Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Schema di Regolamento n. 226 (art. 23-bis. co. 10, D.L. 112/2008) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 204 | ||
Data: | 29/06/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
29 giugno 2010 |
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n. 204/0 |
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Servizi pubblici locali di rilevanza economicaSchema di Regolamento n.
226
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Numero dello schema di regolamento |
226 |
Titolo |
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell’articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica |
Norma di riferimento |
Art. 23-bis, comma 10, DL 112/2008 |
Numero di articoli |
12 |
Date: |
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presentazione |
15 giugno 2010 |
assegnazione |
16 giugno 2010 |
termine per l’espressione del parere |
16 luglio 2010 |
termine per l’emanazione del regolamento |
31 dicembre 2009 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Rilievi di altre Commissioni |
V Commissione (Bilancio) (co. 2, art. 96-ter, Reg.) |
Lo schema di regolamento in esame, volto a dare attuazione alla norme concernenti i servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all’art. 23-bis D.L. 112/2008, si compone di 12 articoli.
L’art. 1 individua l’ambito di applicazione del regolamento e indica i settori esclusi (gas naturale, energia elettrica, trasporto ferroviario regionale, farmacie comunali, servizi strumentali degli enti affidanti di cui all’art. 13, co. 1, DL 223/2006).
L’art. 2 reca misure in materia di liberalizzazione, prevedendo che gli enti locali circoscrivono l’attribuzione di diritti di esclusiva ai soli casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità e definiscono, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche; è altresì richiamata l’applicabilità di alcune disposizioni della L 287/1990, istitutiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
L’art. 3 prevede i parametri che le procedure competitive ad evidenza pubblica devono rispettare, chiarendo che le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge. Reca, altresì, alcune prescrizioni con riguardo all’indizione delle suddette procedure e in tema di contenuto del bando di gara o della lettera di invito, finalizzate a garantire il rispetto dell’assetto concorrenziale dei mercati interessati.
L’art. 4 definisce le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ex art. 23-bis, comma 4. Precisa, altresì, che nella richiesta del citato parere, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l’ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione “in house” non distorsiva della concorrenza. Infine prevede che l’effettivo rispetto delle citate condizioni sia verificato annualmente dall’ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all’authority e che, in caso negativo, anche su segnalazione della medesima, l’ente procede alla revoca dell’affidamento e al conferimento della gestione del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.
L’art. 5 assoggetta al patto di stabilità interno gli affidatari cosiddetti “in house” di servizi pubblici locali, prevedendo, tra l’altro, che gli enti locali siano responsabili dell’osservanza, da parte dei predetti soggetti al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.
L’art. 6 prevede che le società cosiddette “in house” e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applichino, per l’acquisto di beni e servizi, le disposizioni del codice dei contratti pubblici.
L’art. 7reca disposizioni inerenti l’assunzione di personale nelle società cd. “in house” e in società miste a partecipazione pubblica di controllo, affidatarie di servizi pubblici locali.
L’art. 8 contiene alcune disposizioni tese a distinguere le funzioni di regolazione da quelle di gestione, introducendo ipotesi di incompatibilità e di divieti di nomina, con riferimento, fra l’altro, agli amministratori locali.
L’art. 9 prevede il principio di reciprocità per le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea con riguardo alla possibilità di ammissione alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi pubblici locali.
L’art. 10 disciplina, per il caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio.
L’art. 11introduce una forma di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi pubblici locali.
L’art. 12 reca le abrogazioni e le disposizioni finali indicando le specifiche disposizioni dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e quelle dei singoli settori che sono state abrogate in quanto incompatibili col citato art 23-bis, nonché le disposizioni dello stesso art.113 abrogate in quanto oggetto di delegificazione.
Il provvedimento è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnico-normativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione.
Sono, altresì, allegati i pareri espressi dalla Conferenza Unificata e dal Consiglio di Stato.
La disposizione legislativa di autorizzazione all’emanazione del regolamento di delegificazione è l’art. 23-bis, comma 10, DL 112/2008 (conv., con mod., dalla L 133/2008), come modificato dall’art. 15 DL 135/2009 (conv., con mod., dalla L 166/2009), che indica le finalità del regolamento.
Rispetto alle finalità previste, non viene data attuazione all’articolo 23-bis, comma 10, lettera b), concernente la previsione che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata.
Si segnala che sul punto è intervenuto l’articolo 14, comma 28, DL 78/2010, attualmente all’esame del Senato, che prevede l’obbligo di esercizio in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti delle funzioni fondamentali individuate in via provvisoria dalla legge-delega sul federalismo fiscale (art. 21, comma 3, L 42/2009). Tra queste funzioni non rientrano peraltro tutte quelle relative alla gestione dei servizi pubblici locali (è escluso, ad esempio, il servizio idrico integrato).
La materia è altresì oggetto dell’articolo 8 del disegno di legge 3118-A, relativo alla cd. Carta delle autonomie locali, attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera.
Non viene altresì data specifica attuazione all’articolo 23-bis, comma 10, lettera h), relativa alla previsione, nella disciplina degli affidamenti, di idonee forme di ammortamento degli investimenti e di una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti.
In proposito l’art. 10, commi 2 e 3, dello schema di regolamento in esame prevede, in caso di subentro, un obbligo del gestore subentrante di corrispondere al precedente gestore un importo pari al valore contabile dei beni non ammortizzati.
L’articolo 23-bis, comma 10, lettera d), prevede inoltre, quale finalità, l’armonizzazione della nuova disciplina e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua.
Lo schema di regolamento in esame non procede in tal senso, escludendo espressamente dal proprio ambito di applicazione (art. 1) i settori del gas, dell’energia elettrica e del trasporto ferroviario regionale.
Secondo la relazione illustrativa, alla finalità di cui alla lettera d)darebbe attuazione l’articolo 3, recante norme applicabili in via generale per l’affidamento. Tale articolo non può tuttavia trovare applicazione nei settori esclusi dall’art. 1.L’articolo 23-bis, comma 10, lettera a), prima parte, del D.L. n. 112/2008 demanda al regolamento l’assoggettamento dei soggetti affidatari cd. in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze previste nel periodo transitorio.
L’articolo 5 si limita peraltro a prevedere un generale obbligo di assoggettamento degli affidatari cd. in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, senza operare differenziazioni sulla base delle scadenze previste nel periodo transitorio.
La procedura per l’emanazione del regolamento prevede i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari (art. 23-bis, comma 10, DL 112/2008).
In base all’autorizzazione alla delegificazione, il Governo avrebbe dovuto adottare il regolamento entro il 31 dicembre 2009; tale termine è stato evidentemente interpretato dal Governo come ordinatorio.
Si segnala in proposito che l’articolo 17, comma 2 della legge n. 400/1988, nel disciplinare la fattispecie dei “regolamenti di delegificazione”, non reca indicazioni riguardo ai termini per la loro adozione, che vengono di volta in volta fissati dalle relative leggi di autorizzazione.
Il 10 giugno 2010
Si rinvia a quanto rilevato nelle schede di lettura (dossier n. 204 del 29 giugno 2010)
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