Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali D.L. 107/2011 - A.C. 4551 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 4551/XVI   DL N. 107 DEL 12-LUG-11
Serie: Progetti di legge    Numero: 528
Data: 27/07/2011
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2011 0107   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

D.L. 107/2011 – A.C. 4551

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 528

 

 

 

27 luglio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier:

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 – * st_affari_esteri@camera.it

 

Il presente dossier è composto dai seguenti volumi:

 

Ø      Elementi per l’istruttoria legislativa

Ø      Schede di lettura

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D11107.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Art. 1 (Iniziative in favore dell’Afghanistan)                                                          3

Art. 2 (Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)6

Art. 3 (Regime degli interventi)                                                                           12

Art. 4 (Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)                           19

Art. 4-bis (Misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ex risoluzione ONU n. 1973)                          28

Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria)                                              29

Art. 6 (Disposizioni in materia di personale)                                                      35

Art. 7 (Disposizioni in materia penale)                                                               49

Art. 8 (Disposizioni in materia contabile)                                                            53

Art. 9 (Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali)55

Art. 10 (Copertura finanziaria)                                                                            57

Art. 11 (Entrata in vigore)                                                                                   60

 

 


Schede di lettura

 


Art. 1
(Iniziative in favore dell’Afghanistan)

Nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, lo stanziamento di cui al comma 1 è incrementato di 5 milioni di euro: le risorse per la cooperazione allo sviluppo originariamente previste, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, nella misura di 5.800.000 euro, si attestano pertanto a 10.800.000 euro. Tale integrazione, riferita alle dotazioni  per la cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri - quali previste, nella misura di 175,8 milioni di euro, dall’apposita voce in Tabella C della legge di stabilità per il 2011[1] -, è volta a consentire interventi di cooperazione in Afghanistan.

Il medesimo comma 1 autorizza altresì, nel secondo semestre 2011, la spesa di un milione di euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell’Esercito nazionale afghano, nonché al Fondo del Consiglio NATO-Russia per l’Afghanistan.

Nel mese di aprile 2011 i leader della NATO, riuniti a Berlino hanno lanciato l'iniziativa di un Fondo per sostenere la componente elicotteristica dell'aviazione afghana. Il Fondo dovrebbe assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio e l'addestramento del personale. Il ConsiglioNATO-Russia ha approvato questa iniziativa, di cui anche la Russia è entrata a far parte come uno dei principali contributori insieme alla Germania e ad altri membri della NATO.

Il comma è sostanzialmente identico all’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2010, recante proroga delle missioni per il primo semestre 2011. In quel caso, peraltro, le due autorizzazioni di spesa ammontavano rispettivamente a euro 16.500.000 e 1.500.000.

 

Il comma 2 autorizza, per il secondo semestre del 2011, la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan, al fine di sostenere i Governi dei due Stati nello svolgimento delle attività prioritarie per lo sviluppo e il consolidamento delle istituzioni locali e nell’assistenza alla popolazione. L’organizzazione della missione è finanziata anch’essa attraverso le risorse previste dal comma 1.

 

Tale missione, secondo quanto specificato al comma 3, è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate le autorità afghane e pakistane, nell’ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali ed in particolare nella Conferenza dei donatori dell’area. Le iniziative riguardano i settori sanitario, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa, con particolare riguardo all’area di frontiera afghano-pakistana e dei mezzi di comunicazione locali.

 

Il comma 4 assegna al Ministero degli Affari esteri il compito di individuare le misure intese ad agevolare l’azione delle ONG che intendano operare per fini umanitari in Afghanistan e Pakistan.

Si segnala che anche i commi 2-4 riproducono analoghe disposizioni del decreto-legge 228 del 2010.

Un emendamento del Senato ha ripristinato la norma, presente anche nel precedente decreto-legge, in base alla quale, nel quadro delle misure di cui ai commi 2-4, è prevista la realizzazione di una Casa della società civile a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo delle relazioni tra Italia e Afghanistan in esito alla Conferenza regionale della società civile per l’Afghanistan già prevista dall’art. 1, comma 4 del D.L. n. 1/2010[2], svoltasi a Roma nel maggio 2011, dopo una lunga preparazione che ha visto la collaborazione tra la Cooperazione italiana allo sviluppo e la Rete di Organizzazioni non governative “Afgana”.

 

Il comma 5 dispone che nell'ambito delle risorse individuate nel comma 1 rientri anche l'eventuale reclutamento di personale in loco (o l'invio dall'Italia) presso la sede della cooperazione italiana, sotto il coordinamento dell'Unità tecnica di Herat istituita alle dipendenze dell'Ambasciata italiana a Kabul.

L'articolo 13 della legge n. 49 del 1987 prevede che le unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo sono costituite con accreditamento diretto presso i governi interessati e nel quadro degli accordi di cooperazione. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 della legge 49 del 1987, nonché da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla DGCS, e da personale esecutivo e ausiliario assunto in loco con contratti a tempo determinato. La direzione di ciascuna unità tecnica è posta in capo a un esperto dell'Unità tecnica centrale, responsabile anche in ordine all'amministrazione dei fondi nei confronti del Capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

 

Il comma 6 autorizza, sempre per il secondo semestre dell’anno in corso, la spesa di 24.000 euro per sovvenire alle esigenze operative e di funzionamento dell’Ufficio NATO di Herat del Senior Civilian Representative.

L'Ufficio dell’Alto rappresentante civile (Senior Civilian Representative) è stato istituito dalla NATO in Afghanistan nell’ottobre 2003 per seguire l'attuazione degli obiettivi politico-militari dell'Alleanza, intrattenere rapporti con la società civile e con il Governo, nonché con i rappresentanti della Comunità internazionale e con i diplomatici delle nazioni confinanti. Assicura un costante e stretto canale di comunicazione tra la realtà locale e i centri decisionali al Quartier Generale NATO a Bruxelles.

La norma di cui al comma 6 era presente per analoga spesa nel D.L. 228/2010, ma diversa era la finalizzazione, poiché l’importo era destinato al funzionamento della componente civile del ‘Provincial Reconstrucion Team’ di Herat.

 

 


Art. 2
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione)

Il comma 1 amplia di 8.600.000 euro[3], per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2011, gli stanziamenti previsti dalla legge n. 49/1987 come determinati dall’apposita voce in Tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2011, al fine di consentire interventi di cooperazione in Iraq, Libano, Myammar, Pakistan, Somalia e Sudan. Detti interventi sono finalizzati al miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni e dei rifugiati nei Paesi limitrofi ed al tempo stesso ad assicurare i processi di ricostruzione civile. L’autorizzazione di spesa è altresì estesa, per lo stesso periodo e nella misura di 350.000 mila euro[4], agli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario, già finanziati in precedenza con interventi legislativi di contenuto analogo a quello in esame.

Il comma 1 in commento prevede infine che - a valere su un massimo del 15% dello stanziamento di 8,6 milioni di euro - il Ministro degli Affari esteri avrà la facoltà, con proprio decreto, di destinare risorse per urgenti iniziative di cooperazione in altre aree di crisi sopravvenienti, nei limiti temporali dell’applicazione del presente provvedimento.

Si ricorda che le iniziative di cooperazione allo sviluppo hanno come quadro di riferimento consolidato la legge n. 49 del 1987, ai sensi della quale viene appostato annualmente nella Tabella C allegata alla legge annuale di stabilità apposito stanziamento, che riguarda in particolare le iniziative a dono.

Con riferimento a quanto previsto nel comma 1 e in altri precedenti provvedimenti di proroga e rifinanziamento di missioni internazionali, va tenuto tuttavia presente che gli interventi previsti, riguardando in buona parte Paesi ancora immersi in gravi conflitti, o appena usciti da essi, si configurano piuttosto, almeno parzialmente, come interventi straordinari e di emergenza, parimenti previsti dalla legge 49 del 1987 all’art. 1, c. 4 e più dettagliatamente disciplinati all’art. 11.

Si ricorda inoltre che la legge di stabilità per il 2011 assegna alla voce di Tabella C relativa ai capitoli della cooperazione a dono – inclusi nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri – l’importo di 175,8 milioni di euro per il 2011 (nonché 179,23 milioni per il 2012 ed il 2013).

 

Il comma 2 mira a consentire l’utilizzo di beni pubblici libici congelati in Italia quale garanzia del finanziamento di spese umanitarie in favore della popolazione libica, o in favore del Consiglio nazionale transitorio libico, attraverso l’apertura di linee di credito da parte di banche private.

La norma richiama espressamente l’articolo 8-bis  del Regolamento (CE) 204/2011, come modificato dal Regolamento (CE) 572/2011, nel cui solco si pone, che permette, previa l’autorizzazione da parte di autorità nazionali competenti[5] lo sblocco di taluni fondi appartenenti a persone o entità elencate nell’Allegato III del Reg. (CE) 204/2011 cit. o la loro messa a disposizione di persone o entità elencati al medesimo Allegato III, alle condizioni che le suddette autorità competenti ritengono appropriate, se queste lo giudicano necessario per scopi umanitari.

Il comma in esame cita anche la riunione del Gruppo di contatto sulla Libia del 9 giugno 2011, nella quale era stata sottolineata la necessità di trovare un meccanismo per permettere lo scongelamento degli asset libici oppure il loro utilizzo come garanzia per finanziare i crediti al Consiglio nazionale transitorio. A seguito di un emendamento approvato al Senato, viene inserito anche il riferimento alla successiva riunione di Istanbul del 15 luglio 2011, che ha riconosciuto il Consiglio Nazionale di Transizione libico come "autorità governativa legittima sul territorio libico". Lo stesso emendamento specifica che il Cnt è “riconosciuto dall’Italia quale titolare dell’autorità di Governo” tout court, facendo venir meno le parole “nel territorio da esso effettivamente controllato”.

 

Il comma 3 prevede una spesa (per il secondo semestre 2011) di 5.159.751 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

Come riporta la Relazione tecnica allegata all’A.S. 2824, tale spesa è da ripartirsi tra interventi operativi in atto in Iraq, Afghanistan, Libano e Libia. Scompare il contributo all’Unione per il Mediterraneo (che nel decreto n. 228/2010 ammontava, per il primo semestre dell’anno in corso, a 125.000 euro).

 

Il comma 4 prevede una spesa di 2.295.224 euro per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e Libia  per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2011. Nello stesso periodo, ove si dovessero verificare urgenti necessità in altre aree di crisi, il Ministro degli esteri può autorizzare, con proprio decreto e nell’ambito del medesimo stanziamento, la destinazione di risorse  a tali altre aree.

La Relazione tecnica assegna in misura preponderante la somma in questione alla Libia, per attività a sostegno al dialogo nazionale ed alla riconciliazione, per l’alloggiamento di esperti civili, per la formazione delle forze di sicurezza e per la fornitura di beni strumentali. Rispetto alla quantificazione dei costi ivi rappresentata, l’importo di 2.295.224 euro del comma 4 appare arrotondato per eccesso, nella misura di 718 euro.

 

Il comma 5 autorizza una spesa di 4.162.000 di euro per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

 

Il comma 6 autorizza, nel primo semestre 2011, la spesa di 340.000 euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato all’addestramento della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di contatto presso l’UNODC (UN Office on Drug and Crime) per il contrasto della pirateria somala e per la partecipazione italiana al progetto STANDEX.

Si ricorda che STANDEX (Stand-off Detection of Suicide Bombers and Mobile Objects) è un progetto, lanciato nel novembre 2010 nell’ambito del Consiglio NATO-Russia, che ha lo scopo di sviluppare una tecnologia atta a individuare, riconoscere ed identificare esplosivi su attentatori suicidi o su oggetti in movimento nei trasporti urbani.

 

Il comma 7 autorizza, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2011, una spesa di 200.000 euro per garantire il contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano che, come specifica la Relazione tecnica, rappresenta la quota residua per il 2010.

Il Tribunale speciale per il Libano ha il compito di processare i responsabili dell’attentato del 14 febbraio 2005 nel quale hanno perso la vita l’ex primo ministro Rafiq Hariri ed altre 22 persone, nonché di altri attentati di simile natura. Il 51% dei costi del Tribunale Speciale è sostenuto dai contributi volontari degli Stati, mentre il restante 49% è a carico della Repubblica del Libano, che ne ha chiesto l’istituzione.

 

Il comma 7-bis (inserito nel corso dell’esame al Senato) autorizza per il 2011 la concessione di un contributo volontario di 250.000 euro allo Staff College delle Nazioni Unite, con sede a Torino.

Lo Staff College ha l’obiettivo  dipromuovere l’apprendimento, ed in particolare una cultura di tipo manageriale, nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite, svolgendo un’attività di formazione dei funzionari internazionali. I principali contributi allo Staff College – che deve provvedere autonomamente al reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali - provengono in massima parte dalle Nazioni Unite (500 mila dollari l’anno) e da governi e fondazioni;   l’Italia ha già erogato in passato contributi finanziari di carattere straordinario, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (legge 30 dicembre 2004, n. 317), e 2007, 2008 e 2009 (legge 19 dicembre 2007, n. 256).

 

Per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2011, il comma 8 autorizza una spesa di 399.983 euro perassicurare la partecipazione dell’Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva ed ai progetti di cooperazione promossi dall’OSCE(Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).

 

Il comma 9 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno in corso la spesa di 994.938 euro per la partecipazione italiana alle iniziativedella Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) – quest’ultima è  la nuova denominazione che il Trattato di Lisbona ha attribuito alla PESD.

 

Il comma 10 integra di 1.000.000 di euro, relativamente all’arco di tempo già menzionato, gli stanziamenti già assegnati per l’attuazione della legge n. 180/1992[6], per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell’Africa sub- sahariana.

 

In base al comma 11 autorizza la spesa di 437.250 euro allo scopo di coprire le spese di missione di personale di ruolo presso le Ambasciate italiane in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen. A tale personale è riconosciuta un’indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all’80% di quella determinata secondo quanto previsto dall’art. 171 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola in buona parte l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri. Il comma in esame prevede inoltre una deroga all’art. 181 del DPR 18/1967 cit., per consentire al personale in questione, e ai familiari a carico, ogni sei mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia. E’ autorizzata anche la spesa di 180.436 euro per l’invio di un funzionario diplomatico in Kurdistan.

L’art. 171 del DPR n. 18/1967 distingue nell’indennità di servizio all’estero (ISE) due componenti: una indennità di base, quale determinata nella tabella allegata al DPR, e maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede. Viene altresì stabilito che l’ISE “non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare”. E’ prevista la possibilità di ulteriori maggiorazioni dell’ISE in caso di sedi di servizio che comportino, per diverse cause, alti rischi o elevati disagi.

L’art. 181 del DPR n. 18/1967 prevede che ogni 18 mesi il personale in servizio all’estero, e i familiari a carico, abbia diritto al parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia. Tale diritto, che al personale in sedi particolarmente disagiate spetta ogni 12 mesi,  è acquisito nei due casi, rispettivamente, dopo 12 e 8 mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente

Il medesimo comma 11 autorizza la spesa di 61.971 euro a parziale copertura delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga al menzionato art. 181, comma 1, del DPR n. 18/1967 è riconosciuto ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

Viene altresì autorizzata dal comma in esame la spesa di 180.436 euro per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al funzionario è riconosciuta, anche in questo caso, un'indennità pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del DPR n. 18/1967 nonché il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto-legge.

 

Il comma 12 autorizza nel secondo semestre 2011 la spesa di 403.200 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (ex PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell’Unione europea per le varie aree di crisi.

I Rappresentanti speciali dell’Unione europea, sono attualmente otto ed operano nelle seguenti aree geo-politiche: Afghanistan, Asia centrale, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Regione africana dei Grandi Laghi, Kosovo, Sudan, Unione africana.

La norma precisa, inoltre, che l’indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto venga calcolata - detraendo l’indennità eventualmente corrisposta dall’organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l’assegno di rappresentanza – nella misura dell’80% di quella determinata in base all’art. 171 del DPR n. 18/1967 (v. supra). Per i funzionari diplomatici che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l’indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell’organo di vertice del contingente stesso.

Inoltre, per il personale del Affari esteri in servizio in Afghanistan, Iraq e Pakistan, lo stesso comma 12 prevede un’ulteriore autorizzazione di spesa di 36.000 euro, sempre per il secondo semestre dell’anno 2011, da destinarsi ai viaggi di servizio effettuati da detto personale, previsti dall’articolo 186 del citato DPR n. 18/1967, che disciplina il trattamento economico dei viaggi di servizio.

L’art. 186 del DPR n. 18/1967 prevede che il personale all’estero temporaneamente richiamato in Italia per ragioni di servizio conserva l'intera indennità personale per 10 giorni, esclusi i giorni di viaggio. Decorso tale periodo, e per non più di 50 giorni, l’indennità personale è ridotta della metà. L’articolo elenca inoltre le altre indennità spettanti al personale che effettui viaggi di servizio.

 

Il comma 13 autorizza, per l’arco temporale già menzionato, una spesa di 1.000.000 di euro per assicurare la partecipazione italiana al Trust Fund InCE  (Iniziativa Centro-europea) istituito presso la BERS (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) allo scopo di rafforzare la cooperazione regionale nell’area dell’Iniziativa Centro-europea.

Come precisa la Relazione Tecnica, il rifinanziamento di tale Fondo consente la continuazione dei progetti previsti dagli accordi tra la Bers e il Ministero degli Affari esteri.

 

Il comma 14 autorizza, per il secondo semestre 2011, la spesa di 300.000 euro per la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) con sede ad Ancona.

Si ricorda che l‘Iniziativa Adriatico-Ionica si propone di rafforzare la cooperazione regionale tra le due sponde adriatiche al fine di promuovere la sicurezza e la stabilità della regione, così come la tutela del bacino adriatico-ionico. Della IAI fanno parte, oltre all’Italia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia.

 

 


Art. 3
(Regime degli interventi)

Il comma 1 prevede che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel Capo I del decreto-legge in esame.

 

Il comma 2 autorizza il Ministero degli Affari esteri, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli artt. 1 e 2, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali riconducibili alle disposizioni del Capo I del decreto-legge in esame, ricorrendo preferibilmente all’impiego di risorse locali sia umane che materiali.

 

Il comma 3 disciplina l’indennità di missione da attribuire al personale – quale individuato dall’art. 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. L’indennità è calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D. n. 941/1926[7] in riferimento all’Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Si ricorda che l’art. 16 della legge n. 49 del 1987 individua le diverse figure professionali costitutive del personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che risultano essere: personale del Ministero degli Affari esteri; non più di 7 magistrati ordinari o amministrativi, o avvocati dello Stato; esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato; personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando; non più di 30 funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali e con contratto di diritto privato.

 

In base al comma 4, qualora il personale inviato in missione nei paesi elencati all’articolo 1, comma 1 ed all'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto-legge in esame, per esigenze di sicurezza, debba essere alloggiato in locali dell'Amministrazione degli affari esteri, il Ministero degli Affari esteri è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio predisposti per il funzionamento delle unità tecniche previste dall'art. 13 della citata legge 49 del 1987 e delle Sezioni distaccate delle unità tecniche istituite dall’art. 4, comma 2, del DPR 12 aprile 1988, n. 177[8].

L'articolo 13 della legge n. 49 del 1987 prevede che le unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo sono costituite con accreditamento diretto presso i governi interessati e nel quadro degli accordi di cooperazione. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 della legge 49 del 1987, nonché da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla DGCS, e da personale esecutivo e ausiliario assunto in loco con contratti a tempo determinato. La direzione di ciascuna unità tecnica è posta in capo a un esperto dell'Unità tecnica centrale, responsabile anche in ordine all'amministrazione dei fondi nei confronti del Capo della Rappresentanza diplomatica competente per territorio.

Il comma 4, inoltre, prevede una deroga ai limiti previsti dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e dispone che la copertura finanziaria degli oneri da essa derivanti (pari a 191.416 euro, come precisa la Relazione tecnica) sia ottenuta dalle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 1, co. 1 e art. 2, co. 1 e 2.

Il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, al comma 28 dell’art. 9, stabilisce che, a decorrere dal 2011, le amministrazioni dello Stato, possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio (di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

 

Il comma 5 rinvia, per le iniziative previste dal Capo I in commento, ove non diversamente disposto, all’applicazionedi norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) – recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con  modificazioni dalla legge n. 219/2003.

L’art. 57 del D. lgs. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell’art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003, poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell’art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 1° luglio 1996, n. 347 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali nella cooperazione allo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 426/1996). 

Lo stesso comma 1 dell’articolo 3 del D.L. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), anche relativamente all’invio di personale, all’affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti e dell’utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.

Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente.

In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco. La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. È inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno, possano esserlo nell'anno successivo. 

Il comma 5 dell’art. 3 del D.L. 165/2003 estende la deroga prevista dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito con modificazioni dalla legge n. 140/1997, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

L’articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 2 dell’art. 4 del D.L. 165/2003 autorizza il Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 1, del richiamato D. lgs. n. 165 – si ricorda che l’art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi una modifica ad opera della legge di semplificazione 2005 (legge n. 246/2005), con l’introduzione dell’istituto della cessione del contratto di lavoro, per essere poi integralmente sostituito dall’art. 49 della legge n. 150 del 2009 (legge recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

 

Il comma 6 esclude tutte le spese connesse all’applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame dal regime restrittivo di cui all’art. 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dalle disposizioni dell’art. 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 citato, prevedendo al contempo che agli effetti derivanti da tale disapplicazione si provvede mediante le autorizzazioni di spesa di cui all’art. 1, comma 1 e all’art. 2, commi 1 e 2..

Si ricorda che l’art. 60, comma 1 del D.L. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato allo stesso D.L. 112/2008. L’art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

L’art. 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 prevede che a decorrere dal 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

 

Il comma 7 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati, e a personale estraneo alla P.A., per le finalità di cui agli articoli 1 e 2.

Le disposizioni cui si intende derogare sono contenute:

§       nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 citato, all’articolo 6, comma 7, che limita, a partire dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 , e all’articolo 9, comma 28 (v. supra, nel commento al comma 4);

§       nell’articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che prevede la riduzione del 10% dei compensi per incarichi di consulenza rispetto a quelli alla data del 30 settembre 2005;

§       nell’articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[9], che stabiliscono che , a far data dal 1° gennaio 2009, la quota di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, passi dal 40 per cento al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004;

§       nell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che disciplina la gestione delle risorse umane al fine di garantire, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione;

§        l’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sull’utilizzo di contratti di lavoro flessibile

 

Il comma 8 convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge,utilizzando i residui degli stanziamenti previsti nei limiti delle risorse previste dagli articoli 1 e 2, nonché dei residui di stanziamenti di cui a precedenti decreti legge analoghi a quello in esame (e in particolare di quelli riconducibili agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, e agli articoli 1 e 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 228, tutti vertenti su iniziative in favore dell’Afghanistan e interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione).

 

Il comma 9 stabilisce che le somme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e in quello successivo.

 

Il comma 10 prevede inoltre che nel corso dell'esercizio finanziario 2011 possano essere impegnati i residui non ancora impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 dei già citati decreti legge precedenti (v. comma 8).

 

In base al comma 11 il Ministero degli Affari esteri,  può proseguire le azioni descritte nell'articolo 2, comma 6 del d.l. 102/2010 cit. (iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana) e nell’articolo 2, comma 1, ultimo periodo del d.l. 228/2010 cit. (iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili), nell’ambito delle risorse previste nei medesimi, anche utilizzando  organizzazioni non governative idonee o enti di formazione.

 

Il comma 12 sottrae i pagamenti di importo non superiore ai diecimila euro effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all’art. 1, comma 1 e all’art. 2, comma 1, alla normativa dettata dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136[10], in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a causa – come evidenziato nella Relazione tecnica – della sua difficile applicazione in paesi con sistemi bancari arretrati. La Relazione tecnica precisa inoltre che dall’applicazione della disposizione non derivano oneri finanziari.

 

Il comma 13 prevede che l’assetto delle attività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan, quale prevista dall’articolo 1, commi 2 e 3 del decreto-legge in esame, verrà definito attraverso uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri. Lo stesso provvedimento fisserà le modalità di organizzazione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali, e di istituzione presso il MAE di un’apposita Task Force, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, unitamente a un comitato di controllo degli interventi.

 

I commi 14 e 15,  sono stati soppressi nel corso dell’esame al Senato: le disposizioni introdotte dai due commi miravano a novellare alcune norme della richiamata legge n. 49/1987, in tema di status del personale delle ONG.

 

Il comma 16 modifica il comma 1 dell’articolo 21 del D.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 (Ordinamento e funzioni degli uffici consolari) nella direzione di attribuire la competenza al rilascio, al rinnovo e al ritiro dei passaporti non più al Capo dell'ufficio consolare ma all'ufficio consolare nell'insieme.

 

Il comma 17 proroga al 31 ottobre 2011 il termine di scadenza del commissariato generale del Governo per l’esposizione universale di Shanghai autorizzando a tal fine la spesa di 200.000 euro.

 

Il comma 18 stabilisce, a decorrere dal 2011, l'incremento di 60.000 euro del contributo di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 23 aprile 2002, n. 78 a favore dell'Associazione culturale "Villa Vigoni" con sede in Menaggio.

Si ricorda che il contributo previsto per le attività dell’Associazione – centro italo-tedesco per lo sviluppo di iniziative di cooperazione in favore dei paesi in via di sviluppo in ambito europeo - era fissato dalla legge 78/2002 in 309.874 euro annui a partire dal 2003. La Relazione tecnica precisa che, a causa dei tagli operati sugli stanziamenti di bilancio, il contributo era attualmente ridotto a 250 mila euro.

La copertura dell’onere di 60.000 euro si rinviene a carico dell’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 3 della legge di ratifica della Convenzione ONU del 1994 per la lotta alla desertificazione (legge 4 giugno 1997, n. 470), in base al quale si stanziava la somma annua di 726 milioni di lire a decorrere dal 1997, pari a circa 374.940 euro.

 

 

 


Art. 4
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)

 

 

L'articolo 4 del decreto legge in esame, come modificato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca le autorizzazioni di spesa dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.

 

Si ricorda che, da ultimo, l’articolo 4 del decreto-legge n. 228 del 2010, convertito dalla legge n. 9 del 2011, recava le autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione italiana alle missioni dal 1° gennaio al 30 giugno 2011.

 

Per un confronto tra i contingenti e i relativi finanziamenti autorizzati dai precedenti D.L. n. 102/2010, dal D.L.. 228/2010 e quelli di cui al presente decreto-legge si rinvia al dossier Documentazione e ricerche,  n. 254, “Le missioni internazionali: tabelle e grafici” .

 

Il comma 1 dell'articolo in esame autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 399.704.836 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL Afghanistan, già contenuta nel comma 1 dell’art. 4 del sopra richiamato D.L. 228/2010. La relazione introduttiva al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel primo semestre del 2011 nel teatro afghano si stima in media di 4.200 unità. Il precedente D.L. di proroga, aveva previsto per le missioni di cui al comma 1 in commento il medesimo impiego di 4.200 unità, con un’ulteriore aggiunta di 180 a partire del 1° novembre 2010.

 

La partecipazione alle missioni ISAF e EUPOL Afghanistan è altresì autorizzata dai commi 15, 24 e 26 del presente articolo.

 

Il comma 2 dispone l'autorizzazione della spesa di 92.021.055 euro, nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) - ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force - quale da ultimo prevista dal comma 2 dell’art. 4 del citato D.L. 228/2010. La missione UNIFIL è stata da ultimo prorogata al 31 agosto 2011 con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU n. 1937 (2010). La relazione introduttiva al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel primo semestre del 2011 nel teatro libanese è pari a 1.549 unità (la consistenza prevista dal precedente D.L. di proroga era di 1.780 unità).

 

Il comma 3 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di 35.770.354 euro per la proroga della partecipazione militare alle missioni nei Balcani quali da ultimo previste nel comma 3 dell’art. 4 del D.L. 228/2010, e specificatamente:

Ø      la Multinational Specialized Unit (MSU),

Ø      la European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO),

Ø      il Security Force Training Plan in Kosovo,

Ø      la Joint Enterprise Balcani.

La relazione tecnica indica, con riferimento al presente comma, una consistenza di 560 unità nel teatro balcanico, nel secondo semestre del 2011. Il precedente D.L. di proroga aveva previsto per le missioni di cui al comma 3, una stima in media di 650 unità.

 

La partecipazione alla missione EULEX Kosovo è altresì autorizzata dai commi 21, 25 e 27 del presente articolo.

 

Il comma 4 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di 150.248 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione Althea dell’Unione Europea in Bosnia-Erzegovina - all’interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit) - quale da ultimo prevista nel comma 4 dell’art. 4 del D.L. 228/2010. Al riguardo la relazione illustrativa al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel secondo semestre del 2011 nell’ambito della missione ALTHEA è costituito da 5 unità, confermando l’organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni per il primo semestre 2011.

 

Il comma 5 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di 7.308.028 euro (per l’utilizzo di 220 unità) per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, di cui da ultimo al comma 5 dell’art. 4 del D.L. 228/2010.

 

Il comma 6 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di 603.986 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Precense in Hebron), con 13 unità, quale da ultimo prevista dal comma 6 dell’art. 4 del D.L. 228/2010.

 

Il comma 7 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di 61.345 euro per la proroga della partecipazione di personale militare (un’unità) alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah), da ultimo prorogata dal comma 7 dell’art. 4 del D.L. 228/2010.

 

Il comma 8 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di 128.507 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (United Nations/African Union Mission in Darfur) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan (3 unità). La precedente autorizzazione di spesa era contenuta nel comma 8 dell’art. 4 del D.L. 228/2010.

 

Il comma 9 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di 104.721 euro per la proroga della partecipazione di personale dell’Arma dei Carabinieri alla missione dell'Unione Europea EUPOL RD Congo nella Repubblica democratica del Congo (4 unità), da ultimo prorogata dal comma 9 dell’art. 4 del D.L. 228/2010.

 

Il comma 10 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di 134.228 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro (4 unità), quale da ultimo prevista dal comma 10 dell’art. 4 del D.L. 2282010.

 

Il comma 11 autorizza la spesa di 158.749 euro per la prosecuzione, per il periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2011, delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi (17 unità), già previste dal precedente decreto-legge n. 228 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all’art. 4, comma 11.

Si tratta della missione DIE (Delegazione Italiana Esperti)

 

Il comma 12 autorizza, tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2011, la spesa di 353.164 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea EUMM Georgia (European Union Monitoring Mission) in Georgia (15 unità), già prorogata, da ultimo, dall’articolo 4, comma 12, del D.L. n. 228/2010.

 

Il comma 13 autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2011, la spesa di 20.873.434 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia,  Atalanta dell'Unione Europea (8 unità) e Ocean Shield della NATO (218 unità) per il contrasto alla pirateria. Le missioni erano state prorogate, da ultimo, dall’articolo 4, comma 13, del D.L. n. 228/2010.

 

Il comma 14 autorizza la spesa di 4.240.689 euro per la proroga, fino al 31 dicembre 2011, della partecipazione di personale militare (67 unità) alle attività NATO di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene, già prevista dal precedente decreto-legge n. 228 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all’art. 4, comma 14.

Si tratta della missione NTM-I (NATO Training Mission - Iraq).

 

Il comma 15 autorizza, fino al 31 dicembre 2011, la spesa di 10.483.835 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq (93 unità). Tali attività erano state da ultimo prorogate dall’articolo 4, comma 15, del D.L. n. 228/2010.

Le missioni in corso in Afghanistan e Iraq sono autorizzate dai commi 1 e 14 dell’articolo in esame; l'attività della Guardia di Finanza in Afghanistan e negli E.A.U è autorizzata dai successivi commi 24 e 26.

 

Il comma 16 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 508.319 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell’Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia (15 unità), già autorizzata, per il primo semestre 2011, dal D.L. n. 228/2010.

 

Il comma 17 autorizza un’ulteriore spesa di 64.255.200 euro, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni di cui al provvedimento. L’articolo 4, comma 17, del decreto-legge n. 228/2010, autorizza, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, una spesa di 80.506.000 milioni di euro, per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni di cui al provvedimento.

 

Il comma 18 autorizza un’ulteriore spesa di 1.600.000 euro dal 1° luglio 2011 sino al 31 dicembre 2011, per consentire al comandante del contingente militare della missione ISAF in Afghanistan, di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato,per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni, compreso il ripristino dei servizi di prima necessità. L’articolo 4, comma 18, del D.L. n. 228/2010 aveva autorizzato per l’intero 2011 una spesa di 7.988.794 euro per analoghi interventi nelle tre aree.

 

Il comma 19 autorizza, dal 1° luglio al 30 settembre 2011, la spesa di 58.075.656 euro per la missione militare di attuazione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile della Libia (Jamahiriya Araba Libica) sotto la minaccia di un attacco, per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Libia e per l’embargo delle armi, di cui alle risoluzioni 1970 e 1973 del 2011, adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La relazione introduttiva al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel teatro libico, sino al 30 settembre 2011, è pari a 1.886 unità, mentre il personale coinvolto nelle operazioni in Libia dal 18 marzo al 30 giugno 2011 è stato pari a 1.970 unità, con una spesa di 134.000.000 di euro, come specificato dal comma 3 dell’articolo 10.

 

Il comma 20 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 3.382.400 euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (52 unità), già prorogati dall’articolo 4, comma 19, del D.L. n. 228/2010.

Si tratta delle attività svolte nell’ambito della collaborazione realizzata dalla missione Bilaterale interni.

 

Il comma 21 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 867.940 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (30 unità) alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 31.480 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (un’unità) alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo). Tali missioni erano state da ultimo prorogate dall’articolo 4, comma 20, del D.L. n. 228/2010.

 

La partecipazione alla missione EULEX Kosovo è altresì autorizzata dai commi 3, 25 e 27 del presente articolo.

 

Il comma 22 autorizza, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 63.730 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato (2 unità) alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina. La missione è stata prorogata da ultimo dall’articolo 4, comma 21, del D.L. n. 228/2010.

 

Il comma 23 autorizza, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 270.851 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato (9 unità) alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina EUPM (European Union Police Mission), già prorogata dall’articolo 4, comma 22, del D.L. n. 228/2010.

 

Il comma 24 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 1.600.179 euro e di 368.141 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF (21 unità). La partecipazione della Guardia di finanza alla suddetta missione era già stata prorogata dall’articolo 4, comma 24, del D.L. n. 228/2010.

Le missioni in corso in Afghanistan sono autorizzate dai commi 1 e 15 dell’articolo in esame; l'attività della Guardia di Finanza in Afghanistan e negli E.A.U è altresì autorizzata dal successivo comma 26.

 

Il comma 25 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 342.220 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza (11 unità) alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), già prevista dal precedente decreto-legge n. 228 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all’art. 4, comma 25.

 

La partecipazione alla missione EULEX Kosovo è altresì autorizzata dai commi 3, 21 e 27 del presente articolo.

 

Il comma 26 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 227.628 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze, denominate JMOUs (Joint Multimodal Operational Units), costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti (2 unità) e nel Kosovo (un’unità), già prevista dal precedente decreto-legge n. 228 del 2010 di proroga delle missioni internazionali, all’art. 5, comma 26.

 

Come evidenziato dalla relazione illustrativa del Governo, le Joint Multimodal Operational Units, costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo sono articolazioni della struttura del Comando operativo di vertice interforze (COI) preposta al coordinamento di tutti i trasporti strategici delle Forze armate. In tale quadro, è previsto l'impiego di unità appartenenti al Corpo della guardia di finanza con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.

 

Il comma 27 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 260.991 euro per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, e di personale del Corpo della polizia penitenziaria (12 unità) e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo. La partecipazione è stata da ultimo prorogata dall’articolo 4, comma 27, del D.L. n. 228/2010.

 

La partecipazione alla missione EULEX Kosovo è altresì autorizzata dai commi 3, 21 e 25 del presente articolo.

 

Il comma 28 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 19.254 euro per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina EUPOL COPPS (vedi il precedente comma 21), già prevista dal D.L. n. 228 del 2010, all’art. 4, comma 28.

 

La partecipazione alla missione EUPOL COPPS è autorizzata dal comma 22 del presente articolo.

 

Il comma 29 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 96.971 euro per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia Erzegovina (vedi precedente comma 22), già prevista dal D.L. n. 228 del 2010, all’art. 4, comma 29.

 

La partecipazione alla missione EUPM è autorizzata dal comma 23 del presente articolo.

 

Il comma 30 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 5.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia previste dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 124/2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

Il D.L. n. 228 del 2010 conteneva, all’articolo 4, comma 30, una identica disposizione per il primo semestre 2011, con una spesa prevista di 5.000.000 di euro.

 

Il comma 31 dispone che, per il completamento delle attività di attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo della Repubblica di Panama, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, le unità navali denominate CP902 «Diciotti» e CP903 «Dattilo» in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto. Per tale finalità la disposizione prevede un incremento di 17.400.000 euro, del Fondo istituito dall’articolo 3-bis, comma 3, del D.L. n. 135/2009[11], limitatamente alle esigenze di cui al comma 2 del medesimo articolo, a copertura degli oneri derivanti dalla mancata retrocessione in permuta delle unità navali di cui al primo periodo alla società aggiudicataria della procedura concorsuale.

 

Il comma 2 dell’articolo 3-bis del D.L. n. 135/2009, convertito , con modificazioni, dall legge n. 166/2009, dispone l’avvio, a decorrere dall’esercizio 2009, di un programma pluriennale per l’implementazione degli interventi di sviluppo e adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, previsto dall’articolo 2, comma 99, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), che autorizzava la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008, 10 milioni di euro per l’anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per le finalità sopra indicate.

Il comma 2 in esame motiva il nuovo finanziamento con la finalità di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, con particolare riferimento al controllo e alla vigilanza sull’attività di pesca, attraverso l’accrescimento della capacità dell’attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare.

Il comma 3 del medesimo articolo 3-bis ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo in cui confluiscono le risorse relative all'autorizzazione di spesa relativa ai contributi per sviluppo dell’industria aeronautica ad alta tecnologia recati dall’articolo 1, comma 884, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

Le risorse del nuovo Fondo saranno ripartite in misura pari al 50 per cento per gli interventi indicati ai commi 1 (Guardia di finanza) e 2 (Capitanerie di porto) dell’articolo 3-bis.

 

Si ricorda, inoltre, che il D.L. n. 228 del 2010 prevedeva, all’articolo 4, comma 32, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra Italia ed Panama, stipulato il 30 giugno 2010, fosse autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo panamense quattro unità navali «classe 200/s» in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

 

L’ultimo comma dell’articolo 4, introdotto durante l’esame presso il Senato, al fine di conseguire l’obiettivo di un’adeguata efficacia operativa dei presidi del Corpo delle capitanerie di porto di cui al precedente comma 31, destina al citato Corpo le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle tariffe per i servizi resi dal Corpo, di cui alla Tabella D allegata al decreto-legge 533/1954, che viene dunque modificata.

 

L’allegato A sotto riportato sostituisce la tabella D allegata al decreto-legge n. 533 del 1954, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 869 del 1954 (Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato), tabella che era stata successivamente sostituita dall'art. 7 e dall’Allegato 1 della legge n. 255 del 1991.

 

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto)

 

OGGETTO

TARIFFE (Euro)

ANNOTAZIONI

1. Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto compresi i passaggi di proprietà.

62,00

Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano più di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo è ridotto ad euro 5,17.

2. Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico sanitarie (comprese le unità da diporto).

51,65

Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa.

3. Inchieste per sinistri marittime, svolte ad istanza degli interessati.

129,12

 

4. Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie e di estratti degli atti stessi.

0,26

Il compenso spetta per ogni pagina

 

 


Art. 4-bis
(Misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ex risoluzione ONU n. 1973)

 

Il comma 1 del presente articolo, inserito nel corso del provvedimento al Senato, al fine di adottare misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province danneggiate in modo rilevante dalle attività operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973, che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili, prevede che sia destinata alle citate misure la dotazione, per l’importo massimo di 10 milioni di euro, del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 244 del 2007, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 e successive modificazioni.

Il successivo comma 2 dispone che, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le province interessate, si provveda alla individuazione degli interventi da realizzare di cui al precedente comma 1

Infine, il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                                             

 

 

 


Art. 5
(Ulteriori misure di contrasto alla pirateria)

L'articolo 5 del decreto legge in esame, come modificato, nel corso dell’esame de3l provvedimento al Senato, reca alcune misure di contrasto al fenomeno della pirateria in acque internazionali, incentrate sulla possibilità di ricorrere a forme di autodifesa a bordo delle imbarcazioni private destinate ad attraversare zone a rischio, mediante il dispiegamento di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina militare o di servizi di vigilanza privata.

 

Tale intervento è stato introdotto anche a seguito delle indicazioni emerse nell'ambito dell’esame dell'Affare Assegnato: "Possibile impiego di personale militare a bordo del naviglio mercantile e da diporto, che transita in acque internazionali colpite dal fenomeno della pirateria (n. 604)" che ha avuto luogo presso la 4° commissione Difesa del Senato dal 5 maggio al 16 giugno scorso.

La Risoluzione (Doc. XXIV n. 24), approvata dalla Commissione Difesa ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame del citato affare assegnato conclude impegnando il Governo ad adottare misure, fra le altre, atte ad "individuare urgentemente soluzioni legislative che consentano di superare le problematiche di natura giuridica connesse alla creazione di un'adeguata strategia di autodifesa, al fine di tutelare nel modo più ampio possibile il naviglio mercantile e da diporto battente bandiera italiana che transita in acque internazionali ad alto rischio pirateria [...]; nonché a predisporre, mediante lo strumento della decretazione d'urgenza, a partire dal prossimo atto di rifinanziamento delle missioni internazionali:

Ø         un provvedimento che configuri, quale soluzione funzionale ma non esclusiva, la possibilità di impiegare a bordo delle navi battenti bandiera italiana, team armati della Marina militare, il cui derivante onere finanziario sia a totale carico degli armatori che ne faranno richiesta;

Ø        e, sempre nell'ambito del medesimo provvedimento, una disciplina normativa che autorizzi comunque l'armatore qualora lo voglia o lo preferisca - ad avvalersi di servizi di sicurezza privata a bordo delle proprie imbarcazioni, finalizzati alla deterrenza ed autodifesa di fronte alla minaccia piratesca".

 

Il comma 1 dell'articolo in titolo, in particolare, prevede che il Ministero della difesa possa stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti aventi analogo potere di rappresentanza, convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana che debbano attraversare spazi marittimi internazionali a rischio di episodi di pirateria, mediante l'imbarco a titolo oneroso e a richiesta degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, composti eventualmente anche di personale delle altre Forze armate, dotati di armamento previsto per l'espletamento del servizio. Il medesimo comma specifica inoltre come l'individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria avvenga tramite decreto del Ministero della difesa sentiti i Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei trasporti, valutate le indicazioni periodiche dell'International Maritime Organization (IMO).

 

Si ricorda che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) è una delle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite aventi sede a Londra, che, sostenuta da 169 Paesi membri e da 3 ulteriori membri associati, è preposta alla sicurezza della navigazione marittima ed alla protezione ambientale marina. Fra le numerose linee guida dettate dall'Agenzia, si ricordano appunto quelle relative all'uso di team armati a bordo delle imbarcazioni al fine di fronteggiare il fenomeno della pirateria nelle acque antistanti la Somalia, nel golfo di Aden e nell'Oceano Indiano, approvate lo scorso maggio dal Maritime Safety Committee (MSC), l'organismo decisionale dell'IMO.

 

Il comma 2 precisa che al comandante di ciascun N.M.P. ed al personale della marina militare da esso dipendente, siano attribuite in relazione ai reati di pirateria di cui agli artt. 1135 e 1136 del codice della navigazione (RD n. 327/1942) ed a quelli ad essi connessi ex art. 12 c.p.p.[12]– rispettivamente - le funzioni di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria.

Al comandante della nave commerciale presidiata dal nucleo militare di protezione la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è già attribuita ex art. 1235 cod nav (v. ultra)

 

E’ compito della polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.), tramite i propri ufficiali ed agenti, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, per impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Gli ufficiali di p.g., in funzione della loro più elevata qualificazione, esercitano una funzione di coordinamento dell’attività degli agenti nonchè di controllo della legalità degli atti da loro compiuti.

L’articolo 57 dello stesso codice di rito penale individua, salve le disposizioni delle leggi speciali, come ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia  e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato, un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

Sono, invece, per la stessa disposizione agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e le guardie delle province e dei comuni (quando sono in servizio e nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza). Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria (vedi, in relazione al personale militare in oggetto, l’art. 1235 cod nav. che riconosce ad esempio, agli effetti dell’art. 57 c.p.p. la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai comandanti delle navi (o degli aeromobili), riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorità giudiziaria; è, invece, riconosciuta dallo stesso art. 1235 la qualifica di agenti di polizia giudiziaria alla cd. truppa ovvero ai volontari in servizio permanente e in ferma prefissata (sottocapi e comuni di altre categorie del corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori).

 

Si ricorda che l'art. 1135 cod. nav. punisce il reato di pirateria sanzionando con la reclusione da 10 a 20 anni il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commetta atti di depredazione a danno di una imbarcazione nazionale o straniera o del relativo carico, ovvero a scopo di depredazione commetta violenze a danno di persone imbarcate.

L'art. 1136 cod. nav. (nave sospetta di pirateria) punisce con la reclusione da 5 a 10 anni il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che navighi senza essere munita delle carte di bordo.

Per entrambi i reati la pena è diminuita di 1/3 per gli altri componenti dell'equipaggio e della metà per gli estranei presenti a bordo.

 

Il comma 2 estende, inoltre, l’applicazione al citato personale militare:

- dell’art. 5 comma 1, del DL 209/2008, ovvero la disciplina del codice penale militare di pace; la competenza territoriale, a fini processuali, del tribunale militare di Roma; l’arresto obbligatorio in flagranza per una serie specifica di reati militari prevista dallo stesso codice nonché le condizioni di efficacia dell’arresto e le modalità dell’interrogatorio del militare;

- dell’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del D.L. 152/2009 cioè l’applicazione della scriminante (causa di non punibilità) a favore del militare che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, faccia uso ovvero ordini di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari; è fatta, tuttavia, fatta salva l'applicabilità delle disposizioni sui delitti colposi ove si eccedano per colpa i limiti posti dalla legge, dalle regole di ingaggio o dagli ordini ricevuti.

 

Il comma 3 dell'articolo in titolo dispone che, per la fruizione dei servizi di protezione mediante i Nuclei militari di protezione, gli armatori provvedano al ristoro dei relativi oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma precedente e di quelle necessarie per le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1. Le somme devono essere corrisposte mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, riassegnati entro sessanta giorni ai relativi capitoli di previsione della spesa del Ministero della difesa, in deroga a quanto previsto dalla legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi 615, 616 e 617) in materia di iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri.

 

I commi 4 e 5 del decreto in esame sono stati oggetto di modifica nel corso dell’esame presso il Senato.

Il comma 4, in particolare, stabilisce che nell'ambito delle attività internazionali di contrasto della pirateria e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al precedente comma 1, l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali individuate con il decreto di cui al comma 1, a protezione delle stesse e nei limiti di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter.

 

Il comma in esame fa esplicito riferimento, in prima battuta, all'Azione Comune del Consiglio 2008/851/PESC del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, recentemente modificata dalla  Decisione 2010/766/PESC del Consiglio del 7 dicembre 2010. In secondo luogo vengono richiamate le linee guida del "Maritime Safety Committee" (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'"International Maritime Organization" (IMO).

Si ricorda, altresì, che il titolo IV del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza detta norme in materia di guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata. In particolare, l'articolo 133, stabilisce che enti pubblici, nonché altri enti collettivi e i privati possano destinare guardie particolari alla vigilanza o alla custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari. Il titolo IV del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) all'art. 249 prevede che chiunque intenda destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili debba farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire. I successivi articoli disciplinano in concreto le procedure di comunicazione e di approvazione da parte del Prefetto.

 

Ai sensi del successivo comma 5, il suddetto impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle "best management practices" di autoprotezione del naviglio definite dall'International Maritime Organization (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici previsti ex lege.

 

Si ricorda che il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154[13], all'art. 6 disciplina l’addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, rimettendone l’organizzazione ai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al decreto stesso attraverso specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. Spetta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.

Il suddetto DM è stato adottato in attuazione dell’art. 18 del D.L. 27 luglio 2005 n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) il quale reca norme concernenti i servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia.

 

Il comma 5-bis stabilisce che Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento delle attività di contrasto alla pirateria entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio, può utilizzare le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del T.U.L.P.S., rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4.

 

Il citato art. 28 proibisce la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Mentre con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è, inoltre, necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=01LX0000120258ART35&FT_CID=847578&OPERA=01 - 54

 

Il comma 5-ter  rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del testo in esame, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità attuative dei suddetti commi, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e la loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma.

 

In merito a quanto sopra disposto, si segnala, che presso la Commissione I Affari costituzionali della Camera dei deputati è in corso l’iter di esame di un testo unificato, adottato come testo base risultante da due distinte proposte di legge (AC 3321 e 3406), recante Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria[14].

Più specificamente l’art. 1, al comma 2, dispone che i servizi di vigilanza privata possono essere svolti, con l'impiego di guardie giurate e l'utilizzo di armi comuni da sparo, a protezione delle persone, delle merci e dei valori su navi mercantili e da pesca battenti bandiera italiana in acque internazionali in cui esiste il rischio di atti di pirateria contro la sicurezza delle persone e dei beni. Il comma 2 rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro due mesi (sessanta giorni, cfr. pdl 3321) dall’entrata in vigore delle leggi de quibus, la definizione delle caratteristiche, condizioni e requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi per la prestazione dei servizi di protezione delle merci e dei valori e delle persone sulle navi di cui al comma 1, al fine di prevenire e reprimere gli atti di pirateria.

 

Il comma 6-bis, introdotto durante l’esame presso il Senato novella l’articolo 111 del Codice dell’ordinamento militare estendendo i compiti della Marina Militare a tutela degli interessi nazionali al di là del limite esterno del mare territoriale, anche al contrasto alla pirateria.

 

Il comma 6-ter, introdotto al Senato, reca la clausola di invarianza finanziaria.

 


Art. 6
(Disposizioni in materia di personale)

L’articolo 6 del provvedimento in esame, come modificato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in commento.

A  tal fine, il comma 1 del citato articolo 6, rinvia alle disposizioni di cui:

 

Ø    all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009;

Ø    all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009

Ø    all’articolo 5 comma 2-bis del decreto legge n. 102 del 2010 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2010.

 

Si illustra, a seguire, il contenuto dei citati provvedimenti normativi, iniziando dai commi 1-9 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

 

Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l’indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

In particolare:

Ø    la lettera a) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

Ø    la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personalemilitare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell’unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l’indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;

Ø    la lettera c) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina;

Ø    la lettera d) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l’indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;

Ø    la lettera e) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Ø    le lettera f) prevedono, rispettivamente, che al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento, ovvero nella misura intera incrementata del 30 per cento, con riferimento alla Turchia,sempre che tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del Ministero degli Affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennitàsono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

 

Il successivo comma 2 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009,analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all’indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all’articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all’estero. Il comma 3 dello stesso articolo 28 precisa tuttavia che tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell’anno 2006 attraverso l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Il comma 3 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009,prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 e l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del2006.

 

La legge n. 642/1961 (le cui disposizioni sono state riassettate nell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. L’articolo 1 della legge prevede che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; le ulteriori indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. L’articolo 3 della medesima legge prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

 

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L’articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

 

Il comma 5dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì  che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

 

Il comma 6dell’articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l’imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni. (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1209, 1273, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del citato codice dell’ordinamento militare).

 

Il comma 7dell’articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ora articolo 890 del citato codice dell’ordinamento militare), possono essere richiamati in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

 

Il comma 8 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

 

Il comma 9 dell’articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto legge n. 451 del 2001[15], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti provvedimenti di proroga riguardano, in particolare, l’indennità di missione (articolo 2, commi 2 e 3 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l’orario di lavoro e l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (Indennità di missione) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell’articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (Trattamento assicurativo e pensionistico) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato altrattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A sua volta, la legge 308/1981, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti dellevittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[16] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505 , fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militareincondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (Personale in stato di prigionia o disperso) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L’articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni varie) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore14 e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L’articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (Personale civile) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all’articolo 6.

Infine, il comma 1 dell’articolo 13 (Norme di salvaguardia del personale), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni “Enduring Freedom” e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici[17], la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorsoper il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

Con riferimento alle altre disposizioni di cui il comma 1 dell’articolo 6 prevede l’applicazione al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si segnala che:

-       l’articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 il quale prevede l’applicazione anche al personale della Guardia di finanza delle disposizioni dell’articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001 (cfr. supra) in materia di partecipazione ai concorsi interni per il personale in servizio con riferimento al personale impegnato nelle missioni internazionali;

-       l’articolo 5 del decreto-legge n. 228 del 2010 non contiene un comma 2-bis, erroneamente richiamato dalla norma, come già sopra evidenziato: ove il riferimento dovesse intendersi, come sopra prospettato, all’articolo 5, comma 2-bis del decreto-legge n. 102 del 2010, si ricorda che tale disposizione prevede che ai contributi direttamente erogati dall’Unione europea al personale che partecipa alle missioni EUPM  non si applica la disposizione originariamente contenuta nell’articolo 1, comma 1238 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) ed ora confluita nel codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, la quale prevede la confluenza in un fondo per la tenuta in efficienza dello strumento militare di tutte le somme erogate all’Italia da organizzazioni internazionali.

 

Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legge in esame stabilisce che, per talune missioni, l’indennità di missione di cui all’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108, con riferimento al D.M. 13 gennaio 2003 (come modificato dal D.M. 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:

·       il 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuii, EUPM e nell’Unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all’articolo 4, commi 8, 23 e 26 del presente decreto-legge;

·       il 98 per cento, indennità calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, corrisposta al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all’articolo 4, comma 16 del presente decreto;

·       nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje; stessa disposizione si applica al personale impiegato in qualità di istruttore militare nella missione a protezione dei civili di cui al comma 19 dell'articolo 4 del presente decreto (cioè la missione Unified Protector in Libia).

 

Il comma 3 introduce deroghe ai limiti per il compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni di cui al presente decreto.

 

Al riguardo si rileva che, in via generale, l’articolo 5 del decreto-legge n. 451 del 2001, la cui applicazione al personale in missione è prevista in forza del richiamo a tale disposizione contenuto nel comma 9 dell’articolo 3 della legge n. 108 del 2009, a sua volta richiamato dal comma 1 del presente articolo, esclude il personale militare impegnato nelle missioni internazionali dall’applicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro, e quindi, si può presumere, anche da quelle relative al lavoro straordinario. In proposito, la relazione illustrativa precisa che la disposizione in commento dovrebbe interessare il personale coinvolto nelle missioni “Active Endeavour e Atalanta, operazione della NATO per il contrasto della pirateria, missione militare relativa alla Jamahririya Araba Libica, compreso il quartier generale europeo – EU OHQ Roma” (A.S. 2824, pag. 20). Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo 

 

Il compenso forfettario di impiego è stato introdotto dal comma 6, articolo D.P.R. 13 giugno 2002 n. 163 (Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo, nelle misure giornaliere fissate dallo stesso decreto n. 163, alla tabella 3, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.

 

Il presente comma deroga, quindi:

-       ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in relazione al compenso forfetario;

-       ai limiti orari di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 in relazione alla retribuzione per lavoro straordinario.

 

L'articolo 9, comma 3, del DPR n. 171 del 2007 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) fissa un limite di 120 giorni per la corresponsione del compenso forfetario al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.

L'articolo 10, comma 3 del decreto legge n. 231 del 1990 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare) demanda ad appositi decreti la fissazione dei limiti orari per il lavoro straordinario. In attuazione di tale disposizione, il decreto 10 dicembre 1990 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, ha fissato distinti limiti orari individuali per il personale militare dirigente e non dirigente in relazione alla posizione di impiego.

 

Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2a classe e aviere, nonché ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1a classe e aviere scelto, e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (personale individuato dall'articolo 1791, commi 1 e 2 del Codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) è corrisposto un compenso forfetario di impiego nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. Quest'ultimo fissa la corresponsione del compenso citato, per determinate categorie di personale militare, in misura pari al 70% di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.

 

Tale misura corrisponde alla fascia 1, la più alta, della tabella n. 3 del DPR n. 163 del 2002 e risulta essere pari a 62 euro, elevata a 124 euro per sabato domenica e festivi.

 

Il comma 4 prevede che il ministro della difesa possa avvalersi del personale con i relativi mezzi - appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate, nei limiti dei finanziamenti statali.

 

L'articolo 11, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 (Riordinamento della Croce rossa italiana) - richiamato dal presente comma - dispone che "l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato". A tale proposito si ricorda che il cap. 1356 dello stato di previsione del Ministero della difesa (recante "Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del corpo militare della Croce Rossa Italiana e del corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle forze armate") reca uno stanziamento, per ciascuno degli anni 2011-2013, di 11,5 milioni di euro.

 

Gli ultimi commi dell’articolo 4, inseriti nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, riguardano: la composizione delle commissioni di avanzamento nell’ambito del Corpo della Guardia di Finanza, l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni del personale civile alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica e l’integrazione dei fondi per la cosiddetta “professionalizzazione” delle Forze armate per 53 milioni di euro, analogamente a quanto avvenuto per il 2010.

 

In particolare il comma 4-bis reca una norma interpretativa riferita alla composizione delle commissioni di avanzamento nell’ambito del Corpo della Guardia di Finanza, che consente la partecipazione alle medesime anche da parte di chi non appartenga ai ruoli del servizio permanente effettivo, purchè ricopra cariche per le quali è prevista la partecipazioni a tali commissioni.

Nello specifico, al fine di garantire la piena funzionalità del Corpo della Guardia di Finanza, anche in relazione alle esigenze connesse alle missioni internazionali, la disposizione in esame stabilisce che l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza), debba essere interpretato nel senso che i componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che costoro ricoprano cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni.

 

Il citato articolo 14, riguardante le commissioni di avanzamento, individua nel comma 1, i seguenti gli organi che esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità ed a scelta e che sono: a) la Commissione superiore di avanzamento nei riguardi degli ufficiali di grado pari o superiore a tenente colonnello; b) la Commissione ordinaria di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore.

Il successivo comma 2 specifica che i componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo e non essere a disposizione di altre amministrazioni per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento e che implichino la dipendenza, anche funzionale, da altre amministrazioni o enti dello Stato. Inoltre, ai sensi del comma 3, non possono far parte delle citate commissioni gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione. Infine, il comma 4, stabilisce che non possono far parte di tali commissioni gli ufficiali impiegati presso:

a) i servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato, di cui alla legge n. 124 del 2007 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto);

b) gli enti, comandi o unità internazionali, che hanno sedi di servizio fuori dal territorio nazionale;

c) il Servizio Centrale Consultivo ed Ispettivo Tributario.

 

Il successivo comma 4-ter proroga (fino al 31 dicembre 2011) i termini per l’utilizzo del fondo destinato a favorire l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni del personale civile alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi.

 

Da ultimo, il comma 4-quater dell'articolo in esame autorizza,analogamente a quanto avvenuto per il 2010, un finanziamento di 53 milioni di euro per l'anno 2011, che integra la spesa per le esigenze connesse al completamento del reclutamento del personale dell’Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche nell’ambito delle missioni internazionali.

La copertura di tale onere è realizzata con le seguenti modalità:

Ø      per 12.817.622 euro attraverso una riduzione del fondo per interventi urgenti nel settore dell’istruzione e per interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 7-quinquies del D.L. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009

Ø      per 8.790.335 euro con l’utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'ONU, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, non ancora riassegnate ai pertinenti programmi, alla data di entrata in vigore del presente decreto. L’articolo 8, comma 11, del D.L. n. 78/2010, prevede che tali somme siano riassegnate al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006.

Ø      per 31.392.043 euro, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili nell'ambito del bilancio di previsione del Ministero della difesa, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), con l’applicazione di quanto previsto dal comma 14 dell’articolo 10 del D.L. n. 98/2011. Tale importo può essere ridotto in corrispondenza di ulteriori rimesse derivanti dai rimborsi ONU affluite tra il 30 aprile ed il 31 ottobre 2011.

Il comma 14 dell'articolo 10  del D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, consente, per gli anni 2012, 2013 e 2014, in via sperimentale e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, la possibilità di adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato (di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009), nell’ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi differenti.

 


Art. 7
(Disposizioni in materia penale)

L’articolo rinvia, per l’applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all’articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008[18], recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009[19].

 

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 5 del DL n. 209 del 2008, si prevede:

 

§         l’applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall’articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del D.L. n. 451 del 2001[20];

 

Il rinvio ulteriore al decreto-legge sulla missione «Enduring Freedom» comporta, in particolare:

-      l’attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;

-      la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l’arrestato a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;

-      la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

 

§         che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italianipartecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

 

Inoltre, l’articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria[21].

 

In particolare, prevede che:

-      al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell’art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata “Atalanta”[22] (art. 5, co. 4);

-      nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l’articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);

-      l’autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente o al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria (art. 6, co. 6);

-      possano essere autorizzati l’arresto, il fermo, il trasferimento dei “pirati” (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall’articolo 2, lett. e) dell’azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone “per il tempo strettamente necessario al trasferimento” nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 6-bis).

 

L’articolo 5 dispone inoltre che, fuori dell’ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l’Italia; per come è formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta (art. 5, co. 6-bis).

 

 

Attraverso il rinvio al recente art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:

 

§         la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all’estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies):

-      alle direttive;

-      alle regole di ingaggio;

-      agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

 

Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.

Si ricorda peraltro che l’uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all’articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».

 

§         l’applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:

-         stabiliti dalla legge;

-         stabiliti dalle direttive;

-         stabiliti dalle regole di ingaggio;

-         stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;

-         imposti dalla necessità delle operazioni militari.

 

La disposizione richiama sostanzialmente l’art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato Eccesso colposo), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicanole disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»[23].

Si ricorda, inoltre, che in base all’art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L’art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l’intenzione – quando «l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

 

 


Art. 8
(Disposizioni in materia contabile)

Il comma 1 del presente articolo, modificato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, dispone l’applicazione, alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

 

Il comma 1 dell’articolo 5 del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all’acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

 

Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

 

L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007.

 

Il successivo comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 350.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, recante la copertura finanziaria.

 

Si segnala che nell’analoga disposizione contenuta, per la prima metà del 2011, nell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 228 del 2010 era previsto, per l’anticipazione delle somme, un limite di spesa non inferiore, per il Ministero della difesa, a 345.000.000 euro.

 

Da ultimo, il comma 2 bis, inserito nel corso del provvedimento al Senato, reca una norma interpretativa riferita al procedimento di alienazione degli immobili della Difesa, finalizzata a porre a carico degli acquirenti i costi di funzionamento della Commissione che esprime i pareri di congruità del valore dei beni da porre a base d'asta. Viene conseguentemente posto il termine del 31 ottobre 2011 per l’espressione del suddetto parere in relazione a procedimenti in cui vi è già un’istanza di acquisizione.

 


Art. 9
(Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali)

Il comma 1 dell’articolo 9, come modificato dal Senato, prevede che, nel quadro della razionalizzazione globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e di sicurezza, il personale impegnato nelle missioni internazionali sia ridotto, nel secondo semestre 2011, di 2.070 unità, rispetto alle 9.250 unità impegnate nel primo semestre del 2011.

Il comma dispone che la riduzione avvenga in due tempi:

Ø      una prima riduzione di 1.000 unità entro il 30 settembre 2011, con comunicazione da parte del Governo alle Commissioni parlamentari competenti,

Ø      una ulteriore riduzione di ulteriori 1.070 unità entro il 31 dicembre 2011, sempre con comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

 

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, entro 60 giorni dalla scadenza del decreto semestrale o annuale, il Governo presenti al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al presente decreto con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base a tale relazione viene indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti.

 

Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe chiarito se la disposizione di cui al comma 2 ha carattere permanente ovvero se la citata relazione al Parlamento si riferisca al solo decreto-legge in esame. Andrebbe inoltre espressamente indicato il soggetto che dovrebbe predisporre il piano di cui al secondo periodo del comma 2.

Si ricorda inoltre che la legge n. 231 del 2003, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali, prevede, all’articolo 14, una relazione sulle operazioni internazionali in corso, attraverso la quale, ogni sei mesi, i Ministri degli Affari esteri e della Difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso.

Tale relazione, la cui prima trasmissione risale alla XIV legislatura (Doc. CCIX, n. 1 dell’11 novembre 2004, con riferimento al periodo 2003-2004) è stata successivamente trasmessa ogni sei mesi. L’ultima relazione (Doc. LXX, n. 6) è stata trasmessa il 4 febbraio 2011, con riferimento al periodo 1° gennaio – 30 giugno 2010.

 

 

 

 


Art. 10
(Copertura finanziaria)

L’articolo 10, come modificato dal Senato, reca la copertura finanziaria del provvedimento in esame, nonché disposizioni relative agli oneri ed al personale impegnati nella missione svolta in Libia in attuazione delle risoluzioni ONU 1970 e 1973 del 2011, nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011.

Il comma 1, come modificato dal Senato, individua in 744.358.397 euro gli oneri derivanti, per l’anno 2011, dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, esclusi l’articolo 3, comma 18, l'articolo 4, comma 31, e l’articolo 6, comma 4-quater.

La copertura finanziaria viene realizzata nei seguenti termini:

Ø      per 725.064.192 euro attraverso la riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004.

L'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria., ha incrementato, per l’importo di 835 milioni di euro per il 2011 e di 5.850 milioni di euro per il 2012, la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica. Si ricorda che l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per interventi strutturali di politica economica, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Ø      per 11.294.205 euro mediante ricorso al Fondo per le missioni internazionali di pace, istituito dall'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004), dall'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

Per l’esercizio finanziario 2011 è presente uno stanziamento di 4,3 milioni di euro, previsto dal comma 5 dell’articolo 55 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, che ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Il comma 27 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011) dispone un ulteriore stanziamento di 750 milioni di euro destinato al citato Fondo, per la proroga della partecipazione italiana fino al 30 giugno 2011.

Si ricorda che l'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 228/2010, ricorreva, per la copertura finanziaria relativa al primo semestre 2011, pari complessivamente a 754,3 milioni di euro, all’utilizzo del Fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

Ø      per 8.000.000 di euro, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili nell'ambito del bilancio di previsione del Ministero degli Affari esteri, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), con l’applicazione di quanto previsto dal comma 14 dell’articolo 10 del D.L. n. 98/2011.

Il comma 14 dell'articolo 10  del D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, consente, per gli anni 2012, 2013 e 2014, in via sperimentale e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, la possibilità di adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato (di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009), nell’ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi differenti.

Il comma 2 prevede che all’onere di 17.400.000 euro, derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 31 (cessione di unità navali alla Repubblica di Panama), si provveda mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289/2002, per la quota di risorse destinate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

Il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse, è stato istituito dall’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), a decorrere dall'anno 2003; in esso confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale. Si ricorda peraltro, che, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 88 del 2011, il Fondo per le aree sottoutilizzate ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il comma 3, modificato dal Senato, provvede alla copertura degli oneri connessi all’attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1970 (2011) e n. 1973 (2011) nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011.

A tal fine si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate acquisite ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, nella misura di:

Ø      134 milioni di euro a favore del Ministero della difesa;

Ø      8 milioni di euro a favore del Ministero degli Affari esteri.

L’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992 prevede l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Nell'ipotesi in cui sia utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste, la norma prevede l'obbligo di reintegrare il fondo in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante. La misura dell’aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all’importo prelevato dal fondo di riserva.

 

Lo stesso comma 3 prevede che al personale impegnato nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011 nella missione in Libia si applichino le disposizioni di cui agli articoli 6 (in materia di personale) e 7 (in materia penale) del presente decreto.

Il comma 4 dell’articolo 10 del decreto-legge in esame autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


Art. 11
(Entrata in vigore)

L'articolo 11 prevede, come di consueto, l’entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché la presentazione alle Camere per la conversione in legge.

 



[1]    Legge 13 dicembre 2010, n. 220

[2]    Recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa; convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

[3]    Importo così fissato da un emendamento approvato al Senato - il testo originario recava la somma di 5.900.000 euro per il secondo semestre 2011.

[4]    Anche questo importo è stato aumentato da un emendamento approvato al Senato – il testo originario recava l’importo di 300.000 euro.

[5]    Per l’Italia: Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la mondializzazione e le questioni globali  – Ufficio II e DGSP – Unità per le Autorizzazioni di Materiali d’Armamento; Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Sicurezza Finanziaria.

[6]    Legge 6 febbraio 1992 n. 180, Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

[7]    Per l’illustrazione del R.D. 3 giugno 1926, n. 941, in materia di trattamento di missione all’estro del personale statale, si veda il commento all’articolo 6.

[8]    “Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo”.

[9]    “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

[10]   “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

[11]   D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

[12].   Si ha connessione ex l'art. 12 c.p.p. (connessione di procedimenti)  nel caso il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; se una persona è imputata di più reati commessi con vincolo di continuazione; se si procede per reati commessi in connessione teleologica; se i reati sono stati commessi per eseguirne o per occultarne altri.

[13]   Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

[14]   In data 13 aprile 2001 la Commissione ha proceduto, altresì, all’abbinamento della proposta AC 4272 (Norme per il contrasto della pirateria marittima). Il 21 giugno 2011, data in cui si è tenuta l’ultima seduta del procedimento di esame delle suddette proposte, preso atto dell’assenza di ulteriori interventi a seguito dell’esame delle proposte emendative, si è deciso di rinviare la trattazione ad ulteriore seduta.

[15]   D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, recante Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

[16]    Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

[17]    Questo inciso non è contenuto nell’articolo 5 del D.L. n. 421/2001.

[18]   D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.

[19]   D.L. 4 novembre 2009, n. 152, Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.

[20]   D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.

[21]   Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.

[22]   Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

[23]   Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.