Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale - Testo a fronte tra gli articoli 23, 53, 81, 117, 119, 120 e 123 della Costituzione e i progetti di legge AA.C. 4620, 4205, 4525, 4526, 4594, 4596, 4607 e 4646
Riferimenti:
AC N. 4526/XVI   AC N. 4594/XVI
AC N. 4646/XVI   AC N. 4620/XVI
AC N. 4205/XVI   AC N. 4525/XVI
AC N. 4596/XVI   AC N. 4607/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 551    Progressivo: 1
Data: 07/10/2011
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

 

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Introduzione del principio del pareggio di bilancio
nella Carta costituzionale

AA.C. 4620 e abb.

Testo a fronte tra gli articoli 23, 53, 81, 117, 119, 120 e 123 della Costituzione
e i progetti di legge AA.C. 4620, 4205, 4525, 4526, 4594, 4596, 4607 e 4646

 

n. 551/1

 

 

7 ottobre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-2233 / 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

Per l’esame presso le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) dell’A.C. 4620 e abb., Introduzione del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, sono stati predisposti i seguenti dossier:

·       n. 551: Schede di lettura;

·       n.551/1: Testo a fronte tra gli articoli 23, 53, 81, 117, 119 e 120 della Costituzione e le proposte di legge A.A.C. 4620, 4205, 4525, 4526, 4594, 4596, 4607, 4646.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AC0691a


Testo a fronte
tra gli articoli 23, 53, 81, 117, 119, 120 e 123 della Costituzione
e i progetti di legge AA.C. 4620, 4205, 4525, 4526, 4594, 4596, 4607 e 4646

 

N.B.: In alto a destra di ciascun comma (o ciascun gruppo di commi) è indicato il corrispondente articolo del progetto di legge che lo ha introdotto. Le cifre tra parentesi quadre che precedono i commi, novellati e aggiuntivi, relativi all’art. 81 si riferiscono all’articolo e al comma introdotto dalle proposte in esame.

Sono evidenziati in colore azzurro alcuni tra i termini significativi per individuare il contenuto delle novelle.

 


 

ATTENZIONE: per stampare correttamente la tabella:

 

Costituzione

A.C. 4620
(Governo)

A.C. 4205
(Cambursano)

A.C. 4525
(Marinello)

 

A.C. 4526
(Beltrandi)

A.C. 4594 (Merloni)
e A.C. 4607 (A. Martino)

A.C. 4596
(Lanzillotta)

A.C. 4646
(Bersani)

Art. 23

 

 

 

 

 

Art. 23

 

 

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1, co. 1

La Repubblica garantisce il rispetto del principio di equità fra le generazioni nelle materie economico-finanziarie.

 

Vedi art. 53, 3° co.

Art. 53

Art. 53

 

 

 

 

 

 

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Identico

 

 

 

 

 

 

Identico

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Identico

 

 

 

 

 

 

Identico

 

Art. 1

[53.3] La Repubblica, in osservanza dei vincoli economici e finanziari che derivano dall'appartenenza all'Unione europea, persegue l'equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni, anche assicurando le verifiche a consuntivo e le eventuali misure di correzione, in base ai principi e ai criteri stabiliti con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

 

 

 

 

Vedi art. 23, 2° co.

 

Art. 1

La Repubblica assicura il rispetto del principio di equità tra le generazioni in ambito economico e sociale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 81

Art. 81

Art. 81

Art. 81

 

Art. 81, 81-bis e 81-ter

Art. 81

Art. 81

Art. 81, 82-bis, 82-ter e 82-quater

 

Art. 2

[81.1] Il bilancio dello Stato rispetta l'equilibrio delle entrate e delle spese. Non è consentito ricorrere all'indebitamento, se non nelle fasi avverse del ciclo economico, nei limiti degli effetti da esso determinati, o per uno stato di necessità che non può essere sostenuto con le ordinarie decisioni di bilancio. Lo stato di necessità è dichiarato dalle Camere in ragione di eventi eccezionali, con voto espresso a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Art. 1

[81.5]L’equilibrio annuale di bilancio deve essere raggiunto senza ricorso al debito pubblico.

 

[81.6]Le entrate derivanti dal debito pubblico devono essere destinate esclusivamente a spese di investimento.

 

[81.7]La legge ordinaria definisce le procedure per l'attuazione delle disposizioni dei commi quinto e sesto e individua gli investimenti da effettuare nel corso di ogni singolo esercizio finanziario.

Art. 1

[81.1] Le spese dello Stato e degli altri enti pubblici sono informate al criterio dell'economicità. Esse, in ragione d'anno, non possono comunque essere superiori alle rispettive previsioni di entrata iscritte nel bilancio di previsione.

 

Art. 1

[81.2]I bilanci dello Stato, degli enti di cui all’articolo 114 e di tutti gli altri enti compresi nell’ambito delle amministrazioni pubbliche si conformano, ordinariamente, al principio del pareggio strutturale di bilancio, da rispettare anche a consuntivo.

Art. 2, co. 1

[81.5]Nel bilancio delle pubbliche amministrazioni, dello Stato e delle Regioni, le spese totali non possono superare le entrate totali. Il ricorso all'indebitamento non è consentito. La legge regola le modalità di applicazione del principio del pareggio di bilancio ai singoli livelli di governo tenendo conto del ciclo economico e garantendo comunque il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

 

[81.6]Le spese totali delle amministrazioni pubbliche non possono superare il 45 per cento del prodotto interno lordo.

Art. 1, co. 2

[81.5]Il bilancio annuale e il bilancio pluriennale dello Stato devono registrare il pareggio delle spese e delle entrate al netto degli effetti del ciclo economico accertati dall'Unione europea. Qualora il rendiconto annuale faccia emergere, al netto degli effetti del ciclo economico, un disavanzo tra spese ed entrate questo è coperto nel successivo esercizio mediante corrispondente riduzione di spese o aumento di entrate.

Art. 1

[81.1]La Repubblica si conforma al principio della stabilità di bilancio, anche in relazione alle verifiche a consuntivo con conseguenti misure di correzione.

Art. 3

[82-bis.1]Il Parlamento stabilisce, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il saldo strutturale coerente con l’appartenenza all’Unione europea. I bilanci dello Stato e degli altri enti di cui all’articolo 114 rispettano i vincoli derivanti dalla deliberazione del Parlamento. La legge di cui all’articolo 81, terzo comma, stabilisce le modalità del coordinamento tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni per il rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

 

 

 

 

 

[81.3]Eccezioni al principio ordinario del pareggio di bilancio possono essere introdotte, con legge approvata a maggioranzaassoluta dei componenti di ciascuna Camera, per fare fronte a calamità naturali o a situazioni economiche e sociali straordinarie, comunque privilegiando le esigenze di intervento in conto capitale. La legge indica altresì il limite massimo dell’indebitamento, che non può superare il 3 per cento in rapporto al prodotto interno lordo nominale, nonché il relativo piano di rientro, da completare entro i tre anni successivi. In caso di situazioni economiche e sociali straordinarie di particolare emergenza, con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, possono essere disposte deroghe al limite di cui al periodo precedente.

[81.7]Eventuali violazioni del disposto dei commi cinque e sei emerse in sede di rendiconto devono essere compensate nelle leggi di bilancio nel successivo triennio.

 

 

 

[81.8]La legge di bilancio che comporti il ricorso all'indebitamento deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera e contenere il relativo piano di ammortamento.

[81.8]In casi di eccezionale gravità, previa notifica all'Unione europea, la legge di bilancio, se approvata con la maggioranza dei due terzi, può derogare al divieto di indebitamento indicando il relativo piano di ammortamento non superiore al quinquennio.

 

[81.7]La legge generale sulla contabilità dello Stato determina il livello massimo delle entrate fiscali in rapporto al prodotto interno lordo.

[82-bis.2]Il saldo strutturale stabilito ai sensi del primo comma può essere derogato con legge approvata da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei propri componenti solo nelle fasi avverse del ciclo economico o per fare fronte a uno stato di necessità, non affrontabile con le ordinarie decisioni di bilancio, che pregiudichi la sostenibilità economica o sociale dell’ordinamento della Repubblica, anche in relazione alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

 

 

 

 

 

 

[81.9]La legge di bilancio che comporti spese totali delle amministrazioni pubbliche superiori al 45 per cento del prodotto interno lordo e non preveda, contestualmente, un incremento delle entrate totali ma faccia ricorso all'indebitamento deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera e contenere il relativo piano di ammortamento e deve prevedere il rispetto del vincolo sulle spese totali entro la scadenza del piano di ammortamento del debito stesso. La legge di bilancio che comporti spese totali delle amministrazioni pubbliche superiori al 45 per cento del prodotto interno lordo e preveda, contestualmente, un incremento delle entrate totali, deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera e prevedere la sostituzione delle maggiori entrate con il ricorso all'indebitamento entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio stessa, il piano di ammortamento del debito stesso e la previsione del rispetto del vincolo sulle spese totali entro la scadenza del piano di ammortamento del debito stesso. In quest'ultimo caso, alla legge di bilancio relativa all'esercizio in cui si fa ricorso all'indebitamento si applica quanto previsto dall'ottavo comma.

 

 

[81.1]Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

[81.3]Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. La legge di cui all'articolo 53, terzo comma, definisce il contenuto proprio della legge di approvazione del bilancio.

[81.1]Identico

[81.2]Le Camere esaminano ogni anno il bilancio dello Stato, il bilancio consolidato della pubblica amministrazione e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.

 

[81.1]Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo, al fine di garantire la corretta disciplina di bilancio e attuare i principî previsti dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al raggiungimento e al mantenimento dell’equilibrio economico. I saldi complessivi di bilancio sono definiti dal Governo e non possono essere oggetto di modifiche parlamentari.

[81.1]Identico

[81.1]Identico

[81.2]Identico

 

 

 

[81.4]Il contenuto dei bilanci e dei rendiconti dello Stato e dei soggetti pubblici, nonché i limiti delle leggi ordinarie e di bilancio e dei relativi emendamenti in materia di spesa e di entrata sono disciplinati, secondo criteri di uniformità per i vari settori di spesa, con apposita legge dello Stato. Essa non può essere modificata, abrogata o derogata da leggi che contengono disposizioni in materia di spesa o di entrata. I princìpi contenuti in tale legge si applicano ai Comuni, alle Province e alle Regioni.

 

 

 

[81.6]Le disposizioni della legge generale sulla contabilità dello Stato e le disposizioni che attuano il presente articolo non possono essere derogate dai Regolamenti parlamentari o dalle leggi ordinarie. Le modifiche alla legge generale sulla contabilità dello Stato sono approvate con la maggioranza dei due terzi da parte di ciascuna Camera.

[81.3]Il contenuto proprio della legge di bilancio è stabilito con legge approvata con la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna delle Camere.

[81.2]L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

[81.4]Identico

[81.2]Identico

[81.2 ]Identico

 

[81.7]Identico

[81.2]Identico

[81.2]Identico

[81.4]Identico

[81.3]Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Abrogato

[81.3]Identico

Abrogato

 

[81.4]Con la legge di approvazione del bilancio si possono stabilire nuovi o maggiori tributi e spese, indicando i mezzi con cui fare fronte alle spese per tutta la loro durata.

[81.3]Identico

[81.3]Identico

Abrogato Art. 8, co. 4

[81.4]Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

[81.4]Ogni altra legge che importi nuovi o maggiori oneri finanziari provvede ai mezzi per farvi fronte.(2° comma)

[81.4]Identico

[81.5]Ogni altra legge che stabilisce nuovi o maggiori tributi è approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

[81.7]Non possono essere approvati leggi o emendamenti che comportano nuove o maggiori spese quando il Governo si oppone.

 

Art. 2

[81-bis.1] Le leggi che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate devono indicare i mezzi per farvi fronte nell’intero periodo della loro applicazione. Tali mezzi non possono ordinariamente consistere in entrate provenienti da indebitamento. È in ogni caso vietata l’utilizzazione degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

 

[81.4]Identico

Art. 1, co. 1

[81.4]Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. A tali fini non può essere fatto ricorso all’indebitamento.

 

[81.5]Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

 

 

 

[81.6]Il Governo, quando ritenga che una legge regionale comporti il peggioramento dell’equilibrio annuale e pluriennale dei conti dello Stato e delle amministrazioni pubbliche definiti dalla legge di bilancio, può promuovere conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale.

 

 

[81.5]I bilanci dello Stato, degli enti di cui all’articolo 114 e di tutti gli altri enti compresi nell’ambito delle amministrazioni pubbliche sono redatti in modo da garantirne la trasparenza e la conoscibilità nei riguardi dell’opinione pubblica in relazione alla natura, all’entità e alla destinazione delle entrate e delle spese annuali, pluriennali e permanenti, anche al fine di garantire il raggiungimento e il mantenimento della corretta disciplina di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

 

[81.6]La legge di contabilità disciplina le modalità per la verifica del rispetto della regola a consuntivo e gli eventuali meccanismi sanzionatori in caso violazione del principio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 81-bis

 

 

Art. 82-quater

 

 

 

 

[81.8] Nel caso in cui dall’attuazione di leggi, regolamenti o decreti, ovvero di sentenze definitive di organi giurisdizionali o della Corte costituzionale derivino spese nel complesso superiori a quelle indicate nella legge di autorizzazione, queste sono proporzionalmente ridotte entro i limiti del preventivo.

 

Art. 2

[81-bis.2] Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle leggi, un quinto dei componenti di ciascuna Camera o la Corte dei conti possono ricorrere alla Corte costituzionale e sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’obbligo di copertura finanziaria.

 

Art. 1, co. 2

[81.9]La Corte dei conti, anche su segnalazione di un quinto dei componenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, ove ritenga che la legge di bilancio o una legge di spesa o di entrata violi le disposizioni del presente articolo, può, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sollevare questione di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale.

Art. 3

[82-quater.1]La Corte dei conti può promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge statali e regionali non conformi alle disposizioni dell’articolo 81 o del presente titolo, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

[82-quater.2] La Corte costituzionale adotta la sua decisione entro trenta giorni dal deposito del ricorso.

 

 

 

 

 

Art. 81-ter

 

 

 

 

 

 

 

 

[81-ter.1] È istituito il Consiglio di stabilità per prevenire la formazione di disavanzi di bilancio e per assicurare la costante vigilanza sull’equilibrio dei conti pubblici e sulla stabilità della finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

[81-ter.2] La legge regola la composizione, i criteri di nomina e di finanziamento del Consiglio di stabilità, al fine di garantirne l’indipendenza, l’imparzialità e la qualità delle analisi svolte.

 

 

 

 

 

 

 

 

[81-ter.3] Al Consiglio di stabilità sono attribuiti i seguenti compiti:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) la sorveglianza e il controllo costanti degli andamenti di bilancio;

b) la supervisione sulla gestione dei bilanci pubblici;

c) la verifica del mantenimento degli equilibri finanziari e del rispetto ordinario del principio del pareggio di bilancio;

d) la determinazione dei principî regolatori per l’elaborazione e l’attuazione di programmi di risanamento intesi a prevenire emergenze di bilancio, nonché l’individuazione delle condizioni e delle procedure per l’accertamento di un’imminente emergenza di bilancio;

e) la supervisione sulle modalità di accertamento dell’effettiva esistenza di fatti eccezionali, in grado di causare un’emergenza di bilancio;

f) la supervisione e la vigilanza sui programmi di ricorso straordinario a disavanzi di bilancio;

g) la supervisione e la vigilanza sulla rimodulazione delle poste di bilancio per il rientro dal disavanzo pubblico;

h) la funzione di informazione periodica nei riguardi delle Camere circa gli esiti della propria attività e circa le condizioni della finanza e della contabilità pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

[81-ter.4] Le decisioni e gli esiti della vigilanza svolta dal Consiglio di stabilità, insieme con la documentazione allegata alle decisioni, sono pubblicati ogni tre mesi nel sito internet dello stesso Consiglio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 82-ter

 

 

 

 

 

 

 

 

[82-ter.1]Qualora il Presidente della Repubblica rinvii alle Camere una legge per violazione delle disposizioni dell’articolo 81 o del presente titolo, la legge può essere nuovamente approvata soltanto con la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.

[82-ter.2]Qualora constati una violazione delle disposizioni dell’articolo 81 o del presente titolo in un decreto-legge, il Presidente della Repubblica ne dà comunicazione alle Camere con messaggio motivato all’atto dell’emanazione. In tal caso il decreto legge può essere convertito in legge soltanto con la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.

[82-ter.3]Qualora constati una violazione delle disposizioni dell’articolo 81 o del presente titolo in un decreto legislativo da emanare ai sensi dell’articolo 76, il Presidente della Repubblica lo emana solo a seguito di deliberazione adottata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.

Art. 117

 

 

 

 

 

Art. 117

Art. 117

 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

 

 

 

 

 

 

 

 

b) immigrazione;

 

 

 

 

 

 

 

 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

 

 

 

 

 

 

 

 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

 

 

 

 

 

 

 

 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedi lett. s-bis

Art. 2, co. 1

e-bis) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

 

 

 

 

 

 

 

 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

 

 

 

 

 

 

 

 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

 

 

 

 

 

 

 

 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

 

 

 

 

 

 

 

 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

 

 

 

 

 

 

 

 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

 

 

 

 

 

 

 

 

n) norme generali sull’istruzione;

 

 

 

 

 

 

 

 

o) previdenza sociale;

 

 

 

 

 

 

 

 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

 

 

 

 

 

 

 

 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

 

 

 

 

 

 

 

 

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

 

 

 

 

 

 

 

 

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3, co. 1, lett. a)

s-bis) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

Vedi lett. e-bis

 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

 

 

 

 

 

Art. 3, co. 1, lett. b)

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Art. 2, co. 2

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

 

 

 

 

 

 

 

 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

 

 

 

 

 

 

 

 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

 

 

 

 

 

 

 

 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 119

 

 

 

 

 

Art. 119

Art. 119

Art. 119

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Art. 3, co. 1, lett. a)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci.

 

 

 

 

 

 

Art. 4. co. 1, lett. a)

II Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

Identico

 

 

 

 

 

 

 

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Identico

 

 

 

 

 

 

 

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Identico

 

 

 

 

 

 

 

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 3, co. 1, lett. b)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti medesimi siano osservati i principi dell’articolo 53, terzo comma. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

 

 

 

 

Art. 4. co. 1

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 81. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 3, co. 1

I Comuni, le Province e le Città metropolitane non possono ricorrere all'indebitamento per finanziare nuove spese correnti o diminuzioni di entrate. È esclusa la garanzia del Stato sui debiti da essi contratti. Essi possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese per investimenti infrastrutturali, con esclusione dei conferimenti di capitale a società partecipate.

Art. 4. co. 1, lett. b)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e a condizione che sia osservato il principio previsto dall’articolo 81, primo comma. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

 

 

 

 

 

 

 

La Corte dei conti esercita, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato, il controllo successivo sulla gestione dei bilanci delle Regioni e riferisce ai Consigli regionali e al Parlamento.

 

Art. 120

 

 

 

 

 

 

Art. 120

 

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

 

 

 

 

 

 

Art. 4, co. 1

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono il rispetto degli articoli 81 e 119, ultimo comma, la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 123

 

 

 

 

 

 

 

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

 

 

 

 

 

 

 

Identico

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

 

 

 

 

 

 

 

Identico

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

 

 

 

 

 

 

 

Identico

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

 

 

 

 

 

 

 

Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

Lo statuto definisce le procedure per il rispetto del principio di equilibrio finanziario, di cui al titolo I-bis, da parte della Regione.