Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Soppressione delle province - P.d.l. Cost. A.C. 1694 e abb.
Riferimenti:
AC N. 1694/XVI   AC N. 1836/XVI
AC N. 1990/XVI   AC N. 1989/XVI
AC N. 2010/XVI   AC N. 2264/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 167
Data: 18/05/2009
Descrittori:
COSTITUZIONI   PROVINCE
SOPPRESSIONE DI ENTI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Soppressione delle province

P.d.l. Cost. A.C. 1694 e abb.

 

 

 

 

 

 

 

n. 167

 

 

 

18 maggio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier:

Servizio Studi – Sezione Affari regionali

( 066760-9265 – * st_regioni@camera.it

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ac0308.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Contenuto delle proposte di legge costituzionale  3

§      La soppressione delle Province  3

§      Le modifiche al Titolo V  5

§      Le modifiche agli Statuti speciali5

§      Le disposizioni transitorie e di attuazione  8

§      La destinazione di risorse alla promozione dell’occupazione giovanile  10

Testo a fronte

Confronto tra le proposte di legge costituzionale in esame A.C. 1694 e abb. e le disposizioni costituzionali da esse modificate  15

§      Modifiche alla Costituzione  15

§      Modifiche a Statuti speciali26

§      Altre disposizioni33

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica (Titolo V (artt. 114-133), VIII Disposizione)43

§      R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455. Approvazione dello statuto della Regione siciliana (artt. 12, 15)52

§      Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 3. Statuto speciale per la Sardegna (art. 43)54

§      L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (artt. 10, 11, 15, 51, 54, 59, 62, 66, 67)55

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 3, 19, 20)59

Documentazione

§      UPI, Le Province italiane: funzioni, risorse, territorio, Roma, giugno 2008  65

§      UPI, La finanza provinciale 2007. Breve analisi dei dati di bilancio e di personale, marzo 2009  79

 

 

 


Schede di lettura

 


Contenuto delle proposte di legge costituzionale

La soppressione delle Province

Risultano assegnate alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera sei proposte di legge costituzionale – tutte di iniziativa parlamentare – volte ad espungere dall’ordinamento della Repubblica l’ente territoriale Provincia.

 

Si tratta delle seguenti:

§         A.C. 1694 (on. Nucara);

§         A.C. 1836 (on. Scandroglio ed altri);

§         A.C. 1989 (on. Casini ed altri);

§         A.C. 1990 (on. Donadi ed altri);

§         A.C. 2010 (on. Versace ed altri);

§         A.C. 2264 (on. Pisicchio).

 

Tutte le proposte di legge modificano a tal fine vari articoli della Costituzione, ricompresi nel Titolo V della Parte seconda, sopprimendo in essi i riferimenti alle Province. Due di esse (A.C. 2010 e 2264) apportano modifiche di analogo tenore agli statuti speciali di tre regioni (Regione siciliana, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia).

L’A.C. 1694 modifica anche l’VIII disposizione transitoria della Carta costituzionale; le altre proposte recano specifiche disposizioni transitorie conseguenti alla disposta soppressione delle Province.

Una sola tra le proposte in esame (l’A.C. 2264) destina esplicitamente le risorse finanziarie che la soppressione delle Province – prevede il testo – renderà disponibili, al finanziamento di iniziative per promuovere l’occupazione giovanile.

 

Le Province sono enti costitutivi della Repubblica, assieme ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Regioni e allo Stato (art. 114, 1° comma, Cost.). Al pari delle Regioni e degli altri enti locali, sono definite enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione (art. 114, 2°comma, Cost.).

 

L’individuazione delle funzioni fondamentali delle Province (ed anche dei Comuni e delle Città metropolitane) rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, così come la legislazione elettorale e degli organi di governo (art. 117, 2° comma, lett. p), Cost.).

Le Province, come gli altri enti locali, non dispongono di potestà legislativa, che nel nostro ordinamento spetta unicamente allo Stato e alle Regioni (e Province autonome), bensì della sola potestà regolamentare, esercitabile però unicamente nell’ambito delle funzioni loro attribuite (art. 117, 6° comma, Cost.).

Con riguardo all’attribuzione delle funzioni amministrative, la Costituzione provvede ad indicare alcuni principi di base (art. 118): quello della sussidiarietà verticale (le funzioni amministrative sono attribuite all’ente territoriale più vicino al cittadino – Comune – a meno che non sia necessario, per assicurarne l’esercizio unitario, il conferimento all’ente immediatamente superiore – Provincia, Città metropolitana, Regione o Stato), della differenziazione e dell’adeguatezza; quello della pluralità delle fonti di conferimento di funzioni (legge statale di conferimento delle funzioni amministrative proprie degli enti locali, legge statale di eventuale trasferimento di funzioni statali agli enti locali, legge regionale di eventuale trasferimento di funzioni regionali); quello della sussidiarietà orizzontale (lo Stato e le autonomie territoriali favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini).

Per l’esercizio delle funzioni loro attribuite anche le Province (come i Comuni e le Regioni) devono disporre di risorse autonome secondo il principio dell’autonomia finanziaria e di spesa (art. 119 Cost.). Tale principio ha trovato recentemente attuazione con l’approvazione della legge 5 maggio 2009 n. 42 in materia di federalismo fiscale, ed in particolare negli articoli 11, 12 e 13 recanti gli indirizzi per la realizzazione di un nuovo sistema di finanza degli enti locali.

 

Attualmente le Province italiane sono 106.

Con le elezioni amministrative del 6 e 7 giugno prossimi saranno formalmente costituite tre nuove Province (Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani) istituite con legge nel 2004; il numero totale delle Province salirà così a 109.

Nella Regione Valle d‘Aosta, a statuto speciale, non esiste una amministrazione provinciale e la Regione svolge anche i compiti della Provincia.

Due Province, Trento e Bolzano, sono “Province autonome”, con compiti e funzioni paragonabili a quelle delle Regioni a statuto speciale (art. 116, 2° comma, Cost.).

Nella Regione siciliana (a statuto speciale) le Province sono denominate “Province regionali” (L. 9/1986).

Per l’istituzione di nuove Province, e per il mutamento del territorio provinciale, la Costituzione prevede, nelle Regioni a statuto ordinario, un procedimento speciale: riserva di legge, iniziativa dei Comuni e parere della Regione (art. 133, co. 1°). Se il cambiamento territoriale (nuova Provincia o variazione territoriale) coinvolge più di una Regione il procedimento risulta più complesso, prevedendo anche l’espressione della volontà della popolazione interessata tramite referendum popolare (art. 132, co. 2°).

Nelle Regioni a statuto speciale la definizione del territorio delle Province è di competenza della Regione stessa secondo le norme stabilite nei rispettivi statuti.

 

La disciplina dell’organizzazione e del funzionamento delle autonomie locali è contenuta nel testo unico in materia di enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Questi sono i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di comuni (art. 2 TUEL).

In tale contesto la Provincia si caratterizza come ente locale intermedio tra Comune e Regione (art. 3 TUEL). I suoi compiti fondamentali consistono nel rappresentare la comunità di riferimento, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo.

I settori fondamentali in cui si esplica l’attività amministrativa delle Province sono essenzialmente quelli della difesa ambientale, viabilità e trasporti, formazione e istruzione, valorizzazione dei beni culturali (art. 19 TUEL). Inoltre, la Provincia ha importanti compiti di programmazione e coordinamento delle attività svolte dai comuni (art. 20 TUEL).

Sia lo stesso testo unico, sia diversi altri provvedimenti normativi individuano in modo più dettagliato le funzioni provinciali; per un esame più analitico di esse si fa rinvio alla documentazione allegata al presente dossier.

Va infine ricordato che il territorio provinciale costituisce anche la circoscrizione di decentramento per varie amministrazioni statali.

Le modifiche al Titolo V

L’articolo 1 nell’A.C. 1694 e nell’A.C. 2264, nonché gli articoli da 1 a 8 delle restanti proposte di legge, tra loro identici (ad eccezione dell’articolo 7, del quale si dirà più avanti), modificano gli articoli della Carta costituzionale che menzionano le Province, sopprimendo ogni riferimento a tali enti.

 

Si tratta, in particolare, degli artt. 114, co. 1° e 2°; 117, co. 2°, lett. p), e co. 6°; 118, co. 1°, 2° e 4°; 119; 120, co. 2°; 132, co. 2°; 133, co. 1°, tutti compresi nel Titolo V della Parte II, dedicato a Le Regioni, le Province, i Comuni.

 

Tutte le proposte modificano altresì la rubrica del Titolo V in Le Regioni e i Comuni.

Si potrebbe nell’occasione valutare l’opportunità di una riformulazione della rubrica che desse conto anche delle Città metropolitane, enti territoriali anch’essi contemplati nel Titolo V a partire dalla revisione costituzionale del 2001 (L.Cost. 3/2001).

Con riguardo all’art. 133, l’intervento comporta la soppressione dell’intero primo comma, che prevede e disciplina il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove Province all’interno di una Regione.

Tre fra le proposte di legge (A.C. 1836, 1990 e 2010) dispongono altresì la soppressione integrale (anziché, come le altre, parziale) del secondo comma dell’art. 132, ove si disciplina il distacco di Province o di Comuni, che ne facciano richiesta, da una Regione e la loro aggregazione ad altra Regione.

Si fa presente che la soppressione dell’intero art. 132, co. 2°, Cost. produce effetti che vanno al di là del dichiarato intento di sopprimere l’ente Provincia: rimarrebbe infatti non prevista né disciplinata in Costituzione anche la possibilità che uno o più Comuni siano distaccati da una Regione ed aggregati a un’altra.

Le modifiche agli Statuti speciali

Va in primo luogo segnalato che tutte le proposte di legge costituzionale in esame evitano di incidere sulla condizione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l’esistenza e la specialità delle quali non è dunque in alcun modo interessata dalla prevista revisione costituzionale.

In particolare, resta fermo il secondo comma dell’art. 116 Cost., ai sensi del quale “La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano”, e nessuna ipotesi di revisione interessa lo statuto di autonomia di tale Regione.

La proposta A.C. 1989 dispone esplicitamente, all’articolo 10, che restano ferme le disposizioni costituzionali concernenti le due Province autonome.

La medesima proposta di legge costituzionale, nel successivo articolo 11, fa salvi i poteri legislativi delle Regioni a statuto speciale in materia di ordinamento dei rispettivi enti locali.

 

Tutte le Regioni a statuto speciale hanno infatti potestà legislativa in materia di autonomie locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia, “in armonia con la Costituzione, con i princìpi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali”.

In particolare, ciascuno statuto di autonomia espressamente comprende l’“ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni” nell’elenco delle materie in cui la regione ha potestà legislativa primaria: così, per la regione Friuli-Venezia Giulia, la L.Cost. 1/1963, art. 4, e per la regione Sardegna la L.Cost. 3/1948, art. 3.

Per la Regione siciliana l’art. 15 del R.D.Lgs. 455/1946 dispone la soppressione delle circoscrizioni provinciali vigenti al momento dell’entrata in vigore dello Statuto e dispone che “spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali”.

 

Le altre le proposte di legge non dispongono espressamente al riguardo; due di esse, tuttavia, direttamente modificano gli statuti speciali del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna e della Regione siciliana. Si tratta dell’A.C. 2010 (articolo 9) e dell’A.C. 2264 (articolo 2).

La finalità di tali novelle, la cui formulazione è in gran parte identica, è anche in questo caso quella di espungere i riferimenti testuali all’ente Provincia presenti in vari articoli dei menzionati statuti di autonomia.

Con riguardo a tali disposizioni, si segnala che la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia differenziata, ai sensi di specifiche disposizioni contenute negli statuti medesimi, si differenzia per alcuni profili dall’ordinaria procedura di revisione costituzionale e di approvazione delle altre leggi costituzionali, delineata dall’art. 138 Cost..

 

Gli statuti delle regioni ad autonomia differenziata, adottati con legge costituzionale (come dispone l’art. 116, co. 1°, Cost.), possono attualmente essere modificati secondo la procedura di cui all’art. 138 Cost. per l’approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali[1], ma con le rilevanti peculiarità introdotte dalla L.Cost. 2/2001, che ha modificato sul punto i cinque statuti speciali[2]:

§         le proposte di modifica dello statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicate dal Governo della Repubblica al Consiglio della Regione interessata, che esprime il suo parere entro due mesi[3];

§         le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale, anche nell’ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione[4].

Il solo statuto speciale per la Sardegna aggiunge che, qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

 

In particolare:

§         con riguardo allo statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, le due proposte di legge citate apportano modifiche agli artt. 11, 51, 59, 62, 66, 67 (il solo A.C. 2264 anche agli artt. 15 e 54), nelle parti in cui fanno menzione delle Province;

§         lo statuto di autonomia della Regione siciliana è modificato all’art. 12 (che tratta dell’iniziativa legislativa spettante ai consigli provinciali) e all’art. 15. Il secondo comma di tale articolo dispone che l’ordinamento degli enti locali si basi nella Regione sui comuni e su “liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria” (corrispondenti alle attuali “Province regionali”): la novella sopprime il riferimento ai “liberi Consorzi comunali”;

§         quanto allo statuto speciale per la Sardegna, è abrogato interamente l’art. 43, ai sensi del quale “le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali”, e la legge regionale può modificare circoscrizioni e funzioni delle province, previo referendum da tenere nelle province interessate.

Da tali disposizioni e da quanto previsto dalla disciplina transitoria (della quale si dirà tra breve), le due proposte di legge costituzionale prevedono la scomparsa dell’ente Provincia anche nelle tre Regioni ad autonomia differenziata[5]; esse tuttavia nulla espressamente innovano quanto alla generale competenza legislativa delle tre Regioni in materia di enti locali.

Le disposizioni transitorie e di attuazione

Tutte le proposte di legge costituzionale in esame recano, in appositi articoli, disposizioni transitorie o di attuazione di diversa formulazione e ampiezza.

L’A.C. 1694 si limita a tal fine ad operare (articolo 2) una modifica testuale all’VIII tra le disposizioni transitorie e finali della Costituzione, così riformulandola:

 

Testo vigente

Modificazioni proposte dall’A.C. 1694

VIII

VIII

[…]

[…]

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni e ai Comuni di funzionari e dipendenti dello Stato e delle Province, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

 

Dalla riformulazione in particolare del terzo comma, si desume l’intento di rimettere alla legge (ordinaria) dello Stato il trasferimento del personale delle disciolte Province alle amministrazioni regionali o a quelle comunali. Null’altro espressamente dispone il testo in ordine al trasferimento delle funzioni amministrative svolte dalle Province, né delle relative risorse finanziarie e strumentali e dei beni demaniali o patrimoniali dei quali siano titolari tali enti.

L’A.C. 1990 reca sintetiche norme di attuazione all’articolo 9, disponendo che il passaggio alle regioni o ai comuni delle funzioni già svolte dalle province, nonché dei beni di tali enti e del personale dipendente dai medesimi sia disciplinato con legge dello Stato entro un anno dall’entrata in vigore della riforma costituzionale.

Le restanti proposte di legge recano disposizioni più articolate, che attribuiscono tra l’altro un esplicito ruolo alla potestà legislativa delle Regioni, oltre che dello Stato.

L’A.C. 1836 (articolo 9) e L’A.C. 1989 (articolo 9), con formulazione analoga, dettano una disciplina che può così riassumersi:

§         le funzioni già esercitate dalle Province sono trasferite alle Regioni: queste possono delegarle ai Comuni con propria legge, evitando peraltro il frazionamento dei compiti inerenti alla medesima funzione;

§         I comuni possono esercitare le funzioni ad essi delegate anche congiuntamente con altri Comuni, in base ad appositi accordi (il solo A.C. rimette alla legge regionale la fissazione dei princìpi fondamentali per la stipulazione di tali accordi);

§         i beni di proprietà delle Province sono trasferiti alle Regioni, che li ritrasferiscono ai Comuni in relazione e in proporzione alle funzioni delegate; analogamente si dispone con riguardo ai rapporti di lavoro tra le Province e i propri dipendenti;

§         la disciplina dei beni e dei rapporti di lavoro può tuttavia essere diversamente disciplinata con legge dello Stato.

L’A.C. 2010 (articolo 10, commi 1-3) e l’A.C. 2264 (articolo 3), con formulazione analoga, dispongono che gli organi delle province cessino dalle loro funzioni entro un anno dall’entrata in vigore della riforma costituzionale. Entro il medesimo termine di un anno:

§         lo Stato, le Regioni ad autonomia ordinaria e le Regioni a statuto speciale[6], secondo le rispettive competenze, conferiscono (è da ritenere, con propria legge) le funzioni amministrative già esercitate dalle province alle città metropolitane (se costituite) o ai comuni (“e alle loro forme associate”, precisa l’A.C. 2264) sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (i medesimi princìpi richiamati dall’art. 118 Cost. ai fini del conferimento delle funzioni amministrative ai diversi livelli di governo);

§         Stato e Regioni, secondo le rispettive competenze (o, secondo l’A.C. 2264, una legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti di funzioni effettuati dalle Regioni), regolano:

-          il trasferimento del personale, da effettuare secondo princìpi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto;

-          il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative (che – precisa l’A.C. 2264 – dev’essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite);

-          la successione nei rapporti giuridici e finanziari in atto;

-          la disciplina, che può anche essere transitoria, dei tributi e delle altre entrate in precedenza spettanti alle province.

Il solo A.C. 2264 prevede espressamente (all’articolo 3, comma 4) l’esercizio sostitutivo da parte delle Regioni delle funzioni delle Province qualora, scaduto il termine di un anno, non sia stato effettuato il trasferimento o nel caso in cui gli enti destinatari non siano ancora in grado di provvedere all’esercizio delle funzioni trasferite. In caso di inerzia della Regione, il comma prevede il ricorso al potere sostitutivo del Governo previsto dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione.

 

Ai sensi dell’art. 120, co. 2°, Cost., il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni o degli enti locali in caso di:

§         mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria;

§         pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica,

ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. L’art. 8 della L. 132/2003 (c.d. “legge La Loggia”) ha dato attuazione a tale ultima disposizione

 

L’articolo 10, comma 4, dell’A.C. 2010 e l’articolo 4 dell’A.C. 2264 prevedono infine che, sino all’entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa, al territorio delle soppresse Province continuino a far riferimento, a fini organizzativi o per l’esercizio delle rispettive funzioni, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici per i quali tale territorio costituisce l’ambito di decentramento e di operatività.

La destinazione di risorse alla promozione dell’occupazione giovanile

Una sola tra le proposte in esame, l’A.C. 2264, dedica un articolo (articolo 5) alla destinazione delle risorse finanziarie che il testo medesimo prevede si rendano disponibili in conseguenza della soppressione delle Province.

Tali risorse, nella parte che non risulterà trasferita, ai sensi della disciplina transitoria, agli enti che dovranno esercitarne le funzioni, sarà destinata, nel triennio 2009-2012, al finanziamento di programmi statali o regionali con le seguenti finalità:

§         promuovere l'occupazione giovanile nei settori produttivi e in quello dei beni culturali;

§         favorire l'accesso dei giovani alla cooperazione economica;

§         realizzare (da parte delle regioni) piani per la formazione professionale dei giovani;

§         erogare agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumano giovani mediante contratti di formazione, secondo graduatorie formate sulla base di liste speciali da istituire presso i centri regionali per l'impiego.

Ai sensi del comma 2, ogni regione istituisce una commissione per la predisposizione dei programmi di spettanza regionale. Tale Commissione vedrà la partecipazione di:

§         rappresentanti della regione;

§         rappresentanti delle università statali aventi sede nel territorio regionale;

§         rappresentanti delle organizzazioni sindacali, professionali e imprenditoriali presenti nel CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro), da esse designati.

Sia la quantificazione, sia la ripartizione delle risorse di cui all’articolo in commento sono rimesse dal comma 3 ad una legge (ordinaria) dello Stato. La stessa legge detterà le disposizioni necessarie per l'attuazione dei programmi.

Il testo non precisa se (e in quale misura) tale competenza statale possa derogare alla potestà legislativa riservata alle Regioni dall’art. 117 Cost. in taluni tra i settori di intervento di cui al comma 1 (ad es. in quello della formazione professionale), o se debba operare in armonia con l’ordinario riparto delle competenze legislative.

Sembra inoltre opportuno verificare la congruità del riferimento operato al triennio 2009-2011, tenuto conto che l’operatività delle disposizioni in esame – a partire dalla quantificazione delle risorse disponibili – sembra subordinata al completarsi della fase transitoria della riforma costituzionale (cfr. art. 3), con il passaggio dai cessati organi provinciali ad altri enti delle funzioni amministrative già svolte, delle risorse e del personale.

 

 


Testo a fronte

 


Confronto tra le proposte di legge costituzionale in esame A.C. 1694 e abb.
e le disposizioni costituzionali da esse modificate

Modifiche alla Costituzione

Costituzione

A.C. 1694

A.C. 1836

A.C. 1989

A.C. 1990

A.C. 2010

A.C. 2264

 

art. 1, co. 8

art. 1

art. 1

art. 1

art. 1

art. 1, co. 1

TITOLO V
Le Regioni, le Province, i Comuni

TITOLO V
Le Regioni e i Comuni

TITOLO V
Le Regioni e i Comuni

TITOLO V
Le Regioni e i Comuni

TITOLO V
Le Regioni e i Comuni

TITOLO V
Le Regioni e i Comuni

TITOLO V
Le Regioni e i Comuni

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Art. 114

Art. 114

Art. 114

Art. 114

Art. 114

Art. 114

Art. 114

 

art. 1, co. 1

art. 2, co. 1

art. 2, co. 1

art. 2, co. 1

art. 2, co. 1

art. 1. co. 2

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

 

 

art. 2, co. 2

art. 2, co. 2

art. 2, co. 2

art. 2, co. 2

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

 

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Art. 117

Art. 117

Art. 117

Art. 117

Art. 117

Art. 117

Art. 117

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

art. 1, co. 2

art. 3, co. 1

art. 3, co. 1

art. 3, co. 1

art. 3, co. 1

art. 1, co. 3

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

art. 3, co. 2

art. 3, co. 2

art. 3, co. 2

art. 3, co. 2

 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Art. 118

Art. 118

Art. 118

Art. 118

Art. 118

Art. 118

Art. 118

 

art. 1, co. 3

art. 4, co. 1

art. 4, co. 1

art. 4, co. 1

art. 4, co. 1

art. 1, co. 4

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

 

 

art. 4, co. 2

art. 4, co. 2

art. 4, co. 2

art. 4, co. 2

 

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

art. 4, co. 3

art 4, co. 3

art. 4, co. 3

art. 4, co. 3

 

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 119

Art. 119

Art. 119

Art. 119

Art. 119

Art. 119

Art. 119

 

art. 1, co. 4

art. 5, co. 1

art. 5, co. 1

art. 5, co. 1

art. 5, co. 1

art. 1, co. 5

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

art. 5, co. 2

art. 5, co. 2

art. 5, co. 2

art. 5, co. 2

 

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

 

 

art. 5, co. 3

art. 5, co. 3

art. 5, co. 3

art. 5, co. 3

 

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

 

 

art. 5, co. 1

art. 5, co. 1

art. 5, co. 1

art. 5, co. 1

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120

Art. 120

Art. 120

Art. 120

Art. 120

Art. 120

Art. 120

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

art. 1, co. 5

art. 6

art. 6

art. 6

art. 6

art. 1, co. 6

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Art. 132

Art. 132

Art. 132

Art. 132

Art. 132

Art. 132

Art. 132

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

art. 1, co. 6

art. 7

art. 7

art. 7

art. 7

art. 1, co. 7

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Comma soppresso.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Comma soppresso.

Comma soppresso.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133

Art. 133

Art. 133

Art. 133

Art. 133

Art. 133

Art. 133

 

art. 1, co. 7

art. 8, co. 1

art. 8, co. 1

art. 8, co. 1

art. 8, co. 1

art. 1, co. 8

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

Comma soppresso.

Comma soppresso.

Comma soppresso.

Comma soppresso.

Comma soppresso.

Comma soppresso.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

VIII Disp.
Trans. Fin.

VIII Disp.
Trans. Fin.

 

 

 

 

 

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

 

 

 

 

 

 

art. 2, co. 1

 

 

 

 

 

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

 

 

 

 

 

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni e ai Comuni di funzionari e dipendenti dello Stato e delle province, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

 

 

 

 

 

Modifiche a Statuti speciali

L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (1)
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
(2)

Pdl Cost 2010

Pdl Cost 2264

Art. 10

Art. 9, co. 1, lett. a)

Art. 2, co. 3, lett. a)

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione.

 

 

Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11

Art. 9, co. 1, lett. b)

Art. 2, co. 3, lett. b)

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.

I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'art. 58.

 

 

Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

Le spese sostenute, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

Le spese sostenute, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

Art. 15

 

Art. 2, co. 3, lett. c)

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

 

 

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni.

 

 

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.

 

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.

[Altri casi di incompatibilità ed i casi di ineleggibilità sono stabiliti con legge dello Stato].

 

 

 

 

 

Art. 51

Art. 9, co. 1, lett. c)

Art. 2, co. 3, lett. d)

Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e dei Comuni.

Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e dei Comuni.

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

 

 

 

 

 

Art. 54

 

Art. 2, co. 3, lett. e)

Allo scopo di adeguare le finanze delle Province e dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

 

Allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

 

 

 

Art. 59

Art. 9, co. 1, lett. d)

Art. 2, co. 3, lett. f)

Le Province ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.

I Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.

I Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.

Le Province ed i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.

I Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.

I Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.

Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni comunali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni comunali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

 

 

 

Art. 62

Art. 9, co. 1, lett. e)

Art. 2, co. 3, lett. g)

Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:

 

 

1) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;

 

 

2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e dei Comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;

2) vigila sull'esercizio da parte della Regione e dei Comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;

2) vigila sull'esercizio da parte della Regione e dei Comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;

3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.

 

 

Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.

 

 

 

 

 

Art. 66

Art. 9, co. 1, lett. f)

Art. 2, co. 3, lett. h)

Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'art. 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.

 

 

Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.

 

 

La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici.

La Regione decentra i propri uffici nel circondario di cui al primo comma.

La Regione decentrerà in detto circondario i suoi uffici

I Comuni del detto circondario sono costituiti in consorzio generale per esercitare funzioni delegate ai sensi dell'art. 11.

 

 

 

 

 

Art. 67

Art. 9, co. 1, lett. g)

Art. 2, co. 3, lett. i)

La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni, dalle Province e dagli uffici dello Stato.

La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni e dagli uffici dello Stato.

La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni e dagli uffici dello Stato.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali dei quali richiede il comando.

 

 

I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli impiegati, previa intesa con la Giunta regionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° febbraio 1963, n. 29.

 

(2)  Nella presente legge le parole «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Vedi, anche, il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.

 

 

R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (1)
Approvazione dello statuto della Regione siciliana (2)

Pdl Cost 2010

Pdl Cost 2264

Art. 12

Art. 9, co. 2

Art. 2, co. 1, lett. a)

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana.

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

 

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

 

 

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

 

 

 

 

 

Art. 15

 

Art. 2, co. 1, lett. b)

Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

 

 

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

 

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Nel quadro di tali princìpi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

 

 

 

 

 

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale) e convertito in legge costituzionale dalla L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2.

(2)  Nel presente decreto le parole «Presidente regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 1, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (1).
Statuto speciale per la Sardegna
(2).

Pdl Cost 2010

Pdl Cost. 2264

Art. 43

Art. 9, co. 3

 

Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali.

Abrogato.

Abrogato.

Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum.

Abrogato.

Abrogato.

 

 

 

 

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1948, n. 58.

 

(2)  Nella presente legge le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Altre disposizioni

A.C. 1836

A.C. 1989

A.C. 1990

A.C. 2010

A.C. 2264

Art. 9
(Norme transitorie)

Art. 9
Disposizioni conseguenti alla soppressione delle province)

Art. 9
(Norme di attuazione)

Art. 10
(Norme transitorie)

Art. 3

 

 

 

1. Gli organi politici e amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

1. Le Province sono abolite; sino all'adeguamento dell'ordinamento legislativo statale, le funzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono esercitate dalle Province sono trasferite alle Regioni che, con legge, possono delegarle ai Comuni, anche parzialmente, evitando comunque il frazionamento dei compiti inerenti alla medesima funzione.

1. Le funzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono esercitate dalle province esistenti sono trasferite alle regioni che, con legge, possono delegarle ai comuni, anche parzialmente, evitando comunque il frazionamento dei compiti inerenti alla medesima funzione.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si provvede, con legge dello Stato, a regolare il passaggio delle funzioni delle province alle regioni o ai comuni, nonché quello dei beni di proprietà e del personale dipendente delle province medesime ai citati enti.

2. Entro il termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle città metropolitane, ove costituite, e ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi esercitati dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni ad autonomia ordinaria e ad autonomia speciale, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle città metropolitane, ove costituite, ai comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

 

 

 

3. Entro il termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono:

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle regioni ai sensi del comma 2, disciplina:

2. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i beni di proprietà delle Province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono trasferiti alle Regioni, che li trasferiscono ai Comuni in relazione e in proporzione alle funzioni ad essi delegate ai sensi del comma 1.

2. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i beni di proprietà delle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono trasferiti alle regioni, che li trasferiscono ai comuni in relazione e in proporzione alle funzioni ad essi delegate ai sensi del comma 1.

 

b) al trasferimento, agli enti destinatari delle funzioni degli enti soppressi, dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché alla successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari;

b) il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

3. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tra le Province e i rispettivi dipendenti sono trasferiti alle Regioni, che li cedono ai Comuni in relazione e in proporzione alle funzioni ad essi delegate ai sensi del comma 1.

3. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tra le province e i rispettivi dipendenti sono trasferiti alle regioni, che li cedono ai comuni in relazione e in proporzione alle funzioni a essi delegate ai sensi del comma 1.

 

a) al trasferimento del personale, degli enti soppressi ai sensi della presente legge costituzionale, secondo i princìpi di economicità e di efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in godimento alla data del trasferimento;

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;

 

 

 

c) a ridefinire, anche in via transitoria, la normativa relativa ai tributi, alle compartecipazioni, ai canoni e ad ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante agli enti soppressi.

c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.

4. Sino all'adeguamento dell'ordinamento legislativo statale, i Comuni cui siano state delegate funzioni ai sensi del comma 1 possono esercitarle anche congiuntamente con altri Comuni, stipulando appositi accordi.

4. I comuni cui sono state delegate funzioni ai sensi del comma 1 possono esercitarle anche congiuntamente con altri comuni, sulla base di specifiche intese stipulate tra i comuni interessati.

 

 

 

5. Le Regioni dettano con legge i princìpi fondamentali che i Comuni devono rispettare nello stipulare gli accordi di cui al comma 4, permettendo che ogni Comune possa stipulare accordi con Comuni diversi. Fino a quando la Regione non ha definito i princìpi fondamentali di cui al periodo precedente, i Comuni possono comunque stipulare gli accordi di cui al comma 4 nel rispetto dei princìpi fondamentali desumibili dall'ordinamento giuridico vigente.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Qualora alla scadenza del termine posto ai sensi dei commi 2 e 3 non siano state adottate le disposizioni ivi previste e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere al loro effettivo esercizio, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province soppresse nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della Regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

 

 

 

 

Art. 4

 

 

 

4. Le articolazioni amministrative e organizzative dello Stato, degli enti pubblici e delle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, che assumono come riferimento delle loro competenze il territorio delle province soppresse ai sensi della presente legge costituzionale, rimangono in essere e in funzione fino all'attuazione delle disposizioni di legge statale recanti la disciplina del nuovo assetto territoriale conseguente all'entrata in vigore della medesima legge costituzionale.

1. Le ripartizioni amministrative e organizzative delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e delle altre amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, che assumono come riferimento della loro organizzazione e delle loro funzioni il territorio delle province, rimangono inalterate sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'attuale assetto normativo.

 

Art. 10.
(Province autonome di Trento e di Bolzano)

 

 

 

 

1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale concernenti le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

 

 

Art. 11
(Poteri legislativi delle regioni a statuto speciale).

 

 

 

 

1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale concernenti i poteri legislativi delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento dei rispettivi enti locali.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

 

 

 

 

1. Le risorse finanziarie rese disponibili a seguito della soppressione delle province, salve quelle trasferite ai sensi dell'articolo 3 agli enti destinatari delle loro funzioni, sono impiegate, per gli anni dal 2009 al 2012, per il finanziamento di programmi, predisposti dalle amministrazioni dello Stato o dalle regioni, volti a:

 

 

 

 

a) promuovere l'occupazione giovanile nei settori agricolo, industriale, artigiano, commerciale e dei servizi, nonché dei beni culturali, in attività svolte da imprese, individuali o associate, da cooperative e loro consorzi ovvero da enti pubblici economici;

 

 

 

 

b) favorire l'accesso dei giovani alla cooperazione economica;

 

 

 

 

c) realizzare piani per la formazione professionale dei giovani, articolati per settori produttivi e livelli di professionalità, predisposti dalle regioni in base alle prospettive generali di sviluppo;

 

 

 

 

d) erogare agevolazioni di carattere contributivo in favore dei datori di lavoro per l'assunzione di giovani, mediante contratti di formazione, secondo graduatorie formate sulla base di liste speciali istituite presso i centri regionali per l'impiego.

 

 

 

 

2. Per la predisposizione dei programmi e dei piani regionali di cui al comma 1, ciascuna regione istituisce una commissione composta da rappresentanti della regione medesima, delle università statali aventi sede nel suo territorio e delle organizzazioni sindacali, professionali e imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro da esse designati.

 

 

 

 

3. Con legge dello Stato sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei programmi previsti dal comma 1 e per la determinazione e la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma.

 


Normativa di riferimento

 


 

Costituzione della Repubblica
(Titolo V (artt. 114-133), VIII Disposizione)

 

TITOLO V

Le Regioni, le Province, i Comuni

 

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

 

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

 

 

 

Art. 115

[Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione].

 

 

 

Art. 116

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

 

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

 

 

 

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

 

b) immigrazione;

 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

 

n) norme generali sull'istruzione;

 

o) previdenza sociale;

 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

 

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

 

 

 

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

 

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

 

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

 

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

 

 

 

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

 

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

 

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

 

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

 

 

 

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

 

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

 

 

 

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

 

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

 

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

 

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

 

 

 

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

 

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad una altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

 

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

 

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

 

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

 

 

 

 

Art. 123

Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

 

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

 

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

 

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

 

 

 

Art. 124

[Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione].

 

 

 

Art. 125

[Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale].

 

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

 

 

 

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

 

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

 

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

 

 

 

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

 

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

 

 

 

Art. 128

[Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni].

 

 

 

Art. 129

[Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

 

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento].

 

 

 

Art. 130

[Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

 

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione].

 

 

 

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

 

 

 

Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

 

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

 

 

 

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

 

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

 

 

 

 

VIII Disposizione

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

 

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

 

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

 

 


 

R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.
Approvazione dello statuto della Regione siciliana
(artt. 12, 15)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale) e convertito in legge costituzionale dalla L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2.

(2) Nel presente decreto le parole «Presidente regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 1, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(omissis)

Art. 12

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali (17).

 

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi (18).

 

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

 

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

 

 

----------------------------------------------------

 

(17)  Gli attuali primo e secondo comma così sostituiscono l'originario primo comma ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(18)  Gli attuali primo e secondo comma così sostituiscono l'originario primo comma ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(omissis)

Art. 15

Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

 

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

 

Nel quadro di tali princìpi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

(omissis)

 

 


 

Legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 3.
Statuto speciale per la Sardegna
(art. 43)

 

 

(1) (2)

-----------------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1948, n. 58.

(2) Nella presente legge le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(omissis)

TITOLO V

Enti locali

 

Art. 43

Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali.

 

Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum (37).

 

 

------------------------------------------------

 

(37) La L. 16 luglio 1974, n. 306, ha istituito la provincia di Oristano, con sigla di identificazione «OR», ai sensi di quanto disposto dal D.M. 21 ottobre 1974 (Gazz. Uff. 22 novembre 1974, n. 304). Con L.R. 12 luglio 2001, n. 9 (B.U. della Regione Sardegna 16 luglio 2001, n. 21) sono state istituite le province di Carbonia - Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia - Tempio.

(omissis)

 


 

L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1.
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
(artt. 10, 11, 15, 51, 54, 59, 62, 66, 67)

 

 

(1) (2)

-------------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° febbraio 1963, n. 29.

(2) Nella presente legge le parole «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Vedi, anche, il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.

(omissis)

Art. 10

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

 

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione.

 

Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato (10).

 

 

------------------------------------------------------

 

(10) Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

 

Art. 11

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.

 

I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'art. 58.

 

Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

(omissis)

 

Art. 15

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

 

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni.

 

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo (22).

 

[Altri casi di incompatibilità ed i casi di ineleggibilità sono stabiliti con legge dello Stato] (23).

 

 

----------------------------------------------------

 

(22) Comma così modificato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(23) Comma abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(omissis)

Art. 51

Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni.

 

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

(omissis)

Art. 54

Allo scopo di adeguare le finanze delle Province e dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

(omissis)

TITOLO VI

Enti locali

 

Art. 59

Le Province ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.

 

Le Province ed i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.

 

Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

(omissis)

Art. 62

Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:

 

1) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;

 

2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e dei Comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;

 

3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.

 

Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.

(omissis)

Art. 66

Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'art. 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.

 

Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.

 

La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici.

 

I Comuni del detto circondario sono costituiti in consorzio generale per esercitare funzioni delegate ai sensi dell'art. 11.

 

 

 

 

Art. 67

La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni, dalle Province e dagli uffici dello Stato.

 

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali dei quali richiede il comando.

 

I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli impiegati, previa intesa con la Giunta regionale.

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(artt. 3, 19, 20)

 

 

(1) (2)

-------------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 18 marzo 2003, n. 5; Informativa 23 giugno 2003, n. 22;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 8 gennaio 2002, n. 8; Msg. 26 settembre 2003, n. 340; Msg. 1 aprile 2004, n. 9392;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 11 dicembre 2000, n. 622/Segr.;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 6 agosto 2002, n. 269/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 11 ottobre 2000, n. 7/2000; Circ. 19 ottobre 2000, n. 9/2000; Circ. 20 ottobre 2000, n. F.L.19/2000; Circ. 14 novembre 2000, n. F.L.21/2000; Circ. 8 novembre 2000, n. 10; Circ. 10 gennaio 2001, n. 1/2001; Circ. 19 marzo 2001, n. F.L.13/2001; Circ. 6 giugno 2001, n. F.L.23/2001; Circ. 27 luglio 2001, n. 6; Circ. 6 settembre 2001, n. 7; Circ. 20 febbraio 2002, n. F.L.3/2002; Circ. 21 giugno 2002, n. F.L.14/2002; Circ. 10 luglio 2002, n. F.L.16/2002; Circ. 12 novembre 2002, n. 23/2002; Circ. 10 febbraio 2003, n. F.L.1/2003; Circ. 8 maggio 2003, n. 8/2003; Circ. 29 maggio 2003, n. F.L. 19/2003; Circ. 6 febbraio 2004, n. F.L.4/2004; Circ. 3 marzo 2004, n. F.L.6/2004; Circ. 13 luglio 2004, n. F.L.20/2004; Circ. 16 luglio 2004, n. F.L.17/2004; Circ. 2 febbraio 2005, n. 2/2005; Circ. 11 febbraio 2005, n. F.L.2/2005; Circ. 12 maggio 2005, n. F.L.17/2005;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 19 ottobre 2001, n. 12727.

(omissis)

Art. 3

Autonomia dei comuni e delle province.

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

 

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

 

3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

 

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'àmbito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

 

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali (5).

 

 

---------------------------------------------

 

(5) Il presente articolo corrisponde all'art. 2, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

(omissis)

Capo II - Provincia

 

Art. 19

Funzioni.

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

 

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

 

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

 

c) valorizzazione dei beni culturali;

 

d) viabilità e trasporti;

 

e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;

 

f) caccia e pesca nelle acque interne;

 

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

 

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

 

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

 

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

 

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

 

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali (24).

 

 

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(24) Il presente articolo corrisponde all'art. 14, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Per l'attenzione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 197, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(omissis)

Art. 20

Compiti di programmazione.

1. La provincia:

 

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

 

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

 

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

 

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

 

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

 

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

 

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

 

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

 

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

 

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

 

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

 

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali (25).

 

 

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(25) Il presente articolo corrisponde all'art. 15, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

(omissis)

 


 

Documentazione

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 



[1]     Così recita l’art. 138: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

      Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

      Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.

[2]    Le norme degli statuti delle tre Regioni interessate concernenti le modifiche allo statuto sono le seguenti: Friuli-Venezia Giulia, L. Cost. 1/1963, art. 63; Sardegna, L. Cost. 3/1948, art. 54; Regione siciliana, R.D.Lgs. 455/1946, art. 41-ter.

[3]     in Trentino-Alto Adige, il parere è espresso anche dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

[4]    Si ricorda che nella scorsa legislatura sono state presentate diverse proposte di legge costituzionale per la modifica della procedura di revisione degli statuti delle regioni ad autonomia differenziatale, riunite in un testo unico elaborato dalla Commissione Affari costituzionali, che non ha avuto seguito (XV legislatura, A.C. 203-980-1241-1601-1606-1672-A).

[5]     Sembra doversi ritenere che tale sorte concerna anche le quattro nuove province istituite con legge regionale in Sardegna (L.R. 12 luglio 2001, n. 9: Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra ed Olbia-Tempio), pur se le due proposte di legge costituzionale non dispongono espressamente al riguardo.

[6]     L’A.C. 2010 e l’A.C. 2264 prevedono espressamente, come si è innanzi detto, la soppressione delle province anche nelle regioni a Statuto speciale (fatta eccezione per le province autonome di Trento e di Bolzano).