Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri - Schema di Regolamento n. 124 - (art. 17, co. 4-bis L. 400/1998 e art. 13, co. 2 L. 59/1997) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 124/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 115
Data: 13/10/2009
Descrittori:
GABINETTI E SEGRETERIE PARTICOLARI   MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
MINISTRI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
L N. 400 DEL 23-AGO-88     

 

13 ottobre 2009

 

n. 115/0

 

Modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro degli affari esteri

Schema di Regolamento n. 124

(art. 17, co. 4-bis L. 400/1998 ed art. 13, co. 2 L. 59/1997)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di regolamento

124

Titolo

Schema di regolamento recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri

Ministro competente

Ministro per i rapporti con il Parlamento

Norma di riferimento

Art. 17 co. 4-bis L. 23 agosto 1988, n. 400 e art. 13, co. 2 L. 15 marzo 1997, n. 59.

Numero di articoli

5

Date:

 

presentazione

25 settembre 2009

assegnazione

30 settembre 2009

termine per l’espressione del parere

30 ottobre 2009

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio)

 

 


Contenuto

Lo schema di regolamento in esame (n. 124) reca, tramite la tecnica della novella, ulteriori modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri di cui al DPR  24 maggio 2001, n. 233, già modificato dal DPR 14 novembre 2007, n. 218.

Si rammenta che alcune delle modifiche introdotte con il ricordato DPR 14 novembre 2007, n. 218 erano derivate dalla necessità di provvedere al mero coordinamento normativo (anche in termini di semplice aggiornamento dei rinvii) rispetto alla disciplina intervenuta successivamente al 2001; altre modifiche avevano adeguato la struttura degli Uffici di diretta collaborazione alla figura dei Vice Ministri, e altre ancora, infine, avevano apportato modifiche strutturali della disciplina.

La relazione illustrativa che accompagna lo schema di regolamento in esame precisa che il provvedimento, senza alterare l’impianto complessivo della disciplina,  interviene nei seguenti ambiti:

-         riduzione della percentuale dei collaboratori esterni dal venti al sedici per cento del contingente complessivo;

-         rideterminazione del compenso spettante al Capo della segreteria del Ministro “accompagnata da un opportuno chiarimento riguardante il richiamo alla retribuzione dei dirigenti”.

 

Con riguardo al contenuto delle disposizioni, l’articolo 1, novellando il comma 6 dell’articolo 4 del DPR n. 233/2001 (Servizio di controllo interno), prevede la riduzione da dodici a sei dei componenti del contingente di personale assegnato al Servizio di controllo interno.

Si rammenta che tali unità di personale erano già state ridotte da 15 a un massimo di 12 dal DPR 218/2007 (articolo 1, comma 4, lettera f).

 

Nella relazione illustrativa si precisa peraltro che l’ufficio di supporto riguardante il Servizio di controllo interno, disciplinato dall’art. 4, comma 6, del DPR n. 233/2001, non è ricompreso nel novero degli uffici di diretta collaborazione. Si segnala altresì che nel parere espresso il 27 agosto scorso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, con riferimento al nuovo assetto del Servizio di controllo interno quale risulta dalle riduzioni previste dallo schema di regolamento si legge che “sarebbe stato utile capire meglio gli effetti di tali riduzioni su una struttura cui sono affidati compiti di notevole delicatezza”.

 

L’articolo 2 dello schema di regolamento in esame modifica il comma 1 dell’articolo 5 del DPR n. 233/2001 (Personale degli uffici di diretta collaborazione) riducendo dal 20 al 16% del contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione, che ammonta ad un massimo di 120 unità, la percentuale dei collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

 

L’articolo 3 sostituisce integralmente il comma 2 dell’articolo 7 (Trattamento economico del personale impegnato negli Uffici di diretta collaborazione) del DPR n. 233/2001.

In particolare, il comma 2 concerne il trattamento dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione. Al proposito, la formulazione proposta dallo schema di regolamento in esame prevede che ai responsabili degli Uffici spetti un trattamento onnicomprensivo, sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001[1] - che, si ricorda, riguarda il trattamento accessorio, su base mensile, da corrispondere ai dipendenti degli Uffici dei ministri e sottosegretari a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli. Il trattamento consiste in un unico emolumento, sostitutivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

La nuova formulazione del comma 2 riporta poi un'articolazione del trattamento economico onnicomprensivo, che alla lettera a) riguarda il Capo dell'Ufficio legislativo, il Capo della Segreteria del Ministro ed il responsabile del Servizio del controllo interno, per i quali il trattamento economico si concretizza in una voce retributiva di importo non superiore al tetto massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero; nonché in un emolumento accessorio il cui importo non dovrà eccedere la misura massima di analogo trattamento, di spettanza dei dirigenti di uffici dirigenziali generali del medesimo Ministero. La lettera b) concerne invece il Segretario particolare del Ministro ed i componenti del Servizio del controllo interno: per essi il trattamento economico sarà composto da una voce retributiva non eccedente la misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali, e in un emolumento accessorio non eccedente la misura massima di analogo trattamento spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali del medesimo Ministero. Con riferimento ai dipendenti pubblici il trattamento economico, qualora più favorevole, integrerà per il solo differenziale il trattamento economico goduto.

È infine previsto che ai Capi dei predetti Uffici che siano dipendenti pubbliche amministrazioni, e che abbiano optato per il mantenimento del proprio trattamento economico, verrà corrisposto un emolumento accessorio ai sensi del già ricordato  comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. 165/2001: tale emolumento non dovrà eccedere, rispettivamente, la misura massima del trattamento economico accessorio di spettanza dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, ovvero di quello accordato ai dirigenti degli uffici dirigenziali non generali,

 

La figura di Capo della Segreteria del Ministro, attualmente ricompresa nella categoria di cui alla lettera b) è quindi riposizionata dal nuovo testo regolamentare nell’ambito della categoria di personale disciplinata dalla lettera a).

 

L’articolo 4 modifica l’articolo 8 del DPR n. 233/2001 (Segreterie dei Sottosegretari di Stato).

 

L’articolo 8 citato prevede che a ciascuna segreteria dei sottosegretari di Stato  sono assegnate, oltre al Capo della segreteria, fino a un massimo di otto unità di personale al di fuori del contingente complessivo di 120 unità (di cui al già rammentato articolo 5, comma 1 del DPR 233/2001), scelte tra i dipendenti del Ministero o di altre pubbliche amministrazioni; una di tali otto unità può essere scelta “fra estranei alle pubbliche amministrazioni”.

L’articolo 4 dello schema di regolamento aggiunge alla fine del testo all’articolo 8 del DPR 233/2001 un periodo volto a precisare che l’unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione di norma ha l’incarico di Segretario particolare del Sottosegretario.

 

L’articolo 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, per la quale l’adozione del provvedimento in esame non dovrà comportare aggravio per il bilancio dello Stato.

 

A tale proposito, la Relazione illustrativa  riporta una quantificazione in base alla quale l’impatto complessivo del provvedimento dovrebbe risolversi in un risparmio annuale pari a 157.109 euro, risultante dalla riduzione di spesa conseguente all’articolo 2 e dall’aggravio determinato dall’articolo 3.

Si osserva tuttavia che la Relazione non fa cenno agli eventuali risparmi connessi all’attuazione dell’articolo 1 dello schema di regolamento, che opera un dimezzamento del personale addetto al Servizio del controllo interno.

 

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di regolamento è accompagnato da:

§         una relazione illustrativa;

§         una scheda di analisi tecnico-normativa;

§         il parere del Consiglio di Stato;

§         il parere favorevole dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

§         una dichiarazione di nulla-osta a firma del capo dell’ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze;

§         il parere favorevole del dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

§         l’elenco riportante le firme dei rappresentanti sindacali presenti alla riunione informativa del 24 luglio 2009.

 

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

Il provvedimento è predisposto ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988, per il quale con regolamenti emanati in base al comma 2 del medesimo art. 17 vengono determinati l’organizzazione e la disciplina degli Uffici dei Ministeri. Il comma 4-bis detta inoltre criteri da osservare nell’adozione dei regolamenti.

 

Procedura di emanazione

Il regolamento in esame verrà adottato dal Governo, in base al comma 2 dell’art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dopo la trasmissione del relativo schema alle Camere, per l’espressione entro 30 giorni del parere da parte delle competenti Commissioni, in difetto del quale il regolamento verrà comunque adottato.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

L’analisi tecnico-normativa, che accompagna lo Schema di regolamento, evidenzia come le modifiche da esso proposte al DPR 233/2001 tengano conto della esistente cornice legislativa sugli assetti di Governo, quale più recentemente ridefinita dal Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 e dal Decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85. Inoltre, lo Schema di regolamento si inserisce nell’ambito normativo della riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri di cui alla delega recata dall’art. 1, co. 404 della Legge finanziaria 2007, attuata con l’emanazione del DPR 19 dicembre 2007, n. 258, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri.

L’analisi tecnico-normativa non ravvisa peraltro alcun impatto del provvedimento in esame di livello costituzionale, né sull’assetto dei poteri e funzioni delle autonomie territoriali.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 – *st_affari_esteri@camera.it

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File: es0303_0.doc



[1] Recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.