Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Modifiche allo statuto del Fondo Monetario Internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia - A.C. 4589 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4589/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 534
Data: 07/09/2011
Descrittori:
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE ( FMI )   STATUTI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

7 settembre 2011

 

n. 534/0

Modifiche allo statuto del Fondo Monetario Internazionale e aumento della quota di partecipazione dell’Italia

A.C. 4589

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

4589

Titolo

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

7

Date:

 

trasmissione alla Camera

4 agosto 2011

assegnazione

6 settembre 2011

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio e VI Finanze

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

Il disegno di legge in esame è diretto a dare esecuzione alla Risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale n. 66-2 del 15 dicembre 2010 che ha emendato lo statuto del FMI.

La Risoluzione 66-2 prevede un raddoppio complessivo dei contributi al FMI insieme a una redistribuzione delle quote che tiene conto dei cambiamenti dell’economia mondiale; la risoluzioneapprova inoltre gli emendamenti allo statuto del Fondo volti a rafforzare la rappresentatività dei Paesi emergenti e in via di sviluppo nel Consiglio di amministrazione con la contestuale riduzione dei seggi europei e l’eliminazione della categoria degli “appointed chairs”, i direttori esecutivi nominati dai cinque maggiori azionisti[1].

Con gli incrementi delle quote recati dalla Risoluzione 66-2, l’Italia sarà obbligata verso il Fondo per una somma pari a 15.070 milioni di Diritti Speciali di Prelievo – DSP [2], che rappresenta il 3,16 per cento del totale delle quote e un potere di voto pari a 3,016 [3].Come precisato anche nella Relazione tecnica allegata al provvedimento, l’aumento delle quote deve essere versato per il 25% in DSP o in valuta e per il 75% in moneta nazionale. La nuova quota diverrà effettiva solo dopo il verificarsi di alcune condizioni, tra le quali la notifica al Fondo del consenso alla variazione e il versamento entro 30 giorni da tale notifica dell’incremento di quota[4].

La Risoluzione prevede una revisione degli accordi di credito NAB (New Arrangements to Borrow[5]) i cui livelli, all’entrata in vigore dell’aumento delle quote, saranno riportati a quelli – inferiori – precedenti.

La Risoluzione affida inoltre al Consiglio di Amministrazione il compito di portare a termine, entro il gennaio 2013, la revisione della formula per il calcolo delle quote di contribuzione dei singoli paesi e di anticipare al gennaio 2014 la quindicesima revisione generale delle quote.

Quanto agli emendamenti dello Statuto, essi riguardano essenzialmente la sezione 3 dell’articolo XII, relativa al Consiglio di amministrazione del Fondo, attualmente formato da 24 Direttori esecutivi, o Amministratori (5 nominati e 19 eletti), oltre che dal Direttore Generale del Fondo, che lo presiede.

Con la modifica della sezione 3(b), viene eliminata la categoria del Direttori esecutivi nominati – come già accennato – con la conseguenza che i 20 membri di cui si comporrà il Consiglio di Amministrazione saranno tutti eletti.

La modifica della sezione 3(c) dell’articolo XII, invece, consentirà di apportare variazioni al numero dei componenti del Consiglio di amministrazione con l’assenso dell’85% dei governatori. A tale proposito, la Risoluzione impegna il Consiglio dei Governatori  a mantenere l’attuale numero di 24 Direttori esecutivi (ridotti a 20 per effetto della modifica della sezione 3(b) dell’articolo XII), oltre che a ridurre gli Amministratori che rappresentano i paesi europei avanzati per dare maggiore spazio a quelli dei paesi emergenti e in via di sviluppo.

La modifica della sezione 3(d) dell’art. XII ha lo scopo di informare le elezioni dei Direttori esecutivi – che avvengono ogni due anni – alle regole adottate dal Consiglio dei Governatori, che dovranno includere il limite del numero totale dei voti che più di un membro può assegnare allo stesso candidato.

Gli emendamenti recati dalla Risoluzione 66-2, come tutti gli emendamenti allo statuto, entreranno in vigore successivamente alla loro approvazione da parte dei tre quinti dei paesi che detengono almeno l’85% del totale delle quote.

 

Contenuto del disegno di legge

Il provvedimento consta di sette articoli.

L’articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica ad accettare gli emendamenti contenuti nella Risoluzione 66-2 deliberati dal Consiglio dei Governatori del FMI il 15 dicembre 2010 e dà mandato al Ministro dell’economia e delle finanze di dare esecuzione alla legge e di gestire con l’amministrazione del Fondo i rapporti conseguenti all’entrata in vigore degli emendamenti.

L’articolo 2 contiene l’ordine di esecuzione degli emendamenti in oggetto.

L’articolo 3 autorizza il Governo a provvedere all’aumento della quota di partecipazione dell’Italia al Fondo.

Con l’articolo 4 si autorizza il Ministro dell’economia ad avvalersi della Banca d’Italia per effettuare i versamenti relativi all’aumento di quota, con facoltà di concedere ad essa le opportune garanzie per i rischi connessi alle operazioni svolte in nome e per conto dello Stato.

L’articolo 5 richiama la convenzione tra il Ministero dell’economia e la Banca d’Italia al fine di regolare i rapporti derivanti dall’attuazione della legge.

L’articolo 6 dispone che gli oneri eventuali, derivanti dall’attivazione della garanzia dello Stato per i rischi connessi con i versamenti effettuati dalla Banca d’Italia, vengano imputati nell’ambito del programma "Incentivi alle imprese per interventi di sostegno" della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" [6].

La relazione tecnica allegata all’A.S. 2739 sottolinea che l’aumento di quota di partecipazione al FMI non comporta maggiori oneri al bilancio dello Stato in quanto il versamento, operato dalla Banca d’Italia, in parte viene a costituire un credito verso il Fondo (che potrebbe ripercuotersi sul bilancio italiano solo in caso di liquidazione del Fondo stesso) e in parte costituisce una linea di credito a favore del Fondo in un conto corrente presso la Banca d’Italia, condizione che limiterebbe al massimo la possibilità di un esborso relativo all’aumento della quota. Tuttavia, la stessa Relazione tecnica – che al proposito richiama la Convenzione tra il Ministero dell’economia e la Banca d’Italia del 2007 all’uopo stipulata – aggiunge che  è necessaria la garanzia a favore della Banca d’Italia per i rischi, ancorché molto ridotti, connessi al rimborso del capitale o degli interessi o dei tassi di cambio.

L’articolo 7, infine, stabilisce l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

Il disegno di legge presentato al Senato è altresì accompagnato da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

 


 



[1]Al momento Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia e Regno Unito.

[2]In base alla precedente revisione, la quota dell’Italia è fissata in 7882,8 milioni di DSP,corrispondenti al 3,25% del totale dei contributi. Tale aumento di quota era stato approvato con legge n. 144 del 2009.

[3]La distribuzione delle quote dei Paesi membri è rapportata alla loro posizione nell’economia mondiale.

[4]Le altre condizioni sono costituite dall’assenso di paesi membri per non meno del 70% del totale all’incremento della propria quota e l’entrata in vigore degli emendamenti allo Statuto previsti dalla Risoluzione in esame (nonché dalla Risoluzione 63-2, adottata dall’Italia con la legge n. 144/2009)

[5]Accordi con i quali un gruppo di paesi membri (fra cui l’Italia) e istituzioni si impegnano a fornire risorse supplementari all’FMI in caso di gravi rischi per la stabilità del sistema monetario internazionale.

[6]L’articolo 6 è stato emendato nel corso dell’esame al Senato in base al parere della 5a Commissione bilancio.