Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Il Consiglio generale degli italiani all'estero - Assetto attuale e prospettive di riforma
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 287
Data: 11/10/2011
Descrittori:
CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL' ESTERO ( CGIE )   ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

Il Consiglio generale degli italiani all’estero

 

Assetto attuale e prospettive di riforma

 

 

 

 

 

 

n. 287

 

 

 

11 ottobre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it

 

 

 

 

 

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File: es0923.doc

 


INDICE

Schede di sintesi

Il quadro normativo della rappresentanza degli italiani all’estero  3

§      I Comitati degli italiani all’estero  3

§      Il Consiglio generale degli italiani all’estero  5

§      La riforma della rappresentanza degli italiani all’estero: recenti interventi legislativi e dibattiti parlamentari7

Le proposte di riforma  10

§      I contenuti del progetto di legge approvato dal Senato  10

§      Le altre proposte di legge abbinate  21

Le risorse finanziarie per gli italiani all’estero sullo stato di previsione del MAE   28

 

 

 


SIWEB

Schede di sintesi

 


Il quadro normativo della rappresentanza degli italiani all’estero

I Comitati degli italiani all’estero

In base alla vigente normativa, i Comites (Comitati degli italiani all’estero) sono organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna Circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'Autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivono meno di tremila cittadini italiani.

I Comites, istituiti originariamente dalla legge n. 205 del 1985, sono attualmente disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 (regolamento di attuazione). Tra gli elementi di maggior rilievo della disciplina si segnala in primo luogo l'introduzione del voto per corrispondenza per l’elezione dei Comitati; la legge rinvia alle procedure previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che ha dettato più in generale le disposizioni necessarie per la partecipazione dei cittadini italiani residenti all’estero alle elezioni politiche nazionali ed alle consultazioni referendarie.

I Comites sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in circoscrizioni consolari con un numero minore o maggiore di centomila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato utilizzato per eleggere i rappresentanti al Parlamento nazionale. Il Comitato, una volta eletto, può successivamente decidere di cooptare 4 o 6 componenti, cittadini stranieri di origine italiana. Elemento di particolare novità è costituito dall'art. 1, co. 2 della legge 286/2003, che definisce per la prima volta i Comites “organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari”; in tal modo, si valorizza il loro ruolo, tanto nei confronti delle collettività di cui sono espressione, tanto dell'Autorità consolare. La legge sottolinea infatti gli stretti rapporti di collaborazione e cooperazione che debbono instaurarsi fra Autorità consolare e Comitati, anche attraverso il “regolare flusso di informazioni”.

A seguito delle elezioni del 2004, operano oggi 126 Comites in 38 Paesi: quanto alle aree geografiche in cui sono presenti i Comites, 69 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e Oceania e 7 in Africa.

Essi risultano attualmente così ripartiti[1]:

Algeria (Algeri);

Argentina (9 comitati: Bahia Blanca, Buenos Aires, Cordoba, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mendoza, San Justo, Rosario);

Australia (5 comitati: Glynde, Carlton, Kangaroo Point, Leichhardt, Perth);

Brasile (6 comitati: Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Boa Viagem Recife, Rio de Janeiro, San Paolo);

Canada (5 comitati: Edmonton, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver);

Belgio (6 comitati: Bruxelles, Charleroi, Genk, Liegi, Mons, Namur);

Cile (Santiago);

Colombia (Bogotà);

Costa Rica (San José);

Croazia (Pola);

Danimarca (Copenaghen);

Ecuador (Guyaquil);

Etiopia (Addis Abeba);

Francia (13 comitati: Bastia, Bordeaux, Chambery, Digione, Eybens, Lilla, Lione, Marsiglia, Metz, Mulhouse, Nizza, Ivry-sur-Seine, Tolosa);

Germania (13 comitati: Amburgo, Berlino, Colonia, Dortmund, Francoforte, Friburgo in Brsg, Hannover, Mannheim, Monaco, Norimberga, Saarbrücken, Stoccarda, Wolfsburg);

Guatemala (Guatemala);

Gran Bretagna (4 comitati: Bedford, Edimburgo, Londra, Manchester);

Irlanda (Dublino);

Israele (Gerusalemme);

Kenya (Nairobi);

Lussemburgo (Esch-sur-Alzette);

Marocco (Casablanca);

Messico (Città del Messico);

Principato di Monaco (Monaco);

Paesi Bassi (Delft);

Perù (Lima);

Santo Domingo (Santo Domingo);

Repubblica di San Marino (San Marino);

Spagna (3 comitati: Barcellona, Madrid, Los Olivos-Tenerife);

Stati Uniti (10 comitati: Boston, Chicago, Detroit, Filadelfia, Houston, Los Angeles, Miami, Wetherfield, Newark, San Francisco)

Sud Africa (3 comitati: Città del Capo, Durbhan, Johannesburg);

Svezia (Stoccolma);

Svizzera (17 comitati: Basilea, Bellinzona, Berna, Bienne, Coira, Ginevra, La-Chaux-de-Fonds, Locarno, Losanna, Lucerna, Lugano, Neuchatel, San Gallo, Sion, Soletta, Wettingen, Zurigo);

Turchia (Alsancak-Smirne)

Uruguay (Montevideo);

Venezuela (3 comitati: Caracas, Maracaibo, Puerto Ordaz).

Con riguardo alle loro funzioni, i Comites, anche attraverso studi e ricerche, contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; particolare cura viene assicurata alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero. Sono anche chiamati a cooperare con le autorità consolari nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella Circoscrizione consolare.

Il Consiglio generale degli italiani all’estero

Le origini del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE) si possono far risalire al documento finale della II Conferenza nazionale dell’emigrazione, svoltasi a Roma nel dicembre 1988, nel quale l’Assemblea di oltre duemila delegati provenienti da tutto il mondo raccomandava al Governo di istituire un organismo che assicurasse la partecipazione delle comunità italiane residenti all’estero alle scelte della società italiana, in particolare a quelle concernenti il settore dell’emigrazione.

Il CGIE fu quindi istituito con la legge 6 novembre 1989, n. 368, che ha affidato al Consiglio il compito, da un lato, di mantenere e sviluppare i rapporti con la madrepatria, dall’altro di favorire l’integrazione delle comunità italiane nei nuovi paesi di residenza. La legge istitutiva del CGIE è stata poi modificata dalla successiva legge 18 giugno 1998, n. 198, a seguito della quale è stato emanato, con il DPR n. 329/1998, il nuovo regolamento recante norme sull’organizzazione del CGIE.

Il CGIE è composto da 94 membri, di cui 65 eletti direttamente dagli italiani all’estero e 29 nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e designati da associazioni nazionali dell’emigrazione, da partiti politici, confederazioni sindacali, Federazione della stampa in Italia e all’estero, organizzazione dei lavoratori transfrontalieri.

Il Consiglio generale degli Italiani all’estero è presieduto dal Ministro degli Affari esteri, si articola in:

un’Assemblea plenaria, che si riunisce in via ordinaria due volte l’anno presso il Ministero degli Affari esteri su convocazione del Segretario Generale del CGIE;

un Comitato di Presidenza, che si riunisce almeno sei volte l’anno e si compone in totale di diciassette membri, tra cui, oltre al Presidente e al Segretario generale, figurano anche quattro Vicesegretari generali (tre sono eletti per ciascuna delle tre aree geografiche – Europa e Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni extraeuropei – e uno tra i ventinove membri di nomina governativa, cfr. più avanti l’attuale composizione del Comitato) ed undici rappresentanti delle varie aree. I componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea fra i membri del Consiglio. Il Comitato si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui due volte a margine delle riunioni dell'Assemblea plenaria;

otto Commissioni tematiche, tre Commissioni Continentali, una Commissione di nomina Governativa

gruppi di lavoro ad hoc costituiti dall’Assemblea per approfondire argomenti specifici.

Ai lavori del CGIE partecipano poi, con solo diritto di parola, rappresentanti ed esperti di Ministeri, delle regioni e province autonome, del CNEL, della RAI ed altre emittenti nazionali private, delle organizzazioni dei datori di lavoro. L’ordine dei lavori di ciascuna sessione è comunicato anche ai Presidenti delle due Camere, i quali possono designare fino a sette parlamentariper partecipare alle riunioni del CGIE con solo diritto di parola.

Il Consiglio svolge funzioni di analisi e di studio sui problemi delle comunità italiane all’estero e formula pareri, proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle Regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità di italiani all’estero.

Il CGIE è inoltre chiamato ad esprimere pareri obbligatori sulle proposte del Governo concernenti: stanziamenti dello Stato in favore delle comunità italiane all’estero; programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale; criteri per l’erogazione dei contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione, programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all’estero; linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

Il CGIE è stato completamente rinnovato il 26 giugno 2004, mentre le elezioni alle cariche interne elettive sono state effettuate il 27 luglio 2004.

La riforma della rappresentanza degli italiani all’estero: recenti interventi legislativi e dibattiti parlamentari

L’articolo 2 del D.L. 28 aprile 2010, n. 63[2], ha prorogato il termine per il rinnovo dei Comites, le cui elezioni, in base all’articolo 8 della legge che regola tali organi – legge 23 ottobre 2003, n. 286 –, avrebbero dovuto svolgersi nel marzo 2009. Infatti il comma 1 del citato art. 8 prevede una durata quinquennale per i membri dei Comites, e le ultime elezioni si sono svolte il 26 marzo 2004.

Il comma 1 del D.L. 63/2010 in commento prevede che le elezioni dei Comites dovranno comunque tenersi entro il 31 dicembre 2012.

Il comma 1 opera altresì un riferimento al CGIE (Consiglio generale degli italiani all’estero), una parte dei cui componenti – che, si ricorda, hanno un mandato di durata pari a quello dei componenti dei Comites - è eletta localmente da assemblee nelle quali hanno un peso prevalente i componenti dei Comites: pertanto la proroga viene estesa come conseguenza all’elezione dello stesso CGIE.

Il comma 1, tra l’altro, menziona espressamente alla base del rinvio la prospettiva del riordino della materia degli organismi di rappresentanza degli italiani all’estero, effettivamente in discussione, al momento dell’emanazione del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63.

Inoltre, il comma 1 richiama la proroga già in precedenza operata, al 31 dicembre 2010, dall’articolo 10 del D.L. 207/2008[3].

Si rammenta al proposito che anche le precedenti elezioni dei Comites, prima dell’effettivo svolgimento nel marzo 2004, erano state prorogate da tre successivi provvedimenti, ovvero dall’art. 1 del D.L. 411/2001, dall’art. 1 del  52/2003 e dall’art. 1 del D.L. 272/2003.

Con più specifico riferimento al dibattito della Camera,  già nella seduta del 25 settembre 2008, nel corso dell’audizione del  sottosegretario agli affari esteri, sen. Alfredo Mantica, in merito ad una prima illustrazione degli intendimenti governativi sullepolitiche per gli italiani all'estero - svoltasi presso il  Comitato permanente sugli italiani all'estero della Commissione Affari esteri -, è emerso il tema della rappresentanza degli italiani nel mondo.

Il sottosegretario Mantica ha dapprima posto la questione della triplice modalità di scelta a disposizione degli elettori italiani residenti all’estero nelle elezioni del 2004 per il Parlamento europeo, sottolineando come l'utilizzazione nei paesi dell'Unione Europea delle sezioni elettorali istituite presso i consolati italiani per poter scegliere candidati nazionali al Parlamento europeo abbia registrato una partecipazione al voto inferiore al 10% degli aventi diritto, a fronte di un costo organizzativo stimato in circa 4 milioni di euro.

il sen. Mantica ha messo in rilievo la necessità di una fattiva collaborazione tra Parlamento e Governo per una revisione delle strutture di rappresentanza esistenti per gli italiani all'estero. Più in generale, infatti, il rappresentante del Governo ha posto il quesito se il ruolo dei tradizionali organi di rappresentanza, ovvero il Consiglio generale degli italiani all'estero e i Comitati degli italiani all'estero, rispettivamente CGIE e Comites, possa essere mantenuto invariato in presenza di parlamentari nazionali eletti dalle comunità all'estero: a tale quesito l'orientamento del governo è di rispondere negativamente, affrontando in Parlamento la prospettiva di una riforma.

Successivamente, nel corso dell’esame presso la Commissione Affari esteri della manovra finanziaria per il 2009, è stato accolto, il 9 ottobre 2008, un ordine del giorno presentato dall’on. Marco Zacchera – presidente del citatoComitato permanente sugli italiani all'estero -, che invitava il Governo a valutare l'ipotesi di un rinvio delle elezioni dei Comites di un anno al fine di consentire l'avvio in Parlamento della revisione del sistema normativo che regola la rappresentanza delle comunità italiane all'estero e del CGIE, anche nell'ottica del contenimento della spesa, e a destinare ogni risorsa così risparmiata per potenziare i capitoli di spesa relativi all'assistenza ed ai servizi delle comunità italiane all'estero.

L’Assemblea della Camera, da ultimo, è chiamata ad esaminare nella settimana di lavori parlamentari che si è aperta il 10 ottobre scorso, tre distinte mozioni sulle procedure per il voto degli italiani all'estero, alla luce delle vicende delle ultime consultazioni referendarie, presentate rispettivamente dagli onn. Laura Garavini ed altri (n. 1-00655), Di Biagio ed altri (n. 1-00663) e Zacchera ed altri (n. 1-00672).

La mozione Garavini impegna il Governo a presentare nelle competenti sedi parlamentari un'attendibile documentazione dell'andamento del voto all'estero nelle ultime consultazioni referendarie, comparandola con quello degli ultimi appuntamenti elettorali;  in tale occasione, ad accompagnare la documentazione sull'esperienza acquisita con indicazioni relative ai punti da affrontare prioritariamente in sede di modifica della legge n. 459 del 2001;
ad adottare un piano straordinario d'intervento volto al superamento del divario tra i dati dell'AIRE e quelli degli schedari consolari, prevedendo anche nei prossimi documenti finanziari la spesa necessaria per ovviare in tempi brevi alle situazioni che anche nelle ultime consultazioni si sono manifestate.

Le mozioni, traendo spunto dalle disfunzioni evidenziatesi durante lo svolgimento delle operazioni di voto all’estero in occasione delle ultime consultazioni referendarie impegnano il Governo a fornire elementi in merito alle richiamate disfunzioni nel voto all'estero anche in occasione dei recenti referendum, ad avviare in tempi brevi un'indagine consolare per verificare quale sia il grado di trasparenza del voto, a promuovere una riforma della normativa vigente per adeguare le operazioni di voto a criteri di trasparenza, segretezza, tempestività nell'esercizio del voto all'estero ed a presentare nelle competenti sedi parlamentari un'attendibile documentazione dell'andamento del voto all'estero nelle ultime consultazioni referendarie, comparandola con quello degli ultimi appuntamenti elettorali.


 

Le proposte di riforma

I contenuti del progetto di legge approvato dal Senato

Il testo unificato approvato il 25 maggio 2011 dal Senato, e attualmente all’esame della Commissione Esteri della Camera, che ha abbinato ad esso una serie di proposte di legge presentate presso questo ramo del Parlamento, mira ad una riforma complessiva del sistema della rappresentanza degli italiani all'estero: in questo caso non si è adottata la tecnica della novella legislativa, ma si è delineato una disciplina del tutto nuova. L’articolo 34 del testo unificato prevede conseguentemente che alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento siano abrogate tanto la disciplina vigente dei Comitati degli italiani all'estero, quanto quella che riguarda il Consiglio generale degli italiani all'estero - si tratta rispettivamente della legge 23 ottobre 2003, n. 286, della legge 6 novembre 1989, n. 368, e della legge 18 giugno 1998, n. 198, la quale aveva apportato sostanziali modifiche alla previgente disciplina del CGIE.

Gli articoli da 1 a 23 del provvedimento in esame sono dedicati a disciplinare i Comitati degli italiani all'estero: la loro istituzione è prevista dall'articolo 1, che stabilisce si possa dare vita a un Comites in ciascuna circoscrizione consolare ove risieda una collettività di cittadini italiani: il numero minimo di tali cittadini residenti è però determinato in misura diversa nei diversi continenti, e precisamente: 20.000 in Europa, 15.000 nelle Americhe, 10.000 in Asia ed Oceania, 5.000 in Africa. Le soglie numeriche minime di cittadini residenti appaiono sensibilmente più elevate rispetto a quelle previste dalla normativa vigente: in base all’art. 1, comma 1 della legge n. 286/2003, infatti, i Comitati sono istituiti in ogni circoscrizione consolare ove risiedano almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

L'accertamento della consistenza numerica della collettività italiana residente è operato in base all'elenco previsto dal comma 1 dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459[4], recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Il comma 1 richiamato prevede che il “Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali”.

È poi previsto, allo scopo di assicurare un'adeguata rappresentanza alle collettività italiane di minore consistenza, che si istituisca un Comites in ciascun paese nel quale si contino almeno 5.000 residenti di nazionalità italiana, con sede nella circoscrizione consolare a più alta presenza di connazionali.

L'articolo 2 stabilisce che, mediante decreto del Ministro degli affari esteri, si istituiscano Comites non elettivi, ma con gli stessi compiti di quelli previsti all'articolo 1, nei paesi in cui non sia possibile procedere all'elezione. I componenti dei Comitati non elettivi, sentite le associazioni italiane dei residenti e i componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero facenti riferimento ai paesi confinanti, vengono nominati dall'autorità consolare competente nel numero di sei. Resta fermo che il numero dei Comitati non elettivi non può eccedere il 10% di quello dei Comitati elettivi complessivamente istituiti.

L'articolo 3 prevede che con decreto del Ministro degli affari esteri, che deve essere emanato almeno 180 giorni prima di ciascuna elezione dei Comites, si determinino anzitutto le sedi dei Comitati da istituire in base all'articolo 1, nonché quelle di eventuali ulteriori Comites istituiti per garantire un'equa distribuzione territoriale. In secondo ordine, il decreto citato determinerà il numero dei componenti ciascun Comitato da attribuire a ciascuna circoscrizione elettorale e, infine, le sedi degli eventuali Comitati non elettivi.

L'articolo 4 definisce analiticamente status, funzioni e compiti dei Comites, i quali rivestono la funzione di rappresentanza territoriale degli italiani all'estero nei confronti di ogni organismo atto a determinare politiche di interesse delle collettività di connazionali - le autorità locali vengono informate dalla rappresentanza diplomatico-consolare dell'istituzione di ciascun Comitato e del tipo di attività che esso prevede di svolgere.

Viene precisato che l'attività di ciascun Comites esula dalle relazioni tra Stati - che rimangono di stretta competenza dell'autorità diplomatico-consolare - e che inoltre i componenti dei Comites non sono in alcun caso pubblici ufficiali. Cionondimeno, il capo dell'ufficio consolare o un suo delegato partecipano alle riunioni del Comites nella propria circoscrizione, costituendo il trait d’union tra le esigenze e le questioni di interesse della comunità italiana locale e il Comitato medesimo.

Ciascun Comites, la corrispettiva rappresentanza diplomatico-consolare, nonché enti e associazioni operanti localmente, possono dar vita, previa individuazione delle esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità interessata, a iniziative in varie materie, che saranno anche oggetto di specifiche riunioni congiunte tra i Comites e l'autorità consolare, e rispetto alle quali verrà assicurata un'adeguata informazione nei confronti dei connazionali residenti.

Vengono poi enumerati con precisione una serie di compiti dei Comites, che dovranno operare nel rispetto delle norme degli ordinamenti locali e di quelle di diritto internazionale e comunitario, allo scopo al tempo stesso di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale, mantenendone tuttavia i legami con la realtà politica e culturale dell'Italia, promuovendo la diffusione della storia, della tradizione della lingua del nostro paese. In tale quadro ciascun Comites:

-            collabora con l’Autorità consolare per tutelare gli interessi dei cittadini italiani ivi residenti, particolarmente nei confronti della legislazione sul lavoro e in materia di welfare, eventualmente anche assumendo proprie iniziative - laddove consentito dall'ordinamento locale - nei confronti delle parti sociali;

-            redige una propria relazione annuale sulle attività svolte, che è allegata al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica da allegare al bilancio preventivo;

-            formula proposta all'autorità consolare nelle materie di proprio interesse;

-            diffonde tra i membri della comunità italiana di riferimento informazioni su tutte le materie di propria competenza.

È poi previsto che ciascun Comites rediga una relazione annuale sugli interventi che le autorità e gli enti italiani hanno effettuato a favore della collettività italiana nel territorio di riferimento, nonché sulla condizione di detta collettività. Particolare attenzione viene posta nella relazione alle condizioni di vita e di lavoro e alle attività relative alla formazione scolastica e professionale, nonché al tema della diffusione della lingua e della cultura italiana in seno alla collettività interessata, e al funzionamento degli uffici consolari in ordine ai servizi rivolti alla comunità italiana ivi residente.

La relazione è trasmessa al capo dell'ufficio consolare, al capo della rappresentanza diplomatica, al presidente del Comitato dei presidenti di Comites (Intercomites) del paese in cui opera il Comites interessato, ai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero provenienti dallo stesso paese e, infine, ai parlamentari eletti nella ripartizione di riferimento della Circoscrizione Estero.

Nei paesi in cui non vi sia un Intercomites, in quanto non risultano costituiti più di un Comites, il Comites interessato dedica un'apposita riunione all'esame della relazione, con l'intervento del capo della rappresentanza diplomatica di pertinenza. Laddove invece l’Intercomites sia costituito, la relazione è esaminata in sede di riunione di detto organismo, anche qui con l'intervento del capo della rappresentanza diplomatica. È previsto che il Ministero degli affari esteri risponda entro 180 giorni a proposte eventualmente formulate da ciascun Comites in attuazione degli obiettivi elaborati dalla relazione programmatica.

L'articolo 5 specifica la fisionomia dell’Intercomites di cui in precedenza, che viene formato in ciascun paese in cui vi sia più di un Comites. Dell’Intercomites fanno parte due membri per ciascun Comites, il presidente - o in alternativa un altro rappresentante del Comites da questi designato - e un rappresentante che sia espressione delle minoranze all'interno del Comites. Le riunioni dell’Intercomites sono previste due volte all'anno: esso esamina le relazioni presentate da ciascun Comites e ne elabora una di carattere generale riguardante l'intero paese, che verrà esaminata in sede di Consiglio generale degli italiani all'estero.

L'Intercomites è presieduto da uno dei propri membri eletto all'interno dell'organismo, e alle riunioni dell'Intercomites partecipano il capo della rappresentanza diplomatica e i capi degli uffici consolari nel paese, i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero e i parlamentari italiani di riferimento nella ripartizione interessata della Circoscrizione Estero. La partecipazione dei membri dei Comites alle riunioni dell’Intercomites avviene, per quanto riguarda le spese di viaggio, a valere sui bilanci dei Comites cui  essi appartengono.

L'articolo 6 riguarda il bilancio di ciascun Comites - espressamente definito come pubblico -, il quale provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con eventuali rendite patrimoniali, finanziamenti annuali del Ministero degli Affari Esteri, eventuali stanziamenti disposti da altre Amministrazioni italiane, eventuali contributi erogati dai paesi di residenza o da privati e, infine, il ricavato di attività e manifestazioni varie.

Per quanto concerne i finanziamenti del Ministero degli Affari Esteri essi vengono erogati nei limiti degli stanziamenti del relativo Stato di previsione, e per riceverli il Comites interessato presenta al Ministero entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo. Su tali richieste di finanziamento il Ministero decide con decreto entro i 45 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato. I finanziamenti sono poi erogati entro il primo quadrimestre dell'anno, in misura proporzionata al numero dei componenti il Comitato, alla consistenza numerica della Comunità italiana, all'estensione territoriale da coprire nel paese in cui il Comitato opera. In nessun caso l'erogazione di finanziamenti dai paesi di residenza o per liberalità di privati costituisce presupposto per la riduzione dei finanziamenti statali a ciascun Comites.

Il Comites poi, entro i 45 giorni successivi alla fine di ogni gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, due dei quali designati dal Comites stesso e uno dall'autorità consolare, ma non facenti parte del Comotes. I libri contabili e la documentazione giustificativa dell'impiego delle risorse ottenute da ciascun Comites restano a disposizione per eventuali verifiche delle competenti autorità consolari.

Ciascun Comites potrà poi avvalersi di personale di segreteria, in misura non eccedente le due unità, assunto con contratto di lavoro subordinato privato in base alla normativa locale, ma i compiti di segreteria possono anche essere affidati a titolo gratuito a un membro del Comites stesso. In caso di subentro nelle cariche del Comites, il membro cessato dalla carica che fosse investito di competenze finanziarie e di bilancio deve obbligatoriamente consegnare entro 10 giorni tutta la documentazione al nuovo titolare.

L'articolo 7 stabilisce la composizione di ciascuno Comitato, che oltre al presidente conterà 9 membri in riferimento alle comunità che non superino i 50.000 residenti, 12 membri per quelle composte da un numero compreso tra 50.000 e 100.000 residenti, e 18 membri per le comunità che contino più di 100.000 residenti. La determinazione della consistenza di ciascuna comunità si opera in base alla situazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, in base al già citato elenco di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 459 del 2001.

Sono eleggibili nei Comites i cittadini italiani che risiedono da almeno sei mesi nella circoscrizione elettorale e siano candidati in una delle liste presentate, a condizione che siano iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 459 del 2001. I candidati dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti per la candidatura alle consultazioni elettorali amministrative, e potranno concorrere soltanto in una circoscrizione e per una sola lista, pena la decadenza dall'eleggibilità.

L'elettorato attivo (articolo 8) per l'elezione dei Comites spetta ai cittadini italiani anch'essi iscritti nell'elenco di cui 5, comma 1, della legge 459 del 2001, residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione elettorale e che godono dell'elettorato attivo ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (DPR 20 marzo 1967, n. 223). L'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 459 del 2001 viene reso pubblico con modalità definite dal regolamento attuativo della presente legge previsto dal successivo articolo 35 del testo unificato in commento, e il regolamento stabilisce altresì i termini per l'iscrizione in detto elenco.

In base all'articolo 9 i componenti del Comites restano in carica cinque anni, e possono essere rieletti per un solo mandato. In caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Comites, priva di giustificazione, il componente interessato decade dalla carica, come anche in caso di trasferimento della residenza dalla circoscrizione elettorale in cui era avvenuta l’elezione. Qualora il numero dei membri del Comites si riduca a meno della metà, esso è sciolto senz'altro dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni, da svolgere entro sei mesi. Se invece il Comites rinvia tre sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure non sia in grado di garantire un regolare svolgimento delle proprie funzioni, l'autorità consolare propone lo scioglimento del Comitato: il Ministro degli affari esteri dà seguito con proprio decreto allo scioglimento, sentiti tuttavia i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero provenienti dal paese dove ha sede il Comites interessato.

L'articolo 10 prevede che possano far parte del Comites, mediante cooptazione e non elezione, cittadini stranieri di origine italiana che abbiano particolari meriti nei confronti della comunità italiana di riferimento. I membri da cooptare vengono designati dai capi delle rappresentanze diplomatiche su proposta dello stesso Comites, dopo consultazioni di questo con le associazioni delle comunità italiane operanti nella circoscrizione consolare di riferimento da almeno cinque anni, e regolarmente iscritte nel relativo albo. I membri cooptati non possono tuttavia superare il numero di due unità nei Comitati più piccoli, di tre unità nei Comites intermedi e di quattro unità nei Comitati composti da 18 membri, ma durano in carica quanto i membri eletti e partecipano alle sedute con diritto di voto.

Gli articoli 11-19 contengono dettagliate previsioni sulla preparazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali per i Comites interessati: le elezioni sono indette dai capi degli uffici consolari competenti, con diverse modalità a seconda della regolare scadenza o dello scioglimento anticipato dei Comites. L'elezione di ciascun Comitato avviene con voto diretto, personale e segreto su liste di candidati concorrenti: il voto è espresso per corrispondenza.

A ciascun Comites corrisponde una circoscrizione elettorale, composta da uno o più collegi. Ciascuna delle liste è collegata a un candidato presidente del Comitato, e l'assegnazione dei seggi avviene su base proporzionale. Ciascun collegio elettorale esprime un numero di componenti il Comites proporzionale alla consistenza numerica della collettività di pertinenza.

Le liste elettorali, sotto pena di inammissibilità, dovranno riservare almeno un terzo delle candidature al genere meno presente, mentre almeno un terzo dovrà essere riservato a candidati di età inferiore a 35 anni.

Vi sono una serie di incompatibilità per la presentazione delle candidature per l'elezione dei Comites, tra le quali le più rilevanti includono i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, i rappresentanti di istituti di patronato e di assistenza sociale, gli amministratori e i rappresentanti legali di enti che gestiscono attività scolastiche nel territorio di competenza del Comites, e, infine, gli amministratori e i rappresentanti legali di enti per l'assistenza alle collettività italiane all'estero che ricevano finanziamenti pubblici, come anche di editori di testate di informazione periodica e di esponenti di emittenti radiofoniche e televisive destinatari di  contributi da parte dello Stato italiano che eccedano i 5.000 euro annui.

Scaduto il termine per la presentazione delle liste si costituisce presso gli uffici consolari il comitato elettorale circoscrizionale, presieduto dal capo dell'ufficio consolare competente: tale comitato dovrà controllare la validità delle firme e delle liste presentate, costituire i seggi elettorali nominandone i presidenti e gli scrutatori e sovrintendere al loro operato. La stampa e l’invio del materiale elettorale sono a cura dell'ufficio consolare competente, sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri: in particolare, l'invio agli elettori del plico contenente il materiale occorrente all'espressione del voto per corrispondenza avviene non oltre i 20 giorni precedenti la data stabilita per le votazioni.

Per quanto concerne i seggi elettorali, essi sono costituiti presso ciascun ufficio consolare in ragione di un seggio ogni 5.000 elettori residenti nella circoscrizione consolare, al fine di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Il comitato elettorale circoscrizionale cura l'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi per lo spoglio, per il quale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 14 della più volte citata legge 459 del 2001. In particolare, il comitato elettorale circoscrizionale è competente all'esame delle schede contenenti voti contestati e a decidere sull’assegnazione di essi.

Quanto alla ripartizione dei seggi, alla lista elettorale che ha riportato la maggioranza dei voti validi è attribuita la metà più uno dei seggi del Comites, mentre i seggi restanti sono attribuiti alle altre liste in misura proporzionale ai rispettivi voti. Il comitato elettorale circoscrizionale, concluso lo scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e del presidente e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali. Presidente del Comites risulterà il candidato presidente collegato alla lista elettorale che ha riportato il maggior numero di voti validi.

È peraltro previsto che il presidente possa essere sfiduciato con una mozione votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comites. Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato, a meno che ciò non contrasti con l'ordinamento locale: egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi, ovvero quando lo richieda per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti o l'autorità consolare. Il Comitato elegge nel suo seno un esecutivo che non può comprendere più di un terzo dei suoi componenti: tale esecutivo è presieduto dal presidente del Comites, che ne fa parte, e ha il compito di istruire le sessioni del Comitato e di porre in essere le direttive di esso.

Le sedute del Comites sono pubbliche, ed esso adotta un regolamento interno che ne disciplina organizzazione e modalità di funzionamento. Le deliberazioni del Comites sono adottate a maggioranza semplice, e in caso di parità prevale il voto del presidente: le deliberazioni sono valide solo con la presenza della metà più uno dei componenti in carica del Comites. Alle sedute del Comites, senza diritto di voto, partecipa il capo dell'ufficio consolare o un suo delegato. Possono altresì essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni, mentre possono partecipare, anch’essi senza diritto di voto, i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero residenti nel paese e i parlamentari italiani territorialmente interessati.

L'articolo 23, che conclude la sezione del testo unificato dedicata alla disciplina dei Comites, riporta le coperture finanziarie: mentre agli oneri comportati dagli articoli 3 e 5 si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la spesa che deriva dall'attuazione degli articoli 11, 12, 13, 14, 16 e 17 è valutata in 8.600.000 euro per il 2011.

La copertura di tale spesa è rinvenuta sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 6, all'articolo 17, comma 9, all'articolo 19, comma 6 e all'articolo 27, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286.        

Si tratta rispettivamente delle seguenti somme:

-      art. 15, c. 6 (informazioni alla collettività italiana sull’indizione delle elezioni):                  1.675.371 euro;

-      art. 17, c. 9 (stampa e invio del materiale elettorale): 10.257.100 euro;

-      art. 19, c. 6 (costituzione dei seggi elettorali): 1.291.457 euro;

-      art. 27, c. 1 (copertura oneri finanziari della legge istitutiva dei Comites):                        1.291.457 euro.

Si osserva che, ad eccezione dell’art. 27, comma 1, gli altri stanziamenti indicano espressamente l’esercizio finanziario 2003.

 

Gli articoli 24-33 sono specificamente dedicati alla disciplina del Consiglio generale degli italiani all'estero.

In base all'articolo 24è istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero, con sede presso il Ministero degli affari esteri. Il Consiglio rappresenta le comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi suscettibili di porre in essere politiche di loro interesse. Il Consiglio inoltre raccorda le comunità italiane all'estero con gli enti e istituzioni centrali, regionali e locali in Italia, al fine di promuovere le condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e rafforzarne il collegamento con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, oltre ad assicurare la migliore tutela degli italiani all'estero, dei quali il Consiglio cura al tempo stesso il mantenimento dell'identità culturale e linguistica e l'integrazione nelle società di residenza.

Il Consiglio inoltre indica al Parlamento gli indirizzi generali per le politiche da adottare a favore degli italiani all'estero, e propone il coordinamento dei vari interventi realizzati dalle istituzioni italiane. Infine, il Consiglio favorisce il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione poste in essere dal nostro paese, collaborando altresì allo svolgimento di iniziative commerciali per la promozione del prodotto italiano all'estero attuate dalle varie forme associative dell'imprenditoria italiana.

L'articolo 25 èdedicato alla composizione del CGIE, formato da 82 membri (attualmente consta di 94 membri).

Sono membri di diritto i presidenti degli Intercomites di ciascun paese - o, in sottordine, il presidente dell'unico Comites eventualmente esistente in uno Stato estero -, nonché i presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il presidente dell' Associazione nazionale dei comuni italiani e il presidente dell'Unione delle province d'Italia.

I soli membri di diritto espressione dei Comites o degli Intercomites possono delegare un altro membro dei medesimi organismi a svolgere le proprie funzioni nel CGIE. I rimanenti membri del CGIE sono eletti tra i membri dei Comites nel corso di un’assemblea dei Comites stessi convocata dall'autorità consolare di riferimento, con le modalità disciplinate dal già citato regolamento di attuazione della presente legge di cui al successivo articolo 35.

Secondo la formulazione del comma 5 del medesimo articolo, ai lavori del CGIE senza diritto di voto possono prendere parte i parlamentari , indipendentemente dalla circoscrizione di appartenenza, (v. infra).

L'articolo 26 specifica ulteriormente i compiti del CGIE, che comprendono oltre quanto già visto l'approvazione di una relazione annuale entro il 31 ottobre. In essa vengono evidenziati i principali temi emersi nell'anno trascorso in riferimento alle comunità italiane all'estero di ciascuna area geografica, e vengono avanzate proposte su ogni iniziativa necessaria a migliorare le attività a loro favore poste in essere.

La relazione costituisce anche l'occasione per un esame di quanto realizzato in conseguenza di interventi legislativi e amministrativi. La relazione, redatta con proiezione triennale, e tenendo conto delle relazioni delle commissioni continentali e della commissione regionale (v. infra articolo 27), è trasmessa a tutti i parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero.

Particolarmente importante appare l'articolo 27, dedicato all'articolazione degli organi del CGIE, il quale ha un Presidente, un Vicepresidente vicario, cinque Vicepresidenti, un Ufficio di presidenza, quattro commissioni per le aree continentali, una commissione regionale, l’assemblea plenaria. In riferimento a quest'ultimo organismo, il Ministro agli affari esteri o il Sottosegretario o Viceministro delegato convoca e presiede l'assemblea plenaria, assicurando il coordinamento tra lo Stato e le Regioni.

Il Vicepresidente vicario è eletto tra i Vicepresidenti e ha la funzione principale di convocare e presiedere l'ufficio di presidenza, curando l'esecuzione delle decisioni in esso assunte. Come già detto i Vicepresidenti, in numero di cinque, rappresentano ciascuna delle quattro aree continentali, mentre uno di essi è espressione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'Ufficio di presidenza è composto dai Vicepresidenti: esso fissa l'ordine del giorno dell'assemblea plenaria, cura la preparazione e il regolare svolgimento dei lavori del CGIE, nonché l'elaborazione della relazione annuale e l'indicazione delle priorità di spesa per l'attività del Consiglio, di cui valuta altresì il bilancio consuntivo.

Le Commissioni per le aree continentali corrispondono alle ripartizioni della Circoscrizione Estero, come individuate dall'articolo 6, comma 1, della citata legge 459 del 2001 – si tratta delle seguenti quattro aree geografiche: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Queste Commissioni, che si riuniscono una volta all'anno nelle rispettive aree geografiche, nonché in occasione dell'assemblea plenaria del CGIE, sono presiedute dal Vicepresidente eletto per ciascuna area. Le Commissioni redigono una relazione annuale sui processi di integrazione delle comunità italiane nelle aree di loro pertinenza, nonché sulle necessità delle medesime collettività, che è trasmessa all'ufficio di presidenza del CGIE ed esaminata in assemblea plenaria.

Per quanto concerne la Commissione regionale, di essa fanno parte i componenti del CGIE di nomina delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il presidente dell'ANCI e il presidente dell’UPI. La commissione regionale si riunisce una volta all'anno, a rotazione nelle diverse Regioni o Province autonome, nonché in occasione dell’assemblea plenaria, ed è presieduta dal vicepresidente del CGIE di propria espressione. La commissione regionale redige anch'essa una relazione annuale sulle attività che le Regioni e le Province autonome hanno promosso in favore delle collettività italiane residenti all'estero, e che, come la relazione delle commissioni continentali, viene trasmessa all'ufficio di presidenza del CGIE per essere esaminata in assemblea plenaria.

L'articolo 28 è dedicato alle riunioni del CGIE, convocato dal Presidente in via ordinaria una volta all’anno (l’attuale normativa prevede invece che sia convocato due volte l’anno dal Segretario generale del CGIE): è tuttavia prevista la possibilità di convocazione in via straordinaria se l'ufficio di presidenza ne ravvisa la necessità per questioni di assoluta urgenza e senza ulteriori spese.

Per la validità delle riunioni del CGIE è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. È previsto che le riunioni dell'assemblea plenaria, dell'ufficio di presidenza, delle commissioni continentali convocate in occasione dell'assemblea plenaria, siano tenute presso il Ministero degli affari esteri, se non diversamente disposto dall'ufficio di presidenza del CGIE. Le assemblee plenarie del Consiglio generale degli italiani all'estero sono pubbliche.

Per quanto concerne la Segreteria del CGIE (articolo 29) essa ha sede presso il Ministero degli affari esteri, ed è affidata a un funzionario della carriera diplomatica con qualifica non inferiore a Consigliere di ambasciata: tale funzionario quanto il personale di segreteria devono essere addetti esclusivamente ai compiti relativi al CGIE.

Secondo quanto disposto dal successivo art. 33, è compito del “Segretario generale” comunicare l’ordine dei lavori di ciascuna sessione del Consiglio ai Presidenti delle due Camere affinché designino fino a dieci parlamentari che prendano parte ai lavori del Consiglio.

L'articolo 30 stabilisce la durata in carica dei componenti del CGIE, equivalente a quella prevista per i membri dei Comites, ossia cinque anni. Anche in questo caso sono previsti casi di decadenza dalla carica, anzitutto quando i membri non partecipino, senza fornire giustificazione adeguata, a più di due sedute plenarie consecutive del CGIE, oppure, se si tratta di membri che rappresentano comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel paese per il quale sono stati designati.

Per quanto invece concerne i membri di diritto, essi decadono dalla carica nei casi in cui siano decaduti dalla funzione di presidente di Comites o di Intercomites, ovvero dalla carica di assessore, oppure ancora in caso di ritiro dell'eventuale delega. Per quanto riguarda poi i componenti eletti del CGIE, in caso di loro cessazione dall'ufficio si provvede alla sostituzione mediante nuova elezione, e il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato precedentemente fissata.

L'articolo 31 riguarda gli eventuali rimborsi ai membri del CGIE, cui spetta il pagamento delle spese di viaggio e una somma forfettaria per le spese di vitto e alloggio, come anche per le spese telefoniche e postali. Per quanto concerne i membri del CGIE espressione di articolazioni istituzionali nazionali, essi non hanno diritto ad alcun rimborso, con l'eccezione del vicepresidente da loro designato. Gli importi dei rimborsi saranno determinati dal regolamento attuativo, già più volte citato, di cui al successivo articolo 35 del provvedimento in esame.

Sulla scorta dell'articolo 32è previsto che ai lavori dell'assemblea plenaria del CGIE partecipi con solo diritto di parola il Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, ovvero un suo delegato. Inoltre l'ufficio di presidenza del CGIE può invitare a partecipare ai lavori delle assemblee plenarie, anche in questo caso con solo diritto di parola, fino a un massimo di dieci personalità competenti sui temi in discussione, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

L'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE è comunicato al Presidente del Senato e al Presidente della Camera, i quali avranno facoltà di designare fino a dieci parlamentari che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.

Tale disposizione sembra peraltro contrastare con quanto disposto testualmente dall’articolo 25, comma 5, in base al quale ai lavori del Consiglio prendono parte, senza diritto di voto, i parlamentari.

Infine, l'articolo 33 è dedicato alla copertura finanziaria delle disposizioni che disciplinano il CGIE, le quali non dovranno prevedere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dovendo utilizzare risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il progetto di legge si chiude con l'articolo 35, già più volte citato, il quale prevede un DPR con il quale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano emanate le norme regolamentari di attuazione di essa, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 17 della legge 400 del 1988 prevede la possibilità di adozione di regolamenti per provvedere, tra l'altro, all'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Tali regolamenti dovranno essere adottati con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Le altre proposte di legge abbinate

Per quanto concerne le proposte di legge presentate presso questo ramo del Parlamento ed abbinate al progetto di legge A.C. 4398 appena illustrato, possono essere raggruppate, per ragioni di razionalità espositiva, per similarità di oggetto.

Un primo gruppo di proposte di leggeA.C. 1883, A.C. 2005, A.C. 2410 e A.C. 2562 - apportano modifiche a vario titolo alla vigente disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.

La proposta di legge A.C. 1883 dell’on. Picchi ed altri, constatando come il sistema elettorale proporzionale non abbia garantito una soddisfacente funzionalità ai Comites ne propone la riforma in senso maggioritario, così da garantire alla lista che riporta il maggior numero di voti una stabile maggioranza nel Comitato.

La proposta di legge, inoltre, si pone in sintonia con il difficile momento della finanza pubblica, proponendo una riduzione del dieci per cento del numero dei Comites, anche per adeguarli alla rinnovata articolazione della rete consolare, che negli ultimi anni ha registrato l'accorpamento di diverse sedi. Ulteriori risparmi dovrebbero conseguirsi prevedendo per i Comites l’utilizzo per le loro riunioni dei locali delle sedi diplomatico-consolari o degli Istituti italiani di cultura all'estero (viene infatti osservato che ben oltre la metà delle spese dei Comites sono dedicate all'affitto delle rispettive sedi). La proposta di legge prevede infine di consentire senz'altro a partiti o movimenti politici già presenti in Parlamento di presentare, in occasione delle elezioni per i Comites, proprie liste, corrispondentemente a quanto avviene nelle elezioni politiche nazionali, inserendosi pertanto in modo diretto ed esplicito nelle dinamiche politiche che già nell'esperienza più recente si sono rivelate ben presenti nei Comites.

 

La proposta di legge A.C. 2005 d’iniziativa dell’on. Zacchera concorda in più punti con quella precedentemente illustrata, e con le stesse motivazioni propone la riforma in senso maggioritario del sistema elettorale per i Comites e la riduzione del loro numero, sì da adeguarli alla rinnovata articolazione della rete consolare – anche qui è inoltre presente la previsione della necessità di ottenere risparmi mediante l’utilizzazione, per le riunioni dei Comites, dei locali delle sedi diplomatico-consolari o degli Istituti italiani di cultura all'estero.

Parimenti, si prevede di consentire la presentazione di liste, per le elezioni dei Comites, esplicitamente riferentisi a partiti politici nazionali, anche per accrescere l’appeal delle elezioni dei Comites, non sempre molto frequentate dai nostri connazionali. Va d’altra parte segnalato che la proposta di legge in commento prende atto in modo assai esplicito dei profondi mutamenti già verificatisi nella struttura, nei comportamenti e nel livello di integrazione delle nostre comunità all’estero, con un numero crescente di neocittadini che lo sono solo per riacquisto di una cittadinanza che apparteneva spesso ai loro nonni, e alla quale non corrisponde assolutamente una trama di rapporti con l’Italia paragonabile a quella dei nostri emigrati diretti del Secondo dopoguerra.

Sulla base di ciò, la proposta di legge dell’on. Zacchera detta norme ulteriori, riguardanti ad esempio la previsione di una relazione annuale di ciascun Comites al Ministero degli affari esteri, nella quale si specifichino le problematiche della comunità di riferimento e si riferisca sui rapporti con la rete consolare italiana in loco. Sempre in tale ottica si prevede l’obbligo per le Ambasciate italiane di dar vita a incontri periodici con i rappresentanti dei Comites.

La proposta di legge A.C. 2410 dell’on. Bucchino ed altri recupera in buona misura l’impianto di una proposta di legge della XIV Legislatura (A.C. 2208), a suo tempo assorbita nel disegno di legge governativo che sfociò nella legge 286/2003, e che prevedeva – proprio come la proposta di legge in commento - l’istituzione e la disciplina dei Consigli degli italiani all’estero (Consites). L’insistenza sulla dimenzione consiliare che si vorrebbe conferire ai Comites è volta ad accrescerne l’analogia con le strutture istituzionali di base del territorio italiana, vale a dire i Comuni e i loro Consigli. Va d'altra parte precisato che la proposta di legge in esame si differenzia con nettezza sul piano politico dalle due precedenti, e ciò in più punti, come ad esempio sulla ribadita necessità che i Comites rimangano saldamente ancorati al livello di base delle comunità italiane all'estero, mantenendo la previsione di una soglia numerica di base di 3.000 cittadini italiani per l’attivazione di un Comites.

La proposta di legge, inoltre, rileva il pericolo che un troppo spinto parallelismo con la razionalizzazione dei Comites costituirebbe un avallo troppo esplicito a quella che in effetti è giudicata un'operazione di effettiva diminuzione dei servizi per le nostre comunità all'estero. Anche le tendenze, illustrate nelle due precedenti proposte di legge, verso una più esplicita politicizzazione del momento elettorale per i Comitati degli italiani all’estero vengono nella proposta di legge in esame rigettate, in quanto suscettibili di indurre nei Comites tensioni che ne pregiudicherebbero il corretto funzionamento, e potrebbero provocare anche l'allarme delle autorità locali. Allo stesso modo, non si ritiene nella proposta di legge di accedere a un sistema elettorale maggioritario, soprattutto perché i casi documentati di stallo politico all’interno dei Comitati degli italiani all'estero sarebbero trascurabili.

In alternativa, la proposta di legge si sofferma su tre nodi complementari, ovvero il rapporto dei Comites con le realtà territoriali e le autorità locali, un più forte riferimento di essi alle strutture dello Stato italiano in loco e un maggiore coordinamento con il Consiglio generale degli italiani all’estero e con i parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero. In questo senso, appare elemento centrale della proposta di legge l'istituzionalizzazione del Comitato dei presidenti dei Consites di ciascun paese, che viene ad essere il principale protagonista nella formazione del nuovo strumento di programmazione degli interventi pubblici nell'ambito delle circoscrizioni consolari, ovvero il piano-paese. Sulla rappresentanza, la proposta di legge in esame prevede di accrescere il ruolo delle donne e dei giovani nei Consites, prevedendo l'obbligo di alternare un uomo e una donna nelle liste elettorali, e di avere almeno un terzo dei candidati di età non superiore ai 35 anni.

Di portata più circoscritta è la proposta di legge A.C. 2562 dell’on. Ricardo Antonio Merlo, che mira ad accrescere il peso istituzionale dei Comites, da un lato raddoppiandone il presupposto di base elettorale (da tremila a seimila cittadini), e dall’altro rendendone vincolante il parere, qualora espresso all’unanimità e coincidente con quello del console competente territorialmente. Inoltre, la proposta di legge vuole anch’essa contribuire al rinnovamento dei protagonisti all’interno dei Comites, prevedendo un’adeguata – non tassativamente fissata – presenza femminile nelle liste elettorali, accanto a quella di giovani con non più di 35 anni.

 

Un secondo gruppo di proposte di legge – A.C. 113, A.C. 114, A.C. 2207, A.C. 2282 e A.C. 2397 – riguardano a vario titolo modifiche o abrogazioni della vigente disciplina del Consiglio generale degli italiani all’estero.

La proposta di legge A.C. 113 dell’on. Angeli, constatando la duplicazione di funzioni venutasi a creare tra il CGIE e i parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero, dopo il loro ingresso nel Parlamento nazionale, dispone l’abrogazione della legge che disciplina il CGIE, con la conseguente soppressione di tale organismo.

 

La proposta di legge A.C. 114, d’iniziativa dell’on. Angeli, prevede l’istituzione di un nuovo tipo di organismo, il CRIE (Consiglio di rappresentanza degli italiani all’estero). La ratio di tale proposta legislativa consiste nell’esigenza di non disperdere l'esperienza maturata negli anni di attività del CGIE, ponendo tuttavia rimedio alla già rilevata duplicazione di funzioni di esso con i parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero. Pertanto il CRIE includerà i parlamentari eletti all'estero e 65 membri eletti direttamente dai Comites, è avrà una struttura burocratica più agile, con la presidenza di diritto del Ministro degli affari esteri, che sarà a capo di ufficio di presidenza di soli 11 membri. Per quanto riguarda i parlamentari, il loro mandato nel CRIE durerà quanto la Legislatura all'inizio della quale il nuovo CRIE dovrà essere nominato.

L’istituzione ed il funzionamento del CRIE non daranno luogo a nuovi oneri per la finanza pubblica, poiché ad essi si farà fronte con le economie di spesa derivanti dalla soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

 

La proposta di legge A.C. 2207 dell’on. Porta ed altri è basata anch'essa sulla constatazione della necessità di una ridefinizione del ruolo del CGIE alla luce della presenza nel Parlamento nazionale di deputati eletti nella Circoscrizione Estero. D'altra parte, tuttavia, la proposta di legge rileva l'intreccio tra la necessità di ridefinire i profili del CGIE e le prospettive di riforma costituzionale all’orizzonte, suscettibili di notevoli mutamenti nel quadro di riferimento complessivo. Pertanto, nella relazione si dichiara di aver optato per un progetto transitorio di revisione delle funzioni e del modo di operare del CGIE, in vista del miglior coordinamento possibile con i parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero.

Le innovazioni più importanti che la proposta di legge apporta alla disciplina del CGIE consistono anzitutto nella ridimensionamento del numero dei suoi componenti nella misura di 25 unità - che porterebbe il Consiglio dagli attuali 94 a 69 componenti. Tale riduzione è ripartita in dieci unità sottratte alla componente di nomina governativa, e 15 unità in meno per la componente elettiva. Anche la proposta di legge in esame si sofferma sull'esigenza di una maggiore presenza di donne e giovani, e istituisce pertanto l'obbligo del 50% di presenza femminile nelle liste di candidati per il CGIE, il trenta per cento dei quali dovrà altresì essere rappresentato da giovani di età non superiore ai 35 anni. Si prevede inoltre di rafforzare l'autonomia del CGIE,  superando la dipendenza di esso dal Ministro degli affari esteri, e attribuendo al segretario generale del Consiglio anche i compiti di rappresentanza esterna. Sempre in tale ottica vengono rafforzate le funzioni delle diverse istanze del CGIE (come l'assemblea plenaria, le assemblee continentali, il comitato di presidenza, ecc.), che assumono lo status di veri e propri organi del CGIE.

 

L’iniziativa legislativa dell’on. Gianni Farina (A.C. 2282) inserisce anch’essa le modifiche alla disciplina vigente del CGIE nel nuovo quadro costituito dall'elezione, a partire dal 2006, dei parlamentari della Circoscrizione Estero; ma dando un giudizio sostanzialmente positivo dell'interazione del CGIE con le nuove istanze rappresentative, rispetto alle quali anzi meglio risulta il profilo consultivo e propositivo del CGIE medesimo. La relazione alla proposta di legge specifica dunque che l'unico intento è quello di intervenire sul sistema di voto e sull'assetto degli organismi del CGIE, senza toccarne ruolo e compiti. Istanza fondamentale della proposta di legge è quella del passaggio dall'elezione di secondo grado dei membri elettivi del CGIE da parte dei Comites all'elezione a suffragio universale per entrambi gli organismi.

Inoltre, si prevede la riduzione da 94 a 75 del numero dei componenti del CGIE, mentre il comitato di presidenza viene soppresso e sostituito dal comitato esecutivo, nel quale siedono il presidente del CGIE, il segretario generale e i tre segretari continentali eletti dalle assemblea delle tre aree continentali che vanno a sostituire le attuali quattro –Europa e Africa; America Latina; America del Nord e Oceania. In tal modo si assume di contribuire a decentralizzare l'elaborazione politica sulle problematiche degli italiani all'estero, alle quali peraltro si vuole che partecipino anche le rafforzate istanze federaliste italiane, mediante la previsione della partecipazione ai lavori del CGIE, senza diritto di voto, dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ovvero di loro delegati.

 

La proposta di legge A.C. 2397 dell’on. Razzi ed altri mira  all’abrogazione della legge istitutiva del CGIE, affiancando alla ricorrente motivazione della duplicazione di funzioni rispetto alla sopravvenuta presenza in Parlamento di deputati italiani eletti nella Circoscrizione Estero; la constatazione di analoga sovrapposizione tra i compiti e le funzioni del CGIE e quelle dei Comites. Pertanto la proposta di legge (articolo unico) dispone l’abrogazione della legge 368/1989, e prevede un’utilizzazione alternativa delle somme già stanziate per il funzionamento del CGIE.

Venendo ai contenuti delle altre tre iniziative legislative, la proposta di legge A.C. 94 d’iniziativa dell’on. Tremaglia ed altri si pone oltre il consueto quadro di riferimento normativo per le politiche nei confronti degli italiani all’estero: essa infatti prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani all'estero che eserciti attività di indirizzo, coordinamento e controllo sulle politiche concernenti i nostri connazionali espatriati, con particolare attenzione all'attuazione della completa eguaglianza dei loro diritti civili e politici rispetto agli italiani residenti nel territorio nazionale. L'iniziativa legislativa si inquadra nel vasto movimento di opinione e di azioni che negli ultimi anni ha condotto a rivalutare notevolmente il ruolo degli italiani all'estero, fino a giungere alla modifica costituzionale e poi alla legge sul voto degli italiani all'estero (la già citata legge 459 del 2001).

Proseguendo negli sforzi per raccordare il grande bacino costituito non solo dai cittadini italiani all’estero, ma anche dal gran numero di stranieri di origine italiana, con il relativo indotto economico e le sinergie da porre in essere con il sistema produttivo nazionale, la proposta di legge in esame prevede che la Commissione sia composta da venti senatori e venti deputati, nominati dai rispettivi presidenti in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari. Le cui sedute saranno pubbliche, salvo diversa determinazione della Commissione medesima, la quale verificherà lo stato della legislazione sul diritto di voto dei cittadini italiani all'estero e sulle restanti materie di loro interesse, assicurandosi anche che livelli di informazione adeguati vengano destinato dal servizio pubblico televisivo a beneficio delle collettività italiane all'estero.

Inoltre, la Commissione vigilerà sulla valorizzazione dell'imprenditoria italiana all'estero, e sarà preposta a mantenere i contatti con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri, per una comune impostazione dei problemi culturali, sociali ed economici. Infine, la Commissione è competente a proporre iniziative per il rafforzamento della rete consolare e dei servizi da essa erogati a beneficio degli italiani all'estero, ed esercita la vigilanza sull'attuazione degli accordi internazionali di interesse degli italiani nel mondo, soprattutto nel campo del diritto del lavoro e della legislazione sociale e previdenziale. Almeno una volta all'anno la Commissione riferisce alle Camere sui risultati della propria attività, con eventuali osservazioni e proposte di carattere legislativo o regolamentare. Le spese di funzionamento della Commissione saranno a carico, con equa ripartizione, dei bilanci di Camera e Senato.

 

La proposta di legge A.C. 3065 dell’on. Porta ed altri è intesa a migliorare la funzionalità ed accrescere la rappresentatività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed il CGIE, istituita dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, che ha apportato modifiche all'originario impianto della disciplina del Consiglio generale degli italiani all'estero. La relazione introduttiva alla proposta di legge rileva come la Conferenza, per varie ragioni, non abbia ancora fatto registrare una sua pregnanza istituzionale, come pure si poteva sperare.

La proposta di legge, nel presupposto di dover conservare la prospettiva di un serio coordinamento interistituzionale per le istanze degli italiani all'estero rappresentate primariamente dal CGIE - e in dissenso dall’ottica, presente in alcune delle proposte di legge di cui in precedenza, di realizzare tale coordinamento trasferendo all'interno del CGIE il confronto tra le comunità italiane all'estero e gli attori regionali -, dà vita a un organismo parzialmente nuovo, ovvero la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali ed il CGIE. In tal modo, la proposta di legge mira a mantenere l'autonomia delle istanze dell'emigrazione italiana nei confronti dei vari attori istituzionali, pur accrescendo, con l'inclusione degli enti locali - anch'essi ormai impegnati in attive relazioni con le comunità di italiani all’estero partiti dal proprio territorio -, l'ambito del dialogo.

 

Infine, la proposta di legge A.C. 3574 dell’on. Calearo Ciman – che si ricollega alla proposta di legge costituzionale A.C. 3573, presentata dal medesimo deputati, volta all’abolizione della Circoscrizione estero dalla Carta costituzionale – novella la legge che disciplina i Comites, allo scopo di attribuire al Ministro degli Affari esteri una funzione di raccordo e mediazione con i Comites, in modo da compensare in qualche modo il venir meno del diritto di voto per i nostri connazionali con un’efficace rappresentanza presso le istituzioni centrali italiane delle loro istanze e delle loro necessità.

 


Le risorse finanziarie per gli italiani all’estero sullo stato di previsione del MAE

 

Nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri le risorse per gli italiani all’estero sono ricomprese nel Programma 4.8 (Italiani nel mondo e politiche migratorie) della Missione n. 4 (L’Italia in Europa e nel mondo): la legge di bilancio per il 2011 ha previsto, in proiezione triennale, lo stanziamento di 59,2 milioni per il 2011 – con una riduzione rispetto all’anno precedente di 14 milioni – e il 2012, mentre l’appostamento scende a 52,2 milioni per il 2013.

Il disegno di legge di assestamento 2011 (A.C. 4622), già approvato dal Senato, di cui è terminato l’esame presso la Commissione Bilancio della Camera, registra per il Programma 4.8 un aumento di 1,3 milioni a seguito di atti amministrativi adottati nella prima metà dell’esercizio finanziario in corso; d’altra parte il disegno di legge propone una riduzione di 2,1 milioni, con le previsioni assestate che vedono una riduzione di 0,9 milioni di euro.

 

Serie storica degli stanziamenti di competenza per il Programma 4.8 (Italiani nel mondo e politiche migratorie):

(euro)

RENDICONTO 2008

RENDICONTO 2009

RENDICONTO 2010

ASSESTAMENTO 2011

 

132.650.223

 

 

101.317.686

 

73.511.462

 

58.340.478

 

 

 

 



[1]    L’elenco è riportato nel sito web del CGIE.

[2]    Recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all’estero, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2010, n. 98.

[3]    Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[4]   “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”. Il comma 1 richiamato prevede che il “Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali”.