Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Accordo di stabilizzazione ed associazione tra la CE e gli Stati membri dell'Unione europea, e la Serbia - A.C. 3620
Riferimenti:
AC N. 3620/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 363
Data: 16/07/2010
Descrittori:
SERBIA   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Accordo di stabilizzazione ed associazione tra la CE e gli Stati membri dell’Unione europea, e la Serbia

A.C. 3620

 

 

 

 

 

 

 

n. 363

 

 

 

16 luglio 2010

 


Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Affari esteri

06 6760-4939 / 06 6760-4172 – st_affari_esteri@camera.it

 

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

 

 

 

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File: ES0494.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

§      Princìpi generali, dialogo politico, cooperazione regionale  6

§      Disposizioni istituzionali, generali e finali (titolo X)18

§      Allegati e Protocolli20

Rapporti tra l’Unione europea e Serbia (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)22

 

 


Scheda di sintesi

 


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

 

Numero del progetto di legge

3620

Titolo del progetto di legge

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008

Iniziativa

Governo

Settore di intervento

Trattati internazionali, Unione europea, Stati esteri

Iter al Senato

no

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§    Presentazione alla Camera

12 luglio 2010

§    Assegnazione

15 luglio 2010

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni: I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura e XIV Politiche dell'Unione europea

Oneri finanziari

 

 


 

Contenuto dell’accordo

 

L’Accordo in esame rappresenta lo strumento principale del Processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), promosso dalla Commissione europea già nel maggio 1999 ed approvato dal Consiglio Affari Generali del giugno successivo, che ha definito la nuova strategia comunitaria nei confronti della regione e rappresenta tuttora il quadro di riferimento delle relazioni dell’Unione con i Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, così come Kosovo).

Il PSA è nel contempo un processo bilaterale e regionale, in quanto instaura saldi legami tra ciascun paese e l’Unione europea ed al tempo stesso incoraggia fermamente la cooperazione regionale tra i paesi dell’area, che costituisce peraltro parte integrante del percorso di avvicinamento all’Europa. Le finalità del PSA sono: favorire la stabilizzazione della situazione politica e istituzionale dei singoli Paesi e dell’intera regione; sostenere il processo di transizione verso l’economia di mercato attraverso una rafforzata cooperazione commerciale ed economica; promuovere la cooperazione regionale; incoraggiare il progressivo allineamento di tutti i Paesi coinvolti agli standard europei ed internazionali.

L’obiettivo di fondo del PSA è quello di integrare i Paesi dei Balcani occidentali nel contesto politico ed economico europeo e porre le basi per la futura adesione all’Unione Europea, prospettiva riconosciuta dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19-20 giugno 2000 e riconfermata dal Consiglio europeo di Salonicco nel 19-20 giugno 2003. Gli strumenti principali del PSA sono: relazioni contrattuali bilaterali con i singoli Paesi (Accordi di Stabilizzazione e Associazione); una massiccia assistenza finanziaria ed economica da parte della UE, attraverso lo strumento di assistenza di pre-adesione IPA; la previsione di concessioni commerciali (Misure commerciali autonome).

L’ASA con la Serbia è il quinto accordo di questo tipo concluso con l’Unione europea dopo quelli con l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Croazia, Albania, Montenegro, a cui ha fatto seguito il 18 giugno 2008 quello con la Bosnia-Erzegovina.

Tutti i Paesi dei Balcani occidentali - ad esclusione del Kosovo - sono quindi ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l’Unione Europea, centrando così un obiettivo perseguito da tempo dall’Unione Europea e fortemente sostenuto da parte italiana.

 

L’iter negoziale dell’Accordo

Avviato dalla Commissione il 10 ottobre 2005: a seguito della separazione del Montenegro dalla Serbia, sancita dal referendum del 21 maggio 2006, il percorso di elaborazione dell’ASA è ripreso il 24 luglio 2006 con l’adozione, da parte del Consiglio europeo, di un nuovo mandato negoziale per Belgrado, in quanto Stato successore dello Stato unitario, e di un altro mandato per la conclusione di un ASA separato con Podgorica.

I negoziati con la Serbia sono ripresi il 13 giugno 2007, dopo essere stati sospesi il 3 maggio 2006 a causa della scarsa cooperazione del Governo di Belgrado con il Tribunale Internazionale per la Ex-Jugoslavia, per concludersi il 10 settembre successivo.

L’Accordo è stato quindi parafato il 7 novembre 2007 e firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008, contestualmente all’Accordo Interinale relativo alle disposizioni riguardanti gli scambi, le questioni commerciali e i trasporti. Nelle sue conclusioni del 29 aprile 2008, il Consiglio UE ha tuttavia previsto che sia l’avvio del processo di ratifica dell’ASA da parte degli Stati membri che l’entrata in vigore dell’Accordo interinale, di norma prevista a breve distanza dalla firma, fossero condizionate ad una nuova decisione del Consiglio che attestasse la piena cooperazione di Belgrado con il Tribunale dell’Aja. Sulla scorta della decisione del Consiglio del 9 dicembre 2009, il 1 febbraio 2010 è pertanto entrato in vigore l’Accordo interinale.

Come accennato, l’obiettivo primario dell’Accordo è il consolidamento dei legami tra le Parti e l’instaurazione tra di esse di relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse. Esso prevede un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, che tenga conto della Politica estera e di sicurezza comune della UE. L’ASA mira inoltre a favorire lo sviluppo del commercio anche mediante la creazione di una zona di libero scambio tra la Comunità e la Serbia, la promozione degli investimenti e della cooperazione tra le Parti in numerosi settori, tra cui, in particolare, giustizia e affari interni.

L’Accordo sancisce altresì la disponibilità dell’Unione europea ad integrare il più possibile la Serbia nel contesto politico ed economico dell’Europa, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione locale, nei settori pertinenti, a quella della Comunità. L’ASA costituisce pertanto la premessa per l’evoluzione futura delle relazioni con la Serbia nella prospettiva di una sua progressiva integrazione nelle strutture dell’Unione.

 

L’articolato

L’Accordo comprende esso comprende un Preambolo, 139 articoliraggruppati in dieci titoli, 7 Allegati e 7 Protocolli.

Gli obiettivi dell’Accordo con la Serbia, delineati nell’articolo 1, sono quelli di: aiutare il Paese a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto e contribuire alla sua stabilizzazione politica, economica ed istituzionale; favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti;  sostenere la Serbia nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale e nel completamento della transizione verso un’economia di mercato; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e la Serbia; promuovere la cooperazione regionale.

L’Associazione verrà realizzata progressivamente durante un periodo transitorio non superiore ai sei anni. Il Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione (CSA), istituito dall’ASA, valuterà periodicamente, di norma una volta l’anno, lo stato di attuazione dell’accordo e l’adozione delle riforme da parte della Serbia. In tale valutazione si terrà conto delle priorità di intervento stabilite nel Partenariato europeo e si assicurerà la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del PSA. Entro tre anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, lo stesso Consiglio procederà ad una revisione completa dello stato della sua applicazione (tale revisione non si applica al Titolo IV – Libera circolazione delle merci - per il quale è previsto un calendario specifico) e deciderà sulle fasi successive del Processo di Associazione (art. 8).

L’ASA è concluso a tempo indeterminato, ma è prevista la possibilità per ciascuna parte di denunciare l’accordo, che cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica all’altra Parte, o di sospenderlo con effetto immediato qualora l’altra Parte venga meno a uno dei suoi elementi essenziali (art. 133). L’ASA entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell’ultimo strumento di ratifica da parte dei firmatari (art. 138). In attesa del compimento delle suddette procedure, è prevista la possibilità dell’entrata in vigore di determinate parti dell’Accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, mediante il richiamato Accordo Interinale (art. 139).

 

Princìpi generali, dialogo politico, cooperazione regionale

I princìpi generali rispetto ai quali le Parti si impegnano ad ispirare la politica interna ed estera sono: il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale - con particolare riferimento alla piena collaborazione con il tribunale ONU per i crimini nella ex Jugoslavia - e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato; la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM);  il rispetto dei princìpi relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; il rispetto e la tutela delle minoranze, individuati come elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e associazione; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all’immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone, di armi leggere e di stupefacenti. Tale sviluppo è definito come essenziale per l’incremento delle relazioni e della cooperazione tra l’Ue e la Serbia e contribuisce pertanto alla stabilità regionale; la lotta contro ogni forma di terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia  (Titolo I, articoli da 2 a 7).

E’ previsto un periodo transitorio della durata massima di sei anni – suddiviso in due fasi - per la realizzazione dell’Associazione, durante il quale verranno applicate gradualmente le disposizioni dell’ASA: le due fasi hanno lo scopo di consentire, dopo i primi tre anni, una completa revisione sull’applicazione dell’Accordo da parte del Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA), istituito dall’articolo 115 dell’Accordo stesso (Titolo I, articolo 8).

Il titolo II (articoli da 10 a 13) riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale. Il dialogo politico bilaterale è mirato a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa. Il dialogo politico avviene in seno al CSA (Consiglio di stabilizzazione), ma anche, su richiesta delle Parti, a livello di alti funzionari o attraverso i canali diplomatici (articolo 11).

L’Accordo in esame prevede altresì il dialogo politico a livello parlamentare, nell’ambito di un apposito Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione (articolo 12), istituito (a norma dell’articolo 121 dell’Accordo) quale foro di consultazione tra Parlamentari europei, da un lato, e serbi, dall’altro. Il Comitato decide la frequenza, il calendario e il turno di presidenza delle proprie riunioni in base al proprio regolamento interno. Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale e regionale, anche nell’ambito del Forum UE-Balcani occidentali (articolo 13).

Il titolo III (articoli da 14 a 17) riguarda la cooperazione regionale.

In particolare, ai sensi dell’articolo 14 la Serbia si impegna a promuovere attivamente la cooperazione regionale mentre l’Ue, per parte sua, sostiene progetti aventi dimensione regionale o transfrontaliera attraverso programmi di assistenza tecnica. Belgrado darà attuazione agli accordi bilaterali esistenti ed all’Accordo per la costituzione di un’area regionale di libero scambio-nuovo firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006.

La Serbia, entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo in esame, stipulerà convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale con i Paesi che hanno già sottoscritto un ASA, sulla base dei seguenti elementi: il dialogo politico; l’instaurazione di una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni dell’OMC; concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali; disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, segnatamente in materia di giustizia e affari interni (articolo 15).

Belgrado si impegna altresì ad avviare la cooperazione regionale con gli altri Paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), nei settori contemplati dall’Accordo in esame (articolo 16), nonché con qualsiasi Paese candidato all’adesione all’UE, concludendo apposite convenzioni.

Con la Turchia, che ha instaurato un’unione doganale con l’UE, la Serbia dovrà concludere un accordo per l’istituzione di una zona di libero scambio al fine di realizzare una analoga area e liberalizzare lo stabilimento e la prestazione di servizi in misura equivalente al presente Accordo (articolo 17).

 

Le disposizioni riguardanti le “quattro libertà”

Premesso, come sottolineato nella relazione illustrativa, che l’ASA è un accordo commerciale preferenziale pienamente compatibile con il quadro normativo dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) - secondo le disposizioni del precedente articolo 9 dell’accordo medesimo - il titolo IV dell’Accordo disciplina la libera circolazione delle merci mentre il titolo V reca le norme in tema di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e movimenti di capitali.

Il titolo IV (articoli da 18 a 48) si apre con le norme recate dall’articolo 18, ai sensi del quale, in conformità ai disposti dell’ASA, le Parti instaurano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di sei anni dall’entrata in vigore dell’Accordo (articolo 18).  

Per i prodotti industriali (Capitolo I) i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente (OEE), le restrizioni quantitative e le misure d’effetto equivalente (MEE) relativi alle importazioni nella Comunità o in Serbia di prodotti originari dell’altra Parte sono aboliti all’entrata in vigore dell’Accordo (articolo 20). I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità elencate  nell’Allegato 1 (Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità) saranno progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario specificato nell’Allegato medesimo (articolo 21). A far data dall’entrata in vigore dell’ASA, le Parti aboliranno nei loro scambi i dazi all’esportazione, gli oneri di effetto equivalente, le restrizioni quantitative all’esportazione e le misure d’effetto equivalente (articolo 22). La Serbia, a norma dell’articolo 23 si dichiara disponibile, ove le condizioni economiche generali e la situazione dello specifico settore lo consentano, a ridurre i suoi dazi doganali in tempi più rapidi di quelli sopra indicati.

Le disposizioni sui prodotti agricoli e sulla pesca (capitolo II), di particolare complessità, vengono qui sintetizzate sulla base delle informazioni contenute nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

Dopo le definizioni (recate dall’articolo 24) e dopo il rimando al Protocollo n. 1 (Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Serbia) per la specifica delle condizioni applicabili agli scambi di taluni prodotti agricoli trasformati ivi elencati (articolo 25),le norme dettano puntuali disposizioni alle due Parti. Per quanto riguarda la Comunità, dall’entrata in vigore dell’ASA, è tenuta ad abolire le restrizioni quantitative e le MEE sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia, nonché ad abolire i dazi doganali e gli OEE sulle importazioni di prodotti agricoli, tranne animali vivi e carni bovine fresche o congelate, vini e zucchero.

Per ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci nonché frutta commestibile, scorze di agrumi o di meloni, viene eliminata solo la parte ad valorem del dazio, ma viene mantenuto il dazio doganale specifico. Per quanto riguarda le importazioni dalla Serbia di prodotti di baby beef definiti nell’allegato II, la Comunità applicherà dazi doganali pari al 20% del dazio ad valorem ed al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune CE, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 8.700 tonnellate. Dalla data di entrata in vigore dell’ASA, la Comunità concederà l’importazione in franchigia doganale di zucchero di canna e di barbabietola, sciroppi e caramello entro un contingente tariffario annuale di 180.000 tonnellate.

Per quanto concerne la Serbia, all’entrata in vigore dell’ASA essa abolirà le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente (MEE) sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità, mentre abolirà i dazi doganali applicabili alle importazioni dei prodotti agricoli specificati nell’allegato III a) e ridurrà progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli elencati negli allegati III b) in conformità con il calendario ivi indicato per ciascun prodotto. La Serbia, infine, abolirà i dazi doganali applicabili alle importazioni dei prodotti agricoli elencati all’allegato III c) e III d), entro il limite del contingente tariffario ivi contenuto. Il Protocollo n. 2 (Vino e bevande spiritose) definisce il regime applicabile ai vini ed alle bevande alcoliche  (articoli 26 - 28).

Quanto ai prodotti della pesca, ai sensi degli articoli 29 e 30 si dispone che,  all’entrata in vigore dell’ASA, la Comunità abolisca le restrizioni quantitative e le MEE relative all’importazione di prodotti originari dalla Serbia, nonché i dazi doganali e gli OEE, fatta eccezione per i prodotti elencati nell’allegato IV (Concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi), che sono, soggetti alle disposizioni ivi contenute. Analoghe concessioni sono previste da parte della Serbia sulle importazioni di prodotti della pesca originari della Comunità.

L’articolo 31, in considerazione del carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, prevede una clausola di revisione in base alla quale le Parti sono chiamate ad esaminare - entro tre anni dall’entrata in vigore dell’ASA - la possibilità di ulteriori reciproche concessioni per una maggiore liberalizzazione degli scambi di tali prodotti. E’ altresì prevista una specifica clausola di salvaguardia che prevede l’avvio di consultazioni tra le Parti, nonché la possibilità per la Parte interessata di adottare eventuali contromisure, nel caso in cui le importazioni di prodotti originari di una di esse, soggette alle concessioni di cui sopra, provochino gravi turbative sui mercati o ai meccanismi di regolamentazione interni della controparte. Una disciplina specifica è prevista per i prodotti elencati nell’allegato V del Protocollo 3 (Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa), con la possibilità per la Comunità di sospendere il trattamento preferenziale qualora le importazioni originarie della Serbia di tali prodotti aumentino cumulativamente di oltre il 30% in volume rispetto alla media dei tre anni civili precedenti (articolo 32).

Secondo le disposizioni dell’articolo 33, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli, della pesca ed alimentari, diversi da vini e bevande alcoliche della Comunità, conformemente al regolamento (CE) 510/2006 del Consiglio, la Serbia ne assicura la protezione e si impegna a vietare l’uso, nel suo territorio, delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell’indicazione geografica. I marchi commerciali registrati nel Paese o acquisiti con l’uso che rientrano nell’ambito di applicazione della norma sopra esposta, cesseranno di essere utilizzati entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’ASA. Dopo cinque anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, le indicazioni geografiche protette non potranno più essere utilizzate come denominazione comune di merci in Serbia e quest’ultima si impegna ad accertare che le merci esportate dal suo territorio non violino le disposizioni summenzionate.

Le disposizioni comuni (recate dal Capitolo III, l’ultimo del titolo IV in esame) prevedono che, a decorrere dall’entrata in vigore dell’ASA, le Parti non introducano nuovi dazi doganali od OEE su importazioni ed esportazioni reciproche, né aumentino quelli già applicati; non verranno altresì introdotte nuove restrizioni quantitative o MEE né rese più restrittive quelle esistenti (clausola di standstill di cui all’articolo 36). E’ vietata nondimeno l’introduzione o il mantenimento di misure di discriminazione fiscale tra i prodotti di una Parte e quelli simili originari del territorio dell’altra Parte. Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale (articoli 37 e 38). L’ASA non osta al mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri a meno che essi alterino le condizioni commerciali previste dall’Accordo stesso. Durante il periodo transitorio di sei anni previsto per l’istituzione di una zona di libero scambio, rimane impregiudicata l’applicazione di specifiche disposizioni preferenziali in materia di circolazione delle merci di cui ad accordi di frontiera precedentemente stipulati tra la Serbia ed uno o più Stati membri o derivanti dagli accordi bilaterali in tema di cooperazione regionale, di cui al titolo III (articolo 39).

L’ASA non pregiudica la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure di difesa commerciale in caso di dumping e/o sovvenzioni in linea con la normativa OMC (articolo 40), nonché le altre misure che si riterranno necessarie, qualora un prodotto di una Parte venga importato nell’altra in quantità maggiorate o a condizioni tali da provocare gravi pregiudizi o perturbazioni all’industria o all’economia del Paese importatore, secondo le procedure stabilite nella clausola di salvaguardia generale di cui all’articolo 41. Ai sensi dell’articolo 42, che reca la clausola di penuria, è prevista la possibilità di adottare le misure necessarie in caso di penuria grave o minaccia di penuria grave di generi alimentari o altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice, nonché in caso di riesportazione verso un Paese terzo di un prodotto nei cui confronti la summenzionata Parte mantenga restrizioni quantitative, dazi all’esportazione e MEE, quando ciò comporti  gravi difficoltà per la Parte esportatrice.

La disciplina specifica prevista (articolo 43) per i monopoli nazionali a carattere commerciale impone alla Serbia di adeguare progressivamente tale settore al fine di eliminare, a tre anni dall’entrata in vigore dell’ASA, qualsiasi forma di discriminazione tra i propri cittadini e quelli degli Stati membri della UE in materia di condizioni di approvvigionamento e commercializzazione delle merci.

L’ASA lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci, giustificati da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico o di pubblica sicurezza o da motivi di tutela della salute, di protezione del patrimonio culturale nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale; tali divieti, tuttavia, non devono rappresentare un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione degli scambi (articolo 45). Le Parti si impegnano a collaborare per ridurre le irregolarità e le frodi nell’applicazione delle disposizioni commerciali dell’Accordo. Qualora una Parte accerti, sulla base di informazioni oggettive, una mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità nelle attività legate all’interscambio commerciale, potrà procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale per i prodotti interessati in base a determinate condizioni individuate dall’articolo 46.

Come accennato, il titolo V (articoli da 49 a 71) reca le norme in tema di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e movimenti di capitali.

In materia di circolazione dei lavoratori (Capitolo I), l’ASA prevede che i cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell’altra Parte, nonché i familiari colà legalmente residenti, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (articolo 49). Nel rispetto della normativa e della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri, dovrebbero essere mantenute e, se possibile, ampliate, le agevolazioni per l’accesso all’occupazione dei lavoratori serbi concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali. Il Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione, dopo tre anni, valuta l’opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale (articolo 50).

Saranno altresì introdotte norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori serbi ed i loro familiari legalmente residenti nel territorio di uno Stato membro. Una decisione del CSA contemplerà il cumulo dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi da tali lavoratori nei vari Stati membri a fini pensionistici nonché la trasferibilità dei trattamenti di tipo previdenziale ed il versamento degli assegni familiari; tale decisione dovrebbe lasciare impregiudicati eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali che prevedano un trattamento più favorevole. La Serbia, per parte sua, concede ai lavoratori comunitari e congiunti la trasferibilità dei trattamenti previdenziali e il versamento degli assegni familiari (articolo 51).

In materia di stabilimento (Capitolo II), a partire dall’entrata in vigore dell’ASA ciascuna delle Parti concede per lo stabilimento delle società nonché per le attività delle filiali e delle consociate dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello nazionale o della nazione più favorita. Le Parti si astengono dall’adottare nuove normative o misure che introducano discriminazioni in materia di stabilimento e attività nei confronti delle società di un’altra Parte stabilite sul proprio territorio. Dopo quattro anni dall’entrata in vigore dell’ASA, il CSA definisce le modalità per estendere le suddette facilitazioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni contenute nell’ASA, le Parti possono adottare misure cautelative a tutela di investitori e risparmiatori o per garantire la stabilità del sistema finanziario; tali misure non saranno utilizzate per eludere gli obblighi assunti a norma del presente Accordo (articoli 52-54). Fatte salve le disposizioni eventualmente contrarie recate dall’Accordo multilaterale sull’Istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)[1], l’intero capitolo sullo stabilimento non si applica ai servizi di trasporto aereo,  fluviale e marittimo. Tuttavia, l’ASA prevede che il CSA possa formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività in tali settori (articolo 55).

Il CSA esamina le iniziative da prendere e adotta tutte le misure necessarie per agevolare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (articolo 57). L’articolo 58 dispone in tema di assunzione di quadri intermedi da parte di consociate o filiali di una società comunitarie stabilite nel territorio della Serbia ovvero di una società serbe stabilite nella Comunità.

L’Accordo promuove la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi (Capitolo III) da parte di società o cittadini delle Parti stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati. A tale fine le Parti consentono la temporanea circolazione dei prestatori di servizio. Quattro anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, il Consiglio di Stabilizzazione e Associazione adotta le misure necessarie per la progressiva attuazione di detta liberalizzazione, tenendo anche conto del ravvicinamento delle rispettive leggi (articolo 59).

Una disciplina specifica è dedicata alla prestazione di servizi di trasporto tra le Parti. I trasporti terrestri sono disciplinati dal Protocollo n. 4 (In materia di trasporti terrestri) che definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire un transito stradale illimitato attraverso la Serbia e la Comunità nell’insieme, l’effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa serba in materia con quella della Comunità.

In materia di trasporti marittimi, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell’accesso illimitato al mercato e agli scambi su base commerciale, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente, e confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza. Per quanto concerne i trasporti aerei, le condizioni di reciproco accesso al mercato sono disciplinate dall’ECAA. La Serbia si impegna infine ad adeguare la propria legislazione in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri a quella comunitaria, al fine di favorire la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilitare la circolazione di persone e merci (articolo 61).

Per quanto riguarda i pagamenti correnti e la circolazione dei capitali (Capitolo IV), le Parti si impegnano ad autorizzare i pagamenti e i bonifici in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti (articolo 62). A partire dall’entrata in vigore dell’ASA, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti, ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi, a prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore ad un anno. Quattro anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio ed a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore ad un anno.

A decorrere dall’entrata in vigore dell’ASA, la Serbia autorizza l’acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini comunitari e, entro i successivi quattro anni, adegua progressivamente la propria legislazione in materia al fine di garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini serbi. Tali disposizioni non limitano il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti.

E’ fatta salva la  facoltà delle Parti di adottare eventuali misure di salvaguardia sui movimenti di capitale, se strettamente necessarie e per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso in cui i reciproci movimenti in circostanze eccezionali causino o minaccino di causare serie difficoltà al funzionamento della loro politica di cambio o monetaria (articolo 63).  Durante il quadriennio successivo all’entrata in vigore dell’ASA, le Parti adottano le misure necessarie per favorire l’applicazione graduale dell’acquis comunitario in materia di libera circolazione dei capitali in Serbia. Entro la fine del quarto anno, il CSA stabilirà le modalità per pervenire alla completa applicazione dell’acquis (articolo 64).

Le disposizioni di carattere generale, organizzate nel Capitolo V (l’ultimo del titolo V in esame) prevedono che le norme del Titolo V in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali appena descritte siano soggette ad alcune limitazioni, giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità e non si applichino qualora riguardino attività svolte sul territorio di una delle Parti connesse all’esercizio dei poteri pubblici.

Le disposizioni previste nel Titolo V saranno peraltro progressivamente adeguate, tenendo conto in particolare dell’Accordo generale sugli scambi di servizi-GATS. E’ fatta salva la facoltà di ciascuna Parte di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, stabilimento delle persone fisiche, prestazioni di servizi, lotta all’evasione fiscale, nel rispetto delle disposizioni dell’ASA. Le Parti possono altresì adottare le misure necessarie per impedire l’elusione, attraverso l’applicazione dell’ASA,  delle disposizioni relative all’accesso dei Paesi terzi ai loro mercati. Nel caso di gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o della Serbia, una delle Parti può adottare misure restrittive in base alle condizioni stabilite nel quadro OMC, informandone l’altra Parte. Tali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi agli investimenti né ai redditi da essi derivanti (articoli da 65 a 71).

 

Le disposizioni non commerciali

Al fine di avvicinare la Serbia all'acquis communautaire, l'ASA prevede una disciplina specifica in materia di ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza (titolo VI), giustizia, libertà e sicurezza (titolo VII), politiche di cooperazione (titolo VIII) e cooperazione finanziaria (titolo IX).

Con riferimento alle norme di cui al titolo VI, l’ASA prevede che il graduale ravvicinamento della legislazione serba a quella comunitaria abbia inizio con la firma dell’Accordo e si estenda progressivamente a tutti gli elementi dell’acquis ivi contemplati entro sei anni, concentrandosi, nella prima fase, su alcuni elementi fondamentali relativi al mercato interno e gli altri aspetti connessi al commercio, nonché sui profili concernenti giustizia, libertà e sicurezza;  successivamente, verrà data attenzione alle rimanenti parti dell’acquis. A tale fine, tra Commissione europea e Serbia verrà concordato un programma che riguarderà anche le modalità per il controllo del ravvicinamento delle legislazioni e per l’adozione di misure di applicazione delle leggi (articolo 72).

Le problematiche tipicamente comunitarie del contrasto all'abuso di posizione dominante da parte di imprese monopolistiche e delle pratiche che impediscono, limitano o falsano la concorrenza, come pure gli aiuti di Stato, saranno assolutamente incompatibili con le disposizioni dell’ASA nella misura in cui rechino pregiudizio al commercio. Per i profili differenti dagli aiuti di Stato (AdS) l’Accordo prevede che le Parti conferiscano ad un’autorità indipendente i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni relative alle pratiche che ostacolano la concorrenza per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e quelle che godono di speciali diritti.

La Serbia, da parte sua, istituisce entro un anno dalla data di entrata in vigore dell’Accordo un’autorità indipendente, alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni relative agli AdS. La CE e la Serbia garantiscono la reciproca trasparenza nel campo degli AdS, riferendo periodicamente alle altre Parti dell’ASA. La Serbia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell’autorità indipendente e li allinea con le regole comunitarie sulla concorrenza entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore dell’ASA (articolo 73).

L'ASA contiene anche delle disposizioni specifiche relative alle imprese pubbliche o alle imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi; alla tutela e alla applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 75 e Allegato VII); all'aggiudicazione di appalti pubblici; alla standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità, alla tutela dei consumatori, alle condizioni del lavoro e alle pari opportunità (articoli 76-79).

Come accennato, il titolo VII disciplina la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza. Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni amministrative e giudiziarie, dell’indipendenza del sistema giudiziario e del miglioramento della sua efficienza, della riorganizzazione delle Forze di polizia, della lotta alla corruzione ed alla criminalità organizzata (articolo 80).  La Serbia si impegna ad assicurare l’adeguamento della propria legislazione a quella comunitaria per quanto concerne la protezione dei dati personali, istituendo uno o più organi di controllo indipendenti (articolo 81). E’ prevista l’istituzione di un ambito di cooperazione, bilaterale e regionale, in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione nonché controllo dell'immigrazione illegale (articolo 82).

Nell’ambito dell’azione di prevenzione e controllo dell’immigrazione clandestina le Parti, che accettano di riammettere i propri cittadini presenti illegalmente sui rispettivi territori, decidono altresì di applicare integralmente l’accordo di riammissione, firmato il 18 settembre 2007 ed entrato in vigore il 1º gennaio 2008, contestualmente all’Accordo di facilitazione del rilascio dei visti (articolo 83).

Le Parti si impegnano a collaborare anche nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità e finanziamento del terrorismo e ad altre attività illecite (tratta di esseri umani, contrabbando, traffico di armi) e nella lotta alla droga (articoli 84-87). 

Con riguardo alle politiche di cooperazione (titolo VIII) le Parti si impegnano a rafforzare i legami economici esistenti per contribuire allo sviluppo sostenibile e alla  crescita della Serbia, attraverso politiche ed altre misure che favoriscano lo sviluppo economico e sociale del Paese nel rispetto dell’ambiente. L’Accordo prevede inoltre che vengano promosse le misure atte a favorire la cooperazione fra la Serbia ed i Paesi limitrofi, compresi gli Stati membri dell’UE. Il CSA stabilisce le priorità tra le diverse politiche di cooperazione contemplate dall’ASA, in linea con il partenariato europeo (articolo 88). La Comunità si impegna in particolare a fornire assistenza tecnica, su richiesta della Serbia, per aiutare il Paese nel ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell’Unione economica e monetaria e del mercato unico europeo. La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio riferito all’attività commerciale (articolo 89).

Le Parti, inoltre, collaborano nel settore statistico (articolo 90), nel favorire un adeguato sviluppo dei servizi bancari, assicurativi e finanziari (articolo 91), nel controllo gestionale interno e nella revisione contabile esterna delle finanze pubbliche (articolo 92) e nella promozione e tutela degli investimenti privati nazionali ed esteri (articolo 93). La cooperazione riguarda inoltre l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria serba (articolo 94) ed è mirata, in particolare, allo sviluppo delle piccole e medie imprese (articolo 95), alla promozione del settore turistico (articolo 96), alla modernizzazione del comparto agro-industriale e della pesca serbi, favorendo il progressivo avvicinamento della legislazione locale alle norme ed agli standard comunitari (articoli 97 e 98). La cooperazione riguarda altresì i settori delle dogane, dettagliato dal Protocollo n. 6 (articolo 99); della fiscalità (articolo 100); del sociale, con particolare riferimento alla politica occupazionale, al regime previdenziale, alle pari opportunità, alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (articolo 101); dell’istruzione e formazione (articolo 102).

L’Accordo promuove inoltre la cooperazione culturale e nei settori dell'informazione e della comunicazione, dell'audiovisivo, cinematografico e televisivo, della comunicazione nonché delle infrastrutture di comunicazione elettronica, quest’ultimo con l’obiettivo dichiarato di consentire alla Serbia di recepire  l’acquis comunitario nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore dell’ASA (articoli 103-107). Quanto alla cooperazione nel settore dei trasporti (articolo 108), essa si inserisce tra l’altro nell’ambito dell’avvio, il 24 giugno 2008, dei negoziati per la conclusione di un Trattato che istituisce una Comunità di trasporti UE-Paesi dei Balcani occidentali.

E’ altresì prevista (articolo 109) la cooperazione nel settore dell’energia – e si ricorda al riguardo il Trattato, in vigore dal 2006, che ha istituito una Comunità dell’Energia tra UE e Paesi dei Balcani occidentali. Per quanto riguarda i profili di sicurezza nucleare di cui all’articolo 110, la cooperazione riguarderà anche la possibilità di stipulare ulteriori accordi per le notifiche tempestive e la gestione delle emergenze in caso di incidenti nucleari. Nel settore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile la collaborazione tra le Parti presterà particolare attenzione alla ratifica ed attuazione del Protocollo di Kyoto (articolo 111). Altri campi di cooperazione riguarderanno la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (articolo 112); dello sviluppo regionale e locale, con riguardo alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (articolo 113); della pubblica amministrazione a tutti i livelli, in particolare per il consolidamento delle istituzioni e la trasparenza e imparzialità delle procedure di assunzione (articolo 114).

In materia di cooperazione finanziaria (titolo IX) l’ASA stabilisce norme per consentire alla Serbia di beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e di prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti. L’erogazione degli aiuti comunitari è subordinata al compimento di ulteriori progressi in conformità con i criteri politici di Copenaghen e con le priorità del partenariato europeo. Viene tenuto conto altresì dei rapporti annuali della Commissione per il Paese, in particolare per quanto riguarda l’impegno ad attuare riforme democratiche, economiche ed istituzionali (articolo 115).

L’assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, può riguardare qualsiasi settore della cooperazione - segnatamente giustizia e affari interni, ravvicinamento delle legislazioni e sviluppo sostenibile - ed è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell’ambito di un quadro indicativo pluriennale ed in base a programmi di azione annuali, definiti dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Serbia (articolo 116). L'Accordo prevede inoltre l'impegno delle Parti ad adoperarsi per favorire uno stretto coordinamento tra i contributi comunitari e quelli provenienti da altre fonti, quali le istituzioni finanziarie internazionali (articolo 118).

 

 

Disposizioni istituzionali, generali e finali (titolo X)

 

Disposizioni istituzionali

E’ prevista l’istituzione di un Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione (CSA), incaricato di sorvegliare l’applicazione e l’attuazione dell’Accordo e composto, da un lato, dai membri del Consiglio UE e della Commissione e, dall’altro, da membri del governo serbo. Il CSA è presieduto a turno da un rappresentante della UE e da un rappresentante serbo (conformemente al proprio regolamento interno) e si riunisce ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedano. Il CSA ha il potere di prendere decisioni relativamente al campo di applicazione dell’Accordo, nei casi contemplati dall’ASA stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il CSA può altresì formulare raccomandazioni (articoli 119-121).

Il CSA è assistito dal Comitato di Stabilizzazione e di Associazione (ComSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio UE e della Commissione e, dall’altro, da rappresentanti del governo serbo. Le sue funzioni sono stabilite dal regolamento interno del CSA, il quale può altresì delegare alcuni poteri al Comitato. Entro la fine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’ASA, il ComSA crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione dell’ASA. E’ specificatamente prevista la creazione di un Sottocomitato per le questioni connesse ai fenomeni migratori. Il CSA può decidere l’istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell’esercizio delle sue funzioni (articoli 122-124).

L’articolo 125 stabilisce infine la creazione di un Comitato Parlamentare di Associazione e Stabilizzazione, quale sede di incontri e scambi di opinione tra membri del Parlamento europeo e di quello serbo.

Disposizioni generali

L’ASA prevede apposite clausole a garanzia della tutela giuridica e amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte a parità di condizioni con i rispettivi cittadini (articolo 126) e della possibilità di adottare eventuali misure ritenute necessarie per motivi di sicurezza interna ed internazionale (articolo 127). Nei settori contemplati dall’Accordo, il regime applicato dalla Serbia nei confronti della Comunità non deve determinare una discriminazione tra Stati membri, loro cittadini, società o imprese. Del pari, la Comunità  non deve discriminare tra cittadini, società o imprese della Serbia (articolo 128).

L’Accordo prevede l’obbligo delle Parti di adottare tutti i provvedimenti necessari per l’adempimento degli impegni previsti dall’Accordo e per la realizzazione degli obiettivi in esso delineati. Nel caso in cui una delle Parti ritenga che l’altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo sancito dall’accordo, essa può adottare le misure opportune, previa informazione - ad eccezione dei casi particolarmente urgenti - ed esame della questione da parte del CSA. L’ASA prevede che le Parti deferiscano qualsiasi controversia relativa all’applicazione o interpretazione dell’Accordo al CSA, che può comporre la questione mediante una decisione vincolante. Per le questioni che rientrano nel campo di applicazione del Protocollo N. 7 sulla composizione delle controversie, una qualsiasi delle Parti può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale Protocollo quando la controversia non sia stata risolta entro due mesi dalla notifica all’altra Parte ed al CSA (articoli 129 e 130).

L’articolo 131 stabilisce che finché i cittadini e gli operatori economici non godranno di uguali diritti in base all’applicazione dell’ASA, sono fatti salvi i diritti loro garantiti dagli accordi bilaterali in vigore tra la Serbia e uno o più Stati membri.

Disposizioni finali

Le disposizioni finali disciplinano la durata (articolo 133), l’ambito territoriale di applicazione, dal quale è escluso il Kossovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza ONU e senza alcun pregiudizio della questione dello status del Paese (articolo 135), le versioni linguistiche (articolo 137) e l’entrata in vigore dell’accordo (articolo 138), con particolare riferimento alle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci e in materia di trasporti applicate mediante la conclusione di un Accordo Interinale(articolo 139).

Allegati e Protocolli

L’Accordo è corredato da sette Allegati e sette Protocolli che costituiscono parte integrante dell’Accordo, al pari dell’Accordo quadro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari firmato il 21.11.04 (art. 132).

 

Allegato I                      (art. 21) Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità

Allegato II                     (art. 26) Definizione dei prodotti “baby beef

Allegato III                    (art. 27) Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità

Allegato IV                   (art. 29) Concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi

Allegato V                    (art. 30) Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunità

Allegato VI                   (art. 52)Stabilimento: servizi finanziari

Allegato VII                  (art. 75) Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

 

Protocollo N. 1            (art. 25) Relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Serbia

Protocollo N. 2            (art. 28)Vino  e bevande spiritose

Protocollo N. 3           (art. 44) Relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo N. 4            (art. 61)In materia di trasporti terrestri

Protocollo N. 5            (art. 73) Relativo agli aiuti di Stato all’industria siderurgica

Protocollo N. 6            (art. 99)Relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Protocollo N. 7            (art. 129) Composizione delle controversie


 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

Il disegno di legge si compone di 4 articoli, il primo dei quali concerne l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo di stabilizzazione e associazione tra UE e Serbia, mentre il secondo contiene il relativo ordine di esecuzione.

L’articolo 3 riporta la norma di copertura del provvedimento, i cui oneri sono valutati in 8.472 euro annui con decorrenza dal 2010. I fondi necessari si reperiscono con corrispondente riduzione dello stanziamento del programma “Fondi di riserva e speciali” – afferente alla missione “Fondi da ripartire” – dello stato di previsione 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Gli oneri che la ratifica dell’ASA comporta derivano in particolare da due articoli del Protocollo n. 6 sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale: si tratta delle spese di missione e di viaggio per l’eventuale partecipazione di funzionari italiani che partecipino, a norma del comma 4 dell’articolo 7 del Protocollo, ad indagini nel territorio dell’altra Parte contraente, ovvero che intervengano (articolo 11 del Protocollo) in qualità di periti e testimoni.

L’articolo 4, infine, prevede l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in gazzetta ufficiale.


 

Rapporti tra l’Unione europea e Serbia
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

 

A seguito del Consiglio europeo del giugno 2003, la Serbia ha assunto lo status di candidato potenziale all’adesione all’Unione europea.

Negli anni successivi sono proseguite le trattative che hanno consentito, nell’aprile del 2008, la stipula di un Accordo di stabilizzazione ed associazione e (ASA) e di un accordo transitorio sul commercio.

In relazione agli esiti delle elezioni parlamentari serbe del luglio 2008 e alla conseguente formazione di un nuovo Governo che ha posto l’integrazione europea come una priorità della sua azione politica, nel dicembre 2009 è entrato in vigore l’accordo sulla liberalizzazione dei visti che consentirà ai cittadini serbi di viaggiare all’interno dello spazio Schengen.

Nello stesso mese di dicembre la Serbia ha avanzato la sua richiesta di adesione all’Unione europea.

Il 15 giugno 2010 i ministri degli esteri dell’Unione europea hanno definitivamente sbloccato il processo di ratifica dell’Accordo di stabilizzazione e associazione. Il Ministro degli esteri italiano Frattini ha espresso soddisfazione per lo sblocco di ratifica preannunciando che l’Italia sarebbe stato il primo paese a procedere in tal senso. Soprattutto a seguito dell’accordo transitorio sul commercio, gli scambi commerciali tra Serbia e Unione europea hanno registrato un costante incremento.

L’Unione europea è il principale partner della Serbia; nel 2009 il 54% delle esportazioni e delle importazioni di questo paese si è svolto con l’Unione europea.

Dal 2007 la Serbia riceve un aiuto finanziario all’interno del programma IPA (Pre-accession assistence). L’obiettivo del programma IPA è quello di aiutare i paesi candidati a procedere nel senso dell’allineamento all’acquiscomunitario.

Lo stanziamento previsto a favore della Serbia in relazione a tale programma di aiuti per l’anno 2009 ammonta a circa 195 milioni di euro. Negli anni successivi le somme stanziate dovrebbero aumentare progressivamente fino a 215 milioni di euro nel 2013.

Nell’ultima comunicazione della Commissione sulla strategia dell’allargamento per gli anni 2009-2010 si evidenzia che la Serbia ha compiuto significativi progressi sul piano politico e che il Governo di quel paese ha dimostrato il suo impegno per l’avvicinamento all’Unione europea. In particolare, si è rafforzata la cooperazione con il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia.

Nella comunicazione si evidenziano i progressi compiuti per quanto concerne l’organizzazione dell’attività parlamentare e il ruolo del Parlamento nel procedimento legislativo, sebbene il ruolo delle Commissioni parlamentari resta ancora debole, rimarcando anche l’entrata in vigore di una nuova legge sui partiti politici, in linea con gli standard europei.

Vengono inoltre ricordati i provvedimenti adottati per quanto concerne il sistema giurisdizionale sebbene non si nasconda il rischio di una politicizzazione del sistema giudiziario. Sono inoltre sottolineati positivamente i progressi compiuti per quanto riguarda la lotta alla corruzione, in particolare attraverso la costituzione di un’Agenzia anticorruzione.

I diritti umani e la protezione delle minoranze sono largamente rispettati e la libertà di espressione è generalmente garantita. Nella comunicazione non si manca tuttavia di ricordare alcuni incidenti e minacce nei confronti di giornalisti e di attivisti di diritti umani o di minoranze sessuali.

Viene poi ricordato l’importante ruolo  svolto dal Ministero dei diritti umani e delle minoranze per diffondere la consapevolezza su queste tematiche tra la popolazione. Si ricorda inoltre che la Serbia contesta la dichiarazione di indipendenza del Kosovo e ha fatto ricorso a diverse iniziative a livello internazionale per contrastare tale dichiarazione, ivi compresa l’attivazione della Corte internazionale di giustizia.

Il Governo serbo non ha rapporti formali con le autorità del Kosovo. Si è invece avviata la collaborazione con competenti autorità dell’Unione europea in relazione alla missione Eulex.

Sul piano economico si sottolinea il grave impatto provocato sull’economia serba dalla crisi internazionale e i limitati progressi compiuti con riferimento alla liberalizzazione dell’economia.

Per affrontare la crisi la Serbia ha chiesto l’assistenza del Fondo monetario internazionale e della stessa Unione europea. Devono comunque essere compiuti sforzi aggiuntivi per quanto concerne il controllo del tasso di inflazione, nella gestione delle società di proprietà statale, nella lotta alla disoccupazione e nel contrasto all’economia nera. Si sono invece registrati buoni progressi nel campo della libera circolazione di beni favoriti da una legislazione ispirata all’obiettivo di recepire l’acquis comunitario.



[1]    L’ Accordo, non ancora in vigore, è stato firmato a Lussemburgo il 9 giugno 2006, tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e, dall’altro, la Norvegia, l’Islanda, e una serie di Stati balcanici (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Amministrazione provvisoria dell’ONU nel Kosovo). L’Italia ha ratificato l’Accordo con la legge n. 91 del 4 giugno 2010. La Serbia ha notificato di aver proceduto alla ratifica il 24 novembre 2009.