Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni in materia di impianti sportivi - AA.C. 2800, 1255, 1881, 2251, 2394 Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 2800/XVI   AC N. 1255/XVI
AC N. 1881/XVI   AC N. 2251/XVI
AC N. 2394/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 332    Progressivo: 1
Data: 11/05/2010
Descrittori:
CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni in materia di impianti sportivi

AA.C. 2800, 1255, 1881, 2251, 2394

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 332/1

 

 

 

11 maggio 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Dipartimenti:

 

Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

Dipartimento Giustizia

( 066760-9559 – * st_giustizia@camera.it

Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

Dipartimento Ambiente

( 066760-9253 – * st_ambientei@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: CU0157b.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

§      Premessa  3

§      Finalità (art. 1, A.C. 2800 e A.C. 1881; art. 1, commi da 1 a 3, A.C. 1255; art. 1, comma 1, A.C. 2251 e A.C. 2394)5

§      Definizioni (art. 2, A.C. 2800 e A.C. 1881; art. 1, comma 2, A.C. 2251 e A.C. 2394)11

§      Piano di intervento straordinario per l’impiantistica sportiva (art. 3, A.C. 2800 e A.C. 1881; art. 1, commi 2 e 4, A.C. 1255)15

§      Realizzazione di nuovi stadi/impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali (artt. 4 e 5, A.C. 2800 e A.C. 1881; art. 2, A.C. 1255, A.C. 2251 e A.C. 2394)23

§      Ristrutturazione e privatizzazione delle strutture esistenti (art. 6, A.C. 2800 e A.C. 1881)33

§      Misure per favorire l’attività di costruzione di nuove strutture ovvero la ristrutturazione di strutture esistenti (art. 7, A.C. 2800; artt. 5, comma 3, e 7, A.C. 1881; art. 3, A.C. 2251 e A.C. 2394)37

§      Modifiche al sistema di ridistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi (art. 8, A.C. 2800)41

§      Agevolazioni fiscali e tributaria relative alle superfici degli impianti sportivi (art. 8, A.C. 1881)47

§      Misure di sicurezza preventiva da parte delle società sportive (art. 3, A.C. 1255)49

§      Responsabilità oggettiva delle società sportive professionistiche per i danni causati dai propri sostenitori (art. 4, A.C. 1255)55

§      Ambito di applicazione ed entrata in vigore (artt. 9 e 10 A.C. 2800, art. 9 A.C. 1881, art. 5 A.C. 1255)57

Normativa di riferimento

§      L. 24 dicembre 1957, n. 1295. Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma (art. 5)61

§      L. 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti (artt. 10-13)62

§      L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (artt. 14-14-quinquies)64

§      L. 17 febbraio 1992, n. 179. Norme per l'edilizia residenziale pubblica (art. 16)70

§      Ministro dell’interno. D.M. 18 marzo 1996. Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (artt. 1-4, 6-bis, 18, 19-ter, 19-quater, 24)72

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 34)84

§      D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) (art. 23)86

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (art. 90, co. 17 e 25)89

§      D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, conv. con mod., L. 24 aprile 2003, n. 88. Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (art. 1-quater)91

§      D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, conv. con mod., L. 4 aprile 2007, n. 41. Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive  93

§      D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, conv. con mod., L. 29 novembre 2007, n. 222. Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (art. 28, co. 4)104

§      L. 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 2, co. 564)105

§      D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9. Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse (artt. 21-27)106

§      Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. Decreto 18 gennaio 2008. Osservatorio nazionale per l’impiantistica sportiva  111

§      Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Decreto 18 gennaio 2008. Comitato per l’attuazione del programma straordinario per l’impiantistica sportiva destinata allo sport professionistico  115

§      D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con mod., L. 6 agosto 2008, n. 133. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (art. 58)119

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Premessa

La proposta di legge A.C. 2800 risulta dalla approvazione in un testo unificato, da parte della 7a Commissione del Senato, il 7 ottobre 2009, dei disegni di legge A.S. 1193, 1361 e 1437.

Al termine di una serie di audizioni – durante le quali sono stati ascoltati l’ANCI, l’UPI, la Conferenza delle regioni, la Cassa depositi e prestiti, l’Istituto per il credito sportivo, il CONI, la FIGC, il Comitato per l’attuazione del programma straordinario per l’impiantistica sportiva, la Lega professionisti serie A e B – il Comitato ristretto costituito presso la 7ª Commissione del Senato ha convenuto, infatti, di adottare, per il prosieguo dell’esame, un testo unificato relativo agli impianti di grandi dimensioni. In sostanza, la scelta – dettata dall’esigenza di dare priorità alle strutture da utilizzare per le competizioni di rilievo internazionale, anche in vista della candidatura dell’Italia agli Europei di calcio del 2016 – è stata quella di distinguere le questioni afferenti ai due diversi ambiti (sport professionistico e sport dilettantistico), emerse nel corso dell’esame parlamentare.

Parallelamente all’adozione del testo unificato, quindi, la Commissione ha approvato un ordine del giorno[1] – accolto dal Governo – che ha impegnato l’Esecutivo a sostenere un'iniziativa legislativa dedicata agli impianti di minori dimensioni, prevedendo, tra l’altro, procedure di realizzazione analoghe a quelle stabilite per i grandi impianti, la concessione di contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse e l’introduzione di semplificazioni e agevolazioni fiscali e contributive per le attività dilettantistiche.

Conseguentemente, nel mese di ottobre 2009 è stato presentato il disegno di legge A.S. 1813, concernente Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva cui è stato poi abbinato l’A.S. 645 – attualmente in corso di esame presso la 7ª Commissione del Senato.

 

Le proposte di legge presentate alla Camera – A.C. 1255, 1881, 2251 e 2394 – sono tutte precedenti all’approvazione dell’ordine del giorno citato, nonché alla presentazione dell’A.S. 1813.

Rispetto alla proposta approvata dal Senato esse presentano contenuti in parte differenti, nonché alcune disposizioni ulteriori.

In particolare, la proposta di legge A.C. 1881 presenta numerosi punti di contatto con la pdl A.C. 2800, mentre il contenuto delle proposte di legge A.C. 2251 e 2394 – simili tra loro – appare più distante da quello della proposta approvata dal Senato, così come quello della proposta di legge A.C. 1255 (la quale, a sua volta, tratta in maniera specifica il tema delle misure di sicurezza preventiva e quello della responsabilità oggettiva delle società sportive professionistiche per i danni causati dai propri sostenitori).

Per quanto concerne la struttura, la proposta di legge A.C. 2800 si compone di 10 articoli, la pdl A.C. 1881 si compone di 9 articoli, la pdl A.C. 1255 di 5 articoli, mentre le proposte di legge A.C. 2251 e A.C. 2394 si compongono entrambe di 3 articoli.

Da un punto di vista di redazione formale, si evidenzia che gli articoli delle pdl A.C. 2251 e A.C. 2394 non sono corredati di rubriche come, invece, suggerisce la circolare 20 aprile 2001, Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi.

Nelle schede di lettura, organizzate per argomenti, ma corredate dei riferimenti agli articoli delle proposte di legge, si darà conto del contenuto delle cinque proposte di legge, partendo da quella approvata dall’altro ramo del Parlamento: rispetto ad essa, si evidenzieranno le differenze riscontrabili nelle altre.

Al termine della disamina dei contenuti presenti nell’A.C. 2800 si darà conto dei contenuti particolari presenti solo in alcune delle proposte di legge abbinate.

L’ultima scheda sarà dedicata all’ambito di applicazione e all’entrata in vigore.

 

In altro dossier – n. 332 del 4 maggio 2010 – è disponibile il testo a fronte fra la pdl A.C. 2800 e le proposte di legge A.C. 1255, 1881, 2251 e 2394. Nel medesimo sono anche presenti disposizioni tecniche per l’impiantistica sportiva, tratte dal Dossier Senato n. 107 del marzo 2009.

 


Finalità
(art. 1, A.C. 2800 e A.C. 1881
; art. 1, commi da 1 a 3, A.C. 1255; art. 1, comma 1, A.C. 2251 e A.C. 2394)

L’articolo 1, comma 1, della pdl A.C. 2800 individua le finalità nel favorire la realizzazione di nuovi impianti sportivi e stadi e la ristrutturazione di quelli esistenti in cui si sono disputati eventi sportivi, attraverso la semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative, e attraverso un Piano triennale di intervento straordinario,  secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell’intervento e della gestione economico-finanziaria, in modo che sia garantita, nell’interesse della collettività, la sicurezza degli stessi impianti sportivi e degli stadi. L’obiettivo è quello di prevenire i fenomeni di violenza all’interno e all’esterno delle strutture e migliorare, a livello internazionale, l’immagine dello sport in vista della candidatura dell’Italia per l’organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo e internazionale.

Nel corso dell’esame al Senato è, infatti, emerso l’interesse unanime ad approvare in tempi rapidi il provvedimento, anche in vista della candidatura italiana all’organizzazione del campionato europeo di calcio del 2016 e della preparazione di altri eventi.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire la finalità della locuzione “in cui si sono disputati gli eventi sportivi”.

 

L’edizione 2016 del campionato europeo di calcio (UEFA EURO 2016) sarà la prima a vedere impegnate 24 squadre. Nel marzo 2009 la UEFA[2] ha ufficializzato le quattro candidature ricevute: Italia, Francia e Turchia hanno presentato una candidatura individuale; Norvegia e Svezia una congiunta. Successivamente, tale candidatura congiunta è stata ritirata.

La candidatura dell’Italia prevede un lotto di 12 città che ospiteranno le 51 gare previste (36 nel primo turno, 15 dagli ottavi alla finale). La scelta della Federazione italiana giuoco calcio ha confermato le città che erano già state selezionate per l’Europeo 2012: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Udine, Verona[3].

Il 15 febbraio 2010 i candidati hanno presentato i loro dossier. Successivamente si è avviata la fase della valutazione, in cui la UEFA ha condotto una serie di visite ufficiali, cui segue l’esame dei dossier di candidatura. Il Comitato Esecutivo UEFA prenderà la decisione finale il 28 maggio 2010[4].

 

Con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza in occasione dello svolgimento di competizioni sportive, in particolare del gioco del calcio, si ricorda che il legislatore è intervenuto più volte

Da ultimo, il D.L. n. 8 del 2007[5] ha previsto talune disposizioni per la sicurezza degli impianti sportivi, tra le quali le limitazioni all’accesso del pubblico agli stadi e la riduzione da 10.000 a 7.500 unità del limite minimo di capienza degli impianti per i quali trovano applicazione le misure di sicurezza previste dall’art. 1-quater del D.L. n. 28 del 2003[6].

Le disposizioni in materia di sicurezza recate dall’art. 1-quater del D.L. n. 28 del 2003 riguardano, tra l’altro:

Ø       titoli di accesso numerati agli impianti sportivi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio;

Ø       metal detector ai varchi di ingresso degli impianti finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa, presidiati da personale appositamente incaricato (si veda infra, scheda riferita alle misure di sicurezza preventiva), con verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature;

Ø       strumenti che consentono la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze;

Ø       mezzi di separazione che impediscono che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

 

Il comma 2 dell’art. 1 dell’A.C. 2800 dispone che, per le finalità indicate, le opere oggetto della legge sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

 

Gli articoli 61 e seguenti del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006[7]) regolano la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l'approvazione dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 443/2001. Ai sensi dell’articolo 1 della legge, il Governo è chiamato a individuare le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. A partire dal 2003, il DPEF reca quindi un allegato specifico interamente dedicato allo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche (cd. allegato Infrastrutture) ora allegato, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica (art. 10), alla Decisione di finanza pubblica.

 

Quanto alla dichiarazione di pubblica utilità, si ricorda che essa attribuisce alle opere, anche qualora private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative.

Si ricorda in proposito che, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001[8], la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.

 

Relativamente alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza, si ricorda che essa costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d'occupazione d'urgenza. Vale la pena rammentare, altresì, che nella versione originale del D.P.R. n. 327/2001 l'occupazione d'urgenza era stata eliminata dalla procedura espropriativa e quindi anche la dichiarazione di indifferibilità e di urgenza. Poi, per effetto dell’art. 22-bis del D.lgs. 302/2002[9], l'istituto dell'occupazione d'urgenza è stato reintrodotto. Tale disposizione prevede che qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione della procedura ordinaria, può essere emanato decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari.

 

Con riferimento al comma 2, non appaiono chiari gli effetti della dichiarazione di preminente interesse nazionale. Sembrerebbe, pertanto, opportuno chiarire se la finalità della norma è, o meno, quella dell’inserimento delle opere nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001 (cd. legge obiettivo).

 

Le proposte di legge presentate alla Camera finalizzano, invece, la realizzazione di nuovi impianti, ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti, alla diffusione della pratica sportiva, pur richiamando tutte, anche se con termini diversi, la sicurezza e l’idoneità degli stessi impianti (si veda, anche, infra).

In particolare, l’A.C. 1255 (art. 1, comma 1) e l’A.C. 1881 (articolo 1) intendono favorire lo sviluppo della pratica sportiva tra i soggetti di ogni età e appartenenti a tutti gli strati della popolazione. L’A.C. 2251 e l’A.C. 2394 (per entrambi, art. 1, comma 1) qualificano lo sport quale diritto dell’individuo e, in particolare, dei minori.

Come la pdl A.C. 2800, anche la pdl A.C. 1881 richiama i criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione, aggiungendovi quello della confortevolezza. E anch’essa richiama il miglioramento dello spettacolo sportivo e lo sviluppo del settore dello sport attraverso la semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative.

Dei piani di intervento per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli esistenti si dirà in altre schede.

 

Tra gli strumenti utili al raggiungimento delle finalità indicate, l’A.C. 1255 individua l’attribuzione di maggiore autonomia alle società sportive nella gestione tecnica dei rapporti con le istituzioni. Inoltre, l’art. 1, comma 3, della pdl prevede, nel caso in cui gli enti locali non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi, la concessione, mediante convenzioni, della gestione degli stessi ad altri soggetti, tra i quali vengono individuati, in via preferenziale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche (per i riferimenti, si veda infra, scheda riferita alle Definizioni), gli enti di promozione sportiva[10], le discipline sportive associate, le federazioni sportive nazionali[11].

Lo strumento della concessione della gestione degli impianti è previsto anche dalla pdl 1881 che, però, fa riferimento alla costituzione di una società di capitali nell’ambito dell’accordo fra il comune e la società sportiva (art. 4, comma 1, lett. b).

 

Al riguardo si segnala che la possibilità proposta dalla pdl A.C. 1255 è già ammessa nel nostro ordinamento dall’art. 90, c. 25, della legge n. 289 del 2002[12]. A differenza della disposizione in commento, la norma vigente demanda esplicitamente alle regioni il compito di individuare, con propria legge, le modalità di affidamento della gestione degli impianti[13].La disposizione in commento, invece, prevede che con la convenzione si stabiliscono i criteri d’uso e che preventivamente devono essere definiti i parametri per l’individuazione dei soggetti affidatari.

 

Avendo riguardo al quadro normativo sopra riportato, sembrerebbe, pertanto, opportuno chiarire il rapporto tra la disposizione in commento e il richiamato articolo 90, c. 25, della legge n. 289/2002.

 


Definizioni
(art. 2, A.C. 2800 e A.C. 1881; art. 1, comma 2, A.C. 2251 e A.C. 2394)

Tutte le proposte di legge, ad eccezione dell’A.C. 1255, recano alcune definizioni.

 

Si ricorda che definizioni inerenti gli impianti sportivi e le relative norme di sicurezza sono recate dall’art. 2 del DM 18 marzo 1996 (sul quale si veda, più ampiamente, la scheda riferita al piano straordinario per l’impiantistica sportiva), adottato anche al fine di disporre di un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.

 

In particolare, l’articolo 2della pdl A.C. 2800include fra le definizioni quelle di “stadio”, “complesso multifunzionale”, “soggetto proponente” e “società sportiva”.

 

Ai fini della proposta di legge, lo stadio è l’impianto sportivo dotato di almeno 10.000 posti a sedere allo scoperto e 7.500 al coperto, destinato allo svolgimento dell’evento da parte di società sportive ed associazioni professionistiche, comprensivo anche delle aree correlate e di altri locali destinati ad attività di ristoro, ricreazione e commercio.

Dal tenore della disposizione, quindi, si evince che la definizione di “stadio”, ai fini della proposta di legge, include la presenza contemporanea di posti sia al chiuso che all’aperto.

 

In particolare, lo stadio comprende:

Ø     le aree tecniche;

Ø     il campo di destinazione;

Ø     il campo di gioco e gli spazi circostanti all’interno del recinto di gioco;

Ø     le aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all’interno dell’impianto sportivo (spalti e aree interne strettamente connesse, spogliatoi, zone di riscaldamento, e aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e radiotelevisiva);

Ø     le parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva (attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, eventuale sede legale e operativa, il museo e altri locali destinati ad attività di ristoro, ricreazione e commercio).

 

Si ricorda che le società e le associazioni sportive si distinguono in professionistiche e dilettantistiche.

La disciplina delle società professionistiche è recata dagli artt. 10-13 della legge n. 91 del 1981[14] e successive modificazioni. L’art. 10, in particolare, prevede che possono stipulare contratti con atleti professionisti[15] solo società sportive costituite nellaforma di società per azioni o società a responsabilità limitata e stabilisce che, prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo, la società deve ottenere l’affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

La disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche è recata dall’art. 90 della già citata legge n. 289 del 2002, il cui comma 17 – come successivamente modificato dall’art. 4 del D.L. n. 72 del 2004[16] – specifica che esse possono assumere una delle seguenti forme:associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e ss. c.c.; associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361[17]; società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. Il medesimo articolo reca, inoltre, prescrizioni relative ai contenuti dello statuto delle società ed alla compatibilità delle cariche.

 

La proposta di legge approvata dal Senato non reca una definizione di “impianto sportivo”, pur riferendosi allo stesso, oltre che allo stadio, all’art. 1.

 

L’A.C. 1881 prevede, invece, che si intende per “impianto sportivo” una struttura destinata all’esercizio dell’attività agonistica da parte di società sportive professionistiche, anche in tal caso comprensivo delle aree correlate e degli altri annessi, negli stessi termini previsti, con riferimento allo stadio, dalla pdl 2800.

Le proposte di legge A.C. 2251 e A.C. 2394 (per entrambe, articolo 1, comma 2) qualificano quali “impianti sportivi” i centri sportivi (pubblici o privati) polifunzionali, destinati allo svolgimento di attività sportive e ricreative alla presenza del pubblico, al cui interno sono previste strutture ricettive per l'intrattenimento e per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative, meglio precisate all’art. 2.

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 2 del già citato DM 18 marzo 1996 definisce “impianto sportivo” - diverso dal complesso sportivo multifunzionale - l’”insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L’impianto sportivo comprende: lospazio o gli spazi di attività sportiva; la zona spettatori; eventuali spazi e servizi accessori; eventuali spazi e servizi di supporto”.

 

Per “complesso multifunzionale” la pdl A.C. 2800 intende l’insieme di più impianti sportivi, incluso lo stadio, collegati tra loro da organicità funzionale, strutturale e impiantistica, abbinati a una o più strutture – anche non contigue – destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti residenziali o direzionali, tali da valorizzare ulteriormente quest’ultimo, anche con riferimento agli interessi pubblici di riqualificazione urbana.

L’A.C. 1881 reca una definizione di “complesso sportivo multifunzionale” pressoché analoga.

 

L’art. 2 del citato DM 18 marzo 1996 definisce – e si tratta di una definizione aggiunta dal DM 6 giugno 2005 – complesso sportivo multifunzionale il “complesso sportivo[18] comprendente spazi destinati ad altre attività, diversa da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica”.

 

La proposta approvata dal Senato definisce “soggetto proponente” la società sportiva, ovvero una società di capitali dalla stessa controllata, fruitrice prevalente dello stadio, nonché i soggetti pubblici o privati che, intendendo effettuare investimenti sullo stadio o sul complesso multifunzionale, abbiano stipulato un accordo con la medesima società per la cessione alla stessa del complesso o del solo stadio, ovvero per il conferimento del diritto d’uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. Il provvedimento specifica, inoltre, che la stipulazione dell’accordo con la società sportiva è condizione necessaria per l’attivazione dell’accordo di programma di cui all’art. 4, comma 3.

Per “società sportiva” la pdl A.C. 2800 intende sia le società professionistiche che quelle dilettantistiche. Infatti, richiama gli artt. 10 e seguenti della legge n. 91 del 1981 e l’art. 90 della legge n. 289 del 2002.

Invece, la pdl A.C. 1881 include nella definizione di “soggetto proponente” sia la “società sportiva”, sia, qualora risultino fruitori dell’impianto, l’ente sportivo, la federazione sportiva o il CONI; gli stessi, peraltro, nel testo vengono ricompresi nella denominazione più ampia di “società sportiva”.

 

Sia la pdl A.C. 2800, sia la pdl A.C. 1881, recano poi la definizione di “comune” come luogo in cui deve essere realizzato un nuovo impianto o in cui è presente l’impianto da ristrutturare. La pdl A.C. 1881 specifica che qualora la società sportiva fruitrice dell’impianto abbia sede in un comune diverso da quello in cui l’impianto stesso deve essere realizzato, i due comuni devono operare d’intesa.

 

Solo la pdl A.C. 2800 definisce “evento” la gara singola, disputata da due soggetti in competizione, anche organizzata dal soggetto che ha la disponibilità dell’impianto e con la partecipazione dell’altro soggetto quale ospite.

 

Solo la pdl A.C. 1881, infine, fa riferimento al “Comitato” che rilascia il parere di conformità dei progetti secondo i criteri stabiliti dal programma straordinario definito ai sensi dell’art. 11 del già citato D.L. n. 8 del 2007 (si veda più ampiamente infra).

 

Si segnala che all’art. 2, comma 1, lett. d), della pdl A.C. 2800 è necessario inserire le parole “ e successive modificazioni” anche dopo le parole “legge 23 marzo 1981, n. 91”.

Si segnala, inoltre, all’art. 2, comma 1, lett. e), della pdl A.C. 1881 la presenza di un refuso, in quanto il decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive istitutivo del Comitato cui il testo si riferisce reca la data del 18 gennaio 2008[19] (e non del 10 gennaio).

 


Piano di intervento straordinario per l’impiantistica sportiva
(art. 3, A.C. 2800 e A.C. 1881; art. 1, commi 2 e 4, A.C. 1255)

Preliminarmente, si ritiene opportuno ricapitolare sinteticamente l’assetto delle competenze in materia di impiantistica sportiva.

 

L’elaborazione dei programmi di impiantistica sportiva – originariamente attribuita ad una commissione tecnica presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo[20] - è stata attribuita alle regioni – dopo un primo intervento operato dall’art. 56 del DPR 616/1977[21] - dall’art. 157 del d.lgs. 112/1998[22], che ha riservato all’autorità di governo competente la definizione dei criteri e dei parametri della programmazione, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.

Successivamente, l’art. 117, terzo comma, della Costituzione ha inserito l’ordinamento sportivo fra le materie di legislazione concorrente, per le quali, quindi, lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni.

Peraltro, giova ricordare che la Corte costituzionale, nell’analizzare il passaggio dal riparto di competenze fra lo Stato e le regioni precedente la riforma costituzionale del titolo V della Costituzione, a quello novellato nel 2001, ha dato grande rilievo al valore del principio di continuità. Fonti “privilegiate” per operare il riscontro con la normativa vigente sono state, in particolare, quelle disposizioni che, prima della riforma costituzionale, avevano provveduto a trasferire funzioni e compiti alle regioni a statuto ordinario ossia, principalmente, il DPR n. 616 del 1977, la legge n. 59 del 1997 e i conseguenti decreti legislativi, con particolare riferimento al decreto legislativo n.112 del 1998. La legislazione vigente – e in particolare i decreti di trasferimento di competenze – è stata un parametro che la Corte ha utilizzato per verificare se gli interventi legislativi sottoposti al suo scrutinio rappresentassero un arretramento rispetto agli ambiti di autonomia che la legislazione statale già riconosceva alle regioni.

Con riferimento all’argomento specifico, con la sentenza n. 424 del 2004 la Corte, evidenziando che non si può dubitare che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell’ordinamento sportivo, ha chiarito che “lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l’esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 118, comma 1, della Costituzione”.

 

Ai sensi dell’articolo 3 della pdl A.C. 2800, il Piano triennale di intervento straordinario per l’impiantistica sportiva è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro o Sottosegretario da questi delegato, a seguito della pianificazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dei progetti di costruzione di nuovi stadi o nuovi complessi multifunzionali, nonché di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti o per la trasformazione dei medesimi stadi in complessi multifunzionali. La pianificazione avviene d’intesa con i Ministeri competenti(economia e finanze, sviluppo economico, interno, infrastrutture e trasporti, beni e attività culturali, turismo) sentiti i rappresentati dell’ANCI e del CONI, previo pareredella Conferenza Stato-regioni.

Il Pianoinclude il progetto relativoall’Osservatorio nazionale per l’impiantistica sportiva, è definito in collaborazione con la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre, di cui all’art. 23 del D.lgs. n. 9 del 2008[23], ed è finalizzato alla sicurezza delle manifestazioni sportive e a scopi di interesse sociale, culturale, sportivo e ricreativo, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 22, comma 1, 23, comma 9, e 27, comma 7, del medesimo decreto legislativo.

La definizione del Piano avviene nel rispetto delle disposizioni del DM 18 marzo 1996 e successive modificazioni[24], nonché delle disposizioni concernenti il programma straordinario per l’impiantistica destinata allo sport professionistico di cui all’art. 11 del già citato D.L. n. 8 del 2007 (commi 1 e 2).

 

L’art. 11 del D.L. n. 8 del 2007 ha previsto la convocazione di un tavolo di concertazione per la definizione di un programma straordinario per l’impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all’esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica e finanziaria. Al suddetto tavolo partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell’ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.

Anche al fine di realizzare il citato programma, l’art. 28, comma 4, del D.L. n. 159 del 2007[25] ha, quindi, assegnato all’Istituto per il credito sportivo (sul quale si veda più ampiamenteinfra, scheda riferita alle misure per favorire le nuove costruzioni o le ristrutturazioni) un contributo di 20 milioni di euro per il 2007, che concorre ad incrementare il fondo speciale per la concessione di contributi di cui all’art. 5 della legge n. 1295 del 1957. Il medesimo comma ha, inoltre, disposto che con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fossero determinati i criteri per la concessione del credito per l’impiantistica sportiva.

A seguito dei documenti prodotti dal tavolo nazionale di concertazione previsto dal citato art. 11 del D.L. n. 8 del 2007, con decreto interministeriale del 18 gennaio 2008 è stato istituito presso il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive il Comitato per l’attuazione del programma straordinario per l’impiantistica sportiva destinata allo sport professionistico[26]. Il Comitato opera fino alla piena attuazione del Programma straordinario e, comunque, non oltre 3 anni dalla data del decreto di costituzione.

Ferme restando le competenze dell’Istituto per il credito sportivo, il Comitato esprime il proprio parere sui progetti di impiantistica sportiva per i quali viene avanzata domanda di concessione dei contribuiti in conto interessi. La concessione dei mutui è subordinata alla verifica della conformità dei progetti alle Linee guida del Programma straordinario. Queste ultime sono recate dall’art. 3 del decreto e stabiliscono che per beneficiare dei contributi i progetti devono:

Ø     rispettare le norme in materia di sicurezza degli impianti e le misure previste dal D.L. n. 8 del 2007;

Ø     garantire l’equilibrio economico e finanziario nella gestione degli impianti;

Ø     rispettare le procedure fissate dal Comitato di gestione dei “Fondi apportati” dell’Istituto per il credito sportivo per la concessione del credito a valere sul fondo speciale di cui all’art. 5 della legge n. 1295 del 1957.

Il Comitato può fissare ulteriori requisiti di carattere tecnico per la valutazione dei progetti, anche in relazione alle disposizioni dei competenti organismi sportivi in materia di realizzazione di impianti.

Qualora il numero delle richieste di mutuo ricevute sia tale da non poter garantire per ogni progetto la concessione del contributo in conto interessi, il Comitato attribuisce una preferenza ai progetti che:

Ø     prevedano la realizzazione di impianti multifunzionali, destinati ad essere utilizzati in ogni periodo dell’anno non solo in occasione di eventi sportivi, ma anche per eventi a carattere sociale e culturale;

Ø     dimostrino una capacità di generare processi di riqualificazione urbana e ambientale e di creare nuova occupazione nel contesto territoriale di riferimento;

Ø     prevedano l’utilizzo di tecniche innovative di costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative.

Il Comitato esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione dei progetti; se non si esprime entro questo termine, provvede l’Istituto per il credito sportivo.

 

Per quanto concerne i riferimenti al d.lgs. n. 9 del 2008, si ricorda che l'art. 23 ha previsto la costituzione della "Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre", dotata di piena autonomia statuaria e gestionale e indirizzata al perseguimento degli scopi di cui all'art. 22 (scopi di mutualità generale sui quali si veda, più ampiamente, la scheda dedicata al riparto delle risorse derivanti dal mercato dei diritti audiovisivi). La Fondazione determina le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alle modalità di individuazione delle iniziative da finanziare, anche attraverso piani pluriennali, nel settore sportivo giovanile e dilettantistico, nonché degli investimenti finalizzati alla sicurezza degli impianti. La Fondazione, almeno fino alla stagione sportiva 2015/2016, deve necessariamente destinare una quota di risorse destinate alla mutualità generale di cui all'art. 22 e al programma straordinario per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 11 del D.L. n. 8 del 2007 (comma 9). Il comma 7, peraltro, ha destinato alla Fondazione, per ciascuna delle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, determinata dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A. Al momento, la Fondazione non risulta costituita.

 

Per quanto concerne, infine, l’Osservatorio nazionale per l’impiantistica sportiva[27], la sua istituzione è stata prevista dall’art. 2, comma 564, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008)[28] e, successivamente, attuata con il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 18 gennaio 2008.

All’Osservatorio sono state attribuite funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza ai fini della predisposizione dei piani di competenza statale, regionale e degli enti locali finalizzati a moltiplicare su tutto il territorio nazionale impianti sportivi idonei a sostenere la crescita della pratica sportiva tra bambini, adulti ed anziani e a rendere la loro gestione efficiente e funzionale.

L’Osservatorio è stato ricostituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per lo sport (comunicato nella GU n. 154 del 6 luglio 2009).

 

Il Piano triennale di intervento straordinario prevede la concessione di contributi destinati all’abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti, nei limiti delle risorse disponibili. Allo scopo, si prevede l’istituzione di un Fondo presso la Presidenza del Consiglio, in cui confluiscono il contributo di cui all’art. 28, comma 4, del D.L. n. 159 del 2007 (si veda ante), e gli eventuali ulteriori contributi provenienti anche dagli enti locali. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono determinati congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio e dall’Istituto per il credito sportivo i quali, a tal fine, stipulanoun’apposita convenzione.

I soggetti proponenti che intendono accedere ai contributi devono presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge lo studio di fattibilità di cui all’art. 4, comma 2 (si veda infra), comprensivo dei relativi oneri finanziari complessivi.Nel medesimo termine, gli enti locali che abbiano dato inizio successivamente alla data del 30 ottobre 2008 alle attività di individuazione delle aree devono presentare una richiesta scritta, anch’essa contenente gli oneri finanziari complessivi (commi 3 e 4).

Ai sensi del comma 5, il Piano triennale deve tenere conto anche delle istanze presentate dai soggetti proponenti relativamente a lavori di costruzione di nuove strutture o di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento di quelle già esistenti, nonché di quelle riguardanti la realizzazione di complessi multifunzionaligià in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 6 demanda ad un regolamento emanato con decreto ministeriale l’individuazione degli organi competenti e delle ulteriori procedure di definizione del Piano.

Con riferimento all’articolo illustrato, si evidenzia che non è indicato il termine entro il quale deve essere adottato il DPCM con il quale è definito il Piano triennale (i sei mesi indicati al comma 1, infatti, si riferiscono solo alla pianificazione, rispetto alla quale, ai sensi del medesimo comma, la elaborazione del Piano è “conseguente”).

Sembrerebbe, altresì, opportuno chiarire il significato dell’espressione “Il Piano….include il progetto relativo all’Osservatorio nazionale per l’impiantistica sportiva”, specificando se ciò significhi, ad esempio, che i risultati degli studi effettuati dall’Osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del Piano.

Sembrerebbe, infine, opportuno chiarire meglio il raccordo con il programma straordinario per l’impiantistica sportiva di cui all’art. 11 del D.L. n. 8 del 2007.

 

La procedura di pianificazione degli interventi prevista dalla pdl A.C. 1881 registra talune differenze. In particolare:

Ø    l’intesa con i dicasteri competenti non include i Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Ø    il termine indicato (6 mesi dall’entrata in vigore della legge) è riferito direttamente all’adozione del Piano;

Ø    per la predisposizione del Piano, sono sentiti i rappresentanti delle regioni e le organizzazioni sportive;

Ø    il parere della Conferenza Stato-regioni è vincolante;

Ø    i contributi del Piano triennale incrementano il Fondo speciale dell’Istituto per il credito sportivo, di cui all'art. 5 della L. n. 1295 del 1957, n. 1295, e successive modificazioni;

Ø    lo studio di fattibilità deve essere presentato dagli enti locali che intendono aderire al Piano triennale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

I commi 2 e 4 dell’art. 1 della pdl A.C. 1255 prevedono l’attuazione di un piano strategico di ristrutturazione, d'intesa tra autorità statali ed enti locali, che permetta di dotare gli impianti sportivi di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali, nell'ambito di un programma di valorizzazione dei beni immobili e di sicurezza degli impianti sportivi, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani.A tal fine, le società di calcio professionistiche possono applicare la procedura stabilita dagli articoli 153 e seguenti del già citato Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163 del 2006).

In tale ambito è, inoltre, previsto che i comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili prevista dai propri strumenti urbanistici (sulla  modifica della destinazione d’uso si veda, per le proposte di legge A.C. 2800 e A.C.1881, la scheda relativa alla ristrutturazione e privatizzazione con la cessione di diritti reali alle società sportive), utilizzando le procedure acceleratorie stabilite dall'art. 1 della legge n. 1 del 1978, in materia di dichiarazione d’urgenza (ora sostituita dalla disciplina sulla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).

 

Con riferimento alla dizione “enti locali”, si ricorda che l’art. 2 del d.lgs. n. 267 del 2000[29] precisa che si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Tra gli enti locali, quindi, non rientrano le regioni.

 

Alla luce del riparto di competenze di cui si è dato conto in apertura della scheda, appare opportuno valutare la previsione di una intesa fra le autorità statali e gli enti locali, relativamente al mancato riferimento alle regioni.

 

Inoltre, occorre sostituire il riferimento alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 con il riferimento al DPR 8 giugno  2001, n. 327.

 

Per quanto concerne il riferimento all’art. 153 del d.lgs. 163/2006, si ricorda che esso disciplina gli interventi realizzabili in project financing, prevedendo che, in caso di realizzazione - tramite contratti di concessione - di lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti negli atti di programmazione, le amministrazioni pubbliche pubblicano un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. Sostanzialmente, la procedura, come attualmente disciplinata, prevede che l’amministrazione:

Ø     ponga a base di gara uno studio di fattibilità;

Ø     rediga una graduatoria tra le offerte presentate ritenute di pubblico interesse;

Ø     nomini promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;

Ø     approvi il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato su richiesta dell’amministrazione stessa;

Ø     stipuli direttamente la concessione con il promotore nel caso in cui il progetto non necessiti di modifiche progettuali.

Qualora il promotore non accetti le modifiche progettuali, l’amministrazione ha facoltà di procedere alla negoziazione con i concorrenti successivi in graduatoria, sulla base del progetto del promotore come modificato a seguito della fase approvativa.

Si ricorda, da ultimo, che, con determinazione n. 1 del 14 gennaio 2009, l’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici ha emanato le “Linee guida sulla finanza di progetto dopo l’entrata in vigore del terzo decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 152/2008)”[30].

 


Realizzazione di nuovi stadi/impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali
(artt. 4 e 5, A.C. 2800 e A.C. 1881; art. 2, A.C. 1255, A.C. 2251 e A.C. 2394)

Gli art. 4 e 5 della pdl 2800 – afferenti entrambi al capo III – recano disposizioni per la realizzazione di nuovi stadi o nuovi complessi multifunzionali.

 

In particolare, l’art. 4disciplina le procedure per l’individuazione delle aree nelle quali far sorgere le nuove strutture.

L’individuazione delle aree può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti, su iniziativa del soggetto proponente o del comune, nell’ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio, e deve essere supportata da uno studio di fattibilità (sdf), che tenga conto:

Ø      delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale;

Ø      degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica;

Ø      del piano finanziario, con l’indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione (commi 1 e 2).

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4 della legge 144 del 1999[31], lo studio di fattibilità[32] è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche. Gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilità degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilità finanziarie degli esercizi futuri.

Una articolazione dello studio di fattibilità è rinvenibile nella guida approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome nella seduta del 12 giugno 2003. In particolare lo sfd - definito quale “elemento fondante nel processo progettuale e decisionale delle opere pubbliche” - deve contenere i seguenti elementi: analisi propedeutiche e alternative di progetto, fattibilità tecnica, compatibilità ambientale, sostenibilità finanziaria, convenienza economico-sociale, verifica procedurale nonché analisi di rischio e di sensitività.

 

In base al comma 3, il sindaco, entro 60 giorni dalla presentazione dello sdf al comune, promuove un accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del già citato D.lgs. 267/2000, anche al fine di:

Ø      approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali;

Ø      conseguire l’effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere (si veda ante, scheda relativa alle finalità).

 

Si tratta dei contenuti già previsti dal richiamato art. 34 del D.lgs. 267/2000.

 

Relativamente a tale accordo, lo stesso comma dispone che:

Ø      la conclusione deve necessariamente avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla presentazione dello sdf;

Ø      qualora comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, vigenti e/o adottati, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dalla giunta comunale entro 30 giorni. Ciò, in deroga a quanto disposto dall’art. 34, comma 5, del D.lgs. 267/2000, che stabilisce che, ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, mentre ai sensi del sesto comma dello stesso art. 117 i comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Al riguardo, si evidenzia che la Corte costituzionale, con sentenza n. 340 del 2009, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 36 del TU sugli enti locali, l’individuazione dell’organo competente a deliberare può avvenire soltanto sulla base delle regole organizzative degli enti stessi[33].

 

Occorrerebbe dunque valutare la disposizione recata dal testo alla luce delle considerazioni della Corte.

 

Ø      All’attuazione si provveda anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla legge 179/1992[34];

 

La legge n. 179 del 1992, all'articolo 16, prevede che, al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale, i comuni possono promuovere la formazione di programmi integrati, caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.

 

Ø      Resta impregiudicata comunque l’applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

 

Si ricorda, in proposito, che tale disciplina è contenuta nella parte seconda del D.lgs. 152/2006 (cd. codice dell’ambiente). Ai sensi dell’articolo 5 del Codice, la VIA è il processo che comprende: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità sui progetti, allo scopo di valutare se questi possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione; la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale; lo svolgimento di consultazioni; la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni; l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio. Il procedimento di VIA si conclude con un provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, obbligatorio e vincolante, che sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale.

Ø      Vi partecipa in ogni caso il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali territorialmente competente ai sensi del D.P.R. 233/2007[35].

 

Dopo le parole “”Decreto del Presidente della Repubblica 26  novembre 2007, n. 233” occorre aggiungere le parole “e successive modificazioni”, poiché il medesimo DPR è stato modificato dal DPR 2 luglio 2009, n. 91.

 

Il comma dispone, infine, che, in deroga a ogni contraria previsione, alla conferenza convocata al fine di concordare l’accordo, nonché alla stipulazione del medesimo, si applica, anche quanto agli effetti del dissenso espresso nella conferenza suddetta, la disciplina prevista dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990.

 

Anche in tal caso, dopo le parole “articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241” occorre aggiungere le parole “e successive modificazioni”.

 

La conferenza di servizi, disciplinata in via generale negli artt. da 14 a 15 della L. 241/1990, è uno strumento organizzativo volto ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte quando risulti opportuno esaminare contestualmente più interessi pubblici ovvero sia necessario acquisire una pluralità di atti di intesa (concerti, nulla osta, pareri, etc.). In tali casi le decisioni assunte nella conferenza di servizi indetta dall’amministrazione procedente sostituiscono, a tutti gli effetti, ogni atto di tutte le amministrazioni partecipanti.

La legge prevede tre tipi di conferenza di servizi:

Ø       conferenza c.d. istruttoria;

Ø       conferenza su istanze o progetti preliminari;

Ø       conferenza c.d. decisoria.

La conferenza istruttoria può essere indetta ogni qual volta sia opportuno un confronto tra più amministrazioni portatrici di interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.

La conferenza su istanze o progetti preliminari è convocata – su richiesta dell’interessato – per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, al fine di verificare le condizioni alle quali potrebbe essere dato l’assenso sull’istanza o sul progetto definitivo.

La disciplina della conferenza decisoria, così denominata in quanto conduce alla determinazione finale in via collaborativa e funzionale da parte di amministrazioni dotate di poteri decisori, è stata pressoché integralmente rivisitata dalla legge di semplificazione del 1999[36]. Essa interviene obbligatoriamente (il comma 2 dell’art. 14 della L. n. 241/1990 è stato modificato nella parte in cui prevedeva la facoltatività) nei procedimenti che prevedono, per il loro perfezionamento, l’assenso di più autorità. In questi casi l’amministrazione responsabile del procedimento è tenuta prima ad esperire la procedura normale richiedendo formalmente, al momento dell’avvio del procedimento, l’assenso alle altre amministrazioni interessate. A seguito delle modifiche introdotte con la L. n. 15 del 2005[37], se l’assenso non è ottenuto entro 30 giorni dalla richiesta (o si è verificato il dissenso di una amministrazione coinvolta) si procede con la convocazione della conferenza.

L’art. 14-quinquies della legge 241/1990, nel disciplinare il caso della conferenza di servizi in materia di finanza di progetto, stabilisce che, nelle ipotesi di conferenza finalizzata all'approvazione di un progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli artt. 37-bis e seguenti della legge quadro sui lavori pubblici[38], sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione ovvero le società di progetto.

Gli effetti del dissenso sono, invece, disciplinati dall’art. 14-quater che richiede che esso sia manifestato nella conferenza di servizi, sia congruamente motivato e rechi le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. Il medesimo comma disciplina la procedura da seguire nell’ipotesi che si manifesti il dissenso, che vede chiamati in causa, a seconda delle circostanze, il Consiglio dei ministri, la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata. In particolare, se il motivato dissenso tra amministrazioni statali è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni, al Consiglio dei Ministri.

 

In conclusione, si segnala che l’art. 9 della L. n. 69 del 2009[39]ha apportato alcune modifiche all’art. 14-ter della L. 241/1990 consentendo, in particolare, la partecipazione alla conferenza di servizi, senza diritto di voto, di alcune categorie di soggetti interessati e la possibilità che la stessa conferenza si possa svolgere per via telematica.

 

Il comma 4 prevede che nel caso in cui l'area su cui verrà realizzato il nuovo stadio o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, il comune può concedere al soggetto proponente, a titolo oneroso, l'area in questione ovvero, sempre a titolo oneroso, il diritto di superficie della stessa, tramite assegnazione diretta, previa idonea garanzia da parte dello stesso soggetto della effettiva realizzazione e utilizzazione dello stadio o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. In tali casi il valore della cessione va individuato sulla base di apposita perizia di stima redatta dall'Agenzia del territorio competente. Alla procedura di cessione si applicano le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 58 del già citato D.L. n. 112 del 2008.

 

L’articolo 58 del D.L. n. 112/2008 stabilisce, al comma 1, che regioni, province, comuni e altri enti locali individuano, con delibera del proprio organo di governo e in base alla documentazione dei propri archivi ed uffici (e limitatamente ad essi), i singoli beni immobili che ricadono nel territorio di propria competenza, redigendo un apposito elenco. Tali beni devono essere non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di essere valorizzati ovvero dismessi.

Ai sensi del successivo comma 2, l’individuazione degli immobili da valorizzare o da dismettere ai sensi del comma 1 determina la conseguente classificazione degli stessi come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. Il comma 2 stabilisce, altresì, che la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, tranne nel caso di varianti relative a strumenti classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, e nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dallo stesso strumento urbanistico.

Al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, con la già citata sentenza n. 340 del 2009, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’articolo 58 illustrato, esclusa la proposizione iniziale “L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica”. La Corte ha ritenuto che la disposizione, stabilendo l’effetto di variante ed escludendo che la stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità, tranne i casi indicati, introduce una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi di intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il parametro costituzionale di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione[40].

 

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale, occorre, quindi, valutare la validità del richiamo all’articolo 58, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 e chiarire se lo stesso riguarda esclusivamente la procedura di cessione dei beni (come sembrerebbe sulla base della lettera della disposizione) o se incide anche sulla natura e sulla condizione giuridica del bene comunale sul quale realizzare il nuovo stadio, determinandone la qualificazione come bene appartenente al patrimonio disponibile del comune (anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 6 per gli impianti già esistenti).

 

In proposito si ricorda che, secondo giurisprudenza costante, gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del comune ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse proprio dell’intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo (da ultimo, cfr. Cass., SS.UU., 23 luglio 2001, n. 10013).

I beni appartenenti al patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalla legge speciale (art. 828 c.c.). Di essi, in particolare, è possibile disporre, sempre che sia fatto salvo il vincolo di destinazione. Lo strumento giuridico per attribuire tali beni alla disponibilità di un privato è la concessione amministrativa che assume normalmente la configurazione della concessione-contratto (che risulta dalla convergenza di un atto unilaterale e autoritativo, appunto la concessione, e di una convenzione integrativa del contenuto della concessione avente natura privatistica).

I beni del patrimonio disponibile sono invece soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non diversamente disposto, alle regole dello stesso codice civile. Tali beni possono essere concessi in godimento ai privati anche attraverso lo strumento del contratto di locazione.

Sulla condizione giuridica dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato, si richiama Consiglio di Stato, Sez. V, 6 dicembre 2007, sentenza n. 6265, che ha chiarito che “il modulo pubblicistico della concessione appare l’unico pienamente compatibile con il regime dei beni pubblici in senso stretto (patrimonio indisponibile e demanio). Non sembra avere spazio, invece, lo schema normativo della locazione di diritto comune, se non nei limitati margini in cui la relativa disciplina sia puntualmente recepita nelle convenzioni accessive al provvedimento, oppure esprima alcuni principi di carattere generalissimo, idonei a colmare eventuali lacune di disciplina del rapporto. Al contrario, invece, per i beni del patrimonio disponibile, l’attribuzione del godimento a soggetti terzi deve essere effettuata secondo gli schemi del diritto comune (salvo il rispetto delle norme pubblicistiche e di contabilità riguardanti la formazione del contratto), a meno che non siano presenti, nell’ordinamento, apposite regole che sottraggano l’amministrazione dall’applicazione di una o più disposizioni civilistiche”. Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che “ovviamente, ciò non impedisce all’amministrazione di attribuire il godimento del bene al di fuori dei moduli privatistici quando ciò sia necessario, o anche semplicemente opportuno, per la realizzazione di obiettivi pubblici di più ampio respiro. In tali eventualità, infatti, l’assegnazione del bene potrebbe costituire una delle prestazioni che caratterizzano il rapporto amministrativo considerato (si potrebbe indicare l’ipotesi di un’assegnazione in godimento di beni al gestore di un’opera o di un servizio pubblico)”.

 

Al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica, la norma precisa che gli oneri derivanti dalle attività di valutazione dell'Agenzia del territorio vanno posti a carico dei soggetti cessionari interessati.

 

A differenza di quanto previsto dalla proposta di legge approvata dal Senato, l’art. 4 della pdl A.C. 1881 – che consta di 3 commi – prevede al comma 1 che l’accordo stipulato tra comune e soggetto proponente per la localizzazione delle aree può prevedere la costituzione di una società di capitali avente ad oggetto la gestione dell’impianto sportivo o del complesso sportivo multifunzionale (la gestione dell’impianto è prevista anche dall’art. 1, comma 4, dell’A.C. 1255 – si veda la scheda relativa alle finalità).

Inoltre, non si precisa in maniera esplicita che lo studio di fattibilità deve tenere conto dell’impatto paesaggistico e delle relative esigenze di riqualificazione (comma 2).

Il comma 3 reca termini differenti concernenti la promozione e la conclusione dell’accordo di programma (rispettivamente: trenta giorni, anziché sessanta, e un anno, anziché sei mesi).

Altre disposizioni recate dal corrispondente comma 3 dell’A.C. 2800 non si rinvengono nella pdl 1881: tra queste, ad esempio, non è prevista la partecipazione del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali all’accordo di programma. Infine, il contenuto del comma 4 dell’A.C. 2800 (cessione dell’area o del diritto di superficie) è assente.

 

L’art. 5 della pdl A.C. 2800individua il contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi stadi o complessi multifunzionali.

La norma, facendo salve le vigenti norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi – nella fattispecie, i già citati DM 18 marzo 1996 e D.L. n. 8 del 2007 – stabilisce che nella predisposizione dei progetti e dello studio di fattibilità è necessario garantire:

Ø    l’equilibrio economico e finanziario della gestione dell’impianto;

Ø    la massima sicurezza degli stadi, tenuto conto della normativa vigente;

Ø    le miglior condizioni di visibilità per gli spettatori.

Inoltre, è necessario prevedere locali da adibire a palestre, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.

 

In particolare, il soggetto proponente deve tener conto dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria:

Ø    diversificazione delle attività all’interno della struttura;

Ø    box o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;

Ø    massima adattabilità alle riprese televisive;

Ø    sistema di telecamere a circuito chiuso e centrale operativa situata in un locale all’interno dello stadio.

Al riguardo, si ricorda che un’analoga prescrizione è recata dall’art. 18 del DM 18 marzo 1996 (come modificato dal DM 6 giugno 2005) per gli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all’aperto e a 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive. Il DM citato prescrive, infatti, che l’impianto televisivo a circuito chiuso deve consentire l’osservazione della zona spettatori e dell’area di servizio[41] annessa all’impianto e dei relativi accessi[42], con registrazione delle relative immagini.

Inoltre, l’art. 1-quater del D.L. n. 28 del 2003 ha previsto che, in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, gli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all’interno dell’impianto che nelle sue immediate vicinanze[43].

 

Inoltre, nel caso della realizzazione di complessi multifunzionali, il progetto può prevedere locali e spazi da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.

Di contenuto pressoché analogo è l’art. 5 della pdlA.C.1881. Peraltro, tra i criteri recati da quest’ultima – definiti qui anche di “confortevolezza” – per la realizzazione di impianti sportivi destinati allo sport professionistico, si stabilisce che essi debbano avere una capienza non inferiore a 7.500 posti a sedere (si ricorda che l’art. 2, comma 1, lett. a), della proposta A.C. 2800 prevede che sia qualificato stadio l’impianto sportivo che abbia 10.000 posti a sedere allo scoperto e 7.500 al coperto).

Criteri sostanzialmente assimilabili a quelli dettati dall’A.C. 2800 – ma estesi anche alla ristrutturazione degli impianti –sono previsti negli artt. 2 delle pdl A.C. 1255,2251 e 2394.

In questa sede si evidenzia unicamente che:

Ø    le pdl A.C. 2251 e A.C. 2394 prevedono che le società sportive professionistiche sono tenute, tra l’altro, a favorire l’organizzazione di attività ricreative a favore dei minori, volte ad incentivarela pratica dello sport.

Ø    La pdl A.C. 2394 include fra i criteri cui attenersi l’attenzione all’accesso e alla mobilitàdei soggetti disabili, attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Si ricorda che l’art. 24 del DM 18 marzo 1996 fa esplicitamente salve le disposizioni contenute nella L. n. 13 del 1989[44], concernente l’eliminazione delle barriere architettoniche;l’art. 8 del medesimo DM, inoltre, stabilisce che, nella zona riservata agli spettatori, ove siano previsti posti per portatori di handicap su sedie a rotelle, il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere conseguentemente dimensionati.

Ø    La pdl A.C. 1255 fissa il limite massimo di capienza delle strutture a non più di 40.000 posti a sedere, e abroga gli artt. 6-bis e 7 del DM 18 marzo 1996.

Si ricorda che gli artt. 6-bis e 7 del DM 18 marzo 1996 concernono, rispettivamente, i sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva, nonchè lapossibilità diperimetrazione della zona di attività sportiva mediante il presidio di personale appositamente formato, e i settori in cui risultano separati i sostenitori delle due squadre.

La relazione illustrativa della pdl A.C. 1255 evidenzia come, in base all’esperienza europea, la disposizione che obbliga alla separazione con barriere delle diverse tifoserie “si è rivelata inefficace e, in alcuni casi, controproducente”.

 


Ristrutturazione e privatizzazione delle strutture esistenti
(art. 6, A.C. 2800 e A.C. 1881)

L’articolo 6della pdlA.C. 2800prevede, al fine di favorire un’adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione ovvero di trasformazione in complessi multifunzionali degli stadi esistenti, la facoltà per i comuni di cedere la proprietà o il diritto di superficie degli stessi alle società sportive che ne abbiano a qualsiasi titolo l’uso prevalente.

Possono essere oggetto di cessione anche le aree e le strutture funzionali nonché le pertinenze quali, a titolo esemplificativo, i parcheggi, le aree di rispetto e costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza anche se costituite da fabbricati strutturalmente autonomi. Il trasferimento del diritto di superficie deve essere effettuato per un periodo di tempo non inferiore a cinquanta anni.

L’operazione di cessione, che avviene attraverso affidamento diretto, è basata su una perizia di stima redatta dall’Agenzia del territorio competente ed è subordinata al preventivo inserimento degli impianti interessati nel patrimonio disponibile del comune sulla base della procedura prevista dall’articolo 58, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008 (si veda ante, scheda riferita alla realizzazione di nuove strutture).

Gli oneri derivanti dall’attività di valutazione eseguita dall’Agenzia del territorio sono posti a carico dei soggetti cessionari (commi 1 e 2).

La norma non sembrerebbe interessare i beni non appartenenti ai comuni. Ove così fosse, infatti, occorrerebbe prevedere l’intervento del soggetto pubblico che vanta il diritto di proprietà o di superficie.

 

Il soggetto acquirente deve garantire che gli stadi saranno utilizzati per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ovvero per le funzioni sociali e pubbliche cui gli stadi sono destinati (comma 3).

 

Nell’atto di cessione, il comune deve indicare quali dovranno essere le destinazioni d’uso, anche in variante delle destinazioni esistenti, degli impianti e delle aree funzionali e pertinenziali oggetto di trasferimento, in applicazione di quanto disposto dal sopra richiamato articolo 58, comma 2, del D.L. n. 112/2008 (si veda ante per la sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 2009).

Nell’atto di cessione, inoltre, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull’area interessata, in modo da garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione dello stadio o del complesso multifunzionale e la loro redditività (comma 4).

 

I commi 5 e 6 recano disposizioni di carattere urbanistico-edilizio.

Il comma 5 consente la realizzazione delle opere di ristrutturazione degli stadi e di trasformazione in complessi multifunzionali, in base a denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 380/2001 (TU per l’edilizia), alle seguenti condizioni:

Ø      conformità delle opere alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4;

Ø      avvio delle opere entro il termine di 5 anni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Il comma 6 prevede il ricorso alla procedura prevista dai commi 2 e 3 dell’art. 4 (studio di fattibilità per l’individuazione delle aree e successivo accordo di programma anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali) nei seguenti casi:

Ø      interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non sia possibile ottenere il permesso di costruire in deroga a tali strumenti ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001;

Ø      ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l’ampliamento dell’area su cui gli stadi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono.

 

Relativamente alla DIA, si ricorda che essa va presentata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Lo stesso articolo prevede, per la DIA, il termine massimo di efficacia pari a 3 anni.

L’ambito di operatività della DIA è definito residualmente, così come disposto dall'art. 22, comma 1, del TU per l’edilizia. Infatti, ai sensi del comma 1 sono realizzabili mediante DIA gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 (permesso di costruire) e all'art. 6 (attività edilizia libera), che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Si segnala che il decreto-legge n. 40 del 2010, in corso di conversione, ha ampliato le tipologie di interventi rientranti nell’attività edilizia libera in luogo della DIA.

 

Il permesso di costruire (artt. 10-21 del TU) riguarda, viceversa, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica ovvero di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, ampliamenti volumetrici, modifiche della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A[45], comportino mutamenti della destinazione d'uso[46].

 

Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (art. 14).

 

Il permesso di costruire deve indicare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso (art. 15).

Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nell’art. 16. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione o, in loro assenza, con deliberazione del consiglio comunale. Sono previsti anche casi di riduzione o esonero dal contributo di costruzione (art. 17).

 

Si osserva che la realizzazione delle opere di ristrutturazione degli stadi e di trasformazione in complessi multifunzionali in base a denuncia di inizio attività (DIA) non sembra comportare il pagamento degli oneri di urbanizzazione. Occorrerebbe quindi valutare l’esistenza di eventuali oneri a carico del comune per opere di urbanizzazione primaria o secondaria.

 

Il comma 7, infine, disciplina l’ipotesi del fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario: in tal caso, il diritto di proprietà, se il fallimento avviene entro 10 anni dall’acquisto, e il diritto di superficie, in ogni tempo, vengono meno e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

 

Sembrerebbe opportuno chiarire il riferimento ad “altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del presente articolo”, in considerazione del fatto che il comma 1 contempla solo la cessione a società sportive.

 

L’art. 6 della proposta di legge A.C. 1881 è sostanzialmente analogo, tranne la disciplina recata dal comma 6 dell’art. 6 della proposta di legge A.C. 2800 e tranne la previsione che i diritti di superficie devono essere ceduti per un periodo non inferiore a 50 anni.

 

 


Misure per favorire l’attività di costruzione di nuove strutture ovvero la ristrutturazione di strutture esistenti
(art. 7, A.C. 2800; artt. 5, comma 3, e 7, A.C. 1881; art. 3, A.C. 2251 e A.C. 2394)

L’art. 7 della pdl A.C. 2800 reca misure per favorire la costruzione di nuovi stadi o complessi multifunzionali, ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti.

A tal fine, si prevede l’accesso alle agevolazioni erogate dall’Istituto per il credito sportivo (I.C.S.), nei limiti delle risorse disponibili, inclusi i fondi assegnati al medesimo Istituto ai sensi dell’art. 28, comma 4, del D.L. n. 159 del 2007, e ai contributi erogati dalle regioni e dagli enti locali nel cui territorio gli impianti sono ubicati.

 

L’art. 3, comma 3, della proposta di legge stabilisce che il contributo di cui all’art. 28, comma 4, del D.L. n. 159 del 2007 confluisce nel fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Sembrerebbe, quindi, opportuno un chiarimento in relazione a quanto, invece, disposto dall’art. 7.

 

Disposizioni sostanzialmente analoghe sono previste nell’art. 7 della pdl A.C. 1881 (che, peraltro, prevede che gli impianti sportivi o i complessi multifunzionali possono essere sottoposti ad ipoteca in favore dell’I.C.S. a garanzia dei finanziamenti erogati dallo stesso) e negli artt. 3 delle pdl A.C. 2251 e 2394.

 

Si ricorda che l’Istituto per il credito sportivo (ICS) è stato fondato con la legge n. 1295 del 1957[47], è un ente pubblico con personalità giuridica, gestione autonoma e sede legale in Roma, ed esercita il credito sotto forma di mutui a medio e lungo termine concessi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché per l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

Con riguardo alla storia dell’Istituto merita segnalare che, nel quadro del riordino complessivo del settore bancario, la L. 1295 del 1957 è stata abrogata quasi per intero dall’art. 161 del D.lgs. n. 385 del 1993[48], che comunque ha lasciato immutata la natura pubblica dell’istituto e la funzione di finanziamento degli impianti sportivi attraverso l’erogazione di contributi sugli interessi dei mutui (art. 5 della L. 1295/1957: si veda infra). L’art. 151 del decreto legislativo ha, peraltro, stabilito che l’operatività, l’organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue (quale, appunto, l’ICS), sono disciplinati da esso stesso, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.

L'Istituto è stato poi riordinato con il regolamento di cui al DPR 20 ottobre 2000, n. 453, emanato ai sensi dell'art. 157, comma 4, del già citato D.lgs. 112/1998 che, nel definire le competenze in materia di sport, ha riservato allo Stato la vigilanza su CONI ed ICS ed ha disposto la riorganizzazione di quest’ultimo attraverso un regolamento che assicurasse la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali nell'organo di amministrazione.

L’art. 4, comma 14, della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) ha ampliato i compiti dell'Istituto, prevedendo che esso non si limiti al finanziamento dell’impiantistica sportiva, ma operi anche nel settore del credito per lo sport e le attività culturali[49].

All’inizio della XV legislatura la vigilanza sull’istituto, pur rimanendo anche in capo al Ministro per i beni e le attività culturali, è stata attribuita anche al Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 1, comma 19, lettera a), del D.L. 181/2006[50]).

La legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, comma 1297, poi modificato dall’art. 11-sexies del già citato D.L. n. 8 del 2007) ha previsto la riduzione del 30 per cento delle spese sostenute per gli organi di gestione e la riorganizzazione dei medesimi (da effettuare con l’approvazione di un nuovo statuto)[51]. 

Ai sensi dell’art. 5 della citata L. 1295/1957 (tuttora vigente, vedi ante[52]), l’Istituto concede contributi per interessi sui mutui, anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi, e prestiti per le finalità istituzionali; a tale scopo utilizza le disponibilità di un fondo speciale alimentato dall'aliquota dei concorsi pronostici spettanti all’ente (il 2,45% a norma dell'articolo 5 del D.M. 19 giugno 2003, n. 179[53]) e versati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'art. 6 del D.lgs. 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma 16, della già citata legge n. 289 del 2002[54].

 

Si ricorda, inoltre, che l’art. 1, comma 1294, della legge finanziaria 2007 ha assegnato all’I.C.S. un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al fine di incrementare il fondo per la realizzazione di impianti sportivi.

E si ricorda, infine, che anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall’art. 11 del D.L. 8 del 2007, l’art. 28, comma 4, del D.L. n. 159 del 2007  ha assegnato all’I.C.S.un contributo di 20 milioni di euro per il 2007, che concorre anch’esso ad incrementare il fondo speciale per la concessione di contributi di cui all’art. 5 della legge n. 1295 del 1957[55] (si veda ante, scheda riferita al Piano di intervento straordinario per l’impiantistica sportiva).

 

La pdl A.C. 2800 prevede, inoltre, che, al fine dell’attribuzione dei contributi, sono preferiti di massima i progetti che:

Ø    prevedano la realizzazione di impianti sportivi destinati ad essere utilizzati durante l’intero anno ovvero anche per eventi sociali e culturali;

Ø    siano idonei a generare processi di riqualificazione urbana eambientale;

Ø    creino occupazione e prevedano la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici.

Analogo contenuto è, peraltro, presente nell’art. 5, comma 3, della pdl 1881.

 

Si tratta di contenuti già presenti nel DM 18 gennaio 2008, con il quale è stato costituito il Comitato per l’attuazione del programma straordinario per l’impiantistica sportiva destinata allo sport professionistico (si veda ante, scheda relativa al programma straordinario per l’impiantistica sportiva).


Modifiche al sistema di ridistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi
(art. 8, A.C. 2800)

L’art. 8 apportamodifiche al sistema di ridistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi, a tal fine modificando il già citato D.lgs. 9/2008[56].

In particolare, le modifiche riguardano le percentuali dei proventi collettivi da destinare alla mutualità generale ed al sostegno di categorie calcistiche inferiori (artt. 22 e 24 del D.lgs.), nonché il computo della quota di introiti delle squadre calcistiche di serie A da ridistribuire all’interno della categorianella fase transitoria(art. 27 del D.lgs.).

 

Si ricorda che il D.lgs. 9/2008 ha disposto:

Ø     la contitolarità del diritto all’utilizzazione della competizione sportiva a fini economici tra il soggetto organizzatore della competizione (ovvero l’associazione che assume gli oneri organizzativi) e gli organizzatori dei singoli eventi (le società sportive)[57], superando quindi il sistema nel quale i diritti audiovisivi erano detenuti dalle singole società sportive[58];

Ø      l’introduzione di un sistema di commercializzazione dei diritti in forma centralizzata;

Ø     l’applicazione di un meccanismo predeterminato per il riparto degli introiti derivanti dalla commercializzazione dei diritti;

Ø     una disciplina del periodo transitorio.

 

Per quanto attiene specificamente il campionato di calcio di serie A, il D.lgs. dispone, all’art. 26, che la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei relativi diritti audiovisivi, dedotte le quote di mutualità di cui agli articoli 22 e 24 (si veda infra) è effettuata, a partire dalla stagione sportiva 2010-2011 (cioè,dal 1° luglio 2010) in tal modo: una quota del 40 per cento in parti uguali tra i soggetti partecipanti al campionato; due ulteriori quote, del 30 per cento ciascuna, rispettivamente, sulla base dei risultati sportivi e del bacino di utenza[59].

 

Il comma 1, lettere a) e b), della pdl 2800 novella l’articolo 22 del D.lgs. 9/2008, che fissa la percentuale e le finalità degli importi destinati alla mutualità generale, specificata con riferimento allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, ad investimenti per la sicurezza degli impianti e al finanziamento di almeno due progetti all’anno per sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche[60].

In particolare, a fronte dell’attuale “non meno del 4 per cento”, la proposta prevede che a fini di mutualità generale sia assegnato lo 0,5 per cento delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi. Conseguentemente, è abrogato il comma 2 dell’art. 22 del d.lgs. 9/2008, che fissa la percentuale nella misura sopra indicata. E, in relazione a tale abrogazione, il comma 1, lettera e), dell’articolo in esame sopprime il riferimento al comma 2 dell’art. 22 dal testo dell’art. 27, comma 6, del D.lgs., che fissa nella stagione sportiva 2010/2011 la data di avvio della disciplina sulla mutualità.

Per l’organizzatore del campionato di serie A (attualmente la Lega Calcio[61]), la quota dello 0,5 per cento è quella menzionata al successivo articolo 24.

 

La lettera c) del comma 1 dell’art. 8 in commento sostituisce l’articolo 24  del D.lgs. 9/2008 che attualmente riserva non meno del 6 per cento dei diritti audiovisivi del campionato di calcio di serie A alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori.

Il nuovo art. 24 dispone che l’organizzatore del campionato di serie A destina il 10 per cento delle risorse discendenti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A nella seguente misura:

Ø    lo 0,5 per cento alle finalità dimutualità generaleindicate dall’art. 22;

Ø    il 7,5 per cento all’organizzatore del campionato di calcio di serie B;

Ø    l’1 per cento all’organizzatore dei campionati di prima e di seconda divisione;

Ø    l’1 per cento all’organizzatore delle competizioni dilettantistiche.

 

Ricapitolando, l’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), rispetto alla disciplina vigente, introduce le seguenti modifiche:

Ø    fissa nello 0,5 per cento la quota degli introiti che gli organizzatori delle competizioni i cui diritti sono commercializzati devono riservare alla mutualità generale;

Ø    fissa nel 10 per cento la quota complessiva degli introiti della vendita dei diritti TV che l’organizzatore del campionato di serie A deve finalizzare alla mutualità (mentre attualmente dal combinato disposto degli artt. 22 e 24 tale quota risulta determinata in non meno del 10 per cento);

Ø    specifica il riparto di tale quota tra le varie destinazioni.

 

Con riguardo a tale ultimo punto, si segnala che, presumibilmente, la specificazione delle sottoquote percentuali da destinare alla categorie inferiori si collega al processo di scissione della Lega Calcio in due diverse strutture, una per la serie A ed una per la serie B, che ha preso avvio nel luglio 2009 e dovrebbe essere completato entro giugno 2010[62].

 

Il comma 1, lettera d), modifica l’art. 27 del D.lgs. 9/2008, ampliando il novero delle risorse che devono essere redistribuite dai soggetti partecipanti al campionato di calcio di serie A all’interno della propria categoria.

 

Si ricorda che l’art. 27, commi 1-3, ha fatto salvi fino al 30 giugno 2010:

Ø     i contratti (di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi) già in corso alla data di entrata in vigore del D.lgs. e anteriori al 31 maggio 2006[63];

Ø     i contratti (di licenza, cessione, o alienazione dei diritti audiovisivi) stipulati dopo il 31 maggio 2006 e fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. da soggetti diversi da quelli titolari dei contratti di licenza di cui sopra o dagli stessi ma per diverso oggetto;

Ø     i contratti (di cessione e di sub licenza) aventi per oggetto il trasferimento di diritti audiovisivi - acquisiti in virtù dei contratti citati sopra – tra operatori della comunicazione.

Inoltre, il comma 4 ha consentito alle società non titolari di contratti di licenza di stipularli con validità fino al 30 giugno 2010.

Il comma 5, a sua volta, nel testo attuale, prevede che le società calcistiche di serie A redistribuiscono all’interno della propria categoria una percentuale dei ricavi discendenti da contratti di commercializzazione individuali dei diritti audiovisivi fatti salvi dai commi 1-3 del medesimo articolo. Tale quota deve essere crescente e determinata dall’Assemblea di categoria con delibera adottata a maggioranza qualificata entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.lgs.[64]

 

La proposta di legge in esame include tra le risorse da considerare per il calcolo della percentuale da ripartire ai sensi comma 5 dell’art. 27 del d.lgs. 9/2008, i proventi discendenti da contratti di licenza, aventi durata fino al 30 giugno 2010, conclusi da società calcistiche, previa autorizzazione dell’organizzatore della competizione, ai sensi del comma 4 dell’art. 27 dello stesso D.lgs., dopo l’entrata in vigore dello stesso D.lgs. 9/2008.

 


Agevolazioni fiscali e tributaria relative alle superfici degli impianti sportivi
(art. 8, A.C. 1881)

Al fine di facilitare l’attuazione della legge, il comma 1 prevede la facoltà per i comuni di disporre esenzioni fiscali in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), nonché di disciplinare l’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione relativamente alle superfici degli impianti sportivi nuovi e di quelli ristrutturati. I comuni che decidono di esercitare la facoltà devono introdurre un regime di esenzione per un periodo non inferiore a dieci anni.

 

La disciplina tributaria in materia di imposta comunale sugli immobili, recata dal decreto legislativo n. 504/1992[65], stabilisce, all’articolo 7, le esenzioni dall’imposta. In particolare, ai sensi della lettera i) del comma 1 sono esenti dall’ICI, tra gli altri, gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nel caso siano destinati esclusivamente allo svolgimento di attività sportive.

Per quanto concerne la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si segnala che nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati diversi interventi normativi finalizzati, in un primo tempo, alla graduale sostituzione della TARSU con la Tariffa di igiene ambientale (TIA) e, in un secondo tempo, all’introduzione di una nuova Tariffa integrata.

Nel dettaglio, la TARSU è stata introdotta e disciplinata dal decreto legislativo n. 537 del 1993, la TIA è stata istituita con decreto legislativo n. 22 del 1997. La nuova tariffa integrata, introdotta dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. codice ambientale), non ha al momento trovato attuazione in quanto si è in attesa dell’emanazione della regolamentazione da parte dei ministeri competenti.

 

Relativamente agli oneri di urbanizzazione e costruzione, si ricorda che l'art. 16 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) prevede che il rilascio del permesso di costruire comporti la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.

In estrema sintesi, la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire, mentre la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

 

Il comma 2 stabilisce che le aziende utilizzatrici di spazi o di servizi particolari funzionali all’attività espletata dagli impianti sportivi individuati ai sensi del comma 1 possono detrarre dalle imposte sui redditi i relativi costi.

In altre parole, la norma sembrerebbe introdurre un’agevolazione fiscale sotto forma di detrazione fiscale, valida ai fini IRES, di un ammontare corrispondente alle spese indicate le quali, in base al principio generale di inerenza dei costi rispetto all’attività esercitata, sono già deducibili ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale.

La misura della detrazione, ossia della minore imposta da pagare, corrisponde all’ammontare delle spese sostenute.

 


Misure di sicurezza preventiva da parte delle società sportive
(art. 3, A.C. 1255)

Il comma 1 introduce l’obbligo per le società sportive professionistiche di redigere un documento annuale sull'impatto sociale delle manifestazioni sportive che esse intendono realizzare nel corso dell'anno.

In tale documento deve essere effettuata una valutazione dell'impatto sulla collettività e sull'ambiente delle manifestazioni che si terranno nell’anno di riferimento, alla luce delle caratteristiche delle tifoserie coinvolte dagli eventi e delle caratteristiche dell'impianto in cui si svolgono le manifestazioni. Inoltre, devono essere conseguentemente predisposti, in contraddittorio con le competenti autorità di pubblica sicurezza, i piani e le misure necessari alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, considerando anche le problematiche relative alle condizioni di accesso del pubblico, alla sicurezza degli impianti e alle ricadute delle manifestazioni sportive sul traffico urbano.

 

Il comma 2 stabilisce che il documento annuale deve essere approvato dalla competente autorità di pubblica sicurezza che, in esito all’approvazione, rilascia alla società sportiva interessata un certificato di impatto sociale.

 

Con riferimento alla formulazione testuale dei commi 1 e 2, potrebbe essere opportuno indicare in modo univoco i compiti attributi all’autorità di pubblica sicurezza in relazione al documento annuale: infatti, nelle disposizioni in esame si fa riferimento, da un lato, a un contraddittorio, dall’altro a un giudizio ed, infine, ad una specifica approvazione. A tale ultimo riguardo, sembra anche opportuno che vengano indicati criteri per l’identificazione dell’autorità di pubblica sicurezza competente ad approvare il documento annuale.

 

Ai sensi del comma 3, il documento così approvato viene quindi a costituire il riconoscimento ufficiale della necessità dell'intervento delle Forze di polizia in relazione alle manifestazioni sportive organizzate, nonché il riconoscimento dei costi derivanti da dette manifestazioni, che dovranno essere oggetto di quantificazione nel documento stesso.

Il medesimo comma 3 stabilisce, inoltre, che il servizio d'ordine all'interno degli stadi sia svolto da stewarddelle società sportive di calcio, prevedendosi nel servizio anche il coinvolgimento responsabile delle tifoserie interessate. Alle Forze di polizia è, invece, affidato il controllo dell'area esterna allo stadio, salvo casi estremi che richiedono l’intervento all’interno.

 

La figura degli steward, che rappresenta un tratto caratteristico del modello di sicurezza adottato nelle manifestazioni sportive nel Regno Unito,è stata prevista nel nostro ordinamento dal DM 8 agosto 2007[66], che ha dato attuazione all’art. 2-ter del già citato d.l. n. 8 del 2007. L’articolo da ultimo citato, infatti, ha affidato ad un decreto del Ministro dell’interno la definizione dei requisiti, delle modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del regolamento d’uso degli impianti medesimi, nonché la definizione delle modalità di collaborazione del medesimo personale con le Forze dell’ordine. Lo stesso articolo ha, infine, stabilito che le società sportive incaricate dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi comunichino al prefettodella provincia i nominativi delle persone adibite ai citati servizi di controllo cosicché quest’ultimo, effettuati i necessari controlli, possa vietare alle società sportive l'utilizzo di personale che non risulti in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni sopra indicate.

Il D.M. 8 agosto 2007stabilisce, anzitutto, che il campo di applicazione delle disposizioni da esso recate è limitato agli impianti con capienza superiore ai 7.500 posti nei quali si svolgono le competizioni di calcio professionistiche.

Affida, quindi, alle società organizzatrici delle competizioni calcistiche la responsabilità in ordine al controllo dei biglietti, all’ingresso e al deflusso degli spettatori, secondo quanto stabilito dal regolamento d’uso degli stessi impianti, attraverso propri addetti denominati steward, di cui assicura la direzione e il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, denominato delegato della sicurezza. Le società organizzatrici possono svolgere direttamente tali compiti, ovvero avvalersi di istituti di sicurezza privata. I servizi di controllo sono svolti sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo operativo di sicurezza (GOS) e degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal questore, chiamati a svolgere compiti che comportano esercizio di poteri pubblici.

Il decreto dispone, altresì, in materia di selezione e formazione del personale, e reca le norme generali per lo svolgimento del servizio da parte degli steward, disponendo in ordine alla pianificazione del loro impiego da parte del delegato per la sicurezza e alle caratteristiche della casacca indossata dagli steward durante lo svolgimento delle loro mansioni e dei segni di riconoscimento riportati sulla medesima[67].

Per quanto riguarda le attività affidate agli steward, esse sono così raggruppate:

Ø       attività di bonifica (richiedenti un’ispezione dell’intero impianto sportivo prima della sua apertura al pubblico);

Ø       attività di prefiltraggio (in prossimità dei varchi di accesso) e di filtraggio (presso gli accessi ed in prossimità dei tornelli elettronici), volte al controllo dei titoli di accesso e del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto (divieto di introduzione di oggetti e sostanze illecite o pericolose), nonché all’instradamento degli spettatori;

Ø       attività all’interno dell’impianto sportivo, concernenti principalmente l’indirizzamento e l’assistenza ai presenti, la vigilanza dei luoghi e il controllo sulle attività degli spettatori allo scopo di prevenire comportamenti illeciti o pericolosi, nonché la collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza in compiti per il cui svolgimento non sia richiesto l’esercizio di pubbliche potestà;

Ø       attività in caso di violazioni del regolamento d’uso dell’impianto: in tali casi, qualora l’illecito persista nonostante il richiamo al trasgressore, lo steward ha il compito di segnalarlo alle autorità di pubblica sicurezza;

Ø       documentazione delle attività svolte, da effettuare su apposita modulistica.

Le disposizioni recate dal decreto hanno trovato applicazione a decorrere dalla stagione calcistica 2007-2008, con le modalità definite dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive[68]. L’Osservatorio è stato, altresì, chiamato a formulare osservazioni e proposte ai fini di un’eventuale revisione del decreto “dopo una fase di prima applicazione e comunque entro due anni” (si veda infra).

 

Quanto ai caratteri degli steward nel nostro ordinamento, si ricorda in primo luogo che gli addetti agli impianti sportivi, ai sensi dell’art. 6-quater della l. n. 401 del 1989[69], come modificata dal d.l. n. 162 del 2005[70], devono possedere irequisiti morali previsti dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[71] per le autorizzazioni di polizia[72]. Per quanto riguarda l’inquadramento giuridico, gli steward sono equiparati ad incaricati di pubblico servizio, come definiti dall’articolo 358 del codice penale[73].

 

La prima esperienza applicativa del DM 8 agosto 2007 ha fatto emergere la necessità di introdurre alcuni correttivi alle modalità di gestione ed impiego degli steward, soprattutto in ordine alla natura del rapporto di lavoro e alla forma contrattuale relativa all’affidamento a terzi. Con il D.M. 24 febbraio 2010[74] si è, quindi, modificato l’art. 2 del suddetto D.M. 8 agosto 2007.

Anzitutto, il DM interviene sulla denominazione della figura, utilizzando l’espressione “assistenti sportivi, denominati “steward”. Inoltre, ribadendo che i servizi di sicurezza presso gli impianti sportivi possono essere assicurati o direttamente dalle stesse società organizzatrici, ovvero avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell’art. 134 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, stabilisce che resta ferma la responsabilità delle società organizzatrici delle competizioni sportive relativamente al possesso dei requisiti da parte degli assistenti sportivi.

E’, inoltre, aggiunta la previsione secondo la quale le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici di servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, comprese le tipologie flessibili, ovvero il lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui all’art. 70 del D.lgs. 276/2003[75], cioè attività lavorative di natura occasionale rese in ambiti specifici, comprese le manifestazioni sportive.

 

Alla luce della ricognizione normativa riportata, sembrerebbe opportuno un coordinamento con la stessa, in particolare chiarendo se la figura dello steward debba essere utilizzata esclusivamente negli stadi: a questa soluzione sembrerebbe far pensare il secondo periodo del comma 3, mentre il comma 1 fa riferimento in via generale alle manifestazioni sportive organizzate dalle società sportive professionistiche (così anche il comma 4, che fa riferimento agli impianti sportivi e alle manifestazioni sportive). Occorrerebbe, inoltre, chiarire se ne sia previsto un uso che prescinde dalla capienza dello stadio.

 

Al fine di garantire l’assenza di oneri per lo Stato in relazione allo svolgimento delle manifestazioni sportive, ai sensi del comma 4 le società sportive professionistiche sono tenute a sostenere interamente i costi del personale delle Forze di polizia e i costi correlati in tutti i casi in cui nel documento annuale sull’impatto sociale delle manifestazioni sia richiesto l’intervento delle stesse Forze di polizia all'interno degli impianti sportivi.

 

La disposizione in esame sembra ricalcare le norme attualmente vigenti nel nostro ordinamento che prevedono che gli oneri derivanti da talune attività svolte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco siano posti a carico dei soggetti beneficiari. In particolare, l’art. 18 del d.lgs. n. 139 del 2006[76] prevede che i servizi divigilanza antincendio che si rendano necessari in relazione ad attività nel corso delle quali possano determinarsi condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili esclusivamente con misure tecniche di prevenzione siano prestati in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco avvalendosi del proprio personale e dei relativi mezzi tecnici. Sono tenuti a richiedere la vigilanza antincendio i responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico, ad eccezione dei soggetti individuati dal decreto del Ministero dell’interno recante la disciplina organica della materia.

 

Il comma 5 dell’articolo in esame reca, infine, una norma di principio che prevede la facoltà di incentivare, anche attraverso il coinvolgimento degli organi della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), la partecipazione dei tifosi alle attività delle società sportive di calcio.

 


Responsabilità oggettiva delle società sportive professionistiche per i danni causati dai propri sostenitori
(art. 4, A.C. 1255)

Il comma 1 prevede che le società sportive professionistiche, nel caso in cui abbiano fornito sostegno di qualsiasi naturaai propri sostenitori, sono tenute al risarcimento dei danni da essi causati in occasione di manifestazioni sportive. Analoga responsabilità sussiste qualora tale sostegno sia stato fornito alle associazioni o ai club di appartenenza dei citati sostenitori.

 

Sembra configurarsi l’istituzione di un responsabile civile, la società sportiva, che risponde del danno da reato commesso dai propri sostenitori.

La responsabilità è ampia, in quanto non è circoscritta al momento e ai luoghi di svolgimento della manifestazione ma, utilizzando l’espressione “in occasione di manifestazioni sportive” sembra riferirsi anche ai danni prodotti dai tifosi, ad esempio, nel percorso verso lo stadio.

Inoltre, a differenza di quanto previsto dal comma 2, l'obbligo risarcitorio stabilito dal comma 1 sembra prescindere da un eventuale inadempimento deIl'obbligo di risarcimento da parte dell'autore del danno operando, quindi, autonomamente.

 

L’art. 185, comma 2, c.c. prevede che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

 

Il termine “sostegno di qualsiasi natura” appare particolarmente ampio potendo verosimilmente configurarsi, oltre che come aiuto finanziario diretto(ovvero sovvenzioni in denaro) ai propri supporters, anche come ogni altro comportamento che si concreti in un sostegno delle attività di tali soggetti.

 

Al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, si valuti l'opportunità di chiarire meglio la natura della responsabilità prevista dal comma 1, specificando, in particolare, se trattasi di una forma di responsabilità esclusiva, solidale o sussidiaria della società con eventuale diritto di regresso nei confronti dell'autore materiale del danneggiamento.

 

Il comma 2 prevede che, nel caso di condanna penale di un proprio sostenitore che sia insolvente, la società provveda al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

 

La disposizione non precisa in relazione a quali fatti illeciti è previsto l'obbligo per le società sportive di provvedere al pagamento della pena pecuniaria. Potrebbe essere opportuno precisare che la sentenza deve essere pronunciata non solo nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, ma anche in relazione ai medesimi fatti contemplati da tale comma, ovvero quelli causati in occasione di manifestazioni sportive.

 


Ambito di applicazione ed entrata in vigore
(artt. 9 e 10 A.C. 2800, art. 9 A.C. 1881, art. 5 A.C. 1255)

 

Solo la pdl A.C. 2800 prevede, all’art. 9, che le disposizioni da essa recate si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

 

Tutte e tre le proposte di legge in titolo prevedono che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le proposte di legge a.C. 2251 e 2394, al riguardo, non recano disposizioni.

 

Ai sensi dell’art. 10 delle preleggi, le leggi e i regolamenti diventano obbligatori nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.




[1]    Ordine del giorno G/1193-1361-1437/1/7 (testo 2), approvato dalla 7 a Commissione del Senato nella seduta del 24 settembre 2009.

[2]    La UEFA (Union of European Football Associations–http://it.uefa.com/) è una democrazia rappresentativa, che comprende 53 federazioni calcistiche nazionali, ed è riconosciuta dalla FIFA (Fédération Internationale de Football Association – http://www.fifa.com/)come una delle sei federazioni continentali. L'organizzazione dell'amministrazione del calcio è basata su un sistema piramidale di regolamenti, nel quale la FIFA è l'organo di governo mondiale, la UEFA l'organo di governo europeo e le federazioni calcistiche nazionali l'organo di governo nazionale.

[5]    D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 aprile 2007, n. 41.

[6]    D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 aprile 2003, n. 88.

[7]    D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[8]    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

[9]    D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 327, Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

[10]   Gli enti di promozione sportiva sono organizzazioni polisportive d’importanza nazionale che svolgono attività di diffusione e promozione dello sport: la qualifica viene riconosciuta dal CONI (art. 32, c. 2, del D.P.R. n. 157/1986) e ne consegue l’attribuzione di contributi.

[11]   Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate (art. 15 del D.lgs. 242/1999, come modificato dall’art. 1 del D.lgs. 8/2004) hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni delle federazioni internazionali e del CONI; non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto dal decreto citato, alla disciplina recata dal primo libro del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. A fini sportive, esse sono riconosciute dal Consiglio nazionale. Attualmente le Federazioni riconosciute dal CONI sono 45 (http://www.conimilano.it/index.php?id=91).Le discipline sportive associate sono strutturate come le Federazioni, ma, diversamente da queste, preposte al governo ed all’organizzazione di una determinata disciplina sportiva non olimpica.

[12]   L. 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Ai sensi del comma citato, «nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento».

[13]   Si cfr., ad esempio, L.R. Liguria 7 ottobre 2009, n. 40, Testo unico della normativa in materia di sport.

[14]   Legge 23 marzo 1981, n. 91, Norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti.

[15]   L’art. 2 della L. 91/1981 definisce sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.

[16]   Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, L. 21 maggio 2004, n. 128.

[17]   D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

[18]   Ai sensi del medesimo art. 2, si intende per “complesso sportivo” “uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi. Il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse”.

[20]   D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, Misure urgenti per la costruzione o l’ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l’utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65.

[21]   DPR 24 luglio 1977, n. 616, Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.

[22]   D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[23]   D.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.

[24]   Il Decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996, Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi,è stato emanato, oltre che per apportare al decreto del 25 agosto 1989 modifiche in ordine alla sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, anche in quanto si era ravvisata l’opportunità di disporre di un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi. Pertanto, oltre al campo di applicazione ed alle definizioni, il provvedimento - modificato con tre DM adottati il 6 giugno 2005 - reca indicazioni sull’ubicazione degli impianti e delle aree di servizio annesse; sugli spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva e sulle relative delimitazioni; sul sistema di separazione tra sostenitori di squadre diverse; sulle vie di uscita; sulle aree di sicurezza e sui varchi; sui dispositivi di controllo degli spettatori; sulla gestione della sicurezza antincendio, nonché sull’ordine pubblico all'interno degli impianti di calcio.

[25]   D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 29 novembre 2007, n. 222.

[26]   Ai sensi del decreto interministeriale citato, sono membri di diritto del Comitato un rappresentante del Ministro per le Politiche giovanili e le attività sportive, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle Infrastrutture, dell’interno, dell’economia, un rappresentante del CONI, uno del Comitato italiano paralimpico, uno dell’Istituto per il credito sportivo.

Le regioni, l’ANCI, l’Unione delle Province d’Italia, la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Federazione italiana pallacanestro, la Lega Calcio, la Lega professionisti di serie C, e la Lega pallacanestro di serie A richiedono di far parte del Comitato, con un loro rappresentante, comunicando la loro adesione al Presidente del Comitato.

http://www.politichegiovaniliesport.it/sito/attivita-sportive/misure-contro-la-violenza-nel-calcio/

[28]   In particolare, la legge finanziaria 2008 ha previsto la costituzione del “Fondo per lo sport di cittadinanza” (cui sono stati assegnati 20 milioni di euro per il 2008, 35 per il 2009 e 40 per il 2010), destinato a finanziare, tra le altre cose, l’istituzione dell’Osservatorio nazionale per l’impiantistica sportiva quale “organismo di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione delle politiche nazionali per lo sport, con particolare riferimento alla realizzazione e alla gestione degli impianti rivolti alla pratica sportiva diffusa” (piscine, palestre, campi di atletica etc.). Una specifica Intesa, siglata il 29 gennaio 2008 in Conferenza Unificata, allo scopo di condividere con regioni, province e comuni l’utilizzazione del Fondo, ha stabilito in 1 milione di euro per il 2008 e in 2,5 milioni di euro rispettivamente per il 2009 e 2010 la quota-parte destinata al funzionamento dell’Osservatorio.

      Successivamente, il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, ha azzerato lo stanziamento previsto dall’art. 2, comma 564, della legge finanziaria 2008. Ancora in seguito, però, (si veda il testo), l’Osservatorio è stato ricostituito.

[29]   D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[31]   Legge 17 maggio 1999, n. 144, Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

[32]   Per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi.

[33]   Si è trattato di un giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 58 del D.L. 112 del 2008, laddove alcune regioni hanno presentato ricorso avverso il comma 1, secondo cui il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di regioni, province e comuni deve essere approvato “dall’organo di governo” anziché dall’organo competente in base alle regole organizzative dell’ente. La Corte ha ritenuto non fondata la questione, in quanto la formula utilizzata “organo di governo dell’ente” non è idonea a vincolare l’autonomia organizzativa degli enti, perché si tratta di una espressione generica e, su tale base, ha ribadito quanto indicato nel testo.

[34]   Legge 17 febbraio 1992, n. 179, Norme per l'edilizia residenziale pubblica.

[35]   DPR 26 novembre 2007, n. 233, Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[36]   L. 24 novembre 2000, n. 340, Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999.

[37]   L. 11 febbraio 2005, n. 15, Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.

[38]   L. 11 febbraio 1994, n. 109, oggi abrogata dal già citato D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

[39]   L. 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[40]    Per completezza, si ricorda che è attualmente all’esame parlamentare lo Schema di decreto legislativo recante Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonioin attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Il suddetto provvedimento, finalizzato a valorizzare il patrimonio pubblico, disciplina la facoltà di trasferire i beni dello Stato alle regioni, alle province e agli enti locali. A tal fine è prevista una specifica procedura che prevede, tra l’altro, la fase di individuazione dei beni che possono essere oggetto di trasferimento. In particolare, sono espressamente esclusi dai trasferimenti i beni in possesso di appositi requisiti oggettivi ovvero quelli utilizzati per determinati fini.

 

[41]   Ai sensi dell’art. 2 del DM 18 marzo 1996, per area di servizio annessa si intende l’area di pertinenza dell’impianto o complesso sportivo, recintata per controllarne gli accessi.

[42]   L’art. 18 del DM 18 marzo 1996 prevede anche che il Prefetto ha la facoltà di imporre l’adozione di impianti a circuito chiuso in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessità, sentito il parere della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

[43]   Le modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio, sono state stabilite con D.M. 6 giugno 2005.

[44]   L. 9 gennaio 1989, n. 13, Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

[45]   Sono considerate zone territoriali omogenee A ai sensi dell’art. 2 del D.M. 1444/1968 “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.

[46]  Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente ed è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso. Qualora l'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire contrasti con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.

[47]   La legge 24 dicembre 1957, n. 1295, Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma, è stata modificata dalla L. 18 febbraio 1983, n. 50.

[48]   D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

[49]   Per tale profilo l’art. 4, comma 14, fa riferimento ai principi citati dall’art. 151 del D.lgs.385/1993; inoltre esso prescrive l’adeguamento dello statuto dell’ente creditizio secondo direttive del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[50]   Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,L. 17 luglio 2006, n. 233.

[51]   In particolare per ciascuno dei nove membri del consiglio di amministrazione, sono stati così individuati i soggetti competenti alla designazione:

·          tre membri, tra i quali è scelto il Presidente, sono designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali;

·          tre membri sono indicati rispettivamente dalle regioni e dalle autonomie locali, dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., e dalla Giunta Nazionale del CONI;

·          tre membri sono designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell’Istituto.

In relazione a tali disposizioni, si è provveduto alla costituzione dei nuovi organi dell’istituto (DPCM 3 maggio 2007) ed alla rideterminazione dei compensi a questi spettanti (DPCM 22 novembre 2007), mentre lo statuto dell’ente risulta ancora in corso di revisione (il testo vigente è pertanto quello approvato con decreto del ministero per i beni e le attività culturali 4 agosto 2005). http://www.creditosportivo.it/Link1.asp?AreaSelezionata=Link1#

[52]   Il comma 1 dell’articolo è stato sostituito dall’art. 4, comma 191, della legge finanziaria 2004.            

[53]   Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.

[54]   Si tratta degli introiti che la legge riserva al CONI per l'esercizio di attività di giochi e concorsi pronostici (articolo 6, comma 1 del D.lgs. n. 496 del 1948) connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente stesso, colpiti da decadenza. Ai sensi dell’articolo 17 del D.M. n. 179 del 2003, i vincitori dei concorsi pronostici decadono dal diritto alla riscossione dei premi presso i punti di vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non sia effettuata nel termine di 90 giorni dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi. In relazione al riferimento all’art. 90, comma 16, della L. 289/2002 si ricorda che l’articolo in questione, ai commi da 12 a 16, ha previsto la costituzione presso l’ICS di un fondo per la fornitura di una garanzia sussidiaria a quella ipotecaria, disciplinato con regolamento ministeriale ed alimentato da premi non riscossi (così specifica il comma 16). Il regolamento previsto per la disciplina del fondo in questione non risulta emanato.

[55]   Si dispone inoltre che i criteri per la concessione del credito per l’impiantistica sportiva sono determinati con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[56]   Il D.lgs. è stato emanatoin attuazionedella L. 19 luglio 2007, n. 106, Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale.

[57]   Per “organizzatore della competizione” (art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs. 9/2008) si intende  il soggetto cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva; per “organizzatore dell’evento ” si intende la società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell'organizzazione dell'evento disputato nell'impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità (art. 2, comma 1, lett. c), del D.lgs. 9/2008).

[58]   Fino alla stagione 1998/1999, i diritti di trasmissione televisiva delle partite del campionato di Serie A, sia in chiaro che in criptato, erano negoziati tramite la Lega Calcio (associazione a carattere privatistico delle società calcistiche iscritte ai Campionati di Serie A e B: si veda più ampiamente infra, in successiva nota).

La Lega provvedeva a distribuire i relativi proventi tra le società calcistiche professionistiche sostanzialmente su base paritetica. Tale modalità di gestione determinò l’apertura di un’istruttoria da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti della Lega Calcio, per presunta violazione delle norme a tutela della concorrenza di cui alla L.  287/1990 (10 febbraio 1999). L’AGCM ravvisava, infatti, nella gestione esclusiva dei diritti televisivi relativi alle partite del Campionato di calcio e della Coppa Italiana restrizione della concorrenza nel mercato italiano dei diritti televisivi. Nel corso dell’istruttoria venne tuttavia modificato il regolamento della Lega  per i profili oggetto di indagine.

Nel frattempo, il D.L. 15/1999, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 1999, n. 78 - recante, tra l’altro, disposizioni volte ad evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore dell’emittenza televisiva in forma codificata - stabiliva che ciascuna società di calcio di serie A e di serie B fosse titolare dei diritti televisivi in forma codificata e che uno stesso soggetto attivo nel settore televisivo non potesse detenere più del 60 per cento dei diritti televisivi criptati afferenti al Campionato italiano di Serie A o della manifestazione calcistica nazionale di maggior valore (art. 2 del D.L.).

In seguito, anche in relazione agli orientamenti emersi in seno all’Unione europea in merito alla peculiarità del fenomeno sportivo ed all’esigenza di tenerne conto sotto il profilo della concorrenza (si citano, a titolo di esempio, la Dichiarazione del Consiglio Europeo, Nizza 2000,  e il Rapporto indipendente sullo sport europeo 2006-http://www.independentfootballreview.com/doc/Executive_Summary/IESR_Executive_Summary_it.pdf ), si affermava una posizione favorevole alla messa in comune degli introiti derivanti dai diritti TV, in quanto vantaggiosa a fini di solidarietà, nonché il principio che la vendita collettiva dei diritti commerciali è compatibile con il diritto comunitario e può costituire una deroga alla disciplina generale della concorrenza. Si è pervenuti pertanto all’approvazione della legge 106/2007 recante delega per la revisione della disciplina su titolarità e commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi.

[59]   La quota relativa al risultato sportivo è determinata nella misura del 10% sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire dalla stagione sportiva 1946/1947, nella misura del 15% sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive e nella misura del 5% sulla base del risultato conseguito nell’ultima competizione sportiva. La quota relativa al bacino di utenza è determinata nella misura del 25% sulla base del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, come individuati da società di indagini demoscopiche, e nella misura del 5% sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.

[60]   Ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 9/2008, l’individuazione delle iniziative da finanziare è affidata alla Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre, della quale il medesimo articolo prevede l’istituzione ed indica gli organi. La fondazione in questione non risulta allo stato costituita.

[61]   La Lega Calcio (Lega nazionale professionisti) costituisce l'associazione a carattere privatistico delle società calcistiche iscritte ai Campionati di Serie A e B. La sua funzione istituzionale è rappresentata dall'organizzazione e gestione amministrativa dei Campionati nazionali di calcio di Serie A e di Serie B, del torneo di Coppa Italia, della gara di Super Coppa di Lega, nonché di alcuni campionati a carattere giovanile. La Lega Calcio è affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); quest’ultima è l’associazione, con personalità giuridica di diritto privato, delle società e delle associazioni che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi ad essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. Ai sensi del proprio statuto, la FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.I.F.A., dell’U.E.F.A., del C.I.O. e del C.O.N.I., in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. In particolare, sono affidate alla FIGC - oltre alla disciplina sportiva e alla gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali, alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla F.I.G.C. e alla tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico - tutte le funzioni che, a motivato giudizio del Consiglio federale, le Leghe non possono svolgere autonomamente a causa degli effetti generali delle decisioni da adottare (art. 3 dello Statuto).

[62]    Da informazioni acquisite presso la Lega Calcio risulta che  il 29 luglio 2009 le società di serie A e di serie B associate alla Lega Nazionale Professionisti hanno concluso un accordo in base al quale, a partire dalla stagione calcistica 2010/2011, la Lega professionisti sarebbe stata sciolta e sarebbero state istituite due distinte Leghe (una per la serie A ed una per la serie B) alle quali avrebbero aderito le società delle rispettive categorie. Le due leghe avrebbero poi chiesto un riconoscimento formale alla F.I.G.C. Il processo di separazione è stato avviato ed attualmente è in corso l’iter per l’approvazione dei due nuovi statuti da parte della FIGC; quest’ultima delegherà poi alla Lega di serie A l’organizzazione del Campionato di serie A, della Coppa Italia, della Supercoppa di lega e delle competizioni “Primavera”, mentre alla Lega di serie B verrà delegata l’organizzazione del Campionato di serie B.

[63]   Merita ricordare che l’art. 1, comma 3, lettera o), della legge delega (L.106/2007) include tra i principi e criteri direttivi la disciplina di un periodo transitorio al nuovo regime facendo esplicito riferimento ai contratti di sfruttamento dei diritti audiovisivi ed alla necessità di distinguere tra quelli stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.

[64]   Si segnala, a titolo informativo, che con delibera 19 giugno 2008, l’Assemblea delle società sportive di serie A ha disposto, tra l’altro, di assegnare alle squadre della categoria, per il periodo 1 luglio 2008-30 giugno 2010, una quota pari al 19,5 per cento nella prima stagione calcistica ed al 20 per cento nella seconda.

[65]   D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[66]   Riferimenti erano, peraltro, presenti già nel DM 18 marzo 1996, come modificato dai DM del 6 giugno 2005. In particolare, l’art. 6-bis, c. 4, prevede la possibilità che la zona di attività sportiva sia perimetrata mediante il presidio di personale appositamente formato messo a disposizione dagli organizzatori; l’art. 7, c. 2, lett. b), prevede la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupate esclusivamente da personale addetto all’accoglienza, all’indirizzamento e all’osservazione degli spettatori, posto a disposizione dalla società organizzatrice dell’evento; l’art. 19 –ter istituisce il Gruppo operativo sicurezza che opera negli impianti di capienza superiore a 10.000 spettatori in cui si disputino incontri di calcio; l’art. 19-quater prevede che le società utilizzatrici dell’impianto devono predisporre l’organigramma dei soggetti incaricati dell’accoglienza e dell’instradamento degli spettatori, provvedere al loro reclutamento e alla loro formazione. Il medesimo art. prevede anche che il numero minimo degli addetti impiegati in ogni manifestazione non può essere inferiore a 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti e stabilisce che le attività di tali addetti devono svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell’ordine.

[67]  In tal senso, si ricorda che la riconoscibilità, ai sensi dell’art. 6-quater della L. 401/1989, è condizione per l’applicabilità, a tutela del personale in oggetto, delle norme penali di cui agli artt. 336 e 337 c.p. (violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio).

[68]   L’Osservatorio è stato istituito, su disposizione del Capo della Polizia, a seguito dell’incendio di un treno speciale di tifosi salernitani del 23 maggio 1999, in cui morirono 4 ragazzi.

[69]   Legge 13 dicembre 1989, n. 401, Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

[70]   Decreto legge 17 agosto 2005, n. 162, Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 ottobre 2005, n. 210.

[71]   R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

[72]  Tale disposizione stabilisce che, fatte salve ulteriori condizioni stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia siano in ogni caso negate:

Ø     a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, qualora non abbia ottenuto la riabilitazione;

Ø     a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

È inoltre previsto che le autorizzazioni di polizia possano essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità.

Al fine di rendere effettivo tale divieto l’art. 2, comma 2, del D.L. 8/2007 ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria di un valore compreso tra 20.000 a 100.000 euro nei confronti delle società sportive che abbiano attribuito i compiti di controllare i titoli di accesso, instradare gli spettatori ed assicurare il rispetto del regolamento d’uso dell’impianto sportivo a soggetti privi dei requisiti di moralità previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[73]  In base alla richiamata disposizione codicistica, ai fini della legge penale si intendono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali svolgono un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

[74]  Pubblicato nella GU 1 marzo 2010, n. 49.

[75]   Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.

[76]  La disciplina dei servizi a pagamento, originariamente contenuta nella legge 26 luglio 1965, n. 966, Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento, è ora recatadal citato art. 18 del D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229.