Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Dichiarazione di intenti e trattato istitutivo della Forza di gendarmeria europea 'EUROGENDFOR'- A.C. 3083 (Schede di lettura e documentazione)
Riferimenti:
AC N. 3083/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 290
Data: 10/02/2010
Descrittori:
FORZE DI POLIZIA   UNIONE EUROPEA

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Dichiarazione di intenti e trattato istitutivo della Forza di gendarmeria europea
“EUROGENDFOR”

A.C. 3083

Schede di lettura e documentazione

 

 

 

 

 

 

n. 290

 

 

 

10 febbraio 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172  – * st_difesa@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Studi – Dipartimento Affari Esteri

( 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§         Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: DI0204.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§      Contenuto del disegno di legge  3

§      La Dichiarazione d’intenti7

§      Il Trattato  10

§      La PESD nel Trattato di Lisbona (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)19

Normativa di riferimento

§      L. 1 aprile 1981 n. 121. Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (art. 16)29

§      L. 31 marzo 2000 n. 78. Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia (art. 1)30

§      D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297. Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78 (artt. 1-3 e 5)33

Documentazione

§      Consiglio europeo di Colonia, 3 e 4 giugno 1999 – Dichiarazione del Consiglio europeo e relazione della Presidenza sul rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa  39

§      Consiglio europeo di Helsinki, 10 e 11 dicembre 1999 – Conclusioni della Presidenza sulla politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa e Relazioni della presidenza al Consiglio europeo di Helsinki sul ‘’rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa’’ e sulla ‘’gestione non militare delle crisi da parte dell'Unione europea  44

§      Consiglio europeo di Nizza, 7, 8 e 9 dicembre 2000 – Dichiarazione della Presidenza sulla politica europea in materia di sicurezza e difesa  47

§      Consiglio dell’Unione europea, Bruxelles, 19-20 novembre 2001: Conclusioni (stralci)  55

§      Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992  (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009) (art. 42, ex art. 17 TUE)66

 

 


Schede di lettura

 


Contenuto del disegno di legge

 

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato sull'istituzione della Forza di gendarmeria europea si compone di cinque articoli, dei quali i primi due riportano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica propriamente detta, e  l'ordine di esecuzione nell'ordinamento interno.

L'articolo 3 individua nell'Arma dei carabinieri la specifica forza di polizia a statuto militare dell'Italia, ai fini della partecipazione alla Forza di gendarmeria europea (vedi box sotto).

L'articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dalla ratifica del Trattato in oggetto, pari a 191.200 euro annui a decorrere dal 2010. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione della spesa di cui all’art. 3, comma 1 della legge 4 giugno 1997, n. 170, recante ratifica della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede quali oneri complessivi totali (spese comuni) pari a 400.000 euro annui, di cui 141.200 a carico dell’Italia. Al nostro Paese spetta inoltre la spesa aggiuntiva di 50.000 euro annui a titolo di costi inerenti alle strutture del Quartier generale di Vicenza e allo status di Paese ospitante. Tra le numerose voci di spese comuni complessive annue si prevedono 60.000 euro per missioni all’estero, nonché 71.000 euro per indennità e soese di viaggio per addestramento o esercitazioni, e 30.000 euro per corsi e materiali di addestramento.

L’articolo 5, infine, prevede l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 

Il disegno di legge è altresì accompagnato da un’Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’Analisi dell’impatto della regolamentazione.

L’ATN, dopo aver presentato un dettagliato elenco del quadro normativo di riferimento per il recepimento del Trattato nell’ordinamento nazionale italiano; esclude la necessità di ulteriori norme di adeguamento. Inoltre il Trattato non è incompatibile con l’ordinamento comunitario, e anzi si pone in coerenza con le previsioni dei trattati fondamentali della UE riguardanti le operazioni umanitarie e di pace. Infine, esulano dal Trattato materie di possibile interferenza con le competenze costituzionali delle regioni e degli enti locali.

 

 

I carabinieri come forze di polizia a statuto militare

 

L’Arma dei carabinieri

 

L’Arma dei carabinieri è stata costituita nel 1814 (Corpo dei Carabinieri Reali) con la duplice funzione di difesa dello Stato e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

I Carabinieri hanno mantenuto questa peculiare caratteristica dopo l’Unità d’Italia, consolidando la doppia essenza dell’Istituzione quale organismo militare ad ordinamento speciale. La legge n. 121 del 1981, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ricomprende l’Arma dei Carabinieri tra le forze di polizia, con la definizione di forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

L’aggiornamento delle norme che regolavano la vita, il funzionamento ed i rapporti istituzionali dell’Arma, è stato effettuato tramite l’esercizio della delega contenuta nella legge n. 78 del 2000, che ha attribuito un compiuto riconoscimento al ruolo storicamente svolto dall’Arma, collocandola ordinativamente, con il rango di Forza Armata, alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa e puntualizzandone formalmente i compiti militari

La nuova fisionomia organizzativa e funzionale dell’Arma è stata tracciata dai decreti legislativi n. 297 “Norme in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri” e n. 298 “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli Ufficiali dei Carabinieri”, entrambi del 5 ottobre 2000.

In ragione della sua peculiare connotazione di Forza militare di polizia a competenza generale, all’Arma dei Carabinieri sono affidati i seguenti compiti:

Ø       militari (articolo 1, comma 2, L. n. 78/2000):

·    concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;

·    partecipazione:

alle operazioni militari in Italia ed all’estero sulla base della pianificazioned’impiego delle Forze Armate stabilita dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;

ad operazioni di polizia militare all’estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze Armate in missioni di supporto alla pace;

·         esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per le Forze Armate;

·         esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;

·         sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all’estero;

·         assistenza ai comandi ed alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territorio nazionale;

·         concorso al servizio di mobilitazione;

Ø       di polizia (articolo 3, comma 2 e 3 D.Lgs. n. 297/2000):

·         esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica;

·         quale struttura operativa nazionale di protezione civile, assicurazione della continuità del servizio d’istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità, concorrendo a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi.

Ai sensi dell’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 297/2000 l’Arma dei Carabinieri è collocata autonomamente nell’ambito del Ministero della Difesa, con il rango di Forza Armata, è Forza Militare di Polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore, e dipende:

ü         tramite il Comandante Generale, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa per quanto attiene ai compiti militari;

ü         funzionalmente dal Ministro dell’Interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l’Arma dei Carabinieri fa capo:

ü         al Ministero della Difesa per quanto concerne il personale, l’amministrazione e le attività logistiche;

ü         al Ministero dell’Interno per l’accasermamento ed il casermaggio connessi con l’assolvimento dei compiti di polizia, nonché per l’utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.

Per l’espletamento delle attività di Polizia Giudiziaria, infine, i Carabinieri dipendono funzionalmente dall’Autorità Giudiziaria, secondo quanto prescritto dal codice di procedura penale.

 

L'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri

 

L'Arma dei carabinieri dispone, come riportato dalla Nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa 2010, di una forza bilanciata per il 2010 pari a 108.911 unità (a fronte di una forza organica prevista di 114.778 unità), così ripartite:

§         3.779 Ufficiali dei vari ruoli;

§         28.124 Ispettori (Marescialli);

§         16.973 Sovrintendenti (Brigadieri);

§         59.661 Appuntati e Carabinieri.

§         374 Allievi di Accademia o Allievi carabinieri effettivi

L’organizzazione territorialeassorbe più di 87.000 unità distribuite sul territorio nazionale secondo una articolazione capillare che comprende: 5 Comandi Interregionali; 19 Comandi di Regione, 102 Comandi Provinciali, 17 Comandi di Reparto Territoriale, 535 Comandi di Gruppo o Compagnia, 29 Tenenze, 4.645 Stazioni. Dell’organizzazione territoriale fanno parte anche una serie di supporti operativi che comprende reparti aerei, elicotteristici, navali e subacquei.

 

 

 


 

La Dichiarazione d’intenti

Il 17 settembre 2004, i Ministri dei Paesi aderenti (Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna) hanno sottoscritto a Noordwijk (Olanda) la Dichiarazione di intenti (DOI) con la quale, in sintesi, è stato sancito l'impegno a sottoscrivere un trattato per stabilire le funzioni e la condizione giuridica dell'EGF e dei suoi membri.

La dichiarazione d’intenti è strutturata in undici parti e due allegati.

La prima parte relativa alle finalità dell’iniziativa, prevede che Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna, per contribuire allo sviluppo della PESD, favoriscano lo svolgimento dei compiti di polizia richiesti nella operazioni di gestione delle crisi svolte nel quadro della dichiarazione di Petersberg, offrano una struttura multinazionale agli Stati che affiancano l’UE nella realizzazione di tali missioni e partecipino alle iniziative delle Organizzazioni internazionali nel settore delle missioni internazionali nelle aree di crisi.

Il Consiglio ministeriale della UEO, riunito a Petersberg, presso Bonn, approvò, il 19 giugno 1992, una Dichiarazione che individuava una serie di compiti, precedentemente attribuiti alla stessa UEO, da assegnare all’Unione europea; le cosiddette “missioni di Petersberg” sono le seguenti: missioni umanitarie o di evacuazione, missioni intese al mantenimento della pace, nonché le missioni costituite da forze di combattimento per la gestione di crisi, ivi comprese operazioni di ripristino della pace.

Si segnala che, a causa di un errore di traduzione, la versione italiana allegata al disegno di legge di ratifica, fa riferimento alla dichiarazione di San Pietroburgo anziché alla dichiarazione di Petersberg.

Con i Consigli europei di Colonia e di Helsinki del 1999 venne deciso l’avvio, nell’ambito della già istituita politica estera e di sicurezza comune (PESC) della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) al fine di dotare l’Unione europea di una capacità autonoma di azione basata su forze militari credibili. In particolare nel Consiglio europeo di Helsinki vennero definiti i cosiddetti Helsinki headline goal per dotare l’Unione europea delle capacità militari necessarie ad attuare le missioni di Petersberg. In base a tali obiettivi gli Stati dell’Unione dovevano essere in grado entro il 2003 di mettere a disposizione una capacità comune composta di 60.000 soldati, militarmente autosufficiente, dotata del necessario supporto aereo e navale e schierabile entro 60 giorni. Tali obiettivi sono stati aggiornati nel 2004, con gli headline goal  2010 che hanno previsto, tra le altre cose, la creazione di un’Agenzia europea della difesa (effettivamente istituita nel 2004) per conseguire una maggiore integrazione nel mercato europeo della difesa; l’implementazione di un coordinamento congiunto per il trasporto strategico in vista del raggiungimento di una piena capacità ed efficienza di trasporto per il 2010 e la creazione di gruppi di combattimento rapidamente dispiegabili (battlegroups). Nel medesimo consiglio di Helsinki si era giunti anche ad un’intesa sulle modalità di cooperazione completa tra l’Unione europea e la NATO. Il successivo Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000 istituiva gli organismi di gestione della PESD, rendendo permanente il Comitato politico di sicurezza (già previsto in via transitoria dal Trattato di Maastricht, è composto da Ambasciatori o alti funzionari degli Stati membri, dal  rappresentante della Commissione europea, dai Capi missioni PESD, dai rappresentanti speciali e dal Presidente del Comitato militare dell’Unione) e creando altresì il Comitato militare dell’Unione europea, composto dai Capi di Stato maggiore degli Stati membri, e lo Stato maggiore dell’Unione europea, composto da 200 esperti militari degli Stati membri distaccati presso il Segretariato del Consiglio. Infine, nel 2002 venne deciso l’avvio della prima missione PESD, la missione Althea in Bosnia-Erzegovina.[1]

Per gli scopi sopra richiamati i cinque Paesi decidono la creazione di una Forza di gendarmeria denominata EUROGENDFOR (EGF), costituita da contingenti dei rispettivi corpi di polizia ad ordinamento militare, che dovrà essere operativa, pre-organizzata e impiegabile in tempi rapidi.

Tale Forza dovrà assicurare, nell’ambito delle operazioni di gestione delle crisi, lo svolgimento dei compiti di polizia, in collaborazione con gli altri partecipanti (contingenti militari, polizia locale, forze di polizia di altri Paesi partecipanti), favorendo la riattivazione dei servizi di sicurezza, in particolare nelle fasi di transizione da situazioni operative militari alla ricostituzione di istituzioni civili.

La dichiarazione individua le missioni delle unità appartenenti all’EGF, che possono essere messe alle dipendenze sia di un comando militare che civile, con una catena di comando definita ma suscettibile di variazioni durante la missione.

L’EGF deve essere in grado di operare:

Ø    durante la fase iniziale dell’operazione, insieme ad altre forze militari, con compiti di polizia;

Ø    durante la fase di transizione, in collaborazione con altre forze o autonomamente, per favorire il coordinamento con le polizie locali o internazionali;

Ø    durante la fase di disimpegno, per favorire il passaggio di responsabilità alle autorità civili nazionali

La Forza di gendarmeria può essere inoltre schierata per prevenire situazioni di crisi.

Nell’ambito di ogni operazione, l’EGF svolge missioni di sicurezza pubblica e ordine pubblico, collabora con la polizia locale e ne cura l’addestramento, dirige la pubblica sorveglianza, la polizia di frontiera, svolge investigazioni criminali, protegge la popolazione e la proprietà.

La struttura della Forza di gendarmeria, composta dalle Forze già fornite dagli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi e delle capacità nelle operazioni di gestione delle crisi civile, sarà messa a disposizione dell’Unione europea.

L’EFG può inoltre essere posta a disposizione di altre organizzazioni internazionali, quali l’ONU, la NATO e l’OSCE, o di forze multinazionali create ad hoc, garantendo sempre la coordinazione con gli organi militari o civili ed il collegamento con le autorità di polizia locali o internazionali presenti nel territorio ospitante.

Della struttura del comando dell’EGF fanno parte:

Ø    l’Alto Comitato Interministeriale, composto da rappresentanti dei ministri competenti degli Stati membri come indicati nell’allegato A, che assicura il coordinamento politico-militare, nomina il Comandante della Forza di gendarmeria e gli detta le linee guida. Il Comitato si avvale di gruppi di lavoro.

Ø    Un Quartier generale multinazionale, con sede in Italia (Vicenza)[2], costituito, sotto il comando del comandante dell’EGF, da un nucleo spiegabile all’estero e che può venire, se necessario, rinforzato; esso si occupa della pianificazione operativa, ha rapporti con i Quartier generali presenti nei teatri operativi.

L’allegato B alla dichiarazione specifica la struttura e i compiti del Quartier generale, i cui incarichi vengono assegnati a rotazione.

La struttura della Forza, nell’ambito delle operazioni, è composta, oltre che da un Quartier generale, da una componente operativa che svolge missioni di pubblica sicurezza e ordine pubblico, da una componente destinata alla lotta contro il crimine e da una componente di supporto logistico. Gli Stati membri individuano periodicamente le forze specializzate con individuazione nominale delle unità messe a disposizione a richiesta. L’EGF dovrà disporre di una Forza di reazione rapida di 800 unità nell’arco di 30 giorni.

La dichiarazione assegna il conseguimento ed il mantenimento del livello di addestramento delle unità alle singole nazioni, attribuendo all’Alto Comitato Interministeriale la definizione dei requisiti operativi e l’approvazione degli obiettivi annuali. Obiettivo dell’addestramento multi nazione è quello della interoperabilità tra le forze, nell’ambito di un apposito programma proposto dall’Ufficiale comandante e approvato da un apposito comitato.

Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e finanziari relativi al Quartier generale, la dichiarazione prevede che ogni membro sostenga le spese di partecipazione all’EGF e proporzionalmente le spese ordinarie. L’Italia, in quanto Paese che ospita il quartier generale, fornisce il supporto logistico per tale struttura, in base ad un apposito accordo tecnico con gli altri membri.

Il finanziamento delle operazioni viene effettuato dai Paesi contribuenti e dalle organizzazioni internazionali eventualmente partecipanti (UE, ONU, ecc.). Gli Stati membri si impegnano inoltre a migliorare il livello di interoperatività tra le loro forze.

E’ previsto che il linguaggio ufficiale dell’EGF sia quello degli Stati membri, con la possibilità che, in ambito lavorativo, sia scelto un linguaggio comune.

La dichiarazione definisce i criteri per l’ammissione all’EGF di nuovi Stati, che devono appartenere all’Unione europea ed essere dotati di una forza di polizia ad ordinamento militare. I nuovi membri possono essere ammessi con il consenso dei Paesi membri e dopo l’accettazione dei contenuti della dichiarazione di intenti. Gli Stati UE possono inoltre richiedere il riconoscimento dello status di Osservatore distaccando un loro ufficiale di collegamento presso il Quartier generale di EUROGENDFOR. Le condizioni per l’ammissione possono essere modificate all’unanimità, su richiesta di uno Stato membro.

Le funzioni precise e gli aspetti legali dell’EGF e dei suoi membri saranno oggetto di un Trattato; inoltre, gli Stati aderenti si impegneranno, prima dell’entrata in vigore di tale Trattato, ad applicare l’Accordo SOFA (Status of Forces Agreement) sullo status dei militari NATO nei Paesi ospitanti, ai membri della Forza di gendarmeria.

La dichiarazione prevede che i suoi contenuti e le misure necessarie per realizzarli siano regolati da accordi specifici.

 

 

Il Trattato

Il Capo I , che si compone di tre articoli,contiene disposizioni generali: l'articolo 1, in particolare, riguarda lo scopo del Trattato in esame, ovvero la costituzione di una Forza di gendarmeria europea operativa, di rapido spiegamento, che sarà composta esclusivamente da elementi tratti dalle forze nazionali di polizia a statuto militare, per l'esecuzione di tutti i compiti di polizia nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il Trattato in esame viene quindi a definire i principi fondamentali su obiettivi, statuto, modalità organizzative ed operatività della Forza di gendarmeria europea.

In base all'articolo 2 il Trattato in oggetto si fonda sull'applicazione dei principi di reciprocità e di ripartizione dei costi.

L'articolo 3 contiene una serie di definizioni utili per la corretta comprensione e interpretazione del Trattato: in particolare l'acronimo EUROGENDFOR indica la Forza di polizia multinazionale a statuto militare, e si compone del Quartier generale permanente e delle Forze EGF designate dalle Parti dopo il trasferimento di autorità. Il Quartier generale permanente designa l'omonima struttura che sarà basata a Vicenza, con a capo il Comandante EGF, ed avrà un carattere multinazionale e adatto alla proiezione delle forze. Le Forze EGF designano il personale delle forze nazionali di polizia statuto militare che le Parti assegnano a EUROGENDFOR nel quadro di una missione o di un'esercitazione, oltre a un numero limitato di ulteriore personale che le Parti designano con compiti di consulenza o di supporto. Il Quartier generale della Forza è il  quartier generale multinazionale installato in un'area di operazioni a supporto del Comandante della Forza EGF. Il CIMIN è l'Alto comitato interministeriale[3], l’organo decisionale e di governo di EUROGENDFOR. Infine con Stato d'origine si indica la Parte che fornisce forze, lo Stato ospitante è l'Italia, quale sede del Quartier generale permanente, lo Stato ricevente è la Parte sul cui territorio le Forze EGF stazionano o transitano, lo Stato contribuente è uno Stato che non partecipa al Trattato, bensì solo alle missioni e ai compiti di EUROGENDFOR.

 

Il capo II contiene disposizioni relative a missioni, ingaggio e schieramento.

 

In particolare, l'articolo 4 prevede che EUROGENDFOR dovrà essere in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi, che può svolgere autonomamente o congiuntamente ad altre forze, alle dipendenze dell'autorità civile o del comando militare. Lo stesso articolo 4 dispone che EUROGENDFOR potrà essere utilizzata in missioni di sicurezza e ordine pubblico, guidare e supervisionare le forze di polizia locali, controllare le frontiere e svolgere attività d'intelligence, svolgere indagini penali, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorità giudiziarie, proteggere le persone e i beni e formare gli operatori di polizia, curare la formazione di operatori di polizia e di istruttori .

L'articolo 5 dispone che EUROGENDFOR può essere messa a disposizione dell'UE, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO o di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.

L'articolo 6 disciplina le condizioni di ingaggio e di schieramento di EUROGENDFOR, che saranno fissate di volta in volta dall’Alto Comitato interministeriale (CIMIN) e regolate da uno specifico mandato, definito mediante accordo tra le Parti e l'organizzazione richiedente. Sotto la direzione del CIMIN, per preparare le missioni assegnate, le parti potranno posizionare le loro forze sul territorio di altre parti, mentre lo schieramento sul territorio di uno Stato terzo sono regolati con accordi tra Stati d’origine e Stato terzo.

 

Il capo III reca disposizioni concernenti gli aspetti giuridici e istituzionali.

 

L'articolo 7 disciplina gli aspetti organizzativi e giuridici del CIMIN, stabilisce che quest'ultimo sarà composto dai rappresentanti dei Ministeri competenti di ciascuna Parte. La composizione, la struttura, l'organizzazione e il funzionamento del CIMIN sono demandati all’adozione di un apposito regolamento.

Lo stesso articolo fissa il principio dell'unanimità nell'adozione delle decisioni e delle linee guida adottate dal CIMIN. Vengono inoltre definiti i compiti del CIMIN, tra i quali sono indicati: l’esercizio del controllo politico di EUROGENDFOR, la definizione dell'orientamento strategico ed il coordinamento politico-militare tra le Parti, la nomina del Comandante EGF, l’approvazione della struttura del Quartier Generale (QG) permanente, la sorveglianza dell'attuazione degli obiettivi del Trattato, l’adozione delle decisioni concernenti la partecipazione di EUROGENDFOR alle missioni, la partecipazione degli Stati contribuenti alle missioni di EUROGENDFOR e le richieste di cooperazione da parte di Stati terzi.

L'articolo 8 fissa i compiti del Comandante EGF, che, oltre ad esercitare il comando del QG permanente, definisce i regolamenti necessari al suo funzionamento, attua le direttive ricevute dal CIMIN, negozia e conclude le intese o gli accordi tecnici, necessari per il funzionamento di EUROGENDFOR e lo svolgimento di esercitazioni o operazioni condotte in uno Stato terzo, adotta le misure per mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno delle sue strutture e redige il bilancio delle spese comuni di EUROGENDFOR.

L'articolo 9 riconosce la capacità giuridica internazionale di EUROGENDFOR ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi, dell'esecuzione delle missioni e dei suoi compiti. EUROGENDFOR è rappresentata dal Comandante EGF (o da persona da lui designata) che può, conseguentemente potrà comparire in giudizio, se necessario.

 

Il capo IV contiene disposizioni in materia di infrastrutture del QG permanente.

 

L'articolo 10 prevede che le infrastrutture necessarie allo svolgimento dei compiti di EUROGENDFOR siano fornite a titolo gratuito dallo Stato ospitante (Italia), che si impegna ad adottare anche tutte le misure necessarie per garantire i servizi richiesti (elettricità, acqua, gas naturale, servizi postali, telefonici e telegrafici, raccolta dei rifiuti e protezione antincendio). Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno ulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorità delle Parti.

L'articolo 11 prevede che il Comandante EGF autorizzi gli addetti del servizio competente a svolgere, su richiesta motivata, attività di controllo e manutenzione degli impianti a condizione che tali attività non costituiscano un ostacolo alle normali operazioni e alla sicurezza.

 

Il capo V, che disciplina la tutela delle informazioni, si compone del solo articolo 12, che prevede che i principi di base e i livelli minimi della tutela delle informazioni o del materiale riservati siano stabiliti da un apposito accordo tra le Parti. I Paesi aderenti a EUROGENDFOR adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi internazionali e alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, per garantire la tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da o ad esso trasmessi. Lo scambio di informazioni o di materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni internazionali sarà, invece, garantito da appositi accordi di sicurezza.

 

Il capo VI contiene disposizioni concernenti il personale.

 

L'articolo 13 prevede l'obbligo, per il personale di EUROGENDFOR e per i loro familiari, di osservare le leggi dello Stato ospitante o di quello ricevente, così come vincola il personale a non svolgere, durante la sua permanenza, attività incompatibili con lo spirito del Trattato.

Al personale EUROGENDFOR ed i loro familiari non si applica, secondo l'articolo 14, la normativa in materia di immigrazione.

L’articolo 15 regola gli aspetti medici e legali in caso di decesso di personale EUROGENDFOR (autopsia nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, trasferimento della salma).

L'articolo 16 stabilisce che il personale di EUROGENDFOR indossi la propria uniforme, consentendo altresì, previa autorizzazione, la detenzione, il porto e il trasporto di armi, di munizioni, di altri sistemi d'arma e di esplosivi.

L'articolo 17 riconosce validità, sul territorio degli Stati parte, alle patenti militari di guida rilasciate dai cinque Paesi ed autorizza il personale che ne è dotato alla guida di tutti i veicoli EUROGENDFOR.

L'articolo 18 garantisce l’assistenza sanitaria al personale di EUROGENDFOR ed ai rispettivi familiari, alle medesime condizioni previste per il personale dello stesso grado o categoria dello Stato ospitante o rivevente. L’assistenza è fornita alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Parti.

 

Il capo VII contiene disposizioni relative ai privilegi ed alle immunità.

 

In particolare, l'articolo 19 prevede l'esenzione dall'imposizione diretta sui redditi, sui beni e sulle altre proprietà di EUROGENDFOR nel caso in cui vengano utilizzati per ragioni d’istituto; nonché l'esenzione dall'imposizione indiretta, sia sugli acquisti, sempre effettuati dalla Forza di Gendarmeria europea, di beni o servizi di «consistente importo» necessari per l'uso ufficiale, sia sull’importazione di beni necessari per l'uso ufficiale di EUROGENDFOR ed aggiungendosi in quest’ultimo caso anche l'esenzione dai diritti doganali. Tali esenzioni non si applicano alle Forze EGF di cui all’articolo 3 del presente trattato. Ulteriori esenzioni riguardano specificamente, sempre in relazione ai veicoli di EUROGENDFOR destinati all'uso ufficiale, l’esenzione dalla tassa automobilistica e dall'imposta di trascrizione, nonché l'esenzione da diritti e imposte indirette per acquisti ed importazioni di carburanti e di lubrificanti. Il medesimo articolo 19 prevede che i beni e le merci, acquistati o importati, che sono sottoposti alla esenzione fiscale o per i quali è previsto il rimborso, possono essere ceduti o messi a disposizione di terzi, a titolo gratuito od oneroso, conformemente alle condizioni poste dallo Stato membro concedente l'esonero o il rimborso. Si precisa inoltre l’esclusione di qualsiasi esenzione da imposte e tasse, sia nel caso in cui queste costituiscono il pagamento per servizi di pubblica utilità e sia per la fornitura di materiali ed equipaggiamenti militari.

II successivo articolo 20 prevede alcune immunità fiscali ed agevolazioni che sono concesse, previa domanda alle autorità dello Stato ospitante, al  personale di EUROGENDFOR di cui all'articolo 3, lettera c), del presente Trattato, sia per il personale militare in servizio permanente presso EUROGENDFOR e sia per il contingente di personale civile designato dalle Parti, sempre permanentemente impiegato, presso la stessa organizzazione. Specificamente, l’articolo prevede che tale personale, il quale non sia residente permanente o cittadino dello Stato ospitante, entro un anno dalla data di prima sistemazione, possa importare dallo Stato dell’ultima residenza o da quello di appartenenza e ciò in esenzione da diritti doganali e da imposte indirette, oppure  acquistare nel Paese ospitante, con l’esenzione dell’IVA e per importi anche cospicui, i propri effetti personali, le sue masserizie ed un veicolo a motore. L’articolo contempla altresì, limitatamente a un veicolo a motore per ogni membro del suddetto personale e durante il periodo di permanenza nello Stato ospitante, l'esenzione dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche.

L'articolo 21 sancisce l'inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi, anche informatici ed anche se non ivi presenti, appartenenti ad EUROGENDFOR, che si trovano sul territorio delle Parti, fatto salvo il preventivo assenso del Comandante EGF o del Comandante della Forza EGF.

A norma dell'articolo 22, le proprietà e i capitali di EUROGENDFOR, nonché i beni concessi al tale Forza per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro detentore, sono immuni dai provvedimenti esecutivi in vigore nel territorio delle Parti.

L'articolo 23 attiene alle comunicazioni ufficiali di EUROGENDFOR, prevedendo che ne sia garantito il regolare flusso e che tali comunicazioni, sia inviate che ricevute, non possono formare oggetto di intercettazioni o di interferenze.

Infine, l’articolo 24 stabilisce che, per quanto riguarda le imposte sul reddito e sulla proprietà, il personale della presente Forza di polizia multinazionale debba mantenere, ai fini dell'applicazione dell'imposizione fiscale diretta, il domicilio fiscale nello Stato di provenienza, precisandosi altresì che tale disposizione debba applicarsi anche al coniuge che non esercita un'attività professionale o commerciale nello Stato ospitante.

 

Il Capo VIII si riferisce alle disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare.

 

In particolare, l'articolo 25 prevede che le autorità dello Stato di origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione penale e disciplinare conferita loro dalla propria legislazione nei confronti del personale militare. Tale giurisdizione si potrà estendere anche al personale civile schierato insieme a tali forze qualora la legislazione dello stato in questione consenta l’applicazione anche a tale personale civile “di accompagnamento” della disciplina a cui sono soggette le forze di polizia ad ordinamento militare. Inoltre, le autorità dello Stato ospitante o quelle dello Stato ricevente possono esercitare la giurisdizione penale e disciplinare sul personale militare e civile, nonché sui loro familiari, per reati commessi nei loro territori. Il presente articolo individua, sempre nei confronti del personale militare e civile, singole e specifiche ipotesi di competenza giurisdizionale esclusiva o concorrente, escludendo altresì espressamente che le autorità dello Stato di origine, possano esercitare la loro giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

In virtù del successivo articolo 26 si stabilisce che le Parti debbano prestarsi assistenza reciproca in caso di arresto dei membri di una forza o dei membri civili o dei loro familiari, sia nello Stato ospitante che in quello ricevente. Tale reciproca assistenza è estesa anche nello svolgimento di tutte le indagini collegate alle varie tipologie di reato e alla raccolta  e formazione delle prove.

L'articolo 27 disciplina il rimpatrio, l'assenza e l'allontanamento del personale di EUROGENDFOR quando tale personale non è più effettivo alla sua Forza o se non è rimpatriato; in tali casi le autorità dello Stato d’origine dovranno tempestivamente informare le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente, fornendo loro altresì ogni informazione utile. Inoltre, in caso di qualsiasi assenza illegale dal servizio superiore a ventuno giorni, si prescrive che le autorità dello Stato di provenienza devono informare le autorità dello Stato ospitante o di quello ricevente. Si contempla infine la possibilità, nel caso in cui lo Stato ospitante o ricevente richieda l'allontanamento del personale di EUROGENDFOR dal proprio territorio o se ha emanato un ordine di espulsione per tale personale o per i suoi familiari, che le autorità dello Stato di origine possano accogliere tali persone sul proprio territorio o consentirgli di lasciare il territorio dello Stato ospitante o ricevente.

 

Il Capo IX riguarda le disposizioni in materia di indennizzi.

 

In particolare, l'articolo 28 dispone che ciascuna Parte rinuncerà a pretendere ogni indennizzo dalle altre Parti per danni procurati alle sue proprietà nel corso della preparazione e dell'esecuzione dei compiti previsti nel Trattato. L’articolo, inoltre, oltre a precisare che tale rinunzia all’indennizzo è prevista anche in caso di ferite o di decesso di personale di EUROGENDFOR durante lo svolgimento del servizio, esclude la rinuncia nelle ipotesi di colpa grave o di dolo del personale di una Parte.

L'articolo 29, che si riferisce esclusivamente al danno a terzi, stabilisce che se nella preparazione e nell'esecuzione dei compiti previsti dal Trattato, incluse le esercitazioni, si provoca un danno a terzi o a beni appartenenti a terzi da un membro o dai beni di una delle Parti, il risarcimento del danno dovrà essere ripartito dalle Parti in base alle disposizioni ad hoc previste negli accordi o nelle intese di attuazione contemplate dall’articolo 45 del presente Trattato. L’articolo 29 definisce altresì ulteriori disposizioni circa le modalità di tale risarcimento del danno ed inoltre prevede che gli appartenenti ad EUROGENDFOR non potranno subire procedimenti a loro carico a seguito dell’esecuzione di una sentenza emanata contro di loro, sia nello Stato ospitante che ricevente, in uno specifico caso collegato all’adempimento del loro servizio. Sono infine definite ulteriori modalità circa le richieste di indennizzo dei suddetti  danni, fatte salve in ogni caso le responsabilità individuali per eventuali danni contro terzi o beni di terzi, provocati da una persona o da un bene di una delle Parti al di fuori dell’attività di servizio.

L'articolo 30 del presente Capo prevede che, in caso di dubbio sul fatto se i danni siano stati causati durante il servizio, si pronunci l’Alto Comitato Interministeriale (CIMIN), l’organo decisionale che governa EUROGENDFOR, previo esame del rapporto sulle circostanze eseguito dal Comandante EGF, il quale secondo il presente Trattato è l’Ufficiale nominato dal CIMIN                                                                                                                                          per il comando del Quartiere generale permanente multinazionale e, ove previsto, delle Forze EGF; facendo salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, secondo il quale nelle esercitazioni od operazioni sul territorio di uno Stato terzo, il metodo di ripartizione del risarcimento tra le Parti può esser specificato da un’apposita.

L’articolo 32, infine stabilisce che le disposizioni dei capi VIII e IX del presente Trattato devono applicarsi altresì al cittadino di una delle Parti, che non fa parte del personale militare o civile, che svolge però una missione tecnica e/o scientifica nell’ambito di EUROGENDFOR.

 

Il Capo X, che contiene disposizioni finanziarie e sui diritti patrimoniali, si compone di cinque articoli. Va rilevato come nel Capo X emerga il ruolo centrale del CIMIN, il quale approva tra l'altro le regole finanziarie di EUROGENDFOR, che costituiscono l'ossatura di tutte le correlate disposizioni.

L'articolo 33 prevede l'istituzione di un Consiglio finanziario, nel quale siede un esperto finanziario nominato da ciascuna delle Parti: le procedure del Consiglio finanziario, nonché i termini per la presentazione, l'esame e l'adozione del progetto di bilancio finale di EUROGENDFOR saranno definiti nelle regole finanziarie di cui in precedenza, approvate dal CIMIN. Le principali funzioni del Consiglio finanziario sono quella consultiva nei riguardi del CIMIN, nonché l'attuazione delle procedure finanziarie, contrattuali e di bilancio.

Il Consiglio esaminerà inoltre il progetto di bilancio e il consuntivo annuale predisposti dal Comandante EGF, che verranno successivamente sottoposti all'approvazione del CIMIN. Il Consiglio finanziario, in casi di emergenza, potrà approvare un aumento di spesa in via straordinaria, comunque non oltre il 10% del capitolo interessato, con riserva di riferirne nella successiva riunione del CIMIN. Infine, oltre a tentare una prima composizione in caso di contenzioso finanziario - salvo deferimento al CIMIN - il Consiglio finanziario potrà proporre al CIMIN modifiche nella ripartizione dei costi o una revisione delle spese comuni di EUROGENDFOR.

L'articolo 34, con formulazione invero non chiarissima, riguarda le spese connesse alle attività di EUROGENDFOR, che vengono distinte in spese comuni, spese dello Stato ospitante per il Quartier generale permanente e spese nazionali. Tuttavia il comma 2 dell'articolo 34 contiene poi la previsione per la quale i diversi tipi di spese e le loro modalità di finanziamento saranno definiti nelle già ricordate regole finanziarie di EUROGENDFOR.

In base all'articolo 35, dedicato al bilancio di EUROGENDFOR, esso comprenderà entrate costituite da contributi delle Parti in ragione di criteri da esse stesse stabiliti nelle regole finanziarie di EUROGENDFOR; le uscite saranno invece costituite dai costi di investimento e dai costi operativi per il Quartier generale permanente, nonché dalle spese collegate alle attività di EUROGENDFOR.

L'articolo 36 disciplina la revisione dei conti: per favorire la trasparenza nei confronti dei Governi e dei Parlamenti delle Parti, i revisori nazionali dei conti potranno ottenere tutte le informazioni necessarie e accedere a tutti i documenti in possesso del personale di EUROGENDFOR.

In base all'articolo 37 EUROGENDFOR potrà indire gare pubbliche di appalto conformemente ai principi in vigore nell'Unione europea: la pubblicazione di ciascuna gara sarà di competenza del Comandante EGF. Contro l’assegnazione di un appalto sarà possibile presentare ricorso a titolo gratuito presso il CIMIN, la cui decisione sarà adottata non oltre un mese dal ricorso. È tuttavia previsto che non potranno partecipare alle gare d'appalto i fornitori di beni o servizi che provengano da uno Stato con il quale anche una sola delle Parti del Trattato in oggetto non intrattiene relazioni diplomatiche; ovvero che perseguano a qualsiasi titolo scopi ritenuti da una delle Parti contrari ai propri interessi di sicurezza e di politica estera.

 

Il Capo XI, di 10 articoli, riporta le consuete clausole finali, oltre ad alcune ulteriori disposizioni di completamento. E’ in particolare previsto che ciascuna delle lingue delle Parti sia lingua ufficiale di EUROGENDFOR, salva la possibilità di utilizzarne una come lingua di lavoro comune. Per quanto concerne le controversie sull'interpretazione o l'applicazione del Trattato, è prevista la risoluzione per via negoziale. È inoltre stabilito che uno Stato membro dell'Unione europea, o candidato all’adesione, che abbiano una forza di polizia a statuto militare, possano richiedere lo status di partner del Trattato: i relativi diritti e obblighi saranno definiti dal CIMIN.

Gli Stati membri dell'Unione europea e quelli candidati all'adesione potranno inoltre richiedere - sempre a condizione di possedere una forza di polizia a statuto militare - lo status di osservatore, che comporta il diritto a distaccare un ufficiale di collegamento presso il Quartier generale permanente. Ai soli Stati membri dell'Unione europea dotati di forze di polizia a statuto militare sarà possibile aderire al Trattato in oggetto, previa richiesta al CIMIN, che la trasmetterà alle Parti per le relative determinazioni.

L'entrata in vigore del Trattato è prevista solo dopo il deposito presso il Governo italiano - depositario del Trattato - dell'ultimo degli strumenti di ratifica[4], accettazione o approvazione. Il Trattato in esame potrà essere integrato da uno o più accordi o intese per l'attuazione di singole parti di esso, come anche potrà essere modificato con il consenso di tutte le Parti. Sarà possibile infine denunciare il Trattato previa comunicazione scritta al depositario, e con effetto, di norma,12 mesi dopo la ricezione di detta comunicazione.

 

La PESD nel Trattato di Lisbona
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

La politica estera e di sicurezza comune resta fondamentalmente un settore d'azione intergovernativo nel quale il ruolo del Consiglio europeo è preponderante; l'unanimità continua ad essere la regola e la maggioranza qualificata viene applicata soltanto per l'esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio europeo (oppure per le proposte presentate dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza su richiesta del Consiglio europeo), o dal Consiglio.

Il Trattato di Lisbona ha tuttavia modificato il ruolo degli attori della PESC, attraverso la creazione di:

·       un Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che unifica i precedenti ruoli di Alto rappresentante/Segretario generale del Consiglio e Commissario per le relazioni esterne. L’Alto rappresentanteguida la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione e la attua in qualità di mandatario del Consiglio; assicura la coerenza dell’azione esterna dell’Unione; presiede il Consiglio “Affari esteri” ed è uno dei Vicepresidenti della Commissione;

·       un “Servizio europeo per l’azione esterna”, con il compito di assistere l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza[5] Tale Servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.

·       un Presidente del Consiglio europeo eletto a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo rinnovabile una volta, che assicura al suo livello la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla PESC, fatte salve le responsabilità dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Importanti progressi sono stati compiuti nel settore specifico della politica della sicurezza comune. La prospettiva di una difesa comune, o comunque la definizione di una politica di difesa comune, i cui principi erano già stati stabiliti nel trattato di Maastricht, diventa più realistica[6]. Tale politica comune di difesa conferisce all'Unione una capacità operativa basata su strumenti civili e militari. Il Trattato di Lisbona ribadisce che il perseguimento della politica di sicurezza e di difesa comune non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal Trattato del Nord-Atlantico, per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite la NATO, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

Tra le principali innovazioni si ricorda:

·       la possibilità di creare, con decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, una cooperazione strutturata permanente in materia di difesa tra gli Stati membri che hanno le capacità militari necessarie e la volontà politica di aderirvi;

·       l’estensione delle missioni di Petersberg[7], integrandole con ulteriori compiti relativi alle missioni di disarmo, di consulenza ed assistenza in materia militare, di stabilizzazione al termine dei conflitti. L’articolo specifica inoltre che tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio;

·       l’istituzionalizzazione dell’Agenzia europea per la difesa, posta sotto l’autorità del Consiglio e incaricata di: individuare le esigenze operative; contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa; partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti; assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari. L’obiettivo è quello di mettere in evidenza il suo ruolo ed ottenere il consenso politico sui suoi orientamenti;

·       l’istituzione di un fondo iniziale per finanziare le attività preparatorie delle attività militari dell’Unione europea; il fondo dovrebbe facilitare il dispiegamento delle operazioni militari;

·       la semplificazione delle condizioni relative alla minoranza di blocco e al sistema dell’astensione costruttiva nel quadro delle decisioni PESC.

Il Trattato di Lisbona rafforza inoltre la solidarietà tra gli Stati membri attraverso:

·       la creazione di una clausola di solidarietà tra gli Stati membri in caso di attacco terroristico o di catastrofe naturale o di origine umana;

·       la creazione di una clausola di aiuto e assistenza in caso di aggressione armata.

Sotto il profilo del controllo parlamentare in tale ambito, il Parlamento europeo acquisisce in linea generale il diritto di essere informato (o consultato), il diritto di controllo (interrogazioni, dibattiti) e di voto del bilancio PESC.

Si ricorda infatti che, in base al Trattato di Lisbona, il Parlamento europeo è consultato regolarmente dall’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune, sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune edè tenuto al corrente della sua evoluzione. L’Alto rappresentante provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all’informazione del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e all’Alto rappresentante. Il Trattato prevede inoltre che il Parlamento europeo svolga due volte l’anno il dibattito sui progressi compiuti nell’attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e difesa comune.

La competenza della Corte di giustizia è invece limitata alla delimitazione fra la PESC e gli altri settori di intervento dell'UE nonché al controllo della legalità delle decisioni europee che comportano misure restrittive nei confronti dei privati.

La cooperazione strutturata

Come anticipato, il Trattato di Lisbona dispone che gli Stati membri che rispondano ai criteri più elevati di capacità militari e che hanno sottoscritto gli impegni sulle capacità militari previsti dagli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente[8], possano stabilire una cooperazione strutturata permanente nell’ambito dell’Unione.La procedura prevede chegli Stati membri intenzionati a partecipare alla cooperazione strutturata notifichino la loro intenzione al Consiglio e all’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Entro tre mesi dalla notificazione il Consiglio adotta una decisione che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell’Alto rappresentante.

Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e all’Alto rappresentante. Il Consiglio adotta una decisione che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata[9], previa consultazione dell’Alto rappresentante. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto.

Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consiglio può adottare una decisione che sospende la partecipazione di questo Stato. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Partecipano alla votazione solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione termina. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle suddette, sono adottate all'unanimità. Ai fini della disposizione in questione, l'unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

Il Protocollo n. 10 in materia di cooperazione strutturata permanente prevede, agli artt. 1 e 2, che essa sia aperta ad ogni Stato membro che si impegni, in particolare, a:

·   procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità di difesa;

·   fornire entro il 2010, sia a titolo nazionale, sia come componente di gruppi multinazionali di forze, unità di combattimento capaci di intraprendere le missioni  previste entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere alle richieste dell’ONU e sostenerle per un periodo iniziale di 30 giorni, prorogabile di 120 giorni;

·   riesaminare regolarmente gli obiettivi relativi al livello delle spese di investimento in materia di equipaggiamenti di difesa, alla luce della situazione internazionale e delle responsabilità dell’Unione;

·   ravvicinare, nella misura del possibile, gli strumenti di difesa e prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, interoperabilità, flessibilità e capacità di dispiegamento delle forze;

·   cooperare per assicurare l’adozione delle misure necessarie per colmare le lacune che siano state constatate nel quadro del meccanismo di sviluppo delle capacità;

·   partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei nel quadro delle attività promosse dall’Agenzia europea per la difesa.

L’art. 3 stabilisce che l’Agenzia europea per la difesa contribuisca alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri partecipanti in materia di capacità.

Il Servizio diplomatico comune

Come anticipato, il Trattato di Lisbona prevede l'istituzione di un “Servizio europeo per l’azione esterna” (SEAE) con il compito di assistere l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza[10].

L’organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l’azione esterna saranno stabiliti da una decisione del Consiglio, che delibera su proposta dell’Alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione europea.

Il Trattato prevede che tale Servizio lavori in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri e sia composto da funzionari dei servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio, della Commissione europea e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.

Gli eventuali punti da precisare, da parte della futura decisione su organizzazione e funzionamento del Servizio europeo per l’azione esterne, sono:

·       il tipo di relazione tra il futuro Servizio europeo e le direzioni generali della Commissione europea coinvolte nei vari profili dell’azione esterna, e l’esistente rete degli uffici di delegazione della Commissione europea che già svolgono, a nome dell’Unione europea, attività diplomatica, di rappresentanza e di assistenza allo sviluppo nei paesi terzi;

·       la collocazione amministrativa del Servizio europeo, tra i servizi della Commissione europea, quelli dal Consiglio dell’UE o in modo autonomo dalle strutture amministrative già esistenti;

·       la dimensione globale delle risorse di personale assegnato;

·       le modalità di cooperazione con i servizi diplomatici nazionali.

Il Parlamento europeo ha approvato il 22 ottobre 2009 una risoluzione sul SEAE, nella quale, tra l'altro, ribadisce che:

-   il SEAE deve essere composto da funzionari scelti in base al merito, mediante una procedura aperta e trasparente, e provenienti, in proporzione corretta e rispettosa dell'equilibrio geografico, dalla Commissione, dal Consiglio e dai servizi diplomatici nazionali;

-   le delegazioni della Commissione esistenti in Paesi terzi, gli uffici di collegamento del Consiglio e, per quanto possibile, gli uffici dei rappresentanti speciali dell'Unione europea dovrebbero essere unificati per formare "ambasciate dell'Unione", che risponderebbero all'Alto rappresentante;

-   in quanto servizio sui generis da un punto di vista organizzativo e di bilancio, il SEAE dovrebbe essere integrato nella struttura amministrativa della Commissione, ai fini di una piena trasparenza; come stabilito nel Trattato di Lisbona, il Servizio dovrebbe essere soggetto alle decisioni del Consiglio nei settori tradizionali della politica esterna (la PESC e la PESD) e, nel settore delle relazioni esterne comunitarie, alle deliberazioni della Commissione;

-   l'Alto rappresentante dovrebbe impegnarsi a informare la commissione affari esteri e la commissione sviluppo del Parlamento in merito alle sue nomine a posti di alto livello in seno al SEAE e ad accordare a dette commissioni la conduzione di audizioni con le persone nominate;

-   sarebbe auspicabile istituire una Scuola europea di diplomazia che, in stretta cooperazione con gli organi competenti degli Stati membri, fornisca ai funzionari una preparazione basata su programmi di studi armonizzati e uniformi.

Il Consiglio europeo del 30 ottobre 2009 ha approvato una relazione sul SEAE nella quale, in consonanza con quanto auspicato dal PE, propone che le assunzioni in seno al SEAE vengano effettuate mediante una procedura trasparente basata sul merito, allo scopo di assicurare i più elevati standard di competenza, efficienza e integrità, garantendo nel contempo un adeguato equilibrio geografico. Dovrebbero inoltre essere intraprese iniziative per fornire al personale del SEAE un'adeguata formazione comune. Inoltre, il Consiglio condivide l'idea che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le delegazioni della Commissione diventino delegazioni dell'Unione sotto l'autorità dell'Alto rappresentante e facciano parte della struttura del SEAE; esse dovrebbero lavorare in stretta cooperazione con i servizi diplomatici degli Stati membri.

A differenza del Parlamento europeo, invece, il Consiglio sottolinea che:

·         il SEAE dovrebbe essere un servizio sui generis distinto dalla Commissione e dal segretariato del Consiglio, e dovrebbe disporre di autonomia in termini di bilancio amministrativo e gestione del personale;

·         la procedura di assunzione del personale dovrebbe coinvolgere rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del Segretariato Generale del Consiglio (non il PE).

Per consentire all'Alto Rappresentante di condurre la politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), secondo quanto indicato nella relazione approvata dal Consiglio europeo, la direzione gestione delle crisi e pianificazione (CMPD), la capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) e lo Stato maggiore dell'UE (EUMS) dovrebbero far parte del SEAE, tenendo al tempo stesso pienamente conto delle specificità di tali strutture e preservando le loro particolari funzioni, procedure e dotazioni di personale. Tali strutture costituiranno un'entità posta sotto l'autorità e la responsabilità dirette dell'Alto Rappresentante.

Dal punto di vista dell'iter procedurale, il Consiglio europeo ha deciso che l'Alto rappresentante presenti la sua proposta sull'organizzazione del SEAE in modo che la decisione possa essere adottata entro l'aprile 2010.

Nel 2012 dovrebbe essere presentata una prima relazione sull’operativita' del SEAE, mentre un riesame completo del funzionamento e dell'organizzazione, seguito - se necessario - da una revisione della decisione, dovrebbe aver luogo nel 2014.

Intervenendo il 18 dicembre 2009 al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), il direttore generale per le relazioni esterne della Commissione, Vale de Almeida, avrebbe confermato la volontà della baronessa Ashton di consultare gli Stati membri anche nella fase di definizione della proposta sull’organizzazione del SEAE (che rientrerebbe in realtà nelle sue competenze esclusive) attraverso il coinvolgimento su base continuativa e strutturata del Coreper e l’inserimento di tre Rappresentanti permanenti nel gruppo di alto livello che dovrà assisterla nella definizione di detta proposta. Il direttore generale avrebbe segnalato la complessità del lavoro, ricordando che le proposte da elaborare sono in realtà quattro e riguardano: la decisione sullo stabilimento del SEAE; la modifica del regolamento finanziario; la modifica dello statuto dei funzionari; lo strumento di bilancio che dovrà definire gli stanziamenti necessari alla realizzazione del servizio.

Come risulta da notizie di stampa (Agence Europe del 30 gennaio), il 29 gennaio 2010 la Ashton avrebbe creato il citato gruppo di alto livello, composto da tredici personalità, tra le quali i rappresentanti permanenti dei paesi del “trio presidenziale”, Spagna, Belgio e Ungheria.

 


Normativa di riferimento

 


 

 

L. 1 aprile 1981 n. 121.
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
(art. 16)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1981, n. 100, S.O.

 

 

Art. 16.

Forze di polizia.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

 

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

 

 

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica (22).

 

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato (23) (24).

 

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso (25).

 

 

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(22)  Vedi, anche, l'art. 32, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298.

(23)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 342 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, secondo comma, e 43, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.

(24)  Vedi, anche, l'art. 32, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298.

(25)  Vedi, anche, l'art. 26, D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155.

 

 


 

 

L. 31 marzo 2000 n. 78.
Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia
(art. 1)

 

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Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 2000, n. 79.

 

Capo I - Norme di delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato

 

Art. 1. 

Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri.

1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.

 

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'àmbito del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

 

1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, in conformità con l'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

 

2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;

 

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;

 

4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonché, ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;

 

5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero;

 

6) assistenza ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territorio nazionale, concorso al servizio di mobilitazione;

 

b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione del ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti che si rendessero necessari;

 

c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:

 

1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

 

2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialità anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento e di avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente, assicurare la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

 

3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuare mediante riduzione delle consistenze organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate;

 

4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed eventualmente adeguare le modalità di ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;

 

5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi nonché l'abrogazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.

 

3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

 

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8 (2).

 

 

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(2)  In attuazione della delega contenuta nel presente articolo vedi il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297 e il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298.

 


 

D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297.
Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78
(artt. 1-3 e 5)

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2000, n. 248, S.O.

 

 Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

Finalità del decreto.

1. Allo scopo di assicurare efficienza, economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, il presente decreto disciplina il riordino della struttura organizzativa e funzionale dell'Arma.

 

2. Il riordino di cui al comma 1, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25, è attuato attraverso:

 

a) l'adeguamento dei compiti militari, con conseguente definizione delle modalità di partecipazione dei reparti dell'Arma all'assolvimento di tali compiti;

 

b) la ridefinizione della struttura ordinativa, conferendo caratterizzazioni funzionali ai vari livelli gerarchici, che evitino duplicazioni di attività ed accrescano le capacità operative dell'organizzazione territoriale dell'Arma, con particolare riferimento alla stazione carabinieri;

 

c) l'adeguamento dei livelli gerarchici alla rilevanza delle funzioni di comando ed alle connesse responsabilità dirigenziali, anche in ragione delle corrispondenti articolazioni della pubblica amministrazione;

 

d) la riorganizzazione del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo mediante l'attribuzione delle relative attività a poli funzionali interregionali a competenza per aree, con la conseguente riduzione degli oneri di gestione e il recupero di risorse in favore dell'attività operativa svolta dai minori livelli ordinativi;

 

e) la soppressione e la riorganizzazione di reparti, enti o unità per razionalizzare la catena di comando e controllo.

 

 

Art. 2. 

Dipendenze.

1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'àmbito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore.

 

2. L'Arma dei carabinieri dipende:

 

a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;

 

b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

 

3. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo:

 

a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche;

 

b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento ed il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 2 lettera b), nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.

 

4. I reparti dell'Arma costituiti nell'àmbito di dicasteri, organi o Autorità nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e Autorità. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'àmbito interforze, dei Comandi e degli Organismi alleati in Italia ed all'estero, ovvero delle singole Forze Armate, dipendono, tramite i relativi Comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata.

 

 

Art. 3. 

Compiti.

1. L'Arma dei carabinieri espleta i compiti previsti dal presente decreto, dal regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, nonché da altre leggi e regolamenti vigenti.

 

2. L'Arma dei carabinieri esercita funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica ai sensi della legislazione vigente.

 

3. L'Arma, quale struttura operativa nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede prioritariamente ad assicurare la continuità del servizio d'istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità. Concorre inoltre a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi.

 

4. L'Arma svolge compiti di Polizia militare, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto e delle altre disposizioni vigenti in materia.

 

5. Alle attività di raccolta delle informazioni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

 

 

Art. 5. 

Partecipazione ad operazioni militari in Italia ed all'estero.

1. L'Arma dei carabinieri, sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa:

 

a) concorre alla difesa integrata del territorio nazionale. Il concorso è definito, in accordo con il Comandante Generale dell'Arma, dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, responsabili dell'approntamento e dell'impiego dei rispettivi dispositivi di difesa;

 

b) partecipa alle operazioni militari all'estero.

 

2. Nell'àmbito delle operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, l'Arma dei carabinieri partecipa anche ad operazioni per il mantenimento ed il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza ed ordinata convivenza nelle aree d'intervento. Concorre, altresì, ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione ed al ripristino dell'operatività dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze Armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione.

 

3. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, i comandanti dell'Arma dei carabinieri, analogamente agli altri comandanti militari, vigilano, in concorso, ove previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.

 

 


Documentazione

 


 

 

Consiglio europeo di Colonia

3 - 4 giugno 1999

 

Conclusioni della Presidenza

(Allegati)

 

 

ALLEGATO III - DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SUL RAFFORZAMENTO DELLA POLITICA EUROPEA COMUNE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA

1. Noi, membri del Consiglio europeo, siamo determinati a far sì che l'Unione europea svolga appieno il suo ruolo sulla scena internazionale. A tale scopo, intendiamo fornire all'Unione europea i mezzi e le capacità necessari perché possa assumere le proprie responsabilità per quanto riguarda una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa . Il lavoro intrapreso su iniziativa della Presidenza tedesca e l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam ci consentono oggi di compiere un passo in avanti decisivo.

Nel perseguire i nostri obiettivi in materia di politica estera e di sicurezza comune e la definizione progressiva di una politica di difesa comune siamo convinti che il Consiglio debba poter decidere nell'intero ambito della prevenzione dei conflitti e delle attività di gestione delle crisi definite nel trattato sull'Unione europea, i cosiddetti "compiti di Petersberg". A tal fine, l'Unione deve avere la capacità di condurre azioni in modo autonomo, potendo contare su forze militari credibili, i mezzi per decidere di farle intervenire e la disponibilità a farlo, al fine di rispondere alle crisi internazionali senza pregiudizio per le azioni della NATO. L'UE aumenterà pertanto la propria capacità di contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite.

2. Siamo convinti che, per potere svolgere appieno i suoi compiti nel settore della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi, l'Unione europea debba disporre di capacità e di strumenti appropriati. Ci impegniamo pertanto a sviluppare ulteriormente capacità militari europee più efficaci, a partire da quelle già esistenti a livello nazionale, binazionale e multinazionale nonché a rafforzare le nostre capacità a tal fine.

Ciò richiede il mantenimento di uno sforzo di difesa sostenuto, l'attuazione dei necessari adeguamenti e in particolare il rafforzamento delle nostre capacità nei settori dell'informazione, dei trasporti strategici, del comando e del controllo. È inoltre necessario adeguare, addestrare e riunire le forze europee nazionali e multinazionali.

Riconosciamo inoltre la necessità di compiere sforzi sostenuti per rafforzare la base di difesa industriale e tecnologica, che vogliamo sia competitiva e dinamica. Siamo determinati a promuovere la ristrutturazione delle industrie europee della difesa tra gli Stati interessati. Ci adopereremo di conseguenza per una più stretta ed efficiente collaborazione con l'industria della difesa. Cercheremo di compiere ulteriori progressi per quanto riguarda l'armonizzazione delle esigenze in campo militare nonché la pianificazione e l'approvvigionamento degli armamenti, che verranno ritenuti appropriati dagli Stati membri.

3. Ci rallegriamo dei risultati del Vertice NATO di Washington per quanto riguarda il sostegno della NATO al processo avviato dall'UE e la sua conferma che un ruolo più efficace dell'Unione europea nella prevenzione dei conflitti e nella gestione delle crisi contribuirà a dare vitalità ad un'Alleanza rinnovata. Nell'attuare questo processo avviato dall'UE, garantiremo lo sviluppo di una reciproca ed efficace consultazione, cooperazione e trasparenza tra l'Unione europea e la NATO.

Intendiamo sviluppare un'efficace gestione delle crisi sotto la guida dell'UE nel cui quadro gli Stati membri dell'UE, siano essi membri della NATO o neutrali e non alleati, possano partecipare pienamente e su un piano di parità alle operazioni dell'UE.

Adotteremo i necessari meccanismi per consentire agli alleati e ai partner europei che non sono membri dell'UE di partecipare nella più ampia misura possibile a tale impresa.

4. Approviamo e adottiamo pertanto la relazione elaborata dalla Presidenza tedesca, che rispecchia il consenso raggiunto tra gli Stati membri.

5. Siamo adesso determinati a compiere un nuovo passo nella costruzione dell'Unione europea. A tal fine incarichiamo il Consiglio "Affari Generali" di preparare i presupposti e le misure necessari per raggiungere questi obiettivi, compresa la definizione delle modalità per l'inclusione nell'Unione di quelle funzioni dell'UEO che saranno necessarie all'UE per far fronte alle sue nuove responsabilità nell'ambito dei compiti di Petersberg. A questo proposito, l'obiettivo perseguito è l'adozione delle necessarie decisioni entro la fine del 2000. In tale circostanza, l'UEO in quanto organizzazione avrebbe esaurito il suo scopo. Ciò non recherà pregiudizio alle diverse posizioni degli Stati membri rispetto alle garanzie di difesa collettiva. L'Alleanza resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi Stati membri.

Invitiamo pertanto la Presidenza finlandese a proseguire i lavori nell'ambito del Consiglio "Affari generali" sulla base della presente dichiarazione e della relazione della Presidenza al Consiglio europeo di Colonia. Auspichiamo una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori da parte della Presidenza finlandese al Consiglio europeo di Helsinki.

 

Relazione della Presidenza sul rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa

1. Introduzione

Il trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1· maggio, prevede il rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC), compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune come previsto dall'articolo 17 del TUE. Il trattato prevede altresì la possibilità di integrare l'UEO nell'UE, qualora il Consiglio europeo decida in tal senso.

Il Consiglio europeo di Vienna si è compiaciuto del nuovo slancio impresso al dibattito su una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa. Esso ha ritenuto che affinché l'Unione europea possa svolgere appieno il suo ruolo sulla scena internazionale la PESC debba poter contare su capacità operative credibili. Si è inoltre rallegrato della dichiarazione franco—britannica fatta il 4 dicembre 1998 a St. Malo. Il Consiglio europeo ha invitato la Presidenza tedesca a proseguire i lavori al riguardo e ha convenuto di riesaminare la questione nella riunione di Colonia. A tal fine l'argomento è stato discusso dai Ministri degli esteri nella riunione informale tenuta a Reinhartshausen il 13 e 14 marzo e al Consiglio "Affari generali" del 17 maggio.

Il Vertice della NATO di Washington si è rallegrato del nuovo slancio che il trattato di Amsterdam ha impresso al rafforzamento di una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa, ed ha confermato che un ruolo europeo più forte contribuirà alla vitalità dell'Alleanza nel XXI secolo.

Il Vertice NATO ha inoltre sottolineato che lo sviluppo della PESC, come auspicato nel trattato di Amsterdam, sarebbe compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune instaurata nell'ambito del trattato di Washington. Tale processo porterà ad un più elevato grado di complementarità, cooperazione e sinergia.

Nella riunione del Consiglio dei Ministri dell'UEO del 10 e 11 maggio la questione è stata discussa sulla base della riflessione informale avviata nella riunione di detto Consiglio svoltasi a Roma. Gli Stati membri intraprenderanno azioni in linea con le conclusioni dell'inventario delle capacità di difesa europee che è attualmente svolto dall'UEO.

2. Principi orientativi

L'obiettivo perseguito è il rafforzamento della PESC mediante lo sviluppo di una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa. Ciò richiede una capacità d'agire in modo autonomo che possa contare su capacità militari credibili, nonché su organi decisionali appropriati. Le decisioni sulle azioni da intraprendere verrebbero prese nel contesto della PESC secondo procedure appropriate per rispecchiare il carattere specifico delle decisioni in questo settore. Il Consiglio dell'Unione europea sarebbe così in grado di decidere sull'intero spettro degli strumenti politici, economici e militari di cui dispone nel far fronte alle situazioni di crisi. L'Unione europea si è impegnata a preservare la pace e a rafforzare la sicurezza internazionale conformemente ai principi della Carta dell'ONU nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, come previsto nell'articolo 11 del TUE.

Il trattato di Amsterdam incorpora nel trattato i compiti di Petersberg ("le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione delle crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace").

I nostri sforzi dovrebbero quindi essere volti in particolar modo a far sì che l'Unione europea abbia a disposizione le capacità (anche militari) necessarie e le strutture appropriate ad un'efficace capacità decisionale nella gestione delle crisi nell'ambito dei compiti di Petersberg. Questo è il settore in cui maggiormente urge una capacità d'agire europea. Lo sviluppo di una capacità di gestione delle crisi militari deve essere considerato un'attività nel contesto della PESC (titolo V TUE) ed un elemento della graduale definizione di una politica comune di difesa in conformità dell'articolo 17 del TUE.

L'Alleanza atlantica rimane il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri. Gli impegni a norma dell'articolo 5 del trattato di Washington e dell'articolo V del trattato di Bruxelles saranno in ogni caso salvaguardati per gli Stati membri che sono parte di tali trattati. La politica dell'Unione lascia impregiudicato il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

3. Processi decisionali

Per quanto riguarda i processi decisionali dell'UE in materia di politica di sicurezza e di difesa, devono essere adottate le necessarie disposizioni per garantire il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni "Petersberg" dirette dall'UE, affinché quest'ultima possa decidere e condurre efficacemente siffatte operazioni.

Inoltre l'UE dovrà disporre di mezzi di analisi delle situazioni, di fonti di informazione nonché di mezzi per effettuare la pertinente pianificazione strategica.

Ciò potrebbe richiedere in particolare:

Potrebbe essere necessario affrontare altre questioni di ordine istituzionale.

Le decisioni relative alle attività di gestione delle crisi, in particolare le decisioni che hanno implicazioni militari o in materia di difesa, saranno prese conformemente all'articolo 23 del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri conserveranno in ogni circostanza il diritto di decidere se e quando spiegare le proprie forze nazionali.

4. Attuazione

Per quanto riguarda le capacità militari, gli Stati membri dovranno creare ulteriori forze (compresi i relativi quartieri generali) in grado di condurre anche operazioni di gestione delle crisi, senza inutili duplicazioni. Le principali caratteristiche di dette forze comprendono la schierabilità, la sostenibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la mobilità.

Per l'efficace attuazione delle operazioni dirette dall'UE, l'Unione europea dovrà determinare, a seconda delle esigenze del caso, se condurre:

Per quanto riguarda le operazioni dirette dall'UE senza il ricorso a mezzi e capacità della NATO, l'Unione europea potrebbe avvalersi di mezzi nazionali o multinazionali europei preindividuati dagli Stati membri. Ciò renderà necessario utilizzare strutture di comando nazionali che assicurino una rappresentatività a livello multinazionale nei quartieri generali, oppure avvalersi di strutture di comando esistenti nell'ambito di forze multinazionali. Ulteriori sforzi saranno necessari al fine di potenziare la capacità delle forze europee multinazionali e nazionali di reagire alle situazioni di crisi.

Per le operazioni condotte dall'UE con il ricorso a mezzi e capacità della NATO, comprese le intese relative al comando europeo, l'accento dovrebbe essere posto in particolare sui seguenti aspetti:

5. Modalità di partecipazione e di cooperazione

Una valida politica europea di sicurezza e di difesa richiederà quanto segue:




 

 

Consiglio europeo di Helsinki

10 e 11 dicembre 1999

Conclusioni della Presidenza

 

 

II. POLITICA EUROPEA COMUNE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA

25. Il Consiglio europeo adotta le due relazioni della Presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori (vedasi allegato IV) sullo sviluppo della capacità di gestione militare e non militare delle crisi da parte dell'Unione europea nel quadro di una rafforzata politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa.

26. L'Unione contribuirà alla sicurezza e alla pace internazionali conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione riconosce al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

27. Il Consiglio europeo sottolinea la propria determinazione a sviluppare una capacità decisionale autonoma e, ove non sia impegnata la NATO nel suo complesso, a lanciare e condurre operazioni militari dirette dall'UE in risposta a crisi internazionali. Questo processo eviterà sovrapposizioni inutili e non implicherà la creazione di un esercito europeo.

28. Basandosi sugli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Colonia e sulle relazioni della Presidenza, il Consiglio europeo ha convenuto in particolare quanto segue:

29. Il Consiglio europeo invita la futura Presidenza, unitamente al Segretario Generale/Alto Rappresentante, a proseguire prioritariamente, nell'ambito del Consiglio "Affari generali", i lavori sull'insieme degli aspetti delle relazioni, compresi la prevenzione dei conflitti e un comitato per la gestione civile delle crisi. La futura Presidenza è invitata a elaborare una prima relazione di avanzamento per il Consiglio europeo di Lisbona e una relazione globale, da presentare al Consiglio europeo di Feira, contenente le raccomandazioni e le proposte adeguate, nonché un'indicazione della necessità o meno di un'eventuale modifica del trattato. Il Consiglio "Affari generali" è invitato ad avviare l'attuazione di tali decisioni, istituendo nell'ambito del Consiglio a decorrere dal marzo 2000 gli organi e le strutture interinali convenuti, conformemente alle attuali disposizioni del trattato.

(omissis)

 

ALLEGATO IV

RELAZIONI DELLA PRESIDENZA AL CONSIGLIO EUROPEO DI HELSINKI SUL "RAFFORZAMENTO DELLA POLITICA EUROPEA COMUNE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA" E SULLA "GESTIONE NON MILITARE DELLE CRISI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA"

La Presidenza ha risposto in via prioritaria al mandato conferitole dal Consiglio europeo di Colonia di rafforzare la politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa proseguendo i lavori sugli aspetti militari e non militari della gestione delle crisi. Detti lavori si sono basati sulle disposizioni del trattato sull'Unione europea e sui principi orientativi convenuti a Colonia, che sono stati riaffermati dagli Stati membri.

Ne sono risultate due distinte relazioni al Consiglio europeo sullo stato di avanzamento dei lavori, che sono concepite come complementari. Le relazioni propongono misure concrete e forniscono orientamenti per i futuri lavori al fine di adottare, entro il 2000, le decisioni necessarie per gli obiettivi fissati a Colonia. Durante la Presidenza portoghese si esaminerà la questione della necessità o meno di un'eventuale modifica del trattato.

Per assumere le loro responsabilità nell'intero ambito della prevenzione dei conflitti e delle attività di gestione delle crisi definite nel trattato sull'Unione europea, i cosiddetti "compiti di Petersberg", gli Stati membri hanno deciso di sviluppare capacità militari più efficaci e di istituire nuove strutture politiche e militari per tali compiti. Al riguardo, l'Unione si prefigge di conseguire una capacità autonoma di prendere decisioni e, in assenza di un impegno dell'intera NATO, di lanciare e condurre operazioni militari dirette dall'UE in risposta a crisi internazionali.

Anche per assumere tali responsabilità, l'Unione migliorerà e renderà più efficace l'uso delle risorse destinate alla gestione civile delle crisi, in cui l'Unione e gli Stati membri hanno già notevole esperienza. Sarà prestata particolare attenzione alla capacità di reazione rapida.

Tutte queste misure saranno adottate a sostegno della Politica estera e di sicurezza comune e rafforzeranno ed amplieranno il ruolo globale esterno dell'Unione. Con il potenziamento e la concertazione degli strumenti militari e civili di risposta alle crisi, l'Unione sarà in grado di avvalersi dell'intera gamma di strumenti che includono l'attività diplomatica, l'assistenza umanitaria e le misure economiche nonché le operazioni civili di mantenimento dell'ordine e le operazioni militari di gestione delle crisi.

La NATO resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri e continuerà a svolgere un ruolo importante nella gestione delle crisi.

Lo sviluppo della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa avverrà senza pregiudicare gli impegni a norma dell'articolo 5 del trattato di Washington e dell'articolo V del trattato di Bruxelles, che saranno salvaguardati per gli Stati membri parti di tali trattati, e lascerà impregiudicato il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

Saranno prese ulteriori iniziative per garantire pienamente la consultazione reciproca, la cooperazione e la trasparenza fra l'UE e la NATO.

L'Unione contribuirà alla sicurezza e alla pace internazionali conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione riconosce al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Attenendosi agli obiettivi e ai principi della Carta sulla sicurezza europea dell'OSCE, l'Unione coopererà con l'ONU, l'OSCE, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali in modo sinergico per quanto concerne la promozione della stabilità, il tempestivo allarme, la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la ricostruzione postbellica.


 

Consiglio europeo di Nizza 7, 8 e 9 dicembre 2000

Conclusioni della Presidenza

(omissis)

ALLEGATO VI

 

RELAZIONE DELLA PRESIDENZA

 

SULLA POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA

 

 

 

Introduzione

 

Gli sforzi intrapresi dopo i Consigli europei di Colonia, Helsinki e Feira sono volti a dotare l'Unione europea dei mezzi necessari per svolgere appieno il suo ruolo sulla scena internazionale e a far sì che essa possa assumersi le proprie responsabilità nelle situazioni di crisi, integrando la gamma di strumenti di cui dispone già con una capacità autonoma di decisione e azione nel settore della sicurezza e della difesa. Dinanzi alle crisi la specificità dell'Unione consiste nella capacità di mobilitare un'ampia serie di mezzi e strumenti sia civili sia militari da cui deriva una capacità globale di gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti al servizio degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune.

 

Sviluppando questa capacità autonoma di prendere decisioni e, ove la NATO non sia impegnata nel suo complesso, di lanciare e condurre operazioni militari dirette dell'Unione europea in risposta a crisi internazionali, l'Unione stessa sarà in grado di assolvere tutti i compiti di Petersberg definiti nel trattato sull'Unione europea: missioni umanitarie e di soccorso, attività di mantenimento della pace e missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese missioni tese al ristabilimento della pace. Ciò non comporta la creazione di un esercito europeo. Il coinvolgimento di mezzi nazionali da parte degli Stati membri in tali operazioni si basa sulla loro decisione sovrana. Per gli Stati membri interessati la NATO resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri e continuerà a svolgere un ruolo importante nella gestione delle crisi. Lo sviluppo della PESD contribuirà a conferire vitalità ad un collegamento transatlantico rinnovato e si tradurrà inoltre in un vero partenariato strategico tra l'UE e la NATO per la gestione delle crisi nel rispetto dell'autonomia decisionale delle due organizzazioni.

 

Lo sviluppo della politica europea in materia di sicurezza e di difesa rafforza il contributo dell'Unione alla pace e alla sicurezza internazionali secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione europea riconosce al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

 

L'utilità della cooperazione tra l'Unione e le Nazioni Unite, nonché l'OSCE e il Consiglio d'Europa, che andrà di pari passo con lo sviluppo delle capacità dell'Unione riguardo alla gestione delle crisi e alla prevenzione dei conflitti, è stata sottolineata nel quadro dei lavori condotti sotto la Presidenza. In questo contesto il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha inoltre presentato una proposta volta ad instaurare una cooperazione più stretta fra l'UE e le Nazioni Unite. L'Unione europea si compiace a tale riguardo dei recenti contatti fra il Segretario generale delle Nazioni Unite, il Segretario Generale/Alto Rappresentante, la Presidenza e la troika dell'UE.

 

Lo sviluppo delle capacità europee di gestione delle crisi amplia la gamma di strumenti di risposta alle crisi di cui dispone la comunità internazionale. In particolare gli sforzi intrapresi consentiranno all'Europa di reagire con maggior efficacia e coerenza alle richieste poste da organizzazioni con funzioni guida, quali l'ONU o l'OSCE. Tale sviluppo è parte integrante del rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune.

 

Nel presentare la presente relazione la Presidenza ha preso atto del fatto che la Danimarca ha ricordato il protocollo n. 5 allegato al trattato di Amsterdam sulla posizione di questo paese.

 

I. SVILUPPO DELLE CAPACITA' MILITARI E RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA CIVILI DI GESTIONE DELLE CRISI

 

1) Elaborazione dell'obiettivo primario e degli obiettivi di capacità militari fissati a Helsinki

 

La sfida principale a cui sono confrontati gli Stati membri è lo sviluppo di capacità militari che possono essere messe a disposizione dell'UE per gestire le crisi. In questo settore occorre concentrare gli sforzi degli Stati membri.

 

Dalla conferenza sull'impegno di capacità, svoltasi a Bruxelles il 20 novembre, è emerso che gli europei, con i loro contributi, sono in grado di soddisfare pienamente sul piano quantitativo le esigenze individuate in base ai diversi tipi di missioni di gestione delle crisi rientranti nell’obiettivo primario fissato ad Helsinki.

 

In quell'occasione gli Stati membri hanno altresì manifestato la volontà di adoperarsi nella misura necessaria per migliorare ulteriormente le loro capacità operativa al fine di soddisfare pienamente le necessità connesse ai compiti di Petersberg più impegnativi, in particolare quanto a disponibilità, schierabilità, sostenibilità nel tempo e interoperabilità. Per ciò che concerne gli obiettivi di capacità collettive gli Stati membri hanno convenuto di proseguire i loro sforzi nei settori del controllo e del comando, delle informazioni e dei trasporti strategici aerei e navali.

 

Il Consiglio ha approvato la dichiarazione di impegno di capacità militari, pubblicata al termine della sessione del 20 novembre, nonché l'istituzione di un meccanismo di valutazione delle capacità militari.

 

Esso consentirà all'UE di assicurare il follow-up e facilitare progressi verso la realizzazione degli impegni assunti in vista del raggiungimento dell'obiettivo primario, di riesaminare i suoi obiettivi se mutano le circostanze e di assicurare altresì la coerenza degli impegni assunti in sede UE e, per i paesi interessati, la coerenza con gli obiettivi approvati nel quadro della pianificazione della NATO e del processo di pianificazione e di revisione del partenariato per la pace. I documenti in cui figurano questi temi sono allegati alla presente relazione.

 

Negli incontri ministeriali con gli Stati europei membri della NATO non appartenenti all'Unione europea e altri paesi candidati all'adesione, seguiti alla conferenza suddetta, questi Stati hanno annunciato che verseranno ulteriori contributi in vista della loro partecipazione ad operazioni dirette dall'UE. Gli Stati membri accolgono con favore questo impegno che amplia e rafforza le capacità disponibili per operazioni di gestione delle crisi dirette dall'UE.

 

2) Definizione e messa in atto delle capacità dell'UE nel settore degli aspetti civili della gestione delle crisi

 

L'Unione europea ha portato avanti lo sviluppo delle capacità civili nei quattro settori prioritari fissati dal Consiglio europeo di Feira: polizia, rafforzamento dello stato di diritto, rafforzamento dell'amministrazione civile e della protezione civile. I lavori hanno privilegiato l'attuazione dell'obiettivo concreto in materia di polizia secondo cui gli Stati membri dovrebbero fornire, entro il 2003, 5000 agenti di polizia per le missioni internazionali, 1000 dei quali dovrebbero poter essere dispiegati in meno di 30 giorni. Un altro tema ha riguardato la definizione degli obiettivi concreti riguardo al rafforzamento dello stato di diritto. I lavori del Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi hanno permesso di compiere progressi notevoli nell'elaborazione dell'obiettivo riguardante le capacità di polizia, che sono sfociati nella messa a punto di un metodo e di concetti di impiego delle forze. Si tratta ora di concretare l'impegno degli Stati membri con una richiesta di contributi volontari. È stata inoltre individuata l'esigenza di dotare il Segretariato generale del Consiglio di un know-how permanente in materia di polizia.

 

I lavori relativi al rafforzamento dello stato di diritto, seconda priorità determinata a Feira, consentiranno di definire in questo settore obiettivi concreti coerenti con lo sviluppo delle capacità di polizia dell'Unione europea. Il seminario su questo tema, svoltosi a Bruxelles il 25 ottobre, ha permesso di compiere le prime riflessioni e di abbozzare degli orientamenti per il prosieguo dei lavori in sede di Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi. In tale contesto è stata costituita presso il Segretariato generale del Consiglio una base di dati per censire la capacità degli Stati membri in ordine al ripristino dei sistemi giudiziario e penitenziario.

 

Sono stati avviati lavori sulla cooperazione con l'ONU, l'OSCE e il Consiglio d'Europa che dovranno proseguire.

 

Il contributo degli Stati che non fanno parte dell'UE alle operazioni civili di gestione delle crisi dell'UE, in particolare le missioni di polizia, sarà esaminato in uno spirito positivo secondo modalità da definire.

 

In allegato figura un documento che illustra gli elementi essenziali dei lavori realizzati sugli aspetti civili della gestione delle crisi.

 

II. Creazione di strutture politiche e militari permanenti

 

Il processo avviato dopo il Consiglio europeo di Colonia è volto a far sì che l'Unione europea sia in grado di assumere la gestione delle crisi in tutti i suoi aspetti. Per svolgere appieno il suo ruolo sulla scena internazionale l'UE deve poter disporre della gamma completa degli strumenti richiesti da un approccio globale alla gestione delle crisi e, in particolare:

 

- sviluppare un approccio europeo coerente alla gestione delle crisi e alla prevenzione dei conflitti;

 

- assicurare la sinergia tra aspetti civili e militari della gestione delle crisi;

 

- assolvere all'intera serie dei compiti di Petersberg.

 

Per consentire all'Unione europea di assumere integralmente le sue responsabilità il Consiglio europeo decide di istituire gli organi permanenti politici e militari seguenti che dovranno essere pronti ad iniziare i lavori:

 

- Comitato politico e di sicurezza,

 

- Comitato militare dell'Unione europea,

 

- Stato maggiore dell'Unione europea.

 

Nell'allegato della presente relazione figurano i documenti che definiscono composizione, competenze e funzionamento di questi organi.

 

Il potenziamento delle risorse necessarie al funzionamento degli organi succitati, soprattutto dello Stato maggiore, dovrà essere attuato senza indugio.

 

Al fine di garantire l'efficacia e la coerenza nella gestione di una crisi relativamente agli aspetti civili e militari, si impone la messa a punto di un dispositivo che consenta l'uso sinergico degli strumenti civili e militari.

 

A questo riguardo si è preso atto con interesse di un documento (doc. 13957/1/00 REV 1 COR 1) presentato dal Segretario generale/Alto Rappresentante che delinea un quadro di riferimento. Inoltre il Segretariato generale del Consiglio ha diffuso un altro documento relativo alle procedure di gestione delle crisi e recante un allegato sul Centro di situazione. Esso sarà oggetto di un'analisi approfondita e, in seguito, di prove ed esercizi per essere eventualmente modificato alla luce dell'esperienza e, infine, convalidato.

 

Nel dispositivo di gestione delle crisi il CPS svolge un ruolo centrale nella definizione e nel follow-up della risposta dell'UE alle crisi. Il Segretario generale/Alto Rappresentante, che può presiedere il CPS, ha un ruolo d'impulso importante e contribuisce inoltre all'efficacia e alla visibilità dell'azione e della politica dell'Unione.

 

III. DISPOSIZIONI CHE CONSENTIRANNO, NELLA GESTIONE MILITARE DELLE CRISI DA PARTE DELL'UE, LA CONSULTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEGLI STATI EUROPEI MEMBRI DELLA NATO NON APPARTENENTI ALL'UE E DI ALTRI PAESI CANDIDATI ALL'ADESIONE ALL'UNIONE EUROPEA

 

Il progetto dell'UE è aperto. Per una gestione efficace delle crisi l'Unione europea auspica di poter beneficiare dei contributi degli Stati europei membri della NATO non appartenenti all'UE e di altri paesi candidati all'adesione, in particolare quelli che hanno manifestato la volontà e la capacità di mobilitare mezzi congrui per partecipare ai compiti di Petersberg.

 

Questa impostazione aperta deve naturalmente rispettare il principio dell'autonomia di decisione dell'Unione europea.

 

Nel porre in atto le disposizioni concertate a Feira la Presidenza ha dato avvio e sviluppato un dialogo regolare e sostanziale sulla PESD con i paesi interessati. Dopo la conferenza sull'impegno delle capacità hanno così avuto luogo incontri a livello ministeriale il 21 novembre. Il dialogo si è altresì sviluppato a livello di iPSC, che ha tenuto riunioni plenarie il 27 luglio, 2 ottobre e 17 novembre, nonché riunioni di esperti militari per definire i contributi dei paesi terzi agli obiettivi di capacità. Queste consultazioni si sono aggiunte alle riunioni svoltesi a titolo del dialogo politico dell'Unione con i suoi partner.

 

Il documento sulle disposizioni concernenti gli Stati europei membri della Nato non appartenenti all'UE e altri paesi candidati all'adesione all'Unione europea è allegato al presente documento. In conformità degli impegni assunti, tali disposizioni consentiranno di consultare regolarmente questi Stati al di fuori dei periodi di crisi e di associarli nella misura più ampia possibile alle operazioni militari dirette dall'UE qualora sorga una crisi.

 

IV. INTESE PERMANENTI IN MATERIA DI CONSULTAZIONE E COOPERAZIONE UE/NATO

 

In base alle decisioni adottate dal Consiglio di Feira e in stretta consultazione con la NATO l'Unione europea ha proseguito sotto la Presidenza francese i lavori preparatori per instaurare una relazione permanente ed efficace tra le due organizzazioni. I documenti qui allegati relativi agli accordi sulla consultazione, la cooperazione e la trasparenza con la NATO e sulle modalità di accesso dell'UE ai mezzi e alle capacità della NATO (Berlin plus) sono il contributo dell'UE ai lavori relativi alle future intese tra le due organizzazioni. L'UE attende la reazione positiva della NATO per poter mettere in atto tali accordi con soddisfazione reciproca.

 

Le consultazioni e la cooperazione tra l'UE la NATO verteranno sulle questioni di interesse comune inerenti alla sicurezza, alla difesa e alla gestione delle crisi al fine di consentire la risposta militare più adeguata alle crisi e di garantirne la gestione efficace, nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale delle due organizzazioni.

 

L'UE rammenta quanto consideri importanti l'utilizzazione, se necessario, della garanzia di accesso alle capacità di pianificazione e la presunzione di disponibilità di capacità e mezzi della Nato, previsti nel comunicato del vertice di Washington. Per la pianificazione operativa delle operazioni con il ricorso a mezzi e capacità della NATO l'Unione europea farà appello a quest'ultima. Quando l'Unione esaminerà le opzioni possibili per un'operazione, la messa a punto delle sue opzioni militari strategiche potrebbe comportare il contributo delle capacità di pianificazione della NATO.

 

L'UE sottolinea l'importanza di disposizioni appropriate che consentano l'accesso, per coloro che lo desiderano alle strutture dell'Alleanza allo scopo di facilitare, per quanto necessario, l'effettiva partecipazione di tutti gli Stati membri alle operazioni dirette dall'UE con il ricorso ai mezzi e alle capacità della NATO.

 

Gli incontri fra il Comitato politico e di sicurezza ad interim e il Consiglio atlantico, del 19 settembre e 9 novembre, hanno segnato una tappa decisiva nello sviluppo di una relazione di fiducia tra l'UE e la NATO. I lavori condotti nell'ambito dei gruppi ad hoc istituiti a Feira, nonché del gruppo di esperti in materia di capacità militari (HTF plus) hanno consentito di progredire nella trasparenza e nella cooperazione fra le due organizzazioni. L'accordo interinale in materia di sicurezza concluso dai due Segretari generali ha dato un impulso a questa relazione, autorizzando i primi scambi di documenti, e ha aperto la via a un accordo definitivo tra l'Unione europea e la NATO.

 

V. INTEGRAZIONE NELL'UE DELLE FUNZIONI PROPRIE DELL'UEO

 

L'Unione europea ha confermato l'intenzione di assumere la funzione di gestione delle crisi dell'UEO. A tale riguardo ha preso atto delle misure adottate dal Consiglio dei ministri dell'UEO a Marsiglia per stabilire quali conseguenze avranno le evoluzioni intervenute nell'ambito dell'UE per questa organizzazione.

 

Il Consiglio ha adottato le seguenti decisioni di massima relative all'integrazione nell'UE delle funzioni proprie dell'UEO nell'ambito dei compiti di Petersberg:

 

- creazione, sotto forma di agenzie di un "Centro satellitare" e di un "Istituto per gli studi sulla sicurezza" che incorporeranno gli elementi pertinenti delle attuali strutture corrispondenti dell'UEO;

 

- gestione diretta da parte dell'UE di una missione di cooperazione tecnica di polizia in Albania, che subentra al Multinational Advisory Police Element, di cui aveva affidato l'esecuzione all'UEO sulla base dell'articolo 17 del TUE. Il Consiglio ha preso atto della valutazione secondo cui la missione di sminamento in Croazia avrà raggiunto, nella forma attuale all'UEO, i propri obiettivi alla scadenza del suo mandato.

 

Il Consiglio ha inoltre convenuto di arricchire il dialogo transatlantico affidando all'Istituto per gli studi sulla sicurezza lo sviluppo di attività analoghe a quelle oggi svolte in seno al Foro transatlantico, secondo modalità da convenire intese a consentire la partecipazione a tali attività di tutti gli Stati interessati.

 

VI. ACCORDI SULLA CONSULTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI PARTNER POTENZIALI

 

A Feira è stato rammentato che la Russia, l'Ucraina, altri paesi europei con cui l'Unione intrattiene un dialogo politico ed altri paesi interessati, quali il Canada, potranno essere invitati a partecipare alle operazioni dirette dall'UE.

 

In tale prospettiva l'Unione propone di rafforzare il dialogo, la cooperazione e la consultazione sulle questioni concernenti la sicurezza e la difesa con i paesi interessati nel quadro degli accordi esistenti sulla base dei principi illustrati in appresso.

 

Nei periodi ordinari l'Unione provvederà a garantire scambi di informazioni sulle questioni connesse con la PESD e la gestione militare delle crisi mediante riunioni dedicate a tale argomento che si terranno, di norma, una volta a semestre a livello della troika del CPS. Riunioni supplementari saranno organizzate, se necessario, su decisione del Consiglio. In caso di crisi, all'atto di prendere in esame l'eventualità di un'operazione militare di gestione della crisi, tali consultazioni, condotte a livello di troika o dal Segretario generale/Alto Rappresentante, costituiranno il quadro che consentirà di procedere a scambi di vedute e a discussioni sull'eventuale partecipazione dei partner potenziali.

 

L'Unione europea ha già espresso il suo compiacimento per l'interesse manifestato dal Canada, paese con il quale si terranno consultazioni intensificate in periodi di crisi. La partecipazione del Canada rivestirà un interesse particolare in caso di operazioni dell'UE in cui si faccia appello ai mezzi ed alle capacità della NATO. A tale proposito, all'atto di esaminare in modo approfondito opzioni che facciano appello ai mezzi ed alle capacità della NATO, l'Unione accorderà speciale attenzione alla consultazione con il Canada.

 

I paesi che partecipano ad un'operazione potranno designare gli ufficiali di collegamento presso il personale addetto alla pianificazione e prendere parte, assieme a tutti gli Stati membri dell'UE, al Comitato dei contributori ed avranno, per quanto riguarda la gestione corrente dell'operazione, gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri Stati partecipanti.

 

Tali principi di massima lasciano impregiudicati i particolari meccanismi di consultazione e/o partecipazione eventualmente convenuti con alcuni dei paesi interessati. L'UE ha ad esempio adottato assieme alla Russia una dichiarazione comune relativa al rafforzamento del dialogo sulle questioni politiche e di sicurezza in Europa che prevede, in particolare, consultazioni specifiche sulle questioni riguardanti la sicurezza e la difesa.

 

VI. PREVENZIONE DEI CONFLITTI

 

I Consigli europei di Colonia, di Helsinki e successivamente di Feira hanno deciso che l'Unione deve assumersi pienamente le sue responsabilità in materia di prevenzione dei conflitti. A tal fine il Consiglio europeo di Feira ha invitato il Segretario Generale/Alto Rappresentante e la Commissione a presentare al Consiglio europeo di Nizza raccomandazioni concrete per migliorare la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione europea nel settore della prevenzione dei conflitti.

 

La relazione è stata presentata al Consiglio europeo, che ha accolto con soddisfazione le raccomandazioni concrete formulate dal Segretario generale/Alto Rappresentante e dalla Commissione ed ha posto l'accento sulla necessità di proseguire tali lavori.

 

VIII. MANDATO PER LA PRESIDENZA SUCCESSIVA

 

1. Sulla scorta della presente relazione la Presidenza svedese è invitata a proseguire, nell'ambito del Consiglio "Affari generali", in collaborazione con il Segretario generale/Alto Rappresentante, i lavori relativi allo sviluppo della politica europea in materia di sicurezza e di difesa e a mettere in atto le misure necessarie nei seguenti ambiti:

 

a) l'obiettivo è rendere l'UE rapidamente operativa. Una decisione a tal fine sarà adottata quanto prima dal Consiglio europeo nel corso del 2001 e, al più tardi, in occasione del Consiglio europeo di Laeken.

 

A tale proposito la Presidenza svedese è invitata a:

 

- adottare le misure necessarie per la messa in atto e la convalida del dispositivo di gestione delle crisi, ivi comprese le relative strutture e procedure;

 

- proseguire i colloqui con la NATO in vista dell'attuazione degli accordi tra l'UE e la NATO;

 

- presentare una relazione al Consiglio europeo di Göteborg.

 

b) verifica degli obiettivi di capacità militari e degli impegni contenuti nella dichiarazione d'impegno delle capacità militari, in particolare tramite la definizione delle modalità del meccanismo di verifica e di valutazione stabilite per grandi linee nel documento in appendice all'allegato alla presente relazione;

 

 

 

c) prosecuzione dei lavori avviati sugli aspetti civili della gestione delle crisi, fra cui lo sviluppo di una capacità di pianificazione e di conduzione di operazioni di polizia e una richiesta di contributi volontari in materia di polizia, nonché l'elaborazione di altri obiettivi concreti;

 

d) attuazione delle decisioni adottate al presente Consiglio europeo relative agli accordi permanenti con gli Stati europei membri della NATO non appartenenti all'UE ed i paesi candidati all'adesione e presentazione di proposte riguardanti le modalità di partecipazione dei paesi terzi agli aspetti civili della gestione delle crisi;

 

e) attuazione degli accordi sulla consultazione e la partecipazione di altri partner potenziali i cui principi sono definiti da questo Consiglio europeo;

 

f) creazione, sotto forma di agenzie in seno all'Unione europea, di un "Centro satellitare" (incaricato di gestire le immagini satellitari ed aeree) e di un "Istituto per gli studi sulla sicurezza", che incorporeranno gli elementi pertinenti delle attuali strutture corrispondenti dell'UEO;

 

g) individuazione dei possibili settori e delle modalità di cooperazione tra l'Unione europea e le Nazioni unite nella gestione delle crisi;

 

h) formulazione di proposte volte a migliorare la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione europea nel settore della prevenzione dei conflitti.

 

2. La Presidenza svedese è invitata a presentare al Consiglio europeo di Göteborg una relazione sui temi summenzionati.


 

2386aSessione del Consiglio

- AFFARI GENERALI -

Bruxelles, 19-20 novembre 2001

Casella di testo: 14
IT
19-20.XI.2001 PESD

(omissis)

Il Consiglio, al termine della sessione alla quale hanno partecipato i Ministri della difesa, ha approvato la dichiarazione seguente:

- DICHIARAZIONE SUL MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ MILITARI EUROPEE

 I. SVILUPPO DELLE CAPACITÀ MILITARI

 

1.              Nell'ambito degli obiettivi della PESC gli sforzi prodigati dai Consigli europei di Colonia, Helsinki, Feira, Nizza e Góteborg in poi mirano a dotare l'Unione europea dei mezzi che le consentano di svolgere appieno il suo ruolo sulla scena internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, e di assumere le sue responsabilità nelle crisi sviluppando la gamma degli strumenti già disponibili ed aggiungendo una capacità militare al fine di compiere l'insieme delle missioni di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi definite nel trattato sull'Unione europea ("compiti di Petersberg"). Questo sviluppo comporta anche un vero partenariato strategico tra l'UE e la NATO nella gestione delle crisi, nel rispetto dell'autonomia decisionale di entrambe.

 

2.              In occasione della Conferenza per il miglioramento delle capacità di Bruxelles del 19 novembre 2001[11],i Ministri della difesa hanno riaffermato la loro responsabilità nello sviluppo dell'obiettivo primario (60.000 uomini schierabili nell'arco di 60 giorni per almeno un anno di missione). In tale occasione essi hanno ribadito che intendono ricercare soluzioni e nuove cooperazioni onde sviluppare le capacità militari necessarie e colmare le carenze nel frattempo individuate, facendo un uso ottimale delle risorse.

Gli Stati membri riaffermano il fermo impegno di centrare appieno gli obiettivi fissati a Helsinki e di colmare le carenze individuate. I rispettivi contributi nazionali riveduti rafforzano la realizzazione dell'obiettivo primario. Gli Stati membri hanno concordato inoltre un "Piano d'azione europeo sulle capacità" (cfr. punto III) che comprende tutti gli sforzi, investimenti, sviluppi e misure di coordinamento, sia nazionali che multinazionali, effettuati o prospettati per migliorare i mezzi esistenti e sviluppare gradualmente le capacità necessarie alle azioni dell'Unione.

La conferenza costituisce una tappa importante di un processo ambizioso di rafforzamento delle capacità militari dell'Unione che mira a conseguire l'obiettivo primario entro il 2003 e che proseguirà oltre questa data per raggiungere gli obiettivi strategici di capacità in un processo dinamico e costante di adeguamento delle forze e delle capacità.

 

II CONTRIBUTI

 

3.             Informazioni di carattere generale

In occasione della Conferenza sul miglioramento delle capacità gli Stati membri hanno confermato i loro contributi su base volontaria annunciati nella conferenza del novembre 2000 e hanno apportato miglioramenti notevoli sia in termini di quantità che di qualità, il che ha consentito di colmare alcune carenze. Le possibilità multifunzionali di alcune capacità e il processo di sostituzione consentono anche di colmare totalmente o parzialmente altre carenze.

 

La valutazione dei contributi nazionali riveduti conferma che l'UE dovrà essere in grado di eseguire entro il 2003 tutta la gamma dei compiti di Petersberg.

 

Ciò non di meno occorrerà compiere ulteriori sforzi per far sì che l'Unione possa eseguire in modo ottimale le operazioni più complesse e possa ridurre le limitazioni e le restrizioni eventuali in termini di portata dell'operazione e di tempo di schieramento, nonché di livello di rischio.

 

4.                  Forze

Contributi e progressi registrati

Sul piano quantitativo i contributi volontari degli Stati membri confermano l'esistenza di un insieme di mezzi composto di una riserva di più di 100.000 uomini, circa 400 aerei da combattimento e 100 navi che consentono di soddisfare pienamente le esigenze definite nell'obiettivo primario per condurre diversi tipi di operazioni di gestione della crisi. I contributi in termini di elementi di terra soddisfano le esigenze fondamentali in termini di forze nonché di mezzi di supporto e di sostegno. Le esigenze nel settore navale sono ampiamente soddisfatte. Le capacità aeree offerte soddisfano quantitativamente le esigenze di difesa aerea e di supporto delle truppe sul terreno.

Gli Stati membri hanno apportato contributi complementari notevoli che colmano quasi completamente o parzialmente numerose lacune e carenze. Nel settore di terra ciò dicasi segnatamente per le seguenti unità: lanciarazzi multipli, trasmissioni, guerra elettronica, fanteria corazzata, genio pontieri. Per i mezzi marittimi si sono compiuti progressi nel settore aeronavale. Per gli elementi aerei i contributi complementari riguardano i settori di ricerca e soccorso, combattimento e armamento di precisione.

 

Sforzi da realizzare

Si devono compiere ulteriori sforzi nei settori della protezione delle forze schierate, della capacità di impegno e della logistica. Si devono inoltre migliorare il grado di disponibilità degli elementi di terra, la mobilità operativa e la flessibilità delle forze schierate. Si deve ancora cercare di migliorare nei settori dei mezzi aeronavali e di soccorso sanitario in mare. Quanto agli elementi aerei si devono ancora risolvere problemi segnatamente nei settori di ricerca e soccorso, combattimento e armamento di precisione.

 

5.               Capacità strategiche

 

Contributi e progressi realizzati

In materia di comando, controllo, comunicazione e informazione (C3I), gli Stati membri hanno offerto un numero sufficiente di quartieri generali ai livelli operativo, di forza e di componente nonché di moduli di comunicazione schierabili.

Gli Stati membri hanno offerto anche un certo numero di mezzi di informazione che contribuiscono alle capacità di analisi e di sorveglianza dell'UE. I mezzi di trasporto aereo e via mare consentono di spiegare forze di penetrazione iniziale; anche la mobilità strategica è stata migliorata.

Sono stati compiuti progressi nel settore C3I e in quello della mobilità strategica marittima.

 

Sforzi da realizzare

L'analisi qualitativa di taluni mezzi C3I deve essere ancora realizzata. Se da essa risultassero alcune carenze, queste dovrebbero essere considerate critiche. Inoltre sussistono lacune a livello dei moduli di comunicazione schierabili.

Sforzi supplementari devono essere compiuti nei settori dell'assistenza al processo decisionale strategico poiché le possibilità di informazioni, sorveglianza, acquisizione di obiettivi e ricognizione (ISTAR) restano limitate.

Per quanto riguarda la mobilità strategica, le carenze più significative riguardano i grandi aeromobili e le navi roll-on/roll-off. L'impatto di tali lacune potrebbe tuttavia essere ridotto attraverso un impiego più efficace dei mezzi esistenti (impiego coordinato o congiunto dei mezzi, pianificazione dei movimenti ...) e il ricorso organizzato a mezzi commerciali.

 

6.               Miglioramenti qualitativi

Oltre a tali miglioramenti quantitativi risulta che tutti gli Stati membri, senza eccezione, hanno adottato misure che contribuiranno indubbiamente alla realizzazione dell'obiettivo primario di gestione della crisi attraverso il miglioramento degli aspetti qualitativi delle rispettive forze armate. Tali numerosi sforzi si concentrano negli otto settori seguenti: strutture delle forze armate; bilanci; personale; cooperazione multinazionale; logistica; formazione ed addestramento; ricerca e tecnologia; cooperazione industriale, appalti pubblici; cooperazione civile e militare. Le azioni che gli Stati membri hanno intrapreso e che prevedono di portare avanti sono di natura tale da migliorare la disponibilità, la schierabilità, la protezione delle forze, la sostenibilità nel tempo e l'interoperabilità delle forze armate.

Continuerà l'analisi dei progressi e degli sforzi da compiere, in particolare per garantire l'elevata disponibilità di taluni elementi delle forze menzionate nell'obiettivo primario di Helsinki.

 

7.               Contributo dei 15 e dei 6

Gli stati europei membri della NATO non appartenenti all'UE e gli altri paesi candidati all'adesione all'UE si sono associati ai miglioramenti delle capacità militari europee attraverso contributi supplementari di grande valore forniti nella riunione ministeriale del 21 novembre 2000 e ripresi in un supplemento al catalogo delle forze.

Tali paesi sono stati invitati ad aggiornare i loro contributi nella riunione ministeriale del 20 novembre 2001, in base, analogamente all'anno scorso, ad un processo parallelo a quello applicabile ai 15 Stati membri. Le loro offerte rivedute quantitativamente e qualitativamente sono accolte come capacità supplementari che concorrono alla gamma di capacità disponibili per le operazioni condotte dall'UE. Tali contributi saranno valutati, in collegamento con gli Stati interessati, secondo gli stessi criteri applicati agli Stati membri.

 

 

8.             Meccanismo di sviluppo delle capacità

Come convenuto in occasione del Consiglio europeo di Góteborg e per garantire continuità all'iniziativa per il rafforzamento delle capacità stabilite dall'UE, gli Stati membri ricordano l'importanza di adottare un meccanismo particolareggiato di verifica e valutazione delle capacità militari conforme alle conclusioni di Nizza. Per evitare ogni inutile doppione, per gli Stati membri interessati tale meccanismo terrà conto del processo di pianificazione della difesa della NATO e del processo di pianificazione e di riesame del partenariato per la pace (PARP).

 

 

III. PIANO D'AZIONE EUROPEO SULLE CAPACITÀ

 

9.             Introduzione

 

Conformemente alle decisioni del Consiglio europeo di Helsinki e dei Consigli successivi, gli Stati membri si sono impegnati su base volontaria a proseguire il miglioramento delle loro capacità militari al fine di rafforzare lo sviluppo delle capacità europee di gestione delle crisi. In occasione della conferenza per il miglioramento delle capacità militari del 19 novembre 2001 (CIC), gli Stati membri hanno individuato alcune carenze e hanno convenuto un piano d'azione che consentirà di rimediarvi. Tale piano, che contribuirà a raggiungere gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Helsinki, è basato su decisioni nazionali (approccio "bottom-up"). Razionalizzando i rispettivi sforzi di difesa degli Stati membri e rafforzando la sinergia dei loro progetti nazionali e multinazionali, esso dovrebbe consentire di migliorare le capacità militari europee. Il piano d'azione europeo sulle capacità è inoltre atto a sostenere il progetto politico che ha dato origine all'obiettivo primario ed a generare l'impulso necessario alla realizzazione degli obiettivi ultimi che l'Unione si è fissata ad Helsinki.

Il piano d'azione europeo sulle capacità, che sarà attuato con spirito di trasparenza, mira essenzialmente a colmare le carenze restanti. Il meccanismo di sviluppo delle capacità comprendente gli strumenti necessari al processo permanente e dettagliato consentirà di assicurare il follow-up e la progressione dello sviluppo delle capacità militari europee.

 

10.         Principi del piano d'azione europeo sulle capacità

 

Il piano d'azione si basa pertanto sui principi seguenti:

 

¨                Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza degli sforzi in materia di capacità militari europee.

L'attuale frammentazione degli sforzi in materia di difesa offre agli Stati membri la possibilità di razionalizzare tali sforzi. Tale obiettivo potrebbe essere realizzato intensificando la cooperazione militare tra gli Stati membri o gruppi di Stati.

 

¨                Approccio "bottom-up" della cooperazione europea in materia di difesa.

Gli impegni degli Stati membri sono fondati su una base volontaria e sul rispetto delle decisioni nazionali. Le capacità richieste saranno raggiunte, da una parte, realizzando i progetti nazionali e multinazionali pianificati e, dall'altra, sviluppando nuovi progetti ed iniziative che consentano di colmare le carenze restanti.

 

¨                   Coordinamento tra gli Stati membri dell'UE e cooperazione con la NATO. L'applicazione di questo principio è essenziale per colmare le carenze specifiche, evitare inutili doppioni e assicurare la trasparenza e la coerenza con la NATO.

 

¨                   Importanza di un largo sostegno dell'opinione pubblica.

I cittadini degli Stati membri devono avere una visione chiara del contesto di sviluppo della PESD, delle carenze esistenti e degli sforzi da compiere per raggiungere gli obiettivi fissati. Tale trasparenza del piano d'azione contribuirà a migliorarne l'efficacia e rafforzerà l'azione e la volontà politica in esso insite.

 

11.         Progetti nazionali e multinazionali

 

L'analisi dei progetti nazionali e multinazionali in corso, pianificati o previsti, dimostra che se tali progetti sono condotti a termine e se i mezzi sono messi a disposizione dell'UE sarà possibile affrontare, integralmente o in parte, la grande maggioranza delle carenze esistenti.

 

Dall'analisi dei progetti e delle iniziative si desume tuttavia che essi non sono sufficienti, nello stato attuale, a colmare tutte le carenze evidenziate. Occorre quindi trovare metodi che consentano di rispondere adeguatamente alle singole carenze restanti.

Il piano d'azione sarà efficace soltanto se gli Stati membri s'impegnano a sanare tutte le carenze portando a compimento i loro progetti ed iniziative attuali e futuri e mettendo queste nuove capacità a disposizione dell'UE. Il buon esito di questo processo richiederà sforzi notevoli e permanenti da parte degli Stati membri.

 

12.         Attuazione del piano d'azione

 

a)  È offerta un'ampia gamma di soluzioni potenziali per rimediare alle carenze restanti:

Ø           L'eventuale messa a disposizione di altre forze e capacità nazionali oltre a quelle già dichiarate e la loro inclusione in progetti e iniziative futuri consentirebbero di colmare alcune carenze, segnatamente in termini di forze.

Ø           Altre soluzioni alternative consistono, da un lato, nel migliorare l'efficacia e l'efficienza delle capacità esistenti e, dall'altro, nel ricercare risposte creative che esulino dal quadro tradizionale dei programmi di acquisizione dell'equipaggiamento militare.

Ø           Le soluzioni multinazionali possono includere la coproduzione, il finanziamento e l'acquisizione di capacità, in particolare per progetti di largo respiro ma anche per capacità molto specifiche. Tali soluzioni possono anche estendersi alla gestione e all'impiego degli equipaggiamenti quando questi sono in servizio.

 

b)           Tenuto conto dei risultati emersi nella riunione degli esperti nazionali ad alto livello responsabili dei programmi di acquisizione o di pianificazione della difesa, il cui ruolo è in questo contesto importante, sarà portata avanti, sotto la direzione del Comitato militare, l'analisi e la valutazione di tutte le carenze sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo. Mediante tale analisi dovranno essere definite specifiche dettagliate che agevolino la ricerca di soluzioni idonee.

 

c)           Per garantire l'efficacia, la flessibilità e la responsabilizzazione degli Stati membri, si dovrà costituire, per tipo di capacità, l'HTF sotto forma di gruppi di esperti adattata ai singoli casi. Tali gruppi saranno incaricati di analizzare integralmente le carenze restanti e di censire tutte le soluzioni nazionali o multinazionali possibili. La conduzione, il coordinamento e la sintesi dei lavori di questi gruppi potrebbero essere a carico di uno Stato membro o di un gruppo di Stati pilota.

d)       Nel quadro delle responsabilità definite nelle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza in materia di direzione politica dello sviluppo delle capacità militari il CPS, in base alla consulenza del comitato militare, riferirà regolarmente al Consiglio.

 

IV. INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI

 

13. I Ministri hanno apprezzato i progressi in corso volti a ristrutturare le industrie europee della difesa e a rafforzare la base di difesa industriale e tecnologica, che deve essere competitiva e dinamica. Trattasi di un fattore positivo che costituisce un decisivo passo avanti e contribuisce al potenziamento delle capacità dell'Unione e quindi anche al successo del piano d'azione europeo sulle capacità militari.

 

I Ministri hanno riconosciuto inoltre l'interesse di migliorare l'armonizzazione delle esigenze in campo militare e la programmazione dell'acquisizione degli armamenti, secondo quanto ritenuto più opportuno dagli Stati membri.

I Ministri hanno altresì riconosciuto l'importanza della collaborazione tra le industrie della difesa.

* * *

Il Consiglio ha evocato il problema del migliore approccio in seno al Consiglio dei punti connessi con la difesa. Ha convenuto di proseguire l’esame della questione durante la prossima Presidenza.


 

Il Consiglio, al termine della sessione alla quale hanno partecipato i Ministri responsabili della polizia, ha approvato la dichiarazione seguente:

 

CONFERENZA MINISTERIALE SULL’IMPEGNO DELLE CAPACITÀ DI POLIZIA - DICHIARAZIONE

 

1.              I Consigli europei che si sono succeduti hanno ribadito il loro impegno a sviluppare i mezzi e le capacità civili e militari per consentire all’Unione di adottare e attuare le decisioni su tutte le missioni di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi definiti nel trattato sull'Unione europea, ossia i “Compiti di Petersberg”. L’Unione potrà pertanto contribuire maggiormente alla sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite e dell’Atto finale di Helsinki. L’Unione riconosce la responsabilità primaria del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

2.              Nel settore delle capacità civili il Consiglio europeo di Feira ha individuato quattro settori prioritari: polizia, rafforzamento dello stato di diritto, rafforzamento dell’amministrazione civile e protezione civile. Riconoscendo il ruolo centrale della polizia nelle operazioni di gestione delle crisi internazionali e la sempre maggiore necessità di agenti di polizia per tali operazioni, gli Stati membri dell'UE, nell’ambito di una cooperazione volontaria, si sono fissati obiettivi concreti in materia di capacità globali dell’Unione, di capacità di schieramento rapido e di rafforzamento delle norme relative alle missioni di polizia internazionale. In particolare gli Stati membri hanno convenuto, come obiettivo finale per il 2003, di mettere a disposizione fino a 5.000 agenti per missioni internazionali nel contesto dei vari tipi di operazioni di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi e in risposta a esigenze specifiche nelle varie fasi di dette operazioni. Nel quadro dell'obiettivo relativo alle capacità globali dell'UE gli Stati membri si sono altresì impegnati ad individuare e spiegare, entro 30 giorni, fino a 1000 effettivi.

3.              Le capacità di polizia che l’UE sta sviluppando accresceranno e miglioreranno l'efficacia della capacità dell'Unione di rispondere alle crisi. Ciò consentirà all’UE di sostenere le operazioni di polizia condotte dall’ONU e dall’OSCE nonché di prendere l’iniziativa per operazioni autonome. L’Unione europea si adopererà affinché i propri sforzi e quelli delle Nazioni Unite, dell’OSCE e del Consiglio d’Europa siano coerenti e si rafforzino vicendevolmente, evitando inutili duplicazioni.

4.              Il 19 novembre 2001 si è svolta a Bruxelles una Conferenza ministeriale sull’impegno in materia di capacità di polizia al fine di definire gli impegni nazionali per conseguire gli obiettivi relativi a tali capacità, stabiliti dal Consiglio europeo di Feira. La Conferenza ha altresì esaminato i lavori attuali e futuri sulla realizzazione del piano d’azione nel settore della polizia adottato dal Consiglio europeo di Góteborg, che fa seguito alla Conferenza dei Direttori Generali delle polizie nazionali organizzata dalla Presidenza il 10 maggio 2001.

 5.      Nel corso della Conferenza gli Stati membri hanno assunto volontariamente gli impegni quantitativi e qualitativi illustrati in appresso per sviluppare la capacità dell’UE in materia di polizia in ordine alle operazioni di gestione delle crisi. In tal modo essi contribuiscono alla creazione di una nuova capacità essenziale per siffatta gestione, in grado di coprire l’insieme delle missioni di polizia individuate dai Consigli europei di Nizza e Góteborg, vale a dire missioni di formazione, consulenza e osservazione nonché attività di tipo esecutivo. Gli obiettivi definiti a Feira sono stati quindi raggiunti.

 

a)             Aspetti quantitativi

 

Per quanto riguarda l’obiettivo globale gli Stati membri si sono impegnati a mettere a disposizione 5 000 effettivi entro il 2003.

Per quanto riguarda l’obiettivo di spiegare agenti di polizia in un termine di trenta giorni, gli Stati membri si sono impegnati a mettere a disposizione 1 400 effettivi entro il 2003. Nel quadro dei loro impegni taluni Stati membri hanno assicurato di poter sviluppare unità di polizia rapidamente schierabili, integrate e interoperabili.

 

b)             Aspetti qualitativi

 

Per quanto concerne gli aspetti qualitativi, i due tipi di missioni, ossia rafforzamento e sostituzione delle forze di polizia locali, fanno appello a tutti i corpi di polizia presenti negli Stati membri. Le capacità sono impegnate mediante la messa a disposizione di singoli agenti di polizia o di unità di polizia integrate. Queste ultime possono costituire una risorsa efficace nelle prime fasi di situazioni complesse quali menzionate nelle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza.

 

Le capacità impegnate in materia di polizia comprendono sia la polizia con statuto civile che quella con statuto militare del tipo della "gendarmerie". Questa diversità costituisce un valore qualitativo per l’Unione europea. Durante operazioni in cui siano coinvolti elementi militari e di polizia, l’azione dell’UE nel quadro dei compiti di Petersberg richiede una stretta sinergia tra tali elementi. Concretamente ciò sarà assicurato da un efficace coordinamento nel loro ambito tenendo conto dei vincoli in materia di spiegamento delle forze di polizia degli Stati membri.

 

L’Unione sarà quindi in grado di effettuare o condurre l’insieme delle missioni di polizia in varie fasi di gestione delle crisi e di prevenzione dei conflitti. Queste missioni, in stretto collegamento con quelle intese a rafforzare lo stato di diritto, possono contribuire efficacemente alla sicurezza di una società democratica rispettosa dei diritti umani e delle libertà.

 

 6.      Sulla base dei lavori svolti dall’unità di polizia nell’ambito del Segretariato del Consiglio, gli Stati membri hanno fatto progredire l’attuazione del piano di azione nel settore della polizia adottato dal Consiglio europeo di Góteborg. La Conferenza sugli impegni ha espresso compiacimento per i notevoli progressi compiuti finora relativamente alle esigenze qualitative riguardanti i criteri di formazione e selezione nonché agli orientamenti in materia di comando e di controllo e auspica il proseguimento delle attività in questi settori.

 

La Conferenza ha sottolineato l’importanza di assegnare adeguate risorse all’unità di polizia, in particolare per garantire la rapida attuazione del succitato piano di azione. L’unità di polizia è stata istituita per dare all’UE la capacità di programmare e condurre operazioni di polizia (tra cui pianificazione e coordinamento integrati, valutazione della situazione, preparazione di esercitazioni, nonché predisposizione del quadro giuridico e delle norme).

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Il Consiglio europeo di Nizza ha convenuto che i contributi degli Stati non membri dell'UE alle operazioni civili UE di gestione delle crisi, in particolare alle missioni di polizia dell'Unione, saranno esaminati in uno spirito positivo, secondo modalità da stabilire.

 

Il Consiglio europeo di Góteborg ha in seguito adottato le linee guida e le modalità per i contributi alle missioni di polizia condotte dall'UE da parte di Stati non appartenenti all'UE.

 

La Conferenza si è altresì detta vivamente compiaciuta dell’interesse manifestato dagli Stati non membri dell’UE per quanto riguarda le operazioni di gestione delle crisi che ricorrono a mezzi civili nonché dei contributi che sarebbero disposti ad apportare. La riunione del 20 novembre con gli Stati europei membri della NATO non appartenenti all'Unione e altri paesi candidati all'adesione permetterà di informarli dei progressi compiuti nel settore della polizia, di trarre insegnamenti dalla loro esperienza in materia e, a quanti lo desiderano, di indicare la propria disponibilità a dare ulteriori contributi alle missioni di polizia effettuate dall’UE.

 




 

Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992
(n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)
(art. 42, ex art. 17 TUE)

 

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Pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

 

 

 

SEZIONE 2

 

DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE

 

Articolo 42 

(ex articolo 17 del TUE)

1.  La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.

 

2.  La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La politica dell'Unione a norma della presente sezione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

 

3.  Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (in appresso denominata "Agenzia europea per la difesa") individua le esigenze operative, promuove misure per rispondere a queste, contribuisce a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipa alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e assiste il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

 

 

4.  Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro. L'alto rappresentante può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.

 

 

5.  Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dall'articolo 44.

 

 

6.  Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dall'articolo 46. Essa lascia impregiudicato l'articolo 43.

 

 

7.  Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.

 

 



[1]    Fonte: Istituto Affari Internazionali, Politica europea di sicurezza e di difesa – Elementi,  in www.iai.it

[2]    La relazione illustrativa al disegno di legge indica la sede del Quartier generale presso la caserma «Generale Chinotto» di Vicenza.

[3] Per l’Italia, ne fanno parte, in rappresentanza del Capo di Stato maggiore della Difesa, il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e, per il Ministero degli Affari esteri, il Direttore generale per la Cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani.

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[4]  Al momento Paesi Bassi, Portogallo e Spagna hanno già ratificato il Trattato (fonte: Ministero degli Affari esteri).

[5]    L’organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l’azione esterna sono fissati da una decisione del Consiglio, che delibera su proposta dell’Alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.

[6]    La decisione di creare, quando verrà il momento, una difesa comune è adottata dal Consiglio europeo che delibera all'unanimità; essa esige anche l'approvazione di tutti gli Stati membri secondo le proprie procedure costituzionali.

[7]    l compiti di Petersberg (missioni umanitarie e di soccorso; missioni di mantenimento della pace (peace-keeping); missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace (peace making)) devono il loro nome al luogo in cui il 19 giugno 1992 si è svolta la riunione del Consiglio dei ministri dell’Unione dell’Europa Occidentale che li ha definiti. I compiti di Petersberg sono stati trasferiti alla competenza dell’Unione Europea con il Trattato di Amsterdam nel 1997.

[8]   Protocollo n. 10 del Trattato Lisbona.

[9]  In base all’art. 238, par.3, punto a, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - TFUE, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

 

[10] Il Consiglio europeo straordinario del 19 novembre 2009 ha raggiunto un accordo politico, per consenso, sulla nomina alla carica di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune della britannica Catherine Ashton, attuale Commissario europeo per il commercio estero. La decisione formale su tale nomina è stata adottata il 1° dicembre 2009. La nomina ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile.

[11]   La Danimarca ha richiamato l'attenzione sul protocollo n. 5 allegato al trattato di Amsterdam. 13802/01 (Presse 414 - G)