Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | La durata della legislatura e lo scioglimento delle Camere - Normativa di riferimento e precedenti - Seconda edizione | ||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 386 | ||
Data: | 09/01/2013 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione e ricerche |
La durata della legislatura e lo scioglimento delle Camere
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Normativa di riferimento e precedenti |
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n. 386 |
Seconda edizione |
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9 gennaio 2012 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-9475 / 066760-3588 – * st_istituzioni@camera.it |
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INDICE
Premessa 1
Normativa di riferimento
§ Costituzione della Repubblica (artt. 56, 57, 60-62, 87, 88) 7
§ D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (artt. 7 e 11) 9
Precedenti
Tabella sinottica delle legislature 13
Quadro cronologico delle singole legislature 15
§ I Legislatura 15
§ II Legislatura 19
§ III Legislatura 23
§ IV Legislatura 31
§ V Legislatura 39
§ VI Legislatura 47
§ VII Legislatura 55
§ VIII Legislatura 63
§ IX Legislatura 71
§ X Legislatura 79
§ XI Legislatura 89
§ XII Legislatura 99
§ XIII Legislatura 109
§ XIV Legislatura 119
§ XV Legislatura 131
§ XVI Legislatura 143
§ XVII Legislatura 155
La durata della legislatura, le procedure di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi elettorali sono regolate da poche norme, prevalentemente di rango costituzionale, e da una prassi consolidata.
Il presente dossier raccoglie, oltre ai riferimenti normativi, gli atti ufficiali che segnano il passaggio da una legislatura all’altra. Tutti gli atti sono adottati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
In primo luogo, sono riportati, per ciascuna legislatura repubblicana, il decreto di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il conseguente decreto di convocazione dei comizi elettorali che stabilisce la data delle elezioni. I due atti, distinti e separati, sono generalmente adottati contestualmente e pubblicati nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale.
Nella VII legislatura si registra un significativo disallineamento tra la data del decreto di scioglimento delle Camere (2 aprile 1979) e quello di convocazione dei comizi elettorali (10 aprile 1979) dovuto alle seguenti circostanze: il 2 aprile il Presidente della Repubblica Pertini firma il decreto di scioglimento delle Camere; nella seduta del 5 aprile il Consiglio dei ministri discute la questione dell’eventuale abbinamento delle elezioni politiche con le coincidenti consultazioni europee e amministrative, rilevando, allo stato, “l’impraticabilità del ricorso ad un decreto-legge [ritenuto necessario per rendere possibile tale abbinamento] per la mancanza, nella particolare situazione parlamentare, della necessaria unanimità di consenso”. Tenuto conto del parere negativo espresso in merito il 9 aprile dal Consiglio di Stato su richiesta del Governo, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 10 aprile, fissa per il 3 e 4 giugno la data di svolgimento delle elezioni politiche e per il 10 giugno quella delle elezioni europee.
Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica sempre anche la data della prima riunione delle Camere ai sensi dell’articolo 87, terzo comma, della Costituzione.
Completano il quadro dei provvedimenti di fine legislatura, i due decreti, uno per la Camera e uno per il Senato, di ripartizione dei seggi, rispettivamente, nelle circoscrizioni elettorali e nelle regioni, che dal 1963 accompagnano il decreto di convocazione dei comizi elettorali.
Infatti, la legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, modificando gli articoli 56 e 57 della Costituzione, ha determinato in misura fissa il numero dei deputati e dei senatori (630 e 315); in precedenza tale numero era calcolato proporzionalmente alla popolazione in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila e di un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Inoltre, la legge costituzionale del 1963 ha previsto l’effettuazione della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni (alla Camera) e tra le regioni (al Senato) in base al numero degli abitanti risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione. Pertanto, a partire dalla III legislatura (elezioni 1963) in poi il decreto di convocazione dei comizi elettorali è stato sempre accompagnato da due altri decreti del Presidente della Repubblica, emanati contestualmente, recanti appunto l’assegnazione dei seggi.
Nelle elezioni precedenti il riparto dei seggi era effettuato, sempre in proporzione alla popolazione, direttamente dalla legge elettorale.
Normativa di riferimento
Costituzione della
Repubblica
(artt. 56, 57, 60-62, 87, 88)
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)
(*) L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 e successivamente modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)
(*) L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2 dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. (*)
(*) L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)
(*) Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.
D.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361.
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati
(artt. 7 e 11)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.
(omissis)
Art. 7.
Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali (1);
b) i presidenti delle Giunte provinciali;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche (2);
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri (3).
Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati (4).
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa (5).
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (6).
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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a).
(2) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(3) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459. Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(4) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459. Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(5) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459. Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
(6) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271 e poi dal comma 3 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Vedi, anche, l'art. 3 della citata legge n. 270 del 2005.
(omissis)
TITOLO III
Del procedimento elettorale preparatorio
Art. 11.
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione (1).
I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.
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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 23 aprile 1976, n. 136.
(omissis)
Legislatura |
Data delle elezioni |
Prima |
Decreto di scioglimento delle Camere |
Decreto di convocazione dei comizi elettorali |
I |
18.4.1948 |
8.5.1948 |
DPR 4.4.1953, n. 174 |
DPR 4.4.1953, n. 175 |
II |
7.6.1953 |
25.6.1953 |
DPR. 17.3.1958, n. 153 |
DPR 17.3.1958, n. 154 |
III |
25.5.1958 |
12.6.1958 |
DPR 18.2.1963, n. 62 |
DPR 18.2.1963, n. 63 |
IV |
28.4.1963 |
16.5.1963 |
DPR 11.3.1968, n. 128 |
DPR 11.3.1968, n. 129 |
V |
19.5.1968 |
5.6.1968 |
DPR 28.2.1972, n. 19 |
DPR 28.2.1972, n. 20 |
VI |
7.5.1972 |
25.5.1972 |
DPR 1.5.1976, n. 163 |
DPR 3.5.1976, n. 164 |
VII |
20.6.1976 |
5.7.1976 |
DPR 2.4.1979, n. 96 |
DPR 10.4.1979, n. 115[1] |
VIII |
3.6.1979 |
20.6.1979 |
DPR 4.5.1983, n. 145 |
DPR 5.5.1983, n. 146 |
IX |
26.6.1983 |
12.7.1983 |
DPR 28.4.1987, n. 159 |
DPR 28.4.1987, n. 160 |
X |
14.6.1987 |
2.7.1987 |
DPR 2.2.1992, n. 60 |
DPR 2.2.1992, n. 61 |
XI |
5.4.1992 |
23.4.1992 |
DPR 16.1.1994, n. 27 |
DPR 16.1.1994, n. 28 |
XII |
27.3.1994 |
15.4.1994 |
DPR 16.2.1996, n. 63 |
DPR 16.2.1996, n. 64 |
XIII |
21.4.1996 |
9.5.1996 |
DPR 8.3.2001, n. 42 |
DPR 9.3.2001, n. 47 |
XIV |
13.5.2001 |
30.5.2001 |
DPR 11.2 2006, n. 32 |
DPR 11.2.2006, n. 33 |
XV |
9.4.2006 |
28.4.2006 |
DPR 6.2.2008, n. 19 |
DPR 6.2.2008, n. 20 |
XVI |
13.4.2008 |
29.4.2008 |
DPR 22.12.2012, n. 225 |
DPR 22.12.2012, n. 226 |
XVII |
24.2.2013 |
15.3.2013 |
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I Legislatura
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18 aprile 1948 |
data di svolgimento delle elezioni
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8 maggio 1948 |
prima riunione delle Camere
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4 aprile 1953 |
D.P.R. n. 174 di scioglimento delle Camere (G.U. 4 aprile 1953, n. 79)
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4 aprile 1953 |
D.P.R. n. 175 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 4 aprile 1953, n. 79)
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I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica De Gasperi, il quale, il 29 giugno 1953, presenta le dimissioni del Governo da lui presieduto. Al settimo Governo De Gasperi succede l’ottavo Governo De Gasperi.
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N. 33
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1948.
Convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Edizione straordinaria – del 9 febbraio 1948, n. 33)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 61 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 95 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto Presidenziale del 5 febbraio 1948, n. 26;
Visti gli articoli 4 e 24 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;
Decreta:
Art. 1.
I comizi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1948.
La prima riunione delle Camere avrà luogo in Roma, sabato 8 maggio 1948, a Palazzo Montecitorio per la Camera dei Deputati e a Palazzo Madama per il Senato della Repubblica.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1948
DE NICOLA
De Gasperi – Scelba
Visto, il Guardasigilli: Grassi
N. 174
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1953.
Scioglimento della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1953)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Decreta:
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 1953
EINAUDI
De Gasperi
Visto, il Guardasigilli: Zoli
N. 175
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1953.
Convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1953)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, e modificato con la legge 31 marzo 1953, n. 148;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l’interno;
Decreta:
I comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1953.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 25 giugno 1953.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 1953
EINAUDI
De Gasperi – Scelba
Visto, il Guardasigilli: Zoli
II Legislatura
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7 giugno 1953 |
data di svolgimento delle elezioni
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25 giugno 1953 |
prima riunione delle Camere
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17 marzo 1958 |
D.P.R. n. 153 di scioglimento delle Camere (G.U. 17 marzo 1958, n. 67)
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17 marzo 1958 |
D.P.R. n. 154 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 17 marzo 1958, n. 67)
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I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Zoli il quale, il 19 giugno 1958, secondo la prassi costituzionale, presenta le dimissioni del Governo da lui presieduto. Al Governo Zoli succede il secondo Governo Fanfani.
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N. 153
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1958.
Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 17 marzo 1958)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Decreta:
Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1958
GRONCHI
Zoli
Visto, il Guardasigilli: Gonella
N. 154
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1958.
Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 17 marzo 1958)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto Presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica, modificata con la legge 27 febbraio 1958, n. 64;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l’interno:
Decreta:
I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 25 maggio 1958.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 12 giugno 1958.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1958.
GRONCHI
Zoli – Tambroni
Visto, il Guardasigilli: Gonella
III Legislatura
|
|
25 maggio 1958 |
data di svolgimento delle elezioni |
12 giugno 1958 |
prima riunione delle Camere |
18 febbraio 1963 |
D.P.R. n. 62 di scioglimento delle Camere (G.U. 18 febbraio 1963, n. 47) |
18 febbraio 1963 |
D.P.R. n. 63 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 18 febbraio 1963, n. 47) |
18 febbraio 1963 |
D.P.R. n. 64 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per l’elezione del Senato della Repubblica (G.U. 18 febbraio 1963, n. 47) |
18 febbraio 1963 |
D.P.R. n. 65 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 18 febbraio 1963, n. 47) |
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Fanfani che, secondo la prassi costituzionale, il 16 maggio 1963 rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto. Al quarto Governo Fanfani succede il primo Governo Leone.
N.B. La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 ha modificato gli articoli 56 e 57 Cost. determinando in misura fissa il numero dei deputati e dei senatori (in precedenza calcolato proporzionalmente alla popolazione) e prevedendo la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni (alla Camera) e tra le regioni (al Senato) in base al numero degli abitanti risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione. A partire dalla presente legislatura (elezioni 1963) in poi il decreto di convocazione dei comizi elettorali è stato sempre accompagnato da due altri decreti, emanati contestualmente, recanti l’assegnazione del numero dei seggi, rispettivamente, alle regioni e alle circoscrizioni (o ai collegi secondo la definizione utilizzata fino al 1992). Nelle elezioni precedenti il riparto dei seggi era effettuato dalla legge elettorale. |
N. 62
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.
Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1963)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Decreta:
Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963.
SEGNI
Fanfani
Visto, il Guardasigilli: Bosco
N. 63
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.
Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1963)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l’interno;
Decreta:
I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 28 aprile 1963.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 16 maggio 1963.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963.
SEGNI
Fanfani – Taviani
Visto, il Guardasigilli: Bosco
N. 64
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.
Assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1963)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 28 aprile 1963;
Visti gli articoli 2 e 4 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 57 e 60 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto l’art.. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 61 recante modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 “Norme per l’elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con la quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;
Su proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Alle Regioni di cui all’art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi senatoriali rispettivamente indicato nella Tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963.
SEGNI
Taviani
Visto, il Guardasigilli: Bosco
TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
R E G I O N I |
Popolazione |
Quoziente: 164.838 |
||
Quozienti |
Resti |
Seggi |
||
Piemonte |
3.914.250 |
23 |
122.976 |
(**) 24 |
Valle d’Aosta |
100.959 |
- |
- |
(*) 1 |
Lombardia |
7.406.152 |
44 |
153.280 |
(**) 45 |
Trentino-Alto Adige |
785.967 |
- |
- |
(*) 7 |
Veneto |
3.846.562 |
23 |
55.288 |
23 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.204.298 |
7 |
50.432 |
7 |
Liguria |
1.735.349 |
10 |
86.969 |
(**) 11 |
Emilia-Romagna |
3.666.680 |
22 |
40.244 |
22 |
Toscana |
3.286.160 |
19 |
154.238 |
(**) 20 |
Umbria |
794.745 |
- |
- |
(*) 7 |
Marche |
1.347.489 |
8 |
28.785 |
8 |
Lazio |
3.958.957 |
24 |
2.845 |
24 |
Abruzzi e Molise |
1.564.318 |
9 |
80.776 |
9 |
Campania |
4.760.759 |
28 |
145.295 |
(**) 29 |
Puglia |
3.421.217 |
20 |
124.437 |
(**) 21 |
Basilicata |
644.297 |
- |
- |
(*) 7 |
Calabria |
2.045.047 |
12 |
66.991 |
12 |
Sicilia |
4.721.001 |
28 |
105.537 |
(**) 29 |
Sardegna |
1.419.362 |
8 |
100.658 |
(**) 9 |
|
50.623.569 |
285 |
1.318.771 |
315 |
N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione.
Il quoziente 164. 838, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 293, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (22) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le Regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.
Visto, il Ministro per l’interno
Taviani
N. 65
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.
Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1963)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 28 aprile 1963;
Visto l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;
Su proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963
SEGNI
Taviani
Visto, il Guardasigilli: Bosco
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
COLLEGIO |
Popolazione |
Quozienti |
Resti |
Seggi assegnati |
|
I |
Torino-Novara-Vercelli |
2.684.677 |
33 |
32.995 |
33 |
II |
Cuneo-Alessandria-Asti |
1.229.573 |
15 |
24.263 |
15 |
III |
Genova-Imperia-La Spezia-Savona |
1.735.349 |
21 |
(*) 47.915 |
22 |
IV |
Milano-Pavia |
3.675.008 |
45 |
(*) 59.078 |
46 |
V |
Como-Sondrio-Varese |
1.365.110 |
16 |
(*) 79.446 |
17 |
VI |
Brescia-Bergamo |
1.627.619 |
20 |
20.539 |
20 |
VII |
Mantova-Cremona |
738.415 |
9 |
15.229 |
9 |
VIII |
Trento-Bolzano |
785.967 |
9 |
(*) 62.781 |
10 |
IX |
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo |
2.254.852 |
28 |
4.940 |
28 |
X |
Venezia-Treviso |
1.356.789 |
16 |
(*) 71.125 |
17 |
XI |
Udine-Belluno-Gorizia |
1.140.574 |
14 |
15.618 |
14 |
XII |
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì |
2.095.379 |
26 |
6.175 |
26 |
XIII |
Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia |
1.571.301 |
19 |
(*) 44.575 |
20 |
XIV |
Firenze-Pistoia |
1.245.702 |
15 |
(*) 40.392 |
16 |
XV |
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara |
1.241.127 |
15 |
35.817 |
15 |
XVI |
Siena-Arezzo-Grosseto |
799.331 |
9 |
(*) 76.145 |
10 |
XVII |
Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno |
1.347.489 |
16 |
(*) 61.825 |
17 |
XVIII |
Perugia-Terni-Rieti |
957.150 |
11 |
(*) 73.256 |
12 |
XIX |
Roma-Viterno-Latina-Frosinone |
3.796.552 |
47 |
19.914 |
47 |
XX |
L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo |
1.206.266 |
15 |
956 |
15 |
XXI |
Campobasso |
358.052 |
4 |
36.636 |
4 |
XXII |
Napoli-Caserta |
3.070.570 |
38 |
17.118 |
38 |
XXIII |
Benevento-Avellino-Salerno |
1.690.189 |
21 |
2.755 |
21 |
XXIV |
Bari-Foggia |
1.928.531 |
24 |
35 |
24 |
XXV |
Lecce-Brindisi-Taranto |
1.492.686 |
18 |
(*) 46.314 |
19 |
XXVI |
Potenza-Matera |
644.297 |
8 |
1.465 |
8 |
XXVII |
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria |
2.045.047 |
25 |
36.197 |
25 |
XXVIII |
Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna |
2.406.474 |
29 |
(*) 76.208 |
30 |
XXIX |
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta |
2.314.527 |
28 |
(*) 64.615 |
29 |
XXX |
Cagliari-Sassari-Nuoro |
1.419.362 |
17 |
(*) 53.314 |
18 |
XXXI |
Valle d’Aosta |
100.959 |
1 |
20.605 |
1 |
XXXII |
Trieste |
298.645 |
3 |
(*) 57.583 |
4 |
|
TOTALI |
50.623.569 |
615 |
|
630 |
N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.
Visto, il Ministro per l’interno
Taviani
IV Legislatura
|
|
28 aprile 1963 |
data di svolgimento delle elezioni
|
16 maggio 1963 |
prima riunione delle Camere
|
11 marzo 1968 |
D.P.R. n. 128 di scioglimento delle Camere (G.U. 11 marzo 1968, n. 67)
|
11 marzo 1968 |
D.P.R. n. 129 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 11 marzo 1968, n. 67)
|
11 marzo 1968 |
D.P.R. n. 130 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica (G.U. 11 marzo 1968, n. 67)
|
11 marzo 1968 |
D.P.R. n. 131 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 11 marzo 1968, n. 67) |
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Moro che, secondo la prassi costituzionale, il 5 giugno 1968 rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto. Al Governo Moro succede il secondo Governo Leone.
|
N. 128
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968.
Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 dell’11 marzo 1968)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Decreta:
Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1968.
SARAGAT
Moro
Visto, il Guardasigilli: Reale
N. 129
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968.
Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 dell’11 marzo 1968)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l’interno;
Decreta:
I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 19 maggio 1968.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 5 giugno 1968.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1968.
SARAGAT
Moro – Taviani
Visto, il Guardasigilli: Reale
N. 130
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968.
Assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 dell’11 marzo 1968)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 19 maggio 1968;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 “Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione ella Regione Molise”;
Visto l’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;
Su proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Alle Regioni di cui all’art. 131 della Costituzione, modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato l numero dei seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1968
Saragat
Taviani
Visto, il Guardasigilli: Reale
TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
R E G I O N I |
Popolazione |
Quoziente: 164.740 |
||
Quozienti |
Resti |
Seggi |
||
Piemonte |
3.914.250 |
23 |
125.230 |
(**) 24 |
Valle d’Aosta |
100.959 |
- |
- |
(*) 1 |
Lombardia |
7.406.152 |
44 |
157.592 |
(**) 45 |
Trentino-Alto Adige |
785.967 |
- |
- |
(*) 7 |
Veneto |
3.846.562 |
23 |
57.542 |
23 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.204.298 |
7 |
51.118 |
7 |
Liguria |
1.735.349 |
10 |
87.949 |
(**) 11 |
Emilia-Romagna |
3.666.680 |
22 |
42.400 |
22 |
Toscana |
3.286.160 |
19 |
156.100 |
(**) 20 |
Umbria |
794.745 |
- |
- |
(*) 7 |
Marche |
1.347.489 |
8 |
29.569 |
8 |
Lazio |
3.958.957 |
24 |
5.197 |
24 |
Abruzzi |
1.206.266 |
7 |
53.086 |
7 |
Molise |
358.052 |
- |
- |
(*) 2 |
Campania |
4.760.759 |
28 |
148.039 |
(**) 29 |
Puglia |
3.421.217 |
20 |
126.417 |
(**) 21 |
Basilicata |
644.297 |
- |
- |
(*) 7 |
Calabria |
2.045.047 |
12 |
68.167 |
12 |
Sicilia |
4.721.001 |
28 |
108.281 |
(**) 29 |
Sardegna |
1.419.362 |
8 |
101.442 |
(**) 9 |
|
50.623.569 |
283 |
1.318.129 |
315 |
N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 164. 740 per il riparto proporzionale, di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le Regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.
Visto, il Ministro per l’interno
Taviani
N. 131
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968.
Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 11 marzo 1968)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 19 maggio 1968;
Visto l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;
Su proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Ai collegi elettorati di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1968
Saragat
Taviani
Visto, il Guardasigilli: Reale
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
COLLEGIO |
Popolazione |
Quozienti |
Resti |
Seggi assegnati |
|
I |
Torino-Novara_vercelli |
2.684.677 |
33 |
32.995 |
33 |
II |
Cuneo-Alessandria-Asti |
1.229.573 |
15 |
24.263 |
15 |
III |
Genova-Imperia-La Spezia-Savona |
1.735.349 |
21 |
(*) 47.915 |
22 |
IV |
Milano-Pavia |
3.675.008 |
45 |
(*) 59.078 |
46 |
V |
Como-Sondrio-Varese |
1.365.110 |
16 |
(*) 79.446 |
17 |
VI |
Brescia-Bergamo |
1.627.619 |
20 |
20.539 |
20 |
VII |
Mantova-Cremona |
738.415 |
9 |
15.229 |
9 |
VIII |
Trento-Bolzano |
785.967 |
9 |
(*) 62.781 |
10 |
IX |
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo |
2.254.852 |
28 |
4.940 |
28 |
X |
Venezia-Treviso |
1.356.789 |
16 |
(*) 71.125 |
17 |
XI |
Udine-Belluno-Gorizia |
1.140.574 |
14 |
15.618 |
14 |
XII |
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì |
2.095.379 |
26 |
6.175 |
26 |
XIII |
Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia |
1.571.301 |
19 |
(*) 44.575 |
20 |
XIV |
Firenze-Pistoia |
1.245.702 |
15 |
(*) 40.392 |
16 |
XV |
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara |
1.241.127 |
15 |
35.817 |
15 |
XVI |
Siena-Arezzo-Grosseto |
799.331 |
9 |
(*) 76.145 |
10 |
XVII |
Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno |
1.347.489 |
16 |
(*) 61.825 |
17 |
XVIII |
Perugia-Terni-Rieti |
957.150 |
11 |
(*) 73.256 |
12 |
XIX |
Roma-Viterno-Latina-Frosinone |
3.796.552 |
47 |
19.914 |
47 |
XX |
L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo |
1.206.266 |
15 |
956 |
15 |
XXI |
Campobasso |
358.052 |
4 |
36.636 |
4 |
XXII |
Napoli-Caserta |
3.070.570 |
38 |
17.118 |
38 |
XXIII |
Benevento-Avellino-Salerno |
1.690.189 |
21 |
2.755 |
21 |
XXIV |
Bari-Foggia |
1.928.531 |
24 |
35 |
24 |
XXV |
Lecce-Brindisi-Taranto |
1.492.686 |
18 |
(*) 46.314 |
19 |
XXVI |
Potenza-Matera |
644.297 |
8 |
1.465 |
8 |
XXVII |
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria |
2.045.047 |
25 |
36.197 |
25 |
XXVIII |
Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna |
2.406.474 |
29 |
(*) 76.208 |
30 |
XXIX |
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta |
2.314.527 |
28 |
(*) 64.615 |
1829 |
XXX |
Cagliari-Sassari-Nuoro |
1.419.362 |
17 |
(*) 53.344 |
118 |
XXXI |
Valle d’Aosta |
100.959 |
1 |
20.605 |
41 |
XXXII |
Trieste |
293.645 |
3 |
(*) 57.583 |
4 |
|
TOTALI |
50.623.569 |
615 |
|
630 |
N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.
Visto, il Ministro per l’interno
Taviani
V Legislatura
|
|
19 maggio 1968 |
data di svolgimento delle elezioni
|
5 giugno 1968 |
prima riunione delle Camere
|
28 febbraio 1972 |
D.P.R. n. 19 di scioglimento delle Camere (G.U. 28 febbraio 1972, n. 56)
|
28 febbraio 1972 |
D.P.R. n. 20 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 28 febbraio 1972, n. 56)
|
28 febbraio 1972 |
D.P.R. n. 21 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per l’elezione del Senato della Repubblica (G.U. 28 febbraio 1972, n. 56)
|
28 febbraio 1972 |
D.P.R. n. 22 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 28 febbraio 1972, n. 22) |
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Andreotti. Il primo governo Andreotti viene nominato il 17 febbraio 1972, il 26 febbraio 1972, non avendo ottenuto la fiducia del Senato, rassegna le dimissioni. Al primo Governo Andreotti succede il secondo Governo Andreotti.
|
N. 19
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1972.
Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 28 febbraio 1972)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Decreta:
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1972.
LEONE
Andreotti
Visto, il Guardasigilli: Gonella
N. 20
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1972.
Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 28 febbraio 1972)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l’interno;
Decreta:
I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 7 maggio 1972.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 25 maggio 1972..
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963.
LEONE
Andreotti - Rumor
Visto, il Guardasigilli: Gonella
N. 21
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1972.
Assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 28 febbraio 1972)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 7 maggio 1972;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, “Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise”;
Visto l’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 “Modificazioni all’art. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;
Su proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Alle Regioni di cui all’art. 131 della Costituzione. Modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1972.
LEONE
Andreotti - Rumor
Visto, il Guardasigilli: Gonella
TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
R E G I O N I |
Popolazione |
Quoziente: 164.740 |
||
Quozienti |
Resti |
Seggi |
||
Piemonte |
3.914.250 |
23 |
125.230 |
(**) 24 |
Valle d’Aosta |
100.959 |
- |
- |
(*) 1 |
Lombardia |
7.406.152 |
44 |
157.592 |
(**) 45 |
Trentino-Alto Adige |
785.967 |
- |
- |
(*) 7 |
Veneto |
3.846.562 |
23 |
57.542 |
23 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.204.298 |
7 |
51.118 |
7 |
Liguria |
1.735.349 |
10 |
87.949 |
(**) 11 |
Emilia-Romagna |
3.666.680 |
22 |
42.400 |
22 |
Toscana |
3.286.160 |
19 |
156.100 |
(**) 20 |
Umbria |
794.745 |
- |
- |
(*) 7 |
Marche |
1.347.489 |
8 |
29.569 |
8 |
Lazio |
3.958.957 |
24 |
2.845 |
24 |
Abruzzi |
1.206.266 |
7 |
53.086 |
7 |
Molise |
358.052 |
- |
- |
(*) 2 |
Campania |
4.760.759 |
28 |
148.039 |
(**) 29 |
Puglia |
3.421.217 |
20 |
126.417 |
(**) 21 |
Basilicata |
644.297 |
- |
- |
(*) 7 |
Calabria |
2.045.047 |
12 |
68.167 |
12 |
Sicilia |
4.721.001 |
28 |
108.281 |
(**) 29 |
Sardegna |
1.419.362 |
8 |
101.442 |
(**) 9 |
|
50.623.569 |
283 |
1.318.129 |
315 |
N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 164.740, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le Regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.
Visto, il Ministro per l’interno
Rumor
N. 22
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1972.
Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 28 febbraio 1972)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 7 maggio 1972;
Visto l’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Visto l’articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l’adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;
Vista la legge 6 maggio 1970, n. 241, concernente il distacco della borgata Lido di Follonica dal Comune di Piombino, in Provincia di Livorno, e la sua aggregazione al Comune contermine di Follonica, in Provincia di Grosseto;
Visti i dati relativi alla popolazione delle province di Grosseto e di Livorno, contenuti nella pubblicazione dell’Istituto centrale di statistica “Popolazione e movimento anagrafico dei Comuni”, volume XVI, 1970;
Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;
Su proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme ed alla pubblicazione sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1972
LEONE
Andreotti - Rumor
Visto, il Guardasigilli: Gonella
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
COLLEGIO |
Popolazione |
Quozienti |
Resti |
Seggi assegnati |
|
I |
Torino-Novara-Vercelli |
2.684.677 |
33 |
32.995 |
33 |
II |
Cuneo-Alessandria-Asti |
1.229.573 |
15 |
24.263 |
15 |
III |
Genova-Imperia-La Spezia-Savona |
1.735.349 |
21 |
(*) 47.915 |
22 |
IV |
Milano-Pavia |
3.675.008 |
45 |
(*) 59.078 |
46 |
V |
Como-Sondrio-Varese |
1.365.110 |
16 |
(*) 49.446 |
17 |
VI |
Brescia-Bergamo |
1.627.619 |
20 |
20.539 |
20 |
VII |
Mantova-Cremona |
738.415 |
9 |
15.229 |
9 |
VIII |
Trento-Bolzano |
785.967 |
9 |
(*) 62.781 |
10 |
IX |
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo |
2.254.852 |
28 |
4.940 |
28 |
X |
Venezia-Treviso |
1.356.789 |
16 |
(*) 71.125 |
17 |
XI |
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone |
1.140.574 |
14 |
15.618 |
14 |
XII |
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì |
2.095.370 |
26 |
6.175 |
26 |
XIII |
Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia |
1.571.301 |
19 |
(*) 44.575 |
20 |
XIV |
Firenze-Pistoia |
1.245.702 |
15 |
(*) 40.392 |
16 |
XV |
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara |
1.240.965 |
15 |
35.655 |
15 |
XVI |
Siena-Arezzo-Grosseto |
799.493 |
9 |
(*) 76.307 |
10 |
XVII |
Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno |
1.347.489 |
16 |
(*) 61.825 |
17 |
XVIII |
Perugia-Terni-Rieti |
957.150 |
11 |
(*) 73.256 |
11 |
XIX |
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone |
3.796.552 |
47 |
19.914 |
47 |
XX |
L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo |
1.206.266 |
15 |
956 |
15 |
XXI |
Campobasso-Isernia |
358.052 |
4 |
36.636 |
4 |
XXII |
Napoli-Caserta |
3.070.570 |
38 |
17.118 |
38 |
XXIII |
Benevento-Avellino-Salerno |
1.690.189 |
21 |
2.755 |
21 |
XXIV |
Bari-Foggia |
1.928.531 |
24 |
35 |
24 |
XXV |
Lecce-Brindisi-Taranto |
1.492.686 |
18 |
(*) 46.314 |
19 |
XXVI |
Potenza-Matera |
644.297 |
8 |
1.465 |
8 |
XXVII |
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria |
2.045.047 |
25 |
36.197 |
25 |
XXVIII |
Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna |
2.406.474 |
29 |
(*) 76.208 |
30 |
XXIX |
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta |
2.314.527 |
28 |
(*) 64.615 |
29 |
XXX |
Cagliari-Sassari-Nuoro |
1.419.362 |
17 |
(*) 53.344 |
18 |
XXXI |
Valle d’Aosta |
100.959 |
1 |
20.605 |
1 |
XXXII |
Trieste |
298.645 |
3 |
(*) 57.583 |
4 |
|
TOTALI |
50.623.569 |
615 |
|
630 |
N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.
Visto, il Ministro per l’interno
Rumor
VI Legislatura
|
|
7 maggio 1972 |
data di svolgimento delle elezioni
|
25 maggio 1972 |
prima riunione delle Camere
|
1° maggio 1976 |
D.P.R. n. 163 di scioglimento delle Camere (G.U. 4 maggio 1976, n. 116)
|
3 maggio 1976 |
D.P.R. n. 164 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 4 maggio 1976, n. 116)
|
3 maggio 1976 |
D.P.R. n. 165 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per l’elezione del Senato della Repubblica (G.U. 4 maggio 1976, n. 116)
|
3 maggio 1976 |
D.P.R. n. 166 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 4 maggio 1976, n. 116) |
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Moro. Al quinto Governo Moro succede il terzo Governo Andreotti.
|
N. 163
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1976.
Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
Decreta:
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° maggio 1976.
LEONE
Moro
Visto, il Guardasigilli: Bonifacio
N. 164
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976.
Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data 1° maggio 1976, n. 163, relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l’interno;
Decreta:
I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 20 giugno 1976.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di lunedì 5 luglio 1976.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1976.
LEONE
Moro – Cossiga
Visto, il Guardasigilli: Bonifacio
N. 165
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976.
Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 20 giugno 1976;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, “Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise”;
Visto l’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 “Modificazioni all’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 30 marzo 1073, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971;
Sulla proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Alle Regioni di cui all’art. 131 della Costituzione, modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno:
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1976
Leone
Cossiga
Visto, il Guardasigilli: Bonifacio
TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
R E G I O N I |
Popolazione |
Quoziente: 176.930 |
||
Quozienti |
Resti |
Seggi |
||
Piemonte |
4.432.313 |
25 |
9.063 |
25 |
Valle d’Aosta |
109.150 |
- |
- |
(*) 1 |
Lombardia |
8.543.387 |
48 |
50.747 |
48 |
Trentino-Alto Adige |
841.886 |
- |
- |
(*) 7 |
Veneto |
4.123.411 |
23 |
54.21 |
23 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.213.532 |
6 |
151.952 |
(**)7 |
Liguria |
1.853.578 |
10 |
84.278 |
10 |
Emilia-Romagna |
3.846.755 |
21 |
131.225 |
(**)22 |
Toscana |
3.473.097 |
19 |
111.427 |
(**) 20 |
Umbria |
775.783 |
- |
- |
(*) 7 |
Marche |
1.359.907 |
7 |
121.397 |
(**) 8 |
Lazio |
4.689.482 |
26 |
89.302 |
(**) 27 |
Abruzzi |
1.166.694 |
6 |
105.114 |
(**) 7 |
Molise |
319.807 |
- |
- |
(*) 2 |
Campania |
5.059.348 |
28 |
105.308 |
(**) 29 |
Puglia |
3.582.787 |
20 |
44.187 |
20 |
Basilicata |
603.064 |
- |
- |
(*) 7 |
Calabria |
1.988.051 |
11 |
41.821 |
11 |
Sicilia |
4.680.715 |
26 |
80.535 |
26 |
Sardegna |
1.473.800 |
8 |
58.360 |
8 |
|
54.136.547 |
284 |
1.238.737 |
315 |
N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 176.930, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.
Visto, il Ministro per l’interno
Cossiga
N. 166
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976.
Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 20 giugno 1976;
Visto l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Visto l’art. 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l’adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;
Visto l’art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;
Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 30 marzo 1973, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971;
Sulla proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1976
Leone
Cossiga
Visto, il Guardasigilli: Bonifacio
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
COLLEGIO |
Popolazione |
Quozienti |
Resti |
Seggi assegnati |
|
I |
Torino-Novara-Vercelli |
3.190.079 |
37 |
10.632 |
37 |
II |
Cuneo-Alessandria-Asti |
1.242.234 |
14 |
(*) 39.200 |
15 |
III |
Genova-Imperia-La Spezia-Savona |
1.853.578 |
21 |
(*) 49.027 |
22 |
IV |
Milano-Pavia |
4.430.074 |
51 |
(*) 47.593 |
52 |
V |
Como-Sondrio-Varese |
1.615.435 |
18 |
(*) 68.677 |
19 |
VI |
Brescia-Bergamo |
1.786.705 |
20 |
(*) 68.085 |
21 |
VII |
Mantova-Cremona |
711.173 |
8 |
23.725 |
8 |
VIII |
Trento-Bolzano |
841.886 |
9 |
(*) 68.507 |
10 |
IX |
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo |
2.426.385 |
28 |
20.317 |
28 |
X |
Venezia-Treviso |
1.475.871 |
17 |
15.044 |
17 |
XI |
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone |
1.134.383 |
13 |
17.280 |
13 |
XII |
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì |
2.219.829 |
25 |
(*) 71.554 |
26 |
XIII |
Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia |
1.626.926 |
18 |
(*) 80.168 |
19 |
XIV |
Firenze-Pistoia |
1.400.702 |
16 |
25.806 |
16 |
XV |
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara |
1.292.509 |
15 |
3.544 |
15 |
XVI |
Siena-Arezzo-Grosseto |
779.886 |
9 |
6.507 |
9 |
XVII |
Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno |
1.359.907 |
15 |
(*) 70.942 |
16 |
XVIII |
Perugia-Terni-Rieti |
918.945 |
10 |
(*) 59.635 |
11 |
XIX |
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone |
4.546.320 |
52 |
(*) 77.908 |
53 |
XX |
L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo |
1.166.694 |
13 |
(*) 49.591 |
14 |
XXI |
Campobasso-Isernia |
319.807 |
3 |
(*) 62.014 |
4 |
XXII |
Napoli-Caserta |
3.387.888 |
39 |
36.579 |
39 |
XXIII |
Benevento-Avellino-Salerno |
1.671.460 |
19 |
38.771 |
19 |
XXIV |
Bari-Foggia |
2.008.580 |
23 |
32.167 |
23 |
XXV |
Lecce-Brindisi-Taranto |
1.574.207 |
18 |
27.449 |
18 |
XXVI |
Potenza-Matera |
603.064 |
7 |
1.547 |
7 |
XXVII |
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria |
1.988.051 |
23 |
11.638 |
23 |
XXVIII |
Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna |
2.415.193 |
28 |
9.125 |
28 |
XXIX |
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta |
2.265.522 |
26 |
31.316 |
26 |
XXX |
Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano |
1.473.800 |
17 |
12.973 |
17 |
XXXI |
Valle d’Aosta |
109.150 |
1 |
23.219 |
1 |
XXXII |
Trieste |
300.304 |
3 |
(*) 42.511 |
4 |
|
TOTALI |
54.136.547 |
616 |
|
630 |
N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.
Visto, il Ministro per l’interno
Cossiga
VII Legislatura
|
|
20 giugno 1976 |
data di svolgimento delle elezioni |
5 luglio 1976 |
prima riunione delle Camere |
2 aprile 1979 |
D.P.R. n. 96 di scioglimento delle Camere (G.U. 4 aprile 1979, n. 4) |
10 aprile 1979 |
D.P.R. n. 115 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 11 aprile 1979, n. 101) |
10 aprile 1979 |
D.P.R. n. 117 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica (G.U. 11 aprile 1979, n. 101) |
10 aprile 1979 |
D.P.R. n. 118 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 11 aprile 1979, n. 101) |
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Andreotti. Il quinto Governo Andreotti viene nominato il 20 marzo 1979; il 31 marzo 1979, non avendo ottenuto la fiducia del Senato, rassegna le dimissioni. Al quinto Governo Andreotti succede il primo Governo Cossiga.
Nel caso in esame, il disallineamento tra la data del decreto di scioglimento delle Camere e quello di convocazione dei comizi elettorali è dovuto alle seguenti circostante: il 2 aprile il Presidente della Repubblica Pertini firma il decreto di scioglimento delle Camere; nella seduta del 5 aprile il Consiglio dei ministri discute la questione dell’eventuale abbinamento delle elezioni politiche con le coincidenti consultazioni europee e amministrative, rilevando, allo stato, “l’impraticabilità del ricorso ad un decreto-legge [ritenuto necessario per rendere possibile tale abbinamento] per la mancanza, nella particolare situazione parlamentare, della necessaria unanimità di consenso”. Tenuto conto del parere negativo espresso in merito il 9 aprile dal Consiglio di Stato su richiesta del Governo, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 10 aprile, fissa per il 3 e 4 giugno la data di svolgimento delle elezioni politiche e per il 10 giugno quella delle elezioni europee.
|
N. 96
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1979.
Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4 aprile 1979)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Decreta:
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1979.
PERTINI
Andreotti
Visto, il Guardasigilli: Morlino
N. 115
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1979.
Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell’11 aprile 1979)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, n. 96, relativo allo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto Presidenziale del 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;
Decreta:
I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sono convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1979.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di mercoledì 20 giugno 1979.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1979.
Pertini
Andreotti– rognoni
Visto, il Guardasigilli: morlino
N. 117
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1979.
Assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell’11 aprile 1979)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1979;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, “Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise”;
Visto l’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 “Modificazioni all’art. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 30 marzo 1973, con il quel vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971;
Sulla proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Alle regioni di cui all’art. 131 della Costituzione, modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1979.
PERTINI
Rognoni
Visto, il Guardasigilli: Morlino
TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
R E G I O N I |
Popolazione |
Quoziente: 176.930 |
||
Quozienti |
Resti |
Seggi |
||
Piemonte |
4.432.313 |
25 |
9.063 |
25 |
Valle d’Aosta |
109.150 |
- |
- |
(*) 1 |
Lombardia |
8.543.387 |
48 |
50.747 |
48 |
Trentino-Alto Adige |
841.886 |
- |
- |
(*) 7 |
Veneto |
4.123.411 |
23 |
54.021 |
23 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.213.532 |
6 |
151.952 |
**) 7 |
Liguria |
1.853.578 |
10 |
84.278 |
10 |
Emilia-Romagna |
3.846.755 |
21 |
131.225 |
(**) 22 |
Toscana |
3.473.097 |
19 |
111.427 |
(**) 20 |
Umbria |
775.783 |
- |
- |
(*) 7 |
Marche |
1.359.907 |
7 |
121.397 |
(**) 8 |
Lazio |
4.689.482 |
26 |
89.302 |
(**) 27 |
Abruzzi |
1.166.694 |
6 |
105.114 |
(**) 7 |
Molise |
319.807 |
- |
- |
(*) 2 |
Campania |
5.059.348 |
28 |
105.308 |
(**) 29 |
Puglia |
3.582.787 |
20 |
44.187 |
20 |
Basilicata |
603.064 |
- |
- |
(*) 7 |
Calabria |
1.988.051 |
11 |
41.821 |
11 |
Sicilia |
4.680.715 |
26 |
80.535 |
26 |
Sardegna |
1.473.800 |
8 |
58.360 |
8 |
|
54.136.547 |
284 |
1.238.737 |
315 |
N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 176.930, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.
Visto, il Ministro per l’interno
Rognoni
N. 118
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1979.
Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell’11 aprile 1979)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1979;
Visto l’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Visto l’articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l’adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;
Visto l’art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;
Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 30 marzo 1973, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 124 ottobre 1971;
Su proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme ed alla pubblicazione sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1979
PERTINI
Rognoni
Visto, il Guardasigilli: Morlino
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
COLLEGIO |
Popolazione |
Quozienti |
Resti |
Seggi assegnati |
|
I |
Torino-Novara-Vercelli |
3.190.079 |
37 |
10.632 |
37 |
II |
Cuneo-Alessandria-Asti |
1.242.234 |
14 |
(*) 39.200 |
15 |
III |
Genova-Imperia-La Spezia-Savona |
1.853.578 |
21 |
(*) 49.027 |
22 |
IV |
Milano-Pavia |
4.430.074 |
51 |
(*) 47.593 |
52 |
V |
Como-Sondrio-Varese |
1.615.435 |
18 |
(*) 68.677 |
19 |
VI |
Brescia-Bergamo |
1.786.705 |
20 |
(*) 68.085 |
21 |
VII |
Mantova-Cremona |
711.173 |
8 |
23.725 |
8 |
VIII |
Trento-Bolzano |
841.886 |
9 |
(*) 68.507 |
10 |
IX |
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo |
2.426.385 |
28 |
20.317 |
28 |
X |
Venezia-Treviso |
1.475.871 |
17 |
15.044 |
17 |
XI |
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone |
1.134.383 |
13 |
17.280 |
13 |
XII |
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì |
2.219.829 |
25 |
(*) 71.554 |
26 |
XIII |
Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia |
1.626.926 |
18 |
(*) 80.168 |
19 |
XIV |
Firenze-Pistoia |
1.400.702 |
16 |
(*) 25.806 |
16 |
XV |
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara |
1.292.509 |
15 |
3.544 |
15 |
XVI |
Siena-Arezzo-Grosseto |
779.886 |
9 |
6.507 |
9 |
XVII |
Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno |
1.359.907 |
15 |
(*) 70.942 |
16 |
XVIII |
Perugia-Terni-Rieti |
918.945 |
10 |
(*) 59.635 |
11 |
XIX |
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone |
4.546.320 |
52 |
(*)77.908 |
53 |
XX |
L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo |
1.166.694 |
13 |
(*)49.591 |
14 |
XXI |
Campobasso-Isernia |
319.807 |
3 |
(*)62.014 |
4 |
XXII |
Napoli-Caserta |
3.387.888 |
39 |
36.579 |
39 |
XXIII |
Benevento-Avellino-Salerno |
1.671.460 |
19 |
38.771 |
19 |
XXIV |
Bari-Foggia |
2.008.580 |
23 |
32.167 |
23 |
XXV |
Lecce-Brindisi-Taranto |
1.574.207 |
18 |
27.449 |
18 |
XXVI |
Potenza-Matera |
603.064 |
7 |
1.547 |
7 |
XXVII |
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria |
1.988.051 |
23 |
11.638 |
23 |
XXVIII |
Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna |
2.415.193 |
28 |
9.125 |
28 |
XXIX |
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta |
2.265.522 |
26 |
31.316 |
26 |
XXX |
Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano |
1.473.800 |
17 |
12.973 |
17 |
XXXI |
Valle d’Aosta |
109.150 |
1 |
23.219 |
1 |
XXXII |
Trieste |
300.304 |
3 |
(*) 42.511 |
4 |
|
TOTALI |
54.136.547 |
616 |
|
630 |
N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.
Visto, il Ministro per l’interno
Rognoni
VIII Legislatura
|
|
3 giugno 1979 |
data di svolgimento delle elezioni
|
20 giugno 1979 |
prima riunione delle Camere
|
4 maggio 1983 |
D.P.R. n. 145 di scioglimento delle Camere (G.U. 5 maggio 1983, n. 122)
|
5 maggio 1983 |
D.P.R. n. 146 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 5 maggio 1983, n. 122)
|
5 maggio 1983 |
D.P.R. n. 147 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica (G.U. 5 maggio 1983, n. 122)
|
5 maggio 1983 |
D.P.R. n. 148 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 5 maggio 1983, n. 122)
|
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Fanfani. Al quinto Governo Fanfani succede il primo Governo Craxi.
|
N. 145
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983.
Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1983)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Decreta:
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti..
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1983
Pertini
Fanfani
Visto, il Guardasigilli: Darida
N. 146
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1983.
Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1983)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto 4 maggio 1983, n. 145, recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;
Emana
il seguente decreto
I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 26 giugno 1983.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di martedì 12 luglio 1983.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 maggio 1983.
Pertini
Fanfani– rognoni
Visto, il Guardasigilli: Darida
N. 147
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1983.
Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1983))
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 26 giugno 1983;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, “Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise”;
Visto l’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 “Modificazioni all’art. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983, con il quel vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;
Sulla proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Alle regioni di cui all’art. 131 della Costituzione, modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 maggio 1983.
PERTINI
Rognoni
Visto, il Guardasigilli: Darida
TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
R E G I O N I |
Popolazione |
Quoziente: 184.965 |
||
Quozienti |
Resti |
Seggi |
||
Piemonte |
4.479.031 |
24 |
39.871 |
24 |
Valle d’Aosta |
112.353 |
- |
- |
(*) 1 |
Lombardia |
8.891.652 |
48 |
13.332 |
48 |
Trentino-Alto Adige |
873.413 |
- |
- |
(*) 7 |
Veneto |
4.345.047 |
23 |
90.852 |
23 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.233.984 |
6 |
124.194 |
(**) 7 |
Liguria |
1.807.893 |
9 |
143.208 |
(**) 10 |
Emilia-Romagna |
3.957.513 |
21 |
73.248 |
21 |
Toscana |
3.581.051 |
19 |
66.716 |
19 |
Umbria |
807.552 |
- |
- |
(*) 7 |
Marche |
1.412.404 |
7 |
117.649 |
(**) 8 |
Lazio |
5.001.684 |
27 |
7.629 |
27 |
Abruzzi |
1.217.791 |
6 |
108.001 |
(**) 7 |
Molise |
328.371 |
- |
- |
(*) 2 |
Campania |
5.463.134 |
29 |
99.149 |
(**) 30 |
Puglia |
3.871.617 |
20 |
172.317 |
(**) 21 |
Basilicata |
610.186 |
- |
- |
(*) 7 |
Calabria |
2.061.182 |
11 |
26.567 |
11 |
Sicilia |
4.906.878 |
26 |
97.788 |
26 |
Sardegna |
1.594.175 |
8 |
114.455 |
(**) 9 |
TOTALI |
56.556.911 |
284 |
1.294.976 |
315 |
N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 184.965, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.
Visto, il Ministro per l’interno
Rognoni
N. 148
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1983.
Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1983)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 26 giugno 1983;
Visto l’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Visto l’articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l’adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;
Visto l’art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;
Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;
Sulla proposta del Ministro per l’interno;
Decreta:
Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme ed alla pubblicazione sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 maggio 1983
PERTINI
Rognoni
Visto, il Guardasigilli: Darida
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
COLLEGIO |
Popolazione |
Quozienti |
Resti |
Seggi assegnati |
|
I |
Torino-Novara-Vercelli |
3.249.095 |
36 |
17.303 |
36 |
II |
Cuneo-Alessandria-Asti |
1.229.936 |
13 |
(*) 62.900 |
14 |
III |
Genova-Imperia-La Spezia-Savona |
1.807.893 |
20 |
12.453 |
20 |
IV |
Milano-Pavia |
4.531.003 |
50 |
42.403 |
50 |
V |
Como-Sondrio-Varese |
1.738.045 |
19 |
32.377 |
19 |
VI |
Brescia-Bergamo |
1.913.210 |
21 |
27.998 |
21 |
VII |
Mantova-Cremona |
709.394 |
7 |
(*) 80.990 |
8 |
VIII |
Trento-Bolzano |
873.413 |
9 |
(*) 65.465 |
10 |
IX |
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo |
2.565.338 |
28 |
51.722 |
29 |
X |
Venezia-Treviso |
1.559.374 |
17 |
33.250 |
17 |
XI |
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone |
1.170.678 |
13 |
3.642 |
13 |
XII |
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì |
2.269.476 |
25 |
25.176 |
25 |
XIII |
Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia |
1.688.037 |
18 |
(*) 72.141 |
19 |
XIV |
Firenze-Pistoia |
1.467.008 |
16 |
30.656 |
16 |
XV |
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara |
1.324.863 |
14 |
(*) 68.055 |
15 |
XVI |
Siena-Arezzo-Grosseto |
789.180 |
8 |
(*) 71.004 |
9 |
XVII |
Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno |
1.412.404 |
15 |
(*) 65.824 |
16 |
XVIII |
Perugia-Terni-Rieti |
950.346 |
10 |
(*) 52.626 |
11 |
XIX |
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone |
4.858.890 |
54 |
11.202 |
54 |
XX |
L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo |
1.217.791 |
13 |
(*)50.755 |
14 |
XXI |
Campobasso-Isernia |
328.371 |
3 |
(*)59.055 |
4 |
XXII |
Napoli-Caserta |
3.726.191 |
41 |
(*) 45.539 |
42 |
XXIII |
Benevento-Avellino-Salerno |
1.736.943 |
19 |
31.725 |
19 |
XXIV |
Bari-Foggia |
2.146.222 |
23 |
(*) 81.466 |
24 |
XXV |
Lecce-Brindisi-Taranto |
1.725.395 |
19 |
19.727 |
19 |
XXVI |
Potenza-Matera |
610.186 |
6 |
(*) 71.554 |
7 |
XXVII |
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria |
2.061.182 |
22 |
(*) 86.198 |
23 |
XXVIII |
Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna |
2.535.114 |
28 |
21.498 |
28 |
XXIX |
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta |
2.371.764 |
26 |
37.692 |
26 |
XXX |
Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano |
1.594.175 |
17 |
(*) 68.051 |
18 |
XXXI |
Valle d’Aosta |
112.353 |
1 |
22.581 |
1 |
XXXII |
Trieste |
283.641 |
3 |
14.325 |
3 |
TOTALI |
56.556.911 |
614 |
1.436.903 |
630 |
N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.
Visto, il Ministro per l’interno
Rognoni
IX Legislatura
|
|
26 giugno 1983 |
data di svolgimento delle elezioni
|
12 luglio 1983 |
prima riunione delle Camere
|
28 aprile 1987 |
D.P.R. n. 159 di scioglimento delle Camere (G.U. 29 aprile 1987, n. 98)
|
28 aprile 1987 |
D.P.R. n. 160 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 29 aprile 1987, n. 98)
|
28 aprile 1987 |
D.P.R. n. 161 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica (G.U. 29 aprile 1987, n. 98)
|
28 aprile 1987 |
D.P.R. n. 162 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 29 aprile 1987, n. 98) |
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Fanfani. Il sesto Governo Fanfani viene nominato il 17 aprile 1987; il 28 aprile 1987, a seguito della mancata fiducia della Camera, rassegna le dimissioni. Al sesto Governo Fanfani succede il Governo Goria.
|
N. 159
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1987.
Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1987)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Decreta:
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti..
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 aprile 1987
Cossiga
Fanfani, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Rognoni
N. 160
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1987.
Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1987)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in pari data recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 31, recante disposizioni per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica , ed il proprio decreto in data 7 marzo 1987 con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 24 maggio 1987 i comizi elettorali per le elezioni suppletive nel collegio senatoriale di Bressanone,
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1987,
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;
Emana
il seguente decreto
I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987.
Le elezioni suppletive nel collegio senatoriale di Bressanone, già indette per il 24 maggio 1987, non hanno più luogo.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di giovedì 2 luglio 1987.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 aprile 1987.
Cossiga
Fanfani, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scalfaro, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Rognoni
N. 161
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1987.
Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1987)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, “Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise”;
Visto l’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 “Modificazioni all’art. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica”;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983, con il quel vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;
Sulla proposta del Ministro per l’interno;
E m a n a
il seguente decreto:
Alle regioni di cui all’art. 131 della Costituzione, modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 aprile 1987.
COSSIGA
Scalfaro, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Rognoni
TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
R E G I O N I |
Popolazione |
Quoziente: 184.965 |
||
Quozienti |
Resti |
Seggi |
||
Piemonte |
4.479.031 |
24 |
39.871 |
24 |
Valle d’Aosta |
112.353 |
- |
- |
(*) 1 |
Lombardia |
8.891.652 |
48 |
13.332 |
48 |
Trentino-Alto Adige |
873.413 |
- |
- |
(*) 7 |
Veneto |
4.345.047 |
23 |
90.852 |
23 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.233.984 |
6 |
124.194 |
(**) 7 |
Liguria |
1.807.893 |
9 |
143.208 |
(**) 10 |
Emilia-Romagna |
3.957.513 |
21 |
73.248 |
21 |
Toscana |
3.581.051 |
19 |
66.716 |
19 |
Umbria |
807.552 |
- |
- |
(*) 7 |
Marche |
1.412.404 |
7 |
117.649 |
(**) 8 |
Lazio |
5.001.684 |
27 |
7.629 |
27 |
Abruzzo |
1.217.791 |
6 |
108.001 |
(**) 7 |
Molise |
328.371 |
- |
- |
(*) 2 |
Campania |
5.463.134 |
29 |
99.149 |
(**) 30 |
Puglia |
3.871.617 |
20 |
172.317 |
(**) 21 |
Basilicata |
610.186 |
- |
- |
(*) 7 |
Calabria |
2.061.182 |
11 |
26.567 |
11 |
Sicilia |
4.906.878 |
26 |
97.788 |
26 |
Sardegna |
1.594.175 |
8 |
114.455 |
(**) 9 |
|
56.556.911 |
284 |
1.294.976 |
315 |
N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 184.965, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.
Visto, il Ministro per l’interno
Scalfaro
N. 162
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1987.
Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1983)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987;
Visto l’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Visto l’art. 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l’adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;
Visto l’art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;
Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;
Sulla proposta del Ministro per l’interno;
E m a n a
il seguente decreto:
Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme ed alla pubblicazione sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 aprile 1987
COSSIGA
Scalfaro, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Rognoni
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
|
COLLEGIO |
Popolazione |
Quozienti |
Resti |
Seggi assegnati |
I |
Torino-Novara-Vercelli |
3.249.095 |
36 |
17.303 |
36 |
II |
Cuneo-Alessandria-Asti |
1.229.936 |
13 |
(*) 62.900 |
14 |
III |
Genova-Imperia-La Spezia-Savona |
1.807.893 |
20 |
12.453 |
20 |
IV |
Milano-Pavia |
4.531.003 |
50 |
42.403 |
50 |
V |
Como-Sondrio-Varese |
1.738.045 |
19 |
32.377 |
19 |
VI |
Brescia-Bergamo |
1.913.210 |
21 |
27.998 |
21 |
VII |
Mantova-Cremona |
709.394 |
7 |
(*) 80.990 |
8 |
VIII |
Trento-Bolzano |
873.413 |
9 |
(*) 65.465 |
10 |
IX |
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo |
2.565.338 |
28 |
51.722 |
29 |
X |
Venezia-Treviso |
1.559.374 |
17 |
33.250 |
17 |
XI |
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone |
1.170.678 |
13 |
3.642 |
13 |
XII |
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì |
2.269.476 |
25 |
25.176 |
25 |
XIII |
Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia |
1.688.037 |
18 |
(*) 72.141 |
19 |
XIV |
Firenze-Pistoia |
1.467.008 |
16 |
30.656 |
16 |
XV |
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara |
1.324.863 |
14 |
(*) 68.055 |
15 |
XVI |
Siena-Arezzo-Grosseto |
789.180 |
8 |
(*) 71.004 |
9 |
XVII |
Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno |
1.412.404 |
15 |
(*) 65.824 |
16 |
XVIII |
Perugia-Terni-Rieti |
950.346 |
10 |
(*) 52.626 |
11 |
XIX |
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone |
4.858.890 |
54 |
11.202 |
54 |
XX |
L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo |
1.217.791 |
13 |
(*)50.755 |
14 |
XXI |
Campobasso-Isernia |
328.371 |
3 |
(*)59.055 |
4 |
XXII |
Napoli-Caserta |
3.726.191 |
41 |
(*) 45.539 |
42 |
XXIII |
Benevento-Avellino-Salerno |
1.736.943 |
19 |
31.725 |
19 |
XXIV |
Bari-Foggia |
2.146.222 |
23 |
(*) 81.466 |
24 |
XXV |
Lecce-Brindisi-Taranto |
1.725.395 |
19 |
19.727 |
19 |
XXVI |
Potenza-Matera |
610.186 |
6 |
(*) 71.554 |
7 |
XXVII |
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria |
2.061.182 |
22 |
(*) 86.198 |
23 |
XXVIII |
Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna |
2.535.114 |
28 |
21.498 |
28 |
XXIX |
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta |
2.371.764 |
26 |
37.692 |
26 |
XXX |
Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano |
1.594.175 |
17 |
(*) 68.051 |
18 |
XXXI |
Valle d’Aosta |
112.353 |
1 |
22.581 |
1 |
XXXII |
Trieste |
283.641 |
3 |
14.325 |
3 |
|
TOTALI |
56.556.911 |
614 |
1.436.903 |
630
|
N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.
Visto, il Ministro per
l’interno
Scalfaro
X Legislatura
|
|
14 giugno 1987 |
data di svolgimento delle elezioni
|
2 luglio 1987 |
prima riunione delle Camere
|
2 febbraio 1992 |
D.P.R. n. 60 di scioglimento delle Camere (G.U. 7 febbraio 1992, n. 31)
|
2 febbraio 1992 |
D.P.R. n. 61 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 7 febbraio 1992, n. 31)
|
2 febbraio 1992 |
D.P.R. n. 62 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica (G.U. 7 febbraio 1992, n. 31)
|
2 febbraio 1992 |
D.P.R. n. 63 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 7 febbraio 1992, n. 31) |
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Andreotti il quale, secondo la prassi costituzionale, il 24 aprile 1992, rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto. Al settimo Governo Andreotti succede il primo Governo Amato.
|
N. 60
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1992.
Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito l’avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri
Decreta:
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1992
Cossiga
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Martelli
N. 61
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1992.
Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in pari data recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 1992,
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;
Emana
il seguente decreto
I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 5 aprile 1992.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di giovedì 23 aprile 1992.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1992.
Cossiga
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scotti, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Martelli
N. 62
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1992.
Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 5 aprile 1992;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: "Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise";
Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29: "Norme per la elezione del Senato della Repubblica";
Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282: "Modificazioni all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica";
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422: "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina";
Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto:
Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero dei seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1992
COSSIGA
Scotti, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Martelli
TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
R E G I O N I |
Popolazione |
Quoziente: 184.965 |
||
Quozienti |
Resti |
Seggi |
||
Piemonte |
4.479.031 |
24 |
39.871 |
24 |
Valle d’Aosta |
112.353 |
- |
- |
(*) 1 |
Lombardia |
8.891.652 |
48 |
13.332 |
48 |
Trentino-Alto Adige |
873.413 |
- |
- |
(*) 7 |
Veneto |
4.345.047 |
23 |
90.852 |
23 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.233.984 |
6 |
124.194 |
(**) 7 |
Liguria |
1.807.893 |
9 |
143.208 |
(**) 10 |
Emilia-Romagna |
3.957.513 |
21 |
73.248 |
21 |
Toscana |
3.581.051 |
19 |
66.716 |
19 |
Umbria |
807.552 |
- |
- |
(*) 7 |
Marche |
1.412.404 |
7 |
117.649 |
(**) 8 |
Lazio |
5.001.684 |
27 |
7.629 |
27 |
Abruzzo |
1.217.791 |
6 |
108.001 |
(**) 7 |
Molise |
328.371 |
|
- |
(*) 2 |
Campania |
5.463.134 |
29 |
99.149 |
(**) 30 |
Puglia |
3.871.617 |
20 |
172.317 |
(**) 21 |
Basilicata |
610.186 |
- |
- |
(*) 7 |
Calabria |
2.061.182 |
11 |
26.567 |
11 |
Sicilia |
4.906.878 |
26 |
97.788 |
26 |
Sardegna |
1.594.175 |
8 |
114.455 |
(**) 9 |
|
56.556.911 |
284 |
1.294.976 |
315 |
N.B. - Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 184.965 per il riparto proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e il totale dei seggi (24) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.
Visto, il Ministro dell'interno
Scotti
N. 63
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1992.
Assegnazione ai collegi del numero dei seggi per la elezione della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 5 aprile 1992;
Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;
Visto l'art. 1 della legge 1› marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l'adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;
Visto l'art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;
Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto:
Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1992
COSSIGA
Scotti, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Martelli
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
COLLEGIO |
Popolazione |
Quozienti |
Resti |
Seggi assegnati |
|
I |
Torino-Novara-Vercelli |
3.249.095 |
36 |
17.303 |
36 |
II |
Cuneo-Alessandria-Asti |
1.229.936 |
13 |
(*) 62.900 |
14 |
III |
Genova-Imperia-La Spezia-Savona |
1.807.893 |
20 |
12.453 |
20 |
IV |
Milano-Pavia |
4.531.003 |
50 |
42.403 |
50 |
V |
Como-Sondrio-Varese |
1.738.045 |
19 |
32.377 |
19 |
VI |
Brescia-Bergamo |
1.913.210 |
21 |
27.998 |
21 |
VII |
Mantova-Cremona |
709.394 |
7 |
(*) 80.990 |
8 |
VIII |
Trento-Bolzano |
873.413 |
9 |
(*) 65.465 |
10 |
IX |
Verona-Padova-Vicenza-Rovigo |
2.565.338 |
28 |
(*) 51.722 |
29 |
X |
Venezia-Treviso |
1.559.374 |
17 |
33.250 |
17 |
XI |
Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone |
1.170.678 |
13 |
3.642 |
13 |
XII |
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì |
2.269.476 |
25 |
25.176 |
25 |
XIII |
Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia |
1.688.037 |
18 |
(*) 72.141 |
19 |
XIV |
Firenze-Pistoia |
1.467.008 |
16 |
30.656 |
16 |
XV |
Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara |
1.324.863 |
14 |
(*) 68.055 |
15 |
XVI |
Siena-Arezzo-Grosseto |
789.180 |
8 |
(*) 71.004 |
9 |
XVII |
Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno |
1.412.404 |
15 |
(*) 65.824 |
16 |
XVIII |
Perugia-Terni-Rieti |
950.346 |
10 |
(*) 52.626 |
11 |
XIX |
Roma-Viterbo-Latina-Frosinone |
4.858.890 |
54 |
11.202 |
54 |
XX |
L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo |
1.217.791 |
13 |
(*) 50.755 |
14 |
XXI |
Campobasso-Isernia |
328.371 |
3 |
(*) 59.055 |
4 |
XXII |
Napoli-Caserta |
3.726.191 |
41 |
(*) 45.539 |
42 |
XXIII |
Benevento-Avellino-Salerno |
1.736.943 |
19 |
31.275 |
19 |
XXIV |
Bari-Foggia |
2.146.222 |
23 |
(*) 81.466 |
24 |
XXV |
Lecce-Brindisi-Taranto |
1.725.395 |
19 |
19.727 |
19 |
XXVI |
Potenza-Matera |
610.186 |
6 |
(*) 71.554 |
7 |
XXVII |
Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria |
2.061.182 |
22 |
(*) 86.198 |
23 |
XXVIII |
Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna |
2.535.114 |
28 |
21.498 |
28 |
XXIX |
Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta |
2.371.764 |
26 |
37.692 |
26 |
XXX |
Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano |
1.594.175 |
17 |
(*) 68.051 |
18 |
XXXI |
Valle d’Aosta |
112.353 |
1 |
22.581 |
1 |
XXXII |
Trieste |
283.641 |
3 |
14.325 |
3 |
|
Totali |
56.556.911 |
614 |
1.436.903 |
630 |
N.B. - Sono contraddistinti con asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in piu' al collegio.
Visto, il Ministro dell'interno
Scotti
XI Legislatura
|
|
5 aprile 1992 |
data di svolgimento delle elezioni |
23 aprile 1992 |
prima riunione delle Camere |
16 gennaio 1994 |
D.P.R. n. 27 di scioglimento delle Camere (G.U. 17 gennaio 1994, n. 12) |
1 gennaio 1994 |
D.P.R. n. 28 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 17 gennaio 1994, n. 12) |
16 gennaio 1994 |
D.P.R. di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale (G.U. 17 gennaio 1994, n. 12) |
16 gennaio 1994 |
D.P.R. di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale (G.U. 17 gennaio 1994, n. 12) |
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Ciampi[2], che, secondo la prassi costituzionale, il 16 aprile 1994 rassegna le dimissioni. Al Governo Ciampi succede il primo Governo Berlusconi.
|
N. 27
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1994.
Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1994)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Decreta:
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 gennaio 1994
scalfaro
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Conso
N. 28
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1994.
Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1994)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in pari data recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1994,
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;
Emana
il seguente decreto
I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per domenica 27 marzo 1994.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di venerdì 15 aprile 1994.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 gennaio 1994.
SCALFARO
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mancino, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Conso
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1994
Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1994)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 27 marzo 1994;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: "Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise";
Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422: "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina";
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1994;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto:
Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero dei seggi senatoriali, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 16 gennaio 1994
SCÀLFARO
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mancino, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 4
SENATO DELLA REPUBBLICA
Tabella di assegnazione alle regioni del numero dei seggi e loro suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale
REGIONI |
Popolazione |
Quoziente: 185.988 |
Seggi da attribuire nei collegi uninominali |
Seggi da attribuire in ragione proporzionale |
||
Quozienti interi |
Resti |
Seggi assegnati |
||||
Piemonte |
4.302.565 |
23 |
24.841 |
23 |
17 |
6 |
Valle d’Aosta |
115.938 |
- |
- |
(*) 1 |
1 |
- |
Lombardia |
8.856.074 |
47 |
114.638 |
47 |
35 |
12 |
Trentino-Alto Adige |
890.360 |
- |
- |
(*) 7 |
6 |
1 |
Veneto |
4.380.797 |
23 |
103.073 |
23 |
17 |
6 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.197.666 |
|
- |
(*) 7 |
5 |
2 |
Liguria |
1.676.282 |
9 |
2.390 |
9 |
6 |
3 |
Emilia-Romagna |
3.909.512 |
21 |
3.764 |
21 |
15 |
6 |
Toscana |
3.529.946 |
18 |
182.162 |
(**) 19 |
14 |
5 |
Umbria |
811.831 |
- |
- |
(*) 7 |
5 |
2 |
Marche |
1.429.205 |
7 |
127.289 |
(**) 8 |
6 |
2 |
Lazio |
5.140.371 |
27 |
118.695 |
(**) 28 |
21 |
7 |
Abruzzi |
1.249.054 |
6 |
133.126 |
(**) 7 |
5 |
2 |
Molise |
330.900 |
- |
- |
(*) 2 |
2 |
- |
Campania |
5.630.280 |
30 |
50.640 |
30 |
22 |
8 |
Puglia |
4.031.885 |
21 |
126.137 |
(**) 22 |
16 |
6 |
Basilicata |
610.528 |
- |
- |
(*) 7 |
5 |
2 |
Calabria |
2.070.203 |
11 |
24.335 |
11 |
8 |
3 |
Sicilia |
4.966.386 |
26 |
130.698 |
(**) 27 |
20 |
7 |
Sardegna |
1.648.248 |
8 |
160.344 |
(**) 9 |
6 |
3 |
Totali |
56.778.031 |
277 |
1.302.132 |
315 |
232 |
83 |
N.B. - Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 185.988 per il riparto, proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato,è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 284, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) ed il totale dei seggi (31) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte con due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in base ai più alti resti.
Visto, il Ministro dell'interno
Mancino
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1994
Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1994)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 27 marzo 1994;
Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
Visti l'art. 1, commi 2, 3 e 4, nonché gli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, concernente la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1994;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto:
Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 16 gennaio 1994
SCÀLFARO
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mancino, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 3
Elezione della camera dei deputati
Tabella di assegnazioni del numero dei seggi alle circoscrizioni e loro
suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con
metodo proporzionale
Circoscrizione |
Popolazione 1991 |
Quozienti interi |
Resti |
Seggi spettanti |
Suddivisione |
||
Seggi da attribuire nei collegi uninominali |
Seggi da attribuire in ragione proporzionale |
||||||
I |
Piemonte 1 (Prov. di Torino) |
2.236.765 |
24 |
(*)73.813 |
25 |
19 |
6 |
II |
Piemonte 2 (Prov. Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola) |
2.065.800 |
22 |
(*)83.094 |
23 |
17 |
6 |
III |
Lombardia 1 (Prov. Milano) |
3.738.685 |
41 |
43.642 |
41 |
31 |
10 |
IV |
Lombardia 2 (Prov. Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) |
3.744.866 |
41 |
(*)49.823 |
42 |
32 |
10 |
V |
Lombardia 3 (Prov. Pavia, Cremona, Mantova, Lodi) |
1.372.523 |
15 |
20.678 |
15 |
11 |
4 |
VI |
Trentino- Alto Adige |
890.360 |
9 |
(*)79.253 |
10 |
8 |
2 |
VII |
Veneto 1 (Prov. Verona, Vicenza, Padova, Rovigo) |
2.604.622 |
28 |
(*)81.178 |
29 |
22 |
7 |
VIII |
Veneto 2 (Prov. Venezia, Treviso, Belluno) |
1.776.175 |
19 |
(*)63.838 |
20 |
15 |
5 |
IX |
Friuli-Venezia Giulia |
1.197.666 |
13 |
26.067 |
13 |
10 |
3 |
X |
Liguria |
1.676.282 |
18 |
(*)54.068 |
19 |
14 |
5 |
XI |
Emilia-Romagna |
3.909.512 |
43 |
34.223 |
43 |
32 |
11 |
XII |
Toscana |
3.529.946 |
39 |
15.149 |
39 |
29 |
10 |
XIII |
Umbria |
811.831 |
9 |
724 |
9 |
7 |
2 |
XIV |
Marche |
1.429.205 |
15 |
(*)77.360 |
16 |
12 |
4 |
XV |
Lazio 1 (Provincia di Roma) |
3.761.067 |
41 |
(*)66.024 |
42 |
32 |
10 |
XVI |
Lazio 2 (Province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) |
1.379.304 |
15 |
27.459 |
15 |
11 |
4 |
XVII |
Abruzzi |
1.249.054 |
13 |
(*)77.455 |
14 |
11 |
3 |
XVIII |
Molise |
330.900 |
3 |
(*)60.531 |
4 |
3 |
1 |
XIX |
Campania 1 (Provincia di Napoli |
3.016.026 |
33 |
41.967 |
33 |
25 |
8 |
XX |
Campania 2 (Province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno) |
2.614.254 |
29 |
687 |
29 |
22 |
7 |
XXI |
Puglia |
4.031.885 |
44 |
(*)66.473 |
45 |
34 |
11 |
XXII |
Basilicata |
610.528 |
6 |
(*)69.790 |
7 |
5 |
2 |
XXIII |
Calabria |
2.070.203 |
22 |
(*)87.497 |
23 |
17 |
6 |
XXIV |
Sicilia 1 (Prov. Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) |
2.405.921 |
26 |
(*)62.723 |
27 |
20 |
7 |
XXV |
Sicilia 2 (Prov. Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) |
2.560.465 |
28 |
37.021 |
28 |
21 |
7 |
XXVI |
Sardegna |
1.648.248 |
18 |
26.034 |
18 |
14 |
4 |
XXVII |
Valle D’Aosta |
115.938 |
1 |
25.815 |
1 |
1 |
- |
|
Totale |
56.778.031 |
615 |
1.352.386 |
630 |
475 |
155 |
N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.
Visto, il Ministro per l’interno
Mancino
XII Legislatura
|
|
27 marzo 1994 |
data di svolgimento delle elezioni
|
15 aprile 1994 |
prima riunione delle Camere
|
16 febbraio 1996 |
D.P.R. n. 63 di scioglimento delle Camere (G.U. 17 febbraio 1996, n. 40)
|
16 febbraio 1996 |
D.P.R. n. 64 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 17 febbraio 1996, n. 40)
|
16 febbraio 1996 |
D.P.R. di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale (G.U. 17 febbraio 1996, n. 40)
|
16 febbraio 1996 |
D.P.R. di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale (G.U. 17 febbraio 1996, n. 40) |
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Dini. Al Governo Dini succede il Governo Prodi.
|
N. 63
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1996.
Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 1996)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Decreta:
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1996
scalfaro
Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Caianiello
N. 64
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1996.
Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 1996)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in pari data, recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;
Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1996, con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 25 febbraio 1996 i comizi elettorali per l’elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Puglia;
Visto l’art. 12 del regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;
Emana
il seguente decreto
Art. 1
1. I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per domenica 21 aprile 1996.
2. La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di giovedì 9 maggio 1996.
Art. 2
1. Le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Puglia, fissate per il giorno di domenica 25 febbraio 1996, non hanno più luogo.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1996.
SCALFARO
Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri
Coronas, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Caianiello
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1996
Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 1996)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 21 aprile 1996;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: "Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise";
Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422: "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina";
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto:
Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero dei seggi senatoriali, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1996
SCÀLFARO
Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri
Coronas, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 109
SENATO DELLA REPUBBLICA
Tabella di assegnazione alle regioni del numero dei seggi e loro suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale
REGIONI |
Popolazione |
Quoziente: 185.988 |
Seggi da attribuire nei collegi uninominali |
Seggi da attribuire in ragione proporzionale |
||
Quozienti interi |
Resti |
Seggi assegnati |
||||
Piemonte |
4.302.565 |
23 |
24.841 |
23 |
17 |
6 |
Valle d’Aosta |
115.938 |
- |
- |
(*) 1 |
1 |
- |
Lombardia |
8.856.074 |
47 |
114.638 |
47 |
35 |
12 |
Trentino-Alto Adige |
890.360 |
- |
- |
(*) 7 |
6 |
1 |
Veneto |
4.380.797 |
23 |
103.073 |
23 |
17 |
6 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.197.666 |
|
- |
(*) 7 |
5 |
2 |
Liguria |
1.676.282 |
9 |
2.390 |
9 |
6 |
3 |
Emilia-Romagna |
3.909.512 |
21 |
3.764 |
21 |
15 |
6 |
Toscana |
3.529.946 |
18 |
182.162 |
(**) 19 |
14 |
5 |
Umbria |
811.831 |
- |
- |
(*) 7 |
5 |
2 |
Marche |
1.429.205 |
7 |
127.289 |
(**) 8 |
6 |
2 |
Lazio |
5.140.371 |
27 |
118.695 |
(**) 28 |
21 |
7 |
Abruzzi |
1.249.054 |
6 |
133.126 |
(**) 7 |
5 |
2 |
Molise |
330.900 |
- |
- |
(*) 2 |
2 |
- |
Campania |
5.630.280 |
30 |
50.640 |
30 |
22 |
8 |
Puglia |
4.031.885 |
21 |
126.137 |
(**) 22 |
16 |
6 |
Basilicata |
610.528 |
- |
- |
(*) 7 |
5 |
2 |
Calabria |
2.070.203 |
11 |
24.335 |
11 |
8 |
3 |
Sicilia |
4.966.386 |
26 |
130.698 |
(**) 27 |
20 |
7 |
Sardegna |
1.648.248 |
8 |
160.344 |
(**) 9 |
6 |
3 |
Totali |
56.778.031 |
277 |
1.302.132 |
315 |
232 |
83 |
N.B. - Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 185.988 per il riparto, proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato,è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 284, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) ed il totale dei seggi (31) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte con due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in base ai più alti resti.
Visto, il Ministro dell'interno
Mancino
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1996
Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 1996)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 21 aprile 1996;
Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
Visti l'art. 1, commi 2, 3 e 4, nonché gli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, concernente la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto:
Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1996
SCÀLFARO
Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri
Coronas, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 110
Elezione della camera dei
deputati
Tabella di assegnazioni del numero dei seggi alle circoscrizioni e loro
suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con
metodo proporzionale
Circoscrizione |
Popolazione |
Quozienti interi |
Resti |
Seggi spettanti |
Suddivisione |
||
Seggi da attribuire nei collegi uninominali |
Seggi da attribuire in ragione proporzionale |
||||||
I |
Piemonte 1 (Prov. di Torino) |
2.236.765 |
24 |
(*)73.813 |
25 |
19 |
6 |
II |
Piemonte 2 (Prov. Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola) |
2.065.800 |
22 |
(*)83.094 |
23 |
17 |
6 |
III |
Lombardia 1 (Prov. Milano) |
3.738.685 |
41 |
43.642 |
41 |
31 |
10 |
IV |
Lombardia 2 (Prov. Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) |
3.744.866 |
41 |
(*)49.823 |
42 |
32 |
10 |
V |
Lombardia 3 (Prov. Pavia, Cremona, Mantova, Lodi) |
1.372.523 |
15 |
20.678 |
15 |
11 |
4 |
VI |
Trentino- Alto Adige |
890.360 |
9 |
(*)79.253 |
10 |
8 |
2 |
VII |
Veneto 1 (Prov. Verona, Vicenza, Padova, Rovigo) |
2.604.622 |
28 |
(*)81.178 |
29 |
22 |
7 |
VIII |
Veneto 2 (Prov. Venezia, Treviso, Belluno) |
1.776.175 |
19 |
(*)63.838 |
20 |
15 |
5 |
IX |
Friuli-Venezia Giulia |
1.197.666 |
13 |
26.067 |
13 |
10 |
3 |
X |
Liguria |
1.676.282 |
18 |
(*)54.068 |
19 |
14 |
5 |
XI |
Emilia-Romagna |
3.909.512 |
43 |
34.223 |
43 |
32 |
11 |
XII |
Toscana |
3.529.946 |
39 |
15.149 |
39 |
29 |
10 |
XIII |
Umbria |
811.831 |
9 |
724 |
9 |
7 |
2 |
XIV |
Marche |
1.429.205 |
15 |
(*)77.360 |
16 |
12 |
4 |
XV |
Lazio 1 (Provincia di Roma) |
3.761.067 |
41 |
(*)66.024 |
42 |
32 |
10 |
XVI |
Lazio 2 (Province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) |
1.379.304 |
15 |
27.459 |
15 |
11 |
4 |
XVII |
Abruzzi |
1.249.054 |
13 |
(*)77.455 |
14 |
11 |
3 |
XVIII |
Molise |
330.900 |
3 |
(*)60.531 |
4 |
3 |
1 |
XIX |
Campania 1 (Provincia di Napoli |
3.016.026 |
33 |
41.967 |
33 |
25 |
8 |
XX |
Campania 2 (Province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno) |
2.614.254 |
29 |
687 |
29 |
22 |
7 |
XXI |
Puglia |
4.031.885 |
44 |
(*)66.473 |
45 |
34 |
11 |
XXII |
Basilicata |
610.528 |
6 |
(*)69.790 |
7 |
5 |
2 |
XXIII |
Calabria |
2.070.203 |
22 |
(*)87.497 |
23 |
17 |
6 |
XXIV |
Sicilia 1 (Prov. Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) |
2.405.921 |
26 |
(*)62.723 |
27 |
20 |
7 |
XXV |
Sicilia 2 (Prov. Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) |
2.560.465 |
28 |
37.021 |
28 |
21 |
7 |
XXVI |
Sardegna |
1.648.248 |
18 |
26.034 |
18 |
14 |
4 |
XXVII |
Valle D’Aosta |
115.938 |
1 |
25.815 |
1 |
1 |
- |
|
Totale |
56.778.031 |
615 |
1.352.386 |
630 |
475 |
155 |
N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.
Visto, il Ministro per l’interno Mancino
XIII Legislatura
|
|
21 aprile 1996 |
data di svolgimento delle elezioni
|
9 maggio 1996 |
prima riunione delle Camere
|
8 marzo 2001 |
D.P.R. n. 42 di scioglimento delle Camere (G.U. 9 marzo 2001, n. 57)
|
8 marzo 2001 |
D.P.R. n. 47 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 10 marzo 2001, n. 58)
|
8 marzo 2001 |
D.P.R. di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per l’elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale (G.U. 10 marzo 2001, n. 58)
|
8 marzo 2001 |
D.P.R. di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale (G.U. 10 marzo 2001, n. 58) |
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Amato, il quale, secondo la prassi costituzionale, rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto il 31 maggio 2001. Al secondo Governo Amato succede il secondo Governo Berlusconi.
|
N. 42
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 2001.
Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2001)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Decreta:
Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
N. 47
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2001.
Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001)
_________________
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data di ieri, recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;
Emana
il seguente decreto
I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per domenica 13 maggio 2001.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di mercoledì 30 maggio 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 marzo 2001.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianco, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Fassino
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2001.
Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 13 maggio 2001;
Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: "Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise";
Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422: "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina";
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;
Visto l'art. 3, comma 2, della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1: "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto:
Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero dei seggi senatoriali, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 9 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 367
SENATO DELLA REPUBBLICA
TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI E LORO SUDDIVISIONE TRA SEGGI DESTINATI A RIPARTO CON METODO MAGGIORITARIO OVVERO CON METODO PROPORZIONALE
REGIONI |
Popolazione |
Quoziente: 185.988 |
Seggi da attribuire nei collegi uninominali |
Seggi da attribuire in ragione proporzionale |
||
Quozienti interi |
Resti |
Seggi |
||||
Piemonte |
4.302.565 |
23 |
24.841 |
23 |
17 |
6 |
Valle d’Aosta |
115.938 |
-- |
-- |
(*) 1 |
1 |
-- |
Lombardia |
8.856.074 |
47 |
114.638 |
47 |
35 |
12 |
Trentino Alto Adige |
890.360 |
-- |
-- |
(*) 7 |
6 |
1 |
Veneto |
4.380.797 |
23 |
103.073 |
23 |
17 |
6 |
Friuli Venezia Giulia |
1.197.666 |
-- |
-- |
(*) 7 |
5 |
2 |
Liguria |
1.676.282 |
9 |
2.390 |
9 |
6 |
3 |
Emilia-Romagna |
3.909.512 |
21 |
3.764 |
21 |
15 |
6 |
Toscana |
3.529.946 |
18 |
182.162 |
(**) 19 |
14 |
5 |
Umbria |
811.831 |
-- |
-- |
(*) 7 |
5 |
2 |
Marche |
1.429.205 |
7 |
127.289 |
(**) 8 |
6 |
2 |
Lazio |
5.140.371 |
27 |
118.695 |
(**) 28 |
21 |
7 |
Abruzzi |
1.249.054 |
6 |
133.126 |
(**) 7 |
5 |
2 |
Molise |
330.900 |
-- |
-- |
(*) 2 |
2 |
- |
Campania |
5.630.280 |
30 |
50.640 |
30 |
22 |
8 |
Puglia |
4.031.885 |
21 |
126.137 |
(**) 22 |
16 |
6 |
Basilicata |
610.528 |
-- |
-- |
(*) 7 |
5 |
2 |
Calabria |
2.070.203 |
11 |
24.335 |
11 |
8 |
3 |
Sicilia |
4.966.386 |
26 |
130.698 |
(**) 27 |
20 |
7 |
Sardegna |
1.648.248 |
8 |
160.344 |
(**) 9 |
6 |
3 |
TOTALI |
56.778.031 |
277 |
1.302.132 |
315 |
232 |
83 |
N.B. - Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 185.988 per il riparto, proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 284, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) ed il totale dei seggi (31) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte con due asterischi le Regioni alle quali è stato assegnato un seggio in base ai più alti resti.
Visto, il Ministro dell'interno
Bianco
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2001.
Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 13 maggio 2001;
Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;
Visti l'art. 1, commi 2, 3 e 4, nonché gli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione del collegi uninominali della Camera dei deputati;
Visto l'art. 3, comma 2, della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1: "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno l993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto:
Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 9 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 368
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI E LORO SUDDIVISIONE TRA SEGGI DESTINATI A RIPARTO CON METODO MAGGIORITARIO OVVERO CON METODO PROPORZIONALE
CIRCOSCRIZIONE |
Popolazione 1991 |
Quozienti interi |
Resti |
Seggi spettanti |
Suddivisione |
|
||||||
Seggi da attribuire nei collegi uninominali |
Seggi da attribuire in ragione proporzion. |
|
||||||||||
I |
Piemonte 1 (Provincia di Torino) |
2.236.765 |
24 |
73.813(*) |
25 |
19 |
6 |
|
||||
II |
Piemonte 2 (Provincie di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella Verbano-Cusio-Ossola) |
2.065.800 |
22 |
83.094(*) |
23 |
17 |
6 |
|
||||
III |
Lombardia 1 (Provincia di Milano) |
3.738.685 |
41 |
43.642 |
41 |
31 |
10 |
|
||||
IV |
Lombardia 2 (Province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) |
3.744.866 |
41 |
49.823 |
42 |
32 |
10 |
|
||||
V |
Lombardia 3 (Province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi) |
1.372.523 |
15 |
20.678 |
15 |
11 |
4 |
|
||||
VI |
Trentino-Alto Adige |
890.360 |
9 |
79.253(*) |
10 |
8 |
2 |
|
||||
VII |
Veneto 1 (Province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo) |
2.604.622 |
28 |
81.178(*) |
29 |
22 |
7 |
|
||||
VIII |
Veneto 2 (Province di Venezia, Treviso, Belluno) |
1.776.175 |
19 |
63.838(*) |
20 |
15 |
5 |
|
||||
IX |
Friuli-Venezia Giulia |
1.197.666 |
13 |
26.067 |
13 |
10 |
3 |
|
||||
X |
Liguria |
1.676.282 |
18 |
54.068(*) |
19 |
14 |
5 |
|
||||
XI |
Emilia-Romagna |
3.909.512 |
43 |
34.223 |
43 |
32 |
11 |
|
||||
XII |
Toscana |
3.529.946 |
39 |
15.149 |
39 |
29 |
10 |
|
||||
XIII |
Umbria |
811.831 |
9 |
724 |
9 |
7 |
2 |
|
||||
XIV |
Marche |
1.429.205 |
15 |
77.360(*) |
16 |
12 |
4 |
|
||||
XV |
Lazio 1 (Provincia di Roma) |
3.761.067 |
41 |
66.024(*) |
42 |
32 |
10 |
|
||||
XVI |
Lazio 2 (Province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) |
1.379.304 |
15 |
27.459 |
15 |
11 |
4 |
|
||||
XVII |
Abruzzi |
1.249.054 |
13 |
77.455(*) |
14 |
11 |
3 |
|
||||
XVIII |
Molise |
330.900 |
3 |
66.531(*) |
4 |
3 |
1 |
|||||
XIX |
Campania 1 (Provincia di Napoli) |
3.016.026 |
33 |
41.967 |
33 |
25 |
8 |
|||||
XX |
Campania (Province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno) |
2.614.254 |
29 |
687 |
29 |
22 |
7 |
|||||
XXI |
Puglia |
4.031.885 |
44 |
66.473(*) |
45 |
34 |
11 |
|||||
XXII |
Basilicata |
610.528 |
6 |
69.790(*) |
7 |
5 |
2 |
|||||
XXIII |
Calabria |
2.070.203 |
22 |
87.497(*) |
23 |
17 |
6 |
|||||
XXIV |
Sicilia 1 (Province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) |
2.405.921 |
26 |
62.723(*) |
27 |
20 |
7 |
|||||
XXV |
Sicilia 2 (Province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) |
2.560.465 |
28 |
37.021 |
28 |
21 |
7 |
|||||
XXVI |
Sardegna |
1.648.248 |
18 |
26.034 |
18 |
14 |
4 |
|||||
XXVII |
Valle d’Aosta |
115.938 |
1 |
25.815 |
1 |
1 |
- |
|||||
TOTALE |
56.778.031 |
615 |
1.352.386 |
630 |
475 |
155 |
||||||
N.B. - Sono contraddistinti con asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla circoscrizione.
Visto, il Ministro dell'interno
Bianco
XIV Legislatura
|
|
13 maggio 2001 |
data di svolgimento delle elezioni
|
30 maggio 2001 |
prima riunione delle Camere
|
11 febbraio 2006 |
D.P.R. n. 32 di scioglimento delle Camere (G.U. 11 febbraio 2006, n. 35)
|
11 febbraio 2006 |
D.P.R. n. 33 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 11 febbraio 2006, n. 35)
|
11 febbraio 2006 |
D.P.R. di assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera dei deputati (G.U. 13 febbraio 2006, n. 36)
|
11 febbraio 2006 |
D.P.R. di assegnazione alle Regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica (G.U. 13 febbraio 2006, n. 36) |
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Berlusconi, il quale, secondo la prassi costituzionale, rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto il 2 maggio 2006. Al terzo Governo Berlusconi succede il secondo Governo Prodi.
|
N. 32
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006.
Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Decreta:
Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
N. 33
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006.
Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’ 11 febbraio 2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto:
I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per i giorni di domenica 9 aprile e di lunedì 10 aprile 2006.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di venerdì 28 aprile 2006.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006
Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera dei deputati
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 9 aprile 2006;
Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 e la tabella A del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e visto inoltre l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;
Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel Mondo, in data 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2006, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto:
Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, nella quale è indicato altresì il seggio assegnato alla circoscrizione uninominale Valle d'Aosta.
Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 5
Tabella A
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l’elezione della camera dei deputati
CIRCOSCRIZIONI
|
Popolazione 2001 |
Quoziente intero: 92.226 |
Seggi spettanti |
||
Quozienti interi |
Resti |
||||
I |
Piemonte 1 |
2.165.619 |
23 |
44.421(*) |
24 |
II |
Piemonte 2 |
2.049.058 |
22 |
20.086 |
22 |
III |
Lombardia 1 |
3.738.685 |
40 |
18.170 |
40 |
IV |
Lombardia 2 |
3.707.210 |
42 |
46.698(*) |
43 |
V |
Lombardia 3 |
1.405.154 |
15 |
21.764 |
15 |
VI |
Trentino-Alto Adige |
940.016 |
10 |
17.756 |
10 |
VII |
Veneto 1 |
2.713.294 |
29 |
38.740 |
29 |
VIII |
Veneto 2 |
1.814.400 |
19 |
62.106(*) |
20 |
IX |
Friuli-Venezia Giulia |
1.183.764 |
12 |
77.052(*) |
13 |
X |
Liguria |
1.571.783 |
17 |
3.941 |
17 |
XI |
Emilia-Romagna |
3.983.346 |
43 |
17.628 |
43 |
XII |
Toscana |
3.497.806 |
37 |
85.444(*) |
38 |
XIII |
Umbria |
825.826 |
8 |
88.818(*) |
9 |
XIV |
Marche |
1.470.581 |
15 |
87.191(*) |
16 |
XV |
Lazio 1 |
3.700.424 |
40 |
11.384 |
40 |
XVI |
Lazio 2 |
1.411.989 |
15 |
28.599 |
15 |
XVII |
Abruzzo |
1.262.392 |
13 |
63.454(*) |
14 |
XVIII |
Molise |
320.601 |
3 |
43.923 |
3 |
XIX |
Campania 1 |
3.059.196 |
33 |
15.738 |
33 |
XX |
Campania 2 |
2.642.735 |
28 |
60.407(*) |
29 |
XXI |
Puglia |
4.020.707 |
43 |
54.989(*) |
44 |
XXII |
Basilicata |
597.768 |
6 |
44.412 |
6 |
XXIII |
Calabria |
2.011.466 |
21 |
74.720(*) |
22 |
XXIV |
Sicilia 1 |
2.383.132 |
25 |
77.482(*) |
26 |
XXV |
Sicilia 2 |
2.585.859 |
28 |
3.531 |
28 |
XXVI |
Sardegna |
1.631.880 |
17 |
64.038(*) |
18 |
XXVII |
Valle d’Aosta |
119.548 |
1 |
27.322 |
1 |
TOTALE |
56.995.744 |
605 |
|
618 |
N.B. – Il quoziente intero (92.226), ai fini dell’art. 56, comma quarto, della Costituzione, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall’ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 13, danno titolo all’assegnazione alle circoscrizioni di un seggio in più.
Visto, il Ministro dell'interno: PISANU
Tabella B
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della camera dei deputati
RIPARTIZIONI |
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5 legge 27/12/2001, n. 459) |
SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459) |
QUOZIENTE INTERO: 440.101 |
TOTALE SEGGI SPETTANTI |
|
|
|
|
Quozienti interi |
Resti |
|
EUROPA |
2.039.149 |
1 |
4 |
278.745(*) |
6 |
AMERICA MERIDIONALE |
885.673 |
1 |
2 |
5.471 |
3 |
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE |
403.597 |
1 |
0 |
403.597(*) |
2 |
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE |
192.390 |
1 |
0 |
192.390 |
1 |
TOTALE |
3.520.809 |
4 |
6 |
|
12 |
N.B. – Il quoziente intero (440.101), ai fini dell’art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all’estero, di cui all’elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di due, danno titolo all’assegnazione alle ripartizioni di un seggio in più.
Visto, il Ministro dell'interno: Pisanu
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006
Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 9 aprile 2006;
Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;
Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;
Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel Mondo, in data 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2006, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto:
Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i sette seggi assegnati alla regione Trentino-Alto Adige, dei quali sei da attribuire sulla base dei collegi uninominali definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, ed uno da attribuire con metodo del recupero proporzionale.
Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 6
TABELLA A
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
assegnazione alle regioni del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica
REGIONI |
POPOLAZIONE 2001 |
SEGGI ASSEGNATI |
QUOZIENTE INTERO: 190.677 |
TOTALE SEGGI SPETTANTI |
|
|
|
|
Quozienti interi |
Resti |
|
Piemonte |
4.214.677 |
|
22 |
19.783 |
22 |
Valle d’Aosta |
119.548 |
1 |
|
|
1 |
Lombardia |
9.032.554 |
|
47 |
70.735 |
47 |
Trentino-Alto Adige |
940.016 |
7 |
10 |
|
7 |
Veneto |
4.527.694 |
|
23 |
142.123(*) |
24 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.183.764 |
7 |
|
|
7 |
Liguria |
1.571.783 |
|
8 |
46.367 |
8 |
Emilia-Romagna |
3.983.346 |
|
20 |
169.806(*) |
21 |
Toscana |
3.497.806 |
|
18 |
65.620 |
18 |
Umbria |
825.826 |
7 |
|
|
7 |
Marche |
1.470.581 |
|
7 |
135.842(*) |
8 |
Lazio |
5.112.413 |
|
26 |
154.811(*) |
27 |
Abruzzo |
1.262.392 |
|
6 |
118.330(*) |
7 |
Molise |
320.601 |
2 |
|
|
2 |
Campania |
5.701.931 |
|
29 |
172.298(*) |
30 |
Puglia |
4.020.707 |
|
21 |
16.490 |
21 |
Basilicata |
597.768 |
7 |
|
|
7 |
Calabria |
2.011.466 |
|
10 |
104.696 |
10 |
Sicilia |
4.968.991 |
|
26 |
11.389 |
26 |
Sardegna |
1.631.880 |
|
8 |
106.464(*) |
9 |
ITALIA |
56.995.744 |
31 |
271 |
|
309
|
N.B. – Il quoziente intero (190.677), ai fini dell’art. 57, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l’art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall’ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratti il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 7, danno titolo all’assegnazione di un seggio in più alle regioni.
Visto, il Ministro dell'interno: Pisanu
TABELLA B
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del senato della repubblica
RIPARTIZIONI |
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5 legge 27/12/2001, n. 459) |
SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459) |
QUOZIENTE INTERO: 1.760.404 |
TOTALE SEGGI SPETTANTI |
|
|
|
|
Quozienti interi |
Resti |
|
EUROPA |
2.039.149 |
1 |
1 |
278.745 |
2 |
AMERICA MERIDIONALE |
885.673 |
1 |
|
885.673(*) |
2 |
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE |
403.597 |
1 |
|
403.597 |
1 |
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE |
192.390 |
1 |
|
192.390 |
1 |
TOTALE |
3.520.809 |
4 |
1 |
|
6 |
N.B. – Il quoziente intero (1.760.404), ai fini dell’art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all’estero, di cui all’elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per due, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di uno, danno titolo all’assegnazione alle ripartizioni di un seggio in più.
Visto, il Ministro dell'interno: Pisanu
XV Legislatura
|
|
9 aprile 2006
|
data di svolgimento delle elezioni
|
28 aprile 2006 |
prima riunione delle Camere
|
6 febbraio 2008 |
D.P.R. n. 19 di scioglimento delle Camere (G.U. 6 febbraio 2008, n. 31)
|
6 febbraio 2008 |
D.P.R. n. 20 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 6 febbraio 2008, n. 31)
|
6 febbraio 2008 |
D.P.R. di assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per la elezione delle Camera dei deputati (G.U. 6 febbraio 2008, n. 31)
|
6 febbraio 2008 |
D.P.R. di assegnazione alle Regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica (G.U. 6 febbraio 2008, n. 31) |
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio Prodi.
|
N. 19
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2008.
Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008, Supplemento ordinario n. 31)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Decreta:
Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
N. 20
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2008.
Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008, Supplemento ordinario n. 31)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto:
I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per i giorni di domenica 13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di martedì 29 aprile 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2008
Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera dei deputati
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per i giorni di domenica 13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008;
Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 e la tabella A del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;
Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, in data 31 gennaio 2008, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto:
Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, nella quale è indicato altresì il seggio assegnato alla circoscrizione uninominale Valle d'Aosta.
Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2008 - Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 400
Tabella A
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l’elezione della camera dei deputati
CIRCOSCRIZIONI
|
Popolazione 2001 |
Quoziente: 92.226 |
Totale seggi spettanti |
||
Quozienti interi |
Resti |
||||
I |
Piemonte 1 |
2.165.619 |
23 |
44.421(*) |
24 |
II |
Piemonte 2 |
2.049.058 |
22 |
20.086 |
22 |
III |
Lombardia 1 |
3.707.210 |
40 |
18.170 |
40 |
IV |
Lombardia 2 |
3.920.190 |
42 |
46.698(*) |
43 |
V |
Lombardia 3 |
1.405.154 |
15 |
21.764 |
15 |
VI |
Trentino-Alto Adige |
940.016 |
10 |
17.756 |
10 |
VII |
Veneto 1 |
2.713.294 |
29 |
38.740 |
29 |
VIII |
Veneto 2 |
1.814.400 |
19 |
62.106(*) |
20 |
IX |
Friuli-Venezia Giulia |
1.183.764 |
12 |
77.052(*) |
13 |
X |
Liguria |
1.571.783 |
17 |
3.941 |
17 |
XI |
Emilia-Romagna |
3.983.346 |
43 |
17.628 |
43 |
XII |
Toscana |
3.497.806 |
37 |
85.444(*) |
38 |
XIII |
Umbria |
825.826 |
8 |
88.018(*) |
9 |
XIV |
Marche |
1.470.581 |
15 |
87.191(*) |
16 |
XV |
Lazio 1 |
3.700.424 |
40 |
11.384 |
40 |
XVI |
Lazio 2 |
1.411.989 |
15 |
28.599 |
15 |
XVII |
Abruzzo |
1.262.392 |
13 |
63.454(*) |
14 |
XVIII |
Molise |
320.601 |
3 |
43.923 |
3 |
XIX |
Campania 1 |
3.059.196 |
33 |
15.738 |
33 |
XX |
Campania 2 |
2.642.735 |
28 |
60.407(*) |
29 |
XXI |
Puglia |
4.020.707 |
43 |
54.989(*) |
44 |
XXII |
Basilicata |
597.768 |
6 |
44.412 |
6 |
XXIII |
Calabria |
2.011.466 |
21 |
74.720(*) |
22 |
XXIV |
Sicilia 1 |
2.383.132 |
25 |
77.482(*) |
26 |
XXV |
Sicilia 2 |
2.585.859 |
28 |
3.531 |
28 |
XXVI |
Sardegna |
1.631.880 |
17 |
64.038(*) |
18 |
XXVII |
Valle d’Aosta |
119.548 |
1 |
27.322 |
1 |
ITALIA |
56.995.744 |
605 |
|
618 |
N.B. – Il quoziente (92.226), ai fini dell’art. 56, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall’ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 13, danno titolo all’assegnazione alle relative circoscrizioni di un seggio in più.
Visto, il Ministro dell'interno: AMATO
Tabella B
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della camera dei deputati
RIPARTIZIONI |
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459) |
SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459) |
QUOZIENTE: 456.172 |
TOTALE SEGGI SPETTANTI |
|
|
|
|
Quozienti interi |
Resti |
|
EUROPA |
2.072.410 |
1 |
4 |
247.722(*) |
6 |
AMERICA MERIDIONALE |
1.017.776 |
1 |
2 |
105.432 |
3 |
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE |
359.852 |
1 |
0 |
359.852(*) |
2 |
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE |
199.339 |
1 |
0 |
199.339 |
1 |
CIRCOSCRIZIONE ESTERO |
3.649.377 |
4 |
6 |
|
12 |
N.B. – Il quoziente intero (456.172), ai fini dell’art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all’estero, di cui all’elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di due, danno titolo all’assegnazione alle relative ripartizioni di un seggio in più.
Visto, il Ministro dell'interno: Amato
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2008
Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per i giorni di domenica 13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008;
Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;
Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;
Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, in data 31 gennaio 2008, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto:
Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i sette seggi assegnati alla regione Trentino-Alto Adige, dei quali sei da attribuire sulla base dei collegi uninominali definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, ed uno da attribuire con metodo del recupero proporzionale.
Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2008 - Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 399
Tabella A
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
assegnazione alle regioni del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica
REGIONI |
POPOLAZIONE 2001 |
SEGGI ASSEGNATI (Ex art. 57, terzo comma, della Costituzione) |
QUOZIENTE: 190.677 |
TOTALE SEGGI SPETTANTI |
|
|
|
|
Quozienti interi |
Resti |
|
Piemonte |
4.214.677 |
|
22 |
19.783 |
22 |
Valle d’Aosta |
119.548 |
1 |
|
|
1 |
Lombardia |
9.032.554 |
|
47 |
70.735 |
47 |
Trentino-Alto Adige |
940.016 |
7 |
|
|
7 |
Veneto |
4.527.694 |
|
23 |
142.123(*) |
24 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.183.764 |
7 |
|
|
7 |
Liguria |
1.571.783 |
|
8 |
46.367 |
8 |
Emilia-Romagna |
3.983.346 |
|
20 |
169.806(*) |
21 |
Toscana |
3.497.806 |
|
18 |
65.620 |
18 |
Umbria |
825.826 |
7 |
|
|
7 |
Marche |
1.470.581 |
|
7 |
135.842(*) |
8 |
Lazio |
5.112.413 |
|
26 |
154.811(*) |
27 |
Abruzzo |
1.262.392 |
|
6 |
118.330(*) |
7 |
Molise |
320.601 |
2 |
|
|
2 |
Campania |
5.701.931 |
|
29 |
172.298(*) |
30 |
Puglia |
4.020.707 |
|
21 |
16.490 |
21 |
Basilicata |
597.768 |
7 |
|
|
7 |
Calabria |
2.011.466 |
|
10 |
104.696 |
10 |
Sicilia |
4.968.991 |
|
26 |
11.389 |
26 |
Sardegna |
1.631.880 |
|
8 |
106.464(*) |
9 |
ITALIA |
56.995.744 |
31 |
271 |
|
309
|
N.B. – Il quoziente (190.677), ai fini dell’art. 57, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l’art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall’ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratti il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 7, danno titolo all’assegnazione di un seggio in più alle regioni.
Visto, il Ministro dell'interno: AMATO
TABELLA B
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del senato della repubblica
RIPARTIZIONI |
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459) |
SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459) |
QUOZIENTE: 1.824.688 |
TOTALE SEGGI SPETTANTI |
|
|
|
|
Quozienti interi |
Resti |
|
EUROPA |
2.072.410 |
1 |
1 |
247.722 |
2 |
AMERICA MERIDIONALE |
1.017.776 |
1 |
0 |
1.017.776 (*) |
2 |
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE |
359.852 |
1 |
0 |
359.852 |
1 |
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE |
199.339 |
1 |
0 |
199.339 |
1 |
CIRCOSCRIZIONE ESTERO |
3.649.377 |
4 |
1 |
|
6 |
N.B. – Il quoziente (1.824.688), ai fini dell’art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all’estero, di cui all’elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per due, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (6) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di uno, danno titolo all’assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.
Visto, il Ministro dell'interno: Amato
XVI Legislatura
|
|
13 aprile 2008 |
data di svolgimento delle elezioni
|
29 aprile 2008 |
prima riunione delle Camere
|
22 dicembre 2012 |
D.P.R. n. 225 di scioglimento delle Camere (G.U. 24 dicembre 2012, n. 299) |
22 dicembre 2012 |
D.P.R. n. 226 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 24 dicembre 2012, n. 299) |
22 dicembre 2012 |
D.P.R. di assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per la elezione delle Camera dei deputati (G.U. 24 dicembre 2012, n. 299) |
22 dicembre 2012 |
D.P.R. di assegnazione alle Regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica (G.U. 24 dicembre 2012, n. 299) |
I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio Monti.
|
N. 225
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2012.
Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Decreta:
Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
N. 226
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2012.
Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto:
I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di venerdì 15 marzo 2013.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Severino
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2012
Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera dei deputati
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013;
Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 e la tabella A del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;
Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, in data 27 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto:
Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, nella quale è indicato altresì il seggio assegnato alla circoscrizione uninominale Valle d'Aosta.
Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2012 - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 146
TABELLA A - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l’elezione della camera dei deputati
CIRCOSCRIZIONI
|
Popolazione 2011 |
Quoziente: 96.171 |
Totale seggi spettanti |
||
Quozienti interi |
Resti |
||||
1 |
Piemonte 1 |
2.247.780 |
23 |
35.847 |
23 |
2 |
Piemonte 2 |
2.116.136 |
22 |
374 |
22 |
3 |
Lombardia 1 |
3.878.549 |
40 |
31.709 |
40 |
4 |
Lombardia 2 |
4.300.066 |
42 |
68.542(*) |
45 |
5 |
Lombardia 3 |
1.525.536 |
15 |
82.971(*) |
16 |
6 |
Trentino-Alto Adige |
1.029.475 |
10 |
67.765(*) |
11 |
7 |
Veneto 1 |
2.923.457 |
29 |
38.327(*) |
31 |
8 |
Veneto 2 |
1.933.753 |
19 |
10.333 |
20 |
9 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.218.985 |
12 |
64.933(*) |
13 |
10 |
Liguria |
1.570.694 |
17 |
31.958 |
16 |
11 |
Emilia-Romagna |
4.342.135 |
43 |
14.440 |
45 |
12 |
Toscana |
3.672.202 |
37 |
17.704 |
38 |
13 |
Umbria |
884.268 |
8 |
18.729 |
9 |
14 |
Marche |
1.541.319 |
15 |
2.583 |
16 |
15 |
Lazio 1 |
3.997.465 |
40 |
54.454(*) |
42 |
16 |
Lazio 2 |
1.505.421 |
15 |
62.856(*) |
16 |
17 |
Abruzzo |
1.307.309 |
13 |
57.086(*) |
14 |
18 |
Molise |
313.660 |
3 |
25.147 |
3 |
19 |
Campania 1 |
3.054.956 |
33 |
73.655(*) |
32 |
20 |
Campania 2 |
2.711.854 |
28 |
19.066 |
28 |
21 |
Puglia |
4.052.566 |
43 |
13.384 |
42 |
22 |
Basilicata |
578.036 |
6 |
1.010 |
6 |
23 |
Calabria |
1.959.050 |
21 |
35.630 |
20 |
24 |
Sicilia 1 |
2.393.438 |
25 |
85.334(*) |
25 |
25 |
Sicilia 2 |
2.609.466 |
28 |
12.849 |
27 |
26 |
Sardegna |
1.639.362 |
17 |
4.455 |
17 |
27 |
Valle d’Aosta |
126.806 |
1 |
30.635 |
1 |
ITALIA |
59.433.744 |
608 |
|
618 |
N.B. – Il quoziente (92.226), ai fini dell’art. 56, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall’ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 13, danno titolo all’assegnazione alle relative circoscrizioni di un seggio in più.
Visto, il Ministro dell'interno: Cancellieri
Allegato
TABELLA B - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della camera dei deputati
RIPARTIZIONI |
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459) |
SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459) |
QUOZIENTE: 526.122 |
TOTALE SEGGI SPETTANTI |
|
|
|
|
Quozienti interi |
Resti |
|
EUROPA |
2.307.683 |
1 |
4 |
203.195 |
5 |
AMERICA MERIDIONALE |
1.283.078 |
1 |
2 |
230.834(*) |
4 |
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE |
388.904 |
1 |
0 |
388.904(*) |
2 |
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE |
229.312 |
1 |
0 |
229.312 |
1 |
CIRCOSCRIZIONE ESTERO |
4.208.977 |
4 |
6 |
|
12 |
N.B. – Il quoziente intero (526.122), ai fini dell’art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all’estero, di cui all’elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di due, danno titolo all’assegnazione alle relative ripartizioni di un seggio in più.
Visto, il Ministro dell'interno: Cancellieri
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2012
Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013;
Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;
Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante “Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;
Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, in data 27 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto:
Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i sette seggi assegnati alla regione Trentino-Alto Adige, dei quali sei da attribuire sulla base dei collegi uninominali definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, ed uno da attribuire con metodo del recupero proporzionale.
Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2012 -- Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 145
Allegato
TABELLA A - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
assegnazione alle regioni del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica
REGIONI |
POPOLAZIONE 2011 |
SEGGI ASSEGNATI (Ex art. 57, terzo comma, della Costituzione) |
QUOZIENTE: 198.857 |
TOTALE SEGGI SPETTANTI |
|
|
|
|
Quozienti interi |
Resti |
|
Piemonte |
4.363.916 |
|
21 |
187.919(*) |
22 |
Valle d’Aosta |
126.806 |
1 |
|
|
1 |
Lombardia |
9.704.151 |
|
48 |
159.015(*) |
49 |
Trentino-Alto Adige |
1.029.475 |
7 |
|
|
7 |
Veneto |
4.857.210 |
|
24 |
84.642(*) |
24 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.218.985 |
7 |
|
|
7 |
Liguria |
1.570.694 |
|
7 |
178.695(*) |
8 |
Emilia-Romagna |
4.342.135 |
|
21 |
166.138(*) |
22 |
Toscana |
3.672.202 |
|
18 |
92.776 |
18 |
Umbria |
884.268 |
7 |
|
|
7 |
Marche |
1.541.319 |
|
7 |
149.320(*) |
8 |
Lazio |
5.502.886 |
|
27 |
133.747(*) |
28 |
Abruzzo |
1.307.309 |
|
6 |
114.167(*) |
7 |
Molise |
313.660 |
2 |
|
|
2 |
Campania |
5.766.810 |
|
28 |
198.814(*) |
29 |
Puglia |
4.052.566 |
|
20 |
75.426 |
20 |
Basilicata |
578.036 |
7 |
|
|
7 |
Calabria |
1.959.050 |
|
9 |
169.337(*) |
10 |
Sicilia |
5.002.904 |
|
25 |
31.479 |
25 |
Sardegna |
1.639.362 |
|
8 |
48.506 |
8 |
ITALIA |
59.433.744 |
31 |
269 |
|
309
|
N.B. – Il quoziente (198.857), ai fini dell’art. 57, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l’art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall’ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratti il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 9, danno titolo all’assegnazione di un seggio in più alle regioni.
Visto, il Ministro dell'interno: Cancellieri
TABELLA B - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del senato della repubblica
RIPARTIZIONI |
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459) |
SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459) |
QUOZIENTE: 2.104.488 |
TOTALE SEGGI SPETTANTI |
|
|
|
|
Quozienti interi |
Resti |
|
EUROPA |
2.307.683 |
1 |
1 |
203.195 |
2 |
AMERICA MERIDIONALE |
1.283.078 |
1 |
0 |
1.283.078(*) |
2 |
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE |
388.904 |
1 |
0 |
388.904 |
1 |
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE |
229.312 |
1 |
0 |
229.312 |
1 |
CIRCOSCRIZIONE ESTERO |
4.208.977 |
4 |
1 |
|
6 |
N.B. – Il quoziente (2.104.488), ai fini dell’art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all’estero, di cui all’elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per due, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (6) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di uno, danno titolo all’assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.
Visto, il Ministro dell'interno: Cancellieri
XVII Legislatura
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24 febbraio 2013 |
data di svolgimento delle elezioni
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15 marzo 2013 |
prima riunione delle Camere
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[1] Per le vicende che hanno portato al disallineamento tra la data del decreto di scioglimento delle Camere e quello di convocazione dei comizi elettorali si veda la premessa al presente dossier.
[2] Il Presidente del Consiglio Campi rassegna le dimissioni il 13 gennaio 1994. Il 16 gennaio, il Presidente della Repubblica Scalfaro, sciogliendo la riserva formulata in occasione delle dimissioni del Governo, le respinge e, sentiti i Presidenti delle Camere, firma il decreto di scioglimento delle stesse.