Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Ricongiungimento familiare - Schema di D.Lgs. n. 3 - (art. 1, co. 3 e 5, L. 62/2005) Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 4 | ||||
Data: | 10/06/2008 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
10 giugno 2008 n. 4/0
Ricongiungimento familiareSchema di D.Lgs. n. 3
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Numero dello schema di decreto legislativo |
3 |
Titolo |
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, in materia di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare |
Norma di delega |
art. 1, co. 3 e 5, L. 62/2005 |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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presentazione |
27 maggio 2008 |
assegnazione |
28 maggio 2008 |
termine per l’espressione del parere |
7 luglio 2008 |
termine per l’esercizio della delega |
15 agosto 2008 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali); XIV (Politiche dell’Unione europea) |
Rilievi di altre Commissioni |
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Lo schema di decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 5/2007, che ha recepito la direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare degli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti.
Lo schema interviene sull’art. 29 del testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998), che il D.Lgs. 5/2007 aveva interamente riscritto, apportando due ordini di modifiche:
§ è riformulato in vari punti il comma 1 dell’articolo, che indica i familiari nei confronti dei quali lo straniero regolarmente presente in Italia può chiedere il ricongiungimento. Mentre le categorie di familiari oggetto del ricongiungimento rimangono le stesse, vengono individuati più restrittivi requisiti per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, con particolare riferimento al coniuge (che si prevede non sia legalmente separato ed abbia almeno 18 anni), ai figli maggiorenni a carico ed ai genitori a carico;
§ è aggiunto un nuovo comma 1-bis, nel quale si prevede il ricorso all’esame del DNA per l’accertamento del rapporto di parentela, qualora tale rapporto non possa essere documentato in modo certo.
Oltre alla relazione ilustrativa, lo schema di decreto è accompagnato dalla relazione tecnico-normativa e dalla relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Come precisato dalla lettera di accompagnamento, lo schema di decreto legislativo non è corredato del previsto parere del Garante per la protezione dei dati personali, che il Governo si è riservato di trasmettere alle Camere non appena acquisito.
Il decreto è adottato in virtù della norma di delega conferita al Governo nell’art. 1, co. 3 e 5, della L. 62/2005 (legge comunitaria 2004), ai sensi dei quali entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli allegati A e B della medesima legge comunitaria, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi stessi.
Per effetto di tali disposizioni lo schema di decreto è anche sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il contenuto del provvedimento è riferibile alla materia “immigrazione”, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. b), della Costituzione.
Come si è ricordato, lo schema in esame modifica ed integra la disciplina recata dal D.Lgs. 5/2007, che ha recepito la direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.
La proposta di direttiva relativa all’ammissione nell’Unione di migranti per posti di lavoro altamente qualificati (COM(2007)637), presentata dalla Commissione il 23 ottobre 2007, in merito alle condizioni di residenza per i lavoratori in questione e le loro famiglie, prevede il ricongiungimento familiare immediato. Quest’ultimo è concesso anche in caso di soggiorno temporaneo; inoltre ai coniugi è consentito l’accesso al mercato del lavoro. A questo scopo la proposta dispone che le eventuali misure di integrazione nazionale siano imposte soltanto una volta che i familiari abbiano raggiunto il territorio dell’UE.
La proposta è stata presa in esame dal Consiglio dell’8 e 9 novembre 2007 e dovrebbe essere discussa dal Parlamento europeo nell’ambito della sessione del 22 ottobre 2008.
Il provvedimento è redatto in forma di novella al Testo unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero, approvato con D.Lgs. 286/1998.
Sono attualmente all’esame del Senato due disegni di legge governativi che recano, tra le altre, disposizioni, anche di natura penale, volte al contrasto dell’immigrazione clandestina in materia di immigrazione. Si tratta:
§ dell’A.S. 692 (di conversione del D.L. 92/2008, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica);
§ dell’A.S. 733, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
Diversamente da quanto prevede, in conformità alla norma di delega, il titolo dello schema, quest’ultimo – nella sua formulazione letterale – non modifica il D.Lgs. 5/2007, ma interviene sull’art. 29 del testo unico in materia di immigrazione (a sua volta novellato dal D.Lgs. 5/2007).