Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Atto del Governo n. 192 ' Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri
Riferimenti:
SCH.DEC 192/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 172
Data: 08/03/2010
Descrittori:
MINISTERI   MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
REGOLAMENTI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
DL N. 112 DEL 25-GIU-08     
Nota: Questo dossier contiene materiale protetto dalla legge sul diritto d'autore, pertanto la versione html è parziale. La versione integrale in formato pdf può essere consultata solo dalle postazioni della rete Intranet della Camera dei deputati (ad es. presso la Biblioteca)

           

 

 

 

 

 

 

 

I princcosti

 

XVI legislatura

 

 

Atto del Governo n. 192

Schema di decreto del Presidente

della Repubblica recante regolamento

di organizzazione del Ministero

degli affari esteri

 

 

                                                     

marzo 2010

 

 

Senato della Repubblica

n. 203

 

 

Camera dei deputati

n. 172

Immagine

 

Servizi responsabili:

 

 

Camera dei Deputati

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 - *st_affari_esteri@camera.it

 

Senato della Repubblica

Servizio Studi – Ufficio ricerche nel settore della politica estera e

della difesa

( 066706-2629-2180 - *studi1@senato.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato e la Camera declinano ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

 

 

 

 

 

XVI legislatura

 

 

Atto del Governo n. 192

Schema di decreto del Presidente

della Repubblica recante regolamento

di organizzazione del Ministero

degli affari esteri

 

 

 

 

marzo 2010

 

Senato della Repubblica

n. 203

 

 

 

Camera dei deputati

n. 172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione Teseo: Pubblica Amministrazione. Ministeri.



 

 

I N D I C E

Schede di lettura.. 13

Schede di lettura

Articolo 1

(Amministrazione centrale)

Scheda di lettura. 15

Articolo 1  15

Articolo 2

(Segretario generale)

Scheda di lettura. 19

Articolo 2  19

Articolo 3

(Cerimoniale diplomatico della Repubblica)

Scheda di lettura. 23

Articolo 3  23

Articolo 4

(Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero)

Scheda di lettura. 27

Articolo 4  27

Articolo 5

(Direzioni generali)

Scheda di lettura. 29

Articolo 5  29

Articolo 6

(Servizi)

Scheda di lettura. 35

Articolo 6  35

Articolo 7

(Consiglio di Amministrazione)

Scheda di lettura. 41

Articolo 7  41

Articolo 8

(Comitati)

Scheda di lettura. 43

Articolo 8  43

Articolo 9

(Conferimento di funzioni presso l’Amministrazione centrale)

Scheda di lettura. 45

Articolo 9  45

Articolo 10

(Valutazione degli assetti organizzativi)

Scheda di lettura. 47

Articolo 10  47

Articolo 11

(Dotazioni organiche)

Scheda di lettura. 49

Articolo 11  49

Articolo 12

(Abrogazioni)

Scheda di lettura. 51

Articolo 12  51

Allegato.. 53

Allegato

 

 


Premessa

 

Lo schema di regolamento Atto del Governo n. 192 ha ad oggetto la riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri e provvede a dare attuazione ad una norma dell'articolo 74 del DL n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, finalizzata a ridimensionare gli  assetti organizzativi delle Pubbliche Amministrazioni secondo principi di efficienza, razionalità, economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non dirigenziale dei Ministeri.

Lo schema di regolamento provvede ad abrogare e sostituire le vigenti disposizioni riguardanti l’organizzazione centrale del Ministero degli Affari esteri. L’art. 12, infatti, provvede ad abrogare il DPR n. 258/2007[1], ad eccezione dell'art. 12 sulla ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura. Fa inoltre salvi gli effetti abrogativi già prodotti dall'art. 13 del suddetto DPR .

 

Si ricorda che tale norma abrogava il precedente DPR n. 267/1999 e anche il DPR n. 157 del 2002, che aveva apportato parziali modifiche al DPR n. 267; venivano inoltre abrogati molti articoli riguardanti l’organizzazione centrale del MAE contenuti nel DPR n. 18 del 1967, recante Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri e contenente tutte le disposizioni che regolano l’attività non solo dell’amministrazione centrale, ma anche delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura, dei servizi amministrativi e tecnici. Le norme del DPR n. 18 abrogate dall’art. 13 del DPR n. 267/1999  erano sono tutte contenute nel Titolo I della Parte I dello stesso DPR, dedicato alla Amministrazione centrale.

 

Lo schema si compone di 12 articoli finalizzati:

               in primo luogo, alla rideterminazione delle strutture di primo livello (art. 1), con riduzione del loro numero di 5 unità, portandole  da 21 a 13, di cui 8 Direzioni Generali, secondo le prescrizioni recate dall'art. 74 del DL 112;

               alla definizione del numero delle strutture di secondo livello (che passano da 106 a 96) rinviandone tuttavia la disciplina ad un successivo DM di natura non regolamentare (art. 1, co. 5);

               alla riorganizzazione delle Direzioni generali (art. 5), passando da un criterio prevalentemente geografico ad uno tematico, che rispecchi la natura globale delle sfide della realtà contemporanea. Si segnalano in la DG Affari politici e di sicurezza, la DG Mondializzazione e questioni globali, la DG Promozione del Sistema Paese, nonché l'accorpamento in un'unica DG Unione Europea delle competenze relative all'integrazione europea ed ai rapporti bilaterali con i Paesi dell'UE, con i candidati all'UE,  con i Paesi dello Spazio economico europeo e dei Balcani;

               alla soppressione del secondo Vice Segretario generale (art. 2) e all'assorbimento delle sue funzioni da parte del Direttore Generale per gli Affari politici e di sicurezza (art. 5, co.1, ultimo capoverso);

               all'attribuzione a ministri plenipotenziari delle funzioni vicarie all'interno delle Direzioni Generali; questi, che assumono l'incarico di Vice Direttori Generali/Direttori centrali saranno in numero non a superiore a 5 per ciascuna DG e nel numero complessivo massimo di 20 (rispetto agli attuali 13 incarichi);

               alla creazione (art. 6) di un Servizio per gli Affari giuridici, del Contenzioso diplomatico e dei Trattati per la funzione attualmente svolta da una struttura dirigenziale di secondo livello, l'Unità per il contenzioso diplomatico e i trattati, nonché all'ampliamento delle competenze dell'attuale Servizio Stampa e informazione che si arricchisce di competenze in materia di informazione, pubblica e, infine, alla soppressione del Servizio per l'Informatica, la comunicazione e la cifra, facendone confluire i compiti tra le competenze della DG per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni;

               alla semplificazione del modus operandi dell'Amministrazione degli Esteri con l'introduzione di clausole di flessibilità (relativamente a: composizione del Consiglio di amministrazione; ripartizione di competenze tra DG Mondializzazione e DG UE per rispondere a nuove esigenze - disciplinata tramite DM; attribuzione a Segretari di legazione di responsabilità di uffici e segreterie di Sottosegretari di Stato e Direttori generali per esigenze straordinarie e temporanee) e di una clausola di verifica del funzionamento della riorganizzazione entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento (art. 10).

 

Una serie di disposizioni hanno inoltre la finalità di autorizzare i successivi atti attuativi della nuova disciplina e di coordinare le norme introdotte con altre vigenti. In particolare, si provvede a:

                rinviare a successivo DM di natura non regolamentare la disciplina delle strutture dirigenziali di secondo livello (art.1, co.5) provvedendo a fissarne la riduzione nel numero di 10 unità, portandole a 96;

               rinviare a successivi decreti di natura non regolamentare la definizione dei compiti delle unità dirigenziali, nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

               rinviare (art. 11, co. 1) ad un successivo DPR l'adeguamento della disciplina recata dal DPR n. 368 del 2000, recante l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica;

               sancire la rideterminazione degli organici della carriera diplomatica (riduzione di 16 unità dei Consiglieri di legazione), nonchè delle qualifiche dirigenziali e delle aree funzionali (riduzione di 469 posti) effettuata dal DPCM 29 maggio 2009 (art. 11, comma 2).

 

Infine, disposizioni di minima portata innovativa o di mero coordinamento riguardano le funzioni del Segretario Generale - eccetto la soppressione del secondo Vice Segretario Generale - del Cerimoniale diplomatico, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero (artt. 2, 3, 4) dei Comitati speciali per l’esame di determinate questioni attinenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici che il Ministro può istituire con proprio decreto (art. 8).

 

Si può notare come il provvedimento in esame, con il sostanziale ritorno al criterio tematico e il superamento di quello geografico per quanto concerne l'articolazione delle Direzioni generali, sembri in qualche modo ricalcare la struttura che per decenni, a partire dall'inizio dell'ordinamento repubblicano, aveva guidato l'Amministrazione degli Affari esteri. Tale ordinamento aveva visto già nel 1943 rinascere la carica del Segretario generale, mentre il Ministero degli affari esteri si articolava in quattro Direzioni generali dedicate agli affari politici, agli affari economici, agli affari culturali e agli affari migratori: ciascuna delle quattro Direzioni era poi ulteriormente articolata in Uffici a competenza territoriale e trasversale. Completavano l'organigramma la Direzione generale del personale e affari amministrativi, nonché i Servizi del cerimoniale e della stampa, che vennero affiancati da quelli del contenzioso diplomatico e degli studi e documentazione. Con l'accrescersi negli anni Ottanta delle competenze e dei finanziamenti relativi alla cooperazione allo sviluppo, nel 1987 fu creata l'apposita Direzione generale, che sostituì il preesistente Dipartimento.

Alla fine degli anni Novanta venne a maturazione un processo di ristrutturazione dell'Amministrazione degli affari esteri, culminato con il DPR 11 maggio 1999, n. 267, che dettò il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni. Confermato il Segretario generale come perno essenziale dell'Amministrazione, alle unità direttamente da lui dipendenti, ovvero l'unità per il coordinamento e l'unità di crisi, venne affiancata l'unità per l'analisi e la programmazione  - funzione questa che nel previgente ordinamento era frazionata tra una serie di uffici ad hoc presenti in ognuna delle Direzioni generali.

La riforma dava vita poi a cinque Direzioni generali basate sul criterio geografico, allo scopo dichiarato di assicurare l'unitarietà nella trattazione di materie riguardanti un determinato Stato, costituendo altresì un interlocutore complessivo – in ragione del riferimento squisitamente territoriale - per ciascuna Rappresentanza diplomatica.

 

La riforma ebbe comunque impatto anche sulle Direzioni generali tematiche, che passarono a otto. L’insieme delle problematiche riguardanti l'Unione europea fu concentrata in un'unica Direzione generale, mentre a un'altra furono affidati i rapporti con tutti gli altri organismi multilaterali e le competenze sui diritti umani. Quanto alle competenze sull'emigrazione, la Direzione generale recuperò l'intestazione agli italiani all'estero - che il fascismo aveva soppresso -, anche come obiettivo programmatico di rivalutazione e valorizzazione delle nostre comunità, che negli anni successivi portò infatti finanche all'estensione del diritto di voto. La Direzione generale degli affari economici divenne Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale, mentre le questioni della sicurezza, del disarmo e della non proliferazione di armamenti furono affidate alla Direzione generale per gli affari politici multilaterali. Confermata la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo – all’interno della quale coesistevano uffici a competenza territoriale e uffici a competenza tematica - si procedette invece allo sdoppiamento della Direzione degli affari amministrativi e del personale in due diverse Direzioni generali specializzate. Per quanto concerne i tradizionali Servizi del cerimoniale, della stampa, del contenzioso diplomatico e trattati, a questi fu aggiunto il Servizio per la cifra, l’informatica e le comunicazioni. Vi fu anche una qualche estensione delle competenze dell'Istituto diplomatico, prima dedito esclusivamente alla formazione di volontari o appartenenti al grado iniziale della carriera diplomatica.

 

Va infine ricordato che la riforma del 1999 portò all'istituzione di un Consiglio per gli affari internazionali, in sostituzione del precedente Consiglio del contenzioso diplomatico, ormai in disuso: il Consiglio per gli affari internazionali, presieduto dal Ministro, vedeva la partecipazione dei Sottosegretari agli affari esteri, del Segretario generale, e di tre soli Direttori generali, ovvero quello per gli affari politici multilaterali e i diritti umani, quello per la promozione culturale e quello per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale - gli altri Direttori generali potendo essere chiamati a partecipare o a riferire alle riunioni.

 

Si sono registrati successivamente una serie di interventi su singoli aspetti dell’organizzazione del Ministero degli affari esteri. Tra questi, i più rilevanti furono il DPR 24 giugno 2002, n. 157, recante modifiche e integrazioni al citato DPR 267/1999 – successivamente il D.M. 9 febbraio 2006 provvide a ridisciplinare le articolazioni interne delle Direzioni generali - e la legge 23 aprile 2003, n. 109, che perseguiva i medesimi fini attraverso modifiche e integrazioni al DPR 18/1967 – storico provvedimento recante l’architettura complessiva dell’ordinamento degli affari esteri. Infine, nel periodo considerato, i DPR n. 218/2007 e n. 207/2009 hanno apportato modifiche al DPR 24 maggio 2001, n. 233, che recava l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri a seguito della riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2000.

L’attuale struttura del Ministero è il risultato di tutti gli interventi richiamati, ma soprattutto del DPR 19 dicembre 2007, n. 258, recante regolamento per la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del successivo D.M. 15 febbraio 2008, che ha provveduto a disciplinare le articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il DPR 258/2007.

 

Un rapido raffronto tra l’organigramma del Dicastero a seguito della riforma entrata in vigore nel 2000 e la struttura attuale evidenzia anzitutto come il Gabinetto del Ministro, che includeva l’Ufficio legislativo e l’Ufficio per i rapporti con il Parlamento, sia ora uno dei 5 Uffici di diretta collaborazione, al novero dei quali si sono aggiunti la Segreteria del Ministro e il Servizio di controllo interno - il quale precedentemente era uno dei Servizi del MAE.

I Vice Segretari generali non erano previsti nel precedente ordinamento, mentre al Segretario generale fanno ora capo ulteriori tre unità, ovvero l’Unità per il sistema paese e le autonomie territoriali, l’Unità per il contenzioso diplomatico e i trattati e l’Unità per la documentazione e gli archivi - le ultime due erano in precedenza Servizi generali dell'organigramma del Ministero.

E’ rimasto invariato il numero complessivo delle Direzioni generali, pari a 13, ma è mutata la denominazione della Direzione generale per il personale, attualmente Direzione generale per le risorse umane e l’organizzazione: considerato l'incardinamento in quest'ultima dell'Istituto diplomatico, e alla luce di quanto già esposto, si comprende come i Servizi a carattere generale siano attualmente solo quattro, ovvero il Cerimoniale diplomatico della Repubblica, l'Ispettorato generale, il Servizio stampa e informazione, il Servizio per l'informatica, comunicazione e cifra.

 

 

 

 


Schede di lettura

 

 


 

Articolo 1

(Amministrazione centrale)

 

 


 

Il comma 1 reca l'articolazione delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri. In particolare, la norma prevede la Segreteria generale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica, l'Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero, otto Direzioni generali - anziché 13- e due Servizi (il numero resta invariato: rimane il Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale e figura il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati, mentre il Servizio Informatica risulta soppresso cfr. infra, scheda di lettura dell'art. 6). I successivi articoli, da 2 a 6, disciplinano ciascuna della strutture summenzionate. Resta ferma la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, recata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233[2].

Il numero complessivo delle strutture di primo livello individuate dal presente articolo risulta essere quindi pari a 13. Ciò implica una riduzione di cinque unità imputabile alla previsione di 8 direzioni generali rispetto alle 13 attualmente stabilite dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (recante "Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"). Il citato D.P.R. n. 258 del 2007 aveva già operato una riduzione delle strutture di primo livello da 16 a 13 in attuazione di quanto previsto dal comma 404 dell'articolo 1 della finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

 

L'articolo 1 del D.P.R. n. 258 del 2007 prevede, in maniera del tutto analoga rispetto allo schema di decreto in esame, la "Segreteria generale", il "Cerimoniale diplomatico della Repubblica" e l'"Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero": Prevede inoltre due servizi. A tale proposito, lo schema di decreto in esame propone la modifica nella denominazione dei servizi, attualmente denominati "Servizio stampa e informazione" e "Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra".  In relazione alle Direzioni generali, si è già sopra accennato alla loro riduzione.

Si ricorda, inoltre, che il comma 404 dell'articolo 1 della finanziaria per il 2007 prevede un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri. Il programma è finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione. In particolare, la lettera a) del comma citato prevede una riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento, con eliminazione delle duplicazioni organizzative eventualmente esistenti.

 

L'ulteriore riduzione delle strutture è operata dal presente schema di decreto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Esso dispone che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino, entro il 30 novembre 2008, gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. L’articolo dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Ai sensi del primo comma dell'articolo 74, il ridimensionamento degli assetti organizzativi dovrà essere attuato da tali organismi “secondo i rispettivi ordinamenti” (per quanto riguarda i Ministeri mediante i regolamenti di organizzazione di cui all’art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988) edovrà comportare la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento, sulla base di criteri puntualmente indicati dalla norma ed orientati verso la concentrazione delle funzioni e l’accorpamento delle strutture.

 

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, la riduzione di cinque direzioni generali assolve a tale adempimento, in proporzione maggiore rispetto alla riduzione del 20% prospettata dal decreto n. 112 del 2008.

Alle nuove direzioni generali risultano attribuite le seguenti competenze:

1.      Affari politici e di sicurezza;

2.      Mondializzazione e questioni globali;

3.      Unione europea;

4.      Promozione del sistema Paese;

5.      Italiani all'estero e politiche migratorie;

6.      Cooperazione allo sviluppo;

7.      Risorse e innovazione;

8.      Amministrazione, informatica e comunicazioni.

 

 

Il comma 2 stabilisce che Direttori generali possono essere coadiuvati da Vice Direttori generali/Direttori centrali. Questi ultimi non potranno essere in numero superiore a cinque per ciascuna Direzione e non dovranno comunque essere complessivamente in numero superiore a venti. Essi sono nominati con decreto del Ministro che ne specifica i settori di competenza. Un Vice Direttore generale/Direttore centrale svolge le funzioni vicarie con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale. La relazione illustrativa, inoltre, sottolinea come l'ulteriore denominazione "Direttore centrale" ne evidenzi "il rilievo e l'autonomia anche nei rapporti con gli interlocutori esterni, anche a livello internazionale".

 

La figura di Vice Direttore è gia prevista dall'articolo 16 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri"); esso prevede, al quinto comma, che le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata. In virtù del decimo comma, tali incarichi sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.

 

Si sottolinea tuttavia come le figure dei Vice Direttori aumentino dalle 13 attuali a 20, come evidenziato anche nel parere del Consiglio di Stato.

 

Il comma 3 stabilisce che nell'ambito della Direzione generale per le risorse e l'innovazione venga conferito un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"). Tale incarico è conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti al ruolo del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualità di consiglieri ministeriali.

 

L’articolo 19, comma 10, del D.Lgs n. 165 del 2001, come modificato dalla  legge n. 145 del 2002 ("Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"), reca disposizioni relative alle funzioni svolte dai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali: questi ultimi svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Inoltre, essi possono essere destinati a operare presso collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

 

Il comma 4 stabilisce che presso la direzione generale per le risorse e l'innovazione e presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni è nominato un Vice Direttore generale. I due Vice Direttori sono nominati tra i Dirigenti di seconda fascia del Ministero. Presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'incarico di Vice Direttore/Direttore centrale può essere attribuito ad un funzionario che abbia un grado non inferiore a quello di consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento delle funzioni vicarie del Direttore generale.

 

Il comma 5 demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello generale non dirigenziale, in numero complessivo di 96 unità. Il decreto, di natura non regolamentare, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lett. e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 sulla disciplina dell'attività di Governo. Esso prevede, in particolare, che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono emanati, su proposta del Ministro d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia, i decreti di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

 

Si ricorda come l'attuale disciplina è recata dal DM 034/0203 del 28 febbraio 2008.

 

Come ricordato dalla relazione illustrativa, prima della riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma 404 della legge finanziaria per il 2007, il Ministero degli affari esteri contava 113 strutture dirigenziali di secondo livello presenti. Il citato decreto del presidente della Repubblica n. 258 del 2007 ha operato la soppressione di 7 uffici. Con il presente schema di decreto si opera l'ulteriore riduzione di 10 uffici in attuazione di quanto previsto dal decreto legge n. 112. 

 

 

 

 


 

 

Articolo 2

(Segretario generale)

 

 


 

L'articolo 2 disciplina le funzioni del Segretario Generale, ovvero del vertice amministrativo del Ministero degli affari esteri.

Fatta salva l'eliminazione della posizione di Vice Segretario Generale/Direttore Politico le cui funzioni verrebbero assorbite dal Direttore Genrale per gli Affari politici e di sicurezza, la nuova disciplina recata dal presente articolo corrisponde - nella sostanza - a quella già vigente, contenuta nell'articolo 2 del D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258[3].

 

L'articolo in commento si compone di 4 commi.

 

Il comma 1 dispone che, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300[4], il Segretario Generale coadiuvi direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero, sovrintenda all'azione dell'Amministrazione e ne assicuri la continuità delle funzioni, coordinandone uffici e attività.

Rispetto alla vigente disciplina, di cui all'articolo 2, co. 1 del citato D.P.R. n. 258 del 2007, la disposizione in commento aggiunge il riferimento alla funzione di sovrintendenza ed espunge quello alla vigilanza sull'efficienza e il rendimento degli uffici e delle attività dell'Amministrazione.

 

L'articolo 6 del D.Lgs. n. 300 del 1999, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287, prevede che, nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali, possa essere istituito l'ufficio del segretario generale. La norma specifica che il segretario generale, ove previsto, operi alle dirette dipendenze del Ministro, assicuri il coordinamento dell'azione amministrativa, provveda all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordini gli uffici e le attività del Ministero, vigili sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisca periodicamente al Ministro.

 

In relazione al comma 1 del provvedimento in esame, si segnala che il richiamato articolo 6 del D.Lgs. 30 luglio n. 300, consta di un unico comma, articolato in tre diversi periodi.

In realtà, tale comma non esiste più perché il decreto legislativo 300/1999 è stato modificato dal decreto legislativo 287 del 2002, e l’articolo 6 è stato interamente sostituito da una stesura recante un solo comma: il testo in esame va quindi corretto.

 La diversa formulazione dell’art. 6 citato, però, non cambia la sostanza della disposizione: il Segretario generale è istituito nei ministeri dove le strutture di primo livello sono direzioni generali. Il Ministero degli Affari esteri, come detto, figura tra questi.

Tale osservazione era già stata espressa in ordine all'ART. 2 dello schema di DPR n. 258 del 2007 di cui si ricalca la formulazione, riproducendo l'erroneo riferimento al comma non più esistente.

 

Il comma 2 prevede che il Segretario Generale sia assistito, nello svolgimento delle suddette funzioni, da un Vice Segretario Generale, cui sono conferite funzioni vicarie. Il medesimo comma precisa che, il Segretario Generale e il vicario si avvalgono delle Unità e degli Uffici della Segreteria Generale per l'adempimento dei relativi compiti.

Come anticipato in apertura di commento, rispetto alla disciplina vigente (articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 258 del 2007), la disposizione in esame cassa il riferimento alla figura del Vice Segretario Generale/Direttore Politico.

 

Il citato articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 258 del 2007 dispone che il Segretario Generale sia assistito da due Vice Segretari Generali. Ad uno di essi sono conferite le funzioni vicarie, nonché funzioni di coordinamento in specifici settori, su delega del Segretario Generale. All'altro sono conferite le funzioni di Direttore politico, con l'incarico di assicurare in tutte le pertinenti sedi la coordinata trattazione delle questioni politiche e di sicurezza internazionale.

Il successivo comma 3 (il cui contenuto è stato, nella sostanza, inglobato nel comma 2 del provvedimento in commento) specifica che, nello svolgimento delle relative funzioni, il Segretario Generale ed i Vice Segretari si avvalgono della Segreteria generale, articolata in otto uffici dirigenziali non generali.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947[5], n. 414, tuttora in vigore, il Segretario generale del ministero degli esteri è un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di 2°classe.

 

 

Il successivo comma 3 specifica che la funzione di coordinamento è volta ad assicurare l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione, sia in Italia che all'estero.

 

Da ultimo, il comma 4 prevede che, per specifiche esigenze di servizio concernenti questioni di competenza di più Direzioni generali e servizi, il Segretario Generale adotti le necessarie iniziative di coordinamento, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc, i cui componenti non potranno però percepire alcun compenso, né rimborso spese. Alla stessa stregua, le diverse forme di coordinamento eventualmente delineatesi non dovranno comportare oneri per il bilancio statale.

 

Si segnala che i commi 3 e 4 sono perfettamente identici - rispettivamente - ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 258 del 2007.

 

Si ricorda, infine, che nell’ambito dell’attuale Segretariato generale del Ministero degli Affari esteri operano le seguenti importanti unità:

·        l'unità di coordinamento;

·        l’unità di analisi e programmazione

·        l’unità di crisi;

·        l’unità per le attività di rilievo internazionale delle regioni e degli altri enti territoriali;

·        l'unità per il contenzioso diplomatico ed i trattati ( le cui competenze torneranno, secondo il presente schema di regolamento, ad essere svolte da una struttura dirigenziale di primo livello, il Servizio per gli Affari giuridici, il Contenzioso diplomatico e i trattati, su cui v. infra);

·        l'unità per il Sistema Paese e le autonomie territoriali (le cui competenze, secondo il presente schema di regolamento, verranno svolte da una struttura dirigenziale di primo livello, la Direzione Generale Sistema Paese).


 

 

Articolo 3

(Cerimoniale diplomatico della Repubblica)

 

 


 

L'articolo 3 disciplina il Cerimoniale diplomatico della Repubblica. Tale nuova disciplina corrisponde quasi integralmente a quella già vigente, contenuta nell'articolo 3 del D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258[6].

 

L'articolo in commento si compone di 3 commi.

 

Il comma 1 elenca le funzioni affidate al Cerimoniale diplomatico della Repubblica, che sono:

1.      la trattazione degli affari generali del corpo diplomatico;

2.      l'intrattenimento dei rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali e onorificenze;

3.      la cura dell'organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero;

4.      la cura dell'organizzazione di eventi internazionali di carattere multilaterale e il servizio di traduzione e interpretariato.

 

Il comma 2 prevede che il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica esplichi le funzioni di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 572[7] e si occupi di tutte le questioni di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali. Nello svolgimento di tali funzioni, il Capo del Cerimoniale viene coadiuvato (ed eventualmente sostituito) da un Vice capo del Cerimoniale.

 

La citata legge 8 luglio 1950, n. 572, recante 'Istituzione presso il Ministero degli Affari Esteri della carica di Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica' affida al Capo del cerimoniale, d'intesa con le Amministrazioni interessate, la cura del protocollo delle cerimonie ufficiali alle quali partecipano Capi di Stati esteri, ovvero rappresentanze diplomatiche, delegazioni e personalità estere. In particolare, la legge affida al Capo del cerimoniale il compito di introdurre gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari presso il Presidente della Repubblica e di curare il protocollo dei viaggi del Presidente stesso all'estero. Il Capo del cerimoniale è coadiuvato da un vice Capo e si avvale dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri. Il Capo del cerimoniale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari di 1ª classe. Egli partecipa di diritto alle funzioni collegiali alle quali sono chiamati i direttori generali del Ministero degli affari esteri. Le funzioni di vice Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica sono conferite al Capo dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri. Il medesimo è scelto tra i funzionari della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore al V.

 

Il comma 3 autorizza il Cerimoniale diplomatico a stipulare contratti di prestazione d'opera con traduttori e interpreti esterni per far fronte alle esigenze complessive dell'Amministrazione centrale. L'autorizzazione è limitata alla sottoscrizione di non più di 20 contratti con durata massima annuale e la stipula è comunque condizionata ai limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente.

 

I commi sinora descritti (1-3) corrispondono integralmente alla vigente disciplina in materia di Cerimoniale diplomatico della Repubblica, di cui all'articolo 3 del D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258. Rispetto a tale norma, l'articolo in esame cassa il riferimento all'articolazione del Cerimoniale medesimo, attualmente contenuta nell'articolo 3, comma 4, del D.P.R. n. 258 del 2007.

 

Il citato articolo 3, comma 4, del D.P.R. n. 258 del 2007 stabilisce che il Cerimoniale diplomatico della Repubblica si articoli in quattro uffici dirigenziali non generali e che i relativi compiti siano definiti con decreto ministeriale non regolamentare.

In base all'articolo 4 del D.M. 15 febbraio 2008, recante 'Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258', il Cerimoniale diplomatico della Repubblica è articolato come segue:

  Ufficio I (Affari generali del Corpo diplomatico; accreditamento Capi Missione; privilegi ed esenzioni diplomatico-consolari): affari generali e norme di cerimoniale; rapporti con il Corpo diplomatico; lettere credenziali e accreditamento dei Capi di Missioni diplomatiche italiane all'estero e straniere in Italia; ambascerie straordinarie; privilegi ed esenzioni per il Corpo diplomatico accreditato in Italia, presso la Santa Sede, i funzionari delle OO.II. e per il Corpo consolare;

  Ufficio II (Affari generali del Corpo consolare e delle OO.II.; notifiche e immunità diplomatico-consolari; contenzioso; onorificenze): notifiche del personale diplomatico e consolare straniero in Italia; rapporti con il Corpo consolare ed exequatur; rapporti con le Organizzazioni internazionali con sede in Italia; carte d'identità diplomatiche, consolari e delle OO.II.; immunità diplomatiche, consolari e delle OO.II.; contenzioso con rappresentanze estere; onorificenze;

  Ufficio III (Visite all'estero del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri; visite in Italia dei loro omologhi; visite in Italia di personalità e delegazioni straniere): organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia di personalità e delegazioni straniere ospiti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri; organizzazione delle visite di Stato e ufficiali all'estero del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri;

  Ufficio IV (Eventi multilaterali; vertici governativi; traduzione ed interpretariato): organizzazione degli eventi internazionali di carattere multilaterale in Italia ed all'estero; organizzazione dei vertici governativi bilaterali in Italia e all'estero; servizio di traduzione e di interpretariato per le esigenze del Ministero; coordinamento servizi di traduzione e di interpretariato in occasione delle visite di Stato, ufficiali e di lavoro in Italia e all'estero, nonché in occasione di eventi internazionali multilaterali in Italia ed all'estero.

 

Si ricorda da ultimo, a titolo di completezza e al mero scopo di precisare il riparto delle competenze tra Cerimoniali, come il Cerimoniale della Repubblica, curato dal Governo, oltre che avere un rilievo internazionale di competenza del Cerimoniale diplomatico sopra analizzato, abbia anche aspetti nazionali per i quali è competente, ai sensi dell'articolo 28 del D.P.C.M. 23 luglio 2002 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", il Dipartimento del Cerimoniale di Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detto Dipartimento, operante attraverso l'ufficio del cerimoniale e quello per le onorificenze e l'araldica ed articolato in non più di quattro servizi, è chiamato a:

 

·            curare ed aggiornare il cerimoniale di Stato nazionale della Repubblica comprese le festività nazionali, i simboli di stato, l’araldica pubblica, le esequie di stato e i lutti nazionali, la rappresentanza del governo;

·            assistere il Presidente nell’attività di rappresentanza ufficiale, ed assicurare il coordinamento delle attività di cerimoniale svolte dalle prefetture;

·            coordinare le proposte onorifiche dell’Ordine al Merito della Repubblica e il sistema delle benemerenze ministeriali nonché l’autorizzazione all’uso in Italia delle onorificenze pontificie;

·            coordinare l’araldica pubblica nazionale;

·            curare il coordinamento degli interventi ufficiali del Presidente della Repubblica sul territorio nazionale e delle visite pastorali del Pontefice in Italia;

·            coordinare le adesioni, i patronati e i patrocini governativi.

 

Sul piano territoriale il Cerimoniale della Repubblica è assicurato dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, mentre importanti uffici del Cerimoniale operano anche presso la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e la Corte Costituzionale, esclusivamente per la cura degli affari di cerimoniale di rispettivo interesse. Presso il Ministero della Difesa, poi, opera l’ufficio competente per il cerimoniale militare, mentre è compito delle giunte regionali curare il cerimoniale dei rispettivi organi regionali.

 

 


 

 

Articolo 4

(Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero)

 

 


 

L'articolo 4 descrive le funzioni dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero, riproducendo esattamente la vigente disciplina in materia, recata dall'articolo 4 del D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258[8].

 

L'articolo in commento si compone di 3 commi.

 

Il comma 1 stabilisce che il citatoIspettorato adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento degli uffici centrali e di quelli all'estero dell'Amministrazione, nonché sulla relativa gestione, anche con riguardo alla corretta applicazione della normativa sulla sicurezza.

 

Si ricorda che in passato, secondo la disciplina posta dall’art. 6-bis del D.P.R. n. 267/1999, l'attività era svolta alle dirette dipendenze del Ministroe come il DPR n. 258/2007 sopprimendo tale inciso abbia inteso dare maggiore impulso alle attività ispettive, rafforzandone l’autonomia e imperniandole sulle verifiche e la qualità della gestione.

 

Il comma 2 prevede che, nello svolgimento delle loro funzioni, l'Ispettore Generale del Ministero e degli uffici all'estero e il Vice Ispettore Generale siano coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a quello di consigliere d'ambasciata.

 

Il comma 3 autorizza il Ministro a conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario o a dirigenti di prima fascia del Ministero degli affari esteri. La disposizione precisa, tuttavia, che tale conferimento deve avvenire esclusivamente in via eccezionale.


 

 

Articolo 5

(Direzioni generali)

 

 


 

L'articolo in esame enumera le nuove otto Direzioni generali del Ministero degli Affari esteri e ne illustra le competenze.

La rinnovata struttura delle Direzioni generali del Ministero risponde ad una duplice finalità. La prima è l'attuazione delle disposizioni in materia di ridimensionamento e razionalizzazione degli assetti organizzativi delle amministrazioni dello Stato secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità previsto dall'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. 

La seconda è rappresentata dalla opportunità di sostituire l'attuale approccio prevalentemente 'geografico' di suddivisione delle competenze - che presenterebbe il difetto di essere troppo settoriale - con un criterio 'tematico' che favorisca una più efficace valutazione delle priorità strategiche nel mondo globalizzato contemporaneo.

Per quanto riguarda l'esigenza di ridurre gli uffici dirigenziali di livello generale si osserva che l'operazione si inserisce in un processo di razionalizzazione che l'Amministrazione degli esteri aveva già  avviato  in anni recenti. Infatti, per ottemperare alle disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) che all'articolo 1, comma 404 chiedeva ai Ministeri una revisione dei propri assetti organizzativi al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, il Ministero degli esteri aveva operato una prima riduzione dei suoi uffici dirigenziali di livello generale portandoli da 21 a 18 (v. il DPR 19 dicembre 2007, n. 258).  Inoltre l'operazione di ridimensionamento e razionalizzazione amministrativa indicata come obiettivo nell'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008, relativo alla semplificazione e allo 'snellimento' della pubblica amministrazione era stata attuata con l'adozione del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 29 maggio 2009, con il quale era stato operato un significativo ridimensionamento delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica (riduzione di 16 unità dei Consiglieri di legazione) e delle qualifiche dirigenziali e delle aree funzionali del Ministero (riduzione di 469 posti).

Lo schema di regolamento in esame propone un' ulteriore  riduzione del numero delle Direzioni generali, abbinato ad una rinnovata definizione delle rispettive competenze tale da ridurne l'eccessivo frazionamento o la sovrapposizione. Il duplice criterio alla base del nuovo regolamento di organizzazione mira, come si è detto, a realizzare sensibili economie di scala nell'impiego delle risorse umane e strumentali e ad adeguare efficacemente le varie attività del Ministero alla prospettiva globale delle tematiche contemporanee.

Questo approccio tematico ai problemi rappresenta una scelta che è definita 'strategica' ed è ispirata da analoghe riforme attuate nell'organizzazione dei Ministeri degli esteri di altri importanti partners europei (Francia, Regno Unito, Spagna e Germania,), ove le competenze geografiche sono ripartite all'interno delle diverse Direzioni generali tematiche.

Per un quadro sintetico dell'organizzazione dei Ministeri degli esteri dei Paesi richiamati si veda il prospetto seguente:

 

 

struttura dell'amministrazione centrale dei ministeri degli esteri, direzioni generali in alcuni paesi europei

 

 

Repubblica francese - Direzioni centrali del Ministero degli Esteri (e sotto-direzioni)  (www.diplomatie.gouv.fr)

 

a)       Direction générale des affaires politiques et de sécurité (sotto - direzioni):

 

- direction des Nations  unies, des organisations internationales, des droits de l’homme et de la francophonie
- direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement
-
direction de la coopération de sécurité et de défense
- direction de l’Europe continentale
- direction d’Afrique et de l’Océan indien
- direction d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient
- direction des Amériques et des Caraïbes
- direction d’Asie et d’Océanie)

 

b) Direction de l’Union européenne

 

c) Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats

 

 - La direction de l’économie globale et des stratégies de développement
 - La direction des biens publics mondiaux
 - La direction de la politique culturelle et du français
 - La direction des politiques de mobilité et d’attractivité

 - Le service des programmes et du réseau
 - La mission des relations avec la société civile
 - La mission de pilotage de l’aide publique au développement et de tutelle de l’Agence française de développement

 

d) Direction générale de l’administration et de la modernisation

 

- La direction des ressources humaines
- La direction des affaires financières
- La direction des systèmes d’information

- Le service des immeubles et de la logistique
- Le service de la sécurité diplomatique et de défense
- Le service central des achats
- Le service des affaires juridiques internes
- La mission de suivi du réseau à l’étranger

 

e) Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

 

- Le service des Français à l’étranger
- Le service des conventions, des affaires civiles et de l’entraide judiciaire
- Le service de l’adoption internationale
- La mission pour la politique des visas
- Le Secrétariat général de l’Assemblée des Français de l’étranger
- La mission de gestion administrative et financière

 

f) Direction des affaires juridiques

 

- La sous-direction du droit international public
- La sous-direction du droit communautaire et du droit international économique
- La sous-direction des droits de l’Homme
- La sous-direction du droit de la mer, du droit fluvial et des pôles
- La sous-direction des accords et des traités

- Direction de la communication et du porte-parolat

 

 

Regno Unito - Foreign and Commonwealth office directorates (tra parentesi gli uffici di ogni directorate(www.fco.gov.uk)

a)      Central Group

(Communications - Information and technology - Policy planners, Research, Legal, Special respresentative on climate change);

b)     Europe and Globalisation

(Africa -  Asia Pacific - Europe - Global and economic issues);

c)      Defence and intelligence

(America - Defence and strategic threats - Overseas territories)

d)     Political

(International security and institutions - Middle East and North Africa - Russia, South Caucasus and Central Asia -  South Asia and Afghanistan - Human rights and democracy);

e)      Change and delivery 

(Change Unit - Estates and Security - Protocol - Human resources
Consular services - UK Border Agency - Diversity and equality - Migration);

f)      Finance

(Corporate Services Programme -FCO services - Finance - Internal Audit);

g)      UK Trade and investment

( joint Dept FCO and Dept for business innovation) (Marketing - IT and Finance - Business - UKTI Defence and Security Organisation)

 

 

Spagna, Struttura del Ministerio de Asuntos exteriores (e relative sotto partizioni)  www.maec.es

 

 

a) Secretaría de Estado de Asuntos Exterioresda cui dipendono i seguenti organi direttivi:

  • La Dirección General de Política Exterior.
  • La Dirección General de Política Exterior para Europa No Comunitaria y América del Norte.
  • La Dirección General de Política Exterior para el Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo.
  • La Dirección General de Política Exterior para África.
  • La Dirección General de Política Exterior para Asia y Pacífico.
  • La Dirección General de Naciones Unidas, Asuntos Globales y Derechos Humanos.
  • La Dirección General de Asuntos Estratégicos y Terrorismo.
  • La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos Energéticos.

b)  Secretaría de Estado para la Unión Europea, de la que dependen los siguientes órganos directivos:

  • La Secretaría General para la Unión Europea, con rango de Subsecretaría.
  • La Dirección General de Integración y Coordinación de Asuntos Generales y Económicos  de la Unión Europea.
  • La Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.

c)  Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, de la que depende:

  • La Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo.

d)  Secretaría de Estado para Iberoamérica, de la que dependen los siguientes órganos directivos:

  • La Dirección General de Política Exterior para Iberoamérica.
  • Dirección General de Organismos Multilaterales Iberoamericanos

e)  Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de la que dependen los siguientes órganos directivos:

  • La Secretaría General Técnica.
  • La Dirección General del Servicio Exterior.

f)  Secretaría General de Asuntos Consulares y Migratorios, con rango de Subsecretaría,  de la que depende:

  • La Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares.

 

Germania, Direzioni generali dell' Auswärtige Amt (Federal Foreign Office)   www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/

Directorates-General:

·         Central,

·         Culture and Communication,

·         Disarmament,

·         Economy,

·         Europe,

·         Global Issues,

·         Legal Affairs,

·         Politics (2),

·         Politics (3),

·        Protocol

 

 

 

Attualmente le direzioni generali del Ministero degli Affari esteri sono:

-        Paesi dell'Europa;

-        Paesi delle Americhe;

-        Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;

-        Paesi dell'Africa sub-sahariana;

-        Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide;

-        Integrazione europea;

-        Cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani;

-        Cooperazione economica e finanziaria multilaterale;

-        Promozione e cooperazione culturale;

-        Italiani all'estero e politiche migratorie;

-        Cooperazione allo sviluppo;

-        Risorse umane e organizzazione;

-        Affari amministrativi, di bilancio e patrimonio.

 

Queste le nuove DG istituite con il regolamento in esame:

 

-        per gli affari politici e di sicurezza

-        per la mondializzazione e le questioni globali;

-        per l'Unione europea;

-        per la promozione del sistema Paese;

-        per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

-        per la cooperazione allo sviluppo;

-        per le risorse e l'innovazione;

-        per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.

 

Le uniche Direzioni generali rimaste nel nuovo schema rispetto al precedente sono la Cooperazione allo sviluppo e quella pergli Italiani all'estero e le politiche migratorie.

La prima attende ai compiti disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo) e successive modificazioni. La seconda svolge il duplice compito di promuovere e coordinare le politiche relative alla tutela e all'assistenza delle collettività italiane nel mondo e di provvedere agli affari consolari e quello di seguire le questioni concernenti gli stranieri in Italia e di trattare le questioni migratorie in relazione a enti e organismi internazionali.

 

Una importante  novità è rappresentata dall'istituzione delle due Direzioni generali  per gli affari politici e di sicurezzaper la mondializzazione e le questioni globali.

 La prima ha un ruolo preminente nelle questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, ivi comprese quelle di politica estera, di sicurezza comune e di difesa facenti riferimento all'Unione europea, all'Alleanza atlantica, all'OCDE; tratta le questioni politiche di competenza delle Nazioni unite e gli  affari attinenti al Consiglio d'Europa e alle sedi multilaterali in cui si trattano i diritti umani. Inoltre segue gli aspetti di coordinamento internazionale delle risposte alle minacce globali rappresentate da terrorismo, narcotraffico, criminalità organizzata. Questa DG ha anche competenza sulle materie di governance globale che si riferiscono alle sedi del G8 e G20. Essa annovera tra le sue competenze anche la promozione di relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore nonché i negoziati e l'attuazione dell'azione diplomatica nell'ambito di determinate aree geografiche, nell'ambito delle quali cura la partecipazione italiana alle attività delle organizzazioni internazionali regionali.

Il Direttore Generale per gli Affari politici e la sicurezza ha una competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico strategica e di sicurezza internazionale.

La Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali cura le materie attinenti alla governance economica globale, segue le questioni di competenza delle istituzioni internazionali per la cooperazione economica, commerciale e finanziaria,  ha il compito di contribuire ad assicurare la coerenza delle politiche di sostenibilità, segue le tematiche economiche e finanziarie globali, le questioni relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia, dell'ambiente e della cooperazione scientifica e tecnologica internazionale, promuove cooperazioni bilaterali in vari settori con i paesi appartenenti a determinate aree geografiche curando la partecipazione italiana alle attività delle organizzazioni internazionali di cooperazione che operano in quelle aree.

La Direzione generale per la promozione del sistema paese comprende la promozione culturale e scientifica ed il sostegno alla proiezione estera delle imprese e delle altre realtà produttive italiane impegnate a livello internazionale.

La Direzione generale per l'Unione europea è titolare di competenze relative all'integrazione europea ed ai rapporti bilaterali in tutti i campi con paesi membri dell'UE e candidati a farne parte, con paesi appartenenti allo Spazio economico europeo e con i paesi balcanici. Si pensa che attraverso questa direzione generale sarà favorito un maggiore coordinamento tra il MAE e le nuove strutture diplomatiche europee, in particolare il nuovo Servizio europeo per l'azione esterna istituito in seguito al Trattato di Lisbona e l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (PESC).

 

   E' prevista poi un'apposita Direzione Generale per le risorse e l'innovazione e una per il patrimonio, l'informatica e le comunicazioni, con il compito di curare gli aspetti collegati all'uso delle nuove tecnologie, i beni d'investimento, la valorizzazione del patrimonio immobiliare all'estero.


 

 

Articolo 6

(Servizi)

 

 


 

L'articolo 6 definisce i compiti attribuiti ai Servizi nel quadro della riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri.

 

Il comma 1 individua i compiti del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale che consistono:

·        nel provvedere alla diffusione di dichiarazioni ufficiali, materiali ed informazioni, elaborandone altresì i contenuti, d'intesa con le Direzioni Generali interessate;

·        nel fornire supporto allo svolgimento delle funzioni di portavoce del Ministro spettanti al Capo del Servizio;

·        nel provvedere alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero ed all'invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero;

·        nel curare la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione, anche attraverso strumenti multimediali, delle informazioni su questioni attinenti ai rapporti internazionali e la loro diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero, nonchè ad altri organi, amministrazioni ed enti;

·        nel fornire agli uffici all'estero, anche d'intesa con le Direzioni generali interessate, contributi informativi all'attività di promozione all'estero dell'immagine del Paese, seguendone gli sviluppi e le tendenze;

·        nell'intrattenere i contatti con i giornalisti italiani ed esteri in Italia, informando sulle attività del Ministero ed assistendo nelle Missioni al seguito del Ministro; nel curare le questioni relative all'accreditamento ed all'attività dei giornalisti esteri in Italia;

·        nel trattare le questioni bilaterali e multilaterali nel campo dell'informazione, nonché i negoziati e l'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in tale materia;

·        nel promuovere con apposite iniziative, anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche e multimediali, l'immagine del Ministero e la comunicazione istituzionale nei confronti del cittadino sull'attività svolta; nell'intrattenere le relazioni con il pubblico, a norma delle disposizioni generali vigenti;

·        nel provvedere ad ogni altra attività concernente la stampa e l'informazione di competenza del Ministero, ove necessario anche in raccordo con altri organismi istituzionali competenti in materia di comunicazione.

 

 

Il Servizio per la Stampa e la comunicazione istituzionale, già previsto dall'art. 1, comma 1 del DPR 258/2007 e denominato Servizio stampa e informazione, nel provvedimento in esame, subisce un ampliamento delle competenze ad esso attribuite in materia di informazione pubblica.

 

Si rammenta, infatti, che ai sensi del richiamato art. 1, comma 1 del DPR 258/2007, al Servizio stampa e informazione, articolato in quattro uffici dirigenziali non generali,  erano attribuiti i seguenti compiti:

a) diffusione di dichiarazioni ufficiali ed informazioni;

b) diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero ed invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero;

c) raccolta, elaborazione e pubblicazione delle informazioni su problemi attinenti ai rapporti internazionali e relativa diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero nonchè ad altri organi, amministrazioni ed enti;

d) contatti con i giornalisti esteri in Italia ed alla trattazione delle questioni relative al loro accreditamento ed attività;

e) trattazione delle questioni bilaterali e multilaterali, nel campo della informazione, nonchè negoziati ed applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in tale materia;

f) relazioni con il pubblico, a norma delle disposizioni generali vigenti;

g) ogni altra attività concernente la stampa e l'informazione di competenza del Ministero.

Si nota, pertanto che, oltre alle attività già svolte, dovrà altresì:

·        provvedere all'elaborazione dei contenuti delle dichiarazioni ufficiali, dei materiali e delle informazioni, non limitandosi più alla sola diffusione degli stessi;

·        fornire supporto allo svolgimento delle funzioni di portavoce del Ministro spettanti al Capo del Servizio;

·        provvedere alla raccolta, alla elaborazione ed alla pubblicazione delle informazioni anche mediante l'ausilio di strumenti multimediali;

·        fornire agli uffici all'estero, anche d'intesa con le Direzioni generali interessate, contributi informativi all'attività di promozione all'estero dell'immagine del Paese, seguendone gli sviluppi e le tendenze;

·        intrattenere rapporti anche con i giornalisti italiani, e non soltanto esteri, informare sulle attività del Ministero ed assistere nelle missioni al seguito del Ministro;

·        promuovere l'immagine del Ministero e la comunicazione istituzionale nei confronti del cittadino sull'attività svolta, anche con il supporto di tecnologie informatiche e multimediali;

·        raccordarsi, ove necessario,  con altri organismi istituzionali competenti in  materia di comunicazione.

 

Il comma 2 prevede l'istituzione del Servizio  per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati e ne individua i compiti di seguito riportati:

·        svolgere la consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengono sottoposte da Ministro e dagli uffici dell'Amministrazione;

·        provvedere all'attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali;

·        provvedere all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali;

·        curare la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali;

·        curare la raccolta e la pubblicazione dei trattati e convenzioni conclusi dall'Italia;

·        collaborare con l'Agente del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali;

·        trattare, in raccordo con le strutture ministeriali interessate, il contenzioso dell'Amministrazione con soggetti esterni.

 

Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati assume, pertanto, la forma di struttura di primo livello e ne vengono ampliate le competenze in quanto ad esso vengono attribuiti compiti di consulenza e di gestione del contenzioso dell'Amministrazione con soggetti esterni.

 

Si ricorda che in relazione allo schema di DPR 258/2007, il Consiglio di Stato aveva espresso perplessità circa la riclassificazione come struttura dirigenziale di secondo livello attribuita all'Unità per il contenzioso diplomatico e i trattati afferente alla Segreteria Generale, data l'elevata qualificazione professionale.

 

Si rammenta che i compiti attribuiti al Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati, ai sensi della normativa attualmente vigente, sono attribuiti alle tredici Direzioni generali che fanno parte delle strutture di primo livello nelle quali è articolata l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

In particolare, l'art. 5 del DPR 258/2007 individua cinque Direzioni generali geografiche e il successivo art. 6  contempla otto Direzioni generali competenti per specifiche materie.

Le Direzioni generali geografiche, con l'ausilio delle Direzioni generali competenti per materia, attendono all'analisi, alla definizione e all'attuazione dell'azione diplomatica bilaterale fra l'Italia ed i singoli Paesi compresi nell'area di competenza, sulla base delle priorità e degli obiettivi fissati negli indirizzi di politica estera. In particolare le direzioni generali geografiche attendono ai seguenti compiti:

a) promuovono i rapporti bilaterali fra l'Italia e i singoli Paesi dell'area per gli aspetti di carattere politico, economico, culturale e di qualsiasi altra natura;

b) curano i negoziati bilaterali fra Italia e i Paesi dell'area nelle materie predette;

c) seguono la situazione interna dei singoli Paesi dell'area e l'andamento della loro politica estera;

d) curano la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.

Le Direzioni generali geografiche individuate sono:

1.      la Direzione generale per i Paesi dell'Europa;

2.      la Direzione generale per i Paesi delle Americhe;

3.      la Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;

4.      la Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana;

5.      la Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide.

L'art. 6 del DPR 258/2007 individua i compiti delle Direzioni generali competenti per materia di seguito riportate:

1.      Direzione generale per l'integrazione europea;

2.      Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani;

3.      Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale;  

4.      Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;

5.      Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

6.      Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

7.      Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione;

8.      Direzione generale per gli affari amministrativi. 

 

Il provvedimento in esame, al fine di procedere alla riorganizzazione della struttura del Ministero degli affari esteri ha fatto confluire i compiti del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra, indicato al comma 2 del citato art. 7 del DPR 258/2007, tra le funzioni di competenza della Direzione generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni, prevedendo, pertanto, la soppressione del predetto Servizio.

 

Si rammentano, di seguito, i compiti che la normativa vigente attribuisce al Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra:

 

·        gestione delle strutture e delle attività informatiche;

·        cifra e comunicazioni;

·        ricezione, spedizione e distribuzione del corriere diplomatico.


 

 

Articolo 7

(Consiglio di Amministrazione)

 

 


 

L'articolo 7 definisce la struttura e le funzioni delConsiglio di amministrazione, il quale, in base al comma 1, è composto dal Ministro, dal Segretario generale, dal capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, dall'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, dai Direttori generali. Rispetto al DPR n. 258/2007 non faranno più parte del Consiglio di amministrazione i Capi Servizio.

Il comma 2 definisce le funzioni del Consiglio di amministrazione, il quale:

-         esprime valutazioni sulle strategie e l’azione complessiva del MAE – questa attribuzione non era presente nel DPR 258/2007;

-         designa i membri delle commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica;

-         formula proposte sull'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione degli affari esteri;

-         fornisce pareri su richiesta del Ministro ed esercita ulteriori attribuzioni conferitegli dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

In base al comma 3, il Consiglio è presieduto dal Ministro, che può anche delegarvi un Sottosegretario di Stato, ovvero il Segretario generale[9]. Il Ministro può peraltro incaricare il capo di Gabinetto di partecipare ai lavori[10]. Con l'eccezione del Ministro, gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Ai lavori del Consiglio di amministrazione partecipano  anche il Vice Segretario generale, i Capi Servizio e il Dirigente Generale per il bilancio – figura istituita dall’art. 1, comma 3 del provvedimento in esame -, qualora vi siano all'ordine del giorno questioni relative alle rispettive competenze.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse e l'innovazione, di grado non inferiore a quello di consigliere di legazione (comma 4).

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la nuova composizione del Consiglio, più snella ed operativa “consoliderà un proprio ruolo centrale venendo chiamato ad esprimere valutazioni sugli indirizzi strategici e sull’azione complessiva del Ministero”.


 

 

Articolo 8

(Comitati)

 

 


 

L’articolo 8 prevede che per l’esame di determinate questioni, attinenti il diritto internazionale e gli studi storici e archivistici, il Ministro possa istituire, con decreto che ne determina attribuzioni, composizione e durata, speciali Comitati presieduti anche da personalità estranee all’Amministrazione. L’esercizio di tale facoltà non deve comportare oneri ulteriori per la finanza pubblica: al proposito la formulazione dell’art. 8 precisa - innovando rispetto alle previsioni recate dall’art. 10 del DPR n. 258/2007 - che ai componenti di tali Comitati non spetta alcun compenso o rimborso.

 

 

 


 

 

Articolo 9

(Conferimento di funzioni presso l’Amministrazione centrale)

 

 


 

L’articolo 9 riguarda il conferimento di funzioni presso l’Amministrazione centrale degli affari esteri, e consiste in una serie di modifiche dell’art. 16 del sopra citato DPR 18/1967. in particolare le modiche sub lettere a) e b) sono volte ad adeguare l’art. 16 alla nuova struttura organizzativa del Ministero quale prevista dai precedenti articoli del provvedimento in esame.

La modifica sub lettera c), invece, integra la previsione del settimo comma dell’art. 16 – in base al quale le funzioni di capo ufficio presso l’Amministrazione centrale sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, mentre solo per esigenze di servizio e temporaneamente possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche consiglieri di legazione – con l’ulteriore possibilità, seppure solo per straordinarie e temporanee esigenze di servizio e con previa statuizione di criteri generali da parte del Consiglio di amministrazione, di conferire le funzioni di capo ufficio anche a segretari di legazione.

Infine, la modifica sub lettera d) estende ai segretari di legazione, per le motivazioni e con i criteri di cui al comma precedente, la possibilità di svolgere funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei Direttori generali, che il nono comma dell’art. 16 vigente limita ai soli diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Ciò al fine - come riportato nella Relazione illustrativa - di ampliare “i margini di flessibilità nell’impiego delle professionalità presenti all’interno della carriera diplomatica”.

 

 

 


 

 

Articolo 10

(Valutazione degli assetti organizzativi)

 

 


 

In base all'articolo 10, sentite le organizzazioni sindacali, e nel termine previsto dal comma 5 dell'articolo 4 del Decreto legislativo n. 300 del 1999[11] - ovvero non oltre due anni – l’Amministrazione effettua una valutazione dei nuovi assetti organizzativi, in base alle risorse umane e finanziarie a disposizione, provvedendo contestualmente all’adeguamento delle dotazioni organiche, sebbene scontando gli effetti della rideterminazione già effettuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2009[12], in attuazione dell'articolo 41, comma 10 del decreto-legge 30 gennaio 2008, n. 207[13].

 

 

 


 

 

Articolo 11

(Dotazioni organiche)

 

 


 

L'articolo 11 ridetermina le dotazioni organiche del personale dirigenziale: a tale scopo viene previsto (comma 1) che entro due mesi dall'emanazione del decreto ministeriale non regolamentare previsto dall'articolo 1, comma 5 dello schema di regolamento in esame per l’individuazione e la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali, verranno apportate al DPR 10 agosto 2000, n. 368[14] le modifiche derivanti dal nuovo assetto organizzativo.

Il successivo comma 2 stabilisce tuttavia, con riferimento alle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri, che esse siano determinate come da tabella allegata al citato DPCM 29 maggio 2009, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettere a) e c) del più volte citato decreto-legge n. 112/2008. il riferimento al decreto-legge mira ad inserire la revisione delle dotazioni organiche di cui al DPCM 29 maggio 2009 nell’ambito degli sforzi di riduzione degli assetti organizzativi e di personale delle Pubbliche Amministrazioni, e corrispettivamente delle relative spese.

Si ricorda che la tabella allegata al DPCM 29 maggio 2009 individua, con riferimento alla carriera diplomatica, la seguente pianta organica:

-      28 Ambasciatori

-      208 Ministri plenipotenziari

-      242 Consiglieri d’Ambasciata

-      254 Consiglieri di Legazione

-      338 Segretari di Legazione

TOTALE: 1.120 funzionari diplomatici.

La medesima tabella prevede poi 66 qualifiche dirigenziali, delle quali 8 di I fascia e 58 di II fascia – delle quali 14 riguardano l’area della promozione culturale.

Per quanto infine concerne le aree funzionali, queste assorbono 4.037 unità di personale, di cui 32 alla prima, 2.454 alla seconda e 1.551 alla terza – delle quali 214 unità riguardano l’area della promozione culturale.

Sul punto nel parere reso dalla Sezione consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato nell’adunanza dell’8 febbraio 2009 n. 204/2010 sul provvedimento in oggetto si rileva come “il riferimento al DPCM 29 maggio 2009 (…) ha comportato indubbiamente una inversione della corretta procedura, che dovrebbe vedere la dotazione organica succedere alla determinazione della struttura organizzativa e non viceversa. La non coincidenza dei due interventi – quello sugli organici e quello sulle strutture – ha comportato alcune scelte certamente rientranti nella discrezionalità dell’Amministrazione ma che possono lasciare perplessi anche a causa della mancanza di una motivazione nella relazione”.

La Sezione consultiva ribadisce altresì l’esigenza – già espressa nel proprio parere del 27 agosto 2007 n. 3155/07, che la definizione della macrostrutture ministeriali deve essere coordinata all’identificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale necessari al corretto svolgimento delle funzioni istituzionalmente demandate alle Amministrazioni. “Ciò rende necessario – si legge sempre nel parere – che lo schema di regolamento in questione rechi l’identificazione numerica degli uffici di livello non dirigenziale non riferiti a ciascuna struttura di primo livello, rimettendo alla decretazione ministeriale la sola precisazione dei compiti ad essi spettanti”.

 

 

 


 

 

Articolo 12

(Abrogazioni)

 

 


 

L’articolo 12, infine, prevede che al momento dell’entrata in vigore del provvedimento in esame verrà abrogato il DPR n. 258/2007, con esclusione dell’articolo 12 – che riguarda norme di ristrutturazione della rete degli Uffici all’estero, ed esula perciò dagli scopi del regolamento in esame. Vengono inoltre salvaguardati gli effetti abrogativi già dispiegati dall’articolo 13 del DPR n. 258/2007, onde evitare il ripristino di precedenti normative.




[1] Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[2] Il decreto n. 233 del 2001 ("Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri"), e successive modificazioni, individua, all'articolo 2, i seguenti uffici di diretta collaborazione: il Gabinetto; la Segreteria del Ministro; l'Ufficio legislativo; l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento; il Servizio di controllo interno; le segreterie dei vice Ministro.

[3] 'Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296'.

[4] 'Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59'.

[5] Isituzione della carica di Segretario generale presso il Ministero degli Affari esteri.

[6] 'Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296'.

[7] 'Istituzione presso il Ministero degli Affari Esteri della carica di Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica'.

[8] 'Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296'.

[9]       In base al DPR 258/2007 anche un Direttore generale poteva essere delegato a presiedere il Consiglio di amministrazione.

[10]      Previsione non presente nell’attuale ordinamento.

[11]      Recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[12]      Recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri.

[13]      Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009.

[14]      Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli Affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266.