Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite in Siria - D.L. 58/2012 - A.C. 5287 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 656 | ||
Data: | 19/06/2012 | ||
Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa |
SIWEB
19 giugno 2012 |
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n. 656/0 |
Partecipazione italiana alla missione di osservatori
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Numero del progetto di legge |
A.C 5287 |
Titolo |
Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite |
Iniziativa |
Governativa |
Iter al Senato |
Si (S. 3304) |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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Trasmissione alla Camera |
15 giugno 2012 |
Assegnazione |
15 giugno 2012 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) e IV (Difesa) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze e XI Lavoro |
Il disegno di legge A.C. 5287, di conversione del decreto legge n. 58 del 2012, è stato adottato dal Consiglio dei ministri lo scorso 8 maggio e successivamente approvato senza modifiche in prima lettura dal Senato (A.S. 3304) nella seduta del 14 giugno 2012[1].
Il giorno successivo all’adozione del decreto legge, il Governo ha riferito alle Commissione riunite affari esteri e difesa della Camera in merito alla decisione di inviare in Siria personale militare non armato, in qualità di osservatori. Nel corso delle citate comunicazioni il Governo ha rilevato che “per l’Italia quanto sta accadendo in Siria riguarda prioritariamente un’ineludibile questione di carattere umanitario, ma anche il mantenimento della stabilità e sicurezza nell’area mediterranea, una regione chiave per l’intera area euroatlantica e per noi in particolare.
Va anche
evidenziato” ha rilevato il Governo “come vi sia un ulteriore interesse diretto
ed immediato, in quanto il nostro
contingente in Libano, composto da più di mille soldati, è comunque esposto, sia pure di riflesso,
allo spillover della crisi siriana.
(…) L’Italia, quindi, non può far mancare il proprio contributo per avviare
tempestivamente l’attuazione della Risoluzione n.
Per quanto riguarda, poi, l’invio di personale militare, il Governo ha reso noto che per il momento, si tratta “dell’invio di cinque militari, selezionati dal Dipartimento per le operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite fra i nostri diciassette candidati. È possibile, tuttavia, che altri dei restanti dodici vengano inviati in un successivo momento. Per quanto riguarda la catena di comando, il controllo operativo degli osservatori sarà delegato al capo missione, chief military observer, già designato nella persona del generale di divisione norvegese Robert Mood”.
Nello specifico, l’articolo 1, comma 1, autorizza, a decorrere dal 14 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 826.686 per la partecipazione di personale militare alla missione UNSIMIS in Siria disposta a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione n. 2043 del 2012.
Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, i costi della missione sono stati quantificati considerando la presenza media di dieci militari per la restante parte del corrente anno finanziario, “tenuto conto che la stessa risoluzione 2043 (2012), nel prevedere la missione per un periodo iniziale di novanta giorni, già considera la possibilità di successivi aggiornamenti delle relative previsioni a seguito dei rapporti che il Segretario generale dovrà presentare al Consiglio ogni quindici giorni”.
Lo
scorso 21 aprile il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la
seconda Risoluzione sulla Siria (n. 2043), la cui urgenza era stata particolarmente
sostenuta dalla Russia, votando all'unanimità l’invio di un contingente massimo di
trecento osservatori militari disarmati, oltre alla necessaria
componente civile. La missione deliberata (UNSMIS – United Nations Supervision Mission in Syria), guidata dal generale norvegese Robert Mood, della durata iniziale di 90 giorni e sulla
quale già in precedenza le Nazioni Unite avevano firmato un protocollo d'intesa
con il governo siriano, sarà soggetta ad una frequente (15 giorni) periodica
valutazione da parte del Segretario generale dell'ONU che riferirà al
Consiglio, soprattutto in ordine all'effettivo rispetto - finora solo parziale
- del cessate lil fuoco.
La risoluzione n. 2043, nel testo tradotto in Italiano dal Centro Regionale di informazioni delle Nazioni Unite, è riportata in allegato al dossier n. 656 “Partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite in Siria”.
L'attuale consistenza della missione (alla data del 16 maggio 2012) è di 236 osservatori militari e 71 membri di staff civile internazionale o locale. I paesi contributori sono attualmente: Argentina, Bangladesh, Belgio, Benin,Brasile, Burundi, BurkinaFaso, Ciad, Cina, Croazia, Danimarca, Equador, Egitto, Finlandia ,Germania, Ghana, Guatemala, Indonesia, Irlanda, Italia, Giordania, Malawi, Mauritania, Marocco, Nepal, Niger, Norvegia, Kenya, Kyrgyzistan, Paraguay, Filippine, Russia,Senegal,SudAfrica,Svizzera,Yemen,Uruguay.
Per una ricostruzione dei più recenti avvenimenti in Siria, si veda l’approfondimento in allegato al Dossier n. 656, “Partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite in Siria”.
Il comma 2 dell’articolo 1 reca talune disposizioni riguardanti il personale impiegato nella missione in esame (lettera a)) e le disposizioni di carattere penale applicabili alla missione.
Nello specifico per quanto riguarda il personale trova applicazione quanto disposto sia dall’articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9 della legge n. 108 del 2009 (si tratta, in particolare, di disposizioni che concernono il trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, la non applicabilità, all’indennità di missione, della riduzione del 20 per cento disposta dal decreto-legge n. 223 del 2006, la corresponsione dell’indennità di impiego operativo in maniera uniforme, il trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui si attribuiscano incarichi di vertice, la valutazione dei periodi di comando ed il richiamo di talune disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001), sia dall’articolo 5, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 209 del 2008 e dall’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies del decreto-legge n. 152 del 2009 (ossia dalle disposizioni relative all’applicazione del codice penale militare di pace, alla punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono le missioni di ed alla non punibilità del militare che, nel corso delle operazioni, ordina di fare o fa uso delle armi nel rispetto delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti).
L’articolo 2 prevede la clausola di copertura finanziaria.
Al riguardo, la disposizione precisa che agli oneri derivanti dall’applicazione della disposizione in esame si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, relativa alla missione UNIFIL in Libano.
Tale riduzione, come precisato, in particolare, nella relazione tecnica allegata al provvedimento, è stata operata:
- quanto a euro 475.983, mediante una contestuale riduzione di n. 10 militari per circa sette mesi nella missione UNIFIL in Libano;
- quanto a euro 350.703, mediante corrispondente riduzione delle spese di funzionamento relative al supporto logistico.
Pertanto, precisa la relazione tecnica, il contingente di personale medio della missione UNIFIL autorizzato dal D.L. 215/2011 è ridotto da 1.100 unità/anno a 1.094 unità/anno.
Le tabelle che seguono, i cui dati sono ripresi dalla relazione tecnica del governo allegata al provvedimento, riportano i costi mensili e complessivi relativi alla missione in esame distinti tra spese per il personale e spese di funzionamento.
PERSONALE |
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NUMERO |
COSTO MENSILE |
Trattamento di missione |
10 |
91.067 |
Maggiorazione 185% operativa[2] |
10 |
832 |
TOTALE SPESE PERSONALE |
|
91.899 |
FUNZIONAMENTO |
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NUMERO |
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Sostegno logistico in teatro |
10 |
15.000 |
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO |
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15.000 |
RIEPILOGO
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COSTO MENSILE |
COSTO TOTALE |
Oneri di personale |
91.899 |
710.686 |
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Oneri di funzionamento |
15.000 |
116.000 |
TOTALE |
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826,686 |
L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore del decreto il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge di conversione del decreto legge, nel testo presentato al Senato (A.S. 3304) era accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), ma non della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, dà conto della disposta esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione,“in ragione della straordinaria necessità ed urgenza dell’intervento normativo, che si propone di fornire in tempi contenuti la copertura giuridica e finanziaria della missione”.
Sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati finora numerosi decreti-legge che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso.
Da ultimo, il decreto legge 12 luglio 2011, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge n.
13 del
In relazione alla materia delle missioni internazionali, si segnala che la normativa vigente non prevede una disciplina uniforme concernente la loro autorizzazione ed il loro svolgimento. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali è, pertanto, contenuta nell’ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziano le missioni stesse.
Il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l’ordinamento penale, che risultano attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l) della Costituzione).
Per quanto riguarda, in
generale, la disciplina normativa da applicare alle missioni internazionali, si
segnala che le Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa della Camera
hanno da tempo avviato l’esame in sede referente delle proposte di legge C.
Si segnala, inoltre, che le Commissioni riunite II Giustizia e IV Difesa del Senato hanno iniziato l’esame congiunto del disegno di legge governativo n. 2099, recante la delega al Governo per l’emanazione del codice penale delle missioni militari all’estero e della proposta di legge n. 335, recante la delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell’articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l’ufficio militare di sorveglianza. Il disegno di legge governativo è stato adottato come testo base nella seduta del 28 giugno 2011. Il provvedimento è stato da ultimo esaminato dalle Commissioni riunite nella seduta del 13 dicembre 2011.
Il disegno di legge in esame, reca numerosi rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti-legge in materia, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse. La medesima carenza viene segnalata nella relazione sull’analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame.
Per la disciplina in materia penale il provvedimento in esame perpetua, invece, la catena di rinvii normativi ai decreti-legge n. 152 del 2009 e n. 209 del 2008.
La relazione per l’analisi tecnico-normativa segnala che il provvedimento in esame opera una serie di rinvii a disposizioni che, originariamente previste da fonti diverse, sono attualmente riprodotte nel codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel testo unico delle disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recanti il riassetto delle disposizioni legislative e regolamentari sull’ordinamento militare. I rinvii in parola, ai sensi dell’articolo 2115 del codice dell’ordinamento militare, debbono intendersi effettuati alle corrispondenti disposizioni dello stesso codice dell’ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare.
Servizio Studi – Dipartimento Difesa |
( 066760-4172 – *st_difesa@camera.it |
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File: D12085_0.doc
[1] Il provvedimento è stato approvato con 260 voti a favore ed un astenuto.
[2] Il riconoscimento di tale indennità deriva dal richiamo operato dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge in esame al comma 4 della legge n. 108 del 2009. Tale comma prevede che, con riferimento al personale militare impegnato nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.