Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Accordo italo-statunitense sulla cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme più gravi di criminalità ' A.C. 5418 | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 682 | ||||
Data: | 17/09/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
17 settembre 2012 |
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n. 682/0 |
Accordo Italia e Stati Uniti per la prevenzione e la lotta alle forme gravi di criminalità
A.C. 5418Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del disegno di legge di ratifica |
5418 |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009 |
Iniziativa |
Governativa |
Firma dell’Accordo |
Roma, 28 maggio 2009 |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli del disegno di legge di ratifica |
4 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
7 agosto 2012 |
assegnazione |
6 settembre 2012 |
Commissione competente |
III Affari esteri |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
1ª (Aff. costit.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) |
Oneri finanziari |
Sì |
Il disegno di legge A.C. 5418, di iniziativa del Governo, reca l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo italo-statunitense sulla cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme più gravi di criminalità – quelle transfrontaliere e quelle terroristiche -, fatto a Roma il 28 maggio 2009.
L’Accordo si presenta, almeno sul piano pattizio bilaterale, con connotati piuttosto innovativi poiché, più che individuare nuovi settori di collaborazione, si incentra sulle nuove metodologie di contrasto al crimine, quale ad esempio quella basata sui grandi progressi recenti nell rilevazione delle tracce di DNA e delle impronte digitali. Va peraltro ricordato al proposito che gli scambi di dati investigativi inclusivi di informazioni dattiloscopiche e sul DNA sono già previsti per il nostro Paese dal Trattato di Prum del 2005 – un accordo multilaterale tra 7 Stati membri della UE (Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna e Paesi Bassi), al quale l’Italia ha aderito con la legge 30 giugno 2009, n. 85[1], e che l’Accordo in esame espressamente richiama.
Passando al contenuto precipuo dell’Accordo all’esame della Commissione affari esteri, si segnala anzitutto che l’Accordo consta di un breve preambolo e di 24 articoli.
L’articolo 1 contiene una serie di definizioni importanti per la corretta comprensione e attuazione dell’Accordo: si tratta in particolare dei concetti di profilo del DNA, di dati personali, di trattamento dei dati personali e di dati di riferimento
All’articolo 2 viene esplicitato lo scopo dell’Accordo in esame (comma 1), precisando altresì che l’Accordo non incide sulle vigenti procedure di assistenza giudiziaria a livello internazionale.
Il comma 2 limita la facoltà di interrogazione contemplata nell’Accordo in esame unicamente alla prevenzione e all’attività investigativa in relazione alle gravi forme di criminalità.
L’articolo 3 tratta dei dati dattiloscopici, rispetto ai quali le Parti garantiscono la disponibilità di quelli contenuti nei sistemi nazionali automatizzati di identificazione delle impronte digitali.
Ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, le Parti autorizzano i punti di contatto nazionali individuati in base al successivo art. 5 all’accesso ai dati contenuti nei rispettivi sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali, con facoltà di effettuare interrogazioni automatizzate per mezzo del raffronto dei dati dattiloscopici. Tali attività trovano un limite nel rispetto della legislazione nazionale delle Parti, e vige indirettamente un divieto di raffronti collettivi, poiché le interrogazioni possono essere effettuate solo caso per caso.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ciascuna delle due Parti dell'Accordo designa uno o più punti di contatto nazionali per l’accesso alle banche dati, stabilendone altresì secondo la legislazione nazionale le competenze e le modalità per l'accesso.
Il comma 2 prevede successive intese di attuazione concernenti le modalità delle interrogazioni alle banche dati, inclusi eventuali limiti quantitativi ad esse. In dette intese verrà anche enumerato un gruppo esaustivo di reati punibili con una pena edittale massima superiore a un anno, i quali formeranno oggetto di cooperazione sempre in base alle rispettive legislazioni.
L'articolo 6 disciplina la trasmissione di ulteriori dati personali e informazioni conseguente all'eventuale concordanza dei dati dattiloscopici: tale trasmissione avverrà in base alle procedure e nel rispetto della legge nazionale della Parte richiesta.
Gli articoli 7-9 ribadiscono il contenuto dei precedenti articoli 4-6, ma in riferimento all’interrogazione di dati concernenti i profili del DNA contenuti nelle rispettive banche dati.
L'articolo 10 riguarda
la trasmissione di dati personali e altre informazioni allo scopo di prevenire
attività terroristiche e altre gravi forme di criminalità. In base al comma 1
le Parti, anche senza richiesta dell'altra Parte contraente, possono
trasmettere dati personali ad ampio raggio, inclusi quelli dattiloscopici
(comma 2), qualora le circostanze facciano presumere che i soggetti interessati
stiano ricevendo un addestramento per commettere atti di terrorismo o di grave criminalità,
ovvero li abbiano già commessi o si presume siano in procinto di commetterli, o
anche, infine, partecipino ad un'associazione con finalità terroristiche o di
criminalità organizzata.
In base all'articolo 11 le Parti si impegnano a un trattamento imparziale e in conformità con le rispettive legislazioni in riferimento ai dati personali trasmessi in attuazione dell'Accordo in esame, e in particolare ne assicurano la pertinenza rispetto allo specifico scopo, la conservazione per il tempo strettamente necessario e la pronta rettifica in caso di rilevamento di errori o inesattezze.
In base all'articolo 12, comma 1, ciascuna delle due Parti può trattare i dati acquisiti nella collaborazione prevista dal presente Accordo per la finalità delle proprie indagini criminali, ovvero per prevenire gravi minacce alla propria sicurezza, o in relazione a procedimenti giudiziari anche di carattere non penale, ma che siano direttamente connessi alle indagini in sede penale. Inoltre, ciascuna delle Parti potrà utilizzare i dati per qualsiasi altro scopo, ma in tal caso solo con il consenso preventivo della Parte trasmittente dei medesimi dati – che, si ricorda, può anche fissare le condizioni relative al loro utilizzo.
Sulla base del comma 2, le Parti si impegnano a non comunicare i dati forniti nella collaborazione prevista dal presente Accordo a Stati terzi, organismi internazionali o soggetti privati, senza il consenso della Parte trasmittente
L'articolo 13 prevede
che
In base all'articolo 14, ciascuna delle Parti si impegna a conservare una registrazione della trasmissione dei dati comunicati all'altra Parte, allo scopo di garantire il controllo sull'effettiva ammissibilità della trasmissione e sulla protezione dei dati, nonché di consentire alle Parti di esercitare appieno i diritti loro conferiti nella collaborazione prevista dal presente Accordo. Da ultimo, la registrazione è finalizzata a garantire la sicurezza dei dati. Tale registrazione comprende tra l'altro le informazioni sul dato trasmesso e i motivi che ne hanno originato la trasmissione, la data della stessa e il destinatario dei dati, qualora essi non siano forniti direttamente alla controparte in base al presente Accordo.
I dati registrati vengono protetti contro ogni uso non conforme o improprio, e sono conservati per due anni, alla scadenza dei quali essi sono immediatamente cancellati, salvo che ciò sia contrario alla legislazione nazionale.
L'articolo 15 riguarda la sicurezza dei dati, e prevede che ogni Parte adotti le necessarie misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali da distruzione accidentale o illecita, da perdita accidentale o da indebita diffusione, da alterazione e da accessi non autorizzati, e in generale da qualsiasi tipo di trattamento non consentito: particolare attenzione sarà posta dalle Parti nell'adottare le misure atte a garantire che ai dati personali abbiano accesso esclusivamente le persone autorizzate.
L’articolo 16 prevede che l'Accordo in esame non interferisce con gli obblighi giuridici delle Parti, contenuti nelle rispettive legislazioni, in ordine alla necessità di fornire ai soggetti interessati ogni informazione relativa alle finalità del trattamento, all'identità del controllore dei dati, ai destinatari dei dati stessi, al diritto di rettifica dei dati che li riguardano. Tale clausola di salvaguardia, tuttavia, viene a sua volta superata qualora fornire le informazioni di cui sopra possa pregiudicare le finalità stesse per le quali i dati sono stati richiesti, ottenuti o trattati, ovvero indagini o procedimenti giudiziari condotti dalle autorità italiane o statunitensi, ovvero infine i diritti e le libertà di terzi.
Completano il dispositivo dell'Accordo gli articoli 17-20, nei quali è previsto
anzitutto che, a richiesta,
L'art. 18 contiene una duplice clausola di salvaguardia, poiché prevede (comma 1) che l’Accordo non limita né pregiudica le disposizioni di qualunque altro trattato, né i rapporti in atto in base alle rispettive legislazioni, che consentono la condivisione delle informazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti. In base al comma 2, il presente Accordo non conferisce poi alcun diritto a soggetti privati, segnatamente ad acquisire, eliminare o escludere elementi di prova o a impedire la condivisione dei dati personali. Non sono tuttavia pregiudicati i diritti esistenti a prescindere dall'Accordo in esame.
L'art. 19 prevede una regolare consultazione delle Parti sull'applicazione dell'Accordo, nonché in caso di controversie sull’interpretazione o applicazione di esso.
In base all'art. 20, ciascuna Parte sostiene le spese che comporta sul proprio territorio e per le proprie autorità l'applicazione dell'Accordo in esame, ma in casi particolari si può di comune accordo stabilire diversamente, nei limiti dettati dalle rispettive legislazioni.
Gli articoli 21-24, infine, riportano le consuete clausole finali dell'Accordo, la cui durata è prevista a tempo indeterminato (art. 21), salvo recesso con preavviso scritto di tre mesi, che tuttavia non incide sui dati forniti antecedentemente alla cessazione dell'Accordo.
L'art. 22 prevede consultazioni, a richiesta di una delle Parti, per la modifica dell'Accordo in esame, che può essere emendato in qualsiasi momento con accordo scritto delle Parti medesime
L'art. 23 individua gli organi preposti all'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e per il governo americano il Dipartimento di giustizia e il Dipartimento per la sicurezza interna.
Infine l'art. 24 disciplina l'entrata in vigore
dell'Accordo, precisando altresì che le disposizioni degli articoli da
Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo italo-statunitense per la prevenzione e la lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.
L’articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti per il solo anno iniziale dell'applicazione dell'Accordo (2012), quantificati in 10.164.000 euro. Tali fondi si rinvengono mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La relazione tecnica allegata al disegno
di legge di ratifica esclude nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato
derivanti dall'applicazione dell'Accordo in esame – che per quanto riguarda il
nostro paese sarà in capo al Servizio per la cooperazione internazionale presso
Oltre alla
relazione introduttiva e alla relazione tecnica, il disegno di legge è
corredato di una Analisi
tecnico-normativa (ATN), dalla quale non emergono profili di particolare
rilievo, salvo l’osservazione della necessità di adottare lo strumento
legislativo per la ratifica dell’Accordo in esame – ai sensi dell’art. 80 Cost.
-, in quanto esso comporta oneri finanziari. L’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), che anch’essa
accompagna il disegno di legge, richiama quali fonti ispiratrici dell’Accordo
in esame, oltre al citato Trattato di Prum,
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File: es1205_0.doc
[1] Recante adesione della Repubblica italiana al Trattato
concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio,