Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo di stabilizzazione e associazione tra l'Unione europea e il Montenegro - A.C. 2539
Riferimenti:
AC N. 2539/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 195
Data: 14/07/2009
Descrittori:
MONTENEGRO   RATIFICA DEI TRATTATI
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Accordo di stabilizzazione e associazione tra l’Unione europea
e il Montenegro

A.C. 2539

 

 

 

 

 

 

n. 195

 

 

14 luglio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it

 

Ha collaborato alla redazione del presente dossier:

Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 / 066760-2146 – *cdrue@camera.it

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: es0254.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  14

Rapporti tra l’Unione europea ed il Montenegro  15

§      (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)15

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

A.C. 2539

Titolo del progetto di legge

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007

Iniziativa

Governo

Settore di intervento

Trattati internazionali, Unione europea, Stati esteri

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§    Presentazione alla Camera

24 giugno 2009

§    Assegnazione

13 luglio 2009

Commissione competente

III Affari esteri

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Oneri finanziari

No

 

 

 


Contenuto dell’accordo

L'Accordo di stabilizzazione e associazione (ASA), concluso il 15 ottobre 2007 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e il Montenegro, dall'altro, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti "misti", in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica.

Per quanto riguarda la Comunità europea, la procedura sulla conclusione dei trattati internazionali è disciplinata dall'articolo 300 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che prevede le competenze delle diverse istituzioni. In particolare è previsto che la conclusione degli accordi avvenga su proposta della Commissione, debitamente autorizzata dal Consiglio a condurre i negoziati, e sia deliberata dal Consiglio a maggioranza qualificata (salvo casi particolari che richiedono l'unanimità), previa consultazione del Parlamento europeo. E' richiesto il parere conforme del Parlamento europeo nel caso di accordi che creino un quadro istituzionale particolare (art. 310) organizzando procedure di cooperazione, o che abbiano ripercussioni finanziarie considerevoli.

Considerata la durata delle procedure di ratifica necessarie per il perfezionamento degli Accordi misti, è prassi che la Comunità europea concluda contestualmente i cosiddetti Accordi interlocutori (o interinali), che contengono le disposizioni commerciali e dai quali vengono scorporate le parti politiche che comportano le ratifiche da parte dei singoli Stati membri nonché il parere conforme del Parlamento europeo. Per quanto concerne il Montenegro, tale Accordo è stato concluso contestualmente all'Accordo in esame, ma è in vigore dal 1° gennaio 2008.

L’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Montenegro, dall’altra, oggetto del disegno di legge di ratifica  in esame, è finalizzato ad integrare il Montenegro nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all’ingresso nell’Unione europea.

L’Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999, che contribuisce alla definizione della strategia comune dell'Unione nei confronti di cinque paesi dell'Europa sud-orientale (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia - ridottasi nel frattempo alla Serbia dopo l’indipendenza del Montenegro e del Kosovo -, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Albania ).

Il PSA prevede, oltre all'elaborazione di accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA),  lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con la regione e al suo interno; lo sviluppo degli aiuti economici e finanziari già disponibili; l'aiuto al processo di democratizzazione, alla società civile, all'istruzione e allo sviluppo istituzionale; la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni; lo sviluppo del dialogo politico.

Gli obiettivi principali degli ASA sono, in considerazione della situazione specifica di ciascun paese, il consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto, dello sviluppo economico e della cooperazione regionale, la definizione di un quadro ufficiale per il dialogo politico a livello bilaterale e regionale, la formazione, una volta compiuti progressi sufficienti nella riforma dell'economia, di una o più zone di libero scambio, il sostegno alla cooperazione economica, sociale, civile e in settori quali l’istruzione, la scienza, la tecnologia, l’energia, l’ambiente e la cultura.

L'Accordo in esame comprende un Preambolo, 139 articoli raggruppati in dieci titoli, l'Atto finale, 7 Allegati, 8 Protocolli e Dichiarazioni. L’ultimo degli 8 Protocolli, concernente i principi generali della partecipazione montenegrina ai programmi comunitari in diversi settori, è stato incluso per porre rimedio alla disapplicazione al Montenegro, dopo il raggiungimento dell’indipendenza, dell’Accordo quadro tra UE ed ex Unione di Serbia-Montenegro del 22 novembre 2004.

Gli obiettivi dell’Accordo con il Montenegro, delineati nell’articolo 1 dell’Accordo stesso, sono quelli di: favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti, nonché la stablilizzazione del Montenegro e il consolidamento in esso della democrazia e dello Stato di diritto; sostenere il Montenegro nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e il Montenegro; promuovere la cooperazione regionale.

I princìpi generali concordati tra le Parti per l'attuazione dell'ASA sono: il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale – con particolare riferimento alla piena collaborazione con il Tribunale delle Nazioni Unite per i crimini nella ex Jugoslavia - e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato e di quelli relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, queste ultime da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all’immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone e di stupefacenti; la lotta contro ogni forma di terrorismo e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa  (Titolo I, articoli da 2 a 7).

 E’ previsto un periodo transitorio della durata massima di cinque anni – suddiviso in due fasi - per la realizzazione dell’Associazione, durante il quale verranno applicate gradualmente le disposizioni dell’ASA: le due fasi hanno lo scopo di consentire, dopo i primi tre anni, una completa revisione sull’applicazione dell’Accordo da parte del Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA), istituito dall’articolo 119 dell’Accordo stesso.

Il Titolo II riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale. Il dialogo politico bilaterale è mirato a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa. L’articolo 10 prevede la collaborazione delle Parti nella lotta contro la proliferazione di ADM (armi di distruzione di massa), nonché nel controllo efficace delle operazioni di import/export e di transito delle tecnologie suscettibili di utilizzazione a fini bellici o terroristici (dual use).

Il dialogo bilaterale si svolge, a livello ministeriale, all’interno del Consiglio di stabilizzazione e associazione. Su richiesta delle Parti il dialogo politico, sia bilaterale che multilaterale, può avvenire anche a livello di alti funzionari. E’ inoltre previsto che il dialogo politico si possa svolgere a livello parlamentare, attraverso un apposito Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, quale previsto dall’art. 125 dell’ASA.

Come più sopra ricordato, l'Accordo impegna il Montenegro a promuovere attivamente la cooperazione regionale, con il sostegno della Comunità (Titolo III). La cooperazione si attua attraverso la stipula di convenzioni con altri Paesi interessati che hanno già firmato un ASA al fine, tra l’altro, di favorire il dialogo politico, di instaurare una zona di libero scambio, di stabilire concessioni reciproche in tema di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e circolazione di capitali. Il Montenegro si impegna inoltre ad avviare la cooperazione con gli altri Paesi interessati al PSA, oltre che con altri Paesi candidati all'adesione all'Unione europea.

Le disposizioni commerciali – rispetto alle quali va ricordato il precedente articolo 9, in cui si afferma la piena compatibilità dell’ASA con il quadro normativo dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) - sono contenute nel titolo IV dell’Accordo.

Per la libera circolazione delle merci si prevede l’instaurazione progressiva di una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni. All’entrata in vigore dell’ASA verranno aboliti i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente relativi alle importazioni nella Comunità di prodotti industriali originari del Montenegro.

I dazi doganali applicabili alle importazioni in Montenegro di merci provenienti da Paesi della Comunità sono aboliti dalla data di entrata in vigore dell'ASA ovvero, per le merci di cui all’Allegato I dell’ASA medesimo, progressivamente ridotti secondo un calendario prestabilito. Sono inoltre aboliti: le restrizioni quantitative sulle importazioni di merci originarie della Comunità; i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, nonché tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e le misure ad esse equivalenti.

Per quanto riguarda il quadro delle previsioni commerciali riguardanti taluni prodotti agricoli trasformati, la Comunità europea si impegna, all'entrata in vigore dell’ASA, ad abrogare restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente sulle importazioni agricole dal Montenegro, come anche i dazi e gli oneri di effetto equivalente, con l'esclusione di animali vivi e carni bovine fresche o congelate, nonché di vini e zucchero. Per quanto concerne invece ortaggi, legumi, tuberi mangerecci, frutta commestibile, si eliminerà solo da parte del dazio calcolata sul valore. Con riferimento ai cosiddetti prodotti baby beef - definiti nell'Allegato II - la Comunità si impegna ad applicare dazi del 20% sia sulla parte ad valorem che su quella specifica, come previste dalla tariffa doganale comunitaria, ma limitando l'importazione ad un contingente annuo di 800 tonnellate (articolo 26).

Per quanto concerne il Montenegro, l'impegno riguarda l'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente sui prodotti agricoli originari della Comunità europea, assieme all'impegno ad abolire i dazi applicabili alle importazioni di prodotti agricoli quale specificati nella parte a) dell'Allegato III. Il Montenegro ridurrà invece progressivamente i tassi applicabili alle importazioni elencate nell'Allegato terzo, lettere b) e c), secondo il calendario ivi indicato.

Mentre i regimi applicabili agli scambi di bevande alcoliche tra la Comunità europea e il Montenegro è definito dal Protocollo 2, per i prodotti della pesca le Parti aboliscono qualunque dazio, restrizione quantitativa, ecc. - salvo che per i prodotti elencati nell'Allegato IV.

Per ciò che riguarda le indicazioni geografiche di tipicità dei prodotti agricoli, ittici e alimentari della Comunità europea - salvo gli alcolici - il Montenegro si impegna ad assicurarne una protezione equivalente a quella della legislazione in vigore nel territorio dell'Unione europea, vietando in particolare l'utilizzazione di denominazioni protette nella Comunità per prodotti commercializzati nel Montenegro, ma meramente analoghi a quelli originari.

Gli articoli 31 e 32, in considerazione della particolare delicatezza che i settori dell'agricoltura e della pesca rivestono per l'economia del Montenegro, nonché al fine di salvaguardare l'equilibrio delle risorse alieutiche del mare Adriatico, contengono rispettivamente una clausola di revisione entro tre anni delle disposizioni dell’ASA, e una clausola di salvaguardia in base alla quale, nel caso in cui l'importazione nel territorio di una delle due Parti di prodotti agricoli e della pesca provochi gravi turbamenti di mercato, si darà luogo a consultazioni per l'adozione di opportune contromisure.

Sempre nel Titolo IV, ma con riferimento alle disposizioni comuni, l’ASA vieta naturalmente, a partire dall’entrata in vigore, la reintroduzione di dazi o misure ad effetto equivalente, come anche di restrizioni quantitative e di discriminazioni fiscali. L’ASA, inoltre, sarà compatibile con altri accordi di libero scambio o la partecipazione a unioni doganali del Montenegro, qualora ciò non alteri le condizioni commerciali dell’ASA stesso.

E’ altresì prevista la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure antidumping, sia in base alla clausola generale di salvaguardia di cui all’articolo 41, sia qualora sia posta a rischio la disponibilità di beni essenziali nel territorio della Parte esportatrice (art. 42). Inoltre, ciascuna delle Parti mantiene il diritto di imporre divieti o restrizioni sulle importazioni, le esportazioni o il transito di merci contemplate nell'ASA per diversi motivi, tra i quali la pubblica sicurezza, la tutela della salute di persone o animali, nonché del patrimonio vegetale, artistico, storico, e anche la tutela della proprietà intellettuale. E’ specificato tuttavia (articolo 45) che tale facoltà non deve costituire una restrizione commerciale dissimulata tra le Parti.

Sussiste inoltre (art. 46) uno specifico impegno delle Parti a collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali, con la possibilità di sanzioni commerciali, rinnovabili dopo sei mesi, per la Parte corresponsabile di irregolarità amministrative e commerciali.

Nel Titolo V, riguardante la circolazione dei lavoratori, l'ASA stabilisce che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (art. 49). L'ASA prevede altresì che vengano ampliate le agevolazioni all'ingresso dei lavoratori montenegrini concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali, oppure che vengano conclusi Accordi bilaterali per disciplinare la materia. E' previsto che vengano stabilite delle norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori montenegrini ed i loro familiari, con riferimento a periodi lavorativi effettuati in Paesi membri della UE.

L’ASA prevede che ciascuna delle due Parti conceda, per lo stabilimento delle società, nonché per le attività delle filiali e delle consociate dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello nazionale o della nazione più favorita. Dopo quattro anni dall’entrata in vigore dell’ASA, le facilitazioni verranno estese fino a ricomprendere lo stabilimento di lavoratori autonomi nei rispettivi territori.

L'Accordo riconosce il diritto di consociate e filiali comunitarie di utilizzare e locare proprietà immobiliari in territorio montenegrino. Le consociate di società comunitarie hanno altresì il diritto di acquistare proprietà immobiliari e di godere dei diritti derivanti da tali proprietà. Le norme sullo stabilimento non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e di cabotaggio marittimo, con salvaguardia, tuttavia, dell’Accordo sullo spazio aereo comune europeo . Particolarmente rilevante nell’attuale congiuntura economico-finanziaria internazionale appare quanto previsto dall’art. 54, per il quale le Parti potranno adottare misure a titolo cautelare nel caso di rischi per investitori, risparmiatori o titolari di polizze assicurative, in presenza di instabilità del sistema finanziario o di “sofferenze” da parte di banche o intermediari finanziari.

L’ASA promuove anche – in verità a partire dal quarto anno successivo all’entrata in vigore - la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi da parte di società o di persone legalmente residenti nell’altra Parte contraente, consentendo allo scopo la temporanea circolazione dei prestatori di servizi. Va però ricordata la specifica trattazione, nell’Accordo, relativa alla prestazione tra le Parti di servizi di trasporto: il Protocollo n. 4, infatti, è dedicato ai trasporti terrestri, e mira a garantire un livello di traffico stradale illimitato tra i territori del Montenegro e della CE, assieme alla progressiva armonizzazione della normativa montenegrina con quella comunitaria. Nel campo dei trasporti marittimi le Parti si impegnano ad applicare la più ampia liberalizzazione commerciale, contestualmente all’adeguamento della normativa del Montenegro a quella comunitaria nei settori del trasporto aereo e fluviale.

La libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti (nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano) e dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi è garantita a partire dalla data di entrata in vigore dell'ASA. Inoltre, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti di portafoglio parimenti all’entrata in vigore dell’ASA. Ai sensi dell’articolo 62, “qualsiasi pagamento e bonifico...sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e il Montenegro” verranno autorizzati in moneta liberamente convertibile.

Le Parti hanno inoltre facoltà di adottare, per non oltre sei mesi, eventuali misure emergenziali di salvaguardia sui movimenti di capitale, nel caso in cui possano causare difficoltà al funzionamento della politica di cambio o monetaria di una delle Parti, ad esempio in caso di gravi squilibri nella bilancia dei pagamenti.

Per quanto concerne i beni immobili, i cittadini comunitari che acquisteranno proprietà immobiliari in Montenegro riceveranno dall’entrata in vigore dell’ASA lo stesso trattamento riservato ai cittadini montenegrini.

Le disposizioni generali dell'ASA in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitale sono soggette ad alcune limitazioni. Esse infatti non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o l'altra delle Parti se connesse all'esercizio dei poteri pubblici, né trovano attuazione in caso di allarme per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. Le disposizioni dell'ASA, inoltre, saranno progressivamente adeguate a quelle dell'Accordo generale (GATS) sullo scambio dei servizi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Al fine di avvicinare il Montenegro all'acquis communautaire, l'ASA prevede un graduale ravvicinamento della legislazione montenegrina a quella comunitaria (Titolo VI). Inizialmente, l’attenzione si concentrerà sul ravvicinamento negli elementi fondamentali del mercato interno e su alcune questioni commerciali. Con l'ausilio della Commissione europea, in un secondo momento  il Montenegro si attiverà per colmare le restanti lacune, con particolare attenzione agli aspetti legislativi e applicativi delle leggi.

Le problematiche tipicamente comunitarie del contrasto all'abuso di posizione dominante da parte di imprese monopolistiche e delle pratiche che impediscono, limitano o falsano la concorrenza, come pure gli aiuti di Stato – considerando che il Montenegro rientra nella previsione dell’art. 87, par. 3 del Trattato istitutivo della CEE in quanto ancora equiparato, per i primi cinque anni di vigenza dell’ASA, alle “regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione” – saranno assolutamente incompatibili con le disposizioni dell’ASA nella misura in cui rechino pregiudizio al commercio.

Per i restanti profili si ricorrerà largamente alla collaborazione e alla consultazione tra le Parti, anche per mezzo del  CSA, e sempre alla luce delle regole comunitarie per assicurare la concorrenza.

L'ASA contiene anche delle disposizioni specifiche relative: alle imprese pubbliche o alle imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi; alla tutela e alla applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 75 e Allegato VII); all'aggiudicazione di appalti pubblici; alla standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

Il Titolo VII disciplina la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI). Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni in generale e di quelle giudiziarie in particolare, e del consolidamento dello Stato di diritto, nonché del potenziamento del contrasto alla corruzione e al crimine organizzato (art. 80).

E’ prevista l’istituzione di un ambito di cooperazione, bilaterale e regionale, in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e controllo dell'immigrazione illegale. In materia di riammissione, è già in vigore dal 1° gennaio 2008 tra la CE e il Montenegro un Accordo bilaterale, che detta le procedure per la riammissione di cittadini e apolidi illegalmente presenti nel territorio di ciascuna delle Parti.

L’ASA impegna anche le Parti a collaborare nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità e ad altre attività illecite (tratta di esseri umani, contrabbando, traffico di armi, terrorismo, ecc.), e nella lotta alla droga. La cooperazione tra la Parti in questi settori comprende anche assistenza amministrativa e tecnica.

Con riguardo alle politiche di cooperazione (titolo VIII) le Parti si impegnano ad un rafforzamento dei legami economici esistenti per contribuire allo sviluppo e alla crescita economica del Montenegro, anche qui nel più ampio contesto regionale balcanico.

La Comunità si impegna in particolare a fornire assistenza tecnica, su richiesta del Montenegro, per aiutare quest’ultimo nel ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell’Unione economica e monetaria e del mercato unico europeo. Le Parti collaborano inoltre nel settore statistico e cooperano per favorire il potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari, nonché per promuovere e tutelare gli investimenti privati, nazionali ed esteri.

La cooperazione riguarda inoltre l'ammodernamento dell'industria del Montenegro, lo sviluppo delle piccole e medie imprese, il settore agroalimentare e della pesca, la gestione delle risorse idriche e forestali, il turismo, il settore delle dogane (Protocollo n. 6) e della fiscalità.

E’ prevista un’ampia collaborazione anche nel settore sociale, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, la previdenza sociale, le pari opportunità, la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'istruzione e la formazione. L’Accordo promuove inoltre  fra l'altro la cooperazione culturale e nei settori: dell'informazione e della comunicazione, dell'audiovisivo, cinematografico e televisivo, delle infrastrutture di comunicazione elettronica - con l’obiettivo dichiarato di un’ampia digitalizzazione - e servizi connessi, della società dell'informazione.

In materia di cooperazione finanziaria (Titolo IX) vengono stabilite norme per consentire al Montenegro di beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e di prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti. L'assistenza finanziaria consiste in aiuti per il potenziamento delle istituzioni e investimenti, ed è finalizzata a contribuire alla riforma democratica, economica e istituzionale in Montenegro, in accordo con quanto stabilito dal Processo di stabilizzazione. L'assistenza comunitaria può riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione previste dall'ASA, compreso quello relativo alla giustizia e agli affari interni.

La Comunità europea, in caso di circostanze eccezionali, può concedere assistenza macrofinanziaria, ma solo nel preciso quadro di un accordo tra il Montenegro e il Fondo monetario internazionale. L'Accordo prevede inoltre l'impegno delle Parti ad adoperarsi per favorire uno stretto coordinamento tra i contributi comunitari e quelli provenienti da altre fonti.

Per assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo è istituito – come già accennato - un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio dell’UE e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Governo del Montenegro. Il CSA, che adotta decisioni vincolanti in merito all’attuazione dell’ASA, ma può anche formulare raccomandazioni, è assistito nel suo lavoro dal Comitato di stabilizzazione e di associazione (ComSA). L'ASA istituisce altresì un Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione (art. 125) composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento montenegrino.

L'Accordo dispone che le Parti adottino tutti i provvedimenti necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dall'Accordo stesso e per la realizzazione degli obiettivi da questo fissati e stabilisce che possano essere adottate, dopo l’esame da parte del CSA, opportune misure in caso di inottemperanza. Ulteriori clausole generali riguardano la garanzia della tutela giuridica e amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche delle Parti; nonché la possibilità di adottare eventuali misure restrittive per ragioni di sicurezza interna e internazionale. In caso di controversie sull’interpretazione o applicazione dell’ASA, competente a decidere è il CSA, salvo che per le materie di cui al Protocollo 7, per le quali, dopo due mesi, potrà essere adita la procedura arbitrale.

A norma dell’art. 133, la durata dell’Accordo è illimitata, salva la facoltà delle Parti di denunciarlo, con effetto sei mesi dopo la notifica, ovvero di sospenderne l’applicazione con effetto immediato, in caso di non applicazione di uno degli elementi essenziali di esso.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Montenegro.

L'articolo 3 del disegno di legge, infine, dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’ultimo capoverso della relazione introduttiva al disegno di legge afferma che l’unico onere che il provvedimento reca, ovvero le spese per la partecipazione di funzionari, esperti o testimoni italiani, in territorio montenegrino, a procedimenti per infrazioni alle norme doganali (v. Protocollo 6), sarà coperto con gli ordinari stanziamenti per l’Agenzia delle dogane. Coerentemente, non è stata redatta la relazione tecnica per la quantificazione degli oneri.

Il disegno di legge è altresì corredato da un’Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L'ATN, in particolare, rileva che la ratifica dell'Accordo in esame, che rientra nelle fattispecie di cui all’art. 80 Cost., non presenta profili di impatto sull’assetto costituzionale e normativo italiano, né sull’ordinamento amministrativo. D'altra parte, l'ATN non rileva contraddizioni o incompatibilità a livello comunitario, trattandosi proprio di un Accordo in quella sede originato.


 

Rapporti tra l’Unione europea
ed il Montenegro


(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

 

Nell’ambito del Processo di stabilizzazione ed associazione, che dal 1999 costituisce il quadro delle relazioni fra l’Unione europea e i paesi dei Balcani occidentali, il 15 ottobre 2007 UE e Montenegro hanno firmato l’accordo di stabilizzazione ed associazione (ASA) che – non essendo completate le procedure di ratifica  - non è ancora entrato in vigore. Dal 1° gennaio 2008 è in vigore un accorso transitorio che consente l’applicazione delle misure commerciali previste dall’ASA.

Il 15 dicembre 2008 il Primo ministro del Montenegro ha avanzato la richiesta di adesione all’Unione europea.

Come previsto dall’articolo 49 del Trattato sull’Unione europea, sulla richiesta di adesione il Consiglio si esprimerà all’unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo. A conclusione di tale procedura, sarà il Consiglio europeo ad attribuire lo status di paese candidato.

In linea con la procedura indicata, nella riunione del 23 aprile scorso il Consiglio ha invitato la Commissione a predisporre il proprio parere sullo stato di avanzamento del paese.

Nella relazione sui progressi compiuti dal paese nel quadro del processo di stabilizzazione ed associazione, pubblicata dalla Commissione il 5 novembre 2008, si sottolinea che il Montenegro ha compiuto notevoli progressi in termini di conformità con i criteri politici, miglioramento del quadro legislativo e rafforzamento della capacità istituzionale. Procede l’attuazione della nuova Costituzione, adottata nell’ottobre 2007; il governo ha preso ulteriori misure per adeguarsi alle esigenze determinate dalla recente indipendenza del paese, con particolare riguardo al rafforzamento della pubblica amministrazione, e ha migliorato ulteriormente il coordinamento per quanto riguarda l'integrazione europea. Secondo la Commissione, il paese sta giocando un ruolo attivo e costruttivo nella promozione della cooperazione internazionale e regionale.

Nonostante i miglioramenti rilevati, la Commissione richiede al Montenegro di aumentare gli sforzi, rivolgendo una attenzione particolare al completamento della riforma giudiziaria, alla lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata – che restano sfide cruciali – nonché la rafforzamento della capacità amministrativa.

Per quanto riguarda i criteri economici, secondo quanto rilevato dalla Commissione l’economia del Montenegro ha continuato ad espandersi a ritmi sostenuti e il Paese ha fatto progressi verso un’economia di mercato funzionante.

Gli alti tassi di crescita hanno favorito l’incremento degli investimenti e consentito la riduzione del debito pubblico; il ritmo delle riforme strutturali è stato accelerato; il processo di privatizzazione è proseguito e si sono rafforzate le capacità istituzionali. Tuttavia, secondo la Commissione, la stabilità macroeconomica ha risentito dell'aumento dell'inflazione e delle vulnerabilità esterne; inoltre, nella relazione si individuano le carenze dello stato di diritto come principale ostacolo allo sviluppo economico. Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, per far fronte a medio termine alle pressioni della concorrenza e alle forze di mercato all'interno dell'Unione, il paese debba portare a termine rapidamente le riforme in corso.

Per quanto riguarda infine l’allineamento all’acquis comunitario e agli standard europei, la Commissione segnala che il Montenegro ha compiuto buoni progressi in particolare in materia di libero stabilimento dei servizi, tassazione e agricoltura; ancora scarsi invece i progressi nei settori dei trasporti, dell’energia, della società dell’informazione e, soprattutto, con riguardo allo sviluppo del sistema statistico.

Nel contesto del processo di stabilizzazione ed associazione, nel corso del 2008 la Commissione ha inaugurato con tutti i paesi della regione dialoghi in materia di liberalizzazione dei visti, arrivando alla definizione di tabelle di marcia che fissano le condizioni per l’abolizione delle richieste di visto.

Quattro i temi chiave presi in considerazione nelle tabelle di marcia: certezza dei documenti, immigrazione illegale, ordine pubblico e sicurezza. La velocità del processo verso la liberalizzazione dei visti dipende da ciascun paese. Sulla base dei progressi realizzati dal Montenegro, il Consiglio del 15 giugno scorso ha invitato la Commissione a presentare al più presto una proposta per eliminare il regime dei visti nel paese, modificando il regolamento 539/2001 . Come anticipato dalla Commissione, la proposta – che riguarderà anche ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Serbia - dovrebbe essere presentata il 15 luglio.

 

Assistenza finanziaria

Fino alla dichiarazione d’indipendenza, il Montenegro ha beneficiato dell’assistenza finanziaria dell’UE insieme alla Serbia, con cui ha costituito prima la Repubblica federale di Iugoslavia e, a partire dal 2003, la confederazione dell’Unione.

In tale periodo, le priorità e gli obiettivi dell’assistenza fornita dall’Unione europea si sono costantemente evoluti, passando dalle iniziative di gestione del conflitto e di ricostruzione post conflitto dei primi anni novanta, al sostegno alla stabilizzazione, alla democratizzazione e all’indipendenza dei media. Tra il 1998 ed il 2006 l’UE ha impegnato in Montenegro più di 277 milioni di euro, la maggior parte dei quali attraverso il programma CARDS , istituito nel novembre 2000 a sostegno del Processo di stabilizzazione ed associazione e dotato di uno stanziamento di circa cinque miliardi di euro  per gli anni 2000-2006.

Come per gli altri paesi dei Balcani occidentali, a partire dal 1° gennaio 2007 l’assistenza finanziaria al Montenegro viene fornita attraverso il nuovo strumento di pre-adesione, denominato IPA , che sostituisce oltre al programma CARDS anche i programmi Phare (institution building e coesione economica e sociale), ISPA (ambiente e trasporti) e SAPARD (sviluppo rurale) nonché lo strumento finanziario per la Turchia. L’IPA è costituito da cinque componenti, di cui soltanto due (assistenza alla transizione e all’institution building; cooperazione transfrontaliera)  sono accessibili per i paesi dei Balcani occidentali.

Come risulta dal quadro finanziario multiannuale predisposto dalla Commissione per il periodo dal 2007 al 2012, il Montenegro beneficerà di 167 milioni di euro per l’intero periodo, di cui quasi l’85 percento per la prima componente (assistenza alla transizione e all’institution building). L’assistenza si concentrerà su: prosecuzione delle riforme del sistema giudiziario e della pubblica amministrazione, lotta alla corruzione, attuazione degli standard europei in diversi settori.

 

Diritti umani

Della situazione dei diritti umani in Montenegro si è occupata la decima relazione sui diritti umani nel mondo, predisposta dalla Commissione e dal Segretariato del Consiglio e presentata il 27 novembre 2008.

Nella relazione si segnala l’importante risultato politico rappresentato dall'adozione di una nuova Costituzione, che incorpora le raccomandazioni del Consiglio d'Europa per quanto riguarda il livello elevato di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tra cui i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Il Montenegro ha inoltre ratificato la maggior parte delle principali convenzioni delle Nazioni Unite e internazionali in materia di diritti umani. Nonostante ciò, secondo quanto riportato dalla relazione, l'attuazione delle norme in materia di diritti umani deve ancora migliorare: le persone socialmente vulnerabili e le minoranze si confrontano con un quadro giuridico e finanziario frammentato; i Rom, in particolare, sperimentano tuttora condizioni di vita molto difficili e continue discriminazioni.