Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del MAE - Schema di Regolamento n. 125 - (art.17, co. 2, L. 400/1988 e art. 6 L. 69/2009)
Riferimenti:
SCH.DEC 125/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 114
Data: 13/10/2009
Descrittori:
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE E CONTABILE   RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
L N. 400 DEL 23-AGO-88     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del MAE

Schema di Regolamento n. 125

(art.17, co. 2, L. 400/1988 e art. 6 L. 69/2009)

 

 

 

 

 

 

n. 114

 

 

 

13 ottobre 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it

 

 

 

 

 

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File: es0308.doc


INDICE

Scheda di lettura

L’evoluzione del quadro normativo                                                                3

I contenuti dello schema di regolamento                                                       7

 

 


Scheda di lettura

 


L’evoluzione del quadro normativo

L’esigenza di autonomia gestionale e maggiore flessibilità finanziaria è avvertita da tempo e in maniera crescente dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari, a fronte di una tendenziale contrazione delle dotazioni finanziarie.

La materia è stata oggetto negli ultimi anni di molteplici interventi normativi, che tuttavia hanno condotto ad una complessa stratificazione di norme, tanto di livello primario quanto di rango secondario, dalla quale è emersa progressivamente l’esigenza di una riconsiderazione d’insieme.

In particolare si ricorda che con l’articolo 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è stato avviato un processo di razionalizzazione e modernizzazione della gestione delle sedi all’estero, improntato sui criteri di flessibilità, semplificazione e autonomia.

Il D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258 (Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha costituito la più rilevante applicazione della delega di cui al citato comma 404.

Più precisamente, la lettera g) del comma 404 prescriveva l’”avvio della ristrutturazione” della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura ed in particolare l'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera. Conseguentemente, l’art. 12 del citato D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258 ha disposto l’accorpamento in una missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa città estera, oltre a prevedere la ristrutturazione delle rete diplomatica e consolare da perseguire anche attraverso l’accorpamento di uffici, l’istituzione di cancellerie consolari nelle ambasciate di riferimento e la modifica delle circoscrizioni consolari.

Sono stati anche realizzati, negli ultimi due anni, due nuovi strumenti gestionali finalizzati a rendere più flessibili e semplici le procedure per le spese di funzionamento, consentendo altresì di ricorrere a finanziamenti provenienti da sponsorizzazioni e donazioni:

1) il Fondo di sede (o cap. 1613)[1] che, mediante la progressiva unificazione di numerosi capitoli di bilancio, consente agli uffici all’estero di disporre di un unico finanziamento per le spese di funzionamento con rilevanti miglioramenti in termini di flessibilità e semplificazione delle procedure di spesa;

2) il Fondo speciale previsto dalla legge n. 296/2006 ed istituito con DM 5 ottobre 2007, che consente per la prima volta alle sedi di disporre, accanto ai finanziamenti di bilancio, di entrate proprie provenienti da donazioni e sponsorizzazioni, finalizzate al finanziamento di attività di istituto, contratti di servizio, manutenzione degli immobili e spese di funzionamento delle sedi.

Per garantire questo nuovo assetto, il legislatore ha introdotto il princìpio dell’autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria (art. 18, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[2]).

Da ultimo. l’art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69[3] ha introdotto nuove disposizioni in materia di semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri. In particolare, il comma 1 dispone che con regolamento di delegificazione, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400[4], vengano disciplinati i procedimenti – di cui al citato art. 18, comma 2-bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 - in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle Rappresentanze diplomatiche, nonché degli Uffici consolari di prima categoria.

Il regolamento è emanato – su proposta del Ministero degli affari esteri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro della semplificazione normativa – nell’osservanza dei principi di cui all’art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59[5], e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri:

-    semplificazione e accelerazione dei procedimenti che regolano i trasferimenti finanziari all’estero e la loro gestione;

-    semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all’estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;

-    garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell’ambito dell’autonomia gestionale e finanziaria, con particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse umane.

Ai fini della semplificazione e della conoscibilità normativa l’art. 6, comma 2, prevede altresì l’abrogazione, all’entrata in vigore della normativa regolamentare, di cinque provvedimenti che disciplinano la materia[6], che dunque verrà delegificata proprio in forza delle previsioni dell’art. 6. Giova infatti ricordare che la fonte dei Regolamenti di delegificazione, ovvero il comma 2 dell’articolo 17 della citata legge 400/1988, stabilisce che la legge, che autorizza il Governo all’esercizio della potestà regolamentare in materie non coperte da assoluta riserva di legge, determini altresì le norme generali relative alla materia specifica e disponga l’abrogazione delle norme vigenti dal momento dell’entrata in vigore delle norme regolamentari.


I contenuti dello schema di regolamento

Il provvedimento in questione consta di 40 articoli, raggruppati in 6 titoli, con i quali si propone un modello di bilancio per le rappresentanze diplomatico-consolari, che dovrebbe favorire la semplificazione e l’accelerazione dei processi di gestione, definendo le responsabilità, le procedure di verifica e controllo delle attività svolte e le sanzioni in caso di inadempimenti da parte dei responsabili.

Il Titolo I (artt. 1-3) fissa i principi generali della disciplina, il Titolo II (artt. 4-27) disciplina la gestione finanziaria degli uffici all’estero, il Titolo III (artt. 28-31) riguarda la gestione economica degli uffici all’estero, il Titolo IV regola la gestione degli uffici dipendenti, mentre il Titolo V e VI disciplinano rispettivamente il regime dei controlli e le norme transitorie e finali.

,Dopo aver definito all’articolo 1 gli uffici destinatari del Regolamento, ovvero le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria, e le figure alle quali attribuisce funzioni amministrative e contabili presso codesti uffici (l’esperto amministrativo capo, l’esperto amministrativo, il commissario amministrativo, il commissario amministrativo aggiunto), il Regolamento esclude dal suo ambito di applicazione gli istituti italiani di cultura, disciplinati dalla normativa specifica, e l’attività di cooperazione allo sviluppo (art. 2), salvo che per il profilo della gestione dei relativi fondi da parte delle Rappresentanze diplomatiche, trattato dal successivo art. 26 dello schema di Regolamento.

L’art. 3 precisa che il titolare dell’ufficio all’estero, responsabile della gestione della sede, definisce e dirige le attività dell’ufficio, svolgendo in tale ambito funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza, e presenta al Ministero i bilanci, preventivo e consuntivo, predisposti dal commissario amministrativo o, se presente, dal commissario amministrativo aggiunto.

Il bilancio preventivo è corredato da una relazione programmatica annuale, all’interno della quale vengono specificati gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie per il loro raggiungimento. Il commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto coordina il settore amministrativo contabile, predispone ipotesi di programmazione per il reperimento e l’impiego delle risorse finanziarie dell’ufficio e cura le procedure attinenti la gestione amministrativo-contabile, soprattutto per quanto riguarda il settore della spesa escluso il pagamento. Tali funzioni si esplicano nell’ambito delle linee di azione individuate dal titolare dell’ufficio nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza. Quest’ultimo fa le veci del commissario amministrativo o del commissario amministrativo aggiunto nei casi di loro assenza.

Le funzioni di agente contabile restano invariate e sono attribuite al vice commissario amministrativo contabile. Il comma 5 prevede la possibilità di affidare al medesimo dipendente di ruolo, in deroga all’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, le funzioni di cassiere e di consegnatario, in circostanze particolari legate alla specifica situazione delle disponibilità di personale delle sedi. Nei casi in cui non sia presente in sede il vice commissario amministrativo contabile, spetta al collaboratore contabile la funzione di partecipazione e adempimento di tutte le attività amministrativo-contabili. Il titolare dell’ufficio, mediante provvedimento, può affidare temporaneamente ad altro dipendente di ruolo le funzioni e le relative responsabilità dell’agente contabile, qualora questi sia assente o impossibilitato a svolgerle.

Come si evince dalla relazione introduttiva allo schema di Regolamento, queste disposizioni sono dettate dalla necessità di garantire presso gli uffici all’estero gli adempimenti amministrativo-contabili previsti dalla normativa generale, pur nelle circostanze particolari legate alla specifica situazione delle dotazioni di personale delle sedi, che non dispongono di tutte le figure professionali necessarie per la puntuale applicazione del disposto normativo.

I commi 8 e 9 rinviano alla contrattazione integrativa del Ministero per l’individuazione delle denominazioni e delle specifiche professionali riferite ai profili del personale destinatario del CCNL, disponendo che eventuali modifiche al Regolamento derivanti dagli esiti della contrattazione integrativa vengano apportate mediante decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

L’art. 4 introduce i principi della gestione finanziaria di cassa degli uffici all’estero. La gestione di cassa – si osserva nella relazione introduttiva - consente di rinviare all’esercizio successivo eventuali avanzi di gestione che attualmente vengono versati all’erario, con conseguenti benefici in termini di programmazione della spesa ed efficiente allocazione delle risorse pubbliche.

Il Consiglio di Stato ha espresso sul provvedimento in commento un parere favorevole con alcune osservazioni e proposte, rilevando con particolare interesse la novità della gestione finanziaria di cassa prevista per gli uffici all’estero. Il parere del CdS, dopo avere richiamato il dibattito parlamentare in corso sulla riforma della contabilità pubblica, evidenzia la maggiore flessibilità della nuova impostazione, che permette altresì di meglio rilevare l’effettivo andamento della gestione finanziaria, eliminando l’intera questione della gestione dei residui. In tale ottica il Cds fa presente anche che perde significato ogni correlazione all’assestamento di bilancio, che del resto il provvedimento in esame relega alla mera eventualità.

Il comma 2 estende i principi dell’amministrazione digitale stabiliti dalla legislazione vigente alla elaborazione, trasmissione, archiviazione e conservazione dei documenti e delle comunicazioni relative alla gestione, in linea con il processo di digitalizzazione della PA, nel quale il Ministero degli affari esteri è fortemente coinvolto.

Gli articoli 5 e 6 definiscono procedure, tempi e criteri per la redazione e la trasmissione del bilancio di previsione e di assestamento dell’ufficio all’estero, il cui esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l’anno solare. Il bilancio di previsione, corredato dalla relazione programmatica annuale, è trasmesso dagli uffici all’estero al Ministero degli affari esteri entro il 31 ottobre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento e deve essere compilato prevedendo una dotazione finanziaria non superiore a quella concessa nell’esercizio precedente, salvo diverse comunicazioni del Ministero degli affari esteri entro il 20 ottobre. Entro il 31 dicembre, contestualmente all’ammontare della dotazione finanziaria assegnata, il Ministero degli affari esteri comunica l’approvazione del bilancio preventivo. Gli uffici all’estero dai quali dipendono uffici consolari di prima categoria devono allegare ai propri bilanci quelli degli uffici dipendenti e redigere un bilancio di previsione consolidato, riassuntivo delle diverse gestioni. Un eventuale bilancio di assestamento deve essere inviato al Ministero entro il 20 aprile dell’esercizio di riferimento.

Il bilancio di previsione, redatto in euro, è articolato in titoli e conti secondo lo schema dell’allegato A e indica l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio (art. 6). Alla prima posta dell’entrata o della spesa viene indicato l’avanzo o il disavanzo di cassa presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente cui il bilancio di previsione si riferisce. Il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto predispone il bilancio di previsione, nel rispetto degli obiettivi individuati dal titolare dell’ufficio e tenuto conto delle risultanze della gestione contabile. Il bilancio, corredato da apposita relazione programmatica del titolare dell’ufficio all’estero che indichi in particolare gli obiettivi dell’azione da svolgere mediante l’impiego degli stanziamenti di bilancio e i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell’esercizio precedente, viene poi firmato dal titolare dell’ufficio stesso e dal commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto.

L’art. 7, in attuazione del principio di integrità ed universalità del bilancio, vieta le gestioni dei fondi al di fuori di tale strumento, disponendo che tutte le entrate e le spese siano iscritte in bilancio nel loro importo integrale e vieta le gestioni dei fondi al di fuori di tale strumento. Il Regolamento non si applica alle entrate di pertinenza statale di cui all’art. 46 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 (entrate derivanti dalla applicazione della tariffa consolare), per le quali vigono ancora le norme di contabilità generale dello Stato e sono pertanto iscritte in bilancio, in entrata ed in uscita, in una specifica voce delle partite di giro.

L’art. 8 suddivide le entrate del bilancio di previsione in sette titoli e le spese in sei titoli. La classificazione per titoli è vincolante ai fini dell’autorizzazione di spesa, mentre assume valore indicativo per la specificazione in conti, che può subire variazioni in base alle esigenze sopravvenute con provvedimento del Direttore generale per gli affari amministrativi, il bilancio ed il patrimonio del Ministero degli affari esteri. Il comma 4 prevede che le entrate in conto capitale del Titolo IV sono destinate esclusivamente al finanziamento delle spese in conto capitale del Titolo III.

Ai sensi dell’art. 9 il complessivo ammontare delle spese non deve superare le entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio. L’ammontare massimo della dotazione finanziaria assegnata alla sede non può essere superiore a quello indicato in bilancio. Per la parte corrente, la dotazione finanziaria annuale non può essere inferiore all’ottanta per cento di quella assegnata nell’anno precedente al netto di eventuali modifiche dovute all’assestamento del bilancio e di dotazioni aggiuntive per specifiche esigenze. Le eccezioni a tale regola riguardano i casi di richieste inferiori da parte dell’ufficio all’estero nel proprio bilancio preventivo, il caso di emanazione di un provvedimento di soppressione o ristrutturazione dell’ufficio all’estero nell’anno cui la dotazione finanziaria si riferisce o la riduzione degli stanziamenti sui capitoli di bilancio interessati. La relazione introduttiva annota che prevedendo un’unica dotazione ministeriale per parte corrente e un’altra in conto capitale, viene meno la parcellizzazione dei finanziamenti per capitoli di bilancio del sistema attuale con significativi miglioramenti in termini di flessibilità e semplificazione delle procedure di finanziamento.

L’ammontare della dotazione finanziaria in conto capitale è stabilita per ogni esercizio sulla base del bilancio di previsione dell’ufficio all’estero e compatibilmente con gli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati (art. 11, comma 2).

L’art. 12 prevede che titolare dell’ufficio all’estero, tramite decreto e previa autorizzazione del Ministero, dispone variazioni di bilancio di carattere compensativo tra i titoli I (funzionamento), II (attività istituzionali) e III (conto capitale) delle spese. Decorsi comunque quindici giorni dalla richiesta di autorizzazione vale il principio del silenzio-assenso. Egli può altresì disporre con proprio decreto e senza alcuna autorizzazione del Ministero le variazioni compensative di bilancio che comportino storni da un conto all’altro dello stesso Titolo. Per quanto riguarda le spese in conto capitale le variazioni sono ammesse esclusivamente in aumento con corrispondente diminuzione delle poste di parte corrente.

L’art 13, commi 1 e 2, indica due soluzioni per la riscossione delle dotazioni finanziarie ministeriali: la prima prevede un’anticipazione fino al settanta per cento della dotazione complessiva annuale entro venti giorni dall’assegnazione delle risorse al competente ufficio ministeriale, la seconda un finanziamento a saldo comprensivo di eventuali integrazioni entro il 30 settembre dell’esercizio di riferimento, subordinato alla trasmissione al Ministero da parte dell’ufficio all’estero del bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio.

In circostanze eccezionali o qualora si registrino diminuzioni del fabbisogno dell’ufficio all’estero risultanti dall’assestamento del bilancio, il comma 3 prevede la possibilità per il Ministero di disporre il trasferimento della somma eccedente ad un altro ufficio all’estero. L’ufficio all’estero può inoltre chiedere ulteriori assegnazioni nel corso dell’anno sulla base del bilancio di previsione o di assestamento o di ulteriori richieste motivate di integrazione trasmesse in seguito all’assestamento (comma 4). Il Ministero determina le dotazioni finanziarie complessive annuali sulla base delle risultanze di gestione del bilancio consuntivo dell’anno precedente (comma 5). Il finanziamento delle dotazioni può avvenire mediante autorizzazione all’utilizzo delle disponibilità giacenti nei CCVT (Conti corrente valuta tesoro), ai sensi della normativa vigente. I CCVT possono essere utilizzati anche per prelievi a titolo di anticipazioni nelle more dell’accreditamento delle dotazioni finanziarie, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e salvo reintegro da parte dell’ufficio entro otto giorni dall’accreditamento della dotazione sul conto corrente di gestione. Infine il comma 7 prevede il finanziamento delle dotazioni in valuta diversa dall’euro su richiesta del titolare dell’ufficio all’estero in relazione a giacenze di valute intrasferibili e/o convertibili nei CCVT.

Gli articoli 14 e 15 specificano le modalità di riscossione delle entrate dei titoli II (sponsorizzazioni e atti di liberalità) e III (introiti per servizi, interessi, rimborsi IVA ecc.), mediante accreditamento sul conto corrente di gestione o con altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale o direttamente in contanti dall’ufficio amministrativo e contabile, e la possibilità di affidare, sulla base di un’apposita convenzione, il servizio di cassa o di tesoreria ad un unico istituto di credito, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri.

Il Titolo IV regola la gestione delle fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Per quanto riguarda gli impegni di spesa (art. 16), il loro importo non deve essere superiore agli stanziamenti iscritti nei conti del bilancio di previsione cui la spesa è imputata. E’ inoltre necessario verificare l’esistenza della relativa copertura finanziaria in termini di cassa per ciascun atto che comporti un impegno di spesa. La liquidazione della spesa (art. 17) segue l’accertamento dell’esistenza dell’impegno e della regolarità della fornitura di beni, servizi ed opere ed è effettuata sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. Il pagamento delle spese (art. 18) è ordinato, sulla base della liquidazione, entro i limiti della previsione di cassa e si effettua in via ordinaria mediante ordine di accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, e solo in casi eccezionali, mediante ordine di pagare all’agente contabile dell’ufficio all’estero in contanti.

Gli articoli 19 e 20 indicano le scritture finanziarie e patrimoniali che l’ufficio deve tenere avvalendosi dei programmi informatici forniti dal Ministero degli affari esteri. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono permettere di rilevare per ciascun conto la situazione delle somme riscosse e pagate a fronte dei relativi stanziamenti. Per quelle patrimoniali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. L’art. 20 in particolare elenca i sistemi di scritture finanziarie di cui dispone l’ufficio all’estero.

Il bilancio consuntivo è composto da un rendiconto finanziario, redatto sulla base del modello nell’allegato B per ciascuna delle valute utilizzate, che comprende i risultati della gestione finanziaria di entrata e di spesa distinti per titoli e conti, dal prospetto riepilogativo del risultato di amministrazione, redatto in euro secondo l’allegato C, che comprende oltre ai risultati della gestione finanziaria la situazione creditoria e debitoria dell’ufficio all’estero quali risultano, rispettivamente, dall’annesso 1 e 2 alla data di chiusura del bilancio consuntivo, da un riepilogo degli oneri derivanti da contenzioso in corso (annesso 3) e da un riepilogo dei rimborsi IVA (annesso 4) – articoli 21, 23, 24 e 25.

L’art. 22 fornisce le procedure, i tempi e i criteri per la predisposizione e la trasmissione alla sede centrale del bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo è redatto sulla base delle scritture contabili dal commissario amministrativo o, se presente, dal commissario amministrativo aggiunto in collaborazione con l’agente contabile o con il personale del settore amministrativo-contabile della sede, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario ed in occasione della cessazione dalle funzioni del titolare dell’ufficio all’estero o del commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, incaricati anche di firmare il bilancio. E’ corredato da una relazione del titolare dell’ufficio all’estero che, sulla base delle risultanze del bilancio, illustra l’andamento della gestione finanziaria, i fatti economicamente rilevanti e le risultanze di amministrazione, evidenziando le eventuali differenze di cambio, e fa stato degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli fissati nella relazione programmatica.

Il bilancio consuntivo congiuntamente alla relazione viene trasmesso entro il 31 marzo al Ministero degli affari esteri, che, entro sessanta giorni dalla data di ricezione, lo approva o presenta le proprie osservazioni che devono essere riscontrate dall’ufficio all’estero entro trenta giorni dalla loro ricezione. Per il controllo il Ministero si avvale dell’esperto amministrativo o esperto amministrativo capo competente per area geografica o che sia preposto al centro interservizi amministrativi, laddove presente. Il comma 8 indica le sanzioni a carico del titolare della gestione che non rispetti i termini stabiliti dal Regolamento per la presentazione del conto consuntivo. Una volta approvato dal Ministero, il bilancio è trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio per il controllo di regolarità amministrativa e contabile previsti dall’art. 36.

Non si riscontrano variazioni rispetto al sistema attuale in merito alla documentazione giustificativa (comma 10), ai programmi di controllo (comma 11) e alle verifiche ispettive (comma 12): la documentazione giustificativa in originale delle entrate e delle spese è conservata agli atti della sede per un periodo di cinque anni e trasmessa entro tale termine a richiesta del Ministero, dell’ufficio centrale del bilancio o della Corte di conti, ovvero allegata al consuntivo per gli uffici inclusi nei programmi di controllo. La digitalizzazione della produzione, trasmissione e conservazione degli atti renderà dovrebbe rendere più semplice e rapido l’accesso alla documentazione, incidendo anche sulle modalità dell’esercizio del controllo.

L’art. 26 prescrive il mantenimento della normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato per la gestione e la rendicontazione delle somme attribuite da parte del Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato al titolare dell’ufficio all’estero mediante aperture di credito per attività di cooperazione allo sviluppo, le cui entrate ed uscite sono iscritte nel bilancio degli uffici all’estero in una voce specifica delle partite di giro. Restano distinti dalla gestione generale dell’ufficio all’estero i fondi di cooperazione allo sviluppo, data la specificità che la loro gestione presenta.

Le somme sono giustificate mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi registri e da inviare entro 60 giorni dalla chiusura del periodo da rendicontare ai competenti uffici del Ministero, dandone comunicazione all’ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei conti. I rendiconti sono resi dal titolare dell’ufficio all’estero, nella veste di funzionario delegato, che si avvale del personale del settore amministrativo-contabile per la loro predisposizione.

Il comma 3 prevede le sanzioni a carico del funzionario delegato che non rispetti i termini stabiliti dal Regolamento per la presentazione dei rendiconti. Il comma 4 rimanda all’articolo 22, commi 10, 11 e 12, per quanto riguarda la documentazione giustificativa, i programmi di controllo e le verifiche ispettive.

L’articolo 27 riguarda i fondi finanziati dall’Unione europea o dagli Stati membri dell’Unione agli uffici all’estero, che figurano nel bilancio in una voce specifica delle partite di giro e sono gestiti e rendicontati seguendo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore.

Gli articoli 28 e 29 prevedono la possibilità per gli uffici all’estero di offrire, su autorizzazione del Ministero, servizi a pagamento alle imprese e promuovere ed organizzare, nell’ambito dell’attività di promozione della lingua e della cultura italiana, corsi di lingua e cultura, anche mediante la stipula di apposite convenzioni soggette all’approvazione ministeriale con altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo della promozione della lingua e della cultura italiana. Si tratta di attività innovative che vengono svolte laddove non operi alcun istituto di cultura, compatibilmente con l’ordinamento locale e le norme di diritto internazionale.

Gli uffici all’estero possono inoltre stipulare contratti di sponsorizzazione (art. 30, comma 1) con soggetti pubblici o privati, imprese, associazioni, fondazioni, cittadini e con qualsiasi soggetto che operi a favore dell’interesse pubblico. Tali contratti, disciplinati dalla normativa vigente in materia, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata.

Gli uffici all’estero possono altresì ricevere donazioni e liberalità da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, l’accettazione delle quali avviene con atto formale, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti per la legittimità degli atti (art. 31). La relazione introduttiva osserva non trattarsi di  un’innovazione, poiché la legge 296/2006 aveva già previsto l’istituzione presso le sedi estere di Fondi speciali che per la prima volta consentono alle sedi di disporre, oltre ai finanziamenti di bilancio, di entrate proprie provenienti da donazioni e sponsorizzazioni, da destinare al finanziamento di attività di istituto, contratti di servizio, manutenzione degli immobili e spese di funzionamento delle sedi. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, che abroga contestualmente la norma istitutiva del fondo speciale, i Fondi speciali già istituiti presso le sedi all’estero, ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 1318, 1320 e 1321 vengono soppressi e riassorbiti dal bilancio di sede, come previsto dall’articolo 38 del Regolamento.

Il Titolo IV (articoli 32-34) del Regolamento si occupa della gestione degli uffici di prima categoria dipendenti da altro ufficio all’estero ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D.P.R. 18/67. Il titolare dell’ufficio dipendente risponde della gestione amministrativo-contabile dell’ufficio del quale è responsabile al titolare dell’ufficio dal quale dipende; predispone ed inoltra all’ufficio dal quale dipende entro il 20 ottobre il bilancio preventivo, entro il 15 marzo quello consuntivo ed entro il 31 marzo l’eventuale bilancio di assestamento, corredati da una relazione illustrativa del bilancio e dell’attività dell’ufficio; provvede agli atti di gestione amministrativo-contabili necessari per il funzionamento dell’ufficio stesso. L’ufficio dipendente riceve finanziamenti a titolo di dotazione finanziaria e riscuote le entrate proprie tramite l’ufficio dal quale dipende, che comunica il trasferimento tempestivo dei fondi ad esso spettanti.

Il Titolo V (articoli 35-37) richiama il sistema dei controlli sugli uffici all’estero previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato dall’ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, anche avvalendosi di adeguati strumenti informatici. Il controllo strategico, il controllo di gestione e l’attività di valutazione dei dirigenti vengono effettuati in coerenza con i sistemi utilizzati dall’Amministrazione centrale, secondo modalità specifiche per gli uffici all’estero.

Il Titolo VI, riguardante le disposizioni transitorie e finali, prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento siano soppressi i Fondi speciali istituiti presso gli uffici all’estero ai sensi della legge 296/2006 e riassorbiti nel bilancio di sede dell’ufficio di pertinenza attraverso l’iscrizione di eventuali saldi attivi risultanti all’atto della chiusura quali avanzi di gestione provenienti dall’esercizio precedente. La contabilizzazione e la rendicontazione sino alla data di chiusura dei Fondi continua ad essere disciplinata dal decreto del Ministro degli affari esteri 5 ottobre 2007. Alle somme attribuite dal Ministero in favore dei funzionari delegati ai sensi del D.P.R. 120/2000 si applica la vecchia disciplina sino alla resa del conto (art. 38).

L’art. 39 elenca le disposizioni che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, prevista il 1° gennaio 2011 (art. 40).

La piena operatività del provvedimento è fissata dall’articolo 40 al 1° gennaio 2011 in coincidenza con l’entrata in vigore della legge di bilancio relativa all’esercizio finanziario 2011 (art. 40), ciò al fine di disporre, come si legge nella relazione illustrativa, “di un lasso di tempo adeguato per modificare le procedure amministrative ed informatiche attualmente in uso per la gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero, testare adeguatamente il nuovo sistema attraverso la sperimentazione in alcune sedi pilota ed assicurare adeguata formazione per il personale interessato”.

 



[1]    Previsto dall’art. 1, commi 56 e 57, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008).

[2]    Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 29 novembre 2007, n. 222.

[3]    Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

[4]    Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[5]    Recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

[6]     Si tratta dei seguenti provvedimenti:

-         D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l’erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all’estero, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

-         articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del D Lgs. 307/2006 “Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all’estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell’articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

-         art. 1, commi 1318, 1320 e 1321 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), istitutivi del Fondo speciale, al quale affluiscono le somme provenienti da atti di donazione e di liberalità nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione;

-         art. 1, comma 15 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito con modificazioni dalla legge 80/2005. Il comma 15 stabilisce che i funzionari delegati di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possano effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'unità previsionale di base «Uffici all'estero» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

-         art. 75 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri: l’art. 75 riguarda l’individuazione e le attribuzioni dei funzionari direttivi amministrativi con funzioni amministrativo-contabili all'estero.