Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE
Riferimenti:
SCH.DEC 189/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 169
Data: 01/03/2010
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   IMPOSTE DI FABBRICAZIONE
Organi della Camera: VI-Finanze
Altri riferimenti:
L N. 88 DEL 07-LUG-09     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE

Schema di D.Lgs. n. 189

(art. 1, co. 3, L. 88/2009)

 

 

 

 

 

 

n. 169

 

 

 

 

 

1 marzo 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

 

 

 

 

 

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File: FI0300.doc


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi............................................................................................... 3

Struttura e oggetto........................................................................................... 4

§      Contenuto....................................................................................................... 4

§      Relazioni e pareri allegati............................................................................... 4

Elementi per l’istruttoria legislativa............................................................... 5

§      Conformità con la norma di delega................................................................ 5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite................ 5

§      Compatibilità comunitaria............................................................................... 5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico.............................................................. 6

§      Formulazione del testo................................................................................... 7

Schede di lettura

§      La direttiva n. 2008/118/CE.......................................................................... 11

§      Le norme di delega....................................................................................... 12

§      Lo schema di decreto legislativo.................................................................. 13

§      Articolo 1....................................................................................................... 14

§      Articolo 2....................................................................................................... 24

§      Articoli 3-5..................................................................................................... 25

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

189

Titolo

Attuazione della direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. Schema di D.Lgs. n. 189-(art. 1, comma 3, L. 88/2009)

Norma di delega

Art. 1 della legge n. 88 del 7 luglio 2009

Settore d’intervento

Fisco, accise

Numero di articoli

5

Date

 

§       presentazione

11 febbraio 2010

§       assegnazione

16 febbraio 2010

§       termine per l’espressione del parere

28 marzo 2010

§       scadenza della delega

30 giugno 2010 (come prorogato ex art. 1, c. 3, L. 88/2009)

Commissioni competenti

V e VI

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo n. 189 reca l’attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE

Lo schema in esame è costituito da cinque articoli.

L’articolo 1 reca modifiche il Testo Unico delle Accise (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) al fine di adeguare il contenuto delle disposizioni vigenti al dettato della direttiva 2008/118/CE.

L’articolo 2 dello schemasi propone di introdurre disposizioni transitorie volte sia a garantire continuità all’attività di operatori professionali registrati, sia a consentire provvisoriamente l’applicazione di previgenti disposizioni (in materia di circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo) per gli scambi con Stati membri nei quali non è ancora disponibile il sistema informatizzato.

L’articolo 3 demanda alcuni adempimenti al Direttore dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; prevede poi che, con rispettivi provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle dogane e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sia data attuazione a quanto previsto dalle modifiche recate al Testo Unico delle Accise. Si affida poi al Direttore dell’Agenzia delle dogane il compito di determinare procedure semplificate per la circolazione avente luogo interamente nel territorio nazionale dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati a specifici soggetti (tra gli altri, rappresentanze consolari o diplomatiche).

L’articolo 4 intende abrogare parzialmente o integralmente alcuni atti normativi a seguito delle novità recate con lo schema in esame.

Infine, l’articolo 5 stabilisce l’entrata in vigore dello schema di decreto legislativo.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto in esame sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari, nonché l’analisi di impatto sulla regolamentazione e l’analisi tecnico-normativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo appare conforme alla norma di delega di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 7 luglio 2009 n. 88, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” (Legge comunitaria 2008).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le modifiche normative proposte nello schema di decreto legislativo sono riconducibili alle materie della “sistema valutario” e “sistema tributario” dello Stato, nonché “dogane” che l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, rispettivamente alle lettere e) e q), affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Compatibilità comunitaria

Lo schema di decreto legislativo attua nell’ordinamento interno la direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 20 novembre 2009 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora ai sensi dell’articolo 258 TFUE (ex art. 226 TCE) per cattiva applicazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 1992/12/CEE relativa al regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2008/118/CE con efficacia dal 10 aprile 2010.

In particolare la Commissione contesta il fatto che i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro, acquistati e trasportati da privati per uso personale (soggetti ai sensi della citata direttiva solo all’accisa nello Stato in cui sono stati acquistati), sono valutati dalle autorità italiane come detenuti a fini commerciali (e quindi sottoposti all’accisa nello Stato in cui viene commercializzato il prodotto) solo in riferimento alle quantità massime detenute (ad. esempio: 800 sigarette ecc.) e non in base agli altri molteplici criteri stabiliti a tal fine dall’articolo 9 della citata direttiva (status commerciale, luogo e modo di trasporto, natura del prodotto ecc.). In tal modo secondo la Commissione la normativa italiana consentirebbe di fatto un regime di doppia imposizione nel paese dove il prodotto è stato acquistato e in Italia dove viene commercializzato.

Il 22 dicembre 2008 la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia (causa 571/08) ai sensi dell’art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE), per violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 9, par. 1 della direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari, che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 27 febbraio 2009 è stata pubblicata in GUUE serie L, n. 50 la direttiva 2010/12/UE del 16 febbraio 2010 recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE - per quanto riguarda la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati - e della direttiva 2008/118/CE.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Le norme in commento demandano adempimenti specifici, anche di carattere normativo, al Direttore dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e al Direttore dell’Agenzia delle dogane.

Coordinamento con la normativa vigente

La normativa proposta intende apportare sostanziali modifiche (articolo 1 dello schema in esame) al Testo Unico delle Accise - TUA (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), riconducendo nell’alveo del medesimo, in un’apposita nuova partizione (Capo III-bis), la disciplina sui tabacchi lavorati.

Essa era precedentemente regolamentata dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331 che, contestualmente, viene quasi del tutto abrogato.

Si propone inoltre di inserire nell’ambito del titolo III del TUA (“Altre imposizioni indirette”) gli articoli 62-bis e 62-ter, contenenti le vigenti disposizioni riguardanti l’imposta di fabbricazione applicata ai fiammiferi.

Impatto sui destinatari delle norme

Lo schema di decreto legislativo incide sulla sfera giuridica dei contribuenti, degli operatori professionali nel settore delle accise e degli organi dell’Amministrazione finanziaria (AAMS e Agenzia delle Dogane).

Formulazione del testo

Per quanto attiene alla tecnica redazionale, la quasi totalità delle norme adottate interviene su un unico corpus normativo (il già citato Testo Unico delle Accise) tramite la tecnica della novella. Le (poche) altre disposizioni rimanenti recano indicazioni di coordinamento con le norme vigenti, le norme transitorie e quelle relative all’entrata in vigore dello schema in commento.


Schede di lettura


La direttiva n. 2008/118/CE

La direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE, composta da 50 articoli, stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti sul consumo dei seguenti prodotti:

•    prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE;

•    alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;

•    tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CE e 92/80/CE.

Questi prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all’atto:

-        della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l’estrazione, nel territorio della Comunità;

-        della loro importazione nel territorio della Comunità.

Le accise divengono esigibili al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo. Il debitore dell’accisa è generalmente il depositario autorizzato o il destinatario registrato. I prodotti sottoposti ad accisa che sono stati immessi in consumo possono essere oggetto di rimborso o sgravio alle condizioni stabilite dagli Stati membri. I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell’accisa quando sono destinati a essere utilizzati nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; da organizzazioni internazionali; dalle forze armate di qualsiasi Stato; nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Gli Stati membri possono anche esentare dal pagamento dell’accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte (qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto, autorizzato a effettuare vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità) e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare.

Le accise sono esigibili unicamente nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati da un privato. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa siano destinati all’uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi:

•    lo status commerciale del detentore dei prodotti;

•    il luogo in cui si trovano i prodotti;

•    qualsiasi documento relativo ai prodotti;

•    la natura dei prodotti;

•    la quantità dei prodotti.

Se i prodotti sottoposti ad accisa destinati al consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro, essi sono sottoposti ad accisa e l’accisa diventa esigibile in quest’ultimo Stato membro. Le accise pagate nel primo Stato membro possono essere rimborsate.

In caso di vendita a distanza da uno Stato membro verso un altro Stato membro, il venditore deve pagare l’accisa nello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri possono inoltre prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento.

Al riguardo si segnala che la Direttiva 92/12/CEE stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo fra i territori dei vari Stati membri, devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore.

L’articolo 21 della Direttiva 2008/118/CE, recependo quanto già disposto dalla Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, specifica che la circolazione in regime sospensivo deve aver luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico, conformemente ad una procedura la quale viene di seguito descritta e che prevede la presentazione, da parte dello speditore alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, di una bozza del suddetto documento elettronico, per il tramite del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa EMCS, di cui all'articolo 1 della Decisione 1152/2003/CE. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono, successivamente, effettuare una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico, informando immediatamente lo speditore se questi non sono validi.

Il suddetto sistema informatizzato deve inoltre permettere alle autorità competenti di seguire i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa e di monitorare la circolazione di questi ultimi quando circolino in sospensione dall'accisa. Infine esso va utilizzato anche al fine di garantire la riscossione dell'imposta secondo le aliquote fissate dagli Stati membri.

Al fine di permettere il graduale adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione dall'accisa, gli Stati membri beneficeranno tuttavia di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione continuerà ad avvenire secondo le formalità previste dalla Direttiva 92/12/CEE.

Le norme di delega

L’articolo 1, comma 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli allegati A e B; in tale ultimo allegato è inserita la direttiva 2008/118/CE. La norma prevede che l’adozione dei suddetti decreti avvenga entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive.

Il termine di recepimento indicato dall’articolo 48 della direttiva 2008/118/CE è il 1° gennaio 2010.

Tuttavia l’articolo 1, comma 23-undecies del decreto-legge “milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2009, n. 194[1]). – mediante l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) – ha prorogato al 1° aprile 2010 la scadenza del termine per l’esercizio della delega.

Il comma 23-undecies richiama, per la proroga del termine, l’articolo 47 della direttiva 2008/118/CE: quest’ultimo indica il 1° aprile 2010 come il momento dal quale decorre l’abrogazione della direttiva 92/12/CEE (relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa[2]).

 

Si ricorda che per l’attuazione delle direttive incluse nell’allegato B è richiesta l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari; decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati anche in assenza del parere. Ove il termine fissato per l’espressione del parere parlamentare venga a spirare nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di 90 giorni. Nel caso specifico, il termine per l’espressione del parere è fissato al 28 marzo 2010; dal momento che esso spira nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega (che, come già detto, è stato da ultimo fissato al 1° aprile 2010), tale ultimo termine risulta prorogato al 30 giugno 2010.

 

Si ricorda altresì che la direttiva 2008/118/CE è inserita nell’allegato B del disegno di legge Comunitaria 2009 (A. C. 2449-B), attualmente all’esame della Camera dei deputati.

Lo schema di decreto legislativo.

Lo schema in esame, come si è già visto, consta di cinque articoli: come rileva la Relazione illustrativa che accompagna le disposizioni proposte, l’intento è quello di modificare il Testo Unico delle Accise – TUA (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) e, successivamente, di effettuare la revisione di altre disposizioni normative attualmente in vigore, considerate obsolete o incompatibili rispetto alle nuove norme introdotte dalla direttiva in questione.

Per i prodotti energetici, l’alcole e le bevande alcoliche si fa riferimento alle norme riguardanti la circolazione contenute nel D.M. 25 marzo 1996, n. 210, e, per quanto concerne i tabacchi lavorati, al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e al D.M. 22 febbraio 1999, n. 67.

In relazione alle principali modifiche apportate al TUA, si segnala, in particolare, l’inserimento organico, in un’apposita nuova partizione (Capo III-bis), della disciplina sui tabacchi lavorati.

La suddetta disciplina sui tabacchi lavorati era precedentemente regolamentata dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331 – di cui si propone la pressoché totale abrogazione - ed è profondamente interessata dalle innovazioni introdotte dalla direttiva in via di recepimento.

Sono stati poi inseriti nel TUA, nell’ambito del titolo III (“Altre imposizioni indirette”), gli articoli 62-bis e 62-ter, contenenti le vigenti disposizioni riguardanti l’imposta di fabbricazione applicata ai fiammiferi.

Articolo 1

L’articolo 1 dello schema di decreto in esame apporta al TUA le modifiche reputate necessarie per l’adeguamento delle norme vigenti al dettato della direttiva in questione. In particolare, la lettera a) sostituisce integralmente l’articolo 1, che reca le definizioni e l’ambito applicativo del medesimo Testo Unico.

Si segnala, in proposito, l’ampliamento della definizione di amministrazione finanziaria che, come sottolinea la Relazione illustrativa, è finalizzata a ricomprendervi non i soli, specifici organi dell’Agenzia delle dogane, ma anche i relativi organi dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dato l’inserimento nel TUA delle disposizioni concernenti i tabacchi lavorati. a disciplina proposta aggiorna poi la definizione di accisa (intesa come “imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell’energia elettrica e dei tabacchi lavorati” e differenziata dalle altre imposizioni indirette inserite entro il TUA).

Inoltre, la nuova definizione elimina il riferimento all’imposta di fabbricazione o di consumo e alla corrispondente sovrimposta di confine o di consumo.

Alla luce delle indicazioni della direttiva 2008/118/CE, viene meglio specificata la definizione di “regime sospensivo”: esso diventa dunque il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta, ma si precisa che essi non devono essere vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, di cui viene data la definizione alla successiva lettera h) dell’articolo 1.

E’ poi ridefinita la figura del “destinatario registrato”, avente caratteristiche ed obblighi simili a quelli attualmente previsti per l’operatore professionale, e dello “speditore registrato”, ovvero la persona fisica o giuridica, operante in regime sospensivo, autorizzata unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa a seguito della loro immissione in libera pratica.

Le disposizioni in commento inseriscono, inoltre, un riferimento specifico al sistema informatizzato (di cui alla decisione 16 giugno 2003 n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) concernente i movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Esso è stato costituito per consentire la trasmissione elettronica del documento d'accompagnamento e a migliorare i controlli, nonché per migliorare il funzionamento del mercato interno, semplificando la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo e offrendo agli Stati membri la possibilità di controllare in tempo reale la circolazione e procedendo se del caso ai necessari controlli.

Infine, come rileva la Relazione illustrativa, vengono introdotte alcune precisazioni previste dalla direttiva 2008/118/CE circa l’ambito territoriale comunitario e le operazioni in esso effettuate.

La successiva lettera b) dello schema in esame sostituisce l’articolo 2 del TUA, innovando la disciplina che riguarda l’individuazione del momento in cui sorge l'obbligazione tributaria (includendovi l’estrazione dal sottosuolo dei prodotti sottoposti ad accisa) e l’esigibilità dell’accisa.

Sono indicate le fattispecie che equivalgono all’immissione in consumo dei prodotti oggetto d’imposizione: tra queste ultime è stata inserita l’ipotesi di detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali essa non sia già stata applicata, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva da recepire.

Inoltre, riguardo all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’accisa, tra i medesimi è stato ricompreso anche il destinatario registrato e sono stati meglio individuati i soggetti debitori d’imposta nell’ambito delle operazioni di importazione.

La lettera c) non sostituisce, ma si limita a modificare (formalmente e sostanzialmente) l’articolo 3 del TUA.

In tema di controversie concernenti la classificazione dei prodotti, resta ferma l’applicazione ad esse delle norme del TULD - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (di cui al D.P. R. 23 gennaio 1973, n. 43). Si precisa però che l’organo preposto alla risoluzione delle controversie in materia doganale è la Direzione regionale dell’Agenzia delle dogane; le controversie concernenti i tabacchi lavorati sono risolte dalla Direzione generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La successiva lettera d) sostituisce l’articolo 4 del TUA: le modifiche proposte sono finalizzate a definire, in linea con quanto previsto dalla direttiva in corso di recepimento, i concetti di perdita “irrimediabile” e di distruzione “totale” di prodotti che si trovano in regime sospensivo, al fine della concessione dell’abbuono della relativa imposta e dietro prova fornita dal soggetto obbligato.

Viene inoltre prevista una deroga per i tabacchi lavorati in materia di cali naturali, tecnici e di trasporto, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tabacchi medesimi.

La Relazione illustrativa evidenzia la soppressione parziale del comma 1 dell’articolo 4 del TUA, nella parte relativa all’equiparazione dei furti al caso fortuito ed alla forza maggiore ai fini della concessione del suddetto abbuono. La norma appare coerente con le previsioni comunitarie (articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE, ai sensi del quale la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per una causa inerente alla natura stessa di tali prodotti, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro, non è considerata immissione in consumo). Analogamente, riporta la medesima Relazione, si è espressa in merito l’Avvocatura generale dello Stato: essa ha evidenziato, infatti, che il furto e la rapina dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, non impedendone l’immissione in consumo, non possono essere ricompresi tra le situazioni legittimanti il diritto all’abbuono d’imposta.

La lettera e) sostituisce l’articolo 5 del TUA, concernente il regime del deposito fiscale. Si precisa infatti che il regime di deposito fiscale si applica anche alle operazioni di trasformazione dei prodotti soggetti a imposta e che esso è subordinato all’adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. E’ infine prevista la non applicazione delle norme in commento ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

La lettera f) dell’articolo 1 sostituisce integralmente, modificandolo in profondità, l’articolo 6 del TUA.

Anzitutto, le nuove norme introducono due diverse modalità di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo provenienti da un deposito fiscale. Essa può avvenire:

a)   per i prodotti provenienti da un deposito fiscale, verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità secondo le modalità di cui al comma 7 del medesimo articolo 6 (relative alla conclusione della circolazione di prodotti n regime sospensivo per i prodotti destinati all’esportazione, appositamente attestato dall’Ufficio doganale competente); ovvero verso i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1 (soggetti che agiscono nel contesto di relazioni diplomatiche o consolari, organizzazioni internazionali riconosciute, Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, etc.);

b)   per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla commentata lettera a). I prodotti, anche qualora transitino per un paese o un territorio terzo, possono essere destinati, oltre che ad altri depositi fiscali, anche ad un destinatario registrato, ad un luogo di esportazione e, limitatamente a prodotti provenienti da un altro Stato membro, ad altri specifici soggetti. Le stesse destinazioni sono ammesse per i prodotti spediti, dal luogo di importazione, da parte di uno speditore registrato comunitario.

Per quanto concerne la garanzia del pagamento dell’accisa gravante sui prodotti trasportati, l’articolo 6 che si propone di riformulare prevede, sulla base delle disposizioni comunitarie in via di recepimento, l’inserimento di nuovi soggetti, che possono prestare garanzia sia singolarmente che in solido tra loro.

Sono poi esplicitati i momenti (comma 6 e seguenti) di inizio e fine della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, a cui sono collegati taluni adempimenti richiesti dal sistema informatizzato – come già visto, introdotto da poco - e da cui derivano specifici obblighi connessi alla circolazione stessa di tali prodotti.

L’articolo indica anche le procedure da adottare nel caso in cui il sistema informatizzato sia indisponibile al momento della spedizione o del ricevimento delle merci circolanti in regime sospensivo; disciplina le ipotesi in cui, nell’ambito della circolazione dei suddetti prodotti, manchi, per motivi diversi dalla menzionata indisponibilità del sistema, la nota di ricevimento o di esportazione.

L’obbligo dell’emissione del documento amministrativo elettronico previsto dal medesimo articolo si applica, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche ai prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo ove, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, essi sono avviati ad un deposito fiscale.

Le norme proposte in commento non si intendono applicabili ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

La lettera g) modifica l’articolo 7 del TUA, relativo alle irregolaritànella circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, al fine di integrare nel medesimo sostanzialmente le disposizioni previste dagli articoli 8 e 10 della direttiva 2008/118/CE. Si segnala, tra l’altro, che l’articolo riformulato individua come soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, per l’ipotesi di irregolarità di circolazione, anche la persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo.

Con la lettera h) è sostituito l’articolo 8 del TUA, al fine di disciplinare la figura del destinatario registrato, le cui caratteristiche ricalcano in parte quelle dell’operatore professionale, figura precedentemente disciplinata dal medesimo articolo 7

Il “destinatario registrato” è autorizzato dall’Amministrazione competente e gli viene attribuito un codice di accisa al fine di effettuare ordinariamente – ovvero occasionalmente, con l’obbligo però di ricevere una quantità prestabilita di prodotti da un unico soggetto speditore .– le proprie transazioni su prodotti soggetti ad imposizione. Tale soggetto ha diritti e obblighi specifici (comma 3 del riformulato articolo 8).

Si demanda a un provvedimento del Direttore dell’AAMS l’individuazione, tra l’altro, delle le procedure di rilascio dell’autorizzazione. Inoltre, in linea con quanto previsto dalla direttiva da recepire, viene stabilito che le disposizioni contenute nell’articolo 8, come da riformulare, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

Con la lettera i) è sostituito l’articolo 9 del TUA: la Relazione illustrativa ricorda che nella vigente formulazione tale norma è dedicata al rappresentante fiscale. Si propone dunque di sostituirla con la figura dello speditore registrato, espressamente prevista dalla direttiva 2008/118/CE ed anch’egli preventivamente autorizzato dall’Amministrazione finanziaria.

Tale soggetto può solo spedire – e non detenere - prodotti in regime sospensivo; ha altresì l’obbligo di tenere la contabilità dei medesimi prodotti, nonché di fornire la relativa documentazione di trasporto e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento, anche al fine di verificare la regolarità delle spedizioni effettuate.

La lettera l) sostituisce l’articolo 10 del TUA, concernente il regime di circolazione di prodotti già immessi in consumo in altro Stato membro.

Nella formulazione proposta, in particolare, viene specificato il concetto di “detenzione per scopi commerciali” ai fini della circolazione di prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in un altro Stato membro (consistente nella detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato e detenzione da parte di un privato di prodotti sottoposti ad accisa, dal medesimo acquistati, non per uso proprio, in quantitativi superiori alla soglia di legge e dallo stesso trasportati, ai sensi del nuovo comma 2).

E’ individuato il debitore dell’accisa a seconda del caso in cui i prodotti siano detenuti da un soggetto diverso da un privato ovvero da un soggetto privato e, inoltre, sono state indicate le condizioni di vendita dei tabacchi lavorati detenuti a scopo

L’articolo 10-bis, inserito nel TUA dall’articolo 1, lettera m), introduce disposizioni relative sostanzialmente alle vendite a distanza, ovvero alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in un altro Stato membro che vengano poi acquistati da un soggetto privato – ovvero, un soggetto che agisca in tale qualità - e spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto.

In tale caso il comma 2 dell’articolo in esame individua il debitore dell’accisa nel rappresentante fiscale designato dal venditore ed avente sede nel territorio nazionale. Egli, oltre ad essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione finanziaria, deve garantire e pagare la relativa accisa, tenere la contabilità delle forniture effettuate e sottoporsi a qualsiasi controllo volto ad accertare il corretto pagamento dell'imposta.

Sono previsti particolari obblighi anche di comunicazione (comma 4) per il caso di acquisto di tabacchi lavorati, così come speciali disposizioni (comma 6 della norma in commento) ove tali beni siano oggetto della vendita a distanza, quali l’iscrizione nelle tariffe di vendita di cui all’articolo 39-quater, per il quale si veda infra), il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura e l’apposizione del contrassegno di legittimazione.

Nel caso in cui i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio nazionale siano acquistati da un soggetto privato, o che agisca in quanto tale, stabilito in un altro Stato membro - spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel medesimo Stato membro – l’articolo in esame prevede, su richiesta del venditore e a condizione che l’imposta sia stata versata nello Stato membro di destinazione dei prodotti, che l’accisa pagata nel territorio dello Stato sia rimborsata.

Il nuovo articolo 10-ter, anch’esso inserito dalla lettera m) dell’articolo 1, con i medesimi criteri utilizzati dal già commentato articolo 7 del TUA per le irregolarità nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, disciplina le irregolarità che concernono la circolazione dei prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro.

In particolare, anche in questo caso lo svincolo della garanzia è effettuato ove si sia verificato l’avvenuto pagamento dell’accisa.

Analogamente a quanto previsto dal già commentato articolo 4, comma 1, del TUA (come riformulato) l’imposta viene abbuonata in caso di perdita irrimediabile o distruzione totale, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, dei prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro.

La successiva lettera n) sostituisce l’articolo 11 del TUA, modificandolo in più parti rispetto all’attuale formulazione.

Nel testo riformulato della norma – che disciplina la determinazione di “uso proprio” di prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro ed acquistati e trasportati da privati - sono stati inseriti i relativi quantitativi massimi trasportabili di tabacchi lavorati. Inoltre, l’articolo specifica con maggiore precisione i parametri validi per determinare se un prodotto è destinato a uso proprio, come le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l’oggetto dell’eventuale attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.

Inoltre, se i prodotti sono acquistati non per uso proprio e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti e testé commentati, essi si considerano acquistati per fini commerciali con applicazione della relativa disciplina. Tali prescrizioni sono estese ai prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico (ovvero, in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali).

La lettera o) sostituisce il comma 1 dell’articolo 12 del TUA, con finalità di coordinamento: in particolare, per quanto attiene al deposito e alla circolazione di prodotti assoggettati ad accisa, è meglio indicato l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente a ricevere l’apposita dichiarazione, presentata dal mittente di prodotti assoggettati ad accisa, prevista nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro.

La successiva lettera p) sostituisce l’articolo 13 del TUA, relativo ai contrassegni fiscali prescritti per alcuni prodotti sottoposti ad accisa e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato.

Tra di essi non figurano i tabacchi lavorati, a cui sono invece applicati i contrassegni di legittimazione.

In particolare, le norme proposte prevedono che i contrassegni fiscali siano messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all’articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalità previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall’Amministrazione finanziaria.

Si prevede inoltre il rimborso dei contrassegni fiscali - al netto delle spese di emissione – e lo svincolo della cauzione (prestata per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo), ove l’accisa sia divenuta esigibile e sia stata riscossa in un altro Stato membro. A tal fine è necessaria la presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio delle dogane, che i contrassegni medesimi siano stati rimossi o distrutti.

Con la lettera q) sono state apportate alcune modifiche sostanziali all’articolo 14 del TUA, concernente i recuperi e rimborsi d’imposta.

In particolare, resta ferma la prescrizione secondo cui l’accisa viene rimborsata ove risulti indebitamente pagata e il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Ove, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell’accisa, è previsto un diverso e più breve termine di decadenza, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che impone al medesimo soggetto la restituzione delle predette somme.

La Relazione illustrativa precisa che “tale modifica è stata dettata dall’esigenza, manifestata da lungo tempo dagli operatori interessati, di annullare gli effetti negativi loro derivanti dalla coesistenza di due termini (l’uno, decennale, di prescrizione, e l’altro, biennale, di decadenza) concessi, rispettivamente, al consumatore finale per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di accisa e all’operatore per richiedere il rimborso delle medesime somme da parte dell’amministrazione finanziaria”.

La lettera r) intende modificare l’articolo 15 del TUA, in tema di prescrizione dell’imposta, al fine di specificare i termini di prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa in relazione ai diversi prodotti, nonché per escludere i tabacchi lavorati dall’ambito di applicazione delle norme relative alle deficienze eccedenti i cali consentiti, in quanto questi ultimi non trovano applicazione per i tabacchi lavorati.

La successiva lettera s) reca modifiche all’articolo 17 del TUA, relativo alle esenzioni di imposta. La Relazione illustrativa si premura di sottolineare le principali variazioni apportate “sulla base di quanto stabilito dalla direttiva 2008/118/CE”.

Restano ferme le esenzioni attualmente previste per determinate categorie di prodotti (quelli forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, a organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, alle Forze armate dei paesi NATO ma non alle Forze armate nazionali, ovvero consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione IVA).

L’adeguamento alle norme comunitarie riguarda: le modalità previste dagli organi comunitari ai fini dell’abilitazione, da parte delle forze armate e delle organizzazioni internazionali riconosciute e dei loro membri, al ricevimento di prodotti in regime sospensivo provenienti da altri Stati membri (certificato di esenzione); la deroga all’applicazione delle norme relative al documento di accompagnamento elettronico per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, se destinati alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente NATO (salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati dagli Stati membri interessati), con esclusione delle Forze armate nazionali; l’inserimento dei tabacchi lavorati, qualora aventi determinate destinazioni, tra i prodotti esenti dal pagamento dell’accisa ove abbiano particolari destinazioni (riutilizzo, denaturazione, distruzione sotto sorveglianza amministrativa, uso per prove scientifiche e di qualità dei prodotti).

Con la lettera t) vengono apportate alcune modifiche all’articolo 18 del TUA, relativo ai poteri e ai controlli dell’Amministrazione finanziaria in materia di accise.

In particolare, si specifica che l'amministrazione finanziaria, ai fini di tutela degli interessi fiscali, può applicare bolli e suggelli anche agli apparecchi ed ai meccanismi utilizzati dai destinatari registrati, al pari di quanto previsto per gli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

E’ inserito un nuovo comma 1-bis, che attribuisce al personale AAMS (in collaborazione con la Guardia di finanza) la vigilanza fiscale per i depositi abilitati all’attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati.

La lettera u) apporta modifiche all’articolo 19 in materia di accertamento delle violazioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi (spettante ai pubblici ufficiali incaricati e ai funzionari dell’Amministrazione finanziaria), ma si tratta di innovazioni aventi finalità di solo coordinamento: sono aggiornati i riferimenti agli uffici competenti in materia di accertamento delle violazioni.

Con la lettera v) abroga l’articolo 20 del TUA, con analoghe finalità di coordinamento.

La successiva lettera z) apporta modifiche di natura esclusivamente formale all’articolo 21 del TUA, relativo all’individuazione dei prodotti energetici sottoposti ad accisa; in particolare, si muta il riferimento il riferimento all’”Unione” europea con quello alla “Comunità”.

Le lettere aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll) e mm) dell’articolo 1 apportano modifiche formali o di drafting agli articoli 23, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 e 39 del TUA, in conseguenza sia dell’accorpamento degli uffici tecnici di finanza negli attuali Uffici dell’Agenzia delle dogane sia dell’aggiornamento delle disposizioni comunitarie richiamate.

La lettera nn) provvede a inserire nel TUA un Capo III-bis, riguardante i tabacchi lavorati, composto dai nuovi articoli dal 39-bis al 39-duodecies.

L’articolo 39-bis provvede a definire cinque categorie basilari di tabacchi lavorati: rispettivamente alle lettere a), b), c), d) ed e), sigari e sigaretti, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da fiuto e tabacco da masticare. I successivi commi stabiliscono la composizione e le caratteristiche attribuibili ad ogni categoria ai fini della determinazione del tipo di prodotto considerato.

 

In particolare, il comma 5 stabilisce che debbano essere considerati naturali i sigari e i sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra l'originaria struttura dei tessuti fogliari.

 

L’articolo 39-ter assimila a tali prodotti anche altri prodotti costituiti parzialmente o esclusivamente da sostanze diverse dal tabacco, purché aventi specifici requisiti.

 

In particolare, sono considerati assimilati a condizione che tali prodotti siano muniti rispettivamente: 1) di una fascia di tabacco naturale; 2) di una fascia e di una sottofascia di tabacco, entrambe di tabacco ricostituito; 3) di una fascia di tabacco ricostituito.

 

L’articolo 39-quater provvede a disciplinare il procedimento per l’inserimento dei tabacchi lavorati nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti, prevedendo che l’inserimento di ciascun prodotto sia stabilito con provvedimento del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall’importatore. E’ altresì previsto che, per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, con provvedimento del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L’articolo 39-quinquies prevede che le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei medesimi prodotti siano fissate con provvedimento del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L’articolo 39-sexies detta disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, stabilendo che essa sia dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l’immissione al consumo o dal destinatario registrato ovvero dal rappresentante fiscale, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta.

L’articolo 39-septies determina l’aggio spettante ai rivenditori nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

L’articolo 39-octiescontiene indicazioni relative al calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati, definendo tra l’altro il meccanismo di applicazione dell’accisa per i diversi tipi di sigarette in relazione alla loro classe di prezzo.

L’articolo 39-novies demanda ad un decreto del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la determinazione delle modalità per la concessione dell’esenzione dall'accisa sui tabacchi lavorati aventi le destinazioni indicate nel nuovo comma 4-bis dell’articolo 17 (denaturati e usati a fini industriali o agricoli, distrutti sotto sorveglianza amministrativa, destinati a prove scientifiche o di qualità, riutilizzati dal produttore).

L’articolo 39-decies contiene disposizioni relative all’accertamento, alla liquidazione e al pagamento dell’accisa nello specifico settore dei tabacchi lavorati.

L’articolo 39-undecies contempla l’attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei tabacchi lavorati, prevedendo che essa sia affidata alla Guardia di finanza secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

L’articolo 39-duodecies prevede che la circolazione dei tabacchi lavorati fabbricati o introdotti nel territorio dello Stato possa avvenire solo a seguito dell'applicazione, sui singoli condizionamenti, di un apposito contrassegno di legittimazione, similmente a quanto previsto per gli altri prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale e per i quali sono prescritti i contrassegni fiscali. Il contrassegno, tra l’altro, va posto a disposizione anche del rappresentante fiscale del depositario autorizzato o del venditore di cui all’articolo 10-bis, comma 1, del TUA, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalità previste per il depositario nazionale.

Le lettere oo), pp), qq), rr), ss), tt), uu), vv) e zz) apportano modifiche, rispettivamente agli articoli 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50 e 59 del TUA, prevalentemente di carattere formale, riguardanti fra l’altro la conversione in euro dei valori in lire in essi riportati.

La lettera aaa) dell’articolo 1 modifica l’articolo 61 del TUA, prevedendo fra l’altro l’esclusione dal relativo ambito di applicazione dell’imposta di fabbricazione sui fiammiferi e aggiornando i riferimenti normativi ivi contenuti, anche mediante la conversione in euro dei valori in lire in esso ancora riportati.

La lettera bbb) sostituisce l’articolo 62 del TUA, mediante una organica elencazione degli specifici prodotti oggetto dell’imposta di consumo da esso recata.

La lettera ccc) inserisce nel Tua gli articoli 62-bis e 62-ter, al fine di includere in maniera organica nel testo unico le disposizioni tributarie, comprese quelle concernenti le aliquote e le tariffe di vendita, relative ai fiammiferi, che sono sottoposti ad imposta di fabbricazione.

Le lettere ddd) ed eee) apportano agli articoli 63 e 65 del TUA modifiche di carattere formale, anche mediante la conversione in euro dei valori in lire in esso ancora riportati.

La lettera fff) modifica l’articolo 67 del TUA, aggiornando il comma 1 a seguito dell’introduzione delle figure del “destinatario registrato” e dello “speditore registrato”, e abrogando il comma 2.

La lettera ggg) modifica l’allegato I al TUA per inserirvi le aliquote di base applicate ai tabacchi lavorati nonché le aliquote relative ai fiammiferi.

Articolo 2

L’articolo 2 dello schema in esame reca disposizioni di natura transitoria volte, secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa, sia a garantire continuità all’attività degli operatori professionali registrati, sia a consentire in via provvisoria l’applicazione delle previgenti disposizioni in materia di circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, per quanto concerne gli scambi con gli Stati membri nei quali non è ancora disponibile il sistema informatizzato.

Rispettivamente, gli operatori professionali registrati (come disciplinati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del TUA nella formulazione in vigore alla data del 31 dicembre 2009) continuano ad operare in qualità di destinatari registrati ai sensi del nuovo articolo 8 del TUA, nel rispetto degli obblighi per i medesimi previsti; fino al 31 dicembre 2010– per le fattispecie individuate dal Direttore dell’Agenzia delle dogane – possono applicarsi le norme del già commentato articolo 6 del TUA, nella vigente formulazione, relative alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo.

Articoli 3-5.

L’articolo 3 reca disposizioni varie, relative all’attuazione delle prescrizioni contenute nello schema di decreto in esame: in particolare, si demanda a determinazioni del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sentito il Comando generale della Guardia di finanza di stabilire tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa in regime sospensivo.

In secondo luogo, si prevede che, con rispettivi provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle dogane e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, sia data attuazione a quanto previsto nell’articolo 6, commi 5 e seguenti del TUA in materia di documenti elettronici di accompagnamento necessari alla circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa, con l’eccezione dei tabacchi lavorati, anche a modifica delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210.

Inoltre, in linea con quanto previsto dall’articolo 30 della direttiva 2008/118/CE, il Direttore dell’Agenzia delle dogane, con propria determinazione, stabilisce procedure semplificate per la circolazione, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati ai soggetti titolari dell’esenzione, di cui al già commentato articolo 17, comma 1 del TUA (Forze NATO, rappresentanze consolari etc.).

Infine, è stabilito che i registri obbligatori previsti dal testo unico delle accise possano essere formati, gestiti e conservati con strumenti informatici, secondo modalità da stabilirsi con determinazioni direttoriali dell’Agenzia delle Dogane.

L’articolo 4 reca le abrogazioni conseguenti all’opera di coordinamento effettuata con lo schema di decreto legislativo in esame (in particolare, quelle conseguenti all’inserimento dei tabacchi lavorati e dei fiammiferi nel corpo del TUA e all’introduzione delle norme contenute nella direttiva in questione, riguardanti principalmente la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa).

Infine, l’articolo 5 fissa la data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame al 1° aprile 2010.

 



[1]     Recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[2]     Il citato articolo 47 prevede, tuttavia, che la direttiva 92/12/CEE continui ad applicarsi nei limiti e per le finalità previsti dal precedente articolo 46, ovvero per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione e per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa avviata anteriormente al 1°aprile 2010.