Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Riduzione dotazioni organiche delle Forze Armate - Schema D.P.R. n. 520 (ex art. 2, comma 3, DL n. 95 del 2012)
Riferimenti:
DL N. 95 DEL 06-LUG-12     
Serie: Atti del Governo    Numero: 463
Data: 17/12/2012
Descrittori:
FORZE ARMATE   RIDUZIONE DI PERSONALE
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

 

Riduzione dotazioni organiche delle Forze Armate

 

Schema D.P.R. n. 520
(ex art. 2, comma 3, DL n. 95 del 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 463

 

 

 

17 dicembre 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento difesa

( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it

 

 

 

 

 

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File: DI0598.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Presupposti normativi3

§      Contenuto  7

Allegati


Schede di lettura

 


Presupposti normativi

Lo schema di regolamento in esame è adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto legge n. 95 del 2012[1](spending review) avente ad oggetto disposizioni per la riduzione degli organici delle Forze armate[2].

Nello specifico, la richiamata disposizione prevede che:

Ø      con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della difesa e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si riduca la dotazione organica delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e venga rideterminata anche la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare);

Al riguardo, si segnala che lo schema di D.P.C.M. in questione, riguardante la riduzione dell’entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate e la rideterminazione della relativa ripartizione, è allegato allo schema di regolamento in esame. Tal schema di decreto, all’articolo 1, fissa a 170.000 unità le dotazioni organiche complessive del personale militare dell’Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell’aeronautica militare e conseguentemente ridetermina, al comma 2,la ripartizione tra le richiamate Forze armatedei volumi organici, distinti per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari).

 

Decreto legislativo n. 66 del 2010

Articolo 799

 

Ripartizione dei volumi organici dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

 

Schema di D.P.C.M

Articolo 2

 

Rideterminazione dell’entità complessiva delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

1. La ripartizione dei volumi organici delle Forze armate è determinata nelle seguenti unità:

1. La ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, di cui all’articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è rideterminata nelle seguenti unità[3]:

a)  ufficiali:

1)  12.050 dell’Esercito italiano;

2)  4.500 della Marina militare;

3)  5.700 dell’Aeronautica militare;

a)  ufficiali:

1)  10.782 dell’Esercito italiano;

2)  4.150 della Marina militare;

3)  5.500 dell’Aeronautica militare;

b)  sottufficiali:

1)  24.091 dell’Esercito italiano, di cui 2.400 primi marescialli, 5.583 marescialli e 16.108 sergenti;

2)  13.576 della Marina militare, di cui 2.178 primi marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti;

3)  26.280 dell’Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 16.800 sergenti;

b)  sottufficiali:

1)  21.554 dell’Esercito italiano, di cui 2.147 primi marescialli, 4.995 marescialli e 14.412 sergenti;

2)  12.695 della Marina militare, di cui 2.340 primi marescialli, 5.455 marescialli e 4.900 sergenti;

3)  23.515 dell’Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 14.035 sergenti;

c)  volontari:

1)  75.859 dell’Esercito italiano, di cui 56.281 in servizio permanente e 19.578 in ferma prefissata;

2)  15.924 della Marina militare, di cui 10.000 in servizio permanente e 5.924 in ferma prefissata;

3)  12.020 dell’Aeronautica militare, di cui 7.049 in servizio permanente e 4.971 in ferma prefissata.

c)  volontari:

1)  67.875 dell’Esercito italiano, di cui 50.357 in servizio permanente e 17.518 in ferma prefissata;

2)  13.576 della Marina militare, di cui 8.976 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata;

3)  10.353 dell’Aeronautica militare, di cui 5.900 in servizio permanente e 4.453 in ferma prefissata.

 

Ø      con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della Difesa e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:

 

1)      a decorrere dal 1° gennaio 2013, si riducano le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado;

2)      si riducano, altresì, il numero delle promozioni a scelta, con eccezione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria;

3)      si dettino disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.

 

In relazione all’intervento di delegificazione in esame si segnala che il comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, mentre ha determinato le norme generali regolatrici della materia delegificata, non ha disposto l'espressa abrogazione delle disposizioni di fonte normativa primaria, che disciplinano la medesima materia. Tali abrogazioni sono, pertanto disposte dallo schema di regolamento in esame (cfr. successivo paragrafo).

 

Per quanto riguarda le procedure di adozione del regolamento in esame, il comma 2 dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988 detta la disciplina di carattere generale concernente i c.d. “regolamenti di delegificazione” adottati per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

In base al richiamato comma 2 dell’articolo 17 della legge n.400 del 1988 i regolamenti in questione sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

 

La medesima disposizione (comma 3 dell’articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012) stabilisce, poi, che al personale in esubero a seguito delle riduzioni disposte dalla medesima norma si applichino le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) dello stesso articolo 2 (illustrate al termine del paragrafo relativo al contenuto del provvedimento) che prevedono:

 

Ø      prioritariamente, il collocamento in congedo delle unità in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa vigente prima della riforma operata dall’articolo 24 del decreto legge n. 21 del 2011[4] i quali avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014;

Ø      successivamente, l’avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici delle pubbliche amministrazioni che presentino vacanze di organico.

 

Ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 2, il personale in eccedenza, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909 del Codice dell’ordinamento militare, con eccezione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 909 che dispongono, rispettivamente, che gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possano chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda e che gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo.

 

Al riguardo, si ricorda che, in base alla normativa recata dal Codice dell’ordinamento militare, l’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri è un istituto giuridico previsto per i colonnelli e generali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Il meccanismo opera quando il conferimento delle promozioni annuali fissate dalla legge per i suddetti gradi determina eccedenze rispetto agli organici e tali eccedenze non possono essere riassorbite nei casi previsti dalla legge. Al personale collocato in ARQ compete il 95% (100% dell'I.I.S. e degli assegni familiari) degli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento nella predetta posizione in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.

 

Da un punto di vista normativo si ricorda che l'articolo 906 del Codice dell’ordinamento militare stabilisce che, se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente Codice, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente Codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri:

a)         se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;

b)         se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

Il secondo comma del medesimo articolo precisa che il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri è disposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

L'articolo 909, al comma 1, stabilisce l'ordine secondo cui avviene il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri:

a)         ufficiali in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;

b)         ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d’età del grado rivestito che ne fanno richiesta;

c)         ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;

d)         ufficiali in servizio permanente effettivo.

L'articolo 909, al comma 2 stabilisce che sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:

a)         il Capo di stato maggiore della difesa;

b)         i Capi di stato maggiore di Forza armata;

c)         il Segretario generale del Ministero della difesa;

d)         il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

e)         il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;

f)   gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.

 

Il comma 3 precisa che gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.

Contenuto

Lo schema di regolamento in esame si compone di due articoli che novellano, rispettivamente:

 

Ø      il libro IV del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al D.P.R. n. 90 del 2010, in materia di personale militare;

Ø      il libro IX del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al D.P.R. n. 90 del 2010, recante disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

 

Lo schema di regolamento reca, altresì, alcune novelle al Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 rese necessarie a seguito dell’intervento di delegificazione normativa previsto dal richiamato comma 3 dell’articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 ed attuato attraverso il provvedimento in esame.

 

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 1 novella il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, al fine di inserirvi il nuovo articolo 668-bis, riguardante le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, attualmente disciplinate dagli articoli 810, 813, e 819 del Codice dell’ordinamento militare.

 

L’intervento in senso riduttivo previsto dalla disposizione in esame è sintetizzato nella seguente tabella:

 

 

ESERCITO

MARINA

AERONAUTICA

GRADI

Art.810 Codice

Schema DPR

Art.813 Codice

Schema DPR

Art.819
Codice

Schema DPR

Generale di Corpo d’armata/
Ammiraglio di squadra/
Generale di Squadra aerea

24

19

12

10

12

10

Generale di divisione/
Ammiraglio di divisione/
Generale di divisione aerea

54

44

29

25

23

19

Generale di brigata/
Contrammiraglio/
Generale di brigata area

165

132

76

64

68

55

Colonnello/
Capitano di vascello

1.025

923

537

496

513

462

TOTALE ORGANICI

1.268

1.118

654

595

616

546

 

A sua volta, il successivo comma 2 dell’articolo 1 novella il richiamato Testo unico al fine di inserirvi il nuovo articolo 711-bis, volto ad apportare riduzioni alle dotazioni organiche e al numero delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali dell’Esercito della Marina, con esclusione del Corpo delle capitanerie di porto e dell’Aeronautica.

 

Al riguardo, come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di regolamento in esame ed evidenziato, altresì, nell’allegato parere del Consiglio di Stato, al fine di una più agevole lettura della norma si è ritenuto di formulare l'articolo 711-bis in termini di rinvio a tre tabelle allegate al regolamento, ciascuna riferita ad una Forza armata, suddivise in quadri, in numero corrispondente ai ruoli di tale Forza armata.

 

Le richiamate tabelle sono riportate in allegato al presente dossier

 

In ciascun quadro, in corrispondenza dei singoli gradi, sono stabilite le dotazioni organiche e, per i soli gradi in cui l'avanzamento avviene a scelta, il numero delle promozioni da attribuire annualmente.

 

Nello specifico, mentre la tabella 1, relativa all'Esercito, è composta di nove quadri, le successive tabelle 2 e 3, riferite, rispettivamente, alla Marina e all'aeronautica, sono composte, ciascuna, di dieci quadri.

 

L’articolo 2 è volto ad inserire nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare:

 

Ø      l’articolo 1125-bis, che prevede disposizioni transitorie per la graduale riduzione, entro il primo gennaio 2016, delle dotazioni organiche complessive dell’Esercito, della Marina, con esclusione del Corpo delle capitanerie di porto e dell’Aeronautica;

Ø      l’articolo 1126-bis, che dispone l’abrogazione ovvero la modifica in termini di parziale soppressione, delle disposizioni del Codice dell’ordinamento militare che disciplinano la medesima materia.

 

Nello specifico:

 

Ø      la lettera a)del nuovo articolo 1125-bis, prevede che le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, siano ridotte, per l'anno 2013, nelle misure fissate dalla tabella 4, allegata al regolamento (e riportata in allegato al presente dossier), mentre, per ciascuno degli anni 2014 e 2015 è disposto che le ulteriori riduzioni siano determinate con decreto adottato dal Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

 

Come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di regolamento in esame, tale previsione è necessaria al fine di “tenere conto, anno per anno, delle effettive riduzioni realizzate e delle future, eventuali modifiche alla normativa specifica”.

 

Ø      la lettera b) del nuovo articolo 1125-bis, con riferimento al numero delle promozioni,i analogamente a quanto disposto dalla precedente lettera a) e per analoghe considerazioni, rinvia, per l'anno 2013, alle misure fissate dalle tabelle 5, 6 e 7, allegate allo schema di regolamento (e riportate in allegato al presente dossier), e, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad una futura determinazione che sarà effettuata con successivo decreto del Ministro della difesa;

Ø      la lettera c) del nuovo articolo 1125-bis stabilisce, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le modalità di individuazione delle unità di personale eventualmente in eccedenza. Al riguardo, come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di regolamento in esame, considerato che per i gradi di generale e di colonnello, l'ordinamento militare già prevede le modalità di individuazione e gestione delle eccedenze, disponendo il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali interessati, per quanto riguarda, invece, l'individuazione delle eccedenze riferite al restante personale, la disposizione in esame rimette tale valutazione ad un apposito decreto adottato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Ø      la lettera d) del nuovo articolo 1125-bis stabilisce, poi, che al personale in esubero si applichino le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) dello stesso articolo 2 (illustrate al termine di questo paragrafo) in ragione della maggiore anzianità anagrafica del personale interessato.

Ø      la lettera e) del nuovo articolo 1125-bis, con riferimento al personale militare non dirigente, che alla data del 31 dicembre 2015 risulti non riassorbibile, -in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 2, comma 3, quinto periodo, del decreto legge n. 95 del 2012 - prevede il collocamento d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri, esplicitando che tale posizione viene determinata in ragione della maggiore anzianità anagrafica. È riconosciuta, tuttavia, la facoltà di presentare domanda per il collocamento in aspettativa per riduzione quadri agli ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni e agli ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età stabilito per il grado rivestito (art. 909, comma 1, lettere a) e b), del codice dell'ordinamento militare). La citata lettere e), ai numeri 1), 2), 3) e 4) definisce, poi, la disciplina da applicare al personale militare non dirigente collocato in aspettativa per riduzione quadri, specificando, in particolare, che tale personale:

 

1)      è escluso dalla disponibilità per un eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;

2)      percepisce il trattamento economico previsto dall'articolo 1821 del codice dell'ordinamento militare (pari al 95 per cento degli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, oltre all'indennità integrativa speciale e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera);

3)      è escluso dalle procedure di avanzamento che comportino l'eventuale promozione conı decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;

4)      può permanere in tale posizione fino al raggiungimento del termine per la decorrenza dei requisiti utili per l’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità di cui all'articolo 2229 (militari che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età) e nei limiti dei contingenti previsti dall'articolo 2230 del codice dell'ordinamento militare.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 dello schema di regolamento, chiarisce che le dotazioni organiche degli ufficiali, determinate secondo le disposizioni del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione dell’istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri ai colonnelli e generali delle Forze armate.

Il comma 3 prevede che, fino al 31 dicembre 2015, la compensazione tra le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e le consistenze di altri ruoli del personale non direttivo, prevista dall'articolo 2208 del Codice dell’ordinamento militare, possa essere effettuata non solo nell'ambito della stessa Forza armata, ma anche tra Forze armate diverse.

Il comma 4 prevede che, per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tenga conto anche delle promozioni effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015. Come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di regolamento in esame, “la disposizione è intesa ad evitare che, in tali casi, si interrompa l'andamento ciclico delle promozioni”.

Da ultimo, il comma 5 è inteso a ridurre, per gli anni 2013 e 2014 e a sospendere, per l'anno 2015, le promozioni annuali conferibili ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione» in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo. La disposizione non si applica all' Arma dei carabinieri e al Corpo delle capitanerie di porto.

 

La lettera b) del comma 1 dell’articolo articolo 2,è volta ad inserire nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare il nuovo articolo 1126-bis, contenente le modifiche normative necessarie a seguito dell’intervento di delegificazione previsto dal richiamato comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012.

 

Come precedentemente rilevato, tale disposizione (comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012), autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, mentre ha determinato le norme generali regolatrici della materia delegificata, non ha disposto l'espressa abrogazione delle disposizioni di fonte normativa primaria, che disciplinano la medesima materia. Tali abrogazioni sono, pertanto disposte dallo schema di regolamento in esame.

 

Nello specifico, il nuovo articolo 1126-bis:

 

Ø      alla lettera a), modifica gli articoli del codice dell'ordinamento militare che disciplinano l'articolazione della carriera degli ufficiali per ciascuno dei ruoli, normali e speciali, dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica, nella parte in cui prevedono le dotazioni organiche dei singoli gradi;

Ø      alla lettera b) prevede l’abrogazione delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare che stabiliscono i volumi organici complessivi degli ufficiali di ciascuno dei ruoli, normali e speciali. dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell' Aeronautica e di quelle che prevedono il numero delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali dei medesimi ruoli;

Ø      alla lettera c),prevede una clausola di corrispondenza, intesa a stabilire che i rinvii alle disposizioni soppresse di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, devono intendersi riferiti alle disposizioni del regolamento ovvero all’allegato schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , riguardante la riduzione dell’entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate e la rideterminazione della relativa ripartizione.


 

 

Disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) dell’articolo 2 del decreto legge in esame

 

§      alla lettera a) si prevede l’applicazione ai lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto di accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del D.L. 201/2011[5], avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2013, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica e applicazione, senza necessità di motivazione dell’articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008[6].

L’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008 ha introdotto la facoltà per le amministrazioni pubbliche (per il triennio 2009-2011) in caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente[7], di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, anche del personale dirigenziale. Tale facoltà rientra nei poteri di organizzazione della P.A. ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 165/2001.

Per il personale dei comparti sicurezza e difesa, le modalità applicative della disposizione sono rinviate a un decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri dell’interno e della difesa (il D.P.C.M. in questione non risulta fin qui adottato).

La disposizione si applica anche nei confronti dei pubblici dipendenti sospesi o collocati a riposo per procedimenti penali e reintegrati in seguito a sentenza definitiva di proscioglimento[8], mentre non si applica nei confronti dei magistrati, dei professori ordinari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

Si ricorda che l’articolo 16, comma 11, del D.L. 98/2011 ha previsto che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro derivante dall’esercizio della facoltà di cui all’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, la pubblica amministrazione non debba fornire ulteriori motivazioni, qualora essa abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

Ai fini della liquidazione del Trattamento di fine rapporto (TFR) comunque denominato, per il personale interessato dalla sopradescritta procedura si provvede nei seguenti termini:

-        qualora il soggetto abbia maturato i requisiti per il pensionamento alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del D.L. 138/2011 (lettera a), numero 1);

-        qualora il soggetto maturi i requisiti per il pensionamento, secondo quanto previsto dalla procedura in esame, successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del D.L. 201/2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22 del predetto D.L. 138/2011 (lettera a), numero 2).

I commi 22 e 23, dell’articolo 1, del D.L. 138/2011 intervengono sui termini per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici, modificando a tal fine l’articolo 3del D.L. 79/1997[9].

In primo luogo si introduce un posticipo di 6 mesi per i trattamenti di fine servizio riconosciuti per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione (per i quali nella normativa previgente non era previsto alcun posticipo).

Inoltre, si incrementa a 24 mesi il posticipo (dai 6 previsti dalla legislazione previgente) per i trattamenti di fine servizio a seguito di pensionamento anticipato (comma 22).

Resta ferma l'applicazione della normativa previgente per i soggetti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge (e cioè il 13 agosto 2011) e per i dipendenti del comparto scuola che maturino i medesimi requisiti entro il 31 dicembre 2011[10].

Dalla disposizione in esame consegue dal 2013, per un periodo transitorio e con riferimento a specifiche e selezionate fattispecie, un anticipo del pensionamento sia per i soggetti che hanno maturato i requisiti al pensionamento al 31 dicembre 2011 e che per propensione individuale hanno optato per un posticipo del pensionamento sia per coloro che maturano i requisiti successivamente per i quali la disposizione in esame prevede l’applicazione dei requisiti e del regime delle decorrenze vigente prima della recente riforma pensionistica, a condizione che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico venga comunque conseguito entro l’anno 2014.

§      Alle successive lettere b) e c) si prevede che le amministrazioni che presentino soprannumeri predispongano un piano entro il 31 dicembre 2012 contenente la previsione delle cessazioni dal servizio, tenuto conto di quanto previsto alla precedente lettera a), indicando i tempi per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In particolare, le amministrazioni dovranno individuare i soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 (quindi, entro il 31 dicembre 2014), al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a).

§      Alla lettera d) si prevede, dopo l’individuazione delle posizioni soprannumerarie non riassorbibili ai sensi della precedente lettera c), che le amministrazioni interessate procederanno per tali posizioni ad avviare procedure di mobilità anche intercompartimentale nel rispetto delle compatibilità finanziarie e in coerenza con i documenti di programmazione dei fabbisogni dei personale. Destinatarie della mobilità sono le amministrazioni che presentino consistenti vacanze di organico. In analogia a quanto previsto da disposizioni similari, vengono previste disposizioni ordinamentali volte a consentire per il personale transitato in mobilità il mantenimento del trattamento previdenziale, di quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e le relative tabelle di equiparazione.

 


Allegati

 


 



[1]    Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

[2]    Tale provvedimento è stato esaminato in sede consultiva dalla IV Commissione Difesa della Camera dei deputati nella seduta del 1° agosto 2012. Al riguardo, nel richiamato parere si legge  “La IV Commissione Difesa, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5389 (…) rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il totale generale degli organici delle Forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento e che con il medesimo decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici; segnalato che la ripartizione dei volumi organici, così come il totale generale degli organici delle Forze armate, è definito con norma di rango legislativo;evidenziato che la disposizione non reca criteri in ordine alle modalità con cui effettuare la suddetta riduzione; preso atto che la norma è stata integrata al Senato con la previsione di un ulteriore provvedimento, avente natura di regolamento di delegificazione, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: (…) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di: a) rimettere al solo regolamento di delegificazione di cui al terzo periodo la determinazione del totale generale degli organici delle Forze armate e la rideterminazione della ripartizione dei volumi organici, in quanto - dovendosi intervenire su una materia disciplinata da fonte di rango primario - non appare possibile modificarla con lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e, inoltre, ciò consente un adeguato coinvolgimento delle Commissioni parlamentari in sede di espressione dei pareri sugli schemi dei provvedimenti attuativi ed elimina possibili sovrapposizioni con i contenuti del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; b) garantire ad un ambito soggettivo adeguato, in relazione alla riduzione delle consistenze organiche, l'applicazione delle disposizioni di estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri e della normativa di favore concernente i trattamenti pensionistici riferita alle unità di personale in sovrannumero all'esito delle riduzioni previste ai sensi dell'articolo 2, comma 1”.

Si segnala, inoltre, che nel corso dell’esame in sede consultiva del richiamato decreto legge, il Governo ha rilevato che “che sebbene le disposizioni della spending review non possano essere considerate parte integrante del più ampio provvedimento di revisione dello strumento militare in discussione al Senato (successivamente approvato in via definitiva dalla Camera nella seduta dell’11 dicembre 2012), non si pongono comunque in contrasto con esso. Le differenze rilevabili tra le disposizioni dei due provvedimenti sarebbero, quindi, compatibili e non concettuali in quanto le prime anticiperebbero alcune misure previste dal secondo soltanto ai fini di ottenere gli obiettivi di risparmio di spesa, mentre le disposizioni sulla revisione dello strumento militare opererebbero ad invarianza di spesa”.  

[3]    Il comma 1 dell’articolo 2 dello schema di D.P.C.M., probabilmente per un refuso, non reca l’indicazione dell’Aeronautica militare la cui dotazione organica è comunque ridefinita dalla successiva lettera c).

[4]    Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

[5]     D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[6]     In tal senso, nella relazione tecnica, sotto il profilo metodologico dell’individuazione dei soggetti interessati dall’applicazione del comma 11, lettera a), si rileva che l’individuazione concreta dei soggetti che accederanno in via anticipata al pensionamento avverrà solo successivamente alla rideterminazione delle piante organiche e che la stima dei soggetti soprannumerari in via anticipata alla rideterminazione delle piante organiche ha carattere presuntivo. Per i soggetti che ancorché soprannumerari sono interessati dall’anticipo del pensionamento in quanto in possesso dei requisiti per il pensionamento entro il 2014, tale stima è certamente condizionata dal comportamento delle amministrazioni nella ridefinizione delle dotazioni organiche.

In ogni caso, sulla base di specifica ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica effettuata applicando per le diverse amministrazioni la riduzione della dotazione organica prevista dall’articolo in esame, viene stimato un numero di soggetti soprannumerari:

§       per i ministeri e gli enti pubblici, in circa 11.000, di cui circa 5.600 riguardante i ministeri;

§       per gli enti territoriali (con esclusione delle regioni), dalla elaborazione dei dati del Conto annuale, in circa 13.000 (stima a carattere indicativo, in quanto la determinazione di eventuali situazioni soprannumerarie è demandata a criteri stabiliti da D.P.C.M. come previsto dal successivo articolo 16, comma 8 del D.L. in esame).

Inoltre, la stessa relazione tecnica si osserva che:

§       i soggetti in possesso dei requisiti per il pensionamento al 31 dicembre 2011 sono stimati in 6.000 degli 11.000 dipendenti statali in soprannumero e in circa 2.000[6] soggetti dei dipendenti stimati in soprannumero degli enti locali (valutazione prudenziale in quanto la stima delle situazioni soprannumerarie è meramente indicativa visto il diverso procedimento da attivarsi con D.P.C.M.);

§       con riferimento agli altri soggetti, per una quota degli stessi potrà essere utilizzata la possibilità del pensionamento in base alla disciplina previgente all’articolo 24 del D.L. 201/2011 dal momento che maturano i requisiti previgenti negli anni 2012 e 2013 con prima decorrenza utile al pensionamento rispettivamente negli anni 2013 e 2014.

[7]     Si ricorda che l’articolo 6, comma 3, della L. 4 marzo 2009, n. 15, “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”, aveva modificato il testo dell’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, disponendo che l’istituto si applicasse non al compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, bensì al compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni (per il periodo 20 marzo - 4 agosto 2009, prima delle ulteriori modifiche apportate dal decreto-legge 78/2009, in vigore dal 5 agosto 2009). Con l’articolo 17, comma 35-novies, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102, si tornati alla formulazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.

[8]     Beneficiari delle previsioni dell’articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”.

[9]     D.L. 28 marzo 1997, n. 79, “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica”, convertito dalla L. 28 maggio 1997, n. 140.

[10]    Si ricorda che ulteriori disposizioni per il personale del comparto scuola (relative alla decorrenza dei trattamenti pensionistici) sono contenute nell’articolo 1, comma 21, del decreto-legge in esame, alla cui scheda di lettura si rimanda (anche per quanto concerne la disciplina vigente della decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale della scuola, di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997).