Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea - A.C. 4935 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 593 | ||
Data: | 08/02/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
SIWEB
8 febbraio 2012 |
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n. 593/0 |
Adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europeaA.C. 4935Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del disegno di legge di ratifica |
C. 4935 |
Titolo dell’Accordo |
Ratifica ed esecuzione del
Trattato tra il Regno del Belgio, |
Iniziativa |
Governativa |
Firma dell’Accordo |
9 dicembre 2011 |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli del disegno di legge di ratifica |
3 |
Date: |
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Presentazione alla Camera |
7 febbraio 2012 |
Assegnazione |
8 febbraio 2012 |
Commissione competente |
III Affari Esteri |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Oneri finanziari |
No |
Atto conclusivo del processo d’integrazione della Croazia nell’Unione europea, avviato nel giugno 2004 il Trattato di adesione è stato sottoscritto a Bruxelles il 9 dicembre 2011 ed è già stato ratificato dalla Croazia con la consultazione referendaria svoltasi il 22 gennaio scorso.
Esso si compone del Trattato di adesione propriamente detto, dell'Atto di adesione, con relativi allegati
e protocolli, e dell'Atto finale,
con le dichiarazioni e lo scambio di lettere tra l'Unione europea e
Il Trattato
di adesione (artt. 1-4) contiene le disposizioni procedurali essenziali che
disciplinano l’ingresso della Croazia all'Unione europea. Esse prevedono, in
particolare, che
Il Trattato, entrerà in vigore il 1o luglio
E’ importante
sottolineare che nelle more del
perfezionamento del processo di ratifica del Trattato e della sua entrata
in vigore,
L'Atto di adesione disciplina invece le condizioni di adesione della Repubblica
di Croazia e gli adattamenti del Trattato sull'Unione europea (TUE), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del Trattato che
istituisce
Nella Parte prima dell’Atto figurano i princìpi generali, che ribadiscono il carattere vincolante delle disposizioni dei Trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione. Si dispone in particolare il carattere immediatamente vincolante anche di alcuni tipi di atti, a cominciare dalle decisioni e dagli accordi conclusi dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e dalle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni del Consiglio dei ministri e del Consiglio europeo, in quanto atti di natura politica in osservanza dei quali il nuovo Stato membro è chiamato ad adottare le misure necessarie ad assicurare l'applicazione.
Lo stesso principio viene sancito nell'art.4, par. 1, che concerne l’acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea nonché gli atti basati su tale acquis o ad esso connessi, elencati nell'allegato II.
L'art.
5 prevede, altresì, che
L'art.
6 contiene alcune rilevanti
disposizioni in materia di politica
estera e di sicurezza comune (PESC) e di relazioni esterne, stabilendo in
particolare il carattere vincolante per
Gli artt. 7 ed 8 contengono, infine, alcuni princìpi relativi alle ipotesi di modifica, sospensione o abrogazione delle disposizioni dell'Atto di adesione e alla natura giuridica delle modifiche a carattere permanente apportate agli atti delle Istituzioni dell'Unione europea. È altresì previsto che l'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste nell'Atto di adesione.
In particolare, il Titolo I (artt. 9-11) contiene le disposizioni istituzionali che disciplinano la nuova composizione di alcune istituzioni dell'Unione europea a seguito della nomina di membri croati o della partecipazione della Croazia (Corte europea di giustizia, Banca europea per gli investimenti, CEEA).
Il Titolo
II (artt. 12-14), relativo ad altri
adattamenti, definisce invece il nuovo ambito territoriale di applicazione
dei Trattati, includendovi
Per quanto concerne in particolare
In particolare, sono assegnati alla Croazia 12 rappresentanti al Parlamento europeo a partire dalla data di adesione e fino alla scadenza del mandato 2009-2014 (art. 19).
Viene inoltre nominato dal Consiglio, a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, un nuovo membro della Commissione di cittadinanza croata a decorrere dalla data di adesione e fino al 31 ottobre 2014 (art.21).
Il Titolo III della Parte IV comprende le disposizioni finanziarie, che disciplinano in particolare la partecipazione della Croazia al capitale della Banca europea per gli investimenti (art. 27), al Fondo di ricerca sul carbone e l'acciaio, nonché la gestione diretta da parte del Governo croato di gare, sovvenzioni e pagamenti nel quadro dello strumento europeo di pre-adesione IPA e dello strumento di transizione (art. 29).
L'art. 30 istituisce per il periodo
2013-2014 un'assistenza finanziaria
temporanea (cosiddetto «strumento di transizione», che ammonta a 29 milioni
di euro per il 2013) a favore della Croazia per promuovere il rafforzamento
della capacità amministrativa e giudiziaria necessaria a garantire la piena
attuazione dell’acquis. Ulteriori strumenti di carattere temporaneo sono
istituiti al fine di aiutare
Gli artt. 33, 34 e 35 disciplinano invece la quota degli stanziamenti che sono destinati alla Croazia nel quadro dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca e a titolo della componente «sviluppo rurale» nel quadro dello strumento IPA (misure temporanee supplementari in materia di sviluppo rurale sono definite nell'allegato VI).
L'art. 36 disciplina invece espressamente il meccanismo di monitoraggio da parte della Commissione degli impegni assunti da Zagabria nel corso del negoziato. È prevista la possibilità per il Consiglio di adottare a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione le misure ritenute opportune nei confronti della Croazia, qualora nel corso del processo di controllo dovessero emergere carenze nell'adempimento degli impegni assunti.
Nella Parte
V figurano le disposizioni
applicative (con la disciplina degli adattamenti dei regolamenti interni e
di procedura delle istituzioni dell'Unione europea nonché degli statuti e dei
regolamenti interni dei Comitati e la disciplina sull'applicabilità degli atti
delle istituzioni) nonché le disposizioni finali. Nell'ambito di queste ultime
l'art.54 dispone, in particolare, che il Governo della Repubblica italiana
rimetta al Governo della Repubblica di Croazia copia certificata conforme del
TUE, del TFUE, del Trattato che istituisce
L'Atto di adesione è corredato di nove allegati e di un protocollo, che costituiscono parte integrante dell'Accordo.
Allegato I (art. 3) Convenzioni e protocolli
ai quali
Allegato II (art. 4) Disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati che saranno applicabili nella Repubblica di Croazia a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per quest'ultima.
Allegato III (art. 15) Adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni.
Allegato IV (art. 16) Altre disposizioni permanenti.
Allegato V (art. 18) Misure transitorie.
Allegato VI (art. 35) Sviluppo rurale.
Allegato VII (art. 36) Impegni specifici assunti dalla Repubblica di Croazia nei negoziati di adesione.
Allegato VIII (art. 36) Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione dell'industria cantieristica croata.
Allegato IX (art. 36) Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione del settore dell'acciaio.
Protocollo su talune disposizioni concernenti un eventuale trasferimento una tantum alla Repubblica di Croazia di unità di quantità assegnate nel quadro del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nonché la relativa compensazione.
Nell’Atto
finale sono riepilogati i testi adottati dalla Conferenza tra gli Stati
membri dell'Unione europea e
La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di ratifica attesta che dall'attuazione dell’accordo non derivano nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il bilancio dello Stato. Tutte le spese derivanti dall'applicazione del Trattato e dall'ingresso della Croazia nell'Unione europea sono infatti imputate al bilancio della stessa Unione, che è finanziato da risorse proprie e da trasferimenti di risorse nazionali.
Il disegno, composto di tre articoli, e contiene le consuete previsioni riguardanti, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica (art. 1), l’ordine di esecuzione (art. 2) e l’entrata in vigore, fissata il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale (art. 3).
Servizio Studi – Dipartimento Affari Esteri |
( 066760-4939 – *st_affari_esteri@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: Es1034_0.doc