Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Riforma della legislazione in materia portuale - A.C. 5453
Riferimenti:
AC N. 5453/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 690
Data: 08/10/2012
Descrittori:
PORTI     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di

Progetti di legge

Riforma della legislazione
in materia portuale

A.C. 5453

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 690

 

 

 

8 ottobre 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 0667602614 – * st_trasporti@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: TR0419.doc

 


INDICE

Introduzione.............................................................................. 1

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Modifica dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)........ 11

§      Articolo 2 (Modifica dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)........ 15

§      Articolo 3 (Modifica dell’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)........ 23

§      Articolo 4 (Norma transitoria)....................................................................... 35

§      Articolo 5 (Modifiche all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84).. 37

§      Articolo 6 (Introduzione dell'articolo 5-ter nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto, riconversione e riqualificazione di aree portuali)    43

§      Articolo 7 (Modifica dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)........ 47

§      Articolo 8 (Modifica dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)........ 57

§      Articolo 9 (Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)........ 63

§      Articolo 10 (Modifica all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)...... 69

§      Articolo 11 (Modifica dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84).... 71

§      Articolo 12 (Introduzione dell'articolo 11-bis nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sui sistemi logistico-portuali)......................................................................................................... 73

§      Articolo 13 (Modifica dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84).... 75

§      Articolo 14 (Modifiche all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di risorse finanziarie delle autorità portuali).................................................................. 77

§      Articolo 15 (Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di competenze dell'autorità marittima).................................................................................. 81

§      Articolo 16 (Modifiche all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84).... 87

§      Articolo 17 (Modifica dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84).... 91

§      Articolo 18 (Disciplina fiscale delle entrate delle autorità portuali di interesse statale)    99

§      Articolo 19 (Fondo per il finanziamento delle connessioni intermodali)..... 101

§      Articolo 20 (Modifica all'articolo 1161 del codice della navigazione)......... 103

 

 


Introduzione


Introduzione

La proposta di legge dispone una complessiva riforma della legislazione in materia portuale di cui alla legge n. 84/1994.

La legislazione vigente

La legge n. 84/1994 ha riordinato la legislazione portuale in precedenza disciplinata dal Codice della navigazione, in particolare sopprimendo il regime monopolistico di cui beneficiavano le compagnie portuali (per le imprese di carico-scarico le imprese armatoriali erano obbligate ad avvalersi delle maestranze facenti capo a tali compagnie). Si è previsto inoltre l’obbligo di trasformazione delle compagnie portuali in società o in cooperative ed è stata affermata la separazione tra funzioni di programmazione e controllo, affidate ad un soggetto pubblico, le Autorità portuali, e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali affidate alle società e cooperative sopra richiamate. Le imprese che esercitano attività portuali devono essere autorizzate da parte delle Autorità portuali. Le aree portuali possono essere utilizzate da più imprese autorizzate oppure essere assegnate in concessione ad una specifica impresa . In base all’articolo 6, della legge n. 84/1994 le Autorità portuali sono soggetti di diritto pubblico e sono istituite nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia. Sono state successivamente istituite le Autorità portuali di Augusta, Gioia Tauro, Manfredonia, Olbia, Piombino, Trapani, Salerno. Con due DPR del 2007 le autorità di Manfredonia e di Trapani sono state soppresse. Il successivo articolo 7 definisce come organi delle Autorità il presidente; il comitato portuale; il segretario generale ed il collegio dei revisori dei conti. L’articolo 8 prevede che il Presidente dell’Autorità portuale sia nominato con una procedura che coinvolge il Ministro competente e gli enti territoriali, nonché le Camere di commercio, interessati .

Ambiti di intervento

In questo quadro, la proposta di legge, nel mantenere ferma la distinzione tra funzioni di programmazione e controllo attribuite a soggetti pubblici quali sono le autorità portuali e funzioni economiche svolte dalle imprese, si muove lungo cinque direttrici principali:

§      rivedere il riparto di competenze in materia tra Stato e regioni alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione intervenuto dopo l’approvazione della legge n. 84/1994 e conseguentemente rivedere la classificazione dei porti ed i requisiti per l’istituzione delle Autorità portuali (art. 1, 2 , 7 e 12);

§      rivedere la procedura di adozione del piano regolatore portuale (art. 3 e 4);

§      operare alcune modifiche nell’organizzazione dell’Autorità (art. 8, 9, 10 e 11);

§      intervenire sulla disciplina delle concessioni da parte delle Autorità (art. 17)

§      intervenire sulle fonti di finanziamento delle Autorità (art. 14, 18 e 19)

Su questi aspetti si rinvia alle relative schede di lettura

Coordinamento con lavori legislativi in corso

Il 12 aprile 2012 la Camera ha approvato in prima lettura una proposta di legge-quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, ora all’esame del Senato (S. 3257). L’articolo 1 della proposta di legge definisce gli “interporti” come “il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto, con l’obiettivo di accrescere l’intermodalità e l’efficienza dei flussi logistici”

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Comunicazione sulla politica portuale europea

Il 18 ottobre 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla politica portuale europea (COM(2007)616) volta ad individuare le misure necessarie per promuovere un sistema portuale efficiente a livello UE.

La comunicazione traccia un quadro della situazione del sistema portuale UE caratterizzato dall’esistenza di circa 1.200 porti commerciali, sottolineandone, in particolare, il grande contributo ai fini della coesione territoriale, dello sviluppo regionale e della creazione di posti di lavoro. Sebbene i maggiori porti europei possano essere considerati in linea di massima efficienti sotto il profilo economico e dei servizi offerti, continuano a registrarsi strozzature in numerosi porti dovute principalmente al divario tra le capacità di stoccaggio e quelle di carico e scarico, all’insoddisfacente gestione dei terminal, all’inefficienza degli itinerari e degli accessi marittimi, ai lunghi tempi di attesa, alle cattive condizioni di lavoro, alle formalità amministrative lunghe ed onerose.

In particolare i porti si trovano ad affrontare una serie di sfide: la crescita della domanda di trasporto internazionale; la necessità di una gestione dei porti più rispettosa dell’ambiente; il ricorso sempre più frequente alle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni con la conseguente necessità di una più adeguata formazione del personale; la diversificazione modale a vantaggio della ferrovia, delle vie navigabili interne e del trasporto marittimo che richiede una gestione più oculata delle capacità portuali esistenti; la necessità di stabilire un dialogo con le parti in causa e le amministrazioni locali; l’esigenza di conciliare lo sviluppo e la gestione dei porti con la normativa UE, in particolare per quanto riguarda le regole in materia di trasparenza e di concorrenza.

 

Dopo aver sottolineato l’importanza di collegamenti affidabili e sostenibili con l’entroterra per lo sviluppo dei porti, la comunicazione individua una serie di opzioni per fare fronte all’aumento della domanda di capacità portuali:

§       lo sfruttamento ottimale delle capacità portuali esistenti e, solo in seconda istanza, la costruzione di nuove capacità;

§       una migliore applicazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico al fine di ridurre lo scarico di rifiuti in mare;

§       la gestione sana delle acque e dei sedimenti mediante la partecipazione dei porti alle consultazioni sulle questioni connesse alla gestione dei bacini idrografici;

§       la riduzione delle emissioni inquinanti delle navi e degli altri mezzi di trasporto in provenienza o a destinazione dei porti;

§       il miglioramento dell’interfaccia tra le navi e la terraferma grazie all’applicazione di sistemi di identificazione automatica delle navi e di scambi di dati sulla sicurezza marittima basati sul ricorso alle nuove tecnologie;

§       la semplificazione delle procedure amministrative e doganali mediante il ricorso alle operazioni on-line e la creazione di uno sportello unico per il trattamento dei dati;

§       il miglioramento dell’efficienza dei porti e l’elaborazione di indicatori di prestazione validi per tutte le modalità di trasporto;

§       la definizione a livello locale delle modalità per la gestione dei porti, evitando un’armonizzazione delle pratiche a livello UE e garantendo un adeguato grado di autonomia alle autorità portuali, anche sotto il profilo finanziario;

§       l’adozione di orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore dei porti per stabilire un quadro giuridico per il finanziamento pubblico;

§       la diffusione delle migliori prassi sulla trasparenza degli oneri portuali, incentivando il ricorso a tali oneri anche per favorire l’uso di navi meno inquinanti;

§       la trattazione dei problemi in materia di concorrenza con i porti dei paesi terzi nell’ambito delle relazioni esterne dell’UE, incoraggiando la cooperazione con i paesi vicini al fine di stabilire regole di concorrenza più armoniose;

§       l’avvio di un dialogo strutturato tra i porti e le città per consentire una maggiore integrazione tra queste due dimensioni;

§       l’istituzione di un comitato europeo di dialogo settoriale per il settore portuale anche al fine di favorire la partecipazione delle parti sociali all’ammodernamento ed alla creazione di posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità;

§       l’elaborazione di un quadro per il reciproco riconoscimento della formazione dei lavoratori portuali per favorirne la mobilità sull’intero territorio dell’UE;

§       un controllo rigoroso dell’applicazione nei porti delle regole comunitarie in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Consultazione sulla politica portuale dell’UE

Il 19 giugno 2012 la Commissione europea ha lanciato una consultazione online per acquisire il parere delle parti interessate sulla necessità di potenziare il ruolo dei porti e di sfruttarne le potenzialità ai fini del miglioramento della crescita, dell'occupazione e della concorrenza nell'UE. I risultati della consultazione saranno discussi nel corso di una conferenza ad alto livello che si svolgerà a Bruxelles il 25 e 26 settembre prossimi.

La conferenza sarà articolata in una serie di workshop dedicati a specifiche questioni quali: gli aspetti sociali (prospettive per la creazione di nuovi posti di lavoro, necessità di lavoratori specializzati, condizioni di salute e sicurezza sul lavoro); l’incremento dell’efficienza, della produttività e della crescita sostenibile dei porti da qui al 2020; le concessioni ed i contratti pubblici anche in vista della prossima adozione di una specifica direttiva sulle concessioni (COM(2011)897) che dovrebbe applicarsi anche ai porti; il finanziamento pubblico e privato dei porti; il ruolo dei porti nell’ambito del nuovo impianto TEN-T (vedi oltre); l’applicazione delle regole del mercato interno ai servizi portuali al fine di garantire una concorrenza leale tra i porti UE e all’interno di ogni singolo porto; la semplificazione delle procedure amministrative anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie delle informazioni e delle comunicazioni.

I porti nell’ambito delle reti TEN-T

La comunicazione e la consultazione precedentemente richiamate si inseriscono nell'ambito della riflessione in corso sulla revisione della politica dell'UE in materia portuale, anche alla luce del ruolo centrale che viene riconosciuto ai porti dai futuri orientamenti per le reti transeuropee di trasporto[1] (COM(2011)650) e dal Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe facility) (COM(2011)665).

Tale meccanismo definisce la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione di infrastrutture prioritarie nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia, che rispettino i criteri di sviluppo sostenibile definiti dalla Strategia Europa 2020.

In base a quanto prospettato dalla Commissione, la rete TEN-T dovrebbe essere articolata in due livelli:

§      una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà tutte le infrastrutture transeuropee di trasporto esistenti e programmate a livello nazionale e regionale. Tale rete sarebbe essenzialmente di competenza dei singoli Stati membri e dovrebbe contribuire a rafforzare la coesione territoriale, economica e sociale;

§      una rete centrale a livello UE o core network, da realizzare entro il 2030, che costituirà la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto in quanto comprenderà quelle parti della rete globale a maggiore valore strategico per il conseguimento degli obiettivi TEN-T, nonché i progetti a maggiore valore aggiunto europeo quali i collegamenti transfrontalieri mancanti, le principali strozzature e i nodi multimodali, necessari per garantire la libera circolazione di merci e passeggeri all’interno dell’UE. La rete centrale permetterà collegamenti con le reti infrastrutturali di trasporto dei paesi vicini e dovrà rispecchiare l'evoluzione della domanda di traffico e la necessità del trasporto multimodale.

La rete centrale interesserà, tra l’altro, 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali; inoltre, ogni corridoio della rete centrale dovrà includere porti marittimi e loro accessi. Nel promuovere i progetti di interesse comune, al fine di favorire l’intermodalità, gli Stati membri, gli operatori dei porti e i gestori delle infrastrutture dovranno garantire che:

§      i porti interni siano collegati con l'infrastruttura stradale o ferroviaria della rete globale e offrano almeno un terminale merci;

§      i porti marittimi siano connessi con linee ferroviarie, strade o vie navigabili della rete globale;

§      i canali marittimi, i tratti navigabili dei porti e gli estuari colleghino due mari o dispongano delle attrezzature necessarie a garantire le prestazioni ambientali delle navi nei porti, in particolare gli impianti di raccolta dei rifiuti e i residui del carico delle navi.

Sempre con riferimento alla dimensione portuale, nella proposta sugli orientamenti TEN-T si annette grande importanza alla realizzazione delle autostrade del mare che comprendono i collegamenti tra porti marittimi della rete globale nonché impianti portuali, tecnologie di informazione e comunicazione come i sistemi elettronici di gestione della logistica, procedure doganali, amministrative e di sicurezza, infrastrutture per l'accesso diretto alla terra e al mare.

I progetti di interesse comune per le autostrade del mare dovranno essere proposti da almeno due Stati membri e dovranno costituire: 1) la componente marittima di un corridoio o tra due corridoi della rete centrale; 2) un collegamento marittimo e le sue connessioni con l'entroterra all'interno della rete centrale tra due o più porti di tale rete; 3) un collegamento marittimo e le sue connessioni con l'entroterra tra un porto della rete centrale e porti della rete globale. Tali progetti potranno anche comprendere attività che comportano più ampi benefici e non sono collegate a porti specifici, come quelle destinate a migliorare le prestazioni ambientali, garantire la navigabilità per tutto l'arco dell'anno, le operazioni di dragaggio, il rifornimento di combustibili alternativi, nonché l'ottimizzazione di processi, procedure e dell'elemento umano, le piattaforme ICT e i sistemi di informazione, tra cui i sistemi di gestione del traffico e di comunicazione elettronica.

Il 7 giugno 2012 il Consiglio trasporti ha avviato l’esame in prima lettura delle due proposte riguardanti gli orientamenti TEN-T e il Meccanismo per collegare l’Europa, che seguono la procedura legislativa ordinaria.

Le Commissioni Trasporti e Industria del Parlamento europeo approveranno una relazione sulla proposta relativa al Meccanismo per collegare l’Europa il 27 novembre 2012, in vista dell’esame da parte della plenaria in prima lettura presumibilmente a gennaio 2013. Anche la proposta sugli orientamenti TEN-T dovrebbe essere esaminata dalla Commissione Trasporti del PE a novembre in vista del successivo esame in prima lettura da parte del PE.

Nel documento finale sulla proposta di regolamento approvato l’11 luglio 2012 dalla IX Commissione trasporti della Camera si sottolinea, tra le altre cose, l’esigenza di:

  valorizzare il ruolo dell'Italia come piattaforma ideale per le connessioni mediterranee e trasversali in Europa, con una particolare attenzione, nell'ambito del Corridoio Mediterraneo, alle realtà portuali ed ai collegamenti con le Isole;

  considerare il ruolo strategico, nell'ambito della rete centrale, che potrebbero assumere la realizzazione di un asse multimodale in grado di raccordare i porti dell'Alto Tirreno con quelli dell'Adriatico e lo sviluppo delle opere collegate al corridoio Baltico-Adriatico, lungo la dorsale Adriatica

 


Schede di lettura


Articolo 1
(Modifica dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

 

 

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1 della legge n. 84/1994, definendo in modo più dettagliato le finalità della legge ed intervenendo in merito alla distinzione dei compiti delle autorità portuali e delle autorità marittime.

Nella tabella alla fine della scheda di lettura sono messi a fronte il testo vigente dell’articolo 1 e il testo che la disposizione in commento propone di introdurre.

La modifica proposta intende in primo luogo precisare, al comma 1, che le disposizioni della legge n. 84/1994 costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai fini del rispetto dell’articolo 117 e dell’articolo 118 della Costituzione.

 

In proposito si ricorda che l’articolo 117 colloca le materie “porti e aeroporti civili” e “grandi reti di trasporto e di navigazione” tra le materie di legislazione concorrente.

Il richiamo all’articolo 118 si giustifica invece in quanto tale articolo afferma il principio dell’attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, principio che si intende far valere anche con riferimento alla legislazione portuale.

 

Il comma 2 attribuisce peraltro alla competenza esclusiva dello Stato alcuni specifici aspetti:

§      la sicurezza della navigazione,

§      la sicurezza portuale,

§      la sicurezza del trasporto marittimo

§      la sicurezza relativa alla gestione delle emergenze

 

Tutti questi aspetti appaiono riconducibili alla materia “ordine pubblico e sicurezza” attribuita dall’articolo 117, secondo comma, lettera h) alla competenza esclusiva dello Stato.

 

Il comma 3 definisce, all’interno dell’area portuale, i compiti rispettivi dell’Autorità portuale, ove istituita, e dell’Autorità marittima.

 

Si ricorda che, ai sensi del codice della navigazione, le funzioni di Autorità marittima sono svolte dal Corpo delle capitanerie di porto, corpo tecnico del Ministero della difesa ma dipendente funzionalmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare:

§      spettano all’Autorità portuale le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle aree demaniali marittime compresi nella relativa circoscrizione, nonché delle altre attività disciplinate dalla legge;

Tali compiti risultano analoghi a quelli previsti per le Autorità portuali sia dal testo vigente dell’articolo 6 della legge n. 84/1994 sia dal testo dell’articolo 6 che l’articolo 7 del presente progetto di legge propone di introdurre (cfr. infra). Si segnala tuttavia che entrambe queste versioni dell’articolo 6 contemplano tra le competenze delle Autorità portuali anche poteri di regolamentazione e di ordinanza in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti ed alle condizioni di igiene e di lavoro, aspetti che, rientrando nell’ambito della sicurezza, potrebbero apparire riconducibili, ai sensi della distinzione operata dalla disposizione in commento, anche ai compiti dell’Autorità marittima.

          spettano all’Autorità marittima le attività di vigilanza, controllo e sicurezza

 

Il comma 4 interviene in materia di definizione della ripartizione dei compiti nei porti di rilevanza regionale ed interregionali, cioè quelli per i quali la proposta di legge non prevede l’istituzione di Autorità portuali (cfr. infra art. 2). In tali porti, le autorità marittime, oltre a svolgere le attività di vigilanza, controllo e sicurezza, potranno, secondo modalità stabilite dalle regioni, garantire anche il supporto funzionale per le operazioni portuali. In alternativa, per tali compiti, le regioni potranno rivolgersi ad altre autorità portuali presenti nella medesima regione.

 

Il comma 5 attribuisce alle autorità portuali compiti di coordinamento di tutte le attività svolte da enti ed organismi pubblici all’interno dei porti e delle circoscrizioni portuali. A tal fine l’autorità può convocare apposite conferenze di servizi.

 

Il comma 6 prevede che all’interno delle circoscrizioni portuali le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità competenti amministrino in via esclusiva le aree ed i beni del demanio marittimo, fatte salve le competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della Laguna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Legge n. 84/1994

A.C. 5453

Art. 1

(Finalità della legge)

 

1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente princìpi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti.

 

2. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è abrogato[2].

Art. 1

(Finalità della leggei)

 

1. La presente legge determina i princìpi fondamentali in materia di porti, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2. Sono disciplinate in via esclusiva dalla legislazione statale la sicurezza della navigazione, la sicurezza portuale, la sicurezza del trasporto marittimo e la sicurezza relativa alla gestione delle emergenze.

3. La ripartizione dei compiti e delle funzioni tra autorità portuale e autorità marittima è improntata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'autorità portuale svolge le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle aree demaniali marittime compresi nella relativa circoscrizione, nonché delle altre attività disciplinate dalla presente legge;

 b) l'autorità marittima provvede, anche in ambito portuale, alle attività di vigilanza, controllo e sicurezza ai sensi della normativa vigente.

4. Nei porti di rilevanza economica regionale e interregionale, l'autorità marittima provvede, anche in ambito portuale, alle attività di vigilanza, controllo e sicurezza ai sensi della normativa vigente, nonché, sentita la regione o l'ente territoriale competente, al supporto funzionale per garantire l'ordinato svolgimento delle attività portuali. La regione disciplina le funzioni di cui al comma 3, lettera a), nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 4, comma 4, della presente legge. A tal fine, la regione può avvalersi delle locali autorità marittime o, in regime di convenzione, di una delle autorità portuali istituite nella regione, per l'esercizio delle relative funzioni amministrative.

5. L'autorità portuale svolge inoltre un ruolo di coordinamento delle attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale. Il presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, può convocare un'apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto.

6. All'interno delle circoscrizioni portuali, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità competenti, amministrano in via esclusiva, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, le aree e i beni del demanio marittimo, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna


Articolo 2
(Modifica dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

 

 

L’articolo 2 sostituisce l’articolo 4 della legge n. 84/1994, recando una nuova classificazione dei porti e stabilendo in modo dettagliato principi e criteri direttivi per la legislazione regionale da adottarsi con riferimento ai porti di interesse regionale o interregionale.

Nella tabella alla fine della scheda di lettura sono messi a fronte il testo vigente dell’articolo 4 e il testo che la disposizione in commento propone di introdurre.

 

In particolare, al comma 1 si propone di sostituire l’attuale classificazione dei porti in due categorie (categoria I porti finalizzati per la difesa; categoria II porti non finalizzati per la difesa), la seconda delle quali divisa in tre classi (classe I: porti di rilevanza economica internazionale; classe II: porti di rilevanza nazionale; classe III: porti di rilevanza regionale o interregionale). La nuova classificazione è in tre categorie: categoria I porti finalizzati alla difesa; categoria II porti di rilevanza nazionale e internazionale categoria III porti di rilevanza regionale ed interregionale

 

Il comma 2 ribadisce quanto già previsto in ordine alla procedura per l’individuazione dei porti di categoria I necessari alla difesa nazionale. Si specifica inoltre che i porti di categoria I siano amministrati in via esclusiva dallo Stato.

 

Il comma 3 descrive le caratteristiche che devono avere i porti di categoria II (di rilevanza nazionale e internazionale), da individuare con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti: essi devono costituire nodi di interscambio essenziali per l’esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alla tipologia del traffico, all’ubicazione territoriale e al ruolo strategico ed ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europee e transeuropee.

 

Si ricorda che, come già segnalato, nell’introduzione, la realizzazione di una rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) rientra tra le finalità della politica europea dei trasporti. E’ attualmente in esame presso le istituzioni dell’Unione la proposta di regolamento sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete (COM(2011)650). Tale proposta prevede una rete articolata in due livelli:

§       una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà tutte le infrastrutture transeuropee di trasporto esistenti e programmate a livello nazionale e regionale. Tale rete sarebbe essenzialmente di competenza dei singoli Stati membri e dovrebbe contribuire a rafforzare la coesione territoriale, economica e sociale;

§       una rete centrale a livello UE o core network, da realizzare entro il 2030, che costituirà la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto in quanto comprenderà quelle parti della rete globale a maggiore valore strategico per il conseguimento degli obiettivi TEN-T, nonché i progetti a maggiore valore aggiunto europeo quali i collegamenti transfrontalieri mancanti, le principali strozzature e i nodi multimodali, necessari per garantire la libera circolazione di merci e passeggeri all’interno dell’UE. La rete centrale permetterà collegamenti con le reti infrastrutturali di trasporto dei paesi vicini e dovrà rispecchiare l'evoluzione della domanda di traffico e la necessità del trasporto multimodale.

La rete centrale interesserà, tra l’altro, 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali; inoltre, ogni corridoio della rete centrale dovrà includere porti marittimi e loro accessi.

In base alla proposta di regolamento l’Italia dovrebbe essere interessata:dai seguenti “corridoi”:

§       il corridoio 1 Baltico-Adriatico che collegherà Helsinki a Ravenna, nell’ambito del quale sono previsti i collegamenti ferroviari Vienna-Udine-Venezia-Ravenna e Trieste-Venezia-Ravenna;

§       il corridoio 3 Mediterraneo da Algeciras (Spagna) fino alla frontiera ungherese che comprenderà, tra l’altro, i collegamenti ferroviari Lione-Torino, Milano-Brescia, Brescia-Venezia-Trieste, Milano-Mantova-Venezia-Trieste e Trieste-Divaca;

§       il corridoio 5 Helsinki-La Valletta che comprenderà il tunnel di base del Brennero nonché i collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio Calabria, Messina-Palermo e Palermo-La Valletta;

§       il corridoio 9 Genova-Rotterdam che comprenderà i collegamenti ferroviari Genova-Milano-Novara (cosiddetto “terzo valico appenninico”).

 

Nel documento finale sulla proposta di regolamento approvato l’11 luglio 2012 dalla IX Commissione trasporti della Camera si sottolinea, tra le altre cose, l’esigenza di:

§       valorizzare il ruolo dell'Italia come piattaforma ideale per le connessioni mediterranee e trasversali in Europa, con una particolare attenzione, nell'ambito del Corridoio Mediterraneo, alle realtà portuali ed ai collegamenti con le Isole;

§       considerare il ruolo strategico, nell'ambito della rete centrale, che potrebbero assumere la realizzazione di un asse multimodale in grado di raccordare i porti dell'Alto Tirreno con quelli dell'Adriatico e lo sviluppo delle opere collegate al corridoio Baltico-Adriatico, lungo la dorsale Adriatica

 

Si prevede che i porti di categoria II, individuati, come si è visto, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano amministrati dalle autorità portuali di cui all’articolo 6, comma 1, come sostituito dall’articolo 7 della presente proposta di legge.

 

In proposito, si segnala che tale disposizione prevede un elenco delle autorità portuali che riproduce sostanzialmente le autorità portuali esistenti (ma cfr. infra la relativa scheda di lettura).

 

Al riguardo, andrebbe chiarito il coordinamento di questa disposizione con quanto disposto all’articolo 7 in materia di individuazione delle autorità portuali, che consente, con un’apposita procedura, l’individuazione anche di ulteriori autorità portuali.

 

L’assetto vigente prevede invece, al comma 3 dell’articolo 4 una descrizione generale dei porti di categoria II (non destinati alla difesa nazionale) come quei porti nei quali si esercitano le attività commerciale; industriale e petrolifera; di servizio passeggeri; peschereccia; turistica e da diporto, rimettendo la distinzione tra le tre classi ad un decreto del Ministro dei trasporti (ora delle infrastrutture e dei trasporti) sulla base del traffico, della capacità operativa e dell’efficienza.

 

Il comma 4 individua i principi fondamentali entro i quali le regioni esercitano le loro competenze sui porti di categoria III (di interesse regionale o interregionale):

a)   esercizio esclusivo da parte di privati delle attività d’impresa e commerciali;

b)   salvaguardia della salute sul luogo di lavoro;

c)   tutela della concorrenza;

d)   rispetto delle disposizioni dell’Unione europea;

e)   rispetto delle competenze statali in materia di demanio con particolare riferimento alle modalità di delimitazione del demanio marittimo disciplinate dagli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del codice della navigazione ed in coerenza con il decreto legislativo n. 85/2010 (c.d. federalismo demaniale)

Si ricorda che il codice della navigazione indica come facenti parte del “demanio marittimo” (art. 28):

a.    il lido, la spiaggia, i porti, le rade;

b.    le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;

c.    i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

 

L’articolo 31 del Codice della navigazione prevede che nei luoghi dove il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi d’acqua i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro delle comunicazioni (ora ministro delle infrastrutture e dei trasporti) di concerto con quello delle finanze (ora dell’economia) e con gli altri ministri interessati

L’articolo 32 prevede che ai fini della delimitazione del demanio marittimo il capo del compartimento marittimo competente (che è presso la locale capitaneria di porto) inviti le pubbliche amministrazioni e i privati interessati a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.

L’articolo 33 prevede che quando la necessità per pubblico uso si possa procedere all’espropriazione di zone di proprietà privata e la relativa dichiarazione di pubblico interesse sia effettuata con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti

L’articolo 34 consente di destinare zone del demanio marittimo ad altri usi pubblici

L’articolo 35 consente al capto del competente compartimento marittimo di escludere dal demanio marittimo le zone ritenute non più utilizzabili per pubblici usi del mare.

 

Il decreto legislativo n. 85/2010, emanato in attuazione della legge n. 42/2009 (legge delega per il federalismo fiscale) prevede l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, operata attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e la successiva attribuzione dei beni agli enti medesimi.

Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso secondo i criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale.

L'ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono peraltro anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione; la deliberazione dell’ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni dovrà tuttavia essere trasmessa ad una apposita conferenza di servizi volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari alla variazione di destinazione urbanistica dei beni. Inoltre i beni trasferiti in attuazione del decreto che entrano a far parte del patrimonio disponibile degli enti territoriali possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l’adozione delle varianti allo strumento urbanistico, ed a seguito di apposita attestazione di congruità rilasciata da parte dell’Agenzia del demanio o dell’Agenzia del territorio.

L’articolo 5 del decreto individua le tipologie dei beni immobili statali potenzialmente trasferibili, tra i quali sono annoverati i beni appartenenti al demanio marittimo, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali.

f)     obbligo di acquisizione dei pareri dell’autorità marittima per il rilascio delle autorizzazioni in relazione ai profili di sicurezza portuale;

g)   rispetto della competenza esclusiva statale in materia di sicurezza;

h)   obbligo di delimitazione dell’assetto complessivo del porto;

i)      obbligo del parere dell’autorità marittima per i profili di sicurezza per l’elaborazione del piano regolatore portuale;

j)      rispetto della competenza statale in materia di servizi tecnico-nautici e sulla relativa tariffazione;

k)    il rispetto dei principi in materia di disciplina in materia di operazioni portuali (art. 16) della fornitura del lavoro portuale temporaneo (art. 17 legge n. 84/1994) e della concessione di aree e banchine (art. 18 legge n. 84/1994);

 

L’articolo 16 (oggetto di una modifica puntuale da parte dell’articolo 16 della presente proposta di legge) definisce “operazioni portuali” quelle di “il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell’ambito portuale”: Le operazioni portuali vengono distinte dai “servizi portuali” che sono invece riferiti a “prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali”

L’articolo 17 prevede che le autorità portuali o, laddove non istituite le autorità marittime autorizzano l’erogazione delle prestazioni di lavoro portuale temporaneo da parte di un’impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie.

L’articolo 18 è interamente sostituito dall’articolo 17 della presente proposta di legge. Si rinvia quindi alla relativa scheda di lettura.

l)      la facoltà di istituire sistemi portuali anche su base interregionale

 

Il comma 5 prevede che nelle more dell’adozione di una legislazione regionale nei porti di categoria III le funzioni di gestione del porto di cui all’articolo 1, comma 4, siano affidate all’autorità marittima.

La disposizione va letta in coordinamento con quella di cui all’articolo 1, comma 4, che prevede che anche a regime le regioni possano stabilire l’esercizio di queste funzioni da parte dell’autorità marittima, oppure il ricorso all’avvalimento da parte di un’autorità portuale.

 

Il comma 6 consente l’individuazione di specifiche aree all’interno dei porti da destinare, nei porti di categoria III, alla difesa nazionale

 

Il comma 7 consente anche nei porti di categoria III, così come nei porti ricompresi nelle autorità portuali, di svolgere funzioni commerciali, di servizio passeggeri (inclusa l’attività crocieristica) industriale e petrolifera, peschereccia e da diporto.

 

Il comma 8 vincola sostanzialmente la disciplina regionale a prevedere comunque anche per i porti di categoria III la delimitazione dell’ambito dei porti con il piano regolatore portuale in analogia con quanto avviene per i porti soggetti ad autorità portuali ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 84/1994.

 

Al riguardo appare opportuno chiarire se in forza della disposizione di cui al comma 8, la legislazione regionale debba intendersi vincolata, sia pure implicitamente, a richiedere l’adozione di un piano regolatore. In tal senso va anche il riferimento di cui al comma 18 del nuovo articolo 5 introdotto dall’articolo 3 della presente proposta di legge che fa anch’esso riferimento alla procedura per l’adozione del piano regolatore nei porti di categoria III.

 

Legge n. 84/1994

A.C. 5453

Art. 4

(Classificazione dei porti)

 

1.I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:

a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;

c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;

d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.

1-bis. I porti sede di autorità portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.

 

 

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi.

 

3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni:

a) commerciale;

b) industriale e petrolifera;

c) di servizio passeggeri;

d) peschereccia;

e) turistica e da diporto.

 

4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) entità del traffico globale e delle rispettive componenti;

b) capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonché delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;

c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra.

 

5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che è trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni, è successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva.

 

6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonché della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime, delle regioni o del Ministro dei trasporti e della navigazione con la procedura di cui al comma 5.

Art. 4

(Classificazione dei porti)

 

1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie:

a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

b) categoria II: porti di rilevanza economica nazionale e internazionale;

c) categoria III: porti di rilevanza economica regionale e interregionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, procede all'individuazione dei porti e delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di categoria I. I porti di categoria I sono amministrati, in via esclusiva, dallo Stato.

 

3. Appartengono alla categoria II i porti costituenti nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alle dimensioni e alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale e al ruolo strategico, nonché ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europee e transeuropee. I porti di categoria II, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono amministrati dalle autorità portuali di cui all'articolo 6, comma 1. Nei porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima, qualora non siano già individuate dal piano regolatore portuale, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Le predette aree sono amministrate, in via esclusiva, dallo Stato. Appartengono alla categoria III tutti i restanti porti.

4. Ferme restando le competenze statali ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, per i porti di categoria III, le regioni esercitano la funzione legislativa e quella regolamentare nel rispetto dei princìpi fondamentali di seguito indicati:

a) esercizio esclusivamente da parte di soggetti privati delle attività d'impresa e commerciali;

b) salvaguardia della salute sul luogo di lavoro;

c) tutela della concorrenza;

d) rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia;

e) rispetto della titolarità statale in materia di regime dominicale del demanio marittimo, con riferimento agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del codice della navigazione ed alla determinazione dei canoni, compatibilmente con quanto previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

f) obbligo di acquisizione del parere dell'autorità marittima ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle operazioni portuali, in relazione ai profili di sicurezza portuale, della navigazione marittima e del trasporto marittimo;

g) rispetto della titolarità statale in materia di sicurezza della navigazione marittima, di sicurezza del trasporto marittimo e di sicurezza portuale;

h) obbligo di delimitazione dell'ambito e dell'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, attraverso il piano regolatore portuale, che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. L'obbligo non opera con riguardo ai porti aventi esclusivamente funzione turistica e da diporto;

i) obbligo di acquisizione del parere dell'autorità marittima per l'adozione del piano regolatore portuale, ai fini della verifica della compatibilità del piano con le esigenze di sicurezza portuale, di sicurezza della navigazione marittima e di sicurezza del traffico marittimo;

l) rispetto della titolarità statale in materia di disciplina dei servizi tecnico-nautici e della relativa tariffazione;

m) rispetto dei princìpi di cui agli articoli 16, 17 e 18;

n) facoltà di istituire sistemi portuali, anche su base interregionale.

 5. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni regionali, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, sono esercitate dall'autorità marittima. Ai fini dell'esercizio di tali funzioni, le regioni, previo assenso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono avvalersi dell'autorità marittima disciplinando il regime di avvalimento anche mediante apposita convenzione ovvero possono avvalersi, in regime di convenzione, di un'autorità portuale istituita nella regione.

 6. Nei porti di categoria III possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la competente regione e l'autorità marittima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la regione e l'autorità marittima, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Le aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato e le aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco sono amministrate, in via esclusiva, dallo Stato.

7. I porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali e i porti di categoria III possono avere, anche congiuntamente, funzione commerciale, di servizio passeggeri, inclusa l'attività crocieristica, industriale e petrolifera, peschereccia e da diporto. Le funzioni di ciascun porto sono determinate nel piano regolatore portuale di cui all'articolo 5.

8. La delimitazione dell'ambito dei porti di categoria III è effettuata attraverso il piano regolatore portuale di cui all'articolo 5, conformemente alla disciplina regionale.


Articolo 3
(Modifica dell’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

 

 

L’articolo 3 sostituisce l’articolo 5 della legge n. 84/1994, recando una nuova definizione ed una nuova disciplina del piano regolatore portuale.

 

Nella tabella alla fine della scheda di lettura sono messi a fronte il testo vigente dell’articolo 5 e il testo che la disposizione in commento propone di introdurre.

 

In estrema sintesi, la procedura attuale l’intesa con i comuni interessati, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la procedura di valutazione di impatto ambientale.

 

In particolare si prevede, al comma 1, vengono definite le caratteristiche del piano regolatore portuale, da adottarsi ad opera delle autorità portuali. Rispetto a quanto previsto dall’articolo 5 vigente, si fa specifico riferimento tra i contenuti del piano, alla disciplina delle attività commerciali, di servizio passeggeri (inclusa l’attività crocieristica) industriale e petrolifera, peschereccia e da diporto, di cui all’articolo 4, comma 7.

 

Con riferimento al comma 1 dovrebbe essere spiegato l’inciso che fa salvo quanto previsto dall’articolo 4, commi 1 e 2 per i porti di categoria I (per la sicurezza nazionale), inciso che potrebbe risultare superfluo in quanto tali porti hanno comunque una loro specifica disciplina e negli stessi non risultano presenti le autorità portuali.

 

La legislazione vigente prevede che tutti i porti di categoria II (non finalizzati alla difesa), sia quelli di classe I (rilievo internazionale) sia quelli di classe II (rilievo nazionale) sia quelli di classe III (rilievo regionale) debbano avere un piano regolatore. Al comma 3 dell’articolo 5 si distingue quindi tra piani adottati dall’autorità portuale, nei porti in cui questa è presente e piani adottati dall’autorità marittima nei porti in cui l’autorità portuale non risulta presente.

 

Nella disposizione in commento, invece, il comma 1 prevede che sia comunque l’autorità portuale ad adottare il piano.

 

Ciò sembra discendere dal diverso impianto previsto dalla proposta di legge in base al quale tutti i porti di categoria II (di rilevanza nazionale e internazionale) devono avere un’autorità portuale (ma su questo cfr. i rilievi formulati sopra nella scheda di lettura art. 2 sul coordinamento di tale disposizione con quanto previsto all’articolo 7 sui requisiti necessari per l’istituzione delle autorità portuali) che quindi adotterà il piano regolatore, mentre i porti di categoria III (di interesse regionale o interregionale) sono rimessi alla disciplina regionale, fermi restando i principi fondamentali definiti nel nuovo testo dell’articolo 4 della legge n. 84/1994 introdotto dall’articolo 2, principi tra i quali sembra rientrare la necessaria adozione del piano regolatore portuale, sia pure implicitamente (cfr. supra comma 8 ed infra comma 18).

 

Al comma 2 si prevede che il piano regolatore possa contenere anche previsioni concernenti le aree esterne necessarie allo sviluppo delle attività portuali.

 

Il comma 3 sostituisce l’attuale previsione normativa recata dal testo vigente del comma 4, che assoggetta i P.R.P. alla sola Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Il nuovo testo persegue due finalità:

§         da un lato aggiornare il dettato normativo all’intervenuta legislazione comunitaria in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Si ricorda in proposito che la legislazione comunitaria in materia di VAS è infatti successiva alla legge n. 84/1994, essendo stata emanata nel 2001 con la direttiva 2001/42/CE e recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 152/2006.

§         dall’altro introdurre una speciale procedura per la VAS da applicare ai P.R.P.

 

Prima di proseguire nel commento della norma in esame, appare quindi opportuno richiamare brevemente la disciplina nazionale vigente in materia di VAS.

 

Il procedimento di VAS delineato dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente)

In estrema sintesi si ricorda che la VAS rappresenta un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi e nasce dall’esigenza che nella loro predisposizione, insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano considerati anche gli impatti ambientali. Essa è disciplinata nel Titolo II del Codice (artt. 11-18), riscritto integralmente dal D.lgs. 4/2008e modificato ulteriormente dal D.Lgs. 128/2010. Le disposizioni che disciplinano, invece, la previa verifica di assoggettabilità (cd. screening) sono contenute, per quanto concerne la VAS, nell’art. 12.

La VAS è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (tale verifica viene svolta in base alle disposizioni di cui all’art. 12 e limitata mente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, ovvero piani che interessano piccole aree a livello locale o che apportano modifiche minori a piani e programmi già sottoposti a VAS); l'elaborazione del rapporto ambientale; lo svolgimento di consultazioni; la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; la decisione; l'informazione sulla decisione e, infine, il monitoraggio.

Quanto all'individuazione dell'autorità competente in materia di VAS, occorre ricordare che a seguito delle ultime modifiche apportate al Codice ambientale dal D.Lgs. 4/2008, vige il criterio secondo cui la ripartizione delle competenze ha luogo in ragione della titolarità ad approvare i piani e programmi da valutare (art. 7, commi 1 e 2).

 

La nuova disciplina della VAS del P.R.P. recata dell'articolo in commento richiama l’applicazione delle modalità previste dal Codice, ma solamente “per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge”.

L'autorità competente alla VAS dei P.R.P. viene individuata nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie funzioni avvalendosi di una commissione costituita con decreto adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La norma in esame dispone altresì che i componenti della citata commissione, di indicazione paritetica, sono individuati nel rispetto dell'equilibrio delle competenze.

Il seguito della disposizione è volto a delineare le modalità procedimentali ed i termini della speciale procedura di VAS delineata. Si prevede infatti che:

§      la verifica di assoggettabilità del P.R.P. venga effettuata dalla commissione entro 60 giorni dalla ricezione del rapporto preliminare di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 che deve essere trasmesso dall'autorità portuale prima dell'adozione del piano regolatore portuale;

L’art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 prevede invece che la verifica avvenga entro 90 giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare.

§      la procedura di consultazione deve esaurirsi nei 30 giorni successivi alla ricezione del rapporto preliminare.

Anche in tal caso si riscontra una riduzione dei termini rispetto alle previsioni dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del quale la consultazione si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare.

§      in caso di assoggettabilità del P.R.P. alla VAS, la delibera di adozione del piano medesimo deve comprendere anche il rapporto ambientale e la procedura di consultazione deve concludersi entro 30 giorni dalla pubblicazione, effettuata dall'autorità portuale, della delibera di adozione nella G.U.;

§      il parere motivato della commissione deve intervenire entro 30 giorni dal deposito delle controdeduzioni di cui al comma 11.

Si ricorda che il comma 10 prevede che gli interessati possono far pervenire all'autorità portuale e alla commissione le loro osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U. e che il comma 11 dispone che l'autorità portuale, entro i 30 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni, formuli controdeduzioni alle osservazioni, che sono comunicate alla regione (che ai sensi del comma 12 dovrà approvare il P.R.P. entro i 60 giorni successivi), nonché alla commissione.

Si fa notare che anche in questo caso i termini risultano ridotti. L’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, contempla infatti un termine di 60 giorni successivi per la presentazione delle osservazioni. Relativamente all’emissione del parere motivato si ricorda poi che l’art. 15 del medesimo decreto prevede un termine di 90 giorni.

§      il termine per l’emissione del parere motivato, qualora la commissione disponga l'acquisizione di pareri, è prorogabile una sola volta fino a un massimo di 30 giorni.

 

Il comma in esame dispone, infine, che tutti i termini sono perentori e stabilisce una regola generale di silenzio-assenso, nel momento in cui statuisce che in caso di mancata adozione nei termini degli atti e del parere motivato, essi si intendono resi in senso positivo.

 

Il comma 4 prevede:

§       che il piano regolatore sia adottato dal comitato portuale;

§       che il piano regolatore una volta approvato sia trasmesso al comune o ai comuni interessati per l’espressione dell’intesa (già prevista a legislazione vigente);

§       che il piano regolatore sia formulato in coerenza con le indicazioni del piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale.

 

E’ lo stesso comma 4 al secondo periodo a prevedere l’istituzione di questo piano che deve essere approvato dal CIPE su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le regioni interessate anche ai fini del riparto del fondo per le infrastrutture portuali istituito dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 40/2010[3] per finanziare i porti di interesse nazionale.

 

Al riguardo andrebbe chiarito se “i sistemi portuali di interesse nazionale” oggetto del piano coincidano con i porti di categoria II (“di rilevanza economica nazionale ed internazionale”).

 

I commi da 5 a 12 prevedono un’articolata procedura per l’adozione del piano regolatore portuale. In particolare:

§       il comma 5 consente al presidente dell’autorità portuale di convocare i soggetti pubblici interessati nella conferenza di servizi prevista dall’articolo 14-bis della legge n. 241/1990, vale a dire quella preliminare prevista per i progetti complessi e che può essere convocata anche in presenza del solo studio di fattibilità;

§       il comma 6 prevede che l’intesa si consideri raggiunta quando entro novanta giorni i comuni non comunichino il loro diniego;

Per l’intesa attualmente prevista non è invece contemplato il “silenzio-assenso”.

§       il comma 7prevede che qualora l’intesa non sia raggiunta venga convocata la conferenza dei servizi che assume le sue determinazioni a maggioranza (comma 8);

§       il comma 9 prevede che dell’adozione dell’intesa venga data notizia sulla “Gazzetta ufficiale” e sul “Bollettino ufficiale” della regione;

§       il comma 10 prevede che entro i trenta giorni successivi gli interessati possano far pervenire le loro osservazioni all’autorità portuale;

§       in base al comma 11 l’autorità portuale può compiere le sue controdeduzioni nei trenta giorni successivi;

§       il comma 12 prevede l’approvazione finale da parte della regione entro i sessanta giorni successivi del piano regolatore e la sua pubblicazione sul “Bollettino ufficiale” della regione e sulla “Gazzetta ufficiale”.

Al riguardo andrebbe chiarito se l’approvazione finale da parte della regione costituisca un passaggio formale o sostanziale.

§       in base al comma 13 anche per le varianti al piano regolatore è seguita la stessa procedura.

 

Il comma 14 esclude la competenza del Ministero dell’ambiente per l’applicazione delle disposizioni del codice ambientale alle aree appartenenti al demanio portuale come definite dai relativi piani regolatori portuali.

 

Il comma 15 prevede che l’esecuzione di opere da parte di soggetti pubblici sia autorizzata:

§       per le opere di valore superiore a 25 milioni di euro previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

§       per le opere di importo inferiore il parere è del competente provveditorato delle opere pubbliche.

 

Si segue il procedimento per i lavori di competenza statale di cui all’articolo 81 del DPR n. 616/1977 (DPR concernente la delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni) che però risulta in gran parte abrogato.

 

Si segnala che l’articolo 81 nel definire le funzioni amministrative rimaste di competenza statale nel settore urbanistico prevedeva, nel terzo comma abrogato, un’intesa tra Stato e regioni per la progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.

Nella parte ancora vigente di tale articolo, al quarto comma, si dispone in ordine alla procedura dell’intesa di cui al terzo comma abrogato, prevedendosi in via generale per i lavori pubblici che se le necessarie intese non sono raggiunte entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento e il Consiglio dei ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

 

Al riguardo andrebbe quindi chiarita la portata del richiamo all’articolo 81 del DPR n. 616/1977

 

Si segnala poi che l’ultimo periodo del comma 15 dispone che la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ove necessaria, è effettuata dalla commissione di cui al comma 3.

La finalità della norma sembra quella di garantire quell’integrazione tra le procedure di VIA e VAS che già trova una esplicitazione nel comma 3-ter aggiunto nel testo dell’art. 6 del Codice dal D.Lgs. 128/2010.

Si ricorda che il citato comma 3-ter dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006 dispone che “Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento”.

 

Il comma 16 include tra le opere di grande infrastrutturazione – che potrebbero essere quelle interessate dal comma 15, anche se non appare chiaro – le seguenti:

§       costruzione di canali marittimi;

§       dighe foranee di difesa;

§       Darsene;

§       Bacini;

§       Banchine attrezzate;

§       Escavazione ed approfondimento dei fondali.

 

Il comma 17 consente l’autorizzazione all’effettuazione di opere da parte di privati, in esito ad apposita conferenza di servizi.

 

Il comma 18 prevede che le regioni disciplinino, per i porti di categoria III il procedimento di adozione del piano regolatore portuale, coinvolgendo le regioni e le province e fermo restando il rispetto del codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152/2006).


 

Legge n. 84/1994

A.C. 5453

Art. 5

(Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale)

 

1. ei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall’ articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

4. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi approvato dalla regione.

5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 , sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.

6.[abrogato]

7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III.

8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorità portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale nei limiti dei rispettivi statuti. Le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.

9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

10. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorità portuali, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.

11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro dei trasporti e della navigazione emana direttive di coordinamento.

11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, è presentato dall'Autorità portuale, o laddove non istituita, dall'ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo

11-ter. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 11- bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.

11-quater. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella l, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso.

11-quinquies. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia

11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.

Art. 5

(Piano regolatore portuale e relativa attuazione)

 

1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, in ordine ai porti di categoria I, l'autorità portuale di cui all'articolo 6 procede alla formazione del piano regolatore portuale, atto di pianificazione dell'ambito portuale, al fine di definire, sotto il profilo territoriale e funzionale, le opere portuali e gli assetti territoriali del porto, stabilendo le funzioni del porto, quali elencate all'articolo 4, comma 7, le caratteristiche e la destinazione delle aree portuali, nonché delle relative infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento.

2. Il piano regolatore portuale può contenere previsioni concernenti, altresì, aree esterne necessarie allo sviluppo delle attività portuali, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

3. Il piano regolatore portuale è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) con le modalità previste dal titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge. L'autorità competente alla VAS dei piani regolatori portuali di cui al presente articolo è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie funzioni avvalendosi di una commissione costituita con decreto adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed i cui componenti, di indicazione paritetica, sono individuati nel rispetto dell'equilibrio delle competenze. La verifica di assoggettabilità del piano regolatore portuale è compiuta dalla commissione entro sessanta giorni dalla ricezione del rapporto preliminare di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che deve essere trasmesso dall'autorità portuale prima dell'adozione del piano regolatore portuale. La procedura di consultazione deve esaurirsi nei trenta giorni successivi alla ricezione del rapporto preliminare. In caso di assoggettabilità del piano regolatore portuale alla VAS, la delibera di adozione del piano medesimo deve comprendere anche il rapporto ambientale e la procedura di consultazione deve concludersi entro trenta giorni dalla pubblicazione, effettuata dall'autorità portuale, della delibera di adozione nella Gazzetta Ufficiale. Il parere motivato della commissione deve intervenire nei trenta giorni successivi al deposito delle controdeduzioni di cui al comma 11. Qualora la commissione disponga l'acquisizione di pareri, il termine è prorogato una sola volta fino a un massimo di trenta giorni. Tutti i termini sono perentori. In caso di mancata adozione nei termini degli atti e del parere motivato, essi si intendono resi in senso positivo.

4. Il piano regolatore portuale di ciascun porto, in coerenza con quanto previsto dal piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale, è adottato dal comitato portuale ed è successivamente trasmesso entro quindici giorni al comune o ai comuni interessati, per l'espressione dell'intesa. Il piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale è approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate, anche ai fini del riparto del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Ove ritenuto necessario, il presidente dell'autorità portuale può convocare la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti pubblici interessati. La conferenza di servizi assume le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla convocazione.

6. L'intesa si intende raggiunta qualora il comune o i comuni interessati non comunichino all'autorità portuale un motivato diniego entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

7. Qualora non si raggiunga l'intesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti convoca, su proposta della regione interessata, una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra regione, enti locali interessati e autorità portuale.

8. La conferenza di servizi di cui al comma 7 assume, a maggioranza, le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale entro sessanta giorni dalla sua convocazione.

9. Dell'adozione del piano regolatore portuale e dell'intesa è data pubblicità mediante avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché nel Bollettino ufficiale della regione.

10. Gli interessati possono far pervenire all'autorità portuale e alla commissione di cui al comma 3 le loro osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

11. L'autorità portuale, entro i trenta giorni successivi alla ricezione delle osservazioni di cui al comma 10, formula controdeduzioni alle osservazioni, che sono comunicate alla regione, nonché alla commissione di cui al comma 3.

12. La regione, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 11, approva il piano regolatore portuale. Il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della regione. Gli effetti dell'approvazione del piano regolatore portuale sugli strumenti urbanistici sono regolati dalle normative regionali in materia di governo del territorio.

13. Le varianti sostanziali al piano regolatore portuale, approvato ai sensi del presente articolo, seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione del piano regolatore portuale. Alle varianti al piano regolatore portuale approvato secondo la disciplina previgente si applica il procedimento di cui al presente articolo.

14. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con esclusione delle aree appartenenti al demanio portuale come definite nei relativi piani regolatori portuali”.

15. Nei porti di categoria I e II, l'esecuzione delle opere da parte dei soggetti pubblici competenti è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, mediante procedimento ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le sole opere di importo superiore a 25 milioni di euro, ovvero del competente provveditorato per le opere pubbliche, per le opere di importo inferiore a 25 milioni di euro. La valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, è effettuata dalla commissione di cui al comma 3.

16. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali.

17. L'esecuzione delle opere da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dall'autorità portuale, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, a cui sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni competenti, le quali esprimono in tale ambito le determinazioni di rispettiva competenza.

18. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i porti di categoria III la regione disciplina il procedimento di adozione del piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati».


Articolo 4
(Norma transitoria)

 

 

L’articolo 4 consente alle Autorità portuali che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno adottato il piano regolatore portuale di scegliere se concludere l’iter di approvazione del piano con la normativa previgente o in alternativa adottare la disciplina introdotta con la presente legge.


Articolo 5
(Modifiche all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

 

 

L’articolo 5 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di dragaggi di cui all’art. 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall’art. 48 del D.L. 1/2012[4].

Si tratta di modifiche puntuali, recate dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, come appare evidente anche dall’analisi del testo a fronte di seguito riportato.

Prima di analizzare le modifiche apportate dall'articolo 5 appare però opportuno richiamare sinteticamente i principali contenuti della disciplina vigente.

La disciplina in materia di dragaggi è attualmente contenuta nell’art. 5-bis della L. 84/1994, introdotto dall’art. 48 del D.L. 1/2012, che ha riscritto (ed abrogato) la precedente disciplina recata dai commi da 11-bis a 11-sexies dell’art. 5 della medesima legge[5], che era stata introdotta dal comma 996 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006). In attuazione della disciplina previgente è stato emanato il D.M. ambiente 7 novembre 2008, che mantiene ancora validità, ma dovrà essere aggiornato secondo quanto previsto dal nuovo art. 5-bis.

I dragaggi di cui si tratta riguardano prevalentemente i SIN (siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, disciplinati dall’art. 252 del D.Lgs. 152/2006), ma vi sono anche disposizioni per i materiali provenienti dal dragaggio dei fondali di porti non compresi in siti di interesse nazionale (comma 8 dell'articolo 5-bis).

Si ricorda che attualmente sul territorio nazionale risultano individuati 57 siti di interesse nazionale (SIN), il cui è elenco è disponibile nella Relazione sull’attività svolta nell’anno 2009 dalla Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente.

 

La prima modifica, recata dalla lettera a), sopprime il parere della Commissione VIA-VAS (disciplinata dall’art. 8 del D.Lgs. 152/2006) in ordine all’assoggettabilità o meno del progetto di dragaggio alla valutazione di impatto ambientale.

Si fa notare che tale parere è stato introdotto nel testo della legge 84/1994 dall’art. 48 del D.L. 1/2012, mentre non compariva nella previgente disciplina recata dal comma 11-bis dell’art. 5 della medesima legge.

La soppressione in esame pare giustificarsi alla luce del rinvio, operato dal comma 1 dell’art. 5-bis, al comma 7 dell’art. 252 del D.Lgs. 152/2006.

L’ultimo periodo del comma 1 dispone, infatti, che il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252, ma tale comma 7 dispone proprio che “se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione”.

 

La seconda modifica, recata dalla lettera b), interviene sulle condizioni da rispettare - ai sensi della lett. a) del comma 2 dell’art. 5-bis della L. 84/1994 – per il riutilizzo dei materiali dragati.

Il testo vigente prevede che tali materiali possano essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri o per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, qualora gli stessi materiali presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco-tossicologici.

La norma in esame sopprime la parte della richiamata disposizione che richiede che il materiale da riutilizzare abbia caratteristiche analoghe “al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo”, mantenendo invece la condizione circa l’idoneità con riferimento al sito di destinazione.

Tale norma pare finalizzata ad ampliare e semplificare le possibilità di riutilizzo dei materiali dragati.

 

La terza modifica, recata dalla lettera c), novella il comma 2, lettera c), dell’articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994 sopprimendo un richiamo al decreto previsto dal comma 6 su cui incide la successiva la lettera d).

 

La lettera d) novella il comma 6, che prevede l’emanazione di un decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri dell’ambiente e delle infrastrutture), sopprimendo il parere della Conferenza Stato-Regioni nonché il termine per l’emanazione. Si segnala che il termine previsto dalla normativa vigente è scaduto il 9 maggio 2012 (vale a dire 45 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, pubblicata nella G.U. del 24 marzo 2012).

Inoltre viene specificato che l’emanando decreto dovrà riguardare solo le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e non anche, come prevede il testo vigente, le modalità.

Inoltre viene chiarito che tale decreto potrà riguardare tutti i possibili reimpieghi previsti dal comma 2. Tale ultima disposizione sembra rendere superfluo il richiamo al comma 6 recato dal testo vigente della lettera c) del comma 2 dell’articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994, che viene soppresso dalla lettera c) dell’articolo in commento.

 

 

Legge n. 84/1994

A.C. 5453

Art. 5-bis

1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

Art. 5-bis

1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:

a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco-tossicologici, su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, nel rispetto delle modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata;

b) [omissis] ;

c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6;

d) [omissis] ;.

2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:

a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco-tossicologici, su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, nel rispetto delle modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata;

b) [omissis] ;

c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6;

d) [omissis] ;

 

 

[omissis]

[omissis]

 

 

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti,

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti,

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale.

adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio dei materiali al fine del loro eventuale reimpiego ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Articolo 6
(Introduzione dell'articolo 5-ter nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto, riconversione e riqualificazione di aree portuali)

 

 

L'articolo 6, introduce un nuovo articolo 5-ter nella legge 84/1994, sul recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali.

Il nuovo comma 1 dell’articolo 5-ter prevede che nella predisposizione del piano regolatore portuale debba essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle strutture o degli ambiti idonei, ad approdi turistici. Deve trattarsi di strutture o ambiti che siano allo stato inutilizzati ovvero non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico.

La nuova norma demanda pertanto al momento della predisposizione del piano regolatore portuale la verifica dell’esistenza di strutture o ambiti idonei a poter essere utilizzati come approdi turistici, come definiti dall'articolo 2 dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 509/1997. Si tratta del regolamento che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, nonché il procedimento di approvazione dei relativi progetti e gli altri procedimenti che risultano strettamente connessi o strumentali.

L’articolo 2 del Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto (D.P.R. 2-12-1997 n. 509), prevede come strutture dedicate alla nautica da diporto:

a)    il «porto turistico», ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

b)    l'«approdo turistico», ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

c)    i «punti d'ormeggio», ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

 

In relazione alla modifica proposta, occorre ricordare peraltro che il decreto-legge n. 70 del 2011[6], con l’articolo 3, comma 8, lettera a), ha introdotto un nuovo comma 2-bis, allo stesso articolo 5 della legge 84/1994, il quale già prevede che nel caso di strutture o ambiti idonei ed allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale debba essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici. Nella norma vigente si prevede pertanto solo la possibile finalizzazione di tali strutture ad approdi turistici, mentre nella proposta in esame, ricorrendone le condizioni, la finalizzazione ad approdo turistico risulterebbe obbligata.

 

Si rileva pertanto l’opportunità di coordinare la nuova disposizione del comma 1 dell’articolo 5-ter, con il vigente articolo 3, comma 8, lettera a) del decreto-legge n.70 del 2011.

 

Il comma 2 del nuovo articolo 5-ter consente poi all'autorità portuale la facoltà di rilasciare atti di concessione dei beni demaniali di durata fino ad un massimo di sessanta anni nel caso in cui il piano regolatore portuale preveda la destinazione di parte delle aree appartenenti al demanio marittimo portuale ad uso generale, anche mediante interventi di riqualificazione, riadattamento, realizzazione di spazi e localizzazione di attività a servizio della collettività.

La concessione dovrà avere ad oggetto l’utilizzo di tali aree e gli atti di concessione saranno sono rilasciati in seguito ad una selezione effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi dell’ordinamento dell’Unione europea di trasparenza, imparzialità, efficienza e parità di trattamento.

Si ricorda che l’articolo il Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto (D.P.R. 2-12-1997 n. 509), prevede attualmente che la concessione demaniale marittima per la realizzazione dei porti e degli approdi turistici sia rilasciata:

a)    con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso di concessioni di durata non superiore a quindici anni;

b)    con atto approvato dal dirigente generale preposto alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso di concessioni di durata superiore a quindici anni.

Qualora la concessione ricada nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale, essa viene invece rilasciata dal presidente dell’autorità, che ha il compito di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell’autorità portuale e l'attività istruttoria di competenza dell'autorità marittima è curata dal segretario generale.

 

Anche in questo caso si ricorda che il decreto-legge n. 70 del 2011 prevede all’art. 3, comma 8, lett. b) che - ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla normativa sul federalismo fiscale (la legge delega 5 maggio 2009, n. 42 )nonché alle rispettive norme di attuazione (quindi nella specie il decreto sul federalismo demaniale) - al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali si applichino i criteri e le modalità di affidamento appositamente definiti nell’ambito dell’intesa Stato regioni per il rilascio delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative. In particolare, la norma dispone che la revisione della disciplina delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di porti e approdi turistici dovrà essere effettua in conformità a quanto previsto, per le concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, nell’ambito dall’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato Regioni, ai sensi dell’art. 1, co. 18, del D.L. n. 194/2009.

Quest’ultima è la norma che ha disposto che - nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione - il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (si tratta della norma che prevede che le concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni).

 

Si rileva pertanto la necessità di coordinare la disposizione del comma 2 del nuovo articolo 5-ter, con l’articolo 3, comma 8, lettera b) del decreto-legge n.70 del 2011.


Articolo 7
(Modifica dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

 

 

L’articolo 7 apporta alcune puntuali modifiche al testo dell’articolo 6 della legge n. 84/1994 che disciplina requisiti e caratteristiche dell’autorità portuale.

 

Nella tabella alla fine della scheda di lettura sono messi a fronte il testo vigente dell’articolo 6 e quello che la disposizione in commento propone di introdurre.

 

Il comma 1, nell’elenco delle autorità portuali la disposizioni in commento introduce anche, oltre a quelle previste nel testo della legge n. 84/1994 le autorità portuali di Gioia Tauro, Trapani, Salerno, Augusta, Olbia-Golfo Aranci e Piombino. Si tratta in ogni caso di autorità portuali che risultano già istituite successivamente alla legge n. 84/1994 con DPR, ai sensi del comma 8.

 

Inoltre, si segnala che il comma 1 ricomprende nell’elenco anche le autorità portuali di Manfredonia e Trapani che tuttavia risultano soppresse, rispettivamente, con il DPR 12 ottobre 2007 e con il DPR 5 ottobre 2007, essendo venuti meno i requisiti previsti dalla legge n. 84/1994.

 

In base ai dati presenti nell’ultima relazione sull’attività delle autorità portuali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibile (relativa all’anno 2010), con riferimento all’autorità portuale di Manfredonia, avverso il provvedimento di scioglimento era stato presentato ricorso prima al TAR-Lazio, che, dopo una prima sospensione provvisoria del provvedimento di scioglimento, aveva successivamente, nell’udienza del 13 dicembre 2007, rigettato la domanda incidentale di sospensione. Questa sentenza era stata però annullata dal Consiglio di Stato (seduta dell’11 gennaio 2008) e pertanto il provvedimento di scioglimento dell’autorità risultava sospeso, mentre si era in attesa della pronuncia nel merito.

 

Con riferimento ai compiti delle autorità definiti sempre dal comma 1 si segnalano le seguenti principali differenze tra il testo vigente e quello che si propone di introdurre:

§       viene introdotto il concetto di regolazione tra i compiti dell’autorità;

 

In proposito si ricorda che già il testo vigente fa riferimento ai poteri di “regolamentazione” delle autorità; concetto che appare prima facie analogo a quello di “regolazione”. Si potrebbe tuttavia anche sostenere che con “regolazione” si faccia riferimento a compiti di disciplina del settore analoghi a quelli svolti dalle autorità amministrative indipendenti, in ambiti sottratti alla riserva di legge, laddove con “regolamentazione” si intendono attività più generali di normazione secondaria.

§       le funzioni dell’autorità, con riferimento alle operazioni portuali e alle attività commerciali ed industriali di competenza saranno esercitate non solo nei porti ma anche nelle circoscrizioni territoriali (lettera a) );

§       è stata soppressa la previsione della necessità di una convenzione con il  Ministero dei lavori pubblici, che preveda l’utilizzo dei fondi di tale amministrazione, per l’esercizio delle funzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale (lettera b) );

§       si introduce la previsione dell’amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella circoscrizione portuale;

 

Al comma 2, l’autorità è definita come “ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale”, anziché limitarsi ad affermare, come attualmente previsto che l’autorità portuale ha “personalità giuridica di diritto pubblico”.

 

In merito alla modifica apportata, si ricorda che per persona giuridica s’intende il complesso organizzato di persone e beni rivolto a uno specifico scopo, che non si presta ad essere conseguito isolatamente da singoli individui, al quale la legge riconosce espressamente la qualifica di soggetto di diritto.

Le persone giuridiche pubbliche sono enti che perseguono interessi generali, propri dello Stato, che godono di una posizione di supremazia nei confronti degli altri soggetti con cui vengono in rapporto (i cd. enti pubblici). Gli enti pubblici, più specificamente, sono soggetti diversi dallo Stato, che esercitano funzioni amministrative e che costituiscono, nel loro complesso, la pubblica amministrazione indiretta (diversamente da questi, gli enti pubblici economici sono quelli  che operano nel campo della produzione e scambio di beni e servizi svolgendo attività economica).

In tale ambito, l’autonomia indica la libertà di determinazione di cui gode l’ente nonché l’indipendenza che caratterizza l’esercizio di alcune sue attività. L’autonomia amministrativa, in particolare, è la capacità di darsi la propria struttura organizzativa.

Ebbene, rileva nella modifica del testo, l’inserimento della caratteristica di rilevanza nazionale dell’ente, avuto riguardo al carattere non locale degli interessi pubblici perseguito dalle’ente interessato.

 

Al comma 3 è soppressa la previsione che il conto consuntivo delle autorità debba essere allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

 

Al comma 5 si prevede che l’attività di manutenzione delle parti di interesse comune (comma 1, lettera b) ) e la fornitura a titolo oneroso agli utenti dei servizi di interesse generale siano affidati in concessione dall’autorità portuale mediante “procedure di evidenza pubblica” anziché mediante “gara pubblica”, come attualmente previsto.

 

Sia l’espressione “procedura di evidenza pubblica” sia l’espressione “gara pubblica” non è in realtà riscontrabile nel codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture (decreto legislativo n. 163/2006). Tuttavia le due espressioni possono essere ritenute equivalenti ed in entrambi i casi il riferimento appare riconducibile alle procedure aperte e ristrette (art. 55 del codice) e alla procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara (art. 56 del codice). Dovrebbe invece ritenersi esclusa la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (art. 57 del codice).

 

Al riguardo, occorrerebbe quindi valutare se fare un più preciso riferimento alle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici

 

Al comma 6 è soppressa la previsione che le autorità portuali possano costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali.

 

Anche l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nella sua segnalazione al Parlamento ai fini della predisposizione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2013 ha richiesto la soppressione di tale previsione, al fine di evitare conflitti di interesse ed ostacoli alla concorrenza.

 

Al comma 7 è introdotta l’intesa della Conferenza Stato-città e autonomie locali per l’individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale.

 

Al comma 8, si interviene sulla procedura per l’istituzione con DPR di nuove autorità portuali, da un lato prevedendo la necessità dell’intesa su tale documento della Conferenza Stato-regioni, nonché il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sui relativi schemi, dall’altro lato, modificando i requisiti che le nuove Autorità portuali devono rispettare. A tale ultimo riguardo si prevede in particolare che:

§       si assuma l’ultimo quinquennio, anziché l’ultimo triennio, per la verifica del possesso di almeno uno dei requisiti previsti (due nel testo attuale della legge, quattro nel testo che si vuole introdurre);

§       si introduce il requisito dei tre milioni di tonnellate di merci solide (attualmente è previsto il requisito dei tre milioni di merci assunto al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide);

§       venga considerato il nuovo requisito dei venti milioni di tonnellate di rinfuse liquide;

Si ricorda che per rinfuse si intendono i prodotti che viaggiano senza imballaggio. Sono rinfuse liquide i prodotti liquidi stivati in navi cisterna che viaggiano appositamente attrezzate come petrolio, carburanti e gas naturale; sono invece rinfuse solide i prodotti minerali, metallurgici, materiali da costruzione ecc.

§       venga elevato da duecentomila a trecentomila la quantità di twenty feet equivalent(teu) richiesta;

Si ricorda che i twenty feet equivalent unit costituiscono l’unità di misura utilizzata per i container, equivalente a un contenitore della lunghezza di 20 piedi.

§       venga considerato il nuovo requisito di un milione di passeggeri, con esclusione del traffico marittimo locale.

 

Ai fini del raggiungimento dei requisiti, il comma 12 prevede che la circoscrizione di competenza dell’istituenda autorità sia ampliata anche porti della categoria III (cfr. sopra scheda di lettura art. 2). Si consente altresì, sempre ai fini del rispetto dei requisiti, la fusione tra diverse autorità preesistenti. In entrambi i casi si provvede con decreto del ministro delle infrastrutture, previa intesa con la regione interessata e con la partecipazione degli enti locali interessati ai sensi della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990).

 

Al riguardo, andrebbe chiarito il coordinamento dei requisiti previsti dalla disposizione in commento per la creazione di nuove autorità portuali con quanto previsto dall’articolo 2 che, nel recare una diversa definizione dei porti di categoria II (di rilevanza nazionale e internazionale) da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che comunque tali porti siano amministrati dalle autorità portuali di cui all’articolo 6, comma 1 (vale a dire dalle autorità portuali attualmente esistenti).

 

Viene soppressa la possibilità, attualmente prevista dal comma 9, che il Ministero dei trasporti possa formulare la proposta di istituzione di una nuova autorità portuale su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio. Con riferimento alla proposta di regioni, si può ritenere che la soppressione sia consequenziale alla previsione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni prevista per l’adozione del DPR di istituzione di nuove autorità dal comma 8.

 

Al nuovo comma 9 si introduce la previsione che ai fini dell’istituzione delle autorità portuali si tenga conto anche della presenza di collegamenti ai corridoi transeuropei di trasporto ed alle connessioni logistiche destinate all’intermodalità.

 

Al riguardo, con riferimento ai corridoi transeuropei di trasporto si richiama quanto sopra osservato nella scheda di lettura relativa all’articolo 2.

Per intermodalità si intende invece l’impiego di diversi mezzi di trasporto per lo stesso carico, senza che vi sia la necessità di interventi di manipolazione o riconfezionamento; in questo ambito la standardizzazione dei carichi consentita dall’impiego dei container ha notevolmente facilitato la diffusione dei cicli di trasporto intermodale.

 

Al comma 10 si modifica la procedura di soppressione delle autorità portuali. Attualmente è previsto che le autorità portuali istituite con DPR ai sensi del comma 8 vengano soppresse, sempre con DPR e con la medesima procedura del comma 8, nel momento in cui perdano i requisiti, mentre le autorità istituita ex lege ai sensi del comma 1 si prevede che decorso un decennio dalla data di entrata in vigore della legge sia operata una verifica della sussistenza dei requisiti.

La disposizione in commento prevede invece che per tutte le autorità si proceda alla soppressione quando per un quinquennio non sussistano i requisiti necessari.

 

Il nuovo comma 11 prevede che nel caso in cui la giurisdizione portuale comprenda più scali, l’autorità portuale possa avvalersi per i porti decentrati della locale autorità marittima sulla base di un protocollo di intesa.

 

Il comma 13, infine, prevede che sia fatta salva non solo la disciplina specifica dei punti franchi del porto franco di Trieste, come già previsto dal comma 12 dell’articolo 6, ma anche quella degli altri punti franchi esistenti in ambito portuale.

 

Si ricorda che per “punto franco” si intende lo scalo marittimo o aereo, fornito di banchine e di magazzini, dove le merci estere possono entrare, restare in deposito, subire manipolazioni ed essere rispedite all’estero, in franchigia doganale. Il p. si considera fuori del confine dello Stato e quindi le merci estere che di lì entrano nel territorio dello Stato per esservi consumate e quelle nazionali che vi vengono introdotte sono assoggettate rispettivamente al pagamento del dazio d’importazione o di esportazione.

 

Articolo 6 della legge n. 84/199
(testo vigente)

Articolo 6 della legge n. 84/199
(testo risultante dall’approvazione delle modifiche proposte)

Art. 6 – Autorità portuale

Art. 6 – Autorità portuale

1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia è istituita l'autorità portuale con i seguenti compiti, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1:

1. I porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Gioia Tauro, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trapani, Trieste, Venezia, Salerno, Augusta, Olbia-Golfo Aranci e Piombino sono amministrati dall'autorità portuale, che svolge i seguenti compiti in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24.

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;

b)manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

d)  amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione.

2. L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge (21). Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente legge.

2. L'autorità portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, dotato di autonomia amministrativa e organizzativa, salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il conto consuntivo delle autorità portuali è allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.

3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.

4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.

5. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica.

5. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), è affidato in concessione dall'autorità portuale, mediante procedura di evidenza pubblica.

6. Le autorità portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

6. Le autorità portuali non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse.

7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, individua i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale.

8. Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere istituite ulteriori autorità in porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal 1° gennaio 1995 può essere disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorità portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, possono essere istituite ulteriori autorità portuali sulla base del raggiungimento, riferito al porto o ad un sistema di porti, di almeno uno dei seguenti volumi di traffico medio annuo nell'ultimo quinquennio:

 

a) tre milioni di tonnellate di merci solide;

 

b) venti milioni di tonnellate di rinfuse liquide;

 

c) trecentomila twenty feet equivalent unit (TEU);

 

d) un milione di passeggeri, con esclusione del traffico marittimo locale

9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

9. Nella valutazione dei requisiti di cui al comma 8, è tenuta in considerazione, altresì, la presenza di collegamenti alle reti  ed ai corridoi transeuropei di trasporto, nonché di connessioni logistiche destinate all'intermodalità.

10. Le autorità portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma. Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le autorità portuali di cui al comma 1 quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.

10. Nei porti amministrati dall'autorità portuale, inclusi quelli indicati al comma 1, per i quali non sussista per cinque anni consecutivi il requisito di cui al comma 8, l'autorità portuale è soppressa, e ad essi si applica la normativa relativa ai porti di categoria III.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorità sprovviste di sede propria possono essere ubicate presso le sedi delle locali autorità marittime.

11. Nei casi in cui la giurisdizione dell'autorità portuale comprende più scali, nell'esercizio delle funzioni di gestione nei porti decentrati l'autorità portuale può avvalersi della locale autorità marittima sulla base di un protocollo di intesa. 

 

12. È fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'autorità portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi.

12. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 8, sono consentiti l'ampliamento della circoscrizione anche a porti di categoria III o la fusione tra le autorità portuali medesime, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la regione interessata, garantendo la partecipazione degli enti locali interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

13. È fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste, nonché quella vigente per i punti franchi esistenti in altri ambiti portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità portuale territorialmente competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti.


Articolo 8
(Modifica dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

 

 

L’articolo 8 sostituisce l’articolo 8 della legge n. 84/1994, recando una nuova configurazione del ruolo del presidente dell’autorità portuale.

 

In particolare, i commi da 1 a 4 dell’articolo 8 che la disposizione in commento propone di introdurre definiscono poteri e competenze del presidente dell’autorità attualmente rinvenibili nel comma nel comma 3. I commi da 5 a 8 intervengono sulla procedura di nomina del presidente e sulla durata del mandato, attualmente disciplinati dai commi 1, 1-bis e 2, mentre il comma 9 prevede una nuova disciplina delle incompatibilità.

 

Con riferimento dunque alla procedura di nomina e durata del mandato del presidente la tabella sottostante mette a confronto il testo attuale dei commi 1, 1-1-bis e 2 dell’articolo 8 e quello dei commi da 5 a 8 dell’articolo 8 che si propone di introdurre:

 

Legge n. 84/1994

A.C. 5453

Art. 8, commi 1-2

 

1. Il presidente è nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale .

1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'àmbito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1, terzo e quarto periodo.

Art. 8 commi 5-8

 

5. Il presidente dell'autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nel settore oggetto della presente legge. Il presidente della giunta regionale territorialmente competente, dando conto dell'avvenuta concertazione con i comuni, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il nominativo prescelto. L'intesa si intende raggiunta qualora, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta, non venga formulato da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un diniego espresso e motivato.

6. Nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 5, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica un diverso nominativo scelto tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nel settore oggetto della presente legge. Qualora, anche in questo caso, non dovesse essere raggiunta l'intesa entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta da parte del presidente della giunta regionale territorialmente competente, il potere di nomina è devoluto al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale provvede, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, una volta acquisita l'intesa di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7. La procedura di cui ai commi 5 e 6 ha inizio sei mesi prima della scadenza del mandato del presidente uscente.

 

 

 

 

 

8. Il presidente dell'autorità portuale rimane in carica per cinque anni e può ricoprire non più di due mandati, anche consecutivi, presso la medesima autorità portuale. 5

 

Emergono le seguenti differenze:

§       il mandato del presidente è elevato da quattro a cinque anni;

§       si introduce una diversa formulazione del limite alla rieleggibilità del presidente: il testo attuale prevede che il “presidente possa essere riconfermato una sola volta”, mentre la disposizione in commento prevede che il presidente possa “ricoprire non più di due mandati, anche consecutivi, presso la medesima autorità portuale”;le due formulazioni appaiono comunque sostanzialmente equivalenti;

§       nella procedura di nomina attualmente si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomini, previa intesa con la regione, il presidente dell’autorità portuale nell’ambito di una terna i cui componenti sono individuati, rispettivamente, dai comuni, dalla provincia e dalle camere di commercio interessate; il Ministro può quindi richiedere, con atto motivato, una nuova terna entro trenta giorni e se questa non perviene può nominare, acquisita comunque l’intesa della regione interessata, il presidente. La disposizione in commento rafforza invece il ruolo della regione in quanto si prevede che sia il presidente della regione interessata a sottoporre il nominato di un candidato alla guida dell’autorità portuale, senza dover scegliere il nominativo all’interno di terne. Su questo nominativo si deve raggiungere l’intesa con il ministro delle infrastrutture che si intende raggiunta, in base al principio del silenzio-assenso se entro il termine di quarantacinque giorni non viene espresso un diniego espresso e motivato. In caso di diniego, compete al ministro l’indicazione di un nuovo nominativo. Se anche in questo non viene raggiunta l’intesa, la questione è rimessa al presidente del Consiglio, il quale decide previa deliberazione del Consiglio dei ministri ed acquisizione dell’intesa in sede di conferenza unificata prevista dall’art. 8, co. 6 della legge n. 131/2003 nell’ambito dell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e finalizzata a favorire l'armonizzazione  delle rispettive legislazioni o il raggiungimento  di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

 

Nel caso di questa specifica intesa non è possibile applicare le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 281/1997[7] che consentono al Consiglio dei ministri, decorsi trenta giorni in assenza del raggiungimento dell’intesa di provvedere con deliberazione motivata ovvero, per motivata urgenza, di prescindere in ogni caso dal conseguimento dell’intesa.

 

In proposito, si ricorda che su una diversa procedura di coinvolgimento del Consiglio dei ministri nel procedimento di nomina del presidente dell’autorità portuale è intervenuta una pronuncia di incostituzionalità della Corte costituzionale con la sentenza n. 378/2005.

In particolare la disposizione dichiarata incostituzionale, vale a dire il comma 1-bis dell’articolo 8 della legge n. 84/1994, introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 136/2004[8], prevedeva che qualora entro trenta giorni non  si fosse raggiunta  l'intesa  con  la regione interessata, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti indicasse il prescelto nell'ambito  di  una terna formulata dal presidente della giunta  regionale,  tenendo  conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio interessati. Ove il presidente della giunta regionale non avesse provveduto alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, questi avrebbe richiesto al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che avrebbe provveduto con deliberazione motivata.

In proposito, la Corte costituzionale, nella citata sentenza ha evidenziato che “il meccanismo escogitato per superare la situazione di paralisi determinata dal mancato raggiungimento dell'intesa è tale da svilire il potere di codeterminazione riconosciuto alla Regione, dal momento che la mera previsione della possibilità per il Ministro di far prevalere il suo punto di vista, ottenendone l'avallo dal Consiglio dei ministri, è tale da rendere quanto mai debole, fin dall'inizio del procedimento, la posizione della Regione che non condivida l'opinione del Ministro e da incidere sulla effettività del potere di codeterminazione che, ma (a questo punto) solo apparentemente, l'art. 8, comma 1, continua a riconoscere alla Regione”.

Al riguardo, la disposizione in commento subordina l’eventuale deliberazione del Consiglio dei ministri all’intesa in sede di Conferenza unificata. Tale previsione potrebbe risultare idonea a superare i rilievi della Corte costituzionale. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

§       si prevede che la procedura di nomina abbia inizio sei mesi prima della scadenza del mandato del presidente uscente e non tre mesi prima come attualmente previsto.

 

Con riferimento ai poteri e alle competenze del presidente la tabella sottostante mette a confronto il testo attuale del comma 3 dell’articolo 8 e quello dei commi da 1 a 4 dell’articolo 8 che si propone di introdurre:

 

Legge n. 84/1994

A.C. 5453

Art. 8, comma 3

 

3. Il presidente dell'autorità portuale:

a) presiede il comitato portuale;

b) sottopone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale;

c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale;

d) sottopone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa;

e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;

f) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;

g) [soppresso];

h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

i) esercita le competenze attribuite all'autorità portuale dagli articoli 16 e 18 e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;

l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo 17;

m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili (33);

n) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorità marittima e le amministrazioni locali interessate;

n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorità portuale 1.

Art. 8 commi 1-4

 

1. Il presidente dell'autorità portuale ha la rappresentanza legale dell'ente. Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati agli altri organi dell'autorità portuale ai sensi della presente legge. In caso di necessità e urgenza, il presidente può adottare atti di competenza del comitato portuale da sottoporre a ratifica del comitato medesimo nella prima seduta dello stesso che, a tal fine, deve essere convocato entro quindici giorni, a pena di decadenza degli atti stessi. Il presidente dell'autorità portuale può delegare, con provvedimento scritto, l'adozione di atti di ordinaria amministrazione al segretario generale e ai dirigenti dell'ente.

2. In particolare, il presidente dell'autorità portuale, ferma restando la competenza del comitato portuale per le concessioni ultraquadriennali, amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo e portuale compresi nella circoscrizione dell'autorità portuale, fatta salva l'acquisizione, in sede di apposita conferenza di servizi, di nulla osta, pareri, autorizzazioni di altri enti o amministrazioni, per i soli aspetti di competenza di detti enti o amministrazioni. Provvede altresì, con le medesime modalità e condizioni, al rilascio di ogni autorizzazione o concessione per l'esercizio di attività all'interno dei porti, fatto salvo quanto specificamente previsto per i servizi tecnico-nautici di cui all'articolo 14.

3. Il presidente, con proprio provvedimento, può conferire a personale dell'autorità portuale attività di verifica sull'inosservanza dei provvedimenti ed atti di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale costituendo specifici nuclei di vigilanza e controllo. Il presidente può sottoscrivere atti convenzionali, sulla base dei criteri generali determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che includano modalità di coordinamento con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'autorità marittima.

4. Il presidente dell'autorità portuale esercita le competenze ad essa attribuite dagli articoli 16 e 18 e rilascia le autorizzazioni e le concessioni di cui ai medesimi articoli senza previa delibera del comitato portuale, informandone periodicamente lo stesso, quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni

 

 

Emergono le seguenti differenze:

§       si introduce la previsione che il presidente dell’autorità portuale possa adottare atti di competenza del comitato portuale da sottoporre a ratifica del comitato portuale entro quindici giorni, pena la decadenza degli atti stessi; il presidente può delegare l’adozione di questi atti al segretario generale;

§       si prevede che l’esercizio dell’amministrazione in via esclusiva delle concessioni di beni ed aree del demanio marittimo sotto i quattro anni avvenga comunque “fatta salva l’acquisizione, in sede di apposita conferenza di servizi, di nulla osta, pareri autorizzazioni di altri enti o amministrazioni”;

§       si prevede che il presidente possa conferire a personale dell’autorità l’attività di verifica sull’inosservanza di provvedimenti ed atti di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo;

§       si prevede che per le concessioni rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 sotto i quattro anni (e che quindi il presidente può rilasciare autonomamente dal comitato portuale) sia comunque “periodicamente” informato il comitato portuale medesimo (laddove la norma attuale sembra prefigurare che il Comitato sia “sentito” su ogni singola concessione);

§       viene meno una serie di altri riferimenti a poteri e competenze che non sono indicate in altri articoli: la sottoposizione al comitato portuale del piano regolatore portuale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo; del trattamento del segretario generale; il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale; la promozione dell’associazione del lavoro portuale; l’assicurazione della navigabilità nell’ambito portuale.

 

Il comma 9, infine, stabilisce l’incompatibilità tra il mandato di presidente dell’autorità portuale con:

§       incarichi in assemblee elettive e di governo, anche territoriale;

§       qualsiasi altro incarico di nomina pubblica;

§       controllo societario, titolarità di cariche sociali o assunzione di incarichi professionali in enti o società che esercitano attività portuali o marittime.


Articolo 9
(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

 

 

L’articolo 9 apporta alcune puntuali modifiche al testo dell’articolo 9 della legge n. 84/1994 che disciplina composizione e compiti del Comitato portuale.

 

Nella tabella alla fine della scheda di lettura sono messi a fronte il testo vigente dell’articolo 9 e il testo risultante dalle modifiche che la disposizione in commento propone di introdurre:

 

La disposizione in commento lascia inalterata l’attuale composizione del Comitato portuale, di cui al comma 1 dell’articolo 9.

 

Con la modifica introdotta al comma 2 si allinea la durata del mandato dei componenti il Comitato portuale a quella prevista dall’articolo 8 per il presidente dell’autorità portuale, elevando anche questa da quattro a cinque anni.

 

Il nuovo comma 3 ridefinisce invece le competenze del comitato portuale. Rispetto al testo vigente:

§       viene meno la descrizione dettagliata delle caratteristiche del piano operativo triennale come documento concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e si sopprime la previsione che questo debba essere approvato entro novanta giorni dall’insediamento del comitato portuale;

§       viene meno la previsione di una relazione annuale sull’attività promozionale;

§       viene meno la previsione che il bilancio preventivo debba essere obbligatoriamente in pareggio o in avanzo;

§       si fa riferimento, tra i documenti che il comitato portuale deve approvare, al “rendiconto generale”, anziché al “conto consuntivo”;

 

Al riguardo, si segnala che all’interno del concetto di “rendiconto generale” appare risulta ricompresa anche la rendicontazione degli attivi e dei passivi patrimoniali delle autorità (il c.d. “conto patrimoniale”), laddove il conto consuntivo è riferito alla differenza tra entrate e uscite in termini di competenza e di cassa.

 

§       si fa riferimento, per le concessioni ed autorizzazioni di durata superiore a quattro anni che devono essere deliberate dal comitato portuale, a quelle relative in generale al demanio marittimo ed all’esercizio di imprese portuali e non alle concessioni ed autorizzazioni specifiche di cui agli articoli 16 e 18;

Andrebbe quindi chiarito se possano rientrare tra le concessioni oggetto, se di durata superiore a quattro anni, di deliberazione del comitato portuale anche quelle di cui all’articolo 6, comma 5, e cioè quelle relative ad attività di manutenzione delle parti di interesse comune (comma 1, lettera b) ) e la fornitura a titolo oneroso agli utenti dei servizi di interesse generale.

§       si introducono due nuovi compiti per il comitato: l’approvazione degli indirizzi generali in materia di rilascio di concessioni ed autorizzazioni (lettera e) ); la determinazione in via generale ed astratta dei criteri di commisurazione e dei canoni applicabili (lettera f) );

§       viene meno la previsione che il comitato deliberi, su proposta del presidente, la nomina e la revoca del segretario generale; tuttavia tale funzione rimane attribuita al segretario generale sulla base alle previsioni del comma 2 dell’articolo 10, non modificato dal provvedimento in esame (cfr. anche infra scheda di lettura art. 10);

§       viene meno la previsione che il comitato deliberi sull’organico della segreteria tecnico-operativa e sul recepimento dei relativi accordi contrattuali;

§       viene meno la previsione che il comitato deliberi sugli accordi sostitutivi di cui all’articolo 18;

L’articolo 18 è interamente sostituito dall’articolo 17 del provvedimento si rinvia quindi alla relativa scheda di lettura.

§       viene meno la previsione che il comitato deliberi sull’attuazione delle norme di cui all’articolo 23;

L’articolo 23 disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle autorità portuali.

§       viene meno la previsione che il comitato approvi su proposta del presidente il regolamento di contabilità;

§       viene meno la previsione che il comitato approvi su proposta del presidente la partecipazione delle autorità portuali alle società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali di cui all’articolo 6, comma 6, in conseguenza della soppressione della previsione della possibilità di costituire tali società, operata con l’articolo 7.

 

Nuove risultano le previsioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter.

 

Il comma 3-bis impedisce ai componenti il Comitato portuale di ricoprire più di due mandati consecutivi presso la medesima autorità portuale.

 

Il comma 4-bis impone invece che tutte le deliberazioni assunte dal Comitato portuale siano rese pubbliche attraverso il sito Internet dell’autorità e siano trasmesse all’albo pretorio del comune o dei comuni della circoscrizione dell’autorità, dove devono essere affisse entro cinque giorni dall’approvazione e per i quindici giorni successivi.

Legge n. 84/1994

A.C. 5453

Art. 9

 

1. Il comitato portuale è composto:

a) dal presidente dell'autorità portuale, che lo presiede;

b) dal comandante del porto sede dell'autorità portuale, con funzione di vice presidente;

c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

d) da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

e) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;

f) dal presidente della provincia o da un suo delegato;

g) dal sindaco del comune in cui è ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati;

h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato;

i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

4) spedizionieri;

5) agenti e raccomandatari marittimi;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori (35);

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio (36);

l-bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'Autorità portuale (37).

2. I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spetterà in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.

3. Il comitato portuale:

a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;

b) adotta il piano regolatore portuale;

c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione;

d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo;

e) delibera in ordine alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;

f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h) ed i);

g) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;

h) delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale;

i) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano;

l) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10;

m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;

n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'articolo 23;

n-bis) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilità, da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione (40);

n-ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle autorità portuali alle società di cui all'articolo 6, comma 6 (41).

 

 

 

 

4. Il comitato portuale si riunisce, su convocazione del presidente, di norma una volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale, adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti.

Art. 9

 

1. Il comitato portuale è composto:

a) dal presidente dell'autorità portuale, che lo presiede;

b) dal comandante del porto sede dell'autorità portuale, con funzione di vice presidente;

c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

d) da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

e) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;

f) dal presidente della provincia o da un suo delegato;

g) dal sindaco del comune in cui è ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati;

h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato;

i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

4) spedizionieri;

5) agenti e raccomandatari marittimi;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori (35);

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio (36);

l-bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'Autorità portuale (37).

2. I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quinquennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spetterà in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quinquennio restano in carica fino al compimento del quinquennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.

3.È di competenza del comitato portuale:

 a) l'approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del rendiconto generale;

 b) l'adozione del piano regolatore portuale;

 c) l'approvazione del piano operativo triennale e le revisioni annuali;

 d) la deliberazione di rilascio delle concessioni demaniali marittime e delle autorizzazioni all'esercizio di imprese portuali per una durata superiore a quattro anni;

 e) l'approvazione degli indirizzi generali in materia di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;

 f) la determinazione, in via generale ed astratta, dei criteri di commisurazione dei canoni applicabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-bis. I componenti del comitato portuale non possono ricoprire più di due mandati consecutivi presso la medesima autorità portuale

4. Il comitato portuale si riunisce, su convocazione del presidente, di norma una volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività.

4-bis. Le deliberazioni assunte dal comitato portuale sono rese pubbliche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet dell'autorità portuale e con la trasmissione all'albo pretorio del comune o dei comuni della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, presso il quale devono essere affisse entro cinque giorni dall'approvazione e per i quindici giorni successivi

5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale, adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti.


Articolo 10
(Modifica all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

 

 

La disposizione modifica il comma 3 dell’articolo 10 della legge n. 84/1994, prevedendo che il segretario generale dell’Autorità portuale sia assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, anziché quadriennale come attualmente previsto.

 

La ratio della norma appare quella di allineare la durata dell’incarico del Segretario generale con quella del presidente dell’autorità e del comitato portuale che è stata ugualmente elevata da quattro a cinque anni dai precedenti articoli 8 e 9.

 

In base al testo dell’articolo 10 non modificato dal provvedimento in esame, l’incarico di segretario generale è rinnovabile una sola volta e il segretario può essere rimosso dall’incarico in qualsiasi momento su proposta del presidente, con delibera del comitato portuale. Il segretario generale, insieme alla segreteria tecnico-operativa a cui il segretario generale è preposto, costituisce il segretariato generale dell’autorità. Tra i compiti del segretario generale rientrano quelli di provvedere agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità, di curare l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato; di curare i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; di curare l’attuazione delle direttive del presidente e del comitato portuale, di elaborare il piano regolatore portuale.


Articolo 11
(Modifica dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

 

 

L’articolo 11 sostituisce il testo dell’articolo 11 della legge n. 84/1994 che disciplina composizione e compiti del Collegio dei revisori dei conti.

 

Nella tabella sottostante sono messi a fronte il testo vigente dell’articolo 10 e il testo che la disposizione in commento propone di introdurre:

 

 

Legge n. 84/1994

A.C. 5453

Art. 11

 

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. Un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed un membro supplente sono nominati su designazione del Ministro del tesoro. Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione e al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.

3. Il collegio dei revisori dei conti:

a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;

b) redige una relazione sul conto consuntivo e riferisce periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione;

c) assiste alle riunioni del comitato portuale con almeno uno dei suoi membri.

Art. 11

 

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da uno supplente nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i funzionari del medesimo Ministero; i rimanenti componenti sono scelti nell'ambito dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili o fra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità.

 

 

 

 

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni.

3. Il collegio dei revisori dei conti:

a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;

b) redige una relazione sul rendiconto generale e riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

c) assiste alle riunioni del comitato portuale con almeno uno dei suoi membri

 

 

Come si vede, si propone (comma 1) di prevedere un solo membro supplente anziché tre. Conseguentemente si prevede che solo un membro effettivo e non, come attualmente previsto, un membro effettivo ed un supplente siano designati dal Ministro dell’economia tra i funzionari del medesimo Ministero. Si introduce inoltre la previsione che solo i rimanenti componenti (e quindi due effettivi ed il supplente) siano scelti tra i revisori contabili o fra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità. Attualmente tale requisito è previsto anche per il presidente.

 

Al comma 2, come già avvenuto per gli incarichi del presidente, dei componenti il comitato portuale e del segretario generale, anche la durata del mandato dei componenti il collegio dei revisori dei conti è stata elevata da quattro a cinque anni.

 

Il comma 3 riproduce sostanzialmente il comma 3 attualmente vigente, prevedendo solamente la sostituzione dell’espressione “conto consuntivo” con quella, sostanzialmente equivalente, di “rendiconto generale”. La modifica risulta conseguente a quella analoga operata all’articolo 9.


Articolo 12
(Introduzione dell'articolo 11-bis nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sui sistemi logistico-portuali)

 

 

L'articolo 12, introduce un nuovo articolo 11-bis nella legge 84/1994 disciplinando i sistemi logistico portuali.

Tale nuova norma prevede, al comma 1, che le autorità portuali, d'intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, possano costituire "sistemi logistico portuali" finalizzati al coordinamento delle attività di più porti e retroporti che appartengano ad un medesimo bacino geografico ovvero siano al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo.

Il comma 2, circoscrive gli ambiti di competenza dei sistemi logistico portuali prevedendo che questi possano intervenire sui seguenti aspetti di carattere generale:

a)   d'intesa con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, sull'utilizzo delle reti ferroviarie di alimentazione ed integrazione del sistema logistico portuale;

b)   sulla promozione del traffico ferroviario «navetta» di collegamento tra porti e retroporti, che si può estendere anche alla manovra interna ai porti del sistema e che va regolata mediante bandi europei;

c)   sul coordinamento dei nuovi piani regolatori portuali e comunali;

d)   sulla promozione delle infrastrutture di collegamento, avendo riguardo sia ai grandi corridoi individuati in sede comunitaria che alle connessioni con i terminali portuali e retroportuali.

 

Si ricorda in proposito che il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese ha previsto, all’art. 14, l’autonomia finanziaria delle autorità portuali edil finanziamento delle opere nei portiistituendo un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato con l'1% del gettito IVA e accise riscosse nei porti e interporti; La norma ho inoltre dettato i criteri per la ripartizione del fondo tra le Autorità portuali ed ha previsto che queste possano far ricorso a finanza di progetto con partecipazione di capitale privato.

 

In relazione alle infrastrutture di trasporto nei porti marittimi, si ricorda che Il 25 aprile 2012 la Corte dei conti europea nella sua relazione speciale n. 4/2012 ha rilevato che gli investimenti per infrastrutture di trasporto nei porti marittimi, cofinanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione nel periodo di programmazione 2000-2006, sono risultati efficaci solo in 11 dei 27 progetti esaminati, la realizzazione di alcune opere non è stata completata, alcune infrastrutture non sono utilizzate e per altre saranno necessari ulteriori notevoli investimenti. In Italia sono stati esaminati progetti riguardanti i seguenti porti: Messina-Tremestieri, Augusta, Marina di Ragusa, Vieste, Bari e Brindisi.

La Corte ha pertanto formulato una serie di raccomandazioni alla Commissione europea per migliorare l'efficacia degli investimenti nei porti marittimi, quali: 1) adottare orientamenti per fare in modo che gli Stati membri utilizzino i fondi dell'UE secondo i criteri della sana gestione finanziaria; 2) subordinare la concessione dei finanziamenti UE al conseguimento dei risultati previsti; 3) rafforzare la valutazione e la rilevazione delle carenze; 4) nel prossimo quadro di riferimento subordinare la concessione degli aiuti a titolo del Fondo di coesione all'esistenza di una strategia globale a lungo termine per lo sviluppo portuale.

 

Il comma 3 stabilisce che il servizio doganale nei terminali retroportuali cui fa riferimento il sistema logistico portuale, sia svolto dalla medesima articolazione territoriale dell’amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento.


Articolo 13
(Modifica dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

 

 

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 12 della legge 84/1994, relativo alla vigilanza sull’autorità portuale, di competenza del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 1, del nuovo testo, prevede, analogamente al testo vigente, la sottoposizione delle autorità portuali alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (con la sola modifica dell’aggiornamento della denominazione ministeriale).

La novella consiste invece nella previsione dell’obbligo di presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione generale sulle attività delle autorità portuali, nella quale andranno indicati gli interventi realizzati e i programmi attuati nell’ambito del piano operativo triennale nonché il volume annuo dei traffici effettuati.

 

Il comma 2 sostituisce l’attuale comma 2 dell’art. 12, il quale prevede attualmente che siano sottoposte all'approvazione dell'autorità di vigilanza le delibere del presidente e del comitato portuale relative all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo e quelle relative alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa.

Il comma 2 viene riformulato prevedendosi che le delibere sottoposte ad approvazione sono quelle relative al bilancio di previsione, alle eventuali note di variazione ed al rendiconto generale, e che in particolare tali delibere sono soggette all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 439/1998. Si tratta del "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.".

Tale vigilanza era prevista già nel testo vigente dell’articolo 13, al comma 3.

A differenza del testo vigente, viene invece soppressa dal comma 2 l’approvazione ministeriale delle delibere relative alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa.

 

Il comma 3, riserva infine al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione delle delibere di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 84/1994 (sostituito dall'articolo 17 del disegno di legge in esame) relativi alla concessione di aree e banchine.

Si prevede in particolare qualora l'approvazione non intervenga entro quarantacinque giorni dalla ricezione, le delibere sono esecutive.


Articolo 14
(Modifiche all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di risorse finanziarie delle autorità portuali)

 

 

L’articolo 14 novella l’articolo 13, comma 1, della legge n. 84/1994, il quale elenca le entrate delle autorità portuali.

 

Il comma 1, lettera a), dell’articolo in esame abroga la lettera b) dell’articolo 13, la quale attribuisce alle Autorità portuali eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b). L’abrogazione va collegata con la integrale sostituzione dell’articolo 18 ad opera del successivo articolo 17 della proposta di legge in esame.

Si ricorda che il vigente articolo 18, comma 1, rinvia a un decreto ministeriale per la definizione

a)    della durata delle concessioni portuali, dei poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, delle modalità di rinnovo delle concessioni ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b)    dei limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare.

 

Il comma 1, lettera b), dell’articolo in esame sostituisce la lettera c) del citato articolo 13, al fine di aggiornare i riferimenti normativi.

Il vigente articolo attribuisce alle Autorità portuali il gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.

Le disposizioni citate sono state abrogate in seguito all’entrata in vigore del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, recante “Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, il quale ha riformulato la normativa in materia di tasse e diritti marittimi, nell'ottica di un riordino e di una razionalizzazione della disciplina. Il regolamento prevede due tributi:

§       la tassa di ancoraggio (articolo 1), dovuta dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, una rada o una spiaggia dello Stato e commisurata alla stazza netta della nave;

§       la tassa portuale (articolo 2), dovuta sulle merci sbarcate ed imbarcate dalle navi nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato e commisurata alla quantità e categoria delle merci e alla tipologia di traffico (cabotaggio o meno).

Il gettito delle tasse è attribuito alle Autorità portuali.

L’articolo 4dello stesso D.P.R. prevede l’emanazione di successivi decreti governativi per l’adeguamento graduale dell'ammontare di tutte le tasse e diritti marittimi sulla base del tasso d'inflazione, a decorrere dalla data della loro ultima determinazione (1° gennaio 1993).

Il nuovo testo della lettera c) sostituisce il riferimento alla normativa abrogata con il riferimento al citato D.P.R. n. 107/2009, riportando la nuova denominazione dei tributi. Viene inoltre citato l’articolo 5, commi da 7-undecies a 7-terdecies, del D.L. n. 194/2009,[9] che consente alle Autorità portuali di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e le tassa portuale, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.

In particolare il comma 7-undecies ha sospeso, sino al 1° gennaio 2012, l’applicazione delle disposizioni relative all’adeguamento graduale, in relazione al tasso di inflazione, delle tasse e dei diritti marittimi, di cui al D.P.R. n. 107/2009. Il comma 7-duodecies consente alle Autorità portuali, in via sperimentale per gli anni 2010, 2011 e 2012, di aumentare, fino al doppio, e diminuire, fino all’azzeramento, la tassa di ancoraggio e la tassa portuale. Gli interventi sulla misura della tassa di ancoraggio e della tassa portuale dovranno essere effettuati nel rispetto dell’equilibrio di bilancio delle Autorità portuali. Conseguentemente il comma 7-terdecies stabilisce che, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi precedenti, ciascuna Autorità portuale dovrà corrispondentemente ridurre le spese correnti ovvero aumentare le entrate, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria. Di queste misure si deve dar conto nella relazione al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

 

La nuova lett. c) conferma infine l’applicazione dell’articolo 28, comma 6, della legge n. 84/1994, il quale prevede che, per i porti ove non è istituita l'Autorità portuale, il gettito delle tasse portuali affluisce al bilancio dello Stato.

 

Il comma 1, lettera c), dell’articolo in esame introduce una nuova lettera e-bis) al citato articolo 13, che prevede una nuova categoria di entrate, i diritti di porto. Si segnala che né questo articolo, né altri della proposta di legge in esame contengono una definizione di questa nuova tipologia di entrata.

 

La tabella che segue dà conto delle modifiche proposte dall’articolo in esame:

 

Articolo 13 della legge n. 84/199
(testo vigente)

Articolo 13 della legge n. 84/199

(testo risultante dall’approvazione delle modifiche proposte)

1. Le entrate delle autorità portuali sono costituite:

1. Identico:

a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 7, nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16. Le autorità portuali non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine;

a) identica;

b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b);

b) abrogata;

c) salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dal gettito delle tassesulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni e integrazioni;

c) dal gettito della tassa di ancoraggio e della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché di cui all’articolo 5, commi da 7-undecies a 7-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, salvo quanto previsto all’articolo 28, comma 6, della presente legge;

d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;

d) identica;

e) da entrate diverse.

e) identica.

 

e-bis) da diritti di porto.

2. Dal 1° gennaio 1994 cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi istitutive, nonché gli stanziamenti per le spese per l'installazione e l'acquisto di impianti portuali nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina.

2. Identico.

2-bis. Le Autorità portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

2-bis. Identico.


Articolo 15
(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di competenze dell'autorità marittima)

 

 

L'articolo 15, modifica l'articolo 14 della legge 84/1994, in più punti, in particolare:

§       al comma 1, che estende le competenze dell’autorità marittima ;

§       al comma 1-bis, in ordine ai servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio;

§       al comma 1-ter , in materia di criteri di formazione delle tariffe per i servizi tecnico-nautici nei porti;

§       al comma 1-quater, relativo ai servizi di rimorchio, prevedendo l'istituzione di una nuova tariffa denominata di "prontezza operativa" (vale a dire una tariffa dal gettito tale da consentire di integrare il fatturato derivante dal servizio di rimorchio, in modo da consentire ai concessionari il raggiungimento dell’equilibrio gestionale);

§       al comma 1-quinquies, relativo alla definizione di luoghi di approdo.

 

La prima modifica, apportata dal comma 1, lettera a) modifica il comma 1 dell’articolo 14, il quale nel testo vigente prevede che spettino all'autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.

La novella aggiunge alle competenze dell’autorità marittima il controllo e la regolamentazione tecnica, ai fini della sicurezza, delle attività esercitate negli ambiti portuali e a bordo delle navi.

La norma novellata mantiene fermo, analogamente al testo vigente, quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 84/1994, in ordine alle competenze dell’Autorità portuale, il quale prevede, nel testo novellato dall’articolo 7 della presente proposta di legge, che l’autorità portuale svolga compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di regolamentazione ed ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi connessi a tali attività.

 

La seconda modifica viene apportata all’articolo 14, comma 1-bis, in materia di servizi tecnico-nautici, dal comma 1, lettera b), che sostituisce il secondo, terzo e quarto periodo, dell’articolo 14, comma 1-bis.

Il primo periodo del comma 1-bis, che non viene modificato, contiene un'affermazione di principio, relativa ai servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, definiti servizi di interesse generale in quanto atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo.

Al secondo periodo il testo vigente prevede poi, per il pilotaggio, che l'obbligatorietà sia stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, mentre per gli altri servizi l'autorità marittima possa renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate.

Il secondo periodo del comma 1-bis, nel testo modificato dal comma in esame prevede invece,dopo un'affermazione di salvaguardia dei vigenti provvedimenti definitivi emanati, una nuova procedura per stabilire l’obbligatorietà di tutti i servizi tecnico nautici, in base alla quale questi potranno essere resi obbligatori:

§       su proposta della autorità marittima;

§       d'intesa con l'autorità portuale, ove istituita;

§       con provvedimento del Ministero del infrastrutture e dei trasporti che ne fissa i limiti, sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi.

La norma sembra rendere più funzionale e trasparente la disciplina dei servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio.

La norma novellata attribuisce poi, al nuovo terzo periodo, all’autorità marittima la competenza a rendere temporaneamente obbligatorio l'impiego dei suddetti servizi per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabili una sola volta, in caso di necessità e di urgenza e previa informazione all’autorità portuale.

 

Il nuovo quarto periodo del comma 1-bis si occupa della disciplina e dell'organizzazione dei servizi tecnico nautici nei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale, che nel testo vigente, di contenuto analogo, sono disciplinati dal comma 1-ter dell’art. 14, confermandone la competenza all'autorità marittima d'intesa con l'autorità portuale, ma con la novella di sentire le rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. Si conferma inoltre, al nuovo quinto periodo, che in difetto di tale intesaper la disciplina e l’organizzazione dei servizi tecnico nautici, provveda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Si ricorda che in tema di assegnazione dei servizi di rimorchio è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza del 13/12/2011, in materia di regolamenti locali che disciplinano i servizi di rimorchio la sentenza ed ha confermato il diritto dell’Autorità Portuale e dell’Autorità Marittima di amministrare autonomamente i servizi tecnico nautici e l’operatività portuale. La sentenza ha ribadito che l'articolo 102 del codice della navigazione - ove è previsto che “le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro dei Trasporti e della Navigazione” - è stato parzialmente abrogato dall'entrata in vigore dell'art 14 della legge 84/94 che affida la determinazione delle norme sulla disciplina e l'organizzazione dei servizi di rimorchio in ciascun porto sede di Autorità Portuali all'intesa fra quest'ultime e la Capitaneria di Porto.

 

Il nuovo sesto periodo del comma 1-bis attiene ai criteri ed i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, di rimorchio, di ormeggio e battellaggio, di cui al Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con D.P.R. 328/1952, e dispone che questi siano fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di una istruttoria condotta dallo stesso Ministero congiuntamente al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, alle rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi, nonché della associazione maggiormente rappresentativa delle autorità portuali.

La norma vigente prevede che i criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio siano attualmente stabiliti con la stessa procedura ma senza il coinvolgimento, nell’istruttoria, della associazione maggiormente rappresentativa delle autorità portuali.

 

L’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato,nella sua segnalazione al Parlamento ai fini della predisposizione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2013 ha invitato a modificare il comma 1-bis dell’articolo 14 prevedendo modalità pro-concorrenziali di gestione dei servizi tecnico-nautici, in particolare limitando il ricorso alla gestione in riserva legale solo alle ipotesi in cui essa risulti assolutamente indispensabile: si richiede, in tali circostanze, di prevedere meccanismi di concorrenza per il mercato ai fini dell’individuazione del gestore ovvero, in ultima analisi, meccanismi di determinazione delle tariffe basate sul principio del price-cap.

 

 

La terza modifica viene apportata dal comma 1, lettera c), introducendo un nuovo comma 1-ter all’articolo 14, nonché i nuovi commi 1-quater ed 1-qinquies, sempre in materia di criteri di formazione delle tariffe per i servizi tecnico nautici svolti nei porti.

Il nuovo testo del comma 1-tersi collega pertanto a quanto previsto dal comma 1-bis in ordine alle tariffe dei servizi tecnico-nautici, e in particolare stabilendo chedisciplinando l'istruttoria amministrativa per le tariffe nei singoli porti sia condotta in sede ministeriale con la partecipazione dell'autorità marittima e dell'autorità portuale, laddove istituita.

Entrambe le autorità possono essere anche rappresentate o assistite rispettivamente dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalla associazione maggiormente rappresentativa delle autorità portuali oppure, in veste consultiva, delle rappresentanze unitarie nazionali degli erogatori dei servizi e degli utenti.

L’istruttoria termina con la conseguente proposta di variazione tariffaria avanzata dall'autorità marittima di intesa con l'autorità portuale, laddove istituita, e viene sottoposta all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora non vi sia intesa tra le due autorità ovvero in caso di mancata approvazione ministeriale, il provvedimento tariffario definitivo viene emanato dall'autorità marittima su disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

La quarta modifica introduce il nuovo comma 1-quaterconil qualeautorizzail Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad adottare un regolamento (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/199840)[10], per individuare, nei porti nei quali esiste già il servizio di rimorchio, i parametri operativi e gestionali in presenza dei quali sarà possibile introdurre una "tariffa di prontezza operativa" , ferma restando l'unicità e l'inscindibilità del servizio disciplinato dalla concessione.

Si tratta di una tariffa, per le navi che fanno scalo nel porto, il cui gettito dovrà essere tale da consentire di integrare il fatturato derivante dal servizio di rimorchio, in modo da consentire ai concessionari il raggiungimento dell’equilibrio gestionale.

I presupposti per l’introduzione della tariffa sono i seguenti:

1)   l’autorità marittima ritenga indispensabile un presidio di rimorchio nel porto nel quale già esiste il servizio;

2)   vi sia insufficienza del fatturato del servizio di rimorchio, comprensivo di altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale;

3)   vi sia un divario particolarmente elevato tra il numero delle navi che si avvalgono del servizio di rimorchio e quelle che non se ne avvalgono (si tratta quindi di quei porti dove il servizio di rimorchio è percentualmente poco utilizzato);

4)   l’apertura dell’istruttoria ministeriale per l’istituzione della tariffa sia chiesta dall’autorità marittima, d’intesa con l’autorità portuale, ove istituita, e sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori del servizio e degli utenti dello stesso.

 

La tariffa appare quindi destinata a garantire la copertura dei costi del servizio di rimorchio nei porti dove la domanda è insufficiente e nei quali l’autorità marittima reputi necessario comunque che rimanga attivo un servizio che, proprio per le sue caratteristiche, deve essere assicurato con continuità, universalità ed imparzialità, anche in caso di forte carenza di domanda.

 

Il nuovo comma 1-quinquiesdefinisce i porti o gli altri luoghi d'approdo o di transito delle navi, ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici:

Vengono considerate tali le strutture di ormeggio, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee, presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri.

 

Rientrano pertanto in tale definizione:

§       le banchine;

§       i moli;

§       i pontili;

§       le piattaforme;

§       le boe;

§       le torri;

§       le navi;

§       i galleggianti di stoccaggio temporaneo;

§       i punti di attracco.


Articolo 16
(Modifiche all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

 

 

L’articolo 16 modifica il comma 4 dell’articolo 16 della legge n. 84 del 1994, relativo alle operazioni portuali.

La norma vigente prevede attualmente che l’esercizio delle operazioni portuali, cioè quelle di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, sia soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima che viene rilasciata previa verifica del possesso da parte del richiedente di una serie di requisiti, stabiliti dal Ministero dei trasporti, come previsto dal comma 4.

Si tratta di:

a)  requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b)  criteri, modalità e termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli ;

c)  parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d)  criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione.

Inoltre l’articolo 16 prevede al comma 3 che le imprese autorizzate siano iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'autorità portuale, o laddove non istituita, dall'autorità marittima e siano soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità

Con la modifica proposta dall’articolo 16 viene premesso al comma 4 un periodo in base al quale in ciascun porto l’impresa autorizzata deve esercitare direttamente l’attività per cui ha ottenuto l’autorizzazione, utilizzando l’organizzazione e l’organigramma presentati in modo esclusivo in relazione alle operazioni svolte in quel porto.

Si ricorda che con decreto del Ministero dei trasporti 31 marzo 1995, n. 85 è stato emanato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali come previsto dall’art. 16, comma 4 della legge n. 84.

Il Regolamento prevede, tra l’altro, un apposito registro nel quale devono essere iscritte le imprese autorizzate all'esercizio delle attività portuali e per ciascuna impresa devono essere indicati, oltre ai dati generali dell’impresa:

§       l'attività da svolgere per cui viene rilasciata l'autorizzazione;

§       l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con l'indicazione per ciascun nominativo della data di assunzione, del livello di appartenenza e delle mansioni cui è adibito, ovvero del periodo lavorativo fissato in caso di distacco;

§       il numero ed il tipo dei mezzi meccanici di cui è dotata ed a quale titolo, con l'individuazione del numero della polizza di assicurazione, nonché degli elementi di contraddistinzione richiesti per la movimentazione in porto;

§       il canone annuo e la cauzione versata;

§       le tariffe adottate per tipi merceologici o per singoli servizi, nonché ogni successiva variazione.

In relazione alla modifica introdotta si ricorda che l’art. 8. comma 2 del citato Regolamento prevede in particolare che i soggetti autorizzati possano avvalersi, nell'esercizio delle operazioni, anche della collaborazione dei propri ausiliari dotati di adeguata struttura operativa, purché l'attività loro affidata consista solamente nel concorso all'organizzazione delle predette operazioni e non nell'autonomo esercizio delle stesse.

La novella introdotta dall’articolo 16 sembra quindi mirata ad impedire che l’esercizio delle operazioni portuali venga svolta da soggetti terzi ai quali l’impresa autorizzata affidi eventualmente l’esercizio delle operazioni.

 

Si segnala che l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nella sua segnalazione al Parlamento ai fini della predisposizione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2013 ha richiesto di modificare l’articolo 16 al fine di prevedere un meccanismo consultivo dell’Autorità dei trasporti in relazione al numero massimo di autorizzazioni per l’esercizio dei servizi portuali.  

 

Alla disciplina dell’articolo 16 della legge n. 84/1994 che riguarda l’autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali ad imprese è collegata anche la disciplina dell’articolo 17, la quale interviene in materia di lavoro temporaneo nei porti, nonché quella dell’articolo 21, la quale disciplina l’attività delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali preesistenti all’istituzione delle autorità portuali. In proposito si ricorda che da ultimo i commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) prevedono l’erogazione a regime, a decorrere dal 2013, di uno specifico strumento di sostegno al reddito di lavoratori impiegati in attività di lavoro temporaneo di cui all’articolo 17 o dipendenti delle società di cui all’articolo 21 introdotto dall’articolo 19, comma 12, del D.L. 185/2008, e successivamente prorogato più volte. (c.d “indennità di mancato avviamento”).

In particolare, l’articolo 17 disciplina la fornitura del lavoro portuale temporaneo. Il comma 2 stabilisce che le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, debbano autorizzare l'erogazione delle prestazioni di lavoro temporaneo da parte di una impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali. L’attività della richiamata impresa deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Il successivo comma 5 dispone che nel caso in cui non si realizzi quanto previsto in precedenza circa l’istituzione e l’autorizzazione all’esercizio della richiamata impresa, le prestazioni di lavoro portuale temporaneo vengano erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese operanti in operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale), in fornitura di lavoro portuale temporaneo e nella gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali.

L’articolo 21 disciplina la trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali preesistenti all’istituzione delle autorità portuali in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, di mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della L. 23 ottobre 1960, n. 1369  (quale, ad esempio, il divieto di appaltare o subappaltare le prestazioni lavorative, oppure di servirsi di lavoratori a cottimo).

L’indennità di mancato avviamento, ora prevista a regime, dunque, è determinata in un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare:

  per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro;

  per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

 


Articolo 17
(Modifica dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

 

 

L’articolo 17 sostituisce l’articolo 18 della legge n. 84/1994, relativo alla concessione di aree e banchine. Rispetto al testo vigente si segnala l’eliminazione del rinvio a un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, per la determinazione di canoni, durata, vigilanza e rinnovo delle concessioni. Tali determinazioni sono ora attribuite alle Autorità portuali. Viene inoltre espressamente previsto che la selezione per l’assegnazione delle concessioni debba essere effettuata mediante procedura di evidenza pubblica.

 

Il comma 1 prevede che l’Autorità portuale o, nei porti di categoria III (per la definizione dei quali si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2), la Regione o l’ente territoriale competente, possano concedere l’occupazione e l’uso di aree demaniali e banchine, in conformità con le previsioni del piano regolatore. I soggetti che possono beneficiare delle concessioni sono quelli di cui all’articolo 16, comma 3, della legge n. 84/1994, ovvero le imprese autorizzate allo svolgimento delle attività portuali.[11] L’assegnazione deve essere effettuata compatibilmente con la necessità di riservare nell’ambito portuale spazi operativi alle imprese non concessionarie.

 

Il comma 2 stabilisce che possa essere oggetto di concessione anche la realizzazione e la gestione di opere attinenti ad attività marittime e portuali collocate a mare. Il comma 2 corrisponde sostanzialmente a quanto previsto dal vigente articolo 18, comma 1, secondo periodo, della legge n. 84/1994.

 

Il comma 3 prevede che la durata della concessione sia determinata dall’Autorità portuale (o dalla Regione o dall’ente territoriale competente, per i porti di categoria III), tenendo conto del programma di investimenti del concessionario, che siano diretti a:

§      valorizzare la qualità dei servizi da rendere all’utenza o

§      realizzare opere portuali, assumendone l’onere a proprio esclusivo carico.

Nel testo vigente (articolo 18, comma 1, lett. a)), come accennato in apertura della presente scheda di lettura, la durata delle concessioni avrebbe dovuto essere indicata in un apposito decreto ministeriale, che non è stato ancora emanato. Il comma 4-bis del citato articolo 18 prevede invece una durata minima di dieci anni, limitatamente alle concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti dichiarati strategici per il settore energetico, ai sensi della legge n. 239/2004.[12]

 

Al riguardo, si ricorda la recente sentenza della Corte costituzionale n. 114/2012, che, pur trattando di diverso argomento (le concessioni di acque termali in base alla legislazione della regione Trentino Alto Adige), ha ritenuto che una durata eccessiva delle concessioni e il loro rinnovo ex lege rappresentasse un’”evidente interferenza del disposto normativo rispetto ai principi generali stabiliti dalla legislazione statale e comunitaria della temporaneità delle concessioni e dell’apertura alla concorrenza”.

 

In proposito si ricorda che il 20 dicembre scorso la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva  sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011) 897).

La proposta mira a completare il regime europeo degli appalti pubblici, colmando in particolare il vuoto normativo europeo circa le concessioni di servizi (uniche ad oggi a non essere oggetto di disposizioni di diritto derivato). Obiettivo della normativa è garantire l’accesso effettivo al mercato delle concessioni a tutte le imprese europee. In particolare tale disciplina, tra l’altro, subordina le concessioni a una pubblicazione obbligatoria nella Gazzetta ufficiale dell’UE, stabilisce obblighi per le amministrazioni aggiudicatrici per quanto riguarda la scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione, impone talune garanzie di base che dovrebbero essere rispettate durante la procedura di aggiudicazione, ed estende i benefici della direttiva sui ricorsi in materia di appalti pubblici a qualsiasi soggetto interessato ad ottenere una concessione. Con riferimento alla durata della concessione la proposta prevede che il limite di durata di una concessione è fissato nel periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme con un ragionevole ritorno sul capitale investito (art. 16).

L’Allegato III della suddetta proposta elenca le attività oggetto di concessione da parte di enti aggiudicatari cui si applicano le disposizioni proposte. Tra di esse (al paragrafo 5 del detto Allegato) si annoverano: “Attività relative allo sfruttamento di un’area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali”.

Si ricorda, tuttavia, che in occasione del dibattito svolto il 6 febbraio scorso presso la commissione mercato interno e tutela del consumatore del Parlamento europeo membri della commissione hanno sollevato dubbi sull’applicabilità della proposta di direttiva alle concessioni aventi per oggetto servizi portuali. Il rappresentante della Commissione europea ha osservato che per servizi portuali devono intendersi un insieme di servizi eterogenei, e che solo per alcuni di essi sarà possibile l’applicazione della nuova disciplina europea in materia di concessioni.

L’iter d’esame della proposta al Parlamento europeo è ancora in corso: in particolare, il relatore della commissione IMCO ha presentato il 5 luglio scorso una relazione comprensiva di un complesso di emendamenti da apportare al testo originario; l’esame in seduta plenaria ai fini della prima lettura della proposta è previsto indicativamente per il 4 febbraio 2013.

Si ricorda altresì che il 12 luglio scorso il Consiglio dell’Unione europea ha presentato una proposta di compromesso (che dovrebbe costituire oggetto di ulteriore mediazione con le altre Istituzioni europee) recante un complesso di emendamenti alla disciplina originariamente proposta dalla Commissione. Il nuovo testo è tutt’ora all’esame delle altre Istituzioni europee. Per quanto concerne la durata delle concessioni, la proposta di compromesso ripropone il testo dell’articolo 16, circoscrivendone però l’applicazione alle concessioni che hanno una durata superiore a cinque anni.

 

Con riferimento all’ordinamento italiano si ricorda invece che da ultimo il comma 4 dell’articolo 42 del D.L. n. 201/2011, aggiungendo un periodo al comma 8 dell’articolo 143 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006) prevede la possibilità di fissare un periodo massimo di cinquanta anni per le nuove concessioni di importo superiore a un miliardo di euro al fine di consentire il rientro del capitale investito e l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione.

Si ricorda che, in merito alla durata della concessione, prima di tale specificazione il comma 6 dell’articolo 143 individuava in trenta anni il limite temporale massimo della concessione prevedendo, al comma 8 del medesimo articolo, la possibilità di stabilire un termine più lungo qualora ciò si rendesse necessario per assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico - finanziario degli investimenti del concessionario, laddove una durata trentennale non fosse sufficiente, in base al piano economico-finanziario predisposto, per ripagare gli investimenti effettuati. E’ rispetto a questo impianto normativo che si aggiunge ora la previsione che per le concessioni superiori ad un miliardo di euro tale allungamento del limite temporale massimo delle concessioni possa arrivare fino a prevede una durata della concessione di cinquanta anni.

Il comma 5 dell’articolo 42 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 alle concessioni i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

In fine, nella sua segnalazione al Parlamento ai fini della predisposizione della legge annuale della concorrenza, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha rilevato l’opportunità di prevedere, per le concessioni di aree e banchine in ambito portuale, il ricorso esplicito a procedure di evidenza pubblica, con la contestuale abrogazione di ogni disposizione incompatibile e di limitare la durata delle concessioni che non dovrebbe eccedere quella coerente con l’entità degli investimenti previsti.

 

Il comma 4 elenca alcuni elementi che devono essere contenuti nell’atto di concessione:

§      indicazione di un termine, non superiore a due anni, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo;

§      modalità di definizione e approvazione degli eventuali programmi d'investimento del concessionario per la realizzazione di opere portuali;

§      sanzioni e altre cause di decadenza o revoca della concessione, diverse da quelle generali previste dal codice della navigazione.

Anche il testo vigente (articolo 18, comma 8) prevede che l’Autorità portuale effettui accertamenti annuali per verificare il permanere dei requisiti del concessionario e l’attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività. In caso di mancata osservanza degli obblighi o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività l'atto concessorio è revocato.

 

Il comma 5 disciplina un’ipotesi di proroga della durata della concessione che può essere richiesta dai concessionari che danno corso a investimenti in opere infrastrutturali e in opere o impianti di non facile rimozione, ulteriori rispetto a quelli previsti dal programma e oggetto di valutazione nella procedura ad evidenza pubblica. La proroga può essere richiesta trascorsi i due terzi della durata della concessione ed è concessa dall’Autorità portuale, previa delibera del comitato portuale, acquisito il parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La proroga, che non può essere superiore a un terzo della durata inizialmente stabilita, è concessa per un periodo proporzionale al rapporto fra gli ulteriori investimenti e quelli previsti dal programma.

La norma, prevedendo che la proroga sia concessa dall’Autorità portuale, sembra applicabile ai soli porti di categoria II.

 

Il comma 6 consente al concessionario di chiedere che la procedura di evidenza pubblica per la riassegnazione dell'area oggetto della concessione sia anticipata rispetto alla scadenza naturale. Tale richiesta può essere avanzata a fronte di un programma di investimenti ulteriori e purché siano trascorsi due terzi della durata della concessione. Se la richiesta è accolta, la procedura deve essere avviata entro sei mesi dalla richiesta stessa.

 

Il comma 7 stabilisce l’atto di concessione sia adottato in esito ad una selezione effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi europei di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, previe idonee forme di pubblicità.

Il testo vigente (articolo 18 citato, comma 3) si limita a prevedere che il già ricordato decreto ministeriale, che non è stato ancora emanato, adegui la disciplina delle concessioni alle normative comunitarie.

 

Si ricorda che l’espressione “procedura di evidenza pubblica” non è in realtà riscontrabile nel codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture (decreto legislativo n. 163/2006). Il riferimento appare comunque riconducibile alle procedure aperte e ristrette (art. 55 del codice) e alla procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara (art. 56 del codice). Dovrebbe invece ritenersi esclusa la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (art. 57 del codice).

 

Al riguardo, occorrerebbe quindi valutare se fare un più preciso riferimento alle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.

 

Anche l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato nella sua segnalazione al Parlamento ai fini della predisposizione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2013 ha richiesto l’esplicita previsione del ricorso a procedure ad evidenza pubblica per la concessione di aree e banchine in ambito portuale.

 

 

Il comma 8 conferisce all’Autorità portuale la facoltà di derogare alla regola della selezione mediante procedura ad evidenza pubblica, relativamente agli spazi interclusi entro aree concesse ad un unico soggetto o ad esse attigue. Ai fini dell’applicazione della norma è necessario che tali aree, a giudizio dell'autorità concedente, non siano suscettibilidi autonomo sfruttamento funzionale ovvero, nel caso in cui il piano regolatore portuale ne preveda la unitarietà di utilizzazione, di essere assegnate a soggetti diversi, svolgenti attività imprenditoriale autonoma e connotata da criteri di economicità. L’assegnazione diretta di dette aree al concessionario delle aree ad esse attigue deve essere preceduta da una deliberazione motivata del comitato portuale e deve tenere conto delle previsioni del piano regolatore portuale e del piano operativo triennale. E’ inoltre necessario il preventivo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dal comma in esame.

Anche questa norma, come il precedente comma 5, attribuendo una facoltà all’Autorità portuale, sembra applicabile ai soli porti di categoria II.

 

Le Autorità portuali, o le Regioni o gli enti territoriali competenti, per i porti di categoria III, riferiscono ogni due anni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato delle concessioni in atto, con particolare riferimento al rispetto delle condizioni poste nell'atto di concessione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle suddette relazioni, effettua il monitoraggio sull'utilizzazione delle aree portuali e può emanare indirizzi generali per migliorare la fruizione delle aree demaniali (comma 9).

 

Il comma 10 elenca i requisiti il cui possesso deve essere documentato dai soggetti che intendono partecipare alle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni:

§      autorizzazione allo svolgimento delle attività portuali, prevista dall’articolo 16, comma 3, della legge n. 84/1994;

§      predisposizione di un programma di attività direttoall’incremento dei traffici e della produttività del porto. Il programma deve essere assistito da idonee garanzie, anche fideiussorie;

§      indicazione degli eventuali investimenti programmati;

§      disporre di un organico di lavoratori adeguato al programma di attività predisposto;

§      disporre di un apparato tecnico e organizzativo adeguato a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato, per conto proprio o di terzi, anche dal punto di vista della sicurezza.

L’impresa richiedente autorizzata è l’unica responsabile nei confronti dell’Autorità portuale (o dell’autorità competente, se l’Autorità portuale non è stata istituita) per il rispetto degli obblighi e degli impegni derivanti dall’autorizzazione e dalla concessione, anche per le attività appaltate.

La norma (lett. c)) utilizza l’espressione “autorità portuale di interesse statale”. Al riguardo si segnala che non sono previste differenti tipologie di autorità portuali.

I requisiti previsti dal comma in esame corrispondono sostanzialmente a quelli attualmente richiesti dall’articolo 18, comma 6, della legge n. 84/1994.

 

Il comma 11 prevede che le modalità di calcolo, rivalutazione e versamento del canone di concessione siano indicate nell’atto di concessione. L’importo del canone deve essere parametrato alla prevedibile redditività dell'area o della banchina interessata e non può essere inferiore a quello derivante dall'applicazione della normativa nazionale in materia di concessioni di beni del demanio marittimo.

I canoni per le aree demaniali marittime concesse nei porti italiani sono fissati dal D.M. 19 luglio 1989 e dai suoi successivi aggiornamenti annuali (l'ultimo è contenuto nel D.M. 1° dicembre 2011, relativo al corrente anno 2012).

Nei porti sottoposti alle Autorità portuali i canoni sono determinati da dette Autorità con regolamento, in misura comunque non inferiore a quella fissata dal sopra menzionato decreto ministeriale (art. 7 D.L. n. 400/1993 e art. 13, co. 1, lett. a), della legge n. 84/1994).

Il canone è ridotto quando la realizzazione di opere portuali o di strutture di difficile rimozione è posta ad esclusivo carico del concessionario. La riduzione deve essere limitata alla zona interessata dalle opere e deve essere determinata nel rispetto dei criteri definiti da un apposito regolamento del comitato portuale. La riduzione non si applica quando il canone è pari a quello risultante dall'applicazione della normativa nazionale. Il canone non può essere ridotto ad un importo inferiore a quello risultante dall'applicazione della normativa nazionale.

Il canone non può essere ridotto, ed è invece aumentato, se si riferisce ad aree e banchine sulle quali l’Autorità portuale o un precedente concessionario abbiano finanziato opere, atte a valorizzare il bene demaniale. I criteri per l’aumento del canone sono dettati dal regolamento del comitato portuale, di cui al precedente comma 11 (comma 12).

 

Il comma 13 prescrive che il concessionario debba esercitare direttamente l’attività oggetto della concessione.

All'atto del rilascio della concessione il concessionario deve indicare la struttura di controllo soggettiva, ovvero i soggetti che esercitano il controllo sul concessionario stesso. Il concessionario è obbligato a informare preventivamente l’Autorità portuale delle modifiche delle partecipazioni. Questa “può indicare eventuali ragioni che essa ravvisi discendere sul rapporto concessorio, ai fini del suo mantenimento o della sua revoca”.

Sarebbe forse opportuno esprimere più chiaramente che, come sembra evincersi, l’Autorità portuale ha il potere di revocare la concessione in relazione alle modifiche delle partecipazioni societarie.

L'Autorità portuale può autorizzare la subconcessione a terzi di una parte delle aree, per lo svolgimento di attività secondarie, purché non si tratti di attività qualificate come operazioni o servizi portuali ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 84/1994.

L'Autorità portuale può inoltre autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali dell'esercizio di alcune attività non preponderanti comprese tra le operazioni portuali, escluse le operazioni di sbarco e imbarco, e lo svolgimento dei servizi portuali, di cui all’articolo 16, comma 1.[13] Tale autorizzazione può essere concessa su motivata richiesta dell’impresa concessionaria e può essere rilasciata esclusivamente nei confronti di imprese autorizzate allo svolgimento delle attività portuali, ai sensi del citato articolo 16. L'impresa alla quale è affidato l'esercizio delle suddette attività esercita pienamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati e deve disporre delle professionalità e delle attrezzature specifiche corrispondenti alle esigenze tecniche e operative dell'attività svolta. Questa previsione è contemplata anche dal secondo periodo del vigente comma 7 dell’articolo 18.

 

Il comma 14 impone all’Autorità portuale di garantire il rispetto dei principi della concorrenza nell’ambito dei poteri di concessione, al fine di escludere qualsiasi comportamento pregiudiziale per l'utenza.

Il secondo periodo, che corrisponde a quanto previsto dal primo periodo del vigente comma 7 dell’articolo 18, prescrive che un’impresa che è concessionaria di un’area in porto non possa essere concessionaria di un’altra area nello stesso porto, a meno che l’attività svolta nella seconda area non sia diversa da quella svolta nella prima. L’Autorità portuale può derogare a questa prescrizione alle seguenti condizioni:

§      preventiva delibera del comitato portuale;

§      tener conto di quanto previsto dal piano regolatore portuale e sulla base delle evoluzioni attese e dei traffici;

§      garanzia del rispetto della concorrenza e della pluralità delle imprese operanti per le diverse tipologie di traffico.

Il comma 15 stabilisce che le Autorità portuali adottino un regolamento per determinare criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni e per la determinazione dei relativi canoni. Il regolamento dovrà essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

 

Il comma 16 infine, analogamente a quanto previsto dal vigente comma 1-bis dell’articolo 18, conferma l’efficacia, fino alla loro scadenza, delle concessioni assentite in data anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione in commento.


Articolo 18
(Disciplina fiscale delle entrate delle autorità
portuali di interesse statale)

 

 

L’articolo 18 (comma 1) della proposta in esame chiarisce che non concorrono a formare il reddito delle Autorità Portuali (dunque non sono assoggettate a imposizione sui redditi) le entrate delle autorità portuali tipizzate dalla legge, fatte salve le “entrate diverse”.

 

Il comma 2 dell’articolo dispone l’inefficacia degli atti impositivi o sanzionatori coi quali si applica l’imposta sui redditi alle autorità portuali in relazione alle predette somme. Si prevede altresì l’estinzione automatica dei relativi procedimenti tributari.

 

Più in dettaglio, il richiamato comma 1 esclude dal reddito imponibile delle autorità portuali quelle somme che costituiscono entrate proprie delle autorità medesime, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

 

Il predetto articolo 13, oggetto di modifiche con la proposta di legge in esame, nella sua formulazione vigente qualifica come entrate delle autorità portuali:

a)  i canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di ciascuna autorità, nonché i proventi di autorizzazioni per operazioni portuali;

b)  gli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti ai nuovi concessionari, nell’ipotesi di caso di concessione di aree demaniali e di banchine alle imprese che esercitano i servizi portuali, per l'espletamento delle relative operazioni;

c)  il gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate, imbarcate e in transito nei porti (di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82);

d)  i contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;

e)  le “entrate diverse” (che ai sensi della disposizione in commento, rimarrebbero assoggettate a imposizione).

 

In sintesi, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 14 della proposta in esame al citato articolo 13 della legge n. 84 del 1994, le entrate delle AAPP sarebbero le seguenti:

§       i summenzionati canoni di concessione e i proventi di autorizzazioni per operazioni portuali;

§       il gettito della tassa di ancoraggio e della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate;

§       i contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;

§       le “entrate diverse”;

§       i diritti di porto.

 

In sostanza, per effetto delle disposizioni in esame, tra le entrate delle Autorità Portuali rimarrebbero assoggettate a imposte sui redditi le sole “entrate diverse”; ne verrebbero esclusi i proventi derivanti dalla concessione delle aree demaniali.

 

Come ricorda la circolare n. 41 del 2008 dell’Agenzia delle Entrate, le Autorità Portuali (a seguito dell’espressa qualifica contenuta nell’articolo 1, comma 993 della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007), in considerazione dell’oggetto principale dell’attività svolta, sono enti (pubblici) non commerciali, con conseguente applicabilità nei loro confronti, ai fini delle imposte sui redditi, delle disposizioni recate dal Titolo II, Capo III, del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) sulla tassazione degli enti non commerciali. L’articolo 74, comma 2, del TUIR stabilisce che non costituisce esercizio dell'attività commerciale l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici (per le Autorità Portuali, cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 40 /E del 16 marzo 2004).

Il reddito complessivo degli enti non commerciali è costituito dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Tra gli altri, non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Nella richiamata Circolare n. 41/2008, l'Amministrazione finanziaria fa discendere dalla nozione di “enti non economici” la conseguenza che gli introiti derivanti dai canoni di concessione demaniale delle strutture portuali non sono produttivi di reddito di impresa; i beni demaniali del porto rilevano piuttosto, ai fini delle imposte dirette, come beni riconducibili all'attività istituzionale dell'Autorità portuale, e dunque i canoni pattuiti per la loro concessione si configurano come redditi di natura fondiaria.


Articolo 19
(Fondo per il finanziamento delle connessioni intermodali)

 

 

L’articolo 19 istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti, compresi nella circoscrizione delle Autorità portuali. Il Fondo è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è alimentato da un accantonamento pari al 5 per cento delle risorse statali che sono destinate a investimenti dell’ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Le suddette risorse saranno finalizzate nell’ambito dei contratti di programma delle nominate società.

 

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, saranno determinate le modalità per l’utilizzo del Fondo.

 

Si rileva che non viene fissato un termine per l'adozione del decreto.

 

 

 


Articolo 20
(Modifica all'articolo 1161 del codice della navigazione)

 

 

L’articolo 20 modifica l’articolo 1161 del codice della navigazione in tema di occupazione abusiva dello spazio demaniale ed inosservanza di limiti alla proprietà privata.

 

L’articolo 1161 del codice della navigazione prevede, nel testo vigente, che chiunque arbitrariamente occupi uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisca l'uso pubblico o vi faccia innovazioni non autorizzate, ovvero non osservi i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, sia punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Il secondo comma prevede poi che se l'occupazione viene effettuata con un veicolo, si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 619; e che in tal caso si possa procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo.

 

Con la modifica proposta dall’articolo 20, viene aggiunto al secondo comma dell’articolo 1161 una ulteriore ipotesi in cui si ha l’applicazione di una sanzione amministrativa: viene infatti introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 10.000 per l’occupazione senza titolo delle aree gestite dalle autorità portuali.

 



[1]     La proposta di regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (COM(2011)650) è stata esaminata, ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento della Camera, dalla IX Commissione trasporti che l’11 luglio 2012 ha approvato un documento finale, successivamente trasmesso, unitamente al parere della XIV Commissione politiche dell’Unione europea, alle Istituzioni dell’UE nell’ambito del dialogo politico informale.

[2]     La disposizione abrogata prevedeva, precedentemente all’istituzione delle Autorità portuali, l’istituzione di comitati portuali con il compito di studiare e proporre le linee programmatiche per l'organizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture dei singoli sistemi portuali.

[3]     Convertito con modificazioni dalla legge n. 73/2010.

[4]     Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito dalla L. 27/2012.

[5]     F. Peres, Il dragaggio dei sedimenti nella legge n. 84/1994 e nel D.M. 7 novembre 2008 (www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1378). In estrema sintesi la disciplina citata consente di fatto che i materiali derivanti dal dragaggio non siano qualificabili come rifiuti. Per effetto di questa disciplina “tali sedimenti, a determinate condizioni (prima fra tutte la non pericolosità), sono materiali che possono essere dragati e poi utilizzati (per formare terrapieni costieri o per il ripascimento degli arenili) oppure collocati in strutture di contenimento. … La ratio della legge e del regolamento è ravvisabile nella volontà di rendere compatibili le operazioni di dragaggio con gli interventi di bonifica; la legge prevede, infatti, che le operazioni di dragaggio possano essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto di bonifica e in modo tale da evitare che ad essa arrechi pregiudizio ... Si ricorda inoltre che questa particolare disciplina (consegue) l’effetto di semplificare i dragaggi portuali e … rimuovere ciò che eventualmente ostacola gli interventi di ristrutturazione e ampliamento dei porti stessi.

[6]     Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106 ed entrato in vigore il 14 maggio 2011.

[7]    Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.

[8]    Recante Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186/2004

[9]     D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[10]    Si tratta dei regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

[11]    Si veda in proposito il D.M. 31 marzo 1995 n. 585, “Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali”.

[12]    Legge 23 agosto 2004 n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.

[13]    I servizi portuali di cui all’articolo 16, comma 1, sono quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali.