Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea - A.C. 2854 e abb.-B - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2854-B/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 380    Progressivo: 4
Data: 05/11/2012
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA   UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

5 novembre 2012

 

n. 380/4

Partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea

A.C. 2854 e abb.-B

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi ed altri, C. 2888 Gozi ed altri, C. 3055 Pescante ed altri, ddl C. 3866 Governo, approvati in testo unificato dalla Camera il 23 marzo 2011 e modificati dal Senato (A.S. 2646 e 2254)

Titolo

Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea

Iter al Senato

Numero di articoli

61

Date:

 

trasmissione alla Camera

25 ottobre 2012

assegnazione

29 ottobre 2012

Commissione competente

XIV Politiche dell’Unione europea

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari esteri (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V Bilancio, VI Finanze, VIII Ambiente, X Attività produttive, XI Lavoro, XIII Agricoltura e Commissione parlamentare per le questioni regionali


Contenuto

Il provvedimento in esame è finalizzato ad introdurre, anche in ragione delle novità recate dal Trattato di Lisbona, una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa europea, attualmente contenute nella legge 11 del 2005.

La Camera dei deputati ha approvato il provvedimento in prima lettura il 23 marzo 2011 e lo ha trasmesso al Senato, che lo ha approvato con modificazioni il 23 ottobre 2012. Nella presente scheda si dà conto in particolare delle modifiche introdotte al Senato (indicate in carattere blu).

In via preliminare, si segnala che nel corso dell’esame al Senato il riferimento al Ministro delle politiche europee è stato sostituito con quello al Ministro degli affari europei, tenendo conto della delega di funzioni al medesimo Ministro di cui al DPCM 13 dicembre 2011.

 

Il testo in esame consta di 61 articoli, suddivisi in nove Capi.

 

 

 

Il Capo I (artt. 1 e 2) reca le disposizioni di carattere generale.

L’articolo 1 presenta le finalità e l’oggetto della legge. Nel corso dell’esame al Senato è stato precisato che la legge disciplina la partecipazione dell'Italia, oltre che alla predisposizione degli atti dell'UE, alla formazione delle decisioni (termine generale che sembra includere anche deliberazioni di mera natura politica e, comunque, di carattere non normativo) e garantisce, oltre all'adempimento degli obblighi, l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza all'UE (tale riferimento sembra, in particolare, richiamare le prerogative di intervento riconosciute dai trattati ai parlamenti nazionali).

L’articolo 2 detta disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), organo già disciplinato dall’art. 2 della legge 11 del 2005, così ridenominato a seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Senato ha introdotto alcune modifiche al testo approvato dalla Camera: in primo luogo si prevede che nell’adempimento dei suoi compiti il Comitato operi tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere; si prevede poi che al Comitato partecipi anche il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport mentre è stato soppresso l’inciso che prevedeva la partecipazione, in assistenza del Ministro degli affari esteri, del Rappresentante permanente d’Italia presso l’UE o del Rappresentante permanente aggiunto. Quanto al funzionamento si prevede che il relativo DPR sia adottato su proposta del solo Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito anche il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Sono stati aggiunti il comma 4 che prevede che il CIAE garantisca adeguata pubblicità ai propri lavori e i commi 7, 8 e 9 relativi al personale di supporto ai fini del funzionamento del Comitato: queste ultime disposizioni riproducono sostanzialmente il contenuto dell’art. 17 del testo approvato dalla Camera, che disciplinava il funzionamento della Segreteria per gli affari europei istituita presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, articolo soppresso nel corso dell’esame al Senato.

Il Capo II (artt. 3-17) disciplina la partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell’Italia e al processo di formazione degli atti dell’UE.

L’articolo 3, inserito nel corso dell’esame al Senato, ribadito che le Camere, intervengono, in coordinamento con il Governo, nella formazione delle normative e delle politiche europee, prevede, al comma 3, l’obbligo del Governo di assicurare l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE agli uffici della Camera e del Senato presso le istituzioni dell’UE, secondo modalità stabilite d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere.

L’articolo 4 dispone in merito agli obblighi di informazione e consultazione del Governo verso il Parlamento. Nel corso dell’esame al Senato:

-          è stato soppresso l’obbligo, peraltro desueto, del Governo di riferire semestralmente alle Camere sui temi di maggiore interesse in sede di UE;

-           è stato introdotto l’obbligo del Governo di trasmettere alle Camere relazioni e note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente presso l'UE con riferimento a riunioni, anche informali, del Consiglio UE e dei suoi organismi preparatori, ai triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, ad atti, progetti di atti o ad altre iniziative o questioni relative all'UE, a procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei confronti dell'Italia;

-          è stato precisato che Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il raccordo con il Parlamento e, in particolare, con le commissioni competenti per ciascuna materia, ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE;

-          è stato introdotto l’obbligo del Governo di informare e consultare periodicamente le Camere, nell'ambito delle procedure individuate dalla legge rinforzata di cui al nuovo articolo 81, sesto comma, della Costituzione (relativo all’equilibrio di bilancio), e dai rispettivi Regolamenti, in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria, disposti o perseguiti attraverso atti, i progetti di atti e documenti dell'Unione europea, cooperazioni rafforzate tra Stati membri e accordi e le ipotesi di accordi intergovernativi tra Stati membri dell'Unione europea. Si rileva peraltro l’opportunità di un coordinamento di tale ultima previsione con quella di cui al successivo articolo 5, che detta una specifica disciplina per la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria.

-          è stato precisato che il segreto professionale, l’inviolabilità degli archivi e i regimi di immunità delle persone non possono in ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione del Parlamento, come riconosciute dal Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'UE, allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (c.d fiscal compact). Tale ultima disposizione non prevede peraltro espressamente prerogative di informazione e partecipazione in capo ai singoli parlamenti nazionali ma demanda a Parlamento europeo e Parlamenti nazionali delle parti contraenti del fiscal compact, l’organizzazione di una conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti nelle materie del medesimo trattato.

L’articolo 5. inserito nel corso dell’esame al Senato, disciplina la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria, conclusi anche al di fuori delle disposizioni dei trattati, riproducendo parzialmente il testo dell’art. 5 del ddl comunitaria 2012, approvato in prima lettura dalla Camera il 2 ottobre 2012. In particolare, si prevede che il Governo:

-          informi tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'UE che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica;

-          assicuri che la posizione rappresentata nella negoziazione degli accordi in questione tenga conto degli atti di indirizzo parlamentari e, nel caso in cui non abbia potuto conformarsi riferisca tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

L’articolo 6 disciplina la  trasmissione dal Governo alle Camere di atti, progetti di atti  e documenti dell'UE. Nel corso dell’esame al Senato sono stati estesi gli obblighi informativi del Governo connessi ai documenti trasmessi stabilendo che:

-          nella nota illustrativa del Governo che accompagna i progetti di atti dell'UE di particolare rilevanza siano segnalati gli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, il grado di priorità per la loro trattazione;

-          il Governo, qualora partecipi ad una procedura di consultazione avviata dalle istituzioni dell'UE, ne dia conto alle Camere trasmettendo i commenti inviati alle medesime istituzioni.

L’articolo 7 stabilisce l’obbligo del Governo di assicurare che la posizione rappresentata in sede di Consiglio dell'UE ovvero di (rectius presso) altre istituzioni od organi dell'UE sia coerente con gli indirizzi delle Camere. Nel corso dell’esame al Senato è precisato che, ove il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente (anziché il Ministro degli affari europei) riferisca ai competenti organi parlamentari.

L’articolo 8 concerne la partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati.

L’articolo 9, inserito nel corso dell’esame al Senato, concerne la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'UE, che si è peraltro già sviluppato, a partire dal 2006, pur in assenza di specifiche disposizioni nei trattati, per effetto di un’iniziativa assunta dalla Commissione europea e sostenuta dal Consiglio europea. In particolare - ribadendo quanto disposto, nel caso della Camera, dal parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2011 e le modalità consolidatesi nella prassi - si prevede che, fatta salva la procedura di allerta precoce per la valutazione di sussidiarietà, le Camere possano far pervenire alle istituzioni dell'UE e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee, tenendo anche conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome.

L’articolo 10 disciplina la riserva di esame parlamentare. Nel corso dell’esame al Senato, è stato esteso da 20 a 30 giorni il periodo nel quale il Governo, in attesa della pronuncia delle Camere, non può procedere alle attività dirette alla formazione degli atti dell'UE oggetto di esame parlamentare.

L’articolo 11 disciplina le prerogative delle Camere in relazione alle procedure semplificate di modifica dei Trattati o di decisioni la cui entrata in vigore è subordinata alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Nel corso dell’esame al Senato è stato precisato che la decisione sulle risorse proprie dell'UE è approvata con legge.

L’articolo 12 riguarda l’attivazione del c.d. “freno di emergenza” con la quale uno Stato membro può chiedere in seno al Consiglio che decisioni in ambito PESC, in materia di libera circolazione dei lavoratori, riconoscimento reciproco delle sentenze ed introduzione di ulteriori sfere di in cui stabilire norme minime relative alla definizione di reati e sanzioni, siano rimesse al Consiglio europeo. Nel corso dell’esame al Senato è stato precisato, in coerenza con quanto stabilito dai trattati, che, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso “colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio” è tenuto ad attivare il c.d. “freno di emergenza”.

L’articolo 13, cui il Senato ha apportato modificazioni formali,concerne le due relazioni annuali (consuntiva e programmatica) che il Governo sottopone al Parlamento.

L’articolo 14 disciplina l’informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia. Nel corso dell’esame al Senato, è stato stabilito che il Governo comunichi alle Camere informazioni o documenti relativi alle procedure in questione - oltre che nei casi in cui siano  poste alla base di un ddl d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare - in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere.

L’articolo 15, cui il Senato ha apportato modificazioni non sostanziali, concerne il controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia.

L’articolo 16 riguarda la relazione trimestrale del Governo al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea.

L’articolo 17 disciplina l’informazione delle Camere in merito alla nomina di membri italiani di istituzioni dell'UE. Con le modifiche apportate dal Senato si stabilisce che:

-          il Governo informi le Camere anche in merito alla designazione dei membri italiani del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e delle Agenzie dell'UE;

-          l’informativa dia conto delle motivazioni della scelta nonché del curriculum vitae delle persone proposte o designate (anziché, come previsto nel testo approvato dalla Camera, della rispondenza della scelta ai requisiti prescritti per l'esercizio della funzione dai trattati e dei motivi che giustificano la candidatura secondo criteri di capacità professionale);

-          le competenti Commissioni parlamentari possano chiederne l'audizione dei membri italiani di istituzioni e organi dell’UE dopo l'effettiva assunzione delle funzioni (anziché, come previsto nel testo approvato dalla Camera, procedervi all’atto della designazione o proposta di nomina).

 

Il Capo III (artt. 18-21) reca disposizioni in materia di coordinamento della partecipazione italiana al processo normativo dell’UE.

L’articolo 18 relativo al Dipartimento per le politiche europee riproduce l’art. 15 del testo approvato dalla Camera.

L’articolo 19 detta disposizioni relativamente al Comitato tecnico di valutazione degli atti dell’Unione europea, organo già disciplinato dall’art. 2 della legge 11 del 2005, così ridenominato a seguito di apposito emendamento approvato dal Senato. Al comma 2 è stata inoltre eliminata la previsione che, nell’esercizio di alcune sue funzioni, il Comitato agisse d’intesa o in raccordo con il Ministero degli affari esteri, mentre al comma 8 si prevede che il DPR che disciplina il funzionamento e l’organizzazione del Comitato sia adottato su proposta del solo Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri. Al comma 6 è stata infine aggiunta la previsione della partecipazione alle riunioni del Comitato, in qualità di osservatori, dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e province autonome, quando siano trattate materie che interessano le loro competenze.

L’articolo 20 prevede l’individuazione presso le amministrazioni statali di nuclei di valutazione degli atti dell’Unione europea (così ridenominati nel corso dell’esame al Senato). Il Senato ha poi inserito un’ulteriore modifica al comma 3 al fine di precisare che i responsabili dei nuclei assistano i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, a condizione che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno al Comitato stesso.

L’articolo 21, che detta norme sugli esperti nazionali distaccati, riproduce l’art. 19 del testo approvato dalla Camera con alcune modifiche approvate dal Senato volte a valorizzare il ruolo del Ministro per gli affari europei: in particolare il comma 3 è stato modificato nel senso di prevedere che le modalità di attuazione delle disposizioni dell’articolo in oggetto siano definite con decreto del Ministro degli affari europei e del Ministro degli affari esteri, di concerto, fra gli altri, anche con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

 

Le disposizioni del Capo IV (artt. 22-27) riguardano la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell’UE.

Gli articoli 22 e 23, che riproducono senza modifiche sostanziali gli articoli 20 e 21 del testo approvato dalla Camera, dettano norme relativamente alla sessione europea della Conferenza Stato – regioni e della Conferenza Stato - città e autonomie locali.

L’articolo 24, relativo alla partecipazione delle regioni e delle province autonome (e delle relative assemblee) alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'UE, riproduce senza modifiche sostanziali l’art. 22 del testo approvato dalla Camera.

L’articolo 25 disciplina la partecipazione delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà. Nel corso dell’esame al Senato è stato previsto che le assemblee in questione, quando trasmettono alle Camere (anziché ai rispettivi Presidenti) le loro osservazioni al riguardo ne diano contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Gli articoli 26 e 27, relativi, rispettivamente, alla partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'UE e alla nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni, riproducono senza modifiche sostanziali gli artt. 24 e 25 del testo approvato dalla Camera.

 

Le previsioni del Capo V disciplinano il coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell’UE. Il Capo contiene il solo articolo 28 che riproduce senza modifiche sostanziali l’art. 26 del testo approvato dalla Camera.

 

Il Capo VI (artt. 29-41), concernente gli adempimenti degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, prevede, in sostituzione dell’attuale legge comunitaria, due distinti provvedimenti per l’attuazione del diritto europeo nell’ordinamento nazionale: la legge di delegazione europea, da presentare alle Camere entro il 28 febbraio, e la legge europea per la quale non viene stabilito un termine specifico di presentazione, essendo la relativa presentazione eventuale e non necessaria (art. 29, corrispondente all’art. 27 del testo approvato dalla Camera). Al Senato è stato modificato il comma 6 - relativo all’espressione del parere sugli schemi di disegno di legge da parte della Conferenza Stato-regioni - novellando il D. Lgs. 281/1997 al fine di aggiornarne la formulazione alle modifiche di cui al provvedimento in esame. E’ stato inoltre introdotto il comma 8 che prevede la possibilità per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenze di adempimento, di presentare entro il 31 luglio di ciascun anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre dell’anno stesso.

Per quanto riguarda i contenuti, con la legge di delegazione europea si dovrà assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello dell’UE indicando le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie. La legge europea conterrà, invece, le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell’Unione europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall’UE e quelle emanate nell’ambito del potere sostitutivo (art. 30, corrispondente all’art. 28 del testo approvato dalla Camera). Al Senato sono state introdotte modifiche al comma 2, che definiscono ulteriormente il contenuto della legge di delegazione: la delega legislativa conferita con tale legge deve essere volta unicamente all’attuazione degli atti da recepire, escludendo quindi ogni altra disposizione di delega non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei (lett. a) e lett. e)); può essere altresì conferita apposita delega legislativa per la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell’ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia (lett. b)). Tale ultima previsione menziona espressamente soltanto i pareri motivati di cui all’art. 258 del TFUE e le sentenze della Corte di giustizia “di condanna per inadempimento”; la disposizione sembrerebbe, pertanto, non riferirsi a fasi delle procedure di infrazione successive al parere motivato quali i ricorsi presentati dalla Commissione ai sensi del medesimo articolo 258, le sentenze che accertano l'inadempimento di uno Stato membro ma non contengono alcuna condanna (a differenza delle sentenze di cui all’art. 260 del TFUE, che infliggono penalità allo stato membro) e alle messe in mora, ai pareri motivati e ai ricorsi di cui all’ art. 260 (promossi per inadempimento di una precedente sentenza).

L’articolo 31, che riproduce in maniera sostanzialmente identica la formulazione dell’art. 29 del testo approvato dalla Camera, disciplina la procedura per l’esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

Gli articoli successivi dettano disposizioni che di norma erano previste nelle singole leggi comunitarie, quali i princìpi ed i criteri generali di delega (art. 32, corrispondente all’art. 30 del testo approvato dalla Camera) e la delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi europei (art. 33, corrispondente all’art. 31 del testo approvato dalla Camera). La modifica di maggior rilievo apportata al Senato (art. 32, comma 1, lett. c)) è relativa all’introduzione di un ulteriore principio di delega, il c.d. gold plating, volto ad evitare la possibilità, per il legislatore delegato, di prevedere in sede di recepimento livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli richiesti dalle direttive stesse. Si ricorda che una norma analoga è stata inserita nel ddl comunitaria 2012 nel corso dell’esame in sede referente da parte della XIV Commissione  Politiche dell’Unione europea (A.C. 4295, attualmente all’esame del Senato).

Le successive disposizioni del Capo VI riguardano le deleghe per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’UE (art. 33) e per il recepimento di atti dell’UE contenuti in leggi diverse dalla legge di delegazione europea (art. 34), il recepimento di direttive in via regolamentare ed amministrativa (art. 35), l’attuazione di atti di esecuzione dell’UE (art. 36), le misure urgenti per l’adeguamento agli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’UE (art. 37), le relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive europee (art. 39), il recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome (art. 40) e i poteri sostitutivi dello Stato (art. 41). Le disposizioni elencate riproducono, fatte salve alcune modifiche di dettaglio dovute essenzialmente ad esigenze di coordinamento interno, gli articoli da 31 a 38 del testo approvato dalla Camera.

Il Senato ha inoltre aggiunto un nuovo articolo (art. 38) che prevede la possibilità per il Governo, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale, anche in considerazione di particolari atti di indirizzo delle Camere, di presentare un apposito disegno di legge volto a dare attuazione a un singolo atto normativo dell’UE. Le disposizioni di delega contenute in tale ddl devono riferirsi esclusivamente all’attuazione dell’atto da recepire.

 

Il Capo VII detta norme in materia di contenzioso.

Gli articoli 42 e 43, che disciplinano rispettivamente i ricorsi alla Corte di giustizia e il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni, riproducono sostanzialmente gli articoli 39 e 40 del testo approvato dalla Camera. Nel corso dell’esame da parte del Senato è stato altresì aggiunta una nuova disposizione (art. 42, comma 3) nella quale si precisa che l’agente che rappresenta lo Stato italiano davanti alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della Corte stessa, è un avvocato dello Stato, nominato dal Governo sentito l’Avvocato generale dello Stato.

 

Il Capo VIII (artt. 44-52) introduce nell’ordinamento norme in materia di aiuti di Stato, con l’intento di disciplinare le principali problematiche emerse nella prassi in questa materia. La gran parte delle disposizioni di cui al presente Capo riproduce senza modifiche di rilievo il testo degli articoli da 41 a 48 come approvato dalla Camera. Si tratta in particolare delle disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà di indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti pubblici (art. 44), disciplinare le comunicazioni in ordine agli aiuti (art. 45), vietare la concessione di aiuti a coloro che in precedenza hanno ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea (art. 46), affidare alla società Equitalia S.p.A le procedure di recupero degli aiuti incompatibili (art. 48), prevedere il ricorso dinanzi al TAR competente per gli aiuti illegalmente concessi (art. 50) e la prescrizione della restituzione di un aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo (art. 51), disciplinare le modalità di trasmissione al Governo delle informazioni relative agli aiuti di Stato concessi alle imprese (art. 52). Per quanto riguarda l’articolo 49, che devolve le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al Senato sono state introdotte modifiche volte a riformulare correttamente le fattispecie disciplinate e ad assicurare esigenze di coordinamento normativo.

Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito nel provvedimento un nuovo articolo (art. 47) che detta norme in materia di aiuti pubblici per calamità naturali. Tale articolo indica,al comma 1, le condizioni alle quali è ammessa la concessione di aiuti pubblici, anche sotto forma di agevolazione fiscale, in conseguenza dei danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di cui all’art. 107, par. 2, lett. b), del TFUE, a soggetti che esercitano un’attività economica, nei limiti del 100% del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel corso della durata dello stato di emergenza. Le condizioni contemplate dalla norma prevedono che: a) l’area nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri fra quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del Servizio nazionale della protezione civile); b) sia provato che il danno è conseguenza diretta dell’evento calamitoso; c) l’aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorità, statali, regionali o locali, non superi complessivamente l’ammontare del danno subìto; d) l’aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti, non superi complessivamente l’ammontare del danno medesimo, maggiorato dell’importo dell’eventuale premio assicurativo pagato per l’anno in corso. Al comma 2 viene demandato ad un apposito D.P.R. (la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea), la definizione delle modalità attuative delle predette disposizioni. Nelle more dell’adozione di tale decreto la concessione di aiuti pubblici è soggetta a previa autorizzazione della Commissione europea (comma 3). Tale autorizzazione è altresì necessaria per ogni altra concessione di aiuti pubblici ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), del TFUE, al di fuori della disciplina precedentemente descritta (comma 4). Il comma 5, infine, esclude il settore agricolo dall’applicazione dell’articolo in commento.

 

Il Capo IX (artt. 53-61) reca disposizioni transitorie e finali. Il testo riproduce sostanzialmente quello degli articoli da 49 a 58 approvati dalla Camera, con due modifiche: è stato soppresso l’articolo 50 del testo trasmesso dalla Camera, che modificava la denominazione della Commissione per l’attuazione della normativa comunitaria operante presso il Dipartimento per le politiche europee, e sono stati aggiunti due commi all’articolo 61: il comma 3 modifica l’articolo 3 della legge n. 69 del 2005, attuativa della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio sul mandato d'arresto europeo; in particolare viene sostituito il comma 3 relativo alla riserva di esame parlamentare delle modifiche dell’elenco dei reati rientranti nella disciplina di cui alla decisione quadro: la pronuncia non favorevole di una delle due Camere resta vincolante per il Governo, ma non pregiudica di per sé l’adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte, come previsto nel testo vigente della legge 69 del 2005.

Il comma 4, infine, prevede che la normativa vigente in materia di recupero di aiuti di Stato in esecuzione di decisioni adottate dalla Commissione europea continui ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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