Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: partecipazione dei giovani alla vita della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo - A.C. 4358 e abb-Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 849/XVI   AC N. 4358/XVI
AC N. 997/XVI   AC N. 3296/XVI
AC N. 4023/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 498
Data: 15/06/2011
Descrittori:
ELETTORATO ATTIVO   ELETTORATO PASSIVO
GIOVANI   PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

15 giugno 2011

 

n. 498/0

 

Partecipazione dei giovani alla vita della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo

A.C. 4358 e abb.

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

4358

849

997

3296

4023

Titolo

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo

Modifica dell’articolo 58 della Costituzione in materia di elezione dei senatori della Repubblica

Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione. Riduzione dei limiti di età per l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni politiche

Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Iniziativa

Governo

Parlamentare

Parlamentare

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

No

No

No

Numero di articoli

3

1

2

2

2

Date:

 

 

 

 

 

presentazione

13 maggio 2011

7 maggio 2011

13 maggio 2008

10 marzo 2010

21 gennaio 2011

assegnazione

30 maggio 2011

27 maggio 2008

20 ottobre 2008

30 marzo 2010

1° marzo 2011

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

I Commissione (Affari costituzionali)

I Commissione (Affari costituzionali)

I Commissione (Affari costituzionali)

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Referente

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

XII Commissione (Affari sociali)

 

 

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Contenuto

Le proposte di legge in esame, di modifica costituzionale, intervengono in materia di diritto di voto al fine di abbassare i limiti di età per l’eleggibilità e per il diritto di voto attivo al Parlamento (A.C. 997, 3296 e 4023) o solamente per l’eleggibilità (A.C. 4358) attraverso la modifica degli artt. 56 e 58 Cost. La pdl A.C. 849 abbassa i limiti di età, sia per l’elettorato attivo, sia passivo, esclusivamente per l’elezione del Senato.

La proposta di legge del Governo A.C. 4358, inoltre, introduce in Costituzione l’art. 31-bis per valorizzare il merito e la partecipazione giovanile alla vita della Nazione.

 

Il contenuto dei progetti di legge è illustrato nel dossier n. 498.

Relazioni allegate

I progetti di legge, compreso il disegno di legge del Governo, sono corredati della sola relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

Si tratta di progetti di legge di natura costituzionale, da approvarsi ai sensi dell’art. 138 Cost.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Si tratta, come detto, di progetti di legge costituzionale. Quanto alla materia trattata, ai sensi dell’art. 117, 2° comma, lett. f),Cost., (che si riferisce a organi dello Stato e relative leggi elettorali), questa rientra indubbiamente nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

La proposta di legge A.C. 3296 pone un limite massimo di età (70 anni) per l’eleggibilità sia alla Camera, sia al Senato.

Tale disposizione andrebbe valutata in relazione al principio di parità di accesso alle cariche elettive sancito dall’art. 51 Cost. e, soprattutto, al generale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, le condizioni di ineleggibilità alle cariche elettive – rappresentando una deroga al diritto di elettorato passivo – devono essere espressamente determinate dalla legge e sono da interpretarsi in senso restrittivo. Tale assunto è stato ribadito nella sent. n. 25 del 2008, dove viene ricordato che l’art. 51 Cost. assicura, in via generale, il diritto di elettorato passivo senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadini (cfr. sen. 288/2007 e 235/1988). Pertanto, le restrizioni del contenuto di tale diritto sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale. Di conseguenza, le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricollegantisi alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate (cfr. sen. 306/ 2003 e 132/2001).

Si rileva, inoltre, che la fissazione di una età massima per i senatori elettivi, porterebbe ad una disparità di trattamento tra questi e i senatori di diritto e a vita, di cui all’art. 59 Cost., per i quali non è previsto alcun limite.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

Il disegno di legge costituzionale presentato dal Governo (A.C. 4144), attualmente all’esame della I Commissione Affari costituzionali della Camera propone la modifica degli articoli 41, 97 e 118 Cost. In particolare, qui rileva il riferimento al merito, analogo a quello contenuto nell’art. 1 del ddl A.C. 4358 in esame. L’articolo 2 del ddl 4144 novella il 3° comma del vigente art. 97, che stabilisce il principio di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico, con l’aggiunta di un ultimo periodo in base al quale la carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito.

Sempre presso la I Commissione della Camera è in corso l’esame di alcune proposte di legge in materia di disciplina dei partiti politici (A.C. 244 e abb.). Tra queste si segnalano le pdl A.C. 506 e A.C. 4194 che destinano il 5% dei rimborsi elettorali alla formazione dei giovani al fine di favorire la loro partecipazione alla politica. La pdl A.C. 3809 prevede la destinazione del 15% dei contributi delle fondazioni politiche a progetti connessi alla formazione e partecipazione delle donne e dei giovani alla politica

 

Formulazione del testo

Il disegno di legge del Governo (A.C. 4023), interviene, come si è accennato, esclusivamente sull’eleggibilità dei membri del Parlamento (e non anche sul diritto di voto attivo), equiparando completamente il limite di età tra elettorato attivo e passivo, attraverso l’adeguamento del secondo, al primo. In tal modo, sarebbero eleggibili alla Camera i maggiori di 18 anni (art. 2), e al Senato di 25 anni (art. 3).

Si rileva, tuttavia, che la formulazione utilizzata nel disegno di legge, porterebbe ad esiti diversi tra le due Camere. Infatti, la modifica del 2° comma dell’art. 58 Cost., prevede che tutti gli elettori del Senato (ossia gli elettori con almeno 25 anni di età, secondo quanto disposto dal 1° comma del medesimo art. 58) sono eleggibili a senatori. Invece, per quanto riguarda la Camera, la modifica al 3° comma dell’art. 56 Cost. stabilisce che sono eleggibili a deputati tutti gli elettori, ossia tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età (art. 48 Cost., 1° comma sopra citato).

Si osserva, in proposito, che una eventuale successiva modifica della soglia della maggiore età (ad esempio a 16 anni) avrebbe la conseguenza di portare automaticamente (alla Camera) ad abbassare, non solo l’età dell’elettorato attivo, ma anche quella dell’eleggibilità.


 

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