Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze |
Titolo: | Attività parlamentare in materia bancaria: crisi finanziaria e politiche europee Incontro della VI Commissione (Finanze) con una delegazione della Commissione Finanze del Bundestag della Repubblica federale di Germania 30 ottobre 2012 |
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 389 |
Data: | 30/10/2012 |
Organi della Camera: | VI-Finanze |
30 ottobre 2012 |
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n. 389/0 |
Attività parlamentare in materia bancaria: crisi finanziaria e politiche europeeIncontro della
VI Commissione (Finanze) con una delegazione della |
Introduzione
Nel corso del biennio 2011-
In tal senso, i più recenti interventi legislativi in materia bancaria e finanziaria hanno tra l’altro provveduto a recepire nell’ordinamento interno la normativa elaborata a livello comunitario.
Il rafforzamento degli istituti finanziari
L’adozione di misure tendenti a favorire il rafforzamento patrimoniale delle banche risponde alla precisa esigenza di garantire la stabilità finanziaria e di rafforzare i flussi di credito verso imprese e privati.
Con finalità di stabilizzazione del sistema creditizio e, in particolare, per consentire alle banche di raccogliere i fondi necessari a finanziare i prestiti alle imprese e alle famiglie, il decreto-legge n. 201 del 2011 ("salva-Italia") ha introdotto norme volte a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, riconoscendo inoltre al Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, la facoltà di rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità.
Più di recente, gli articoli
23-sexies e seguenti del D.L. 95 del 2012, ricalcando l’esperienza positiva dei
cd. “Tremonti bonds” (previsti dal
D.L. n. 185 del 2008 nei confronti della generalità del sistema bancario) hanno
autorizzato la sottoscrizione, da parte del Ministero dell’economia e delle
finanze, di nuovi strumenti finanziari
emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS) e computabili nel
patrimonio di vigilanza, fino all’importo di euro 3,9 miliardi di euro.
L’intervento è finalizzato a rispettare l’impegno preso dall’Italia in
occasione del Consiglio europeo del 26 ottobre
L’indagine conoscitiva su Basilea 3
In particolare, sono state esaminate congiuntamente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453), tenendo conto della raccomandazione adottata dall'Autorità bancaria europea (EBA) il 9 dicembre 2011, ai sensi della quale - in via eccezionale e temporanea ed entro la fine di giugno 2012 – le banche europee avrebbero dovuto creare una riserva supplementare di fondi propri.
Con riferimento alle banche, durante l’indagine è emersa inoltre l’esigenza di valutare la diversa composizione del portafoglio di business delle banche europee, che vede, da un lato, le tradizionali banche commerciali italiane e spagnole, per cui il peso del finanziamento all’economia rappresenta più del 60% delle attività complessive, e, dall’altro, le banche inglesi, francesi e tedesche, maggiormente orientate ad attività strettamente finanziarie, per cui gli impieghi rappresentano tra il 30% e il 40% del business. Tale circostanza rende evidente l’esigenza che le singole autorità di vigilanza possano introdurre discount factors, anche temporanei, per mitigare gli effetti del ciclo economico in relazione alle specifiche del paese, senza generare disparità competitive e distorsioni di carattere concorrenziale. In particolare, è stata lamentata una insufficiente considerazione delle peculiarità strutturali delle banche popolari e cooperative, per le quali i costi amministrativi di adeguamento alla nuova normativa sono più rilevanti. Nella specie, è stato rilevato come la conversione obbligatoria di strumenti ibridi di capitale in azioni ordinarie può generare problemi in relazione ai limiti di possesso azionario per i soci delle banche cooperative.
In ordine alla proposta di
valutare i titoli del debito pubblico in possesso delle banche secondo il
criteri dei prezzi di mercato - superando le disposizioni precedenti, che
prevedevano la contabilizzazione dei titoli iscritti nel portafoglio bancario
detenuto a scadenza al valore di acquisto –
Inoltre le banche italiane sono esposte in misura rilevante sui titoli di stato nazionali mentre detengono una quantità limitata di titoli esteri; le banche tedesche e francesi, invece, potranno compensare le perdite sui titoli dei Paesi “periferici” con le “plusvalenze” potenziali dei titoli di debito del proprio Paese. Con riferimento al rischio di liquidità, sono state sollecitate modifiche che assicurino una maggiore considerazione dello specifico modello di business delle banche popolari e cooperative e della loro organizzazione a rete, nonché degli schemi di tutela istituzionale. In tema di governance, gli auditi hanno evidenziato come la deroga alla regola generale, sulla cui base è possibile considerare come un’unica carica, ai fini del computo del limite, gli incarichi ricoperti all’interno di un gruppo, dovrebbe essere estesa, in analogia a quanto già previsto in altri ambiti della proposta legislativa, anche agli incarichi rivestiti in società aderenti, direttamente o indirettamente, a un sistema di tutela istituzionale.
Le politiche remunerative
Con l'articolo 22 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) sono state introdotte disposizioni, volte complessivamente, ad attuare la direttiva 2010/76/CE sul portafoglio di negoziazione e sulla revisione delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza,nonché ad ampliare i poteri della Banca d'Italia; in particolare, all’Autorità è stato conferito il potere di emanare norme generali aventi a oggetto il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, i sistemi di remunerazione e incentivazione.
Con provvedimento del 25 luglio 2012,
Divieto di interlocking
Le misure di contrasto al cosiddetto interlocking directorates, cioè la co-presenza di un individuo in due o più Consigli di Amministrazione, sono volte ad evitare fenomeni di incroci personali tra gruppi bancari concorrenti e ad impedire a chi svolge funzioni di indirizzo, gestione e controllo nelle fondazioni di sedere allo stesso tempo negli organi di gestione e di controllo di società bancarie concorrenti della banca conferitaria. Si intende in tal modo favorire la concorrenza, la trasparenza nonché la liberalizzazione del mercato bancario-finanziario, nell’ottica di introdurre benefici per i consumatori.
L’articolo 52 del D.L. n. 78 del
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sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
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File: FI0731_0.doc