricorso al rito direttissimo, adoperando però alcune accortezze che consentissero di uscire dal circolo vizioso del ritardato aggiornamento del casellario giudiziario, che rende difficile provare la recidiva, acquisendo ad esempio i dati relativi ai processi subiti ovvero relativi agli arresti.

L'oratore osserva infine che sarebbe necessario uno sforzo in direzione di un più coerente adeguamento del sistema ai principi del rito accusatorio; ad esempio, il principio della presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva andrebbe applicato tenendo conto della profonda differenza di un processo basato sul sistema accusatorio rispetto a quello delineato dal codice del 1930, e dunque anche della possibilità di introdurre l'immediata esecutività della sentenza di primo grado.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD), dopo aver espresso apprezzamento per il contenuto di alcune delle proposte emendative del Presidente, che tuttavia non risolvono i dubbi di costituzionalità che il disegno di legge pone nel suo complesso, illustra l'emendamento 2.3, soppressivo dell'articolo 2. Al riguardo osserva come l'istituto dell'estinzione, del tutto ignoto agli ordinamenti degli altri paesi europei appaia difficilmente conciliabile con il sistema processuale nazionale, nella parte in cui peraltro si sovrappone all'istituto della prescrizione dei reati, ma rischi di comportare condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Rileva peraltro come l'asistematicità e la illegittimità costituzionale di tale norma sia stata posta in evidenza anche nei pareri resi dall'Unione delle camere penali e dal Centro Marongiu.

Illustra quindi l'emendamento 2.15 il quale, sostituendo integralmente l'articolo 2, riscrive l'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale in materia di udienza di programma e di disciplina delle udienze dibattimentali. Al riguardo si sofferma in particolare su quanto previsto dal comma 6 della disposizione, nella parte in cui prevede che non incidono sulla ragionevole durata dei giudizi i periodi di sospensione del processo imposti, fra l'altro, dai tempi necessari per ottenere l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali, ovvero l'espletamento di perizie ritenute indispensabili, nonché quelli dovuti ad attività dilatorie poste in essere dalle parti.

Dà conto poi dell'emendamento 2.17, il quale introduce nel codice penale, riprendendo quanto previsto nella relazione elaborata dalla Commissione Pisapia, l'articolo 48-bis relativo alla non punibilità per irrilevanza del fatto. Al riguardo rileva che tale istituto appare, alternativamente ad un ampio intervento di depenalizzazione, un'efficace soluzione per ridurre il carico dei lavori degli uffici giudiziari.

Dopo aver svolto talune considerazioni sull'impatto che l'articolo 2 è destinato a produrre sull'efficienza del sistema giudiziario civile, illustra l'emendamento 2.19, con il quale, attraverso puntuali modifiche all'istituto della prescrizione, si introducono misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale. Al riguardo si sofferma in particolare sull'articolo 157 il quale, riprendendo quanto già previsto nel disegno di legge n. 1043 prevede diverse modulazioni dei termini di prescrizione dei reati a seconda della pena stabilita. Di analoga importanza è la previsione sulla sospensione del corso della prescrizione prevista dall'articolo 159.

Dopo aver sottolineato l'opportunità di ampliare l'elenco dei reati per i cui giudizi non trova applicazione il disegno di legge, ricomprendendo ad esempio i reati contro la pubblica amministrazione e il cosiddetto autoriciclaggio, illustra l'emendamento 2.0.10, il quale riscrive l'articolo 572 del codice penale in materia di maltrattamenti contro famigliari e conviventi.

Dopo aver illustrato l'emendamento 2.0.13, il quale reca una serie articolata di misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, si sofferma sull'emendamento 2.0.14 il quale reca puntuali modifiche all'articolo 148 del codice di rito in materia di notificazioni attraverso il ricorso allo strumento della posta elettronica certificata. Consequenziale alle modifiche all'articolo 148 sono quelle previste con riguardo all'articolo 157.

Dopo aver riferito sull'emendamento 2.0.34, il quale interviene fra l'altro sull'istituto dell'incidente probatorio illustra l'emendamento 2.0.39, il quale prevede alcuni casi di sospensione processuale nelle ipotesi di soggetti latitanti.

Conclude illustrando l'emendamento 2.0.44, il quale modifica l'articolo 544 del codice di procedura penale.

 

Il senatore CASSON (PD) illustra dapprima gli emendamenti 2.20 e 2.49 i quali intervengono sull'istituto della prescrizione del reato.

Dopo aver dato conto dell'emendamento 2.63, il quale prevede che la prescrizione sia sempre rinunciabile con dichiarazione fatta dall'imputato personalmente o dal difensore munito di mandato speciale, si sofferma sugli emendamenti 2.65 e 2.66, i quali prevedono che il corso della prescrizione sia sospeso anche nel caso di perizie o di rogatorie internazionali.

Riferisce poi sull'emendamento 2.72, con il quale si prevede che il processo possa essere sospeso anche per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato minorenne.

Particolarmente rilevanti appaiono poi gli emendamenti 2.99, 2.100 e 2.101, con i quali si amplia il novero dei reati per i quali non può trovare applicazione l'istituto dell'estinzione processuale.

Conclude aggiungendo la propria firma ed illustrando l'emendamento 2.114, il quale esclude dall'ambito applicativo del disegno di legge anche i processi per omicidio colposo.

 

La seduta sospesa, alle ore 12,55, è ripresa alle ore 14,10.

 

Il senatore MARITATI (PD), nell'auspicare che possano trovare accoglimento talune delle proposte emendative presentate dall'opposizione, svolge ampie considerazioni sull'istituto della prescrizione processuale anche alla luce delle modifiche introdotte con la ben nota legge "Cirielli". Con riguardo al disegno di legge ribadisce le proprie perplessità di ordine costituzionale, nella parte in cui il provvedimento determina una iniqua disparità di trattamento fra imputati. Analoghe critiche destano poi le previsioni relative all'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del disegno di legge, le quali finiscono per violare il diritto alla difesa di molti innocenti. Dopo aver invitato a riflettere sulle conseguenze negative sull'efficienza della giustizia, illustra l'emendamento 2.46. Tale emendamento prevede che ai fini del computo del termine di ragionevole durata dei processi si tenga conto anche della presentazione da parte del pubblico ministero di nuove contestazioni.

Dopo avere illustrato l'emendamento 2.50 il quale prevede che il processo si consideri sospeso anche nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, dà conto dell'emendamento 2.57.

Aggiunge quindi la propria firma agli emendamenti 2.128 e 2.129, i quali prevedono che l'istituto dell'estinzione non possa trovare applicazione con riguardo ai procedimenti aventi ad oggetto il reato di truffa ai danni dello Stato.

Si sofferma infine sull'emendamento aggiuntivo 2.0.8, il quale reca modifiche al codice penale in materia di celebrazione del procedimento in assenza dell'imputato, introducendo tra l'altro una nuova fattispecie di reato di frode.

 

Il senatore CASSON (PD) aggiunge la propria firma l'emendamento 2.132 il quale prevede che siano esclusi dall'ambito applicativo del disegno di legge i procedimenti per traffico illecito di rifiuti.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) illustra l'emendamento 2.42.

Nel fare rinvio al suo precedente intervento per quanto riguarda le innovazioni in tema di disciplina delle notificazioni, si sofferma sulle disposizioni dirette ad innovare le norme in materia di cognizione del giudice d'appello e di processo d'appello e di ricorso per cassazione.

In proposito, egli si riallaccia in primo luogo alle considerazioni svolte nei suoi precedenti interventi circa la necessità di portare alle sue logiche conseguenze l'adozione di un processo basato sul rito accusatorio.

Infatti, il presupposto del rito accusatorio è la formazione e l'esame della prova in dibattimento, che, evidentemente, confligge con una nuova cognizione del merito in appello; non a caso, nei Paesi di diritto anglosassone, non solo l'appello contro una sentenza penale non è automatico ed è consentito solo in casi particolari, ma soprattutto il processo d'appello non è mai con giuria, proprio perché in esso non si ha formazione dibattimentale della prova, e molto spesso il giudizio d'appello, qualora rilevi vizi della sentenza di primo grado, impone la celebrazione di un nuovo processo. In questo senso, ad esempio, la sopravvivenza nel nostro sistema della corte d'assise d'appello integrata da giudici popolari rappresenta un'evidente anomalia.

Egli propone perciò di circoscrivere la cognizione del giudice di appello, modificando nel contempo l'articolo 603 del codice di procedura penale, nel senso di consentire la rinnovazione del dibattimento qualora l'appellante abbia chiesto l'assunzione di una prova non ammessa in primo grado e il giudice d'appello la ritenga rilevante ai fini della decisione, ovvero quando ritenga decisive e influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.

Allo stesso modo, si propone di riportare il ricorso per cassazione alla sua originaria funzione di mero giudizio di legittimità.

L'oratore si sofferma infine sulla soppressione della possibilità, attualmente prevista dall'articolo 613 del codice di procedura penale, della parte di ricorrere personalmente per cassazione. Tale disposizione infatti costituisce attualmente una delle più gravi cause di inflazione del contenzioso della suprema corte, dal momento che favorisce l'ipertrofia di ricorsi palesemente infondati che, benché rigettati poi dalla cassazione, determinano comunque gravi ritardi nelle attività di cancelleria.

 

Il senatore GALPERTI (PD) svolge considerazioni sul complesso degli emendamenti presentati dal Partito Democratico all'articolo 2, con i quali si delinea un'ampia ed organica riforma della giustizia penale, in parte in linea con quanto previsto nel disegno di legge governativo n. 1440. Sottolinea poi come dal complesso degli emendamenti emerga l'ampia disponibilità al dialogo e al confronto da parte dell'opposizione.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD), nell'auspicare che si possa procedere ad una riforma quanto più organica del processo penale, precisa che l'istituto della frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato non può prescindere dalle norme in materia di sospensione del processo a carico di imputati irreperibili o assenti.

 

Non essendovi altri iscritti a parlare il presidente BERSELLI avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra dapprima l'emendamento 3.2, il quale, sulla base anche dei rilievi formulati dall'Unione camere penali, propone la soppressione della normativa transitoria di cui all'articolo 3. Tale disciplina infatti appare in contrasto non solo con l'articolo 3 della Costituzione, ma anche con l'articolo 79 nella parte in cui si configura di fatto in una forma inedita di amnistia. L'irragionevolezza della disciplina emerge inoltre nella parte in cui si prevede l'applicazione di essa anche ai procedimenti per i quali sia stata svolta un'ampia istruttoria parlamentare.

 

Il presidente BERSELLI esprime apprezzamento per l'atteggiamento non ostruzionistico dell'opposizione e condivisione nel merito di alcune delle proposte emendative le quali tuttavia potranno trovare più adeguata collocazione nell'ambito di una riforma organica del processo penale.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 15,20.

 


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

 

N. 1880

 

Art.  1

 

1.1

 

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

 

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

 

1.2

 

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

 

Sopprimere l'articolo.

 

1.3

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Sopprimere l'articolo.

 

1.4

 

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, LEGNINI

 

Sopprimere l'articolo.

 

1.5

 

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

 

Sostituire l'articolo, con il seguente:

 

«Art. 1.

 

(Modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale)

 

        1. Alle norme di attuazione del codice di procedura penale, dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

 

        ''Art. 144-bis. – (Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali). – 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

 

        2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 5 e 6. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.

 

        3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario.

 

        4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.

 

        5. Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. In particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:

 

            a) per il giudizio di primo grado: anni due;

 

            b) per il giudizio in grado di appello: anni due;

 

            c) per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione: anni uno.

 

        6. I termini di cui al comma 5 possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

 

        7. Nel computo dei termini di cui ai commi 5 e 6, non si tiene conto del tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una rogatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso.

 

        8. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, al presidente della corte di appello e al primo presidente della Corte di cassazione.».

 

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.

 

1.6

 

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

 

Sostituire l'articolo, con il seguente:

 

«Art. 1.

 

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

 

        1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 2:

 

                1) al comma 1, le parole: ''Chi ha subito'' sono sostituite dalle seguenti: ''In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte del processo che ha subito'';

 

                2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

 

        ''3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo civile si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero ancora del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato, di parte civile, di responsabile civile o di civilmente obbligato per la sanzione pecuniaria, ovvero, se anteriore, a quella di applicazione di una misura cautelare. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno. Tale limite non opera se il rinvio è stato richiesto espressamente per un periodo più lungo.

 

        3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di un anno per il giudizio di legittimità, nonché di un ulteriore anno in caso di giudizio di rinvio.

 

        3-quater. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto fino a un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

 

        3-quinquies. In ordine alla istanza di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, in ciascun grado del giudizio in cui assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del processo ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi e per gli effetti della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

 

        3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito: il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; il processo penale resta in ogni caso assoggettato alla disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativo e contabile l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. I Processi sono definiti con sentenza e la motivazione è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge'';

 

            b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 3. – (Procedimento). – 1. L'istanza di equa riparazione si presenta alla segreteria del presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice, individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso ovvero pende il procedimento nel grado di merito per il quale si assume verificata la violazione.

 

        2. L'istanza deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato, a pena di inammissibilità, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, e contiene la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel luogo dove si intendono ricevere le comunicazioni e il pagamento dell'eventuale indennizzo nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. All'istanza è altresì allegata copia dei verbali del procedimento, del relativo atto introduttivo e, se esistente, del provvedimento con cui è stato definito.

 

        3. L'istanza è proposta nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposta nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

        4. Il presidente della corte di appello o un magistrato delegato del distretto, col supporto di personale amministrativo dello stesso distretto, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili, respinge l'istanza se non ravvisa la sussistenza della violazione di cui all'articolo 2; altrimenti emana decreto esecutivo con il quale dispone, a carico dell'Amministrazione responsabile, ai sensi del comma 3, il pagamento di un equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, sono annualmente determinati gli importi minimi e massimi riconoscibili nella liquidazione degli indennizzi. La motivazione del provvedimento è limitata al riscontro del periodo eccedente il termine ragionevole. Il procedimento di cui al presente comma è gratuito. Il provvedimento è comunicato, a cura della segreteria della corte d'appello, all'istante nel domicilio di cui al comma 2 ed all'Amministrazione responsabile che, nei Successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6.

 

        5. Contro il provvedimento di rigetto e contro quello che liquida un indennizzo ritenuto incongruo, il ricorrente può proporre opposizione alla corte di appello entro sessanta giorni dalla sua comunicazione. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'Amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Le parti possono chiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 e possono chiedere di essere sentite in camera di consiglio, se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti fino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso in opposizione, decreto impugnabile per cassazione con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento presidenziale opposto. Il decreto collegiale è immediatamente esecutivo. In ogni caso la corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, esclusa ogni possibilità di compensazione. Se l'Amministrazione non si costituisce e l'opposizione è comunque respinta, la condanna al pagamento delle spese è pronunciata in favore della cassa delle ammende e il relativo ammontare può essere compensato con l'indennizzo eventualmente già liquidato in favore del ricorrente.

 

        6. Contro il provvedimento che ha accolto l'istanza di equo indennizzo, l'Amministrazione responsabile, entro sessanta giorni dalla notifica, può proporre opposizione ai sensi del comma 5. In tale caso la corte di appello, su istanza dell'opponente, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del provvedimento. L'atto di impugnazione, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato al creditore, a cura dell'Avvocatura dello Stato, nel domicilio eletto di cui al comma 2. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme di cui al comma 5''».

 

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

 

1.7

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 1.

 

(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio

 

per il processo)

 

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri diretti vi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti alla costituzione ed alla disciplina di articolazioni organizzative delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, denominate ''ufficio per il processo''.

 

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) istituzione negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado dell'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e fattore di impulso per una nuova organizzazione incentrata sul lavoro di squadra, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria;

 

            b) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera d), destinate, tra l'altro, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuaIe di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;

 

            c) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;

 

            d) previsione che la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo siano definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari;

 

            e) previsione dell'inserimento dei provvedimenti di cui alla lettera d) nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e della loro indicazione nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

 

            f) attribuzione dei compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario al magistrato capo e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, di cui alla lettera d), e ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

 

            g) previsione della possibilità di assegnare all'ufficio per il processo, allo scopo di svolgere le attività indicate nelle lettere b) e c), per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato;

 

            h) previsione della assegnazione di cui alla lettera g) mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta ed a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari ed i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università;

 

            i) disciplina dell'accesso dei soggetti assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) ai fascicoli processuali, nonché della loro partecipazione alle udienze, prevedendo i casi nei quali tale accesso o partecipazione debbano essere esclusi;

 

            l) attribuzione ai magistrati del controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniaIe per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività;

 

            m) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g), che l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, nonché del divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svolti si dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

 

            n) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, che il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

 

        3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e corretti ve dei decreti legislativi medesimi.».

 

1.8

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 1.

 

(Delega al Governo in materia di dotazione organica

 

dell'amministrazione giudiziaria)

 

        1. il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.

 

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

 

            a) prevedere, in coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, che le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, ed ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, siano rideterminate secondo quanto previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale; prevedere altresì che i profili professionali del ruolo tecnico istituito ai sensi della predetta tabella A siano definiti in sede di contrattazione collettiva e che le successive rideterminazioni siano effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

 

            b) prevedere che eventuali posizioni soprannumerarie siano temporaneamente autorizzate, in deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e siano riassorbite a seguito delle cessazioni e delle progressioni professionali di cui al presente articolo.

 

        3. l decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalIa data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.».

 

1.9

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 1.

 

(Delega al Governo in materia di assunzione del personale

 

dell'amministrazione giudiziaria)

 

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la Programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.

 

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princIpi e criteri direttivi:

 

            a) autorizzare, al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio per il processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012:

 

                1) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'Amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2010 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2011 e le restanti unità da assumere negli anni 2010 e 2011 nei limiti previsti dai commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

 

                2) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, al fine di attuare la ricomposizione dei Processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti nell'ambito della medesima area, in fuse di prima attuazione ed in via prioritaria, ad attivare nel medesimo triennio procedure di progressione professionale tra le aree del personale di ruolo appartenente all'ex area B, posizioni economiche B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2010;

 

                3) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine e nei termini di cui alla lettera b) del presente comma, ad attivare procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente all'ex area A nell'area seconda, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2010, prevedendo che, in via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree secondo l'ordinamento previgente consentite ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, sono svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.».

 

1.10

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Sostituire l'articolo  con il seguente:

 

«Art. 1.

 

(Delega al Governo in materia di fùnzioni del dirigente giudiziario

 

e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari)

 

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari.

 

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

        a) prevedere, ad integrazione e specificazione delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240:

 

                1) che spettano al dirigente giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

 

                2) che il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, delle risorse strumentali e finanziarie e di tutte le incombenze in ordine alla gestione delle strutture ed agli obblighi consequenziali, con il compito di razionalizzare ed organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, di pianificare il loro sviluppo in relazione alle esigenze di esercizio della giurisdizione e alle esigenze sociali di un corretto rapporto tra servizio giustizia e cittadini, nonché di redigere annualmente un bilancio consuntivo al fine di relazionare i cittadini sull'attività svolta dall'ufficio, citando dati concreti e segnalando il suo impatto sulla cittadinanza interessata;

 

            b) prevedere che, per l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dalla lettera a) del presente comma, i dirigenti giudiziari e i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari frequentino appositi corsi di formazione organizzati dal Ministero della giustizia e dalla Scuola superiore della magistratura, d'intesa tra loro.

 

        3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e corretti ve dei decreti legislativi medesimi.».

 

1.11

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Sostituire l'articolo, con il seguente:

 

«Art. 1.

 

(Delega per l'adozione di decreti legislativi in materia di punibilità

 

ed estinzione del reato e della pena nel Libro I del codice penale)

 

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di punibilità ed estinzione del reato e della pena nel Libro I del codice penale.

 

        2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

        1. prevedere che:

 

            a) la legge determini i casi nei quali la punibilità del reato commesso sia subordinata al verificarsi di condizioni estranee all'offesa, nominando le espressamente condizioni obiettive di punibilità;

 

            b) le condizioni obiettive di punibilità operino oggettivamente;

 

        2. prevedere che:

 

            a) nei casi espressamente stabiliti dalla legge per reati di non particolare gravità, tali reati possano essere dichiarati estinti quando, prima del giudizio, l'agente abbia posto in essere adeguate condotte riparatorie o risarcitorie, sole o congiunte ad attività e prescrizioni stabilite dal giudice;

 

            b) il giudice, se ritenga non adeguate le condotte riparatorie prestate, possa indicarne integrazioni assegnando un termine per l'adempimento;

 

        3. prevedere quali cause di estinzione del reato:

 

            a) la morte dell'imputato;

 

            b) l'amnistia;

 

            c) l'oblazione;

 

            d) l'esito positivo della messa alla prova con sospensione del processo;

 

            e) il perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto;

 

        4. prevedere che, a titolo di oblazione, l'imputato, se non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'agente, sia ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna:

 

            a) nei reati puniti con la sola pena pecuniaria, una somma pari a due terzi della pena massima oltre alle spese del procedimento;

 

            b) nei reati puniti con pena pecuniaria alternativa a pena di specie diversa, una somma compresa tra i due terzi e la metà della pena pecuniaria massima oltre alle spese del procedimento;

 

        5. prevedere che nel caso previsto al numero 1, lettera b), il giudice possa respingere con ordinanza la domanda di oblazione, in considerazione della gravità del fatto;

 

        6. prevedere che il pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione estingua il reato;

 

        7. prevedere che:

 

            a) nei procedimenti relativi a reati puniti con pena diversa da quella detentiva o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con altra pena non detentiva, il giudice possa disporre una sola volta, con il consenso o su richiesta dell'imputato, la sospensione del processo con messa alla prova, disciplinando i presupposti per l'ammissione alla prova e le modalità del suo espletamento;

 

            b) la sospensione del processo con messa alla prova possa essere disposta una seconda volta solo per reati commessi anteriormente all'inizio della prima messa alla prova;

 

            c) l'esito positivo della prova estingua il reato;

 

        8. prevedere che:

 

            a) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni si prescrivano se l'azione penale non venga esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato;

 

            b) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni si prescrivano se l'azione penale non venga esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato;

 

            c) i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni si prescrivano se l'azione penale non venga esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato;

 

            d) i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria si prescrivano se l'azione penale non venga esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato;

 

        9. prevedere che, quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si faccia riferimento alla pena più grav;

 

        10. prevedere che i reati puniti con l'ergastolo non si prescrivano;

 

        11. prevedere che ai fini della prescrizione non si tenga conto delle circostanze;

 

        12. prevedere che:

 

            a) la prescrizione operi rispetto ad ogni singolo reato e sia rinunciabile con dichiarazione fatta dall'imputato personalmente o dal difensore munito di mandato speciale;

 

            b) nei casi di reato tentato la prescrizione decorra dal momento in cui è cessata l'attività dell'agente; in caso di reato permanente o di reato continuato, dal momento in cui è cessata la permanenza o la continuazione;

 

        13. prevedere che il corso della prescrizione rimanga sospeso in tutti i casi in cui la sospensione del processo sia imposta da una particolare disposizione di legge, nonché:

 

            a) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;

 

            b) nei casi di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo;

 

            c) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione;

 

            d) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo;

 

        14. prevedere che la prescrizione riprenda il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione;

 

        15. Prevedere che:

 

            a) la pena della multa si estingua decorso un tempo di cinque anni se non ne sia iniziata l'esecuzione;

 

            b) le pene interdittive e prescrittive si estinguano decorso un tempo di cinque anni;

 

            c) la pena detentiva ordinaria si estingua decorso un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a venticinque anni e non inferiore a cinque anni;

 

            d) la pena dell'ergastolo non si prescriva;

 

            e) in caso di concorso di reati, si abbia riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene siano state inflitte con la medesima sentenza;

 

            f) il tempo di estinzione della pena prescrittiva, interdittiva e detentiva sia computato dal giorno in cui diventa eseguibile.

 

1.12

 

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO

 

Sopprimere il comma 1.

 

1.13

 

BARBOLINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO

 

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

 

1.14

 

INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

 

1.15

 

D'ALIA

 

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

 

1.16

 

PORETTI, PERDUCA

 

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

 

1.17

 

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO

 

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

 

1.18

 

ADAMO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «3-bis».

 

1.19

 

D'ALIA

 

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «con la pubblicazione della decisione» con le seguenti: «con il deposito della motivazione della decisione».

 

1.20

 

PERDUCA, PORETTI

 

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato», con le seguenti: «Il processo penale si considera iniziato alla data di emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale».

 

1.21

 

D'ALIA

 

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «alla data di assunzione della qualità di imputato» con le seguenti: «alla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna».

 

1.22

 

D'ALIA

 

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis» ultimo periodo, sopprimere le parole: «, nel limite di novanta giorni ciascuno».

 

1.23

 

BARBOLINI, ADAMO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE

 

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «3-ter».

 

1.24

 

D'ALIA

 

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «3-ter» con il seguente:

 

        «3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il giudizio di primo grado, di due anni per il giudizio di appello e di un anno per il giudizio di legittimità. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma. In caso di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, per ogni grado del giudizio di rinvio si applicheranno gli stessi termini di cui alla presente lettera».

 

1.25

 

MAZZATORTA

 

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, sostituire le parole: «due anni per il primo grado» con le seguenti: «tre anni per il primo grado».

 

1.26

 

MAZZATORTA

 

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, sostituire le parole: «due anni per il giudizio di legittimità» con le seguenti: «un anno per il giudizio di legittimità».

 

1.27

 

BERSELLI

 

Al comma 1, capoverso «3-ter», sostituire le parole: «in ogni caso» con le seguenti: «per ogni successivo grado di giudizio nel caso».

 

        Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, lettera d), sostituire le parole: «senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile» con le seguenti: «per ogni ulteriore grado di giudizio».

 

1.28

 

INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso: «3-quater».

 

1.29

 

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BAIO, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 3-quater», dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti parole: «, nonché del rigetto della domanda e della sua evidente infondatezza,».

 

Conseguentemtente sopprimere le parole da: "L'indennizzo" fino alla fine del periodo.

 

1.30

 

LEGNINI, INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-quater, sopprimere il secondo periodo.

 

1.31

 

GALPERTI, INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso "3-quinquies".

 

1.32

 

CHIURAZZI, GALPERTI, INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, ADAMO

 

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso: «3-sexies».

 

1.33

 

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BAIO, LATORRE, MARITATI

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-ter dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dal comma 1 della presente legge, si applicano ai processi iniziati, ai sensi del comma 3-bis, dopo l'entrata in vigore della presente legge».

 

1.34

 

GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, ADAMO

 

Sopprimere il comma 2.

 

1.35

 

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BAIO, LATORRE, MARITATI

 

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

 

        «2-bis. Per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, sono stanziate in favore del Ministero della giustizia ulteriori risorse pari a euro 300 milioni, a decorrere dall'anno 2010, finalizzati quanto:

 

            a) a 50 milioni di euro al finanziamento del capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2010;

 

            b) a 50 milioni di euro al finanziamento dell'informatizzazione del processo;

 

            c) a 100 milioni di euro all'aumento degli organici dei magistrati;

 

            d) a 100 milioni di euro all'aumento del personale amministrativo.

 

        2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-quater a 2-undecies.

 

        2-quater. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

        2-quinquies. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

 

        2-sexies. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

 

        2-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

 

        2-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

 

        2-nonies. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

 

        2-decies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

 

        2-undecies. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

 

1.36

 

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, BAIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

 

        «2-bis. Per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, sono stanziate in favore del Ministero della giustizia ulteriori risorse pari a euro 300 milioni, a decorrere dall'anno 2010, finalizzati quanto:

 

            a) a 50 milioni di euro al finanziamento del capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2010;

 

            b) a 50 milioni di euro al finanziamento dell'informatizzazione del processo;

 

            c) a 100 milioni di euro all'aumento degli organici dei magistrati;

 

            d) a 100 milioni di euro all'aumento del personale amministrativo.

 

        2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

 

        2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2010, alle somme ricavate dalle vendite all'incanto dei beni relativi ad esecuzioni immobiliari e mobiliari e alle vendite fallimentari si applica un prelievo aggiuntivo del 2 per cento».

 

1.0.1

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Delega al Governo per l'informatizzazione del procedimento penale)

 

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per l'informatizzazione del procedimento penale.

 

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) istituzione del sistema di notizie di reato, finalizzato all'acquisizione automatizzata e alla sistematizzazione delle notizie di reato, trasmesse dalla polizia giudiziaria con firma digitale, all'apposito portale di ciascuna procura della Repubblica;

 

            b) previsione delle modalità di attuazione dell'obbligo, per ciascun ufficio del pubblico ministero, di formazione del fascicolo informatico delle indagini preliminari, da rendere accessibile, successivamente al deposito, ai difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

 

            c) previsione della possibilità per il pubblico ministero di accedere in via telematica alle banche dati di amministrazioni pubbliche ed enti pubblici e privati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

 

            d) istituzione del registro delle intercettazioni, finalizzato alla gestione informatizzata dei tabulati, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche disposte nei procedimenti penali, con possibilità di accesso unicamente da parte del pubblico ministero procedente e degli organi di polizia giudiziaria specificamente delegati al compimento delle operazioni di intercettazione; coordinamento di tale registro con il sistema unico nazionale delle intercettazioni di cui al comma 82 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

 

            e) istituzione del ruolo informatico del pubblico ministero e del giudice, finalizzato alla gestione elettronica e al monitoraggio del ruolo dei procedimenti, nonché alla loro assegnazione tabellare;

 

            f) previsione delle modalità di realizzazione del fascicolo dibattimentale informatico, nonché dell'archivio digitale delle sentenze, dei verbali e delle registrazioni multimediali delle udienze dibattimentali, con possibilità di accesso da parte dell'autorità giudizi aria e dei difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

 

            g) previsione delle modalità di realizzazione del sistema informativo della cognizione penale, finalizzato alla gestione informatizzata dei registri penali di primo e di secondo grado ed accessibile all'autorità giudiziaria e ai difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

 

            h) istituzione del sistema informativo delle misure cautelari personali e reali, finalizzato alla gestione, al monitoraggio e all'archiviazione degli atti applicativi delle suddette misure, conservati in formato elettronico ed accessibili all'autorità giudiziaria e ai difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata, nonché alla gestione informatica dei corpi di reato e dei depositi giudiziari;

 

            i) istituzione del sistema informativo delle esecuzioni, finalizzato alla gestione e al monitoraggio informatizzato dell'attività del pubblico ministero, del giudice dell'esecuzione e della magistratura di sorveglianza, in ordine alla fase dell'esecuzione della sentenza di condanna, con possibilità di accesso da parte della autorità giudiziaria e dei difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata; previsione che tale sistema informativo sia collegato al sistema della cognizione penale, di cui alla lettera g), al fine di monitorare gli estratti esecutivi telematici relativi a ciascun processo, al sistema delle misure cautelari personali, di cui alla lettera h), per consentire il controllo, l'annotazione e il computo del presofferto e delle ipotesi di fungibilità dei periodi di detenzione subiti, nonché alle banche dati degli uffici per l'esecuzione penale esterna;

 

            l) istituzione del sistema informativo delle misure di prevenzione, finalizzato al monitoraggio e alla gestione informatizzata del procedimento di prevenzione, e suo coordinamento con la banca dati dei beni oggetto di misure preventive di natura ablatoria;

 

            m) istituzione della banca dati nazionale dei beni confiscati e dei corpi di reato, del casellario giudiziario centrale informatizzato, della banca dati nazionale delle misure cautelari personali e reali nonché della banca dati nazionale delle sentenze di merito.

 

        3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

 

1.0.2

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Modifiche al codice penale in materia di non punibilità

 

per irrilevanza del fatto)

 

        1. Dopo l'articolo 48 del codice penale è inserito il seguente:

 

        ''Art. 48-bis. – (Non punibilità per irrilevanza del fatto). – Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

 

        La dichiarazione di non punibilità non pregiudica,in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno''.

 

        2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: ''come reato'' sono inserite le seguenti: ''o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa''».

 

1.0.3

 

GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Introduzione dell'articolo 49-bis del codice penale in materia

 

di particolare tenuità dell'offesa)

 

        1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:

 

        ''Art. 49-bis. – (Particolare tenuità dell'offesa). – Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

 

        La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno''».

 

1.0.4

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

        1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 99. – (Recidiva). – Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.

 

        Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.

 

        La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non puo'essere inferiore ad un terzo quando la nuova condanna e'pronunciata per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.''».

 

1.0.5

 

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di incompetenza, incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

 

e impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza)

 

        1. All'articolo 21 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

 

            a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

 

            b) al comma 3, le parole: ''entro i termini previsti'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il termine previsto''.

 

        2. Al comma 1 dell'articolo 23 del codice di procedura penale, le parole: ''al giudice competente'' sono sostituite dalle seguenti: ''al pubblico ministero presso il giudice competente''.

 

        3. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 24. – (Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza). – 1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.

 

        2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.

 

        3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.

 

        4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia.

 

        5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità''.».

 

1.0.6

 

GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di casi di conflitto e di proposizione del conflitto)

 

        1. Il comma 2 dell'articolo 28 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        ''2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1.

 

        Tuttavia qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo. Se il contrasto è tra due giudici dell'udienza preliminare, o in mancanza di questa, tra due giudici del Tribunale ed uno dei due si è gia pronunciato affermando la propria competenza, prevale la decisione di questo. Se il provvedimento relativo è stato impugnato, il giudice può sospendere il processo per un periodo non superiore a mesi tre, decorrenti dalla data di trasmissione del ricorso in Cassazione''.

 

        2. Al comma 2 dell'articolo 30 del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: ''sino al termine dell'udienza preliminare o, in mancanza di questa, sino alla chiusura degli atti preliminari al dibattimento''».

 

1.0.7

 

CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto)

 

        1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: ''come reato'' sono inserite le seguenti: ''o che per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità''.

 

        2. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: ''non costituisce reato'' sono inserite le seguenti: ''o che, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità''.

 

        3. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

        ''Art. 530-bis. – (Proscioglimento per particolare tenuità del fatto). – 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità''.

 

        4. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

        ''1-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archivi azione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità''».

 

1.0.8

 

CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Modifiche all'articolo 148 del codice di procedura penale in materia

 

di forme delle notificazioni)

 

        1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

 

        ''2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al primo Periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale ultimo caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averi o trasmesso in conformità all'originale.''.

 

        2. All'articolo 157 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

        ''8-ter. Nei casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi çlell'articolo 148, comma 2-bis.''».

 

1.0.9

 

CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Modifiche all'arricolo 48 del codice di procedura penale in materia

 

di organi e forme delle notificazioni)

 

        1. All'articolo 148 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente:

 

        ''5-ter. Quando l'imputato è assistito da più di un difensore, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato''.».

 

1.0.10

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Notificazioni richieste dal pubblico ministero)

 

        1. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle iudagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1, ovvero dalla polizia gi udiziaria nei soli casi di atti di indagiue o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire''».

 

1.0.11

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Modifiche agli articoli 154 e 157 del codice di procedura penale)

 

        1. Dopo l''articolo 157 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

        «Art. 157-bis. – (Notificazioni al difensore di fiducia). – 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 157, le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato uno o più difensori di fiducia possono essere effettuate presso un difensore. In tal caso il termine eventualmente assegnato all'imputato è aumentato di tre giorni.

 

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 cessano di operare, sino a nuova eventuale nomina di altro difensore di fiducia, in caso di rinuncia, abbandono, revoca o incompatibilità''.

 

        2. All'articolo 154 del codice di procedura penale, dopo le parole: ''dell'articolo 157, commi 1,2,3, 4 e 8'' sono inserite le parole: ''e dell'articolo 157-bis'';».

 

1.0.12

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale)

 

        1. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 157. – (Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto). – 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'impntato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata infonnazione di garanzia ed è slato nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto presso lo studio di questo.

 

        2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del sua indirizzo, del sua mUnero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, rignardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

 

        3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.

 

        4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio''.

 

        2. L'articolo 158 del codice di procedura penale è abrogato».

 

1.0.13

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale)

 

        1. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        ''Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita mediante consegua di copia al difensore d'ufficio o, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96, presso lo studio di quest'ultimo'';

 

            b) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi».

 

1.0.14

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale)

 

        1. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        ''Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, è eseguita mediante consegna di copia al difensore presso lo studio di quest'ultimo''.

 

        2. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 157 del codice di procedura penale sono soppressi.''».

 

1.0.15

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Modifiche all'articolo 157 del codice di procedura penale in materia di notificazioni successive all'imputato non detenuto)

 

        1. All'articolo 157 del codice di procedura penale, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

 

        ''8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare alÌautorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ieomunicazioni di atti e agli avvisi''.».

 

1.0.16

 

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Modifiche all'articolo 161 del codice di procedura penale)

 

        1. All'articolo 161 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

 

        ''3-bis. Oltre a quanto previsto dal presente articolo l'imputato è altresì avvertito che, qualora nomini un difensore di fiducia, le notificazioni che lo riguardano saranno effettuate presso il medesimo.''».

 

1.0.17

 

CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Notificazioni ad altri soggetti)

 

        1. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 167. – (Notificazioni ad altri soggetti). – 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 154, commi 1,2,3 e 4, escluso il deposito in cancelleria, o dell'articolo 149, se sono stati indicati in precedenza i recapiti telefonici o informatici''».

 

1.0.18

 

CHIURAZZI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Relazione di notificazione)

 

        1. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, o la polizia giudiziaria, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione''».

 

1.0.19

 

CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Nullità delle notificazioni)

 

        1. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 171. - (Nullità delle notificazioni) – 1. La notificazione è nulla:

 

            a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

 

            b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

 

            c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

 

            d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

 

            e) se è omessa la nomina del difensore d'ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157 e 161''».

 

1.0.20

 

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

        1. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: ''richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411'', sono inserite le seguenti: ''e sempre che non abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 ovvero altro atto equipollente''».

 

1.0.21

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese

 

dei processi civili e penali)

 

        1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi di pagamento telematici ovvero con carte di debito, carte di credito o carte prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione e di esecuzione.

 

        2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

 

        3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli di entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, finalizzati all'incentivazione del personale.

 

        4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessari per l'attuazione del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato«.

 

1.0.22

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 1-bis.

 

(Norme sui depositi giudiziari)

 

        1. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archivi azione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate, a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa, in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

 

        2. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate, a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa, in conto entrate del bilancio dello Stato per essere rassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

 

        3. All'articolo 67, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

            ''2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare''.

 

        4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:

 

            a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;

 

            b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

 

        5. Una somma pari al 20 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

        6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma pari al 4 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

        7. Gli uffici giudiziari verificano l'esistenza di depositi per i quali ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 4, richiedendo alla banca o alla società Poste italiane Spa, presso cui è aperto il deposito, di provvedere al versamento delle rispettive somme all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione secondo quanto disposto dai medesimi commi 1 e 2».

 

Art.  2

 

2.1

 

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

 

Sopprimere l'articolo.

 

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

 

2.2

 

PORETTI, PERDUCA

 

Sopprimere l'articolo.

 

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

 

2.3

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Sopprimere l'articolo.

 

2.4

 

CASSON, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI

 

Sopprimere l'articolo.

 

2.5

 

D'ALIA

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)

 

        1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

 

            ''Art. 346-bis - (Non doversi procedere per estinzione del processo). – 1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai cinque anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:

 

            a) dalla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna sono decorsi più di tre anni senza che sia stata redatta la sentenza che definisce il giudizio di primo grado, con deposito, contestuale o successivo, della motivazione ai sensi dell'articolo 544 e con le modalità di cui all'articolo  548;

 

            b) dalla data di scadenza dei termini per l'impugnazione previsti dall'articolo 585 sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello, con deposito della motivazione;

 

            c) dalla data di scadenza per la proposizione del ricorso per cassazione è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione, con deposito della motivazione ai sensi dell'articolo 617''.

 

        2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

 

            a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

 

            b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

 

            c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

 

        3. Il giudice può aumentare fino alla metà i termini di cui al comma 1 nei casi di maggiore complessità del processo, per numero di parti o di imputazioni o per altri motivi rimessi al suo apprezzamento. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518, comma 2, i termini di cui al comma 1 non possono essere aumentati complessivamente per più di sei mesi.

 

        4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.

 

        5. In caso di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della corte di cassazione, per ogni grado del giudizio di rinvio si applicano gli stessi termini di cui al comma 1. Si applicano i termini di fase previsti al comma 1 anche in caso di revisione del processo ai sensi dell'articolo 629 e seguenti.

 

        6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

 

        7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3».

 

2.6

 

CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa

 

e di notificazioni degli atti del procedimento)

 

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 107, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che provvede immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di fiducia»;

 

            b) all'articolo 121, comma l, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per posta elettronica certificata»;

 

            c) all'articolo 148, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        ''2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziari a; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente titolo'';

 

            d) all'articolo 148, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

 

        ''2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale'';

 

            e) all'articolo 150, comma 1, le parole: ''Quando lo consigliano circostanze particolari,'' sono soppresse;

 

            f) all'articolo 151, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ovvero, quando concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudiziaria'';

 

            g) all'articolo 152, comma 1, le parole: ''possono essere sostituite'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono sostituite'';

 

            h) all'articolo 157, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

 

        ''8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Il presente comma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli avvisi'';

 

            i) all'articolo 157 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

        ''8-ter. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis'';

 

        l) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). – 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziari a centrale, i luoghi di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio.

 

        2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.

 

        3. Le notificazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore'';

 

            m) all'articolo 161, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: ''Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede alla notificazione dello stesso mediante consegna di unica copia al difensore, dando atto, nella relazione di cui all'articolo 168, dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato'' ;

 

            n) all'articolo 170 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

        ''3-bis. Non possono essere eseguite col mezzo degli uffici postali nei confronti degli imputati le notificazioni delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti''».

 

2.7

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Delega al Governo in tema di difesa e di notificazione

 

degli atti del procedimento penale)

 

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di difesa e di notificazione degli atti del procedimento, al fine di rendere operativo il processo telematico e di conseguire l'obiettivo della certezza dei tempi unitamente a quello dell'efficienza del sistema.

 

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) procedere al riassetto delle disposizioni concernenti le comunicazioni relative alla non accettazione, alla rinuncia o alla revoca del difensore con riferimento all'obbligo in capo all'autorità procedente di nominare in tempi brevi il difensore d'ufficio in caso di non accettazione del difensore;

 

            b) provvedere al riordino delle disposizioni relative agli atti del procedimento penale, con particolare riferimento alle memorie e alle richieste scritte che le parti e il difensore possono presentare in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del codice di procedura penale, o mediante deposito in cancelleria o per posta elettronica certificata; prevedere la notificazione per posta elettronica certificata anche per la persona sottoposta ad indagini preliminari;

 

            c) prevedere che il giudice possa disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziari a e, laddove ne ravvisi la necessità, ciò possa avvenire dinanzi al tribunale del riesame anche per soggetti diversi dai detenuti; prevedere che le notificazioni e gli avvisi ai difensori siano eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo da indicare all'atto del deposito della nomina del difensore ovvero nel primo scritto difensivo e nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che, in caso di notificazioni urgenti, possa essere disposto dal giudice che gli avvisi siano eseguiti dai servizi di polizia giudiziaria territorialmente competenti;

 

            d) prevedere che le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari siano eseguite anche dalla competente sezione di polizia giudiziaria;

 

            e) modificare l'articolo 148 del codice di procedura penale, introducendo la previsione che, quando l'imputato è assistito da due difensori, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato;

 

            f) modificare il comma 8-bis dell'articolo 157 del codice di procedura penale, prevedendo, con riferimento alla disciplina delle notificazioni all'imputato non detenuto, che le notificazioni successive alla prima siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96 del medesimo codice e che per le modalità della notificazione trovino applicazione anche le disposizioni introdotte ai sensi della lettera e) del presente comma.

 

        3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

 

2.8

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Delega al Governo in materia di riordino

 

degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari)

 

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per il riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari.

 

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:

 

                1) ampliamento della competenza territoriale e nuova delimitazione delle circoscrizioni giudiziarie, con trasferimento di porzioni di territorio da tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;

 

                2) accorpamento delle sedi più piccole tra di loro ovvero all'ufficio territorialmente contiguo, per i tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;

 

                3) accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra di loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, ovvero lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;

 

            b) tenere conto, ai fini di cui alla lettera a), anche dei dati relativi alle sopravvenienze pro capite civili e penali totali e per ciascun magistrato compreso nella relativa pianta organica rispetto al dato medio nazionale, e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

 

            c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;

 

            d) prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b) e nel rispetto delle finalità di cui alla lettera c);

 

            e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per conseguire le finalità di cui alla lettera c), la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari, dei giudici di pace ed amministrativo;

 

            f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori, la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata; a modifica di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, prevedere altresì che due o più uffici contigui del giudice di pace possano essere costituiti in unico ufficio, con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i settantacinquemila abitanti;

 

            g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, definitivamente trasferendola al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

        3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

 

2.9

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Delega al Governo per gli archivi informatizzati

 

e per il processo telematico)

 

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri diretti vi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la disciplina degli archivi informatizzati e del processo telematico.

 

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) adozione, da parte del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari;

 

            b) previsione che l'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti previsto dall'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, sia gratuito, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, anche per gli avvocati;

 

            c) per l'istituzione dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle corti di appello, nonché per l'assistenza e la manutenzione dei relativi sistemi operativi, previsione della autorizzazione di spesa per un importo di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2010;

 

            d) previsione che le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, siano obbligatorie dal 30 giugno 2010;

 

            e) previsione che il Ministro della giustizia, verificato che l'ufficio sia dotato delle attrezzature per il processo civile telematico, disponga con decreto l'anticipazione del termine di cui alla lettera d), anche solo per specifiche materie, in ciascun tribunale e in ciascuna corte di appello, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati;

 

            f) previsione dell'applicazione ai procedimenti civili e penali, entro il termine di cui alla lettera d), delle norme del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aventi ad oggetto la firma digitale, l'archiviazione sostitutiva, il documento informatico digitale e la trasmissione telematica degli atti, in quanto compatibili.

 

        3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri diretti vi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

 

2.10

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Delega al Governo in materia di attività

 

di notificazione ed esecuzione)

 

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, uno o più decreti legislativi diretti:

 

            a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni, per adeguarla alla disciplina del processo telematico;

 

            b) al riordino delle disposizioni concernenti le modalità di conferimento della procura alle liti, per adeguarle alla disciplina del processo telematico;

 

            c) al riassetto delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudizi ari in materia di notifica;

 

            d) al riordino delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudizi ari in materia di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

 

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento;

 

            b) previsione che le comunicazioni siano effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, e alle parti costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo elettronico di posta certificata espressamente dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

 

            c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria di notificazione ove possibile;

 

            d) attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l'inizio dell'utilizzazione obbligatoria della forma telematica per le notificazioni.

 

        3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice;

 

            b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;

 

            c) deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo, di copia della procura, con dichiarazione di conformità del difensore, e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.

 

        4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) previsione della notifica di un atto o documento informatico nei confronti dei soggetti non dotati di indirizzo di posta elettronica certificata mediante consegna di una copia, su supporto cartaceo, dichiarata conforme all'originale dall'ufficiale giudiziario;

 

            b) previsione della conservazione dell'originale del documento informatico da parte dell'ufficio notifiche per i due anni successivi; previsione dell'invio, su richiesta, del documento informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo procuratore, ovvero mediante consegna ai medesimi su supporto informatico non riscrivibile, previo pagamento del diritto di copia;

 

            c) previsione della ripresa fotografica dei beni mobili pignorati e semplificazione delle modalità di acquisizione delle dichiarazioni del debitore pignorato;

 

            d) estensione della pubblicità sui siti di cui all'articolo 173-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, a tutti i beni mobili;

 

            e) estensione all'ufficiale giudiziario della delega per le attività di apposizione dei sigilli e di inventario;

 

            f) riordino dei diritti dovuti agli ufficiali giudiziari secondo criteri di semplificazione e forfetizzazione e previsione del relativo pagamento per mezzo di strumenti telematici.

 

        5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) attribuzione dell'attività di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali anche all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, ferma restando la possibilità di affidare la riscossione ai concessionari;

 

            b) fissazione dei compensi spettanti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti in misura inferiore a quelli spettanti ai concessionari.

 

        3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri diretti vi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e corretti ve dei decreti legislativi medesimi».

 

2.11

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Delega al Governo in materia di registrazione telematica

 

dei provvedimenti giudiziari e di applicazione dell'imposta di registro)

 

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti al riordino della normativa sulla registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile.

 

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) stabilire che al momento della pubblicazione del provvedimento l'ufficio giudiziario individua gli elementi necessari per determinare l'imposta di registro e li comunica in via telematica, unitamente al provvedimento stesso, all'Agenzia delle entrate;

 

            b) stabilire che gli elementi indicati alla lettera a), se non corretti entro un termine la cui durata, comunque breve, è definita dal Ministero della giustizia d'intesa con l'Agenzia delle entrate, determinano l'imposta dovuta per la registrazione del provvedimento;

 

            c) stabilire che il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo costituisce anche il domicilio eletto ai fini della notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta;

 

            d) stabilire che l'avviso di liquidazione è notificato alle parti costituite unitamente all'avviso di deposito del provvedimento da registrare;

 

            e) stabilire che il pagamento deve essere eseguito in via telematica;

 

            f) semplificare il procedimento, esentando dall'obbligo di registrazione i provvedimenti della Corte di cassazione e assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del corrispondente importo contestualmente al contributo unificato;

 

            g) semplificare la procedura della registrazione attraverso una puntuale correlazione fra la classificazione dei procedimenti giudiziati approvata dal Ministero della giustizia e le voci della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni;

 

            h) disporre, eventualmente, l'esenzione dall'obbligo di registrazione per i provvedimenti soggetti a imposta in misura fissa, assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del relativo importo contestualmente al contributo unificato.

 

        3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

        4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e corretti ve dei decreti legislativi medesimi.

 

2.12

 

D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, GALPERTI, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza

 

dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento)

 

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: ''sentenza contumaciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato'';

 

            b) l'articolo 190-bis è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari) – 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:

 

            a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;

 

            b) se il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

 

        2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-bis»;

 

            a) all'articolo 349:

 

                1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis'';

 

                2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

 

        ''4-bis. Quando procede alla identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso il decreto di citazione a giudizio e l'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'articolo 484-bis, ovvero quella emessa ai sensi dell'articolo 484-quinquies, comma 1, e lo invita a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. La polizia giudiziaria può, ove necessario, accompagnare l'imputato nei propri uffici ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente occorrente ad effettuare la notifica.

 

        4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero procedenti'';

 

            a) agli articoli 419, comma 1, 429, comma 1, lettera f), e 552, comma 1, le parole: ''sarà giudicato in contumacia'' sono sostituite dalle seguenti: ''si procederà in sua assenza'';

 

            b) l'articolo 420-ter è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 420-ter. – (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) – 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.

 

        3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

 

        5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

 

        6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

 

            a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

 

            b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;

 

            c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

 

            d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito»;

 

            e) all'articolo 420-quater:

 

                1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assenza o allontanamento volontario dell'imputato»;

 

                2) al comma 1, le parole: ''ne dichiara la contumacia'' sono sostituite dalle seguenti: ''ordina procedersi in assenza'';

 

                3) al comma 2, le parole: ''in sua contumacia'' sono sostituite dalle seguenti: ''in sua assenza'';

 

                4) al comma 3, le parole: ''la contumacia'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'assenza'';

 

                5) al comma 4, le parole: ''dichiarativa di contumacia'' sono sostituite dalle seguenti: ''che ha disposto procedersi in assenza'';

 

                6) al comma 7, le parole: ''dichiarativa di contumacia'' sono sostituite dalle seguenti: ''che ha disposto procedersi in assenza'' e le parole: ''contumace o'' sono soppresse;

 

                7) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

        ''7-bis. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

 

        7-ter. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.'';

 

            a) l'articolo 420-quinquies è abrogato;

 

        b) dopo l'articolo 484 sono inseriti i seguenti:

 

        ''Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) – 1. Salvo che l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

 

        2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tale ultimo caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.

 

        3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

 

        4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

 

            a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

 

            b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

 

            c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

 

            5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

 

        6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

 

            a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

 

            b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

 

            c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

 

        7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dando ne comunicazione alle parti.

 

        8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438. .

 

        9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta lasospensione ai sensi del comma 2.

 

        Art. 484-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) – 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

 

        3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

 

        5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

 

        6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

 

            a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

 

            b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;

 

            c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

 

            d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

 

        Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato) – 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

 

        2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

 

        3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

 

        4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

 

        5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

 

        6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che riti elle rilevanti ai fini della decisione.

 

        7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

 

        Art. 484-quinquies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari) – 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

 

        2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

 

        3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8»;

 

            a) l'articolo 490 è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente) – 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.'';

 

            b) dopo l'articolo 493 è inserito il seguente:

 

        ''Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice) – 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-bis e 495.

 

        2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione'';

 

            a) all'articolo 495, comma 4-bis, le parole: '', con il consenso dell'altra parte,'' sono soppresse;

 

            b) all'articolo 511:

 

                1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

        ''2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice'';

 

                2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

        ''5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.'';

 

            a) all'articolo 513, comma 1, le parole: ''contumace o'' sono soppresse;

 

            b) all'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, le parole ''contumace o'' sono soppresse;

 

            c) agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la parola: ''contumace'' è sostituita dalla seguente: ''assente'';

 

            d) all'articolo 603, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

        ''4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa'';

 

            a) il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis sono abrogati.»

 

2.13

 

D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione, al fine di assicurare la ragionevole durata dei giudizi penali)

 

        1. Il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''6. L'ordinanza di archiviazione è appellabile solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5. La corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dal medesimo articolo 127''.

 

        2. All'articolo 428 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) al comma 1, alinea, le parole: ''ricorso per cassazione'' sono sostituite dalla seguente: ''appello'';

 

            b) al comma 2, le parole: ''ricorso per cassazione'' sono sostituite dalla seguente: ''appello'' e il secondo periodo è soppresso;

 

            c) al comma 3, le parole: ''la Corte di cassazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''la corte di appello''.

 

        3. All'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

        ''3-bis. Contro la sentenza il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione soltanto per illegittima acquisizione della volontà dell'imputato, per difetto di corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, nonché per illegalità della pena e della misura di sicurezza applicate''.

 

        4. Il comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''1. Il presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad un apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica l'articolo 611, ma l'inammissibilità è dichiarata senza formalità, sentito il procuratore generale, se il ricorso è stato proposto oltre il termine stabilito o contro un provvedimento non impugnabile o da chi non ha diritto all'impugnazione, nonché se il ricorso è privo dei motivi o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o se vi è rinuncia al ricorso. Allo stesso modo è dichiarata l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti proposto fuori del caso previsto dall'articolo 448, comma 2. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al Presidente della Corte''.

 

        5. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura penale, le parole: ''Salvo che la parte non vi provveda personalmente,'' sono soppresse».

 

2.14

 

D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

 

Sostituire l'articolo, con il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di disciplina

 

dell'udienza preliminare e di richieste di prova)

 

        1. All'articolo 421 del codice di procedum penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''salvo che accerti che il fatto è enunciato in forma non chiara e non precisa'';

 

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

        ''1-bis. Qualora il giudice accerti, ai sensi del comma 1, che il fatto è enunciato in forma non chiara e non precisa, ordina al pubblico ministero la correzione dell'imputazione concedendo, a richiesta dell'imputato e del suo difensore, un temine a difesa non superiore a cinque giorni'';

 

            c) al quarto periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', anche sulla base dei verbali delle investigazioni difensive, depositati, a pena di decadenza, all'atto della conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti''.

 

        2. Al comma 1 dell'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In ogni Caso il giudice concede un termine a difesa non inferiore a cinque giorni''.

 

        3. L'articolo 431 del codice di proceduta penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 431. - (Fascicolo per il dibattimento). – 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, le parti costituite indicano i fatti che intendono provare e i mezzi di prova di cui chiedono l'ammissione. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, di periti o di consulenti tecnici nonché delle persone indicate all'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, indicare le circostanze su cui deve vertere l'esame.

 

        2. Il giudice, nel contraddittorio delle parti, provvede sulle richieste di ammissione delle prove e alla formazione del fascicolo per il dibattimento, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Dispone quindi che, a cura delle parti che hanno chiesto l'ammissione delle prove, siano citati per il giudizio i testimoni, i periti e i consulenti tecnici, nonché le persone indicate all'articolo 210.

 

        3. Se necessario, anche d'ufficio, il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per le decisioni sulle richieste di prove e per la formazione del fascicolo. 4. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

 

            a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

 

            b) i verbali degli atti non ripeti bili compiuti dalla polizia giudiziaria;

 

            c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

 

            d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripeti bili assunti con le stesse modalità;

 

            e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

 

            f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori Sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

 

            g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati all'articolo 236;

 

            h) il corpo del reato e le Cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

 

        5. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva».

 

        4. L'articolo 468 del codice di procedura penale è abrogato.

 

        5. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 493. - (Richieste di prova) – 1. Le parti private non costituite all'udienza preliminare indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

 

        2. Il giudice ammette altresì i mezzi di prova non richiesti immediatamente dopo il decreto che dispone il giudizio dalle parti costituite in udienza preliminare se queste dimostrano di non averIe potute indicare tempestivamente.

 

        3. In ogni caso, le parti possono presentare direttamente a dibattimento, per l'assunzione a prova contraria, testimoni, periti e consulenti non indicati immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio.

 

        4. Il giudice revoca il provvedimento di ammissione se la parte che ne ha fatto richiesta non ha provveduto alla citazione dei testimoni, dei periti o dei consulenti tecnici nonché delle persone indicate all'articolo 210, salvo che non ricorrano giustificati motivi''.».

 

2.15

 

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2.

 

        1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 132-bis. - (Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali) – 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione e decisione delle questioni preliminari (quali le questioni sulla competenza per territorio o per connessione, le nullità ex articolo 181, commi 2 e 3 del codice di procedura penale, la costituzione di parte civile, l'intervento di enti o associazioni previste dall'articolo 91 del codice di procedura penale; l'inserimento o espunzione di atti dal fascicolo per il dibattimento; la riunione o la separazione di giudizi), alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonchè alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

 

        2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce la notifica degli avvisi di rinvio per i soggetti che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, inoltre, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice penale.

 

        3. Si procede all'audizione o all'esame della parte offesa che compare alla prima udienza solo se si tratti di persona detenuta ovvero proveniente da altro stato o da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché nei casi in cui il processo sia di particolare complessità e infine, in tutti i casi in cui il giudice lo ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente necessario.

 

        4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice attribuisce priorità ai processi in ragione della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa e, in ogni caso, ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica.

 

        5. Il giudice programma le udienze in modo in modo da assicurarne la ragionevole durata, considerando altresì la Particolare complessità del processo, avuto riguardo anche al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

 

        6. Non incidono sulla ragionevole durata i periodi di sospensione del processo imposti da una particolare disposizione di legge, dal tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero, l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali, l'espletamento di perizie ritenute indispensabili, dal tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su richiesta dell'imputato o del suo difensore, nonché a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata Partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero dal tempo che consegue alla dichiarazione di ricusazione del giudice o alla richiesta di rimessione del processo e inoltre dal tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione''».

 

2.16

 

MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e all'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di determinazione delle priorità per l'esercizio dell'azione penale)

 

        1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) la lettera a) del comma 6 è sostituita dalla seguente:

 

            ''a) l'organizzazione dell'ufficio in attuazione dei criteri generali dettati dal Consiglio superiore della magistratura'';

 

            b) alla lettera b) del comma 6, la parola: ''eventualmente'' è soppressa;

 

            c) al comma 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 

        ''c-bis) le priorità nello svolgimento delle indagini preliminari relative a determinate categorie di reati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2-bis'';

 

            d) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''per l'approvazione. La modifica delle priorità nello svolgimento delle indagini deve essere preceduta dagli adempimenti di cui all'articolo 2-bis, comma 1''.

 

        2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

 

        ''Art. 2-bis. - (Criteri di priorità nelle indagini preliminari). – 1. Il procuratore della Repubblica, sentiti il questore, i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i sindaci dei comuni e il presidente della provincia, i cui territori sono compresi in tutto o in parte nel circondario del tribunale, nonché i presidenti, o loro delegati, dei consigli dell'ordine forense territorialmente interessati, determina le priorità nello svolgimento delle indagini in relazione ai reati che, per la natura degli interessi lesi o messi in pericolo e per la Particolare frequenza di commissione, assumono connotazione di maggiore gravità.

 

        2. Al fine di assicurare tempestività nella conduzione e nella definizione delle indagini preliminari per i reati di trattazione prioritaria individuati ai sensi del comma 1, il procuratore della Repubblica provvede all'organizzazione dell'ufficio individuando gruppi specializzati di magistrati per specifici settori di affari. Allo stesso fine, fissa altresì i criteri per la distribuzione e per l'uso delle risorse tecnologiche e per l'impiego della polizia giudiziaria''.

 

        3. L'articolo 4 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 4. - (Impiego della polizia giudiziario e delle risorse tecnologiche e finanziarie). – 1. Per assicurare l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, oltre a determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudizi aria e nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2-bis del presente decreto, determina i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150, e delle priorità di indagine previamente individuate secondo la procedura di cui al citato articolo 2-bis''.

 

        4. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente: ''Il Ministro della giustizia, inoltre, sulla base di una relazione del Consiglio superiore della magistratura, riferisce alle Camere sulle modalità organizzative delle procure della Repubblica in relazione alle priorità di indagine individuate secondo la procedura di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106''».

 

2.17

 

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2.

 

        1. Dopo l'articolo 48 del codice penale è inserito il seguente:

 

        ''Art. 48-bis. - (Non punibilità per irrilevanza del fatto) – Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento. La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno''.

 

        2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa».

 

        3. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non costituisce reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa».

 

        4. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

            ''Art. 530-bis. (Proscioglimento per irrilevanza del fatto). – 1. Il giudice pronuncia sentenza di Proscioglimento quando il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la Particolare tenuità dell'offesa''.

 

        5. Dopo il comma 1 dell'articolo 578 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

            ''1-bis. Allo stesso modo il giudice d'appello e la Cassazione provvedono nel dichiarare l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-bis del codice penale''.

 

        6. Dopo l'articolo 125 delle nonne di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

 

            ''Art. 125-bis. - (Richiesta di archiviazione per irrilevanza del fatto). – 1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento dell'autore del fatto''.

 

        7. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            ''a) il comma 1 è abrogato;

 

            b) il comma 2 è sostituto dal seguente: Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 48-bis del codice penale, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per essere l'imputato non punibile per la irrilevanza del fatto. La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».

 

            c) il comma 3 è abrogato''.

 

        9. All'articolo 3, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

 

        «f-bis) tutti i provvedimenti giudizi ari con cui il giudice dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-bis del codice penale;''».

 

2.18

 

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, GALPERTI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Modifiche al codice penale in materia di circostanze,

 

recidiva e prescrizione del reato)

 

        1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 62-bis, il secondo comma è abrogato;

 

            b) all'articolo 69, quarto comma, le parole: '', esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti,'' sono soppresse;

 

            c) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;

 

            d) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 99. - (Recidiva). – Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.

 

        Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.

 

        La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma L'aumento non può essere inferiore a un terzo quando la nuova condanna viene pronunciata per tal uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale'';

 

            e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.

 

        Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:

 

        1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

 

        2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

 

        Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

 

        Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

 

        Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.

 

        La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

 

        La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato»;

 

            f) all'articolo 158, primo comma, dopo la parola: ''permanente'' sono inserite le seguenti: ''o continuato'' e dopo la parola: ''permanenza'' sono inserite le seguenti: ''o la continuazione'';

 

            g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 159 - (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

 

        1) autorizzazione a procedere;

 

        2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

 

        Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

 

        Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:

 

        1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:

 

            a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;

 

            b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;

 

        2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime»;

 

            h) all'articolo 160:

 

        1) al secondo comma, dopo le parole: ''davanti al pubblico ministero'' sono inserite le seguenti: ''o alla polizia giudiziaria da questo delegata'', dopo le Parole: ''sulla richiesta di archiviazione,'' sono inserite le seguenti: l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,''; e dopo le parole: ''rinvio a giudizio'' sono inserite le seguenti: ''o di emissione del decreto penale di condanna'';

 

        2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

        «La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.

 

        Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2);

 

        3) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

 

        «La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

 

        La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso»;

 

            i) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

        «Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per tal uno di essi ha effetto anche per gli altri».

 

        2. AI codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 108, comma 2, le parole: ''o la prescrizione del reato'' sono soppresse;

 

            b) all'articolo 175, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

 

        ''2-ter. Nel caso previsto al comma 2, la prescrizione del reato non decorre'';

 

            c) all'articolo 656, comma 9, la lettera c) è abrogata;

 

            d) all'articolo 671, il comma 2-bis è abrogato.

 

        3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) l'articolo 30-quater è abrogato;

 

            b) all'articolo 47-ter:

 

        1) al comma 01, le parole: ''purché non sia stato dichiarato delinquente abituaIe, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale'' sono sostituite dalle seguenti: '', sempre che tale misura sia idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati'';

 

        2) il comma 1.1 è abrogato;

 

        3) al comma 1-bis, le parole: ''e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale'' sono soppresse;

 

            c) l'articolo 50-bis è abrogato;

 

            d) all'articolo 58-quater, il comma 7-bis è abrogato».

 

2.19

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

 

        1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 157. – (Prescrizione del reato.) – 1. La prescrizione estingue il reato:

 

            a) se l'azione penale non viene esercitata entro venti anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a quindici anni;

 

            b) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

 

            c) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

 

            d) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

 

            e) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

 

        2. I termini di cui al comma 1 sono aumentati di un terzo quando si procede in ordine ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al libro li titolo secondo del codice penale e sono aumentati della metà quando si procede per taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e comunque quando si procede in ordine ai delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o a delitti per cui è contestata l'aggravante prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 convertito, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

 

        3. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente pene di specie diversa. per determinare il termine della prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

 

        4. La prescrizione è rinunziabile con dichiarazione presentata personalmente dall'imputato ovvero dal difensore munito di mandato speciale.

 

        5. l reati puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti, non si prescrivono.

 

        6. Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze, salvo che per le circostanze aggravanti ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

 

        7. Ove sia stata esercitata l'azione penale entro i termini indicati dal codice di procedura penale, ai fini della prescrizione decorrono i seguenti ulteriori termini:

 

            a) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;

 

            b) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado di giudizio.''.

 

        2. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 158. – (Operatività e decorrenza della prescrizione). – 1. La prescrizione opera rispetto ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal comma 2.

 

        2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o di reato continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

 

        3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.''.

 

        3. L'articolo 159 del codice penale è sostituto dal seguente:

 

        ''Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione). – 1. Il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il tempo in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge oltre che nei casi di:

 

            a) autorizzazione a procedere;

 

            b) deferimento della questione ad altro giudizio;

 

        2. Il corso della prescrizione è inoltre sospeso:

 

            a) per il tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero;

 

            b) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo.

 

            c) nel caso di una o più perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti, per ciascuna, la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;

 

            d) per tutto il tempo necessario all'espletamento di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo;

 

            e) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo della sentenza e la scadenza dei termini per l'impugnazione.

 

        3. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

 

        4. Nel caso di autorizzazione a procedere la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

 

        5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

 

2.20

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Modifiche all'articolo 157 del codice penale)

 

        1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 157. – (Prescrizione del reato.) – 1. La prescrizione estingue il reato:

 

            a) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

 

            b) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

 

            c) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

 

            d) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena interdittiva, prescritti va o pecuniaria.

 

        2. Quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

 

        3. I reati puniti con l'ergastolo non si prescrivono.

 

        4. Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze.''».

 

2.21

 

DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, ADAMO

 

Sopprimre il comma 1.

 

2.22

 

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», comma 1, alinea, sopprimere le parole: «, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione,».

 

2.23

 

SCARABOSIO

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sopprimere le seguenti parole: «determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale».

 

2.24

 

D'ALIA

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione,» con le seguenti: «inferiore nel massimo ai cinque anni di reclusione,».

 

2.25

 

SCARABOSIO

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «non superiore».

 

2.26

 

PERDUCA, PORETTI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, dopo le parole: «dieci anni di reclusione», inserire le seguenti: «o di arresto».

 

2.27

 

PORETTI, PERDUCA

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

 

            «aa) dall'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 sono decorsi più di due anni senza che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 o abbia richiesto l'archiviazione».

 

2.28

 

D'ALIA

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

            «a) dalla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna sono decorsi più di tre anni senza che sia stata redatta la sentenza che definisce il giudizio di primo grado, con deposito, contestuale o successivo, della motivazione ai sensi dell'articolo 544 e con le modalità di cui all'articolo 548;».

 

2.29

 

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nelcomma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

            «a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado:

 

                1) dalla data di notifica del decreto con il quale il giudice dispone il giudizio immediato;

 

                2) nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, di cui all'articolo 461:

 

                    a) dalla data in cui il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5;

 

                    b) dal decreto in cui il giudice fissa l'udienza per il giudizio abbreviato;

 

                    c) dal decreto con il quale il giudice fissa un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso all'applicazione della pena su richiesta di parte;

 

                3) nel giudizio direttissimo di cui all'articolo 449 dalla data in cui è stato eseguito l'arresto dell'imputato;

 

                4) dalla data di emissione del decreto di giudizio immediato;

 

                5) dalla data del decreto che dispone il giudizio a seguito di udienza preliminare ex articolo 424;

 

                6) dalla data del provvedimento con cui il giudice esercita l'azione penale, nel giudizio abbreviato di cui all'articolo 438 e nel giudizio di applicazione su richiesta ex articolo 444.

 

                7) dalla data della citazione diretta a giudizio.».

 

2.30

 

PERDUCA, PORETTI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

            «a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado; qualora si proceda per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare di cui al libro V, titolo IX il termine complessivo per giungere all'emissione della sentenza di primo grado del giudizio è elevato a due anni e sei mesi».

 

2.31

 

MAZZATORTA

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, lettera a), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

 

2.32

 

D'ALIA

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

 

            «b) dalla data di scadenza dei termini per l'impugnazione previsti dall'articolo 585 sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello, con deposito della motivazione;».

 

2.33

 

PORETTI, PERDUCA

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

 

            «b) dal momento del deposito dell'atto di impugnazione avverso la sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di diciotto mesi senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello».

 

2.34

 

PERDUCA, PORETTI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

 

            «c) dal momento del deposito del ricorso avverso la sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di diciotto mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione».

 

2.35

 

D'ALIA

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

 

            «c) dalla data di scadenza per la proposizione del ricorso per cassazione è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione, con deposito della motivazione ai sensi dell'articolo 617;».

 

2.36

 

MAZZATORTA

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, lettera c), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

 

2.37

 

SCARABOSIO

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, lettera c) sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

 

2.38

 

D'ALIA

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sopprimere la lettera d).

 

2.39

 

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

 

            «d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d'appello oggetto del ricorso e decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».

 

2.40

 

PORETTI, PERDUCA

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: «dalla sentenza di cui alla lettera c) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione».

 

2.41

 

SCARABOSIO

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, lettera d), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».

 

2.42

 

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

 

        «1-bis. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 148. – (Organi e forme delle notificazioni) – 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli ufficiali giudiziari, dalla Polizia penitenziaria, dalla Polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla Polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.

 

        2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

 

        3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

 

        4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

 

        5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

 

        6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.''.

 

        1-ter. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il comma l è sostituito dal seguente:

 

        ''1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e difax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso. che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

 

        L'atto è notificato anche al difensore.'';

 

            b) il comma 5 è abrogato;

 

            c) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto.''.

 

        1-quater. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 157. – (Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all 'imputato non detenuto). – 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione dì garanzia ed è stato nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto preso lo studio di questo.

 

        2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di lax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

 

        3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.

 

        4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio.''.

 

        1-quinquies. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 159. – (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità) – 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi delle notificazioni devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengono opportuno, il pubblico ministero dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune pronuncia decreto con cui dispone che il processo sia sospeso e sospeso il decorso della prescrizione sino all'avvenuta notifica o all'interrogatorio.

 

        2. Copia del decreto contenente l'esatta indicazione dell'autorità procedente, dei reati attribuiti e della data in cui sono stati commessi, viene annotato nel registro delle persone ricercate dalla polizia. Queste ultime nel caso la persona venga rintracciata provvederanno a richiedere a mezzo fax o posta elettronica al pubblico ministero l'atto da notificare e vi provvederanno.''.

 

        1-sexies. Gli articoli 160, 162, 163 e 164 del codice di procedura penale sono abrogati.

 

        1-septies. All'articolo 552 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

        ''Il decreto di citazione è notificato all'imputato presso il suo difensore di fiducia, anche se non ha eletto domicilio presso di lui, al o ai difensori ed al pubblico ministero, a cura del cancelliere o della polizia giudiziaria a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, seguiti da telegramma che conferma il modo dell'avvenuta notifica, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza. Negli stessi termini deve essere notificato alla parte offesa a mezzo degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 148.''.

 

        1-octies. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 24. – (Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza) – 1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.

 

        2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.

 

        3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.

 

        4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia.

 

        5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità.''.

 

        1-nonies. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 597. – (Cognizione del giudice di appello) – 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

 

        2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento, dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.

 

        3. Solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniale fatta ai giudici di primo grado.

 

        4. Quando appellante è il pubblico ministero:

 

            a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

 

            b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

 

            c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

 

        5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione giuridica più grave.

 

        6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

 

        7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.''.

 

        1-decies. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.

 

        1-undecies. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

 

        ''1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno deposto in primo grado su circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.

 

        2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.''.

 

        1-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e) sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

            ''c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello.''.

 

        1-terdecies. L'articolo 607 del codice di procedura penale è abrogato.

 

        1-quaterdecies. All'articolo 613, comma 1, le parole: ''Salvo che la parte non vi provveda personalmente'' sono soppresse».

 

2.43

 

MAZZATORTA

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

 

        «1-bis. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, il termine di fase è aumentato del tempo necessario al suo espletamento».

 

2.44

 

CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, ADAMO

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «l-bis. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, il termine di fase è aumentato del tempo necessario al suo espletamento».

 

2.45

 

SCARABOSIO

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

 

        «1-bis. Le previsioni del comma precedente si applicano anche alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

 

2.46

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «l-bis. Nei casi in cui il pubblico ministero debba procedere a nuove contestazioni, il termine di fase di cui al comma 1, lettera a), può essere aumentato per un periodo non superiore a dodici mesi».

 

2.47

 

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. All'articolo 158 del codice penale, primo comma, dopo la parola: ''permanente'' sono inserite le seguenti: ''o continuato'' e dopo la parola: ''permanenza'' sono inserite le seguenti: ''o la continuazione''».

 

2.48

 

GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

 

            l) autorizzazione a procedere;

 

            2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

 

        Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

 

        Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:

 

        1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:

 

            a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;

 

            b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;

 

        2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime''».

 

2.49

 

CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, ADAMO

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 159. - (Mancata attuazione della prescrizione). - La prescrizione del reato non si verifica se, entro i termini di cui all'articolo 157, perviene all'autorità giudiziaria la notizia del reato''».

 

2.50

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

 

        ''c-bis) nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale, qualora l'espletamento delle stesse sia di particolare complessità per un periodo, comunque, non superiore a diciotto mesi''».

 

2.51

 

CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

                1) al secondo comma, dopo le parole: ''davanti al pubblico ministero'' sono inserite le seguenti: ''o alla polizia giudiziaria da questo delegata'', dopo le parole: ''sulla richiesta di archiviazione,'' sono inserite le seguenti: ''l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,''; e dopo le parole: ''rinvio a giudizio'' sono inserite le seguenti: ''o di emissione del decreto penale di condanna'';

 

                2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

        ''La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2)'';

 

                3) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

 

        ''La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

 

        La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso''».

 

2.52

 

CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. All'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

        ''Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri''».

 

2.53

 

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BAIO, LATORRE, MARITATI

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

 

        «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai processi iniziati, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, dopo l'entrata in vigore della presente legge.»

 

2.54

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 2, lettera a), dopo le parole: «procedimento penale» inserire le seguenti: «o del processo penale».

 

2.55

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

 

        «b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo;».

 

2.56

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

 

        ''b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato;''».

 

2.58

 

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 2, lettera b), dopo le parole: «ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore» aggiungere le seguenti: «, o per revoca del mandato al difensore da parte degli imputati o dismissione del mandato da parte dei difensori».

 

2.57

 

CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, ADAMO

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

 

        ''b-bis) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori, che rendano privi di assistenza uno o più imputati''».

 

2.59

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 2, dopo la lettera c)aggiungere la seguente:

 

        «c-bis) nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale, nel caso in cui l'espletamento delle stesse sia di particolare complessità».

 

2.60

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 2, dopo la lettera c)aggiungere la seguente:

 

        «c-bis) nei casi in cui sia emesso decreto di irreperibilità ai sensi degli articoli 159 e 160 del codice di procedura penale fino al momento in cui pervenga all'autorità giudiziaria notizia del reperimento o del decesso dell'imputato».

 

2.61

 

CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, ADAMO

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 2 inserire i seguenti:

 

        «2-bis. Nei casi di autorizzazione a procedere, la sospensione di cui al comma 2 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

 

        2-ter. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta. 2-quater. Le disposizioni dei commi 2, 2-bis e 2-ter non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del processo».

 

2.62

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:

 

        «2-bis. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 157. - (Prescrizione del reato.) – 1. La prescrizione estingue il reato:

 

            a) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

 

            b) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

 

            c) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

 

            d) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

 

        2. Quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

 

        3. I reati puniti con l'ergastolo non si prescrivono.

 

        4. Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze''».

 

2.63

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:

 

        «2-bis. All'articolo 157 del codice penale, il settimo comma è sostituito dal seguente:

 

        ''La prescrizione è sempre rinunciabile con dichiarazione fatta dall'imputato personalmente o dal difensore munito di mandato speciale''»

 

2.64

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:

 

        «2-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, al numero 3), primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole '', ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo.''».

 

2.65

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:

 

        «2-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

 

        ''3-bis) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a dodici mesi.''».

 

2.66

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:

 

        «2-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

 

        ''3-bis) nei casi di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo.''».

 

2.67

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

 

        «2-bis. Il terzo comma dell'articolo 160 del codice penale è sostituito dai seguenti:

 

        ''La prescrizione interrotta incomincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi.

 

        Una volta verificato si l'effetto interruttivo entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 157, la prescrizione non si compie se gli atti interruttivi, che si collocano fuori del termine anzidetto, sono realizzati entro i termini previsti dagli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale, per quanto attiene agli atti dell'indagine preliminare; entro due anni dall'atto che dispone il giudizio, per quanto attiene la sentenza dibattimentale di primo grado; entro un anno dall'atto antecedente negli altri casi.

 

        Quando si procede congiuntamente per reati di diversa gravità, i termini più ampi operano per tutti i reati''».

 

2.68

 

CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

 

        «2-bis. Nei casi di autorizzazione a procedere di cui al comma 2, lettera a), la sospensione di cui al comma 1 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.».

 

2.69

 

GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

 

        «2-bis. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta».

 

2.70

 

D'AMBROSIO, CASSON, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, ADAMO

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

 

        «2-bis. Quando si procede congiuntamente per più reati, la sospensione del corso della prescrizione per tal uno di essi opera anche nei confronti degli altri.».

 

2.71

 

CASSON, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

 

        «2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del processo.».

 

2.72

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

 

        «2-bis. All'articolo 31 del d.P.R. n. 448 del 1988, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

 

        ''1-bis. Nei casi in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario, il processo è sospeso per il tempo strettamente necessario a conseguire la presenza dell'imputato minorenne''».

 

2.73

 

MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, ADAMO

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 3.

 

2.74

 

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 3.

 

2.75

 

PERDUCA, PORETTI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 3.

 

2.76

 

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

 

        «3. Nelle ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, o nell'ipotesi di gravi e lunghe carenze dell'organico di magistrati e di personale amministrativo, può aumentare sino alla metà il decorso dei due anni necessari all'estinzione del processo.».

 

2.77

 

CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, ADAMO

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

 

        «3. I termini di cui al comma 1, lettera a), possono essere aumentati per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale, l'espletamento delle stesse sia di particolare complessità.».

 

2.78

 

D'ALIA

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

 

        «3. Il giudice può aumentare fino alla metà i termini di cui al comma 1 nei casi di maggiore complessità del processo, per numero di parti o di imputazioni o per altri motivi rimessi al suo apprezzamento. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518, comma 2, i termini di cui al comma 1 non possono essere aumentati complessivamente per più di sei mesi.».

 

2.79

 

CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 3 inserire il seguente:

 

        «3-bis. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, i termini di fase di cui al comma 1 sono aumentati del tempo necessario al suo espletamento.».

 

2.80

 

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, LATORRE, ADAMO

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 4.

 

2.81

 

CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, ADAMO, CECCANTI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 5.

 

2.82

 

D'ALIA

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sostituire il comma 5 con il seguente:

 

        «5. In caso di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della corte di cassazione, per ogni grado del giudizio di rinvio si applicano gli stessi termini di cui al comma 1. Si applicano i termini di fase previsti al comma 1 anche in caso di revisione del processo ai sensi dell'articolo 629 e seguenti.».

 

2.83

 

CENTARO, MUGNAI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 5 sostituire le parole da: «Le disposizioni» a «tentati» con le seguenti: «5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 99, commi 1 e 2 del codice penale e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:».

 

2.84

 

INCOSTANTE, SANNA, CASSON, LEGNINI, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere le parole «nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e».

 

2.85

 

PORETTI, PERDUCA

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 5, sopprimere le parole: «nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale e,».

 

2.86

 

SCARABOSIO

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5 sopprimere le parole da: «nei processi» a: «o professionale».

 

2.87

 

ADAMO, INCOSTANTE, SANNA, CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5 sopprimere le parole «nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione,».

 

2.88

 

BERSELLI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sostituire le parole da: «ha già riportato» a «professionale,» con le seguenti «è stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza».

 

2.89

 

SANNA, CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo le parole «precedente condanna» inserire la seguente «definitiva».

 

2.90

 

PERDUCA, PORETTI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 5, sopprimere le parole: «anche se è intervenuta la riabilitazione».

 

2.91

 

SANNA, CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, LEGNINI, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5 sopprimere le parole «o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e».

 

2.92

 

PORETTI, PERDUCA

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 5, dopo le parole: «o contravventore abituale o professionale,», inserire le seguenti: «eccetto che nelle ipotesi di applicazione concordata della pena di cui all'art. 445, qualora il reato sia stato dichiarato estinto ai sensi del comma 2 del richiamato articolo, nonché nelle ipotesi di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il reato sia stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 167 del codice penale,».

 

2.93

 

CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, CECCANTI, ADAMO

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5 sopprimere le parole da «e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:» fino alla lettera o) inclusa.

 

2.94

 

PERDUCA, PORETTI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere le parole: «e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

 

            a) delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;

 

            b) delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale;

 

            c) delitti di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter del codice penale;

 

            d) delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

 

            e) delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;

 

            f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;

 

            g) delitti di furto di cui all'articolo 624-bis del codice penale;

 

            h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale;

 

            i) delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

 

            l) delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a);

 

            m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

 

            n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

 

2.95

 

GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, LEGNINI, DELLA MONICA, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera a).

 

2.96

 

SCARABOSIO

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

            «a) delitti di cui agli articoli 216 e 223 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorra l'aggravante del danno di particolare gravità di cui all'articolo 219, comma 2, stesso decreto».

 

2.97

 

CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera b).

 

2.98

 

PORETTI, PERDUCA

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 5, sopprimere la lettera b).

 

2.99

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

 

        «b-bis) delitti di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di cui all'articolo 572 del codice penale;».

 

2.100

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nelcomma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

 

        «b-bis) delitto di prostituzione minorile, di cui all'articolo 600-bis del codice penale;».

 

2.101

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

 

        «b-bis) delitto di corruzione di minorenne, di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;».

 

2.102

 

DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera c).

 

2.103

 

PERDUCA, PORETTI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», al comma 5, sopprimere la lettera c).

 

2.104

 

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, INCOSTANTE, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera d).

 

2.105

 

INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, LATORRE

 

A1 comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera e).

 

2.106

 

PORETTI, PERDUCA

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere le lettere f) e g).

 

2.107

 

BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera f).

 

2.108

 

ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera g).

 

2.109

 

CARUSO, ALLEGRINI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera g),inserire la seguente:

 

        «g-bis) delitti di truffa di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale».

 

2.110

 

SANNA, ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera h).

 

2.111

 

PERDUCA, PORETTI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera h).

 

2.112

 

MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, D'AMBROSIO, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera i).

 

2.113

 

D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera l).

 

2.114

 

GRANAIOLA, CASSON

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera l) inserire la seguente:

 

        «l-bis) delitto di omicidio colposo, di cui all'articolo 589 del codice penale;».

 

2.115

 

CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera m).

 

2.116

 

MARCUCCI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sostituire la lettera m) con la seguente:

 

        «m) delitti previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale;»

 

2.117

 

INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, BAIO

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera n).

 

2.118

 

PORETTI, PERDUCA

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera n).

 

2.119

 

MUSSO

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5 sopprimere la lettera n).

 

2.120

 

BERSELLI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, lettera n) sostituire la parola: «reati» con la seguente: «delitti».

 

        Conseguentemente nel medesimo comma 5 sopprimere le parole: «o contravventore».

 

2.121

 

CENTARO, MUGNAI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis»nel comma 5, lettera n), sostituire la parola: «reati» con la seguente: «delitti».

 

2.122

 

DELLA SETA, INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera o).

 

2.123

 

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

 

        «o-bis) delitti di corruzione di cui agli articoli 318, 319, 320, 321 e 322 del codice penale».

 

2.124

 

BERSELLI, MARITATI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

 

        «o-bis) delitto di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli di cui all'articolo 572 del codice penale».

 

2.125

 

CENTARO, MUGNAI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 5, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

 

        «o-bis) delitto di omicidio di cui all'articolo 589 del codice penale;».

 

2.126

 

BERSELLI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

 

        «o-bis) delitto di omicidio di cui all'articolo 589 del codice penale e delitto di lesioni personali gravi o gravissime di cui all'articolo 590, comma 2, del codice penale, se commessi con colpa professionale».

 

2.127

 

CENTARO, MUGNAI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

 

        «o-bis) delitto di cui all'articolo 590 del codice penale, se commesso per colpa professionale;».

 

2.128

 

BERSELLI, GALLONE, MARITATI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5,dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

 

        «o-bis) delitti di cui agli articoli 640, comma 2, n. 1) e 640-bis del codice penale».

 

2.129

 

ADAMO, BASSOLI, DEL VECCHIO, ICHINO, ROILO, VERONESI, VIMERCATI, MARITATI

 

Al comma 1, capoverso "Art. 346-bis", nel comma 5, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

 

        «o-bis) truffa nell'ipotesi di fatto commesso a danno dello Stato di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale».

 

2.130

 

BERSELLI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

 

        «o-bis) delitto di usura di cui all'articolo 644 del codice penale».

 

2.131

 

CENTARO, MUGNAI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

 

        «o-bis) delitto di usura di cui all'articolo 644 del codice penale».

 

2.132

 

DELLA SETA, FERRANTE, CASSON

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

 

        «o-bis) traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

 

2.133

 

PERDUCA, PORETTI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 5, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

 

        « o-bis) delitti in materia di colpa professionale medica».

 

2.134

 

GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 6.

 

2.135

 

CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 6, sopprimere il primo periodo.

 

2.136

 

SANNA, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 6, sopprimere il secondo periodo.

 

2.137

 

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» sopprimere il comma 7, conseguentemente, aggiungere il seguente capoverso:

 

        «Art. 346-ter – (Richiesta di prosecuzione). – 1. L'imputato può richiedere che si proceda, nonostante siano maturati i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di cui all'articolo 346-bis. La richiesta è formulata personalmente in udienza, ovvero è presentata dall'interessato personalmente, o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

 

        2. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di cui al comma 1, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi.

 

        3. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di tal una delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata.

 

        4. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma 1, la causa di improcedibilità non può più essere invocata applicata.

 

        5. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di tal uno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».

 

        Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

 

2.138

 

CASSON, SANNA, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 7.

 

2.139

 

CASSON, SANNA, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Sostituire il comma 7 con il seguente:

 

        «7. L'imputato può richiedere che si proceda, nonostante siano maturati i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di cui al presente articolo. La richiesta è formulata personalmente in udienza, ovvero è presentata dall'interessato personalmente, o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

 

        2. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di cui al comma 1, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi.

 

        3. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di taluna delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata.

 

        4. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma l, la causa di improcedibilità non può più essere invocata applicata.

 

        5. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di tal uno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».

 

        Conseguentemente, al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

 

2.140

 

CAROFIGLIO, CASSON, SANNA, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: «Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di cui al comma 1, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di taluna delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma l, la causa di improcedibilità non può più essere invocata applicata. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di taluno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».

 

2.0.1

 

VALENTINO, RELATORE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Clausola di monitoraggio)

 

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione».

 

2.0.2

 

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

 

        1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: ''sarà giudicato in contumacia'' sono sostituite dalle seguenti: ''si procederà in sua assenza'';

 

            b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        ''2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa''».

 

2.0.3

 

MAZZATORTA

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)

 

        ''1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera m), inserire la seguente:

 

        'm-bis) la reiterata o grave inosservanza dei termini indicati per la durata ragionevole dei processi;'''».

 

2.0.4

 

MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articoloinserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria)

 

        1. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministro della giustizia – amministrazione giudiziaria, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012, è autorizzato:

 

            a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2010 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2011 e le restanti unità da assumere negli anni 2010 e 2011 nei limiti previsti dall'articolo 1, commi 523 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

            b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali pubbliche, di cui al numero 1), al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti nell'ambito della medesima area, in fase di prima attuazione ed in via prioritaria, l'attivazione nel medesimo triennio di procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente alla ex area B, posizione economica B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2010.

 

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'applicazione della disposizione di cui al comma 3.

 

        3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,27 per cento''».

 

2.0.5

 

CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria)

 

        1. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudizi aria, il Ministro della giustizia – amministrazione giudiziaria, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012, è autorizzato all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'attivazione di procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente alla ex area A nell'area seconda, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2010, prevedendo che, in via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree, consentite secondo l'ordinamento previgente ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, siano svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.

 

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'applicazione della disposizione di cui al comma 3.

 

        3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,27 per cento''«.

 

2.0.6

 

MAZZATORTA

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        L'articolo 160 del codice penale è abrogato».

 

2.0.7

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Misure di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione

 

e alla criminalità organizzata)

 

        1. All'articolo 314 le parole: ''dieci anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''dodici anni'';

 

        2. All'articolo 319 del codice penale le parole: ''da due a cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da due a dodici anni''.

 

        3. All'articolo 319-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) al primo comma, le parole: ''da tre a otto anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da tre a dodici anni'';

 

            b) al secondo comma, prima parte, le parole: ''da quattro a dodici anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da quattro a quindici anni''.

 

        4. All'articolo 648-bis, primo comma, le parole: ''Fuori dei casi di concorso nel reato,'' sono soppresse;

 

        5. All'articolo 648-ter, primo comma, le parole: ''dei casi di concorso nel reato e'' sono soppresse».

 

2.0.8

 

MARITATI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al codice penale in materia di celebrazione del procedimento in assenza dell'imputato)

 

        1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) dopo l'articolo 374-bis è inserito il seguente:

 

        ''Art. 374-ter. – (Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato) – Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artifizi o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

 

        Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione'';

 

            b) all'articolo 383, dopo le parole: ''preveduti dagli articoli'' è inserita la seguente: ''374-ter''».

 

2.0.9

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        1. Dopo l'articolo 374-bis del codice penale è inserito il seguente:

 

        ''Art. 374-ter. – (Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato). – Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artifizi o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

 

        Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione''.

 

        2. All'articolo 383 del codice penale, dopo le parole: ''preveduti dagli articoli'' è inserita la seguente: ''374-ter''».

 

2.0.10

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 572. – (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a undici anni.

 

        La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

 

        Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a tredici anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni''».

 

2.0.11

 

CENTARO, MUGNAI

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        1. All'articolo 23 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

        ''2-bis. Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 o dell'articolo 469 in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede ai sensi dell'articolo 12 e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente''».

 

2.0.12

 

SCARABOSIO

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art 2-bis.

 

(Misure a supporto del giudizio penale)

 

        1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 140 è inserito il seguente:

 

        ''Art. 140-bis. Quando si procede alla redazione del verbale in forma riassuntiva, il giudice può provvedere direttamente senza assistenza del cancelliere''.

 

        2. Nel codice di procedura penale, all'articolo 140, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

        ''1-bis. Il giudice dispone che il verbale sia redatto in forma riassuntiva nel caso in cui non sia possibile procedervi con l'ausilio del cancelliere, purchè sia garantita la riproduzione fonografica o audiovisiva ai sensi dell'articolo 139''.

 

        3. Nel regolamento sull'ordinamento giudiziario, all'articolo 43-bis si sostituisce il secondo comma con il seguente:

 

        ''2. In caso di mancanza o di impedimento del giudice ordinario, i giudici onorari di tribunale possono essere chiamati ad integrare il collegio. Al di fuori di tali ipotesi essi trattano i procedimenti affidati al tribunale in composizione monocratica''».

 

2.0.13

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

 

        1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

 

        ''2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale ultimo caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale.''.

 

        2. All'articolo 148 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

 

        ''5-ter. Quando l'imputato è assistito da più di un difensore, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato''.

 

        3. All'articolo 157 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

 

        ''8-ter. Nei casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis''.

 

        4. All'articolo 392 del codice di procedura penale, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

 

        ''1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 572, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.'';

 

        5. All'articolo 393 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

 

        ''2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis''.

 

        6. All'articolo 396 del codice di procedura penale, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) dopo le parole: ''il pubblico ministero'' sono inserite le seguenti: '' la persona offesa dal reato'';

 

            2) dopo le parole: ''fondatezza della richiesta,'' sono inserite le seguenti: ''le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,'';

 

        7. All'articolo 396 del codice di procedura penale, comma 2, primo periodo, dopo le parole: ''dalla persona sottoposta alle indagini'' sono inserite le seguenti: ''o dalla persona offesa dal reato'';

 

        8. All'articolo 396 del codice di procedura penale, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ''La persona sottoposta alle indagini'' sono inserite le seguenti: '' la persona offesa dal reato'';

 

        9. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) prima della parola ''600'' è inserita la seguente: ''572,'';

 

            2) le parole ''vi siano minori di anni sedici,'' sono sostituite da ''vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,'';

 

            3) le parole ''quando le esigenze del minore'' sono sostituite da ''quando le esigenze di tutela delle persone'';

 

            4) le parole ''abitazione dello stesso minore'' sono sostituite dalle seguenti ''abitazione della persona interessata all'assunzione della prova'';

 

        10. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

 

        ''3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno.''.

 

        11. All'articolo 498 del codice di procedura penale, il comma 4-ter è modificato come segue:

 

            1) dopo le parole: ''di cui gli altri articoli'' è inserita la seguente: ''572,'';

 

            2) dopo le parole: ''l'esame del minore vittima del reato'' sono inserite le seguenti: ''ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato'';

 

        12. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: ''richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411'', sono inserite le seguenti: ''e sempre che non abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 ovvero altro atto equipollente in relazione al medesimo fatto, per circostanze di tempo e di luogo, e titolo di reato per cui si considerano concluse le indagini''.

 

        13. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

        ''1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 320, 321 e 572 del codice penale, il termine di cui al primo comma è di centoventi giorni.''.

 

        14. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

 

        ''Art. 484-bis. – (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) – 1. Se l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

 

        2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.

 

        3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

 

        4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

 

            a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia,

 

            b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

 

        5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

 

        6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

 

            a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

 

            b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

 

            c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

 

        7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

 

        8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

 

        9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

 

        Art. 484-quater. – (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato) – 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

 

        2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

 

        3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

 

        4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

 

        5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

 

        6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

 

        7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

 

        Art. 484-quinquies. – (Assenza dell'imputato in casi particolari) – 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

 

        2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

 

        3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8.'';

 

        15. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 490. – (Accompagnamento coattivo dell 'imputato assente) – 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.'';

 

        16. Dopo l'articolo 493 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

        ''Art. 493-bis. – (Mutamento della persona fisica del giudice) – 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-bis e 495.

 

        2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione.'';

 

        17. All'articolo 495 del codice di procedura penale, comma 4-bis, le parole: '', con il consenso dell'altra parte,'' sono soppresse;

 

        18. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

        ''2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.'';

 

            2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

        ''5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.'';

 

        19. All'articolo 513 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: ''contumace o'' sono soppresse;

 

        20. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole ''contumace o'' sono soppresse;

 

        21. Agli articoli 548 del codice di procedura penale, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la parola: ''contumace'' è sostituita dalla seguente: ''assente'';

 

        22. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

        ''4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.'';

 

        23. Il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis del codice di procedura penale sono abrogati.

 

        24. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

        ''Art. 143-bis. – (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato) – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, del codice, la relativa ordinanza e il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per il successivo inserimento nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni''.

 

        25. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: ''sarà giudicato in contumacia'' sono sostituite dalle seguenti: ''si procederà in sua assenza'';

 

            b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        ''2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa''.

 

        26. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: ''dell'articolo 71'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli articoli 71 e 484-bis, comma 2,'';

 

            b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 41. – (Assenza dell'ente) – 1. Se l'ente non si costituisce nel processo, il giudice ordina procedersi in assenza''.

 

        27. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

 

            ''i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo al sensi dell'articolo 484-bis del codice di procedura penale'';

 

            b) all'articolo 5 (L), comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 

            ''l-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484, comma 2, del codice di procedura penale quando il provvedimento è revocato ai sensi dell'articolo 484-bis) comma 6, del medesimo codice''».

 

2.0.14

 

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, BAIO, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

 

        1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

 

        ''2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata agli indirizzi di posta elettronica certificata, forniti da tutti gli avvocati ai Consigli degli ordini presso cui sono iscritti e dagli ordini pubblicati in un elenco riservato, consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni. Nel caso che non sia possibile eseguire le notificazioni e gli avvisi con posta elettronica certificata, l'Autorità giudiziaria può disporre che vengano eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale.'';

 

        2. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

 

            a) al comma 8-bis le parole: ''Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione'' sono soppresse.

 

            b) dopo l'articolo 8-bis è inserito il seguente:

 

        ''8-ter. In tutti i casi in cui le notificazione alla persona sottoposta alle indagini può o deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, per le modalità delle notificazioni si applica l'articolo 148, comma 2-bis''».

 

2.0.15

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni)

 

        1. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 148. – (Organi e forme delle notificazioni). – 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli Ufficiali giudiziari, dalla polizia penitenziari a, dalla polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.

 

        2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al Tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla polizia penitenziari a del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

 

        3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

 

        4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

 

        5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

 

        6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie''».

 

2.0.16

 

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni)

 

        1. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 149. – (Notificazioni a mezzo telefono o fax o strumenti informatici). – 1. Le persone diverse dall'imputato possono essere avvisate o convocate a mezzo telefono, fax o posta elettronica, a cura della cancelleria o dalla polizia giudiziaria. Con gli stessi mezzi possono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni ai difensori.

 

        2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

 

        3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario, ovvero a mezzo telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente alla casa di abitazione od al luogo di lavoro indicato. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario.

 

        4. Dell'avviso e della convocazione deve essere immediatamente data conferma al destinatario mediante telegramma''».

 

2.0.17

 

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni)

 

        1. L'articolo 150 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 150. – (Altre forme di notificazione in casi particolari). – 1. La notificazione a persona diversa dall'imputato può, in casi particolari, essere eseguita mediante l'impiego di altri mezzi tecnici, indicati dal giudice che procede in apposita ordinanza, purché garantiscano la conoscenza dell'atto''».

 

2.0.18

 

GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni)

 

        1. L'articolo 154 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 154. – (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria). – 1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite mediante consegna di copia dell'atto alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona offesa dal reato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna ad una persona convivente, anche solo temporaneamente, o al portiere o a chi ne fa le veci.

 

        2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona offesa ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle persone di cui al comma 1. Se anche questi luoghi non sono noti, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto in cancelleria.

 

        3. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

 

        4. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offesa è invitata a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'avviso che, se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.

 

        5. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita mediante consegna di copia dell'atto all'interessato.

 

        6. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile''».

 

2.0.19

 

MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto)

 

        1. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

        ''1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato. L'atto è notificato anche al difensore.'';

 

            b) il comma 5 è abrogato;

 

            c) la rubrica è sostituita dalla seguente:

 

        ''Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto''».

 

2.0.20

 

MAZZATORTA

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al codice penale)

 

            a) all'articolo 157 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

                1) al comma 1, dopo le parole ''estingue il reato'' sono inserite le seguenti: '', se non è esercitata l'azione penale,'';

 

                2) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

 

        ''8-bis. dopo l'esercizio dell'azione penale, la prescrizione si compie nei termini indicati all'articolo 346-bis del codice di procedura penale.'';

 

            b) all'articolo 159 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

                1) al comma 1, le parole ''o del processo penale'' sono soppresse;

 

            2) al comma 1, numero 3), le parole ''o del processo penale'' e le parole ''In caso di sospensione del processo'' fino alla fine del periodo, sono soppresse;

 

            c) all'articolo 160 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

                1) il comma 1 è abrogato;

 

                2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        ''2-bis. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena.''».

 

2.0.100

 

MAZZATORTA

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al codice penale)

 

a) all'articolo 157 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) al comma 1, dopo le parole "estingue il reato" sono inserite le seguenti parole: ", se non è esercitata l'azione penale,";

 

2) dopo l'ultimo comma  è aggiunto il seguente comma:

 

"Dopo l'esercizio dell'azione penale, la prescrizione si compie nei termini indicati dal codice di procedura penale.";

 

b) all'articolo 159 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) al comma 1, le parole "o del processo penale" sono soppresse;

 

2) al comma 1, numero 3), le parole "o del processo penale" e le parole "In caso di sospensione del processo" fino alla fine del periodo, sono soppresse;

 

c) all'articolo 160 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1)  il comma 1 è abrogato;

 

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

" 2-bis. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena."

 

 

 

2.0.21

 

CAROFIGLIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

 

        1. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Articolo 158. – (Operatività e decorrenza della prescrizione) – 1. La prescrizione opera rispetto ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal comma 2.

 

        2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o di reato continuato , dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

 

        3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato''».

 

2.0.22

 

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità)

 

        1. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 159. – (Irreperibilità della persona sottoposta ad indagini). – 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato, a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi della notificazione devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengano più opportuno, il pubblico ministero, dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune, dispone che la persona sottoposta ad indagini sia accompagnata coattivamente dinanzi a sé, o alla polizia giudiziaria delegata, per l'interrogatorio e pronuncia decreto con il quale dichiara sospeso il procedimento fino all'interrogatorio.

 

        2. L'ordine di accompagnamento viene annotato nel registro delle persone ricercate dalle Forze di polizia.

 

        3. Se il titolo di reato e le fonti di prova raccolte lo consentono, il pubblico ministero, ove lo ritenga necessario al fine della prosecuzione del processo o dell'instaurazione del rapporto processuale, può richiedere l'emissione della misura cautelare di cui all'articolo 285.

 

        4. Il decorso della prescrizione è sospeso fino all'interrogatorio o all'emissione della misura cautelare di cui al comma 3.''».

 

2.0.23

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche all'articolo 159 del codice penale)

 

        1. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

 

        ''3-bis) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a dodici mesi;

 

        3-ter) nei casi di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo;

 

        3-quater) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione''».

 

2.0.24

 

GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifica dell'articolo 161 del codice di procedura penale, in materia di domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni)

 

        1. L'articolo 161 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 161. – (Nomina del difensore nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini ed avviso sulle successive notificazioni. Provvedimenti in caso di revoca del difensore o di rinuncia al mandato). – 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini, indicano alla medesima, in maniera chiara e precisa, i fatti addebitati con l'indicazione degli articoli di legge violati e la invitano a nominare un difensore di fiducia, se già non vi ha provveduto. In difetto gli nominano un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97, indicando il nome e cognome, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica e ogni eventuale notizia utile per mettersi in contatto con lui.

 

        2. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria avvertono quindi la persona sottoposta ad indagini che tutte le notificazioni successive, relative al processo, saranno eseguite presso lo studio del predetto difensore o presso lo studio del difensore di fiducia eventualmente nominato, a decorrere dalla data di deposito della nomina stessa presso la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice. La avvertono inoltre che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia, non seguita da altra nomina, o di rinuncia di questo o del difensore d'ufficio alla difesa, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il difensore revocato o rinunciante e presso il nuovo difensore d'ufficio nominato.

 

        3. Copia del verbale di nomina e degli avvisi di cui ai commi 1 e 2, subito dopo la chiusura e la sottoscrizione, deve essere consegnata alla persona sottoposta alle indagini.

 

        4. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore d'ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvedono immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore d'ufficio notificando la nomina al precedente difensore. Questi ha l'obbligo di comunicare alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato il nome e cognome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax e, se noto, l'indirizzo di posta elettronica. Dal momento della nuova nomina del difensore le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

 

        5. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini o l'imputato, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159''.

 

        1-ter. Gli articoli 162, 163, 164 e 165 del codice di procedura penale sono abrogati».

 

2.0.25

 

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifica dell'articolo 161 del codice di procedura penale, in materia di domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni)

 

        1. L'articolo 161 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 161. – (Nomina del difensore nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini ed avviso sulle successive notificazioni. Provvedimenti in caso di revoca del difensore o di rinuncia al mandato). – 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudizi aria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini, indicano alla medesima, in maniera chiara e precisa, i fatti addebitati con l'indicazione degli articoli di legge violati e la invitano a nominare un difensore di fiducia, se già non vi ha provveduto. In difetto gli nominano un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97, indicando il nome e cognome, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica e ogni eventuale notizia utile per mettersi in contatto con lui.

 

        2. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudizi aria avvertono quindi la persona sottoposta ad indagini che tutte le notificazioni successive, relative al processo, saranno eseguite presso lo studio del predetto difensore o presso lo studio del difensore di fiducia eventualmente nominato, a decorrere dalla data di deposito della nomina stessa presso la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice. La avvertono inoltre che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia, non seguita da altra nomina, o di rinuncia di questo o del difensore d'ufficio alla difesa, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il difensore revocato o rinunciante e presso il nuovo difensore d'ufficio nominato.

 

        3. Copia del verbale di nomina e degli avvisi di cui ai commi 1 e 2, subito dopo la chiusura e la sottoscrizione, deve essere consegnata alla persona sottoposta alle indagini.

 

        4. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore d'ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvedono immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore d'ufficio notificando la nomina al precedente difensore. Questi ha l'obbligo di comunicare alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato il nome e cognome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax e, se noto, l'indirizzo di posta elettronica. Dal momento della nuova nomina del difensore le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

 

        5. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini o l'imputato, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159''».

 

2.0.26

 

MARITATI, GALPERTI, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente)

 

        1. L'articolo 166 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 166. – (Notificazioni ad imputato interdetto o infermo di mente). – 1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti, in via prioritaria presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71, comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti, in via prioritaria presso il curatore''».

 

2.0.27

 

MARITATI, GALPERTI, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche all'articolo 169 del codice di procedura penale, in materia di notificazioni all'imputato all'estero)

 

        1. All'articolo 169 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) al comma 1, le parole da: ''nonché l'invito'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''Qualora l'indagato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con le indicazioni e gli avvisi di cui all'articolo 157'';

 

            b) il comma 4 è abrogato».

 

2.0.28

 

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento)

 

        1. Al codice di procedura penale, all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: ''sentenza contumaciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato''».

 

2.0.29

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        All'articolo 184 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

 

        ''3-bis. Qualora l'imputato sia assistito da due difensori e uno di questi non abbia ricevuto un avviso prescritto, la nullità deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima dell'inizio dell'attività alla quale l'avviso si riferisce''».

 

2.0.30

 

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento)

 

        1. l'articolo 190-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 190-bis. – (Requisiti della prova in casi particolari) – 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:

 

            a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;

 

            b) se il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

 

        2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-bis.''».

 

2.0.31

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Informazione di garanzia)

 

        1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 369. – (Informazione di garanzia). – 1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso con raccomandata con avviso di ricevimento, alla persona sottoposta ad indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, avvertendo la persona sottoposta alle indagini che tutte le ulteriori notifiche riguardanti il processo saranno eseguite presso di lui.

 

        2. Qualora ne ravvisi la necessità, ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata alla persona sottoposta ad indagini a norma dell'articolo 157, comma 2, ed alla persona offesa a norma dell'articolo 154''».

 

2.0.32

 

VETRELLA

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        All'articolo 369 del codice di procedura penale, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) sono soppresse le parole: ''Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere'';

 

            b) è aggiunto in fine il seguente periodo: ''L'informazione di garanzia è comunque obbligatoria trascorsi due anni dall'avvio delle indagini».

 

2.0.33

 

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Adempimenti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero nei casi di arresto e fermo)

 

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 386, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

 

        ''3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e, comunque, non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito, l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato, i precedenti risultanti dal centro di documentazione elettronica e, se utili, quelli del centro elettronico di rilievo e confronto delle impronte.

 

        4. Qualora il pubblico ministero non disponga che l'arrestato o il fermato sia portato immediatamente in udienza dinanzi al giudice del dibattimento, formulando e comunicando il capo d'imputazione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria conducono l'arrestato o il fermato nella casa circondariale o mandamentale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

 

        5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito agli arresti domiciliari a norma del comma 1 dell'articolo 284. In tale ipotesi, se l'arrestato è tossicodipendente il pubblico ministero può disporre che lo stesso, se consenziente, sia condotto presso il servizio tossicodipendenze per la formulazione di un programma di recupero, da attuare presso una comunità terapeutica»;

 

            b) all'articolo 390 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

        «1. Se il fermo è stato eseguito in relazione ad un reato indicato nell'articolo 51, comma 3-bis, o di competenza di tribunale diverso, il pubblico ministero, qualora non debba ordinare l'immediata liberazione del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.»;

 

            2) al comma 3, le parole: ''L'arresto o'' sono soppresse;

 

            3) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Richiesta di convalida del fermo''».

 

2.0.34

 

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2.

 

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

 

        1. All'articolo 393 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

 

        ''2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis'';

 

        2. All'articolo 396 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) al comma 1, dopo le parole: ''il pubblico ministero'' sono inserite le seguenti: '', la persona offesa dal reato''; e dopo le parole: ''fondatezza della richiesta,'' sono inserite le seguenti: ''le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,'';

 

            b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ''dalla persona sottoposta alle indagini'' sono inserite le seguenti: ''o dalla persona offesa dal reato'' e al secondo periodo, dopo le parole: ''La persona sottoposta alle indagini'' sono inserite le seguenti: ''o la persona offesa dal reato'';

 

        3. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

 

        ''3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno''.

 

        4. All'articolo 498 del codice di procedura penale, il comma 4-ter è modificato come segue:

 

        1) dopo le parole: ''di cui gli altri articoli'' è inserita la seguente: ''572,'';

 

        2) dopo le parole: ''l'esame del minore vittima del reato'' sono inserite le seguenti: ''ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato'';

 

        5. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: ''richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411'', sono inserite le seguenti: ''e sempre che non abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 ovvero altro atto equipollente in relazione al medesimo fatto e titolo di reato''.

 

        6.All'articolo 418, comma 2, la parola: ''trenta'' è sostituita dalla seguente: ''sessanta'';

 

        7. All'articolo 419, comma 4, la parola: ''dieci'' è sostituita dalla seguente: ''trenta'';

 

        8. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

        ''1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 3l9-ter ,320, 321 e 572 del codice penale, il termine di cui al primo comma è di centoventi giorni''.».

 

2.0.35

 

D'ALIA

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Strumenti di deflazione del procedimento penale)

 

        1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 408 è inserito il seguente:

 

        ''Art. 408-bis. – (Richiesta di archiviazione per evidente insufficienza dei termini di prescrizione del reato). – 1. Fuori dal caso previsto dall'articolo che precede, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione anche nel caso in cui, alla data della richiesta, il termine massimo di presumibile decorso della prescrizione del reato sia inferiore a tre mesi.''.

 

        2. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346-bis, è inserito il seguente:

 

        ''Art. 346-ter – (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto). – 1. Quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice, con sentenza, dichiara di non doversi procedere se la persona offesa non si oppone.

 

        2. Nel corso delle indagini preliminari, quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice pronuncia decreto motivato di archiviazione solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

 

        3. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

 

        4. Nel caso di dichiarazione di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, il giudice dispone comunque la confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale''.

 

        3. Nel codice penale, dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

 

        «Art. l6l-bis. – (Estinzione del reato conseguente a riparazione del danno patrimoniale). – 1. Il giudice, nei processi per reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, su richiesta congiunta dell'imputato e della persona offesa costituita parte civile, sentito il pubblico ministero, in ogni momento dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto alla completa riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver completamente eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

 

        2. Il giudice pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di sanzione del fatto illecito e quelle di prevenzione.

 

        3. Il giudice può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede in udienza di poter provvedere agli adempi menti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.

 

        4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica la polizia giudizi aria di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.

 

        5. Il periodo di sospensione non è computato ai fini della prescrizione del reato né del computo dei termini di estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole.

 

        6. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.».

 

2.0.36

 

CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        1. L'articolo 420-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 420-ter. – (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) – 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.

 

        3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

 

        5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

 

        6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

 

            a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

 

            b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;

 

            c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

 

            d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.'';

 

            e) all'articolo 420-quater del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        1) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Assenza o allontanamento volontario dell'imputato'';

 

        2) al comma 1, le parole: ''ne dichiara la contumacia'' sono sostituite dalle seguenti: ''ordina procedersi in assenza'';

 

        3) al comma 2, le parole: ''in sua contumacia'' sono sostituite dalle seguenti: ''in sua assenza'';

 

        4) al comma 3, le parole: ''la contumacia'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'assenza'';

 

        5) al comma 4, le parole: ''dichiarativa di contumacia'' sono sostituite dalle seguenti: ''che ha disposto procedersi in assenza'';

 

        6) al comma 7, le parole: ''dichiarativa di contumacia'' sono sostituite dalle seguenti: ''che ha disposto procedersi in assenza'' e le parole: ''contumace o'' sono soppresse;

 

        7) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

        ''7-bis. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

 

        7-ter. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.'';

 

        2. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è abrogato».

 

2.0.37

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        All'articolo 420-ter del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti:

 

        ''5-bis. Quando l'impedimento del difensore è costituito dal suo concomitante impegno professionale davanti a più autorità giudiziarie, egli deve comunicarlo a tutte le medesime non appena gli è nota la contemporaneità dell'impegno. Le autorità giudiziarie interessate possono concertare quale procedimento meriti immediata celebrazione, disponendo il rinvio degli altri e comunicando prontamente al difensore l'esito degli accordi.

 

        5-ter. Quando si tratta di reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), e di dibattimento particolarmente complesso, il difensore, se richiesto dal giudice, deve nominare un sostituto allorché nell'udienza per la quale invoca l'impedimento si svolgono attività che non coinvolgono il suo assistito''.».

 

2.0.38

 

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Introduzione del giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati

 

di competenza del Tribunale)

 

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) l'articolo 449 è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 449. – (Casi e modi del giudizio nei confronti di imputati arrestati o firmati). – 1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato di competenza del Tribunale, o è stata fermata per uno degli stessi reati, esclusi quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il pubblico ministero presenta direttamente l'imputato in stato di arresto o di fermo davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo.

 

        2. Il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato o fermato.

 

        3. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, cui devono essere allegati il certificato del centro elettronico di documentazione, il certificato del registro generale e l'eventuale certificato del registro generale e l'eventuale certificato della polizia scientifica relativo alle impronte digitali, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

 

        4. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

 

        5. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione trasmessa dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 386, comma 3.'';

 

            b) l'articolo 450 è abrogato;

 

            c) l'articolo 451 è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 451. – (Svolgimento del giudizio). – 1. Il pubblico ministero contesta, in maniera chiara e precisa, all'imputato i fatti oggetto dell'imputazione e gli articoli di legge che si presumono violati, indicando le pene edittali previste dagli stessi.

 

        2. Subito dopo la contestazione il presidente del Tribunale o il giudice unico chiede all'imputato se ammette di aver commesso i fatti.

 

        3. Se l'imputato ammette i fatti addebitati e il difensore nulla ha da obiettare sulla qualificazione giuridica data dal pubblico ministero o sulla sussistenza del reato e sulla sua punibilità, il giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa, convalida l'arresto e pronuncia, senza ulteriori formalità, sentenza di condanna, riducendo la pena da infliggere in concreto da un terzo alla metà e, se non concede la sospensione condizionale della pena, dispone che l'imputato sia condotto presso la casa circondariale o agli arresti domiciliari. Se l'imputato è tossicodipendente ed il servizio tossicodipendenze ha formulato programma di recupero, ordina che l'imputato sia affidato, agli arresti domiciliari, presso una determinata comunità terapeutica.

 

        4. Se ritiene invece, nonostante l'ammissione dei fatti, di non dover emettere, allo Stato, sentenza di condanna, il giudice procede a norma dei commi 5 e 6. Solo se manca una condizione di procedibilità il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero''.

 

    5. Se l'imputato non ammette i fatti contestati o si dichiara non colpevole o non punibile, direttamente o tramite il suo difensore, il giudice procede alla convalida dell'arresto, secondo quanto disposto all'articolo 391, commi 3, 4, 5, e 6.

 

    6. Con il provvedimento che dispone sulla convalida e sulla libertà personale il giudice ordina anche che l'imputato stesso e tutte le altre parti ed i testimoni presenti compaiano, senza ulteriore avviso, dinanzi al Tribunale per il giudizio, indicando la sezione, il luogo, il giorno e l'ora. Nello stesso modo procede se l'imputato, anche tramite il suo difensore, contesta la qualificazione giuridica dei fatti ed il pubblico ministero non aderisce alla diversa qualificazione o quest'ultima non appaia subito al giudice la più corretta.

 

    7. La data dell'udienza è fissata non prima del ventesimo e non dopo il quarantesimo giorno successivo all'arresto.

 

    8. La parte lesa non presente alla convalida, i verbalizzanti ed i testimoni, indicati dalla polizia giudiziaria negli atti, non presenti, sono citati a cura del pubblico ministero. La difesa cita per la stessa udienza i testimoni a discarico.

 

    9. L'imputato oggetto di una misura cautelare in carcere viene tradotto all'udienza dalla polizia penitenziaria su ordine del pubblico ministero.

 

    10. L'imputato può avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 non oltre il decimo giorno successivo all'udienza di convalida; la riduzione della pena per effetto del patteggiamento non può superare un quarto della pena da infliggere in concreto. Non è ammesso il ricorso al rito abbreviato.

 

    11. Nell'attesa della udienza per la decisione prevista dall'articolo 447 il pubblico ministero può procedere ad ulteriori indagini e la difesa ad indagini difensive.

 

    12. Contro il provvedimento di applicazione di misura coercitiva è ammesso appello al Tribunale del riesame solo se il reato è di competenza del giudice monocratico. La proposizione del ricorso non pregiudica l'ulteriore corso del processo.

 

    13. Il dibattimento e la sentenza sono disciplinati a norma degli articoli da 470 a 548»;

 

        d) l'articolo 558 è sostituito dal seguente:

 

    «Art. 558. - (Possibilità di utilizzazione della procedura per gli imputati arrestati a seguito di misura cautelare e per gli imputati fermati o arrestati in flagranza di reato di competenza della procura distrettuale). – 1. Il pubblico ministero può utilizzare la procedura di cui agli articoli 449 e seguenti nei confronti degli imputati arrestati a seguito di misura di custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, quando la procedura stessa non può recare pregiudizio alle indagini in corso.

 

    2. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

 

    3. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alla indagini espletate».

 

        e) la rubrica del titolo III del libro VI è sostituita dalla seguente:

 

    «Giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del Tribunale».

 

2.0.39

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

 

        1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

 

        ''Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) – 1. Se l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4,165, comma 1, e 169, comma 1.

 

        2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.

 

        3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

 

        4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

 

            a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia;

 

            b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

 

        5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

 

        6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

 

            a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

 

            b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

 

            c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

 

        7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

 

        8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

 

        9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

 

        Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell 'imputato) – 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

 

        2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

 

        3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

 

        4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

 

        5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

 

        6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

 

        7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

 

        Art. 484-quinquies. - (Assenza dell 'imputato in casi particolari) – 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

 

        2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fmi della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

 

        3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8.»;

 

        2. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente) – 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.»;

 

        3. Dopo l'articolo 493 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

        «Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice) – 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-bis e 495.

 

        2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione.»;

 

        4. All'articolo 495 del codice di procedura penale, comma 4-bis, le parole: «, con il consenso dell'altra parte,» sono soppresse;

 

        5. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

        «2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.»;

 

            2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

        «5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.»;

 

        6. All'articolo 513 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: «contumace o» sono soppresse;

 

        7. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole «contumace o» sono soppresse;

 

        8. Agli articoli 548 del codice di procedura penale, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente»;

 

        9. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

        «4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.»;

 

        10. Il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis del codice di procedura penale sono abrogati.

 

2.0.40

 

CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

 

        ''Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) – 1. Salvo che l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma l, e 169, comma 1.

 

        2. Quando la notificazione ai sensi del comma l non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tale ultimo caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.

 

        3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

 

        4. Le disposizioni di cui al comma l, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

 

            a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

 

            b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

 

            c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

 

        5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

 

        6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

 

            a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

 

            b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

 

            c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

 

        7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

 

        8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

 

        9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

 

        Art. 484-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) –. 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

 

        3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

 

        4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

 

        5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

 

        6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

 

            a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

 

            b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;

 

            c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

 

            d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

 

        Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato) – 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

 

        2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

 

        3. Nei casi di cui ai commi l e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

 

        4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

 

        5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

 

        6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

 

        7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

 

        Art. 484-quinquies. - (Assenza dell 'imputato in casi particolari) – 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

 

        2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

 

        3. Si arplica l'articolo 484-bis, comma 8.''.».

 

2.0.41

 

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        1. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente) – 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua rinecessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.''.».

 

2.0.42

 

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        1. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

        ''2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.'';

 

            2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

        ''5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.'';

 

        2. All'articolo 513, comma l, del codice di procedura penale le parole: «contumace o» sono soppresse;

 

        3. All'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, del codice di procedura penale le parole ''contumace o'' sono soppresse;

 

        4. Agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale la parola ''contumace'' è sostituita dalla seguente: ''assente''.».

 

2.0.43

 

CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche agli articoli 544 e 545 del codice di procedura penale in materia di redazione della sentenza e di termini per l'impugnazione)

 

        1. All'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:

 

        ''3-ter. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 1 quando è pronunciata una sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione. In tali casi, e unicamente qualora vi sia stata impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice provvede all'integrazione della motivazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta impugnazione. Il termine per il deposito della motivazione è di trenta giorni nel caso di cui al comma 3 e di quarantacinque nell'ipotesi relativa alla motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza ai sensi del comma 3-bis''.

 

        2. All'articolo 585, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, le parole: ''544, comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''544, commi 1 e 3-ter, primo periodo''.».

 

2.0.44

 

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

        1. All'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

 

        ''3-ter. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 1 quando è pronunciata una sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione. In tali casi, solo se vi sia stata impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice provvede all'integrazione della motivazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta impugnazione. Il termine per il deposito della motivazione non deve eccedere i novanta giorni nel caso di cui al comma 3 ed è raddoppiabile nell'ipotesi relativa alla motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza ai sensi del comma 3-bis''.

 

        2. All'articolo 585 del codice di procedura penale, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, le parole: ''544, comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''544, commi 1 e 3-ter, primo periodo''.».

 

2.0.45

 

BAIO, ADAMO

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art.2-bis.

 

        1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il titolo è sostituito dal seguente: ''Maltrattamenti e punizioni corporali in famiglia o verso i fanciulli.'';

 

            b) al comma 1, dopo la parola ''maltratta'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero pone in essere una punizione corporale verso'';

 

            c) dopo il comma l è aggiunto il seguente:

 

        ''1-bis. Se il fatto viene commesso in presenza di un minore la pena è aumentata di un terzo.'';

 

            d) al comma 3, le parole ''otto anni'' sono sostituite dalle seguenti ''tredici anni''.

 

        2. All'articolo 147 del codice civile, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

 

        ''1-bis. Il minore ha il diritto alla tutela e alla sicurezza, deve essere trattato con rispetto come persona, e non può essere soggetto a punizioni corporali o ad altri trattamenti degradanti''.».

 

2.0.46

 

GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche agli articoli 593, 597, 599 e 603

 

del codice di procedura penale)

 

        1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) al comma 1, sono aggiunte le parole: ''o di proscioglimento'';

 

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        ''2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto'';

 

            c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

        ''3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relativa a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa''.

 

        2. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 597. - (Cognizione del giudice di appello). – 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

 

        2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento, dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.

 

        3. Solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniaI e fatta dai giudici di primo grado.

 

        4. Quando appellante è il pubblico ministero:

 

            a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

 

            b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

 

            c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

 

        5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione giuridica più grave.

 

        6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

 

        7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.''.

 

        3. I commi 2 e 3 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.

 

        4. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

 

        ''1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno deposto in primo grado su circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.

 

        2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado''».

 

2.0.47

 

D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art.2-bis.

 

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di casi di ricorso, spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, annullamento senza rinvio, annullamento con rinvio, nonché provvedimenti conseguenti alla sentenza)

 

        1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e) sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

        ''c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello''.

 

        2. L'articolo 616 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 616. - (Spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso). – 1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ed al pagamento alla cassa delle ammende di una somma da euro 300 a euro 3.000. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è rigettato. I difensori possono essere condannati a pagare analoga somma nell'ipotesi che insistano in ricorsi più volte dichiarati inammissibili o rigettati con la stessa od analoga motivazione''.

 

        3. All'articolo 620 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) l'alinea è sostituita dal seguente: ''La Corte pronuncia sentenza di annullamento:'';

 

            b) la lettera l) è abrogata.

 

         4. L'articolo 623 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 623. - (Annullamento con rinvio). – 1. Se l'impugnazione è proposta avverso un'ordinanza o una sentenza sulla competenza, l'udienza di discussione è fissata non oltre tre mesi dalla pronuncia della stessa o dal suo deposito in cancelleria.

 

        2. Se il ricorso non viene respinto e l'ordinanza è annullata, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento se il processo è ancora pendente. Provvede altrimenti a trasmetterla al giudice dinanzi al quale pende il processo il quale, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti al giudice competente. Le deposizioni testimoniali eventualmente assunte diventano inefficaci, mentre conservano validità le altre prove assunte''.

 

        5. Il comma 1 dell'articolo 625 è abrogato.

 

        6. Gli articoli 627 e 628 del codice di procedura penale sono abrogati.''».

 

2.0.48

 

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Dopo l'articolo inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

 

(Modifiche al titolo III del libro IX del codice di procedura penale)

 

        1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e) sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

            ''c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello''.

 

        2. L'articolo 616 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 616. – (Spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso) – 1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ed al pagamento alla cassa delle ammende di una somma da euro trecento a euro tremila. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è rigettato. I difensori possono essere condannati a pagare analoga somma nell'ipotesi che insistano in ricorsi più volte dichiarati inammissibili o rigettati con la stessa od analoga motivazione''.

 

        3. All'articolo 620 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) l'alinea è sostituito dal seguente: ''La Corte pronuncia sentenza di annullamento:'';

 

            b) la lettera l) è abrogata.

 

        4. L'articolo 623 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

 

        ''Art. 623. – (Annullamento con rinvio). – 1. Se l'impugnazione è proposta avverso un'ordinanza o una sentenza sulla competenza, l'udienza di discussione è fissata non oltre tre mesi dalla pronuncia della stessa o dal suo deposito in cancelleria.

 

        2. Se il ricorso non viene respinto e l'ordinanza è annullata, la dispone che gli atti siano trasmessi al Giudice che l 'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento se il processo è ancora pendente. Provvede altrimenti a trasmetterla al giudice dinanzi al quale pende il processo il quale, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti al giudice competente. Le deposizioni testimoniali eventualmente assunte diventano inefficaci, mentre conservano validità le altre prove assunte».

 

        5. Il comma 1 dell'articolo 625 è abrogato.

 

        6. Gli articoli 627 e 628 del codice di procedura penale sono abrogati''»

 

Art.  3

 

3.1

 

PERDUCA, PORETTI

 

Sopprimere l'articolo.

 

3.2

 

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, BAIO, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

 

Sopprimere l'articolo.

 

3.3

 

D'ALIA

 

Sopprimere il comma 2.

 

3.4

 

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE, BAIO

 

Sopprimere il comma 2.

 

3.5

 

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

 

        «2. Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

3.6

 

PORETTI, PERDUCA

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

 

        «2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

3.7

 

PERDUCA, PORETTI

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

 

        «2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai processi in corso per i quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione».

 

3.8

 

PORETTI, PERDUCA

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

 

        «2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai processi in corso per i quali sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di Cassazione».

 

3.9

 

CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE, BAIO

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

 

        «2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a tutti i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna ovvero quando da ultimo vi sia stata una pronuncia favorevole all'imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo».

 

3.10

 

MAZZATORTA

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

 

        «2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano, ove più favorevoli all'imputato, ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione».

 

3.11

 

PERDUCA, PORETTI

 

Al comma 2, sopprimere le parole: «ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione».

 

3.12

 

CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

 

Al comma 2, sopprimere le parole: «ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione».

 

3.13

 

SCARABOSIO

 

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, ad eccezione» fino alla fine del periodo.

 

3.14

 

PORETTI, PERDUCA

 

Al comma 2 sostituire le parole: «ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'Appello o alla Corte di Cassazione», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelli che sono pendenti nel grado di appello o di legittimità».

 

Tit.1

 

VETRELLA

 

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni nel confronti delle indagini e delle prescrizioni di reato».

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2009

114ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

 

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

- e petizioni nn. 900 e 918 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

Il relatore VALENTINO (PdL) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.27. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2 esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.45 , 2.89, 2.120 e 2.121, 2.0.11, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 2.26, 2.68, 2.88, 2.124, 2.126, 2.128 e 2.129. Dopo aver invitato il presentatore a ritirare l'emendamento 2.23, invita a riformulare l'emendamento 2.83. Dopo aver raccomandato l'approvazione dell'emendamento 2.0.1, esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative. Relativamente all'articolo 3 esprime parere contrario su tutte le proposte ad esso riferite.

 

Il senatore MUGNAI (PdL) fa proprio e ritira l'emendamento 2.23.

 

Il sottosegretario CALIENDO invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Con riguardo alle proposte relative all'articolo 2, dopo aver invitato i presentatori a riformulare gli emendamenti 2.26, 2.68, 2.83 e 2.88, 2.120, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.45, 2.121, 2.0.1, 2.0.11. Invita altresì i presentatori a ritirare le restanti proposte riferite all'articolo 2. Formula infine un analogo invito al ritiro con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 21,10.


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2009

115ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 8,45.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

- e petizioni nn. 900 e 918 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

 Il presidente BERSELLI avverte che si passerà quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

 Dichiara inammissibile l'emendamento 1.1.

 

 Il senatore CASSON (PD) fa propri tutti gli emendamenti presentati dal senatore D'Alia.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, tutti volti a sopprimere l'articolo 1.

 Dopo aver ribadito le proprie perplessità sulle modifiche che si intendono apportare alla cosiddetta "legge Pinto" ed in particolare sull'impatto delle medesime sull'efficienza del sistema giudiziario, si sofferma brevemente sui rilievi critici formulati dal Consiglio Superiore della Magistratura sull'articolo 1. In tale parere si evidenzia in primo luogo come la fissazione in due anni del termine utile per la celebrazione dei processi di primo grado in relazione alla definizione normativa dei tempi di ragionevole durata del processo, determini un significativo aumento in valore assoluto delle richieste di indennizzo che possono essere proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001. Tale evenienza è destinata a sortire rilevanti effetti di carattere finanziario, ove si considerino gli impressionanti dati sul numero di procedimenti civili, amministrativi e contabili pendenti che hanno già superato il termine di ragionevole durata. Al riguardo esprime serie riserve anche sull'emendamento 2.0.1 del relatore, il quale, elaborato sulla base delle indicazioni fornite nel parere reso dalla Commissione bilancio, non appare in grado di ovviare ai problemi di sostenibilità finanziaria che il provvedimento pone.

 Dopo aver ribadito come le modifiche apportate alla "legge Pinto" non appaiano in linea con la giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con riguardo alla valutazione della ragionevole durata del processo, svolge considerazioni sulle conseguenze negative della normativa sulla giustizia civile.

 

 Il senatore CAROFIGLIO(PD), intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, preannuncia la propria astensione.

 Dopo aver ribadito le proprie perplessità sul provvedimento e sulla idoneità della disciplina da esso prevista a ridurre i tempi di durata dei processi, esprime un giudizio negativo per l'atteggiamento di sostanziale chiusura da parte della maggioranza e del Governo emerso in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti. Si sofferma poi sui numerosi profili di incostituzionalità del provvedimento e sull'impatto finanziario della disciplina. Conclude svolgendo considerazioni sulle inefficienze della giustizia, lamentando la pericolosità di attribuire tali disfunzioni alla sola inattività dei magistrati.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) nel preannunciare il proprio voto favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 1, osserva come tale disposizione mal si coordini con quanto previsto nel successivo articolo 2, nella parte in cui si prevede la possibilità per il giudice, in sede di decisione sulla richiesta di riparazione ex lege n. 89 del 2001, di elevare a tre anni i termini di ragionevole durata in considerazione della particolare difficoltà del processo, sebbene il processo si debba considerare poi estinto ai sensi del nuovo articolo 346-bis. Può dunque avvenire che la parte offesa del reato veda da un lato denegato il suo diritto a veder punito il colpevole per il solo fatto che non si sia riusciti a concludere il processo entro due anni, e dall'altro rifiutata la riparazione perché per quel processo il superamento della durata dei due anni non era ritenuto irragionevole.

 

 La senatrice ADAMO(PD), intervenendo in dissenso rispetto al proprio Gruppo, esprime un giudizio critico sull'atteggiamento di forte chiusura da parte del relatore e della maggioranza in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti. Lamenta poi il mancato accoglimento dei rilievi formulati nel parere reso dalla Commissione affari costituzionali, in particolare relativi alla eccessiva rigidità dei criteri determinati nel disegno di legge per la valutazione della durata dei processi. Nel suddetto parere si evidenziava peraltro la necessità di un coordinamento, con riguardo alla individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione, con quanto previsto ad esempio nel decreto-legge n. 92 del 2008.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 La seduta termina alle ore 9,30.

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2009

116ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

- e petizioni nn. 900 e 918 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

 Il presidente BERSELLI dà lettura dei pareri resi rispettivamente dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio sugli emendamenti. Con riguardo al parere reso da quest'ultima avverte che esso è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.9, 1.35, 1.36 (limitatamente al capoverso 2-ter), 1.0.1, 1.0.21, 1.0.22 (limitatamente al comma 6), 2.8, 2.9 e 2.11 (limitatamente alle lettere f) ed h)). Sulle proposte 1.7, 1.8 e 1.10 il parere non ostativo è stato condizionato all'introduzione di una clausola di copertura

 

 Il senatore MARITATI (PD) riformula gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.10 in un testo 2 nel senso indicato dalla Commissione bilancio.

 

 Il senatore CASSON (PD) riformula gli emendamenti 2.9 e 1.0.21 al fine di ovviare ai vizi di copertura finanziaria che tali proposte nell'originaria formulazione ponevano.

 

 Il presidente BERSELLI, in relazione al prosieguo dell'esame del disegno di legge avverte che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testé svoltasi, si è convenuto a maggioranza, di procedere alla convocazione di tre ulteriori sedute per la giornata di domani, rispettivamente dalle ore 8,30 alle ore 9,30, dalle ore 14,30 alle ore 16,30 e dalle ore 17,30, o comunque al termine della seduta dell'Assemblea, fino alla conclusione dell'esame. In tale sede si è convenuto altresì di sconvocare le sedute con le Commissioni finanze e tesoro e affari esteri, rispettivamente previste per le ore 8,30 e per le ore 14,30.

 

 Il senatore CASSON (PD) interviene sugli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, tutti volti a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge. Al riguardo, nel condividere i rilievi critici formulati dal senatore Carofiglio, invita a riflettere sulle conseguenze negative in termini di efficienza del sistema giudiziario che le modifiche alla legge Pinto apportate dal provvedimento in esame rischiano di determinare. In particolare la previsione di termini rigidi di durata ragionevole per ciascun grado di giudizio determina un aumento degli oneri per equa riparazione.

 Dopo aver ribadito le proprie riserve sulla fissazione di termini biennali, i quali risultano difficili da rispettare anche per procure e tribunali efficienti quali quelli di Torino, svolge considerazioni sulle conseguenze finanziarie che l'articolo 1 è destinato a produrre.

 

 La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, respinge gli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

 

 La senatrice BUGNANO(IdV), dopo aver preannunciato, a nome del proprio Gruppo, che non prenderà parte alla votazione di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 dal Gruppo del Partito democratico, interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.5. Al riguardo, osserva come il proprio Gruppo abbia inteso presentare un numero limitato di emendamenti, tutti di ampia portata, volti a riscrivere il disegno di legge in esame.

 Il provvedimento, come è stato più volte evidenziato, non appare idoneo a perseguire le finalità che si propone, cioè la riduzione della durata dei giudizi e la consequenziale garanzia dei diritti dei cittadini. Particolari perplessità desta in tal senso l'articolo 1, recante modifiche alla cosiddetta legge Pinto. Le misure contenute in tale norma ed in particolare la fissazione di termini biennali di durata di ciascun grado di giudizio non sono in grado di assicurare una ragionevole durata dei processi. Interventi ben più stringenti sono invece previsti nell'emendamento del proprio Gruppo, il quale interviene sulla programmazione e la disciplina delle udienze dibattimentali, prevedendo che il giudice organizzi le udienze in modo da assicurare la conclusione dei processi in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata di cui all'articolo 111 della Costituzione.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento in esame, rilevando come tale attività di programmazione ed organizzazione delle udienze è stata già attuata nel tribunale di Milano, producendo risultati positivi in termini di riduzione dei tempi di durata dei processi.

 

 La Commissione, con distinte e successive votazioni, respinge quindi gli emendamenti 1.5 e 1.6.

 

 Il senatore MARITATI (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.7 (testo 2), recante delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio per il processo. Dopo aver ribadito il proprio giudizio critico sull'articolo 1, sul quale peraltro sono stati formulati diversi rilievi critici nei pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, si invita la maggioranza ed il Governo a valutare l'opportunità, vista la generale condivisione nel merito, di non rinviare ulteriormente l'approvazione della delega al Governo per l'istituzione dell'ufficio per il processo. Tale disciplina infatti rappresenta un utile strumento per ridurre i tempi di durata dei giudizi, fornendo peraltro ai giudici un supporto per l'attività istruttoria, sempre più foriera di competenze specifiche. L'istituzione dell'ufficio per il processo consente inoltre un importante strumento di interazione fra i vari operatori del diritto.

 Conclude osservando come l'atteggiamento dell'opposizione non sia meramente ostruzionistico ma sia volto unicamente ad invitare la maggioranza ed il Governo ad una più attenta riflessine sulle esigenze della giustizia nel nostro Paese.

 

 Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.7 (testo 2), il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.8 (testo 2), osservando come un aumento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria appaia assolutamente indispensabile se si vuole effettivamente restituire efficienza al sistema e garantire termini ragionevoli di durata dei processi. Svolge poi considerazioni critiche sull'esame svolto in sede consultiva dalla Commissione bilancio, a ben vedere infatti, se da un lato la 5a Commissione ha, con riguardo ad alcune proposte emendative, quali quelle in esame, richiesto espressamente l'introduzione di clausole di copertura finanziaria, dall'altro non sembra aver tenuto in adeguato conto dell'impatto in termini di sostenibilità economica che l'articolo 1 del disegno di legge pone.

 

 Il sottosegretario CALIENDO precisa che sebbene condivisibili in linea di principio gran parte delle proposte emendative dell'opposizione si è ritenuto di dover invitare i presentatori a ritirarle in ragione della presenza di profili critici di copertura finanziaria.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene in dissenso dal suo Gruppo preannunciando di non partecipare alla votazione. Dopo aver ribadito il proprio giudizio critico sull'illogicità di determinare la ragionevole durata del processo in riferimento a ogni singolo grado di giudizio e non al tempo in cui si giunge alla sentenza definitiva, fa presente che per ottenere risultati sicuramente pregevoli, ma comunque non sufficienti rispetto alle prescrizioni del provvedimento, il tribunale di Torino ha dovuto procedere ad una riorganizzazione del personale amministrativo, distogliendolo dalle attività di back office. Il nuovo assetto delle risorse umane se da un lato ha assicurato una riduzione dei tempi di durata dei giudizi dall'altro ha influito sui tempi di trasmissione degli atti del processo dal primo grado alla Corte d'appello. Conclude svolgendo considerazioni sull'impatto finanziario che la normativa in esame presenta.

 

 Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.8 (testo 2), il senatore MARITATI (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.9, il quale prevede che al fine di assicurare un'effettiva riduzione dei tempi di durata dei processi il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria. Per restituire efficienza al sistema giudiziario, le cui disfunzioni non possono in alcun modo essere unicamente ascritte alla inoperosità dei magistrati, è quanto mai necessario prevedere un aumento delle risorse umane, anche in considerazione del fatto che ormai da troppi anni si assiste al drammatico fenomeno del blocco delle assunzioni.

 

 Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.9, il senatore MARITATI (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.10 (testo 2), sollecitando una riflessione sull'opportunità di introdurre una separazione fra i ruoli della dirigenza degli uffici giudiziari.

 

 E' quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.10 (testo 2).

 

 Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.11 il quale, riprendendo quanto previsto nel disegno di legge n. 1043, reca delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi in materia di punibilità ed estinzione del reato. Con la proposta in esame, la quale in parte riprende il contributo dei lavori della Commissione Pisapia, si interviene sull'istituto della prescrizione, in parte ripristinando la situazione antecedente all'approvazione della legge Cirielli. La scelta prospettata dall'emendamento in esame appare ben più efficace a risolvere la questione della eccessiva durata dei giudizi, anche se l'istituto di diritto sostanziale della prescrizione del reato non è in grado, così come delineato nell'emendamento, di porre al riparo il premier dalle proprie pendenze giudiziarie.

 

 Il senatore CAROFIGLIO (PD) nel preannunciare la propria astensione, interviene in dissenso, rispetto al proprio Gruppo, sull'emendamento 1.11, il quale perpetra per l'ennesima volta il trasferimento della funzione nomopoietica dal Parlamento al Governo.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo sull'emendamento 1.11, rilevando come lo strumento della delega non appaia più sufficiente nel momento ad assicurare gli obiettivi che il disegno di legge si propone. Servono misure immediate per garantire la riduzione dei tempi di durata dei giudizi. Non si può inoltre non tenere conto della necessità di raccordare l'istituto della prescrizione dei reati con quello dell'estinzione processuale, come del resto è stato rilevato nel parere reso dall'Unione delle Camere penali.

 

 Il senatore LONGO (PdL) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento in esame. Dopo aver osservato che la palingenetica obliterazione dell'io cosciente si infutura nell'archetipo prototipo dell'antropomorfismo universale, fa presente che trattandosi di norma sostanziale essa ben potrebbe, nel rispetto del principio del favor rei trovare applicazione anche con riguardo ai processi a carico del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

 La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.11.

 

 Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CHIURAZZI(PD), la Commissione respinge l'emendamento 1.12.

 

 Con distinte e successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24.

 

 Dopo che il senatore MAZZATORTA (LNP) ha ritirato gli emendamenti 1.25 e 1.26, la Commissione approva l'emendamento 1.27.

 

 Con distinte e successive votazioni sono invece respinti gli emendamenti 1.28, 1.29, 1.30 e 1.31.

 

 Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.32, il quale prevede la soppressione del capoverso 3-sexies. Al riguardo rileva che la riduzione del termine di durata ragionevole del primo grado di giudizio determina l'innalzamento esponenziale del numero dei processi da trattare prioritariamente secondo quanto previsto dalla disposizione testé ricordata, senza che sia stato però previsto alcun potenziamento delle risorse umane e materiali disponibili presso gli uffici giudiziari interessati. Con specifico riferimento poi al processo civile rileva che il richiamo agli articoli 81, secondo comma e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al capoverso 3-sexies, nell'individuare la corsia preferenziale per la trattazione dei procedimenti civili, a seguito del deposito della domanda di equa riparazione evidenzia che il legislatore intende assegnare al termine ordinatorio di 15 giorni una specifica valenza precettiva rispetto alla calendarizzazione dei processi. Tale disposizione non appare coordinata in modo adeguato con quanto previsto dall'articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di rito, introdotto dalla legge n. 69 del 2009, sul calendario dell'udienza.

 

 La Commissione respinge quindi con distinte e successive votazioni gli emendamenti 1.32, 1.33 e 1.34.

 

 Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.35, con il quale si intendeva fornire un'adeguata copertura finanziaria alle previsioni di cui all'articolo 1. Al riguardo svolge considerazioni sulla necessità di reperire adeguate risorse da destinare al comparto della giustizia, per il completamento del processo di informatizzazione e per l'implementazione delle dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria.

 

 Dopo che la Commissione con distinte e successive votazioni ha respinto gli emendamenti 1.35 e 1.36, il senatore MARITATI (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento aggiuntivo 1.0.1, con il quale si prevede un'apposita delega al Governo per l'informatizzazione del procedimento penale. Al riguardo svolge una serie di considerazioni sull'esigenza di dare attuazione a tale ampio programma di digitalizzazione ed informatizzazione, analogamente a quanto verificatosi con riguardo ad esempio all'anagrafe tributaria. Ritiene che i ritardi nell'attuazione non possano essere attribuiti alla difficoltà di reperire adeguate risorse finanziarie, nella parte in cui secondo ricognizioni effettuate già nel corso della passata legislatura il Ministero della giustizia dispone di ampi fondi giacenti in depositi postali nonché di risorse derivanti dai beni sequestrati alle organizzazioni criminali. Fa presente peraltro che programmi di digitalizzazione e di informatizzazione sono stati proficuamente già avviati dalla procura di Napoli e dal tribunale di Lecce.

Ricorda inoltre che per dare attuazione a tali programmi era stata presa in considerazione anche l'ipotesi di un coinvolgimento delle realtà regionali, attraverso l'utilizzo di risorse provenienti da fondi europei.

 

Il senatore CAROFIGLIO (PD) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo sull'emendamento in esame, ribadendo le proprie perplessità sull'utilizzo dello strumento della delega legislativa. Talune riserve esprime anche sul piano della copertura finanziaria di tale proposta, la quale appare condivisibile in linea generale.

 

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.0.1, il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.2, il quale reca modifiche al codice penale in materia di non punibilità per irrilevanza del fatto. Svolge poi considerazioni critiche sull'articolo 1, comma 2, del disegno di legge nella parte in cui sembra mal conciliarsi con il generale principio espresso dal brocardo tempus regit actum, che governa la successione nel tempo delle norme processuali.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.0.2.

 

Il senatore GALPERTI (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.0.3 in materia di particolare tenuità della spesa, auspicando che su tale proposta si possa riscontrare la più ampia convergenza del proprio Gruppo.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene sull'emendamento 1.0.3 in dissenso rispetto al proprio Gruppo, ritenendo preferibile la formulazione prevista dall'emendamento 2.17.

 

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.0.3, la senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.0.4, il quale interviene sulla delicata questione della recidiva. Le modifiche apportate all'articolo 99 del codice penale si pongono in linea con i rilievi formulati dalla dottrina più autorevole e dalle associazioni rappresentative della magistratura.

 

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.0.4, il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.0.5, sottolineando l'importanza di introdurre modifiche al codice di rito in materia di incompetenza.

 

Dopo una breve precisazione del senatore LONGO(PdL), la Commissione respinge l'emendamento 1.0.5.

 

Il senatore GALPERTI (PD) interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.0.6, il quale reca modifiche all'articolo 28 del codice di rito in materia di casi di conflitto e di proposizione del conflitto.

 

La Commissione con distinte e successive votazioni respinge quindi gli emendamenti 1.0.6 e 1.0.7.

 

Il senatore CASSON (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.0.8, il quale interviene sulla disciplina codicistica in materia di notificazioni.

 

La Commissione respinge infine l'emendamento 1.0.8.

 

La seduta termina alle ore 16,30.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1880

Art. 1

1.7

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio

per il processo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri diretti vi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti alla costituzione ed alla disciplina di articolazioni organizzative delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, denominate ''ufficio per il processo''.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado dell'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e fattore di impulso per una nuova organizzazione incentrata sul lavoro di squadra, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria;

b) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera d), destinate, tra l'altro, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuaIe di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;

c) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;

d) previsione che la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo siano definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari;

e) previsione dell'inserimento dei provvedimenti di cui alla lettera d) nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, e della loro indicazione nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240;

f) attribuzione dei compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario al magistrato capo e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, di cui alla lettera d), e ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240;

g) previsione della possibilità di assegnare all'ufficio per il processo, allo scopo di svolgere le attività indicate nelle lettere b) e c), per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato;

h) previsione della assegnazione di cui alla lettera g) mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta ed a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari ed i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università;

i) disciplina dell'accesso dei soggetti assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) ai fascicoli processuali, nonché della loro partecipazione alle udienze, prevedendo i casi nei quali tale accesso o partecipazione debbano essere esclusi;

l) attribuzione ai magistrati del controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniaIe per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività;

m) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g), che l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, nonché del divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svolti si dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

n) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, che il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e corretti ve dei decreti legislativi medesimi.».

 

1.7 (testo 2)

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio

per il processo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri diretti vi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti alla costituzione ed alla disciplina di articolazioni organizzative delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, denominate ''ufficio per il processo''.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado dell'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e fattore di impulso per una nuova organizzazione incentrata sul lavoro di squadra, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria;

b) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera d), destinate, tra l'altro, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuaIe di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;

c) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;

d) previsione che la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo siano definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari;

e) previsione dell'inserimento dei provvedimenti di cui alla lettera d) nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, e della loro indicazione nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240;

f) attribuzione dei compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario al magistrato capo e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, di cui alla lettera d), e ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240;

g) previsione della possibilità di assegnare all'ufficio per il processo, allo scopo di svolgere le attività indicate nelle lettere b) e c), per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato;

h) previsione della assegnazione di cui alla lettera g) mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta ed a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari ed i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università;

i) disciplina dell'accesso dei soggetti assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) ai fascicoli processuali, nonché della loro partecipazione alle udienze, prevedendo i casi nei quali tale accesso o partecipazione debbano essere esclusi;

l) attribuzione ai magistrati del controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniaIe per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività;

m) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g), che l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, nonché del divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svolti si dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

n) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, che il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e corretti ve dei decreti legislativi medesimi.

 5. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.».

1.8

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Delega al Governo in materia di dotazione organica

dell'amministrazione giudiziaria)

1. il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, che le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 27 dicembre 2005, ed ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240, siano rideterminate secondo quanto previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.296, in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale; prevedere altresì che i profili professionali del ruolo tecnico istituito ai sensi della predetta tabella A siano definiti in sede di contrattazione collettiva e che le successive rideterminazioni siano effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

b) prevedere che eventuali posizioni soprannumerarie siano temporaneamente autorizzate, in deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, e siano riassorbite a seguito delle cessazioni e delle progressioni professionali di cui al presente articolo.

3. l decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalIa data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.».

 

1.8 (testo 2)

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Delega al Governo in materia di dotazione organica

dell'amministrazione giudiziaria)

1. il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, che le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 27 dicembre 2005, ed ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240, siano rideterminate secondo quanto previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.296, in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale; prevedere altresì che i profili professionali del ruolo tecnico istituito ai sensi della predetta tabella A siano definiti in sede di contrattazione collettiva e che le successive rideterminazioni siano effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

b) prevedere che eventuali posizioni soprannumerarie siano temporaneamente autorizzate, in deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, e siano riassorbite a seguito delle cessazioni e delle progressioni professionali di cui al presente articolo.

3. l decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalIa data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

 5. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.».

1.10

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Delega al Governo in materia di fùnzioni del dirigente giudiziario

e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, ad integrazione e specificazione delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240:

1) che spettano al dirigente giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) che il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, delle risorse strumentali e finanziarie e di tutte le incombenze in ordine alla gestione delle strutture ed agli obblighi consequenziali, con il compito di razionalizzare ed organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, di pianificare il loro sviluppo in relazione alle esigenze di esercizio della giurisdizione e alle esigenze sociali di un corretto rapporto tra servizio giustizia e cittadini, nonché di redigere annualmente un bilancio consuntivo al fine di relazionare i cittadini sull'attività svolta dall'ufficio, citando dati concreti e segnalando il suo impatto sulla cittadinanza interessata;

b) prevedere che, per l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240, e dalla lettera a) del presente comma, i dirigenti giudiziari e i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari frequentino appositi corsi di formazione organizzati dal Ministero della giustizia e dalla Scuola superiore della magistratura, d'intesa tra loro.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e corretti ve dei decreti legislativi medesimi.».

1.10 (testo 2)

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Delega al Governo in materia di fùnzioni del dirigente giudiziario

e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, ad integrazione e specificazione delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240:

1) che spettano al dirigente giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) che il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, delle risorse strumentali e finanziarie e di tutte le incombenze in ordine alla gestione delle strutture ed agli obblighi consequenziali, con il compito di razionalizzare ed organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, di pianificare il loro sviluppo in relazione alle esigenze di esercizio della giurisdizione e alle esigenze sociali di un corretto rapporto tra servizio giustizia e cittadini, nonché di redigere annualmente un bilancio consuntivo al fine di relazionare i cittadini sull'attività svolta dall'ufficio, citando dati concreti e segnalando il suo impatto sulla cittadinanza interessata;

b) prevedere che, per l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240, e dalla lettera a) del presente comma, i dirigenti giudiziari e i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari frequentino appositi corsi di formazione organizzati dal Ministero della giustizia e dalla Scuola superiore della magistratura, d'intesa tra loro.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e corretti ve dei decreti legislativi medesimi.

 5. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.».

1.0.21

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese

dei processi civili e penali)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi di pagamento telematici ovvero con carte di debito, carte di credito o carte prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione e di esecuzione.

2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli di entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, finalizzati all'incentivazione del personale.

4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessari per l'attuazione del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato«.

1.0.21 (testo 2)

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese

dei processi civili e penali)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi di pagamento telematici ovvero con carte di debito, carte di credito o carte prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione e di esecuzione.

2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli di entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, finalizzati all'incentivazione del personale.

4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessari per l'attuazione del presente articolo.

 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 6.

 6. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"."

Art. 2

2.9

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Delega al Governo per gli archivi informatizzati

e per il processo telematico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri diretti vi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la disciplina degli archivi informatizzati e del processo telematico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione, da parte del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari;

b) previsione che l'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti previsto dall'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n.264, sia gratuito, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, anche per gli avvocati;

c) per l'istituzione dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle corti di appello, nonché per l'assistenza e la manutenzione dei relativi sistemi operativi, previsione della autorizzazione di spesa per un importo di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2010;

d) previsione che le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123, siano obbligatorie dal 30 giugno 2010;

e) previsione che il Ministro della giustizia, verificato che l'ufficio sia dotato delle attrezzature per il processo civile telematico, disponga con decreto l'anticipazione del termine di cui alla lettera d), anche solo per specifiche materie, in ciascun tribunale e in ciascuna corte di appello, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati;

f) previsione dell'applicazione ai procedimenti civili e penali, entro il termine di cui alla lettera d), delle norme del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, aventi ad oggetto la firma digitale, l'archiviazione sostitutiva, il documento informatico digitale e la trasmissione telematica degli atti, in quanto compatibili.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri diretti vi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

2.9 (testo 2)

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2

(Delega al Governo per gli archivi

informatizzati e per il processo telematico)

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la disciplina degli archivi informatizzati e del processo telematico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione, da parte del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari;

b) previsione che l'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti previsto dall'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n.264, sia gratuito, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, anche per gli avvocati;

c) per l'istituzione dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle corti di appello, nonché per l'assistenza e la manutenzione dei relativi sistemi operativi, previsione della autorizzazione di spesa per un importo di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2010;

d) previsione che le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123, siano obbligatorie dal 30 giugno 2010;

e) previsione che il Ministro della giustizia, verificato che l'ufficio sia dotato delle attrezzature per il processo civile telematico, disponga con decreto l'anticipazione del termine di cui alla lettera d), anche solo per specifiche materie, in ciascun tribunale e in ciascuna corte di appello, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati;

f) previsione dell'applicazione ai procedimenti civili e penali, entro il termine di cui alla lettera d), delle norme del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, aventi ad oggetto la firma digitale, l'archiviazione sostitutiva, il documento informatico digitale e la trasmissione telematica degli atti, in quanto compatibili.

 3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari ad euro 300.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento uniforme delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2010."

 


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2009

117ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 8,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1880) GASPARRI ed altri.  -  Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali  

 

- e petizioni nn. 900 e 918 ad esso attinenti

 

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

            Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento aggiuntivo 1.0.9, con il quale si prevedono modifiche all'articolo 148 del Codice di procedura penale in materia di notificazioni. Con tale emendamento si prevede in particolare che quando l'imputato è assistito da più di un difensore è sufficiente che la notifica sia effettuata ad uno solo di essi. Al riguardo rileva come il problema della nullità delle notificazioni costituisca una delle ragioni dei ritardi nello svolgimento dei processi.

 

            La Commissione con distinte e successive modificazioni respinge gli emendamenti 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11.

 

            Il senatore MARITATI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.0.12, il quale interviene sull'articolo 157 del Codice di rito in materia di prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto. Con tale emendamento, il quale non sembra porre problemi di sostenibilità finanziaria, si prevede che la prima notifica sia eseguita mediante consegna di copia dell'atto presso lo studio del difensore di fiducia nominato. L'emendamento mira inoltre ad ovviare alle conseguenze negative in termini di ritardo e di rallentamento dei tempi di durata dei processi derivanti da vizi connessi alla prima notifica. La proposta infine assicura pienamente il diritto costituzionale alla difesa.

 

            Il senatore D'AMBROSIO(PD), intervenendo in dissenso rispetto al proprio Gruppo, preannuncia di non partecipare al voto. Al riguardo rileva infatti che in altri emendamenti di cui è primo presentatore si prevede che la prima notificazione debba essere sempre effettuata a mani proprie direttamente alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto. Solo le successive notificazioni, nel pieno rispetto del diritto alla difesa possono essere invece effettuate anche direttamente al difensore di fiducia o al difensore d'ufficio.

 

            Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.0.12, il senatore MARITATI (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.0.13 il quale modifica l'articolo 157 del Codice di rito anch'esso in materia di prima notificazione. Al riguardo svolge considerazioni sull'opportunità di completare il procedimento di informatizzazione e di digitalizzazione avviato già nel corso della passata legislatura, il quale potrebbe assicurare una effettiva riduzione dei tempi di durata dei processi. Tale emendamento, laddove, come preannunciato nel corso della seduta pomeridiana di ieri dal sottosegretario Caliendo dovesse essere approvato in Consiglio dei Ministri un disegno di legge volto a dare attuazione al cosiddetto SIIS, si potrebbe considerare del tutto superfluo.

 

            La Commissione con distinte e successive votazioni, respinge quindi gli emendamenti 1.0.13, 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18.

 

            Il senatore CASSON (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.0.19, volto a sostituire integralmente l'articolo 171 del Codice di procedura penale relativo alla nullità delle notificazioni. Con tale emendamento si intende in particolare, restituire razionalità al regime delle cause di nullità, il quale risulta spesso causa di ritardi nello svolgimento dei giudizi.

 

            Con distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.0.19 e 10.0.20.

 

            Il senatore MARITATI (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.0.21 testo 2, il quale reca norme in materia di pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese dei processi civili e penali. Al riguardo si augura che effettivamente quanto preannunciato dal rappresentante del Governo possa avere seguito in sede di Consiglio dei Ministri.

 

            Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.0.21 (testo 2), il senatore MARITATI (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.0.22, recante norme sui depositi giudiziari. Con tale emendamento si prevede in particolare che parte delle somme depositate presso le banche e la società Poste italiane SpA di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archiviazione non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro 5 anni, siano acquisite dallo Stato e utilizzate per finanziare progetti volti ad incentivare l'efficienza della giustizia. In particolare si prevede l'istituzione di un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi disagiate. Conclude osservando come non sia comprensibile il rigido atteggiamento di chiusura da parte della maggioranza e del Governo su proposte obiettivamente ragionevoli.

 

            Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.0.22, si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

 

            La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.3, identico agli emendamenti 2.1 e 2.2, integralmente soppressivo della norma. Nel ribadire il proprio giudizio fortemente critico sull'articolo in questione ricorda i rilievi formulati nel parere reso dall'Unione delle Camere penali, nel quale si segnala l'irragionevolezza del sistema di esclusioni oggettive e soggettive previsto nell'articolo 2.  Nel suddetto parere si critica peraltro l'arbitrarietà del catalogo dei reati esclusi, la cui individuazione, non appare animata da altro che da intenti propagandistici e demagogici. In particolare si critica la scelta legislativa di individuare i reati da escludere sulla base della gravità dell'imputazione o dell'allarme sociale da essi determinato, nella parte in cui tale scelta sembra rispondere a logiche in larga parte imperscrutabili.

 

Particolarmente incomprensibile appare poi la decisione di non escludere dall'ambito applicativo della norma i reati di corruzione contro la Pubblica amministrazione, i quali appaiono spesso collegati a delitti di stampo mafioso. In altri termini tale scelta rischia di pregiudicare le indagini per il contrasto di fenomeni di criminalità organizzata.

 

Ritiene poi incomprensibile il tenore dell'emendamento 2.0.3 del senatore Mazzatorta, le quali sono volte a prevedere nel caso del mancato rispetto dei termini di ragionevole durata del giudizio anche sanzioni di carattere disciplinare a carico dei magistrati procedenti. Conclude rinviando ai rilievi critici formulati dal senatore Li Gotti circa i problemi di coordinamento fra l'articolo 2 e l'articolo 1 del disegno di legge in esame.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannunciando di non partecipare al voto. Ribadisce quindi le proprie perplessità sull'articolo 2, il quale pone fra l'altro, seri problemi di compatibilità costituzionale, in primo luogo con riguardo all'articolo 27 della Costituzione, norma questa particolarmente cara al senatore Longo, il quale nel corso della discussione sulla cosiddetta "mozione Cosentino", ha avuto modo di richiamarla più di una volta. L'articolo 2 del disegno di legge, inoltre, nella parte in cui discrimina fra recidivi ed incensurati determina una violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Il combinato disposto poi dell'articolo in questione e dell'articolo 649 del codice di rito, che sancisce il principio del ne bis in idem determina una violazione dell'articolo 112 della Costituzione il quale prevede l'obbligatorità dell'esercizio dell'azione penale. Come rilevato poi dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, l'articolo 2 introduce nell'ordinamento una amnistia di fatto, priva però dei presupposti costituzionali richiesti dall'articolo 79.

 

Dopo aver ricordato come la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo non abbia mai considerato, ai fini della valutazione della ragionevole durata del giudizio, alla durata dei singoli gradi del processo, ribadisce le proprie perplessità sull'istituto della estinzione processuale per superamento del tempo ragionevole di durata, il quale appare un unicum nello scenario degli ordinamenti europei.

 

Si domanda infine come i senatori della Lega Nord, i quali nel corso della passata legislatura si erano duramente opposti alla legge di indulto, possano concordare sul merito del disegno di legge, con il quale si rischiano di estinguere numerosi giudizi a carico di soggetti anche pregiudicati, ma le cui sentenze di condanna non sono state, in ragione dei ritardi nella trasmissione degli atti, ancora iscritte nei casellari giudiziari.

 

La senatrice BUGNANO (IdV) interviene preannunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.1. Nel ribadire il proprio giudizio critico sull'articolo 2 osserva come appaia incomprensibile la decisione di includere nell'ambito oggettivo di applicazione del disegno di legge anche i processi aventi ad oggetto reati di corruzione. Tale scelta si pone peraltro in contrasto con quanto previsto nella Convenzione ONU sulla corruzione del 2003, ratificata proprio quest'anno dal Parlamento.

 

Conclude svolgendo considerazioni sull'istituto della prescrizione dei reati, così come modificato dalla legge Cirielli.

 

Il senatore CASSON (PD) intervenendo in dissenso rispetto al proprio Gruppo, ribadisce il proprio giudizio fortemente critico sull'articolo 2. In primo luogo invita la maggioranza ed il Governo a valutare l'impatto che l'approvazione della norma è destinato ad avere sui processi pendenti, così come evidenziato nei dati statistici proposti sia dal Ministero della giustizia sia dal Consiglio Superiore della Magistratura. Per favorire gli interessi del solo Presidente del Consiglio dei Ministri si è disposti a consentire l'estinzione di un ampio numero di giudizi.

 

L'istituto della prescrizione processuale peraltro non ha precedenti nella legislazione di nessun altro paese europeo né continentale né di common law. Al riguardo rileva che ove esistono strumenti sanzionatori automatici dell'inerzia procedurale, questi sono limitati alla fase investigativa e non coinvolgono il giudizio.

 

L'articolo 2 del disegno di legge, infine, concretizza una violazione dell'articolo 111 della Costituzione, nella parte in cui per esigenze di celerità, peraltro meramente formali, si finisce per trascurare la vera finalità del processo, cioè l'accertamento della verità dei fatti, nel rispetto dei diritti anche delle vittime dei reati.

 

Il senatore MAZZATORTA (LNP) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 2.3. Dopo aver osservato come l'istituto della prescrizione processuale non sia una reale novità nel nostro ordinamento, in quanto già previsto nell'ambito del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, ritiene che sul disegno di legge in esame si sia svolto un dibattito eccessivamente strumentale e dai torni propagandistici.

 

Sarebbe stato invece più opportuno procedere ad una discussione nel merito del disegno di legge ed in particolare sull'istituto della prescrizione processuale, il quale è frutto di una riflessione dottrinale e parlamentare, nata peraltro nell'ambito del centrosinistra. Auspica infine che l'esame in Commissione e successivamente in Assemblea possa consentire un miglioramento del testo nel quadro però dell'introduzione della nuova figura della prescrizione processuale.

 

Il senatore CASSON (PD) precisa che i disegni di legge richiamati dal senatore Mazzatorta non sono stati, a seguito di una ponderata riflessione,scientemente ripresentati nel corso della attuale legislatura.

 

Il sottosegretario CALIENDO, si sofferma dapprima sull'istituto della prescrizione processuale introdotto nel procedimento disciplinare dei magistrati, il quale peraltro, nonostante i rischi paventati inizialmente, ha determinato un reale effetto acceleratorio. La decisione poi da parte dell'attuale opposizione di non ripresentare i disegni di legge in materia di prescrizione processuale non può rappresentare una circostanza sufficiente a porre nel nulla la riflessione maturata intorno a tale istituto. Dopo aver invitato a valutare con attenzione la norma anche alla luce dell'elevato numero di processi che ogni anno si estinguono per la prescrizione dei reati, ritiene che nel corso dell'esame si dovrebbe valutare l'opportunità di migliorare, attraverso puntuali modifiche il tenore del testo, anche attraverso una valutazione, ad esempio, della congruità dei tempi previsti per ogni grado di giudizio.

 

Dopo aver sottolineato come il Consiglio dei Ministri stia nel corso della seduta odierna discutendo anche la questione relativa alle sedi disagiate, ribadisce il proprio giudizio critico sull'attuale funzionamento del sistema giudiziario, caratterizzato da tempi di durata processuale oltremodo lunghi.

 

La Commissione respinge quindi, con un'unica votazione gli identici emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

 

Il senatore CASSON (PD) fa propri tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 presentati dal senatore D'Alia.

 

Sono quindi respinti gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12, mentre gli emendamenti 2.13 e 2.14 sono ritirati.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) annuncia il voto favorevole suo Gruppo sull'emendamento 2.15, che, rendendo obbligatoria l'udienza di programma già oggi praticata in molti uffici giudiziari, intende fornire uno strumento procedurale indispensabile per la programmazione di una stretta cronologia delle fasi processuali, in mancanza della quale evidentemente è del tutto illusoria parlare di un processo il cui svolgimento deve essere concluso a pena di estinzione entro un termine determinato.

 

La senatrice Della Monica rivolge quindi un appello alla maggioranza a riflettere sull'evidente irragionevolezza della scelta di stabilire termini perentori e addirittura con effetto estintivo per la durata ragionevole del processo, senza contemporaneamente prevedere né risorse né strumenti procedimentali che consentano di rispettare i termini stessi. In proposito ella si rivolge in particolare ai colleghi della Lega Nord, ai quali domanda come giustificheranno queste scelte davanti ai loro elettori, dopo aver assunto come base del loro programma elettorale la tutela della sicurezza pubblica.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) nell'annunciare la propria astensione, in dissenso dal suo Gruppo, ricorda come nella sua veste di procuratore capo della Repubblica di Milano, avesse inutilmente tentato di far accettare al presidente del tribunale l'introduzione della pratica della cosiddetta "udienza di smistamento", peraltro accettata da diversi presidenti di sezione.

 

In proposito egli ricorda come con l'entrata in vigore del codice del 1988 si fossero manifestate delle gravi difficoltà derivanti dal fatto che i presidenti di sezione usavano organizzare le udienze in base a prassi consolidate, che non erano però più attuali, in quanto da un lato il presidente, che nel vecchio sistema aveva piena conoscenza di tutte le attività che erano state svolte in istruttoria, nel nuovo  ordinamento non sa di fatto nulla di un processo le cui prove si dovranno formare in dibattimento, e dall'altro in quanto proprio la trasformazione del processo in senso accusatorio, determina di necessità una durata assai maggiore delle udienze dibattimentali rispetto a quanto avveniva con il codice del 1930, quando si assumevano prove che si erano già formate nella fase istruttoria.

 

L'udienza di smistamento di programmazione quindi assume nel nuovo sistema un'importanza fondamentale consentendo al presidente, in rapporto dialettico con il pubblico ministero ed i difensori, di predeterminare con precisione il calendario delle udienze e le attività che in queste dovranno essere svolte, un risultato fra l'altro di non vessare i testimoni, oggi spesso costretti a recarsi più volte in tribunale, nella maggior parte dei casi per perdere una giornata di lavoro senza essere escussi.

 

L'emendamento 2.15, posto ai voti, non è accolto.

 

L'emendamento 2.16, posto ai voti, non è accolto.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.17 con il quale si introduce nel codice di procedura penale l'istituto della non punibilità per irrilevanza del fatto, con le conseguenti modifiche al codice di rito.

 

Si tratta di un emendamento che viene incontro alle richieste di gran parte degli operatori del diritto, preoccupati della deriva panpenalistica del sistema.

 

L'emendamento 2.17, posto ai voti, non è accolto

 

Il senatore MAZZATORTA (LNP) annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 2.18.

 

Nell'osservare come la Lega Nord sia perfettamente consapevole dei problemi che il disegno di legge pone riguardo all'armonizzazione del regime dell'estinzione del processo da esso previsto con quello della prescrizione - si tratta di fatto dell'unica osservazione contenuta nel parere del Consiglio Superiore della Magistratra che egli si senta di condividere - fa presente che in un convegno dell'Associazione nazionale magistrati dello scorso anno si è sottolineata la necessità di affiancare all'istituto della prescrizione del reato, che deve verificarsi quando sia trascorso un determinato termine dal tempus commissi delicti senza che sia stata esercitata l'azione penale, una prescrizione endoprocessuale il cui termine deve cominciare a decorrere dopo l'esercizio dell'azione penale.

 

Del resto anche quanto affermato dal senatore Casson circa il fatto che il Partito Democratico avrebbe superato quest'impostazione con la presentazione del disegno di legge n. 1043 non appare condivisibile, in quanto l'articolo 44 della delega al Governo ivi prevista propone proprio un sistema articolato di prescrizioni analogo a quello indicato dall'Associazione Nazionale Magistrati.

 

Il senatore CASSON(PD), nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento, fa presente che il sistema delineato dal disegno di legge n. 1043 è in realtà completamente diverso dalla ricostruzione che ne fa il senatore Mazzatorta.

 

Infatti, mentre l'articolo 43 propone un articolato sistema di termini di prescrizione il cui decorso senza che si è esercitata l'azione penale determina la prescrizione del reato, l'articolo 44 istituisce ulteriori termini di prescrizione, che si aggiungono quindi a quelli previsti dall'articolo 43, per consentire la celebrazione dei vari gradi del processo.

 

Oltretutto va anche tenuto presente che, in considerazione dell'evidente necessità di un tempo maggiore per giungere alla sentenza di primo grado rispetto a quello necessario per quella di appello e di legittimità - sia per gli adempimenti imposti dall'udienza preliminare, sia soprattutto perché le prove si formano nel dibattimento di primo grado - l'articolo 44 fissa termini diversi per le vari fasi, e in particolare cinque anni per il primo grado.

 

Il senatore Casson fornisce poi alcune precisazioni su richiesta del sottosegretario Caliendo.

 

L'emendamento 2.18, posto ai voti non è accolto.

 

La senatrice DELLA MONICA(PD), nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 2.19, sottolinea in primo luogo di non aver a suo tempo condiviso, come del resto il senatore D'Ambrosio, le modalità di introduzione della prescrizione processuale recate dai disegni di legge presentati dal centro sinistra nelle passate legislature, peraltro ben diversi dal testo in discussione sia per la durata e la scansione dei termini nella varie fasi processuali, sia perché non retroattivi.

 

Ella invece condivide l'impostazione del disegno di legge n. 1043, che raccoglie le conclusioni che, a partire anche da quei disegni di legge, erano state elaborate dalla Commissione ministeriale per la riforma della parte generale del codice penale presieduta dal professor Pisapia.

 

L'emendamento in votazione del resto riprende il contenuto dell'articolo 44 dei criteri di delega recati dal disegno di legge n. 1043, adattandolo alla necessità di costruire una norma immediatamente precettiva.

 

L'emendamento 2.19, posto ai voti, non è accolto.

 

Sono altresì respinti gli emendamenti 2.20 e 2.21.

 

Gli emendamenti 2.22, 2.23 e 2.25 sono ritirati dai presentatori, mentre l'emendamento 2.24, posto ai voti, non è accolto.

 

L'emendamento 2.26 (testo 2), fatto proprio dal presidente Berselli, posto ai voti, è accolto.

 

Sono invece respinti gli emendamenti 2.27 e 2.28.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) annuncia il voto favorevole all'emendamento 2.29, con il quale si stabiliscono diverse decorrenze del termine di due anni per la sentenza di primo grado, a seconda del rito cui si riferiscono; appare infatti quanto mai rozzo ed arbitrario il criterio adottato dal disegno di legge in esame.

 

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

 

E' altresì respinto l'emendamento 2.30, fatto proprio, come tutti i successivi emendamenti dei senatori Perduca e Poretti, dal senatore Casson.

 

Il senatore MAZZATORTA (LNP) ritira l'emendamento 2.31.

 

Gli emendamenti 2.32, 2.33, 2.34 e 2.35, posti ai voti, non sono accolti.

 

Gli emendamenti 2.36 e 2.37 sono ritirati.

 

L'emendamento 2.38, posto ai voti, non è approvato.

 

Gli emendamenti 2.39, 2.40 e 2.41 risultano assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.27.

 

Il senatore D'AMBROSIO(PD), annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.42.

 

Nel sottolineare come l'introduzione dell'obbligatorietà della prima notifica a mani proprie eliminerebbe una delle più gravi cause di condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, rileva l'utilità dell'estensione dei soggetti abilitati ad effettuare la notifica; non solo infatti, specialmente nei piccoli centri, gli agenti di polizia, dei carabinieri, della polizia locale e della guardia di finanza hanno spesso maggiori elementi di conoscenza, rispetto agli ufficiali giudiziari, che gli consentono di mettersi in contatto con i destinatari delle notifiche, ma soprattutto si tratta di amministrazioni che hanno turni di lavoro organizzati sulle 24 ore, ciò che gli consente di recarsi alle abitazioni dei destinatari delle notifiche in orari in cui questi sono presenti, mentre gli orari di lavoro degli ufficiali giudiziari coincidono sostanzialmente con quelli degli altri cittadini.

 

Dopo che il senatore CASSON (PD) ha annunciato la propria astensione sottolineando peraltro come anche questo emendamento testimoni che l'opposizione del Partito Democratico non ha avuto in alcun modo carattere ostruzionistico, ma è stata diretta a fornire elementi migliorativi del testo anche sotto il profilo dell'individuazione di strumenti per garantire una reale abbreviazione dei tempi processuali, l'emendamento 2.42, posto ai voti, non è approvato.

 

Il senatore MAZZATORTA (LNP) ritira l'emendamento 2.43.

 

L'emendamento 2.44, posto ai voti, non è approvato.

 

E' invece accolto l'emendamento 2.45.

 

Gli emendamenti 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55 e 2.56, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.58, una proposta suggerita dall'esperienza degli anni della lotta contro il terrorismo, quando la revoca del mandato ai difensori era una tattica adottata frequentemente dagli imputati per allungare i tempi del processo.

 

Qualora non venga stabilita la sospensione del computo dei termini per l'estinzione del processo, il ricorso alla revoca del mandato da parte dell'imputato o alla dismissione da parte del difensore potrebbe diventare una pratica comune, ora che alla durata del processo viene collegato un effetto così radicale.

 

L'emendamento 2.58 posto ai voti non è approvato.

 

Sono altresì respinti gli emendamenti 2.57, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63 e  2.64.

 

Il senatore CASSON (PD) nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 2.65, invita i colleghi della maggioranza a riflettere sul fatto che non prevedere la sospensione del termine di estinzione del processo nel caso che siano necessarie perizie tecniche di particolare complessità, rappresenta di fatto un regalo ai delinquenti, in particolare nei più complessi processi di criminalità economica.

 

L'emendamento 2.65, posto ai voti, non è accolto.

 

Sono parimenti respinti gli emendamenti 2.66 e 2.67, mentre l'emendamento 2.68 (testo 2) è approvato.

 

E' pertanto assorbito l'emendamento 2.69, mentre l'emendamento 2.70 è ritirato.

 

Nell'annunciare voto favorevole all'emendamento 2.71, il senatore GALPERTI (PD) esprime rammarico per l'atteggiamento contraddittorio della maggioranza che, mentre accusa di pregiudizio e partito preso l'atteggiamento di chi rifiuta a priori il disegno di legge in esame come un mero espediente per tutelare dai suoi processi il Presidente del Consiglio, d'altro canto non manifesta alcuna disponibilità ad accogliere i suggerimenti migliorativi che vengono dall'opposizione per consentire effettivamente di perseguire una riduzione dei tempi processuali.

 

L'emendamento 2.71, posto ai voti, non è accolto.

 

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CASSON (PD) che sottolinea come l'emendamento 2.72 risponda ad una precisa richiesta dei giuristi che operano nel campo del diritto minorile, l'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

 

Sono altresì respinti gli emendamenti 2.73, 2.74 e 2.75.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.76, rilevando la necessità di farsi carico del problema della scopertura di numerosi uffici giudiziari.

 

L'emendamento 2.76, posto ai voti, non è approvato.

 

Sono altresì respinti gli emendamenti 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81 e 2.82.

 

Il senatore MAZZATORTA (LNP) interviene per voto contrario sull'emendamento 2.83 (testo 2).

 

Egli rileva che questo emendamento, mentre restringe in maniera notevole l'ambito delle esclusioni soggettive dall'applicazione del termine di estinzione del processo, sembra aprire la strada all'approvazione di quegli emendamenti che intendono sottrarre le contravvenzioni previste dal testo unico sull'immigrazione dal novero dei reati esclusi dall'applicazione del termine di estinzione stesso.

 

A tal proposito egli fa presente come la formazione dell'elenco dei reati cui non si applica l'estinzione del processo abbia seguito tre distinti criteri, e cioè quello dei delitti di maggiore gravità, quello dei reati per i quali l'accertamento processuale ha carattere di particolare complessità e quello dei reati di maggiore allarme sociale.

 

Tra questi c'è sicuramente l'immigrazione clandestina: in proposito egli rileva come durante l'approvazione del cosiddetto "pacchetto sicurezza" la scelta di qualificare tale reato come contravvenzione anziché come delitto era stata determinata unicamente da ragione pratiche di speditezza dell'accertamento del reato, ma non vi è dubbio che dal punto di vista dell'allarme sociale e del bene giuridico tutelato - la violazione della sovranità dello Stato sul proprio territorio - il reato in questione appare sicuramente più grave di delitti che vengono esclusi dal beneficio dell'estinzione del processo, come ad esempio l'incendio doloso.

 

Il senatore LONGO (PdL) nell'annunciare il voto favorevole della sua parte politica, fa presente al senatore Mazzatorta che in realtà l'inclusione delle contravvenzioni tra i reati cui non si applica l'estinzione anticipata del processo è tutto sommato irrilevante, se non per pur  comprensibili finalità propagandistiche, dal momento che da un lato il processo per l'erogazione della contravvenzione, non implicando l'accertamento del dolo, ha di sua natura tempi contenuti, e dall'altro la prescrizione per le contravvenzioni decorre comunque in termini non superiori  a quelli dell'estinzione del processo.

 

Il senatore CASSON (PD) nel precisare che l'emendamento 2.89 presentato dal Partito Democratico e probabilmente precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.83, aveva lo scopo di eliminare dubbi interpretativi sul fatto che l'esclusione soggettiva dal beneficio dell'estinzione del processo dovesse dipendere da una condanna passata in giudicato, annuncia l'astensione del suo Gruppo sull'emendamento 2.83 (testo 2). Infatti, per quanto sia pienamente condivisibile il tentativo di contenere in termini più razionali e accettabili l'esclusione soggettiva prevista dal comma 5 del proposto articolo 246-bis del codice penale, resta il fatto che prevedere un meccanismo di estinzione del processo che può o meno operare sulla base di una mera qualità soggettiva dell'imputato - senza alcun collegamento con il fatto per cui si procede - appare un'evidente ed insanabile violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

 

L'emendamento 2.83 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

 

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.84, 285, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91 e 2.92.

 

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.93, 2.94 e 2.95.

 

Il senatore SCARABOSIO (PdL) ritira l'emendamento 2.96.

 

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.97 e 2.98.

 

Il senatore CASSON (PD) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.99, anche questo richiesto dagli operatori del diritto minorile.

 

Il presidente BERSELLI  nel ricordare che l'emendamento 2.99 ha contenuto identico all'emendamento 2.124 da lui presentato in altra collocazione, sottolinea come l'inserimento dei delitti di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli tra quelli cui non si applica l'istituto dell'estinzione del processo è giustificata non solo dall'obiettiva odiosità del reato, ma soprattutto da motivi sistematici, in quanto tra i reati esclusi dal beneficio dell'estinzione vi è ad esempio lo stalking che si configura come una fattispecie con molte analogie rispetto a quella di cui all'articolo 572 del codice penale, ma indubbiamente di minore gravità.

 

Il sottosegretario CALIENDO fa presente che per questo reato come per tutte le altre aggiunte o soppressioni dall'elenco delle esclusioni oggettive egli non ha espresso un parere negativo; in realtà, anche in considerazione del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali che ha rilevato l'irragionevolezza dell'inclusione e dell'esclusione dall'elenco di svariate fattispecie, egli ha invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti in modo da consentire di studiare una equilibrata soluzione organica da proporre nel corso dell'esame in Assemblea.

 

Nel caso che i presentatori insistano per la votazione egli si rimette alla Commissione.

 

Il presidente BERSELLI insiste per la votazione perché ritiene che l'aver inserito tra i reati per i quali non può trovare applicazione l'istituto della prescrizione processuale, il delitto di molestie insistentirende necessario inserirvi anche il ben più grave reato di maltrattamenti di cui all'articolo 572.

 

Concorda con la posizione espressa dal Sottosegretario il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) il quale rileva come per lui e per molti colleghi sarebbe altrettanto imbarazzante votare a favore di alcuni emendamenti senza avere una chiara cognizione dell'effettiva razionalità del quadro complessivo delle esclusioni che ne deriverebbe, quanto votare contro. Egli condivide quindi la necessità di una pausa di riflessione fino all'esame in Assemblea.

 

I senatori MUGNAI (PdL) e LONGO (PdL) e le senatrici GALLONE (PdL) ed ALLEGRINI (PdL) aggiungono la propria firma all'emendamento 2.124, identico all'emendamento 2.99 in esame.

 

La senatrice FIORONI (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.99.

 

Il senatore MAZZATORTA (LNP) interviene preannunciando la propria astensione, in quanto ritiene, condividendo le affermazioni del Governo, che sia necessaria una riflessione più ampia sui limiti dell'ambito oggettivo di applicazione del provvedimento. Ricorda peraltro che l'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione così come modificato dal decreto-legge n. 92 del 2008 individua dei criteri per valutare le priorità da riconoscere a determinati reati nella predisposizioni del calendario delle udienze in relazione alla loro gravità. Ribadisce inoltre, ritenendo non condivisibile quanto affermato dal senatore Longo, che risulta quanto mai necessario, come del resto evidenziato nell'unico punto condivisibile del parere reso dal Consiglio Superiore della Magistratura, l'istituto della prescrizione dei reati con il nuovo istituto dell'estinzione processuale per superamento dei termini di ragionevole durata dei giudizi.

 

Il sottosegretario CALIENDO ribadisce la propria richiesta di ritiro, il quale non si deve in alcun modo intendere come un parere contrario sul merito delle singole proposte emendative. In ogni caso si rimette alla Commissione.

 

Il relatore VALENTINO (PdL) si associa all'invito al ritiro formulato dal Sottosegretario.

 

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.99, si deve considerare quindi assorbito l'emendamento 2.124.

 

Risulta invece respinto l'emendamento 2.100.

 

Il senatore        CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.101, con il quale si vuole inserire fra i reati per i quali non può trovare applicazione l'istituto della prescrizione processuale anche il delitto di corruzione di minorenne.

 

La Commissione con distinte e successive votazioni respinge quindi gli emendamenti 2.101, 2.102 e 2.103 (identici), 2.104, 2.105, 2.106, 2.107 e 2.108.

 

La senatrice ALLEGRINI (PdL) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.109, sottolineando come recenti fatti di cronaca che hanno visto il coinvolgimento del comune di Milano rendano quanto mai necessario ricomprendere nell'ambito dei reati esclusi dall'applicazione dell'istituto della prescrizione processuale anche il delitto di truffa ai danni dello Stato e degli enti pubblici.

 

Il senatore CASSON (PD) nel condividere i rilievi da ultimo formulati fa presente che l'emendamento 2.129, a prima firma Adamo, reca analogo contenuto. A tale emendamento preannuncia che tutti i senatori del Partito democratico della Commissione giustizia aggiungono la firma.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) esprime perplessità su tale emendamento, nella parte in cui peraltro prevede un diverso regime per il delitto di truffa a seconda che sia commesso ai danni di enti pubblici o dello Stato ovvero ai danni di privati cittadini.

 

Il relatore VALENTINO (PdL) invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.109, modificando il parere precedentemente reso. Pur essendo condivisibile la finalità dell'emendamento, analogo peraltro all'emendamento del presidente Berselli 2.128, ritiene che sia necessaria una riflessione più ampia sull'ambito oggettivo di applicazione della disciplina di cui all'articolo 2.

 

La senatrice ALLEGRINI (PdL) non accede alla richiesta di ritiro formulata dal relatore, osservando peraltro come su questa tematica si sia registrata una sostanziale convergenza fra l'opposizione e parte della maggioranza, della quale il Governo non può non tener conto.

 

Il senatore LONGO (PdL) intervenendo per dichiarazione di voto contrario, ritiene non comprensibili le ragioni sottese alla decisione della senatrice Allegrini di non accedere alla richiesta di ritiro formulata dal relatore e condivisa dal Governo. Tale decisione sembra essere unicamente legata all'esigenza di compiacere il primo firmatario dell'emendamento in merito alle vicende che hanno interessato il comune di Milano.

 

 

Il presidente BERSELLI ritira l'emendamento 2.128, riservandosi si ripresentarlo in Assemblea.

 

Con distinte e successive votazioni la Commissioni respinge gli emendamenti 2.109, 2.110 e 2.111 (identici), 2.112 e 2.113.

 

Il senatore CASSON (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.114, riformulandolo in un testo 2. Intervenendo poi in sede di dichiarazione di voto favorevole osserva come tale emendamento, analogo nel contenuto alle proposte 2.116, 2.125, 2.126 e 2.127, tutti concernenti il delitto di omicidio colposo e di lesioni colpose aggravate.

 

Il senatore LONGO (PdL) intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 2.114 (testo 2) ritiene che la lettera m) dell'articolo 2 del disegno di legge già consenta di escludere dall'ambito applicativo dell'istituto della prescrizione processuale i giudizi aventi ad oggetto delitti connessi con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. L'inserimento di tale ulteriore lettera rischierebbe solo di ingenerare dubbi di carattere interpretativo.

 

Il senatore CENTARO (PdL) interviene con riguardo all'emendamento 2.125, il cui contenuto appare in parte coincidente con l'emendamento 2.126 del presidente Berselli. Quest'ultima proposta non risulta condivisibile però nella parte in cui limita ai soli delitti di omicidio commessi con colpa professionale l'esclusione dall'ambito applicativo del disegno di legge.

 

Il presidente BERSELLI concorda con i rilievi critici formulati dal senatore Longo sull'emendamento 2.114 (testo 2).

 

            Respinto l'emendamento 2.114 (testo 2), risulta precluso l'emendamento 2.116.

 

            Il senatore CENTARO (PdL) ritira quindi gli emendamenti 2.125 e 2.127.

 

            Il presidente BERSELLI ritira invece l'emendamento 2.126.

 

Dopo che il senatore CASSON (PD) ha ritirato l'emendamento 2.115, la Commissione respinge gli identici emendamenti 2.117, 2.118 e 2.119.

 

Il senatore MAZZATORTA (LNP) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 2.120 (testo 2), svolgendo talune considerazioni sulle ragioni sottese all'esigenza di escludere dall'ambito applicativo della norma tutti i reati previsti dal testo unico dell'immigrazione, ivi incluso il reato contravvenzionale di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con il quale si intende tutelare la sovranità statale.

 

Il senatore LONGO (PdL) intervenendo per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 2.120, osserva come il reato contravvenzionale da ultimo richiamato dal senatore Mazzatorta, in quanto a struttura mista alternativa, non sia in alcun modo suscettibile di prescrizione. Con riguardo all'emendamento 2.125 osserva che la formulazione prospettata dal presidente Berselli nell'emendamento 2.126 appaia in linea generale più comprensibile in quanto tiene in considerazione l'unica reale fattispecie di omicidio colposo escluso dall'ambito applicativo dell'articolo 2. Ritiene in ogni caso preferibile una riflessione più organica sui reati per i quali non deve trovare applicazione l'istituto della prescrizione processuale.

 

Il senatore CASSON (PD) pur preannunciando la propria astensione dichiara di condividere nel merito l'emendamento 2.100 (testo 2) del presidente Berselli.

 

La Commissione dopo avere approvato gli identici emendamenti 2.120 (testo 2) e 2.121, respinge l'emendamento 2.122.

 

Il senatore CASSON (PD) riformula l'emendamento 2.123 in un testo 2, sul quale preannuncia il proprio voto favorevole. Svolge al riguardo considerazioni sull'opportunità di inserire fra i reati per i quali non può trovare applicazione l'istituto dell'estinzione per superamento del termine di ragionevole durata del processo anche i delitti di corruzione, anche al fine di dare più adeguata attuazione alle prescrizioni della Convenzione ONU sulla corruzione recentemente ratificata.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannunciando che non parteciperà al voto dell'emendamento 2.123 (testo 2). Al riguardo, dopo aver svolto talune considerazioni sull'esigenza di inasprire le sanzioni per i reati di corruzione i quali appaiono molte volte collegati a fenomeni di criminalità organizzata, ritiene preferibile la soluzione prospettata dall'emendamento 2.0.7.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.123 (testo 2).

 

Il senatore CASSON (PD) fa proprio e ritira l'emendamento 2.133.

 

Con distinte e successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 2.129, 2.132, 2.134. 2.135, 2.136, 3.137, 2.138, 2.139, 2.140.

 

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere disposizioni dopo l'articolo 2.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 2.0.1, lamentando la contraddittorietà di tale disposizione, la quale fornisce al disegno di legge una copertura finanziaria del tutto fittizia.

 

La Commissione, dopo avere approvato l'emendamento 2.0.1, respinge l'emendamento 2.0.2.

 

Il senatore MAZZATORTA (LNP) pur ritirando l'emendamento 2.0.3, invita il Governo a valutare con attenzione l'opportunità di inserire tale previsione all'interno del disegno di legge nel corso dell'esame in Assemblea. Con l'emendamento in questione si intendeva sanzionare sul piano disciplinare i magistrati nel caso di reiterata o grave inosservanza dei termini indicati per la ragionevole durata dei processi.

 

Il senatore CASSON (PD) ritiene che tale emendamento introduca previsioni non del tutto rispondenti al contenuto del disegno di legge.

 

Il sottosegretario CALIENDO condivide le finalità dell'emendamento del senatore Mazzatorta ma ritiene preferibile rinviare all'esame in Assemblea la valutazione anche di tale proposta.

 

Con distinte e e successive votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5.

 

Dopo che il senatore MAZZATORTA (LNP) ha ritirato l'emendamento 2.0.6, la senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.0.7, con il quale si introducono misure di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione e la criminalità organizzata, attraverso un inasprimento del quadro sanzionatorio. Tale inasprimento peraltro appare in linea con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione recentemente ratificata dal Parlamento.

 

Dopo aver sottolineato come il disegno di legge sia destinato ad essere dichiarato incostituzionale dalla corte, osserva come l'aumento delle sanzioni previste per i reati di corruzione assicurerà anche una maggiore possibilità di perseguire tali delitti.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.0.7.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.0.8, analogo all'emendamento 2.0.9, con i quali si introduce nel codice penale il reato di frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato, al fine di evitare l'inutile ed onerosa celebrazione di giudizi contro soggetti irreperibili, magari non presenti sul territorio italiano.

 

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.0.8 e 2.0.9.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.0.10. Pur esprimendo apprezzamento per l'approvazione dell'emendamento 2.99, volto ad escludere dall'ambito applicativo della norma anche i delitti di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli ritiene comunque necessario un inasprimento delle sanzioni previste per il reato di cui all'articolo 572.

 

Il presidente BERSELLI invita la senatrice Della Monica a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento per ripresentarlo in altra sede.

 

Il senatore LONGO (PdL) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 2.0.10, denunciando l'irragionevolezza delle sanzioni ivi previste, le quali appaiono eccessivamente elevate rispetto a quelle previste per reati ben più gravi.

 

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 2.0.10 è approvato l'emendamento 2.0.11.

 

Dopo che il senatore SCARABOSIO (PdL) ha ritirato l'emendamento 2.0.12 la Commissione respinge l'emendamento 2.0.13.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.0.14, il quale prevede l'applicazione anche al processo penale dello strumento della posta elettronica certificata.

 

Il senatore DELOGU (PdL) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 2.0.14, osservando come con esso si aggravi ancora una volta la posizione degli avvocati. Ciò appare oltre modo inaccettabile se si considera in generale l'atteggiamento di chiusura dell'opposizione nei confronti di ogni modifica idonea anche solo latamente a penalizzare la magistratura.

 

Dopo una breve precisazione del senatore CASSON (PD) la Commissione respinge con distinte e successive votazioni gli emendamenti 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.18 e 2.0.19.

 

Il senatore MAZZATORTA (LNP) interviene sugli emendamenti 2.0.20 e 2.0.100, invitando il Governo e la maggioranza a valutare con attenzione l'esigenza di evitare sovrapposizioni fra l'istituto della prescrizione dei reati e quello dell'estinzione dei processi per superamento dei termini di ragionevole durata dei giudizi. Accedendo comunque alla richiesta del rappresentante del Governo ritira gli emendamenti in esame.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.0.21.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.0.22, il quale interviene in materia di notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità.

 

La Commissione respinge l'emendamento 2.0.22.

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 12,50.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1880

 

 

Art. 2

2.26

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, dopo le parole: «dieci anni di reclusione», inserire le seguenti: «o di arresto».

2.26 (testo 2)

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, capoverso "Art. 346-bis", sostituire le parole da: "Il giudice" a "quando:" con le seguenti: "Il giudice, nei processi relativi a reati puniti con la pena dell'arresto ovvero a reati per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo a 10 anni di reclusione, da sole o congiuntamente a pene pecuniarie, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:".

2.68

CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nei casi di autorizzazione a procedere di cui al comma 2, lettera a), la sospensione di cui al comma 1 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.».

2.68 (testo 2)

CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nei casi di autorizzazione a procedere di cui al comma 2, lettera a), la sospensione dei termini di cui al comma 1 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.».

2.83

CENTARO, MUGNAI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 5 sostituire le parole da: «Le disposizioni» a «tentati» con le seguenti: «5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 99, commi 1 e 2 del codice penale e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:».

2.83 (testo 2)

CENTARO, MUGNAI

Al comma 1, capoverso "Art. 346-bis", nel comma 5 sostituire le parole da "Le disposizioni" a "tentati" con le seguenti: " Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 99, commi 2 e 4, del codice penale o è stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:".

2.114

GRANAIOLA, CASSON

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) delitto di omicidio colposo, di cui all'articolo 589 del codice penale;».

2.114 (testo 2)

GRANAIOLA, CASSON

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) delitti previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;».

2.120

BERSELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, lettera n) sostituire la parola: «reati» con la seguente: «delitti».

Conseguentemente nel medesimo comma 5 sopprimere le parole: «o contravventore».

2.120 (testo 2)

BERSELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, lettera n) sostituire la parola: «reati» con la seguente: «delitti».

2.123

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) delitti di corruzione di cui agli articoli 318, 319, 320, 321 e 322 del codice penale».

2.123 (testo 2)

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) delitti di corruzione di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 320, 321 e 322 del codice penale».

 


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2009

118ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

 La seduta inizia alle ore 14,05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

- e petizioni nn. 900 e 918 ad esso attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

 Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CASSON(PD), il quale rileva ancora una volta come la mancata sospensione del processo per l'effettuazione di perizie di particolare complessità o di rogatorie internazionali sia un obiettivo favore alla delinquenza nel momento in cui si introduce l'istituto dell'estinzione del processo, l'emendamento 2.0.23 è respinto.

 

 Sono parimenti respinti gli emendamenti 2.0.24, 2.0.25, 2.0.26, 2.0.27, 2.0.28, 2.0.29, 2.0.30 e 2.0.31.

 

 L'emendamento 2.0.32 è decaduto per assenza del presentatore.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.33, rilevando come la modifica degli articoli 386 e 390 del codice di procedura penale ivi prevista è diretta a rendere più facile l'immediato giudizio dibattimentale dell'arrestato o del fermato, riducendo anche quei casi di liberazione di soggetti arrestati per reati di grave allarme sociale che tanto turbano l'opinione pubblica.

 

L'emendamento 2.0.33, posto ai voti, non è approvato.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.34, che reca un complesso di interventi diretti a consentire un'effettiva accelerazione e razionalizzazione del processo penale, in mancanza della quale l'introduzione di un istituto di estinzione del processo per durata eccessiva come quella recata dall'articolo 2 appare totalmente inaccettabile.

 

L'emendamento 2.0.34, posto ai voti, non è apprvato.

 

E' altresì respinto 2.0.35.

 

Il senatore CAROFIGLIO (PD) illustra l'emendamento 2.0.36. egli osserva come, mentre devono essere completamente e realmente salvaguardate le garanzie effettive a tutela dell'imputato, va invece respinto un ambiguo garantismo che moltiplica una serie di adempimenti formali ed inutili al solo scopo di prolungare la durata del processo, che se fino ad oggi potevano avere semplicemente lo scopo di guadagnare la prescrizione, o comunque di allontanare il giudizio dell'immediatezza del fatto, adesso, con l'introduzione dell'estinzione del processo per eccessiva durata, possono avere effetti ben più dirompenti.

 

L'emendamento 2.0.36, posto ai voti, non è approvato.

 

E' parimenti respinto l'emendamento 2.0.37.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) illustra l'emendamento 2.0.38, diretto a garantire la effettiva natura accusatoria del processo penale.

 

L'emendamento 2.0.38, posto ai voti, non è approvato.

 

Sono parimenti respinti gli emendamenti 2.0.39, 2.0.40, 2.0.41, 2.0.42 e 2.0.43.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.0.44 che, consente al giudice in caso di assoluzione o proscioglimento di emanare una sentenza corredata da motivazione sommaria, integrandola solo in caso di impugnazione da parte del pubblico ministero, e rappresenta un significativo contributo all'accelerazione del processo.

 

L'emendamento 2.0.44, posto ai voti, non è approvato.

 

Sono parimenti respinti gli emendamenti 2.0.45, 2.0.46, 2.0.47 e 2.0.48.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

 

Il senatore CASSON (PD) annuncia il suo voto favorevole sugli identici emendamenti 3.1 e 3.2 soppressivi dell'articolo 3.

La norma in esame appare gravemente incostituzionale, in primo luogo in quanto viola palesemente l'articolo 11 sulle disposizioni della legge in generale premesse al codice civile, in quanto in evidente contraddizione col principio tempus regit actum, mentre, determinando per effetto del ne bis in idem una sostanziale estinzione di reati per i quali è tuttora in corso il processo, si configura come una vera e propria amnistia, approvata però senza le prescritte maggioranze qualificate.

E' poi evidente la violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo del differente trattamento dei processi penali pendenti in primo grado rispetto a quelli discussi in appello o in cassazione.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) annuncia la propria astensione rilevando come l'articolo rappresenti una sorta di disposizione di chiusura a definitiva conferma dell'inesorabile incostituzionalità del disegno di legge in esame.

Ella si augura pertanto, come viene da più parti affermato, il Governo e la maggioranza di preparino ad offrire il prossimo gennaio all'Assemblea del Senato una serie di profonde modifiche del disegno di legge in titolo, tali da consentire di poterlo almeno prendere in considerazione.

 

La Commissione respinge gli identici emendamenti 3.1 e 3.2.

 

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6.

 

L'emendamento 3.7 risulta inammissibile.

 

Mentre sono respinti gli emendamenti 3.8 e 3.9.

 

Il senatore MAZZATORTA (LNP) ritira l'emendamento 3.10.

 

Sono quindi respinti gli emendamenti 3.11 e 3.12.

 

Il senatore SCARABOSIO (PdL) ritira l'emendamento 3.13.

 

E' quindi respinti gli emendamenti 3.14, mentre l'emendamento Tit. 1 risulta decaduto per assenza del presentatore.

 

L'esame delle petizioni nn. 900 e 918 risulta pertanto assorbito.

 

La Commissione conferisce quindi a maggioranza al senatore Valentino, il mandato di riferire all'Assemblea nei termini emersi nel corso del dibattito.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

Il senatore CASSON (PD) sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni riunite 2a e 3a del disegno di legge n. 1135, recante la ratifica della Convenzione di Varsavia contro la tratta di essere umani.

 

Il presidente BERSELLI dà assicurazione al senatore Casson che prenderà contatto con il Presidente della 3a Commissione per valutare l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge.

 

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA 

 

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per oggi alle ore 17,30, non avrà più luogo.

 

La seduta termina alle ore 15.

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2010

121ª Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo. 

 

La seduta inizia alle ore 11,05.

 

IN SEDE REFERENTE

(1880-A) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di emendamenti al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea)

 

Il relatore VALENTINO (PdL) illustra i propri emendamenti presentati al disegno di legge in titolo nel corso dell'esame in Assemblea e per i quali il Presidente del Senato ha disposto, unitamente ai relativi articoli il rinvio dell'esame in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento del Senato.

 Si sofferma dapprima sull'emendamento 1.1000, il quale riscrive il procedimento in Corte d'appello per le domande di equa riparazione previsto dalla cosiddetta "legge Pinto". In particolare al fine di assicurare tempi più rapidi e certi di durata di tali procedimenti si è previsto che sulle domande di equa riparazione decidano in prima istanza, mediante decreto, il Presidente della Corte d'appello ovvero un magistrato della Corte a tale fine designato. Il decreto con il quale si è deciso sulla domanda di equa riparazione è opponibile nel termine perentorio di sessanta giorni.

 Illustra poi l'emendamento 1.0.1002, con il quale si prevede che l'istituto dell'estinzione processuale per superamento del termine di ragionevole durata del giudizio operi anche con riguardo ai processi di responsabilità contabile davanti alla Corte dei conti.

 Dà conto quindi dell'emendamento 2.1000, con il quale si sostituisce integralmente l'articolo 2 relativo all'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole. Con tale proposta emendativa si è cercato in primo luogo di ovviare ai rilievi critici emersi in Commissione circa l'opportunità di prevedere cause di esclusione sia soggettive che oggettive. Il nuovo articolo 2 modula l'applicazione dell'istituto dell'estinzione processuale per violazione del termine di ragionevole durata del giudizio a seconda della pena edittale comminata per i reati oggetto del processo. Segnala in particolare la previsione di un termine di durata massima pari a cinque anni per il giudizio di primo grado per i reati connessi alla criminalità organizzata e al terrorismo. Nella elaborazione di tale emendamento sottolinea come si sia inteso tenere ampiamente conto anche dei contributi provenienti dai lavori conclusivi delle Commissioni Pisapia e Riccio di riforma del codice di procedura penale. L'emendamento in esame, poi, è stato predisposto anche tenendo conto di quanto già previsto dall'articolo 2-ter del decreto-legge n. 92 del 2008.

 

 Si apre quindi un dibattito sull'interpretazione dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento ed in particolare se l'istituto in esame debba comportare la riapertura della sede referente e quindi la votazione in Commissione degli emendamenti e dei subemendamenti rinviati, come argomentano i senatori CAROFIGLIO (PD), MARITATI (PD) e LI GOTTI (IdV), o se invece il rinvio comporti unicamente un approfondimento del dibattito sulle parti oggetto di rinvio, come sostengono nella discussione i senatori D'ALIA (UDC-SVP-Aut), SCARABOSIO (PdL), CASSON (PD) , LONGO (PdL) e il sottosegretario CALIENDO. Interviene altresì il senatore CASSON (PD), il quale fra l'altro invita il rappresentante del Governo a fornire i dati relativi all'impatto sul sistema giudiziario derivanti dalla riformulazione dell'articolo 531-bis.

 

 Il presidente BERSELLI, anche alla luce del tenore della decisione di rinvio formulata dal Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 100, comma 11, ritiene che la Commissione sia chiamata unicamente a discutere sugli emendamenti presentati dal relatore. L'esame e la votazione di ogni altro emendamento o subemendamento restano devolute all'Assemblea. Non si dà in altri termini luogo alla riapertura dell'esame in sede referente. Tale ipotesi infatti non sembra essere stata peraltro accolta in sede di Conferenza dei Capigruppo, la quale ha assegnato alla Commissione di merito tempi d'esame contingentati. Accedendo ad una richiesta della senatrice DELLA MONICA (PD), sospende la seduta fino alle ore 13,30.

 

 La seduta, sospesa alle ore 12,15, riprende alle ore 13,30.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) ribadisce le proprie perplessità sull'interpretazione dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento seguita dalla Presidenza, la quale si pone peraltro in contrasto con recenti precedenti. Al riguardo ricorda l'interpretazione che di tale norma era stata data, nel corso della XIV legislatura, dalla Presidenza delle Commissioni riunite 1° e 2° in relazione all'esame dei disegni di legge volti a dare attuazione all'articolo 68 della Costituzione. In quell'occasione il rinvio in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, determinò una vera e propria riapertura dell'esame in sede referente dei disegni di legge con conseguente votazione degli emendamenti presentati. L'interpretazione del Regolamento fornita dalla Presidenza inoltre mal si concilia con la decisione di rimettere l'esame degli emendamenti in sede consultiva alla Commissione affari costituzionali.

Alla luce delle considerazioni testé svolte ritiene che sull'opportunità di procedere alla illustrazione e alla votazione degli emendamenti del relatore e dei relativi subemendamenti si debba quanto meno pronunciare la Commissione nel suo plenum.

 

Il presidente BERSELLI fa presente che l'interpretazione seguita dalla Presidenza, la quale trova anch'essa fondamento nella prassi, appare in linea con quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo di stamane.

 

Si apre quindi un nuovo breve dibattito sull'interpretazione dell'articolo 100, comma 11, nonché sull'opportunità di porre ai voti la proposta di procedere alla votazione degli emendamenti e dei subemendamenti presentati dal relatore in Assemblea, nel quale intervengono i senatori LI GOTTI (IdV), MUGNAI (PdL), BENEDETTI VALENTINI (PdL), LONGO (PdL) e DELLA MONICA (PD).

 

 Il senatore MARITATI (PD) interviene preannunciando il proprio voto favorevole sulla proposta formulata dalla senatrice Della Monica, osservando che l'atteggiamento della maggioranza appare del tutto ingiustificabile alla luce della mancanza di qualsiasi motivo di urgenza nell'approvazione del disegno di legge .

Ritiene che le richieste più volte formulate anche al di fuori delle sedi parlamentari da parte della maggioranza di collaborare nella predisposizione delle riforme siano di fatto per l'ennesima volta state disattese dall'interpretazione che della norma regolamentare la Presidenza ha inteso fornire.

 

La proposta formulata dalla senatrice Della Monica è quindi posto ai voti e respinta.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) e il senatore LI GOTTI (IdV) preannunciano che i senatori appartenenti ai propri Gruppi abbandoneranno i lavori della Commissione, ad eccezione del senatore Casson, il quale in quanto relatore di minoranza parteciperà al prosieguo dei lavori.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) esprime vivo rammarico per la decisione dei senatori dell'opposizione di non prendere parte al prosieguo dei lavori. Con riguardo al merito degli emendamenti presentati dal relatore esprime piena condivisione in primo luogo per la decisione di sopprimere ogni causa oggettiva e soggettiva di esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 circa la ragionevole durata dei processi. Su tale questione ricorda si era svolto in Commissione un ampio dibattito. Altrettanto condivisibile appare la decisione di modulare la adeguata durata dei giudizi in relazione ai limiti edittali di pena. Apprezzamento esprime poi per la riformulazione della disposizione relativa al regime transitorio, nella quale sono stati recepiti i rilievi critici emersi nel dibattito. Conclude soffermandosi sull'emendamento 1.100 con il quale si riscrive il procedimento previsto in materia di equa riparazione. Il nuovo procedimento appare caratterizzato da una maggiore brevità pur nel rispetto delle garanzie di difesa processuale previste dalla Costituzione.

 

Il senatore CENTARO (PdL) fa presente preliminarmente di non aver condiviso la decisione della Conferenza dei Capigruppo di rimettere, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, l'esame di alcune proposte emendative alla Commissione di merito, ciò in quanto non è infrequente nella prassi dell'Assemblea la presentazione e la approvazione di emendamenti i quali hanno determinato una sostanziale riscrittura del disegno di legge in esame. Con riguardo poi all'interpretazione fornita dalla Presidenza circa l'articolo in esame, ritiene che essa sia l'unica accoglibile alla luce della decisione presa dalla Conferenza dei Capigruppo.

Si sofferma poi sul merito delle proposte emendative esprimendo in primo luogo perplessità sull'emendamento 2.1000, nella parte in cui prevede diversi termini di durata ragionevole per i giudizi di legittimità dinnanzi alla Suprema corte di cassazione, a seconda della pena edittale prevista per i reati oggetto di giudizio. Analoghe perplessità desta poi il comma 2 dell'articolo 531-bis così come riscritto dall'emendamento in esame, nella parte in cui prevede per i processi per mafia e terrorismo termini di durata ragionevole più elevati. Al riguardo rileva come tale previsione non sembra tenere conto della più recente prassi dei cosiddetti maxiprocessi, la cui durata in primo grado appare assestarsi intorno al biennio. Sarebbe a suo parere preferibile prevedere limiti di durata più bassi attribuendo tutto al più al giudice la facoltà di prorogare tali termini.

 

Il senatore DELOGU (PdL) invita il relatore a valutare l'opportunità di escludere dal computo dei termini di ragionevole durata dei giudizi i periodi di rinvio concessi con riguardo ai giudizi pendenti sulla base dell'articolo 2-ter del decreto-legge n. 92 del 2008.

 

Il relatore VALENTINO (PdL) ringrazia preliminarmente per i contributi emersi nel dibattito. Con riguardo ai rilievi formulati dal senatore Centaro, osserva come nella previsione di tempi prestabiliti di durata dei giudizi, commisurati alle pene edittali, si sia voluto contemperare esigenze di logica giuridica con quelle strettamente politiche, le quali impongono al legislatore una certa esemplarità nel proprio operato.

Si riserva di valutare l'opportunità di modificare l'emendamento 2.1000, prevedendo una maggiore uniformità nei tempi di durata massima dei giudizi innanzi alla suprema Corte di cassazione. Conclude ricordando i rilievi formulati nel rapporto elaborato nel 2500 dal SEPEI.

 

Il presidente BERSELLI esprime apprezzamento per la decisione di espungere dal testo ogni riferimento a cause oggettive o soggettive di esclusione. Talune perplessità continua a destare però il comma 2 del nuovo articolo 531-bis. Al riguardo, fa presente di aver presentato in Assemblea un subemendamento (2.1000/48), del quale illustra il contenuto.

 

Il senatore CASSON (PD) invita il rappresentante del Governo a fornire quanto prima una valutazione circa l'impatto del nuovo articolo 531-bis sul sistema giudiziario.

 

Il presidente BERSELLI dichiara pertanto concluso l'esame.

 

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLE COMMISSIONI 1a E 2a RIUNITE 

 

Il presidente BERSELLI avverte che la seduta odierna delle Commissioni 1a e 2a riunite, già convocata alle ore 14,30, non avrà più luogo.

 

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE 

 

Il presidente BERSELLI avverte che la seduta odierna della Commissione, già convocata alle ore 15,30, non avrà più luogo.

 

 

 La seduta termina alle ore 14,50.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1880-A

Art. 1

1.1000

IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n.89, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Procedimento). – 1. La domanda di equa riparazione si propone al presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell'articolo Il del codice di procedura penale, a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento per il quale si assume verificata la violazione.

2. La domanda è proposta dall'interessato o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore, con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello. Il ricorso deve contenere l'indicazione del domicilio presso cui ricevere le comunicazioni e del pagamento dell'eventuale indennizzo, nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. Al ricorso è allegata copia dell'atto introduttivo del procedimento, dei relativi verbali e dell'eventuale provvedimento con cui esso è stato definito. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la domanda può essere riproposta fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 4.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro quattro mesi dal deposito del ricorso, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione di pagare la somma liquidata a titolo di equa riparazione. Il decreto è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal comma 6.

5. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento al ricorrente ovvero dalla sua notificazione all'Amministrazione ingiunta. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitanlente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato, a cura dell'opponente, nel domicilio eletto ai sensi del comma 2 ovvero presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti entro il termine fissato dalla corte, non oltre cinque giorni prima della data dell'udienza.

6. La corte d'appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del decreto per gravi motivi.

7. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito dell'opposizione, decreto motivato e immediatamente esecutivo con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento opposto. Il decreto è impugnabile per cassazione. La corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. Se l'opposto non si costituisce e l'opposizione è respinta, il giudice condanna d'ufficio l'opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata, non inferiore a mille euro e non superiore a ventimila euro».

1.1001

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Alle domande di equa riparazione proposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla stessa data non è stato ancora emanato il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio prevista dalla disciplina anteriormente vigente, si applica il procedimento di cui ai commi 4 e seguenti dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n.89. Se l'udienza in camera di consiglio è già stata fissata, il procedimento resta disciplinato dalla normativa anteriormente vigente».

1.0.1000

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: '', il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n.89'' sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: ''volontaria giurisdizione,'' sono inserite le seguenti: ''per il procedimento regolato dall'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n.89,''.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti iscritti successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

1.0.1001

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. Nell'articolo 17, comma 30-ter, del decreto legge 1º luglio 2009, n.78, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2009, n.102, l'espressione: ''sentenza anche non definitiva'' deve essere interpretata nel senso di: ''sentenza di merito anche non definitiva».

1.0.1002

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile)

1. Nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, il processo è estinto quando:

a) dal deposito dell'atto di citazione in giudizio nella segreteria della competente sezione giurisdizionale sono trascorsi più di tre anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla notificazione o pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera a), sono decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il processo di appello.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso nel caso in cui l'udienza o la discussione sono sospesi o rinviati su richiesta del convenuto o del suo difensore, semprechè la sospensione o il rinvio non siano disposti per necessità di acquisizione di prove.

3. Nel caso in cui il danno erariale, sia pure contestato con un'unica citazione, per ogni singolo fatto dannoso, non superi il valore di euro trecentomila, il termine indicato nel comma 1, lettera a) è di due anni».

Art. 2

2.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)

1. Nel Capo II del Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale, dopo la Sezione I, è inserita la seguente:

Sezione I-bis

(SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER VIOLAZIONE DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO)

Art. 531-bis.

(Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo)

1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'art. 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione.

d) dalla sentenza con cui la corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'art. 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1 sono rispettivamente di quattro anni, due anni e un anno e sei mesi. Quando si procede per reati previsti dagli articoli 51 comma 3-bis e 3-quater i termini di cui al comma 1 sono rispettivamente di cinque anni, tre anni e due anni, e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo e vi sia un numero elevato di imputati.

3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.

4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.

5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

6. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

7. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

8. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'art. 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

10. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.

Art. 4

4.0.1000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231)

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale''».

4.0.1001

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Nei processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006 e puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, sola o congiunta alla pena pecuniaria, ad esclusione dei reati indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n.241, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando sono decorsi più di due am1i dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale, formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale ovvero 2 anni e 3 mesi nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 531-bis, così come introdotto dalla presente legge, senza che sia stato definito il giudizio di I grado nei confronti dell'imputato. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 531-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater si applicano anche ai procedimenti in corso quando dal deposito della citazione a giudizio nella segreteria della competente sezione giurisdizionale sono trascorsi almeno cinque anni e non si è concluso il giudizio di primo grado. Negli altri casi, si applicano nella fase di appello».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 2.

 


Indagine conoscitiva sugli effetti dell'introduzione nell'ordinamento dell'istituto dell'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole


GIUSTIZIA (2a)

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2009

102ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Regolamento il ministro della giustizia Alfano, accompagnato dal dottor Luigi Birritteri e dal dottor fabio Bartolomeo.

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento il senatore Nicola Mancino, vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, accompagnato dalla dottoressa Vincenza Maccora; il dottor Luca Palamara, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, accompagnato dai dottori Gioacchino Natoli e Giuseppe Cascini; gli avvocati Luigi Cardone, Marco Stefenelli e Aldo Merlino, in rappresentanza del Consiglio Nazionale Forense.

 

 La seduta inizia alle ore 17,40.

 

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI 

 

 Il presidente BERSELLI comunica che è stata richiesta la trasmissione audiovisiva per la procedure che stanno per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, delle stesse procedure sarà pubblicato il resoconto stenografico.

 

 PROCEDURE INFORMATIVE

 

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Regolamento, del Ministro della giustizia in ordine agli effetti dell'introduzione nell'ordinamento dell'istituto dell'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole

 

 Dopo un breve intervento introduttivo del presidente BERSELLI, il ministro ALFANO illustra l'origine e l'ambito della valutazione di impatto del disegno di legge n. 1880, che sono da ricondursi alle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, presentate dai deputati Ferranti e Di Pietro al Ministro della giustizia lo scorso 18 novembre. Al riguardo fa presente che l'ambito della valutazione è quello penale e che l'impatto deve considerarsi un evento istantaneo così come dimostra il fatto che nell'interrogazione è fissato l'esatto momento dell'entrata in vigore della norma e non già un arco temporale. La valutazione poi deve essere riferita unicamente ai procedimenti penali pendenti in fase dibattimentale di primo grado. Precisa inoltre che la certezza di estinzione implica una valutazione deterministica e non di rischio potenziale.

 Dopo aver espresso piena condivisione per le finalità del disegno di legge parlamentare succitato, il quale è volto a porre rimedio all'eccessiva durata dei processi, in conformità alle prescrizioni non solo della Carta costituzionale, ma anche della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fa presente che i ritardi processuali, in base a quanto previsto dalla cosiddetta "legge Pinto", comportano ogni anno consistenti esborsi di denaro da parte dello Stato. Con riguardo al merito del provvedimento ritiene che la determinazione di tempi precisi di durata dei singoli gradi di giudizio appare in linea con il principio della durata non irragionevole del processo. Nel rinviare ai successivi interventi del capo dipartimento, Birritteri, e del direttore generale dell'ufficio statistico, Bartolomeo, fa presente che nella valutazione dell'impatto del disegno di legge si deve tenere conto anche della situazione attuale della giustizia penale e dell'incidenza dei termini di prescrizione dei reati sui procedimenti pendenti. Al riguardo fa presente che nel quinquennio 2004-2008 ben 850 mila processi si sono estinti per la prescrizione dei reati. Le norme del disegno di legge sono destinate ad incidere sull'1 per cento dei procedimenti penali complessivamente pendenti. Laddove si intenda fare riferimento ai procedimenti di primo grado tale percentuale non supera il 9 per cento. Conclude sottolineando come nella seduta odierna sia il proprio intendimento fornire unicamente dati statistici e non intervenire nel merito del provvedimento e nel dibattito di natura strettamente politica che intorno ad esso si è innestato.

 

 Il dottor BIRRITTERI, dopo aver lamentato il progressivo aumento dei giudizi innestati sulla base della legge Pinto, si sofferma sul disegno di legge n. 1880, le cui previsioni sono in grado di assicurare un miglioramento del rendimento della giustizia attraverso una riduzione percentuale delle pendenze. Nel rinviare ad ulteriori precisazioni da parte del responsabile dell'ufficio statistico del Ministero, fa presente che i dati forniti sono stati elaborati con riguardo ai 165 tribunali con relative sezioni distaccate nelle quali si articola geograficamente il sistema giudiziario italiano. Con riguardo all'esclusione dei reati con pena edittale superiore a dieci anni, sottolinea come non sia nella disponibilità del Ministero una rilevazione specifica. I dati tengono conto inoltre dell'ambito soggettivo di applicazione del disegno di legge ed in particolare della non applicabilità del provvedimento ai soggetti recidivi. Nella valutazione dell'impatto del provvedimento si deve tenere conto inoltre del rapporto tra i procedimenti destinati comunque ad estinguersi comunque sulla base delle norme vigenti in materia di prescrizione dei reati, e quelli effettivamente interessati dal provvedimento.

 

 Il dottor BARTOLOMEO illustra in primo luogo i criteri e il metodo statistico seguito nella elaborazione dei dati relativi all'impatto del disegno di legge sui processi in corso. Precisa quindi che al 31 dicembre 2008 risultano pendenti oltre 3 milioni di procedimenti penali, dei quali circa 500 mila in primo grado. Con riguardo alla durata dei procedimenti illustra i dati relativi ad alcuni circondari ed in particolare ai tribunali dei distretti di Corte d'appello di Ancona e di Torino. Nell'osservare come l'analisi della durata per singolo ufficio giudiziario evidenzi una variabilità di situazioni, fa presente che alcuni distretti appaiono caratterizzati da una durata media della definizione dei procedimenti più alta. Si sofferma poi sui dati nazionali relativi alla durata dei procedimenti, i quali mostrano come il 45 per cento degli oltre 370 mila procedimenti svolti con rito monocratico duri meno di 6 mesi, il 64 per cento meno di un anno e l'83 per cento meno di due anni. I dati rivelano inoltre come i procedimenti con rito collegiale risultino più lenti. Osserva quindi come se anche si volessero stimare nell’intorno di 100 mila i processi a rischio, non tenendo conto degli imputati recidivi e della inapplicabilità del disegno di legge ai reati più gravi, si tratta del 3 per cento su 3,3 milioni, rispetto all’1 per cento calcolato dal Ministero della giustizia.

Illustra poi i dati relativi al rapporto fra incensurati e recidivi e ai giudizi penali interessati dal provvedimento, suddivisi per tipologia di reato.

I dati illustrati mostrano in conclusione come solo l'1 per cento dei procedimenti penali pendenti sia destinato ad estinguersi per effetto del provvedimento.

 

Il senatore CASSON (PD) chiede se i dati illustrati testè saranno messi a disposizione della Commissione e quale sia la data presa a riferimento per le rilevazioni. Pone poi quesiti sui dati relativi al rapporto tra imputati recidivi ed incensurati anche tenuto conto dei ben noti ritardi nelle iscrizioni nel casellario giudiziario delle sentenze passate in giudicato. Con riguardo alle finalità del provvedimento ritiene che le misure ivi previste non siano idonee a far aumentare le risorse destinate al comparto della giustizia. Si sofferma quindi sul funzionamento e sull'ammontare degli stanziamenti del fondo unico per la giustizia, questioni sulle quali è stata ripetutamente sollecitata una risposta da parte del Ministro. Conclude chiedendo se sia stata effettuata una valutazione sui possibili profili di incostituzionalità del disegno di legge.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) pone quesiti sull'impatto delle previsioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge. Dopo essersi soffermato sulla questione relativa all'individuazione ex lege di tempi certi di durata dei processi, chiede chiarimenti in ordine alla evidente disomogeneità dei dati forniti dai diversi tribunali.

 

 Il senatore MARITATI (PD) ritiene che, a prescindere dalla valutazione dell'impatto del provvedimento in termini statistici, il disegno di legge è destinato ad incidere negativamente sul sistema giudiziario. A suo parere infatti il disegno di legge non è in grado di apprestare adeguata forma di tutela ai cittadini nei confronti della eccessiva durata dei giudizi, nella parte in cui sembrano restare immutate le carenze strutturali che sono una delle vere cause dell'inefficienza del sistema giudiziario. Chiede al riguardo al Ministro di chiarire se sia stata valutata l'opportunità di prevedere ulteriori interventi. Conclude chiedendo le ragioni del perché si sia inteso dare la priorità ai procedimenti penali e non già a quelli civili.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) si sofferma dapprima sui dati relativi all'andamento dei procedimenti penali, secondo i quali circa l'83 per cento dei giudizi viene definito entro il biennio. Pone quindi quesiti sull'effetto estintivo dei giudizi delle norme del provvedimento. Invita poi il ministro a fornire una valutazione dell'incidenza del disegno di legge dal punto di vista economico, in particolare chiede di sapere quanti dei 34 mila giudizi relativi alla Legge Pinto potranno essere influenzati dalle norme del provvedimento. Chiede infine una valutazione dell'impatto dell'articolo 2 sul funzionamento della giustizia civile.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) chiede al ministro di precisare l'ammontare delle somme corrisposte dallo Stato sulla base della "legge Pinto" in relazione ai giudizi civili, penali ed amministrativi.

 

Il ministro ALFANO precisa in via preliminare che il disegno di legge non appare ispirato a logiche strettamente economicistiche, ma alla necessità di dare attuazione al principio della durata ragionevole dei giudizi. Fa presente poi che le stime fornite sono state elaborate sulla base dei dati pervenuti al 31 dicembre 2008. Relativamente ai ritardi nelle annotazioni delle sentenze nei casellari giudiziari fa presente che il Ministero sta avviando iniziative per ovviare a tali inconvenienti. Ritiene poi che valutazioni sulla costituzionalità del provvedimento potranno essere ben più correttamente considerate nel corso dell'esame parlamentare. Sul funzionamento e sugli stanziamenti del Fondo unico per la giustizia manifesta la propria disponibilità a fornire elementi di risposta in una successiva audizione. Fornisce quindi elementi di risposta al quesito del senatore D'Alia sugli effetti del disegno di legge in materia di processo civile. Per quel che riguarda la questione relativa alla determinazione per legge di una durata ragionevole delle singole fasi del giudizio, ricorda che nella XV legislatura l'esecutivo aveva presentato un disegno di legge (Atto Senato 1524) che fra le misure per l'accelerazione del processo civile prevedeva, all'articolo 52, l'introduzione di termini di durata, pari a due anni, per ogni grado del giudizio.

Dopo aver fornito elementi di risposta al quesito relativo alle ragioni della disomogeneità dei dati forniti dai singoli tribunali, si sofferma sulle ragioni che hanno spinto la maggioranza ad intervenire primariamente sul processo penale. A ben vedere, infatti, con la legge n. 69 del 2009 sono state già varate dal governo significative modifiche al codice di procedura civile idonee a favorire l'efficienza e a ridurre la durata dei giudizi civili. Fornisce infine elementi di risposta ai quesiti posti dal senatore Li Gotti con riguardo all'impatto economico del disegno di legge.

 

 Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

 

Indagine conoscitiva sugli effetti dell'introduzione nell'ordinamento dell'istituto dell'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole: audizione del Vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e del Presidente del Consiglio Nazionale Forense

 

 Ha quindi luogo l'audizione dei rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura.

 

Dopo un breve intervento introduttivo del presidente BERSELLI, il vice presidente MANCINO si sofferma risultati delle audizioni disposte dalla VI Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) prodromiche al parere da esprimere al Ministro guardasigilli. Al riguardo chiarisce che il materiale acquisito si fonda su una raccolta da dati e documentazione effettuata dai presidenti dei tribunali e dai procuratori della Repubblica delle nove principali realtà giudiziari del Paese. Precisa inoltre come non sia intenzione del CSM contrapporre tali dati a quelli elaborati da altri organi, tanto più che la situazione presa in esame è stata deliberatamente circoscritta sul piano territoriale ed offre di risultati assai differenziati a secondo delle diverse realtà giudiziarie, assai poco idonei ad essere accorpati e valutati in modo sinteticamente complessivo. Altrettanto non sovrapponibili appaiono le modalità di raccolta dei dati da parte degli uffici coinvolti ciò in ragione delle consistenti differenze sul piano delle modalità di informatizzazione delle procedure da parte degli uffici giudiziari del Paese. Tale premessa rende difficile affermare con sufficiente certezza a quanto ammonti la percentuale dei giudizi destinati all'estinzione per effetto del disegno di legge n. 1880. Evidenzia poi come mentre alcuni uffici hanno potuto procedere ad una rilevazione pressoché interamente informatica dei dati richiesti, altri invece hanno proceduto ad una consistente disanima cartacea dei procedimenti pendenti nella fase dibattimentale. Si sofferma quindi su alcune realtà specifiche ed in particolare sulla situazione del tribunale di Torino. Conclude prospettando la situazione di forte preoccupazione in relazione ai processi civili ed ai possibili ulteriori effetti sul bilancio statale.

 

La presidente MACCORA fa presente preliminarmente che il materiale acquisito dalla VI Commissione del CSM, tuttora in corso di elaborazione e di valutazione, si fonda su una raccolta di dati e di documentazione effettuata dai presidenti dei Tribunali e dai procuratori della Repubblica delle nove principali realtà giudiziarie del Paese. Tali dati afferiscono in primo luogo la durata media dei procedimenti distinti anche sulla base della tipologia di reato. Al riguardo dà conto della realtà del tribunale di Milano, presso il quale la durata media di un procedimento è pari a undici mesi. I giudizi connotati da tempi processuali ampiamente superiori al biennio sono quelli caratterizzati da particolari problemi istruttori.

Si sofferma poi sui dati relativi ai processi in celebrazione con i riti alternativi. Al riguardo segnala come nel corso dell'audizione sia stato evidenziato il rischio che il disegno di legge in esame possa disincentivare il ricorso ai suddetti riti.

Affronta poi, con particolare attenzione ai tribunali di Venezia e di Torino, la questione relativa ai tempi di trasmissione degli atti dagli uffici del giudice di primo grado a quelli del giudice d'appello. Tale problematica appare strettamente connessa alla rimodulazione del personale amministrativo e alla diversa allocazione delle risorse.

Si sofferma quindi sulla questione dei tempi di iscrizione delle sentenze trascritte nel casellario giudiziario, i quali variano da tre mesi a circa un anno. Tali ritardi non possono che influire in termini di individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione del disegno di legge.

Dà conto poi dei dati relativi all'impatto dell'articolo 1 del disegno di legge sulla giustizia civile.

Si sofferma in particolare sui dati relativi alla durata dei processi civili pendenti presso il Tribunale di Torino, il quale, nel rispetto dei parametri fissati nell'ambito del Progetto Strasburgo, è in grado di assicurare una durata dei giudizi inferiore a tre anni.

Conclude dando conto del possibile impatto del disegno di legge sui giudizi pendenti.

 

Il senatore CASSON (PD) chiede di sapere se nella elaborazione del parere il CSM intenda tenere conto dei soli dati finora acquisiti o anche di quelli relativi alle altre realtà giudiziarie. Pone infine quesiti sui possibili aspetti di incostituzionalità del disegno di legge.

 

Il senatore MUGNAI (PdL) chiede se l'analisi compiuta sia stata svolta a campione limitatamente ad alcune realtà giudiziarie. Chiede poi di sapere sulla base di quale metodo statistico siano stati acquisiti ed elaborati i dati testè illustrati. Pone poi quesiti sui dati relativi ai procedimenti in relazione non solo ai limiti oggettivi e soggettivi di applicazione del provvedimento, ma anche alla tipologia di rito.

 

Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) chiede una valutazione sui possibili effetti economici della normativa emanando sulla giustizia civile.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) dopo aver chiesto chiarimenti sulle modalità di elaborazione dei dati relativi alla durata media dei giudizi, pone quesiti sul Progetto Strasburgo al quale ha aderito il tribunale di Torino.

 

Il senatore CENTARO (PdL) si sofferma sulla questione relativa al possibile impatto della normativa emanando sui riti alternativi. Pone poi quesiti sulle stime relative ai giudizi a carico di soggetti recidivi e quindi esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione del disegno di legge. Chiede infine chiarimenti sui dati relativi ai giudizi pendenti presso il Tribunale di Napoli e destinati all'estinzione per effetto del provvedimento in esame.

 

Il senatore LONGO (PdL) si sofferma dapprima sulle problematiche connesse ai ritardi nelle iscrizioni delle sentenze nei casellari giudiziari. Svolge quindi talune considerazioni sull'istituto della recidiva nel nostro ordinamento anche alla luce dei più recenti orientamenti della Suprema Corte.

 

Il presidente BERSELLI chiede che sia chiarito in base a quali criteri si stata individuata fra il 10 e il 40 per cento la ''forchetta'' dei dibattimenti presumibilmente destinati dall'estinzione sulla base del disegno di legge in esame.

 

Il vice presidente MANCINO ribadisce che la situazione sottoposta all'esame del CSM è stata deliberatamente circoscritta alle sole nove realtà giudiziarie del Paese. Precisa poi come le considerazioni testè espresse riassumono il risultato dell'audizione disposta dalla VI Commissione del CSM ma non intendano anticipare il contenuto del parere che il plenum si riserva di esprimere al Ministro della giustizia. Dopo aver ribadito il carattere collegiale del parere che sarà reso dall'organo di autogoverno della magistratura, sottolinea come la valutazione dei profili di costituzionalità non possa rappresentare di per sé uno degli aspetti di valutazione da parte del CSM.

Si sofferma quindi sulla questione relativa all'inevitabile aggravamento in sede civile dei processi estinti nella sede penale e sulla problematica dei ritardi nell'iscrizione delle sentenze nei casellari giudiziari.

 

La presidente MACCORA precisa che la volontà di limitare alle sole nove principali realtà giudiziarie del Paese l'indagine del CSM sia stata legata all'esigenza di non aggravare il funzionamento degli uffici giudiziari, per i quali l'acquisizione dell'elaborazione dei dati appare difficoltosa. Sottolinea poi che il parere che sarà reso dal CSM interesserà anche profili diversi da quelli relativi all'impatto sul piano processuale della normativa.

Dopo aver ricordato le diverse modalità di acquisizione dei dati da parte degli uffici interpellati si sofferma sui dati relativi alle durate medie dei giudizi, con particolare riguardo alla realtà processuale di Milano, nella quale i giudizi destinati all'estinzione per effetto del disegno di legge sono proprio quelli la cui durata è da ascriversi a ragioni istruttorie. Fornisce poi elementi di risposta e precisazioni sul progetto Strasburgo, al quale ha aderito il tribunale di Torino.

Si sofferma quindi sui profili relativi all'impatto economico sul piano della giustizia civile, nonché successivamente sulla questione concernente l'ambito soggettivo di applicazione del disegno di legge. Affronta poi la questione relativa ai ritardi delle iscrizioni delle sentenze nei casellari giudiziari e la problematica connessa all'impatto della normativa sulla scelta da parte degli imputati del rito alternativo. Conclude osservando come la "forchetta" compresa fra il 10 e il 40 per cento dei giudizi pendenti individuata quale ambito oggettivo di applicazione della normativa sia stata desunta sulla base dei dati forniti dai dirigenti dei tribunali interpellati.

 

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

 

 Ha quindi luogo l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati.

 

 Dopo un'introduzione del presidente BERSELLI in ordine all'oggetto e ai limiti dell'indagine conoscitiva, prende la parola il dottor PALAMARA, il quale fa presente che l'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) non ha certamente realizzato, non avendone gli strumenti e nemmeno il potere, una rilevazione completa e ufficiale sull'universo dei procedimenti penali pendenti, ma ha acquisito, sulla base della disponibilità dei responsabili degli uffici giudiziari interrogati, una serie di dati ampi e significativi.

 Il criterio seguito dall'ANM è stato quello di limitare l'oggetto dell'indagine ai processi che potrebbero essere effettivamente toccati nell'immediato dall'entrata in vigore della legge così come prefigurata dall'Atto Senato 1880, escludendo dunque i procedimenti contro ignoti, quelli per i quali è stata chiesta l'archiviazione, o i procedimenti per i quali è stata chiesta l'emissione del decreto penale di condanna.

 La valutazione dell'Associazione ha carattere dinamico, tiene conto cioè non solo dei processi che, all'entrata in vigore della legge, siano durati già più di due anni, ma anche quelli per i quali, atteso il tempo già trascorso, non può esservi una ragionevole aspettativa di conclusione in tempo utile.

 Non tutte le realtà interrogate sono state in grado di rispondere, in considerazione della brevità del tempo disponibile e della complessità delle valutazioni richieste. Tuttavia possono essere forniti dati completi con riferimento a realtà di particolare importanza quali i tribunali di Roma, Palermo e Napoli, il tribunale e le sezioni distaccate di Palermo, e una serie di tribunali del distretto di Venezia.

 Il dottor Palamara fornisce poi alcuni esempi: a Roma i processi pendenti, presso l'ufficio del giudice delle indagini preliminari o del giudice dell'udienza preliminare, risultano essere 3.716, dei quali è prevedibile l'estinzione per 1.691 (45, 50 per cento).

 I processi in dibattimento monocratico e collegiale sono 13.147, dei quali a rischio di estinzione 9.321 (70,07 per cento).

 A Bologna mediamente su 613 processi definiti mediamente ogni anno,provenienti da udienza preliminare ed aventi caratteristiche previste dal disegno di legge ben il 71 per cento si è concluso con una sentenza pronunciata a oltre 2 anni dall'inizio.

Parimenti correrebbero il rischio di estinzione il 17 per cento dei processi provenenti da citazione diretta, il 76 per cento dei giudizi determinati da opposizione a decreto penale e il 27 per cento dei processi provenienti dal giudizio immediato.

Dati simili presentano gli altri tribunali considerati.

 

Il senatore LONGO (PdL) chiede al dottor Palamara e agli altri rappresentanti dell'ANM se sulla base delle loro rilevazioni - che peraltro si riferiscono ad una percentuale ridotta e forse non assumibile a parametro generale degli uffici giudiziari italiani - sia stato in qualche modo aggregato un dato nazionale.

 

Il senatore CASSON (PD) chiede se i dati offerti dall'ANM siano stati richiesti soltanto agli uffici giudicanti e agli uffici dei giudici delle indagini preliminari, ovvero anche alle procure e ciò in relazione anche alla necessità di meglio comprendere fino a che punto la previsione dell'ANM abbia carattere dinamico o se si riferisca semplicemente ai procedimenti che hanno già esaurito in primo grado il tempo assegnato dall'articolo 2 del disegno di legge.

 

Il senatore MUGNAI (PdL) chiede chiarimenti sulle modalità di selezione del campione, nonché su come vada interpretata la definizione di valutazione dinamica data dal dottor Palamara, nel senso di chiarire quale sia stata la soglia adottata per definire a grave rischio di estinzione i processi che risulteranno già iniziati alla eventuale entrata in vigore della legge.

 

Il senatore MARITATI(PD), nel ritenere che il sistema di rilevazione adottato dall'ANM sia sostanzialmente pratico e aderente alla realtà, chiede agli auditi se essi ritengano, indipendentemente da quella che sarà la sorte dei processi pendenti, che l'entrata in vigore sic et simpliciter di una legge come quella prefigurata dal disegno di legge n. 1880 potrà essere di per sé idoneo a rendere più rapidi ed efficienti i processi.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) rileva che l'audizione in corso non sembra aver risolto il problema della discordanza tra i dati forniti dal Ministro della giustizia, dal Consiglio superiore della magistratura e dall'NM che si era riscontrata in queste settimane sulla stampa.

Chiede quindi agli intervenuti un contributo per comprendere almeno le ragioni di questa differentemente quantificazione, rilevando che i componenti della Commissione, per poter assumere le loro decisioni su questo disegno d legge, avrebbero bisogno di dati sicuri e completi su cui operare.

 

La senatrice ALLEGRINI (PdL) si associa alla richiesta di chiarimenti in ordine al campione scelto, osservando come gli esempi segnalati dal documento dell'ANM siano tutti relativi a realtà alquanto problematiche, mancando per esempio riferimenti a grandi uffici giudiziari di notoria efficienza, come il tribunale di Torino.

 

Il presidente BERSELLI chiede all'ANM di fornire la loro opinione sulle valutazione espresse dal Procuratore della Repubblica di Napoli che sarebbero a rischio tra i 30 e 40 mila processi.

 

Dopo un intervento del dottor PALAMARA, il quale osserva che se alcuni uffici non hanno risposto e proprio per la difficoltà di reperire i dati - tale è il caso di Torino, una sede certamente molto funzionale ma che, per la natura dei reati pendenti e l'latro numero di imputati incensurati, rischia di essere gravemente toccata dalla nuova normativa - prende la parola il dottor CASCINI, che rileva come alla base delle differenti valutazioni vi può essere l'adozione di criteri non del tutto collimanti nella selezione dei dati.

Il duplice dato fornito in diversi momenti dal Ministero (1 per cento o 9,2 per cento dei processi a rischio di estinzione) è determinato, ad esempio, dalla scelta di adottare quale denominatore il complesso dei procedimenti non ancora definiti con una sentenza di primo grado o solo quelli effettivamente pendenti in primo grado.

Peraltro non è facile, se con una ricerca puntuale, isolare il dato dei procedimenti pendenti in primo grado, e questo perché le statistiche attualmente disponibili sono effettuate sulla base delle norme vigenti e ai fini processuali determinati dalla legislazione in vigore: a questi fini, quindi, una causa si considera pendente in primo grado solo dopo l'apertura del dibattimento e non, come previsto dal disegno di legge n. 1880, dal momento in cui è stata formulata l'impugnazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

E' chiaro dunque che procedimenti che attualmente non sono considerati dalle vigenti statistiche come pendenti in primo grado, nei fatti lo sono già ai fini della nuova normativa, e si può ragionevolmente affermare che laddove sia passato più di un anno dal momento in cui il pubblico ministero ha formulato l'imputazione e il dibattimento non sia stato ancora aperto, sia destinato, con le nuove norme, ad estinguersi.

Parimenti, l'adozione della formulazione dell'imputazione quale dies a quo, riduce di molto il tempo utile per la celebrazione dei processi in opposizione al decreto penale di condanna.

A tale ultimo proposito va rilevato che l'entrata in vigore della nuova legge - così come questa prevista dall'Atto Senato 1880 - rischierebbe di determinare un'inflazione delle opposizioni ai decreti penali essendovi la ragionevole speranza di realizzare una prescrizione processuale.

Un altro motivo di rischio di rallentamento del funzionamento complessivo della giustizia penale, è legato alla minore appetibilità del ricorso al patteggiamento o al rito abbreviato, almeno laddove l'oggettiva complessità della causa possa far sperare all'imputato di guadagnare l'estinzione del processo.

 Il dottor Cascini si sofferma infine sui rischi di aggravamento del contenzioso civile derivanti, da un lato, dagli effetti dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1880 e quindi del generale ricorso all'istanza di sollecita definizione del giudizio e, dall'altro del trasferimento alla sede civile di gran parte del contenzioso penale determinato dall'articolo 3.

 

 Dopo un breve intervento del senatore LI GOTTI(IdV), il quale si chiede se in futuro i giudici non rinunceranno ad acquisire prove importanti, pur di non perdere tempo e salvare il processo, il dottor NATOLI sottolinea come i dati forniti dal Ministero sembrino fondarsi in parte su elementi di conoscenza abbastanza astratti; ad esempio, non appare fruttuoso esprimere una valutazione numerica dei processi esclusi dall'eventuale applicazione della nuova normativa sulla base dei dati complessivi circa la presenza di pregiudicati tra gli imputati, dal momento che questi dati statistici sono formulati sulla base di dati identificativi del processo che sono per forza di cose generici, come nella formula "processo contro Tizio più n imputati", e un discorso analogo vale anche per i capi di imputazione.

 Nel condividere poi le valutazioni già espresse dal dottor Cascini circa i prevedibili effetti di riduzione dei procedimenti alternativi e di inflazione dei ricorsi contro il decreto penale di condanna, il dottor Natoli sottolinea poi i problemi che l'applicazione della nuova normativa potrà presentare, specialmente nei casi minori, in relazione all'incompatibilità determinata dal compimento processuale di cui all'articolo 34 del codice di procedura penale, problema che sicuramente sarà sollevato in relazione al giudice monocratico o al collegio che dovesse condurre il processo contro il coimputato pregiudicato, laddove abbia pronunciato l'estinzione nei confronti dei coimputati incensurati.

 Per quanto riguarda le cifre fornite dal procuratore capo della Repubblica di Napoli, egli fa presente di non essere in grado di valutarle, proprio in considerazione della complessità degli elementi da valutare, e non essendo chiaro se le valutazioni si riferivano al solo circondario o al distretto di Napoli e quale fosse la fase processuale assunta quale parametro.

 

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

 

 Ha quindi luogo l'audizione dei rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense.

 

Dopo una breve introduzione del presidente BERSELLI sulle caratteristiche e limiti di un'indagine conoscitiva, l'avvocato STEFANELLI, fa presente come il Consiglio Nazionale Forense (CNF) non sia in possesso di propri elementi di valutazione idonei a quantificare il numero e la percentuale di processi pendenti in primo grado che andrebbero incontro l'estinzione in caso di entrata in vigore della normativa.

Pertanto allo stato l'avvocatura non può che prendere atto dei dati forniti dal Ministro, in quanto unici ad avere un carisma di ufficialità.

 

Il presidente BERSELLI ringrazia l'avvocato Stefanelli osservando come da parte sua egli avrebbe evitato di disturbare il CNF, ma che l'Ufficio di Presidenza ha comunque ritenuto che potesse offrire qualche elemento utile.

 

Il senatore MARITATI (PD) chiede ai rappresentanti del CNF se ritengano che il disegno di legge n. 1880, ove approvato, sia in grado di determinare una effettiva accelerazione dei processi.

 

Rispondendo poi ad una considerazione del presidente BERSELLI, il quale osserva che nella XIV e nella XV legislatura il senatore Maritati aveva sottoscritto disegni di legge di analogo tenore, quest'ultimo fa presente come quei disegni di legge intendessero rappresentare solo un elemento in una più complessiva attività di riforma del processo penale.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) chiede quale sia la posizione dell'avvocatura di fronte al mutamento culturale epocale che rappresenterebbe l'approvazione del disegno di legge in esame, in quanto all'istituto della prescrizione del reato si affiancherebbe, senza sostituirlo, quello della prescrizione dell'azione.

 

L'avvocato STEFANELLI osserva in primo luogo che il disegno di legge n. 1880 rappresenta un'anticipazione del complesso degli interventi sul sistema del processo penale proposto dal Governo in attuazione delle indicazioni a suo tempo formulate dalla Commissione Riccio e che diedero luogo ad un appassionato e vasto dibattito tra gli operatori del diritto.

Certamente il CNF condivide le finalità di accelerazione del processo e certezza dei tempi che costituiscono la filosofia del disegno di legge n. 1880, tuttavia - mentre esprime la convinzione che tale intervento non possa da solo determinare una reale riduzione dei tempi della giustizia se non accompagnato da altri provvedimenti, primo fra tutti una vasta attività di depenalizzazione - formula notevoli perplessità sul piano tecnico, soprattutto sotto quattro profili: in primo luogo, in difformità peraltro dalla posizione assunta dalle Camere penali, il CNF esprime perplessità sulla scelta del della formulazione dell'accusa quale dies a quo per il computo dei due anni nei quali deve essere concluso il giudizio di primo grado; il timore infatti di sottrarre tempo prezioso al dibattimento e impedire la conclusione del processo in tempo utile, potrebbe indurre il giudice delle indagini preliminari a decidere un frettoloso rinvio a giudizio.

Parimenti sembrerebbe opportuno modulare diversamente la ripartizione tra le fasi del processo dei sei anni di durata massima complessiva, ad esempio prolungando fino a tre anni la durata del giudizio di primo grado e riducendo a diciotto emsi ciascuna le durate delle fasi dell'appello e del giudizio in Cassazione eventualmente con una possibilità di allungamento del tempo dell'appello laddove si debba procedere all'acquisizione di prove.

In terzo luogo appare del tutto ingiustificata e forse incostituzionale l'esclusione dalla limitazione temporale del processo per gli imputati pregiudicati, oltretutto senza alcun riferimento né alla recidiva nel reato specifico, né alla gravità o all'elemento psicologico del reato per il quale si è stati condannati.

Infine appare alquanto irrazionale l'identificazione dei reati per i quali non si applica la prescrizione del processo, identificazione che spesso sembra essere dettata dall'emergenza mediatica di taluni reati, piuttosto che dalla complessità del loro accertamento processuale: si pensi al fatto che tra i reati sottratti alla prescrizione del processo vi sono gli omicidi colposi conseguenti alla violazione del codice della strada, per i quali solitamente l'accertamento delle responsabilità è estremamente agevole, mentre non vi sono gli omicidi colposi derivanti da responsabilità professionali, si pensi ad esempio ai casi di cattiva pratica medica, dove la valutazione della causalità e della colpa è di solito estremamente complessa.

 

Dopo un breve intervento dell'avvocato CARDONE, che sottolinea i rilevati effetti inflazionistici che potrebbero verificarsi nel processo civile, il presente BERSELLI ringrazia gli auditi e dichiara concluse l'audizione e l'indagine conoscitiva.

 

 La seduta termina alle ore 21,40.

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2009

145ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

 

 La seduta inizia alle ore 15.

 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il PRESIDENTE comunica l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In quella sede, si è convenuto che a partire dalla seduta di domani, l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1880 (Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) e sarà avviato l'esame congiunto, in sede referente, del disegno di legge n. 1223 (Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani) e del disegno di legge n. 1431 (Istituzione dell'Agenzia Nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali).

 

 La Commissione prende atto.

 

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1880, IN TEMA DI DURATA DEI PROCESSI PENALI 

 

 Il senatore CECCANTI (PD) lamenta che, in un'intervista pubblicata oggi da un giornale quotidiano, il presidente della Commissione giustizia, senatore Berselli, abbia liquidato con giudizi sbrigativi e non argomentati l'utilità delle audizioni di esperti in diritto costituzionale, per l'esame parlamentare dei disegni di legge, con particolare riguardo a quello in questione.

 

 Il presidente VIZZINI osserva piuttosto, senza entrare nel merito dei giudizi espressi dal presidente Berselli, che quel che rileva, in proposito, è il parere di costituzionalità della 1a Commissione, il solo che abbia un carattere istituzionale indiscutibile nell'attuale fase dell'iter legislativo.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) considera ineccepibile l'opinione del presidente Vizzini e comunque riferisce che all'inizio dei lavori in sede referente in Commissione giustizia, ai quali egli ha partecipato, si è fatto espresso riferimento proprio al parere che sarà reso dalla Commissione affari costituzionali.

 

 Il PRESIDENTE ricorda che tale riferimento è da considerare quanto meno dovuto, dato che il parere della Commissione affari costituzionali è obbligatorio.

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2009

146ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

indi della Vice Presidente

INCOSTANTE

 

 

 La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

 

 Il presidente VIZZINI, nell'introdurre l'esame, sottolinea il rilievo del parere che la Commissione si accinge a rendere alla Commissione giustizia su una materia, quella della durata dei processi penali, che ha un notevole significato sotto il profilo costituzionale.

 

 Il relatore MALAN (PdL) ricorda che in occasione dell'inaugurazione del corrente anno giudiziario la durata dei processi è stata indicata come uno dei problemi fondamentali della giustizia; l'osservazione è suffragata da numerose statistiche e dalle inchieste svolte dai mezzi di informazione, ma anche dalle ripetute condanne irrogate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che danneggiano il prestigio del Paese e comportano rilevanti esborsi di danaro per il pagamento delle relative sanzioni economiche.

 Per tali motivi, il disegno di legge n. 1880 si propone di dare certezza alla ragionevole durata dei processi, modificando opportunamente l'articolo 2 della legge n. 89 del 2001 ("legge Pinto") sull'equo indennizzo, nel senso che non sono considerati irragionevoli i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice può tuttavia aumentare fino alla metà ciascuno di tali termini. Inoltre, si stabilisce che entro sei mesi dalla scadenza del termine può essere presentata una richiesta di sollecita definizione del giudizio a seguito della quale il processo civile è trattato prioritariamente; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare.

 L'articolo 2 regola l'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole e prevede che i termini siano sospesi nei casi di autorizzazione a procedere o di deferimento ad altro giudizio e in ogni caso in cui la sospensione è imposta da disposizioni di legge, durante il tempo in cui sono sospesi o rinviati l'udienza o il dibattimento per impedimento dell'imputato o del difensore e per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando. Il comma 5 stabilisce che i termini di ragionevole durata non si osservano nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna o è stato dichiarato delinquente abituale e nei processi relativi a una serie di delitti di particolare gravità e allarme sociale.

 Si accinge quindi ad illustrare una proposta di parere favorevole con osservazioni. Segnatamente, rileva che nell'introdurre norme per assicurare la ragionevole durata dei processi, si individuano criteri presuntivi, che appaiono caratterizzati da eccessiva rigidità: da una parte, infatti, si esclude che un processo durato meno di due anni possa essere considerato eccessivamente lungo, dall'altra si stabilisce che una durata ultratriennale debba sempre essere considerata irragionevole. Si dovrebbe valutare l'impatto che un tale irrigidimento può determinare sull'ordinamento e considerare, di conseguenza, l'introduzione di alcune clausole di flessibilità nella durata, commisurate a parametri certi, come ad esempio il numero di coimputati o la complessità degli adempimenti probatori.

Inoltre, le nuove norme non si applicherebbero a tutti gli imputati e a tutte le parti civili, ma in modo variabile, tenendo conto di circostanze soggettive: si potrebbe suggerire, in proposito, di escluderne l'applicazione solo per coloro che siano dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali e per i recidivi già riconosciuti come tali in giudizio e non per tutti coloro che abbiano riportato anche una sola condanna: tali correzioni darebbero all'esclusione un carattere più ragionevole, poiché sarebbe concentrata su persone delle quali sia stata accertata in giudizio una presumibile "pericolosità sociale".

Nota poi che la lista dei casi esclusi dall'applicazione delle norme presenta alcune incongruità che potrebbero risolversi in altrettanti profili di irragionevolezza, sia interna sia in riferimento ad altre disposizioni recentemente introdotte nell'ordinamento. In primo luogo, l'elencazione dei reati esclusi comprende casi di gravità anche molto diversa, ad esempio delitti e contravvenzioni. A suo avviso si dovrebbe razionalizzare il catalogo dei reati esclusi, tenendo conto della gravità. In secondo luogo, l'elencazione dovrebbe essere resa coerente con altre analoghe enumerazioni inserite o aggiornate di recente. Segnala il catalogo dei reati per i cui processi va assicurata la priorità assoluta, ai sensi del decreto-legge n. 92 del 2008 come convertito in legge, nonché l'elenco dei reati per i quali non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva.

Osserva quindi che la possibilità di trasferire l'azione in sede civile troverebbe applicazione in un numero notevole di casi: sarebbe opportuno valutarne l'impatto sulla funzionalità degli uffici giudiziari e sulle posizioni delle parti civili. È vero che la disposizione in esame prevede una corsia preferenziale per i processi relativi alle azioni trasferite, ma sarebbe opportuno valutare, in ragione della entità dei processi interessati, se la corsia preferenziale sia in pratica realizzabile. Segnala anche che l'esigenza di valutare la praticabilità della corsia preferenziale per i processi nei quali sia stata presentata istanza di accelerazione. Tali questioni investono, infatti, la stessa ragionevolezza delle relative disposizioni.

Si sofferma quindi sull'articolo 3. Esso stabilisce che le disposizioni sulla durata massima si applicano ai processi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del provvedimento: anche questa disposizione presenta aspetti critici in riferimento al principio di uguaglianza e a quello di ragionevolezza. In proposito si potrebbe prevedere che le disposizioni si applichino a tutti i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna ovvero quando vi sia stata da ultimo una pronuncia favorevole all'imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo: tale discrimine, infatti, sarebbe fondato sul principio che la presunzione di non colpevolezza, in quei casi, non risulterebbe neppure attenuata e pertanto la pretesa punitiva sarebbe affievolita.

Richiama, infine, l'opportunità di integrare il provvedimento con misure volte ad accelerare lo svolgimento dei processi. La Commissione di merito potrà individuare interventi specifici e immediati che assicurino una prima, significativa riduzione dei tempi processuali effettivi, agendo sulle forme e sui termini del procedimento. In particolare, si potrebbe riconsiderare una riduzione, anche sensibile, della sospensione feriale dei termini processuali. In tal modo, si istituirebbe un nesso normativo funzionale tra il presupposto delle misure di razionalizzazione del processo, dirette a renderlo più celere, e la garanzia di una durata certa, conforme ai princìpi costituzionali.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1880

 

 La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- nell'introdurre norme per assicurare la ragionevole durata dei processi, si individuano criteri presuntivi, che appaiono caratterizzati da eccessiva rigidità: da una parte, infatti, si esclude che un processo durato meno di due anni possa essere considerato eccessivamente lungo, dall'altra si stabilisce che una durata ultratriennale debba sempre essere considerata irragionevole. Si invita pertanto a valutare l'impatto che un tale irrigidimento può determinare sull'ordinamento e considerare, di conseguenza, l'introduzione di alcune clausole di flessibilità nella durata, commisurate a parametri certi, come ad esempio il numero di coimputati o la complessità degli adempimenti probatori;

- le nuove norme non si applicherebbero a tutti gli imputati e a tutte le parti civili, ma in modo variabile, tenendo conto di circostanze soggettive. Si suggerisce, in proposito, di escluderne l'applicazione solo per coloro che siano dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali e per i recidivi già riconosciuti come tali in giudizio e non per tutti coloro che abbiano riportato anche una sola condanna: tali correzioni darebbero all'esclusione un carattere più ragionevole, poiché sarebbe concentrata su persone delle quali sia stata accertata in giudizio una presumibile "pericolosità sociale";

- la lista dei casi esclusi dall'applicazione delle norme presenta alcune incongruità che potrebbero risolversi in altrettanti profili di irragionevolezza, sia interna sia in riferimento ad altre disposizioni recentemente introdotte nell'ordinamento. In primo luogo, l'elencazione dei reati esclusi comprende casi di gravità anche molto diversa, ad esempio delitti e contravvenzioni. Si suggerisce, pertanto, di razionalizzare il catalogo dei reati esclusi, tenendo conto della gravità. L'elencazione dovrebbe essere resa coerente con altre analoghe enumerazioni inserite o aggiornate di recente. In particolare, si segnala il catalogo dei reati per i cui processi va assicurata la priorità assoluta, ai sensi del decreto-legge n. 92 del 2008 come convertito in legge, nonché l'elenco dei reati per i quali non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva;

- la possibilità di trasferire l'azione in sede civile troverebbe applicazione in un numero notevole di casi: sarebbe opportuno valutarne l'impatto sulla funzionalità degli uffici giudiziari e sulle posizioni delle parti civili. È vero che la disposizione in esame prevede una corsia preferenziale per i processi relativi alle azioni trasferite, ma sarebbe opportuno valutare, in ragione della entità dei processi interessati, se la corsia preferenziale sia in pratica realizzabile. Si segnala, inoltre, che andrebbe valutata la praticabilità della corsia preferenziale per i processi nei quali sia stata presentata istanza di accelerazione. Tali questioni investono, infatti, la stessa ragionevolezza delle relative disposizioni;

- l'articolo 3 stabilisce che le disposizioni sulla durata massima si applicano ai processi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del provvedimento: anche questa disposizione presenta aspetti critici in riferimento al principio di uguaglianza e a quello di ragionevolezza. Si suggerisce, in proposito, di prevedere che le disposizioni si applichino a tutti i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna ovvero quando da ultimo vi sia stata una pronuncia favorevole all'imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo: tale discrimine, infatti, sarebbe fondato sul principio che la presunzione di non colpevolezza, in quei casi, non risulterebbeneppure attenuata e pertanto la pretesa punitiva sarebbe affievolita.

Si richiama, infine, l'opportunità di integrare il provvedimento con misure volte ad accelerare lo svolgimento dei processi. La Commissione di merito, infatti,potrà individuare interventi specifici e immediati che assicurino una prima, significativa riduzione dei tempi processuali effettivi, agendo sulle forme e i termini del procedimento. In particolare, si suggerisce di riconsiderare una riduzione, anche sensibile, della sospensione feriale dei termini processuali. In tal modo, sarà istituito un nesso normativo funzionale tra il presupposto delle misure di razionalizzazione del processo, dirette a renderlo più celere, e la garanzia di una durata certa, conforme ai princìpi costituzionali.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2009

147ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(1880) GASPARRI ed altri.  -  Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

 

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

 

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

 

      Il senatore CECCANTI (PD) illustra una proposta alternativa di parere sul disegno di legge in titolo, pubblicata in allegato. Ricorda le opinioni espresse dalla maggioranza degli esperti costituzionalisti che hanno giudicato contrario alla Costituzione il disegno di legge in esame. Inoltre, condivide le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore; tuttavia, la loro incisività dovrebbe sostenere un parere contrario al provvedimento.

 

            Sottolinea, in particolare, il principio affermato dalla Corte costituzionale, secondo la quale il fine prioritario e ineludibile dell'azione penale è la ricerca della verità. Al contrario, il disegno di legge in esame non tiene in considerazione quella finalità. La predeterminazione di un termine rigido e identico per l'estinzione di qualsiasi processo senza considerarne la specificità appare irragionevole, come afferma anche l'esperto costituzionalista professor Zanon, e costituisce un vizio non emendabile, anche considerando i rimedi che sono stati proposti, come l'introduzione di alcune clausole di flessibilità legate al numero di coimputati o alla complessità degli adempimenti probatori.

 

            Si possono aggiungere - osserva - ulteriori profili di incostituzionalità ai quali però si potrebbe porre rimedio attraverso appositi emendamenti tali da ridurre almeno parzialmente il danno. Anzitutto, appare irragionevole e discriminatorio distinguere tra incensurati e non (articolo 2, comma 5) ai fini dell'applicazione dell'estinzione del processo. Un elenco di esclusioni più limitato e ragionevole, come proposto dal relatore, a suo avviso non riuscirebbe comunque a risolvere il problema della compresenza di persone in condizioni diverse. La violazione del principio di pari trattamento rispetto alla giurisdizione, seppure ridotta, non sarebbe eliminata.

 

            Inoltre, è irragionevole e discriminatorio applicare un termine solo ai processi di primo grado in corso al momento di entrata in vigore della legge (articolo 3, comma 2): in proposito osserva che, se si ritiene che l'impatto sarebbe devastante qualora l'applicazione si estendesse ai gradi successivi, la norma introdotta, con un periodo così breve e senza prevedere la possibilità di concludere i processi aperti, sarebbe sbagliata anche per i processi di primo grado. Peraltro, vi sarebbe il paradosso che si estinguerebbero prima i processi durati meno (primo grado), rispetto a quelli durati di più. Le proposte emendative potrebbero muoversi solo in una direzione estensiva, ma ciò contrasterebbe con il principio della ricerca della verità nel processo.

 

            La formazione di un elenco di reati esclusi, basata su criteri squisitamente politici, presenta, a suo avviso, inevitabili irragionevolezze. Certo, come propone il relatore, il catalogo potrebbe essere razionalizzato, ma anche in questo caso si cadrebbe nell'effetto paradossale di espandere le esenzioni anziché restringerle.

 

            Infine, è ragionevole la norma secondo cui la parte civile costituita in giudizio, una volta estinto il processo penale, può comunque trasferire l'azione in sede civile, continuando a esercitare il diritto a un eventuale risarcimento. La corsia preferenziale prevista a seguito delle azioni trasferite (articolo 3, comma 6), data la quantità dei processi interessati, finirebbe però per essere un rimedio inefficace.

 

            Per tali ragioni propone di esprimere un parere contrario sul disegno di legge n. 1880.

 

            La senatrice ADAMO (PD) ritiene che il motivo principale di incostituzionalità del provvedimento risieda nel contrasto con il principio della ricerca della verità nel processo penale. Allora, l'incidenza che le disposizioni in esame potranno avere sui processi in corso rappresenta un elemento dirimente. Infatti, le strategie processuali sono strettamente connesse alle regole del rito penale: in proposito cita il caso di coloro che hanno richiesto il patteggiamento, che si troverebbero in una situazione improvvisamente diversa da coloro che, indagati per i medesimi reati, verrebbero a godere dell'estinzione del processo.

 

            Sottolinea la volontà della sua parte politica di confrontarsi con tutti i Gruppi parlamentari e di intervenire per migliorare il funzionamento delle istituzioni, come testimonia la mozione sottoscritta dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori del suo Gruppo, che avanza proposte concrete in quella direzione. Tale disponibilità è frustrata dalla continua proposizione di norme chiaramente incostituzionali, che perseguono unicamente lo scopo di risolvere le questioni giudiziarie del Presidente del Consiglio, senza tener conto delle gravi ricadute istituzionali e costituzionali.

 

Si sofferma quindi sulle norme che, a suo avviso, sono in contrasto con la Carta costituzionale: la diversa applicazione a seconda dei reati, l'esclusione dei processi per il reato di immigrazione clandestina, la diversificazione dei termini di durata del processo a seconda che l'imputato sia incensurato o no: complessivamente se ne deduce un privilegio a favore di quanti siano indagati per i cosiddetti "reati dei colletti bianchi", a scapito di quelli che sono perseguiti perché sospettati di aver commesso reati ritenuti di maggiore allarme sociale.

 

La senatrice INCOSTANTE (PD) ribadisce l'opinione espressa da alcuni docenti di procedura penale nelle università italiane secondo i quali il richiamo al principio della durata ragionevole del processo non può dare fondamento costituzionale alla estinzione del procedimento per decorrenza dei termini di durata massima. Infatti, il requisito della ragionevolezza implica il ripudio di cesure temporali che non abbiano riferimento alla natura del reato e alla complessità dell'accertamento richiesto in concreto. Appare irragionevole anche riservare il diritto alla speditezza del processo agli imputati incensurati, come se fosse un premio da negare a coloro che, visti i precedenti penali, sarebbero assistiti da una presunzione di non colpevolezza attenuata. Osserva ancora che è difficile comprendere come possa operare la nuova disciplina del non luogo a procedere per estinzione del processo, senza un coordinamento con la prescrizione del reato prevista dal codice penale, che manterrebbe piena operatività. Resta comunque, a suo avviso, la vistosa violazione del principio di uguaglianza per quanto riguarda la garanzia sul piano dei tempi processuali riservata solo a una ristretta fascia di imputati.

 

Osserva che nei sistemi processuali di altri Paesi europei e anche in quelli di rito anglo-americano non si trovano esempi di estinzione del processo per decorso dei limiti massimi di durata. Tra i possibili rilievi tecnici, cita in particolare quelli che riguardano le esclusioni: il disegno di legge, operando una distinzione tra imputati incensurati o non, mostra il più evidente profilo di incostituzionalità per violazione degli articoli 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, poiché introduce una irragionevole disparità di trattamento, non giustificata da un razionale criterio di distinzione. Sottolinea che la critica dei giuristi inerisce non solo al metodo prescelto, più volte censurato, degli interventi inorganici e settoriali, che accentuano gli squilibri e arrecano disfunzioni e deformazioni al sistema, ma anche al meccanismo processuale, che mostra profili irrisolvibili di incostituzionalità e denuncia i limiti inaccettabili della filosofia che sostiene gli interventi di questa maggioranza in campo processuale. Appare irragionevole un intervento con strumenti draconiani senza intervenire sulla razionalizzazione e semplificazione del sistema processuale, sull'alleggerimento del carico attraverso una seria depenalizzazione, la ricerca di un "diritto penale minimo" e una equilibrata attuazione dell'obbligatorietà attenuata dell'azione penale. Dopo aver ricordato che la sua parte politica ha sostenuto ripetutamente l'indifferibilità di un intervento sulla giustizia, anche al fine di attuare il principio della ragionevole durata del processo, sottolinea l'esigenza di sgombrare il dibattito politico da norme parziali come quelle in esame, che sono ispirate al fine di tutelare persone specifiche. In proposito, ricorda anche la posizione dell'associazione unitaria dell'avvocatura, secondo la quale il disegno di legge sul "processo breve", per avere credibilità, dovrebbe essere accompagnato da interventi strutturali e da risorse adeguate: è stato osservato, infatti, che il sistema è lento e farraginoso, lontano dagli standard europei e oggetto di richiami e interventi da parte di organismi di controllo comunitari.

 

Rileva che l'impatto sui processi in corso sarà assai rilevante, secondo quanto indicato dal Consiglio superiore della magistratura. In particolare è a rischio, a suo avviso, il quaranta per cento dei procedimenti penali, con possibili punte del cinquanta per cento a Roma, Bologna e Napoli; ancora peggiore sarà l'impatto sui processi civili.

 

Riferisce l'opinione del Presidente emerito della Corte costituzionale Baldassarre, il quale ha dichiarato che il provvedimento è affetto da grave incostituzionalità, in quanto vìola il principio di uguaglianza e si applica anche a reati gravissimi come quelli di corruzione e concussione.

 

Ribadisce, infine, le osservazioni illustrate dal senatore Ceccanti sui principali profili di incostituzionalità del provvedimento, auspicando che il Parlamento possa affrontare i temi più urgenti per il funzionamento della giustizia.

 

La senatrice BASTICO (PD) ritiene che il disegno di legge in esame sia un ulteriore provvedimento ad personam, su cui il giudizio è ancora più negativo dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale del cosiddetto "Lodo Alfano", fondata in particolare sulla violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale, di cui all'articolo 3 della Costituzione. La Corte costituzionale ha chiarito, in quella sede, che non vi è spazio per una alterazione degli equilibri definiti dal principio di legalità e dalla separazione dei poteri. Sottolinea, in particolare, l'affermazione della Consulta secondo la quale il fine ineludibile del processo è la ricerca della verità.

 

A suo avviso, pertanto, una maggiore efficienza del sistema giudiziario, affinché esso possa perseguire gli scopi che gli sono propri, necessita di adeguati investimenti per incrementare le strutture e le risorse umane che operano nelle sedi giudiziarie e non di una definizione astratta dei termini di durata massima dei processi.

 

L'irragionevolezza del provvedimento si evince anche, a suo avviso, dalla violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, laddove sono fissati termini uguali di durata per tutti i processi, senza tenere conto della loro specificità e della loro complessità. E irragionevole appare anche la distinzione tra imputati incensurati e non, per cui, nello stesso procedimento, potrebbero essere coinvolti imputati, per i quali l'esito rischia di essere distinto, essendo diverse le rispettive condizioni.

 

Sottolinea l'irragionevolezza delle disposizioni che prevedono l'applicazione ai processi in primo grado e di quelle che definiscono un elenco di reati esclusi, compilato, a suo avviso, sulla base di criteri di natura eminentemente politica.

 

Dopo aver rilevato che l'opinione pubblica sta manifestando una nuova e maggiore sensibilità sui temi della giustizia, auspica che il Parlamento possa tornare a occuparsi dei problemi economici e occupazionali del Paese, rimuovendo il blocco che lo impegna intorno ai problemi giudiziari del Presidente del Consiglio.

 

Il senatore DE SENA (PD) osserva che la fissazione di termini di durata massima dei processi può avere un significato solo se il sistema giudiziario è posto effettivamente nelle condizioni di assicurare la celebrazione dei processi; altrimenti, quello che in astratto è un principio di civiltà giuridica, nel concreto si trasformerebbe in un indiscriminato e inaccettabile meccanismo di impunità.

 

A tale riguardo osserva che il termine di durata del processo nei tre gradi potrebbe essere aggirato se il pubblico ministero ricorresse a tutti gli strumenti che sono a sua disposizione in base al codice di procedura penale, quali, ad esempio, la proroga e la possibile dilatazione dei termini di durata delle indagini preliminari, oltre quelli massimi previsti dalla legge, e la tardiva iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato. Si tratta di un periodo che può diventare anche insopportabilmente lungo, sia per quanti, da imputati innocenti o da vittime del reato, attendono giustizia, sia per i cittadini che, a fronte di una criminalità dilagante, giustamente attendono risposte sanzionatorie tempestive ed efficaci.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 


 

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI SENATORI BIANCO, CECCANTI, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO, PROCACCI, SANNA E VITALI

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1880

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario con le seguenti motivazioni:

 

1. in linea generale e assolutamente pregiudiziale va ricordato quanto afferma la Corte costituzionale nella sentenza 255/1992: "Fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità" (2.1 del considerato in diritto); viceversa il disegno di legge in oggetto parte dalla situazione attuale in cui tale esigenza è frustrata anche per la irragionevole durata dei processi, ma persegue con ogni evidenza l'obiettivo di ridurne la durata indeterminata del tutto a discapito della ricerca della verità, come finiscono per ammettere anche esponenti del Governo e della maggioranza invocando l'opportunità di integrare il provvedimento con misure volte ad accelerare lo svolgimento dei processi. Vi è una domanda diffusa e pienamente motivata di giustizia rapida ed efficace; l'impostazione del disegno di legge che pone la rapidità a discapito della giustizia è del tutto ingiustificabile, ma essa non è un aspetto marginale ed emendabile del disegno di legge, ne costituisce la ratio sostanziale;

 

2. è soprattutto irragionevole, ma contraria anche al principio di obbligatorietà dell'azione penale la predeterminazione all'articolo 2, comma 1 di un termine rigido e identico (due anni senza sentenza) per estinguere qualsiasi processo, ignorandone la specificità: l'estinzione per legge, applicata anche a tutto il lavoro processuale già compiuto è misura distruttiva di ogni esigenza di economia processuale. Il vizio è tale da non essere in alcun modo emendabile, anche considerando i vari rimedi da più parti proposti, come l'introduzione di alcune clausole di flessibilità, legate ad esempio al numero di coimputati o alla complessità degli adempimenti probatori;

 

3. le due considerazioni precedenti su questioni sostanzialmente inemendabili sono di per sé sole sufficienti a motivare l'incostituzionalità di fondo del disegno di legge in oggetto; ad esse se ne possono aggiungere in via sussidiaria almeno altre quattro, a cui in astratto, a differenza delle due precedenti, si potrebbero trovare misure emendative di parziale riduzione del danno, comunque non risolutive:

a) è irragionevole e discriminatorio distinguere tra incensurati e non (articolo 2, comma 5) ai fini dell'applicazione dell'estinzione del processo. Si potrebbe certo delimitare l'esclusione, ad esempio a delinquenti o contravventori abituali o professionali, ma le esclusioni più delimitate e ragionevoli non riuscirebbero comunque a risolvere il problema costituito dal fatto che in molti processi verrebbero a trovarsi persone in entrambe le condizioni. La violazione del principio di pari trattamento rispetto alla giurisdizione sarebbe ridotta, ma non eliminata;

b) è irragionevole e discriminatorio applicare un termine solo ai processi di primo grado in corso al momento dell'entrata in vigore della legge (articolo 3, comma 2): se si ritiene che l'impatto potrebbe essere devastante significa che la legge introdotta in un periodo così breve, senza dare la possibilità di chiudere i processi aperti, è sbagliata, anche per i processi di primo grado. Per di più si avrebbe il paradosso che si estinguerebbe prima il processo durato meno (primo grado) rispetto a quello durato di più (secondo grado o Cassazione). Le proposte emendative potrebbero muoversi solo in una direzione estensiva, ad esempio con l'applicazione anche ai processi in corso in cui non fosse stata una sentenza di condanna, ma si rientrerebbe comunque nell'impostazione sbagliata segnalata al punto 1, di una rapidità senza effettiva ricerca della verità nel processo;

c) la creazione di un elenco di reati i cui processi sarebbero esclusi, elenco inevitabilmente costruito non a partire dalla gravità dei reati stessi, ma da considerazioni squisitamente politiche, si presta a inevitabili irragionevolezze. Si potrebbe certo razionalizzare il catalogo dei reati esclusi, ma anche qui si finirebbe nel ricadere nell'effetto paradossale di espandere le esenzioni anziché di restringerle;

d) è altresì irragionevole il fatto che la parte civile costituita in giudizio possa comunque trasferire, se estinto il processo penale, l'azione in sede civile, continuando ad esercitare il suo diritto ad un eventuale risarcimento. La corsia preferenziale per i processi relativi alle azioni trasferite prevista dal comma 6 dell'articolo 3, data l'entità dei processi interessati, è un rimedio del tutto inefficace.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2009

148ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Davico.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato e con osservazioni)

 

 Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre.

 

 Il senatore PARDI (IdV) osserva che l'affermarsi di un particolare "garantismo" per gli imputati è intervenuto solo successivamente alla nascita del conflitto fra politica e giustizia. Ricorda in proposito le difficoltà che incontrava l'attività giudiziaria soprattutto in certe aree del Paese quando la giustizia colpiva solo i più deboli e si arrestava di fronte ai poteri più forti. Successivamente, nel periodo delle lotte sociali, fino all'episodio del presunto "suicidio" dell'anarchico Pinelli non rappresentava un mistero che gli imputati venissero trattenuti in carcere e vessati sotto il profilo fisico e morale allo scopo di ottenere confessioni più o meno precostituite; accusa questa che solo più recentemente è stata rivolta nei confronti del pool di magistrati di "mani pulite".

 Quando negli anni '90 la giustizia riesce a esercitare l'azione penale individuando alcune responsabilità a carico di personaggi potenti, si determina una progressiva chiusura del sistema politico e si afferma un moderno "garantismo" a senso unico, diretto a preservare i potenti, disinteressandosi invece delle parti lese e delle vittime dei reati. Ricorda come in quell'epoca inizia da parte del Parlamento un'intensa attività emendativa dei codici e modificativa della prassi tesa a predisporre molteplici espedienti per rendere sempre più difficile l'esercizio dell'azione penale; il "garantismo" allora si trasforma in un principio per la difesa preventiva di alcuni imputati che tendono a sottrarsi all'azione penale e la macchina giudiziaria è costretta a girare a vuoto, con gravi conseguenze per le vittime dei reati e per le parti lese, di cui emblematicamente non è fatta menzione nel nuovo articolo 111 della Costituzione, tutto teso ad assicurare il giusto processo come garanzia soprattutto per gli imputati.

 Nota che il disegno di legge n. 1880, collocandosi in tale contesto di politica giudiziaria, presenti numerosi profili di incostituzionalità. Anzitutto, il principio affermato dalla Corte costituzionale secondo cui il fine primario e ineludibile del processo penale è la ricerca della verità comporta che la rapidità del processo può tradursi in un danno della giustizia: infatti, se il processo si estingue non è sicuramente un processo giusto. Ma il disegno di legge in oggetto presenta palesi profili di irragionevolezza anche per violazione diretta di disposizioni della Costituzione, gli articoli 3, 10, 24, 111 e 112 e contiene contraddizioni e illogicità intrinseche che provocheranno ricadute negative sul sistema processuale, sia in ambito penale che in ambito civile.

 Sottolinea come l'articolo 1 non risponda neppure ai criteri comunitari in materia di risarcimento del danno derivante dalla ingiustificata durata del processo, poiché introduce una presunzione indifferenziata e assoluta sui tempi, senza una valutazione caso per caso. Più precisamente non considera la fase di esecuzione della sentenza nella durata del procedimento e non prevede durate differenziate per i casi ritenuti prioritari dalla giurisprudenza comunitaria. In proposito ricorda che la Corte europea di giustizia ha più volte precisato che non si può predeterminare astrattamente una durata ragionevole del processo, essendo necessaria una valutazione caso per caso che tenga conto della sua complessità, del numero degli accusati, del comportamento delle parti e dell'autorità giudiziaria, dei valori in gioco, dei periodi di inattività, della natura dei capi di imputazione: tutte circostanze che le disposizioni del disegno di legge in esame non tengono nel dovuto conto. Inoltre, la Corte europea, quando ha ritenuto di individuare limiti temporali di non irragionevole durata dei processi ha fatto riferimento a termini differenziati per gradi e fasi senza mai prefigurare un effetto estintivo del processo. Invece il provvedimento in esame introduce un meccanismo che incide pesantemente e in maniera negativa soprattutto sul primo grado di giudizio, contrastando così con il principio della ricerca della verità sancito dalla Corte costituzionale. A tale riguardo, rammenta che la Corte di cassazione ha precisato che nel valutare la ragionevole durata occorre considerare l'intero svolgimento del processo e che quella nozione non si presta ad una predeterminazione assoluta essendo influenzata da parametri fattuali legati alla singola fattispecie, da verificare in concreto.

 Si sofferma quindi sull'articolo 2, che, a suo avviso, concretizza una sorta di abdicazione dello Stato all'esercizio della giurisdizione con il nuovo istituto della "prescrizione del processo" che diversamente dall'altro istituto della "prescrizione del reato", ravvisa nell'accertamento della responsabilità penale personale un mero potere dello Stato soggetto a decadenza; peraltro, non vi è alcuna valutazione sull'impatto della sovrapposizione dei due meccanismi prescrittivi sul sistema processuale e sulle sue finalità costituzionali.

 L'articolo 3 precisa che in sede di prima applicazione le nuove norme riguarderanno anche i processi in corso, con esclusione di quelli pendenti davanti alla Corte d'appello o in Cassazione. Ritiene che il vizio di costituzionalità sia evidente, non essendovi ragione alcuna per cui l'imputato non possa fruire in appello di un istituto di cui altro imputato potrebbe avvalersi per fatto analogo o per identico capo d'imputazione in primo grado.

 Conclusivamente, ritiene che il provvedimento sia irragionevole per una serie di ragioni dettagliatamente indicate nella sua proposta alternativa di parere, pubblicata in allegato al resoconto, che illustra.

Esprime apprezzamento per le osservazioni proposte dal relatore, che appaiono suggestive ma non sono sufficienti a suffragare un parere favorevole. Sottolinea il grave danno che il provvedimento arrecherebbe alle parti lese e alle vittime di reati e respinge ogni ipotesi di iniziativa legislativa che sia diretta a tutelare, come suo unico scopo, la posizione giudiziaria dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Il senatore SANNA (PD) sottolinea che dalle informazioni acquisite nelle audizioni dei rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della giustizia presso la Commissione di merito emerge l'esistenza di situazioni assai diversificate nelle sedi giudiziarie, con la conseguenza che le vicende giudiziarie di imputati per gli stessi reati potrebbero essere assai diverse se fosse approvato il provvedimento in esame; una sorta di improprio "federalismo giudiziario" che metterebbe in discussione l'effettiva uguaglianza dei cittadini davanti alla legge penale e l'omogeneità dell'obbligo di giustizia previsto dalla Costituzione.

A tale riguardo, commenta l'ipotesi di escludere l'applicazione dei termini di durata massima del processo quando siano coinvolti imputati recidivi: a parte il fatto che tale condizione è comunque rimessa ad una decisione discrezionale del pubblico ministero e del giudice, osserva che talvolta la recidiva non può essere dichiarata a causa dei notevoli ritardi nella trascrizione delle condanne nel casellario giudiziario. Altra conseguenza aberrante è quella per cui la richiesta di patteggiamento e del conseguente ricorso a riti processuali alternativi sarebbe meno conveniente per l'imputato rispetto all'attesa del decorso del termine che porta all'estinzione del processo. Nota che si tratta di valori fondamentali tutelati dalla Carta costituzionale: di qui la richiesta rivolta dal suo Gruppo affinché il disegno di legge sia senz’altro ritirato e affinché il Parlamento si impegni in uno sforzo comune per assicurare gli strumenti adeguati necessari per realizzare un'effettiva riduzione della durata dei processi.

 

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

 

Interviene per la replica il senatore MALAN (PdL), il quale nota che tutti gli interventi hanno sottolineato osservazioni contenute nella sua proposta di parere. Condividendo il principio che il fine principale del processo è l'accertamento della verità, ricorda che la giurisprudenza sia nazionale sia comunitaria ha più volte ribadito anche l'obbligo di una durata ragionevole del processo penale.

Quanto all'obiezione che le disposizioni in esame determinerebbero un privilegio per gli imputati coinvolti in processi per reati da "colletti bianchi", precisa che alcuni importanti procedimenti che hanno destato la sensibilità dell'opinione pubblica (ad esempio quello per il caso Parmalat e i processi per lesioni gravissime a danno di lavoratori) non rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento.

Per quanto riguarda le osservazioni critiche concernenti l'applicabilità delle nuove norme ai processi in corso in primo grado, ricorda che anche i presentatori di un'analoga iniziativa legislativa nella XIV legislatura sostennero il principio del favor rei.

Infine, osserva che la diversità di trattamento degli imputati quale conseguenza della condizione diversificata in cui operano le sedi giudiziarie è un tema che riguarda anche l'attuale funzionamento del sistema giustizia e non è influenzata dall'introduzione di un termine di durata massima del processo.

In conclusione, presenta una nuova proposta di parere, sottolineando l'introduzione di tre condizioni: che sia esclusa l'applicazione delle nuove norme solo per coloro che siano dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali e per i recidivi riconosciuti come tali in giudizio e non per tutti coloro che abbiano riportato anche una sola condanna e anche in caso di riabilitazione; che sia razionalizzato il catalogo dei reati esclusi, tenendo conto della gravità; che le disposizioni si applichino a tutti i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna ovvero quando da ultimo vi sia stata una pronuncia favorevole all'imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo.

 

Si procede quindi alla votazione.

 

Il senatore CECCANTI (PD) esprime apprezzamento per la disponibilità del relatore a trasformare alcune osservazioni in condizioni, recependo i suggerimenti emersi nel dibattito. Tuttavia le obiezioni al provvedimento sono tanto gravi da escludere la compatibilità costituzionale del provvedimento. Inoltre, sotto il profilo politico, a suo avviso va respinto il tentativo di affrontare in maniera impropria la riforma della giustizia, con il fine precipuo di preservare la posizione del Presidente del Consiglio.

Preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore e conferma la proposta alternativa di parere presentata con gli altri senatori del suo Gruppo, pubblicata in allegato al resoconto della seduta precedente.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole condizionato e con osservazioni presentato dal relatore, pubblicato in allegato. Sono quindi precluse la proposta alternativa di parere presentata dal senatore Bianco e da altri senatori e quella presentata dal senatore Pardi.

 

 


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1880

 

 

 La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza rileva che, nell'introdurre norme per assicurare la ragionevole durata dei processi, si individuano criteri presuntivi, che appaiono caratterizzati da eccessiva rigidità: da una parte, infatti, si esclude che un processo durato meno di due anni possa essere considerato eccessivamente lungo, dall'altra si stabilisce che una durata ultratriennale debba sempre essere considerata irragionevole. Inoltre, le nuove norme non si applicherebbero a tutti gli imputati e a tutte le parti civili, ma in modo variabile, tenendo conto di circostanze soggettive, mentre la lista dei casi esclusi dall'applicazione delle norme presenta alcune incongruità che potrebbero risolversi in altrettanti profili di irragionevolezza, sia interna sia in riferimento ad altre disposizioni recentemente introdotte nell'ordinamento. Infatti, l'elencazione dei reati esclusi comprende casi di gravità anche molto diversa, ad esempio delitti e contravvenzioni. Si rileva, quindi, che la possibilità di trasferire l'azione in sede civile troverebbe applicazione in un numero notevole di casi: sarebbe opportuno valutarne l'impatto sulla funzionalità degli uffici giudiziari e sulle posizioni delle parti civili. Quanto all'articolo 3, esso stabilisce che le disposizioni sulla durata massima si applicano ai processi pendenti solo quando siano in primo grado alla data di entrata in vigore del provvedimento: un aspetto critico in riferimento al principio di uguaglianza e a quello di ragionevolezza.

 

Per le ragioni esposte, la Commissione esprime un parere favorevole alle seguenti condizioni:

- che sia esclusa l'applicazione delle nuove norme solo per coloro che siano dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali e per i recidivi già riconosciuti come tali in giudizio e non per tutti coloro che abbiano riportato anche una sola condanna e anche in caso di riabilitazione: tali correzioni darebbero all'esclusione un carattere più ragionevole, poiché sarebbe concentrata su persone delle quali sia stata accertata in giudizio una presumibile "pericolosità sociale";

- che sia razionalizzato il catalogo dei reati esclusi, tenendo conto della gravità. L'elencazione potrebbe essere resa coerente con altre analoghe enumerazioni inserite o aggiornate di recente, ad esempio il catalogo dei reati per i cui processi va assicurata la priorità assoluta, ai sensi del decreto-legge n. 92 del 2008 come convertito in legge, ovvero l'elenco dei reati per i quali non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva;

- che le disposizioni si applichino a tutti i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna ovvero quando da ultimo vi sia stata una pronuncia favorevole all'imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo: tale discrimine, infatti, sarebbe fondato sul principio che la presunzione di non colpevolezza, in quei casi, non risulterebbeneppure attenuata e pertanto la pretesa punitiva sarebbe affievolita.

 

La Commissione formula, inoltre, le seguenti osservazioni:

- si invita a valutare l'impatto che la rigidità dei termini di durata può determinare sull'ordinamento e a considerare, di conseguenza, l'introduzione di alcune clausole di flessibilità, commisurate a parametri certi, come ad esempio il numero di coimputati o la complessità degli adempimenti probatori;

- si segnala l'opportunità di valutare, in ragione dell'entità dei processi interessati, la praticabilità della corsia preferenziale per i processi nei quali sia stata presentata istanza di accelerazione dopo il trasferimento dell'azione in sede civile;

- si richiama, infine, l'opportunità di integrare il provvedimento con misure volte ad accelerare lo svolgimento dei processi, individuando interventi specifici e immediati che assicurino una riduzione dei tempi processuali effettivi e agendo sulle forme e i termini del procedimento. In particolare, si suggerisce di riconsiderare una riduzione, anche sensibile, della sospensione feriale dei termini processuali.

In tal modo, sarà istituito un nesso normativo funzionale tra il presupposto delle misure di razionalizzazione del processo, dirette a renderlo più celere, e la garanzia di una durata certa, conforme ai princìpi costituzionali.


 


 

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL SENATORE PARDI

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1880

 

 

La 1a Commissione

 

esaminato, per quanto di propria competenza, l' A.S. 1880 recante "Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali",

 

considerato che:

- il disegno di legge in oggetto presenta palesi profili di irragionevolezza e contiene altresì disposizioni che si pongono in violazione degli articoli 3, 10, 24, 111 e 112 della Costituzione, e che l'applicazione del meccanismo giuridico previsto dal testo in esame prefigura un effetto finale tipico delle amnistie, soggette all'iter e alle forme imposte dall'articolo 79 della Costituzione. L'entrata in vigore del disegno di legge nella formulazione attuale determinerebbe, per l'ordinamento e per l'amministrazione della giustizia, e quindi per la collettività, un vulnus irrimediabile che occorre evitare e prevenire;

- l'articolo 2, commi 1 e 5, e l'articolo 3, comma 2, in particolare presentano elementi di contraddittorietà, illogicità intrinseca ed irragionevolezza tali da rendere incostituzionale il disegno di legge nel suo complesso, determinando gravi ricadute sul sistema processuale, sia in ambito penale che in ambito civile. La necessità di una situazione correlativamente differenziata, tale da rappresentare un ragionevole discrimine fra i giudizi è stata recentemente ribadita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 72 del 2008, proprio in relazione al regime transitorio in tema di prescrizione. Il giudizio di eguaglianza-ragionevolezza, di razionalità-ragionevolezza e quello intorno al ragionevole bilanciamento degli interessi sono i canoni attraverso i quali il principio di ragionevolezza esprime il modo di essere della giustizia costituzionale. A tali canoni il disegno di legge in oggetto non risulta rispondente;

- l'articolo 1 non risulta rispondente neppure ai criteri comunitari in materia di risarcimento del danno derivante da ingiustificata durata del processo, introducendo una presunzione indifferenziata ed assoluta sui tempi, senza una valutazione caso per caso. Più precisamente, si rileva che l'articolo non considera neppure la fase di esecuzione della sentenza nella durata del procedimento e non prevede durate differenziate per i casi ritenuti prioritari dalla giurisprudenza comunitaria, limitando peraltro l'indennizzo con riferimento all'esito del procedimento, laddove la stessa giurisprudenza comunitaria ritiene che, ai soli fini risarcitori, i tempi processuali troppo lunghi costituiscano in sé una violazione della Convenzione. La Corte europea di Giustizia, in numerose occasioni, ha precisato che non è possibile predeterminare astrattamente una durata ragionevole del processo, richiamando la necessità di una valutazione caso per caso, che tenga quindi conto della complessità del procedimento, del numero degli accusati, del comportamento delle parti e dell'autorità giudiziaria, dei valori in gioco, dei periodi di inattività, della natura dei capi di imputazione, circostanze che né l'articolo 1 né, soprattutto, l'articolo 2 tengono in dovuto conto;

- anche laddove la giurisprudenza della Corte Europea ha ritenuto di poter individuare limiti temporali di non irragionevole durata dei processi, ha fatto riferimento a termini differenziati per gradi e fasi: tre anni per un grado di giurisdizione, quattro anni per due gradi, sei anni per tre gradi, senza mai prefigurare alcun effetto estintivo del processo stesso. La legge in esame introduce quindi un meccanismo diverso che incide pesantemente ed in maniera negativa in particolare sul primo grado di giudizio, finendo col contrastare con il principio della ricerca della verità nel processo ripetutamente sancito dalla Corte costituzionale;

- la Corte di Cassazione ha ripetutamente stabilito che, nel valutare la ragionevole durata, occorre avere riguardo all'intero svolgimento del processo e che la nozione di ragionevole durata del processo non si presta ad alcuna predeterminazione in termini assoluti, essendo condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola fattispecie, che, come tali, vanno verificati in concreto, caso per caso;

- con l'articolo 2 del disegno di legge in esame si concretizza, invece, una sorta di abdicazione dello Stato all'esercizio della giurisdizione, attraverso il nuovo istituto della "prescrizione del processo" che, diversamente dal già noto e consolidato istituto della "prescrizione del reato", ravvisa nell'accertamento della responsabilità penale personale un mero potere dello Stato, soggetto a decadenza alla stregua di un qualsiasi affare privato, senza peraltro alcuna valutazione sull'impatto che il sovrapporsi dei due meccanismi prescrittivi potrebbe determinare sul sistema processuale e sulle sue finalità costituzionali;

- l'articolo 3 stabilisce che le nuove norme interesseranno in sede di prima applicazione anche i processi in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge, con esclusione dei giudizi pendenti davanti alla corte d'appello o in cassazione. In tale scelta, il vizio di costituzionalità è evidente, non vedendosi ragione alcuna perché l'imputato in appello non possa fruire di un istituto di cui potrebbe avvalersi altro imputato per fatto analogo o per identico capo d'imputazione in primo grado. Peraltro tale articolo è contraddittorio rispetto a quanto stabilito, a fini riparatori, dal precedente articolo 1, comma 2, del medesimo disegno di legge, il quale reca una disposizione transitoria la quale prevede l'applicazione a tutti i processi in corso. Tali elementi di irragionevolezza potrebbero peraltro indurre a modifiche estensive dell'applicazione del processo breve, il cui inserimento nel sistema avrebbe così effetti ancor più deflagranti e palesemente contrastanti con i princìpi costituzionali che presiedono al processo, chiaramente affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 255 del 1992. Non vi è dunque altra via percorribile che l'affermazione chiara e netta della inapplicabilità del meccanismo dell'estinzione del processo breve ai processi in corso,

 

rilevato inoltre che:

- è irragionevole che il decorso di un termine astrattamente fissato senza la valutazione di criteri oggettivi determini a regime l'estinzione del processo, in qualunque grado e fase esso si trovi e senza tener conto delle risultanze dibattimentali o delle sentenze eventualmente già pronunciate nei gradi precedenti, in violazione di qualunque principio di economia processuale e dello stesso diritto di difesa del cittadino nel processo;

- è irragionevole stabilire per legge una identica durata massima per i processi in primo grado, in secondo grado e per il giudizio in Cassazione, senza aver riguardo alle profonde differenze tra giudizio di merito e di legittimità;

- è irragionevole imporre per legge una identica durata per processi riguardanti reati diversi, con diverso numero di imputati e diverso numero di capi di imputazione;

- è irragionevole in radice e lesivo del diritto stesso di difesa imporre un termine arbitrario che non tiene conto di tutte le diverse ragioni che possono determinare il decorso del tempo, da quelle riguardanti le carenze di personale e di strutture in singole sedi giudiziarie, fino a quelle riguardanti l'uso di strategie processuali dilatorie;

- è irragionevole e lesivo dell'autonomia dei magistrati non consentire alcun margine di apprezzamento al giudice con riferimento alla complessità dei processi o delle cause in trattazione con riferimento ai singoli casi;

- è irragionevole non tener conto, nel computo del tempo, della complessità tecnica di alcuni processi, trattando in modo difforme situazioni analoghe e in modo uguale situazioni difformi, in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

- è irragionevole porre sullo stesso piano, sia in termini di inclusione che di esclusione dalla applicabilità della fattispecie estintiva di cui all'articolo 2, reati puniti con contravvenzione (quali ad esempio quelli riguardanti l'immigrazione clandestina) e delitti quali l'omicidio. Gravissima sarebbe l'estinzione di reati di grave allarme sociale e di notevole gravità, come la corruzione, taluni reati societari e la corruzione in atti giudiziari;

- è irragionevole postulare, giacché questo sarebbe l'unico rimedio contro una possibile prescrizione processuale, una sorta di trattazione preferenziale per delitti meno rilevanti e prefigurare invece una durata "indeterminata" per processi riguardanti fatti più gravi, per i quali fatalmente decorrerebbero i termini di prescrizione dei reati;

- è irragionevole stabilire ope legis una barriera temporale con effetti estintivi del processo, senza prevedere alcuna risorsa aggiuntiva perché il sistema giustizia possa sostenere l'impatto dell'entrata in vigore immediata della norma. In particolare potrebbero determinarsi, in virtù dell'imposizione di un termine irragionevolmente breve, rischi di un non sufficiente o adeguato approfondimento delle vicende processuali, con effetti potenzialmente lesivi sia del diritto della difesa dei singoli che del diritto della collettività a veder accertata la verità nei processi;

- è irragionevole e contraddittorio introdurre, ai fini di una presunta velocizzazione del sistema, una disposizione, quale quella contenuta nell'articolo 2, che scoraggerebbe l'utilizzo degli strumenti deflattivi del processo, a cominciare dall'applicazione della pena su richiesta delle parti e degli altri riti alternativi, peraltro con evidenti ricadute di carattere costituzionale con riferimento all'articolo 3;

- è irragionevole altresì fissare un termine per l'appello che decorre senza tener conto dei tempi di impugnazione;

- è irragionevole ed in violazione dell'articolo 3 come dell'articolo 24, discriminare l'imputato sulla base del luogo dove si celebra il dibattimento, dal momento che la gestione amministrativa e la pianta organica del singolo tribunale o il diverso carico di lavoro arretrato del giudice di udienza potranno determinare, anche per via di singoli rinvii di trattazione, conseguenze diverse ed imprevedibili sul decorso del termine, astrattamente ed arbitrariamente prefissato per legge. Analoga discriminazione verrebbe a riflettersi sull'attore e quindi anche sull'esercizio, obbligatorio, dell'azione penale;

- è irragionevole non tener conto del decorso di tempo causato anche da vizi meramente formali di notificazione o da eventi non prevedibili (quali, ad esempio, la temporanea indisponibilità dell'aula dibattimentale) che producono, nel concreto della vita processuale, differimenti tecnici che potrebbero determinare effetti gravi alla luce dell'efficacia estintiva del decorso del termine;

- è irragionevole non tener conto degli effetti che la disgiunzione dei processi con più imputati e più capi di imputazione determinerebbe sull'incompatibilità dei collegi giudicanti alla luce dell'articolo 34 del codice di procedura penale, e quindi sul decorso dei termini allo scadere dei quali si determina l'estinzione del processo;

- è irragionevole sommare gli effetti della prescrizione dei reati con quelli della nuova prescrizione processuale, senza aumentare parallelamente i primi termini;

- è irragionevole porre sullo stesso piano il superamento del termine in primo o secondo grado con quello nel giudizio di legittimità, laddove un ritardo eventuale del giudice che non si occupa del merito determinerebbe la cancellazione dei giudicati di merito, né risulta motivato il termine dimezzato concesso al giudice del rinvio;

- è palesemente discriminatorio il trattamento differenziato di soggetti pregiudicati ed incensurati con riguardo alla ragionevole durata del processo, principio che, una volta introdotto, andrebbe applicato a tutti i cittadini. Per converso, non si comprende il motivo per cui, volendo seguire la logica di distinguere i cittadini la cui non colpevolezza è acclarata rispetto ad altri, dovrebbe essere mantenuto un trattamento di favore per quanti hanno patteggiato o hanno beneficiato di prescrizioni o di leggi sopravvenienti che hanno cancellato i reati da loro commessi;

- è irragionevole applicare le nuove norme a processi già avviati con le altre e diverse regole. All'interno di questa irragionevolezza ve ne è una seconda, che riguarda la discriminazione palese operata dall'articolo 3, dal momento che esclude i soli processi in appello o in cassazione che sono attualmente in corso, laddove l'esclusione dovrebbe essere generale,

 

considerato, infine, che da tutti questi elementi palesi emerge la manifesta incostituzionalità del testo e tenuto conto del fatto che qualunque aggiustamento estensivo delle disposizioni determinerebbe un peggioramento del loro impatto sul sistema giustizia e sul diritto dei cittadini e della collettività a non veder abbandonato un elemento fondante della sovranità dello Stato,

 

esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2009

82ª Seduta (2ª pomeridiana)

 

Presidenza del Vice Presidente della Commissione

BENEDETTI VALENTINI

 

 La seduta inizia alle ore 20.

 

 

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, non ostativo con osservazioni, in parte favorevole)

 

 Il relatore MALAN (PdL) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Sull'emendamento 1.35 segnala l'inopportunità di introdurre in una sede non appropriata modifiche a norme, anche di carattere ordinamentale, recentemente approvate dal Parlamento e oggetto di esame parlamentare in sede consultiva su atti del Governo. Ritiene inoltre necessario precisare, in ogni caso, che gli obblighi previsti a carico delle amministrazioni pubbliche, ai commi da 2-quinquies a 2-undecies siano da intendersi riferiti esclusivamente alle amministrazioni statali.

 Propone quindi un parere favorevole sugli emendamenti che recepiscono, in tutto o in parte, le osservazioni e le condizioni contenute nel parere espresso sul testo del disegno di legge.

Sui restanti emendamenti propone, infine, un parere non ostativo.

 

La Sottocommissione conviene.

 

La seduta termina alle ore 20,15.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2010

154ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

 

 La seduta inizia alle ore 12,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1880-A) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea. Esame. Parere favorevole)

 

 Il relatore MALAN (PdL) dà conto degli emendamenti rimessi all'esame della Commissione giustizia dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, e sui quali è stato chiesto il parere della Commissione affari costituzionali. Si sofferma, in particolare, sull'emendamento 2.1000 che riformula l'intero articolo 2, in materia di estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole. Egli rileva che la nuova formulazione accoglie nella sostanza le tre condizioni del parere espresso dalla Commissione sul testo del disegno di legge: in particolare, viene razionalizzato il catalogo dei reati esclusi tenendo conto della loro gravità e, si stabilisce che le disposizioni si applicano a tutti i processi in corso con diversa articolazione a seconda della fase.

 Sottolinea poi che le proposte del relatore recepiscono anche le principali osservazioni contenute nel parere a suo tempo espresso sul testo. Segnatamente, viene attenuata la rigidità dei termini di durata del processo.

 Per tali motivi propone di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti in esame.

 

 Il senatore CECCANTI (PD) rileva una contraddizione nella relazione svolta dal relatore. Infatti, nel parere espresso sul testo, lo stesso senatore Malan aveva sottolineato l'esigenza di misure per accelerare lo svolgimento dei processi, in modo da istituire "un nesso normativo funzionale tra il presupposto delle misure di razionalizzazione del processo, diretto a renderlo più celere, e la garanzia di una durata certa, conforme ai princìpi costituzionali".

 

 Il relatore MALAN (PdL) precisa che le osservazioni del parere sul testo mantengono la loro validità. Nella sede attuale la Commissione è chiamata a pronunciarsi esclusivamente su un numero limitato di emendamenti presentati dal relatore in Assemblea.

 

 Il senatore CECCANTI (PD) obietta che si tratta di un'osservazione di rilievo cruciale che non può essere ignorata nel momento in cui la Commissione esprime il parere sulla riformulazione dell'articolo 2.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) sottolinea che le proposte di modifica avanzate dal relatore all'Assemblea soddisfano i criteri tecnici e politici indicati, fra l'altro, nel parere sul testo a suo tempo espresso dalla Commissione. La circostanza che alcune delle osservazioni non siano state recepite, a suo avviso non deve indurre a ignorare le novità contenute nelle riformulazioni. È su tali novità, a suo avviso, che deve soffermarsi la Commissione, tenendo conto che l'ipotesi di un termine di durata massima dei processi fu già avanzata nella XIV legislatura in particolare dall'autorevole esponente della sinistra e insigne giurista senatore Fassone, e fu ripresa nella XV legislatura ancora da senatori di quella parte politica, anche al fine di corrispondere ai princìpi più volte affermati da consessi giurisdizionali internazionali ed europei.

 Egli ritiene che il rimedio proposto sia efficace e rileva che non vi sono state obiezioni sulla proposta di prevedere una sentenza di non luogo a procedere qualora la durata dei processi in corso oltrepassi il termine massimo.

 Per tali motivi, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

 

 Il senatore CECCANTI (PD) illustra una proposta alternativa di parere, di parere contrario, pubblicata in allegato, da lui presentata insieme ad altri senatori del Gruppo. Osserva che gli emendamenti in esame non soddisfano l'osservazione proposta dal relatore Malan, e approvata dalla Commissione, in occasione dell'esame sul testo, secondo la quale, nell'introdurre norme per assicurare la ragionevole durata del processo, il disegno di legge individua criteri presuntivi caratterizzati da eccessiva rigidità. Sottolinea, inoltre, le incongruità e l'irragionevolezza delle disposizioni transitorie: a suo avviso, la nuova disciplina dovrebbe essere applicata solo ai nuovi processi.

 Infine, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

 

 Il senatore PARDI (IdV) preannuncia il voto contrario sulla proposta del relatore, ritenendo che anche nella nuova formulazione proposta il testo mantenga una insanabile irrazionalità che lo rende incompatibile con la Costituzione.

 Per quanto concerne l'emendamento 2.1000, rileva che l'estensione a tre anni del termine di durata massima non si applica ai processi in corso, per i quali il termine resta di due anni. Appare particolarmente grave l'applicazione della nuova disciplina ai processi per reati per i quali è prevista una pena superiore a dieci anni, incluso il delitto di strage.

 Infine, l'emendamento 4.0.1001 prevede la sentenza di non luogo a procedere nei processi in corso e relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006, prefigurando una tutela privata e personale a vantaggio di un particolare soggetto.

 

 Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore. È preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal senatore Ceccanti e da altri senatori.

 

 La seduta termina alle ore 12,45.


 

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI SENATORI BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA E VITALI SU EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1880-A

 

 

La Commissione,

 

premesso che:

la presentazione da parte del Relatore di un corpus di emendamenti di natura, per un verso, strettamente integrativa del testo approvato in Commissione (1.1000, 1.1001, 1.0.1000, 1.0.1001, 1.0.1002) e, per altro verso, integralmente sostitutiva della disciplina qualificante del provvedimento (2.1000), configura di fatto la presentazione all'Assemblea di una nuova proposta di legge, dai contenuti non sovrapponibili - per qualità e quantità - a quella esaminata dalla Commissione di merito,

 

premesso inoltre che:

anche in relazione agli emendamenti 1.0.1002 e 2.1000 può essere ribadito quanto già detto sul disegno di legge in esame in quanto la ratiorimane la stessa:

a) si prevede ancora una volta una causa di estinzione del processo nel caso in cui le singole fasi non si concludano nei termini fissati dal nuovo articolo 531-bis c.p.p.; si può ribadire anche in questo caso quanto affermato dal CSM, nel parere del 14 dicembre 2009, che ha definito l’articolo 346-bis c.p.p. "una specie di «prescrizione processuale» destinata ad affiancare - e non già a sostituire - la prescrizione quale causa di estinzione dei reati ex artt. 157 e ss. c.p.";

b) si osserva come il richiamo al principio della durata ragionevole del processo non può dare fondamento costituzionale alla estinzione del procedimento per decorrenza dei termini di durata massima. Infatti, il requisito della ragionevolezza è incompatibile con termini temporali perentori che non abbiano riferimento alla natura del reato, alla complessità e specificità dell'accertamento richiesto in concreto (violazione dell'articolo 111 Cost.);

c) sui termini diversi, ma comunque rigidi, previsti per l'estinzione del processo, aventi ad oggetto reati di gravità diversa, è sempre valido quanto detto nel parere approvato dalla Commissione (estensore il senatore Malan) nel quale si afferma che "nell'introdurre norme per assicurare la ragionevole durata dei processi, si individuano criteri presuntivi, che appaiono caratterizzati da eccessiva rigidità: da una parte, infatti, si esclude che un processo durato meno di due anni possa essere considerato eccessivamente lungo, dall'altra si stabilisce che una durata ultratriennale debba sempre essere considerata irragionevole. (…), ricordando il suo invito "a valutare l'impatto che la rigidità dei termini di durata può determinare sull'ordinamento (…)",

 

considerato che:

a) anche sul regime transitorio previsto dall'emendamento 4.0.1001, si può ricordare che il CSM, nel parere del 14 dicembre 2009, ha sottolineato come l'analoga norma prevista dal disegno di legge contrastasse "con il principio di cui all’articolo 11 delle disposizioni delle disposizioni sulla legge in generale, secondo il quale "la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo". (…) Ciò dovrebbe, a maggior ragione, valere per le norme di diritto processuale le quali intervengono quando una gran parte dell’attività dinamica del processo si è svolta o si sta svolgendo secondo criteri organizzativi che si sono adattati alle regole vigenti al momento della loro attuazione. (…) L’effetto che si potrà determinare assume i caratteri di un’inedita amnistia processuale con riferimento ad intere categorie di reato non prive di considerevole gravità.";

b) la norma in esame appare quindi palesemente incostituzionale, in quanto, violando palesemente l'articolo 11 sulle disposizioni della legge in generale premesse al codice civile, si pone in evidente contraddizione col principio tempus regit actum;

c) l'applicazione della norma solo ad una serie di processi relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006 viola l'articolo 3 Cost., dando luogo ad una sostanziale disparità di trattamento dei soggetti interessati che, esclusivamente, in base ad un fatto meramente casuale, o sarebbe meglio dire "temporale", si trovano nel "processo giusto" per poter beneficiare del diritto alla celerità processuale;

d) ciò costituisce un diverso trattamento normativo la cui non irragionevolezza è sottoposta al canone emergente ex art. 3 Cost., che richiede la sussistenza di una situazione correlativamente differenziata, tale da rappresentare un ragionevole discrimine fra i giudizi in cui continuare ad applicare i vecchi termini ed i processi soggetti ai nuovi (Corte cost. 72/2008, in relazione al regime transitorio in tema di prescrizione);

e) anche in questo caso, a conferma del fatto che non è cambiato nulla, si possono richiamare gli argomenti sostenuti dal relatore Malan, che aveva affermato l’irragionevolezza del regime transitorio, evidenziata anche nel parere approvato dalla Commissione Affari Costituzionali il 2 dicembre 2009, laddove si afferma "Quanto all'articolo 3, esso stabilisce che le disposizioni sulla durata massima si applicano ai processi pendenti solo quando siano in primo grado alla data di entrata in vigore del provvedimento: un aspetto critico in riferimento al principio di uguaglianza e a quello di ragionevolezza.",

 

l’unica soluzione possibile, secondo il relatore Malan, a garanzia delle parti interessate e dell’intero funzionamento del sistema processuale sarebbe, per le ragioni esposte, prevedere l’applicazione delle nuove disposizioni solo ai nuovi processi,

 

tutto ciò premesso,

 

esprime parere contrario.

 

 


BILANCIO (5a)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2009

260ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

 

 La seduta inizia alle ore 9,15.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il senatore FLERES (PdL), in sostituzione del relatore Azzollini, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 reca modifiche alla cosiddetta legge Pinto (legge n. 89 del 2001) recante la disciplina in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo. Si ricorda che il sistema vigente in materia di equa riparazione delinea un meccanismo nel quale il giudice investito del giudizio di equa riparazione accerta, caso per caso, il mancato rispetto del termine ragionevole del processo valutando una serie di parametri, quali la complessità del caso, il comportamento delle parti e del giudice, nonché di ogni altra autorità (articolo 2, comma 2, legge n. 89 del 2001). Rileva che il testo in esame, all'articolo 1, lettera c), capoverso 3-ter, inserisce nel testo della legge vigente una nuova disposizione, in base alla quale si prevede che non sono considerati irragionevoli i periodi non eccedenti il lasso temporale indicato dalla disposizione medesima (due anni per ciascun grado di giudizio, nonché un altro anno in caso di giudizio di rinvio). Segnala che il testo in esame, all'articolo 1, lettera c), cpv. 3-ter, in questione, prevede poi, all'ultimo periodo, che "Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma." Si prevede in tal modo la possibilità, da parte del giudice investito del giudizio sulla equa riparazione, di estendere, fino alla metà, i termini di "non irragionevolezza" della durata del processo. Rispetto al sistema vigente, il testo in esame, nel configurare tale potere "estensivo" dei termini in capo al giudice della riparazione, fa presente che sembra delineare una rilevanza automatica dell'arco temporale eccedente, rispetto ai termini fissati dalla norma, come eventualmente aumentati, sino alla metà, dal giudice, arco temporale che risulterebbe "irragionevole"; in caso contrario, infatti, risulterebbe priva di portata normativa la previsione di un potere "estensivo" dei termini da considerare da parte del giudice della riparazione. Rileva che occorre quindi valutare gli effetti dell'ultimo periodo della disposizione in questione, al fine di chiarire se da questo non possa scaturire un effetto in relazione ai meccanismi di accertamento della irragionevole durata del processo e conseguentemente in termini di entità dei giudizi di equa riparazione. Segnala, infine, il capoverso 3-quater, secondo periodo, dell'articolo 1, in relazione al quale andrebbe chiarita la valenza della formulazione della disposizione, quale mera fissazione di un limite ridotto di importo dell'indennizzo, nel caso di rigetto della richiesta del ricorrente ovvero di evidente infondatezza, acquisendo conferma dell'assenza di effetti in ordine ai presupposto per il riconoscimento dell'indennizzo in questione.

 

Il presidente AZZOLLINI rileva che in relazione ad entrambi i profili oggetto di attenzione dell'illustrazione del relatore non si pongono profili di ordine finanziario rilevanti ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda infatti che già nel sistema attuale, delineato dalla legislazione vigente, è previsto un sistema accertamento della irragionevole durata del processo, per cui non mutano gli elementi per il riconoscimento del meccanismo dell'equa riparazione. Non possono peraltro ritenersi rilevanti ai fini dell'articolo 81 della Costituzione eventuali comportamenti in termini di strumentalità o fraudolenza nelle richieste di riconoscimento dell'equo indennizzo nell'ambito dei giudizi per l'irragionevole durata dei processi. In relazione ai capoversi richiamati dal relatore non si determinano quindi effetti di natura finanziaria; evidenzia inoltre che il capoverso 3-quater prevede una mera diminuzione della fattispecie relativa all'indennizzo nel caso di infondatezza della richiesta ovvero di rigetto della stessa, né si determinano effetti in connessione alla mera facoltà riconosciuta al giudice ai sensi del capoverso 3-ter, ultimo periodo. Rileva quindi che il provvedimento non delinea effetti innovativi rispetto al quadro della legislazione vigente tali da rilevare dal punto di vista finanziario.

 

Il senatore LUSI (PD) richiama il quadro del sistema attualmente previsto dalla cosidddetta legge Pinto, sottolineando come le modifiche proposte dal disegno di legge in esame non risultino affatto ininfluenti sul piano dei giudizi di riconoscimento dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo. Dopo aver richiamato la complessità della disciplina in materia di equa riparazione demandata alle Corti d'appello in relazione alle diverse giurisdizioni di merito, rileva che nel quadro attuale il giudice è investito di una valutazione di tipo discrezionale, nel rispetto di taluni parametri indicati dalla legge. La formulazione del testo in esame determina invece profili di incidenza sui meccanismi di riconoscimento dell'equo indennizzo e di accertamento del termine irragionevole del processo, delineando peraltro profili di dubbio con particolare riferimento al capoverso 3-ter e alla facoltà di aumento dei periodi per il computo della durata da parte del giudice, non comprendendosi peraltro se sussista o meno un'impugnabilità della decisione del giudice al riguardo assunta. Profili problematici si pongono altresì in relazione al capoverso 3-quater, secondo periodo, in combinato disposto con il capoverso 3-ter dell'articolo 1 del testo, in quanto appaiono aumentare dal quadro complessivo le fattispecie e le possibilità in cui si potrà agire per l'equa riparazione. Sottolinea inoltre come il testo in esame non rechi una norma di chiusura volta a tutelare l'ordinamento rispetto ad attività fraudolentemente poste in essere per il riconoscimento in automatico dell'equa riparazione, per cui si prefigura un considerevole aumento del ricorso alle richieste ai fini del risarcimento dei danni. Rileva al riguardo che le somme oggi stanziate per l'attuazione della legge Pinto non considerano affatto un meccanismo come quello delineato dal disegno di legge in esame, per cui si profilano effetti finanziari negativi. Conclude stigmatizzando l'assenza del rappresentante del Governo attesa la complessità e delicatezza delle questioni esaminate che necessitano di chiarimenti e precisi elementi informativi da parte dell'Esecutivo.

 

Il PRESIDENTE, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Aula, propone di sospendere la seduta al fine di proseguire la discussione sul provvedimento alla conclusione dei lavori dell'Assemblea, impegnandosi a sollecitare la partecipazione del rappresentante del Governo alla ripresa dei lavori della Commissione.

 

La Commissione conviene.

 

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 12.

 

Il senatore LEGNINI (PD), dopo aver richiamato le considerazioni svolte dal senatore Lusi in ordine agli effetti del provvedimento in termini di predeterminazione automatica del periodo di irragionevolezza del processo e dunque di determinazione di un numero maggiore di richieste risarcitorie, si sofferma sul profilo degli effetti delle modifiche apportate in ordine al carico di lavoro per gli uffici giudiziari. Richiama, al riguardo, la previsione, nell'ambito del provvedimento, di una istanza di sollecitazione che costituisce una sorta di preavviso alla celere definizione dei procedimenti giudiziari, e che è presupposto per la successiva azione riparatoria per irragionevole durata del processo. Per effetto di tale previsione i giudici destinatari di queste istanze risulteranno obbligati ad accordare una precedenza ai procedimenti in questione, con un effetto di accelerazione e di maggiore carico su tutti gli uffici coinvolti, i quali saranno tenuti a smaltire un ingente arretrato nei termini temporali assai ristretti previsti dal provvedimento, pena la determinazione di effetti rilevanti in termini di risarcimento dei danni. Le proporzioni di tale fenomeno, che coinvolgerà il complesso degli uffici giudiziari e non solo i processi penali oggetto di prevista estinzione, necessitano di elementi di chiarimento in ordine all'entità dei possibili effetti. In particolare, appare evidente che il carico di lavoro, soprattutto nella fase iniziale di entrata in vigore del provvedimento per i procedimenti che dovranno essere celebrati in via accelerata, costituirà un'entità difficilmente sopportabile da parte degli uffici attualmente come attualmente strutturati, sia in termini di personale, sia in termini di costi per l'organizzazione, e relativamente al lavoro straordinario che si prefigura come necessario. Inoltre, in relazione ai procedimenti penali che risulteranno oggetto di estinzione si determinerà un conseguente effetto estintivo altresì sulle pene accessorie e dunque sulle sanzioni pecuniarie e sulle ammende, che non saranno quindi più acquisite. Dalla complessità del quadro delineato emergono profili particolarmente problematici che prefigurano un'inadeguatezza a provvedere all'accelerazione prevista da parte degli uffici, invariati nelle loro risorse umane e strumentali, configurandosi invece effetti finanziari di tipo negativo. A tale problema si aggiunge, poi, l'effetto relativo all'accrescimento dell'entità dei risarcimenti, dovuto al diverso meccanismo delineato dal provvedimento. Al riguardo, rileva che gli stanziamenti relativi all'attuazione della legge Pinto, pari a circa 23 milioni di euro per il 2009, non si riscontrano nell'ambito del bilancio per il 2010, risultando invece necessario prevedere risorse addirittura più ingenti per effetto dell'applicazione delle norme previste dal provvedimento in esame. Ricorda, al riguardo, l'esperienza realizzata nel 1996 in relazione alla riforma in materia di processo civile, ove furono previste le sezioni stralcio dei Tribunali al fine di far fronte agli arretrati in materia di contenzioso; anche alla luce di tali precedenti, appare insostenibile affermare che un provvedimento di tale portata, come il testo in esame, non richieda un'apposita copertura finanziaria volta a far fronte agli oneri specificamente connessi alla concreta attuazione dell'accelerazione dei processi, ciò richiedendo un'ingente mole di risorse, invece non previste nel testo.

 

Il senatore MASCITELLI (IdV) rileva come sul piano metodologico debbano essere garantiti alla Commissione bilancio congrui tempi di esame in relazione al provvedimento in titolo, che appare di grande rilievo e di notevole portata anche in relazione agli effetti finanziari, non potendosi condividere tempi ristretti per l'esame, anche tenuto conto della tempistica prevista da parte della Commissione di merito, che è tale da consentire un congruo dibattito in Commissione bilancio. In particolare, dopo aver richiamato lo specifico quadro regolamentare e le prerogative della Commissione bilancio in ordine all'esame di tutti i dati necessari per una congrua valutazione del provvedimento e del relativo impatto economico, sottolinea l'esigenza che il Governo fornisca dati specifici e che si tenga altresì conto degli elementi emersi nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia. In particolare, ricorda come in sede di audizione presso la Commissione di merito il Ministro della giustizia abbia fornito dei dati rilevanti in ordine al numero dei processi pendenti e ai costi stimati in relazione a questi. Da un esame di tali elementi di conoscenza, è prefigurabile un ingente costo che conseguirebbe all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, costo che passerebbero dai 26 milioni di euro attualmente stanziati per l'attuazione delle eque riparazioni, a circa 30 milioni, profilandosi una variazione in aumento di particolare rilevanza. E' necessario dunque tener conto di tali profili anche ai fini di una compiuta valutazione degli impatti economici del provvedimento. Dopo aver dichiarato di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Legnini in ordine ai maggiori costi che si prefigurano per le strutture dell'apparato giudiziario in relazione all'effetto di sovraccarico di lavoro per l'accelerazione dei processi, sottolinea altresì che l'estinzione prevista per i procedimenti penali potrà determinare la perdita, da parte dello Stato, delle acquisizioni di risorse connesse al pagamento di multe ed ammende, nell'ambito del processo penale. Evidenzia, inoltre, che l'articolo 2, comma 6, del testo in esame, prevede il possibile trasferimento al processo civile dell'istanza incardinata nell'ambito del procedimento penale, con un effetto di evidente sovraccarico dei processi, per cui il quadro complessivo impone una ponderazione attenta dell'impatto della disciplina. Al riguardo, è necessario che la Commissione disponga di ogni elemento ai fini di una congrua valutazione dei dati, risultando in particolare necessario che il Governo fornisca, in relazione al testo, un'adeguata relazione tecnica.

 

Il senatore MORANDO (PD), dopo aver richiamato il quadro della legislazione vigente delineata dalla "legge Pinto" ed, in particolare, la previsione di un meccanismo di appostazione di risorse quali un tetto di spesa annualmente determinato, sottolinea le rilevanti modifiche che vengono operate rispetto al quadro della legislazione vigente dal provvedimento in esame. In particolare, il capoverso 3-ter dell'articolo 1, introduce un meccanismo di termini predeterminati per legge, in relazione ai gradi di giudizio, per determinare l'irragionevole durata del processo; la previsione di termini fissi, restrittivi rispetto al quadro attuale, se da un lato risulta volto a favorire la brevità dei tempi processuali, appare tuttavia profilare effetti in termini di aumento delle richieste risarcitorie connessi al meccanismo della legge sopra richiamata. La previsione in questione riconosce poi al giudice dell'equa riparazione la facoltà di estendere i limiti previsti dalla norma, tuttavia, è necessario disporre di un dato certo sull'andamento negli anni passati della durata media dei processi, al fine di valutare se le modifiche introdotte risultino in linea con il dato storico o se si determini una accelerazione dei tempi, delineandosi, in tal caso, effetti onerosi sul piano degli indennizzi da riconoscere. Sotto tale profilo, sussistono fondati elementi per l'espressione di un parere contrario, quand'anche senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, non risultando prefigurabile un parere non ostativo su tale punto. Si sofferma, poi, sul capoverso 3-quater, che costituisce altro profilo di rilievo del provvedimento, sottolineando come il secondo periodo della previsione disponga un elemento di riduzione della quota di indennizzo, ma allo stesso tempo introduca un elemento di rigidità assente nel sistema attuale. La previsione della riduzione ad un quarto dell'indennizzo nei casi di manifesta infondatezza, ovvero di rigetto della richiesta, risulta infatti un'innovazione rispetto al quadro attuale, ove il giudice della riparazione potrebbe riconoscere una quota di indennizzo anche inferiore a tale limite. Sotto tale profilo, la norma introduce quindi elementi di automatismo tali da determinare, nella formulazione attuale, possibili aumenti nella spesa. Sulla base di tali valutazioni, il Governo dovrebbe fornire elementi relativamente ai dati, al fine di consentire la definizione dell'entità dell'onere riconducibile all'attuazione delle disposizioni. In tal senso, sulla scorta di necessari elementi quantitativi forniti dall'Esecutivo, la Commissione bilancio disporrebbe degli elementi per l'espressione di un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una norma di copertura finanziaria, che appare indispensabile in relazione al testo e al prefigurabile effetto inflattivo sulle richieste risarcitorie.

 

Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, rileva che nel quadro attuale non risultano determinabili specifici effetti di natura finanziaria, sottolineando tuttavia come potrebbero esserci profili in relazione al carico di lavoro degli uffici per il funzionamento del meccanismo di accelerazione processuale, disposto dal provvedimento. E' tuttavia necessario valutare compensativamente gli effetti in termini diretti e indiretti del provvedimento, valutandone anche le ricadute vantaggiose connesse alla riduzione dei termini di durata. In relazione al capoverso 3-quater, rileva come anche ove si profilasse un elemento di rigidità si introduce un elemento di riduzione dell'entità dell'indennizzo. In relazione. Poi, ai rilievi svolti dal senatore Mascitelli, sottolinea come saranno garantiti tempi congrui per il compiuto esame del provvedimento, al fine di acquisire i dati che si rendano necessari. Rileva, tuttavia, che allo stato attuale non appare possibile determinare gli effetti sia nell'anche nel quantum del provvedimento. Al riguardo, propone pertanto l'espressione di un parere volto ad inserire nel testo del provvedimento, mediante specifica condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, una norma aggiuntiva con la quale si introduca la previsione che, nel caso di accertamento di un onere connesso all'attuazione del provvedimento, il Governo assuma tempestivamente l'iniziativa legislativa necessaria al fine di coprire il suddetto onere. In tal modo, si consente di far fronte a eventuali effetti di natura finanziaria che dovessero verificarsi nella fase attuativa del provvedimento. Ciò anche in considerazione del meccanismo delineato dalla "legge Pinto" che pur prevedendo un limite di spesa in relazione alle risorse stanziate per l'attuazione dell'equa riparazione, sembra configurare parallelamente diritti soggettivi, come peraltro emerge dai profili di pignoramento dei beni del Ministero della giustizia, evidenziati dal Primo presidente della Corte di Cassazione nell'ultima relazione di apertura dell'anno giudiziario. Propone, inoltre, l'inserimento nel testo del parere di una specifica osservazione, volta ad evidenziare il tema dei costi per gli uffici giudiziari, segnalato in particolare dal senatore Legnini.

 

Dopo che il senatore LUSI (PD) ha richiesto taluni chiarimenti in ordine alla valenza della condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, proposta dal Presidente in qualità di relatore, che non costituisce una copertura finanziaria, invece necessaria nel testo in esame, il senatore LEGNINI (PD) rileva come la soluzione proposta dal Presidente appaia del tutto insoddisfacente e non condivisibile. Sottolinea, inoltre, che stanti i tempi ampiamente disponibili per un congruo esame del provvedimento, appare doveroso che il Governo fornisca gli elementi e i dati relativi allo stato attuale ed in particolare al numero dei processi interessati dal meccanismo di accelerazione previsto dalla norma. Elementi devono altresì essere forniti in relazione ai profili inerenti i giudizi di equa riparazione, posto che esiste già un dato storico riferito a diversi esercizi finanziari ed è comunque noto, pur tenendo conto delle difficoltà di quantificazione, il dato dell'entità dei processi in rilievo. Dati si rendono necessari altresì in ordine agli effetti conseguenti all'estinzione delle pene pecuniarie che costituiscono un effetto certo e rilevante rispetto al testo. La disponibilità di tali dati si rende particolarmente necessaria alla luce della portata innovativa delle norme in esame, che introducono modifiche di sistema, ponendo termini processuali brevi e profilando effetti finanziari che necessitano di un'idonea e contestuale copertura, senza rinviare a interventi in via meramente successiva.

 

Il senatore MORANDO (PD), dopo aver rilevato che non sussistono intenti ostruzionistici da parte dei Gruppi di opposizione, sottolinea tuttavia l'imprescindibilità di acquisire dati tecnici dal Governo in ordine alla attuazione della "legge Pinto", posto che anche alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, emerge una consistente probabilità che dalle norme scaturiscano effetti finanziari in termini di maggiori oneri assai significativi. Rispetto a tale quadro, la proposta di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'introduzione nel testo di un articolo aggiuntivo risulta inadeguata, in assenza dei necessari dati conoscitivi sullo stato di attuazione e di rifinanziamento della "legge Pinto", dovendosi prevedere idonee risorse per l'attuazione di tale legge nell'ambito del bilancio 2010, tuttora in corso di esame, anche tenendo conto degli effetti inflattivi sulle richieste risarcitorie conseguenti dal provvedimento in esame.

 

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) sottolinea come la soluzione proposta dal Presidente appaia razionale alla luce del quadro della legislazione vigente preannunciando pertanto un voto favorevole su un parere di tale contenuto. Formula, inoltre, una osservazione in ordine al complessivo meccanismo di onerosità della "legge Pinto" come già prevista a legislazione vigente, ponendosi un problema di equità in ordine agli oneri che sono a carico del comparto dell'amministrazione, mentre appare necessaria una riflessione sulla possibilità di prevedere il carico di tali costi sui soggetti responsabili delle inefficienze e non a carico dei contribuenti.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato come, nonostante la considerazione del dato storico relativo all'attuazione della "legge Pinto", si profili una complessiva aleatorietà in ordine ai fattori che sono alla base dei meccanismi di riconoscimento dell'equa riparazione, si sofferma sulla disposizione di cui all'articolo 1, capoverso 3-sexies, ove si prevede una concisa esposizione dei motivi con un conseguente effetto di semplificazione nelle attività processuali. Sottolinea, al riguardo, come per la prima volta venga previsto un meccanismo generalizzato di semplificazione che va quindi valutato nei suoi effetti positivi. Dopo aver ribadito il quadro di complessiva difficoltà di valutare specifici effetti di onerosità rispetto alle innovazioni legislative introdotte, accoglie comunque l'invito a consentire un ampio esame del provvedimento, anche acquisendo i dati in tal senso richiesti al Governo, che comunque appaiono in parte emergere dall'audizione svolta dal Ministro della giustizia, nonché dalla richiamata prolusione del Primo Presidente della Cassazione in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario.

 

Dopo un intervento del senatore LEGNINI (PD), volto ad evidenziare come il solo dato storico sulla attuazione della "legge Pinto" non appaia affatto sufficiente per la valutazione degli impatti finanziari, occorrendo invece che il Governo chiarisca quanti sono i processi interessati dall'applicazione del provvedimento, al fine di valutarne gli effetti in termini finanziari, il presidente AZZOLLINI propone quindi di rinviare il seguito dell'esame ad una seduta da convocare per mercoledì della prossima settimana, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

 

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 13,25.

 


BILANCIA (5a)

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2009

261ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

 

 La seduta inizia alle ore 14,20.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta di giovedì scorso.

 

 Il sottosegretario CALIENDO fornisce i chiarimenti richiesti precisando che i procedimenti penali interessati dalla disposizione di cui all'articolo 2, in materia di estinzione dell'azione penale e, quindi, del processo, sono 36.213, pari a circa l'1,08 per cento di tutti i procedimenti penali pendenti. Tale ammontare si determina partendo dal numero rilevato di processi in fase dibattimentale di primo grado (n. 391.917) e applicando ad esso la percentuale dei procedimenti pendenti da più di due anni (24 per cento). Il numero che si ottiene, pari a 94.060, deve essere inoltre depurato dei procedimenti penali a carico dei recidivi stimati prudenzialmente nella misura del 45 per cento (n. 42.327) e successivamente depurato dei procedimenti relativi a gravi reati e ad altre eccezioni (stimati nella misura del 30 per cento) per un numero pari a 15.520. Il numero dei procedimenti penali interessati dalla norma si ottiene quindi dalla seguente operazione algebrica: 94.060 - 42.327 - 15.520= 36.213.

In relazione agli eventuali effetti del provvedimento in esame sulla "legge Pinto", evidenzia preliminarmente che, non delineandosi effetti innovativi rispetto al quadro della legislazione vigente e restando invariati gli elementi per il riconoscimento dell'equa riparazione, non si rinvengono profili di ordine finanziario rilevanti ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea al riguardo come, pur rilevandosi che nel quadro attuale non si determinano apprezzabili effetti di natura finanziaria, da un lato, potrebbe determinarsi un aumento del carico di lavoro degli uffici derivante dal meccanismo di accelerazione processuale e, dall'altro, un effetto compensativo del provvedimento dovuto dalla riduzione dei termini di durata del processo nonché una possibile riduzione dell'entità dell'indennizzo. In considerazione dell'aleatorietà dei fattori che sono alla base del meccanismo di riconoscimento dell'equa riparazione, conviene con la proposta del Presidente della Commissione bilancio sull'opportunità di inserire nel testo del provvedimento una norma aggiuntiva tendente ad introdurre la previsione che, nel caso di accertamento di eventuali oneri connessi all'attuazione del provvedimento, possano essere assunte le necessarie iniziative legislative per la copertura dei suddetti eventuali oneri.

 

 Alle richieste di chiarimento avanzate dal senatore MORANDO (PD) in merito alla sussistenza di risorse nel bilancio per l'anno prossimo riguardanti la cosiddetta "legge Pinto", il PRESIDENTE conferma che per il bilancio 2010 e per gli anni successivi non solo vi è uno stanziamento ma che le risorse sono peraltro più consistenti di quelle attualmente previste nel bilancio a legislazione vigente.

 

 Il senatore LUSI (PD), interviene incidentalmente per chiedere alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo. In particolare ritiene opportuno acquisire il dato sul totale dei procedimenti penali in corso. Rileva poi che i dati forniti in merito ai procedimenti penali rappresentino un sottoinsieme dei procedimenti ai quali si applica la nuova disciplina sul processo breve che tuttavia avrà un impatto sulla "legge Pinto". Sebbene in ambito civilistico i più recenti interventi legislativi abbiano ridotto i tempi dei processi, in altri ambiti processuali, quali quello amministrativo, i tempi attualmente riscontrati per lo svolgimento del rito sono ampiamente superiori a quelli previsti dalla normativa recata dal disegno di legge in titolo. Chiede quindi di avere chiarimenti in quanto ritiene probabile una sottostima degli oneri associati agli indennizzi per il giusto processo.

 

 Il senatore LEGNINI (PD) chiede, a sua volta, ulteriori chiarimenti al Sottosegretario sulla quantità dei procedimenti pendenti al fine di valutare quanti di questi siano toccati dalle norme contenute nell'articolo 1 e non, come specificato dal rappresentante del Governo nella sua introduzione, dalle norme contenute nell'articolo 2 del disegno di legge in titolo. In particolare, chiede di sapere quanti tra i procedimenti pendenti darebbero diritto alla richiesta di indennizzo, in base alla "legge Pinto" - come modificata dal disegno di legge in titolo - in base alla fase temporale di svolgimento degli stessi. Ritiene che la differenza tra i processi pendenti cui verrebbe associato il diritto a ricevere un indennizzo per l'eccessiva durata del processo in base alle nuove norme e il numero di processi per i quali attualmente si provvede, a valere sul bilancio, a indennizzare coloro che hanno subito il peso di processi troppo lunghi rappresenti l'onere recato dal provvedimento. Attualmente, infatti, la normativa riconosce una certa flessibilità nella valutazione dei tempi ritenuti accettabili per un giusto processo; la normativa che si intende introdurre stabilisce invece criteri più rigidi. In questa innovazione, si individua un onere che è facilmente quantificabile con i dati a disposizione del Governo e che non sono stati ancora forniti. Chiede infine chiarimenti sulla procedura che verrà intrapresa qualora nel disegno di legge in titolo non venga prevista una copertura finanziaria ad hoc, segnalando che - a suo avviso - il bilancio recepirà a posteriori i maggiori costi della legge. Insiste dunque affinché il Governo presenti i dati richiesti alla Commissione.

 

 Il sottosegretario CALIENDO, in replica alle richieste di chiarimenti testé avanzate, precisa che il numero complessivo dei procedimenti penali in corso è circa 3 milioni e 350 mila. Precisa poi che il disegno di legge, contrariamente a quanto sostenuto negli interventi fin qui svolti, non modifica in alcun modo i presupposti per l'accesso agli indennizzi previsti dalla "legge Pinto". Ritiene che, eventualmente, l'effetto potrà essere quello di ridurre le cause del risarcimento in quanto saranno minori i processi che avranno tempi più lunghi. Ritiene poi che per garantire il rispetto di tempi più ridotti per la celebrazione dei processi occorra adottare innovazioni di carattere organizzativo. Peraltro, in relazione all'indennizzo per il giusto processo, l'innovazione recata dal provvedimento in titolo rappresenta soltanto il recepimento di una giurisprudenza maturata in sede comunitaria che ritiene ingiusto un processo in tempi anche molto più rapidi di quelli previsti dal disegno di legge. Ribadisce quindi che la finalità sottesa alle norme contenute nel disegno di legge è proprio quella della riduzione dei costi per gli indennizzi connessi ai processi con tempi molto lunghi.

 

 Il senatore MORANDO (PD) fa presente che i chiarimenti forniti dal Ministero della giustizia sono ininfluenti ai fini dell'esame del provvedimento in Commissione bilancio. Infatti, fa presente che, per prassi, l'istituzione che fornisce chiarimenti alla Commissione bilancio è il Ministero dell'economia e delle finanze. Peraltro, i chiarimenti offerti non sono stati verificati dalla Ragioneria generale dello Stato attraverso un'apposita relazione tecnica. Per quanto riguarda poi il merito dei chiarimenti offerti, fa presente che l'onerosità delle norme recate dal provvedimento in esame è evidente, tenuto peraltro conto che la cosiddetta "legge Pinto" trova copertura direttamente sul bilancio dello Stato. Gli stanziamenti commisurati alle norme vigenti si sono fin qui rivelati inadeguati, dunque, un ulteriore onere verrà determinato con le norme in esame qualora non venga prevista una copertura aggiuntiva. Conviene poi con il rappresentante del Governo sul fatto che norme di carattere organizzativo rappresentano gli strumenti fondamentali per ridurre i tempi dei processi applicando ai tribunali tecniche di benchmarking, volte a portare a livello dei tribunali più efficienti le prestazioni degli altri tribunali. Sottolinea ancora una volta che le modifiche introdotte alla "legge Pinto" con il disegno di legge in titolo, rappresentano delle vere e proprie innovazioni legislative in quanto, mentre allo stato è il giudice che esamina caso per caso le domande di indennizzo per la durata eccessiva dei processi, il provvedimento in esame prevede una definizione automatica della ragionevole durata. Si passa quindi da una normativa più generica, applicata sulla base della valutazione di un giudice ad una normativa dove i parametri per l'accesso ai benefici sono fissati più rigidamente dalla legge. La stessa documentazione del Governo, condividendo l'introduzione di una clausola di salvaguardia, implicitamente ammette la possibilità dell'insorgenza di oneri. Un ulteriore elemento di automatismo viene introdotto prevedendo la misura dell'indennizzo nel caso in cui la parte sia soccombente. Conclude ritenendo necessaria una copertura aggiuntiva commisurata ad una percentuale degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Ammette, poi, di ritenere congruo il fatto che, dopo alcuni anni dall'entrata in vigore della presente legge, si possa convergere ad un sistema più rapido di celebrazione di processi che potrebbe ridurre nel lungo e medio termine i costi complessivi della "legge Pinto", ma non ritiene realistico che tale fenomeno si possa manifestare nel breve termine.

 

 Il senatore MASCITELLI (IdV) fa presente che la relazione presentata dal Governo è insufficiente e inadeguata. Sulla valutazione dell'effetto finanziario delle norme contenute nell'articolo 1, fa presente che i chiarimenti sono superficiali posto che lo stesso Ministero della giustizia, rispondendo ad una interrogazione presentata alla Camera dei deputati dalla sua parte politica, ha chiarito che l'impatto della nuova disciplina è complesso e che il Consiglio superiore della magistratura ha iniziato una verifica a campione dei possibili esiti della riforma. Peraltro, nel corso delle precedenti sedute, la Commissione bilancio ha fatto specifica richiesta di dati storici sull'entità della platea dei beneficiari e dei benefici associati alla legge citata. Si tratta di dati reperibili ed idonei a fornire elementi necessari di comparazione per quantificare le risorse aggiuntive e quindi necessari per rendere il parere. La clausola di salvaguardia è del tutto inadeguata se non si ha contezza dei maggiori oneri. Invita quindi il Governo a fornire i dati richiesti.

 

 Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, ribadisce l'opportunità di inserire una clausola di monitoraggio delle spese eventualmente associate al provvedimento in titolo. Richiamando la prassi seguita dalla Corte di cassazione per individuare i tempi che configurano un processo ingiusto in attuazione della cosiddetta "legge Pinto", rileva che il provvedimento in esame non modifica sostanzialmente la normativa vigente. In tal senso, non dovrebbero determinarsi oneri aggiuntivi. Molti elementi di valutazione hanno natura aleatoria e non possono quindi predeterminare con assoluta certezza l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri quantificabili. Cita, ad esempio, la soglia fissata per l'indennizzo in caso di soccombenza, rilevando l'impossibilità di conoscere oggi quanti casi di soccombenza si verificheranno in futuro. Peraltro, anche nell'anno in corso vi sono somme iscritte in bilancio che si presume di dover corrispondere per l'applicazione della normativa in questione e si tratta di mere stime. Illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che dopo l'articolo 2 sia inserito il seguente: "2-bis (Clausola di monitoraggio) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione".".

 

 Il senatore LUSI (PD) dichiara di non condividere le considerazioni testé svolte dal relatore in quanto la prassi attuale si discosta significativamente da quella citata.

 

 Il sottosegretario CALIENDO, interviene per precisare che la fissazione di un indennizzo nel caso in cui la parte soccombente ha dato spesso origine ad un equo indennizzo superiore al risarcimento che sarebbe derivato dalla causa medesima. Pertanto, l'obiettivo del comma 3-quater è quello di affermare un criterio secondo cui, nel caso di soccombenza, l'indennizzo non possa superare il valore della causa. Dichiara poi di condividere la proposta del relatore.

 

 Il senatore VACCARI (LNP), in sede di dichiarazione di voto sulla proposta di parere, condivide le considerazioni svolte dal relatore, nonché i richiami alla normativa europea. Ritiene positiva l'introduzione di tempi certi per i processi, di una clausola di monitoraggio non rilevando profili finanziaria negativi.

 

 In sede di dichiarazione di voto contraria sulla proposta della relatore, interviene anche il senatore LEGNINI (PD) rilevando l'irritualità di procedere all'espressione di un parere su un'innovazione legislativa così rilevante senza aver acquisito l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva che una riforma come quella proposta e di cui si sono discussi gli elementi negativi per il bilancio dello Stato verrà approvata senza stanziare risorse aggiuntive ma prevedendo soltanto una inutile clausola di monitoraggio in quanto gli effetti della riforma stessa saranno coperti sul bilancio a legislazione vigente. La portata del provvedimento continua a meritare un approfondimento ulteriore e preannuncia che se ciò non avverrà almeno nella fase di esame da parte dell'Assemblea, la dialettica politica diventerà più aspra.

 

 Il senatore MASCITELLI (IdV) esprime la netta contrarietà del suo Gruppo sulla proposta del relatore.

 

 La senatrice BONFRISCO (PdL) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta del relatore, dichiarando di apprezzare lo sforzo operato dalla maggioranza per rendere più celere e giusto il processo penale e tempi certi che consentano anche benefici per il bilancio dello Stato.

 

 Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta del relatore, posta ai voti, risulta approvata.

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2009

264ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

 

 La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

 

Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che possa procedersi con le risorse già previste dalla legislazione vigente in relazione alle proposte 1.7 e 1.8. Segnala poi che occorre una quantificazione in relazione alla proposta 1.9. Occorre altresì valutare la proposta 1.10, nonché i profili di copertura delle proposte 1.35 e 1.36. Rileva che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.0.1, nonché la proposta 1.0.21. Occorre valutare la proposta 1.0.22 in relazione al comma 6. Occorre valutare la proposta 2.8, nonché la proposta 2.10 in relazione al comma 5, lettere a) e b). Segnala quindi che appare determinare maggiori oneri la proposta 2.9, mentre occorre valutare la proposta 2.11 in relazione ad effetti di gettito derivante dall'imposta di registro. La proposta 2.0.1 recepisce la condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, risultandone necessaria l'approvazione. Occorre valutare, occorrendo acquisire una quantificazione, le proposte 2.0.4 e 2.0.5. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il vice ministro VEGAS, in relazione alle proposte 1.7, 1.8 e 1.10 esprime avviso contrario, in quanto si tratta di deleghe da cui discendono oneri di personale e di funzionamento privi di copertura. In relazione alle proposte 1.35 e 1.36, esprime avviso contrario in quanto determinano un incremento della spesa di personale e di funzionamento in contrasto con il contenimento delle spese indicate dal decreto-legge n. 112 del 2008. Inoltre, esse presentano una copertura finanziaria non idonea. In relazione alle proposte 1.0.1 e 1.0.21, conviene con il relatore sull'onerosità delle stesse, che risultano peraltro prive di una copertura finanziaria. In relazione al comma 6 della proposta 1.0.22, fa presente che si tratta di una copertura a valere su risorse già previste a legislazione vigente. Con riferimento all'emendamento 2.8, precisa che è suscettibile di determinare oneri non quantificati né coperti, conseguenti da un maggior fabbisogno di personale da parte degli uffici giudiziari. Fa presente, poi, che la lettera b) del comma 5 della proposta 2.10 si pone in contrasto con le misure di contenimento dei trattamenti accessori contenute nel decreto-legge n. 112 citato. Riconosce che la proposta 2.9 è suscettibile di determinare maggiori oneri privi di copertura finanziaria. Infine, sulle proposte 2.0.4 e 2.0.5 fa presente che esse non sono in linea con l'evoluzione della normativa limitativa in materia di assunzioni.

 

Il senatore LUSI (PD), in merito alle proposte 1.7, 1.8 e 1.10, fa presente che i rilievi sollevati dal Governo sono superabili in fase di attuazione delle deleghe.

 

Il senatore LEGNINI (PD), con riferimento alle proposte 1.35 e 1.36, rileva che nel primo caso è prevista una copertura ritenuta adeguata in altre analoghe proposte e, nel secondo caso, si tratta di una copertura sovrabbondante.

 

Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, fa presente che sulle proposte 1.7, 1.8 e 1.10 - analogamente a quanto previsto in altri provvedimenti - si può introdurre una clausola volta a prevedere che l'attuazione delle deleghe sia condizionata al previo reperimento delle risorse di copertura con norma di legge. Ritiene poi che la proposta 1.9 sia suscettibile di determinare maggiori oneri. Non condivide l'avviso contrario del Governo sulla proposta 1.36, che a suo avviso non produce effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, ancorché ritiene opportuno che venga soppresso il comma 2-ter in quanto ultroneo. In relazione alla proposta 1.0.22, ritiene opportuno che venga soppresso il comma 6. Dissente, inoltre, dall'avviso contrario del Governo sulla proposta 2.10, per la quale propone un parere non ostativo. Con riferimento alla proposta 2.11, ritiene che la soppressione delle lettere f) ed h), come segnalato anche da un intervento del senatore VACCARI (LNP), escluda l'insorgenza di effetti negativi per il bilancio dello Stato. Infine, sulle proposte 2.0.4 e 2.0.5, ritiene che la copertura ivi prevista sia eccedente gli eventuali oneri, salvo l'opportunità di esplicitare un'osservazione che indichi come l'approvazione dell'una assorbirebbe la copertura dell'altra.

Illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.35, 1.36 (limitatamente al capoverso 2-ter), 1.0.1, 1.0.21, 1.0.22 (limitatamente al comma 6), 2.8, 2.9 e 2.11 (limitatamente alle lettere f) e h)). Sulle proposte 1.7, 1.8, e 1.10 il parere è non ostativo a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga aggiunto il seguente comma: "L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.".

Esprime parere non ostativo sulle proposte 2.0.4 e 2.0.5, fermo restando tuttavia che ove uno di tali emendamenti fosse approvato, il parere deve intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul restante emendamento. Esprime infine parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

 

 La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle ore 9,30.

 


 

BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 12 GENNAIO 2010

270ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

 

 La seduta inizia alle ore 15,15.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Parere non ostativo, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

 

Il relatore TANCREDI (PdL) segnala, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha recepito, con l'articolo 4, la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, finalizzata all'introduzione di una clausola di monitoraggio. Sul testo non vi sono pertanto altre osservazioni da formulare. Per quanto concerne gli emendamenti segnala che la Commissione bilancio aveva già espresso, in relazione agli emendamenti esaminati dalla Commissione di merito, parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.35, 1.36 (limitatamente al capoverso 2-ter), 1.0.1, 1.0.22 (limitatamente al comma 6), 2.8 e 2.11 (limitatamente al alle lettere f) ed h)) ripresentati all'Assemblea. Aveva inoltre espresso parere non ostativo sulle proposte 2.0.4 e 2.0.5, ripresentate anch'esse all'Assemblea, fermo restando tuttavia che ove uno di tali emendamenti fosse approvato, il parere deve intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul restante emendamento. Occorre invece valutare la congruità della copertura degli emendamenti 1.0.21(testo 2) e 2.9(testo 2) sui quali la Commissione bilancio aveva espresso parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo originario. Segnala poi le proposte 2.200 (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4), 2.202 (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4), 3.200. (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4) e 4.200 in quanto volti a sopprimere l'articolo 4 del testo approvato dalla Commissione di merito e che si pongono in contrasto con la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio. Per quanto riguarda infine gli emendamenti presentati dal relatore sul disegno di legge all'Assemblea ritiene opportuno segnalare, per i possibili effetti indiretti, la proposta 1.0.1002 concernente la ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

 Il sottosegretario CASERO condivide il parere non ostativo sul testo e la contrarietà sulle proposte sulle quali la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché sulle condizioni rese in relazione alle proposte 2.0.4 e 2.0.5. Esprime poi parere contrario nel merito sulle proposte 1.0.21 (testo 2) e 2.9 (testo 2). Esprime poi avviso contrario sulle altre proposte segnalate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 1.0.1002.

 

 Il presidente AZZOLLINI ritiene che le proposte 1.0.21 (testo 2) e 2.9 (testo 2) rechino delle maxicoperture che non presentano profili finanziari critici. Osserva tuttavia, in relazione alla proposta 1.0.21 (testo 2), l'opportunità di esprimere la condizione resa per gli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5. Fa presente poi che non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.0.1002. Ritiene di condividere l'avviso del Governo sull'onerosità delle proposte 2.200, 2.202, 3.200 e 4.200 (per la parte che concerne la soppressione dell'articolo 4).

 

 Il senatore MERCATALI (PD) ritiene che la proposta 1.0.1002 sia suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica riguardando espressamente il controllo della Corte dei conti.

 

Su proposta del RELATORE, la Commissione approva una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.35, 1.36 (limitatamente al capoverso 2-ter), 1.0.1, 1.0.22 (limitatamente al comma 6), 2.8, 2.11 (limitatamente alle lettere f) ed h)), 2.200 (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4), 2.202 (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4), 3.200. (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4) e 4.200. Esprime parere non ostativo sulle proposte 2.0.4, 2.0.5 e 1.0.21 (testo 2), fermo restando tuttavia che ove uno di tali emendamenti fosse approvato, il parere deve intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui restanti emendamenti. Esprime infine parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

 

 Il presidente AZZOLLINI rinvia il seguito dell'esame dei subemendamenti agli emendamenti del relatore, il cui termine scade alle ore 20 di oggi.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,20.


BILANCIO (5a)

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2010

273ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 La seduta inizia alle ore 9.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1880) GASPARRI ed altri. - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza la proposta 1.0.1000/1 che, pur apparendo priva di portata normativa modificativa rispetto alle disciplina vigente predispone tuttavia una norma di copertura. Fa presente che appare poi ultronea la copertura delle proposte 1.0.1000/3, 1.0.1000/13 e 1.0.1000/15 in relazione alla quale occorre tuttavia acquisire conferma che non siano dovuti altri contributi di maggior importo. Rileva che occorre poi valutare la congruità della copertura, rispetto a oneri non quantificati, relativamente alle proposte 1.0.1000/2, 1.0.1000/4, 1.0.1000/5, 1.0.1000/6, 1.0.1000/7, 1.0.1000/8, 1.0.1000/9, 1.0.1000/10, 1.0.1000/11, 1.0.1000/12, 1.0.1000/14 e 1.0.1000/16. In relazione alla proposta 2.1000/25, segnala che la Commissione aveva già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alle lettere f) ed h), sull'emendamento 2.11 di analogo tenore. In relazione alla proposta 2.1000/26, fa presente che la Commissione aveva già espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.8 di analogo tenore. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

 

Il senatore LUSI (PD) chiede chiarimenti sull'onerosità della proposta 1.0.1000/11.

 

Il presidente AZZOLLINI fa presente che sulle proposte 1.0.1000/1, 1.0.1000/3, 1.0.1000/13 e 1.0.1000/15, sarebbe opportuno osservare che le coperture finanziarie di tali proposte risultano ultronee. In merito alla proposta 1.0.1000/11, ritiene che sia opportuno considerare la maxi copertura ivi prevista, tenuto conto che qualora fosse ultroneo, l'emendamento avrebbe portata analoga alle proposte 1.0.1000/1, 1.0.1000/3, 1.0.1000/13 e 1.0.1000/15, che comunque non presentano profili finanziari critici. Illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1000/25 e 2.1000/26.Esprime parere non ostativo sulle proposte 1.0.1000/2, 1.0.1000/4, 1.0.1000/5, 1.0.1000/6, 1.0.1000/7, 1.0.1000/8, 1.0.1000/9, 1.0.1000/10, 1.0.1000/11, 1.0.1000/12, 1.0.1000/14 e 1.0.1000/16, fermo restando tuttavia che ove uno di tali emendamenti fosse approvato, il parere deve intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui restanti emendamenti. La Commissione osserva infine che le proposte 1.0.1000/1, 1.0.1000/3, 1.0.1000/13 e 1.0.1000/15 presentano coperture ultronee. Esprime infine parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

 

La Commissione approva la proposta di parere.

 


Relazione della 2^ Commissione Giustizia

 


 


 

Onorevoli Senatori. – Come è noto, da moltissimi anni lo Stato italiano detiene l’indiscusso primato del numero di condanne inflitto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e ciò con assoluta prevalenza a causa dei ricorsi nei confronti dell’eccessiva durata dei processi.

La legge 24 marzo 2001, n. 89, la cosiddetta legge Pinto, ha sicuramente contribuito ad arginare il fenomeno, in particolare perché ha introdotto un rimedio giurisdizionale fino ad allora non previsto nei confronti della durata irragionevole del processo, che peraltro, a seguito dell’approvazione della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha modificato l’articolo 111 della Costituzione, aveva nel frattempo assunto il carattere di vera e propria violazione di un diritto costituzionalmente garantito.

Peraltro il problema non è stato risolto definitivamente, ove si consideri il numero e l’onerosità delle condanne pronunciate nei confronti dello Stato italiano anche negli ultimi due anni, e ciò anche perché la stessa attivazione della procedura prevista dalla legge Pinto determina a sua volta un aumento di quelle dimensioni del contenzioso che costituiscono uno dei principali motivi della lentezza del sistema giudiziario italiano, tanto che negli ultimi tempi si è assistito a una crescente serie di ricorsi provocati dall’eccessiva durata di procedimenti aventi ad oggetto la riparazione per l’eccessiva durata del processo (si tratta delle cosiddette cause ex legge Pinto su legge Pinto).

Il disegno di legge in esame ha inteso affrontare una volta per tutte questo problema, essenzialmente attraverso due strategie di interventi.

In primo luogo si è inteso razionalizzare le procedure di equo indennizzo previste dalla legge Pinto, in modo da contenere i tempi per la loro decisione, in particolare riducendo la discrezionalità del giudice nella valutazione della ragionevole durata. Si è così introdotto un criterio oggettivo, secondo il quale la durata ragionevole del processo è fissata in termini prestabiliti per ogni grado di giudizio.

Si prevede poi che la parte interessata all’eventuale ricorso nei confronti dell’eccessiva durata del processo formuli, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei predetti termini, un’espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio nei termini di ragionevole durata.

Tale richiesta determina un diritto alla trattazione prioritaria del processo ai sensi degli articoli 81 e 83 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e, nel caso che il processo non sia concluso nei termini stessi, fa sorgere il diritto a chiedere l’equa riparazione, a norma del nuovo comma 3-quater dello stesso articolo 2 della legge n. 89 del 2001.

La seconda strategia d’intervento riguarda più specificamente il processo penale laddove, in considerazione della particolare delicatezza dei diritti fondamentali investiti, i proponenti del disegno di legge hanno ritenuto che la ragionevole durata del procedimento debba essere contenuta in termini perentori, stabilendo cioè – con l’articolo 2, che introduce nel codice di procedura penale l’articolo 346-bis – l’estinzione del processo qualora i termini siano violati.

Il beneficio dell’estinzione del processo per violazione della ragionevole durata è stato però escluso in presenza di alcune condizioni soggettive ed oggettive. Per quanto riguarda le prime, infatti, il processo non si estingue se l’imputato sia stato dichiarato delinquente professionale o abituale, ovvero nei casi di recidiva.

Per quanto invece riguarda le esclusioni oggettive, il beneficio dell’estinzione del processo è in primo luogo escluso per i delitti più gravi, puniti cioè con pena non inferiore nel massimo a dieci anni, nonché per una serie di delitti specificamente elencati, e individuati o in base alla loro abituale complessità probatoria, ovvero sotto il profilo dell’allarme sociale.

Una disposizione di particolare rilievo è quella di cui all’articolo 5 che, mentre al comma 1 stabilisce l’immediata entrata in vigore della nuova legge senza periodo di vacatio, al comma 2 estende gli effetti dell’articolo 2 ai procedimenti penali in corso, esclusivamente in primo grado, pendenti da più di due anni.

Il disegno di legge ha suscitato un acceso dibattito sotto numerosi profili, anche alla luce del parere licenziato dalla Commissione affari costituzionali che solleva diversi punti di criticità.

L’esame ha così messo in luce l’opportunità di modifiche anche di ampia portata, una parte delle quali già accolte dalla Commissione.

Tuttavia, un elemento importante che è emerso dalla discussione è l’unanime condivisione, da parte di tutte le forze politiche, circa la necessità di intervenire su questa materia e circa il fatto che la ragionevole durata del processo è un principio costituzionale non sacrificabile. In quest’ottica, il disegno di legge appare sicuramente apprezzabile proprio perché, mentre rende oggettiva la determinazione della durata ragionevole del processo, assicura la perentorietà dei nuovi termini attraverso la previsione di concreti effetti giuridici in caso di loro violazione.

Valentino, relatore



 

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 

sul disegno di legge

(Estensore: Malan)

2 dicembre 2009

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza rileva che, nell’introdurre norme per assicurare la ragionevole durata dei processi, si individuano criteri presuntivi, che appaiono caratterizzati da eccessiva rigidità: da una parte, infatti, si esclude che un processo durato meno di due anni possa essere considerato eccessivamente lungo, dall’altra si stabilisce che una durata ultratriennale debba sempre essere considerata irragionevole. Inoltre, le nuove norme non si applicherebbero a tutti gli imputati e a tutte le parti civili, ma in modo variabile, tenendo conto di circostanze soggettive, mentre la lista dei casi esclusi dall’applicazione delle norme presenta alcune incongruità che potrebbero risolversi in altrettanti profili di irragionevolezza, sia interna sia in riferimento ad altre disposizioni recentemente introdotte nell’ordinamento. Infatti, l’elencazione dei reati esclusi comprende casi di gravità anche molto diversa, ad esempio delitti e contravvenzioni. Si rileva, quindi, che la possibilità di trasferire l’azione in sede civile troverebbe applicazione in un numero notevole di casi: sarebbe opportuno valutarne l’impatto sulla funzionalità degli uffici giudiziari e sulle posizioni delle parti civili. Quanto all’articolo 3, esso stabilisce che le disposizioni sulla durata massima si applicano ai processi pendenti solo quando siano in primo grado alla data di entrata in vigore del provvedimento: un aspetto critico in riferimento al principio di uguaglianza e a quello di ragionevolezza.

Per le ragioni esposte, la Commissione esprime un parere favorevole alle seguenti condizioni:

– che sia esclusa l’applicazione delle nuove norme solo per coloro che siano dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali e per i recidivi già riconosciuti come tali in giudizio e non per tutti coloro che abbiano riportato anche una sola condanna e anche in caso di riabilitazione: tali correzioni darebbero all’esclusione un carattere più ragionevole, poiché sarebbe concentrata su persone delle quali sia stata accertata in giudizio una presumibile «pericolosità sociale»;

– che sia razionalizzato il catalogo dei reati esclusi, tenendo conto della gravità. L’elencazione potrebbe essere resa coerente con altre analoghe enumerazioni inserite o aggiornate di recente, ad esempio il catalogo dei reati per i cui processi va assicurata la priorità assoluta, ai sensi del decreto-legge n. 92 del 2008 come convertito in legge, ovvero l’elenco dei reati per i quali non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva;

– che le disposizioni si applichino a tutti i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna ovvero quando da ultimo vi sia stata una pronuncia favorevole all’imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo: tale discrimine, infatti, sarebbe fondato sul principio che la presunzione di non colpevolezza, in quei casi, non risulterebbe neppure attenuata e pertanto la pretesa punitiva sarebbe affievolita.

La Commissione formula, inoltre, le seguenti osservazioni:

– si invita a valutare l’impatto che la rigidità dei termini di durata può determinare sull’ordinamento e a considerare, di conseguenza, l’introduzione di alcune clausole di flessibilità, commisurate a parametri certi, come ad esempio il numero di coimputati o la complessità degli adempimenti probatori;

– si segnala l’opportunità di valutare, in ragione dell’entità dei processi interessati, la praticabilità della corsia preferenziale per i processi nei quali sia stata presentata istanza di accelerazione dopo il trasferimento dell’azione in sede civile;

– si richiama, infine, l’opportunità di integrare il provvedimento con misure volte ad accelerare lo svolgimento dei processi, individuando interventi specifici e immediati che assicurino una riduzione dei tempi processuali effettivi e agendo sulle forme e i termini del procedimento. In particolare, si suggerisce di riconsiderare una riduzione, anche sensibile, della sospensione feriale dei termini processuali.

In tal modo, sarà istituito un nesso normativo funzionale tra il presupposto delle misure di razionalizzazione del processo, dirette a renderlo più celere, e la garanzia di una durata certa, conforme ai princìpi costituzionali.

 

sugli emendamenti

15 dicembre 2009

 

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 1.35 parere non ostativo, segnalando l’inopportunità di introdurre in una sede non appropriata modifiche a norme, anche di carattere ordinamentale, recentemente approvate dal Parlamento e oggetto di esame parlamentare in sede consultiva su atti del Governo. Si ritiene inoltre necessario precisare, in ogni caso, che gli obblighi previsti a carico delle amministrazioni pubbliche, ai commi da 2-quinquies a 2-undecies, siano da intendersi riferiti esclusivamente alle amministrazioni statali;

– parere favorevole sugli emendamenti che recepiscono, in tutto o in parte, le osservazioni e le condizioni contenute nel parere espresso sul testo del disegno di legge;
– parere non ostativo sui restanti emendamenti.


 

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

sul disegno di legge

(Estensore: Azzollini)

9 dicembre 2009

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che dopo l’articolo 2 sia inserito il seguente: «2-bis. (Clausola di monitoraggio). – 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione».

 

sugli emendamenti

16 dicembre 2009

 

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.35, 1.36 (limitatamente al capoverso 2-ter), 1.0.1, 1.0.21, 1.0.22 (limitatamente al comma 6), 2.8, 2.9 e 2.11 (limitatamente alle lettere f) e h)».

Sulle proposte 1.7, 1.8, e 1.10 il parere è non ostativo a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga aggiunto il seguente comma: «L’attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.».
Esprime parere non ostativo sulle proposte 2.0.4 e 2.0.5, fermo restando tuttavia che ove uno di tali emendamenti fosse approvato, il parere deve intendersi contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sul restante emendamento.

Esprime infine parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.


 


DISEGNO DI LEGGE N. 1880

DISEGNO DI LEGGE

 

D’iniziativa del senatore Gasparri ed altri

Testo proposto dalla Commissione

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Art. 1.

Art. 1.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. All’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.Identico:

a) al comma 1, le parole: «Chi ha subìto» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subìto»;

 

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

 

c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

 

«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.

«3-bis. Identico.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno per ogni successivo grado di giudizio nel caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.

3-quater. Nella liquidazione dell’indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L’indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.

3-quater. Identico.

3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all’articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell’udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

3-quinquies. Identico.

3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell’ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell’istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall’articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all’articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabili l’udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge».

3-sexies. Identico».

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 3-ter, della legge n. 89 del 2001, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, l’istanza di cui al comma 3-quinquies del citato articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.Identico.

Art. 2.

Art. 2.

(Estinzione del processo per violazione

dei termini di durata ragionevole)

(Estinzione del processo per violazione

dei termini di durata ragionevole)

1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente:

1.Identico:

«Art. 346-bis. - (Non doversi procedere per estinzione del processo) – 1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:

«Art. 346-bis. - (Non doversi procedere per estinzione del processo) – 1. Il giudice, nei processi relativi a reati puniti con la pena dell’arresto ovvero a reati per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, da sole o congiuntamente a pene pecuniarie, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

a)identica;

b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

b)identica;

c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

c)identica;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado di giudizio.

 

2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

3.Identico.

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

 

b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

 

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando.

 

 

4. Nei casi di autorizzazione a procedere di cui al comma 3, lettera a), la sospensione dei termini di cui al comma 1 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

5.Identico.

4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l’articolo 649.

6.Identico.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l’imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

7. Le disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 non si applicano nei processi in cui l’imputato si trova nelle condizioni previste dall’articolo 99, commi secondo e quarto, del codice penale o è stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

a) delitto di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 del codice penale;

a)identica;

b) delitto di incendio di cui all’articolo 423 del codice penale;

b)identica;

 

c) delitti di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli di cui all’articolo 572 del codice penale;

c) delitti di pornografia minorile di cui all’articolo 600-ter del codice penale;

d)identica;

d) delitto di sequestro di persona di cui all’articolo 605 del codice penale;

e)identica;

e) delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis del codice penale;

f)identica;

f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625 del codice penale;

g)identica;

g) delitti di furto di cui all’articolo 624-bis del codice penale;

h)identica;

h) delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all’articolo 643 del codice penale;

i)identica;

i) delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

l)identica;

l) delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a);

m)identica;

m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

n)identica;

n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

o) delitti previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall’articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

p)identica.

6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l’articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.

8.Identico.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l’imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall’interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest’ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3».

9.Identico.

 

Art. 3.

 

(Modifica dell’articolo 23 del codice

di procedura penale)

 

1. All’articolo 23 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

«2-bis. Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l’esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’articolo 129 o dell’articolo 469 in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede ai sensi dell’articolo 12 e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente».

 

Art. 4.

 

(Clausola di monitoraggio)

 

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Art. 3.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico

2. Le disposizioni dell’articolo 2 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla corte d’appello o alla Corte di cassazione.