Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Gli aiuti di Stato nel diritto dell'Unione europea e la crisi economica
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 153
Data: 22/06/2010
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   CRISI ECONOMICA
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Documentazione e ricerche

 

 

Gli Aiuti di Stato nel diritto
dell’Unione europea e la crisi economica

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 153

 

 

 

22 giugno 2010

Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari comunitari

( 066760-4510 / 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it

 

Ha collaborato:

Servizio Biblioteca – Legislazione straniera

( 066760- 2278 / 066760- 3242– *LS_segreteria@camera.it

 

Hanno partecipato alla redazione del dossier Giulio Stolfi ed Elettra Filardo, tirocinanti presso il Servizio Studi della Camera dei deputati, rispettivamente nel periodo 28 febbraio 2009 - 28 febbraio 2010 e 30 novembre 2009 - 28 febbraio 2010

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: UE0210.doc


INDICE

Introduzione                                                                                                       1

Parte I: La disciplina generale degli aiuti di Stato

1. Il quadro normativo                                                                                       5

Scheda Comparativa                                                                                         9

2. La nozione di aiuto di Stato                                                                        13

3. Gli aiuti compatibili                                                                                      19

4. Le procedure di esame degli aiuti                                                             21

5. Il recupero di aiuti illegalmente concessi                                                27

6. Aiuti di Stato alle piccole e medie imprese                                              33

7. Aiuti de minimis                                                                                           37

Parte II: La crisi economica e gli aiuti di Stato

Il piano europeo di ripresa economica                                                         41

Le misure specifiche nel settore degli aiuti di Stato                                  43

§      Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di stato                 43

Le prime valutazioni della Commissione sull’applicazione del regime derogatorio degli aiuti di Stato                                                                                                                  47

Parte III: Le misure nazionali e le valutazioni della Commissione europea

1. Le misure adottate in Italia                                                                         53

2. Le misure adottate da Francia, Germania, Gran Bretagna e Francia (a cura del servizio Biblioteca)                                                                                                         59

Documentazione allegata

Comunicazione della Commissione (2009/C 83/01)                                     95

Relazione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri dell’UE113

State aid: Overview of national measures adopted as a response to the financial/economic crisis                                                                                                                131

 


Introduzione

Gli aiuti di stato sono strumenti di politica economica utilizzati dagli Stati per raggiungere determinati obiettivi in campo economico e sociale. Essi si sostanziano in finanziamenti pubblici – che possono assumere le più svariate forme, come si vedrà infra – destinati a favorire determinate imprese o produzioni. Gli aiuti possono pertanto causare, da un lato, distorsioni della concorrenza e, dall’altro, limitazioni della libera circolazione delle merci e dei servizi. Com’è noto il principio di concorrenza e la libera circolazione delle merci sono principi cardine del mercato comune e dell’ordinamento comunitario, che pertanto ha provveduto a regolamentare la disciplina degli aiuti, in modo da conciliare tale strumento con gli obiettivi fondamentali della Comunità.

Si ricorda, infatti, che in base all’art. 3, paragrafo 1, lettera g), del Trattato istitutivo della Comunità europea l’azione della Comunità comportava “un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno”. Tale esplicita previsione non è ora riprodotta nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tuttavia, al Trattato di Lisbona è allegato un protocollo sul mercato interno e sulla concorrenza che ribadisce il valore della concorrenza e consente, al fine di garantire la stessa, l’applicazione dell’art. 308 del Trattato della Comunità europea, ora art. 352 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che contiene la cosiddetta “clausola dei poteri impliciti”, in base alla quale l’Unione europea può attivare, a determinate condizioni, tutte le azioni necessarie per attuare le politiche previste dai trattati.

Inoltre, il Trattato ripropone con lievi modifiche le disposizioni in materia di aiuti di Stato, di cui agli articoli 87-89 del Trattato della Comunità europea, ora articoli 107-109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Lo scopo della tutela della concorrenza, affermato dai Trattati, può essere raggiunto attraverso l’applicazione di divieti anticoncorrenziali non solo alle imprese private ma anche agli Stati membri, affinché con il loro intervento non favoriscano determinate aziende o produzioni, alterando il gioco concorrenziale (PINNA). Pertanto, la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato è funzionale ad evitare che il sostegno pubblico alteri “la competizione ad armi pari tra le imprese all’interno del mercato comune” (TESAURO), completando altresì le disposizioni in materia di libera circolazione delle merci (BLASI-MUNARI).

Scopo del presente dossier è pertanto quello di fornire un quadro della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato, partendo dalla disciplina di carattere generale così come si configura dopo la recente riforma operata dalla Commissione e con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (Parte I). La crisi economica iniziata negli ultimi mesi del 2008 ha costretto la Commissione europea ad effettuare interventi straordinari e a mettere a punto un Piano di ripresa. Alle misure straordinarie anti-crisi poste in essere dalla Commissione, comprese alcune modifiche al quadro normativo comunitario in materia di aiuti di stato, è dedicata la Parte II. Infine, nella parte III, si darà sommariamente conto delle principali misure adottate dall’Italia e dai maggiori Stati membri dell’Unione Europea (Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna) unitamente alla valutazione della Commissione europea sulle stesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parte I:
La disciplina generale degli aiuti di Stato

 


1. Il quadro normativo

La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato trova, a seguito dell’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, la sua fonte primaria negli articoli 107-109 del Trattato sul Funzionamento della Unione europea (TFUE) nonché in atti di diritto derivato, adottati sulla base delle norme dei Trattati.

L’articolo 107 TFUE riproduce il testo dell’art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE) il qualeha introdottoil principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il sistema complessivo del diritto comunitario, fatti salvi la possibilità di preventiva autorizzazione dell’aiuto medesimo nonché un sistema di deroghe espressamente individuato.

La procedura per il controllo sugli aiuti di stato, sia a livello preventivo su quelli di nuova istituzione, sia a livello permanente sugli aiuti esistenti, è contenuta invece all’articolo 108 TFUE, già articolo 88 TCE.

Infine, l’articolo 109 TFUE, già articolo 89 TCE haattribuito al Consiglio la competenza ad adottare i regolamenti necessari ai fini dell’applicazione di quanto previsto agli articoli precedenti.

Nonostante tale previsione, il Consiglio non ha immediatamente esercitato la suddetta facoltà. La Commissione è andata, pertanto, elaborando nel corso degli anni una prassi applicativa consolidata, attraverso l’adozione di provvedimenti ispirati ai principi del Trattato, pur in assenza di una precisa base formale. Parallelamente, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha contribuito a definire gli ambiti applicativi delle norme del Trattato, sia sotto il profilo sostanziale, sia sul piano procedurale.

Peraltro, nel corso degli anni novanta, è emersa l’esigenza di ridurre i livelli complessivi di aiuto, come auspicato nelle conclusioni di diversi Consigli europei, che hanno chiesto una sostanziale trasformazione degli aiuti, da interventi in favore di singole imprese o produzioni a misure di interesse comune, di carattere orizzontale (PINNA). Pertanto, anche al fine di assicurare un controllo più stringente sulle forme di aiuto, il Consiglio ha adottato due regolamenti, che hanno in gran parte recepito gli indirizzi e gli orientamenti elaborati dalla Commissione e dalla Corte di giustizia. Si tratta, in particolare, di:

regolamento (CE) n. 994/1998del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del TCE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali. Esso in sostanza  è volto a delegare alla Commissione il compito di individuare – per il tramite di appositi regolamenti di esecuzione – certe categorie di aiuto come compatibili con il mercato comune ed esentate, quindi, da obblighi di notifica[1]; tali regolamenti devono specificare per ciascuna categoria di aiuti: la finalità dell'aiuto; le categorie di beneficiari; i massimali espressi o in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi; le condizioni relative al cumulo degli aiuti; le condizioni del controllo[2]. I regolamenti in esame hanno una durata determinata (articolo 4).

A quest’ultimo riguardo si ricorda che l’articolo 3 del regolamento pone in capo agli Stati membri precisi obblighi di controllo e trasparenza degli aiuti esentati. In particolare, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, una sintesi delle informazioni relative a regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato, non appena concesso l’aiuto medesimo. Inoltre, gli Stati registrano ed elaborano tutte le informazioni riguardanti l'applicazione delle esenzioni per categoria, eventualmente comunicando alla Commissione tutte le informazioni che essa reputi necessarie per valutare la conformità di un aiuto. Infine, gli Stati trasmettono alla Commissione, almeno annualmente e possibilmente in forma elettronica, una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria, relazioni che la Commissione rende accessibili a tutti gli altri Paesi. Una volta all'anno, le relazioni sono esaminate e valutate dal Comitato consultivo[3], che viene altresì consultato dalla Commissione prima di pubblicare un progetto di regolamento ovvero prima di adottare un regolamento:

regolamento (CE) n. 659/1999del 22 marzo 1999 (successivamente integrato dal regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004), recante modalità di applicazione dell’articolo 88 TCE, che detta le norme di procedura relative al controllo sugli aiuti di stato, operato dalla Commissione.

 

Tali regolamenti segnano una “significativa correzione di rotta, rispetto al passato, nella misura in cui riconducono il processo di produzione normativa di dettaglio all’interno di un più appropriato quadro istituzionale” (TESAURO). In ogni caso, l’adozione di tali provvedimenti di carattere generale non deve sminuire l’importanza del ruolo svolto dalla Commissione e dalla Corte di giustizia negli anni, ai fini dell’individuazione della prassi amministrativa e giurisprudenziale che ha dato concreta ed efficace attuazione alle norme del Trattato (TESAURO, PINNA).

Partendo dall’espressa abilitazione contenuta nel regolamento n. 994 del 1998, la Commissione è, quindi, intervenuta a disciplinare alcune tipologie di aiuti orizzontali, ritenuti potenzialmente meno distorsivi degli interventi settoriali, in quanto destinati a correggere carenze del mercato.

La Commissione ha nel corso degli anni adottato una serie di provvedimenti, producendo un quadro normativo poggiante su più regolamenti.

Tali atti normativi erano i seguenti:

§         regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

§         regolamento n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti destinati alla formazione;

§         regolamento n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo agli aiuti a favore dell’occupazione;

§         regolamento n. 1628/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale.

Recentemente tale quadro di riferimento è stato fatto oggetto di una semplificazione da parte della Commissione, che ha ne ha operato la sostituzione con un unico atto.

Si tratta del regolamento n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, con cui si dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). La Commissione ha così consolidato in un unico documento tutti i regolamenti di esenzione per categoria (eccetto il “de minimis”), attraverso i quali gli Stati Membri possono concedere intere categorie di aiuti di Stato senza la preventiva notifica alla Commissione europea. Il nuovo testo, inoltre, semplifica e rende più veloce il controllo sugli aiuti di Stato.

La nuova disciplina resterà in vigore fino al 31 dicembre 2013 e si applica alle seguenti categorie di aiuti:

§         aiuti a finalità regionale;

§         aiuti agli investimenti e all’occupazione a favore delle PMI;

§         aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;

§         aiuti per la tutela dell’ambiente;

§         aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;

§         aiuti sotto forma di capitale di rischio;

§         aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;

§         aiuti alla formazione;

§         aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.

 

Dopo aver dettato i principi generali per ciascuno dei settori sopra indicati, il regolamento contiene anche disposizioni specifiche.

 

Per quanto riguarda, invece, gli aiuti a finalità regionale la Commissione ha approvato specifici Orientamenti comunitaricon la Comunicazione 98/C 74/06 del 10 marzo 1998, parzialmente novellati, per ciò che attiene gli aiuti regionali al funzionamento, con la Comunicazione 2000/C 258/06 del 9 settembre 2000. Successivamente, sono stati adottati, con la Comunicazionedella Commissione 2006/C 54/08 del 4 marzo 2006, i nuovi Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013, ai quali ha fatto seguito il Regolamento (CE) n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006.

 

Infine per quanto riguarda la disciplina degli aiuti di importanza minore (“de minimis”) essa è contenuta nel regolamento n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.


Scheda Comparativa

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ha apportato alcune modifiche sostanziali agli articoli 87 – 88 - 89 TCE, divenuti articoli 107 – 108 - 109 TFUE, introducendo le modifiche evidenziate nella tabella seguente:

 articolo 87 TCE 

 articolo 107 TFUE

 

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 

2. Sono compatibili con il mercato comune: 

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti, 

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, 

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.     

 

 

 

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: 

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,   

 

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, 

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando nonalterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, 

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 

 

 

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. 

 

 

 

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

 

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

 articolo 88 TCE 

 articolo 108 TFUE

 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. 

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.  A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.  Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. 

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. 

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

 

 articolo 89 TCE 

 articolo 109 TFUE

 

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.  

 

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108,paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura. 

 


2. La nozione di aiuto di Stato

L’articolo 107 TFUE dichiara incompatibili con il mercato interno – nella misura in cui incidano sugli scambi intracomunitari – gli aiuti concessi dagli Stati membri sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Il Trattato non fornisce quindi una nozione di aiuto di stato, concentrando la sua attenzione sulla determinazione degli effetti di questo. Per quanto riguarda le forme che l’aiuto può assumere vi è, invece, una sostanziale indifferenza.

La nozione di aiuto ricavata dalla dottrina e dalla giurisprudenza comunitaria è, pertanto, estremamente ampia: essa, infatti, comprende qualsiasi vantaggio, economicamente apprezzabile, conferito attraverso un intervento pubblico ad una determinata impresa o ad una determinata produzione, vantaggio che altrimenti non si sarebbe verificato (TESAURO). Il beneficio per le imprese non deriva necessariamente da una prestazione positiva e diretta dello Stato, ma esso può anche discendere da un alleggerimento degli oneri che normalmente gravano sul bilancio aziendale (cfr. sentt. 15 marzo 1994, in C-387/92, 17 giugno 1999, in C-295/97, 22 novembre 2001, in C- 53/00, 8 maggio 2003, in C-399/00).

 

Sono stati, pertanto, considerati aiuti di stato:

-          le esenzioni e gli incentivi fiscali (cfr. sentt. 15 marzo 1994, in C-387/92, 26 settembre 1996, in C-241/94, 19 maggio 1999, in C-6/97, 15 dicembre 2005 in C- 66/02);

-          i rimborsi e/o le riduzioni degli oneri sociali(cfr. sent. 7 marzo 2002, in C-310/99, 13 giugno 2006 in C- 173/03);

-          le tariffe agevolate (cfr. sent. 25 febbraio 1988, in cause riunite C – 67, 68, 70/1985);

-          i sussidi all’export(cfr. sent. 10 dicembre 1969, in C-11/69, 7 giugno 1988 in C- 57/86);

-          i sussidi agli investimenti (cfr. sent. 17 settembre 1980, in C-730/79);

-          i prestiti agevolati e le garanzie(cfr. dec. della Commissione 89/348/CEE del 23 novembre 1988, sentt. 24 ottobre 1996, in C-62/95 e 63/95, 5 ottobre 2000, in C-288/96);

-          le cessioni di beni (mobili o immobili) o servizi statali a titolo gratuito e/o a prezzo ridotto(cfr. sentt. 11 luglio 1996, in C-39/94, 120 aprile 2003, in T-366/00, decisione della Commissione 96/631/CE del 17 luglio 1996, e decisione della Commissione 92/465/CEE del 14 aprile 1992);

-          i conferimenti di capitale da parte dello Stato o di un ente pubblico nelle imprese(cfr. sentt. 21 marzo 1991, in C-303/88 e in C-305/89).

 

Con particolare riguardo ai casi in cui lo Stato agisce come investitore pubblico, concedendo prestiti, capitali o garanzie, per verificare se si tratti o meno di aiuto, si applica il c.d. principio dell’investitore privato. La Corte di giustizia ha, infatti, stabilito la necessità di verificare se in questi casi il conferimento statale risponde alle logiche di mercato, ossia se nelle medesime circostanze un operatore privato di analoghe dimensioni avrebbe agito nello stesso modo. In ogni caso, il comportamento dell’investitore pubblico, se non è necessariamente conforme a quello dell’investitore con prospettive di reddito a breve termine, deve almeno corrispondere a quello di un operatore privato con prospettive di redditività a più lungo termine (cfr. sentt. 21 marzo 1991, in C-303/88 e in C-305/89, 16 maggio 2002, in C-482/99, 28 gennaio 2003, in C-334/99).

L’applicazione di tale criterio comporta una complessa analisi economica per poter verificare l’effettiva finalità dell’intervento pubblico. La prassi seguita dalla Commissione si è standardizzata per alcune tipologie di interventi (ad esempio, per la ristrutturazione delle compagnie aeree in difficoltà o degli istituti bancari nonché per le privatizzazioni di imprese pubbliche), e, comunque, comportando l’esame di dati economici estremamente complessi ed incerti, viene compiuta anche attraverso l’ausilio di consulenti.

La forma che assume l’aiuto è indifferente anche per quanto riguarda l’atto che lo dispone. Esso può essere, infatti, previsto tanto con una legge, quanto con un atto amministrativo e non è neppure esclusa la forma privatistica (TESAURO).

 

Ciò che appare determinante ai fini della configurabilità di un aiuto di stato è che esso:

- abbia origine pubblica: ciò implica che il beneficio provenga dallo Stato, da un ente pubblico o anche da un soggetto privato, sottoposto a controllo pubblico, e che sia realizzato, comunque, attraverso risorse statali. Secondo la dottrina, quest’ultimo presupposto deve essere inteso in senso ampio, dovendosi intendere per risorse statali strumenti finanziari nella disponibilità delle autorità pubbliche per essere destinate a sostenere le imprese, anche se non restano permanentemente nel patrimonio dello Stato, ma siano nel patrimonio di imprese pubbliche e lo Stato ne possa controllare l’utilizzazione e la destinazione (TESAURO).

 

Il requisito delle risorse statali appare, in realtà, messo in dubbio da alcune pronunce del giudice comunitario, che in taluni casi non ha richiesto per la configurabilità di un aiuto il trasferimento di risorse statali (cfr. sentt. 2 febbraio 1988, in C-67, 68 e 70/85, 7 giugno 1985, in C-57/86).

 

- determini un vantaggioper il beneficiario: l’aiuto deve determinare per l’impresa un vantaggio, che altrimenti non avrebbe ottenuto nelle ordinarie condizioni di mercato. Il beneficiario dell’aiuto deve essere un’impresa - cioè un soggetto che eserciti un’attività economica e sia presente sul mercato - e non vengono considerati tali, pertanto, gli enti di ricerca e di formazione.

 

La Corte ha recentemente escluso che costituisca aiuto di stato l’erogazione di risorse pubbliche come compenso per gli oneri derivanti da un servizio pubblico prestato (cfr. sent. 22 novembre 2001, in C-53/00, 24 luglio 2003, in C-280/00). In particolare, nella sentenzaAltmark Trans GmbH” (causa C-280/00) viene affrontata la questione se le compensazioni di servizio pubblico nei vari settori dell’economia costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE. In base a questa sentenza, le compensazioni per la fornitura di servizi di interesse generale non rappresentano aiuti di Stato - e non sono pertanto soggette alla notifica e all'approvazione preventive della Commissione - soltanto se sono soddisfatte quattro condizioni fondamentali:

•      il beneficiario deve essere incaricato dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro;

•      i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;

•      la compensazione non deve eccedere i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, detratti gli introiti ricavati con la fornitura del servizio (può tuttavia comprendere un ragionevole profitto);

•      il beneficiario viene selezionato sulla base di una procedura di appalto pubblico, oppure la compensazione non deve eccedere i costi di un'impresa gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi atti a garantire la fornitura del servizio pubblico.

 

Precedentemente, la giurisprudenza comunitaria era di segno opposto, ritenendo che il Trattato non consentisse di distinguere gli interventi statali a seconda della loro causa o scopo, ma esclusivamente in base ai loro effetti (cfr. sent. 10 maggio 200, in T-46/97).

a)      abbia carattere selettivo: l’aiuto deve avvantaggiare alcune imprese o alcune produzioni, rispetto ad altre imprese o produzioni che si trovino nella medesima situazione di fatto e di diritto. Un intervento di carattere generale, che favorisca l’insieme dell’economia, non può essere considerato aiuto di stato. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, inoltre, l’ambito di riferimento entro il quale si valuta la selettività di una misura non deve essere necessariamente definito entro i limiti del territorio dello Stato membro interessato. Tanto ha statuito la Sent. C-88/03, del 6 settembre 2006, in materia di fiscalità territoriale agevolata nelle Azzorre.

 

Talvolta, peraltro, può risultare difficile distinguere una misura generale da un aiuto: occorre, quindi, verificare di volta in volta se la misura sia giustificata da una logica di sviluppo del sistema economico complessivamente considerato, ovvero rappresenti una deviazione degli assetti economici, diretta a ridurne gli oneri finanziari in favore di specifici attori (TESAURO, ROBERTI nonché sentt. 17 giugno 1999, in C-57/97 e 8 novembre 2001, in C-143/99).

 

b)      falsi o minacci di falsare la concorrenza: originariamente la Commissione era orientata a ritenere presunta l’alterazione della concorrenza in presenza di aiuti prestati da parte di uno Stato. La Corte ha invece postulato la necessità di verificare effettivamente la potenziale incidenza dell’aiuto sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza.

 

La Commissione deve, quindi, fornire indicazioni concrete sulle minacce alla concorrenza, in mancanza delle quali la decisione può essere annullata. A tal fine, è comunque sufficiente che la Commissione indichi le circostanze da cui si possa evincere che l’aiuto abbia effetti distorsivi, non essendo invece tenuta a compiere una specifica analisi del mercato rilevante (si vedano le sentt. 17 settembre 1980, in C-730/70, 14 febbraio 1990, in C-301/87, 4 aprile 2001, in T-288/97). Inoltre, le decisioni della Commissione vanno valutate anche alla luce delle informazioni comunicate dagli Stati, nel rispetto del dovere di leale collaborazione (BLASI – MUNARI, ROBERTI). Ai fini della valutazione dell’alterazione del mercato si deve altresì tenere conto della concorrenza non solo attuale ma anche potenziale nonché dei mercati contigui rispetto a quello su cui ha inciso l’aiuto (BLASI – MUNARI). Infine, si segnala che particolare rilievo assume l’entità dell’aiuto: sebbene si ritenga che l’esiguità dell’aiuto o le dimensioni ridotte dell’impresa non escludano a priori l’effetto discorsivo, la Commissione ha rilevato che non tutti gli aiuti determinano effetti rilevanti, dettando una specifica disciplina per alcune tipologie di aiuto (BLASI – MUNARI) (in particolare, aiuti de minimis e aiuti alle PMI, rispetto ai quali si rinvia ai paragrafi 6 e 9).

c)      incida sugli scambi intracomunitari: anche in questo caso quello che rileva è la potenzialità del pregiudizio, non essendo necessario – ai fini della sussistenza di tale presupposto – che l’aiuto abbia effettivamente inciso sugli scambi tra gli Stati (TESAURO).

 

L’incidenza dell’aiuto sugli scambi intracomunitari si verifica tutte le volte che il beneficio rafforzi la posizione di un’impresa  nei confronti delle altre concorrenti nel mercato europeo (cfr. da ultimo, sent. 22 novembre 2001, in C-53/00). La valutazione degli effetti dell’aiuto, sebbene relativo ad un ambito specifico, deve comunque investire l’insieme degli scambi cui partecipa l’impresa, anche se questa operi in più settori (TESAURO). L’incidenza sugli scambi intracomunitari ricorre altresì quando l’impresa beneficiaria: operi nel solo mercato interno, in quanto il rafforzamento della sua posizione può rendere difficile alle imprese del settore, provenienti da altri Stati membri, penetrare in quello specifico mercato (cfr. sentt. 13 luglio 1988, in C-102/87, 7 marzo 2002, in C-310/99); esporti la sua produzione al di fuori dell’UE ovvero investa in Paesi terzi (cfr. sent. 21 marzo 1990, in C-142/87). In conclusione, non viene in rilievo esclusivamente “l’aiuto che investe un prodotto o un servizio per i quali non siano neppure ipotizzabili scambi intracomunitari” (TESAURO).


3. Gli aiuti compatibili

Rispetto al divieto generale degli aiuti di stato, lo stesso articolo 107 ammette alcune deroghe, ritenendo talune forme di aiuto compatibili con il mercato interno (paragrafo 2) e rimettendo, invece, alla discrezionalità della Commissione o del Consiglio la valutazione della compatibilità di altre (paragrafo 3).

 

In particolare, vengono considerati compatibili gli aiuti:

a) a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali;

c) concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

 

Tale ultima disposizione fu inserita nel Trattato di Roma in conseguenza della divisione della Germania tra Repubblica federale tedesca e Repubblica democratica tedesca. Il Trattato di Lisbona ha modificato la disposizione prevedendo che, cinque anni dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, possa adottare una decisione che abroga la concessione di aiuti alla Germania in conseguenza di questa disposizione.

 

Possono invece considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a:

a) favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui l’articolo 349[4], tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune.

Possono, inoltre, essere considerate compatibili altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.


4. Le procedure di esame degli aiuti

La procedura di controllo degli aiuti di stato è disciplinata, in via generale, dall’articolo 108 del Trattato, che affida prevalentemente alla Commissione – con l’ausilio degli Stati membri – l’esame dei regimi di aiuto.

In un primo momento la Commissione ha supplito alla mancanza di una specifica disciplina precisando ed articolando la procedura in conformità con la giurisprudenza della Corte. Di recente, anche al fine di aumentare la trasparenza e la certezza del diritto in materia di aiuti di Stato, il Consiglio – come evidenziato nel paragrafo 1 – ha adottato il regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999, come integrato e completato dal successivo regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004.

Prima di esaminare le procedure di controllo, è opportuno distinguere quattro diverse tipologie di aiuti, cui a volte corrispondono specifici procedimenti:

ü      aiuti esistenti;

ü      aiuti nuovi;

ü      aiuti illegali;

ü      aiuti attuati in modo abusivo.

 

a) Aiuti esistenti

L’articolo 108, par. 1, TFUE stabilisce un esame permanente dei regimi di aiuti esistenti. In via preliminare, si osserva che gli aiuti singoli concessi sulla base di un regime già approvato non devono essere notificati alla Commissione in quanto essi si qualificano come semplici misure di esecuzione del regime generale.

Ai sensi dell’art. 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono considerati aiuti esistenti:

ü      tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;

ü      gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

ü      gli aiuti che si suppongono autorizzati, in quanto debitamente notificati e per i quali la Commissione non abbia adottato una decisione entro il termine di due mesi dalla notifica;

ü      gli aiuti per i quali sia scaduto il periodo limite di 10 anni dall’erogazione, entro il quale la Commissione avrebbe potuto ordinare il recupero;

ü      gli aiuti considerati aiuti esistenti, in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro.

 

b) Aiuti nuovi

Sono considerati aiuti nuovi, in via residuale, tutti gli aiuti che non siano aiuti esistenti, comprese le eventuali modifiche[5] (art. 1, lettera c) del regolamento). Per tali aiuti esiste un obbligo di notifica tempestiva alla Commissione (cfr. infra), ad esclusione di quelli in favore di determinate categorie per le quali la Commissione ha adottato appositi regolamenti di esenzione.

 

c)Aiuti illegali

Sono considerati illegali gli aiuti nuovi attuati in violazione dell’obbligo di cui all’articolo 108 del Trattato. Rientrano in tale categoria gli aiuti:

ü      concessi o accordati senza la preventiva notifica;

ü      erogati dopo la notifica, ma prima che la Commissione abbia adottato la decisione finale;

ü      erogati decorsi due mesi dalla notifica completa, ma senza il preavviso di cui all’articolo 4, par. 6, del regolamento.

La procedura relativa all’esame degli aiuti illegali è stabilita nel Capo III (artt. 10-15) del Regolamento (cfr. infra).

In ogni caso, il solo fatto del mancato rispetto degli obblighi procedurali non determina di per sé l’incompatibilità dell’aiuto erogato – e quindi la procedura di recupero del medesimo, su cui si veda infra – ma la Commissione è comunque tenuta ad esaminare la compatibilità sostanziale del beneficio concesso con il mercato comune (cfr. sentt. 14 febbraio 1990, in C-301/87, 21 marzo 1990, in C-142/87).

Si ricorda che la Commissione aveva preteso di considerare di per sé illegittimi gli aiuti prestati in violazione delle procedure ex articolo 88, par. 3, TCE, senza bisogno di svolgere la procedura di controllo, ma tale impostazione è stata smentita dalla Corte nelle pronunce sopra indicate, di modo che la Commissione ora è obbligata ad effettuare in concreto la verifica della compatibilità dell’aiuto (TESAURO).

 

d)Aiuti attuati in modo abusivo

Si considerano attuati in modo abusivo quegli aiuti, esistenti e regolarmente autorizzati, che vengono però utilizzati dall’impresa beneficiaria in modo difforme da quanto previsto nella decisione della Commissione. Per essi, l’articolo 16 del regolamento n. 659 del 1999 prevede una procedura analoga a quella prevista per gli aiuti illegali, ad esclusione dell’ingiunzione provvisoria di recupero in quanto tali aiuti sono stati comunque autorizzati in precedenza dalla Commissione.

 

La procedura relativa al controllo dei nuovi aiuti è funzionale ad evitare la concessione dei benefici, prima che se ne sia verificata da parte della Commissione la compatibilità comunitaria (TESAURO). In linea con tale impostazione sono previsti due obblighi in capo agli Stati:

ü      l’obbligo di notifica alla Commissione, effettuata mediante l’apposito formulario (di cui all'allegato I del regolamento n. 659[6]) da parte dello Stato membro interessato, di ogni progetto di concessione di un nuovo aiuto e delle modifiche successivamente recate a tale progetto; la Commissione, a sua volta, potrà chiedere qualsiasi ulteriore informazione (articolo 108 TFUE). La notifica viene considerata completa se, entro il termine di due mesi dalla ricezione o dall’invio di ulteriori informazioni, la Commissione non richiede un supplemento di notizie (articolo 4, par. 5, reg. n. 659);

ü      il cd. obbligo di standstill[7], in base al quale ogni aiuto è soggetto ad una clausola di sospensione, ovvero può essere messo in atto soltanto se la Commissione ha preso, o si ritiene che abbia preso, una decisione che l'autorizzi. Il controllo effettuato dalla Commissione costituisce, pertanto, “una condizione legale di efficacia, a carattere costitutivo”[8] del provvedimento iniziale che istituisce l’aiuto; la violazione di tale obbligo determina pertanto un vizio dell’atto che istituisce l’aiuto o che ne dispone l’erogazione.

La procedura di controllo sulla compatibilità di un aiuto si articola in due fasi, una obbligatoria (esame preliminare) e l’altra eventuale.

L’esame preliminare è volto ad individuare le misure manifestamente compatibili con il diritto comunitario ovvero gli interventi che presentano profili problematici e per i quali è pertanto necessario un approfondimento (che sfocia nella secondo fase). Tale esame non è trasparente - dal momento che la Commissione non è tenuta a comunicare l’avvio dell’esame né l’avvenuta notifica di un aiuto - ed è di breve durata, tanto è vero che l’aiuto si ritiene autorizzato se la Commissione non ha adottato una decisione entro il termine di due mesi dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa[9]. La decisione che conclude l’esame preliminare, sia essa negativa o positiva, è sempre pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Se, in seguito ad un esame preliminare la Commissione abbia constatato che il provvedimento notificato susciti dubbi quanto alla compatibilità col mercato comune, viene avviato un procedimento di indagine formale, di cui all'articolo 108 del Trattato. Tale fase ha, a differenza della prima, il carattere della trasparenza e della pubblicità, essendo finalizzata a consentire, da un lato, allo Stato concedente ed alle imprese interessate (nonché agli altri Paesi membri) di manifestare il proprio punto di vista sulle misure oggetto dell’aiuto (cfr. sent. 20 marzo 1984, in C-84/82), dall’altro, alla Commissione di verificare gli effetti dell’aiuto medesimo sulla concorrenza.

La Commissione ha ampia discrezionalità nella valutazione della compatibilità comunitaria di un aiuto. Tra gli elementi presi in considerazione, in particolare, si segnala la mancata restituzione di un aiuto dichiarato in precedenza incompatibile (su cui si veda infra, par. 5.3).

Il procedimento formale di indagine disposto dalla Commissione si chiude con una decisione nella quale si dichiara:

ü      che il provvedimento notificato non costituisce un aiuto (“decisione di accertamento negativo”);

ü      che l'aiuto è compatibile con il mercato comune e pertanto si ha una "decisione positiva"; tale decisione può talora essere subordinata a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune, accompagnata da obblighi che consentano di controllare l'osservanza della decisione stessa ("decisione condizionale");

ü      che il provvedimento notificato è incompatibile con il mercato comune e non può essere messo in atto ("decisione negativa").

Qualora lo Stato membro interessato non si conformi alla decisione condizionale o negativa la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia.

In merito al controllo degli aiuti esistenti, la Commissione – nell’ambito dell’esame permanente, di cui all’articolo 108, par. 1, TFUE - può:

ü      proporre allo Stato un aggiustamento dell’aiuto;

ü      ovvero può riaprire la procedura di controllo ex articolo 108, par. 2, TFUE.

In quest’ultimo caso, la verifica della Commissione non verte sul rispetto del Trattato, ma sulla rispondenza dell’aiuto al regime generale già in precedenza autorizzato. Pertanto, in pendenza del controllo, lo Stato è autorizzato a continuare a prestare l’aiuto già esistente (TESAURO).

Per quanto concerne, invece, la procedura relativa agli aiuti illegali, la Commissione esamina innanzitutto le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, da qualsiasi fonte essi provengano e può chiedere allo Stato membro interessato di fornirle precise informazioni in merito.

La procedura termina con una decisione della Commissione con la quale si ordina la sospensione dell'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente (ingiunzione di sospensione) finché non abbia deciso in merito alla compatibilità comunitaria dell’aiuto, ovvero – per gli aiuti concessi dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 659 – si ordina allo Stato membro di recuperare a titolo provvisorio qualsiasi aiuto concesso illegalmente fino al momento in cui si deciderà in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (ingiunzione di recupero), a condizione che ricorrano tutti i seguenti presupposti:

ü      in base a una pratica consolidata non sussistono dubbi circa il carattere di aiuto della misura in questione;

ü      occorre affrontare una situazione di emergenza;

ü      esiste un grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente.

Se lo Stato membro non si conforma ad una delle ingiunzioni di cui sopra, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia per chiederle di dichiarare che il mancato rispetto della decisione costituisce una violazione del trattato (articolo 12, reg. n. 659).

Al termine di tale esame – che può assimilarsi all’esame preliminare degli aiuti nuovi – la Commissione può decidere di avviare un’indagine formale, analogamente a quanto avviene per la procedura di controllo sugli aiuti nuovi.

In caso di decisione negativa, la Commissione impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (decisione di recupero), tranne nel caso in cui ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario (sulla questione del recupero si veda il paragrafo 5).

Ai fini della revisione della procedura, la Commissione ottiene dallo Stato membro interessato tutte le informazioni sui regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 108, par. 1, del Trattato; qualora un regime di aiuti non sia o non sia più compatibile con il mercato comune, la Commissione rivolge allo Stato interessato una raccomandazione proponendo di adottare misure adeguate.

Il regolamento riconosce alla Commissione un potere di ispezione in loco nel caso vi siano forti dubbi sul rispetto, da parte di uno Stato membro, di una decisione negativa.

Gli Stati membri hanno l’obbligo di presentare alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti per i quali non sussista un obbligo specifico di presentazione disposto da una decisione condizionale.

La Commissione, prima di adottare qualsiasi disposizione di attuazione riguardante la forma, il contenuto e le altre modalità della notificazione o delle relazioni annuali, consulta l’apposito comitato in materia di aiuti di Stato, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Si ricorda, infine, che il paragrafo 2 dell’articolo 108, capoverso 3, garantisce al Consiglio un ampio potere discrezionale in merito alla facoltà di dichiarare compatibile un aiuto, su richiesta di uno Stato membro, anche in deroga alle disposizioni normative e regolamentari, purché “ricorrano circostanze eccezionali che giustifichino tale decisione”. In tali casi, il Consiglio delibera all’unanimità.

Si osserva che per “circostanze eccezionali” si intendono fatti o situazioni che possono riguardare un particolare settore o l’economia più in generale: in entrambi i casi devono essersi verificati importanti cambiamenti della situazione preesistente, tali da rendere evidente sia il mutamento delle condizioni economiche sia la necessità di adottare misure correttive.

In tali circostanze, lo Stato interessato può ricorrere al Consiglio sia durante la fase preliminare di esame dell’aiuto, sia dopo l’inizio dell’indagine formale: si avvia così un procedimento speciale che prevede la sospensione della procedura fino alla pronuncia del Consiglio, entro il termine di tre mesi. Decorso tale termine la procedura può riprendere fino alla delibera della Commissione.

La procedura sopra descritta si qualifica quindi come una “valvola di sicurezza”[10] per gli Stati membri di fronte ad un eventuale decisione negativa della Commissione.


 

5. Il recupero di aiuti illegalmente concessi

Nel caso in cui un aiuto prestato da uno Stato membro venga riconosciuto dalla Commissione come incompatibile con il diritto comunitario, in quanto concesso senza rispettare gli articoli 107 e 108 TFUE, esso non può più esplicare i suoi effetti. In questo caso, si possono verificare due distinte situazioni:

ü      l’aiuto non era stato ancora erogato e, pertanto, la declaratoria di incompatibilità ne impedisce la concreta prestazione;

ü      l’aiuto sia stato già attuato.

In questa seconda ipotesi, è evidente che l’erogazione del beneficio dovrà cessare, dopo il riconoscimento dell’incompatibilità, ma si pone un problema di recupero delle somme già percepite. A tal fine, gli articoli 14 e 15 del regolamento n. 659 del 1999 predispongono una specifica procedura. In particolare, l’articolo 14 (recupero degli aiuti) prevede che la Commissione adotti una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di assumere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario, c.d. "decisione di recupero". Tale recupero deve essere “effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione” (art. 14, reg. n. 659).

Spetta sempre al singolo Stato e non alla Commissione determinare l’ammontare dell’aiuto da recuperare, cui si aggiungono gli interessi, calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Tali interessi decorrono dal momento in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.

L’operazione di recupero incontra però un termine di prescrizione, fissato dall’articolo 15 (periodo limite). È infatti possibile procedere entro il periodo limite di dieci anni, che decorre dal giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso.

Dubbio è se il periodo inizi a decorrere il giorno in cui l’aiuto illegale è stato previsto, ma non ancora prestato ovvero dal momento di effettiva corresponsione, vista la formulazione della norma, che fa riferimento al giorno in cui l’aiuto viene concesso. La dottrina ritiene che, in analogia a quanto previsto dall’articolo 14 in ordine al decorso degli interessi, si debba comunque preferire la prima soluzione, di modo che il termine di prescrizione decorra dal momento in cui vi è la disponibilità giuridica dell’aiuto per il soggetto beneficiario (PINOTTI, TERRASI).

Tale periodo può essere:

ü      interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro nei confronti dell'aiuto illegale; ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero;

ü      sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Nel caso di decorso del termine, l’aiuto si considera come un aiuto esistente.

Si ricorda che prima dell’adozione del regolamento n. 659 del 1999 da parte del Consiglio, il recupero dell’aiuto illegale si era affermato in via di prassi e giurisprudenziale. In particolare, la Corte di giustizia aveva riconosciuto il diritto della Commissione di ordinare il recupero già negli anni settanta, ma di fatto la Commissione ha iniziato ad utilizzare tale potere solo a partire dal 1982[11], a seguito della crescita esponenziale degli aiuti illegalmente versati da parte degli Stati membri. Il successivo regolamento del Consiglio ha in parte recepito gli indirizzi giurisprudenziali ed amministrativi, in parte introdotto importanti innovazioni, quali in particolare:

ü      l’obbligo e non la facoltà per la Commissione di chiedere il recupero;

ü      il rigetto del criterio dell’illegittimità in sé dell’aiuto prestato senza rispettare l’art. 108, par. 3, TFUE, che esonerava la Commissione dalla procedure d’indagine formale.

 

Il recupero dell’aiuto non ha carattere assoluto, potendo in alcuni casi venire meno. In particolare:

ü      la Commissione non impone il recupero dell'aiuto, se ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario (art. 14, par. 1, reg. n. 659);

ü      vi è l’assoluta impossibilità di procedere al recupero, per difficoltà impreviste o imprevedibili (cfr. sentenze della Corte di giustizia 15 gennaio 1986, in C-52/84, 29 gennaio 1998, in C-280/95 e 17 giugno 1999, in C-75/97).

5.1. La tutela del legittimo affidamento

Nell’ambito dei principi fondamentali individuati dalla Corte di giustizia, relativamente alle procedure di controllo e di recupero degli aiuti, particolare rilievo assume il principio del legittimo affidamento[12].

La questione della tutela di tale principio nel contesto in esame è stata impostata dal giudice comunitario in termini di bilanciamento di interessi parimenti meritevoli di tutela, che postula pertanto una valutazione caso per caso (DAMATO, TERRASI). Tale principio è, comunque, invocabile esclusivamente dalle imprese e mai dallo Stato (BLASI-MUNARI).

Le pronunce del giudice comunitario hanno delineato gli elementi che possono integrare la fattispecie del legittimo affidamento. In particolare, la Corte ha evidenziato che esso risulta invocabile solo quando il beneficiario possa richiamare “circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio affidamento della natura regolare dell’aiuto” (cfr. sentt. 20 settembre 1990, in C-5/89 e 7 marzo 2002, in C-310/99), senza peraltro mai chiarire in cosa possano consistere tali circostanze.

Inoltre, il legittimo affidamento sussiste solo quando l’aiuto sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 108 TFUE (cfr. sent. 14 gennaio 1987, in C-223/85). Del resto, nel momento in cui la Commissione apre una procedura d’indagine su aiuti illegalmente concessi, essa ha cura di avvertire i destinatari dell’aiuto medesimo, che sono quindi informati della natura precaria del beneficio di cui si avvalgono. Inoltre, secondo la giurisprudenza comunitaria, le imprese hanno l’onere di verificare che, nella concessione dell’aiuto, sia stata rispettata la relativa procedura comunitaria: esse, pertanto, possono invocare il legittimo affidamento solo dopo aver compiuto tale verifica. È evidente che se uno Stato membro concedesse aiuti in spregio alla normativa UE e poi si potesse invocare il principio del legittimo affidamento per le imprese beneficiarie, sarebbe del tutto vanificata la possibilità di sanzionare e recuperare gli aiuti illegali (cfr. sentt. 20 settembre 1990, in C-5/89 e 7 marzo 2002, in C-310/99). In questo modo, infatti, lo Stato finirebbe per trarre vantaggio dal proprio comportamento negligente o illegittimo e potrebbe utilizzarlo per neutralizzare l’efficacia delle decisioni di recupero della Commissione (PORCHIA).

Come si può evincere da quanto appena evidenziato, il giudice comunitario ha di norma escluso la sussistenza del contrasto della decisione di recupero con il principio del legittimo affidamento (BLASI-MUNARI).

5.2. L’assoluta impossibilità di recupero

L’unica possibilità per lo Stato di opporsi al recupero è invocarne l’assoluta impossibilità, dimostrando di aver intrapreso le iniziative necessarie per eseguire la decisione di recupero. A tal fine, non risulta però sufficiente invocare:

ü      il mero timore di difficoltà interne anche insormontabili (cfr. sent. 7 marzo 2002, in C-310/99);

ü      le difficoltà finanziarie cui talune imprese beneficiarie potrebbero andare incontro a seguito della soppressione dell’aiuto (cfr. sent. 7 giugno 1998, in C-63/87);

ü      le difficoltà di carattere tecnico e amministrativo del recupero, derivanti dall’elevato numero di imprese coinvolte (cfr. 3 luglio 2001, in C-378/98);

ü      il fallimento o comunque la sottoposizione dell’impresa beneficiaria a procedura concorsuale a causa del recupero (cfr. sent. 15 gennaio 1986, in C-52/84).

 

Anche in questo caso, la giurisprudenza comunitaria ha delineato solo in negativo i caratteri dell’impossibilità assoluta, rendendo di fatto difficilmente percorribile tale strada per lo Stato concedente. “Dall’analisi delle decisioni della Commissione e delle sentenze della Corte di giustizia si evince che il riconoscimento dell’impossibilità assoluta di procedere al recupero degli aiuti illegali è puramente teorico: nella prassi le istituzioni comunitarie non hanno mai ritenuto sussistente tale impossibilità” (TERRASI).

5.3. La mancata restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile

La mancata restituzione di un aiuto dichiarato in precedenza incompatibile rientra, come evidenziato in precedenza, tra gli elementi che la Commissione valuta ai fini dell’autorizzazione di un nuovo regime di aiuti.

In particolare, la Commissione è solita condizionare l’autorizzazione di nuovi aiuti all’impegno da parte dello Stato interessato a verificare che i beneficiari non siano tenuti a restituire precedenti aiuti illegali. Nel caso, in cui si dovesse riscontrare che l’impresa beneficiaria non ha ancora restituito aiuti dichiarati incompatibili, la Commissione condiziona l’erogazione del nuovo aiuto alla restituzione di quello illegale. Pertanto, essa pur autorizzando il nuovo beneficio, in quanto conforme agli articoli 87 e 88 TCE, ne sospende la concreta concessione. La Commissione, infatti, ritiene che in simili circostanze sussista il grave rischio che il cumulo del nuovo e del precedente beneficio possa falsare la concorrenza in misura contraria all'interesse comunitario.

La giurisprudenza della Corte di giustizia ha avallato tale prassi, evidenziando come la Commissione, in sede di applicazione dell'articolo 108, par. 3, TFUE, usufruisca “di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario (sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, punto 49). Quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre ad uno Stato membro (sentenza 3 ottobre 1991, causa C-261/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4437, punto 20)” (sentenza 15 maggio 1997, in C-355/95, c.d. “sentenza Deggendorf”). Di conseguenza, anche in base alla giurisprudenza comunitaria, la Commissione non abusa del suo potere discrezionale quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto, adotta una decisione con la quale pur autorizzando tale beneficio, ne sospende il versamento sino al momento in cui l’impresa non abbia restituito il precedente aiuto illegittimo, a motivo dell'effetto cumulato degli aiuti in questione (cfr. sempre la citata sentenza 15 maggio 1997).

A titolo di esempio, si segnala che il 10 novembre 2006, la Commissione europea ha autorizzato una sovvenzione di 16 milioni di euro che l'Italia intende accordare all'AEM Torino, destinata a coprire i costi sostenuti nell'ambito del processo di liberalizzazione del settore dell'elettricità (“costi non recuperabili”). Tuttavia, poiché l'AEM Torino ha ricevuto in passato aiuti dichiarati incompatibili, che non sono stati ancora rimborsati, la Commissione ha imposto all'Italia di sospendere il pagamento dei 16 milioni di euro, fino al momento in cui l'AEM rimborserà il precedente beneficio (IP/06/1544).

Si ricorda, al riguardo, che nel marzo 2005, l'Italia ha notificato l'intento di accordare aiuti per i costi non recuperabili sostenuti dalle aziende municipalizzate, di cui avrebbe beneficiato unicamente l'azienda AEM Torino.

Peraltro, il 5 giugno 2002 la Commissione aveva adottato una decisione negativa sull'aiuto fiscale accordato in precedenza dall'Italia alla medesima azienda. A tutt’oggi, gli importi accordati in quell'occasione non risultano ancora recuperati e la Commissione ha, quindi, deciso di presentare un ricorso per inadempimento contro l'Italia presso la Corte di giustizia.

Pertanto, a seguito della notifica del nuovo progetto di aiuto, il 4 aprile 2006, la Commissione ha avviato un'indagine a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, TCE, per valutare gli effetti combinati del nuovo beneficio e del precedente aiuto illegale. Non avendo ricevuto chiarimenti da parte dell’Italia in ordine alla questione, la Commissione ha confermato le sue preoccupazioni relative al rischio che il cumulo del nuovo e del precedente aiuto possa falsare la concorrenza in misura contraria all'interesse comunitario. Essa ha pertanto approvato il nuovo beneficio, imponendo però all'Italia di sospenderne l’erogazione finché non dimostri che l'AEM Torino ha rimborsato il precedente aiuto illegale.

 

Si segnala, infine, che l’articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) ha introdotto una sorta di autocertificazione per le imprese che intendano avvalersi di aiuti di stato, ai fini della dichiarazione di non rientrare tra coloro che hanno in precedenza ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti incompatibili dalla Commissione europea.

Tale disposizione è stata successivamente abrogata dall’art. 6, comma 2, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007) che peraltro, mediante l’inserimento del nuovo articolo 16-bis alla legge 11 del 2005, ne ha riproposto al comma 11 il contenuto[13].

 


6. Aiuti di Stato alle piccole e medie imprese

La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (d’ora in avanti PMI) era originariamente contenuta nel Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, emanato in considerazione delle difficoltà che possono porsi alle PMI nell'accedere alle nuove tecnologie e ai trasferimenti di tecnologia[14]. Attualmente la disciplina è riconducibile al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

 

Per quanto riguarda la definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese, il Regolamento rinvia alla definizione descritta nella Raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 maggio 2003, come sostituita – con decorrenza 1° gennaio 2005 - dalla Raccomandazione 2003/361/CE. L’ordinamento nazionale si è adeguato alla disciplina comunitaria con il DM. Attività Produttive del 18 aprile 2005, che ha definito la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) come quella costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce:

piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

I due requisiti indicati alle lettere a) e b) sono cumulativii, nel senso che tutti e due devono sussistere.

In linea con il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, che permette alla Commissione europea di esentare determinate categorie di aiuti di Stato, il Regolamento (CE) n. 800/2008 riconosce il ruolo determinante delle PMI in termini di creazione di posti di lavoro e, più in generale, di essere un fattore di stabilità sociale e dinamismo economico.

Si ricorda che con il Regolamento 98/994/CE del 7 maggio 1998 (su cui si veda supra par. 1), il Consiglio ha stabilito che la Commissione può adottare norme di derogaper gli aiuti destinati a specifici obiettivi che interessano tutti i settori economici (piccole e medie imprese, ricerca e allo sviluppo, tutela dell’ambiente, occupazione e formazione), nonché per quelli che non superino determinati importi (cd “aiuti de minimis”). Il rispetto di tali norme esenta gli Stati membri dall’obbligo di comunicare i regimi di aiuto alla Commissione, e quindi ne assicura l’ammissibilità. Su queste basi, la Commissione ha successivamente adottato i regolamenti relativi agli aiuti de minimis, agli aiuti alla formazione, agli aiuti destinati alle PMI ed all’occupazione.

Peraltro lo sviluppo delle PMI può essere limitato dalle imperfezioni del mercato, poiché spesso esse hanno difficoltà di accesso al capitale ed al credito, sia a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi, sia per le garanzie limitate che possono offrire. Inoltre, la limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali.

Alla luce di tali considerazioni, gli aiuti accordati alle PMI che rispettano le condizioni poste dal Regolamento, avendo l'obiettivo di facilitare lo sviluppo delle attività economiche di tali imprese, sono considerati compatibili col mercato comune ai sensi dell’articolo 107, par. 3, e pertanto esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 108, par. 3, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Il Regolamento (CE) n. 800/2008 si applica agli aiuti concessi da uno Stato membro a una PMI, fatte salve le speciali disposizioni stabilite dai regolamenti e dalle direttive in materia di aiuti di Stato in settori specifici, quali la costruzione navale e la siderurgia, nonché nei settori dell'agricoltura e della pesca.

Con il Regolamento viene pertanto istituito un regime generale di esenzione per gli aiuti concessi alle PMI indipendentemente dalla loro ubicazione: in particolare, in favore delle piccole e medie imprese, situate nelle regioni meno favorite della Comunità, in quanto penalizzate sia dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro localizzazione sia dalle difficoltà inerenti alle loro dimensioni, è stato ritenuto opportuno stabilire massimali di aiuto più elevati.

 

Il Regolamento (CE) n. 800/2008 prende in considerazione i seguenti tipi di aiuto, stabilendo i rispettivi limiti:

 

a)    agli investimenti e all’occupazione (art. 15):

Sono compatibili nei limiti del 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese, e del 10% per quanto riguarda le medie.

Sono ammissibili i costi:

ü      per investimenti materiali[15]e immateriali (art. 15, comma 3, lettera a)[16];

ü      salariali stimati per i posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di 2 anni.

Nel caso di investimenti concernenti la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le soglie d’intensità d’aiuto sono calcolate (fra un minimo del 40% ed un massimo del 75%) a seconda della localizzazione geografica delle imprese.

 

b)    per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore che innalzano il livello di tutela ambientale (art. 20).

L’intensità di aiuto non può superare il 15% dei costi ammissibili per le piccole imprese e il 10% per le medie.

 

c)    per servizi di consulenza, e partecipazione a fiere ed esposizioni (artt. 26 e 27).

Sia per le piccole sia per le medie imprese, in linea di principio, il beneficio consiste nel 50% dei costi dei servizi forniti.

 

d)    per ricerca e sviluppo (art. 5-bis, Regolamento (CE) n. 70/2001)

L'intensità dell'aiuto, calcolato sulla base dei costi ammissibili del progetto, non può superare:

ü      il 100% per la ricerca fondamentale;

ü      il 50% per la ricerca industriale;

ü      il 25% per attività di sviluppo sperimentale[17].

L'importo dell'aiuto può essere maggiorato del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole.

 

d)    per studi di fattibilità tecnica (art. 32)

L'intensità dell'aiuto, calcolata sulla base dei costi degli studi, non può superare il 75%.

 

e)    per costi di brevetto e altri titoli di proprietà industriale (art. 33)

Gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono ammissibili “a concorrenza degli stessi livelli di aiuto che sarebbero stati considerati come aiuti alla ricerca e sviluppo per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale”.

 

 

Altre condizioni di esenzione

Il Regolamento (CE) n. 800/2008 non si applica inoltre agli aiuti che raggiungono le seguenti soglie:

ü      un totale di costi ammissibili superiore a 25 milioni di Euro per gli aiuti all'investimento, gli aiuti alla consulenza, gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti per i costi di brevetto;

ü      un importo totale lordo dell'aiuto superiore a 15 milioni di Euro per gli aiuti all'investimento e gli aiuti alla consulenza;

ü      un importo totale lordo dell'aiuto superiore a 15 milioni di Euro per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti per i costi di brevetto;

ü      un totale di costi ammissibili superiore a 40 milioni di Euro e una sovvenzione lorda superiore a 10 milioni di Euro per i progetti Eureka.

 

Si osserva che gli aiuti concessi non possono essere cumulati ad altri aiuti di Stato e che le percentuali consentite includono l'insieme degli aiuti nazionali o eventualmente comunitari.

Resta l’obbligo di notifica alla Commissione per gli aiuti che oltrepassano i massimali o gli importi citati.


7. Aiuti de minimis

La regola de minimis, secondo la quale non devono essere notificati alla Commissione aiuti di stato che risultino di tenue entità - tale per cui la determinazione dell’effetto distorsivo per la libera concorrenza e per gli scambi commerciali sia già fatta a priori sulla base dell’esiguità dell’aiuto - è stata elaborata dalla Commissione in sede di applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (ora artt. 107 e 108 TFUE) e ribadita nella Comunicazione relativa agli aiuti de minimis  del 6 marzo 1996.

La disciplina è stata successivamente stabilita con il Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articolo 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), infine sostituito dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.

Il Regolamento da ultimo citato si applica alle imprese di tutti i settori, ad eccezione degli aiuti:

ü      connessi alle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

ü      a favore di attività connesse all'esportazione;

ü      condizionati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali piuttosto che prodotti importati;

ü      alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio, la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

 

Una delle principali novità introdotte dal Regolamento in commento riguarda senza dubbio il trattamento riservato al settore dei trasporti. Com’è noto, infatti, la normativa previgente escludeva tale settore dal proprio ambito applicativo. Data l’evoluzione del segmento, il Regolamento de minimis viene ora esteso all’intero campo dei trasporti, adattando tuttavia le soglie, fissate a 100 000 Euro anziché ai 200 000 Euro indicati dalla soglia generale.

 

Per quanto concerne la misura dell’importo considerato ai fini dell’applicazione della regola “de minimis”, nell’art. 2, par. 2, del Regolamento si evidenzia come l’importo complessivo degli aiuti accordati ad uno stesso beneficiario non possa eccedere il massimale di 200 000 Euro calcolato su un periodo di tre anni.

La Commissione ha infatti stabilito, “alla luce dell’esperienza maturata”, che gli aiuti non eccedenti tale massimale non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e pertanto, non falsando né minacciando di falsare la concorrenza, non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 107, par. 1, TFUE.

Un aiuto de minimis non pregiudica per il beneficiario la possibilità di ottenere altri aiuti destinati allo stesso progetto, in considerazione del fatto che il suddetto importo non costituisce giuridicamente un aiuto di Stato; tuttavia, per poter assicurare un controllo sul cumulo di più misure de minimis, il Regolamento prevede che il beneficiario venga espressamente informato sulla natura de minimis del beneficio. L’impresa beneficiaria, a sua volta, deve fornire all’amministrazione interessata informazioni complete sugli eventuali benefici de minimis ricevuti durante il triennio precedente. Il periodo di riferimento di tre anni ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l’importo complessivo concesso nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L’aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge in capo al beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.

Al fine di assicurare un controllo adeguato e un livello di trasparenza sufficiente, la Commissione chiede agli Stati membri:

ü      di registrare tutte le informazioni riguardanti gli aiuti de minimis concessi;

ü      di conservare tale tipo di informazione per un periodo di 10 anni;

ü      di fornire, se necessario, tutte le informazioni entro un termine di 20 giorni lavorativi.

Si ricorda, infine, che con il Regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 sono state stabilite le regole applicabili agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca: l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa appartenente al suindicato settore non deve superare nel triennio i 3000 Euro. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

 


Parte II:
La crisi economica e gli aiuti di Stato

 


Il piano europeo di ripresa economica

La grave crisi economico-finanziaria che ha colpito gli Stati Uniti nell’autunno del 2008 e che subito si è propagata in Europa, ha spinto la Commissione europea ad elaborare un Piano di ripresa economica.

I pilastri fondamentali e i principi sui quali si basa il piano di ripresa globale sono stati indicati nella Comunicazione della Commissione COM(2008)800 del 26 novembre 2008.

I due pilastri indicati sono:

·         un forte apporto di potere di acquisto nell’economia per rilanciare la domanda e far rinascere la fiducia. A tal fine viene proposto agli Stati membri di raggiungere urgentemente un accordo per un incentivo finanziario del valore di 200 miliardi di euro (1,5 per cento del PIL; l’incentivo doveva essere costituito da un’espansione del bilancio degli Stati membri pari a 170 miliardi di euro, circa l’1,2 per cento del PIL dell’Unione europea, e da un finanziamento UE a favore di azioni immediate dell’ordine di 30 miliardi di euro); onde rilanciare la domanda, nel pieno rispetto del patto di stabilità e crescita;

·         un’azione a breve termine volta a rafforzare la competitività a lungo termine dell’Europa, ovvero un programma globale volto a orientare l’azione degli Stati verso investimenti “intelligenti” quali quelli nell’efficienza energetica, nelle tecnologie pulite, nell’infrastruttura e nell’interconnessione.

 

La Commissione ha, inoltre, suggerito la conduzione e lo sviluppo di dieci azioni fondamentali:

1.      varare un’importante iniziativa europea di sostegno all’occupazione;

2.      creare domanda di manodopera;

3.      favorire l’accesso ai finanziamenti per le imprese;

4.      ridurre gli oneri amministrativi e promuovere l’imprenditorialità;

5.      aumentare gli investimenti per modernizzare l’infrastruttura europea;

6.      migliorare l’efficienza energetica degli edifici;

7.      promuovere la rapida introduzione di prodotti “verdi”;

8.      aumentare gli investimenti in R&S, innovazione e istruzione;

9.      sviluppare tecnologie pulite per l’auto e l’edilizia;

10.  internet ad alta velocità per tutti.

 

Con riferimento, in particolare, agli aiuti di Stato, la comunicazione della Commissione rilevava che “la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato offre agli Stati membri una vasta gamma di possibilità per fornire un sostegno finanziario alle imprese, alle regioni, ai lavoratori o ai disoccupati e per stimolare la domanda”. Insieme si annunciava l’intenzione di introdurre “un pacchetto di semplificazione segnatamente per accelerare il processo decisionale in materia di aiuti di Stato […]. La Commissione autorizzerà in via temporanea gli Stati membri a facilitare l’accesso ai finanziamenti alle imprese”.

Nella riunione dell’11 e 12 dicembre 2008, il Consiglio europeo ha approvato il piano di ripresa economica, sostenendo in particolare l’opportunità di introdurre “una franchigia temporanea di due anni al di là della soglia minima per gli aiuti di Stato per un importo fino a 500 mila euro e l’adeguamento del quadro, [in materia] necessari a potenziare il sostegno alle imprese.


Le misure specifiche nel settore degli aiuti di Stato

Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di stato

 

Sulla base delle indicazioni della Commissione europea e del Consiglio europea, la Commissione ha successivamente approvato il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01).

In particolare, vista la congiuntura negativa e i suoi effetti per l’economia degli Stati membri nel suo complesso, la Commissione ha autorizzato una deroga alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato reputando che determinate categorie di aiuti debbano essere giustificate, per un periodo limitato di tempo, per porre rimedio a tale difficoltà, e ritenendo che possano essere considerate compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato di Lisbona.

Nell’autorizzare tali misure supplementari e temporanee la Commissione persegue prevalentemente due obiettivi:

·         sbloccare i prestiti bancari alle imprese e garantire così la continuità del loro accesso ai finanziamenti;

·         incoraggiare le imprese a continuare ad investire nel futuro, in particolare in un’economia basata sulla crescita sostenibile.

Dato il carattere temporaneo del regime derogatorio contenuto nella Comunicazione in esame, la Commissione stabilisce che esso si applica a partire dal 17 dicembre 2008 fino al 31 dicembre 2010 e prevede una semplificazione delle procedure volte a garantire una più rapida autorizzazione delle misure di aiuto da parte della Commissione.

Nel dettaglio gli aiuti di Stato autorizzati sono i seguenti:

 

1)         aiuti di importo limitato e compatibile, di entità superiore alla soglia indicata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti de minimis[18] (200 000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, ovvero per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, 100 000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari) purché siano rispettate le seguenti condizioni:

ü      aiuto non superiore ad una sovvenzione diretta in denaro dell’importo di 500 000 euro per impresa;

ü      aiuto concesso sotto forma di regime;

ü      esclusione dall’aiuto per le imprese operanti nel settore della pesca;

ü      l’aiuto non costituisce aiuti alle esportazioni né aiuti che favoriscono i fattori nazionali rispetto ai prodotti importati;

ü      lo Stato deve ottenere dall’impresa interessata una dichiarazione su qualunque altro aiuto ricevuto nell’esercizio finanziario in corso;

ü      il regime di aiuto non si applica alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

 

2)         aiuti concessi sotto forma di garanzie su prestiti agevolati al fine di facilitare l’accesso delle imprese ai finanziamenti nel rispetto delle seguenti condizioni:

ü    per le PMI, gli Stati membri concedono una riduzione fino al 25% del premio annuale da pagare per nuove garanzie concesse sulla base della soglia di sicurezza;

ü    per le imprese di grandi dimensioni, gli Stati membri concedono per le nuove garanzie una riduzione fino al 15% del premio annuale calcolato sulla base della stessa soglia di sicurezza;

ü    l’elemento di aiuto nei regimi di garanzia è calcolato attraverso metodologie già accettate dalla Commissione;

ü    l’importo massimo del prestito non supera la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario per il 2008;

ü    la garanzia non supera il 90% del prestito;

ü    la garanzia può riguardare tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;

ü    la riduzione del premio di garanzia è applicata per un periodo massimo di 2 anni a partire dalla concessione della garanzia.

 

3)                 aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato[19] per favorire l’accesso ai finanziamenti;

 

4)                 aiuti per la produzione di prodotti “verdi” poiché gli obiettivi ambientali devono continuare ad essere una priorità nonostante la crisi. I prestiti agevolati volti a incoraggiati la produzione di prodotti “verdi” posso essere accordati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) investimenti destinati al finanziamento di progetti consistenti nella produzione si nuovi prodotti tali da migliorare la tutela ambientale;

b) aiuto necessario per l’avvio di un nuovo progetto;

c) progetti consistenti nella produzione di prodotti che comportino un adeguamento a futuri standard comunitari di prodotto che innalzano il livello di tutela ambientale o di prodotti che comportino il superamento di tali standard;

d) i prestiti possono coprire i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali;

e) l’impresa può beneficiare di una riduzione del tasso di interesse pari al 25% per le imprese di grandi dimensioni e al 50% per le PMI;

f) il tasso di interesse agevolato si applica per un periodo massimo di sue anni a partire dalla concessione del prestito;

g) la riduzione del tasso d’interesse può essere applicata a prestiti concessi sia dallo Stato o da istituzioni finanziarie pubbliche che da istituzioni finanziarie private;

h) gli Stati membri garantiscono che gli aiuti non vengano trasferiti, direttamente o indirettamente, a soggetti finanziari.

 

2.      misure relative al capitale di rischio[20]per promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese in base ai seguenti adeguamenti:

a) le tranche massime di investimento consentite sono portate da 1,5 Mio euro a 2,5 Mio euro per PMI destinataria per un periodo di dodici mesi;

b) l’importo minimo di finanziamento che deve provenire da investitori privati è pari al 30%;

c) restano applicabili le altre condizioni contenute negli orientamenti;

d) tale adeguamento temporaneo non si applica alle misure a favore del capitale di rischio contemplate dal regolamento generale di esenzione per categoria[21];

e) gli Stati membri possono adeguare i regimi approvati per riflettere l’adeguamento temporaneo degli orientamenti. 

 

Due condizioni risultano comuni a tutte le categorie di aiuti autorizzati dalla Commissione nella comunicazione in esame. Si tratta del fatto che gli aiuti possono essere concessi solo alle imprese che non si trovano in difficoltà al 1° luglio 2008 e che gli stessi aiuti possono essere concessi solo fino al 31 dicembre 2010.

Infine, la Commissione precisa che le misure d’aiuto temporanee previste nella comunicazione non possono essere cumulate con gli aiuti di cui al regolamento “de minimis[22] per i medesimi limiti ammissibili. Possono, invece, essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari.


Le prime valutazioni della Commissione sull’applicazione del regime derogatorio degli aiuti di Stato

 

Nel rapporto reso pubblico il 7 dicembre 2009 (vedi allegato), la Commissione ha fatto il punto sull’applicazione del regime derogatorio transitorio in materia di aiuti di Stato, preso in considerazione analitica nelle pagine precedenti.

La disamina delle misure introdotte e delle politiche seguite negli Stati membri ha consentito di evidenziare alcune precise linee di tendenza generali: in primo luogo, in risposta alla crisi economica ed in conseguenza dell’introduzione del regime derogatorio, il volume degli aiuti di stato ha subito un incremento molto considerevole: da 66, 5 miliardi di euro (0, 52% del PIL aggregato dei 27 membri della UE) nel 2007 a 279,6 miliardi di euro (2,2 % del PIL aggregato dei 27 membri della UE) nel 2008.

Si è però verificato come quest’aumento sia legato soprattutto ad elementi di carattere contingenziale e, per la precisione, anticiclico. Nella sostanza, ciò ha significato che la maggior parte dell’incremento nel volume degli aiuti ha riguardato misure a sostegno ai settori dell’economia in crisi. Difatti, escludendo le misure anticrisi, gli aiuti di Stato nel 2008 si sono fermati ad una cifra complessiva di 67,4 miliardi di euro (pari allo 0, 54% del PIL aggregato dei 27 membri della UE): somma quasi del tutto corrispondente a quella dell’ultima rilevazione precedente. Ciò consente di affermare che la ratio originaria del regime derogatorio introdotto è stata rispettata.

 

Di conseguenza, è possibile affermare che la politica generale degli aiuti di Stato non ha subito stravolgimenti.

 

Le dinamiche tendenziali di sistema di lungo periodo, orientate verso una progressiva e generalizzata sostituzione degli aiuti di tipo “verticale” con aiuti di tipo “orizzontale” è proseguita: al netto degli interventi anticrisi (specie di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà), si evidenzia come attualmente l’ 88% (dati Commissione) degli aiuti all’industria ed ai servizi sia di tipo orizzontale. Cioè a dire che i benefici ricadono, in linea di principio, su tutta la collettività ed indirettamente sugli operatori economici.

 

Anche il recupero di aiuti illegali ed incompatibili progredisce. Se nel 2004 l’effettivo recupero dell’indebito era fermo al 25% degli importi complessivi, a giugno 2009 tale quota è salita al 91%.

 

Per quanto concerne l’applicazione delle nuove regole derogatorie disposte dalla Commissione, i dati più recenti (da ottobre 2008 ad ottobre 2009) segnalano come:

·         il 76% degli aiuti concessi è stato oggetto di esame da parte della Commissione nell’ambito di regimi di aiuti;

·         il 19% degli aiuti è stato concesso tramite esenzioni di categoria;

·         solo un restante 5% di aiuti è stato approvato all’esito di una procedura individuale di scrutinio caso per caso.

Le misure anticrisi approvate in quanto rientranti in una delle categorie di aiuti temporaneamente “sbloccate” sono state, complessivamente, 73.

Di queste, 32 hanno riguardato regimi di aiuti e 41 casi individuali, tutti rientranti in una delle tipologie sopra meglio evidenziate.

 

 


 

Parte III: Le misure nazionali e le valutazioni della Commissione europea

 


1. Le misure adottate in Italia

 


 

 

 

Nella tabella sottostante si riportano le principali misure anti-crisi adottate dall’Italia che sono state oggetto di autorizzazione da parte della Commissione europea. La fonte utilizzata è il documento della Commissione europea State Aid: Overview of nazional measures adopted as a response to the financial/economic crisis (MEMO 10/179 – 12 MAGGIO 2010) (cfr. Appendice II)

Con riferimento alle misure adottate nel settore dell’economia reale, si ricorda che i provvedimenti di incentivazione al rinnovo del parco circolante e all'acquisto di veicoli ecologici contenuti all’articolo 1 del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009 erano erogati nei preesistenti limiti de minimis previsti dal regolamento n. 1998/2006 (cfr. supra prima parte) e, in quanto tali non sottoposti all’autorizzazione della Commissione europea. Per questo motivo tale provvedimento non è incluso nella tabella sottostante.

Il DPCM 3 giugno 2009 oggetto di commento nella tabella rappresenta invece il provvedimento organico che ha provveduto a recepire nell’ordinamento interno gli orientamenti del Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di stato; in quanto tale il DPCM è stato oggetto di autorizzazione della Commissione europea.

Da ultimo, anche le misure di incentivazione contenute nel decreto-legge n. 40 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010 erano applicabili nei limiti de minimis come reinterpretati alla luce del DPCM 3 giugno 2009 (si veda in particolare l’art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 26 marzo 2010, recante le modalità di erogazione dei contributi del fondo per il sostegno alla domanda in particolari settori, quali mobili per cucina, elettrodomestici, motocicli, previsto dall’articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 40 del 2010 ed il comma 3 del medesimo articolo 4 con riferimento all’esclusione dal reddito di talune tipologie di investimenti in ricerca e sviluppo).


 

 

 

ANNO

 

 

SETTORE

 

PROVVEDIMENTO

 

DESCRIZIONE

2008

Sistemi bancari e finanziari

Decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 e Decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157. Il decreto-legge 157/2008 è stato abrogato dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, di conversione del decreto-legge 155/2008, che ne ha assorbito i contenuti.

 

Si segnalano i seguenti interventi:

- misure di ricapitalizzazione delle banche: l Ministero dell’economia e delle finanze può intervenire presso le banche che si trovano in situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d’Italia, attraverso la sottoscrizione o la garanzia di aumenti del capitale sociale;

- garanzia statale sulle passività bancarie e possibilità di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche. Il MEF è stato autorizzato, sino al 31 dicembre 2009, a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche con scadenza fino a 5 anni, di emissione successiva al 13 ottobre 2008;

- estensione delle procedure di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria alle banche con problemi di liquidità;

- garanzie sui depositi bancari;

 

Al riguardo, la Commissione europea ha autorizzato le misure con la decisione N. 520a/2008 del 13 novembre 2008 per un periodo di sei mesi, rilevando che il meccanismo di sostegno al capitale bancario italiano rappresentava un mezzo idoneo per ripristinare la fiducia nei mercati finanziari e risultava coerente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Infatti si prevedevano:

1)       meccanismi non discriminatori di accesso per le banche autorizzate all’esercizio dell’attività in Italia, ivi comprese le filiali di gruppi stranieri;

2)       un meccanismo per la definizione della sottoscrizione del capitale orientato al mercato;

3)       salvaguardie adeguate contro eventuali abusi.

L’autorizzazione della misura è stata prorogata con la decisione N 328/2009 fino al 9 dicembre 2009.

2008

Sistemi bancari e finanziari

 

 

 

 

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

 

 

 

 

 

Con questo provvedimento sono state adottate ulteriori misure per il sistema creditizio, fra le quali si ricorda principalmente l’autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009 a sottoscrivere, su richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti di voto (relativi ai possessori di azioni) indicati nell'articolo 2351 del codice civile, ad alcune condizioni individuate dalla norma medesima.

 

Al riguardo, la Commissione europea ha autorizzato la misura con la decisione N 648/2008, condividendo la valutazione del Governo italiano che si trattasse di un aiuto necessario ad evitare un “grave turbamento nell’economia di uno Stato membro” e quindi autorizzabile ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3, lettera b) del Trattato CE (ora art. 107, paragrafo 3, lettera b). In particolare, la Commissione europea ha sottolineato come la misura riguardasse l’intero sistema bancario, le cui difficoltà nell’approvvigionamento del credito rischiavano di ricadere sull’intera economia. 

2009

Economia reale

DPCM 3 giugno 2009 Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica – Artt. 3-5

Le disposizioni prevedono:

-          l’innalzamento della soglia per gli aiuti di importo limitato (c.d aiuti de minimis) da 300.000 a 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

-          aiuti alle imprese sotto forma di garanzie

-          aiuti alle imprese sotto forma di tasso agevolato

 

Al riguardo, la Commissione europea ha autorizzato tali misure con le decisioni N. 248/2009, N. 266/2009 e N. 268/2009, considerando tali misure necessarie a porre rimedio ad un serio difetto di funzionamento dell’economia italiana in conseguenza della crisi finanziaria.

2009

Economia reale

DPCM 3 giugno 2009 Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica – Art. 6

 La disposizione prevede un regime temporaneo, fino al 31 dicembre 2010, che offre prestiti agevolati a tasso ridotto per investimenti connessi a prodotti che risulteranno conformi o superiori alle future norme ambientali dell’Unione europea (la misura dovrebbe essere in particolare incentrata sul settore dei componenti per auto e al passaggio all’”Euro 6” per i veicoli passeggeri e commerciali leggeri. Il tasso ridotto si applicherà per un massimo di due anni. La riduzione del tasso di interesse è limitata al 50 per cento per le piccole e medie imprese e al 25 per cento per le grandi imprese.

 

Al riguardo, la Commissione europea ha autorizzato l’aiuto con la decisione N. 542/2009 rilevando che la misura italiana interviene per porre rimedio al problema dell’accesso al credito in un momento in cui il normale funzionamento dei mercati creditizi è seriamente turbato dalla crisi finanziaria  e, insieme, è mirata alla produzione di nuovi prodotti che miglioreranno significativamente la protezione ambientale.

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Le misure adottate da Francia, Germania, Gran Bretagna e Francia
(a cura del servizio Biblioteca)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Documentazione allegata

 


Comunicazione della Commissione
(2009/C 83/01)

 


 

 

 

 

 


Relazione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri dell’UE

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


State aid: Overview of national measures adopted as a response to the financial/economic crisis


 

MEMO/10/179

Brussels, 12 May 2010

State aid: Overview of national measures adopted as a response to the financial/economic crisis

(See table attached in annex)

This information is compiled from a range of sources and is provided for information only. The European Commission cannot confirm the completeness or accuracy of the information.

Communications from the Commission to provide guidance to Member States

Communication from the Commission — The application of State aid rules to measures taken in relation to financial institutions in the context of the current global financial crisis, 13 October 2008 (see IP/08/1495)

Communication from the Commission — The recapitalisation of financial institutions in the current financial crisis: limitation of aid to the minimum necessary and safeguards against undue distortions of competition, 5 December 2008 (see IP/08/1901)

Communication from the Commission on the Treatment of Impaired Assets in the Community Banking Sector, 25 February 2009 (see IP/09/322)

Communication from the Commission - Temporary framework for State aid measures to support access to finance in the current financial and economic crisis, adopted on 17 December 2008 (see IP/08/1993), as amended on 25 February 2009.

Communication from the Commission - The return to viability and the assessment of restructuring measures in the financial sector in the current crisis under the State aid rules, 23 July 2009 (see IP/09/1180)

State aid cases - situation as of 12 May 2010

Decisions adopted by the Commission in 2008/2009/20101

Member State

Type of measure / Beneficiary

Type of Decision

Date of adoption

Austria

N557/2008 - Aid scheme for the Austrian financial sector (guarantees, recapitalisation & other)

N352/2009 - Prolongation

N663/2009 - Second prolongation

Decision not to raise objections

IP/08/1933

MEX/09/0630

MEX/09/1217

09 December 2008

30 June 2009

17 December 2009

Austria

N214/2008 - Recapitalisation of Hypo Tirol

Decision not to raise objections

IP/09/928

17 June 2009

Austria

N 640/2009 - BAWAG - capital injection and asset guarantee

Decision not to raise objections

IP/09/1989

22 December 2009

Austria

C 16/2009 + N698/2009 – Emergency aid to Hypo Group Alpe Adria

Decision not to raise objections

IP/09/1998

23 December 2009

Belgium/France/

Luxembourg

NN45-49-50/2008 - Guarantee on liabilities of Dexia

Prolongation

Decision not to raise objections

IP/08/1745

IP/09/1662

19 November 2008

30 October 2009

Belgium/France/

Luxembourg

C9/2009 - Guarantee in favour of Dexia on certain assets in FSA

Decision not to raise objections

IP/09/399

13 March 2009

Belgium/Luxembourg/Netherlands

N574/2008 - Measures in favour of Fortis

Decision not to raise objections

IP/08/1746

19 November 2008

Belgium/Luxembourg/Netherlands

NN42-46-53A/2008 - Restructuring aid to Fortis Bank and Fortis Bank Luxembourg

Decision not to raise objections

IP/08/1884

03 December 2008

Belgium/Luxembourg

N255/2009 and N274/2009 - Additional aid measures in favour of Fortis Bank and Fortis Bank Luxembourg

Decision not to raise objections

IP/09/743

12 May 2009

Belgium

N602/2008 - Recapitalisation measure in favour of KBC

Decision not to raise objections

IP/08/2033

18 December 2008

Belgium

NN57/2008 - Capital Injection for Ethias Group

Decision not to raise objections

IP/09/254

12 February 2009

Belgium

C18/2009 - Recapitalisation and asset relief for KBC Group

Decision not to raise objections

IP/09/1063

30 June 2009

Belgium

C18/2009 - Asset relief and restructuring package for KBC

Final conditional decision after formal investigation procedure

IP/09/1730

18 November 2009

Belgium/France/

Luxembourg

C9/2009 – Approval of restructuring plan for Dexia

Final conditional decision after formal investigation procedure

IP/10/201

26 February 2010

Cyprus

N511/2009 - Cypriot scheme to support credit institutions (guarantee)

Decision not to raise objections

IP/09/1569

22 October 2009

Denmark

NN36/2008 - Rescue aid to

Roskilde Bank

Decision not to raise objections (IP/08/1222)

31 July 2008

Denmark

NN39/2008 - Liquidation aid

Roskilde bank

Decision not to raise objections IP/08/1633

5 November 2008

Denmark

NN51/2008 - Guarantee scheme for banks in Denmark

N31a/2009 – Amendment of the guarantee scheme

N20/2010 - Second prolongation

Decision not to raise objections IP/08/1483

Decision not to raise objections

IP/09/206

Decision not to raise objections

MEX/10/0201

10 October 2008

17 August 2009

01 February 2010

Denmark

N31a/2009 - Recapitalisation scheme (and amendment of the guarantee scheme)

NN46/2009 - Prolongation

N628/2009 – Second prolongation

Decision not to raise objections

IP/09/206

MEX/09 /0817

MEX/09/1217

3 February 2009

17 August 2009

17 December 2009

Denmark

NN23/2009 - Rescue aid for Fionia Bank

Decision not to raise objections

IP/09/819

20 May 2009

Finland

N567/2008 - Finnish guarantee scheme

N44/2009 - Amendment to the guarantee scheme

N239/2009 - Prolongation and modification

N674/2009 – Second prolongation and modification

Decision not to raise objections

IP/08/1705

Decision not to raise objections

IP/09/681

MEX/09/1217

13 November 2008

5 February 2009

30 April 2009

17 December 2009

Finland

NN2/2009 - Guarantee for Kaupthing Bank Finland

Decision not to raise objections

IP/09/82

21 January 2009

Finland

N329/2009 - Capital injection scheme

N110/2010 – Prolongation

Decision not to raise objections

IP/09/1303

MEX/10/0414

11 September 2009

14 April 2010

France

N548/2008 - Financial support measures to the banking industry in France (Refinancing)

N251/2009 - Extension of the scheme

Decision not to raise objections IP/08/1609

Decision not to raise objections

IP/09/750

30 October 2008

12 May 2009

France

N613/2008 - Financial support measures to the banking industry in France (Recapitalisation)

N29/2009 - Amendment to the Decision

N164/2009 - Amendment to the Decision

Decision not to raise objections

IP/08/1900

IP/09/158

IP/09/461

08 December 2008

28 January 2009

23 March 2009

France

N249/2009 - Capital injection for Caisse d'Epargne and Banque Populaire

Decision not to raise objections

IP/09/722

8 May 2009

Germany

C9/2008 - Restructuring aid to Sachsen LB

Conditional decision (after formal investigation procedure

IP/08/849

4 June 2008

Germany

C10/2008 - Restructuring aid

to IKB

Conditional decision (after formal investigation procedure) IP/08/1557

21 October 2008

Germany

NN44/2008 - Rescue aid to Hypo Real Estate Holding

Decision not to raise objections IP/08/1453

2 October 2008

Germany

N512/2008 - Aid scheme for financial institutions in Germany (guarantees, recapitalisations & other)

N625/2008 - Amendment to the Decision

N330/2009 – Prolongation

N665/2009 – Second prolongation

Decision not to raise objections IP/08/1589

EXME09 / 22.06

MEX/09/1217

27 October 2008

12 December 2008

22 June 2009

17 December 2009

Germany

N615/2008 - Guarantee and recapitalisation for Bayern LB

Decision not to raise objections

IP/08/2034

18 December 2008

Germany

N655/2008 - Guarantee for NordLB

N412/2009 - Prolongation

Decision not to raise objections

IP/08/2056

MEX/09/0910

22 December 2008

10 September 2009

Germany

N639/2008 - Guarantee for IKB

Decision not to raise objections

IP/08/2055

22 December 2008

Germany

N17/2009 - Guarantee for SdB – Sicherungseinrichtungsgesellschaft deutscher Banken mbH

Decision not to raise objections

IP/09/114

22 January 2009

Germany

N244/2009 - Commerzbank capital injection

Decision not to raise objections

IP/09/711

7 May 2009

Germany

C43/2008 - Aid for the restructuring of West LB

Conditional decision (after formal investigation procedure)

IP/09/741

12 May 2009

Germany

N531/2009 - Temporary additional aid to West LB

Decision not to raise objections

IP/09/1434

7 October 2009

Germany

N264/2009 - Recapitalisation of HSH Nordbank

Decision not to raise objections

IP/09/854

29 May 2009

Germany

C17/2009 - Recapitalisation and asset relief for LBBW (Landesbank Baden Württemberg)

Decision not to raise objections

IP/09/1058

30 June 2009

Germany

N314/2009 - German asset relief scheme

Decision not to raise objections

IP/09/1216

31 July 2009

Germany

N400/2009 - Additional aid (guarantees) for IKB

Decision not to raise objections

IP/09/1235

17 August 2009

Germany

N 456 /2009 -Scheme to facilitate the refinancing of export credits

N 48/2010 -Prolongation

Decision not to raise objections

IP/09/1319

Decision not to raise objections

MEX/10/0309

15 September 2009

9 March 2010

Germany

C17/2009 - Landesbank Baden Württemberg "LBBW" - restructuring plan and impaired assets relief measure

Conditional decision (after formal investigation procedure

IP/09/1927

15 December 2009

Germany

N694/2009 – State guarantees for Hypo Real Estate

Decision not to raise objections

IP/09/1985

21 December 2009

Germany

N555/2009 – Rescue aid for WestLB; in-depth investigation into bad bank

Decision not to raise objections

IP/09/1996

22 December 2009

Greece

N560/2008 - Aid scheme to the banking industry in Greece (guarantees, recapitalisation & other)

Prolongation and modification

N690/2009 - Prolongation

Decision not to raise objections

IP/081742

MEX/09/0918

MEX/10/0125

19 November 2008

18 September 2009

25 January 2010

Hungary

N664/2008 - Financial support measures to Hungarian financial industry in form of recapitalisation and guarantee scheme

N355/2009 - Prolongation and modification

N662/2009 – Second prolongation

Decision not to raise objections

IP/09/253

MEX09 /0903

MEX/09/1217

12 February 2009

3 September 2009

17 December 2009

Hungary

N 358/2009 - Hungarian Mortgage Support Scheme

N603/2009 - Prolongation

Decision not to raise objections

IP/09/1123

Decision not to raise objections

MEX 09/1124

13 July 2009

24 November 2009

Hungary

NN68/2009 – Hungarian liquidity support scheme

Decision not to raise objections

IP/10/19

14 January 2010

Ireland

NN48/2008 - Guarantee scheme

for banks in Ireland

Decision not to raise objections IP/08/1497

13 October 2008

Ireland

N9/2009 - Recapitalisation of Anglo Irish Bank

Decision not to raise objections

IP/09/50

14 January 2009

Ireland

N356/2009 - Recapitalisation of Anglo Irish Bank

Decision not to raise objections

IP/09/1045

26 June 2009

Ireland

N61/2009 - Change of ownership of Anglo Irish Bank

Decision not to raise objections

IP/09/271

17 February 2009

Ireland

N149/2009 - Recapitalisation of Bank of Ireland

Decision not to raise objections

IP/09/483

26 March 2009

Ireland

N241/2009 - Recapitalisation of Allied Irish Bank

Decision not to raise objections

IP/09/744

12 May 2009

Ireland

N349/2009 - revised Irish guarantee scheme for financial institutions

Decision not to raise objections

IP/09/1787

20 November 2009

Ireland

N725/2009 - Irish impaired asset relief scheme (National Asset Management Agency (NAMA))

Decision not to raise objections

IP/10/198

26 February 2010

Ireland

NN11/2010 – Temporary approval of Rescue measure in favour of INBS

Decision not to raise objections

IP/10/400

30 March 2010

Ireland

NN12/2010 and C11/2010 – Temporary approval of Second recapitalisation of Anglo Irish Bank and restructuring of Anglo Irish Bank

Decision not to raise objections on recapitalisation, and opening of proceedings on restructuring

IP/10/400

31 March 2010

Italy

N520a/2008 - Guarantee scheme for Italian banks

N328/2009 - Prolongation

Decision not to raise objections IP/08/1706

IP/09/929

14 November 2008

16 June 2009

Italy

N648/2008 - Recapitalisation scheme

N97/2009 - Amendment

N 466/2009 - Prolongation

Decision not to raise objections

IP/08/2059

MEX/09/1006

23 December 2008

20 February 2009

6 October 2009

Latvia

NN68/2008 - Public support measures to Parex Banka

NN3/2009 - Amendment to the Decision

N189/2009 - Amendment to the Decision

Decision not to raise objections

IP/08/1766

IP/09/732

24 November 2008

11 February 2009

11 May 2009

Latvia

N638/2008 - Guarantee scheme for banks

N326/2009 – Prolongation

N664/2009 – Second prolongation

Decision not to raise objections

IP/08/2054

MEX/09/0630

MEX/09/1217

22 December 2008

30 June 2009

17 December 2009

Latvia

NN60/2009 - Capital injection for Mortgage Bank of Latvia

Decision not to raise objections

IP/09/1742

19 November 2009

Luxembourg

N344/2009&N380/2009 - Restructuring aid for Kaupthing Bank Luxembourg

Decision not to raise objections

IP/09/1107

9 July 2009

Netherlands

N524/2008 - Guarantee scheme for Dutch financial institutions

N379/2009 - Prolongation and modification

N669/2009 – Second prolongation

Decision not to raise objections IP/08/1610

MEX/09/0707

MEX/09/1217

30 October 2008

7 July 2009

17 December 2009

Netherlands

N528/2008 - Measure in favour of ING

Decision not to raise objections IP/08/1699

13 November 2008

Netherlands

N569/2008 - Measure in favour of Aegon

Decision not to raise objections

IP/08/1822

27 November 2008

Netherlands

N611/2008 - SNS REAAL/New capital injection by Dutch authorities

Decision not to raise objections

IP/08/1951

10 December 2008

Netherlands

C10/2009 - ING Illiquid asset facility

Decision not to raise objections

IP/09/514

31 March 2009

Netherlands

C10/2009 - ING restructuring plan and illiquid asset back-up facility

Final conditional decision after formal investigation procedure

IP/09/1729

18 November 2009

Netherlands

N371/2009 – Approval of recapitalisation of SNS REAAL

Decision not to raise objections

IP/10/82

28 January 2010

Netherlands

N 19/2010, NN 2/2010, C11/2009 - Temporary approval of additional recapitalisation package in favour of ABN AMRO and Fortis Bank Nederland

Decision not to raise objections

IP/10/138

4 February 2010

Poland

N208/2009 - Polish support scheme for financial institutions (guarantee and liquidity support)

Prolongation

Decision not to raise objections

IP/09/1360

Decision not to raise objections

MEX/10/0209

25 September 2009

9 February 2010

Poland

N302/2009 – Polish bank recapitalisation scheme

Decision not to raise objections

IP/09/1979

21 December 2009

Portugal

NN60/2008 - Guarantee scheme for credit institutions in Portugal

N51/2010 – Prolongation

Decision not to raise objections IP/08/1601

Decision not to raise objections

MEX/10/0222

29 October 2008

22 February 2010

Portugal

NN71/2008 - State guarantee for Banco Privado Português

Decision not to raise objections

IP/09/400

13 March 2009

Portugal

N556/2008 - Bank recapitalisation scheme

N 80/2010 – Prolongation

Decision not to raise objections

IP/09/818

Decision not to raise objections

MEX/10/0317

20 May 2009

17 March 2010

Slovakia

N392/2009 - Slovak bank support scheme (guarantees and recapitalisations)

Decision not to raise objections

IP/09/1889

8 December 2009

Slovenia

N531/2008 - Guarantee scheme for credit institutions in Slovenia

N331/2009 - Prolongation

N651/2009 – Second prolongation

Decision not to raise objections

IP/08/1964

EXME09 / 22.06

MEX/09/1217

12 December 2008

22 June 2009

17 December 2009

Slovenia

N637/2008 - Liquidity scheme for financial sector

N510/2009 – Prolongation

N113/2010 – Second Prolongation

Decision not to raise objections

IP/09/452

MEX09/1910

MEX10/0415

20 March 2009

19 October 2009

15 April 2010

Spain

NN54a/2008 - Fund for the Acquisition of Financial Assets in Spain

Modification

N337/2009 - Prolongation

Decision not to raise objections IP/08/1630

Decision not to raise objections

Decision not to raise objections

MEX09/0807

4 November 2008

8 April 2009

7 August 2009

Spain

NN54b/2008 - Spanish guarantee scheme for credit institutions

Prolongation

N588/2009 - Second prolongation

Decision not to raise objections

IP/08/2049

Decision not to raise objections

MEX09 / 0625

Decision not to raise objections

MEX/09/1201

22 December 2008

25 June 2009

1 December 2009

Spain

N28/2010 – Spanish recapitalisation scheme for credit institutions (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria" (FROB))

Decision not to raise objections

IP/10/70

28 January 2010

Sweden

N533/2008 - Support measures for the banking industry in Sweden (guarantees)

N26/2009 - Amendment to the decision

N154/2009 - Amendment and prolongation

N544/2009 – Prolongation

N127/2010 – Second Prolongation

Decision not to raise objections IP/08/1600

IP/09/186

IP/09/652

MEX/09/1026   

MEX/10/0422

29 October 2008

28 January 2009

28 April 2009

26 October 2009

22 April 2010

Sweden

NN64/2008 - Emergency rescue measures regarding Carnegie Investment Bank

NN18/2010 – Restructuring aid for Carnegie Investment Bank

Decision not to raise objections

IP/08/1977

Decision not to raise objections

IP/10/558

15 December 2008

12 May 2010

Sweden

N69/2009 - Recapitalisation scheme

N436/2009 - Prolongation

Decision not to raise objections

IP/09/241

Decision not to raise objections

MEX09 / 0805

11 February 2009

5 August 2009

United Kingdom

NN41/2008 - Rescue aid to Bradford and Bingley

Decision not to raise objections IP/08/1437

1st October 2008

United Kingdom

N507/2008 - Aid scheme to the banking industry in the UK (guarantees, recapitalisation & other)

N650/2008 - Amendment to the Decision

N193/2009 - Prolongation

N537/2009 – Prolongation

N677/2009 - Prolongation

Decision not to raise objections IP/08/1496

Decision not to raise objections

IP/09/586

MEX/10/13

MEX/09/1217

13 October 2008

23 December 2008

15 April 2009

13 October 2009

17 December 2009

United Kingdom

N111/2009 - Working capital guarantee scheme

Decision not to raise objections

IP/09/471

24 March 2009

United Kingdom

UK Asset backed Securities guarantee scheme

Prolongation

Decision not to raise objections

IP/09/613

MEX/09/1027

21 April 2009

27 October 2009

United Kingdom

C14/2008 - Restructuring package for Northern Rock

Final conditional decision after formal investigation procedure

IP/09/1600

28 October 2009

United Kingdom

N428/2009 - Restructuring plan of Lloyds Banking Group

Decision not to raise objections

IP/09/1728

18 November 2009

United Kingdom

N422/2009 and N621/2009 - Royal Bank of Scotland, impaired asset relief measure and restructuring plan

Decision not to raise objections

IP/09/1915

14 December 2009

United Kingdom

N194/2009 – Liquidation aid to Bradford & Bingley

Decision not to raise objections

IP/10/47

25 January 2010

United Kingdom

NN19/2009 – Restructuring of Dunfermline Building Society

Decision not to raise objections

IP/10/48

25 January 2010

Cases currently under formal investigation procedure

(in-depth investigation under the EC Treaty’s rules on state aid)

Country

Type of measure / Beneficiary

Date of decision regarding the opening of formal investigation

 

Belgium/France/Luxembourg

C9/2009 - Restructuring of Dexia

13 March 2009

(IP/09/399)

Case under assessment

Germany

C15/2009 - Aid package for Hypo Real Estate (restructuring)

Extension and temporary approval of capital injections

7 May 2009

IP/09/712

13 November 2009

IP/09/1708

Case under assessment

Germany, Austria

C16/2009 - Aid package for Bayern LB and its Austrian subsidiary Hypo Group Alpe Adria

Extension

12 May 2009 IP/09/742

23 December 2009

IP/09/1998

Case under assessment

Germany

C29/2009 - Aid package for HSH Nordbank AG

22 October 2009

IP/09/1577

Case under assessment

Germany

C32/2009 - Support measures for German savings bank Sparkasse KölnBonn

5 November 2009

IP/09/1670

Case under assessment

Germany

C43/2009 – WestLB: in-depth investigation into bad bank

22 December 2009

IP/09/1996

Case under assessment

Ireland

C11/2010 – Temporary approval of Second recapitalisation of Anglo Irish Bank and restructuring of Anglo Irish Bank

31 March 2010

IP/10/400

Case under assessment

Latvia

C26/2009 - Aid package for JSC Parex Banka

29 July 2009

IP/09/1203

Case under assessment

Netherlands

C11/B/2008 - State measures in favour of Fortis Bank Nederland (FBN) and the activities of ABN Amro

Extension

8 April 2009

IP/09/565

4 February 2010

IP/10/138

Case under assessment

Portugal

C33/2009 - State guarantee for Banco Privado Português

10 November 2009

IP/09/1691

Case under assessment

Real economy cases falling under the Temporary Framework - situation as of 12 May 2010

Decisions adopted by the Commission in 2008/2009/2010 (does not include agricultural schemes)

Member State

Type of measure / Beneficiary

Type of decision

Date of adoption

 

Austria

N 47/a/2009- Temporary scheme (aid up to € 500 000)

N 317/2009 - Amendment

Decision not to raise objections

IP/09/454

IP/09/972

20 March 2009

18 June 2009

 

Austria

N 47/d/2009- Temporary scheme (risk capital)

Decision not to raise objections

IP/09/484

25 March 2009

 

Austria

N 434/2009 – Temporary scheme (export-credit insurance)

Decision not to raise objections

IP/09/1955

17 December 2009

 

Belgium

N 117/2009- Temporary scheme (subsidised guarantees)

Decision not to raise objections

IP/09/447

20 March 2009

 

Belgium

N 532/2009 – Temporary scheme (export-credit-insurance)

Decision not to raise objections

IP/09/1680

6 November 2009

 

Belgium

N 34/2010 - Temporary scheme (aid up to € 15 000 for the agricultural sector)

Decision not to raise objections

11 February 2010

 

Czech Republic

N 237/2009 - Temporary scheme (subsidised interest rates)

Decision not to raise objections

IP/09/699

6 May 2009

 

Czech Republic

N 236/2009 - Temporary scheme (aid up to € 500 000)

Decision not to raise objections

IP/09/719

7 May 2009

 

Denmark

N 198/2009 - Temporary scheme (export-credit insurance)

N 554/2009 (amendment)

Decision not to raise objections

IP/09/706

IP/09/1630

6 May 2009

29 October 2009

Estonia

N 387/2009 - Temporary scheme (aid up to € 500 000)

Decision not to raise objections

IP/09/1121

13 July 2009

Finland

N 224/2009 - Temporary scheme (aid up to € 500 000)

Decision not to raise objections

IP/09/869

3 June 2009

 

Finland

N 82b/2009 - Temporary scheme (guarantees)

Decision not to raise objections

IP/09/919

9 June 2009

Finland

N 258/2009 – Temporary scheme (export-credit insurance)

Decision not to raise objections

IP/09/979

22 June 2009

France

N 7/2009 – Temporary scheme (aid up to € 500 000)

Decision not to raise objections

IP/09/72

19 January 2009

 

France

N 15/2009 - Temporary scheme (reduced interest rates)

Decision not to raise objections

IP/09/216

4 February 2009

 

France

N 11/2009 - Temporary scheme (reduced interest rates – to producers of green products)

Decision not to raise objections

IP/09/205

3 February 2009

 

France

N 23/2009 - Temporary scheme

(subsidised guarantees)

Decision not to raise objections

IP/09/332

27 February 2009

 

France

N 119/2009 - modification of French risk capital scheme

Decision not to raise objections

IP/09/406

16 March 2009

 

France

N 609/2009 - Temporary scheme (aid up to € 15 000 for the agricultural sector)

Decision not to raise objections

IP/09/1866

2 December 2009

 

France

N 36/2009 - Temporary scheme (risk capital)

Decision not to raise objections

IP/09/1094

30 June 2009

 

France

N 449/2009 – Temporary scheme (export-credit insurance)

Decision not to raise objections

IP/09/1422

5 October 2009

 

Germany

N 661/2008 – KfW run special program 2009 (interest subsidies)

Decision not to raise objections

IP/08/2063

30 December 2008

 

Germany

N 668/2008 – Temporary scheme (limited amount of compatible aid)

N 299/2009 - Amendment

N 411/2009 - Amendment

Decision not to raise objections

IP/08/2063

IP/09/877

IP/09/1163

30 December 2008

4 June 2009

17 July 2009

 

Germany

N 39/2009 – Temporary adaptation of risk-capital schemes

Decision not to raise objections

IP/09/214

3 February 2009

 

Germany

N 27/2009 - Temporary scheme (guarantees)

Decision not to raise objections

IP/09/331

27 February 2009

 

Germany

N 38/2009 - Temporary scheme (reduced interest rates)

Decision not to raise objections

IP/09/296

19 February 2009

 

Germany

N 426/2009 – Temporary Scheme (green products)

Decision not to raise objections

IP/09/1223

4 August 2009

 

Germany

N 384/2009 – Temporary Scheme (export credit insurance)

Decision not to raise objections

IP/09/1222

5 August 2009

 

Germany

N 597/2009 – Temporary scheme (aid up to € 15 000 for the agricultural sector)

Decision not to raise objections

IP/09/1805

23 November 2009

 

Greece

N 308/2009 - Temporary scheme (guarantees)

Decision not to raise objections

IP/09/867

3 June 2009

 

Greece

N 309/2009 - Temporary scheme (subsidised interest rates)

Decision not to raise objections

IP/09/868

3 June 2009

 

Greece

N 304/2009 - Temporary scheme (aid up to € 500 000)

Decision not to raise objections

IP/09/1143

15 July 2009

 

Hungary

N 114/2009- Temporary scheme (guarantees)

Decision not to raise objections

IP/09/387

10 March 2009

 

Hungary

N 77/2009 - Temporary scheme (aid up to € 500 000)

Decision not to raise objections

IP/09/325

24 February 2009

 

Hungary

N 78/2009 – Temporary scheme (subsidised interest rates)

Decision not to raise objections

IP/09/325

24 February 2009

 

Hungary

N 203/2009 - Temporary scheme (guarantees)

Decision not to raise objections

IP/09/647

24 April 2009

 

Hungary

N 679/2009 - Temporary scheme (aid up to € 15 000 for the agricultural sector)

Decision not to raise objections

No IP issued

5 January 2010

 

Ireland

N 186/2009 – Temporary scheme (aid up to € 500 000)

Decision not to raise objections

IP/09/585

15 April 2009

 

Italy

N 279/2009 - Temporary scheme (risk capital)

Decision not to raise objections

IP/09/825

20 May 2009

Italy

N 266/2009 - Temporary scheme (guarantees)

Decision not to raise objections

IP/09/852

28 May 2009

Italy

N 248/2009 – Temporary scheme (aid up to € 500 000)

Decision not to raise objections

IP/09/852

28 May 2009

Italy

N 268/2009 – Temporary scheme (subsidised interest rates)

Decision not to raise objections

IP/09/857

29 May 2009

Italy

N 542/2009 – Temporary scheme (aid for green cars)

Decision not to raise objections

IP/09/1581

26 October 2009

Latvia

N 124/2009 – Temporary scheme (aid up to € 500 000)

Decision not to raise objections

IP/09/442

19 March 2009

Latvia

N 139/2009 - Temporary scheme (guarantees)

Decision not to raise objections

IP/09/626

22 April 2009

Latvia

N 670/2009 - Temporary scheme (guarantee to JSC Liepājas Metalurgs)

Decision not to raise objections

IP/09/1923

15 December 2009

Lithuania

N 272/2009 – Temporary scheme (aid up to € 500 000)

N 523/2009 – Amendment

N 46/2010 – Amendment

Decision not to raise objections

IP/09/890

IP/09/1719

8 June 2009

13 November 2009

10 March 2010

Lithuania

N 659/2009 – Temporary scheme (export-credit insurance)

Decision not to raise objections

IP/09/1980

21 December 2009

Luxembourg

N 99/2009 – Temporary scheme (aid up to € 500 000)

Decision not to raise objections

IP/09/334

26 February 2009

Luxembourg

N 128/2009 – Temporary scheme (guarantees)

Decision not to raise objections

IP/09/392

11 March 2009

Luxembourg

N 50/2009 – Temporary scheme (export-credit insurance)

Decision not to raise objections

IP/09/603

20 April 2009

Malta

N 118/2009 - Temporary scheme (aid up to € 500 000)

Decision not to raise objections

IP/09/820

18 May 2009

Netherlands

N 156/2009 – Temporary scheme (aid up to € 500 000)

Decision not to raise objections

IP/09/527

1 April 2009

Netherlands

N 409/2009 – Temporary scheme (export-credit insurance)

N 14/2010 - Amendment

Decision not to raise objections

IP/09/1405

IP/10/131

2 October 2009

5 February 2010

Netherlands

N 611/2009 - Temporary scheme (aid up to € 15 000 for the agricultural sector)

Decision not to raise objections

IP/09/1993

22 December 2009

Poland

N 408/2009 - Temporary scheme (aid up to € 500 000)

Decision not to raise objections

IP/09/1483

17 August 2009

Portugal

N 13/2009 – Temporary scheme (aid up to € 500 000)

Decision not to raise objections

IP/09/71

19 January 2009

Romania

N 286/2009 – Temporary scheme (guarantees)

Decision not to raise objections

IP/09/882

5 June 2009

Romania

N 547/2009 – Temporary scheme (aid up to € 500 000)

Decision not to raise objections

IP/09/1876

3 December 2009

Romania

N 478/2009 – State guarantee in favour of Ford Romania

Decision not to raise objections

IP/09/1711

13 November 2009

Slovak Republic

N 222/2009 – Temporary scheme (aid up to € 500 000)

N 711/2009 - Amendment

Decision not to raise objections

IP/09/680

30 April 2009

2 February 2010

Slovenia

NN 34/2009 - Temporary scheme (guarantees)

N 105 /2010 - Amendment

Decision not to raise objections

IP/09/917

12 June 2009

16 April 2010

Slovenia

N 228/2009 - Temporary scheme (aid up to € 500 000)

Decision not to raise objections

IP/09/918

12 June 2009

Slovenia

N 713/2009 - Temporary scheme (export-credit insurance)

Decision not to raise objections

IP/10/282

16 March 2010

Spain

N 140/2009 – Temporary scheme (aid for green cars)

Decision not to raise objections

IP/09/499

29 March 2009

Spain

N 307/2009 – Temporary scheme (aid up to € 500 000)

Decision not to raise objections

IP/09/889

8 June 2009

Spain

N 68/2010 – Temporary scheme (guarantees)

Decision not to raise objections

30 March 2010

Sweden

N 80/2009 - State guarantees in favour of Volvo cars

Decision not to raise objections

IP/09/879

5 June 2009

Sweden

N 605/2009 – Temporary scheme (export-credit insurance)

Decision not to raise objections

IP/09/1819

25 November 2009

Sweden

N 541/2009 – State guarantee in favour of Saab

Decision not to raise objections

IP/10/139

8 February 2010

United Kingdom

N 43/2009 – Temporary scheme (aid up to € 500 000)

Decision not to raise objections

IP/09/215

4 February 2009

United Kingdom

N 71/2009 – Temporary scheme (guarantees)

Decision not to raise objections

IP/09/333

27 February 2009

United Kingdom

N 72/2009 – Temporary scheme (to businesses producing green products)

Decision not to raise objections

IP/09/333

27 February 2009

United Kingdom

N 257/2009 – Temporary scheme (subsidised interest rates)

Decision not to raise objections

IP/09/793

15 May 2009

Cases currently under formal investigation procedure – cases falling under the Temporary framework (in-depth investigation under the EC Treaty’s rules on state aid)

Country

Type of measure / Beneficiary

Date of decision regarding the opening of formal investigation

 

Romania

C 36/2009 – State guarantee in favour of Oltchim

19 November 2009

IP/09/1748

Case under assessment

1 :

As a general rule, aid schemes are reviewable six months after approval. Some individual decisions are subject to a review and possible restructuring plan.

 


 



[1]     Le categorie di aiuti considerate compatibili e non soggette all'obbligo di notifica, ai sensi dell’articolo 1 del citato regolamento, sono quelle in favore:

      - delle piccole e medie imprese,

      - della ricerca e dello sviluppo,

      - della tutela dell'ambiente,

      - dell'occupazione e della formazione;

      - gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.

[2]     A norma del paragrafo 3 dell’articolo 1, i regolamenti possono altresì:

      a) fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei casi di erogazione di singoli aiuti;

      b) escludere certi settori dal loro ambito di applicazione;

      c) subordinare ad ulteriori condizioni la compatibilità dell'aiuto esentato ai sensi dei regolamenti stessi.

[3]     Il Comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (art. 7). L’articolo 8 prevede che la consultazione del comitato ha luogo durante una riunione su invito della Commissione, cui sono allegati i progetti e i documenti da esaminare. La riunione ha luogo non prima di due mesi – termine che può essere ridotto in caso di urgenza – dopo l'invio della convocazione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. Il comitato consultivo può raccomandare la pubblicazione di tale parere nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

[4]    La disposizione (ex art. 299, par. 2 del TCE) riguarda i territori della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione, di Saint Barthélemy, di Saint Martin, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, in considerazione della particolare situazione socioeconomica strutturale.

[5]    Si osserva che l’aumento dell’importo effettivo di un aiuto esistente noncostituisce modifica qualora sia determinato dall’ampliamento dell’attività del beneficiario.

[6]    Dal 1° gennaio 2006 le notifiche vengono trasmesse in forma elettronica, previo accordo della Commissione e dello Stato membro notificante.

[7]     Art. 88, par. 3, del Trattato, art. 3, Regolamento (CE) n. 659/1999.

[8]     Cfr. Conclusioni avv. gen. Tesauro del 19/9/1989, in C-142-87, Belgio c.Commissione.

[9]     Art. 4, par. 5 e 6, Regolamento (CE) n. 659/1999.

[10]   Cfr. Conclusioni avv. gen Cosmas del 22/22/19995, in causa C-122/94, Commissione c: Consiglio.

[11]   È di quell’anno, infatti, la prima decisione della Commissione (82/312/CEE) con la quale si è chiesto ad uno Stato membro il recupero dell’aiuto illegale.

[12]    Tra gli altri principi individuati si ricordano quelli di non discriminazione, certezza del diritto, proporzionalità, leale cooperazione.

[13]   Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

[14]   Con il Regolamento (CE) n. 364/2004 sono stati fissati massimali di esenzione più alti per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo per le PMI, mentre le grandi imprese restano sottoposte alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo (vedi infra).

[15]   Trattasi di un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente o all’avvio di un’attività connessa con un processo di razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento di uno stabilimento esistente, ovvero di un investimento in capitale fisso destinato all’acquisizione di uno stabilimento che ha o avrebbe cessato l’attività.

[16]    Viene così definito un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.

[17]    Per le definizioni di «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «attività di sviluppo sperimentale» si rinvia alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

[18]    Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i

[19]   Prestiti pubblici o privati ad un tasso di interesse per lo meno uguale al tasso di overnight della banca centrale, maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight della banca centrale sul periodo 1°gennaio 2007- 20 giugno 2008, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario.

[20]   Nei momenti di crisi economica la percezione del rischio aumenta notevolmente e poiché il capitale di rischio è legato ad incertezze derivanti da aspettative di rendimento potenzialmente più basse, gli investitori tendono ad investire in attivi più sicuri, i cui rischi sono più facili da valutare rispetto a quelli connessi agli investimenti in capitale di rischio. Questo fa sì che si accentui la carenza di capitale nelle PMI.

[21]   Regolamento (CE) n. 800/2008.

[22]    Regolamento (CE) n. 1998/2006.