Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Altri Autori: | Servizio Biblioteca - Ufficio Documentazione italiana , Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||
Titolo: | Indagine conoscitiva sul fenomeno dell'antisemitismo | ||||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 112 | ||||
Data: | 26/01/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
III-Affari esteri e comunitari | ||||
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione e ricerche |
Indagine conoscitiva sul fenomeno dell’antisemitismo
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n. 112 |
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26 gennaio 2010 |
Servizi responsabili: |
Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri ( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it Servizio Biblioteca ( 066760-3476 / 066760-3805 – * bib_segreteria@camera.it |
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File: es0299.doc |
INDICE
Le iniziative di organismi ed istituzioni internazionali in tema di lotta all’antisemitismo
§ OSCE
§ Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research – ITF
§ Iniziative a carattere interparlamentare
§ Legislazione penale francese
§ Azioni del Governo tedesco in materia di contrasto ai fenomeni di razzismo ed antisemitismo
Appendice
§ Dichiarazione di Oslo del 1983
§ Dichiarazione del Foro internazionale di Stoccolma sull’Olocausto del 28 gennaio 2000
§ Presidenza in esercizio dell’OSCE, Dichiarazione di Berlino del 29 aprile 2004
§ Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza, (ECRI), Raccomandazione di politica generale n. 9: la lotta contro l’antisemitismo, adottata il 25 giugno 2004
§ Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Combattere l’anti-semitismo in Europa, relazione dell’on. Mikhail Margelov della Commissione Affari politici, 4 giugno 2007 (testo in inglese)
§ Presidenza in esercizio dell’OSCE, Dichiarazione di Cordoba del 9 giugno 2005 (testo in inglese)
§ Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Combattere l’anti-semitismo in Europa, relazione dell’on. Mikhail Margelov della Commissione Affari politici, 4 giugno 2007 (testo in inglese)
§ Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Combattere l’anti.semitismo in Europa, risoluzione 1563 (2007), approvata il 27 giugno 2007 (testo in inglese)
§ Coalizione interparlamentare per la lotta all’antisemitismo (ICCA), Dichiarazione di Londra, adottata il 17 febbraio 2009
§ Assemblea parlamentare dell’OSCE, risoluzione sull’antisemitismo, approvata a Vilnius il 3 luglio 2009
§ ’Anti-Semitism’ Summary overview of the situation in the European Union 2001-2008, febbraio 2009
Pubblicistica (a cura del Servizio Biblioteca)
Profili giuridici italiani e comparati:
§ I. Spigno ‘Un dibattito ancora attuale: l’Olocausto e la sua negazione’, in: Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008/IV
§ J. Luther ‘L'antinegazionsmo nell'esperienza giuridica tedesca comparata’, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008, n. 3, pp. 1193-1221
§ A. Ambrosi ‘Libertà di pensiero e manifestazione di opinioni razziste e xenofobe’, in Quaderni costituzionali, 2008, n. 3, pp. 519-544
§ C. Cianitto ‘Tra hate speech e hate crime: la giurisprudenza statunitense e il caso Ake Green’, ne L' Indice penale, 2008, n. 2, pp. 743-763
§ F. Pocar ‘Antisemitismo e persecuzioni: la prospettiva del diritto internazionale penale’, ne I diritti dell’uomo, 2008, n. 1, pp. 54-56
§ V. Cuccia ‘Libertà di espressione e negazionismo’, in Rassegna Parlamentare, 2007, n. 4, pp. 857- 884
§ A. Pietrobon ‘Un giudice internazionale per il negazionismo?’, in www.forumcostituzionale.it, 2007, pp. 1-9
§ G. Gavagnin, ‘Il negazionismo nella legislazione penale francese, austriaca e tedesca’, in Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela penale, a cura di S. Riondato, Cedam, 2006, pp.199-223
§ M. Malena ‘Il caso Irving: libertà di manifestazione del pensiero o mistificazione della realtà’, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2006, pp. 116-119
§ M. Manetti ‘L’incitamento all’odio razziale tra realizzazione dell’uguaglianza e difesa dello Stato’, in Scritti in onore di Gianni Ferrara, 2005, pp. 1-34
§ M. Manetti Michela ‘Libertà di pensiero e negazionismo’, in Informazione, potere e libertà a cura di Michele Ainis, Giappichelli, 2005, pp. 41-51
§ Braga Gianluca ‘La libertà di manifestazione del pensiero tra revisionismo, negazionismo e verità storica’, in Informazione, potere e libertà a cura di Michele Ainis, Giappichelli, 2005, 101-116
§ E. Fronza ‘Diritto e memoria’, in Novecento, 2004, n. 10, pp. 47-59
Antisemitismo in rete:
§ ’Innamorati Marco, Rossi Alessandro ‘La rete dell’odio: analisi strategica, semiotica e pscicologica dell’integralismo, fondamentalismo e razzismo su Internet’, Roma, Valter Casini Editore, 2004, pp. 1-38, pp. 115-155 e pp. 407-413
Rapporti sull’antisemitismo:
§ Anti-Defamation League American attitudes toward Jews in America, October 2009
§ Anti-Defamation League. Attitudes toward Jews in seven European Countries, February 2009
§ Anti-Defamation League, Attitudes toward Jews and the Middle East in six European Countries, July 2007
Nel 2004, il Centro europeo di monitoraggio del razzismo e della xenofobia (EUMC) ha condotto il suo primo studio completo sull’antisemitismo all’interno dell’Unione europea, allora costituita da 15 Paesi. In quell’occasione fu evidente la necessità di mettere a punto una definizione condivisa di “antisemitismo”, al fine di fornire agli operatori dei vari Paesi un aiuto pratico per identificare gli incidenti, raccogliere i dati e renderli tra loro confrontabili.
La definizione operativa (working definition), scritta congiuntamente da EUMC, ODIHR (Office of Democratic Institutions and Human Rights dell’OSCE) e da alcune delle ONG più rilevanti, è stata adottata nel 2005. Il linguaggio utilizzato è semplice per consentirne la più ampia accessibilità; in base ad essa:
"L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni retoriche e fisiche dell'antisemitismo sono dirette a individui ebrei e non ebrei o ai loro beni, a istituzioni comunitarie ebraiche e ad altri edifici a uso religioso".
La definizione è corredata di alcuni paragrafi esplicativi che consentono di stabilire quando gli atti antisemiti sono criminali (quando sono così definiti dalla legge), quando i crimini sono antisemiti (quando la scelta dell'oggetto da attaccare è determinata dal suo legame con persone ebree. La discriminazione antisemita, infine, è il diniego agli ebrei delle opportunità e dei servizi disponibili agli altri cittadini.
L’impegno a combattere l’antisemitismo in tutte le sue manifestazioni e in qualunque aspetto della vita pubblica e sociale è stato assunto dalle organizzazioni internazionali e regionali più rappresentative che conducono tale battaglia utilizzando un ampio spettro di iniziative: dal dialogo, alla promozione dell’educazione sui temi correlati alla questione, alla creazione di strumenti giuridicamente vincolanti.
Un precedente rilevante in questa direzione venne realizzato nell’area politico-culturale scandinava già nel giugno 1983, quando la Fondazione di studi e ricerche Nansen di Oslo prese l’iniziativa di costituire un comitato internazionale di esperti per un’indagine sulla diffusione dell’antisemitismo nel mondo, presieduta da Elie Wiesel. L’indagine si concluse con l’adozione di un documento, la Dichiarazione di Oslo, nella quale si precisava che se in passato l’antisemitismo era la lotta all’ebreo in quanto tale, ora l’antisionismo, forma moderna di antisemitismo, è lotta allo Stato d’Israele in quanto Stato ebraico[1].
La dichiarazione, firmata dai relatori[2] e dal presidente Wiesel, fu sottoscritta dai presidenti di tutti i gruppi del Parlamento norvegese e ad essa successivamente aderirono i Parlamenti di Danimarca, Islanda, Svezia e Finlandia.
Lo strumento giuridico internazionale sul quale si sono fondati tutti i successivi sviluppi della lotta all’antisemitismo e alle altre forme di discriminazione basate sulla razza è, come noto, la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 1965 (l’Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 13 ottobre 1975, n. 654).
La Convenzione ha previsto la creazione di un Comitato sull'eliminazione della Discriminazione Razziale (Committee on the Elimination of Racial Discrimination - CERD), un organo di monitoraggio che tutela l'applicazione della Convenzione attraverso lo studio dei rapporti degli Stati parte alla Convenzione. Gli Stati parte (173, attualmente) sono infatti tenuti a dare conto al Comitato - ogni due anni - delle misure adottate per rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Il Comitato esprime il proprio parere su tali rapporti e formula raccomandazioni allo Stato interessato. Il Comitato, inoltre, ha incluso nella sua agenda una procedura di early warning volta a prevenire la degenerazione di situazioni a rischio.
Tra i numerosi organi delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani, si ricorda in questa sede il Consiglio per i Diritti Umani per il ruolo che, di recente, ha ricoperto nella realizzazione della Conferenza di Revisione (Durban 2) della Conferenza Mondiale contro il Razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l’intolleranza collegata a questi fenomeni.
All’indomani della sua istituzione[3] il Consiglio per i diritti umani fu infatti incaricato dall’Assemblea generale di preparare l’evento, riaffermando la sua centralità nell’implementazione della Dichiarazione di Durban e del Programma di Azione adottato nel 2001. Il Consiglio ha costituito a tal fine un Comitato preparatorio della Conferenza aperto al contributo di tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite (e non solo ai 47 facenti parte del Consiglio per i Diritti Umani), delle Agenzie specializzate, delle organizzazioni regionali, governative e non, del Comitato sull'Eliminazione della discriminazione razziale, dello speciale Rapporteur sulle odierne forme di razzismo e discriminazione.
Nel suo contributo, l’Unione europea condanna tutte le forme di razzismo, di xenofobia, di discriminazione e intolleranza basate sulla razza, il credo o la religione. Nelle parti dedicate alla questione dell’antisemitismo, il documento (A/CONF.211/PC.3/6) esprime preoccupazione per la diffusione di idee antisemite e di episodi di violenza in molte parti del mondo - che si propagano, tra l’altro, anche attraverso media, corsi scolastici o piattaforme politiche - e chiede con forza agli Stati di prendere le misure appropriate per porre fine a tale fenomeno. L’Unione europea afferma inoltre che l’Olocausto, nel quale sono morti un terzo di tutti gli ebrei – oltre a un numero incalcolabile di membri di altre di minoranze – deve essere per sempre di monito riguardo i pericoli dell’odio, del fanatismo, del razzismo e del pregiudizio. Il documento richiama due risoluzioni dell’Assemblea generale dell’ONU (60/7 e 61/255) che affermano la centralità della commemorazione dell’Olocausto[4] nella prevenzione di ulteriori pericoli di genocidi e che condannano senza riserve qualunque forma di negazionismo.
Il documento predisposto dal Consiglio d’Europa in occasione della preparazione della Conferenza Durban 2 informa che negli ultimi anni l’ECRI -European Commission Against Racism And Intolerance(v. infra) ha continuato a documentare un aumento degli atti di violenza e di nuove manifestazioni di stampo antisemita. Il documento ricorda che la Raccomandazione dell’ECRI n. 9 (Raccomandazione di politica generale n° 9: la lotta contro l’antisemitismo), adottata il 25 giugno 2004, è il primo strumento giuridico europeo su questo specifico soggetto.
La Raccomandazione nota che recrudescenze del fenomeno hanno spesso fatto seguito a sviluppi della situazione politica nel Medio oriente e sottolinea che queste nuove manifestazioni non sono da imputarsi esclusivamente a gruppi radicali o marginali, ma che in molti casi si tratta di fenomeni che rispecchiano un modo di pensare molto diffuso (nelle scuole, ad esempio) e che cominciano ad essere percepiti come accadimenti abituali, di scarsa importanza. Nella Raccomandazione, l’ECRI afferma la convinzione che la lotta all’antisemitismo vada condotta con azioni che tengano conto della specificità del fenomeno, anche se essa deve far parte della più generale della lotta contro il razzismo, di cui è parte integrante.
In vista della Conferenza di riesame, la Camera dei deputati ha esaminato il 4 dicembre 2008 tre mozioni sulle iniziative in vista della preparazione della Conferenza di revisione del 2009: la mozione dell’on. Nirenstein ed altri (n. 1-00055), la mozione presentata dall’on. Evangelisti ed altri (n. 1-00072) e la mozione dell’on. Casini ed altri (n. 1-00074).
In particolare la mozione Nirenstein, approvata nel corso della stessa seduta, impegna il Governo “a verificare con attenzione, assieme ai partners europei, gli esiti e gli orientamenti che emergono dal processo di preparazione della prossima «Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza»; ad intervenire in sede europea affinché venga scongiurato il rischio che la Conferenza si svolga su una piattaforma ispirata all'intolleranza e alla discriminazione etnica, culturale e religiosa; ad agire perché i documenti preparatori contengano solo l'intento di combattere il razzismo e la discriminazione a qualsiasi latitudine e per qualsiasi motivo essa sì rappresenti e perché decada lo scopo non recondito della delegittimazione dello Stato d'Israele; ad esercitare la massima vigilanza e ad agire concretamente affinché la Conferenza sia effettivamente volta a promuovere la lotta contro il razzismo e contro le discriminazioni di ogni genere, piuttosto che un pretestuoso palcoscenico per l'incitamento all'odio nei confronti di alcuni popoli, stati o minoranze etniche e religiose”.
La mozione Evangelista, nel testo riformulato approvato nel corso della medesima seduta del 4 dicembre impegna il Governo “a intervenire in sede europea affinché venga scongiurato il rischio che la Conferenza si svolga su una piattaforma ispirata all'intolleranza e alla discriminazione etnica, culturale e religiosa, affinché i partecipanti non utilizzino tale incontro per avanzare rivendicazioni strumentali; (…) a vincolare la partecipazione italiana a tale Conferenza all'effettivo indirizzo dei lavori preparatori verso la buona riuscita della stessa e a far sì che la medesima Conferenza sia finalizzata alla promozione della convivenza pacifica tra i popoli e, in particolare nell'area mediorientale, al rilancio del processo di pace tra israeliani e palestinesi, attraverso un reciproco riconoscimento e secondo l'affermazione del principio «due Stati, due Popoli»”.
La mozione Casini, approvata parimenti, in un testo riformulata, nel corso della seduta del 4 dicembre, impegna l’Esecutivo “a vigilare affinché nel processo di preparazione della prossima Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza, non prevalga una impostazione che, sotto l'apparenza della lotta al razzismo, nasconda l'obiettivo di rinfocolare l'ostilità nei confronti di popoli sovrani o Stati legittimi; a promuovere un'iniziativa in sede europea che tenda ad inserire tra i documenti da sottoporre al comitato preparatorio una ferma condanna delle stragi di cristiani in India e Pakistan, affinché la comunità internazionale intervenga repentinamente per evitare che proseguano impunemente questi attacchi alla libertà religiosa ed ai diritti umani in generale; a sollecitare una relazione con la quale la Conferenza tracci una mappa dettagliata che evidenzi, senza reticenze ed equivoche interpretazioni, tutte le aree del globo e le nazioni in cui siano presenti violazioni dei diritti di libertà religiosa e culturale, o fenomeni di discriminazione razziale ed etnica; in particolare, a mettere in conto l'eventuale ritiro della delegazione italiana dal percorso preparatorio, così come annunciato dal Presidente francese Sarkozy, qualora dovesse riproporsi un clima ostile nei confronti di Israele.”
Nel marzo 2009 il Governo italiano – unitamente ad altri Stati, quali la Germania e gli USA – ha deciso di ritirarsi dai negoziati in corso a Ginevra sul documento preparatorio alla Conferenza di revisione di Durban. Le ragioni della scelta italiana, secondo quanto dichiarato dal Ministero degli Affari esteri in un comunicato ufficiale del 12 marzo, sono le seguenti:.
- “come nel 2001, di nuovo la questione israelo-palestinese fa capolino in diversi paragrafi del documento in discussione. Il documento negoziato sinora parla di “politica di discriminazione razziale nei confronti della popolazione palestinese”. Israele viene definita responsabile di praticare l’apartheid, la tortura e numerosi atti criminali che sarebbero in contrasto con i diritti umani. In definitiva, una ‘minaccia per la pace e la sicurezza internazionale’”;
- “il documento sinora negoziato contiene anche riferimenti alla questione della “diffamazione religiosa”. Esistono già le Convenzioni internazionali contro il razzismo. Occorre adoperarsi affinché siano pienamente applicate. Il governo italiano ritiene invece inopportuno parlare di “standard aggiuntivi”, che di fatto mirano ad introdurre nuovi limiti alla libertà di espressione nell’ ipotesi che sia una religione ad essere “diffamata”. La libertà di espressione è uno dei valori fondamentali della nostra civiltà e della nostra cultura giuridica, secondo la quale sono gli individui, non le religioni, ad essere titolari di diritti.”
Nel 1993 la Commissione per i diritti umani dell’ONU (ora sostituita dal Consiglio per i diritti umani) ha istituito la figura del Relatore Speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale e xenofobia, e intolleranze collegate il cui compito principale è quello di analizzare gli incidenti dovuti alle forme contemporanee di razzismo, tra le quali l’antisemitismo, nonché le misure adottate dai governi per far fronte a questi fenomeni. Il mandato del Relatore Speciale è stato da ultimo prorogato di ulteriori tre anni con la risoluzione del Consiglio per i diritti umani 7/34 del 28 marzo 2008. Per assolvere al suo mandato, il Relatore Speciale compie missioni nei vari Paesi e prepara rapporti annuali per il Consiglio per i diritti umani e per l’Assemblea generale.
Si ricorda infine che il 24 gennaio 2005 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite si è riunita in una Sessione speciale per commemorare il 60° anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti nella quale più di quaranta oratori hanno preso la parola per riaffermare e dimostrare che l’Olocausto costituisce un vero e proprio iato nel percorso della civiltà.
L’Unione europea ha deciso nel 2007 l’istituzione dell’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) in sostituzione del Centro europeo di monitoraggio del razzismo e della xenofobia (EUMC). L’Agenzia ha lo scopo di “fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici e agenzie della Comunità e agli Stati membri, nell’attuazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza”.
La FRA (e prima ancora l’EUMC) raccoglie dal 2000 con regolarità dati e informazioni riguardanti il razzismo e la xenofobia negli Stati membri dell’UE e, a partire dal 2002, ha stabilito un particolare focus sull’antisemitismo. La FRA ha pubblicato il 2 marzo 2009 un nuovo aggiornamento del rapporto sull’antisemitismo in Europa (Anti-semitism – Summary overview of the situation in the EU 2001-2008) [5] nel quale si evidenzia un calo durante il 2007, maggiormente accentuato nel 2008, del numero di incidenti di natura antisemita in Europa, seguito da un nuovo notevole aumento a partire dal dicembre del 2008.
Secondo il Direttore dell’Agenzia, Morten Kjaerum alcuni segnali indicano che la recrudescenza del fenomeno potrebbe essere in parte dovuta alla situazione in Medio Oriente[6] e alla crisi finanziaria globale. Il rapporto pubblicato nel marzo 2009 mostra i dati statistici più recenti disponibili per il periodo dal 2001 al 2008 ma evidenzia, al contempo, come per molti paesi europei non esistano dati ufficiali, o anche non ufficiali, sul fenomeno: in questi casi, l’Agenzia ha dovuto basarsi sulle denunce riportate dalla società civile e dai media.
La Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) è un organismo di monitoraggio indipendente del Consiglio d’Europa specializzato nel campo della lotta contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia, l’antisemitismo e l’intolleranza, dalla prospettiva del rispetto dei diritti umani. L’istituzione dell’ECRI è stata prevista dal primo summit dei Capi di Stato e di governo dei paesi membri del Consiglio d’Europa nel 1993; nel giugno 2002 il Comitato dei ministri del CdE ha adottato uno statuto autonomo per l’ECRI, in tal mondo accentuando il suo carattere di organismo indipendente.
Tra le funzioni dell’ECRI vi sono: l’esame della legislazione, delle politiche e delle altre misure adottate dagli stati membri del CdE per combattere il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e le altre forme di intolleranza; la proposta di ulteriori azioni a livello locale, nazionale ed europeo; la formulazione di raccomandazioni agli Stati membri; l’analisi degli strumenti giuridici internazionali in vista di loro possibili rafforzamenti.
Nell’ultimo Rapporto annuale, relativo all’anno 2008, l’ECRI registra, anche per quell’anno, il persistere di manifestazioni di antisemitismo in Europa, sotto forma di attacchi a sinagoghe e a cimiteri ebraici e, qualche volta, di aggressioni fisiche. Il Rapporto segnala inoltre la sempre maggiore diffusione della retorica antisemitica attraverso le moderne tecnologie, prima fra tutte Internet, ma anche il coinvolgimento di partiti politici (o di singoli uomini politici) nella propaganda di tale retorica.
L’ECRI fornisce ai membri del Consiglio d’Europa suggerimenti concreti su come affrontare i problemi del razzismo e dell’intolleranza nei loro paesi; a tal fine, esamina il quadro normativo di ciascun paese, la sua applicazione pratica, l’esistenza e l’indipendenza degli eventuali organismi per l’assistenza alle vittime del razzismo, la situazione dei gruppi più vulnerabili in alcune aree specifiche (scuola, lavoro, ecc.) e lo stato del dibattito politico e pubblico sulle questioni relative a tali gruppi.
Lo statuto affida all’ECRI tre compiti principali: il monitoraggio paese per paese; il lavoro su temi generali (nell’ambito del quale vengono emanate le Raccomandazioni che i governi sono invitati a seguire); e le relazioni con la società civile.
Nell’ambito del monitoraggio dei singoli paesi, l’ECRI ha stilato tre rapporti sull’Italia, l’ultimo dei quali, risalente al 2006, segnala che “la maggior parte degli incidenti antisemiti consiste tuttora in minacce verbali o scritte, insulti verbali e graffiti. Per quanto si siano verificati alcuni casi di aggressioni contro ebrei o i loro beni, le autorità italiane e le organizzazioni della società civile sono concordi nell’affermare che la violenza a sfondo antisemita è un fenomeno raro in Italia”. Il Rapporto evidenziava come, anche in Italia, il numero degli incidenti fosse da mettere in stretta relazione con eventi riguardanti il Medio Oriente.
Gli Stati membri dell’OSCE hanno condannato l’antisemitismo in numerose occasioni a partire dalla Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE[7] del 1990. In seguito, il 4° meeting del Consiglio dei ministri della CSCE riunito a Roma nel 1993 ha riconosciuto l’antisemitismo come una minaccia non solo nei confronti del popolo ebraico, ma anche per la stabilità internazionale.
Si sono poi susseguiti altri Consigli dei ministri[8], nei quali è stata assunta la decisione di agire per fronteggiare l’aumento degli episodi di antisemitismo, nella convinzione che combattere tale fenomeno debba far parte dei compiti di tutte le forze democratiche. Una prima Conferenza ad alto livello sull’antisemitismo si è svolta a Vienna nel giugno 2003, cui ha fatto seguito la Conferenza di Berlino del 2004.
La Conferenza di Cordoba sull’antisemitismo e altre forme di intolleranza dell’anno successivo (8 e 9 giugno 2005) ha adottato una Dichiarazione nella quale una volta ancora si condannano senza riserve tutte le manifestazioni di antisemitismo e si riafferma la necessità di implementare tutte le misure già individuate (ad. es. nei settori nell’istruzione, dei media, delle legislazioni nazionali, ecc.) per contrastare l’intolleranza e l’odio razziale in tutte le sue manifestazioni.
In particolare, nel 2004 gli Stati membri si sono impegnati a raccogliere dati affidabili e a monitorare i crimini motivati da odio antisemita e per la prima volta è stato nominato un Rappresentante personale del Presidente dell’Ufficio dell’OSCE per la lotta all’antisemitismo.
Il 17 marzo 2009 si è svolta a Vienna una Tavola rotonda di esperti organizzata dall’ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights dell’OSCE) e dal Rabbino Andrew Baker, da poco nominato Rappresentante Personale del Presidente dell’Ufficio dell’OSCE per la lotta all’antisemitismo, che aveva come tema le tendenze e le sfide della lotta all’antisemitismo nei paesi della Regione OSCE e l’individuazione degli strumenti per attuarla. Dal resoconto dell’incontro si apprende che, nonostante gli impegni assunti da molti anni a questa parte, il fenomeno dell’antisemitismo rimane una preoccupazione e una sfida in molti degli Stati presi in considerazione, dove continuano a verificarsi reati a sfondo antisemita, come violenti attacchi – fisici e verbali - ad ebrei, la profanazione di cimiteri e di luogo di culto ebraici, il danneggiamento di proprietà, la violazione di siti dedicati alla memoria della Shoah.
In particolare, il Rapporto segnala un incremento del numero sia degli incidenti sia dei discorsi pubblici a contenuto antisemita che, sempre più spesso, accompagnano le manifestazioni di piazza, oppure sono diffusi attraverso siti web.
Secondo l’opinione di alcune ONG e di alcuni leader ebraici, anche il rallentamento dell’economia mondiale ha contribuito a rinfocolare sentimenti antisemiti e stereotipi negativi sugli ebrei, ritenuti i maggiori responsabili della crisi. Al proposito, alcuni partecipanti hanno rilevato che questi ed altri analoghi e censurabili comportamenti sono frequentemente opera di gruppi politici di estrema destra, la cui popolarità è spesso sottostimata.
La discussione si è incentrata anche sulle difficoltà incontrate nel monitoraggio delle istanze di antisemitismo a causa del fatto che – nonostante gli impegni assunti nel 2003 al Consiglio ministeriale di Maastricht – molti stati OSCE non hanno ancora varato una legislazione che disciplini il monitoraggio e la denuncia dei crimini basati sull’odio razziale. Come conseguenza, il monitoraggio è spesso condotto dai corpi di polizia, che non sempre sono addestrati al riconoscimento di tali crimini.
Nella tavola rotonda i partecipanti hanno proposto una serie di raccomandazioni indirizzate ai governi, alle organizzazioni internazionali e a quelle non governative, nonché alle istituzioni dell’OSCE
La Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research – ITF è nata nel 1998 e raggruppa i rappresentanti dei governi di 27 paesi[9], nonché di organizzazioni governative e non governative. Scopo dell’ITF, che ha sede a Berlino, è quello di svolgere attività di ricerca, educazione e memoria dell’Olocausto, a livello sia nazionale che internazionale con il coinvolgimento e il sostegno dei leader politici e sociali.
L’ITF è aperta a tutti i paesi, che devono però impegnarsi a rispettare la Dichiarazione di del forum internazionale sull’Olocausto di Stoccolma[10] - l’atto fondativo dell’ITF - e devono soprattutto impegnarsi ad attuare politiche e programmi a sostegno delle attività che formano l’oggetto della Task Force.
Fin dalla sua costituzione l’ITF ha lavorato affinché fosse stabilita la Giornata mondiale in ricordo dell’Olocausto; l’iniziativa ha trovato realizzazione, come più sopra accennato, con la risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU del 21 novembre 2005 (A/RES/60/7) che, oltre a designare il 27 gennaio “Giornata internazionale della commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto”, chiede agli Stati membri di sviluppare programmi educativi che insegnino alle generazioni future le lezioni dell’Olocausto, al fine di prevenire futuri atti di genocidio e, in questo contesto, encomia l’operato della Task Force.
Si è tenuta a Londra il 16 e il 17 febbraio 2009 la conferenza fondativa della Coalizione interparlamentare per combattere l'antisemitismo (ICAA). La conferenza, promossa dal Parlamento britannico e dal Foreign Office, ha visto la partecipazione di 95 parlamentari in rappresentanza di circa 35 paesi (oltre che di 50 esperti), che hanno approvato la Dichiarazione di Londra sulla lotta all’antisemitismo. Il documento costituisce un vero e proprio programma di azione, formato di 35 paragrafi, e comprende tra l’altro la richiesta al Consiglio dei ministri dell’UE di convocarsi in un’apposita sessione sul tema della lotta all’antisemitismo. La Dichiarazione chiede anche ai governi di adottare le misure necessarie per prevenire la trasmissione in TV di programmi esplicitamente antisemiti.
La Coalizione riunisce parlamentari di vari paesi del mondo che sono in qualche modo coinvolti nella lotta all’antisemitismo. Tra gli obiettivi dell’ICAA, anche quello di scambiare esperienze e best practices per ottenere i migliori risultati nella lotta all’antisemitismo in tutte le sue manifestazioni e anche elaborare raccomandazioni.
La prossima conferenza della Coalizione si terrà in Canada nel corso del 2010.
Negli ultimi decenni la Francia ha conosciuto un aumento significativo di atti a carattere razzista, antisemita o xenofobo.
Per combattere tali fenomeni, il legislatore ha migliorato dal 2003 l’arsenale repressivo approvando alcune leggi che rafforzano le misure anti-discriminazione.
In particolare la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe ha creato, per alcune infrazioni penali, la circostanza aggravante a carattere razzista[11].
La successiva loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ha disposto un aggravamento delle pene in caso di discriminazione ed un aumento delle fattispecie di reato cui può essere applicata le circostanza aggravante a carattere razzista. La legge ha stabilito inoltre un più lungo termine di prescrizione (un anno al posto di tre mesi dal momento del compimento del reato) per alcune infrazioni a carattere razzista previste dalla loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse e ha creato la nuova pena dello stage de citoyenneté[12].
La legislazione penale francese, anche alla luce di questi recenti interventi riformatori, si compone di norme direttamente applicabili alla lotta contro la discriminazione razziale e antisemita in particolare[13].
a) Il Codice penale (Parte legislativa)
Gli articoli che vanno da 225-1 a 225-4 del Codice penale disciplinano il reato di discriminazione[14].
In particolare l’art. 225-1 stabilisce che “costituisce una discriminazione ogni distinzione operata tra persone fisiche in ragione della loro origine […], della loro appartenenza o non appartenenza, vera o presunta, ad un’etnia, una nazione, una razza o una determinata religione”.
L’art. 225-2 presenta una lista di situazioni discriminatorie per le quali è prevista la pena di tre anni di detenzione e di 45.000 euro di ammenda.
Con riferimento alla discriminazione consistente nel rifiuto di erogazione di un servizio o di fornitura di un bene, commesso in un luogo aperto al pubblico o ai fini di impedirvi l’accesso, la pena prevista è di cinque anni di detenzione e di 75.000 euro di ammenda.
L’art. 432-7 del Codice penale dispone che la discriminazione che consiste nel rifiutare il beneficio di un diritto accordato dalla legge o nell’ostacolare l’esercizio normale di un’attività economica, commessa da un pubblico ufficiale sia punita con cinque anni di detenzione e 75.000 euro di ammenda[15].
L’art. 132-76 del Codice penale stabilisce la circostanza aggravante a carattere razzista, xenofobo o antisemita. L’articolo dispone infatti come circostanza aggravante il fatto di commettere un reato in ragione dell’appartenenza o non appartenenza, vera o presunta, ad un’etnia, una nazione, una razza o una determinata religione della vittima[16].
La circostanza aggravante deve essere stabilita in maniera obiettiva ed è riscontrata nel momento in cui il reato è preceduto, accompagnato o seguito da manifestazione di intenzioni, documenti scritti, immagini, oggetti o atti che offendono l’onore e la reputazione della vittima - o di un gruppo di persone di cui fa parte la vittima - in ragione della loro appartenenza o non appartenenza, vera o presunta, ad un’etnia, una nazione, una razza o una determinata religione.
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei reati e delle pene, stabilite in base alla circostanza aggravante a carattere razzista, tratta dal sito del Ministero della Giustizia:
REATI |
PENE |
Omicidio volontario |
Ergastolo in luogo di 30 anni di reclusione |
Torture e atti di barbarie |
20 anni di reclusione in luogo di 15 anni |
Lesioni personali che hanno provocato involontariamente la morte della vittima |
20 anni di reclusione in luogo di 15 anni |
Lesioni personali che hanno provocato un’invalidità permanente |
15 anni di reclusione in luogo di 10 anni e 150.000 euro di ammenda |
Lesioni personali che hanno provocato un’invalidità temporanea superiore a 8 giorni |
5 anni di reclusione e 75.000 euro di ammenda in luogo di 3 anni e 45.000 euro di ammenda |
Lesioni personali che hanno provocato un’invalidità temporanea inferiore o uguale ad 8 giorni o alcuna invalidità temporanea |
3 anni di reclusione e 45.000 euro di ammenda in luogo di una contravvenzione della 5° classe (1.500 euro di ammenda) |
Danneggiamento di un bene privato |
3 anni di reclusione e 45.000 euro di ammenda in luogo di 2 anni e 30.000 euro. La pena è portata a 5 anni e 75.000 euro di ammenda qualora il bene sia un luogo di culto. |
Danneggiamento di un bene privato con mezzi che possono arrecare danno alle persone |
20 anni di reclusione e 150.000 euro di ammenda in luogo di 10 anni e 150.000 euro |
Minaccia di commettere un reato contro la persona |
2 anni di reclusione e 30.000 euro di ammenda in luogo di 6 mesi e 7.500 euro |
Minaccia di morte |
5 anni di reclusione e 75.000 euro di ammenda in luogo di 3 anni e 45.000 euro |
Minaccia di commettere un reato qualora la vittima non rispetti un determinato ordine |
5 anni di reclusione e 75.000 euro di ammenda in luogo di 3 anni e 45.000 euro |
Minaccia di morte qualora la vittima non rispetti un determinato ordine |
7 anni di reclusione e 100.000 euro di ammenda in luogo di 5 anni e 75.000 euro |
Furto |
5 anni di reclusione e 75.000 euro di ammenda in luogo di 3 anni e 45.000 euro |
Estorsione |
10 anni di reclusione e 150.000 euro di ammenda in luogo di 7 anni e 100.000 euro |
L’art. 131-3 del Codice penale prevede, tra le pene correzionali, lo stage de citoyenneté[17].
Lo stage può essere previsto nel caso in cui il reato contestato è punito con una pena di detenzione.
Gli stages de citoyenneté hanno l’obiettivo di richiamare l’autore di un atto razzista o antisemita ai valori repubblicani di tolleranza e di rispetto della dignità umana sui quali è fondata la società francese.
Lo stage può essere proposto a diversi livelli dell’intervento giudiziario. Esso può essere proposto come pena principale o come pena complementare.
L’art. 131-5-1 del Codice penale permette al tribunale, quando il reato contestato è punibile con la detenzione, di condannare l’imputato, a titolo di misura alternativa alla reclusione, a seguire uno stage de citoyenneté, la cui durata e il cui contenuto sono determinati con decreto del Consiglio di Stato[18].
Con specifico riferimento ai minori, l’art. 20-4-1 dell’ordonnance n. 45-174 del 2 febbraio 1945 relative à l’enfance délinquante modificata dalla loi n. 2004-204 del 9 marzo 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, stabilisce che lo stage de citoyenneté sia applicabile alle persone aventi dai 13 ai 18 anni[19].
b) Il Codice penale (Parte regolamentare)
L’art. R625-7 del Codice penale stabilisce che la provocazione non pubblica alla discriminazione, all’odio o alla violenza nei riguardi di una persona o di un gruppo di persone per motivi di razzismo, xenofobia o antisemitismo sia punita con l’ammenda di 1.500 euro prevista per le contravvenzioni della 5° classe[20].
Gli art. R624-3 e R624-4 del Codice penale dispongono che la diffamazione e l’ingiuria non pubbliche a carattere razzista siano punite con l’ammenda di 750 euro prevista per le contravvenzioni della 4° classe[21].
c) La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
L’art. 24 della legge sulla libertà di stampa prevede la pena di un anno di reclusione e di 45.000 euro di ammenda per il reato di provocazione pubblica alla discriminazione, all’odio o alla violenza razziali.[22]
La stessa pena è prevista, all’art. 32 della legge, per la diffamazione a mezzo stampa di una persona o un gruppo di persone in ragione della loro appartenenza o non appartenenza, vera o presunta, ad un’etnia, una nazione, una razza o una determinata religione.
L’art. 33 della legge stabilisce la pena di sei mesi di reclusione e di 22.500 euro di ammenda per il reato di ingiuria a mezzo stampa rivolta ad una persona o un gruppo di persone per motivi razziali.
Con una sentenza dell’ 11 giugno 2002, la Camera penale della Corte di Cassazione, esprimendosi su un ricorso presentato dall’Association SOS Racisme contro una sentenza della Corte di appello di Montpellier in materia di discriminazioni per motivi razziali, ha ammesso la pratica del testing come mezzo di prova, sulla base del principio della libertà della prova.
Un’operazione di testing, poi riconosciuta come mezzo di prova nell’ambito di un processo penale, è stata ad esempio organizzata in Francia dall’Association SOS Racisme all’ingresso di alcuni locali pubblici per testimoniare la presenza di pratiche discriminatorie nei confronti di persone la cui appartenenza ad una minoranza etnica era visibile.
L’ Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) è un’Autorità amministrativa indipendente, istituita con la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004[23].
Con la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chanches[24] sono stati estesi i poteri dell’Autorità, in particolare attribuendole la facoltà di proporre transazioni penali.
L’Alta Autorità è composta da un collegio di undici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, con un mandato di cinque anni (Il Capo dello Stato, il Presidente del Senato, il Presidente dell’Assemblea Nazionale e il Primo Ministro designano, ciascuno, due componenti; il Vice-Presidente del Consiglio di Stato, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Presidente del Consiglio Economico e Sociale designano, ciascuno, un componente)[25].
Essa è competente ad esaminare le situazioni di discriminazione, dirette o indirette, vietate dalla legge francese o da atti internazionali.
In particolare, l’Autorità:
1) esamina d’ufficio o su istanza di parte casi di discriminazione (i casi possono essere presentati anche attraverso l’intermediazione di un senatore, un deputato, un europarlamentare francese o un’associazione costituita almeno cinque anni prima della data in cui è avvenuto il caso di discriminazione denunciato e nel cui Statuto è indicato l’obiettivo della lotta alla discriminazione). L’Autorità è dotata al riguardo di poteri istruttori, può assistere in giudizio le vittime di discriminazioni, può procedere alla mediazione tra le parti;
2) può adottare raccomandazioni nei confronti di persone fisiche o giuridiche intese alla cessazione di pratiche discriminatorie. Qualora l’Autorità valuti che la sue raccomandazioni non abbiano prodotto effetti, può elaborare un Rapporto speciale che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese;
3) può proporre all’autore di fatti discriminatori una transazione nel caso di illeciti penali o civili;
4) informa il Procuratore della Repubblica in merito a fatti discriminatori, portati alla sua conoscenza, costitutivi di reato;
5) può indirizzare pareri alle Camere e al Governo;
6) presenta un Rapporto annuale al Presidente della Repubblica, al Primo Ministro e al Parlamento[26] ;
7) promuove attività di ricerca e di informazione in materia di lotta alle discriminazioni.
L’azione regionale della HALDE
L’Alta Autorità nomina delegati regionali, incaricati di assicurare la promozione della sua attività presso soggetti pubblici e privati, a livello dipartimentale e regionale.
Le delegazioni regionali della HALDE sono situate in: Rhônes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Réunion, Ile de France, Antilles-Guyane.
Un’ équipe dell’Alta Autorità, con sede a Parigi, si occupa del coordinamento delle attività nelle altre regioni francesi.
La HALDE ha inoltre istituito una rete di “corrispondenti locali volontari” sul territorio francese. A partire dal 2007, i “corrispondenti” operano presso le Maisons de justice et du droit (istituti che assicurano una presenza giudiziaria di prossimità, concorrendo alla prevenzione della delinquenza, e fornendo un servizio di consulenza legale) e si occupano di assistere le vittime di discriminazione.
L’azione della HALDE nell’Unione europea
L’Alta Autorità collabora con le istituzioni comunitarie in materia di contrasto ai fenomeni di discriminazione ed in particolare con la Commissione europea che ha avviato un piano di azione comunitaria sulla questione della lotta contro le discriminazioni e per la promozione dell’uguaglianza.
A partire dal 2006, la HALDE partecipa attivamente alla rete “Equinet” (rete europea costituita dai rappresentanti di organismi specializzati nella lotta contro le discriminazioni e nella promozione dell’uguaglianza nell’UE), coordinando il gruppo di lavoro dedicato alle misure di promozione dell’uguaglianza.
Nel 2007, l’Alta Autorità è stata incaricata dal Governo di organizzare in Francia le iniziative per la celebrazione dell’ “Anno europeo dell’uguaglianza di opportunità per tutti”[27].
La Commission nationale consultative des droits de l’homme[28] è un’istituzione nazionale di promozione e di protezione dei diritti dell’Uomo. Istituita nel 1984 con un decreto, è stata riformata con la loi n°2007-292 du 5 mars 2007[29], che ne definisce puntualmente le attribuzioni e fissa le condizioni di nomina dei suoi membri e le garanzie essenziali di cui beneficiano. Il décret n°2007-1137 du 26 juillet 2007 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale consultative des droits de l'homme[30], che precisa la sua composizione e detta le regole relative al funzionamento e all’organizzazione.
La Commission esercita, in completa indipendenza, un ruolo consultivo e di proposta nei settori dei diritti dell’uomo, del diritto internazionale umanitario o dell’azione umanitaria e del rispetto delle garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l’esercizio delle libertà pubbliche. In particolare la doppia funzione, di vigilanza e propositiva, della Commissione interviene nella fase di elaborazione sia dei progetti di legge o di regolamento, che delle politiche e dei programmi dell’esecutivo, per verificare l’effettivo rispetto dei Diritti umani nelle pratiche amministrative o nelle azioni di prevenzione.
La Commissione fornisce, su richiesta del Primo Ministro e dei ministri interessati, il suo parere su tutte le questioni di portata generale, rientranti nella sua sfera di competenze, tanto sul piano nazionale che internazionale. Inoltre, essa può investirsi di propria iniziativa di tali questioni e richiamare pubblicamente l’attenzione del Governo e del Parlamento sulle misure che le appaiano favorire la promozione e la protezione dei diritti dell’uomo. È infine membro della rete internazionale delle Istituzioni nazionali, il cui segretariato è attribuito all’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite.
La composizione della Commissione tende ad un doppio obiettivo: assicurare l’informazione reciproca dello Stato e della società civile in materia di diritti umani; garantire il pluralismo delle opinioni. Essa è pertanto composta dai rappresentanti del Primo ministro e di 17 ministri; da un deputato e un senatore, nominati dal Primo ministro, che assicurano il raccordo con il potere legislativo; da un membro del Consiglio economico e sociale, sempre nominato dal Capo del governo; dal Mediatore della Repubblica che apporta la sua esperienza nel campo delle relazioni tra privati e amministrazioni pubbliche; dai rappresentanti di associazioni nazionali per la promozione e la protezione dei Diritti dell’uomo, nominati con decreto del Primo ministro su proposta di un comitato composto dal vice-presidente del Consiglio di Stato e dai primi presidenti della Corte di cassazione e della Corte dei conti; con la stessa procedura di nomina, da personalità qualificate (in particolare rappresentanti delle religioni cattolica, musulmana, protestante e ebraica; membri dell’università, del corpo diplomatico e dell’avvocatura); da esperti francesi appartenenti ad organizzazioni internazionali competenti in materia; da rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali.
L’organizzazione dei lavori della CNCDH spetta ad un bureau composto dal presidente, da due vice-presidenti e dal segretario generale. Un comitato di coordinamento e di riflessione coordina i lavori delle sei sotto-commissioni e prepara le assemblee plenarie che si riuniscono almeno sei volte l’anno e adottano i pareri a maggioranza. I rappresentanti del Governo partecipano ai lavori e alle discussioni, ma non hanno diritto di voto.
In particolare una delle sei sotto-commissioni, di cui è composta, esamina le questioni relative al razzismo, alla xenofobia e alle discriminazioni in Francia, in Europa e nel mondo. Elabora il progetto di Rapporto pubblico annuale sulla lotta
contro il razzismo[31], previsto dall’articolo 2 della loi n°90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe[32].
Il Comitato interministeriale di lotta contro il razzismo e l’antisemitismo
Istituito con il décret n° 2003-1164 du 8 décembre 2003[33], il Comitato interministeriale di lotta contro il razzismo e l’antisemitismo è incaricato di definire gli orientamenti della politica del Governo per combattere atti discriminatori per motivi razziali e d’ispirazione antisemita.
Ai sensi dell’art. 1 del décret n° 2003-1164, tale organo è presieduto dal Primo Ministro e comprende il Ministro incaricato della sicurezza interna, il Ministro della Giustizia, il Ministro degli Affari esteri, Il Ministro incaricato degli Affari sociali, il Ministro della Gioventù, il Ministro dell’Educazione nazionale.
Al Comitato è attribuito il compito di controllare la coerenza e l’efficacia delle azioni intraprese dai diversi Ministeri e di definire un programma di azioni a carattere interministeriale in materia di lotta al razzismo e all’antisemitismo.
La circolare interministeriale del 13 settembre 2004 in materia di lotta contro il razzismo e l’antisemitismo
La circolare del 13 settembre 2004, riguardante “Misure volte a prevenire, segnalare gli atti a carattere razzista o antisemita nell’ambito scolastico e a prevederne le sanzioni” è stata emanata dal Ministro dell’Educazione nazionale, dell’insegnamento superiore e della ricerca, dal Ministro dell’Interno, della sicurezza interna e delle libertà locali e dal Ministro della Giustizia.
Rivolta, tra gli altri, ai dirigenti scolastici e universitari, ai Prefetti di regioni e dipartimenti, al direttore generale della polizia nazionale, ai Procuratori generali e ai Procuratori della Repubblica, la circolare ha precisato gli obiettivi che essi devono perseguire e le disposizioni di coordinamento che devono adottare ai fini di migliorare la prevenzione, la segnalazione e la sanzione di atti a carattere antisemita e razzista commessi negli istituti scolastici e nelle loro vicinanze.
La circolare interministeriale del 20 settembre 2004 sulle Commissioni per la promozione dell’uguaglianza delle opportunità e della cittadinanza (COPEC).
La circolare in oggetto, che è stata emanata dal Ministro dell’Interno, dal Ministro del Lavoro e dal Ministro della Giustizia, estende il campo di intervento delle Commissioni dipartimentali di accesso alla cittadinanza (CODAC) ad ogni forma di discriminazione. Definisce le loro priorità di azione, così come le nuove metodologie di intervento in materia di uguaglianza delle opportunità e di lotta contro il razzismo. Tali organi, in ragione del nuovo campo di azioni che sono chiamati a svolgere, assumono la denominazione di Commissioni per la promozione dell’uguaglianza delle opportunità e della cittadinanza (COPEC).
Le COPEC sono presiedute dal Prefetto di dipartimento e composte da rappresentanti dell’autorità giudiziaria, della pubblica amministrazione, di sindacati e di associazioni.
Si riporta in questa sezione una presentazione delle principali iniziative realizzate negli ultimi anni da alcuni Ministeri impegnati nella lotta contro le discriminazioni razziali in Francia[34].
Il Ministero dell’Interno
La Direzione generale della polizia nazionale (DGPN) ha recentemente intensificato gli sforzi per contrastare i crescenti fenomeni di razzismo, in particolare attraverso due azioni: da una parte la promozione di attività di parternariato con altri Ministeri, istituti e associazioni impegnati nella lotta contro il razzismo, l’antisemitismo e la xenofobia; dall’altra la promozione di rinnovati dispositivi di formazione delle forze di polizia in materia di contrasto ad ogni forma di discriminazione.
Con riferimento alle azioni di collaborazione interistituzionale, si rileva la Convenzione firmata dalla DGPN e dalla HALDE nel dicembre 2006 ai fini di realizzare una lista di “Buone pratiche” per lottare contro le discriminazioni di ogni natura proibite dalla legge.
In tale ambito si sottolinea inoltre che la Direzione generale della polizia nazionale si è investita della realizzazione, a livello centrale, della Circolare interministeriale del 13 settembre 2004 in materia di lotta contro il razzismo. A questo scopo, nel “Rapporto annuale di attività della sicurezza pubblica”, essa presenta un elenco degli atti a carattere razzista e antisemita commessi negli istituti scolastici francesi.
Per quanto riguarda il settore della formazione delle forze di polizia, la DGPN ha stabilito programmi di “formazione iniziale” dedicati in particolare allo studio di casi di discriminazione per ragioni razziali o religiose e all’insegnamento delle modalità di redazione di un verbale di denuncia di atti discriminatori, in cui siano accuratamente definiti gli elementi costitutivi di un reato o di una circostanza aggravante per motivi di razzismo.
La Direzione generale della polizia nazionale ha promosso inoltre la realizzazione di progetti di “formazione continua” in tale materia.
A questo fine, l’Istituto nazionale della formazione della polizia nazionale, con sede a Clermont-Ferrand, ha predisposto nel 2007 una “Guida pratica di lotta contro le discriminazioni, il razzismo, l’antisemitismo, la xenofobia e l’omofobia”.
La guida contiene informazioni sulla legislazione anti-discriminazione, consigli pratici, modelli di verbali di denuncia da parte di vittime di atti di razzismo, ecc.
Per quanto riguarda il contrasto alla diffusione di messaggi che incitano all’intolleranza e all’odio razziale, promossi attraverso mezzi specifici come ad esempio internet, il Ministero dell’Interno ha stabilito il 13 aprile 2005 la creazione, in seno alla Direzione generale della polizia giudiziaria, di un “punto di raccolta di segnalazioni” presso il quale far pervenire le indicazioni di messaggi e comportamenti a carattere razzista, diffusi tramite internet.
Il Ministero della Giustizia
Negli ultimi anni il Guardasigilli ha emanato alcune rilevanti direttive in materia di lotta contro i fenomeni di razzismo. Si segnalano in particolare:
1) La circolare del 21 marzo 2003
Attraverso tale circolare, il Ministro della Giustizia ha richiamato i Procuratori generali e i Procuratori della Repubblica alla più ampia vigilanza riguardo ad atti di razzismo, antisemitismo e xenofobia che avrebbero potuto essere commessi sul territorio nazionale.
2) La circolare del 18 novembre 2003
Con tale direttiva, il Guardasigilli ha inteso essere avvisato in tempo reale di ogni reato a carattere antisemita, di cui fosse stata portata a conoscenza l’autorità giudiziaria ed ha richiesto ai Procuratori di ricorrere rapidamente a mandati di comparizione, anche verso i minori, nel caso di denunce di discriminazioni e ogni volta che la procedura lo avesse permesso. Il Ministro ha inoltre dato istruzione ai Procuratori della Repubblica di vigilare su una rigorosa informazione delle vittime di discriminazione sui seguiti giudiziari dei loro dossier.
3) La circolare dell’11 luglio 2007
Attraverso la circolare in oggetto il Ministro ha auspicato la creazione di “poli anti-discriminazione” all’interno di ogni tribunale civile, posti sotto il coordinamento di un magistrato referente, incaricato di collaborare con le associazioni che si occupano di lotta alla discriminazione.
Il Ministero dell’Educazione nazionale
La promozione del principio dell’eguaglianza di opportunità e la lotta contro le discriminazioni in ambito scolastico rientrano tra le priorità di azione del Ministero dell’Educazione Nazionale (MEN).
Nell’ottobre 2007, il Ministero ha presentato un software, denominato “SIVIS” (Sistema d’informazione e di vigilanza sulla sicurezza scolastica), in cui confluiscono i dati relativi ad atti di violenza per motivi di razzismo e antisemitismo commessi all’interno di edifici scolastici (Il software sostituisce un precedente programma di elaborazione dati denominato SIGNA).
Negli ultimi anni Il MEN ha avvviato diverse forme di convenzioni con altre istituzioni allo scopo di promuovere una più efficace lotta contro le discriminazioni in ambiente scolastico: ad esempio con la HALDE (dal 2007 il MEN partecipa al comitato incaricato dalla HALDE di stendere un rapporto sul tema delle discriminazioni all’interno dei manuali scolastici); con il Ministero della Cultura (il MEN partecipa al progetto “Vivre ensemble” promosso dal Ministero della Cultura per mobilitare le istituzioni culturali a promuovere il rispetto delle differenze); con il Ministero della Difesa (un protocollo di intesa tra i due ministeri è stato firmato nel gennaio 2007 per promuovere programmi di formazione civica dei giovani).
Il MEN è particolarmente attento, da diversi anni, a proporre agli insegnanti di partecipare ad iniziative educative in materia di lotta alle discriminazioni.
La circolare relativa alla rentrée scolaire del 4 aprile 2008 ha iscritto tra le dieci priorità della politica del Ministero la lotta contro ogni forma di discriminazione. Il Ministero si è associato inoltre alla campagna di sensibilizzazione degli studenti sui temi della lotta contro le discriminazioni e della promozione delle uguaglianze prevista dalla HALDE al rientro scolastico.
Il quadro normativo tedesco non prevede fattispecie penali specifiche per punire i crimini a sfondo razzista e xenofobo. Il principio generale che viene applicato è quello contenuto nel §46, Abs. 2, del Codice penale[35], secondo il quale, nella determinazione della colpa di chi ha commesso l’atto criminale, la Corte deve valutare e controbilanciare le circostanze attenuanti e aggravanti, e tra queste, in particolare, i motivi e le finalità del soggetto. Ulteriori richiami ai motivi che spingono all’atto criminale sono contenuti nel §211 relativo all’omicidio. Solo nel §130, che riguarda l’istigazione all’odio, si prevede specificamente la punibilità di azioni, scritti e altre comunicazioni pubbliche che incitino all’odio contro segmenti della popolazione o contro specifici gruppi nazionali, razziali o religiosi oppure violino la dignità umana insultando o diffamando segmenti della popolazione. Con una modifica del 1994 è stato aggiunto al §130 il comma 3 che prevede espressamente la punibilità di chi approva, nega o minimizza, pubblicamente o in un’adunanza, gli atti commessi durante il nazismo.[36] Nel 2005, il Parlamento ha, inoltre, approvato una legge che modifica sia il Codice penale sia la normativa sulla libertà di riunione, introducendo la punibilità delle adunanze pubbliche e dei cortei durante i quali si turba la quiete pubblica con atti offensivi della dignità delle vittime del nazismo[37].
Il Tribunale costituzionale federale(Bundesverfassungsgericht) ha definito quella tedesca una streitbare Demokratie (democrazia battagliera) che difende con mezzi legali l’ordinamento libero e democratico[38]. In questa ottica, la lotta all’estremismo politico è stata a lungo inquadrata nella difesa della sicurezza interna, piuttosto che nella tutela della dignità degli esseri umani.[39] Le sentenze che hanno portato, nel 1952 e nel 1956, allo scioglimento di partiti politici si sono fondate su questo concetto. Il §86 del Codice penale punisce la propaganda di partiti dichiarati anticostituzionali, così come quella relativa ad associazioni proibite perché dirette contro l’ordinamento costituzionale oppure ancora quella che persegue finalità proprie del nazismo.
Sebbene la nozione “reato a sfondo razziale” non figuri esplicitamente nella legislazione primaria tedesca, a partire dal mese di gennaio 2001 essa è stata introdotta, a livello amministrativo, nell’ambito della politica di repressione della criminalità dal Ministro federale dell’interno per la classificazione dei reati. Conseguentemente, i reati a sfondo razziale rientrano nella categoria “criminalità motivata politicamente (politisch motivierte Kriminalität) e sono così definiti quando “… nella valutazione delle circostanze del crimine e/o del comportamento dell’esecutore del reato, c’è motivo di sospettare che l’atto sia stato diretto contro la persona in ragione della sua nazionalità, razza, origine, etnia, colore della pelle, aspetto fisico, orientamento sessuale, disabilità, religione o stato sociale e che il reato sia, dunque, in relazione causale a ciò” (Bundeskriminalamt)[40].
Un ruolo di notevole importanza nella lotta contro la discriminazione è attribuito all’Ufficio federale antidiscriminazione (Antidiskriminierungsstelle des Bundes)[41], istituito dall’art. 25 della Legge sulla parità di trattamento, presso il Ministero federale per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani. A questo Ufficio, cui sono tenuti a fornire informazioni tutte le autorità federali e tutti gli uffici pubblici, potrà rivolgersi chiunque ritenga di essere stato discriminato per uno dei motivi citati dalla legge.
L’Ufficio svolge funzioni di consulenza e di mediazione nel tentativo di giungere alla composizione amichevole di controversie eventualmente insorte per violazione del principio di non discriminazione e sottoposte alla sua attenzione. L’Ufficio, inoltre, ha il compito di effettuare indagini a carattere scientifico e di presentare al Bundestag una relazione ogni quattro anni in cui potrà fare opportune raccomandazioni a scopo preventivo o per l’adozione di misure volte a rimuovere casi di discriminazione. In tutte queste funzioni e, in particolare, per il dialogo con gruppi e organizzazioni sociali attivi nella lotta contro la discriminazione, l’Ufficio federale è coordinato da un comitato (Beirat), di cui all’art. 30 della legge, composto al massimo da 16 persone, per metà uomini e per metà donne.
L’ufficio è stato costituito nel 2007 e attualmente collabora con le associazioni non governative e le istituzioni locali e offre assistenza ai cittadini e alle aziende riguardo all’applicazione della legge attraverso il sito internet.
L’Alleanza per la democrazia e la tolleranza (Bündnis für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt -BfDT[42]) è stata fondata nel 2000 dai Ministeri dell’interno e della giustizia per promuovere il coinvolgimento della società civile nei temi della democrazia e della tolleranza, grazie alla diffusione di buone pratiche e all’organizzazione di eventi, convegni e iniziative in tutto il territorio nazionale. Organo politico del BfDT è il Comitato, composto da 22 membri che rappresentano i ministeri fondatori, tutti i gruppi parlamentari e la società civile.
Tra le attività centrali del BfDT da segnalare il congresso giovanile annuale per il giorno della costituzione, che coinvolge oltre 450 partecipanti provenienti da tutta la Germania, e il concorso di buone pratiche “Attivi per la democrazia e la tolleranza”. Nel 2007 l’Alleanza ha organizzato un conferenza nazionale per aiutare le squadre di calcio ad affrontare i problemi inerenti al razzismo e alla discriminazione. I risultati della conferenza, alla quale hanno partecipato persone concretamente investite dal questo tipo di problematiche, hanno portato alla pubblicazione di un manuale, intitolato “Undici domande dopo novanta minuti”, che contiene consigli concreti su come combattere efficacemente razzismo e intolleranza nell’attività sportiva
Il Forum contro il razzismo (Forum gegen Rassismus)[43] è nato nel 1998 nell’ambito delle iniziative intraprese nel corso dell’Anno europeo contro il razzismo. Il Forum è il punto di incontro tra circa 60 organizzazioni non governative e 30 istituzioni pubbliche sul tema della lotta al razzismo e si riunisce 2-3 volte all’anno per scambiare informazioni e condividere esperienze sui temi inerenti al razzismo. Spesso analizza le misure progettate dal Governo prima che queste vengano messe in atto. Non adotta decisioni e non appare in pubblico, se non in occasione delle manifestazioni per il giorno internazionale per l’eliminazione del razzismo, ma se si richiede una decisione, si applica il principio del consenso.
Nell’attività continuativa il Forum si avvale di un comitato composto da quattro rappresentanti di ONG e da quattro persone provenienti da istituzioni governative; il comitato è presieduto dal ministro degli interni e decide all’unanimità. Il Forum rappresenta il gruppo di lavoro per il follow-up della Conferenza di Durban e si propone di valutare ed aggiornare annualmente il Piano nazionale d’azione contro il razzismo, diventando così uno strumento di monitoraggio cruciale.
Il Piano nazionale per la lotta al razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo e alla discriminazione ad esso correlata[44], presentato dal Governo nell’ottobre 2008 come risposta alle sollecitazioni della Conferenza delle Nazioni Unite di Durban, presenta un quadro complessivo della situazione tedesca e delle iniziative attualmente in corso. Non si indirizza solo alle persone interessate all’argomento ma si propone di individuare specifici gruppi target da coinvolgere nelle attività antirazziste:
- potenziali vittime di razzismo e xenofobia, per presentare loro il ventaglio di opzioni che hanno a disposizione per difendersi,
- opinion leader del mondo politico, della società e nelle comunicazioni, per potenziare il lavoro congiunto alle contromisure
- potenziali sostenitori di teorie razziste, per dimostrare quanto siano marginali le loro subculture.
L’obiettivo fondamentale è di prevenire e proteggere dalla violenza e dalla discriminazione, dimostrando chiaramente che la classe politica, il sistema giudiziario e la gran parte della società non sono disposti ad accettare o tollerare fenomeni di questo genere.
Una politica di integrazione e di partecipazione è fondamentale per permettere ai differenti gruppi di popolazione, che nel prossimo futuro comporranno le maggiori aree urbane tedesche, di convivere pacificamente nel miglior modo possibile.
Il Piano si propone in ultimo di incoraggiare una “politica del riconoscimento” e di valorizzazione delle differenze: in esso si afferma, infatti, che è l’eterogeneità, e non l’omogeneizzazione, a guidare le società complesse e a renderle competitive, consentendo di affrontare le sfide derivanti dalla globalizzazione.
Nel 2007, il Ministero federale della famiglia, degli anziani, delle donne e dei giovani ha avviato due programmi nazionali contro l’estremismo di destra, la xenofobia e l’antisemitismo.
Il primo programma, denominato “Giovani per la diversità, la tolleranza e la democrazia – contro l’estremismo di destra, la xenofobia e l’antisemitismo (Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie - gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus)[45], mira a promuovere la democrazia e la tolleranza e a sostenere il lavoro con le persone a rischio (bambini e giovani provenienti dalle regioni più povere e depresse o da un contesto familiare svantaggiato con un’affinità con la xenofobia). Attualmente, il piano sostiene 90 progetti pilota e 90 piani d’azione locali (di cui sono responsabili i comuni) diffusi su tutto il territorio nazionale.
Il secondo programma, denominato “Competente per la democrazia – Rete di consulenza contro l’estremismo di destra” (Kompetent für Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus)[46] fornisce consulenza professionale e assistenza nelle questioni riguardanti il razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo. In ogni Land è disponibile una rete di esperti specializzati in materia attiva in diversi settori dell’amministrazione dello Stato e della società civile (ministeri, uffici di polizia, organi giudiziari, chiese, centri di assistenza sociale e psicologica per minori).
[1] Cfr. Leo Eitinger, a cura di, The Anti-Semitism in Our Time. A Threat Against Us All, Oslo,The Nansen Committee, 1984
[2] Oltre che da Elie Wiesel, la Dichiarazione fu sottoscritta da Per Ahlmark, parlamentare svedese e Presidente della Commissione svedese contro l’antisemitismo; Yehda Bauer, docente universitario israeliano di studi sull’Olocausto; Leo Litinguer, psichiatra norvegese e Vice Presidente della Commissione Nansen; da Grigory Abelevitsh Freiman, matematico israeliano di origini russe; Jean Halperin, membro del Comitato scientifico “Martin Buber” ed alto funzionario delle Nazioni Unite; Immanuel Jakobovits, rabbino capo delle congregazioni ebraiche unite del Commonwealth; Bernard-Henry Lévy, filosofo francese; Giuliana Limiti, docente universitaria di pedagogia comparata e sovrintendente archivistica onoraria della Camera dei deputati; Leon Poliakov, direttore del Centro nazionale della ricerca scientifica (CNRS) francese; Reinhard Rurup, docente universitario tedesco di storia contemporanea; Jørgen Schleimann, giornalista e direttore della Fondazione danese a Parigi; Bela Vago, direttore dell’Istituto di studi sull’Olocausto dell’Università di Haifa; Erika Weinzierl, direttrice dell’Istituto di storia contemporanea dell’Università di Vienna.
[3] Il Consiglio per i diritti umani è stato istituito nel 2006 su impulso del World Summit del 2005. Il Consiglio, che è un organo sussidiario dell’Assemblea generale, ha sostituito la vecchia Commissione per i diritti umani.
[4] La giornata in memoria dell’Olocausto è stata fissata per il 27 gennaio di ogni anno dalla Risoluzione dell’A.G. delle Nazioni unite n. 60/7 del 1 Novembre 2005.
[5] L’Agenzia aveva pubblicato nel 2004 un ponderoso rapporto sulle “Manifestazioni di antisemitismo nell’UE 2002-2003”, del quale il rapporto in oggetto è il quinto aggiornamento. Inoltre, la FRA. Esiste inoltre un altro rapporto del 2002 intitolato "Percezioni di antisemitismo nell’Unione europea” che raccoglie interviste a membri della comunità ebraica in Europa.
[6] La crescente tensione delle ultime settimane del 2008 fra palestinesi ed israeliani è poi sfociata nell’operazione “Piombo fuso” cominciata il 27 dicembre 2008 e durata 22 giorni.
[7] Nel Summit di Budapest del 1994, è stato deciso che la CSCE (Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) cambiasse la sua denominazione in OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa), per riflettere l’avvenuta trasformazione in istituzione stabile.
[8] Porto, dicembre 2002, e Maastricht, dicembre 2003.
[9] Argentina, Austria, Belgio, Canada, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti.
[10] V. sezione di Documentazione allegata al presente dossier.
[11] Il testo della legge, nella sua versione in vigore, è consultabile all’indirizzo internet: http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000781920&fastPos=1&fastReqId=1986630302&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
[12] Il testo della legge, nella sua versione in vigore, è consultabile all’indirizzo internet: http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249995&fastPos=1&fastReqId=555832428&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
[13] Per una presentazione sintetica della normativa penale in materia di lotta contro le discriminazioni cfr. il dossier Les dispositions pénales en matière de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations, 2004, a cura del Ministero della Giustizia francese, consultabile all’indirizzo internet: http://www.justice.gouv.fr/art_pix/guideracisme.pdf
[14] Il testo degli articoli è consultabile all’indirizzo internet:
[15] Il testo dell’articolo è consultabile all’indirizzo internet:
[16] Il testo dell’articolo è consultabile all’indirizzo internet:
[17] Il testo dell’articolo è consultabile all’indirizzo internet:
[18] Il testo dell’articolo è consultabile all’indirizzo internet: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A6378052ECDC8E9D5364F407796DF42A.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006417234&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090205
[19] Il testo dell’ordinanza è consultabile all’indirizzo internet:
[20] Il testo dell’articolo è consultabile all’indirizzo internet:
[21] Il testo degli articoli è consultabile all’indirizzo internet:
[22] Il testo della legge sulla libertà di stampa, nella sua versione in vigore, è consultabile all’indirizzo internet:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20090205
[23] Il testo della legge, nella sua versione in vigore, è consultabile all’indirizzo internet: http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000423967&fastPos=1&fastReqId=767222020&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
[24] Il testo della legge, nella sua versione in vigore, è consultabile all’indirizzo internet: http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000268539&fastPos=1&fastReqId=505141554&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
[25] Il sito internet ufficiale della HALDE è consultabile all’indirizzo web: http://www.halde.fr/.
[26] L’ultimo Rapporto annuale, relativo al 2008, è consultabile all’indirizzo internet: http://www.halde.fr/rapport-annuel/2008/Rapport_annuel_2008.pdf .
[27] A conclusione dell’ “Anno europeo dell’uguaglianza di opportunità per tutti”, la HALDE ha pubblicato un rapporto Les discriminations dans l’emploi, le logement et l’éducation: bilan de l’année européenne, 2007, reperibile all’indirizzo internet:
[28] Il sito internet ufficiale della Commissione è consultabile all’indirizzo web: http://www.cncdh.fr/
[29] Il testo della legge, nella sua versione in vigore, è consultabile all’indirizzo internet: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000646724&dateTexte
[30] Il testo del decreto, nella sua versione in vigore, è consultabile all’indirizzo internet: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CF76B38051FA1556DA87D8C160D8EE22.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000791293&idArticle=LEGIARTI000006548530&dateTexte=20090209
[31]I Rapporti per il 2007 e il 2008, sono consultabili agli indirizzi internet: http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000167/0000.pdf e http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000186/0000.pdf.
[32] Il testo della legge, nella sua versione in vigore, è consultabile all’indirizzo internet: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006076185&dateTexte=20090209
[33] Il testo del decreto è consultabile, nella sua versione in vigore, all’indirizzo internet: http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000608031&fastPos=1&fastReqId=1427325535&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
[34] Le informazioni relative alle attività dei Ministeri impegnati in tale ambito sono prevalentemente tratte dai Rapporti pubblici annuali della Commission nationale consultative des droits de l’homme sulla lotta contro il razzismo, l’antisemitismo e la xenofobia per il 2007 e il 2008, cit..
[35] Il Codice penale tedesco (Strafgesetzbuch - StGB) è consultabile all’indirizzo internet: http://bundesrecht.juris.de/stgb.
[36] Nel 1995, il Tribunale costituzionale federaleha stabilito che la negazione dell’Olocausto non gode della tutela della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 5, Abs. 1, del Grundgesetz (GG); Az. 1 BvGR 23/94.
[37] Gesetz zur Änderung des Versammlungsgesetzes und des Strafgesetzbuches, del 24 marzo 2005 (BGBl. I, 969), disponibile su: http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl105s0969.pdf.
[38] La “freiheitliche demokratische Grundordnung” si basa sull’art. 21, comma 2, della Legge fondamentale; le sue caratteristiche sono state enunciate nella sentenza del Bundesverfassungsgericht del 1952 contro la Sozialistische Reichspartei (BVerfGE 2, 1 - SRP-Verbot) e ulteriormente definite all’art. 4 del Bundesverfassungsschutzgesetz (BVerSchG, disponibile su http://bundesrecht.juris.de/bverfschg/__4.html).
[39] cfr. Hans-Gerd Jaschke, Rechtextremismus und Fremdfeindlichkeit, Wiesbaden, Westdeutscher Verlag, 2001, p. 138-146.
[40] Informazioni più dettagliate sono reperibili nel Documento “The German Hate Crime Concept. An account of the classification and registration of bias-motivated offences and the implementation of the hate crime model into Germany’s law enforcement system” di Alke Glet, all’indirizzo Internet: http://www.internetjournalofcriminology.com/Glet_German_Hate_Crime_Concept_Nov_09.pdf
[43] Informazioni dettagliate e aggiornate sul Forum contro il razzismo sono reperibili all’indirizzo internet: http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/DE/Themen/PolitikGesellschaft/PolBilGesZus/forum.html?nn=271448
[45] Le informazioni dettagliate sul Programma governativo sono reperibili all’indirizzo internet: http://www.vielfalt-tut-gut.de/content/index_ger.html
[46] Le informazioni relative al Programma governativo sono contenute nel sito internet: http://www.kompetent-fuer-demokratie.de/das_bundesprogramm_3.html