Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Norme sulla cittadinanza - A.C. 103 e abb.-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 2006/XVI   AC N. 2035/XVI
AC N. 2431/XVI   AC N. 2670/XVI
AC N. 2684/XVI   AC N. 103/XVI
AC N. 104/XVI   AC N. 457/XVI
AC N. 566/XVI   AC N. 718/XVI
AC N. 995/XVI   AC N. 1048/XVI
AC N. 1592/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 96    Progressivo: 3
Data: 21/12/2009
Descrittori:
CITTADINANZA   DIRITTI CIVILI E POLITICI

 

21 dicembre 2009

 

n. 96/3

Norme sulla cittadinanza

A.C. 103 e abb.-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

AC. 103 e abb.-A

Titolo

Norme in materia di cittadinanza

Data approvazione in Commissione

17 dicembre 2009

 

 


Contenuto

Il testo all’esame, approvato dalla Commissione Affari costituzionali in sede referente il 17 dicembre 2009, risulta dall’unificazione delle p.d.l. A.C. 103 (Angeli), A.C. 104 (Angeli), A.C. 457 (Bressa), A.C. 566 (De Corato), A.C. 718 (Fedi), A.C. 995 (Ricardo Antonio Merlo), A.C. 1048 (Santelli), A.C. 1592 (Cota), A.C. 2006 (Paroli), A.C. 2035 (Sbai), A.C. 2431 (Di Biagio), A.C. 2670 (Sarubbi), A.C. 2684 (Mantini), A.C. 2904 (Sbai) e A.C. 2910 (Garagnani).

Tale testo è stato presentato dal relatore nella seduta dell’11 dicembre della Commissione di merito, che lo ha adottato come testo base nella stessa seduta.

 

Il provvedimento è costituito da 5 articoli che introducono modifiche nella legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza[1].

L’articolo 1, modificando l'articolo 4, comma 2, della legge 91/1992, aggiunge ai requisiti già previsti dalla legislazione vigente per lo straniero che sia nato in Italia e voglia divenire cittadino italiano (residenza legale ininterrotta fino al raggiungimento della maggiore età), quello dell’aver frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano e di aver assolto il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Come attualmente previsto, la dichiarazione di volontà deve essere espressa entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

 

Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età è stato previsto dall’art. 2, comma 1, lettera c), della L. 53/2003[2] e successivamente disciplinato dal D.Lgs. 76/2005[3], emanato in attuazione di quest’ultima.

Il D.Lgs specifica, tra l’altro, che la fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione costituisce per tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4 della Costituzione, per il cui adempimento vengono pertanto indicati i soggetti preposti alla vigilanza e previste sanzioni per il mancato adempimento (artt. 1, comma 6, e 5).

Ai sensi del D.Llgs. 226/2005[4], recante disciplina del secondo ciclo del sistema educativo, una volta assolto l’obbligo di istruzione - fissato in dieci anni dalla legge finanziaria 2007[5] - il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si realizza, in modo unitario, nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale gestito dalle regioni (art. 1 del D.Lgs 226/2005, come modificato dall’art. 13, comma 8-bis del D.L. 7/2007[6]).

Con riguardo alla locuzione “frequenza con profitto”, si ricorda che quest’ultima è utilizzata solitamente con riferimento a corsi di aggiornamento o qualificazione professionale.

Nell’ambito dei percorsi scolastici sono attualmente ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente (art. 4 DPR 122/2009[7]).

 

L’articolo 2 – sostituendo all’articolo 9, comma 1, della legge 91, la lettera f) – subordina la concessione della cittadinanza allo straniero, che risieda stabilmente e legalmente da almeno dieci anni nel territorio italiano, allo svolgimento del percorso di cittadinanza come definito nel successivo articolo 3.

 

L’articolo 3 introduce un articolo 9-ter nella legge n. 91, che definisce il percorso di cittadinanza preannunciato dall’articolo 2. Tale percorso si sostanzia in una serie di condizioni alla cui sussistenza è subordinata l’acquisizione della cittadinanza dello straniero legalmente soggiornante in Italia da almeno 10 anni.

Tali condizioni sono (art. 9-ter comma 1):

§       possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

 

Il «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo», prima del 2007 denominato «carta di soggiorno», è il titolo di soggiorno riservato agli stranieri non comunitari presenti stabilmente nel nostro Paese. È rilasciato a richiesta dell’interessato ed è condizionato al possesso del permesso di soggiorno, da almeno cinque anni. A differenza del permesso di soggiorno che dura al massimo due anni, è a tempo indeterminato. La disciplina normativa del permesso di soggiorno CE è di fonte comunitaria. La direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo è stata recepita dal decreto legislativo 3/2007[8] che ha modificato il testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998[9], art. 9 e 9-bis).

 

§       frequentazione di un corso di formazione di un anno volto ad approfondire la conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell’educazione civica e dei principi della Costituzione italiana;

 

Tra i contenuti del corso di formazione non è incluso l’approfondimento della conoscenza della lingua italiana, in quanto - come rilevato dal relatore in Commissione (seduta dell’11 dicembre 2009) – il c.d. pacchetto sicurezza ha già introdotto un test di conoscenza della lingua italiana, il cui superamento è condizione essenziale per l’ottenimento del permesso di soggiorno CE (art. 1, comma 22, lett. i) della legge 94/2009[10] che ha modificato l’art. 9 del D.Lgs. 286/1998).

 

§       effettivo grado di integrazione sociale e rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi statali e dei principi della Costituzione;

§        rispetto degli obblighi fiscali;

§       requisiti di reddito, alloggio ed assenza di carichi pendenti, “necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286”.

 

Il citato articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 richiede, per la concessione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso richiesta ai familiari, di un reddito sufficiente per il rispetto dei parametri indicati dall’articolo 29 in materia di ricongiungimenti familiari (reddito minimo annuo derivanti da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere). E’ richiesto, inoltre, un alloggio idoneo secondo i parametri regionali previsti per gli alloggi di edilizia residenziali pubblica oppure secondo i requisiti accertati dall’ASL competente. Non può essere rilasciato agli stranieri considerati pericolosi oppure che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per gravi reati. A tal fine la domanda di richiesta del permesso deve essere corredata dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16 del regolamento di attuazione del testo unico[11]).

 

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 9-ter, l'accesso al corso annuale, funzionale alla verifica del percorso di cittadinanza, può avvenire dopo 8 anni di permanenza in Italia. A seguito della richiesta dello straniero di accedere al corso, l’amministrazione competente deve verificare, entro 120 giorni, la sussistenza del permesso di soggiorno CE, l’adempimento degli obblighi fiscali, la permanenza dei requisiti di reddito, alloggio e assenza carichi pendenti.

Il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso annuale stesso, fermo restando il requisito dei dieci anni di permanenza in Italia per l'ottenimento della cittadinanza (comma 3).

È previsto inoltre (comma 4) che il Governo ponga in essere, con il concorso delle regioni, iniziative ed attività finalizzate a sostenere il percorso di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero.

 

Con regolamento di attuazione (comma 5)dovranno essere stabilite le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza,  gli eventuali casi di esonero dalla frequentazione del corso e le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti indicati al comma 1 del nuovo articolo. Il regolamento dovrà essere emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro un anno dalla pubblicazione conseguentemente alla vacatio legis prevista dall’art. 5). Il regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. b) della legge 40/1988[12], deve essere adottato su proposta del Ministro dell’interno, sentiti i ministri competenti.

 

L’articolo 4, modificando l’art. 10 della legge n. 91/1992, prevede che il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquisti efficacia con il giuramento che deve essere prestato dinanzi al prefetto della provincia di residenza. La disposizione indica la formula del giuramento (“Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone”) e prevede che in occasione del giuramento venga consegnata all’interessato una copia della Costituzione italiana.

 

Attualmente si prevede che il decreto di concessione della cittadinanza non abbia effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di essere fedele alla Costituzione e le leggi dello Stato. Le modalità di prestazione del giuramento sono poi previste dall’articolo 7 del decreto del Ministero dell’interno del 27 febbraio 2001[13] (in materia di tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici).

 

L’articolo 5 dispone che il provvedimento entri in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

Si rileva che gli oneri finanziari recati dal testo, quali quelli derivanti dalle iniziative ed attività finalizzate a sostenere il percorso di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero ( art. 9 ter comma 4), non sono quantificati, né sono indicati i relativi mezzi di copertura

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il Trattato di Lisbona, all’articolo 8 (ex-articolo 9) del Trattato sull’Unione europea rileva che la cittadinanza dell’Unione europea si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce; il medesimo Trattato all’articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex- articolo 20 del Trattato della Comunità europea) precisa che “E’ cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro”. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea fa riferimento alla cittadinanza dell’Unione senza recarne però una definizione.

Nei documenti comunitari si indica come unico requisito per l’accesso alla cittadinanza dell’Unione europea quello della cittadinanza di uno degli Stati membri, senza peraltro intervenire e prevedere alcunché per quel che concerne l’accesso a quest’ultima. In tal senso il provvedimento in esame non appare presentare profili di diretto interesse per quel che concerne la compatibilità comunitaria.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Nella risoluzione adottata il 2 aprile 2009 sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea, il Parlamento europeo, tra l’altro, ha  invitato gli Stati membri a riesaminare le loro leggi sulla cittadinanza e ad esplorare le possibilità di rendere più agevole per i cittadini non nazionali l’acquisizione della cittadinanza e il godimento dei pieni  diritti. Il Parlamento europeo ha altresì auspicato che sia favorito lo scambio di esperienze sui sistemi di naturalizzazione in essere nei diversi Stati membri, al fine di pervenire, pur nel rispetto della competenza dei singoli Stati membri nel determinare i modi di acquisto e perdita della cittadinanza, ad un maggiore coordinamento quanto ai criteri ed alle procedure di accesso alla cittadinanza dell'Unione, in maniera tale da limitare le discriminazioni che i diversi regimi giuridici comportano.

 

Formulazione del testo

L’introduzione da parte dell’art. 3 di un percorso di cittadinanza nella legge n. 91/92, al cui svolgimento è subordinata l’acquisizione della cittadinanza stessa, sembra inserire nella legge vigente un meccanismo di tipo automatico. Va però considerato che l’articolo 9 della legge vigente configura l’atto che conferisce la cittadinanza come provvedimento discrezionale di natura concessoria.

Inoltre, il medesimo art. 3, nella lettera e) del comma 1 dell’articolo aggiuntivo che introduce, pone tra le condizioni dell’acquisizione della cittadinanza “l’assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Premesso che la disposizione andrebbe valutata alla luce del principio dell’art.27 Cost. in tema di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna, si rileva che tale requisito non è previsto dalla citata disposizione del D.Lgs. n. 286 e che il relativo regolamento di attuazione, all’art. 16, stabilisce che la domanda di carta di soggiorno (ora permesso) debba essere accompagnata da “certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso” (D.P.R. 394/1999) .

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

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File: ac0216c.doc



[1] L. 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza

[2] L. 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[3] D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[4] D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[5] Articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[6] D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 7 aprile 2007, n. 40.

[7] D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

[8] D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo

[9] D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

[10] L. 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

[11] D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

[12] L. 2 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

[13] D.M. 27 febbraio 2001, Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici