Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Concessione della 'Stella al merito del lavoro' - A.C. 4858 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 669 | ||
Data: | 23/07/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XI-Lavoro pubblico e privato |
24 luglio 2012 |
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n. 669/0 |
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Concessione della “Stella al merito del lavoro”A.C. 4858Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
4858 |
Titolo |
Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro" |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
14 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
21 dicembre 2011 |
assegnazione |
7 febbraio 2012 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
II (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), III (Affari esteri), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), X (Attività produttive, XI (Lavoro), XII (Aff. sociali) |
La pdl 4858 modifica la disciplina per la concessione della decorazione “Stella al merito del lavoro”, istituita con il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3167, e attualmente regolamentata dalla L. 5 febbraio 1992, n. 143[1].
Rispetto al testo vigente si segnalano le seguenti modifiche.
L’articolo 1 prevede che tale decorazione sia concessa ai cittadini italiani, anche lavoratori dipendenti di imprese pubbliche o private, pur se soci di imprese cooperative, nonché di aziende o stabilimenti dello Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale nel campo delle attività lavorative.
Il comma 4 di tale articolo diminuisce il numero massimo di decorazioni che può essere concesso annualmente, dalle attuali 1.000 (di cui il 50% lavoratori che abbiano iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi) a 100 per i maestri e a 50 per gli ufficiali del lavoro.
Ai sensi dell’articolo 5, la concessione della decorazione, che avviene il 1° maggio tramite decreto del Presidente della Repubblica, comporta inoltre il conseguimento del titolo di “Maestro del lavoro”.
L’articolo 3, comma 2, fermi restando i titoli richiesti ai fini della concessione della decorazione, nonché l’età anagrafica minima per ottenere la decorazione (50 anni), innalza il requisito del periodo minimo lavorativo prescritto, pari a 35 anni ininterrotti documentabili (in luogo dei 25 attualmente richiesti).
L’articolo 4 prevedeil conferimento del titolo di “ufficiale del lavoro” ai maestri del lavoro che abbiano svolto, per almeno 5 anni, attività di formazione nelle scuole secondarie di secondo grado o nell’ambito delle attività di volontariato.
E’ prevista un’apposita procedura per le candidature dei soggetti ai quali concedere la decorazione (articolo 8) e per l’istruttoria da seguire (articolo 9).
In particolare, le candidature sono proposte da ciascun Ministro competente e, per i cittadini italiani residenti fuori dal territorio nazionale, dal Ministro degli affari esteri. Segnalazioni al Ministro competente possono essere inoltrate anche dai prefetti. Le proposte di candidature sono trasmesse al Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 15 gennaio di ciascun anno, e sono altresì trasmesse ai prefetti, territorialmente competenti, ai fini dell’istruttoria, che è finalizzata a documentare che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti promuovendo un incremento notevole dell’economia nazionale.
L’istruttoria tiene conto, oltre che delle informazioni di cui ciascuna prefettura anche delle relazioni richieste all’autorità giudiziaria, alle C.C.I.A.A., all’ispettorato del lavoro, all’intendenza di finanza.
La procedura prevede il controllo dei titoli in possesso dei candidati, la documentazione e i rispettivi allegati, corredata di un motivato parere del prefetto, viene trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, ove previsto, al Ministero degli affari esteri, per essere sottoposta all’esame della Commissione di valutazione. Spetta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle risultanze istruttorie, sceglie i candidati da proporre al Presidente della Repubblica, lo stesso Ministro sottopone alla firma del Presidente della Repubblica il decreto di conferimento della decorazione in tempo utile per darne notizia in occasione della Festa del 1° maggio.
L’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, per quanto attiene alla morfologia della decorazione (stella a 5 punte smaltata di bianco con centro in smalto verde chiaro con rilievo raffigurante la testa d’Italia turrita e la scritta laboris merita, la decorazione inoltre è appesa ad un nastro listato da 3 bande), prevede una modifica (aggiunta di un libro da sfondo alla stella e modifiche cromatiche al nastro) nel caso in cui essa sia concessa agli Alfieri del lavoro.
L'Attestato d'Onore
"Alfiere del Lavoro" è una benemerenza semi-statale, istituita dalla
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, in collaborazione con
L’articolo 7 istituisce
L’articolo 10 modifica la composizione della Commissione
di valutazione che ha il compito di svolgere le valutazioni finali in
ordine alla concessione nonché alla revoca della decorazione.
L’articolo 12 introduce la possibilità di revoca della decorazione, non contemplata dalla disciplina vigente. La revoca viene disposta con decreto del Presidente della Repubblica nei casi in cui l’insignito se ne renda indegno.
Lo stesso articolo prevede altresì una specifica procedura ai fini della revoca, disponendo che l’interessato possa proporre, entro 30 giorni dalla proposta di revoca, le proprie difese per iscritto, che saranno sottoposte alla Commissione di valutazione che esprime il proprio parere entro i successivi 60 giorni.
La proposta di legge modifica disciplina contenuta in legge ordinaria.
Il tema su cui interviene la pdl appare riconducibile a alla materia dell’ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l).
All’art. 7, che non prevede esplicitamente se la costituenda Federazione subentri nella titolarità delle attività svolte dall’attuale Federazione dei maestri del lavoro, si valuti l’opportunità di chiarire la portata della disposizione.
Il testo dell’art. 12 non individua i comportamenti che comportino l’indegnità del soggetto: si valuti l’opportunità di definire i comportamenti che costituiscono presupposto della revoca.
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parlamentari.
[1] In applicazione di tale norma, il
Ministero del lavoro ha emanato la circolare