Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Soppressione delle province (A.C. 1694 e abb.) - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1694/XVI   AC N. 1990/XVI
AC N. 1989/XVI   AC N. 2010/XVI
AC N. 2264/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 167
Data: 20/05/2009
Descrittori:
PROVINCE   SOPPRESSIONE DI ENTI

 

20 maggio 2009

 

n. 167/0

Soppressione delle Province

A.C. 1694 e abb.

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

A.C. 1694

A.C. 1836

A.C. 1990

A.C. 1989

A.C. 2010

A.C. 2264

Titolo

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 e all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, per la soppressione delle province

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, per la razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica mediante la soppressione delle province

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di iniziative per promuovere l'occupazione giovanile

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

No

No

No

No

Numero di articoli

2

9

9

11

10

5

Date:

 

 

 

 

 

 

presentazione alla Camera

24 settembre 2008

28 ottobre 2008

5 dicembre 2008

5 dicembre 2008

12 dicembre 2008

9 marzo 2009

assegnazione

18 marzo 2009

17 novembre 2008

12 febbraio 2009

19 gennaio 2009

26 gennaio 2009

25 marzo 2009

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissione: parlamentare per le questioni regionali

Commissione: parlamentare per le questioni regionali

Commissione: parlamentare per le questioni regionali

Commissione: parlamentare per le questioni regionali

Commissione: parlamentare per le questioni regionali

Commissioni VII (Cultura), X (Attività produttive), XI (Lavoro, ex art. 73, co. 1-bis, Reg), XIII (Agricoltura) e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Le sei proposte di legge mirano alla soppressione dell’ente Provincia dall’ordinamento territoriale della Repubblica.

A tal fine, esse modificano vari articoli della Costituzione, ricompresi nel Titolo V della Parte seconda, sopprimendo i riferimenti alla Provincia.

Due di esse (A.C. 2010 e 2264) apportano modifiche di analogo tenore agli statuti speciali di tre regioni (Regione siciliana, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia).

L’A.C. 1694 modifica anche l’VIII disposizione transitoria della Carta costituzionale, al fine di rimettere alla legge ordinaria il trasferimento del personale delle disciolte Province alle amministrazioni regionali o a quelle comunali.

L’A.C. 1990 dispone che il passaggio alle regioni o ai comuni delle funzioni già svolte dalle province, nonché dei beni di tali enti e del personale dipendente dai medesimi, sia disciplinato con legge dello Stato entro un anno dall’entrata in vigore della riforma costituzionale.

Le restanti proposte recano più dettagliate disposizioni transitorie:

§       l’A.C. 1836 (articolo 9) e L’A.C. 1989 (articolo 9) prevedono che le funzioni già esercitate dalle Province siano trasferite alle Regioni, che potranno delegarle ai Comuni con propria legge, e che i comuni possano esercitare tali funzioni anche congiuntamente, in base ad appositi accordi; secondo criteri analoghi si disporrà il trasferimento di il trasferimento del personale, delle risorse strumentali e finanziarie e dei beni delle Province;

§       l’A.C. 2010 (articolo 10, commi 1-3) e l’A.C. 2264 (articolo 3) dispongono che gli organi delle Province cessino dalle loro funzioni entro un anno dall’entrata in vigore della riforma costituzionale, e che entro tale termine, Stato e Regioni conferiscano le relative funzioni alle città metropolitane (se costituite) o ai comuni sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; il trasferimento dei beni, del personale e delle risorse, nonché la disciplina anche transitoria dei tributi e delle altre entrate già spettanti alle Province dovranno risultare congrui rispetto alle funzioni amministrative conferite;

§       il solo A.C. 2264 prevede espressamente forme di esercizio sostitutivo in caso di inerzia nelle procedure di trasferimento o nel caso in cui gli enti destinatari non siano ancora in grado di provvedere all’esercizio delle funzioni trasferite.

Una sola tra le proposte in esame (l’A.C. 2264) destina esplicitamente le risorse finanziarie che la soppressione delle Province – prevede il testo – renderà disponibili, al finanziamento di iniziative per promuovere l’occupazione giovanile.

Relazioni allegate

I sei progetti di legge, di iniziativa parlamentare, sono corredati della sola relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Si tratta di progetti di legge di natura costituzionale, da approvarsi ai sensi dell’art. 138 Cost.

Si segnala peraltro, con riferimento alle proposte di legge A.C. 2010 e 2264, che la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia differenziata, ai sensi di specifiche disposizioni contenute negli statuti medesimi, si differenzia per alcuni profili dall’ordinaria procedura di revisione costituzionale e di approvazione delle altre leggi costituzionali, delineata dall’art. 138 Cost.

Le peculiarità procedurali, in massima parte introdotte dalla L.Cost. 2/2001, che ha modificato sul punto i cinque statuti speciali, sono le seguenti:

§       le proposte di modifica dello statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicate dal Governo della Repubblica al Consiglio della Regione interessata, che esprime il suo parere entro due mesi;

§       le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale, anche nell’ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione;

§       Il solo statuto speciale per la Sardegna aggiunge che, qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

Rispetto delle competenze legislative
costituzionalmente definite

La prevista soppressione dell’ente territoriale Provincia si accompagna, nel solo A.C. 1989 (art. 11), alla precisazione che restano comunque salvi i poteri legislativi delle Regioni a statuto speciale in materia di ordinamento dei rispettivi enti locali.

Tutte le Regioni a statuto speciale hanno infatti potestà legislativa in materia di autonomie locali, secondo i rispettivi statuti di autonomia, in armonia con la Costituzione, con i princìpi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali.

Le restanti proposte di legge costituzionale non dispongono espressamente su tale punto.

Due di esse, peraltro (A.C. 2010 e 2264), modificando anche gli statuti speciali del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna e della Regione siciliana, appaiono chiaramente intese alla soppressione dell’ente Provincia anche nelle Regioni ad autonomia differenziata (con l’eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, su cui nessuna tra le proposte in esame mira ad intervenire).

 

Con riguardo all’art. 5 dell’A.C. 2264, che destina risorse al finanziamento di programmi statali e regionali di promozione dell’occupazione giovanile, Il testo non precisa se (e in quale misura) la competenza attribuita in questa occasione alla legge dello Stato possa derogare alla potestà legislativa riservata alle Regioni dall’art. 117 Cost., o se debba operare in armonia con l’ordinario riparto delle competenze legislative.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Quanto al trasferimento delle funzioni esercitate dalla Provincia ad altro ente territoriale, i progetti di legge in esame propongono discipline variamente articolate (vedi sopra), che prevedono in alcuni casi il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali di governo.

Attribuzione di poteri normativi

Il trasferimento delle funzioni esercitate dalle Province, nonché la disciplina dei beni, delle risorse e del personale, sono rimesse alla legge ordinaria dello Stato. In alcuni casi, viene attribuito un ruolo esplicito anche alla potestà legislativa delle Regioni.

Coordinamento con la normativa vigente

I progetti di legge di natura costituzionale sono in buona parte redatti in forma di novella ad articoli della Costituzione o di alcuni statuti speciali.

Tre fra le proposte di legge (A.C. 1836, 1990 e 2010) dispongono, tra l’altro, la soppressione integrale (anziché parziale, come le altre proposte) del secondo comma dell’art, 132 Cost., ove si disciplina il distacco di Province e Comuni, che ne facciano richiesta, da una Regione e la loro aggregazione ad altra Regione.

Tale scelta è suscettibile di produrre effetti che vanno al di là del dichiarato intento di sopprimere l’ente Provincia: la soppressione integrale dell’art. 132, co. 2°, Cost. lascerebbe infatti non prevista né disciplinata in Costituzione anche l’ipotesi di distacco e di aggregazione di uno o più Comuni da una Regione all’altra.

Impatto sui destinatari delle norme

Con riguardo all’art. 5 dell’A.C. 2264, che destina risorse al finanziamento di programmi statali e regionali di promozione dell’occupazione giovanile, sembra opportuno verificare la congruità del riferimento operato al triennio 2009-2011.

Occorre infatti tener conto sia dei prevedibili tempi di approvazione del provvedimento, sia del fatto che l’operatività delle disposizioni di cui all’art. 5 – a partire dalla quantificazione delle risorse disponibili – appare subordinata al completarsi della fase transitoria della riforma costituzionale, con il passaggio dai cessati organi provinciali ad altri enti delle funzioni amministrative svolte, delle risorse e del personale.

Formulazione del testo

Tutte le proposte in esame modificano, tra l’altro, la rubrica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione da Le Regioni, le Province, i Comuni, in Le Regioni e i Comuni.

Si potrebbe nell’occasione valutare l’opportunità di una riformulazione della rubrica che desse conto anche delle Città metropolitane, enti territoriali anch’essi contemplati nel Titolo V a partire dalla revisione costituzionale del 2001 (L.Cost. 3/2001).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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