Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: La 'Costituzione provvisoria' libica - Traduzione e commento del comunicato costituzionale del Consiglio nazionale transitorio libico (3 agosto 2011)
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 273
Data: 22/09/2011
Descrittori:
COSTITUZIONI   LIBIA
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

La “Costituzione provvisoria” libica

 

Traduzione e commento del comunicato costituzionale del Consiglio nazionale transitorio libico
(3 agosto 2011)

 

 

 

 

 

 

n. 273

 

 

 

22 settembre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it

Servizio Studi – Analisi dei temi di politica estera nell’ambito dell’Osservatorio di politica internazionale

( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: es0892.doc

 


INDICE

§      Introduzione  3

§      Il documento  3

§      Principi fondamentali e diritti di libertà  3

§      L’organizzazione di governo libica nella transizione  5

Consiglio Nazionale di transizione libico

§      Comunicato costituzionale  11

 

 


SIWEB

Introduzione

 


Il documento

Il 3 agosto 2011 il Consiglio nazionale transitorio libico ha approvato un comunicato costituzionale, composto da un preambolo e 37 articoli e volto a delineare l’assetto transitorio delle istituzioni libiche. Del comunicato viene qui presentata una traduzione non ufficiale in italiano a cura del Servizio studi. Il comunicato può essere suddiviso in due parti:

 

- una parte dedicata alla definizione dei principi fondamentali e dei diritti di libertà, composta dal preambolo, dal capitolo 1 “Disposizioni generali” (artt. 1-6) e dal capitolo 2 “Diritti e libertà pubbliche” (artt. 7-16);

 

- una parte dedicata all’organizzazione di governo libica nella transizione, composta dal Capitolo 3 “Sistema di governo nel periodo di transizione” (artt. 17-30), dal Capitolo 4 “Garanzie giudiziarie” (artt. 31-33) e dal Capitolo 5 “Disposizioni finali” (artt. 34-37).

 

Si segnala che al momento dell’approvazione del documento, il 3 agosto 2011, le forze del Consiglio nazionale transitorio libico non avevano ancora conquistato il controllo di Tripoli e di gran parte della Tripolitania.

Principi fondamentali e diritti di libertà

Per la parte concernente i principi fondamentali e i diritti di libertà risultano rilevanti:

 

- nel preambolo il richiamo all’aspirazione del popolo libico ad “uno stato basato sulla democrazia, sul principio del pluralismo politico e delle istituzioni” e al desiderio di “una società stabile, sicura e giusta, capace di promuovere la scienza e la cultura, garantire benessere e assistenza sanitaria e educare le nuove generazioni allo spirito dell’Islam e all’amore del bene e della Patria”;

 

- all’articolo 1, la definizione della Libia come “Stato indipendente e democratico”;

 

- sempre all’articolo 1, la definizione dell’Islam come religione della Libia e della Sharia come “principale fonte della legislazione”; si afferma insieme che “lo Stato garantisce ai non musulmani la libertà di praticare la propria religione”; inoltre all’articolo 6 si riconosce l’eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge “senza discriminazione sulla base della religione, della dottrina, della lingua, della ricchezza, del sesso, della relazione di sangue o opinione politica, ceto sociale o appartenenza tribale, regionale o familiare”;

 

Sulla varietà di riferimenti all’Islam e alla Sharia nei documenti costituzionali dell’area del Nord Africa e del Medio Oriente si rinvia al box sottostante: Le Costituzioni del Nord Africa e del Medio Oriente ed i riferimenti all’Islam.

 

- ancora all’articolo 1, il riconoscimento dell’arabo come lingua ufficiale”; si afferma insieme che “lo Stato garantisce i diritti culturali di tutti i componenti della società libica, e considera le loro lingue come lingue nazionali”

 

Il riferimento è probabilmente alla presenza berbera in Libia. Si ricorda peraltro che anche la recente riforma costituzionale marocchina, approvata con referendum popolare il 1° luglio 2011, prevede il riconoscimento della lingua berbera, come altra lingua ufficiale, insieme all’arabo, del Marocco (cfr. Servizio studi, Risultati del referendum costituzionale in Marocco, 4 luglio 2011).

 

- all’articolo 4, l’impegno dello Stato per un “sistema politico civile e democratico” basato sul “multipartitismo, in vista di un’alternanza pacifica e democratica dell’autorità”;

 

- all’articolo 5 la definizione della famiglia come “base della società” che “ricade sotto la protezione dello Stato”, il quale, tra le altre cose, “veglia sui nascituri”;

 

Si segnala che l’affidamento allo Stato del compito di “vegliare sui nascituri” potrebbe implicare una regolamentazione in senso restrittivo della possibilità di ricorrere all’aborto, o anche un divieto integrale.

 

- all’articolo 7 l’affidamento allo Stato della salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con l’impegno all’adesione ai documenti internazionali in materia, ma anche alla “promulgazione di nuove carte che riconoscano l’uomo come rappresentante di Dio sulla terra”;

 

Il riferimento alla promulgazione di nuove carte che riconoscano l’uomo come rappresentante di Dio sulla terra appare ricollegarsi ad alcuni documenti presenti nell’area islamica come la Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell’Islam, approvata dall’Organizzazione della conferenza islamica il 5 agosto 1990. Il documento offre un catalogo di diritti analogo a quello della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, pur subordinando in più punti (art. 2: diritto alla vita; art. 12 libertà di movimento; art. 22 libertà di opinione) l’esercizio di tali diritti ai principi della legge islamica, la Sharia. Il documento prevede inoltre, come norme di chiusura, che “tutti i diritti e le libertà riconosciute nella Dichiarazione siano soggetti alla Sharia islamica” (art. 24) e che “la Sharia è l’unica fonte per l’interpretazione di ciascun articolo della Dichiarazione” (art. 25). Significativo è anche l’articolo 1, il quale riconosce che “tutti gli uomini sono eguali […] senza discriminazioni di razza, colore, linguaggio, sesso, credo religioso, appartenenza politica, status sociale […]. La vera fede è la garanzia per indirizzare la dignità umana lungo il cammino della perfezione umana” (Cfr. Servizio studi, Approfondimenti sulla crisi politica in Nord Africa e in Medio Oriente. Laicità e pluralismo nel mondo islamico, 12 aprile 2011).

 

- agli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 il riconoscimento delle libertà di opinione, di stampa e di manifestazione, della proprietà privata e dell’inviolabilità del domicilio, della corrispondenza e delle conversazioni telefoniche (salva la possibilità di controllo o sequestro in caso di ordinanza giudiziaria, per un tempo limitato e conformemente alle disposizioni di legge);

 

- all’articolo 15 il riconoscimento della libertà di formazione di partiti politici, associazioni e altre organizzazioni della società civile, con il divieto, però di costituire “associazioni segrete o armate o contrarie all’ordine pubblico o alla moralità pubblica, o altri aspetti che rischino di compromettere lo Stato e la sua integrità territoriale”.

 

Al riguardo, si segnala che le fattispecie che consentono una limitazione della libertà di associazione potrebbero risultare eccessivamente indefinite, in particolare per quanto concerne il richiamo alla “moralità pubblica”.

L’organizzazione di governo libica nella transizione

Il comunicato costituzionale descrive, in particolare all’articolo 30, tre fasi nella transizione di governo libica:

 

1)        la fase precedente alla “liberazione”, nella quale l’organizzazione di governo rimane quella costituitasi alla fine di febbraio scorso, con il consiglio nazionale di transizione provvisorio e l’ufficio esecutivo, mantenendo inalterata la loro composizione (art. 30, primo periodo);

 

Si ricorda che, a seguito dello scoppio della rivolta libica, intorno alla metà di febbraio, in diverse città della Cirenaica si sono formati comitati locali, consigli civici e militari, che hanno assunto il controllo delle città cadute in mano alle forze ribelli e organizzato milizie locali di difesa, coordinandosi con le forze dell’ordine e militari passate dalla parte della rivolta. In questo contesto, è sorto, a coordinare la rivolta e l’attività dei diversi comitati locali (ai quali è rimasta affidata l’amministrazione delle diverse città), a partire da sabato 26 febbraio 2011, il Consiglio transitorio nazionale libico, guidato dall’ex-ministro della giustizia di Gheddafi, passato con i rivoltosi, Mustafa Abdel Jalil. Il 6 marzo si è giunti ad un accordo sulla composizione del consiglio che ha designato alla presidenza Jalil. Il consiglio è composto da, oltre al presidente, altri trentadue esponenti. Ancora a metà giugno, solo i nomi di tredici componenti sono stati però resi noti, per tutelare gli altri che si trovavano in zone sotto il controllo delle forze fedeli a Gheddafi. A fianco del consiglio, chiamato a svolgere anche funzioni “legislative”, è presente un governo provvisorio guidato da Mahmoud Jabril, già capo dell’ufficio libico per lo sviluppo economico (cfr. Servizio studi, La situazione in Medio Oriente e in Nord Africa. Schede paese politico-parlamentari e Indicatori internazionali, 14 giugno 2011).

 

2)        la fase successiva alla “dichiarazione di liberazione” (art. 30 secondo periodo) nella quale si deve ritenere (anche se il testo non risulta chiarissimo in proposito) che il Consiglio nazionale transitorio integri la propria composizione secondo le disposizioni dell’articolo 18, che stabilisce che il consiglio sia composto da rappresentanti dei consigli locali. Inoltre, il Consiglio dovrà procedere entro 30 giorni dalla dichiarazione della liberazione alla formazione di un nuovo governo transitorio ed entro 90 giorni all’approvazione della legge elettorale di un’assemblea costituente (il “Congresso nazionale generale”) composta da 200 membri; alla nomina della Commissione elettorale e all’indizione delle elezioni, che dovranno avvenire entro 240 giorni dalla dichiarazione di liberazione;

 

In questa fase i rapporti tra Consiglio nazionale transitorio e governo transitorio saranno regolati dalle disposizioni del Comunicato di cui agli articoli da 17 a 29. In particolare, i poteri appaiono concentrati nel Consiglio nazionale di transizione, definito (art. 17) suprema autorità rappresentativa del Paese ed al quale viene affidato il compito di “promulgazione delle leggi” e di “attuazione della politica generale dello Stato”. Il governo transitorio, invece, definito anche “ufficio esecutivo” (art. 24) ha compiti di “gestione dei diversi settori del paese”. Il suo presidente o i suoi membri possono essere sfiduciati dal Consiglio con una maggioranza di due terzi.

 

In base a notizie di stampa, risultano in corso i contatti per la formazione del nuovo governo.

 

3)      la fase costituente vera e propria a decorrere dalla prima sessione dei lavori del Congresso nazionale generale. Tale fase vedrà:

-             nel corso della prima sessione del Congresso nazionale generale le dimissioni del Consiglio nazionale transitorio;

-             entro 30 giorni la nomina di un primo ministro che, a sua volta dovrà nominare i ministri componenti del governo, da sottoporre ad un voto di fiducia da parte del Congresso generale (a differenza di quanto previsto dall’articolo 24 per la sfiducia dei componenti del governo transitorio da parte del Consiglio nazionale transitorio, non si fa riferimento al quorum di due terzi);

-             entro 30 giorni la nomina di un organo ristretto incaricato della predisposizione di una bozza di Costituzione.

 

Al riguardo si segnala che non risulta specificato se tale organo sarà, come apparirebbe logico, interno al Congresso o composto da personalità esterne:

 

-            entro 60 giorni la presentazione da parte dell’organo ristretto della bozza di Costituzione;

-            l’adozione della Costituzione da parte del Congresso generale e la sua sottoposizione, entro 30 giorni, a referendum, nel quale sarà necessario il voto favorevole dei due terzi degli elettori per la sua approvazione; nel caso la bozza venga respinta, l’organo ristretto sarà chiamato ad una nuova formulazione da sottoporre nuovamente a referendum entro 30 giorni;

-            entro i 30 giorni successivi all’approvazione della Costituzione, il Consiglio approverà una nuova legge elettorale conforme alla Costituzione

-            entro 180 giorni dall’approvazione della legge elettorale si terranno le elezioni generali della nuova assemblea legislativa come definita dalla Costituzione approvata.

 

 

Box: Le Costituzioni dell’area del Nord Africa e del Medio Oriente ed i riferimenti all’Islam[1]

 

Islam religione di Stato

Riferimento alla Sharia

Algeria

Sì (art. 2)

-

Arabia Saudita

Sì (art. 1)

Sharia fondamento dello Stato (art. 8)

Bahrein

Sì (art. 2)

Sharia “la fonte principale della legislazione” (art. 2)

Egitto (Costituzione 1971)

Sì (art. 2)

Sharia “la fonte principale della legislazione” (art. 2)

Egitto (dichiarazione costituzionale del Consiglio supremo forze armate 2011)

Sì (art. 2)

Sharia “la fonte principale della legislazione” (art. 2)

Emirati Arabi Uniti

Sì (art. 7)

Sharia “una fonte principale della legislazione” (art. 7)

Giordania

Sì (art. 2)

-

Iran

“Esclusiva sovranità di Dio” (art. 2)

Tutte le leggi basate su criteri islamici (art. 2)

Iraq

Sì (art. 2)

Islam “una fonte fondamentale della legislazione” (art. 2)

Kuwait

Sì (art. 2)

Sharia “una fonte principale della legislazione” (art. 2)

Libano

no

-

Libia (1969)

Sì. “Stato protegge libertà dei culti in accordo con la moralità pubblica” (art. 2)

-

Marocco

Sì, ma Stato garantisce a tutti libero esercizio dei culti (art. 2)

-

Oman

Sì (art. 2)

Sharia “la base della legislazione” (art. 2)

Qatar

Sì (art.1)

Sharia “una fonte principale della legislazione” (art. 2)

Siria

Islam “religione del Presidente della Repubblica” (art. 3)

Giurisprudenza islamica “una fonte principale della legislazione” (art. 3)

Tunisia

Sì (art. 1)

-

Yemen

Sì (art. 2)

Sharia “la fonte della legislazione” (art. 1)

 

 

 

 


Consiglio Nazionale di transizione libico

 


 

Consiglio Nazionale di transizione libico

Comunicato costituzionale

 

Fedeli alla rivoluzione 17 febbraio 2011 (14 Rabì‘ al-àwwal 1432 h.), guidata dal popolo libico in tutto il paese, e devoti alle anime dei martiri di questa rivoluzione benedetta, che hanno sacrificato la propria vita per la libertà, una vita dignitosa nella propria patria, e il ripristino dell’insieme dei diritti negati da Gheddafi e dal suo ex regime,

 

Sulla base della legittimità di questa rivoluzione, ed in risposta alla richiesta del popolo libico che aspira ad uno stato basato sulla democrazia, sul principio del pluralismo politico e delle istituzioni, che desidera una società stabile, sicura e giusta, capace di promuovere la scienza e la cultura, garantire benessere e assistenza sanitaria, e educare le nuove generazioni allo spirito dell’Islam e all’amore del bene e della Patria.

 

In vista di una società basata sui principi di cittadinanza, giustizia, uguaglianza, prosperità  e progresso, dove non ci sia posto per l’ingiustizia, la tirannia, il dispotismo, lo sfruttamento, e l’autocrazia, e in attesa della ratifica di una costituzione permanente tramite referendum popolare, il consiglio nazionale libico di transizione rilascia la presente dichiarazione costituzionale, perché costituisca la base della governance nella fase transitoria.

 

 

Capitolo 1

 

Disposizioni generali

 

Articolo 1

 

 La Libia è uno stato indipendente e democratico, il suo popolo è la fonte dell’autorità, la capitale è Tripoli, la religione l’Islam e la Sharia è la principale fonte della legislazione. Lo stato garantisce ai non musulmani la libertà di praticare la propria religione. La lingua ufficiale è l’arabo.  Lo stato libico garantisce i diritti culturali di tutti i componenti della società libica, e considera le loro lingue come lingue nazionali.

 

 

 

Articolo 2

 

La legge stabilisce l’emblema dello stato e l’inno nazionale.

 

 

Articolo 3

 

La forma e le dimensioni della bandiera nazionale sono così stabilite:

la base deve essere il doppio dell’altezza, ed è divisa in tre bande orizzontali: rossa in alto, nera in mezzo e verde in basso. La superficie della fascia nera è uguale alla superficie totale delle altre due, al centro della fascia è raffigurata una mezzaluna bianca, tra le cui estremità c’è una stella a cinque punte.

 

 

 

Articolo 4

 

Lo stato si impegna ad istituire un sistema politico civile e democratico basato sulla pluralità politica e sul multipartitismo, in vista di un’alternanza pacifica e democratica dell’autorità.

 

 

Articolo 5

 

La famiglia è la base della società e ricade sotto la protezione dello stato, che difende e protegge il matrimonio, garantisce la tutela della maternità, dell’infanzia e degli  anziani, veglia sui nascituri, sui giovani e su coloro che hanno bisogni particolari.

 

 

Articolo 6

 

Tutti i Libici sono uguali davanti alla legge, e godono di eguali diritti civili e politici, di pari opportunità e pari doveri e responsabilità pubbliche, senza discriminazione sulla base della religione, della dottrina, della lingua, della ricchezza, sesso, relazione di sangue o opinione politica, ceto sociale o appartenenza tribale , regionale o familiare.

 

 

 

 

 

Capitolo 2

 

Diritti e libertà pubbliche

 

Articolo 7

 

Lo stato salvaguarda i diritti umani e le libertà fondamentali, si impegna ad aderire alle dichiarazioni e alle carte regionali ed internazionali che proteggono tali diritti e libertà, e lavora alla promulgazione di nuove carte che riconoscano  all’uomo come rappresentante di Dio sulla terra

 

 

Articolo 8

 

Lo stato garantisce pari opportunità, e opera al fine di provvedere uno standard di vita dignitoso,  il diritto al lavoro e all’educazione,  all’assistenza sanitaria e alla previdenza sociale per tutti i cittadini, come garantisce il diritto alla proprietà individuale  e privata. Lo stato garantisce altresì un’equa ripartizione della ricchezza nazionale tra i cittadini e le diverse città e regioni dello stato.

 

 

Articolo 9

 

E’ obbligo ogni cittadino difendere la patria e preservarne l’unità nazionale, non pregiudicare il sistema civile costituzionale e democratico, attenersi ai valori civili e combattere i regionalismi, i familiarismi e i tribalismi.

 

 

Articolo 10

 

Lo stato garantisce il diritto di asilo ai sensi di legge e proibisce l’estradizione dei rifugiati politici.

 

 

 

Articolo 11

 

Le abitazioni e i beni immobili privati sono inviolabili. E’ vietato accedervi o effettuarvi perquisizioni salvo nei casi previsti dalla legge, secondo le modalità ivi indicate. Ciascun cittadino ha il dovere di salvaguardare i beni pubblici e privati.

 

 

Articolo 12

 

La vita privata dei cittadini è inviolabile ed è protetta dalla legge. Lo stato non ha il diritto di spiare i suoi cittadini salvo in caso di ordinanza giudiziaria secondo le disposizioni di legge.

 

 

Articolo 13

 

La corrispondenza, le conversazioni telefoniche e gli altri mezzi di comunicazione sono inviolabili e confidenziali. Essi sono garantiti, e non possono essere sequestrati, esaminati o controllati salvo in caso di ordinanza giudiziaria, per un tempo limitato e conformemente alle disposizioni di legge.

 

 

Articolo 14

 

Lo stato garantisce la libertà d’opinione, di espressione individuale e collettiva, di ricerca scientifica, di comunicazione, della stampa, dei media, di stampa ed edizione, di circolazione, assembramento, manifestazione, sit-in pacifico se in conformità con la legge.

 

 

Articolo 15

 

Lo stato garantisce la libertà di formare partiti politici, associazioni e altre organizzazioni della società civile, e promulga una legge per la loro organizzazione. E’ vietato creare associazioni segrete o armate o contrarie all’ordine pubblico o alla moralità pubblica, o altri aspetti che rischino di compromettere lo stato e la sua integrità territoriale.

 

 

Articolo 16

 

La proprietà privata è salvaguardata, il proprietario non può vedersi negare il diritto di disporre dei propri beni entro i limiti della legge.

 

 

 

 

 

 

Capitolo 3

Sistema di governo nel periodo di transizione

 

 

Articolo 17

 

Il consiglio nazionale provvisorio di transizione è la più alta autorità dello stato libico, ed esercita le funzioni della sovranità suprema, ivi comprese la promulgazione delle leggi e l’attuazione della politica generale dello stato. Esso è il solo rappresentante legittimo del popolo libico, e la sua legittimità proviene dalla rivoluzione del 17 febbraio. Ad esso sono affidati i compiti di tutelare l’unità nazionale e la sicurezza del territorio nazionale, rappresentare e diffondere i valori  e la morale, garantire la sicurezza dei cittadini e dei residenti, la ratifica dei trattati internazionali, e stabilire i fondamenti dello stato civile costituzionale e democratico.

 

 

Articolo 18

 

Il consiglio nazionale provvisorio di transizione è composto dai rappresentanti dei consigli locali. Al fine di stabilire il numero di rappresentanti di ciascun consiglio locale si dovrà tenere conto della densità demografica e della specificità geografica della città o della regione rappresentate. Il consiglio ha il diritto di aggiungere dieci membri per ragioni di interesse nazionale. La candidatura e la scelta dei dieci membri sono di pertinenza del consiglio. Il consiglio nazionale provvisorio di transizione elegge un presidente, un primo vice-presidente e un secondo vice-presidente. Qualora uno di queste posizioni fosse  vacante, il consiglio designerà un sostituto. In tutti i casi, l’elezione avviene a maggioranza relativa dei presenti. Se più candidati hanno ottenuto la maggioranza, il candidato sarà designato dal presidente .

 

 

Articolo 19

 

Il presidente del consiglio nazionale provvisorio di transizione presta giuramento legale davanti al consiglio; così come i membri del consiglio nazionale provvisorio di transizione prestano giuramento davanti al presidente secondo la formula seguente:

“Nel nome dell’Altissimo, giuro di svolgere la mia funzione con onestà e sincerità, di mantenermi fedele agli obiettivi della rivoluzione del 17 febbraio, di rispettare la dichiarazione costituzionale e i regolamenti interni del consiglio, di vegliare pienamente sugli interessi del popolo libico e salvaguardare l’indipendenza della Libia, la sua sicurezza e la sua integrità territoriale.

 

 

Articolo 20

 

Il consiglio nazionale provvisorio di transizione funziona secondo un regolamento che stabilisce il metodo di lavoro, e le modalità di esercizio delle proprie funzioni.

 

 

Articolo 21

 

I membri del consiglio nazionale provvisorio di transizione non possono esercitare al contempo funzioni esecutive pubbliche, né fare parte di uno dei consigli locali. I membri non possono essere nominati nei consiglio d’amministrazione di una società, o partecipare agli obblighi del governo o di una delle istituzioni pubbliche. Durante la durata del mandato, il membro del consiglio, il suo congiunto o suo figlio, non possono acquistare, vendere, prendere o dare in affitto una proprietà dello stato, o farne oggetto scambio, o concludere un contratto con lo Stato in cui sia parte in causa, come committente, appaltatore o fornitore.

 

 

Articolo 22

 

Non è possibile destituire un membro del Consiglio nazionale provvisorio di transizione, fatto salvo il caso in cui  venga meno una delle condizioni di appartenenza, o vi sia stata una violazione degli obblighi di appartenenza. La destituzione di un membro del Consiglio nazionale provvisorio di transizione si decide con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.  La nomina termina in seguito al decesso o all’accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio nazionale provvisorio di transizione o in caso di perdita dei diritti civili o della capacità di svolgere il proprio dovere. In caso di destituzione o termine della nomina  spetta al consiglio regionale designare un sostituto.

 

 

Articolo 23

 

La sede del Consiglio nazionale provvisorio di transizione è Tripoli. Il Consiglio può avere una sede provvisoria a Benghazi. È altresì possibile che su richiesta della maggioranza dei suoi membri, si riunisca in altra località.

 

Articolo 24

 

Il Consiglio nazionale provvisorio di transizione designa un ufficio esecutivo ovvero un governo provvisorio composto da un presidente e da un numero sufficiente di membri per la gestione dei diversi settori del paese. Il Consiglio nazionale provvisorio di transizione ha il diritto di destituire il presidente dell’Ufficio esecutivo o del Governo provvisorio – o uno dei suoi membri, su decisione maggioritaria dei due terzi dei membri del Consiglio. Il presidente dell’Ufficio esecutivo – o il Governo provvisorio e i suoi membri sono responsabili collettivamente davanti al Consiglio nazionale provvisorio di transizione dell’attuazione della politica dello Stato, secondo le indicazioni dal Consiglio nazionale transitorio. Ciascun membro è responsabile davanti all’Ufficio esecutivo – o Governo provvisorio, dell’operato  del settore che dirige.

 

 

Articolo 25

 

Il presidente e i membri dell’Ufficio esecutivo – o del Governo provvisorio sono tenuti a prestare giuramento secondo i termini enunciati dall’articolo 19 davanti al presidente del Consiglio nazionale transitorio, prima di accedere alle proprie funzione.

 

 

Articolo 26

 

L’Ufficio esecutivo – o il Governo provvisorio – procede all’attuazione della politica dello Stato, conformemente a  quanto stabilito dal Consiglio nazionale transitorio,  e promulga i decreti attuativi delle leggi pubblicate. L’Ufficio esecutivo – o il Governo provvisorio sottopone i progetti delle leggi all’esame Consiglio nazionale  provvisorio che adotta le misure  che ritiene appropriate.

 

 

Articolo 27

 

Il budget generale dello stato è stabilito ai sensi di legge.

 

 

Articolo 28

 

Il Consiglio nazionale di transizione stabilisce un ufficio amministrativo incaricato del controllo finanziario di tutte le entrate, le spese e i beni mobili e immobili  che appartengono allo Stato. Tale ufficio è incaricato di utilizzare in modo appropriato e corretto tali  risorse e a preservarle. Presenta regolare rapporto sullo stato dei beni al Consiglio nazionale transitorio o all’Ufficio esecutivo o al Governo transitorio.

 

 

Articolo 29

 

Il Consiglio nazionale di transizione designa i rappresentanti diplomatici all’estero, su nomina dell’Ufficio esecutivo. Il Consiglio ha il diritto di destituire tali rappresentanti e di approvare la loro dimissione. Ha altresì il diritto di approvare le credenziali dei capi delle missioni diplomatiche straniere. Il consiglio può autorizzare il suo presidente ad approvare le credenziali dei capi di missione diplomatiche straniere.

 

 

Articolo 30

 

Nella fase antecedente alla liberazione il Consiglio nazionale di transizione provvisorio è istituito conformemente alle proprie disposizioni. Esso rappresenta la più alta autorità dello stato libico, ed è responsabile dell’amministrazione del paese fino all’elezione del Congresso nazionale generale.

Dopo la dichiarazione di liberazione, il Consiglio nazionale transitorio occupa la sede principale di Tripoli, forma un governo transitorio entro 30 giorni, ed entro 90 giorni a decorrere dalla dichiarazione di liberazione procede a  :

  1. promulgare una legge che regoli l’elezione del Congresso nazionale generale
  2. designare la Commissione elettorale nazionale suprema.
  3. Indire  le elezione del Congresso nazionale generale.

L’elezione del congresso nazionale generale avrà luogo entro 240 giorni dalla dichiarazione di liberazione.

Il congresso nazionale generale è composto da 200 membri eletti, tutti figli del popolo libico, in conformità alla legge relativa all’elezione del Congresso nazionale generale.

Il Consiglio nazionale transitorio viene sciolto nel corso della prima sessione del Congresso nazionale generale. Il membro più anziano presiede la seduta. Il membro più giovane assume il ruolo di relatore dei lavori della seduta. Nel corso di questa riunione, il presidente del congresso nazionale generale e i suoi vice sono eletti con scrutinio diretto e segreto a maggioranza relativa. Il governo transitorio prosegue i suoi lavori fino alla formazione di un governo ad interim.

 

Entro 30 giorni a decorrere dalla prima seduta il Congresso nazionale generale procede a:

1. nominare un primo ministro che a sua volta proporrà i nomi dei membri del suo governo, a condizione che ottengano la fiducia del Congresso Nazionale Generale prima di dare inizio ai propri lavori in quanto governo ad interim. Il Congresso procede anche alla nomina dei capi delle funzioni sovrane.

2. designare un organo costitutivo per formulare una bozza di costituzione - denominato Organo costitutivo per la bozza della costituzione . Tale organo presenterà una bozza di costituzione al congresso entro un termine di 60 giorni a partire dalla prima seduta.

Il progetto di costituzione è adottato dal Congresso nazionale generale e sottoposto a un referendum approvativo  entro trenta giorni dalla data di adozione da parte del congresso. Se il popolo libico approva la costituzione a maggioranza dei due terzi degli elettori, il corpo costitutivo la ratifica come costituzione del paese e sarà adottata dal congresso nazionale generale. Se il popolo libico non è d’accordo sulla costituzione, l’organo costitutivo sarà incaricato di riformularla e per essere nuovamente sottoposta a referendum entro un periodo di 30 giorni.

Il Congresso nazionale generale promulga una legge elettorale  conforme alla costituzione, entro un termine di 30 giorni.

Le elezioni generali si svolgono entro 180 giorni a decorrere dalla data della promulgazioni delle leggi elettorali. Il Congresso nazionale generale e il governo provvisorio supervisionano il processo elettorale in modo totalmente democratico e trasparente.

La commissione nazionale suprema per le elezioni (ricostituita dal congresso nazionale generale) organizza delle elezioni generali sotto la supervisione del corpo giudiziario nazionale sotto la sorveglianza delle nazioni unite  e delle organizzazioni internazionali e regionali.

Il congresso nazionale ratifica e annuncia i risultati, e invita l’autorità legislativa a riunirsi entro 30 giorni. Nel corso della prima seduta, il Congresso nazionale generale è sciolto e l’autorità legislativa assume le proprie funzioni. A decorrere dalla la prima seduta dell’autorità legislativa, il governo provvisorio è considerato come un governo di gestione dei lavori fino all’adozione di un governo permanente conformemente alla costituzione.

 

 

Capitolo 4

Garanzie giudiziarie

 

Articolo 31

 

I crimini  e le pene devono essere stabiliti da un testo scritto. L’imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non venga stabilita da un processo equo, che gli assicuri le garanzie necessarie per difendersi. Ciascun cittadino ha il diritto di far ricorso alla giustizia secondo la legge.

 

 

Articolo 32

 

Il potere giudiziario è indipendente, ed è preso in carica da diversi tipi di tribunali. Tale potere emette i suoi giudizi secondo la legge. I giudici sono indipendenti e non sottomessi ad alcuna autorità, fatta eccezione quella del diritto e della coscienza.

La creazione di tribunali d’eccezione è vietata.

 

 

Articolo 33

 

La giustizia è un diritto inviolabile di tutti, e la possibilità di fare ricorso in giudizio è un diritto naturale di ciascun cittadino. Lo stato garantisce di avvicinare gli organi giudiziari ai contendenti, e la rapidità di giudizio.

I testi di legge non possono contenere norme che stabiliscano l’immunità di qualsiasi decisione amministrativa, sottraendola al controllo giudiziario.

 

 

 

Parte 5

 

Disposizioni finali

 

Articolo 34

 

I documenti e le leggi di carattere costituzionale in vigore prima della presente dichiarazione sono abrogati.

 

 

Articolo 35

 

Tutte le disposizioni dell’attuale legislazione che non interferiscono con le disposizioni della presente dichiarazione, rimangono in vigore fino al loro emendamento o abrogazione. Ogni riferimento al Congresso popolare o Congresso generale del popolo presente in queste dichiarazioni  deve intendersi riferito al Consiglio nazionale transitorio o al Congresso nazionale generale. Ogni riferimento al Comitato popolare generale o ai Comitati popolari va inteso come riferimento all’Ufficio esecutivo o al Governo o ai membri del Governo, ciascuno nel quadro delle proprie competenze. Ciascun riferimento alla Jamahiryya araba libica popolare e socialista deve intendersi come Libia.

 

 

Articolo 36

 

Le abrogazioni o emendamenti delle disposizioni che figurano nel presente documento sono possibili solo tramite disposizione del  Consiglio nazionale transitorio provvisorio con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

 

 

Articolo 37

 

La presente dichiarazione è pubblicata nei diversi media. Entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione.

 

 

 

 

Il Consiglio nazionale di transizione

 

Fatto a Benghazi

Il 3 ramadan 1432 h.

 

Corrispondente al 3 agosto 2011

 

 

 

 

 

 

 



[1] Fonte: www.heinonline.org disponibile nelle Risorse elettroniche on line del sito della Biblioteca della Camera dei deputati.