Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione - Schema di D.P.R. n. 544 (art. 11, D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 479 | ||||||
Data: | 21/02/2013 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XI-Lavoro pubblico e privato | ||||||
Altri riferimenti: |
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21 febbraio 2013 |
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n.
479/0 |
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Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazioneSchema di D.P.R. n. 544
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Numero dello schema di regolamento |
544 |
Titolo |
Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione |
Ministro competente |
Pubblica Amministrazione e semplificazione |
Norma di riferimento |
D.L. 95/2012, art. 11 |
Numero di articoli |
14 |
Date: |
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presentazione |
15 febbraio 2013 |
assegnazione |
18 febbraio 2013 |
termine per l’espressione del parere |
20 marzo 2013 |
termine per l’esercizio del regolamento |
120 giorni dal 15 agosto 2012 |
Commissione competente |
I e XI (Affari costituzionali e Lavoro) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) |
Lo schema di
regolamento introduce una disciplina innovativa del sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e dei funzionari
delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici e
individua forme di collegamento tra le esistenti Scuole pubbliche di formazione, con l’obiettivo di razionalizzare l’allocazione
delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative.
Il provvedimento si
compone di 14 articoli.
Il Titolo I dello schema disciplina gli
strumenti per la razionalizzazione delle Scuole.
L’articolo 1 istituisce il Sistema unico del reclutamento e della
formazione pubblica che è composto dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), ridenominata dal 1° gennaio 2013 Scuola nazionale
dell’amministrazione, nonché dall’Istituto diplomatico “Mario Toscano”, dalla
Scuola superiore dell’economia e delle finanze, dalla Scuola superiore
dell’amministrazione dell’interno – SSAI, dal Centro di formazione della difesa
e dalla Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche. Sono
escluse dal Sistema le attività di formazione e reclutamento relative ai
magistrati, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare,
alle forze di polizia e ai vigili del fuoco.
Ai sensi dell’articolo 2, gli indirizzi e le attività
del Sistema Unico sono definiti da un Comitato,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui
delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole. Al Comitato spettano
le funzioni di programmazione delle attività di formazione dei dirigenti e dei
funzionari, nonché il coordinamento nell’utilizzo delle risorse umane
(personale docente), finanziarie e strumentali (sedi delle Scuole).
Il Comitato, la cui
istituzione non deve comportare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, ha
sede presso
Il Titolo II del provvedimento introduce
nuove disposizioni in materia di reclutamento e formazione. Innanzitutto viene
innovata la fase di pianificazione del reclutamento.
In base all’articolo 3, il Dipartimento della
funzione pubblica elabora entro il 30 aprile di ogni anno il “Piano triennale previsionale di
reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici nazionali”, che viene
approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno. Il piano si riferisce
al triennio decorrente dall’anno successivo a quello di elaborazione.
Entro il successivo
31 ottobre, sulla base del Piano, con d.P.C.M. sono stabiliti il numero e la
tipologia dei posti da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari
tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale di
amministrazione, il numero e la tipologia dei posti da destinare al
reclutamento diretto da parte delle singole amministrazioni, il numero dei
posti destinati al reclutamento del personale della carriera diplomatica, della
carriera prefettizia e da assegnare all’albo dei segretari comunali.
Sono conseguentemente abrogati i commi 7 e 7-bis dell’art. 28, D.Lgs. 165/2001, che
disciplinano la procedura vigente di programmazione del reclutamento dei dirigenti.
Attualmente, la programmazione del reclutamento viene svolta in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 449/1997. Le amministrazioni comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Entro il 31 luglio, il Dipartimento comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso.
Sempre entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici comunicano i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza.
L’articolo 4, novellando interamente il
comma 1-ter dell’art. 52, D.lgs.
165/2001, prevede che per l’accesso alle
aree funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea,
nonché alla qualifica di funzionario di amministrazione negli enti pubblici di
ricerca si ricorra, in misura non superiore al 50 per cento dei posti
disponibili, al corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell’amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema, previa delibera del
Comitato di coordinamento del Sistema Unico. Per la restante quota, rimangono
ferme le disposizioni di legge speciali.
Nella versione vigente, la disposizione stabilisce che per l’accesso alle posizioni economiche apicali è definita una quota di accesso nel limite del 50 per cento da riservare a un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Pertanto, mentre
resta invariata la quota di accesso mediante corso-concorso, si introduce:
a)
una
differente platea di destinatari
delle procedure concorsuali: la norma vigente limita la platea alle sole
posizioni economiche apicali di ogni area funzionale, mentre la norma novellata
circoscrive la platea a tutte le posizioni per le quali è richiesto il diploma
di laurea. Tale innovazione normativa
richiede un approfondimento sia dal punto di vista dell’entità numerica delle
nuova platea, sia dal punto di vista del collegato impatto finanziario.
b) la facoltà non solo della Scuola nazionale,
ma anche delle altre Scuole, di bandire concorsi.
Appare opportuno valutare la
coerenza tra la disposizione di cui all’articolo 3, che al comma 2, prevede che
il corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti e funzionari sia di
competenza della sola Scuola nazionale dell’amministrazione, e la disposizione
di cui all’articolo 4, che per i funzionari menziona l’opzione di bandi da
parte delle altre Scuole del Sistema. Tale menzione va valutata alla luce del
criterio di delegificazione di cui alle lettera c) della norma di
autorizzazione, su cui, si v. infra.
Per quanto riguarda
il reclutamento dei dirigenti, l’articolo 5 apporta le seguenti
modifiche alla disciplina vigente, mediante novella all’articolo 28, co. 3, 4 e
5, D.lgs. 165/2001:
a) sono ridefiniti i requisiti per l’ammissione
al corso-concorso; in particolare, “i titoli di studio post-universitario
rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie
istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento
disciplinate con d.P.C.M.” vengono sostituiti dai soli master di secondo livello conseguito presso università italiane o
straniere;
Su tale scelta, il Consiglio di Stato, nel parere allegato, suggerisce di aggiungere, infine al periodo, la precisazione “dopo la laurea magistrale”. Ciò in ragione delle incertezza ancora presenti nel mondo accademico sulla portata del titolo “master”.
b) non sono più ammessi alla partecipazione ai corsi-concorsi i dipendenti di strutture private;
c) il periodo
di formazione, comprensivo di un periodo di applicazione presso singole
amministrazioni, è ridotto da
d) è soppressa la disposizione che prevede la
sottoposizione dei candidati ad un esame-concorso finale;
e) è fissato al limite massimo del 50% il numero dei posti disponibili di dirigente
da coprire tramite il corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale, che sino
ad oggi è individuato con un limite
minimo non inferiore al 30%.
Pertanto, la novità non sembrerebbe essere
rappresentata dall’innalzamento della soglia dal 30 al 50 per cento dei posti
disponibili, come evidenziato dalla relazione illustrativa; quanto, piuttosto,
dalla sostituzione di una soglia minima con un limite massimo, con
considerevoli effetti dal punto di vista della discrezionalità esercitabile
nella scelta del numero effettivo di posti.
Anche per quanto
concerne la formazione, sono previsti obblighi di programmazione e
coordinamento.
Ai sensi dell’articolo 6, le amministrazioni sono
tenute ad adottare, entro il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale, da trasmettere al
Comitato che provvede a redigere il “Programma triennale delle attività di
formazione dei dipendenti pubblici”, secondo il criterio della programmazione a
scorrimento entro il 31 ottobre di ogni anno. Le scuole erogano l’attività
formativa di competenza in conformità con quanto stabilito dal Programma.
Conseguentemente, è
prevista l’abrogazione dell’art. 7-bis
del D.lgs. 165/2001, che disciplina la formazione del personale.
L’art. 7-bis stabilisce, al comma 1, l’obbligo di predisposizione annuale di un piano di formazione del personale per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca.
Inoltre, solo per le amministrazioni dello Stato e
gli enti pubblici non economici è stabilito l’obbligo di trasmettere il piano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
e al Ministero dell'economia e delle finanze.
L’articolo 7 obbliga le Scuole a
concedere l’utilizzo gratuito delle
proprie strutture anche per lo svolgimento di corsi organizzati da altre
scuole pubbliche o da amministrazioni diverse da quella di appartenenza.
L’articolo 8 stabilisce che i corsi e le attività inseriti nel
Programma triennale, destinati alle amministrazioni statali e agli enti
pubblici non economici, di regola non comportano costi a carico di tali
amministrazioni ed enti. In aggiunta possono essere previste attività con oneri
a carico delle amministrazioni richiedenti.
L’articolo 9 riconosce alle Scuole del
Sistema, sulla base dell’attività di coordinamento svolta dal Comitato, la
possibilità di stipulare convenzioni con
gli enti territoriali, sia per lo svolgimento di attività formative, sia
per il reclutamento dei rispettivi dirigenti e funzionari. In tale ambito, può
essere prevista l’organizzazione di attività ad hoc, ovvero l’adesione ad attività previste nell’ambito dei
Piani del Sistema Unico. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono a carico
degli enti richiedenti.
L’articolo 10 stabilisce il principio
della priorità dello svolgimento
delle attività di formazione di amministrazioni statali ed enti pubblici non
economici tramite le Scuole del
Sistema unico. È consentito rivolgersi a soggetti
terzi, pubblici o privati, previo
nulla osta del Comitato di cui sopra e solo in presenza di due concomitanti
fattori:
a) l’esigenza formativa specifica non può
essere soddisfatta nell’ambito della formazione gratuita prevista dal Programma
triennale;
b) l’offerta del soggetto esterno risulti più
conveniente e vantaggiosa delle attività di formazione con oneri a carico degli
enti richiedenti inserite nel medesimo Programma.
Ai sensi dell’articolo 11, le Scuole del Sistema
Unico possono definire forme di collaborazione
con le università e altri istituti di formazione, sulla base di linee di
indirizzo formulate dal Comitato per il coordinamento e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Il titolo III disciplina la durata degli
incarichi di docenza e le modalità di conferimento presso le strutture del
Sistema unico (articolo 12) con la
possibilità, prevista all’articolo 13,
di destinare il docente anche ad attività formative svolte dalle altre scuole
pubbliche di formazione.
Con norma transitoria
sono disciplinati specifici settori (art.
14).
Lo schema di
regolamento è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione
tecnica e dalle relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’analisi
di impatto della regolamentazione (AIR). È inoltre allegato il parere reso dal
Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi il 7 febbraio
2013.
Tale parere osserva, su un piano generale,
che sarebbe opportuna l’unificazione delle disposizioni contenute nello schema
di regolamento in esame con quelle di cui allo schema di regolamento n. 545,
predisposto sulla base della medesima autorizzazione alla delegificazione e
avente ad oggetto disposizioni sui corsi-concorsi per dirigenti e funzionari,
nonché sulla Scuola nazionale dell’amministrazione.
Lo schema di regolamento è predisposto in attuazione dell’articolo 11, co. 1, del D.L. 95/2012 (conv., L. 135/2012) che autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di individuare idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti e di riformare il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente.
Il provvedimento è emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, che prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Nel caso di specie, la norma di autorizzazione prevede altresì che lo schema sia adottato su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno.
In merito si segnala
che lo schema di regolamento presentato per il parere risulta sprovvisto dei
concerti previsti dalla norma di autorizzazione.
Acquisiti i pareri previsti, o trascorso il termine per l’espressione dei medesimi, il Consiglio dei Ministri adotta in via definitiva con propria deliberazione il regolamento, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica.
Non sono previsti atti di attuazione di natura normativa. Sono invece indicati alcuni adempimenti amministrativi.
L’articolo 1, co. 5, prevede l’adeguamento della missione,
dei compiti e della struttura delle Scuole facenti parti del Sistema unico, secondo
i rispettivi ordinamenti, sostanziando un
rinvio ad autonome determinazioni di tali soggetti, del quale appare opportuno
valutare la compatibilità con lo stringente criterio stabilito dall’art. 11,
comma 1, lett. b), che richiede “la precisa individuazione e disciplina delle
missioni e dei compiti di ciascuna struttura”.
Ai sensi dell’articolo 2, co. 2, il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione disciplina il proprio funzionamento con uno o più regolamenti.
Lo schema di regolamento interviene su materia disciplinata dal D.lgs. 165/2001. La modalità di intervento ricorre parzialmente alla tecnica della novellazione. Laddove tale tecnica non è utilizzata, si ricorre all’abrogazione esplicita delle disposizioni per le quali è dettata una nuova disciplina.
L’effetto di tale
duplice modalità di intervento è costituito dalla contemporanea sussistenza in
due fonti differenti di una disciplina avente natura organica. Inoltre, la
fonte novellata avente forza di legge risulta modificata da fonte secondaria
legittimata a delegificare.
Nel testo non si
ravvisano disposizioni tese ad attuare il criterio di delegificazione di cui
all’art. 11, comma 1, lett. a) che prescrive l’eliminazione di
sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o
analoghe.
Appare poi in contrasto con il criterio di cui alla lett. c) dello stesso articolo – che stabilisce la concentrazione in una scuola centrale esistente del reclutamento dei funzionari – la disposizione dell’articolo 4, che prevede che per l’accesso alle aree funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nonché alla qualifica di funzionario di amministrazione negli enti pubblici di ricerca si ricorra, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al corso-concorso bandito non solo dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, ma, in alternativa, a quello bandito da altre Scuole del Sistema.
All’articolo 5, co.
1, lett. b), che sostituisce
integralmente l’articolo 28, co. 4, D.Lgs. 165/2001, si fa riferimento al “decreto di cui al comma
L’articolo 6, co. 3, riguarda materiale disciplinata in maniera più organica dalle disposizioni dei cui all’art. 9. Pertanto, si valuti l’opportunità di un coordinamento.
L’articolo 8 rinvia al Programma triennale di cui all’articolo 3, che invece disciplina il Piano triennale di reclutamento. Piuttosto, il Programma triennale delle attività di formazione è disciplinato dall’articolo 6 del medesimo schema di regolamento.
All’articolo 9, co.
1, la previsione di convenzioni tra scuole del Sistema unico diverse dalla
Scuola nazionale e gli enti territoriali contrasta
con il criterio di cui alla lett. g) dell’articolo 11, che limita la
legittimazione alla conclusione delle suddette convenzioni alla sola Scuola
centrale. La disposizione di cui al
co. 2 menziona la facoltà delle Scuole di stipulare convenzioni anche con
soggetti privati, facoltà non prevista
dalla norma di delegificazione.
Appare opportuno un approfondimento in ordine all’effettiva portata delle disposizioni contenute nell’articolo 10, co. 2, e nell’articolo 11, sotto il profilo del reciproco coordinamento. Infatti, mentre la prima disposizione consente il ricorso, solo sulla base di specifici presupposti, a soggetti pubblici o privati al fine di acquisire formazione specifica a titolo oneroso, la seconda disposizione consente in via generale l’acquisizione di formazione presso università e altri istituti di formazione senza oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, poiché i soggetti indicati nella prima disposizione costituiscono categoria atta a ricomprendere anche quelli indicati nella seconda disposizione, non appaiono chiare le condizioni applicative per quest’ultima disposizione.
Quanto al criterio di cui alla lett. h) del citato articolo si nota che l’art. 12 comma 2 non stabilisce una specifica disciplina
diretta rivedere quella esistente per garantire l'eccellenza dell'insegnamento
presso le scuole pubbliche di formazione – come richiesto dal citato criterio -
in quanto rimette la valutazione della professionalità dei docenti agli
ordinamenti delle singole scuole.
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni |
( 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: ac0941_0.doc