Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero DL 67/2012 - A.C. 5342 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5342/XVI   DL N. 67 DEL 30-MAG-12
Serie: Progetti di legge    Numero: 662
Data: 10/07/2012
Descrittori:
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (COMITES)   CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL' ESTERO ( CGIE )
ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

10 luglio 2012

 

n. 662/0

Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organismi di rappresentanza degli italiani all’estero

DL 67/2012 - A.C. 5342

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5342

Numero del decreto-legge

67/2012

Titolo del disegno di legge di conversione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero

Iter al Senato

Numero di articoli

2

testo originario

2

Date:

 

emanazione

30 maggio 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

31 maggio 2012

trasmissione dal Senato

5 luglio 2012

assegnazione

5 luglio 2012

scadenza

30 luglio 2012

Commissione competente

III Commissione Affari esteri in sede referente

Pareri previsti

Commissioni: I Affari Costituzionali, V Bilancio e VII Cultura

 


Contenuto

Le disposizioni contenute nel decreto-legge, che si concentrano nel solo articolo 1,sono state notevolmente modificate nel corso dell’iter di conversione al Senato. Ivi, infatti, è stato riformulato il comma 1 e ad esso sono stati aggiunti due ulteriori commi (1-bis e 1-ter)e, dopo i commi 2 e 3, invariati, è stato altresì aggiunto il comma 3-bis.

Gli interventi emendativi apportati dal Senato hanno inserito alcuni importanti previsioni sulle procedure di elezione degli organismi di rappresentanza, volte a rendere effettivamente possibile la partecipazione di tutti gli aventi diritto al voto e a garantire la segretezza di esso. Gli emendamenti in questione, inoltre, hanno inteso assicurare il futuro coordinamento della normativa attualmente in esame con la legge istitutiva dei COMITES[1], nonché prevedere l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla nuova disciplina normativa di settore. Infine, il Senato ha inteso intervenire anche sulla destinazione dei risparmi di spesa che il rinvio delle elezioni dei COMITES previste nel 2012 dovrà comportare.

 

In ogni caso, il testo trasmesso alla Camera mantiene inalterata la ratio iniziale del decreto-legge, che mira, mediante ulteriore rinvio del termine per il rinnovo dei COMITES – e conseguentemente del CGIE (Consiglio generale degli italiani all’estero) – ad una razionalizzazione della spesa pubblica finalizzata all'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, nel quadro del generale riordino della relativa normativa da tempo all'esame del Parlamento.

I COMITES sono organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna Circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'Autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivono meno di tremila cittadini italiani.

I COMITES sono stati istituiti fin dal 1985, con la legge n. 205, ma, come già accennato, la normativa sui COMITES è stata profondamente innovata dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 (Regolamento di attuazione). Fra le numerose novità, si segnala in primo luogo l'introduzione del voto per corrispondenza nella elezione dei Comitati; la legge rinvia alle procedure previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che ha dettato più in generale le disposizioni necessarie per la partecipazione dei cittadini italiani residenti all’estero alle elezioni politiche nazionali e alle consultazioni referendarie.

I COMITES sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero minore o maggiore di centomila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato utilizzato per eleggere i rappresentanti al Parlamento nazionale. Il Comitato, una volta eletto, può successivamente decidere di cooptare 4 o 6 componenti, cittadini stranieri di origine italiana. Elemento di particolare novità è costituito dall'art. 1, co. 2 della legge 286/2003, che definisce per la prima volta i COMITES “organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari”; in tal modo, si valorizza il loro ruolo, tanto nei confronti delle collettività di cui sono espressione, tanto dell'Autorità consolare. La nuova legge enfatizza infatti gli stretti rapporti di collaborazione e cooperazione che debbono instaurarsi fra Autorità consolare e Comitati, anche attraverso il “regolare flusso di informazioni”.

Con riguardo alle loro funzioni, i COMITES, anche attraverso studi e ricerche, contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; particolare cura viene assicurata alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero. I Comitati sono anche chiamati a cooperare con l'Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella Circoscrizione consolare.

A seguito delle elezioni del marzo 2004, operano oggi 126 COMITES in 38 Paesi: quanto alle aree geografiche in cui sono presenti i COMITES, 69 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e 7 in Africa.

 

Le origini del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) si possono far risalire al documento finale della II Conferenza Nazionale dell’Emigrazione, svoltasi a Roma nel dicembre 1988, nel quale l’Assemblea di oltre duemila delegati provenienti da tutto il mondo raccomandava al Governo di istituire un organismo che assicurasse la partecipazione delle comunità italiane residenti all’estero alle scelte della società italiana, in particolare a quelle concernenti il settore dell’emigrazione.

Il CGIE fu quindi istituito con la legge 6 novembre 1989, n. 368, che ha affidato al Consiglio il compito, da un lato, di mantenere e sviluppare i rapporti con la madrepatria, dall’altro di favorire l’integrazione delle comunità italiane nei nuovi paesi di residenza. La legge istitutiva del CGIE è stata poi modificata dalla successiva legge 18 giugno 1998, n. 198, a seguito della quale è stato emanato, con il DPR 329/1998, il nuovo regolamento recante norme sull’organizzazione del CGIE.

Il CGIE è composto da 94 membri, di cui 65 eletti direttamente dagli italiani all’estero e 29 nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e designati da associazioni nazionali dell’emigrazione, da partiti politici, confederazioni sindacali, Federazione della stampa in Italia e all’estero, organizzazione dei lavoratori transfrontalieri.

Il Consiglio Generale degli Italiani all’estero è presieduto dal Ministro degli Affari esteri. Esso si articola in:

un’Assemblea plenaria, che si riunisce in via ordinaria due volte l’anno presso il Ministero degli Affari esteri su convocazione del Segretario Generale del CGIE;

un Comitato di Presidenza, che si riunisce almeno sei volte l’anno e si compone in totale di 17 membri, tra cui, oltre al Presidente e al Segretario Generale, figurano anche quattro Vicesegretari Generali (tre sono eletti per ciascuna delle tre aree geografiche – Europa e Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni extraeuropei – e uno tra i 29 membri di nomina governativa, cfr. più avanti l’attuale composizione del Comitato) ed undici rappresentanti delle varie aree. I componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea fra i membri del Consiglio. Il Comitato si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui due volte a margine delle riunioni dell'Assemblea plenaria.

otto Commissioni tematiche, tre Commissioni Continentali, una Commissione di nomina Governativa

gruppi di lavoro ad hoc costituiti dall’Assemblea per approfondire argomenti specifici.

Ai lavori del CGIE partecipano poi, con solo diritto di parola, rappresentanti ed esperti di Ministeri, delle regioni e province autonome, del CNEL, della RAI ed altre emittenti nazionali private, delle organizzazioni dei datori di lavoro. L’ordine dei lavori di ciascuna sessione è comunicato anche ai Presidenti delle due Camere, i quali possono designare fino a sette parlamentari per partecipare alle riunioni del CGIE con solo diritto di parola.

Il Consiglio svolge funzioni di analisi e di studio sui problemi delle comunità italiane all’estero e formula pareri, proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle Regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità di italiani all’estero.

Il CGIE è inoltre chiamato ad esprimere pareri obbligatori sulle proposte del Governo concernenti: stanziamenti dello Stato in favore delle comunità italiane all’estero; programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale; criteri per l’erogazione dei contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione, programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all’estero; linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

Il CGIE è stato completamente rinnovato il 26 giugno 2004, mentre le elezioni alle cariche interne elettive sono state effettuate il 27 luglio 2004.

Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo 1 del testo trasmesso dal Senato prevede un ulteriore rinvio del termine per il rinnovo dei COMITES, e conseguentemente del CGIE[2], rispetto alla scadenza quinquennale (marzo 2009) desumibile  dall'articolo 8 della citata legge istitutiva dei COMITES - il comma 1 del richiamato art. 8 prevede infatti una durata quinquennale per i membri dei COMITES, e le ultime elezioni si sono svolte il 26 marzo 2004. In ogni caso il rinnovo dei COMITES dovrà aver luogo entro la fine dell'anno 2014.

 

Inoltre, il comma 1 richiama le proroghe già in precedenza operate, al 31 dicembre 2010 dall’articolo 10, comma 1 del D.L. 207/2008[3], e al 31 dicembre 2012 dall’articolo 2, comma 1 del D.L. 63/2010[4].

 

Si rammenta al proposito che anche le precedenti elezioni dei COMITES, prima dell’effettivo svolgimento nel marzo 2004, erano state prorogate da tre successivi provvedimenti, ovvero dall’art. 1 del D.L. n. 411/2001, dall’art. 1 del n. 52/2003 e dall’art. 1 del D.L. n. 272/2003

 

Il comma 1, tra l’altro, richiama espressamente la prospettiva del riordino degli organismi di rappresentanza degli italiani all’estero, in relazione al quale la norma in esame intende intanto operare una razionalizzazione della spesa destinata a garantirne l’operatività.

 

Il disposto del comma 1 prosegue con la previsione di un regolamento da adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988 e successive modificazioni (cd. “cosiddetti regolamenti di delegificazione”). A tale proposito è opportuno segnalare che una recente sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 4 giugno 2012, in un obiter dictum, lascia impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla “correttezza della prassi di autorizzare l’emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge”.

 

Tale regolamento - la cui adozione avverrà su proposta del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della società dell’informazione - sarà volto a stabilire le modalità di votazione e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'Ufficio consolare e, se possibile, anche in ulteriori locali individuati dal comitato elettorale, tenendo conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e delle disponibilità di personale, anche servendosi di tecnologie informatiche.

E’ da segnalare, a questo riguardo, che la nuova formulazione della disposizione in commento differisce sensibilmente da quella originaria che prevedeva, quale unica modalità di voto, quello mediante il ricorso alla tecnologia informatica.

Il sistema di voto dovrà in ogni in ogni caso assicurare il rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto, nonché garantire che gli oneri collegati non eccedano il tetto di spesa di cui al successivo comma 3. Con un ulteriore modifica apportata dall’altro del ramo del Parlamento, si è fissato il principio che il regolamento assicuri che le tecnologie informatiche utilizzate per le procedure elettorali siano al sicuro da attacchi e intrusioni, nonché prive di problemi tecnici nei materiali e nei programmi informatici, e altresì che l’elettore possa ottenere conferma del voto espresso. Il regolamento dovrà inoltre dettare disposizioni per la partecipazione al voto mediante tecnologie informatiche degli elettori che non siano in possesso di un personal computer, o che si trovino in paesi nei quali non è possibile la trasmissione cifrata dei dati elettorali.

 

Il comma 1-bis introduce alcune modifiche alla legge istitutiva dei COMITES in conseguenza dell’entrata in vigore del regolamento previsto al comma 1, onde tener conto delle innovazioni da esso introdotte nelle procedure elettorali. In particolare, sono soppressi i riferimenti, in diversi articoli della legge 286/2003, alla costituzione di seggi e allo scrutinio dei voti al loro interno, evidentemente a fine di non contraddire le previsioni che il regolamento di cui al comma 1 dovrà contenere in ordine alle operazioni di voto con tecnologie informatiche.

 

Il comma 1-ter prevede, per l’emanazione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, come peraltro già previsto dall’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.

 

Il comma 2 prolunga il mandato degli attuali componenti dei COMITES e del CGIE, prevedendone la permanenza nella carica fino all’insediamento dei nuovi organi.

 

Il comma 3 autorizza, per le finalità di cui al comma 1, la spesa di 2 milioni di euro per il solo 2014. La copertura  finanziaria si rinviene mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 2014 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

 

Il comma 3-bis, come già accennato, è stato introdotto al fine di stabilire la destinazione dei risparmi di spesa che deriveranno dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES, la cui entità è valutata complessivamente in 3.539.000 euro per l’anno 2012. Tale stima, diversa da quello originariamente riportata nella relazione tecnica allegata al provvedimento (che stimava tali risparmi, in 6,7 milioni di euro) è stata fornita dalla Ragioneria generale dello Stato in data 4 luglio in esito ad una richiesta formulata dalla Commissione Bilancio del Senato: secondo l’RGS la disponibilità effettiva delle risorse disponibili sui capitoli di spesa 3081 (Spese per le elezioni dei Comites) e 3091 (Spese per le elezioni dei CGIE) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri risulta ridotta a seguito delle rimodulazioni di spesa disposte dal decreto-legge n. 16 del 2012 e del disegno di legge di assestamento di bilancio 2012.

 

Sempre ai sensi del comma 3-bis, tali somme verranno utilizzate per un importo di 2 milioni nel 2012 per interventi di sostegno degli enti che gestiscono corsi di lingua e cultura italiana all'estero (lett. a), per un ammontare di 1.339.000 euro nel 2012 per il rifinanziamento delle attività assistenziali a favore degli italiani all'estero che versano in condizioni di indigenza (lett. b)) e per un importo pari a 200.000 euro nel 2012 per le spese di funzionamento dei COMITES stessi (lett. c).

Relazioni allegate

Al testo del ddl A.S. 3331, di conversione del decreto-legge 67/2012, sono allegate la relazione illustrativa la relazione tecnica e l’analisi tecnico-normativa.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il termine entro il quale si deve procedere al rinnovo dei COMITES e del CGIE è stato da ultimo fissato al 31 dicembre 2012 dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2010, n. 98. Anche le precedenti consultazioni per il rinnovo dei COMITES, prima dell’effettivo svolgimento nel marzo 2004, erano state prorogate per effetto di tre successivi provvedimenti, ovvero dall’art. 1 del D.L. n. 411/2001, dall’art. 1 del n. 52/2003 e dall’art. 1 del D.L. n. 272/2003

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nelle premesse del decreto-legge in esame si richiama la “straordinaria necessità ed urgenza di rinviare ulteriormente le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero, al fine di razionalizzare la relativa spesa in attesa del generale riordino della materia”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera ed i rapporti internazionali, che risultano attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge in esame tratta dei diversi profili inerenti alla materia degli organismi di  rappresentanza degli italiani all’estero, il cui elemento unificante è rintracciabile nella competenza del Ministero degli affari esteri.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il provvedimento in esame incide sulle previsioni del precedente decreto-legge (n. 63/2010) di proroga del termine per il rinnovo dei COMITES, nonché su alcuni aspetti della normativa istitutiva dei COMITES medesimi (legge 286/2003).

Collegamento con lavori legislativi in corso

Come già segnalato, la Commissione Affari esteri della Camera sta esaminando il testo unificato (A.C. 4398) per la riforma dei COMITES, trasmesso dal Senato, unitamente ad una serie di proposte di legge aventi analogo oggetto (AA. C. 94, 113, 114, 1883, 2005, 2207, 2282, 2397, 2410, 2562, 3065, 3574).

 

Compatibilità comunitaria

Come rilevato nell’analisi tecnico-normativa, non si ravvisano, nel provvedimento proposto, profili di incompatibilità rispetto al diritto dell'Unione europea.

 

 


 

 

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File: D12067_0.doc



[1]  Legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.

[2] Una parte dei componenti del CGIE – che, si ricorda, hanno un mandato di durata pari a quello dei componenti dei COMITES - è infatti eletta localmente da assemblee nelle quali hanno un peso prevalente i componenti dei COMITES.

[3] Recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[4] Recante “Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero”, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2010, n. 98.