Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia - A.C. 2079-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 2079-A/XVI   AC N. 2079/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 281    Progressivo: 1
Data: 21/05/2010
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO
PARTI DEL RAPPORTO DI LAVORO     

 

21 maggio 2010

 

n. 281/1

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

A.C. 2079-A

Elementi per l’esame in Assemblea

 


Contenuto

La proposta di legge in esame, finalizzata ad incentivare il rientro dei lavoratori dall’estero, ha subito importanti modifiche nel corso dell’esame in Commissione. In particolare, per quanto concerne la tipologia di incentivo fiscale prevista, è stato introdotto, in luogo del credito d’imposta, un regime di parziale detassazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Inoltre, in merito all’ambito soggettivo, l’incentivo è stato confermato per i lavoratori (siano essi lavoratori dipendenti o soggetti che avviano attività d’impresa o di lavoro autonomo) mentre è stato soppresso il beneficio inizialmente previsto anche in favore dei datori di lavoro che assumono i suddetti lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’articolo 1 dispone che la disciplina contenuta nel provvedimento in esame è finalizzata ad incentivare, attraverso l’introduzione di agevolazioni fiscali, il rientro in Italia di cittadini dell’Unione europea che hanno maturato esperienze all’estero.

A tal fine sono introdotte agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori che rientrano in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa. Il beneficio spetta fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (commi 1 e 3).

Il comma 2 stabilisce che, oltre alle misure fiscali, il provvedimento in esame introduce anche alcune semplificazioni di natura procedurale e burocratica al fine di agevolare il rientro dei lavoratori.

L’articolo 2 individua i requisiti che devono essere posseduti dai lavoratori per il diritto alla concessione dei benefici fiscali indicati nel successivo articolo 3.

Ai sensi del comma 1, rientrano nell’ambito soggettivo i cittadini dell’Unione europea dalla nascita, nati successivamente al 1° gennaio 1969 in uno degli Stati membri dell’Unione europea, sebbene residenti nel loro Paese di origine e allorché si verifichi una delle seguenti condizioni:

1)   siano in possesso di un titolo di laurea, abbiano risieduto in via continuativa per almeno 24 mesi in Italia e che abbiano avuto continuativamente negli ultimi 24 mesi un contratto di lavoro dipendente in un Paese diverso sia da quello di origine sia dall’Italia (lettera a) del comma 1);

2)   abbiano risieduto in via continuativa per almeno 24 mesi in Italia e abbiano svolto continuativamente negli ultimi 24 mesi un’attività di studio in un Paese diverso sia da quello di origine sia dall’Italia acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream  (lettera b) del comma 1).

In ogni caso, il beneficio spetta a condizione che i suddetti lavoratori vengano assunti o decidano di esercitare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscano il proprio domicilio, confermando la residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la individuazione delle categorie di soggetti di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 3 stabilisce le modalità e la misura del beneficio, consistente in una detassazione parziale del reddito imponibile, in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 2.

Ai sensi del comma 1 la base imponibile per la determinazione delle imposte sui redditi, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo, è ridotta al 20 o al 30 per cento della base imponibile stessa.

In particolare, la detassazione è fissata in misura pari al 70%, ed è elevata all’80% con riferimento alle lavoratrici impiegate nel territorio nazionale.

Sarebbe opportuno un chiarimento diretto a precisare se il regime di detassazione introdotto interessa anche l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

Ai sensi del comma 2 il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti degli aiuti di minima entità stabiliti dalla normativa europea (c.d. de minimis) e pertanto non è soggetto all’obbligo di notifica e all’autorizzazione comunitaria.

In proposito, si ricorda che il Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti “de minimis”, approvato per il periodo 2007-2013, ha fissato il limite di aiuti triennali a 200.000 euro per ciascun beneficiario e che tale limite è stato elevato, in presenza di specifiche condizioni, a 500.000 euro con riferimento al triennio 2008-2010. Tale ultimo incremento è contenuto nella comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 ed è stato recepito in Italia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009.

Il comma 3 dispone la non cumulabilità del regime di tassazione introdotto con la disciplina vigente di cui all’articolo 17 del D.L. n. 185/2008 (riduzione al 10% dell’imponibile per i redditi lavoro dipendente e autonomo realizzati da ricercatori e docenti all’estero) e di cui all’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296/2006 (credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).

Il comma 4 esclude dall’ambito di applicazione i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle imprese italiane che svolgono l’attività all’estero in forza del suddetto rapporto di lavoro dipendente.

In merito alle modalità attuative, il comma 5 affida al datore di lavoro il compito di operare le ritenute fiscali sulla base della disciplina in commento e rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità operative.

L’articolo 4 concerne le procedure e gli adempimenti burocratici per dare esecuzione al rientro dei soggetti destinatari del provvedimento in esame.

A tale scopo, il comma 1 precisa che le pratiche burocratiche necessarie saranno curate dagli uffici Consolati italiani all’estero, anche d’intesa con la Società Italia lavoro S.p.A.

La società Italia Lavoro S.p.A. è sorta nel 1997 (in base alla direttiva del Presidente del Consiglio del 13 maggio 1997), ai fini dell'esercizio di alcune tipologie di attività dell'ITAINVEST (quest'ultima - ex GEPI - è poi confluita nella società Sviluppo Italia), con il trasferimento delle relative competenze nelle politiche attive del lavoro ed il conferimento di una serie di partecipazioni societarie.

Ai rientranti in Italia si garantisce in quanto applicabile l’attestazione delle competenze professionali e dei titoli di studio eventualmente acquisiti all’estero, mediante rilascio di documentazione “Europass”, ai sensi della decisione 2241/2004/CE.

La Decisione n. 2241/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, al fine di favorire la libera circolazione dei cittadini mediante la realizzazione di un quadro comunitario unico per l’attestazione delle qualifiche e delle competenze, ha previsto l’istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti, denominata Europass, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per meglio comunicare e presentare i dati sulla propria formazione.

In base al comma 2, nel termine di due mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge e di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e politiche sociali e dell’economia e finanze, il Ministro degli Affari esteri emana uno specifico decreto allo scopo di definire funzioni e ruoli relativi all’attuazione del precedente comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi dell’articolo 5 le regioni, nell’ambito delle loro disponibilità, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assegna­zione in godimento o alla locazione per uso abitativo, per un periodo non inferiore a 24 mesi, in favore dei lavoratori beneficiari in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 2.

L’articolo 6 reca disposizioni in materia previdenziale.

In particolare, si prevede l’obbligo per il Governo di promuovere la stipulazione, con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori comunitari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) (vedi supra), di appositi accordi bilaterali finalizzati a riconoscere la totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli della previdenza nazionale. Alla ratifica degli accordi si può procedere solo dopo aver individuato, con apposito provvedimento legislativo, le occorrenti risorse finanziarie.

La totalizzazione consiste nella possibilità di cumulare i contributi versati presso due o più enti previdenziali per ottenere un’unica pensione.

Attualmente la disciplina concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi e previdenziali lavorati in Paesi al di fuori dell’Unione europea è rimessa agli specifici accordi bilaterali di sicurezza sociale in materia.

La normativa in materia di totalizzazione nell’ambito dell’Unione europea (valevole anche per la Svizzera) è contenuta nel Regolamento (CEE) 29 aprile 2004, n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che ha contestualmente abrogato (articolo 90) il Regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Con il Regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009, sono state stabilite le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. Il Regolamento ha contestualmente abrogato il Regolamento (CEE) 21 marzo 1972, n. 574/72, che stabiliva le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

Nell’ordinamento interno l’istituto della totalizzazione è disciplinato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42.

Ai sensi dell’articolo 7 il lavoratore decade dal diritto a fruire dal credito d’imposta qualora, entro 5 anni dalla prima fruizione del beneficio, trasferisca la residenza o il domicilio fuori dall’Italia.

La decadenza dal beneficio opera anche rispetto ai periodi già maturati e, pertanto, comportano il recupero dell’agevolazione con l’applicazione di sanzioni ed interessi.

Sarebbe opportuna una precisazione diretta a chiarire l’applicazione delle sanzioni in caso di decadenza dal beneficio per trasferimento dei soggetti entro 5 anni dalla prima fruizione. Si ricorda, peraltro, che ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

In merito agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame, l’articolo 8 precisa che dalla concessione degli incentivi fiscali per i lavoratori, disposti al Capo II, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 


 

 

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