Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa - A.C. 5044 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 618 | ||
Data: | 27/03/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
27 marzo 2012 |
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n. 618/0 |
Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'EuropaA.C. 5044Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del disegno di legge |
A.C. 5044 |
Titolo |
Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa |
Iniziativa |
Governativa |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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Presentazione alla Camera |
12 marzo 2012 |
Assegnazione |
22 marzo 2012 |
Commissione competente |
III Affari esteri |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali e V Bilancio |
Oneri finanziari |
Sì |
Il disegno di legge in esame consta di un unico articolo.
Il comma
1 dispone la partecipazione italiana al sesto aumento della Banca di
Sviluppo del Consiglio d’Europa[1]
che porta la quota italiana da
Il comma 2 specifica le modalità di attuazione di tale partecipazione: l’importo di 325.114.000 euro verrà coperto mediante la sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di nuovi titoli di partecipazione, mentre la parte rimanente (40.964.000 euro) è destinata a titoli di partecipazione per l’incorporazione di riserve nel capitale liberato.
In base al comma 3, la parte corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sarà versata, su richiesta della banca, avanzata in maniera uguale a tutti gli Stati partecipanti, solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti dalla stessa in conformità agli articoli V e VI del suo statuto.
Come fanno presente la relazione illustrativa e la relazione tecnica allegata, la sottoscrizione di tale quota, sostanzialmente una garanzia prestata dai sottoscrittori per accrescere la credibilità e solidità della Banca, non determina, in genere, esborsi effettivi, trattandosi di un aumento di capitale cosiddetto “a chiamata”. Per questa ragione non è stato quantificato il relativo onere finanziario.
Il comma 4 dispone tuttavia che agli eventuali oneri cui l’Italia dovesse far fronte per l’attuazione del provvedimento si provvederà ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), ossia mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese aventi carattere obbligatorio.
Il ddl in esame è corredato, oltre che della relazione tecnica, di una analisi tecnico-normativa e di un’analisi di impatto della regolamentazione.
L’ATN ricorda che l’Italia ha partecipato alle cinque precedenti ricapitalizzazioni, deliberate tra il 1978 e il 2001 e che la necessità del recepimento con legge del provvedimento in esame è da far risalire all’art. 80 della Costituzione che prevede l’autorizzazione delle Camera per la ratifica degli accordi internazionali.
L’AIR ricorda che la sesta ricapitalizzazione della Banca è finalizzata a sostenere i principali campi di intervento decisi nel 2006 dal Consiglio di amministrazione che riguardano il rafforzamento dell’integrazione sociale, la gestione dell’ambiente, il sostegno delle infrastrutture a vocazione sociale in alcuni settori chiave come la salute, l’istruzione e la formazione professionale.
I fondi propri della CEB saranno così portati da
L’Italia aveva, alla data del 31 dicembre 2010, una quota del 16,64% del capitale sottoscritto ed è, con Francia, Germania, uno dei maggiori azionisti della Banca. Il capitale sottoscritto dal nostro Paese ammonterebbe, a seguito di questo incremento, a 915.770.000 euro, esattamente equivalente, in proporzione, a quello attualmente detenuto.
La decisione di procedere ad un incremento del capitale della banca (il sesto) è stata adottata con una risoluzione (la n. 386 del 2011) del Consiglio di direzione della banca stessa. Il Consiglio di direzione (Governing Board) è l’organo decisionale della Banca, composto da un Presidente (attualmente il francese Raphaël Alomar) e da un rappresentante per ciascuno stato membro.
Alle sedute del Consiglio, che si riunisce di norma una volta l’anno, può partecipare direttamente il Segretario generale del Consiglio d’Europa oppure esservi rappresentato da un suo delegato. L’articolo IX dello Statuto della Banca elenca, alla Sezione 3, i compiti e le funzioni che spettano al Consiglio: esso è infatti l’organo competente a decidere in merito all’aumento o alla riduzione del capitale globale della Banca e, conseguentemente, a stabilire le quote di partecipazione dei singoli Stati membri.
Oltre ad approvare il bilancio annuale, il Consiglio di direzione ha facoltà di sospendere uno Stato membro, di emendare il testo dell’accordo istitutivo della Banca (fatta eccezione per gli obiettivi enunciati nell’articolato), di decidere in materia di controversie relative all’interpretazione e/o applicazione dell’accordo stesso, di autorizzare la stipula di intese generali di cooperazione con altri organismi internazionali. Il quorum richiesto per la validità delle deliberazioni del Consiglio direzionale è di due terzi dei membri.
Ogni Stato detiene un numero di voti proporzionale alla propria quota di partecipazione. A parte alcuni casi specifici, l’adozione di decisioni è di regola subordinata al raggiungimento di una maggioranza da parte degli Stati membri che detengono i due terzi dei voti complessivi, senza computare gli astenuti.
Servizio Studi – Dipartimento Affari Esteri |
( 066760-4939 – *st_affari_esteri@camera.it |
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File: es1090_0.doc
1
[2] 39 dei quali membri del Consiglio d’Europa, oltre alla Santa Sede.