Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | partecipazione dei giovani alla vita della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo - A.C. 4358 e abb-Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 498 | ||||||
Data: | 15/06/2011 | ||||||
Descrittori: |
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15 giugno 2011 |
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n. 498/0 |
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Partecipazione dei giovani alla vita della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivoA.C. 4358 e abb.Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
4358 |
849 |
997 |
3296 |
4023 |
Titolo |
Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo |
Modifica dell’articolo 58 della Costituzione in materia di elezione dei senatori della Repubblica |
Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione. Riduzione dei limiti di età per l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni politiche |
Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
Iniziativa |
Governo |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
No |
No |
No |
No |
Numero di articoli |
3 |
1 |
2 |
2 |
2 |
Date: |
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presentazione |
13 maggio 2011 |
7 maggio 2011 |
13 maggio 2008 |
10 marzo 2010 |
21 gennaio 2011 |
assegnazione |
30 maggio 2011 |
27 maggio 2008 |
20 ottobre 2008 |
30 marzo 2010 |
1° marzo 2011 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
I Commissione (Affari costituzionali) |
I Commissione (Affari costituzionali) |
I Commissione (Affari costituzionali) |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
Referente |
Referente |
Referente |
Referente |
Pareri previsti |
XII Commissione (Affari sociali) |
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Le proposte di legge in esame, di modifica costituzionale, intervengono in materia di diritto di voto al fine di abbassare i limiti di età per l’eleggibilità e per il diritto di voto attivo al Parlamento (A.C. 997, 3296 e 4023) o solamente per l’eleggibilità (A.C. 4358) attraverso la modifica degli artt. 56 e 58 Cost. La pdl A.C. 849 abbassa i limiti di età, sia per l’elettorato attivo, sia passivo, esclusivamente per l’elezione del Senato.
La proposta di legge del Governo A.C. 4358, inoltre, introduce in Costituzione l’art. 31-bis per valorizzare il merito e la partecipazione giovanile alla vita della Nazione.
Il contenuto dei progetti di legge è illustrato nel dossier n. 498.
I progetti di legge, compreso il disegno di legge del Governo, sono corredati della sola relazione illustrativa.
Si tratta di progetti di legge di natura costituzionale, da approvarsi ai sensi dell’art. 138 Cost.
Si tratta, come detto, di progetti di legge costituzionale. Quanto alla materia trattata, ai sensi dell’art. 117, 2° comma, lett. f),Cost., (che si riferisce a organi dello Stato e relative leggi elettorali), questa rientra indubbiamente nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.
La proposta di legge A.C. 3296 pone un limite massimo di età (70 anni) per l’eleggibilità sia alla Camera, sia al Senato.
Tale disposizione andrebbe valutata in relazione al principio di parità di accesso alle cariche elettive sancito dall’art. 51 Cost. e, soprattutto, al generale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, le condizioni di ineleggibilità alle cariche elettive – rappresentando una deroga al diritto di elettorato passivo – devono essere espressamente determinate dalla legge e sono da interpretarsi in senso restrittivo. Tale assunto è stato ribadito nella sent. n. 25 del 2008, dove viene ricordato che l’art. 51 Cost. assicura, in via generale, il diritto di elettorato passivo senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadini (cfr. sen. 288/2007 e 235/1988). Pertanto, le restrizioni del contenuto di tale diritto sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale. Di conseguenza, le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricollegantisi alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate (cfr. sen. 306/ 2003 e 132/2001).
Si rileva, inoltre, che la fissazione di una età massima per i senatori elettivi, porterebbe ad una disparità di trattamento tra questi e i senatori di diritto e a vita, di cui all’art. 59 Cost., per i quali non è previsto alcun limite.
Il disegno di legge costituzionale presentato dal Governo
(A.C. 4144), attualmente all’esame della I Commissione Affari costituzionali della
Camera propone la modifica degli articoli 41, 97 e 118 Cost. In particolare,
qui rileva il riferimento al merito,
analogo a quello contenuto nell’art. 1 del ddl A.C.
Sempre presso
Il disegno di legge del Governo (A.C. 4023), interviene, come si è accennato, esclusivamente sull’eleggibilità dei membri del Parlamento (e non anche sul diritto di voto attivo), equiparando completamente il limite di età tra elettorato attivo e passivo, attraverso l’adeguamento del secondo, al primo. In tal modo, sarebbero eleggibili alla Camera i maggiori di 18 anni (art. 2), e al Senato di 25 anni (art. 3).
Si rileva,
tuttavia, che la formulazione utilizzata nel disegno di legge, porterebbe ad
esiti diversi tra le due Camere. Infatti, la modifica del 2° comma dell’art. 58
Cost., prevede che tutti gli elettori
del Senato (ossia gli elettori con almeno 25 anni di età, secondo quanto
disposto dal 1° comma del medesimo art. 58) sono eleggibili a senatori. Invece,
per quanto riguarda
Si osserva, in proposito, che una eventuale successiva modifica della soglia della maggiore età (ad esempio a 16 anni) avrebbe la conseguenza di portare automaticamente (alla Camera) ad abbassare, non solo l’età dell’elettorato attivo, ma anche quella dell’eleggibilità.
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