Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | La durata della legislatura e lo scioglimento delle Camere - Normativa di riferimento e precedenti - Seconda edizione | ||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 386 | ||
Data: | 09/01/2013 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
|
Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
|
|
|
Documentazione e ricerche |
La durata della legislatura e lo scioglimento delle Camere
|
Normativa di riferimento e precedenti |
|
|
|
|
|
|
n. 386 |
Seconda edizione |
|
|
9 gennaio 2012 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-9475 / 066760-3588 – * st_istituzioni@camera.it |
|
|
|
|
|
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: ac0880.doc |
INDICE
Premessa 1
Normativa di riferimento
§ Costituzione della Repubblica (artt. 56, 57, 60-62, 87, 88) 7
§ D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (artt. 7 e 11) 9
Precedenti
Tabella sinottica delle legislature 13
Quadro cronologico delle singole legislature 15
§ I Legislatura 15
§ II Legislatura 19
§ III Legislatura 23
§ IV Legislatura 31
§ V Legislatura 39
§ VI Legislatura 47
§ VII Legislatura 55
§ VIII Legislatura 63
§ IX Legislatura 71
§ X Legislatura 79
§ XI Legislatura 89
§ XII Legislatura 99
§ XIII Legislatura 109
§ XIV Legislatura 119
§ XV Legislatura 131
§ XVI Legislatura 143
§ XVII Legislatura 155
La durata della legislatura, le procedure di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi elettorali sono regolate da poche norme, prevalentemente di rango costituzionale, e da una prassi consolidata.
Il presente dossier raccoglie, oltre ai riferimenti normativi, gli atti ufficiali che segnano il passaggio da una legislatura all’altra. Tutti gli atti sono adottati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
In primo luogo, sono riportati, per ciascuna legislatura repubblicana, il decreto di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il conseguente decreto di convocazione dei comizi elettorali che stabilisce la data delle elezioni. I due atti, distinti e separati, sono generalmente adottati contestualmente e pubblicati nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale.
Nella VII legislatura si registra un significativo disallineamento tra la data del decreto di scioglimento delle Camere (2 aprile 1979) e quello di convocazione dei comizi elettorali (10 aprile 1979) dovuto alle seguenti circostanze: il 2 aprile il Presidente della Repubblica Pertini firma il decreto di scioglimento delle Camere; nella seduta del 5 aprile il Consiglio dei ministri discute la questione dell’eventuale abbinamento delle elezioni politiche con le coincidenti consultazioni europee e amministrative, rilevando, allo stato, “l’impraticabilità del ricorso ad un decreto-legge [ritenuto necessario per rendere possibile tale abbinamento] per la mancanza, nella particolare situazione parlamentare, della necessaria unanimità di consenso”. Tenuto conto del parere negativo espresso in merito il 9 aprile dal Consiglio di Stato su richiesta del Governo, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 10 aprile, fissa per il 3 e 4 giugno la data di svolgimento delle elezioni politiche e per il 10 giugno quella delle elezioni europee.
Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica sempre anche la data della prima riunione delle Camere ai sensi dell’articolo 87, terzo comma, della Costituzione.
Completano il quadro dei provvedimenti di fine legislatura, i due decreti, uno per la Camera e uno per il Senato, di ripartizione dei seggi, rispettivamente, nelle circoscrizioni elettorali e nelle regioni, che dal 1963 accompagnano il decreto di convocazione dei comizi elettorali.
Infatti, la legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, modificando gli articoli 56 e 57 della Costituzione, ha determinato in misura fissa il numero dei deputati e dei senatori (630 e 315); in precedenza tale numero era calcolato proporzionalmente alla popolazione in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila e di un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Inoltre, la legge costituzionale del 1963 ha previsto l’effettuazione della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni (alla Camera) e tra le regioni (al Senato) in base al numero degli abitanti risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione. Pertanto, a partire dalla III legislatura (elezioni 1963) in poi il decreto di convocazione dei comizi elettorali è stato sempre accompagnato da due altri decreti del Presidente della Repubblica, emanati contestualmente, recanti appunto l’assegnazione dei seggi.
Nelle elezioni precedenti il riparto dei seggi era effettuato, sempre in proporzione alla popolazione, direttamente dalla legge elettorale.
Normativa di riferimento
Costituzione della
Repubblica
(artt. 56, 57, 60-62, 87, 88)
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)
(*) L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 e successivamente modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)
(*) L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2 dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. (*)
(*) L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)
(*) Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.
D.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361.
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati
(artt. 7 e 11)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.
(omissis)
Art. 7.
Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali (1);
b) i presidenti delle Giunte provinciali;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche (2);
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri (3).
Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati (4).
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa (5).
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (6).
------------------------
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a).
(2) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(3) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459. Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(4) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459. Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(5) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459. Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(6) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 e poi dal comma 3 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Vedi, anche, l'art. 3 della citata legge n. 270 del 2005.
(omissis)
TITOLO III
Del procedimento elettorale preparatorio
Art. 11.
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione (1).
I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.
------------------------
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.
(omissis)
Legislatura |
Data delle elezioni |
Prima |
Decreto di scioglimento delle Camere |
Decreto di convocazione dei comizi elettorali |
I |
18.4.1948 |
8.5.1948 |
DPR 4.4.1953, n. 174 |
DPR 4.4.1953, n. 175 |
II |
7.6.1953 |
25.6.1953 |
DPR. 17.3.1958, n. 153 |
DPR 17.3.1958, n. 154 |
III |
25.5.1958 |
12.6.1958 |
DPR 18.2.1963, n. 62 |
DPR 18.2.1963, n. 63 |
IV |
28.4.1963 |
16.5.1963 |
DPR 11.3.1968, n. 128 |
DPR 11.3.1968, n. 129 |
V |
19.5.1968 |
5.6.1968 |
DPR 28.2.1972, n. 19 |
DPR 28.2.1972, n. 20 |
VI |
7.5.1972 |
25.5.1972 |
DPR 1.5.1976, n. 163 |
DPR 3.5.1976, n. 164 |
VII |
20.6.1976 |
5.7.1976 |
DPR 2.4.1979, n. 96 |
DPR 10.4.1979, n. 115[1] |
VIII |
3.6.1979 |
20.6.1979 |
DPR 4.5.1983, n. 145 |
DPR 5.5.1983, n. 146 |
IX |
26.6.1983 |
12.7.1983 |
DPR 28.4.1987, n. 159 |
DPR 28.4.1987, n. 160 |
X |
14.6.1987 |
2.7.1987 |
DPR 2.2.1992, n. 60 |
DPR 2.2.1992, n. 61 |
XI |
5.4.1992 |
23.4.1992 |
DPR 16.1.1994, n. 27 |
DPR 16.1.1994, n. 28 |
XII |
27.3.1994 |
15.4.1994 |
DPR 16.2.1996, n. 63 |
DPR 16.2.1996, n. 64 |
XIII |
21.4.1996 |
9.5.1996 |
DPR 8.3.2001, n. 42 |
DPR 9.3.2001, n. 47 |
XIV |
13.5.2001 |
30.5.2001 |
DPR 11.2 2006, n. 32 |
DPR 11.2.2006, n. 33 |
XV |
9.4.2006 |
28.4.2006 |
DPR 6.2.2008, n. 19 |
DPR 6.2.2008, n. 20 |
XVI |
13.4.2008 |
29.4.2008 |
DPR 22.12.2012, n. 225 |
DPR 22.12.2012, n. 226 |
XVII |
24.2.2013 |
15.3.2013 |
|
|
I Legislatura
|
|
18 aprile 1948 |
data di svolgimento delle elezioni
|
8 maggio 1948 |
prima riunione delle Camere
|
4 aprile 1953 |
D.P.R. n. 174 di scioglimento delle Camere (G.U. 4 aprile 1953, n. 79)
|
4 aprile 1953 |
D.P.R. n. 175 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 4 aprile 1953, n. 79)
|
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica De Gasperi, il quale, il 29 giugno 1953, presenta le dimissioni del Governo da lui presieduto. Al settimo Governo De Gasperi succede l’ottavo Governo De Gasperi.
|
N. 33
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1948.
Convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Edizione straordinaria – del 9 febbraio 1948, n. 33)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 61 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 95 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto Presidenziale del 5 febbraio 1948, n. 26;
Visti gli articoli 4 e 24 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;
Decreta:
Art. 1.
I comizi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1948.
La prima riunione delle Camere avrà luogo in Roma, sabato 8 maggio 1948, a Palazzo Montecitorio per la Camera dei Deputati e a Palazzo Madama per il Senato della Repubblica.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1948
DE NICOLA
De Gasperi – Scelba
Visto, il Guardasigilli: Grassi
N. 174
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1953.
Scioglimento della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1953)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Decreta:
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 1953
EINAUDI
De Gasperi
Visto, il Guardasigilli: Zoli
N. 175
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1953.
Convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1953)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, e modificato con la legge 31 marzo 1953, n. 148;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l’interno;
Decreta:
I comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1953.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 25 giugno 1953.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 1953
EINAUDI
De Gasperi – Scelba
Visto, il Guardasigilli: Zoli
II Legislatura
|
|
7 giugno 1953 |
data di svolgimento delle elezioni
|
25 giugno 1953 |
prima riunione delle Camere
|
17 marzo 1958 |
D.P.R. n. 153 di scioglimento delle Camere (G.U. 17 marzo 1958, n. 67)
|
17 marzo 1958 |
D.P.R. n. 154 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 17 marzo 1958, n. 67)
|
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Zoli il quale, il 19 giugno 1958, secondo la prassi costituzionale, presenta le dimissioni del Governo da lui presieduto. Al Governo Zoli succede il secondo Governo Fanfani.
|
N. 153
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1958.
Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 17 marzo 1958)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Decreta:
Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1958
GRONCHI
Zoli
Visto, il Guardasigilli: Gonella
N. 154
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1958.
Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 17 marzo 1958)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto Presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica, modificata con la legge 27 febbraio 1958, n. 64;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l’interno:
Decreta:
I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 25 maggio 1958.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 12 giugno 1958.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1958.
GRONCHI
Zoli – Tambroni
Visto, il Guardasigilli: Gonella
III Legislatura
|
|
25 maggio 1958 |
data di svolgimento delle elezioni |
12 giugno 1958 |
prima riunione delle Camere |
18 febbraio 1963 |
D.P.R. n. 62 di scioglimento delle Camere (G.U. 18 febbraio 1963, n. 47) |
18 febbraio 1963 |
D.P.R. n. 63 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 18 febbraio 1963, n. 47) |
18 febbraio 1963 |
D.P.R. n. 64 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per l’elezione del Senato della Repubblica (G.U. 18 febbraio 1963, n. 47) |
18 febbraio 1963 |
D.P.R. n. 65 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 18 febbraio 1963, n. 47) |
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Fanfani che, secondo la prassi costituzionale, il 16 maggio 1963 rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto. Al quarto Governo Fanfani succede il primo Governo Leone.
N.B. La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 ha modificato gli articoli 56 e 57 Cost. determinando in misura fissa il numero dei deputati e dei senatori (in precedenza calcolato proporzionalmente alla popolazione) e prevedendo la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni (alla Camera) e tra le regioni (al Senato) in base al numero degli abitanti risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione. A partire dalla presente legislatura (elezioni 1963) in poi il decreto di convocazione dei comizi elettorali è stato sempre accompagnato da due altri decreti, emanati contestualmente, recanti l’assegnazione del numero dei seggi, rispettivamente, alle regioni e alle circoscrizioni (o ai collegi secondo la definizione utilizzata fino al 1992). Nelle elezioni precedenti il riparto dei seggi era effettuato dalla legge elettorale. |
N. 62
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.
Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1963)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Decreta:
Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963.
SEGNI
Fanfani
Visto, il Guardasigilli: Bosco
N. 63
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.
Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1963)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l’interno;
Decreta:
I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 28 aprile 1963.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 16 maggio 1963.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963.
SEGNI
Fanfani – Taviani
Visto, il Guardasigilli: Bosco
N. 64
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.
Assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1963)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 28 aprile 1963;
Visti gli articoli 2 e 4 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 57 e 60 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto l’art.. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 61 recante modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 “Norme per l’elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con la quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;
Su proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Alle Regioni di cui all’art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi senatoriali rispettivamente indicato nella Tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963.
SEGNI
Taviani
Visto, il Guardasigilli: Bosco
TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
R E G I O N I |
Popolazione |
Quoziente: 164.838 |
||
Quozienti |
Resti |
Seggi |
||
Piemonte |
3.914.250 |
23 |
122.976 |
(**) 24 |
Valle d’Aosta |
100.959 |
- |
- |
(*) 1 |
Lombardia |
7.406.152 |
44 |
153.280 |
(**) 45 |
Trentino-Alto Adige |
785.967 |
- |
- |
(*) 7 |
Veneto |
3.846.562 |
23 |
55.288 |
23 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.204.298 |
7 |
50.432 |
7 |
Liguria |
1.735.349 |
10 |
86.969 |
(**) 11 |
Emilia-Romagna |
3.666.680 |
22 |
40.244 |
22 |
Toscana |
3.286.160 |
19 |
154.238 |
(**) 20 |
Umbria |
794.745 |
- |
- |
(*) 7 |
Marche |
1.347.489 |
8 |
28.785 |
8 |
Lazio |
3.958.957 |
24 |
2.845 |
24 |
Abruzzi e Molise |
1.564.318 |
9 |
80.776 |
9 |
Campania |
4.760.759 |
28 |
145.295 |
(**) 29 |
Puglia |
3.421.217 |
20 |
124.437 |
(**) 21 |
Basilicata |
644.297 |
- |
- |
(*) 7 |
Calabria |
2.045.047 |
12 |
66.991 |
12 |
Sicilia |
4.721.001 |
28 |
105.537 |
(**) 29 |
Sardegna |
1.419.362 |
8 |
100.658 |
(**) 9 |
|
50.623.569 |
285 |
1.318.771 |
315 |
N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione.
Il quoziente 164. 838, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 293, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (22) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le Regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.
Visto, il Ministro per l’interno
Taviani
N. 65
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.
Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1963)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 28 aprile 1963;
Visto l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;
Su proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963
SEGNI
Taviani
Visto, il Guardasigilli: Bosco
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
COLLEGIO |
Popolazione |
Quozienti |
Resti |
Seggi assegnati |
|
I |
Torino-Novara-Vercelli |
2.684.677 |
33 |
32.995 |
33 |
II |
Cuneo-Alessandria-Asti |
1.229.573 |
15 |
24.263 |
15 |
III |
Genova-Imperia-La Spezia-Savona |
1.735.349 |
21 |
(*) 47.915 |
22 |
IV |
Milano-Pavia |
3.675.008 |
45 |
(*) 59.078 |
46 |
V |
Como-Sondrio-Varese |
1.365.110 |
16 |
(*) 79.446 |
17 |
VI |
Brescia-Bergamo |
1.627.619 |
20 |
20.539 |
20 |
VII |
Mantova-Cremona |
738.415 |
9 |
15.229 |
9 |
VIII |
Trento-Bolzano |
785.967 |
9 |
(*) 62.781 |
10 |
IX |
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo |
2.254.852 |
28 |
4.940 |
28 |
X |
Venezia-Treviso |
1.356.789 |
16 |
(*) 71.125 |
17 |
XI |
Udine-Belluno-Gorizia |
1.140.574 |
14 |
15.618 |
14 |
XII |
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì |
2.095.379 |
26 |
6.175 |
26 |
XIII |
Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia |
1.571.301 |
19 |
(*) 44.575 |
20 |
XIV |
Firenze-Pistoia |
1.245.702 |
15 |
(*) 40.392 |
16 |
XV |
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara |
1.241.127 |
15 |
35.817 |
15 |
XVI |
Siena-Arezzo-Grosseto |
799.331 |
9 |
(*) 76.145 |
10 |
XVII |
Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno |
1.347.489 |
16 |
(*) 61.825 |
17 |
XVIII |
Perugia-Terni-Rieti |
957.150 |
11 |
(*) 73.256 |
12 |
XIX |
Roma-Viterno-Latina-Frosinone |
3.796.552 |
47 |
19.914 |
47 |
XX |
L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo |
1.206.266 |
15 |
956 |
15 |
XXI |
Campobasso |
358.052 |
4 |
36.636 |
4 |
XXII |
Napoli-Caserta |
3.070.570 |
38 |
17.118 |
38 |
XXIII |
Benevento-Avellino-Salerno |
1.690.189 |
21 |
2.755 |
21 |
XXIV |
Bari-Foggia |
1.928.531 |
24 |
35 |
24 |
XXV |
Lecce-Brindisi-Taranto |
1.492.686 |
18 |
(*) 46.314 |
19 |
XXVI |
Potenza-Matera |
644.297 |
8 |
1.465 |
8 |
XXVII |
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria |
2.045.047 |
25 |
36.197 |
25 |
XXVIII |
Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna |
2.406.474 |
29 |
(*) 76.208 |
30 |
XXIX |
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta |
2.314.527 |
28 |
(*) 64.615 |
29 |
XXX |
Cagliari-Sassari-Nuoro |
1.419.362 |
17 |
(*) 53.314 |
18 |
XXXI |
Valle d’Aosta |
100.959 |
1 |
20.605 |
1 |
XXXII |
Trieste |
298.645 |
3 |
(*) 57.583 |
4 |
|
TOTALI |
50.623.569 |
615 |
|
630 |
N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.
Visto, il Ministro per l’interno
Taviani
IV Legislatura
|
|
28 aprile 1963 |
data di svolgimento delle elezioni
|
16 maggio 1963 |
prima riunione delle Camere
|
11 marzo 1968 |
D.P.R. n. 128 di scioglimento delle Camere (G.U. 11 marzo 1968, n. 67)
|
11 marzo 1968 |
D.P.R. n. 129 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 11 marzo 1968, n. 67)
|
11 marzo 1968 |
D.P.R. n. 130 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica (G.U. 11 marzo 1968, n. 67)
|
11 marzo 1968 |
D.P.R. n. 131 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 11 marzo 1968, n. 67) |
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Moro che, secondo la prassi costituzionale, il 5 giugno 1968 rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto. Al Governo Moro succede il secondo Governo Leone.
|
N. 128
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968.
Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 dell’11 marzo 1968)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Decreta:
Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1968.
SARAGAT
Moro
Visto, il Guardasigilli: Reale
N. 129
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968.
Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 dell’11 marzo 1968)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l’interno;
Decreta:
I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 19 maggio 1968.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 5 giugno 1968.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1968.
SARAGAT
Moro – Taviani
Visto, il Guardasigilli: Reale
N. 130
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968.
Assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 dell’11 marzo 1968)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 19 maggio 1968;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 “Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione ella Regione Molise”;
Visto l’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;
Su proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Alle Regioni di cui all’art. 131 della Costituzione, modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato l numero dei seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1968
Saragat
Taviani
Visto, il Guardasigilli: Reale
TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
R E G I O N I |
Popolazione |
Quoziente: 164.740 |
||
Quozienti |
Resti |
Seggi |
||
Piemonte |
3.914.250 |
23 |
125.230 |
(**) 24 |
Valle d’Aosta |
100.959 |
- |
- |
(*) 1 |
Lombardia |
7.406.152 |
44 |
157.592 |
(**) 45 |
Trentino-Alto Adige |
785.967 |
- |
- |
(*) 7 |
Veneto |
3.846.562 |
23 |
57.542 |
23 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.204.298 |
7 |
51.118 |
7 |
Liguria |
1.735.349 |
10 |
87.949 |
(**) 11 |
Emilia-Romagna |
3.666.680 |
22 |
42.400 |
22 |
Toscana |
3.286.160 |
19 |
156.100 |
(**) 20 |
Umbria |
794.745 |
- |
- |
(*) 7 |
Marche |
1.347.489 |
8 |
29.569 |
8 |
Lazio |
3.958.957 |
24 |
5.197 |
24 |
Abruzzi |
1.206.266 |
7 |
53.086 |
7 |
Molise |
358.052 |
- |
- |
(*) 2 |
Campania |
4.760.759 |
28 |
148.039 |
(**) 29 |
Puglia |
3.421.217 |
20 |
126.417 |
(**) 21 |
Basilicata |
644.297 |
- |
- |
(*) 7 |
Calabria |
2.045.047 |
12 |
68.167 |
12 |
Sicilia |
4.721.001 |
28 |
108.281 |
(**) 29 |
Sardegna |
1.419.362 |
8 |
101.442 |
(**) 9 |
|
50.623.569 |
283 |
1.318.129 |
315 |
N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 164. 740 per il riparto proporzionale, di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le Regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.
Visto, il Ministro per l’interno
Taviani
N. 131
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968.
Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 11 marzo 1968)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 19 maggio 1968;
Visto l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;
Su proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Ai collegi elettorati di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1968
Saragat
Taviani
Visto, il Guardasigilli: Reale
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
COLLEGIO |
Popolazione |
Quozienti |
Resti |
Seggi assegnati |
|
I |
Torino-Novara_vercelli |
2.684.677 |
33 |
32.995 |
33 |
II |
Cuneo-Alessandria-Asti |
1.229.573 |
15 |
24.263 |
15 |
III |
Genova-Imperia-La Spezia-Savona |
1.735.349 |
21 |
(*) 47.915 |
22 |
IV |
Milano-Pavia |
3.675.008 |
45 |
(*) 59.078 |
46 |
V |
Como-Sondrio-Varese |
1.365.110 |
16 |
(*) 79.446 |
17 |
VI |
Brescia-Bergamo |
1.627.619 |
20 |
20.539 |
20 |
VII |
Mantova-Cremona |
738.415 |
9 |
15.229 |
9 |
VIII |
Trento-Bolzano |
785.967 |
9 |
(*) 62.781 |
10 |
IX |
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo |
2.254.852 |
28 |
4.940 |
28 |
X |
Venezia-Treviso |
1.356.789 |
16 |
(*) 71.125 |
17 |
XI |
Udine-Belluno-Gorizia |
1.140.574 |
14 |
15.618 |
14 |
XII |
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì |
2.095.379 |
26 |
6.175 |
26 |
XIII |
Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia |
1.571.301 |
19 |
(*) 44.575 |
20 |
XIV |
Firenze-Pistoia |
1.245.702 |
15 |
(*) 40.392 |
16 |
XV |
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara |
1.241.127 |
15 |
35.817 |
15 |
XVI |
Siena-Arezzo-Grosseto |
799.331 |
9 |
(*) 76.145 |
10 |
XVII |
Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno |
1.347.489 |
16 |
(*) 61.825 |
17 |
XVIII |
Perugia-Terni-Rieti |
957.150 |
11 |
(*) 73.256 |
12 |
XIX |
Roma-Viterno-Latina-Frosinone |
3.796.552 |
47 |
19.914 |
47 |
XX |
L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo |
1.206.266 |
15 |
956 |
15 |
XXI |
Campobasso |
358.052 |
4 |
36.636 |
4 |
XXII |
Napoli-Caserta |
3.070.570 |
38 |
17.118 |
38 |
XXIII |
Benevento-Avellino-Salerno |
1.690.189 |
21 |
2.755 |
21 |
XXIV |
Bari-Foggia |
1.928.531 |
24 |
35 |
24 |
XXV |
Lecce-Brindisi-Taranto |
1.492.686 |
18 |
(*) 46.314 |
19 |
XXVI |
Potenza-Matera |
644.297 |
8 |
1.465 |
8 |
XXVII |
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria |
2.045.047 |
25 |
36.197 |
25 |
XXVIII |
Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna |
2.406.474 |
29 |
(*) 76.208 |
30 |
XXIX |
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta |
2.314.527 |
28 |
(*) 64.615 |
1829 |
XXX |
Cagliari-Sassari-Nuoro |
1.419.362 |
17 |
(*) 53.344 |
118 |
XXXI |
Valle d’Aosta |
100.959 |
1 |
20.605 |
41 |
XXXII |
Trieste |
293.645 |
3 |
(*) 57.583 |
4 |
|
TOTALI |
50.623.569 |
615 |
|
630 |
N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.
Visto, il Ministro per l’interno
Taviani
V Legislatura
|
|
19 maggio 1968 |
data di svolgimento delle elezioni
|
5 giugno 1968 |
prima riunione delle Camere
|
28 febbraio 1972 |
D.P.R. n. 19 di scioglimento delle Camere (G.U. 28 febbraio 1972, n. 56)
|
28 febbraio 1972 |
D.P.R. n. 20 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 28 febbraio 1972, n. 56)
|
28 febbraio 1972 |
D.P.R. n. 21 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per l’elezione del Senato della Repubblica (G.U. 28 febbraio 1972, n. 56)
|
28 febbraio 1972 |
D.P.R. n. 22 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 28 febbraio 1972, n. 22) |
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Andreotti. Il primo governo Andreotti viene nominato il 17 febbraio 1972, il 26 febbraio 1972, non avendo ottenuto la fiducia del Senato, rassegna le dimissioni. Al primo Governo Andreotti succede il secondo Governo Andreotti.
|
N. 19
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1972.
Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 28 febbraio 1972)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Decreta:
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1972.
LEONE
Andreotti
Visto, il Guardasigilli: Gonella
N. 20
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1972.
Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 28 febbraio 1972)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l’interno;
Decreta:
I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 7 maggio 1972.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 25 maggio 1972..
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963.
LEONE
Andreotti - Rumor
Visto, il Guardasigilli: Gonella
N. 21
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1972.
Assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 28 febbraio 1972)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 7 maggio 1972;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, “Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise”;
Visto l’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 “Modificazioni all’art. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;
Su proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Alle Regioni di cui all’art. 131 della Costituzione. Modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1972.
LEONE
Andreotti - Rumor
Visto, il Guardasigilli: Gonella
TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
R E G I O N I |
Popolazione |
Quoziente: 164.740 |
||
Quozienti |
Resti |
Seggi |
||
Piemonte |
3.914.250 |
23 |
125.230 |
(**) 24 |
Valle d’Aosta |
100.959 |
- |
- |
(*) 1 |
Lombardia |
7.406.152 |
44 |
157.592 |
(**) 45 |
Trentino-Alto Adige |
785.967 |
- |
- |
(*) 7 |
Veneto |
3.846.562 |
23 |
57.542 |
23 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.204.298 |
7 |
51.118 |
7 |
Liguria |
1.735.349 |
10 |
87.949 |
(**) 11 |
Emilia-Romagna |
3.666.680 |
22 |
42.400 |
22 |
Toscana |
3.286.160 |
19 |
156.100 |
(**) 20 |
Umbria |
794.745 |
- |
- |
(*) 7 |
Marche |
1.347.489 |
8 |
29.569 |
8 |
Lazio |
3.958.957 |
24 |
2.845 |
24 |
Abruzzi |
1.206.266 |
7 |
53.086 |
7 |
Molise |
358.052 |
- |
- |
(*) 2 |
Campania |
4.760.759 |
28 |
148.039 |
(**) 29 |
Puglia |
3.421.217 |
20 |
126.417 |
(**) 21 |
Basilicata |
644.297 |
- |
- |
(*) 7 |
Calabria |
2.045.047 |
12 |
68.167 |
12 |
Sicilia |
4.721.001 |
28 |
108.281 |
(**) 29 |
Sardegna |
1.419.362 |
8 |
101.442 |
(**) 9 |
|
50.623.569 |
283 |
1.318.129 |
315 |
N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 164.740, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le Regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.
Visto, il Ministro per l’interno
Rumor
N. 22
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1972.
Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 28 febbraio 1972)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 7 maggio 1972;
Visto l’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Visto l’articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l’adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;
Vista la legge 6 maggio 1970, n. 241, concernente il distacco della borgata Lido di Follonica dal Comune di Piombino, in Provincia di Livorno, e la sua aggregazione al Comune contermine di Follonica, in Provincia di Grosseto;
Visti i dati relativi alla popolazione delle province di Grosseto e di Livorno, contenuti nella pubblicazione dell’Istituto centrale di statistica “Popolazione e movimento anagrafico dei Comuni”, volume XVI, 1970;
Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;
Su proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme ed alla pubblicazione sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1972
LEONE
Andreotti - Rumor
Visto, il Guardasigilli: Gonella
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
COLLEGIO |
Popolazione |
Quozienti |
Resti |
Seggi assegnati |
|
I |
Torino-Novara-Vercelli |
2.684.677 |
33 |
32.995 |
33 |
II |
Cuneo-Alessandria-Asti |
1.229.573 |
15 |
24.263 |
15 |
III |
Genova-Imperia-La Spezia-Savona |
1.735.349 |
21 |
(*) 47.915 |
22 |
IV |
Milano-Pavia |
3.675.008 |
45 |
(*) 59.078 |
46 |
V |
Como-Sondrio-Varese |
1.365.110 |
16 |
(*) 49.446 |
17 |
VI |
Brescia-Bergamo |
1.627.619 |
20 |
20.539 |
20 |
VII |
Mantova-Cremona |
738.415 |
9 |
15.229 |
9 |
VIII |
Trento-Bolzano |
785.967 |
9 |
(*) 62.781 |
10 |
IX |
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo |
2.254.852 |
28 |
4.940 |
28 |
X |
Venezia-Treviso |
1.356.789 |
16 |
(*) 71.125 |
17 |
XI |
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone |
1.140.574 |
14 |
15.618 |
14 |
XII |
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì |
2.095.370 |
26 |
6.175 |
26 |
XIII |
Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia |
1.571.301 |
19 |
(*) 44.575 |
20 |
XIV |
Firenze-Pistoia |
1.245.702 |
15 |
(*) 40.392 |
16 |
XV |
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara |
1.240.965 |
15 |
35.655 |
15 |
XVI |
Siena-Arezzo-Grosseto |
799.493 |
9 |
(*) 76.307 |
10 |
XVII |
Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno |
1.347.489 |
16 |
(*) 61.825 |
17 |
XVIII |
Perugia-Terni-Rieti |
957.150 |
11 |
(*) 73.256 |
11 |
XIX |
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone |
3.796.552 |
47 |
19.914 |
47 |
XX |
L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo |
1.206.266 |
15 |
956 |
15 |
XXI |
Campobasso-Isernia |
358.052 |
4 |
36.636 |
4 |
XXII |
Napoli-Caserta |
3.070.570 |
38 |
17.118 |
38 |
XXIII |
Benevento-Avellino-Salerno |
1.690.189 |
21 |
2.755 |
21 |
XXIV |
Bari-Foggia |
1.928.531 |
24 |
35 |
24 |
XXV |
Lecce-Brindisi-Taranto |
1.492.686 |
18 |
(*) 46.314 |
19 |
XXVI |
Potenza-Matera |
644.297 |
8 |
1.465 |
8 |
XXVII |
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria |
2.045.047 |
25 |
36.197 |
25 |
XXVIII |
Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna |
2.406.474 |
29 |
(*) 76.208 |
30 |
XXIX |
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta |
2.314.527 |
28 |
(*) 64.615 |
29 |
XXX |
Cagliari-Sassari-Nuoro |
1.419.362 |
17 |
(*) 53.344 |
18 |
XXXI |
Valle d’Aosta |
100.959 |
1 |
20.605 |
1 |
XXXII |
Trieste |
298.645 |
3 |
(*) 57.583 |
4 |
|
TOTALI |
50.623.569 |
615 |
|
630 |
N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.
Visto, il Ministro per l’interno
Rumor
VI Legislatura
|
|
7 maggio 1972 |
data di svolgimento delle elezioni
|
25 maggio 1972 |
prima riunione delle Camere
|
1° maggio 1976 |
D.P.R. n. 163 di scioglimento delle Camere (G.U. 4 maggio 1976, n. 116)
|
3 maggio 1976 |
D.P.R. n. 164 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 4 maggio 1976, n. 116)
|
3 maggio 1976 |
D.P.R. n. 165 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per l’elezione del Senato della Repubblica (G.U. 4 maggio 1976, n. 116)
|
3 maggio 1976 |
D.P.R. n. 166 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 4 maggio 1976, n. 116) |
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Moro. Al quinto Governo Moro succede il terzo Governo Andreotti.
|
N. 163
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1976.
Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
Decreta:
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° maggio 1976.
LEONE
Moro
Visto, il Guardasigilli: Bonifacio
N. 164
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976.
Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data 1° maggio 1976, n. 163, relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l’interno;
Decreta:
I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 20 giugno 1976.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di lunedì 5 luglio 1976.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1976.
LEONE
Moro – Cossiga
Visto, il Guardasigilli: Bonifacio
N. 165
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976.
Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 20 giugno 1976;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, “Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise”;
Visto l’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 “Modificazioni all’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 30 marzo 1073, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971;
Sulla proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Alle Regioni di cui all’art. 131 della Costituzione, modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno:
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1976
Leone
Cossiga
Visto, il Guardasigilli: Bonifacio
TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
R E G I O N I |
Popolazione |
Quoziente: 176.930 |
||
Quozienti |
Resti |
Seggi |
||
Piemonte |
4.432.313 |
25 |
9.063 |
25 |
Valle d’Aosta |
109.150 |
- |
- |
(*) 1 |
Lombardia |
8.543.387 |
48 |
50.747 |
48 |
Trentino-Alto Adige |
841.886 |
- |
- |
(*) 7 |
Veneto |
4.123.411 |
23 |
54.21 |
23 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.213.532 |
6 |
151.952 |
(**)7 |
Liguria |
1.853.578 |
10 |
84.278 |
10 |
Emilia-Romagna |
3.846.755 |
21 |
131.225 |
(**)22 |
Toscana |
3.473.097 |
19 |
111.427 |
(**) 20 |
Umbria |
775.783 |
- |
- |
(*) 7 |
Marche |
1.359.907 |
7 |
121.397 |
(**) 8 |
Lazio |
4.689.482 |
26 |
89.302 |
(**) 27 |
Abruzzi |
1.166.694 |
6 |
105.114 |
(**) 7 |
Molise |
319.807 |
- |
- |
(*) 2 |
Campania |
5.059.348 |
28 |
105.308 |
(**) 29 |
Puglia |
3.582.787 |
20 |
44.187 |
20 |
Basilicata |
603.064 |
- |
- |
(*) 7 |
Calabria |
1.988.051 |
11 |
41.821 |
11 |
Sicilia |
4.680.715 |
26 |
80.535 |
26 |
Sardegna |
1.473.800 |
8 |
58.360 |
8 |
|
54.136.547 |
284 |
1.238.737 |
315 |
N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 176.930, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.
Visto, il Ministro per l’interno
Cossiga
N. 166
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976.
Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 20 giugno 1976;
Visto l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Visto l’art. 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l’adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;
Visto l’art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;
Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 30 marzo 1973, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971;
Sulla proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1976
Leone
Cossiga
Visto, il Guardasigilli: Bonifacio
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
COLLEGIO |
Popolazione |
Quozienti |
Resti |
Seggi assegnati |
|
I |
Torino-Novara-Vercelli |
3.190.079 |
37 |
10.632 |
37 |
II |
Cuneo-Alessandria-Asti |
1.242.234 |
14 |
(*) 39.200 |
15 |
III |
Genova-Imperia-La Spezia-Savona |
1.853.578 |
21 |
(*) 49.027 |
22 |
IV |
Milano-Pavia |
4.430.074 |
51 |
(*) 47.593 |
52 |
V |
Como-Sondrio-Varese |
1.615.435 |
18 |
(*) 68.677 |
19 |
VI |
Brescia-Bergamo |
1.786.705 |
20 |
(*) 68.085 |
21 |
VII |
Mantova-Cremona |
711.173 |
8 |
23.725 |
8 |
VIII |
Trento-Bolzano |
841.886 |
9 |
(*) 68.507 |
10 |
IX |
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo |
2.426.385 |
28 |
20.317 |
28 |
X |
Venezia-Treviso |
1.475.871 |
17 |
15.044 |
17 |
XI |
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone |
1.134.383 |
13 |
17.280 |
13 |
XII |
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì |
2.219.829 |
25 |
(*) 71.554 |
26 |
XIII |
Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia |
1.626.926 |
18 |
(*) 80.168 |
19 |
XIV |
Firenze-Pistoia |
1.400.702 |
16 |
25.806 |
16 |
XV |
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara |
1.292.509 |
15 |
3.544 |
15 |
XVI |
Siena-Arezzo-Grosseto |
779.886 |
9 |
6.507 |
9 |
XVII |
Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno |
1.359.907 |
15 |
(*) 70.942 |
16 |
XVIII |
Perugia-Terni-Rieti |
918.945 |
10 |
(*) 59.635 |
11 |
XIX |
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone |
4.546.320 |
52 |
(*) 77.908 |
53 |
XX |
L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo |
1.166.694 |
13 |
(*) 49.591 |
14 |
XXI |
Campobasso-Isernia |
319.807 |
3 |
(*) 62.014 |
4 |
XXII |
Napoli-Caserta |
3.387.888 |
39 |
36.579 |
39 |
XXIII |
Benevento-Avellino-Salerno |
1.671.460 |
19 |
38.771 |
19 |
XXIV |
Bari-Foggia |
2.008.580 |
23 |
32.167 |
23 |
XXV |
Lecce-Brindisi-Taranto |
1.574.207 |
18 |
27.449 |
18 |
XXVI |
Potenza-Matera |
603.064 |
7 |
1.547 |
7 |
XXVII |
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria |
1.988.051 |
23 |
11.638 |
23 |
XXVIII |
Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna |
2.415.193 |
28 |
9.125 |
28 |
XXIX |
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta |
2.265.522 |
26 |
31.316 |
26 |
XXX |
Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano |
1.473.800 |
17 |
12.973 |
17 |
XXXI |
Valle d’Aosta |
109.150 |
1 |
23.219 |
1 |
XXXII |
Trieste |
300.304 |
3 |
(*) 42.511 |
4 |
|
TOTALI |
54.136.547 |
616 |
|
630 |
N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.
Visto, il Ministro per l’interno
Cossiga
VII Legislatura
|
|
20 giugno 1976 |
data di svolgimento delle elezioni |
5 luglio 1976 |
prima riunione delle Camere |
2 aprile 1979 |
D.P.R. n. 96 di scioglimento delle Camere (G.U. 4 aprile 1979, n. 4) |
10 aprile 1979 |
D.P.R. n. 115 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 11 aprile 1979, n. 101) |
10 aprile 1979 |
D.P.R. n. 117 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica (G.U. 11 aprile 1979, n. 101) |
10 aprile 1979 |
D.P.R. n. 118 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 11 aprile 1979, n. 101) |
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Andreotti. Il quinto Governo Andreotti viene nominato il 20 marzo 1979; il 31 marzo 1979, non avendo ottenuto la fiducia del Senato, rassegna le dimissioni. Al quinto Governo Andreotti succede il primo Governo Cossiga.
Nel caso in esame, il disallineamento tra la data del decreto di scioglimento delle Camere e quello di convocazione dei comizi elettorali è dovuto alle seguenti circostante: il 2 aprile il Presidente della Repubblica Pertini firma il decreto di scioglimento delle Camere; nella seduta del 5 aprile il Consiglio dei ministri discute la questione dell’eventuale abbinamento delle elezioni politiche con le coincidenti consultazioni europee e amministrative, rilevando, allo stato, “l’impraticabilità del ricorso ad un decreto-legge [ritenuto necessario per rendere possibile tale abbinamento] per la mancanza, nella particolare situazione parlamentare, della necessaria unanimità di consenso”. Tenuto conto del parere negativo espresso in merito il 9 aprile dal Consiglio di Stato su richiesta del Governo, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 10 aprile, fissa per il 3 e 4 giugno la data di svolgimento delle elezioni politiche e per il 10 giugno quella delle elezioni europee.
|
N. 96
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1979.
Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4 aprile 1979)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Decreta:
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1979.
PERTINI
Andreotti
Visto, il Guardasigilli: Morlino
N. 115
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1979.
Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell’11 aprile 1979)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, n. 96, relativo allo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto Presidenziale del 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;
Decreta:
I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sono convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1979.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di mercoledì 20 giugno 1979.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1979.
Pertini
Andreotti– rognoni
Visto, il Guardasigilli: morlino
N. 117
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1979.
Assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell’11 aprile 1979)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1979;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, “Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise”;
Visto l’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 “Modificazioni all’art. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 30 marzo 1973, con il quel vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971;
Sulla proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Alle regioni di cui all’art. 131 della Costituzione, modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1979.
PERTINI
Rognoni
Visto, il Guardasigilli: Morlino
TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
R E G I O N I |
Popolazione |
Quoziente: 176.930 |
||
Quozienti |
Resti |
Seggi |
||
Piemonte |
4.432.313 |
25 |
9.063 |
25 |
Valle d’Aosta |
109.150 |
- |
- |
(*) 1 |
Lombardia |
8.543.387 |
48 |
50.747 |
48 |
Trentino-Alto Adige |
841.886 |
- |
- |
(*) 7 |
Veneto |
4.123.411 |
23 |
54.021 |
23 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.213.532 |
6 |
151.952 |
**) 7 |
Liguria |
1.853.578 |
10 |
84.278 |
10 |
Emilia-Romagna |
3.846.755 |
21 |
131.225 |
(**) 22 |
Toscana |
3.473.097 |
19 |
111.427 |
(**) 20 |
Umbria |
775.783 |
- |
- |
(*) 7 |
Marche |
1.359.907 |
7 |
121.397 |
(**) 8 |
Lazio |
4.689.482 |
26 |
89.302 |
(**) 27 |
Abruzzi |
1.166.694 |
6 |
105.114 |
(**) 7 |
Molise |
319.807 |
- |
- |
(*) 2 |
Campania |
5.059.348 |
28 |
105.308 |
(**) 29 |
Puglia |
3.582.787 |
20 |
44.187 |
20 |
Basilicata |
603.064 |
- |
- |
(*) 7 |
Calabria |
1.988.051 |
11 |
41.821 |
11 |
Sicilia |
4.680.715 |
26 |
80.535 |
26 |
Sardegna |
1.473.800 |
8 |
58.360 |
8 |
|
54.136.547 |
284 |
1.238.737 |
315 |
N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 176.930, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.
Visto, il Ministro per l’interno
Rognoni
N. 118
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1979.
Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell’11 aprile 1979)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1979;
Visto l’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Visto l’articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l’adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;
Visto l’art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;
Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 30 marzo 1973, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 124 ottobre 1971;
Su proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme ed alla pubblicazione sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1979
PERTINI
Rognoni
Visto, il Guardasigilli: Morlino
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
COLLEGIO |
Popolazione |
Quozienti |
Resti |
Seggi assegnati |
|
I |
Torino-Novara-Vercelli |
3.190.079 |
37 |
10.632 |
37 |
II |
Cuneo-Alessandria-Asti |
1.242.234 |
14 |
(*) 39.200 |
15 |
III |
Genova-Imperia-La Spezia-Savona |
1.853.578 |
21 |
(*) 49.027 |
22 |
IV |
Milano-Pavia |
4.430.074 |
51 |
(*) 47.593 |
52 |
V |
Como-Sondrio-Varese |
1.615.435 |
18 |
(*) 68.677 |
19 |
VI |
Brescia-Bergamo |
1.786.705 |
20 |
(*) 68.085 |
21 |
VII |
Mantova-Cremona |
711.173 |
8 |
23.725 |
8 |
VIII |
Trento-Bolzano |
841.886 |
9 |
(*) 68.507 |
10 |
IX |
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo |
2.426.385 |
28 |
20.317 |
28 |
X |
Venezia-Treviso |
1.475.871 |
17 |
15.044 |
17 |
XI |
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone |
1.134.383 |
13 |
17.280 |
13 |
XII |
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì |
2.219.829 |
25 |
(*) 71.554 |
26 |
XIII |
Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia |
1.626.926 |
18 |
(*) 80.168 |
19 |
XIV |
Firenze-Pistoia |
1.400.702 |
16 |
(*) 25.806 |
16 |
XV |
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara |
1.292.509 |
15 |
3.544 |
15 |
XVI |
Siena-Arezzo-Grosseto |
779.886 |
9 |
6.507 |
9 |
XVII |
Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno |
1.359.907 |
15 |
(*) 70.942 |
16 |
XVIII |
Perugia-Terni-Rieti |
918.945 |
10 |
(*) 59.635 |
11 |
XIX |
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone |
4.546.320 |
52 |
(*)77.908 |
53 |
XX |
L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo |
1.166.694 |
13 |
(*)49.591 |
14 |
XXI |
Campobasso-Isernia |
319.807 |
3 |
(*)62.014 |
4 |
XXII |
Napoli-Caserta |
3.387.888 |
39 |
36.579 |
39 |
XXIII |
Benevento-Avellino-Salerno |
1.671.460 |
19 |
38.771 |
19 |
XXIV |
Bari-Foggia |
2.008.580 |
23 |
32.167 |
23 |
XXV |
Lecce-Brindisi-Taranto |
1.574.207 |
18 |
27.449 |
18 |
XXVI |
Potenza-Matera |
603.064 |
7 |
1.547 |
7 |
XXVII |
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria |
1.988.051 |
23 |
11.638 |
23 |
XXVIII |
Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna |
2.415.193 |
28 |
9.125 |
28 |
XXIX |
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta |
2.265.522 |
26 |
31.316 |
26 |
XXX |
Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano |
1.473.800 |
17 |
12.973 |
17 |
XXXI |
Valle d’Aosta |
109.150 |
1 |
23.219 |
1 |
XXXII |
Trieste |
300.304 |
3 |
(*) 42.511 |
4 |
|
TOTALI |
54.136.547 |
616 |
|
630 |
N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.
Visto, il Ministro per l’interno
Rognoni
VIII Legislatura
|
|
3 giugno 1979 |
data di svolgimento delle elezioni
|
20 giugno 1979 |
prima riunione delle Camere
|
4 maggio 1983 |
D.P.R. n. 145 di scioglimento delle Camere (G.U. 5 maggio 1983, n. 122)
|
5 maggio 1983 |
D.P.R. n. 146 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 5 maggio 1983, n. 122)
|
5 maggio 1983 |
D.P.R. n. 147 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica (G.U. 5 maggio 1983, n. 122)
|
5 maggio 1983 |
D.P.R. n. 148 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 5 maggio 1983, n. 122)
|
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Fanfani. Al quinto Governo Fanfani succede il primo Governo Craxi.
|
N. 145
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983.
Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1983)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Decreta:
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti..
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1983
Pertini
Fanfani
Visto, il Guardasigilli: Darida
N. 146
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1983.
Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1983)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto 4 maggio 1983, n. 145, recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;
Emana
il seguente decreto
I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 26 giugno 1983.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di martedì 12 luglio 1983.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 maggio 1983.
Pertini
Fanfani– rognoni
Visto, il Guardasigilli: Darida
N. 147
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1983.
Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1983))
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 26 giugno 1983;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, “Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise”;
Visto l’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 “Modificazioni all’art. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983, con il quel vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;
Sulla proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Alle regioni di cui all’art. 131 della Costituzione, modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 maggio 1983.
PERTINI
Rognoni
Visto, il Guardasigilli: Darida
TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
R E G I O N I |
Popolazione |
Quoziente: 184.965 |
||
Quozienti |
Resti |
Seggi |
||
Piemonte |
4.479.031 |
24 |
39.871 |
24 |
Valle d’Aosta |
112.353 |
- |
- |
(*) 1 |
Lombardia |
8.891.652 |
48 |
13.332 |
48 |
Trentino-Alto Adige |
873.413 |
- |
- |
(*) 7 |
Veneto |