Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione ' A.C. 825 (Elementi per l'istruttoria legislativa)
Riferimenti:
AC N. 825/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 179
Data: 10/06/2009
Descrittori:
DIVIETI   MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA
PROPAGANDA ELETTORALE     
Organi della Camera: II-Giustizia

 

10 giugno 2009

 

n. 179/0

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione

A.C. 825

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

825

Titolo

Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e altre disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

presentazione alla Camera

7 maggio 2008

assegnazione

16 luglio 2008

Commissione competente

II Giustizia

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali

 

 


Contenuto

Come evidenziato nella relazione illustrativa, la proposta di legge, limitando la possibilità di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione di svolgere propaganda elettorale, mira ad “incidere su uno dei nodi cruciali nei delicati rapporti tra politica e malaffare”, impedendo al soggetto sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di “procedere alla raccolta dei voti, perdendo così il suo potere contrattuale nei confronti del politico e questi, a sua volta, non è più in alcun modo condizionato dal delinquente”.

Il provvedimento consta di tre articoli.

L’articolo 1 novella l’art. 5 della legge n. 1423 del 1956 per prevedere che con il provvedimento che applica la misura di prevenzione della sorveglianza speciale il tribunale imponga anche il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.

Attraverso una novella all’articolo 9 della medesima legge, l’articolo 2 punisce la violazione del divieto di propaganda elettorale con la medesima sanzione (reclusione da 1 a 5 anni) attualmente prevista per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o divieto di soggiorno. Anche in tal caso, è consentito l'arresto anche al di fuori dei casi di flagranza.

L’articolo 3 della proposta di legge, infine, configura come delitto la condotta del candidato – a qualunque tipo di elezione – che richieda o solleciti la propaganda in suo favore da parte di una persona sottoposta a misura di prevenzione. La sanzione è la reclusione da 2 a 5 anni (comma 1).

Alla condanna consegue:

-           l’ineleggibilità per un periodo compreso tra i 5 ed i 10 anni;

-           la decadenza dalla carica già conseguita «previa delibera dell’organo di appartenenza»;

-           la pubblicazione della sentenza e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di ineleggibilità o di decadenza.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Gli articoli 1 e 2 intervengono con la tecnica della novellazione sulla legge 1423 del 1956; con riferimento all’articolo 3, l’introduzione di una nuova fattispecie di reato richiede l’intervento con legge

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento in esame è riconducibile alla materie di cui alla lettera f) (organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo) ed l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 

Rapporto con altri princìpi costituzionali

L’articolo 3, comma 2, prevede per il candidato condannato per avere richiesto o sollecitato la propaganda in suo favore da parte di una persona sottoposta a misura di prevenzione personale l’ineleggibilità per un periodo compreso tra i 5 ed i 10 anni e la decadenza dalla carica già conseguita «previa delibera dell’organo di appartenenza».

La fattispecie prevista sembra avvicinarsi ad un’ipotesi di non candidabilità, caratterizzata dal fatto che l’interessato non è in condizione di rimuovere l'impedimento all'elezione (come invece è ammesso per le cause di ineleggibilità derivanti da uffici ricoperti attraverso la presentazione delle dimissioni o il collocamento in aspettativa).

Si segnala che, rispetto alle disposizioni vigenti in materia di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (in particolare, art. 15 della L. 55/1990 e art. 58 del D.Lgs. 267/2000), l’incandidabilità non viene direttamente contemplata dalla legge ma dichiarata dal giudice; inoltre, tale limitazione al diritto di elettorato passivo sembra essere ricollegata ad una sentenza di condanna di primo grado (anche se il successivo comma 3 prevede la trasmissione della sentenza passata in giudicato).

In proposito occorre richiamare la sentenza n. 141 del 1996, nella quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune norme contenute nella sopra richiamata legge n. 55 del 1990 nella parte in cui consentivano a sentenze penali non definitive o a provvedimenti giurisdizionali di applicazione di una misura di prevenzione privi del requisito della definitività di limitare il diritto di elettorato passivo.

 

In quella sede, in particolare, la Consulta:

§          ha sottolineato che il diritto di elettorato passivo, che l'art. 51 della Costituzione assicura in via generale, è da ricondurre alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione (cfr. anche, sentenze nn. 571 del 1989 e 235 del 1988);

§          ha affermato che colui che è sottoposto a procedimento penale deve godere della presunzione di non colpevolezza ai sensi dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, è non può dunque essere escluso dalla tornata elettorale, «un effetto irreversibile che in questo caso può essere giustificato soltanto da una sentenza di condanna irrevocabile»; ogni ipotesi diversa «assume i caratteri di una sanzione anticipata»;

§          ha concluso ribadendo che «Solo una sentenza irrevocabile, nella specie, può giustificare l'esclusione dei cittadini che intendono concorrere alle cariche elettive; né vale obiettare che si tratta di elezioni amministrative, e non di quelle politiche generali, perché pure in questo caso è in gioco il principio democratico, assistito dal riconoscimento costituzionale delle autonomie locali».

Incidenza sull’ordinamento giuridico

 

Coordinamento con la normativa vigente

Gli articoli 1 e 2 novellano direttamente la legge n. 1423 del 1956. Con riferimento all’ineleggibilità (o decadenza dalla carica) del candidato condannato per avere richiesto o sollecitato la propaganda elettorale da persona sottoposta a misura di prevenzione, si rinvia alle schede di lettura per un quadro sulla normativa vigente in materia.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che alcuni interventi in materia di misure di prevenzione antimafia sono previste dal disegno di legge sicurezza attualmente all’esame del Senato in terza lettura, AS 733-B).

Impatto sui destinatari delle norme

Il divieto di propaganda elettorale opera per i soggetti sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il provvedimento introduce anche una nuova fattispecie di reato a carico del candidato che abbia sollecitato o richiesto la propaganda elettorale.

Formulazione del testo

All’articolo 2 (che novella l’articolo 9, comma 2, della legge n. 1423 del 1956), così come formulata, la novella sembrerebbe presupporre la possibilità che la misura della sorveglianza speciale possa essere con o senza divieto di propaganda elettorale, allorché invece, in base al testo novellato dell’articolo 5, tale divieto consegue automaticamente alla misura di prevenzione. Sarebbe quindi più opportuno una diversa formulazione della novella volta ad inserire nel comma 2 le parole “o il divieto di propaganda elettorale” (piuttosto che le parole “o con il divieto di propaganda elettorale”). In alternativa, si potrebbe prevedere un autonomo periodo, nell’ambito del comma 2, per la violazione di tale divieto.

L’articolo 3, comma 2, sembra ricollegare ad una sentenza di condanna di primo grado l’ineleggibilità del candidato condannato per avere sollecitato o richiesto la propaganda elettorale da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione, allorché invece il comma 3 fa riferimento alla trasmissione della sentenza passata in giudicato al prefetto ai fini dell’esecuzione del provvedimento dichiarativo di ineleggibilità o di decadenza.

Relativamente a tale ultimo aspetto, con riferimento ai vari tipi di elezione, occorre inoltre un chiarimento circa le competenze del prefetto.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: GI0209_0.doc