Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||
Titolo: | Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato ' A.C. 2766 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 225 | ||||
Data: | 12/10/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XI-Lavoro pubblico e privato XII-Affari sociali |
SIWEB
12 ottobre 2009 |
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n. 225/0 |
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di StatoA.C. 2766Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
2766 |
Titolo |
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato |
Iniziativa |
Governativa |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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trasmissione alla Camera |
1° ottobre 2009 |
assegnazione |
5 ottobre 2009 |
Commissione competente |
I Affari Costituzionali |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
V Bilancio, XI Lavoro, XII Affari sociali e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il disegno di legge A.C. 2766, approvato dal Senato, prevede, una modifica del numero dei Ministeri e dei componenti il Governo, nonché, l’istituzione del “Ministero della salute” e del “Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, le cui funzioni sono attualmente esercitate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Esso si compone di un unico articolo suddiviso in 11 commi.
L’articolo 1, al comma 1, dispone l’aumento del numero dei Ministeri da 12 a 13 e l’incremento del numero complessivo dei membri del Governo da 60 a 63.
Il comma 2, intervenendo sulle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[1], modifica l’elenco dei Ministeri istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute. Vengono inoltre attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze una serie di funzioni in materia di organizzazione e spesa sanitaria.
Il comma 3 statuisce il trasferimento, a decorrere dall’entrata in vigore della legge, al costituendo Ministero della salute, delle funzioni e delle strutture indicate dal citato decreto legislativo n. 300/1999 che, ai sensi della disciplina vigente[2] sono attualmente conferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il comma 4 prevede la sostituzione delle nuove denominazioni dei Ministeri a quella attualmente in vigore in relazione alle funzioni trasferite. Il comma 5 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per l’approvazione delle necessarie variazioni per l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura di Governo. Il comma 6 rimette ad un d.p.c.m. l’individuazione provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati al riordino. Il comma 7 precisa chefino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, si applicano le disposizioni di alcuni regolamenti espressamente indicati. :
Il comma 8 prevede che ai fini della funzionalità delle strutture, per i Ministeri indicati nel disegno di legge, si possa provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale, e procedere all’assunzione di personale non dirigenziale. Il comma 9 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I commi 10 e 11 recano le norme di copertura finanziaria.
Il disegno di legge presentato al Senato è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.
Non risultano invece allegate né la relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Il provvedimento interviene a modificare disposizioni contenuti in atti con forza di legge : si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.
Il contenuto del disegno di legge in esame appare riconducibile alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, co. 2°, lett. g), Cost..
L’art. 95, co. 3°, Cost. reca una riserva di legge in materia di ordinamento della Presidenza del Consiglio e determinazione del numero, delle attribuzioni e dell'organizzazione dei Ministeri.
Una analoga riserva è prevista anche dal co. 1° dell’art. 97 Cost., in base al quale “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
Il comma 5 prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, siano apportate le occorrenti variazioni per l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
Il comma 6 demanda ad un D.P.C.M., di concerto con il Ministro dell’economia e sentiti i Ministri interessati, l’individuazione provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, garantendo l’invarianza della spesa.
Il comma 8 prevede che i Ministeri interessati dal provvedimento siano tenuti a presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i provvedimenti di riorganizzazione, mentre il comma 9 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dall’entrata in vigore della legge, l’individuazione degli ambiti e dei modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa.
Il provvedimento apporta modifiche all’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricorrendo soltanto in parte allo strumento della “novellazione”.
La disposizione introdotta dall’articolo 1, comma 1, troverebbe più opportuna collocazione in un provvedimento volto a disciplinare l’organizzazione del Governo, quale il decreto legislativo 300/1999, anziché nell’ambito di un articolo di una legge finanziaria composto da 387 commi.
Con riferimento all’articolo 1, comma 10, che prevede per l’anno 2009 una riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1, DL 81/2004 (contrasto alle emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo), si osserva che tale disposizione prevede due diverse autorizzazioni di spesa che incidono sull’anno 2009, una relativa al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi (lett. a)), l’altra relativa alla Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM» (lett. b)). Andrebbe pertanto specificato a quale autorizzazione di spesa sia riferita la riduzione, o, nel caso in cui sia riferita ad entrambe, come essa vada ripartita.
Secondo quanto emerge dai lavori della Commissione Bilancio del Senato (seduta del 23 settembre 2009), la riduzione dovrebbe essere riferita all’autorizzazione di spesa relativa Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, prevista dall’art. 1, comma 1, lett. a), DL 81/2004.
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File: AS0132a.doc