Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - D.L. 201/2011 ' A.C. 4829-A - Schede di lettura (articoli 1-24) - Tomo I
Riferimenti:
DL N. 201 DEL 06-DIC-11   AC N. 4829-A/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 570    Progressivo: 1
Data: 14/12/2011
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   CONTABILITA' DI STATO
DECRETO LEGGE 2011 0201     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici

 

D.L. 201/2011 – A.C. 4829-A

Schede di lettura
(Articoli 1-24)

 

 

 

 

 

 

n. 570/1

Tomo I

 

 

14 dicembre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

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File: D11201bs1.doc

 


INDICE

(Tomo I)

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Aiuto alla crescita economica - ACE)3

§      Articolo 2 (Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani)8

§      Articolo 3, commi 1-3 (Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali)12

§      Articolo 3, comma 4 (Finanziamento Fondo di garanzia PMI)18

§      Articolo 3, comma 5 (Sostegno alle esportazioni)19

§      Articolo 4 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali)21

§      Articolo 5 (Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie)29

§      Articolo 6 (Equo indennizzo e pensioni privilegiate)35

§      Articolo 6-bis (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti)38

§      Articolo 7 (Partecipazione italiana a banche e fondi)41

§      Articolo 8 (Misure per la stabilità del sistema creditizio)46

§      Articolo 9 (Imposte Differite Attive)59

§      Articolo 10, commi 1-13 (Regime premiale per favorire la trasparenza)65

§      Articolo 10, commi 13-bis–13-undecies e 13-terdecies (Regime premiale per favorire la trasparenza)76

§      Articolo 10, comma 13-duodecies (Fatturazione elettronica)89

§      Articolo 11 (Emersione di base imponibile)92

§      Articolo 11-bis (Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie)102

§      Articolo 12 (Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante)104

§      Articolo 13, commi 1-17 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria)114


§      Articolo 13, commi 18-19-bis (Diversa attribuzione della compartecipazione IVA ai comuni)136

§      Articolo 13, comma 20  (Fondo di solidarietà mutui prima casa)138

§      Articolo 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)139

§      Articolo 14-bis(Disposizioni in materia di riscossione dei comuni)151

§      Articolo 15 (Disposizioni in materia di accise)153

§      Articolo 16, commi 1-10 e 15-ter (Disposizioni per la tassazione di auto e imbarcazioni di lusso)157

§      Articolo 16, commi 11-15-bis (Imposta erariale sugli aeromobili privati)163

§      Articolo 17 (Canone RAI)167

§      Articolo 18 (Clausola di salvaguardia)169

§      Articolo 19 (Imposta di bollo su strumenti e prodotti finanziari; tassazione dei valori “scudati” e delle attività immobiliari e finanziarie estere)173

§      Articolo 20 (Riallineamento partecipazioni)183

§      Articolo 21, commi 1-9 (Soppressione INPDAP ed ENPALS)186

§      Articolo 21, commi 10 e 11 (Soppressione Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania - EIPLI)193

§      Articolo 21, comma 12 (Istituzione Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini)195

§      Articolo 21, commi 13-21 (Soppressione dell’Agenzia per la regolazione in materia di acqua, dell’Agenzia per la sicurezza nucleare e dell’Agenzia del settore postale)198

§      Articolo 22, comma 1 (Obbligo comunicazione bilanci al MEF da parte di enti e organismi che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato)204

§      Articolo 22, commi 2-4 (Riorganizzazione organi collegiali delle Agenzie)205

§      Articolo 22, comma 5 (Regolamenti per il riordino settore lirico-sinfonico)209

§      Articolo 22, commi 6-9 (Riordino ICE)210

§      Articolo 22, comma 9-bis (Trasferimento a Fintecna delle partecipazioni di ANAS)219

§      Articolo 23, commi 1-3 (Riduzione dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti)222


§      Articolo 23, commi 4 e 5 (Acquisizione di lavori, servizi e forniture nei piccoli comuni)229

§      Articolo 23, comma 6 (Trattamento economico dei membri del Governo)231

§      Articolo 23, comma 7 (Livellamento remunerativo Italia-Europa)234

§      Articolo 23, comma 8-13 (Riordino del CNEL)236

§      Articolo 23, commi 14-21 (Disposizioni in materia di province)241

§      Articolo 23, comma 22(Gratuità delle cariche elettive di enti territoriali non previsti dalla Costituzione)253

§      Articolo 23-bis (Compensi per gli amministratori con deleghe delle Società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze)255

§      Articolo 23-ter(Disposizioni in materia di trattamenti economici)260

§      Articolo 24, comma 1 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)266

§      Articolo 24, comma 2 (Calcolo contributivo pro-rata)270

§      Articolo 24, comma 3 (Certificazione dei requisiti d’accesso e fattispecie pensionistiche)273

§      Articolo 24, comma 4 (Flessibilità in uscita ed incentivazioni)275

§      Articolo 24, comma 5 (Soppressione del regime delle decorrenze annuali)277

§      Articolo 24, commi 6, 7 e 9 (Pensione di vecchiaia)279

§      Articolo 24, comma 8 (Assegno sociale)285

§      Articolo 24, commi 10 e 11 (Pensione anticipata)287

§      Articolo 24, commi 12 e 13 (Adeguamento dei requisiti per l’accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita)291

§      Articolo 24, commi 14 e 15 (Esenzioni dall’applicazione della nuova disciplina previdenziale)293

§      Articolo 24, comma 15-bis (Regime agevolato di accesso al pensionamento)298

§      Articolo 24, comma 16 (Rideterminazione dei coefficienti di trasformazione)300

§      Articolo 24, commi 17 e 17-bis (Lavori usuranti)303

§      Articolo 24, comma 18 (Armonizzazione dei requisiti pensionistici)306

§      Articolo 24, comma 19 (Totalizzazione dei periodi assicurativi)308

§      Articolo 24, comma 20 (Permanenza in servizio, esonero dal servizio e risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro pubblico)309

§      Articolo 24, comma 21 (Contributo di solidarietà personale di volo)311

§      Articolo 24, comma 22 (Aumento delle aliquote contributive dei lavoratori artigiani e commercianti)313

§      Articolo 24, comma 23 (Aliquote lavoratori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni315

§      Articolo 24, comma 24 (Casse previdenziali privatizzate)318

§      Articolo 24, comma 25 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)321

§      Articolo 24, comma 26 (Estensione tutele prestazioni temporanee ai professionisti Gestione separata)323

§      Articolo 24, comma 27 (Fondo per occupazione giovanile e femminile)326

§      Articolo 24, comma 27-bis (Fondo interventi strutturali di politica economica)327

§      Articolo 24, comma 28 (Commissione di esperti per nuove modalità di accesso graduale al pensionamento e decontribuzione parziale per i giovani)328

§      Articolo 24, comma 29 (Iniziative di promozione della cultura del risparmio previdenziale)329

§      Articolo 24, comma 30 (Riordino degli strumenti di sostegno al reddito)330

§      Articolo 24, comma 31 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - TFR di importo elevato)331

§      Articolo 24, comma 31-bis (Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici più elevati)334

 


INDICE

(Tomo II)

Schede di lettura

§      Articolo 25 (Riduzione del debito pubblico)339

§      Articolo 26 (Prescrizione anticipata delle lire in circolazione)343

§      Articolo 27, comma 1 (Valorizzazione dei beni pubblici anche attraverso strumenti societari)345

§      Articolo 27, comma 2 (Programmi unitari di valorizzazione territoriale)353

§      Articolo 27 commi 3-3-quinquies (Alienazione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato, degli Enti Territoriali e degli Enti Pubblici nazionali)363

§      Articolo 27, comma 4 (Locazioni passive di immobili pubblici)365

§      Articolo 27, comma 5 (Agenzia del demanio – Manutentore unico)368

§      Articolo 27, comma 6 (Alloggi pubblici)370

§      Articolo 27, commi 7-7-quater (Semplificazione normativa in materia immobiliare)371

§      Articolo 27, comma 8 (Federalismo demaniale relativo ai beni culturali)373

§      Articolo 27, commi 9-17 (Dismissione di immobili per fronteggiare il sovraffollamento degli istituti penitenziari)375

§      Articolo 28, commi 1- 6 (Concorso alla manovra delle regioni)381

§      Articolo 28, commi 7-10 (Riduzione fondi enti locali)387

§      Articolo 28, comma 11 (Soppressione attribuzione alle province della quota devoluta di compartecipazione IRPEF)390

§      Articolo 28, comma 11-bis (Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile e imposta provinciale di trascrizione)391

§      Articolo 28, comma 11-ter (Disposizioni per l’avvio della ridefinizione del patto di stabilità interno)392

§      Articolo 28, comma 11-quater (Divieto di assunzioni negli enti locali)393

§      Articolo 29, commi 1 e 2 (Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale)394

§      Articolo 29, comma 3 (Disposizioni in materia di editoria)397

§      Articolo 29, comma 3-bis (Risorse per attività della minoranza slovena in Friuli Venezia-Giulia)400

§      Articolo 29-bis (Introduzione dell’impiego di software libero negli uffici pubblici per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione)402

§      Articolo 30, comma 1 (Missioni di pace)404

§      Articolo 30, commi 2 e 3 (Trasporto pubblico locale)405

§      Articolo 30, commi 3-bis-3-quinquies (Trasporto pubblico locale lagunare)409

§      Articolo 30, comma 4 (Rifinanziamento AGEA)412

§      Articolo 30, comma 5 (Rifinanziamento Fondo protezione civile a valere su 8 per mille)413

§      Articolo 30, comma 5-bis (Interventi di messa in sicurezza delle scuole)415

§      Articolo 30, commi 6 e 7 (Risorse per l’Accademia dei Lincei e l’Accademia della Crusca)417

§      Articolo 30, comma 8 (Assunzioni presso il Ministero per i beni e le attività culturali)419

§      Articolo 30, comma 8-bis (Ulteriore finalizzazione Fondo esigenze urgenti ed indifferibili)422

§      Articolo 30, commi 8-ter e 8-quater (Trasferimento di risorse dalla società ISA al MIPAAF)425

§      Articolo 31 (Esercizi commerciali)427

§      Articolo 32 (Farmacie)429

§      Articolo 33 (Soppressione di limitazioni all’esercizio di attività professionali)433

§      Articolo 34 (Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante)438

§      Articolo 35 (Potenziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)442

§      Articolo 36 (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)444

§      Articolo 36-bis (Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito)447

§      Articolo 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti)450

§      Articolo 38 (Misure in materia di politica industriale)458

§      Articolo 39, commi 1-6 (Fondo di garanzia a favore delle PMI)460

§      Articolo 39, comma 7 (Patrimonializzazione dei Confidi)463

§      Articolo 39, comma 7-bis (Microcredito per la micro-imprenditoria)464


§      Articolo 40, comma 1 (Semplificazione registrazione clienti strutture ricettizie)467

§      Articolo 40, comma 2 (Codice privacy)468

§      Articolo 40, comma 3 (Permesso di soggiorno lavoratori stranieri)470

§      Articolo 40, comma 4 (Registro lavoratori)472

§      Articolo 40, comma 5 (Bonifica siti inquinati e relativa realizzazione opere)474

§      Articolo 40, comma 6 (Imprese autoriparazione)476

§      Articolo 40, comma 7 (Semplificazione in materia di composti organici volatili477

§      Articolo 40, comma 8 (Semplificazione gestione rifiuti pericolosi per talune attività)478

§      Articolo 40, comma 9 (Agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali)480

§      Articolo 40, comma 9-bis (Cessione di impianti radiotelevisivi)482

§      Articolo 40, comma 9-ter (Proroga termine iniziative a valere sulla programmazione negoziata)483

§      Articolo 41, commi 1-5 (Misure per le opere di interesse strategico)487

§      Articolo 41, commi 5-bis e 5-ter (Finanza di progetto)497

§      Articolo 42, commi 1-5 (Modifiche codice appalti)510

§      Articolo 42, commi 6 e 7 (Copertura delle riserve tecniche mediante investimenti in infrastrutture)513

§      Articolo 42, commi 8 e 9-bis (Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)515

§      Articolo 42, comma 9 (Riassegnazione di somme elargite per scopi del Ministero dei beni culturali)517

§      Articolo 43, commi 1-4 (Convenzioni autostradali)520

§      Articolo 43, comma 5 (Concessione di costruzione e gestione stradale)523

§      Articolo 43, comma 6 (Impianti tecnologici autostradali)525

§      Articolo 43, commi 7-15 (Sicurezza grandi dighe)527

§      Articolo 44 (Disposizioni in materia di appalti pubblici)535

§      Articolo 44-bis (Elenco- Anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute)546

§      Articolo 45 (Disposizioni in materia edilizia)548

§      Articolo 46 (Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale)552


§      Articolo 47, comma 1 (Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie)554

§      Articolo 47, comma 2 (Contratto di servizio con Trenitalia S.p.A.)555

§      Articolo 48 (Clausola di finalizzazione)556

§      Articolo 49 (Norma di copertura)559

 

 


Schede di lettura


 

Articolo 1
(Aiuto alla crescita economica - ACE)

 


1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

3. Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento.

4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.

8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.


 

L’articolo 1 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell’esame in sede referente, al fine di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio introduce un Aiuto alla crescita economica – ACE, consentendo di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio.

 

Tali disposizioni sono introdotte in considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita, mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano.

 

L’ACE secondo il disegno di legge di delega fiscale
(AC 4566) e la Dual Income Tax

 

Si ricorda che l'articolo 7 del disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale (A.C. 4566), attualmente all’esame della Camera, prevede l'introduzione di un aiuto alla crescita economica (ACE) nella disciplina relativa alla tassazione del reddito di impresa.

In particolare, viene prevista la deducibilità del rendimento del capitale di rischio, valutato tramite l'applicazione di un rendimento nozionale al nuovo capitale proprio.

Il DDL affronta quindi la sottocapitalizzazione delle imprese italiane con un sistema premiante per le imprese virtuose che, attraverso un meccanismo simile a quello previsto dalla dual income tax (Dit), fornisce un incentivo alle imprese che decidono di trattenere in azienda gli utili conseguiti anziché distribuirli fra la base partecipativa.

Il sistema c.d. di dual income tax, introdotto dal D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 466, consentiva di sottoporre il reddito di impresa ad una tassazione differenziata (“duale”): era infatti prevista l’applicazione di un’aliquota più bassa di quella ordinaria al reddito di impresa riconducibile agli incrementi di capitale netto attuati nel corso dell'esercizio e agli utili d’impresa non distribuiti, con lo scopo di favorire l'apporto di capitale proprio agli investimenti produttivi dell'impresa. In particolare, si prevedeva l'applicazione di una aliquota ridotta (19%) rispetto a quella ordinaria alla parte di utili di impresa convenzionalmente corrispondente alla remunerazione ordinaria (RO) dell'incremento di capitale netto avuto dai propri azionisti e degli utili reinvestiti (il capitale proprio) verificatosi negli esercizi posteriori al 1996[1]. La determinazione della predetta remunerazione era affidata a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, che ha sancito l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle Imposte (TUIR) dal 1° gennaio 2004, ha di fatto previsto l'abolizione anche della DIT.

Rispetto alla DIT, in luogo dell’applicazione di una modalità impositiva differenziata per determinate quote del reddito d’impresa, l’ACE consentirebbe di escluderle del tutto dalla base imponibile, rendendo integralmente deducibili le somme corrispondenti al rendimento del capitale di rischio.

 

Le norme in esame (comma 1) riguardano:

§      le società di capitali (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee) residenti nel territorio dello Stato (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917);

§      gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali (articolo 73, comma 1, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917);

§      le società e gli enti non residenti (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR) relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Ai sensi del successivo comma 7, è previsto che le norme si applichino anche ad alcuni soggetti IRPEF, e in particolare al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Le modalità di applicazione sono affidate al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di attuazione delle norme in esame, in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti IRES cui è concessa l’agevolazione in esame.

 

Per quanto concerne le modalità di calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (comma 2), esso è dato dalla applicazione di un’aliquota percentuale, individuata ai sensi del successivo comma 3, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

In particolare (comma 3)

§      per il primo triennio di applicazione, l’aliquota è fissata al 3 per cento;

§      dal quarto periodo di imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

 

Ai sensi del comma 4, in caso di eccedenza del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto dichiarato nel periodo d’imposta, viene reso possibile computare la parte eccedente in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.

 

Il comma 5, modificato nel corso dell’esame in sede referente, reca disposizioni sulle modalità di computo del capitale proprio e delle variazioni in aumento e in diminuzione.

Per effetto delle modificazioni apportate in sede referente, si specifica che il patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 costituisce il “capitale proprio” esistente alla chiusura del suddetto esercizio.

La formulazione originaria della norma prevedeva invece che il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della norma costituisse il “capitale proprio” esistente alla chiusura dell'esercizio medesimo.

 

In particolare, rilevano come variazioni in aumento:

§      i conferimenti in denaro;

§      gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

 

Rilevano invece come variazioni in diminuzione:

§      le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

§      gli acquisti di partecipazioni in società controllate;

§      gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

 

Il comma 6 specifica l’operatività temporale degli incrementi e dei decrementi di capitale.

In particolare, per quanto attiene agli incrementi:

§      quelli derivanti da conferimenti in denaro, la rilevanza è fissata a partire dalla data del versamento;

§      per quelli derivanti dall'accantonamento di utili, la rilevanza è fissata a partire dall'inizio dell'esercizio in cui sono formate le relative riserve;

§      per le aziende e le società di nuova costituzione, è considerato incremento tutto il patrimonio conferito.

 

Per quanto concerne i decrementi, essi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

 

Il comma 8 affida le disposizioni di attuazione della norma in esame a un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento; lo stesso provvedimento può stabilire disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

Infine (comma 9) le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.


 

Articolo 2
(
Agevolazioni fiscali riferite al costo
del lavoro nonché per donne e giovani)

 


1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997» sono soppresse.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 2), dopo le parole «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni»;

          b) al numero 3), dopo le parole «Sardegna e Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.


 

 

L’articolo 2, modificato nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente,rende integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro; introduce altresì agevolazioni IRAP per l’assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni.

 

Il comma 1 rende integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti per legge, introducendo una deroga al principio generale di indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali[2].

 

Tale principio era già stato mitigato dall’articolo 6, commi da 1 a 4, del D. L. n. 185/2008[3], che avevano reso deducibile ai fini IRES e IRPEF una quota forfettaria, pari al 10 per cento, dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pagata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, riferibile:

a)       alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati

b)       alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.

 

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che la quota di deducibilità venga applicata all’imposta dovuta dai soggetti passivi che vienecalcolatasul valore delle produzione netta di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997 (c.d. decreto IRAP) da:

§      società di capitali e gli enti commerciali (articolo 5);

§      società di persone e imprese individuali (articolo 5-bis);

§      banche e altri enti e società finanziari (articolo 6);

§      imprese di assicurazione (art. 7);

§      imprese esercenti arti e professioni (art. 8).

 

Tale deducibilità è ammessa in base al criterio di cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 99, comma 1, del Testo Unico sulle imposte sui redditi (TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986).

Quest’ultima norma si riferisce al principio della deducibilità delle imposte diverse dalle imposte sui redditi, nonché diverse dalle imposte per le quali la rivalsa sia obbligatoria o facoltativa, con riferimento alle società e agli enti commerciali residenti. Tuttavia, la deducibilità dell’IRAP in esame deve ritenersi estesa anche ai soggetti che producono reddito d’impresa imponibile ai fini IRPEF, tenuto conto delle norme di carattere generale di cui all’articolo 55, comma 3, del TUIR per le quali, se non diversamente specificato, il reddito prodotto da attività commerciali è considerato reddito d’impresa e all’articolo 56 del TUIR, per il quale il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni del citato testo unico in materia di redditi di società ed enti commerciali residenti[4], le quali si applicano altresì alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

 

Ai sensi del comma 1, la quota deducibile determinata in via forfetaria è relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

 

Si ricorda che, anche se nella disciplina dell’IRAP vige il principio dell’indeducibilità dei costi del lavoro, il legislatore ha individuato alcune deroghe allo stesso, prevedendo specifiche deduzioni per il personale dipendente fruibili dai soggetti passivi IRAP. Nel dettaglio, ad eccezione del comma 4-bis, i suddetti commi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 prevedono, nell’ambito delle spese sostenute dal datore di lavoro, alcuni casi di deducibilità per i costi del personale dipendente e assimilato, effettivamente sostenuti ovvero per importi forfetari in base alla quantità e alla qualità dei lavoratori assunti.

Il comma 4-bis reca invece deduzioni forfetarie stabilite in funzione degli scaglioni di valore imponibile dichiarati, indipendentemente dalla presenza o assenza di spese di personale.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, al fine di coordinare il nuovo regime con il precedente – di cui al citato articolo 6 del D.L. 185/2008 – il nuovo comma 1-bis elimina da tale articolo il riferimento alla deducibilità delle spese per il personale dipendente e assimilato. La deducibilità dell’IRAP ai fini IRES e IRPEF per una quota pari al 10 per cento (di cui al richiamato articolo 6) resta quindi applicabile - a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (nuovo comma 1-ter) - alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati.

 

Il comma 2 reca modifiche alla disciplina delle deduzioni IRAP, al fine di agevolare l’assunzione di lavoratrici e di giovani di età inferiore ai 35 anni.

 

In particolare, l’articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, oggetto di modifica con le norme in commento, consente ai soggetti IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese operanti, in concessione e a tariffa, in determinati settori (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento rifiuti), di dedurre un importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta.

Per effetto delle norme in esame (comma 2, lettera a) dell’articolo in esame), l’importo deducibile per i lavoratori a tempo indeterminato è aumentato a 10.600 euro in rapporto ai lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

 

L’articolo 11, comma 1, lettera a), n. 3) consente ai soggetti IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni, e dalle imprese operanti in determinati settori (banche, assicurazioni ed enti finanziari; imprese operanti, in concessione e a tariffa, nel settore dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti) di dedurre un importo fino a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa a quella sopra illustrata e fruibile nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola “de minimis[5].

 

Per effetto delle norme in esame (comma 2, lettera b) dell’articolo in esame),, l’importo deducibile per i lavoratori a tempo indeterminato è innalzato a 15.200 euro in rapporto ai lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

Ai sensi del comma 3, le suesposte disposizioni sulle deduzioni IRAP si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.


 

Articolo 3, commi 1-3
(Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali)

 


1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n), è aggiunta la seguente: «o) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.».

1-bis. L'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis) del comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 1 del presente articolo,opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un «Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo», ripartito tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, così come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Regione.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 2 si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.


 

 

L’articolo 3, comma 1, attraverso una novella all’articolo 32, comma 4, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) – inserimento della lettera n-bis) - ricomprende tra le tipologie di spese escluse dal computo dell'applicazione delle regole del patto di stabilità per le regioni a statuto ordinario anche le spese effettuate per gli anni 2012, 2013 e 2014 a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nel limite di un miliardo di euro per ciascuna annualità considerata.

La disposizione specifica che per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza[6] e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività (regione Sardegna), di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione é subordinata all’Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011.

Il comma 1-bis prevede che l’esclusione di tali spese opera nei confronti di ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri e le modalità previste dal comma 2.

 

Il comma 2, al fine di compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle disposizioni di cui al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un “Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo”.

Il fondo, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di europer ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, verrà ripartito tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, cosi come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007.

All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell’Amministrazione interessata, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata alle singole Regioni.

Il comma 3, come modificato nel corso dell’esame in sede referente, specifica che alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione del predetto fondo si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal decreto-legge stesso.

 

In sostanza la norma, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dai programmi regionali cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2007-2013, permette di “non computare” nei saldi del patto di stabilità le spese sostenute dalle regioni a valere sulle proprie risorse, nonché su quelle statali loro trasferite dal Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. La disposizione dovrebbe consentire una accelerazione della capacità di spesa ed evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie. Al fine di compensare lo “sforamento” del patto, con il comma 2 viene istituito un fondo dotato di sola cassa che compensa gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento.

 

Si osserva che il richiamato articolo 32, della legge n. 183/2011, al comma 4, lettera n), tra le spese da non computare ai fini del patto di stabilità ricomprende le spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del D.L. 112/2008 (risorse provenienti da cofinanziamenti di programmi comunitari non utilizzate), subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del D.L. 138/2011[7]. La deroga alle regole del patto opera solo in favore delle regioni ricomprese nell’Obiettivo convergenza e solo a patto che, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, siano attribuiti allo Stato e alle restanti regioni degli oneri aggiuntivi i maggiori oneri (attribuzione definita dal citato decreto ministeriale entro il 30 settembre di ogni anno).

 

Il Piano di Azione Coesione

Dando seguito agli impegni assunti dal Governo con la lettera al Presidente della Commissione europea e al Presidente del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011, e rispondendo alla dichiarazione del Vertice Euro dello stesso 26 ottobre, che sostiene l'intenzione dell'Italia di concentrare le risorse dei fondi strutturali su istruzione, occupazione, agenda digitale e reti ferroviarie, è stato definito, di intesa con la Commissione europea, il Piano di Azione volto ad individuare obiettivi, contenuti e modalità operative per la revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel ciclo 2007-2013, condiviso con le Regioni e le amministrazioni centrali interessate. Il Piano è stato trasmesso alla Commissione UE il 15 novembre 2011.

Obiettivi del Piano: Definire e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l’attuazione e migliorarne l’efficacia. Tale revisione risponde alle Raccomandazioni del Consiglio del 12 luglio 2011 sul Programma Nazionale di Riforma dell’Italia (punto 6). Essa si basa su una più forte concentrazione dei Programmi sugli investimenti maggiormente in grado di rilanciare la competitività e la crescita del Paese, segnatamente intervenendo sul potenziale non utilizzato nel Sud, e su un più stringente orientamento delle azioni ai risultati, concentrando le risorse dei fondi strutturali su istruzione, occupazione, agenda digitale (banda larga) e reti ferroviarie” nel quadro della "revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, condiviso con le Regioni e le amministrazioni centrali interessate.

1.  Istruzione: rafforzare l’intervento in corso grazie all’azione congiunta dei due Programmi nazionali FESR e FSE e dei Programmi regionali FESR e FSE, per un importo pari a almeno 1.3 miliardi di euro (per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici; l’acquisto di attrezzature e tecnologie; il potenziamento dei laboratori; il miglioramento delle competenze dei giovani e il contrasto alla dispersione scolastica).

 

Interventi per l'Istruzione

 

FESR

FSE

Calabria

114.783.945

42.870.000

Campania

314.304.226

88.710.000

Puglia

250.452.549

72.420.000

Sicilia

263.110.201

96.000.000

Totale

942.650.921

300.000.000

 

2. Agenda digitale EU 2020: banda larga e ultra larga, Data center

 

Agenda Digitale

 

Piano Naz. Banda larga

Banda ultralarga

Data Center

Calabria

7.500.000

86.894.997

40.000.000

Campania

35.000.000

268.666.139

40.000.000

Puglia

18.200.000

272.767.050

40.000.000

Sicilia

14.000.000

322.166.394

40.000.000

Totale Convergenza

74.700.000

950.494.580

160.000.000

Basilicata Sostegno Transitorio

4.900.000

14.780.386

40.000.000

Totale Convergenza e S.T

79.600.000

965.274.966

200.000.000

Altre Mezzogiorno

 

 

 

Sardegna

6.500.000

88.637.268

40.000.000

Molise

10.500.000

12.965.064

40.000.000

Abruzzo

22.300.000

73.986.548

40.000.000

Totale Altre Mezzogiorno

39.300.000

175.588.880

120.000.000

Totale Mezzogiorno

118.900.000

1.140.863.846

320.000.000


 

3.  Occupazione: promuovere nuova occupazione attraverso il finanziamento, a valere sui POR regionali, del credito di imposta occupazione previsto dall’articolo 2 della decreto-legge n. 70 del 2011.

 

Credito di imposta Occupazione

Calabria

20.000.000

Campania

20.000.000

Puglia

10.000.000

Sicilia

65.000.000

Totale Convergenza

115.000.000

Basilicata - Sostegno Transitorio

2.000.000

Totale Convergenza e S.T

117.000.000

Altre Mezzogiorno

 

Sardegna

20.000.000

Molise

1.000.000

Abruzzo

4.000.000

Totale Altre Mezzogiorno

25.000.000

Totale Mezzogiorno

142.000.000

 

 

4.  Sistema dei trasporti

 

Per tipologia

 

Per territorio

ITS

16.468.213

 

Calabria

69.000.000

Porti

159.000.000

 

Sicilia

69.069.666

Aeroporti

117.300.000

 

Puglia

177.060.100

Interporti

39.003.143

 

Campania

51.903.377

Ferrovie

38.000.000.

 

Obiettivo Convergenza

2.733.213

Totale

369.766.356

 

Totale

369.766.356

 

 

 

Strade

Aeroporti

Totale

Campania

378.600.000

28.000.000

406.600.000

Puglia

80.577.485

0

80.577.485

Sicilia

406.953.877

0

406.953.877

Totale

866.131.363

28.000.000

894.131.363

 


5.  Rete ferroviaria

 

 

 

Costo

Finanziamenti disponibili

Ulteriore fabbisogno

Napoli – Bari

Napoli – Bari

7.091,0

3.507,0

3.584,0

Puglia: potenziamento

18,0

18,0

0

Puglia: sistemi urbani

31,5

31,5

0

Altri interventi

2.818,3

1.618,1

1.200,2

TOTALE

9.958,8

5.174,6

4.784,2

Palermo – Catania

Catania – Palermo

7.700,0

2.057,0

5.643,0

Sistemi urbani Palermo e Catania

991,0

991,0

0

Altri interventi

347,3

347,3

0

ME-CT

Messina – Catania

2.270,0

59,0

2.211,0

Pollina –ME

Pollina – Messina

3.950,0

0

3.950,0

 

TOTALE

15.258,3

3.454,3

11.804,0

Salerno -
Reggio Calabria

Salerno - Reggio Calabria

3.270,0

7,0

3.263,0

Altri interventi

270,0

270,0

0

TOTALE

3.540,0

277,0

3.263,0

 

TOTALE COMPLESSIVO

28.757,1

8.905,9

19.851,2

 


 

Articolo 3, comma 4
(
Finanziamento Fondo di garanzia PMI)

 

4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

 

 

Il comma 4 incrementa di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 la dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese.

Si ricorda che l’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662[8] ha previsto la possibilità per il CIPE di destinare, nell’ambito delle risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate, una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

Si segnala che l’articolo 39 del decreto-legge in esame interviene sulla disciplina del Fondo così rifinanziato.


 

Articolo 3, comma 5
(
Sostegno alle esportazioni)

 

5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione. All'onere derivante dal presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.

 

 

Il comma 5, al fine di assicurare il sostegno alle esportazioni, riassegna 300 milioni di euro al fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per le finalità connesse alle attività di credito all’esportazione.

La somma riassegnata di 300 milioni di euro deriva dalle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all’art. 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143[9].

Si segnala che nel testo del decreto è presente un refuso sul riferimento normativo del D.Lgs. n. 143/1998 (erroneamente datato 1988).

Si ricorda che il citato comma 2-bis prevede che le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dall’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, restano di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi è autorizzato ad avvalersi delle disponibilità di tale conto corrente per scopi connessi con l'esercizio dell'attività della SACE S.p.A. nonché con l'attività nazionale sull'estero. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria (ora legge di stabilità) e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro.

Tale somma è versata all’entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto, per essere, come si è detto, riassegnata al fondo di dotazione del Mediocredito centrale.

All’onere derivante dal presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.


 

Articolo 4
(Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali)

 


1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 11, comma 3, le parole: «15 e 16», sono sostituite dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis »;

     b) nell'articolo 12, comma 3, le parole: «15 e 16», sono sostituite dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis »;

     c) dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente: «Art. 16-bis. – (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). – 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

          a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile;

          b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

          c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

          d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

          e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

          g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;

          h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

          i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

          l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

     2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

     3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

     4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

     5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

     6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.

     7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

     8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

     9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.

     10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»;

     d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: «e i)», sono aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 16-bis)».

2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;

          b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»;

          c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Ai relativi oneri annui valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ». La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2013.

5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1o gennaio 2012.


 

 

L’articolo 4 (commi 1-3 e 5), modificato nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, introduce a regime la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

La norma a tal fine inserisce un nuovo articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che riepiloga la disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, contenuta nell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, la cui vigenza viene limitata all’anno 2011.

 

Il comma 4, inoltre, con una modifica all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, proroga al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (cosiddetto 55 per cento), mentre a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applica la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR.

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo 4 in commento contiene, alle lettere a) e b), alcune norme di coordinamento necessarie a seguito dell’inserimento del nuovo articolo 16-bis nel TUIR, mentre la lettera c) introduce il predetto articolo 16-bis.

 

La detrazione è concessa (comma 1 del nuovo articolo 16-bis) per i seguenti interventi:

a)   manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali (secondo le modifiche introdotte nel corso dell’esame in sede referente);

Ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio:

1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

b)   manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

c)   ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza - anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (secondo quanto previsto dalle modifiche introdotte nel corso dell’esame in sede referente) - anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b);

d)   realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;

e)   eliminazione di barriere architettoniche;

f)     adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi;

g)   realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico;

h)   conseguimento di risparmi energetici;

i)      adozione di misure antisismiche;

l)      bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La norma è stata successivamente modificata e prorogata. L’ultima proroga, stabilita dall’articolo 2, comma 10, della legge n. 191 del 2009, scade il 31 dicembre 2012. La norma, inoltre, ha prorogato alla stessa scadenza la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.

La relazione illustrativa afferma che nel nuovo articolo 16-bis del TUIR resta confermato non sono l’ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione delle disposizioni sopra elencate, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale tanto da consentire di fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia.

 

Rispetto alla disciplina attuale si segnala l’inserimento tra gli interventi per i quali è ammessa la detrazione di quelli volti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza (lettera c)).

 

Il comma 2 del nuovo articolo 16-bis (TUIR) ricomprende tra le spese sostenute quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

Il comma 3 del nuovo articolo 16-bis (TUIR) riconduce a regime la detrazione d’imposta del 36 per cento sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative, istituita dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

La detrazione è relativa agli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2013. Tale detrazione è stata reintrodotta dal periodo d’imposta 2008 e successivamente prorogata. In questo caso, l’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef del 36% calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.

 

Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni. Dal 1° ottobre 2006, l’importo massimo di spesa per cui è possibile fruire dell’agevolazione Irpef va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi, sulla singola unità immobiliare (comma 4).

Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento (comma 5).

Il comma 6 del nuovo articolo 16-bis del TUIR stabilisce, invece, che la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), ridotte del 50 per cento.

Si ricorda che non ha più scadenza l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10 per cento, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Infatti, l’articolo 2, comma 11, della legge n. 191 del 2009 ha previsto l'applicazione a regime dell’aliquota IVA agevolata al 10% alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000)[10].

Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:

-        interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

-        interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

-        interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

-        interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

 

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (comma 7).

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (comma 8).

Tale norma sembra riprendere quanto già recentemente disposto dai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, che hanno modificato la disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997[11].

Più in dettaglio il comma 12-bis, tramite una novella all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, interviene sulla disciplina relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio nell'ipotesi di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati detti interventi. Per effetto di tale modifica, pertanto, nel caso di vendita di tale unità immobiliare le previste detrazioni possono:

-        essere utilizzate dal venditore oppure

-        essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Coerentemente con tale modifica il comma 12-ter novella l'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289[12], prevedendo che le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica (in coerenza, pertanto, con la modifica apportata dal precedente comma 12-bis).

 

Il comma 9 del nuovo articolo 16-bis (TUIR) richiama le disposizioni del Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia (decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41). Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni dell’articolo 16-bis. In particolare si prevede che il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, numero e data della fattura, codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.

Al riguardo si evidenzia che l’articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010 (richiamato espressamente dal comma 3 dell’articolo in esame) stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.A. operano una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (precedentemente la ritenuta era del 10 per cento).

 

Si ricorda che il decreto legge n. 70 del 2011 (articolo 7, comma 2, lettere q) e r))ha abolito due importanti adempimenti precedentemente richiesti. In particolare, per fruire della detrazione non è più necessario:

-        inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;

-        indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

 

Il comma 4, con una modifica all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, proroga al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (cosiddetto 55 per cento). A decorrere dal 1° gennaio 2013 per tali interventi si applica la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR.

 

La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha prorogato la detrazione Irpef del 55 per cento a favore dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica negli edifici entro il 31 dicembre 2011.

La detrazione d’imposta del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

Il comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è intervenuto sulle disposizioni recanti agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio contenute ai commi da 344 a 347 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), prorogando dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate una serie di spese al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55 per cento.

È previsto peraltro che la detrazione debba essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, in luogo delle cinque attualmente vigenti. Le spese che possono fruire della detrazione fiscale del 55% sono le seguenti:

-        spese per la riqualificazione energetica (comma 344 della finanziaria 2007);

-        spese per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 della finanziaria 2007);

-        spese per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della finanziaria 2007);

-        spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a condensazione (comma 347 della finanziaria 2007).

In attuazione di quanto disposto dal comma 349, con decreto interministeriale 19 febbraio 2007 (G.U. n. 47/2007), come modificato dal decreto 7 aprile 2008 (G.U. n. 97/2008) sono state emanate le disposizioni attuative in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, la detrazione Irpef del 55 per cento è stata estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un onere quantificato in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

 

Il comma 2 dell’articolo 4 prevede alcune norme di coordinamento con la legge n. 244 del 2007, la quale stabiliva la proroga, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio. In particolare, sono espunti i riferimenti all’anno 2012. Ciò in quanto, come previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2012, entrano in vigore le disposizioni previste dal nuovo articolo 16-bis del TUIR.


 

Articolo 5
(Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni
fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi
a favore delle famiglie)

 


1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia che all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.


 

 

L’articolo 5, modificato nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, intende rivedere le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE. A tal fine viene rafforzata la rilevanzadegli elementi collegati alla ricchezza patrimoniale della famiglia e ai trasferimenti monetari, anche se esenti da imposizione fiscale.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, sono stati dettati i seguenti ulteriori criteri di revisione dell’ISEE:

§      tenere conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e delle persone disabili a carico;

§      migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita in Italia e all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;

§      permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni;

§      rafforzare il sistema dei controlli;

§      istituire una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, presso l’Inps.

 

Si ricorda che il disegno di legge delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale (A.C. 4566), ora all’esame della Camera, indica fra gli interventi di riordino e riqualificazione della spesa sociale anche la revisione dell’indicatore di situazione economica equivalente – ISEE, in particolare la revisione della componente riferita alla composizione del nucleo familiare (articolo 10, comma 1, lettera a).

Vengono inoltre attribuite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) le competenze relative a:

1)       erogazione delle prestazioni assistenziali quando assumono il carattere di contributo monetario diretto, in coordinamento con le regioni e gli enti locali;

2)       organizzazione del fascicolo elettronico della persona e delle famiglia attraverso la realizzazione di un'anagrafe generale delle posizioni assistenziali, condivisa tra le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici di previdenza e assistenza, le regioni e gli enti locali, al fine di monitorare lo stato di bisogno e il complesso delle prestazioni rese da tutte le amministrazioni pubbliche.

 

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art.1 del D.Lgs. 109/1998[13] allo scopo di individuare criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche[14] .

 

L’ISEE è costituito da una componente reddituale (indicatore della situazione reddituale, ISR) e da una componente patrimoniale (indicatore della situazione patrimoniale, ISP) ed è reso confrontabile per famiglie di diversa numerosità e caratteristiche mediante l’uso di una scala di equivalenza (SE). L’ISR è composto dal reddito complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare e da un reddito derivante dal patrimonio mobiliare, al netto delle spese per l’affitto (fino a un massimo di 5.164 euro). L’ISP, che entra solo per il 20% nella formazione dell’ISEE, è dato dalla somma del patrimonio immobiliare (considerato al valore ICI) del nucleo familiare, al netto della casa di abitazione se di proprietà (la franchigia per l’abitazione principale è pari a 51.646 euro), e del patrimonio mobiliare, al netto di una franchigia di 15.494 euro[15]. La SE è un parametro che permette il confronto tra situazioni familiari diverse, tenuto conto delle economie di scala che derivano dalla convivenza e di alcune particolari condizioni del nucleo familiare che comportano maggiori spese o disagi (presenza di persone con disabilità, nuclei monogenitore, entrambi genitori lavoratori). Si ricorda che nell’ISEE non sono inclusi i redditi esenti da imposizione[16]. Nel corso del 2010 sono state sottoscritte 7,4 milioni DSU: rispetto al 2002, anno di avvio nella sua piena funzionalità del Sistema informativo dell’ISEE, il numero di dichiarazioni è più che triplicato, passando da poco più di 2 milioni a oltre 7 milioni. Conseguentemente, gli individui coperti da DSU (o meglio, quelli presenti nei nuclei familiari distinti), rappresentano nel 2010 una popolazione di 18,5 milioni di persone, superando per la prima volta il 30 per cento dell’intera popolazione residente nel nostro paese; una copertura più che doppia rispetto ai primi anni di avvio dell’ISEE, corrispondente tuttavia ad una crescita cumulata decisamente inferiore a quella dei nuclei familiari che presentano DSU. Per quanto riguarda l’analisi in termini territoriali, l’area dove si concentra la popolazione ISEE è decisamente il Mezzogiorno.

 

Al momento di avvio del sistema, l’ISEE è stato utilizzato soprattutto a livello nazionale[17] per le prestazioni previste dalla normativa di settore, successivamente le amministrazioni locali lo hanno utilizzato in virtù delle capacità selettive e della semplicità di utilizzazione del Sistema informativo[18]. A legislazione vigente, la platea dei beneficiari delle prestazioni erogate attraverso l’ISEE non può essere esclusivamente identificata con le famiglie in condizione di bisogno economico: l’ISEE è infatti utilizzato anche per stabilire la compartecipazione al costo di servizi a destinazione generale (prestazioni per il diritto allo studio universitario e per gli asili nido). D’altra parte, alcune prestazioni destinate alle persone in povertà – gli assegni sociali – sono tuttora escluse dall’ambito di applicazione dell’ISEE, mentre altre - Carta Acquisti – vi rientrano.

 

Tale revisione è apportata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previo parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012.

 

Il decreto ha inoltre il compito di individuare le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata dallo stesso decreto.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato inoltre previsto che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell’ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici nonché la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’Inps, da parte degli enti erogatori, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse.

 

Al riguardo, si segnala che nel corso delle audizioni svolte durante l’esame in sede referente del citato ddl delega al governo per la riforma fiscale e assistenziale (A.C. 4566), da più parti era emersa la constatazione che mentre le prestazioni di natura previdenziale erogate dallo Stato sono note, non vi è alcuna rilevazione di carattere complessivo riguardante le prestazioni sociali e assistenziali rese ai diversi livelli di governo; tale circostanza, secondo gli auditi, non consente una valutazione oggettiva rispetto all’entità e alla qualità di dette prestazioni.

 

Di seguito sono elencate le principali provvidenze di natura assistenziale, a prescindere da caratteristiche quali la presenza o meno di un precedente versamento contributivo da parte del soggetto beneficiario e la verifica dei mezzi economici del richiedente quale requisito di accesso alla prestazione. Sono pertanto indicati gli strumenti di sostegno economico a persone che si trovano in stato di bisogno per insufficiente autonomia fisica o psichica, per incapacità di procurarsi una fonte di sostentamento o, più in generale, per problemi di integrazione sociale:

-        trattamenti legati ad una condizione di disabilità e/o non autosufficienza: pensioni di invalidità civile (comprendendo in questa categoria tutti i disabili nonché i ciechi e i sordomuti con esclusione degli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio); indennità di accompagnamento, le pensioni di inabilità e gli assegni ordinari di invalidità e le rendite per infortuni sul lavoro, le pensioni di guerra. Tali trattamenti sono sempre di natura socio-sanitaria: in alcuni casi sono subordinati alla verifica dei mezzi del richiedente (pensioni di invalidità civile), mentre in altri casi si prescinde da tale verifica (le indennità di accompagnamento), altri casi necessitano di una pregressa contribuzione (e quindi precedente attività lavorativa; è il caso delle pensioni di inabilità e delle rendite per infortuni); quanto alle pensioni di guerra, sono erogate in presenza di menomazioni connesse con eventi bellici, senza vincoli reddituali (che rilevano però nel definire gli importi);

-        trattamenti legati alla condizione economica dell’anziano: pensioni e assegni sociali e integrazioni al minimo. Tali prestazioni sono sempre legate al bisogno economico, oltre che alla condizione anagrafica, e sono quindi sottoposte alla prova dei mezzi. Nel caso delle pensioni e assegni sociali è la mera condizione economica a rilevare, in quello dell’integrazione al minimo rilevano i precedenti (limitati) versamenti contributivi[19].

 

I risparmi così ottenuti a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza sono riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.

 

Si ricorda che una parte rilevante delle politiche sociali è attuata attraverso il Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dalla legge 449/1997 (legge finanziaria per il 1998) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Fondo contiene le risorse che, annualmente, lo Stato stanzia con la legge finanziaria per le politiche di assistenza sociale, ovvero per il finanziamento specifico degli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie, così come previsto dalla legge quadro di riforma del settore, legge 328/2000. Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata (Stato, regioni, città e autonomie locali), avviene il riparto annuale degli stanziamenti per le politiche sociali a favore di INPS, regioni, province autonome, comuni e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La legge n. 244/ 2007 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che dal 2008 le risorse del Fondo, destinate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e province autonome, al netto delle somme per i diritti soggettivi, siano anticipate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Il Fondo per le politiche sociali, ripartito dall’autorità centrale alle regioni e da queste, a loro volta ai comuni, finanzia un sistema articolato di Piani Sociali Regionali e Piani Sociali di Zona che, per ciascun territorio, concorrono alla creazione di una rete integrata di servizi alla persona.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 81, comma 29, del decreto-legge n.112 del 2008 ha istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti (cosiddetta carta acquisti).

 

Si ricorda, infine, che nel 2008 i Comuni italiani, in forma singola o associata, hanno destinato agli interventi e ai servizi sociali 6 miliardi e 662 milioni di euro, un valore pari allo 0,42% del Pil nazionale. La componente sanitaria della spesa sociale è a carico del SSN e per il 2008 corrisponde a 1 miliardo e 116 milioni di euro. Il prospetto che segue mostra le componenti delle fonti di finanziamento della spesa sociale complessivamente erogata sul territorio, al netto delle compartecipazioni degli utenti (pari a 933 milioni di euro) e del SSN:

 

 

Fonte: Istat, Gli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli e associati: anno di riferimento 2008, aprile 2011, http://www.istat.it/it/archivio/25575


 

Articolo 6
(Equo indennizzo e pensioni privilegiate)

 

1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

 

 

L’articolo 6 prevede che, ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

La disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Nel corso dell'esame in sede referente a tale personale è stato aggiunto il Corpo dei vigili del fuoco.

La disposizione non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

 

Si ricorda che per “causa di servizio” si intende comunemente il riconoscimento della dipendenza dal servizio di una infermità o di lesioni fisiche, contratte, appunto, a causa del servizio prestato previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale, gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate (nonché alle altre categorie indicate nel D.P.R. 1092/1973).

 

L’individuazione di tale dipendenza da causa di servizio comporta il riconoscimento del diritto alla fruizione di particolari benefici, quali indennizzi o trattamenti pensionistici privilegiati. Ad ogni modo, al fine del riconoscimento della causa di servizio, è necessario che l’infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio stesso come, ad esempio, l’ambiente e le condizioni di lavoro. Infine, la causa di servizio può essere riconosciuta anche se i fatti di servizio abbiano concorso con altri fattori nell’insorgenza di infermità o lesioni; in tal caso i fatti di servizio devono comunque risultare determinanti.

 

Il procedimento per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio è regolamentato dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

 

Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 461/2001, la procedura per il riconoscimento prevede l’inoltro di specifica domanda da parte dell’interessato presso l’ufficio o comando presso cui presta servizio (articolo 2), nella quale sono riportati i fatti e le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio. La procedura si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio, oppure prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato di verifica delle cause di servizio (di seguito Comitato).

La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A o B annesse al D.P.R. 834/1981; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego (elevati a 10 anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica).

La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro 6 mesi dal decesso.

Ai sensi dell’articolo 3, la procedura può iniziare anche d’ufficio.

Ai sensi dell’articolo 5, dopo il giudizio espresso dalle competenti Commissioni Mediche (di seguito Commissioni) su diagnosi, natura, ascrizione tabellare ed idoneità del soggetto al servizio, e in seguito al parere tecnico del Comitato sulla dipendenza delle infermità dal servizio medesimo, il procedimento si conclude con un decreto dell’Amministrazione di appartenenza da notificarsi o comunicarsi all’interessato, ai fini dell’eventuale impugnativa in sede giurisdizionale.

Ai sensi dell’articolo 7, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione riassuntiva degli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce, ai sensi dell’articolo 12, accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

Infine, l’articolo 14 prevede che l'Amministrazione si pronunci sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo, entro 20 giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi 10 giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.

l provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal D.P.R. 461/2001 ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato, nei successivi 15 giorni.

Entro 5 anni dalla data di comunicazione del richiamato provvedimento di riconoscimento il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta, chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate nello stesso D.P.R. 461/2001.


 

Articolo 6-bis
(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e
degli sconfinamenti)

 


1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 117 è inserito il seguente:

     «Art. 117-bis. – (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

     2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

    3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

     4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2».


 

 

L’articolo 6-bis, inserito durante l’esame del provvedimento in sede referente, reca ladisciplina dettagliata della remunerazione spettante a banche e intermediari in rapporto agli affidamenti e agli sconfinamenti, in relazione a determinate tipologie contrattuali.

A tal fine, il comma 1 introduce l’articolo 117-bis nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

 

In materia, si ricorda che sino alla fine del 2008 vigeva, per gli affidamenti in conto corrente e per i conti non affidati, in caso di saldo negativo, un sistema di commissioni che si aggiungevano al tasso debitore, dette di “massimo scoperto”. Tale strumento consentiva di remunerare l’intermediario dell’onere di fronteggiare l’utilizzo di somme oltre il fido accordato (ovvero in assenza di fido) al cliente sul conto corrente. Le commissioni erano solitamente determinate applicando la percentuale pattuita contrattualmente al livello massimo di utilizzo del fido o di scoperto in conto raggiunto nel periodo di rendicontazione (normalmente trimestrale), indipendentemente dalla durata di tale utilizzo/scoperto.

In seguito, l’articolo 2-bis del D.L. n. 185 del 2008[20] ha previsto la nullità a determinate condizioni di alcune clausole bancarie particolarmente onerose per il cliente, tra cui la clausola di massimo scoperto. Alla luce delle suddette norme, tale clausola è nulla ove il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido.

Il citato articolo 2-bis, al comma 1, prevede la nullità anche delle clausole che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, nonché quelle che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente. La nullità non opera se il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme è predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e purché sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

L’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, nell’audizione svoltasi il 21 aprile 2010[21] presso la Commissione 6° del Senato in materia di problematiche relative alle commissioni di massimo scoperto, ha rilevato come - a seguito dell’entrata in vigore di tale disposizione - la generalità delle banche abbia eliminato la commissione di massimo scoperto e introdotto nuove commissioni, distinte per gli affidamenti e gli scoperti in conto.

Per gli affidamenti, tali commissioni sono volte a remunerare l’impegno della Banca a mettere a disposizione del cliente una determinata somma per un determinato periodo di tempo. Esse, pertanto, non sono più commisurate al livello massimo di utilizzo della linea di credito messa a disposizione, ma all’importo complessivo della medesima; le nuove spese vengono applicate in modo fisso, poiché non aumentano con il maggior utilizzo del fido, costituendo delle “flat fee” per la disponibilità di quest’ultimo.

Nel caso degli scoperti, le commissioni hanno l’obiettivo di compensare l’attività istruttoria della banca necessaria per valutare correttamente l’affidabilità del cliente in caso di richieste di credito improvvise.

Il D.L. 1° luglio 2009, n. 78 all’articolo 2, comma 2, ha successivamente previsto, allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, che l’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme (per i rapporti affidati) non può superare lo 0,50%, per trimestre dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità della clausola contrattuale che stabilisce la commissione.

Nella predetta audizione, l’AGCOM aveva dunque segnalato, tra l’altro, l’opportunità di “stabilire che gli oneri complessivamente imposti al cliente per lo sconfinamento nei conti non affidati non debbano essere superiori a quelli stabiliti per i conti affidati. Ciò si realizza necessariamente applicando, agli utilizzi in assenza di fido, una commissione, con riferimento al massimo saldo debitore nel trimestre, con aliquota pari a quella applicata per la messa a disposizione di fondi nei rapporti di affidamento; e comunque nel limite dell’importo massimo di 0,5 per cento, per trimestre, così come disposto dall’art. 2-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185”.

Considerazioni di simile tenore sono state formulate dalla Banca d’Italia in occasione dell’audizione svoltasi, sempre presso la Commissione 6° del Senato, il 17 novembre 2010[22]. In particolare, è stato sottolineato che le norme vigenti, oltre a prevedere che la CMS sia legittima in alcuni casi, “non chiariscono il regime commissionale per gli utilizzi extra-fido e per gli sconfinamenti”. E’ stato in proposito sottolineato come “la commissione per la messa a disposizione dei fondi (onnicomprensiva e proporzionale) è riferita al solo importo del fido richiesto dal cliente” e la necessità di fare chiarezza sulle commissioni ammissibili sull’extra-fido.

 

Il comma 1 dell’articolo 117-bis dispone che gli unici oneri a carico del cliente per i contratti di apertura di credito siano costituiti da:

§      una commissione onnicomprensiva, calcolata proporzionalmente rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, che non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;

§      un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

 

Il comma 2 reca la disciplina degli oneri a carico del cliente a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, nei contratti di apertura di credito e di conto corrente.

In tali ipotesi è prevista l’applicazione

§      di una cd “commissione di istruttoria veloce”, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi;

§      un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

 

Il comma 3 prevede la nullità relativa ex lege delle clausole che prevedano oneri diversi o non conformi a quelli previsti dai precedenti commi: tale nullità non si estende al contratto.

 

Si demanda (comma 4) al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio – CICR l’emanazione di norme di applicazione della disciplina in esame, con la possibilità che i suddetti provvedimenti estendano la disciplina su affidamenti e sconfinamenti anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

Lo stesso CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non è dovuta la commissione di istruttoria veloce.


 

Articolo 7
(Partecipazione italiana a banche e fondi)

 


1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138 del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti da mantenere con l'amministrazione della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui al presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 56 dell'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni.

2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali è autorizzata la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 226 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo. 7, comma 2-bis, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.


 

 

 

Il comma 1 autorizza il Presidente della Repubblica all'accettazione degli emendamenti all'Accordo istitutivo della BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo), adottati dal Consiglio dei Governatori della Banca con le risoluzioni n. 137 e n. 138 del 2011. Gli adempimenti conseguenti al recepimento degli emendamenti suddetti nell'ordinamento italiano sono posti in capo al Ministro dell'economia e delle finanze, unitamente alle relazioni da mantenere a tale fine con l'amministrazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Gli emendamenti suddetti ricevono dal comma 1 in commento, inoltre, piena ed intera esecuzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 56 dell'Accordo istitutivo della BERS - ratificato con la legge 11 febbraio 1991, n. 53 - proprio in ordine alle procedure di entrata in vigore degli emendamenti all'Accordo istitutivo.

 

La risoluzione n. 137 emenda l’art. 1 dell’Accordo istitutivo della BERS, nel senso di estendere le potenzialità di azione della Banca anche ai paesi membri appartenenti all’area del Mediterraneo orientale e meridionale, a condizione del voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori, i quali siano rappresentativi di non meno dei tre quarti del totale del potere di voto dei membri della BERS. Conseguentemente, la ris. 137 prevede che tutti i riferimenti di portata geografica dell’Accordo istitutivo siano ampliati a ricomprendere l’area del Mediterraneo orientale e meridionale. La restante parte della risoluzione riguarda le modalità di notifica dell’accettazione e di entrata in vigore dell’emendamento.

La risoluzione n. 138 emenda invece l’art. 18 dell’Accordo istitutivo della BERS, che riguarda l’amministrazione, da parte della Banca, di Fondi speciali: la nuova versione estende l’utilizzazione dei Fondi speciali al novero dei potenziali Paesi di operazione, prevedendo che a richiesta di uno Stato membro che non sia qualificato come Paese di operazione, il Consiglio dei Governatori possa decidere di annoverare tale Stato come potenziale Paese di operazione, per il periodo e nei termini ritenuti opportuni. Anche tale decisione dovrà registrare il voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori, i quali siano rappresentativi di non meno dei tre quarti del totale del potere di voto dei membri della BERS. La decisione sarà inoltre subordinata al possesso, da parte del Paese richiedente, dei requisiti per essere riconosciuto come Paese di operazione, quali previsti dall’art. 1 dell’Accordo istitutivo della BERS. Resta poi fermo che se al termine del periodo stabilito il Paese interessato non sarà divenuto a tutti gli effetti un Paese di operazione, la Banca cesserà ogni amministrazione di Fondi speciali in tale Paese, con salvaguardia tuttavia di quanto necessario per la tutela delle attività finanziarie collegate e il soddisfacimento degli obblighi nel frattempo sopravvenuti.

La restante parte della risoluzione riguarda anche in questo caso le modalità di notifica dell’accettazione e di entrata in vigore dell’emendamento, che sono le medesime previste dalla risoluzione n. 137.

La BERS, inaugurata nell’aprile 1991 e che conta attualmente 61 Stati membri, oltre all’Unione europea e alla Banca europea per gli investimenti, pur essendo annoverata generalmente tra le Banche multilaterali di sviluppo regionale, possiede la peculiarità di una marcata accentuazione politica del proprio mandato. Infatti l'istituzione della BERS avvenne nel quadro della dissoluzione del sistema economico e politico dei paesi di socialismo reale, come tentativo di risposta prevalentemente europea alle necessità dei paesi precedentemente appartenenti al blocco comunista e all'Unione sovietica, in via di transizione dal sistema monopartitico ad economia centralizzata verso un sistema democratico di stampo occidentale basato sull'economia di mercato. Proprio perciò l'obiettivo della BERS è precipuamente quello di sostenere i paesi destinatari di investimenti nell’attuazione di riforme economiche strutturali volte allo smantellamento dei monopoli, alla decentralizzazione e alla privatizzazione dell'economia. Proprio in considerazione della missione principale della BERS è stato posto il limite del 40% delle operazioni agli interventi della Banca nel settore pubblico di ciascuno dei paesi recipienti. Il carattere prevalentemente europeo della BERS è testimoniato dalla presenza tra i membri di essa sia della Unione europea che della Banca europea degli investimenti, nonché dalla previsione per la quale il complesso delle azioni in possesso della UE, della BEI e dei singoli Stati membri dell'Unione non può mai scendere sotto la quota del 51% del capitale sociale della Banca.

 

Il comma 2, al fine di rendere possibile l'adempimento degli impegni dell’Italia per la partecipazione a banche e fondi internazionali di sviluppo, autorizza per il 2012, 2013 e 2014 rispettivamente la spesa di 87,642 milioni, di 125,061 milioni e di 121,726 milioni di euro.

La copertura finanziaria per tali stanziamenti è rinvenuta mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle somme iscritte nel Fondo speciale di conto capitale per il bilancio del triennio, nell'ambito del Programma “fondi di riserva e speciali” della Missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo a detto Ministero.

Il comma 3, modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone, al fine di consentire la partecipazione italiana agli aumenti di capitale delle banche multilaterali di sviluppo, l’utilizzo di 226 milioni di euro nel periodo 2012-2017 a valere sulle disponibilità del conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143[23].

Più precisamente, l'ammontare di 226 milioni sarà versato all'entrata del bilancio statale, per essere poi riassegnato alla pertinente Missione e Programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il versamento all'entrata del bilancio statale dell'ammontare complessivo di 226 milioni avverrà nella misura di 26 milioni nel 2012, 45 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni nel 2016 e 29,5 milioni nel 2017.

Nel corso dell’esame in sede referente è stata aggiunta la previsione che alla compensazione degli effetti finanziari di cui alla norma in commento si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.

La relazione tecnica che accompagna il decreto legge specifica che il comma 3 non comporta effetti di indebitamento netto, poiché gli stanziamenti sono finalizzati ad acquisire attività finanziarie, inserendo l’Italia nella partecipazione al capitale delle banche e fondi internazionali di sviluppo.

Si segnala al proposito che, in base al comma 2-bis dell'articolo 7 del citato Decreto legislativo 143/1998, le disponibilità in giacenza sul conto corrente di tesoreria derivano da somme recuperate in ordine a crediti indennizzati dalla SACE e inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, che siano affluite sino al momento della trasformazione della SACE in SACE SpA. Il Dipartimento del Tesoro è autorizzato ad avvalersi delle disponibilità di tale conto corrente, tra l'altro, per finalità collegate all'esercizio dell'attività nazionale sull'estero, eventualmente in collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali.

La partecipazione italiana alle banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale è regolata dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49[24]. Questa prevede, in generale, che la cooperazione allo sviluppo sia realizzata attraverso due modalità: il dono ed il credito d'aiuto. Ciascuna di queste modalità viene poi attuata tramite due canali: quello bilaterale e quello multilaterale.

La gestione degli aiuti a dono è affidata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri, che la attua sia attraverso la cura dei rapporti bilaterali con i singoli Paesi, sia partecipando alla cooperazione multilaterale con contributi obbligatori o volontari agli organismi delle Nazioni Unite, nonché con contributi finalizzati ai progetti a dono attuati da organismi sovranazionali (cooperazione multi-bilaterale).

La gestione del credito d'aiuto è invece affidata al Ministero dell’economia e delle finanze, che la attua attraverso il Fondo rotativo del Mediocredito centrale, per quanto riguarda i rapporti bilaterali, e attraverso la partecipazione a banche e fondi di sviluppo per il canale multilaterale, versando contributi che vanno a costituire il capitale di tali istituti.

La partecipazione finanziaria al capitale di banche e fondi di sviluppo rappresenta pertanto uno degli strumenti attraverso i quali il nostro Paese partecipa alla cooperazione internazionale allo sviluppo. La gestione dei rapporti con tali organismi è stata a suo tempo affidata al Ministero del Tesoro, in forza dell’articolo 4 della legge 49/87, in considerazione del loro carattere di istituzioni finanziarie. Per il perseguimento dei loro fini, tali enti si avvalgono dei fondi messi a disposizione dagli Stati membri e dei fondi raccolti sui mercati finanziari.

I Paesi membri conferiscono il capitale alle banche e fondi di sviluppo in proporzione alle quote azionarie da loro possedute, da cui discendono altresì il diritto di voto e di rappresentanza negli organi di amministrazione. I maggiori azionisti sono i Paesi industrializzati e le risorse raccolte sono utilizzate per effettuare prestiti a Paesi in via di sviluppo. Il capitale viene ricostruito ogni 3-5 anni attraverso contribuzioni a fondo perduto da parte dei Paesi industrializzati.

Le banche di sviluppo non hanno scopo di lucro e i prestiti che effettuano ai Paesi in via di sviluppo hanno condizioni particolarmente agevolate: i tassi d'interesse praticati coprono i costi e le spese amministrative. I fondi di sviluppo sono stati creati per sostenere i Paesi più poveri, e utilizzano i contributi a fondo perduto dei Paesi donatori per concedere prestiti a tasso zero e con condizioni di restituzione molto agevolate.

Sulla base del comma 2-bis del citato art. 4 della legge 49/87, il Ministro dell’economia e delle finanze invia al Parlamento una relazione annuale sugli esiti dell'attività di propria competenza.

Nel corso dello scorso decennio si sono susseguiti alcuni interventi legislativi intesi a garantire la partecipazione del nostro Paese al finanziamento di questi organismi multilaterali: in particolare si segnalano la legge 3 febbraio 2000, n. 15[25], la legge 23 giugno 2000, n. 176[26], la legge 17 febbraio 2001, n. 23[27], la legge 22 marzo 2001[28], la legge 18 giugno 2003[29], la legge 26 febbraio 2004[30], la legge 28 febbraio 2005, n. 21[31], la legge 27 dicembre 2007, n. 246[32], la legge 26 febbraio 2011, n. 10[33], e, da ultimo, la legge 15 luglio 2011, n. 111[34].

 

Con riferimento alle disposizioni in commento, si segnala che l’articolo 15, comma 1, lettera b) della legge n. 400/1988 dispone che il Governo non possa, provvedere mediante decreto-legge nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, tra le quali sono compresi disegni di legge “di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”, che devono essere approvati attraverso il normale procedimento in sede referente e con legge ordinaria. Si veda a tale proposito il parere reso dal Comitato per la legislazione nella seduta dell’8 giugno 2010, in relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010.


 

Articolo 8
(Misure per la stabilità del sistema creditizio)

 


1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744 concernente l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa europea in materia.

2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.

3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.

6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia, anche al fine di verificare la necessità di prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e l'esigenza di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; le eventuali necessità di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono notificate alla Commissione europea. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni garantite e non garantite delle banche.

7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia, può escludere la banca interessata dall'ammissione alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni già in essere. Di tale esclusione è data comunicazione alla Commissione europea.

9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non può eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla Commissione europea i risultati del monitoraggio.

10. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

     a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o, a partire dal 1o gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;

     b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;

     c) sono a tasso fisso;

     d) sono denominati in euro;

     e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;

     f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);

11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi.

12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nel patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2).

13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10 emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non può eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1.

14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia di cui al comma 1, derivanti dalle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2012, sono così determinati:

     a) per passività con durata originaria di almeno 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

          (i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e

          (ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia nel medesimo periodo di tre anni.

     b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii) della lettera a), è computata per la metà;

     c) per passività con durata originaria inferiore a 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

          (i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e

          (ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.

15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 è calcolata nel modo seguente:

     a) per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;

     b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating disponibile.

16. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione è quello più elevato.

17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.

18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia concessa sulle passività emesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, le commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008, come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1 luglio 2010.

19. La commissione è applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può variare i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.

21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.

22. La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.

23. Ai fini dell'ammissione alla garanzia, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:

     a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;

     b) la capacità reddituale della banca sia adeguata per far fronte agli oneri delle passività garantite.

24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazione positiva la Banca d'Italia comunica inoltre:

     a) la valutazione della congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;

     b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;

     c) l'ammontare della garanzia;

     d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al comma 14.

25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema, dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione, nonché dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.

26. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno 30 giorni prima della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata urgenza.

27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilità della richiesta, autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente la scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il pagamento con procedure ordinarie, sulla base della predetta autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore dei creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il pagamento è regolarizzato entro i successivi novanta giorni.

28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca è altresì tenuta a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre sei mesi.

29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente articolo, il provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.

30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disciplina derogatoria di cui al presente comma si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2012.

31. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione (viability review) per ciascuna banca beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il totale delle passività garantite ecceda sia il 5 per cento delle passività totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro. Il rapporto ha ad oggetto la solidità e la capacità di raccolta della banca interessata, è redatto in conformità ai criteri stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed è comunicato alla Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio della garanzia.

32. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, comunica alla Commissione europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del comma 1, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.

33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalità di attuazione del presente articolo.

34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze può rilasciare, fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri si provvede nell'ambito delle risorse e con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.


 

 

L’articolo 8, modificato nel corso dell’esame in sede referente,reca misure di stabilizzazione del sistema creditizio volte a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane. Si riconosce inoltre al Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, la facoltà di rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità, richiamando in particolare i cosiddetti casi di emergency liquidity assistance (i.e., offerta di liquidità di ultima istanza).

 

In particolare, il comma 1 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, a concedere - in conformità alla normativa europea in materia - una garanzia dello Stato incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta (comma 3):

§      sulle passività delle banche italiane – vale a dire, ai sensi del comma 5, quelle aventi sede legale in Italia - con scadenza da tre mesi fino a cinque anni;

§      a partire dal 1 gennaio 2012, per le obbligazioni bancarie garantite con scadenza fino a sette anni, prorogabili con DPCM, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

 

Si ricorda preliminarmente che tale facoltà era già prevista, fino al 31 dicembre 2009, per le passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008, da una norma di contenuto sostanzialmente identico contenuta nel decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, (articolo 1-bis, comma 1) recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori. Con questo provvedimento sono state adottate alcune misure straordinarie al fine di garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio, in linea con le conclusioni in sede europea, tra le quali si ricordano, oltre alla citata garanzia statale sulle passività bancarie, alcune misure di ricapitalizzazione delle banche, la possibilità di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche, l’estensione delle procedure di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria alle banche con problemi di liquidità, le garanzie sui depositi bancari nonché alcune disposizioni in materia di “conti dormienti”.

 

In relazione alle obbligazioni bancarie garantite, si ricorda che la relativa disciplina è recata dal’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, (introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), con l’obiettivo di contenere i costi della provvista e di conseguire i vantaggi regolamentari riconoscibili, in base alla normativa comunitaria, agli strumenti di raccolta assistiti da determinate garanzie. In base a tale disciplina, le obbligazioni bancarie garantite possono essere emesse mediante uno schema operativo che prevede: i) la cessione da parte di una banca, anche diversa da quella emittente le obbligazioni, a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia, costituiti in patrimonio separato; ii) l’erogazione alla società cessionaria, da parte della banca cedente o di altra banca, di un finanziamento subordinato volto a fornire alla cessionaria medesima i mezzi per acquistare le attività; iii) la prestazione da parte della società cessionaria di una garanzia in favore dei portatori delle obbligazioni, nei limiti del relativo patrimonio separato. Con provvedimento del 24 marzo 2010 la Banca d'Italia ha dettato i requisiti delle banche emittenti, i limiti alla cessione degli attivi bancari destinati al prioritario soddisfacimento dei portatori delle obbligazioni garantite, il trattamento prudenziale delle obbligazioni garantite.

 

Quanto alla normativa europea in tema di aiuti di Stato alle istituzioni finanziarie, si ricorda che, a partire dall’autunno 2008, quando è iniziata la crisi finanziaria mondiale, la Commissione europea ha pubblicato quattro comunicazioni che contengono orientamenti dettagliati sui criteri per la valutazione della compatibilità del sostegno pubblico alle istituzioni finanziarie con il disposto dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di compatibilità con il mercato interno degli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Le comunicazioni sul settore bancario, sulla ricapitalizzazione e sulle attività deteriorate stabiliscono le condizioni essenziali per la compatibilità dei principali tipi di assistenza concessi dagli Stati membri (garanzie sulle passività, ricapitalizzazioni e misure di sostegno a fronte di attività deteriorate), mentre la comunicazione sulla ristrutturazione indica le caratteristiche particolari che un piano di ristrutturazione (o un piano di redditività) deve presentare nello specifico contesto degli aiuti di Stato collegati alla crisi concessi alle istituzioni finanziarie. Le comunicazioni sottolineano che le misure di aiuto hanno carattere esclusivamente temporaneo e ciascuna precisa che esse possono essere giustificate unicamente come risposta di emergenza a uno stress senza precedenti sui mercati finanziari e solo per la durata di tali circostanze eccezionali. Il 1° dicembre 2010 la Commissione ha adottato una quinta comunicazione (2010/C 329/07), relativa all'applicazione, dal 1° gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria6 (la comunicazione di proroga).

L'inasprirsi delle tensioni sui mercati dei debiti sovrani registrato nel 2011 ha posto il settore bancario dell'Unione sotto una pressione crescente, in particolare in termini di accesso ai mercati del finanziamento a termine. Il “pacchetto per il settore bancario” concordato dai capi di Stato e di governo nel loro incontro del 26 ottobre 2011 è volto a ristabilire la fiducia nel settore bancario mediante garanzie sul finanziamento a medio termine e la creazione di una riserva temporanea di capitale corrispondente a un coefficiente patrimoniale pari al 9% di capitale di qualità più elevata, tenuto conto della valutazione di mercato delle esposizioni di debito sovrano. Malgrado tali misure, la Commissione ritiene che le condizioni per l’approvazione degli aiuti di Stato continueranno a sussistere anche dopo la fine del 2011. Conseguentemente, la comunicazione C(2011) 8744 stabilisce i parametri per l’accettabilità temporanea dell’assistenza, collegata alla crisi, che viene fornita alle banche dal 1° gennaio 2012.

In particolare, la presente comunicazione:

-        integra la comunicazione sulla ricapitalizzazione, fornendo orientamenti più dettagliati per garantire un'adeguata remunerazione dei titoli di capitale che non hanno un rendimento fisso;

-        illustra in che modo la Commissione procederà a una valutazione proporzionale della redditività a lungo termine delle banche nel contesto del pacchetto per il settore bancario;

-        introduce un metodo rivisto per garantire che le commissioni da versare in cambio di garanzie sulle passività bancarie siano sufficienti per limitare l’aiuto al minimo indispensabile, con l'obiettivo di garantire che il metodo tenga conto della recente maggiore differenziazione dei margini differenziali sui CDS e dell'impatto dei margini differenziali sui CDS del debito sovrano.

 

La concessione della garanzia è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte - sulla base dei coefficienti patrimoniali e della capacità reddituale della banca (commi 2 e 23) - ed è limitata a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie (comma 6, primo periodo). L'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente decreto non può eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, compreso il patrimonio di terzo livello (comma 9).

 

Ai sensi del comma 4, modificato nel corso dell’esame in sede referente, la garanzia, per la quale è autorizzata una spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016, viene elencata – secondo quanto previsto all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) – in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre gli eventuali ulteriori oneri sono posti a carico del Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Per effetto delle modifiche apportate in sede referente è stato eliminato il riferimento all’unità di voto parlamentare 25.2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, in cui il predetto Fondo di riserva è iscritto.

 

L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia. I risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; insieme con eventuali necessità di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione europea entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia e sulle emissioni garantite e non garantite delle banche (comma 6). Su segnalazione della Banca d'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze può escludere una banca dall'ammissione alla garanzia dandone comunicazione alla Commissione europea (comma 8).

 

Ai sensi del comma 10, la garanzia dello Stato – che copre sia il capitale che gli interessi (comma 11) - può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche che, oltre alle caratteristiche sopra descritte (vedi comma 1):

§      prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;

§      sono a tasso fisso;

§      sono denominati in euro;

§      rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;

§      non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), per strumenti finanziari si intendono valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, nonché contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati, strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, contratti finanziari differenziali.

 

Si ricorda inoltre che ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I, i "titoli strutturati" sono titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato; le due componenti di un titolo strutturato (obbligazionaria e derivata) sono fuse all'interno di un unico strumento finanziario; sono invece "prodotti complessi" gli schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica.

 

Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nel patrimonio di vigilanza (comma 12).

 

Queste ultime sono individuate dalla Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, (Titolo I, Capitolo 2) che indica le modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza, costituito dalla somma del patrimonio di base (Tier 1) — ammesso nel calcolo senza alcuna limitazione — e del patrimonio supplementare (Tier 2), che viene ammesso nel limite massimo del patrimonio di base. Da tali aggregati vengono dedotti le partecipazioni, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate, detenuti in altre banche e società finanziarie. Vengono altresì dedotte le partecipazioni in società di assicurazione e le passività subordinate emesse dalle medesime società, nonché ulteriori elementi connessi con il calcolo dei requisiti patrimoniali.

 

Il volume complessivo di strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia non può eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessa (comma 13).

 

I commi da 14 a 18 definiscono le modalità di calcolo delle commissioni a carico delle banche beneficiarie della garanzia il cui ammontare, ai sensi del successivo comma 32, è comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze alla Commissione europea con riferimento a ciascuna emissione.

In estrema sintesi, le commissioni applicate per le banche saranno in media dell’1 per cento, a cui si aggiunge un costo ulteriore in relazione al rischio che tenga conto dei CDS (credit default swap) senior a 5 anni relativi alla capogruppo. Per le obbligazioni bancarie garantite la commissione basata sul rischio è computata per la metà.

 

E’ prevista una differente modalità di calcolo per la determinazione della commissione applicabile, a seconda che si tratti di passività delle banche con una durata originaria di almeno 12 mesi, di passività con durata originaria inferiore a 12 mesi o di obbligazioni bancarie garantite.

Al comma 15, sono inoltre regolate le modalità di calcolo degli oneri economici per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi.

Il comma 16 stabilisce che in caso di valutazioni difformi dei rating, ai fini del calcolo della commissione si considera rilevante quello più elevato, mentre il comma 17 disciplina le modalità di individuazione dei rating.

 

Ai sensi del comma 19 le commissioni sono applicate in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca e sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, può variare i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere (comma 20).

 

I successivi commi da 21 a 27 definiscono le modalità di presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro, nonché i criteri che la Banca d'Italia deve adottare per valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche e la capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.

 

A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso nonché a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 25 ottobre 2008 da trasmettere alla Commissione europea, dal quale risulti che la banca è fermamente decisa a intraprendere gli sforzi di ristrutturazione necessari e a ripristinare la redditività senza ritardi (comma 28).

 

Qualora la banca sia posta in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del Titolo IV del Testo unico bancario (D.Lgs. 385 del 1993) in conseguenza della escussione della garanzia, il relativo provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi (comma 29).

 

Il Titolo IV del TUB (articoli da 70 a 105) reca disposizioni in materia di “disciplina della crisi”. In particolare, nella sezione I (Amministrazione straordinaria) gli articoli da 70 a 75 del TUB dispongono in materia di amministrazione straordinaria e l’articolo 76 disciplina la gestione provvisoria delle banche in crisi.

L’amministrazione straordinaria è disposta con decreto dal Ministro dell’economia e finanze, su proposta della Banca d’Italia, quando:

a)    risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;

b)    siano previste gravi perdite del patrimonio;

c)    lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

La Banca d’Italia, con proprio provvedimento, nomina uno o più commissari straordinari, per le funzioni di amministrazione, e un comitato di vigilanza per le funzioni di controllo.

Per effetto del provvedimento, vengono sospese le ordinarie funzioni delle assemblee e degli altri organi. La procedura dura un anno, salvo alcune ipotesi che possono prevedere periodo di ulteriori sei mesi, ovvero ulteriori proroghe disposte dalla Banca d’Italia per un periodo non superiore ad altri due mesi.

La gestione provvisoria è disciplinata dall’articolo 76 ai sensi del quale, nei casi di assoluta urgenza, la Banca d'Italia può nominare uno o più commissari provvisori che assumono i poteri di amministrazione della banca. La gestione provvisoria non può, in ogni caso, avere una durata superiore a due mesi.

 

Il comma 30, volto a incentivare e a semplificare le modalità di prestazione di finanziamenti da parte della Banca d’Italia a banche per esigenze di liquidità, estende la deroga alla normativa civilistica in materia di garanzie in relazione ai finanziamenti della Banca d‘Italia, contenuta all’articolo 3 del citato decreto-legge n. 155 del 2008 - applicabile ai contratti di garanzia stipulati fino al 31 dicembre 2011 – ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2012.

In particolare, nell’ipotesi in cui la Banca d’Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, la norma deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi – stabiliti dal codice civile (artt. 1264, 1265, 2800) e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria (artt. 1, lett. q), e 2, lett. b), D.Lgs. n. 170/2004) – e considera a tal fine sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell’art. 67, comma 4, R.D. n. 267/1942, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell’istituto di emissione.

 

Con riguardo alla disciplina normativa sui finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia, si ricorda che l’articolo 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 (Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali), in materia di strumenti di politica monetaria e operazioni della Banca, ha previsto che per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.

L’articolo 18 dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e della BCE prevede che al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.

 

Gli articoli 1264 e 1265 del codice civile disciplinano gli effetti della cessione del credito nei confronti, rispettivamente, del debitore ceduto e dei terzi.

Come è noto, la cessione del credito (artt. 1260 e seguenti c.c.) è il contratto in base al quale il creditore (cedente) trasferisce ad altri il suo diritto di credito, realizzando così una modifica del rapporto obbligatorio, che resta inalterato in tutti i restanti elementi (la persona del debitore ceduto e la prestazione). Il credito è quindi trasferito con le garanzie personali e reali, i privilegi e gli altri eventuali accessori.

Non è richiesto il consenso del debitore ceduto ai fini del perfezionamento del negozio (art. 1260 c.c.), salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o il trasferimento sia vietato per legge. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1264 c.c., la cessione è efficace nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Prima della notifica (o dell'accettazione) della cessione, il debitore può ritenere, in buona fede, che il suo debito permanga nei confronti del cedente e dunque pagare nelle mani di quest'ultimo; dopo la notifica, invece, il pagamento all'originario creditore (cedente) non libera il debitore, che potrà essere costretto dal cessionario a un nuovo pagamento. Se non vi è stata notifica, ma il debitore è comunque al corrente dell'avvenuta cessione, il pagamento deve essere effettuato a favore del cessionario. Ove il debitore, pur essendo a conoscenza della cessione, paghi all'originario creditore, egli può essere costretto a ripetere il pagamento al cessionario, se quest'ultimo prova che il debitore era comunque al corrente della cessione.

La notifica della cessione consente comunque di risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito. In base all’art. 1265 c.c., se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che ancorché posteriore è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa. La stessa norma si applica allorché il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

L’articolo 2800 del codice civile disciplina gli effetti del pegno di un credito. Il pegno (artt. 2784 e seguenti c.c.) è un diritto reale concesso al creditore dal debitore o da un terzo su un bene mobile a garanzia del credito. Il bene viene così destinato al soddisfacimento del credito qualora il debitore non adempia i propri obblighi. Possono essere oggetto di pegno, oltre ai beni mobili, anche le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi a oggetto beni mobili. Per costituire il pegno occorre la consegna del bene; quest'ultima deve inoltre risultare da una scrittura con data certa indicante sia il credito che la cosa data in pegno, se il creditore intende farsi pagare con prelazione. Ai sensi dell’art. 2800 c.c., quando il pegno riguarda un credito, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da atto scritto e la costituzione di esso sia notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.

L’articolo 1, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170, recante attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria, fa riferimento alla prestazione della garanzia, definendola come l'avvenuto compimento degli atti, quali la consegna, il trasferimento, la registrazione delle attività finanziarie, in esito ai quali le attività finanziarie stesse risultino nel possesso o sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di persona che agisce per conto di quest'ultimo o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la notificazione al debitore della costituzione del pegno stesso o della cessione, o la loro accettazione da parte del debitore.

L’articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto n. 170 del 2004 fa riferimento al fatto che la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia. A tale fine è sufficiente la registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli articoli 30 e seguenti del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, e l'annotazione del contante sul conto di pertinenza.

 

L’articolo 67 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) disciplina l’azione revocatoria fallimentare, che può essere proposta dal curatore fallimentare con riferimento agli atti posti in essere dal debitore quando già si trovava in stato di insolvenza. L’articolo 67 indica quali atti sono soggetti ad azione revocatoria (commi 1 e 2) e quali ne sono esclusi (comma 3). Il comma 4 stabilisce che tali disposizioni non sono applicabili alla Banca d’Italia, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario, facendo altresì salva la peculiare disciplina dettata dalle leggi speciali.

 

Qualora il totale delle passività garantite ecceda sia il 5 per cento delle passività totali della banca sia l’ammontare di 500 milioni di euro, il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione europea una relazione (viability review) per ciascuna banca beneficiaria avente ad oggetto la solidità e la capacità di raccolta della banca interessata, in conformità dei criteri stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 (comma 31).

 

Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalità di attuazione (comma 33).

 

Il comma 34 riconosce al Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, la facoltà di rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità, richiamando in particolare i cosiddetti casi di emergency liquidity assistance (i.e., offerta di liquidità di ultima istanza).

 

Secondo l’illustrazione della Banca d’Italia[35], l’emergency liquidity assistance (cosiddetta ELA) è uno strumento per l’erogazione di credito di ultima istanza al quale può farsi ricorso solo in casi eccezionali, venute meno possibili soluzioni di mercato. L’ELA viene attivato dalle autorità nazionali sulla base dell’articolo 105 del Trattato sull’Unione europea che, nell’attribuire la gestione della politica monetaria al SEBC, assegna la tutela della stabilità finanziaria agli Stati membri, con il contributo delle istituzioni sopranazionali. La distinzione tra l’ELA e le altre operazioni di credito della banca centrale sta principalmente nella diversità delle finalità perseguite. Ad esempio, la marginal lending facility dell’Eurosistema è un’operazione con cui si soddisfano ordinarie esigenze di liquidità delle singole banche; le operazioni di ELA sono invece operazioni straordinarie effettuate in situazioni di emergenza.

 

Si ricorda che tale facoltà era già prevista, fino al 31 dicembre 2009, da una norma di contenuto sostanzialmente identico contenuta nel citato decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, (articolo 3, comma 2).


 

Articolo 9
(
Imposte Differite Attive)

 


1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 56:

          1) dopo le parole «dei soci» sono aggiunte le seguenti: «, o dei diversi organi competenti per legge, »;

          2) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma;»

     b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:

          «56-bis. La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.

          56-ter.La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»

     c) al comma 57:

          1) nel primo periodo, le parole «al comma 55» sono sostituite dalle parole «ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter» e le parole «rimborsabile né» sono soppresse;

          2) nel secondo periodo, le parole «può essere ceduto ovvero» sono soppresse;

          3) nel secondo periodo, dopo le parole «n. 241» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

          4) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.»;

          5) l'ultimo periodo è soppresso.

     d) nel comma 58 dopo le parole «modalità di attuazione» sono aggiunte le parole «dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57».


 

 

L’articolo 9 modifica e integra la disciplina che ha riconosciuto come crediti d’imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (Deferred Tax Asset), relativa al sistema bancario, introdotta dall’articolo 2, commi 55-61, del decreto legge n. 225 del 2010, estendendola anche alle perdite riportate. In particolare, si prevede che la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di un periodo d'imposta (art. 84 del TUIR[36]) e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito si trasforma per intero in crediti d’imposta. Inoltre, la norma sembra diretta a precisare che i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta non sono deducibili, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio.

 

La disciplina in commento si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d’imposta l’intero ammontare di attività per imposte anticipate.

Le disposizioni citate sono introdotte, rispettivamente, mediante l’integrazione del comma 56 dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010, e mediante l’aggiunta di due nuovi commi 56-bis e 56-ter.

 

La relazione illustrativa afferma che la modifica ha l’obiettivo di eliminare qualsiasi circostanza in cui il recupero delle DTA possa dipendere dalla redditività futura delle imprese, in modo da assicurare in ogni situazione la “certezza” del recupero delle DTA stesse.

Dal punto di vista della normativa in materia di patrimonio di vigilanza degli intermediari finanziari – come disciplinata da Basilea III – ciò assicura la completa capacità di assorbimento delle perdite, in tutte le fasi della vita degli intermediari stessi, da parte della corrispondente riserva patrimoniale, ed evita di dedurre dal patrimonio di vigilanza le DTA in esame.

La relazione tecnica in proposito ricorda che la ratio della norma originaria muoveva dalla necessità di ridurre il divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani rispetto a quelli europei dipendente da regimi fiscali meno favorevoli, quali ad esempio l’impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell’anno di formazione. Al fine di perseguire tale obiettivo, la norma vigente consente la trasformazione delle imposte differite iscritte in crediti d’imposta.

La modifica proposta riguarda le fasi successive a quella in cui si è verificata la ripresa a tassazione dei componenti negativi non dedotti e l’iscrizione delle imposte differite attive (DTA). Sembrano quindi interessati i periodi d’imposta in cui si determinano maggiori perdite fiscali (e non di esercizio) per effetto delle variazioni in diminuzione correlate alle quote non dedotte nel primo esercizio di iscrizione dei componenti negativi. In tal modo si amplia l’ambito di applicazione della norma originaria.

L’ambito di applicazione della disciplina è esteso anche alle società in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi. La RT, in ordine all’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle DTA, osserva che la proposta amplia le possibilità di utilizzo dello stesso, compreso il rimborso, al fine di migliorarne la liquidità.

 

Al fine di favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto della prossima applicazione dell’Accordo di Basilea III sul capitale bancario, il comma 55 dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010 ha previsto la trasformazione in crediti d’imposta, qualora nel bilancio individuale delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d’esercizio, delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Asset) iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), nonché di quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi.

La ratio della norma è da trovarsi nel divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani (in particolare gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) rispetto a quelli europei, divario che dipende significativamente da regimi fiscali mano favorevoli quali, ad esempio, l’impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell’anno di formazione, che determina la generazione di attività fiscali differite (DTA). L’impossibilità di liquidare le poste dell’attivo relative alle DTA ha indotto il Comitato di Basilea a introdurre stringenti filtri patrimoniali. Questi generano, superata una certa soglia, un impatto diretto di riduzione del capitale di migliore qualità (common equity) di un ammontare pari alle DTA che eccedono tale soglia, aumentando il fabbisogno di capitale. In sostanza, dunque, l’entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea (c.d. Basilea 3) implica che il trattamento fiscale poco favorevole delle rettifiche su crediti si traduca anche in una penalizzazione sul piano della dotazione patrimoniale regolamentare delle banche italiane. Per evitare il sorgere di questo ulteriore svantaggio competitivo, la norma proposta prevede un meccanismo di conversione automatica in crediti di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, delle poste rappresentative delle DTA connesse con le svalutazioni dei crediti, al verificarsi di perdite di esercizio accertate nel bilancio di esercizio approvato dall’assemblea; in tal modo, le DTA sarebbero smobilizzabili e, pertanto, concorrerebbero all’assorbimento delle perdite al pari del capitale e delle altre riserve, divenendo per tale via pienamente riconoscibili ai fini di vigilanza. Il medesimo meccanismo è altresì previsto anche per le DTA che derivino da disallineamenti temporali nella rilevazione di bilancio e fiscale e che siano destinati a riassorbirsi nel tempo, come nel caso dell’affrancamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali effettuato ai sensi dell’art. 15 del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazione nella legge n. 2/2009.”.

 

Nel dettaglio, il citato articolo 106 del TUIR reca norme in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti. Il comma 3 dell’articolo 106 del TUIR stabilisce che per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

 

Il comma 3-bis dell’articolo 106 del TUIR prevede inoltre che per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

 

Il comma 56 dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010 ha fissato la decorrenza della predetta trasformazione dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, operando per un importo pari al prodotto - da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato – tra:

a)    la perdita d’esercizio e

b)    il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 1 e la somma del capitale sociale e delle riserve.

Il comma 57 chiarisce che il credito d’imposta non è rimborsabile né produttivo di interessi, potendo essere ceduto ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, senza limiti di importo. Tale credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell'IRAP.

Dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio non saranno deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta.

Il comma 58 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di stabilire eventuali modalità di attuazione delle norme in esame.

 

La lettera a), comma 1, dell’articolo 9 in commento integra il comma 56 dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010, facendo riferimento all’approvazione del bilancio da parte dei soci ovvero dei diversi organi competenti per legge.

La relazione illustrativa afferma che tali modifiche sono coerenti con l’introduzione del successivo comma 56-ter, che estende la disciplina in argomento anche ai casi di provvedimenti di rigore adottati nei confronti di intermediari vigilati dalla Banca d’Italia, nei quali i bilanci di fine procedura sono approvati dalla Banca d’Italia stessa. A tal fine, viene previsto che i bilanci in cui si registra una perdita sono approvati dall’assemblea dei soci oppure dai diversi organi competenti per legge. L’individuazione del periodo d’imposta a partire dal quale non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle DTA trasformate in credito d’imposta – che nella norma vigente è disposta dal comma 57 – è ora stabilita dall’ultimo periodo del comma in esame, per renderne coerente la struttura con quella del nuovo comma 56-bis, il quale prevede altri casi di trasformazione del credito ai quali non si applica la norma di decorrenza prevista per il comma in esame.

 

La lettera b), comma 1, introduce nel citato articolo 2 i commi 56-bis e 56-ter. Il primo, come detto, prevede che la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di un periodo d'imposta (art. 84 del TUIR[37]) e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito si trasformi per intero in crediti d’imposta.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, il nuovo comma 56-bis prevede la trasformazione in crediti d’imposta delle DTA da perdite fiscali per la quota di queste dovuta alla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55. La trasformazione riguarda le DTA da perdite fiscali “generate” dai componenti negativi di reddito di cui al comma 55 per l’intero ammontare delle stesse che trova capienza nella perdita fiscale dell’esercizio. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita fiscale di cui al comma in esame.

La trasformazione di una parte delle DTA in credito d’imposta comporta che l’ammontare della perdita fiscale dell’esercizio computabile in diminuzione del reddito imponibile nei periodi d’imposta successivi va depurato della quota di perdita fiscale che ha dato luogo alle DTA trasformate in crediti d’imposta ai sensi del presente comma.

Il comma 56-terdispone che la disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applichi anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d’imposta l’intero ammontare di attività per imposte anticipate. Alle operazioni di liquidazione volontaria si applicano le disposizioni antielusive previste dall’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

In particolare tale norma prevede che sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

 

La lettera c), comma 1, introduce delle modifiche al comma 57 dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010. In particolare, si prevede che il credito d’imposta di cui al comma 55 può essere ceduto al valore nominale nell’ambito dello stesso gruppo, secondo le modalità previste dall’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). L’eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile.


 

Articolo 10, commi 1-13
(Regime premiale per favorire la trasparenza)

 


1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1o gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2 del presente articolo, i seguenti benefìci:

     a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;

     b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;

     c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;

     d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

     e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. I benefìci di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che il contribuente:

     a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;

     b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i benefìci di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con particolare riferimento agli obblighi concernenti l'imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta. In particolare, col provvedimento sono previsti, con le relative decorrenze:

     a) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;

     b) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;

     c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;

     d) anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.

4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di contabilità ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresì i seguenti benefìci:

     a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;

     b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;

     c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.

5. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.

7. Il contribuente può adempiere agli obblighi previsti dal comma 2 o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 2 nonché a quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefìci previsti dai commi precedenti e sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefìci medesimi, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per la quale è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472.

9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:

     a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

     b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

     c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:

     a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

     b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.

13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive. Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.


 

 

L’articolo 10, modificato nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, reca disposizioni volte, complessivamente, a promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile.

Con un primo gruppo di norme (commi da 1 a 8) sono riconosciuti benefici fiscali nei confronti di artisti, professionisti, persone fisiche e società di persone esercenti attività imprenditoriali, a condizione che essi adempiano a una serie di obblighi di trasparenza.

Il secondo gruppo di norme (commi da 9 a 13) novella la disciplina relativa ai limiti dell’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti “congrui” agli studi di settore.

Trasparenza delle persone fisiche e delle società di persone

Il comma 1 dell’articolo 10 introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, benefici fiscali e amministrativi nei confronti dei seguenti soggetti, a condizione che adempiano a determinati obblighi di trasparenza:

§      soggetti che svolgono attività artistica o professionale;

§      soggetti che svolgono attività di impresa individuale;

§      soggetti che svolgono attività di impresa nella forma delle società di persone (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello stato,di cui all’articolo 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR, D.P.R. 917/1986).

 

I benefici riconosciuti consistono:

a)   nellasemplificazione degli adempimenti amministrativi;

b)   nell’assistenza, nei predetti adempimenti, da parte dell'Amministrazione finanziaria;

c)   nell’accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;

d)   per i contribuenti non soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore (ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146[38]), nell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in materia di imposte dirette e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di IVA).

Il citato articolo 10 esclude l’accertamento basato su studi di settore nei confronti di:

a.    contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore (tale limite non può comunque essere superiore a 7,5 milioni di euro);

b.    contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta;

c.    che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

L’articolo 39 del citato D.P.R. 600/1983 disciplina i casi in cui l’Amministrazione procede alla rettifica delle dichiarazioni in relazione al reddito d’impresa. In particolare, l’utilizzo di presunzioni semplici per desumere l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate avviene a condizione che le medesime presunzioni siano gravi, precise e concordanti. Analoghe prescrizioni sono recate in materia di IVA dall’articolo 54, in rapporto alle omissioni e alle false o inesatte indicazioni nella dichiarazione annuale IVA.

e)   nella riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento delle imposte dirette (ai sensi dell’articolo 43, primo comma, del citato D.P.R. n. 600/1973) e dell’IVA (articolo 57, primo comma, del citato D.P.R. n. 633/1972).

Ai fini delle imposte dirette, si ricorda che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nelle ipotesi previste dalla norma in esame, il termine di decadenza sembra dunque anticipato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della dichiarazione.

Un analogo termine – e dunque un analogo anticipo – è previsto per gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti effettuati in materia di IVA.

La disposizione premiale non si applica, tuttavia, se la violazione contestata ai contribuenti comporta obbligo di denuncia penale (ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale) per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto contemplati dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame riconosce i predetti benefici alle seguenti condizioni:

a)   il contribuente deve provvedere all’invio telematico all’amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;

b)   egli deve altresì istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.

 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 36-vicies-ter del D.L. 138/2011, nell’ottica di incentivare i comportamenti trasparenti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ha disposto la riduzione alla metà delle sanzioni previste per la violazione di alcuni obblighi di dichiarazione e documentazione (in materia di imposte dirette e di IVA) in favore di imprese di medio-piccole dimensioni, e cioè per gli esercenti imprese, arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, alla duplice condizione dell’utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento diversi dal contante nell’esercizio dell’attività, nonché dell’indicazione - nelle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell’IVA - dei rapporti intercorsi con operatori finanziari nel periodo d’imposta.

 

Il comma 3 affida a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione dei benefici relativi alla semplificazione degli adempimenti amministrativi, all’assistenza da parte dell'Amministrazione finanziaria e all’accelerazione di rimborso e compensazione dei crediti IVA, con particolare riferimento agli obblighi concernenti l’imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d’imposta.

Per effetto delle modifiche apportate in sede referente, la norma stabilisce il contenuto obbligatorio del suddetto provvedimento direttoriale, indicando dunque in modo specifico quali interventi di semplificazione e incentivo dovranno essere adottati dall’Amministrazione finanziaria, in luogo della loro precedente qualificazione come possibili misure da adottare.

Inoltre, le modifiche al comma in esame affidano al citato provvedimento direttoriale anche la determinazione della decorrenza delle misure di semplificazione ivi contenute.

In particolare, dunque, dovranno essere previsti i seguenti interventi:

§      predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;

§      predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;

§      soppressione, nei confronti dei beneficiari, dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;

§      anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.

 

Ove i soggetti beneficiari delle suddette misure non siano in regime di contabilità ordinaria e rispettino le condizioni di cui al già commentato comma 2, sono riconosciuti ulteriori benefici (comma 4):

a)   determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa (ovvero determinazione in base alla differenza tra elementi attivi e passivi effettivamente percepiti / sostenuti nel periodo di riferimento) e predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;

b)   esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;

c)   esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA.

 

Le norme di attuazione sono demandate (comma 5) a uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame.

 

Le disposizioni premiali operano (comma 6) previa esplicita opzione dei contribuenti, da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.

 

Inoltre (comma 7)il contribuente può adempiere agli obblighi di trasparenza direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica. 22 luglio 1998, n. 322).

 

Ove i soggetti beneficiari non adempiano ai predetti obblighi di trasparenza (di cui al comma 2), ovvero quelli fissati dalla disciplina antiriciclaggio (decreto legislativo n.231 del 2007), essi (comma 8):

§      perdono i suddetti benefici;

§      sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 1.500 a 4.000 euro.

 

Nel caso di adempimento degli obblighi di invio di informazioni (di cui al comma 2, lettera a))con ritardo non superiore a 90 giorni, non vi è decadenza dai benefici medesimi, ma solo applicazione della sanzione amministrativa. E’ possibile avvalersi dell’istituto del “ravvedimento operoso”, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472.

 

Si osserva che le disposizioni in esame non recano esplicitamente i termini per l’adempimento degli obblighi di invio delle informazioni su fatture, corrispettivi e risultanze. Esse si limitano a specificare che l’opzione per il regime agevolato deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi e demandando le disposizioni attuative a provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il “ravvedimento operoso” di cui al citato articolo 13 consente al contribuente di pagare una sanzione tributaria ridotta nel caso di regolarizzazione tardiva degli adempimenti fiscali prescritti dalla legge. L’istituto opera a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati al pagamento, abbiano avuto formale conoscenza:

In particolare, il comma 1 dell’articolo 13 dispone che la sanzione è ridotta nelle seguenti misure, per i relativi casi:

1)    ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

2)    ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioniavviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

3)    ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Sebbene la norma in esame si riferisca genericamente all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, l’ipotesi applicabile al tardivo adempimento degli obblighi di trasparenza (di cui al comma 2: invio di informazioni e conto corrente dedicato) sembra quella descritta al predetto n. 2, che consente di pagare un ottavo del minimo della sanzione nel caso di regolarizzazione dell’omissione entro i termini per la presentazione delle dichiarazioni, ovvero entro un anno dall’omissione.

In concreto, dunque, se il potenziale beneficiario delle agevolazioni invia le informazioni / istituisce il conto corrente dedicato / adempie agli obblighi antiriciclaggio con ritardo superiore a novanta giorni, ma entro i termini per la dichiarazione (ovvero un anno dal momento in cui si è perfezionata l’omissione), pagherà una somma pari a 187,5 euro.

Nuovo regime di applicazione degli studi di settore

Come già anticipato, il secondo gruppo di norme (commi da 9 a 13) novella la disciplina relativa ai limiti dell’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti “congrui” agli studi di settore, purché questi abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione e trasparenza nei confronti dell’amministrazione medesima.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 della L. n. 146/1998, gli accertamenti basati sugli studi di settore operano nei confronti dei contribuenti che abbiano dichiarato un ammontare di ricavi o di compensi inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi; in caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, la legge consente che siano attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi, ovvero le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Come già visto supra, sono previste ex lege alcune ipotesi di uso degli studi di settore ai fini dell’accertamento.

Il comma 4-bis dell’articolo 10 dispone alcune limitazioni al potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti cd. “congrui” agli studi di settore. In particolare, in sede di rettifica del reddito d’impresa o dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione, è precluso l’utilizzo di presunzioni semplici - anche se gravi, precise e concordanti - qualora il contribuente destinatario dell’accertamento abbia dichiarato, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello di congruità rilevante ai fini dell’applicazione degli studi di settore. La preclusione opera a condizione che l’ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. In ogni caso, la preclusione non si applica se l’ammontare delle attività non dichiarate supera la soglia dei 50 mila euro. In altri termini, se il contribuente risulta congruo rispetto agli studi di settore, l’amministrazione finanziaria non potrà esperire nei suoi confronti rettifiche di tipo analitico-induttivo, basate su presunzioni semplici, fino al 40 per cento dei ricavi o dei compensi dichiarati dal contribuente medesimo ed entro il limite massimo di 50 mila euro.

La norma non preclude all’amministrazione di effettuare, per i soggetti “congrui”, altre tipologie di rettifiche, quali gli accertamenti di tipo analitico ovvero di natura presuntiva basati su presunzioni legali. A seguito delle modifiche apportate con l’articolo 2, comma 35 del già citato D.L. 138/2011, la limitazione ai poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria operi ove il soggetto passivo sia congruo, anche a seguito di adeguamento, alle risultanze degli studi di settore anche in relazione al periodo di imposta precedente. In tale ipotesi, infatti, il Fisco non potrà procedere a rettifiche sulla base di presunzioni semplici. In sostanza, per limitare l’accertamento, occorrerà che il contribuente sia stato congruo anche l’anno precedente a quello accertato.

 

In particolare, la nuova disciplina prevede limitazioni ai poteri di accertamento del fisco (comma 9) nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi di settore, purché adempiano ai seguenti, specifici doveri di comunicazionee di trasparenza (comma 10):

§      abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

§      sulla base di tali dati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

 

Nei confronti dei predetti soggetti:

a)   sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (di cui al citato articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del DPR n. 600/1973 e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del DPR n. 633/1972), per cui cfr. il commento ai commi 1-8 dell’articolo 10 in esame;

b)   è ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento delle imposte dirette (ai sensi dell’articolo 43, primo comma, del citato DPR n. 600/1973) e dell’IVA (articolo 57, primo comma, del citato DPR n. 633/1972), per cui cfr. il commento ai commi 1-8 dell’articolo 10 in esame.

c)   la determinazione sintetica del reddito complessivo (di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (in luogo di almeno un quinto, come previsto dal sesto comma del citato articolo 38).

Mediante il cd. “accertamento sintetico” (disciplinato dal citato articolo 38 del DPR 600/1973) l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’attività di controllo nei confronti delle persone fisiche, determina il reddito complessivo del contribuente ai fini Irpef, prescindendo dalla individuazione della categoria reddituale che ne è fonte. Nell’ambito di tale metodologia di controllo, gli uffici finanziari, in presenza di determinate condizioni di legge, si avvalgono di una presunzione legale relativa per risalire da un fatto noto, individuabile in una manifestazione di capacità contributiva del soggetto controllato, a un fatto ignoto, cioè all’esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato. L’accertamento sintetico trova il suo fondamento giuridico nell’articolo 38 del DPR 600/1973. Da ultimo, importanti modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico sono state apportate dall’articolo 22 del D.L. n. 78 del 2010 al fine di aggiornare l’accertamento sintetico per tener conto dei cambiamenti, connessi ai mutamenti sociali, verificatisi nel tempo in ordine alle tipologie di spesa sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella propensione ai consumi, rendendolo più efficiente e dotandolo di maggiori garanzie per il contribuente.

 

Per quanto concerne i termini di applicazione della nuova disciplina, il comma 13 prevede che i citati commi 9 e 10 si applichino con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive, ferma restando l’applicazione - per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 – del previgente comma 4-bis dell’articolo 10 e dall’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.

 

Ai sensi del comma 11 dell’articolo in esame, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo sui contribuenti soggetti agli studi di settore per i quali non sono applicabili le predette norme che limitano la potestà accertativa.

Tali controlli sono articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e sono basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

In particolare, nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e che non abbiano una posizione coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore applicabili, lo svolgimento dei controlli avviene prioritariamente con l’utilizzo dei poteri di indagine finanziaria attribuiti all’Amministrazione in materia di imposte dirette e di IVA (in particolare, rispettivamente, coi poteri di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973 e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell’articolo 51 del D.P.R. n. 633/1972).

Si ricorda che l’attività di “indagine finanziaria” svolta dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza consiste nella richiesta di informazioni ad enti creditizi e finanziari volta ad acquisire elementi utili a ricostruire l’effettiva disponibilità reddituale (o l’effettivo volume di operazioni imponibili a fini IVA e degli acquisti effettuati dal contribuente). Nell’esercizio del predetto potere, l’Amministrazione – previa autorizzazione dei competenti organi e uffici delle Entrate e della Guardia di Finanza - può raccogliere dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, tra enti creditizi e finanziari e i rispettivi clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.

In particolare, le norme richiamate fanno riferimento: al potere di richiedere il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari e soggetti operanti nel settore finanziaria, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta; al potere di richiedere ai medesimi soggetti dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi, o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria.

 

Si ricorda che il D.L. 98/2011 (all’articolo 23, commi da 24 a 27) ha ampliato i destinatari delle richieste di indagini finanziarie dell’Amministrazione fiscale, consentendo agli uffici dell’amministrazione finanziaria di acquisire informazioni anche da società ed enti di assicurazione per quanto riguarda le attività di natura finanziaria; sono state introdotte inoltre disposizioni volte a razionalizzare l’attività di indagine, mediante accesso, sull’industria finanziaria.

 

Il comma 12 abroga il già citato comma 4-bis dell’articolo 10 e l’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.

 

Si ricorda che l’articolo 10-ter pone limiti ad ulteriori attività di accertamento presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire emessi in relazione degli studi di settore, per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi. L’invito a comparire innanzi agli uffici del fisco costituisce la prima fase del procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente (sia nelle imposte sui redditi che nell'imposta sul valore aggiunto). Esso è dunque antecedente all’instaurazione del vero e proprio contraddittorio tra le parti. Nel corso del tempo il legislatore ha progressivamente ampliato l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione, consentendo ai contribuenti di aderire anche agli inviti emessi in tale fase dall’Amministrazione finanziaria.

Nel dettaglio, il primo comma dell’articolo 10-ter dispone che l’adesione ai contenuti degli inviti a comparire relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi preclude all’Amministrazione finanziaria (ai fini dell’accertamento dell’imposta sui redditi e dell’IVA) di effettuare ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici, anche se gravi, precise e concordanti (di cui ai citati all'articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972). Tale limite opera qualora l'ammontare delle attività non dichiarate dal contribuente, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi definiti.

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla nuova disciplina, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.


 

Articolo 10, commi 13-bis–13-undecies e 13-terdecies
(Regime premiale per favorire la trasparenza)

 


13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno».

13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere prolungate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo è a carico del debitore:

              a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso è a carico dell'ente creditore;

              b) integralmente, in caso contrario»;

     b) il comma 2 è abrogato;

     c) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

          «6. All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:

               a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;

               b) del debitore, in tutti gli altri casi.

     6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate:

          a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;

          b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;

          c) le modalità di erogazione del rimborso»;

          d) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

     «7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1»;

          e) al comma 7-ter, le parole: «sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore».

13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonché il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013.

13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13-septies. Dalle disposizioni di cui ai commi 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13-octies. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2012».

13-novies. I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012.

13-decies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;

          b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

     «4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

     4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva»;

          c) al comma 5:

          1) le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 4-bis»;

          2) dopo le parole: «rata non pagata» sono aggiunte le seguenti: «o pagata in ritardo»;

          d) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5».

13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13-terdecies. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del presente decreto, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso».


 

 

I commi da 13-bis a 13-undecies e il comma 13-terdecies, introdotti per effetto delle modifiche al provvedimento apportate in sede referente, recano disposizioni eterogenee in materia di riscossione dei tributi volte, tra l’altro, a:

a)   prorogare i termini per beneficiare della rateizzazione dei debiti tributari e razionalizzarne complessivamente la disciplina;

b)   riorganizzare il sistema di remunerazione degli agenti della riscossione, sostituendo l’aggio previsto dalla legislazione vigente con un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato;

c)   prorogare i termini di entrata in vigore del nuovo sistema della riscossione delle entrate comunali;

d)   consentire al contribuente sottoposto a esecuzione forzata di mettere direttamente in vendita i beni pignorati o ipotecati, versando all’erario il ricavato.

a) Rateizzazione dei debiti tributari

Nel dettaglio, i commi 13-bis e 13-ter mirano a prorogare i termini per beneficiare della rateazione dei pagamenti di somme iscritte a ruolo, disciplinata dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973[39] .

Si ricorda in merito che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili (articolo 19, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973).

Per effetto delle modifiche operate dal comma 13-bis - che inserisce il comma 1-bis al predetto articolo 19 – ove vi sia un comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, tale dilazione può essere prorogata una voltasola, per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi, purché non sia intervenuta decadenza. In tal caso il debitore può chiedere, in luogo di un piano di rateazione per importi costanti, che siano previste rate di importo variabile e crescente per ciascun anno.

Si ricorda in merito che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate. L'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è dunque immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, e il carico non può più essere rateizzato.

 

Il successivo comma 13-terprevede che le dilazioni concesse fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) rispetto alle quali si è verificato il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, e a tale data non prorogate ai sensi delle norme del D.L. 225/2010[40] (articolo 2, comma 20), possono essere prolungate fino a settantadue mesi, purché il debitore provi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della prima dilazione.

Il citato comma 20 dell’articolo 2 aveva infatti consentito di prorogare le dilazioni concesse fino al 29 dicembre 2010, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, purché il debitore comprovasse un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

In sostanza, le modifiche in esame riaprono i termini per il prolungamento della dilazione nei confronti dei contribuenti che, al 6 dicembre 2011, non avevano ottenuto proroghe in forza del D.L. 225/2010 (successivamente al 29 dicembre 2010), purché in presenza del temporaneo e comprovato peggioramento della situazione di difficoltà posta alla base della prima dilazione.

 

In materia di dilazione delle somme dovute al fisco intervengono anche i commi 13-decies e 13-undecies.

In primo luogo, il comma 13-decies elimina l’obbligo di prestazione di garanzia per accedere al beneficio della dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione.

A tal fine è modificato l’articolo 3-bis, comma 1del D.Lgs. n. 462 del 1997[41], che prevede, al primo periodo del comma 1, che le predette somme possano essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni in commento, che abrogano i periodi successivi al primo del comma 1, viene eliminata la previsione che subordinava l’accesso al beneficio alla prestazione di garanzia (fideiussoria o mediante costituzione di ipoteca) ove l’importo complessivo delle rate successive alla prima fosse superiore a cinquantamila euro.

E’ poi novellata la disciplina della decadenza dal beneficio della rateazione,in concreto sostituendo il comma 4 del predetto articolo 3-bis.

Per effetto delle norme in esame, in luogo del mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio ove la prima rata non sia pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’esito dei controlli, ovvero nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata seguente. Ove operi la decadenza, l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena è iscritto a ruolo, dedotto quanto già versato.

Viene inserito il comma 4-bis al citato articolo 3-bis, ai sensi del quale il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo anche della stessa sanzione comminata per ritardati od omessi versamenti diretti (ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997[42]), pari al trenta per cento di ogni importo non versato, commisurata all’importo della rata versata in ritardo, più gli interessi legali.

Ove il contribuente si avvalga del “ravvedimento operoso” entro il termine di pagamento della rata successiva (si veda il commento al comma 8 dell’articolo 10 in esame) non si procede all’iscrizione a ruolo.

Sono poi apportate modifiche di coordinamento formale all’articolo 3-bis, conseguenti alle prescrizioni sostanziali testé illustrate.

 

Il comma 13-undecies specifica che le suddette disposizioni si applicano anche alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

b) Remunerazione degli agenti della riscossione

I commi da 13-quater a 13-septiescomportano un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione.

 

Si rammenta in estrema sintesi che, a seguito della riforma del sistema della riscossione, (operata dall’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203) la riscossione dei tributi è passata dai soggetti privati (titolari di concessione) all’Agenzia delle entrate, che la effettua mediante la società Riscossione S.p.A., operante dal 1° ottobre 2006 ed oggi denominata Equitalia S.p.A., nonché attraverso le società da essa partecipate.

 

La vigente remunerazione del servizio della riscossione

Si ricorda che, a legislazione vigente, agli agenti della riscossione spetta:

§       una remunerazione per l’attività da essi svolta (articolo 17 del D.Lgs. 112/1999[43]) mediante un compenso – detto aggio - pari al nove per cento delle somme iscritte a ruoloriscosse e dei relativi interessi di mora, a carico del debitore in tutto o in parte, secondo la tempestività del pagamento;

§       il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive poste in essere (cfr. infra).

In particolare, il contribuente che ha ricevuto la cartella di pagamento emessa in base al ruolo deve versare le somme ivi annotate entro 60 giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2 del D.P.R. 602/1973), cui si aggiunge parte dell’aggio, ovvero il 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo(articolo 17, comma 1 del D.Lgs. 112 del 1999); la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. Nel caso di pagamento successivo ai 60 giorni, l’aggio è integralmente a carico del debitore. L'agente della riscossione (articolo 17, comma 4) trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse. La percentuale a carico del debitore nel caso di pagamento entro 60 giorni può essere rideterminata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto alle misure stabilite, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema. Nel caso di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento (prevista, ad esempio, per i redditi sottoposti a tassazione separata) l'aggio è a carico dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella. In caso contrario è a carico del debitore. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze.

Inoltre (articolo 17, comma 6) all’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità. Negli altri casi è a carico del debitore. Il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.

In caso di emanazione (articolo 17, comma 7-bis) di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della riscossione spetta comunque un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto ministeriale che fissa le misure del rimborso delle spese per le procedure esecutive; sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta tuttavia l'aggio.

 

In primo luogo (comma 13-quater, lettera a)), novellando il comma 1 dell’articolo 17, il vigente sistema di remunerazione è sostituito con l’attribuzione agli agenti della riscossione di un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato.

La previsione del rimborso è finalizzata ad assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, a presidiare la funzione di deterrenza e contrasto all’evasione e il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari.

Tale rimborso è da calcolarsi annualmente in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei seguenti, specifici parametri:

§      carichi annui affidati;

§      andamento delle riscossioni coattive;

§      processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia S.p.A.

Il predetto decreto dovrà in ogni caso garantire al contribuente oneri inferiori a quelli esistenti alla data del 6 dicembre 2011 (entrata in vigore del provvedimento in esame).

 

In sostanza, il sistema di remunerazione con aggio è sostituito dal predetto rimborso percentuale, alla cui determinazione si deve procedere in base ad elementi connessi ad elementi di fatto come l’andamento della riscossione, ma anche in rapporto a indicatori di produttività ed efficienza dell’agente unico della riscossione.

 

Il predetto rimborso è posto a carico del debitore nella misura del cinquantuno per cento, nel caso di pagamento tempestivo (entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento): La parte rimanente rimane a carico dell’ente creditore.

Per pagamenti tardivi (successivi ai sessanta giorni dalla notifica) il rimborso è interamente a carico del contribuente.

 

Viene abrogata (comma 13-quater, lettera b))di conseguenza la disposizione (comma 2 dell’articolo 17) che prevede la possibilità di rideterminare l’aggio con decreto ministeriale.

 

E’ novellato il comma 6 dell’articolo 17 (comma 13-quater, lettera c)) in materia di rimborsi spettanti all’agente della riscossione in rapporto alle procedure esecutive. Viene inoltre aggiunto un comma 6.1.

In particolare, per effetto delle modifiche in esame, continua ad essere attribuito all’agente un rimborso per le spese sostenute; questo, anziché essere riferito in via generica alle spese relative alle procedure esecutive, attiene agli specifici oneri connessi allo svolgimentodelle singole procedure.

Rimane ferma l’attribuzione delle spese per i rimborsi in capo all’ente creditore, ove il ruolo sia annullato (per sgravio o inesigibilità) e, negli altri casi, in capo al debitore.

In luogo dell’effettuazione dei rimborsi secondo quanto stabilito da una apposita tabella, per effetto delle norme in esame (comma 6.1 dell’articolo 17) si attribuisce ad un decreto non regolamentare la determinazione:

§      delle tipologie di spese rimborsabili;

§      della misura del rimborso, che deve essere determinata anche proporzionalmente al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;

§      delle modalità di erogazione del rimborso.

 

Sono novellati (comma 13-quater, lettere d) ed e)) anche i commi 7-bis e 7-ter dell’articolo 17 e, rispettivamente:

§      si prevede che il suddetto rimborso non spetti sulle somme riconosciute indebite. Viene dunque eliminata la prescrizione che richiede un provvedimento di sgravio (provvedimento dell'ente creditore che riconosca, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo) e che teneva fermo il diritto al rimborso delle spese anche in tale ipotesi;

§      si pongono le spese di notifica della cartella di pagamento a carico dell’ente creditore anche nel caso di annullamento del ruolo.

 

Il decreto (comma 13-quinquies) che calcola annualmente il rimborso spettante agli agenti della riscossione nonché quello in materia di rimborso spese devono essere emanati entro il 31 dicembre 2013; sino all’entrata in vigore di tali provvedimenti attuativi (comma 13-sexies), resta ferma la già illustrata disciplina vigente in materia di remunerazione degli agenti della riscossione.

 

Il comma 13-septies reca la clausola di invarianza, disponendo che dalle nuove norme in materia di aggio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

c) Proroga della riforma della riscossione delle entrate di enti locali

I commi 13-octies e 13-novies recano norme complessivamente voltea posticipare i termini di operatività del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni.

In particolare, il comma 13-octiesposticipa dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 il momento da cui Equitalia e le società partecipate cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

Da quella data, ove i comuni optino per l’affidamento del servizio a soggetti esterni (con modalità diverse dunque dall’esercizio diretto o dall’affidamento in house), dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica (cfr. infra).

Si rammenta preliminarmente che l’articolo 14-bis del presente provvedimento, inserito durante l’esame del provvedimento in sede referente, modifica le disposizioni in materia di riscossione delle entrate dei comuni recate dall’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 2011[44] al fine di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle entrate comunali, indipendentemente dalle modalità con le quali l’ente deciderà di gestire tale servizio. Si rimanda alla relativa scheda di lettura per approfondimenti.

L’articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies) del decreto legge n. 70 del 2011[45] ha disposto che Equitalia Spa e le società da essa partecipate cessino di effettuare le attività diaccertamento, liquidazionee riscossione - spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. La decorrenza originaria di tali disposizioni – posticipata dalle norme in esame – era stata fissata al 1° gennaio 2012.

Dal momento di tale cessazione spetterà ai comuni effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali. La formulazione originaria della lettera gg-ter) prevedeva le seguenti modalità di esercizio di tale servizio:

§       per i comuni che effettueranno in forma diretta la riscossione coattiva, ovvero si intenderanno avvalere di società a capitale interamente pubblico, si potrà procedere sia in base alla procedura d'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto n. 639 del 1910 (cfr. infra), sia in base alle disposizioni del titolo II (Riscossione coattiva) del D.P.R. n. 602 del 1973, per quanto compatibili.

L’ingiunzione fiscale consiste in un atto amministrativo dell’ufficio finanziario contenente l’ordine per il debitore di imposta di pagare l’importo dovuto entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi. L’ingiunzione costituisce un atto complesso con molteplici funzioni e contenuti quali: determinare l’ammontare del tributo; mettere in mora il debitore; creare il titolo esecutivo;

§       i comuni che utilizzeranno altre forme di gestione della riscossione previste dalla legge (ai sensi dell’articolo 52, comma del D.Lgs. 446/1997: gestione in forma associata, affidamento esterno a società a capitale misto pubblico/privato, ad operatori UE, a iscritti nell’apposito albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere entrate locali) potranno invece procedere esclusivamente secondo le disposizioni del regio decreto n. 639 del 1910.

A seguito delle modifiche operate alla lettera gg-quater) dal richiamato articolo 14-bisdel provvedimento in commento, i comuni potranno avvalersi dell’ingiunzione fiscale e delle procedure di riscossione coattiva erariale a prescindere dalla scelta delle modalità con cui effettuare il servizio di riscossione .

 

Si ricorda inoltre che il D.Lgs. n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale, all'art. 14, comma 6, ha confermato la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui, tra l’altro, al citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Tale ultima norma prevede, tra l’altro, che l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche in forma associata; qualora, invece, sia deliberato di affidare a terzi l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.


 

Ingiunzione fiscale ed entrate degli enti locali

In estrema sintesi, si ricorda che, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, il procedimento di coazione comincia con l’ingiunzione, che consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. L’ingiunzione è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un messo addetto all'Ufficio di conciliazione.

Entro trenta giorni dalla notificazione, il debitore può produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile. L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo. Respinto il ricorso, il procedimento coattivo non potrà, per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dalla autorità adita per l'appello.

Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un messo dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore. Decorsi dieci giorni dal pignoramento senza che sia soddisfatto il debito, l'ente creditore procede alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

Quanto alla esecuzione sugli immobili, notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede, su istanza dell'ente creditore e mediante ordinanza, alla nomina del sequestratario. L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di tre giorni e l'avviso per l’immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'ufficiale giudiziario si recherà sul luogo per la esecuzione. L'ente creditore può domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'art 663 del Codice di procedura civile.

Da ultimo, il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (contenente "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54, L. 18 giugno 2009, n. 69"), che ha riformato i riti civili, ha introdotto una norma (articolo 32) sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. Si tratta delle procedure utilizzate per la riscossione delle entrate, anche tributarie, degli enti locali.

In particolare, dal 12 ottobre 2011 le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione fiscale per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, di cui all’articolo 3 del D.P.R. 639/1910, saranno regolate dal rito ordinario di cognizione, di cui al libro II del Codice di procedura civile.

Nel giudizio di opposizione a ingiunzione emessa dalla pubblica amministrazione ai sensi del R.D. 639/1910, è l'opponente ad assumere la qualità sostanziale e processuale di attore, mentre l'ente pubblico riveste quella di convenuto, con la conseguenza che quest'ultimo può proporre anche domande riconvenzionali. Conseguentemente, l'amministrazione, una volta contestata in sede giudiziaria l'irritualità dell'impiego dell'ingiunzione fiscale, può realizzare la pretesa stessa, chiedendo una pronuncia di accertamento del credito e di condanna al suo pagamento. Una volta notificata la sentenza con la formula esecutiva, l'ente pubblico potrà procedere all'esecuzione forzata, emettendo una nuova ingiunzione che funga da atto di precetto.

 

Di conseguenza, il comma 13-novies proroga al 31 dicembre 2012 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del citato decreto-legge n. 203 del 2005.

Tali termini erano stati da ultimo prorogati al 31 dicembre 2011 per effetto del combinato disposto della tabella allegata al già citato D.L. 225/2010 (“milleproroghe”) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011.

 

A seguito della già ricordata riforma della riscossione – con passaggio da un sistema di affidamento in concessione all’attribuzione delle competenze all’Agenzia delle entrate, operante attraverso l’agente unico Equitalia S.p.A. – la legge ha recato una dettagliata disciplina transitoria, volta a favorire il transito di funzioni e di carichi dagli ex concessionari ad Equitalia e alle relative società partecipate.

In particolare, ai sensi del citato comma 24 dell'articolo 3, alle ex società concessionarie della riscossione è stata data la possibilità di trasferire, in via totale o parziale, il proprio capitale sociale ad Equitalia S.p.a. (continuando dunque, anche con assetti proprietari diversi, a svolgere l'attività di riscossione erariale e locale).

In alternativa, e fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale ad Equitalia, ai concessionari è stato consentito di scorporare il ramo d'azienda concernente le attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, cedendolo a soggetti terzi, nonché alle società iscritte nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e riscossione dei tributi per gli enti locali (ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Nel caso di scorporo e di cessione del ramo di azienda, le norme hanno consentito ai cessionari del ramo d’azienda di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, in mancanza di diversa determinazione degli enti medesimi (che avrebbero potuto optare per l’affidamento in house o per la gestione diretta, ovvero associata, etc.), purché le società avessero i requisiti per l'iscrizione al citato albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali. Ai cessionari è stato concesso di agire mediante la ricordata procedura dell'ingiunzione fiscale, fatta eccezione per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali avrebbero trovato applicazione le ordinarie disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Ai sensi del successivo comma 25, fino al 31 dicembre 2011, nel caso di mancato trasferimento del ramo d’azienda e ove non vi fosse diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di accertamento e riscossione sono state affidate a Equitalia S.p.A. o alle società partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.

Infine, fatto salvo l'eventuale affidamento temporaneo a Equitalia, il comma 25-bis sancisce che l'attività di riscossione spontanea e coattiva degli enti pubblici territoriali può essere svolta dalle società cessionarie del ramo d'azienda, da Equitalia S.p.A. e dalle partecipate soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica, condecorrenza – come visto supra - in precedenza fissata al 1° gennaio 2011; per effetto delle norme in esame, tale termine è slittato al 31 gennaio 2012.

Vendita dei beni pignorati

Il comma 13-terdecies reca disposizioni in materia di vendita di beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari, consentendo al contribuente sottoposto a esecuzione forzata – in luogo dell’agente della riscossione - di mettere direttamente in vendita i beni pignorati o ipotecati, versando all’erario l’intero ricavato.

L’eccedenza è rimborsata al debitore entro dieci giorni lavorativi.

 

Tale modifica è operata aggiungendo il comma 1-bis all’articolo 52 del più volte citato D.P.R. 602/1973, che disciplina la procedura di vendita dei beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari. La procedura di esecuzione forzata fiscale presenta alcune specificità rispetto alle ordinarie forme civilistiche: in particolare, l’agente della riscossione può rivalersi sui beni del debitore vendendoli al pubblico incanto o nelle altre forme previste dal D.P.R. 602/1973 senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria (articolo 52, comma 1).

 

In estrema sintesi, la normativa speciale delle procedure di esecuzione forzata fiscale è contenuta nel citato D.P.R. 602/1973, in particolare agli articoli 45 e ss.gg. L’esecuzione forzata si articola in tre momenti: pignoramento dei beni, vendita e assegnazione del ricavato.

Il pignoramento avviene secondo le regole processuali comuni e culmina in un verbale da consegnare e notificare al debitore. Al pignoramento segue la messa all’incanto dei beni pignorati, anch’essa verbalizzata. Il processo esecutivo non può essere sospeso dal giudice dell’esecuzione, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno. Le attribuzioni svolte dagli ufficiali giudiziari ordinari sono svolte dagli agenti della riscossione. Agenti e concessionari possono dunque procedere all’espropriazione di beni mobili non registrati del soggetto inadempiente, di beni mobili registrati del soggetto inadempiente e di beni immobili del soggetto inadempiente.

 

Le norme in commento rimandano agli articoli 68 e 79 del D.P.R. 602/1973 per la determinazione del valore del bene oggetto di vendita.

 

In particolare (articolo 68) le norme prevedono, per i beni mobili, che il valore dei beni pignorati:

-        sia quello risultante da listino di borsa o di mercato;

-        in mancanza, sia quello che risulta dal valore attribuito nel verbale di pignoramento.

Ove il concessionario lo richieda, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.

Per i beni immobili (articolo 79) le norme fanno riferimento al valore determinato ai sensi delle rettifiche effettuate dagli uffici finanziari ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro (articolo 52, comma 4 del D.P.R. 131/86). Tale valore si basa sulla rendita catastale rivalutata (ovvero proposta, se l’immobile non è iscritto ovvero ha non ha rendita), ovvero sul reddito dominicale rivalutato se il terreno non è edificabile. A tali importi si applicano moltiplicatori diversi secondo la categoria catastale di appartenenza/di attribuzione del bene oggetto di vendita.

Se non è possibile determinare in tal modo il prezzo base (articolo 79, co. 2) il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni. Se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.


 

Articolo 10, comma 13-duodecies
(Fatturazione elettronica)

 


13-duodecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 209, le parole: «dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome»;

          b) il comma 214 è sostituito dal seguente:

     «214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209».


 

 

Il comma 13-duodecies dell’articolo 10, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, è finalizzato ad esplicitare, con riferimento all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico pubblicato dall’ISTAT entro il 30 settembre di ciascun anno, quali siano le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali a cui si applicano le disposizioni sulla fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione.

 

Si ricorda che il comma 209 dell’articolo 1, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, ha previsto che la trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, siano effettuate esclusivamente in forma elettronica, secondo quanto previsto del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (di attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA), e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale). I successivi commi da 210 a 214 recano le modalità attuative di tale disposizione.

 

In particolare, la norma in commento modifica il predetto comma 209 al fine di precisare che le amministrazioni interessate sono le amministrazioni pubbliche che costituiscono il settore istituzionale della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) nonché le amministrazioni autonome.

 

Si ricorda che l'articolo 1 della legge n. 196 del 2009 – nel prevedere il concorso delle amministrazioni pubbliche al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea – ha stabilito che l'ISTAT operi annualmente, con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, per amministrazioni pubbliche si intende l'insieme degli enti e degli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari (SEC95).

L’ultimo elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato è stato fornito dall’ISTAT con il Comunicato pubblicato in G.U. del 30 settembre 2011.

L'art. 10, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ha successivamente posticipato il termine di pubblicazione (originariamente stabilito al 31 luglio di ciascun anno) al 30 settembre.

 

In particolare, la norma in commento modifica il predetto comma 209 al fine di precisare che le amministrazioni interessate sono quelle indicate dall'articolo 1 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica).

 

La norma interviene inoltre sul comma 214 del predetto articolo 1 della legge n. 244 del 2007, demandando ad un decreto del ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell’innovazione, d’intesa con la Conferenza unificata, la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali.

 

Si ricorda che la formulazione vigente del comma 214 prevede che le descritte norme in materia di fatturazione elettronica (di cui ai commi da 209 a 213) costituiscono per le regioni princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

 

Nella nuova formulazione, la norma è volta quindi ad adottare un’unica regolamentazione a livello nazionale per quanto attiene alle modalità di gestione della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione.

 

Si ricorda inoltre che il comma 213 del medesimo articolo 1 prevede che il decreto che il Ministero dell’economia e finanze deve emanare di concerto con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione per l’attuazione delle nuove norme di fatturazione elettronica, debba essere conforme a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC)[46]. Inoltre, esso deve contenere:

§      regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione elettronica;

§      regole tecnico-informatiche per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio;

§      linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate;

§      eventuali deroghe agli obblighi di fatturazione elettronica, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;

§      una disciplina dell’utilizzo, sia da parte delle amministrazioni interessate che da parte degli operatori economici, degli intermediari abilitati, ivi compresi, secondo un inciso introdotto al Senato, i “certificatori” accreditati ai sensi dell’articolo 29 del codice dell’amministrazione digitale, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all’assolvimento, degli obblighi in questione.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g), del codice dell’amministrazione digitale, i “certificatori” sono i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con queste ultime. L’articolo 29, comma 1, stabilisce in particolare che i “certificatori” che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, debbano essere accreditati presso il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione);

§      eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese: le disposizioni dei commi in commento infatti potrebbero costituire un onere per le piccole e medie imprese che abbiano rapporti con le amministrazioni ed enti pubblici in questione;

§      una data a decorrere dalla quale decorre l’obbligo di fatturazione elettronica, con la possibilità di introdurre gradualmente la riforma;

§      le regole tecniche idonee a garantire, per ogni fine di legge, l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto delle fatture di vendita o di acquisto trasmesse per via elettronica.


 

Articolo 11
(Emersione di base imponibile)

 


1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74.

2. A far corso dal 1o gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 36-undevicies è abrogato.

6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto Nazionale della previdenza sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.

7. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;»

     b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono abrogati.

8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al secondo comma le parole «e dei consigli tributari» e le parole «nonché ai relativi consigli tributari» sono soppresse, nel terzo comma le parole «, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario» sono soppresse, la parola «segnalano» è sostituita dalla seguente: «segnala», e le parole «Ufficio delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;

     b) al quarto comma, le parole: «, ed il consiglio tributario» sono soppresse, la parola: «comunicano» è sostituita dalla seguente: «comunica»;

     c) all'ottavo comma le parole: «ed il consiglio tributario possono» sono sostituite dalla seguente: «può»;

     d) al nono comma, secondo periodo, le parole: «e dei consigli tributari» sono soppresse.

9. All'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.

10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

10-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

 


 

 

L’articolo 11, modificato nel corso dell’esame in sede referente, reca disposizioni volte, nel complesso, a favorire l’emersione di base imponibile.

In sintesi, per effetto delle modifiche apportate al provvedimento dalle Commissioni riunite V e VI:

§      il comportamento di chi fornisce dati e notizie non rispondenti al vero in occasione di richieste formulate dall’Amministrazione finanziaria nell’esercizio dei poteri di accertamento è sanzionato penalmente solo se, a seguito delle richieste del fisco, si configurano reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

§      i dati relativi alle movimentazioni dei rapporti di natura finanziaria, oggetto di specifico obbligo di comunicazione da parte degli operatori del settore, devono essere archiviati nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria; in rapporto alle modalità della citata comunicazione, si specifica che il provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate sia adottato previa consultazione, tra l’altro, del Garante per la protezione dei dati personali; chel’obbligodi comunicazioneal fiscosia estesoalle ulteriori informazioni strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali; che il predetto provvedimento attuativo contenga anche adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica ed organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (quattro anni);

§      per quanto riguarda le finalità delle predette informazioni, si precisa che esse potranno essere utilizzate dall'Agenzia delle entrate anche per elaborare - con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento direttoriale - specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione, non più dunque dei singoli contribuenti a rischio;

§      l’Agenzia delle entrate trasmetterà annualmente una relazione riepilogativa al Parlamento con la quale sono comunicati i risultati relativi all’emersione dell’evasione, a seguito dell’applicazione delle disposizioni in materia dei suddetti obblighi di comunicazione;

§      è prorogato dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine per lo svolgimento di attività di accertamento connesse al recupero coattivo di somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria 2003.

Esibizione o trasmissione di documenti falsi in sede di accertamento tributario

Il comma 1, modificato nelcorso dell’esame in sede referente, prevede la fattispecie penale di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, ovvero di fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero in tutto o in parte, in occasione di richieste formulate dall’Amministrazione finanziaria nell’esercizio dei poteri di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA (disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del D.P.R. 29 settembre 1972), disponendo in particolare che a tale ipotesi si applichino le norme penali contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Per effetto delle modifiche apportate al provvedimento in sede referente, rispetto alla formulazione originaria della norma il comportamento di chi fornisce dati e notizie non rispondenti al vero in occasione di richieste formulate dall’Amministrazione finanziaria nell’esercizio dei poteri di accertamento è sanzionato penalmente solo se, a seguito delle richieste del fisco, si configurano reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000).

 

Ai sensi del citato articolo 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo testo unico in materia di documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà (rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo TU) e le dichiarazioni rese nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Ove le predette fattispecie siano poste in essere per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

 

Circa le norme penali codicistiche che appaiono applicabili alla fattispecie in esame, possono richiamarsi, senza pretesa alcuna di esaustività, per l’ipotesi di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, gli artt. 482 e 489 c.p, relativi, rispettivamente, ai delitti di falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso.

Comunicazioni periodiche all’anagrafe tributaria da parte di operatori finanziari

I commi da 2 a 5, modificati nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, modificano la disciplina degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria posti in capo agli operatori finanziari, disciplinati dall’articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, rendendoli più stringenti.

 

Nel dettaglio, il comma 2 dell’articolo in esame impone agli operatori finanziari, dal 1° gennaio 2012, di comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria anche tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti, già oggetto di specifici obblighi di evidenziazione ai sensi del sesto comma del citato articolo 7 del D.P.R. n. 605/1973.

La richiamata norma prevede le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'Anagrafe tributaria ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

 

Le norme in commento obbligano gli operatori altresì a comunicare ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.

Per effetto delle modifiche apportate dalle Commissioni riunite V e VI, è previsto che i dati così comunicati siano archiviati nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, secondo la richiamata disciplina dell’articolo 7, sesto comma del D.P.R. n. 605/1973.

 

Ai sensi del comma 3, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità della predetta comunicazione, estendendosi tale obbligo anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali.

Le modifiche al provvedimento apportate in sede referente dispongono che:

§      il suddetto provvedimento sia adottato previa consultazione non solo delle associazioni di categoria degli operatori finanziari, ma anche del Garante per la protezione dei dati personali;

§      l’estensione dell’obbligodi comunicazioneoperi solo con riguardo alle ulteriori informazioni strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali;

§      il provvedimento contenga adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica ed organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (quattro anni);

 

Il comma 4 specifica le finalità delle predette informazioni sulle operazioni, sui rapporti finanziari e sui relativi importi (ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973 e del già commentato comma 2).

In particolare, per effetto delle modifiche apportate al provvedimento in sede referente, le informazioni possono essere utilizzate dall'Agenzia delle entrate - oltre che per le finalità individuate dall’articolo 7, comma 11, del medesimo D.P.R. n. 605/1973 - anche per la elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

La precedente formulazione finalizzava tali informazioni alla individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo, senza riferimento alla formazione di liste mediante procedure centralizzate.

Il comma undicesimo dell’articolo 7 prevede che le rilevazioni, le evidenziazioni e le comunicazioni obbligatorie da parte degli operatori finanziari siano utilizzate dall’Amministrazione finanziaria per effettuare le cd. “indagini finanziarie”, ovvero per richiedere informazioni ad enti creditizi e finanziari e così acquisire elementi utili a ricostruire l’effettiva disponibilità reddituale o, per l’IVA, l’effettivo volume di operazioni imponibili e di acquisti. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché per l'espletamento di attività relative al procedimento penale.

In particolare, le rilevazioni e le comunicazioni obbligatorie degli operatori finanziari sono utilizzate nell’attività di richiesta (e relativa risposta per via telematica) di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari stessi e le generalità dei soggetti per i quali gli operatori abbiano effettuato le suddette operazioni (ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 7), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600[47] in materia di imposte sui redditi e, con formulazione analoga, dell'articolo 51, secondo comma, numero 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di IVA). Per l’attivazione di tale potere di richiesta, è necessario che gli uffici chiedano una previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa competente per territorio.

Le predette informazioni di natura finanziaria sono utilizzabili anche per le attività connesse alla riscossione; per gli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale; per le indagini preliminari e per l'esercizio delle funzioni di coordinamento del procuratore nazionale Antimafia e per le fasi processuali successive; per gli accertamenti di carattere patrimoniale con finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge, nonché per l'applicazione delle misure di prevenzione.

 

Durante l’esame da parte delle Commissioni riunite V e VI, è stato aggiunto il comma 4-bis, ai sensi del quale si prevede che l’Agenzia delle entrate trasmetta annualmente una relazione riepilogativa al Parlamento con la quale sono comunicati i risultati relativi all’emersione dell’evasione a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui ai suddetti commi da 2 a 4.

Di conseguenza, il comma 5 abroga l’articolo 2, comma 36-undevicies del decreto-legge n. 138/2011, che aveva autorizzato l’Agenzia delle entrate a elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate sulle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari in rapporto alle tipologie di informazioni da acquisire.

Tale disposizione esplicitamente derogava a quanto previsto dal citato articolo 7, comma undicesimo, del D.P.R. n. 605/1973, ai sensi del quale – per il combinato disposto dello stesso articolo 7 e della relativa disciplina secondaria di attuazione - l'amministrazione finanziaria non può utilizzare l'Anagrafe dei rapporti per la formazione di elenchi di contribuenti aventi caratteristiche omogenee, da assoggettare ad accertamento in virtù del riscontro di anomalie.

L’ultimo comma dell’articolo 7 demanda infatti a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate il contenuto, le modalità ed i termini della trasmissione del contenuto delle comunicazioni obbligatorie e le specifiche tecniche del formato con cui devono essere effettuate. Con il provvedimento 19 gennaio 2007 sono state definite le modalità e i termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni.

Il paragrafo 5 del provvedimento del 19 gennaio 2007 pone alcuni limiti di riservatezza all’uso dei dati comunicati all’Anagrafe: in particolare, i dati e le notizie pervenuti sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. I dati e le notizie raccolti sono infatti trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Essi sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. data warehouse, che consentono di eseguire analisi selettive, che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

I dati sono inseriti all'interno di una specifica area dedicata dell'Anagrafe tributaria, al fine di assicurare la selettività degli accessi; il loro trattamento è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

Il principio di necessità nel trattamento dei dati, di cui all’articolo 3 della normativa sulla privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici siano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Scambio informativo Agenzia delle entrate – INPS

Il comma 6 prevede che, nell’ambito dell’attività di scambio di informazioni tra Agenzia delle Entrate e INPS (prevista dall’articolo 83, comma 2, del D.L. n. 112/2008) relativamente ai soggetti non residenti ed ai percipienti utili da contratti di associazione in partecipazione, l’INPS fornisca all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali, affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 83 (comma 1) si prevede la predisposizione di piani di controllo da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso, volti a garantire una maggiore efficacia nei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni. Si dispone altresì che l’INPS e l’Agenzia delle Entrate attivino uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai percipienti utili da contratti di associazione in partecipazione, nel caso in cui l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. Ai sensi del successivo comma 2, le menzionate amministrazioni determinano le modalità di attuazione della disciplina in esame tramite un’apposita convenzione: questa è stata stipulata il 12 dicembre 2008[48].

Disciplina dell’attività di controllo amministrativo

Il comma 7 reca modifiche alla disciplina dei controlli amministrativi effettuati in forma di accesso (di cui all’articolo 7 del D.L. 70/2011). In particolare, i predetti controlli sono resi oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Vengono poi eliminate le disposizioni relative alla durata massima dei predetti controlli, nonché quelle che qualificavano come illecito disciplinare, per i dipendenti pubblici, la violazione dei principi in materia di controllo amministrativo.

 

Nel dettaglio il comma 7, lettera a), novellando l’articolo 7 comma 1, lettera a) del D.L. 70/2011, dispone che i controlli amministrativi effettuati in forma di accesso sono oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo.

In sostanza, dunque, sono eliminate le disposizioni che:

§      rendevano obbligatoria l’unificazione dei controlli;

§      ponevano limiti alla loro durata (al massimo con cadenza semestrale, per non può più di quindici giorni);

§      qualificavano gli atti compiuti in violazione dei suddetti principi, per i dipendenti pubblici, come illecito disciplinare.

 

Di conseguenza (comma 7, lettera b)) sono soppressi i numeri 3) e 4) dell’articolo 7, comma 2, lettera a), del citato D.L. 70/2011, che prescrivevano uno svolgimento degli accessi nell’osservanza del principio della “contestualità” e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre, qualificando le violazioni dei principi codificati in materia di controlli, per i dipendenti pubblici, come illecito disciplinare.

Consigli tributari

I commi da 8 a 10 abrogano le norme che impongono la costituzione dei consigli tributari.

 

Si ricorda in proposito che l’articolo 18, comma 2del già citato D.L. 78/2010 ha previsto l’istituzione dei Consigli Tributari, con le seguenti modalità:

-        per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, mediante regolamento del Consiglio comunale (da adottarsi entro il 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, cioè entro il 28 agosto 2010);

-        per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, mediante costituzione di un consorzio obbligatorio (ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL), con obbligo di deliberare lo statuto e la convenzione del consorzio obbligatorio entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 26 novembre 2010.

Il richiamato comma 2 non prevede sanzioni per la mancata deliberazione.

Gli adempimenti organizzativi legati all’istituzione dei Consigli (articolo 18, comma 2-bis) devono essere svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell’attuazione del monitoraggio del territorio volto ad individuare i fabbricati non dichiarati al Catasto. Il successivo comma 3 prevede che in occasione della loro prima seduta i Consigli tributari deliberino in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell’individuazione di fabbricati non dichiarati al Catasto.

Con la nota diffusa l’8 settembre 2010, l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e l’IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale hanno emanato una nota relativa agli adempimenti derivanti dalla nuova disciplina della partecipazione all’accertamento recata dal citato articolo 18, decreto legge 30 maggio 2010, n. 78, con particolare attenzione a quelli relativi ai Consigli Tributari, evidenziandone gli aspetti problematici.

L’ANCI ha sottolineato che – a fronte della predetta obbligatorietà – la predetta norma non si preoccupa di disciplinare la natura, il ruolo e le funzioni del Consiglio, che resta pertanto definito dall’unica norma vigente in materia, il decreto legislativo Luogotenenziale n. 77 dell’8 marzo 1945, che istituisce e disciplina i predetti Consigli in seno ai Comuni.

Nella nota dell’ANCI si precisa che il D.Lgs.Lgt. n. 77 risulterebbe ampiamente inapplicabile, per motivi legati – tra l’altro – all’attribuzione di funzioni strettamente legate a concetti obsoleti (quali la tenuta degli elenchi dei contribuenti ai fini delle imposte dirette), ai poteri di indagine analoghi a quelli erariali; alle procedure di istruttoria ed audizione diretta del contribuente strettamente regolamentate.

Tale quadro, anche per le parti applicabili, “configurerebbe un evidente rischio di sovrapposizione di funzioni programmatorie e gestionali che nell’attuale regime tributario sono assegnate al Governo, alle Agenzie fiscali, agli organi elettivi ed esecutivi locali ed agli uffici locali delle entrate”.

Alcuni comuni hanno provveduto a istituire i predetti Consigli sulla base dell’attuale normativa, regolamentandoli autonomamente, qualificandoli in senso consultivo e tenendo conto degli elementi direttamente applicabili recati dall’articolo 18 del D.L. 78/2010[49].

 

In particolare, il comma 8 dell’articolo 11 elimina i riferimenti ai Consigli tributari contenuto nell’articolo 44 del D.P.R. n. 600/1973, che reca la disciplina della partecipazione dei comuni all’accertamento.

Tale norma è stata oggetto di modifica, tra l’altro, da parte dell’articolo 18, comma 3 del citato D.L. 78/2010 e da parte dell’articolo 1, comma 12-ter del D.L. 138/2011, al fine di consolidare e rafforzare i poteri svolti in tale ambito dai Consigli Tributari.

 

Il comma 9 abroga le illustrate disposizioni contenute al citato articolo 18, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

 

Infine, il comma 10 abroga l’articolo 1, comma 12-quater del richiamato D.L. n. 138/2011, che condizionava l’applicazione di alcune disposizioni attributive di risorse ai Comuni all’istituzione dei Consigli tributari entro il 31 dicembre 2011.

Si tratta, nel dettaglio:

-        delle disposizioni di cui al comma 12, primo periodo, del D.L. 138/2011, che prevede la possibilità di ridurre le misure previste a carico degli enti territoriali dal nuovo patto di stabilità interno, per effetto delle maggiori entrate recate dalle modifiche alla disciplina dell’addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico, di cui all’articolo 7 del provvedimento in esame;

-        delle norme di cui al successivo comma 12-bis, ai sensi del quale è attribuito ai comuni, per il triennio 2012-2014, l’intero ammontare del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento degli stessi nell’attività di accertamento, in luogo del cinquanta per cento delle somme riscosse.

 

Il comma 10-bis, inserito a seguito dell’esame del provvedimento in sede referente, proroga al 31 dicembre 2013 il termine per lo svolgimento di attività di accertamento connesse al recupero coattivo (ai sensi dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del D.L. n. 138/2011[50]) di somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria 2003.

In particolare, il predetto comma 5-ter disciplina l'ipotesi del mancato pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine del 31 dicembre 2011.

In tal caso è prevista, oltre all’applicazione di una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme, anche la sottoposizione a controllo, da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, della posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento. Tale controllo si estende, peraltro, anche alle attività svolte dal contribuente con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni concernenti il condono.

Per effetto delle modifiche apportate dal comma 10-bis in commento, il termine di esercizio della suddetta attività di controllo slitta dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.


 

Articolo 11-bis
(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie)

 


1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.


 

 

L’articolo 11-bis, inserito durantel’esame del provvedimento in sede referente, con scopi di semplificazione, riduzione di spesa e razionalizzazione delle attività, prescrive l’applicazione della procedura telematica (attualmente in uso nelle indagini finanziarie a fini tributari) anche alle richieste ed alle notifiche a banche ed intermediari finanziari, nonché alle relative risposte.

 

Nel dettaglio, si dispone che l’espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, siano precedute dalla consultazione dell’Archivio dei rapporti di cui all’art. 7, comma sesto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e siano effettuate esclusivamente in via telematica.

La richiamata norma prevede le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'Anagrafe tributaria ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

 

Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari, ai fini delle indagini finanziarie svolte dall’amministrazione finanziaria (ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e relative norme di attuazione).

Si demanda a un provvedimento dei Ministri interessati, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sentita l’Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative delle norme introdotte.

Sotto il profilo della formulazione della norma, sembrerebbe opportuno individuare in forma specifica a quali Ministri è demandata l’attuazione delle disposizioni in esame.


 

Articolo 12
(Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante)

 


1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012 ». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.

1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: «4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:

     a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. È fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;

     b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;

     c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

     d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla società Poste Italiane Spa e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;

     e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la società Consip Spa, di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.».

2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del citato termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Con la medesima convenzione è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.

4. Le banche, la società Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.

5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:

     a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita;

     b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;

     c) livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull'accesso al conto corrente di base;

     d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.

6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).

7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non è stipulata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.

9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la percentuale dell'1,5 per cento.

10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale».


 

 

L’articolo 12, modificato durante l’esame del provvedimento in sede referente, intervenendo sull'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007[51] riduce da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

 

A seguito di una modifica introdotta nell’esame in sede referente, è posticipato al 31 marzo 2012 il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo. Inoltre in sede referente, con riferimento alla nuova soglia per l’utilizzo del contante, è stata disposta una moratoria per le infrazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012. Si precisa, infatti, che la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, commessa nel periodo sopra indicato e riferite alle limitazioni di importo di 1.000 euro, non costituisce infrazione (comma 1).

 

In particolare, la riduzione della soglia massima per l’utilizzo del contante, realizzata al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario dirette a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, interessa i commi 1, 5, 8, 12 e 13 del citato articolo 49, dei cui limiti viene adeguato l'importo.

 

L’articolo 49, recante “limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore”, nella versione previgente le modifiche apportate dalla norma in commento, dispone fra l’altro:

-        il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (comma 1);

-        l'obbligo di indicare negli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (comma 5);

-        la possibilità per gli istituti bancari e postali di rilasciare assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 2.500 euro, su richiesta scritta del cliente, senza la clausola di non trasferibilità (comma 8);

-        il divieto di detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro. In via transitoria, relativamente ai libretti che alla data di entrata in vigore del decreto n. 231 del 2007[52] presentavano un saldo superiore al predetto limite, i clienti hanno tempo sino al 30 settembre 2011 per estinguere ovvero ridurre il saldo al di sotto della soglia fissata (commi 12 e 13). Il decreto legge n. 201 del 2011 indica il 31 marzo 2012 come termine per estinguere o ridurre il saldo dei libretti al portatore nel limite di 1.000 euro.

 

La norma originaria dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007 prevedeva quale limite di importo all’uso del contante - finalizzato al contrasto del riciclaggio e del terrorismo – la somma di 5.000 euro. Tale limite, elevato a 12.500 euro dall’articolo 32 del decreto legge n. 112 del 2009, è stato successivamente riportato a 5.000 euro dall'articolo 20 del decreto legge n. 78 del 2010 e a 2.500 dall’articolo 2, comma 4, dal decreto legge n. 138 del 2011.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato altresì aggiunto un periodo alla fine dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007, in forza del quale è inasprita la sanzione per le violazioni che riguardano i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro al 31 marzo 2012: la sanzione è pari al saldo del libretto stesso (comma 1-bis).

Attualmente la violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.

 

Il comma 2, inserendo un nuovo comma 4-bis, all’articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011, al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, impone alle Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, di effettuare le operazioni di pagamento delle loro spese mediante l’utilizzo di strumenti telematici. Le Pubbliche Amministrazioni, pertanto, sono obbligate ad avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei.

La relazione illustrativa precisa che il predetto comma 4-bis intende esplicitare in modo univoco alcuni principi di carattere generale presenti nell’ambito dell’ordinamento in modo solo frammentario e che, invece, sono alla base del processo di modernizzazione dei sistemi di pagamento e riscossione da e per le pubbliche amministrazioni centrali e locali ed i loro enti. Si vuole con ciò contribuire al definitivo superamento di sistemi non più attuali, basati sull’utilizzo del contante e di supporti cartacei, fugando ogni incertezza di carattere normativo derivante dall’esistenza di norme che si prestano ad interpretazioni restrittive o che pongono residui dubbi sulla legittimità di adozione di tecniche evolute.

La disposizione proposta si inquadra nel processo di profonda riforma del settore pubblico basata sulla digitalizzazione degli enti della PA, l’attuazione dei piani di e-Government e lo svecchiamento di procedure che non sfruttano appieno le più moderne tecnologie; la proposta è inoltre dettata dall’esigenza di un coordinamento con norme che intendono accelerare in maniera significativa questo processo di rinnovamento quali quelle contenute nel nuovo Codice dell’amministrazione digitale (“CAD”) e nella normativa attuativa della Direttiva sui Servizi di Pagamento (Payment Services Directive – PSD) di prossima applicazione agli enti della PA.

 

L’entrata in vigore di tale disposizione è stata posticipata, nel corso dell’esame in sede referente, di tre mesi. Tale termine può essere ulteriormente prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con D.P.C.M. su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione (comma 2-bis).

 

I pagamenti delle PA devono essere effettuati in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 1.000 euro.

Nel corso dell’esame in sede referente è stata eliminata la formula generica secondo la quale i pagamenti devono essere corrisposti con "strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali" e l’originario limite di 500 euro per i pagamenti per cassa è stato coordinato con il limite all’uso del contante (1.000 euro).

Gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati: mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, comprese le carte di pagamento prepagate, e(a seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame in sede referente) mediantele carte elettroniche istituzionali, di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 78 del 2010.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze il limite di importo di cinquecento euro può essere modificato.

Secondo la relazione illustrativa, in sostanza, si ritiene necessario inserire una norma di principio –ai fini di una effettiva svolta nel processo di informatizzazione dei sistemi di pagamento – che inverta il rapporto pagamenti per cassa/pagamenti elettronici nel senso di considerare adottabili in via ordinaria, in assenza di diverse indicazioni specifiche, modalità evolute in luogo di quelle basate sul contante.

Sul versante della lotta all’uso del contante, si intende favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, ponendosi in linea di continuità con recenti interventi legislativi sulla tracciabilità dei pagamenti, e con la finalità di coadiuvare gli sforzi che il Governo e i diversi attori di mercato ed istituzionali stanno mettendo in campo per scoraggiare fortemente i fenomeni del riciclaggio, della corruzione, dell’economia sommersa e dell’elusione fiscale.

Le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2010 intervengono a rafforzare l’ambito delle iniziative che mirano alla modernizzazione e al miglioramentodell’efficienza delle pubbliche amministrazioni[53]. L’articolo 4 introduce specifiche disposizioni per la promozione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, della realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, tra cui la tessera sanitaria, al fine di favore l’efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da enti e amministrazioni pubbliche a cittadini e utenti. Le norme intendono introdurre un processo per i pagamenti e i rimborsi da parte delle pubbliche amministrazioni. Il cittadino infatti può avvalersi della facoltà di ricevere le somme dovute dalla pubblica amministrazione mediante accredito sulle carte elettroniche istituzionali già avviate a regime, quali la tessera sanitaria o la carta multi servizi dell’INPS.

L’articolo 4definiscei contenuti che devono presentare i provvedimenti approvati dal Ministero per dare attuazione all’articolo in esame. In particolare, essi dovranno:

§      individuare gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui gli enti della pubblica amministrazione distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;

§      individuare il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto;

§      disciplinare le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;

§      stabilire un canone a carico del gestore finanziario del servizio, definito nella misura dello 0,20% calcolato sulle commissioni di interscambio che vengono conseguite dal gestore del servizio per pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte[54];

§      disciplinare le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;

§      stabilire le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.

L’articolo 4prevede, inoltre, che il corrispettivo a carico del gestore finanziario del servizio sia versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Sono dettate al contempo disposizioni volte a tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici e sociali di modesto importo, per i quali si propone di creare un incentivo economico per l’accredito delle pensioni su conti correnti (anche presso le Poste) rendendoli esenti dall’imposta di bollo e da costi bancari.

In sede referente è stato precisato che l’esenzione dall’imposta di bollo è destinata alle fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente di base (di cui al successivo comma 5) è offerto senza spese.

Anche sul fronte delle entrate è incentivato l’utilizzo di strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative. A tal fine il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la Consip (comma 2, lettera e)), di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché le pubbliche amministrazioni possano dotarsi di POS (pointof sale)a condizioni agevolate.

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stato precisato che le convenzioni in esame sono stipulate con i prestatori di servizi di pagamento tramite la Consip (non con gli intermediari finanziari attraverso le associazioni di categoria). Inoltre è stata abrogata la norma che prevedeva analoghe convenzioni da parte dei comuni, tramite l’ANCI, e da parte delle Regioni. È stata inoltre abrogata la disposizione che prevedeva la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.

 

I commi 3-8 demandano ad una apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 201, tra il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione bancaria italiana, Poste italiane SpA e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, il compito di definire le caratteristiche di un conto corrente di base o di un conto di pagamento di base che le banche sono tenute ad offrire senza prevedere costi di gestione.

 

Per effetto delle modifiche operate in sede referente, tra i soggetti coinvolti nella convenzione in esame sono stati previsti la Banca d’Italia, le Poste e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento. È stato inoltre previsto il conto di pagamento di base, in aggiunta al conto corrente di base.

 

Il decreto legislativo n. 11 del 2010 ha attuato la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive - PSD).

Le norme europee mirano a stabilire un quadro giuridico moderno e armonizzato che consenta la creazione di un mercato integrato dei pagamenti, sopprimendo gli ostacoli tuttora esistenti all'ingresso di nuovi prestatori di servizi, rafforzando la concorrenza e offrendo agli utenti una scelta più ampia e accompagnata da un adeguato livello di protezione, che sia analoga in tutti i paesi dell’UE. La direttiva 2007/64/CE reca importanti innovazioni in tema di servizi di pagamento, tra cui l’eliminazione dei giorni valuta, la fissazione di un termine massimo per l’accredito in conto, l’armonizzazione della disciplina degli istituti di pagamento.

La direttiva riguarda quattro categorie di prestatori di servizi a pagamento e segnatamente: gli enti creditizi; gli uffici dei conti correnti postali che prestano servizi di pagamento; gli istituti di moneta elettronica; gli istituti di pagamento (persone fisiche o giuridiche che avranno ottenuto un'autorizzazione conformemente al titolo II della direttiva).

Il decreto legislativo n. 11 del 2010 definisce «conto di pagamento» un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento. La Banca d’Italia, con il provvedimento del 5 luglio 2011 di attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 2010, relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti), ha precisato che rientra nella nozione di conto di pagamento il conto corrente bancario o postale nei limiti in cui venga utilizzato per operazioni di pagamento, nonché il conto sul quale vengono addebitate e accreditate le operazioni di pagamento eseguite a valere su una carta di debito o di credito.

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stato inoltre previsto che, in caso di mancata stipula della convenzione nel termine previsto, le caratteristiche del conto corrente di base o del conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia (comma 3).

La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri (comma 5):

a)   inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito; nel corso dell’esame in sede referente è stato precisato che tale carta di debito è gratuita;

b)   struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;

c)   livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011sull’accesso al conto corrente di base;

d)   le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.

 

La Sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull’accesso al conto corrente di base prevede che gli Stati membri dovrebbero garantire che un conto di pagamento di base sia offerto gratuitamente o con una spesa ragionevole. Nel caso in cui un prestatore di servizi di pagamento applichi delle spese al consumatore per l’apertura, la gestione e la chiusura di un conto di pagamento di base, oppure per uno, alcuni o tutti i servizi di pagamento che dovrebbe offrire, l’entità di tali spese dovrebbe essere ragionevole.

Eventuali ulteriori spese addebitate dal prestatore di servizi di pagamento in relazione al contratto del conto di pagamento di base, comprese quelle risultanti dalla violazione degli obblighi contrattuali del consumatore, dovrebbero essere ragionevoli.

Gli Stati membri dovrebbero definire il principio di ragionevolezza della spesa alla luce di uno o più dei seguenti criteri:

a)  livelli di reddito nazionali;

b)  media delle commissioni applicate ai conti di pagamento in tale Stato membro;

c)  costi complessivi di un conto di pagamento di base sopportati dal prestatore del servizio;

d)  prezzi al consumo nazionali.

 

Il rapporto del conto corrente di base è esente dall’imposta di bollo per le fasce socialmente svantaggiate di clientela (comma 6).

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato precisato (comma 3, ultimo periodo) che la convenzione stabilisce anche l’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.

Rimane ferma (comma 8) l’applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), relativo alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.

Nel corso dell’esame in sede referente, è stata, inoltre, richiamata la normativa disposta dal Titolo II del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, attuativo della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Il Titolo II disciplina i diritti e gli obblighi delle parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento. Al riguardo si richiama il citato provvedimento del 5 luglio 2011 della Banca d’Italia.

 

I commi 9 e 10 attribuiscono all’Associazione Bancaria Italiana, alle associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale e, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, alle associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, a Poste Italiane, al Consorzio Bancomat e alle imprese che gestiscono circuiti di pagamento, il compito di definire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, di credito o di debito, che, in ogni caso, non può superare la percentuale dell'1,5 per cento.

 

Entro i sei mesi successivi il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (il cui parere è stato aggiunto nel corso dell’esame in sede referente) valuta l’efficacia delle misure definite. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti(gratuite sia per l'acquirente che per il venditore per gli importi inferiore ai 100 euro, ai sensi del comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183).

 

Il comma 11 integra l’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, prevedendo che la comunicazione della infrazione da parte di coloro che in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, sia inviata entro trenta giorni, oltre che al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione, anche alla Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

 

 

Sotto l’aspetto sanzionatorio del mancato rispetto delle normative antiriciclaggio, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007, chi riceve o paga in un’unica soluzione con contanti, superando il limite dei 1.000 euro, o, sempre superando il limite citato, emette assegni omettendo l’indicazione del nome del beneficiario o la clausola di non trasferibilità, è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra l’1% ed il 40% dell’importo trasferito.


 

Articolo 13, commi 1-17
(
Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria)

 


1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

     a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

     b. identica;

     b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

     c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

     d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013;

     e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1o gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2012». Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1o gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

     a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

     b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

     c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

     d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

     d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

14-ter. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle parole: «20 dicembre». All'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da «differenziate» a «legge statale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività». L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627,4 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.


 

 

L’articolo 13, modificato durante l’esame del provvedimento in sede referente,anticipa al 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

Per effetto delle modifiche operate dalle commissioni riunite V e VI, rispetto alla formulazione originaria delle norme:

§      sono modificati alcuni moltiplicatori applicabili, ai fini della determinazione della base imponibile, a specifiche tipologie di immobili (banche e terreni agricoli);

§      è previsto un innalzamento dell’importo della detrazione d’imposta per la “prima casa” pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché residente e dimorante nell’immobile adibito ad abitazione principale;

§      sono modificate le disposizioni relative all’accatastamento di fabbricati rurali, in particolare prevedendo l’obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, conseguentemente abrogando il comma 21 dell’articolo in esame;

§      sono modificate le norme relative al Fondo sperimentale di riequilibrio ed al Fondo perequativo.

Applicazione dell’Imposta municipale propria

In primo luogo, (comma 1) le disposizioni in commento prevedono un periodo di applicazione sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, con applicazione dell’IMU in tutti i comuni del territorio nazionale, secondo:

§      la disciplina generale dell’imposta recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

§      le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 in esame.

 

L’applicazione a regime dell'imposta municipale propria è invece fissata al 2015.

 

L’IMU nel sistema del federalismo fiscale municipale

Gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 hanno istituito e disciplinato l’imposta municipale propria. Il provvedimento ne fissa la decorrenza dal 2014, attribuendo il relativo gettito ai Comuni dalla medesima data.

Nel quadro del federalismo, l’IMU è volta a sostituire, per la componente immobiliare, le seguenti forme di prelievo:

§      l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari, con riferimento ai beni non locati[55].

§      l’imposta comunale sugli immobili (ICI).

Tuttavia, l’articolo 9, comma 9 del D.Lgs. 23/2011 precisa che continueranno ad essere assoggettati ad imposta sui redditi:

§      il reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986);

§      i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la “cedolare secca”;

§      i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario (ai sensi dell’articolo 43 del TUIR;

§      i redditi provenienti dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.

 

Presupposto dell’imposta (articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 23/2011) è il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale.

Sono (articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011) soggetti passivi dell’imposta municipale:

§      il proprietario o il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) di immobili. Sono considerati immobili anche i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;

§      il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

§      il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing[56], se l’immobile - anche da costruire o in corso di costruzione – è concesso in locazione finanziaria.

 

La base imponibile dell’imposta municipale propria (articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 23/2011) corrisponde al valore dell’immobile determinato secondo i vigenti criteri validi per il calcolo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), a mente dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992: ai sensi del richiamato articolo 5 il valore è costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto tra le rendite catastali rivalutate del 5%[57] e uno dei coefficienti determinati dal D.M. 14 dicembre 1991[58].

In particolare, per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata per i seguenti valori stabiliti dal D.M. 14 dicembre 1991 e successive modifiche (per dettagli si veda infra).

L’aliquota di base, stabilita a livello nazionale, (articolo 8, comma 5 del D.Lgs. 23/2011) è fissata nella misura dello 0,76 per cento e può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai comuni è concessa la facoltà di modificare, con deliberazione consiliare adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, in aumento o in diminuzione, l’aliquota fissata a livello nazionale, nelle seguenti misure:

§      fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali per l’imposta municipale applicata al possesso di immobili non locati;

§      fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali per l’IMU applicata agli immobili locati.

Nel caso di mancata emanazione della delibera comunale entro il predetto termine, si applicano le aliquote ordinarie: 0,76 per cento, per gli immobili non locati che non costituiscono abitazione principale; per gli immobili locati, ai sensi del successivo comma 6, un’aliquota ridotta alla metà (0,38 per cento).

 

Le disposizioni del decreto legislativo sul federalismo municipale prevedono che l’imposta non si applichi (articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 23/2011) sugli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze.

Il beneficio della esenzione per l’abitazione principale è riconosciuto solo se l’immobile è il luogo in cui il contribuente ha sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale[59], purché si tratti di un immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 (corrispondenti, rispettivamente, alle abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e ai castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici, che sono dunque assoggettati a imposta municipale propria, ancorché destinati ad abitazione principale del contribuente).

Il beneficio è esteso alle unità pertinenziali classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7[60], nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

I commi 6 e 7 dell’articolo 8 del D.Lgs. 23/2011 disciplinano alcune ipotesi in cui l’aliquota è ridotta (riduzione a metà dell’aliquota ordinaria per immobili locati; facoltà dei comuni, con delibera del consiglio di ridurre sino alla metà l’aliquota ordinaria in specifiche ipotesi).

L’articolo 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011 reca le ulteriori esenzioni dall’imposta municipale propria, richiamando quasi del tutto la disciplina relativa all’ICI.

In particolare, sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Sono inoltre richiamate le norme dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992, ai sensi delle quali sono esenti da imposta:

§      i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (articolo 7, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 504/1992)[61];

§      i fabbricati con destinazione ad usi culturali[62] (di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601), ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 504/1992);

§      i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8[63] e 19[64] della Costituzione, e le loro pertinenze (articolo 7, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 504/1992);

§      i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 (articolo 7, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 504/1992);

§      i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito (ILOR[65]) dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (articolo 7, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 504/1992);

§      i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984[66] (articolo 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 504/1992);

§      gli immobili utilizzati dai soggetti IRES destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto, ovvero quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana (articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992).

Rispetto alla disciplina ICI, sono esclusi dall’esenzione e dunque assoggettati a IMU i fabbricati i quali, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività medesime (articolo 7, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 504/1992).

 

 

Il comma 2 dell’articolo in esame fissa il presupposto dell’imposta municipale propria nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Come già illustrato supra, l’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 23/2011 fissa il presupposto dell’IMU nel possesso di immobili diversi dall’abitazione principale.Per effetto delle norme in esame, dunque, essa si applicherà anche all’abitazione principale e alle sue pertinenze.

 

Ai sensi dell’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 504/1992, per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Si ricorda che ai sensi dell'art. 23, comma 1-bis, del D.L. n. 207 del 2008[67] non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità.

Per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (generali o attuativi) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base a tali criteri.

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) e le attività ad esse connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

 

Per abitazione principale deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

 

Per quanto riguarda la disciplina ICI, l’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 93 del 2008[68] (abrogato dalle norme in commento, cfr. il commento al comma 13 dell’articolo in esame) ha introdotto, a decorrere dal 2008 l’esenzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze[69] del soggetto passivo.

Si intende per abitazione principale (comma 2 dell’articolo 1 del D.L. 93/2008):

-        l’unità immobiliare ove abitualmente dimorano il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari (articolo 8, comma 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992)[70];

-        le unità immobiliari che il comune, con regolamento o delibera, abbia assimilato all’abitazione principale[71].

Gli immobili di pregio (immobili signorili, le ville ed i castelli inseriti rispettivamente nelle categorie catastali A01, A08 ed A09), ancorché adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, sono esclusi dall’esenzione (comma 2, ultimo periodo). Ad essi, tuttavia, si continua ad applicare la detrazione “ordinaria” per l’abitazione principale, prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992.

 

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

In base alla classificazione operata dall’Agenzia del territorio, rientrano nella categoria C/2 i magazzini e locali di deposito, nella categoria C/6 le stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) e nella categoria C/7 le tettoie chiuse od aperte.

 

Il comma 3 dell’articolo in esame dispone che base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

Al fine di determinare il valore dell’immobile, è anzitutto richiamata la disciplina che consente di determinare la base imponibile ICI ('articolo 5, commi 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992) relativa ai fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto e le aree fabbricabili.

In particolare, l’articolo 5, comma 3 prevede che, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione) dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti[72].

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Si deve aver riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (articolo 5, comma 5).

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato (successivo comma 6).

 

Il valore dei fabbricati e dei terreni agricoli si determina invece secondo quanto previsto nei successivi commi 4 e 5 dell’articolo 13 in commento.

Rispetto alla disciplina vigente a fini ICI, le disposizioni in commento modificano, aumentandoli, i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali. Inoltre, sono le stesse disposizioni di rango primario a determinare la misura dei predetti coefficienti; l’articolo 5 del D.Lgs. 504/1992 ne demanda invece la fissazione a un decreto ministeriale.

In particolare, per i fabbricati (comma 4, modificato nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente) il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento (ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), specifici moltiplicatori:

§      160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (comma 4, lettera a));

§      140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (comma 4, lettera b));

§      80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, ovvero gli istituti di credito, cambio e assicurazione (comma 4, lettera b-bis), inserita a seguito dell’esame del provvedimento in sede referente);

§      80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (comma 4, lettera c));

§       60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D,(comma 4, lettera d)), con l’eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali – come visto supra – il moltiplicatore si applica nella misura di cui alla lettera b-bis); per gli altri immobili di categoria D, l’importo del moltiplicatore è elevato da 60 a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

§      55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (comma 4, lettera e)).

 

Attualmente, a fini ICI (e in rapporto al rinvio operato dall’articolo 8, comma 4 del D.Lgs. 23/2011), per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata per i seguenti valori (di cui al D.M. 14 dicembre 1991 e successive modifiche):

§      per 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.)[73];

§      per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;

§      per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e della categoria A/10 (uffici e studi privati);

§      per 34 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi e botteghe).

 

Per i terreni agricoli (comma 5) il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento (ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) un moltiplicatore innalzato, per effetto delle modifiche insede referente da 120 a 130.

 

L’articolo 5, comma 7 del D.Lgs. 504/1992/504 prevede che per i terreni agricoli la base imponibile ICI sia data dal reddito dominicale, rivalutato del 25 per cento, moltiplicato per 75.

Le modifiche operate dalle Commissioni riunite V e VI hanno previsto però una misura agevolata del moltiplicatore, pari a 110, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

 

Il comma 6 dell’articolo 13 fissa l'aliquota dell'imposta in una misura di base pari allo 0,76 per cento.

E’ data facoltà ai comuni, con deliberazione del consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

 

Si ricorda che a fini ICI l’aliquota dell’imposta (articolo 6 del D.Lgs. 504/1992) è determinata dal Consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, ciascun anno per l’anno successivo, e deve essere definita in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille.

Il comune ha facoltà di diversificare l’aliquota entro il predetto limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati. Inoltre, l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro. A decorrere dall’anno di imposta 2009, il comune può prevedere un’aliquota agevolata anche inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. In assenza di delibera del Comune, si applica l’aliquota del 4 per mille.

 

Come già detto in precedenza, l’articolo 8, comma 5 del D.Lgs. 23/2011 fissa la misura dell’aliquota di base IMU nello 0,76 per cento della base imponibile. Tale aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai comuni è concessa la facoltà di modificare, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, in aumento o in diminuzione, l’aliquota fissata a livello nazionale, nelle seguenti misure[74]:

-        fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali per l’imposta municipale applicata al possesso di immobili non locati;

-        fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali per l’IMU applicata agli immobili locati.

Nel caso di mancata emanazione della delibera comunale entro il predetto termine, si applicano le aliquote ordinarie: 0,76 per cento, per gli immobili non locati che non costituiscono abitazione principale; per gli immobili locati, ai sensi del successivo comma 6, un’aliquota ridotta alla metà (0,38 per cento).

 

I commi 7 e 8 disciplinano le ipotesi di aliquota ridotta ex lege. In particolare, l’aliquota:

§      è ridotta (comma 7) allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale misura di aliquota ridotta può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

§      è ridotta (comma 8) allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557[75]. I comuni possono ulteriormente ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

Ai fini fiscali, è riconosciuto carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola e aventi particolari destinazioni destinate (protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, etc). Ai sensi del successivo comma 3-ter, le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

 

In merito, la Relazione illustrativa precisa che i fabbricati rurali risultano assoggettati all’IMU, salvo i fabbricati rurali aventi natura strumentale che, come visto supra, godono di un’aliquota agevolata. I fabbricati rurali ad uso abitativo saranno assoggettati ad imposizione in forma ordinaria e, dunque, ove costituiscano abitazione principale del contribuente, potranno usufruire di aliquota ridotta e della detrazione di cui al comma 10.

 

Inoltre (comma 9) i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nei seguenti casi: caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

 

Il comma 10 introduce una detrazione pari a 200 euro dall’l'imposta dovuta sull’abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

Ove l’immobile costituisca “prima casa” per più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per effetto delle modifiche apportate dalle Commissioni riunite V e VI, è stata introdotta – per gli anni 2012 e 2013, una maggiorazione della suddetta detrazione per un ammontare pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L’importo complessivo della maggiorazione non può superare l’importo massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base.

E’ data facoltà ai comuni di elevare l’importo di della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione (di cui all’articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 504 del 1992).

L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e la detrazione si applicano anche alla casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti tuttavia assegnatario.

Essa opera a condizione che costui non sia proprietario o titolare di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione e situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (ai sensi dell’articolo 6, comma 3-bis del D.Lgs. n. 504 del 1992, inserito dalla legge finanziaria per il 2008). I comuni possono disporre che l’aliquota ridotta e la detrazione si applichino anche agli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato (articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

 

Si ricorda che l’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992[76] prevede, per l’abitazione principale del contribuente, una detrazionedi importo annuopari a 103,29 euro. La misura del beneficio, che può essere portato in detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae l’utilizzo dell’immobile come prima casa. A decorrere dall'anno di imposta 1997, l’importo ordinario della detrazione può essere ulteriormente incrementato con delibera comunale. In particolare, il comma 3 dell’articolo 8 stabilisce che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo possa essere ridotta fino al 50 per cento ovvero, in alternativa, che la detrazione ordinaria - pari a 103,29 euro - possa essere elevata fino a 258,23 euro, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

A seguito dell’esenzione dall’ICI dell’abitazione principale “non di lusso” operata con il D.L. 93/2008, la suddetta detrazione ha continuato a trovare applicazione in rapporto agli immobili adibiti ad abitazioni principali di pregio (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9).

 

Il comma 11 disciplina il riparto del gettito dell’IMU, per il periodo sperimentale, tra i diversi livelli di governo (Stato e comuni).

 

Le disposizioni in esame prevedono l’assegnazione, dal 2012, allo Stato della quota pari alla metà dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili, tranne l’abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati rurali.

 

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.

Alla quota statale non si applicano le misure agevolative previste dalle norme in esame, ovvero le detrazioni fissate ex lege e le riduzioni o detrazioni deliberate dai comuni.

Tali agevolazioni sembrano dunque doversi computare a carico della quota di gettito spettante ai comuni.

In tal senso depone la Relazione tecnica, che stima un gettito complessivo derivante dall’IMU sperimentale pari a 21,8 miliardi di euro, ovvero 11 miliardi in più rispetto al gettito ICI a normativa vigente e IRPEF e relative addizionali, sostituiti dall’IMU sperimentale. La Relazione tecnica stima, di conseguenza, che nove miliardi della predetta variazione siano introitati dallo Stato e che, invece, ai comuni spetti una variazione positiva di gettito pari a due miliardi rispetto alle vigenti forme di prelievo immobiliare.

 

Si rimanda alla disciplina del D.Lgs. 23/2011 per quanto riguarda l’accertamento,la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso.

L’articolo 9, comma 7 del D.Lgs. 23/2011 fa riferimento alle norme vigenti in materia di ICI e, più in generale, alla vigente disciplina di accertamento e riscossione dei tributi locali per quanto riguarda l’accertamento, la liquidazione, la riscossione coattiva dell’IMU, nonché per le sanzioni, il calcolo degli interessi, il contenzioso e i rimborsi[77].

 

Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono affidate al Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddetta attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

 

In merito si ricorda che il legislatore, nel tempo, ha incrementato la quota di gettito spettante ai comuni a seguito dell’intervento degli stessi nell’attività di accertamento dei tributi. Da ultimo, l’articolo 1, comma 12-bis del D.L. 138/2011 ha attribuito ai predetti enti, per il triennio 2012-2014, l’intero ammontare del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento degli stessi nell’attività di accertamento, innalzando a tal fine la quota del 50 per cento di gettito prevista dall’articolo 2, comma 10 del D.Lgs. n. 23/2011; in sostanza per gli anni 2012, 2013 e 2014 ai comuni andrà l’intero maggior gettito ottenuto a seguito dell’intervento svolto dall’ente stesso nell’attività di accertamento, anche se si tratta di somme riscosse a titolo non definitivo e fermo restando il successivo recupero delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.

 

Ai sensi del comma 12, il versamento dell’imposta è effettuato – in deroga alle disposizioni del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del quale il comune delibera i propri regolamenti in materia tributaria – secondo le modalità regolate dalla legge statale (articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 recante le modalità di versamento unitario delle imposte), con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

La Relazione illustrativa specifica che l’uso del modello F24 è reso necessario dalla riserva di una quota di gettito in favore dello Stato.

 

Il comma 13 mantiene ferme le seguenti disposizioni del D.Lgs. 23/2011:

§      articolo 9, che contiene norme eterogenee in materia di “applicazione” dell’imposta, riferendosi – tra l’altro - ai soggetti passivi, alle fattispecie di esenzione, alla possibilità del Comune di introdurre strumenti deflativi del contenzioso anche in materia di IMU;

§      articolo 14, commi 1 e 6:si tratta, rispettivamente, della disposizione che sancisce la indeducibilità del'imposta municipale propria dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive, nonché della norma che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali - di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 - per i nuovi tributi previsti dal D.Lgs. 23/2011, dunque anche in materia di IMU.

 

Viene poi modificato l’articolo 14, comma 9 del D.Lgs. 23/2011, norma che assicura all’Associazione Nazionale dei comuni italiani (ANCI) le risorse necessarie al perseguimento delle sue finalità istituzionali, di quelle indicate dall’articolo 10, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, nonché degli ulteriori compiti attribuiti ad essa con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale.

Il comma 9 a tal fine richiama le risorse assegnate all’ANCI, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992; tale disposizione prevede, quale supporto finanziario per l’effettuazione di una serie di servizi finalizzati a fornire strumenti conoscitivi per un’efficace azione accertativa dei comuni nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l’assegnazione all’ANCI di un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito ICI a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione.

Il comma 9 precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le risorse destinate all’ANCI siano calcolate applicando l'aliquota percentuale allo 0,6 per mille, indicata nell’art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992, con riferimento al gettito annuale prodotto dall’imposta municipale propria, istituita dall’articolo 8 del provvedimento in esame.

Per effetto delle norme in esame, le suddette modalità di computo delle risorse sono anticipate al 1° gennaio 2012 (in luogo del 1° gennaio 2014).

 

Il comma 13 reca anche disposizioni in materia di sanzioni, disponendo che si applichino alle violazioni connesse a tributi di carattere locale (tra cui l’IMU) le misure stabilite in via generale dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 in materia di definizione agevolata delle violazioni tributarie.

Come precisato dalla Relazione illustrativa, in merito, tale modifica è resa necessaria a seguito delle modifiche operate dalla legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010) che ha rideterminato la misura delle sanzioni previste per la definizione agevolata delle violazioni tributarie. Tale rimodulazione non era stata analogamente operata per le misure delle sanzioni relative ai tributi locali.

Con norma interpretativa si prevede poi che, ai fini dell’attribuzione di privilegio generale sui mobili del debitore per i crediti relativi a imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province (di cui al quarto comma dell’articolo 2752 del codice civile) il riferimento alle forme di prelievo stabilite, tra l’altro, dalla “legge per la finanza locale” si intenda effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.

Infine, il comma 13 reca disposizioni relative alla riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni,disposta dall’articolo 2, commi 39 e 46 del D.L. 262/2006 in rapporto alla maggior gettito ICI risultante dalle disposizioni di allargamento della base imponibile recate dal medesimo provvedimento.

Per effetto delle disposizioni in commento, la riduzione è consolidata, a decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazioni inviate ai comuni ai sensi del decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze.

Si ricorda che le citate norme hanno ridotto i trasferimenti erariali ai comuni in misura pari al maggior gettito ICI stimato in rapporto alle misure introdotte dal medesimo D.L. n. 262/2006. Tale provvedimento ha infatti recato (articolo 2, commi 33-38 e 40-45) norme volte a incrementare la base imponibile ICI mediante la modifica dei criteri per la qualificazione di fabbricati rurali, la rivalutazione delle rendite attribuite ai fabbricati inclusi nella categoria B e la revisione delle modalità di stima per l’attribuzione di valore ai cespiti iscritti nella categoria E.

Tale decreto è stato emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha obbligato i comuni a trasmettere al Ministero dell’interno un’apposita certificazione del maggior gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle predette misure di incremento della base imponibile ICI, perentoriamente entro il 31 marzo 2010.

 

Come emerge dalla Relazione illustrativa, in sostanza tale norma ha l’effetto di sopprimere l’obbligo di invio della predetta certificazione.

 

Il comma 14 reca l’abrogazione delle seguenti disposizioni che, per effetto delle modifiche apportate al provvedimento in sede referente, decorrono dal 1° gennaio 2012:

§      l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, che ha introdotto l’esenzione ICI sulla “prima casa” (v. supra);

§      il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 concernenti alcune potestà dei Comuni in materia di ICI;

§      l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, rispettivamente concernenti l’applicazione dell’aliquota IMU stabilita ex lege in mancanza di tempestiva delibera di modifica da parte del comune, e la disposizione che affida ai comuni di stabilire le modalità di corresponsione dell'imposta;

§      il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, ai sensi del quale il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini ICI deve essere effettuato sulla base dei requisiti di ruralità indicati ex lege (articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993) anche nel caso in cui le unità immobiliari risultino iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricato. Tale abrogazione consegue alla circostanza che, come già illustrato, detti fabbricati rientrano – come precisato dalla Relazione tecnica – nel campo applicativo dell’IMU.

§      a seguito delle modifiche apportate in sede referente, sono abrogati i commi da 2-bis a 2-quater del D.L. 70/2011, concernenti le procedure per la richiesta di accatastamento di fabbricati rurali (per cui si veda il commento dei successivi commi 14-bis e ss.gg.);

 

A seguito delle modificazioni apportate al provvedimento in sede referente sono stati aggiunti i commi da 14-bis a 14-quaterrelative al riconoscimento della ruralità degli immobili.

Ai sensi del comma 14-bis, le domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili, presentate anche dopo il 30 settembre 2011 (ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis del D.L. 70 del 2011) e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

I termini per la presentazione delle domande erano stati determinati dal citato articolo 7, commi 2-bis e 2-ter del D.L. n. 70 del 2011, che ha introdotte una specifica procedure per la modifica della categoria catastale degli immobili, volta al riconoscimento del carattere rurale dei fabbricati (ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 557/1993). A tale scopo, le citate norme hanno disposto la presentazione di apposita domanda di variazione della categoria catastale - entro il termine originariamente fissato al 30 settembre 2011 - all'Agenzia del territorio, con autocertificazione attestante che l’immobile ha posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale. L'Agenzia del territorio - entro il termine del 20 novembre 2011 - verificata l'esistenza dei requisiti, convalida la certificazione e attribuisce la categoria catastale richiesta. Nel caso di mancato pronunciamento dell’amministrazione in termini, si consente al contribuente di assumere provvisoriamente (per 12 mesi) la categoria catastale richiesta. Ove intervenga un motivato diniego entro il 20 novembre 2012, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura doppia.

 

Si demanda a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della citata legge di conversione, la determinazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

 

Ai sensi del successivo comma 14-ter, è fatto obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari (decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701).

Sono esclusi da tale obbligo dichiarativo i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione (articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro delle finanze del 2 gennaio 1998, n, 28[78]), ovvero, a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, i seguenti immobili:

a)    manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;

b)    serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;

c)    vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;

d)    manufatti isolati privi di copertura;

e)    tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;

f)      manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

 

Nelle more della presentazione della suddetta domanda di accatastamento nel catasto edilizio urbano (comma 14-quater),l’IMU viene corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

Le norme demandano ai Comuni la determinazione del conguaglio dell’imposta, a seguito di attribuzione di rendita catastale secondo quanto previsto dal citato D.M. n. 701 del 1994.

Infine, il comma 14-quater disciplina le conseguenze dell’eventuale inottemperanza all’obbligo di dichiarazione. In particolare in tal caso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita (articolo 1, comma 336 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria 2005).

Le norme fanno salva l’applicazione delle sanzioni “previste dagli articoli 20 e 28” del RDL 13 aprile 1939, n. 652.

Si osserva che gli articoli citati prescrivono, rispettivamente, l’obbligo di denuncia delle variazioni nello stato e nel possesso degli immobili che implichino mutazioni rilevanti a fini catastali, nonché l’obbligo di accatastamento dei fabbricati nuovi e di denuncia dei fabbricati non più esenti da tributi immobiliari, nulla disponendo in materia di sanzioni. La norma sembrerebbe dunque più opportunamente riferibile alle sanzioni previste dalla legge per l’inottemperanza agli obblighi di dichiarazione o variazione. Si rammenta che, dal 1° luglio 2011, tali sanzioni sono state quadruplicate nell’importo minimo e massimo (ai sensi dell’articolo. 2, comma 12 del D.Lgs. n. 23 del 2011 in tema di federalismo municipale).

La circolare 4/T dell’Agenzia del Territorio del 29 aprile 2011 ha chiarito che gli importi minimo e massimo sono aumentati, passando rispettivamente da € 258,00 a € 1.032,00 e da € 2.066,00 a € 8.264,00.

 

Si ricorda che il comma 21 del’articolo 13, abrogato per effetto delle modifiche apportate al provvedimento in sede referente, disponeva una complessiva riapertura dei termini per le variazioni catastali dei fabbricati rurali, disciplinate dal citato D.L. n. 70/2011.

 

Il comma 15 interviene in ordine alla potestà regolamentare generale degli enti locali in materia tributaria, attualmente disciplinata dall’articolo 52 del decreto legislativo n.446/1997[79], prevedendo che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie dei comuni e delle province relative alle entrate tributarie debbano essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze (MEF) entro il termine già previsto dal medesimo articolo 52 (30 giorni dalla data in cui le deliberazioni sono divenute esecutive) ovvero comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’ente interessato[80]. Si dispone infine che le deliberazioni in questione siano pubblicate nel sito del MEF, in sostituzione della pubblicazione del relativo avviso in G.U. come attualmente previsto.

 

Il comma 16 interviene in ordine all’addizionale Irpef, come disciplinata dal decreto legislativo n.360/1998[81], con riguardo in particolare all’articolo 1, comma 4 dello stesso, laddove si dispone che ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per tale addizionale, l’aliquota della stessa, nonché la eventuale soglia di esenzione, sono assunte nella misura vigente per l’anno precedente, salvo che i comuni ne abbiano disposto la variazione con delibera pubblicata entro il 31 dicembre precedente l’anno di riferimento. Il comma 16 in esame anticipa tale data al 20 dicembre.

Il comma medesimo, inoltre interviene circa i criteri previsti dall’articolo 1, comma 11 del decreto-legge n.138/2011[82] in ordine alle eventuali differenziazioni di aliquote dell’addizionale. Tale disposizione prevede che i comuni, per assicurare la razionalità del sistema tributario e la salvaguardia dei criteri di progressività, possano stabilire aliquote dell’addizionale “differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale”. In luogo di tale previsione viene ora stabilito – con la evidente finalità di escludere l’eventualità di scaglioni di reddito non coincidenti con quelli statali – che i comuni possano differenziare le aliquote dell’addizionale “utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito” stabiliti dalla legge statale.

 

Il comma 17 riduce il Fondo sperimentale di riequilibrio ed il Fondo perequativo di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n.23 del 2011[83], nonché i trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna[84], in misura corrispondente al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell’ imposta municipale recata dai precedenti commi da 1 a 14 dell’articolo 13 in commento. A seguito di alcune modifiche introdotte durante l’esame presso le Commissioni, è stato precisato che si debba far riferimento al maggior gettito “stimato” e che i due Fondi ed i trasferimenti erariali considerati dal comma anziché essere “ridotti”, “variano in ragione delle differenze del gettito ad aliquota di base” derivanti dalle disposizioni recate dall’articolo 17 in commento.

Per quanto riguardo le rimanenti autonomie speciali (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trento e Bolzano) si applicheranno le procedure previste all’articolo 27 della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, che dovranno assicurare il recupero al bilancio statale del maggior gettito. Si prevede peraltro che, fino alla conclusione di tali procedure – vale a dire fino all’emanazione delle norme di attuazione previste dallo stesso articolo 27 – a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza delle suddette regioni e province autonome venga accantonato un importo corrispondente al maggior gettito in questione.

L’articolo 27 prevede che le autonomie speciali concorrano al nuovo assetto fiscale delineato dalla legge n.42/2009 secondo criteri da stabilire con norme di attuazione dei rispettivi statuti, da emanare entro trenta mesi dall’entrata in vigore della legge 42 medesima (vale a dire entro il 21 novembre 2011). Tale termine risulta ora soppresso dall’articolo 28, comma 4, del decreto legge in commento.

 

Nel corso dell’esame presso le Commissioni l’ammontare del recupero di cui al comma in esame è stato quantificato, rispettivamente per gli anni 2012, 2013 e 2014, in circa 1.627, 1.762 e 2.162 milioni.

 

Si segnala, infine, che sul Fondo sperimentale di riequilibrio comunale intervengono anche ulteriori articoli del decreto-legge in esame. In particolare, l’articolo 14 ne prevede, al comma 13-bis, una riduzione in misura pari ai maggiori introiti derivanti ai comuni dalla maggiorazione della tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (che la relazione tecnica quantifica in circa 1 miliardo di euro a decorrere dal 2013) e l’articolo 28, che ne dispone, al comma 7, una riduzione per complessivi 1.415 milioni a decorrere dall’anno 2012.


 

Articolo 13, commi 18-19-bis
(
Diversa attribuzione della compartecipazione IVA ai comuni)

 


18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai commi 1 e 2», sono aggiunte le seguenti: «nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4»;

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.


 

 

I commi 18 e 19 intervengono sui cespiti che alimentano il Fondo sperimentale di riequilibrio istituito dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché, a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell’esame in sede referente, sulle modalità di riparto.

 

Ai sensi di quanto dispone l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n.23/2011, il Fondo è stato istituito per realizzare in forma progressiva, in una durata prevista per tre anni e comunque fino a quando non verrà attivato il Fondo perequativo previsto dall’articolo 13 del decreto medesimo, la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare. Il Fondo è alimentato dal gettito della imposizione immobiliare derivante dagli specifici tributi indicati nella norma (imposte ipotecarie, catastali, di registro, cedolare secca ed altri). Il comma 7 dello stesso articolo 2, dispone che con apposito decreto interministeriale sono stabilite le modalità di alimentazione del Fondo, nonché le quote del gettito dei tributi immobiliari che anno per anno sono devolute ai comuni in cui sono ubicati gli immobili. Per l’anno 2011 con decreto 21 giugno 2011 del Ministro dell’interno è stata data attuazione a tale disposizione.

Il comma 18 amplia il novero dei gettiti che confluiscono al Fondo, includendovi anche la compartecipazione IVA prevista dal comma 4 dell’articolo 2. Tale inclusione opera per tutto il triennio di sperimentazione dell’IMU stabilito dal comma 1 dell’articolo 13 in esame, vale a dire per gli anni dal 2012 al 2014.

 

L’articolo 2, comma 4, attribuisce ai comuni una compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, la cui percentuale deve essere fissata in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento del gettito dell’imposta sulle persone fisiche. Fino a che non saranno disponibili le informazioni necessarie per attribuire tale compartecipazione sulla base del gettito IVA per provincia, l’articolo 2, comma 4, nonché l’articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 23/2011 dispongono che l’attribuzione avvenga sulla base del gettito IVA per regione, suddiviso per il numero di abitanti del comune. Con D.P.C.M. 17 giugno 2011 è stata data attuazione a tale disposizione per l’anno 2011.

In conseguenza di quanto disposto dal comma 18, il comma 19 stabilisce che per il medesimo triennio non si applichino le sopra illustrate disposizioni dell’articolo 2, comma 4, e dell’articolo 14, comma 10, nella parte in cui le stesse stabiliscono che l’assegnazione del gettito IVA avvenga sulla base del gettito dell’imposta per provincia, suddiviso per il numero di abitanti del comune. A tale modalità di assegnazione sembrerebbe infatti ora non doversi più far ricorso, atteso che a seguito dell’inclusione nel Fondo sperimentale di riequilibrio la compartecipazione IVA in questione verrà distribuita secondo i criteri previsti per il Fondo stesso.

Il nuovo comma 19-bis stabilisce, quindi, che per gli anni 2012, 2013, e 2014, il D.P.C.M. volto a stabilire le modalità di attribuzione ai comuni del gettito derivante dall’imposta sul valore aggiunto (di cui all’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 23/2011) è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.


 

Articolo 13, comma 20
(
Fondo di solidarietà mutui prima casa)

 

20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

 

 

Il comma 20 incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

 

Il Fondo in esame è stato istituito con l’articolo 2, commi da 475-480della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Scopo del Fondo è di consentire ai mutuatari, per i contratti di mutuo relativi all’acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione, di chiedere in determinate fattispecie la sospensione del pagamento delle rate.

In particolare il Fondo, nel caso di mutui bancari, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti. La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Il pagamento delle rate deve riprendere al termine della sospensione, secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto. Per accedere al Fondo, il mutuatario deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti. Le norme di attuazione sono state stabilite con regolamento emanato con decreto del Ministro dell’economia n. 132 del 21 giugno 2010.


 

Articolo 14
(Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

 


1. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

     a) abitazioni con unico occupante;

     b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

     c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

     d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

     e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

     a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

     b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

     c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

     d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

     e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.

28. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.

31. La tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13.

33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cuiconsegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.

35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.

45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale suirifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

46. A decorrere dal 1o gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da «Ai rifiuti assimilati» fino a «la predetta tariffazione».

47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.


 

 

L’articolo 14 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

 

La norma è volta a risolvere la questione della tassa comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alla qualificazione della natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti - che assume rilevanza con particolare riferimento all’obbligo di assoggettare o meno le somme all’imposta sul valore aggiunto (IVA) - e che è stata oggetto di diverse interpretazioni e di un ampio contenzioso, sul quale si è pronunciata anche la Corte costituzionale.

 

L'attuale situazione tariffaria e l'evoluzione
normativa (dalla TARSU alle tariffe TIA1 e TIA2)

L’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 disciplina la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (comunemente indicata come “tariffa integrata ambientale” o TIA2) prevedendo, tra l'altro, che chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Contemporaneamente all’istituzione della TIA2, l'art. 238 ha disposto l'abrogazione della precedente "tariffa Ronchi" (istituita dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e comunemente indicata come “tariffa d’igiene ambientale” o TIA1, avendo lo stesso acronimo della tariffa prevista dall’art. 238 del Codice dell’ambiente).

L'attuazione concreta della TIA2 è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell’art. 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt’oggi non ancora emanato. Nelle more dell’emanazione di tale decreto è stata disposta (sempre ai sensi del comma 11 citato) l’applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della “tariffa Ronchi” nei comuni che l'avevano già adottata o per quelli che l’hanno adottata entro la fine del 2006, visto che dal 2007 al 2009 (in virtù del comma 184 della L. 296/2006) non è stato più possibile cambiare il regime di prelievo.

Si ricorda che l’art. 49, comma 1, del cd. decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997) ha soppresso la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), a decorrere dai termini indicati dal D.P.R. 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini.

Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. 158/1999, non sono mai diventati operativi. L’art. 11, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 134, della legge 266/2005 (finanziaria 2006) prevede, infatti, l’applicazione del sistema tariffario non prima del 2007. Ma prima che tale norma potesse esplicare i suoi effetti è intervenuta la citata disposizione recata dal comma 184 della L. 296/2006, volta a lasciare invariato il regime di prelievo (e quindi a consentire, nei fatti, l’applicazione della TARSU), dapprima per l’anno 2007 e poi, sulla base di successive novelle, anche per gli anni 2008-2009. In tal modo, nei comuni in cui fino al 2006 si applicava la TARSU si è continuato ad applicarla, così come si è continuato ad applicare la cd. tariffa Ronchi nei comuni che, in virtù del comma 1-bis dell’art. 49 citato, avevano anticipato l’applicazione della tariffa in via sperimentale; tutto ciò nonostante lo spirare delle rispettive discipline legislative.

 

Relativamente alla mancata applicazione della TIA2 prevista dall’art. 238, si fa notare che sullo scenario normativo suesposto si è innestata la norma recata dall’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 208/2008, modificata prima dall’art. 23, comma 21, del D.L. 78/2009 (convertito dalla legge 102/2009) e poi dall'art. 8, comma 3, del D.L. 194/2009 (convertito dalla L. 25/2010). Tale comma 2-quater, nel testo novellato, consente ai comuni di adottare comunque la TIA2 sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (quindi del D.P.R. 158/1999), anche in mancanza dell’emanazione (entro il 30 giugno 2010) da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della stessa TIA2.

 

Sulla natura tributaria della TIA1

La qualificazione della natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti, oggetto di diverse interpretazioni e di un ampio contenzioso, assume rilevanza con particolare riferimento all’obbligo di assoggettare o meno le somme all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

La questione della natura tributaria piuttosto che "corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani" della TIA1 è stata oggetto di diverse, e talora contrastanti, pronunce giurisdizionali, nonché di differenti interpretazioni dottrinali.

Tra le varie pronunce, di indubbio rilievo è la sentenza n. 238 del 2009 della Corte costituzionale che le ha riconosciuto natura tributaria (e, quindi, la conseguente competenza della Commissioni tributarie a dirimere le relative controversie), non rilevando "né la formale denominazione di «tariffa», né la sua alternatività rispetto alla TARSU, né la possibilità di riscuoterla mediante ruolo". Tale sentenza ha determinato, di fatto, l’esclusione dalla imponibilità ai fini IVA delle somme dovute e la conseguente presentazione di numerosi ricorsi da parte dei contribuenti per il rimborso dell’IVA pagata.

La Corte costituzionale, nell'indicare i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi, ha infatti affermato che essi sono indipendenti dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, e consistono piuttosto nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (ex plurimis: sentenze n. 238 del 2009; n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005).

Questa sentenza differisce da precedenti orientamenti assunti - tra l'altro - dalla Corte di Cassazione civile che aveva qualificato come non tributaria tale prestazione pecuniaria (S.U. ordinanza n. 3274/2006), anche se successive decisioni della Corte stessa, con varie motivazioni e differenze, avevano invece ricondotto detta prestazione nel novero dei tributi (S.U.: ordinanza n. 3171 del 2008, sentenze n. 13902/2007 e n. 4895/2006; sezioni semplici: sentenze n. 5298 e n. 5297 del 2009, n. 17526/2007).

Quanto affermato dalla Corte Costituzionale è stato successivamente ribadito anche dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8313 dell’8 aprile 2010) secondo la quale “il fatto generatore dell’obbligo di pagamento è legato non all’effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato e alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all’utilizzazione di superficie idonee a produrre rifiuti ed alla potenziale fruibilità del servizio (punto 7.2.3.1. della sentenza n. 238/2009). Ciò fa della TIA, come già della TARSU, un tributo, la cui natura non può essere mutata se non sganciando l’obbligazione dal presupposto impositivo, e non attribuendo ad un privato un impossibile potere impositivo”.

 

L'interpretazione autentica prevista dal D.L. 78/2010 e la circolare del MEF

L’articolo 14, comma 33, del D.L. 78/2010 reca una norma interpretativa diretta ad affermare la natura non tributaria della TIA2. La stessa norma, inoltre, affida le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. 78/2010) alla giurisdizione ordinaria.

Come risulta chiaramente dall'analisi esposta nei paragrafi precedenti, la finalità della norma recata dal comma in esame non è quella di dirimere le possibili controversie originanti dalla recente giurisprudenza (in primis la sentenza n. 238/2009 della Corte costituzionale), in quanto tale giurisprudenza investe la TIA1, ma quella di creare le premesse per consentire un avvio ordinato della nuova tariffa integrata ambientale (TIA2), avvio consentito (v. supra) dalla disposizione recata dall’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 208/2008.

Sul punto è successivamente intervenuta la circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha fornito chiarimenti in materia di applicabilità dei prelievi concernenti la gestione dei rifiuti solidi urbani (TARSU, TIA1 e TIA2), dando anche indicazioni circa la natura non tributaria della tariffa e conseguente assoggettabilità all'IVA. In particolare il MEF ha chiarito che si applicano sia alla TIA1 che alla TIA2 le disposizioni contenute nell'art. 14, comma 33, del D.L. 78/2010, secondo il quale «la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria».

 

Recenti interventi normativi

Il comma 123 dell'art. 1 della L. 220/2010 (legge di stabilità 2011) ha previsto che, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

Successivamente è intervenuta la disposizione introdotta dalla legge di conversione n. 10/2011 nel testo dell'art. 2 del D.L. 225/2010 (cd. milleproroghe). Il comma 2-bis prevede che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti (comprese quelle riguardanti anche la regione e gli enti locali della Campania recate dagli artt. 11-12 del D.L. 195/2009), la copertura integrale dei costi dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata - anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione recate dal citato comma 123 - con le seguenti modalità:

-        applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-quater della legge n. 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), concernente il potere, attribuito al Presidente della Regione colpita da calamità naturali, di coprire gli oneri derivanti con aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché elevando la misura dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita; viene raddoppiato, tuttavia, in tal caso, il limite di incremento di imposta previsto dal comma 5-quater;

-        facoltà, per comuni e province, di deliberare una maggiorazione delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica in misura non superiore al vigente importo delle addizionali.

 

Da ultimo è intervenuto il comma 7 dell'art. 14 del D.Lgs. 23/2011 (federalismo fiscale municipale) secondo cui, fino alla revisione della disciplina dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali in materia di TARSU e TIA1.

Lo stesso comma dispone altresì che resta ferma la possibilità per i comuni di adottare laTIA2.

 

 

In particolare, ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi copre:

§      i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni;

§      i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

 

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo (comma 2).

 

Il tributo, ai sensi del comma 3, è dovuto - con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (comma 5) - da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 4).

 

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 6), mentre per i locali in multiproprietà e i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune (comma 7).

 

Ai sensi del comma 8, la tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, nonché alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie (comma 9), in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale.

I comuni possono modificare d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

 

La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (comma 11), è composta da:

§      una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

§      una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

§      i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

 

La definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa è demandata ad un regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012. In via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni di cui al citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

 

Alla tariffa così determinata, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato (comma 13), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

Tale maggiorazione – secondo quanto emerge dalla relazione tecnica – determina un incremento delle entrate per i comuni stimato in 1.000 milioni di euro annui, al quale corrisponde, ai sensi del comma 13-bis, un riduzione di pari importo delle somme assegnate ai comuni a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo - di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011[85] - nonché sui trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna[86], a decorrere dal 2013.

 

In caso di incapienza ciascun comune deve versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Per quanto riguardo le rimanenti autonomie speciali (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, province di Trento e di Bolzano) si applicheranno le procedure previste all’articolo 27 della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, prevedendosi peraltro che, fino alla conclusione di tali procedure – vale a dire fino all’emanazione delle norme di attuazione previste dallo stesso articolo 27 – a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza delle suddette regioni e province autonome venga accantonato un importo corrispondente al maggior gettito in questione.

L’articolo 27 prevede che le autonomie speciali concorrano al nuovo assetto fiscale delineato dalla legge n. 42/2009 secondo criteri da stabilire con norme di attuazione dei rispettivi statuti, da emanare entro trenta mesi dall’entrata in vigore della legge 42 medesima (vale a dire entro il 21 novembre 2011). Tale termine risulta ora soppresso dall’articolo 28, comma 4, del decreto legge in commento.

Si segnala che sul Fondo sperimentale di riequilibrio comunale interviene anche l’articolo 13 del decreto-legge in esame, che al comma 17 ne prevede la riduzione in misura corrispondente al maggior gettito attribuito ai comuni a seguito della nuova disciplina dell’imposta municipale, che la relazione tecnica quantifica in circa 2 miliardi di euro annui a partire dal 2012, nonché il successivo articolo 28, che ne dispone, al comma 7, una riduzione per complessivi 1.415 milioni a decorrere dall’anno 2012.

 

Ai sensi del comma 14, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche.

 

I commi da 15 a 21 prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

 

Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (commi 22 e 23).

 

I commi da 24 a 27 regolano il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

 

Il comma 28 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo,.

 

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo (commi 29-32).

 

Il costo del servizio da coprire con tale tariffa è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento già previsto dal comma 12 per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). La tariffa così determinata è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. I comuni applicano quindi il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (vedi comma 13).

 

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato chiarito che le disposizioni contenute nei commi 30 e 31 riguardano esclusivamente le modalità di calcolo di tale tariffa e non si applicano al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) disciplinato nei commi precedenti.

 

I commi da 33 a 44 disciplinano gli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l’accertamento, statuendo anche in ordine alle sanzioni.

 

Il comma 45 rinvia alle disposizioni relative all'accertamento e alla riscossione, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza, di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché alle norme in materia di potestà regolamentare delle province e dei comuni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate.

 

Tale ultima norma prevede, tra l’altro, che l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche in forma associata; qualora, invece, sia deliberato di affidare a terzi l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono quindi soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. E’ infine abrogato, con la medesima decorrenza, l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale municipale, il quale, sino alla revisione della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani, confermava la vigenza dei regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale nonché la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale (commi 46 e 47).


 

Articolo 14-bis
(Disposizioni in materia di riscossione dei comuni)

 


1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera gg-quater):

          1) all'alinea, le parole: «i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie»;

          2) al numero 1), le parole: «, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono soppresse;

          3) il numero 2) è abrogato;

     b) alla lettera gg-sexies), le parole: «numero 1),» sono soppresse.


 

 

L’articolo 14-bis, inserito durante l’esame del provvedimento in sede referente, modifica le disposizioni in materia di riscossione delle entrate dei comuni recate dall’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 2011[87] al fine di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle entrate comunali, indipendentemente dalle modalità con le quali l’ente deciderà di gestire tale servizio.

 

Si ricorda preliminarmente che i commi 13-octies e 13-novies dell’articolo 10 del provvedimento in esame, anch’essi inseriti per effetto delle modifiche apportate in sede referente, recano norme complessivamente volte a posticipare al 31 dicembre 2012 i termini di operatività del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni disciplinato dal D.L. 70/2011. Si rinvia alla relativa scheda di lettura per approfondimenti.

 

L’articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies) del decreto legge n. 70 del 2011 ha disposto che Equitalia Spa e le società da essa partecipate cessino di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate, con decorrenza originariamente fissata al 1° gennaio 2012, posticipata al 31 dicembre 2012 dall’articolo 10, comma 13-octies del provvedimento in esame. Dal momento della cessazione di Equitalia dalla gestione delle entrate comunali, spetterà ai comuni stessi effettuare la riscossione delle proprie entrate.

La lettera a), n. 1)dell’articolo reca modifiche formali alla lettera gg-quater) del citato articolo 7, al fine di precisare che le norme del D.L. 70/2011 disciplinano le modalità con cui i comuni effettueranno la riscossione sia delle proprie entrate tributarie, sia di quelle patrimoniali.

 

La lettera a), nn. 2) e 3) modificano lamedesima lettera gg-quater), al fine di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione dei comuni, indipendentemente dalle modalità con le quali l’ente decide di gestire tale servizio.

L’attuale formulazione della lettera gg-quater), infatti, differenzia i poteri dei comuni che effettueranno la riscossione coattiva in forma diretta o mediante società interamente pubblica (n. 1) da quelli attribuiti, invece, ai comuni che utilizzeranno altre forme di gestione del servizio (n. 2): ai primi viene consentito di procedere sia in base alla procedura d'ingiunzione fiscale (prevista dal regio decreto n. 639 del 1910), sia in base alle disposizioni del titolo II (Riscossione coattiva) del D.P.R. n. 602 del 1973. I secondi potranno invece procedere esclusivamente con ingiunzione fiscale.

L’ingiunzione fiscale consiste in un atto amministrativo dell’ufficio finanziario contenente l’ordine per il debitore di imposta di pagare l’importo dovuto entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi. L’ingiunzione costituisce un atto complesso con molteplici funzioni e contenuti quali: determinare l’ammontare del tributo; mettere in mora il debitore; creare il titolo esecutivo.

 

Di conseguenza, eliminando l’ultimo periodo del citato n. 1) e sopprimendo il n. 2) della lettera gg-quater), le norme consentono ai comuni, indipendentemente dalla forma di esercizio del servizio da essi scelta, di utilizzare sia la procedura di ingiunzione fiscale, sia le norme in materia di riscossione coattiva ordinariamente previste per le entrate erariali dal D.P.R. n. 602/1973, per quanto compatibili.

 

La lettera b) modificaconseguentemente la lettera gg-sexies), prevedendo in sostanza che in tutti i comuni, e non più solo quelli in cui la riscossione è effettuata gestendo il servizio in forma diretta o con società del tutto pubblica, il sindaco o il legale rappresentante della società nomini uno o più funzionari responsabili della riscossione che esercitino le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, ovvero quelle attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del R.D. 639/1910 (assistenza all'incanto, stesura del relativo verbale), in ottemperanza ai requisiti di legge richiesti per ricoprire il ruolo di degli ufficiali della riscossione.


 

Articolo 15
(Disposizioni in materia di accise)

 


1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate:

     a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;

     b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;

     c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;

     d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.

3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera b), e 2, è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.


 

 

L’articolo 15, modificato nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, reca disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici, in particolare incrementando la misura delle accise sui carburanti.

Per effetto delle modifiche apportate dalle Commissioni riunite V e VI, la decorrenza degli aumenti di accisa disposti dalle norme in commento è fissata, in luogo del 6 dicembre 2011, al 7 dicembre 2011 (giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame).

La seguente tabella illustra le variazioni delle aliquote della benzina, della benzina senza piombo e del gasolio utilizzato come carburante (di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni) come risultanti dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo in esame (misura evidenziata in grassetto). I valori sono espressi in euro per mille litri:

 

 

fino al
31 ottobre 2011
[88]

1° novembre-
6 dicembre 2011
[89]

7 dicembre 2011 -
31 dicembre 2012

dal 1° gennaio 2013

Benzina e benzina con piombo

613,20

622,10

704,20

704,70

Gasolio carburazione

472,10

481,10

593,20

593,70

 

In merito si ricorda che:

-        l'Agenzia delle dogane, con determinazione del 28 ottobre 2011, ha stabilito il temporaneo aumento di 8,90 euro per mille litri dell'aliquota dell’accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, al fine di rimpinguare il fondo di riserva per le spese impreviste. Tale decisione è stata presa dopo che il Consiglio del Ministri del 28 ottobre 2011, deliberato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i territori delle Regioni Liguria e Toscana, ha previsto un prelevamento dal predetto fondo di riserva per un importo di 65 milioni di euro. Di conseguenza, per un periodo transitorio – in sostanza, dal 1° novembre 2011 al 5 dicembre 2011 – la misura delle accise sui carburanti è stata pari a 622,10 euro per mille litri (481,10 euro per mille litri per il gasolio);

-        la misura dell’accisa sui carburanti per gli anni 2012 e 2013 è stata incrementata anche dalla legge di stabilità per il 2012 (articolo 34, comma 4 della legge n. 183 del 2012). In particolare, tale norma ha portato l’accisa sulla benzina (compresa la benzina con piombo) a 614,20 euro per mille litri a partire dal 1° gennaio 2012 e a 614,70 euro per mille litri a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per quanto riguarda il gasolio utilizzato come carburante, essa è stata innalzata a 473,20 euro per mille litri nel 2012 e 473,70 euro dal 2013. Tale incremento dell’aliquota è connesso alla copertura dell’onere derivante dall’introduzione a regime della deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante;

-        l’articolo 33, comma 30 della legge di stabilità ha affidato a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane un ulteriore aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate pari a 65 milioni di euro per l’anno 2012, a copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni che hanno concesso alle popolazioni dell’Abruzzo colpite dal sisma dell’aprile 2009 modalità agevolate di ripresa della riscossione di tributi e contributi sospesi.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame dispone altresì l’aumento delle accise gravanti sui gas di petrolio liquefatti usati come carburante (GPL) e sul gas naturale per autotrazione, con le modalità illustrate nella seguente tabella (in grassetto le variazioni apportate dal provvedimento in esame):


 

 

 

fino al 6 dicembre 2011

7 dicembre 2011-
31 dicembre 2012

GPL[90]

227,77euro
per mille chili

267,77 euro
per mille chili

Gas naturale autotrazione[91]

0,00291 per m3

0,00331 per m3

 

Ai sensi del comma 3, per l’aumento dell'accisa erariale sulla benzina non trovano applicazione i limiti di cui all’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996[92].

Tale norma stabilisce che eventuali aumenti erariali dell’accisa abbiano effetto, nelle regioni che hanno istituito tale imposta, solo per la differenza tra l’aumento erariale e la misura dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

In conseguenza della disapplicazione prevista dal comma 3 in esame, i predetti aumenti si sommano ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario.

L’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398[93] ha autorizzato le regioni a statuto ordinario a istituire, con proprie leggi, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva. Ai sensi del citato articolo 1, comma 154 della legge 662/1996, l’importo massimo di tale imposta è pari a 0,025 euro per litro. Diverse disposizioni hanno consentito, nel tempo, di derogare ai limiti massimi stabiliti dalla legge: da ultimo, l’articolo 2, comma 2-bis del D.L. n. 225 del 2010 (cd “milleproroghe”) ha autorizzato le Regioni ad innalzare il predetto limite, alle condizioni poste dalla norma medesima, per far fronte all’emergenza rifiuti.

 

Il comma 4 reca disposizioni in favore di alcune categorie di soggetti esercenti l’attività di trasporto.

 

Viene a tal fine disposto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio, nei suindicati anni, nei confronti di:

§      soggetti esercenti le attività di trasporto merci (articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 452 del 2001[94]) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Si ricorda che il citato comma 1 prevede una riduzione dell'aliquota dell'accisa prevista per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;

§      enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale (di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422[95], e relative leggi regionali di attuazione, norme richiamate dall’articolo 5, comma 2 del D.L. 452/2001);

§      imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, (di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822[96], al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992[97], e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997, tutti richiamati dall’articolo 5, comma 2 del D.L. 452/2001);

§      enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (articolo 5, comma 2 del D.L. 452/2001).

 

Il rimborso viene disposto con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 26 del 2007, ai sensi del quale esso può venir effettuato anche in compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti da apposito regolamento (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci).


 

Articolo 16, commi 1-10 e 15-ter
(Disposizioni per la tassazione di auto e imbarcazioni di lusso)

 


1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.».

2. Dal 1o maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:

     a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

     b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

     c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

     d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;

     e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

     f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

     g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

     h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

     i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.

4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

5-bis. La tassa di cui al comma 2 non è dovuta per le unità nuove con targa prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.

15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente comma.


 

 

Addizionale erariale tassa auto (comma 1 e 15-ter)

Il comma 1 dell'articolo 16, novellando l’articolo 23, comma 21, del D.L. n. 98 del 2011 (legge n. 111/2011), introduce, a decorrere dal 2012, una addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, da versare alle entrate del bilancio dello Stato, pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt.

 

Il richiamato comma 21 ha introdotto, a decorrere dal 2011, una addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, da versare alle entrate del bilancio dello Stato, nella misura di 10 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt.

Con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia delle entrate del 7 ottobre 2011 (G.U. n. 237 dell’11 ottobre 2011) sono state individuate le modalità e i termini di pagamento dell'imposta. Per il 2011 il pagamento doveva essere effettuato entro il 10 novembre 2011. Per il 2012 e anni successivi il pagamento dell’addizionale dovrà essere corrisposto negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.

La sanzione da applicare nell'ipotesi di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale è pari al 30 per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997[98].

Con circolare n. 49 dell’8 novembre 2011 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti tenuti al pagamento, nonché alle modalità e termini di pagamento.

 

Il comma 15-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce che l’addizionale sia ridotta nella seguente misura:

§      al 60 per cento dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo;

§      al 30 per cento dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo;

§      al 15 per cento dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo;

§      non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo.

I predetti periodi decorrono dall’anno successivo a quello di costruzione.

 

Al fine di compensare le minori entrate determinate dalle riduzione per vetustà dei veicoli, il comma 15-ter prevede che l’aliquota dell’accisa del tabacco da fumo sia rideterminata con decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma de monopoli di Stato (AAMS).

 

Tassa annuale di stazionamento (comma 2-10 e 15-ter)

Il comma 2 prevede, a decorrere dal 1° maggio 2012, il pagamento della tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto[99] che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati.

La tassa di stazionamento viene calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:

 

Euro a giorno

Lunghezza scafo

5

da 10,01 a 12 metri

8

da 12,01 a 14 metri

10

da 14,01 a 17 metri

30

da 17,01 a 24 metri

90

da 24,01 a 34 metri

207

da 34,01 a 44 metri

372

da 44,01 a 54 metri

521

da 54,01 a 64 metri

703

superiore a 64 metri

 

 

I successivi commi stabiliscono riduzioni ed esenzioni dall’applicazione della tassa di stazionamento. In particolare:

§      riduzione al 50% per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nelle isole della laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario (comma 3);

§      esclusione (comma 4) per:

-        le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici;

-        quelle obbligatorie di salvataggio;

-        i battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti;

-        le unità di indicate al comma 2 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio;

§      esenzione per le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso (comma 5).

§         esclusione per le nuove unità da diporto con targa “prova” che siano nelle disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere, del manutentore o del distributore ovvero a quelle usate (cioè non nuove) che siano state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto (comma 5-bis).

 

Il comma 15-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce che l’addizionale sia ridotta nella seguente misura:

§      del 15 per cento dopo 5 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto;

§      del 30 per cento dopo 10 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto;

§      del 45 per cento dopo 15 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto.

I predetti periodi decorrono dall’anno successivo a quello di costruzione.

 

Si ricorda che il pagamento di una tassa di stazionamento annuale era prevista dall’articolo 17 della legge n. 51 del 1976, e successive modifiche ed integrazioni, disposizione poi abrogata dall’articolo 15 della legge n. 172 del 2003. La norma prevedeva che la tassa annuale di stazionamento fosse composta da una quota fissa (360.000 lire) ed una variabile determinata in misura crescente in base alla lunghezza dell’unità da diporto. Oltre a prevedere sostanzialmente esenzioni e riduzioni analoghe a quelle ora proposte, veniva prevista anche una riduzione della tassa di stazionamento in base alla vetustà dell’imbarcazione.

 

Al fine di compensare le minori entrate determinate dalle riduzioni per vetustà dei veicoli, il comma 15-ter prevede che l’aliquota dell’accisa del tabacco da fumo sia rideterminata con decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS).

 

Il comma 6 specifica che la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto dovrà essere effettuata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666[100]

 

Il comma 7 assoggetta al pagamento della tassa di stazionamento i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo.

I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il gettito della tassa di stazionamento affluisce all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Il comma 8 prevede che la ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di stazionamento sia esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle Dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

 

Il comma 9 prevede che le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilino sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dai precedenti commi da 2 a 8 ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse.

 

Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista[101].

 

Viene prevista una definizione agevolata delle violazioni entro 60 giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’imposta e della sanzione minima ridotta al 50%.

 

Le controversie concernenti l’imposta di stazionamento sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

 

Il comma 10 stabilisce che per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applichi una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.


 

Articolo 16, commi 11-15-bis
(Imposta erariale sugli aeromobili privati)

 


11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:

     a) velivoli con peso massimo al decollo:

          1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;

          2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;

          3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;

          4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;

          5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;

          6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;

          7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;

     b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;

     c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.

12. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità.

13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta è versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.

14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO – Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.

14-bis. L'imposta di cui al comma 11 è applicata agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.

15. L'imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.


 

 

Il comma 11 dell’articolo 16 istituisce l’imposta erariale sugli aeromobili privati.

Secondo il codice della navigazione (articolo 743) per aeromobile si intende qualsiasi macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Gli aeromobili privati (articolo 744 cod. nav.) sono gli aeromobili diversi dagli aeromobili di Stato ed equiparati, categoria questa che comprende:

§      gli aeromobili militari;

§      gli aeromobili di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato;

§      gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.

 

L’imposta si applica agli aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale.

Il registro aeronautico nazionale è tenuto dall’Ente nazionale aviazione civile – ENAC e vi possono essere iscritti gli aeromobili che appartengono, in tutto o in parte maggioritaria (art. 756 cod. nav.):

a)    allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b)    ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c)    a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea.

Non possono essere iscritti nel registro gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati (articolo 751 cod. nav.). L’iscrizione nel registro è condizione per l’ammissione alla navigazione (articolo 749 cod. nav.).

 

Durante l’esame in sede referente le Commissioni riunite V e VI, hanno introdotto il comma 14-bis che prevede l’applicazione dell’imposta anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale, quando la sosta nel territorio nazionale si protrae oltre quarantotto ore.

 

L’imposta erariale si applica ai velivoli (aeroplani, idrovolanti e anfibi) e agli elicotteri in misura proporzionale al loro peso massimo al decollo, mentre agli alianti, motoalianti, autorigi e aerostati si applica in misura annuale fissa, pari a 450 euro.

La misura annuale dell’imposta applicabile ai velivoli è la seguente:

1.    fino a 1.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 1,50 al kg;

2.    fino a 2.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 2,45 al kg;

3.    fino a 4.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 4,25 al kg;

4.    fino a 6.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 5,75 al kg;

5.    fino a 8.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 6,65 al kg;

6.    fino a 10.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 7,10 al kg;

7.    oltre 10.000 kg. di peso massimo al decollo, euro 7,55 al kg.

L’imposta dovuta per gli elicotteri è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso.

 

Il comma 12 stabilisce che l’imposta è dovuta dal soggetto che, nel registro aeronautico nazionale, in relazione all’aeromobile, risulta essere:

§      proprietario;

§      usufruttuario;

§      acquirente con patto di riservato dominio;

§      utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

L’imposta è corrisposta al momento della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità, in relazione all’intero periodo di validità di tale certificato. Qualora il certificato abbia validità inferiore a un anno, l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo dell’importo annuale, moltiplicato per i mesi di validità del certificato.

Si ricorda che il certificato di revisione della aeronavigabilità, emesso dall’ENAC o da imprese appositamente approvate, attesta il favorevole esito dell'esecuzione di una revisione della aeronavigabilità. Esso ha di norma una validità di dodici mesi.

 

Il comma 13 detta disposizioni per l’applicazione dell’imposta agli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame: per questi aeromobili l’imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo dell’importo annuale, moltiplicato per il numero di mesi compresi tra quello in corso alla suddetta data e quello in cui scade la validità del certificato.

In questi casi l’imposta dovrà essere versata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Questo stesso termine si applica anche al pagamento dell’imposta relativa agli aeromobili per i quali il certificato di revisione è rilasciato o rinnovato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 gennaio 2012.

 

Il comma 14 elenca gli aeromobili esenti dall’applicazione dell’imposta:

§      aeromobili di Stato ed equiparati (si veda il commento al precedente comma 11);

§      aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI (Dell’ordinamento dei servizi aerei);

§      aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation);

§      aeromobili di proprietà o in esercenza dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia;

§      aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;

§      aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso.

 

Il comma 15 rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per la determinazione delle modalità di versamento dell’imposta. Il provvedimento dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

Il nuovo comma 15-bis, introdotto durante l’esame in sede referente presso le Commissioni riunite V e VI, stabilisce che il mancato o insufficiente pagamento dell’imposta comporta l’applicazione delle sanzioni previste dai decreti legislativi n. 471/1997 e n. 472/1997.

 

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha riformato le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di IVA e di riscossione dei tributi, prevedendo in particolare, all’articolo 13, che la mancata esecuzione alle prescritte scadenze, in tutto o in parte, dei versamenti dovuti sia soggetto a una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la suddetta sanzione è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, detta disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, relative, tra gli altri, a imputabilità, cause di non punibilità, intrasmissibilità agli eredi, ravvedimento, procedimento di irrogazione, tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi, esecuzione, decadenza e prescrizione, riscossione.


 

Articolo 17
(Canone RAI)

 

1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

 

 

L’articolo 17 reca una disposizione volta alla verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

La norma prevede che le imprese e le società devono indicare, nella dichiarazione dei redditi, il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi.

 

Secondo quanto disposto dall’articolo 10 del R.D.L. n. 1917 del 1925 (legge n. 562 del 1926) – come modificato dall’articolo 2 del D.Lgs.Lgt. n. 458 del 1944, decreto successivamente abrogato dal combinato disposto del comma 1 dell’articolo 1 e dell’allegato 1 al DPR n. 248 del 2010 – e dall’articolo 27 del R.D.L. n. 246 del 1938 (legge n. 880 del 1938) - coloro che detengono apparecchi per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto, sono tenuti a stipulare un contratto di abbonamento speciale.

 

Da ultimo, per l’anno 2011, l’importo dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell’ambito familiare – differenziata per categorie – è stato determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 dicembre 2010 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2011) nelle seguenti misure:


 

 

Categoria

Canone

a)

alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento;

6.349,25

b)

alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso;

1.904,78

c)

alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari;

952,38

d)

alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici;

380,94

e)

strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della L. n. 1571 del 1951 come modificata dalla L. n. 421 del 1989.

190,49

 

La tabella n. 4 determina i canoni di abbonamento speciale alle radiodiffusioniper la detenzione di apparecchi nei cinema-teatri e in locali a questi assimilabili.


 

Articolo 18
(Clausola di salvaguardia)

 


1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

     «1-ter. A decorrere dal 1o ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1o gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.».

     b) al comma 1-quater, dopo le parole: «comma 1-ter» sono inserite le seguenti: «, secondo e terzo periodo»; nel medesimo comma la parola: «adottati» è sostituita dalle seguenti: «entrati in vigore»; nel medesimo comma le parole: «4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».


 

 

L’articolo 18 è volto a sterilizzare gli effetti dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che aveva previsto (nel testo modificato dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 138 del 2011), la riduzione del 5% nel 2012 e del 20% a decorrere dal 2013 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell’allegato C-bis al medesimo decreto-legge n. 98. Sono inoltre modificati gli effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, derivanti dal predetto articolo 40, che vengono rideterminati in 13.119 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.

 

Si ricorda, preliminarmente che ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, lo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato reca una nota integrativa (che nella legge di bilancio 2011 era denominata allegato C-bis) che dà conto degli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Il totale degli effetti finanziari derivanti dalle citate agevolazioni è indicato nell’allegato C-bis in 161,2 miliardi di euro, così articolati:


 

Agevolazioni a favore delle persone fisiche, di cui:

103,438

- Agevolazioni per la casa

9,197

- Agevolazioni per la famiglia

21,449

- Agevolazioni per lavoro e pensioni

56,812

- Agevolazioni per erogazioni liberali e al terzo settore

0,135

- Altre agevolazioni (comprese agevolazioni fiscalità finanziaria)

15,845

Agevolazioni in materia di enti non commerciali

0,403

Agevolazioni reddito impresa

10,300

Agevolazioni in materia di accisa

3,572

Agevolazioni in materia di IVA

38,797

Agevolazioni in materia di registro e imposte ipocatastali

4,724

TOTALE AGEVOLAZIONI

161,237

 

 

La legge 12 novembre 2011, n. 184, (legge di bilancio 2012) reca il predetto elenco negli allegati A e B alla nota integrativa della Tabella 1. Al riguardo si segnala che l’allegato A reca effetti finanziari parzialmente diversi rispetto a quelli esposti nell’allegato C-bis sopra richiamato. In particolare, l’ammontare complessivo delle agevolazioni è pari a 139.326,89 milioni di euro per il 2012, 140.884,77 milioni per il 2013 e 139.131, 39 milioni per il 2014.

 

Tale differenza è principalmente da ascriversi - oltre che alle modifiche congiunturali delle singole voci - al fatto che nel predetto allegato A non sono rappresentate numerose voci presenti invece nell’allegato C-bis, tra cui si segnalano quelle con più rilevanti effetti finanziari (in milioni di euro):

 

Deduzione contributi previdenziali e assistenziali obbligatori:

4.843

Tassazione redditi di capitale e plusvalenze

15.542

Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio, all’avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali

1.171

Imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze dei valori civili e fiscali originati da deduzioni extracontabili

771

Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali

275

Deducibilità di un importo pari al 10% dell'IRAP dalle imposte dirette (IRPEF e IRES).

433

Esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS

155

Esenzione delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati da consorzi costituiti tra soggetti che effettuano essenzialmente operazioni esenti

496

Esenzione dall'imposta di bollo dei certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale

175

Totale

23.861

 

Si ricorda che le voci sopra richiamate sono state oggetto di recenti modifiche legislative le quali hanno determinato, presumibilmente, l’esclusione delle fattispecie indicate dall’elenco in commento.

 

In particolare, il comma 1, lettera a), dell’articolo 18, mediante sostituzione del comma 1-ter del citato articolo 40, prevede che a decorrere dal 1° settembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.

 

Il comma 1-terdell’articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 (manovra) ha disposto la riduzionedel 5% nel 2012 e del 20% a decorrere dal 2013 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell’allegato C-bis al decreto.

Per i casi nei quali tale riduzione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione con riferimento ai singoli regimi interessati.

Il successivo comma 1-quater prevede che tale disposizione non si applichi qualora entro il 30 settembre 2012 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè riduzioni), ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2012 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2013.

Si ricorda inoltre che tale riordino dei regimi agevolativi è previsto nel disegno di legge di iniziativa governativa recante Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale, in discussione alla Camera dei deputati (A.C. 4566).

L’articolo 11 del ddl stabilisce che dall'attuazione della legge di delega, e in particolare dal riordino della spesa in materia sociale, nonché dall'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, devono derivare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

 

Si ricorda che le aliquote IVA sono disciplinate dall’articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Nel dettaglio, accanto all’aliquota normale (21 per cento, a seguito dell’incremento di un punto percentuale introdotto dai commi da 2-bis a 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011), si prevede un’aliquota ridotta del 10 per cento e un’aliquota “super-ridotta” del 4 per cento per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633.

In particolare, nella parte III della Tabella A vi è l’elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota del 10 per cento. La parte II della Tabella A reca invece l’elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota del 4 per cento.

Si fa presente, inoltre, che l’ordinamento prevede anche alcuni specifici regimi agevolati e forfetari di applicazione dell’IVA.

Si ricorda peraltro che la normativa sull’IVA è oggetto di disciplina europea. In particolare, la direttiva 2006/112/CE ha proceduto alla rifusione delle norme che costituiscono il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, contenute principalmente nella direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (cosiddetta “sesta direttiva IVA”), più volte modificata nel corso degli anni da numerose direttive. La direttiva 2006/112/CE costituisce pertanto una sorta di testo unico di tutte le norme sul sistema comune di IVA, razionalizzando e coordinando le numerose e sostanziali modifiche intervenute nel tempo.

In materia di aliquote, l’articolo 97 della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva IVA, vedi oltre) stabilisce che l’aliquota normale d’imposta fissata da ciascun paese membro non può essere, fino al 31 dicembre 2010, inferiore al 15%.

Gli articoli 98 e 99 consentono agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte. Tale facoltà è ammessa esclusivamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi delle categorie individuate nell’allegato III della direttiva. In ogni caso, la misura dell’aliquota ridotta non può essere inferiore al 5%. In deroga alle regole normali, alcuni Stati membri sono stati autorizzati a mantenere delle aliquote ridotte, comprese le aliquote “ultraridotte” e le aliquote zero, in alcuni ambiti.

La direttiva 5 maggio 2009, n. 2009/47/CE è intervenuta sulla direttiva 2006/112/CE apportando, tra l’altro, modifiche all’allegato III della direttiva 2006/112/CE al fine di ampliare l’ambito delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte. Nel secondo considerando della direttiva 2009/47/CE viene evidenziato che la Commissione europea, nella sua Comunicazione sulle aliquote IVA diverse dall’aliquota IVA normale presentata al Consiglio e al Parlamento europeo nel luglio 2007, ha concluso che l’applicazione di aliquote ridotte ai servizi prestati localmente non pone problemi per il buon funzionamento del mercato interno e può, in presenza di determinate condizioni, produrre effetti positivi in termini di creazione di occupazione e di lotta all’economia sommersa.

La direttiva 2010/88/UE del Consiglio del 7 dicembre 2010 ha prorogato la durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima fino al 31 dicembre 2015.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, l’incremento di due percentuali dell’aliquota ridotta al 10 per cento produce un maggior gettito su base annua pari a 1.16271 milioni di euro mentre l’incremento di due percentuali dell’aliquota ordinaria produce un maggior gettito su base annua pari a 8.471 milioni di euro. Dal 2014, con l’ulteriore aumento di mezzo punto di IVA si determinerà un maggior gettito complessivo rispettivamente pari a 5.810 e 10.590 milioni di euro.

 

Il comma 1, lettera b), dell’articolo 18, reca alcune modifiche al citato comma 1-quater dell’articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, prevedendo che i provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale siano effettivamente entrati in vigore (e non solo adottati) alla data del 30 settembre 2012.

 

Sono inoltre modificati gli effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, derivanti dall’articolo 40, che vengono rideterminati in 13.119 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.

Articolo 19
(Imposta di bollo su strumenti e prodotti finanziari; tassazione dei valori “scudati” e delle attività immobiliari e finanziarie estere)

 


1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:


 

 

Articolo della Tariffa

Indicazione degli atti soggetti all’imposta

Imposte dovute fisse

Imposte dovute proporzionali

13

2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali per ogni esemplare con periodicità annuale:

 

 

 

a) se il cliente è persona

euro 34,20

 

 

b)se il cliente è soggetto diverso da persona fisica

euro 100,00

 

 

2-ter. Le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.

Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.

 

1 per mille annuo per il 2012

1,5 per mille a decorrere dal 2013

 

 


2. La nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:

     «3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000».

3. Nella Nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:

     a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato»;

     b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «L'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e limitatamente all'anno 2012 nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000 ».

4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al 50 per cento.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.

6. Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.

7. L'imposta di cui al comma 6 è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.

9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta con le modalità di cui al medesimo comma 8. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma 6 si applica una sanzione pari all'importo non versato.

11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 6 nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo.

12. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.

13. A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

18. A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

19. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.

20. L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

23. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 5 è abrogato;

     b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3».


 

 

1) Tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari

L’articolo 19, modificato nel corso dell’esame in sede referente, interviene (commi 1-5) sulla disciplina della tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari, introducendo - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - una imposizione su base proporzionale pari all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 per mille a decorrere dal 2013 e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l’imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito.

 

Si ricorda che il comma 7 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011 - con una modifica all’articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 recante la disciplina dell'imposta di bollo (tale tariffa è contenuta nel D.M. 20 agosto 1992) - ha incrementatol’ammontare dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari.

Innanzitutto la lettera a)del comma 7 ha modificato il comma 2-bis del citato articolo 13, in modo da espungere le comunicazioni relative ai depositi di titoli[102] dal novero dei documenti attualmente sottoposti a imposta di bollo pari a 22,80 euro per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale (ossia 11,40 euro con periodicità semestrale, 5,70 euro con periodicità trimestrale e 1,90 euro con periodicità mensile). Per tali comunicazioni viene infatti disposta un’apposita disciplina alla successiva lettera b).

La lettera b) ha quindi inserito il comma 2-ter al citato articolo 13. Per effetto delle nuove norme, le comunicazioni relative ai depositi di titoli sono sottoposte a imposta di bollo secondo le seguenti modalità:

-        per le comunicazioni concernenti i depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro, dal 2011 l’imposta è aumentata rispetto agli importi previsti al citato comma 2-bis, ma il nuovo ammontare non viene incrementato nel tempo. In particolare, per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale l’imposta ammonta a 34,20 euro (ossia 17,1 euro con periodicità semestrale, 8,55 euro con periodicità trimestrale e 2,85 euro con periodicità mensile);

-        per le comunicazioni relative a depositi di ammontare pari o superiore alla predetta soglia di 50.000 euro, le norme dispongono un graduale aumento dell’imposta nel tempo, variabile secondo l’entità dei depositi.

 

In particolare quindi, ai sensi dei nuovi commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, come modificati in sede referente, gli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti nonché gli estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, sono soggetti ad una imposta fissa pari a:

§      34,20 euro se il cliente è persona fisica, prevedendo l’esenzione (ai sensi della nota 3-bis del predetto articolo 13 modificata dal nuovo comma 2 dell’articolo in commento), qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore a euro 5.000

§      100 euro se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

 

Si ricorda che la predetta nota 3-bis, nella formulazione vigente, stabilisce, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, una maggiorazione dell'imposta, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente, di euro 26,40, euro 13,20, euro 6,60 ed euro 2,20. Tale maggiorazione non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica.

 

Inoltre, le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, sono assoggettate ad una imposta proporzionale pari all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 per mille a decorrere dal 2013.

 

Nella nuova formulazione della nota 3-bis è inoltre previsto che l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

 

Il comma 3 (comma 2 nella formulazione originaria dell’articolo) modifica la nota 3-ter all’articolo 13 della Tariffa.

Quest’ultima, nella versione vigente, prevede che l'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dell'Ente poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli. L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.

 

La modifica interviene per precisare l’estensione dell’imposta anche alla comunicazione relativa ai prodotti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito. L’emendamento del Governo, inoltre, vi include esplicitamente i buoni postali fruttiferi, ad eccezione di quelli di valore di rimborso non superiore a 5.000 euro.

Si chiarisce, inoltre, che qualora le comunicazioni siano inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato (lettera a). Vengono poi stabiliti gli importi minimi e massimi dell’imposta (34,20 e 1.200 euro) (lettera b).

Il comma 4 (comma 3 nella formulazione originaria) specifica che la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 a titolo di acconto è ridotta al 50 per cento.

Si ricorda che l’articolo 15-bis del citato DPR n. 642 del 1972, stabilisce che Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari entro il 30 novembre di ogni anno, versino, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta.

 

Il comma 5, introdotto in sede referente, demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le modalità di attuazione delle disposizioni richiamate.

2) Imposta sulle attività emerse a seguito della normativa dello scudo fiscale

I commi da 6 a 12 dell’articolo 19 (come modificati nel corso dell’esame in sede referente) prevedono l’applicazione di un’imposta speciale annuale del 4 per mille sulle attività finanziarie oggetto di emersione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350/2001 e all’articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009 (c.d. scudo fiscale).

Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota, è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille (comma 6).

Rispetto al testo originario del decreto-legge, la norma specifica l’ambito oggettivo di applicazione, che riguarda le sole attività finanziarie e non quelle patrimoniali (previste invece dallo scudo).

I nuovi commi 13-17 prevedono quindi una imposta sul valore degli immobili situati all’estero. E’ infine introdotta un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (commi 18-21).

 

La disciplina sullo scudo fiscale è stata introdotta dall’articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 ed è stata modificata sia dal decreto-legge n. 103 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2009 sia dal decreto-legge n. 194 del 2009 (c.d. "milleproroghe"). Le norme recano disposizioni in materia di “rimpatrio” ovvero “regolarizzazione” delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione degli obblighi valutari e tributari sanciti dal decreto legge n. 167 del 1990, convertito dalla legge n. 227 del 1990.

In particolare, si consentiva la regolarizzazione o il rimpatrio delle attività detenute all’estero in una data non successiva al 31 dicembre 2008. L’operazione, da effettuarsi nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010, si perfezionava con il pagamento dell’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali istituita dal sopra richiamato articolo 13-bis. Poiché il termine finale, fissato al 15 dicembre 2009 dalla legge di conversione del D.L. 78/09, è stato modificato dal D.L. 194/2009 (entrato in vigore il 30 dicembre 2009), le operazioni di emersione effettuate nel periodo compreso tra il 16 e il 29 dicembre 2009 non sono considerate ammissibili. Il D.L. n. 194/2009 ha introdotto un incremento della misura dell'imposta dovuta da applicare alle operazioni di emersione effettuate successivamente al 15 dicembre 2009.

In merito alla disciplina generale e agli effetti prodotti i commi 4 e 5 dell’articolo 13-bis rinviano:

-        agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 commi 2 e 2-bis, 20 comma 3 del decreto legge n. 350 del 2001, recante una precedente disciplina in materia di “scudo fiscale” che ha disposto la possibilità di regolarizzare le attività estere detenute almeno al 1° agosto 2001, nonché al decreto-legge n. 12 del 2002 il quale, agli articoli 1 e 2, reca modifiche ed integrazioni alla disciplina contenuta nel D.L. n. 350;

-        all’articolo 8, comma 6, lettera c), della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003). Il richiamato articolo 8, recante “Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi”, nell’introdurre la facoltà per i contribuenti di aderire alla definizione agevolata, individua nella lettera c) del comma 8 gli effetti penali conseguenti alla medesima regolarizzazione fiscale.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, la norma si applica alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008.

La norma non individua espressamente l’ambito soggettivo di applicazione. Tuttavia, in virtù dei rinvii al decreto-legge n. 167 del 1990 e all’articolo 11 del decreto-legge n. 350 del 2001 nonché dei chiarimenti forniti con la richiamata circolare n. 43/E emanata dall’Agenzia delle entrate, la disciplina introdotta si applica nei confronti dei seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: persone fisiche (anche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo), enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Sono previste due modalità diverse da applicare in funzione dello Stato estero nel quale si trovano le attività interessate dalla presente disciplina:

-        qualora le attività si trovino in paesi non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione di quelli indicati nel punto successivo, la procedura è subordinata al cosiddetto rimpatrio dei capitali, ovvero al rientro in Italia del denaro e delle attività.

-        qualora le attività si trovino in paesi dell’Unione europea ovvero in paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa, i soggetti interessati possono scegliere di regolarizzare, ossia di continuare a mantenere le proprie attività all’estero, ovvero di rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali. La possibilità di effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione è ammessa anche per le imprese estere situate nei paradisi fiscali le cui partecipazioni di controllo o di collegamento sono detenute da soggetti residenti in Italia.

Le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione sono effettuate attraverso una dichiarazione riservata che il contribuente presenta ad un intermediario abilitato. Gli intermediari garantiscono l’anonimato delle dichiarazioni di emersione delle attività nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Essi non sono tenuti a verificare la congruità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni riservate, tuttavia hanno il compito di verificare la documentazione che viene allegata alla dichiarazione in caso di regolarizzazione delle attività. Per l’operazione di rimpatrio, le attività devono essere depositate presso l’intermediario italiano entro il termine fissato.

Gli intermediari assumono la qualifica di sostituto d’imposta, trattenendo le ritenute fiscali dovute e riversandole allo Stato senza indicare il nominativo del soggetto per conto del quale la ritenuta è stata operata. Sempre in qualità di sostituto d’imposta presentano una dichiarazione complessiva (mod. 770) concernente il totale delle somme rimpatriate o regolarizzate e le relative ritenute trattenute e versate.

La base imponibile è rappresentata dal rendimento presunto determinato in ragione del 2 per cento annuo per un periodo di cinque anni. In sostanza, quindi, l’imposta è applicata ad un imponibile corrispondente al 10 per cento del valore delle attività che si intende regolarizzare.

E’ istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali consistente in una aliquota sintetica comprensiva di sanzioni ed interessi, da applicare al rendimento presunto delle attività detenute all’estero. La misura dell'aliquota è pari al 50 per cento se l'operazione è effettuata entro il 15 dicembre 2009, al 60% per le operazioni effettuate entro il 28 febbraio 2010 e al 70% per le operazioni effettuate entro il 15 aprile 2010. In ogni caso, è esclusa la possibilità di scomputare dal pagamento dell’imposta dovuta eventuali ritenute o crediti vantati dal contribuente.

In sostanza, tenuto conto che l’imponibile è determinato sulla base di un rendimento presunto annuo del 2 per cento e di un periodo oggetto di emersione fissato in cinque anni e che l’aliquota d’imposta è pari al 50, 60 e 70 per cento, il carico tributario equivale ad un importo corrispondente, rispettivamente, al 5, 6 e 7 per cento delle attività finanziarie regolarizzate o rimpatriate.

La circolare n. 43/E dell’Agenzia delle entrate chiarisce, inoltre, che “in tutte le ipotesi di materiale rimpatrio delle attività patrimoniali vanno assolti gli obblighi in materia di IVA e diritti doganali eventualmente esistenti”.

 

Ai sensi del nuovo comma 7, l’imposta è determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo sugli strumenti finanziari di cui ai commi precedenti.

Il versamento, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente, avviene - entro il 16 febbraio di ciascun anno - per il tramite degli intermediari finanziari, che provvedono a trattenere l’imposta del soggetto che ha effettuato l’emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011 (nuovo comma 8, comma 5 nella formulazione originaria).

Ai sensi del nuovo comma 9 (comma 6 nella formulazione originaria), gli intermediari segnalano all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta. Nei confronti dei contribuenti l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo. Per l’omesso versamento si applica una sanzione pari all'importo non versato, mentre per l’accertamento e la riscossione dell’imposta, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte di bollo (commi 10 e 11) e non, come originariamente previsto dal comma 8, in materia di persone fisiche.

Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille (nuovo comma 12).

3) Imposta sugli immobili detenuti all’estero

I commi da 13 a 22 dell’articolo 19istituiscono e disciplinano, rispettivamente, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero.

Entrambe le forme di prelievo sembrano soggette alla sussistenza di forme di collaborazione con le autorità fiscali degli Stati esteri ove sono detenuti gli immobili e le attività finanziarie colpiti da imposta.

 

In particolare, i commi da 13 a 17, introdotti nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, istituiscono l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero.

 

L’imposta colpisce gli immobili siti all’estero, destinati a qualsiasi uso, e trova applicazione dal 2011 (comma 13).

 

Soggetti passivi (comma 14) sono le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, titolari di diritto di proprietà o di altro diritto realesul bene immobile.

L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali tale situazione di fatto si è protratta; a tal fine, il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

L’aliquota dell’imposta (comma 15) è pari allo 0,76 per cento della base imponibile, consistente nel valore degli immobili risultante dall’atto di acquisto degli stessi o dai contratti. In mancanza, la base imponibile si desume dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile medesimo.

Ai sensi del comma 16, per evitare fenomeni di doppia imposizione, dalla predetta imposta è deducibile un credito d’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è sito l’immobile.

Il comma 17 rimanda alla normativa in materia di IRPEF per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso.

4) Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero

I commi da 18 a 21 disciplinano l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

Dalla formulazione delle norme introdotte, tale forma di tassazione sembra riferirsi al solo valore delle attività finanziarie, non colpendo dunque i dividendi percepiti in virtù del loro possesso, né le plusvalenze realizzate dalla loro cessione ma aggiungendosi a tali forme di prelievo, ove applicabili[103]. La natura patrimoniale dell’imposta sembra altresì desumersi dalla formulazione del comma 21, che prescrive la deducibilità dell’imposta patrimoniale eventualmente pagata all’estero sulle medesime attività.

Analogamente a quanto disposto per l’imposta sul valore degli immobili all’estero (di cui ai commi da 13 a 17), l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero colpisce le persone fisiche, a decorrere dal 2011 (comma 18).

Per quanto concerne i termini di decorrenza, valgono le considerazioni esposte al relativo paragrafo.

Essa è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione (comma 19).

L’imposta è dovuta (comma 20) nella seguente misura:

§      1 per mille annuo per il 2011 e il 2012;

§      1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013.

 

Base imponibile è il valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Dall’imposta si deduce (comma 21), per evitare fenomeni di doppia imposizione, un credito d’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le predette attività finanziarie.

Anche per tale fattispecie, il comma 22 rimanda alla normativa in materia di IRPEF per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso.

 

Il nuovo comma 23 demanda a provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate le disposizioni di attuazione riguardanti l’imposta sulle attività emerse a seguito della normativa dello scudo fiscale, sugli immobili detenuti all’estero e sulle attività finanziarie detenute all’estero.

Il nuovo comma 24, infine, abroga il comma 5 dell’articolo 11 del decreto legge n. 691 del 1994, che aveva istituito un'addizionale nella misura del 50 per cento dell'imposta di bollo richiamata ai commi 1-3, ora sostituiti dall’articolo in commento.


 

Articolo 20
(Riallineamento partecipazioni)

 


1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in tre rate di pari importo da versare:

     a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;

     b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.

1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1o dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.

2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

3. Si applicano, ove compatibili, le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011.


 

 

L’articolo 20, modificato nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, estende anche alle operazioni aziendali straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 la possibilità di “affrancare” fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.

Viene dunque ampliata l’operatività temporale della disciplina sul riallineamento delle divergenze contabili emerse a seguito di operazioni aziendali straordinarie relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali, introdotta dall’articolo 23, comma 12 e seguenti del D.L. 6 luglio 2011, n. 98[104]: Il comma 13 del citato articolo 23 limita infatti l’applicabilità delle suddette norme alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e a quelle effettuate nei periodi di imposta precedenti.

 

In estrema sintesi, l’articolo 15, comma 10 del decreto-legge n. 185 del 2008[105] ha introdotto, per le imprese coinvolte in operazioni straordinarie (aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del TUIR: rispettivamente, fusione, scissione e conferimenti d’azienda), la facoltà (in deroga rispetto a quella ordinariamente prevista dall’articolo 176, comma 2-ter del TUIR) di “affrancare” fiscalmente i maggiori valori risultanti dalle operazioni di fusione, scissione e conferimenti aziendali, limitatamente alle voci relative all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali.

Tale facoltà si concretizza col pagamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 16% e con un riconoscimento fiscale dei maggiori valori che decorre dal periodo d’imposta nel quale è versata l’imposta sostitutiva.

In seguito l’articolo 23, comma da 12 del D:L. 98/2011 ha esteso la facoltà di affrancamento ai maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Obiettivo di tale disposizione è stato quello di rendere possibile l’affrancamento anche quando le attività immateriali non emergono in via immediata nel bilancio individuale di ciascuna società, in quanto ricomprese nei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni presenti.

L’articolo 15, comma 10, del D.L. 185/2008 consente infatti l’affrancamento delle attività immateriali solo se iscritte in modo autonomo nel bilancio di esercizio delle società risultanti dalle operazioni straordinarie.

Vi sono però operazioni in cui tali poste non sono iscrivibili autonomamente in bilancio; è il caso in cui l’attivo di bilancio delle società coinvolte in operazioni straordinarie sia rappresentato, in tutto o in parte, da partecipazioni di controllo (è il caso delle holding). I valori relativi alle attività immateriali, in tali casi, sono infatti inclusi nel valore di carico delle partecipazioni e non possono essere iscritti autonomamente in bilancio.

L’affrancamento è applicabile anche ai maggiori valori, attribuiti ad avviamento e altre attività immateriali, iscritti nel bilancio consolidato e derivanti da acquisti di partecipazioni di controllo in cessioni di azienda.

 

Le norme in esame stabiliscono (articolo 20, comma 1) che il versamento dell'imposta sostitutiva del 16% sia effettuato in tre rate di pari importo da versare:

a)   la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012;

b)   la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.

 

Il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, estende i termini di versamento rateale dell’imposta sostitutiva anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti.

In tal caso, a decorrere dal 1° dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.

 

Per quanto concerne invece gli effetti del riallineamento effettuato ai sensi del comma 1, questi decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (comma 2).

 

Il comma 3 dispone l’applicazione, ove compatibili, delle modalità attuative già previste dai commi da 12 a 14 del citato articolo 23 del D.L. n. 98/2011, disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011.

Il predetto provvedimento ha chiarito (articolo 2) che le disposizioni si applicano a società di capitali, società di persone ed enti commerciali: esso disciplina inoltre le modalità di individuazione della base imponibile, gli effetti del riallineamento e precisa l’ambito temporale di applicabilità della disciplina.


 

Articolo 21, commi 1-9
(Soppressione INPDAP ed ENPALS)

 


1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1o gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza.

2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi incardinati, relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS.

3. L'Inps subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata.

4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.

5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così attribuiti:

     a) in considerazione dell'incremento dell'attività dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell'INPS; b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza.

6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonché la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica, a tal fine, è differita al 31 dicembre 2014, promuove le più adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.


 

 

I commi da 1 a 9 dispongono la soppressione di INPDAP ed ENPALS e il conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS.

 

Il comma 1 prevede che la soppressione degli enti avvenga nel quadro di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo e al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale. Le funzioni degli enti soppressi sono trasferite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

 

Per quanto riguarda la decorrenza della soppressione, il testo originario del decreto-legge prevede che essa avvenga a decorrere alla data di entrata in vigore del provvedimento; con una modifica introdotta nel corso dell’esame in sede referente è stato invece previsto che la soppressione avvenga a decorrere dal 1° gennaio 2012 e che fino al 31 dicembre 2011 INPDAP ed ENPALS possano svolgere solo atti di ordinaria amministrazione.

 

La disposizione si muove in linea con quanto già definito dall’articolo 01 del D.L. n.138/2011, che nel quadro di una procedura per la revisione integrale della spesa pubblica, aveva tra l’altro previsto “l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica”.

 

L’ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico) è l’Ente al quale i lavoratori dello spettacolo, siano essi subordinati o autonomi, sono iscritti obbligatoriamente, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 1420/1971, ai fini della tutela contro l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

L'ENPALS è stato istituito con il contratto collettivo corporativo del 28 agosto 1934, con la denominazione "Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo", è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’Ente è un fondo sostitutivo dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) gestita dall'INPS, suscettibile di armonizzazione con l’AGO quanto a requisiti d'accesso, prestazioni pensionistiche e contribuzione, salve le normative speciali derivanti da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nel settore dello spettacolo.

In base a quanto disposto dall’articolo 43, comma 1, lettera c), della L. 289/2002, con il D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357, l’ENPALS ha adeguato la propria struttura istituzionale ed operativa al modello organizzativo degli altri Enti previdenziali.

Da ultimo, l’articolo 7, comma 16, del D.L. n.78/2010, ha previsto la soppressione dell’Ente Nazione di Assistenza e Previdenza per i Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori ed Autori Drammatici (ENAPPSMSAD)[106] e il contestuale trasferimento delle relative funzioni all’ENPALS, che è pertanto subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi.

 

L’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) è un ente pubblico non economico istituito (a seguito della delega conferita al Governo con la legge 537/1993) con il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479.

L'Inpdap è nato dalla fusione dei seguenti Enti soppressi: l'Enpas (Ente Nazionale Previdenza Assistenza dipendenti Statali), competente per la liquidazione del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) al personale dipendente dallo Stato; l'INADEL (Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali), competente per la liquidazione del trattamento di fine servizio (indennità premio servizio) ai dipendenti degli enti locali; l'ENPDEP (Ente Nazionale Previdenza Dipendenti Enti diritto Pubblico), competente per la liquidazione dell'assegno funerario al personale dipendente dagli enti di diritto pubblico.

All'Inpdap sono date in gestione le seguenti casse previdenziali (in precedenza gestite dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, che era un'articolazione organizzativa del Ministero del Tesoro):

-        CPDEL (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali);

-        CPUG (Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari);

-        CPI (Cassa Pensioni Insegnanti);

-        CPS (Cassa Pensioni Sanitari).

Nel 1996, all'interno dell'Inpdap è stata costituita la Ctps (Cassa Trattamenti Pensionistici Statali) (precedentemente, la gestione delle pensioni dei dipendenti statali era direttamente a carico del bilancio dello Stato).

 

Il comma 2 prevede che con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Il trasferimento non riguarda le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi (ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), che costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotto il comma 2-bis, al fine di prevedere che in attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi e che a tale scopo l’INPS, nei giudizi incardinati o da incardinare, relativi alle attività degli enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti già inseriti nella pianta organica delle consulenze legali dell’INPDAP e dell’ENPALS.

 

L’articolo 43, comma 19, della legge n.388/2000 prevede che i lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente medesimo. Nei loro confronti trova applicazione quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

L’articolo 16 della legge n.183/2011 (Legge di stabilità 2012), sostituendo l’articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012,una nuova disciplina in materia di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, ridisegnando la procedura da attivare nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale all’interno delle amministrazioni pubbliche. In particolare, al comma 1 si prevede che le pubbliche amministrazioni che abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 165/2001[107], osservano le procedura di seguito prevista, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Il comma 2 preclude la possibilità di assumere o instaurare qualsiasi rapporto di lavoro alle pubbliche amministrazioni che non abbiano compiuto la ricognizione annuale indicata al precedente comma. Il comma 3 prevede che la mancata attivazione delle procedure, in ricorrenza dei presupposti, da parte del dirigente responsabile, è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare- Al comma 4 si prevede l’obbligo del dirigente responsabile di dare informazione preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di comparto o di area. Al comma 5 si prevede che, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, si procede all’applicazione dell’articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008[108] (che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro, con preavviso di sei mesi, nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l’anzianità massima contributiva di 40 anni) o, in subordine, alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito regionale, tenendo conto dell’articolo 1, comma 29 del D.L. 138/2011 e del successivo comma 6[109]. Il comma 6 prevede che i contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. La disposizione, inoltre, richiama l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Il comma 7 prevede che entro 90 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, l'amministrazione dispone il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni in ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. Infine, il comma 8, si stabilisce che dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, mentre il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988[110].

 

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

 

L’articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge n.138/2011, prevede che le amministrazioni pubbliche già interessate da analoghi provvedimenti adottati nel 2008 e nel 2009 debbano effettuare ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche. In particolare, le amministrazioni dovranno procedere, entro il 31 marzo 2012,alla contrazione degli uffici dirigenziali di livello generale in misura non inferiore al 10%, nonché all’ulteriore riduzione, non inferiore al 10%, della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico del personale non dirigenziale. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

 

I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della sua dotazione organica.

 

Il comma 3 prevede che l’INPS subentri anche nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2, per la loro residua durata.

 

Il comma 4 prevede che gli organi degli enti soppressi (ossia il presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci e il direttore generale, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479) cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.

 

Il comma 5 disciplina la collocazione dei sette componenti del Collegio dei sindaci dell’INPDAP, prevedendo che due vanno ad integrare il Collegio dei sindaci dell’INPS e cinque sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale (per esigenze di consulenza, studio e ricerca) della ragioneria generale dello Stato.

 

Il comma 6 prevede che per far fronte all’incremento dell’attività dell’INPS a seguito della soppressione degli enti e per assicurare la rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

Si fa presente che non è previsto un termine per l’emanazione del suddetto decreto.

 

Il comma 7 prevede che entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale, operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.

 

Il comma 8 prevede che la riorganizzazione debbacomportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta in ogni caso fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza già previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

L’articolo 4, comma 66, della legge n.183/2011 prevede che al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'INPS, I'INPDAP e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il riparto di tale importo tra gli enti sopracitati, nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

Il comma 9 differisce la durata in carica del Presidente dell’INPS al 31 dicembre 2014. Al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi, il Presidente dovrà presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione quadrimestrale, nonché una relazione conclusiva alla fine del mandato, che attesti i risultati conseguiti.

 

Si ricorda che l’attuale Presidente dell’INPS, dott. Antonio Mastrapasqua, è stato nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2008.


 

Articolo 21, commi 10 e 11
(Soppressione Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania - EIPLI)

 


10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione.

11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale.


 

 

Il comma 10 dispone la soppressione e messa in liquidazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in commento.

 

Il comma 11 regola la fase di soppressione dell’ente, che deve essere realizzata entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame. Alle regioni spetta il compito di individuare o costituire il soggetto al quale saranno trasferite le funzioni dell’ente disciolto, con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi. Deve essere garantita l’occupazione dei titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ente soppresso.

A decorrere dalla soppressione dell’ente – con l’entrata in vigore del decreto legge – e fino alla all’adozione delle misure di trasferimento delle funzioni ad un nuovo soggetto – entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento – prosegue la gestione commissariale attualmente in atto.

 

Va rammentato che l’EIPLI era stato incluso, già con l’art. 2, comma 636, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Successivamente l’art. 26 del D.L. n. 112/2008 (cd. “taglia enti”) aveva disposto l’abrogazione del comma 636 dell’art. 2, prevedendo una diversa procedura per il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici, ed aveva altresì disposto la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non fossero stati emanati i regolamenti di riordino di cui al comma 634 dell'articolo 2 della n. 244/07.

E’ intervenuto quindi il comma 3-bis dell'art 3 del decreto-legge n. 171/2008, che - per il solo EIPLI - ha prorogato al 31 marzo 2010 il termine del 31 marzo 2009 precedentemente stabilito. Anche tale termine è stato tuttavia ulteriormente prorogato: al 31 dicembre 2010 dall’articolo 2 comma 6 del D.L. n. 194/2009; e quindi 31 dicembre 2011 dall’art. 2, comma 2-quinquiesdecies del D.L. n. 225/2010.

La norma ultima citata ha anche prescritto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali debba procedere al riordino o alla soppressione, previa liquidazione, dell’Ente come stabilito dall’articolo 26 del D.L. 112/2008; in caso di soppressione e messa in liquidazione la responsabilità dello Stato è stata limitata all'attivo, in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

L’Ente - istituito nel 1947 con il D.Lgs.cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura - gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali. L’EIPLI è da tempo amministrato da un Commissario straordinario.


 

Articolo 21, comma 12
(Istituzione Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini)

 


12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La denominazione «Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le modalità di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi Consorzi.


 

 

Il comma 12 dispone l’istituzione, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in esame, del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, posto sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, riunificando in un unico consorzio nazionale le funzioni dei tre consorzi del Ticino, dell’Oglio e dell’Adda[111].

In particolare, il nuovo Consorzio nazionale svolgerà le proprie funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale attribuite dall’art. 63, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambientale) ai tre consorzi citati:

§      consorzio del Ticino-Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore;

§      consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo;

§      consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como.

 

Si ricorda che il comma 8 dell’art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità anche dei tre citati consorzi, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.

In estrema sintesi i tre consorzi sono stati tutti costituiti negli anni trenta quali enti regolatori del lago Maggiore (Consorzio del Ticino), del lago d’Iseo (Consorzio dell’Oglio) e del lago di Como (Consorzio dell’Adda) e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’ambiente.

 

Nel periodo transitorio, l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale spetteranno ad un commissario e a un sub-commissario, nonché ad un collegio di revisori composto da tre membri (quest’ultimo su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze) nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Dalla data di insediamento del commissario vengono, pertanto, soppressi i tre consorzi citati e decadono i relativi organi.

La denominazione “Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: “Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore”, “Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo” e “Consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como”.

Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro 20 giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le modalità di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione.

I bilanci di chiusura delle relative gestioni devono essere deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, insieme alla relazione predisposta dall’organo interno di controllo in carica alla stessa data, e devono essere trasmessi per l’approvazione al Ministero dell’ambiente e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Per quanto riguarda i compensi, le indennità o altri emolumenti spettanti ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, essi dovranno essere corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti relativi alla chiusura dei bilanci spetta esclusivamente, qualora dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.

I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici.

La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame presso i soppressi Consorzi.


 

Articolo 21, commi 13-21
(Soppressione dell’Agenzia per la regolazione in materia di acqua, dell’Agenzia per la sicurezza nucleare e dell’Agenzia del settore postale)

 


13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.

14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.

15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.

17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.

18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.

19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche è soppressa.


 

ALLEGATO A

 

Ente soppresso

Amministrazione interessata

Ente incorporante

Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Agenzia per la sicurezza nucleare

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

Ministero dello sviluppo economico

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

 


20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in via transitoria e fino all'adozione, di concerto anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo all'ente soppresso sono attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

Il comma 13 prevede la soppressione dei seguenti enti (indicati dall’Allegato A):

§      Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, le cui funzioni sono trasferite al Ministero dell'ambiente, ad eccezione (sulla base di una modifica apportata al comma 19 nel corso dell’esame in sede referente) di quelle attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici (che dovranno essere individuate, secondo quanto previsto dal comma 19, con apposito D.P.C.M. da adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto), che sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che viene conseguentemente inclusa nell’Allegato tra gli enti incorporanti;

Si ricorda che l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua è stata recentemente istituita dall’art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 70 del 2011, al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel D.Lgs. 152/2006 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici. A tale Agenzia sono state trasferite le funzioni della precedente Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche prevista dall'art. 161 del D.Lgs. 152/2006, conseguentemente soppressa.

§      Viene specificato che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas esercita le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici con i medesimi poteri ad essa attribuiti dalla legge 14 novembre 1995,n. 481.

Si rammenta che la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, ha istituito le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza.

§      Agenzia per la sicurezza nucleare, le cui funzioni e risorse di personale, finanziarie e strumentali sono trasferite al Ministero per lo Sviluppo economico.

Si ricorda che l’Agenzia per la sicurezza nucleare è stata istituita dall’articolo 29[112] della legge 99/2009[113]utilizzando le strutture e le risorse del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA e dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA). Svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l’autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

L’Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nel rispetto del diritto alla salute e all’ambiente ed in ossequio ai princìpi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L’Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d’interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione, e assicura la partecipazione ai processi internazionali di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in esercizio in altri Paesi. L’Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

Lo statuto è stato approvato con D.P.C.M. 27 aprile 2010[114] e con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 è stata costituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare, composta dal Presidente prof. Umberto Veronesi e, in qualità di componenti, dal prof. Maurizio Cumo, dal prof. Marco Enrico Ricotti, dal dr. Stefano Dambruoso e dal dr. Stefano Laporta. Il Presidente ed i componenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare durano in carica sette anni.

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato inserito un comma 20-bis in cuisi dispone, in via transitoria e fino all’adozione, d’intesa anche con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto che disciplina il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali dell’ente soppresso (di cui al comma 15), l’attribuzione delle funzioni e dei compiti facenti capo all’Agenzia per la sicurezza nucleare all’Istituto superiore per la protezione della ricerca ambientale (ISPRA), avuto riguardo anche alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall’Unione europea. Riguardo alla disposizione in esame, si fa presente che l’VIII Commissione (Ambiente), nel parere approvato nella seduta del 9 dicembre, aveva segnalato in un’osservazione l’opportunità di prevedere transitoriamente il passaggio delle funzioni della soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare in capo all'ISPRA in ragione delle particolari competenze specialistiche necessarie allo svolgimento di tali compiti.

§      Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, le cui funzioni sono trasferite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, designata quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale, è stata istituita con l’articolo 1 del decreto legislativo n. 58/2011, di recepimento della direttiva n. 2008/6/CE. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale, ed opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità.

All’Agenzia sono affidate funzioni: di regolazione dei mercati postali; di partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione; di adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale; di adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali; di svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale; di vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali; di analisi e monitoraggio dei mercati postali.

Le funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione e controllo in tali materie sono affidate ad un Collegio costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari: le nomine non possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni. Le Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I membri del Collegio sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

 

Il comma 14 prevede che le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.

 

I commi da 15 a 18 disciplinano gli adempimenti conseguenti alla soppressione degli enti di cui sopra come segue:

§      il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi è determinato con decreti non regolamentari adottati dal Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (comma 15, primo periodo);

§      nelle more dell’adozione dei decreti di trasferimento, l’amministrazione incorporante può delegare ad uno o più dirigenti lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione (comma 15, secondo periodo);

§      la deliberazione dei bilanci di chiusura degli enti soppressi è di competenza degli organi in carica alla data di cessazione dell’ente, essi devono essere deliberati entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento e sono corredati della relazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell’ente medesimo e sono trasmessi per l’approvazione al Ministero vigilante e al Ministero dell’economia e delle finanze (comma 16, primo periodo);

§      ai componenti degli organi degli enti soppressi sono corrisposti regolarmente i compensi ad essi spettanti fino alla data di soppressione (comma 16, secondo periodo). Per la deliberazione dei bilanci di chiusura di cui sopra ai componenti degli organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti (comma 16, terzo periodo);

§      le amministrazioni incorporanti, per lo svolgimento delle nuove funzioni loro attribuite in relazione al trasferimento degli enti soppressi, possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi (comma 17);

§      le amministrazioni di destinazione degli enti soppressi individuano le strutture interne che esercitano i nuovi compiti e funzioni (già facenti capo agli enti soppressi) utilizzando le sedi e gli uffici già facenti capo agli enti soppressi, almeno fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato; l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati (comma 18).

 

Il comma 20 dispone la soppressione della Commissione Nazionale per la Vigilanza delle risorse idriche (Co.N.Vi.R.I.) di cui all'art. 161 del D.Lgs. 152/2006.

La relazione tecnica sottolinea che tale previsione si rende necessaria in quanto detta Commissione, soppressa dall’art. 10, comma 26, del D.L. 70/2011, “continuava ad operare, ai sensi del medesimo comma 26, sino alla nomina dei componenti dell’Agenzia”.

 

Il comma 21 precisa che dall’attuazione delle precedenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Articolo 22, comma 1
(Obbligo comunicazione bilanci al MEF da parte di enti e organismi che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato)

 

1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione.

 

 

Il comma 1 reca una norma finalizzata a rafforzare il monitoraggio della spesa pubblica, attraverso la previsione di un obbligo generale,a carico degli enti ed organismi pubblici anche con personalità giuridica di diritto privato, ad esclusione delle società, che ricevono contributi dallo Stato o al cui patrimonio partecipa lo Stato mediante apporti, di trasmettere i propri bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione dei medesimi.


 

Articolo 22, commi 2-4
(
Riorganizzazione organi collegiali delle Agenzie)

 


2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi.

3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.


 

 

L’articolo 22, comma 2, prevede l’adozione di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di riordinare gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali, e degli enti ed organismi strumentali, con l’obiettivo di ridurne le spese di funzionamento.

I regolamenti devono essere adottati entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’unico criterio direttivo previsto dalla norma che autorizza la delegificazione è la riduzione del numero complessivo dei componenti degli organi delle agenzie.

 

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame, si ricorda che lo strumento delle agenzie amministrative è stato generalizzato dal D.Lgs. n. 300/1999[115], ispirato a modelli privatistici sulla base di criteri di efficacia e di efficienza, per rispondere all’esigenza di svolgere le attività di carattere tecnico dei dicasteri.

Il titolo II del D.Lgs. n. 300 del 1999 (artt. 8-10) detta le norme generali per l’istituzione delle agenzie. Queste svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, tradizionalmente esercitate da amministrazioni ed enti pubblici. Il ricorso all'agenzia si rende opportuno in presenza di funzioni che richiedano particolari professionalità, conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione del lavoro, difficilmente realizzabili all'interno delle strutture ministeriali.

Le agenzie operano in condizioni di autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge: dispongono di un proprio statuto; sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed al potere di vigilanza di un ministro; hanno autonomia di bilancio ed agiscono sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni. A differenza delle autorità amministrative indipendenti (authorities), le Agenzie sono pertanto soggette al controllo governativo e non godono di totale autonomia dall’Esecutivo tanto che i vertici (direttori generali) vengono individuati dai Ministri e nominati con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; rispetto ai dipartimenti ministeriali, pertanto, tali istituti godono di una maggiore autonomia ma non tanto da porli in una posizione di terzietà rispetto al Governo.

Oltre a prevedere un modello generale, il D.Lgs. 300/1999 ha individuato e disciplinato due gruppi di agenzie.

Nella prima categoria sono comprese quattro strutture: l’Agenzia industrie difesa (art. 22) e l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (artt. 38 e 39), uniche rese operative[116]; l’Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture (art. 44) e l’Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale (art. 88), non ancora attive (sono state soppresse prima ancora di essere costituite, invece, l’Agenzia per le normative e i controlli tecnici, l’Agenzia per la proprietà industriale, l’Agenzia per la protezione civile e l’Agenzia per il servizio civile, quest’ultima prevista dal D.Lgs. n. 303/1999).

Nella seconda categoria, rientrano le agenzie fiscali, che sono disciplinate secondo disposizioni specifiche anche in deroga alle disposizioni generali. Si tratta di:

§       Agenzia delle entrate;

§       Agenzia delle dogane;

§       Agenzia del territorio;

§       Agenzia del demanio.

L’art. 10 del D.Lgs. 300/1999 individua nelle agenzie fiscali le agenzie “speciali”, in quanto soggette ad una disciplina speciale derogatoria rispetto a quella generale di cui ai precedenti artt. 8 e 9 del D.Lgs. 300/1999. La specifica disciplina di queste agenzie è recata dagli artt. 57-72.

Per quanto riguarda l’organizzazione interna delle agenzie disciplinate dagli art. 8 e 9, sono previsti quattro organi (direttore generale, comitato direttivo, collegio dei revisori dei conti, organismo preposto al controllo di gestione), mentre sono tre per le agenzie fiscali (direttore, comitato di gestione, collegio dei revisori dei conti).

Accanto a quelle citate, l’ordinamento prevede una serie di organismi, denominati “agenzie”, istituiti con distinti provvedimenti, prima del D.Lgs. 300/1999; si tratta dei seguenti:

§      Agenzia spaziale italiana (ASI);

§      Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

§      Agenzia per i servizi sanitari regionali;

§      Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

§      Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

§      Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), successivamente denominata Agenzia per il terzo settore.

Anche successivamente al D.Lgs. 300/1999, il legislatore ha provveduto ad istituire nuove “agenzie”, non sempre riconducibili alla disciplina generale prevista dai citati articoli 8-9. Senza pretesa di esaustività, si ricordano tra i nuovi organismi:

§       Agenzia italiana del farmaco;

§       Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

§       Agenzia nazionale del turismo;

§       Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

§       Agenzia nazionale per i giovani;

§       Agenzia nazionale per lo sviluppo della autonomia scolastica;

§       Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

§       Autorità nazionale per la sicurezza alimentare;

§       Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ex Enea);

§       Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

§       Agenzia per la sicurezza nucleare;

§       Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale;

§       Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Si segnala, peraltro, che il decreto-legge in esame prevede la soppressione delle ultime tre agenzie citate (v. supra, commento art. 21).

 

Il successivo comma 4 prevede che la riduzione dei componenti si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti di riordino.

 

Il comma 3 estende alle Agenzie e agli enti o organismi strumentali comunque denominati sottoposti alla vigilanza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali la norma - contenuta nell’articolo 6, comma 5 del D.L. n. 78/2010 – che dispone la riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché dei componenti del collegio dei revisori, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

A tal fine, gli enti territoriali vigilanti, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal citato articolo 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento.

Si segnala che la relazione tecnica afferma che la disposizione determina sicuri risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

 

Il comma 5 dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010[117] prevede tutti gli enti pubblici, anche economici, e tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato devono adeguare i rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data del 31 maggio 2010[118]: gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché gli organi di revisione, siano costituiti da un numero di componenti non superiore rispettivamente a 5 e a 3 componenti.

Il comma 5 fa obbligo alle amministrazioni vigilanti di adeguare, mediante regolamenti di delegificazione[119], la relativa disciplina di organizzazione con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici da esse vigilati. Il mancato adeguamento nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti interessati sono nulli.


 

Articolo 22, comma 5
(
Regolamenti per il riordino settore lirico-sinfonico)

 

5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali», convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole «entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

 

 

Il comma 5 posticipa al 31 dicembre 2012 il termine per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione finalizzati a revisionare l’assettoordinamentale e organizzativodelle fondazioni lirico-sinfoniche, fissato in 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 64 del 2010 (L. 29 giugno 2010, n. 100) e, dunque, destinato a spirare a fine 2011.

 

Tra i criteri indicati per la revisione dell’organizzazione e del funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche vi sono: tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori; efficienza; corretta gestione; economicità; imprenditorialità; controllo e vigilanza sulla gestione economico-finanziaria; incentivazione del miglioramento dei risultati gestionali attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale e destinazione di una quota crescente di quest’ultimo in base alla qualità della produzione; revisione organica del sistema di contrattazione collettiva; incentivazione della contribuzione da parte degli enti locali; eventuale previsione di forme organizzative speciali per alcune fondazioni; valorizzazione dei grandi teatri d’opera; valorizzazione delle finalità e del carattere sociale delle fondazioni e del loro ruolo educativo verso i giovani.

Al riguardo si ricorda che allo stato è intervenuto un primo regolamento di delegificazione attuativo dell’art. 1, comma 1, lett. f), del D.L. 64/2010: si tratta del DPR 19 maggio 2011, n. 117[120], recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali.


 

Articolo 22, commi 6-9
(Riordino ICE)

 


6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

     «18. È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata “ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane”, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

     18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.ETE. Imprese Italia e dell'Associazione bancaria italiana.

19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l'applicabilità della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.

24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unità, ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero – è individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 – e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.

26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, è trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.

26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all’individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico.

26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 è altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.

26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:

     a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;

     b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;

     c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;

     d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater.

26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:

     a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;

     b) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell'ultimo triennio;

     c) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.

26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.»

7. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-bis del citato articolo 14, fermo restando quanto previsto dal comma 26 del medesimo articolo, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 19 e 26-ter del medesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, sono individuate le iniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzare ed è definito il limite di spesa per ciascuna di esse.

8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Può altresì delegare, entro limiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le attività necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati, con le modalità e secondo le procedure previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui al comma 7 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il controllo sulla gestione del soppresso ICE è assicurato dal collegio dei revisori dell'Istituto stesso.

9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando allo scopo le risorse già destinate al soppresso ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero nonché le risorse per le spese di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.


 

 

Il comma 6 dell’articolo 22 sostituisce i commi da 18 a 26 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 98/2011[121], che avevano soppresso l’Istituto per il commercio con l’estero (ICE) trasferendone funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero degli Affari esteri per le parti di rispettiva competenza, e istituisce un nuovo organismo denominato ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

 

In particolare, il comma 18 istituisce l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, e sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico, che li esercita , per le materie di rispettiva competenza, d’intesa con il Ministero degli Affari esteri, sentito il Ministero dell’Economia e delle finanze. La previsione dell’intesa con il Ministero citato, al posto del “sentiti”, è stata introdotta nel corso dell’esame in sede referente.

 

Nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, è stato introdotto il comma 18-bis che attribuisce i poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane al Ministro dello sviluppo economico e a quello degli affari esteri. Viene demandata, inoltre, la formulazione delle linee guida e di indirizzo strategico in detta materia, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, ad una Cabina di regia, da costituirsi senza nuovi o maggiori oneri. Questo organo è copresieduto dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, ed è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Presidente della Conferenza delle regioni e dai Presidenti, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana.

Le funzioni già attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le risorse di personale, finanziarie e strumentali, sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico, che deve riorganizzarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 300/1999, e all’Agenzia appena istituita. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (comma 19).

Il comma 20 definisce i compiti dell’Agenzia: sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese italiane; commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali; promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo. Essa opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

Il comma 21 individua gli organi dell’Agenzia: presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione; consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico; collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri ed un membro supplente, con funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia, designati dai Ministeri dello Sviluppo economico, degli Affari esteri e dell’Economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. All’Agenzia si applica il D.Lgs. n. 123/2011, in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile. È esclusa l’applicabilità della disciplina della revisione legale di cui al D.Lgs. n. 39/2010.

Il comma 22 disciplina le funzioni del direttore generale l'Agenzia, nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta: direzione; coordinamento e controllo; formulazione di proposte al consiglio di amministrazione; attuazione di programmi e deliberazioni da questo approvati; adempimenti di carattere tecnico-amministrativo. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale cessino decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

Il comma 23 stabilisce che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione siano determinati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di analoghe dimensioni.

Il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unità, ed i bilanci sono deliberati dal consiglio di amministrazione, e sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti dalle rappresentanze diplomatiche e consolari (comma 24).

L’Agenzia opera all’estero nell’ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l’Agenzia, il Ministero degli Affari esteri e il Ministero dello Sviluppo economico. Il personale dell’Agenzia all’estero può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli Affari esteri, in conformità alla normativa internazionale (comma 25).

I commi 26 e 26-bis disciplinano l’individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all’Agenzia e al Ministero dello Sviluppo economico. Si provvede mediante uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. Durante l’esame presso le commissioni riunite si è previsto che venga sentito il Ministro degli affari esteri, per le materie di sua competenza. In una prima fase sarà trasferito all’Agenzia un contingente massimo di 300 unità, proveniente dal personale dipendente a tempo indeterminato dell’istituto soppresso, scelto sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello Sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministero dello Sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, al fine di garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all’ICE.

Il comma 26-ter stabilisce che, a decorrere dal 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata dalla legge di stabilità ed è destinata all’erogazione all’Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all’estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dal medesimo anno sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un apposito capitolo, destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata dalla medesima legge di stabilità, e un capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria dell’Agenzia.

Il comma 26-quater elenca le entrate dell’Agenzia, in aggiunta ai contributi di cui al comma precedente:

a)   eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;

b)   corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;

c)   utili delle società eventualmente costituite o partecipate;

d)   altri proventi patrimoniali e di gestione.

Il comma 26-quinquies specifica che L’Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dai commi precedenti.

Il comma 26-sexies prevede che, entro sei mesi dalla costituzione, l’Agenzia, sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico adottate dalla Cabina di regia e fatte proprie dal Ministero dello Sviluppo economico, d’intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede a:

a)   riorganizzare gli uffici presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano;

b)   rideterminare le modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica;

c)   concentrare le attività di promozione sui settori strategici e sull’assistenza alle piccole e medie imprese.

Le modalità di adozione delle linee guida sono state modificate nel corso dell’esame presso le commissioni riunite. In precedenza si disponeva che queste fossero adottate dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e, per quanto di competenza, il Ministero dell’economia e delle finanze.

I commi 26-septies e 26-octies dispongono l’inquadramento nei ruoli del Ministero dello Sviluppo economico dei dipendenti a tempo indeterminato dell’istituto soppresso; l’eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio; il mantenimento, da parte dei dipendenti trasferiti al Ministero dello Sviluppo economico e all’Agenzia, dell’inquadramento previdenziale di provenienza e del trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

Ai sensi dei commi 26-novies e 26-decies. l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, mentre la Corte dei Conti esercita il controllo sulla sua gestione finanziaria.

 

Il comma 7 dell’articolo 22. attribuisce ad uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli Affari esteri la definizione delle iniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzare, in attesa della piena operatività dell’Agenzia disciplinata dal comma 6.

 

Il comma 8 definisce i poteri del dirigente delegato di cui al comma 26-bis, introdotto dal precedente comma 6 del medesimo articolo 22, e precisamente i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso ICE, necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma 7. Stipula, inoltre, i contratti e autorizza i pagamenti e può delegare ai titolari degli uffici del soppresso istituto la stipula dei contratti e l’autorizzazione dei pagamenti. Si stabilisce, infine, la temporanea operatività del personale in servizio presso gli uffici all’estero dell’ICE e la prosecuzione del controllo sulla sua gestione da parte del collegio dei revisori dell’Istituto stesso.

 

Il comma 9 dispone che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato dall’attuazione dei commi 6-8, prevedendo l’utilizzazione delle risorse già destinate al soppresso ICE e le risorse per le spese di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria dell’ente soppresso.


 

Articolo 22, comma 9-bis
(Trasferimento a Fintecna delle partecipazioni di ANAS)

 

9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dai seguenti:

     «7. Entro il 31 marzo 2012, la società ANAS Spa trasferisce alla società Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti; la cessione è esente da imposte dirette e indirette e da tasse.

     7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata dalle società Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre esperti due dei quali nominati rispettivamente dalle due società e il terzo, in qualità di presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente».

 

 

Il comma 9-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, modifica la disciplina riguardante il trasferimento delle partecipazioni di ANAS[122] a Fintecna[123] società interamente controllata dal MEF, che era stata prevista dal comma 7 dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 successivamente modificato dall’articolo 20, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

 

Si ricorda che la cessione delle partecipazioni dell’ANAS è prevista nell’ambito del riordino operato dall’art. 36, comma 1, del D.L. 98/2011 (convertito dalla legge 111/2011) che reca un’articolata disciplina volta a ridefinire l’assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e, per l’altro, la trasformazione di ANAS S.p.A. in società in house del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Il comma 7 dell’articolo 36, come modificato dall’articolo 20, comma 1, della legge n. 183/2011, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il trasferimento a Fintecna S.p.A. di tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.A. anche in società regionali, al valore netto contabile risultante al momento della cessione; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse.

 

La novella introdotta dal comma in esame differisce al 31 marzo 2012 il termine entro il quale si procederà al trasferimento delle partecipazioni da ANAS a Fintecna. Si specifica, inoltre, che le partecipazioni oggetto di trasferimento sono quelle detenute da ANAS in società co-concedenti. Come già disposto dal testo vigente, la cessione è esente da imposte (dirette e indirette) e tasse, mentre, rispetto al testo vigente, si prevede che la cessione è realizzata da Fintecna e da ANAS al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna lo richieda, quello risultante da una perizia realizzata da un collegio di tre esperti nominati, due, da ciascuna delle società, e il terzo, in qualità di Presidente, congiuntamente dalle stesse.

 

La norma in esame sembra finalizzata ad imporre la cessione non di tutte le partecipazioni detenute dall’Anas ma solamente di quelle in società che, insieme all’Anas, svolgono funzioni di soggetto concedente, perché in effetti solo per tali soggetti si pone il problema del conflitto di interessi causato dalla concentrazione nello stesso soggetto delle qualità di controllore e controllato, problema che la riforma dell’Anas recata dall’art. 36 del D.L. 98/2011 cerca di risolvere con l’istituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, cui vengono trasferiti, tra gli altri, i compiti di amministrazione concedente prima spettanti all’Anas (comma 4 dell’art. 36).

L’aggettivo “co-concedenti” sembra riguardare esclusivamente le società regionali partecipate al 50% dall’Anas e costituite (nella forma della S.p.A.) in attuazione delle norme sul federalismo infrastrutturale introdotto dal comma 289 dell’art. 2 della L. 244/2007 (finanziaria 2008).

Si tratta delle seguenti società che, in forza del citato comma 289, esercitano “le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore”: Autostrade del Lazio, Concessionarie Autostradali Lombarde (CAL), Concessionarie Autostradali Piemontesi (CAP), Concessionarie Autostradali Venete (CAV) e Autostrade del Molise.

Si fa notare che la società CAV non è attualmente soggetto concedente, in quanto il testo del comma 290 della L. 244/2007, come modificato dal comma 6-sexies dell'art. 15 del D.L. 78/2010, prevede che il trasferimento delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore avvenga a partire dal 1° aprile 2017[124].

Non rientra tra le società co-concedenti la società Stretto di Messina S.p.A., che rappresenta in termini economici la partecipazione più importante detenuta dall’Anas[125]. Si ricorda, infatti, che l’art. 3-bis della L. 1158/1971 (introdotto dal D.Lgs. 114/2003) prevede che la società Stretto di Messina S.p.A. è “concessionaria per legge della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, ivi comprese le necessarie opere connesse, nonché della gestione e manutenzione del collegamento viario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente”. Il successivo art. 5, comma 1, prevede che “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la funzione di concedente della società Stretto di Messina S.p.A. e per l'effetto subentra …ad ANAS … nei rapporti con la società concessionaria di cui alla convenzione in data 27 dicembre 1985”.


 

Articolo 23, commi 1-3
(Riduzione dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti)

 


1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti, il numero dei componenti:

     a) del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente. Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti della medesima Autorità è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente;

     b) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ridotto da sette a tre, compreso il Presidente;

     c) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

     d) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

     e) della Commissione nazionale per la società e la borsa è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

     f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo è ridotto da sei a tre, compreso il Presidente;

     g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

     h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

     i) della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove l'ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

     2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della Commissione di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, nono comma, il primo periodo è soppresso;

     b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole: «con non meno di quattro voti favorevoli» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Commissione»;

     c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, le parole: «e con non meno di quattro voti favorevoli» sono soppresse;

     d) all'articolo 2, quinto comma, le parole: «adottata con non meno di quattro voti favorevoli» sono soppresse;

     e) all'articolo 2, ottavo comma, il secondo periodo è soppresso.

2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al quinto comma, le parole: «assume le deliberazioni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli» sono sostituite dalle seguenti: «con proprie deliberazioni dà attuazione alle norme di cui ai commi terzo e quarto»;

     b) al ottavo comma, le parole: «con non meno di quattro voti favorevoli» sono soppresse.

3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e delle altre Autorità amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione dalla carica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249.


 

 

L’articolo 23, comma 1, modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede la riduzione dei componenti delle autorità amministrative indipendenti.

 

La composizione delle autorità indipendenti è stabilita dalle singole leggi istitutive insieme con i criteri e le modalità di nomina. Tutte le autorità presentano strutture collegiali, ma con difformità quanto al numero di componenti.

Al riguardo, si oscilla dai quattro membri dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali ai nove membri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero. Il modello legislativo che sembra prevalere prevede una struttura composta dal Presidente e da quattro membri (così, Autorità per l’energia elettrica e il gas, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione nazionale per la società e la borsa, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche).

 

La disposizione in commento riduce a cinque il numero dei componenti delle Autorità che attualmente consistono di nove membri (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCom e Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero), e a tre quello delle autorità composte da sette (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo) o cinque membri (Autorità per l’energia elettrica e il gas, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione nazionale per la società e la borsa, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche).

 

Sono peraltro escluse dalla riduzione della struttura gli organi della Banca d’Italia e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, che è organo collegiale costituito da quattro componenti.

Per completezza, si ricorda inoltre che l’articolo 21, co. 13 e seguenti, del decreto-legge in esame prevede il trasferimento all’Autorità per l’energia elettrica e il gas delle funzioni attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici, nonché il trasferimento delle funzioni di regolamentazione del settore postale all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Per quanto riguarda l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con una modifica introdotta nel corso dell’esame in Commissione, è specificato che in conseguenza della riduzione del numero dei membri del Consiglio, anche il numero dei componenti delle due commissioni è ridotto da quattro a due, escluso il presidente.

In proposito, si ricorda che ai sensi della L: 249/1997, sono organi dell'Autorità:

§      il Presidente;

§      la Commissione per le infrastrutture e le reti;

§      la Commissione per i servizi e i prodotti;

§      il Consiglio.

Secondo la legge istitutiva, le due Commissioni sono costituite ciascuna dal Presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il Consiglio è costituito dal Presidente dell’Autorità e da tutti gli otto commissari.

 

Se si sommano tutti i collegi interessati dalla disposizione di cui al comma 1, il numero dei componenti delle autorità viene ridotto quasi del 50 per cento, passando dagli attuali cinquantasette a trentuno membri.

 

Il comma 2 dell’articolo 23 stabilisce che la riduzione non trova applicazione per i componenti già nominati alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Ciò comporta che l’efficacia della disposizione si produrrà gradualmente in relazione alle scadenze dalla carica dei singoli componenti delle diverse autorità.

La disposizione specifica ulteriormente che nei casi in cui l’ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti componenti (come, ad esempio, nell’ipotesi dell’AGCom o della CIVIT), la riduzione si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nella tabella che segue, sono indicati per le autorità interessate le composizioni risultanti dalle modifiche del decreto, nonché i titolari attualmente in carica con le date di scadenza del mandato.


 

Ente

Composizione
vigente

Composizione
D.L. 201/2011

Titolari in carica

Scadenza

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

AGCOM

9

5

Presidente:

Corrado Calabrò

Consiglio:

Enzo Savarese

Michele Lauria

Stefano Mannoni

Roberto Napoli

Nicola D’angelo

Sebastiano Sciortino

Antonio Martusciello

9/05/2012

 

9/05/2012

 

 

 

 

 

 

Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

AVCP

7

3

Presidente:

Sergio Santoro

(reggente)

Consiglio:

Giuseppe Borgia

Piero Calandra

Andrea Camanzi

Alfredo Meocci

 

27/07/2017

 

 

24/09/2016

03/03/2014

03/03/2014

26/06/2015

Autorità per l’energia elettrica e il gas

AEEG

5

3

Presidente:

Guido Pier Paolo Bortoni

Consiglio:

Luigi Carbone

Rocco Colicchio

Valeria Termini

Alberto Biancardi

18/3/2018

 

18/3/2018

 

 

Autorità garante della concorrenza e del mercato

AGCM

 

 

 

 

5

3

Presidente:

Giuseppe Pitruzzella

Consiglio:

Antonio Pilati

Piero Barucci

Carla Rabitti Bedogni

Salvatore Rebecchini

 

18/11/2018

 

29/12/2011

03/03/2014

03/03/2014

12/02/2016

Commissione nazionale per la società e la borsa

CONSOB

5

3

Presidente:

Giuseppe Vegas

Consiglio:

Vittorio Conti

Michele Pezzinga

Luca Enriques

Paolo Troiano

 

gennaio 2018

 

agosto 2013

novembre 2013

giugno 2014

gennaio 2018

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo

ISVAP

7

3

Presidente:

Giancarlo Giannini

Consiglio:

Luigi Fabbri

Gabriele Frigato

Mario Masini

Mario Mustilli

Luigi Sappa

Antonio Marotti

5/07/2012

 

20/7/2013

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

COVIP

5

3

Presidente:

Antonio Finocchiaro

Consiglio:

Eligio Boni

Giancarlo Morcaldo

Giuseppe Stanghini

 

gennaio 2013

 

dicembre2012

settembre 2012

marzo 2013

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche

CIVIT

5

3

Presidente:

Antonio Martone

Consiglio:

Luciano Hinna

Alessandro Natalini

Romilda Rizzo

22/12/2015

 

22/12/2015

 

Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero

CGS

9

5

Presidente:

Roberto Alesse

Consiglio:

Pietro Boria

Gaetano Caputi

Alessandro Forlani

Elena Montecchi

Nunzio Pinelli

Iolanda Piccinini

Salvatore Vecchione

28/2/2016

 

28/2/2016

 

 

Per effetto delle modifiche apportate in sede referente, il comma 2 prevede altresì che, nel caso in cui il numero dei componenti, incluso il presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, il voto del presidente vale doppio.

In tal modo, si estende alle autorità di cui al comma 1 il principio della prevalenza del voto del presidente in sede deliberante, attualmente previsto solo per l’Autorità garante per la protezione dei dati personali[126], che è collegio in numero pari.

 

Diversamente, le autorità a cui si applica la nuova disposizione sono tutti collegi dispari. Pertanto è necessario individuare i presupposti per l’applicazione della regola di prevalenza. La formulazione della disposizione recita “nel caso in cui il numero dei componenti risulti pari”: espressione nella quale potrebbero rientrare le ipotesi in cui il collegio si trova in numero pari sia per vacanza di uno o più posti, sia in caso di assenza o di temporaneo impedimento di uno o più componenti a partecipare a sedute deliberative.

 

Si segnala, in merito alla disposizione in commento, che anche il disegno di legge "Norme e principi in materia di organizzazione e di funzionamento delle Istituzioni pubbliche indipendenti e delle Agenzie", approvato dal Consiglio dei ministri nel 2003 su proposta del Ministro della funzione pubblica, Mazzella, prevedeva la prevalenza del voto del Presidente in caso di parità come norma generale per le authorities ivi disciplinate e al tempo stesso ne individuava la composizione in un collegio con sei commissari, compreso il presidente (quindi, numero pari).

 

I commi 2-bis e 2-ter, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, apportano alcune modifiche alla disciplina relativa alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), conseguenti alla nuova composizione prevista al comma 1.

In particolare, sono abrogate le disposizioni vigenti che – stante il collegio di cinque membri (ora ridotto a tre) – prevedono una maggioranza qualificata pari a quattro voti per l’adozione di determinate delibere. Nel dettaglio, tale maggioranza è prevista per: l’adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento della Commissione (art. 1, co. 9, D.L. 95/1974[127]); le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale (art. 2, co. 4, terzo periodo, D.L. 95/1974); la nomina del segretario generale (art. 2, co. 4, ultimo periodo, D.L. 95/1974); l’attribuzione di incarichi e qualifiche dirigenziali (art. 2, co. 5, D.L. 95/1974); le deliberazioni relative all’assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato (art. 2, co. 8, D.L. 95/1974); le deliberazioni relative alla possibilità di avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato ai sensi dell’art. 4, L. 281/1985[128], nonché all’inquadramento in ruolo di determinate categorie di personale (art, 4, co. 7, L. 281/1985).

 

Il comma 3 uniforma la disciplina del mandato dei componenti di tutte le autorità amministrative indipendenti escludendo la possibilità di conferma alla cessazione dalla carica. In tal modo, si stabilisce un divieto di rinnovo consecutivo della carica, ferme restando le disposizioni di settore che prevedono, per singole autorità, la rinnovabilità dell’incarico.

Quanto all’ambito soggettivo di applicazione, la disposizione fa riferimento alle Autorità amministrative indipendenti di cui al comma 1 (v. supra) nonché alle altre previste dall'Elenco (ISTAT) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Pertanto, oltre agli organismi già previsti dal comma 1, la disposizione riguarda anche i componenti della Autorità garante per la protezione dei dati personali. Mentre, resta esclusa dal campo di applicazione della disposizione la Banca d’Italia, non inclusa nell’elenco ISTAT.

In relazione al contenuto della disposizione in esame, occorre rilevare come il legislatore abbia già in parte proceduto – ex art. 47-quater del D.L. n. 248/2007[129] - ad una sostanziale “omogeneizzazione” del quadro normativo relativo sia alla durata in carica dei membri delle autorità che alla possibilità di rinnovare l’incarico. Infatti, a seguito dell’intervento del legislatore, a decorrere dal 2008, la durata del mandato di tutti i componenti della Consob, del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture è stata equiparata a quella già prevista per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pari a sette anni, senza possibilità di rinnovo.

Di converso, le autorità per le quali è previsto un mandato rinnovabile sono, oltre alla Banca d’Italia, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero.

La disposizione in esame pertanto ha contenuto innovativo nei confronti di queste ultime autorità, con l’eccezione sopra ricordata della Banca d’Italia.

 

Da ultimo, per quanto riguarda l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il comma 3 fa salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 249/1997[130], che prevede, quale unica eccezione al divieto di rinnovo per i componenti di tale autorità, la possibilità di conferma per il commissario che subentri in caso di morte, di dimissioni o di impedimento di altro commissario, quando mancano meno di tre anni alla scadenza ordinaria del mandato.

 


 

Articolo 23, commi 4 e 5
(Acquisizione di lavori, servizi e forniture nei piccoli comuni)

 

4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici».

5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

 

 

Il comma 4 dell’articolo in esame introduce un comma 3-bis all’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture:

§      nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;

§      ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

 

Si ricorda che le unioni di comuni sono disciplinate dall’art. 32 del D.Lgs. 267/2000. In particolare il comma 1 le definisce come “enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza”, mentre l’art. 31 del medesimo decreto disciplina i consorzi che gli enti locali possono costituire per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni.

 

Quanto alle centrali di committenza si rammenta la definizione recata dall’art. 3, comma 34, del D.Lgs. 163/2006, secondo cui la centrale di committenza è “un'amministrazione aggiudicatrice che

-        acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o

-        aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”.

L’art. 33 prevede, quindi, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e che tali centrali sono tenute all’osservanza del codice.

Si ricorda in proposito che l'articolo 13 della legge n. 136/2010 ha previsto l’istituzione della Stazione Unica Appaltante (SUA), che, su base regionale, potrà gestire le gare di lavori, forniture e servizi, per tutte le amministrazioni, mediante apposite convenzioni. La SUA, come anche chiarito dal comma 2, lettera b), del predetto articolo 13, ha natura giuridica di centrale di committenza e cura, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione dei contratti pubblici in ambito regionale, provinciale e comunale. In attuazione del citato articolo 13 è stato emanato il D.P.C.M. 30 giugno 2011 che ha chiarito che l'adesione alla SUA da parte delle amministrazioni pubbliche è facoltativa ed avviene sulla base di convenzioni alle quali gli enti possono aderire. Con il decreto vengono altresì definiti gli elementi essenziali della convenzione e vengono disciplinati sia l'ambito di operatività della SUA (in funzione degli importi di gara o di altri criteri) sia le modalità per il rimborso dei costi dalla stessa sostenuti. Lo stesso decreto elenca, tra gli enti che possono aderire alla SUA, anche unioni e consorzi di comuni.

 

La relazione tecnica sottolinea che la finalità del comma in esame è quella di pervenire ad una”riduzione dell’elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici” che dovrebbe portare ad una conseguente riduzione dei costi di gestione delle procedure grazie alle economie di scala.

 

In base al successivo comma 5, la norma introdotta al citato comma 3-bis si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.


 

Articolo 23, comma 6
(Trattamento economico dei membri del Governo)

 


6. Fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico, comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.


 

 

Il comma 6 interviene sul trattamento economico spettante ai membri di Governo.

In primo luogo, il comma in esame, reca una disposizione di interpretazione autentica volta a chiarire che, fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, nel calcolo del trattamento economico dei dipendenti pubblici, non parlamentari, nominati ministri o sottosegretari[131], devono essere comprese anche le componenti accessorie e variabile della retribuzione, ai fini del calcolo del limite (pari all’indennità parlamentare) oltre al quale detto trattamento economico non spetta.

Si osserva che dal momento che la disposizione è in forma di interpretazione autentica, essa ha carattere retroattivo e, pertanto, potrebbe incidere su situazioni retributive passate.

Ai sensi dell’art. 2 della legge 212/1952[132], ai ministri ed ai sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo stabilito, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell’ordinamento gerarchico, previsto dal regio decreto 2395/1923[133].

Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta lo stipendio fissato per i ministri, maggiorato del 50%.

Ai vice ministri, la cui figura non era prevista all’epoca, spetta comunque il trattamento economico dei sottosegretari[134].

Il trattamento economico ora illustrato si cumula con l’indennità parlamentare.

Per i ministri e sottosegretari non parlamentari, la legge 418/1999[135] (art. 1) ha stabilito che sia corrisposta, in aggiunta allo stipendio di cui sopra, anche una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.

I membri del Governo non parlamentari che siano dipendenti pubblici possono optare, in alternativa alla indennità ex L. 418/1999, per il trattamento di cui all’art. 47 della L. 146/1980[136] (legge finanziaria per il 1980), che ne prevede il collocamento in aspettativa – per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni – con la conservazione del trattamento economico spettante (in misura comunque non superiore all’indennità parlamentare).

 

La disposizione, inoltre, stabilisce che per il calcolo ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, del periodo di aspettativa deve farsi riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.

Si ricorda, che il trattamento economico dei dirigenti (art. 24, D.Lgs. 165/2001) è determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali ed è costituito da una parte fondamentale e da una parte accessoria correlata alle funzioni e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con decreto ministeriale, per le amministrazioni dello Stato, e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti. Unicamente per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, come individuati ai sensi dell’art. 19, co. 3 e 4, il trattamento economico fondamentale è stabilito con contratto individuale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali. Il contratto individuale determina, inoltre, gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per l’individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo princìpi di contenimento della spesa, di uniformità e di perequazione.

 

Nell’ultimo decennio si sono susseguiti diversi interventi volti alla riduzione degli emolumenti dei ministri.

L’importo degli stipendi spettanti ai soli ministri è stato ridotto del 10 per cento dalla legge finanziaria per il 2002 (art. 23, co. 1, L. 448/2001[137]). Successivamente, anche lo stipendio dei sottosegretari è stato ridotto del 10 per cento dalla legge finanziaria per 2006 (art. 1, co. 53, L. 266/2005)[138]. Entrambe le disposizioni non hanno però direttamente novellato la disposizione di riferimento.

L’art. 1, co. 575, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006)[139] ha ulteriormente ridotto del 30 per cento il trattamento economico complessivo dei ministri e dei sottosegretari di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, limitatamente ai ministri e sottosegretari di Stato che siano anche membri del Parlamento.

Infine, è intervenuto il decreto-legge 78/2010[140] (art. 5, comma 2), che ha ridotto del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trattamento economico complessivo dei ministri e dei sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento. La norma ha attenuato la differenza di trattamento venutasi a creare con la decurtazione del 30% dello stipendio di ministri e sottosegretari che siano anche parlamentari disposta dalla citata legge 269/2006.

Anche l’indennità ex legge 418 (quella spettante ai ministri non parlamentari) è stata ridotta nel tempo.

Una riduzione del 10 per cento dell’indennità dei parlamentari, e di conseguenza anche di quella ex legge 418, è stata operata dall’art. 1, co. 52, della citata legge 266/2005.

Inoltre, la legge finanziaria 2008 (art. 1, co. 375)[141] ha stabilito che per 5 anni a partire dal 2008 nella determinazione delle quote mensili dell’indennità parlamentare non vengano applicati gli adeguamenti retributivi annuali pari a quelli previsti per i magistrati dall’art. 24, co. 1 e 2, della L. 448/1998.

Infine, anche all’indennità spettante ai ministri non parlamentari si applica il taglio degli emolumenti dei membri degli organi costituzionali introdotta dal decreto-legge 138/2011.

Il decreto-legge 138 del 2011 (la cosiddetta manovra bis) ha disposto la riduzione delle retribuzioni o indennità di carica dei membri degli organi costituzionali per gli anni 2011, 2012 e 2013, ad eccezione della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale. In particolare, la norma dispone la riduzione del 10% per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20% per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione, il trattamento economico complessivo non può comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi annui (art. 13, comma 1).

La riduzione operata dal D.L. 138 si applica, oltre che all’indennità dei parlamentari, anche all’indennità spettante ai ministri non parlamentari ex legge 418 del 1999 di cui sopra (Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione, Messaggio 2 novembre 2011, n. 169, Applicazione articolo 13, comma 1, D.L. 138/2011).


 

Articolo 23, comma 7
(Livellamento remunerativo Italia-Europa)

 


7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia – Europa prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti economici di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Parlamento e il Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.


 

 

Il comma 7 dell’articolo 23, modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede che, qualora la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa, non abbia provveduto entro i termini di legge (ossia entro il 31 dicembre 2011) alla individuazione della media dei trattamenti economici europei dei titolari di cariche elettive e di incarichi di vertice delle pubbliche amministrazioni, il Parlamento e il Governo, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni, adotteranno immediatamente appositi atti per il conseguimento del livellamento remunerativo.

Nel testo originario del decreto-legge si prevede l’intervento sostitutivo del solo Governo, attraverso l’adozione di un “apposito provvedimento d’urgenza”.

La modifica accoglie una condizione contenuta nel parere espresso dalla I Commissione Affari costituzionali che ha rilevato l’incongruità del rinvio al provvedimento d'urgenza (qualora con tale rinvio si intenda lo strumento del decreto legge) in quanto “i presupposti per la sua emanazione possono essere rinvenuti solo nella disciplina costituzionalmente stabilita, non potendo fonti inferiori ad essa operare una valutazione preventiva della loro verificabilità” (seduta del 7 dicembre 2011).

Inoltre, la modifica distingue le competenze proprie di Parlamento e Governo, affidando ad entrambi gli organi, ciascuno nel proprio ambito, l’adozione delle misure necessarie per il livellamenti retributivo.

 

La manovra finanziaria adottata con decreto-legge n. 98 del 2011[142] prescrive, all’articolo 1, che il trattamento economico di titolari di cariche elettive e i vertici di enti e istituzioni pubbliche non può superare la media, ponderata rispetto al PIL, degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell'area euro.

In vista dell’attuazione di tale disposizione, il comma 3 del citato articolo 1, ha previsto l’istituzione, con D.P.C.M. da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, di una Commissione, presieduta dal Presidente dell’ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni[143].

La Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa è stata istituita con D.P.C.M. 28 luglio 2011.

La Commissione, entro il 1° luglio di ciascun anno e con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, provvede alla ricognizione e all’individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all’anno precedente, ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

In via transitoria, la norma prevede che la ricognizione e l'individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012.

 

E proprio sulla fase transitoria interviene il comma in esame che introduce una norma di chiusura la quale prevede che se entro il 2011 la Commissione non abbia provveduto alla ricognizione e individuazione delle medie europee, vi provveda Governo e Parlamento con appositi provvedimenti e ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni.


 

Articolo 23, comma 8-13
(Riordino del CNEL)

 


8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Composizione del Consiglio).

«Art. 2. – (Composizione del Consiglio). 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

     a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

     b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;

     c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti. »;

     b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

          1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedura di nomina dei componenti»;

          2) al comma 2, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)»;

          c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

          1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedura di nomina dei rappresentanti»;

          2) il comma 10 è soppresso.

9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato dal comma 8. In sede di prima applicazione, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonché gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima applicazione, la riduzione numerica, nonché l'assegnazione dei resti percentuali risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri:

     a) maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento, secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificità del settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento;  

     b) pluralismo.

10. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri di cui al comma 9, ha scadenza coincidente con quella dell'attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015.

11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alle successive scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, della legge n. 936 del 1986.

12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso il terzo periodo.

13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


 

 

I commi da 8 a 13 dell’articolo in esame intervengono sull’organizzazione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro provvedendo, tra l’altro, a ridurne il numero dei componenti.

 

Il CNEL è previsto dall'art. 99 della Costituzione, ai sensi del quale esso è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

Il CNEL è organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Esso ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del CNEL sono attualmente disciplinate dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante "Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro", che ha abrogato e sostituito la precedente legge 5 gennaio 1957, n. 33, recante "Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".

 

Il comma 8 apporta alcune puntuali modifiche alla legge di disciplina del CNEL (legge 936/1986).

 

In particolare, la lettera a), modificata nel corso dell’esame in sede referente, interviene sull’articolo 2 della legge 936/1986 riducendo il numero dei componenti del CNEL da 70 (oltre al presidente e al segretario generale) a 64, oltre al presidente, eliminando il riferimento al segretario generale.

Si tratta del secondo intervento normativo sulla disciplina del CNEL in pochi mesi. Infatti, già il decreto-legge 138/2011[144] (art. 17) aveva drasticamente ridotto il numero dei membri da 121 (più il presidente) a 70 (comprendendovi oltre al presidente anche il segretario generale, figura già prevista dalla legge 936 (art. 22) che però non lo comprendeva tra i membri del CNEL.

Il decreto-legge 138/2011 aveva anche previsto che la ripartizione tra categorie dei membri non fosse più stabilita per legge (come in precedenza), ma da un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, che avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

La lettera a) del comma in esame ripristina la ripartizione per legge dei membri del CNEL, prevedendo la seguente composizione:

§      10 esperti in materia economica, sociale e giuridica, dei quali 8 nominati dal Presidente della Repubblica e 2 proposti dal Presidente del Consiglio (nella versione delle legge antecedente il decreto-legge 138 gli esperti erano 12, dei quali 8 nominati dal Presidente della Repubblica e 4 proposti dal Presidente del Consiglio);

§      48 rappresentanti delle categorie produttive (erano 99) dei quali 22 (erano 44) rappresentanti dei lavoratori dipendenti con la specificazione, inserita in sede referente, che tre di questi sono in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, 9 (erano 18) rappresentanti dei lavoratori autonomi (la modifica apportata dalle Commissioni riunite V e VI espunge il riferimento ai rappresentanti delle professioni), 17 (erano 37) rappresentanti delle imprese;

Si segnala come la modifica intervenuta nel corso dell’iter parlamentare abbia rimosso anche l’indicazione relativa alla produzione “di beni e servizi” avuto riguardo ai rappresentanti delle categorie produttive in generale.

§      6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali 3 nominati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e 3 designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato (la correzione operata in sede referente ha nuovamente diminuito il dato numerico che, nella versione originaria del testo, era fissato in 10 la cui nomina era ripartita in 5 per ciascuno dei due organismi citati).

 

A seguito di una modifica introdotta nell’esame in sede referente, è stato, altresì, inserito un nuovo comma 2all’art. 2 della L. n. 936/1986, con il quale si prevede che l’Assemblea elegge due vice presidenti in un'unica votazione.

L’art. 2 della L. n.936/1986, come sostituito dall'art. 23, comma 8, lett. a) del D.L. n. 201/2011, prevede che siano i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi e quelli delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, a nominare fra loro, rispettivamente, tre vicepresidenti, uno per ciascuna delle categorie produttive, ed un vicepresidente, previsione confermata dall’’art. 23, nel testo antecedente alla modifica intervenuta in sede referente che, per l'appunto, opera un’ulteriore razionalizzazione di tali figure in seno al CNEL.

 

Le lettere b) e c)modificano, rispettivamente gli articoli 3 e 4 della legge 936 ridisciplinando la procedura di nomina dei componenti.

Il testo previgente (come modificato dal decreto-legge 138) prevedeva che i componenti fossero nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2 L. 936).

Il comma in esame ripristina in parte le procedure di nomina previste dalla legge 936 prima dell’intervento del decreto-legge 138 stabilendo che:

§      gli esperti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

§      i rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Nel testo previgente le procedure di nomina dei componenti del terzo settore erano contenute al comma 10 dell’articolo 4, il comma in esame trasferisce tale disposizione all’articolo 3 (prima disciplinante esclusivamente le procedure di nomina degli esperti) e di conseguenza abroga il comma 10 dell’articolo 4 e muta la rubrica dell’articolo 3 che diventa “Procedure di nomina dei componenti” (e non più “Procedura di nomina degli esperti”). Parimenti, viene modificata anche la rubrica dell’articolo 4 (“Procedure di nomina dei rappresentanti delle categorie produttive”) in “Procedure di nomina dei rappresentanti”, adeguandola al contenuto del’articolo 4 che, con una modifica apportata nel 2000, regola anche le procedure di nomina dei rappresentanti delle associazioni e non solo delle categorie produttive[145].

I successivi commi da 9 a 13 contengono una serie di disposizioni di carattere transitorio e finale.

In particolare si prevede che:

§      i componenti del CNEL sono nominati, secondo la nuova ripartizione di cui sopra, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Viene, dunque, derogata la disposizione che prevede la nomina degli esperti con semplice D.P.R. senza proposta del Governo (comma 9, primo periodo);

§      la riduzione entra in vigore subito: infatti, fino alla nomina dei nuovi componenti, restano confermati gli attuali componenti, ai quali però si applica la riduzione operata in base ai criteri di maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento (secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificità del settore rappresentato nell’ambito della categoria di riferimento) e in base al principio del pluralismo (comma 9, secondo e terzo periodo);

§      viene fissata la durata in carica dei nuovi componenti, coincidente con quella dell’attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010- 2015; pertanto in sede di prima applicazione i componenti resteranno in carica 3 anni e non 5, come stabilito in via ordinaria dall’articolo 7 della legge 936 (comma 10);

§      viene ribadito il carattere transitorio delle disposizione di cui sopra, prevedendo che alla procedura di nomina dei componenti alle successive scadenze (dal 2015), si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, della legge n. 936 del 1986 (comma 11);

§      viene soppresso l’articolo 17, comma 2, terzo periodo del citato decreto-legge 138/2011, che prevedeva che decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. che avrebbe dovuto fissare la nuova composizione del CNEL, sarebbero decaduti in membri in carica e si sarebbe provvede alla nomina dei nuovi membri (comma 12);

§      viene, infine, prevista la consueta clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dalle nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 13).

 


 

Articolo 23, commi 14-21
(Disposizioni in materia di province)

 


14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.

16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.

17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al comma 16.

18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.

19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia.

20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo periodo e al secondo periodo, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17.

20-bis. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non trovano applicazione per le province autonome di Trento e di Bolzano.

21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa.


 

 

I commi 14-21 dell’art. 23 dispongono in tema di funzioni, organi di governo e legislazione elettorale delle province, materia che, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p) della Costituzione e limitatamente a quelle fondamentali per ciò che riguarda le funzioni, è affidata alla competenza esclusiva della legge dello Stato.

Le funzioni delle province

Il comma 14, modificato in sede referente, prevede che spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni. Tale previsione è disposta con riferimento alle materie e ai limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Nel testo originario del decreto-legge sono affidate alle province le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento. La modifica apportata dalle Commissioni in sede referente ha espunto la connotazione “politica” delle funzioni provinciali, accogliendo una condizione espressa in tal senso dalla Commissione Affari costituzionali. Nel suo parere, reso il 7 dicembre 2011, la I Commissione ha giudicato “incongruo il riferimento alle funzioni di indirizzo politico delle province, considerato che ciò comporterebbe l'attribuzione di funzioni di indirizzo politico da parte di un ente di secondo livello rispetto ad un ente eletto dai cittadini”. Il riferimento è al comma 16 dell’articolo in esame che riforma le modalità di elezione del consiglio provinciale e presidente della provincia che sono eletti, rispettivamente, dai consigli comunali della provincia e dal consiglio provinciale (vedi oltre).

 

In tema di funzioni delle province occorre ricordare che, a livello costituzionale, l’art. 114, comma secondo, stabilisce che le Province, con i Comuni, le Città metropolitane e le Regioni, sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

Nella giurisprudenza costituzionale, che sottolinea la diversità dei poteri spettanti a Stato, regioni, province, comuni e città metropolitane, è stato precisato che alle province diverse da quelle autonome, come ai comuni e alle città metropolitane, non spettano potestà legislative.

Le province autonome di Trento e Bolzano sono menzionate nell’art. 116, comma secondo, e l’art. 117, comma quinto, ne indica specifiche competenze.

Con riferimento alle province delle Regioni a statuto speciale, occorre precisare che tali regioni hanno potestà legislativa in materia di autonomie locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia, “in armonia con la Costituzione, con i princìpi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali”. In particolare, ciascuno statuto di autonomia espressamente comprende l’“ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni” nell’elenco delle materie in cui la regione ha potestà legislativa primaria: così, per la regione Friuli-Venezia Giulia, la L.Cost. 1/1963, art. 4, e per la regione Sardegna la L.Cost. 3/1948, art. 3. Per la Regione siciliana l’art. 15 del R.D.Lgs. 455/1946 dispone la soppressione delle circoscrizioni provinciali vigenti al momento dell’entrata in vigore dello Statuto e dispone che “spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali”.

L’art. 118, secondo comma, stabilisce che le province, come i comuni e le città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.

L’art. 117, secondo comma, lett. p), attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di funzioni fondamentali delle province, oltre che dei comuni e delle città metropolitane.

 

La differente qualificazione delle funzioni non ha impedito a parte della dottrina di identificare le funzioni proprie con quelle fondamentali (quindi da determinare con legge statale), con individuazione uniforme a livello nazionale delle funzioni di base.

 

A livello di legislazione ordinaria l’art. 19 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) attribuisce alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei settori seguenti:

a)    difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

b)    tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c)    valorizzazione dei beni culturali;

d)    viabilità e trasporti;

e)    protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;

f)      caccia e pesca nelle acque interne;

g)    organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h)    servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i)      compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l)         raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

Lo stesso art. 19 TUEL stabilisce che la provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal TUEL per la gestione dei servizi pubblici locali.

 

L’art. 20 del TUEL riconduce poi alle funzioni di programmazione della provincia le seguenti attività:

a)    raccogliere e coordinare le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

b)    concorrere alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c)    formulare e adottare, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuovere il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

 

Inoltre, la provincia, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio.

In particolare, tale piano indica:

a)    le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b)    la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c)    le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d)    le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

 

Occorre precisare che le richiamate disposizioni del TUEL non esauriscono le funzioni delle province alle quali vanno ascritte anche quelle conferite dalle leggi regionali e statali.

 

II dettato costituzionale in materia di funzioni fondamentali è stato oggetto di più di un tentativo di attuazione.

Tale attuazione, infatti, è stata tentata una prima volta con la legge n. 131 del 2003[146] che recava la delega, mai esercitata, per l’individuazione delle “funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento” (art. 2).

In questa legislatura, è stato presentato alla Camera dei deputati, il 13 gennaio 2010, un disegno di legge (AC 3118) dal titolo “Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati”, approvato in prima lettura alla Camera il 30 giugno 2010 e trasmesso al Senato (AS 2259) ove è tuttora all’esame della 1ª Commissione Affari costituzionali.

L’art. 3 dell’AS 2259 prevede che “ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, le funzioni fondamentali delle province sono:

a)    la normazione sull’organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;

b)    la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;

c)    l’organizzazione generale dell’amministrazione e la gestione del personale; d) la gestione finanziaria e contabile;

d)    il controllo interno;

e)    l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale;

f)      la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza e la polizia locale;

g)    la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;

h)    la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

l)      nell’ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile, l’attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d’emergenza in materia; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l’attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;

m)  la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e di controllo;

n)    la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio;

o)    la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;

p)     la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

q)    la programmazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l’edilizia scolastica, relativi all’istruzione secondaria di secondo grado;

r)      la programmazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l’impiego;

s)    la programmazione, l’organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale in ambito provinciale, compatibilmente con la legislazione regionale;

t)      la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale.

 

La determinazione delle funzioni fondamentali degli enti locali risulta rilevante ai fini del federalismo fiscale.

Infatti, l’art. 119, comma quarto, Cost. stabilisce che le risorse degli enti locali (e delle regioni) – ossia tributi ed entrate proprie, compartecipazioni al gettito erariale e fondo perequativo - devono consentire il finanziamento integrale delle “funzioni pubbliche loro attribuite”. L’individuazione di tali funzioni appare, pertanto, un passaggio necessario per la valutazione dell’entità delle risorse finanziarie da attribuire alle autonomie locali.

L’importanza dell’individuazione delle funzioni territoriali è confermata dalla legge n. 42 del 2009, sul federalismo fiscale di attuazione dell’art. 119 Cost. Tale legge, nell’indicare i princìpi e i criteri direttivi della delega relativa al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, prevede una classificazione delle spese degli enti locali ripartite in:

-        spese riconducibili alle funzioni fondamentali individuate dalla legislazione statale;

-        spese relative alle altre funzioni;

-        spese finanziate con contributi speciali.

In particolare, la legge n. 42 prevede l’integrale finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, la cui individuazione è rinviata alla legislazione statale di attuazione dell’articolo 117, comma secondo, lett. p), mediante tributi propri, compartecipazioni e addizionali ai tributi erariali e regionali e fondo perequativo, che andranno a sostituire integralmente i trasferimenti statali. La garanzia del finanziamento integrale delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni da esse eventualmente implicate deve avvenire con modalità definite in base al “fabbisogno standard”, modalità che consente di superare il vigente criterio di finanziamento, basato sulla spesa storica (art. 11, co. 1, lett. b)).

La fase transitoria, riconducibile ad un periodo di cinque anni per consentire il superamento definitivo del criterio della spesa storica, è disciplinata dall’art. 21 della legge sul federalismo che contiene principi e criteri direttivi per l’attuazione con decreti legislativi da parte del governo. In particolare, l’art. 21, co. 1, lett. e), dispone che, fin tanto che non saranno in vigore le disposizioni concernenti le funzioni fondamentali, il finanziamento delle spese degli enti locali avviene sulla base di alcuni specifici criteri. In particolare:

§      il fabbisogno delle funzioni di comuni e province viene finanziato assumendo l’ipotesi che l’80 per cento delle spese sia considerato come riconducibile alle funzioni fondamentali e che il residuo 20 per cento si riferisca alle funzioni non fondamentali (punto 1);

§      l’80 per cento delle spese di comuni e province (cioè quelle di cui al punto 1), afferenti alle funzioni fondamentali, viene finanziato per mezzo delle entrate derivanti dall’autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il residuo 20 per cento delle spese di cui al punto 1, relative alle altre funzioni, è finanziato per mezzo delle entrate derivanti dall’autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo (punto 2).

§      a tal fine, il punto 3 prevede che venga preso a riferimento l’ultimo bilancio degli enti locali certificato a rendiconto, disponibile alla data di predisposizione degli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega.

 

Successivamente, l’articolo 3 del D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (Determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province) considera, in via transitoria, quali funzioni fondamentali dei comuni e delle province le funzioni già individuate in via provvisoria come tali dall’articolo 21, commi 3 e 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, che recano, rispettivamente, per i comuni e per le province, un elenco provvisorio delle funzioni fondamentali da finanziare integralmente sulla base del fabbisogno standard, ai sensi del comma 2.

Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare provvisoriamente quali funzioni fondamentali sono:

§      funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge in esame;

§      funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

§      funzioni nel campo dei trasporti;

§      funzioni riguardanti la gestione del territorio;

§      funzioni nel campo della tutela ambientale;

§      funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

Rispetto alle funzioni individuate dal D.P.R. n. 194/1996 non risultano dunque comprese le funzioni relative ai seguenti ambiti: cultura e beni culturali; settore turistico, sportivo e ricreativo; settore sociale; sviluppo economico, relativamente ai servizi per l’agricoltura e per l’industria, il commercio e l’artigianato.

I decreti legislativi prevedono altresì che l'elenco provvisorio delle funzioni possa essere adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata (comma 5).

 

Nel corso della legislatura sono stati presentati progetti di legge recanti interventi di razionalizzazione sulle province, riconducibili a due distinti orientamenti, uno di soppressione delle province, l’altro di regionalizzazione delle stesse.

Quanto al primo orientamento, il 19 maggio 2009 la Commissione affari costituzionali della Camera ha avviato l’esame di sei proposte di legge di modifica costituzionale (A.C. 1990 e abbinate) intese a sopprimere l’ente Provincia, espungendolo dall’ordinamento territoriale della Repubblica.

Le sei proposte, tutte di iniziativa parlamentare, modificano vari articoli della Costituzione sopprimendo in essi i riferimenti alla provincia. Due di esse (A.C. 2010 e A.C. 2264) apportano analoghe modifiche agli statuti speciali di tre regioni (Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia). Nessuna, peraltro, modifica la condizione delle province autonome di Trento e di Bolzano (quanto alla Valle d'Aosta, in essa non esiste un’amministrazione provinciale e la regione svolge anche i compiti della provincia).

Tutte le proposte recano, in appositi articoli, disposizioni transitorie o di attuazione di diversa formulazione e ampiezza. Una di esse (A.C. 2264) destina le risorse finanziarie che si renderanno disponibili a seguito della soppressione delle province al finanziamento di iniziative per promuovere l’occupazione giovanile.

A seguito dell'iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione (8 ottobre 2009) ha conferito al relatore il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea (A.C. 1990-A, presentata dai deputati Donadi ed altri). Nella seduta del 13 ottobre 2009, l'Assemblea ha approvato una questione sospensiva: la discussione del provvedimento è stata conseguentemente rinviata fino alla presentazione e all'esame del disegno di legge del Governo sulla Carta delle autonomie locali. Nella successiva seduta del 18 gennaio 2011, l'Assemblea ha deliberato un nuovo rinvio in Commissione delle proposte di legge costituzionali n. 1990 e abbinate (n. 1989 e n. 2264), sulla base delle stesse richieste della Commissione di valutare meglio gli emendamenti presentati al fine di verificare la possibilità di addivenire a una riorganizzazione del sistema delle province che, senza sopprimerle, ne ridimensioni l'ambito e, al limite, ne riduca il numero. I lavori della Commissione hanno consentito di abbinare un'ulteriore proposta (A.C. 2579) e di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge costituzionale n. 1990 (25 gennaio 2011); sugli emendamenti si è svolto un approfondimento preliminare in comitato ristretto, che non ha tuttavia concluso i propri lavori a seguito di una ulteriore iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Dopo che il 25 maggio 2011 la Commissione aveva concluso l'esame conferendo al relatore il mandato a riferire in senso contrario sul provvedimento, l'Assemblea della Camera lo ha respinto il 5 luglio 2011.

 

Quanto alla "regionalizzazione" delle province, pochi giorni dopo che l'Assemblea della Camera aveva respinto la proposta di legge di soppressione delle province, la I Commissione Affari costituzionali inizia l'esame di alcune proposte di legge costituzionale (A.C. 1242, 4439, 4493 e 4499) che trasferiscono dallo Stato alle regioni la competenza in materia di istituzione di nuove province e di mutamento dei confini delle province esistenti.

A tal fine le proposte A.C. 1242, 4439, 4493 modificano il primo comma dell’art. 133 Cost. che prevede una riserva di legge statale in materia di istituzione di province, mentre l’A.C. 4499 dispone la competenza regionale nel secondo comma dell’art. 114 Cost., e, conseguentemente, abroga il primo comma dell’art. 133 Cost.

Ad esclusione della pdl A.C. 1242, le proposte in esame intervengono anche sulla disciplina delle città metropolitane, stabilendo che la loro costituzione comporti la soppressione delle province nel medesimo territorio.

 

Con successiva legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, sono stabiliti la materia e i limiti entro i quali si dispiega la suddetta funzione. Pertanto, essa è espressamente esclusa dal comma 18 da quelle funzioni, già conferite alle province dalla normativa vigente, che lo Stato e le Regioni, ciascuno per quanto di competenza, devono trasferire, con propria legge, ai Comuni entro il 31 dicembre 2012. Il termine originariamente fissato dal decreto-legge (30 aprile 2012) è stato così posticipato nel corso dell’esame in sede referente.

L’obbligo di trasferimento ai comuni delle funzioni finora già conferite trova un solo limite, conforme alle previsioni del primo comma dell’art. 118 Cost., costituito dall’esigenza di assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, a garanzia del quale possono essere “acquisite” dalle Regioni. Si valuti l’opportunità di riformulare la clausola che dispone l’“acquisizione” in quanto, da un punto di vista sostanziale, essa non potrebbe indicare un tertium genus rispetto al trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni o al mantenimento di funzioni in capo alle regioni stesse.

Il decorso del termine del 31 dicembre 2012 in mancanza di trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni comporta un intervento statale di sostituzione normativa, con legge dello Stato, con il procedimento previsto dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il richiamo a tale disposizione dovrebbe riguardare solo le previsioni compatibili sia con il termine già fissato per l’adempimento da parte delle regioni sia con la previsione dello strumento della legge a fini di sostituzione.

L’art. 8 della legge 131/2003 prevede, al comma 1, che, nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

 

Il comma 19 stabilisce che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell’ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l’operatività degli organi della provincia.

Gli organi delle province

I commi 15, 16 e 17 ridisegnano gli organi della provincia, senza peraltro delineare la forma di governo dell’ente, e le relative modalità di elezione, riducendone il novero al consiglio provinciale e al presidente della provincia, con eliminazione delle giunte.

Sia il consiglio provinciale che il presidente della provincia sono configurati - a differenza degli altri enti indicati dall’art. 114 Cost. - come organi ad elezione indiretta, eletto il primo dagli organi elettivi dei comuni ricadenti nel territorio della provincia e il secondo dal consiglio provinciale stesso tra i suoi componenti.

Tali organi durano in carica cinque anni e le modalità di elezione del consiglio provinciale, composto da non più di dieci membri, e del presidente della provincia (come specificato da una modifica apportata dalle Commissioni V e VI in sede referente)[147] sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012, termine così fissato nel corso del’esame in sede referente (il testo originario del decreto-legge stabilisce il termine al 30 aprile 2012).

Il comma 20 nel testo vigente rinvia alla legge statale la determinazione del termine decorso il quale gli organi in carica delle Province decadono. Nel corso dell’esame in sede referente tale norma è stata sostituita da una disciplina transitoria, diversificata per gli organi provinciali che vanno in scadenza prima del 31 dicembre 2012 (termine ultimo per l’adozione della nuova legge elettorale) e per quelli che devono essere rinnovati successivamente.

Per i primi, per i quali si dovrebbe procedere all’indizione delle elezioni nella primavera 2012, si applica, fino al 31 marzo 2013, l’articolo 141 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) che prevede lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario, dopodiché si procede alle elezioni con le nuove disposizioni.

 

L’articolo 141 TUEL prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, possa essere disposto lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, in alcuni casi tassativamente indicati dalla legge, quali violazione della Costituzione o della legge, gravi motivi di ordine pubblico, impedimento o dimissioni del sindaco o del presidente della provincia, dimissioni della maggioranza dei consiglieri ecc.

Ad eccezione dei casi di impedimento, rimozione, decadenza e decesso del sindaco o del presidente della provincia, il decreto di scioglimento reca contestualmente la nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitogli dal decreto stesso (art. 141, comma 3).

Affatto diversa, l’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa, disciplinata dall’articolo 143 TUEL.

 

La necessità di introdurre una norma transitoria per gli organi provinciali che dovranno essere rinnovati nel 2012 per scadenza naturale (Vicenza, Ancona, Ragusa, Como, Belluno, Genova e La Spezia) o per altre cause, è stata esplicitata dalla Commissione affari costituzionali nel proprio parere, in quanto, qualora la legge statale non fosse intervenuta prima della loro scadenza e della conseguente indizione di nuove elezioni, si sarebbe proceduto a un rinnovo del tutto temporaneo.

 

Gli organi provinciali che vanno in scadenza dopo il 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale e vengono rinnovati secondo le nuove regole.

La forma di governo provinciale vigente nelle regioni a statuto ordinario

Come sopra precisato, l’art. 117, co. 2, lett. p), della Costituzione ricomprende tra le competenze legislative esclusive dello Stato quelle della legislazione elettorale e degli organi di governo di comuni, province e città metropolitane.

La disciplina della forma di governo dei comuni e delle province è stata modificata in maniera incisiva con la legge n. 81 del 1993, che ha introdotto l’elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia. La relativa disciplina è confluita nel testo unico sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000).

 

Gli organi di governo della provincia sono: il presidente della provincia, il consiglio, organo rappresentativo eletto dalla collettività provinciale e la giunta, organo esecutivo (art. 36, comma 2, TUEL).

Il presidente della provincia è eletto a suffragio diretto, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Questi provvede alla scelta degli assessori e può disporne la revoca. A ciascun assessore è assegnato uno specifico settore di attività.

La composizione del consiglio provinciale è variabile e dipende dall’ampiezza demografica della provincia (art. 37 TUEL).

Attualmente i consigli provinciali sono composti dal presidente della provincia e:

-        da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

-        da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

-        da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

-        da 24 membri nelle altre province.

 

Il numero dei consiglieri provinciali è stato ridotto del 20%, con arrotondamento dell’entità della riduzione all’unità superiore, ad opera della legge 191/2009[148] (art. 2, comma 184, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 2/2010)[149]. Ai fini della riduzione è escluso dal computo il presidente della provincia. La riduzione si applica a decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia della data del medesimo rinnovo.

Inoltre, il decreto-legge 138/2011 (art. 15)[150] ha stabilito un’altra riduzione pari alla metà (con arrotondamento all'unità superiore) sia del numero dei consiglieri provinciali, sia di quello degli assessori provinciali. Anche questa riduzione si applica a tali organi a decorrere dal primo loro rinnovo.

 

Il numero degli assessori è stabilito dallo statuto in relazione a quello dei consiglieri. Ai sensi del testo unico, la Giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il presidente della provincia, e comunque non superiore a 12 unità (art. 47 TUEL). Il limite massimo di assessori, in precedenza pari a 16 unità è stato ridotto a 12 dalla legge 244/2007 (art. 2, comma 23)[151]. Il numero degli assessori è stato ulteriormente rideterminato in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all’unità superiore, sempre computando il presidente della provincia, dalla citata legge 191/2009 (art. 2, comma 185, come modificato dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 2/2010).

Il nuovo limite, come stabilito dall’art. 2, comma 1, del citato D.L. 2/2010, si applica a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Si ricorda, inoltre, che il citato decreto-legge 138/2011 (art. 15), ha stabilito un’altra riduzione pari alla metà (con arrotondamento all'unità superiore), oltre che del numero dei consiglieri provinciali, anche di quello degli assessori provinciali. Anche questa riduzione si applica a tali organi a decorrere dal primo loro rinnovo.

 

Il presidente della provincia ed il consiglio provinciale sono eletti contestualmente con sistema misto a doppio turno in base a liste formate da gruppi di candidati nei collegi uninominali (artt. 74 e 75 TUEL).

Analogamente a quello per l’elezione dei sindaci, questa elezione collega un sistema proporzionale (quello per la elezione del consiglio) con l’elezione diretta dei presidenti di provincia. Alle liste collegate al candidato presidente vincente viene attribuito (se necessario) un premio di maggioranza che garantisce a tali liste di raggiungere comunque il 60 % dei seggi del consiglio.

Peculiarità del sistema per l’elezione del consiglio provinciale è quella di svolgersi formalmente nell’ambito di collegi uninominali. Il territorio della provincia è diviso in tanti collegi uninominali quanti sono i seggi assegnati alla provincia in ragione della popolazione residente. Le candidature al consiglio si presentano infatti nell’ambito di collegi uninominali definiti all’interno del territorio provinciale. Tuttavia i seggi sono attribuiti proporzionalmente in ambito provinciale con il metodo dei divisori d’Hondt sulla base dei voti ottenuti nell’intero territorio provinciale dai gruppi di candidati uninominali tra loro collegati.

Il consiglio può votare la sfiducia alla giunta. Alla approvazione della mozione di sfiducia consegue non solo la cessazione dalla carica del presidente della giunta provinciale e della sua giunta, ma anche lo scioglimento del consiglio stesso.

Il consiglio si configura, in linea di principio, quale organo deputato all’adozione degli indirizzi e alla effettuazione dei controlli, mentre la giunta è incaricata del governo dell’ente locale in attuazione di quegli indirizzi. Oltre alle funzioni di indirizzo, il consiglio esercita anche compiti normativi e programmatici, assume le decisioni fondamentali inerenti l’ordinamento dell’ente e approva i bilanci.

 

In sede referente è stato introdotto il comma 20-bis che fa salve le competenze statutarie in materia di province delle regioni a statuto speciale, fermo restando l’obbligo per quest’ultime di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame (entro il 6 giugno 2012).

Un’altra modifica ha escluso dall’ambito di applicazione delle disposizioni le province autonome di Trento e Bolzano.

Si ricorda che la Commissione Affari costituzionali ha condizionato il proprio parere favorevole all’introduzione di una “clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, alla luce delle disposizioni costituzionali in materia e dell'autonomia statutaria propria delle regioni a statuto speciale nella quale rientra la competenza in tema di ordinamento degli enti locali”.

 

Il comma 21 prevede che i comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l’esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l’invarianza della spesa.

 

L’unione di comuni costituisce una delle forme per l’esercizio associato di funzioni prevista dall’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Infatti il TUEL prevede anche altre forme per l’esercizio associato di funzioni: la convenzione (art. 30), l’accordo di programma (art. 34) e il consorzio (art. 31).

 

Sulla materia è recentemente intervenuto l’articolo 16 del D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, che ha previsto, per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali, l’obbligatorio esercizio in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi spettanti a legislazione vigente dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, attraverso lo strumento dell’unione dei comuni dettandone una specifica disciplina derogatoria dell’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

 

Appare pertanto opportuno approfondire: se la disposizione del comma 21 sostituisca la disciplina introdotta con il citato articolo 16 del d.l. 138/2011 anche per il profilo dell’obbligatorietà per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti; se le unioni richiamate da tale comma siano riconducibili al citato art. 32 TUEL; la natura degli “organi di raccordo” e se anch’essa vada definita in relazione a quanto già previsto dal TUEL.


 

Articolo 23, comma 22
(Gratuità delle cariche elettive di enti territoriali
non previsti dalla Costituzione)

 

22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza con esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

 

 

L’articolo 23, comma 22, modificato nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può dare luogo ad alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

Gli enti territoriali previsti dalla Costituzione sono quelli che compongo la Repubblica e che sono indicati all’art. 114 Cost., e cioè i comuni, le città metropolitane, le regioni e lo Stato.

La norma in esame, prevede appunto che le cariche elettive in enti territoriali diversi da questi non possono essere remunerate, ma sono esercitate a titolo onorifico.

Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta una deroga nei confronti dei comuni di cui all’articolo 2, comma 186, della legge finanziaria 2010.

 

L’articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede per i comuni l’obbligo di adottare alcune misure consequenziali alla riduzione del contributo ordinario disposta dal comma 183 del medesimo articolo 2.

In particolare, la lettera b) prevede l’obbligo, per i comuni, di procedere alla soppressione delle circoscrizioni comunali, di cui all’articolo 17 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) ad eccezione dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

 

La deroga, pertanto, si riferisce alle circoscrizioni di decentramento comunale dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, per le quali non si applicano le disposizioni del comma in esame.

La esclusione dovrebbe riguardare solamente i presidenti delle circoscrizioni che ai sensi dell’art. 82, comma 1, del testo unico enti locali percepiscono una indennità legata alla loro carica, mentre, ai sensi del successivo comma 2, nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane (peraltro quest’ultime non ancora istituite).

 

Si osserva che comunque non appare chiara la platea dei destinatari del divieto di retribuzione, poiché gli amministratori delle comunità montane e delle unioni di comuni (anch’essi, come le circoscrizioni, enti territoriali non previsti dalla Costituzione) non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

Infatti, l’art. 5, co. 7, del D.L. 78/2010, da un lato, vieta di attribuire emolumenti in qualsiasi forma (compresi retribuzioni, gettoni, o indennità) agli amministratori di comunità montane e unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche; dall’altro, prevede la riduzione delle indennità di sindaci, presidenti di provincia, assessori ed altri amministratori locali secondo fasce parametrali rapportate inversamente al fattore demografico.

 

In particolare, la disposizione citata prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno, gli importi delle indennità siano ridotte, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari a:

-        il 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti;

-        il 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti;

-        il 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province.

Sono esclusi dall'applicazione della disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti.


 

Articolo 23-bis
(Compensi per gli amministratori con deleghe delle Società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze)

 


1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia è determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. L'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate.

2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.

3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i consigli di amministrazione delle società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1 del presente articolo, non possono superare il limite massimo indicato per la società controllante dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1 e devono in ogni caso attenersi ai medesimi princìpi di oggettività e trasparenza.

5. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.


 

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotto l’articolo 23-bis, il quale reca norme in materia di compensi per gli amministratori rivestiti di particolari cariche nelle società partecipate dal Ministero dell’economia e finanze.

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze saranno classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi.

Per società direttamente controllate il comma intende quelle ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile e dunque le società in cui si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

 

Ai sensi dei comma 1 e 5, la classificazione per fasce avverrà con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e da sottoporre alla registrazione della Corte dei Conti.

 

Ai sensi del comma 1, per ciascuna fascia sarà determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione delle società direttamente controllate dal MEF dovranno fare riferimento, per la determinazione secondo criteri oggettivi e trasparenti, degli emolumenti da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

L’articolo 2389 c.c. disciplina, infatti, i compensi degli amministratori delle società[152]. In particolare, il terzo comma dell’articolo prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale[153].

 

Si ricorda che la disciplina vigente prevede specifiche norme in merito alla possibilità, per le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni statali, di attribuire e di remunerare deleghe operative agli amministratori.

In particolare – ai sensi dell’articolo 3, comma 12 della legge n. 244/2007, come sostituito dalla legge n. 69/2009 e modificato dal D.L. n. 78/2009[154] - per le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni statali:

§       l’organo di amministrazione - previa delibera dell’assemblea dei soci - può attribuire deleghe operative al presidente sulle materie delegabili. In tal caso ne fissa in contenuto e compenso ai sensi dell'articolo 2389, comma 3 c.c.(articolo 3, comma 12, lettera b), legge n. 244/2007);

§       la carica di vice presidente è soppressa, ovvero lo statuto deve specificare che essa permane solo in modo da individuare il sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza compensi aggiuntivi (articolo 3, comma 12, lettera c), legge n. 244/2007);

§       l’organo di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un solo componente, al quale, unitamente al presidente, nell’ipotesi in cui ad esso siano state attribuite deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi ai sensi del citato articolo 2389, comma 3 cc.(articolo 3, comma 12, lettera d), legge n. 244/2007);

§       l’organo di amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell’organo, senza compensi aggiuntivi (articolo 3, comma 12, lettera e), legge n. 244/2007).

 

Ai sensi del comma 1, l’individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi effettuate da primarie istituzioni specializzate.

E’ inoltre fatto salvo quanto previstodall’articolo 19, comma 6, del D.L. n. 78/2009[155], il quale reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2497, primo comma, del codice civile, relativo alla responsabilità degli enti o società che, esercitando attività di direzione e coordinamento di altre società, agiscono in violazione dei principi di corretta gestione societaria[156].

La citata norma di interpretazione autentica stabilisce, in particolare, per enti si intendono soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

 

Il limite ai compensi opera anche per le società non quotate controllate dalle società direttamente controllate dal MEF.

Ai sensi del comma 4, i Consigli di amministrazione di tali società nella determinazione degli emolumenti da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche non potranno infatti superare il limite massimo, sancito nel decreto ministeriale, per le società controllanti ed in ogni caso dovranno attenersi ai medesimi principi di oggettività e trasparenza.

 

Il comma 3 prevede specificamente che gli emolumenti agli amministratori investiti di particolari cariche potranno includere una componente variabile che non potrà risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa.

Tale componente variabile dovrà essere corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal Consiglio di amministrazione.

L’assemblea è tenuta a verificare il raggiungimento dei predetti obiettivi.

 

Il comma 2 prevede la rideterminazione, almeno ogni tre anni, delle fasce di classificazione e dell’importo massimo dei relativi compensi.

La rideterminazione avviene con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

Con riferimento al comma 2, si osserva che per il decreto di rideterminazione delle classi e dei relativi compensi massimi, non si prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti, né la registrazione da parte della Corte dei Conti. Essi infatti sono previsti solo per il decreto di cui al comma 1.

 

La disciplina dettata dall’articolo in esame si intreccia con quella, attualmente vigente, e in parte già sopra commentata, relativa ai limiti ai limiti al numero e ai compensi e degli amministratori di società non quotate partecipate da amministrazioni statali.

Pertanto, sebbene l’articolo non operi un richiamo alle disposizioni vigenti, la fissazione dei compensi massimi che avverrà, ai sensi dell’articolo in esame, con successivo decreto ministeriale, dovrà comunque tener conto dei “tetti” già in generale fissati dalla normativa vigente.

 

Si ricorda, in proposito, che– ai sensi del già citato articolo 3, commi 12 e 16, legge n. 244/2007, come sostituito dalla legge n. 69/2009 e modificato dal D.L. n. 78/2009[157] - per le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazionistatali:

-        il numero massimo dei componenti gli organi di amministrazione è ridotto a cinque o sette: cinque, se lo statuto prevedeva (alla data del 1 gennaio 2008) un numero massimo di componenti superiore; sette, se lo statuto prevedeva (alla stessa data) un numero massimo di componenti superiore[158];

-        per le società già operanti (alla data del 1 gennaio 2008), è stata operata una riduzione dei compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo del 25 per centorispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell’organo di amministrazione (articolo 3, comma 12, lettera a), ultimo periodo, legge n. 244/2007);

Tra i vincoli ai compensi, il più rilevante è il “tetto” al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzionistabilito dall’art. 3, comma 44, legge n. 244/2007). Con riferimento alle società, tale limite si applica al trattamento economico onnicomprensivo:

-        che le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate conferiscono a soggetti con i quali essi hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo;

-        dei presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo delle società non quotate.

Il trattamento economico non può essere superiore a quello del primo presidente di Corte di Cassazione[159].

La deroga al tetto vi può essere solo per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Inoltre, le società sono obbligate a comunicarlo preventivamente alla Corte dei conti.

Vi sono poi obblighi di trasparenza: nessun atto che comporta la corresponsione di una retribuzione può essere attuato, se non viene previamente reso noto, con l’indicazione dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web della società, nonché deve essere comunicato al Governo e al Parlamento (art. 3, comma 44, legge n. 244/2007).

Il regolamento governativo attuativo della suddetta disciplina è stato adottato con D.P.R. n. 195 del 5 ottobre 2010.

Inoltre, per ciò che concerne i compensi degli amministratori delle società partecipate dal MEF, vige lo specifico divieto di inserire clausole nel rapporto contrattuale di amministrazione, che prevedano per gli amministratori, al momento della cessazione dell'incarico, benefici economici superiori ad una annualità di indennità (art. 1, comma 466 legge n. 296/2006, modificato dall’articolo 3, comma 51, della legge n. 244/2007) .

Da ultimo, nel corso del 2010, sono state introdotte misure che impongono ulteriori e più stringenti vincoli ai compensi degli organi sociali delle seguenti tipologie di società non quotate:

-        società pubbliche inserite nel conto economico della pubblica amministrazione;

-        società interamente possedute (alla data del 31 maggio 2010) dalle pubbliche amministrazioni.

Per tali società, il compenso dei consiglieri d’amministrazione e dei sindaci è ridotto del 10 per cento. La riduzione di applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio (articolo 6, comma 6 del decreto legge n. 78/2010[160]).


 

Articolo 23-ter
(
Disposizioni in materia di trattamenti economici)

 


1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1, possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.


 

 

L’articolo 23-ter è stato introdotto nel corso dell’esame in sede referente.

 

La disposizione prevede, al comma 1, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia definito il trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di un parametro massimo.

In particolare, la disposizione riguarda chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, compreso il c.d. personale non contrattualizzato.

Per pubbliche amministrazioni si intendono quelle indicate all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 e viene specificato che tra queste rientrano nel campo di applicazione della norma soltanto quelle statali; il personale non contrattualizzato trova invece riferimento normativo nell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

 

Ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, citato nella norma, per amministrazioni pubbliche si intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

 

Il personale non contrattualizzato (di cui all’articolo 3 del D.lgs. 165/2001) è costituito, tra le altre, dalle seguenti categorie:

-        magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato;

-        personale militare e Forze di polizia di Stato;

-        personale della carriera diplomatica;

-        personale della carriera prefettizia;

-        personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

-        personale della carriera dirigenziale penitenziaria;

-        professori e ricercatori universitari.

 

Viene specificato che il trattamento economico deve essere considerato onnicomprensivo, e dunque comprende le somme erogate dal medesimo o da diversi organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi.

Il decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, dovrà dunque definire, in relazione alle diverse funzioni svolte, tanto nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente quanto di rapporti di lavoro autonomo, il trattamento economico erogabile, utilizzando come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione.

 

Attualmente il tetto massimo delle retribuzioni è fissato dall’articolo 3, commi 43-53-bis, della legge finanziaria per il 2008 che, analogamente alla disposizione in esame, individua il limite nel trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione. Tra le innovazioni principali del comma in esame, rispetto alla disciplina vigente, si segnala il riferimento al trattamento economico complessivo, mentre la norma vigente, pur avendo ad oggetto il trattamento economico complessivo, esclude la retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l’amministrazione di appartenenza, nonché il trattamento di pensione, dal computo che concorre alla definizione del limite (comma 52-bis introdotto dall’articolo 4-quater del decreto-legge 97/2008).

 

In relazione al limite massimo della retribuzione si riporta quanto chiarito nella direttiva del Presidente del consiglio del 16 marzo 2007: «Tale dato [la retribuzione del Primo presidente della Corte di cassazione] non è, di per sé, fisso, perché la retribuzione del singolo magistrato che rivesta la carica è determinata da fattori individuali di anzianità di carriera. Nel concetto è, poi, insito l'automatico adeguamento alla retribuzione percepita nel corso degli anni. Peraltro, una variabilità rapportata ai mutamenti del magistrato che ricopre la citata carica potrebbe comportare adeguamenti continui. Deve pertanto individuarsi il parametro con riferimento alla data di entrata in vigore della legge in esame e parametrare periodicamente tale riferimento agli adeguamenti periodici della retribuzione di quella carica»[161]. La stessa direttiva del 2007 individuava in 273.471,61 euro annui lordi la retribuzione dell’allora ultimo Presidente in carica; una successiva circolare del gennaio 2008[162] individuava in € 289.984,00 annui lordi tale retribuzione.

 

I commi da 43 a 53-bis dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 hanno introdotto disposizioni di contenimento delle retribuzioni e degli emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni e di società a partecipazione pubblica, attraverso la fissazione di tetti retributivi, accompagnate da specifici obblighi di pubblicità e di comunicazione. La disciplina ha sostituito il precedente regime introdotto dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 593) mantenendo la misura del tetto retributivo ivi previsto, pari al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione,ed estendendone il campo di applicazione[163].

La disciplina, di carattere generale, si riferisce al “trattamento economico onnicomprensivo[164] di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate[165], ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano. Sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, loro consorzi e associazioni.

Sono inoltre escluse dalla disposizione la Banca d’Italia “e le altre Autorità indipendenti”. Ad esse si applicano solo gli obblighi di pubblicità (cfr.oltre) per gli emolumenti superiori al limite fissato (art. 3, co. 44, ultimo periodo); Per tali soggetti la disciplina in ordine ai controlli sulla spesa, i modi di finanziamento, le retribuzioni e gli emolumenti, sarà prevista in una futura legge di riforma nel rispetto degli adempimenti previsti a livello comunitario (art. 3, co. 45, modificato dall’art. 42, co. 2, del D.L. 248/2007). Gli emolumenti corrisposti da tali organismi non possono comunque superare il doppio del trattamento retributivo del Primo presidente della Corte di Cassazione (art. 46)[166].

Sono invece esplicitamente inclusi nel novero dei soggetti cui si applica il predetto limite retributivo i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i presidenti e i componenti di collegi ed organi di governo e di controllo delle società non quotate e i dirigenti[167].

Per ciò che attiene all’ambito oggettivo, la legge finanziaria ha espressamente previsto che il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Si deve però trattare di contratti che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi (art. 2, comma 44, terzo periodo).

Sul punto è intervenuto il D.L. 248/2007[168], il quale ha specificato (art. 24, co. 4-bis) che ferma restando l'inapplicabilità del limite alle attività soggette a tariffe professionali, il tetto si applica ai contratti d'opera. L’applicazione a tali contratti decorre dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a definire, entro il 1° luglio 2008, le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse.

È prevista infine la possibilità di deroga al regime del tetto al trattamento economico, laddove ricorrano motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Per le amministrazioni statali le deroghe possono essere autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità (art. 3, co. 44).

Per le Amministrazioni dello Stato e, in via generale, in relazione ai soggetti cui non si applica il suddetto limite, non si può comunque superare il doppio del trattamento retributivo del Primo Presidente della Corte di cassazione.

Per ciò che attiene al regime di pubblicità e di comunicazione degli atti comportanti spesa per retribuzioni, viene sostanzialmente riprodotta la disciplina già contenuta nella legge finanziaria per il 2007. La comunicazione è condizione per l’attuazione dell’atto: esso deve essere preventivamente pubblicato sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo[169] , al Parlamento e alla Corte dei conti. Per le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa è specificamente previsto che esse siano rese note alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (art. 3, co. 50).

Il tetto retributivo non opera per i contratti di natura privatistica in corso alla data del 28 settembre 2007[170] i quali non possono in alcun caso essere prorogati[171] (art. 3, co. 48). Ai contratti in essere si applica invece il regime di pubblicità e trasparenza sopra menzionato (art. 3, co. 49). Con riferimento agli incarichi o rapporti di natura non privatistica il superamento del limite retributivo comporta un “rientro” graduale, mediante una decurtazione annuale del 25 per cento della parte eccedente[172].

Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve presentare alle Camere, entro il 30 settembre 2008, una relazione sull’attuazione della disciplina del tetto retributivo (art. 3, co. 52), mentre la Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni in oggetto in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio (art. 3, co. 53).

Il comma 52-bis introdotto dall’articolo 4-quater del decreto-legge 97/2008[173] dispone che la disciplina trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento di delegificazione adottato entro il 31 ottobre 2008 con D.P.R., ex art. 17, co. 2, della L. 400/1988, Il comma introduce i seguenti “criteri” per l’adozione del regolamento:

-        esclusione della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l’amministrazione di appartenenza, nonché del trattamento di pensione, dal computo che concorre alla definizione del limite;

-        non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d’opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile: quest’ultima disposizione si riferisce alla rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nelle società per azioni;

-        obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all’incarico medesimo;

-        obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all’amministrazione che conferisce l’incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;

-        individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della disciplina.

Il regolamento è stato adottato con il DPR 5 ottobre 2010, n. 195 che ha stabilito che il Ministro della giustizia, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunichi al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al ministro dell’economia e delle finanze l’ammontare del trattamento annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione (art. 4).

 

Il comma 2 individua un ulteriore parametro limite per le somme che possono essere corrisposte ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, che sianochiamati a svolgere funzioni direttive dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti.

In particolare, la disposizione prevede che questi soggetti - se conservano il trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza - non possano ricevere a titolo di retribuzione, indennità, o anche solo per il rimborso spese, più del 25% dell’ammontare complessivo del trattamento economico già percepito.

 

Il comma 3 precisa che, con lo stesso decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 1, potranno essere previste deroghe motivate al tetto delle retribuzioni per coloro che siano chiamati a ricoprire posizioni apicali nell’amministrazione. Il decreto potrà inoltre fissare un tetto massimo a titolo di rimborso spese.

 

Il comma 4 destina al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato le risorse derivanti dall’applicazione dei commi precedenti.


 

Articolo 24, comma 1
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)

 


1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti princìpi e criteri:

     a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;

     b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

     c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.


 

 

L’articolo 24 reca numerose e sostanziali modifiche alla normativa previdenziale vigente.

Ai sensi del comma 1, le disposizioni dell’articolo in esame hanno lo scopo di garantire il rispetto, nel tempo, dei vincoli di bilancio, della stabilità economico-finanziaria nonché di rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul P.I.L., sulla base dei seguenti principi e criteri:

a)   equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;

b)   flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

c)   adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;

d)   semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

 

In particolare dal 1° gennaio 2012:

§      si introduce il sistema di calcolo contributivo pro-rata per le quote di pensioni con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data, quindi anche per i lavoratori che possedevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 (comma 2);

§      si riconosce la certezza, attraverso un’apposita certificazione, dei diritti dei lavoratori che abbiano già raggiunto, al 31 dicembre 2011, i requisiti al pensionamento ai sensi della normativa previgente (comma 3);

§      si prevede che la pensione di vecchiaia possa conseguirsi all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dallo stesso articolo 24, disponendo altresì un incentivo al proseguimento dell'attività lavorativa attraverso una riparametrazione dei coefficienti di trasformazione, calcolati fino all'età di 70 anni (comma 4);

§      si sopprime il regime delle decorrenze (cd. finestre) annuali per i soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento per il pensionamento di vecchiaia ed il pensionamento anticipato (comma 5);

§      si attua una revisione complessiva del sistema pensionistico (commi 6 e 7), in particolare accelerando il processo di allineamento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti private da 1° gennaio 2018; nonché incrementando di un anno, dal 2018, il requisito anagrafico per l’accesso all’assegno sociale e ad altre provvidenze specifiche (comma 8). Allo stesso tempo, viene introdotto un limite anagrafico minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia tale da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021 (comma 9);

§      allo stesso tempo, si razionalizza la possibilità si accesso al pensionamento anticipato attraverso l’introduzione della pensione anticipata per i soggetti che accedano al trattamento pensionistico con età inferiori ai requisiti richiesti in precedenza esclusivamente con una specifica anzianità contributiva, prevedendo altresì la possibilità – per i soggetti con una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo - di accedere al pensionamento con un’età inferiore ai 62 anni ma con una riduzione dell’1% di tale quota, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni (comma 10). In particolare, per tali soggetti è prevista una riduzione percentuale della quota di pensione nel caso in cui questi ultimi accedano al pensionamento anticipato con un’età inferiore ai 63 anni (comma 11);

§      si prevede il coordinamento dell’aggiornamento con cadenza triennale dei requisiti anagrafici (e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva) per l’accesso ai trattamenti pensionistici anche al requisito contributivo della pensione anticipata (comma 12). Allo stesso tempo, si prevede che gli adeguamenti successivi a quello del 1° gennaio 2019 abbiano cadenza biennale (comma 13);

§      si dispongono specifiche esenzioni all’applicazione della nuova normativa per determinate categorie di lavoratori, nel limite di un contingente fissato in relazione a specifici tetti di spesa annui (comma 14), disponendo altresì il monitoraggio, da parte degli enti previdenziali, delle domande di pensione presentate dai lavoratori interessati al fine di garantire il rispetto dei citati tetti di spesa (comma 15);

§      la previsione di un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato, in possesso di specifici requisiti, consistente nell’accesso al pensionamento con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni (comma 15-bis)

§      l’estensione dei coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo per età fino a 70 anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 (comma 16).

§      alcune modifiche all’articolo 1 del D.lgs. 67/2011 che riducono il periodo transitorio per l’accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ferma la previsione dei commi 10 e 11dell’articolo 24 in tema di pensione anticipata(commi 17 e 17-bis);

§      l’adozione di un regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2012, per l’armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche con requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, compresi alcuni tipologie di lavoratori come quelli del settore minerario, il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, dei vigili del fuoco e relativi dirigenti e gli iscritti ai dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa (comma 18);

§      la facoltà,in materia di totalizzazione, per i soggetti interessati, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, ai fini del conseguimento di un'unica pensione(comma 19);

§      la conferma dell’applicazione degli istituti dell’esonero dal servizio, permanenza in servizio oltre i limiti di età, collocamento a riposo e risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici, con specifiche eccezioni per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla medesima data(comma 20);

§      l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetto Fondi, secondo un ammontare definito (comma 21);

§      l’aumento delle aliquote contributive pensionistiche, di finanziamento e di computo, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS nella misura dell’1,3% a partire dal 2012 e dello 0,45% per ogni anno successivo, fino a raggiungere il livellodel 24% (comma 22);

§      la rideterminazione delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS (comma 23);

§      l’adozione entro e non oltre il 31 marzo 2012, ai fini dell’equilibrio finanziario delle gestioni degli enti previdenziali di diritto privato dei professionisti, di misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni, sottoposte all’ all’approvazione dei Ministeri vigilanti, con specifiche sanzioni in assenza di tali provvedimenti (comma 24);

§      il riconoscimento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici solamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo INPS (comma 25);

§      l’estensione ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, delle tutele in materia di malattia e maternità (comma 26);

§      l’istituzionepresso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne (comma 27);

§      si riduce di 0,5 milioni di euro, per l’anno 2013, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 27-bis);

§      la costituzione di una specifica Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, incaricata di svolgere entro il 31 dicembre 2012 un’analisi supossibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico ed eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi (comma 28);

§      l’elaborazione, a cadenza annuale, da parte del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, assieme agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, di un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale, finalizzato anche a diffondere tra le giovani generazioni, la consapevolezza della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali (comma 29);

§      la promozione da parte del Governo, entro il 31 dicembre 2011, di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua (comma 30);

§      la disapplicazione, per la quota di alcune tipologie di indennità di fine rapporto previste nel T.U.I.R., di importo eccedente euro 1.000.000,00, del regime di tassazione separata e assoggettato alla formazione del reddito complessivo (comma 31);

§      l’incremento del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più elevati, previsto dall’articolo 18, comma 22-bis del D.L. 98/2011, fissandolo al 15% per la parte eccedente i 200.000 euro. Il contributo di solidarietà è pertanto rideterminato nel modo seguente: 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro; 10% per gli importi da 150.000 a 200.000 euro; 15% per gli importi oltre i 200.000 euro (comma 31-bis).


 

Articolo 24, comma 2
(Calcolo contributivo pro-rata)

 

2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

 

 

Il comma 2 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data, il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità secondo il metodo di calcolo contributivo (calcolo pro-rata).

 

Senza dubbio il fattore più qualificante della riforma in materia di previdenza obbligatorio nella L. 335/1995 fu l’introduzione del metodo di calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici, in luogo del metodo retributivo.

Il provvedimento, infatti, muovendo dalla constatazione che il metodo retributivo costituisse una fonte di iniquità del sistema, sia intergenerazionale, sia interna a ciascuna generazione di percettori , introdusse un nuovo metodo di calcolo dei trattamenti pensionistici, mediante il quale si ritengono perseguibili, a regime, entrambi gli obiettivi della sostenibilità finanziaria del sistema e della equità nei rendimenti corrisposti.

Differentemente da quest'ultimo, il metodo contributivo, come prefigurato nei commi da 6 a 16 dell'articolo 1 della L. 335/1995, mette in relazione vita contributiva e trattamento previdenziale di ciascun soggetto: ciò comporta che, a regime, il pensionato riceverà un trattamento commisurato a quanto ha accumulato nel suo periodo attivo. E' però importante sottolineare che il nuovo sistema contributivo si muove sempre all'interno di un ordinamento che funziona secondo il criterio della ripartizione: la pensione è sì commisurata alla storia contributiva del lavoratore, ma è comunque pagata dalle entrate contributive correnti del sistema, che resta a pieno titolo un sistema pensionistico pubblico. Può dunque parlarsi di un sistema contributivo che funziona all'interno di un quadro ripartitorio pubblico.

 

La totale diversità del nuovo metodo impose una sua introduzione graduale, delineata dai commi 12 e 13 dell'articolo 1, che in sostanza stabilirono una tripartizione del sistema di computo delle pensioni. In particolare:

-        per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996 (c.d. neo-assunti) la pensione sarebbe stata calcolata interamente con il metodo contributivo;

-        per i lavoratori con una anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione sarebbe stata calcolata con il metodo del "pro-rata", cioè dalla somma di una quota, corrispondente alle anzianità anteriori al 31 dicembre 1995, determinata, (con riferimento alla data di decorrenza della pensione), con il metodo retributivo previgente alla predetta data e di una quota, corrispondente alle ulteriori anzianità contributive, calcolata con il sistema contributivo;

-        per i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità, la pensione sarebbe stata liquidata interamente secondo il sistema retributivo.

Negli ultimi due casi, fu prevista l'eventualità di liquidare il trattamento esclusivamente con le regole contributive, in conseguenza dell'esercizio della facoltà di opzione prevista dal comma 23 dell'articolo 1 della L. 335, ai sensi del quale i lavoratori interessati potevano optare per l'integrale liquidazione della pensione con il metodo contributivo, se in possesso di una anzianità contributiva pari almeno a 15 anni, di cui almeno 5 nel nuovo sistema contributivo (cioè a partire dal 1° gennaio 2001, iniziando il nuovo sistema dal 1° gennaio 1996).

Il secondo elemento innovatore, strettamente dipendente dalla scelta del metodo contributivo, è costituito dal meccanismo di funzionamento del metodo medesimo, incentrato sulla capitalizzazione dei contributi versati[174]. In particolare, la capitalizzazione è effettuata secondo un indicatore oggettivo, costituito, secondo quanto puntualmente specifica l'articolo 1, comma 9, della L. 335, dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata con riferimento al quinquennio di ciascun anno da rivalutare. L'accumulo contributivo così capitalizzato dà luogo al "montante contributivo": quest'ultimo, rapportato ai divisori (cd. coefficienti di trasformazione[175]) previsti dalla Tabella A allegata alla legge (e che sono anch'essi costituiti secondo un criterio oggettivo, rapportato alla speranza di vita del pensionato viene moltiplicato per i coefficienti di trasformazione), dando come prodotto l'ammontare della rendita pensionistica di ciascuno.

Si ricorda che, nell’ambito del sistema contributivo di calcolo della pensione, il coefficiente di trasformazione è il valore al quale si moltiplica il montante individuale dei contributi al fine di ottenere l’importo attualizzato della pensione annua, in altri termini è la percentuale per la quale si moltiplicano i contributi accumulati in tutta la vita lavorativa al fine di determinare l'importo dell’assegno pensionistico[176].


 

Articolo 24, comma 3
(Certificazione dei requisiti d’accesso e fattispecie pensionistiche)

 


3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.


 

 

Il comma 3 prevede una certificazione dei diritti acquisiti prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame – su domanda dei soggetti interessati - per i lavoratori che maturino entro il 31 dicembre 2011, in relazione ai requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità,.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 per i soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturino i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai successivi commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai comma 10 e 11, salvo quanto stabilito ai successivi commi 14, , 15-bis, 17 e 18.

 

Lo stesso comma prevede altresì la sostituzione, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturino, nei regimi misto e contributivo, i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico a partire dalla medesima data, delle pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata[177], di anzianità con le seguenti prestazioni:

§      la pensione di vecchiaia, di cui ai successivi commi 6 e 7 (vedi infra);

§      la pensione anticipata, di cui ai successivi commi 10 e 11 (vedi infra).

Le nuove discipline trovano applicazione salvo quanto stabilito in materia di esenzioni dell’applicazione della nuova disciplina (comma 14), di prepensionamento per lavori usuranti (comma 17) e di armonizzazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento dei regimi diversi dall’AGO. (comma 18).

 


 

Articolo 24, comma 4
(Flessibilità in uscita ed incentivazioni)

 


4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

 


 

Il comma 4 dispone la possibilità, per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione viene liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, di conseguire la pensione di vecchiaia all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dalle successive disposizioni.

E’ inoltre previsto un sistema di incentivazione al proseguimento dell'attività lavorativa, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, attraverso una riparametrazione dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del D.L. 78/2010 (vedi infra).

Lo stesso comma prevede altresì che nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della L. 300/1970 operi fino al conseguimento del richiamato limite massimo di flessibilità.

 

L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori prevede la c.d. "tutela reale", che comporta la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato nel posto di lavoro. Tale forma di tutela si applica nei confronti dei datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti (ovvero 5 dipendenti per gli imprenditori agricoli) in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento.

Si ricorda che la normativa vigente, a parte il caso del licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, prevede la tutela reale (e quindi la reintegrazione), indipendentemente dai limiti dimensionali del datore di lavoro, allorché il giudice abbia:

-        dichiarato inefficace il licenziamento per mancanza della forma scritta o della comunicazione, sempre per iscritto, dei motivi del licenziamento stesso (articolo 2 della legge n. 604/1966);

-        ovvero dichiarato la nullità del licenziamento discriminatorio, in quanto determinato (a prescindere dalla motivazione addotta) da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali, ovvero da ragioni di discriminazione razziale, di lingua o di sesso (articolo 4 della legge n. 604/1966 e articolo 15 della legge n. 300/1970).

Con la stessa sentenza con cui il giudice dispone la reintegrazione ai sensi dell’articolo 18, comma 1 (che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, è provvisoriamente esecutiva) il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore, stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo. Il risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione globale di fatto (articolo18, comma 4).

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno quantificato come sopra, al prestatore di lavoro è riconosciuta la facoltà di chiedere, in luogo della reintegrazione, un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto (articolo 18, comma 5).


 

Articolo 24, comma 5
(Soppressione del regime delle decorrenze annuali)

 

5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1o gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

 

 

Il comma 5 prevede, con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (di cui ai commi da 6 ad 11 dell’articolo in esame), la non applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, e delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo, del D.L. 138/2011, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di decorrenze per la generalità dei lavoratori e per il personale del comparto scuola (c.d. finestre).

Al riguardo, la relazione tecnica sottolinea che in conseguenza alla soppressione del richiamato regime i livelli dei requisiti di accesso sono stati rideterminati ”al fine di inglobare il posticipo originariamente implicito nel rinvio della decorrenza del trattamento”.

 

L’articolo 12, commi 1 e 2, del D.L. 78/2010 aveva introdotto le cd. decorrenze annuali[178] rispettivamente, per i soggetti che, a decorrere dal 2011 avessero maturato il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia (comma 1) e alla pensione di anzianità (comma 2). Più specificamente, è stato stabilito che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari:

-        per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento;

-        per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti[179].

L’articolo 1, comma 21, primo periodo, del D.L. 138/2011, ha invece modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la disciplina delle decorrenze iniziali dei trattamenti pensionistici (di vecchiaia e anzianità) per il personale del comparto scuola.

In particolare, il comma ha disposto che i trattamenti decorrano dall’inizio dell'anno scolastico e accademico che ricade nell'anno solare successivo rispetto a quello in cui si siano maturati i requisiti (nella disciplina previgente la decorrenza era prevista dall'inizio dell'anno scolastico e accademico che ricadeva nell'anno solare di maturazione dei requisiti per il trattamento). Resta ferma l'applicazione della disciplina previgente per i soggetti che abbiano conseguito o conseguano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per il trattamento.


 

Articolo 24, commi 6, 7 e 9
(Pensione di vecchiaia)

 


6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1o gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:

    a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

     b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

    c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;

     d. per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse.

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è abrogato.


 

 

Il comma 6 ridefinisce i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

Si ricorda che i requisiti introdotti dalla L. 243/2004 per la pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, applicabili dal 1° gennaio 2008, prevedevano che i lavoratori dipendenti potessero andare in pensione in presenza, alternativamente, di una delle seguenti situazioni:

1)    età anagrafica pari a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini; versamento e accreditamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva; importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale;

2)    anzianità contributiva non inferiore a 40 anni (in questo caso si prescinde dal requisito anagrafico);

3)    anzianità contributiva non inferiore a 35 anni; età anagrafica pari a 60 anni per i lavoratori dipendenti e 61 anni per i lavoratori autonomi nel biennio 2008-2009; il requisito dell’età anagrafica veniva aumentato di un anno per il periodo 2010-2013 e di un ulteriore anno a decorrere dal 2014 (62 anni per i lavoratori dipendenti e 63 anni per gli autonomi).

Successivamente, è intervenuta in materia la L. 247/2007, la quale ha modificato i requisiti introdotti dalla L. 243/2004 per l‘accesso alla pensione di vecchiaia di cui alla terza ipotesi richiamata in precedenza, non modificando le altre ipotesi.

Pertanto, a seguito di tale modifica, a decorrere dal 2008, per accedere alla pensione di vecchiaia con il sistema contributivo in base all’ipotesi 3), era necessario possedere i seguenti requisiti:

-        per il 2008 e dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009, almeno 35 anni di anzianità contributiva insieme ad una età anagrafica di almeno 58 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e di 59 anni per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS;

-        dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, una “quota” (data dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva) pari almeno a 95 purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 59 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, una “quota” pari almeno a 96 purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 60 anni;

-        per gli anni 2011 e 2012, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, una “quota” pari almeno a 96 purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 60 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, una “quota” pari almeno a 97, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni;

-        dall’anno 2013, infine, a regime, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, una “quota” pari almeno a 97 purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, una “quota” pari almeno a 98, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 62 anni (a meno che il Ministro del lavoro non emani il decreto di cui al comma 7 dell’articolo 1 della L. 243/2004 al fine di differire l’innalzamento dei requisiti pensionistici).

Più specificamente, tra gli interventi di revisione effettuati, si segnala l’innalzamento a 66 anni del limite minimo per accedere alla pensione di vecchiaia sia per i lavoratori dipendenti sia per quelli autonomi, nonché l’anticipazione della disciplina a regime dell’innalzamento progressivo dell’età anagrafica delle lavoratrici dipendenti private al 2018 (in luogo del 2026).

Allo stesso tempo, si precisa che il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegua in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni (in luogo dei 5 richiesti dalla normativa previgente), a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

Tutti i meccanismi di innalzamento comunque precisano che resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010 (vedi infra).

In particolare, il comma in esame, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, prevede, relativamente ai soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato a decorrere appunto dal 1° gennaio 2012, ridefinisce i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nei seguenti termini:

§      62 anni per le lavoratrici dipendenti private, la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima (lettera a)). Tale requisito anagrafico viene ulteriormente innalzato a:

-        63 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014;

-        65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016;

-        66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

In materia di innalzamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento delle lavoratrici dipendenti private, l’articolo 18 del D.L. 98/2001 aveva stabilito in primo luogo (comma 1), a decorrere dal 1° gennaio 2020, un progressivo innalzamento, da 60 a 65 anni, del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In particolare, il requisito anagrafico di 60 anni per il sistema retributivo e misto e il requisito di 60 anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della L. 243/2004 (pensione liquidata con il calcolo contributivo) venivano incrementati di 1 mese. Tali requisiti erano ulteriormente incrementati di 2 mesi a decorrere dal 2021, di 3 mesi dal 2022, di 4 mesi dal 2023, di 5 mesi dal 2024, di 6 mesi dal 2025 per ogni anno fino al 2031 e di ulteriori 3 mesi a decorrere dal 2032[180].

Successivamente, l’articolo 1, comma 20, del recente D.L. 138/2011 era intervenuto nuovamente su tale disciplina prevedendo un anticipo dell’innalzamento progressivo, con inizio dal 2014, (anziché dal 2020) e con l’entrata a regime della disciplina il 1° gennaio 2026 (anziché il 1° gennaio 2032).

La disciplina a regime veniva raggiunta attraverso l’innalzamento di un mese a decorrere dal 2014, di ulteriori 2 mesi dal 2015, di 3 mesi dal 2016, di 4 mesi dal 2017, di 5 mesi dal 2018, di 6 mesi dal 2019 per ogni anno fino al 2025 e di ulteriori 3 mesi a decorrere dal 2026, anno, appunto, in cui la disciplina entra a regime con il raggiungimento di 65 anni ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

§      63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO nonché della gestione separata INPS (lettera b)). Tale requisito anagrafico è fissato a:

-        64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014;

-        65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016;

-        66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

§      66 anni per i lavoratori dipendenti privati e i pubblici dipendenti (lavoratori e, ai sensi dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009, lavoratrici), la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima (il precedente requisito anagrafico era pari a 65 anni sia per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto sia per l’accesso alla pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), della L. 243/2004) (lettera c));

L’articolo 22-ter del D.L. 78/2009 è intervenuto in materia di requisiti anagrafici richiesti ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (cioè le lavoratrici dipendenti pubbliche).

In particolare, è stato aggiunto un periodo all’articolo 2, comma 21, della L. 335/1195, in base al quale i requisiti anagrafici di 60 anni per le lavoratrici del pubblico impiego, individuato dallo stesso comma 21 nonché dall’articolo 1, comma 6, lettera b), della L. 243/2004, sono incrementati di un anno, a decorrere dal 2010. Lo stesso periodo dispone altresì un ulteriore incremento di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2012 nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dei 65 anni nel 2018.

Successivamente, l’articolo 12, comma 12-sexies, del D.L. 78/2010 ha modificato, tale disciplina, disponendo l'elevamento del requisito da 61 a 65 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2012. Resta fermo il diritto al trattamento per le lavoratrici che maturino, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti anagrafici e contributivi vigenti alla suddetta data; tali dipendenti possono chiedere all'ente pensionistico di appartenenza la certificazione del diritto.

§      66 anni per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO nonché della gestione separata INPS (anche in questo caso il precedente il requisito anagrafico era pari a 65 anni per l'accesso sia alla pensione di vecchiaia nel sistema misto sia per l’accesso alla pensione liquidata esclusivamente con il metodo contributivo) (lettera d)).

Ai sensi del successivo comma 7, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni (in luogo dei 5 richiesti in precedenza), a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della L. 335/1995., rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare devono essere quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Si prescinde dall’importo minimo solamente se si è in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva minimaeffettiva di cinque anni.

Lo stesso comma, infine, per esigenze di coordinamento legislativo, provvede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del D.L. 355/2001, a sopprimere il riferimento ai lavoratori cd. “diciottisti”[181] all’articolo 1, comma 23 della L. 335/1995, (cfr. il paragrafo relativo all’introduzione del metodo di calcolo contributivo).

Il successivo comma 9 stabilisce un limite anagrafico minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata INPS.

In particolare, i requisiti anagrafici devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021.

Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010, la richiamata età minima di accesso non fosse assicurata, è disposto un ulteriore incremento degli stessi, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 78/2010, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i richiamati soggetti in possesso dei predetti requisiti un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.

Resta anche in questo caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.

Infine, per esigenze di coordinamento legislativo, viene abrogato l'articolo 5 della L. 183/2011.

Tale norma, ferma restando la normativa vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre) e di adeguamento all’incremento delle aspettative di vita, era volta a garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, e riguardava esclusivamente le pensioni di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995. In particolare, si stabiliva che, a prescindere dalle misure del processo di elevamento richiamato in precedenza, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto nonché i requisiti anagrafici richiesti per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della L. 243/2004, come modificati, per le lavoratrici, dall'articolo 22-ter, comma 1, del D.L. 78/2009 e dall'articolo 18, comma 1, del D.L. 98/2011, dovessero essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturassero il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026[182].


 

Articolo 24, comma 8
(Assegno sociale)

 

8. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno.

 

 

Il comma 8 incrementa di una anno, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, portandolo quindi a 66 anni. Analogo incremento viene dispostoper il conseguimento delle prestazioni di cui all'articolo 10 della L. 381/1970 (pensione sociale per i sordomuti) e all'articolo 19 della L. 118/1971 (pensione sociale per i mutilati ed invalidi civili)

 

Introdotto con effetto dal 1° gennaio 1996 dall’articolo 3, comma 6, della L. 335/1995, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, l’assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge. La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente: l'assegno sociale è sempre liquidato con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto. Nell’anno successivo l’INPS opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati. L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef, non è reversibile ed è inesportabile.

 


 

Articolo 24, commi 10 e 11
(Pensione anticipata)

 


10. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.


 

 

Il comma 10 innalza, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, che maturino i requisiti a partire dalla medesima data, il limite massimo di 40 anni richiesto ai fini del riconoscimento del diritto al pensionamento in base al solo requisito di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica (c.d. “quarantesimi”).

 

Sulla base delle nuove disposizioni, l’accesso al trattamento pensionistico è consentito esclusivamente qualora risulti maturata anzianità contributiva di:

§      nel 2012, 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne;

§      nel 2013, 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne;

§      a decorrere dal 2014, 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne.

 

Lo stesso comma conferma altresì l’applicabilità a tale fattispecie della disciplina di adeguamento dei requisiti contributivi agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010, come integrato dal successivo comma 12 (vedi infra).

In virtù di tale disposizione viene soppressa, sempre a decorrere dal 2012, la possibilità (come peraltro evidenziato nella relazione tecnica) di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle cd. “quote” introdotto dalla L. 247/2007[183], con un’anzianità minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi.

Inoltre, il requisito dei 42 anni e 3 mesi richiesto a decorrere dal 2014 non può essere considerato a regime, bensì sottoponibile ad eventuali ulteriori riparametrazioni in relazione al richiamato adeguamento a decorrere dal 2013.

 

Il sistema delle “quote” continua peraltro a trovare applicazione per i “lavori usuranti” (v. oltre, comma 17)

 

Inoltre, si prevede l’applicazione di una riduzione percentuale per ogni anno anticipato nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato disposto che tale percentuale sia pari all’1%, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni.

Il testo originario prevedeva l’applicazione di una riduzione percentuale pari al 2% sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, per ogni anno anticipato nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni.

In sostanza, la riduzione percentuale sarebbe pari all’1% in presenza di un accesso al pensionamento con 61 e 60 anni e salirebbe al 2% in presenza di un accesso al pensionamento pari e minore a 59 anni.

Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera, è prevista una riduzione percentuale proporzionale al numero di mesi.

 

Il comma 11 prevede un requisito anagrafico minimo per accedere alla pensione anticipata nel sistema contributivo, in alternativa alla maturazione dell’anzianità contributiva analizzata nel comma precedente, per i lavoratori ai quali il primo accredito contributivo decorra successivamente al 1° gennaio 1996.

Più specificamente, fermo restando quanto previsto dal comma 10, per tali i lavoratori il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari - per l'anno 2012 - a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.


 

Articolo 24, commi 12 e 13
(Adeguamento dei requisiti per l’accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita)

 


12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

     a. al comma 12-bis dopo le parole «e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica»;

     b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i requisiti di età» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di età e di anzianità contributiva»;

     c. al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola «anagrafici».

     13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1o gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.


 

 

Il comma 12 ribadisce la vigenza della disciplina degli adeguamenti dei requisiti per l’accesso al pensionamento, così come modificati dall’articolo in esame, agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quater, del D.L. 78/2010.

 

Il comma 2 dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009 aveva disposto un intervento di portata generale rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati. Esso stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici per l’accesso al sistema pensionistico italiano dovessero essere adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e convalidato dall’EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti.

L’attuazione della relativa normativa tecnica era demandata ad un apposito regolamento di delegificazione, da emanare entro il 31 dicembre 2014. In ogni caso, in sede di prima attuazione il richiamato incremento riferito ai 5 anni antecedenti non poteva superare i 3 mesi.

Successivamente, l’articolo 12, commi 12-bis-12-quinquies, del D.L. 78/2010, ha dato attuazione alle disposizioni del richiamato articolo 22-ter[184], modificandole in alcune parti. In particolare, si prevede l’adeguamento con cadenza triennale dei requisiti di accesso ai trattamenti, al fine di adeguarli all’incremento della speranza di vita rilevato annualmente dall’ISTAT, entro il 30 giugno, a decorrere dal 2015. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi. Il secondo aggiornamento è previsto a decorrere dal 2019, mentre successivamente si procederà ad aggiornamenti con cadenza triennale. Per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni si dispone, poi, l’adattamento dei coefficienti di trasformazione, al fine di assicurare trattamenti pensionistici correlati alla maggiore anzianità lavorativa richiesta.

Da ultimo, l’articolo 18, comma 4, del D.L. 98/2011, modificando i richiamati commi, ha anticipato al 1° gennaio 2013 (invece del 1° gennaio 2015) la data del primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all’indice di speranza di vita. Allo stesso tempo, è stato anticipato al 2011 (in luogo del 2014) l’obbligo per l'ISTAT di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita, richiamato in precedenza. Inoltre, viene posticipato al 31 dicembre di ciascun anno (in luogo del 30 giugno) l’obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni. Infine, attraverso l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 12-ter, è stata eliminata la previsione che il secondo adeguamento fosse calcolato su base biennale, in relazione a ciò tutti gli adeguamenti successivi al primo hanno pertanto cadenza triennale.

 

Lo stesso comma, per esigenze di coordinamento legislativo con le disposizioni di cui al precedente comma 6 concernente l’introduzione dell’istituto della pensione anticipata, provvede altresì a modificare le disposizioni di cui ai richiamati commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, legando l’adeguamento triennale dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico anche ai requisiti contributivi introdotti dall’articolo in esame.

 

Il successivo comma 13 stabilisce la cadenza biennale dell’aggiornamento degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del D.L. 78/2010.

Per esigenze di coordinamento legislativo, inoltre, dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del richiamato D.L. 78/2010, devono riferirsi al biennio.


 

Articolo 24, commi 14 e 15
(Esenzioni dall’applicazione della nuova disciplina previdenziale)

 


14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

     a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

     b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

     c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

     d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

     e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.

     15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1o gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12.


 

 

Il comma 14, modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede, riprendendo analoghe disposizioni presenti in precedenti norme, che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre”) continuino ad applicarsi, in primo luogo:

§      ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;

§      ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n.243 del 2004[185].

Le disposizioni previgenti continuano, altresì, ad applicarsi, nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata (secondo quanto aggiunto nel corso dell’esame in sede referente; il testo originario prevedeva un contingente massimo di 50.000 lavoratori), a una serie di lavoratori, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, riconducibili alle seguenti categorie:

§       lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011[186], e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della L. 223/1991) (lettera a));

§       lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011[187](lettera b));

§       lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 662/1996[188], nonché – secondo la modifica intervenuta nel corso dell’esame in sede referente - i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; questi ultimi lavoratori restano a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame (lettera c));

§       lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011[189], siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (lettera d));

§       lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011[190]abbiano in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008[191]; nella modifica intervenuta in sede referente si è precisato che ai fini della presente lettera e) l’istituto dell’esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; inoltre, dalla data di entrata in vigore del decreto n. 201 (6 dicembre 2011) sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’articolo 72 del D.L. 112/2008, che continuano a trovare applicazione unicamente per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Infine, la lettera in commento prevede la disapplicazione delle disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio (lettera e)).

 

Si fa presente che l’abrogazione dell’istituto dell’esonero dal servizio, di cui all’articolo 72, commi 1-6, del D.L. 112/2008, appare in contrasto con quanto previsto all’articolo 24, comma 20.

 

Il comma 15, interamente sostituito nel corso dell’esame in sede referente, prevede che con decreto interministeriale del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 3 mesi, sono definite le modalità di attuazione del comma 14. La disciplina attuativa, in particolare, dovrà provvedere alla determinazione del numero massimo di beneficiari nel limite di tetti annui di spesa (240 milioni per i 2013; 630 milioni per il 2014; 1.040 milioni per il 2015; 1.220 milioni per il 2016; 1.030 milioni per il 2017; 610 milioni per il 2018; 300 milioni per il 2019)

Agli Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è rimesso il compito di monitorare l’accesso ai benefici, con l’obbligo di non prendere in considerazione ulteriori domande una volta raggiunto il limite numerico corrispondente ai tetti annui di spesa.

La disposizione, infine, precisa che nell’ambito del predetto limite numerico vadano computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, se in possesso dei richiesti requisiti, anche del beneficio – in aggiunta a quello indicato relativo al regime delle decorrenze annuali disciplinato dall’articolo 12, comma 5, del D.L. 78/2010, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze.

L’articolo 12, comma 5, del D.L. n.78/2010, ha previsto l’applicazione della normativa previgente in materia di regime delle decorrenze a condizione che i lavoratori maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal termine del 1° gennaio 2011, e comunque nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, a favore delle categorie di lavoratori indicati nelle lettera da a) a c) del comma in esame (lavoratori collocati in mobilità, lavoratori collocati in mobilità lunga, lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento in esame, fossero titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore).

 

In ogni caso resta fermo che ai richiamati soggetti che maturino i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovino comunque applicazione le disposizioni inerenti l’adeguamento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita di cui al comma 12.


 

Articolo 24, comma 15-bis
(Regime agevolato di accesso al pensionamento)

 


15-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

     a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

     b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.


 

 

Il nuovo comma 15-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti del settore privato con pensioni liquidate a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima, in possesso di specifici requisiti.

 

In particolare, tale regime opera nei confronti:

§      dei lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, a condizione che avessero maturato, prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 (“quota 96” quale somma tra età anagrafica e contributiva in presenza di un’età anagrafica minima di 60 anni) ai sensi della Tabella B allegata alla L. 243/2004 (lettera a)).

Si ricorda che la richiamata tabella B, così come modificata dall’articolo 1, commi 1 e 2 della L. 247/2007, ha modificato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, previsti appunto dalla L. 243/2004. A tal fine la Tabella A allegata alla L. 243 è stata sostituita dalle Tabelle A e B di cui all’Allegato n. 1 della L. 247. In particolare, la Tabella B, di seguito riportata (la quale è attinente ai soli lavoratori dipendenti, in quanto non sono stati evidenziati i lavoratori autonomi), ha previsto una maggiore gradualità nell’innalzamento del requisito dell’età anagrafica per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, introducendo, a decorrere dal 1° luglio 2009, il sistema delle “quote”, date dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva.

 

 

Lavoratori dipendenti pubblici

e privati

 

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1

dal 01/07/2009 al 01/12/2009

95

59

2010

95

59

2011

96

60

2012

96

60

dal 2013

97

61

 

Tali lavoratori possono conseguire la pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

 

§      delle lavoratrici che maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e conseguano alla stessa data un'età anagrafica di almeno 60 anni (lettera b)).

 

Queste ultime possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del precedente comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni.


 

Articolo 24, comma 16
(Rideterminazione dei coefficienti di trasformazione)

 


16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1o gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1o gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.


 

 

 

Il comma 16 prevede una rideterminazione dei coefficienti di trasformazione con effetto dal 1° gennaio 2013.

 

In particolare, si estende, mediante il ricorso allo stesso decreto direttoriale di aggiornamento triennale dei coefficienti di trasformazione, di cui all’articolo 1, comma 11, della L. 335/1995, ed in via derogatoria a quanto previsto all’articolo 12, comma 12-quinquies del D.L. 78/2010, dalla data richiamata, lo stesso coefficiente di trasformazione anche per le età corrispondenti a valori fino a 70.

 

Tale valore deve comunque essere adeguato agli incrementi della speranza di vita nell’ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del D.L. 78/2010. In relazione a ciò è altresì prevista un’ulteriore estensione del coefficiente – nell’ambito della medesima procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della L. 335/1995 - considerando quindi anche le età maggiori del limite di 70 anni, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore soglia.

 

In ogni caso, la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui al richiamato articolo 1, comma 11, della L. 335/1995.

 

Come accennato, il sistema di calcolo contributivo del trattamento pensionistico, introdotto dalla L. 335/1995, differisce notevolmente dal sistema retributivo: la prestazione pensionistica, infatti, non è legata alla retribuzione ma è vincolata alla contribuzione accreditata a favore del dipendente nell'arco dell'intera sua vita lavorativa. L'importo della pensione si ottiene quindi moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del dipendente alla data di decorrenza della pensione (o alla data del decesso, nel caso di pensione indiretta). I coefficienti di trasformazione sono i coefficienti utilizzati nel metodo di calcolo contributivo per la trasformazione del montante contributivo (cioè, il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni di lavoro attivo) in rendita. Tali indici variano in base all’età anagrafica al momento del pensionamento e sono costruiti tenendo conto della speranza di vita media alla pensione e incorporando il tasso di crescita del PIL di lungo periodo stimato nell’1,5%. Introdotti dall’articolo 1, comma 6, della L. 335/1995, tali coefficienti sono stati rideterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della L. 247/2007, con effetto 1° gennaio 2010. Il successivo comma 15, semplificando la procedura per la rideterminazione dei coefficienti e riducendone la periodicità, ha disposto la rideterminazione triennale degli stessi con apposito decreto interministeriale. L'accesso ai trattamenti per i destinatari del sistema contributivo è condizionato alla maturazione dell'età minima di 57 anni, fatte salve alcune eccezioni. Il valore del coefficiente di trasformazione è legato all’età posseduta, aumentando al crescere della stessa. Più specificamente, si considera il limite inferiore di 57 anni (età inferiore) per arrivare ad un valore massimo del coefficiente in corrispondenza dei 65 anni (età superiore). In sostanza, quindi, un’età pensionabile più avanzata permette di conseguire una pensione più consistente.

 

Si ricorda, inoltre, che la L. 247/2007 ha disposto, in fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, la sostituzione (articolo 1, comma 14) della Tabella A allegata alla L. 335/1995 con la nuova Tabella A di cui all’Allegato n. 2 alla L. 247/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2010. Si consideri che il valore dei coefficienti di trasformazione corrispondente alle varie età anagrafiche viene ridotto: la riduzione dei coefficienti è riportata nella seguente tabella (tasso di sconto = 1,5%):

 

 

 

Divisori

Età

Valori

22,627

57

4,419%

22,035

58

4,538%

21,441

59

4,664%

20,843

60

4,798%

20,241

61

4,940%

19,635

62

5,093%

19,024

63

5,257%

18,409

64

5,432%

17,792

65

5,620%

 

 

La stessa legge ha altresì modificato la disciplina relativa alle modalità di rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, alla quale si provvede - sempre sulla base degli andamenti demografici e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL rispetto all’andamento dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale - con cadenza triennale con apposito decreto interministeriale. Infine, è stato disposto (comma 16) che il Governo deve procedere ogni dieci anni, con le parti sociali, alla verifica della sostenibilità ed equità del sistema pensionistico.


 

Articolo 24, commi 17 e 17-bis
(
Lavori usuranti)

 


17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

     - al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalle seguenti: «2008-2011» e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2011»;

     - al comma 4, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2012» e le parole: «con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti previsti dalla Tabella B»;

          - al comma 6 le parole «dal 1o luglio 2009» e «ai commi 4 e 5» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1o luglio 2009 al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»;

     - dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

          «6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1o gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

          a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

          b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.»

          - al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 6-bis».

17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1o gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.


 

 

Il comma 17 dispone alcune modifiche all’articolo 1 del D.Lgs. 67/2011[192], che disciplina l’accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. lavori usuranti), al fine di attenuare la portata dei benefici previdenziali in precedenza previsti.

 

Il decreto legislativo n. 67/2011, nel testo originario, consentiva ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni (fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni, la nuova disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento - cd. “finestre” - e l’adeguamento dell’età pensionabile all’incremento dell’aspettativa di vita.

Per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, possano usufruire del pensionamento anticipato quattro diverse categorie di soggetti:

-        i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (di cui all’articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999);

-        i lavoratori subordinati notturni;

-        i lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;

-        i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Condizioni per l’accesso al beneficio pensionistico sono che le attività usuranti vengano svolte al momento dell’accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa (nella fase transitoria, ossia fino al 2017, per un minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; a regime, ossia dal 2018, per un arco di tempo almeno pari alla metà dell’intera vita lavorativa).

 

Le novità introdotte rispetto alla normativa previgente sono:

§      la limitazione agli anni 2008-2011 (anziché 2008-2012) del periodo transitorio;

§      per quanto concerne la disciplina a regime (a decorrere, quindi, dal 1° gennaio 2012, anziché dal 1° gennaio 2013), la previsione che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle “quote” previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 247/2007 (ferma restando, comunque, la possibilità di pensionamento anticipato ai sensi dei commi 10 e 11 dell’articolo 24 in commento: v.retro).

Nella normativa previgente (testo originario dell’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n.67/2011) il diritto al trattamento pensionistico veniva invece conseguito con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B sopra citata (si ricorda che la tabella B di cui all’Allegato 1 alla legge 247/2007 prevede per i lavoratori dipendenti un età minima anagrafica di 60 anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva di 96 per il 2012; e un età minima anagrafica di 61 anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva di 97 dal 2013);

§      per quanto concerne, specificamente, i lavoratori turnisti che hanno prestato lavoro notturno, la disciplina vigente (che prevede una riduzione massima dell’età anagrafica di uno o due anni, rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all’anno, ovvero da 72 a 78 giorni all’anno) viene limitata al periodo 2009-2011; a regime, ossia dal 1° gennaio 2012, viene invece previsto che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle “quote” previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 247/2007, incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all’anno, e di una un anno e una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all’anno.

 

Le modifiche sopra indicate, ai sensi del comma 17-bis, tuttavia, non scontano il fatto che la norma prevede l’applicazione per i lavoratori in questione del regime delle decorrenze, (c.d. finestre) (v. supra, comma 5 dell’articolo 24 in commento).

Si ricorda che l’articolo 12, comma 2 del D.L. 78/2010[193] ha modificato il regime delle decorrenze per il pensionamento disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, per il diritto alla pensione di anzianità, il termine di decorrenza della pensione sia pari a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS.

 

 


 

Articolo 24, comma 18
(
Armonizzazione dei requisiti pensionistici)

 


18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.


 

 

Il comma 18 prevede l’adozione di un regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[194], per l’armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, compresi quelli relativi ai:

§      lavoratori indicati all’articolo 78, comma 23, della legge 388/2000[195]che hanno effettuato lavori di sottosuolo in miniere, cave o torbiere ed hanno cessato la loro prestazione lavorativa a seguito della chiusura definitiva di tali attività, senza poter raggiungere il diritto a conseguire i benefici di cui all'articolo 18 della legge 153/1969[196];

§      il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui al D.Lgs. 195/1995[197];

§      il personale dei vigili del fuoco nonché dei rispettivi dirigenti, di cui alla legge 1570/1941[198];

§      i lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 488/1999[199]dei dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A..


 

Articolo 24, comma 19
(
Totalizzazione dei periodi assicurativi)

 

19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1o gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,» sono soppresse.

 

 

L’articolo 24, comma 19, modifica l’articolo 1 del D.Lgs. 42/2006[200],in materia di totalizzazione, prevedendo la facoltà, per i soggetti interessati, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata (a fronte del limite minimo di 3 anni attualmente previsto) ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

 

La totalizzazione è l’istituto in base al quale il soggetto iscritto a due, o più, forme di assicurazione obbligatoria IVS, ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta.

In seguito alla nuova disciplina della totalizzazione, introdotta dal D.Lgs. 42/2006, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della L. 23 agosto 2004, n. 243, dal 1° gennaio 2006 è stata estesa a tutti i lavoratori la totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi, cioè la possibilità di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche(precedentemente riservata ai soli soggetti con pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo). In particolare, l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 42 del 2006, ha previsto che per la totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità la durata minima dei periodi assicurativi utile per il cumulo sia di almeno tre anni.


 

Articolo 24, comma 20
(
Permanenza in servizio, esonero dal servizio e risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro pubblico)

 


20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1o gennaio 2012.


 

 

Il comma 20 prevede che continuino a trovare applicazione gli istituti previsti dall’articolo 72 del D.L. 112/2008[201], fermo restando che per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012 sitiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento (come disciplinata dal presente articolo 24).

L’articolo 72 del D.L. n. 112/2008 reca alcune disposizioni concernenti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, prevedendo, in particolare:

§       l’introduzione dell’istituto dell’esonero dal servizio, consistente nella possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire su richiesta, appunto dell’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni (commi 1-6);

§       la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di accogliere la richiesta da parte del dipendente pubblico di permanenza in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, sulla base di determinati parametri soggettivi ed oggettivi (commi 7-10);

§       la possibilità per le pubbliche amministrazioni, con preavviso di un anno, di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente con almeno 40 anni di anzianità contributiva (l’operatività di tale norma è stata prorogata al triennio 2012-2014) (comma 11);

 

Infine, la norma precisa che per agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2011[202], anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

 

Si fa presente che il comma 20 in esame appare in contrasto con quanto previsto all’articolo 24, co. 14, ove si dispone l’abrogazione dell’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, commi 1-6, del D.L. n.112/2008)


 

Articolo 24, comma 21
(
Contributo di solidarietà personale di volo)

 


21. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.


 

 

Il comma 21 prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti Fondi.

 

L’ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto-legge, ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 335/1995[203], e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria.

 

Nella Tabella A sopra citata, che fa riferimento ai pensionati e ai lavoratori dell’ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex Inpdai e del Fondo volo, si fissa il contributo di solidarietà per i vari fondi, in ragione del periodo di iscrizione al 31 dicembre 1995, nei seguenti termini:

§      per i Pensionati, per lo 0,3% da 5 a 15 anni, per lo 0,6% da 15 a 15 anni e dell’1% per oltre i 25 anni;

§      per i lavoratori, per lo 0,5% per qualunque periodo di iscrizione.

 

Sono escluse dal contributo di solidarietà le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS[204], le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.


 

Articolo 24, comma 22
(Aumento delle aliquote contributive dei lavoratori artigiani e commercianti)

 

22. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

 

 

Il comma 22, modificato durante l’esame in referente, ha disposto l’aumento delle aliquote contributive pensionistiche, di finanziamento e di computo, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS secondo il seguente scaglionamento:

§      a partire dall’anno 2012, nella misura di 1,3 punti percentuali;

§      dagli anni successivi nella misura di 0,45 punti percentuali per ogni anno fino a raggiungere il livello del 24per cento.

 

Nel testo originario del decreto-legge in esame, l’aumento delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS era prevista, a partire dal 1° gennaio 2012, nella misura dello 0,3% annuo, fino a raggiungere il livello del 22 per cento.

 

Nel regime previgente al decreto-legge n. 201 in commento, per i lavoratori artigiani e commercianti si applicavano le aliquote contributive del 20%, previste all’articolo 1, comma 768 della legge 296/2006 (finanziaria 2007)[205].

Per i lavoratori commercianti, a tali aliquote doveva essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva (articolo 5, D.Lgs. 207/1996[206]) ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2014 [207].

Per i collaboratori di età fino a 21 anni si applicano le agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 233/1990[208].

Si ricorda l’applicazione della riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto[209].

Inoltre, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili[210].

Ai fini del calcolo del contributo, si fa riferimento a un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo), da utilizzare come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali: il c.d. contributo minimo obbligatorio. Per l'anno 2011, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a euro 14.552,00.

In presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00%), la quota di reddito eccedente tale limite (euro 43.042,00 per il 2011) viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso (euro 28.695,00)[211].


 

Articolo 24, comma 23
(Aliquote lavoratori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni

 

23. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.

 

 

Il comma 23 prevede, a partire dal 1° gennaio 2012, la rideterminazione delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS, secondo le Tabelle B e C di cui all’allegato n. 1 del presente decreto-legge, sostituite durante l’esame in sede referente, di seguito riportate:

 

Tabella B – Aliquota di finanziamento

 

Zona normale

Zona svantaggiata

 

Maggiore di 21 anni

Minore di 21 anni

Maggiore di 21anni

Minore di 21 anni

Anno 2011

20,3%

17,8%

17,3%

12,8%

2012

21,6%

19,4%

18,7%

15,0%

2013

22,0%

20,2%

19,6%

16,5%

2014

22,4%

21,0%

20,5%

18,0%

2015

22,8%

21,8%

21,4%

19,5%

2016

23,2%

22,6%

22,3%

21,0%

2017

23,6%

23,4%

23,2%

22,5%

Dal 2018

24,0%

24,0%

24,0%

24,0%

 

 

Tabella C – Aliquota di computo

Anni

Aliquota di computo

2012

21,6%

2013

22,0%

2014

22,4%

2015

22,8%

2016

23,2%

2017

23,6%

dal 2018

24,0%

 


 

Qui di seguito, si riportano le Tabelle B e Coriginariamente allegate al decreto-legge n. 201 in esame.

 

Tabella B – Aliquota di finanziamento

 

Zona normale

Zona svantaggiata

 

Maggiore di 21 anni

Minore di 21 anni

Maggiore di 21anni

Minore di 21 anni

Anno 2011

20,3%

17,8%

17,3%

12,8%

2012

20,6%

18,4%

17,7%

14,0%

2013

20,9%

19,0%

18,1%

15,0%

2014

21,2%

19,6%

18,5%

16,0%

2015

21,5%

20,2%

18,9%

17,0%

2016

21,8%

20,8%

19,3%

18,0%

2017

22,0%

21,4%

19,7%

19,0%

Dal 2018

22,0%

22,0%

20,0%

20,0%

 

 

 

Tabella C – Aliquota di computo

Anni

Aliquota di computo

2012

20,6%

2013

20,9%

2014

21,2%

2015

21,5%

2016

21,8%

2017

22,0%

dal 2018

22,0%

 

Si osserva che la disposizione in esame sembrerebbe escludere dalla revisione delle aliquote contributive gli Imprenditori Agricoli Professionali (in quanto non espressamente menzionati), benché anch’essi iscritti alla medesima gestione autonoma INPS.

 

Relativamente all’anno 2011 va fatto riferimento alla circolare INPS n. 26 del 2011 che ha stabilito che, ai fini del calcolo dei contributi I.V.S., dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali (IAS), al reddito delle aziende agricole classificato in quattro fasce di reddito convenzionale, per l’anno 2011, vengono applicate le seguenti aliquote:

-        per i maggiori di 21 anni, in ragione del 20,30%, per le zone normali, e del 17,30%,per i territori montani e le zone svantaggiate;

-        per i minori di 21 anni, in ragione del 17,80%, per le zone normali, e del 12,80%, per i territori montani e le zone svantaggiate[212].

 

In merito alle figure soggettive che hanno titolo per usufruire dei benefici va richiamato l’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004[213], successivamente modificato dal decreto legislativo n. 101/05[214], che ha introdotto in via generale nell’ordinamento nazionale, in luogo di quella di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), adeguandola alle nuove norme approvate con il regolamento CE n.1257/1999. La norma prevede che la qualifica di IAP venga riconosciuta a chi, in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale. Per i soggetti che operino nelle zone svantaggiate i requisiti suddetti sono ridotti al 25%[215]. La qualifica di IAP può essere riconosciuta, a determinate condizioni, differenziate a seconda delle forme societarie, anche alle società che abbiano come unico oggetto sociale l’esercizio di attività agricole.

Per la definizione di coltivatore diretto va invece richiamata la legge n.203 del 1982 che prevede che siano coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.


 

Articolo 24, comma 24
(
Casse previdenziali privatizzate)

 


24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1o gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.


 

 

Il comma 24 interviene in tema di enti previdenziali di diritto privato dei professionisti, prevedendo cheai fini dell’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 509/1994[216], e al D.Lgs. 103/1996[217], adottino, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni.

 

Per quanto concerne il termine per l’adozione delle misure, nel corso dell’esame in sede referente il termine inizialmente previsto (31 marzo 2012) èstato differito al 30 giugno 2012.

 

Le relative delibere sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti[218], secondo le disposizioni contenute nei predetti decreti n. 509/1994 e 103/1996, che si esprimono in via definitiva entro trenta giorni dalla loro ricezione.

Decorso il termine senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza 1° gennaio 2012:

§      le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 24 in esame sull’applicazione del sistema contributivo pro-rata agli iscritti alle relative gestioni (lettera a));

§      un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1% (lettera b)).

 

Per quanto concerne gli enti gestori di forme di previdenza per i liberi professionisti,occorre ricordare che le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate, dal 1° gennaio 1995, nell’ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l’articolo 1, commi da 32 a 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, dei seguenti enti:

§      Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

§      Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;

§      Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;

§      Cassa nazionale previdenza e assistenza architetti ed ingegneri liberi professionisti;

§      Cassa nazionale del notariato;

§      Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;

§      Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO);

§      Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);

§      Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);

§      Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);

§      Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);

§      Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

§      Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime (FASC);

§      Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

§      Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

Gli enti, una volta privatizzati, hanno continuato a sussistere come enti senza scopo di lucro, assumendo la personalità giuridica di diritto privato (artt. 12 e seguenti del Codice civile) e subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali: in particolare ne hanno mantenuto la funzione previdenziale, continuando a svolgere le corrispondenti attività nei confronti delle categorie per le quali gli enti medesimi sono stati istituiti, e fermo restando l'obbligo, da parte dei destinatari, della iscrizione e della contribuzione. Il decreto ha stabilito, poi, le regole che devono presiedere all'equilibrio gestionale dei nuovi enti privatizzati (introducendo accanto alle riserve tecniche una "riserva legale" pari ad almeno cinque annualità dell'importo delle pensioni in pagamento e prevedendo l'obbligo della redazione almeno triennale di un "bilancio tecnico"), i criteri di trasparenza che devono presiedere ai rapporti con gli iscritti, nonché i poteri di vigilanza affidati al Ministero del lavoro (il quale, oltre ad approvare gli statuti istitutivi ed i regolamenti, verifica l'andamento gestionale e formula, se necessario, gli opportuni rilievi. Benché con consistenti ritardi rispetto al termine inizialmente stabilito (1° gennaio 1995), tutti gli enti elencati hanno proceduto alla trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato.

Successivamente, il comma 25 dell’articolo 2 della L. 8 agosto 1995, n. 335 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che ha assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale per i richiamati soggetti.

In attuazione del D.Lgs. 103/1996 sono stati istituiti i seguenti enti privatizzati:

§      Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP);

§      Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI);

§      Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia (IPASVI);

§      Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);

§      Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).

L’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 103/1996 ha disposto l’applicazione, per tali enti, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta, del sistema di calcolo contributivo, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo specifiche modalità attuative.


 

Articolo 24, comma 25
(
Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)

 

25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi della presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

 

 

Il comma 25, come modificato durante l’esame in sede referente, prevedechela rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, attuata secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 448/1998, per il biennio 2012 e 2013 viene riconosciuta, nella misura del 100%, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

 

Si ricorda che il testo originario del decreto-legge prevedeva che la suddetta rivalutazionefosse limitata ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps.

 

Per le pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione era comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

 

Si fa presente che la circolare INPS n. 167 del 30 dicembre 2010, fissa per il 2011 l'importo del trattamento minimo delle pensioni in euro 467,43 euro mensili.

 

Si ricorda che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Tale percentuale è applicata, in base all’articolo 69, comma 1, della L. 388/2000, - fatte salve le modifiche transitorie di cui al presente comma 3:

-        nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (pari, nel 2011, a 6.076,59 euro);

-        nella misura del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento

-        nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo.

Il meccanismo di rivalutazione si applica, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dal medesimo soggetto. L'aumento derivante dalla rivalutazione viene attribuito, per ciascun trattamento, in misura proporzionale all'importo del medesimo trattamento rispetto all'ammontare complessivo.

 

La disposizione in commento dispone, poi, l’abrogazione dell'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011[219].

 

La norma richiamata prevedeva, per il biennio 2012-2013, delle limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. Per tali trattamenti pensionistici la rivalutazione non era concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo, con riferimento alla quale la rivalutazione era comunque applicata nella misura del 70%.

Sempre per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l’aumento di rivalutazione era comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

 

 


 

Articolo 24, comma 26
(Estensione tutele prestazioni temporanee
ai professionisti Gestione separata)

 

26. A decorrere dal 1o gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Il comma 26 estendeai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, a decorrere dal 1° gennaio 2012, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, le tutele in materia di malattia e maternità previste all'articolo 1, comma 788 della legge 296/2006[220].

 

L’articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006 ha previsto l’estensione, a partire dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori a progetto e le categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995[221], non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di alcuni benefici riconosciuti ai lavoratori dipendenti in riferimento agli eventi della malattia e maternità.

Sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS i seguenti soggetti:

§      professionisti: soggetti che percepiscono redditi derivanti (articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.[222]) dall'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo. L'attività non deve, comunque, essere condotta in forma di impresa commerciale. Rientrano, in tale categoria e sono tenuti al pagamento del contributo previdenziale:

-       professionisti iscritti in albi senza cassa di previdenza ma titolari di partita IVA;

-       professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza ma non iscritti a quest'ultima;

-       professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza, in relazione ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso la cassa stessa;

-       professionisti senza albo e senza cassa (es. consulente di informatica, esperto in marketing, traduttori o interpreti, ecc.);

§      collaboratori coordinati e continuativi: (articolo 53, comma 2, T.U.I.R.) si tratta di quei rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, vengono svolte a favore di un soggetto, senza vincolo di subordinazione, e sono inserite in un rapporto unitario e continuativo, con retribuzione periodica prestabilita (amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti; membri di commissione e collegi; soggetti che collaborano a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore; amministratori di condominio);

§      venditori porta a porta: soggetti incaricati delle vendite a domicilio (articolo 36 della L. 426/1971[223]). Per effetto dell'articolo 44, comma 2, del D.L. 269/2003[224], dal 1° gennaio 2004 devono essere iscritti alla Gestione separata, come pure gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, solo qualora il reddito annuo sia superiore a € 5.000;

§      titolari di borse di studio: per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (articolo 1, L. 315/1998[225]); per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti ed assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche o di recupero (D.L. 105/2003[226]);

§      pensionati: coloro che, pur in quiescenza, svolgono le attività sopradescritte; sono tenuti alla contribuzione alla Gestione separata in relazione ai soli redditi percepiti a seguito dell'esercizio di dette attività;

§      lavoratori dipendenti: i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, che percepiscono compensi che non sono già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.

§      associati in partecipazione: per effetto del comma 157 dell'articolo 1 della L. 311/2004[227].

 

Per quanto concerne i benefici sopra citati, si tratta, in primo luogo, della corresponsione di un’indennità giornaliera di malattia, a carico dell’INPS, entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni durante l’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.

Ai fini del riconoscimento di tale indennità si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

La misura della prestazione è stabilita in misura pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera richiamato in precedenza, restando fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno solare.

Ai fini della certificazione e dell’attestazione dello stato di malattia per la fruizione alla relativa indennità trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2 del D.L. 663/1979[228].

Si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, del D.L. 463/1983[229].

Si dispone, inoltre, la corresponsione ai lavoratori in questione, aventi titolo all’indennità di maternità, per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, di un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Tale trattamento economico viene concesso anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Infine si prevede che gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma in esame siano finanziati a valere sul contributo di cui all’articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 151/2001[230].


 

Articolo 24, comma 27
(Fondo per occupazione giovanile e femminile)

 

27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.

 

 

Il comma 27, modificato nel corso dell’esame in sede referente, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, rinviando a decreti interministeriali (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concento con il Ministro dell'economia e delle finanze) la definizione dei criteri e delle modalità istitutive.

Il fondo è finanziato con 200 milioni di euro per l'anno 2012, 300 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 240 milioni di euro per l’anno 2015.

La disposizione è stata modificata nel corso dell’esame in sede referente, al fine di prevedere che il finanziamento del Fondo sia limitato agli anni 2012-2015 e ridotto da 300 a 240 milioni di euro per l’anno 2015 (il testo iniziale del provvedimento prevedeva, infatti, un finanziamento di 200 milioni di euro per il 2012 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013).


 

Articolo 24, comma 27-bis
(
Fondo interventi strutturali di politica economica)

 

27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.

 

 

Il comma 27-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente riduce di 0,5 milioni di euro, per l’anno 2013, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

L’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004[231] ha istituito il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap. 3075/Economia, missione 1 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, programma 1.7 “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio”).

Nella legge di bilancio per il 2012 la dotazione del FISPE ammonta a 44,8 milioni per il 2012, a 49,3 milioni per il 2013 e a 43,8 milioni per il 2014.


 

Articolo 24, comma 28
(Commissione di esperti per nuove modalità di accesso graduale al pensionamento e decontribuzione parziale per i giovani)

 


28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.


 

 

Il comma 28 prevede la costituzione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, incaricata di svolgere entro il 31 dicembre 2012 un’analisi su:

§      possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo; la norma precisa che tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica;

§      eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi, in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.


 

Articolo 24, comma 29
(Iniziative di promozione della cultura del risparmio previdenziale)

 


29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.


 

 

Il comma 29 prevede l’elaborazione, a cadenza annuale, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, assieme agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, di un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale.

A tal fine, gli enti gestori di previdenza obbligatoria comunicano la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza.

La finalità del programma è quello di diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'articolo 38 della Costituzione[232].

La disposizione precisa che per le iniziative esaminate si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

 


 

Articolo 24, comma 30
(Riordino degli strumenti di sostegno al reddito)

 

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

 

 

Il comma 30 prevede la promozione da parte del Governo, entro il 31 dicembre 2011, di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

 

Si ricorda che l’articolo 46 della L. 183/2010 (cd. “collegato lavoro”) ha riaperto i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe, contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247[233], scadute il 1° gennaio 2009, tra le quali rientra anche la delega per la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali (articolo 1, comma 28, della L. 247). La nuova formulazione fissa il nuovo termine per l’esercizio delle richiamate deleghe a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (quindi al 24 novembre 2012)[234].


 

Articolo 24, comma 31
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - TFR di importo elevato)

 

31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1o gennaio 2011.

 

 

Il comma 31 dell’articolo 24 sottrae allo speciale regime di tassazione separata parte dell’indennitàdi fine rapporto (TFR) e delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’importo eccedente 1.000.000 di euro.

 

Il regime di tassazione separata consiste nell’applicazione dell’IRPEF con modalità diverse da quelle ordinarie, relativamente ad alcune voci che costituiscono reddito (determinato mediante i criteri generali), tassativamente indicate dall’articolo 17, comma 1 del TUIR: si tratta di redditi percepiti in un determinato periodo di imposta, ma maturati in diversi periodi di imposta precedenti a quello di effettiva percezione.

La ratio della tassazione separate è rinvenuta nell’esigenza di evitare che tali redditi siano tassati secondo il sistema di imposizione progressiva, risultando colpiti da un’aliquota superiore a quella che sarebbe risultata applicabile ove il reddito fosse stato tassato di volta in volta nei periodi d’imposta di maturazione. La tassazione separata avviene mediante applicazione dell’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente del biennio precedente.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il trattamento di fine rapporto gode di un trattamento fiscale singolare anche nell’ambito della tassazione separata.

Le modalità di tassazione del TFR e delle altre indennità collegate alla cessazione del rapporto sono state oggetto di modifica nel tempo, in particolare ad opera del D.Lgs. n. 47 del 2000. Per il TFR maturando dal 2001, il predetto decreto ha previsto un regime di tassazione “a titolo non definitivo” suddiviso in due parti:

-        la parte di accantonamento del TFR (quota capitale): tassata tramite aliquota determinata ad hoc al momento dell’erogazione;

-        la parte di rivalutazione (quota finanziaria) tassata annualmente, a prescindere dall’erogazione, tramite imposta sostitutiva in misura dell’11 per cento (con il sistema acconto e saldo).

Per il TFR maturando prima del 2001, la tassazione concepiva il TFR in blocco unico (quota capitale e finanziaria) tassata con un’aliquota apposita. La tassazione è calcolata dal sostituto d’imposta, che provvede ad applicare le ritenute (ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera d) del DPR n. 600/1973).

 

Per effetto delle norme in esame, è sottratta alla tassazione separata di cui all’articolo 19 una quota delle seguenti voci, indicate dall’articolo 17, comma 1, lettere a) e c),erogate in denaro e in natura, di importo che complessivamente eccede euro 1.000.000:

§      il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza, nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

§      le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

 

L’importo eccedente tale soglia concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile secondo le regole ordinarie (applicando dunque a tali somme l’aliquota relativa all’anno di percezione dell’indennità).

Inoltre, tali disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali.

In deroga al principio di irretroattività delle norme che impongono un prelievo fiscale (articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212 - statuto del contribuente), tali disposizioni si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.


 

Articolo 24, comma 31-bis
(Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici più elevati)

 

31-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro».

 

 

Il comma 31-bis, introdottonel corso dell’esame in sede referente, modifica l’articolo 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011, al fine di prevedere l’incremento del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più elevati ivi previsto, fissandolo al 15% per la parte eccedente i 200.000 euro.

 

Per effetto della disposizione in commento il contributo di solidarietà è pertanto rideterminato nel modo seguente:

§      5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro;

§      10% per gli importi da 150.000 a 200.000 euro;

§      15% per gli importi oltre i 200.000 euro.

 

Si ricorda che l’articolo 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011 ha introdotto, in ragione dalla eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 nelle seguenti modalità:

-        per gli importi che superino i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro, il contributo è pari al 5% della parte eccedente il predetto importo[235];

-        per la parte eccedente i 150.000 euro pari al 10%.

Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui:

-        al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 563, recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 23, lettera b), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del D.Lgs. C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691;

-        al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi;

-        al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

-        i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale, nonché degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”;

-        la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in tema di “Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali”;

-        le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.

 

In pratica, si tratta del personale della Banca d’Italia, dell’UIC, degli enti pubblici creditizi, delle regioni, del c.d. parastato, del personale addetto alle imposte di consumo, delle aziende del gas, delle esattorie e delle ricevitorie (platea peraltro già individuata, in termini analoghi, all’articolo 1, comma 2, lettera u) della legge 243/2004).

 

Ai fini applicativi, si prevede che la trattenuta relativa al contributo qui esaminato viene applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Inoltre, viene preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato.

La norma attribuisce poi all’INPS, sulla base dei dati del Casellario centrale dei pensionati[236], il compito di fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione.

 

Infine, la disposizione prevede che le somme trattenute dagli enti vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato, entro il quindicesimo giorno dalla data di erogazione del trattamento su cui è effettuata la trattenuta.

 

Merita segnalare, infine, che analoghi interventi in tema di contributi di solidarietà erano stati previsti anche negli anni passati, dalle seguenti disposizioni:

-        articolo 3, commi 102-103, della Legge 350/2003[237], che ha previsto un contributo di solidarietà del 3% sui trattamenti pensionistici corrisposti dagli enti gestori della previdenza obbligatoria con importi complessivamente superiori a 25 volte (170.914,25 euro) il trattamento minimo delle pensioni nel regime generale INPS (6.836,57 euro) stabilito secondo l’articolo 38, comma 1 della legge L 448/2001;

-        articolo 1, comma 2, lettera u) primo e secondo periodo, della legge 243/2004[238], che ha disposto un contributo di solidarietà del 4% per le pensioni elevate su importi maggiori di 25 volte il trattamento minimo, rivalutabile per gli anni successivi al 2007, in base alle variazioni integrali del costo della vita (pensioni d’oro); secondo i successivi periodi concorrono ai fini del contributo di solidarietà i trattamenti integrativi per i soggetti con prestazioni aggiuntive o integrative (BI-UIC, enti pubblici creditizi, dipendenti pubblici, personale imposte consumo aziende gas esattorie e ricevitorie imposte dirette);

-        articolo 1, commi 222-223 della legge 296/2006[239], che hanno previsto un contributo di solidarietà a partire dal 1° gennaio 2007 del 15% sul TFR o il TFS e i trattamenti integrativi di importo complessivo superiore a 1,5 mln €[240].

 


 



[1]     I successivi interventi normativi hanno gradualmente depotenziato l’istituto. In particolare, il D.Lgs. n. 9/2000 ha previsto che la remunerazione ordinaria rilevante a fini DIT fosse incrementata del 20 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1999 e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi. L’articolo 5 della L. n. 383 del 2001 ha limitato l’applicabilità dell’agevolazione agli incrementi di capitale realizzati in un arco temporale specifico, ovvero quello compreso tra l'esercizio successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996 e la data del 30 giugno 2001. L’articolo 1 del D.L. 209/2002 ha escluso l’applicazione dell’incremento percentuale, fissando la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale in misura pari al saggio degli interessi legali.

[2]     L’articolo 1 del D.Lgs. n. 446 del 1997, istitutivo dell’IRAP, dispone testualmente “L’imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Tale indeducibilità è stata inoltre ribadita dal comma 43 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

[3]     D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[4]     Si tratta della Sezione I, Capo II, Titolo II (Imposta sul reddito delle società), del citato TUIR

[5]     Si ricorda che la comunicazione della Commissione (2009/C 83/01) sul quadro temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato nella situazione di crisi finanziaria ha modificato il regime degli aiuti d’importanza minore (c.d. “de minimis”) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (del 15 dicembre 2006), innalzando da 200.000 a 500.000 euro in tre anni l’importo della sovvenzione che può essere concessa al singolo beneficiario, in deroga agli articoli 87 e 88 del TUE. La Commissione europea ha deciso la proroga, con modifiche, del "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" fino al 31 dicembre 2011. Scopo del quadro temporaneo era permettere agli Stati membri di adottare misure di aiuto di Stato supplementari, onde agevolare l’accesso delle imprese ai finanziamenti e al tempo stesso incoraggiare le imprese a continuare ad investire nel futuro in tali circostanze eccezionali. La scadenza del quadro temporaneo era prevista al 31 dicembre 2010. La Commissione ha stabilito una proroga fino al 31 dicembre 2011 di determinate misure attualmente previste dal quadro temporaneo, accompagnata dall’introduzione di condizioni più rigorose relative alle misure prorogate. La proroga riguarda diverse tipologie di aiuti di Stato temporanei anti-crisi tra i quali gli aiuti di importo limitato che potranno essere concessi anche alle imprese in crisi dopo il 1 gennaio 2008.

[6]     In base alla programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali comunitari nell’obiettivo Convergenza (aree in cui il PIL procapite risulta inferiore al 75 per cento della media comunitaria), sono incluse, per l’Italia le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Nell’ambito dello stesso obiettivo si aggiunge la regione Basilicata, che beneficia di un regime transitorio di sostegno (c.d. phasing-out) per favorirne l’uscita dall’obiettivo.

[7]     L’articolo 5-bis delD.L. n. 138 del 2011reca una deroga in favore delle regioni ricomprese nell’Obiettivo convergenza ai limiti di spesa introdotti dalla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario stabiliti dall’articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) relativamente alla spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna regione a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse del Fondo infrastrutture. Il comma 2 prevede che i maggiori oneri derivanti dalla deroga ai tetti di spesa fissati dalla legge per il patto di stabilità interno in favore delle regioni dell’Obiettivo convergenza, debbano essere compensati attraverso l’attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei relativi maggiori oneri. In particolare il comma specifica che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e di intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari, nonché le modalità di attribuzione allo Stato e alle restanti regioni di tali oneri.

[8]     Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[9]     Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[10]    L’articolo 2, comma 15, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) aveva, da ultimo, prorogato al 2011 il termine per l'applicazione dell'aliquota agevolata.

[11]    Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[12]    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

[13]    D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[14]    Le informazioni contenute in questa sezione sono state tratte da: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Rapporto ISEE 2011, Quaderni della ricerca sociale 13, marzo 2011. Il rapporto è consultabile online:

      http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FD9DD2FE-182C-4054-81A5-0533E9AC2083/0/RapportoISEE2011.pdf

[15]    Dal punto di vista territoriale, la franchigia sul patrimonio mobiliare opera in modo molto diverso: nel Mezzogiorno solo lo 0,75 per cento dei dichiaranti riporta un patrimonio mobiliare lordo superiore ai 15.500 euro, mentre al Nord-est la percentuale dei dichiaranti in quest’ambito si attesta sul 16 per cento.

[16]    Finora l’esclusione dei trasferimenti esenti da imposizione è stata motivata anche dal fatto che questi tipi di prestazioni rispondono a specifiche condizioni di bisogno, essendo sostanzialmente misure non sottoposte alla prova dei mezzi. Sul punto Motta, M., Le criticità dell’ISEE, in Prospettive sociali e sanitarie 16-18, settembre-ottobre 2011. L’autore rileva che “laddove l’ISEE venga utilizzato per definire le erogazioni di assistenza economica dei Comuni (o loro Consorzi), si può avviare un paradossale effetto di sostituzione dei compiti e dei costi tra Stato ed Enti locali”. L’INPS infatti eroga gli assegni sociali agli anziani in condizioni di povertà valutando la loro condizione economica con strumenti diversi dall’ISEE. D’altra parte, i Comuni erogano la loro assistenza economica tramite l’ISEE non considerando l’assegno sociale INPS. Tale meccanismo, a parere dell’autore, può creare distorsioni nel sostegno del reddito da parte del Comune che erogherà l’assegno sociale ad un anziano che già riceve l’assegno INPS poiché, a parità di patrimoni ed altri redditi, risulterà avere lo stesso ISEE dell’anziano che non riceve l’assegno sociale. D’altra parte l’INPS, considerando tra i redditi l’assistenza comunale, nel corso degli anni, nel caso sopra proposto, tenderà a ridurre od eliminare la concessione dell’assegno sociale, spostando prestazioni che hanno natura di un diritto soggettivo ad altre di natura comunale.

[17]    A livello nazionale fra le prestazioni nazionali erogate sulla base dell’ISEE si ricordano: social card, assegno per nuclei familiari con almeno tre figli, assegni di maternità per madri prive di altra garanzia assicurativa, fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo, erogazione borse di studio, tariffa sociale per il servizio di distribuzione o vendita dell’energia elettrica, agevolazioni per il canone telefonico.

[18]    A livello locale fra le prestazioni nazionali erogate sulla base dell’ISEE si ricordano:asili nidi e altri servizi per l’infanzia, mense scolastiche, servizi sociosanitari diurni e residenziali, altre prestazioni assistenziali.

[19]    Ministero del lavoro e delle politiche sociali – INPS, I trattamenti assistenziali anno 2009: i trasferimenti sociali per invalidità, pensioni sociali, integrazioni al minimo, pensioni di guerra e pensioni ai superstiti, Quaderni della ricerca sociale 2, s.d. Nella pubblicazione tra le provvidenze di natura assistenziale sono anche ricomprese le pensioni ai superstiti. Il presupposto in questo caso è il legame di parentela con soggetti deceduti già beneficiari di altri trattamenti, ovvero lavoratori che al momento del decesso avevano già maturato diritti pensionistici. Tali trattamenti, pur non avendo una finalità strettamente assistenziale, sono inclusi perché dipendono nell’ammontare (anche se non nel diritto alle stesse) dalle condizioni economiche dei superstiti. Sono reversibili le prestazioni pensionistiche d’invalidità, di vecchiaia e di anzianità. La pensione ai superstiti spetta, in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato, ai componenti del suo nucleo familiare a condizione che il deceduto fosse già pensionato o potesse far valere al momento del decesso 15 anni di contribuzione (ovvero 780 contribuzioni settimanali) o 5 anni di cui 3 nell'ultimo quinquennio.

[20]    D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[21]    http://www.agcm.it/segnalazioni/audizioni/4753-problematiche-afferenti-alle-commissioni-di-massimo-scoperto.html.

[22]    http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2010/Generale_171110.pdf.

[23]    Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - il provvedimento è stato peraltro in gran parte abrogato dalla successiva normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane.

[24]    Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

[25]    Partecipazione italiana al finanziamento della Banca africana di sviluppo, dell'Agenzia multilaterale per la garanzia degli Investimenti, dell'ASEM Trust Fund, della Global Environment Facility e del Multilateral Investment Fund.

[26]    Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD).

[27]    Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (International Development Association) ed alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo.

[28]    Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.

[29]    Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale.

[30]    Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della Interamerican Investment Corporation, nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell'Asem Trust Fund.

[31]    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.

[32]    Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

[33]    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

[34]    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

[35]    V. la Relazione della Banca d’Italia al Parlamento e al Governo per il 2006, pag. 54.

[36]    L’articolo 84 del TUIR prevede che la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

[37]    L’articolo 84 del TUIR prevede che la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

[38]    Recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

[39]    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

[40]    D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10.

[41]    D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, recante l’unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[42]    Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[43]    D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

[44]    D.L. 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia” e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106.

[45]    D.L. 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia” e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106.

[46]    Il Sistema pubblico di connettività è una rete infrastrutturale prevista dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD) volta a favorire la cooperazione interistituzionale che coinvolge numerosi soggetti tra cui, ex officio, il presidente del Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione (CNIPA), otto rappresentanti di pubbliche amministrazioni centrali e otto rappresentanti di regioni ed enti locali. Tali soggetti si riuniscono con frequenza mensile al fine di affrontare e proporre soluzioni di carattere operativo relativamente all’attuazione del CAD.

[47]    Recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[48]    Fonte: sito istituzionale INPS, all’indirizzo:

      http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/Informazione/UfficioStampa/ConferenzeStampa/COLLABORAZIONE_PER_CONTRASTO_DELLEVASIONE_FISCALE_E_CONTRIBUTIVA.pdf

[49]    http://www.comune.castiglione.mn.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=153; http://www.comune.oderzo.tv.it/news1/istituzione-del-consiglio-tributario

[50]    Recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.

[51]    Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

[52]    Ossia al 29 dicembre 2007.

[53]    Si ricorda che, ad esempio, il D.L. n. 78 del 2009 (convertito dalla legge n. 102 del 2009) ha introdotto una disciplina di garanzia per il sollecito pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, in linea con le disposizioni comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

[54]    La disposizione è stata modificata rispetto al testo iniziale durante l’esame in Commissione, chiarendo che la quota dello 0,20% è calcolata sulle commissioni di interscambio conseguite dalla gestione del servizio per i pagamenti diretti.

[55]    Per quanto concerne i redditi da locazione di immobili, si ricorda che l’articolo 3 del D.Lgs. 23/2011 introduce la facoltà di applicare, in luogo della tassazione ordinaria, l’imposta sostitutiva sui redditi di locazione (cd. “cedolare secca”); il comma 6 dell’articolo 8 stabilisce che l’aliquota dell’imposta municipale sui redditi derivanti da immobili locati che non costituiscono abitazione principale è ridotta alla metà. In altre parole, per i beni immobili non locati il proprietario dovrà corrispondere l’imposta municipale propria; in caso di locazione, dovrà corrispondere sia l’imposta municipale ad aliquota ridotta, sia l’IRPEF e le relative addizionali (ovvero, in alternativa a quest’ultima la “cedolare secca” sugli affitti. In merito, poiché la “cedolare” assorbe anche l’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, le Regioni e i comuni perderanno la corrispondente quota di gettito).

[56]    Al termine del contratto di locazione finanziaria, l’utilizzatore continua ad essere soggetto passivo in qualità di proprietario dell’immobile se esercita l’opzione per il riscatto del bene.

[57]    Ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge n. 662/1996 le rendite catastali urbane, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell’applicazione dell’ICI e di ogni altra imposta.

[58]    In particolare, per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata per i seguenti valori (di cui al D.M. 14 dicembre 1991 e successive modifiche):

§       per 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.)[58],

§       per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi,laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;

§       per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e della categoria A/10 (uffici e studi privati); per 34 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi e botteghe)

      Disposizioni specifiche sono, inoltre, previste per i terreni[58], per i fabbricati di interesse storico, per i fabbricati posseduti dalle imprese nonché per le aree fabbricabili: in particolare, per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75. Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti

[59]    A fini ICI (articolo 8, comma 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992), viene considerata “abitazione principale” l’unità immobiliare in cui dimora abitualmente il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari (articolo 8, comma 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992). Come già visto supra, a decorrere dall’anno d’imposta 2007, sussiste la presunzione legale in base alla quale viene considerata “abitazione principale” quella di residenza anagrafica del soggetto passivo. Si tratta di una presunzione semplice che, per espressa statuizione normativa, ammette prova contraria. In sostanza si consente al contribuente, nei casi di mancata coincidenza (ancorché temporanea) tra dimora abituale e residenza anagrafica, di riservare alla prima il trattamento destinato all’abitazione principale a fini ICI, fornendo la prova del suo effettivo utilizzo quale dimora abituale.

[60]    In base alla classificazione operata dall’Agenzia del territorio, rientrano nella categoria C/2 i magazzini e locali di deposito, nella categoria C/6 le stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) e nella categoria C/7 le tettoie chiuse od aperte.

[61]    Sono classificati nella categoria catastale E gli “immobili a destinazione particolare” ossia: stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei; ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio; costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche; fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze; fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale; fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti; fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia; edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

[62]    Si tratta degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile; i terreni, i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse.

[63]    L’art. 8 Cost. dispone che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

[64]    L’art. 19 Cost. dispone che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

[65]    L’imposta locale sui redditi (ILOR), inizialmente introdotta dal D.P.R. n. 599/1973 e successivamente ridisciplinata nell’ambito del Titolo III del TUIR (D.P.R. n. 917/1986 previgente) è stata abolita a seguito dell’introduzione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) di cui al D.Lgs. n. 446/1997 con decorrenza 1 gennaio 1998.

[66]    Recante il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani

[67]    Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti e convertito in legge dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[68]    D.L. 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126.

[69]    Sebbene non specificato dalla norma, così è stato chiarito dalla Risoluzione n. 12/2008 del Dipartimento delle finanze.

[70]    La risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 1 del 31 gennaio 2008 ha chiarito che, a fini ICI, per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente il contribuente e i suoi familiari. La legge finanziaria 2007 (articolo 1 comma 173, lettera b) della L. n. 296/2006, con effetto dall’anno d’imposta 2007, ha introdotto una presunzione legale in base alla quale si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica del soggetto passivo. Si tratta di una presunzione relativa che, per espressa statuizione normativa, ammette prova contraria. In buona sostanza, la nuova presunzione non supera la nozione di abitazione principale, fondata sul criterio della dimora abituale, ma mira a garantirne una più corretta applicazione, consentendo comunque al contribuente, nei casi di mancata coincidenza (o scollamento anche temporaneo) tra dimora abituale e residenza anagrafica, di riservare alla prima il trattamento destinato all’abitazione principale ai fini dell’Ici, fornendo la prova del suo utilizzo – appunto – quale dimora abituale.

[71]    Si tratta, in particolare:

-        dell'unità immobiliare posseduta - a titolo di proprietà o di usufrutto - da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché l’immobile non risulti locato (ai sensi dell’articolo 3, comma 56 della legge n. 662 del 1996 );

-        degli immobili concessi in uso gratuito a parenti del soggetto passivo in linea retta o collaterale (ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 446 del 1997 ; la disposizione consente al comune, con fonte regolamentare, di stabilire il grado di parentela rilevante per l’applicazione della misura).

[72]    Da ultimo, aggiornati con D.M. 14 marzo 2011.

[73]    Questo coefficiente è stato rivalutato nella misura del 40 per cento per effetto dell’art. 2, comma 45, del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006. La rivalutazione decorre dalla data di entrata in vigore (3 ottobre 2006) del decreto legge.

[74]    Con riferimento al criterio di flessibilità, viene in rilievo il principio posto dall'articolo 2, comma 2, lettera bb), della legge delega n. 42 del 2009 che sancisce la garanzia - nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni da attribuire alle regioni e agli enti locali - del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale, stabilendo che essi dovranno essere composti in misura rilevante da tributi manovrabili; viene inoltre in rilievo il principio di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lettera cc), la quale sancisce che la flessibilità fiscale deve essere adeguata e rispondere a specifiche seguenti caratteristiche: secondo quel principio di delega, una tale base imponibile dovrà consentire a tutti gli enti territoriali, compresi quelli a più basso potenziale fiscale, di finanziare il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali.

[75]    Recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

[76]    D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 504, recante “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”

[77]    In particolare, si applica la disciplina ICI di cui agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del decreto legislativo n. 504 del 1992, e le norme generali in materia di tributi locali recate dai commi da 161 a 170 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

[78]    Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.

[79]    Recante “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.”

[80]    In caso di mancato invio la sanzione per l’ente inadempiente può arrivare sino al blocco delle risorse dovute all’ente, fino a che lo stesso non provveda all’adempimento.

[81]    Recante “Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191”

[82]    Recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148.

[83]    Si rammenta che il Fondo sperimentale di equilibrio è previsto dall’articolo 2 del D.Lgs 23/2011 allo scopo di realizzare in forma graduale la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare prevista dal medesimo articolo 2. La durata del Fondo è prevista per tre anni, e comunque fino all’attivazione del Fondo perequativo di cui all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo: tale secondo Fondo ha la funzione di assicurare il finanziamento delle spese degli enti locali dopo determinati i fabbisogni standard relativi alle spese per le funzioni fondamentali di comuni e province.

[84]    Si evidenzia che si fa riferimento ai comuni delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

[85]    Si ricorda che il Fondo sperimentale di equilibrio è previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011 allo scopo di realizzare in forma graduale la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare prevista dal medesimo articolo 2. La durata del Fondo è prevista in tre anni, e comunque fino all’attivazione del Fondo perequativo di cui all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo, che ha la funzione di assicurare il finanziamento delle spese degli enti locali dopo determinati i fabbisogni standard relativi alle spese per le funzioni fondamentali di comuni e province.

[86]    Si evidenzia che si fa riferimento ai comuni delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

[87]    D.L. 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia” e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106.

[88]    Come da provvedimento n. 77579/RU del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 28 giugno 2011.

[89]    Come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. 127505/RU del 28 ottobre 2011.

[90]    Articolo 7, comma 12 del D.L. n. 262/2006.

[91]    Articolo 1, comma 329 della legge n. 296/2006.

[92]    Legge 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[93]    Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

[94]    D.L. 28 dicembre 2001, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni; è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2002, n. 16.

[95]    Recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[96]    Recante la disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata.

[97]    Relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus.

[98]    Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[99]    Ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 171 del 2005 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a)   unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b)  nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;

c)   imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);

d)   natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri (R.I.D. – Registro imbarcazioni da diporto) tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

[100]  Secondo le norme EN/ISO/DIS 8666 la lunghezza è la distanza misurata in linea retta tra il punto estremo anteriore della prua e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici che non costituiscono parti strutturali dello scafo.

[101]  Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

[102]  Si tratta delle comunicazioni inviate dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico bancario (di cui al D.Lgs. 385 del 1993), da inviarsi periodicamente alla clientela nei contratti di durata. E’ infatti obbligatorio, per tali forme negoziali, inviare al cliente - in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso - almeno una volta l’anno una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Nel dettaglio, per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

[103]Si rammenta in proposito che una complessiva riforma dei redditi di natura finanziarie è stata operata dall’articolo 2 del D.L. 138/2011, al fine di uniformarne il trattamento fiscale e razionalizzarne la relativa disciplina.

[104]  Recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

[105]  Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

[106]  L’Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza per i Pittori e gli Scultori, i Musicisti, gli Scrittori e gli Autori Drammatici (ENAPPSMSAD) è un ente pubblico istituito con il D.P.R. 1° aprile 1978, n. 202, mediante fusione nell’Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza per i Pittori e gli Scultori (già Cassa Nazionale Assistenza Belle Arti) della Cassa Nazionale Assistenza Musicisti, della Cassa Nazionale Assistenza Previdenza Scrittori italiani, della Cassa Nazionale Assistenza Previdenza Autori Drammatici. L’Ente è succeduto nei patrimoni, nei diritti e nelle obbligazioni delle richiamate persone giuridiche.

[107]  Le disposizioni sopra richiamate, contenute nella norma in materia di “Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche”, prevedono che ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale e che le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

[108]  D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

[109]  L’articolo 1, comma 29, del D.L. n. 138/2011, ha previsto che per una più razionale allocazione del personale pubblico, qualora sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, sono tenuti, su richiesta del datore di lavoro, allo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo e sedi diverse, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.

[110]  D.L. 13 marzo 1988, n. 69, “Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, primo comma, Legge 13 maggio 1988, n. 153.

[111]  Per quanto riguarda le attività dei tre consorzi si veda l’apposito sito internet http://www.laghi.net/

[112]  Si ricorda peraltro che l’articolo istitutivo dell’Agenzia, limitatamente alle parti in cui faceva riferimento all’energia nucleare intesa come facente parte della strategia del Governo e al procedimento per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti, è stato oggetto di modifiche da parte del D.L.34/2011 , convertito, con modificazioni, dalla L. 75/2011 e successivamente oggetto dei uno dei quesiti referendari del 12 e 13 giugno 2011 il cui esito favorevole all’abrogazione è stato pubblicato con D.P.R 114/2011.

[113]  Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

[114]  Pubblicato nella G. U. 7 luglio 2010, n. 156.

[115]  D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[116]Successivamente, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici è stata soppressa dall’art. 28, co. 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. L. 133/2008) e le sue funzioni sono state assegnate all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

[117]  D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010.

[118]  Data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010.

[119]  Si tratta dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008). L'art. 2, comma 634 ha previsto l'emanazione, entro il 31 ottobre 2009, di regolamenti di delegificazione per il riordino, la trasformazione o soppressione e la messa in liquidazione, di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa.

[120]  Pubblicato nella G.U. n. 169 del 22 luglio 2011.

[121]  Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

[122]  L’elenco delle partecipazioni detenute dall’ANAS è consultabile alle pagine 17-18 del Bilancio societario 2010, disponibile al link www.stradeanas.it/index.php?/file/download/10731 .

[123]  www.fintecna.it

[124]  Si veda in proposito quanto relazionato dal Presidente dell’Anas nel corso dell’audizione del 3 febbraio 2010 presso l’VIII Commissione (Ambiente), disponibile al link www.stradeanas.it/index.php?/file/download/10645.

[125]  Al 31/12/2010 l’ammontare complessivo di tutte le partecipazioni detenute dall’Anas ammontava a 553,75 milioni di euro, secondo quanto riportato dal Bilancio d’esercizio e consolidato 2010 dell’ANAS (www.stradeanas.it/index.php?/file/download/10731). Di tale importo poco meno del 60% riguarda la partecipazione nella Stretto di Messina S.p.A. (www.stradeanas.it/index.php?/content/index/arg/stretto_messina).

[126]  La disposizione, originariamente contenuta nella legge istitutiva del Garante per la protezione dei dati personali (art. 30, co. 3, legge 31 dicembre 1996, n. 675) è ora confluita nell’art. 153, co. 3, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in base al quale il voto del Presidente prevale in caso di parità.

[127]  D.L. 8 aprile 1974, n. 95, Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, convertito in legge con l'art. 1, L. 7 giugno 1974, n. 216.

[128]  L. 4 giugno 1985, n. 281, Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio.

[129]  D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[130]  L. 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

[131]  Tra questi sono da comprendere, pur se non menzionati, anche i viceministri in quanto di fatto sono dei sottosegretari ai quali è conferito il titolo di viceministro (vedi oltre).

[132]  L. 8 aprile 1952 n. 212, Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

[133]  R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, successivamente abrogato dall’art. 385 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. I gradi I e II dell’ordinamento gerarchico erano corrispondenti al Primo Presidente della Corte di cassazione e all’ambasciatore.

[134]  Il titolo di vice ministro può essere attribuito a non più di dieci sottosegretari, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, art. 10, co. 2, come modificato dalla L. 26 marzo 2001, n. 81, Norme in materia di disciplina dell’attività di Governo.

[135]  L. 9 novembre 1999, n. 418, Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari.

[136]  L. 24 aprile 1980, n. 146, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

[137]  L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[138]  Il comma 55 del medesimo articolo, impedisce l’incremento di tali emolumenti per un periodo di tre anni.

[139]  L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[140]  D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. L. 26 febbraio 2011, n. 10), Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

[141]  L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

[142]  D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (conv. L. 15 luglio 2011, n. 111).

[143]IIl D.L. 138/2011 ha provveduto ad integrare la Commissione con un quinto membro, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze (art. 1, co. 28).

[144]  D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (conv. L. 14 settembre 2011, n. 148).

 

[145]  L'art. 17 della L. 7 dicembre 2000, n. 383 ha aggiunto il comma 2-bis all’articolo 4 della L. 936, secondo il quale i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti; le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio.

[146]  L. 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

[147]  Tale modifica tiene conto del parere della I Commissione: “considerato, quindi che, essendo la legislazione elettorale degli organi di governo degli enti locali materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, il rinvio alla legge statale per le modalità di elezione del consiglio provinciale deve esteso anche alle modalità di elezione del presidente della provincia”.

[148]  L. 23 dicembre 2009, n. 191, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

[149]  D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (conv. L. 26 marzo 2010, n. 42).

[150]  D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (conv. L. 14 settembre 2011, n. 148).

[151]  L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[152]  Ai sensi di tale norma (primo e secondo comma) i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea e possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dal diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

[153]  Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

[154]  Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[155]  D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[156]  L’articolo 2497, primo comma cc. prevede che le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.

[157]  Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[158]  La riduzione a cinque o a sette – disposta dall’articolo 3, comma 12 della legge finanziaria 2008 – opera sul numero dei componenti degli organi di amministrazione come risultante dagli statuti in vigore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, dunque il 1° gennaio 2008.

[159]  In caso di violazione del tetto retributivo, l’amministratore che ha disposto il pagamento e il destinatario della retribuzione sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.

[160]  D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

[161]  La Dir.P.C.M. del 16 marzo 2007 è stata adottata in applicazione dell'articolo 1, comma 593, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che introduceva per la prima volta il limite della retribuzione parametrato allo stipendio del Primo presidente della Corte di Cassazione, norma poi sostituita dalla legge finanziaria 2008. La direttiva, poiché al momento dell'entrata in vigore della norma la carica di Primo Presidente della Corte era vacante, ha fatto riferimento retribuzione dell'ultimo Primo Presidente in carica, pari a € 273.471,61 annui lordi.

[162]  Circ. 24 gennaio 2008, n. 1, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica. Legge finanziaria 2008 - Art. 3, commi da 43 a 53 - Emolumenti a carico di pubbliche Amministrazioni, società pubbliche partecipate e loro controllate e collegate.

[163]  È stato inoltre abrogato l’art. 1, co. 466, della legge finanziaria 2007, nella parte in cui conteneva un limite (di 500.000 euro annui) al compenso dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate, stabilendosi che a tali società si applichi la disciplina generale qui esposta in ordine al tetto retributivo.

[164]  La legge finanziaria 2008 (art. 3, co. 44, penultimo periodo) dispone inoltre che, ai fini del concorso al limite, debbono considerarsi tutti gli emolumenti lordi ricevuti a carico delle pubbliche finanze nel corso dell’anno e che sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno.

[165]  La circolare ha precisato che il rispetto dell’adempimento dell’obbligo da parte delle società non quotate a prevalente o tale partecipazione pubblica deve essere assicurato dalle amministrazioni controllanti.

[166]  Il predetto limite del doppio del trattamento retributivo del Primo presidente della Corte di Cassazione, ha specificato la circolare n. 1/2008, opera per tutti coloro che hanno incarichi o rapporti con la Banca d'Italia o con le autorità indipendenti.

[167]  La circolare n. 1/2008 ha specificato che le norme non riguardano i corrispettivi per incarichi conferiti a soggetti diversi dalle persone fisiche.

[168]  Convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[169]  Per il Governo le comunicazioni vanno effettuate alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

[170]  Restano dunque fuori da tale esclusione gli “incarichi, mandati e cariche” e i rapporti di lavoro di natura non privatistica in corso al 28 settembre 2007. Tra questi rientrano i rapporti di lavoro del personale definito “in regime di diritto pubblico”, che l’art. 3 del D.Lgs. 165/2001 sottrae alla disciplina generale, e il cui stato giuridico ed economico resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti. Tra le categorie c.d. “non contrattualizzate”, il citato art. 3 annovera le seguenti:

-     magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

-     avvocati e procuratori dello Stato;

-     personale militare;

-     Forze di polizia di Stato;

-     personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;

-     vigili del fuoco;

-     docenti e ricercatori universitari.

[171]  La circolare fa salva l’ipotesi in cui l’efficacia del contratto decorra successivamente al 28 settembre 2007.

[172]  Nel caso in cui l’eccedenza derivi dal cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione opera a partire dall’incarico conferito per ultimo. La circolare n. 1/2008 specifica, con riferimento alla decurtazione del 25 per cento, che essa va operata ogni anno sull'importo già decurtato e che in ogni caso il differenziale retributivo va recuperato entro quattro anni.

[173]  D.L. 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini (conv. L. 2 agosto 2008, n. 129).

[174]  E' importante sottolineare, coerentemente con quanto prima accennato in ordine al quadro ripartitorio pubblico in cui si muoveva il nuovo sistema, che la capitalizzazione di ciascuna contribuzione è di carattere figurativo, (è stata infatti definita come capitalizzazione simulata) poiché con i versamenti via via acquisiti si continuano a pagare le pensioni a carico del sistema.

Più specificamente, il metodo contributivo presuppone che per ciascun destinatario venga istituita una sorta di conto di tipo patrimoniale, nel quale vengono accreditati anno per anno i contributi versati, che sono capitalizzati ad un tasso di rendimento pari al tasso di crescita del sistema economico; il processo è continuo, nel senso che il conto patrimoniale individuale si accresce anno per anno sia per effetto del versamento di nuovi contributi, sia per la rivalutazione di quelli già versati. Alla fine della vita lavorativa, l'interessato si vede accreditato una patrimonio finanziario (ovviamente di carattere nozionale e teorico, poiché nel frattempo i suoi contributi hanno pagato i trattamenti pensionistici correnti), che verrà distribuito sugli anni di godimento atteso della pensione. In questo punto si introduce il parametro del divisore, ovvero il numero utilizzato per trasformare il montante contributivo in rendita, che varia (principalmente, ma non soltanto) in relazione all'età di pensionamento: chi va in pensione in età più giovane ha infatti una speranza di vita maggiore, e di conseguenza, a parità di montante contributivo, gli si applicherà un divisore più elevato (cioè un minor coefficiente di trasformazione) e dall'operazione deriverà una rendita di minor ammontare rispetto a coloro che, con il medesimo montante, vanno in pensione in età più tarda.

[175]  Come accennato, il sistema di calcolo contributivo del trattamento pensionistico, introdotto dalla L. 335/1995, differisce notevolmente dal sistema retributivo: la prestazione pensionistica, infatti, non è legata alla retribuzione ma è vincolata alla contribuzione accreditata a favore del dipendente nell'arco dell'intera sua vita lavorativa. L'importo della pensione si ottiene quindi moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del dipendente alla data di decorrenza della pensione (o alla data del decesso, nel caso di pensione indiretta). I coefficienti di trasformazione sono i coefficienti utilizzati nel metodo di calcolo contributivo per la trasformazione del montante contributivo (cioè, il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni di lavoro attivo) in rendita. Tali indici variano in base all’età anagrafica al momento del pensionamento e sono costruiti tenendo conto della speranza di vita media alla pensione e incorporando il tasso di crescita del PIL di lungo periodo stimato nell’1,5%. Introdotti dall’articolo 1, comma 6, della L. 335/1995, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della L. 247/2007, tali coefficienti sono stati rideterminati con effetto 1° gennaio 2010. Il successivo comma 15, semplificando la procedura per la rideterminazione dei coefficienti e riducendone la periodicità, ha disposto la rideterminazione triennale degli stessi con apposito decreto interministeriale. L'accesso ai trattamenti per i destinatari del sistema contributivo è condizionato alla maturazione dell'età minima di 57 anni, fatte salve alcune eccezioni. Il valore del coefficiente di trasformazione è legato all’età posseduta, aumentando al crescere della stessa. Più specificamente, si considera il limite inferiore di 57 anni (età inferiore) per arrivare ad un valore massimo del coefficiente in corrispondenza dei 65 anni (età superiore). In sostanza, quindi, un’età pensionabile più avanzata permette di conseguire una pensione più consistente (vedi infra).

[176]  L’articolo 1, comma 11, della L. 335/1995, ha stabilito il principio della revisione decennale dei coefficienti di trasformazione di cui al precedente comma 6.

[177]  Si tratta del trattamento pensionistico anticipato ai sensi dell’articolo 1, comma 8 (60 anni per gli uomini e 55 per le donne) applicabile agli invalidi in misura non inferiore all'80%.

[178]  Si ricorda che in materia erano precedentemente intervenute la L. 335/1995, la L. 243/2008 e la L. 247/2007. Quest’ultima, in particolare, aveva stabilito (articolo 1, comma 5) transitoriamente le decorrenze per coloro che accedevano al pensionamento anticipato di anzianità con 40 anni di contributi e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti, i quali avrebbero conseguito il diritto alla decorrenza della pensione entro la fine del 2011. Al riguardo, in primo luogo, per i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento anticipato di anzianità con almeno 40 anni di anzianità contributiva, è stato introdotta in via transitoria una disciplina più favorevole per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico rispetto a quella precedentemente prevista dalla L. 243/2004 a partire dal 1° gennaio 2008, permettendo nuovamente di usufruire di due “finestre”. Inoltre, fu introdotta ex novo una disciplina transitoria delle decorrenze del trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti che accedono al pensionamento di vecchiaia, prevedendosi quattro “finestre”. Un'altra fattispecie di disciplina transitoria riguarda invece la decorrenza del pensionamento per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, che accedono al pensionamento anticipato di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti; anche in questo caso vengono previste nuovamente quattro “finestre” per la decorrenza del trattamento pensionistico.

[179]  Successivamente, l’articolo 22-ter del D.L. 98/2011 ha posticipato la decorrenza dei richiamati trattamenti di anzianità per i soggetti che acquisiscano tale diritto indipendentemente dall’età anagrafica (cioè raggiungano i 40 anni di contributi versati):

-        un mese dalla data di maturazione dei requisiti previsti rispetto a quelli stabiliti dallo stesso comma 2 per i soggetti che maturino i requisiti nel 2012;

-        due mesi per i soggetti che maturino i requisiti nel 2013;

-        tre mesi per i soggetti che maturino i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tale ulteriore posticipo non trova applicazione per il personale della scuola, per il quale resta fermo quanto stabilito dall’articolo 59, comma 9, della L. 449/1997.

[180]  Si ricorda che tali valori devono comunque tenere conto degli innalzamenti derivanti dalla disciplina di cui all’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del D.L. 78/2010, che ha legato l'adeguamento dei requisiti anagrafici ai fini dei trattamenti pensionistici di vecchiaia agli incrementi della speranza di vita (disciplina modificata dal comma 4 dello stesso articolo 18).

[181]  Cioè i lavoratori che vantando al 1° gennaio 1996 un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, avevano la pensione interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

[182]  Per quanto attiene alla disciplina concernente l’elevamento dei requisiti anagrafici per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in relazione all’incremento dell’aspettativa di vita, si ricorda che il comma 2 dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009 aveva disposto un intervento di portata generale rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati. Esso stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici per l’accesso al sistema pensionistico italiano dovessero essere adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e convalidato dall’EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti. L’attuazione della relativa normativa tecnica era demandata ad un apposito regolamento di delegificazione, da emanare entro il 31 dicembre 2014. In ogni caso, in sede di prima attuazione il richiamato incremento riferito ai 5 anni antecedenti non poteva superare i 3 mesi.

Successivamente, l’articolo 12, commi 12-bis - 12-quinquies, del D.L. 78/2010, ha dato attuazione alle disposizioni del richiamato articolo 22-ter, modificandole in alcune parti. In particolare, si prevede l’adeguamento con cadenza triennale dei requisiti di accesso ai trattamenti, al fine di adeguarli all’incremento della speranza di vita rilevato annualmente dall’ISTAT, entro il 30 giugno, a decorrere dal 2015. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi. Il secondo aggiornamento è previsto a decorrere dal 2019, mentre successivamente si procederà ad aggiornamenti con cadenza triennale. Per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni si dispone, poi, l’adattamento dei coefficienti di trasformazione, al fine di assicurare trattamenti pensionistici correlati alla maggiore anzianità lavorativa richiesta.

Da ultimo, l’articolo 18, comma 4, del D.L. 98/2011 ha modificato tale disciplina, in particolare disponendo l’anticipo al 1° gennaio 2013 (invece del 1° gennaio 2015) del primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all’indice di speranza di vita. Allo stesso tempo, è stato disposto l’anticipo al 2011 (in luogo del 2014) dell’obbligo per l'ISTAT di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita, richiamato in precedenza. Inoltre, viene posticipato al 31 dicembre di ciascun anno (in luogo del 30 giugno) l’obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni; infine, attraverso l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 12-ter, viene eliminata la previsione che il secondo adeguamento fosse calcolato su base biennale: tutti gli adeguamenti successivi al primo avranno pertanto cadenza triennale (ma cfr. i commi 12, 13 e 16 dell’articolo in esame).

[183]  A decorrere dal 1° luglio 2009, la L. 247/2007 ha introdotto, appunto, il sistema delle “quote”, date dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva.

Pertanto - ferma restando la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica – si può accedere al pensionamento di anzianità:

-        dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con una “quota” (come detto, somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva) pari almeno a 95, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 59 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS con una “quota” pari almeno a 96, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 60 anni;

-        per gli anni 2011 e 2012, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con una “quota” pari almeno a 96, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 60 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS con una “quota” pari almeno a 97, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni;

-        dall’anno 2013, infine, a regime, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con una “quota” pari almeno a 97, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS con una “quota” pari almeno a 98, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 62 anni.

Riformulando il comma 7 dell’articolo 1 della L. 243/2004, si prevede tuttavia che con apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31 dicembre dell’anno 2012, possa essere differito l’innalzamento dei requisiti previsto a decorrere dal 2013, qualora, sulla base di una verifica da effettuare entro il 30 settembre 2012, risulti il conseguimento di risparmi di spesa superiori alle previsioni ed in grado di garantire il raggiungimento di effetti finanziari equivalenti a quelli originariamente previsti come conseguenti all’innalzamento dell’età previsto a regime dal 2013.

Inoltre, la L. 247 è intervenuta anche sulla disciplina per l’accesso alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 20, della L. 335/1995. La norma, modificando tali requisiti, ha disposto che a decorrere dal 2008, per accedere alla pensione di vecchiaia con il sistema contributivo necessario possedere:

-        per il 2008 e dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009, almeno 35 anni di anzianità contributiva insieme ad una età anagrafica di almeno 58 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e di 59 anni per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS;

-        dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, una “quota” (data dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva) pari almeno a 95 purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 59 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, una “quota” pari almeno a 96 purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 60 anni;

-        per gli anni 2011 e 2012, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, una “quota” pari almeno a 96 purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 60 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, una “quota” pari almeno a 97, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni;

-        dall’anno 2013, infine, a regime, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, una “quota” pari almeno a 97 purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 61 anni, e per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, una “quota” pari almeno a 98, purché si possieda un’età anagrafica non inferiore a 62 anni (a meno che il Ministro del lavoro non emani il decreto di cui al comma 7 dell’articolo 1 della L. 243/2004 al fine di differire l’innalzamento dei requisiti pensionistici).

[184]  Sostanzialmente l’articolo sembrerebbe sostituire l’articolo 22-ter, senza peraltro disporne l’abrogazione.

[185]  L’articolo 1, comma 9, della legge n.243 del 2004 prevede che “In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n.180/1997. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione”.

[186]  Nel testo del decreto in esame la data era fissata al 31 ottobre 2011

[187]  Nel testo del decreto in esame la data era fissata al 31 ottobre 2011

[188]  L’articolo 2, comma 28, della legge 662/1996, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, ha previsto, in via sperimentale, specifiche misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

      In attuazione di quanto sopra descritto, l’articolo 1, comma 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477[188], ha disposto che per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emani i regolamenti previsti all’articolo 2, comma 28, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Nell’esercizio del potere regolamentare sopra indicato devono essere seguiti i seguenti principi e criteri direttivi:

-        la costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento (lettera a);

-        la definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi (lettera b);

-        la eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo (lettera c);

-        in caso di ricorso ai trattamenti, la previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa (lettera d);

-        la istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali (lettera e).

Tra i Fondi di sostegno economico costituiti si ricordano il Fondo solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo (D.M. 28 aprile 2000, n. 157), del personale dipendente dalle imprese di credito (D.M. 28 aprile 2000, n. 158) e del personale di Poste Italiane S.p.A. (D.M. 1° luglio 2005, n. 178).

[189]  Nel testo del decreto in esame la data era fissata al 31 ottobre 2011

[190]  Nel testo del decreto in esame la data era fissata al 31 ottobre 2011

[191]  L’articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008, ha previsto per gli anni 2009, 2010 e 2011 (periodo prorogato fino al 2014 dall’articolo 2, comma 53, del D.L. 225/2010) i dipendenti pubblici possano chiedere di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola. É data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della struttura amministrativa o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, la misura del trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. Ai sensi del richiamato articolo 2, comma 53, i posti resi vacanti in seguito alla fruizione dell’esonero non sono reintegrabili per l’intera durata del quadriennio 2011-2014.

[192]  D.Lgs. 21 aprile 2011 n. 67, “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183”.

[193]  D.L. 31 maggio 2010, n. 78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.

[194]  Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, si prevede un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, l’emanazione di regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

[195]  L. 23 dicembre 2000 n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). Per questi lavoratori, l’articolo 78, comma 23 dispone un particolare sistema di calcolo dell'anzianità: il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria valide ai fini del conseguimento della pensione viene moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività tutelata ha avuto una durata inferiore a cinque anni, pari a 1,225 se l'attività ha avuto una durata compresa tra cinque e dieci anni, pari infine a 1,25 se si è protratta per più di dieci anni.

[196]  L'articolo citato dispone che per gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione, pari a 35 anni o 1820 contributi settimanali, possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianità di cui al terzo comma dell'art. 33 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (l'anzianità è maggiorata di un periodo pari a quello compreso fra la data di decorrenza della pensione e il compimento del 60° anno di età), per un massimo di 5 anni.

      Al fine di comprovare l'effettivo espletamento dei 15 anni di lavoro in sotterraneo, l'interessato deve esibire idonea documentazione dalla quale risultino i periodi di lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria

      La pensione è posta a carico della Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

[197]  D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, Attuazione dell'art 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

[198]  L. 27 dicembre 1941, n. 1570, Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.

[199]  L. 23 dicembre 1999 n. 488, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)”.

[200]  D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 42, “Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi”.

[201]  D.L. 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[202]  D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. L’articolo 1, comma 2, sopra richiamato definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999, mentre, fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del D.Lgs. n. 165 si applicano anche al CONI.

[203]  Legge 8 agosto 1995, n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

[204]  La circolare INPS n. 167 del 30 dicembre 2010, fissa per il 2011 l'importo del trattamento minimo delle pensioni in euro 467,43 euro mensili.

[205]  In tal senso, la Circolare INPS n. 34 del 10 febbraio 2011.

[206]  D.Lgs. 28 marzo 1996 n. 207, “Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale”.

[207]  In tal senso, l’art. 19-ter, comma 2, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[208]  L. 2 agosto 1990, n. 233, Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.

[209]  Articolo 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”.

[210]  Come previsto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000), poi abrogato dall’articolo 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53”.

Attualmente, per il calcolo del contributo per le prestazioni di maternità è applicabile l’articolo 82 del D.Lgs. n. 151 recante “Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome” che prevede un contributo annuo di euro 7,49 per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali.

[211]  In tal senso, l’articolo 1, comma 4 della legge n. 233/1990.

[212]  In tal senso, la Circolare INPS n. 76 del 23 maggio 2011. In particolare, le aliquote sono così risultanti dall’aggiunta del contributo addizionale del 2% previsto dall’articolo 12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990 n. 233, recante Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.

[213]  D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[214]  Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[215]  Tali aree sono da intendersi (v. art. 17, reg. 1257/99) non solo come zone di montagna, ma anche come zone nelle quali si riveli necessario mantenere una attività agricola con funzione di presidio e tutela del territorio, e nel contempo soffrano di fenomeni di spopolamento, o nelle quali ricorrano altri svantaggi specifici.

[216]  D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

[217]  D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.

[218]  Si tratta dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 504, vale a dire gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie da trasformare in persone giuridiche private.

[219]  D.L. 6 luglio 2011, n. 98, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

[220]  L. 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.

[221]  L. 8 agosto 1995, n. 335, “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.

[222]  D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]”.

[223]  L. 11 giugno 1971, n. 426, “Disciplina del commercio”.

[224]  D.L. 30 settembre 2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2003,n. 326.

[225]  L. 3 agosto 1998, n. 315, “Interventi finanziari per l'università e la ricerca”.

[226]  D.L. 9 maggio 2003, n. 105, Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 luglio 2003, n. 170.

[227]  L. 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

[228]  D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile, convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, L. 29 febbraio 1980, n. 33,

[229]  D.L. 12 settembre 1983, n. 463, Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini, convertito in legge, con modificazioni, con l'articolo unico, L. 11 novembre 1983, n. 638.

[230]  D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.

[231]  Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica”.

[232]  L’articolo 38 Cost. dispone: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera”.

[233]“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[234]  Il richiamato comma 28 dell’articolo 1 della L. 183/2010 aveva delega il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della L. 247/2007, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito. L’emanazione dei decreti legislativi deve avvenire sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo altresì l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Il successivo comma 29 stabiliva che la delega avrebbe dovuto esercitarsi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

-        graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica (lettera a));

-        modulazione dei trattamenti collegata all’età anagrafica dei lavoratori ed alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile (lettera b));

-        previsione per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione (lettera c));

-        progressiva estensione ed armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell’attività lavorativa (lettera d));

-        coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori (lettera e));

-        valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostitutivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari (lettera f));

-        connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l’occupazione, soprattutto femminile e giovanile, nonché l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori in età più matura nonché ai giovani, al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo (lettera g));

-        potenziamento dei servizi per l’impiego (lettera h)).

[235]  La norma prevede che, in ogni caso, a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi annui.

[236]  Istituito con D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388.

[237]  L. 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Con D.M. 1° aprile 2004 sono state definite le modalità di applicazione del contributo di solidarietà, per il periodo 2004-2006.

[238]  L. 23 agosto 2004, n. 243, Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

[239]  L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[240]  Tali contributi confluiscono al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità con destinazione al 90% ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.