Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana - A.C. 3624 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3624/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 384
Data: 29/07/2010
Descrittori:
DECORAZIONI CIVILI   ONORIFICENZE E ONORANZE
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

29 luglio 2010

 

n. 384/0

 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana

A.C. 3624

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3624

Titolo

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

no

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione alla Camera

13 luglio 2010

assegnazione

29 luglio 2010

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio)

 

 


Contenuto

Il disegno di legge A.C. 3624 introduce alcune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, che disciplina l’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana (OSSI), inizialmente istituito con il decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 703 del 27 gennaio 1947.

 

Il decreto legislativo n. 812/1948 ha previsto l’istituzione dell’OSSI come particolare attestazione nei confronti di chiunque abbia specialmente contribuito alla ricostruzione dell’Italia, sia cittadino italiano all’estero che straniero. L’OSSI è presieduto dal Presidente della Repubblica, e – ai sensi della successiva modifica apportata dall’articolo unico della legge n. 1476/1965 – comprende tre classi, la prima delle quali conferente il titolo di grande ufficiale, la seconda il titolo di commendatore e la terza il titolo di cavaliere.

Con il successivo D.P.R. n. 61/1949 sono state determinate le principali caratteristiche dell’OSSI, mentre con il DPR 21 settembre 2001, n. 385 è stata modificata la foggia delle insegne dell’Ordine.

 Il numero delle nomine relative all’OSSI viene disposto per decreto del Capo dello Stato. L’OSSI è amministrato da un Consiglio composto da un presidente e quattro membri: il Presidente è il Ministro degli Affari esteri, e in caso di impedimento viene sostituito dal Capo del Cerimoniale del Dicastero, peraltro membro di diritto del Consiglio. I restanti membri sono scelti tra funzionari della Pubblica Amministrazione di grado non inferiore al quinto.

Le attività dell’OSSI sono a cura di un ufficio di segreteria dipendente dal Presidente del Consiglio OSSI.

Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli Affari esteri, sentito il Consiglio OSSI.

Le spese dell’OSSI concernenti insegne, diplomi e cancelleria gravano sul bilancio del Ministero degli Affari esteri.

 

Il disegno di legge in esame prevede all’articolo 1, comma 1, la sostituzione dell’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 812/1948: la sostituzione mira a soppiantare il riferimento ai meriti per la ricostruzione dell’Italia – evidentemente datato – con le particolari benemerenze nella promozione di rapporti di amicizia e di collaborazione tra l’Italia e gli altri paesi. Va peraltro soprattutto segnalato che la sostituzione in commento muta la denominazione dell’OSSI in “Ordine della Stella d’Italia”.

L’articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame, prevede la sostituzione dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 812/1948, anche qui per tener conto della nuova denominazione, mantenendo peraltro la previsione della Presidenza dell’Ordine della Stella d’Italia in capo al Presidente della Repubblica.

L’articolo 1, comma 3, del provvedimento in oggetto provvede alla sostituzione dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 812/1948: in questo caso la sostituzione prevede il passaggio da tre a cinque classi di onorificenza, conferenti rispettivamente i titoli di cavaliere di gran croce, grande ufficiale, commendatore, ufficiale e cavaliere.

Si istituisce inoltre una classe speciale che conferisce il titolo di gran croce d’onore quale riconoscimento a caduti o gravemente feriti nello svolgimento all’estero di attività di alto valore umanitario.

E’ altresì previsto, nel testo proposto per l’articolo 3 dal disegno di legge in esame, che i criteri di conferimento e di revoca delle onorificenze, nonché le caratteristiche dell’Ordine della Stella d’Italia siano disciplinati mediante regolamento da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988: detto regolamento verrà adottato su proposta del Ministro degli Affari esteri, di concerto con i Ministri dell’Interno e dell’Economia e finanze.

 

Si ricorda che la legge 400/1988, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’art. 17, comma 1 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare, tra l’altro, l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi.

 

L’articolo 1, comma 4 prevede la sostituzione del primo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 812/1948, nulla mutando nella composizione numerica del Consiglio dell’Ordine della Stella d’Italia.

L’articolo 1, comma 5 del provvedimento in esame sostituisce il comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 812/1948, limitandosi del pari ad adeguare la denominazione dell’Ordine.

L’articolo 1, comma 6, sostituisce il primo comma dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 812/1948, anche in questo caso limitandosi ad adeguare il testo alla nuova denominazione dell’Ordine.

L’articolo 1, comma 7 del disegno di legge in esame, inserisce due nuovi articoli dopo l’articolo 9 del decreto legislativo n. 812/1948.

In particolare, l’articolo 9-bis consente senza alcuna limitazione l’uso delle insegne dell’OSSI, purché conformi ai modelli precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al modello definito dall’articolo 3.

L’articolo 9-ter, comma 1, prevede la perdita dell’onorificenza qualora l’insignito se ne renda indegno, e ferme restando le disposizioni pertinenti della legge penale: la revoca consegue con le medesime modalità del conferimento dell’onorificenza. Il comma 2 dell’articolo 9-ter prevede peraltro che l’interessato, cui viene senz’altro comunicata la proposta di revoca dell’onorificenza, entro il termine di trenta giorni possa presentare la propria difesa scritta al Consiglio dell’Ordine, che si pronuncia nei successivi sessanta giorni.

L’articolo 1, comma 8 del disegno di legge in esame, si limita a modificare il titolo del decreto legislativo n. 812/1948, per tener conto dell’istituzione del nuovo Ordine della Stella d’Italia.

 

L’articolo 2 del disegno di legge in commento reca la clausola di invarianza finanziaria, per la quale l’attuazione della presente legge non dovrà determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Relazioni allegate

Al provvedimento è allegata la consueta relazione illustrativa, nonché un’Analisi tecnico-nornativa (ATN) e un’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR). Non è stata redatta la relazione tecnica, in ragione dell’assenza di oneri connessi all’attuazione del provvedimento.

 

Necessità dell’intervento con legge

In base all’ATN, l’intervento con legge si rende necessario in quanto il provvedimento in esame è inteso a modificare norme di rango primario.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le norme contenute nel disegno di legge in esame sono riconducibili, in base all’art. 87 della Costituzione, alla competenza del capo dello Stato.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

I criteri di conferimento e di revoca delle onorificenze, nonché le caratteristiche dell’Ordine della Stella d’Italia, come sopra illustrato, saranno disciplinati mediante regolamento da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Il disegno di legge in esame incide su una fonte normativa di rango primario attraverso un intervento di novellazione, nonché di integrazione.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’ATN segnala l’A.S. 167, concernente l’istituzione della Croce d’onore per meriti umanitari, assegnato il 27 maggio 2008 alla Commissione Affari costituzionali in sede referente, il cui esame non è ancora iniziato.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Secondo quanto emerge dalla lettura congiunta della relazione illustrativa, dell’ATN e dell’AIR, il provvedimento mira a rafforzare il prestigio delle onorificenze nazionali, consentendone altresì una più equilibrata distribuzione nel contesto internazionale, ampliando la platea dei potenziali destinatari, qualificando l’Ordine della Stella d’Italia al secondo posto tra gli ordini cavallereschi nazionali.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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