Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Attività parlamentare in materia bancaria: crisi finanziaria e politiche europee Incontro della VI Commissione (Finanze) con una delegazione della Commissione Finanze del Bundestag della Repubblica federale di Germania 30 ottobre 2012
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 389
Data: 30/10/2012
Organi della Camera: VI-Finanze

30 ottobre 2012

 

n. 389/0

Attività parlamentare in materia bancaria: crisi finanziaria e politiche europee

Incontro della VI Commissione (Finanze) con una delegazione della
Commissione Finanze del Bundestag
della Repubblica federale di Germania
30 ottobre 2012

 


Introduzione

Nel corso del biennio 2011-2012, a seguito del progressivo deteriorarsi delle condizioni del ciclo economico – con la ripresa delle tensioni finanziarie sui mercati internazionali - l’Italia, accanto al percorso di risanamento dei conti pubblici (conseguito principalmente attraverso risparmi di spesa e con l’adozione di specifiche misure fiscali) , ha perseguito l’intento di introdurre misure volte a rafforzare gli strumenti di legislazione nazionale per contrastare la crisi finanziaria, in favore di un sistema economica improntato alla crescita e all’equità.

In tal senso, i più recenti interventi legislativi in materia bancaria e finanziaria hanno tra l’altro provveduto a recepire nell’ordinamento interno la normativa elaborata a livello comunitario.

Il rafforzamento degli istituti finanziari

L’adozione di misure tendenti a favorire il rafforzamento patrimoniale delle banche risponde alla precisa esigenza di garantire la stabilità finanziaria e di rafforzare i flussi di credito verso imprese e privati.

Con finalità di stabilizzazione del sistema creditizio e, in particolare, per consentire alle banche di raccogliere i fondi necessari a finanziare i prestiti alle imprese e alle famiglie, il decreto-legge n. 201 del 2011 ("salva-Italia") ha introdotto norme volte a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, riconoscendo inoltre al Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, la facoltà di rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità.

Più di recente, gli articoli 23-sexies e seguenti del D.L. 95 del 2012, ricalcando l’esperienza positiva dei cd. “Tremonti bonds” (previsti dal D.L. n. 185 del 2008 nei confronti della generalità del sistema bancario) hanno autorizzato la sottoscrizione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di nuovi strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS) e computabili nel patrimonio di vigilanza, fino all’importo di euro 3,9 miliardi di euro. L’intervento è finalizzato a rispettare l’impegno preso dall’Italia in occasione del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011, a seguito dell’impossibilità di MPS di ricorrere, per una parte dell’importo richiesto dall’Autorità di vigilanza europea, a soluzioni private volte al rafforzamento del patrimonio, a causa delle attuali condizioni di mercato altamente volatili.

L’indagine conoscitiva su Basilea 3

La Commissione Finanze della Camera ha avviato un'indagine conoscitiva volta ad approfondire le questioni connesse con l’attuazione di Basilea 3, a seguito della quale ha approvato, il 29 febbraio 2012, un documento finale di indirizzo al Governo.

In particolare, sono state esaminate congiuntamente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453), tenendo conto della raccomandazione adottata dall'Autorità bancaria europea (EBA) il 9 dicembre 2011, ai sensi della quale - in via eccezionale e temporanea ed entro la fine di giugno 2012 – le banche europee avrebbero dovuto creare una riserva supplementare di fondi propri.

La Commissione ha in tale sede espresso il timore che i forti incrementi richiesti nella capitalizzazione delle banche possano tradursi in una riduzione delle risorse disponibili per il finanziamento del sistema produttivo italiano, la cui principale fonte di finanziamento è costituita dal canale bancario; ciò in quanto esso è soprattutto costituito da piccole e medie imprese, in relazione alle quali il pacchetto di proposte europee non prevede, al momento, fattori di correzione. Secondo quanto emerso nel corso dell’indagine, Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative Italiane e ABI hanno sottoposto alla Commissione europea un documento congiunto recante alcuni emendamenti alle proposte legislative in esame per ridurre i potenziali “effetti collaterali” sull'erogazione del credito. Il documento propone, in particolare, l’applicazione dell'aumento dei requisiti patrimoniali - laddove i crediti siano concessi alle PMI, con una eventuale estensione anche alle ONLUS e alle cooperative sociali - mediante l'introduzione di uno specifico “fattore correttivo” dei parametri richiesti da Basilea 3.

Con riferimento alle banche, durante l’indagine è emersa inoltre l’esigenza di valutare la diversa composizione del portafoglio di business delle banche europee, che vede, da un lato, le tradizionali banche commerciali italiane e spagnole, per cui il peso del finanziamento all’economia rappresenta più del 60% delle attività complessive, e, dall’altro, le banche inglesi, francesi e tedesche, maggiormente orientate ad attività strettamente finanziarie, per cui gli impieghi rappresentano tra il 30% e il 40% del business. Tale circostanza rende evidente l’esigenza che le singole autorità di vigilanza possano introdurre discount factors, anche temporanei, per mitigare gli effetti del ciclo economico in relazione alle specifiche del paese, senza generare disparità competitive e distorsioni di carattere concorrenziale. In particolare, è stata lamentata una insufficiente considerazione delle peculiarità strutturali delle banche popolari e cooperative, per le quali i costi amministrativi di adeguamento alla nuova normativa sono più rilevanti. Nella specie, è stato rilevato come la conversione obbligatoria di strumenti ibridi di capitale in azioni ordinarie può generare problemi in relazione ai limiti di possesso azionario per i soci delle banche cooperative.

In ordine alla proposta di valutare i titoli del debito pubblico in possesso delle banche secondo il criteri dei prezzi di mercato - superando le disposizioni precedenti, che prevedevano la contabilizzazione dei titoli iscritti nel portafoglio bancario detenuto a scadenza al valore di acquisto – la Commissione ha rilevato come tale valutazione presenti conseguenze fortemente negative per gli istituti italiani e per le banche di quei Paesi il cui debito sovrano è al momento sottoposto a forti tensioni speculative e pertanto soggetto a grande deprezzamento, con il risultato di ridurre la loro capacità di finanziare l’economia reale, contribuendo così ad alimentare la crisi.

Inoltre le banche italiane sono esposte in misura rilevante sui titoli di stato nazionali mentre detengono una quantità limitata di titoli esteri; le banche tedesche e francesi, invece, potranno compensare le perdite sui titoli dei Paesi “periferici” con le “plusvalenze” potenziali dei titoli di debito del proprio Paese. Con riferimento al rischio di liquidità, sono state sollecitate modifiche che assicurino una maggiore considerazione dello specifico modello di business delle banche popolari e cooperative e della loro organizzazione a rete, nonché degli schemi di tutela istituzionale. In tema di governance, gli auditi hanno evidenziato come la deroga alla regola generale, sulla cui base è possibile considerare come un’unica carica, ai fini del computo del limite, gli incarichi ricoperti all’interno di un gruppo, dovrebbe essere estesa, in analogia a quanto già previsto in altri ambiti della proposta legislativa, anche agli incarichi rivestiti in società aderenti, direttamente o indirettamente, a un sistema di tutela istituzionale.

Le politiche remunerative

Con l'articolo 22 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) sono state introdotte disposizioni, volte complessivamente, ad attuare la direttiva 2010/76/CE sul portafoglio di negoziazione e sulla revisione delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza,nonché ad ampliare i poteri della Banca d'Italia; in particolare, all’Autorità è stato conferito il potere di emanare norme generali aventi a oggetto il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, i sistemi di remunerazione e incentivazione.

La Banca d'Italia potrà anche adottare provvedimenti interdittivi specifici nei confronti di singoli istituti e impartire alle società a capo dei gruppi bancari istruzioni anche in tema di governance societaria, controlli interni e sistemi di remunerazione dei pagamenti e di utilizzo della fatturazione elettronica.

Con provvedimento del 25 luglio 2012, la Banca d’Italia e la Consob hanno introdotto le opportune modifiche alla disciplina di rango secondario.

Divieto di interlocking

Le misure di contrasto al cosiddetto interlocking directorates, cioè la co-presenza di un individuo in due o più Consigli di Amministrazione, sono volte ad evitare fenomeni di incroci personali tra gruppi bancari concorrenti e ad impedire a chi svolge funzioni di indirizzo, gestione e controllo nelle fondazioni di sedere allo stesso tempo negli organi di gestione e di controllo di società bancarie concorrenti della banca conferitaria. Si intende in tal modo favorire la concorrenza, la trasparenza nonché la liberalizzazione del mercato bancario-finanziario, nell’ottica di introdurre benefici per i consumatori.

L’articolo 52 del D.L. n. 78 del 2010 ha ripristinato il divieto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione di ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria (articolo 4, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 153 del 1999). Al riguardo l'articolo 27-quater del decreto legge n. 1 del 2012 (c.d. liberalizzazioni) ha esteso l’incompatibilità all’esercizio di cariche nelle società concorrenti della banca conferitaria o di società del suo gruppo. Una norma di analogo tenore è stata prevista dall’articolo 36 del decreto legge n. 201 del 2011 (c.d. Salva Italia) per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari. Gli statuti delle fondazioni, inoltre, devono prevedere, tra l’altro, modalità di designazione e di nomina dell'organo di indirizzo ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.

 

 


 

 

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