Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Altri Autori: | Servizio Bilancio dello Stato , Servizio Commissioni , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia D.L. 70/2011 ' A.C. 4357-A - Sintesi delle modifiche approvate dalle Commissioni riunite V e VI | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 486 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 15/06/2011 | ||||
Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze |
|
Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
|
|
|
Documentazione per l’esame di |
Semestre Europeo D.L. 70/2011 – A.C. 4357-A |
Sintesi delle modifiche approvate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n. 486/1 |
|
|
15 giugno 2011 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Area finanza pubblica ( 066760-9496 * st_finanze@camera.it |
|
|
|
|
|
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: D11070a.doc |
INDICE
§ Articolo 1 – Credito di imposta per la ricerca scientifica
§ Articolo 2 – Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
§ Articolo 2-bis – Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
§ Articolo 3 – Reti d’impresa, “Zone a burocrazia zero”, Distretti turistici, nautica da diporto
§ Articolo 4, commi 1-14-bis – Modifiche al Codice dei contratti pubblici
§ Articolo 4, comma 15 – Modifiche al Regolamento del Codice dei contratti pubblici
§ Articolo 4, comma 16 – Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio
§ Articolo 4, commi 17 e 18 – Federalismo demaniale
§ Articolo 4, comma 19-bis – Ripartizione del Fondo per le infrastrutture portuali
§ Articolo 5 – Costruzioni private
§ Articolo 6 – Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici
§ Articolo 7 – Semplificazione fiscale
§ Articolo 8-bis – Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento
§ Articolo 9 – Scuola e merito
§ Articolo 10 – Servizi ai cittadini
§ Articolo 10-bis – Finanziamento del servizio ferroviario di interesse nazionale
§ Articolo 11 – Disposizioni finanziarie
Sintesi del contenuto
Articolo 1 – Credito di imposta per la ricerca scientifica
L’articolo 1 istituisce un credito d’imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca. Il credito d’imposta compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento, rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Tale disposizione assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall’articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, soppresso dal comma 4 dell’articolo in esame.
Le modifiche sostanziali riguardano:
§ la previsione, al comma 1, che l’individuazione delle altre strutture finanziabili attraverso il credito d’imposta sia effettuata con decreto ministeriale “previo parere delle competenti Commissioni parlamentari” entro un termine di quindici giorni; in assenza del predetto parere nel termine, il decreto può comunque essere adottato (em. 1.23);
§ l’aggiunta, al comma 3, lettera a), numero 2, nell’elenco di enti pubblici di ricerca che possono essere finanziati dalle imprese, al fine di ottenere il credito d’imposta, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) (em. 1.34).
Gli IRCCS sono ospedali di eccellenza che perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Il Ministero della Salute ha la vigilanza sugli IRCCS per garantire che la ricerca da essi svolta sia finalizzata all’interesse pubblico con una diretta ricaduta sull'assistenza del malato, anche perché sono di supporto tecnico ed operativo agli altri organi del SSN per l'esercizio delle funzioni assistenziali al fine del perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale in materia di ricerca sanitaria e per la formazione del personale.
Articolo 2 – Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
L’articolo 2 istituisce un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto in esame.
Il credito d’imposta è concesso ai datori di lavoro che nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) assumono a tempo indeterminato lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, aumentando il numero di dipendenti.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro tre anni dalla data di assunzione.
Le modifiche riguardano:
§ la previsione, al comma 3, che il periodo temporale di riferimento per il calcolo del beneficio, relativamente al numero di lavoratori a tempo indeterminato occupati, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, in luogo della data di entrata in vigore del decreto-legge stesso (14 maggio 2011) (em. 2.5);
§ la precisazione, al comma 7, tra le ipotesi di decadenza dal credito d’imposta, che il riferimento al numero di dipendenti da rilevare nei dodici mesi precedenti al periodo di riferimento, riguarda i soli dipendenti a tempo indeterminato (em. 2.4);
§ la precisazione - al comma 7-bis - che in talune ipotesi di decadenza dal credito d’imposta (di cui alle lettere b) e c) del comma 7) i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) è dovuta la restituzione del credito maturato e di cui si è usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Si prevedono, inoltre, modifiche procedurali volte ad un più celere recupero dei crediti indebitamente corrisposti, comprensivi di interessi e sanzioni. (em. 2.3);
§ la specificazione - al comma 8 - che il decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, con cui sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni del Mezzogiorno nonché le disposizioni di attuazione, sia adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (em. 2.12);
§ la precisazione - al comma 9 - che, in attesa del consenso della Commissione europea, al fine di garantire l'immediata operatività del credito di imposta per nuova occupazione nel Mezzogiorno, si provvede alla copertura degli oneri a valere sulle dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) (em. 2.12).
Articolo 2-bis – Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
Con l’articolo 2-bis si dispone il rifinanziamento del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, già previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante il ricorso ai fondi strutturali europei.
La legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) all’articolo 1, commi 271-279, ha attribuito un credito d'imposta automatico alle imprese che acquistano nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in alcune aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.
Il credito di imposta si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Il credito di imposta è commisurato alla quota del costo dei beni acquistati, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta. Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Si rinvia a uno o più decreti ministeriali per l’emanazione delle disposizioni per l’effettuazione delle verifiche necessarie per la corretta applicazione dell’agevolazione.
L’efficacia della disciplina è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
La misura è inquadrata nell’ambito di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, in coerenza con la decisione assunta nel corso del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 “Patto Euro plus”, nel quale si prevede che “per assicurare la diffusione di una crescita equilibrata in tutta la zona euro, saranno previsti strumenti specifici e iniziative comuni ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo”, e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010, il quale si prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita.
Il comma 2 prevede l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, in cui sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei.
Il comma 3 individua le risorse necessarie alla copertura del rifinanziamento del credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate nell’utilizzo congiuntodelle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Per l’utilizzo dei fondi comunitari la disposizione prevede il consenso della Commissione Europea.
Ai fini dell’utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, il comma 4 stabilisce che esse siano versate, per ciascuno degli anniin cui lo strumento sarà operativo, all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate ad apposito programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Le Amministrazioni regionali titolari dei relativi programmi comunitari dovranno comunicare al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (gestito dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale rapporti con l’Unione europea - IGRUE) l’ammontare degli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all’entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 3 – Reti d’impresa, “Zone a burocrazia zero”, Distretti turistici, nautica da diporto
I commi da 1 a 3 dell’articolo 3 – che introducevano un diritto di superficie ventennale sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle scogliere – sono stati abrogati nel corso dell’esame in sede referente.
E’ stato altresì soppresso il Fondo costituito presso il Ministero dell’economia destinato a finanziare i distretti turistici di cui al successivo comma 4.
I commi da 4 a 6 istituiscono nei territori costieri i Distretti turistici (turistico-alberghieri nel testo originario del decreto legge), con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Questi distretti sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate. Tali Distretti godono di una serie di agevolazioni e semplificazioni di carattere fiscale, finanziario e amministrativo. Fra l’altro, costituiscono “Zone a burocrazia zero” ed è prevista l’attivazione di sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell’INPS.
Le modifiche sostanziali riguardano:
§ la variazione della procedura di delimitazione dei distretti e, soprattutto, dei ruoli dei soggetti coinvolti all’interno della procedura. Il compito di delimitare i Distretti passa quindi alle Regioni d'intesa con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, a cui deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio. Viene inoltre eliminata la precisazione, precedentemente contenuta nel comma 5, che nei territori costieri si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, solo le spiagge e gli arenili (em. 3.71, che sostituisce interamente il comma 5, e modifica le lettere a) (per eliminare un’incongruenza nel testo) e c) (per correggere un refuso) del comma 6);
§ la precisazione del fatto che le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS devono essere emanate in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e comunicazione unica (em. 3.95, che integra la lettera c) del comma 6);
§ la trasformazione della qualificazione “distretti turistico-alberghieri” in “distretti turistici” nei commi 4, 6 e nella rubrica (em. 3.100 che modifica i commi 4, 6 e la rubrica dell’articolo 3).
Il comma 7, che estende l’applicazione del Codice della nautica da diporto alle navi, iscritte nei registri internazionali, adibite a noleggio per attività turistica non è stato modificato.
I commi da 7-bis a 7-quater dell’articolo 3, introdotti dall’emendamento 3.97, modificano il regime del noleggio giornaliero di imbarcazioni da diporto, al fine di incentivare il settore della nautica da diporto e del turismo nautico e di favorire l’emersione di maggiori basi imponibili.
Il comma 7-bis prevede la possibilità dello svolgimento in forma occasionale dell’attività di noleggio giornaliero delle imbarcazioni da diporto (unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri) da parte dei titolari persone fisiche, consentendo che il comando e la condotta dell'imbarcazione possano essere assunti anche da persone diverse dai predetti soggetti, in deroga alle disposizioni vigenti in ordine ai titoli professionali del diporto, purché in possesso della patente nautica. Le prestazioni di lavoro rese dal personale diverso dal titolare dell'imbarcazione si intendono comprese tra quelle occasionali di tipo accessorio. L’effettuazione del noleggio occasionale è subordinata esclusivamente alla preventiva comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate ed alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'INPS ed all'INAIL, qualora sia impiegato personale che effettua prestazioni di lavoro occasionale. Sono previste sanzioni in caso di mancata comunicazione.
Il comma 7-ter demanda la definizione delle modalità di attuazione del comma precedente ad un decreto ministeriale, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Il comma 7-quaterprevede che i proventi derivanti dall’attività di cui al comma 7-bis possano essere assoggettati, a richiesta, a un’imposta sostitutiva del 20 per cento. L’imposta in questione sostituisce le imposte sui redditi, le relative addizionali e l’IRAP; non è ammessa la detraibilità e deducibilità dei costi e delle spese. L’imposta sostitutiva si applica a condizione che i proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale non superino l’importo annuo di 15.000 euro e che sia stata effettuata la preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate, di cui al precedente comma 7-bis.
I commi da 7-quinquies a 7-septies, introdotti a seguito dell’approvazione degli identici emendamenti 3.89 e 3.99, dispongono modifiche alla disciplina recata dal regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146/2008.
Il comma 7-quinquies in particolare sostituisce il paragrafo 3 dell’Allegato I del predetto decreto, modificando taluni requisiti minimi visivi ed uditivi necessari per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche.
Il comma 7-sexies prevede la possibilità, per coloro che hanno subito la revoca della patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi, di richiedere la revisione del provvedimento di revoca entro un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Il possesso dei relativi requisiti dovrà essere comprovato secondo le nuove disposizioni.
Il comma 7-septies modifica conseguentemente gli Annessi I e II dell’Allegato I del sopracitato D.M. n. 146/2008 allo scopo di adeguare i moduli, rispettivamente, del certificato medico per il rilascio/convalida della patente nautica ovvero della dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico.
Il comma 8 dell’articolo 3 contiene disposizioni dirette ad incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e a razionalizzare il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a ciò destinate.
In particolare, il comma 8, lettera b), dispone che la revisione della disciplina delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di porti e approdi turistici dovrà essere effettua in conformità a quanto previsto, per le concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, dall’intesa della Conferenza Stato – Regioni prevista dall’art. 1, co. 18, del D.L. n. 194/2009.
L’emendamento 3.96 novella la lettera b), eliminando il riferimento all’oggetto (criteri e modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative) della citata intesa della Conferenza Stato – Regioni prevista dall’art. 1, co. 18, del D.L. n. 194/2009, e prevedendo che alla revisione si debbano applicare criteri e modalità appositamente definiti nell'ambito della predetta intesa.
Articolo 4, commi 1-14-bis – Modifiche al Codice dei contratti pubblici
L’articolo 4 reca numerose modifiche alla disciplina riguardante le opere pubbliche che, sulla base di quanto dispone il comma 1, sono volte a: ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, garantire un più efficace sistema di controllo, nonché ridurre il contenzioso.
Il comma 2 reca le modifiche al D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), articolate in lettere sulla base delle novelle agli articoli del Codice, mentre i commi da 3 a 12, nonché il comma 14, disciplinano i termini e le modalità applicative delle novelle recate al comma 2.
Le principali modifiche approvate nel corso di esame in sede referente hanno riguardato:
§ la soppressione del numero 1.4) e del terzo periodo del n. 4), della lettera b) del comma 2, che novellano l’articolo 38 del Codice con riguardo all’esclusione dalla partecipazione alle gare dei soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175), nonché del numero 1), punto 1.7), della lettera b) del comma 2, che novella il medesimo articolo del Codice riguardo all’esclusione dalle gare dei soggetti che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (identici em. 4.42, 4.76 e 4.126);
§ l’inserimento di una nuova previsione in base alla quale il regolamento di attuazione del Codice definisce i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, ferma restando l’inderogabilità dei minimi tariffari (lettera c), numero 1-bis) introdotto dall’ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175);
§ l’introduzione della lettera c-bis) (ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175) volta a prevedere l’inserimento - da parte delle stazioni appaltanti - nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dei certificati nei settori dei servizi e delle forniture. A tale modifica è collegata la sostituzione della lettera e) (ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175) in cui si precisa che le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di qualificazione per eseguire i lavori attraverso il casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del Codice e attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture per i contraenti generali, mentre, per quanto riguarda i servizi e le forniture, si avvalgono della citata Banca dati (il comma 3-bis introdotto dall’ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175 reca il regime transitorio per l’applicazione della lettera e);
§ l’introduzione della lettera e-bis), (ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175 dei relatori), che modifica l’articolo 49 del Codice dei contratti, riguardante la disciplina dell’avvalimento, allo scopo di prevedere una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento messi a disposizione del partecipante alla gara;
§ l’introduzione della lettera e-ter), (ulteriore nuova formulazione dell’em 4.175) che prevede che alle procedure ristrette, per l’affidamento di lavori, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando;
§ l’estensione anche alle procedure ristrette relativi a servizi e forniture delle disposizioni di cui all’articolo 62, comma 1, del Codice riguardante la possibilità di limitare il minimo di candidati da invitare quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, (lettera g-bis) introdotta dal’ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175);
§ la previsione di un ulteriore criterio per la scelta dell’offerta migliore, che è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (lettera i-bis) introdotta dall’em. 4.71);
§ la soppressione della giustificazione relativa al costo del lavoro - che concorre a formare l’importo complessivo posto a base di gara - che la stazione appaltante richiede all’offerente nel caso di offerta anormalmente bassa (lettera i-ter)introdotta dall’em. 4.71 a cui è collegata la modifica al comma 3);
§ la specificazione in base alla quale i lavori sotto soglia affidati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell’importo della medesima categoria, mentre per le categorie specialistiche di cui all’articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste (lettera l) come modificata dall’ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175);
§ l’introduzione di una lettera m-bis) volta ad elevare da 20.000 a 40.000 euro la soglia oltre la quale è prevista, dall’articolo 125, comma 11, del Codice, la procedura negoziata per cottimo fiduciario e al di sotto della quale è consentito l’affidamento diretto di servizi o forniture da parte del responsabile del procedimento; conseguentemente viene modificato l’articolo 267 del regolamento nella parte in cui rinvia, per i servizi di architettura e ingegneria, alle norme recate dal comma 11 dell’articolo 125 (ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.171);
§ l’introduzione di una serie di modifiche agli articoli 165, 166 e 168 del Codice volte sostanzialmente ad anticipare alla fase del progetto preliminare la sottoposizione a conferenza di servizi con riguardo alle infrastrutture strategiche; conseguentemente, vengono ulteriormente specificati i soggetti a cui deve essere rimesso il progetto preliminare, vengono introdotte modifiche di carattere procedurale per l’approvazione del progetto preliminare e definitivo introducendo anche modifiche ai termini (lettere r), s), u) come modificate dall’ulteriore nuova formulazione dell’emendamento 4.175 nonché comma 10-bis introdotto dal medesimo emendamento). Si dispone che, in ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza di servizi deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare (lettera u) come modificata dall’ulteriore nuova formulazione dell’emendamento 4.175). Nel caso in cui il soggetto aggiudicatore avvii la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare, la conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo (lettera t) come modificata dall’ ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175);
§ la precisazione in base alla quale la procedura riguardante il progetto definitivo – riguardo alle infrastrutture strategiche - può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria (lettera s)), numero 3), capoverso 5-ter, introdotto dall’ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175);
§ la specificazione in base alla quale le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere strategiche, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore anche quando non richiedano l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti (lettera v)) come modificata dall’ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175);
§ l’inserimento di una previsione in base alla quale i certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute e tali lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie (lettera cc)) come modificata dall’ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175 a cui è collegato l’inserimento della tabella all’Allegato XXII recata dal numero 2) della lettera nn);
§ la riduzione da 1,5 milioni di euro a 1 milione di euro della soglia per l’applicazione della procedura negoziata per i lavori relativi ai beni culturali (lettera dd)) come modificata dall’ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175);
§ la previsione di una deroga alle disposizioni recate dalla lettera ee), in base alla quale le disposizioni della citata lettera, limitatamente all’applicazione ai settori speciali delle norme sulla verifica preventiva dell’interesse archeologico (artt. 95-96 del Codice), non si applicano alle società operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (comma 2-bis introdotto dall’ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.150);
§ la non applicazione della disciplina dell’accordo bonario, di cui all’articolo 240 del Codice, ai contratti dei lavori relativi a infrastrutture strategiche affidati a contraente generale (lettera gg), numero 01), introdotta dall’ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175);
§ una modifica alla disposizione riguardante la responsabilità per liti temerarie prevedendo che la parte soccombente possa essere condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio (lettera ii)) come modificata dall’em. 4.175);
§ una modifica volta ad estendere da tre a cinque anni dalla data di costituzione il periodo in cui, in relazione alla progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali (lettera ll)), numero 1-bis, introdotto dall’ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175 a cui è collegata la modifica al comma 3 che ne disciplina il regime transitorio);
§ l’introduzione, infine, di un comma 14-bis secondo cui, per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di regolarità contributiva (DURC). Lo stesso comma prevede che le amministrazioni procedenti siano tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (em. 4.62).
Il comma 13 in materia di controlli antimafia nei subappalti e subcontratti non è stato oggetto di modifiche sostanziali.
Articolo 4, comma 15 – Modifiche al Regolamento del Codice dei contratti pubblici
Il comma 15 apporta una serie di modifiche al regolamento di attuazione del Codice recato dal D.P.R. 207/2010. Di seguito si dà conto sinteticamente del contenuto del comma e delle principali modifiche apportate nel corso dell’esame in sede referente.
La lettera a) modifica l’art. 2, comma 1, del Regolamento, inserendovi una nuova lettera b-bis) che dispone l’applicabilità ai contratti relativi alle opere strategiche dell’art. 14 del Regolamento che disciplina il contenuto degli studi di fattibilità.
Nel corso dell’esame in sede referente è stata inserita la lettera a-bis) finalizzata a sopprimere il comma 2 dell’articolo 16 del Regolamento ai sensi del quale l'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175). Sono state, inoltre, inserite le lettere a-ter), a-quater), al fine di ricomprendere le categorie dei lavori pari a 20 milioni di euro nell’ambito delle quali individuare le strutture preposte alla verifica tecnica dei progetti, nonché la lettera a-quinquies), che sostituisce l’ultimo periodo dell’articolo 92, comma 2 del Regolamento, disponendo che nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara (ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175).
La lettera b), non modificata, limita il divieto di partecipazione al capitale di una SOA (Società Organismo di Attestazione), posto in capo ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, solamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori.
La lettera c) è stata sostanzialmente riscritta nel corso dell’esame in sede referente. In particolare, la lettera c), n. 1, specifica che resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 (ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175).
Si ricorda che l’art. 358 ha previsto l’abrogazione, a decorrere dall’8 giugno 2011 (data di entrata in vigore del Regolamento), del D.P.R. 34/2000 (“Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”). Tuttavia l’art. 357 dispone, al comma 12, che le attestazioni rilasciate nella vigenza del D.P.R. 34/2000 conservano validità fino alla loro naturale scadenza (che di norma è pari a 5 anni, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 34).
La lett. c), n. 2), proroga dal 181° giorno al 366° giorno dall’entrata in vigore del Regolamento i termini contemplati –dal primo e secondo periodo del comma 12 dell’art. 357 del Regolamento - per la vigenza delle attestazioni e/o dei relativi importi rilasciate nella vigenza del D.P.R. 34/2000.
Il n. 2-bis) della lettera c), introdotto nel corso dell’esame in sede referente (ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175), dispone che i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 (rilevamenti topografici) di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all’allegato A del regolamento di attuazione del Codice dei contratti e che le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A al presente regolamento.
La lettera c), nn. 3) e 4), non si limita ad adeguare i termini a quelli nuovi previsti al comma 12, ma integra il disposto dei commi 14 e 15 dell’art. 357 del Regolamento in merito al rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori laddove comprendano lavorazioni della categoria OG 10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione) e OS 35 (Interventi a basso impatto ambientale) di cui all’allegato A del Regolamento che elenca le “Categorie di opere generali e specializzate” (ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175). Si ricorda che la categoria “OS35 - Interventi a basso impatto ambientale” riguarda “la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive” (cd. tecnologia “no-dig”), comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonché l’utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali sulla base di un’integrazione approvata dalle Commissioni di merito (lettera d-bis introdotta dall’ulteriore nuova formulazione dell’em. 4.175).
La lett. d), non modificata,novella l’art. 358, che prevede le abrogazioni di una serie di disposizioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, chiarendo che resta ferma la disciplina transitoria recata dall’art. 357. Si tratta di una modifica necessaria, visto che i termini del regime transitorio disciplinato al comma 357 oltrepassano l’entrata in vigore del Regolamento.
Articolo 4, comma 16 – Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio
Il comma 16 modifica alcune disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004). La finalità dichiarata è quella di riconoscere massima attuazione al federalismo demaniale e semplificareil procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggisticanei Comuni che adeguano i propri strumenti urbanisticialle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali.
La relazione illustrativa precisa che la facilitazione del percorso del federalismo demaniale deriva dal fatto che si sottrae al meccanismo dell’art. 5, co. 5, del D.Lgs. 85 del 2010 (che prevede la necessità di un apposito accordo di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali) una ampia quantità di immobili statali o di enti pubblici non economici realizzati subito dopo la II guerra mondiale e quasi sempre privi di effettivo interesse culturale.
In particolare, si eleva a settanta anni (dai precedenti cinquanta) la soglia di età dei beni culturali immobili, al di sotto della quale gli stessi non sono soggetti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della parte seconda del Codice. Restano invariate le norme relative ai beni mobili.
Parallelamente:
§ si sposta ad oltre settanta anni il limite di età dei beni immobili per i quali vige la presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica;
§ si dispone l’inalienabilità dei beni immobilila cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica dell’interesse culturale.
Viene poi circoscritto ai soli beni mobili l’obbligo di denunciare al Ministero per i beni e le attività culturali il trasferimento della detenzione. L’obbligo di denuncia, invece, permane – per beni immobili e mobili – con riferimento agli atti che ne trasferiscono la proprietà.
Inoltre, con l’emendamento 4.153si estende la durata massima consentita per l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica di cose e beni culturali, in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, introducendo la possibilità di rinnovare, una sola volta, il termine di quattro anni fissato dalla normativa vigente.
Si segnala che il contenuto dell’emendamento 4.153 non è collegato all’obiettivo indicato nel capoverso del comma 16 e, pertanto, dovrebbe costituire un comma a sé.
Infine, con l’emendamento 4.174, che sostituisce la lett. e), si introducono alcune modifiche all’art. 146 sul procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Tra le principali si segnalano: il coinvolgimento degli enti parco tra gli enti cui la regione può delegare l’esercizio della funzione autorizzatoria; il compito di comunicare agli interessati il preavviso di provvedimento negativo da parte del soprintendente stesso e non più da parte dell’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (regione) e la previsione in base alla quale, entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità; l’efficacia immediata dell’autorizzazione e non più decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed, infine, l’applicabilità dell’art. 146 anche alle attività minerarie di ricerca ed estrazione che la normativa vigente sottopone, invece, ad una procedura ad hoc nel vigente comma 15 dello stesso art. 146.
Articolo 4, commi 17 e 18 – Federalismo demaniale
E’ stato modificato il comma 17, concernente il c.d. federalismo demaniale,specificando chei beni, oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari già sottoscritti, possono essere attribuiti ad altri enti territoriali qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione ai sensi del D.Lgs. n. 85 del 2010. Si prevede inoltre il parere della Conferenza unificata per l’emanazione del decreto ministeriale relativo ai termini e modalità per la cessazione dell’efficacia degli accordi o intesi. (em. 4.106 e 4.107).
Il comma 19, relativo ad ANAS, non è stato modificato.
Articolo 4, comma 19-bis – Ripartizione del Fondo per le infrastrutture portuali
Il comma 19-bis dell’articolo 4, introdotto dall’ulteriore nuova formulazione dell’emendamento 4.175, richiede il raggiungimento di preventive intese per la ripartizione del Fondo per le infrastrutture portuali.
Il Fondo è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del D.L. n. 40/2010, ed è destinato al finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale.
Le intese richieste dalla norma in esame devono essere raggiunte con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora si tratti di programmi nazionali di riparto, oppure con le singole regioni, quando si tratti di finanziamenti specifici per singoli porti.
Articolo 5 – Costruzioni private
L'articolo 5 introduce modifiche alla disciplina delle autorizzazioni in edilizia privata e, al fine di attivare una politica di riqualificazione delle aree urbane degradate ed agevolare interventi di sostituzione edilizia di immobili dimessi, alle regioni è demandato il compito di incentivare le demolizioni e successive ricostruzioni con proprie leggi.
Il comma 1 elenca le disposizioni, introdotte con l’articolo 5, volte a liberalizzare l’edilizia privata con una serie di modifiche alla disciplina vigente.
Le disposizioni introdotte dal comma 2, lett. a) modificano sostanzialmente il D.P.R. n. 380 del 2001 (TU dell’edilizia), sempre con la finalità di apportare degli snellimenti procedurali in materia edilizia. La maggior parte delle disposizioni del comma 2 sono, per lo più, finalizzate a semplificare l’iter procedimentale per il rilascio del permesso di costruire, attraverso la sostituzione dell’art. 20 del TU e prevedendo, tra le maggiori novità, l’introduzione del silenzio assenso in luogo del precedente regime basato sul silenzio rifiuto. Vengono anche disciplinati gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire che sono considerati non parzialmente difformi dal titolo abilitativo edilizio quando riguardano violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta fino al 2% delle misure progettuali per singola unità immobiliare.
Tra le principali modifiche apportate in sede referente si segnalano:
- il ricorso ad una maggiore informatizzazione dello Sportello unico per l’edilizia (numero 1-bis della lettera a) introdotto dall’em. 5.110);
- la soppressione delle disposizioni riguardanti l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, purché funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, a carico del titolare del permesso di costruire (em. 5.1, 5.61 e 5.90 che sopprimono al comma 2, lett. a), il n. 2).
Le norme del comma 2, lettere b) e c), integrano la disciplina della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) con la precisazione delle modalità relative alla sua trasmissione, e con la sua estensione anche alla DIA in edilizia, ad esclusione della DIA alternativa al permesso di costruire (cd superDIA).
Tra le principali modifiche apportate in sede referente si segnala:
§ l’esclusione della presentazione mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento nel caso di procedimenti per i quali sia previsto l'utilizzo esclusivo dalla modalità telematica (em. 5.99, 5.88 e 5.42che modificano il comma 2, lett. b), n. 2).
Il comma 3, al fine di garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, prevede, che debbano essere resi pubblici, attraverso la trascrizione, i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque definiti nelle normative regionali e negli strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative.
Tra le principali modifiche apportate in sede referente:
§ viene modificata la norma che introduce la trascrizione dei contratti che trasferiscono i diritti edificatori includendovi anche i contratti che costituiscono o modificano tali diritti, previsti danormative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale. Viene, inoltre, previsto l’obbligo di trascrizione anche per ulteriori tipologie di atti, convenzioni e contratti, qualora riguardino beni immobili, con i quali vengano costituiti, a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali o degli enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o ogni altro vincoloa qualsiasi altro fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali, nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche (em. 5.117che sostituisce il capoverso 2-bis al comma 3 e aggiunge, dopo il comma 3, il comma 3-bis);
§ per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, con i commi aggiuntivi 49-bis e 49-ter all’articolo 31 della legge 449/1998, si dispone che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e delle singole pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni previste dall'art. 35 della legge 865/1971 sull’ERP - stipulate per la cessione del diritto di proprietà precedentemente alla legge 179/1982 o per la cessione del diritto di superficie - possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione dietro corrispettivo. Tali norme si applicano anche alle convenzioni-tipo previste dall'art. 18 del DPR 380/2001 (TU edilizia) che la regione deve approvare ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata. (em. 5.119 che aggiunge, dopo il comma 3, il comma 3-ter).
Il comma 4 dispone che la registrazione dei contratti di compravendita di immobili assorbe l’obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza previsto dall’art. 12 del decreto-legge n. 59/1978. Tra le principali modifiche apportate in sede referente si segnala la previsione, per tutti i contratti di “trasferimento” immobiliare, della semplificazione procedurale che prevede che la registrazione dei contratti di compravendita di immobili o diritti immobiliari assorbe l’obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza (em. 5.107, 5.118 e 5.121,che modificano il comma 1, lett. d) e il comma 4).
Tra le principali modifiche apportate in sede referente si segnala, inoltre, l’abrogazione del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali al fine di agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili. Si prevede, inoltre, la possibilità di riutilizzare i documenti, i dati e le informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali e non per finalità diverse da quelle inizialmente previste fermo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Non sono dovuti i tributi previsti dall’art. 1, comma 370, della legge 311/2004 per la riutilizzazione commerciale dei documenti, dati e informazioni catastali nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sono, conseguentemente, apportate alcune modifiche agli importi indicati nella tabella delle tasse ipotecarie per alcune operazioni effettuate (quale per es. per ogni nota o titolo stampati), tabella allegata al D.Lgs. 347/1990 (TU sulle imposte ipotecaria e catastale). Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1° settembre 2011 (em. 5.113che aggiunge, dopo il comma 4, il comma 4-bis)
Il comma 5, non modificato, per facilitare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire degli edifici adibiti a civile abitazione, con una modifica alla legge quadro n. 447/1995 sull’inquinamento acustico – nuovo comma 3-bis all’art. 8 - prevede che, nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica del territorio comunale (piani di zonizzazione acustica), la relazione acustica sia sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.
Il comma 6, non modificato, dispone che gli elaborati tecnici, allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, insieme alle varianti vengano pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali. La norma si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (comma 7, non modificato).
Il comma 8, non modificato, introduce alcune semplificazioni agli strumenti attuativi dei piani urbanistici, escludendoli, in alcuni casi, dalla procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) o dalla verifica di assoggettabilità qualora essi siano già stati sottoposti a VAS alle seguenti condizioni:
§ lo strumento attuativo non comporti variante allo strumento sovraordinato;
§ lo strumento sovraordinato in sede di VAS abbia definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.
Tra le modifiche apportate dalle Commissioni di merito, si segnala che è stato approvato l’em. 5.36 che prevede modalità di intervento in presenza di piani attuativi decaduti (aggiungendo conseguentemente la lettera h-bis all’elenco del comma 1). Conseguentemente viene aggiunto il comma 8-bis che dispone, in particolare, che, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato - qualora non abbia trovato applicazione la disposizione che prevede che ove il comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assesto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso del termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto -, il Comune, limitatamente all’attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione ed attuazione di singoli sub comparti, su iniziativa dei privati titolari dell’intero subcomparto nel rispetto di talune condizioni. I sub comparti non costituiscono variante urbanistica e vengono approvati dal Consiglio comunale.
Il comma 9 prevede che le regioni approvino, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (termine modificato dall’em. 5.109), proprie leggi al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio, nonché per la riqualificazione delle aree urbane degradate in cui siano presenti “funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare”, tenendo conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili Tali azioni devono essere incentivate anche con interventi di ricostruzione e demolizione che prevedano:
§ il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
§ la delocalizzazione delle relative volumetrie in aree diverse;
§ il cambio di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
§ le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con le strutture esistenti.
Il comma 10, non modificato, esclude dagli interventi di riqualificazione gli immobili abusivi o situati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, ma vengono invece inclusi quelli che hanno ottenuto il titolo abilitativo in sanatoria.
Il comma 11 reca una norma transitoria (decorsi i termini di cui al comma 9 e sino all’entrata in vigore della normativa regionale) che prevede l’applicazione – agli interventi di cui al comma 9 precedentemente citati - dell’art. 14 del TU dell’edilizia relativo al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, anche per il mutamento delle destinazioni d’uso. Ciò significa che, decorsi i termini di cui sopra, la realizzazione degli interventi potrà avvenire in deroga agli strumenti urbanistici locali, ma servirà comunque l’approvazione del consiglio comunale.
Il comma 12, non modificato, estende l’applicabilità delle disposizioni contenute nei commi precedenti anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano,compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
Il comma 13 reca un’altra norma transitoria per le regioni a statuto ordinario (decorso il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, termine modificato dall’em. 5.109), in base alla quale, oltre a quanto previsto nei commi precedenti:
a) è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali ai sensi dell’art. 14 del TU per l’edilizia anche per il mutamento delle destinazioni d’uso tra loro compatibili o complementari;
b) i piani attuativi come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale (em. 5.124).
Il comma 14 prevede che, decorsi 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino all’entrata in vigore della normativa regionale (termine modificato dall’em. 5.109), le disposizioni contenute nel comma 9 saranno immediatamente applicabili alle regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto ad approvare proprie leggi. La volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale e applicabile fino all’approvazione delle leggi regionali - è realizzata:
§ nel limite massimo del 20% del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale;
§ nel limite massimo del 10% della superficie coperta per edifici adibiti ad uso diverso.
Articolo 6 – Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici
L'articolo 6 detta alcune disposizioni volte a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla normativa vigente e gravanti sulle piccole e medie imprese: privacy e semplificazione amministrativa, depositi Gpl, transazioni finanziarie delle Asl on line, trasporti eccezionali, meccanismo del c.d. taglia-oneri amministrativi.
Il comma 2, lett. a) introduce una serie di modifiche al Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) che, in determinate ipotesi, esonerano le imprese dall’osservanza della disciplina sulla riservatezza delle comunicazioni di dati personali.
Il comma 2, lett. b) prevede, in particolare, in capo alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di pubblicazione sui propri siti istituzionali di specifici atti e documenti che l’istante deve produrre in relazione a ciascun procedimento amministrativo.
Le modifiche al comma 2 hanno riguardato:
§ l’introduzione di una lett. a-bis) che, integrando il contenuto dell’art. 67-sexiesdecies del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005), fa salva la disciplina di cui al nuovo comma 3-bis dell’art. 130 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) anche in riferimento alle ulteriori ipotesi di comunicazioni indesiderate (mediante telefax o con sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico) da parte del fornitore di tecniche di comunicazione a distanza (em. 6.13); il riferimento sembra essere al diritto di opposizione dell’interessato mediante l’iscrizione della sua numerazione telefonica nel registro pubblico delle opposizioni di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178.
§ la fissazione al 30 ottobre 2011 (nel testo originario era entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge) del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte, l’elenco degli atti e documenti che l’istante ha l’onere di produrre a corredo dell’istanza (em. 6.97).
Il comma 2, lettera c) dell’articolo 6provvede all’abrogazione di una norma introdotta dall’ultimo decreto cd. Milleproroghe, al fine di ridurre, come evidenziato dalla relazione illustrativa, i “nuovi costosi adempimenti” connessi all’utilizzo dei piccoli serbatoi di GPL e relativi a verifiche e controlli sugli stessi.
La modifica operata riguarda la precisazione che resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di GPL di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 14 maggio 2004 (em. 6.151, che integra la lettera c) del comma 2).
Durante l’esame in Commissione, è stato introdotta una norma sul trasferimento di residenza delle persone fisiche e l’aggiornamento del libretto sanitario da parte dell’ASL. Il comune, su richiesta degli interessati, comunica alla ASL competente la variazione anagrafica, telematicamente o su supporto cartaceo, come stabilito da un decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute. L’aggiornamento del libretto sanitario è effettuato dalla ASL, con l’invio all'intestatario del nuovo libretto ovvero del tagliando di aggiornamento (em. 6.145, che ha introdotto il numero 2-bis, alla lettera d) del comma 2).
Durante l’esame in Commissione referente, inoltre, è stata introdotta la lettera d-bis), che, ai fini della riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali, ha previsto (em. 6.143, che ha introdotto la lettera d-bis) al comma 1 e al comma 2):
§ una modifica all’articolo 1, comma 248, della L. 662/1996, inerente l’obbligo di presentazione alla prefettura, al comune o all'ASL del territorio, della dichiarazione di responsabilità, da parte degli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o dei soggetti che ne abbiano la relativa tutela, attestante la sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito. La modifica prevede che l’obbligo non sia più da effettuarsi entro il 31 marzo di ciascun anno ma annualmente (punto 1), entro il termine stabilito, ai sensi del nuovo comma 248-bisdel richiamato articolo 1, con determinazione del presidente dell’INPS (punto2);
§ un’integrazione all’articolo 2, comma 3, della L. 289/1990, relativa all'indennità di frequenza per i minori invalidi, che prevede che la concessione della stessa indennità sia limitata alla reale durata del trattamento (o del corso scolastico o di formazione o di addestramento professionale) e che decorra dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso, ed abbia termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. La modifica prevede che qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, sia obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici (punto 3);
§ la sostituzione del quarto comma dell’articolo 10 della L. 889/1971, in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Tale comma prevede l’obbligo, entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, di trasmissione all’INPS, da parte delle aziende, degli elenchi del personale iscritto al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con indicazione, per ciascun agente, dell'ammontare degli emolumenti retributivi soggetti a contributo corrisposti per l'anno solare precedente, unitamente alle tabelle degli elementi accessori della retribuzione che sono stati corrisposti al dipendente. Il nuovo quarto comma prevede l’obbligo di trasmissione telematica degli elementi in precedenza richiamati all’INPS solamente se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo (punto 4.1);
§ l’abrogazione del successivo articolo 18, inerente alla decorrenza, ai fini previdenziali, degli effetti degli accordi aziendali in materia retributiva. Tale articolo stabilisce che gli accordi aziendali istitutivi o modificativi dei richiamati elementi accessori della retribuzione devono essere portati dalle aziende a conoscenza dell'INPS entro un mese dalla data della loro stipulazione o approvazione, ed hanno effetto, ai fini dell'inclusione degli elementi anzidetti nella retribuzione pensionabile, con la decorrenza stabilita dagli accordi stessi. E’ inoltre previsto uno specifico apparato sanzionatorio nei confronti delle aziende non ottemperanti (punto 4.2).
La lettera e), sostituita a seguito dell’approvazione dell’emendamento 6.5, introduce un comma 9-bis all’articolo 10 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada),in materia di trasporti eccezionali su gomma, al fine di semplificare i relativi adempimenti. Il nuovo comma dispone che il Governo, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, adotti, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, modifiche al regolamento di attuazione del Codice della strada, di cui al DPR n. 495/1992, volte alla semplificazione delle procedure per l’effettuazione dei trasporti eccezionali, prevedendo che sia sufficiente a tal fine inviare per via telematica la richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario della strada, almeno quindici giorni prima della data del viaggio.
L’articolo 10 del Codice della strada, al comma 1, definisce eccezionale il veicolo che nella propria configurazione superi, per specifiche esigenze funzionali, determinati limiti di sagoma o massa, stabiliti negli articoli 61 e 62 dello stesso Codice. Il comma 6 stabilisce che i trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e dalle regioni per la rimanente rete viaria. Ai sensi del comma 9, l'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile; nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal Regolamento di attuazione del Codice.
Viene introdotta una ulteriore fattispecie nell’ambito della riduzione e semplificazione degli adempimenti burocratici per le piccole e medie imprese, prevista dall’articolo 6. La semplificazione si riferisce all’individuazione di un unico soggetto competente (il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), in luogo dei precedenti tre (Agenzia delle entrate, Ministero delle sviluppo economico e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), a irrogare le sanzioni di cui all’articolo 83-bis, comma 14, del D.L. n. 112/2008 (em. 6.144, che introduce la lettera f-bis) al comma 1 e la lettera f-ter) al comma 2).
Il citato articolo 83-bis ha introdotto, nel mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, un meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente, in relazione ai costi del carburante sostenuti dal vettore. Il comma 14 dispone l’irrogazione di sanzioni (esclusione dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge) per il mancato rispetto di tale normativa.
Le modifiche sostanziali riguardano:
§ l’inserimento, al comma 2, della lettera f-bis) che integra le disposizioni sullo sportello unico per le attività produttive (Suap), di cui all’art. 38 del DL 112/2008, mediante aggiunta dei nuovi commi 3-bis e 3-ter. Il primoprevede la nomina, da parte del prefetto, di un commissario ad acta nei comuni che entro la data del 30 settembre 2011 non abbiano provveduto ad accreditare gli sportelli o a fornire alle camere di commercio gli elementi necessari per potersi avvalere delle stesse per l’esercizio delle funzioni inerenti lo sportello, come previsto dal DPR 10/2010. La nomina viene effettuata dal prefetto, che invia entro 30 giorni una diffida e consulta la Regione competente. Inoltre, si demanda ad un decreto interministeriale (del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione) l’individuazione di eventuali misure indispensabili all’attuazione del Suap e a garantire la continuità della funzione amministrativa anche con deroghe parziali alla relativa disciplina. Il secondo comma impone, in ogni caso, l’adozione da parte dei comuni di misure organizzative e tecniche necessarie allo svolgimento delle funzioni affidate ai Suap (em. 6.148 che dopo la lett. f) del comma 2, inserisce la lett. f-bis, come modificato dal subemendamento 0.6.148.1, che introduce il termine di 30 giorni entro il quale il prefetto invia la diffida, e dal subemendamento 0.6.148.2, che trasforma in semplice consultazione il concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione);
§ l’inserimento al comma 2 della lettera f-quater (em. 6. 98) che, modificando le disposizioni del codice civile in materia di scritture contabili, consente di assolvere gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previste dalla norme vigenti anche mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o del soggetto delegato, ove le medesime scritture siano tenute mediante strumenti informatici;
§ l’inserimento al comma 2 della lettera f-quinquies che integra le disposizioni in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), prevedendo peraltro una clausola di invarianza finanziaria. Con riferimento alla certificazione e alla documentazione d’impresa la nuova norma ne prevede la trasmissione da parte dello sportello unico (Suap) alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento. Prevede altresì l’invio alla camera di commercio territorialmente competente – sempre da parte del Suap - del duplicato informatico di tutti i documenti, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e della relativa conservazione in un fascicolo informatico. Lo svolgimento di tutte le attività di comunicazione è previsto esclusivamente in modalità telematica, mentre è fatto divieto alle amministrazioni di richiedere ai soggetti interessati la documentazione da acquisire (em. 6.99 che al comma 2 inserisce, dopo la lettera f, la lettera f-quinquies);
§ l’inserimento al comma 2 della lettera f-sexies che, integrando le disposizioni del D.L. 7/2007, stabilisce che la comunicazione unica per la nascita di impresa determina per le imprese artigiane l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese - se previsto e disciplinato dalla legislazione regionale - e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Spetta alle regioni disciplinare le procedure per gli accertamenti, i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso mancanza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità di comunicazione ai soggetti interessati delle cancellazioni e delle variazioni. Determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata - se previsto e disciplinato dalla normativa regionale - anche la comunicazione all'ufficio del registro delle imprese degli elementi per l’iscrizione alla gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia e alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani (ex leggi 463/59 e 88/1989), che siano emersi a seguito di accertamento o di verifica ispettiva. La norma precisa, infine, che i provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività. Si prevede anche una clausola di invarianza finanziaria (em. 6.100 che al comma 2 inserisce dopo la lettera f), la lettera f-sexies).
La modifica introduce la possibilità per i consorzi agrari di istituire al proprio interno, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni con gestione separata che potranno ottenere il riconoscimento come “Organizzazioni di produttori” in base alle norme che regolano le OP. E’ ammessa la sola adesione degli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, e vincoli e controlli previsti per le OP si estendono esclusivamente alle nuove sezioni (em. 6.149 che dopo la lettera f) aggiunge la lettera f-septies).
La lettera f-octies) del comma 2 dell’articolo 6, introdotta dall’emendamento 6.147, nella nuova formulazione, prevede, al fine di garantire la progressiva operatività del SISTRI, che per i produttori di rifiuti che hanno fino a 10 dipendenti (per i quali l’operatività del SISTRI sarebbe dovuta decorrere dal 2 gennaio 2012) il nuovo termine, da individuare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, non possa essere antecedente al 1° giugno 2012.
Il comma 2-bis, introdotto a seguito dell’approvazione dell’emendamento 6.106, modifica l’art. 19 del D.Lgs. n. 162/2007 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), che definisce le competenze dell’Organismo investigativo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il compito di effettuare indagini sugli incidenti ferroviari, al fine di fornire eventuali raccomandazioni per il miglioramento della sicurezza ferroviaria e la prevenzione di incidenti. Il comma 6 dell’articolo 19 dispone che l’Organismo deve nominare entro ventiquattro ore dal ricevimento della segnalazione dell’incidente gli investigatori preposti all'indagine. A tale comma viene ora aggiunta una disposizione, la quale prevede che sugli atti concernenti la nomina degli investigatori non si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. f-ter (atti e contratti concernenti studi e consulenze) della legge n. 20/1994, recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.
Il comma 2-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente (em. identici 6.1 e 6.54) reca disposizioni in materia di esonero dall’obbligo di assunzione dei soggetti disabili per i datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 5 della L. 68/1999. In particolare, integrando il richiamato articolo 5, si prevede, fermo restando l’obbligo del versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili del contributo esonerativo dovuto per ogni lavoratore non assunto, la sostituzione della procedura di esonero prevista dallo stesso articolo 5 con un’autocertificazione del datore di lavoro attestante l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo. Tale procedura opera per le aziende che occupino addetti impegnati in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro pari o superiore al 60 per cento.
Articolo 7 – Semplificazione fiscale
L'articolo 7 reca norme di semplificazione ed eliminazione degli adempimenti tributari in materia di: attività di controllo nei confronti di PMI e microimprese, deroga allo statuto del contribuente in materia di accessi, dichiarazione relativa alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, semplificazione dei provvedimenti della amministrazione finanziaria, convenzioni di agenzie fiscali e enti di previdenza con amministrazioni pubbliche per acquisizione dati, dichiarazioni dei redditi e Irap per utilizzare il credito in compensazione in sostituzione della richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta, adempimenti dei contribuenti, imprese in contabilità semplificata, semplificazione della riscossione, “spesometro”, abolizione della scheda carburante, detrazioni per ristrutturazioni edilizie, deduzione “accelerata” delle spese fino a 1000 euro, riscossione dei crediti Inps, rateizzazione dei debiti tributari, elevazione della soglia del valore dei beni obsoleti, annotazione delle fatture Iva, concentrazione della scadenza dei termini per i versamenti fiscali degli enti pubblici, accisa e Iva sul gas naturale, riapertura dei termini e disciplina della rivalutazione di terreni e quote.
Le modifiche sostanziali sono le seguenti:
§ si dispone che il decreto ministeriale cui è affidata la disciplina della programmazione dei controlli fiscali e contributivi possa anche assumere forma di regolamento e si specifica che deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (em. 7.70, 7.46 e identici 7.176, 7.185, 7.267 che modificano il comma 2, lettera a), numero 1));
§ si affida al comune – in luogo dello sportello unico delle attività produttive – il coordinamento degli accessi effettuati a livello substatale dalle pubbliche amministrazioni, con possibilità per l’ente territoriale di avvalersi delle Camere di commercio. Viene inserita la clausola di invarianza finanziaria, per cui le amministrazioni coinvolte svolgono le attività di controllo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili alla legislazione vigente (em 7.344 che al comma 2, lettera a), modifica il numero 2);
§ si specifica che la durata massima degli accessi in materia fiscale è riferito a quindici giorni lavorativi, contenuti al massimo in un trimestre (em. 7.86 e 7.297 che modificano la lettera c) del comma 2)
§ sono introdotte norme la cui formulazione letterale sembra implicare che le regole per il computo dei termini massimi di permanenza dell’Amministrazione finanziaria presso i contribuenti operino anche per quanto concerne i termini, più lunghi, di permanenza presso soggetti diversi dalle imprese in contabilità semplificata e dai lavoratori autonomi; “in entrambe le ipotesi”, rileveranno solo i giorni di effettiva presenza nella sede del contribuente (em. 7.71 che modifica la lettera c) del comma 2);
§ è disposta la sospensione dell’esecuzione forzata conseguente agli atti di cd. “accertamento esecutivo” per centottanta giorni decorrenti dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione. Tale sospensione non opera, tra l’altro, in caso emergano elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione (em. 7.364 che al comma 2, lettera n), sostituisce il numero 3) ed aggiunge il numero 3-bis));
§ prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, l'agente della riscossione deve notificare una comunicazione recante l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, si procederà con l’iscrizione (em. 7.352, che aggiunge la lettera u-bis) al comma 2);
§ si dispone l’applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie alle cessioni e alle importazioni di tabacchi lavorati ove siano effettuate prima dell'immissione al consumo; sussistendone i presupposti, trovano applicazione le disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie. Le disposizioni trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della conversione del decreto in esame (em. 7.325, che inserisce la lettera cc-bis) al comma 2);
§ vengono precisate le tipologie di depositi fiscali e doganali che possono essere utilizzati anche come depositi IVA; al fine di usufruire della sospensione d’imposta per effetto di immissione in libera pratica di beni non comunitari da introdurre in deposito, è prevista la prestazione di idonea garanzia, cui non sono tenuti i soggetti già non tenuti a prestare garanzia per i diritti doganali che non costituiscono risorse proprie, nonché i soggetti in possesso di certificazione AEO (operatore economico autorizzato). Chi procede all’estrazione del bene dal deposito comunica - fino all’integrazione delle banche dati delle Agenzie fiscali - anche al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione dell’imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia (em. 7.367, che inserisce la lettera cc-ter) al comma 2);
§ la facoltà di avvalersi della riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni è estesa anche alle società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari per il periodo di applicazione della normativa sulla rivalutazione, ove all'esito del giudizio tali soggetti ne abbiano riacquistato lo piena titolarità (em. 7.111 che inserisce la lettera dd-bis) al comma 2);
§ si estende a tutte le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), in luogo delle sole ASP succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), la possibilità di usufruire delle agevolazioni IRAP eventualmente deliberate dalle regioni nei confronti delle ONLUS (em. 7.347 che inserisce la lettera gg-bis) al comma 2);
§ si dispone la cessazione, a decorrere dal primo gennaio 2012, da parte delle società del gruppo Equitalia delle attività di riscossione per conto dei comuni e delle società partecipate dai medesimi. Sono quindi definite le modalità con le quali i comuni possono provvedere al recupero delle entrate di spettanza. Inoltre, in caso di cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati iscritto sui beni mobili registrati, il debitore viene sollevato dalle spese all'agente della riscossione e ai gestori degli altri pubblici registri. Viene poi stabilito che in presenza di debiti inferiori ai duemila euro, le azioni cautelari ed esecutive debbano essere precedute dall'invio di due solleciti di pagamento a distanza di almeno sei mesi. Sono infine modificate le disposizioni sul processo tributario, al fine di prevedere che l'istanza di sospensione debba essere decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione; sino alla revisione dello stato giuridico ed economico della magistratura tributaria, la mancata decisione costituisce illecito disciplinare, in caso di recidiva comporta la rimozione dall’incarico ed è elemento di valutazione ai fini dell’eventuale danno erariale (em. 7.365 che al comma 2, dopo la lettera gg-bis), inserisce le lettere da gg-ter) a qq-decies));
§ sono modificati gli importi minimi dei debiti tributari per cui è possibile iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, nonché procedere ad espropriazione immobiliare. In particolare, non si può iscrivere ipoteca e non si può procedere ad espropriazione immobiliare per crediti complessivamente inferiori a ventimila euro, ove: a) la pretesa iscritta a ruolo sia contestata o ancora contestabile in giudizio e b) il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare oggetto di ipoteca o espropriazione ed essa sia adibita ad abitazione principale. Non può comunque iscriversi ipoteca o procedere ad espropriazione immobiliare per crediti inferiori a ottomila euro (em. 7.366 che al comma 2, dopo la lettera gg), inserisce le lettere da gg-undecies) e gg-duodecies));
§ sono introdotte nuove modalità di riconoscimento della ruralità dei fabbricati a fini catastali (ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 557/1993). A tale scopo il soggetto interessato presenta all'Agenzia del territorio apposita domanda di variazione della categoria catastale, con autocertificazione attestante che l’immobile ha posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale; entro il 20 novembre 2011 l'Agenzia del territorio, verificata l'esistenza dei requisiti, convalida la certificazione e attribuisce la categoria catastale richiesta. Nel caso di mancato pronunciamento dell’amministrazione in termini, si consente al contribuente di assumere provvisoriamente (per 12 mesi) la categoria catastale richiesta. Ove intervenga un motivato diniego entro il 20 novembre 2012, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura doppia (em. 7.236, che inserisce la lettera t-bis) al comma 1 e introduce i commi da 2-bis a 2-quater all’articolo 7);
§ gli importi da iscrivere provvisoriamente a ruolo, conseguenti ad accertamenti non definitivi, sono abbassati dalla metà a un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati (em. 7.351, che aggiunge il comma 2-quinquies)
§ ai fini del calcolo degli interessi dovuti sulle somme indicate nella cartella di pagamento scaduta (quando sono decorsi 60 giorni dalla notifica) non si tiene conto delle sanzioni e degli interessi indicati nella cartella medesima (cd. meccanismo anatocistico). La norma si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (em. 7.356, che aggiunge i commi 2-sexies e 2-septies);
§ si stabilisce che la misura degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi sia fissata nel limite massimo di un punto percentuale – in luogo di tre – rispetto al tasso al saggio legale pubblicato annualmente a cura del MEF (em. 7.355 Bernardo, che aggiunge il comma 2-octies);
§ si attribuisce all’Ufficio delle dogane, in luogo della Direzione regionale della medesima amministrazione, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel rispettivo ambito territoriale (em. 7.357, che aggiunge il comma 2-novies).
Articolo 8 – Disposizioni varie in materia di fisco, imprese, contratti bancari e proprietà industriale
L'articolo 8 detta disposizioni – destinate, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, a favorire la crescita e la stabilità delle piccole e medie imprese - in materia di: reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, regime di attrazione europea, procedure di amministrazione straordinaria, titoli di risparmio per l’economia meridionale, fondo di garanzia PMI, tasso usurario, servizi pubblici locali di rilevanza economica, modifica delle condizioni dei contratti bancari nei riguardi delle imprese, rinegoziazione e portabilità dei mutui, servizi di pagamento, tassazione dei fondi immobiliari chiusi, brevetti, cessione crediti agricoli per finanziamento.
Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina fiscale di “attrazione europea”, si segnala il seguente intervento:
§ relativamente all’interpello finalizzato all’applicazione del suddetto regime, si precisa che la normativa dello Stato membro scelta dall’interpellante è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello (em. 8.177, che modifica il comma 2).
Il comma 3 dell’articolo 8 introduce nuove norme in materia di amministrazione straordinaria anche attraverso una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (cd. legge Prodi-bis).
Più in particolare è previsto un obbligo per i commissari liquidatori di chiudere le procedure di amministrazione straordinaria aperte da oltre 10 anni quando non siano state individuate offerte di concordato da proporre ai creditori entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’invito. Inoltre, attraverso la previsione di un nuovo articolo al decreto legislativo 270/1999 (50-bis) -che prevede la disciplina della cessione di azienda o ramo di azienda nell’anno anteriore la dichiarazione di insolvenza - è introdotto il principio della responsabilità solidale dell’impresa cedente rispetto ai debiti maturati dall’impresa cessionaria. Infine è previsto che nella definizione del programma per l’amministrazione straordinaria siano previsti anche i costi stimati per l’attuazione della stessa procedura, con la sola esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.
Le modifiche apportate prevedono che:
§ all’articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sia inserita una nuova disposizione che prevede che, nei casi di cui al citato articolo 50-bis, il Ministro possa nominare lo stesso organo commissariale. Inoltre è previsto cheper le procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro possa nominare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, un nuovo ed unico organo commissariale con conseguente decadenza dei commissari in carica alla data della nomina del nuovo organo (em. 8.152 e 8.108, che apportano modifiche al comma 3, lettera c) e al comma 3, lettera c), numero 3)).
Le modifiche sostanziali apportate alla disciplina in materia di banche e credito sono le seguenti:
§ viene disposto il riordino del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito: esso è costituito come ente pubblico non economico dotato di ampie forme di autonomia, col nome di Ente nazionale per il microcredito, e svolge funzioni di coordinamento nazionale in materia con compiti, tra l’altro, di valutazione e monitoraggio degli strumenti micro finanziari promossi in sede europea. Sono previste norme sulla formazione e modifica dello statuto, sui componenti degli organi e sul personale; in particolare, sono fissati limiti agli emolumenti spettanti ai predetti componenti degli organi dell’Ente, in coerenza con le disposizioni del DL 78/2010. Le norme trasferiscono al costituito Ente gli stanziamenti di bilancio già attribuiti al Comitato nazionale per il microcredito (em. 8.187, che inserisce il comma 4-bis);
§ sono sostituite le norme che - nel testo originario del decreto – permettevano una deroga consensuale alle disposizioni sui limiti alle modifiche unilaterali dei contratti bancari per i clienti diversi da consumatori o microimprese; è invece reso possibile solo l’inserimento, in alcuni contratti di durata e per i medesimi clienti, di clausole che permettono la modifica dei tassi di interesse al verificarsi di eventi e condizioni predeterminati contrattualmente. Si esclude l’applicazione di tali norme ai contratti in corso alla data del 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge) (em. 8.176 e identici 8.113, 8.106, 8.150, 8.3 e 8.62, che sostituiscono le lettere f) e g) del comma 5);
§ è disposto l’ampliamento della platea dei destinatari della disciplina sulla rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile. In particolare, l’importo dei finanziamenti rinegoziabili è elevato da 150 mila a 200 mila euro; la misura dell’ISEE richiesta per accedere al beneficio è innalzata da 30 a 35 mila euro; l’applicazione delle tasso di interesse risultante dall’operazione potrà operare, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, previo accordo col cliente, per un periodo inferiore; la rinegoziazione può operare anche con modalità diverse da quelle prescritte, in quanto viene fatto salvo il diverso accordo tra le parti (em. 8.193 e 8.36, che modificano il comma 6, lettere a) e b));
§ con riferimento al pagamento di assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione, si prevede che la prova dell'avvenuto pagamento, la quale deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto (art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386), possa essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. L'autentica deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego (em. 8.151, che inserisce la lettera f-bis) al comma 7).
§ ai fini del calcolo dei giorni utili a perfezionare la surrogazione del mutuo senza che vi sia obbligo di risarcire al cliente l’eventuale ritardo, si elimina la disposizione ai sensi della quale l’avvio delle procedure di collaborazione tra intermediari – da cui decorre il computo del termine - segue l’adozione della delibera di mutuo da parte del finanziatore surrogato (em. 8.180, che modifica il comma 8, lettera c), numero 2), capoverso 7).
§ con riferimento alla disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, la definizione di «confidi» è modificata. Essa comprende, oltre ai «consorzi con attività esterna» anche i consorzi di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti (em. 8.50 e identici 8.59 e 8.147, che aggiungono il comma 12-bis).
Il comma 10 dell’articolo 8 modifica l’art. 239 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30 del 2005) avente ad oggetto la protezione del diritto d’autore sui disegni e modelli industriali (art. 2, n. 10, legge 633/1941).
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 aveva recentemente dettato una nuova formulazione dell’art. 239 che accordava la tutela prevista dal diritto d’autore a tutte le opere del disegno industriale precedenti al 2001 che, a prescindere dalla registrazione, erano divenute di pubblico dominio. Ciò con salvezza dei diritti acquisiti dai terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio, “limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”. Di fatto, la norma attribuiva tutela in via retroattiva ad opere del disegno industriale.
Il comma 10, novellando nuovamente il citato art. 239, limita la tutela ai sensi della legge del diritto d’autore alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71), erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione.
Analogo principio ispira la disciplina del regime transitorio di cui al secondo periodo dell’art. 239, che accorda tale tutela alle sole opere di disegno industriale fabbricate o commercializzate nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, divenute di pubblico dominio prima di tale data a seguito della scadenza degli effetti della registrazione, escludendo la tutela per le opere di pubblico dominio mai registrate.
La sostanziale modifica approvata riguarda:
§ la soppressione dell’intero comma 10, cui consegue il ritorno alla vigenza dell’art. 239 del Codice della proprietà industriale nella formulazione anteriore all’entrata in vigore del DL 70/2011 in esame (em. 8.58 e identici 8.84, 8.123 e 8.148 che sopprimono il comma 10).
Articolo 8-bis – Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento
L’articolo 8-bis, inserito durante l’esame del testo in sede referente, dispone che al momento della regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni sui ritardi inserite nelle banche dati siano essere tempestivamente (entro cinque giorni lavorativi) cancellate da intermediari e banche; questi devono altresì provvedere alla richiesta di estinzione delle segnalazioni.
Le segnalazioni registrate, relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (em. 8.014).
L’articolo 9 introduce nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, disciplina l'istituzione di una Fondazione per il merito e detta disposizioni in materia di personale scolastico.
I commi 1 e 2 dell’articolo 9 introducono nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata destinate a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno. A tal fine si autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca (denominati “Contratti di programma per la Ricerca Strategica”) con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, e con i distretti, per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto legislativo possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dei suddetti contratti anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.
Le modifiche introdotte in commissione prevedono:
§ l’intesa con il Ministero dello sviluppo economico per la stipula dei contratti di programma per la ricerca strategica e il concerto con il Ministro dello sviluppo economico per l’adozione del decreto ministeriale (em. 9.77 e 9.84 che integrano entrambi i commi);
§ l’applicazione agli accordi di programma delle disposizioni di cui all’articolo 13 del DM 8 agosto 2000 (in sostituzione di un riferimento normativo errato) (em. 9.88 che sostituisce il secondo periodo del comma 1);
§ l’adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per stabilire le ulteriori modalità di regolazione dei contratti (em. 9.17, che modifica il comma 2).
I commi da 3 a 16 concernono l’istituzione della Fondazione per il merito - che, in base alla relazione tecnica, hanatura privatistica- finalizzata a promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario.
Si evidenzia, peraltro, che le disposizioni non recano contenuti che attengono ad eventuali funzioni della Fondazione nell’ambito del sistema scolastico.
I membri fondatori sono il MIUR e il MEF, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla stessa Fondazione, anche attraverso l’emanazione di direttive. Lo statuto - approvato con decreto interministeriale - disciplina la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati.
In particolare, la Fondazione deve gestire il fondo per il merito degli studenti universitari istituito dall’art. 4 della L. 240 del 2010. Viene, quindi, affidato alla Fondazione il compito di deliberare su alcuni aspetti che l’art. 4 citato aveva affidato a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Si tratta, tra gli altri, degli aspetti relativi a:
- caratteristiche e ammontare dei premi di studio e dei buoni studio;
- criteri e modalità di restituzione della quota dei buoni studio;
- criteri e modalità di utilizzo del fondo per il merito e ripartizione delle sue risorse fra premi, buoni studio e finanziamenti garantiti.
Inoltre, si affida alla Fondazione il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standardper l’accesso al fondo per il merito. Le prove saranno realizzate dalle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione previsto dal D.L. 225/2010 (L. 10/2011).
La Fondazione è autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in favore degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistralesenza soggiacere alla disciplina del Testo Unico Bancario in materia di intermediari finanziari, ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della L. 240/2010.
Il patrimonio della Fondazione ècostituito da apporti del MIUR e del MEF, ulteriori apporti dello Stato, risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati. Inoltre, la Fondazione può avere accesso alle risorse del Programma operativo nazionale Ricerca e competitività FESR 2007-2013 e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei
In tema di restituzione della quota dei buoni studio, si dispone che la stessa avvenga anche con la cessione del quinto dello stipendio e chela Fondazione procede alla riscossione coattiva mediante ruolo nel caso in cui il beneficiario dei buoni studio non ottemperi ai versamenti previsti.
E’ quindi autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2011, dei quali 9 costituiscono la dotazione del fondo per il merito e 1 è a favore della costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. E’ autorizzata, inoltre, la spesa di 1 milione di euro a favore della Fondazione a decorrere dal 2012.
In conseguenza della nuova disciplina, vengono abrogate alcune disposizioni dell’art. 4 della L. 240/2010.
Le modifiche introdotte in commissione prevedono:
§ che del comitato consultivo siano chiamati a far parte anche rappresentanti dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ovvero dei collegi gestiti da fondazioni, enti morali ed enti ecclesiastici ad essi equiparati (identici em. 9.24 e 9.76).
Poiché, letteralmente, alla Fondazione sono affidati anche obiettivi relativi al merito nel sistema scolastico, al comma 5 occorrerebbe precisare che il comitato consultivo deve svolgere solo funzioni collegate al fondo per il merito degli studenti universitari e che le prove di accesso riguardano l’accesso allo stesso fondo.
Il comma 17 dispone che, in esito ad una apposita sessione negoziale e nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica e del regime autorizzatorio di cui all’art. 39, comma 3-bis, della L. 449/1997, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili.
Il piano, che sarà verificato annualmente al fine di eventuali rimodulazioni, può prevedere la retrodatazione giuridica dall’a.s. 2010-2011 di quota parte delle assunzioni sulla base dei posti vacanti e disponibili per quell’anno.
Le modifiche introdotte in commissione prevedono:
§ che ai docenti incaricati a tempo determinato, continuativamente in servizio presso pluriclassi, sia riconosciuta una speciale valutazione del servizio prestato presso sedi considerate in zona disagiata, secondo criteri da definire con decreto del MIUR (em. 9.82, nuova formulazione).
Dovrebbe essere citato anche il comma 3 dell’art. 39 della L. 449/1997, che effettivamente disciplina la procedura di autorizzazione, mentre il comma 3-bis ne prevede l’applicabilità a tutte le amministrazioni.
Il comma 18, al fine di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA, integra l’articolo 10 del D.Lgs. 368/2001, che (in attuazione della Direttiva n. 1999/70/CE) disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato, escludendo dal campo di applicazione del provvedimento i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento dellesupplenze del personale docente ed ATA, stante quanto stabilito dalla legge n. 124 del 1999.
La disposizione precisa, in particolare, che in ogni caso non trova applicazione l’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001 (in base al quale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato).
Al fine di chiarire la non applicabilità al settore scolastico della normativa (comunitaria e nazionale) in materia di lavoro a tempo determinato, la disposizione richiama l’articolo 4, comma 14-bis, dellalegge n. 124 del 1999, ove si prevede che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze agli insegnanti, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle apposite graduatorie.
Le modifiche introdotte in commissione prevedono:
§ il richiamo, al medesimo fine, anche dell’articolo 40, comma 1 della legge n. 449 del 1997 (che definisce la consistenza numerica del personale della scuola) e dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (che nel disciplinare il lavoro pubblico fa salva la normativa speciale per la determinazione della dotazione organica del personale scolastico) (em. 9.87).
Con il comma 19 si stabilizza al 31 agosto di ogni anno il termine per le assunzioni a tempo indeterminato e per i provvedimenti di assegnazione o utilizzazione riguardanti il personale insegnante e ATA di ruolo - incluse le supplenze annuali - nonché per il conferimento degli incarichi di presidenza. Il termine in questione, originariamente fissato al 31 luglio di ogni anno dall’art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 255 del 2001 (L. 333/2001), è stato prorogato al 31 agosto, limitatamente ad alcuni anni scolastici, da specifiche disposizioni.
Il comma 20 prevede che, a decorrere dall’A.S. 2011-2012, l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnantiè effettuato ogni 3 anni (anziché ogni 2), con possibilità di trasferimento in un’unica provincia.
Le modifiche introdotte in commissione prevedono:
§ la specificazione che l’aggiornamento non comporta possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie e che il trasferimento in altra provincia avviene secondo il proprio punteggio, ossia con l’inserimento “a pettine”. Inoltre, si è previsto che anche le graduatorie di istituto siano aggiornate con cadenza triennale (anziché biennale) (em. 9.86).
Poiché le graduatorie sono divenute ad esaurimento in forza dell'art. 1, co. 605, lett. c), della legge 296/2006 - e che, quindi, eventuali nuovi inserimenti dovrebbero essere esplicitamente previsti per legge - come è stato fatto con l’art. 5-bis del D.L. 137/2008 (L. 169/2008) - la locuzione “senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti” – non sembra necessaria. Peraltro, gli identici emendamenti 9.25 e 9.83 prevedono proprio nuovi inserimenti nelle graduatorie, novellando il citato art. 5-bis. Occorrerebbe, pertanto, coordinare le diverse previsioni.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 5, co. 5, del D.M. 13 giugno 2007, n. 131, fa riferimento anche alle graduatorie di circolo, da ultimo citate nel D.M. n. 56 del 28 maggio 2009, relativo alla costituzione delle graduatorie relative al personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011.
§ l’aggiunta del comma 20-bis, che novella l’art. 5-bis del D.L. 137/2008 (L. 169/2008), che aveva disposto l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c), della L. 296/2006 (L. finanziaria 2007) di alcune categorie di docenti (identici em. 9.25 e 9.83).
In particolare, facendo riferimento anche all’aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2011/2014, si estende la possibilità di iscrizione alle seguenti, ulteriori, categorie di docenti in possesso dell’abilitazione:
§ che hanno frequentato i semestri aggiuntivi nell’ambito del IX corso presso le scuole per l’insegnamento secondario (SSIS);
§ che hanno frequentato corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell’a.a. 2008/2009;
§ che hanno frequentato i corsi speciali abilitanti di cui ai DM 21/2005 e 85/2005;
§ che hanno frequentato il secondo corso biennale di secondo livello (a.a. 2008/2009 – 2009/2010) finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado della classe di concorso 77/A;
§ che hanno conseguito l’abilitazione in esito al corso di laurea in scienze della formazione primaria dopo il 30 giugno 2009;
§ che hanno conseguito l’abilitazione in Italia o in uno degli Stati dell’UE, e che non hanno fatto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti.
Con riferimento all’ultima categoria indicata appare opportuno un chiarimento, in quanto la formulazione proposta sembrerebbe consentire l’iscrizione nelle graduatorie di tutti i soggetti abilitati che in passato non abbiano fatto domanda per l’inserimento.
Gli inserimenti sono effettuati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
Anche l’iscrizione con riserva alle graduatorie sopra citate - inizialmente consentita agli iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica nell'a.a. 2007/2008 - è estesa ad ulteriori categorie di personale: si tratta degli iscritti ai corsi indicati nei successivi tre a.a. (quindi, fino al 2010-2011), nonché degli iscritti al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media (classe di concorso 77/A).
Per queste categorie, resta fermo che la riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione.
Il comma 21 dispone che i docenti con nomina a tempo indeterminato decorrente dall’A.S. 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. A tal fine, a seguito dell’emendamento 9.92 sostituisce il primo periodo dell’art. 399, comma 3, del D.Lgs. 297/1994 (e non l’intero comma, come previsto originariamente dal D.L.); restano pertanto impregiudicate le deroghe per infermità o assistenza previste dal secondo periodo del medesimo comma 3.
Le modifiche introdotte in commissione prevedono:
§ l’introduzione del comma 21-bis, il quale detta norme concernenti i lavoratori precari della scuola. La disposizione, in particolare, estende all’anno scolastico 2011-2012 le norme di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 134 del 2009 (precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze in caso di mancato rinnovo dell’incarico annuale; partecipazione a progetti per attività di carattere straordinario, di durata variabile da 3 a 8 mesi, con eventuale compenso di partecipazione; valutazione dell’intero anno di servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie indipendentemente dall’effettiva durata dell’impiego nel corso dell’anno scolastico) a favore del personale della scuola che in tale anno scolastico non possa stipulare, per carenza di posti, un contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell’anno precedente o, comunque, dell’ultimo anno lavorativo del triennio precedente (em. 9.92).
Articolo 10 – Servizi ai cittadini
L’articolo 10 modifica il procedimento di rilascio dei documenti di identificazione dei cittadini prevedendo - tra l’altro - l’unificazione, anche progressiva, della Carta di identità elettronica (CIE) con la tessera sanitaria. Esso reca inoltre norme in materia di personale vigili del fuoco, Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, tariffa del servizio idrico.
I commi da 1 a 10 non sono stati oggetto di modifiche sostanziali.
Il comma 11 prevede l’istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (identici em. 10.24 e 10.109 che hanno modificato la denominazione dell’Agenzia).
Lo stesso comma 11 precisa le finalità sottese all’istituzione, mentre il comma 13, non modificato, indica nell’autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, nella trasparenza e nell’economicità i principi che devono informare l’attività dell’Agenzia.
Il comma 14 elenca le funzioni che dovranno esseresvolte dall’Agenziatra le quali si segnala la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua. In proposito, si ricorda che il referendum popolare, tenutosi il 12 e il 13 giugno, si è pronunciato per l'abrogazione del comma 1 dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alla seguente parte: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito».
Ai sensi del comma 15, non modificato, a decorrere dalla sua istituzione, sono trasferite all’Agenzia le funzioni già attribuite alla Co.N.Vi.R.I. (Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche) dall’art. 161 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) e dalle altre disposizioni vigenti.
Il comma 26, non modificato, prevede la soppressione, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della Co.N.Vi.R.I.
Ai sensi del comma 16 l’Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente.
Le modifiche introdotte in sede referente prevedono:
§ che dei tre componenti due vengano proposti dal Ministro dell’ambiente e uno dalla Conferenza Stato-Regioni (nuova formulazione dell’em. 10.53).
Lo stesso comma dispone che le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Tale parere deve essere reso, a maggioranza dei due terzi dei componenti, entro 20 giorni dalla richiesta. I componenti dell’Agenzia, scelti tra persone dotate di indiscussa moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il direttore generale è nominato dall’Agenzia stessa per un periodo di tre anni, non rinnovabili(nuova formulazione dell’emendamento 10.112); tra le sue funzioni non si annovera più quella di formulare proposte all’Agenzia (em. 10.109 e 10.24).
I commi 22 e 23, non modificati, disciplinano l’organizzazione e le risorse finanziarie dell’Agenzia, mentre i commi 23 e 24 recano la copertura degli oneri.
Il comma 21, non modificato,prevede che con apposito D.P.R. si possa provvedere allo scioglimento dell’Agenzia per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
Le modifiche introdotte in sede referente prevedono infine:
§ l’introduzione di un comma 26-bis che prevede: la giurisdizione esclusiva inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, per i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti dell’Agenzia, competenza di primo grado comprendente anche l’eventuale adozione di misure cautelari; l’impossibilità di attribuire incarichi di consulente tecnico d'ufficio a dipendenti dell'Agenzia cessati dal servizio da meno di cinque anni (em. 10.26, nuova formulazione).
Appare opportuno un coordinamento del comma 26-bis con gli artt. 133 e ss. del codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, che prevedono le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e di competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio..
Tramite il rinvio all’art. 119 del D.Lgs. 104/2010, si prevede l’applicazione ai giudizi in oggetto del rito abbreviato già previsto davanti alle autorità amministrative indipendenti.
Il comma 28, riguardante la cessazione del regime transitorio per la determinazione delle tariffe idriche, non è stato oggetto di modifiche.
Articolo 10-bis – Finanziamento del servizio ferroviario di interesse nazionale
L’articolo 10-bis, introdotto dagli identici emendamenti 10.06, 10.031 e 10.035, introduce un sovrapprezzo al canone per il trasporto di passeggeri sulle linee ad alta velocità, destinando i relativi introiti alla diminuzione del costo di accesso all’infrastruttura ferroviaria per i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico.
L’articolo in esame introduce tre nuovi commi all’articolo 17 del D.Lgs. n. 188/2003 (Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria – “Primo pacchetto ferroviario”), dopo il comma 11-bis.
Il nuovo comma 11-ter introduce il sovrapprezzo a decorrere dal 13 dicembre 2011. Il sovrapprezzo si applica al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità, intendendosi con tale espressione una velocità non inferiore a 250 chilometri orari.
Il sovrapprezzo viene introdotto per consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratto di servizio pubblico.
La misura del sovrapprezzo è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi ferroviari oggetto dei contratti di servizio pubblico. La misura del sovrapprezzo è aggiornata ogni tre anni (comma 11-quater).
Gli introiti derivanti dall’introduzione del sovrapprezzo sono integralmente utilizzati dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria (RFI S.p.A.) per diminuire il costo di accesso all’infrastruttura per i servizi ferroviari oggetto dei contratti di servizio pubblico (comma 11-quinquies).
Articolo 11 – Disposizioni finanziarie
L’articolo 11 reca, infine, le relative disposizioni finanziarie. Nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze l’articolo non è stato modificato.