Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo - A.C. 3400 e 3448
Riferimenti:
AC N. 3400/XVI   AC N. 3448/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 341
Data: 18/05/2010
Descrittori:
ASSISTENZA ALLO SVILUPPO   COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo

A.C. 3400 e 3448

 

 

 

 

 

 

n. 341

 

 

18 maggio 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it

 

 

 

 

 

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File: es0465.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi delle proposte di legge  3

Contenuto delle proposte di legge  5

Relazioni allegate  9

Necessità dell’intervento con legge  9

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

Incidenza sull’ordinamento giuridico  9

Impatto sui destinatari delle norme  9

Riferimenti normativi

L. 26 febbraio 1987, n. 49 Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo  13

D.L. 14 marzo 2005, n. 35 Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80 (art. 1)45

L. 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (artt. 5 e 13)49

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi delle proposte di legge

 

 

Numero del progetto di legge

3400

Titolo del progetto di legge

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl

2

Date del ddl

 

§    Presentazione alla Camera

15 aprile 2010

§    Assegnazione

19 aprile 2010

Commissione competente

III Affari esteri

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali e V Bilancio

Oneri finanziari

No

 


 

Numero del progetto di legge

3448

Titolo del progetto di legge

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, nonché abrogazione del comma 4 dell'articolo 13 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di criteri di priorità nell'individuazione delle aree di intervento

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl

3

Date del ddl

 

§    Presentazione alla Camera

30 aprile 2010

§    Assegnazione

6 maggio 2010

Commissione competente

III Affari esteri

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio

Oneri finanziari

No

 


 

Contenuto delle proposte di legge

La ratio dei due provvedimenti è quello di consentire all’Amministrazione degli Affari esteri una gestione più efficace dei fondi finalizzati ad attività di cooperazione allo sviluppo accreditati alle rappresentanze diplomatiche.

 

L’articolo 1, comma 1, (di entrambe le proposte) modifica alcuni commi dell’articolo 1 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80[1]

In particolare, le lettere a), b) e c) provvedono a novellare, rispettivamente, i commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies dell’art. 1 del provvedimento citato.

 

Si ricorda che i commi da 15-bis a 15-quinquies dell’articolo 1 del d.l. n. 35 del 2005, hanno modificato le procedure di accreditamento di fondi finalizzati alle attività di cooperazione allo sviluppo alle rappresentanze diplomatiche, introducendo la possibilità di traslare all’esercizio finanziario successivo fondi accreditati nell’ultimo quadrimestre e non utilizzati; dettano ulteriori norme per il controllo dell’erogazione e la rendicontazione delle somme stanziate, con riferimento a tutto il periodo anteriore al 1° gennaio 2000.

In particolare, il comma 15-bis – sul quale non incidono le disposizioni introdotte dal progetto di legge in esame - dispone che i fondi di cui al comma 1 dell’articolo 25 del D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177, recante il regolamento di esecuzione della legge n. 49 del 1987, vengano accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per la realizzazione degli interventi di cooperazione sulla base di progetti o programmi, accompagnati da documenti contabili analitici sulle voci di spesa approvati dagli organi deliberanti. Si tratta di fondi da utilizzare per l'amministrazione del personale inviato in missione, per il funzionamento delle unità tecniche di cooperazione e per le spese relative alla realizzazione degli interventi eseguiti in gestione diretta da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

 

Il comma 15-ter, come sostituito dalla lettera a) delle due proposte di legge in esame, prevede che le somme non erogate dalla rappresentanza diplomatica in esecuzione di specifici progetti di cooperazione possano essere temporaneamente utilizzate per spese di analoga natura derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, in attesa della definizione delle procedure di accredito. Successivamente, ma entro l’anno di riferimento, verrà effettuata la sistemazione contabile di tale operazione.

Come specificato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, il nuovo comma 15-ter autorizza l’utilizzo di anticipazioni di cassa per fini di cooperazione, ampliando l’analogo concetto del testo vigente che consente la sola utilizzazione dei residui ai fondi accreditati nell’ultimo quadrimestre se indispensabili alla prosecuzione o al completamento di un progetto.

 

La lettera b)di entrambe le proposte sostituisce il comma 15-quater riguardante la rendicontazione delle spese per la realizzazione degli interventi di cooperazione. La nuova formulazione prevede un sistema di controlli - più articolato rispetto a quello attualmente in vigore - che si sostanzia in: una relazione sullo stato dell’intervento entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario; il versamento all’erario delle eventuali economie entro 90 giorni dopo il termine del progetto; la presentazione della rendicontazione finale, di una relazione e della documentazione di spesa sempre nel termine di 90 giorni dalla conclusione del progetto. Tali obblighi sono posti in capo al funzionario delegato all’interno della rappresentanza diplomatica, secondo quanto previsto dal DPR 22 marzo 2000, n. 120[2].

Il nuovo comma 15-quater disciplina inoltre il caso dell’avvicendamento dei funzionari responsabili della rendicontazione.

 

La lettera c) di entrambe le proposte, sostituisce il comma 15-quinquies e prevede che il Ministro degli esteri, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia, stabilisca le modalità di armonizzazione del regime giuridico degli interventi di cooperazione conclusi nel 2010 e negli anni precedenti.

 

Come illustrato nella relazione introduttiva al provvedimento, in attuazione dell’art. 1, comma 15 quinquies, del decreto-legge n. 35/2005, il 31 gennaio 2006 è stato emanato il decreto del Ministro degli affari esteri recante disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e controllo dei finanziamenti erogati, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999. La modifica proposta, dunque, ha lo scopo di raccordare, attraverso l’emanazione di un decreto di natura regolamentare, gli effetti del citato D.M. agli atti di gestione effettuati dai funzionari delegati anche sui finanziamenti successivi al 31 dicembre 1999 e conclusi entro il 31 dicembre 2010.

 

La lettera d) della sola proposta Evangelisti e Leoluca Orlando n. 3448 integra il comma 15-sexies per rendere accessibili i fondi della cooperazione anche alle ONG non italiane che operano e che siano registrate nel paese ricevente.

 

La lettera d) della proposta n. 3400 e la lettera e) della proposta n. 3448 – di identico contenuto - aggiungono un nuovo comma, il 15-septies,che autorizza le Unità tecniche di cooperazione operanti nei paesi in via di sviluppo, al pari delle rappresentanze diplomatiche, ad utilizzare temporaneamente le anticipazioni di cassa per le spese di funzionamento delle suddette unità, nelle more dell’accredito della rimessa valutaria, analogamente a quanto previsto dalla disciplina riguardante le spese di funzionamento accreditate alle sedi all’estero dagli altri centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri. Una volta ricevuta quest’ultima, o al massimo entro l’anno di riferimento, viene fatto obbligo al funzionario delegato di provvedere alla sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata. Il comma 15-septies dispone inoltre che i fondi in questione siano accreditati dalla Direzione generale al capo della rappresentanza diplomatica.

Tali misure, come riportato nelle relazioni illustrative di entrambe le proposte, sono volte ad evitare “di esporre gli uffici esteri della cooperazione italiana, a causa dei ritardi nei finanziamenti annuali, al rischio di intollerabili sospensioni dei servizi essenziali”.

 

Si ricorda che le Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, o Unità Tecniche Locali (UTL) sono istituite, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) nei PVS, con accreditamento diretto presso i Governi interessati, nel quadro degli accordi di cooperazione.

Il comma 5 dell’articolo 13 della legge 49/1987, richiamato dal comma 15-septies in esame, stabilisce che i fondi e le attrezzature necessarie per il loro funzionamento siano forniti dalla DGCS (Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) del Ministero degli affari esteri.

 

L’articolo 2 della proposta n. 3400, che coincide con l’articolo 4 proposta n. 3448, modifica l’articolo 13, comma 4, della legge 49/1987 prima richiamata. Tale modifica si rende necessaria per coordinare la disposizione contenuta in tale comma con quella recata dalla lettera d) dell’art. 1 della proposta di legge in esame, che attribuisce al funzionario delegato la facoltà di utilizzare anticipazioni di cassa per il funzionamento dell’unità tecnica.

Il comma 4 dell’art. 14 della legge 49/1987 attualmente prevede che il responsabile di ciascuna unità tecnica risponda al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi destinati all’espletamento dei compiti delle singole unità tecniche. Con la modifica proposta si intende sopprimere l’obbligo posto in capo al direttore dell’Unità tecnica di rispondere al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio dell’utilizzo di tali fondi, in quanto il loro utilizzo, come previsto dalla lettera d) del precedente articolo 1, è deciso dal funzionario delegato. 

 

 Gli articoli 2 e 3della proposta Evangelisti e Leoluca Orlando n. 3448, come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento,sono volti a slegare la fornitura degli aiuti dagli acquisti presso imprese di nazionalità italiana[3], come richiesto dai consessi internazionali sull'efficacia degli aiuti.

 

L’articolo 2 della proposta n. 3448 sostituisce il comma 4 dell’articolo 6 della legge 49/1987 che, nella nuova formulazione, assoggetta i crediti di aiuto a bando di gara internazionale i quali, nei Paesi a più basso reddito, possono assicurare il finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti di cooperazione approvati.

 

L’articolo 3 della proposta n. 3448 modifica la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 49/1987 in materia di interventi straordinari[4]. Con la modifica proposta, le derrate alimentari inviate a titolo di intervento straordinario dovranno essere “acquistate prevalentemente in loco o nella regione”.

 

L’articolo 5 della proposta n. 3448 abroga il comma 4 dell'articolo 13 della legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

In base a tale comma 4, nell’individuazione delle aree di intervento – diverse da quelle nelle quali sono in corso interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione,  indicate dal decreto legge 31 gennaio 2008, n. 8 [5]- viene data priorità ai paesi con i quali l’Italia ha stabilito accordi per il rimpatrio di immigrati regolari disoccupati, di clandestini o di persone condannate in Italia.

Relazioni allegate

A ciascuno dei due provvedimenti è allegata una relazione illustrativa, ove si dà conto degli obiettivi perseguiti.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto i provvedimenti in esame sono intesi a modificare norme di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le norme contenute nelle proposte di legge in esame sono riconducibili alle materie di legislazione esclusiva statalepolitica estera e rapporti internazionali dello Stato”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera a), Cost.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

La novella dell’art. 1, comma 15 quinquies, del decreto-legge n. 35/2005 - introdotta da entrambi i progetti di legge con l’art. 1, comma 1, lett. c), prevede l’emanazione di un decreto ministeriale di natura regolamentare per l’adozione di un'unica modalità di rendicontazione degli atti di gestione intervenuti tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010.

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta Pianetta e Tempestini n. 3400 e la proposta Evangelisti e Leoluca Orlando n. 3448 incidono, rispettivamente, su due e su tre fonti normative di rango primario attraverso interventi di novellazione e di abrogazione.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Impatto sui destinatari delle norme

Secondo quanto riportato nelle relazioni illustrative, i due progetti di legge mirano ad agevolare l’attività del personale diplomatico e delle unità tecniche locali di cooperazione preposte alla gestione dei fondi accreditati dal Ministero degli affari esteri per iniziative di cooperazione.




[1]Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

[2]Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[3]Nell’audizione del 29 luglio 2009 presso il Comitato permanente sugli obiettivi di sviluppo del millennio che sta svolgendo un’indagine conoscitiva sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, il  direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo del MAE, Elisabetta Belloni, ha ricordato che l’Italia ha portato “la posizione italiana in linea con i requisiti OCSE-DAC, slegando al 100 per cento l'aiuto pubblico allo sviluppo per i Paesi meno avanzati”.

[4]In base all’art. 1, comma 4 della legge n. 49/1987, “Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni”.

[5]Il d.l. n. 8/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, reca  Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali.